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	<title>27/11/2013 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>27/11/2013 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 27/11/2013 n.5998</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-27-11-2013-n-5998/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-27-11-2013-n-5998/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 27/11/2013 n.5998</a></p>
<p>N. 05998/2012REG.PROV.COLL. N. 05963/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5963 del 2012, proposto dal signor Gennarini Valentino, dal Comitato Taranto Futura, in persona del coordinatore in carica,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-27-11-2013-n-5998/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 27/11/2013 n.5998</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-27-11-2013-n-5998/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 27/11/2013 n.5998</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 05998/2012REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 05963/2012 REG.RIC.	</p>
<p align=center>	<br />
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i><br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p></i></b>ha pronunciato la presente</p>
<p><B>SENTENZA<br />	<br />
</B></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
sul ricorso numero di registro generale 5963 del 2012, proposto</p>
<p>dal signor Gennarini Valentino, dal Comitato Taranto Futura, in persona del coordinatore in carica, dal signor Nicola Russo, dall’Associazione Tarantovola, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Giuseppe Carlucci, con domicilio eletto presso la segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro 13; </p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>Federazione Italiana Giuoco Calcio – Figc in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luigi Medugno in Roma, via Panama, 58; 	</p>
<p>Lega Italiana Calcio Professionistico &#8211; Lega Pro in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Bruno Biscotto e Maurizio Marino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Bruno Biscotto in Roma, via Pisanelli, 40; 	</p>
<p>Comitato Olimpico Nazionale Italiano – Coni, non costituito in appello; 	</p>
<p align=center>	<br />
nei confronti di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Ternana Calcio s.p.a., As Taranto Calcio s.r.l., non costituiti in giudizio; </p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE III QUATER n. 5985/2012, resa tra le parti, concernente sanzione disciplinare e risarcimento danni.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Federazione Italiana Giuoco Calcio &#8211; Figc e di Lega Italiana Calcio Professionistico &#8211; Lega Pro;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2012 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti l’avvocato Quinto, per delega dell’avv. Carlucci, l’avvocato Mazzarelli per delega dell’avv. Biscotto, e l’avvocato Marino;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>I) Col ricorso n. 4756 del 2012, i ricorrenti, sostenitori dell’associazione sportiva Taranto Calcio s.r.l., hanno impugnato davanti al Tribunale amministrativo del Lazio il provvedimento di penalizzazione di sei punti da detrarre dalla classifica del campionato di calcio 2011-2012 della lega professionisti, prima divisione, irrogato dalla Federazione gioco calcio all’associazione sportiva di cui sopra per il ritardo nel pagamento di stipendi ed emolumenti ai lavoratori dipendenti e ai calciatori, e i provvedimenti connessi.<br />	<br />
I medesimi ricorrenti hanno anche chiesto il risarcimento del danno asseritamente patito per effetto dei provvedimenti impugnati.<br />	<br />
II) Il Tar del Lazio, con la sentenza impugnata pronunciata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. in esito alla camera di consiglio nella quale era stata chiamata l’istanza cautelare connessa al ricorso, ha rilevato la carenza assoluta di giurisdizione del giudice dello Stato a pronunciarsi sulla questione, in quanto la cognizione sulla sanzione prevista dall’art. 18 del codice di giustizia sportiva appartiene alla giustizia sportiva, e la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda risarcitoria, che ricade nell’ambito di cognizione della giurisdizione ordinaria.<br />	<br />
III) Avverso tale sentenza è stato proposto l’appello ora in esame, con il quale si ribadisce l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio e, alla luce anche della normativa comunitaria, si e dedotta:<br />	<br />
&#8211; la sussistenza della legittimazione in ordine alla domanda demolitoria, dato che la legittimazione si collegherebbe alla qualità di utenti e consumatori dei ricorrenti, oltre che all’esercizio dell’azione popolare prevista dall’art. 9 d.lgs. n. 267 del<br />
&#8211; contrariamente a quanto affermato dal TAR, la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sia quanto all’azione annullatoria, sia quanto alla domanda risarcitoria.<br />	<br />
L’appello, contrariamente all’eccezione sollevata dalla resistente Federazione italiana gioco calcio, è ricevibile, poiché il suo oggetto non è confinato nell’ambito di quelli previsti dall’art. 119, lett. g), cod. proc. amm., al quale si applica il regime processuale accelerato, ma si amplia nella indagine circa la risarcibilità di posizioni soggettive collegate o ricollegabili con i provvedimenti sportivi.<br />	<br />
IV) Osserva il Collegio che le due questioni preliminari ritenute ostative dal primo giudice alla pronuncia sul merito del ricorso, relative alla legittimazione a reagire in giudizio avverso le sanzioni sportive e all’ambito della giurisdizione deputata a conoscerne sono state più volte esaminate dalla giurisprudenza anche di questo Consiglio di Stato.<br />	<br />
Essendo, tra le due questioni, assolutamente prioritaria quella che propone la delimitazione della giurisdizione (poiché solo il giudice capace può risolvere il problema della capacità della parte), vale puntualizzare il sistema dei rapporti tra giurisdizioni, anche recentemente ricostruita da questo Consiglio di Stato (sezione VI, 24 gennaio 2012, n. 302).<br />	<br />
L&#8217;art. 1, d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito con l. 17 ottobre 2003, n. 280, dispone, al comma 2, che &#8220;i rapporti tra l&#8217;ordinamento sportivo e l&#8217;ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l&#8217;ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l&#8217;ordinamento sportivo&#8221;.<br />	<br />
La disposizione disciplina il delicato rapporto tra l&#8217;ordinamento statale e uno dei più significativi ordinamenti autonomi che con il primo vengono a contatto, garantendo due diverse esigenze costituzionalmente rilevanti:<br />	<br />
&#8211; da un lato, quella dell&#8217;autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo, cui ampia tutela è riconosciuta dagli artt. 2 e 18 della Costituzione;<br />	<br />
&#8211; dall&#8217;altro, quella a che non sia intaccata la pienezza della tutela delle situazioni giuridiche soggettive che, sebbene connesse con quell&#8217;ordinamento, siano rilevanti per l&#8217;ordinamento giuridico della Repubblica.<br />	<br />
Da un lato, quindi, l&#8217;art. 1, comma 2, del d.l. n. 220 del 2003 ha inteso rispettare l&#8217;autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo, dall&#8217;altro, espressamente ha precisato che l&#8217;autonomia in questione non sussiste allorché siano coinvolte situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l&#8217;ordinamento giuridico della Repubblica.<br />	<br />
In applicazione dei suddetti principi, il successivo art. 2 dello stesso citato decreto legge dispone che &#8220;è riservata all&#8217;ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:<br />	<br />
a) l&#8217;osservanza e l&#8217;applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell&#8217;ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;<br />	<br />
b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l&#8217;irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive&#8221;.<br />	<br />
Ai sensi del successivo art. 3, &#8220;esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell&#8217;ordinamento sportivo ai sensi dell&#8217;articolo 2, è disciplinata dal codice del processo amministrativo&#8221;.<br />	<br />
Come è stato chiarito dalla sentenza della Corte Costituzionale 11 febbraio 2011, n. 49, gli articoli riportati prevedono tre forme di tutela:<br />	<br />
&#8211; una prima forma, limitata ai rapporti di carattere patrimoniale tra le società sportive, le associazioni sportive, gli atleti (e i tesserati), demandata alla cognizione del giudice ordinario;<br />	<br />
&#8211; una seconda, relativa ad alcune delle questioni aventi ad oggetto le materie di cui all&#8217;art. 2, non apprestata da organi dello Stato, ma da organismi interni all&#8217;ordinamento stesso in cui le norme in questione sono state poste, secondo uno schema propri<br />
&#8211; una terza, tendenzialmente residuale e devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, relativa a tutto ciò che per un verso non concerne i rapporti patrimoniali fra le società, le associazioni sportive, gli atleti (e i tesserati) &#8211; de<br />
La stessa Corte costituzionale -nel dichiarare non fondata la questione relativa alla legittimità costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 1, lett. b) e, in parte qua, del comma 2, d.l. 19 agosto 2003, n. 220, nella parte in cui riserva al solo giudice sportivo la decisione di controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, diverse da quelle tecniche, inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive, sottraendole al sindacato del giudice amministrativo (questione sollevata con ordinanza del Tar Lazio, Roma, sez. III ter, 11 febbraio 2010, n. 241)- ha posto in rilievo che la mancata praticabilità della tutela impugnatoria non toglie che le situazioni di diritto soggettivo o di interesse legittimo siano adeguatamente tutelabili innanzi al giudice amministrativo mediante la tutela risarcitoria.<br />	<br />
Nel condividere l&#8217;impostazione ricostruttiva elaborata da Cons. St., sez. VI, 25 novembre 2008, n. 5782, la Corte Costituzionale ha interpretato l&#8217;art. 1, d.l. n. 220 del 2003 in un&#8217;ottica costituzionalmente orientata, nel senso che &#8211; laddove il provvedimento adottato dalle Federazioni sportive o dal C.O.N.I. abbia incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l&#8217;ordinamento giuridico statale &#8211; la domanda volta ad ottenere non la caducazione dell&#8217;atto, ma il conseguente risarcimento del danno, debba essere proposta innanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non operando alcuna riserva a favore della giustizia sportiva, innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere.<br />	<br />
Il giudice amministrativo può, quindi, conoscere, nonostante la riserva a favore della &#8220;giustizia sportiva&#8221;, delle sanzioni disciplinari inflitte a società, associazioni ed atleti, in via incidentale e indiretta, al fine di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione.<br />	<br />
La Corte costituzionale ha dunque rilevato che la mancanza di un giudizio di annullamento non comporta la compromissione del principio di effettività della tutela, previsto dall&#8217;art. 24 Cost., essendo comunque consentita una diversificata modalità di tutela giurisdizionale.<br />	<br />
IV) Alla stregua dell&#8217;illustrato percorso ricostruttivo seguito dalla Corte Costituzionale, ritiene il Collegio che, mentre deve essere condivisa la carenza di giurisdizione rilevata dal Tar in ordine alla domanda demolitoria, giacché, come si è detto, l’ordinamento riserva al solo giudice sportivo la decisione di controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, diverse da quelle tecniche, inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive, sottraendole al sindacato del giudice amministrativo, rientra invece nella giurisdizione del giudice amministrativo la domanda di tipo risarcitorio.<br />	<br />
Vanno infatti richiamati i principi enunciati in materia dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 21577 e n. 23598 del 2011), per i quali la giurisdizione amministrativa sulla domanda risarcitoria sussiste anche se è discussa la legittimazione ad agire (in termini, v. anche Sez. Un., ord. 12 marzo 2009, n. 5973).<br />	<br />
In accoglimento del motivo di appello dedotto nell’ambito del secondo mezzo la sentenza impugnata, in conclusione, merita annullamento nella parte in cui ha escluso il risarcimento del danno asseritamente patito dai ricorrenti dall’ambito di quelle riservate alla giurisdizione amministrativa (restando questione successiva, demandata al Tar, quella relativa alla imputazione soggettiva del relativo diritto, vale a dire se ai singoli ricorrenti, che non sono i destinatari della sanzione, può essere o meno riconosciuta la legittimazione ad agire in giudizio e, in via successiva, anche la titolarità di una posizione soggettiva concretamente risarcibile).<br />	<br />
V) Nei sensi e nei limiti di quanto sopra l’appello è fondato e deve essere accolto, con conseguente rimessione al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105 cod. proc. amm.<br />	<br />
Le spese dei due gradi del giudizio possono essere compensate tra le parti.	</p>
<p align=center>	<br />
<B>P.Q.M.<br />	<br />
</B></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello in epigrafe indicato n. 5963 del 2012, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata e rimette la causa al Tar del Lazio.<br />	<br />
Spese compensate dei due gradi.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Maruotti, Presidente<br />	<br />
Aldo Scola, Consigliere<br />	<br />
Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Bernhard Lageder, Consigliere<br />	<br />
Andrea Pannone, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/11/2012</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-27-11-2013-n-5998/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 27/11/2013 n.5998</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/11/2013 n.907</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-sentenza-27-11-2013-n-907/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-sentenza-27-11-2013-n-907/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/11/2013 n.907</a></p>
<p>Pres. Corsaro – Est. De Berardinis Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 5 – Lazio Meridionale – Frosinone (Avv.ti A. Gemma, P. Clarizia) c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario ad acta ex sentenza n. 529/2011 del T.A.R. Lazio – Sezione Staccata di Latina (Avv. Gen. Stato); ACEA ATO 5</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-sentenza-27-11-2013-n-907/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/11/2013 n.907</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-sentenza-27-11-2013-n-907/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/11/2013 n.907</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corsaro – Est. De Berardinis<br /> Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 5 – Lazio Meridionale – Frosinone (Avv.ti A. Gemma, P. Clarizia) c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario ad acta ex sentenza n. 529/2011 del T.A.R. Lazio – Sezione Staccata di Latina (Avv. Gen. Stato); ACEA ATO 5 S.p.A. (Avv.ti C. Mirabile, P. Cristiano, C. Calamita di Trica)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inapplicabilità, ai fini della determinazione della tariffa, del criterio della remunerazione del capitale investito dopo il referendum 12/2013</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Commissario ad acta – Provvedimento – In sede di ottemperanza – Impugnazione – Modalità.	</p>
<p>2. Processo amministrativo – Commissario ad acta – Provvedimento – In sede di ottemperanza – Impugnazione – Notificazione – Modalità.	</p>
<p>3. Servizio idrico integrato – ATO – Tariffa – Determinazione – Criterio dell’adeguata remunerazione – Inapplicabilità – Ragioni – Disposizioni legislative collegate a quelle abrogate per effetto di referendum – Inoperatività.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Gli atti adottati dal Commissario ad acta in sede di ottemperanza del giudicato sono impugnabili con l&#8217;ordinario ricorso giurisdizionale quando il giudicato abbia lasciato margini di discrezionalità all&#8217;Amministrazione, sicchè l&#8217;attività svolta dal Commissario possa considerarsi espressione di un potere amministrativo, come tale sindacabile in sede di impugnazione ordinaria; al contrario, solo qualora non sussista alcun margine di discrezionalità nel compito affidato al Commissario, competente a conoscere della esatta esecuzione del giudicato è il giudice della ottemperanza attraverso l’istituto del reclamo ex art. 114 c.p.a. (1).	</p>
<p>2. Contro i provvedimenti del Commissario ad acta si può proporre ricorso ordinario, e non incidente di esecuzione ex art. 114 c.p.a., quando il Commissario abbia margini di discrezionalità nell’esercizio dell’attività demandatagli. Ne consegue che, in tale ipotesi, la notifica del gravame al Commissario ad acta risulta regolarmente effettuata ove rispetti le modalità previste per il ricorso ordinario, e non quelle dell’incidente di esecuzione.	</p>
<p>3. In materia di determinazione della tariffa, quale corrispettivo del servizio idrico integrato, il criterio della adeguata remunerazione del capitale investito non trova applicazione a far data dal 21 luglio 2011 (data in cui ha avuto effetto l’abrogazione conseguente al referendum del 12/13). Ciò, non per un’estensione degli effetti abrogativi all’art. 170, comma 3, lett. l), del d.lgs. n. 152/2006 – che dispone l’ultrattività del d.m. 1° agosto 1996 – essendo il predetto art. 170 rimasto del tutto estraneo alla consultazione referendaria, ma alla luce del principio di sopravvenuta inapplicabilità o inoperatività delle disposizioni legislative collegate a quelle abrogate per effetto di referendum (2) e recanti un contenuto contrario all’esito della consultazione popolare: disposizioni tra cui deve farsi rientrare anche il citato d.m. 1° agosto 1996, nella parte in cui richiama ed applica il criterio dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito (3).	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1) T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 18 settembre 2013, n. 1943<br />	<br />
(2) Corte Cost. 12 gennaio 1995, n. 3; idem, 2 febbraio 1990, n. 63.<br />	<br />
(3) T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 29 luglio 2013, n. 676; Cons. St., Sez. II, parere 25 gennaio 2013, n. 267.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 402 del 2012, proposto dalla<br />
Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 5 – Lazio Meridionale – Frosinone, in persona del legale rappresentante pro tempore, on.le Antonello Iannarilli, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Gemma e Paolo Clarizia e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Malinconico, in Latina, via Farini, n. 4 <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario ad acta ex sentenza n. 529/2011 del T.A.R. Lazio – Sezione Staccata di Latina, ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli Uffici di questa, in Roma, via de’ Portoghesi, n. 12 <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>ACEA ATO 5 S.p.A., in persona dell’Amministratore delegato pro tempore, dott. Stefano Magini, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Mirabile, Pasquale Cristiano e Clizia Calamita di Tria e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Mora, in Latina, via Eugenio di Savoia, n. 5<br />
Consulta dei Sindaci dell’A.A.T.O. n. 5 – Lazio Meridionale, non costituita in giudizio;<br />
Comune di San Donato Val di Comino, non costituito in giudizio;<br />
Regione Lazio, non costituita in giudizio<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>a) con il ricorso originario:</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>per l’annullamento,<br />	<br />
<i></p>
<p align=center>previa sospensione dell’efficacia,</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>&#8211; del decreto del Commissario ad acta ex sentenza del T.A.R. Lazio – Sezione staccata di Latina n. 529 del 20 giugno 2011, prot. n. F66 dell’8 marzo 2012, recante la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato applicabile per l’anno 2012 nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 5 – Lazio Meridionale – Frosinone; <br />	<br />
&#8211; del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 1° agosto 1996, contenente la disciplina del cd. metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto contestuale, concomitante, successivo e comunque connesso</p>
<p>b) con i motivi aggiunti depositati il 5 settembre 2012: <br />	<br />
per l’annullamento<br />	<br />
&#8211; della nota del Commissario ad acta ex sentenza del T.A.R. Lazio – Sezione staccata di Latina n. 529 del 20 giugno 2011, prot. n. F129 del 28 giugno 2012, trasmessa alla Segreteria del T.A.R. via fax il 29 giugno 2012 e poi depositata il 9 luglio 2012, e<br />
&#8211; di ogni altro atto contestuale, concomitante, successivo o comunque connesso.</p>
<p>Visti il ricorso originario ed i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti gravati con il ricorso originario, presentata in via incidentale dalla ricorrente;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario ad acta ex sentenza n. 529/2011 del T.A.R. Lazio – Sezione Staccata di Latina, e dell’ACEA ATO 5 S.p.A.;<br />	<br />
Viste la relazione e la documentazione trasmesse dal Commissario ad acta;<br />	<br />
Viste la memoria difensiva e la documentazione depositate dall’ACEA ATO 5 S.p.A.;<br />	<br />
Viste l’ordinanza n. 187/2012 del 7 giugno 2012, con cui è stata respinta l’istanza di sospensione formulata con il ricorso introduttivo, nonché l’ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 383/12 del 26 settembre 2012, recante rigetto dell’appello proposto contro la precedente;<br />	<br />
Visti i motivi aggiunti depositati il 5 settembre 2012;<br />	<br />
Viste le deduzioni difensive trasmesse dal Commissario ad acta;<br />	<br />
Viste la memoria conclusiva e la documentazione della ricorrente;<br />	<br />
Viste, altresì, la memoria conclusiva e la documentazione dell’ACEA ATO 5 S.p.A.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Nominato relatore nell’udienza pubblica del 17 ottobre 2013 il dott. Pietro De Berardinis; <br />	<br />
Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;<br />	<br />
Visto l’art. 74 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.)</p>
<p>Considerato che con il ricorso originario in epigrafe l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 5 – Lazio Meridionale – Frosinone impugna il decreto del Commissario ad acta ex sentenza di questa Sezione n. 529 del 20 giugno 2011, prot. n. F66 dell’8 marzo 2012, contenente la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato applicabile per l’anno 2012 nell’A.T.O. n. 5, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia;<br />	<br />
Considerato che l’A.A.T.O. n. 5 impugna, altresì, il decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 1° agosto 1996, recante la disciplina del cd. metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato (S.I.I.);<br />	<br />
Considerato che a supporto del gravame la ricorrente Autorità deduce i seguenti motivi:<br />	<br />
&#8211; violazione dell’art. 13, comma 3, della convenzione di gestione del S.I.I., nonché dell’art. 4 del d.m. 1° agosto 1996 e dell’art. 12, punto 1, del disciplinare tecnico allegato alla citata convenzione di gestione, per avere il Commissario ad acta aggio<br />
&#8211; violazione dell’art. 154 del d.lgs. n. 152/2006, nonché dell’art. 75 Cost., dell’art. 21-octies della l. n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e contraddittorietà del provvedimento, poiché il Commissario ad ac<br />
&#8211; violazione dell’art. 12, punto 3, del disciplinare tecnico allegato alla convenzione di gestione e dell’art. 8 del d.m. 1° agosto 1996, nonché contraddittorietà e mancata ottemperanza all’ordinanza del T.A.R. Lazio – Sez. di Latina n. 116/2012, per aver<br />
Rilevato che si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Commissario ad acta, depositando una relazione di quest’ultimo, con i relativi allegati;<br />	<br />
Rilevato che si altresì è costituita in giudizio l’ACEA ATO 5 S.p.A., formulando plurime eccezioni preliminari, nonché nel merito chiedendo la reiezione del ricorso;<br />	<br />
Considerato che con ordinanza n. 187/2012 del 7 giugno 2012 (confermata dal Consiglio di Stato in sede di appello contro la stessa) la Sezione ha rigettato l’istanza cautelare formulata con il ricorso introduttivo, per carenza del fumus boni juris quanto al primo ed al terzo motivo di gravame, e del periculum in mora quanto al secondo motivo;<br />	<br />
Considerato che con ricorso per motivi aggiunti l’A.A.T.O. n. 5 impugna, in aggiunta, la nota del Commissario ad acta prot. n. F129 del 28 giugno 2012 e l’allegata relazione, avente ad oggetto lo stato di avanzamento della revisione del Piano dell’Ambito Territoriale di Frosinone;<br />	<br />
Osservato che il Commissario ad acta ha inviato deduzioni difensive sui motivi aggiunti, eccependo preliminarmente la natura non provvedimentale dell’atto con essi gravato;<br />	<br />
Considerato che l’A.A.T.O. e la società controinteressata hanno depositato memorie finali, la prima insistendo per l’accoglimento del gravame, la seconda eccependo aggiuntivamente l’improcedibilità dello stesso per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione;<br />	<br />
Ritenuta la sussistenza degli estremi per pronunciare sentenza cd. semplificata, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., in ragione:<br />	<br />
a) per quanto riguarda il ricorso originario, dell’inammissibilità dell’impugnativa del d.m. 1° agosto 1996 e, per il resto, della palese infondatezza del primo motivo, della palese fondatezza del secondo motivo e della palese improcedibilità del terzo motivo;<br />	<br />
b) per quanto riguarda i motivi aggiunti, della loro manifesta inammissibilità;<br />	<br />
Considerato, preliminarmente, di dover respingere le plurime eccezioni di rito sollevate dall’ACEA ATO 5 S.p.A. (tranne quella di inammissibilità dell’impugnazione del d.m. 1° agosto 1996), atteso che:<br />	<br />
&#8211; in base agli artt. 8 e 9 della convenzione di cooperazione dell’A.A.T.O. n. 5 (v. doc. 5 dell’ACEA ATO 5 S.p.A.) si deve ritenere che il Presidente dell’Autorità d’Ambito (Presidente della Provincia di Frosinone) sia l’organo competente a conferire il m<br />
&#8211; contro i provvedimenti del Commissario ad acta si può proporre ricorso ordinario, e non incidente di esecuzione ex art. 114 c.p.a., quando, come nel caso all’esame, il Commissario abbia margini di discrezionalità nell’esercizio dell’attività demandatagl<br />
&#8211; la notifica del gravame al Commissario ad acta risulta regolarmente effettuata, così come regolare risulta la sua notifica ad ACEA ATO 5 S.p.A., che non doveva essere effettuata presso il domicilio eletto, trattandosi di ricorso ordinario e non di incid<br />
&#8211; non dovendo la ricorrente, per quanto già detto, proporre incidente di esecuzione, ma potendo essa proporre ricorso ordinario, è legittima l’introduzione di autonomi vizi di legittimità;<br />	<br />
&#8211; non vi era alcun obbligo di impugnare l’ordinanza di questa Sezione n. 116/2012, recante nomina del Commissario ad acta;<br />	<br />
&#8211; non sussiste alcuna improcedibilità del gravame, a parte quanto si esporrà con riferimento al terzo motivo del ricorso introduttivo, per effetto della determina del (nuovo) Commissario ad acta del 30 maggio 2013, depositata dalla controinteressata in da<br />
Osservato che deve essere invece accolta l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione del d.m. 1° agosto 1996, per la sua mancata notificazione all’autorità emanante. Ciò, sia se si identifichi tale autorità con il Ministero dei Lavori Pubblici (oggi delle Infrastrutture e dei Trasporti), in adesione all’orientamento giurisprudenziale per il quale la notifica del ricorso va effettuata nei confronti della sola autorità emanante l’atto stesso, a nulla rilevando che dopo l’emanazione del provvedimento la competenza in materia sia trasferita ad altra autorità (v. C.d.S. A.P. 3 luglio 1973 n. 7; id., Sez. VI, 29 settembre 1998, n. 1307). Sia se la si identifichi, invece, nell’Autorità per l’energia ed il gas (cui il d.l. n. 201/2011 ha conferito le funzioni attinenti alla regolazione e controllo dei servizi idrici): si tratta, infatti, del soggetto subentrato nella competenza, al quale, perciò, il ricorso dovrebbe essere notificato, secondo un più risalente indirizzo giurisprudenziale (v. C.d.S., A.P., 27 febbraio 1961, n. 7), in quanto autorità che ha il potere di disporre dell’atto gravato ed eventualmente di annullarlo. Il ricorso originario, tuttavia, non è stato notificato a nessuno di questi soggetti, cosicché per tal verso esso va dichiarato inammissibile;<br />	<br />
Considerato che, in ogni caso, avverso detto decreto ministeriale – pur se formalmente impugnato – non risultano proposte esplicite doglianze ed anzi esso è impiegato come parametro di (il)legittimità del decreto commissariale di determinazione della tariffa del S.I.I., assumendosene la violazione per più versi;<br />	<br />
Considerato che, nella restante parte, il ricorso originario è manifestamente:<br />	<br />
&#8211; infondato, quanto al primo motivo, giacché l’applicazione del tasso di inflazione programmata da parte del Commissario ad acta sin dall’inizio della gestione del servizio appare del tutto conforme al disposto dell’art. 4, terzo periodo, del d.m. 1° agos<br />
&#8211; fondato e da accogliere quanto al secondo motivo, non potendo il criterio della remunerazione del capitale investito trovare più applicazione a far data dal 21 luglio 2011 (data in cui ha avuto effetto l’abrogazione conseguente al referendum del 12/13 g<br />
&#8211; improcedibile, quanto al terzo motivo, alla luce della già citata determina del nuovo Commissario ad acta del 30 maggio 2013, recante la stima dei conguagli e dei livelli di servizio per il periodo di gestione 2006/2011;<br />	<br />
Considerato che i motivi aggiunti sono palesemente inammissibili per carenza di interesse, avendo essi ad oggetto – come rilevato dal Commissario ad acta nelle sue deduzioni difensive – un atto di natura non provvedimentale e che, pertanto, non ha alcuna immediata lesività per la ricorrente (cfr., ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 7 marzo 2012, n. 1124);<br />	<br />
Ritenuto perciò, alla luce di tutto quanto si è detto, di dover pronunciare, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., sentenza di accoglimento parziale del ricorso introduttivo, con esclusivo riguardo al secondo motivo ivi dedotto, e di dovere, per conseguenza, annullare il decreto del Commissario ad acta prot. n. F66 dell’8 marzo 2012, nella parte in cui, nel determinare la tariffa del S.I.I. applicabile per il 2012, esso tiene conto del criterio dell’adeguata remunerazione del capitale investito;<br />	<br />
Ritenuto che, per il resto, il ricorso introduttivo sia inammissibile, infondato ed improcedibile, come più sopra illustrato;<br />	<br />
Ritenuto, inoltre, di dover dichiarare inammissibile il ricorso per motivi aggiunti;<br />	<br />
Ritenuto, da ultimo, di dover disporre l’integrale compensazione delle spese, in virtù della parziale soccombenza reciproca delle parti<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione staccata di Latina (Sezione I^), così definitivamente pronunciando sul ricorso originario e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, accoglie in parte il ricorso originario, nei limiti specificati in motivazione, e per l’effetto annulla il decreto commissariale con esso gravato nella parte in cui ha tenuto conto del criterio dell’adeguata remunerazione del capitale investito ai fini della determinazione della tariffa del S.I.I. per il 2012, dichiarando nelle parti rimanenti il ricorso originario inammissibile, infondato ed improcedibile e dichiarando, altresì, in toto inammissibili i motivi aggiunti.<br />	<br />
Compensa le spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Latina, nella Camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2013, con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Corsaro, Presidente<br />	<br />
Roberto Maria Bucchi, Consigliere<br />	<br />
Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/11/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-sentenza-27-11-2013-n-907/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/11/2013 n.907</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/11/2013 n.5419</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-27-11-2013-n-5419/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-27-11-2013-n-5419/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-27-11-2013-n-5419/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/11/2013 n.5419</a></p>
<p>Pres. Scafuri, est. D’Alessandri Silvana Piscopo (Avv. Massimo Guida) c. Comune Di Napoli (Avvocatura Municipale) sull&#8217;annullamento della disposizione dirigenziale del Comune di Napoli recante ordine di demolizione di opere abusive 1. Edilizia e Urbanistica – Opere abusive – Ordine di demolizione – Obbligo di comunicazione di avvio del procedimento –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-27-11-2013-n-5419/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/11/2013 n.5419</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-27-11-2013-n-5419/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/11/2013 n.5419</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Scafuri, est. D’Alessandri<br /> Silvana Piscopo (Avv. Massimo Guida) c. Comune Di Napoli (Avvocatura Municipale)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;annullamento della disposizione dirigenziale del Comune di Napoli recante ordine di demolizione di opere abusive</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e Urbanistica – Opere abusive – Ordine di demolizione – Obbligo di comunicazione di avvio del procedimento – Non sussiste – Ragioni – Atto vincolato.	</p>
<p>2. Edilizia e Urbanistica – Opere abusive – Ordine di demolizione – Motivazione in ordine all’interesse pubblico – Non è necessaria – Ragioni – E’ sufficiente l’accertata abusività.	</p>
<p>3. Edilizia e Urbanistica – Opere abusive – Ordine di demolizione – Legittimo affidamento – Non sussiste – Ragioni – Irrilevanza del decorso del tempo.	</p>
<p>4. Edilizia e Urbanistica – Opere abusive – Ordine di demolizione – Ricorso – Motivi di ricorso – Manufatto esente dall’obbligo del titolo edilizio – Onere di dimostrazione – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Il provvedimento comunale recante ordine di demolizione di un manufatto abusive non necessita della preventive comunicazione di avvio del procedimento, atteso che l’obbligo di tale comunicazione non è previsto per gli atti a contenuto rigidamente vincolato. (1)	</p>
<p>2. La motivazione di un provvedimento comunale recante ordine di demolizione di un manufatto abusivo non deve necessariamente contenere le ragioni di interesse pubblico giustificatrici dell’adottando provvedimento, poiché il carattere abusivo dell’opera giustifica di per sé l’adozione del provvedimento demolitorio. (Nella specie il TAR ha ritenuto irrilevante il notevole lasso temporale intercorso tra l’accertamento dell’abuso e l’ordine di demolizione). (2)	</p>
<p>3. Non può invocarsi l’illegittimità di un provvedimento di demolizione di un manufatto abusivo, sulla scorta dell’affidamento sorto per il notevole lasso di tempo intercorso dalla commissione dell’abuso, atteso che l’affidamento è meritevole di tutela solo quando sia l’Amministrazione con un suo comportamento a indurre nel privato un affidamento sulla legittimità del suo operato. (Nella specie il TAR ha escluso che fosse sorto un affidamento per il mero decorso del tempo anche in considerazione dei numerosi condoni edilizi intervenuti e di cui il privato non si era mai avvalso). (3)	</p>
<p>4. E’ legittimo l’ordine di demolizione di opere abusive emesso a carico di un privato che non dimostri che l’immobile su cui insistono tali opere sia risalente a un’epoca precedente all’introduzione della necessità del titolo abilitativo. (Nella specie il TAR ha ritenuto che l’immobile del ricorrente fosse comunque soggetto al titolo edilizio in quanto la licenza edilizia obbligatoria era stata introdotta nel territorio del Comune di Napoli dal regolamento edilizio del 1935 e, a dire del ricorrente, l’immobile risaliva al 1939).	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1) Cons. Stato, sez. IV, 24 settembre 2010, n. 7129<br />	<br />
(2) Cons. Stato, VI, 28 giugno 2004, n. 4743; Cons. Stato, sez. V, 10 luglio 2003, n. 4107; T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 4 febbraio 2003, n. 617; 15 luglio 2003, n. 8246; Cons. Stato Sez. VI, 28 gennaio 2013, n. 496; Cons. Stato Sez. IV, 16 aprile 2012, n. 2185; Cons. Stato Sez. IV, 28 dicembre 2012, n. 6702, Cons. Stato Sez. VI, 27 marzo 2012, n. 1813; Cons. Stato Sez. IV, 27 ottobre 2011, n. 5758; Cons. Stato Sez. IV, 20 luglio 2011, n. 4403; Cons. Stato Sez. V, 27 aprile 2011, dalla n. 2497 alla n. 2527; Cons. Stato Sez. V, 11 gennaio 2011, n. 79; T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, 8 settembre 2011, n. 2183; T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, 23 giugno 2011, n. 5582;; T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 16 giugno 2011, n. 3211; T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, 9 giugno 2011, n. 3029; Cons. Stato Sez. V, 9 febbraio 2010, n. 628. <br />	<br />
(3) Cons. Stato, Sez. IV, 15 settembre 2009, n. 5509.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 4273 del 2012, proposto da:<br />
Silvana Piscopo, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Massimo Guida, con domicilio eletto presso il suo studio, in Napoli, via Serafino Biscardi, n.31; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune Di Napoli, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Dardo, Barbara Accattatis Chalons D&#8217;Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci, Gabriele Romano, domiciliato in Napoli, presso l’Avvocatura Municipale, in piazza Municipio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della disposizione dirigenziale del Comune di Napoli n. 93 del 21.02.2012, con la quale è stata ordinata la demolizione delle opere realizzate in Napoli al C.so San Giovanni a Teduccio</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2013 il dott. Fabrizio D&#8217;Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Comune di Napoli, con Disposizione Dirigenziale n.93 del 21.2.2012, ordinava alla parte ricorrente, in qualità di responsabile, la demolizione di opere abusive e, in particolare, “- sul cortile di pertinenza, vano di circa 26,50 mq con copertura a falda spiovente impostata a circa m. 2,45/2,75 di H – Installazione di n.4 unità esterne di condizionatori d’aria”, realizzate senza premesso di costruire in Napoli, Corso San Giovanni a Teduccio, n. 704.<br />	<br />
Parte ricorrente, con ricorso notificato il 13.9.2012, impugnava la suindicata Disposizione Dirigenziale, nonché ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, per i seguenti motivi:<br />	<br />
1) Lamentava parte ricorrente, nel primo motivo di ricorso, la carenza di motivazione del provvedimento gravato, anche in riferimento alla circostanza dell’intervenuto decorso di un notevole lasso di tempo dal momento della commissione dell’abuso, dal suo accertamento sino all’adozione dell’ordine di demolizione.<br />	<br />
Si doleva, altresì, della violazione dell’art.7 della legge n.241/90 per aver l’amministrazione omesso la comunicazione di avvio del procedimento che ha portato al provvedimento gravato.<br />	<br />
2) Nel secondo motivo di ricorso, parte ricorrente deduceva che le opere da lei poste in essere rivestivano natura di manutenzione straordinaria la cui assenza di titolo edilizio non è sanzionabile con la demolizione.<br />	<br />
A suo dire si sarebbe infatti solo limitata ad interventi manutentivi su una volumetria originaria già presente nel 1939, quando non era ancora stato legislativamente previsto l’obbligo del permesso di costruire. <br />	<br />
Si costituiva il Comune intimato.<br />	<br />
L’adito T.A.R., con ordinanza n.660/2013, accoglieva l’istanza cautelare ritenuto sussistente “il requisito del periculum in mora in quanto la demolizione delle opere in questione comporterebbe per il ricorrente un danno grave ed irreparabile ed il ricorso in questione necessita approfondimenti incompatibili con la fase di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato”.<br />	<br />
La causa veniva chiamata all’udienza pubblica del 16 ottobre 2013 e trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1) Il ricorso si rivela infondato.<br />	<br />
2) In via preliminare il Collegio rileva come i motivi di ricorso sono stati tutti formulati nei confronti della supposta illegittimità dell’ordine di demolizione del vano di circa 26,50 mq con copertura a falda spiovente, mentre nessuna specifica censura, al di là di quella generale dell’assenza della comunicazione ex art. 7 legge n. 241/1990, è stata formulata nei confronti della parte del provvedimento che dispone la riduzione in pristino delle n.4 unità esterne di condizionatori d’aria.<br />	<br />
3) Nel primo motivo di ricorso parte ricorrente ha lamentato la violazione dell’art.7 della legge n.241/90 per omissione della comunicazione di avvio del procedimento che ha portato al provvedimento gravato.<br />	<br />
La censura si rivela infondata.<br />	<br />
Al riguardo il Collegio evidenzia l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in ragione del contenuto rigidamente vincolato che li caratterizza, gli atti sanzionatori in materia edilizia, tra cui l&#8217;ordine di demolizione di costruzione abusiva, non devono essere preceduti dalla comunicazione d&#8217;avvio del relativo procedimento (Consiglio Stato, sez. VI, 24 settembre 2010, n. 7129).<br />	<br />
In ogni caso il Collegio, in considerazione delle ragioni di rigetto degli altri motivi di ricorso di seguito indicate, riterrebbe applicabile al caso in esame il disposto dell’art.21 octies della legge n.241/90, ai sensi del quale non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, vertendosi in ambito provvedimentale vincolato e risultando che il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.<br />	<br />
4) Sempre nel primo motivo di ricorso parte ricorrente ha lamentato la carenza di motivazione del provvedimento gravato e, in particolare, l’omissione di qualsiasi valutazione e motivazione sull&#8217;interesse pubblico alla demolizione, anche in relazione al lungo lasso di tempo trascorso dalla realizzazione del presunto abuso e dal suo accertamento sino all’adozione dell’ordine di demolizione, nonchè all’affidamento che tale situazione avrebbe ingenerato nella medesima ricorrente.<br />	<br />
A quest’ultimo riguardo il ricorrente ha evidenziato che, sebbene l’abuso fosse stato accertato già nel 2005 (verbale U.O.S.A.E. del 28.6.2005), l’ordine di riduzione in pristino è stato adottato solo nel 2012 (con l’impugnata Disposizione Dirigenziale n.93 del 21.2.2012).<br />	<br />
Il motivo non è fondato. <br />	<br />
Infondata è la censura generale inerente al difetto di motivazione, in quanto il provvedimento in questione risulta sufficientemente motivato, ai sensi di quanto previsto dall’indicato art. 3 della legge n. 241/90, riportando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l’ordine di demolizione e, in particolare, indicando in modo specifico le opere abusive e la loro qualifica come opere di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c, del D.P.R. n. 380/2001, deducendo l’assenza del permesso di costruire e facendo riferimento, quanto alla sanzione all’art. 33 del medesimo D.P.R. n. 380/2001.<br />	<br />
Più complessa è la questione relativa alla lamentata assenza di una specifica motivazione in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico alla misura demolitoria in relazione all’intervenuto decorso di un notevole lasso di tempo tra la commissione e l’accertamento dell’abuso e la sua repressione.<br />	<br />
Al riguardo, in materia di misure demolitorie il principio generale è che non sia necessaria alcuna specifica motivazione sull’esistenza di un interesse pubblico in quanto è pacificamente riconosciuto che l&#8217;abusività di un&#8217;opera edilizia, costituisce già di per sé sola presupposto per l&#8217;applicazione della prescritta sanzione demolitoria. Per costante giurisprudenza, infatti, la diffida a demolire manufatti abusivi è atto vincolato (ex multis Cons. Stato, VI, 28 giugno 2004, n. 4743; Cons. Stato, sez. V, 10 luglio 2003, n. 4107; T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 4 febbraio 2003, n. 617; 15 luglio 2003, n. 8246) e come tale non necessita di una puntuale valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né di un bilanciamento di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né di una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione (Cons. Stato Sez. VI, 28 gennaio 2013, n. 496; Cons. Stato Sez. IV, 28 dicembre 2012, n. 6702).<br />	<br />
Stante questo principio generale, è stata in giurisprudenza dibattuta la particolare ipotesi in cui sia trascorso un notevole lasso di tempo tra la commissione dell’abuso, il suo accertamento e l’adozione della misura sanzionatoria, in quanto alcune pronunce hanno ritenuto di poter fare una eccezione al suindicato principio generale richiedendo, a tutela dell’affidamento del privato, una specifica motivazione sulla sussistenza ragioni di interesse pubblico che giustifichino la misura demolitoria, tanto che il provvedimento che non specifichi tali ragioni risulta affetto dal vizio di difetto di motivazione. <br />	<br />
Sul punto sono emersi diversi orientamenti giurisprudenziali. <br />	<br />
4.1) Un primo indirizzo giurisprudenziale valorizza il rilievo dato anche nel diritto amministrativo alla tutela dell’affidamento del privato a discapito delle esigenze di mera legalità e ritiene che la repressione dell&#8217;abuso edilizio, disposta a distanza di tempo ragguardevole dalla commissione dell’illecito, richieda una puntuale motivazione sull&#8217;interesse pubblico al ripristino dei luoghi. <br />	<br />
In tal caso, infatti, per il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell&#8217;abuso e il protrarsi dell&#8217;inerzia dell&#8217;amministrazione preposta alla vigilanza, si ritiene che si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato, in relazione alla quale l&#8217;esercizio del potere repressivo è subordinato ad un onere di congrua motivazione che, avuto riguardo anche all&#8217;entità e alla tipologia dell&#8217;abuso, indichi il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato (T.A.R. Veneto, Sez. II, 8 febbraio 2012, n. 203; TAR Campania Napoli, Sez. IV, 28 dicembre 2009 n. 9620; TAR Campania Napoli, Sez. IV, 5 maggio 2009, n. 2357; Cons. Stato, Sez. V, 4 marzo 2008, n. 883; Cons. Stato, Sez. V, 29 maggio 2006, n. 3270; Consiglio Stato, Sez. V, 25 giugno 2002, n. 3443,). <br />	<br />
In questi casi l’elemento temporale fungerebbe da elemento ostativo all’adozione di una misura repressiva che potrebbe risultare, senza uno specifico accertamento e relativa valutazione al riguardo, addirittura controproducente per un ordinato assetto edilizio, che si sia nel frattempo consolidato (Cons. Stato, Sez. II – parere 10 dicembre 2003 n. 2420/2002).<br />	<br />
Inoltre, si evidenziato che l&#8217;attivazione del potere repressivo a tale distanza di tempo rende oltremodo difficoltoso l&#8217;esercizio del diritto di difesa da parte degli attuale proprietari, e improba ogni iniziativa di rivalsa, da parte loro, nei riguardi degli effettivi responsabili dell&#8217;abuso. <br />	<br />
In sostanza in certi casi l&#8217;onere della motivazione dell&#8217;iniziativa sanzionatoria si imporrebbe quale contrappeso proprio alla mancanza di termini di prescrizione e decadenza per l&#8217;esercizio del potere repressivo (T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, 27 settembre 2013 n. 1987). <br />	<br />
In tale contesto recentissima giurisprudenza, un po’ più restrittiva, ha dato rilievo, sia pure in via di eccezione, al passaggio del tempo in casi limite ove sia decorso un lasso di tempo davvero notevole (circa 50 anni) fra la realizzazione dell&#8217;opera irregolare e l&#8217;adozione della misura repressiva, l’opera sia comunque munita pur sempre di un formale titolo (sicchè si tratti di difformità dal titolo esistente), si sia di fatto ingenerato un solido affidamento in capo alla parte intimata, a maggior ragione in quanto si tratta di un terzo acquirente e non dell’esecutore materiale dell’abuso (Consiglio di Stato, Sez. V, 24/10/2013, n. 5158; T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, 27 settembre 2013 n. 1987).<br />	<br />
4.2) In riferimento poi al passaggio di un notevole lasso di tempo tra l’accertamento dell’abuso e la sua repressione, specificamente lamentato nel caso di specie (tra accertamento e ordine di demolizione sono passati quasi sette anni), si è affacciata in giurisprudenza una tesi, ribadita di recente (Cons. Stato, Sez. V, 9 settembre 2013 n. 4470; T.A.R. Umbria, Sez. I, 1 giugno 2010, n. 349; T.A.R. Umbria, Sez. I, 31 maggio 2010, n. 342; T.A.R. Umbria, Sez. I, 31 maggio 2010, n. 343; T.A.R. Umbria, Sez. I, 31 maggio 2010, n. 34), che opera un distinguo proprio tra il tempo trascorso tra il compimento dell’abuso e il provvedimento sanzionatorio e quello che intercorre tra la conoscenza da parte dell’Amministrazione dell’abuso e il provvedimento sanzionatorio.<br />	<br />
In particolare, secondo questa interpretazione, a fronte della motivazione in re ipsa che caratterizza l’ordine di demolizione all’esito dell’accertamento dell’abuso, il notevole lasso temporale che fa sorgere l’onere di una motivazione rafforzata in capo all’Amministrazione è quello (e solo quello) che intercorre tra la conoscenza da parte dell’Amministrazione dell’abuso ed il provvedimento sanzionatorio adottato. <br />	<br />
Avvenuta la conoscenza dell’illecito da parte dell’Amministrazione può consolidarsi in capo al privato un affidamento giuridicamente apprezzabile, il cui sacrificio meriti di essere adeguatamente apprezzato in sede motivazionale. <br />	<br />
In sostanza, quindi, secondo quest’ultima tesi, quello che ingenererebbe un legittimo affidamento del privato, richiedendo una specifica motivazione, è l’inerzia colpevole dell’amministrazione ovverosia il ritardo con cui la stessa, dopo essere venuta a conoscenza dell’abuso, eserciterebbe il suo potere repressivo.<br />	<br />
4.3) Il Collegio però ritiene, in linea con la giurisprudenza prevalente ed anche più recente (Cons. Stato, Sez. VI, 21 ottobre 2013, n. 5088; Cons. Stato, Sez. VI, 4 ottobre 2013, n. 4907), che non è richiesta alcuna specifica motivazione sull’interesse pubblico, indipendentemente dal passaggio del tempo dall’abuso o dal suo accertamento e il provvedimento sanzionatorio. <br />	<br />
Infatti il provvedimento di demolizione di una costruzione abusiva, al pari di tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest&#8217;ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati né, ancora, alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l&#8217;esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (Cons. Stato Sez. VI, 28 gennaio 2013, n. 496; Cons. Stato Sez. IV, 16 aprile 2012, n. 2185; Cons. Stato Sez. IV, 28 dicembre 2012, n. 6702, Cons. Stato Sez. VI, 27 marzo 2012, n. 1813; Cons. Stato Sez. IV, 27 ottobre 2011, n. 5758; Cons. Stato Sez. IV, 20 luglio 2011, n. 4403; Cons. Stato Sez. V, 27 aprile 2011, dalla n. 2497 alla n. 2527; Cons. Stato Sez. V, 11 gennaio 2011, n. 79; T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, 8 settembre 2011, n. 2183; T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, 23 giugno 2011, n. 5582;; T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 16 giugno 2011, n. 3211; T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, 9 giugno 2011, n. 3029; Cons. Stato Sez. V, 9 febbraio 2010, n. 628) e non potendo l&#8217;interessato dolersi del fatto che l&#8217;Amministrazione non abbia emanato in data antecedente i dovuti atti repressivi (Cons. Stato, VI, 31 maggio 2013, n. 3010; Cons. Stato, VI, 11 maggio 2011, n. 2781).<br />	<br />
In particolare, nel caso di abusi edilizi vi è un soggetto che pone in essere un comportamento contrastante con le prescrizioni dell’ordinamento, che confida nell’omissione dei controlli o comunque nella persistente inerzia dell’amministrazione nell’esercizio del potere di vigilanza. In questi casi il fattore tempo non agisce qui in sinergia con l’apparente legittimità dell’azione amministrativa favorevole, a tutela di un’aspettativa conforme alle statuizioni amministrative pregresse (Cons. Stato, Sez. VI, 21 ottobre 2013, n. 5088; Cons. Stato, Sez. VI, 4 ottobre 2013, n. 4907; Cons. Stato, IV, 4 maggio 2012, n. 2592). <br />	<br />
Al riguardo il Collegio rileva come di affidamento meritevole di tutela si possa parlare solo ove il privato, il quale abbia correttamente ed in senso compiuto reso nota la propria posizione all’Amministrazione, venga indotto da un provvedimento della stessa Amministrazione a ritenere come legittimo il suo operato non già nel caso, come quello di specie, in cui si commetta un illecito a tutta insaputa della stessa (Cons. Stato, Sez. IV, 15 settembre 2009, n. 5509).<br />	<br />
Inoltre, l’abuso edilizio rappresenta un illecito permanente integrato dalla violazione dell’obbligo, perdurante nel tempo, di ripristinare in conformità a diritto lo stato dei luoghi, di talché ogni provvedimento repressivo dell’Amministrazione non è emanato a distanza di tempo da un illecito ormai esaurito, bensì interviene su una situazione antigiuridica che perdura sino a quel momento (T.A.R. Brescia, Sez. I, 22 febbraio 2010, n. 860).<br />	<br />
Si rileva infine che, da un lato, consentire la possibilità di non sanzionare gli abusi edilizi per effetto del mero decorso di un notevole lasso di tempo, non determinato con precisione, significherebbe introdurre nel sistema un pericoloso elemento di indeterminatezza, perché la repressione di un dato abuso nel caso concreto sarebbe rimessa all’apprezzamento del singolo funzionario, oltretutto pressoché impossibile da sindacare nella presente sede giurisdizionale, con intuibile possibilità di strumentalizzazioni (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 22 maggio 2013, n. 2679).<br />	<br />
Dall’altro, a fronte dalla serie di condoni edilizi concessi negli ultimi decenni, ammettere la sostanziale estinzione di un abuso per il mero decorso del tempo significherebbe costruire una sorta di sanatoria di fatto che opererebbe anche quando l’interessato non abbia ritenuto di avvalersi del corrispondente istituto previsto dalla citata normativa premiale, e quindi senza nemmeno la necessità di versare le oblazioni da essa previste. Per altro verso, poi, si deve comunque escludere che si possa parlare di affidamento tutelabile nel momento in cui di detta normativa l’interessato non abbia ritenuto di avvalersi (T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 19 marzo 2013, n.1535; T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 19 marzo 2013, n.1536).<br />	<br />
Per quanto indicato la censura è da rigettare.<br />	<br />
5) Infondato è anche il secondo motivo di ricorso che afferma che le opere poste in essere dal ricorrente non sono interventi di ristrutturazione edilizia soggette al regime del permesso di costruire bensì interventi di manutenzione straordinaria (la cui assenza di titolo edilizio non è sanzionabile con la demolizione), svolti su una volumetria originaria già presente sin dal 1939, quando non era ancora stata legislativamente previsto l’obbligo del permesso di costruire. <br />	<br />
Parte ricorrente non ha dedotto l’esistenza di un titolo autorizzativo delle opere indicate nell’ordinanza di demolizione né ha in alcun modo dimostrato che l’epoca di realizzazione delle stesse fosse precedente all’introduzione della necessità di titolo abilitativo per l’esercizio dello ius edificandi.<br />	<br />
Quest’ultimo obbligo, per quanto riguarda il Comune di Napoli deve farsi risalire al 1935, in quanto prima del 1942, pur in assenza di una norma primaria che imponesse ai proprietari di munirsi di titolo abilitativo per effettuare interventi edificatori, il regolamento edilizio del comune partenopeo, approvato appunto nel 1935, già prevedeva l’obbligo di munirsi di licenza edilizia per gli interventi da effettuarsi sull’intero territorio comunale (come da ultimo T.AR. Campania, Sez. IV, 4 novembre 2009, n.6879).<br />	<br />
La circostanza dedotta che il vano con copertura a falda spiovente fosse presente nel 1939 non è quindi comunque sufficiente a escludere la necessità per lo stesso del permesso di costruire né ai fini delle sanzioni demolitorie edilizie è necessario che l’opera sia stata posta in essere dal ricorrente, ben potendo l’ordine di demolizione essere emesso nei confronti del proprietario non responsabile delle opere, stante il carattere di illecito permanente dell’abuso edilizio e la circostanza che l&#8217;ordinanza di demolizione ha carattere ripristinatorio e non prevede l&#8217;accertamento del dolo o della colpa del soggetto cui si imputa la trasgressione (<i>ex multis </i>T.A.R. Toscana, Sez. III, 3.5.2013, n. 711; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I quater, 21.2.2013, n. 1941).<br />	<br />
L&#8217;ordine di demolizione di opere abusive è difatti legittimamente notificato al proprietario dell&#8217;area, che ne è anche il materiale legittimo detentore, a prescindere dal profilo della sua corresponsabilità dell&#8217;abuso, che rileva solo ai fini della responsabilità penale (Cons. Stato Sez. IV, 27.10.2011, n. 5758; Cons. Stato Sez. IV, 12.4.2011, n. 2266).<br />	<br />
6) Infine generica e infondata è la censura di carenza di istruttoria formulata nel secondo motivo di ricorso, secondo la quale l’amministrazione avrebbe dovuto accertare la preesistenza delle opere.<br />	<br />
L’amministrazione ha accertato, come di sua competenza, la realizzazione di opere in assenza di titolo edilizio e sulla base di tale formale accertamento ha adottato le misure sanzionatorie di legge.<br />	<br />
Sarebbe stato semmai onere del ricorrente provare le circostanze che escludevano l’abuso.<br />	<br />
7) Per i motivi indicati il ricorso va rigettato.<br />	<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta per le ragioni di cui in parte motiva.<br />	<br />
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 1.000,00.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Angelo Scafuri, Presidente<br />	<br />
Anna Pappalardo, Consigliere<br />	<br />
Fabrizio D&#8217;Alessandri, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/11/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-27-11-2013-n-5419/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/11/2013 n.5419</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/11/2013 n.5410</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-11-2013-n-5410/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-11-2013-n-5410/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-11-2013-n-5410/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/11/2013 n.5410</a></p>
<p>Pres. Mastrocola, est. Buonauro Cosmer Appalti Nazionali s.r.l. (Avv. Mario Caliendo) c. U.T.G. Prefettura di Caserta e Ministero della Difesa (Avvocatura dello Stato) sull&#8217;annullamento del provvedimento di risoluzione del contratto d&#8217;appalto e della presupposta informativa antimafia 1. Contratti della P.A. – Provvedimento di risoluzione del contratto – Motivato per relationem</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-11-2013-n-5410/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/11/2013 n.5410</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-11-2013-n-5410/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/11/2013 n.5410</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mastrocola, est. Buonauro<br /> Cosmer Appalti Nazionali s.r.l.  (Avv. Mario Caliendo) c. U.T.G. Prefettura di Caserta e Ministero della Difesa (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;annullamento del provvedimento di risoluzione del contratto d&#8217;appalto e della presupposta informativa antimafia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Provvedimento di risoluzione del contratto – Motivato per relationem sulla scorta di un’informativa antimafia – Allegazione dell’informativa al provvedimento – Non è necessaria – Ragioni – E’ sufficiente la disponibilità del provvedimento.	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Informativa antimafia – Emessa sulla scorta di un procedimento penale non concluso con sentenza definitiva – Legittimità – Sussiste – Ragioni – Sono sufficienti gli elementi indiziari.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Nel caso di un provvedimento ministeriale che, sulla scorta di un’informativa antimafia, disponga la risoluzione di un contratto d’appalto, non è necessario che a tale provvedimento sia allegata l’informativa menzionata per relationem, né occorre che la stessa sia integralmente riprodotta, ma è sufficiente che siano indicati al suo interno gli estremi e la tipologia dell’atto di modo che lo stesso sia conoscibile al suo destinatario.	</p>
<p>2. E’ legittima l’informativa antimafia emessa a carico di una società il cui direttore tecnico sia stato coinvolto in un procedimento penale per reati di riciclaggio, anche se tale procedimento non sia terminato con una decisione definitiva, atteso che i provvedimenti interdittivi per la loro finalità preventiva possono essere sorretti da elementi sintomatici e indiziari. (Nella specie il TAR ha ritenuto irrilevante la decisione del Tribunale del Riesame di disporre il dissequestro dei beni dell’indagato, poiché la mancanza di un collegamento patrimoniale con gli ambienti criminali non esclude la possibilità di un condizionamento delle scelte aziendali, che è il fenomeno che l’informativa tende ad eliminare). (2)	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1) cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 21 febbraio 2002 n. 1002<br />	<br />
(2) cfr. ex multis Cons. St., Sez. VI, n. 901 del 17 febbraio 2009; n. 364 del 30 gennaio 2007; Sez. V, n. 2796 del 30 maggio 2005</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 433 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Cosmer Appalti Nazionali S.r.l. di Mercadante Antonio, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Mario Caliendo, con domicilio eletto in Napoli, via P. Colletta, n. 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>U.T.G. &#8211; Prefettura di Caserta, Ministero della Difesa, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata presso la sede in Napoli, via Diaz, n. 11; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>con ricorso originario:</i><br />	<br />
&#8211; del decreto n. 16/2012 del 21 dicembre 2012, con il quale il Ministero della Difesa ha disposto la risoluzione del contratto di appalto stipulato con la COSMER avente ad oggetto lavori di demolizione e ricostruzione solai di copertura del palazzo Salern<br />
&#8211; del provvedimento interdittivo antimafia comunicato al Ministero in data 17 dicembre 2012 e di tutti gli atti di indagine connessi;<br />	<br />
<i>con motivi aggiunti depositati in data 18 marzo 2013</i>:<br />	<br />
&#8211; dei medesimi atti, nonché del provvedimento interdittivo antimafia prot. n. 2973/12b.16/ANT/Area1 del 21 dicembre 2012 adottato dal Prefetto di Caserta degli atti di indagine connessi;</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura;<br />	<br />
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 novembre 2013 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La società ricorrente, aggiudicataria della procedura di affidamento per i lavori di demolizione e ricostruzione solai di copertura del palazzo Salerno sito in Napoli, ha impugnato il provvedimento interdittivo antimafia prot. n. 2973/12b.16/ANT/Area1 del 21 dicembre 2012 adottato dal Prefetto di Caserta, nonché la comunicazione del Ministero della Difesa, che sulla base dello stesso, ha disposto la risoluzione del contratto.<br />	<br />
Con il ricorso introduttivo ed i correlati motivi aggiunti, denuncia l&#8217;illegittimità dei riferiti atti deducendo motivi di violazione di legge e di eccesso di potere (presupposto erroneo, travisamento dei fatti, sviamento di potere, violazione del giusto procedimento, motivazione errata, perplessità, contraddittorietà, illogicità, atipicità dell&#8217;atto, falsità della causa).<br />	<br />
Resistono in giudizio l&#8217;amministrazione degli interni e della difesa, che concludono per la infondatezza del ricorso.<br />	<br />
Respinta l’istanza cautelare con ordinanza n. 603/2013, all’udienza del 20 novembre 2013 la causa è trattenuta per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. L’oggetto del presente ricorso è costituito, per un verso, dalla decisione del Ministero della Difesa di risolvere il contratto stipulato con la società ricorrente per i lavori di demolizione e ricostruzione solai di copertura del palazzo Salerno sito in Napoli; dall’altro, la comunicazione della Prefettura di Napoli prot. n. I/37300/Area1 ter/OSP del 5 dicembre 2013, avente ad oggetto: &#8220;Protocollo di legalità – richiesta informazioni”. <br />	<br />
2. Quanto al primo aspetto avverso cui si dirige la spiegata impugnazione, l’amministrazione della difesa ha assolto congruamente il suo onere motivazionale, facendo riferimento <i>per relationem</i>, nel corpo dell’atto iniziale del procedimento di risoluzione, alle informazioni rilasciate dall’autorità prefettizia, tenuto conto che può essere comunque ritenuta legittima la comunicazione antimafia che, come quella di specie, omette di citare testualmente i singoli atti dell’istruttoria operando un mero richiamo agli stessi (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 febbraio 2008 n. 756 ed 11 settembre 2001 n. 4724); d’altronde, l’espressa indicazione della fonte regolatrice del correlativo potere (art. 10 del d.P.R. n. 252/1998) tratteggia chiaramente la figura dell’informativa tipica, senza che possa originarsi confusione con il diverso istituto dell’informativa atipica o supplementare, disciplinata da normativa a parte (art. 1 <i>septies</i> del d.l. n. 629/1982). <br />	<br />
Inoltre, si osserva che non può essere lamentata la mancata disponibilità dell’informativa prefettizia e degli accertamenti condotti dagli organi di polizia. Infatti, il concetto di disponibilità, di cui all’art. 3 della legge n. 241/1990, comporta non che l’atto amministrativo menzionato <i>per relationem </i>debba essere unito imprescindibilmente al documento o che il suo contenuto debba essere riportato testualmente nel corpo motivazionale, bensì che esso sia reso disponibile a norma di legge, vale a dire che possa essere acquisito utilizzando il procedimento di accesso ai documenti amministrativi, laddove concretamente esperibile. <br />	<br />
In sostanza, detto obbligo determina che la motivazione <i>per relationem</i> del provvedimento debba essere portata nella sfera di conoscibilità legale del destinatario, con la conseguenza che in tale ipotesi è sufficiente che siano espressamente indicati gli estremi o la tipologia dell’atto richiamato, mentre non è necessario che lo stesso sia allegato o riprodotto, dovendo essere messo a disposizione ed esibito ad istanza di parte (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 21 febbraio 2002 n. 1002).<br />	<br />
3. Quanto al secondo profilo impugnatorio, al fine di valutare la consistenza dei motivi di doglianza prospettati con il ricorso originario occorre partire da alcune considerazioni preliminari.<br />	<br />
La giurisprudenza amministrativa ha posto in rilievo che la misura interdittiva prevista dall&#8217;art. 4 del d.lgs. n. 490/1994 non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certo sull&#8217;esistenza della contiguità con organizzazioni malavitose e del condizionamento in atto dell&#8217;attività di impresa ma può essere sorretta da elementi sintomatici ed indiziari, per così dire prognostici, da cui emergano gli elementi di pericolo di dette evenienze (cfr. <i>ex multis</i> Cons. St., Sez. VI, n. 901 del 17 febbraio 2009; n. 364 del 30 gennaio 2007; Sez. V, n. 2796 del 30 maggio 2005).<br />	<br />
Infatti il giudizio dell’autorità si collega ad un&#8217;ampia sfera di discrezionalità dell&#8217;Autorità cui spettano i compiti di polizia e di mantenimento dell&#8217;ordine pubblico quanto alla ricerca ed alla valutazione degli elementi rilevatori delle condizioni di pericolo ipotizzate dal ripetuto art. 4 del d.lgs. n. 490/1994 con l’effetto che il sindacato in sede giurisdizionale si attesta nei limiti dell&#8217;assenza di eventuali vizi della funzione che possano essere sintomo di un non corretto esercizio del potere quanto alla completezza dei dati acquisiti, alla non travisata valutazione dei fatti ed alla logicità delle conclusioni (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 901/2009 cit.).<br />	<br />
D’altro canto l&#8217;esigenza di contrastare i tentativi di infiltrazione mafiosa nel modo più efficace, e dunque anche nel caso in cui sussistano semplici elementi indiziari, non esclude che la determinazione prefettizia, che disponga l&#8217;interruzione di rapporti tra P.A. e società su cui grava (o su cui gravi anche solo il sospetto) l&#8217;esistenza di cause interdittive, pur se espressione di un ampia discrezionalità, non possa essere assoggettata al sindacato giurisdizionale sotto il profilo della sua logicità e dell&#8217;accertamento dei fatti rilevanti (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 1056 del 7 marzo 2007).<br />	<br />
3.1. Nel caso in esame non emergono sintomi di non corretto o illogico esercizio del potere esercitato o di insufficiente istruttoria, né un travisamento in merito alla valutazione dei fatti acquisiti .<br />	<br />
Nelle note acquisite agli atti, gli organi investigativi hanno evidenziato che il direttore tecnico della società, già dipendente della stessa, era stato coinvolto in un’indagine penale per reati di riciclaggio al fine di favorire il clan egemone sul territorio.<br />	<br />
Il fatto che il suddetto sia uscito dalla compagine sociale non ha alcun significato nella vicenda in esame e non è idoneo a sconfessare gli elementi obiettivamente sintomatici di connessioni o collegamenti indiziari con la criminalità organizzata risultanti dalle indagini.<br />	<br />
Nel caso di specie è evidente il pericolo di infiltrazione diretto a condizionare le scelte di un operatore economico nei suoi rapporti con l’ente pubblico, desumibile dall’inserimento nella struttura societaria di un soggetto chiaramente vicino all’organizzazione criminale dominante sul territorio, tanto più che il soggetto in questione è avvinto da un duplice legame di parentela con i due soci della società.<br />	<br />
A ciò si aggiunga che il medesimo soggetto è stato proposto per l’applicazione di una misura di sequestro di beni, poi annullata in sede di riesame.<br />	<br />
Se è pure vero che il tribunale del riesame non ha reperito elementi di collegamento sufficienti ai fini dell’estensione della misura patrimoniale, in quanto è stato escluso un collegamento patrimoniale diretto tra il soggetto di cui sopra ed il clan Schiavone, resta implicita e significativa la vicinanza dello stesso nella trama degli interessi economici del clan dei casalesi.<br />	<br />
Per il resto è insignificante la mancanza di una carica formale di gestione della società in capo al soggetto sospettato, in quanto deve darsi rilievo al pericolo di condizionamento nella gestione societaria, non irragionevolmente dedotto dalla peculiare posizione nell’organico della società (direttore tecnico) e dal significativo legame di parentela con i soci (zio).<br />	<br />
Tale valutazione, nel caso di specie, non risulta essere né illogica, né irrazionale, né arbitraria: i plurimi legami familiari ed il contesto societario di riferimento (strutturazione di una rete di società suscettibile di favorire gli interessi economici del clan di riferimento, consentendo agli stessi di ripulire i capitali illeciti) rappresentano elementi, univoci e non contestati, da cui ragionevolmente può dedursi che sussisteva il pericolo di infiltrazione mafiosa, atteso che la compagine societaria, proprio in ragione dei predetti persistenti legami economici e familiari, non assicurava assoluta impermeabilità circa possibili pressioni malavitose (cfr. C.d.S. 5753/06; 1039/05 e 2783/04).<br />	<br />
In conclusione, non può sottacersi che l’ordinaria conformazione delle imprese operante nel settore e nell’ambito geografico di riferimento possono suggerire contribuire ad irrobustire gli elementi di sospetto nei confronti della società ricorrente, i quali possono ritenersi idonei a dare conto del tentativo di infiltrazione in quanto emerge l&#8217;inequivoca possibilità dell&#8217;organizzazione criminosa di condizionare le scelte e gli indirizzi sociali.<br />	<br />
Il ricorso, quindi, unitamente ai motivi aggiunti, deve essere respinto, mentre sussistono peraltro giusti motivi, in relazione alla peculiarità della controversia ed alla delicatezza delle questioni, per compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui connessi motivi aggiunti, li respinge. Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Cesare Mastrocola, Presidente<br />	<br />
Pierluigi Russo, Consigliere<br />	<br />
Michele Buonauro, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/11/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-11-2013-n-5410/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/11/2013 n.5410</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/11/2013 n.5414</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-11-2013-n-5414/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-11-2013-n-5414/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-11-2013-n-5414/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/11/2013 n.5414</a></p>
<p>Pres. Mastrocola, est. Donadono Capri tour s.r.l. (Avv.ti Andrea Bullo e Francesco Carpente) c. Comune di Anacapri (Avv. Pietro TRoianiello) nei confronti di Comune di Capri (Avv. Pietro Troianiello) e con l’intervento ad opponendum di Co.Ta.Ca. a r.l. e altri (Avv.ti Giovanni Leone e Benedetta Leone) sull&#8217;annullamento della Deliberazione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-11-2013-n-5414/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/11/2013 n.5414</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-11-2013-n-5414/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/11/2013 n.5414</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mastrocola, est. Donadono<br /> Capri tour s.r.l. (Avv.ti Andrea Bullo e Francesco Carpente) c. Comune di Anacapri (Avv. Pietro TRoianiello) nei confronti di Comune di Capri (Avv. Pietro Troianiello) e con l’intervento ad opponendum di Co.Ta.Ca. a r.l. e altri (Avv.ti Giovanni Leone e Benedetta Leone)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;annullamento della Deliberazione di Giunta Comunale recante diniego dei titoli necessari all&#8217;immatricolazione di mezzi da destinare all&#8217;attività di trasporto persone mediante noleggio di autobus con conducente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Atto e provvedimento – Deliberazione di Giunta Comunale – Recante introduzione di un regime di autorizzazioni e controlli nel mercato del trasporto di persone – Non è un atto politico – Ragioni – Settore ampiamente disciplinato – Conseguenze – Impugnabilità dinanzi al TAR. 	</p>
<p>2. Trasporti – Trasporti pubblici – Attività di trasportatore su strada – Richiede l’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale “REN” – Verifica dei requisiti – Competenza – Autorità Ministeriale – Conseguenza – Illegittimità del diniego all’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente comportante una moltiplicazione dei controlli sui requisiti di iscrizione al REN.	</p>
<p>3. Trasporti – Trasporti pubblici – Esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente – Rientra nella libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost. – Limitazioni – Tutela dell’ordine sociale e della concorrenza – Conseguenze – Illegittimità del provvedimento Comunale di diniego motivato sulla scorta di esigenze legate al traffico e alla tutela degli operatori già presenti sul territorio.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Il provvedimento recante l’introduzione di un regime di autorizzazione e controllo per l’esercizio di attività di trasporto di persone, non può considerarsi un atto politico poiché interviene in un settore specifico ampiamente disciplinato dalla normativa nazionale e da quella comunitaria. Pertanto tale provvedimento non è sottratto al sindacato di legittimità del G.A. ex art. 7 c.p.a.	</p>
<p>2. Ai sensi del Regolamento CE n. 1071 del 2009 l’accesso alla professione di trasportatore su strada, avviene tramite iscrizione al REN, e l’accertamento dei necessari requisiti rientra nella competenza del Ministero dei Trasporti. Spetta invece alle singole Amministrazioni Locali la regolamentazione dell’accesso ai mercati di settore, quali atti consequenziali all’iscrizione al REN. Tuttavia deve ritenersi illegittimo, e va annullato, il provvedimento Comunale di diniego che, negando l’immatricolazione di veicoli necessari per l’attività di noleggio autobus con conducente, si risolva in una illegittima duplicazione dei controlli sui requisiti dell’Azienda, laddove tali controlli sono già stati effettuati in sede d’iscrizione dall’Autorità Ministeriale. (Nella specie il TAR ha annullato il provvedimento di diniego all’istanza di immatricolazione dei veicoli emesso sulla scorta del carattere provvisorio dell’iscrizione al REN, laddove proprio l’immatricolazione costituisce il requisito per la definitività dell’iscrizione).	</p>
<p>3. La Legge n. 218 del 2003 disponendo che l’attività di noleggio autobus con conducente rientra nella libertà di iniziativa economica e può essere limitata solo per esigenze legate all’ordine sociale e alla tutela della concorrenza, demanda alle Regioni il potere di dettare disposizioni legislative o regolamentari specifiche. Pertanto, in assenza della relativa legislazione Regionale, il Comune non ha il potere di introdurre alcun limite al contingentamento, né tale limitazione può trovare fondamento nei poteri di regolamentazione del traffico o nella tutela degli operatori già insistenti sul territorio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1195 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Capri Tour Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Bullo e Francesco Carpente, con domicilio eletto in Napoli presso la Segreteria del TAR Campania; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Anacapri, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Pietro Troianiello, con domicilio eletto presso lo studi dell’avv. Bruno Arena in Napoli, via A. D&#8217;Isernia, n. 38; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Capri, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Pietro Troianiello, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Bruno Arena in Napoli, via A. D&#8217;Isernia, n. 38;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>ad opponendum, Co.Ta.Ca. a r.l., Pasquale Corsini, Antonio Lombardi, Dario De Gregorio, Pasquale Di Leva, Pasquale Schettino, Daniele Chiusano, Mario Nicola Ferraro, Gennaro Cuomo, Costanzo Mastromano, Vincenzo Chiusano, Mario De Gregorio, Aniello Cacace, Pasqualino Cavaliere, Alessandro Iaccarino, rappresentati e difesi dagli avv. Giovanni Leone e Benedetta Leone, con domicilio eletto presso gli stessi in Napoli, viale Gramsci, n. 23; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; quanto al ricorso introduttivo: della deliberazione della Giunta comunale n. 175 del 19/12/2012, avente oggetto problematiche del traffico sull&#8217;isola di Capri, salvaguardia degli aspetti naturalistici e ambientali ed indirizzi al responsabile del Settore di Polizia municipale nella parte in cui sospende tutte le determinazioni in merito ad attività comportanti aumento del traffico sul territorio; della delibera consiliare n. 2 del 23/1/2013; nonché degli atti connessi; con condanna del Comune al risarcimento dei danni;<br />	<br />
&#8211; quanto ai primi motivi aggiunti: della nota prot. n. 4593 del 29/3/2013, recante il diniego sull’istanza presentata per il conseguimento dei titoli necessari all’immatricolazione dei mezzi da adibire all’attività di trasporto di persone mediante noleggi<br />
&#8211; quanto ai secondi motivi aggiunti: della delibera consiliare n. 27 del 28/5/2013, avente ad oggetto problematiche del traffico nel territorio comunale; della nota prot. n. 7077 del 21/5/2013 recante la relazione del Responsabile della Polizia municipale<br />
<br />	<br />
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Anacapri;<br />	<br />
Visti gli atti di intervento di Comune di Capri, della società Co.Ta.Ca. a r.l. e altri;<br />	<br />
Viste le produzioni delle parti;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 novembre 2013 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso notificato il 5/3/2013, la società Capri Tour, nella dedotta qualità di titolare di un’autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore di persone su strada REN n. 54959 rilasciata dall’Ufficio della Motorizzazione civile di Napoli, riferisce che:<br />	<br />
&#8211; con istanza del 4/12/2012 chiedeva al Comune di Anacapri il rilascio dell’autorizzazione occorrente per l’immatricolazione di sei autobus da utilizzare per lo svolgimento dell’attività di noleggio con conducente sull’intero territorio nazionale;<br />	<br />
&#8211; con nota prot. n. 17194 del 28/12/2012, il Comune comunicava la proroga di 60 giorni del termine per la conclusione del procedimento;<br />	<br />
&#8211; con nota in data 17/12/2012 indirizzata al Sindaco ed alla Giunta, il Responsabile della Polizia municipale aveva chiesto una linea di indirizzo in relazione alle istanze della specie;<br />	<br />
&#8211; con delibera di Giunta n. 175 del 19/12/2012, recepita con delibera consiliare n. 2 del 23/1/2013, il Comune stabiliva l’introduzione di un regime di assenso o di autorizzazione o di controllo per le nuove attività comportanti un incremento del traffico<br />
Avverso tale determinazione è insorta la società ricorrente con le domande in epigrafe.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Anacapri e, con atto notificato il 3/4/2013, è intervenuto ad opponendum il Comune di Capri.<br />	<br />
Con atto notificato il 9/4/2013, la società ricorrente ha esteso l’impugnativa alla delibera consiliare n. 8 del 28/2/2013, concernente il divieto sotto qualsiasi forma all’immissione sul territorio ed alla circolazione di ulteriori autoveicoli da noleggio con conducente, nonché alla determinazione prot. n. 4593 del 29/3/2013, recante la reiezione dell’istanza presentata dalla società ricorrente.<br />	<br />
Con ordinanza n. 686 del 24/4/2013, la domanda cautelare è stata accolta; con ordinanza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 2915 del 24/7/2013, l’appello è stato respinto.<br />	<br />
Con atto notificato l’8/7/2013, sono stati infine impugnati gli atti con i quali il Comune non ha dato seguito alla tutela cautelare disposta dal giudice amministrativo per carenza dei requisiti di iscrizione al REN. <br />	<br />
Con atto notificato il 18/10/2013, sono intervenuti in giudizio per opporsi all’accoglimento del ricorso il Co.Ta.Ca. a r.l., nella dedotta qualità di cooperativa avente ad oggetto la gestione del trasporto di persone a mezzo di vetture a tassametro, nonché i titolari di licenze di taxi Pasquale Corsini, Antonio Lombardi, Dario De Gregorio, Pasquale Di Leva, Pasquale Schettino, Daniele Chiusano, Mario Nicola Ferraro, Gennaro Cuomo, Costanzo Mastromano, Vincenzo Chiusano, Mario De Gregorio, Aniello Cacace, Pasqualino Cavaliere, Alessandro Iaccarino. Questi ultimi due hanno rinunciato all’intervento proposto con atto notificato il 30/10/2013.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Nel merito si deduce che:<br />	<br />
A) con il ricorso introduttivo<br />	<br />
&#8211; in base al quadro normativo vigente (art. 10 e 11 del regolamento CE n. 1071/2009, artt. 1 e 5 della legge n. 218 del 2003, art. 4 del d. lgs. n. 395 del 2000, artt. 6 e 12 del decreto ministeriale n. 291 del 2011 e relativa circolare n. 2 del 2011, art<br />
&#8211; le determinazioni sarebbero viziate da incompetenza nella parte in cui fanno riferimento all’art. 8 del codice della strada per il governo del traffico locale;<br />	<br />
&#8211; nell’ambito applicativo dell’art. 34 della legge n. 2012 del 2011, il blocco generalizzato delle autorizzazioni allo scopo di limitare il traffico veicolare costituirebbe uno sproporzionato sbarramento al mercato, limitativo della libertà di concorrenza<br />
&#8211; sarebbe da escludere che la considerazione di aspetti naturalistici e ambientali possa giustificare un regime di contingentamento in contrasto con la suddetta normativa a tutela della concorrenza e della parità di trattamento degli operatori del settore<br />
B) con i primi motivi aggiunti<br />	<br />
&#8211; gli atti sopravvenuti sarebbero inficiati in via derivata ed autonoma dagli stessi vizi dedotti con il ricorso;<br />	<br />
&#8211; la stessa amministrazione riconoscerebbe che la società ricorrente sarebbe in possesso di tutti i requisiti previsti per l’autorizzazione, esercitando una inammissibile discrezionalità in ordine al traffico, alla salute ed all’ambiente, genericamente co<br />
&#8211; la rilevazione della mancata iscrizione della società ricorrente al REN non sarebbe compresa nel preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 e sarebbe smentita dalla documentazione in atti; <br />	<br />
C) con i secondi motivi aggiunti<br />	<br />
&#8211; gli atti emanati successivamente all’ordinanza di sospensiva, oltre che inficiati dagli stessi vizi degli atti precedenti, sarebbero altresì elusivi della tutela cautelare concessa dal giudice amministrativo;<br />	<br />
&#8211; gli atti sarebbero in contrasto con la scheda REN rilasciata dal competente Ufficio della Motorizzazione civile, che ha altresì appositamente confermato l’iscrizione;<br />	<br />
&#8211; sarebbe infondata e non provata la insussistenza dei requisiti per l’iscrizione al REN;<br />	<br />
&#8211; la società ricorrente avrebbe debitamente segnalato la variazione dell’officina incaricata delle riparazioni; il richiamo da parte del Comune a presunte irregolarità sarebbe pretestuoso; l’iscrizione al REN sarebbe attestata dal’Ufficio della Motorizzaz<br />
Il Comune resistente obietta che:<br />	<br />
&#8211; gli atti consiliari recherebbero indirizzi politici non impugnabili ai sensi dell’art. 7 c.p.a.;<br />	<br />
&#8211; il Comune sarebbe competente a rilasciare l’autorizzazione prevista dal regolamento CE n. 1071/2099, ai sensi degli artt. 2, 10 e 12 del regolamento stesso, nonché dell’art. 5 della legge n. 218 del 2003, dell’art. 4 della legge regionale n. 3 del 2009<br />
&#8211; la società ricorrente sarebbe priva di iscrizione al REN; l’iscrizione provvisoria sarebbe scaduta in data 3/11/2012; ciò escluderebbe l’interesse a proporre l’impugnativa in esame;<br />	<br />
&#8211; i settori liberalizzati nel quadro della normativa comunitaria sulla concorrenza e sul mercato sono suscettibili di deroghe in presenza di superiori interessi pubblici generali ai sensi dell’art. 52 TFUE; l’esigenza di evitare la congestione del traffic<br />
&#8211; le amministrazioni comunali dell’isola di Capri avrebbero allo studio le problematiche sul traffico; in ossequio all’art. 97 cost., l’immissione in circolazione di nuovi autobus nella viabilità caprese sarebbe correttamente condizionata alla conclusione<br />
&#8211; pertanto, in relazione alla tipicità di un’isola di piccole dimensioni affollata di turisti, le determinazioni in materia non avrebbero carattere di atto dovuto; la società ricorrente potrebbe chiedere ed ottenere altrove l’autorizzazione; eventuali dub<br />
&#8211; il trasporto dei residenti sull’isola con mezzi propri non sarebbe un mercato e non sarebbe soggetto ai limiti di cui all’art. 52 TFUE; il trasporto pubblico di linea neppure sarebbe soggetto alle suddette limitazioni;<br />	<br />
&#8211; il presente giudizio dovrebbe essere sospeso ai sensi dell’art. 79 c.p.a. in attesa dell’esito del ricorso (RG n. 4389/2013 pendente innanzi alla sez. III) proposto dal Comune resistente contro l’iscrizione al REN della società ricorrente;<br />	<br />
&#8211; la società ricorrente non avrebbe i requisiti per l’iscrizione al REN ed avrebbe prodotto all’Ufficio della Motorizzazione civile una dichiarazione mendace in merito; né la posizione della ricorrente sarebbe suscettibile di regolarizzazione, comunque av<br />
&#8211; la società ricorrente non avrebbe il requisito dello stabilimento, cioè la disponibilità di una sede operativa nel territorio comunale, previsto dal regolamento CE n. 1071/2009; l’officina prescelta dalla ricorrente sarebbe a grande distanza da Capri e<br />
&#8211; il contingentamento della autorizzazioni giustificherebbe procedure ad evidenza pubblica per la selezione tra gli operatori privati del soggetto maggiormente in grado di svolgere l’attività, in relazione al numero di autorizzazioni che possono essere ri<br />
&#8211; la tutela cautelare concessa dal giudice amministrativo non terrebbe conto della carenza dei requisiti per il rilascio dell’iscrizione al REN; il Comune non avrebbe alcun obbligo di rilasciare l’autorizzazione alla stregua della decisione di appello sul<br />
&#8211; attualmente penderebbero 47 richieste di autorizzazione al trasporto mediante noleggio autobus con conducente che comporterebbero la totale paralisi della circolazione sull’isola, con danni anche per l’economia locale.<br />	<br />
2. Preliminarmente il Comune resistente chiede la sospensione del processo in relazione alla pendenza innanzi alla sez. III di questo TAR dell’impugnativa proposta dallo stesso Comune contro l’iscrizione al REN della società ricorrente (RG n. 4389/2013), atteso il carattere pregiudiziale della controversia il cui esito influisce sulla ammissibilità del ricorso in esame.<br />	<br />
Al riguardo si ritiene che ragioni di economia processuale rendono inopportuno il differimento della definizione del presente ricorso, ormai maturo per la decisione, che peraltro risulta urgente ai sensi dell’art. 55, co. 11, c.p.a in considerazione dell’accoglimento della istanza cautelare. <br />	<br />
Peraltro, è evidente che, qualora l’iscrizione al REN venisse annullata dal giudice amministrativo, verrebbe meno il titolo per l’esercizio dell’attività di autotrasportatore della società ricorrente. Nondimeno, fino all’eventuale pronuncia giudiziale in merito, il titolo vantato resta efficace e legittima la società ricorrente ad una tempestiva soluzione della controversia da essa proposta.<br />	<br />
3. Le considerazioni che precedono evidenziano dunque che la società ricorrente ha un attuale e concreto interesse alla decisione sul ricorso in esame, che risulta pertanto ammissibile e procedibile.<br />	<br />
Nel contempo va rilevato che le contestazioni mosse dal Comune nella presente sede contro l’iscrizione al REN sono estranee all’oggetto di questo giudizio e non rientrano quindi nella materia del contendere.<br />	<br />
4. In base all’art. 7, co. 1, c.p.a., non sono impugnabili gli atti o provvedimenti emanati dal Governo nell’esercizio del potere politico. Tale norma va letta congiuntamente all’art. 113 cost., in forza del quale contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, che non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.<br />	<br />
Orbene, gli atti politici sono emanati da organi di vertice aventi rilevanza costituzionale, riguardano la direzione suprema della cosa pubblica e si connotano per un’ampia libertà nella determinazione dei fini da perseguire (cfr. Cons. St., sez. V, 2/10/2009, n. 6094). <br />	<br />
Sennonché nella specie gli atti impugnati sono emanati dall’organo di governo politico-amministrativo dell’ente locale, riguardano la gestione di uno specifico settore e sono interamente disciplinati &#8211; nel loro contenuto, nelle loro finalità e nella loro portata &#8211; dalla normativa primaria e secondaria, nazionale e comunitaria, che compone il quadro normativo vigente.<br />	<br />
Pertanto è da escludere che gli atti in questione, per quanto lata possa essere la discrezionalità esercitata, siano sottratti al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo.<br />	<br />
5.1. Nel merito giova premettere che il regolamento CE n. 1071 del 2009 &#8211; disciplinante l&#8217;accesso alla professione di trasportatore su strada e l&#8217;esercizio della stessa per le imprese che, mediante autoveicoli con più di nove posti conducente compreso, offrono al pubblico prestazioni di trasporto a fronte di un corrispettivo &#8211; prevede che l’esercizio della professione sia subordinato al conseguimento di un’autorizzazione che viene rilasciata qualora l’impresa interessata sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa stessa (sede effettiva e stabile in uno Stato membro, onorabilità, adeguata capacità finanziaria, idoneità professionale).<br />	<br />
In base all’art. 11 del regolamento n. 1071/2009, l&#8217;autorità competente, una volta istruita la domanda nei termini all’uopo prescritti, iscrive nel registro elettronico nazionale (REN) di cui all&#8217;art. 16 i dati relativi alle imprese da essa autorizzate.<br />	<br />
Orbene, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si avvale degli Uffici della Motorizzazione civile competenti per territorio in relazione alla sede principale dell&#8217;impresa richiedente, è l’autorità competente in Italia per istruire le domande, verificare se un&#8217;impresa soddisfi i requisiti stabiliti dal regolamento, autorizzare l&#8217;esercizio della professione di trasportatore su strada, controllare la permanenza dei requisiti, con il potere altresì di sospendere eventualmente o ritirare l&#8217;autorizzazione (cfr. art. 9 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero in data 25/11/2011). Il Registro elettronico nazionale (REN), istituito presso il suddetto Dipartimento, è tenuto dalla Divisione competente a curare il Centro Elaborazioni Dati della Direzione generale per la motorizzazione, cui la Direzione Generale per il Trasporto stradale e per l&#8217;intermodalità fornisce le relative indicazioni amministrative (cfr. art. 1 del decreto del Capo del Dipartimento in data 10/1/2012).<br />	<br />
Tuttavia le imprese, in possesso dell’iscrizione al REN, onde accedere agli specifici mercati di settore, quali l’attività di noleggio di autobus con conducente, devono altresì acquisire i relativi titoli autorizzativi rilasciati dagli enti competenti.<br />	<br />
Sennonché, al fine di evitare indebiti aggravi procedimentali a carico delle imprese che svolgono i servizi di trasporto su strada, l&#8217;accertamento del possesso dei requisiti per l&#8217;esercizio della professione previsti dal regolamento CE n. 1071 viene effettuato al momento iniziale della domanda di autorizzazione e successivamente verificato a seguito dei controlli dall&#8217;autorità competente al rilascio della predetta autorizzazione (cfr. art. 3 dell’Intesa del 25/7/2012, ai sensi dell’art. 8, co. 6, della legge n. 131 del 2003, in sede di Conferenza Stato-Regioni). E’ quindi da escludere una moltiplicazione dei controlli in ordine ai requisiti per l&#8217;esercizio della professione di trasportatore, che risultano esclusivamente demandati all’autorità ministeriale (ovvero agli Uffici della Motorizzazione civile), per cui agli enti competenti a regolare l&#8217;accesso al particolare settore di mercato sono piuttosto devoluti i controlli sulla sussistenza delle altre condizioni previste nella disciplina di settore, compresa naturalmente l’iscrizione al REN.<br />	<br />
Ne consegue che, una volta rilevata tale iscrizione, e finché essa non sia rimossa nelle forme previste dall’ordinamento, la contestazione in ordine al possesso dei relativi requisiti previsti dal regolamento CE n. 1071/2009 per l’autorizzazione all’esercizio della professione non rientra nelle competenze del Comune e quindi non giustifica di per sé il diniego degli atti consequenziali all’iscrizione nel REN. <br />	<br />
Nella specie va rilevato che la società ricorrente risulta iscritta in via provvisoria nel REN al n. 54959 a far data dal 30/5/2012 (cfr. nota Ufficio della Motorizzazione civile di Napoli indirizzata al Comune di Anacapri prot. n. 6346 del 8/5/2013). <br />	<br />
Giova soggiungere che l’efficacia definitiva dell’iscrizione al REN è subordinata all&#8217;immatricolazione di almeno un veicolo; non appena iscritta, l&#8217;impresa interessata potrà conseguire dagli enti competenti il titolo legale per l&#8217;accesso al mercato e quindi procedere all&#8217;immatricolazione dei veicoli ai sensi degli artt. 93 e 94 del codice della strada (cfr. art. 9, co. 12, del citato decreto del Capo del Dipartimento in data 25/11/2011 e punto B.1.3 della circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 2 del 2/12/2011).<br />	<br />
Pertanto l’immatricolazione dell’autoveicolo non può essere negata per il carattere provvisorio dell’iscrizione al REN, in quanto è proprio la invocata immatricolazione che determina il venir meno della condizione sospensiva dell&#8217;efficacia dell&#8217;autorizzazione all’esercizio della professione.<br />	<br />
5.2. Orbene, per quanto riguarda il trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, la legge n. 218 del 2003 prevede che tale attività &#8211; relativa ai servizi di noleggio di autoveicoli equipaggiati con più di nove posti compreso l’autista, effettuati per viaggi richiesti da terzi committenti o offerti a gruppi precostituiti, con preventiva definizione della prestazione e della remunerazione &#8211; rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica ai sensi dell&#8217;art. 41 della Costituzione, cui possono essere imposti esclusivamente vincoli per esigenze di carattere sociale o prescrizioni finalizzate alla tutela della concorrenza secondo quanto previsto dalla legge n. 287 del 1990, nel rispetto dei principi e delle prescrizioni dell&#8217;ordinamento comunitario, garantendo in particolare la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di accesso delle imprese al mercato, nonché il libero esercizio dell&#8217;attività in riferimento alla libera circolazione delle persone, la sicurezza dei viaggiatori trasportati, l&#8217;omogeneità dei requisiti professionali e la tutela delle condizioni di lavoro.<br />	<br />
La legge introduce dunque la liberalizzazione nel limitato settore relativo al noleggio di autobus, anticipando gli indirizzi posti dall’art. 34 del decreto-legge 201 del 2011, che peraltro non tocca gli altri autoservizi pubblici non di linea (il servizio di piazza mediante autovetture con conducente e taxi).<br />	<br />
Orbene, le disposizioni della legge n. 218 non contemplano alcun limite al numero di autorizzazioni, unicamente subordinate al possesso dei requisiti previsti, e in definitiva comportano la cessazione del regime del contingentamento per le licenze di noleggio autobus con conducente.<br />	<br />
Difatti l’art. 4 della legge n.218/2003 demanda alle regioni il potere di dettare disposizioni legislative o regolamentari specifiche per l’attuazione della nuova disciplina, ferma restando la rispondenza ai criteri di tutela della libertà di concorrenza, con la definizione in particolare delle modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui all&#8217;art. 5 della stessa legge, in base al quale l’accesso al mercato è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte delle regioni o degli enti locali allo scopo delegati in base alla sede legale o alla principale organizzazione aziendale delle imprese. <br />	<br />
Con circolare regionale prot. 302091 del 8/4/2005, la Regione Campania rappresentava che i Comuni, in attesa della regolamentazione regionale di cui al citato art. 4 della legge n. 218, conservano la competenza ad esercitare le funzioni amministrative relative alla gestione del noleggio autobus con conducente. Infatti, l’art. 11 della stessa legge n. 218 riconosce la piena validità dei titoli amministrativi rilasciati dalle amministrazioni comunali prima che le regioni abbiano provveduto ad approvare le nuove disposizioni in materia.<br />	<br />
Sennonché non risulta che la Regione Campania abbia altrimenti regolato la materia (la legge regionale n. 3/2009 richiamata dal Comune resistente non riguarda la materia, né risulta che sia stato approvato il disegno di legge n. 528 del 14/12/2009, il quale peraltro prevedeva un’autorizzazione regionale in luogo delle licenze comunali).<br />	<br />
Orbene, nell’esercizio delle funzioni autorizzative il Comune non ha il potere di introdurre discrezionalmente alcun limite di contingentamento, trovando immediata applicazione la nuova disciplina dettata dalla legge n. 218 del 2003, di liberalizzazione del settore, comportante l’eliminazione delle barriere all’entrata. <br />	<br />
Quanto alle eventuali “deroghe” alla concorrenza nei settori liberalizzati ai sensi dell’art. 52 del Trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea (in presenza di superiori interessi pubblici generali che giustificherebbero la limitazione all’accesso al mercato dell’operatore, in particolare per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica) è da escludere che assuma rilevanza nella specie una questione pregiudiziale da devolvere all’esame della Corte di giustizia dell’Unione europea. Infatti comunque non spetta al Comune resistente di stabilire tali deroghe né risulta che deroghe siano state introdotte dalla disciplina regionale.<br />	<br />
In conclusione, le imprese in possesso dei requisiti per il noleggio autobus con conducente hanno titolo ad ottenere l’autorizzazione per lo svolgimento professionale dell&#8217;attività e per l&#8217;immatricolazione degli veicoli di cui hanno disponibilità, per l’esercizio dell’attività senza limitazioni territoriali sull’intero territorio nazionale. <br />	<br />
Ovviamente, come già evidenziato in sede cautelare, il comune ha i poteri e gli strumenti di governo del traffico e di regolamentazione della circolazione sul territorio previsti dagli artt. 6 e ss., 13 e ss., 36 e ss. del codice della strada. E’ da escludere che tali poteri possano essere utilizzati per strumenti aventi una causa e finalità differenti.<br />	<br />
La modulazione del numero degli operatori abilitati ad esercitare un’attività professionale sull’intero territorio nazionale incide sulla concorrenza, laddove ai fini del traffico ha piuttosto rilevanza la modulazione della quantità e qualità degli autoveicoli circolanti sull’isola e delle modalità spazio-temporali della circolazione. Del resto, se anche l’attività fosse tutta concentrata in un solo operatore con numerosi autoveicoli circolanti sul territorio in questione, sarebbe eliminata del tutto la concorrenza, ma non il traffico.<br />	<br />
Tanto meno le limitazioni all’accesso di nuovi operatori nei settori liberalizzati possono trovare giustificazione nell’opportunità di proteggere la rimuneratività e la qualità del servizio dei soggetti attualmente operanti sul mercato.<br />	<br />
Sotto i profili sopra esaminati e nei limiti dell’interesse della società ricorrente, l’impugnativa proposta dalla società ricorrente si palesa dunque fondata.<br />	<br />
6. Per quanto riguarda la domanda risarcitoria, è da osservare che l’adozione degli atti illegittimi ha di fatto impedito alla società ricorrente l’esercizio di un’attività professionale.<br />	<br />
In particolare, il Comune ha impedito l’immatricolazione di quattro autobus per i quali risulta provata in atti la richiesta dei titoli e la stipula dei contratti di locazione finanziaria (Nissan NV400 telaio nn. VNVM1FEDC46895608, VNVM1FEDC46305858, VNVM1FEDC46305883, VNVM1FEDC46895609).<br />	<br />
La colpevolezza del comportamento imputabile all’amministrazione è desumibile, oltre che dai vizi degli atti impugnati, dalla mancata esecuzione della tutela cautelare.<br />	<br />
Per la quantificazione del danno la società ricorrente ha allegato la comunicazione in data 27/3/2013 della concessionaria venditrice dei veicoli, con la quale si rappresenta che, essendo scaduti i tempi massimi per l’immatricolazione prorogati da Nissan fino al 31/3/2013, è previsto a carico dell’acquirente l’addebito di euro 8.200 più IVA per ciascuno dei quattro automezzi di cui alle fatture n. 626, 627, 628 e 629 del 3/8/2012. Nondimeno non è provato che tale addebito sia stato in concreto effettuato.<br />	<br />
Tanto premesso, è tuttavia evidente che il mancato esercizio dell’attività produttiva determini un pregiudizio per la perdita dei relativi guadagni in ragione del trascorrere del tempo.<br />	<br />
La società ricorrente perviene ad una stima dei danni per perdita di chance relativi all’anno 2013 pari ad euro 74.861,92, sulla base di una perizia giurata che fa riferimento alla redditività dei tre consorzi del settore insediati sull’isola (utile medio del 16,62%) e dei ricavi per autoveicolo desumibili dal presunto fatturato complessivo per il 2013 (euro 75.072,13),.<br />	<br />
Sennonché, i dati proposti dalla ricorrente vanno opportunamente rettificati, tenendo conto che dalla documentazione in atti è provato l’acquisto di quattro veicoli (anziché sei) e che appare più corretto applicare il tasso di rendimento nel 2012 dell’impresa operante unicamente mediante autobus (come la ricorrente).<br />	<br />
Tanto premesso il danno può essere determinato in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., nella misura di euro 25,00 al giorno per ciascun automezzo, pari a euro 100,00 (cento) giornalieri. Il risarcimento è dovuto con decorrenza dalla data di notifica della domanda giudiziale, e cioè dal 8/3/2013, fino all’esito di quanto richiesto in ordine al rilascio del titolo occorrente per l’immatricolazione.<br />	<br />
7. Le spese di giudizio seguono, come di norma, la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), in accoglimento per quanto di ragione del ricorso in epigrafe, annulla gli atti impugnati e condanna il Comune di Anacapri al risarcimento dei danni nella misura indicata in motivazione.<br />	<br />
Condanna il Comune di Anacapri al pagamento, in favore della società Capri Tour, delle spese di giudizio nella misura di euro 3.000,00 (tremila) oltre IVA e CPA, nonché al rimborso del contributo unificato.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Cesare Mastrocola, Presidente<br />	<br />
Fabio Donadono, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Carlo Dell&#8217;Olio, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/11/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-11-2013-n-5414/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/11/2013 n.5414</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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