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	<title>27/10/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>27/10/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2004 n.5200</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-27-10-2004-n-5200/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-27-10-2004-n-5200/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2004 n.5200</a></p>
<p>E. Lazzeri Pres. &#8211; F. Musilli Est. I.D. Dinelli (Avv. A. Da Prato) contro il Comune di Capannori (non costituito) illegittimità dell&#8217;ordine di immediato rifacimento del manto stradale imposto al titolare di una ditta di autotrasporti sul presupposto che il deterioramento sia dovuto &#8220;principalmente&#8221; al transito dei suoi autocarri Strade</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-27-10-2004-n-5200/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2004 n.5200</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-27-10-2004-n-5200/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2004 n.5200</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">E. Lazzeri Pres. &#8211; F. Musilli Est.<br /> I.D. Dinelli (Avv. A. Da Prato) contro il Comune di Capannori (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>illegittimità dell&#8217;ordine di immediato rifacimento del manto stradale imposto al titolare di una ditta di autotrasporti sul presupposto che il deterioramento sia dovuto &#8220;principalmente&#8221; al transito dei suoi autocarri</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Strade e autostrade – Ordine di immediato ripristino del manto stradale – Deterioramento dovuto “principalmente” al transito degli autocarri di proprietà del ricorrente &#8211; Imposizione al privato di un <i>facere</i> che non è previsto da alcuna specifica normativa come autonoma sanzione amministrativa &#8211; Illegittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittimo l’ordine di immediato rifacimento del manto stradale imposto al titolare di una ditta di autotrasporti sul presupposto che il deterioramento della pavimentazione sia dovuto “principalmente” al transito degli autocarri di sua proprietà. Trattasi difatti di imposizione al privato di un <i>facere</i> che non è previsto da alcuna specifica normativa come autonoma sanzione amministrativa irrogabile al responsabile dell&#8217;eventuale deterioramento della sede stradale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA	&#8211; III SEZIONE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 351/2003 proposto da</p>
<p><b>DINELLI Iliano Domenico</b> rappresentato e difeso, in origine dagli avv.ti Isabella Saba, Irene Saba e Andrea Da Prato e,  successivamente dall&#8217; avv. Andrea Da Prato ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell&#8217;avv. Gianluca Baldacci, in Firenze, Via Ciro Menotti, 6,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>COMUNE DI CAPANNORI</b>, in poersona del Sindaco tempore, non costituitosi in giudizio,</p>
<p>PER  L‘ANNULLAMENTO<br />
dell&#8217;ordinanza n. 92/02 n. prot. 64606 datata 2 dicembre 2002  a  firma del Dirigente del Settore 12 Lavori Pubblici &#8211; Ufficio Strade- Manutenzione e Ambiente del Comune di Capannori.</p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito, alla pubblica udienza del 22 aprile 2004 &#8211; relatore il Consigliere dott. Filippo Musilli, nessuno comparso per la parti; <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il ricorrente espone di essere il proprietario di un fondo al quale può accedersi unicamente attraverso la via comunale Delle Piagge, in relazione alla quale sono state ordinate le opere di ripristino oggetto del provvedimento indicato in epigrafe.<br />
Lo stesso soggiunge che la Giunta Comunale ha adottato il programma triennale dei lavori pubblici 2003 &#8211; 2005 che, nella sezione opere stradali, prevede anche un ampliamento di detta via: statuizione quest&#8217;ultima che precisa il ricorrente &#8211; era finalizzata a risolvere una situazione, estremamente gravosa per lui.<br />
Conclude che malgrado le numerose sollecitazioni dallo stesso avanzate, nonchè l&#8217;approvazione della delibera del 19.12.2000 (approvata in data 27.12.2002) avente ad oggetto &#8220;Ampliamento via delle Piagge fraz. Marlia. Approvazione progetto preliminare, il Comune non ha ancora provveduto a revocare l&#8217;ordinanza del 2.12.2002 menzionata in epigrafe.<br />
A sostegno del gravame vengono dedotti i seguenti motivi:<br />
1) Eccesso di potere da contraddittorietà di comportamento e/o da difetto e/o carenza di motivazione e/o difetto di istruttoria e/o travisamento dei fatti e/o violazione del principio del giusto procedimento e/o del principio di imparzialità e buon andamento dell&#8217;azione amministrativa.<br />
Il provvedimento impugnato contrasterebbe con la deliberazione di ampliare la via di cui si discute. Inoltre, l&#8217;immediato rifacimento del manto stradale sarebbe antieconomico, in vista del totale rifacimento dell&#8217;intera strada.<br />
2) Incompetenza dell&#8217;autorità emanante il provvedimento e/o violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 107 DLGS 267/2000 e/o dell&#8217;art. 15 DLGS n. 295/1992 e/o dell&#8217;art. 7 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Capannori e/o altro eccesso di potere da difetto e/o carenza di motivazione del provvedimento.<br />
Si contesta la competenza del Dirigente dell&#8217;Ufficio Strade del Comune di Capannori ad emettere l&#8217;ordinanza impugnata.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Va previamente rilevato il carattere di perplessità del provvedimento impugnato che nelle sue premesse richiama, da un lato: l&#8217;accertamento tecnico &#8220;che la strada suddetta necessita di lavori di ripristino&#8221;, la considerazione che il deterioramento della pavimentazione è dovuto &#8220;principalmente&#8221; (id est: non esclusivamente) al transito degli autocarri della ditta di autotrasporti del ricorrente, nonchè l&#8217;urgenza di tutelare &#8220;la sicurezza della viabilità della suddetta via&#8221;; dall&#8217;altro, contiene un problematico riferimento all&#8217;art. 15 del Codice della Strada, richiamandone genericamente il comma 1, lett. a) (danneggiamento di opere, piantagioni, impianti, ecc,) che mal si attaglia al &#8220;deterioramento&#8230; dovuto &#8230; al transito &#8230;&#8221; di cui alla terza premessa del provvedimento impugnato. <br />
Trattasi invece, nel caso di specie, di imporre al privato &#8211; con la misura adottata &#8211; come peraltro rileva il ricorrente &#8211; un &#8220;facere&#8221; che non è previsto da alcuna specifica normativa come autonoma sanzione amministrativa irrogabile al responsabile dell&#8217;eventuale deterioramento della sede stradale.<br />
Quanto fin qui esposto mentre esclude, di per sè, che il provvedimento impugnato possa essere qualificato come una sanzione irrogata ai sensi dell&#8217;art. 15 del Codice della strada (con il conseguente venir meno di ogni questione relativa alla competenza), comporta altresì la fondatezza delle censure di eccesso di potere sotto i singoli profili di doglianza spiegati nel compendiario primo motivo di gravame.<br />
Per completezza appare tuttavia opportuno approfondire brevemente tali profili, sulla scorta degli atti prodotti a giudizio, considerando che: con la delibera di Giunta citata in fatto il Comune di Capannori ha riconosciuto la necessità di procedere all&#8217;ampliamento della Via delle Piagge; detto ampliamento è oggettivamente finalizzato a rendere la strada più confortevole: e ciò in primo luogo per il passaggio di mezzi pesanti (con i quali il ricorrente svolge la sua attività di trasporto merci); il rifacimento dell&#8217;intera strada (ampliata) ricomprende &#8211; ed anzi va oltre &#8211; l&#8217;immediato rifacimento del manto stradale ordinato al sig. Dinelli; infine, l&#8217;ampliamento e rifacimento approvato avrebbe reso inutile (e &#8220;antieconomico&#8221;, come lo stesso osserva) l&#8217;intervento del privato, contemporaneamente richiesto, senza che peraltro il deterioramento della pavimentazione stradale fosse causato esclusivamente dal Dinelli: vd. la terza permessa dell&#8217;atto impugnato.<br />
Per le considerazioni che precedono, il ricorso in esame va accolto. Per l&#8217;effetto, va annullato il provvedimento in epigrafe.<br />
Spese irripetibili.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie.<br />
Conseguentemente annulla il provvedimento impugnato.<br />
Spese irripetibili.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 22 aprile 2004, dal Tribunale AmministrativoRegionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Dott. Eugenio LAZZERI                                      &#8211; Presidente<br />
Dott. Saverio  ROMANO                                    &#8211; Consigliere<br />
Dott. Filippo   MUSILLI                                     &#8211; Consigliere, est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-27-10-2004-n-5200/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2004 n.5200</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2004 n.5201</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-27-10-2004-n-5201/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-27-10-2004-n-5201/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2004 n.5201</a></p>
<p>E. Lazzeri Pres. S. Romano Est. CO.P.A.V. s.r.l. ed altri (Avv. P. Pisano Casati) contro il Compartimento marittimo di Viareggio (Avvocatura dello Stato) ed il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Avvocatura dello Stato) la normativa nazionale non prevede limiti minimi di distanza dalla costa per la pesca del novellame</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-27-10-2004-n-5201/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2004 n.5201</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-27-10-2004-n-5201/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2004 n.5201</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">E. Lazzeri Pres. S. Romano Est.<br /> CO.P.A.V. s.r.l. ed altri (Avv. P. Pisano Casati) contro il Compartimento marittimo di Viareggio (Avvocatura dello Stato) ed il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>la normativa nazionale non prevede limiti minimi di distanza dalla costa per la pesca del novellame di sardina e del rossetto con conseguente illegittimità di eventuali restrizioni imposte dal Compartimento marittimo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Caccia e pesca &#8211; Autorizzazione alla pesca professionale del novellame di sardina e del rossetto &#8211; D.M. 8.1.2003 &#8211; Fissazione di limiti minimi di distanza dalla costa ad opera del Capo del Compartimento Marittimo – Illegittimità</p>
<p>2. Caccia e pesca &#8211; Autorizzazione alla pesca professionale del novellame di sardina e del rossetto &#8211; Art. 96 del DPR 1639/1968 &#8211; Capo del Compartimento Marittimo &#8211; Fissazione di limiti di distanza dalla costa che non involgono in alcun modo l’uso degli attrezzi &#8211; Illegittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In relazione al rilascio delle autorizzazioni previste per l’esercizio della pesca professionale del novellame di sardina e del rossetto relativamente all’anno 2003, sono illegittimi i provvedimenti del Capo del Compartimento marittimo di Viareggio con cui viene limitata la pesca ad “oltre le due miglia dalla costa”. Difatti tali provvedimenti, che modificano in senso riduttivo il D.M. 8.1.2003 attraverso l’introduzione di limiti di distanza dalla costa non previsti, sono stati adottati in violazione di riserva di fonte normativa in quanto un organo periferico dell’Amministrazione non ha il potere di derogare, per i ben noti principi di gerarchia delle fonti, a norme di ordine superiore</p>
<p>2. L’art. 96 del DPR 1639/1968 prevede che il Capo del Compartimento, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima, possa stabilire norme particolari che devono riguardare esclusivamente l’uso degli attrezzi e la fissazione di turni per il loro impiego. Ne consegue che l’imposizione ai pescatori di limiti di distanza dalla costa, che non involgono in alcun modo l’uso degli attrezzi, è illegittima per violazione dell’art. 96 del DPR 1639/1968 in quanto in tal modo il Capo del Compartimento marittimo ha superato i limiti della competenza attribuitagli venendo a disciplinare in maniera differenziata una materia, quale quella della pesca speciale in argomento, finora oggetto di disciplina in ambito centralizzato</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la normativa nazionale non prevede limiti minimi di distanza dalla costa per la pesca del novellame di sardina e del rossetto con conseguente illegittimità di eventuali restrizioni imposte dal Compartimento marittimo</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N. 5201 REG. SENT.<br />
ANNO 2004<br />
N. 367 REG. RIC.<br />
ANNO 2003</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<br />	<br />
&#8211; III SEZIONE-</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 367/2003 proposto da<br /><b>CONSORZIO PESCATORI E ARMATORI VIAREGGIO CO.P.A.V. s.r.l., </b>con sede in Viareggio via P. Savi 286, nella persona del suo Presidente pro-tempore sig. Pasquale Balloni, quale armatore dei motopescherecci e i seguenti soci proprietari dei medesimi GIUSEPPE LO GRASSO proprietario M/P Shuttle, ALDO MERCATALI proprietario M/P Giovanna, IVANO PALMERINI proprietario M/P Emilio, BATTISTA INGARGIOLA proprietario M/P Enza 1°, JURI BERTOLUCCI proprietario M/P Piccolo Tito, RUSSO ANTONIO proprietario M/P Patrizia, SERGIO BERTOZZI proprietario M/P S. Lucia, GIACOMO CASTIGLIA proprietario M/P Maria 1°, ANDREA GALIMBERTI proprietario M/P Roberto,  tutti residenti in Viareggio, nonché VINCENZO ARESE, proprietario del motopeschereccio Primavera, residente in Viareggio ed ai fini del presente atto tutti rappresentati e difesi dall’avv. Paola Pisano Casati ed elettivamente domiciliati in Firenze, viale Matteotti 52 (studio avv.Erci). </p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211;  il <b>COMPARTIMENTO MARITTIMO DI VIAREGGIO</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore;<br />
&#8211; il <b>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI</b>, in persona del Ministro pro-tempore, entrambi elettivamente domiciliati presso l’Avvocatura Distrettuale di Firenze, via degli Arazzieri 4;</p>
<p>PER L‘ANNULLAMENTO<br />
&#8211; delle ordinanze n. 9 del 31.1.2003 e n. 13 del 10.2.2003 del Compartimento Marittimo di Viareggio pubblicate in pari data;<br />
&#8211; di qualsiasi altro atto che sia e possa considerarsi presupposto, connesso e consequenziale dei provvedimenti sopra indicati.</p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visto l’  atto di costituzione in giudizio del Ministero delle politiche Agricole e Forestali nonché della Capitaneria di Porto – Compartimento Marittimo di Viareggio;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 13 maggio 2004 &#8211; relatore il Consigliere Filippo MUSILLI -, gli avv.ti P.Pisano Casati e S.Pizzorno (avv. Stato);<br />Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>In relazione al rilascio delle autorizzazioni previste per l’esercizio della pesca professionale del novellame di sardina e del rossetto relativamente all’anno 2003, il Compartimento Marittimo di Viareggio, con ordinanza n. 9  del 31.3.2003 ha stabilito che nell’ambito dello stesso compartimento marittimo detta tipologia di pesca professionale a strascico “può essere esercitata nei giorni feriali dalle unità allo scopo autorizzate per sessanta giorni consecutivi a decorrere dal 3 febbraio 2003 esclusivamente ad una distanza di oltre le tre miglia dalla costa”; successivamente con ulteriore ordinanza n. 13 del 10.2.2003 il Compartimento Marittimo ha fissato tale distanza ad “oltre le due miglia dalla costa”. <br />
I pescatori indicati in epigrafe, ritenendo che tali provvedimenti costituiscano una limitazione alla loro attività lavorativa che sino all’anno 2003 era esercitata senza limiti di distanza dalla costa, hanno impugnato detti provvedimenti rappresentando i seguenti motivi di gravame:<br />
1) Violazione di riserva di legge;<br />
2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 96, secondo comma del Dpr 2.10.1968 n. 1639 e 59 del Regolamento del codice della navigazione;<br />
3) Eccesso di potere per carenza dei presupposti;<br />
4) Eccesso di potere per sviamento, totale travisamento dei fatti e contraddittorietà della motivazione;<br />
5) Eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta.<br />
Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali nonché il Compartimento Marittimo di Viareggio hanno contestato la fondatezza del ricorso sostenendo la legittimità dei provvedimenti impugnati e concludendo per il rigetto del ricorso stesso, spese e competenze giudiziali rifuse.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Etrambe le parti in causa espongono dettagliatamente la  normativa concernente la disciplina della pesca professionale del novellame di sardina (Sardina philcardus)e del rossetto (Alphia  minuta) che trova i suoi presupposti nella legge n. 963 del 14.7.1965 (ed  in particolare negli art. 14, 15 e 32)  e nel relativo regolamento di esecuzione ( DPR 2 .10.1968, N. 1639) ed è puntualmente dettata quanto a modalità e limiti dal D.M. 28 agosto 1996 (Disciplina della pesca del novellame da consumo e del rossetto).<br />
Da tale normativa si evince che l’esercizio di tale tipologia di pesca professionale è soggetto ad una serie di limitazioni che riguardano principalmente (v. art. 1) l’individuazione dei compartimenti (che sono quelli in cui la stessa è esercitata per consuetudine) il periodo nel quale può essere espletata (non superiore a sessanta giorni nell’arco temporale intercorrente dal 1° dicembre al 30 aprile di ciascun anno) la stazza lorda delle imbarcazioni (non superiore a 10 tonnellate e potenza motrice non  superiore a 100 HP). Ulteriori limitazioni riguardano l’ uso degli attrezzi (v. art. 2) che sono specificamente elencati e definiti nella loro peculiarità (reti da traino, sciabiche e reti a circuizione con una maglia più fitta ma non inferiore ai 5 mm., priva di denti o catene).  Il menzionato art. 1, invece non pone limitazioni  per quanto concerne la distanza dalla costa  ma anzi espressamente prevede al comma 1 che “(…) è autorizzata la pesca professionale del novellame di sarda, alice ed alaccia, nonché del rossetto (…) senza limiti di distanza dalla costa”. <br />
Ai fini del rilascio delle autorizzazioni  alla suddetta attività di pesca (che hanno validità annuale) è previsto il pagamento di un onere (comma 7 dell’art. 4) che ammonta attualmente ad euro 516,46 per ciascun anno. <br />Alla stregua delle predette norme  il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali  &#8211; Direzione generale per la pesca e l’acquacoltura – ha emanato lo specifico decreto  atto a consentire per l’anno 2003 l’esercizio della suddetta pesca professionale “alle Unità allo scopo autorizzate, per sessanta giorni consecutivi a decorrere dal 3 febbraio 2003 nelle acque antistanti tutti i compartimenti marittimi ad esclusione dei compartimenti di Manfredonia e dello Jonio (Taranto e Crotone) …”.<br />
Pertanto, secondo i ricorrenti, i provvedimenti del Capo del Compartimento marittimo di Viareggio in data 31 gennaio e 10 febbraio 2003, avendo modificato in senso riduttivo una disposizione ministeriale attraverso l’ introduzione di limiti di distanza dalla costa, sarebbero stati adottati in palese violazione della riserva di legge (rectius riserva di fonte normativa)  in quanto un organo periferico dell’Amministrazione non ha il potere di derogare, per i ben noti principi di gerarchia delle fonti,  a norme di ordine superiore. <br />
A tal proposito l’Amministrazione  fa presente che il provvedimento de quo trae origine da un dispaccio del 16/01/03 con il quale la Direzione Generale della Pesca del Ministero trasmetteva, in applicazione del decreto dell’8.1.2003, n. 11 autorizzazioni, facendo espresso richiamo ad una delibera della Commissione consultiva locale del 27 febbraio 1999 che aveva individuato come “tollerabile” per la pesca a strascico il limite delle tre miglia dalla costa, per cui  permanendo tale situazione (ed è in tal senso che l’Amministrazione stessa ha valutato  “le considerazioni sulla pesca al rossetto in Toscana congiuntamente predisposte dal Consorzio per il Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia Applicata G. Bacci di Livorno ed dall’ A.R.P.A.T. GEA di Livorno), andava apportata una restrizione di operatività da disporre con Ordinanza dello stesso Compartimento marittimo ai sensi dell’art. 96 comma 2 del Regolamento di esecuzione alla legge n. 963 del 1965. <br />
Sempre da parte dell’Amministrazione si sostiene inoltre che analoga limitazione è prevista dalle direttive comunitarie in materia  citando in particolare l’ art.  3 del Reg. (CE) n. 1626/1994, come modificato dall’art. 1 del Reg. (CE) n. 2550/2000 &#8211; che hanno prorogato al 31.12.2002 l’impiego degli attrezzi da pesca indicati all’interno delle tre miglia  (stabilendo una serie di condizioni) &#8211;  nonché il Reg. (CE) n. 2431/2002, punto 9, che in deroga al divieto previsto per la pesca a strascico consente di continuare tale tipo di pesca per l’anno 2003.<br />
Il predetto quadro normativo, sia nazionale sia comunitario, consente di effettuare le osservazioni che seguono.<br />
Il decreto del Ministero della Politiche Agricole e Forestali – Direzione generale della pesca e acquacoltura del 8.1.2003 – nelle premesse richiama espressamente i Regolamenti (CE) sopra citati, nonché recita testualmente: “Tenuto conto dei risultati conseguiti nel corso delle ultime campagne di pesca del novellame da consumo e del rossetto” ed ancora: “Tenuto conto del favorevole e condizionato parere scientifico sul prosieguo dell’attività di pesca del bianchetto e del rossetto”; da ciò sembra agevole dedurre che il Ministero, all’atto dell’emanazione del decreto di cui sopra, disponesse già di tutti gli elementi per inserire nel provvedimento stesso le cennate limitazioni per la pesca del novellame nel porto di Viareggio così come, laddove lo ha ritenuto opportuno, ha adottato una diversa disciplina nei confronti dei compartimenti marittimi di Manfredonia e dello Jonio (peraltro solo per differenziare l’inizio del periodo di pesca di cui trattasi).<br />
I provvedimenti del Compartimento marittimo di Viareggio vengono pertanto a realizzare una ingiustificata discriminazione nei confronti degli addetti alla pesca del novellame e del rossetto tenuto anche conto che, come sottolineato dai ricorrenti,  su una marineria che conta complessivamente circa settanta imbarcazioni, solo 10 sono quelle autorizzate alla pesca professionale speciale del novellame e del rossetto.<br />
In tale limitato contesto va quindi inquadrata, ad avviso del Collegio, anche la citata relazione a contenuto  tecnico-scientifico  concernente le “Considerazioni sulla pesca al rossetto in Toscana”ove viene messo in rilievo che nel porto di Viareggio tale pesca è sfruttata da “un esiguo numero di imbarcazioni di stazza media con una piccola rete a strascico appositamente modificata per sfruttare tale risorsa…”.<br />
Del resto la normativa comunitaria vigente al 2003 fa apparire  molto incerto il  proseguimento di tale tipo di pesca nel futuro. <br />
Da ultimo deve rilevarsi che l’art. 96 del Regolamento di attuazione della legge 963/65 (DPR 1639/1968) &#8211; che costituisce un presupposto normativo dei provvedimenti impugnati &#8211; è inquadrato nell’ambito del Capo II “Delle limitazioni all’uso degli attrezzi da pesca”, ed è collocato nella Sezione I “Disposizioni comuni a tutti gli attrezzi”. Orbene, il comma  2 di detto articolo prevede che il Capo del Compartimento, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima, può stabilire norme particolari che riguardano però esclusivamente l’uso degli attrezzi  e la fissazione di turni per il loro impiego .<br />
Pertanto il Capo del Compartimento Marittimo di Viareggio ha emanato  i cennati provvedimenti superando i limiti della  competenza attribuitagli ai sensi delle disposizioni surriferite  in quanto le limitazioni introdotte riguardano, come visto, limiti di distanza dalla costa e non involgono in alcun modo l’uso degli attrezzi,  venendo quindi a disciplinare in maniera differenziata una materia, quale quella della pesca speciale in argomento,finora oggetto di disciplina   in ambito centralizzato. A tal riguardo è il caso di evidenziare  che nel Preambolo nel Decreto Ministeriale 28 agosto 1996 si ravvisa espressamente “l’opportunità di dare carattere di uniformità alla disciplina della pesca in questione”  mentre la regolamentazione adottata va in tutt’altra (diversificante) direzione.<br />
Conclusivamente si appalesano fondati i due primi motivi di gravame, restando  assorbite le ulteriori censure. <br />
Il ricorso in esame va pertanto accolto e, per l’effetto, vanno annullate le ordinanze indicate in epigrafe.<br />
Risulta invece inammissibile la domanda di risarcimento danni &#8211; formulata nella conclusioni e quantificata nella memoria difensiva prodotta in data 28.11.2003 &#8211; in quanto, a tacere della risarcibilità della lesione da interesse legittimo &#8211; l’ammontare del risarcimento risulta genericamente individuato  non essendo dimostrato l’ effettivo pregiudizio connesso alla limitazione  introdotta dai provvedimenti impugnati.<br />
Ciò tanto più in quanto l’attività stessa risulta circoscritta ad un periodo bimestrale con decorrenza dal 3 febbraio 2003  laddove il ricorso risulta depositato in data 3 marzo 2003, ed in data 20.03 2003 è stata accolta la domanda di sospensione. Devesi altresì considerare che tale periodo, come esposto dai ricorrenti a pag. 3 della citata memoria del 28.11.2003, si riduce di fatto a quaranta giorni circa, con il  limite ulteriore che l’attività di pesca è ricompresa nell’arco di tempo intercorrente tra le ore 4 e le ore 18. <br />
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie.<br />
Dichiara inammissibile la domanda risarcitoria.<br />
Condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi euro 1.500 (millecinquecento).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze, il 13 maggio 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Dott. Eugenio LAZZERI                                      &#8211; Presidente<br />
Dott. Saverio ROMANO                                      &#8211; Consigliere<br />
Dott. Filippo MUSILLI                                        &#8211; Consigliere, est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 27 OTTOBRE 2004<br />
Firenze, lì 27 OTTOBRE 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-27-10-2004-n-5201/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2004 n.5201</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2004 n.2985</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-sentenza-27-10-2004-n-2985/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. SCHILLACI, Est. SAVASTA Ministero del’Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile (Avvocatura dello Stato) e Comune di Augusta ( Avv. Amato) c/ Villaggio turistica Camping “A Massaria” (Avv. Andolina) ai fini della prova per l&#8217;emissione del decreto ingiuntivo è sufficiente qualsiasi documento di sicura autenticità,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-sentenza-27-10-2004-n-2985/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2004 n.2985</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-sentenza-27-10-2004-n-2985/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2004 n.2985</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. SCHILLACI, Est. SAVASTA<br /> Ministero del’Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile (Avvocatura dello Stato) e Comune di Augusta ( Avv. Amato) c/ Villaggio turistica Camping “A Massaria” (Avv. Andolina)</span></p>
<hr />
<p>ai fini della prova per l&#8217;emissione del decreto ingiuntivo è sufficiente qualsiasi documento di sicura autenticità, anche non proveniente dal debitore o privo di qualsiasi efficacia probatoria assoluta, da cui risulti con certezza l&#8217;esistenza del diritto di credito fatto valere in giudizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1 Procedimento amministrativo – Ordinanza con tingibile ed urgente – Requisizione struttura alberghiera – Convenzione tra le parti . Servizio pubblico – Non sussiste –<br />
2 Servizi Pubblici – Nozione – Visione “oggettiva” dell’istituto – Elementi fondamentali – Deve indirizzarsi alla collettività – Deve soddisfare un interesse generale – Deve essere remunerato, in forma tariffaria, dai beneficiari</p>
<p>3 Procedimento amministrativo – Accordo sostitutivo – Art. 11 L. n. 241/90 – Sussiste nei casi espressamente previsti dalla legge</p>
<p>4 Procedimento amministrativo – Provvedimento autoritativo  che priva di un bene il cittadino – Accordo che regola l’eventuale corrispettivo della sottrazione momentanea &#8211; Accordo integrativo – Art.11 L. 241/90 – Sussiste –</p>
<p>5 Giurisdizione e competenza – Accordo integrativo – Giurisdizione esclusiva del giudica amministrativo – Sussiste –</p>
<p>6 Procedimento amministrativo – Ordinanza con tingibile ed urgente – Art. 38, comma 2, L. n. 241/90 – Presupposti – Impossibilità di differire l’intervento ad altra data (urgenza) – Impossibilità di provvedere con gli ordinari mezzi offerti dalla legislazione ( contingibilità) – Adeguatezza dell’intervento a far fronte all’evento straordinario.</p>
<p>7 Processo amministrativo – Litispendenza – Sussiste quando una stessa causa sia intrapresa dinanzi a giudici diversi appartenenti alla giurisdizione ordinaria</p>
<p>8 Processo amministrativo – Legittimazione passiva – Difetto in capo al Comune – Provvedimenti adottati dal Sindaco quale ufficiale di governo – Sussiste</p>
<p>9 Pubblica amministrazione – Accordo tra amministrazione e privato – Obbligo di pagamento entro un termine prefissato – Scadenza del termine – Certezza, liquidità ed esigibilità del credito – Sussiste</p>
<p>10 Processo amministrativo – Decreto ingiuntivo – Prove scritta – Fatture – Sufficienza –</span></span></span></p>
<hr />
<p>1 Il rapporto nato per effetto di un atto autoritativo (con tingibile ed urgente) di requisizione di struttura alberghiera, ui fa seguito una convenzione tra le parti regolante il rapporto alberghiero medesimo, non configura un servizio pubblico.</p>
<p>2 Deve accedersi ad una visione “oggettiva” del servizio pubblico che ricorre allorquando l’attività in cui esso consiste è indirizzata alla collettività e non all’amministrazione , soddisfa un interesse pubblico ed è remunerata, in forma tariffaria, dai beneficiari.</p>
<p>3 L’accordo sostitutivo sussiste nei casi espressamente previsti dalla legge.</p>
<p>4 L’accordo che regola l’eventuale corrispettivo della sottrazione momentanea di un bene per effetto di un provvedimento autoritativo dell’amministrazione è astrattamente configurabile quale accordo integrativo, tante volte quante risulti la chiara intenzione delle parti di completare l’atto amministrativo.<br />
5 Ai sensi dell’art. 11 L. n. 241/90, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di accordi integrativi.</p>
<p>6 I presupposti per l’adozione di ordinanze con tingibili ed urenti, ai sensi dell’art.38, comma 2 , L. n. 241/90, sono l’impossibilità di differire l’intervento ad altra data in relazione alla ragionevole previsione di danno incombente (urgenza) e di provvedere con gli ordinari mezzi offerti dalla legislazione (contingibilità). Riguardo a tale secondo aspetto l’intervento deve essere adeguato a far fronte alla situazione determinata dall’evento straordinario e non deve necessariamente essere provvisorio.</p>
<p>7 Sussiste la litispendenza quando una stessa causa sia intrapresa dinanzi a giudici diversi, ma comunque appartenenti alla giurisdizione ordinaria, e non invece quando le cause pendano davanti a giudici di giurisdizione diverse.</p>
<p>8 Sussiste il difetto di legittimazione passiva del Comune in ordine ai provvedimenti adottati dal Sindaco quale ufficiale di Governo.</p>
<p>9 Nel caso in cui un accordo stipulato tra un’amministrazione ed un soggetto privato stabilisca l’obbligo dell’ente di saldare gli importi fatturati entro un termine prefissato dalla data di ricevimento della fattura, il credito della struttura privata diventa certo, liquido ed esigibile alla scadenza di tale termine.</p>
<p>10 Ai fini della prova richiesta dalla legge per l’emissione del decreto ingiuntivo è sufficiente qualsiasi documento di sicura autenticità, anche non proveniente dal debitore o privo di qualsiasi efficacia probatoria assoluta, da cui risulti con certezza l’esistenza del diritto di credito fatto valere in giudizio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ai fini della prova per l’emissione del decreto ingiuntivo è sufficiente qualsiasi documento di sicura autenticità, anche non proveniente dal debitore o privo di qualsiasi efficacia probatoria assoluta, da cui risulti con certezza l’esistenza del diritto di credito fatto valere in giudizio.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo integrale della sentenza <a href="/static/pdf/g/5489_5486.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-sentenza-27-10-2004-n-2985/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2004 n.2985</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2004 n.3783</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-27-10-2004-n-3783/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-27-10-2004-n-3783/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2004 n.3783</a></p>
<p>Angelo De Zotti #NOME? &#8211; Relatore sussiste la giurisdizione amministrativa sui comportamenti antisindacali concernenti le categorie di personale non privatizzato. Non vi è comportamento antisindacale in caso di spostamento di un dirigente sindacale da una struttura ad un&#8217;altra del medesimo ufficio 1. Pubblico impiego &#8211; Giurisdizione e competenza &#8211; Comportamenti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-27-10-2004-n-3783/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2004 n.3783</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-27-10-2004-n-3783/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2004 n.3783</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Angelo De Zotti		#NOME?			&#8211; Relatore</span></p>
<hr />
<p>sussiste la giurisdizione amministrativa sui comportamenti antisindacali concernenti le categorie di personale non privatizzato. Non vi è comportamento antisindacale in caso di spostamento di un dirigente sindacale da una struttura ad un&#8217;altra del medesimo ufficio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico impiego &#8211; Giurisdizione e competenza &#8211; Comportamenti antisindacali concernenti le categorie di personale non privatizzato &#8211; Giurisdizione amministrativa.																																																																																								</p>
<p>2. Pubblico impiego &#8211; Spostamento di un dirigente sindacale da una struttura ad un’altra del medesimo ufficio &#8211; Comportamento antisindacale &#8211; Non sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ del giudice amministrativo la cognizione sui comportamenti antisindacali plurioffensivi concernenti le categorie di personale le cui controversie relative al rapporto di impiego rimangono assegnate alla giurisdizione esclusiva del G.A.</p>
<p>2. Non sussistono i presupposti del comportamento antisindacale nello spostamento di un dirigente sindacale da una struttura ad un’altra del medesimo ufficio, quando risulta che le diverse strutture sono distribuite sul territorio. Lo spostamento del dirigente da una all’altra di esse non costituisce trasferimento in senso proprio, ma soltanto una modalità organizzativa della prestazione di servizio dei dipendenti interessati, che rende peraltro possibile il contatto dei dirigenti sindacali con tutte tali strutture.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
prima sezione</b></p>
<p>con l’intervento dei signori magistrati:<br />
Angelo De Zotti		&#8211; Presidente;<br />
Italo Franco			&#8211; Consigliere, relatore;<br />
Rita De Piero		#NOME?<br />
ha pronunciato il seguente</p>
<p align=center><b>DECRETO</b></p>
<p>sul ricorso n. 2627/2004 proposto nell’interesse</p>
<p>dell’<b>Associazione sindacale Anip – Italia sicura e della Federazione Consap – Italia Sicura (Anip – U.s.p.), Associazioni sindacali dei lavoratori della Polizia di Stato</b>, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni Attilio De Martin, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Veneto, ai sensi dell’art. 35 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero dell’Interno</b> in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege;</p>
<p>ed il <b>Questore pro tempore della Provincia di Padova</b>, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l’accertamento<br />
del comportamento antisindacale della P.A. – datore di lavoro, concretizzatosi con il provvedimento prot. 01317/gab del 28.5.04, con il quale si dispone il trasferimento d’ufficio senza il n.o. delle O.S. di appartenenza; e per l’annullamento del provvedimento del 28.5.2004, prot. n. 01317/gab.</p>
<p>Visto il ricorso depositato presso la Segreteria il 22.9.2004, con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A.;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
uditi all’udienza camerale del 13 ottobre 2004 (relatore il Consigliere Italo Franco), gli avvocati: De Martin per il ricorrente e Cerillo per la P.A..</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il sig. Sanna, sostituto commissario nel ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di Padova, espone di ricoprire anche la carica di segretario provinciale dell’O.S. Anip – Italia sicura, nonché della confederazione Consap – Italia sicura, oltre che di presidente provinciale del patto federale fra le due associazioni citate.<br />
Con provvedimento della Questura di Padova prot. n. 01317 del 28.5.2004 (recante ad oggetto: “movimenti interni di personale” riguardante una serie di altri dipendenti) il Sanna veniva trasferito testualmente “dall’Ufficio di Gabinetto – Posto di Polizia c/o Ospedale civile allo stesso Ufficio di gabinetto – Servizio P.G. dell’Ufficio P.G.S.P.”.<br />
Assumendo che il trasferimento era gravemente pregiudizievole e lesivo delle prerogative previste per i dirigenti sindacali, per la repressione di siffatto comportamento antisindacale ai sensi dell’art. 28 della legge 20.5.1970 n. 300 le associazioni sindacali ricorrenti in persona del Sanna adivano il giudice del lavoro presso il Tribunale di Padova ma questi, con decreto del 28.7.2004, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che il criterio di riparto della giurisdizione fra giudice del lavoro e G.A. in ordine alle controversie in tema di repressione del comportamento antisindacale vada stabilito, rettamente interpretando l’art. 63 del D.lgs. n. 165/2001, distinguendo fra personale contrattualizzato (per il quale la giurisdizione appartiene al G.O.) e non (per il quale la giurisdizione va attribuita al G.A.).<br />
Di conseguenza il ricorso ex art. 28 è stato proposto davanti a questo Tribunale Amministrativo, deducendosi:<br />
violazione dell’art. 22 della L. n. 300/70, richiamato dall’art. 51 del D.lgs. n. 165/2001; violazione degli artt. 34 del D.P.R. 16.3.1999 n. 254 e 36 del D.P.R. 18.6.2002 n. 164; condotta antisindacale ai sensi del combinato disposto dagli artt. 28 della L. n. 300/70 e 63 del D.lgs. n. 165/2001.<br />
Premesso che sussiste la legittimazione attiva del ricorrente in quanto presidente e segretario (vale a dire dirigente sindacale) delle O.S. menzionate, a loro volta legittimate perchè ricomprese fra quelle maggiormente rappresentative della P.S. e convocate dal Ministero per la sottoscrizione del rinnovo del C.C.N.L. del 1999, si sostiene che illegittimamente è stato trasferito il sig. Sanna senza acquisire il nulla osta delle O.S., trattandosi di trasferimento verso sede o struttura diversa da quella di appartenenza. Detto trasferimento dà luogo, pertanto, a comportamento antisindacale, comportando lo “sradicamento” dal contesto lavorativo in cui operava il dirigente sindacale ed incorre, pertanto nella violazione dell’art. 28 dello “statuto dei lavoratori” esteso a tutti i settori del pubblico impiego dagli artt. 51 e 63 del D.lgs. n. 165/2001, oltre che dall’art. 34 del D.P.R. 16.3.1999 n. 254 (C.C.N.L.).<br />
L’Amministrazione, così, ha agito in spregio alle prerogative tanto delle O.S. quanto del dirigente sindacale cui doveva chiedere il n.o. al fine di potere disporre il suo trasferimento.<br />
Le conclusioni sono per l’accertamento del comportamento antisindacale e per l’annullamento del trasferimento impugnato, con ripristino dello status quo ante.<br />
Dette censure vengono ribadite nella memoria conclusionale, ove si insiste sia sull’esistenza della qualità di dirigente sindacale, sia sul fatto che, pur apparendo disposto nell’ambito delle stessa sede, il trasferimento è avvenuto presso un ufficio diverso.<br />
Si è costituita l’Amministrazione eccependo, fra l’altro, che il trasferimento è avvenuto all’interno della stessa sede, con assegnazione ad una struttura che ne costituisce un’articolazione; che sono inapplicabili al personale della P.S. le norme sullo statuto dei lavoratori, e ponendo in dubbio sia la rappresentatività della Consap, sia la qualità di dirigente sindacale del Sanna.<br />
Alla camera di consiglio del 13 ottobre 2004 i difensori comparsi hanno ribadito le rispettive tesi, dopo di che la causa è stata spedita in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1) Preliminarmente il Collegio ritiene, in ordine alla questione della giurisdizione sulle controversie in tema di repressione del comportamento antisindacale posto in essere nei confronti del personale “non contrattualizzato”, di potere condividere gli assunti svolti nel decreto con il quale il giudice del lavoro ha declinato la giurisdizione, ritenendo che la stessa appartenga al G.A..<br />
In effetti, avuto anche riguardo alla circostanza che tale conclusione non è stata contestata dalla difesa della P.A. resistente, l’interpretazione proposta appare, fra le varie opzioni ermeneutiche, la più sostenibile sul piano sistematico e della razionalità del pur non chiaro disposto normativo.<br />
Ritenere che, in relazione alla repressione dei comportamenti antisindacali plurioffensivi concernenti le categorie di personale, le cui controversie relative al rapporto di impiego rimangono assegnate alla giurisdizione esclusiva del G.A., persista la giurisdizione del G.A. privilegiando la tesi. ritenendo, quindi, che il comma 3° dell’art. 63 del D.lgs. n. 165/2002 non possa essere letto isolatamente, prescindendo cioè da quanto disposto dal 1° e dal 4° comma del medesimo articolo &#8211;  consente di pervenire alla configurazione di un criterio razionale di riparto della giurisdizione carente, sul punto, con l’assetto conferito alla materia dallo stesso D.lgs. n. 165/2001.</p>
<p>2) Tanto chiarito in punto di giurisdizione, pare al Collegio che, nel caso di specie, non sussistono i presupposti del comportamento antisindacale. Ed invero, prescindendo dall’approfondimento delle eccezioni mosse ex adverso in punto sia di rappresentatività o meno delle O.S., sia di effettivo possesso della qualità di dirigente sindacale da parte del ricorrente (in nome proprio e nell’interesse della O.S. rappresentate), deve ritenersi che la struttura o ufficio di destinazione appartenga alla medesima sede ove lo stesso già prestava servizio.<br />
Ciò si evince da una dato formale poiché, come riferito nella narrativa di fatto entrambe le strutture – di provenienza e di destinazione – appartengono all’Ufficio Gabinetto; si evince altresì, da elementi di carattere sostanziale, come chiarito all’udienza camerale dal difensore della P.A. resistente, il quale ha precisato che le varie strutture dell’Ufficio Gabinetto sono distribuite sul territorio cosiccchè lo spostamento di un dipendente da una all’altra di esse non costituisce trasferimento in senso proprio, ma soltanto una modalità organizzativa della prestazione di servizio dei dipendenti interessati, che rende peraltro possibile il contatto dei dirigenti sindacali con tutte tali strutture.<br />
Alle medesime conclusioni era, del resto pervenuta questa Sezione con l’ordinanza in sede cautelare n. 62 del 16.6.2004 resa sul ricorso n. 1551/04 proposta dal solo Sanna, diretto all’impugnazione del medesimo provvedimento qui avversato.<br />
Conclusivamente, il ricorso all’esame deve ritenersi infondato e va, pertanto, rigettato.<br />
Possano, tuttavia, compensarsi integralmente fra le parti le spese e onorari di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.<br />
Compensa integralmente fra le parti le spese e onorari di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 13.10.2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-27-10-2004-n-3783/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2004 n.3783</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2004 n.2794</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-27-10-2004-n-2794/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-27-10-2004-n-2794/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2004 n.2794</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Peruggia U.P.A.A. (avv. Gallo) c. Regione Piemonte (avv. Magliona) e C.I.A. (avv. Bolla) l&#8217;art. 12 3&#176; co. della l. 29 dicembre 1993 n&#176; 580 ed il relativo dm 24 luglio 1996 n&#176; 501 non possono interpretarsi nel senso che un&#8217;associazione a cui aderiscono per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-27-10-2004-n-2794/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2004 n.2794</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-27-10-2004-n-2794/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2004 n.2794</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Peruggia<br />   U.P.A.A. (avv. Gallo) c. Regione Piemonte (avv. Magliona) e C.I.A. (avv. Bolla)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;art. 12 3&deg; co. della l. 29 dicembre 1993 n&deg; 580 ed il relativo dm 24 luglio 1996 n&deg; 501 non possono interpretarsi nel senso che un&#8217;associazione a cui aderiscono per lo più piccole imprese agricole possa conseguire solo posti in consiglio attribuiti alle piccole imprese</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Camere di Commercio –  Art. 12 l. n° 580/93 – Determinazione dei rappresentanti – Associazione piccole imprese agricole – Assegnazione  seggi piccole imprese – Esclusività – Non sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 12 3° co. della l. 29 dicembre 1993 n° 580 ed il relativo dm 24 luglio 1996 n° 501 non possono interpretarsi nel senso che un’associazione a cui aderiscono per lo più piccole imprese agricole possa conseguire solo posti in consiglio attribuiti alle piccole imprese.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale<br />
per il Piemonte &#8211; 1^ Sezione</b></p>
<p>composto dai<br />
Signori:<br />
Alfredo	GOMEZ de AYALA	&#8211;	Presidente;<br />
Bernardo	BAGLIETTO		&#8211;	Primo Referendario;<br />
Paolo	PERUGGIA			&#8211;	P. ref., estensore<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 27 ottobre 2004.</p>
<p>	Visto il ricorso n. 1424/04 proposto																																																																																												</p>
<p>dall’<b>Unione Provinciale Agricoltori Asti – Confagricoltura Asti</b>, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Carlo Emanuele Gallo, elettivamente domiciliata a Torino, via Palmieri n. 40, presso lo studio dello stesso;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>REGIONE PIEMONTE</b>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giulietta Magliona, presso la quale è domiciliata in piazza Castello 165 a Torino</p>
<p>la <b>Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ASTI</b>, in persona del Presidente pro-tempore,</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>di <b>C.I.A. – Confederazione Italiana Agricoltori Ass. Prov. di Asti</b>, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Marco Venturino, con lui elettivamente domiciliata a Torino, corso Siccardi 11 presso l’avvocato Mauro Bolla</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,<br />
del decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte in data 12 luglio 2004 n. 50, comunicato con lettera della Direzione Commercio e Artigianato della Regione 14 luglio 2004, prot. n. 8744/17/17.6, successivamente pervenuta, che ha approvato le “determinazioni ai sensi dell’art. 5 del decreto del Ministro dell’Industria, Commercio e Artigianato 24 luglio 1996, n. 501, relative al rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Asti”, nella parte in cui individua come soggetto titolato alla designazione dei componenti il Consiglio camerale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Asti, per il settore di attività economica agricoltura, la C.I.A., Confederazione Italiana Agricoltori Ass. Prov. di Asti, in luogo dell’Unione ricorrente;</p>
<p>nonchè per l’annullamento<br />
degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento, ivi compresi i successivi provvedimenti di nomina del componente del Consiglio della Camera di Asti designato dalla C.I.A., e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.</p>
<p>	Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />	<br />
	Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dall’Unione ricorrente;<br />	<br />
	Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Piemonte e della C.I.A.;																																																																																												</p>
<p>	Relatore il 1° Referendario Paolo Peruggia e uditi gli avvocati professore Carlo Emanuele Gallo, Giulietta Magliona e Marco Venturino. <br />	<br />
L’unione provinciale agricoltori della provincia di Asti impugna il decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte in data 12 luglio 2004 n. 50, comunicato con lettera della Direzione Commercio e Artigianato della Regione 14 luglio 2004, prot. n. 8744/17/17.6, con cui la designazione dei componenti del consiglio camerale della CCIAA di Asti è stata demandata alla C.I.A. (confederazione italiana agricoltori) ed alla Coldiretti, con la conseguente pretermissione della ricorrente. Lamenta:<br />
violazione di legge con riferimento all’at. 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed agli artt. 1, 2 e 5 del d.m. 24.7.1996, n. 501; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, illogicità, difetto ed insufficienza di istruttoria e di motivazione, ingiustizia grave e manifesta. <br />
Violazione di legge con riferimento all’art. 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con riferimento agli artt. 1, 2 e 5 del d.m. 24.7.1996, n. 501, eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, illogicità, difetto ed insufficienza di istruttoria e di motivazione, ingiustizia grave e manifesta, con riferimento ad altro profilo.    <br />
La ricorrente ha chiesto sospendersi l’esecuzione dell’atto impugnato. <br />
La regione Piemonte si è costituita in giudizio con atto 26.10.2004 con cui ha chiesto respingersi l’impugnazione.<br />
La C.I.A. si è costituita in giudizio con atto 23.10.2004, con cui ha chiesto respingersi la domanda. </p>
<p>L’unione provinciale agricoltori della provincia di Asti si lamenta del mancato riconoscimento in suo favore della possibilità di designare suoi membri come componenti del consiglio camerale della CCIAA. <br />
La proposizione della domanda cautelare, la rituale instaurazione del contraddittorio e la sufficienza degli elementi di prova in atti consentono la decisione con sentenza brevemente motivata.<br />
L’interessata lamenta la mancata attribuzione fatta in suo favore di un seggio per il settore agricoltura nel consiglio della CCIAA di Asti.<br />
Con il primo motivo viene dedotta l’illegittimità delle determinazione regionale, nella parte in cui non ha riconosciuto che la controinteressata dovesse concorrere al riparto dei seggi solo per il settore delle piccole imprese. Assume infatti l’interessata di rappresentare per lo più imprese agricole medio-grandi, che con la lettura delle norme data dalla regione non avrebbero possibilità alcuna di essere ammessa nell’organo collegiale.<br />
Il giudice non condivide la tesi. Non risulta infatti desumibile dalle norme (legge 29.12.1993, n. 580 e dm 24.7.1996, n. 501) denunciate che un’associazione a cui aderiscono per lo più piccole imprese agricole possa  aspirare a conseguire solo posti in consiglio attribuiti alle piccole imprese: al contrario, la riserva espressa che la disciplina vigente  opera in favore dei piccoli imprenditori non si può intendere nel senso che, comunque, deve essere assicurata una rappresentanza alle imprese che piccole non sono.   <br />
La prima doglianza è pertanto infondata e va respinta. <br />
	Con il secondo motivo l’interessata lamenta il travisamento dei dati numerici operati dall’atto impugnato, che non collimerebbero con quelli desumibili dalla documentazione reperibile presso l’INPS.<br />	<br />
Al riguardo il giudice rileva che appare più corretta la prospettazione della materia contenuta nella difesa regionale, nella parte in cui assume che per ottenere il riparto dei seggi del consiglio della CCIAA si deve aver riguardo alle iscrizioni al registro delle imprese, che non necessariamente corrisponde alle risultanze delle posizioni assicurative.<br />
Alla stregua adottata risulta invece la correttezza del computo operato dalla regione; da ciò consegue l’infondatezza delle censure con cui si impugna l’esclusione della ricorrente associazione dalla rappresentanza di categoria.<br />
	Il ricorso va pertanto disatteso, potendosi peraltro compensare le spese, dati i giusti motivi.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte &#8211; 1^ Sezione &#8211; <br />
Pronunciando sentenza brevemente motivata, respinge il ricorso e compensa le spese.</p>
<p>La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-27-10-2004-n-2794/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2004 n.2794</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2004 n.16491</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-10-2004-n-16491/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-10-2004-n-16491/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2004 n.16491</a></p>
<p>Pres. Coraggio, Est. Monaciliuni R. SpA (avv.ti A. M. Balestreri, L. Iannotta e D. Ricciardi) v. Comune di Nola (avv. D. Vitale) – P.S. (avv. G. Manzo) – R.C. srl (avv.ti A. Contieri, G. Macrì) sull&#8217;efficacia delle certificazioni di qualità ISO9001:2000 o Vision 2000 in relazione alle unità operative future</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-10-2004-n-16491/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2004 n.16491</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-10-2004-n-16491/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2004 n.16491</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Coraggio, Est. Monaciliuni  <br /> R. SpA (avv.ti A. M. Balestreri, L. Iannotta e D. Ricciardi) v. Comune di Nola (avv. D. Vitale) – P.S. (avv. G. Manzo) – R.C. srl (avv.ti A. Contieri, G. Macrì)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;efficacia delle certificazioni di qualità ISO9001:2000 o Vision 2000 in relazione alle unità operative future dell&#8217;azienda certificata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. &#8211; Appalti di servizi – requisiti di partecipazione – possesso della certificazione di qualità – estensione della certificazione anche alle unità operative future – impossibilità – annullamento dell’aggiudicazione provvisoria ed esclusione dalla gara – legittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Legittimamente viene revocata l’aggiudicazione provvisoria di una gara d’appalto per il servizio di ristorazione scolastica in capo ad una concorrente che, pur essendo in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2000 o equivalenti, non abbia provveduto ad estendere detta certificazione al centro di cottura reperito ad hoc per lo svolgimento dell’appalto ed effettivamente utilizzato per la prestazione del servizio, successivamente al rilascio della certificazione.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con <a href="/ga/id/2004/11/1785/d">nota</a> dell&#8217;Avv. Andrea Bullo</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’efficacia delle certificazioni di qualità ISO9001:2000 o Vision 2000 in relazione alle unità operative future dell’azienda certificata</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA   ITALIANA<br />
IN  NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la<br />
Campania &#8211; Sezione prima –</b></p>
<p>composto dai Magistrati:<br />
1) dr. Giancarlo Coraggio              &#8211; Presidente;<br />
2) dr. Paolo Carpentieri                  &#8211; Consigliere;<br />
3) dr. Arcangelo Monaciliuni         &#8211; Consigliere, relatore</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 12770/2003  Reg. gen., proposto dalla<br />
<b>Ristochef s.p.a.</b>, in persona dell&#8217;amministratore delegato e legale rappresentante p.t., dott. Pasqualino Volpe, rappresenta e difesa, per mandato in calce all&#8217;atto introduttivo del giudizio, dagli avv.ti Lucio Iannotta e Dario Ricciardi del foro di Napoli e dall&#8217;avv. Adolfo Maria Balestrieri del foro di Milano, tutti elettivamente domiciliati in Napoli, via Fedro, n. 7. presso lo studio dell&#8217;avv. Iannotta</p>
<p>Contro</p>
<p>&#8211; il <b>Comune di Nola</b>, in persona del suo Sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta mandato in calce alla copia notificata del ricorso ed in forza di delibera commissariale n. 147 del 28.11.2003, dall’avv. Domenico Vitale, con domicilio eletto in<br />
&#8211; il <b>Vice segretario generale dello stesso Comune</b>, dott. Paolino Santaniello, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine dell&#8217;atto di costituzione in giudizio ed in forza di delibera commissariale n. 148 del 28.11.2003, dall&#8217;avv. Giuseppe Man</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>della<b> società RI.CA. s.r.l.</b>, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, per mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio, dagli avv.ti Alfredo Contieri e Gennaro Macrì, insieme al quale è elettivamente domiciliato in Napoli, via R. De Cesare, n. 7</p>
<p>per l&#8217;annullamento (previa sospensione)<br />
&#8211; del provvedimento del Comune di Nola, prot. n. 252 del 6 ottobre 2003, a firma del Vice segretario generale del Comune, recante la comunicazione dell&#8217;esclusione della società ricorrente dalla gara per l&#8217;affidamento del servizio di &#8220;fornitura, veicolazio<br />
&#8211; della determinazione dirigenziale n. 110 del 3.10.2003, di approvazione dei verbali di gara e di aggiudicazione dell&#8217;appalto in favore della controinteressata RI.CA.;<br />
&#8211; del verbale di gara n. 7 attestante l&#8217;attività svolta dalla commissione nella seduta del 30.9.2003;<br />
&#8211; nonchè, ove occorra, del parere legale rilasciato dall&#8217;avv. Vitale Domenico, richiamato per relationem nel cennato verbale di gara n. 7;<br />
 &#8211; nonchè di tutti gli altri atti ad esso presupposti, antecedenti, conseguenti e comunque connessi e/o richiamati per relationem, con riserva di formulazione successiva di motivi aggiunti, ove a rendersi necessario;<br />
nonchè, per la condanna<br />
della resistente amministrazione al risarcimento del danno ingiusto subito dalla società ricorrente, eventualmente anche mediante la reintegrazione informa specifica, ai sensi dell&#8217;art. 35 della d. l.vo n. 80 del 1998, come novellato dall&#8217;art. 7 della l. n. 205 del 2000</p>
<p>Visto il ricorso ed i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’intimata amministrazione e della controinteressata società RI.CA.;<br />
Visto il ricorso incidentale presentato da quest&#8217;ultima;<br />
Vista la documentazione e le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive ragioni;<br />
Visti gli atti tutti di causa; <br />
Relatore il consigliere, dott. Arcangelo Monaciliuni;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 27 ottobre 2004, i procuratori delle parti costituite, come da relativo verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto:</p>
<p align=center><b>Fatto</b></p>
<p>La ricorrente è stata esclusa dalla gara indetta dal Comune di Nola per l&#8217;affidamento del servizio (triennale) di &#8220;fornitura, veicolazione e distribuzione dei pasti agli alunni delle scuole materne, elementari e medie&#8221;, avendo l&#8217;amministrazione procedente (all&#8217;esito dell&#8217;istruttoria svolta con acquisizione di parere legale e resasi necessaria per verificare la fondatezza della relativa contestazione svolta in sede di gara) concluso per l&#8217;irregolarità della certificazione di qualità ISO 9001:2000 dalla stessa prodotta, in quanto non riferita al Centro di cottura, sito in Nola, alla via Cupa Falciano, effettivamente utilizzato per l&#8217;appalto in questione. <br />
Secondo l&#8217;amministrazione, in siffatta situazione, ricorrevano le condizioni per la non ammissione, ai sensi della previsione contenuta nel punto 7 del bando e nell&#8217;art. 11, lettera K, del capitolato speciale. Da qui l&#8217;annullamento della già disposta aggiudicazione provvisoria in favore della ricorrente e l&#8217;individuazione della nuova offerta più vantaggiosa, risultata essere quella della RI.CA., in favore della quale è stata poi disposta l&#8217;aggiudicazione definitiva. <br />
Avverso la cennata decisione è stato quindi proposto il ricorso in esame, affidato ad un unico articolato mezzo di impugnazione, volto a denunciare violazione delle disposizioni del bando di gara e del capitolato speciale di appalto, dei principi generali di buon andamento dell&#8217;attività amministrativa, nonchè difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti di fatto, illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta.<br />
Nella prospettazione attorea, la certificazione prodotta sarebbe conforme alla richiesta del bando di gara, sicchè alcun indagine ulteriore sarebbe stata possibile; nel caso, comunque, si sarebbe resa necessaria una ben diversa istruttoria per verificare l&#8217;esatta portata della certificazione, dalla ricorrente ritenuta comprensiva di tutte le unità operative presenti e future, ovvero anche di quella qui in discorso: del centro di cottura di Nola.<br />
In tali sensi anche la memoria conclusionale.<br />
Le parti resistenti hanno offerto un&#8217;articolata replica a detta ricostruzione. <br />
La controinteressata RI.CA. ha anche prodotto ricorso incidentale per denunciare gli atti della commissione, nella parte in cui vengono determinati i punteggi da attribuire e, questi ultimi, concretamente assegnati (la Ristochef avrebbe presentato un&#8217;offerta tecnica trasfusa da quella di altra impresa, presumibilmente presentata in diversa gara).<br />
 Nel corso dell&#8217;adunanza camerale del 10.12.2003, sull&#8217;accordo delle parti la domanda cautelare è stata cancellata dal relativo ruolo in vista di una fissazione del merito, per quanto possibile a breve.<br />
Detta fissazione si è avuta per l&#8217;udienza pubblica del 27 ottobre 2004, nella quale la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>Diritto</b></p>
<p>1 &#8211; Il gravame principale, proposto per contestare l&#8217;esclusione della ricorrente Ristochef dalla gara sopra descritta, è infondato e in quanto tale andrà respinto determinando l&#8217;inammissibilità di quello incidentale proposto dalla controinteressata RI.CA. (che andrebbe esaminato solo in prosieguo, proponendo questioni di merito relative alla determinazione ed attribuzione dei punteggi).<br />
2 &#8211; Nella prospettazione attorea il bando di gara prevedeva, in alternativa, il possesso &#8220;di sistema di qualità certificato ISO 9002 o Vision 2000&#8221;, senza alcun altra ulteriore specificazione in ordine all&#8217;ambito di efficacia della certificazione, solo da rilasciarsi da Enti accreditati. E tale prescrizione la Ristochef avrebbe rispettato producendo certificato Iso 9001:2000 (più comunemente conosciuto come Vision 2000) rilasciato da RINA, soggetto accreditato che fa parte di CISQ, unico membro italiano di IQ Net cui aderiscono 33 organizzazioni presenti in 34 Paesi.<br />
In siffatta situazione illegittimamente la stazione appaltante avrebbe ritenuto necessario che detto certificato facesse esplicito, espresso riferimento all&#8217;unità operativa: Centro di cottura, sito in Nola, alla via Cupa Falciano, effettivamente utilizzato per l&#8217;appalto in questione (il certificato, rilasciato in data 13 marzo 2003, indica espressamente la sola unità operativa di Via Venezia Giulia 5/A 20157 Milano). In ogni caso, sempre ad avviso della ricorrente, tale tipo di certificazione consentirebbe di ritenere in essa ricomprese anche le unità operative future, e quindi quella di Nola, la cui disponibilità la ricorrente ha acquisito solo in data 20 agosto 2003 (come da scrittura privata versata in atti).</p>
<p>3 &#8211; In primo luogo, la conclusione attorea in ordine alla sufficienza di un certificato, quale che sia, quale che ne siano i contenuti, è infondata. Peraltro la tesi è solo accennata, posto che tutto il prosieguo del ricorso è invece incentrato a dimostrare l&#8217;estensibilità della certificazione anche alle unità operative future.  <br />
Ed invero, una lettura della lex specialis, che porti a concludere che essa abbia inteso escludere l&#8217;esame dei contenuti della certificazione richiesta, ovvero per la sufficienza del contenitore, non può essere utilmente sostenuta. <br />
 Se è vero che il punto 7 del bando di gara ed il corrispondente punto k del Capitolato speciale di appalto stringatamente si limitano a richiedere il possesso, alternativo, di una delle due certificazioni ivi indicate, fuor di dubbio che le stesse devono essere riferite all&#8217;oggetto dell&#8217;appalto (fornitura, veicolazione e distribuzione dei pasti), tenendosi quindi conto della richiesta disponibilità di un centro abilitato anche all&#8217;asporto, dotato di tutte le licenze igienico sanitarie e commerciali e in grado di garantire una potenzialità adeguata &#8230; entro i confini del Comune di Nola o nei Comuni direttamente confinanti (come in dettaglio da art. 2 del Capitolato speciale di appalto e, più genericamente, dal punto 9 del bando).<br />
Non è dato, cioè, dubitare che la certificazione di qualità avesse a dover ricomprendere anche l&#8217;unità operativa concretamente utilizzata nel caso dato. Il che non è avvenuto, posto che la certificazione prodotta è riferita alle “seguenti unità operative…..” e, per quanto possa apparire ambigua proseguendo, come sopra già rilevato, con “Via Venezia Giulia 5/a Milano ed unità operative”, di certo non indica quella in esame.<br />
Del resto, come non hanno mancato di evidenziare le parti resistenti, sostanzialmente in tali sensi hanno già concluso Tar Lombardia, Milano, 431/2003 e Tar Sardegna n. 728/2003 in presenza di fattispecie similari, se non identiche. In particolare, la prima pronuncia recita nel senso che in base ai normali canoni ermeneutici logico-sistematici si impone un&#8217;interpretazione del bando secondo cui la  certificazione non può che essere riferita all&#8217;unità operativa effettivamente utilizzata in relazione all&#8217;oggetto dell&#8217;appalto. Ciò, avuto anche conto delle fondamentali esigenze di tutela dell&#8217;interesse pubblico in un settore particolarmente delicato, quale quello della ristorazione, che potrebbe incidere sulla stessa tutela del diritto alla salute, nell&#8217;ipotesi -astratta- di consumo di un prodotto alimentare non perfettamente conforme a quanto previsto dalla certificazione relativa alla &#8220;qualità&#8221; del prodotto stesso, secondo le norme ISO. <br />
In applicazione di tale, piana, conclusione, condivisa da questo Collegio, va rigettata sia la censura volta a sostenere la sufficienza di una qualsiasi certificazione, sia quella secondo la quale la stessa può esser ritenuta idonea a coprire le unità operative future.<br />
4 &#8211; Quanto a tale ultima doglianza (rigettata previamente quella procedimentale di difetto di istruttoria, invero insussistente, avendo la stazione appaltante fatto ricorso a tali fini ad un parere legale), il tentativo attoreo di far leva sulle differenze esistenti fra ISO 9002 e Vision 2000  per sostenere l&#8217;idoneità della certificazione prodotta (la seconda) è destinato a rimanere infruttuoso.<br />
Da alcun elemento può infatti ricavarsi che solo l&#8217;ISO 9002 (di cui si è occupato la pronuncia del Tar Lombardia cit.) va riferita a ciascun centro di cottura (pag. 11 del gravame); nel mentre, il Vision 2000 (l&#8217;ISO 9001: 2000), rappresentante la versione più aggiornata del sistema di certificazioni, avrebbe un oggetto ampio ed idoneo sostanzialmente a garantire la qualità degli aspetti organizzativi e gestionali dell&#8217;impresa nel suo complesso, estendendosi automaticamente a tutti i campi di attività ed a tutti i siti nei quali opera, con la propria organizzazione, l&#8217;impresa medesima anche successivamente al conseguimento della certificazione, &#8230;ovvero alle unità operative presenti e future rientranti nella sua organizzazione (pag.11 cit. e seg.).<br />
Ed invero, quale che sia l&#8217;ampia latitudine a conferirsi alla certificazione in discorso, ovvero qualsivoglia estensiva lettura abbia a farsene, non appare comunque possibile che essa possa ricomprendere, in concreto, unità operative non ancora sottoposte a verificazione al fine di accertarne la sussistenza dei requisiti, nell&#8217;ambito del sistema di gestione proprio dell&#8217;impresa. E che il centro di cottura in discorso, richiesto come parte integrante dell&#8217;unicum costituente l&#8217;oggetto della gara di che trattasi, non era stato sottoposto a verifica alcuna è fatto incontestato (cfr. sul punto pag. 7 della memoria del Comune, rimasta priva di replica) e di tutta rilevanza per dirimere la questione posta.<br />
Tale circostanza, infatti, rende obbligata la decisione di esclusione in quanto le innovazioni introdotte dalla versione Vision 2000, nel riferire la certificazione  a tutti i processi presenti in azienda e realizzati per conferire ai clienti un prodotto ed un servizio conformi alle aspettative contrattuali ed alle aspettative del mercato, non coprono i siti nei quali l&#8217;impresa opererà successivamente, all&#8217;uopo rendendosi necessaria un&#8217;integrazione della certificazione, a verifica positiva effettuata. D&#8217;altra parte, come condivisibilmente affermato dalla controinteressata, se la necessità di uno specifico riferimento alle unità operative effettivamente  impiegate deriva dalla stessa funzione della certificazione, che è quella di garantire la qualità e la sicurezza dei prodotti, a maggior ragione tale discorso vale nel caso in cui la struttura non sia inserita nel sistema di gestione al momento del rilascio del certificato, ma sia data in disponibilità da terzi (come qui avviene) rispetto ai quali non vi è alcuna garanzia, nemmeno a livello sistemico, circa l&#8217;esistenza della conformità ai requisiti della normativa ISO.</p>
<p>4 &#8211;  Tali essendo i termini della questione posta (non in discussione cioè la possibilità in sè di avvalersi di centri di cottura diversi da quelli ordinariamente utilizzati dall&#8217;azienda), il ricorso esaminato è infondato e va quindi respinto; come preannunciato, quello incidentale va dichiarato inammissibile.<br />
 Le spese di giudizio devono seguire la soccombenza, secondo la liquidazione fattane in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania- Sezione prima, respinge il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale prodotto dalla controinteressata. <br />
Condanna la parte ricorrente principale alle spese di giudizio, liquidate in Euro quattromila/00, da ripartirsi fra il Comune di Nola e la società controinteressata in ragione di Euro duemilacinquecento/00 in favore della prima e millecinquecento/00 della seconda. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 27 ottobre 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-10-2004-n-16491/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2004 n.16491</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 27/10/2004 n.1117</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-27-10-2004-n-1117/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-27-10-2004-n-1117/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-27-10-2004-n-1117/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 27/10/2004 n.1117</a></p>
<p>Pres. VACIRCA, Est. MIGLIOZZI Baldi Neri (Av. M. Paolini e S. Grassi) c/ Ministero della Pubblica Istruzione (Avv. delo Stato), Scuola Media Statale Masaccio Calvino Don Milani (Avv. dello Stato), Provveditorato studi di Firenze (n.c.) e Barbetti Franca (n.c.) Istruzione pubblica e privata – Scuola – Prevalenza dell’interesse pubblico all’organizzazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-27-10-2004-n-1117/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 27/10/2004 n.1117</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-27-10-2004-n-1117/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 27/10/2004 n.1117</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. VACIRCA, Est. MIGLIOZZI<br /> Baldi Neri (Av. M. Paolini e S. Grassi) c/ Ministero della Pubblica Istruzione (Avv. delo Stato), Scuola Media Statale Masaccio Calvino Don Milani (Avv. dello Stato), Provveditorato studi di Firenze (n.c.) e Barbetti Franca (n.c.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Istruzione pubblica e privata – Scuola – Prevalenza dell’interesse pubblico all’organizzazione sull’ esigenza di continuità didattica – Sussiste &#8211; Motivi</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’ esigenza di assicurare la continuità didattica incontra evidenti limiti nei profili organizzativi dell’intera attività didattica del corpo docente. Nella comparazione delle posizioni coinvolte la pretesa alla continuità didattica non appare prevalente sugli interessi pubblici sottesi all’attività organizzativa scolastica.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commento dell&#8217;Avv. di Stato Maria Vittoria Lumetti, <a href="/ga/id/2004/12/1861/d">&#8220;Gli atti di natura organizzativa nell’ambito scolastico&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
FIRENZE &#8211; PRIMA   SEZIONE</b></p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
GIOVANNI VACIRCA Presidente  #NOME?<br />
&#8211; ANDREA MIGLIOZZI Cons. , relatoreha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 27 Ottobre 2004<br />
Visto il ricorso 1531/2004  proposto da:</p>
<p><b>BALDI NERI PER IL MINORE BALDI JACOPO</b>rappresentato e difeso da:<br />
PAOLINI MARTAGRASSI STEFANOcon domicilio eletto in FIRENZEPIAZZA S. SPIRITO, 10presso<br />
PAOLINI MARTA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE</b>rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZEVIA DEGLI ARAZZIERI 4presso la sua sede</p>
<p><b>SCUOLA MEDIA STATALE MASACCIO CALVINO DON MILANI &#8211; FIRENZE</b> rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZEVIA DEGLI ARAZZIERI 4presso la sua sede</p>
<p><b>PROVVEDITORATO STUDI DI FIRENZE</b>  non costituitosi in giudizio;</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>BARBETTI FRANCA</b> non costituitasi in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
del provvedimento di incognito numero e di incognita data con cui il Dirigente Scolastico della Scuola Media Statale “Masaccio &#8211; Calvino &#8211; Don Milani” di Firenze ha interrotto la continuità didattica per l’insegnamento della lingua italiana nella classe 1^ H della scuola media statale “Italo Calvino” di Firenze, assegnando ad altro incarico, per l’anno scolastico 2004 &#8211; 2005 , la Prof.ssa Franca Barbetti, titolare della cattedra nell’anno scolastico appena concluso.</p>
<p>nonchè, per quanto occorrer possa<br />
della nota prot. n. 46/RIS del 07.07.2004 del Dirigente Scolastico della Scuola Media Statale “Masaccio &#8211; Calvino &#8211; Don Minzoni” di Firenze e di ogni altro atto presupposto connesso o conseguente, ancorchè al momento non conosciuto.<br />
Visti i motivi aggiunti depositati presso questo Tribunale l’11 ottobre 2004, proposti per l’annullamento, previa sospensiva, dell’esecuzione del provvedimento di assegnazione della professoressa Franca Barbetti ad altro incarico per il corrente anno scolastico, interrompendo la continuità didattica rispetto all’a.s. 2003/2004 e, se del caso, del provvedimento di assegnazione del professore Romeo Baccetti alla attuale II H della scuola Masaccio &#8211; Calvino &#8211; Don Milani in vece della professoressa Barbetti (che a dire dell’Amministrazione sarebbero stati adottati l’8.09.2004), nonchè delle note prot. 57/ris del 23.07.2004 della Scuola Masaccio &#8211; Calvino &#8211; Don Milani depositate in Segreteria direttamente dall’Amministrazione e dei documenti ad esse allegati, nonchè in parte qua dei documenti tutti e senza alcuna eccezione comunque depositati in giudizio anche dall’Avvocatura dello Stato.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Vista l’ordinanza collegiale istruttoria n. 154 emessa da questo Tribunale in data 9 settembre 2004;<br />
Vista l’ordinanza collegiale n. 987 emessa da questo Tribunale in data 28 settembre 2004;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE <br />
SCUOLA MEDIA STATALE MASACCIO CALVINO DON MILANI &#8211; FIRENZE <br />
Udito il relatore Cons. ANDREA MIGLIOZZI  e uditi, altresì, per le parti gli avv. F. Baldi, in sostituzione dell’avv. M. Paolini, e M. V. Lumetti (Avv. Stato); </p>
<p>Considerato:<br />
&#8211; che, con riferimento al caso di specie, l’invocata esigenza di assicurare la continuità didattica da parte della prof.ssa Barbetti incontra evidenti limiti nei profili organizzativi dell’intera attività didattica del corpo docente;<br />
&#8211; che, nella comparazione delle posizioni coinvolte nella vicenda de qua, la pretesa della parte ricorrente qui fatta valere non appare prevalente sugli interessi pubblici sottesi all’adozione degli atti impugnati;<br />
Considerato pertanto che, in relazione agli elementi di causa, non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda incidentale in esame, ai sensi dell’art.21, della legge 6 dicembre 1971 n.1034, come modificato dall’art.3 della L.205/2000 coordinato con l’art.1 della legge stessa;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della I^ Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-27-10-2004-n-1117/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 27/10/2004 n.1117</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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