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	<title>27/10/2016 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>27/10/2016 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2016 n.4528</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-27-10-2016-n-4528/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-27-10-2016-n-4528/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2016 n.4528</a></p>
<p>Pres. Lipari, est. Ungari Sulla inapplicabilità dell’art. 120 co. 6 bis alle controversie sulle aggiudicazioni di gare indette prima dell’entrata in vigore del Codice dei contratti e sull’applicabilità del soccorso istruttorio in caso di cauzioni rilasciate da intermediari non abilitati 1. Processo amministrativo – Contratti della P.A. – Gara –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-27-10-2016-n-4528/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2016 n.4528</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-27-10-2016-n-4528/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2016 n.4528</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lipari, est. Ungari</span></p>
<hr />
<p>Sulla inapplicabilità dell’art. 120 co. 6 bis alle controversie sulle aggiudicazioni di gare indette prima dell’entrata in vigore del Codice dei contratti e sull’applicabilità del soccorso istruttorio in caso di cauzioni rilasciate da intermediari non abilitati</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Contratti della P.A. – Gara – Aggiudicazione – Controversia – Art. 120 co. 6 bis c.p.a. – Inapplicabilità – Ragioni</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara – Cauzione provvisoria – Rilasciata da intermediario non abilitato – Esclusione – Inconfigurabilità – Soccorso istruttorio – Applicabilità &nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art. 120, comma 6-bis, del cod. proc. amm., introdotto dall’art. 204 del d.lgs. 50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici), che prevede, per la proposizione dell’appello nei casi considerati dal comma 2-bis (impugnazioni delle esclusioni o delle ammissioni alla procedura di affidamento, all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi), un termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, non trova applicazione di caso di impugnazione di un provvedimento di aggiudicazione, risultando al di fuori dell’ambito tematico considerato dal predetto comma 2-bis, restando comunque fermo che l’art. 216 del d.lgs. 50/2016 dispone che le disposizioni del Codice si applicano alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del Codice, con conseguente inapplicabilità alle procedure indette antecedentemente.&nbsp;</p>
<p>2. Gli artt. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del d.lgs. 163/2006, come introdotti dal d.l. 90/2014, convertito nella legge 144/2014, consentono la regolarizzazione prescindendo dagli stati soggettivi del concorrente relativi all’imputabilità o meno dell’omissione o della irregolarità – in ogni ipotesi di “mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando e al disciplinare di gara”, sicchè è autorizzata la sanzione espulsiva quale conseguenza della sola osservanza, da parte dell’impresa concorrente, dell’obbligo di integrazione documentale. Ne consegue che non può essere escluso il concorrente che abbia prestato una cauzione provvisoria rilasciata da intermediario non abilitato, dovendo al contrario attivarsi il soccorso istruttorio nei suoi confronti. Né può ritenersi inapplicabile l’istituto in ragione della circostanza che la cauzione costituisce parte integrante dell&#8217;offerta (come rilevato da A.P. 34/2014), tenuto conto chetale configurazione è finalizzata alla individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione dell&#8217;escussione della cauzione provvisoria, che può essere legittimamente prevista anche nei confronti di imprese non risultate aggiudicatarie.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 27/10/2016&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
N. 04528/2016REG.PROV.COLL.</p>
<p>N. 04551/2016 REG.RIC.</p>
<p>N. 04665/2016 REG.RIC.</p>
<p>N. 04928/2016 REG.RIC.</p>
<p>logo</p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato</p>
<p>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p>ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA</p>
<p>1.<br />
sul ricorso numero di registro generale 4551 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:&nbsp;<br />
Clea &#8211; Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali Soc. coop., in proprio e quale capogruppo dell’a.t.i. con Bilfinger Sielf Facility Management S.r.l. e Tecno.Geo S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Saverio Sticchi Damiani C.F. STCSVR75E11D862Q, Alessandro Calegari C.F. CLGLSN66S28G224N, Stefania Lago C.F. LGASFN66R65A703X, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Sticchi Damiani in Roma, piazza San Lorenzo in Lucina, 26;<br />
contro<br />
Rizzani de Eccher S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia C.F. CLRNGL48P06H703Z, Alfredo Biagini C.F. BGNLRD59L20H501T, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde N.2;&nbsp;<br />
nei confronti di<br />
&#8211; Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Manzi C.F. MNZNDR64T26I804V, Gianni Zgagliardich C.F. ZGGGNN55E04Z149N, Luigi Manzi C.F. MNZLGU34E15H501Y, con<br />
&#8211; C.M.B. &#8211; Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi Soc. coop., in proprio e quale mandataria dell’a.t.i. con Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Soc. coop., Riccesi S.p.a. e Siram S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e dif<br />
&#8211; Azienda Ospedaliero-Universitaria &#8220;Ospedali Riuniti di Trieste&#8221;, I.R.C.S.S. Materno Infantile Burlo Garofolo di Trieste, non costituiti in giudizio;&nbsp;</p>
<p>
2.<br />
sul ricorso numero di registro generale 4665 del 2016, proposto da:&nbsp;<br />
C.M.B. &#8211; Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi Soc. coop., in proprio e quale mandataria e capogruppo dell’a.t.i. con Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Soc. coop., Riccesi S.p.a. e Siram S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Cinti C.F. CNTLSN52A15A944C, Enrico Gai C.F. GAINRC76T10H501M, Benedetto Giovanni Carbone C.F. CRBBDT50L15H501W, con domicilio eletto presso Benedetto Giovanni Carbone in Roma, via degli Scipioni, 288;&nbsp;</p>
<p>contro<br />
Rizzani de Eccher S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Biagini C.F. BGNLRD59L20H501T, Angelo Clarizia C.F. CLRNGL48P06H703Z, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde N.2;&nbsp;<br />
nei confronti di<br />
&#8211; Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Gianni Zgagliardich C.F. ZGGGNN55E04Z149N, Luigi Manzi C.F. MNZLGU34E15H501Y, Andrea Manzi C.F. MNZNDR64T26I804V, con<br />
&#8211; Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Trieste, I.R.C.S.S. Materno Infantile Burlo Garofalo di Trieste, non costituiti in giudizio;<br />
&#8211; Clea Impresa Cooperativa Generali Soc. coop. in proprio e quale capogruppo dell’a.t.i. con Bilfinger Sielv Facility Management S.r.l. e Tecno.Geo S.r.l., non costituita in giudizio;&nbsp;</p>
<p>3.<br />
sul ricorso numero di registro generale 4928 del 2016, proposto da:&nbsp;<br />
C.M.B. Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi Società cooperativa, in proprio e quale mandataria dell’a.t.i. con Consorzio Cooperative Costruzioni &#8211; CCC Società cooperativa, Riccesi S.p.a. e Siram S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Cinti C.F. CNTLSN52A15A944C, Benedetto Giovanni Carbone C.F. CRBBDT50L15H501W, Enrico Gai C.F. GAINRC76T10H501M, con domicilio eletto presso Benedetto Giovanni Carbone in Roma, via degli Scipioni, 288;&nbsp;<br />
contro<br />
&#8211; Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Gianni Zgagliardich C.F. ZGGGNN55E04Z149N, Andrea Manzi C.F. MNZNDR64T26I804V, Luigi Manzi C.F. MNZLGU34E15H501Y, con<br />
&#8211; Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Trieste, I.R.C.S.S. Materno Infantile Burlo Garofalo di Trieste, non costituiti in giudizio;&nbsp;<br />
nei confronti di<br />
Clea &#8211; Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali Soc. coop. in proprio e quale capogruppo dell’a.t.i. con Bilfinger Sielf Facility Management S.r.l. e Tecno.Geo S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Saverio Sticchi Damiani C.F. STCSVR75E11D862Q, Alessandro Calegari C.F. CLGLSN66S28G224N, Stefania Lago C.F. LGASFN66R65A703X, con domicilio eletto presso Ernesto Sticchi Damiani in Roma, piazza San Lorenzo in Lucina, 26 – anche appellante incidentale;&nbsp;</p>
<p>per la riforma<br />
-quanto al ricorso n. 4551 del 2016 ed al ricorso n. 4665 del 2016:<br />
della sentenza del T.A.R. Friuli Venezia Giulia – Trieste, Sezione I, n. 00109/2016, resa tra le parti, concernente affidamento progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di riqualificazione comprensorio ospedaliero Cattinara di Trieste;<br />
-quanto al ricorso n. 4928 del 2016:<br />
della sentenza del T.A.R. Friuli Venezia Giulia – Trieste, Sezione I, n. 00110/2016, resa tra le parti, concernente affidamento progettazione ed esecuzione dei lavori di riqualificazione del comprensorio ospedaliero Cattinara di Trieste;</p>
<p>Visti i ricorsi in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Rizzani de Eccher S.p.a., Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, C.M.B. &#8211; Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi Soc. coop., Clea &#8211; Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali Soc. coop.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2016 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti gli avvocati Saverio Sticchi Damiani, Alessandro Calegari, Angelo Clarizia, Alfredo Biagini, Alessandro Cinti, Benedetto Giovanni Carbone, Andrea Manzi e Gianni Zgagliardich;<br />
Visto il dispositivo di sentenza n. 4215 pubblicato in data 12 ottobre 2016;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO e DIRITTO<br />
1. Si controverte sull’esito della procedura aperta per l’affidamento, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dell’appalto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di riqualificazione del comprensorio ospedaliero Cattinara di Trieste, indetta dall’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste di concerto con l’I.R.C.S.S. Burlo Garofolo, mediante bando spedito per le pubblicazioni in data 17 dicembre 2014.<br />
2. Con decreto n. 288 in data 27 ottobre 2015 l’appalto era stato definitivamente aggiudicato al r.t.i. tra Clea &#8211; Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali soc. coop., Tecno.Geo s.r.l. e Bilfinger Sielv Facility Management s.r.l..<br />
3. L’aggiudicazione è stata anzitutto impugnata dalla Rizzani de Eccher s.p.a. (n. 455/2015), collocatasi al terzo posto, sostenendo che la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere l’aggiudicataria e la seconda classificata (C.M.B. – Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi soc. coop., in .r.t.i. con Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC soc. coop., Riccesi S.p.a. e Siram S.p.a.), in quanto gli intermediari che hanno rilasciato in loro favore la cauzione provvisoria, corredata dall’impegno a rilasciare quella definitiva in caso di aggiudicazione (GBM Finanziaria S.p.a. per Clea, e Osella S.p.a. per C.M.B.), risultavano privi dell’autorizzazione al rilascio di garanzie in favore di enti pubblici.<br />
4. Nel giudizio, ha proposto ricorso incidentale Clea, sostenendo che Rizzani avrebbe dovuto essere esclusa, per violazione dell’obbligo di corredare la cauzione provvisoria con l’impegno al rilascio della polizza globale di esecuzione di cui all’art. 129 del d.lgs. 163/2006, e per carenza dei requisiti di partecipazione (del r.t.p. con capogruppo la società di ingegneria Politecnica s.c., di cui Rizzani si era avvalsa).<br />
5. L’aggiudicazione è stata impugnata anche dalla seconda classificata C.M.B. (n. 456/2015), sostenendo che avrebbe dovuto essere escluso il r.t.i. Clea per difetto dei requisiti di partecipazione (in capo alla mandante Tecno.Geo S.r.l.).<br />
6. Nel giudizio, ha proposto ricorso incidentale Clea, sostenendo che C.M.B. avrebbe dovuto essere esclusa per difetto dei requisiti di partecipazione (del r.t.p. con capogruppo la società Proger, di cui si era avvalsa).<br />
7. Il TAR Friuli VG, con sentenza n. 109/2016, dopo aver respinto il relativo ricorso incidentale di Clea (considerando inammissibili ex art. 34, cod. proc. amm. le censure sul difetto di requisiti del r.t.i. Rizzani, in quanto concernenti poteri non ancora esercitati dalla stazione appaltante, che si era limitata a verificare il possesso dei requisiti nei confronti delle due prime classificate), ha accolto il ricorso di Rizzani, ritenendo che GBM ed Osella non fossero abilitate a rilasciare cauzioni in favore di enti pubblici e che al riguardo non sussistessero incertezze e quindi non fosse ipotizzabile un affidamento incolpevole e non si potesse procedere al soccorso istruttorio, ed ha annullato l’aggiudicazione.<br />
8. La sentenza ha anche negato il subentro nel contratto d’appalto, affermando che non vi era evidenza dell’intervenuta stipula e che l’aggiudicazione in favore di Rizzani dovrà essere necessariamente precedute dai controlli sul possesso dei requisiti di cui all’art. 48 del d.lgs. n. 163/2006.<br />
9. In conseguenza della sentenza n. 109/2016, il TAR, con sentenza n. 110/2016, ha dichiarato improcedibili per difetto di legittimazione il ricorso di C.M.B. ed il relativo ricorso incidentale di Clea, affermando che entrambe sono prive di legittimazione a ricorrere, dovendosi questa riconoscersi esclusivamente ai soggetti che hanno legittimamente partecipato alla gara di cui si contestano giudizialmente gli esiti.<br />
10. La sentenza n. 109/2016 è stata appellata sia da Clea (n. 4551/2016) sia da C.M.B. (n. 4665/2016).<br />
11. La sentenza n. 110/2016 è stata appellata da C.M.B. (n. 4928/2016) e Clea ha proposto appello incidentale.<br />
12. Nei tre appelli si è costituita l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (già Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Trieste), in senso adesivo alla prospettazione delle parti che sostengono la legittimità delle valutazioni operate dalla stazione appaltante.<br />
13. Nell’appello principale di Clea (n. 4551/2016) si sono altresì costituite C.M.B., in senso adesivo, e Rizzani, che ha controdedotto puntualmente; così come hanno fatto negli appelli proposti da C.M.B., rispettivamente, Rizzani (nell’appello n. 4665/2016) e Clea (nell’appello n. 4928/2016).<br />
14. Preliminarmente, il Collegio ritiene di riunire, sia, ex art. 96 cod. proc. amm., gli appelli avverso la sentenza n. 109/2016, sia quello avverso la sentenza n. 110/2016, essendo evidente la connessione oggettiva, oltre che soggettiva.<br />
15. Si può cominciare dall’esame dell’appello di Clea (n. 4551/2016).<br />
16. Va anzitutto disattesa l’eccezione di tardività sollevata da Rizzani con riferimento al disposto dell’art. 120, comma 6-bis, del cod. proc. amm., introdotto dall’art. 204 del d.lgs. 50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici), che prevede, per la proposizione dell’appello nei casi considerati dal comma 2-bis (impugnazioni delle esclusioni o delle ammissioni alla procedura di affidamento, all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi), un termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.<br />
Infatti, la sentenza gravata consegue all’impugnazione di un provvedimento di aggiudicazione, e quindi è al di fuori dell’ambito tematico considerato dal predetto comma 2-bis, e comunque l’art. 216 del d.lgs. 50/2016 dispone che le disposizioni del Codice si applicano alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del Codice, mentre l’avvio della procedura in esame risale al 2014.<br />
17. I primi due motivi dell’appello possono essere esaminati congiuntamente.<br />
Clea anzitutto contesta la tesi del TAR secondo la quale la disciplina di gara e la normativa non potessero determinare alcuna incertezza in ordine alla legittimazione degli intermediari finanziari.<br />
Sostiene che, al contrario, il quadro di riferimento delineato dagli artt. 75 del d.lgs. 163/2006, 106 e 107 del d.lgs. 385/1993 e 10 del d.lgs. 141/2010, in continua evoluzione al momento della partecipazione alla gara e con disposizioni non ancora applicabili in via immediata in difetto delle necessarie misure di attuazione, è risultato di non agevole decifrazione, anche alla luce del chiarimento n. 44 fornito dalla stazione appaltante.<br />
Pertanto, l’appellante è incorsa in un errore scusabile e non poteva essere sanzionata con l’esclusione dalla gara, essendo per tale ipotesi previsto il soccorso istruttorio al fine di integrare la cauzione irregolare.<br />
18. Tale prospettazione appare condivisibile.<br />
18.1. Quanto al quadro normativo, è utile precisare che:<br />
-il d.lgs. 385/1993 (t.u. bancario), antecedentemente alle modifiche introdotte dal d.lgs. 141/2010, prevedeva all’art. 106 un elenco generale degli intermediari finanziari ed all’art. 107 un elenco speciale, e l’art. 75 del d.lgs. 163/2006 prevedeva che<br />
-la GBM Finanziaria rientra tra gli intermediari iscritti ex art. 106 del d.lgs. 385/1993;<br />
-il nuovo testo dell’art. 106 del t.u.b., ha previsto un unico albo degli intermediari finanziari, mentre l’art. 107 nella nuova formulazione indica le condizioni in base alle quali gli intermediari sono autorizzati ad esercitare l’attività;<br />
&#8211; l’art. 75 del d.lgs. 163/2006, nella formulazione introdotta dal d.lgs. 169/2012, prevede che la fideiussione possa essere rilasciata dagli intermediari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del t.u.b.;<br />
-l’art. 10 del d.lgs. 141/2010, ai commi 1 e 3, in via transitoria, prevede che, fino all’emanazione delle disposizioni attuative, gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui all’originario art. 106 e nell’elenco speciale di cui all’a<br />
&#8211; la disciplina attuativa, prevista dall’art. 106, comma 3, è stata emanata con d.m. 2 aprile 2015 n. 53, pubblicato (nella G.U. n. 105 dell’8 maggio 2015, vale a dire) successivamente al termine di presentazione delle offerte nella gara in esame.<br />
18.2. Il bando di gara (§ III 1.1.) richiamava l’art. 75 del d.lgs. 163/2006 (che si riferisce all’art. 106 del t.u.b.) mentre il disciplinare (§ 9.5) prevedeva che la fideiussione potesse essere rilasciata dagli “intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107”.<br />
Su apposito quesito con cui si chiedeva se tra i soggetti di cui al § 9.5. del disciplinare potessero essere ricompresi i soggetti di cui all’art. 106, la stazione appaltante, con il chiarimento n. 44 in data 17 aprile 2015, ha risposto che “sono ricompresi anche i soggetti ex art. 106, nei limiti riportati dal c. 3 dell’art. stesso”.<br />
18.3. Soltanto dopo la presentazione delle offerte, sono intervenuti il comunicato del presidente dell’ANAC in data 6 luglio 2015 (che ha chiarito che, “fino al 12 maggio 2016, continuerà ad applicarsi, per gli intermediari non iscritti al nuovo albo unico, il regime antecedente secondo cui gli intermediari abilitati al rilascio delle garanzie previste dal Codice dei Contratti, sono soltanto quelli iscritti nell’elenco previsto dall’art. 107 del TUB”), e l’integrazione in data 21 ottobre 2015 (con cui è stato precisato la disponibilità sul sito della Banca d’Italia degli elenchi degli intermediari finanziari); nonché, la pubblicazione in data 29 luglio 2015 sul sito della Banca d’Italia di un avviso con allegato un elenco di soggetti segnalati per garanzie rilasciate in assenza di abilitazione, comprendente GBM (e Osella, che aveva rilasciato la cauzione a C.M.B.); il parere dell’ANAC n. 183 in data 28 ottobre 2015.<br />
19. Mentre non può che convenirsi sul presupposto secondo il quale GMB non fosse ricompresa tra i soggetti legittimati a prestare fideiussioni di fini della gara d’appalto (al riguardo, cfr. Cons. Stato, IV, n. 1803/2016, che ha ritenuto non prorogabile il termine assegnato in sede di soccorso istruttorio), peraltro non più contestato neanche dall’appellante, sembra tuttavia al Collegio che, nel descritto contesto normativo e procedimentale, al momento della presentazione dell’offerta potesse al riguardo sussistere un dubbio.<br />
Infatti, il chiarimento n. 44, affermando la possibilità di presentare una cauzione provvisoria mediante intermediari ex art. 106, poteva intendersi riferito agli intermediari iscritti nell’elenco generale e non nell’albo unico, posto che tale albo ancora non esisteva, in assenza della disciplina attuativa.<br />
Al chiarimento può attribuirsi (quanto al presupposto ed alla finalità, a prescindere dal risultato ottenuto) natura interpretativa e non modificativa del testo della disciplina di gara, in quanto volto a superarne la non univocità testuale.<br />
20. In una controversia (peraltro, relativa ad una gara precedente al d.l. 90/2014) analoga a quella oggi in esame, è stato ritenuto che solo dopo l’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione le norme facenti riferimento agli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 o 107 citati possono essere considerate riferite a quelli iscritti nell’albo di cui all’art. 106 nel nuovo testo; e che, poiché l’art. 75 del d. lgs. 163/2006 faceva riferimento ad una disposizione non ancora in vigore ed era all’epoca allo stato inapplicabile, condivisibilmente la Commissione di gara ha ritenuto scusabile l’errore nella produzione della garanzia, con sussistenza dei presupposti del soccorso istruttorio disposto nei confronti di tutti i concorrenti, disciplinato dall’art. 46 del d. lgs. 163/2006, anche in applicazione del principio della tutela della massima partecipazione alla gara (cfr. Cons. Stato, V, n. 687/2015).<br />
21. Gli artt. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del d.lgs. 163/2006, come introdotti dal d.l. 90/2014, convertito nella legge 144/2014, consentono la regolarizzazione – testualmente, prescindendo dagli stati soggettivi del concorrente relativi all’imputabilità o meno dell’omissione o della irregolarità – in ogni ipotesi di “mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando e al disciplinare di gara”, sicchè è autorizzata la sanzione espulsiva quale conseguenza della sola osservanza, da parte dell’impresa concorrente, dell’obbligo di integrazione documentale.<br />
La latitudine applicativa della disposizione consente di comprendere nell’ambito del soccorso istruttorio l’irregolarità della cauzione provvisoria e della dichiarazione di impegno alla costituzione della cauzione definitiva, e priva di rilevanza concreta le argomentazioni svolte in contrario da Rizzani.<br />
22. In particolare, Rizzani invoca quanto affermato da A.P. n. 34/2014, in ordine alle caratteristiche strutturali della cauzione, che costituisce parte integrante dell&#8217;offerta e non mero elemento di corredo della stessa, pertanto richiesta a pena di esclusione.<br />
Ma tale configurazione è finalizzata alla individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione dell&#8217;escussione della cauzione provvisoria, che può essere legittimamente prevista anche nei confronti di imprese non risultate aggiudicatarie, e solo sotto questo profilo detta sentenza ne ha valutato la compatibilità con la disciplina del soccorso istruttorio sopravvenuta ed oggi vigente.<br />
23. Inoltre, a fronte dell’orientamento secondo il quale la mancata presentazione o i vizi della cauzione provvisoria ex art. 75 del d.lgs. 163/2006 non costituiscono causa di esclusione ma irregolarità sanabile, non rientrando tra le ipotesi considerate dall’ art. 46, comma 1-bis (cfr. Cons. Stato, III, n. 5781/2013; V, n. 687/2015; III, n. 3918 o 6918/2015; in ultimo, V, n. 424/2016), Rizzani sottolinea che l’art. 75, al comma 8, prevede espressamente l’esclusione per la carenza dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva), che invece costituisce elemento essenziale dell’offerta (cfr. Cons. Stato, VI, n. 3198/2016), e che una garanzia invalida, perché rilasciata da soggetto non abilitato, determina l’invalidità anche dell’impegno che tale garante ha assunto alla prestazione della garanzia definitiva.<br />
Tuttavia, detta previsione non impedisce che trovi applicazione il soccorso istruttorio di cui all’art. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter, e che solo in caso di inadempimento dell’integrazione entro il termine assegnato si determini l’esclusione dalla gara.<br />
24. Anche il paventato contrasto con l’art. 51 della Direttiva 2004/18/CE non conduce a diversa conclusione, posto che la disposizione riguarda i requisiti soggettivi di partecipazione e che, comunque, consente non solo il chiarimento, ma anche l’integrazione documentale.<br />
Nel corso della discussione in udienza, Rizzani ha sostenuto che la pretesa di Clea ad usufruire del soccorso istruttorio richiedesse un’impugnazione incidentale in primo grado.<br />
Ma ciò contrasta col fatto Clea era risultata aggiudicataria, e non aveva quindi interesse a censurare l’operato della stazione appaltante, mentre ben poteva eccepire la sussistenza dei presupposti del soccorso istruttorio per contrastare la pretesa alla sua esclusione avanzata da Rizzani.<br />
25. Pertanto, stante la complessità della disciplina e l’esigenza di tutelare l’affidamento, in coerenza con i canoni della leale cooperazione e del favor per la più ampia partecipazione alle gare pubbliche, contrariamente a quanto ha ritenuto la sentenza appellata, non poteva invocarsi l’automatica esclusione dalla gara di Clea, ma l’irregolarità avrebbe dovuto essere oggetto di richiesta di integrazione attraverso il soccorso istruttorio (cfr., oltre a Cons. Stato, V, n. 687/2015, cit., TAR Abruzzo, Pescara, n. 154/2016; vedi anche TAR Lazio, III, n. 1656/2016; TAR Puglia, Bari, I, n. 766/2016 e n. 873/2016, nonché Cons. Stato, IV, n. 4620/2015 e n. 5621/2015 – ordd., che hanno ritenuto legittima la regolarizzazione in esito a soccorso istruttorio riguardo a garanzie rilasciate da GBM Finanziaria).<br />
26. Le considerazioni che precedono conducono ad accogliere l’appello di Clea.<br />
Può pertanto prescindersi dall’esaminare il terzo ed il quarto motivo, concernenti la reiezione del ricorso incidentale proposto in primo grado, nonché i motivi aggiunti ex art. 104, comma 3, cod. proc. amm.<br />
Ciò per economia processuale, ed anche considerando che, superata in ipotesi la preclusione del sindacato sul possesso dei requisiti affermata dal TAR in relazione all’art. 34 cod. proc. amm., la valutazione della riconducibilità alla fattispecie di cui all’art. 263 del d.P.R. 207/2010 ed alle previsioni della lex specialis dei servizi presentati dalla società di ingegneria Politecnica s.c., di cui si è avvalso il r.t.i. Rizzani, richiederebbe approfondimenti istruttori.<br />
Va aggiunto che, in simili casi, la stazione appaltante è comunque tenuta all’applicazione, “ora per allora”, della disciplina del soccorso istruttorio, con ogni sanzione patrimoniale conseguente, oltre che a verificare l’adeguatezza delle garanzie definitive prestate in relazione all’esecuzione dell’appalto.<br />
27. Può passarsi ad esaminare l’appello di C.M.B. (n. 4665/2016).<br />
Per quanto esposto, non può essere condivisa la tesi, adombrata nell’appello, della idoneità della cauzione rilasciata da Osella (intermediario che, secondo quanto prospettato dall’appellante e non confutato dalle controparti, si trovava, rispetto all’iscrizione all’elenco/albo, nella stessa condizione di GBM Finanziaria) a soddisfare i requisiti della lex specialis.<br />
Risultano invece fondate le censure, del tutto analoghe a quelle dell’appello Clea, sopra esaminate, concernenti l’equivocità del quadro normativo, l’affidamento originato dal chiarimento n. 44, e la conseguente applicabilità del soccorso istruttorio per integrare la cauzione irregolare.<br />
Pertanto, anche l’appello di C.M.B. avverso la sentenza n. 109/2016 deve essere accolto.<br />
28. Infine, va esaminato l’appello di C.M.B. avverso la sentenza n. 110/2016 (n. 4928/2016).<br />
Per disattendere l’eccezione di tardività basata sull’art. 120, comma 6-bis, cod. proc. amm., può richiamarsi quanto esposto al punto 16 in relazione all’appello di Clea.<br />
Con il primo motivo di appello si sostiene che nel caso in esame ci si trova di fronte ad una connessione per pregiudizialità ovvero per incompatibilità, che configura un vero e proprio obbligo di riunione dei ricorsi, mentre il TAR ha deciso separatamente le due impugnazioni pronunciando l’improcedibilità, peraltro senza che all’udienza di discussione fosse stato pronunciato alcun provvedimento di accoglimento del ricorso della Rizzani.<br />
Vi sarebbe quindi violazione dell’art. 70 e falsa applicazione dell’art. 85, comma 9, cod. proc. amm.<br />
Il Collegio osserva che, se di pregiudizialità si può parlare, essa concerneva anzitutto la questione della legittimazione a ricorrere di C.M.B. quale concorrente legittimamente in gara, e quindi, anche in caso di riunione, avrebbe comportato l’esame prioritario del ricorso di Rizzani ed il medesimo esito di improcedibilità dell’impugnazione.<br />
Il Collegio osserva che, essendo reciprocamente contestata dalle tre imprese concorrenti la legittimità dell’ammissione alla gara, non sembra corretto ravvisare una pregiudizialità tra i ricorsi, alla luce del più recente orientamento della giurisprudenza in tema di rapporti tra ricorso principale ed incidentale (cfr. C.G.U.E., Grande Sezione, 5 aprile 2016, C-689/13; Cons. Stato, III, n. 3708/2016).<br />
In ogni caso, l’unico svantaggio derivante a C.M.B. dalla omessa riunione dei ricorsi in primo grado consiste nell’aver dovuto appellare distintamente le due sentenze sopportando un doppio pagamento per il contributo unificato; ma in ordine al rimborso o risarcimento che da ciò astrattamente potrebbe derivare, C.M.B. non avanza pretese.<br />
29. E’ invece corretto l’assunto, oggetto sostanziale del secondo motivo di appello, secondo il quale l’illegittimità della sentenza n. 109/2016 comporta il venir meno del presupposto su cui è basata la sentenza n. 110/2016, e legittima C.M.B. a contestare l’aggiudicazione a Clea.<br />
Per tale aspetto, in parziale accoglimento dell’appello, la sentenza deve essere riformata.<br />
Occorre pertanto esaminare le censure, che l’appellante ripropone con il terzo motivo, concernenti la mancanza del possesso dei requisiti di partecipazione da parte delle imprese esecutrici dei lavori del r.t.i. Clea.<br />
30. L’appellante sottolinea che, nella gara in questione:<br />
&#8211; le categorie specialistiche OS3, OS28 e OS30, relative ad opere scorporabili, potevano essere ricomprese nella OG11 che le compendia (cfr. chiarimento n. 8);<br />
&#8211; quanto ai requisiti spesi, la mandataria Clea ha evidenziato il possesso della classifica VIII nella OG11 dichiarata come prevalente ritenendo assorbite le OS4, OS5, OS6 e OS7; tale modalità comporta, in base al disciplinare (pag. 6, punto 5.a): “in ogn<br />
&#8211; la mandante Bilfinger dichiarava di partecipare per le opere specialistiche scorporabili OS3, OS28 e OS30, raggruppate nella OG11, avendo la classifica VIII;<br />
&#8211; la mandante Tecno.Geo per la OG1, con classifica IV-bis (oltre che per la OS21, class. IV-bis, non dichiarata come assorbita);<br />
&#8211; il r.t.i. Clea è verticale rispetto alle categorie specialistiche dichiarate scorporabili ed orizzontale rispetto alla categoria prevalente, e quindi di tipo misto, posto che nella domanda di partecipazione (punto A pag. 3) Bilfinger è mandante per le o<br />
31. Poiché il r.t.i. misto è non è un tertium genus, ma è costituito da uno o più sub-raggruppamenti orizzontali che si aggiungono ad uno verticale, è coerente che trovi applicazione la disciplina dei r.t.i. orizzontali . Quanto previsto dal punto 5 del disciplinare e dall’art. 92 del d.P.R. 207/2010, sull’accrescimento di importo nell’iscrizione alla categoria prevalente, costituisce presupposto ineludibile di ammissione alla gara, svolgendo una funzione di garanzia per la stazione appaltante in guisa da supplire, con la maggiore capacità e solidità delle imprese, la mancanza del possesso di quelle categorie specialistiche e scorporabili, necessarie alla realizzazione delle opere.<br />
32. Ne consegue, conclude l’appellante, che la mandante, in ossequio all’art. 92, comma 3, del d.P.R. 207/2010, avrebbe dovuto dimostrare il possesso di almeno il 10% del requisito relativo alla categoria richiesta, pena l’esclusione dalla gara. Ma Tecno.Geo non possiede requisiti pari al 10% di euro 73.716.554,10 avendo nella OG1 la classifica IV-bis, vale a dire fino a euro 3.500.000,00.<br />
33. La tesi di C.M.B. non può essere condivisa.<br />
Tecnogeo risulta mandante al 10% per la categoria OG1, ma non, come indicato da C.M.B., per euro 73.716.554,10 (importo complessivo di tutte le lavorazioni scorporabili e subappaltabili, con la sola esclusione della OS30 non subappaltabile), bensì per 34.402.599,99 ed è abilitata all’esecuzione dei lavori in detta categoria per detto limite in quanto possiede la SOA classificazione IV-bis (euro 3.500.000,00) superiore al 10% richiesto dall’art. 92, comma 2, del d.P.R. 207/2010.<br />
La restante qualificazione in OG1 è garantita dalla Clea, che dispone della SOA illimitata, in applicazione del comma 3 dell’art. 92, secondo cui “I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente …”.<br />
In altri termini, Tecno.Geo era tenuta a coprire (oltre alla OS21) la parte della categoria prevalente OG1 “mancante” rispetto a quella indicata come assunta dalla mandataria, non anche dell’importo della OG1 aumentato per effetto dell’assorbimento delle categorie scorporabili, e coperto da Clea (in ordine alla riferibilità alla categoria considerata del 10% posseduto dall’impresa mandante, cfr. anche il parere precontenzioso ANAC n. 50 del 19 marzo 2014).<br />
Una diversa interpretazione dell’art. 92, comma 3, si porrebbe contro il tenore testuale della disposizione, e risulterebbe anche in contraddizione con il generale favor per le piccole e medie imprese esistente nella disciplina degli appalti pubblici, che non può non riguardare anche il profilo della qualificazione.<br />
34. L’infondatezza della censura esaminata comporta il rigetto della restante parte dell’appello avverso la sentenza n. 110/2016.<br />
Ne consegue, con il consolidamento della graduatoria originaria della gara in questione, la mancanza di interesse alla decisione nel merito dell’appello incidentale di Clea, concernente la mancanza di requisiti di qualificazione in capo alla società Proger (capogruppo del r.t.p. di cui si è avvalsa C.M.B.). L’appello incidentale pertanto risulta improcedibile.<br />
35. In conclusione, l’appello n. 4551/2016 e l’appello n. 4665/2016 devono essere accolti, con conseguente riforma della sentenza n. 109/2016 e rigetto del ricorso proposto in primo grado da Rizzani; mentre l’appello n. 4928/2016 deve essere accolto limitatamente alla riforma della pronuncia di improcedibilità contenuta nella sentenza n. 110/2016 e respinto per il resto, con conseguente dichiarazione di improcedibilità del relativo appello incidentale e rigetto del ricorso proposto in primo grado da C.M.B..<br />
Considerate la complessità ed opinabilità delle questioni affrontate, le spese del doppio grado dei giudizi possono essere integralmente compensate tra le parti.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti:<br />
&#8211; riunisce gli appelli n. 4551 del 2016, n. 4665 del 2016 e n. 4928 del 2016;<br />
&#8211; accoglie l’appello di Clea &#8211; Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali Soc. coop. n. 4551 del 2016;<br />
&#8211; accoglie l’appello di C.M.B. &#8211; Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi Soc. coop. n. 4665 del 2016;<br />
&#8211; accoglie in parte l’appello di C.M.B. &#8211; Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi Soc. coop. n. 4928 del 2016 e dichiara improcedibile il relativo appello incidentale di Clea &#8211; Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali Soc. coop.;<br />
&#8211; per l’effetto, in riforma della sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia n. 109 del 2016, respinge il ricorso proposto in primo grado da Rizzani de Eccher S.p.a., e, in riforma della sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia n. 110 del 2016, dichiara ammissi<br />
&#8211; compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado dei giudizi.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Marco Lipari,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Presidente<br />
Giulio Veltri,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Consigliere<br />
Pierfrancesco Ungari,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Consigliere, Estensore<br />
Stefania Santoleri,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Consigliere<br />
Raffaello Sestini,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Consigliere<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
L&#8217;ESTENSORE&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;IL PRESIDENTE<br />
Pierfrancesco Ungari&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Marco Lipari<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
IL SEGRETARIO</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-27-10-2016-n-4528/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2016 n.4528</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 27/10/2016 n.562</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-27-10-2016-n-562/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-27-10-2016-n-562/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 27/10/2016 n.562</a></p>
<p>Pres. Perpetuini/ Est. Palmieri Sul ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell&#8217;art. 33 D.P.R. 380/2001 in materia di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità, con titolo decaduto Edilizia e urbanistica – Permesso di costruire –Decadenza – &#160;Decorrenza termine – Provvedimento formale Comune Va</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-27-10-2016-n-562/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 27/10/2016 n.562</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Perpetuini/ Est. Palmieri</span></p>
<hr />
<p>Sul ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell&#8217;art. 33 D.P.R. 380/2001 in materia di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità, con titolo decaduto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica – Permesso di costruire –Decadenza – &nbsp;Decorrenza termine – Provvedimento formale Comune</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Va sospesa l&#8217;ordinanza &nbsp;del Comune che ordina il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell&#8217;art. 33 D.P.R. 380/2001 (ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità, con titolo decaduto), mediante la rimozione della vetrata installata nel cortile posteriore di pertinenza esclusiva dell&#8217;appartamento di proprietà del ricorrente. Considerato che, la decadenza del permesso di costruire costituisce un effetto che discende dall’inutile decorso del termine di inizio e/o completamento dei lavori autorizzati, è, tuttavia, condizione indispensabile perché detto effetto diventi operativo, l’adozione di un provvedimento formale da parte del competente organo comunale, ancorché meramente dichiarativo e con efficacia ex tunc, qualunque sia l’epoca in cui è stato adottato e quindi anche se intervenuto molto tempo dopo che i termini in questione erano inutilmente decorsi, e ancorché i suoi effetti retroagiscano al momento dell’evento estintivo.&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 27/10/2016</p>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00562/2016 REG.PROV.CAU.</strong><br />
<strong>N. 01345/2016 REG.RIC.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia</strong><br />
<strong>Lecce &#8211; Sezione Prima</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>ORDINANZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1345 del 2016, proposto da:</p>
<p>Christian Pelusio, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Massimiliano Musio C.F. MSUMSM77A04L419I, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Reggimento Fanteria, 9;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Comune di Maglie, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Paola Montagna C.F. MNTPLA69L70E815H, con domicilio eletto presso Luciano Ancora in Lecce, via Imbriani, 30;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>Flavio Maria Roseto, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Paride Cesare Creti&#8217; C.F. CRTPDC69R23F816L, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<p><em>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</em><br />
dell&#8217;ordinanza n. 59 del 01/07/2016 a firma del responsabile del 5° Settore &#8220;Urbanistica&#8221; del Comune di Maglie, con la quale è stato ordinato il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell&#8217;art. 33 D.P.R. 380/2001, mediante la rimozione della vetrata installata nel cortile posteriore di pertinenza esclusiva dell&#8217;appartamento di proprietà del ricorrente;<br />
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, ove occorra del verbale di sopralluogo del 11/02/2016.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Maglie e di Flavio Maria Roseto;<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2016 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come da verbale;</p>
<p>Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare, il proposto gravame appare suscettibile di accoglimento rilevato che la giurisprudenza amministrativa, pur mostrandosi concorde nell’affermare che la decadenza del permesso di costruire costituisce un effetto che discende dall’inutile decorso del termine di inizio e/o completamento dei lavori autorizzati, è, tuttavia, in prevalenza orientata a richiedere, come condizione indispensabile perché detto effetto diventi operativo, l’adozione di un provvedimento formale da parte del competente organo comunale, ancorché meramente dichiarativo e con efficacia ex tunc, qualunque sia l’epoca in cui è stato adottato e quindi anche se intervenuto molto tempo dopo che i termini in questione erano inutilmente decorsi, e ancorché i suoi effetti retroagiscano al momento dell’evento estintivo (Cons. St. n. 4823/2015);<br />
Preso atto delle numerose dichiarazioni che confermano l’esistenza della struttura vetrata, nell&#8217;attuale consistenza, dal 2005;<br />
Ritenuto pertanto di sospendere l’efficacia dell’atto impugnato, con fissazione dell’udienza pubblica per il 5.04.2017;</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Prima<br />
accoglie la domanda di tutela cautelare, e per l&#8217;effetto:<br />
a) sospende l’efficacia dell’atto impugnato;<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 5.04.2017.<br />
Compensa le spese della presente fase.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.<br />
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Roberto Michele Palmieri, Presidente FF<br />
Jessica Bonetto, Referendario<br />
Mario Gabriele Perpetuini, Referendario, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Mario Gabriele Perpetuini</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>Roberto Michele Palmieri</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-27-10-2016-n-562/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 27/10/2016 n.562</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Seconda Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2016 n.290/15</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-seconda-sezione-sentenza-27-10-2016-n-290-15/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-seconda-sezione-sentenza-27-10-2016-n-290-15/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-seconda-sezione-sentenza-27-10-2016-n-290-15/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Seconda Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2016 n.290/15</a></p>
<p>Pres. M. Ileši&#269; – Rel. A. Prechal Patrice D&#8217;Oultremont e altri Vs Région wallonne Energia e ambiente 1. La corretta interpretazione degli articoli 2, lettera a), e 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, prevede che un decreto regolamentare,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-seconda-sezione-sentenza-27-10-2016-n-290-15/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Seconda Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2016 n.290/15</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-seconda-sezione-sentenza-27-10-2016-n-290-15/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Seconda Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2016 n.290/15</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M. Ileši&#269; – Rel. A. Prechal</span></p>
<hr />
<p>Patrice D&#8217;Oultremont e altri Vs Région wallonne</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><b>Energia e ambiente</b></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La corretta interpretazione degli articoli 2, lettera a), e <a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000207773ART4',key:'07LX0000207773ART4',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">3, paragrafo 2, lettera a)</a>, della <a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000207773',key:'07LX0000207773',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">direttiva 2001/42/CE</a> del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, prevede che un decreto regolamentare, come quello oggetto del procedimento principale, (che contenente disposizioni relative all’installazione di impianti eolici da dover osservare ai fini del rilascio di autorizzazioni amministrative relative all’installazione e alla gestione degli impianti stessi), rientra nella nozione di “piani e programmi” ai sensi della direttiva medesima.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)<br />
27 ottobre 2016<br />
Rinvio pregiudiziale &#8211; Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull&#8217;ambiente- <a href=javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000207773',key:'07LX0000207773',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">Direttiva 2001/42/CE</a> &#8211; Articolo 2, lettera a), e articolo 3, paragrafo 2, lettera a) &#8211; Nozione di &#8220;piani e programmi&#8221; &#8211; Presupposti per l&#8217;installazione degli impianti eolici, fissati con decreto regolamentare &#8211; Disposizioni riguardanti in particolare misure di sicurezza, di controllo, di ripristino e di salvaguardia, nonché norme relative al livello acustico, definite in considerazione della destinazione delle zone&#8221;<br />
Nella causa C-290/15,<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell&#8217;articolo 267 TFUE, dal Conseil d&#8217;État (Consiglio di Stato, Belgio), con decisione del 2 giugno 2015, pervenuta in cancelleria il 15 giugno 2015, nel procedimento<br />
Patrice D&#8217;Oultremont e altri<br />
contro<br />
Région wallonne,<br />
con l&#8217;intervento di:<br />
Fédération de l&#8217;énergie d&#8217;origine renouvelable et alternative ASBL (EDORA),<br />
LA CORTE (Seconda Sezione),<br />
composta da M. Ileši&#269;, presidente di sezione, A. Prechal, A. Rosas, C. Toader (relatore) e E. Jaraši&#363;nas, giudici,<br />
avvocato generale: J. Kokott<br />
cancelliere: V. Tourrès, amministratore<br />
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all&#8217;udienza del 7 aprile 2016,<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />
&#8211; per P. D&#8217;Oultremont e a., da J. Sambon, avocat;<br />
&#8211; per la Fédération de l&#8217;énergie d&#8217;origine renouvelable e alternative ASBL (EDORA), da J. Sohier, S. Rodrigues, L. Levi, A. Blot e M. Chomé, avocats;<br />
&#8211; per il governo belga, da J. Van Holm, M. Jacobs e S. Vanrie, in qualità di agenti, assistiti da P. Moërynck, avocat;<br />
&#8211; per il governo francese, da D. Colas e J. Traband, in qualità di agenti;<br />
&#8211; per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman, B. Koopman e J. Langer, in qualità di agenti;<br />
&#8211; per la Commissione Europea, da O. Beynet e C. Hermes, in qualità di agenti,<br />
sentite le conclusioni dell&#8217;avvocato generale, presentate all&#8217;udienza del 14 luglio 2016,<br />
ha pronunciato la seguente<br />
Sentenza<br />
<a name="fatto-diritto"></a><br />
<a href="javascript:LinkReplacer.scroll('fatto-diritto_up')"><strong>Svolgimento del processo &#8211; Motivi della decisione</strong></a><br />
&nbsp;<br />
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull&#8217;interpretazione dell&#8217;articolo 2, lettera a), e dell&#8217;articolo <a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000207773ART4',key:'07LX0000207773ART4',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">3, paragrafo 2, lettera a)</a>, della <a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000207773',key:'07LX0000207773',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">direttiva 2001/42/CE</a> del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU 2001, L 197, pag. 30).<br />
2 Tale domanda è stata proposta nell&#8217;ambito di una controversia tra il sig. Patrice D&#8217;Oultremont e a. e la Région Wallonne, in merito alla validità del decreto del governo vallone, del 13 febbraio 2014, che fissa i presupposti settoriali relativi ai parchi eolici di potenza totale superiore o uguale a 0,5 MW e recante modifica del decreto del governo vallone del 4 luglio 2002, relativo al procedimento e a varie misure di esecuzione del decreto dell&#8217;11 marzo 1999 sul permesso ambientale nonché recante modifica del decreto del governo vallone del 4 luglio 2002, che definisce un elenco dei progetti sottoposti ad uno studio d&#8217;impatto, nonché degli impianti e delle attività classificate (Moniteur belge del 7 marzo 2014, pag. 20263; in prosieguo: il &#8220;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000797707',key:'61LX0000797707',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">decreto del 13 febbraio 2014</a>&#8220;).<br />
Contesto normativo<br />
Diritto internazionale<br />
La convenzione sulla valutazione dell&#8217;impatto ambientale in un contesto transfrontaliero<br />
3 La convenzione sulla valutazione dell&#8217;impatto ambientale in contesto transfrontaliero, firmata a Espoo (Finlandia) il 26 febbraio 1991 (in prosieguo: la &#8220;convenzione d&#8217;Espoo&#8221;), è stata approvata a nome della Comunità Europea il 24 giugno 1997 ed è entrata in vigore il 10 settembre dello stesso anno.<br />
4 A termini dell&#8217;articolo 2, paragrafo 7, della Convenzione di Espoo:<br />
Le valutazioni dell&#8217;impatto sull’ambiente prescritte dalla presente convenzione sono effettuate almeno nella fase programmatica dell&#8217;attività proposta. Nella misura voluta, le parti si impegnano ad applicare i principi della valutazione dell&#8217;impatto sull’ambiente alle politiche, ai piani e ai programmi.<br />
Protocollo relativo alla valutazione strategica ambientale alla convenzione di Espoo<br />
5 Il protocollo relativo alla valutazione strategica ambientale alla convenzione di Espoo è stato firmato a Kiev (Ucraina), il 21 maggio 2003, dalla Commissione, a nome della Comunità Europea (in prosieguo: il &#8220;protocollo di Kiev&#8221;). Il protocollo è stato poi approvato con la <a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000635673',key:'07LX0000635673',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">decisione 2008/871/CE</a> del Consiglio, del 20 ottobre 2008 (GU 2008, L 308, pag. 33).<br />
6 L&#8217;articolo 13, paragrafo 1, del protocollo di Kiev così recita:<br />
Ciascuna parte si adopera per assicurare che le questioni ambientali e sanitarie siano considerate e integrate in modo congruo nell&#8217;elaborazione delle proprie proposte programmatiche e legislative che possono avere effetti ambientali e sanitari significativi.<br />
La Convenzione di Aarhus<br />
7 La Convenzione sull&#8217;accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l&#8217;accesso alla giustizia in materia ambientale, approvata a nome della Comunità Europea con <a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000215459',key:'07LX0000215459',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">decisione 2005/370/CE</a> del Consiglio, del 17 febbraio 2005 (GU L 124, pag. 1) (in prosieguo: la &#8220;Convenzione di Aarhus&#8221;), affronta parimenti il tema della valutazione ambientale.<br />
8 Tale convenzione contiene, all&#8217;articolo 6, disposizioni in materia di partecipazione del pubblico in caso di approvazione di determinate attività. I suoi articoli 7 e 8 si riferiscono alla partecipazione suddetta, rispettivamente riguardo a piani, programmi, politiche e disposizioni regolamentari, nonché ad altre regole giuridicamente vincolanti e di portata generale.<br />
Diritto dell&#8217;Unione<br />
9 Ai sensi del considerando 4 della direttiva 2001/42:<br />
La valutazione ambientale costituisce un importante strumento per l&#8217;integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell&#8217;elaborazione e nell&#8217;adozione di taluni piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente negli Stati membri, in quanto garantisce che gli effetti dell&#8217;attuazione dei piani e dei programmi in questione siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro adozione.<br />
10 L&#8217;articolo 1 della direttiva medesima, rubricato &#8220;Obiettivi&#8221;, prevede quanto segue:<br />
La presente direttiva ha l&#8217;obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell&#8217;ambiente e di contribuire all&#8217;integrazione di considerazioni ambientali all&#8217;atto dell&#8217;elaborazione e dell&#8217;adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull&#8217;ambiente.<br />
11 Il successivo articolo 2 così dispone:<br />
Ai fini della presente direttiva:<br />
a) per &#8220;piani e programmi&#8221; s&#8217;intendono i piani e i programmi, compresi quelli cofinanziati dall'[Unione] Europea, nonché le loro modifiche,<br />
&#8211; che sono elaborati e/o adottati da un&#8217;autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un&#8217;autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo e<br />
&#8211; che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;<br />
b) per &#8220;valutazione ambientale&#8221; s&#8217;intende l&#8217;elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell&#8217;iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione a norma degli articoli da 4 a 9;<br />
(&#8230;)&#8221;.<br />
12 Ai sensi del successivo articolo 3, intitolato &#8220;Ambito d&#8217;applicazione&#8221;:<br />
1. I piani e i programmi di cui ai paragrafi da 2 a 4, che possono avere effetti significativi sull’ambiente, sono soggetti ad una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9.<br />
2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi,<br />
a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l&#8217;autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva [2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell&#8217;impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L 26, pag. 1), recante abrogazione e sostituzione della direttiva 85/337 a partire dal 17 febbraio 2012];<br />
(&#8230;)&#8221;.<br />
3. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l&#8217;uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull’ambiente<br />
4. Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l&#8217;autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull’ambiente.<br />
(&#8230;)&#8221;.<br />
Diritto belga<br />
13 A termini dell&#8217;articolo 6, paragrafo 1, Sezione II, della legge speciale dell&#8217;8 agosto 1980 recante riforme istituzionali (Moniteur belge del 15 agosto 1980, pag. 9434), per quanto attiene alla tutela dell&#8217;ambiente sono competenti soltanto le Regioni.<br />
14 Nella Regione vallona, la direttiva 2001/42 è stata parzialmente recepita per mezzo degli articoli D.52 e segg. del libro I del Codice dell&#8217;ambiente (Moniteur belge del 9 luglio 2004, pag. 54654), come risulta dall&#8217;articolo D.51/1 di tale Codice.<br />
15 L&#8217;articolo D.6 del libro 1 di detto Codice definisce, al punto 13, i &#8220;piani e programmi&#8221; quali le &#8220;decisioni, escluse quelle previste nel [Codice vallone della gestione del territorio, dell&#8217;urbanistica, del patrimonio [ambientale] e dell&#8217;energia (Moniteur belge del 19 maggio 1984, p. 6939, e rettifica, Moniteur belge del 25 maggio 1984, pag. 7636)], e relative modifiche, dirette a fissare una serie di azioni o di operazioni preordinate al raggiungimento di uno o più obiettivi specifici collegati alla qualità dell&#8217;ambiente, ovvero alla destinazione o al regime di tutela vuoi di una o più zone vuoi di un sito, con lo specifico obiettivo di definire il contesto in cui l&#8217;attuazione di determinate attività può essere autorizzata, e che:<br />
a. sono predisposte e/o adottate da un&#8217;autorità a livello regionale o locale, oppure predisposte da un&#8217;autorità per essere adottate dal Parlamento o dal governo della Vallonia;<br />
b. sono previste da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;<br />
I piani e programmi di cui alla presente legge comprendono anche quelli cofinanziati dall'[Unione] Europea&#8221;.<br />
16 Ai sensi del suo articolo 2, il decreto del governo vallone dell&#8217;11 marzo 1999 relativo al permesso ambientale (Moniteur belge dell&#8217;8 giugno 1999, pag. 21114, e rettifica in Moniteur belge, del 22 dicembre 1999, pag. 48280; in prosieguo: il &#8220;decreto dell&#8217;11 marzo 1999&#8221;) è inteso a &#8220;garantire, in un&#8217;ottica di approccio integrato di prevenzione e di riduzione dell&#8217;inquinamento, la protezione dell&#8217;Uomo o dell’ambiente contro i rischi, il disturbo o gli inconvenienti che un&#8217;installazione può provocare, direttamente o indirettamente, durante o nel periodo successivo al suo funzionamento&#8221;.<br />
17 L&#8217;articolo 4 di tale decreto così stabilisce:<br />
Il Governo stabilisce le condizioni generali, settoriali o specifiche per raggiungere gli obiettivi indicati all&#8217;articolo 2. Esse hanno valore regolamentare.<br />
(&#8230;)<br />
Tali modalità possono riguardare in particolare:<br />
(&#8230;)<br />
3° le informazioni da fornire regolarmente alle autorità designate dal Governo e relative a:<br />
a. le emissioni dello stabilimento;<br />
b. le misure adottate per ridurre le turbative all&#8217;ambiente;<br />
(&#8230;)&#8221;.<br />
18 A termini del successivo articolo 5:<br />
par. 1. Le condizioni generali si applicano a tutti gli impianti e a tutte le attività.<br />
par. 2. Le condizioni settoriali si applicano agli impianti e alle attività di un settore economico, territoriale o nel quale sussista o possa sussistere un rischio particolare.<br />
(&#8230;)&#8221;.<br />
19 Ai sensi dell&#8217;articolo 1 del decreto di attuazione del 13 febbraio 2014:<br />
Le presenti condizioni settoriali si applicano ai parchi eolici la cui potenza totale è pari o superiore a 0,5 MW di elettricità, di cui alle rubriche 40.10.01.04.02 e 40.10.01.04.03 dell&#8217;allegato I del [decreto del 4 luglio 2002 che fissa le condizioni generali di sfruttamento degli impianti previsti dal decreto dell&#8217;11 marzo 1999 (Moniteur belge del 21 settembre 2002, pag. 20264, e rettifica in Moniteur belge del 1° ottobre 2002, pag. 44152)].<br />
20 Secondo l&#8217;articolo 5 del <a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000797707',key:'61LX0000797707',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">decreto del 13 febbraio 2014</a>, contenuto nel Capo III del medesimo, intitolato &#8220;Gestione&#8221;:<br />
Fatte salve le esigenze di manutenzione, nessun dispositivo per l&#8217;illuminazione può essere acceso durante la notte ai piedi dell&#8217;impianto eolico né nelle sue vicinanze.<br />
21 L&#8217;articolo 9 di detto decreto, che figura nello stesso Capo III, così recita:<br />
All&#8217;interno del parco eolico, ma all&#8217;esterno degli impianti, il campo magnetico, tipico dell&#8217;attività e misurato a m 1,5 dal suolo, non può superare il valore limite di 100 microtesla.<br />
22 Ai sensi dell&#8217;articolo 10, che figura del pari nel Capo III dello stesso decreto:<br />
par. 1. Gli effetti delle ombre stroboscopiche generate dal funzionamento degli impianti eolici sono limitati a 30 ore/anno e a 30 minuti/giorno per qualsiasi habitat, costruito o debitamente autorizzato con permesso urbanistico e che sia soggetto ad essi. Essi sono calcolati secondo l&#8217;approccio del caso più sfavorevole&#8221;, caratterizzato dai seguenti parametri:<br />
1. il sole splenda dal mattino alla sera (cielo continuamente sereno);<br />
2. gli impianti eolici siano permanentemente in funzione (velocità del vento sempre nella loro scala di funzionamento e loro disponibilità al 100%);<br />
3. il rotore degli impianti eolici sia sempre orientato perpendicolarmente ai raggi del sole.<br />
Il gestore utilizza tutti i mezzi disponibili che consentano di ridurre l&#8217;esposizione all&#8217;ombra introdotta per rispettare tali limiti.<br />
par. 2. Detti limiti non si applicano se l&#8217;ombra generata dal funzionamento dell&#8217;installazione non coinvolge gli abitanti nel loro ambiente. In tal caso, il gestore ne fornisce la prova con ogni mezzo giuridico&#8221;.<br />
23 La Sezione 1, intitolata &#8220;Norme acustiche&#8221;, del Capo V del <a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000797707',key:'61LX0000797707',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">decreto del 13 febbraio 2014</a>, intitolato &#8220;Inquinamento acustico&#8221;, include segnatamente l&#8217;articolo 20, che definisce i limiti dei livelli relativi alle emissioni sonore di un parco eolico, e l&#8217;articolo 21, che determina i valori limite in particolare in funzione delle aree dette &#8220;planologiche&#8221;, cioè dei perimetri geografici determinati in base ad un piano dalle autorità competenti, in funzione della loro destinazione (zone d&#8217;habitat, zone agricole, zone d&#8217;attività economica e altri).<br />
Procedimento principale e questione pregiudiziale<br />
24 Il 21 febbraio 2013, il Governo vallone stabiliva un &#8220;ambito di riferimento&#8221;, successivamente modificato nel mese di luglio dello stesso anno, contenente raccomandazioni per l&#8217;installazione di impianti eolici nella Regione vallona. Tale testo veniva completato da un documento cartografico diretto a determinare un ambito di pianificazione all&#8217;attuazione del programma eolico nella Regione vallona &#8220;con orizzonte 2020&#8221; e recante il nome di &#8220;carta di riferimento&#8221;. Tale carta era oggetto di un rapporto sull&#8217;impatto ambientale.<br />
25 In tutti i comuni della Vallonia veniva svolta un&#8217;inchiesta pubblica nel periodo intercorrente dal 16 settembre al 30 ottobre 2013. Tra i documenti messi a disposizione del pubblico nel corso di detta inchiesta figuravano, inter alia, i documenti indicati supra al punto precedente, vale a dire il settore di riferimento, la carta di riferimento e la relazione sull&#8217;impatto ambientale.<br />
26 Tuttavia, né il settore di riferimento né la carta di riferimento venivano definitivamente adottati.<br />
27 Nel frattempo, il governo vallone adottava il <a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000797707',key:'61LX0000797707',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">decreto del 13 febbraio 2014</a>.<br />
28 Il 6 maggio 2014, il sig. D&#8217;Oultremont e a. adivano il giudice del rinvio, il Consiglio di Stato (Belgio), con domanda di annullamento di tale decreto. A sostegno del ricorso, il sig. D&#8217;Oultremont e a. facevano valere, inter alia, il contrasto tra il decreto medesimo e le disposizioni della direttiva 2001/42, in base al rilievo che la Regione vallona avrebbe adottato il decreto senza che le sue disposizioni fossero state sottoposte ad un procedimento di valutazione d&#8217;impatto, né al procedimento di partecipazione del pubblico.<br />
29 La Regione vallona e la parte interveniente nel procedimento principale, la Fédération de l&#8217;énergie d&#8217;origine renouvelable et alternative ASBL (EDORA), ritengono, per parte loro, che lo stesso decreto sarebbe estraneo alla nozione di &#8220;piani e programmi&#8221;, ai sensi della direttiva.<br />
30 Il giudice del rinvio ritiene che, malgrado le precisazioni fornite dalla Corte nella sentenza del 17 giugno 2010, Terre wallonne e Inter-Environnement Wallonie (C-105/09 e C-110/09, EU:C:2010:355), la risposta alla questione se le disposizioni del <a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000797707',key:'61LX0000797707',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">decreto del 13 febbraio 2014</a> costituiscano &#8220;piani e programmi&#8221; non risulti con tutta evidenza.<br />
31 Una particolare difficoltà risiederebbe, secondo il giudice a quo, nella circostanza che le disposizioni del decreto suddetto siano separate dal settore di riferimento e dalla cartografia dei siti per l&#8217;installazione degli impianti eolici, richiamata supra al punto 24, e che tale circostanza le privi, almeno parzialmente, del loro contenuto programmatico ai fini dell&#8217;inquadramento della produzione dell&#8217;energia eolica.<br />
32 In tale ottica, il <a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000797707',key:'61LX0000797707',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">decreto del 13 febbraio 2014</a> non definirebbe un &#8220;quadro completo&#8221;, vale a dire il complesso di misure coordinate a disciplina della gestione dei parchi eolici per preservare l&#8217;ambiente. Orbene, secondo il giudice del rinvio, ciò non toglierebbe che prendere in considerazione, all&#8217;atto del rilascio delle autorizzazioni, le norme di tale decreto relative, segnatamente, all&#8217;inquinamento acustico e agli effetti delle ombre stroboscopiche generate dal funzionamento degli impianti eolici, produca necessariamente la conseguenza di determinare il luogo di installazione di detti impianti rispetto all&#8217;habitat.<br />
33 Se si accogliesse la definizione, data dal legislatore regionale, al punto 13 dell&#8217;articolo D.6 del libro I del Codice dell&#8217;ambiente, della nozione di &#8220;piani e programmi&#8221;, a partire dal momento in cui essi sono dissociati dall&#8217;ambito di riferimento e dalla cartografia che descrive i luoghi meglio situati per l&#8217;installazione degli impianti eolici, le condizioni settoriali non costituirebbero, secondo il giudice a quo, di per sé un &#8220;processo di attuazione progressiva e ordinata di mezzi diretti a raggiungere un obiettivo specifico collegato alla qualità dell&#8217; ambiente.<br />
34 Il giudice del rinvio precisa, inoltre, che le condizioni settoriali previste dal <a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000797707',key:'61LX0000797707',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">decreto del 13 febbraio 2014</a> non determinano ulteriormente la destinazione o il regime di tutela di una o più aree o di un sito. Ogni parco eolico verrebbe esaminato, qualunque sia il sito prescelto, fatta salva soltanto la modulazione delle norme di inquinamento acustico in funzione della ripartizione per aree nel piano di settore.<br />
35 Orbene, secondo tale giudice, dagli allegati I e II della direttiva 2001/42, letti alla luce del punto 47 della sentenza del 17 giugno 2010, Terre wallonne e Inter-Environnement Wallonie (C-105/09 e C-110/09, EU:C:2010:355), sembra risultare che un piano o programma riguardi necessariamente un&#8217;area geograficamente limitata, quale, ad esempio, le &#8220;zone designate come vulnerabili nel quadro della gestione sostenibile dell&#8217;azoto in agricoltura&#8221;, ai sensi della <a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000190545',key:'07LX0000190545',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">direttiva 91/676/CEE</a> del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall&#8217;inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375, p. 1), di cui si trattava in particolare nella sentenza suddetta.<br />
36 In tale contesto, il Conseil d&#8217;État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:<br />
Se gli articoli 2, lettera a) e 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva [2001/42], relativi alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull&#8217;ambiente, implichino che un decreto di natura regolamentare recante diverse disposizioni relative all&#8217;installazione di impianti eolici, ivi comprese misure di sicurezza, di controllo, di rimessione in pristino e di sicurezza, nonché norme in materia di inquinamento acustico definite con riferimento alle aree planologiche, disposizioni disciplinanti il rilascio di autorizzazioni amministrative che attribuiscono al committente il diritto di installare e sfruttare impianti assoggettati di diritto alla valutazione degli effetti sull&#8217;ambiente ai sensi del diritto interno, debba essere qualificato come piano o programma&#8221; ai sensi di dette disposizioni&#8221;.<br />
Sulla questione pregiudiziale<br />
37 Con la questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l&#8217;articolo 2, lettera a), e l&#8217;articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42 debbano essere interpretati nel senso che un decreto regolamentare, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, contenente varie disposizioni relative all&#8217;installazione di impianti eolici, le quali devono essere osservate nel contesto del rilascio di autorizzazioni amministrative aventi ad oggetto l&#8217;impianto o l&#8217;espianto di siffatte installazioni, ricada nella nozione di &#8220;piani e programmi&#8221;, ai sensi della direttiva suddetta.<br />
38 Occorre anzitutto ricordare che dal considerando 4 della direttiva 2001/42 risulta che la valutazione ambientale è un importante strumento ai fini dell&#8217;integrazione delle considerazioni in materia di ambiente nell&#8217;elaborazione e nell&#8217;adozione di taluni piani e programmi.<br />
39 Successivamente, e come rilevato dall&#8217;avvocato generale al paragrafo 34 delle proprie conclusioni, la delimitazione della nozione di &#8220;piani e programmi&#8221; rispetto ad altre misure non ricomprese nell&#8217;ambito d&#8217;applicazione ratione materiae della direttiva 2001/42 dev&#8217;essere effettuata alla luce dell&#8217;obiettivo essenziale indicato all&#8217;articolo 1 della direttiva medesima, consistente nell&#8217;assoggettare i piani e i programmi idonei ad avere un impatto notevole sull&#8217;ambiente ad una valutazione ambientale (v., in tal senso, sentenza del 28 febbraio 2012, Inter-Environnement Wallonie e Terre wallonne, C-41/11, EU:C:2012:103, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).<br />
40 Orbene, in considerazione della finalità della direttiva 2001/42, consistente nel garantire un livello elevato di protezione dell’ambiente, le disposizioni che delimitano l&#8217;ambito di applicazione di tale direttiva e, in particolar modo, quelle che enunciano le definizioni degli atti ivi previsti, devono essere interpretate in senso ampio (v., in tal senso, sentenze del 22 marzo 2012, Inter-Environnement Bruxelles e a., C-567/10, EU:C:2012:159, punto 37, nonché del 10 settembre 2015, Dimos Kropias Attikis, C-473/14, EU:C:2015:582, punto 50).<br />
41 Per quanto attiene all&#8217;articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42, la definizione di nozione di &#8220;piani e programmi&#8221;, che tale disposizione contiene, enuncia la condizione cumulativa che essi siano, da un lato, elaborati e/o adottati da un&#8217;autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un&#8217;autorità per essere approvati, in base a procedura legislativa, dal parlamento o dal governo e, dall&#8217;altro, che siano imposti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.<br />
42 Dalle constatazioni del giudice del rinvio risulta che il <a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000797707',key:'61LX0000797707',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">decreto del 13 febbraio 2014</a> è stato predisposto e adottato da un&#8217;autorità regionale, nella specie il governo vallone, e che tale decreto è imposto dalle disposizioni del decreto dell&#8217;11 marzo 1999.<br />
43 In forza dell&#8217;articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42 e fatto salvo il paragrafo 3 dello stesso articolo, sono soggetti a valutazione ambientale i piani e i programmi elaborati, inter alia, per il settore dell&#8217;energia e volti a definire il quadro di riferimento per l&#8217;autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 2011/92.<br />
44 Orbene, è senz&#8217;altro pacifico che il <a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000797707',key:'61LX0000797707',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">decreto del 13 febbraio 2014</a> riguardi il settore dell&#8217;energia e contribuisca a definire l&#8217;ambito di attuazione, nella Regione vallona, dei progetti di parchi eolici ricompresi nei progetti elencati all&#8217;allegato II della direttiva 2011/92.<br />
45 Quanto alla nozione di &#8220;piani e programmi&#8221;, sebbene essa debba senza dubbio coprire un certo territorio, ciò non toglie, tuttavia, che non risulta né dal testo dell&#8217;articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42, né da quello del successivo articolo 3, paragrafo 2, lettera a), che detti piani e programmi debbano essere finalizzati alla gestione di un determinato territorio. Infatti, dal testo di tali disposizioni emerge che esse hanno, più ampiamente, ad oggetto la gestione di territori o di zone in generale.<br />
46 Orbene, secondo quanto rilevato dal giudice del rinvio, il <a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000797707',key:'61LX0000797707',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">decreto del 13 febbraio 2014</a> riguarda il territorio dell&#8217;intera Regione vallona e i valori limiti da esso previsti in materia di inquinamento acustico presentano uno stretto nesso con tale territorio, essendo tali limiti determinati in funzione di diversi tipi di destinazione delle zone geografiche considerate.<br />
47 Quanto alla circostanza che il <a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000797707',key:'61LX0000797707',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">decreto del 13 febbraio 2014</a> non definisca un ambito sufficientemente completo riguardo al settore eolico, occorre ricordare che l&#8217;esame dei criteri esposti all&#8217;articolo 2, lettera a), e all&#8217;articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42, al fine di determinare se un decreto, come quello oggetto del procedimento principale, possa ricadere in tale nozione, dev&#8217;essere realizzato, in particolare, alla luce dell&#8217;obiettivo della direttiva medesima, il quale, come risulta dal punto 39 supra, consiste nel sottoporre a valutazione ambientale le decisioni atte a produrre effetti notevoli sull’ambiente.<br />
48 Peraltro, come sottolineato dall&#8217;avvocato generale al paragrafo 55 delle proprie conclusioni, occorre evitare possibili strategie di elusione degli obblighi enunciati dalla direttiva 2001/42 che possono concretizzarsi in una frammentazione di provvedimenti, atta così a ridurre l&#8217;effetto utile della direttiva stessa (v., in tal senso, sentenza del 22 marzo 2012, Inter-Environnement Bruxelles e a., C-567/10, EU:C:2012:159, punto 30 e giurisprudenza citata).<br />
49 Alla luce di tale obiettivo, va osservato che la nozione di &#8220;piani e programmi&#8221; si riferisce a qualsiasi atto che fissi, definendo norme e procedure di controllo applicabili al settore interessato, un insieme significativo di criteri e di modalità per l&#8217;autorizzazione e l&#8217;attuazione di uno o più progetti idonei ad avere un impatto notevole sull’ambiente (v., in tal senso, sentenza dell&#8217;11 settembre 2012, Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e a., C-43/10, EU:C:2012:560, punto 95, nonché giurisprudenza ivi citata).<br />
50 Nella specie, va rammentato che il <a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000797707',key:'61LX0000797707',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">decreto del 13 febbraio 2014</a> ha ad oggetto, in particolare, le norme tecniche, le modalità di gestione (in particolare, le ombre stroboscopiche), la prevenzione degli incidenti e degli incendi (tra l&#8217;altro, l&#8217;arresto dell&#8217;impianto eolico), le norme relative al livello acustico, il ripristino nonché la messa in sicurezza degli impianti eolici. Tali norme presentano un&#8217;importanza e un&#8217;estensione sufficientemente significative per la determinazione delle condizioni applicabili al settore di cui trattasi e le scelte, in particolare di ordine ambientale, adottate mediante le norme suddette, sono chiamate a determinare le condizioni cui i progetti concreti di installazione e di sfruttamento dei siti eolici potranno essere autorizzati per il futuro.<br />
51 Infine, il governo francese, richiamandosi alla convenzione di Aarhus e al protocollo di Kiev, propone di distinguere la nozione di &#8220;piani e programmi&#8221; da quella di &#8220;disciplina generale&#8221;, nella quale ricadrebbe il <a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000797707',key:'61LX0000797707',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">decreto del 13 febbraio 2014</a>, di modo che esso non rientrerebbe nell&#8217;ambito d&#8217;applicazione della direttiva 2001/42.<br />
52 Al riguardo, occorre sottolineare, da un lato, che dalla formulazione stessa dell&#8217;articolo 2, lettera a), primo trattino, di tale direttiva, corroborata in tal senso dalla giurisprudenza ricordata supra al punto 49, risulta che la nozione di &#8220;piani e programmi&#8221; può contemplare atti normativi adottati per via legislativa o regolamentare.<br />
53 D&#8217;altro lato, come sottolineato dall&#8217;avvocato generale al paragrafo 70 delle proprie conclusioni, la direttiva 2001/42 si distingue dalla convenzione di Aarhus e dal protocollo di Kiev in quanto tale direttiva non contiene esattamente disposizioni specifiche per le politiche o disposizioni generali che richiedano una distinzione alla luce dei &#8220;piani e programmi&#8221;.<br />
54 Dall&#8217;insieme delle suesposte considerazioni, risulta che la questione proposta dev&#8217;essere risolta dichiarando che l&#8217;articolo 2, lettera a), e l&#8217;articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42 devono essere interpretati nel senso che un decreto regolamentare, come quello oggetto del procedimento principale, contenente varie disposizioni relative all&#8217;installazione di impianti eolici, che devono essere osservate nell&#8217;ambito del rilascio di autorizzazioni amministrative relative all&#8217;installazione e alla gestione di tali impianti, rientra nella nozione di &#8220;piani e programmi&#8221;, ai sensi della direttiva medesima.<br />
Sulle spese<br />
55 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br />
<a name="dispositivo"></a><br />
<a href="javascript:LinkReplacer.scroll('dispositivo_up')"><strong>P.Q.M.</strong></a><br />
&nbsp;<br />
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:<br />
L&#8217;articolo 2, lettera a), e l&#8217;articolo <a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000207773ART4',key:'07LX0000207773ART4',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">3, paragrafo 2, lettera a)</a>, della <a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000207773',key:'07LX0000207773',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">direttiva 2001/42/CE</a> del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, devono essere interpretati nel senso che un decreto regolamentare, come quello oggetto del procedimento principale, contenente varie disposizioni relative all&#8217;installazione di impianti eolici, che devono essere osservate nell&#8217;ambito del rilascio di autorizzazioni amministrative relative all&#8217;installazione e alla gestione di tali impianti, rientra nella nozione di &#8220;piani e programmi&#8221;, ai sensi della direttiva medesima. SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)<br />
27 ottobre 2016<br />
Rinvio pregiudiziale &#8211; Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull&#8217; ambiente&nbsp; &#8211; Direttiva 2001/42/CE &#8211; Articolo 2, lettera a), e articolo 3, paragrafo 2, lettera a) &#8211; Nozione di piani e programmi&#8221; &#8211; Presupposti per l&#8217;installazione degli impianti eolici, fissati con decreto regolamentare &#8211; Disposizioni riguardanti in particolare misure di sicurezza, di controllo, di ripristino e di salvaguardia, nonché norme relative al livello acustico, definite in considerazione della destinazione delle zone&#8221;<br />
Nella causa C-290/15,<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell&#8217;articolo 267 TFUE, dal Conseil d&#8217;État (Consiglio di Stato, Belgio), con decisione del 2 giugno 2015, pervenuta in cancelleria il 15 giugno 2015, nel procedimento<br />
Patrice D&#8217;Oultremont e altri<br />
contro<br />
Région wallonne,<br />
con l&#8217;intervento di:<br />
Fédération de l&#8217;énergie d&#8217;origine renouvelable et alternative ASBL (EDORA),<br />
LA CORTE (Seconda Sezione),<br />
composta da M. Ileši&#269;, presidente di sezione, A. Prechal, A. Rosas, C. Toader (relatore) e E. Jaraši&#363;nas, giudici,<br />
avvocato generale: J. Kokott<br />
cancelliere: V. Tourrès, amministratore<br />
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all&#8217;udienza del 7 aprile 2016,<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />
&#8211; per P. D&#8217;Oultremont e a., da J. Sambon, avocat;<br />
&#8211; per la Fédération de l&#8217;énergie d&#8217;origine renouvelable e alternative ASBL (EDORA), da J. Sohier, S. Rodrigues, L. Levi, A. Blot e M. Chomé, avocats;<br />
&#8211; per il governo belga, da J. Van Holm, M. Jacobs e S. Vanrie, in qualità di agenti, assistiti da P. Moërynck, avocat;<br />
&#8211; per il governo francese, da D. Colas e J. Traband, in qualità di agenti;<br />
&#8211; per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman, B. Koopman e J. Langer, in qualità di agenti;<br />
&#8211; per la Commissione Europea, da O. Beynet e C. Hermes, in qualità di agenti,<br />
sentite le conclusioni dell&#8217;avvocato generale, presentate all&#8217;udienza del 14 luglio 2016,<br />
ha pronunciato la seguente<br />
Sentenza<br />
&nbsp;<br />
Svolgimento del processo &#8211; Motivi della decisione<br />
&nbsp;<br />
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull&#8217;interpretazione dell&#8217;articolo 2, lettera a), e dell&#8217;articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull&#8217; ambiente&nbsp; (GU 2001, L 197, pag. 30).<br />
2 Tale domanda è stata proposta nell&#8217;ambito di una controversia tra il sig. Patrice D&#8217;Oultremont e a. e la Région Wallonne, in merito alla validità del decreto del governo vallone, del 13 febbraio 2014, che fissa i presupposti settoriali relativi ai parchi eolici di potenza totale superiore o uguale a 0,5 MW e recante modifica del decreto del governo vallone del 4 luglio 2002, relativo al procedimento e a varie misure di esecuzione del decreto dell&#8217;11 marzo 1999 sul permesso ambientale nonché recante modifica del decreto del governo vallone del 4 luglio 2002, che definisce un elenco dei progetti sottoposti ad uno studio d&#8217;impatto, nonché degli impianti e delle attività classificate (Moniteur belge del 7 marzo 2014, pag. 20263; in prosieguo: il &#8220;decreto del 13 febbraio 2014&#8221;).<br />
Contesto normativo<br />
Diritto internazionale<br />
La convenzione sulla valutazione dell&#8217;impatto ambientale in un contesto transfrontaliero<br />
3 La convenzione sulla valutazione dell&#8217;impatto ambientale in contesto transfrontaliero, firmata a Espoo (Finlandia) il 26 febbraio 1991 (in prosieguo: la &#8220;convenzione d&#8217;Espoo&#8221;), è stata approvata a nome della Comunità Europea il 24 giugno 1997 ed è entrata in vigore il 10 settembre dello stesso anno.<br />
4 A termini dell&#8217;articolo 2, paragrafo 7, della Convenzione di Espoo:<br />
Le valutazioni dell&#8217;impatto sull&#8217; ambiente&nbsp; prescritte dalla presente convenzione sono effettuate almeno nella fase programmatica dell&#8217;attività proposta. Nella misura voluta, le parti si impegnano ad applicare i principi della valutazione dell&#8217;impatto sull&#8217; ambiente&nbsp; alle politiche, ai piani e ai programmi.<br />
Protocollo relativo alla valutazione strategica ambientale alla convenzione di Espoo<br />
5 Il protocollo relativo alla valutazione strategica ambientale alla convenzione di Espoo è stato firmato a Kiev (Ucraina), il 21 maggio 2003, dalla Commissione, a nome della Comunità Europea (in prosieguo: il &#8220;protocollo di Kiev&#8221;). Il protocollo è stato poi approvato con la decisione 2008/871/CE del Consiglio, del 20 ottobre 2008 (GU 2008, L 308, pag. 33).<br />
6 L&#8217;articolo 13, paragrafo 1, del protocollo di Kiev così recita:<br />
Ciascuna parte si adopera per assicurare che le questioni ambientali e sanitarie siano considerate e integrate in modo congruo nell&#8217;elaborazione delle proprie proposte programmatiche e legislative che possono avere effetti ambientali e sanitari significativi.<br />
La Convenzione di Aarhus<br />
7 La Convenzione sull&#8217;accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l&#8217;accesso alla giustizia in materia ambientale, approvata a nome della Comunità Europea con decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 (GU L 124, pag. 1) (in prosieguo: la &#8220;Convenzione di Aarhus&#8221;), affronta parimenti il tema della valutazione ambientale.<br />
8 Tale convenzione contiene, all&#8217;articolo 6, disposizioni in materia di partecipazione del pubblico in caso di approvazione di determinate attività. I suoi articoli 7 e 8 si riferiscono alla partecipazione suddetta, rispettivamente riguardo a piani, programmi, politiche e disposizioni regolamentari, nonché ad altre regole giuridicamente vincolanti e di portata generale.<br />
Diritto dell&#8217;Unione<br />
9 Ai sensi del considerando 4 della direttiva 2001/42:<br />
La valutazione ambientale costituisce un importante strumento per l&#8217;integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell&#8217;elaborazione e nell&#8217;adozione di taluni piani e programmi che possono avere effetti significativi sull&#8217; ambiente&nbsp; negli Stati membri, in quanto garantisce che gli effetti dell&#8217;attuazione dei piani e dei programmi in questione siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro adozione.<br />
10 L&#8217;articolo 1 della direttiva medesima, rubricato &#8220;Obiettivi&#8221;, prevede quanto segue:<br />
La presente direttiva ha l&#8217;obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell&#8217; ambiente&nbsp; e di contribuire all&#8217;integrazione di considerazioni ambientali all&#8217;atto dell&#8217;elaborazione e dell&#8217;adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull&#8217; ambiente .<br />
11 Il successivo articolo 2 così dispone:<br />
Ai fini della presente direttiva:<br />
a) per &#8220;piani e programmi&#8221; s&#8217;intendono i piani e i programmi, compresi quelli cofinanziati dall'[Unione] Europea, nonché le loro modifiche,<br />
&#8211; che sono elaborati e/o adottati da un&#8217;autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un&#8217;autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo e<br />
&#8211; che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;<br />
b) per &#8220;valutazione ambientale&#8221; s&#8217;intende l&#8217;elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell&#8217;iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione a norma degli articoli da 4 a 9;<br />
(&#8230;)&#8221;.<br />
12 Ai sensi del successivo articolo 3, intitolato &#8220;Ambito d&#8217;applicazione&#8221;:<br />
1. I piani e i programmi di cui ai paragrafi da 2 a 4, che possono avere effetti significativi sull&#8217; ambiente , sono soggetti ad una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9.<br />
2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi,<br />
a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l&#8217;autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva [2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell&#8217;impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L 26, pag. 1), recante abrogazione e sostituzione della direttiva 85/337 a partire dal 17 febbraio 2012];<br />
(&#8230;)&#8221;.<br />
3. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l&#8217;uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull&#8217; ambiente .<br />
4. Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l&#8217;autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull&#8217; ambiente .<br />
(&#8230;)&#8221;.<br />
Diritto belga<br />
13 A termini dell&#8217;articolo 6, paragrafo 1, Sezione II, della legge speciale dell&#8217;8 agosto 1980 recante riforme istituzionali (Moniteur belge del 15 agosto 1980, pag. 9434), per quanto attiene alla tutela dell&#8217; ambiente&nbsp; sono competenti soltanto le Regioni.<br />
14 Nella Regione vallona, la direttiva 2001/42 è stata parzialmente recepita per mezzo degli articoli D.52 e segg. del libro I del Codice dell&#8217; ambiente&nbsp; (Moniteur belge del 9 luglio 2004, pag. 54654), come risulta dall&#8217;articolo D.51/1 di tale Codice.<br />
15 L&#8217;articolo D.6 del libro 1 di detto Codice definisce, al punto 13, i &#8220;piani e programmi&#8221; quali le &#8220;decisioni, escluse quelle previste nel [Codice vallone della gestione del territorio, dell&#8217;urbanistica, del patrimonio [ambientale] e dell&#8217;energia (Moniteur belge del 19 maggio 1984, p. 6939, e rettifica, Moniteur belge del 25 maggio 1984, pag. 7636)], e relative modifiche, dirette a fissare una serie di azioni o di operazioni preordinate al raggiungimento di uno o più obiettivi specifici collegati alla qualità dell&#8217; ambiente , ovvero alla destinazione o al regime di tutela vuoi di una o più zone vuoi di un sito, con lo specifico obiettivo di definire il contesto in cui l&#8217;attuazione di determinate attività può essere autorizzata, e che:<br />
a. sono predisposte e/o adottate da un&#8217;autorità a livello regionale o locale, oppure predisposte da un&#8217;autorità per essere adottate dal Parlamento o dal governo della Vallonia;<br />
b. sono previste da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;<br />
I piani e programmi di cui alla presente legge comprendono anche quelli cofinanziati dall'[Unione] Europea&#8221;.<br />
16 Ai sensi del suo articolo 2, il decreto del governo vallone dell&#8217;11 marzo 1999 relativo al permesso ambientale (Moniteur belge dell&#8217;8 giugno 1999, pag. 21114, e rettifica in Moniteur belge, del 22 dicembre 1999, pag. 48280; in prosieguo: il &#8220;decreto dell&#8217;11 marzo 1999&#8221;) è inteso a &#8220;garantire, in un&#8217;ottica di approccio integrato di prevenzione e di riduzione dell&#8217;inquinamento, la protezione dell&#8217;Uomo o dell&#8217; ambiente&nbsp; contro i rischi, il disturbo o gli inconvenienti che un&#8217;installazione può provocare, direttamente o indirettamente, durante o nel periodo successivo al suo funzionamento&#8221;.<br />
17 L&#8217;articolo 4 di tale decreto così stabilisce:<br />
Il Governo stabilisce le condizioni generali, settoriali o specifiche per raggiungere gli obiettivi indicati all&#8217;articolo 2. Esse hanno valore regolamentare.<br />
(&#8230;)<br />
Tali modalità possono riguardare in particolare:<br />
(&#8230;)<br />
3° le informazioni da fornire regolarmente alle autorità designate dal Governo e relative a:<br />
a. le emissioni dello stabilimento;<br />
b. le misure adottate per ridurre le turbative all&#8217; ambiente ;<br />
(&#8230;)&#8221;.<br />
18 A termini del successivo articolo 5:<br />
par. 1. Le condizioni generali si applicano a tutti gli impianti e a tutte le attività.<br />
par. 2. Le condizioni settoriali si applicano agli impianti e alle attività di un settore economico, territoriale o nel quale sussista o possa sussistere un rischio particolare.<br />
(&#8230;)&#8221;.<br />
19 Ai sensi dell&#8217;articolo 1 del decreto di attuazione del 13 febbraio 2014:<br />
Le presenti condizioni settoriali si applicano ai parchi eolici la cui potenza totale è pari o superiore a 0,5 MW di elettricità, di cui alle rubriche 40.10.01.04.02 e 40.10.01.04.03 dell&#8217;allegato I del [decreto del 4 luglio 2002 che fissa le condizioni generali di sfruttamento degli impianti previsti dal decreto dell&#8217;11 marzo 1999 (Moniteur belge del 21 settembre 2002, pag. 20264, e rettifica in Moniteur belge del 1° ottobre 2002, pag. 44152)].<br />
20 Secondo l&#8217;articolo 5 del decreto del 13 febbraio 2014, contenuto nel Capo III del medesimo, intitolato &#8220;Gestione&#8221;:<br />
Fatte salve le esigenze di manutenzione, nessun dispositivo per l&#8217;illuminazione può essere acceso durante la notte ai piedi dell&#8217;impianto eolico né nelle sue vicinanze.<br />
21 L&#8217;articolo 9 di detto decreto, che figura nello stesso Capo III, così recita:<br />
All&#8217;interno del parco eolico, ma all&#8217;esterno degli impianti, il campo magnetico, tipico dell&#8217;attività e misurato a m 1,5 dal suolo, non può superare il valore limite di 100 microtesla.<br />
22 Ai sensi dell&#8217;articolo 10, che figura del pari nel Capo III dello stesso decreto:<br />
par. 1. Gli effetti delle ombre stroboscopiche generate dal funzionamento degli impianti eolici sono limitati a 30 ore/anno e a 30 minuti/giorno per qualsiasi habitat, costruito o debitamente autorizzato con permesso urbanistico e che sia soggetto ad essi. Essi sono calcolati secondo l&#8217;approccio del caso più sfavorevole&#8221;, caratterizzato dai seguenti parametri:<br />
1. il sole splenda dal mattino alla sera (cielo continuamente sereno);<br />
2. gli impianti eolici siano permanentemente in funzione (velocità del vento sempre nella loro scala di funzionamento e loro disponibilità al 100%);<br />
3. il rotore degli impianti eolici sia sempre orientato perpendicolarmente ai raggi del sole.<br />
Il gestore utilizza tutti i mezzi disponibili che consentano di ridurre l&#8217;esposizione all&#8217;ombra introdotta per rispettare tali limiti.<br />
par. 2. Detti limiti non si applicano se l&#8217;ombra generata dal funzionamento dell&#8217;installazione non coinvolge gli abitanti nel loro&nbsp; ambiente . In tal caso, il gestore ne fornisce la prova con ogni mezzo giuridico&#8221;.<br />
23 La Sezione 1, intitolata &#8220;Norme acustiche&#8221;, del Capo V del decreto del 13 febbraio 2014, intitolato &#8220;Inquinamento acustico&#8221;, include segnatamente l&#8217;articolo 20, che definisce i limiti dei livelli relativi alle emissioni sonore di un parco eolico, e l&#8217;articolo 21, che determina i valori limite in particolare in funzione delle aree dette &#8220;planologiche&#8221;, cioè dei perimetri geografici determinati in base ad un piano dalle autorità competenti, in funzione della loro destinazione (zone d&#8217;habitat, zone agricole, zone d&#8217;attività economica e altri).<br />
Procedimento principale e questione pregiudiziale<br />
24 Il 21 febbraio 2013, il Governo vallone stabiliva un &#8220;ambito di riferimento&#8221;, successivamente modificato nel mese di luglio dello stesso anno, contenente raccomandazioni per l&#8217;installazione di impianti eolici nella Regione vallona. Tale testo veniva completato da un documento cartografico diretto a determinare un ambito di pianificazione all&#8217;attuazione del programma eolico nella Regione vallona &#8220;con orizzonte 2020&#8221; e recante il nome di &#8220;carta di riferimento&#8221;. Tale carta era oggetto di un rapporto sull&#8217;impatto ambientale.<br />
25 In tutti i comuni della Vallonia veniva svolta un&#8217;inchiesta pubblica nel periodo intercorrente dal 16 settembre al 30 ottobre 2013. Tra i documenti messi a disposizione del pubblico nel corso di detta inchiesta figuravano, inter alia, i documenti indicati supra al punto precedente, vale a dire il settore di riferimento, la carta di riferimento e la relazione sull&#8217;impatto ambientale.<br />
26 Tuttavia, né il settore di riferimento né la carta di riferimento venivano definitivamente adottati.<br />
27 Nel frattempo, il governo vallone adottava il decreto del 13 febbraio 2014.<br />
28 Il 6 maggio 2014, il sig. D&#8217;Oultremont e a. adivano il giudice del rinvio, il Consiglio di Stato (Belgio), con domanda di annullamento di tale decreto. A sostegno del ricorso, il sig. D&#8217;Oultremont e a. facevano valere, inter alia, il contrasto tra il decreto medesimo e le disposizioni della direttiva 2001/42, in base al rilievo che la Regione vallona avrebbe adottato il decreto senza che le sue disposizioni fossero state sottoposte ad un procedimento di valutazione d&#8217;impatto, né al procedimento di partecipazione del pubblico.<br />
29 La Regione vallona e la parte interveniente nel procedimento principale, la Fédération de l&#8217;énergie d&#8217;origine renouvelable et alternative ASBL (EDORA), ritengono, per parte loro, che lo stesso decreto sarebbe estraneo alla nozione di &#8220;piani e programmi&#8221;, ai sensi della direttiva.<br />
30 Il giudice del rinvio ritiene che, malgrado le precisazioni fornite dalla Corte nella sentenza del 17 giugno 2010, Terre wallonne e Inter-Environnement Wallonie (C-105/09 e C-110/09, EU:C:2010:355), la risposta alla questione se le disposizioni del decreto del 13 febbraio 2014 costituiscano &#8220;piani e programmi&#8221; non risulti con tutta evidenza.<br />
31 Una particolare difficoltà risiederebbe, secondo il giudice a quo, nella circostanza che le disposizioni del decreto suddetto siano separate dal settore di riferimento e dalla cartografia dei siti per l&#8217;installazione degli impianti eolici, richiamata supra al punto 24, e che tale circostanza le privi, almeno parzialmente, del loro contenuto programmatico ai fini dell&#8217;inquadramento della produzione dell&#8217;energia eolica.<br />
32 In tale ottica, il decreto del 13 febbraio 2014 non definirebbe un &#8220;quadro completo&#8221;, vale a dire il complesso di misure coordinate a disciplina della gestione dei parchi eolici per preservare l&#8217; ambiente . Orbene, secondo il giudice del rinvio, ciò non toglierebbe che prendere in considerazione, all&#8217;atto del rilascio delle autorizzazioni, le norme di tale decreto relative, segnatamente, all&#8217;inquinamento acustico e agli effetti delle ombre stroboscopiche generate dal funzionamento degli impianti eolici, produca necessariamente la conseguenza di determinare il luogo di installazione di detti impianti rispetto all&#8217;habitat.<br />
33 Se si accogliesse la definizione, data dal legislatore regionale, al punto 13 dell&#8217;articolo D.6 del libro I del Codice dell&#8217; ambiente , della nozione di &#8220;piani e programmi&#8221;, a partire dal momento in cui essi sono dissociati dall&#8217;ambito di riferimento e dalla cartografia che descrive i luoghi meglio situati per l&#8217;installazione degli impianti eolici, le condizioni settoriali non costituirebbero, secondo il giudice a quo, di per sé un &#8220;processo di attuazione progressiva e ordinata di mezzi diretti a raggiungere un obiettivo specifico collegato alla qualità dell&#8217; ambiente &#8220;.<br />
34 Il giudice del rinvio precisa, inoltre, che le condizioni settoriali previste dal decreto del 13 febbraio 2014 non determinano ulteriormente la destinazione o il regime di tutela di una o più aree o di un sito. Ogni parco eolico verrebbe esaminato, qualunque sia il sito prescelto, fatta salva soltanto la modulazione delle norme di inquinamento acustico in funzione della ripartizione per aree nel piano di settore.<br />
35 Orbene, secondo tale giudice, dagli allegati I e II della direttiva 2001/42, letti alla luce del punto 47 della sentenza del 17 giugno 2010, Terre wallonne e Inter-Environnement Wallonie (C-105/09 e C-110/09, EU:C:2010:355), sembra risultare che un piano o programma riguardi necessariamente un&#8217;area geograficamente limitata, quale, ad esempio, le &#8220;zone designate come vulnerabili nel quadro della gestione sostenibile dell&#8217;azoto in agricoltura&#8221;, ai sensi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall&#8217;inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375, p. 1), di cui si trattava in particolare nella sentenza suddetta.<br />
36 In tale contesto, il Conseil d&#8217;État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:<br />
Se gli articoli 2, lettera a) e 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva [2001/42], relativi alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull&#8217; ambiente , implichino che un decreto di natura regolamentare recante diverse disposizioni relative all&#8217;installazione di impianti eolici, ivi comprese misure di sicurezza, di controllo, di rimessione in pristino e di sicurezza, nonché norme in materia di inquinamento acustico definite con riferimento alle aree planologiche, disposizioni disciplinanti il rilascio di autorizzazioni amministrative che attribuiscono al committente il diritto di installare e sfruttare impianti assoggettati di diritto alla valutazione degli effetti sull&#8217; ambiente&nbsp; ai sensi del diritto interno, debba essere qualificato come piano o programma&#8221; ai sensi di dette disposizioni&#8221;.<br />
Sulla questione pregiudiziale<br />
37 Con la questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l&#8217;articolo 2, lettera a), e l&#8217;articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42 debbano essere interpretati nel senso che un decreto regolamentare, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, contenente varie disposizioni relative all&#8217;installazione di impianti eolici, le quali devono essere osservate nel contesto del rilascio di autorizzazioni amministrative aventi ad oggetto l&#8217;impianto o l&#8217;espianto di siffatte installazioni, ricada nella nozione di &#8220;piani e programmi&#8221;, ai sensi della direttiva suddetta.<br />
38 Occorre anzitutto ricordare che dal considerando 4 della direttiva 2001/42 risulta che la valutazione ambientale è un importante strumento ai fini dell&#8217;integrazione delle considerazioni in materia di&nbsp; ambiente&nbsp; nell&#8217;elaborazione e nell&#8217;adozione di taluni piani e programmi.<br />
39 Successivamente, e come rilevato dall&#8217;avvocato generale al paragrafo 34 delle proprie conclusioni, la delimitazione della nozione di &#8220;piani e programmi&#8221; rispetto ad altre misure non ricomprese nell&#8217;ambito d&#8217;applicazione ratione materiae della direttiva 2001/42 dev&#8217;essere effettuata alla luce dell&#8217;obiettivo essenziale indicato all&#8217;articolo 1 della direttiva medesima, consistente nell&#8217;assoggettare i piani e i programmi idonei ad avere un impatto notevole sull&#8217; ambiente&nbsp; ad una valutazione ambientale (v., in tal senso, sentenza del 28 febbraio 2012, Inter-Environnement Wallonie e Terre wallonne, C-41/11, EU:C:2012:103, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).<br />
40 Orbene, in considerazione della finalità della direttiva 2001/42, consistente nel garantire un livello elevato di protezione dell&#8217; ambiente , le disposizioni che delimitano l&#8217;ambito di applicazione di tale direttiva e, in particolar modo, quelle che enunciano le definizioni degli atti ivi previsti, devono essere interpretate in senso ampio (v., in tal senso, sentenze del 22 marzo 2012, Inter-Environnement Bruxelles e a., C-567/10, EU:C:2012:159, punto 37, nonché del 10 settembre 2015, Dimos Kropias Attikis, C-473/14, EU:C:2015:582, punto 50).<br />
41 Per quanto attiene all&#8217;articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42, la definizione di nozione di &#8220;piani e programmi&#8221;, che tale disposizione contiene, enuncia la condizione cumulativa che essi siano, da un lato, elaborati e/o adottati da un&#8217;autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un&#8217;autorità per essere approvati, in base a procedura legislativa, dal parlamento o dal governo e, dall&#8217;altro, che siano imposti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.<br />
42 Dalle constatazioni del giudice del rinvio risulta che il decreto del 13 febbraio 2014 è stato predisposto e adottato da un&#8217;autorità regionale, nella specie il governo vallone, e che tale decreto è imposto dalle disposizioni del decreto dell&#8217;11 marzo 1999.<br />
43 In forza dell&#8217;articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42 e fatto salvo il paragrafo 3 dello stesso articolo, sono soggetti a valutazione ambientale i piani e i programmi elaborati, inter alia, per il settore dell&#8217;energia e volti a definire il quadro di riferimento per l&#8217;autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 2011/92.<br />
44 Orbene, è senz&#8217;altro pacifico che il decreto del 13 febbraio 2014 riguardi il settore dell&#8217;energia e contribuisca a definire l&#8217;ambito di attuazione, nella Regione vallona, dei progetti di parchi eolici ricompresi nei progetti elencati all&#8217;allegato II della direttiva 2011/92.<br />
45 Quanto alla nozione di &#8220;piani e programmi&#8221;, sebbene essa debba senza dubbio coprire un certo territorio, ciò non toglie, tuttavia, che non risulta né dal testo dell&#8217;articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42, né da quello del successivo articolo 3, paragrafo 2, lettera a), che detti piani e programmi debbano essere finalizzati alla gestione di un determinato territorio. Infatti, dal testo di tali disposizioni emerge che esse hanno, più ampiamente, ad oggetto la gestione di territori o di zone in generale.<br />
46 Orbene, secondo quanto rilevato dal giudice del rinvio, il decreto del 13 febbraio 2014 riguarda il territorio dell&#8217;intera Regione vallona e i valori limiti da esso previsti in materia di inquinamento acustico presentano uno stretto nesso con tale territorio, essendo tali limiti determinati in funzione di diversi tipi di destinazione delle zone geografiche considerate.<br />
47 Quanto alla circostanza che il decreto del 13 febbraio 2014 non definisca un ambito sufficientemente completo riguardo al settore eolico, occorre ricordare che l&#8217;esame dei criteri esposti all&#8217;articolo 2, lettera a), e all&#8217;articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42, al fine di determinare se un decreto, come quello oggetto del procedimento principale, possa ricadere in tale nozione, dev&#8217;essere realizzato, in particolare, alla luce dell&#8217;obiettivo della direttiva medesima, il quale, come risulta dal punto 39 supra, consiste nel sottoporre a valutazione ambientale le decisioni atte a produrre effetti notevoli sull&#8217; ambiente .<br />
48 Peraltro, come sottolineato dall&#8217;avvocato generale al paragrafo 55 delle proprie conclusioni, occorre evitare possibili strategie di elusione degli obblighi enunciati dalla direttiva 2001/42 che possono concretizzarsi in una frammentazione di provvedimenti, atta così a ridurre l&#8217;effetto utile della direttiva stessa (v., in tal senso, sentenza del 22 marzo 2012, Inter-Environnement Bruxelles e a., C-567/10, EU:C:2012:159, punto 30 e giurisprudenza citata).<br />
49 Alla luce di tale obiettivo, va osservato che la nozione di &#8220;piani e programmi&#8221; si riferisce a qualsiasi atto che fissi, definendo norme e procedure di controllo applicabili al settore interessato, un insieme significativo di criteri e di modalità per l&#8217;autorizzazione e l&#8217;attuazione di uno o più progetti idonei ad avere un impatto notevole sull&#8217; ambiente&nbsp; (v., in tal senso, sentenza dell&#8217;11 settembre 2012, Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e a., C-43/10, EU:C:2012:560, punto 95, nonché giurisprudenza ivi citata).<br />
50 Nella specie, va rammentato che il decreto del 13 febbraio 2014 ha ad oggetto, in particolare, le norme tecniche, le modalità di gestione (in particolare, le ombre stroboscopiche), la prevenzione degli incidenti e degli incendi (tra l&#8217;altro, l&#8217;arresto dell&#8217;impianto eolico), le norme relative al livello acustico, il ripristino nonché la messa in sicurezza degli impianti eolici. Tali norme presentano un&#8217;importanza e un&#8217;estensione sufficientemente significative per la determinazione delle condizioni applicabili al settore di cui trattasi e le scelte, in particolare di ordine ambientale, adottate mediante le norme suddette, sono chiamate a determinare le condizioni cui i progetti concreti di installazione e di sfruttamento dei siti eolici potranno essere autorizzati per il futuro.<br />
51 Infine, il governo francese, richiamandosi alla convenzione di Aarhus e al protocollo di Kiev, propone di distinguere la nozione di &#8220;piani e programmi&#8221; da quella di &#8220;disciplina generale&#8221;, nella quale ricadrebbe il decreto del 13 febbraio 2014, di modo che esso non rientrerebbe nell&#8217;ambito d&#8217;applicazione della direttiva 2001/42.<br />
52 Al riguardo, occorre sottolineare, da un lato, che dalla formulazione stessa dell&#8217;articolo 2, lettera a), primo trattino, di tale direttiva, corroborata in tal senso dalla giurisprudenza ricordata supra al punto 49, risulta che la nozione di &#8220;piani e programmi&#8221; può contemplare atti normativi adottati per via legislativa o regolamentare.<br />
53 D&#8217;altro lato, come sottolineato dall&#8217;avvocato generale al paragrafo 70 delle proprie conclusioni, la direttiva 2001/42 si distingue dalla convenzione di Aarhus e dal protocollo di Kiev in quanto tale direttiva non contiene esattamente disposizioni specifiche per le politiche o disposizioni generali che richiedano una distinzione alla luce dei &#8220;piani e programmi&#8221;.<br />
54 Dall&#8217;insieme delle suesposte considerazioni, risulta che la questione proposta dev&#8217;essere risolta dichiarando che l&#8217;articolo 2, lettera a), e l&#8217;articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42 devono essere interpretati nel senso che un decreto regolamentare, come quello oggetto del procedimento principale, contenente varie disposizioni relative all&#8217;installazione di impianti eolici, che devono essere osservate nell&#8217;ambito del rilascio di autorizzazioni amministrative relative all&#8217;installazione e alla gestione di tali impianti, rientra nella nozione di &#8220;piani e programmi&#8221;, ai sensi della direttiva medesima.<br />
Sulle spese<br />
55 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br />
&nbsp;<br />
P.Q.M.<br />
&nbsp;<br />
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:<br />
L&#8217;articolo 2, lettera a), e l&#8217;articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull&#8217; ambiente, devono essere interpretati nel senso che un decreto regolamentare, come quello oggetto del procedimento principale, contenente varie disposizioni relative all&#8217;installazione di impianti eolici, che devono essere osservate nell&#8217;ambito del rilascio di autorizzazioni amministrative relative all&#8217;installazione e alla gestione di tali impianti, rientra nella nozione di &#8220;piani e programmi&#8221;, ai sensi della direttiva medesima.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-seconda-sezione-sentenza-27-10-2016-n-290-15/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Seconda Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2016 n.290/15</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2016 n.4526</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-27-10-2016-n-4526/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-27-10-2016-n-4526/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2016 n.4526</a></p>
<p>Pubblicato il 27/10/2016 N. 04526/2016REG.PROV.COLL. N. 07286/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7286 del 2015, proposto da:&#160; Roberto Fabbri, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Leotta, con domicilio</p>
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<p>Pubblicato il 27/10/2016<br />
N. 04526/2016REG.PROV.COLL.</p>
<p>N. 07286/2015 REG.RIC.</p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato</p>
<p>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p>ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 7286 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
Roberto Fabbri, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Leotta, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Buccari, 3;&nbsp;<br />
contro<br />
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, Conservatorio Statale di Musica “N. Paganini” di Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliati presso gli uffici di quest’ultima in Roma, via dei Portoghesi, 12;&nbsp;<br />
nei confronti di<br />
Giulio Tampalini, Emanuele Segre, non costituiti in giudizio;&nbsp;<br />
per la riforma<br />
della sentenza 19 maggio 2015, n. 7245, del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Istruzione dell’Universita&#8217; e della Ricerca e del Conservatorio Statale di Musica “N.Paganini” di Genova;<br />
viste le memorie difensive;<br />
visti tutti gli atti della causa;<br />
relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 luglio 2016 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti l’avvocato Leotta e l’avvocato dello Stato Camassa.</p>
<p>FATTO e DIRITTO<br />
1.– Il sig. Fabbri Roberto, diplomato in chitarra classica, ha impugnato, innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, il decreto ministeriale 30 giugno 2014, n. 526, nella parte in cui considera «anno accademico», per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per altre tipologie contrattuali, l’avere svolto almeno 125 ore di insegnamento nei corsi accademici di primo e secondo livello, non riconoscendo, ai fini del calcolo del punteggio, la stessa valenza al servizio prestato nei corsi pre-accademici.<br />
Il ricorrente ha dedotto il contrasto di tale disposizione regolamentare con l’art 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, che non ammetterebbe la distinzione tra corsi accademici e pre-accademici.<br />
2.– Il Tribunale amministrativo, con sentenza 19 maggio 2015, n. 7245, ha rigettato il ricorso, ritenendo non sussistente il lamentato contrasto.<br />
3.– Il ricorrente in primo grado ha proposto appello.<br />
4.– Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate, chiedendo il rigetto dell’appello.<br />
5.– La causa è stata decisa all’udienza pubblica del 14 luglio 2016.<br />
6.– L’appello è fondato.<br />
Questa Sezione, con sentenza 20 giugno 2016, n. 2709, si è già pronunciata su un caso identico, ravvisando la sussistenza del contrasto tra fonte regolamentare e fonte primaria.<br />
Si riporta, di seguito, la parte rilevante della motivazione.<br />
«L’articolo 19, comma 2, del d.l. 12-9-2013, n. 104 dispone che: “Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inserito ….in apposite graduatorie nazionali utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L’inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca”. Osserva la Sezione che dalla lettura della disposizione legislativa emerge che in primo luogo che l’inclusione nelle graduatorie è consentita al “personale docente”. La generica ed ampia dizione utilizzata dalla norma rende, pertanto, legittima la disposizione contenuta nell’articolo 2, comma 1, dell’impugnato decreto ministeriale, laddove indica, quale requisito di ammissione, che si tratti di “personale docente(…) e che, alla data del presente decreto, abbia maturato, a decorrere dall’anno accademico 2001-2002, almeno tre anni accademici di insegnamento, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di collaborazione, ai sensi dell’art. 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ovvero con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o altra tipologia contrattuale nelle medesime istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica”. Invero, l’indicazione legislativa di “personale docente” consente di esplicitare le diverse categorie contrattuali rilevanti attraverso le quali l’attività di insegnamento è stata prestata.<br />
Ciò posto (…), va rilevato che l’articolo 19, comma 2 citato (come del resto il primo comma dell’articolo 2 del d.m. n. 526 del 2014) richiede la maturazione di “almeno tre anni accademici di insegnamento presso le suddette istituzioni”. Come è ben chiaro dalla lettera della disposizione, vi è un requisito esclusivamente temporale, tale intendendosi “tre anni accademici di insegnamento”. L’aggettivo “accademico” è riferito all’anno, mentre il termine “insegnamento” è indicato in termini generici, senza riferimento alcuno alla tipologia di “corso” cui esso si riferisce. E’ ragionevole, pertanto, ritenere che, in presenza di un dato meramente temporale (anno accademico), riferentesi alla istituzione presso la quale l’attività di “insegnamento” è svolta, il requisito non sconti di una distinzione rilevante in relazione alla tipologia di corsi comunque organizzati da e tenuti presso l’Istituzione (accademico o pre-accademico) e per i quali l’insegnamento sia stato comunque esercitato. Deve, pertanto, ritenersi non condivisibile l’affermazione del giudice di primo grado (contenuta anche nella sentenza impugnata in questa sede) che ha interpretato la dizione legislativa “tre anni accademici di insegnamento” come “tre anni di insegnamento in corsi accademici”, trattandosi di conclusione che non trova supporto nella lettera della legge».<br />
7.– Le motivazioni riportate valgono anche per la decisione del caso in esame.<br />
L’appello, pertanto, è fondato, con conseguente annullamento dell’articolo 2, comma 3 del d.m. n. 526 del 2014, per contrasto con la fonte primaria, nella parte in cui, per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per altre tipologie contrattuali, limita la nozione di anno accademico alle sole ore di insegnamento prestate nei corsi accademici di primo e secondo livello e non anche nei corsi pre-accademici.<br />
8.– La natura nuova delle questioni decise, risolte dalla sentenza sopra citata dopo la proposizione del ricorso, giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando:<br />
a) accoglie l’appello proposto con il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla l’art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 30 giugno 2014, n. 526, nella parte in cui limita la nozione di anno accademico alle sole ore prestate nei corsi accademici di primo e di secondo livello;<br />
b) le spese del doppio grado di giudizio sono integralmente compensate tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Luciano Barra Caracciolo,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Presidente<br />
Giulio Castriota Scanderbeg,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Consigliere<br />
Bernhard Lageder,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Consigliere<br />
Vincenzo Lopilato,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Consigliere, Estensore<br />
Marco Buricelli,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Consigliere<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
L&#8217;ESTENSORE&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;IL PRESIDENTE<br />
Vincenzo Lopilato&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Luciano Barra Caracciolo<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
IL SEGRETARIO</p>
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