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	<title>27/10/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>27/10/2005 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Giudice di Pace di Calabritto &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2005 n.54</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/giudice-di-pace-di-calabritto-sentenza-27-10-2005-n-54/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/giudice-di-pace-di-calabritto-sentenza-27-10-2005-n-54/">Giudice di Pace di Calabritto &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2005 n.54</a></p>
<p>Giudice di Pace avv. E. Capobianco M.D. (avv. A. Chiaravallo) c/ Comune di C. in tema di provvedimenti di aumento del canone acqua potabile e sull&#8217;ampiezza del sindacato del Giudice di Pace sui provvedimenti amministrativi Tariffe acqua potabile – Provvedimenti di aumento del canone – Sindacabilità da parte del G.O.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/giudice-di-pace-di-calabritto-sentenza-27-10-2005-n-54/">Giudice di Pace di Calabritto &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2005 n.54</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/giudice-di-pace-di-calabritto-sentenza-27-10-2005-n-54/">Giudice di Pace di Calabritto &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2005 n.54</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giudice di Pace avv. E. Capobianco<br /> M.D. (avv. A. Chiaravallo) c/ Comune di C.</span></p>
<hr />
<p>in tema di provvedimenti di aumento del canone acqua potabile e sull&#8217;ampiezza del sindacato del Giudice di Pace sui provvedimenti amministrativi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Tariffe acqua potabile – Provvedimenti di aumento del canone – Sindacabilità da parte del G.O. – Quantificazione forfettaria – Illegittimità – Giudizio secondo equità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il Giudice di Pace ha il potere di sindacare incidentalmente la legittimità dei provvedimenti amministrativi di aumento del canone acqua potabile ed acque reflue al fine della loro disapplicazione in un giudizio intentato dall’utente che, richiesto del relativo pagamento da parte dell’Ente, ne contesti la concreta applicazione con ciò assumendo la lesione di una sua posizione di diritto soggettivo.</p>
<p>2. Non esistono per il G.O. limiti al sindacato sui vizi di violazione di legge e di incompetenza dell’atto amministrativo.</p>
<p>3. Il canone acqua potabile non trova titolo in una potestà impositiva perché la fornitura di acqua ha origine negoziale sicchè la natura di corrispettivo contrattuale non viene meno per il fatto che il relativo ammontare sia soggetto a norme di legge e provvedimenti amministrativi in tema di predisposizione delle tariffe.</p>
<p>4. Il complesso sistema di determinazione delle tariffe dei servizi acquedottistici, imperniati su periodiche delibere Cipe, si basa su un sistema inteso a calmierare gli incrementi annuali del servizio entro un tetto compatibile con l’inflazione programmata. Un aumento del 300% del canone del servizio va, pertanto, ritenuto illegittimo.</p>
<p>5. L’aumento del canone disposto da un Ente, che nulla spende per la erogazione del servizio essendogli lo stesso fornito gratuitamente in forza di specifica convenzione, è illegittimo in quanto viene a configurarsi quale illegittima imposta o tassa o comunque prestazione patrimoniale imposta al di fuori di previsione normativa (art 23 Cost.)</p>
<p>6. Le prestazioni di acqua non possono essere totalmente quantificate con sistema a consumo presunto sia perché in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, sia perchè in questo modo  verrebbe alterato il vincolo di sinallagma, sotteso ai contratti a prestazioni corrispettive.<br />
7. In mancanza di prova di specifica accettazione, il principio di cui all’art. 1339 c.c. non è vincolante per il Giudice di Pace nelle cause inferiori a 1.100,00 euro perché discende da una norma sostanziale ordinaria, al cui rispetto il Giudice di Pace non è tenuto quando pronunzia in tali controversie , essendo vincolato solo all’osservanza delle norme costituzionali e di quelle comunitarie (ove di rango superiori a quelle ordinarie) nonché, a norma dell’art. 311 c.p.c., di quelle processuali e di quelle sostanziali cui le norme processuali facciano rinvio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Giudice di Pace di Calabritto (AV)</b></p>
<p>in persona dell’avv. Emilia Capobianco, ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nella causa civile iscritta al n. 27/05 R.G., avente ad oggetto restituzione somme canone acqua,  riservata in decisione all’udienza del 15/07/2005 e vertenteTRA</p>
<p><b>M. D.</b>, rappresentato e difeso giusta mandato a margine dell’atto di citazione dall’avv. Antonio Chiaravallo ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Caposele (AV) alla via Roma 22.<br />
Attore</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>Comune di C.</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. G. e G. M.,<br />
Convenuto</p>
<p align=center><b>CONCLUSIONI</b></p>
<p>All’udienza del 15/07/05, fissata per la discussione, i procuratori delle parti si riportavano ai propri scritti difensivi chiedendone l’accoglimento e concludevano come da verbale di causa che in questa sede abbiasi per trascritto.<br />
Il Giudice di Pace tratteneva la causa in decisione concedendo termine di giorni 15 per deposito note conclusionali.</p>
<p align=center><b>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</b></p>
<p>Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17/05/05, il Sig. M. D. deduceva di essere intestatario di n. 3 utenze di somministrazione di acqua nel Comune di C., di cui una per uso domestico, una per uso produttivo ed un’altra per usi diversi, per le quali fino al 2002 ha pagato un corrispettivo stabilito in quota fissa annua complessiva di euro 139,44 oltre euro 98,14 a titolo di canone annuo per la raccolta e depurazione di acque reflue.<br />
Deduceva inoltre il M. che nel suddetto Comune, paese d’acqua, per antico uso civico la stessa era stata fornita senza contatore ed in modo pressoché gratuito fino al 1990, anno in cui con delibera di C.C. veniva fissato un corrispettivo per l’uso di acqua potabile in £ 30.000 di quota fissa annua per utenza, prevedendo il pagamento della sola eccedenza del quantitativo assegnato pro capite in litri 400 per ogni componente del nucleo familiare.<br />
Successivamente, nell’anno 1994, l’Amministrazione Comunale istituiva il canone per le acque reflue fissando l’importo nella misura dell’80% della quota fissa del corrispettivo dell’acqua. <br />
Deduceva ancora parte attorea che nell’anno 1995, versando il Comune in condizioni di deficit strutturale e dovendo far fonte alle aumentate spese manutentive della rete che all’epoca gestiva in proprio, fu ulteriormente aumentata la quota fissa annua in £ 40.000 per le abitazioni, in £ 200.000 quella dovuta per gli usi commerciali, in £ 30.000 quella per gli altri casi e parallelamente fu aumentata anche la quota per le acque reflue.<br />
Nell’anno 1997 il Comune, sottoscriveva una convenzione aggiuntiva con la quale l’AQP, utilizzatore delle sorgenti del Sele, si assumeva gratuitamente la manutenzione ordinaria di tutta la rete idrica e delle acque reflue, con la conseguenza che il Comune ormai non spende alcunché per l’ordinaria manutenzione.<br />
Inoltre nel 2002, l’Amministrazione Comunale adottava un nuovo regolamento per l’uso dell’acqua prevedendo otto categorie o tipi di concessioni di acqua, nonché la sottoscrizione del contratto di fornitura.<br />
Nel 2003, nonostante il conseguito sgravio degli oneri di manutenzione della rete idrica e senza dare comunque attuazione alla regolarizzazione dei rapporti con la relativa sottoscrizione dei contratti, il Comune con delibera di giunta Comunale n. 42/2003 stabiliva un primo aumento della quota fissa nella misura del 50% in più rispetto alla precedente, passando quindi ad euro 30,99 per le abitazioni; ad euro 154,94 per gli usi produttivi e ad euro 23,24 per gli usi diversi.<br />
Infine deduceva il M. che per gli anni 2003 e 2004, così come richiestogli, aveva provveduto al complessivo pagamento di euro 419,98 quale corrispettivo acqua aumentato, nonché al pagamento del canone per la raccolta, depurazione e scarico delle acque reflue di euro 297,44 – ovvero nella misura fissata e pari all’80% della quota fissa per il corrispettivo dell’acqua.<br />
In data 16/03/05, la giunta Comunale deliberava un ulteriore aumento del 100% (abitazione e usi diversi) e del 30% (uso commerciale) della suddetta quota fissa per il corrispettivo dell’acqua potabile, portata ad euro 61,98 per uso domestico, ad euro 46,48 per altri casi e per le utenze produttive ad euro 201,43, il tutto con conseguente ed automatico aggiornamento pari all’80% anche del canone per la raccolta, depurazione e scarico delle acque reflue, ovvero euro 49,60 per uso domestico e 161,10 per uso produttivo.<br />
Il M. quindi per tutti i suddetti aumenti, agli inizi del mese di maggio si vedeva recapitare per le 3 utenze denunziate n.2 bollettini con richiesta di pagamento di euro 310,70 per corrispettivo acqua ed euro 210,70 per corrispettivo acque reflue che impugna avanti a questo giudice con atto di citazione del 17/05/2005, eccependo:<br />
&#8211;	che il contratto di erogazione di acqua è un normale contratto di somministrazione, avente natura privatistica e, pertanto, soggetto alla disciplina del codice civile ed il cui canone non trova titolo in una potestà impositiva bensì ha natura di corrispettivo per un servizio commerciale, ancorché reso dal Comune in regime di privativa;<br />	<br />
&#8211;	che i relativi canoni e tariffe non possono superare i corrispondenti costi di gestione del sevizio;<br />	<br />
&#8211;	che le prestazioni di acqua non possono essere quantificate con metodi induttivi, ad abbonamento, o con sistema “consumo presunto”, poiché così facendo verrebbe alterato il vincolo di sinallagma, sotteso ai contratti con prestazioni corrispettive, venendosi altresì a trattare, in violazione del principio costituzionale di uguaglianza, in modo uguale situazioni diverse;<br />	<br />
&#8211;	che gli aumenti deliberati dall’Ente sarebbero illegittimi ed andrebbero quindi disapplicati dal Giudice adìto giacchè sarebbero immotivati ed ingiustificabili, tenuto conto del fatto che il Comune, a seguito della convenzione stipulata con l’AQP del 1997, non sostiene alcun onere per il servizio idrico integrato cosicché gli aumenti stessi verrebbero a configurarsi quale illegittima imposta o tassa o, comunque prestazione patrimoniale imposta al di fuori di previsione normativa (art. 23 Cost.);<br />	<br />
&#8211;	che vi sarebbe difformità tra le articolazioni delle categorie degli utenti come deliberate dalla Giunta con gli atti del 2003 e del 2005 rispetto a quelle stabilite nel regolamento in vigore;<br />	<br />
&#8211;	che gli aumenti richiesti sarebbero assolutamente spropositati rispetto ai limiti imposti dalla delibera CIPE 131/2002 nonché elusivi della normativa di settore e non muniti della prescritta approvazione della C.C.I.A.A.;<br />	<br />
&#8211;	che, infine, il Comune non avrebbe mai disposto la regolarizzazione delle forniture con stipula dei relativi contratti, come richiesto dallo stesso regolamento comunale, cosicché difetterebbe il titolo abilitante alla pretesa di pagamento degli aumenti applicati.<br />	<br />
Per quanto sopra, ha domandato quindi la restituzione delle somme corrisposte relativamente agli aumenti del corrispettivo acqua potabile ed acque reflue per gli anni 2003 e 2004 per complessivi euro 141,10, anche mediante la compensazione con il corrispettivo acqua potabile ed acque reflue dovuto per l’anno 2005, che ha chiesto riconoscersi in euro 139,44 in vece dei 310,79 pretesi., con vittoria di spese di giudizio.<br />
Con comparsa datata 19/01/2005 e depositata il 30 successivo si è costituito nel presente giudizio il convenuto Comune deducendo :<br />
&#8211;	il difetto di giurisdizione del Giudice adito in quanto l’attore nel chiedere la declaratoria di illegittimità del provvedimento amministrativo che ha disposto l’aumento del canone per la fornitura dell’acqua (delibera G.C. n. 42/03 e n. 35/05) avrebbe impugnato i provvedimenti generali di impugnazione delle tariffe, provvedimenti astrattamente idonei a ledere una posizione di interesse legittimo con l’affermazione della giurisdizione del G.A. a conoscere della domanda;<br />	<br />
&#8211;	la riconduzione della fattispecie alla previsione dell’art. 1304 c.c., statuente che  il contratto obbliga le parti non solo a quanto è dal medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano dalla legge e, quindi, anche dal regolamento comunale (fonte di diritto secondario) che ha fissato il prezzo del relativo;<br />	<br />
&#8211;	la preclusione di pronunzia secondo equità che scaturirebbe dalla indisponibilità dei diritti in questione da parte dell’Ente in quanto la tariffa risulta adottata con atti regolamentari con la conseguenza che il diritto al relativo introito è irrinunciabile. <br />	<br />
Parte convenuta ha concluso, pertanto, chiedendo in via pregiudiziale l’accoglimento della eccezione del difetto di giurisdizione e, nel merito, il rigetto delle domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto. In via subordinata, ha chiesto il rigetto della ripetizione e/o compensazione delle somme pagate a titolo di corrispettivo della fornitura di acqua potabile e di canone di raccolta delle acque reflue relativo agli anni 2003 e 2004, in quanto detta fornitura e detta raccolta sarebbe avvenuta regolarmente ed il M. avrebbe dato spontanea esecuzione ai pagamenti richiesti, aderendo quindi per facta concludentia  al contratto e a tutte le relative pattuizioni. Il tutto con vittoria di spese.<br />
All’udienza del 30/06/05, l’attore compariva personalmente e precisava a verbale di aver contestato, in via principale l’an debeatur del pagamento richiesto dal Comune, limitando solo per scelta personale il quantum agli ultimi due aumenti disposti e ribadendo la illegittimità del sistema di pagamento totalmente effettuato con metodi induttivi o con sistema a consumo presunto. Rilevava la inoperatività dei due aumenti tariffari, in quanto inefficaci per carenza della prescritta approvazione della CCIAA. Precisava, inoltre, di aver chiesto in via residuale la disapplicazione dell’atto amministrativo (di variazione tariffaria), a tutela del suo diritto soggettivo, per violazione di legge (del. CIPE 131/2002). Parte convenuta impugnava le deduzioni attoree e questo Giudice fissava udienza di trattazione o, in mancanza di richieste, di precisazione delle conclusioni e discussione. <br />
All’udienza del 14/07/05, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta a sentenza con termine per deposito note conclusionali.</p>
<p align=center><b>MOTIVI DELLA DECISIONE</b></p>
<p>Dato il valore della controversia inferiore a 1.100,00 euro, la presente causa deve essere decisa secondo equità a norma dell’art. 113 comma 2 c.p.c., pur nei limiti e con le precisazioni di seguito esposte.<br />
La domanda è fondata e merita accoglimento.<br />
Preliminarmente va disatteso l’eccepito difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario a decidere la presente controversia.<br />
La Suprema Corte è costante (Cass. Civ. S.U. n. 10383/93, n. 10383/99; n. 402/99) nel ribadire che la controversia promossa dal privato, utente di acqua pubblica, nei confronti del Comune, al fine di contestare la debenza del canone di fornitura d&#8217;acqua potabile &#8211; ove le questioni sulla validità ed operatività di atti amministrativi in materia tariffaria siano state sollevate, non in via principale per conseguire una pronuncia di annullamento, ma in via meramente incidentale, senza quindi interferire sul &#8220;petitum&#8221; sostanziale in relazione al quale va determinata la giurisdizione &#8211; è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, in quanto attiene a posizione di dare ed avere, aventi natura di diritto soggettivo, discendenti da un contratto di somministrazione stipulato su basi paritetiche. Nella fattispecie concreta, non risulta essere stato impugnato il provvedimento generale di determinazione delle tariffe, ma il provvedimento concreto, che sulla base del primo, ha imposto all’attore una certa prestazione e con ciò ledendo una evidente posizione di diritto soggettivo. Come è stato esattamente rilevato, sulla giurisdizione del G.O. non influisce la circostanza che lo stesso, per accertare la fondatezza della domanda, debba valutare la legittimità dell’atto amministrativo generale, tant’è che proprio nelle controversie attribuite alla giurisdizione dell’a.g.o. sussiste il potere di quest’ultima di accertare tale legittimità, ai fini della sua disapplicazione, ove ne sussistano le condizioni e solo in relazione al caso deciso. E’ evidente quindi che, nel caso concreto, la dedotta illegittimità del provvedimento generale di determinazione delle tariffe non costituisce oggetto diretto della domanda formulata innanzi a questo Giudice, ma presupposto per la declaratoria di illegittimità della pretesa portata dagli avvisi di pagamento inoltrati dal Comune al M. e dei precedenti pagamenti effettuati; di tale illegittimità il G.O. può e deve conoscere ai fini della sua disapplicazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 e 5 della nota legge abolitiva del contenzioso amministrativo (L. n. 2248/1865, all. E) statuente che ‘le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi’. Pertanto, non esistono limiti per il sindacato di sui vizi di violazione di legge e di incompetenza, cosicchè il g.o. può conoscere della legittimità dell’atto amministrativo ma solo ai fini di una sua eventuale disapplicazione avente effetti unicamente per le parti in causa in relazione al caso deciso.<br />
Per quanto concerne la preclusione del giudizio equitativo invocata dal Comune convenuto, occorre a questo punto fare delle precisazioni.<br />
Per tale criterio di decisione delle liti, vale la pena di ricordare che il Giudice delle Leggi ha dichiarato, con la recente sentenza n. 206 del 2004 additiva integrativa di carattere autoapplicativo, la illegittimità costituzionale dell’art. 113 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare i principi ‘informatori’ della materia. E’ noto che tali principi sono diversi da quelli ‘regolatori’ della materia, il cui rispetto era invece richiesto al giudice conciliatore nell’emettere giudizio secondo equità. E’ stato osservato che i principi informatori preesistono alla regola mentre quelli regolatori sono quelli che possono trarsi dal complesso delle norme che in concreto disciplinano una determinata materia. Ne consegue che il giudice di pace non dovrà individuare la regola equitativa traendola dalla disciplina in concreto dettata dal legislatore, ma nell’individuare detta regola dovrà avere cura che essa non contrasti con i principi cui si è ispirato il legislatore nel dettare una determinata disciplina. Pertanto, il risultato della scelta del giudice di pace potrà anche essere diverso da quello raggiunto dal legislatore, sia sul piano della individuazione della singola regola sia sul piano del rispetto dei principi regolatori, tuttavia esso sarà legittimo, se rispettoso degli stessi principi cui si è ispirato il legislatore nel disciplinare la materia e questi si sostanziano nell’osservanza di quelli ricavabili dalle norme costituzionali e comunitarie (cfr. Cass. 11738/04; Cass. civ. 13437/04; Cass. civ. 01278/05). <br />
Fatte tali premesse, va ricordato che la Suprema Corte, in tema di canone per l’erogazione dell’acqua potabile, ha ripetutamente affermato che il corrispondente credito del Comune non trova titolo nella potestà impositiva, che la fornitura di acqua ha origine negoziale e che la natura di corrispettivo contrattuale non viene meno per il fatto che il relativo ammontare sia soggetto, oltre alle clausole del relativo rapporto di utenza, alle regole generali fissate da norme di legge e di regolamento nonchè da provvedimenti amministrativi in tema di predisposizione delle tariffe, trattandosi di situazione compatibile con il carattere privatistico del rapporto.<br />
Passando all’esame del merito della presente controversia, si rileva che la domanda dell’attore investe sia profili attinenti la presunta illegittimità dei provvedimenti di aumento delle tariffe sia aspetti concernenti direttamente il rapporto di utenza.<br />
In relazione al primo tipo di doglianza, l’attore chiede la disapplicazione dei provvedimenti di aumento dei canoni acqua potabile e corrispondenti aumenti canone acque reflue sulla scorta della illegittimità degli stessi per tre ordini di motivi.<br />
Il primo concerne la violazione del punto 1.4 della delibera CIPE n. 131 del 19.12.2002, che ha stabilito il limite massimo dell’aumento dello 0,5% delle tariffe vigenti al 30/06/2002, e del punto 3.2, stessa delibera, sia per quanto concerne la decorrenza dal 1° di aprile dell’anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. del provvedimento di aumento tariffario sia per quanto concerne la omessa trasmissione ed approvazione da parte della camera di commercio di esso.<br />
Parte convenuta non contesta le omissioni comunali lamentate dal M., le quali possono ritenersi pacifiche in causa (per quanto concerne la carenza di inoltro ed approvazione da parte della CCIAA nonché, ovviamente, per la loro mancata pubblicazione nel BUR), ma si limita ad affermare che dalla proroga della gestione del servizio, disposta dall’art. 10  della L. 36/94 ed art. 12 della L. 14/97, discenderebbe la automatica possibilità da parte dell’Ente di fissare, nel periodo transitorio, liberamente  le tariffe (o canoni). <br />
Senonchè, è agevole riscontrare che, diversamente da quanto sostenuto dal Comune,  il prezzo dell’acqua non è libero ma sottoposto a controllo da parte del CIPE (provvedimento CIP 26/75; art. 13 L. 36/94, art. 2, comma 3, del d.l. 79/95 e comma 29 dell’art. 31 della legge 448/98, delibera CIPE n. 52/2001, n. 120/2001 e n. 131/2002).<br />
Infatti, il complesso sistema di determinazione delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e depurazione, imperniato su periodiche direttive del CIPE (art. 2, co. 3 del d.l. 79/95, conv. in L. 172/95; art. 31, co. 29, L. 448/98) si basa su un sistema inteso a calmierare gli incrementi annuali del servizio entro un tetto compatibile con l’inflazione programmata. In tale contesto vengono di regola consentiti incrementi ulteriori solo in presenza di due condizioni (alternative): stato strutturale deficitario dell’ente locale; dimostrazione di effettuazione di investimenti di miglioramento degli impianti. Il parere rimesso (oggi) alla CCIAA ha natura funzionale di approvazione, trattandosi di un provvedimento autoritativo codecisorio di approvazione della proposta avanzata dal gestore.<br />
E specificatamente la delibera CIPE 131/02, intitolata “direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione” dispone “Sino all&#8217;entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e comunque non oltre il 30 giugno 2003, gli enti interessati e le imprese che gestiscono il servizio nonche&#8217;, per le attivita&#8217; di verifica, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura si atterranno alle disposizioni di cui alla presente delibera”.<br />
Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dall’Ente, anche nel c.d. periodo transitorio il Comune di C. era (ed è) comunque tenuto al rispetto, nell’esercizio del potere di fissazione del canone acqua potabile, della superiore normativa richiamata. Conseguentemente, i suindicati provvedimenti variativi delle tariffe (o canone), disponenti un aumento pari al 300% del canone vigente nel 2002, vanno senz’altro ritenuti illegittimi perché, in difformità da quanto disposto dalla suindicata normativa e dalla delibera CIPE 131/02, hanno imposto aumenti oltre i limiti fissati dalla norma , non sono mai stati trasmessi alla Camera di Commercio e, pertanto, non ne hanno mai potuto conseguire la prescritta approvazione né, tantomeno, sono mai stati pubblicati sul bollettino ufficiale regionale. <br />
Circa il rilievo, sollevato sempre in via incidentale e concernente l’illegittimità degli aumenti disposti perché non conseguenti a maggiori spese, questo Giudice osserva che appare documentalmente provato (cfr. convenzione sottoscritta nel 1997 e delibera Consiglio consiliare n. 5/2005 esibita) oltre che dichiarato dalla stessa difesa comunale, che il Comune convenuto nulla spende per la manutenzione ordinaria di tutto l’impianto delle rete idrica e delle acque reflue, in quanto l’AQP se ne è assunto gratuitamente il relativo onere in forza di specifiche convenzioni, per cui effettivamente detti aumenti non possono certo essere imputati a copertura di maggiori oneri ma che vengono, di fatto, a configurarsi quale illegittima imposta o tassa o comunque prestazione patrimoniale imposta al di fuori di previsione normativa (art 23 Cost.). <br />
Per quanto concerne il richiamo del Comune al ‘rilevantissimo aumento’ delle spese per manutenzione straordinaria, conseguente agli eventi alluvionali del 4 e 5 marzo 2005, a seguito dei quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza nella Regione Campania, si osserva che dagli atti esibiti non risultano neppure richiamati od indicati quali sarebbero gli investimenti di miglioramento della rete e degli impianti. Peraltro, detto aumento dichiaratamente concernerebbe, poi, ipotetiche spese di manutenzione straordinaria per eventi certamente successivi alla variazione tariffaria del 2003 (ma anche a quella deliberata l’11.03.2005, atteso che il D.P.C.M. richiamato dal Comune è stato pubblicato sulla G.U. solo il 23 successivo) che comunque non sono contemplate dalla delibera 131/02. <br />
Per quanto riguarda, infine, la eccepita illegittimità delle tariffe per violazione del regolamento acquedotto, questo giudicante rileva che, effettivamente, dal riscontro tra il regolamento di erogazione dell’acqua approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 67 del 2/12/2002, versata in atti, e i provvedimenti di fissazione delle tariffe adottate sia con delibera di Giunta comunale n. 42 dell’11/03/2003 che con quella n. 35 del 16/03/2005, risulta evidente la discrepanza tra il numero delle categorie previste dal regolamento stesso e di quelle previste nei suindicati provvedimenti di approvazione dell’aumento del canone fisso. E, infatti, mentre l’atto consiliare ne stabilisce otto, i relativi provvedimenti applicativi ne prevedono solo quattro, così ponendosi in evidente contrasto con il sovraordinato regolamento.<br />
Per tali motivi, dunque, i provvedimenti del 2003 e del 2005 che hanno aumentato il canone acqua potabile vanno ritenuti incidentalmente illegittimi e, quindi, disapplicati nel presente giudizio<br />
Sotto altro profilo, quello attinente il rapporto contrattuale, l’attore lamenta che il regolamento comunale richiede espressamente, con l’art. 32, che l’accettazione delle tariffe e del regolamento stesso debba discendere dalla sottoscrizione del contratto di fornitura, prescritta dall’art. 8, stabilendo, così, la implicita necessità, della forma scritta per quanto concerne le modifiche dei termini della fornitura e l’aumento del canone fisso. Parte attrice, contesta, inoltre, la pretesa di potergli addebitare non una somma minima (secondo lo schema del minimo garantito), ma ben 531 euro annui, per la fornitura di acqua e il servizio acque reflue, richiedendoli totalmente in modo forfettizzato, senza alcuna misurazione della entità della somministrazione effettuata. <br />
Risulta pacifico in causa che il corrispettivo del servizio è fissato in modo forfettario e senza riscontrare, tramite  lettura del contatore, il consumo effettuato.<br />
In giurisprudenza è stato ripetutamente affermato che ‘i Comuni, nella gestione del servizio di distribuzione dell’acqua potabile non possono determinare il canone –che ha natura di corrispettivo del servizio reso – sulla base di consumi presuntivi, in quanto possono richiedere il pagamento solo per l’acqua effettivamente erogata’ (così tribunale Napoli, 21 settembre 2001, in giur. Napoletana 2002, 93 ) e che ‘il prezzo della fornitura deve infatti essere commisurato all’effettivo consumo e non può essere fissato secondo criteri meramente presuntivi che prescindano totalmente dalla situazione reale e si appalesino, pertanto, illogici’ (Giudice di Pace di Castellamare del Golfo del 16.07.2004). D’altra parte, la mancata commisurazione della fornitura di acqua all’effettivo consumo non consente neanche il rispetto della previsione del regolamento per l’applicazione e la riscossione del canone o diritto di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto approvato dal Comune con delibera 99/94, esibito nella produzione comunale, prescrivente che la determinazione del corrispettivo per tale servizio sia determinata in rapporto alla quantità di acqua effettivamente scaricata, previa lettura di contatore, con tariffa a metro cubo e che, invece, viene richiesta, sempre a forfait, nella misura dell’80% del canone dell’acqua.<br />
Anche questo Giudice condivide il rilievo che le prestazioni di acqua non possono essere quantificate con metodi induttivi, ad abbonamento, o con sistema “consumo presunto”, poiché così facendo verrebbe alterato il vincolo di sinallagma, sotteso ai contratti con prestazioni corrispettive. Facendo pagare ai cittadini, pur suddividendoli in quattro categorie, uguale importo per il consumo di acqua indipendentemente da quello effettivo, il Comune vìola l’art. 3 della Costituzione in quanto non ha attuato il principio di uguaglianza che la Carta costituzionale impone, anzi lo stravolge. Invero, il principio non può significare assoluta parità di trattamento anche perché, se così fosse, contraddirebbe se stesso. E’ evidente che, intanto, detto principio può dirsi integralmente applicato in quanto la legge tratti in maniera uguale situazioni uguali ed in modo diverso situazioni diverse. Il principio di uguaglianza sostanziale richiamato dal II° comma della norma costituzionale violata ha carattere programmatico, ciò vuol dire che esso si indirizza non soltanto al legislatore ma anche agli altri Enti, nel caso che a noi interessa agli enti locali, e li impegna a porre in essere tutte le misure idonee a conseguire i fini da esso indicati. Per cui i destinatari della norma sono chiamati ad osservarla, anche nell’esercizio del loro potere discrezionale.<br />
E’ evidente, pertanto, anche sotto tale profilo la illegittimità del pagamento richiesto dal Comune all’attore con i bollettini di pagamento inviati.<br />
Il Comune, inoltre, con le suindicate delibere di variazione tariffaria del 2003 e del 2005 ha unilateralmente disposto l’aumento del canone, determinandolo a compenso fisso e senza un accordo contrattuale, che costituisce, invece, l&#8217;ovvio presupposto (legale) della richiesta di somme di denaro in base ad un patto negoziale ed in carenza di potere impositivo. Gli atti in questione vanno disapplicati in quanto assunti in dispregio del principio di cui all&#8217;art. 23 Cost. (&#8220;nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge&#8221;), di quello sulle fonti delle obbligazioni posto dall&#8217;art. 1173 c.c. e di quello sul contenuto del contratto, determinato dall&#8217;accordo delle parti ai sensi dell&#8217;art. 1321 c.c. (Cass. n. 1278/2005).<br />
Né, inoltre, è invocabile, stante la ritenuta illegittimità dei relativi provvedimenti, il principio stabilito dall&#8217;art. 1339 c.c. (secondo il quale «&#8230; i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge [o da norme corporative] sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti»). <br />
Osta a tale inserimento sia la rilevata illegittimità dei provvedimenti di variazione delle tariffe sia il preciso disposto dell’art. 32 del regolamento comunale approvato nel 2002.<br />
Infatti, lo stesso Comune, evidentemente consapevole della vessatorietà della possibilità  di disporre unilateralmente e ad libitum aumenti di un canone totalmente fissato a forfait e svincolato da qualsiasi misurazione del consumo, ha inteso superare tale illegittimità autovincolandosi e stabilendo, con previsione regolamentare, la necessità dell’accettazione per iscritto del contratto da parte dell’utente.<br />
La mancata produzione di prova scritta da parte dell’Ente della accettazione di tale clausola da parte del M. è quindi esaustiva di ogni ulteriore considerazione ed induce questo giudicante ad accogliere la relativa eccezione attorea anche sulla base della circostanza che, una volta chiesta la prestazione del servizio da parte dell&#8217;utente, il rapporto di somministrazione così instauratosi è disciplinato, quanto al prezzo, dalle disposizioni del regolamento comunale discende, comunque, da una norma sostanziale ordinaria, al cui rispetto il giudice di pace non è tenuto quando pronunzia in controversie di valore non superiore ai due milioni di lire (oggi millecento euro), essendo vincolato soltanto all&#8217;osservanza delle norme costituzionali e di quelle comunitarie (ove di rango superiore a quelle ordinarie), nonché, a norma dell&#8217;art. 311 c.p.c., di quelle processuali e di quelle sostanziali cui le norme processuali facciano rinvio (Cass. 382/05). <br />
Infine, va detto che non è motivo di irripetibilità delle maggiorazioni corrisposte e non dovute per gli anni 2003 e 2004 il fatto che l’attore ne abbia già effettuato il relativo pagamento.<br />
Come superiormente rilevato, la mancata libertà nella fissazione del prezzo del servizio impedisce il fenomeno della accettazione delle pattuizioni contrattuali per spontanea esecuzione. Come esattamente osservato dalla difesa attrice, della chiara ripetibilità di maggiorazioni tariffarie pagate e non dovute ne sono riprova, tra le tante, le richiamate sentenze della Suprema Corte nn. 387/99; 384/2000; 23645/2004.<br />
Ovvia conseguenza della non debenza dell’aumento del canone per l’acqua è l’accoglimento della richiesta del corrispondente ricalcolo del canone per le acque reflue, in quanto tenuto dall’Ente fissato nell’80% di quello dell’acqua potabile.<br />
Ne consegue che il canone dovuto dal M. per il servizio acqua potabile per l’anno 2005, in relazione alle 3 utenze detenute e diversamente da quello richiesto dall’Ente con i bollettini fatti recapitare, è pari ad euro 139,44 per l’acqua potabile ed euro 98,10 per acque reflue. Il canone dovuto per gli anni 2003 e 2004 era pari a complessivi euro 278,88 per acqua potabile ed euro 198,28 per acque reflue e, pertanto, va ordinata la restituzione dell’importo di euro 141,10 per acqua potabile e 99,16 per quelle reflue dall’importo già versato, rispettivamente, di euro 419,98 ed euro 297,44.<br />
Per tutto quanto sopra risulta conclamata la piena legittimità delle domande proposte.<br />
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da M. D., contro il Comune di C., così provvede:<br />
a)	accoglie la domanda proposta con citazione notificata il 17/05/2005 e, in accoglimento della stessa, dichiara non dovute dall’attore al Comune  le somme corrisposte relative agli aumenti del corrispettivo acqua potabile per gli anni 2003 e 2004, pari a complessivi euro 141,10 e per l’effetto ne dispone, come richiesto, la restituzione mediante la integrale compensazione con il corrispettivo per l’acqua potabile per l’anno 2005, che dichiara dovuto  in euro 139,44 in luogo dei 310,79 pretesi dal Comune convenuto;<br />	<br />
b)	dichiara, altresì, non dovuti gli aumenti corrisposti per il canone delle acque reflue per gli anni 2003 e 2004, pari ad euro 99,16, e per  l’effetto, ne ordina la ripetizione, come richiesto, mediante la integrale compensazione con il canone acque reflue per il 2005 che si dichiara dovuto in euro 98,14 in luogo dei 210,70 pretesi dal Comune convenuto.<br />	<br />
c) condanna altresì il convenuto Comune al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro  390,00  di cui euro 30,00 per spese, euro 150,00 per diritti ed euro 210,00 per onorari professionali oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e CAP come per legge.</p>
<p>Così deciso in Calabritto  27 ottobre 2005</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2005 n.5985</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-10-2005-n-5985/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-10-2005-n-5985/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2005 n.5985</a></p>
<p>Pres. Santoro, est. Buonvino Pizzi ed altri (Avv. M. De Tommasi) c. Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale di Governo di Reggio Calabria, Comune di Condofuri (Avv. G. Morabito), F. La Valle ed altri in tema di regolarità dei moduli per la raccolta delle firme dei sottoscrittori ELEZIONI COMUNALI – LISTE ELETTORALI</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-10-2005-n-5985/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2005 n.5985</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-10-2005-n-5985/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2005 n.5985</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santoro, est. Buonvino<br /> Pizzi ed altri (Avv. M. De Tommasi) c. Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale di Governo di Reggio Calabria, Comune di Condofuri (Avv. G. Morabito), F. La Valle ed altri</span></p>
<hr />
<p>in tema di regolarità dei moduli per la raccolta delle firme dei sottoscrittori</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">ELEZIONI COMUNALI  – LISTE ELETTORALI &#8211; MODULI PER SOTTOSCRIZIONE – REQUISITI</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Le sottoscrizioni dei presentatori di una lista elettorale per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, apposte su di un foglio privo del contrassegno di lista e dell’indicazione dei nominativi dei candidati e dei relativi dati anagrafici, non collegato altresì con altro foglio che contenga tali informazioni, non sono idonee a dimostrare l’effettiva conoscenza dei sottoscrittori in ordine ai nominativi dei candidati e al simbolo della relativa lista e legittimano pertanto la sua ricusazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />Quinta  Sezione</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>decisione</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 2734/2005  del  05/04/2005 , proposto dai<br /> sigg.ri <b>Carmelo Pasquale PIZZI, Daniele LATELLA e Roberto MODAFFARI</b>, rappresentati e difesi dall’avv. Mario DE TOMMASI, con il quale domiciliano elettivamente in Roma, via Cosseria 2, presso lo studio Alfredo e Giuseppe PLACIDI</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</b>, in persona del Ministro p.t., l’UFFICIO TERRITORIALE di GOVERNO di REGGIO CALABRIA, in persona del Prefetto di Reggio Calabria p.t., la SOTTOCOMMISSIONE COMUNALE CIRCONDARIALE di MELITO PORTO SALVO, in persona del Presidente p.t., costituitisi in giudizio,rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui domiciliano <i>ex lege</i>  in Roma, via dei Portoghesi 12,</p>
<p>e</p>
<p>il <b>Comune di CONDOFURI</b>, in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe MORABITO presso il quale elettivamente domicilia in Roma, via Matteo Boiardo 12,<br />
e nei confronti di<br />
<b>LA VALLE FILIPPO,  NUCERA GIOVANNI,  MAFRICI ANTONELLA,  MAFRICA ROCCO, SGRÒ ANTONINO, PIZZI ROBERTO, MANTI ANNUNZIATO, BARRECA GIUSEPPE, NUCERA MASSIMO, MANGLAVITI FRANCESCO, STILO DOMENICO, GURNARI ANTONIO, CONDEMI SEBASTIANO, PAINO DOMENICO, MAISANO BRUNO, CASILE ANTONINO, NUCERA FRANCESCO, MANTI ANTONINO, ALTOMONTE GIOVANNI e MANTI GUIDO</b>, non costituitisi in giudizio;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del TAR Calabria, Sezione di Reggio Calabria,  n. 1 del 10 gennaio 2005;</p>
<p>visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, dell’UTG di Reggio Calabria, della Sottocommissione Comunale Circondariale di Melito di Porto Salvo e del Comune di Condofuri;<br />
vista la memoria prodotta dall’Avvocatura Generale dello Stato;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
alla pubblica udienza del 12 luglio 2005 , relatore il Consigliere Paolo Buonvino  ed uditi, per le parti, gli avvocati  M. De Tommasi, G. Morabito e l’avv. dello Stato Bachetti;<br />
visto il dispositivo 13 luglio 2005, n. 468.<br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1) &#8211; Con il presente appello è impugnata la sentenza con la quale il TAR ha riunito i ricorsi nn. 987/2004, 1174/2004 e 1352 2004; ha dichiarato inammissibile il primo e respinto gli altri due.<br />
Il ricorso n. 987/2004 era proposto dagli odierni appellanti nelle forme ordinarie per l’annullamento del provvedimento di ricusazione della lista di loro appartenenza emesso dalla Sottocommissione elettorale circondariale di Melito di Porto Salvo in data 16 maggio 2004, verbale n. 59/SEC.<br />
Il ricorso n. 1174/2004 era proposto, dai medesimi odierni appellanti, nelle forme proprie del ricorso elettorale, avverso il provvedimento di ricusazione anzidetto.<br />
Il ricorso n. 1352/2004 era proposto, infine, dal Sig. Carmelo Pasquale Pizzi per l’annullamento del provvedimento di cui al verbale in data 14 giugno 2004, con il quale l’adunanza dei presidenti delle sezioni ha proceduto alla proclamazione degli eletti a seguito della consultazione elettorale per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Condofuri, svoltasi il 12 e 13 giugno 2004.<br />
Per il TAR il primo di detti ricorsi era inammissibile in quanto proposto nelle forme ordinarie.<br />
Gli altri due erano, invece, da respingere perché infondati nel merito, avendo la Sottocommissione elettorale circondariale correttamente proceduto alla ricusazione della lista “Uniti per Condofuri”.<br />
2) &#8211; Per gli appellanti la sentenza sarebbe erronea sia nella parte in cui dichiara inammissibile il ricorso n. 987/2004, sia nella parte in cui respinge, nel merito, gli altri due ricorsi.<br />
Gli stessi insistono, pertanto, per la riforma della sentenza appellata e l’accoglimento degli originari ricorsi.<br />
3) &#8211; Le Amministrazione appellate, ritualmente costituitesi in giudizio, insistono per il rigetto dell’appello.<br />
Il Prefetto di Reggio Calabria insiste anche per la propria estromissione dal giudizio d’appello (estromissione, del resto, già operata, quanto al ricorso di primo grado, dal TAR con un capo di sentenza che non è stato fatto oggetto di gravame).</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1) &#8211; L’appello va rigettato attesa l’infondatezza degli originari ricorsi (la Sezione può, perciò, esimersi dall’esame dell’eccezione sollevata dal Prefetto di Reggio Calabria, volta alla sua estromissione anche dal presente grado di giudizio, nonché dall’esame del motivo d’appello volto a contestare la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado n. 987/2004).<br />
2) &#8211; I ricorsi stessi vertono, invero, principalmente sulla questione inerente alla legittimità o meno del provvedimento di ricusazione della lista “Uniti per Condofuri” emesso il 16 maggio 2004 dall’intimata Sottocommissione comunale circondariale (verbale n. 59/SEC).<br />
Era segnalato, in detto Verbale, che “55 sottoscrizioni dei presentatori della lista in questione sono state apposte su un foglio che non reca il contrassegno di lista, né l’elenco nominativo dei candidati, né l’autentica, né presenta alcun timbro o altra modalità di congiunzione con il foglio che riporta il contrassegno, l’elenco dei candidati, trenta sottoscrizioni e l’autentica delle stesse”; e che tali sottoscrizioni non erano da ritenersi valide (per inosservanza del disposto di cui all’art. 3, comma 4, della legge n. 81 del 25 marzo 1993), “mancando la riferibilità dei moduli sottoscritti alla lista; tale modalità di presentazione non si ritiene, infatti, idonea a comprovare che si tratti di un unico documento e non consente alcuna certezza in merito alla consapevolezza che i sottoscrittori, all’atto della sottoscrizione, fossero nella effettiva e piena conoscenza dei nominativi di tutti i candidati della lista”; era, inoltre, rilevato che, “per effetto di quanto sopra, il numero dei presentatori della lista risulta inferiore a quello minimo previsto dall’art. 3 della legge 25.03.1993, n. 81 e successive modifiche (30 anziché 60)”; per l’effetto, giusta anche la giurisprudenza (pure di questa Sezione) nel verbale stesso richiamata, la lista in questione è stata ricusata.<br />
Per il TAR la ricusazione così operata doveva ritenersi immune dai vizi dedotti con i ricorsi anzidetti.<br />
3) &#8211; Per gli appellanti la sentenza sarebbe erronea in quanto, sebbene i fogli in questione non fossero tra loro materialmente congiunti, non di meno nella specie avrebbe dovuto essere ritenuta sufficiente e decisiva la circostanza della presenza, nell’ultimo foglio del modulo, dell’autenticazione del pubblico ufficiale che avrebbe attestato che “in sua presenza 85 elettori hanno apposto le loro firme per sostenere la lista Uniti per Condofuri”; autenticazione che costituirebbe elemento fondante della regolarità formale del modulo perché certificata e resa inoppugnabile; inoltre, il TAR non avrebbe potuto trascurare il fatto che, nel giorno in questione, sarebbe stata presentata una sola lista e che, inoltre, i sottoscrittori avrebbero riconosciuto e<i>x professo</i>, con dichiarazioni prodotte in giudizio, che le sottoscrizioni erano state fatte per sostenere la lista esclusa e non altre; e che conferma in tal senso avrebbe offerto anche il p.u. che ha autenticato le firme.<br />
In definitiva, pur avendo firmato su foglio separato, tutti i sottoscrittori sarebbero stati pienamente coscienti di sostenere quella specifica lista, tenuto anche conto del fatto che le sottoscrizioni stesse erano state rese dinanzi a pubblico ufficiale chiamato a verificare che tutto si svolgesse secondo le regole e che i sottoscrittori avessero contezza di cosa firmavano; mentre la materiale mancata congiunzione dei fogli – in assenza di un’apposita norma in tal senso &#8211; non avrebbe potuto assumere carattere determinante ai fini della ricusazione della lista.<br />
4) – Dette censure sono prive di consistenza.<br />
Nella specie, le sottoscrizioni dei presentatori della lista di cui si tratta sono state apposte su di un foglio privo del contrassegno di lista e dell&#8217;indicazione del nome e cognome dei candidati e relativi dati anagrafici.<br />
Tale foglio non era neppure materialmente collegato (mediante spillatura) al foglio recante gli elementi essenziali ora detti ed in calce al quale era stata apposta l’attestazione di autenticità delle firme; né erano stati apposti – a tutto voler concedere – appositi timbri a congiunzione dei due fogli. <br />
Ciò appare difforme dal disposto di cui all&#8217;art. 28, quarto comma, del T.U. n.570 del 16 maggio 1960 (relativo alle elezioni nei Comuni fino a 10.000 abitanti; analoga disposizione vale anche per quelli eccedenti i 10.000 abitanti, giusta art. 32 dello stesso T.U.), secondo cui &#8220;i sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all&#8217;articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53&#8221; (periodo così sostituito dall&#8217;art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 27); norme volte ad assicurare, in funzione della piena trasparenza e linearità che devono caratterizzare le operazioni elettorali, che le sottoscrizioni stesse siano state apposte su moduli atti a consentire non solo la conoscenza della lista che si va a presentare, ma anche di avere piena e indubitabile consapevolezza circa l&#8217;esatta identità dei candidati nella stessa inclusi.<br />
Nel caso in esame, invece, le predette modalità di presentazione della lista in questione non consentono alcuna certezza in merito alla consapevolezza che i sottoscrittori, all&#8217;atto della sottoscrizione stessa, fossero nella effettiva e piena conoscenza dei nominativi di tutti i candidati e del simbolo di lista che avrebbero sottoscritto; come più volte affermato dalla Sezione, invero, la <i>ratio </i>della norma è quella di assicurare la piena consapevolezza dei sottoscrittori in ordine alla lista ed ai candidati cui si riferisce l&#8217;atto di presentazione sottoscritto, sicché la sua violazione determina l&#8217;illegittimità della eventuale ammissione della lista (cfr., tra le altre, 4 marzo 2005, n. 856; 28 gennaio 2005, n. 187; 22 febbraio 2002, n. 1087; 10 marzo 1999, n. 535; 17 maggio 1996, n. 575; 28 gennaio 1996, nn. 111 e 112).<br />
Né possono assumere utile rilevanza, in contrario, le dichiarazioni formalizzate dagli interessati e dal pubblico ufficiale che ha autenticato le firme e depositate innanzi al TAR, che avrebbero dato conto della piena ed esclusiva riferibilità di quelle 85 firme a quella determinata lista; a tanto osta non soltanto la considerazione della tardività di dichiarazioni siffatte (rese solo innanzi al giudice amministrativo ed in un contesto di assoluta estraneità rispetto al procedimento elettorale), ma anche  la loro inammissibilità, non potendo il giudice amministrativo sindacare la legittimità del procedimento elettorale sulla base di dichiarazioni postume rese dalle parti interessate (cfr. le citate decisioni della sezione nn. 856/2005, 187/2005 e 1087/2002).<br />
Si aggiunga che il pubblico ufficiale poteva asseverare l’autenticità delle firme, ma non certo attestare quale fosse l’effettiva consapevolezza dei sottoscrittori in merito alla identità dei candidati ed alla conoscenza certa  dello stesso simbolo di lista; in base all&#8217; art. 2700 Cod. civ., l&#8217;atto pubblico fa sì piena prova della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l&#8217; ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che costui attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma non fa fede anche delle valutazioni compiute dal P.U. (cfr., tra le altre, la decisione della Sezione 18 novembre 2003, n. 7320); e, per ciò che attiene alla presente fattispecie, il p.u. non poteva operare apprezzamenti di carattere psicologico volti ad appurare quale fosse l’effettivo grado di conoscenza della lista e relativi candidati da parte di ciascuno dei numerosi firmatari.<br />
E, del resto, il funzionario incaricato ha proceduto all’autenticazione delle firme, ma, nel corso del procedimento, non ha reso alcuna dichiarazione in grado, in qualche misura, di attestare quale fosse l’effettiva conoscenza, da parte dei firmatari stessi, degli essenziali elementi cognitivi di cui si discute; il funzionario, infatti, ha proceduto all’autenticazione delle firme, ma non ha precisato affatto (al contrario di quanto asserito dai deducenti) che 85 elettori abbiano “apposto le loro firme per sostenere la lista Uniti per Condofuri”; una dichiarazione siffatta non è, infatti, presente nel modulo a firma del funzionario comunale incaricato.<br />
5) – Assumono gli appellanti che, ove dovesse aderirsi alla formalistica interpretazione qui contestata, dovrebbe ritenersi costituzionalmente illegittima la disciplina normativa regolante la materia, in quanto incidente sui diritti costituzionalmente garantiti dagli artt. 48 e sgg. della Costituzione.<br />
Tale eccezione di illegittimità costituzionale è manifestamente infondata in quanto la disciplina di cui si discute mira ad evitare – in un legittimo esercizio della discrezionalità legislativa &#8211; ogni possibile incertezza circa l’effettiva consapevolezza dei sottoscrittori in merito alla lista sottoscritta ed al nominativo dei candidati in essa inseriti; e tanto vale proprio a garantire la libertà del voto, che non può poggiare su presupposti fattuali incerti ed inidonei a dare certezza in merito alla effettiva conoscenza dei ripetuti requisiti essenziali.<br />
6) &#8211; Gli stessi appellanti contestano, infine, anche il capo di sentenza con il quale il TAR ha rigettato l’impugnativa proposta nei confronti del provvedimento di proclamazione degli eletti, che sarebbe avvenuta in violazione del termine, da ritenersi inderogabile, di cui all’art. 67 del DPR n. 570/1960 (secondo cui “il presidente dell&#8217;Ufficio della prima sezione, quando il Comune ha più sezioni, nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, o al più tardi alle ore otto del mercoledì, riunisce i presidenti delle altre sezioni…..”).<br />
La censura è infondata in quanto quello ora detto costituisce  un termine meramente acceleratorio, la cui mancata osservanza non viene in alcun modo sanzionata; il fatto, poi, che le operazioni elettorali possano essere accelerate tanto da consentire la riunione dei presidenti il giorno precedente al martedì non costituisce certamente un vulnus delle operazioni elettorali, ma, al contrario, un elemento di maggiore trasparenza, consentendo una più pronta conoscenza del risultato elettorale definitivo.<br />
7) – Per tali motivi l’appello in epigrafe appare infondato e, per l’effetto, deve essere respinto.<br />
Le spese del grado possono essere integralmente compensate tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, respinge l’appello indicato in epigrafe.<br />
Spese del grado compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma il 12 luglio 2005 dal Collegio costituito dai sigg.ri:<br /> SERGIO   S A N T O R O  &#8211;  Presidente<br />
GIUSEPPE    F A R I N A  &#8211; Consigliere<br />
PAOLO BUONVINO        – Consigliere est.<br />
A L D O  F E R A             &#8211;   C o n s i g l i e r e<br />
GABRIELE CARLOTTI   &#8211;  Consigliere</p>
<p>IL PRESIDENTE <br />
f.to Sergio Santoro</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE<br />
f.to Paolo Buonvino</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2005 n.5992</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-10-2005-n-5992/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-10-2005-n-5992/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-10-2005-n-5992/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2005 n.5992</a></p>
<p>Pres. Santoro, est. Buonvino SODEXHO ITALIA s.p.a.(Avv.ti C. Ribolzi, G. Cocco, R. Invernizzi) c. Azienda USL 6 di Livorno (Avv. L. Barsotti), Regione Toscana n.c. in tema di individuazione della normativa in tema di limiti alla revisione prezzi in caso di rinvio del contratto alla disciplina vigente 1- APPALTO DI</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-10-2005-n-5992/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2005 n.5992</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santoro, est. Buonvino<br /> SODEXHO ITALIA s.p.a.(Avv.ti C. Ribolzi, G. Cocco, R. Invernizzi) c. Azienda USL 6 di Livorno (Avv. L. Barsotti), Regione Toscana n.c.</span></p>
<hr />
<p>in tema di individuazione della normativa in tema di limiti alla revisione prezzi in caso di rinvio del contratto alla disciplina vigente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1- APPALTO DI FORNITURA – CONTRATTO – REVISIONE PREZZI – RINVIO ALLA DISCIPLINA VIGENTE &#8211; DISCIPLINA APPLICABILE<br />
2- APPALTO DI FORNITURA – CONTRATTO – REVISIONE PREZZI – RINVIO ALLA DISCIPLINA VIGENTE &#8211; DISCIPLINA APPLICABILE  &#8211; SUCCESSIVI INTERVENTI NORMATIVI &#8211; IRRILEVANZA</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1- Nella procedura di affidamento di appalti pubblici, nel caso in cui il bando di gara rimandi alla normativa vigente in materia di revisione prezzi, rileva la disciplina normativa vigente al momento della aggiudicazione e della relativa stipulazione contrattuale; tale normativa non può essere disapplicata, successivamente alla stipulazione del contratto, invocando la prevalenza di una diversa disciplina statale di settore, poiché in tal modo si modificherebbe la portata sostanziale dell’offerta.</p>
<p>2- La approvazione, nel corso dell’esecuzione, di una diversa disciplina dei limiti alla revisione prezzi, non rileva ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile, in quanto trattasi di atto normativo sopravvenuto al procedimento di aggiudicazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />Quinta  Sezione</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>decisione</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 10199/2004, proposto dalla<br />
società <b>SODEXHO ITALIA s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Cesare RIBOLZI, Giovanni COCCO e Roberto INVERNIZZI ed elettivamente domiciliata in Roma, lungotevere Flaminio 46, presso lo studio del dott. Gian Marco GREZ,</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>l’<b>AZIENDA USL 6 di LIVORNO</b>, in persona del legale rappresentante p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’avv. Luciano BARSOTTI con il quale è elettivamente domiciliata in Roma, lungotevere Flaminio 46, pal. IV, scala B, presso lo studio del dott. Raniero BOSCA,</p>
<p>e</p>
<p>la <b>Regione TOSCANA</b>, in persona del legale rappresentante p.t., non costituitasi in giudizio,</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del TAR della Toscana, Sezione II, 5 luglio 2004, n. 2314;</p>
<p>visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
vista la memoria di costituzione in giudizio dell’Azienda appellata, con la quale si insiste per il rigetto dell’appello;<br />
vista la memoria prodotta dall’appellante a sostegno delle proprie difese;<br />
visti gli atti tutti di causa;<br />
relatore, alla pubblica udienza del 12 luglio 2005, il Cons. Paolo BUONVINO; <br />
uditi, per le parti, gli avv.ti Giovanni COCCO, R.INVERNIZZI e L. BARSOTTI;<br />
ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1) &#8211; Con la sentenza appellata il TAR ha respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante per l’annullamento della nota 13 agosto 2003 prot. n. 31265 con la quale l&#8217;Azienda U.S.L. 6 di Livorno ha rigettato la richiesta dalla medesima formulata in ordine alla revisione dei prezzi contrattuali, nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi, ivi compreso l&#8217;art. 3 del Regolamento reg. n. 1/97, nella parte in cui subordina il diritto ad ottenere la revisione dei prezzi al raggiungimento di una determinata soglia, in contrasto con la normativa nazionale; con il ricorso era anche chiesto l’accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere la revisione prezzi contrattuale <i>ex</i> art. 6 L. 537/1993.<br />
Per i primi giudici correttamente l’Amministrazione intimata ha applicato, nella specie, la disciplina di cui alla delibera consiliare della Regione Toscana n. 50 del 2001, peraltro non impugnata, recante il capitolato generale per la fornitura di beni e servizi delle Aziende sanitarie, il cui art. 3, comma 4, confermando il previgente regolamento regionale n. 1/1997, stabiliva che  “non si procede alla revisione qualora gli scostamenti dei prezzi siano inferiori al 5% rispetto al prezzo originario o a quello dell’ultima revisione”; disposizione, inoltre, ha rilevato ancora il TAR, inserita in una normazione attuativa della legge regionale della Toscana n. 22/2000 (art. 125, emanazione del capitolato recante le condizioni e le clausole da inserire nei relativi contratti), a sua volta esercizio di funzione legislativa esplicata nell’ambito del decreto leg.vo n. 502/92 (art. 3, comma 1 <i>ter</i>), inerente l’attività contrattuale delle ASL, che deve essere applicata in correlazione all’art. 1374 cod. civ. (destinato, come è noto, proprio all’integrazione delle lacune pattizie) ed all’art. 1339 cod. civ., in base al quale la clausole imposte dalla legge sono di diritto inserite nel contratto.<br />
In ragione di ciò la disposizione in parola era da ritenere, per i primi giudici, pienamente applicabile al regime contrattuale di cui si discute, sia temporalmente, essendo entrata in vigore anteriormente alla decorrenza dei relativi periodi contrattuali interessati dall’istanza revisionale, sia sotto il profilo sostanziale, atteso che l’art. 81 del capitolato speciale prevedeva esplicitamente e specificamente il riconoscimento revisionale pur sempre “nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia”.<br />
2) &#8211; Per l’appellante la sentenza sarebbe erronea sotto ogni profilo e, principalmente, in quanto il TAR ha ritenuto come unica disciplina applicabile al caso in esame quella di cui al DCR n. 50/2001, laddove, nella specie, avrebbe continuato ad avere applicazione – ai sensi dell’art. 1 della L.R. 2 aprile 2002, n. 11 – l’impugnata disciplina regolamentare di cui alla delibera consiliare regionale n. 1 del 1997, ritualmente impugnata.<br />
In ogni caso, si aggiunge, con parallelo ricorso in primo grado è stata impugnata anche la citata deliberazione del 2001, con la conseguenza che l’eventuale annullamento di detta disciplina regolamentare esplicherebbe i propri effetti anche nella presente fattispecie.<br />
Ciò che rileva, peraltro, ad avviso dell’appellante, è che la predetta normativa regolamentare non avrebbe potuto porsi in contrasto con la disciplina nazionale di settore (art. 6 della legge n. 537/1993 e art. 44 della legge n. 724/1994), costituente, si assume, normativa di ordine pubblico, che non tollererebbe la previsione di alcuna soglia ai fini della corresponsione del compenso revisionale, questo dovendo sempre essere corrisposto in base al semplice variare degli indici ISTAT; e sarebbe significativo, del resto, che la stessa regione Toscana, con delibera consiliare 14 aprile 2004, n. 38, recependo gli orientamenti espressi dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, abbia eliminato la predetta soglia minima.<br />
La motivazione addotta al diniego del compenso revisionale sarebbe stata, infine, del tutto contraddittoria e viziata da sviamento di potere.<br />
3) &#8211; Resiste l’Azienda appellata, che insiste, con memoria di costituzione, per il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza appellata.<br />
Con memoria conclusionale l’appellante ribadisce le proprie tesi difensive.<br />
Con memoria tardivamente depositata solo l’11 luglio 2005, in prossimità dell’udienza, l’ASL appellata eccepisce, infine, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1) &#8211; Ritenuta la giurisdizione del giudice amministrativo (in quanto, in effetti, la questione controversa attiene alla spettanza o meno del compenso revisionale e, quindi, all’<i>an debeatur</i>, in un contesto che, inoltre, investe accordi contrattuali in relazione ai quali può ritenersi operante il disposto di cui all’art. 11 della legge n. 241/1990 e, quindi, anche la disciplina sulla giurisdizione ivi contenuta), l’appello in esame va respinto nel merito sulla base delle seguenti considerazioni.<br />
2) &#8211; La controversia concerne un diniego di revisione prezzi opposto dalla ASL appellata all’odierna appellante in ordine ad un contratto d’appalto per il servizio di ristorazione per i degenti del presidio ospedaliero di Livorno, stipulato &#8211; a seguito di pubblica gara &#8211; nel 2001<i><b>.</b></i> <br />
L’art. 81 del capitolato speciale relativo al detto appalto di servizi prevedeva, in particolare che, “a partire dal secondo anno di vigenza contrattuale la revisione prezzi è riconosciuta con le modalità, procedure e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia. La revisione, richiesta dalla parte interessata, viene operata a seguito di un’apposita istruttoria, in base alla variazione degli indici ISTAT dei prezzi di consumo riferito all’anno precedente; in ogni caso il prezzo revisionato non può comunque superare i prezzi di riferimento pubblicati dall’ISTAT ai sensi dell’art. 44 VI comma della L. 724/94” (e l’art. 44, comma 4, della legge n. 724/1994, che modifica l’art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, prevede, in particolare, che “tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo”).<br />
Il citato capitolato speciale, sulla cui base è stato poi stipulato il contratto e che ha costituito la <i>lex specialis </i>della gara stessa, recava, quindi, la prevista clausola di revisione periodica “riconosciuta con le modalità, procedure e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia”.<br />
Sennonché, tra le norme vigenti in materia, operava nella regione Toscana, all’epoca dell’indizione della gara (ed ha trovato conseguente applicazione contrattuale), anche tenuto conto del disposto – ritenuto applicabile dal TAR senza che sul punto vi sia contestazione &#8211; di cui all’art. 1374 cod. civ. (per ciò che attiene all’integrazione di eventuali lacune pattizie) ed all’art. 1339 cod. civ. (secondo cui le clausole imposte dalla legge sono di diritto inserite nel contratto), la disciplina regolamentare di cui al capitolato generale per la fornitura di beni e servizi delle Aziende sanitarie, approvato con delibera consiliare regionale n. 1 del 22 gennaio 1997 che, all’art. 3, comma 4, prevedeva che “non si procede alla revisione qualora gli scostamenti dei prezzi siano inferiori del 5% rispetto al prezzo originario o a quello dell’ultima revisione”.<br />
Detta norma (impugnata in primo grado e chiamata ad esplicare i propri effetti anche dopo la sua abrogazione, operata dalla L.R. 2 aprile 2002, n. 11, in quanto, ai sensi dell’art. 1 di tale legge, “le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime”), precludeva, quindi, se e in quanto applicabile, che l’interessata potesse fruire del regime revisionale più favorevole dalla medesima invocato.<br />
Alle stesse conclusioni deve, comunque, pervenirsi anche a volere ritenere applicabile, in ipotesi, alla presente fattispecie la deliberazione del Consiglio regionale della Toscana 13 febbraio 2001, n. 50 (attuativa dell’art. 125 della LR Toscana n. 22/2000) che, all’art. 3, comma 4, reca una norma identica a quella sopra citata, contenuta nella deliberazione n. 1/1997.<br />
Il precetto normativo introdotto con la ripetuta delibera consiliare regionale n. 1/1997, confermato da quella n. 50/2001, ha trovato, quindi, sicura applicazione nella specie, sia se ritenuto ascrivibile alla prima che, alternativamente, alla seconda di dette fonti normative; la disciplina in parola è stata modificata, poi, dalla stessa regione, con la deliberazione n. 38 del 2004, ma ciò qui non rileva, trattandosi di atto normativo sopravvenuto.<br />
Tanto premesso, occorre rilevare che le offerte relative alla gara aggiudicatasi dall’odierna appellante e del cui contratto si controverte sotto il profilo revisionale, sono state redatte, nell’occasione, dalle concorrenti tenendo logicamente conto della <i>lex specialis</i> della gara stessa; e, in questa, era necessariamente ricompresa – in base al richiamo fatto alla “disciplina vigente” &#8211; anche la disciplina relativa alla revisione prezzi di cui al citato capitolato generale del 1997.<br />
E tale disciplina era certamente rilevante ai fini della ponderazione e materiale formazione delle offerte, in quanto altro è un’offerta che deve scontare, negli anni, il limite del 5% (costituente un intrinseco maggiore onere economico per il concorrente che, in tal caso, non sempre può contare sulla revisione), altro un’offerta formulata in assenza di un limite siffatto (e versante, quindi, in una situazione in cui la revisione opera per ogni scostamento).<br />
Dal momento che l’offerta è stata formulata e la gara è stata aggiudicata presupponendo la vigenza della disciplina normativa in questione e il relativo contratto è stato stipulato tenendo conto della stessa (o, a tutto concedere, di quella, del tutto identica, sopravvenuta nel 2001), giusta i vincolanti contenuti del capitolato speciale e generale anzidetti; e che tale disciplina non è stata fatta oggetto di impugnativa in occasione della gara stessa, ne consegue che non può l’interessata, in un momento successivo alla stipula del contratto, pretendere di modificare i contenuti contrattuali anzidetti, sottraendosi al citato limite revisionale, perché, così operando, verrebbe, in effetti, a porre in discussione – tardivamente &#8211; la stessa disciplina di gara e i medesimi contenuti contrattuali, di fatto assegnando, alla propria offerta, una differente portata sostanziale.<br />
Né può ritenersi che la stessa disciplina di gara possa essere disapplicata alla stregua di una normativa regolamentare contrastante con norme di livello primario; ciò in quanto essa ha informato di se la procedura concorsuale senza essere stata posta in discussione in occasione della gara stessa; e, in proposito, può aggiungersi che, nelle procedure di affidamento di appalti pubblici, il bando non è suscettibile di disapplicazione, perché tale potere è riconosciuto al giudice amministrativo nei confronti di norme a contenuto propriamente normativo, dotate di generalità ed astrattezza, come i regolamenti, mentre il bando di una gara d’appalto ha natura di provvedimento concreto (v., sul punto, la decisione della Sezione 28 maggio 2004, n. 3472).<br />
Accedendo, del resto, alla pretesa avanzata dall’interessata, si verrebbe, in definitiva, anche ad alterare la <i>par condicio</i> tra i concorrenti alla gara, in quanto l’odierna appellante ben potrebbe aver articolato l’offerta economica in termini di maggior favore in vista dell’aggiudicazione, con la tacita riserva, peraltro, di non dare applicazione, in prospettiva, alla disciplina revisionale qui contestata in forza di una successiva contestazione della stessa.<br />
Correttamente, quindi, i primi giudici hanno ritenuto che, nella specie, dovesse trovare applicazione la prescritta soglia revisionale del 5%, con la conseguente infondatezza, sul punto, dell’appello.<br />
3) &#8211; Né ostano, a tale conclusione, le ulteriori censure svolte in primo grado e pure disattese dal TAR, tese a far constare la contraddittorietà tra la nota principalmente impugnata e una precedente determinazione della stessa ASL (17 ottobre 2002, n. 50771, non fatta oggetto di contestazione) che, sulla richiesta revisionale avanzata dall’interessata, denegava quanto richiesto, ma in considerazione di semplici esigenze istruttorie e senza far valere la disciplina regolamentare preclusiva dianzi ricordata; tale contraddittorio atteggiamento sarebbe, per l’appellante, anche sintomo di sviamento di potere in quanto indice di un preconcetto atteggiamento negativo.<br />
Ebbene, a parte il fatto che si verte, nella specie, in tema di diritti soggettivi, per cui eventuali atteggiamenti contraddittori o sviati della P.A. non possono assumere rilevanza alcuna laddove siano state rispettate, dalla stessa amministrazione, le norme di relazione sottostanti alla richiesta avanzata, occorre rilevare che la nota anzidetta riveste carattere meramente interlocutorio e non esclude affatto che, all’esito dell’istruttoria stessa, possa essere dall’Amministrazione invocata la più volte ripetuta disciplina regolamentare che subordina il riconoscimento del compenso revisionale alla soglia del 5%.<br />
4) – Per i motivi che precedono l’appello in epigrafe appare infondato e, per l’effetto, deve essere respinto.<br />
Le spese del grado possono essere integralmente compensate tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato, Sezione quinta, respinge l’appello in epigrafe indicato.<br />
Spese del grado compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma il 12 luglio 2005 dal Collegio costituito dai sigg.ri: <br />
SERGIO   S A N T O R O  &#8211;  Presidente<br />
GIUSEPPE    F A R I N A &#8211; Consigliere<br />
PAOLO BUONVINO        – Consigliere est.<br />
A L D O  F E R A             &#8211;   C o n s i g l i e r e<br />
GABRIELE CARLOTTI   &#8211;  Consigliere</p>
<p>IL PRESIDENTE <br />
f.to Sergio Santoro</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE<br />
f.to Paolo Buonvino</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-10-2005-n-5992/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2005 n.5992</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2005 n.6047</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-10-2005-n-6047/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-10-2005-n-6047/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2005 n.6047</a></p>
<p>Pres. est. Saltelli Regione Liguria (Avv. G. Gerbi) c. Lilly Pippert n.c., Comune di Genova (Avv. G. De Nitto e E. Romanelli), SOC. MARCONI S.P.A. n.c sul rapporto tra potestà normativa regionale e comunale in materia di strumenti urbanistici 1- ENTI LOCALI &#8211; STRUMENTI URBANISTICI – PIANO DI COORDINAMENTO REGIONALE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-10-2005-n-6047/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2005 n.6047</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. est. Saltelli<br /> Regione Liguria (Avv. G. Gerbi) c. Lilly Pippert n.c., Comune di Genova (Avv. G. De Nitto e E. Romanelli), SOC. MARCONI S.P.A. n.c</span></p>
<hr />
<p>sul rapporto tra potestà normativa regionale e comunale in materia di strumenti urbanistici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1- ENTI LOCALI &#8211; STRUMENTI URBANISTICI – PIANO DI COORDINAMENTO REGIONALE – SOPRAVVENUTA INEFFICACIA &#8211;  INTERESSE A RICORRERE – PERMANE</p>
<p>2- ENTI LOCALI &#8211; STRUMENTI URBANISTICI – PIANO DI COORDINAMENTO REGIONALE – DISICIPLINA DI DETTAGLIO REGIONALE – PREVALE SU NORMATIVA COMUNALE</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1- L’interesse a ricorrere avverso il provvedimento regionale che disciplina il piano territoriale di coordinamento degli insediamenti produttivi permane a seguito della sopravvenuta inefficacia dello stesso. Infatti l’accertamento della illegittimità del provvedimento impugnato costituisce idoneo titolo alla formulazione di una eventuale pretesa risarcitoria.</p>
<p>2- La disciplina regionale di dettaglio contenuta nel piano territoriale di coordinamento degli insediamenti produttivi, il quale prevede espressamente l’immediata prevalenza sugli strumenti urbanistici comunali, si applica direttamente in luogo della contrastante normativa urbanistica comunale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br /> (Sezione Quarta) </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello iscritto al NRG 6327 dell’anno 1997 proposto dalla<br /> <B>REGIONE LIGURIA, </B>in persona del Presidente della giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Gerbi, con il quale è elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale Clodio, n. 12 (presso lo studio dell’avvocato Villani);</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>PIPPERT LILLY</b>, non costituita in giudizio;</p>
<p>e nei confronti del<br />
<b>COMUNE DI GENOVA, </b>in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Graziella De Nitto e Enrico Romanelli, con i quali è elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria, n. 5, presso lo studio del secondo;</p>
<p>nonché<br />
<b>SOC. MARCONI ITALIANA S.P.A., </b>in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Liguria, sez. I, n. 531 del 18 dicembre 1996;</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Genova;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 18 maggio 2005 il consigliere Carlo Saltelli;<br />
Uditi l’avvocato Villani, su delega dell’avvocato Gerbi, per la Regione Liguria, e l’avv. Gabriele Pafundi su delega dell’avv. Odone Edda;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con la sentenza n. 531 del 18 dicembre 1996, il Tribunale amministrativo regionale della Liguria, sez. I, annullava su ricorso della signora Lilly Pippert (e nei limiti dell’interesse di quest’ultima) la delibera del Consiglio regionale della Liguria n. 95 del 31 luglio 1992, concernente il Piano Territoriale di Coordinamento degli Insediamenti Produttivi dell’Area Centrale Ligure – P.T.C.I.P.) ed i relativi atti (impugnata originariamente con ricorso straordinario al capo dello Stato, trasferito in sede giurisdizionale a seguito dell’opposizione della Regione Liguria, ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), ritenendo fondati i primi due motivi di censura con cui era stata dedotta, rispettivamente, la violazione dell’articolo 2 della legge regionale della Liguria 22 agosto 1984, n. 39 (secondo cui la natura dello strumento utilizzato impediva una pianificazione di dettaglio tale da prevede una scelta di interventi di nuova edificazione o l’individuazione del soggetto a cui tali interventi erano assentiti con l’imposizione di specifici vincoli di destinazione su porzioni di un settore d’interventi), nonché eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca (per asserita illegittimità della previsione di assegnare ad una porzione di settore la densità edificatoria che, ai sensi dell’articolo 19 delle N.T.A., andava riferita alla superficie complessiva) e, invece, dichiarando cessata la materia sul terzo motivo per effetto delle sopravvenute disposizioni contenute nella legge regionale n. 25 del 1993.<br />
Avverso tale statuizione ha ritualmente e tempestivamente proposto appello la Regione Liguria chiedendone la riforma.<br />
In particolare, dopo aver ricordato, in punto di fatto, che la signora Lilly Pippert, quale comproprietaria di aree disciplinate nel predetto piano, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, inopinatamente accolto dai primi giudici, si era sostanzialmente lamentata, sia delle previsioni relative al distretto di trasformazione n. 4 Ponente (Sestri Ponente) e della inclusione di un terreno di mq. 10.000 nell’area di intervento n. 9, settore n. 6, con destinazione in parte a verde di rispetto attrezzato ed in parte a parcheggio di pertinenza del complesso industriale della società Marconi S.p.A., sia della disciplina transitoria di cui all’allegato D del piano per la parte relativa all’area di intervento 11 (in cui era compresa gran parte delle sue proprietà immobiliari) che, in difetto di strumento urbanistico attuativo, limitava gli interventi ammessi sulle ville storiche alle sola manutenzione straordinaria, la Regione Liguria formulava un unico articolato motivo di gravame, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 5 della L.R. Liguria 22 agosto 1984, n. 39 –Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 L. 17 agosto 1942, n. 1150 – Difetto ed erroneità della motivazione della decisione impugnata – Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della L.R. 39/1984 – Carenza di motivazione – Travisamento”, sostenendo l’assoluta inconferenza della motivazione utilizzata dai primi giudici, fondata sulle diverse forme di partecipazione degli interessati alla formazione di un piano urbanistico di dettaglio rispetto a quella di un piano territoriale di coordinamento (nonché alla diverse forme di pubblicità previste dalla legge), laddove, per espressa disposizione legislativa il piano territoriale di coordinamento per insediamenti produttivi poteva contenere disposizioni di dettaglio immediatamente prevalenti sugli strumenti urbanistici comunali; ciò senza contare che la ricorrente in primo grado non era neppure titolare di un piano urbanistico esecutivo modificato dal piano territoriale di coordinamento.<br />
Si è costituito in giudizio il solo Comune di Genova, aderendo alle ragioni esposte dalla Regione Liguria, del cui gravame ha chiesto l’accoglimento.<br />
Con memoria in data 20 aprile 2005 la regione appellante, pur insistendo sulla fondatezza dei motivi di gravame, ha dedotto che sarebbe sopravvenuta una carenza di interesse al ricorso originario da parte della signora Lilly Pippert, sia perché il contestato vincolo a verde sarebbe ormai decaduto ai sensi dell’art. 2 della legge n. 1187 del 1068, sia perché la società Marconi ha rinunciato ad utilizzare l’area  oggetto della pure contestata destinazione a parcheggio di pertinenza del vicino insediamento, sia perché il contestato Piano Territoriale di Coordinamento – Area Centrale Ligure – non sarebbe più in vigore, in quanto modificato dalla Regione Liguria con D.P.G.R. 10 marzo 2000, n. 44, le cui prescrizioni sarebbero state accettate dallo stesso Consiglio comunale di Genova con deliberazione 10 luglio 2000, n. 90.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>I. In via preliminare, la Sezione osserva che non può essere accolta la tesi sostenuta dalla Regione Liguria nella memoria difensiva in data 20 aprile 2005, secondo cui la originaria ricorrente avrebbe perduto ogni interesse allo stesso ricorso introduttivo del giudizio di primo grado perché le contestate destinazioni urbanistiche (a verde attrezzato e a parcheggio di alcune aree) contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento per gli Insediamenti Produttivi dell’Area Centrale Ligure, approvato con la delibera del consiglio regionale 31 luglio 1992, n. 95, sarebbero divenute inefficaci ed inattuabili (oltre che per non essere più vigente il predetto Piano Territoriale).<br />
E’ sufficiente al riguardo osservare che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (<i>ex pluribus, </i>C.d.S., sez. IV, 1° agosto 2001, n. 4206; 6 ottobre 2001, 4206), la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse postula l’accertamento dell’inutilità della sentenza e tale verifica, a sua volta, esige che la presupposta rigorosa indagine circa l’utilità conseguibile per effetto della definizione del ricorso conduca al sicuro convincimento che la modificazione di fatto e di diritto intervenuta in corso di causa impedisce di riconoscere in capo al ricorrente alcun interesse, anche meramente strumentale o morale, alla decisione.<br />
Nel caso di specie, ad avviso della Sezione, pur a voler a dubitare della rilevanza di un mero interesse morale, non vi è dubbio che l’eventuale accertamento della illegittimità del provvedimento impugnato in primo grado costituisce quanto meno idoneo titolo per formulare un’eventuale pretesa risarcitoria a nulla rilevando il fatto che il piano delle cui previsioni l’interessata si è lamentata sia stato nel frattempo sostituito da altro ovvero siano divenute soltanto inefficaci le previsioni contestate (in termini, per un caso analogo, C.d.S., sez. IV, 25 novembre 2003, n. 7771).<br />
Sussisteva e sussiste pertanto l’interesse, concreto ed attuale, dell’originaria ricorrente, essendo ininfluente a tal fine la circostanza della sua mancata costituzione nel presente giudizio di appello.<br />
II. Nel merito, l’appello è fondato e deve essere accolto.<br />
II.1. La legge regionale della Liguria 22 agosto 1984, n. 39, contiene la “Disciplina dei piani territoriali di coordinamento” che, secondo le enunciazioni contenute nell’articolo 1 (Rubricato significativamente “Finalità”), sono strumenti urbanistici di rango superiore a quelli comunali predisposti “allo scopo di corrispondere ad esigenze di pianificazione territoriale di interesse sovracomunale e/o regionale connesse con la migliore utilizzazione delle risorse territoriali nonché di garantire ed agevolare la tempestiva attuazione delle determinazioni a tal fine assunti…in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale e di un quadro unitario di pianificazione” (comma 1); il comma successivo (comma 2) specifica, poi, che “i piani territoriali di coordinamento estesi all’intero territorio regionale o a determinate parti di esso organicamente definite, disciplinano, coordinano ed orientano le attività di trasformazione del territorio stesso, considerate nel loro complesso od in relazione a specifici settori di intervento”.<br />
L’articolo 2 della legge in questione, concernenti i contenuti dei predetti piani, dopo aver stabilito – al primo comma – che “i piani territoriali di coordinamento indicano, anche in termini di destinazione d’uso, l’organizzazione spaziale dei sistemi insediativi ed infrastrutturali nonché gli interventi a protezione dell’ambiente in relazione alla potenzialità d’uso delle risorse territoriali ed ai loro valori storico – culturali”, precisa al secondo comma i possibili diversi contenuti, quali l’individuazione e/o coordinamento dei più rilevanti interventi infrastrutturali (lett. a); la definizione dei sistemi delle attrezzature per servizi di livello sovracomunali e degli impianti speciali, sotto il profilo della loro organizzazione territoriale ed eventualmente della localizzazione (lett. b); la disciplina dei modi e delle forme di utilizzazione del patrimonio ambientale nelle sue diverse espressioni insediativa, ecologica, naturalistica, paesistica, archeologica e storico – artistica, ai fini della sua conoscenza sistematica, valorizzazione e tutela (lett. d); l’indicazione degli interventi preordinati alla difesa del suolo nonché alla salvaguardia ed utilizzazione delle risorse idriche, con particolare riguardo alle opere di sistemazione idraulica, idraulico forestale e idraulico – agraria (lett. d); la definizione degli assetti costieri nei diversi rapporti strutturali e funzionali dei rispettivi territori retrostanti (lett. e); l’indicazione in termini qualitativi e quantitativi delle direttrici di sviluppo residenziale, produttivo, commerciale, turistico ed agricolo (lett. f) e l’individuazione di zone idonee anche sotto il profilo dell’impatto ambientale alla concentrazione di insediamenti produttivi, entro le quali delimitare le aree ad esso destinate, nonché l’indicazione del relativo dimensionamento (lett. g).<br />
Con particolare riguardo alla loro efficacia, l’articolo 5, dopo aver previsto al primo comma che, in via generale, in ragione della loro natura sovraordinata, gli strumenti urbanistici comunali devono ad essi conformarsi in sede di formazione, revisione o di varianti parziali (stabilendo, al secondo comma, anche un’apposita procedura qualora i comuni non adempiano nei termini stabiliti al necessario adeguamento del proprio piano regolatore alle disposizione del piano territoriale di coordinamento), al terzo comma dispone che in ordine ai particolari contenuti del piano di cui alle lettere a), b), c) d) e g) del precedente articolo 2 (sopra ricordate) “i piani possono, altresì, stabilire che tutte o parte delle proprie previsioni prevalgano immediatamente su quelle degli strumenti urbanistici comunali, dichiarando, ove occorra e ne sussistano i presupposti e le condizioni, la pubblica utilità nonché l’indifferibilità e l’urgenza delle opere dagli stessi previste in conformità alle leggi vigenti in materia”.<br />
II.2. Proprio tale ultima disposizione, ad avviso della Sezione, esclude in radice la fondatezza delle tesi sostenute dalla ricorrente in primo grado, sostanzialmente imperniatE sul valore sovraordinato, ma programmatico, dei piani territoriali e perciò stesso, per un verso, non idonei a modificare immediatamente le scelte urbanistiche contenute nei piani urbanistici comunali, salvo il loro necessario adeguamento, e non utilizzabili per contenere previsioni urbanistiche di dettaglio.<br />
Invero, il legislatore regionale, con disposizione non arbitraria, né illogica o irrazionale (censure che peraltro non sono state neppure adombrate), pur riconoscendo in via generale il potere – dovere dei comuni, nell’esercizio della propria funzione fondamentale di governo e cura del proprio territorio e nel rispetto delle proprie prerogative istituzionali, di adeguare i propri strumenti urbanistici alle previsioni dei piani territoriali di coordinamento, in relazione ad alcuni specifici e peculiari contenuti di quest’ultimo [articolo 2: individuazione e/o coordinamento dei più rilevanti interventi infrastrutturali (lett. a); definizione dei sistemi delle attrezzature per servizi di livello sovracomunali e degli impianti speciali, sotto il profilo della loro organizzazione territoriale ed eventualmente della localizzazione (lett. b); disciplina dei modi e delle forme di utilizzazione del patrimonio ambientale nelle sue diverse espressioni insediativa, ecologica, naturalistica, paesistica, archeologica e storico – artistica, ai fini della sua conoscenza sistematica, valorizzazione e tutela (lett. d); l’indicazione in termini qualitativi e quantitativi delle direttrici di sviluppo residenziale, produttivo, commerciale, turistico ed agricolo (lett. f) e l’individuazione di zone idonee anche sotto il profilo dell’impatto ambientale alla concentrazione di insediamenti produttivi, entro le quali delimitare le aree ad esso destinate, nonché l’indicazione del relativo dimensionamento (lett. g)] ne ha espressamente previsto non solo la immediata prevalenza sugli strumenti urbanistici comunali, ma addirittura la idoneità a costituire, ricorrendone i presupposti e le condizioni, dichiarazione di pubblica utilità, nonché indifferibilità ed urgenza dei lavori previsti.<br />
Rispetto a tale inequivocabile volontà legislativa (che, d’altra parte, si spiega ragionevolmente con la straordinaria importanza anche dal punto di vista del corretto governo del territorio delle predette previsioni in ragione degli interessi pubblici e privati in gioco e con la necessità di perseguire concretamente l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità, la speditezza e l’economicità dell’azione amministrativa, con una previsione di automatica sostituzione delle previsione dei piani regolatori comunali con quelle indicate dall’articolo 2, lett. a), b), c) d) e g), in tal senso solo potendo interpretarsi il concetto di “prevalenza immediata” ivi postulata), è del tutto inconferente la motivazione dei primi giudici, secondo cui l’impossibilità per i piani territoriali di coordinamento di contenere disposizioni di dettaglio e non meramente programmatico, si ricollegherebbe alle limitatissime ed inadeguate forme di partecipazione dei cittadini al procedimento di loro formazione ed alle non idonee forme di pubblicità: sennonché, per un verso, non può non rilevarsi che, come correttamente rilevato dall’appellante amministrazione regionale, tali considerazioni possono anche essere apprezzabili e condivisibili <i>de iure condendo, </i>ma non hanno alcun fondamento <i>de iure condito, </i>per quanto il diverso asserito grado di partecipazione degli interessati ad un piano urbanistico generale, quale il piano territoriale di coordinamento, rispetto a quello di dettaglio, non incide, ad avviso della Sezione, sull’unico aspetto veramente rilevante della questione e cioè sulla sindacabilità delle scelte contenute nel piano territoriale di coordinamento, sindacabile che non può neppure essere messa in dubbio, stante la previsione contenuta nell’articolo 113 della Costituzione.<br />
Né, sotto altro profilo, è stato giammai contestato che le concrete contestate previsioni contenute nel predetto piano territoriale di coordinamento non rientrassero in quelle determinate previsioni dei piani territoriali di coordinamento cui la ricordata normativa regionale attribuisce immediata prevalenza, sicché anche sotto questo profilo la pretesa della ricorrente in primo grado non poteva trovare accoglimento.<br />
III. In conclusione, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado dalla signora Pippert Lilly.<br />
Può disporsi la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello proposto dalla Regione Liguria avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sez. I, n. 531 del 18 dicembre 1996, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza respinge il ricorso proposto in primo grado dalla signora Pippert Lilly.<br />
Dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 maggio 2005, con l’intervento dei signori:<br />
CARLO             SALTELLI         &#8211; Presidente f.f., est.<br />
CARLO             DEODATO        &#8211; Consigliere<br />
SALVATORE     CACACE           &#8211; Consigliere<br />
SERGIO            DE FELICE      &#8211;  Consigliere<br />
EUGENIO         MELE               &#8211; Consigliere  </p>
<p>IL PRESIDENTE F.F., est.<br />
Carlo Saltelli</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
Giacomo Manzo</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2005 n.6023</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-10-2005-n-6023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-10-2005-n-6023/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-10-2005-n-6023/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2005 n.6023</a></p>
<p>Pres. Riccio, est. LeoniG. Cipollini (Avv. U. Sgueglia e M. Bertolissi) c. Presidenza della Repubblica n.c., Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro degli affari esteri, S. Stefanini n.c. in tema di esonero del ministro plenipotenziario ai sensi dell&#8217;art. 123 del D.P.R. n. 3/1957 1. Atto e Provvedimento amministrativo – Esonero</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-10-2005-n-6023/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2005 n.6023</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-10-2005-n-6023/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2005 n.6023</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Riccio, est. Leoni<br />G. Cipollini (Avv. U. Sgueglia e M. Bertolissi) c. Presidenza della Repubblica n.c., Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro degli affari esteri, S. Stefanini n.c.</span></p>
<hr />
<p>in tema di esonero del ministro plenipotenziario ai sensi dell&#8217;art. 123 del D.P.R. n. 3/1957</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Atto e Provvedimento amministrativo – Esonero del Ministro plenipotenziario – Mancata controfirma del decreto – Invalidità – Conseguenze –Reiterazione senza comunicazione di avvio del procedimento<br />
2. Pubblico impiego – Art. 123 D.P.R. n. 3/1957 – Esonero di impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale &#8211; Applicabilità – Sussiste per Ministro plenipotenziario di II classe</p>
<p>3. Pubblico impiego – Esonero del Ministro plenipotenziario – Art. 123 D.P.R. n. 3/1957 –Distinzione dal procedimento ex art. 111 D.P.R. n. 18/1967</p>
<p>4. Atto e provvedimento – Atto di assegnazione di incarichi esteri – Natura – Atto di alta amministrazione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>. La mancata controfirma del decreto del Presidente della Repubblica che esonera dalla carica il Ministro plenipotenziario, determina, ai sensi dell’art. 89 Cost., l’invalidità dell’atto, e non la sua nullità e/o inesistenza. Ne consegue che tale atto può essere reiterato con le formalità di legge, senza che occorra il riavvio del procedimento.<br />
2. L’art. 123 del D.P.R. n. 3/1957, relativo al procedimento di esonero dell’impiegato con qualifica non inferiore a Direttore generale, è applicabile anche alla figura del Ministro plenipotenziario di 2^ classe.<br />
3. L’articolo 123 del D.P.R. n. 3/1957 trova applicazione anche a seguito delle modifiche apportate all’art. 111 del D.P.R. 18/1967 dal D.L.vo n. 85/2000, riguardante la diversa fattispecie del collocamento a disposizione del funzionario diplomatico in ragione di valutazioni negative delle sue prestazioni. Infatti i due istituti hanno natura giuridica e procedure diverse e producono effetti altrettanto diversi e non sovrapponibili.</p>
<p>4. La scelta dell’Amministrazione in merito alla assegnazione di incarichi all’estero costituisce un atto di alta amministrazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di esonero del ministro plenipotenziario ai sensi dell’art. 123 del D.P.R. n. 3/1957</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.6023/2005<br />
Reg. Dec.<br />
N. 10184 e 10185<br />
Reg. Ric.<br />
Anno 2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale  <br />
Sezione Quarta</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>D E C I S I O N E</b></p>
<p>sul ricorso in appello N. 10184/04, proposto da<br />
<b>CIPOLLONI Giuseppe</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Ugo Sgueglia, e dall&#8217;avv. M. Bertolissi elettivamente domiciliati presso il primo, in Roma, via Ottorino Lazzarini n. 19;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; <b>Presidenza della Repubblica</b>, n.c.;</p>
<p>&#8211; <b>Presidenza del Consiglio dei Ministri</b>, in persona del Presidente p.t. e <b>Ministero degli affari esteri</b>, in persona del Ministro p.t., entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la stessa domiciliati ex lege</p>
<p>&#8211;	<b>Stefanini Stefano</b>, non costituito in giudizio;																																																																																												</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio n. 8371/03;</p>
<p>nonchè<br />
sul ricorso in appello N. 10185/04, proposto da<br />
<b>CIPOLLONI Giuseppe</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Ugo Sgueglia, e dall&#8217;avv. M. Bertolissi ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Roma, via Ottorino Lazzarini n. 19;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>Presidenza della Repubblica, n.c.;</p>
<p><b>Presidenza del Consiglio dei Ministri</b>, in persona del Presidente p.t. e <b>Ministero degli affari esteri</b>, in persona del Ministro p.t., entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la stessa domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio n. 10347/04;</p>
<p>Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio  della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 12 aprile 2005 il Consigliere Anna Leoni; uditi l&#8217;Avvocato dello Stato Spina, l&#8217;avv. Sgueglia e l&#8217;avv. Bertolissi;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>	Ricorso n. 10184/04.<br />	<br />
1.	Con tre distinti ricorsi  (n. 18084/96, n. 14839/01 e n. 5571/02), il dr. Cipolloni, appartenente alla carriera diplomatica, impugnava davanti al TAR del Lazio i seguenti provvedimenti: a) il decreto del Presidente della Repubblica n. 87/96 con cui era stato dispensato dal servizio ai sensi dell&#8217;art. 123 del D.P.R. 10/01/57, n. 3; b) il provvedimento di cui al telespresso circolare n. 031/22190 del 21/09/01, con cui veniva disposto che ai funzionari appartenenti ai gradi di Ministro plenipotenziario e di Ambasciatore era applicabile l&#8217;art. 123 del D.P.R. n. 3/57  (in tema di “esonero del direttore generale”); c) il provvedimento contenuto nel telespresso circolare n. 032/5934 del 04/03/02, nella parte in cui il Ministro degli affari esteri provvedeva alla assegnazione dei posti diplomatici e consolari per il grado di Ministro plenipotenziario sulla lista ordinaria del 07/01/02, non assegnando alcun posto al ricorrente.																																																																																												</p>
<p>2.	Premetteva, in punto di fatto, che con nota del 01/08/96 n. 029/1497 il Ministro degli affari esteri gli aveva contestato una serie di addebiti disciplinari, relativi al periodo in cui aveva svolto l’incarico di Console generale presso il Consolato d’Italia a Tripoli con il grado di Consigliere d&#8217;Ambasciata; che per gli stessi fatti la Procura della Repubblica, lo aveva rinviato a giudizio assieme ad altri; che il giudizio si era concluso, a seguito di patteggiamento, con sentenza di condanna n. 102/95; che nonostante le giustificazioni opposte alle contestazioni di addebito l’Amministrazione gli aveva comunicato il decreto presidenziale di dispensa.																																																																																												</p>
<p>3.	Deduceva, quali motivi di ricorso:																																																																																												</p>
<p> (relativamente al ricorso n.18864/96 ):<br />
 a)	violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 123 D.P.R. n. 3/57 e dell&#8217;art. 8, lett. d) della L. n. 400/88, nonché dell&#8217;art. 89 Cost., per mancanza, sul decreto di dispensa, della controfirma del Ministro proponente;<br />	<br />
b) violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 123 D.P.R. n. 3/57, in relazione all&#8217;art. 3 L. 241/90, ed eccesso di potere per carenza di motivazione, non potendosi dedurre dal provvedimento l&#8217;iter logico seguito ai fini della sua adozione;<br />
c) violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 9, co. 2, L. n. 241/90 e dei principi generali in materia di azione disciplinare, nonché eccesso di potere, per superamento del termine di 180 giorni, per la definizione del procedimento disciplinare;<br />
 d) violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 9 della L. 7.2.90, n. 19, in relazione all’art. 117 D.P.R. n. 3/57 e dei principi generali in materia di azione disciplinare, per superamento del termine di 90 giorni per la definizione del procedimento disciplinare;<br />
 e) violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 123 D.P.R. n. 3/57, del D. lgs. n. 29/93; illegittimità derivata dalla incostituzionalità dell&#8217;art. 123 cit. per violazione dell&#8217;art. 3 Cost., in quanto il citato art. 123 sarebbe applicabile ai soli Direttori Generali e in quanto la posizione di Ministro plenipotenziario di 2° classe, non costituirebbe posizione equivalente; in quanto il procedimento cui è stato sottoposto offrirebbe minori garanzie rispetto a quello ordinario; in quanto, ove lo si ritenesse applicabile anche ai funzionari della carriera diplomatica, l&#8217;art. 123 cit. sarebbe incostituzionale per trattamento ingiustificatamente disparitario rispetto agli altri dipendenti dello Stato che non occupano posizioni apicali;<br />
f) violazione e falsa applicazione dell’art. 123 D.P.R. n. 3/57, per non essere stati valutati i suoi precedenti di carriera e la sua complessiva personalità;<br />
g) violazione e falsa applicazione degli art. 3 e 6 L. n 241/90, per avere il Ministro acriticamente  recepito le risultanze delle indagini penali ed erroneamente ritenuto che la sentenza di patteggiamento si concretizzi in una ammissione piena dei fatti contestati.</p>
<p> (Relativamente al ricorso n. 14839/2001 )<br />
aa) : Violazione e falsa applicazione delle nuove norme in materia di privatizzazione del pubblico impiego, in quanto dopo la loro entrata in vigore non troverebbe giustificazione l&#8217;applicazione dell’art.123 del D.P.R. n. 3/57.<br />
bb): Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 123 cit., per le ragioni di cui sopra.<br />
cc): Illegittimità derivata dalla illegittimità costituzionale dell’art. 123 D.P.R. n. 3/57, per violazione dell&#8217;art. 3 Cost.</p>
<p> (Relativamente al ricorso n. 5571/02)<br />
aa) Violazione e falsa applicazione, degli art. 110 e 110 bis del D.P.R. n. 5/67, come modificato dal D. lgs. n. 85/2000 e dei principi generali in materia di trasferimenti all’estero del personale diplomatico, nonché eccesso di potere sotto svariati profili, per avere l’Amministrazione illegittimamente escluso il dr. Cipolloni dall&#8217;elenco degli aspiranti al posto di Ministro plenipotenziario in quanto vi era giudizio pendente innanzi al TAR.</p>
<p>4.	Il TAR del Lazio, con la sentenza n. 8371/03, previa riunione dei tre ricorsi, accoglieva il ricorso n. 18684/96, ritenendo fondate le censure di illegittimità del provvedimento per mancata controfirma del Ministro proponente  (art. 89 Cost.). Respingeva, perché infondato, il ric. n. 14839/01, in quanto la carriera diplomatica non è stata oggetto di privatizzazione e, pertanto, alla stessa continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.P.R. n. 18/67, come modificato dal D. lgs. n. 85/00, nonché, ove non diversamente disposto da norme speciali, dal D.P.R. n. 3/57. <br />	<br />
L’art. 123 del cit. D.P.R. era applicabile ai Ministri plenipotenziari di II classe, che possono essere incaricati delle funzioni di capo di unità di livello dirigenziale generale e che, sul piano retributivo, erano stati equiparati dal D.P.R. n. 748/72 ai dirigenti generali.<br />
Respingeva, infine, perché infondato, il ricorso n. 5571/02, in quanto l’esclusione del dr. Cipolloni dall’elenco degli aspiranti a sedi estere non era stata motivata solo con riferimento alla pendenza di giudizio innanzi al T.A.R., ma anche e soprattutto sulla scorta delle considerazione che avevano già condotto l’Amministrazione all’adozione del provvedimento di destituzione.</p>
<p>5. In sede cautelare, veniva disposta la sospensiva sul provvedimento oggetto del ricorso n. 18084/96  (la dispensa dal servizio) con ordinanza n. 267/97 del T.A.R. Lazio, confermata in grado di appello dalla IV Sezione del Consiglio di Stato con ord. n. 1176/97.     <br />
Il dr Cipolloni veniva, pertanto, riammesso in servizio a far data del 16/10/97.</p>
<p>6. Dopo la pubblicazione della sentenza del T.A.R. Lazio,   qui impugnata, l&#8217;Amministrazione, con D.P.R. n. 80 del 13/11/2003, disponeva nuovamente “ ora per allora“ la dispensa del funzionario a far data dal 18/10/96, per incompatibilità ex art. 123 D.P.R.  n. 3/57.</p>
<p>7.	Avverso la sentenza n. 8371/03 nella sua interezza, il dr. Cipolloni proponeva l’appello n. 10184/04 deducendo le seguenti censure:    																																																																																												</p>
<p>7.1. Erroneità della sentenza nella parte in cui, accogliendo il ric. n. 18084/96, ha ritenuto illegittimo il D.P.R. n. 87/96, anziché dichiararlo nullo e/o inesistente ex art. 89 Cost., per mancata controfirma del Ministro proponente, uno degli elementi costitutivi previsti ex lege.<br />
L’accoglimento dell&#8217;appello sotto tale profilo assorbirebbe le altre censure dedotte nel giudizio di I grado, da intendersi qui riprodotte per completezza di difesa.</p>
<p>7.2. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto il ricorso n. 14839/01, ritenendo applicabile l&#8217;art. 123 del D.P.R. n. 3/1957, che si riferisce, invece, ai soli funzionari posti ai vertici dell&#8217;Amministrazione, laddove, all&#8217;epoca, il ricorrente rivestiva il grado di Ministro plenipotenziario di I classe .<br />
Né varrebbe la equiparazione operata, ai soli fini economici, dal D.P.R. n. 748/72.<br />
In realtà, l&#8217;art. 123 cit. dovrebbe ritenersi non più operante nell&#8217;ambito dell&#8217;ordinamento giuridico italiano e, per quanto riguarda la carriera diplomatica, sostituito dall’art. 111 del D.P.R. n. 18/67, nel testo modificato dall&#8217;art. 13 del D.L.vo n. 85/2000.<br />
Erronea, altresì, sarebbe la motivazione con cui il T.A.R. ha ritenuto non fondate le censure di illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 123 cit.</p>
<p>7.3. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto il ricorso n. 5571/02, ritenendo legittima l&#8217;esclusione del dr. Cipolloni dalla tornata di assegnazione a sedi estere per essere venuto meno il cd. rapporto fiduciario con l&#8217;Amministrazione, in quanto il primo provvedimento di destituzione è stato sospeso, in sede cautelare, e successivamente al ricorrente sono state assegnate funzioni ed incarichi, per i quali ha ricevuto apprezzamenti e segnalazioni.<br />
RICORSO n. 10185/04.</p>
<p>8. Con il ricorso n. 1166/04 veniva impugnato avanti al T.A.R. del Lazio il D.P.R. n. 80/03, concernente la reiterazione, ora per all&#8217;ora, del provvedimento di dispensa nei confronti del dr. Cipolloni.</p>
<p>8.1. Venivano, dedotti, quali motivi di ricorso:<br />
a)	violazione degli art. 119 e 123 del D.P.R.  n. 3/57, degli art. 3, 35, 89 e 97 Cost., nonché della sentenza n. 8371/03 del TAR Lazio;<br />	<br />
b)	violazione, sotto altro profilo, delle indicate disposizioni;<br />	<br />
c)	violazione dell&#8217;art. 7 della L. n. 241/90 e degli art.3 e 97 Cost., eccesso di potere per violazione dei principi sul procedimento amministrativo;<br />	<br />
d)	violazione dell&#8217;art. 123 del D.P.R.  n. 3/57, dell&#8217;art. 3 della L. n. 241/90, degli artt. 3 e 97 Cost.;<br />	<br />
e)	violazione dell&#8217;art. 9, co. 2, della L. n.19/90; degli art.101 e ss.del T.U. n. 3/57 ed eccesso di potere per violazione dei principi generali.																																																																																												</p>
<p>8.2. Il T.A.R. del Lazio, con sentenza n. 10347/04,  rigettava il ricorso, ritenendolo infondato sulla scorta delle seguenti argomentazioni:        <br />
&#8211; ai sensi dell’art. 119 del D.P.R. n. 3/57 l&#8217;Amministrazione ha correttamente e tempestivamente iniziato il nuovo procedimento disciplinare dopo l&#8217;annullamento della destituzione in sede giurisdizionale;<br />
&#8211;	la disposizione di cui all&#8217;art. 119 cit. è applicabile alla fattispecie concreta, avendo il G.A. operato in sede di giurisdizione di legittimità;<br />	<br />
&#8211;	la sentenza del T.A.R. di accoglimento del ricorso contro il primo provvedimento di destituzione  (la n. 8371/03) è sentenza di annullamento, così come si deduce dal dispositivo;<br />	<br />
&#8211;	il primo procedimento è stato avviato e concluso nei 180 giorni previsti;<br />	<br />
&#8211;	anche il secondo procedimento è stato promosso tempestivamente e concluso entro i termini previsti;<br />	<br />
&#8211;	la sentenza n. 8371/03 ha accolto il ricorso per motivi formali, lasciando integro il potere dell&#8217;Amministrazione di provvedere, con un nuovo provvedimento, sul medesimo comportamento che ha già costituito oggetto del precedente giudizio;<br />	<br />
&#8211;	l’evoluzione di carriera del funzionario non è dipesa da un rinnovato rapporto di fiducia (non ve ne è prova), ma dall’effetto automatico scaturente dal concesso provvedimento cautelare;<br />	<br />
&#8211;	non sussiste violazione dell&#8217;art. 7 della L. n. 241/90  (comunicazione di avvio del procedimento), avendo l’Amministrazione solamente rinnovato il procedimento, per emendare il vizio formale;<br />	<br />
&#8211;	sono evidenti, nel provvedimento, i profili motivazionali che hanno portato alla sua adozione;<br />	<br />
&#8211;	infondatezza dei cinque motivi di doglianza già dedotti col precedente ricorso e, nell&#8217;attuale, riproposti.																																																																																												</p>
<p>9.	Il dr. Cipolloni impugnava anche la sentenza n. 10347/04 del T.A.R. del Lazio, deducendo le seguenti censure:																																																																																												</p>
<p>3.	Erroneità della sentenza per non aver preso in considerazione, e quindi deciso, lo specifico capo di domanda che richiedeva una autonoma e diretta pronuncia sulla nullità del D.P.R. n. 87/96 quale atto presupposto del D.P.R. n. 80/03. La sentenza si è limitata a constatare che la precedente sentenza n. 8371/03 aveva soltanto annullato il D.P.R. n. 87/96 e non ne aveva dichiarato la nullità, laddove la doglianza proposta trovava, invece, corpo e giustificazione nell’art. 89 della Costituzione. In ogni caso il D.P.R. doveva essere dichiarato nullo e/o inesistente per mancanza di uno degli elementi essenziali destinati ex lege a costituirlo.																																																																																												</p>
<p>4.	Erroneità della sentenza per aver ritenuto infondata la doglianza circa l’inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 119 del T.U. n. 3/57 in quanto, ancorché la formulazione letterale della norma si riferisca ai casi di annullamento di provvedimenti disciplinari, la “ratio” della norma si estenderebbe anche ai casi di nullità. Invero, il giudice amministrativo non avrebbe il potere di scegliere fra il disporre una sentenza costitutiva di annullamento o una sentenza dichiarativa di nullità, essendo la sua pronuncia condizionata dalla natura del provvedimento da sindacare. Ne conseguirebbe che, attesa la nullità del D.P.R.  n. 87/96, il termine perentorio entro il quale doveva essere definito il primo procedimento di dispensa (art. 120 T.U. n. 3/57) non è stato mai interrotto, ma ha continuato a decorrere portando all’estinzione della procedura sanzionatoria.																																																																																												</p>
<p>5.	Erroneità della sentenza per non aver considerato la censura con la quale è stata posta in rilievo la particolare natura della sanzione prevista dall’art. 123 del T.U. n. 3/57, che non permetterebbe di essere irrogata con riferimento ad  una valutazione “ora per allora “ al momento della sua adozione, ma soltanto con riferimento alla situazione corrente. Infatti l’esonero del direttore generale non è previsto come conseguenza di un comportamento scorretto del funzionario, ma come conseguenza del venir meno del rapporto fiduciario e, quindi, in presenza di una situazione di incompatibilità che, in quanto tale, può essere considerata solo con riferimento al momento in cui la sanzione viene irrogata, senza alcuna valutazione di situazioni pregresse.																																																																																												</p>
<p>6.	Erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto il 3^ ed il 4^ motivo di doglianza con motivazioni che vengono ritenute tautologiche, e così pure per il primo e secondo profilo del 5^ motivo di doglianza. Viene, inoltre, contestata l’affermazione del primo giudice riguardante l’applicabilità dell’art. 123 del T.U. n. 3/57 anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 29/93, nonché del D.lgs n. 85/2000. In ogni caso la norma in questione non avrebbe potuto trovare applicazione nella fattispecie, atteso che il dr. Cipolloni non rivestiva, all’epoca dei fatti contestati, posizioni di vertice dell’Amministrazione. 																																																																																												</p>
<p>7.	Erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso l’equivalenza delle posizioni del dr. Cipolloni e del dr. Mannucci.																																																																																												</p>
<p>8.	Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero degli affari esteri producendo un&#8217;unica memoria difensiva per i due ricorsi esaminati, di cui vengono contestate argomentazioni e conclusioni.																																																																																												</p>
<p>9.	Il dr. Cipolloni ha depositato in data 18/1/2005 note di udienza relative ad entrambi i ricorsi.<br />	<br />
Ha, altresì, depositato memoria difensiva in data 1/4/2005, soffermandosi sulla natura giuridica della cd. controfirma e riaffermando la impossibilità di rinnovare un atto inesistente o nullo, perché privo di un suo elemento costitutivo, tanto più alla luce della recente legge n. 15 dell’11 febbraio 2005.<br />
Dalla inesistenza  (nullità) del D.P.R. n. 87/96 deriverebbe che il termine perentorio entro il quale doveva essere definito il primo provvedimento di dispensa  (ex art. 120 T.U. n. 3/57) non è stato mai interrotto, ma ha continuato a decorrere, portando alla estinzione della procedura sanzionatoria.</p>
<p>10.	Entrambi i ricorsi sono stati inseriti, per la discussione, nel ruolo d’udienza del 12 aprile 2005 e trattenuti per la decisione.																																																																																												</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Con due distinti appelli che, attesi gli evidenti motivi di connessione, vengono riuniti ai fini di un’unica decisione, il dr. Giuseppe Cipolloni ha impugnato la sentenza n. 8371/03 e la sentenza n. 10347/04 della I Sezione del T.A.R. del Lazio, aventi rispettivamente ad oggetto il D.P.R. n. 87/1996 e il D.P.R. n. 80/2003 con i quali è stato dispensato e, poi, nuovamente allontanato dal servizio ai sensi dell’art. 123 del T.U. n. 3/57.<br />
Con riferimento alla censura secondo cui, non essendo stato controfirmato dal Ministro proponente il D.P.R. n. 87/1996 di dispensa dal servizio avrebbe dovuto essere considerato nullo o addirittura inesistente, e quindi non reiterabile ai sensi dell’art. 119 del citato T.U., e non annullabile, il giudice di primo grado ha deciso per l’annullamento dell’atto, salvi gli ulteriori provvedimenti. Successivamente, ha affermato la legittimità del D.P.R. n. 80/2003, in quanto la pronuncia resa nel precedente giudizio consentiva all’Amministrazione di rinnovare il provvedimento di dispensa annullato.</p>
<p>2. I ricorsi in appello qui riuniti propongono più questioni giuridiche da esaminare, ai fini della decisione di merito sugli stessi.</p>
<p>2.1. Entrambi, anzitutto (I motivo del primo e del secondo ricorso) sostengono l’erroneità delle sentenze impugnate in quanto il Tribunale amministrativo regionale avrebbe dovuto dichiarare nullo o inesistente il D.P.R. n. 87/96 di dispensa dal servizio del dr. Cipolloni ai sensi dell’art. 123 del D.P.R. 10/1/57, n. 3, perché la mancata sottoscrizione dell’atto da parte del Ministro proponente  (art. 89 Cost.)lo avrebbe privato di uno degli elementi essenziali per la sua giuridica esistenza. In tal modo il decreto di dispensa, annullato con la sentenza n. 8371/03, non sarebbe stato rinnovabile, e non avrebbe, quindi, potuto trovare applicazione l’art. 119 del D.P.R. n. 3/57.<br />
Conseguentemente, per mancanza dell’atto presupposto, il D.P.R. n. 80/03, riguardante la reiterazione, ora per allora, del provvedimento di dispensa nei confronti del Cipolloni, sarebbe stato insanabilmente illegittimo.<br />
La tesi dell’appellante non può essere condivisa. <br />
Soccorrono, al riguardo, i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia secondo cui il provvedimento amministrativo può considerarsi assolutamente nullo o inesistente solo nelle ipotesi in cui esso sia espressamente qualificato tale dalla legge oppure manchi dei connotati essenziali dell&#8217;atto amministrativo, necessario ex lege a costituirlo, quali possono essere la radicale carenza di potere da parte dell’autorità procedente, ovvero il difetto della forma, della volontà, dell’oggetto o del destinatario, mentre non può parlarsi di inesistenza dell’atto allorché si discuta unicamente dei vizi del procedimento che lo ha preceduto, in ciò risolvendosi la mancata corrispondenza del procedimento concreto al relativo paradigma normativo, e perciò delle modalità di esercizio del potere che fa capo all’amministrazione e di cui questa si è avvalsa. In tali ipotesi, il vizio non attiene all’esistenza dell’atto finale, che rimane integro nei suoi elementi essenziali e costitutivi, ma alla validità dello stesso e dei suoi presupposti e, quindi, alla conformità alla legge del complessivo comportamento tenuto dall’autorità (legittimità) (cfr. VI sez. n. 948/99 e V sez. n. 166/98; IV sez. n. 1091/94; n. 990/92, n. 805/91 e n. 343/91).<br />
E&#8217;stato, altresì, affermato che le violazioni, per quanto gravi, di norme imperative, quali sono di regola tutte quelle attinenti allo svolgimento di poteri pubblici, od anche di attribuzioni di competenza disciplinate direttamente dalla Costituzione, danno luogo a semplice invalidità degli atti amministrativi, che deve essere fatta valere dall’interessato nel prescritto termine di decadenza, in quanto la radicale nullità dell’atto, a meno che non sia espressamente ed inequivocabilmente disposta dalla norma primaria, ricorre soltanto quando l’atto costituisca manifestazione di poteri spettanti ad organi che operino in settori del tutto diversi, ovvero sia destinato a spiegare efficacia al di fuori dell’area fisica su cui insiste l’Ente territoriale di cui tali organi facciano parte (cfr. V Sez. n. 166/98; IV sez. n. 210/92).<br />
Nella fattispecie, si è in presenza di violazioni di attribuzioni di competenza disciplinate direttamente dalla Costituzione (art. 89 Cost.) che, tuttavia, per espressa previsione della norma costituzionale (che parla di non validità dell’atto non controfirmato dal ministro proponente) non danno luogo a nullità od inesistenza dell’atto.<br />
Peraltro, sotto il profilo dell’assunzione di responsabilità dell’atto, va rilevato che esso, se pur mancante della firma del ministro proponente, recava, tuttavia, la firma dell’allora Presidente del Consiglio Prodi, cui erano istituzionalmente riferibili, quale vertice dell’organo collegiale, gli atti dei ministri componenti il Consiglio. Inoltre, sull’atto stesso era stata assunta una delibera favorevole da parte del Consiglio dei ministri.<br />
La tesi dell’inesistenza o nullità giuridica non regge neppure alla luce della sopravvenuta L. n. 15 del 2005 che, introducendo modificazioni alla L.n. 241 del 1990, ha disciplinato la categoria dell’atto nullo, intendendo per tale l’atto mancante degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione di giudicato, nonché negli altri casi previsti dalla legge.<br />
Detta normativa ha, invero, carattere procedimentale e non processuale, e trova immediata applicazione ai procedimenti in corso e non ancora definiti. Nella fattispecie, escluso, per quanto già detto, che possa trattarsi di atto nullo o inesistente, la nuova normativa non avrebbe comunque potuto trovare applicazione, avendo l’amministrazione definito il procedimento in vigenza della precedente disciplina.</p>
<p>2.2. Entrambi i ricorsi, poi, sostengono che nel caso di specie non sarebbe stato possibile applicare l’art. 119 del T.U. n. 3/57, in quanto si sarebbe in presenza di un atto nullo. <br />
La censura non è condivisibile. Prevede, invero, l’art. 119 citato  (Rapporti tra procedimento disciplinare e giudicato amministrativo) che quando il decreto del Ministro che infligge la sanzione disciplinare sia annullato per l’accoglimento di ricorso giurisdizionale o straordinario, e la decisione non escluda la facoltà dell’amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il procedimento, il nuovo procedimento deve essere iniziato a partire dal primo degli atti annullati entro 30 giorni dalla data in cui sia pervenuta al Ministero la comunicazione della decisione giurisdizionale ai sensi dell’art. 87, comma primo, del R.D. 17 agosto 1907 n. 642, ovvero dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto che accoglie il ricorso straordinario od entro 30 giorni dalla data in cui l’impiegato abbia notificato al Ministero la decisione giurisdizionale o lo abbia costituito in mora per la esecuzione del decreto che accoglie il ricorso straordinario. Decorso tale termine il procedimento disciplinare non può più essere rinnovato.<br />
Orbene, poiché come si è già argomentato al riguardo il D.P.R. n. 87/96 non costituisce atto nullo, l’art. 119 del T.U. sugli impiegati civili appare correttamente applicabile alla fattispecie, salvi i limiti previsti dalla norma stessa, nel caso peraltro insussistenti in quanto la decisione n. 8371/03 del T.A.R. del Lazio, nell’annullare il decreto di dispensa, aveva espressamente fatto salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, e in quanto appare incontestata la tempestività del successivo provvedimento reiterativo di dispensa.</p>
<p>2.3. Entrambi i ricorsi ripropongono, poi, la tesi della inapplicabilità dell’art. 123 del T.U. n. 3/57 ai funzionari appartenenti al grado di Ministro plenipotenziario.<br />
La norma ha per oggetto”Esonero del direttore generale”, e prevede che nel procedimento disciplinare a carico di un impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale, la contestazione degli addebiti viene fatta con atto del Ministro, al quale debbono essere dirette le giustificazioni dell’impiegato; che il Ministro, qualora non accolga le giustificazioni, riferisce al Consiglio dei Ministri, il quale delibera sulla incompatibilità dell’impiegato ad essere mantenuto in servizio; che l’impiegato riconosciuto incompatibile è dispensato dal servizio con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente.<br />
Sostiene l’appellante che è illegittima l’applicazione di tale norma nei suoi confronti in quanto, ricoprendo egli il grado di Ministro plenipotenziario di 2^ classe all’epoca del D.P.R. n. 87/96, e quello di Consigliere d’Ambasciata all’epoca dell’accadimento dei fatti, in entrambi i casi non poteva certo ritenersi ai vertici dell’Amministrazione.<br />
Né potrebbe valere, a contrario, l’equiparazione operata ai fini del trattamento economico dal D.P.R. n. 748/72 fra Ministri plenipotenziari di 1^ e 2^ grado e Dirigenti generali, trattandosi di mera equiparazione di carattere retributivo, ma non operativo o di funzioni.<br />
D’altra parte, militerebbe a sostegno della tesi dell’appellante lo stesso comportamento dell’Amministrazione che, con telespresso circ. n. 031/22190 del 21/9/2001, ha disposto che ai funzionari appartenenti al grado di Ministro plenipotenziario ed Ambasciatore è applicabile l’art. 123 cit.<br />
In realtà, ad avviso dell’appellante, dopo le modifiche apportate dai DD.LL.vi n. 29/93 e 80/98, confluiti nel D.L.vo n. 165/01, l’art.123 cit. non troverebbe più applicazione nell’ambito dell’ordinamento giuridico italiano.<br />
Al personale appartenente alla carriera diplomatica, infatti, è stato riconosciuto la status dirigenziale, ai sensi dell’art. 101 del D.P.R. n. 18/67, come modificato dall’art. 2 del D.L.vo n. 85 del 24/3/2000, ed in quanto tale il suo stato giuridico non prevede più alcuna forma di potere disciplinare nei suoi confronti.<br />
Invero, ai sensi dell’art. 111 del cit. D.P.R. come risulta attualmente modificato dall’art. 13 del D.L.vo n. 85/2000, il funzionario diplomatico che si sia contraddistinto ripetutamente per valutazioni negative delle sue prestazioni, previa contestazione e contraddittorio può essere collocato a disposizione del Ministero senza incarico. Nel caso di Ambasciatori e Ministri plenipotenziari si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta motivata del Ministro degli affari esteri. Trascorsi due anni senza che sia stato altrimenti disposto, il funzionario è collocato a riposo con decreto del Ministro.<br />
La doglianza non può essere condivisa, sulla scorta delle seguenti considerazioni.<br />
&#8211;	la carriera diplomatica è stata sottratta alla privatizzazione del pubblico impiego conseguente al D.L.vo n. 29/93, rimanendo disciplinata dalla normativa di settore (D.P.R. n. 18/67 e successive modificazioni) nonché, per quanto non diversamente disciplinato da norma speciali, dal D.P.R. n. 3/57;<br />	<br />
&#8211;	l’art. 123 del cit. T.U. riguardante l’esonero del direttore generale, non necessariamente presuppone l’incardinamento del direttore generale in posizioni di vertice dell’amministrazione, essendo previsto per la qualifica di dirigente generale una pluralità di impieghi;<br />	<br />
&#8211;	la qualifica rivestita dal ricorrente all’epoca della contestazione degli addebiti e della irrogazione della sanzione, qualifica da prendersi in considerazione ai fini della individuazione del procedimento d applicare, era comunque idonea a giustificare, quantomeno sul piano astratto, la preposizione a strutture apicali;<br />	<br />
&#8211;	proprio in relazione alla potenzialità di funzioni riferibili a detta qualifica, il D.P.R. n. 748/72 ha stabilito, sotto il profilo retributivo, la sua equiparazione a quella di dirigente generale.<br />	<br />
Appare, quindi, legittima la scelta dell’amministrazione di fare ricorso all’art. 123 cit., non assumendo rilievo, attesa la diversità di posizioni giuridiche e di normativa disciplinatrice di settore, le accennate censure di costituzionalità sotto i profili della disparità di trattamento e del diritto di difesa.<br />
Né tantomeno può ritenersi che detta norma sia stata superata dalle modifiche apportate all’art. 111 del D.P.R. n. 18/67 dal D.L.vo. n. 85/00, riguardante il collocamento a disposizione del funzionario diplomatico in ragione di valutazioni negative delle sue prestazioni, atteso che i due istituti, esonero dal servizio e collocamento a disposizione, hanno natura giuridica e procedure diverse, attenendo il primo alla sfera dei procedimenti disciplinari, al contrario del secondo e producono effetti diversi e non sovrapponibili.<br />
Inoltre, all’epoca dei fatti per cui è causa, il collocamento a disposizione non era stato ancora introdotto nel nostro ordinamento.<br />
Infine, non ha rilievo, perché non in grado di incidere su una corretta interpretazione della norma di cui si discute, il riferimento ai contenuti del messaggio circolare n. 031/22190 del 21/9/ 01.</p>
<p>2.4. Il ricorrente deduce, poi, in entrambi i ricorsi, la tesi secondo cui la particolare natura della sanzione prevista dall’art. 123 del T.U. n. 3/57 non permetterebbe di essere irrogata con riferimento ad una valutazione “ora per allora” al momento della sua adozione, ma soltanto con riguardo alla situazione corrente. Trattandosi di valutazione sulla compatibilità dell’impiegato ad essere mantenuto in servizio, essa potrebbe essere svolta solo unicamente al momento dell’adozione dell’atto, il che escluderebbe che in caso di rinnovazione della procedura si possa procedere ad una valutazione ora per allora. La norma, invero, avrebbe valenza organizzativa e non strettamente od esclusivamente punitiva e/o retributiva.<br />
In tale ottica, giocherebbero un ruolo decisivo gli incarichi lodevolmente svolti dal ricorrente dal 16 ottobre 1997 al 19 dicembre 2003 che testimonierebbero dell’assenza di qualunque causa di incompatibilità. <br />
La tesi dell’appellante non può essere condivisa. <br />
Invero, la norma di cui all’art. 123 del T.U. cit. prevede una particolare forma di procedimento disciplinare nel caso di impiegati con qualifica non inferiore a direttore generale, incentrato sulla contestazione di addebiti e le relative giustificazioni e finalizzato a definire la compatibilità o meno dell’impiegato ad essere mantenuto in servizio.<br />
Detta valutazione, pur se da un lato appare assumere connotazioni prevalentemente organizzative, rispondendo all’esigenza di pubblico interesse della P.A. che il personale in servizio, appartenente alle qualifiche di vertice, sia per caratteristiche professionali e personali all’altezza dei compiti assegnatigli, non per questo esime l’Amministrazione da una delibazione complessiva ed attualizzata dell’operato del dipendente, proprio perché, se pure occasionata da profili disciplinari, è alla compatibilità alla permanenza in servizio che detta delibazione è finalizzata.<br />
Nel caso di specie, poi, il procedimento disciplinare conclusosi con l’atto di dispensa di cui al D.P.R. n. 80/2003 prendeva origine dalla pronuncia del giudice che aveva annullato il primo provvedimento, sfornito di controfirma ministeriale, lasciando salva la possibilità dell’amministrazione di adottare ulteriori provvedimenti e rinnovava il procedimento originario a partire dal primo degli atti annullati, così come previsto dall’art. 119 del T.U. n. 3/57.<br />
Se, quindi, la valutazione di compatibilità andava correttamente attualizzata al momento dell’adozione del nuovo provvedimento, non per questo da tale valutazione potevano essere escluse tutte quelle circostanze che al procedimento rinnovato avevano dato origine, proprio al fine di verificare la permanenza o meno del rapporto fiduciario del funzionario con l’Amministrazione di appartenenza.<br />
Ciò è quanto correttamente e motivatamente    l’Amministrazione ha fatto nel caso sottoposto all’esame del Collegio.</p>
<p>2.5. L’appellante con il primo ricorso deduce ancora la erroneità della sentenza di I grado che non ha rilevato l&#8217;illegittimità della scelta operata dall’Amministrazione  nel 2002 di non assegnare al Ministro plenipotenziario Cipolloni alcun incarico all’estero.<br />
Al riguardo il Collegio condivide le considerazioni svolte dal I giudice circa la natura di atto di alta amministrazione della scelta amministrativa in merito all’assegnazione delle sedi estere, non palesemente viziata né da illogicità né da irrazionalità, tenuto conto di tutte le circostanze pregresse che già avevano condotto all’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del dr. Cipolloni.</p>
<p>2.5. Con il secondo ricorso, l’appellante deduce, infine, l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso l’equivalenza della posizioni del dr. Cipolloni e del dr. Mannucci. Le censure, tuttavia, non possono essere condivise atteso che la decisione del T.A.R. appare ben argomentata per quanto riguarda la diversità delle posizioni, sotto il profilo sia penale sia disciplinare, del dr. Cipolloni e del dr. Mannucci.</p>
<p>3. Per le suesposte considerazioni, i due ricorsi in appello qui riuniti vanno rigettati. <br />
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 2000,00.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione IV- previa riunione dei ricorsi indicati in epigrafe, li rigetta.<br />
Condanna la parte soccombente al pagamento della spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 2000,00.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 12 aprile 2005 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione <br />
Quarta, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
	Stenio           RICCIO			&#8211; Presidente<br />	<br />
  Costantino 	  SALVATORE		-Consigliere <br />	<br />
	Dedi		   RULLI			&#8211; Consigliere<br />	<br />
Antonino	 ANASTASI			&#8211; Consigliere<br />	<br />
Anna		 LEONI			&#8211; Consigliere, est.																																																																																								</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
27 ottobre 2005<br />
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)</p>
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			</item>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2005 n.6021</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-10-2005-n-6021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-10-2005-n-6021/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2005 n.6021</a></p>
<p>Pres. Salvatore, est. Aureli Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (Avv. Stato) c. F.A.P.A. s.r.l. (Avv. C. Mauceri e D. Vaiano), VISCONTEA-COFACE &#8211; Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. (Avv.ti M. G. Scioscia e C. Scopone) la controversia concernente l&#8217;escussione del deposito cauzionale non rientra</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-10-2005-n-6021/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2005 n.6021</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-10-2005-n-6021/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2005 n.6021</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Salvatore, est. Aureli<br /> Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (Avv. Stato) c. F.A.P.A. s.r.l. (Avv. C. Mauceri e D. Vaiano), VISCONTEA-COFACE &#8211; Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. (Avv.ti M. G. Scioscia e C. Scopone)</span></p>
<hr />
<p>la controversia concernente l&#8217;escussione del deposito cauzionale non rientra nella giurisdizione del G.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Servizi pubblici – Concessione &#8211; Giurisdizione e competenza – Convenzione – Clausola contrattuale che prevede l’escussione del deposito cauzionale per inadempimento – Natura della clausola – Controversia – Giurisdizione del G.A. – Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di concessione di servizi pubblici, non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia concernente l’accertamento della natura della clausola della convenzione (1) che consente l’escussione da parte della P.A. del deposito cauzionale in caso di inadempimento del concessionario.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Nel caso di specie si controverteva sulla riconducibilità o meno del deposito cauzionale all’istituto civilistico della clausola penale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la controversia concernente l’escussione del deposito cauzionale non rientra nella giurisdizione del G.A.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Quarta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 9704 dell&#8217;anno 2004, proposto dal<br />
<b>Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze</b>, in persona del Ministro p.t., e dall&#8217;<b>Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato</b>, in persona del legale rappresentate p.t. rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura dello Stato e presso la stessa domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>F.A.P.A. s.r.l.</b>, in liquidazione, in persona del procuratore speciale dott. Paolo Angelo Sabatini rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Corrado Mauceri e dall’avv. Diego Vaiano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo  sito in Roma, Lungotevere Marzio n. 3;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>della <b>VISCONTEA-COFACE &#8211; Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Giovanna Scioscia e Carlino Scopone e presso la prima domciliata in Roma, Via La Spezia n. 74;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per la Lombardia Sez. Brescia in data 18 giugno 2004 n. 664;<br />
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Procuratore speciale della FA.PA srl e del legale rappresentante della Viscontea Coface s.p.a. ;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />
data per letta  alla pubblica udienza del 12 luglio 2005  la relazione del  Cons. Sandro Aureli;<br />
Uditi, altresì, gli avv.ti Diego Vaiano e l’Avvocato dello Stato Giordano;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso alla Sezione di Brescia del T.a.r della Lombardia, la srl FA.PA chiedeva l’annullamento del decreto del Direttore Generale dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato di prot. 2003/27772/COA/BNG, emesso in data 17 giugno 2003.<br />
La FA.PA, aveva, infatti, ottenuto nel 2002 e per la durata contrattuale di sei anni, la concessione del servizio relativo alla  gestione del gioco del bingo, presso la sala di Montichiari (BS), ma con lettera raccomandata del 7 marzo 2003 comunicava all’Amministrazione di voler rinunciare alla detta concessione, così cessando l’attività.<br />
Di qui l’impugnato decreto direttoriale sopra descritto, con il quale si procedeva all’escussione della fideiussione di cui alla polizza assicurativa dalla Società prestata, a norma della convenzione  accedente  alla concessione (art. 6),  a copertura del deposito cauzionale di un miliardo di vecchie lire, a garanzia dell’adempimento dei propri obblighi.<br />
Il giudice di primo grado, ha condiviso quanto sostenuto dalla Società  ed ha accolto il ricorso argomentando che  il deposito cauzionale, fermo restando l’obbligo del concessionario di patire i danni per aver rinunciato anticipatamente alla gestione, non può essere assimilato sic et simpliciter alla clausola penale, in assenza  di specifica volontà contrattuale della parti, ed nell’interpretazione da dare alle norme generali del settore concessioni (e dei contratti pubblici) (R.D. 23/571924 n. 827; D.M. 197472000 n. 145), onde illegittimamente l’Amministrazione aveva proceduto all’escussione della fideiussione senza fornire  la prova  del danno  subito,  dell’inadempimento e del nesso causale tra di essi, essendosi piuttosto in presenza di una garanzia reale  generica.<br />
L’Amministrazione statale appellante chiede la riforma della sentenza considerando errata l’argomentazione che ha portato il primo giudice ad escludere la presenza di una clausola penale nella convenzione di che trattasi, sottolineando al riguardo che la “cauzione” ivi prevista non è tanto riferibile al R.D. del 1924 bensi’ proprio alle norme civilistiche, essendo essa una “modalità” che ha assunto la prestazione di una penale al fine di consentire all’Amministrazione di conseguire prontamente una liquidazione forfetaria di una somma in seguito all’inadempimento dell’aggiudicatario della concessione. <br />
La Società appellata respinge le argomentazioni dell’Amministrazione appellante chiedendo la conferma della sentenza, ovvero, in alternativa, l’accoglimento dell’appello incidentale contestualmente proposto in relazione alle censure ritenute infondate e respinte espressamente dal primo giudice.<br />
Si è costituita la compagnia di assicurazione e di riassicurazione “LA VISCONTEA-COFACE”, datrice della polizza depositata dalla FA.PA srl, svolgendo argomenti in linea con quelli dall’assicurata.<br />
L’appellante ha depositato memoria con la quale ha ribadito sinteticamente le proprie ragioni.<br />
All’udienza odierna il ricorso è stato trattenuto dal Collegio per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il tema controverso suscitato dal ricorso in esame, riguarda la natura della clausola contrattuale (art. 6) in forza della  quale il concessionario dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, che ha sottoscritto la convenzione impegnandosi a rendere per sei anni  il servizio riguardante la  gestione del gioco del bingo, ha dovuto depositare una cauzione, a garanzia dell’adempimento dei propri obblighi.<br />
Deve, in particolare, essere stabilito se in caso di inadempimento del concessionario agli obblighi convenzionalmente assunti, fosse consentito all’Amministrazione concedente di procedere senz’altro all’incameramento della cauzione, alla stregua degli effetti propri della clausola penale di derivazione civilistica (artt. 1382 e segg. ), ovvero, se, attesa la sua natura di garanzia reale generica, sussistesse l’onere di provare, prima, il danno, l’inadempimento ed il nesso di causalità tra di essi.<br />
E’ bene sottolineare, per quanto emerge anche dalla esposta narrativa, che nella fattispecie non v’è contrasto tra le parti né in merito alla sorte del rapporto concessorio, il cui scioglimento è invero indiscusso, avendo il concessionario rinunciato a gestire l’attività oggetto della concessione, né in ordine all’esistenza di un inadempimento di quest’ultimo, essendo egli venuto meno all’obbligo di gestire il gioco del bingo per sei anni.<br />
Si discute invece delle  conseguenze di tale inadempimento, in punto di presupposti per l’utilizzazione del deposito cauzionale, al fine di riparare le conseguenze dannose derivatene. <br />
Ciò premesso, la Sezione ritiene che la questione controversa non appartenga alla giurisdizione del giudice amministrativo. <br />
Il giudizio de quo è sorto e si è concluso nella vigenza dell’art.33 d.leg. 80/98, modificato dall’art. 7 della legge n.205 del luglio del 2000.<br />
E’ utile notare come il primo giudice non ha potuto fare a meno di evidenziare che “la fattispecie all’esame… e di tipo contrattuale e …. resta assoggettata alla disciplina del codice civile”.<br />
L’art. 7 sopra richiamato  ha sancito in effetti, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per “tutte le controversie in materia di pubblici servizi”; in linea con tale previsione il 3° comma ha poi escluso l’applicabilità dell’art. 5 l. 1034 /71, sopprimendo le parole “ o di servizi” in esso  inserita.<br />
Non è inutile in proposito richiamare in questo giudizio l’orientamento giurisprudenziale formatosi nell’esegesi dell’art.5 della legge del 1971, favorevole alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, le quante volte “il rapporto concessorio entri a far parte a pieno titolo del thema decidendum “e quindi anche nel caso in cui il giudice, al fine di conoscere spettanze di carattere economico, doveva spingersi fino alla considerazione della portata e del contenuto del rapporto concessorio. (Corte Cass. Sez. Un. 10 dicembre 1999 n. 874).<br />
Senonchè s’impone il richiamo alla sentenza n. 204 del 6 luglio del 2004, con la quale  la Corte Costituzionale  ha dichiarato illegittimo l’art. 7 della legge n. 204, ponendo in modo nuovo, ovviamente anche in materia di servizi pubblici,  il tema del riparto della giurisdizione tra il giudice amministrativo ed il giudice ordinario; da un lato, escludendo che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo possa essere ancorata alla pura e semplice presenza della pubblica amministrazione, e dall’altro, chiarendo che le “particolari materie” indicate dall’art. 103, 1 comma, Cost., debbono essere individuate tra quelle in cui di determina un legame pressoché “inestricabile” tra diritti soggettivi ed interessi legittimi, non potendo fondarsi la giurisdizione esclusiva amministrativa sul dato, oggettivo, delle materie.<br />
C’è stato, quindi, al fine del riparto della giurisdizione, un ritorno alla tormentata distinzione tra diritti soggetti ed interessi legittimi; all’insufficienza del criterio del petitum, alla necessità di tener conto anche della causa pretendi, vale a dire delle ragioni giuridiche poste a fondamento della domanda, individuate attraverso la disciplina posta dall’ordinamento; al riemergere quindi del criterio del “petitum sostanziale” (Cass. Sez. Un. n. 8438 del 04.05. 2004).<br />
Con una, per quanto qui interessa,  “riscrittura”  dell’art.5 della legge del 1971, che sulla base dell’innovativa motivazione adottata della Corte, parrebbe porre un ostacolo  al riemergere sic et simpliciter  della giurisprudenza in materia di servizi pubblici,  alla quale si è accennato in precedenza.<br />
Nel pensiero della Corte la materia dei pubblici servizi può, infatti, costituire oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo se “in essa la pubblica amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo  ovvero, attesa la facoltà riconosciutale dalla legge, di adottare strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo, se si avvale di tale facoltà”, la quale, evidentemente, presuppone l’esistenza di potere autoritativo.<br />
Dal che sembra debba discendere che il riconoscimento di spettanze di carattere economico, quantunque incidenti sul rapporto concessorio, giammai potrebbe rientrare nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ove trovassero la loro matrice nella convenzione che accede alla concessione. <br />
Ma al di là di tutto ciò, nella fattispecie in esame, della “novità” introdotta dalla sentenza n. 204, non si può in ogni caso prescindere, giacchè, l’iniziativa di procedere all’incameramento della spettanza di cui al deposito cauzionale, esclusa, come osservato, ogni sua incidenza sul rapporto concessorio, è stata assunta dall’amministrazione  sulla base di una clausola della convenzione accedente alla concessione, e dunque al di fuori dell’esercizio di un potere autoritativo.<br />
Resta solo da ribadire che l’efficacia immediata della sentenza n.204, non trova alcun ostacolo nella specie nel principio codificato dall’art. 5 del c.p.c. al fine di individuare il momento determinativo della giurisdizione, poiché le sentenze della Corte Costituzionale non sono assimilabili a legge innovativa sopravvenuta, né sul giudizio pendente è intervenuta una  decisione sulla giurisdizione della Corte di Cassazione (Cons. Stato Sez., IV 27.12.2004 n. 6329).<br />
In conclusione, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di giurisdizione in ordine al giudizio  in epigrafe.<br />
Spese compensate in entrambi i gradi del giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì  dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Paolo Salvatore 				Presidente <br />	<br />
Costantino Salvatore 			Consigliere <br />	<br />
Pier Luigi Lodi 				Consigliere <br />	<br />
Anna Leoni 					Consigliere<br />	<br />
Sandro Aureli 				Consigliere, est. 																																																																																									</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
27 ottobre 2005<br />
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-10-2005-n-6021/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2005 n.6021</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2005 n.1581</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-27-10-2005-n-1581/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-27-10-2005-n-1581/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-27-10-2005-n-1581/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2005 n.1581</a></p>
<p>sulla nozione di &#8220;libero professionista&#8221; ai fini della determinazione delle disponibilità di quota nell&#8217;ambito della programmazione dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari Permesso di soggiorno – Programmazione dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari – Nozione di libero professionista – Diniego di attestazione della disponibilità di quota – Difetto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-27-10-2005-n-1581/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2005 n.1581</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-27-10-2005-n-1581/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2005 n.1581</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sulla nozione di &#8220;libero professionista&#8221; ai fini della determinazione delle disponibilità di quota nell&#8217;ambito della programmazione dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Permesso di soggiorno – Programmazione dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari – Nozione di libero professionista – Diniego di attestazione della disponibilità di quota – Difetto di motivazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nella nozione di &#8220;liberi professionisti&#8221;, rilevante anche ai fini dei DD.P.C.M. di programmazione dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari, rientrano non soltanto coloro che esercitano professioni organizzate in ordini od elenchi, bensì tutti coloro che esercitano attività intellettuali senza vincolo di subordinazione.<br />
Per poter escludere la natura di libera professione di un&#8217;attività intellettuale, e quindi, negare la concessione del permesso di soggiorno ovvero conversione del permesso per motivi di studio in permesso per motivi di lavoro, occorre dimostrare, dal punto di vista oggettivo che la stessa non ha alcuna funzione economica o sociale, dal punto di vista soggettivo l&#8217;assenza nel richiedente di requisiti sufficienti a garantirne lo svolgimento.(Nella specie è stato ritenuto illegittimo per difetto di motivazione il provvedimento che aveva respinto l’istanza della ricorrente tendente ad ottenere l’attestazione della disponibilità di quota per beneficiare della suddetta conversione motivato adducendo soltanto che lo svolgimento di &#8220;servizi di traduzione&#8221; non rientrava nell&#8217;ambito delle categorie di lavoro autonomo elencate dall&#8217;articolo 3, comma 1, del DPCM 6/6/2003&#8243;).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER  L&#8217;EMILIA-ROMAGNA<br />
BOLOGNA &#8211; SEZIONE I</b></p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
BARTOLOMEO PERRICONE Presidente  &#8211;<br />
GIANCARLO MOZZARELLI  Cons. &#8211;<br />
BRUNO LELLI Cons., relatore &#8211;<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nell&#8217;Udienza Pubblica  del 06 Ottobre 2005<br />
Visto il ricorso 1069/2003  proposto da:</p>
<p><b>KOSANOVIC MARIJA</b>rappresentata e difesa da:<br />
GORI AVV. ANDREAcon domicilio eletto in BOLOGNAVIA RIZZOLI 1/2presso<br />
GORI AVV. ANDREA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</b> rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNAVIA RENI 4presso la sua sede</p>
<p><b>DIREZIONE PROVINCIALE LAVORO BOLOGNA</b></p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del provvedimento n. 27256 del 21/7/2003 con cui la Direzione Provinciale del Lavoro di Bologna ha respinto l&#8217;istanza della ricorrente tendente ad ottenere l&#8217;attestazione di disponibilità di quota per beneficiare della conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in quello per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI <br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore il Cons. Bruno Lelli;<br />
Uditi i procuratori delle parti presenti come da verbale;<br />
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>1. Col ricorso in epigrafe viene impugnato il provvedimento n. 27256 del 21/7/2003 con cui la Direzione Provinciale del Lavoro di Bologna ha respinto l&#8217;istanza della ricorrente tendente ad ottenere l&#8217;attestazione di disponibilità di quota per beneficiare della conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in quello per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo “servizi di traduzione”.<br />
Nel provvedimento impugnato si legge che l&#8217;attività che l&#8217;interessata ha dichiarato di voler svolgere, ossia quella di &#8220;servizi di traduzione &#8220;, non rientra nell&#8217;ambito delle categorie di lavoro autonomo elencate dall&#8217;articolo 3, comma 1, del DPCM 6/6/2003&#8221;.<br />
Avverso il suddetto provvedimento vengono dedotte censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili.<br />
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio deducendo l’infondatezza del ricorso.</p>
<p>2. Occorre premettere che il DPCM 6/6/2003, concernente la programmazione dei flussi d&#8217;ingresso dei lavoratori extracomunitari per l&#8217;anno 2003, all&#8217;articolo 1 prevede che per l&#8217;anno 2003 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato cittadini stranieri non comunitari entro una quota massima di n. 19.500 unità.<br />
Il successivo articolo 3 al comma 1 prevede che &#8220;nell&#8217;ambito della quota massima di cui all&#8217;articolo 1&#8221; è consentito l&#8217;ingresso di 800 cittadini stranieri non comunitari per motivi di lavoro autonomo appartenenti ad una serie di categorie fra le quali è indicata quella dei &#8220;liberi professionisti&#8221;.<br />
Il comma 2 prevede che all&#8217;interno di tale quota sono ammesse le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.<br />
La ricorrente ha chiesto l&#8217;applicazione del suddetto articolo, in quanto intende svolgere &#8220;servizi di traduzione&#8221; in regime libero professionale.<br />
Ciò posto risulta fondato ed assorbente il primo motivo ricorso nella parte in cui deduce l&#8217;insufficienza della motivazione.<br />
Invero il provvedimento impugnato si limita ad enunciare che l&#8217;attività che l&#8217;interessata intende svolgere non rientra in nessuna delle categorie di lavoro autonomo elencate all&#8217;articolo 3, comma 1, del DPCM 6/6/2003.<br />
Poiché, come si è detto, fra le categorie di cui al suddetto articolo 3 rientrano anche i &#8220;liberi professionisti&#8221; era necessario un esame approfondito della posizione della ricorrente per poter escludere il carattere professionale dell&#8217;attività da svolgere.<br />
Nella nozione di &#8220;liberi professionisti&#8221;, invero, rientrano non soltanto coloro che esercitano professioni organizzate in ordini od elenchi, bensì tutti coloro che esercitano attività intellettuali senza vincolo di subordinazione.<br />
Pertanto, per poter escludere la natura di libera professione di un&#8217;attività intellettuale e, quindi, negare la conversione del permesso di soggiorno, occorre dimostrare, dal punto di vista oggettivo che la stessa non ha alcuna funzione economica o sociale, dal punto di vista soggettivo l&#8217;assenza nel richiedente di requisiti sufficienti a garantirne lo svolgimento.<br />
Nel provvedimento impugnato tali aspetti non vengono presi adeguatamente in considerazione, né, nel presente giudizio, possono essere esaminati i contenuti della relazione depositata dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Bologna, tenuto conto del fatto che la normativa sopravvenuta in materia di annullamento per vizi di forma non si applica al caso di specie, in quanto il riesame della posizione comporta nuovi accertamenti il cui esito deve essere valutato da parte dell’Amministrazione competente.<br />
Risultano invece infondati gli ulteriori motivi di ricorso dedotti.<br />
Invero il comma 2 dell&#8217;articolo 3 prevede che la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio è consentito nell&#8217;ambito della quota per l&#8217;anno 2003 di 800 cittadini ammissibili in Italia per l&#8217;esercizio di lavoro autonomo.<br />
Ne consegue l&#8217;infondatezza della tesi della ricorrente che esclude, per le conversioni, la necessità di indagare sulla tipologia di lavoro autonomo da svolgere.<br />
In conclusione il ricorso in esame deve essere accolto nei limiti di cui sopra.<br />
Conseguentemente l&#8217;Amministrazione  riesaminerà l&#8217;istanza della ricorrente al fine di valutare la sussistenza, in concreto, delle condizioni per applicare l&#8217;articolo 3, comma 1, del DPCM 6/6/2003&#8243;.<br />
Valutata la vicenda nel suo complesso sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia-Romagna, Sez. I, accoglie nei limiti di cui in motivazione il ricorso in epigrafe indicato e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.<br />
Spese come da motivazione.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna, il giorno 6 ottobre 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-27-10-2005-n-1581/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2005 n.1581</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2005 n.1579</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-27-10-2005-n-1579/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-27-10-2005-n-1579/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-27-10-2005-n-1579/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2005 n.1579</a></p>
<p>sui presupposti per l&#8217;acquisizione della qualifica di professore associato confermato, nonché sull&#8217;annullamento d&#8217;ufficio dei provvedimenti che comportano illegittimo esborso di pubblico denaro Università – Rapporto di lavoro – Acquisizione della qualifica di professore associato confermato – Necessità del compimento di un triennio nella qualifica di docente associato con effettivo servizio.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-27-10-2005-n-1579/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2005 n.1579</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-27-10-2005-n-1579/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2005 n.1579</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per l&#8217;acquisizione della qualifica di professore associato confermato, nonché sull&#8217;annullamento d&#8217;ufficio dei provvedimenti che comportano illegittimo esborso di pubblico denaro</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Università – Rapporto di lavoro – Acquisizione della qualifica di professore associato confermato – Necessità del compimento di un triennio nella qualifica di docente associato con effettivo servizio.</p>
<p>Annullamento d’ufficio – Provvedimenti comportanti esborsi di denaro pubblico – Interesse pubblico in re ipsa</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L&#8217;art. 23 del D.P.R. n. 382/1980, nel prevedere che il professore associato viene confermato dopo tre anni di effettivo servizio, comporta che l&#8217;acquisizione dello status di professore associato confermato richiede l&#8217;avvenuto compimento di un triennio nella qualifica di docente associato con effettivo servizio nella stessa, senza possibilità di far retroagire la conferma in ruolo alla data di compimento del triennio dall&#8217;inquadramento al fini giuridici.</p>
<p>L’annullamento d’ufficio dei provvedimenti che comportano l&#8217;illegittimo esborso di pubblico denaro non richiede una specifica valutazione sull&#8217;interesse pubblico, dal momento che la sua sussistenza si considera &#8220;in re ipsa&#8221;.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA<br />
BOLOGNA &#8211; SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
BARTOLOMEO PERRICONE Presidente  &#8211;<br />
GIANCARLO MOZZARELLI Cons. &#8211;<br />
BRUNO LELLI Cons., relatore &#8211;<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nell&#8217;Udienza Pubblica  del 06 Ottobre 2005Visto il ricorso 2294/1994  proposto da:</p>
<p><b>BIANCHI MICHELE</b>rappresentato e difeso da:<br />
MINIERO AVV. ROBERTOcon domicilio eletto in BOLOGNAVIA MAZZINI 2/3presso<br />
MINIERO AVV. ROBERTO  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>RETTORE UNIVERSITA&#8217; DEGLI STUDI DI BOLOGNA</b>  rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNAVIA RENI 4presso la sua sede</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA SCIENT. E TECNOL.</b>  rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNAVIA RENI 4presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del Decreto n. 184 del 6/6/1994 con cui il Rettore dell&#8217; Università degli Studi di Bologna ha annullato il precedente decreto n. 150 del 18/10/1990 con cui era stata disposta la ricostruzione di carriera del ricorrente;</p>
<p>e per l’accertamento<br />
del diritto del ricorrente al diverso inquadramento risultante dall’applicazione della legge e per la condanna dell’Amministrazione alla corresponsione in favore del ricorrente delle relative somme con interessi e rivalutazione monetaria.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA<br />
 SCIENTIFICA. E TECNOLOGICA<br />
RETTORE UNIVERSITA&#8217; DEGLI STUDI DI BOLOGNA <br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore il Cons. Bruno Lelli;<br />
Uditi all’udienza pubblica del 6.10.2005 i procuratori delle parti presenti come da verbale;<br />
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>1. Col ricorso in epigrafe viene impugnato il Decreto n. 184 del 6/6/1994 con cui il Rettore dell&#8217; Università degli Studi di Bologna ha annullato il precedente decreto n. 150/1990 con cui era stata disposta la ricostruzione di carriera del ricorrente.<br />
Si chiede altresì l’accertamento del diritto del ricorrente al diverso inquadramento risultante dall’applicazione della legge e la condanna dell’Amministrazione alla corresponsione in favore del ricorrente delle relative somme con interessi e rivalutazione monetaria.<br />
All&#8217;atto della ricostruzione della carriera dei professori associati soggetti a conferma si è posto il problema relativo alle modalità di computo ai fini retributivi del periodo intercorrente tra la decorrenza giuridica e quella economica (assunzione effettiva in servizio). <br />
In un primo tempo l&#8217;Università, col decreto annullato in autotutela,  aveva ritenuto il suddetto periodo utile per intero.<br />
Successivamente, peraltro, sulla base di un parere dell&#8217;Avvocatura dello Stato, il periodo intercorrente tra la data di inquadramento giuridico e quella di decorrenza del trattamento economico è stato valutato in applicazione e nei limiti di cui all&#8217;articolo 103 del DPR 382/1980 e, quindi, limitatamente ai 2/3.<br />
Conseguentemente l&#8217;originario decreto di ricostruzione della carriera è stato annullato d&#8217;ufficio col provvedimento oggetto della presente impugnativa.<br />
I motivi dedotti attengono alla violazione di legge e dall&#8217;eccesso di potere sotto vari profili.<br />
In particolare il ricorrente ritiene che l&#8217;interpretazione posta a base del provvedimento impugnato vanifica la previsione recata dall&#8217;articolo 37 del DPR n. 382/1980 secondo il quale il personale che consegue il primo giudizio di idoneità è inquadrato nella seconda fascia dei professori universitari a decorrere dalla data di entrata in vigore del “presente decreto” (1/1/1980) agli effetti giuridici.<br />
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio deducendo l’infondatezza del ricorso.</p>
<p>2. Stante la proposizione congiunta di azione di annullamento e di azione di accertamento, occorre esaminare prioritariamente la seconda che appare prevalente, in quanto intende far valere gli interessi sostanziali del ricorrente ad un esatto inquadramento. <br />
L&#8217;articolo 37 del DPR n. 382/1980 prevede che l&#8217;inquadramento dei professori associati nominati a seguito della prima tornata deve essere fissato al 1/8/1980 ai fini giuridici, mentre ai fini economici la decorrenza è quella della effettiva assunzione in servizio.<br />
La differenziazione introdotta dal legislatore fra effetti giuridici dell&#8217;inquadramento ed effetti economici, riferiti alla presa di servizio, comporta l&#8217;impossibilità di valutare il servizio intermedio come se fosse stato già svolto nella posizione di professore associato. Trova invece applicazione l&#8217;articolo 103 del DPR n. 182/1980 il quale, a seguito del superamento dei giudizi di conferma, comporta la valutazione ai fini dell&#8217;inquadramento economico definitivo del suddetto periodo limitatamente a due terzi, in quanto, di fatto, prestato in una diversa posizione.<br />
A tale conclusione si perviene considerando che il ricorrente nel periodo che va dall&#8217;inquadramento giuridico alla effettiva assunzione in servizio nella nuova qualifica di professore associato continua a svolgere le funzioni proprie della qualifica precedentemente rivestita ed è  quindi logico ritenere che gli effetti economici inizino a decorrere dal momento in cui il nuovo inquadramento è diventato effettivamente operante a seguito dell&#8217;assunzione in servizio. (si veda C. ST., sez. VI, n. 637 del 28.6.1995; n. 299/1999. In quest’ultima sentenza si legge che “la fictio iuris della retroattività dell&#8217;inquadramento quale associato ai fini giuridici, in difetto di un&#8217;esplicita previsione di legge, non può avere alcun effetto sul piano del trattamento economico, e quindi non può incidere sulla valutazione del servizio prestato prima dell&#8217;attribuzione delle funzioni di docente, che &#8211; se effettivamente espletato in una diversa qualifica all&#8217;epoca posseduta &#8211; va considerato nella misura, nei limiti e con le modalità previste dall&#8217;art. 103 soprarichiamato.<br />
Conferma quanto sopra l&#8217;art. 23 del D.P.R. n. 382/1980 nel prevedere che il professore associato viene confermato dopo tre anni di effettivo servizio: l&#8217;acquisizione dello status di professore associato confermato, quindi, richiede l&#8217;avvenuto compimento di un triennio nella qualifica di docente associato con effettivo servizio nella stessa, senza possibilità di far retroagire la conferma in ruolo alla data di compimento del triennio dall&#8217;inquadramento al fini giuridici.<br />
Per quanto sopra tutte le censure attinenti l’inquadramento formulate dal ricorrente sono infondate, in quanto le decorrenze contestate discendono dalla modalità di computo ai fini retributivi del periodo intercorrente tra la decorrenza giuridica e quella economica (assunzione effettiva in servizio). </p>
<p>3. Risultano altresì infondate le censure attinenti all’insussistenza dei presupposti per l’annullamento d’ufficio e, quindi, per il recupero delle somme indebitamente corrisposte per effetto del provvedimento poi ritirato.<br />
Costituisce principio consolidato quello per cui l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti che comportano l&#8217;illegittimo esborso di pubblico denaro non richiede una specifica valutazione sull&#8217;interesse pubblico, dal momento che la sua sussistenza si considera &#8220;in re ipsa&#8221;. (C. St. IV n. 7072/2004).<br />
Inoltre il ricorrente era consapevole dell’incertezza dell’originario inquadramento avendo sottoscritto una dichiarazione di impegno a restituire quanto indebitamente percepito “qualora il riconoscimento stabilito venga successivamente riconosciuto illegittimo”.</p>
<p>4. Ciò posto nessun interesse residua all’esame dei motivi che attengono all’esercizio formale dell’azione amministrativa, in quanto il rigetto dell’azione di accertamento, che ha carattere sostanziale, rende inutile affrontare ogni altro aspetto.<br />
Per quanto sopra il ricorso deve essere rigettato.<br />
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia Romagna, Sezione Prima, rigetta il ricorso in epigrafe.<br />
Spese come da motivazione.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 6 ottobre 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-27-10-2005-n-1579/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2005 n.1579</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2005 n.1593</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-27-10-2005-n-1593/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-27-10-2005-n-1593/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-27-10-2005-n-1593/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2005 n.1593</a></p>
<p>sulla nullità del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione costituito senza osservare le procedure prescritte dalla legge e sulla necessità della tempestiva impugnazione dell&#8217;atto con cui la p.a. regola la posizione di lavoro con un privato definendo titolo e contenuti del rapporto Lavoro &#8211; Disciplina del rapporto di lavoro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-27-10-2005-n-1593/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2005 n.1593</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sulla nullità del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione costituito senza osservare le procedure prescritte dalla legge e sulla necessità della tempestiva impugnazione dell&#8217;atto con cui la p.a. regola la posizione di lavoro con un privato definendo titolo e contenuti del rapporto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Lavoro &#8211; Disciplina del rapporto di lavoro &#8211; Nullità ex art. 9 D.P.R. 761/1979 &#8211; Inefficacia salvi gli effetti di cui all’art. 2126 c.c. &#8211; Necessità  della tempestiva impugnazione dell’atto della P.A. che definisce il titolo e il contenuto della prestazione lavorativa &#8211; Insufficienza della fruizione del rapporto di lavoro convenzionato per pretendere l’inquadramento in ruolo</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il rapporto d’impiego con una pubblica amministrazione costituito senza osservare le procedure previste dalla legge è nullo (secondo l’espressa previsione di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 761/1979) e, quindi, improduttivo di effetti giuridici, fatte salve solo le conseguenze meramente patrimoniali di cui all’art. 2126 cod. civ.</p>
<p>L’atto con il quale l’amministrazione pubblica regola la posizione di lavoro con un privato, definendo titolo e contenuti del rapporto, va impugnato tempestivamente, se ritenuto lesivo, con la conseguenza che, in caso di acquiescenza alla determinazione costituiva del vincolo di collaborazione, quest’ultimo resta inoppugnabilmente regolato dall’atto medesimo.</p>
<p>Il prestatore di lavoro che abbia fruito dell&#8217;inquadramento ai sensi dell’art. 3 della legge n. 207/1985 in quanto titolare di un rapporto convenzionato non ha, per ciò solo, titolo per pretendere benefici ulteriori la cui spettanza dipende da una diversa ed incompatibile qualificazione del rapporto di lavoro, quali l’“inquadramento straordinario in ruolo di personale incaricato” di cui all’art. 1 della legge n. 207/1985.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA   ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA<br />
SEZIONE I</b></p>
<p>composto dai signori:<br />
Dott. Bartolomeo Perricone				Presidente &#8211;<br />
Dott. Alberto Pasi					Consigliere &#8211;<br />
Dott. Carlo Testori					Consigliere rel.est.	&#8211;<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1041 del 1986 proposto da</p>
<p><b>Neri Giovanna</b>, rappresentata e difesa dall’Avv. Franco Beltrami ed elettivamente domiciliata in Bologna, Strada Maggiore n. 53, presso la Segreteria del T.A.R. per l&#8217;Emilia-Romagna,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; l&#8217;<b>Unità Sanitaria Locale n. 39 di Cesena</b>, ora in Gestione liquidatoria, costituitasi in giudizio in persona del Direttore Generale p.t. dell&#8217;Azienda U.S.L. di Cesena in qualità di Commissario liquidatore ex lege della Gestione predetta, rappresen</p>
<p>&#8211; la <b>Regione Emilia-Romagna</b>, costituitasi in giudizio in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rosaria Russo Valentini e Rossella Sciolti, presso lo studio delle quali è elettivamente domicilia</p>
<p>&#8211; la <b>Provincia di Forlì</b>, non costituitasi in giudizio,</p>
<p>per l&#8217;accertamento<br />
che tra la ricorrente e (inizialmente) l&#8217;Amministrazione provinciale di Forlì, (poi) il Consorzio socio sanitario di Cesena e (infine) l&#8217;Unità Sanitaria Locale n. 39 di Cesena si è costituito, a partire dall’1/8/1980, un rapporto di pubblico impiego;</p>
<p>per il riconoscimento<br />
del diritto della ricorrente a conseguire i benefici giuridici, economici e previdenziali derivanti dalla ricostruzione di tale rapporto di lavoro come rapporto di pubblico impiego;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
&#8211; ove necessario, delle delibere di assunzione, proroga e rinnovo, laddove definiscono fittiziamente il rapporto de quo come rapporto di lavoro professionale o convenzionato e corrispondono un trattamento economico diverso e inferiore rispetto a quello sp<br />
&#8211; del provvedimento del Comitato di controllo regionale sugli atti delle UU.SS.LL. di Bologna in data 3/1/1985, che ha annullato la delibera del Comitato di gestione della U.S.L. n. 39 di Cesena n. 110/1983;<br />
&#8211; della delibera del Comitato di gestione della U.S.L. n. 39 di Cesena 19/11/1985 n. 1535, nonché le successive del medesimo Comitato (n. 1745/85, n. 218/86 ed altre eventualmente non conosciute) laddove:<br />
•	dispongono l’inquadramento in ruolo della ricorrente ex art. 3 anziché ex art. 1 della legge n. 207/1985;<br />	<br />
•	non le attribuiscono il VI livello dell&#8217;accordo nazionale di categoria e il relativo trattamento economico;<br />	<br />
•	non riconoscono l&#8217;anzianità pregressa in posto sia pure non di ruolo;<br />	<br />
•	è stabilita l&#8217;immediata esecutività;<br />	<br />
&#8211; delle delibere del Comitato di gestione della U.S.L. n. 39 di Cesena n. 110 dell’11/2/1983, n. 1544 del 21/12/1983 e n. 1358 del 13/11/1984, limitatamente alla decorrenza degli effetti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Gestione liquidatoria della U.S.L. n. 39 di Cesena e della Regione Emilia-Romagna;<br />
Visti gli atti tutti della causa; <br />
Relatore il Cons. Carlo Testori;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 6 ottobre 2005 gli Avv.ti F. Beltrami, A. Manuzzi e M. Pescerelli (in sostituzione dell’Avv. R. Russo Valentini);<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con l’atto introduttivo del giudizio la sig.ra Giovanna Neri ha rappresentato:<br />
&#8211; che con deliberazione dell’8/8/1980 è stata assunta dall&#8217;Amministrazione provinciale di Forlì quale infermiera professionale, passando poi al Consorzio socio sanitario di Cesena e, quindi, all’Unità Sanitaria Locale n. 39 di Cesena, in virtù di reiterat<br />
&#8211; che detto rapporto ha avuto termine a seguito dell&#8217;inquadramento della sig.ra Neri nei ruoli organici della U.S.L. n. 39 quale operatore professionale collaboratore &#8211; infermiere professionale, ai sensi dell&#8217;articolo 3 della legge n. 207/1985, con anzian<br />
In relazione a tanto l&#8217;interessata, nel presupposto che il rapporto instaurato dapprima con l&#8217;Amministrazione provinciale di Forlì e, quindi, con la predetta U.S.L., pur formalmente qualificato come professionale o convenzionato, si configurava in effetti come rapporto di pubblico impiego, ha proposto le azioni di accertamento, impugnatorie e di condanna indicate in epigrafe.<br />
Si sono costituite in giudizio la Gestione liquidatoria dell’Unità Sanitaria Locale n. 39 e la Regione Emilia-Romagna, formulando eccezioni di irricevibilità/inammissibilità del ricorso e chiedendone, comunque, la reiezione perché infondato. <br />
All&#8217;udienza del 6 ottobre 2005 la causa è passata in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1) Con il ricorso in epigrafe la sig.ra Giovanna Neri ha formulato una pluralità di domande, intese ad ottenere:<br />
a) l&#8217;accertamento che tra la predetta e gli Enti assuntori (in particolare l&#8217;Amministrazione provinciale di Forlì e, successivamente, l&#8217;Unità Sanitaria Locale n. 39 di Cesena) si è costituito, a partire dall’1/8/1980, un rapporto di pubblico impiego;<br />
b) il riconoscimento del diritto della ricorrente a conseguire i benefici giuridici, economici e previdenziali derivanti dalla ricostruzione di tale rapporto di lavoro come rapporto di pubblico impiego;<br />
c) l&#8217;annullamento, ove necessario, delle delibere di assunzione, proroga e rinnovo, laddove definiscono fittiziamente il rapporto de quo come rapporto di lavoro professionale o convenzionato e corrispondono un trattamento economico diverso e inferiore rispetto a quello spettante a titolo di lavoro subordinato;<br />
d) l&#8217;annullamento del provvedimento del Comitato di controllo regionale sugli atti delle UU.SS.LL. di Bologna in data 3/1/1985, che ha annullato la delibera del Comitato di gestione della U.S.L. n. 39 di Cesena n. 110/1983;<br />
e) l&#8217;annullamento della delibera del Comitato di gestione della U.S.L. n. 39 di Cesena 19/11/1985 n. 1535, nonché le successive del medesimo Comitato (n. 1745/85, n. 218/86 ed altre eventualmente non conosciute) laddove:<br />
•	dispongono l’inquadramento in ruolo della ricorrente ex art. 3 anziché ex art. 1 della legge n. 207/1985;<br />	<br />
•	non le attribuiscono il VI livello dell&#8217;accordo nazionale di categoria e il relativo trattamento economico;<br />	<br />
•	non riconoscono l&#8217;anzianità pregressa in posto sia pure non di ruolo;<br />	<br />
•	è stabilita l&#8217;immediata esecutività;<br />	<br />
f) l&#8217;annullamento delle delibere del Comitato di gestione della U.S.L. n. 39 di Cesena n. 110 dell’11/2/1983, n. 1544 del 21/12/1983 e n. 1358 del 13/11/1984, limitatamente alla decorrenza degli effetti.<br />
2) Per pronunciarsi sulle numerose domande proposte nel ricorso il Collegio ritiene opportuno partire dalla constatazione che la sig.ra Neri è stata inquadrata nei ruoli nominativi regionali ai sensi dell’art. 3 della legge n. 207/1985, recante &#8220;Inquadramento straordinario in ruolo di personale con rapporto convenzionato&#8221;. I provvedimenti con cui la U.S.L. n. 39 di Cesena ha provveduto all&#8217;inquadramento della predetta sono censurati sotto diversi profili, ma in parte qua il ricorso va respinto sulla base delle considerazioni che seguono. <br />
In primo luogo si deve evidenziare che la tipologia dell&#8217;inquadramento contestata nel presente giudizio consegue alla domanda che la stessa ricorrente ha presentato alla U.S.L. n. 39 in data 25 giugno 1985 qualificando come &#8220;convenzionato n. ore 30 settimanali&#8221; il rapporto intercorrente con il predetto Ente; quest&#8217;ultimo ha dunque esattamente disposto l&#8217;inquadramento della sig.ra Neri ai sensi dell’art. 3 citato e non invece ai sensi dell&#8217;art. 1 della legge n. 207/1985 (recante &#8220;Inquadramento straordinario in ruolo di personale incaricato&#8221;) come oggi preteso; e anche la posizione funzionale attribuita e la decorrenza dell&#8217;inquadramento costituiscono puntuale applicazione del medesimo art. 3, laddove prevede l&#8217;inquadramento &#8220;nei ruoli nominativi regionali con la posizione funzionale iniziale, con esclusione di ogni riconoscimento di anzianità&#8221;.<br />
Va poi sottolineato che le pretese in questione trovano il loro necessario presupposto nella sussistenza di un rapporto di pubblico impiego (ancorché non di ruolo) intercorrente tra la sig.ra Neri e la U.S.L. n. 39 prima dell&#8217;inquadramento di cui si controverte; rapporto che nella sostanza &#8211; secondo quanto prospettato dall&#8217;interessata &#8211; dapprima sarebbe stato instaurato con l&#8217;Amministrazione provinciale di Forlì e poi sarebbe proseguito con la menzionata U.S.L. attraverso atti solo formalmente relativi a prestazioni libero-professionali; e per l&#8217;accertamento dell&#8217;effettiva natura del rapporto in questione, con tutte le conseguenze di legge, la ricorrente ha formulato specifica domanda. In proposito si deve però rilevare che l’azione proposta in ordine alla diversa qualificazione del rapporto non consentirebbe mai alla sig.ra Neri di fruire di un inquadramento diverso ai sensi della legge n. 207/1985 (ex art. 1 e non ex art. 3), in quanto per giurisprudenza consolidata del giudice amministrativo il rapporto d’impiego costituito senza osservare le procedure previste dalla legge (e tale sarebbe esattamente il caso in esame) è nullo (si veda l’espressa previsione di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 761/1979) e, quindi, improduttivo di effetti giuridici, fatte salve solo le conseguenze meramente patrimoniali di cui all’art. 2126 cod. civ. (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 1/1992 e n. 2/1992).<br />
Da quanto precede emerge l&#8217;infondatezza delle pretese fatte valere in via impugnatoria e di accertamento, sintetizzate al precedente punto 1 e).<br />
3) Le considerazioni appena svolte risultano decisive anche per quanto riguarda le domande (di cui al precedente punto 1 sub d) e f), relative all&#8217;impugnazione della determinazione in data 3/1/1985 con cui il Comitato di controllo sugli atti delle UU.SS.LL. ha annullato le deliberazioni del Comitato di gestione della U.S.L. n. 39 di Cesena n. 110/1983 e successive di chiarimenti, che disponevano la trasformazione in incarichi interinali dei rapporti libero-professionali in corso al 30/12/1980 (tra cui quello con la ricorrente); nonché l&#8217;impugnazione delle medesime deliberazioni della U.S.L., limitatamente alla decorrenza degli effetti. L&#8217;annullamento in questione è stato espressamente motivato con l&#8217;incompatibilità delle trasformazioni disposte &#8220;con le disposizioni contenute nell&#8217;art. 73 del D.P.R. 761/79…… e negli artt. 9 del D.P.R. 761/79 e 46 della L.R. 59/82…&#8221;; rispetto a tale motivazione e ai puntuali richiami alla normativa di settore la ricorrente non ha sviluppato specifiche censure e la ribadita affermazione secondo cui il suo rapporto di lavoro presentava tutte le caratteristiche tipiche del pubblico impiego non basta per evidenziare l&#8217;illegittimità dell&#8217;impugnato provvedimento dell&#8217;organo di controllo, che si configura come puntuale applicazione di norme di legge che, da un lato, hanno disciplinato e giuridicamente qualificato il fenomeno delle collaborazioni instaurate anteriormente all’entrata in funzione delle unità sanitarie locali, dall&#8217;altro hanno fissato le modalità di assunzione in servizio presso le uu.ss.ll., sanzionando con la nullità gli atti e i provvedimenti adottati in violazione di tale disciplina.<br />
4) Restano da esaminare le domande indicate al precedente punto 1 sub a), b) e c). Sotto un primo profilo va rilevato che, ove anche si potesse riconoscere che il rapporto di cui si controverte presentava le caratteristiche tipiche del pubblico impiego, la disposizione che prevede la nullità degli atti di assunzione presso le unità sanitarie locali adottati in violazione delle modalità consentite impedirebbe di attribuire al rapporto intercorso negli anni 1980-1985 tra la ricorrente e gli Enti assuntori qualsiasi effetto giuridico satisfattiva delle pretese avanzate nel ricorso. <br />
Quando poi agli eventuali ulteriori effetti di tipo economico e previdenziale, le relative domande vanno dichiarate inammissibili. Le deliberazioni con cui l’Amministrazione provinciale di Forlì prima, il Comitato di Gestione della U.S.L. n. 39 poi hanno conferito e, quindi, rinnovato/prorogato l&#8217;incarico libero-professionale relativo alle prestazioni della ricorrente non sono state infatti tempestivamente impugnate dalla predetta, per contestarne i contenuti, con specifico riferimento alla qualificazione del rapporto (convenzionato) attivato con la medesima attraverso gli atti in questione. Il ricorso è stato infatti notificato l’8 luglio 1986, ma a tale data l&#8217;impugnazione dei provvedimenti di cui si tratta risulta evidentemente tardiva, in quanto deve darsi per scontato che l&#8217;interessata fosse pienamente a conoscenza della natura del rapporto stesso, quale configurato negli atti in questione, quantomeno all&#8217;epoca della loro scadenza, quando si rendeva necessario rinnovarli o prorogarli; ed una insuperabile conferma di ciò si rinviene nella domanda di inquadramento ex lege n. 207/1985 presentata dalla sig.ra Neri alla U.S.L. n. 39 in data 25 giugno 1985, in cui il rapporto di lavoro intercorrente con il predetto Ente è qualificato &#8220;convenzionato n. ore 30 settimanali&#8221;.<br />
Secondo l’orientamento giurisprudenziale che la Sezione ha recentemente condiviso nella sentenza 3 ottobre 2005 n. 1556 &#8220;la mancata impugnazione nel termine di decadenza del provvedimento con il quale l&#8217;amministrazione ha determinato lo status giuridico ed economico di un soggetto, perché svolga un&#8217;attività lavorativa in suo favore, rende inammissibile qualsiasi successiva richiesta di accertamento della sussistenza di un rapporto di pubblico impiego e di conseguenti emolumenti in contrasto con il medesimo provvedimento&#8221; (così si è espressa la Sezione Quinta del Consiglio di Stato della sentenza 13 giugno 2003 n. 3339, che richiama le decisioni della medesima Sezione 2 aprile 2001 n. 1894 nonché della Sezione Sesta 3 febbraio 2000 n. 626). In altre parole (come affermato dalla Sezione Quarta nella sentenza 22 giugno 2004 n. 4425) &#8220;l’atto con il quale l’amministrazione pubblica regola la posizione di lavoro con un privato, definendo titolo e contenuti del rapporto, va impugnato tempestivamente, se ritenuto lesivo, con la conseguenza che, in caso di acquiescenza alla determinazione costituiva del vincolo di collaborazione, quest’ultimo resta inoppugnabilmente regolato dall’atto medesimo&#8221;. Nella vicenda in esame le deliberazioni impugnate, in quanto aventi carattere autoritativo ed immediata valenza lesiva, andavano impugnate nel termine decadenziale a tutela degli interessi legittimi vantati dall’interessata; e l&#8217;attuale pretesa avanzata attraverso un&#8217;azione di accertamento, per essere accolta, imporrebbe a questo giudice amministrativo di non tener conto dei provvedimenti in questione; il che risulta inammissibile in relazione sia alla qualificazione del rapporto di lavoro, sia al contenuto del rapporto stesso, con specifico riguardo al trattamento economico prestabilito. <br />
Anche a prescindere dalle considerazioni appena svolte, peraltro, l&#8217;inammissibilità delle domande in questione consegue alla circostanza che la ricorrente ha fruito dell&#8217;inquadramento ai sensi dell’art. 3 della legge n. 207/1985 in quanto titolare di un rapporto convenzionato; essendosi già giovata di tale beneficio (in virtù di provvedimenti che hanno superato il vaglio di questo Giudice, in base alle conclusioni raggiunte ai punti precedenti) la predetta non ha titolo per pretendere benefici ulteriori la cui spettanza dipende da una diversa ed incompatibile qualificazione del rapporto di cui si discute.<br />
5) In conclusione, il ricorso va in parte dichiarato inammissibile, in parte respinto.<br />
Sussistono comunque validi motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione I in parte dichiara inammissibile, in parte respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna il 6 ottobre 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-27-10-2005-n-1593/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2005 n.1593</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2005 n.1614</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-27-10-2005-n-1614/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-27-10-2005-n-1614/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-27-10-2005-n-1614/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2005 n.1614</a></p>
<p>sul riparto di giurisdizione in materia di servizi pubblici a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204/2004 Servizi pubblici &#8211; Giurisdizione e competenza &#8211; Difetto di esercizio di poteri autoritativi &#8211; Giudizio di accertamento dell’inadempimento da parte del concessionario di pubblico servizio &#8211; Insussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-27-10-2005-n-1614/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2005 n.1614</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-27-10-2005-n-1614/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2005 n.1614</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sul riparto di giurisdizione in materia di servizi pubblici a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204/2004</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Servizi pubblici &#8211; Giurisdizione e competenza &#8211; Difetto di esercizio di poteri autoritativi &#8211; Giudizio di accertamento dell’inadempimento da parte del concessionario di pubblico servizio &#8211; Insussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo &#8211; Sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Con la sentenza n. 204/2004, la Corte costituzionale ha statuito che “la materia dei pubblici servizi può essere oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se in essa la pubblica amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo”, così assumendo, quale criterio di verifica della giurisdizione amministrativa esclusiva in questa materia, il fatto che nella controversia la pubblica amministrazione abbia veste di autorità ovvero, in altre parole, che il giudizio verta sull’esercizio da parte dell’amministrazione del potere di cui è attributaria e, dunque, sullo svolgimento della pubblica funzione.<br />
Ne consegue che l’azione che sia volta a dimostrare, con l’insussistenza di inadempimenti da parte del soggetto concessionario di pubblico servizio, l’insussistenza del presupposto della risoluzione e, in conseguenza, la permanente validità del contratto, è diretta a tutelare il diritto soggettivo perfetto all’esecuzione del contratto ed alle controprestazioni conseguenti. Il reale oggetto del giudizio, dunque, non è l’esercizio di una pubblica funzione da parte dell’amministrazione, ma soltanto il rapporto convenzionale intercorrente tra le parti e le relative e reciproche posizioni di diritto soggettivo e di obbligo. Una tale controversia, pertanto, esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo alla cognizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria o, in presenza di una clausola compromissoria stipulata tra le parti, alla competenza del giudice arbitrale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER  L&#8217;EMILIA-ROMAGNA<br />
BOLOGNA &#8211; SEZIONE II</b></p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
GIORGIO CALDERONI Presidente f.f., relatore &#8211;<br />
GRAZIA BRINI Cons. &#8211;<br />
UGO DI BENEDETTO Cons. &#8211;<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso 1801/2001  proposto da:</p>
<p><b>S.A.I.E. SRL</b>rappresentata e difesa	 da:<br />
DANI AVV. FABIOZOPPOLATO AVV. MAURIZIONAPOLI AVV. MARCOcon domicilio eletto in BOLOGNAPIAZZA ALDROVANDI 3presso<br />
DANI AVV. FABIO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI COTIGNOLA</b> rappresentato e difeso da:<br />
DE BELLIS AVV. GABRIELEcon domicilio eletto in BOLOGNAVIA CASTIGLIONE 37presso ZELASCHI AVV. PIER FURIO<br />
per <br />
la declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione di corrispondere alla Soc. ricorrente la somma pari all’importo dell’IVA sui canoni pagati dall’utenza;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato  relatore il  Cons. GIORGIO CALDERONI ; <br />
Uditi, alla pubbica udienza del 27.10.2005, gli Avvocati presenti come da verbale; Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>I. La Società ricorrente, aggiudicataria (per determinazione dirigenziale 13.11.1997, n. 33) della concessione del servizio di illuminazione lampade votive nei cimiteri del Comune di Cotignola, espone:<br />
&#8211;	che la predetta determinazione introduceva, rispetto alle statuizioni contenute negli atti di gara, la dizione “oneri fiscali compresi” con riguardo ai corrispettivi fissati dal concessionario;<br />	<br />
&#8211;	che analoga modificazione innovativa veniva riportata nel successivo contratto stipulato tra le parti il 22.12.1997;<br />	<br />
&#8211;	che in data 10.2.1998 e 26.5.1998, la medesima Società chiedeva al Comune di correggere gli atti sopraindicati e di applicare quanto previsto dal capitolato per l’ammontare del canone posto a carico dell’utenza, ricevendone tuttavia un rifiuto;<br />	<br />
&#8211;	che la Società avviava allora la procedura arbitrale prevista dall’art. 18 del predetto capitolato, alla quale, tuttavia, il Comune non aderiva, ritenendo che la controversia rientrasse nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.<br />	<br />
Prendendo atto di tale ulteriore rifiuto, la Società ha allora proposto il presente ricorso, con il quale sostiene che &#8211; ai sensi dell’art. 21 del Disciplinare di concessione &#8211; il corrispettivo, di pertinenza del concessionario e posto a carico dell’utenza, sarebbe al netto dell’IVA e assumendo “la violazione del dovere di buona fede contrattuale” da parte della stazione committente, chiede che sia dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione comunale di corrispondere alla Soc. ricorrente la somma pari all’importo dell’IVA sui canoni pagati dall’utenza, oltre a rivalutazione e interessi.</p>
<p>II. Il Comune eccepisce, preliminarmente, l’inammissibilità della proposta azione di accertamento, in difetto di tempestiva impugnativa della predetta determinazione dirigenziale 13.11.1997 e dei successivi rifiuti opposti dal Comune e per omessa notifica ad almeno un utente controinteressato; nel merito, il Comune contesta la fondatezza del ricorso e ne chiede la reiezione.</p>
<p>III.1. Ciò premesso, il Collegio rileva:<br />
&#8211;	che, nel caso in esame, la Società ricorrente chiede una pronuncia dichiarativa dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di corrisponderle somme attinenti al corrispettivo contrattuale (e consistenti nell’importo dell’IVA sui canoni versati dagli utenti del servizio di illuminazione lampade votive), espressamente lamentando la “violazione del dovere di buona fede contrattuale da parte della stazione committente”:<br />	<br />
&#8211;	che, decidendo di recente una fattispecie analoga alla presente (siccome avente parimenti ad oggetto “il rapporto convenzionale intercorrente tra le parti e le relative e reciproche posizioni di diritto soggettivo e di obbligo”), il Giudice amministrativo d’appello ha formulato proposizioni e statuizioni assolutamente puntuali e applicabili anche all’attuale controversia: si tratta della sentenza Sez. V, 17 maggio 2005, n. 2461.<br />	<br />
III.2. Di tale decisione conviene, pertanto, riportare di seguito i passi salienti, stante la loro perfetta aderenza alle coordinate giuridico-fattuali che caratterizzano la presente vicenda:<br />
“Il provvedimento impugnato, pertanto, incide direttamente sulle posizioni di diritto soggettivo scaturenti dalla convenzione e la tutela nei suoi confronti non potrebbe che spettare all’Autorità giudiziaria ordinaria.<br />
Il criterio di riparto della giurisdizione da applicare, invero, non può che essere quello generale del cosiddetto <petitum sostanziale>, che ha riguardo alla natura della posizione giuridica soggettiva di cui si chiede tutela nei confronti della pubblica Amministrazione.<br />
In materia di contratti della pubblica Amministrazione, secondo tale criterio, sono devolute alla cognizione del giudice ordinario tutte le controversie sorte nella fase di esecuzione del contratto, in quanto hanno ad oggetto posizioni di diritto soggettivo inerenti al rapporto di natura privatistica sorto a seguito della stipula del contratto.<br />
Sulla natura e consistenza di tali posizioni, invero, non hanno alcuna incidenza gli atti dell’Amministrazione, quando questa si avvalga, come nel caso di specie, della facoltà conferitale dal contratto di sciogliersi dal vincolo nei casi in esso previsti, tra i quali il grave inadempimento della controparte.<br />
Gli atti suddetti, infatti, sebbene rappresentino anche il risultato di valutazioni discrezionali da parte dell’Amministrazione, operano pur sempre nell’ambito paritetico del contratto e non costituiscono esplicazione di un potere di natura pubblicistica, ma esercizio di una facoltà accordata dalla legge e dalla convenzione ad uno dei contraenti. Essi, per ciò stesso, non sono idonei a determinare una degradazione a interesse legittimo del diritto soggettivo all’esecuzione del contratto.<br />
La controversia, in effetti, avrebbe potuto rientrare nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a norma dell’art. 33, comma 1 e 2, lett. e), del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, nel testo novellato con l’art. 7 della L. 21 luglio 2000 n. 205, vertendo in materia di pubblico servizio.<br />
A rideterminare i confini di tale giurisdizione è sopravvenuta, tuttavia, la sentenza n. 204 del 6 luglio 2004 della Corte Costituzionale, con la declaratoria di incostituzionalità, in parte qua, degli artt. 33, commi 1 e 2, e 34, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituiti dall&#8217;art. 7 lettere a) e b) della legge 21 luglio 2000, n. 205, di cui è d’uopo tener conto. Il principio enunciato dall&#8217;art. 5 Cod. prov. civ., infatti, a norma del quale la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda, non opera quando la norma che detta i criteri determinativi della giurisdizione è successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima, in quanto l&#8217;efficacia retroattiva che assiste tale tipo di pronunce della Corte costituzionale preclude che la norma dichiarata illegittima possa essere assunta a canone di valutazione di situazioni o di rapporti anteriori alla pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità, ma non ancora esauriti al momento della pubblicazione della sentenza.<br />
Per quanto qui interessa, la Corte ha statuito che “la materia dei pubblici servizi può essere oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se in essa la pubblica amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo”, così assumendo, quale criterio di verifica della giurisdizione amministrativa esclusiva in questa materia, il fatto che nella controversia la pubblica amministrazione abbia veste di autorità ovvero, in altre parole, che il giudizio verta sull’esercizio da parte dell’amministrazione del potere di cui è attributaria e, dunque, sullo svolgimento della pubblica funzione.<br />
Il precedente assetto del riparto giurisdizionale in tema di espletamento di pubblici servizi ne risulta in conseguenza mutato, di modo che attualmente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia non comprende più le controversie, riguardanti diritti soggettivi perfetti, nelle quali la pubblica amministrazione non sia coinvolta come autorità, ancorché scaturenti da rapporti di tipo concessorio.<br />
Nel presente giudizio l’azione esperita dalle società ricorrenti è, in realtà, volta a dimostrare con l’insussistenza degli inadempimenti loro addebitati l’insussistenza del presupposto della risoluzione e, in conseguenza, la permanente validità del contratto; essa è, quindi, diretta a tutelare il diritto soggettivo perfetto all’esecuzione del contratto ed alle controprestazioni conseguenti. Il reale oggetto del giudizio, dunque, non è l’esercizio di una pubblica funzione da parte dell’Amministrazione, ma soltanto il rapporto convenzionale intercorrente tra le parti e le relative e reciproche posizioni di diritto soggettivo e di obbligo.<br />
La controversia, pertanto, esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo alla cognizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria.<br />
Nella specie, tuttavia, assume rilievo determinante la disposizione di cui all’art. 9 della convenzione, a norma della quale “Qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto sarà devoluta alla competenza di un Collegio Arbitrale rituale, che giudicherà secondo diritto&#8230;”.<br />
Per il principio di autonomia della clausola compromissoria, sancito dal terzo comma dell’art. 808 c.p.c., ed attesa la latitudine testuale di quella sopra riportata, deve constatarsi che, nel nostro caso, essa si riferisce espressamente, non solo alle controversie relative alla validità ed all’esecuzione della convenzione, ma anche in particolare allo scioglimento di questa. Con la conseguenza che la stessa previsione pattizia della compromettibilità in arbitrato rituale di diritto di ogni contenzioso insorgente tra le parti impedisce l’utilizzo di ogni strumento di autotutela e con esso l’immediata risoluzione del rapporto.<br />
Venuta meno con la citata sentenza della Corte costituzionale la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, inoltre, non rileva neppure l’art. 6, comma 2, L. 21 luglio 2000 n. 205 che consente espressamente la risoluzione mediante arbitrato rituale di diritto delle “controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione amministrativa”, né la problematica in ordine alla validità, o meno, delle clausole stipulate anteriormente alla L. n. 205 del 2000 in relazione al carattere interpretativo della disposizione ed al suo valore meramente ricognitivo di un precetto già interamente contenuto nell&#8217;art. 806 cod. proc. civ..<br />
La controversia in esame, pertanto, rientra nella competenza del previsto giudice arbitrale, che, è appena il caso di osservare, in realtà, ne risulta già investito almeno con riguardo al principale motivo di contrasto tra le parti, vale a dire la definizione del rapporto in riferimento alle somme non direttamente riscosse dalla società concessionaria. <br />
Per le ragioni tutte fin qui esposte, l’appello in epigrafe dev’essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo. Per l’effetto, in applicazione dell’art. 34 della L. 7 dicembre 1971 n. 1034, la sentenza appellata va annullata senza rinvio.<br />
III.3. Né in senso contrario alle conclusioni appena riportate può in alcun modo indurre la circostanza che nel caso di specie si sia in presenza di un rapporto di tipo concessorio, stante l’intervento sul previgente art. 5 legge n. 1034/1971 operato dalla Corte Costituzionale, con la richiamata sentenza n. 204/2004: e, d’altra parte,  proprio in un passaggio della medesima decisione n. 2461/2005 di cui sopra, il Giudice amministrativo di secondo grado estende espressamente a tale tipo di rapporti il principio della non attuale appartenenza alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo delle controversie “riguardanti diritti soggettivi perfetti, nelle quali la pubblica amministrazione non sia coinvolta come autorità”.</p>
<p>IV.1. In conformità alle suddette conclusioni e attesa la sussistenza, nel disciplinare di concessione del servizio de quo, della clausola di cui all’art. 18 (secondo cui “ogni questione dovesse insorgere tra Comune e Concessionario relativa all’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente disciplinare sarà deferita a tre arbitri, scelti d’accordo tra l’Amministrazine Comunale e il Concessionario, i quali decideranno senza formalità di giudizio”), il Collegio deve pertanto declinare la propria giurisdizione nella presente controversia, rientrando la stessa nella competenza del giudice arbitrale, così come pattiziamente previsto.<br />
IV.2. Quanto alle spese di lite, esse possono essere compensate tra le parti in causa, tenuto conto dei mutamenti del contesto giuridico di riferimento, intervenuti successivamente alla proposizione della causa.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia Romagna, Sezione Seconda, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, nei sensi ed agli effetti in motivazione indicati.<br />
Compensa tra le parti spese e competenze di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna il 27.10.2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-27-10-2005-n-1614/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2005 n.1614</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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