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	<title>27/10/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>27/10/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.5736</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-10-2011-n-5736/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-10-2011-n-5736/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.5736</a></p>
<p>Pres. Piscitello – Est. Metro Ceprini Costruzioni S.r.l. (Avv.ti E. Festa, F. Rosi) c/ Icop Spa (Avv.ti A. Cancrini, C. De Portu, F. Vagnucci) e Comune di Orvieto (Avv. G. Apolloni David) sulla necessità per i raggruppamenti temporanei di indicare nell&#8217;offerta le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-10-2011-n-5736/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.5736</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-10-2011-n-5736/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.5736</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Piscitello – Est. Metro<br /> Ceprini Costruzioni S.r.l. (Avv.ti E. Festa, F. Rosi) c/ Icop Spa (Avv.ti A. Cancrini,  C. De Portu, F. Vagnucci) e Comune di Orvieto (Avv. G. Apolloni David)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità per i raggruppamenti temporanei di indicare nell&#8217;offerta le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e le quote di partecipazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Forniture e servizi – RTI – Parti delle prestazioni – Quote di partecipazione – Indicazione – Necessità – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nelle procedure concorsuali riguardanti forniture e servizi, gli operatori economici riuniti o consorziati hanno l’obbligo di specificare le parti delle prestazioni che saranno eseguite da ciascuna impresa del gruppo, nonché le quote di partecipazione. Tale obbligo – espressione di un principio generale che prescinde dall’assoggettamento della gara alla disciplina comunitaria e non consente distinzioni legate alla natura morfologica del raggruppamento, o alla tipologia delle prestazioni – risponde all’esigenza della stazione appaltante di conoscere preventivamente chi sarà il soggetto che esegue il servizio e la parte specifica del servizio ripartito e svolto dalle singole imprese al fine di rendere più spedita l’esecuzione del rapporto individuando il responsabile, nonché all’esigenza di agevolare la verifica delle competenza tecnica dell’esecutore comparata con la documentazione prodotta in sede di gara, ed alla esigenza di rendere effettiva la composizione del raggruppamento al fine di unire insieme capacità tecniche e finanziarie integrative e complementari e non a coprire la partecipazione di imprese non qualificate, aggirando così le norme di ammissione stabilite dal bando.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 6040 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>Ceprini Costruzioni S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Emilio Festa, Francesco Rosi, con domicilio eletto presso Francesco Rosi, in Roma, via Lutezia, 8; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Icop Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Arturo Cancrini, Claudio De Portu, Francesco Vagnucci, con domicilio eletto presso Studio Legale Cancrini Piselli, in Roma, via Giuseppe Mercalli n. 13; Comune di Orvieto, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Apolloni David, con domicilio eletto presso David Giuseppe Apolloni in Roma, via Gramsci n. 20; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. UMBRIA &#8211; PERUGIA: SEZIONE I n. 00279/2010, resa tra le parti, concernente affidamento progettazione ed esecuzione opere comune di Orvieto &#8211; ammissione imprese concorrenti.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Icop Spa e del Comune di Orvieto;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2011 il Cons. Adolfo Metro e uditi per le parti gli avvocati Festa, De Portu e Apolloni;<br />	<br />
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso di primo grado il RTI Icop spa ha impugnato il provvedimento con il quale il comune di Orvieto ha aggiudicato al RTI Ceprini la gara per l&#8217;esecuzione delle opere necessarie per realizzare il raccordo stradale per l&#8217;accesso al polo ospedaliero.<br />	<br />
Il ricorrente in primo grado, a sostegno del ricorso ha sostenuto, nei confronti dell’aggiudicatario, i seguenti motivi:<br />	<br />
-violazione dei principi della segretezza e della “par condicio”, perché il RTI Ceprini aveva indicato, negli elaborati facenti parte dell&#8217;offerta tecnica, i dati relativi all&#8217;offerta temporale che, invece, avrebbero dovuto essere inseriti nell&#8217;offerta ec<br />
-mancata assunzione dell&#8217;obbligazione ad eseguire prestazioni per una percentuale pari al 10% della declaratoria OS21, come previsto dal bando;<br />	<br />
-mancata produzione, da parte del legale rappresentante, della delega conferita al soggetto che aveva effettuato la presa visione dei luoghi;<br />	<br />
-illegittima partecipazione alla gara del RTI Varvarito, con conseguente illegittimità della graduatoria, in quanto la sua esclusione avrebbe comportato l&#8217;aggiudicazione a favore del RTI ricorrente;<br />	<br />
-in subordine, errata applicazione delle modalità di attribuzione dei punteggi;<br />	<br />
-errata ammissione del Consorzio Campania Sviluppo infrastrutture.<br />	<br />
Il raggruppamento controinteressato ha proposto ricorso incidentale avverso l&#8217;ammissione alla gara del ricorrente, sostenendo i seguenti motivi:<br />	<br />
-violazione della “lex specialis” e dell&#8217;art. 71 del dpr 554/99, perché il RTI Icop non ha prodotto la delega rilasciata dal legale rappresentante al soggetto che aveva provveduto alla presa visione dei luoghi;<br />	<br />
-violazione della “lex specialis”, dell’art. 37 del D.Lgs. 163/06 e del disciplinare, in quanto i professionisti affidatari della progettazione esecutiva per conto dell’Icop non hanno indicato la percentuale di prestazioni corrispondente alla quota di par<br />
-mancata dichiarazione, da parte della “Maeg spa”, dei soggetti cessati dalle cariche rappresentative della società.<br />	<br />
Il Tar ha respinto i motivi di ricorso incidentale ed ha accolto il primo motivo del ricorso principale.<br />	<br />
Con l’appello in esame, il RTI Ceprini ha riproposto i motivi già sostenuti in via incidentale ed ha affermato l’infondatezza, nel merito, dei motivi di ricorso.<br />	<br />
Hanno resistito il RTI Icop ed il comune di Orvieto.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’appello è fondato.<br />	<br />
Preliminarmente, in quanto pregiudiziali, vanno esaminati i motivi di ricorso incidentale.<br />	<br />
Il collegio ritiene fondato il secondo degli stessi.<br />	<br />
Con tale motivo il raggruppamento appellante ha sostenuto che il RTI Icop avrebbe dovuto essere escluso dalla gara stante la mancanza, nella dichiarazione resa dai soggetti designati alla redazione della progettazione esecutiva, dell’indicazione della percentuale delle prestazioni corrispondenti alla quota di partecipazione al raggruppamento e ciò in violazione del disposto dell’art. 37 co. 13 del D.Lgs n. 163/06.<br />	<br />
Sostiene, al contrario, il ricorrente in primo grado, con tesi condivisa dalla sentenza appellata, che alla fattispecie deve applicarsi l’art. 37 cit. co. 4, secondo cui sarebbe sufficiente indicare, come è avvenuto nel caso in esame, soltanto le parti del servizio di progettazione attribuite ai singoli progettisti riuniti in raggruppamento.<br />	<br />
Il motivo proposto in via incidentale è condivisibile.<br />	<br />
Al riguardo, questa Sezione si è già pronunciata sulla questione.<br />	<br />
Conviene riportare, per chiarezza espositiva, le norme di cui si lamenta la violazione.<br />	<br />
Il 4° comma del menzionato articolo 37 così recita: <i>&#8220;Nel caso di forniture o servizi nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati&#8221;.</i><br />	<br />
Il comma 13 del medesimo articolo statuisce che: <i>&#8220;I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento&#8221;.</i><br />	<br />
“La chiarezza del tenore letterale delle riportate disposizioni impone di considerare vincolanti, per le imprese riunite, gli obblighi di specificazione delle parti delle prestazioni che saranno eseguite da ciascuna di esse e delle quote di partecipazione.<br />	<br />
Tale obbligo è espressione di un principio generale che prescinde dall’assoggettamento della gara alla disciplina comunitaria e non consente distinzioni legate alla natura morfologica del raggruppamento (verticale o orizzontale), o alla tipologia delle prestazioni (principali o secondarie, scorporabili o unitarie, cfr. Cons. St., sez. V, 18 agosto 2009, n. 5098; sez. VI, 4 maggio 2009, n. 2783; sez. V, 14 gennaio 2009, n. 98, rese su fattispecie governate dalle analoghe, ma non identiche, disposizioni sancite dal d.lgs. n. 157 del 1995).<br />	<br />
Dal punto di vista sostanziale la necessità di indicare nell’offerta le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese risponde alle seguenti esigenze pubbliche:<br />	<br />
a) conoscenza preventiva, da parte della stazione appaltante, di chi sarà il soggetto che esegue il servizio e la parte specifica del servizio ripartito e svolto dalle singole imprese al fine di rendere più spedita l’esecuzione del rapporto individuando il responsabile;<br />	<br />
b) agevole verifica, da parte del responsabile del procedimento, della competenza tecnica dell’esecutore comparata con la documentazione prodotta in sede di gara;<br />	<br />
c) rendere effettiva la composizione del raggruppamento e rispondente alle esigenze di unire insieme capacità tecniche e finanziarie integrative e complementari e non a coprire la partecipazione di imprese non qualificate, aggirando così le norme di ammissione stabilite dal bando”( cfr. C.S. n.744/10).<br />	<br />
Da ciò la fondatezza del secondo motivo di appello incidentale per la carenza, da parte del ricorrente in primo grado, di un elemento essenziale nella dichiarazione presentata dai progettisti, fatto che deve dar luogo alla esclusione del RTI “Icop spa”, secondo quanto statuito dall’art 1 lett. g) del disciplinare (pag. 5).<br />	<br />
Attesa la peculiarità delle questioni trattate, le spese del giudizio possono essere compensate.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, respinge il ricorso di primo grado.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2011, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Calogero Piscitello, Presidente<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa, Consigliere<br />	<br />
Adolfo Metro, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/10/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-10-2011-n-5736/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.5736</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.5790</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-27-10-2011-n-5790/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-27-10-2011-n-5790/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.5790</a></p>
<p>Pres. Cirillo, Est. Capuzzi Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite s.p.a. (Avv. Lirosi) c. Regione Puglia (Avv.ti Shiroka e Grimaldi) Farmaci &#8211; Distribuzione diretta da parte del servizio sanitario &#8211; Previsione di regolamento regionale che prevede l’obbligo per il medico prescrittore di indicare solo il principio attivo rimettendo la scelta concreta del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-27-10-2011-n-5790/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.5790</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-27-10-2011-n-5790/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.5790</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cirillo, Est. Capuzzi <br /> Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite s.p.a. (Avv. Lirosi) c. Regione Puglia (Avv.ti Shiroka e Grimaldi)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Farmaci &#8211; Distribuzione diretta da parte del servizio sanitario &#8211; Previsione di regolamento regionale che prevede l’obbligo per il medico prescrittore di indicare solo il principio attivo rimettendo la scelta concreta del medicinale al farmacista ospedaliero &#8211; Illegittimità &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittima la norma regolamentare dettata da una Regione che, nell’ambito della distribuzione diretta del farmaco da parte del servizio sanitario, impone al medico ospedaliero – in sede di prescrizione dei farmaci necessari per il primo ciclo di terapia all’atto delle dimissioni del paziente dal ricovero o della visita specialistica – di indicare esclusivamente il principio attivo, sottraendo allo stesso medico il potere di identificare il farmaco da erogare in concreto mediante la indicazione del suo nome commerciale, e ciò sia che si tratti di farmaco affermato sia che si tratti della denominazione comune del medicinale seguita dal nome della impresa che lo commercializza. Una tale disposizione, infatti, limitando inammissibilmente la libertà del medico di prescrivere la specialità medicinale che ritiene più adatta da un punto di vista terapeutico per un determinato paziente in forza di una valutazione finale legata alle caratteristiche precise della patologia, finisce col rimettere al farmacista la scelta concreta del farmaco da somministrare, pur non avendo questo ultimo né la competenza tecnica, né la conoscenza del quadro clinico dell’assistito.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>	<br />
1. La questione all’esame del Collegio attiene alla legittimità del Regolamento della Regione Puglia n. 22 del 2 ottobre 2009 (e del pregresso Regolamento n. 15 del 2007) nella parte in cui, alla lett. a) dell’art. 4, prevede che nell’ambito della distribuzione diretta dei farmaci di cui all’art. 12, primo comma, lett. e) della legge regionale n. 39 del 2006, la prescrizione dei farmaci concedibili con oneri a carico del servizio sanitario regionale e presenti nel Prontuario Terapeutico Operativo debba &#8220;esclusivamente riportare il principio attivo&#8221; con conseguente divieto per i medici ospedalieri e specialisti ambulatoriali di utilizzare il nome commerciale del farmaco.<br />	<br />
Il Tar Puglia, sede di Bari, nel dichiarare in parte improcedibile e in parte infondato il ricorso, ha richiamato un precedente giurisprudenziale ritenuto specifico in materia rappresentato dalla sentenza del medesimo Tar n. 2612 del 2009 concernente il Regolamento regionale n. 17 del 17 novembre 2003 di analogo contenuto, concludendo, quanto alle questioni sollevate nel ricorso, che la disposizione impugnata non ledeva alcuna prerogativa del medico ospedaliero.<br />	<br />
La società appellante assume la sostanziale erroneità della sentenza sul piano della carenza motivazionale e la inconferenza del richiamo giurisprudenziale operato dal primo giudice, atteso che, diversamente da quanto ritenuto, la questione all’esame attiene alla legittimità della norma regolamentare, che, nell’ambito della distribuzione diretta del farmaco da parte del servizio sanitario, impone al medico ospedaliero e non al medico di medicina generale, come nella fattispecie relativa al sopradetto Regolamento n. 17 del 2003, di indicare il solo principio attivo, privando lo stesso medico ospedaliero del potere di &#8220;identificare il farmaco da erogare in concreto mediante la indicazione del suo nome commerciale&#8221;; e ciò sia che si tratti di farmaco affermato sia che si tratti della denominazione comune del medicinale seguita dal nome della impresa che lo commercializza.<br />	<br />
Con l’effetto, secondo la appellante società, che nell’ottica dei Regolamenti n. 15 del 2007 e 22 del 2009, la scelta del farmaco in concreto da erogare, illegittimamente finisce per essere rimessa al farmacista ospedaliero, in quanto, nella ipotesi che la struttura disponga di due farmaci a base dello stesso principio, sarebbe questo ultimo a scegliere il farmaco da erogare in concreto.<br />	<br />
Tale previsione dei Regolamenti impugnati, limitando la libertà del medico di prescrivere la specialità medicinale che ritiene più adatta da un punto di vista terapeutico per un determinato paziente, sarebbe quindi in contrasto:<br />	<br />
&#8211; con le statuizioni della Corte di Giustizia della Comunità Economica Europea (casi riuniti 266 e 267 del 1987) che, con sentenza del 18 maggio 1989, ha escluso la possibilità di lasciare al farmacista la scelta del farmaco da somministrare al paziente,<br />
&#8211; con la normativa statale in materia che, anche quando diretta a conseguire risparmi di spesa, assume come limite il rispetto e la garanzia della libertà di prescrizione del medico secondo scienza e coscienza quale libertà che si estrinseca anche attrave<br />
&#8211; con principi di logicità e ragionevolezza in quanto il costo del farmaco soggetto a distribuzione diretta, di marca o generico puro, sarebbe già stato sopportato dalla struttura pubblica e pertanto alcuna utilità potrebbe assumere la prescrizione del so<br />
&#8211; con principi della scienza medica e farmacologica per i quali due farmaci aventi a base il medesimo principio attivo ma aventi una diversa composizione in termini di eccipienti possono comportarsi in maniera diversa nell’organismo umano.<br />	<br />
Ha dedotto ancora la impresa appellante che:<br />	<br />
&#8211; posto che l’attività di prescrizione dei farmaci appartiene alla competenza bipartita Stato-Regioni essendo riconducibile alla tutela della salute, l’individuazione dei limiti e dei criteri che devono guidare il medico nella scelta del farmaco che megli<br />
&#8211; che il pregiudizio che subisce la impresa appellante è riposto nella impossibilità di continuare a svolgere attività di informazione scientifica e di aggiornamento sui farmaci che commercializza.<br />	<br />
Si è costituita la Regione Puglia sostenendo che l’intento delle norme regolamentari impugnate è quello di indurre il paziente alla scelta del medicinale generico attesa la identità del principio attivo tra farmaco generico e non generico.<br />	<br />
Sulla base della norma regolamentare il paziente potrà ritirare presso la farmacia ospedaliera la specialità medicinale contenente il principio attivo prescritto e, laddove non ritenga di usufruire delle modalità di cui al regolamento, lo stesso potrà recarsi dal medico di medicina generale che prenderà atto della prescrizione e provvederà alla individuazione del farmaco riferito al principio attivo indicato. Sulla base di tale sinergia tra le funzioni dei medici ospedalieri e dei medici di base si realizza, secondo la Regione Puglia, una migliore organizzazione e razionalizzazione della spesa farmaceutica e degli accertamenti diagnostici.<br />	<br />
La difesa della Regione ha richiamato le norme a livello nazionale che impongono alle regioni di adottare misure per contenere la spesa farmaceutica, comprese quelle inerenti la prescrittibilità e rimborsabilità dei farmaci<br />	<br />
Pur assicurando la legislazione statale la totale rimborsabilità dei farmaci collocati in classe A nel prontuario farmaceutico, la comprovata equipollenza terapeutica dei farmaci consente che possa essere esclusa in modo totale e parziale la rimborsabilità dei medicinali più onerosi per le finanze pubbliche alle condizioni indicate dallo stesso legislatore statale. In tale senso le Regioni sono chiamate a svolgere un ruolo attivo facendo uso di rilevanti competenze in materia di tutela della salute.</p>
<p>2. L’appello è fondato.<br />	<br />
2.1. La legge regionale Puglia n. 39 del 28 dicembre 2006 art. 12 prevede che, all’atto delle dimissioni del paziente dal ricovero o della visita specialistica, le strutture delle Aziende sanitarie pubbliche devono dispensare i farmaci necessari per il primo ciclo di terapia sulla base di un regolamento concernente: &#8220;…le modalità operative della distribuzione diretta&#8221;.<br />	<br />
Il regolamento n. 15 del 18 giugno 2007 prevede che la prescrizione dei farmaci concedibili deve riportare il solo principio attivo; analoga prescrizione è contenuta nel regolamento n.22 del 2 ottobre 2009.</p>
<p>3. Va premesso che nel nuovo quadro costituzionale derivante dalle modifiche del titolo V della Carta Costituzionale ad opera della legge costituzionale n. 3 del 2001 la materia di cui trattasi, relativa alle modalità di distribuzione dei farmaci e attività medico prescrittiva, appartiene alla competenza legislativa concorrente Stato Regioni, in quanto riconducibile alla tutela della salute ex art. 117, comma 3, della Costituzione. In tale ambito le Regioni possono intervenire con proprie leggi nel rispetto dei principi fondamentali riservati alla legislazione statale e, ove esistenti, dei vincoli derivanti dalla normativa comunitaria. La individuazione del criterio di riparto della competenza legislativa Stato Regione è affidata alla distinzione tra norma di principio e norma di dettaglio.<br />	<br />
Le norme di principio, sulla base dell’insegnamento della Corte Costituzionale, sono dirette, oltre che alla individuazione dei principi fondamentali, anche a garantire uniformità nei diritti a livello nazionale (cfr. sentenza della Corte Cost. n. 59 del 2006). Posto che l’attività di prescrizione dei farmaci appartiene alla competenza bipartita Stato Regioni, la individuazione dei limiti e dei criteri che devono guidare il medico nella scelta del farmaco che meglio risponda alle esigenze terapeutiche del singolo caso, non può che appartenere ai principi fondamentali da stabilire con legge statale trattandosi di uno dei casi in cui occorre assicurare uniformità di trattamento nei diritti a livello nazionale, incidendo i criteri di prescrizione sul principio di libera scelta del farmaco da parte del medico quale aspetto del diritto alla salute riconosciuto dall’art. 32 della Costituzione.</p>
<p>4. Si tenga poi conto che in base all’articolo 5, comma 5 quater della legge n. 222 del 2007, sopravvenuta rispetto alla instaurazione del giudizio di primo grado, è previsto che: &#8220;nella prescrizione dei farmaci equivalenti il medico indica in ricetta o il nome della specialità medicinale o il nome del generico&#8221;. La disposizione stigmatizza un principio già esistente nell’ordinamento evidenziando la discrezionalità del medico nella scelta del farmaco più indicato per il proprio paziente e consentendo la prescrizione di un principio attivo qualora il medico in scienza e coscienza lo ritenga del tutto sostituibile tra farmaci equivalenti.<br />	<br />
Con la conseguenza che il medico non può essere obbligato a indicare nella prescrizione esclusivamente il nome del principio attivo e quindi non può essere rimessa al farmacista la scelta concreta del farmaco da somministrare, non avendo questo ultimo né la competenza tecnica, né la conoscenza del quadro clinico dell’assistito.<br />	<br />
In tale senso la fondamentale censura sollevata nell’appello merita accoglimento. La Sezione ritiene illegittima la scelta regolamentare della Regione Puglia di obbligare il medico ospedaliero a prescrivere unicamente il principio attivo e di rimettere la individuazione concreta del farmaco, nei fatti, al farmacista ospedaliero.<br />	<br />
In disparte, si rileva altresì che in nessun caso il medico potrebbe essere obbligato a prescrivere il nome del principio attivo nella ipotesi in cui sia disponibile sul mercato il solo farmaco ancora brevettato e caratterizzato da un nome commerciale. Se, infatti, sussiste ancora il brevetto a tutela del farmaco di marca e in assenza di farmaci generici, la prescrizione del principio attivo non può avvenire o comunque non potrebbe che risolversi nella indicazione del farmaco brevettato.</p>
<p>5. Le disposizioni regolamentari impugnate contrastano anche con quanto previsto dall’art. 7 comma 2 della legge n. 405 del 2001 che pure nell’intento di conseguire un risparmio della spesa farmaceutica, assume come limite il rispetto e la garanzia della libertà di prescrizione del medico quale libertà che si estrinseca proprio nella individuazione del farmaco sulla base del nome commerciale dello stesso.<br />	<br />
Infatti, ove sia prescritto un farmaco più costoso tra quelli equivalenti in commercio, la differenza di costo è sostenuta dal paziente, che, a sua volta, può optare, su consiglio del farmacista, per il farmaco al prezzo più basso; ma ciò solo laddove il medico non abbia apposto la clausola di insostituibilità.<br />	<br />
In definitiva, anche dalla disposizione suddetta si evince implicitamente il principio che è la valutazione finale del medico curante, da effettuarsi in relazione alla precisa patologia del paziente e alle caratteristiche della malattia, a determinare il ricorso a un farmaco specifico e la non sostituibilità con altro farmaco.<br />	<br />
In tale senso si è più volte indirizzata la giurisprudenza e in particolare quella della Corte di Cassazione, sia in sede penale che civile (Cass. Penale n. 13315 del 31 marzo 2011 e Cass. Civ. n. 15734 del 2 luglio 2010).<br />	<br />
Anche la Corte di Giustizia della Comunità Europea con la già citata sentenza del 18 maggio 1989 (casi riuniti 266 e 267 del 1987) e con sentenza del 5 maggio 2011 sul procedimento C-316/09 ha rilevato che &#8220;..la decisione finale sul medicinale assunto dal paziente continui (debba continuare) ad essere di competenza del medico curante&#8221;.</p>
<p>6. Fermo quindi che la Regione ha ecceduto la propria competenza legislativa in materia si rileva ancora che l’art. 12 comma 1 lett. e) della legge regionale Puglia n. 39 del 2006, nell’introdurre la distribuzione diretta dei farmaci per il primo ciclo di terapia successiva alla dimissione ospedaliera o alla visita specialistica, aveva demandato a un apposito regolamento il compito di disciplinare &#8220;le modalità operative della distribuzione diretta dei farmaci&#8221; circoscrivendo quindi l’ambito di intervento della fonte normativa secondaria. <br />	<br />
Il Regolamento si doveva quindi limitare a individuare le procedure interne per rendere concreta la distribuzione diretta dei farmaci. Risulta evidente la illegittimità della previsione regolamentare, che, in violazione della norma primaria, nell’obbligare i medici ospedalieri e specialisti ambulatoriali all’utilizzo di un determinato criterio di prescrizione per i farmaci rimborsabili dal servizio sanitario, ha ecceduto sia dalla norma statale sia da quella regionale di riferimento.</p>
<p>7. La Regione Puglia ha incentrato le proprie difese sui limiti della rimborsabilità dei farmaci essenziali a carico del servizio sanitario nazionale, insistendo nella tesi che all’obbligo dei medici ospedalieri di prescrivere il solo principio attivo conseguirebbe un risparmio per le casse pubbliche regionali.<br />	<br />
La Sezione non ritiene, o almeno non è dimostrato, che da tale previsione possa derivare un risparmio di spesa per il servizio pubblico nazionale.<br />	<br />
Infatti, l’art. 7 della legge n. 405 del 2001, con riguardo ai farmaci equivalenti, stabilisce una quota fissa di rimborso da parte del servizio sanitario nazionale, che inizialmente era corrispondente al prezzo più basso del farmaco generico in commercio e che ora viene fissata dall’Aifa sulla base della media dei prezzi europei (cfr., al riguardo, Cons. Stato, IV, 25 agosto 2006 n. 4995). <br />	<br />
In sostanza, alla Regione Puglia non deriva alcun risparmio di spesa poiché il farmaco dispensato per il servizio sanitario avrà sempre lo stesso costo, peraltro già sopportato dalla struttura pubblica all’atto dell’acquisto. Né per superare le censure sollevate appare convincente la tesi che il paziente che non voglia rimettersi al farmacista avrebbe pur sempre la possibilità di rivolgersi al medico di base per farsi prescrivere il farmaco più rispondente alle proprie esigenze terapeutiche. <br />	<br />
Il Regolamento non prevede tale possibilità, che peraltro comporterebbe un aggravio di spesa per le casse regionali, atteso che il servizio sanitario &#8211; pur avendo acquistato i farmaci a seguito di gara e dunque al prezzo più vantaggioso &#8211; si troverebbe, per scelta del paziente e del medico di base, a doverlo rimborsare alle farmacie al prezzo stabilito per quella classe di equivalenza.</p>
<p>8. In conclusione l’appello va accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, il ricorso in primo grado deve essere accolto.</p>
<p>9. Quanto alle spese esse seguono, come di regola, la soccombenza e pertanto vengono poste a carico della Regione Puglia nella misura indicata nel dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto,<br />	<br />
lo accoglie e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado.<br />	<br />
Condanna l’appellato al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 (euro tremila).<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-27-10-2011-n-5790/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.5790</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.5740</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-10-2011-n-5740/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-10-2011-n-5740/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.5740</a></p>
<p>Pres. Piscitello – Est. Quadri Pasubio Group S.r.l. (Avv.ti M. C. D&#8217;Alessandro, A. Ferretto) c/ Ascopiave S.p.A. (Avv.ti B. Barel, L. Manzi) e Comune di Isola Vicentina (Avv.ti D. Meneguzzo, O. Sivieri) sull&#8217;inammissibilità della rettifica del bando attraverso la lettera di invito nelle procedure ristrette 1. Contratti della p.a. –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-10-2011-n-5740/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.5740</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-10-2011-n-5740/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.5740</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Piscitello – Est. Quadri<br /> Pasubio Group S.r.l. (Avv.ti M. C. D&#8217;Alessandro, A. Ferretto) c/ Ascopiave S.p.A.  (Avv.ti B. Barel, L. Manzi) e Comune di Isola Vicentina (Avv.ti D. Meneguzzo, O. Sivieri)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inammissibilità della rettifica del bando attraverso la lettera di invito nelle procedure ristrette</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Gara – Aggiudicazione – Concorrente – Impugnazione – Interesse strumentale a riedizione – Configurabilità – Presupposto – Partecipazione alla gara	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Procedure ristrette – Bando – Inderogabilità – Sussiste – Conseguenze – Modifiche con lettera invito – Inammissibilità – Contrarius actus – Necessità	</p>
<p>3. Contratti della p.a. – Gara – Commissione – Nomina – Violazione art. 84, co. 10 D.Lgs. n. 163/2006 – Conseguenze – Illegittimità – Sussiste – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’interesse strumentale alla riedizione integrale della procedura di gara di cui sia titolare un’impresa che abbia legittimamente partecipato alla gara, così differenziando la propria posizione rispetto a quella di un qualsiasi operatore del settore che aspiri, di fatto, a partecipare ad una futura selezione, è idoneo a radicare la legittimazione ad agire, in quanto collegato ad una posizione giuridica attiva, protetta dall’ordinamento, la cui soddisfazione è realizzabile unicamente mediante il rinnovo della procedura.	</p>
<p>2. Nelle procedure ristrette vale la regola dell’inderogabilità del bando da parte della lettera d’invito, correlata sia alla funzione meramente integrativa della lettera d’invito rispetto al bando, sia alla necessità che le prescrizioni rese note alla generalità degli aspiranti a partecipare alla gara non possano essere modificate con un atto rivolto alle sole imprese che abbiano chiesto di partecipare. L’applicazione di detta regola comporta che ove la stazione appaltante riscontri una illegittimità ovvero intenda modificare le prescrizioni del bando di gara, non può procedere ad una sua rettifica mediante la lettera d’invito, ma è tenuta ad utilizzare per la modifica lo strumento del contrarius actus. Parimenti, quando illegittimità vengano riscontrate nella lettera d’invito, né l’amministrazione né la Commissione hanno il potere di emendarla dopo l’apertura delle offerte, avendo la possibilità di annullare l’intera gara.	</p>
<p>3. La violazione dell’art. 84, comma 10 del d. lgs. n. 163/2006 – relativo al termine entro cui nominare le commissioni di gara – comporta l’illegittimità della procedura di selezione. Infatti, la disposizione è espressione di un principio di ordine generale, rispondente ad esigenze di imparzialità della procedura di gara, allo scopo di evitare collusioni tra commissari e concorrenti, ed è applicabile ad ogni specie di competizione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1290 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>Pasubio Group S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Maria Cristina D&#8217;Alessandro e Antonio Ferretto, con domicilio eletto presso Maria Cristina D&#8217;Alessandro in Roma, via Flaminia, 366; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ascopiave S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Bruno Barel e Luigi Manzi, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Isola Vicentina, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Dario Meneguzzo e Orlando Sivieri, con domicilio eletto presso Orlando Sivieri in Roma, via Cosseria N. 5;<br />
Ati Linea Distribuzione S.r.l. &#8211; Gestir S.r.l.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. VENETO &#8211; VENEZIA: SEZIONE I n. 02579/2009, resa tra le parti, concernente della sentenza del T.A.R. VENETO &#8211; VENEZIA: SEZIONE I n. 02579/2009, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ascopiave S.p.A. e del Comune di Isola Vicentina;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 27 settembre 2011 il Cons. Francesca Quadri e uditi per le parti gli avvocati Zini, per delega dell&#8217;avv. Ferretto, Manzi e Sivieri;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Ascopiave s.p.a., concessionaria del servizio di distribuzione del gas naturale nel Comune di Isola Vicentina in regime di proroga e classificatasi terza nella procedura ristretta, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, indetta dal medesimo Comune , ha impugnato con ricorso e con successivi motivi aggiunti la deliberazione comunale recante indirizzi sulla procedura di gara, il bando , la lettera d’invito e l’aggiudicazione definitiva in favore di Pasubio Group s.r.l. .<br />	<br />
Con successivo ricorso ha altresì impugnato , unitamente all’aggiudicazione definitiva, la determinazione di nomina della Commissione di gara e gli atti concernenti la procedura comprese le rettifiche intervenute in corso di gara. <br />	<br />
Il Tar, riuniti i ricorsi, richiamando la propria giurisprudenza in materia, li ha accolti annullando il bando di gara e la delibera comunale che ne aveva determinato il contenuto, ritenendo sperequato il punteggio preminentemente orientato a favore del contenuto economico dell’offerta.<br />	<br />
Propone appello l’aggiudicataria Pasubio Group riproponendo in primo luogo le eccezioni pregiudiziali concernenti la carenza di interesse della ricorrente all’impugnazione delle clausole del bando per non avere queste natura immediatamente lesiva e , comunque, all’annullamento degli atti di gara.<br />	<br />
Nel merito, censura la sentenza di primo grado contestando che la distribuzione del punteggio contrastasse con l’art. 14, comma 6 del d. lgs. n. 164 del 2000 essendo essa rimessa ad una valutazione discrezionale della p.a.<br />	<br />
Costituendosi in giudizio, Ascopiave, oltre a contrastare le eccezioni pregiudiziali di rito, ha riproposto alcuni dei motivi di merito proposti contro gli atti di gara, non esaminati dal primo giudice, ma comunque a suo dire dirimenti, relativi alla violazione degli artt. 64 e 67 del codice dei contratti pubblici, attesa la difformità della lettera di invito rispetto al bando di gara tale da turbare la par condicio tra i concorrenti ed alterare l’andamento della gara; la nomina anticipata e l’illegittima composizione della Commissione giudicatrice; il difetto di istruttoria e l’illogicità per la mancata considerazione della circostanza dell’interconnessione della rete di distribuzione del Comune di Isola Vicentina con quella di altri comuni limitrofi.<br />	<br />
Si è costituito il Comune di Isola Vicentina a sostegno dell’appellante.<br />	<br />
All’udienza del 27 settembre 2011, in vista della quale le parti hanno presentato memorie, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p>2. Occorre, preliminarmente, affrontare l’eccezione pregiudiziale sollevata dall’appellante circa la carenza di interesse della Ascopiave all’impugnazione del bando e degli atti di gara.<br />	<br />
L’eccezione è infondata, alla luce della consolidata giurisprudenza (di recente, Cons. St. Ad. Pl. 11.1.2011, n. 3; Sez. V, 15.10.2010, n. 7515, 21.2.2011, n. 1082) secondo cui l’interesse strumentale alla riedizione integrale della procedura di gara di cui sia titolare un’impresa che abbia legittimamente partecipato alla gara, così differenziando la propria posizione rispetto a quella di un qualsiasi operatore del settore che aspiri, di fatto, a partecipare ad una futura selezione, è idoneo a radicare la legittimazione ad agire , in quanto collegato ad una posizione giuridica attiva, protetta dall’ordinamento, la cui soddisfazione è realizzabile unicamente mediante il rinnovo della procedura.<br />	<br />
Non occorre poi soffermarsi sulla immediata lesività delle disposizioni di bando impugnate, avendo la ricorrente in primo grado provveduto comunque ad impugnare gli atti di gara in esito all’aggiudicazione in favore di Pasubio Group.</p>
<p>3. Nel merito, occorre osservare che sulla questione su cui si fonda la pronuncia di accoglimento il gravame di Pasubio coglie nel segno, alla luce della giurisprudenza formatasi anteriormente all’entrata in vigore del decreto legislativo 1.6.2011 n. 93, ratione temporis inapplicabile alla presente fattispecie (a partire da Cons. St. Sez. V, 19.9.2008, n. 4540; 31.12.2008, n. 6744; 26.1.2009, n. 370; 4.1.2011, n. 2; 17.1.2011, n. 224) – cui il Collegio intende conformarsi &#8211; di segno opposto alla sentenza di primo grado.<br />	<br />
Sul punto, occorre infatti ribadire che la lettera dell’art. 14, comma 6 del decreto legislativo n. 164 del 2000, non prevedendo una predeterminazione del valore ponderale da attribuire, rispettivamente, all’elemento qualità ed all’elemento prezzo delle offerte per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, ha lasciato spazio alla discrezionalità della stazione appaltante da esercitare in relazione agli interessi specifici ed alle condizioni della rete; peraltro, la preponderanza attribuita all’elemento economico dell’offerta non è tale da marginalizzare completamente l’elemento della qualità tecnica, mentre è controbilanciata , sul piano economico, dalla decisione dell’ente di farsi carico completamente dei costi in favore del gestore uscente, così non risultando né sproporzionata né irragionevole. La sicurezza è inoltre garantita secondo quanto previsto dal contratto di servizio.</p>
<p>4. Occorre, tuttavia, esaminare gli ulteriori motivi, originariamente proposti con il ricorso di primo grado e non esaminati in quanto assorbiti, ritualmente sottoposti dalla difesa della Ascopiave. <br />	<br />
Questa ha denunciato l’illegittimità degli atti di gara per violazione degli articoli 64 e 67 del codice dei contratti pubblici, in considerazione dei mutamenti intervenuti in corso di gara sull’ammontare della cauzione e sul versamento di una somma una tantum e per difformità tra bando e lettera di invito nell’indicazione di alcuni pesi ponderali.<br />	<br />
Ciò avrebbe comportato, oltre ad un andamento anomalo della procedura, in cui i concorrenti non erano tempestivamente messi in grado di conoscere con certezza le regole, una lesione della par condicio dei partecipanti, i quali avrebbero formulato la propria offerta senza conoscere in anticipo quali pesi la Commissione avrebbe applicato.<br />	<br />
Le controparti &#8211; in particolare il Comune &#8211; sostengono l’irrilevanza di meri errori materiali , peraltro inidonei a fondare l’interesse della ricorrente, prontamente emendati dalla stazione appaltante e superabili da parte dei partecipanti in base al principio della prevalenza del bando sulla lettera di invito.<br />	<br />
Le modifiche (ovvero correzioni, secondo l’impostazione del Comune) della lettera d’invito rispetto al bando hanno riguardato sia l’importo della cauzione, sia alcuni pesi ponderali. La Commissione di valutazione, che in un primo momento aveva applicato i pesi indicati nella lettera di invito , è stata riconvocata ed ha rivisto il proprio operato, applicando i pesi ponderali del bando senza , peraltro, effetti ai fini della formulazione della graduatoria finale.<br />	<br />
Deve osservarsi che nelle procedure ristrette vale la regola dell’inderogabilità del bando da parte della lettera d’invito, correlata sia alla funzione meramente integrativa della lettera d’invito rispetto al bando, sia alla necessità che le prescrizioni rese note alla generalità degli aspiranti a partecipare alla gara non possano essere modificate con un atto rivolto alle sole imprese che abbiano chiesto di partecipare. L’applicazione di detta regola comporta che ove la stazione appaltante riscontri una illegittimità ovvero intenda modificare le prescrizioni del bando di gara , non può procedere ad una sua rettifica mediante la lettera d’invito, ma è tenuta ad utilizzare per la modifica lo strumento del contrarius actus. Parimenti, quando illegittimità vengano riscontrate nella lettera d’invito, né l’amministrazione né la Commissione hanno il potere di emendarla dopo l’apertura delle offerte, avendo la possibilità di annullare l’intera gara (Cons. St. Sez. V, 17.10.2008, n. 5095).<br />	<br />
Sebbene quindi, sotto il profilo interpretativo, il contrasto tra bando e lettera d’invito vada risolto in base alla prevalenza del primo , quale lex specialis della selezione concorsuale (Cons. St. Sez. V, 29.3.2004, n. 1660, che richiama il parere della Sez. II, n. 149 del 7 marzo 2001), ciò non toglie che la difformità tra i due atti – indipendentemente dai motivi che abbiano ,consapevolmente o per mero errore materiale, indotto l’amministrazione alla modifica delle prescrizioni nella lettera d’invito &#8211; sia idonea, in concreto, a pregiudicare l’imparzialità e l’applicazione uniforme delle regole nei confronti di tutti i partecipanti. La Ascopiave, al pari degli altri concorrenti, al momento di presentare l’offerta, ha dovuto tener conto della contraddittoria modifica delle prescrizioni sulle cauzioni ( modifica della cauzione una tantum, reintroduzione, a pochi giorni dalla scadenza del termine di scadenza per la partecipazione, dell’obbligo di versamento una tantum della somma di 250.000 euro ) ed ha presentato un’offerta confidando (o, comunque, potendo confidare, non prevedendo il successivo comportamento della Commissione di valutazione) nell’attribuzione di pesi ponderali contenuti nella lettera d’invito difformi da quelli indicati nel bando.<br />	<br />
Il comportamento della stazione appaltante e della Commissione – che prima ha applicato le regole della lettera d’invito per poi correggersi applicando i pesi indicati nel bando- avvalora lo stato di incertezza e la turbativa al corretto ed uniforme svolgimento della procedura di selezione denunciato da Ascopiave e la violazione dei principi di correttezza, pubblicità, trasparenza e par condicio tra i concorrenti di cui agli articoli 2, 64 e 67 del codice dei contratti pubblici , applicabili a tutte le procedure di scelta, sia dell’appaltatore che del concessionario, anche in base all’espresso richiamo contenuto nell’art. 30 dello stesso codice.</p>
<p>5. Illegittima deve anche considerarsi la nomina della Commissione di gara, avvenuta in data 21 marzo 2008, anteriormente al termine da ultimo stabilito per la presentazione delle offerte del 21 maggio 2008.<br />	<br />
Ininfluente appare, invero, la circostanza che il termine per la presentazione delle offerte fosse stato originariamente fissato per il 31 dicembre 2007, visto che la regola per cui la costituzione della commissione deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte deve trovare applicazione in concreto, secondo le circostanze del caso e, quindi, il suo rispetto va valutato tenendo conto del termine effettivo di scadenza.<br />	<br />
La disposizione dell’art. 84, comma 10 del d. lgs. n. 163 è espressione di un principio di ordine generale, rispondente ad esigenze di imparzialità della procedura di gara, allo scopo di evitare collusioni tra commissari e concorrenti, ed è applicabile ad ogni specie di competizione (Cons. Stato Sez. V, 24-03-2011, n. 1784). <br />	<br />
Anche la sua violazione , quindi, comporta l’illegittimità della procedura di selezione impugnata.</p>
<p>6. La fondatezza dei motivi esaminati, rimasti assorbiti nella sentenza di primo grado, esime il Collegio dalla valutazione delle restanti censure di primo grado riproposte da Ascopiave.<br />	<br />
In conclusione, l’appello va respinto e la sentenza di primo grado confermata, sebbene con diversa motivazione.<br />	<br />
La peculiarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l&#8217;effetto, conferma la sentenza di primo grado con diversa motivazione.<br />	<br />
Spese compensate .<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Calogero Piscitello, Presidente<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />	<br />
Eugenio Mele, Consigliere<br />	<br />
Francesca Quadri, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/10/2011</p>
<p align=justify>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.5788</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-27-10-2011-n-5788/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-27-10-2011-n-5788/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.5788</a></p>
<p>Pres. Severini – Est. Lageder Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche (Avv. Stato) c. Autorità d’ambito territoriale ottimale n. 3 Medio Valdarno (Avv.ti F. Farnetani, M. Giovannelli), Publiacqua s.p.a. (Avv.ti A. Romano, F. Satta, S. Fontana) 1- Servizio idrico integrato – ATO – Natura giuridica &#8211; Organismi esponenziali</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-27-10-2011-n-5788/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.5788</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Severini – Est. Lageder<br /> Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche (Avv. Stato) c. Autorità d’ambito territoriale ottimale n. 3 Medio Valdarno (Avv.ti F. Farnetani, M. Giovannelli), Publiacqua s.p.a. (Avv.ti A. Romano, F. Satta, S. Fontana)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1- Servizio idrico integrato – ATO – Natura giuridica &#8211; Organismi esponenziali delle autonomie locali – Esclusione – Conseguenze – Co.Vi.Ri. &#8211; Esercizio dei poteri di controllo e vigilanza &#8211; Lesione delle autonomie locali – Non sussiste	</p>
<p>2- Servizio idrico integrato – ATO – Tariffa – Determinazione – Atto di transazione – Co.Vi.Ri. – Esercizio di poteri di vigilanza &#8211; Recupero della somma riconosciuta al gestore &#8211; Legittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1- Le autorità d’ambito sono munite di personalità giuridica distinta dagli enti locali compresi nel relativo territorio e non sono qualificabili come organismi esponenziali delle autonomie locali, e dunque riconducibili al numero chiuso degli organi espressivi del generale principio rappresentativo. Pertanto l’incidenza degli atti della Commissione per la vigilanza sulle risorse idriche sull’assetto regolatorio e tariffario definito dall’Autorità d’ambito, posti in essere nell’esercizio dei poteri di controllo e di vigilanza, non integra alcuna lesione dell’autonomie né delle competenze assegnate agli enti territoriali.	</p>
<p>2- E’ legittimo il provvedimento con il quale la Commissione per la vigilanza sulle risorse idriche ha disposto, nei confronti dell’Autorità d’ambito, il recupero della somma riconosciuta al gestore del servizio idrico integrato a titolo transattivo, al fine di definire una vertenza insorta in ordine all’individuazione del regime tariffario applicabile. La determinazione del Co.Vi.Ri, infatti, configura intervento posto in essere a tutela degli interessi dell’utenza ed è legittimata dalla previsione di cui all’art. 161 del D.lgs. n. 152/2006 (il quale attribuisce al Comitato il potere di impartire prescrizioni “sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d&#8217;ambito e i gestori in particolare quando ciò sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti”).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2211 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, in persona del presidente <i>pro tempore</i>, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Autorità d’ambito territoriale ottimale n. 3 Medio Valdarno, in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Farnetani, Mauro Giovannelli, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;<br />
Publiacqua s.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Anna Romano, Filippo Satta, Sarah Fontana, con domicilio eletto presso lo Studio legale Satta in Roma, Foro Traiano, 1/A;<br />
Regione Toscana, non costituita in giudizio nel presente grado; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA, SEZIONE II, n. 06863/2010, resa tra le parti, concernente TARIFFE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 luglio 2011 il Cons. Bernhard Lageder e uditi per le parti gli avvocati Farnetani e Romano e l’avvocato dello Stato De Stefano;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con atto di transazione del 23 marzo 2007, stipulato tra l’Autorità d’ambito territoriale ottimale &#8211; A.A.T.O. n. 3 Medio Valdarno da un lato – costituita ai sensi della l. 5 gennaio 1994, n. 36 (<i>disposizioni in materia di risorse idriche</i>), e della l. r. Toscana 21 luglio 1995, n. 81 (<i>norme di attuazione della legge n. 36 del 5 gennaio 1994, ‘Disposizioni in materia di risorse idriche’</i>), come forma di cooperazione dei comuni e delle provincie ricomprese nell’ambito territoriale del c.d. Medio Valdarno con la funzione di organizzare e gestire il servizio idrico integrato (s.i.i.) di acquedotto, fognatura e depurazione – e Publiacqua s.p.a. dall’altro lato – società a capitale pubblico maggioritario, partecipata da quarantatre comuni in qualità di soci e da altre tre società a loro volte a partecipazione pubblica, concessionaria in esclusiva, in forza di convenzione del 20 dicembre 2000, del s.i.i. in questione per un periodo di venti anni con decorrenza dal 1 gennaio 2002 –, a definizione di una vertenza insorta tra le due parti in ordine all’individuazione del regime tariffario applicabile ad alcuni servizi accessori (volturazione licenze, subentro, riapertura contatori, prove di taratura contatori, diritti di chiamata, ecc.), alla vendita d’acqua all’ingrosso e agli scarichi industriali in pubblica fognatura, veniva riconosciuto in favore del gestore Publiacqua s.p.a., a tacitazione di ogni sua pretesa (originariamente fatta valere nell’ammontare di oltre 22 milioni di euro), un conguaglio sui ricavi nella misura forfetaria di euro 6.200.000,00 per il periodo pregresso (ossia, fino al 2006), da recuperare attraverso le tariffe del triennio successivo, con rinuncia di Publiacqua s.p.a. a qualsiasi ulteriore pretesa per il periodo di riferimento. </p>
<p>2. A seguito di alcune segnalazioni, il Comitato per la vigilanza sulle risorse idriche &#8211; CO.VI.R.I. (cui è succeduta nel <i>munus</i> la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche &#8211; CO.N.VI.R.I., odierna appellante), con deliberazione n. 3 del 16 luglio 2008, premettendo: <br />	<br />
(i) che “<i>nel concetto di servizio idrico integrato debbono essere ricomprese non solo le attività necessarie al puro e semplice trasferimento della risorsa idrica dal luogo di captazione all’utente, bensì anche ogni altra attività collaterale di carattere tecnico, gestionale e amministrativo che renda fruibile il servizio idrico integrato da parte dell’utente stesso</i>”; <br />	<br />
(ii) che “<i>appare manifesta la volontà del legislatore regionale, al pari di quello nazionale, di considerare la gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura come appartenente al s.i.i. e, conseguentemente, soggetta allo stesso regime tariffario</i>”; <br />	<br />
(iii) che “<i>al gestore non andava riconosciuto alcun margine di guadagno oltre quanto già stabilito dal metodo normalizzato, essendo le attività oggetto di transazioni rientranti nel s.i.i.</i>”; <br />	<br />
(iv) che “<i>l’AATO Medio Valdarno ha indebitamente riconosciuto a Publiacqua S.p.A. la somma di 6,2 milioni di euro e che l’imputazione a tariffa rappresenta un danno all’utenza</i>”; <br />	<br />
tutto ciò premesso, disponeva che l’A.A.T.O. n. 3 Medio Valdarno provvedesse al recupero della somma di euro 6.200.000,00 di cui alla citata transazione. </p>
<p>3. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, previa riunione dei ricorsi nn. 1896 e 1944 del 2008, proposti dall’A.A.T.O. n. 3 Medio Valdarno e da Publiacqua s.p.a. avverso tale delibera, in loro accoglimento annullava l’atto gravato (a spese interamente compensate fra le parti), segnatamente ritenendo fondato il primo motivo di ricorso dedotto dall’Autorità d’ambito, con cui la stessa aveva lamentato che il CO.VI.R.I. fosse sconfinato dai poteri di vigilanza attribuitigli dall’art. 161, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (<i>norme in materia ambientale</i>,c.d. codice dell’ambiente), e s.m.i., e si fosse ingerito illegittimamente nell’esercizio di poteri di amministrazione attiva in materia tariffaria e di complessiva gestione del s.i.i., riservati alle Autorità d’ambito, rimarcando “<i>che i rilievi diretti alla transazione stipulata tra Publiacqua e ATO 3, oltre ad incidere in via immediata sulla sfera di autonomia di quest’ultima, determinano una evidente rilevanza sullo stesso Piano d’ambito la cui predisposizione le compete (…) in via esclusiva e sui rapporti con il gestore del servizio regolati da specifica convenzione</i>”, e aggiungendo che il CO.VI.R.I. “<i>ove ritenga siano posti in essere, da parte dei soggetti pubblici o privati deputati alla gestione del servizio, comportamenti o atti in violazione del d.lgs. n. 152, non può esercitare direttamente poteri sostitutivi o imporre direttamente ai medesimi di adeguarsi ai propri rilievi, ma deve attivarsi in tal senso promuovendo le opportune iniziative giurisdizionali</i>” (v. così, testualmente, l’impugnata sentenza). <br />	<br />
Quanto al ricorso proposto da Publiacqua s.p.a. – in parte basato su censure analoghe a quelle dedotte dall’A.A.T.O. –, il Tribunale amministrativo regionale accoglieva le censure di violazione del principio di tipicità e nominatività dei provvedimenti amministrativi per carenza di un’espressa previsione normativa legittimante l’esercizio di poteri di amministrazione attiva in capo al CO.VI.R.I., nonché del principio di irretroattività, essendo il d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 (modificativo, in sede di integrazione e correzione, dell’art. 161 –<i>osservatorio sulle risorse idriche e sui rifiuti</i> – d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), invocato dal CO.VI.R.I. a suffragio dei poteri esercitati con la gravata delibera, entrata in vigore dopo la stipulazione dell’atto di transazione. Il Tribunale amministrativo regionale riteneva, infine, fondata anche la censura di violazione dell’art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241, per la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento a Publiacqua s.p.a. quale soggetto destinatario diretto degli effetti scaturenti dalla delibera. </p>
<p>4. Avverso tale sentenza, notificata il 22 gennaio 2011, interponeva appello la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche &#8211; CO.N.VI.R.I. (quale successore nelle competenze del soppresso Comitato di vigilanza sulle risorse idriche &#8211; CO.VI.R.I., <i>ex</i> art. 9-<i>bis</i>, comma 6, d.-l. 28 aprile 2009, n. 39 (<i>interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile</i>), come convertito dalla l. 24 giugno 2009, n. 77, ulteriormente modificativo dell’art. 161 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), con ricorso in appello notificato il 10 marzo 2011 (data di spedizione) e depositato il 23 marzo 2011, deducendo i seguenti motivi: <br />	<br />
a) “<i>violazione e falsa applicazione degli artt. 141, comma 1; 142; 148, comma 1; 154, comma 2, e 161, comma 2 lett. b, e comma 4 lett. a, d.lgs. 24 marzo 2006, n. 152</i>”, avendo il Tribunale amministrativo regionale erroneamente negato la sussistenza, in capo al Comitato di vigilanza, del potere di impartire prescrizioni nell’esercizio della sua funzione istituzionale di controllo e di vigilanza delineata dalla citata normativa, sulla base di un’erronea ricostruzione dell’assetto normativo vigente in materia; <br />	<br />
b) “<i>violazione e falsa applicazione dell’art. 161, comma 2 lett. b, d.lgs. 152/2006, ed illogica motivazione per travisamento dei fatti su punti controversi e decisivi della causa</i>”, attesa l’erronea valutazione della relazione intercorrente tra atto di transazione e piano d’ambito, con conseguente erronea ricostruzione, anche sotto il profilo in esame, dei correlativi poteri di controllo e vigilanza spettanti all’Amministrazione appellante; <br />	<br />
c) “<i>violazione e falsa applicazione dell’art. 11 delle disp. prel. c.c. in relazione all’art. 161 d.lgs. n. 152 del 2006, introdotto dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, e del principio di irretroattività degli atti amministrativi, e motivazione insufficiente, contraddittoria ed illogica su punti controversi e decisivi della causa</i>”, per l’erronea affermazione della violazione del principio di irretroattività della legge e/o degli atti amministrativi; <br />	<br />
d) “<i>violazione e falsa applicazione dell’art. 7 e dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241 del 1990</i>”, stante l’erronea mancata applicazione del principio dell’irrilevanza della violazione dell’obbligo di comunicare l’avviso d’avvio procedimentale in materia di atti a contenuto vincolato e/o in caso di invarianza del contenuto del provvedimento finale. <br />	<br />
L’Amministrazione appellante chiedeva dunque, previa sospensione dell’efficacia esecutiva dell’impugnata sentenza e in sua riforma, il rigetto dei ricorsi in primo grado. </p>
<p>5. Non essendo la notificazione del ricorso in appello nei confronti dell’A.A.T.O. n. 3 Medio Valdarno andata a buon fine per trasferimento del procuratore domiciliatario costituito in primo grado – mentre il ricorso risulta essere stato ritualmente notificato a Publiacqua s.p.a. in data 15 marzo 2011 (data di perfezionamento della notificazione) –, il difensore dell’appellante provvedeva alla sua rinnovazione, perfezionata presso il nuovo indirizzo di studio del difensore dell’A.A.T.O. il 7 aprile 2011. </p>
<p>6. Costituendosi in giudizio con atto depositato il 12 aprile 2011, l’A.A.T.O. n. 3 Medio Valdarno eccepiva l’irricevibilità dell’appello per essere il ricorso stato notificato ad essa appellata oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza, sebbene il trasferimento dello studio del difensore fosse stato tempestivamente comunicato ancora nel corso del giudizio di primo grado, e ne contestava comunque la fondatezza nel merito. La stessa appellata, nella memoria difensiva datata 31 maggio 2011 e depositata il 3 giugno 2011, oltre a ribadire l’eccezione d’irricevibilità, eccepiva l’inammissibilità dell’appello per la mancata impugnazione, con motivi specifici, del capo decisivo dell’impugnata sentenza, affermativo dell’inammissibile esercizio, da parte del CO.VI.R.I., di un potere sostitutivo di amministrazione attiva lesivo della sfera di autonomia dell’Autorità d’ambito territoriale. Nella stessa memoria l’appellata Autorità d’ambito contestava, ad ogni modo, la fondatezza nel merito dell’interposta impugnazione, chiedendone il rigetto e riproponendo espressamente i motivi di ricorso dichiarati assorbiti in primo grado. </p>
<p>7. Si costituiva altresì l’appellata Publiacqua s.p.a. con atto depositato l’11 aprile 2011, seguito da memoria depositata il 12 aprile 2011, contestando la fondatezza del’appello e chiedendone il rigetto; riproponeva espressamente i motivi di ricorso dichiarati assorbiti nell’impugnata sentenza. </p>
<p>8. All’udienza pubblica del 19 luglio 2011 la causa veniva trattenuta in decisione. </p>
<p>9. L’eccezione d’irricevibilità del ricorso in appello è infondata. <br />	<br />
Invero, premesso che il ricorso di appello è stato notificato nel rispetto del termine breve di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza (eseguita il 22 gennaio 2011) nei confronti di una delle parti appellate (precisamente, nei confronti di Publiacqua s.p.a., in data 15 marzo 2011), si osserva che, versandosi in fattispecie di causa inscindibile, rispettivamente di litisconsorzio necessario in fase di gravame, il mancato buon esito della prima notifica nei confronti dell’appellata A.A.T.O. n. 3 Medio Valdarno, seguita dalla rinnovazione perfezionata il 7 aprile 2011 (e dunque oltre il termine breve), non è idoneo a determinare l’irricevibilità dell’appello, in quanto ai sensi dell’art. 95, comma 2, Cod. proc. amm., per impedire la decadenza dall’impugnazione è sufficiente che la stessa sia notificata tempestivamente ad almeno una delle parti appellate, e ai sensi del comma 3 del citato art. 95, in caso di mancata notifica dell’impugnazione nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, l’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte necessaria pretermessa va comunque disposta anche d’ufficio. </p>
<p>10. Deve, poi, affermarsi la persistente legittimazione processuale in capo all’appellante Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche (CO.N.VI.R.I.), sebbene tale organismo – istituito dall’art. 9-<i>bis</i>, comma 6, d..l. 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla l. 24 giugno 2009, n. 77, in sostituzione del precedente Comitato di vigilanza sulle risorse idriche (CO.VI.R.I.), a sua volta (ri)costituito, in sede integrativa e correttiva, dall’art. 1, comma 5, d.lgs. 8 novembre 2006, n. 284 –, fosse nelle more soppresso dall’art. 10, comma 26, d.-l. 13 maggio 2011, n. 70 (<i>Semestre Europeo &#8211; Prime disposizioni urgenti per l&#8217;economia</i>), convertito dalla l. 12 luglio 2011, n. 106, entrata in vigore il 13 luglio 2011, e sostituito dalla neointrodotta Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua. Invero, quest’ultima disposizione prevede che fino alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione “<i>le funzioni già attribuite dalla legge alla Commissione nazionale di vigilanza sulle risorse idriche dall’articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, continuano ad essere esercitate da quest’ultima</i>”, sicché alla data del passaggio in decisione della presente causa la Commissione doveva ritenersi ancora operativa, con conseguente mancata efficacia interruttiva sul presente rapporto processuale, a prescindere dal rilievo dirimente, di pretta natura processuale, che un eventuale evento interruttivo, per assurgere a rilevanza nel processo in corso, comunque doveva essere rilevato nei modi e nelle forme di cui agli artt. 299 ss. Cod. proc. civ., la cui disciplina è implicitamente richiamata dall’art. 79, comma 2, Cod. proc. amm.: ossia, previa dichiarazione o notificazione dell’evento ad opera del procuratore costituito per la parte colpita dall’evento interruttivo, la quale è l’unica legittimata a dolersi dell’eventuale irrituale continuazione del processo nonostante il verificarsi della causa interruttiva, talché la mancata interruzione non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, né essere eccepita dalla controparte (v. sul punto, in fattispecie di soppressione di enti pubblici, Cass., sez. lav., 25 febbraio 2011, n. 4688; Cass., sez. lav., 4 novembre 2005, n. 21378).<br />	<br />
Le considerazioni svolte da ultimo valgono anche con riguardo alla posizione dell’appellata A.A.T.O. n. 3 Medio Valdarno, in relazione al disposto dell’art. 1, comma 1-<i>quinquies</i>, d.-l. 25 gennaio 2010, n. 2 (<i>interventi urgenti concernenti enti locali e regioni</i>), come convertito dalla l. 26 marzo 2010, n. 42, il quale prevede la soppressione delle autorità d’ambito territoriale di cui agli artt. 148 e 201 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. </p>
<p>11. Con ciò rilevata la rituale instaurazione e il regolare svolgimento del rapporto processuale nel presente grado di giudizio, si osserva nel merito che i motivi d’appello, tra di loro connessi e da esaminare congiuntamente, sono fondati e meritano accoglimento. <br />	<br />
11.1. Il fulcro della <i>ratio decidendi</i>, che sorregge il primo capo dell’impugnata sentenza, è costituito dalle affermazioni: <br />	<br />
&#8211; che dal quadro normativo applicabile <i>ratione temporis</i> alla vicenda richiamata in giudizio “<i>scaturisce la chiara attribuzione, in via esclusiva, all’Autorità d’ambito, dell’organizzazione del servizio idrico integrato, ivi compresa la determina<br />
&#8211; che “<i>per contro, come risulta dalla lettura dell’art. 161 del Codice dell’ambiente, il Co.Vi.Ri. è titolare attraverso la possibilità di esprimere osservazioni, rilievi e prescrizioni, di un potere d’impulso e di indirizzo, senza però che, in una int<br />
&#8211; che “<i>i poteri di vigilanza esercitati dal Co.Vi.Ri. devono arrestarsi dinnanzi alla soglia degli ambiti di competenza normativamente riservati alle Autorità d’ambito, con particolare riguardo a quei profili tecnico discrezionali attinenti alla determ<br />
&#8211; che “<i>appare confermata la tesi secondo cui il Co.Vi.Ri. (…) ove ritenga siano posti in essere, da parte dei soggetti pubblici o privati deputati alla gestione del servizio, comportamenti o atti in violazione del d.lgs. n. 152 non può esercitare diret<br />
Le citate affermazioni hanno condotto alla declaratoria d’illegittimità della gravata delibera del CO.VI.R.I. per violazione della sfera di autonomia riservata all’Autorità d’ambito, “<i>quale emanazione dei comuni che la costituiscono</i>” e lesione delle relative prerogative di rango anche costituzionale. <br />	<br />
11.2. La riconduzione – operata nell’impugnata sentenza – delle autorità d’ambito nel novero degli organismi costituenti emanazione dei poteri organizzativi delle autonomie locali garantiti sul piano costituzionale non può essere condivisa, in quanto la stessa si pone in netto contrasto con la consolidata giurisprudenza costituzionale, la quale ha ripetutamente affermato che la disciplina delle autorità d’ambito territoriale ottimale rientra sia nella materia della tutela della concorrenza, poiché l’individuazione di un’unica autorità d’ambito consente la razionalizzazione del mercato, sia nella materia della tutela dell’ambiente, poiché l’allocazione delle competenze sulla gestione dell’autorità d’ambito territoriale ottimale serve a razionalizzare le risorse e le interazioni e gli equilibri fra le diverse componenti della “biosfera” intesa come “sistema” nel suo aspetto dinamico; materie, entrambe di competenza esclusiva statale (v. in tal senso, di recente, Corte cost. 13 aprile 2011, n. 128, dichiarativa dell’infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del sopra citato art. 1, comma 1-<i>quinquies</i>, d.-l. 25 gennaio 2010, n. 2, come convertito dalla l. 26 marzo 2010, n. 42, e della spettanza allo Stato della facoltà di disporre la soppressione delle Autorità d’ambito, escludente le invocate competenze regionali in materia di servizi pubblici locali e di organizzazione della cooperazione degli enti locali; nonché gli ulteriori precedenti ivi richiamati, in particolare la sentenza n 24 luglio 2009, n. 246; v. altresì, sotto altro e diverso profilo, la giurisprudenza costituzionale in materia di servizi pubblici locali a rilevanza economica – a partire dalla sentenza 17 novembre 2010, n. 325 –, la quale non ha riconosciuto spazio alcuno alla potestà legislativa regionale o all’autonomia statutaria o regolamentare degli enti locali, poiché tale materia mira, a sua volta, a tutelare la concorrenza, di conseguenza rientrando nella competenza esclusiva statale). <br />	<br />
Non essendo le autorità d’ambito qualificabili come organismi esponenziali delle autonomie locali, e dunque riconducibili al numero chiuso degli organi espressivi del generale principio rappresentativo, ma essendo gli stessi – quale manifestazione eventuale di un modulo organizzativo uniforme di cooperazione ai fini dell’amministrazione del servizio idrico integrato (vale a dire, dell’organizzazione, del controllo e dell’affidamento della gestione del servizio in esame, nonché della programmazione delle infrastrutture idriche) – muniti di personalità giuridica distinta dagli enti locali compresi nel relativo territorio e titolari di autonomi rapporti giuridici senza l’intermediazione degli enti locali che ne fanno parte, l’incidenza degli atti del CO.VI.R.I., posti in essere nell’esercizio dei poteri di controllo e di vigilanza sull’operato delle Autorità d’ambito, sul correlativo assetto regolatorio e tariffario non integra alcuna lesione né delle autonomie locali collegate al principio rappresentativo né delle competenze assegnate agli enti territoriali locali, quale invece erroneamente ritenuta nell’impugnata sentenza con riguardo alla gravata delibera. <br />	<br />
11.3. Per completezza di esposizione, pare il caso di rilevare, in tale contesto, che le considerazioni sopra svolte si riferiscono al quadro normativo – rilevante <i>ratione temporis</i> nella fattispecie <i>sub iudice</i> – vigente anteriormente agli esiti dei <i>referendum</i> del 12 e 13 giugno 2011, che hanno determinato – con formalizzazione mediante i dd.PP.RR. 18 luglio 2011, nn. 113 e 116 e con decorrenza 21 luglio 2011 &#8211; sia l’abrogazione dell’art. 23-<i>bis</i> d.-l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, e s.m.i., che disciplinava l’affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, sia l’abrogazione parziale dell’art. 154 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, limitatamente alla previsione dell’inserimento nella composizione della tariffa di una quota destinata alla remunerazione del capitale investito, ossia dell’utile del gestore. Resta dunque impregiudicata, oggi, ogni considerazione di sistema derivante dagli effetti di queste abrogazioni referendarie. <br />	<br />
11.4. Quanto all’estensione dei poteri di vigilanza e di controllo del CO.VI.R.I., delineati dall’art. 161 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall’art.2, comma 15, d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, si premette che il comma 4 del citato articolo testualmente statuisce: “<i>4. Il Comitato, nell&#8217;ambito delle attività previste all&#8217;articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, in particolare: (…) b) verifica la corretta redazione del piano d&#8217;ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d&#8217;ambito e i gestori in particolare quando ciò sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti (…)</i>”. Il richiamato art. 6, comma 2, d.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, poi testualmente recita: “<i>Il Comitato di vigilanza sull&#8217;uso delle risorse idriche svolge i seguenti compiti: a) garantisce l’efficienza, l’efficacia e l’economicità del servizio idrico integrato; b) assicura la regolare determinazione ed il regolare adeguamento delle tariffe sulla base dei criteri fissati dal Comitato interministeriale prezzi (CIP); c) garantisce la tutela dell’interesse degli utenti; (…)</i>”. <br />	<br />
11.4.1. Orbene, ritiene il Collegio, in primo luogo, che questa disciplina sia applicabile anche alla fattispecie dedotta in giudizio, sebbene l’atto di transazione fosse stato stipulato il 23 marzo 2007 e dunque in data anteriore alla relativa entrata in vigore, in quanto secondo la clausola n. 3 dell’atto di transazione l’importo di euro 6.200.000,00 riconosciuto in favore di Publiacqua s.p.a. era destinato ad essere recuperato sulle tariffe del triennio 2008-2010. Ne deriva che al momento dell’adozione della gravata delibera (16 luglio 2008) l’efficacia dell’atto di transazione non era ancora esaurita, talché l’applicazione della sopra citata disciplina attributiva e conformativa del potere di vigilanza esercitato con la delibera non costituisce violazione del principio di irretroattività, lamentata dai ricorrenti in primo grado e affermata nell’impugnata sentenza. <br />	<br />
11.4.2. In secondo luogo, l’espressa previsione normativa della facoltà del CO.VI.R.I. di impartire prescrizioni “<i>sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d’ambito e i gestori in particolare quando ciò sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti</i>”, vale a legittimare appieno, sotto un profilo di legalità/tipicità/nominatività dei provvedimenti amministrativi, il contenuto dispositivo della gravata delibera, contenente l’ordine, rivolto all’A.A.T.O. n. 3 Medio Valdarno, di recuperare la somma in via transattiva riconosciuta a Publiacqua s.p.a. <br />	<br />
11.4.3. Se, poi, si pone mente: <br />	<br />
(i) all’univocità e chiarezza della disciplina normativa che delinea l’ambito di applicazione del s.i.i. e del relativo metodo tariffario c.d. normalizzato, ricomprendendovi i servizi accessori e gli scarichi industriali in pubblica fognatura (v. artt. 141 ss. d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e art. 5, comma 6, l.r. Toscana 31 maggio 2006, n. 20 &#8211; <i>Norme per la tutela delle acque dall&#8217;inquinamento</i>); <br />	<br />
(ii) alla tendenziale situazione di conflitto d’interessi immanente alla particolare configurazione delle parti contrattuali dell’atto transattivo, entrambi per la maggior parte controllati dagli stessi, identici enti territoriali comunali (infatti, per quanto esposto sopra <i>sub</i> 1., il gestore del servizio, Publiacqua s.p.a., è società a capitale pubblico maggioritario, partecipata da quarantatre comuni in qualità di soci e da altre tre società a loro volte a partecipazione pubblica); <br />	<br />
(iii) alla tendenziale astrattezza della causa giuridica connotante le attribuzioni patrimoniali scaturenti da un accordo transattivo, nel senso della difficile verificabilità della natura reale – anziché fittizia (o parzialmente fittizia) – di una dichiarata vertenza in atto, non ancora formalizzata; <br />	<br />
tutto ciò considerato, l’attribuzione a titolo transattivo, in favore di Publiacqua s.p.a., di un importo di euro 6.200.000,00 da recuperare sulle tariffe del triennio successivo, correttamente è stato ritenuto dal CO.VI.R.I. – giustamente intervenuto a tutela degli interessi dell’utenza – come ingiustificato riconoscimento, in favore del gestore del s.i.i. e a pregiudizio degli utenti, di un margine di guadagno eccedente il corrispettivo del servizio da determinare col c.d. metodo normalizzato. Ne consegue che la gravata delibera non invade competenze riservate o garantite, e anzi deve ritenersi esente dai vizi d’illegittimità, anche <i>sub specie</i> di eccesso di potere per difetto d’istruttoria e contraddittorietà, dedotti nei ricorsi in primi grado, compresi i profili di censura dichiarati assorbiti nell’impugnata sentenza ed espressamente riproposti (peraltro tempestivamente, per gli effetti di cui all’art. 101, comma 2, Cod. proc. amm.; v. sopra <i>sub</i> 6. e 7.) nel presente grado. <br />	<br />
11.4.4. Quanto all’incidenza sul piano d’ambito degli esiti del controllo eseguito dal CO.VI.R.I. sull’atto di transazione – con delibera peraltro univocamente riferibile all’organismo collegiale (v. la relativa intestazione), con conseguente infondatezza della censura d’incompetenza mossa da Publiacqua s.p.a. in primo grado sotto il profilo che si tratterebbe di atto adottato in forma monocratica dal Presidente del Comitato –, trattasi di effetto strettamente consequenziale alla prescrizione di recuperare la somma concordata in via transattiva, comportando tale prescrizione per necessità logico-giuridica la revisione del piano nella parte in cui prevedeva l’aumento della tariffa in misura rispondente al correlativo importo, senza che vi si possa scorgere un’illegittima e non consentita ingerenza dell’autorità di controllo/vigilanza nella predisposizione del piano d’ambito. <br />	<br />
11.5. Merita, infine, accoglimento anche il quarto motivo d’appello <i>sub</i> 4.d) – col quale l’appellante deduce l’erronea applicazione, nell’impugnata sentenza, degli artt. 7 e 21-<i>octies</i>, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241 –, in quanto il contenuto della delibera adottata dal CO.VI.R.I. comunque non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, attesa la vincolatività e uniformità del regime tariffario su tutto il territorio nazionale, <i>ex </i>art. 154 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e decreto ministeriale attuativo di cui al comma 2 del citato articolo di legge (v., sul punto, Corte cost. 4 febbraio 2010, n. 29), alla cui osservanza, nell’interesse dell’utenza, è volta la gravata delibera. <br />	<br />
11.6. Per le esposte ragioni, in accoglimento dell’appello e in riforma dell’impugnata sentenza, s’impone il rigetto dei ricorsi in primo grado. </p>
<p>12. Considerata la natura della causa, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del doppio grado interamente compensate tra tutte le parti. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge i ricorsi proposti dagli odierni appellati in primo grado; dichiara le spese del doppio grado interamente compensate tra tutte le parti. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Severini, Presidente<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />	<br />
Fabio Taormina, Consigliere<br />	<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere<br />	<br />
Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/10/2011</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.5757</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-10-2011-n-5757/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-10-2011-n-5757/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-10-2011-n-5757/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.5757</a></p>
<p>Pres. Giaccardi – Est. La GuardiaPresidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria (Avv. Stato) c/ Unione Sarda S.p.A. (Avv.ti M. Molè, F. G. Scoca) sul riparto di giurisdizione in materia di assegnazione di contributi per l&#8217;editoria Giurisdizione e competenza – Contributi per l’editoria – Assegnazione –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-10-2011-n-5757/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.5757</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-10-2011-n-5757/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.5757</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Giaccardi – <i>Est</i>. La Guardia<br />Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria (Avv. Stato) c/ Unione Sarda S.p.A. (Avv.ti M. Molè, F. G. Scoca)</span></p>
<hr />
<p>sul riparto di giurisdizione in materia di assegnazione di contributi per l&#8217;editoria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Contributi per l’editoria – Assegnazione – Controversia – Giurisdizione G.O. – Sussiste – Ragioni – Discrezionalità amministrativa – Inconfigurabilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario in materia di controversie vertenti sull’assegnazione dei contributi per l’editoria ai sensi dell’art. 3, L. n. 250/1990. Infatti, gli atti con cui l’amministrazione provvede alla determinazione di un contributo che non comportano alcuna valutazione comparativa degli interessi privati e pubblici in gioco e non sono connotati da discrezionalità amministrativa, essendo meramente ricognitivi dei presupposti della erogazione e, così, meramente applicativi di un parametro di natura normativa, attengono a situazioni qualificabili come di diritto soggettivo, con la conseguenza che nel caso di pretesa fatta valere dalla parte che assume le sia dovuto il contributo richiesto, contestando la corretta applicazione del parametro normativo, la controversia è assoggettata alla giurisdizione del giudice ordinario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 05757/2011REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 08759/2006 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 8759 del 2006, proposto da: 	</p>
<p><b>Presidenza del Consiglio dei Ministri</b> – <i>Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria</i>, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Unione Sarda S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. Marcello Mole&#8217;, Franco Gaetano Scoca, con domicilio eletto presso Marcello Mole&#8217; in Roma, via Nicolo&#8217; Porpora, 16; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE I n. 03813/2006, resa tra le parti, concernente CONTRIBUTI A IMPRESE EDITRICI.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Unione Sarda s.p.a.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 3 maggio 2011 il Cons. Silvia La Guardia e uditi per le parti gli avvocati Franco Gaetano Scoca e l&#8217;avvocato dello Stato Antonio Grumetto;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con la sentenza in epigrafe il TAR del Lazio, ritenuta la propria giurisdizione in ordine alla controversia, ha accolto il ricorso proposto dalla Unione Sarda s.p.a., editrice del quotidiano “L’Unione sarda”, per l’annullamento di provvedimento denegativo dell’assegnazione di contributi per l’editoria, ai sensi dell’art. 3 della legge 7.8.1990 n. 250, relativi all’anno 1997. Il provvedimento era stato motivato dall’amministrazione col rilievo che la richiedente non ne aveva diritto in quanto, nell’anno precedente a quello per il quale i contributi erano stati richiesti, la stessa aveva acquisito entrate pubblicitarie superiori al 30% dei costi complessivi d’impresa. I primi giudici hanno condiviso la tesi della ricorrente che il diritto ad ottenere i contributi relativi all’anno 1997 era ormai maturato alla data (1 gennaio 1998) di entrata in vigore della legge n. 449 del 1997, il cui art. 55, comma 27, ha stabilito la quota del 30% del rapporto costi-entrate pubblicitarie, e non poteva attribuirsi efficacia retroattiva alla norma e né rilievo, in presenza di diritti quesiti, al fatto che al momento della presentazione della domanda fosse vigente la normativa sopravvenuta.<br />	<br />
Propone appello la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria contestando, in via preliminare, l’affermazione relativa alla sussistenza nel presente caso della giurisdizione del giudice amministrativo e riferendo che la stessa controparte ha adito, per la vicenda, anche il giudice ordinario, che ha respinto nel merito le sue richieste. Sostiene, in ogni caso, l’erroneità della sentenza riguardo all’applicabilità dell’art. 55, co. 27, della legge n. 449/97, segnalando, in particolare, che alla data di entrata in vigore della nuova normativa (la quale, nell’ottica della protezione della c.d. “editoria debole” ha stabilito un incremento dei contributi a favore delle imprese correlativamente disponendo l’inasprimento di un requisito di ammissione, abbassando dal 35% al 30% la soglia degli introiti pubblicitari in rapporto ai costi di impresa), la società non aveva neppure presentato la domanda di ammissione al contributo e che il relativo accoglimento è subordinato ad altri requisiti essenziali mentre nella specie l’INPGI, ancora in data 25.3.98, certificava l’irregolare posizione contributiva dell’impresa, neppure successivamente sanata, così come non era stato presentato il bilancio parificato, onde nessun diritto poteva qualificarsi quesito, essendo la situazione giuridica della società ben lungi dall’essersi debitamente perfezionata.<br />	<br />
Resiste la società appellata, che replica articolatamente in memoria,<br />	<br />
Con ordinanza 5.12.2006 n. 6411 è stata respinta l’istanza cautelare.<br />	<br />
Anche l’appellante ha dimesso memoria.<br />	<br />
Il ricorso è stato posto in decisione all’udienza del 3.5.2011.<br />	<br />
La questione preliminare di giurisdizione prioritariamente riproposta con l’atto di appello è stata decisa dal TAR, nel senso della giurisdizione del giudice amministrativo, sulla base del rilievo che la controversia concerne il corretto uso di un potere pubblico provvedimentale conferito all’amministrazione dalla legge e che la giurisdizione sui diritti compete al giudice ordinario soltanto allorchè la postulata lesione del diritto soggettivo avvenga jure privatorum e cioè in carenza assoluta di pubblico potere.<br />	<br />
La società appellata si riporta alla lapidaria motivazione dei primi giudici, segnalando l’atteggiamento ondivago della difesa erariale che, in sede di giudizio civile, aveva eccepito il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.<br />	<br />
L’appellante, pur riconoscendo che all’epoca in cui venne instaurata la controversia appariva incerta l’individuazione del giudice competente, sostiene che può considerarsi ormai jus receptum tanto nella giurisprudenza del Consiglio di Stato quanto della Corte di Cassazione che in materia di contributi sussiste giurisdizione amministrativa solo nel caso in cui la legge demandi all’amministrazione una previa valutazione discrezionale o nell’an o nel quantum del contributo.<br />	<br />
L’appello è fondato, stante la natura paritetica dell’atto di concessione, o diniego, del contributo in questione, che si rapporta ad una situazione di diritto soggettivo che la legge riconosce, deputando la amministrazione ad una attività di mera verifica dei presupposti giuridici e fattuali non caratterizzata da alcuna discrezionalità.<br />	<br />
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno recentemente ribadito con la sentenza 11 gennaio 2011, n. 397, in tema di contributi a imprese concessionarie di trasporto pubblico, (ma v. anche Cass. SS.UU. 1 giugno 2010, n. 13338, ed, inoltre, in sede giurisdizionale amministrativa Cons. Stato, V, 14 maggio 2010 n. 3020, in tema di contributi per ricostruzione a seguito eventi sismici) che gli atti con cui la amministrazione provvede alla determinazione di un contributo che non comportano alcuna valutazione comparativa degli interessi privati e pubblici in gioco e non sono connotati da discrezionalità amministrativa, essendo meramente ricognitivi dei presupposti della erogazione e, così, meramente applicativi di un parametro di natura normativa, attengono a situazioni qualificabili come di diritto soggettivo, con la conseguenza che nel caso di pretesa fatta valere dalla parte che assume le sia dovuto il contributo richiesto, contestando la corretta applicazione del parametro normativo, la controversia è assoggettata alla giurisdizione del giudice ordinario.<br />	<br />
Nella specie, la normativa invocata appunto demanda all’amministrazione esclusivamente il riscontro del verificarsi dei fissati presupposti di tipo obiettivo ed il controllo formale di determinati adempimenti e predetermina l’entità dell’erogazione sulla base di criteri oggettivi.<br />	<br />
L’appello va, pertanto, accolto, con annullamento senza rinvio della sentenza gravata, dichiarando il difetto di giurisdizione.<br />	<br />
Le spese del giudizio, in considerazione dei dubbi sulla questione che entrambe le parti hanno manifestato, possono essere compensate.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)definitivamente pronunciando, accoglie l’appello, come in epigrafe proposto, dichiarando il difetto di giurisdizione ed annulla senza rinvio la sentenza impugnata.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giaccardi, Presidente<br />	<br />
Sergio De Felice, Consigliere<br />	<br />
Sandro Aureli, Consigliere<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />	<br />
Silvia La Guardia, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/10/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-10-2011-n-5757/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.5757</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.5767</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-10-2011-n-5767/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-10-2011-n-5767/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.5767</a></p>
<p>Pres. Giaccardi – Est. Rocco Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avv. Stato) c/ S. S. + altri (Avv. M. C. Sciardiglia) sulla corretta qualificazione del trasferimento dei militari 1. Militare e militarizzato – Trasferimento – Qualificazione – Specifiche modalità – Verifica – Necessità – Interesse pubblico funzionalità uffici – Irrilevanza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-10-2011-n-5767/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.5767</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Giaccardi – <i>Est. </i>Rocco<br /> Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avv. Stato) c/ S. S. + altri (Avv. M. C. Sciardiglia)</span></p>
<hr />
<p>sulla corretta qualificazione del trasferimento dei militari</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Militare e militarizzato – Trasferimento – Qualificazione – Specifiche modalità – Verifica – Necessità – Interesse pubblico funzionalità uffici – Irrilevanza – Ragioni	</p>
<p>2. Militare e militarizzato – Trasferimento – Dichiarazione gradimento – Conseguenze – Trasferimento d’ufficio – Inconfigurabilità – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai fini della corretta qualificazione di un determinato movimento di un militare appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, come trasferimento d’ufficio ovvero a domanda, deve aversi riguardo alle specifiche modalità con cui esso è avvenuto e non all’interesse pubblico alla funzionalità degli uffici e, di conseguenza, all’adeguata ripartizione e assegnazione del personale ai vari uffici e servizi. Infatti, il predetto interesse pubblico è comunque presente in entrambi i tipi di trasferimenti, quantunque, in quello a domanda, esso costituisca il limite esterno dell’interesse privato del militare.	</p>
<p>2. La dichiarazione di gradimento, ossia la dichiarazione di accettazione del trasferimento a domanda, impedisce ex se la configurabilità di un trasferimento d’ufficio: e ciò in quanto non si è in presenza di una mera dichiarazione di disponibilità al trasferimento; né ha alcun autonomo rilievo la circostanza che con il predetto trasferimento l’Amministrazione ha perseguito un interesse proprio, posto che questa, attivando le procedure di reperimento del personale con la richiesta di espressa disponibilità al trasferimento a domanda, intende far coincidere, nel pieno rispetto dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità che devono guidare l’azione amministrativa, l’interesse privato con quello pubblico, senza che quest’ultimo in concreto possa considerarsi prevalente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 05767/2011REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 05367/2009 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 5367 del 2009, proposto da: 	</p>
<p>Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <i>ex lege</i> in Roma, via dei Portoghesi, 12; Guardia di Finanza; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Salamone Salvatore, Billà Salvatore, Aguglia Domenico, Righi Salvatore. Doati Giuseppe, Adamo Francesco, Grillo Giuseppe, Urrai Andrea, Tomasi Alessandro, Damiano Giuseppe, Tagliati Andrea, Citro Michele nato a Fisciano (Salerno) il 19 gennaio 1954; Citro Michele, nato a Mercato San Severino (Salerno) il 25 giugno 1963, Semeraro Nicola, Di Livio Massimo, Beltrame Andrea, La CognataTommaso, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avv. Maria Cristina Sciardiglia, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell’Avv. Giuseppe La Bella, viale Angelico, 205; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. per il Veneto, Sez. I^, n. 891 dd. 26 marzo 2009, concernente corresponsione delle indennità di missione e di prima sistemazione. </p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Salamone Salvatore, Billà Salvatore, Aguglia Domenico, Righi Salvatore. Doati Giuseppe, Adamo Francesco, Grillo Giuseppe, Urrai Andrea, Tomasi Alessandro, Damiano Giuseppe, Tagliati Andrea, Citro Michele (nato a Fisciano, prov. di Salerno, il 19 gennaio 1954), Semeraro Nicola Semeraro, Di Livio Massimo, Beltrame Andrea, Citro Michele (nato a Mercato San Severino, prov. di Salerno, il 25 giugno 1963) e La Cognata Tommaso;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 giugno 2011 il Cons. Fulvio Rocco e uditi per il Ministero delle Finanze l’Avvocato dello Stato Alessandro Maddalo e per gli appellati l’Avv. Luca Di Raimondo, su delega dell’Avv. Maria Cristina Sciardiglia;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.1. I Signori Salvatore Salamone, Salvatore Billà, Domenico Aguglia, Salvatore Righi, Giuseppe Doati, Francesco Adamo, Giuseppe Grillo, Andrea Urrai, Alessandro Tomasi, Giuseppe Damiano, Andrea Tagliati, Michele Citro (nato a Fisciano, prov. di Salerno, il 19 gennaio 1954),Nicola Semeraro, Massimo Di Livio, Andrea Beltrame, Michele Citro (nato a Mercato San Severino, prov. di Salerno, il 25 giugno 1963) e Tommaso La Cognata sono sottufficiali e guardie appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza che prestavano servizio nel territorio provinciale di Rovigo presso i Comandi Brigata Litoranea di Porto Levante (sito nel comune di Porto Viro), di Gnocchetta (sito nel comune di Porto Tolle) e di Porto Caleri (sito nel comune di Rosolina).<br />	<br />
Dovendo tali sedi essere soppresse per <i>“revisione riorganizzativa della 7^ Legione di Venezia e per necessità di sopperire a carenze organiche”</i>, con radiomessaggio n. 90700 del 1998 il Comando della stessa ha invitato il personale ivi prestante servizio a presentare apposita domanda di trasferimento, precisando che il <i>“reimpiego predetti militari avverrà, fatte salve specifiche esigenze organiche e di servizio, tenendo in debita considerazione specifiche e motivate aspettative di carattere familiare che interessati argomenteranno istanze in tal senso”</i>, contestualmente chiedendo di <i>“indicare nominativi dei militari che non presenteranno istanza”</i>.<br />	<br />
Gli anzidetti militari hanno aderito all’invito testè descritto, presentando la domanda di trasferimento.<br />	<br />
Con determinazione n. 2804/1241 dd. 22 gennaio 1999 e con susseguente radiomessaggio n. 20972/1341 dd. 22 marzo 1999 il Comando di Legione ha quindi disposto, rispettivamente con effetto 1 marzo 1999 e 1 aprile 1999, il trasferimento <i>“ a domanda” </i>del predetto personale, il quale è stato pertanto destinato presso il Comando Tenenza di Adria (nel territorio comunale di Adria), presso il Comando Brigata di Loreo (nel territorio comunale di Loreo) e presso la Compagnia di Rovigo, ossia in località che distano dalle precedenti sedi di servizio da un minimo di venti ad un massimo di sessanta chilometri.<br />	<br />
A circa cinque anni di distanza, ossia nell’aprile del 2004, il predetto personale ha chiesto al Reparto Tecnico Logistico Amministrativo per il Veneto della Guardia di Finanza la corresponsione dell’indennità di trasferimento contemplata dall’art. 1 della L. 10 marzo 1987 n. 100 e di prima sistemazione di cui alle leggi 18 dicembre 1973 n. 836 e 26 luglio 1978 n. 417.<br />	<br />
Con nota Prot. n. 22572 dd. 13 aprile 2004 il Reparto predetto ha respinto tali richieste, evidenziando che le indennità anzidette non potevano essere corrisposte in quanto i trasferimenti erano nella specie avvenuti <i>“a domanda” </i>e non <i>“d’autorità”</i>.</p>
<p>1.2. Con ricorso proposto sub R.G. 2072 del 2004 innanzi al T.A.R. per il Veneto i predetti militari hanno pertanto chiesto l’accertamento del proprio diritto alla corresponsione dell’indennità di cui all’art. 1 della L. 100 del 1987 e dell’indennità di prima sistemazione di cui alla L. 836 del 1973 e alla L. 417 del 1978, con la conseguente condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento delle indennità medesime nella misura a ciascuno spettante, con interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché l’annullamento del diniego loro opposto con l’anzidetta comunicazione Prot. N. 22572 dd. 13 aprile 2004 prot. n. 22572.<br />	<br />
Nell’atto introduttivo del relativo giudizio i militari anzidetti hanno rivendicato il diritto a percepire i richiesti emolumenti rappresentando che il loro trasferimento trovava causa in uno specifico interesse dell’Amministrazione, ossia la funzionalità dell’organizzazione, e non già in loro esigenze personali.<br />	<br />
In tale grado di giudizio si è costituito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, argomentando l’infondatezza del ricorso e chiedendone la reiezione.<br />	<br />
1.3. Con sentenza n. 891 dd. 26 marzo 2009 la Sezione I^ del T.A.R. per il Veneto ha accolto il ricorso, denotando che esso investiva la qualificazione giuridica del predetto trasferimento, reputato sostanzialmente d’ufficio dal personale ivi ricorrente, ovvero a domanda dall’Amministrazione ivi convenuta.<br />	<br />
In tal senso, il giudice di primo grado ha innanzitutto osservato, con puntuali richiami alla giurisprudenza di questo Consiglio (ad es., Sez. VI, 27 dicembre 2007 n. 6664; Sez. IV, 22 dicembre 2007 n. 6611; 12 settembre 2006 n. 5314; 12 maggio 2006 n. 2670; 20 aprile 2006 n. 2247; 1 marzo 2006 n. 970; 5 ottobre 2005 n. 5347) che la distinzione tra i trasferimenti d’ufficio ed i trasferimenti a domanda trova fondamento nella diversa rilevanza che in essi assumono i contrapposti interessi in gioco: quello dell’Amministrazione, diretto ad assicurare il regolare ed ordinato funzionamento degli uffici pubblici, e quello del dipendente, volto al più diretto soddisfacimento delle proprie esigenze personali e familiari, interessi che debbono entrambi trovare la giusta composizione nel rispetto dei principi costituzionali fissati dall’art. 97 della Costituzione. Pertanto, mentre i trasferimenti d’ufficio perseguono in via immediata ed esclusiva l’interesse specifico dell’Amministrazione alla funzionalità dell’ufficio, al quale è completamente subordinata la posizione del pubblico dipendente- le cui aspirazioni possono essere eventualmente tenute presenti nei limiti delle preferenze espresse circa la sede di servizio &#8211; nei trasferimenti a domanda risulta prevalente il perseguimento del soddisfacimento delle necessità personali e familiari del dipendente, rispetto alle quali l’interesse pubblico si configura, per l’appunto, esclusivamente come limite esterno di compatibilità, dovendo in ogni caso essere sempre assicurato il rispetto dei principi dell’art. 97 della Costituzione.<br />	<br />
In forza di ciò, quindi, secondo il giudice di primo grado non è pertanto sufficiente la mera presentazione di una domanda del pubblico dipendente affinchè l’assegnazione ad una nuova sede di servizio possa essere sicuramente qualificata come trasferimento a domanda, dovendo essere acclarato quale interesse sia stato perseguito immediatamente e prioritariamente: e nel caso di specie, sempre secondo lo stesso giudice, <i>sarebbe “incontrovertibile che i trasferimenti sono intervenuti d’autorità, in quanto disposti a seguito di necessità operative dell’Amministrazione consistenti nella decisione di sopprimere le sedi di servizio dei ricorrenti; né il fatto che sia stato loro chiesto di presentare una domanda e di esprimere un gradimento influirebbe sulla natura del trasferimento, posto che la decisione di sopprimere le sedi, adottata dall’Amministrazione, ha reso il trasferimento stesso indispensabile”</i> (cfr. pag. 5 sentenza cit., con espresso richiamo a puntuale precedente costituito dalla predetta decisione n. 4442 resa in data 31 luglio 2003 da questa stessa Sezione e riguardante omologa fattispecie segnatamente relativa alla stessa Guardia di Finanza).<br />	<br />
In tal modo, sempre secondo il T.A.R., dovrebbe nella specie escludersi che abbiano potuto avere rilevanza le esigenze personali e familiari degli interessati che, come si è detto, connotano la fattispecie del trasferimento a domanda, non ravvisandosi alcun nesso di causalità necessaria, diretto ed immediato, tra la domanda formulata dal personale ed il trasferimento di questo disposto dall’Amministrazione.<br />	<br />
Il giudice di primo grado ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, complessivamente liquidandoli nella misura di € 5.000,00.- (cinquemila/00) oltre ad I.V.A. e C.P.A.<br />	<br />
2.1. Con l’appello in epigrafe il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha impugnato tale sentenza chiedendone la riforma sia eccependo l’irricevibilità del ricorso proposto in primo grado, sia – nel merito &#8211; sulla base di una diversa evoluzione più recentemente avvenuta al riguardo nella giurisprudenza di questo giudice, reputando in tal senso discriminante il consenso al trasferimento prestato dagli interessati.<br />	<br />
2.2. A loro volta, si sono costituiti in giudizio gli appellati, replicando puntualmente alle censure avversarie e concludendo per la conferma della sentenza impugnata.<br />	<br />
3. Alla pubblica udienza del 7 giugno 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />	<br />
4. Il Collegio deve innanzitutto farsi carico di disaminare l’eccezione di irricevibilità del ricorso proposto in primo grado, dedotta dall’appellante Ministero in considerazione della circostanza che gli attuali appellati non hanno impugnato innanzi al T.A.R. i rispettivi provvedimenti di trasferimento, tutti recanti in via incontrovertibile l’indicazione che i relativi movimenti avvenivano <i>“a domanda” </i>e non già <i>“d’autorità”</i>, ma hanno contestato soltanto a termini decadenziali ormai irreparabilmente consunti la qualificazione dei trasferimenti così disposti.<br />	<br />
Tale eccezione va respinta, in quanto la pretesa sostanzialmente azionata dai ricorrenti si identifica con l’accertamento del proprio diritto a percepire le indennità di trasferimento e di prima sistemazione, in ordine alle quali è necessario il rispetto del termine prescrizionale quinquennale di cui all’art. 2948 c.c., e non già di quello decadenziale contemplato per la tutela delle posizioni di interesse legittimo.<br />	<br />
5.1. Nel merito, tuttavia, l’appello va accolto.<br />	<br />
5.2. In effetti, secondo un pregresso orientamento giurisprudenziale, il discrimine tra trasferimento d’ufficio e trasferimento a domanda andava rintracciato nel diverso rapporto che intercorre nelle due ipotesi tra interesse pubblico ed interesse personale, nel senso che nel primo caso il trasferimento era reputato indispensabile per la migliore realizzazione dell’interesse pubblico, mentre nel secondo caso era soltanto riconosciuto compatibile con le esigenze amministrative, essendo irrilevante la circostanza che l’interessato abbia dichiarato la propria disponibilità (cfr. in tal senso, ad es., Cons. St., IV, 20 aprile 2006 n. 2247).<br />	<br />
Questa stessa Sezione, peraltro, ha già avuto modo di evidenziare in proposito, con successive pronunce rese in omologhe fattispecie e di segno opposto a quella considerata dal giudice di primo grado, che ai fini della corretta qualificazione di un determinato movimento di un militare appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, come trasferimento d’ufficio ovvero a domanda, deve aversi riguardo alle specifiche modalità con cui esso è avvenuto: e ciò in quanto l’interesse pubblico alla funzionalità degli uffici e, di conseguenza, all’adeguata ripartizione e assegnazione del personale ai vari uffici e servizi è comunque presente in entrambi i tipi di trasferimenti, quantunque, in quello a domanda, esso costituisca il limite esterno dell’interesse privato del militare (cfr. sul punto, ad es., la decisione n. 2259 dd. 21 maggio 2007).<br />	<br />
Nel caso di specie, l’Amministrazione ha previamente comunicato a tutto il personale in servizio nelle sedi destinate ad essere soppresse l’ineludibile necessità di provvedere ai trasferimenti, invitando previamente tutti gli interessati a scegliere una nuova destinazione compatibile con le proprie esigenze personali.<br />	<br />
In questo modo la volontà del personale non è stata forzata, poiché &#8211; ferma ovviamente restando la necessità di lasciare la sede di servizio destinata alla soppressione &#8211; in via reciprocamente collaborativa tra la stessa Amministrazione e il personale che ha aderito all’invito è stata comunque garantita una scelta agli interessati nel massimo del possibile, come in effetti è avvenuto; e risulta altrettanto evidente che, aderendo all’invito, il personale che è stato trasferito nella sede richiesta si è per certo trovato a sopportare un disagio quanto mai contenuto e in alcun modo omologabile rispetto a quello subito da coloro che, non aderendo all’invito anzidetto, hanno consapevolmente assunto il rischio del trasferimento d’autorità in sedi meno gradite, scelte comunque in via meramente autoritativa dall’Amministrazione con conseguente titolo alla remunerazione del disagio medesimo mediante la corresponsione delle indennità di cui dell’indennità di cui all’art. 1 della L. 100 del 1987 e dell’indennità di prima sistemazione di cui alla L. 836 del 1973 e alla L. 417 del 1978: remunerazione che, per contro, non compete nelle ipotesi di trasferimento a domanda (cfr. sul punto, ad es., Cons. Stato, Sez. VI, 21 ottobre 2009 n. 6457). <br />	<br />
Ciò posto, non può pertanto negarsi che, nel caso degli appellati, sono stati comunque disposti trasferimenti <i>“a domanda”</i>; né va sottaciuto che, come si evince dallo stesso predetto radiomessaggio n. 90700 del 1998, solo in un secondo tempo, ossia dopo l’esaurimento delle adesioni all’invito a presentare le domande di trasferimento da parte degli interessati, sarebbe subentrata la fase dei trasferimenti <i>“d’autorità”</i> per la sistemazione del personale ancora esuberante. <br />	<br />
In questo contesto, quindi, la dichiarazione di gradimento, ossia la dichiarazione di accettazione del trasferimento a domanda, impedisce <i>ex se </i>la configurabilità di un trasferimento d’ufficio: e ciò in quanto non si è in presenza di una mera dichiarazione di disponibilità al trasferimento; né ha alcun autonomo rilievo la circostanza che con il predetto trasferimento l’Amministrazione ha perseguito un interesse proprio, posto che questa, attivando le procedure di reperimento del personale con la richiesta di espressa disponibilità al trasferimento a domanda, ha inteso far coincidere, nel pieno rispetto dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità che devono guidare l’azione amministrativa, l’interesse privato con quello pubblico, senza che quest’ultimo in concreto possa considerarsi prevalente.<br />	<br />
6. Le spese e gli onorari del doppio grado di giudizio possono essere integralmente compensati tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.<br />	<br />
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari di entrambi i gradi del giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2011 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giaccardi, Presidente<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />	<br />
Guido Romano, Consigliere<br />	<br />
Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Silvia La Guardia, Consigliere</p>
<p>	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/10/2011</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.5756</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-10-2011-n-5756/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-10-2011-n-5756/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-10-2011-n-5756/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.5756</a></p>
<p>Pres. Giaccardi – Est. Rocco Comune di Isola Vicentina (Avv. D. Meneguzzo, M. Sanino) c/ L. Pesavento e altri (Avv. A. Berto, M. Breganze, G. Romanelli) sulla nozione di &#8220;area di sedime&#8221; Edilizia – Permesso di costruire – Demolizione e ricostruzione di edificio abitativo – Variante del progetto – Ampliamento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-10-2011-n-5756/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.5756</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-10-2011-n-5756/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.5756</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giaccardi – Est. Rocco<br /> Comune di Isola Vicentina (Avv. D. Meneguzzo, M. Sanino) c/ L. Pesavento e altri (Avv. A. Berto, M. Breganze, G. Romanelli)</span></p>
<hr />
<p>sulla nozione di &ldquo;area di sedime&rdquo;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia – Permesso di costruire – Demolizione e ricostruzione di edificio abitativo – Variante del progetto – Ampliamento dell’edificio – Divieto di ampliamento del sedime – Contrasto con P.R.G. – Diniego – Nozione di “area di sedime”.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Nel caso in cui il P.R.G., pur consentendo un modifica della sagoma nella percentuale indicata, non permetta un allargamento del sedime, può essere negato il permesso di costruire. Pertanto, risulta irrilevante che il volume di ampliamento dell’edificio venga realizzato sopra il garage interrato, posto che la nozione di <i>“area di sedime”</i> si riferisce ex se non all’interrato, ma alla sola edificazione <i>“fuori terra”</i>, in quanto indica la superficie coperta di un edificio risultante dalla proiezione sul piano orizzontale delle parti edificate fuori terra e delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 05756/2011REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 10023/2005 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 10023 del 2005, proposto da:	</p>
<p><b>Comune di Isola Vicentina</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Dario Meneguzzo e dall’Avv. Mario Sanino, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale Parioli, 180; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Pesavento Lorenzo, Pesavento Valeria, Pesavento Giacomo, Maule Maria Luigia</b>, rappresentati e difesi dall’Avv. Andrea Berto, dall’Avv. Marino Breganze e dall’Avv. Guido Romanelli, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Pacuvio, 34; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. per il Veneto, Sez. III, n. 3026 dd. 29 luglio 2005, resa tra le parti, concernente diniego del permesso di costruire.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 giugno 2011 il Cons. Fulvio Rocco e uditi per il Comune appellante l’Avv. Paola Salvatore, su delega dell’Avv. Mario Sanino, e l’Avv. Guido Romanelli per gli appellati Pesavento e Maule.<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.1. I Signori Lorenzo e Valeria Pesavento e i Signori Giacomo Pesavento e Maria Luigia Maule sono rispettivamente nudi proprietari e usufruttuari di un edificio ubicato nella parte collinare del Coomune di Isola Vicentina in area classificata quale zona territoriale A dal vigente strumento urbanistico comunale.<br />	<br />
Tale edificio è compreso in un nucleo di edificazione rurale che si sviluppa attorno ad un cortile comune.<br />	<br />
In data 27 febbraio 2004 i Pesavento e la Maule hanno chiesto all’Amministrazione Comunale il rilascio di un permesso di costruire finalizzato alla demolizione e alla ricostruzione dell’edificio predetto.<br />	<br />
Nella relazione accompagnante il progetto si legge, in tal senso, che quest’ultimo <i>“prevede la completa demolizione dell’esistente e la costruzione di un nuovo organismo edilizio composto al piano interrato da autorimessa, taverna, bagno e vano scale, al piano terra da cucina-soggiorno, w.c. e anti w.c., al piano primo da bagno, ripostiglio e due camere”</i>: il tutto da eseguirsi, comunque, <i>“all’interno dell’area di sedime” </i>(cfr. doc. 5 di parte appellante, già depositato nel giudizio di primo grado).<br />	<br />
Giova sin d’ora evidenziare che l’art. 22 delle N.T.A. del P.R.G. introduce, per la zona in cui ricade l’edificio in questione, una graduazione dei livelli di tutela da 0 a 7 e dispone, per quanto qui segnatamente interessa, che per tutti i tipi di interventi <i>“la demolizione e la ricostruzione dovrà avvenire sul medesimo sedime, anche con sagome diverse, e il volume sarà pari a quello esistente alla data di adozione del Piano Regolatore Generale”</i>.<br />	<br />
Inoltre, sempre secondo il medesimo articolo, in applicazione del livello di tutela 0 nella zona A, <i>“per quanto attiene agli ampliamenti e sopraelevazioni i limiti massimi sono indicati nelle tavole di piano, i nuovi volumi sono localizzati nelle singole tavole di piano, le relative sagome possono essere spostate al max. del 10% della loro superficie, i relativi parametri sono indicati nelle tavole stesse”</i>.<br />	<br />
In data 4 maggio 2004 l’Amministrazione Comunale ha rilasciato il richiesto titolo edilizio (cfr. <i>ibidem</i>, doc. 4).<br />	<br />
In data 8 marzo 2005 i Pesavento e la Maule hanno presentato una richiesta di rilascio di un ulteriore titolo edilizio in variante del progetto già assentito e consistente nell’ampliamento dell’edificio preesistente nel limite di volume massimo consentito dalla tavola di P.R.G., ossia in misura pari a mc. 300.<br />	<br />
Tale tavola contempla in effetti tale possibilità di ampliamento con la tipologia <i>“sopraelevazione di un piano”</i> con altezza massima pari a 6 metri , come risulta dalla legenda del P.R.G. in riferimento alla campitura striata a righe trasversali e bordino nero in grassetto utilizzata nella tavola medesima (cfr. <i>ibidem</i>, doc.ti 7 e 8).<br />	<br />
Tuttavia l’Amministrazione Comunale ha respinto la richiesta, in quanto <i>“l’intervento risulta in contrasto con quanto previsto dall’art. 22 delle N.T.A. di P.R.G., e più precisamente con il grado </i>“0” <i>e con gli </i>“Ampliamenti nelle zone A”<i>: l’opera deve mantenere il sedime originario e la sagoma può essere spostata al max del 10% della superficie”</i>.<br />	<br />
1.2. I Pesavento e la Maule hanno impugnato tale diniego innanzi al T.A.R. per il Veneto, chiedendone l’annullamento.<br />	<br />
1.3. Si è costituito nel giudizio di primo grado il Comune di Isola Vicentina, chiedendo la reiezione del ricorso.<br />	<br />
1.4. Con sentenza n. 3026 dd. 29 luglio 2005, resa a’ sensi dell’allora vigente art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la Sezione II^ del T.A.R. per il Veneto ha accolto il ricorso dei Pesavento e della Maule, rilevando che <i>“il provvedimento impugnato incorre nella dedotta censura di violazione (per erronea applicazione) dell’art. 22 delle n.t.a. del p.r.g. che pur prescrivendo il mantenimento del medesimo sedime, non esclude la possibilità che il volume edilizio sia dislocato, come nella fattispecie, su un sedime allargato (un solo piano, anziché su due) allorquando sia modificata (come è consentito dalle n.t.a.) la sagoma”</i>.<br />	<br />
Il giudice adito ha compensato integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.<br />	<br />
2.1. Con l’appello in epigrafe il Comune di Isola Vicentina chiede ora la riforma di tale sentenza, deducendo al riguardo <i>error in iudicando</i> con riferimento al contenuto dell’art. 22 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Isola Vicentina, nonché contraddittorietà della motivazione.<br />	<br />
2.2. Si sono costituiti in giudizio gli appellati Pesavento e Maule, replicando puntualmente alle censure avversarie e concludendo per la reiezione dell’appello.<br />	<br />
2.3. Con ordinanza n. 641 dd. 7 febbraio 2006 la Sezione ha accolto la domanda di sospensione cautelare della sentenza impugnata, avanzata dall’appellante Comune a’ sensi dell’allora vigente art. 33 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, <i>“considerato che, ai sensi dell’art. 22 delle NN.TT.A. del P.R.G. del Comune di Isola Vicentina, per gli interventi sottoposti a grado di tutela “O”, in caso di demolizione e ricostruzione, la pur consentita modifica della sagoma non consente un allargamento del sedìme e che, in caso di ampliamenti e sopraelevazioni, lo spostamento della sagoma ( e dunque del sedìme ) non può comunque superare il 10 % della superficie”</i>.<br />	<br />
3. Alla pubblica udienza del 7 giugno 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />	<br />
4.1. Tutto ciò premesso, l’appello va accolto.<br />	<br />
4.2. Come detto innanzi, la disciplina contenuta nell’art. 22 delle N.T.A. del P.R.G. di Isola Vicentina rilevante nell’economia della presente causa dispone nel senso che, per tutti i tipi di interventi, <i>“la demolizione e la ricostruzione dovrà avvenire sul medesimo sedime, anche con sagome diverse, e il volume sarà pari a quello esistente alla data di adozione del Piano Regolatore Generale”</i> e che, in applicazione del livello di tutela 0 nella zona A, <i>“per quanto attiene agli ampliamenti e sopraelevazioni i limiti massimi sono indicati nelle tavole di piano, i nuovi volumi sono localizzati nelle singole tavole di piano, le relative sagome possono essere spostate al max. del 10% della loro superficie, i relativi parametri sono indicati nelle tavole stesse”</i>.<br />	<br />
Risulta altrettanto assodato che la tavola di P.R.G. contempla la possibilità di ampliamento della volumetria per l’edificio in questione nella misura di mc. 300 con la tipologia <i>“sopraelevazione di un piano”,</i> con altezza massima di m.6.<br />	<br />
L’insieme di tali disposizioni va interpretato nel seguente modo:<br />	<br />
a) se l’intervento è senza ampliamento, il volume deve essere pari a quello preesistente, il sedime deve rimanere inalterato rispetto a quello preesistente, nel mentre la sagoma può essere modificata;<br />	<br />
b) nell’ipotesi di ampliamento di 300 mc. con rispetto della tipologia <i>“sopraelevazione di un piano”</i>, a fronte dell’incremento del volume, la sagoma può essere traslata al massimo del 10% della sua superficie.<br />	<br />
Nessuna disposizione prevede espressamente la possibilità di spostare il sedime, posto che nel sopradescritto <i>“sistema” </i>la disposizione generale rimane quella relativa al grado “0”, letteralmente contemplante il mantenimento del medesimo sedime. <br />	<br />
Invero, se viene consentito nel <i>“sistema” </i>medesimo di traslare la sagoma al massimo del 10% della sua superficie, per l’effetto che può essere modificato anche il sedime, ma solo entro la stesso limite in cui può essere modificata la sagoma, ossia sempre entro il limite del 10%. <br />	<br />
Nel caso in esame &#8211; per contro &#8211; invece, tutto l’ampliamento di 300 mc è stato distribuito al piano terra, con conseguente modificazione sia della sagoma, sia del sedime in misura superiore al 10%.<br />	<br />
Né va sottaciuto che la stessa scelta di realizzare l’ampliamento tutto al piano terra è in contrasto con la <i>legenda</i> della tavola, laddove per l’appunto consente esclusivamente la <i>“sopraelevazione di un piano”.</i><br />	<br />
Ciò posto, il giudice di primo grado ha del tutto travisato la disciplina contenuta nel predetto art. 22 delle N.T.A. del P.R.G.<br />	<br />
Il giudice di primo grado, infatti, pur rilevando che la disciplina medesima prescrive <i>“il mantenimento del medesimo sedime”</i>, ha ritenuto che essa ammetta comunque anche l’ipotesi dell’edificazione articolata su un solo piano, e – parrebbe – anche con modifiche illimitate della sagoma originaria dell’edificio.<br />	<br />
Gli appellati hanno chiesto la conferma di tale sentenza affermando innanzitutto che la variante da loro presentata non contemplerebbe un ampliamento rispetto a quanto assentito con il progetto originario, ma un trasferimento del volume inizialmente posto dal primo piano al piano terra, resosi necessario dalle difficoltà di deambulazione della Sig.ra Maria Luigia Maule.<br />	<br />
Inoltre, secondo la tesi degli appellati medesimi, la surriferita disciplina di piano farebbe comunque salvo il volume del fabbricato esistente e consentirebbe di utilizzarlo per la realizzazione di un nuovo fabbricato con sagoma anche diversa rispetto a quella originaria.<br />	<br />
A loro avviso, il Comune di Isola Vicentina ha erroneamente ritenuto che la tavola di piano<br />	<br />
regolatore abbia previsto la sagoma anche degli edifici esistenti e dei loro ampliamenti e che conseguentemente si possa spostare la sagoma solo nel limite del 10%; e, per contro, ove attentamente si legga l’anzidetto art. 22 emergerebbe che sono state previste le sagome di ingombro solo per i <i>“nuovi volumi ….localizzati nelle singole tavole di piano”</i>, nel mentre per le sopraelevazioni e per gli ampliamenti sarebbero stati stabiliti soltanto i<i> “limiti massimi”</i>.<br />	<br />
Pertanto – denotano sempre gli appellati – a fronte della circostanza che la tavola di piano regolatore prevede nella specie un ampliamento fino a 300 mc. ed un’altezza massima di 6 m., il volume del fabbricato comunque nella specie rispetta il limite di 300 mc. e che, mentre il permesso di costruire originario prevedeva un’altezza dì 6 metri, la variante riduce invece tale parametro a soli 2,70 metri, con conseguente rispetto dei parametri di piano: e, stando così le cose, poiché il grado di tutela 0 consente di ricostruire il fabbricato anche con <i>“sagome diverse”</i>, correttamente<br />	<br />
il TAR Veneto, con la sentenza impugnata, altro non avrebbe fatto che constatare che l’art. 22 predetto, pur prescrivendo il mantenimento del medesimo sedime, non escluderebbe la possibilità che il volume edilizio sia dislocato su di un sedime allargato se è modificata la sagoma dell’edificio: ossia, se il piano regolatore consente la ricostruzione del fabbricato con sagome diverse, implicitamente consentirebbe di modificare parzialmente anche l’area di sedime.<br />	<br />
Da ultimo, gli appellanti rimarcano che il volume del secondo piano che il progetto in variante prevede a livello del primo, verrebbe realizzato sopra il garage interrato, per cui non verrebbe ad occupare ulteriore area di sedime.<br />	<br />
Tali argomenti degli appellanti non persuadono il Collegio.<br />	<br />
Innanzitutto, è irrilevante la circostanza che la variante da loro presentata non contemplerebbe un ampliamento rispetto a quanto assentito con il progetto originario ma un trasferimento del volume inizialmente posto dal primo piano al piano terra.<br />	<br />
Infatti, il progetto originario già contemplava l’aumento di volume nella massima misura assentibile di mc. 300 con l’utilizzo dell’altezza massima assentibile di m. 6 in piena coerenza con la disciplina di piano, nel mentre la nuova distribuzione di volumetria conseguente alla variante presentata realizza una difformità dalla previsione di piano proprio perché distribuisce il maggior volume conseguente alla diminuzione dell’altezza del fabbricato progettato ampliando oltre la misura del 10% il sedime da occupare.<br />	<br />
L’assunto degli appellanti secondo il quale il vincolo della sagoma si applicherebbe soltanto ai <i>“nuovi volumi” </i>e non agli ampliamenti risulta infondato, posto che la disposizione contenuta nell’art. 22 secondo la quale <i>“le relative sagome possono essere spostate al massimo del 10% della loro superficie” </i>non può che riferirsi ai nuovi volumi in ampliamento di quanto già esistente e a sua volta dotato di sagoma.<br />	<br />
Da ultimo, la circostanza che il volume del secondo piano, che il progetto in variante prevedeva al livello del primo, venga ora realizzato sopra il garage interrato risulta del tutto irrilevante, posto che la nozione di <i>“area di sedime” </i>si riferisce <i>ex se </i>non all’interrato, ma alla sola edificazione <i>“fuori terra”</i>, in quanto indica la superficie coperta di un edificio risultante dalla proiezione sul piano orizzontale delle parti edificate fuori terra e delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali (così, ad es., Cons. Stato, Sez. V, 8 gennaio 1998 n. 55).<br />	<br />
In tale contesto, pertanto, le pur comprensibili esigenze della Sig.ra Maule non possono che essere auspicabilmente risolte dallo stesso Comune mediante un’opportuna variazione della scheda di P.R.G. che consenta espressamente un ampliamento del sedime in misura maggiore rispetto all’attuale previsione.<br />	<br />
5. Le spese e gli onorari del giudizio possono essere integralmente compensati tra le parti per entrambi i gradi di giudizio, nel mentre va posto a carico degli appellati – sempre per entrambi i gradi del giudizio &#8211; il contributo unificato di cui all’art. 9 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e – per l’effetto – in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.<br />	<br />
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.<br />	<br />
Pone a carico degli appellati il contributo unificato di cui all’art. 9 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per entrambi i gradi di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2011 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giaccardi, Presidente<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />	<br />
Guido Romano, Consigliere<br />	<br />
Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Silvia La Guardia, Consigliere	</p>
<p align=center>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/10/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-10-2011-n-5756/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.5756</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.5743</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-10-2011-n-5743/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-10-2011-n-5743/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-10-2011-n-5743/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.5743</a></p>
<p>Pres. Piscitello – Est. GavianoA. Bracco (Avv. D. Iaria) c/ Comune di Firenze (Avv. C. Visciola, M.A. Lorizio) sul diniego della qualifica dirigenziale per mancanza del posto in pianta organica e sulla conseguente impossibilità del riconoscimento automatico della qualifica in esecuzione del giudicato da parte della P.A. Sull&#8217;obbligo della P.A.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-10-2011-n-5743/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.5743</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-10-2011-n-5743/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.5743</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Piscitello – Est. Gaviano<br />A. Bracco (Avv. D. Iaria) c/ Comune di Firenze (Avv. C. Visciola, M.A. Lorizio)</span></p>
<hr />
<p>sul diniego della qualifica dirigenziale per mancanza del posto in pianta organica e sulla conseguente impossibilità del riconoscimento automatico della qualifica in esecuzione del giudicato da parte della P.A. Sull&#8217;obbligo della P.A. di ricostruire con immediatezza e completezza la carriera del dipendente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Pubblico impiego – Inquadramento professionale – Qualifica dirigenziale – Mancanza del posto disponibile in pianta organica – Diniego. </p>
<p>2.	Giurisdizione – Giudizio di ottemperanza – Pubblico impiego – Inquadramento professionale – Qualifica dirigenziale – Mancanza del posto disponibile – Automatismo della qualifica derivante dal giudicato – Inattuabilità.</p>
<p>3.	Pubblico impiego – Liquidazione – Verifica – Ricostruzione della carriera – Obbligo della P.A. – Immediatezza e completezza del prospetto.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Pubblico impiego – Inquadramento professionale – Qualifica dirigenziale – Mancanza del posto disponibile in pianta organica – Diniego. </p>
<p>2.	Giurisdizione – Giudizio di ottemperanza – Pubblico impiego – Inquadramento professionale – Qualifica dirigenziale – Mancanza del posto disponibile – Automatismo della qualifica derivante dal giudicato – Inattuabilità.</p>
<p>3.	Pubblico impiego – Liquidazione – Verifica – Ricostruzione della carriera – Obbligo della P.A. – Immediatezza e completezza del prospetto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 05743/2011REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 05590/2010 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 5590 del 2010, proposto da </p>
<p><b>Annalisa Bracco</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Domenico Iaria, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Lessona in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Firenze</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Claudio Visciola e Maria Athena Lorizio, con domicilio eletto presso la seconda in Roma, via Dora, 1;<br />
Azienda Sanitaria n.10 di Firenze; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;ottemperanza</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZ. V n. 00351/2006, resa tra le parti, concernente DINIEGO INQUADRAMENTO SOTTO IL PROFILO GIURIDICO ED ECONOMICO COME &#8220;ESPERTO PSICOLOGO&#8221;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Firenze;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visto l &#8216;art. 114 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2011 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti gli avvocati Iaria e Visciola;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con il ricorso in epigrafe la dott.ssa Annalisa Bracco, dipendente del Comune di Firenze, agisce per ottenere da parte della propria Amministrazione l’ottemperanza alla sentenza di questa Sezione n. 351 del 31 gennaio 2006.<br />	<br />
1 L’interessata, come dipendente comunale addetta al settore delle tossicodipendenze in forza di formale deliberazione n. 228/992 del 1979, è stata addetta con ordinanza sindacale 18 luglio 1980 n. 642, “in prima assegnazione”, alla locale USL, ai fini del passaggio nei ruoli nominativi regionali del Servizio sanitario nazionale. <br />	<br />
Con deliberazione della Giunta municipale di Firenze in data 29 dicembre 1988, n. 8460/7414, è stato poi riconosciuto che la medesima svolgeva mansioni di psicologo da quella data del 5 aprile 1979, e si è dato atto (n. 5 del dispositivo) del suo inquadramento nel profilo professionale di “<i>esperto psicologo (VIII livello retributivo D.P.R. 191/79)</i>”, a decorrere dal 1° luglio 1980 ; l’atto reca l’annotazione del superato controllo senza rilievi da parte del competente comitato regionale. L’inquadramento in questione è intervenuto, dunque, durante la prestazione del servizio da parte della dipendente comunale presso la U.S.L., ma con decorrenza dall’epoca in cui essa prestava ancora opera negli uffici comunali. <br />	<br />
Tempo dopo, con deliberazione della Giunta regionale della Toscana in data 29 dicembre 1994, n. 12769, è stato disposto il rientro dell’interessata all’Amministrazione comunale, non essendo risultato possibile il suo inquadramento nei ruoli del Servizio sanitario. <br />	<br />
Con successivo ricorso al T.A.R. per la Toscana l’interessata indi chiedeva, tra l’altro, l’accertamento del diritto ad essere reinquadrata nel ruolo comunale, con decorrenza dalla data del passaggio in assegnazione provvisoria alla Regione – vale a dire dal 18 luglio 1980 – con la qualifica di “esperto psicologo”, decimo livello di cui al D.P.R. 810/1980, traslata dal 1° gennaio 1983 in quella di “psicologo prima qualifica dirigenziale (D.P.R. 347/83)” e di “dirigente”, <i>ex</i> c.c.n.l. 16 novembre 1995 (G.U. 2 maggio 1996). <br />	<br />
Il Tribunale adìto, mentre accoglieva il ricorso sotto altri profili, riteneva invece infondate le pretese di inquadramento della Bracco sulla base della deliberazione di Giunta comunale del 1988, perché intervenuta in conseguenza di un processo di ristrutturazione degli uffici e servizi comunali i cui effetti giuridici avevano decorrenza dal 1° luglio 1980, “<i>e dunque in epoca successiva a quella alla quale occorre avere perentorio riferimento (20 dicembre 1979) agli effetti dell’inquadramento nei ruoli regionali</i>” del S.S.N.. <br />	<br />
Contro la decisione parzialmente negativa del T.A.R. la dipendente proponeva appello a questo Consiglio, che veniva definito in senso a lei favorevole con la sentenza n. 3512006, intorno alla cui esecuzione qui si controverte. <br />	<br />
2 Occorre allora richiamare in modo puntuale i contenuti di tale decisione.<br />	<br />
La Sezione con la sua pronuncia ha ritenuto di riconoscere “<i>fondamento alla doglianza della appellante, diretta contro la statuizione del primo giudice, il quale si è limitato a stabilire la non rilevanza della deliberazione di inquadramento assunta dal Comune di Firenze</i>.” <br />	<br />
La deliberazione comunale del 29 dicembre 1988 va considerata, ha osservato la Sezione “<i>avuto riguardo alle norme che definivano nell’epoca lo stato giuridico del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, come atto autoritativo, vale a dire di esercizio di un potere pubblico (diversamente dalla qualificazione poi intervenuta, con il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, del rapporto d’impiego di larga parte del personale in questione e dei relativi atti di regolazione della posizione di questo)</i>.” <br />	<br />
“<i>Perciò, se l’interessata è stata inquadrata, per effetto della “formale” determinazione comunale, nella qualifica di esperto psicologo”, in dipendenza di un piano di riorganizzazione dei servizi comunali (punto n. 5 di quella deliberazione), di tale situazione non può ignorare la sussistenza ilComune di Firenze, per quel che concerne la sua impiegata, rientrata in servizio a seguito della riconosciuta impossibilità di inquadramento nei ruoli nominativi regionali del Servizio sanitario.” </i><br />	<br />
<i>“… Non è consentita, in conclusione, la disapplicazione di un atto autoritativo di inquadramento, né da parte della pubblica amministrazione che lo ha deliberato, né da parte del giudice al quale viene chiesta una pronuncia conseguente di trattamento economico o giuridico. In questi termini – con reiezione della singolare tesi contraria delle due parti pubbliche resistenti, una delle quali è, appunto, il Comune, che disconosce la rilevanza del suo provvedimento di conferimento della qualifica – va riformata la sentenza impugnata</i>.” <br />	<br />
“<i>Ne segue che sul resistente Comune, in quanto datore di lavoro, grava l’obbligo di ricostruire la posizione giuridica ed economica della impiegata appellante, e di corrispondere le differenze retributive che ne seguiranno.” </i><br />	<br />
<i>“Restano estranee a questa controversia le relazioni fra Comune ed AUSL e Regione, con la Gestione liquidatoria della U.s.l., circa l’onere da sopportare in conseguenza del ripristino qui disposto</i>.” <br />	<br />
“<i>Va precisato che spetta all’interessata la retribuzione, per differenza rispetto a quella percepita, connessa con la sua posizione di esperto psicologo – le cui mansioni non sono state oggetto di contestazione sia nell’ambito della organizzazione sanitaria, sia nell’ambito di quella comunale susseguente al suo “comando” del 10 marzo 1994 – e perciò con riguardo dapprima al livello retributivo conferito in base al d.p.r. 191 del 1979 (come da deliberazione del 1988) e poi in base all’art. 2 del d.p.r. 7 novembre 1980, n. 810, all’art. 26 ed all’allegato A del d.p.r. 25 giugno 1983, n. 347, agli artt. 33 e 43 del d.p.r. 13 maggio 1987, n. 268, nonché alle successive norme di contrattazione collettiva.” </i><br />	<br />
<i>“Quanto alla qualifica dirigenziale, alla quale pure chiede di accedere la ricorrente con il ricorso introduttivo, si deve qui soltanto chiarire che essa spetta unicamente se, per effetto di atti generali – di contrattazione collettiva o di organizzazione comunale –, sia stato previsto un automatico passaggio da posizioni come quella rivestita per effetto della presente decisione</i>.” <br />	<br />
“<i>Sulle differenze di trattamento economico sono da corrispondere interessi e rivalutazione monetaria, da cumularsi sino alla data in cui, per legge, non è stato disposto diversamente e da calcolare secondo i criteri definiti dalla Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato</i>” (sentenza n. 351/2006 cit.).<br />	<br />
3 L’interessata, dopo avere rievocato i contenuti della decisione passata in giudicato, si duole che l’Amministrazione non vi abbia dato seguito, malgrado le sue reiterate richieste di farvi luogo. Da qui la proposizione del presente ricorso, con il quale viene richiesta l’adozione di tutte le misure più adeguate per l’esecuzione del giudicato.<br />	<br />
L’interessata deduce, in particolare, che il Comune in attuazione della sentenza avrebbe dovuto inquadrarla:<br />	<br />
&#8211; in base al d.P.R. n. 1911979 nell’VIII livello retributivo, cui era riconducibile il suo profilo di “esperto psicologo”, a far data dal 1° luglio 1980;<br />	<br />
&#8211; in base all’art. 2 d.P.R. n. 8101980, nel corrispondente subapicale X livello retributivo funzionale;<br />	<br />
&#8211; infine, in base alla successiva disciplina di contratto collettivo, nella qualifica dirigenziale unica, con una retribuzione analoga a quella mediamente riconosciuta agli altri dirigenti del profilo socio-educativo culturale, nel frattempo istituito in<br />
La ricorrente puntualizza che tutto il personale comunale appartenente alla ex VIII qualifica <i>ex</i> d.P.R. n. 1911979, come pure tutti i dipendenti che avevano il profilo di “esperto”, erano stati inquadrati nella qualifica dirigenziale.<br />	<br />
4 Si è costituito in giudizio in resistenza al ricorso il Comune di Firenze, che con due successive memorie ha opposto di avere già correttamente eseguito il giudicato, ed ha concluso per la declaratoria di improcedibilità del ricorso.<br />	<br />
Il Comune ha esposto, in sintesi :<br />	<br />
&#8211; di avere appena attribuito all’interessata, con delibera di Giunta n. 278 del 2772010 e determinazione dirigenziale n. 6727 del successivo giorno 29, tutto ciò che legittimamente poteva esserle riconosciuto in base alla sentenza da eseguire;<br />	<br />
&#8211; che, non avendo la Bracco mai partecipato ad alcun concorso interno per la qualifica dirigenziale, l’Amministrazione non poteva andare oltre l’attribuzione ad essa della qualifica immediatamente sottostante, l’ottava qualifica funzionale, riconoscimento<br />
&#8211; che la “<i>ipotizzata ex post sua partecipazione al concorso interno per la qualifica di esperto psicologo –per la quale la Bracco non aveva i titoli né mai fatto domanda … &#8211; non viene certo a concretizzare il presupposto dell’inquadramento automatico p<br />
&#8211; che la deliberazione di reinquadramento dell’interessata n. 8460 del 1988, assunta “ora per allora” e basata proprio sul fittizio presupposto appena detto, doveva ritenersi per più versi “palesemente fantasiosa e illegittima”;<br />	<br />
&#8211; che con deliberazione n. 3028 del 2571997, depositata nel fascicolo del pregresso giudizio di appello e citata nei relativi scritti difensivi municipali (benché non menzionata nella decisione della Sezione n. 3512006 da ottemperare), l’interessata, i<br />
&#8211; che tale deliberazione n. 30281997 marcava un “punto fermo” nella ricostruzione della posizione giuridica della Bracco;<br />	<br />
&#8211; che l’annullamento della delibera del 1988 era stato da ultimo espressamente confermato dalla già citata conclusiva delibera di inquadramento n. 2782010;<br />	<br />
&#8211; che la decisione della Sezione n. 352 del 2006 non aveva inteso sancire l’intangibilità della stessa deliberazione del 1988, bensì solo la sua non dispplicabilità;<br />	<br />
&#8211; che era emersa in sede amministrativa l’impossibilità giuridica di riconoscere all’interessata la qualifica dirigenziale, stante la inesistenza di un passaggio alla qualifica di esperto psicologo in via automatica, bensì solo tramite concorso per titoli<br />
&#8211; che, infine, le differenze retributive discendenti dall’inquadramento da ultimo disposto erano state recentemente corrisposte all’avente diritto.<br />	<br />
5 La ricorrente replicava a tutto ciò, con la propria memoria: che nel presente giudizio non si trattava di accertare il suo diritto all’inquadramento come “esperto psicologo” ai sensi del d.P.R. n. 191 del 1979, per il semplice fatto che il relativo accertamento era stato già operato dalla Sezione con efficacia, ormai, di giudicato; che la deliberazione di inquadramento n. 30281997, in quanto assunta in esecuzione della sentenza TAR n. 3321997, poi integralmente riformata dal Consiglio di Stato, doveva ritenersi per ciò stesso superata dalla pronuncia da ottemperare; che i recenti provvedimenti dell’Amministrazione del 27 e 29 luglio del 2010 non potevano valere a nulla, in quanto emessi in violazione del giudicato ed assunti come meri atti privatistici di gestione del rapporto di lavoro, e come tali carenti delle prerogative dell’autotutela amministrativa; che tutti i dipendenti comunali di pari qualifica erano transitati automaticamente al livello dirigenziale; che gli importi da ultimo pervenuti all’avente diritto a titolo di arretrati integravano pagamenti del tutto parziali, in quanto frutto di una ricostruzione di carriera arbitrariamente limitata sotto almeno due profili: il Comune aveva mancato di equiparare la figura dell’ “esperto psicologo” alla qualifica dirigenziale; la ricostruzione di carriera era stata condotta solo per una parte dell’arco di tempo da considerarsi, che sarebbe dovuto partire dal 1980; infine, che alla stregua del giudicato il Comune doveva ritenersi debitore nei riguardi di essa ricorrente per l’intero, salvo il proprio diritto di rivalsa verso l’Amministrazione sanitaria.<br />	<br />
6 La Sezione con decisione interlocutoria n. 1404 del 2011 disponeva incombenti istruttori.<br />	<br />
Si osservava nell’occasione che la difesa municipale non poteva essere seguita nel suo tentativo di avviare un libero esercizio dialettico sul tema della legittimità della delibera del 1988, quasi non esistesse già un giudicato in proposito. Il <i>decisum</i> da eseguire poggia, infatti, sul riconoscimento del diritto dell’interessata ad una ricostruzione di carriera proprio sulla base della posizione di esperto psicologo con il conferente livello retributivo ai sensi del d.p.r. n. 191/1979, vale a dire giustappunto sul fondamento della predetta delibera del 1988.<br />	<br />
Né poteva opporsi alla ricorrente l’inquadramento effettuato con la delibera n. 30281997 in esecuzione della sentenza del T.A.R. n. 3321997, poiché quest’ultima era stata radicalmente riformata dalla sentenza in epigrafe, con tutto ciò che ne conseguiva.<br />	<br />
Venendo alla centrale formulazione della sentenza da eseguire, che recitava : <i>“Quanto alla qualifica dirigenziale, alla quale pure chiede di accedere la ricorrente con il ricorso introduttivo, si deve qui soltanto chiarire che essa spetta unicamente se, per effetto di atti generali – di contrattazione collettiva o di organizzazione comunale – sia stato previsto un automatico passaggio da posizioni come quella rivestita per effetto della presente decisione</i>”, la Sezione inoltre osservava:<br />	<br />
&#8211; che il Comune non poteva negare alla ricorrente l’accesso alla dirigenza per il mero fatto di non avere preso a suo tempo parte al concorso interno indetto nel 1980 per l’accesso alla posizione di esperto psicologo, tale posizione essendo proprio quella<br />
&#8211; che il senso della statuizione recata dal giudicato era che l’interessata avrebbe avuto titolo alla qualifica dirigenziale se, ed in quanto, per effetto di atti generali fosse stato previsto un passaggio automatico alla dirigenza dalla posizione di espe<br />
Il Comune veniva pertanto incaricato di trasmettere alla Sezione un’attestazione a firma del dirigente con funzioni di capo del personale, controfirmata dal Segretario generale, riscontrante con precisione il seguente quesito: se il personale titolare della posizione di esperto psicologo <i>ex</i> d.P.R. n. 1911979 avesse potuto, o meno, ascendere alla dirigenza in forza di un passaggio automatico previsto da atti generali.<br />	<br />
7 L’Amministrazione ottemperava all’incombente con relazione del 28 aprile 2011 puntualizzando, in sintesi, che il suddetto passaggio aveva potuto operare in modo automatico sul presupposto, però, di avere riguardo a personale di ruolo già in servizio all’epoca presso il Comune e munito dei requisiti all’uopo prescritti per l’accesso alla dirigenza, <i>in primis</i> quello dell’effettiva presenza e disponibilità nella pianta organica delle relative posizioni e qualifiche dirigenziali.<br />	<br />
La ricorrente controdeduceva alla relazione obiettando che gli ostacoli da questa addotti non avrebbero potuto esserle opposti, e rimarcando che la relazione stessa aveva comunque riconosciuto il sostanziale automatismo dello sviluppo di carriera oggetto di causa. <br />	<br />
La ricorrente insisteva, dunque, per l’accoglimento del proprio ricorso per l’ottemperanza del giudicato.<br />	<br />
La difesa comunale, dal canto suo, nel difendere le ragioni esposte nella predetta relazione concludeva per il rigetto delle domande avversarie.<br />	<br />
La ricorrente replicava con successive note, ribadendo le proprie ragioni.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 15 luglio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
8 Il giudicato della cui esecuzione si discute ha riconosciuto, pertanto, come si è detto :<br />	<br />
&#8211; che spetta all’interessata la retribuzione, per differenza rispetto a quella percepita, connessa con la sua posizione di esperto psicologo, con riguardo dapprima al livello retributivo conferito in base al d.p.r. 191 del 1979 (come da deliberazione del<br />
&#8211; che la qualifica dirigenziale, tuttavia, spetta unicamente se per effetto di atti generali sia stato previsto un automatico passaggio da posizioni come quella riconosciuta in forza della decisione;<br />	<br />
&#8211; che sulle differenze di trattamento economico sono da corrispondere interessi e rivalutazione monetaria, da cumularsi sino alla data in cui, per legge, non è stato disposto diversamente, e da calcolare secondo i criteri definiti dalla Adunanza plenaria<br />
&#8211; che grava sul resistente Comune, in quanto datore di lavoro, l’obbligo di ricostruire la posizione giuridica ed economica dell’appellante e di corrispondere le conseguenti differenze retributive, senza che all’avente diritto possano opporsi controversie<br />
9 Tanto premesso, va subito esaminata la questione principale da definire in questa sede, che riguarda la controversa possibilità, rivendicata dall’interessata, di accedere, in forza del giudicato azionato, alla dirigenza.<br />	<br />
La domanda non può trovare accoglimento.<br />	<br />
Costituisce principio generale in materia di pubblico impiego, derogabile unicamente da espresse norme, quello secondo il quale l&#8217;inquadramento dei dipendenti può aver luogo in una certa qualifica solo se sussista il relativo posto disponibile in pianta organica: e a tale principio nessuna deroga è stata disposta nemmeno con il d.P.R. n. 347 del 1983 (C.d.S., V, 18 marzo 2002, n. 1549; 8 aprile 2003, n. 1844). L&#8217;art. 40 di tale d.P.R. va invero inteso nel senso che l&#8217;inquadramento deve essere disposto in relazione al contenuto funzionale del posto occupato dall&#8217;impiegato (C.d.S., V, 24 marzo 2005, n. 1255).<br />	<br />
In particolare, poiché nella specie si tratta di valutare la spettanza o meno di un inquadramento di livello dirigenziale, occorre fare qui riferimento alla previsione della lettera f), comma 1, del citato articolo 40, la quale stabilisce che “<i>la prima qualifica dirigenziale va attribuita ai responsabili delle strutture di massima dimensione negli enti di tipo 2, nonché ai responsabili delle strutture immediatamente sottostanti a quelle apicali negli enti di tipo 1</i>”. Stante il rango dirigenziale dell’inquadramento che viene richiesto, quindi, il presupposto organizzativo la cui esistenza occorre verificare non si esaurisce nemmeno nella ricognizione della presenza del mero posto individuale corrispondente alla posizione perseguita, ma riguarda, più ampiamente, l’esistenza di una struttura organizzativa (specificamente, una struttura immediatamente sottostante ad altra di massima dimensione) alla quale la detta posizione individuale possa dirsi preposta.<br />	<br />
Ciò posto, dalle risultanze disponibili emerge inequivocabilmente che nel caso concreto il presupposto della effettiva esistenza e disponibilità in pianta organica del posto non ricorreva, in quanto quelli sussistenti figuravano già tutti coperti, e la p.o. non contemplava ulteriori posti di psicologo in posizione dirigenziale, e tantomeno una corrispondente struttura organizzativa.<br />	<br />
Assume in contrario la ricorrente che l’esperto psicologo <i>ex</i> d.P.R. n. 191/1979 avrebbe avuto titolo in quanto tale all’accesso alla dirigenza <i>ex</i> d.P.R. n. 347/1983, a prescindere dalla preliminare previsione in pianta organica della relativa posizione organizzativa: (“<i>l’atto di reinquadramento precedeva per così dire il posto in organico</i>”). L’assunto è tuttavia smentito dalla consolidata interpretazione giurisprudenziale che poco sopra è stata ricordata, la quale conferma l’imprescindibilità del presupposto indicato.<br />	<br />
Né vale obiettare, come fa la stessa difesa, che l’Amministrazione in forza del giudicato sarebbe stata tenuta all’istituzione di un simile posto. Il giudicato, invero, non garantiva incondizionatamente l’accesso dell’interessata alla dirigenza, ma accordava tale sviluppo solo ove esso fosse stato in concreto conseguibile a guisa di automatismo: e tale condizione risulta appunto carente. Nel disegno organizzativo comunale non esisteva, infatti, né il posto disponibile di dirigente, né la correlativa struttura organizzativa che ad esso avrebbe dovuto mettere capo. E nemmeno può assumersi che il vincolo ad istituire l’uno e l’altra fosse implicito nel giudicato, poiché è appena il caso di osservare che le scelte organizzative dell’Amministrazione, in quanto espressione di una pubblica potestà, non possono essere mai valutate quali meri atti dovuti, quasi fossero adempimenti obbligatori <i>jure civili</i> in funzione di interessi puramente individuali, ma, al contrario, devono essere dettate dal perseguimento degli interessi pubblici. Ne consegue la conferma che l’adeguamento della struttura organizzativa del Comune alla nuova posizione accordata all’interessata non poteva assurgere ad automatismo.<br />	<br />
Tantomeno può essere decisiva, infine, la circostanza che in punto di fatto gli altri dipendenti di omologa qualifica (esperti <i>ex</i> d.P.R. n. 191/1979) siano finiti a suo tempo tutti inquadrati nella prima qualifica dirigenziale ai sensi del d.P.R. n. 347/1983, trattandosi di personale che versava in posizione ben diversa da quella dell’attuale ricorrente, che sola ha beneficiato di una delibera di inquadramento ad personam.<br />	<br />
10 Fatta così chiarezza sul principale profilo problematico posto dalla controversia, sui rimanenti aspetti che la causa presenta sembrano sufficienti -essendo già state ricordate le prescrizioni poste dal giudicato da eseguire- le seguenti brevi, ulteriori considerazioni. <br />	<br />
Discende da quanto esposto, anche per le ragioni indicate in occasione della precedente decisione interlocutoria, che la ricorrente ha titolo a vedersi attribuito, con riferimento al sistema del d.P.R. n. 347/1983, se non un livello dirigenziale, il livello di inquadramento immediatamente sottostante a quello, e a beneficiare delle dinamiche assicurate dalla successiva contrattazione collettiva.<br />	<br />
Con riguardo al relativo <i>quantum debeatur</i>, l’interessata ha riferito in un primo tempo (memoria del 18 gennaio 2011) che gli importi da lei ricevuti avevano riguardato soltanto il periodo dal 1997 in avanti, senza ricomprendere né il periodo anteriore (1980-1997), né l’anno 2010. Si evince, peraltro, dalla relazione rimessa dal Comune in esecuzione dell’incombente istruttorio che la ricorrente avrebbe ricevuto, in seguito, anche una seconda <i>tranche</i> di arretrati, per un importo netto di euro 61.374,71, a carico dell’Azienda U.S.L. 10, ammontare che si riferisce comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria.<br />	<br />
Con riferimento ai pagamenti liquidatile nelle more del giudizio l’interessata dovrà quindi ricevere con immediatezza un completo prospetto analitico, che consenta di comprendere i criteri di computo utilizzati per la determinazione della sorte capitale e le modalità seguite per il conteggio di interessi e rivalutazione, onde metterla in grado di verificare l’esattezza della liquidazione ricevuta.<br />	<br />
Ad ogni buon fine, inoltre, si rammentano i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa in ordine alla decorrenza degli accessori su emolumenti che traggono origine da provvedimenti costituivi, ai criteri di computo degli stessi accessori e all&#8217;ambito di efficacia temporale della norma sancita dall&#8217;art. 22, comma 36, l. n. 724 del 1994:<br />	<br />
a) ai fini della decorrenza di rivalutazione monetaria ed interessi su somme erogate con ritardo ai pubblici dipendenti, nel caso in cui il diritto patrimoniale trovi fonte direttamente in un provvedimento amministrativo (come nel caso di specie), la data della sua maturazione è quella del provvedimento, ancorché questo abbia efficacia retroattiva (cfr. Cons. St., sez. VI, 5 gennaio 2001, n. 8; sez. V, 9 maggio 2000, n. 2661; sez. IV, 27 settembre 1993, n. 799);<br />	<br />
b) in base all’art. 22, comma 36, l. n. 724 del 1994 cit., i ratei dei crediti retributivi tardivamente corrisposti fino al 31 dicembre 1994 vanno maggiorati di interessi legali (al tasso corrente alla scadenza del singolo rateo) e rivalutazione monetaria, mentre su quelli maturati successivamente compete esclusivamente la maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria (cfr. <i>ex plurimis</i> Cons. St., sez. VI, n. 8 del 2001 cit.; sez. V, n. 2661 del 2000 cit.; ad. plen., 15 giugno 1998, n. 3);<br />	<br />
c) ai sensi dell’art. 429 c.p.c., gli interessi legali e la rivalutazione monetaria per gli emolumenti corrisposti tardivamente ai lavoratori dipendenti vanno calcolati separatamente sull’importo nominale del credito, con la conseguenza che sulla somma dovuta quale rivalutazione non vanno calcolati né gli interessi né la rivalutazione ulteriore, e sulla somma dovuta a titolo di interessi non vanno computati ancora interessi e rivalutazione (cfr. <i>ex plurimis</i> Cons. St., sez. VI, n. 8 del 2001 cit.; sez. V, n. 2661 del 2000 cit.; ad. plen., 15 giugno 1998, n. 3).<br />	<br />
La ricostruzione di carriera di spettanza dell’interessata, infine, dovrà naturalmente essere completa, e quindi inclusiva della sua posizione previdenziale.<br />	<br />
11 Il ricorso può essere in definitiva accolto nei termini che sono stati illustrati.<br />	<br />
Il giudicato dovrà essere compiutamente eseguito entro la scadenza di cui al seguente dispositivo: in difetto, su richiesta dell’avente diritto verrà senza indugio nominato un commissario <i>ad acta</i>.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie per quanto di ragione il ricorso in epigrafe, e per l’effetto ordina l’esecuzione del giudicato in conformità ai criteri esposti in motivazione nel termine di giorni sessanta dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione.<br />	<br />
Spese compensate<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 15 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Calogero Piscitello, Presidente<br />	<br />
Eugenio Mele, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere<br />	<br />
Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/10/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-10-2011-n-5743/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.5743</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.1587</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-10-2011-n-1587/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-10-2011-n-1587/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-10-2011-n-1587/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.1587</a></p>
<p>Pres. Buonvino, Est. Cacciari &#8211; Società Cooperativa L&#8217;Arca e Maurizio Pacini Impresa Individuale (Avv.ti Santoro e Scarafiocca) c. Ente per i Servizi Tecnico amministrativi di Area Vasta Nord Ovest (n.c.) e Terra Uomini Ambiente Soc. Cooperativa Agricola a r.l. (Avv. Grassi) è suscettibile di inficiare il principio di segretezza delle</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-10-2011-n-1587/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.1587</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-10-2011-n-1587/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.1587</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Buonvino, Est. Cacciari <br />&#8211; Società Cooperativa L&#8217;Arca e Maurizio Pacini Impresa Individuale (Avv.ti Santoro e Scarafiocca) c. Ente per i Servizi Tecnico amministrativi di Area Vasta Nord Ovest (n.c.) e Terra Uomini Ambiente Soc. Cooperativa Agricola a r.l. (Avv. Grassi)</span></p>
<hr />
<p>è suscettibile di inficiare il principio di segretezza delle offerte e pertanto determina l&#8217;esclusione del concorrente, la presenza all&#8217;interno della busta dell&#8217;offerta economica, di un modulo di offerta in bianco sottoscritto dal legale rappresentante dell&#8217;impresa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara – Principio di segretezza delle offerte – Rinvenimento di un modulo di offerta in bianco sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa – Violazione – Sussiste – Esclusione – Va disposta.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La presenza, all’interno della busta dell’offerta economica, di un modulo di offerta in bianco sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa, oltre a violare le previsioni della legge di gara (espressamente richiamate) è suscettibile di inficiare il principio di segretezza delle offerte e determina l’esclusione del concorrente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01587/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />	<br />
sul ricorso numero di registro generale 1558 del 2011, proposto da: <br />	<br />
Società Cooperativa L&#8217;Arca e Maurizio Pacini Impresa Individuale in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentate e difese dagli avvocati Sara Santoro e Germano Scarafiocca, con domicilio eletto presso Massimo Abbagnale in Firenze, via Duca D&#8217;Aosta 16; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>l’Ente per i Servizi Tecnico amministrativi di Area Vasta Nord Ovest in persona del legale rappresentante in carica, n.c.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Terra Uomini Ambiente Soc. Cooperativa Agricola a r.l. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Maria Teresa Grassi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Vittorio Alfieri, 5; <br />	<br />
Orange Soc. a r.l. con socio unico in persona del legale rappresentante in carica, n.c.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; della determinazione dirigenziale n. 795 del 24.06.11, contenente il provvedimento di aggiudicazione definitiva nella procedura aperta per l&#8217;affidamento triennale del servizio di manutenzione, a ridotto impatto ambientale, delle Aree Verdi della Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, comunicata alla ricorrente ex art. 79 d.legs. 163/06, mediante lettera raccomandata ricevuta in data 30.06.11;<br />	<br />
&#8211; del verbale n. 4 redatto dalla Commissione esaminatrice in data 20 maggio 2011 di apertura, in seduta pubblica, delle buste offerta economica;<br />	<br />
&#8211; del verbale n. 3, sedute nn. 4.a, 5.a, 8.a rispettivamente delle sedute del 4.04.11, 5.04.11 e del 10.05.11, relativi alla valutazione delle offerte tecniche e alla formulazione dei giudizi con assegnazione dei relativi punteggi relativamente alle impre<br />
&#8211; del verbale n. 1, prima seduta del 25 ottobre 2010 relativo alla prima seduta della Commissione;<br />	<br />
&#8211; del verbale n. 1, seconda seduta del 5.01.2011 relativo alla operazioni di verifica della Documentazione amministrativa;<br />	<br />
&#8211; di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente, nonché per il risarcimento del danno, sia in forma specifica, mediante l&#8217;aggiudicazione alla ricorrente, che per equivalente, conseguente alla illegittimità degli atti impugnati.<br />	<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Terra Uomini Ambiente Soc. Cooperativa Agricola a r.l.;<br />	<br />
Visto il ricorso incidentale; <br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Premesso che:<br />	<br />
&#8211; con il presente ricorso è impugnata l’aggiudicazione, con procedura aperta e criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di un contratto pubblico triennale per la manutenzione delle aree verdi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Pisa, <b	
- la ricorrente, terza classificata all’esito della gara, lamenta l’esistenza di irregolarità nelle offerte presentate dalla prima e dalla seconda classificata tali, a suo dire, da doverne determinare l’esclusione dalla procedura;<br />	<br />
&#8211; la controinteressata qui costituita ha proposto ricorso incidentale, lamentando che la ricorrente avrebbe dovuto esserne esclusa per avere allegato all’offerta una cauzione provvisoria di importo ridotto della metà senza comprovare il relativo titolo, n<br />
Considerato che l’eventuale accoglimento del ricorso incidentale renderebbe il ricorso principale carente di interesse e la sua trattazione è quindi prioritaria;<br />	<br />
Ritenuto di respingere il ricorso incidentale poiché il possesso sia dei requisiti per la riduzione della cauzione provvisoria sia del requisito speciale di partecipazione in discussione sono stati correttamente autodichiarati dalla ricorrente secondo le previsioni di cui all’art. 41, comma 1, lett. c) del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e della legge di gara, che legittimamente è quindi stata ammessa alla procedura salvo il controllo sull’effettivo possesso dei medesimi ex art. 48, comma 2, del medesimo d.lgs. 163/06; <br />	<br />
Premesso inoltre che:<br />	<br />
&#8211; l’impresa seconda classificata all’esito della gara è stata successivamente esclusa, sicché le censure relative alla sua ammissione sono divenute carenti di interesse;<br />	<br />
&#8211; relativamente all’aggiudicataria la ricorrente lamenta, tra l’altro, che all’interno della sua busta-offerta economica fosse contenuto un modulo di offerta in bianco sottoscritto dal legale rappresentante, circostanza non rilevata dalla Commissione di g<br />
Tale circostanza è acclarata nel verbale di accesso del 13 luglio 2011 che non è oggetto di contestazione; <br />	<br />
Considerato che tale irregolarità, oltre a violare le previsioni della legge di gara (Sez. V, primo capoverso) è suscettibile di inficiare il principio di segretezza delle offerte e ritenuto pertanto di accogliere il ricorso principale per tale ragione, con assorbimento delle ulteriori doglianze e annullamento dell’aggiudicazione a favore della controinteressata;<br />	<br />
Considerato infine, quanto alla richiesta della ricorrente di conseguire l’aggiudicazione del contratto pubblico in discussione, che nella fase procedimentale in esame si è esaurita la discrezionalità della stazione appaltante ed è quindi possibile predicare il risultato finale della procedura conseguente all’accoglimento del gravame,<br />	<br />
Ritenuto pertanto di stabilire che l’esclusione delle imprese classificate avanti alla ricorrente comporti l’aggiudicazione del contratto pubblico <i>de quo</i> alla stessa, salva la verifica sull’effettivo possesso dei requisiti autodichiarati;<br />	<br />
Ritenuto infine di condannare l’Ente per i Servizi Tecnico amministrativi di Area Vasta Nord Ovest e l’impresa Terra Uomini Ambiente Soc. Cooperativa Agricola a r.l. ciascuno al pagamento delle spese processuali nella misura di € 4.000,00 (quattromila/00), cui dovranno essere aggiunte le sole somme per IVA e CPA, e di compensarle per Orange s.r.l. uscita dalla presente vicenda processuale;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso incidentale e accoglie il ricorso principale, e per l’effetto annulla la determinazione dirigenziale 24 giugno 2011 n. 795 e ordina all’Azienda Ospedaliera Universitaria di Pisa di affidare il contratto pubblico di cui è causa all’impresa ricorrente, nei termini di cui in motivazione.<br />	<br />
Condanna l’Ente per i Servizi Tecnico amministrativi di Area Vasta Nord Ovest e l’impresa Terra Uomini Ambiente Soc. Cooperativa Agricola a r.l. ciascuno al pagamento delle spese processuali nella misura di € 4.000,00 (quattromila/00), oltre IVA e CPA; spese compensate per Orange s.r.l. <br />	<br />
Manda alla Segreteria per la trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Buonvino, Presidente<br />	<br />
Carlo Testori, Consigliere<br />	<br />
Alessandro Cacciari, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 27/10/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-10-2011-n-1587/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.1587</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.5742</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-10-2011-n-5742/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-10-2011-n-5742/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.5742</a></p>
<p>Pres. Piscitello – Est. Gaviano School Bus Service Srl (Avv. R. Labriola) c/ Comune di Pompei (Avv.ti G. Barbato, B. Ricciardelli), Buonotourist Srl (Avv. L. Visone) in tema di procedure di acquisizione di servizi in economia prima dell&#8217;emanazione del nuovo regolamento appalti 1. Contratti della P.A. &#8211; Acquisizione in economia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-10-2011-n-5742/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.5742</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-10-2011-n-5742/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.5742</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Piscitello – Est. Gaviano<br /> School Bus Service Srl (Avv. R. Labriola) c/ Comune di Pompei (Avv.ti G. Barbato, B. Ricciardelli),  Buonotourist Srl (Avv. L. Visone)</span></p>
<hr />
<p>in tema di procedure di acquisizione di servizi in economia prima dell&#8217;emanazione del nuovo regolamento appalti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. &#8211; Acquisizione in economia – Procedura negoziata – Disciplina – D.P.R. 384/2001 &#8211; Offerta &#8211; Fideiussione – Omissione – Irrilevanza &#8211; Ragioni – Facoltà della Stazione appaltante.	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Acquisizione in economia – Procedura negoziata – Disciplina – D.P.R. 384/2001 – Requisiti di ordine morale &#8211; Dichiarazione &#8211; Direttore tecnico &#8211;  Omissione – Irrilevanza – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In assenza di una espressa previsione della lex specialis, non deve essere escluso il concorrente che, nelle procedure di acquisizione di servizi in economia indette ex art. 125 D.lgs. 163/2006, abbia omesso di allegare alla propria offerta l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto qualora fosse risultata aggiudicatario, atteso che, nelle more dell’adozione del nuovo regolamento appalti, trova applicazione la disciplina dettata dall’art. 5 del d.P.R. 384/2001, ai sensi del quale la necessità di prestare garanzie da parte dei concorrenti alla specifica procedura è solo eventuale e rimessa alla decisione della Stazione appaltante.	</p>
<p>2. Non deve essere escluso il concorrente che, nelle procedure di acquisizione di servizi in economia indette ai sensi dell’art. 125 D.lgs. 163/2006, abbia fornito una dichiarazione  incompleta ex art. 38 co. 1 lett. b) e c) D.lgs 163/2006 con riferimento al direttore tecnico, atteso che nelle more dell’emanazione del nuovo regolamento appalti, trova applicazione la disciplina dettata dal d.P.R. 384/2001, che non reca alcuna specifica previsione in tema di requisiti morali, pertanto gli oneri dichiarativi a pena di esclusione a carico dei concorrenti sono rimessi alle prescrizioni caso per caso della lex specialis.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 6187 del 2010, proposto dalla<br />	<br />
<b>School Bus Service Srl</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Renato Labriola, con domicilio eletto presso Renato Labriola in Roma, viale Gorizia, 25/C; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Comune di Pompei</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Gennaro Barbato e Bruno Ricciardelli, con domicilio eletto presso Paolo Di Feo in Roma, via Ottaviano, 105;<br />
<b>Buonotourist Srl</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Ludovico Visone, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via del Gesù, 62; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per la riforma<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZIONE I. n. 13722/2010, resa tra le parti, concernente AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pompei e della Buonotourist Srl;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 luglio 2011 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti gli avvocati Labriola e, per delega, Abbamonte;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Il Comune di Pompei indiceva una procedura negoziata di cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni di scuola elementare (in numero di 144 circa) dei plessi “S. D’Acquisto” e “Villa dei Misteri”.<br />	<br />
La School Bus Service s.r.l., avendovi partecipato senza successo, con ricorso notificato il 20 novembre 2009 impugnava dinanzi al T.A.R. per la Campania la determinazione del 22 settembre 2009 del Dirigente del VII Settore del Comune recante l’aggiudicazione provvisoria della procedura alla Buonotourist s.r.l. (unica altra offerente in gara), per ottenerne l’annullamento, previa sospensione cautelare, con risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente.<br />	<br />
Si costituivano in giudizio in resistenza al ricorso il Comune di Pompei e la Buonotourist s.r.l., eccependo la tardività e l’infondatezza del gravame. <br />	<br />
Con motivi aggiunti la ricorrente estendeva l’impugnativa al provvedimento di aggiudicazione definitiva e al susseguente contratto stipulato tra l’aggiudicataria e l’Amministrazione.<br />	<br />
Il TAR adito con la sentenza n. 13722/2010 in epigrafe respingeva il ricorso, giudicandolo infondato. <br />	<br />
Avverso tale pronuncia la School Bus Service s.r.l. esperiva il presente appello, riproponendo sostanzialmente le proprie tesi, argomentazioni e richieste, e sottoponendo a critica la decisione del Tribunale per averle disattese.<br />	<br />
Il Comune e la controinteressata si costituivano anche in questo grado di giudizio in resistenza all’impugnativa avversaria, deducendone l’infondatezza, comunicando che nelle more il servizio era stato regolarmente prestato e concluso, e concludendo per la reiezione dell’appello.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 15 luglio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
1 La difesa dell’aggiudicataria eccepisce l’inammissibilità dell’appello sul rilievo che, poiché il servizio, nelle more, è stato regolarmente prestato e concluso, l’iniziativa giurisdizionale avversaria non potrebbe più in alcun modo far conseguire alla School Bus Service s.r.l. il bene della vita da essa perseguito. Poiché, tuttavia, quest’ultimo operatore ha esperito, unitamente alla propria impugnativa, anche un’azione risarcitoria, in forma specifica o in subordine per equivalente, è evidente come permangano il suo interesse e titolo ad ottenere un vaglio di legittimità dell’operato della Stazione appaltante alla stregua delle censure da esso ritualmente dedotte. L’art. 34, comma 3, del C.P.A. prevede, appunto, che “<i>Quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori</i>”.<br />	<br />
2 Nel merito, l’appello è infondato.<br />	<br />
3 La ricorrente si duole che nell’ambito della procedura di affidamento in questione, alla quale hanno partecipato soltanto due ditte, l’aggiudicataria Buonotourist s.r.l. non sia stata esclusa dalla gara.<br />	<br />
La medesima sarebbe incorsa in due cause di esclusione: la prima, per aver omesso di allegare alla propria offerta l’impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia per l’esecuzione del contratto qualora essa concorrente fosse risultata affidataria, formalità richiesta a pena di esclusione dal comma 8 dell’art. 75 del d.lgs. n. 163/2006, che, in quanto norma imperativa, integrerebbe <i>ex lege</i> il contenuto del bando; la seconda, per aver fornito una dichiarazione incompleta <i>ex</i> art. 38 comma 1 lett. b) e c), del d.lgs. n. 163 cit., con riferimento alla figura del direttore tecnico (quello in carica, e quelli cessati nell’ultimo triennio).<br />	<br />
4 La trattazione dell’appello deve essere inquadrata nel contesto della specifica disciplina applicabile alla procedura dalla quale è scaturita la controversia, della cui peculiarità le deduzioni dell’appellante non si fanno adeguato carico.<br />	<br />
La gara è stata indetta espressamente dal Comune di Pompei ai sensi dell’art. 125, c. 11, del d.lgs. n. 163/2006, per l’affidamento del servizio mediante procedura negoziata con il criterio dell’offerta più bassa, assumendo a base un importo complessivo pari ad euro 66.363,64, oltre IVA.<br />	<br />
Si verte, dunque, dinanzi ad una procedura di acquisizione di servizi mediante cottimo fiduciario, <i>species</i> del <i>genus</i> delle acquisizioni in economia (art. 125, comma 1, d.lgs. cit.). <br />	<br />
Vale allora evidenziare che l’art. 125 del d.lgs. n. 163/2006 sottopone le acquisizioni in economia ad una disciplina specifica e marcatamente autonoma, in una logica di agilità e semplificazione procedurale, rinviando per la sua definizione in dettaglio, con il comma 14, al regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, e precisando che del Codice sarebbero valsi, nella specifica materia, i soli “<i>principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto</i>”.<br />	<br />
Una simile procedura, nelle more dell’emanazione del regolamento, è rimasta soggetta, in forza della norma transitoria recata dall’art. 253, comma 22, lett. b), d.lgs. cit., alla disciplina dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384. Questo, sempre secondo la norma transitoria, “<i>neilimiti di compatibilità con le disposizioni</i>” dello stesso Codice, limiti da verificare, tuttavia, pur sempre in coerenza con la <i>ratio</i> semplificatrice sottesa all’art. 125 del Codice, il quale ha appunto escluso che le procedure in esame possano soggiacere alla disciplina di dettaglio da esso concepita e dettata per le procedure ordinarie.<br />	<br />
5 Venendo al d.P.R. n. 384/2001 richiamato per il periodo transitorio, questo regola(va) la materia delle garanzie stabilendo che «<i>per l&#8217;esecuzione a cottimo fiduciario le amministrazioni richiedono almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d&#8217;invito. Quest&#8217;ultima di norma contiene: l&#8217;oggetto della prestazione, le eventuali garanzie, le caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità di esecuzione, i prezzi, le modalità di pagamento nonché la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni</i>» (art. 5, comma 1, d.P.R. cit.).<br />	<br />
La necessità di prestare garanzie da parte dei concorrenti alla specifica procedura è, dunque, solo eventuale, e rimessa alla decisione della Stazione appaltante («<i>la lettera di invito …. contiene …. le eventuali garanzie </i>…»). Né ciò contrasta con il limite di compatibilità con le disposizioni del Codice fatto salvo dalla già citata norma transitoria, attesa la necessità di attenersi alla già indicata <i>ratio</i> semplificatrice sottesa all’art. 125 del Codice, e stante la natura meramente suppletiva che assumono le disposizioni contenute nella parte II del d.lgs. 163/06 (tra cui l’art. 75, sulle garanzie a corredo dell’offerta) nel caso di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (art. 121, comma 1, d.lgs. cit.). <br />	<br />
6 Un discorso simile vale anche per i requisiti di ordine generale, e segnatamente per i requisiti morali.<br />	<br />
L’art. 124, comma 7, del Codice del 2006 rimetteva l’intera materia dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, per gli appalti di servizi e forniture sotto soglia, al futuro regolamento, cui impartiva un mandato diretto alla semplificazione delle norme dettate sugli stessi temi dal Codice; la fonte superiore formulava anche l’ulteriore criterio (art. 125, comma 12, d.lgs. cit.) del necessario parallelismo, sempre con riferimento agli stessi requisiti, tra procedure in economia e ordinarie procedure sotto soglia “di pari importo”.<br />	<br />
Il successivo d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, indi, all’art. 327, ha di recente imposto senz’altro il rispetto dell’art. 38 del Codice (“<i>Gli operatori economici devono possedere i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del codice</i>”) per tutte le acquisizioni di servizi e forniture sotto soglia e in economia, senza apportare alla materia particolari semplificazioni.<br />	<br />
Al tempo della gara in controversia vigeva però ancora, per le forniture ed i servizi in economia, la già indicata disciplina transitoria <i>ex</i> art. art. 253, comma 22, lett. b), d.lgs. n. 163 cit., facente perno, come si è visto, sul d.P.R. n. 384 del 2001. E questo non recava alcuna specifica previsione nemmeno in tema di requisiti morali.<br />	<br />
Deve dunque ritenersi che prima dell’avvento del d.P.R. n. 207/2010, nelle procedure di acquisizione di servizi in economia, gli oneri dichiarativi a pena di esclusione a carico dei concorrenti in tema di requisiti morali fossero rimessi alle prescrizioni caso per caso della <i>lexspecialis</i>, potendo imporsi, tra i contenuti dell’art. 38 del Codice del 2006, a guisa di principi inderogabili, soltanto le previsioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure per i casi elencati nel primo comma dell’articolo.<br />	<br />
7 Tirando le fila di quanto precede, possono pertanto farsi le seguenti, ulteriori considerazioni.<br />	<br />
E’ già emerso come la necessità di prestare garanzie da parte dei concorrenti alla specifica procedura fosse solo eventuale, in quanto rimessa alla decisione caso per caso della Stazione appaltante.<br />	<br />
Ciò posto, è agevole avvedersi del fatto che nel caso in esame la lettera di invito (pag. 4, lett. B) ed il capitolato speciale di appalto (art. 6) si limitavano ad esigere dai concorrenti unicamente la prestazione della cauzione provvisoria, senza richiedere che le imprese producessero anche l’impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia per l’esecuzione del contratto.<br />	<br />
7a Oppone l’appellante che l’art. 6 del capitolato, rinviando all’art. 75 del d.lgs. n. 163/2006, avrebbe così richiamato anche il comma 8 di tale articolo, che appunto contempla la necessità per il concorrente di presentare l’impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia per l’esecuzione del contratto per il caso di vittoria della gara. E’ però immediatamente replicabile che tanto la rubrica quanto il contenuto del detto art. 6 si riferiscono esclusivamente alla “<i>cauzione provvisoria</i>”. Particolarmente chiaro è il testo dell’articolo, che, stabilendo che “<i>i soggetti concorrenti devono presentare la documentazione comprovante l’effettuato versamento della cauzione provvisoria, come disposto dall’art. 75 del d.lgs. n. 163/2006</i>”, opera con ciò un richiamo all’art. 75 del Codice degli Appalti che risulta inequivocabilmente circoscritto alla sola cauzione provvisoria.<br />	<br />
A conferma di tanto si può notare che il successivo art. 7 del capitolato, rubricato “<i>cauzionedefinitiva</i>”, si occupa della medesima senza menzionare in alcun modo, neppure esso, la (ipotetica) necessità della precedente presentazione dell’impegno fideiussorio cui ha riguardo il comma 8 dell’art. 75 del Codice del 2006.<br />	<br />
7b Né vale obiettare che quest’ultima norma sarebbe stata atta, in ogni caso, ad integrare <i>exlege</i> la disciplina di gara. L’assunto, giustamente disatteso dal primo Giudice, non è compatibile con la circostanza che la detta norma di legge non è applicabile <i>ex se</i> ai cottimi fiduciari, che, come si è visto, sono soggetti alle illustrate regole speciali di cui agli artt. 121, 124 e 125 del Codice degli Appalti, e <i>medio tempore</i>, nell’attesa del regolamento, soggiacevano al d.P.R. n. 384/2001, che rimetteva alla Stazione appaltante la decisione delle garanzie da richiedere ai concorrenti.<br />	<br />
8 Si può quindi passare all’esame della seconda critica di parte ricorrente, per cui la controinteressata avrebbe fornito una dichiarazione incompleta <i>ex</i> art. 38 comma 1 lett. b) e c) del d.lgs. cit., omettendo di riferirsi alla figura del proprio direttore tecnico.<br />	<br />
In punto di fatto è il caso di precisare che la lettera di invito richiedeva espressamente ai concorrenti di indicare il nominativo del loro “direttore tecnico”, adempimento che l’aggiudicataria riconosce e documenta di avere osservato.<br />	<br />
Anche con riferimento alla documentazione dei requisiti morali, però, per quanto è stato esposto nei paragrafi precedenti, gli obblighi di comportamento dei concorrenti dovevano intendersi senz’altro rimessi alla disciplina stabilita caso per caso dalla Stazione appaltante.<br />	<br />
Ed anche in questo caso nella presente <i>lex specialis</i> manca una prescrizione impositiva dell’adempimento di cui la ricorrente lamenta l’omissione.<br />	<br />
La lettera di invito, infatti, nel richiedere che i concorrenti rendessero una dichiarazione sostitutiva di certificazione con cui attestare, tra l’altro, «<i>di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06</i>», precisava che la detta dichiarazione andava estesa a tutti i soci, in caso di società in nome collettivo, a tutti gli accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, ed a tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza negli altri casi, senza fare, invece, alcuna menzione dei direttori tecnici, il cui coinvolgimento è stato evidentemente ritenuto sovrabbondante.<br />	<br />
Ne consegue che rispetto ai precedenti di questi ultimi nessuna specifica dichiarazione era in concreto dovuta.<br />	<br />
9 Le considerazioni esposte impongono, dunque, la reiezione dell’appello, siccome infondato.<br />	<br />
Le spese processuali sono liquidate, secondo soccombenza, dal seguente dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello in epigrafe, lo respinge.<br />	<br />
Condanna l’appellante al rimborso alle parti appellate delle spese processuali, che liquida nella misura complessiva di tremila euro, oltre accessori di legge, da dividere in quote uguali.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 15 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Calogero Piscitello, Presidente<br />	<br />
Eugenio Mele, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere<br />	<br />
Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/10/2011</p>
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