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	<title>27/10/2021 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>27/10/2021 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sull&#8217;esclusione di un RTI la cui offerta sia stata sottoscritta digitalmente dalla sola mandataria.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullesclusione-di-un-rti-la-cui-offerta-sia-stata-sottoscritta-digitalmente-dalla-sola-mandataria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2021 12:07:40 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullesclusione-di-un-rti-la-cui-offerta-sia-stata-sottoscritta-digitalmente-dalla-sola-mandataria/">Sull&#8217;esclusione di un RTI la cui offerta sia stata sottoscritta digitalmente dalla sola mandataria.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Gara &#8211; RTI &#8211; Offerta sottoscritta solo dalla mandataria &#8211; Omessa sottoscrizione della mandante &#8211; Esclusione &#8211; Legittimità. E&#8217; legittimo l&#8217;operato della stazione appaltante che ha escluso il RTI ricorrente, in quanto l’offerta economica prodotta in gara reca un elenco prezzi unitari contenente i singoli prezzi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullesclusione-di-un-rti-la-cui-offerta-sia-stata-sottoscritta-digitalmente-dalla-sola-mandataria/">Sull&#8217;esclusione di un RTI la cui offerta sia stata sottoscritta digitalmente dalla sola mandataria.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullesclusione-di-un-rti-la-cui-offerta-sia-stata-sottoscritta-digitalmente-dalla-sola-mandataria/">Sull&#8217;esclusione di un RTI la cui offerta sia stata sottoscritta digitalmente dalla sola mandataria.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Gara &#8211; RTI &#8211; Offerta sottoscritta solo dalla mandataria &#8211; Omessa sottoscrizione della mandante &#8211; Esclusione &#8211; Legittimità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">E&#8217; legittimo l&#8217;operato della stazione appaltante che ha escluso il RTI ricorrente, in quanto l’offerta economica prodotta in gara reca un elenco prezzi unitari contenente i singoli prezzi nonché il prezzo complessivo, che risulta sottoscritto digitalmente solo dal legale rappresentante dell’impresa mandataria, ma non anche la firma digitale del legale rappresentate dell’impresa mandante dell’Ati costituenda, quando nella fattispecie la firma digitale, ovvero la componente essenziale dell’offerta atta a renderla giuridicamente attribuibile al partecipante alla gara, era espressamente prescritta a pena di esclusione dalla <em>lex specialis</em>, che non è stata fatta oggetto di impugnazione sul punto. Anche in ambiti diversi da quello delle gare telematiche, infatti, la firma dell’offerta è indefettibile elemento idoneo a rendere attribuibile la proposta contrattuale all’offerente, in quanto la sottoscrizione è essenziale nelle gare pubbliche sia per verificare la necessaria coincidenza tra il soggetto apparentemente autore dell&#8217;atto e colui che lo ha sottoscritto, sia perché quest&#8217;ultimo attraverso la firma fa proprio il contenuto del documento (e quindi fa propria anche la dichiarazione che il documento rappresenta).</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Daniele &#8211; Est. Graziano</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Terza)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">ex art. 74 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 9462 del 2021, proposto da<br />
Tratos Cavi S.p.A., Prysmian Cavi e Sistemi Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Francesca Calchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Emanuela Quici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Bertoloni, 35;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I.C.E.L. – Industria Conduttori Elettrici Lugo Spa, Italian Cable Company Spa, Tecnikabel Spa, Metallurgica Bresciana Spa, Nexans Italia Spa non costituiti in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="previa" style="text-align: center;">previa sospensione degli effetti, di:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Comunicazione avente ad oggetto: “Procedura di affidamento n. DAC.0087.2021 avente ad oggetto fornitura di “Cavi ES 409 A” del 14/07/2021 – Comunicazione ai sensi dell&#8217;art. 76, co. 5, lett. b” di esclusione dalla procedura della RTI Tratos Cavi spa (mandataria) con Prysmian Cavi e Sistemi Italia srl (mandante), inviata da Ferrovie dello Stato Italiane UA 2/8/2021 RFI_DAC/A0011/2021/0003891 del 2 agosto 2021 a firma del Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento Sergio Meloni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Comunicazione avente ad oggetto: “Apertura seduta di gara e Buste Offerte Economiche” con conseguente graduatoria provvisoria del 3 agosto 2021 con conferma di esclusione dalla procedura inviata da Ferrovie dello Stato Italiane del 3 agosto 2021 a firma del Presidente della Commissione di Gara Alessio Sammartino e successiva Comunicazione di rettifica dell&#8217;elenco delle imprese offerenti in ordine di apertura del 3 agosto 2021,e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto conseguente e/o comunque connesso, anche allo stato non conosciuto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella Camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 il Consigliere Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Premesso che la costituenda ATI ricorrente è stata esclusa dalla gara de qua in quanto l’offerta risultava sottoscritta digitalmente solo dall’impresa mandataria ma non anche dalla mandante e che il raggruppamento non era ancora costituito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rilevato che in tali casi per giurisprudenza costante necessita la sottoscrizione dell’offerta da parte di tutte le imprese facenti parte del futuro raggruppamento onde garantire la p.a. in ordine alla responsabilità solidale di tutte le imprese raggruppate (di recente cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II, 23 novembre 2020 n. 12406);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rammentato in punto di diritto che è lo stesso codice dei contratti a stabilire in tema di raggruppamenti temporanei di imprese che “E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettere d) ed e) anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi”</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Evidenziato inoltre che lo stesso disciplinare di gara in atti (doc 2 produz. Trenitalia) disponeva in tal senso prescrivendo al punto H) che “In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi di concorrenti non ancora costituiti, l’offerta dovrà – a pena di esclusione – essere firmata digitalmente dai legali rappresentanti (o altri soggetti muniti dei necessari poteri) di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio ordinario”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rammentato in punto di diritto che è lo stesso codice dei contratti a stabilire in tema di raggruppamenti temporanei di imprese che “E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettere d) ed e) anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Evidenziato inoltre che lo stesso disciplinare di gara in atti (doc 2 produz. Trenitalia) disponeva in tal senso prescrivendo al punto H) che: “In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi di concorrenti non ancora costituiti, l’offerta dovrà – a pena di esclusione – essere firmata digitalmente dai legali rappresentanti (o altri soggetti muniti dei necessari poteri) di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio ordinario”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rammentato l’incontrastato orientamento giurisprudenziale, condiviso in toto dalla Sezione e di recente espresso (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 20/01/2021 n. 373, Ord.) secondo cui, in generale,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">anche in ambiti diversi da quello delle gare telematiche, la firma dell’offerta, come avvertito in apertura, è indefettibile elemento idoneo a rendere attribuibile la proposta contrattuale all’offerente, essendosi dalla Sezione ricordato che “la sottoscrizione è essenziale nelle gare pubbliche sia per verificare la necessaria coincidenza tra il soggetto apparentemente autore dell&#8217;atto e colui che lo ha sottoscritto, sia perché quest&#8217;ultimo attraverso la firma fa proprio il contenuto del documento (e quindi fa propria anche la dichiarazione che il documento rappresenta)” concludendosene che “Sia per la domanda di partecipazione ad una procedura che per l&#8217;offerta, il primo elemento necessario è l&#8217;identificazione del candidato (nella prima) o dell&#8217;offerente (nella seconda), ossia &#8211; come detto &#8211; del soggetto giuridico cui l&#8217;atto deve essere giuridicamente imputato” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III-Bis, 3 dicembre 2019, n. 13812, passata in giudicato) e giudicandosi illegittima l’esclusione dell’offerente solo per la omessa sottoscrizione della copia della carta di identità (ribadendosi sulla stessa linea esegetica che “La sottoscrizione corrisponde alla firma in originale e si configura nel nostro ordinamento giuridico come lo strumento mediante il quale l&#8217;autore fa propria la dichiarazione contenuta nel documento, vincolandosi alla stessa ed assumendo le conseguenti responsabilità” (T.R.G. Trentino – Alto Adige. Sez. Trento, 17/12/2019, n. 167);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Evidenziato oltretutto che, come avvertito, nella fattispecie la firma digitale, ovvero componente essenziale dell’offerta atta a renderla giuridicamente attribuibile al partecipante alla gara, era espressamente prescritta a pena di esclusione dalla lex specialis, peraltro non fatta oggetto di impugnazione sul punto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rimarcato che l’offerta economica prodotta in gara dalla ricorrente e versata in atti (doc. 10 busta offerta economica) reca un elenco prezzi unitari contenente i singoli prezzi nonché il prezzo complessivo pari ad € 7.602.092.5, che risulta sottoscritto digitalmente solo dalla dott.ssa Elisabetta B. C. che è il legale rappresentante dell’impresa mandataria ma non anche la firma digitale del legale rappresentate dell’impresa mandante dell’Ati costituenda;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Evidenziato che il documento invocato in contrario dalla difesa della ricorrente nel corso della discussione di Camera di consiglio, ovvero il Modulo di dichiarazione a corredo dell’offerta, già prodotto in atti ed esibito al Collegio, firmato anche dal legale rappresentante della mandante, non dimostra affatto che la medesima ha confermato di aver formulato la suindicata offerta di prezzo, comprovando anzi il contrario, ossia che non vi è alcun riferimento in esso al prezzo offerto; invero a pag. 3 di tale documento si afferma che l’impresa dichiara <i>“di avere nel complesso preso a conoscenza sia di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sulla esecuzione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare pertanto remunerativa l’offerta economica presentata; di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della prestazione, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;”</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Riscontrato pertanto che difetta ogni espresso riferimento all’importo dei prezzi e del prezzo complessivo offerto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Osservato, con riguardo ad altro motivo di ricorso, che è inammissibile il soccorso istruttorio come pure dedotto in ricorso, per sanare irregolarità nella presentazione dell’offerta avendo la Sezione di recente statuito che “5.1. Conviene evidenziare in proposito che il limite all’esercizio del potere – dovere del soccorso istruttorio va individuato nelle stesse carenze, incompletezze o irregolarità dell’offerta (salvo l’errore agevolmente riconoscibile) le quali non possono essere sanate mediante il soccorso istruttorio: “Ai sensi dell&#8217; art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016 , le carenze formali possono essere sanate attraverso la procedura del c.d. soccorso istruttorio, con esclusione di quelle afferenti all&#8217;offerta economica e all&#8217;offerta tecnica.” (T.A.R., Lazio &#8211; Roma , Sez. I , 4/11/2020, n. 11369; in termini, T.A.R. Veneto, Sez. I, 22/07/2020, n. 649).” (T.A.R., Lazio &#8211; Roma , Sez. III. 22 giugno 2021, n. 7416);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto pertanto il gravame manifestamente infondato e suscettibile di essere definito nel merito con sentenza in forma semplificata ex artt. 60 e 74 c.p.a. previo avviso dato ai difensori presenti in camera di consiglio;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dato atto che non è possibile prendere in considerazione l’istanza ex art. 54 c.p.a. formulata dalla parte ricorrente con atto depositato il 21 ottobre 2021, poiché la stessa è stata proposta successivamente al passaggio in decisione della controversia, allorché – con la chiusura del contraddittorio – è precluso alle parti l’espletamento di ulteriore attività difensiva;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che le spese di lite debbano seguire la soccombenza come determinate in dispositivo.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Respinge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna la ricorrente a pagare a Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. le spese di lite che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento) oltre accessori di legge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giuseppe Daniele, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Ivo Correale, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sulla esclusione dal test per la prova di accesso per il corso di laurea Medicina e Chirurgia/ Odontoiatria di candidato con certificazione priva di QR code</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-esclusione-dal-test-per-la-prova-di-accesso-per-il-corso-di-laurea-medicina-e-chirurgia-odontoiatria-di-candidato-con-certificazione-priva-di-qr-code/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 15:41:18 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=82604</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-esclusione-dal-test-per-la-prova-di-accesso-per-il-corso-di-laurea-medicina-e-chirurgia-odontoiatria-di-candidato-con-certificazione-priva-di-qr-code/">Sulla esclusione dal test per la prova di accesso per il corso di laurea Medicina e Chirurgia/ Odontoiatria di candidato con certificazione priva di QR code</a></p>
<p>Covid-19 – Green pass – Test per la prova di accesso per il corso di laurea Medicina e  Chirurgia/ Odontoiatria – Candidato privo di certificazione verde &#8211; Certificazione priva di QR code attestante l’effettuazione di tampone antigenico rapido negativo il giorno precedente il test – Esclusione – Tutela cautelare – Inconcedibilità. Non</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-esclusione-dal-test-per-la-prova-di-accesso-per-il-corso-di-laurea-medicina-e-chirurgia-odontoiatria-di-candidato-con-certificazione-priva-di-qr-code/">Sulla esclusione dal test per la prova di accesso per il corso di laurea Medicina e Chirurgia/ Odontoiatria di candidato con certificazione priva di QR code</a></p>
<p style="text-align: justify;">Covid-19 – Green pass – Test per la prova di accesso per il corso di laurea Medicina e  Chirurgia/ Odontoiatria – Candidato privo di certificazione verde &#8211; Certificazione priva di QR code attestante l’effettuazione di tampone antigenico rapido negativo il giorno precedente il test – Esclusione – Tutela cautelare – Inconcedibilità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Non deve essere sospeso in via cautelare il provvedimento con il quale la ricorrente è stata esclusa dalla partecipazione al test per la prova di ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia a.a. 2021/22  per mancanza di “Certificazione verde” avendo comunque prodotto certificazione (priva di QR code) attestante l’effettuazione di tampone antigenico rapido negativo il giorno precedente il test, in quanto in base al vigente quadro normativo (art. 9 bis lett i) e 9, co. 2, del decreto legge del 22 aprile 2021 n. 52, art. 13 DPCM 17 giugno 2021, Linee Guida MUR del 16 agosto 2021)  l’autenticità e la validità delle certificazioni verdi prescritte per l’accesso ai concorsi pubblici risultano verificabili unicamente mediante lettura del QR code.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Migliozzi &#8211; Est. Amovilli</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 752 del 2021, proposto da</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Lucia Annicchiarico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Università degli Studi di Bologna &#8211; Alma Mater Studiorum, Ministero dell&#8217;Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi domiciliataria ex lege, via A. Testoni, 6;</p>
<p class="contro" style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="previa" style="text-align: justify;">previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-del provvedimento di esclusione alla partecipazione al test per la prova di accesso per il corso di laurea Medicina e Chirurgia/ Odontoiatria Anno Accademico 2021/2022, del 03.09.2021;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Universita&#8217; degli Studi di Bologna &#8211; Alma Mater Studiorum e del Ministero dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 55 c. p. a.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2021 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rilevato che la ricorrente è stata esclusa dalla partecipazione al test per la prova di ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia a.a. 2021/22 dell’Ateneo di Bologna per mancanza di “Certificazione verde” avendo comunque prodotto certificazione (priva di QR code) attestante l’effettuazione di tampone antigenico rapido negativo il giorno precedente il test;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto, ad un sommario esame, di non poter apprezzare favorevolmente le esigenze cautelari atteso che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ai sensi dell’art. 9 bis lett i) del decreto legge del 22 aprile 2021 n. 52 a far data dal 6 agosto 2021 è consentito l’accesso ai concorsi pubblici esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all&#8217;articolo 9, comma 2;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la certificazione verde COVID -19 attesta, tra l’altro, la condizione dell’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest&#8217;ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (art. 9 c. 2 lett. c) del citato decreto);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ai sensi dell’art. 13 DPCM 17 giugno 2021 “la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l&#8217;applicazione mobile descritta nell’allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l&#8217;autenticità, la validità e l&#8217;integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell&#8217;intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l&#8217;emissione.”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; nelle Linee Guida MUR del 16 agosto 2021 pubblicate sul sito web il 25 agosto 2021 (parti integranti del bando per l’ammissione al corso in esame) vi è un espresso richiamo alla suindicata normativa primaria e secondaria in tema di obbligo di certificazione verde e relative modalità di controllo;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che in base al suindicato quadro normativo di riferimento &#8211; sinteticamente richiamato &#8211; l’autenticità e la validità delle prescritte certificazioni verdi risultano verificabili unicamente mediante lettura del QR code, si che l’impugnata esclusione appare “<i>prima facie</i>” immune dalle doglianze dedotte;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerata la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite della presente fase cautelare.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia-Romagna Bologna (Sezione Prima) respinge la suindicata domanda cautelare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all&#8217;articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Andrea Migliozzi, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Umberto Giovannini, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulla  ammissibilità delle memorie di replica e sulla ratio della programmazione e della revisione delle zone degli esercizi commerciali delle farmacie</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-ammissibilita-delle-memorie-di-replica-e-sulla-ratio-della-programmazione-e-della-revisione-delle-zone-degli-esercizi-commerciali-delle-farmacie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2021 15:49:49 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-ammissibilita-delle-memorie-di-replica-e-sulla-ratio-della-programmazione-e-della-revisione-delle-zone-degli-esercizi-commerciali-delle-farmacie/">Sulla  ammissibilità delle memorie di replica e sulla ratio della programmazione e della revisione delle zone degli esercizi commerciali delle farmacie</a></p>
<p>&#8211; Processo &#8211; Processo amministrativo telematico &#8211; Deposito memorie di replica &#8211; Condizioni di ammissibilità &#8211; Inammissibilità. Farmacie &#8211; Art. 5 della l. n. 362/1991 &#8211; Programmazione e della revisione delle zone degli esercizi commerciali delle farmacie &#8211; Ratio. &#8211; Secondo una consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, che fa</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-ammissibilita-delle-memorie-di-replica-e-sulla-ratio-della-programmazione-e-della-revisione-delle-zone-degli-esercizi-commerciali-delle-farmacie/">Sulla  ammissibilità delle memorie di replica e sulla ratio della programmazione e della revisione delle zone degli esercizi commerciali delle farmacie</a></p>
<ol>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Processo &#8211; Processo amministrativo telematico &#8211; Deposito memorie di replica &#8211; Condizioni di ammissibilità &#8211; Inammissibilità.</li>
<li style="text-align: justify;">Farmacie &#8211; Art. 5 della l. n. 362/1991 &#8211; Programmazione e della revisione delle zone degli esercizi commerciali delle farmacie &#8211; Ratio.</li>
</ol>
<hr />
<ol style="text-align: justify;">
<li>&#8211; Secondo una consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, che fa leva sul chiaro tenore letterale della disposizione, la previsione dell’art. 73, co. 1, cod. proc. amm. – secondo cui “<i>le parti possono &#8230; presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell&#8217;udienza, fino a venti giorni liberi</i>” &#8211; deve essere interpretato nel senso di ammettere le repliche solo alle memorie depositate dalle controparti per l’udienza di discussione, onde evitare che il deposito della memoria di replica si traduca in un mezzo per eludere il termine di legge per il deposito delle memorie conclusionali; sicché, le repliche sono ammissibili solo ove conseguenti ad atti della controparte ulteriori rispetto a quelli di risposta alle iniziative processuali della parte stessa (ricorso, motivi aggiunti, memorie, documenti, ecc.), atteso che la <i>ratio legis</i> si individua nell&#8217;impedire la proliferazione degli atti difensivi, nel garantire la <i>par condicio</i> delle parti, nell’evitare elusioni dei termini per la presentazione delle memorie.</li>
<li>&#8211; La <i>ratio </i>della programmazione e della revisione delle zone degli esercizi commerciali delle farmacie, più che diretta a salvaguardare le condizioni economiche di ciascun esercizio commerciale, risiede nella diversa esigenza di carattere pubblico di assicurare l’ordinata copertura di tutto il territorio al fine di agevolare la maggiore tutela della salute ai cittadini.</li>
</ol>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Quiligotti &#8211; Est. Cappellano</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Terza)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1144 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da Piero Catania, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Raimondi e Luigi Raimondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Salvatore Raimondi in Palermo, via G. Abela, n. 10;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">il Comune di Mussomeli, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’avvocato Daniele Maniscalco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di Vivia Piazza, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Immordino in Palermo, viale Libertà, n. 171;<br />
&#8211; di Walter Cipolla, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
&#8211; dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta ‒ UOC Servizio Farmacie;<br />
&#8211; dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caltanissetta;<br />
in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, non costituiti in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: center;"><i>quanto al ricorso introduttivo</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">del silenzio inadempimento formatosi sull&#8217;istanza del ricorrente del 28 luglio 2016, ripetutamente reiterata (il 28.02.18, il 12.09.18, il 14.11.18), da ultimo con nota del 27 dicembre 2019, volta ad ottenere la revisione della Pianta Organica delle Farmacie del comune di Mussomeli e l&#8217;autorizzazione al trasferimento della propria sede farmaceutica n. 3 da via Cicero n. 21 a via Caltanissetta, n. 81.</p>
<p class="popolo" style="text-align: center;">e per la condanna</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">del Comune resistente all’adozione una nuova pianta organica delle farmacie nel cui contesto sia previsto l&#8217;ampliamento della zona della sede farmaceutica n. 3 sino a comprendere la via Caltanissetta n. 81, con contestuale autorizzazione al trasferimento</p>
<p class="popolo" style="text-align: center;"><i>quanto al ricorso per motivi aggiunti </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: center;">per l’annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della delibera della giunta municipale di Mussomeli 11 agosto 2020, n. 108, avente ad oggetto il diniego di procedere alla revisione della pianta organica delle farmacie del Comune di Mussomeli reiteratamente richiesta dal ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: center;">e la condanna</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">del Comune resistente all’adozione di una nuova pianta organica delle farmacie nel cui contesto sia previsto l&#8217;ampliamento della zona della sede farmaceutica n. 3 sino a comprendere la via Caltanissetta n. 81, con contestuale autorizzazione al trasferimento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso introduttivo e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Mussomeli, di Vivia Piazza e di Walter Cipolla;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Viste le memorie e la documentazione depositate dalle parti resistenti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista la sentenza non definitiva n. 2593/2020, depositata il 27 novembre 2020;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista la documentazione prodotta dalla parte ricorrente;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore all’udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2021 il consigliere dottoressa Maria Cappellano e uditi i difensori delle parti costituite, presenti come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A. – Con il ricorso introduttivo l’odierno istante ha impugnato il silenzio asseritamente formatosi sull’istanza, presentata dal predetto il 28 luglio 2016, e successivamente reiterata da ultimo con nota del 27 dicembre 2019, volta a ottenere la revisione della pianta organica delle farmacie del Comune di Mussomeli e l’autorizzazione al trasferimento della propria sede farmaceutica n. 3 da via Cicero n. 21 a via Caltanissetta n. 81.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">B. – Si sono costituiti in giudizio i farmacisti controinteressati Vivia Piazza e Walter Cipolla.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">C. – Con ricorso per motivi aggiunti il predetto ha impugnato la deliberazione della Giunta del Comune di Mussomeli, n. 108 del giorno 11 agosto 2020, avente ad oggetto il diniego di procedere alla revisione della pianta organica delle farmacie del Comune di Mussomeli.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dopo avere esposto l’<i>iter</i> che ha condotto fino a tale deliberazione – dalla presentazione delle sue istanze all’attivazione del procedimento di revisione, con adozione dei pareri richiesti all’A.S.P. di Caltanissetta e all’Ordine di farmacisti di Caltanissetta – ha dedotto avverso la deliberazione le censure di:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1) <i>Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 L. 2 aprile 1968, n. 475 come sost. dall’art. 11 D.L. 24 gennaio 2011, n. 1 conv. in L. 24 marzo 2012, n. 27 e dell’art. 5 L. 8 novembre 1991, n. 362</i>, in quanto, tenuto conto dei rilevanti mutamenti nella distribuzione della popolazione, il Comune avrebbe dovuto accogliere la richiesta del ricorrente, di rideterminazione della circoscrizione, in modo da consentirne lo spostamento nei nuovi locali;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2<i>) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. reg. 21 maggio 2019, n. 7</i>, in quanto le risultanze dell’istruttoria avrebbero dovuto indurre la Giunta comunale a procedere alla revisione della pianta organica delle farmacie;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3) <i>Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, 1° comma, L. 8 novembre 1991, n. 362</i>, in quanto si è verificato il presupposto della revisione, consistente nel mutamento della distribuzione della popolazione nel territorio comunale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4) <i>Eccesso di potere per travisamento dei fatti</i>, in quanto né l’A.S.P. né l’Ordine dei farmacisti si sono espressi per il mantenimento della situazione attuale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ha quindi chiesto l’annullamento della deliberazione impugnata, e la condanna del Comune all’adozione di una nuova pianta organica delle farmacie, che preveda l’ampliamento della zona della sede farmaceutica n. 3 sino a comprendere la via Caltanissetta n. 81, con contestuale autorizzazione al trasferimento; con vittoria di spese.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">D. – Si è costituito in giudizio il Comune di Mussomeli, chiedendo il rigetto del complessivo ricorso in quanto infondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E. – Entrambi i controinteressati hanno avversato il complessivo ricorso, eccependo preliminarmente l’improcedibilità di quello introduttivo e, nel merito, hanno chiesto il rigetto del ricorso per motivi aggiunti in quanto infondato; la difesa della dottoressa Piazza ha eccepito, altresì, l’inammissibilità per mancata impugnazione della deliberazione di G.M. n. 150/2019.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">F. – Con sentenza non definitiva n. 2593/2020, depositata il 27 novembre 2020, la Sezione ha dichiarato il ricorso introduttivo improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, in ragione della sopravvenuta adozione del provvedimento espresso da parte del Comune (impugnato con motivi aggiunti); contestualmente disponendo la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario e la compensazione delle spese relative alla domanda definita in rito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">G. – In vista dell’udienza di trattazione del merito il ricorrente ha depositato documenti; successivamente, ha depositato una memoria di replica, di cui la difesa del controinteressato dott. Cipolla ha chiesto lo stralcio, in quanto depositata oltre i termini prescritti dall’art. 73, co. 1, cod. proc. amm.; con replica di parte ricorrente, che ha chiesto il rigetto di tale istanza e, in via subordinata, il rinvio dell’udienza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quindi, all’udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2021, presenti i difensori delle parti costituite, come da verbale, la causa è stata discussa ed è stata posta in decisione.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A. – Viene in decisione il ricorso promosso dal dott. Catania, prima avverso il silenzio asseritamente formatosi sull’istanza, presentata dal predetto il 28 luglio 2016 e successivamente reiterata da ultimo con nota del 27 dicembre 2019, volta ad ottenere la revisione della pianta organica delle farmacie del Comune di Mussomeli e l’autorizzazione al trasferimento della propria sede farmaceutica n. 3 da via Cicero n. 21 a via Caltanissetta n. 81; successivamente, avverso la deliberazione della Giunta del Comune di Mussomeli, n. 108 datata 11 agosto 2020, avente ad oggetto il diniego di procedere alla suddetta revisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">B. – Deve preliminarmente darsi atto che, con la su citata sentenza non definitiva n. 2593/2020, il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Residua, quindi, l’esame del ricorso per motivi aggiunti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">C. – Sempre in via preliminare deve essere esaminata l’eccezione, sollevata dalla difesa del dott. Cipolla, di tardività della memoria di replica depositata dal ricorrente in data 21 settembre 2021, in violazione del termine previsto dall’art. 73, co. 1, cod. proc. amm. per il deposito di nuove memorie.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’eccezione è fondata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Secondo una consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, che fa leva sul chiaro tenore letterale della disposizione, la previsione dell’art. 73, co. 1, cod. proc. amm. – secondo cui “<i>le parti possono &#8230; presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell&#8217;udienza, fino a venti giorni liberi</i>” &#8211; deve essere interpretato nel senso di ammettere le repliche solo alle memorie depositate dalle controparti per l’udienza di discussione, onde evitare che il deposito della memoria di replica si traduca in un mezzo per eludere il termine di legge per il deposito delle memorie conclusionali; sicché, le repliche sono ammissibili solo ove conseguenti ad atti della controparte ulteriori rispetto a quelli di risposta alle iniziative processuali della parte stessa (ricorso, motivi aggiunti, memorie, documenti, ecc.), atteso che la <i>ratio legis</i> si individua nell&#8217;impedire la proliferazione degli atti difensivi, nel garantire la <i>par condicio</i> delle parti, nell’evitare elusioni dei termini per la presentazione delle memorie (Consiglio di Stato, Sez. II, 30 settembre 2019, n. 6534, Sez. III, 27 novembre 2018 n. 6697; Sez. IV, 4 dicembre 2017, n. 5676).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E’ stato di recente rilevato che “…<i>nel processo amministrativo la facoltà di replica discende in via diretta dall&#8217;esercizio della correlata facoltà di controparte di depositare memoria difensiva nel termine di trenta giorni prima dell&#8217;udienza di merito, con la conseguenza che ove quest&#8217;ultima facoltà non sia stata esercitata, non può consentirsi la produzione di memoria definita di replica dilatando il relativo termine di produzione (pari a trenta giorni e non a quello di venti giorni prima dell&#8217;udienza, riservato dal menzionato art. 73 appunto alle repliche)&#8221; (ex pluribus, Cds n. 6534/2019; Cds n. 5277/2018; n. 5676/2017). Né la memoria di replica può essere considerata prima memoria se depositata oltre il termine di trenta giorni previsto dall&#8217;art. 73 c.p.a.&#8221; (Consiglio di Stato, sentenza n. 2855/2019)</i>…” (Consiglio di Stato, Sez. III, 14 gennaio 2021, n. 434).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Non può neppure essere accolta l’istanza, formulata dalla difesa del ricorrente in via subordinata, di rinvio della trattazione della causa, in quanto l’art. 73, co. 1 <i>bis</i>, cod. proc. amm., consente di disporre il rinvio solo in casi eccezionali, che non si ritengono sussistere.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Deve, d’altro canto, rilevarsi che il difensore del ricorrente, presente all’udienza pubblica, ha discusso, potendo, pertanto, replicare alle difese delle altre parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">D. – Venendo all’esame del ricorso per motivi aggiunti, ritiene il Collegio di potere prescindere da tutte le eccezioni in rito sollevate dalla difesa dei due farmacisti controinteressati, in quanto il gravame aggiuntivo non è fondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">D.1. – Il primo motivo non è fondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si rende necessario riportare la normativa di riferimento, di cui parte ricorrente assume la violazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’art. 2, commi 1 e 2, della l. n. 475/1968 stabilisce che “<i>1. Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall&#8217;articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l&#8217;azienda sanitaria e l&#8217;Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un&#8217;equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell&#8217;esigenza di garantire l&#8217;accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall&#8217;Istituto nazionale di statistica</i>.”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’art. 5 della l. n. 362/1991, rubricato “Decentramento delle farmacie”, prevede quindi che “<i>. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il comune e l&#8217;unità sanitaria locale competente per territorio, in sede di revisione della pianta organica delle farmacie, quando risultino intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione del comune o dell&#8217;area metropolitana di cui all&#8217;art. 17, L. 8 giugno 1990, n. 142 , anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo degli abitanti, provvedono alla nuova determinazione della circoscrizione delle sedi farmaceutiche. </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentiti il comune, l&#8217;unità sanitaria locale e l&#8217;ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, su domanda del titolare della farmacia, il trasferimento della farmacia, nell&#8217;ambito del comune o dell&#8217;area metropolitana, in una zona di nuovo insediamento abitativo, tenuto conto delle esigenze dell&#8217;assistenza farmaceutica determinata dallo spostamento della popolazione, rimanendo immutato il numero delle farmacie in rapporto alla popolazione ai sensi dell&#8217;art. 1, L. 2 aprile 1968, n. 475 , come modificato dall&#8217;articolo 1 della presente legge</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In via generale deve essere chiarito che la <i>ratio </i>della programmazione e della revisione delle zone degli esercizi commerciali delle farmacie, più che diretta a salvaguardare le condizioni economiche di ciascun esercizio commerciale, risiede nella diversa esigenza di carattere pubblico di assicurare l’ordinata copertura di tutto il territorio al fine di agevolare la maggiore tutela della salute ai cittadini.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E’ stato rilevato che “…<i>per poter modificare la circoscrizione farmaceutica (di una o di più farmacie) è necessario che sussista l&#8217;interesse pubblico a ridefinire la zona (o più zone) afferenti alla sede farmaceutica (o alle sedi farmaceutiche) in quanto lo spostamento della popolazione ha reso non più funzionale la precedente programmazione territoriale delle farmacie. </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>L&#8217;intervento sulla pianta organica delle farmacie presuppone sempre una &#8220;disfunzionalità&#8221; dell&#8217;attuale pianificazione tale da necessitare una ridefinizione della collocazione delle sedi farmaceutiche in linea con i dati relativi alla mutata distribuzione degli abitanti sul territorio comunale: tale disfunzionalità deve emergere dall&#8217;istruttoria eseguita dal Comune</i>…” (Consiglio di Stato, Sez. III, 9 ottobre 2018, n. 5795).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò chiarito in via generale, osserva il Collegio che la premessa da cui muove il ricorrente fin dalla prima istanza è che al predetto dovrebbe essere assegnato un bacino d’utenza coerente al parametro legale (una farmacia ogni 3.300 abitanti), indicando con precisione la zona di nuova destinazione, asseritamente quale zona di nuova espansione dell’abitato, priva di farmacie.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E in tal senso – cioè con riferimento al bacino d’utenza – è formulata la relazione tecnica di parte con le relative planimetrie.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Deve, tuttavia, rilevarsi come non possa farsi riferimento a una presunta corrispondenza tra il parametro dei 3.300 abitanti &#8211; di cui all’art. 1 della l. n. 475/1968, come sostituito dall&#8217;art. 11, co. 1, lett. a), del d.l. n. 1/2012 &#8211; e la distribuzione del carico abitativo, atteso che tale parametro viene in rilievo solo ai fini della determinazione del numero delle sedi (v. C.G.A., 26 febbraio 2018, n. 110; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 23 maggio 2018, n. 1154).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E’ stato in particolare rilevato che “…<i>il parametro di popolazione stabilito dall&#8217;art. 1 della L. n. 475 del 1968, quello di &#8220;una farmacia ogni 3.300 abitanti&#8221;, rileva ai soli fini della determinazione del numero di farmacie istituibili presso il singolo Comune (cfr. C.d.S., III, 20 marzo 2017, n. 1250; 29 agosto 2016, n. 3716; 2 maggio 2016, n. 1659; 19 settembre 2013, n. 4667; nello stesso senso si era espresso già il parere dell&#8217;Ufficio legislativo del Ministero della Salute 21 marzo 2012): ciò senza dimenticare che per far scattare un incremento del numero degli esercizi è significativamente sufficiente registrare una &#8220;popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, &#8230; superiore al 50 per cento del parametro stesso&#8221; (art. 1, comma 3, legge cit.). </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>La delimitazione delle singole zone delle farmacie, pertanto, ha la sola funzione di vincolare i singoli esercenti a mantenervi i loro esercizi, e non anche quella di dislocare le unità farmaceutiche secondo la regola della corrispondenza &#8220;una farmacia ogni 3.300 abitanti&#8221;: donde l&#8217;inesistenza di alcuna garanzia di consistenza minima dei correlativi bacini commerciali</i>…” (C.G.A. n. 110/2018 cit.).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Pertanto, il coefficiente demografico di 3.300 abitanti viene in rilievo proprio al fine di determinare il numero delle farmacie spettanti complessivamente al Comune, ma non si riferisce al “bacino di utenza” del singolo esercizio farmaceutico.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E’ stato rilevato che la nuova disciplina &#8211; nell’affidare ad un calcolo matematico la determinazione del numero complessivo delle farmacie per ogni Comune, in base al dato Istat della popolazione &#8211; “<i>ha solo lo scopo di mantenere una certa proporzione (approssimata) fra il numero degli abitanti e quello delle farmacie, non quello di assegnare a ciascun esercizio una certa quota di utenti…” e “…apprezza l’equa distribuzione delle farmacie sul territorio con riferimento non al bacino di utenza, ma alla più ampia copertura possibile del territorio comunale</i>…” (v. Cons. Stato, Sez. III, 6 febbraio 2015, n. 603).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Conseguentemente, il bacino di utenza di una sede può essere anche di dimensioni più ridotte rispetto alle altre, atteso che la finalità della nuova disciplina è quella di assicurare una più capillare presenza ed equa distribuzione di farmacie sul territorio, nonché di garantire l’accessibilità del servizio anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate (v. anche Consiglio di Stato, Sez. III, 2 maggio 2016, n. 1659; T.A.R. Sicilia, Sez. III, 26 settembre 2013, n. 1717).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sotto altro e concorrente profilo – quello relativo alla modifica delle sedi in relazione ai dati relativi alla popolazione – il ricorrente non allega la sussistenza dei presupposti legittimanti la sua pretesa, ai sensi dell’art. 2, co. 2, della l. n. 475/1968.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Né, d’altro canto, tale presupposto può essere ravvisato nella relazione del tecnico comunale, in quanto la disposizione invocata fa riferimento alle variazioni della popolazione riscontrate dall’Istat, mentre i dati su cui il tecnico fa leva sono quelli relativi al numero di abitanti rispetto a ciascuna farmacia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sotto tale specifico profilo, è troncante la considerazione che il richiamato art. 2 della l. n. 475/1968 aggancia l’individuazione delle nuove sedi farmaceutiche non solo al parametro demografico, ma anche all’esigenza di assicurare “<i>un’equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell&#8217;esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate</i>”; con una valutazione ampiamente discrezionale, la quale, come tale, può ritenersi soggetta al controllo di legittimità entro i consueti limiti propri del sindacato giurisdizionale sugli atti di discrezionalità tecnica e, pertanto, sotto il profilo contenutistico, soltanto per evidente e grave irragionevolezza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel caso in esame, la contestata decisione dell’organo esecutivo del Comune, di non modificare le sedi nel senso richiesto dal ricorrente, non risulta affetta da tale vizio, né parte ricorrente ha provato la sussistenza di alcuna figura sintomatica del lamentato eccesso di potere, rispetto a un’istruttoria espletata anche con l’apporto dell’A.S.P. e dell’Ordine dei farmacisti, dai cui pareri (tra l’altro) è scaturita la decisione di non apportare modifiche alle sedi esistenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A quanto finora rilevato deve aggiungersi che, in base a quanto previsto dallo stesso art. 2 della l. 475/1968, la revisione biennale attiene al numero delle farmacie, che varia in relazione al variare della popolazione residente, secondo il rapporto sede/numero abitanti (una/3.300 abitanti), con conseguente identificazione delle zone nelle quali collocare le farmacie di nuova istituzione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Pertanto, se è vero che compito dell’ente locale è di sottoporre a revisione il numero di farmacie, con cadenza biennale, è pur vero che la richiesta del ricorrente non è quella della revisione in sé, quanto piuttosto, in occasione della revisione, di una nuova determinazione della circoscrizione delle sedi farmaceutiche; ma per fare ciò, occorre che “risultino intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione del comune”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Non a caso l’istanza di trasferimento presentata dall’odierno istante è stata respinta, proprio per la riscontrata insussistenza dei presupposti per l’attuazione del cd. decentramento, con nota del 17 febbraio 2020 del SUAP Associato (in atti), non impugnata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Non è stata pertanto dimostrata la sussistenza del presupposto per l’esercizio del potere sollecitato, peraltro nel senso univocamente auspicato dal ricorrente, di variazione dei confini della propria sede fino a ricomprendervi la via nella quale ha reperito i nuovi locali; per contro, risulta dal complessivo <i>iter</i> e dalle stesse istanze del ricorrente, che l’auspicata revisione della pianta organica delle farmacie – per meglio dire delle zone – è finalizzata sostanzialmente a ottenere il trasferimento della farmacia in una zona maggiormente appetibile dal punto di vista commerciale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">D.2. – Anche il secondo motivo non può essere accolto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la deliberazione impugnata è adeguatamente motivata, sia in quanto richiama i pareri sostanzialmente sfavorevoli espressi dall’A.S.P. e dall’Ordine; sia in quanto, muovendo correttamente dalla presupposta istanza del ricorrente – di trasferimento della propria sede – evidenzia la facoltà del predetto di richiedere lo spostamento della sede farmaceutica nell’ambito della circoscrizione di propria pertinenza; precisando, altresì, che il richiesto trasferimento non attiene a una zona di nuovo insediamento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Correttamente, pertanto, la Giunta Comunale ha messo in luce come l’esigenza di un trasferimento della farmacia ben possa essere soddisfatta con il reperimento di locali all’interno della sede assegnata; e del resto il ricorrente non ha mai dato conto della difficoltà e/o dell’impossibilità di reperire un altro locale, eventualmente più adatto alle sue esigenze, all’interno della sua sede territoriale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">D.3. – Anche il terzo e il quarto motivo, i quali possono essere esaminati congiuntamente, non sono fondati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sebbene parte ricorrente sostenga che dal grafico risulterebbe un mutamento della distribuzione della popolazione, osserva il Collegio come tale dato non sia evincibile, mentre è chiaro come, fin dall’originaria collocazione delle tre sedi, sussistano diverse proporzioni nella distribuzione della popolazione; il che, a maggior ragione, rende necessaria la presenza della farmacia del ricorrente nella zona sud della città, che altrimenti rischierebbe di non essere adeguatamente servita.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dalla stessa relazione del tecnico di fiducia del ricorrente emerge la reale – e, per certi versi, comprensibile – preoccupazione circa le future sorti economiche della farmacia, che tuttavia non attiene alle esigenze del servizio che deve essere fornito ai residenti della zona.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Del resto, deve ulteriormente ribadirsi che l’odierno istante, con il gravame aggiuntivo, mira a ottenere la condanna del Comune non già alla (mera) revisione delle sedi delle farmacie, quanto piuttosto specificamente ad una revisione che contempli l’ampliamento della zona della sede farmaceutica n. 3 sino a comprendere la via Caltanissetta n. 81, con contestuale autorizzazione al trasferimento del ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E’ pertanto ininfluente che gli enti preposti al rilascio del parere – in particolare, l’Ordine dei farmacisti – abbia evidenziato la risalente approvazione dell’attuale pianta organica, in quanto il dato obiettivo evincibile dall’istruttoria è che entrambi gli enti hanno reso un parere sostanzialmente sfavorevole sulla possibile variazione nel senso richiesto dal ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, l’Ordine ha evidenziato di non essere in grado di esprimere un parere né sulla planimetria N.1 in quanto non corredata da alcun dato esemplificativo; né, sulla planimetria N.2, in quanto scaturita dalla relazione di parte con l’intento di ubicare la farmacia del ricorrente in via Caltanissetta n.81; chiedendo altresì chiarimenti al Comune sulle motivazioni che avessero indotto l’ente locale a fare propria la revisione proposta dal singolo farmacista.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’A.S.P. territorialmente competente, dopo avere esaminato la documentazione (relazione planimetrica e planimetrie), ha ritenuto di non potere esprimere un parere favorevole per nessuna delle opzioni, in quanto “prive di alcuna illustrazione dei criteri ispiratori e, soprattutto, se rispondenti o meno a soddisfare il requisito normativo sopra richiamato” (<i>id est</i>: l’art. 5 della l. n. 362/1991).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E. – Conclusivamente, il ricorso per motivi aggiunti, in quanto infondato, deve essere rigettato, con salvezza degli atti impugnati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">F. – Le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m. n. 55/2014, in favore delle parti costituite nella misura quantificata in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della media complessità delle questioni giuridiche affrontate, avendo riguardo ai minimi tariffari in ragione della concreta attività difensiva svolta; nulla deve, invece statuirsi con riguardo alle parti non costituite.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato dai motivi aggiunti, lo rigetta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Mussomeli, di Vivia Piazza e di Walter Cipolla, quantificandole in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) oltre oneri accessori come per legge, in favore di ciascuna parte costituita; nulla spese con riguardo alle parti non costituite.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Maria Cristina Quiligotti, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Maria Cappellano, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Bartolo Salone, Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-ammissibilita-delle-memorie-di-replica-e-sulla-ratio-della-programmazione-e-della-revisione-delle-zone-degli-esercizi-commerciali-delle-farmacie/">Sulla  ammissibilità delle memorie di replica e sulla ratio della programmazione e della revisione delle zone degli esercizi commerciali delle farmacie</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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