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	<title>27/12/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>27/12/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 27/12/2011 n.419</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-27-12-2011-n-419/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-27-12-2011-n-419/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 27/12/2011 n.419</a></p>
<p>Pres. C. Lamberti; Est. S. Fantini R. Di C. in qualità di procuratrice generale di M. G. (avv.ti M. Mariani e L. Ghirga) c/ Comune di Cascia (avv. A. Velatta) obbligo di detenzione dei documenti e istanza di accesso Accesso agli atti amministrativi – Obbligo di detenzione dei documenti –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-27-12-2011-n-419/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 27/12/2011 n.419</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-27-12-2011-n-419/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 27/12/2011 n.419</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. Lamberti; Est. S. Fantini<br /> R. Di C. in qualità di procuratrice generale di M. G. (avv.ti M. Mariani e L. Ghirga) c/ Comune di Cascia (avv. A. Velatta)</span></p>
<hr />
<p>obbligo di detenzione dei documenti e istanza di accesso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Accesso agli atti amministrativi – Obbligo di detenzione dei documenti – Art. 30, comma 4, D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 – Termine quarantennale – Scadenza &#8211; Conseguenze – Cessazione automatica dell’obbligo di detenzione – Non si verifica</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai fini dell’accoglimento dell’istanza di accesso ai documenti, l’obbligo di detenzione dei documenti non viene meno automaticamente per il mero decorso del periodo di quaranta (40) anni dall’esaurimento dell’affare previsto dall’art. 30, comma 4, D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 bensì solamente allorché vi sia stato il conferimento dei documenti nell’archivio storico, previo scarto effettuato da apposite Commissioni</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 256 del 2011, proposto da:</p>
<p>R. Di C., in qualità di procuratrice generale di M. G., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Marco Mariani, con domicilio eletto presso l’avv. Luciano Ghirga in Perugia, piazza Piccinino,10;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Comune di Cascia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Angelo Velatta, presso il quale è elettivamente domiciliato in Perugia, via Alessi, 45;</p>
<p>&#8211; per l’accesso ex art. 116 DLGS 104/2010 alle deliberazioni dell’amministrazione comunale dall’anno 1960 all’anno 1968 relative ad un manufatto (lavatoio) realizzato in loc. Logna Cascia;<br />	<br />
&#8211; e per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sulla domanda di accesso e l’adozione dei provvedimenti conseguenti;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Cascia;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La ricorrente, in qualità di procuratrice generale della sig.ra Giovanna Maringalli, chiede l’accertamento dell’illegittimità del silenzio diniego formatosi sulla propria istanza (in data 14 aprile 2011) di accesso alle deliberazioni dell’Amministrazione comunale di Cascia intervenute nell’arco temporale 1960/1968 concernenti un manufatto (lavatoio) realizzato in località Logna.<br />	<br />
Espone che detto lavatoio, ormai da tempo in disuso, è stato realizzato, nel periodo che va dal 1960 al 1968, su di un terreno, distinto al foglio 18, particella 380, di proprietà della sig.ra Maringalli; aggiunge come in data 7 aprile 2011 il Comune di Cascia abbia espresso l’intenzione di acquistare il terreno ove è ubicato il lavatoio.<br />	<br />
Proprio al fine di valutare tale proposta, la ricorrente ha presentato, in data 14 aprile 2011, un’istanza di accesso volta a verificare l’esistenza di un titolo ablatorio legittimante l’occupazione finalizzata alla realizzazione del lavatoio, chiedendo, in particolare, di visionare ed estrarre copia delle deliberazioni dall’anno 1960 al 1968 relative al lavatoio.<br />	<br />
Avverso il silenzio diniego deduce la violazione degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Cascia, eccependo l’inammissibilità per la genericità dell’istanza ostensiva, ed anche in ragione dell’assorbente considerazione per cui, a mente dell’art. 30, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 2004), decorsi quaranta anni, l’Amministrazione non ha più l’obbligo di detenere i documenti dei quali si chiede l’accesso, nonché la sua infondatezza nel merito, rilevando di avere già in precedenza acconsentito un precedente accesso informale, mediante il quale sono stati consegnati i documenti a disposizione dell’Amministrazione.<br />	<br />
Nel corso della camera di consiglio del 9 novembre 2011, dopo che la ricorrente, chiarendo il significato di un passo della propria “memoria di replica”, ha confermato il proprio interesse, il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso è fondato, e meritevole pertanto di positiva valutazione.<br />	<br />
Occorre anzitutto disattendere la duplice eccezione di inammissibilità dell’istanza ostensiva, e conseguentemente del ricorso sollevata dall’Amministrazione resistente.<br />	<br />
La domanda di accesso, in primo luogo, non può ritenersi generica; ed invero, obiettivo della medesima è, essenzialmente, la visione del «titolo giuridico posto a fondamento dell’eventuale occupazione finalizzata all’espropriazione dell’area ed, in ogni caso, del decreto definitivo di esproprio»; il mezzo, in assenza di qualsivoglia comunicazione, e, quindi, conoscenza, degli atti, è quello dell’esame delle deliberazioni dall’anno 1960 all’anno 1968, epoca nella quale sono iniziati e si sono conclusi i lavori del lavatoio.<br />	<br />
Ora, per costante giurisprudenza, nei casi in cui il richiedente non sia in condizione di conoscere l’esistenza di specifici atti effettivamente adottati, deve ritenersi ammissibile un’istanza di accesso non recante l’indicazione puntuale dei singoli atti richiesti, purchè sia circoscritta e delimitata nei contenuti (in termini, tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 17 giugno 1997, n. 649; Cons. Stato, Sez. VI, 18 aprile 2003, n. 2084).<br />	<br />
E’ necessario, in altri termini, ad escludere la genericità della pretesa ostensiva, l’indicazione degli elementi diretti a circoscrivere l’oggetto dell’accesso, onde evitare che la stessa si traduca in una forma di controllo generalizzato (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 8 febbraio 2010, n. 715; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 16 marzo 2009, n. 480).<br />	<br />
Nel caso di specie l’oggetto dell’accesso deve ritenersi senz’altro circoscritto, in quanto l’istanza è volta ad acquisire copia del provvedimento amministrativo di natura ablatoria in forza del quale è stato realizzato il lavatoio pubblico su di un fondo di proprietà della sig.ra Maringalli.<br />	<br />
L’eccepita genericità si sostanzia, piuttosto, a quanto pare evincersi dalla memoria del Comune, nella non certezza dell’esistenza di un siffatto provvedimento ablatorio, ma ciò è esattamente quanto la ricorrente ha interesse a sapere per la tutela dei propri diritti, ed in particolare al fine di ricostruire la vicenda giuridica che ha interessato il fondo privato.<br />	<br />
Più delicato, almeno in apparenza, è il secondo profilo di inammissibilità eccepito, con riguardo alla previsione dell’art. 22, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla cui stregua «il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la Pubblica amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere». Allega, in particolare, il Comune che, con riguardo ai documenti richiesti, non sussisterebbe più l’obbligo di detenzione che è il presupposto stesso dell’ostensibilità, essendo decorsi quaranta anni dall’esaurimento dell’affare.<br />	<br />
Anche tale eccezione è peraltro infondata.<br />	<br />
L’invocato art. 30, comma 4, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nel testo successivamente riformato, stabilisce che gli enti pubblici territoriali «hanno l’obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli. I soggetti medesimi hanno altresì l’obbligo di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni ed istituiti in sezioni separate».<br />	<br />
Tale disposizione non porta automaticamente ad affermare che il decorso dei quaranta anni faccia venire meno l’obbligo di detenzione dei documenti; è noto infatti che la detenzione stabile dei documenti viene meno solamente allorché vi sia stato il conferimento dei documenti nell’archivio storico, previo scarto effettuato da apposite Commissioni.<br />	<br />
Ma un siffatto adempimento amministrativo non è stato neppure allegato dall’Amministrazione resistente, la quale, al contrario, all’esito dell’istanza di accesso informale del precedente 7 aprile 2011, ha consentito ad altra persona, nell’interesse sempre della sig.ra Maringalli, di estrarre copia di numerosi documenti concernenti proprio la costruzione del lavatoio fontanile di Logna, poi versati agli atti del presente giudizio dalla stessa Amministrazione.<br />	<br />
L’interesse alla nuova domanda di accesso permane peraltro in considerazione del fatto che il Comune di Cascia non ha dichiarato che la documentazione ostesa esaurisce ciò che è nella materiale disponibilità dell’Amministrazione stessa.<br />	<br />
Giova aggiungere, a conferma di quanto osservato, che l’obbligo di detenzione dei documenti viene meno, decorsi quaranta anni, solo ove l’Amministrazione attesti che sono stati versati negli archivi storici.<br />	<br />
Ed infatti la previsione dell’art. 30 del codice dei beni culturali va letta in combinato disposto con il successivo art. 122 dello stesso corpus normativo, che consente comunque la libera consultazione degli archivi storici, ad eccezione di taluni documenti, di carattere riservato o contenenti dati sensibili, nel cui genus non rientrano certamente quelli richiesti da parte ricorrente (e per i quali si riespande comunque la disciplina ordinaria sull’accesso).<br />	<br />
Nel merito, il ricorso è fondato, sussistendo il profilo soggettivo dell’interesse e quello oggettivo relativo alla natura degli atti richiesti, che legittimano l’accesso documentale.<br />	<br />
Deve, conseguentemente, essere ordinata al Comune di Cascia l’esibizione dei documenti richiesti con l’istanza del 14 aprile 2011, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza.<br />	<br />
Le spese di giudizio seguono, come per regola, la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata nel dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria (Sezione Prima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, ordina al Comune di Cascia l’esibizione dei documenti richiesti.<br />	<br />
Condanna l’Amministrazione alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, complessivamente liquidate in euro mille/00 (1.000,00).<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Cesare Lamberti, Presidente<br />	<br />
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere<br />	<br />
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/12/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-27-12-2011-n-419/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 27/12/2011 n.419</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 27/12/2011 n.6843</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-27-12-2011-n-6843/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-27-12-2011-n-6843/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-27-12-2011-n-6843/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 27/12/2011 n.6843</a></p>
<p>Pres. Maruotti – Est. Castriota Scanderbeg Elektrica s.r.l. (Avv. A. Abbamonte, A. Presutti) c. Ministero dell’ambiente (Avv. Stato), Amministrazione Provinciale di Napoli (Avv.ti A. Di Falco, L. Scetta) 1- Giustizia amministrativa – Ricorso – Termine decadenziale – Decorrenza – Pubblicazione – Rilevanza – Espressa previsione di legge – Necessità 2-</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-27-12-2011-n-6843/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 27/12/2011 n.6843</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-27-12-2011-n-6843/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 27/12/2011 n.6843</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Maruotti – Est. Castriota Scanderbeg<br /> Elektrica s.r.l. (Avv. A. Abbamonte, A. Presutti) c. Ministero dell’ambiente (Avv. Stato), Amministrazione Provinciale di Napoli (Avv.ti A. Di Falco, L. Scetta)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1- Giustizia amministrativa – Ricorso – Termine decadenziale – Decorrenza – Pubblicazione – Rilevanza – Espressa previsione di legge – Necessità	</p>
<p>2- Inquinamento – Sito di bonifica di interesse nazionale – Proprietario delle aree perimetrali – Destinatario di effetti diretti – Conseguenze – Notifica individuale – Necessità	</p>
<p>3- Inquinamento – Sito di bonifica di interesse nazionale – Proprietario delle aree perimetrali – Partecipazione al procedimento – Necessità – Omissione – Rinnovazione del procedimento &#8211; Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1- Al fine del decorso del termine decadenziale di impugnazione, la pubblicazione di un atto amministrativo rileva soltanto se la legge che prevede la pubblicazione dell’atto quale forma di pubblicità-notizia vi riconnetta espressamente tale effetto. Nella specie, l’art. 1, comma 1, lett. d), della legge n. 839/1984 (recante ‘norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana’) prevede soltanto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti ministeriali quale ordinaria forma pubblicitaria degli stessi, senza tuttavia che a tale modalità sia esplicitamente correlato un effetto di conoscenza legale dell’atto.	</p>
<p>2- Il proprietario delle aree sottoposte a perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale deve essere considerato alla stregua di un soggetto sottoposto agli effetti diretti dell’atto, con conseguente necessità di notifica individuale ai fini della decorrenza del termine di impugnazione. 	</p>
<p>3- L’art. 252, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006, che disciplina i siti di interesse nazionale, prevede che ai fini della perimetrazione del sito debbano essere sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili, nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili. Il provvedimento di perimetrazione è quindi illegittimo nel caso in cui venga omesso ogni incombente volto a propiziare la partecipazione al procedimento del proprietario di alcune delle aree rientranti nel perimetro del sito, con conseguente necessità di rinnovare il procedimento limitatamente alle aree medesime.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 514 del 2011, proposto dalla </p>
<p>srl Elektrica, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Abbamonte e Avilio Presutti, con domicilio eletto presso lo studio legale del primo in Roma, via degli Avignonesi, n. 5; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Il Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell&#8217;Interno, il Commissario di Governo per l’emergenza le bonifiche e la tutela delle acque nella Regione Campania, il Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tutti in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br />
l’Amministrazione Provinciale di Napoli, in persona del Presidente e legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Di Falco e Luciano Scetta, con domicilio eletto presso il signor Gennaro Famiglietti in Roma, via di Propaganda, n. 16;<br />
il Comune di Pozzuoli e l’ Enea &#8211; Ente per le nuove tecnologie, l&#8217;energia e l&#8217;ambiente, la Regione Campania, l’Arpac, la Geoproject Sas, la Sogesid Spa, non costituite in questo grado di giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Il Comune di Napoli, in persona del sindaco e legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Tarallo e Anna Pulcini, con domicilio eletto presso il signor Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE I n. 27773/2010, resa tra le parti, concernente NUOVA PERIMETRAZIONE SITO DI BONIFICA DI INTERESSE NAZIONALE IN LOCALITÀ PIANURA</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell&#8217;Interno, del Commissario di Governo per l’Emergenza delle Bonifiche e Tutela delle Acque della Regione Campania, del Commissario di Governo per l’Emergenza Rifiuti, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Amministrazione Provinciale di Napoli e del Comune di Napoli;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 novembre 2011 il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l’avvocato Abbamonte, l’avvocato Lofoco, per delega dell’avvocato Tarallo, e l’avvocato dello Stato Tidore;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. E’ impugnata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio n. 27773 del 22 luglio 2010, la quale ha dichiarato irricevibile per tardività il ricorso principale proposto dalla odierna società appellante avverso il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell’11 aprile 2008, recante la nuova perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale in località Pianura, nonché avverso la delibera di giunta municipale di Napoli n. 506 del 28 marzo 2008, avente ad oggetto “assenso all’istituzione del sito di bonifica di interesse nazionale di Pianura” e del verbale, con analogo oggetto, della conferenza di servizi del 18 marzo 2008 e di tutti gli atti connessi e presupposti.<br />	<br />
La medesima sentenza (con statuizioni che non sono state impugnate in via incidentale in questa sede) ha invece accolto i primi motivi aggiunti, proposti avverso gli atti con cui sono stati affidati ad alcune società le attività di caratterizzazione e di progettazione degli interventi di messa in sicurezza, di emergenza, bonifica e riqualificazione del sito in questione.</p>
<p>2. Con l’atto d’appello, la società originaria ricorrente, proprietaria di un’area ricompresa nel sito di bonifica di interesse nazionale di cui all’impugnato decreto ministeriale, ha dedotto che erroneamente i giudici di primo grado, con la impugnata sentenza, avrebbero ritenuto tardivo il ricorso principale avverso il decreto di perimetrazione del sito, senza avvedersi che in suo confronto non avrebbe potuto assumere carattere dirimente, ai fini della determinazione del <i>dies a quo</i> di decorrenza del termine per impugnare, la pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale, trattandosi di soggetto proprietario, cui il provvedimento avrebbe dovuto in ogni caso essere notificato individualmente.</p>
<p>3. Nel merito, l’appellante insiste nel reiterare le censure già dedotte in primo grado, incentrate anzitutto sulla violazione del principio del contraddittorio procedimentale di cui all’art. 252 del d.lgs. 152/06 , non essendo stata messa a parte dell’avvio del procedimento culminato con la perimetrazione delle aree ricadenti nel sito di bonifica di interesse nazionale.<br />	<br />
Inoltre, la società appellante insiste nel rilevare l’eccesso di potere per omessa e insufficiente istruttoria, per violazione e falsa applicazione del principio di matrice comunitaria “chi inquina paga”, del principio di personalità della responsabilità per danno ambientale ed ancora dei principi di proporzionalità e di precauzione. <br />	<br />
La società appellante si duole ancora della erroneità della impugnata sentenza laddove la stessa ha dichiarato inammissibile, sul rilievo della natura endoprocedimentale degli atti gravati, il ricorso per motivi aggiunti prodotto dalla stessa avverso la documentazione versata in atti dal Ministero il 26 gennaio 2009 (relativa al verbale della conferenza di servizi del 18 marzo 2008 indetta dal Ministero per l’acquisizione dell’intesa della Regione Campania ed il parere degli enti locali sulla istituzione del sito e sulla definizione del relativo perimetro, alla nota di convocazione della conferenza di servizi, ai rilievi dell’Istituto superiore nonché allo stralcio del piano di caratterizzazione), rilevando come il testo unico in materia ambientale (l’art. 245 del d.lgs. n.152 del 2006) affidi anche al proprietario delle aree l’iniziativa per le attività di caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica e monitoraggio ambientale.<br />	<br />
L’appellante reitera anche in questo grado le censure afferenti il mancato coinvolgimento della Regione Campania nel procedimento di perimetrazione del sito, nonché quelle sulla assenza del presupposto e cioè dello stesso inquinamento delle aree, quantomeno in misura superiore alla soglia ritenuta rilevante dal Codice dell’ambiente) per far luogo alla sua perimetrazione ed alle connesse attività di caratterizzazione e messa in sicurezza. <br />	<br />
Da ultimo l’appellante censura la sentenza impugnata anche nella parte in cui ha ritenuto inammissibili, per tardività, i motivi aggiunti prodotti in primo grado avverso il decreto direttoriale dell’11 giugno 2008, che ha fatto proprie le conclusioni della conferenza decisoria del 6 giugno 2008 ed ha individuato la società Sogesid quale soggetto incaricato delle operazioni di caratterizzazione e messa in sicurezza del sito, peraltro all’esito di un affidamento diretto e privo di gara pubblica. <br />	<br />
Conclude l’appellante per l’accoglimento, con l’appello, del ricorso di primo grado, con conseguenziale riforma per quanto di ragione della impugnata sentenza e con l’annullamento integrale degli atti impugnati.<br />	<br />
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni in epigrafe indicate per resistere al ricorso e per chiederne la reiezione. <br />	<br />
Le parti hanno depositato memorie difensive, con cui hanno illustrato le questioni controverse ed hanno insistito nelle già formulate conclusioni.<br />	<br />
All’udienza del 18 novembre 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p>4 L’appello è fondato e va accolto nei limiti che seguono.<br />	<br />
4.1 Anzitutto, con riguardo alla declaratoria di irricevibilità (disposta dal TAR) del ricorso originario avverso il decreto ministeriale dell’11 aprile 2008, il Collegio osserva che sono da condividere le censure sul punto articolate dall’appellante; il ricorso va quindi ritenuto ricevibile e va esaminato nel merito, in riforma sul punto della impugnata sentenza.<br />	<br />
Il TAR è pervenuto alla declaratoria di irricevibilità del ricorso originario sulla base delle seguenti considerazioni: <br />	<br />
a) ai sensi dell’art. 21 della legge 1034/ del 1971, il termine di impugnazione degli atti di cui non sia prevista la notifica individuale decorre dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento; <br />	<br />
b) l’art. 1, comma 1, lett. d), della l. 839 del 1984 stabilisce che nella prima parte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana sono pubblicati, tra gli altri, i decreti da inserire nella Raccolta Ufficiale; <br />	<br />
c) nella fattispecie in esame non è dato rinvenire una fonte normativa impositiva dell’obbligo di notifica individuale del provvedimento, mentre la pubblicazione del decreto ministeriale nella Gazzetta Ufficiale è prevista dalla disposizione di legge richiamata sub b);<br />	<br />
d) ne consegue la tardività dell’impugnazione, essendo stato pubblicato già in data 30 maggio 2008 il decreto ministeriale impugnato con il ricorso principale di primo grado e risultando eseguita soltanto il 9 ottobre 2008 la notifica del ricorso introduttivo.<br />	<br />
Per confutare tali considerazioni, la società appellante muove un duplice ordine di censure: <br />	<br />
a) sotto un primo profilo osserva che ai fini del decorso del termine di impugnazione non sarebbe <i>ex se</i> rilevante la pubblicazione del provvedimento da impugnare quando la legge che preveda tale modalità di esternazione non sia accompagnata, come appunto nella specie, dalla espressa previsione legale secondo cui la pubblicazione dell’atto è rilevante ai fini del decorso del termine per impugnare; <br />	<br />
b) sotto distinto profilo, la società deducente, quale proprietaria dei terreni, rientrerebbe tra i diretti destinatari dell’atto, nei confronti dei quali varrebbe il principio dell’onere della sua notifica individuale per la decorrenza del relativo termine di impugnazione. <br />	<br />
Alla luce di tali rilievi la società appellante assume che erroneamente i primi giudici avrebbero ritenuto la tardività del ricorso di primo grado.<br />	<br />
4.2. Le censure meritano condivisione.<br />	<br />
Giova anzitutto ricordare che per un condivisibile orientamento giurisprudenziale (Cons. St., Sez. V, sent. n. 6601/02; Sez. VI, sent. n. 38/09) la pubblicazione di un atto amministrativo è rilevante al fine del decorso del termine decadenziale di impugnazione soltanto se la legge che prevede la pubblicazione dell’atto quale forma di pubblicità-notizia vi riconnetta espressamente tale effetto. Tale opzione ermeneutica, cui il Collegio intende aderire, condividendone le sottese esigenze di garanzia, muove dal presupposto secondo cui difficilmente la pubblicazione di un atto in una raccolta di leggi ovvero mediante esposizione in albi o bacheche si rivela modalità idonea a realizzare in concreto un effetto partecipativo di conoscenza in confronto dei soggetti potenzialmente interessati; di guisa che soltanto quando la legge, per soddisfare specifiche finalità di speditezza procedimentale, preveda tale modalità di integrazione dell’efficacia dell’atto in congiunzione all’effetto specifico del decorso del termine di impugnazione, la conoscenza legale dell’atto può senz’altro ritenersi compiuta con la sua pubblicazione.<br />	<br />
Nel caso di specie, la legge richiamata dal giudice di primo grado (l’art. 1, comma 1, lett. d) della l. 839/1984) prevede soltanto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti ministeriali quale ordinaria forma pubblicitaria degli stessi, senza tuttavia che a tale modalità sia esplicitamente correlato un effetto di conoscenza legale dell’atto. <br />	<br />
Né un analogo effetto di conoscenza legale è stato previsto dalla normativa di settore, in base alla quale sono stati emessi gli atti impugnati in primo grado.<br />	<br />
Ciò comporta che il ritenere integrata la conoscenza dell’atto in connessione effettuale alla sua pubblicazione si risolverebbe, nel caso in esame, in una non condivisibile limitazione della sfera di esercizio della tutela giurisdizionale ed in un <i>vulnus</i> alla sua effettività.<br />	<br />
4.5. Oltre tali considerazioni, già sufficienti per ritenere fondata la censura d’appello avverso la declaratoria di irricevibilità del ricorso principale di primo grado, osserva la Sezione che la società appellante, quale proprietaria delle aree sottoposte a perimetrazione nell’ambito dell’impugnato decreto, deve essere considerata alla stregua di un soggetto sottoposto agli effetti diretti dell’atto, cui lo stesso avrebbe dovuto essere notificato individualmente. <br />	<br />
Non è ragionevole infatti pensare che il proprietario di alcuni terreni non debba ricomprendersi tra i soggetti assoggettati agli effetti diretti di un provvedimento che ne disponga la ricomprensione all’interno del perimetro di un sito di bonifica di interesse nazionale. <br />	<br />
E ciò sia in considerazione del fatto che l’atto di perimetrazione di un sito di bonifica di rilevanza nazionale non può non contemplare i singoli proprietari ricadenti nel suo perimetro, sia in considerazione delle conseguenze giuridiche di rilevante significato che tale ricomprensione comporta per gli stessi proprietari (avuto riguardo, a tacer d’altro, alle facoltà di iniziativa che la legge riconosce loro in vista delle operazioni preliminari di caratterizzazione e messa in sicurezza del sito).<br />	<br />
D’altra parte già dall’art. 2 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642 (vigente all’epoca di proposizione del ricorso di primo grado), si evinceva che per i soggetti direttamente contemplati dall’atto valeva il principio della notifica individuale e tale principio ha avuto un ‘percorso di rafforzamento’ con la legge sostanziale sul procedimento amministrativo (cfr. artt. 3 e 7 l. 241/90 dai quali è agevole desumere che il provvedimento amministrativo non può non essere notificato ai soggetti nei cui confronti produce effetti diretti), culminante con l’art. 21 bis (introdotto dall’art. 14 della l. 11 febbraio 2005, n. 15), che giunge a stabilire l’ulteriore regola (irrilevante nel presente giudizio) secondo la quale il provvedimento limitativo della sfera giuridica altrui – che cioè fissa obblighi di comportamento &#8211; non produce effetto se non è notificato ai diretti destinatari.<br />	<br />
I rilievi svolti comportano l’accoglimento delle indicate censure d’appello e la necessità di riformare, sul punto, la impugnata sentenza.</p>
<p>5. Passando all’esame delle censure formulate in primo grado e riproposte in questa sede, con il primo motivo la società appellante torna a censurare il decreto ministeriale di perimetrazione del sito per la ragione che lo stesso risulta emanato in carenza di contraddittorio procedimentale con la stessa società.<br />	<br />
Anche tale censura è fondata.<br />	<br />
L’art. 252 del d.lgs. n. 152 del 2006, che disciplina i siti di interesse nazionale, prevede al terzo comma che ai fini della perimetrazione del sito sono sentiti i comuni, le province le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili, nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili. <br />	<br />
Nel caso in esame appare fuori di dubbio – ed è incontestato &#8211; che sia stato omesso ogni incombente volto a propiziare la partecipazione al procedimento di perimetrazione del sito della società appellante, proprietaria di alcune delle aree rientranti nel perimetro del sito. <br />	<br />
Tale omissione – non giustificata in sede procedimentale o giurisdizionale, neppure in ragione di esigenze di celerità del procedimento (che peraltro ha avuto una durata durante la quale ben poteva essere attivato un contraddittorio con la società) &#8211; si traduce in vizio di legittimità del decreto ministeriale conclusivo del procedimento di perimetrazione del sito, che va pertanto annullato nei limiti dell’interesse della appellante società.</p>
<p>6. L’accoglimento di tale motivo di censura comporta che, limitatamente alle aree in titolarità della società ricorrente, dovranno essere rinnovati, previa comunicazione d’avvio del procedimento, il procedimento di perimetrazione del sito e gli atti successivi del procedimento di caratterizzazione e messa in sicurezza che risultano inficiati in via derivata. <br />	<br />
Le altre censure vanno assorbite, con salvezza degli ulteriori provvedimenti della Amministrazione.<br />	<br />
Le spese e le competenze del doppio grado di giudizio vanno poste, nella misura indicata in dispositivo, a carico del Ministero dell’Ambiente (cui è ascrivibile in via principale la riscontrata illegittimità procedimentale) ed in favore della società appellante; nei confronti delle altre parti appellate costituite le spese possono essere compensate, ricorrendo giusti motivi.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull&#8217;appello (RG n. 514/2011), come in epigrafe proposto, lo accoglie nei ,limiti indicati in motivazione e per l’effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza (e fermo restando il suo dispositivo di accoglimento non impugnato in questa sede), annulla i provvedimenti impugnati col ricorso principale di primo grado.<br />	<br />
Condanna il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al pagamento, in favore della società appellante, delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre IVA e CAP come per legge.<br />	<br />
Dichiara compensate le spese e le competenze del doppio grado di giudizio nei confronti delle altre parti appellate costituite. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Maruotti, Presidente<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />	<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Silvia La Guardia, Consigliere<br />	<br />
Antonio Malaschini, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/12/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-27-12-2011-n-6843/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 27/12/2011 n.6843</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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