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	<title>27/10/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>27/10/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/10/2011 n.1304</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-27-10-2011-n-1304/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-27-10-2011-n-1304/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/10/2011 n.1304</a></p>
<p>Va sospesa la determina di aggiudicazione ed il contratto di appalto per l&#8217;affidamento da parte di un Comune dei lavori di sistemazione accessi e percorsi verso il centro storico, essendo necessario che l’amministrazione valuti la gravità o meno di un reato del legale rappresentante cessato dalla carica della aggiudicataria, in</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-27-10-2011-n-1304/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/10/2011 n.1304</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la determina di aggiudicazione ed il contratto di appalto per l&#8217;affidamento da parte di un Comune dei lavori di sistemazione accessi e percorsi verso il centro storico, essendo necessario che l’amministrazione valuti la gravità o meno di un reato del legale rappresentante cessato dalla carica della aggiudicataria, in presenza altresì del periculum in mora scaturente dalla circostanza che e&#8217; già stato stipulato il contratto. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01304/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02841/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia<br />	<br />
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2841 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Laudani Geom. Alfredo Costruzioni</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Ignazio Scuderi, con domicilio eletto presso Ignazio Scuderi in Catania, via V. Giuffrida, 37;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Adrano</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonella Li Donni, con domicilio eletto presso Alessia Santomauro in Catania, viale Vittorio Veneto, 227; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Castelco Società Cooperativa</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Emilio Amoroso, con domicilio eletto presso Nunzio Currao in Catania, via Canfora, 149; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della determina del 10 agosto 2011 n. 77, con cui il responsabile del 3° Settore servizi statali &#8211; Affari generali &#8211; gare e contratti del Comune di Adrano ha approvato le risultanze del verbale di pubblico incanto di aggiudicazione dell&#8217;appalto per l&#8217;affidamento dei lavori di sistemazione accessi e percorsi verso il centro storico 1° lotto;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Adrano e di Castelco Società Cooperativa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 il dott. Rosalia Messina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto che sussistono profili di fondatezza del ricorso, in relazione alla necessità che l’amministrazione valuti la gravità o meno del reato del legale rappresentante cessato dalla carica della Simeto Costruzioni srl, e che, in presenza altresì del periculum in mora (essendo stato già stipulato il contratto) va sospesa l’esecuzione del provvedimento impugnato e del contratto stipulato con l’aggiudicataria il 22.9.2011, con compensazione – tenuto conto di tutte le circostanze di fatto e della natura delle questioni trattate &#8211; delle spese della presente fase cautelare;<br />	<br />
Ritenuto di dover fissare per la trattazione del merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica che si terrà in data 8.3.2012;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia &#8211; sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) &#8211; Accoglie e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato e del contratto stipulato in data 22.9.2011;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica che si terrà in data 8.3.2012.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Cosimo Di Paola, Presidente<br />	<br />
Rosalia Messina, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Dauno Trebastoni, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
il 27/10/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/10/2011 n.3949</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-10-2011-n-3949/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-10-2011-n-3949/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/10/2011 n.3949</a></p>
<p>Non va accolta la domanda cautelare di un comune il quale impugni il decreto del Commissario delegato per l’Emergenza Ambientale in Puglia con il quale si conferisce alla società concessionaria Acquedotto Pugliese SpA la delega delle potestà espropriative da esercitare per l’acquisizione delle aree occorrenti per la realizzazione di un</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-10-2011-n-3949/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/10/2011 n.3949</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-10-2011-n-3949/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/10/2011 n.3949</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va accolta la domanda cautelare di un comune il quale impugni il decreto del Commissario delegato per l’Emergenza Ambientale in Puglia con il quale si conferisce alla società concessionaria Acquedotto Pugliese SpA la delega delle potestà espropriative da esercitare per l’acquisizione delle aree occorrenti per la realizzazione di un impianto di depurazione e di una condotta sottomarina;cio&#8217; perche&#8217; non emerge la presenza di procedure espropriative avviate sulla base del provvedimento impugnato, le cui conseguenze, peraltro, verrebbero ad incidere esclusivamente sulle posizioni dominicali dei soggetti incisi dalle determinazioni ablatorie; inoltre, sempre sotto il profilo del pregiudizio riveniente dall’esecuzione degli atti gravati la posizione giuridica riconoscibile in capo alla ricorrente Amministrazione comunale, alla luce di una necessaria ponderazione comparativa degli interessi coinvolti, rivela carattere recessivo rispetto all’interesse insito nella realizzazione dell’opera (impianto di depurazione) preordinata al soddisfacimento di esigenze direttamente connesse alla tutela della salute delle comunità insediate nel territorio di riferimento ed alla complessiva salubrità ambientale delle aree interessate. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03949/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02463/2010 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2463 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto dal <b>Comune di Manduria</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso Gianluigi Pellegrino in Roma, corso Rinascimento, 11;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Regione Puglia</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Tiziana T. Colelli, con domicilio eletto presso Deleg. di Rapp.za Reg. Puglia in Roma, via Barberini, 36; <b>Commissario Delegato Emergenza Ambientale in Puglia</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; <b>Comune di Sava</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gianluca D&#8217;Oria, con domicilio eletto presso Antonio Biasi in Roma, via delle Milizie, 100; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Soc Acquedotto Pugliese Spa</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Amato, Cecilia Greco, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
CON I MOTIVI AGGIUNTI CON ISTANZA CAUTELARE DEPOSITATI IL 30.09.2011	</p>
<p>del decreto 15.06.2011 n. 59/CD/A del Commissario delegato per l’Emergenza Ambientale in Puglia con il quale è stata conferita “alla società concessionaria Acquedotto Pugliese SpA la delega delle potestà espropriative da esercitare per l’acquisizione delle aree occorrenti per la realizzazione dell’impianto di depurazione e collettori di adduzione a scarico degli abitati di Sava, Manduria e delle Marine di Manduria e realizzazione della condotta sottomarina”;<br />	<br />
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ed in particolare ove occorra della nota del 06.07.2011 prot.n. 0080799 con la quale l’Acquedotto Pugliese ha accettato la delega	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia e di Acquedotto Pugliese Spa e di Commissario Delegato Emergenza Ambientale in Puglia e di Comune di Sava;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>&#8211; viste le censure dalla ricorrente Amministrazione comunale dedotte con motivi aggiunti depositati il 30 settembre 2011 avverso la determinazione commissariale recante conferimento alla concessionaria Acquedotto Pugliese SpA della delega della potestà es<br />
&#8211; rilevato come, sulla base delle evidenze documentali acquisite al giudizio, non emerga la presenza di procedure espropriative avviate sulla base del provvedimento come sopra gravato: le cui conseguenze, peraltro, verrebbero ad incidere esclusivamente su<br />
&#8211; ulteriormente osservato, sempre sotto il profilo del pregiudizio riveniente dall’esecuzione degli atti gravati con i motivi aggiunti ora in discussione, come la posizione giuridica riconoscibile in capo alla ricorrente Amministrazione comunale, alla luc<br />
&#8211; escluso per l’effetto che – impregiudicata ogni valutazione in ordine al fumus boni juris della presente istanza cautelare; il quale, peraltro, non rivela profili di incontroversa fondatezza nel quadro della sommaria delibazione propria della presente s	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez. I – così dispone in ordine alla formulata istanza cautelare:<br />	<br />
&#8211; RESPINGE la predetta richiesta;<br />	<br />
&#8211; CONDANNA il ricorrente Comune di Manduria, in persona del Sindaco p.t., ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 104/2010, al pagamento delle spese inerenti la presente fase cautelare, in favore del Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia, non	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Roberto Politi, Presidente, Estensore<br />	<br />
Silvia Martino, Consigliere<br />	<br />
Roberto Caponigro, Consigliere	</p>
<p>IL PRESIDENTE, ESTENSORE     	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/10/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-10-2011-n-3949/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/10/2011 n.3949</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.1584</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-10-2011-n-1584/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-10-2011-n-1584/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-10-2011-n-1584/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.1584</a></p>
<p>P. Buonvino Pres. Est. società Tecnoambiente s.p.a. ed altre (Avv. A. Benedetti) contro la società Gaia Spa (Avv. C. Carcelli) e nei confronti di società Co.Im.Po. s.r.l. (Avv. N. Giallongo) e società Pieri Ecologia s.r.l. (Avv. C. Lazzarini) sull&#8217;idoneità di un assegno circolare tratto dalla sola mandataria di un RTI</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-10-2011-n-1584/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.1584</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-10-2011-n-1584/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.1584</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. Buonvino Pres. Est.<br /> società Tecnoambiente s.p.a. ed altre (Avv. A. Benedetti) contro la società Gaia Spa (Avv. C. Carcelli) e nei confronti di società Co.Im.Po. s.r.l. (Avv. N. Giallongo) e società Pieri Ecologia s.r.l. (Avv. C. Lazzarini)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;idoneità di un assegno circolare tratto dalla sola mandataria di un RTI a costituire la cauzione per un appalto pubblico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Cauzione – Funzione &#8211; Assegno circolare – Idoneità 	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Cauzione – Assegno circolare tratto dalla sola mandataria – Ha funzione di garanzia per tutto il RTI</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In sede di gara di appalto la cauzione costituisce parte integrante dell’offerta e non un elemento di corredo della stessa ed ha, come ragione di essere, la finalità di garantire la serietà della partecipazione alla gara e l&#8217;adempimento dell&#8217;impegno a contrattare in caso di aggiudicazione. Tale funzione è ugualmente assicurata, oltre che dalla quietanza rilasciata da una Tesoreria Provinciale dello Stato ovvero da una polizza assicurativa o da una fideiussione bancaria, anche dalla presentazione di un assegno circolare che, a differenza dell&#8217;assegno bancario, costituisce un ordinario strumento di pagamento delle obbligazioni pecuniarie, in tutto e per tutto equivalente al versamento in contanti delle somme dovute. Difatti la particolare natura dell&#8217;assegno circolare assicura al legittimo portatore la sicurezza di conseguire la somma di danaro in esso indicata	</p>
<p>2. La garanzia offerta mediante assegno circolare tratto da una sola delle imprese (la mandataria) di un costituendo raggruppamento garantisce in tutto e per tutto la stazione appaltante anche nel caso in cui l’eventuale inadempimento sia ascrivibile ad altra impresa associanda (mandante). Difatti deve ritenersi che l’assegno costituisca una sorta di garanzia reale, in virtù della quale l’eventuale inadempimento da parte dell’ATI, indipendentemente dall’impresa associanda alla quale è dovuto, viene garantito dalla possibilità stessa, per la stazione appaltante, di riscuotere l’assegno presso la banca emittente, senza che questa possa eccepire alcunché o opporre ostacoli alla corresponsione del dovuto, mentre eventuali divergenze interpretative per ciò che attiene all’impresa oggettivamente responsabile dell’inadempimento dovranno essere risolte tra le imprese associande, senza che nelle eventuali controversie tra di esse possa essere coinvolta la stazione appaltante.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1489 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto dalle società </p>
<p>Tecnoambiente s.p.a., Ecotrasporti s.r.l. e Ra.Ri. s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dall&#8217;avv. Alberto Benedetti, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, via Ricasoli n. 40, <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>la società Gaia Spa, costituitasi in giudizio in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Cristiana Carcelli, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, via Ricasoli n. 40, <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>società Co.Im.Po. s.r.l., costituitasi in giudizio in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Natale Giallongo presso il quale elettivamente domicilia in Firenze, via Vittorio Alfieri n. 19,<br />
e<br />
società Pieri Ecologia s.r.l., costituitasi in giudizio in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Carlo Lazzarini, con domicilio eletto presso l’avv. Natale Giallongo in Firenze, via Vittorio Alfieri n. 19; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; della determinazione n. 54 del 23.06.2011, pervenuta in data 24.06.2011 a firma del Dirigente del Settore Personale, Acquisti ed Appalti ad oggetto &#8220;aggiudicazione gara d&#8217;appalto per il servizio di caricamento, prelievo, trasporto e smaltimento finale di fanghi, grigliati, sabbie ed ogni altro materiale di risulta provenienti dagli impianti di depurazione gestita da Gaia S.p.A. e Sea Risorse S.p.a.&#8221;, nella parte in cui dispone l&#8217;affidamento alla ATI composta da Co.im.po s.r.l. e Pieri Ecologia s.r.l. dell&#8217;appalto per il servizio sopraindicato;<br />	<br />
&#8211; dei verbali delle sedute della commissione giudicatrice svoltesi in data 17.05.2011 e 7.06.2011;<br />	<br />
nonché, per quanto occorrer possa,<br />	<br />
&#8211; del bando di gara a firma del Dirigente del settore Personale, Acquisti e Appalti, per l&#8217;affidamento del servizio di caricamento, prelievo, trasporto e smaltimento finale di fanghi, grigliati, sabbie ed ogni altro materiale di risulta provenienti dagli<br />
e per l&#8217;accertamento<br />	<br />
dell&#8217;illegittimità della mancata esclusione dell&#8217;Ati Co.Im.Po s.r.l. e Pieri Ecologia s.r.l. dalla procedura <i>de qua</i>,<br />	<br />
nonché<br />	<br />
per la declaratoria di inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato e l&#8217;accertamento del diritto all&#8217;aggiudicazione a proprio favore;<br />	<br />
e per la condanna<br />	<br />
al risarcimento in forma specifica ai sensi dell&#8217;art. 124 c.p.a.;<br />	<br />
ovvero, in subordine, per la condanna<br />	<br />
della stazione appaltante intimata al risarcimento per equivalente del danno patrimoniale subito e derivante dall&#8217;adozione ed esecuzione dei provvedimenti impugnati nella misura in atti specificata.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Gaia s.p.a.;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dalla società Co.Im.Po. s.r.l.;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dalla società Pieri Ecologia S.r.l.; <br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Vista l’ordinanza della Sezione n. 808 del 28 luglio 2011;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2011, il Presidente, dott. Paolo Buonvino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Visto il dispositivo n. 1486 del 13 ottobre 2011;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1) &#8211; Le società ricorrenti, facenti parte di un costituendo raggruppamento di imprese con altra società (la mandataria società Aquaser s.p.a.), chiedono, con il presente ricorso, l’annullamento della determinazione n. 54 del 23 giugno, a firma del Dirigente del Settore Personale, Acquisti ed Appalti della società Gaia s.p.a., recante “aggiudicazione gara d&#8217;appalto per il servizio di caricamento, prelievo, trasporto e smaltimento finale di fanghi, grigliati, sabbie ed ogni altro materiale di risulta provenienti dagli impianti di depurazione gestita da Gaia S.p.A. e Sea Risorse S.p.a.&#8221;, nella parte in cui dispone l&#8217;affidamento all’ATI composta da Co.im.po s.r.l. e Pieri Ecologia s.r.l. dell&#8217;appalto per il servizio sopraindicato; chiedono, inoltre, l’annullamento dei verbali delle sedute della commissione giudicatrice svoltesi in data 17 maggio e 7 giugno 2011, unitamente, all’occorrenza, del bando di gara; insistono, infine, per l&#8217;accertamento dell&#8217;illegittimità della mancata esclusione dalla gara dell’ATI risultata aggiudicataria, nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato e l&#8217;accertamento del diritto all&#8217;aggiudicazione a proprio favore e e per la condanna al risarcimento in forma specifica ai sensi dell&#8217;art. 124 c.p.a. o, in subordine, per la condanna della stazione appaltante intimata al risarcimento per equivalente del danno patrimoniale subito e derivante dall&#8217;adozione ed esecuzione dei provvedimenti impugnati nella misura complessivamente pari ad euro 94.341,60 a titolo di lucro cessante, nei limiti della quota di partecipazione alla costituenda ATI di cui le ricorrenti sono mandanti, derivante dalla mancata aggiudicazione della gara d&#8217;appalto, nonché dell&#8217;ulteriore somma &#8211; da determinarsi in via equitativa &#8211; in percentuale variabile dall&#8217;1 al 5 % dell&#8217;importo di aggiudicazione a titolo di &#8220;danno curriculare&#8221;, per omessa acquisizione dell&#8217;appalto medesimo, oltre interessi legali dal giorno 23 giugno 2011 al dì del saldo.<br />	<br />
2) &#8211; Con il primo motivo del ricorso introduttivo (depositato il 20 luglio 2011) le ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 75 del d.lgs. n. 163/2006 e la violazione del bando di gara nella parte concernente le “garanzie dei concorrenti riuniti”, nonché difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto è stata ritenuta valida, quale garanzia presentata dall’ATI aggiudicataria, la consegna alla stazione appaltante di un assegno circolare intestato ad una sola delle due imprese associate.<br />	<br />
Con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione degli artt. 42 e 48 del codice appalti, nonché la violazione della lex specialis della gara nella parte relativa ai “requisiti minimi di capacità tecnico organizzativa”, oltre che del d.m. del 27 settembre 2010, per non avere l’aggiudicataria offerto alcun elemento di prova in ordine alla disponibilità di idonee discariche.<br />	<br />
Con il terzo motivo viene dedotta pure la violazione della disciplina di gara inerente al possesso dei requisiti di capacità tecnico organizzativa in quanto l’aggiudicataria avrebbe dovuto assicurare l’utilizzabilità di un congruo numero di aziende agricole dove spandere i fanghi di risulta, mentre, al contrario, ha avanzato un’offerta che implicherebbe il previo trattamento di stabilizzazione presso un impianto di compostaggio per poi procedere allo spandimento in aziende agricole venete (nella regione Veneto essendo necessario, a tal fine, procedere a detta stabilizzazione preventiva), con la violazione dei principi normativi in materia (desumibili dall’art. 127 del d.lgs. n. 152/2006 e dal d.lgs. n. 99/1992) e presumibili aggravi di costi dovuti a tale trattamento (disponendo l’aggiudicataria, nella regione Toscana, di due sole aziende agricole ove operare gli spandimenti); se poi la disciplina di gara dovesse essere interpretata nel senso di consentire l’operazione di stabilizzazione prevista dall’aggiudicataria, allora sarebbe illegittima la stessa lex specialis per violazione dei principi normativi anzidetti.<br />	<br />
Concludendo, le ricorrenti chiedono l’esclusione dell’aggiudicataria e la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente con essa stipulato, nonché la reintegra in forma specifica o insistono, in subordine, per la tutela risarcitoria per equivalente.<br />	<br />
Con memoria depositata il 27 luglio 2011 si è costituita la stazione appaltante che insiste per il rigetto del ricorso perché infondato.<br />	<br />
Con distinte memorie di costituzione depositate il 25 luglio 2011 si sono costituite in giudizio le società contro interessate insistendo per il rigetto del ricorso nel merito; la società Pieri s.r.l. eccepisce, inoltre, l’inammissibilità del ricorso stesso in quanto la società Aquaser s.p.a., mandataria capogruppo con le società qui ricorrenti, non ha proposto ricorso, dimostrando, così, acquiescenza all’esito della gara, con la conseguente inammissibilità del gravame dal momento che le società ricorrenti non potrebbero, per difetto dei requisiti, risultare aggiudicatarie laddove, in ipotesi, l’ATI controinteressata dovesse essere esclusa.<br />	<br />
Con ordinanza n. 808 del 28 luglio 2011 è stata accolta l’istanza di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, in considerazione del fatto che la garanzia richiesta non sembrava essere stata rilasciata in favore di tutte le imprese facenti parte del gruppo.<br />	<br />
Con ordinanza n. 3971 del 14 settembre 2011, il Consiglio di Stato, Sezione quinta, ha respinto l’appello nella considerazione che, pur avendo svolto, l’appellante (ATI aggiudicataria), considerazioni meritevoli di particolare attenzione in ordine al profilo del ricorso di primo grado posto a base dell’ordinanza, tuttavia, l’estrema prossimità dell’udienza fissata per il merito dal TAR induceva a ritenere privo di apprezzabile significato l’intervento cautelare richiesto alla Sezione stessa.<br />	<br />
3) – Con motivi aggiunti (depositati il 26 settembre 2011) le ricorrenti, avendo avuto modo di accedere, nelle more, alla documentazione di gara, denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 86, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 163/2006 e dei principi in tema di congruità dell’offerta, con particolare riferimento alla valutazione delle offerte anomale; in particolare, alla luce della documentazione acquisita risulterebbe evidente che la stazione appaltante, pur in presenza di un numero di offerte ammesse inferiore a cinque, avrebbe dovuto valutare la congruità dell’offerta poi risultata aggiudicataria in ossequio alle previsioni normative anzidette, richiamate dalla stessa lex specialis di gara; e tale offerta, se correttamente presa in esame specie con riguardo all’esigenza, in essa rappresentata, di fare ricorso al procedimento di stabilizzazione, avrebbe evidenziato gravi e manifesti sintomi di anomalia che avrebbero dovuto inevitabilmente comportarne l’esclusione.<br />	<br />
Le società controinteressate hanno proposto ricorso incidentale, depositato il 20 settembre 2011; con lo stesso deducono l’erroneità delle operazioni di gara per non avere, la stazione appaltante, escluso le odierne ricorrenti dalla gara, dal momento che le stesse, unitamente alla società capogruppo Aquaser s.p.a., avrebbero reso una serie di dichiarazioni contraddittorie circa il possesso dei requisiti di partecipazione tali da fare emergere che la capogruppo non avrebbe avuto i prescritti requisiti partecipativi per difetto della proporzionalità degli stessi in capo ad essa.<br />	<br />
Le parti hanno successivamente depositato ulteriori memorie difensive e di replica, con le quali, tra l’altro, le ricorrenti e la resistente deducono l’infondatezza del ricorso incidentale.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 12 ottobre 2011, dopo articolata discussione, la causa è stata assunta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1) – Come esposto in fatto, le società ricorrenti, facenti parte di un costituendo raggruppamento di imprese con altra società (la mandataria società Aquaser s.p.a.), chiedono, con il presente ricorso, l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione all’ATI composta da Co.im.po s.r.l. e Pieri Ecologia s.r.l. della gara d&#8217;appalto per il servizio di caricamento, prelievo, trasporto e smaltimento finale di fanghi, grigliati, sabbie ed ogni altro materiale di risulta provenienti dagli impianti di depurazione gestita da Gaia s.p.a. e Sea Risorse s.p.a., indetta dalla prima di tali società; in particolare, si insiste per l’esclusione dalla gara dell’ATI risultata aggiudicataria, nonché per il risarcimento in forma specifica o, in subordine, per equivalente.<br />	<br />
In disparte le eccezioni di inammissibilità sollevate dalle parti resistenti, il ricorso non merita accoglimento nel merito, ciò che induce anche ad assorbire il ricorso incidentale.<br />	<br />
2) &#8211; Con il primo motivo del ricorso introduttivo le ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 75 del d.lgs. n. 163/2006 e la violazione del bando di gara nella parte concernente le “garanzie dei concorrenti riuniti”, nonché difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto è stata ritenuta valida, quale garanzia presentata dall’ATI aggiudicataria, la consegna alla stazione appaltante di un assegno circolare intestato ad una sola delle due imprese associate.<br />	<br />
In particolare, deducono le ricorrenti che il bando di gara prevedeva, in conformità con l’art. 75 del c.a., l’obbligo di corredare l’offerta con una cauzione provvisoria pari all’importo complessivo del 2% della base d’asta; sennonché le aggiudicatarie avrebbero costituito la detta cauzione mediante presentazione di due assegni circolari tratti dalla sola mandataria Co.im.po. s.r.l.; modalità, questa, che contrasterebbe con la lex specialis di gara e con i principi regolanti la materia, dal momento che, per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti le garanzie fideiussorie dovrebbero essere sottoscritte da tutte le imprese partecipanti o almeno intestate a tutte le interessate, anche se sottoscritte dalla sola mandataria; i due assegni di cui si tratta avrebbero dovuto, quindi, a pena di esclusione, essere tratti da entrambe le imprese concorrenti in costituenda ATI; l’omessa prestazione di cauzione da parte di Pieri Ecologia s.r.l si configurerebbe, quindi, come una carenza di garanzia per la stazione appaltante nel caso in cui l’inadempimento non dipenda dalla capogruppo designata (Co.im.pos.r.l), bensì dalla mandante; nell’ipotesi in cui fosse impossibile stipulare il contratto per fatto dipendente da Pieri Ecologica s.r.l., Gaia sarebbe, infatti, sprovvista di garanzie, trovandosi nell’impossibilità di incamerare l’assegno tratto da Co.im.po. s.r.l., il cui deposito non potrebbe coprire un eventuale inadempimento della mandante; né convincerebbe quanto, in senso contrario, addotto dalla stazione appaltante (che si è avvalsa, al riguardo, di apposito parere legale pro veritate).<br />	<br />
Il motivo è privo di consistenza.<br />	<br />
Come noto, in sede di gara di appalto la cauzione costituisce parte integrante dell’offerta e non un elemento di corredo della stessa ed ha, come ragione di essere, la finalità di garantire la serietà della partecipazione alla gara e l&#8217;adempimento dell&#8217;impegno a contrattare in caso di aggiudicazione (C.d.S., sez. IV, 28 aprile 2006 , n. 2399; sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7380; sez. V, 15 novembre 2001, n. 5843).<br />	<br />
Tale funzione è ugualmente assicurata, oltre che dalla quietanza rilasciata da una Tesoreria Provinciale dello Stato ovvero da una polizza assicurativa o da una fideiussione bancaria, anche dalla presentazione di un assegno circolare che, a differenza dell&#8217;assegno bancario, costituisce un ordinario strumento di pagamento delle obbligazioni pecuniarie, in tutto e per tutto equivalente al versamento in contanti delle somme dovute (C.G.A., 4 luglio 2000, n. 328).<br />	<br />
D&#8217;altra parte, secondo un orientamento della Suprema Corte di Cassazione (7 luglio 2003, n. 10695; 10 febbraio 1998, n. 1351; 13 gennaio 1982, n. 186) la consegna di assegni circolari, pur non equivalendo direttamente al pagamento a mezzo di somme di danaro, estingue l&#8217;obbligazione quando il rifiuto del creditore appare contrario alle regole di correttezza che gli impongono l&#8217;obbligo di prestare la sua collaborazione all&#8217;adempimento dell&#8217;obbligazione a norma dell&#8217;art. 1175 C.C.; la stessa natura dell&#8217;assegno circolare assicura al legittimo portatore la sicurezza di conseguire la somma di danaro in esso indicata, così che, salvo che non vi siano dubbi sulla sua regolarità o autenticità ovvero salvo che non vi sia un apprezzabile interesse a ricevere il danaro in contanti, anziché in titoli, l&#8217;assegno circolare estingue l&#8217;obbligazione.<br />	<br />
Con parere 29 marzo 2007 anche l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici ha ritenuto che Ai fini della cauzione provvisoria, la presentazione dell’assegno circolare è stata ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato sez.IV 28/4/2006 n. 2399; C.G.A. Regione Siciliana sez. giurisd. 21/12/2005 n. 946; TAR Sicilia, sez. II, Catania, 26.5.2004 n. 1478): &#8220;atteso che l&#8217;assegno circolare, a differenza dell&#8217;assegno bancario, costituisce un ordinario strumento di pagamento delle obbligazioni pecuniarie, in tutto e per tutto equivalente al versamento in contanti delle somme dovute, in sede di gara per l&#8217;aggiudicazione di lavori pubblici la presentazione delle cauzioni mediante assegno circolare deve ritenersi ritualmente effettuata rispetto alla previsione del bando che faccia riferimento al versamento per numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato”.<br />	<br />
Ciò premesso, si tratta di verificare se l’assegno circolare tratto da una sola delle imprese (la mandataria) del costituendo raggruppamento possa garantire in tutto e per tutto la stazione appaltante anche nel caso in cui l’eventuale inadempimento sia ascrivibile ad altra impresa associanda (mandante).<br />	<br />
Ritiene il Collegio che la garanzia offerta nella specie soddisfi alla disciplina di gara, in conformità con quanto previsto dal codice dei contratti pubblici; la cauzione può essere, infatti, a scelta dell’offerente, costituita, tra l’altro, in contanti o in titoli del debito pubblico a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice; nel caso in esame la stessa è stata costituita con assegno circolare, nel rispetto, per quanto sopra rilevato, della disciplina di settore; solo che, nell’allegare detti assegni all’offerta, non è stato fatto esplicito riferimento all’ATI costituenda, né alla mandante.<br />	<br />
È non di meno da ritenere che, essendovi sostanziale coincidenza tra la garanzia in numerario e l’assegno circolare (che è coperto dalla banca emittente, che ne garantisce la copertura per l’intero importo pari al prescritto 2% dell’importo posto a base di gara), l’assegno stesso costituisca una sorta di garanzia reale, in virtù della quale l’eventuale inadempimento da parte dell’ATI, indipendentemente dall’impresa associanda alla quale è dovuto, viene garantito dalla possibilità stessa, per la stazione appaltante, di riscuotere l’assegno stesso presso la banca emittente, senza che questa possa eccepire alcunché o opporre ostacoli alla corresponsione del dovuto, mentre eventuali divergenze interpretative per ciò che attiene all’impresa oggettivamente responsabile dell’inadempimento dovranno essere risolte tra le imprese associande, senza che nelle eventuali controversie tra di esse possa essere coinvolta la stazione appaltante.<br />	<br />
Come ritenuto dalla stazione appaltante, quindi, si è trattato della presentazione di una garanzia immediata, potendo essa stessa escutere direttamente la cauzione presentando in banca il titolo in suo possesso, senza correre il rischio connesso ad eventuali eccezioni del terzo in ordine all’estensione soggettiva della garanzia (laddove, invece, nell’ipotesi di garanzia offerta mediante polizza fideiussoria da un soggetto terzo in base ad un rapporto di natura obbligatoria, le imprese debbono essere intestatarie tutte della cauzione stessa, onde garantire la stazione appaltante da eventuali eccezioni del fideiussore in ordine ad inadempimenti imputabili ai soggetti che non risultano intestatari della polizza medesima).<br />	<br />
Donde, in definitiva, la piena tutela assicurata da detto strumento finanziario alla stazione appaltante; strumento che, in quanto allegato dall’ATI concorrente all’offerta quale garanzia della stessa e per il prescritto importo percentuale, non poteva che essere riferita a quest’ultima ed agli eventuali inadempimenti di entrambe le associande.<br />	<br />
2) &#8211; Con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione degli artt. 42 e 48 del codice appalti, nonché la violazione della lex specialis della gara nella parte relativa ai “requisiti minimi di capacità tecnico organizzativa”, oltre che del d.m. del 27 settembre 2010, per non avere l’aggiudicataria offerto alcun elemento di prova in ordine alla disponibilità di idonee discariche.<br />	<br />
La censura è espressamente rinunciata in sede di memoria depositata il 26 settembre 2011 avendo potuto constatare la ricorrente la correttezza, al riguardo, dell’offerta e, in particolare, delle dichiarazioni rese dalla mandante.<br />	<br />
3) &#8211; Con il terzo motivo viene dedotta pure la violazione della disciplina di gara con riguardo, in questo caso, al possesso dei requisiti di capacità tecnico organizzativa, in quanto l’aggiudicataria avrebbe dovuto assicurare l’utilizzabilità di un congruo numero di aziende agricole dove spandere i fanghi di risulta, mentre, al contrario, ha avanzato un’offerta che implicherebbe il previo trattamento di stabilizzazione presso un impianto di compostaggio per poi procedere allo spandimento in aziende agricole venete (nella regione Veneto essendo necessario, a tal fine, procedere a detta stabilizzazione preventiva), con la violazione dei principi normativi in materia (desumibili dall’art. 127 del d.lgs. n. 152/2006 e dal d.lgs. n. 99/1992) e presumibili aggravi di costi dovuti a tale trattamento, disponendo l’aggiudicataria, nella regione Toscana, di due sole aziende agricole ove operare gli spandimenti; se poi la disciplina di gara dovesse essere interpretata nel senso di consentire l’operazione di stabilizzazione prevista dall’aggiudicataria, allora sarebbe illegittima la stessa lex specialis per violazione dei principi normativi anzidetti.<br />	<br />
Anche tali doglianze appaiono prive di consistenza.<br />	<br />
L’ATI controinteressata ha formulato, invero, l’offerta risultata aggiudicataria tenendo conto del fatto che la società Co.im.po. s.r.l. possiede un impianto di compostaggio in grado di effettuare quel trattamento di previa stabilizzazione che consente, poi, lo spandimento nelle campagne della regione Veneto dei fanghi di risulta; per tale trattamento di condizionamento dei fanghi l’ATI aggiudicataria non ha richiesto oneri aggiuntivi rispetto a quanto previsto in sede di offerta economica, risultata quella di maggiore ribasso; in buona sostanza, sulla base di un apprezzamento delle proprie capacità economico-aziendali, l’ATI ha ritenuto di poter recuperare, sulla base della complessiva offerta (che non tiene conto soltanto delle attività legate allo spandimento) gli oneri legati alla stabilizzazione, tenuto soprattutto conto del fatto che questa sarebbe stata operata in seno ad una delle imprese concorrenti in costituenda associazione. <br />	<br />
Poiché, poi, la stessa ATI aggiudicataria ha previsto lo spandimento in agricoltura (ancorché, in parte maggioritaria, mediante previa stabilizzazione), non possono ritenersi neppure violati gli orientamenti che, anche a voler aderire, in ipotesi, al convincimento espresso dalle ricorrenti, sarebbero stati privilegiati dal legislatore.<br />	<br />
4) – Con i motivi aggiunti le odierne deducenti, avendo avuto modo di accedere, nelle more, alla documentazione di gara, denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 86, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 163/2006 e dei principi in tema di congruità dell’offerta, con specifico riferimento alla valutazione delle offerte anomale; in particolare, alla luce della documentazione acquisita risulterebbe evidente che la stazione appaltante, pur in presenza di un numero di offerte ammesse inferiore a cinque, avrebbe dovuto valutare la congruità dell’offerta poi risultata aggiudicataria in ossequio alle previsioni normative anzidette, richiamate dalla stessa lex specialis di gara; e tale offerta, se correttamente presa in esame specie con riguardo all’esigenza, in essa rappresentata, di fare ricorso al procedimento di stabilizzazione, avrebbe evidenziato gravi e manifesti sintomi di anomalia che avrebbero dovuto inevitabilmente comportarne l’esclusione.<br />	<br />
Anche tale censura non merita accoglimento.<br />	<br />
Con la nota del 25 luglio 2011 (che ha occasionato la proposizione dei motivi aggiunti in esame) la società Co.im.po. s.r.l. ha confermato quanto già segnalato in sede di offerta in merito al fatto che l’attività di trattamento dei fanghi ai fini della stabilizzazione nel suo impianto di compostaggio non avrebbe comportato, per la stazione appaltante, alcun onere aggiuntivo rispetto a quanto previsto in offerta; l’attività di stabilizzazione, del resto, non risulta comportare, in se considerata, oneri di importo pari a quella del compostaggio (che afferisce a cicli di lavorazione ed all’uso di materiali e prodotti affatti diversi rispetto ai processi di stabilizzazione); in particolare, per quanto specificamente attiene allo spandimento nella aziende agricole venete (giusta D.g.r. n. 2241 del 9 agosto 2005), è previsto che i fanghi, prima di essere utilizzati, vengano sottoposti ad idoneo trattamento di stabilizzazione atto a diminuirne la probabilità di diffusione di microrganismi patogeni, il carattere di putrescibilità e l’emanazione di odori sgradevoli; per fango stabilizzato si intende un fango che ha ridotto in maniera rilevante il suo potere fermentescibile mediante uno dei seguenti trattamenti che riducono l’attività microbiologica del materiale:<br />	<br />
1.stabilizzazione aerobica termofila, 2. digestione anaerobica termofila, 3. digestione anaerobica mesofila, 4. aerazione estesa, 5. stoccaggio in lotti a temperatura ambiente, 6. condizionamento con calce che assicuri una miscelazione omogenea di calce e fango, 7. essiccamento; si tratta, quindi, in prospettiva, dello svolgimento di un’attività accessoria che, svolgendosi nell’ambito degli stabilimenti di detta società (i cui costi sono stati ritenuti riassorbibili, evidentemente, nella restante quanto preponderante attività oggetto di gara, sulla base di apprezzamenti economici di carattere aziendale che le stesse società ricorrenti non sono state in grado di ricondurre ad una situazione tale da fare escludere alcun utile finale per l’aggiudicataria) non appare tale da far ritenere l’offerta in esame come affetta da manifesti indizi di anomalia, tali da dovere indurre la stazione appaltante ad una specifica verifica in tal senso.<br />	<br />
5) – In conclusione, il ricorso in epigrafe e i motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti; è assorbito il ricorso incidentale.<br />	<br />
Le spese di giudizio seguono, come di norma, la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), respinge il ricorso, come in epigrafe proposto, e i motivi aggiunti; assorbe il ricorso incidentale.<br />	<br />
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida a favore della società Gaia s.p.a, della società CO.IM.PO. s.r.l. e della società Pieri Ecologia s.r.l. in complessivi € 9.000,00 (novemila/00), da ripartirsi in parti uguali, oltre IVA e C.P.A.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Buonvino, Presidente, Estensore<br />	<br />
Carlo Testori, Consigliere<br />	<br />
Riccardo Giani, Primo Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/10/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-10-2011-n-1584/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.1584</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/10/2011 n.687</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-27-10-2011-n-687/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Va sospesa, ai fini del riesame, l&#8217;ordinanza dell&#8217;Ufficio Tecnico comunale che ordina il ripristino di opere su immobili realizzati con titolo del 1993-95, ritenuto che il carattere risalente delle concessioni edilizie suggerisca l’opportunità di un riesame da parte dell’Amministrazione del provvedimento impugnato che tenga conto dell’affidamento generato nel privato attraverso</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, ai fini del riesame, l&#8217;ordinanza dell&#8217;Ufficio Tecnico comunale che ordina il ripristino di opere su immobili realizzati con titolo del 1993-95, ritenuto che il carattere risalente delle concessioni edilizie suggerisca l’opportunità di un riesame da parte dell’Amministrazione del provvedimento impugnato che tenga conto dell’affidamento generato nel privato attraverso un così rilevante lasso di tempo e dell’attualità dell’interesse pubblico all’eliminazione delle opere in precedenza assentite. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>N. 00687/2011 REG.PROV.CAU.<br />
N. 01097/2011 REG.RIC.</p>
<p align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align="center"><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1097 del 2011, proposto da:<br />
<b>Ateco S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Botasso e Carlo Ruga Riva, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via S. Francesco d&#8217;Assisi, 14;</p>
<p align="center">contro</p>
<p><b>Comune di Anzola D&#8217;Ossola</b>;</p>
<p>e con l&#8217;intervento di<br />
ad adiuvandum:<br />
<b>Tedeschi Osvaldo </b> e <b>Teresio S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Pier Costanzo Reineri, Paolo Alberto Reineri e Nicola Peretti, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via Fabro, 6;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
&#8211; dell&#8217;ordinanza 18.7.2011 n. 28 con cui il responsabile dell&#8217;Ufficio Tecnico Edilzia Privata del Comune di Anzola d&#8217;Ossola ha ordinato alla signora Anna Maria Zucchi in qualità di legale rappresentante della società ATECO s.r.l. il ripristino dello stato dei luoghi con riferimento all&#8217;immobile identificato al NCT foglio n. 10 mappali 24-25-27-28-31 e in particolare la demolizione dei manufatti realizzati con concessioni edilizie n. 19/93 dell&#8217;11.7.1994, n. 22/1995 del 18.12.1995 e n. 17/96 del 4.7.1996 in quanto privi dell&#8217;autorizzazione paesaggistica, specificando nella relazione tecnica allegata che &#8220;tale provvedimento non potrà coinvolgere anche quegli interventi della concessione n. 2/2001 del 25.7.2001 e della DIA n. 5/2002 in variante per le sole parti che sono connesse e non scindibili dalla struttura di cui alle concessioni edilizie n. 19/93, n. 22/95 e n. 17/1996&#8221;;</p>
<p>&#8211; di tutti gli atti antecedenti, presupposti, consequenziali e comunque connessi.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto che il carattere risalente delle concessioni edilizie suggerisca l’opportunità di un riesame da parte dell’Amministrazione del provvedimento impugnato che tenga conto dell’affidamento generato nel privato attraverso un così rilevante lasso di tempo e dell’attualità dell’interesse pubblico all’eliminazione delle opere in precedenza assentite;<br />
ritenuta l’esistenza nel caso in questione di un evidente periculum in mora;</p>
<p align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)<br />
&#8211; accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende il provvedimento impugnato, mandando all’Amministrazione di riesaminarlo alla luce dei principi di cui in motivazione;<br />
&#8211; fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 4 luglio 2012;<br />
&#8211; compensa le spese della fase cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Vincenzo Salamone, Presidente<br />
Ofelia Fratamico, Referendario, Estensore<br />
Manuela Sinigoi, Referendario</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE IL PRESIDENTE</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 27/10/2011</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.1604</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-10-2011-n-1604/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-10-2011-n-1604/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.1604</a></p>
<p>P. Buonvino Pres. R. Giani Est. Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. (Avv.ti F.M. Pozzi, G. Contardi, F. Alesi e M. De Luca) contro il Comune di Portoferraio (Avv. R. Grassi) sull&#8217;impossibilità, a causa di un vuoto normativo, di erogare sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali commesse tra</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-10-2011-n-1604/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.1604</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. Buonvino Pres. R. Giani Est.<br /> Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. (Avv.ti F.M. Pozzi, G. Contardi, F. Alesi e M. De Luca) contro il Comune di Portoferraio (Avv. R. Grassi)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;impossibilità, a causa di un vuoto normativo, di erogare sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali commesse tra il 2000 ed il 2003</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Amministrazione pubblica – Sanzioni amministrative &#8211; Riserva di legge – Violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali commesse tra il 2000 ed il 2003 – Mancata copertura legislativa &#8211; Inapplicabilità delle sanzioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In considerazione della riserva di legge valevole anche nella materia delle sanzioni amministrative sono esenti da sanzione le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali commesse nel periodo successivo all&#8217;abrogazione del r.d. n. 383 del 1934 (operata dall’art. 274 del d.lgs. n. 267 del 2000) e precedente l&#8217;entrata in vigore dell’art. 7-bis d.lgs. n. 267 del 2000 introdotto dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3 (fattispecie relativa a pretese violazioni del regolamento Comunale per l&#8217;installazione e l&#8217;esercizio degli impianti di telecomunicazioni per telefonia mobile e per il preteso mancato rispetto degli impegni assunti con la stipula della convenzione/contratto relativa a tali impianti)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01604/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 01402/2007 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)<br />	
</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1402 del 2007, proposto da: 	</p>
<p><b>Società Ericsson Telecomunicazioni s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Massimo Pozzi, Gennaro Contardi, Franco Alesi, Massimiliano De Luca, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Massimo Pozzi in Firenze, lungarno A. Vespucci n. 20; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Portoferraio</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Renzo Grassi, con domicilio eletto presso l’avv. Luca Capecchi in Firenze, via Bonifacio Lupi n. 20; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del provvedimento del Dirigente Amministrativo Area VI-Programmazione Territoriale e Sviluppo Economico del Comune di Portoferraio (LI) 5 luglio 2007, prot. n. 15638, con cui è stata invitata la Ericsson Tic S.p.A. a corrispondere entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento la sanzione amministrativa di € 10329,14 (diecimilatrecentoventinove/14) per pretese violazioni del regolamento Comunale per l&#8217;installazione e l&#8217;esercizio degli impianti di telecomunicazioni per telefonia mobile e per il preteso mancato rispetto degli impegni assunti con la stipula della convenzione/contratto 19 dicembre 2001, rep. n. 2032/2001; nonchè di tutti gli atti preparatori, preordinati, presupposti e consequenziali, comunque connessi.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Portoferraio;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2011 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con l’atto introduttivo del giudizio la società ricorrete impugna il provvedimento prot. n. 15638 del 5 giugno 2007, e gli atti ad esso connessi, con il quale il Comune di Portoferraio le ha ingiunto di pagare la sanzione amministrativa di € 10.329,14 entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento stesso per violazioni al Regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia mobile, ciò con riferimento alla stazione radio base sita in località Casaccia, presso lo stadio A. Lupi.<br />	<br />
Nei confronti degli atti gravati la società ricorrente articola le seguenti censure:<br />	<br />
1 – “Eccesso di potere. Violazione e falsa interpretazione del Regolamento Comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia mobile approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Portoferraio (Livorno) 18 dicembre 2001, n. 109 e della convenzione/contratto. Errore nei motivi e nei presupposti. Illogicità manifesta”. La ricorrente evidenzia di aver chiesto e ottenuto dall’ARPAT il parere favorevole in punto di esposizione elettromagnetica, prima dell’attivazione della stazione radio base, come richiesto dalla Convenzione con il Comune; contesta poi di aver violato l’obbligo di richiedere ulteriori rilevazioni dei campi elettromagnetici, in quanto tale obbligo è correlato alla “richiesta del concedente” che è nella specie mancata;<br />	<br />
2 – “Eccesso di potere. Errore nei motivi e nei presupposti. Sviamento di potere. illogicità manifesta. Carenza di motivazione”. La società ricorrente contesta la motivazione posta a base dell’atto gravato, evidenziando che non risulta esplicitato perché il Comune non sarebbe stato messo in grado di richiedere le rilevazioni semestrali e che risulta non corrispondente al vero che l’impianto funziona senza il parere ARPAT;<br />	<br />
3 – “Carenza assoluta di potere. Eccesso di potere. Sviamento di potere”. La società ricorrente contesta che il Comune avesse il potere, mediante un proprio regolamento, di imporre sanzioni amministrative, senza una base legislativa.<br />	<br />
Il Comune di Portoferraio si è costituito in giudizio per resistere al gravame.<br />	<br />
Con ordinanza n. 860 del 2007 la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione.<br />	<br />
Chiamata la causa alla pubblica udienza del giorno 12 ottobre 2011, e sentiti i difensori comparsi come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con i primi due mezzi, che possono essere fatti oggetto di congiunta trattazione, la società ricorrente contesta il provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa a proprio carico, evidenziando che non sono state nella specie commesse le violazioni poste dal provvedimento medesimo a base della sanzione e censurando il provvedimento stesso per difetto di adeguata motivazione.<br />	<br />
Le censure sono fondate.<br />	<br />
Dal contesto del provvedimento si ricava che alla società ricorrente si imputano due violazioni del regolamento comunale in materia di installazione ed esercizio degli impianti di telecomunicazioni per telefonia mobile (approvato con deliberazione del Consiglio comunale 18 dicembre 2001, n. 109) e cioè la mancata effettuazione delle rilevazione dei campi magnetici, rimessa ad ARPAT, prima dell’attivazione dell’impianto e la mancata consegna al Comune delle ulteriori rilevazioni dei campi elettromagnetici con cadenza semestrale. Quanto alla prima violazione attribuita alla ricorrente, il Collegio osserva che dalla concessione edilizia n. 99 del 2001, rilasciata dal Comune di Portoferraio proprio in relazione alla stazione radio base per cui è causa (all. 4 parte ricorrente), risulta che ARPAT ha espresso parere favorevole sull’impianto in data 17 dicembre 2001, il che dimostra la infondatezza della doglianza in punto di mancata attivazione dell’impianto senza la rilevazione ARPAT. Quanto alla seconda violazione di cui al provvedimento impugnato (mancata consegna al Comune delle ulteriore rilevazioni dei campi elettromagnetici effettuate ogni sei mesi), la previsione regolamentare richiamata parla espressamente di rilevamenti da parte del concessionario ma “a richiesta del concedente”, richiesta della quale non è stata fornita prova. Anzi, nell’atto gravato si dice espressamente che la richiesta non c’è stata e si giustifica ciò rilevando che “il Comune di Portoferraio non è stato messo in grado di richiedere, con cadenza almeno semestrale, le rilevazioni sui campi elettromagnetici dopo l’attivazione della stazione”. Ma non si esplicitano le ragioni per le quali la richiesta non sarebbe stata possibile, trattandosi quindi di motivazione solo apparente e comunque inidonea a fondare poi l’applicazione della sanzione. <br />	<br />
Con il terzo mezzo la società ricorrente contesta il provvedimento gravato, evidenziando che la sanzione applicata, prevista da un regolamento comunale, sarebbe priva della necessaria base normativa.<br />	<br />
La censura è fondata.<br />	<br />
Nella specie risulta applicata la sanzione amministrativa di € 10.329,14 prevista dall’art. 10 del Regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia mobile del Comune di Portoferraio; regolamento comunale adottato ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001, secondo cui “i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l&#8217;esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”. Gli atti gravati non danno indicazioni sulla base normativa della sanzione prevista e applicata. In sede di difesa in giudizio il Comune richiama l’art. 7-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, a mente del quale “salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro”. In disparte il rilievo che la norma richiamata non sarebbe idonea a coprire la sanzione di cui alla presente controversia, avente un ben più rilevante importo, quel che più rileva è che la norma medesima non risulta applicabile alla fattispecie in esame. Il regolamento comunale qui applicato è stato infatti adottato in data 10 dicembre 2001, mentre l’art. 7-bis citato è stato introdotto dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3. E’ vero che la potestà sanzionatoria dei Comuni era già prevista dall’art. 106 del r.d. n. 383 del 1934, ma tale norma è stata abrogata dall’art. 274 del d.lgs. n. 267 del 2000 e nuovamente prevista solo con la richiamata legge 16 gennaio 2003, n. 3. Come ha evidenziato la Corte di Cassazione “ne consegue che – in considerazione della riserva di legge valevole anche nella materia delle sanzioni amministrative – sono esenti da sanzione le violazioni commesse nel periodo successivo all’abrogazione del r.d. n. 383 del 1934 e precedente l’entrata in vigore del citato art. 7 bis” (Cass., sez. II, 26 marzo 2009, n. 7371), com’è nel caso di specie. <br />	<br />
Alla luce dei rilievi che precedono il ricorso deve essere accolto con annullamento degli atti gravati e spese a carico dell’Amministrazione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.<br />	<br />
Condanna il Comune di Portoferraio al pagamento delle spese di giudizio nei confronti della ricorrente liquidate in € 2.000,00 oltre iva e cpa. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Buonvino, Presidente<br />	<br />
Carlo Testori, Consigliere<br />	<br />
Riccardo Giani, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/10/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-10-2011-n-1604/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.1604</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.5769</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-10-2011-n-5769/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-10-2011-n-5769/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.5769</a></p>
<p>Pres. Giaccardi, est. Romano R. R. Z. e M. G. (Avv. G. Corbyons) c. Regione Liguria (Avv. G. Pafundi e G. Benghi) e altri sull&#8217;ammissibilità dell&#8217;accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. nel processo amministrativo 1. Processo amministrativo – Giudizio di revocazione – Sentenza – Improcedibilità per sopravvenuta carenza di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-10-2011-n-5769/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.5769</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-10-2011-n-5769/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.5769</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giaccardi, est. Romano<br /> R. R. Z. e M. G. (Avv. G. Corbyons) c. Regione Liguria (Avv. G. Pafundi e G. Benghi) e altri</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ammissibilità dell&#8217;accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. nel processo amministrativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Giudizio di revocazione – Sentenza – Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse – Dichiarazione dell’appellante – Assenza – Errore di fatto – Configurabilità	</p>
<p>2. Processo amministrativo – Mezzi di prova – Accertamento tecnico preventivo – Ammissibilità 	</p>
<p>3. Processo amministrativo – Mezzi di prova – Accertamento tecnico preventivo – Presupposti – Conseguenze – Difetto di attualità del pericolo o del nesso con giudizio di merito – Domanda di ATP – Va respinta</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ configurabile l’errore di fatto revocatorio qualora la sentenza oggetto di revocazione dichiari improcedibile l’appello per sopravvenuta carenza di interesse in assenza di una dichiarazione in tal senso resa dal difensore della parte appellante	</p>
<p>2. La disciplina del processo amministrativo ante D.Lgs. n. 104 del 2010 (che ha poi ammesso espressamente, con l’art. 53, co. 5, l’esperibilità di tutti i mezzi di prova del c.p.c. con esclusione dell’interrogatorio formale e del giuramento) non preclude la proponibilità, innanzi al Giudice Amministrativo della richiesta di accertamento tecnico preventivo.	</p>
<p>3. La ratio dell’accertamento tecnico preventivo ex art.696 c.p.c. è quella di ovviare al pericolo della dispersione della prova prima che la parte interessata attivi un giudizio di merito, ovvero definisca con un accordo un procedimento contenzioso già iniziato. Presupposti essenziali del mezzo sono la sussistenza di un’urgenza concreta di far verificare, ante causam, lo stato dei luoghi, ovvero la qualità o la condizione di una cosa, ed il necessario rapporto di funzionalità e di preordinazione ad un giudizio di merito probabile. Ne consegue che il mezzo non può essere ammesso qualora, nell’ambito di un procedimento amministrativo pendente, vi sia il rischio di possibili nuovi fatti od atti non ancora venuti ad esistenza, sia il nesso con un ipotetico giudizio di merito.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 5123 del 2010, proposto dai:<br />
<b>sigg. Rosa Rita Zone e Massimo Ghignoni</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Giovanni Bormioli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Corbyons in Roma, via Maria Cristina n. 2; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>la <b>Regione Liguria</b>, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Gabriele Pafundi e Gigliola Benghi, con domicilio eletto presso il primo di detti difensori, in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14;<br />
il <b>Comune di Riomaggiore</b>, non costituito in giudizio;<br />
<b>l’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre</b>, non costituito in giudizio;<br />
Villaggio Marino Europa Srl, non costituito in giudizio; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per la revocazione<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 2273 del 21 aprile 2010, resa tra le parti, concernente accertamento tecnico per la rilevazione della consistenza tecnica di complesso edilizio abusivo;</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Liguria;<br />	<br />
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 luglio 2011 il Cons. Guido Romano e uditi per le parti gli avvocati Giovanni Bormioli e Gabriele Pafundi;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. &#8211; Con sentenza di questa Sezione n. 2273 del 21 aprile 2010 è stato dichiarato improcedibile l’appello proposto dai sigg. Rosa Rita Zone e Massimo Ghignoni per la riforma della sentenza del TAR Liguria, Sezione I^, n. 1389 del 2007, per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione.<br />	<br />
La motivazione sulla scorta della quale detta pronunzia è stata resa è la seguente: <i>“…All’udienza odierna il difensore della parte appellante ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione dell&#8217;appello, sottolineando che il piano di recupero è stato approvato e successivamente impugnato in primo grado dagli odierni appellanti.</i><br />	<br />
<i>Impugnazione a cui è seguita la sentenza del T.A.R. della Liguria n.928 del 2008, con la quale è stata accolto il ricorso, con la conseguenza che venute meno le ragioni di natura cautelare per insistere nella richiesta avanzata nel presente il giudizio.</i><br />	<br />
<i>Ha concluso quindi l’appellante rimettendosi alla decisione che il Collegio vorrà assumere, senza escludere la dichiarazione di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, e insistendo per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.</i><br />	<br />
<i>Ciò posto Il Collegio, alla luce del sopravvenuto esito del giudizio di primo grado relativo all’impugnazione del piano di recupero, ritiene che sussistano le condizioni per dichiarare la improcedibilità dell&#8217;appello per sopravvenuta carenza di interesse…”</i>.<br />	<br />
2. &#8211; Con il ricorso in epigrafe i medesimi sigg. Rosa Rita Zone e Massimo Ghignoni hanno chiesto la revocazione di detta sentenza poiché il Giudicante sarebbe incorso in evidente errore di fatto, avendo ritenuto manifestata una carenza di interesse alla decisione dell’appello, invece, mai espressa, sia perché con memoria depositata il 7 dicembre 2009 (in vista dell’udienza di discussione dell’appello del 18 dicembre 2009, poi rinviata all’udienza del 23 febbraio 2010) detti ricorrenti avevano, al contrario, confermato di avere interesse alla decisione dell’appello, sia perché alla seconda di dette udienze pubbliche, in cui l’appello è stato introitato per la decisione, non era presente il difensore degli appellanti, cui è stata attribuita la dichiarazione, come invece erroneamente affermato in sentenza, giusta quanto risulta dal verbale di detta udienza.<br />	<br />
Hanno soggiunto che, accolta la fasce rescindente, l’appello andrebbe in fase rescissoria parimenti accolto, essendo fondato per tutte le ragioni in esso espresse e riproposte specificamente in questa sede.<br />	<br />
3. &#8211; Dei soggetti intimati, si è costituita soltanto la Regione Liguria che con memoria ha diffusamente controdedotto alle opposte tesi difensive chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque infondato.<br />	<br />
4. &#8211; Con ulteriori memorie parte ricorrente ha anch’essa ulteriormente illustrato le proprie ragioni confermando la richiesta di pieno accoglimento dell’impugnazione proposta.<br />	<br />
5. &#8211; All’udienza pubblica del 5 luglio 2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.<br />	<br />
6. &#8211; La domanda rescindente è fondata.<br />	<br />
I ricorrenti hanno fornito prova documentale, mediante esibizione di copia conforme di estratto del verbale dell’udienza pubblica del 23 febbraio 2010, che la dichiarazione di carenza di interesse alla decisione dell’appello n. n. 8204 del 2007 non è stata mai effettuata dal proprio difensore, non essendo questi comparso in detta udienza, diversamente da quanto affermato dal Collegio giudicante a presupposto della disposta declaratoria di improcedibilità di detto appello.<br />	<br />
Pertanto, il Collegio non può non annullare la decisione impugnata essendo essa fondata su di un errore di fatto.<br />	<br />
7. &#8211; Le conclusioni raggiunte nel capo di sentenza che precede impongono, conseguentemente, di esaminare l’appello n. 8204 del 2007.<br />	<br />
7.1 – Prima, però, di scrutinare le specifiche critiche mosse alla sentenza impugnata, ritiene il Collegio che sia opportuno effettuare alcune notazioni, in punto di fatto, che consentano di individuare con precisione il perimetro entro il quale si pone la domanda giudiziale di accertamento tecnico preventivo (di seguito, per brevità: ATP) proposta in prime cure dagli attuali ricorrenti in revocazione e quali sono state le considerazioni per le quali il Giudice di prime cure ha respinto detta domanda.<br />	<br />
7.1.1 &#8211; Sotto il primo profilo, risulta dagli atti di causa:<br />	<br />
&#8211; che, al tempo della presentazione del ricorso per ATP, era pendente un procedimento di sanatoria degli abusi edilizi relativi al Villaggio Marina Europa, che era però condizionato dalla previa approvazione di uno specifico <i>“Progetto di recupero paesi<br />
&#8211; che il Progetto anzidetto, all’atto della presentazione del ricorso di prime cure, era stato presentato dalla Società proprietaria di tale Villaggio ed era in corso di approvazione;<br />	<br />
&#8211; che lo stesso progetto è stato poi adottato ed approvato dalla Regione, rispettivamente, con DGR n. 160 del 2005 e con DGR n. 998 del 2007;<br />	<br />
&#8211; che era (ed è) interesse, espressamente manifestato, dei ricorrenti che l’eventuale recupero del Villaggio fosse fatto ex art. 223 delle NTA vigenti, e cioè nei limiti della volumetria effettivamente esistente, e che, dunque, era (ed è) a tal fine neces<br />
7.1.2 &#8211; IL Tar Liguria ha respinto detta domanda di ATP allegando motivazione che può essere così riassunta:<br />	<br />
&#8211; l’ATP ha natura <i>“…cautelare ante causam…” </i>che lo rende incompatibile con il processo amministrativo <i>“…secondo una regola tradizionale già compatibile con i principi di ordine costituzionale(Corte Costituzionale n. 179 del 10 maggio 2002)…”</i><br />
&#8211; <i>“…il sistema di tutela delineato dalla invocata legge n. 205 del 2000, anche di urgenza e cautelare…”</i>, è completo ed adeguato al processo amministrativo per cui deve escludersi che per la tutela degli interessi e dei diritti in tale processo sian<br />
&#8211; detto avviso di incompatibilità dell’ATP si fonda, altresì, sulla riserva che l’ordinamento deve garantire all’azione amministrativa nel procedimento che la attua, all’interno del quale sono già previsti <i>“…una serie d strumenti (ad es. artt. 9 e 10 d<br />
&#8211; lo strumento processuale ATP <i>“…non costituisce un mezzo di prova…”</i> e , in ogni caso, esso sarebbe inammissibile ed incongruo nel procedimento amministrativo, difettando i presupposti di cui all’art. 696 c.p.c.;<br />	<br />
&#8211; <i>“…non sussiste, né viene invocata un’adeguata situazione di urgenza…”</i> che, peraltro, è esclusa dalla risalenza temporale del procedimento amministrativo in funzione del quale l’ATP è stato chiesto;<br />	<br />
&#8211; infine, non viene indicata la controversia nei confronti della quale l’ATP assumerebbe il necessario carattere strumentale.<br />	<br />
7.2 &#8211; Ciò precisato, osserva, innanzi tutto, il Collegio che le ragioni fondanti sia il (già visto) ricorso di prime cure per l’ATP, sia le critiche mosse con l’appello n. 8204 del 2007 alla sentenza che il TAR ha emesso su tale ricorso, oggi riproposte nel ricorso in revocazione in esame, sono rese palesi dalle seguenti affermazioni riportate nell’ultimo capoverso di pagina 32 e nel primo capoverso di pag. 33 di detto mezzo revocatorio: <i>“…L’attenta lettura del ricorso, nonché della memoria presentata in vista dell’udienza di discussione, permette di sostenere con chiarezza che questa parte ricorrente non ha mai, in alcun modo, prospettato quale ragione giustificativa dell’istanza l’esigenza di far valere le risultanze della perizia all’interno del procedimento; con la stessa chiarezza, a più riprese, i ricorrenti hanno sostenuto (e seguitano a sostenere) che l’accertamento dell’effettiva consistenza “è dirimente per la verifica della legittimità dell’atto con cui il Progetto fosse approvato in via definitiva” ed hanno chiaramente prospettato la questione giuridica da porre a base di tale verifica, attinente alla corretta applicazione dell’art. 223 delle NTA del PRG.</i><br />	<br />
<i>L’interesse in vista del quale è stato richiesto l’accertamento tecnico preventivo è, dunque, espressamente, quello a sottoporre a verifica giurisdizionale di legittimità il Progetto di recupero, con la conseguente sanatoria dei volumi abusivi in base ai risultati dell’accertamento…”</i>.<br />	<br />
7.3 &#8211; Orbene, alla stregua di tali affermazioni il Collegio ritiene che l’impugnazione in esame non sia fondata nel merito per le seguenti considerazioni.<br />	<br />
7.3.1 – Contestano i ricorrenti, innanzi tutto, la parte della sentenza del TAR che ha dichiarato <i>“improponibile ed inammissibile”</i> l’ATP nel processo amministrativo, tenuto conto della sistema processuale vigente al tempo della proposizione della domanda introduttiva del giudizio.<br />	<br />
Le tesi al riguardo svolte dai ricorrenti potrebbero essere condivise, non sembrando errata l’affermazione che le norme processuali vigenti prima dell’entrata in vigore del recente Codice del Processo Amministrativo, approvato con D.Lgs. n. 104 del 2010, (di seguito, per brevità: CPA), non impedissero l’accesso a tale strumento probatorio, tenuto conto dell’evidente necessità di dare corso ad una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni concernenti i mezzi probatori sperimentabili nel processo amministrativo, alla stregua dei principi del giusto processo, del diritto di difesa e di conservazione dei valori giuridici.<br />	<br />
Tuttavia dall’attento esame dei relativi complessi profili di diritto, relativi anche alle modalità di corretta introduzione del mezzo nel processo amministrativo (poi certamente superati dal CPA con la norma del quinto comma del suo art. 53, laddove espande espressamente l’esperibilità dei mezzi di prova nel processo amministrativo a tutti quelli previsti dal codice del processo civile con formula che esclude soltanto <i>“…l’interrogatorio formale ed il giuramento…”</i>), può prescindersi, per mera economia di giudizio, essendo comunque infondate le deduzioni di merito proposte dalla sig.ra Zone e dal sig. Ghignoni a sostegno della svolta impugnazione.<br />	<br />
7.3.2 – Osserva il collegio che <i>ratio</i> dell’ATP regolato dall’art.696 c.p.c. è quella di ovviare al pericolo della dispersione della prova prima che la parte interessata attivi un giudizio di merito, ovvero definisca con un accordo un procedimento contenzioso già iniziato.<br />	<br />
Presupposto essenziale è la sussistenza di un’urgenza concreta di far verificare, <i>ante causam</i>, lo stato dei luoghi, ovvero la qualità o la condizione di una cosa, in chiara correlazione con un’esigenza di tipo cautelare che è resa evidente dall’<i>incipit</i> della norma, laddove utilizza la locuzione <i>“Chi ha urgenza di far verificare…</i>”.<br />	<br />
Si è in presenza, dunque, di un mezzo processuale tipico del regime probatorio che è preordinato, attesa la sua valenza conservativa, all’anticipazione del momento di acquisizione della prova e, quindi, è intimamente connesso a quel giudizio di merito nel quale, invece, in via ordinaria avrebbe dovuto trovare espletamento la prova stessa. <br />	<br />
Soccorre, a tal ultimo riguardo, l’inciso che segue il già richiamato <i>incipit</i> della norma in questione in quanto con la precisazione introdotta (<i> “…prima del giudizio…”</i>) il codificatore non ha inteso meramente determinare il momento temporale dell’acquisizione della prova, ma ne ha caratterizzato la teleologia, preordinando l’utilizzo dello strumento probatorio ad un procedimento giurisdizionale che sia quanto meno probabile, in ragione della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della domanda di ATP.<br />	<br />
Induce, inoltre, a ritenere corretta una tale interpretazione dell’art. 696 c.p.c. anche la disposizione dell’art. 693 cpc laddove, per definire il Giudice competente, utilizza il verbo al tempo condizionale, così confermando non soltanto la valenza cautelare del mezzo processuale, ma anche la sua stretta connessione con un giudizio di cognizione che, almeno per quel che qui rileva, sia almeno probabile.<br />	<br />
Peraltro, osserva il Collegio che tale interpretazione sembra essere condivisa dagli stessi appellanti laddove essi, nelle loro dichiarazioni più innanzi riportate, sottolineano il collegamento della loro richiesta ad un contenzioso su di un atto determinato (cioè il progetto specifico di recupero paesistico-ambientale riguardante il Villaggio Marina Europa) che ha trovato seguito e definitivo compimento, non soltanto in sede procedimentale amministrativa con i DD.GG.RR. n. 160 del 2005 e n. 998 del 2007, ma anche in sede giurisdizionale attraverso le sentenze del TAR Liguria n. 928 del 7 maggio 2008 (che ha annullato, sempre su ricorso dei sigg. Zone e Ghignoni, i provvedimenti che tale <i>“Progetto”</i> avevano adottato ed approvato) e di questo Consiglio di Stato, sez. VI^, n. 1192 del 2 marzo 2009 che ha confermato la decisione di detto primo Giudice.<br />	<br />
Infatti, nelle more della definizione del procedimento giurisdizionale all’esito del quale è stata emanata la decisione di questo Consiglio oggetto di revocazione, si è di fatto consumato quel collegamento necessario con il giudizio di merito previsto dall’art. 696 cpc e specificamente individuato in sede di ricorso per ATP, essendo stata definita, anche in sede giurisdizionale, ogni vertenza relativa al procedimento amministrativo (approvazione del Progetto più volte citato) costituente presupposto necessario ed indefettibile, a mente dell’art. 223 delle NTA al PRG vigente, del procedimento di sanatoria che gli attuali appellanti ritenevano e ritengono foriero di far <i>“sparire”</i> la prova certa dell’effettiva consistenza delle volumetrie edilizie abusive concretamente esistenti nel citato Villaggio.<br />	<br />
In sintesi, difetta, nella specie, quel necessario rapporto di funzionalità e di preordinazione dell’ATP ad un giudizio di merito probabile, essendo cessato il pericolo che venga meno l’oggetto stesso della prova, come individuato dai ricorrenti, per essere stato annullato in sede giurisdizionale l’atto amministrativo necessario ed indefettibile per poter sanare le opere edilizie sulle quali avrebbe dovuto procedersi ad accertamento tecnico preventivo.<br />	<br />
Non pare, infatti, rientrare nella <i>ratio</i> della norma processuale esaminata la mera ipotesi, quale quella allo stato esistente, che un possibile nuovo fatto od atto giuridico connesso alla pendenza (tuttora) del procedimento di sanatoria, ma non ancora venuto ad esistenza, possa rendere nuovamente attuale il pericolo di perdita della prova, tenuto conto che il citato procedimento di sanatoria non ha, allo stato, alcun riflesso concreto sugli interessi protetti dei ricorrenti, non essendo revocata in dubbio tra le parti la permanente vigenza del citato art. 223 delle NTA al PRG..<br />	<br />
In conclusione, l’esaminata domanda rescissoria è infondata in quanto, giova ribadirlo, difetta un collegamento del mezzo processuale richiesto con la situazione sostanziale in funzione della quale il mezzo stesso dovrebbe esplicare i propri effetti, tenuto conto, da un lato, che il relativo istituto è volto a garantire che nel futuro giudizio di cognizione la prova del fatto (nella specie consistenza del complesso immobiliare degradato) rimanga integra e spendibile ognora e, dall’altro, che, nella specie, il giudizio di merito cui era funzionalizzato l’ATP originariamente richiesto si è già definitivamente concluso attraverso le due pronunzie giurisdizionali più innanzi citate.<br />	<br />
8. &#8211; Circa le spese del giudizio, ritiene il Collegio che sussistono giusti motivi per non porle, secondo la regola dell’art. 26 del c.p.a., a carico delle parti soccombenti, in ragione della novità delle questioni trattate.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso in revocazione n. 5123 del 2010, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Giorgio Giaccardi, Presidente<br />	<br />
Sergio De Felice, Consigliere<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Potenza, Consigliere<br />	<br />
Guido Romano, Consigliere, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/10/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-10-2011-n-5769/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.5769</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.1609</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-10-2011-n-1609/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-10-2011-n-1609/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-10-2011-n-1609/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.1609</a></p>
<p>P. Buonvino Pres. R. Giani Est. Johnson &#038; Johnson Medical s.p.a. (Avv.ti G. Salvadori Del Prato e M.C. Mannocci) contro l’Estav Centro (Avv. D. Iaria) e nei confronti di Diamed Italiana S.r.l. (Avv.ti N. Oliati e A. Colzi) la normativa vigente sui dispostivi medico-diagnostici in vitro non prevede la marcatura</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-10-2011-n-1609/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.1609</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-10-2011-n-1609/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.1609</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. Buonvino Pres. R. Giani Est.<br /> Johnson &#038; Johnson Medical s.p.a. (Avv.ti G. Salvadori Del Prato e M.C. Mannocci) contro l’Estav Centro (Avv. D. Iaria) e nei confronti di Diamed Italiana S.r.l. (Avv.ti N. Oliati e A. Colzi)</span></p>
<hr />
<p>la normativa vigente sui dispostivi medico-diagnostici in vitro non prevede la marcatura CE quale requisito di partecipazione alla gara pubblica per l&#8217;affidamento di tale tipo di fornitura</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Gara pubblica per l’affidamento della fornitura di dispostivi medico-diagnostici in vitro &#8211; D.lgs. 8 settembre 2000, n. 332 &#8211; Non prevede la marcatura CE quale requisito di partecipazione alla gara</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La normativa vigente relativa ai dispostivi medico-diagnostici in vitro (D.lgs. 8 settembre 2000, n. 332 di attuazione della direttiva 98/79/CE) è esplicita nel ricollegare la necessaria marcatura CE alla “immissione in commercio”, la quale, con riferimento alla sistematica propria delle procedure ad evidenza pubblica, non può essere ricollegata alla mera presentazione dell’offerta di partecipazione, ma piuttosto alla esecuzione della fornitura da parte del soggetto aggiudicatario. Ne consegue l’infondatezza della tesi che la marchiatura CE dovesse essere di data anteriore alla presentazione dell’offerta, in quanto requisito di partecipazione alla gara.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01609/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 01857/2010 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1857 del 2010, proposto dalla</p>
<p> <b>Società Johnson &#038; Johnson Medical s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Guido Salvadori Del Prato e Maria Cecilia Mannocci, con domicilio eletto presso l’avv. Maria Cecilia Mannocci in Firenze, via Fra&#8217; Domenico Buonvicini 21; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Estav Centro</b> &#8211; <b>Ente Servizi Tecnico-Amministrativi di Area Vasta Centro</b>, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Domenico Iaria, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via dei Rondinelli 2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Diamed Italiana S.r.l.<i></b></i>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Oliati e Alessandro Colzi, con domicilio eletto presso l’avv. Alessandro Colzi in Firenze, via San Gallo n. 76; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del provvedimento dirigenziale n. 639 del 12.10.2010, comunicato il successivo 14.10.2010 con il quale la ESTAV Centro ha aggiudicato alla Diamed Italiana il lotto n. 1 della gara bandita per la fornitura in service di sistemi analitici occorrenti ai Centri Trasfusionali e Laboratori di Analisi delle Aziende Sanitarie e Ospedaliero-Universitarie dell&#8217;Area Vasta Centro della Regione Toscana per la durata di 5 anni nonchè di tutti gli atti presupposti e conseguenti, ivi comprese le risultanze delle operazioni di valutazione tecnica delle offerte nonchè dell&#8217;eventuale contratto che venisse sottoscritto tra le parti.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Estav Centro &#8211; Ente Servizi Tecnico-Amministrativi di Area Vasta Centro e di Diamed Italiana S.r.l.;<br />	<br />
Visto il ricorso incidentale proposto dalla Diamed Italiana S.r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2011 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con l’atto introduttivo del giudizio la società ricorrente, premesso di aver partecipato alla procedura aperta indetta dall’ESTAV Centro in data 31 marzo 2010 per la fornitura in service, tra l’altro, di un “sistema per l’assegnazione del sangue ed esami immunoematologici su pazienti e donatori mediante apparecchiature automatiche/semiautomatiche che utilizzino tecnologia su colonna”, e di essersi classificata seconda, impugna il provvedimento dirigenziale n. 639 del 12 ottobre 2010 con il quale la gara è stata aggiudicata alla Diamed Italiana srl. <br />	<br />
Nei confronti dell’atto gravato la ricorrente articola un’unica censura di “Violazione e falsa applicazione della normativa di gara (arttt. 2 e 12 Capitolato Speciale) e dell’art. 15 d.lgs. 8 settembre 2000 n. 332. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e presupposti, con particolare riferimento a dichiarazioni e documentazione inveritieri”. La società ricorrente ritiene che la normativa statale e di gara invocata richieda che i dispositivi offerti in gara dovevano avere la marchiatura CE già al momento della presentazione dell’offerta, mentre essa mancava all’epoca e non è mai stata acquisita in gara, risultando quindi altresì inveritiera la dichiarazione di conformità alla normativa europea prodotta in gara dalla controinteressata.<br />	<br />
2. Si sono costituiti in giudizio ESATAV Centro e la controinteressata Diamed Italiana srl, la quale ultima ha altresì dispiegato ricorso incidentale. La Diamed Italiana srl contesta la partecipazione della ricorrente principale alla gara sulla base di tre censure:<br />	<br />
&#8211; il verbale di sopralluogo risulta essere di data successiva alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta;<br />	<br />
&#8211; si rileva che i reagenti utilizzati dalla ricorrente principale hanno una marchiatura CE limitatamente all’uso manuale e non automatico;<br />	<br />
&#8211; la normativa di gara presenterebbe profili di contrasto con la normativa europea laddove consente l’utilizzo di prodotti non marcati. <br />	<br />
3. Con decreto presidenziale n. 1045 del 22 novembre 2010 veniva respinta la richiesta di misure cautelari provvisorie e poi con ordinanza collegiale n. 1116 del 1° dicembre 2010 veniva respinta l’istanza di sospensione degli atti gravati.<br />	<br />
4. Chiamata la causa alla pubblica udienza del giorno 12 ottobre 2011 e sentiti i difensori comparsi, come da verbale, la stessa veniva trattenuta dal Collegio per la decisione.<br />	<br />
5.1. Con unica censura la società ricorrente principale contesta l’aggiudicazione della gara a favore della società controinteressata Diamed Italiana srl, sostenendo che quest’ultima avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura per non aver offerto in gara dispositivi sanitari dotati della necessaria marcatura CE ed essersi limitata a produrre in gara una attestazione di conformità dei prodotti offerti alla disciplina europea, dichiarazione a suo dire inveritiera.<br />	<br />
5.2. L’assunto sostenuto dalla ricorrente principale non convince e risulta quindi infondato.<br />	<br />
5.3. Il d.lgs. 8 settembre 2000, n. 332 (portante norme di “Attuazione della direttiva 98/79/CE relativa ai dispostivi medico-diagnostici in vitro”) all’art. 3 afferma che “i dispostivi possono essere immessi in commercio o messi in servizio unicamente se rispondono ai requisiti prescritti dal presente decreto” e il successivo art. 15 (specificamente rubricato “Marcatura CE”) stabilisce che i dispositivi “devono recare al momento dell’immissione in commercio la marcatura CE”.<br />	<br />
Le norme richiamate sono esplicite nel ricollegare la necessaria marcatura CE alla “immissione in commercio”, la quale, con riferimento alla sistematica propria delle procedure ad evidenza pubblica, non può essere ricollegata alla mera presentazione dell’offerta di partecipazione, ma piuttosto alla esecuzione della fornitura da parte del soggetto aggiudicatario. Il dato normativo non suffraga quindi gli argomenti della ricorrente principale e cioè la tesi che la marchiatura CE dovesse essere di data anteriore alla presentazione dell’offerta, in quanto requisito di partecipazione alla gara.<br />	<br />
5.4. Quanto alla normativa di gara, bando e disciplinare non prevedono la marchiatura CE quale requisito di partecipazione alla procedura. Troviamo invece un riferimento a tale incombente agli artt. 2 e 12 del Capitolato Speciale ove si prescrive la marcatura CE che deve essere “leggibile ed indelebile”, in tal modo configurando un profilo non di valida partecipazione alla procedura selettiva ma di corretta esecuzione del contratto, da verificarsi in sede di adempimento contrattuale.<br />	<br />
5.5. La circostanza che in sede di gara la controinteressata abbia presentato una dichiarazione di conformità alla normativa europea, diversa dalla marchiatura CE, non risulta costituire profilo di illegittimità della sua partecipazione alla selezione, potendo al massimo configurare un adempimento ultroneo. Risulta poi prodotta una dichiarazione di conformità CE dei prodotti offerti dalla controinteressata datata 5 luglio 2010 (doc. 5 della controinteressata).<br />	<br />
6. Alla luce dei rilievi che precedono il ricorso principale deve essere respinto, potendo quindi dichiararsi assorbito il ricorso incidentale. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso principale, come in epigrafe proposto, lo respinge. Assorbe il ricorso incidentale. <br />	<br />
Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 4.000,00 oltre iva e cpa a favore sia di ESTAV Centro che della Diamed Italiana srl.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Buonvino, Presidente<br />	<br />
Carlo Testori, Consigliere<br />	<br />
Riccardo Giani, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/10/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-10-2011-n-1609/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.1609</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.1857</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-27-10-2011-n-1857/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-27-10-2011-n-1857/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-27-10-2011-n-1857/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.1857</a></p>
<p>Rosaria Trizzino – Presidente, Gabriella Caprini – Estensore sul principio della unicità dell&#8217;offerta in una gara per l&#8217;affidamento di un appalto pubblico 1. Contratti della p.a. – Offerte di gara – Principio di unicità dell’offerta – Finalità. 2. Contratti della p.a. – Offerte di gara – Principio di unicità dell’offerta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-27-10-2011-n-1857/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.1857</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-27-10-2011-n-1857/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.1857</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Rosaria Trizzino – Presidente, Gabriella Caprini – Estensore</span></p>
<hr />
<p>sul principio della unicità dell&#8217;offerta in una gara per l&#8217;affidamento di un appalto pubblico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Offerte di gara – Principio di unicità dell’offerta – Finalità.	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Offerte di gara – Principio di unicità dell’offerta – Violazione – Sanatoria ad opera della commissione di gara – Impossibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di affidamento di appalti pubblici, il principio della unicità dell’offerta -che impone ai partecipanti alle gare di presentare un’unica proposta tecnica ed economica quale contenuto della propria offerta-, risponde non solo alla necessità di garantire l’effettiva par condicio dei concorrenti, ma soprattutto a quella di far emergere la migliore offerta nella gara; in particolare, la necessità di presentare, in sede di pubbliche gare, una sola offerta con un’unica soluzione tecnica ed un unico prezzo ed il fatto che la p.a. sia tenuta a valutare solo proposte così formulate risponde, da un lato, al principio di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa e, dall’altro, all’esigenza di rispettare il principio di imparzialità, poiché la presentazione di più di un’offerta da parte di uno dei concorrenti, attribuendo allo stesso maggiori possibilità di conseguire l’aggiudicazione dell’appalto attraverso la presentazione di diverse proposte, finirebbe per ledere la par condicio fra i concorrenti.	</p>
<p>2. In tema di affidamento di appalti pubblici, la violazione del principio della unicità dell’offerta non può ritenersi sanata dalla circostanza che, in presenza di due diverse proposte contenute nella medesima offerta, la stessa sia stata ricondotta ad unicità dalla commissione di gara, disponendo l’esclusione di una delle soluzioni proposte, risolvendosi in tale ipotesi il rispetto della par condicio a circostanza meramente eventuale discendente dall’operato della commissione, laddove la par condicio va assicurata a monte attraverso l’esclusione della stessa possibilità di presentazione di duplici offerte o di plurime proposte nell’ambito della medesima offerta, la cui inammissibilità non può che condurre alla esclusione del concorrente che le ha formulate dalla gara.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Terza</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 871 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>Edilcostruzioni Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro Quinto e Luigi Quinto, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Lecce, via Garibaldi, 43; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Botrugno, non costituito; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Stradale Salentina Srl, rappresentata e difesa dall’avv. Gabriella Cezzi De Giorgi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecce, via G. Paladini, 50; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; della determinazione n. 31 del 12 aprile 2011 Reg. Gen. 106/2011, con cui il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Botrugno ha aggiudicato in via definitiva alla ditta Stradale Salentina i lavori per la realizzazione di sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e adeguamento scarichi finali;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compresi, per quanto di interesse, i verbali di gara; <br />	<br />
&#8211; degli atti successivi, ivi compreso il contratto di appalto ove eventualmente sottoscritto, e per il risarcimento dei danni.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale proposto dalla Stradale Salentina Srl; <br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;<br />	<br />
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2011 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti l’avv. Luigi Quinto per la ricorrente e l’avv. Accettura, in sostituzione dell’avv. De Giorgi Cezzi, per la controinteressata;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>I. La società ricorrente, seconda classificata, impugna l’aggiudicazione dei lavori per la realizzazione dei sistemi di collettamento per le acque piovane e per l’adeguamento degli scarichi finali effettuata dal Comune di Botrugno in favore della controinteressata, Stradale Salentina srl.</p>
<p>II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di ricorso:<br />	<br />
a) violazione e falsa applicazione della “lex specialis” di gara e dell’art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929 in materia di competenza professionale del geometra;<br />	<br />
b) violazione e falsa applicazione della “lex specialis” di gara sotto il profilo dell’irrealizzabilità e del carattere peggiorativo dell’offerta tecnica.</p>
<p>III. Si è costituita la società aggiudicataria, controinteressata, interponendo, altresì, ricorso incidentale e concludendo per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso principale.</p>
<p>IV. Alla udienza pubblica del 13 ottobre 2011 fissata per la trattazione la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p>V. In aderenza all’indirizzo da ultimo espresso dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (n. 4/2011), il Collegio ritiene di dovere esaminare, prioritariamente, il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata nella parte in cui risulta diretto a contestare la legittimazione della ricorrente principale mediante la censura della illegittimità della sua ammissione alla procedura di gara.<br />	<br />
Come specificato dal Supremo Collegio, “il giudice ha il dovere di decidere la controversia secondo l’ordine logico che, di regola, pone la priorità della definizione delle questioni di rito rispetto alle questioni di merito, e fra le prime la priorità dell’accertamento della ricorrenza dei presupposti processuali rispetto alle condizioni dell’azione”. Ciò posto, “qualora il ricorso incidentale abbia la finalità di contestare la legittimazione al ricorso principale, il suo esame assume carattere necessariamente pregiudiziale. E la sua accertata fondatezza preclude al giudice l’esame del merito delle domande proposte dal ricorrente”. Ne consegue, infatti, che, “la definitiva esclusione o l’accertamento dell’illegittimità della partecipazione alla gara impedisce di assegnare al concorrente la titolarità di una situazione sostanziale che lo abiliti ad impugnare gli esiti della procedura selettiva”.<br />	<br />
V.1. – Con il primo e il secondo motivo di ricorso incidentale la parte lamenta:<br />	<br />
a) la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 11, 76 e 83 del d.lgs. n. 163/2006, degli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990, del disciplinare di gara (I e II parte) nonché dei principi generali in materia di appalti con particolare riferimento ai principi di unicità dell’offerta e di tutela della “par condicio” tra i concorrenti;<br />	<br />
b) l’eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria, contraddittorietà e illogicità manifesta, falsa presupposizione in fatto ed in diritto.<br />	<br />
V.2. Il ricorso incidentale è fondato nei termini di seguito esposti.<br />	<br />
V.2.1. La ricorrente principale doveva essere esclusa per avere presentato un’offerta plurima, irregolare e incompleta, come tale non ammissibile secondo il disposto della lex di gara.<br />	<br />
In particolare, il disciplinare di gara testualmente recita:<br />	<br />
a) “Il concorrente dovrà presentare una sola offerta, non essendo ammesse offerte plurime” (Parte II, “Criteri di aggiudicazione – Modalità e procedura di gara”)<br />	<br />
b) “Si procederà all’esclusione dalla gara nel caso dovesse mancare e risultare incompleto o irregolare alcuno dei documenti richiesti o l’offerta”(Parte I, punto 3), relativo all’“Inoltro del plico contenente l’offerta”).<br />	<br />
Ora, con riferimento ai miglioramenti proposti dalla ricorrente principale, procedendo ad un raffronto tra la Tav. A 1.1. (contenente una sintetica relazione) e le ulteriori Tavole allegate (contenenti sia l’elaborazione grafica che una specifica descrizione degli interventi singolarmente proposti: A 1.2., A 1.3.), alle quali la prima rinvia, in dettaglio, emergono sensibili scostamenti in ordine ai dati e alle misurazioni riportate, tanto da non rendere chiaramente intellegibile l’oggetto della proposta.<br />	<br />
Nello specifico:<br />	<br />
A) quanto all’estensione della rete di fognatura pluviale, nella relazione (Tav. A 1.1) la miglioria concerne un totale di m. 1.080,00, mentre nelle tavole progettuali la condotta prevista in ampliamento riporta una diversa lunghezza, per un totale, inferiore, di m. 844. In particolare, per via Veneto, si offrono, nella relazione (Tav. A 1.1), m. 110, nella tavola progettuale (A 1.4) m. 140; per via f.lli Bandiera, si prevede, nella relazione (Tav. A 1.1) un ampliamento della condotta pari a m. 256, mentre nella tavola progettuale (A 1.3) l’estensione progettata è pari a m. 250; per via Marconi, nella relazione (Tav. A 1.1) si offrono in estensione m. 260 di nuova tubazione, mentre nella tavola progettuale da ultimo richiamata (A 1.3) si propone di creare un nuovo collegamento del tratto di via Marconi (indicato in legenda come già tratto esistente: colore magenta) con il nuovo collettore di progetto (colore verde). Secondo il progetto oggetto di gara, tale tratto rimarrebbe isolato data la dismissione del collettore in via N. Sauro. Tuttavia non appare chiaro e di univoca lettura, quanto alle modalità operative:<br />	<br />
a) se la proposta inversione della pendenza del collettore di via N. Sauro (da dismettere, secondo il progetto di gara), ne comporti anche la sostituzione con nuova tubatura (m. 147), non essendo tale tratto poi elencato, in dettaglio, tra quelli oggetto dell’intervento (relazione: Tav. A 1.1);<br />	<br />
b) se l’attuale tratto di via Marconi verrà smontato, lasciando, invece, aperta la soluzione alternativa (“eventualmente smontando il tratto esistente”);<br />	<br />
c) se vi sarà, comunque, indipendentemente da tale circostanza, per via Marconi, l’apposizione di nuova tubatura, non facendosi più riferimento certo, nella descrizione dell’intervento proposto e in legenda, alla realizzazione, in tale sede, di nuovi tratti di fognature.<br />	<br />
D’altro canto, a conferma dell’incertezza che permane sugli interventi da eseguire su via Marconi, osserva correttamente parte ricorrente incidentale che mentre nella relazione (Tav. A 1.1) si propone l’insediamento di n. 6 pozzetti, nella tavola di progetto (Tav. A 1.3) tali pozzetti sono graficamente raffigurati come esistenti (vedasi legenda) e meramente da collegare al collettore di progetto.<br />	<br />
Né vale a sanare tale incertezza il fatto che nel verbale di gara n. 4 del 17 settembre 2010, la Commissione giudicatrice abbia descritto l’intervento proposto nei seguenti termini “- tronco aggiuntivo per il tratto di via Marconi fino all’incrocio con via Bolzano …; &#8211; Eventuale smontaggio del tronco di via Marconi per il collegamento con il nuovo tronco proposto su via N. Sauro”.<br />	<br />
B) Quanto al numero delle caditoie per via Marconi, mentre nella relazione (Tav. A 1.1) sono previste n. 14 caditoie, nella tavola progettuale (A1.3.) si afferma espressamente, in seno alla descrizione dell’intervento, che “verranno conservate quelle esistenti”. In aggiunta, nelle memorie successivamente depositate da parte ricorrente incidentale si sottolinea che anche per la via F.lli Bandiera l’elencazione delle caditoie offerte in relazione (n. 32) e nella descrizione dell’intervento contenuta nella tavola A1.3 (n. 34) risulta difforme. <br />	<br />
C) Con riferimento al diametro delle tubazioni per l’intervento in via Madonna della Serra e via U. Giordano, nella relazione tecnica (Tav. A 1.1) la ricorrente principale ha indicato che tutte le tubazioni offerte in miglioria sono di forma circolare e hanno il diametro di mm. 400, mentre nella tavola progettuale (A 1.2), è proposta una tubazione “con diametro pari quello esistente”, ovvero, secondo la perizia di parte, di formato scatolare di sezione mm. 600 x 600.<br />	<br />
V.2.2. Al riguardo, non appare, inoltre, ultroneo precisare che, secondo autorevole giurisprudenza, dal quale questo Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, in materia di appalti pubblici il principio della unicità dell’offerta -che impone ai partecipanti alle gare di presentare un’unica proposta tecnica ed economica quale contenuto della propria offerta-, risponde non solo alla necessità di garantire l’effettiva “par condicio” dei concorrenti, ma soprattutto a quella di far emergere la migliore offerta nella gara. In particolare, “la necessità di presentare, in sede di pubbliche gare, una sola offerta con un’unica soluzione tecnica ed un unico prezzo ed il fatto che l’Amministrazione sia tenuta a valutare solo proposte così formulate risponde, da un lato, al principio di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa e, dall’altro, all’esigenza di rispettare il principio di imparzialità, poiché la presentazione di più di un’offerta da parte di uno dei concorrenti, attribuendo allo stesso maggiori possibilità di conseguire l’aggiudicazione dell’appalto attraverso la presentazione di diverse proposte, finirebbe per ledere la par condicio fra i concorrenti (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 8 luglio 2009, n. 6681).<br />	<br />
V.2.3.Vi è da aggiungere, altresì, che “la violazione di siffatto principio non può ritenersi sanata dalla circostanza che, in presenza di due diverse proposte contenute nella medesima offerta, la stessa sia stata ricondotta ad unicità dalla commissione disponendo l’esclusione di una delle soluzioni proposte, risolvendosi in tale ipotesi il rispetto della “par condicio” a circostanza meramente eventuale discendente dall’operato della commissione, laddove la “par condicio” va assicurata a monte attraverso l’esclusione della stessa possibilità di presentazione di duplici offerte o di plurime proposte nell’ambito della medesima offerta, la cui inammissibilità non può che condurre alla esclusione del concorrente che le ha formulate dalla gara” (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 8 luglio 2009, n. 6681).</p>
<p>VI. Sulla base delle sovra esposte considerazioni, il ricorso incidentale deve essere accolto e dichiarato inammissibile il ricorso principale per carenza di legittimazione.</p>
<p>VII. Attesa la complessità delle questioni affrontate, sussistono ragioni di equità per compensare tra le parti le spese e competenze di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:<br />	<br />
a) accoglie il ricorso incidentale;<br />	<br />
b) dichiara inammissibile il ricorso principale.<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese e competenze di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Rosaria Trizzino, Presidente<br />	<br />
Patrizia Moro, Primo Referendario<br />	<br />
Gabriella Caprini, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/10/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-27-10-2011-n-1857/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.1857</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.5739</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-10-2011-n-5739/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres.Piscitello – Est.Durante Leccis Rosella (Avv. G.L.Falchi) c/ Comune di Cagliari (Avv.ti C. Curreli e F. Melis) 1. Processo amministrativo – Perenzione del ricorso – Artt. 23 e 25 legge T.A.R. – Domanda di fissazione di udienza – Revoca o cancellazione dal ruolo &#8211; Esaurimento efficacia – Atto di procedura</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-10-2011-n-5739/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.5739</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.</i>Piscitello – <i>Est.</i>Durante<br /> Leccis Rosella (Avv. G.L.Falchi) c/ Comune di Cagliari (Avv.ti C. Curreli e F. Melis)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Perenzione del ricorso – Artt. 23 e 25  legge T.A.R. – Domanda di fissazione di udienza – Revoca o cancellazione dal ruolo &#8211; Esaurimento efficacia – Atto di procedura – Necessità. 	</p>
<p>2. Processo amministrativo – Perenzione del ricorso &#8211; Artt. 23 e 25  legge T.A.R. – Domanda di fissazione di udienza – Presentazione – Necessità – Termine – Due anni – Atto di procedura – Irrilevanza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai sensi degli artt. 23 e 25 della legge T.A.R. la presentazione della domanda di fissazione di udienza sposta sul giudice l’iniziativa processuale, sicché, salvo che la causa sia giunta all’udienza in discussione, la domanda non deve essere rinnovata dalla parte ogni due anni e la perenzione è impedita per tutto il tempo in cui l’iniziativa spetta al giudice. Esauriti gli effetti della domanda di fissazione di udienza per la revoca della domanda stessa o per la cancellazione della causa dal ruolo, l’onere di impulso torna alle parti, le quali per evitare la perenzione dovranno porre in essere qualsiasi atto di procedura, posto che per ottenere una nuova fissazione d’udienza dovranno presentare l’apposita domanda. 	</p>
<p>2. La perenzione opera se nel termine di due anni dal deposito del ricorso la parte non presenta la domanda di fissazione di udienza indipendentemente dal fatto che siano compiuti atti di procedura.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 9109 del 1998, proposto da: 	</p>
<p>Leccis Rosella, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Gian Luigi Falchi, con domicilio eletto presso Gianluigi Falchi in Roma, via Benozzo Gozzoli, 82; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>il Comune di Cagliari, rappresentato e difeso dagli avvocati Carla Curreli e Federico Melis, con domicilio eletto presso l’avv. Isabella Lesti Quinzio Belardini in Roma, via Arenula, 21; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. SARDEGNA &#8211; CAGLIARI n. 00829/1997, resa tra le parti, concernente CORRESPONSIONE SOMME</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 31 maggio 2011 il Cons. Doris Durante;<br />	<br />
Uditi per le parti gli avvocati Besi e Lesti, su delega rispettivamente degli avv.ti Falchi e Curreli;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.- Leccis Rosella, già dipendente dell’IPAB e transitata nei ruoli del Comune di Cagliari, con ricorso proposto al TAR Sardegna, notificato al Comune il 19 giugno 1989, chiedeva accertarsi il proprio diritto alla percezione di somme dovute a diverso titolo dal Comune e non corrisposte, relative al periodo lavorativo presso l’IPAB.<br />	<br />
In particolare, essa chiedeva:<br />	<br />
1) le differenze sull’indennità integrativa speciale corrisposta dal mese di giugno 1981 al mese di giugno 1983 nella ridotta misura di lire 100.000 al mese.<br />	<br />
2) lo stipendio non corrisposto dal 1° luglio 1983 al 1°aprile 1985, periodo in cui era stata messa a disposizione a tempo indeterminato dal commissario prefettizio dell’IPAB;<br />	<br />
3) la corresponsione del 10% della retribuzione corrisposta dopo il 1985;<br />	<br />
4) l’indennità di turno maturata dal novembre 1985 al dicembre 1988.<br />	<br />
Il tutto maggiorato da rivalutazione monetaria ed interessi.<br />	<br />
2.- Il TAR Sardegna con sentenza parziale n. 860 del 10 luglio 1993, quanto alla domanda avente ad oggetto le differenze sull’indennità integrativa speciale, disponeva istruttoria per acquisire ulteriori documenti dall’amministrazione, dando atto della infondatezza dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa dell’amministrazione, essendo intervenuti atti interruttivi della prescrizione.<br />	<br />
Per il resto respingeva il ricorso e per queste parti la sentenza veniva impugnata con separato appello.<br />	<br />
3.- Espletata l’istruttoria, con sentenza n. 829 del 1997, il TAR Sardegna, accogliendo la relativa eccezione del Comune, dichiarava perento il ricorso, non essendo stata depositata istanza di fissazione di udienza nell’arco del biennio dalla comunicazione dell’espletamento dell’istruttoria.<br />	<br />
4.- Leccis Rosella, con l’atto di appello qui in esame, ha impugnato la sentenza, chiedendone l’annullamento per erronea dichiarazione di perenzione, assumendo che la costituzione del nuovo difensore nel biennio dall’espletamento dell’istruttoria, integrerebbe un atto di procedura idoneo a evitare la perenzione e perché nelle cause di pubblico impiego non sarebbe necessaria l’istanza di fissazione di udienza, essendo questa fissata d’ufficio.<br />	<br />
5.- Il Comune di Cagliari, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell’appello.<br />	<br />
6.- Le parti hanno depositato memorie difensive e, alla pubblica udienza del 31 maggio 2011, il giudizio è stato assunto in decisione.<br />	<br />
7.- La controversia, <i>ratione temporis, </i>ricade nella disciplina della perenzione contenuta negli artt. 23 e 25 della legge T.A.R., nell&#8217;art 40 T.U. CDS e nell&#8217;art. 45 RD 642/1907.<br />	<br />
Ai sensi dell&#8217;art 23 della legge T.A.R. &#8220;<i>la discussione del ricorso deve essere richiesta dal ricorrente ovvero dall&#8217;amministrazione o da altra parte costituita con apposita istanza da presentarsi entro il termine massimo di due anni dal deposito del ricorso</i>&#8220;.<br />	<br />
L&#8217;art. 25 dispone che &#8220;<i>i ricorsi si considerano abbandonati se nel corso di due anni non sia compiuto alcun atto di procedura</i>&#8221; (con la riforma del processo amministrativo il termine di perenzione è stato di ridotto ad 1 anno ai sensi dell’art. 81 del d.lgs n. 104/10).<br />	<br />
L&#8217;armonizzazione tra le due norme conferma un orientamento secondo cui la presentazione della domanda di fissazione di udienza sposta sul giudice l&#8217;iniziativa processuale, sicché, salvo che la causa sia giunta all&#8217;udienza di discussione, la domanda non deve essere rinnovata dalla parte ogni due anni e la perenzione è impedita per tutto il tempo in cui l&#8217;iniziativa spetta al giudice. <br />	<br />
L&#8217;articolo 25 trova, quindi, applicazione nei casi in cui, esauriti gli effetti della domanda di fissazione d&#8217;udienza per la revoca della domanda stessa o per la cancellazione della causa dal ruolo, l&#8217;onere di impulso sia tornato alle parti le quali per evitare la perenzione dovranno porre in essere qualsiasi atto di procedura, posto che ovviamente per ottenere una nuova fissazione d&#8217;udienza dovranno presentare l&#8217;apposita domanda.<br />	<br />
Per contro la perenzione opera se nel termine di due anni dal deposito del ricorso la parte non presenta la domanda di fissazione di udienza indipendentemente dal fatto che siano compiuti altri atti di procedura (anche la domanda volta ad ottenere la misura cautelare non vale a impedire la perenzione. In tali casi il ricorso diventa improcedibile).<br />	<br />
Ciò posto, per l’ipotesi qui in esame, di istruttoria disposta con sentenza, si ha perenzione per mancata rinnovazione della domanda di fissazione d&#8217;udienza dopo l&#8217;espletamento dell&#8217;attività istruttoria, poiché con la fissazione dell&#8217;udienza, in seguito alla quale il collegio provvede all&#8217;istruttoria, l&#8217;originaria istanza di fissazione d&#8217;udienza ha perso efficacia avendo raggiunto il suo effetto.<br />	<br />
Quanto sin qui esposto conclude per il rigetto dell’appello, avendo il giudice di primo grado fatto corretta applicazione della disciplina in materia.<br />	<br />
Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Compensa le spese di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Calogero Piscitello, Presidente<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere<br />	<br />
Francesca Quadri, Consigliere<br />	<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/10/2011</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.1859</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-27-10-2011-n-1859/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-27-10-2011-n-1859/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-27-10-2011-n-1859/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.1859</a></p>
<p>Rosaria Trizzino – Presidente, Patrizia Moro – Estensore 1. Contratti della p.a. – Offerte di gara – Anomalia – Singola voce – Entità significativa nell&#8217;economia complessiva dell&#8217;offerta – Esclusione dalla gara – Legittimità. 2. Contratti della p.a. – Offerte di gara – Offerta ritenuta anomala – Impresa chiamata a dare</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Rosaria Trizzino – Presidente, Patrizia Moro – Estensore</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Offerte di gara – Anomalia – Singola voce – Entità significativa nell&#8217;economia complessiva dell&#8217;offerta – Esclusione dalla gara – Legittimità.	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Offerte di gara – Offerta ritenuta anomala – Impresa chiamata a dare giustificazioni – Voci di costo – Correzione – Illegittimità.	</p>
<p>3. Contratti della p.a. – Offerte di gara – Offerte anomale – Sub procedimento di verifica – Giudizio – Natura.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di affidamento di un appalto pubblico, è immune da vizi una determinazione di esclusione dalla gara fondata sulla rilevata anomalia anche solo di una singola voce di un&#8217;offerta, laddove l&#8217;entità della stessa voce nell&#8217;economia complessiva dell&#8217;offerta (incidendovi in percentuale significativa) assurga a rilievo tale da far ritenere inaffidabile l&#8217;impresa ai fini dell&#8217;aggiudicazione.	</p>
<p>2. In tema di affidamento di un appalto pubblico, è illegittima per violazione della par condicio la correzione di voci di costo, da parte di un&#8217;impresa chiamata a giustificare l&#8217;anomalia di un’offerta, conferendo valori diversi rispetto a quelli indicati nella documentazione presentata al momento della gara.	</p>
<p>3. In tema di affidamento di un appalto pubblico, il giudizio che conclude il sub procedimento di verifica delle offerte anomale, di natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell&#8217;offerta nel suo insieme, costituisce espressione di un potere tecnico discrezionale dell&#8217;Amministrazione, di per sé insindacabile, salva l&#8217;ipotesi in cui le valutazioni ad esso sottese non siano abnormi o manifestamente illogiche o affette da errori di fatto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Terza</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 631 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>Impresa Magno Antonio, Betonbit Srl, rappresentate e difese dagli avv. Alfredo Caggiula ed Ernesto Sticchi Damiani e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliati in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Provincia di Lecce, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giuditta Angelastri ed elettivamente domiciliata presso l’Ufficio Legale c/o Amministrazione Provinciale; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Dielle Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Quinto e Pietro Quinto e presso il loro studio elettivamente domiciliata in Lecce, via Garibaldi 43; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; della determinazione n. 9 del 4 febbraio 2011, n. 256 del 4 febbraio 2011 prot. gen. degli Atti di determinazione, adottata dal Dirigente del Servizio Appalti e Contratti, comunicata con nota dell&#8217;8 marzo 2011, nonchè della relativa nota;<br />	<br />
&#8211; dei verbali di gara e, segnatamente, del verbale n. 4 del 5 luglio 2010 e del verbale n. 12 del 2 dicembre 2010;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale ed ove occorra della nota n. 26170 del 18 marzo 2010 e della nota n. 48874 del 4 giugno 2010;<br />	<br />
per la declaratoria di inefficacia del contratto ove stipulato;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Lecce e di Dielle Srl;<br />	<br />
Visto il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Dielle Srl; <br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2011 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi gli avv.ti Caggiula e Sticchi Damiani per la ricorrente, l’avv. Angelastri per la p.a. e l’avv. L. Quinto per la controinteressata;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. L’ATI ricorrente ha partecipato al pubblico incanto indetto dalla Provincia di Lecce per l’aggiudicazione dei lavori di “allargamento e rettifica della S.P. n.131 Lecce – Torre Chianca – II – Lotto” per l’importo a base d’asta di Euro 4.728. 774,79.<br />	<br />
Con determina dirigenziale n.256 del 4 febbraio 2011 l’Amministrazione Provinciale ha giudicato anomalo il prezzo offerto dall’ATI e con successiva determinazione dirigenziale n.9 del 4 febbraio 2011 ha disposto l’esclusione della relativa offerta.<br />	<br />
Con il ricorso all’esame la stessa insorge quindi avverso gli atti citati deducendo le seguenti censure:<br />	<br />
I. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Difetto assoluto di motivazione.<br />	<br />
II. Violazione dell’obbligo di motivazione. Motivazione apparente. Violazione del principio del contraddittorio.<br />	<br />
1.1. Con ricorso incidentale depositato in data 3 maggio 2011 la società Dielle srl, oltre contestare nel merito il ricorso chiedendone la reiezione, ha impugnato gli atti con i quali è stato omesso di escludere l’ATI ricorrente per ulteriori profili autonomi e si è proceduto alla convocazione personale del suo legale rappresentante.<br />	<br />
A sostegno del ricorso incidentale sono state prodotte le seguenti censure:<br />	<br />
A) Violazione e falsa applicazione dell’art.88 del d.lgs. n.163/2006 – Eccesso di potere – Violazione del giusto procedimento e della par condicio tra i concorrenti.<br />	<br />
B) Violazione e falsa applicazione dell’art.38 c.1 lett.c) d. lgs. n. 163/2000 e ss. mm. ii. – Violazione della lex specialis.<br />	<br />
C) Violazione e falsa applicazione della lex specialis – Eccesso di potere.<br />	<br />
1.2. Con controricorso depositato in data 3 maggio 2011 si è costituita in giudizio anche la Provincia di Lecce insistendo per la reiezione del ricorso.<br />	<br />
Nella pubblica udienza del 13 ottobre 2011 la causa è stata introitata per la decisione.</p>
<p>2. Può prescindersi dall’esaminare il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata in considerazione della palese infondatezza del ricorso principale.<br />	<br />
2.1. Invero, non vi è necessità del previo esame del ricorso incidentale per ragioni di economia processuale, non potendo essere negata al giudice la facoltà, in concreto, di ritenere preferibile esaminare prioritariamente il ricorso principale, quanto meno nei casi in cui esso sia palesemente infondato, inammissibile, improcedibile o irricevibile.(Consiglio Stato Ad. Plenaria 4/2001 e sez. III n. 2695/2011). </p>
<p>3. Le motivazioni sulle quali si fonda il giudizio di anomalia espresso dalla stazione appaltante nei confronti dell’offerta dell’ATI ricorrente sono le seguenti:<br />	<br />
a) “<i>è stato fornito il preventivo del fornitore del cemento 425 utilizzato per la preparazione del conglomerato cementizio, pur se i prezzi dichiarati per la fornitura del conglomerato medesimo sono ritenuti dalla Commissione decisamente fuori mercato”;</i><br />	<br />
<i>b) “riguardo la giustificazione del prezzo del conglomerato bituminoso per lo strato di base, la Commissione ritiene che le giustificazioni fornite dall’ATI non possano ritenersi esaustive in quanto nella giustificazione dei diversi prezzi posti a base di gara, l’ATI ha dimostrato di aver alterato il valore dei prezzi netti dichiarati gravandoli di un surplus di utile rispetto a quanto riportato nell’offerta. Il concorrente ha altresì dichiarato di voler far uso di parte di detto surplus, fittiziamente accantonato, per far fronte ai rilievi dell’Amministrazione con rischio di alterazione del regime di par condicio nei confronti degli altri concorrenti;</i><br />	<br />
<i>c) relativamente alla giustificazione del prezzo della fornitura degli inerti (tufina e misto stabilizzato) la Commissione ritiene che le giustificazioni fornite dall’ATI nel corso dell’audizione del 5 luglio 2010 non possono ritenersi esaustive, in quanto nella giustificazione dei diversi prezzi posti a base di gara, l’ATI ha dimostrato di aver alterato il valore dei prezzi netti dichiarati gravandoli di un surplus di utile rispetto a quanto riportato nell’offerta. Il concorrente ha altresì dichiarato di voler fare uso di parte di detto surplus, fittiziamente accantonato, per far fronte ai rilievi dell’Amministrazione con rischio di alterazione del regime di par condicio nei confronti degli altri concorrenti</i>”.<br />	<br />
3.1 Il Collegio ritiene che le motivazioni addotte dalla P.A espresse nei punti sub b) e c) siano da sole sufficienti a legittimare il giudizio di anomalia dell’offerta delle ricorrenti con conseguente legittimità del provvedimento di esclusione.<br />	<br />
Difatti, secondo quieti principi giurisprudenziali deve ritenersi immune da vizi una determinazione di esclusione da una gara pubblica fondata sulla rilevata anomalia anche solo di una singola voce di un&#8217;offerta, laddove l&#8217;entità della stessa voce nell&#8217;economia complessiva dell&#8217;offerta (incidendovi in percentuale significativa) assurga a rilievo tale da far ritenere inaffidabile l&#8217;impresa ai fini dell&#8217;aggiudicazione (cfr Tar Lazio, sez. I, 21 aprile 2005, n. 3016).<br />	<br />
3.2 Nella specie, in particolare, con riferimento al prezzo per il “<i>conglomerato bituminoso per lo strato di base</i>”, la ricorrente ha offerto, su un prezzo a base d’asta di Euro 75,75 mc per un totale di Euro 447.883,00, un ribasso pari al 41,914% e, quindi un prezzo unitario/mc di euro 44,00 per un totale di euro 260.128,00.<br />	<br />
Tale circostanza ha indotto la stazione appaltante a chiedere di chiarire:<br />	<br />
a) se la quantità di conglomerato bituminoso riportato nella scheda di giustificazione dei prezzi fosse riferita al conglomerato allo “stato sciolto” o “allo stato reso”, ossia allo stato del compattamento finale;<br />	<br />
b) con riferimento alla fornitura di materiali aridi per la formazione del corpo stradale, la corrispondenza tra il preventivo del fornitore degli stessi e la quantità necessaria per la resa dei lavori a perfetta regola d’arte.<br />	<br />
Con ulteriore lettera del 24 giugno 2010 la stazione appaltante, rilevando il mancato invio delle precisazioni richieste con la nota suindicata, invitava l’ATI ricorrente il giorno 5 luglio 2010 per l’audizione prevista dall’art. 88 comma 4 d. lgs.163/2006.<br />	<br />
In tale sede il rappresentante dell’ATI ricorrente dichiarava che:<br />	<br />
&#8211; “<i>rispetto alle previsioni indicate nelle giustificazioni relativamente agli strati di usura e di collegamento, l’incidenza di volume dopo la compattazione dello strato di base si può assumere pari a circa il 9%. Detto incremento di costo per la forni<br />
Effettivamente nella tabella “B” prodotta dalla ricorrente a corredo delle giustificazioni rese nel verbale citate, la stessa prevede un c.d. “<i>prezzo analisi</i>” ed un maggiore “<i>prezzo offerto</i>”.<br />	<br />
3.3. Dalle giustificazioni testè descritte appare evidente:<br />	<br />
&#8211; che la ricorrente ha riconosciuto di aver valutato un prezzo inferiore a quello effettivamente necessario, sia per la fornitura del conglomerato bituminoso, sia per la fornitura dell’inerte per la formazione del rilevato (tufina) e della fondazione stra<br />
&#8211; nella tabella B citata risulta esservi un’analisi dei prezzi offerti rilevandosi questi ultimi, per le voci ivi indicate, di importo superiore a quello da sostenersi in concreto.<br />	<br />
Da ciò consegue che la ricorrente ha sottostimato in sede di offerta alcune voci di costo (in particolare quelle oggetto delle richieste giustificazioni), sovrastimandone altre, ed ha altresì cercato di rimediare alla sottostima citata mediante una sorta di compensazione con costi che sono stati ritenuti, in sede di analisi, superiori a quelli concretamente da sostenersi. <br />	<br />
Ciò ha comportato una ricostruzione dell’offerta mediante una inammissibile modifica sostanziale dei contenuti della stessa, atteso che i costi sottostimati ma concretamente superiori vengono ad essere colmati con l’eccedenza ( od il surplus, come correttamente ha rilevato la stazione appaltante) ricavata da voci di costo sovrastimate in quanto di fatto superiori a quelle da sostenersi in concreto.<br />	<br />
Tale aggiustamento dei costi e dei prezzi offerti, i quali invece dovevano rimanere immutati anche nelle giustificazioni, mina indubbiamente la serietà ed affidabilità dell’offerta, oltre a comportare un’inevitabile violazione della regola della par condicio. <br />	<br />
3.4. Per giurisprudenza costante, peraltro seguita da questa Sezione (sent n.714/2011), nelle procedure di gara, il sub procedimento di giustificazione dell&#8217;offerta anomala non è volto a consentire aggiustamenti dell&#8217;offerta per così dire in itinere ma mira, al contrario, a verificare la serietà di una offerta consapevolmente già formulata ed immutabile (cfr C.d.s., sez. V, 12 marzo 2009 n. 1451).<br />	<br />
È illegittima, pertanto, per violazione della par condicio la correzione di voci di costo, da parte di un&#8217;impresa chiamata a giustificare l&#8217;anomalia di un offerta, conferendo valori diversi rispetto a quelli indicati nella documentazione presentata al momento della gara (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 16 novembre 2005 n. 11314). <br />	<br />
Un siffatto modo di concepire il procedimento di verifica dell&#8217;anomalia, che realizza sostanzialmente la formulazione di una nuova offerta, si risolve nella radicale vanificazione delle regole in materia di gare pubbliche.<br />	<br />
Da ciò discende, in generale, l&#8217;inaccettabilità delle giustificazioni che, nel tentativo di far apparire seria un&#8217;offerta, che viceversa non è stata adeguatamente meditata, risultino tardivamente dirette ad un&#8217;allocazione dei costi diversa rispetto a quella originariamente enunciata (Consiglio Stato , sez. V, 12 marzo 2009 , n. 1451). La possibilità di rimodulare i costi in sede di giustificazioni, infatti, può indurre i partecipanti a presentare offerte a basso costo per poi successivamente effettuare le necessarie correzioni per evitare l&#8217;anomalia.<br />	<br />
3.5. Peraltro, quanto alla valutazione effettuata dalla stazione appaltante in ordine alle giustificazioni rese dalla ricorrente deve rilevarsi, altresì, che il giudizio che conclude il sub procedimento di verifica delle offerte anomale, di natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell&#8217;offerta nel suo insieme, costituisce espressione di un potere tecnico discrezionale dell&#8217;Amministrazione, di per sé insindacabile salva l&#8217;ipotesi in cui le valutazioni ad esso sottese non siano abnormi o manifestamente illogiche o affette da errori di fatto. (Consiglio Stato, sez. V, 23 novembre 2010 n. 8148).<br />	<br />
Nella specie, la dimostrazione dell&#8217;asserita congruità dell&#8217;offerta non è ricavabile né dalle giustificazioni presentate a corredo dell&#8217;offerta stessa, ex art. 86, comma 5, del D.lgs. n. 163/06, né dai successivi chiarimenti forniti nell&#8217;audizione sicchè il giudizio di anomalia formulato dalla stazione appaltante resiste alle censure formulate nel ricorso.</p>
<p>4. Il ricorso principale deve quindi essere respinto.<br />	<br />
4.1. Alla reiezione del ricorso principale consegue l’improcedibilità del ricorso incidentale.<br />	<br />
4.2. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:<br />	<br />
&#8211; respinge il ricorso principale;<br />	<br />
&#8211; dichiara improcedibile il ricorso incidentale.<br />	<br />
Compensa le spese del presente giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Rosaria Trizzino, Presidente<br />	<br />
Patrizia Moro, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Gabriella Caprini, Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/10/2011</p>
<p align=justify>
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