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	<title>27/1/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>27/1/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 27/1/2020 n.108</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-27-1-2020-n-108/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-27-1-2020-n-108/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 27/1/2020 n.108</a></p>
<p>Nota a sentenza a CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE III &#8211; Sentenza 20 gennaio 2020, n. 452   a cura di Alessandra Petronelli LA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA E’ INUTILIZZABILE NEI RAPPORTI TRA PRIVATI  Nota a sentenza a CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE III &#8211; Sentenza 20 gennaio 2020, n. 452   a</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-27-1-2020-n-108/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 27/1/2020 n.108</a></p>
<p style="text-align: left;">
<p>Nota a sentenza a CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE III &#8211; Sentenza 20 gennaio 2020, n. 452   a cura di Alessandra Petronelli</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div><strong>LA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA E’ INUTILIZZABILE NEI RAPPORTI TRA PRIVATI </strong></p>
</div>
<div><a href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/25881" data-cke-saved-href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/25881">Nota a sentenza a <strong>CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE III &#8211; Sentenza 20 gennaio 2020, n. 452   a cura </strong>di Alessandra Petronelli</a></div>
<div>
<strong>Prologo</strong><br />
La documentazione antimafia può essere utilizzata solo nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e non nei rapporti tra privati che, ai sensi della normativa vigente, sono esclusi dal campo di applicazione della disciplina antimafia.<br />
Questo è quanto stabilito, in maniera dirompente, dalla Sez. III del Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 452, pronunciata lo scorso 20 gennaio 2020.<br />
Per i Giudici di Palazzo Spada, una corretta lettura dell’art. 83 del d.lgs 6 settembre 2011, n. 159conduce alla doverosa conclusione che il presupposto prefettizio per l’emanazione dell’interdittiva antimafia sussiste solo quando il privato entra in rapporto con l’Amministrazione, nulla prevedendo nel caso di rapporti tra privati.<br />
Diversamente argomentando si assisterebbe alla violazione – a legislazione vigente &#8211; del diritto all’attività economica tra privati, costituzionalmente garantita dall’art. 41 che definisce l’iniziativa economica privata come “libera”.</p>
<p><strong>I fatti di causa</strong><br />
Nell’ambito di un Protocollo di legalità sottoscritto tra Confindustria e il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Brescia, su istanza di un’impresa privata, emanava l’intedittiva antimafia nei confronti di una società. Ai fini della stipula di un contratto estraneo a qualsiasi procedimento o provvedimento pubblico, l’impresa privata aveva infatti proposto domanda di attivazione del Protocollo, chiedendo le verifiche antimafia sui propri fornitori anche se non aderenti al Protocollo. A quest’ultimo, faceva seguito un Atto aggiuntivo con cui il Ministero dell’Interno dichiarava la volontà di riconoscere anche ai soggetti privati la possibilità di richiedere informative antimafia.<br />
La società destinataria dell’interdittiva proponeva ricorso al Tar Brescia che, nel rigettarlo, riteneva sussistenti i presupposti del pericolo di infiltrazione mafiosa dell’impresa.<br />
La ricorrente proponeva, pertanto, appello al Consiglio di Stato che, con la sentenza in commento, lo accoglieva.</p>
<p><strong>L’<em>iter</em>logico-giuridico seguito dal Consiglio di Stato</strong><br />
Per i Giudici di Palazzo Spada, sebbene sia condivisibile la sussistenza di un attendibile grado di verosimiglianza del pericolo di infiltrazione mafiosa della società, deve tuttavia ritenersi che l’interdittiva antimafia non avrebbe potuto, nel caso di specie, essere adottata.<br />
La verifica antimafia è stata infatti chiesta alla Prefettura da parte di un soggetto di <em>indubbia</em>natura privata – non rientrante tra gli enti indicati dall’art. 83, d.lgs. n. 159/2011 – e in relazione a contratti di rilevanza solo privatistica, in alcun modo connessi all’uso di poteri, procedimenti o risorse pubbliche.<br />
L’evidente vuoto normativo, ad avviso del Collegio, non avrebbe potuto essere colmato dal Protocollo di Legalità e dall’Atto aggiuntivo che finiscono per estendere ad un soggetto terzo, estraneo a tale rapporto, gli effetti inibitori che la legge ha espressamente voluto applicare ai soli casi in cui il privato in odore di mafia contragga con una parte pubblica.<br />
Per i Giudici di Palazzo Spada, la prova della <em>voluntas legis</em>di escludere i rapporti privatistici dal campo di applicazione della disciplina antimafia, emergerebbe, peraltro, dalla modifica apportata all’art. 87 che, prima della novella introdotta dal d.lgs. n. 218/2012, prevedeva espressamente la possibilità che la comunicazione antimafia fosse richiesta da un soggetto privato.<br />
I Giudici, pertanto, si interrogano se non sia il caso di valutare il ritorno alla originaria formulazione del Codice Antimafia prevedendo la richiesta di informazione antimafia anche da parte di un privato ed anche per rapporti esclusivamente privatistici. Diversamente, si consente alle imprese colluse o in odore di mafia la possibilità di operare nel settore privato nel quale, probabilmente, la capacità persuasiva delle minacce e della violenza fisica e psicologica, tipica della mafia, risulta ancora più incisiva.</div>
</div>
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			</item>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2020 n.1120</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-27-1-2020-n-1120/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-27-1-2020-n-1120/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2020 n.1120</a></p>
<p>Pietro Morabito, Presidente, Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore PARTI: OMISSIS, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Michele Liguori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Gregorio Xi n. 13; contro Ministero della Giustizia non costituito in giudizio;  Il giudice amministrativo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-27-1-2020-n-1120/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2020 n.1120</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-27-1-2020-n-1120/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2020 n.1120</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pietro Morabito, Presidente, Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore PARTI: OMISSIS, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Michele Liguori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Gregorio Xi n. 13; contro Ministero della Giustizia non costituito in giudizio; </span></p>
<hr />
<p>Il giudice amministrativo procede alla liquidazione di spese e onorari in misura forfetaria, senza pedissequamente attenersi ai limiti minimi/massimi della tariffa professionale, in applicazione di criteri di equità  non sempre esplicitati in sentenza .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Processo amministrativo-spese processuali &#8211; liquidazione di spese e onorari- misura forfettaria &#8211; criteri.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em> <br /> Il giudice amministrativo procede alla liquidazione di spese e onorari in misura forfetaria, senza pedissequamente attenersi ai limiti minimi/massimi della tariffa professionale, in applicazione di criteri di equità  non sempre esplicitati in sentenza (prassi cui si è solitamente adeguata anche quella degli avvocati di non allegare la nota degli onorari e delle spese con riferimento alle singole voci della tabella). <br /> In tale ottica i criteri di liquidazione vengono rinvenuti non tanto nel raffronto fra la tariffa professionale e il valore economico della causa, quanto piuttosto in circostanze eterogenee, intrinseche all&#8217;intero giudizio, variabili di volta in volta, quali la maggiore o minore complessità  delle questioni affrontate, l&#8217;applicazione di precetti giurisprudenziali consolidati, la natura della pretesa di cui si chiede l&#8217;affermazione, il comportamento tenuto dall&#8217;amministrazione nel caso concreto, nonchè &#8211; da ultimo &#8211; la notoria situazione di difficoltà  in cui versa il bilancio erariale. </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 27/01/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 01120/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 09233/2019 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 9233 del 2019, proposto da <br /> Vincenzo Nappo, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Michele Liguori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Gregorio Xi n. 13; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero della Giustizia non costituito in giudizio; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;ottemperanza </p>
<p style="text-align: justify;">al giudicato per l&#8217;esecuzione di decreto della Corte di Appello di Roma depositato in data 11/7/2012, R.G. 57352/2009, Rep. 5772, con cui ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente dell&#8217;importo di € 3.000,00 a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla domanda (17/7/2009) fino al saldo effettivo autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione, ex art. 3, 5° comma, L. 24/3/2001 n. 89.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2019 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Espone parte ricorrente che:</p>
<p style="text-align: justify;">la Corte di Appello di Roma, Sezione Volontaria Giurisdizione, con decreto depositato in data 11/7/2012 (R.G. 57352/2009, Rep. 5772) ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente dell&#8217;importo di € 3.000,00 a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla domanda (17/7/2009) fino al saldo effettivo autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione, ex art. 3, 5° comma, L. 24/3/2001 n. 89;</p>
<p style="text-align: justify;">il ricorrente ha notificato il 3/10/2017 copia esecutiva del decreto di accoglimento al Ministero della Giustizia che si produce;</p>
<p style="text-align: justify;">detto decreto di condanna non è stato impugnato nè con ricorso per cassazione nè con altra impugnazione e, pertanto, è passato in cosa giudicata ed è diventato irrevocabile, come risulta dal certificato di non interposto gravame del 6/6/2019 rilasciato dalla Corte di Appello di Roma;</p>
<p style="text-align: justify;">detto decreto di condanna ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è, pertanto, equiparato al giudicato, con conseguente idoneità  a fungere da titolo per l&#8217;azione di ottemperanza, ex art. 112, 2° comma, lett. c, c.p.a. (conf., per tutte, Cons. Stato 16/3/12 n. 1484);</p>
<p style="text-align: justify;">il ricorrente con lettera Pec del 2/1/2019, che si produce, ha inviato al Ministero della Giustizia e, ad abundantiam, alla Banca D&#8217;Italia, che ne aveva fatto richiesta quale delegata dal Ministero della Giustizia, l&#8217;autodichiarazione e la relativa documentazione di cui agli artt. 5 sexies, 1° comma, L. 24/3/2001 n. 89, 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445;</p>
<p style="text-align: justify;">il Ministero della Giustizia non ha provveduto al pagamento del dovuto nè ha dato esecuzione spontaneamente al giudicato formatosi sul detto decreto;</p>
<p style="text-align: justify;">sono decorsi infruttuosamente i termini:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ex art. 14 D.L. 669/1996;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di sei mesi dall&#8217;invio dell&#8217;autodichiarazione e della relativa documentazione, ex art. 5 sexies, 5° comma, L. 24/3/2001 n. 89, termine che per la sua natura speciale assorbe il precedente termine dilatorio di 120 giorni, ex art. 14 D.L. 669/1996 (Corte Cost. 135/2018).</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto di ordinare al Ministero della Giustizia, in persona del Ministro della Giustizia pro tempore:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di dare piena e completa esecuzione al decreto emesso dalla Corte di Appello di Roma, Equa Riparazione Sezione Volontaria Giurisdizione, depositato il dÃ¬ 11/7/2012 (R.G. 57352/2009, Rep. 5772), non impugnato e divenuto irrevocabile;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di provvedere, per l&#8217;effetto, al pagamento in favore del ricorrente dell&#8217;importo liquidato di € 3.000,00 oltre interessi legali dalla domanda (17/7/2009) alla data di effettivo soddisfo;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; prescrivere le modalità  attuative anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; condannare il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro della Giustizia pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della penalità  di mora di cui all&#8217;art. 114, 4° comma, lettera e, c.p.a., per il ritardo nell&#8217;esecuzione del giudicato formatosi sul suddetto decreto e per ogni altra violazione e inosservanze successive da intendersi per tali sia quelle successive al giudicato, sia quelle successive alla sentenza di ottemperanza, da quantificarsi prendendo a riferimento quale criterio di commisurazione il tasso legale di interesse, o qualsiasi altri criterio maggiore o minore che verrà  ritenuto secondo giustizia, da calcolarsi fino all&#8217;effettivo soddisfacimento del credito;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di condannare altresì¬ il ministero al pagamento delle spese (ivi comprese quelle accessorie funzionali all&#8217;instaurazione del giudizio di ottemperanza) e compensi del presente giudizio &#8211; da liquidare sulla scorta della Tabella n. 21 dei parametri professionali relativa ai procedimenti innanzi al T.A.R.- oltre le maggiorazioni di legge sui compensi di 1/3 per manifesta fondatezza delle sue tesi difensive, ex art. 4, 8° comma, D.M. 10/3/2014 n. 55, del 30% per la redazione degli atti depositati mediante modalità  telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione, ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 10/3/2014 n. 55 (che è aumento obbligatorio e non facoltativo), del 15% per spese generali, ex art. 2, 2° comma, D.M. 10/3/2014 n. 55, I.V.A. e C.A., con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore avv. Michele Liguori che ha anticipato le spese e non ha riscosso i compensi.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;amministrazione, pur correttamente intimata, non si è costituita. </p>
<p style="text-align: justify;">La causa, all&#8217;odierna udienza, è stata trattenuta in decisione. </p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che col ricorso introduttivo dell&#8217;odierno giudizio è stato azionato apposito rimedio per conseguire l&#8217;esecuzione del giudicato (che si dichiara) formatosi sul decreto emesso, ex L. n.89 del 2001 (c.d. &#8220;Legge Pinto&#8221;), dalla Corte di Appello (di seguito anche: CdA) di Roma- sez. Equa Riparazione &#8211; in epigrafe recante condanna del Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente dell&#8217;importo di € di € 3.000,00 a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla domanda (17/7/2009) fino al saldo effettivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che la citata legge Pinto è stata, nel tempo, modificata, nella sua originale versione, da pìù interventi normativi, fra i quali, in quanto pìù incisivi:</p>
<p style="text-align: justify;">A)- il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134: che ha segnato il passaggio dal c.d. &#8220;vecchio rito&#8221; [ved. art. 3 nella versione in vigore sino al 25.6.2012, che disponeva che sulla domanda di equa riparazione ( da proporsi con ricorso depositato alla cancelleria della CdA corredato degli elementi di cui all&#8217;art.125 c.p.c e da notificarsi, unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio, a cura del ricorrente, all&#8217;amministrazione convenuta, presso l&#8217;Avvocatura dello Stato) decideva la CdA in composizione collegiale, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, con decreto impugnabile per cassazione] al c.d. &#8220;nuovo rito&#8221; ( il medesimo art.3, nella versione successiva alle modifiche apportate dal d.l. n.83/2012, prevede che il ricorso è deciso dal Presidente della CdA o dal magistrato dallo stesso designato con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso e se il ricorso è in tutto o in parte respinto la domanda non può essere riproposta, ma la parte può fare opposizione a norma dell&#8217;articolo 5-ter). Sempre lo stesso d.l. ha determinato, nel corpo della Legge n.86/2001 l&#8217;inserimento delle seguenti modificazioni:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; art.5 (articolo applicabile ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 83/2012 e cioè dall&#8217;11.9.2012): dispone che il ricorso, unitamente al decreto che accoglie la domanda di equa riparazione, è notificato per copia autentica al soggetto nei cui confronti la domanda è proposta (e cioè al Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, al Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare; e negli altri casi al Ministro dell&#8217;economia e delle finanze) con esplicita previsione che il decreto diviene inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento e la domanda di equa riparazione non può essere pìù proposta;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; art.5 ter (applicabile ai ricorsi depositati a decorrere dall&#8217;11.9.2012): regolamenta l&#8217;opposizione avverso il decreto che ha deciso sulla domanda di equa riparazione, accordando trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento (ove opponente è la parte privata) ovvero dalla sua notificazione (nel caso di opposizione promossa dalla p.a.). L&#8217;opposizione si propone con ricorso davanti all&#8217;ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto e la CdA, si pronuncia in composizione collegiale, entro quattro mesi dal deposito del ricorso con decreto impugnabile per cassazione;</p>
<p style="text-align: justify;">B)- l&#8217;art.1 c. 777 della legge 28.12.2015 n. 208- ha previsto, con decorrenza 1.1.2016, l&#8217;inserimento nel corpo della legge n.89/2001 dell&#8217;art.5 sexies a mente del quale il creditore ex lege Pinto della p.a., al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate dalla CdA, rilascia all&#8217;amministrazione debitrice una dichiarazione, avente validità  semestrale e rinnovabile a richiesta della p.a., attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l&#8217;esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l&#8217;ammontare degli importi che l&#8217;amministrazione è ancora tenuta a corrispondere; e sempre al medesimo fine sopra specificato, il creditore è tenuto a trasmettere (anche via fax o telematica) all&#8217;amministrazione debitrice, a norma del d.m. 28.10.2016 (pubblicato nella G.U. 4.11.2016, n.258), lo specifico modello allegato al d.m. ( che ne prevede 4 diversi a seconda che il creditore sia &#8220;persona fisica&#8221;, &#8220;persona giuridica&#8221;, &#8220;antistatario&#8221; e &#8220;eredi&#8221;) al quale deve essere necessariamente allegata, a sua volta: a) copia fotostatica di un documento di identità  in corso di validità  del dichiarante; b) copia del tesserino del codice fiscale o tesserino sanitario del dichiarante; c) copia di ogni altro documento espressamente menzionato nei moduli come sopra approvati. Detta modulistica è l&#8217;unica utilizzabile per la trasmissione della citata dichiarazione e documentazione da parte di creditori di provvedimenti notificati successivamente all&#8217;adozione del d.m. in questione; e pertanto significativa è la portata dei commi 3, 4, 5 e 7 dell&#8217;art.5 sexies a mente dei quali &#8220;Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, l&#8217;ordine di pagamento non può essere emesso&#8221; e non inizia neanche a decorrere il termine di sei mesi:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; entro il quale la p.a., una volta integralmente assolti gli obblighi sopra descritti, effettua il pagamento;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; prima del decorso del quale i creditori non possono procedere all&#8217;esecuzione forzata, alla notifica dell&#8217;atto di precetto, nè proporre ricorso per l&#8217;ottemperanza (innanzi al T.a.r.) del provvedimento (sulla conformità  a Costituzione nonchè alla Cedu dei commi 4, 5 e 7, ved. C. C.le sent. n.135/2018)</p>
<p style="text-align: justify;">Ed ancora, nel caso in cui venga ritualmente azionato quest&#8217;ultimo rimedio, il c.8 dispone che il Giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta un dirigente dell&#8217;amministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali. I compensi riconosciuti al commissario ad acta rientrano nell&#8217;onnicomprensività  della retribuzione dei dirigenti (sulla conformità  del c. 8 ai parametri costituzionali rivenienti dagli artt. 3, 24, 104 e 108 della Cost., ved. C.C.le sent. n. 225 del 2018);</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato, dopo aver premesso quanto sopra;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che il gravame di cui trattasi è funzionale alla liquidazione delle competenze riconosciute ai soggetti ricorrenti con decreto della CdA adottato secondo il sopra specificato &#8220;vecchio rito&#8221;; </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che va rilevata la sussistenza di tutti i presupposti per il giudizio di ottemperanza: a) il decreto (come da documentazione depositata con corredo di asseverazione di conformità  sottoscritta digitalmente dal procuratore della parte ricorrente) è passato in giudicato, come da certificazione depositata ; b) è stato notificato in forma esecutiva al Ministero della Giustizia; c) è stata inviata all&#8217;Amministrazione la documentazione prescritta dall&#8217;articolo 5 sexies della L. 24 marzo 2001, n. 89; d) è decorso il termine dilatorio di sei mesi previsto dall&#8217;articolo 5 sexies, comma 7, della citata L. n. 89 del 2001;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che, conseguentemente, deve ordinarsi all&#8217;Amministrazione di provvedere al pagamento della somma dovuta nel termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, se anteriore; per il caso di ulteriore inottemperanza, si nomina sin d&#8217;ora il Commissario ad acta ai sensi dell&#8217;articolo 5-sexies, comma 8, della L. n. 89 del 2001, nella persona del responsabile p. t. dell&#8217;Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, o un suo delegato, con la precisazione che, tenuto conto del fatto che le funzioni di commissario ad acta sono assegnate a un dipendente pubblico giÃ  inserito nella struttura competente per i pagamenti della &quot;legge Pinto&quot;, l&#8217;onere per le prestazioni svolte rimane interamente a carico del Ministero della Giustizia. Il Commissario così¬ designato dovrà  provvedere a istanza di parte, entro il successivo termine di 90 giorni dalla scadenza del termine giÃ  assegnato al Ministero intimato, al pagamento delle somme ancora dovute, compiendo tutti gli atti necessari, secondo quanto previsto dal comma 6 dell&#8217;articolo 5-sexies, pìù volte richiamato;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato, con riguardo alla richiesta di condanna dell&#8217;Amministrazione al pagamento di una somma di danaro ai sensi della disposizione di cui all&#8217;art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., che, secondo recente arresto dell&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nell&#8217;ambito del giudizio di ottemperanza la comminatoria delle penalità  di mora di cui all&#8217;art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., è ammissibile per tutte le decisioni di condanna di cui al precedente art. 113, ivi comprese quelle aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria (sent. 25 giugno 2014, n.15) nonchè di corresponsione di indennizzo a titolo di equa riparazione per eccessiva durata del processo di cui alla L. n. 89 del 2001 &quot;Pinto&quot;. Fermo restando tale ammissibilità , la stessa Plenaria non ha mancato di osservare come &quot;la considerazione delle peculiari condizioni del debitore pubblico, al pari dell&#8217;esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive, costituiscono fattori da valutare non ai fini di un&#8217;astratta inammissibilità  della domanda relativa a inadempimenti pecuniari, ma in sede di verifica concreta della sussistenza dei presupposti per l&#8217;applicazione della misura nonchè al momento dell&#8217;esercizio del potere discrezionale di graduazione dell&#8217;importo. Non va sottaciuto che l&#8217;art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., proprio in considerazione della specialità , in questo caso favorevole, del debitore pubblico &#8211; con specifico riferimento alle difficoltà  nell&#8217;adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici- ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità , previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative. Ferma restando l&#8217;assenza di preclusioni astratte sul piano dell&#8217;ammissibilità , spetterà  allora al giudice dell&#8217;ottemperanza, dotato di un ampio potere discrezionale sia in sede di scrutinio delle ricordate esimenti che in sede di determinazione dell&#8217;ammontare della sanzione, verificare se le circostanza addotte dal debitore pubblico assumano rilievo al fine di negare la sanzione o di mitigarne l&#8217;importo&quot;. In definitiva, secondo tale autorevole arresto, pur escludendosi la sussistenza di preclusioni astratte sul piano della ammissibilità , è escluso ogni automatismo nel giudizio di applicazione della sanzione, dovendo il giudice tener conto delle circostanze esimenti stabilite dalla norma al fine di mitigarne l&#8217;importo o di negarne la stessa applicazione. Ritiene il Collegio come nella fattispecie le note difficoltà  di adempimento connesse anche alla perdurante crisi congiunturale siano sufficienti non solo a mitigarne l&#8217;importo ma ad escluderne la stessa applicazione, quali concrete &quot;ragioni ostative&quot;, a tanto accedendo che la domanda volta a conseguire la condanna dell&#8217;Amministrazione al pagamento delle c.d. astreintes, non può essere accolta;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato, quanto alla richiesta che il Ministero della Giustizia venga condannato al pagamento in favore del ricorrente delle spese accessorie funzionali all&#8217;instaurazione del presente giudizio di ottemperanza e pari a complessive Euro 33,88 (trentatre/88), come da nota depositata in atti, per la richiesta di n. 2 copie esecutive del decreto (Euro 23,06), per la notifica (Euro 6,95) e per l&#8217;attestazione di passaggio in giudicato (Euro 3,87) &#8211; spese tutte sostenute dal difensore dichiaratosi antistatario &#8211; che il Collegio concorda con l&#8217;orientamento maggioritario della giurisprudenza secondo cui in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l&#8217;obbligo di corresponsione alla parte ricorrente anche delle spese accessorie che siano state necessarie &quot;all&#8217;attivazione del procedimento di ottemperanza medesimo&quot; non essendo invece dovute &quot;le eventuali spese non funzionali all&#8217;introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., cod.proc.civ.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poichè l&#8217;uso di strumenti di esecuzione diversi dall&#8217;ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore; a tanto accedendo che le spese sopra specificate, per l&#8217;importo di complessive Euro 33,88, possono essere riconosciute;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato, con riguardo alla richiesta delle ulteriori spese per diritti ed onorari (da distrarsi in favore del procuratore antistatario), che tale domanda è articolata richiedendo: a) le maggiorazioni di legge sui compensi di 1/3 per manifesta fondatezza delle sue tesi difensive, ex art. 4, 8 comma, D.M. 10 marzo 2014, n. 55; b) il 30% per la redazione degli atti depositati mediante modalità  telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione, ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 10 marzo 2014, n. 55; c) il 15% per spese generali, ex art. 2, 2 comma, D.M. 10 marzo 2014, n. 55, I.V.A. e C.A.; e dato atto che detto capo di domanda così¬ come articolato non è condivisibile in quanto: 1) l&#8217;art.4 c.8 del d.m. citato prevede che il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può (e NON DEVE) essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate; e nel caso di specie la causa ha un carattere seriale ed è caratterizzata da una del tutto modesta complessità ; 2) l&#8217;art.4 c. 1 bis del d.m. citato utilizza l&#8217;espressione &quot;<i>di regola</i>&quot; e dunque chiarisce in modo inequivoco, secondo gli ordinari criteri interpretativi delle norme giuridiche, come il riconoscimento di tale voce non sia obbligatorio da parte del Giudice (come sostenuto in gravame), ma sia frutto del suo prudente apprezzamento. Si soggiunge che il riconoscimento della voce di cui all&#8217;art. 1 bis è da riconnettersi alla difficoltà  del deposito di una mole di atti rilevante, elemento che certamente non si è verificato nel caso di specie; 3) la percentuale del 15%, fissata dall&#8217;art. 2, comma 2, del Regolamento di cui al d.m. n.55/2014 per il rimborso forfettario di spese generali costituisce l&#8217;entità  massima riconoscibile a tale titolo, come si desume dalla previsione legislativa della fissazione di una &quot;misura massima&quot; da parte dell&#8217;art. 13 c.10 L. n.247/2012, espressamente richiamato nella relazione illustrativa al d.m. n.55 del 2014; pertanto secondo il regolamento, ma anche secondo la legge, l&#8217;entità  del rimborso forfettario può variare dall&#8217;1% al 15%. A fronte di tali dati normativi, la precisazione, contenuta nell&#8217;art. 2 c. 2 del d.m. citato, che il riconoscimento del rimborso forfettario per spese generali debba &#8220;di regola&#8221; aver luogo nella percentuale del 15% non vale ad individuare un limite vincolante &#8211; non previsto dalla legge &#8211; per il giudice che pertanto, in difetto (come rinvenibile nel caso di specie) di istanza adeguatamente motivata per l&#8217;applicazione della percentuale massima, può riconoscere, a titolo di rimborso spese generali in favore della parte vittoriosa, un valore medio e/o inferiore che, con riguardo al corrente contenzioso, è inglobato nell&#8217;importo forfetario delle spese di lite di seguito specificato. E difatti per quanto concerne in particolare la misura delle spese, la giurisprudenza ( cfr. ad es. Cons. St. III Sez. n. 1262 del 2016) ha sin qui sostanzialmente avallato la prassi consolidata del giudice amministrativo di procedere alla liquidazione di spese e onorari in misura forfetaria, senza pedissequamente attenersi ai limiti minimi/massimi della tariffa professionale, in applicazione di criteri di equità  non sempre esplicitati in sentenza (prassi cui si è solitamente adeguata anche quella degli avvocati di non allegare la nota degli onorari e delle spese con riferimento alle singole voci della tabella). In tale ottica i criteri di liquidazione vengono rinvenuti non tanto nel raffronto fra la tariffa professionale e il valore economico della causa, quanto piuttosto in circostanze eterogenee, intrinseche all&#8217;intero giudizio, variabili di volta in volta, quali la maggiore o minore complessità  delle questioni affrontate, l&#8217;applicazione di precetti giurisprudenziali consolidati, la natura della pretesa di cui si chiede l&#8217;affermazione, il comportamento tenuto dall&#8217;amministrazione nel caso concreto, nonchè &#8211; da ultimo &#8211; la notoria situazione di difficoltà  in cui versa il bilancio erariale. ( cfr., in termini, Cons. St. sez. IV, 13/06/2017 n.2877; ma ved. anche ad es. V Sez. n. 3587 del 2013);</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto pertanto, che &#8211; in considerazione dell&#8217;accoglimento solo parziale del presente contenzioso, sia del carattere seriale e del non elevato livello di complessità  della causa anche in relazione ai numerosi analoghi precedenti di questo Tribunale &#8211; il Collegio ritiene congrua, a titolo di spese e competenze di causa, la determinazione dell&#8217;importo forfetario di €350,00 nel quale confluiscono le somme richieste dalla parte ricorrente a titolo di spese sostenute per l&#8217;instaurazione del presente giudizio sopra quantificate.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così¬ provvede:</p>
<p style="text-align: justify;">accoglie il ricorso e, per l&#8217;effetto, ordina al Ministero della Giustizia di provvedere al pagamento in favore del ricorrente delle somme dovute in base al titolo azionato entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;</p>
<p style="text-align: justify;">nomina, per il caso di perdurante inadempimento dell&#8217;Amministrazione intimata, il commissario ad acta nella persona del responsabile p. t. dell&#8217;Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, o un suo delegato,, con facoltà  di delega ad altro funzionario dell&#8217;Ufficio, affinchè provveda nell&#8217;ulteriore termine di novanta giorni;</p>
<p style="text-align: justify;">respinge la domanda di condanna al risarcimento del danno, proposta ai sensi dell&#8217;art. 114, comma 4, c.p.a.;</p>
<p style="text-align: justify;">condanna l&#8217;Amministrazione alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 350,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell&#8217;avv. Michele Liguori dichiaratosi antistatario.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-27-1-2020-n-1120/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2020 n.1120</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2020 n.68</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-27-1-2020-n-68/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-27-1-2020-n-68/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2020 n.68</a></p>
<p>Caterina Criscenti, Presidente, Agata Gabriella Caudullo, Referendario, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Elia Bueti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro il Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliata in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-27-1-2020-n-68/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2020 n.68</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-27-1-2020-n-68/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2020 n.68</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Caterina Criscenti, Presidente, Agata Gabriella Caudullo, Referendario, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Elia Bueti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  contro il Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, n. 15;  l&#8217;Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria, in persona del Prefetto pro tempore ed il Comune di Samo, in persona del Sindaco pro tempore, non costituiti in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>La valutazione prefettizia ai fini dell&#8217; interdittiva antimafia deve fondarsi su elementi gravi, precisi e concordanti che, alla stregua della &quot;logica del pìù probabile che non&quot;, consentano di ritenere razionalmente credibile il pericolo di infiltrazione mafiosa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.Confratti della PA- interdittive antimafia- valutazione prefettizia- &#8220;logica del pìù probabile che non&#8221;- ponderazione di contrapposti valori costituzionali &#8211; va ricercata &#8211; Gudice amministrativo- approfondito esame &#8211; va garantito.</p>
<p> 2.Contratti della PA- interdittiva antimafia- rapporto parentale &#8211; rilievo &#8211; limiti. <br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.La valutazione prefettizia ai fini dell&#8217; interdittiva antimafia deve fondarsi su elementi gravi, precisi e concordanti che, alla stregua della </em>&quot;logica del pìù probabile che non&quot;<em> </em><em>, consentano di ritenere razionalmente credibile il pericolo di infiltrazione mafiosa in base ad un complessivo, oggettivo, e sempre sindacabile in sede giurisdizionale, apprezzamento dei fatti nel loro valore sintomatico e che l&#8217;equilibrata ponderazione dei contrapposti valori costituzionali in gioco, la libertà  di impresa, da un lato, e la tutela dei fondamentali beni che presidiano il principio di legalità  sostanziale , richiedono alla Prefettura un&#8217;attenta valutazione di tali elementi, che devono offrire un quadro chiaro, completo e convincente del pericolo di infiltrazione mafiosa, e a sua volta impongono al giudice amministrativo un altrettanto approfondito esame di tali elementi, singolarmente e nella loro intima connessione, per assicurare una tutela giurisdizionale piena ed effettiva contro ogni eventuale eccesso di potere da parte del Prefetto nell&#8217;esercizio di tale ampio, ma non indeterminato, potere discrezionale .</p>
<p> 2.Il rapporto parentale riveste rilevanza ai fini dell&#8217;emanazione dell&#8217;informazione antimafia solo laddove lo stesso per la sua natura, intensità  o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del &#8220;pìù probabile che non&#8221;, che l&#8217;impresa abbia una conduzione collettiva e una regÃ¬a familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività  possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto. </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 27/01/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00068/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00279/2019 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 279 del 2019, proposto da <br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Elia Bueti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">il Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso <i>ex lege </i>dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, n. 15; <br /> l&#8217;Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria, in persona del Prefetto <i>pro tempore </i>ed il Comune di Samo, in persona del Sindaco <i>pro tempore,</i> non costituiti in giudizio;<br /> </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento emesso dalla Prefettura di Reggio Calabria, in data 13.02.2019, prot. n. 0021316, notificato in data 20.02.2019, relativo all&#8217;informazione antimafia, a carattere interdittivo ex artt. 91 e 100 D. Lgs. 159/2011 emessa nei confronti della -OMISSIS-; </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; degli accertamenti disposti per il tramite delle Forze di Polizia (ivi richiamati), con particolare riferimento alle informazioni ed alle relazioni delle forze di polizia quali nota n. 0115438/1-5 &#8221; P &#8221; del Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria del 06.12.2016 e nota Cat. Q2.2/18/CA datata 01.02.2019 della Questura di Reggio);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto, presupposto, preparatorio, connesso e/o collegato e consequenziale; </p>
<p style="text-align: justify;">e per il risarcimento dei danni ingiustamente subiti e subendi dal ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2019 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con il provvedimento prot. n. 0144551 del 16.11.2018 il Prefetto di Reggio Calabria ha emesso a danno del ricorrente un&#8217;informazione interdittiva antimafia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 91 e 100 del D.lgs. n. 159/2011.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2. Il provvedimento è stato adottato sulla base degli accertamenti svolti dalle Forze di Polizia, dai quali è emerso che il ricorrente:</p>
<p style="text-align: justify;">a) è stato denunciato il 2 aprile 2010 per guida senza patente e l&#8217;11 maggio 2016 perchè lavorava privo di casco protettivo;</p>
<p style="text-align: justify;">b) è figlio convivente di -OMISSIS-, il quale:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; è imputato in un procedimento penale per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; condannato con sentenza del 6 aprile 1990 per detenzione e porto illegali di armi e munizioni;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; sospettato di essere contiguo alla consorteria &#8216;ndranghetista facente capo a -OMISSIS- detto  <i>-OMISSIS-&#8220;&#8221;;</i></p>
<p style=""text-align: justify;"">c) è nipote di:</p>
<p style=""text-align: justify;"">&#8211; -OMISSIS- (segnalato per associazione a delinquere, e traffico illecito di sostanze stupefacenti e ritenuto contiguo alla cosca  <i>&#8220;-OMISSIS-&#8220;&#8221;</i>);</p>
<p style=""text-align: justify;"">&#8211; -OMISSIS- (vedova di -OMISSIS-, assassinato in agguato mafioso, a sua volta fratello di -OMISSIS-, attualmente latitante e ritenuto contiguo alla <i>cosca &#8220;&#8221;-OMISSIS-</i>&#8220;&#8221;);</p>
<p style=""text-align: justify;"">&#8211; -OMISSIS- (coniugata e convivente con -OMISSIS-, avvisato orale e segnalato in banca dati per associazione di tipo mafioso, truffa, traffico illecito sostanze stupefacenti, oltraggio e resistenza a P.U., ritenuto contiguo alla <i>cosca &#8220;&#8221;-OMISSIS-</i>&#8220;&#8221;);</p>
<p style=""text-align: justify;"">d) controllato con soggetti gravati da pregnanti pregiudizi penali.</p>
<p style=""text-align: justify;"">La Prefettura ha dato, altresì¬, rilievo:</p>
<p style=""text-align: justify;"">&#8211; alla circostanza  <i>&#8220;che la presente certificazione antimafia è stata richiesta dai Comuni di Samo e di Africo, Enti locali giÃ  sciolti ex art. 143 T.U.E.L. per infiltrazioni della criminalità  organizzata&#8221;&#8221;; </i></p>
<p style=""text-align: justify;"">&#8211; al fatto che la richiesta proveniente dal Comune di Samo riguarda una concessione di fido pascolo;</p>
<p style=""text-align: justify;""><i>&#8211; </i>nonchè al fatto che  <i>&#8220;tra le motivazioni che hanno portato il Presidente della Repubblica a sciogliere il consiglio comunale di Samo con DPR 24/01/2012, rientrano le concessioni di pascolo rilasciate dall&#8217;Ente Locale, anche a molti beneficiari non residenti nel comune di Samo, alcuni imparentati con esponenti delle cosche locali e/o solito accompagnarsi a persone controindicate, come nel caso di specie&#8221;&#8221;</i>.</p>
<p style=""text-align: justify;"">2. Con ricorso notificato il 20 aprile 2019 e depositato il successivo 14 maggio, il ricorrente ha impugnato la suddetta informativa interdittiva lamentandone la illegittimità  sotto i profili della violazione degli articoli 90 e ss. del D.lgs. n. 159/2011 per carenza dei relativi presupposti, dell&#8217;eccesso di potere per insufficiente, contraddittoria ed errata motivazione, per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Osserva il ricorrente:</p>
<p style=""text-align: justify;"">&#8211; le segnalazioni a suo carico sono del tutto irrilevanti non attenendo ad alcuno dei delitti spia e riguardando, peraltro, fatti risalenti nel tempo, allorchè il -OMISSIS- era molto giovane;</p>
<p style=""text-align: justify;"">&#8211; è errata l&#8217;affermazione relativa ad una sua presunta convivenza con il padre che, peraltro, risulta coinvolto in un procedimento penale che non riguarda i reati associativi di stampo mafioso ed attiene a fatti risalenti nel tempo;</p>
<p style=""text-align: justify;"">&#8211; non risulta dimostrato alcun condizionamento, da parte del padre, dell&#8217;attività  economica del ricorrente tanto pìù ove si rilevi che il -OMISSIS-, giÃ  dal 2015, ha costituito un proprio nucleo familiare e convive unicamente con la moglie e con la figlia, come dimostrato dallo stato di famiglia allegato in atti;</p>
<p style=""text-align: justify;"">&#8211; sarebbero, inoltre, irrilevanti anche le segnalazioni a carico degli altri parenti del -OMISSIS- (alcuni procedimenti penali in cui gli stessi risultano coinvolti si sono, peraltro, conclusi con sentenze assolutorie) non essendo possibile ricavare dal tenore del provvedimento alcun rischio di condizionamento dell&#8217;attività  imprenditoriale da parte degli stessi e non risultando allegati rapporti di frequentazione, di convivenza o cointeressenze economiche;</p>
<p style=""text-align: justify;"">&#8211; non sono, inoltre, documentate nè circostanziate le asserite frequentazioni del ricorrente con soggetti controindicati;</p>
<p style=""text-align: justify;"">3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell&#8217;Interno che ha insistito per il rigetto del ricorso producendo, in allegato all&#8217;atto di costituzione, gli atti istruttori richiamati nel provvedimento interdittivo.</p>
<p style=""text-align: justify;"">4. Con ordinanza n. 94 del 29 maggio 2019, non appellata, la Sezione ha sospeso i provvedimenti impugnati.</p>
<p style=""text-align: justify;"">5. All&#8217;udienza pubblica del 4 dicembre 2019 la causa è stata posta in decisione.</p>
<p style=""text-align: justify;"">6. Il ricorso è fondato.</p>
<p style=""text-align: justify;"">6.1. Occorre premettere che  <i>&#8220;la valutazione prefettizia [&#038;] deve fondarsi su elementi gravi, precisi e concordanti che, alla stregua della &lt;&gt;, consentano di ritenere razionalmente credibile il pericolo di infiltrazione mafiosa in base ad un complessivo, oggettivo, e sempre sindacabile in sede giurisdizionale, apprezzamento dei fatti nel loro valore sintomatico&#8221;&#8221; e che &#8220;&#8221; l&#8217;equilibrata ponderazione dei contrapposti valori costituzionali in gioco, la libertà  di impresa, da un lato, e la tutela dei fondamentali beni che presidiano il principio di legalità  sostanziale sopra richiamati, richiedono alla Prefettura un&#8217;attenta valutazione di tali elementi, che devono offrire un quadro chiaro, completo e convincente del pericolo di infiltrazione mafiosa, e a sua volta impongono al giudice amministrativo un altrettanto approfondito esame di tali elementi, singolarmente e nella loro intima connessione, per assicurare una tutela giurisdizionale piena ed effettiva contro ogni eventuale eccesso di potere da parte del Prefetto nell&#8217;esercizio di tale ampio, ma non indeterminato, potere discrezionale (Cons. Stato, Sez. III, 9 febbraio 2017, n. 565)&#8221;&#8221;</i> (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 3138 del 23 maggio 2018).</p>
<p style=""text-align: justify;"">In merito alla rilevanza dei legami familiari tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell&#8217;impresa e soggetti affiliati, organici o contigui alle associazioni mafiose, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto, inoltre,  <i>&#8220;il rapporto parentale riveste rilevanza ai fini dell&#8217;emanazione dell&#8217;informazione antimafia solo laddove lo stesso &#8220;&#8221;per la sua natura, intensità  o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del &#8220;&#8221;pìù probabile che non&#8221;&#8221;, che l&#8217;impresa abbia una conduzione collettiva e una regÃ¬a familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività  possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto&#8221;&#8221;</i> (da ultimo C.d.S., Sez. III, 13.4. 2018, n. 2231 e 7.2.2018, n. 820).</p>
<p style=""text-align: justify;"">I legami di natura parentale non possono, pertanto, da soli, essere ritenuti idonei a sostenere in via autonoma una informativa negativa, assumendo, tuttavia, rilievo qualora emerga una  <i>&#8220;concreta verosimiglianza dell&#8217;ipotesi di controllo o di condizionamento sull&#8217;impresa da parte del soggetto unito da tali legami al responsabile o all&#8217;amministratore della impresa stessa, ovvero un intreccio di interessi economici e familiari dai quali sia possibile desumere la sussistenza dell&#8217;oggettivo pericolo che rapporti di collaborazione intercorsi a vario titolo tra soggetti inseriti nello stesso contesto familiare, costituiscano strumenti volti a diluire e mascherare l&#8217;infiltrazione mafiosa nell&#8217;impresa considerata</i>&#8220;&#8221; (C.G.A.R.S. n. 313 del 9 giugno 2014).</p>
<p style=""text-align: justify;"">Come questo stesso Tribunale ha avuto modo di precisare, inoltre,  <i>&#8220;se è vero, in base alle regole di comune esperienza, che il vincolo di sangue può esporre il soggetto all&#8217;influsso dell&#8217;organizzazione, se non addirittura imporre (in determinati contesti) un coinvolgimento nella stessa, tuttavia l&#8217;attendibilità  dell&#8217;interferenza dipende anche da una serie di circostanze e ulteriori elementi indiziari che qualifichino, su un piano di attualità  ed effettività , una immanente situazione di condizionamento e di contiguità  con interessi malavitosi&#8221;&#8221;</i> (sentenze 24 marzo 2017 n. 241, 23 dicembre 2016 n. 1324, 15 novembre 2016 n. 1134, 23 luglio 2016 n. 831).</p>
<p style=""text-align: justify;"">6.2. Poste tali coordinate ermeneutiche, ritiene il Collegio che gli elementi indicati dalla Prefettura non siano idonei a sostenere adeguatamente la dedotta prognosi di condizionamento da parte della criminalità  organizzata.</p>
<p style=""text-align: justify;"">6.2.1. La Prefettura ha ritenuto che  <i>&#8220;il titolare in argomento è inserito in un contesto familiare cui fanno parte soggetti gravati da pregnanti vicende giudiziarie, alcuni dei quali ritenuti contigui a importante sodalizio mafioso operante nel territorio reggino&#8221; </i>e che tale contesto evidenzi<i> &#8220;&#8221;la presenza di significative e concordanti connotazioni di tentativi di condizionamento da parte della criminalità  organizzata&#8221;&#8221;, </i>tali da sconsigliare  <i>&#8220;di mantenere in capo alla medesima società  la possibilità  di instaurare rapporti e stipulare negozi con la P.A:</i></p>
<p style=""text-align: justify;"">Ad avviso del Collegio, tuttavia, gli elementi sui quali il provvedimento interdittivo si fonda non sono idonei a supportare un quadro indiziario da cui sia possibile inferire il pericolo che il ricorrente subisca il condizionamento della criminalità  organizzata<i>.</i></p>
<p style=""text-align: justify;"">Non viene, invero, dato atto di alcuna cointeressenza economica tra il -OMISSIS- ed i soggetti sopra indicati e non è stato offerto alcun dato che possa portare a ritenere che l&#8217;attività  del ricorrente abbia una conduzione collettiva ed una regÃ¬a familiare, ovvero che le decisioni sulla sua attività  possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso i parenti e gli affini coinvolti in vicende legate alla criminalità  organizzata, non essendo stati indicati, in riferimento a questi ultimi, nè elementi che provino la frequentazione nè, tantomeno, elementi che provino un loro minimo coinvolgimento nell&#8217;attività  del ricorrente.</p>
<p style=""text-align: justify;"">6.2.2. Non si ravvisa, infatti, alcuno degli elementi sintomatici diretti a qualificare in senso negativo e, quindi, ostativo alla prosecuzione dell&#8217;attività  agricola svolta dal signor -OMISSIS-, il rapporto di parentela dello stesso con i soggetti indicati.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Dal tenore del provvedimento non risultano, invero, riscontri tali da far concretamente ritenere che l&#8217;impresa individuale di cui il -OMISSIS- è titolare sia &#8220;&#8221;<i>soggetta a potenziali condizionamenti da parte della criminalità  organizzata&#8221;&#8221;</i>, non essendo evidenziata la sussistenza di rapporti di qualsiasi natura con i sopra indicati parenti.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Non risulta che il ricorrente o il coniuge siano stati attinti da alcuna misura di prevenzione nè da precedenti penali o procedimenti in corso per i reati di cui all&#8217;art. 84 c. 4 D. Lgs. 159/2011.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Va osservato, peraltro, che le condanne a carico del padre sono molto risalenti nel tempo (1990 &#8211; 1995) e non risulta argomentato nè altrimenti circostanziato il rilievo circa il preteso sospetto di contiguità  dello stesso con la consorteria &#8216;ndranghetista facente capo a -OMISSIS- detto &#8220;&#8221;-OMISSIS-&#8220;&#8221;.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Neanche le segnalate frequentazioni del ricorrente con soggetti controindicati appaiono indicative di un pericolo di condizionamento da parte della criminalità  organizzata, trattandosi di controlli sporadici e non reiterati e, peraltro, non recenti.</p>
<p style=""text-align: justify;"">6.3. Deve ritenersi conclusivamente che dal tenore del provvedimento non risultano riscontri tali da far ragionevolmente ritenere che l&#8217;attività  del signor -OMISSIS- sia soggetta a potenziali condizionamenti da parte della criminalità  organizzata, nè che sussistano, al di lÃ  del mero rapporto di parentela, contatti e frequentazioni di qualsiasi natura tra il suo legale rappresentante e gli zii ritenuti contigui alla cosca di &#8216;ndrangheta  <i>&#8220;-OMISSIS-&#8220;&#8221;.</i></p>
<p style=""text-align: justify;"">Nè ad un diverso risultato può portare, in mancanza di altri elementi indiziari ed in assenza di rilievi concreti in ordine ad una qualsivoglia interferenza della criminalità  organizzata sull&#8217;attività  svolta dal -OMISSIS-, che lo stesso sia titolare di una concessione di pascolo e che tra le motivazioni che hanno portato il Presidente della Repubblica a sciogliere il consiglio comunale di Samo con DPR 24/01/2012, rientrano le concessioni di pascolo rilasciate dall&#8217;Ente Locale.</p>
<p style=""text-align: justify;"">7. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.</p>
<p style=""text-align: justify;"">8. Non può essere, invece, accolta, per difetto delle necessarie allegazioni e prove, la domanda di risarcimento del danno formulata dalla parte ricorrente.</p>
<p style=""text-align: justify;"">9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo a carico del Ministero dell&#8217;Interno e della Prefettura di Reggio Calabria. Vanno, invece, dichiarate non ripetibili nei confronti del Comune di Samo.</p>
<p style=""text-align: justify;"">P.Q.M.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:</p>
<p style=""text-align: justify;"">&#8211; lo accoglie in parte e, per l&#8217;effetto, annulla i provvedimenti impugnati;</p>
<p style=""text-align: justify;"">&#8211; respinge la domanda risarcitoria;</p>
<p style=""text-align: justify;"">&#8211; condanna il Ministero dell&#8217;Interno e la Prefettura di Reggio Calabria al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori, se dovuti, e refusione del contributo unificato;</p>
<p style=""text-align: justify;"">&#8211; dichiara non ripetibili le spese nei confronti del Comune di Samo.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente ed ogni persona richiamata in motivazione.</p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<p> &#8220;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-27-1-2020-n-68/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2020 n.68</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2020 n.1077</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-27-1-2020-n-1077/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-27-1-2020-n-1077/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2020 n.1077</a></p>
<p>Pietro Morabito, Presidente, Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore; PARTI: (A.It &#8211; Associazione delle imprese attive nella B. in Italia, Associazione B.edu, ciascuna in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Stefano Vinti, Dario Capotorto, NiccolÃ² Travia, Giorgio Maria Mazzoli, c. Agenzia delle Entrate, in persona</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-27-1-2020-n-1077/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2020 n.1077</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-27-1-2020-n-1077/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2020 n.1077</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pietro Morabito, Presidente, Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore; PARTI:  (A.It &#8211; Associazione delle imprese attive nella B. in Italia, Associazione B.edu, ciascuna in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Stefano Vinti, Dario Capotorto, NiccolÃ² Travia, Giorgio Maria Mazzoli, c. Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Generale legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato e nei confronti della Banca D&#8217;Italia, Commissione Nazionale per le Società  e la Borsa (Consob), in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, non costituite in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>La modifica del D.L. 167/1990 operata per il tramite del D.Lgs. 90/2017, ha esplicitamente inserito l&#8217;utilizzo delle &#8220;monete virtuali&#8221; tra le operazioni relative ai trasferimenti da e per l&#8217;estero, rilevanti ai fini del relativo monitoraggio ex art. 1 del d.l. 167/1990 .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Imposte e tasse &#8211; monete virtuali &#8211; c.d. monitoraggio fiscale &#8211; obbligo di dichiarazione &#8211; sussiste.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La modifica del D.L. 167/1990 operata per il tramite del D.Lgs. 90/2017, ha esplicitamente inserito l&#8217;utilizzo delle &#8220;monete virtuali&#8221; tra le operazioni relative ai trasferimenti da e per l&#8217;estero, rilevanti ai fini del relativo monitoraggio ex art. 1 del d.l. 167/1990 sancendo che gli intermediari bancari e finanziari di cui all&#8217;articolo 3, comma 2, gli altri operatori finanziari di cui all&#8217;articolo 3, comma 3, lettere a) e d), e gli operatori non finanziari di cui all&#8217;articolo 3, comma 5, lettera i), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l&#8217;estero di mezzi di pagamento di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, lettera s), del medesimo decreto sono tenuti a trasmettere all&#8217;Agenzia delle Entrate i dati di cui all&#8217;articolo 31, comma 2, del menzionato decreto, relativi alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un&#8217;operazione unica o di pìù operazioni che appaiano collegate per realizzare un&#8217;operazione frazionata e limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società  semplici e associazioni equiparate ai sensi dell&#8217;articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917: in sostanza, l&#8217;art. 1 citato (D:L. 167/1990) opera sotto un duplice profilo, oggettivo e soggettivo; sotto il profilo oggettivo, assoggetta espressamente al monitoraggio sia l&#8217;utilizzo delle valute virtuali, che l&#8217;utilizzo di &#8220;mezzi di pagamento&#8221; (distinti dalle prime e definiti all&#8217;art. 1, comma 2, lett. &#8220;s&#8221; del dlgs 231/2007), in genere; sotto il profilo soggettivo, ai suddetti obblighi di monitoraggio sono tenuti, inoltre, sia gli operatori finanziari che gli operatori non finanziari.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> Pubblicato il 27/01/2020<br /> <strong>N. 01077/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 07581/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 7581 del 2019, proposto da A.It &#8211; Associazione delle imprese attive nella B. in Italia, Associazione B.edu, ciascuna in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Stefano Vinti, Dario Capotorto, NiccolÃ² Travia, Giorgio Maria Mazzoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Generale legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Banca D&#8217;Italia, Commissione Nazionale per le Società  e la Borsa (Consob), in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, non costituite in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; del provvedimento del Direttore dell&#8217;AGENZIA DELLE ENTRATE prot. n. 23596/2019, pubblicato in data 30 gennaio 2019, di «Approvazione del modello di dichiarazione &#8220;REDDITI 2019-PF&#8221;, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell&#8217;anno 2019, per il periodo d&#8217;imposta 2018, ai fini delle imposte sui redditi»;<br /> &#8211; del provvedimento del Direttore dell&#8217;AGENZIA DELLE ENTRATE prot. n. 85457/2019, pubblicato in data 10 aprile 2019, di «Modificazioni al modello di dichiarazione &#8220;Redditi 2019-PF&#8221; e alle relative istruzioni, approvato con provvedimento del 30 gennaio 2019» e delle relative «Istruzioni per la compilazione» del modello redditi 2019 (periodo di imposta 2018), pubblicate nella medesima data, nella parte in cui il predetto atto dispone «istruzioni per la compilazione del quadro RWÂ» e annovera le valute virtuali nella «tabella codici investimenti all&#8217;estero e attività  estere di natura finanziaria» fra le «altre attività  estere di natura finanziaria».<br /> <br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Agenzia delle Entrate;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 novembre 2019 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO<br /> Le odierne ricorrenti sono associazioni che perseguono lo scopo (quanto ad ASS.) di promuovere la pìù ampia diffusione della tecnologia identificata sotto il nome di &#8220;B.&#8221; e di rappresentare gli interessi e le istanze di tutti i soggetti che svolgano le attività  ad essa connesse o riconducibili (come, ad esempio, lo sviluppo, produzione, distribuzione, commercializzazione dei relativi <em>software </em>ed <em>hardware</em>, servizi collegati come il deposito fiduciario, la gestione dei <em>wallet, </em>il cambio o la compravendita di criptovalute, studio, consulenza e formazione per le relative attività  e così¬ via) e (quanto a B.EDU) di condurre uno studio prevalentemente accademico e scientifico interdisciplinare per favorirne lo sviluppo in forma di progetti, eventi divulgativi e simili.<br /> Con il ricorso introduttivo, le associazioni ricorrenti contestano l&#8217;inserimento da parte dell&#8217;Agenzia delle Entrate delle &#8220;valute virtuali&#8221; nell&#8217;ambito degli obblighi del c.d. monitoraggio fiscale, individuandone i detentori quali destinatari degli adempimenti di cui al D.L. 28 giugno 1990, n. 167, senza che alcuna norma, di rango primario o secondario, abbia previsto alcunchè in tal senso; tale inserimento risulterebbe operato mediante la pubblicazione delle &#8220;<em>istruzioni per la compilazione del modello 2019 per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche</em>&#8220;, che, al rigo 14 del quadro RW (relativo agli &#8220;<em>investimenti all&#8217;estero e attività  estere di natura finanziaria</em>&#8220;) hanno esplicitamente previsto l&#8217;obbligo di indicare anche &#8220;<em>le altre attività  estere di natura finanziaria e valute virtuali</em>&#8220;.<br /> In fatto, espongono che:<br /> a) le valute virtuali, prime fra tutte il Bitcoin, sono registrazioni digitali che vengono annotate all&#8217;interno di libri mastri definiti &#8220;<em>B.&#8221;</em>, le copie dei quali risiedono, in maniera distribuita e condivisa, su tutti i computer o dispositivi connessi alla rete di cui fanno parte;<br /> b) le valute virtuali altro non sono che contenitori astratti vuoti, che si prestano, eventualmente, ad essere riempiti di dati e trasmessi ad altri utenti, inverando la possibilità  di inviare elementi digitali tramite internet, ma &#8211; a differenza, ad esempio della posta elettronica &#8211; mediante tale invio il mittente perde la disponibilità  di quanto inviato in favore del ricevente, che l&#8217;acquista, proprio come se l&#8217;oggetto della c.d. transazione fosse un oggetto fisico; la &#8220;<em>B.</em>&#8221; costituisce come tale un &#8220;<em>registro virtuale</em>&#8221; condiviso e distribuito, che tiene traccia dei messaggi ricevuti da ogni singolo utente del sistema, attestandone la capacità  di &#8220;spesa&#8221; ed impedendo così¬ la c.d. &#8220;doppia spesa&#8221;; ove per &#8220;capacità  di spesa&#8221; ci si riferisce a niente pìù che ad un numero, cui viene convenzionalmente attribuito il nome distintivo della singola valuta virtuale, che, per le caratteristiche del sistema, ha la proprietà  di non poter essere replicato in quanto univocamente associato ad una sequenza di firme digitali crittografiche, non falsificabili;<br /> c) l&#8217;attitudine delle valute virtuali ad essere scambiate con valute aventi corso legale ovvero ad essere trasferite in cambio di beni o servizi (con effetto solutorio unicamente su base volontaria) rappresenta la volontà  di chi se ne serve di partecipare a un network di cui condivide il sottostante fondamento ideologico-culturale &#8211; basato sulla disintermediazione rispetto alle istituzioni centrali &#8211; che ne estrinseca la caratteristica essenziale di forma di comunicazione e manifestazione del pensiero;<br /> d) esistono migliaia di tipologie diverse di valute virtuali e per nessuna esiste una quotazione ufficiale del prezzo; il &#8220;valore&#8221; è unicamente attribuito dalla disponibilità  all&#8217;acquisto da parte di qualche altro utente; per tale ragione esso fluttua sensibilmente in base a mode cicliche; il &#8220;prezzo&#8221; che viene attribuito alle valute virtuali è dato unicamente dal fatto che la maggior parte di esse esiste in misura finita, essendo <em>asset</em> digitalmente scarsi e irreplicabili, seppure restino strumenti essenzialmente di comunicazione, aventi la sola utilità  data dalla loro attitudine al trasferimento, il cui &#8220;valore&#8221; è rappresentato dalla somma che qualcuno è disposto a spendere per servirsene; per tale ragione, non potrebbero essere equiparate ad investimenti o attività  di natura finanziaria in quanto rappresenterebbero unicamente un mezzo tecnologico finalizzato all&#8217;invio, attraverso una rete <em>peer-to-peer</em>, ovverosia di tipo paritetico, di rappresentazioni digitali;<br /> e) caratteristica essenziale di tale strumento sarebbe dunque la sua &#8220;aterritorialità &#8220;, dal momento che la disponibilità  delle valute virtuali coincide con il possesso della &#8220;chiave privata&#8221; necessaria a trasferirle, che, a sua volta, costituisce un &#8220;codice crittografico&#8221; univoco, del quale non può predicarsi una sorta di &#8220;conservazione&#8221; in un luogo fisico;<br /> f) le valute virtuali rappresentano un sottoinsieme delle rappresentazioni digitali (cc.dd. <em>tokens</em>) basate sulla tecnologia <em>B.</em>, che proprio per l&#8217;anzidetta natura di irreplicabilità , possono essere utilizzati al fine di rendere pìù fluida la circolazione di diritti relativi a beni o servizi in essi rappresentati o incorporati; classificabili in varie maniere, delle quali le ricorrenti propongono un elencazione in atti.<br /> Dopo essersi soffermate sulla rispettiva legittimazione ed interesse ad agire (che riconducono dalle rispettive finalità  statutarie), censurano i provvedimenti impugnati per le seguenti ragioni.<br /> 1) Nullità  ex art. 21-septies della l. n. 241/1990 del provvedimento impugnato per difetto assoluto di attribuzione dell&#8217;Amministrazione resistente a provvedere all&#8217;introduzione del descritto regime fiscale per le &#8220;valute virtuali&#8221; secondo le previsioni di cui all&#8217;art. 23 della Costituzione e agli artt. 1 e 2 della l. n. 212 del 27 luglio 2000 (l&#8217;assoggettamento delle valute virtuali agli obblighi di dichiarazione di cui ai provvedimenti impugnati sarebbe l&#8217;esito dell&#8217;esercizio di un potere amministrativo sfornito di previsione legislativa di rango primario).<br /> 2) Violazione e/o erronea applicazione dell&#8217;art. 1 del d.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998 &#8211; Violazione di legge degli artt. 5 e 7 della l. n. 212 del 27 luglio 2000 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente) ed eccesso di potere per carenza di motivazione, travisamento di fatti e difetto di istruttoria (difetterebbe un provvedimento formale di approvazione o modificazione del modello di dichiarazione dei redditi; sarebbe violato il dovere di informazione del contribuente).<br /> 3) Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 1 e 4 del d.l. n. 167 del 28 giugno 1990 (c.d. decreto sul &#8220;monitoraggio fiscale&#8221;), dell&#8217;art. 9 del d.lgs. n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. &#8220;T.U.I.R.&#8221;) e degli artt. 1, co. 2, e 3, co. 5, del d.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 (c.d. &#8220;T.U. antiriciclaggio&#8221;), così¬ come modificati dal d.lgs. n. 90 del 25 maggio 2017 (di recepimento della direttiva UE 2015/849, c.d. &#8220;Quarta direttiva antiriciclaggio&#8221;). Annullabilità  dei provvedimenti impugnati per contrarietà  all&#8217;ordinamento europeo previo, se del caso, rinvio pregiudiziale ai sensi dell&#8217;art. 267 TFUE. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e in particolare per contraddittorietà  dell&#8217;azione amministrativa, mancata tutela del legittimo affidamento dei destinatari dei provvedimenti, carenza della motivazione, illogicità  e ingiustizia manifesta della previsione delle valute virtuali all&#8217;interno della &#8220;Tabella codici investimenti all&#8217;estero e attività  estere di natura finanziaria&#8221;.<br /> In aggiunta ai vizi di annullabilità  di cui al secondo motivo di ricorso ed in subordine rispetto alla nullità  censurata con il primo motivo, gli atti impugnati sarebbero illegittimi anche in ragione dell&#8217;illogicità  ed irragionevolezza dell&#8217;assimilazione ai fini fiscali delle valute virtuali agli investimenti e alle attività  finanziarie estere.<br /> Secondo tale motivo, le valute virtuali non sono comprese nella elencazione tipica dei redditi di cui all&#8217;art. 6 del TUIR; la modalità  di conservazione delle valute virtuali osterebbe alla loro assimilazione agli investimenti all&#8217;estero ed alle attività  estere di natura finanziaria, in quanto non sarebbero riconducibili ad un concetto &#8220;geografico&#8221; di detenzione; i prestatori di servizi relativi all&#8217;utilizzo di valuta virtuale non sono assimilabili agli operatori finanziari per espressa previsione legislativa, art. 3, comma 5 del d.lgs 231/2007 (come modificato dall&#8217;art. 1 del d.lgs 90/2017).<br /> Richiamano a tale proposito il documento denominato <em>«Virtual currency schemes &#8211; a further analysis»</em> rilasciato a febbraio 2015 dalla BCE, nel quale &#8211; in parte per la ancora limitata diffusione del fenomeno, in parte per l&#8217;assenza di un ente emittente e di &#8220;corso legale&#8221; dello strumento, nonchè per la non rimborsabilità  e la mancanza di un valore nominale univoco &#8211; si escludeva la qualificabilità  delle valute virtuali, ai fini regolatori, come valute aventi corso legale, essendo prive di effetto solutorio per il debitore e di obbligo di accettazione per il creditore.<br /> La Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea, con sentenza 22 ottobre 2015 (causa C-264/14) in relazione ad una fattispecie di intermediazione svolta mediante operazioni di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso legale, ne stabiliva l&#8217;esclusione ai fini di IVA: le valute virtuali venivano ricondotte ad un &#8220;mezzo di pagamento contrattuale&#8221; (accettato tra le parti in forza di una transazione, ovvero mezzo di pagamento accettato dagli operatori).<br /> Con la Risoluzione n. 72/E del 2 settembre 2016, l&#8217;Agenzia delle Entrate (rispondendo ad un interpello di un operatore intermediario di criptovalute) seppur escludendo la rilevanza dell&#8217;attività  ai fini IVA, come indicato dalla citata sentenza della Corte di Giustizia, stabiliva che, ai fini della tassazione diretta delle imprese che offrono servizi di cambio di valute virtuali con valute tradizionali, i Bitcoin andrebbero valutati secondo il cambio in vigore alla data di chiusura dell&#8217;esercizio; precisava l&#8217;Agenzia che tale valutazione assume rilievo ai fini fiscali ai sensi dell&#8217;art. 9 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.<br /> Le ricorrenti evidenziano che la medesima Risoluzione stabiliva che per quanto riguarda la tassazione ai fini delle imposte sul reddito dei clienti della Società , persone fisiche che detengono i Bitcoin al di fuori dell&#8217;attività  d&#8217;impresa, le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di valuta non generano redditi imponibili &#8220;mancando la finalità  speculativa&#8221;; pertanto, l&#8217;Agenzia avrebbe espresso il proprio orientamento sull&#8217;inquadramento fiscale delle valute virtuali stabilendone i) la rilevanza tributaria per le imprese che offrono servizi di cambio tra valute virtuali e valute tradizionali; ii) l&#8217;equiparazione alle valute estere e iii) la non imponibilità  per i detentori persone fisiche.<br /> Precisano che nell&#8217;Ordinamento italiano le valute virtuali ottenevano riconoscimento positivo con l&#8217;introduzione del d. lgs. 25 maggio 2017, n. 90; in sede di recepimento della Quarta Direttiva antiriciclaggio, direttiva (UE) 2015/849, il legislatore introduceva una definizione di &#8220;valuta virtuale&#8221; richiamando quella contenuta nella Proposta di modifica della Commissione, anticipando il recepimento della direttiva (UE) 2018/843 (c.d. Quinta Direttiva antiriciclaggio), del 30 maggio 2018; il citato d.lgs. n. 90/2017, all&#8217;art. 1, modificando sul punto l&#8217;art. 1, co. 2, lett. qq) del d.lgs. n. 231/2007, seppur utilizzando una terminologia diversa rispetto alla definizione contenuta nella citata Quinta Direttiva antiriciclaggio (in particolare, la definizione interna non contiene l&#8217;inciso «non possiede lo status giuridico di valuta o moneta» previsto dalla norma eurounitaria), qualifica espressamente le valute virtuali come &#8220;mezzo di scambio&#8221;. Oltre a fornire una compiuta definizione normativa di valuta virtuale, l&#8217;intento classificatorio del d.lgs. n. 90/2017, con l&#8217;art. 1, sempre in riforma del d.lgs. n. 231/2007, art. 3, co. 5, lett. i), realizzava l&#8217;attrazione dei «prestatori di servizi relativi all&#8217;utilizzo di valuta virtuale» alla categoria degli operatori &#8220;non finanziari&#8221;.<br /> Su tali basi, le ricorrenti affermano che l&#8217;inserimento delle monete virtuali nell&#8217;obbligo di dichiarazione di cui si discute tra i redditi finanziari di provenienza estera, sarebbe privo di titolo e contrastante con le norme appena richiamate.<br /> Chiedono, in via concorrente con la domanda di annullamento, che sia riconosciuto il carattere irragionevole e discriminatorio dei provvedimenti con cui l&#8217;AGENZIA ha inserito le valute virtuali nell&#8217;ambito degli investimenti e delle attività  finanziarie detenute all&#8217;estero, nella misura in cui sottopone a imposizione tributaria rappresentazioni digitali che non hanno, di per sè, natura finanziaria o di investimento e, in conseguenza, pronunciarne l&#8217;annullamento; ovvero in subordine, chiedono di rimettere questione di interpretazione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea ai sensi dell&#8217;art. 267 TFUE, con ogni conseguente disposizione processuale.<br /> In via concorrente, domandano l&#8217;annullamento dei provvedimenti impugnati per eccesso di potere e difetto di motivazione, laddove l&#8217;Agenzia avrebbe omesso di indicare la misura in cui le valute virtuali sarebbero soggette a tassazione, tanto con riferimento alle modalità  di individuazione del valore che concorrerebbe a formare il reddito imponibile, quanto riguardo alla misura dell&#8217;imposta applicabile.<br /> Si è costituita l&#8217;Agenzia delle Entrate che resiste al ricorso di cui chiede il rigetto per inammissibilità  ed infondatezza.<br /> Eccepisce il difetto di legittimazione delle ricorrenti; la tardività  dell&#8217;azione di annullamento (il ricorso è stato notificato l&#8217;11 giugno 2019; il provvedimento del Direttore dell&#8217;Agenzia delle Entrate che approva le istruzioni, recante il n. 23596 è datato 30 gennaio 2019; il provvedimento prot. 85457 del 10 aprile 2019 avrebbe natura di mera correzione materiale del primo) e l&#8217;infondatezza dei motivi di gravame.<br /> In particolare, il primo motivo di ricorso sarebbe manifestamente infondato in quanto le modifiche apportate alla modulistica 2019, rispetto a quella del 2018, si limiterebbero alla integrazione della descrizione del codice &#8220;14&#8221;, in relazione al quale è inserito il riferimento alle valute virtuali; ed alla precisazione che nella colonna 4 &#8220;Codice Stato estero&#8221;, tale codice non è obbligatorio nel caso di compilazione per dichiarare &#8220;valute virtuali&#8221;.<br /> Negli attuali modelli dichiarativi la compilazione del quadro RW assolve soltanto agli obblighi di monitoraggio tanto che, mediante la barratura della citata casella 20, posta in corrispondenza dei righi da RW1 a RW5, non vi è l&#8217;applicazione dell&#8217;IVAFE.<br /> Secondo l&#8217;Avvocatura, non sarebbe il modello di dichiarazione che attribuirebbe rilevanza fiscale al possesso di criptovalute, precisandosi che:<br /> &#8211; non sono soggette a tassazione le operazioni a pronti in quanto manca la finalità  speculativa, salvo generare plusvalenza/minusvalenza allorquando la valuta derivi da prelievi da portafogli elettronici (wallet) o &#8220;conti&#8221; digitali per i quali la giacenza media superi un controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d&#8217;imposta, ai sensi del comma 1, lettera c-ter) e del comma 1-ter, dell&#8217;articolo 67 del TUIR;<br /> &#8211; sono soggetti a tassazione come redditi diversi di natura finanziaria, i redditi derivanti dalle cessioni a termine, ai sensi del comma 1, lettera c-ter), dell&#8217;articolo 67 del TUIR;<br /> &#8211; sono soggetti a tassazione come redditi diversi di natura finanziaria, ai sensi dell&#8217;articolo 67, comma 1, lettera c quater), del TUIR, quelli derivanti dalle operazioni sul mercato FOREX e Contract for Difference (CFD) aventi ad oggetto valute virtuali.<br /> Tali redditi, se percepiti da parte di un soggetto persona fisica al di fuori dell&#8217;esercizio di attività  d&#8217;impresa, devono essere indicati nel quadro RT del Modello Redditi &#8211; Persone Fisiche e sono soggetti ad imposta sostitutiva con aliquota del 26 per cento. L&#8217;orientamento dell&#8217;Agenzia delle Entrate è stato, inoltre, confermato nella risposta n. 14 del 28 settembre 2018.<br /> Ai fini della normativa sul monitoraggio fiscale, come chiarito nella circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E, l&#8217;obbligo di compilazione del Quadro RW è volta a rafforzare le attività  di contrasto alle frodi internazionali attuate mediante l&#8217;illecito trasferimento e/o detenzione all&#8217;estero di attività  produttive di reddito.<br /> Evidenzia, infine, l&#8217;Avvocatura, con riguardo alla sospettata carenza di potere in astratto, che la parte delle Istruzioni impugnata con il ricorso è stata adottata con provvedimento del Direttore dell&#8217;Agenzia, in attuazione dell&#8217;art. 1 del DPR n. 322/98. Peraltro, i modelli dichiarativi sono aggiornati annualmente alla normativa vigente per consentire ai contribuenti la corretta esposizione dei dati ai fini della liquidazione dei tributi del periodo d&#8217;imposta di riferimento, nonchè per consentire l&#8217;assolvimento di specifici obblighi di legge, come, ad esempio, quello relativo al &#8220;monitoraggio fiscale&#8221; di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni.<br /> Laddove le ricorrenti sembrano ritenere non sufficiente, per l&#8217;attuazione dell&#8217;art. 1 del DPR n. 322/98, l&#8217;adozione e pubblicazione del provvedimento del Direttore del Direttore prot. 23596/2019, di &#8220;Approvazione del modello di dichiarazione &#8220;REDDITI 2019-PF&#8221;, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell&#8217;anno 2019, per il periodo d&#8217;imposta 2018, ai fini delle imposte sui redditi&#8221;, rileva l&#8217;Avvocatura che il provvedimento impugnato è stato emanato proprio in attuazione del predetto DPR n. 322/98.<br /> Chiarisce ancora l&#8217;Avvocatura che, poichè alle &#8220;valute virtuali&#8221; sono applicabili i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali nonchè le disposizioni in materia di antiriciclaggio, anche le &#8220;valute virtuali&#8221; devono essere oggetto di comunicazione attraverso il quadro RW della dichiarazione, mentre non trova invece applicazione l&#8217;imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all&#8217;estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato (c.d. IVAFE, istituita dall&#8217;art. 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni), in quanto tale imposta si applica ai depositi e conti correnti esclusivamente di natura &#8216;bancaria&#8217; (sul punto, cfr. il parere reso all&#8217;interpello n. 954-14/2018, all. n. 9). Tale orientamento, relativo alle modalità  di compilazione della dichiarazione, è stato ribadito dall&#8217;Agenzia anche in altre occasioni (ad esempio, nella risposta all&#8217;interpello n. 956-39/2018, all. n. 10).<br /> Le parti hanno scambiato memorie e documenti, replicando ciascuna alle eccezioni e deduzioni avversarie.<br /> Nella pubblica udienza del 19 novembre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> Nell&#8217;odierno giudizio, le ricorrenti agiscono per l&#8217;annullamento degli atti impugnati con i quali l&#8217;Agenzia delle Entrate avrebbe assoggettato le &#8220;criptovalute&#8221; o monete digitali all&#8217;imposizione fiscale in via amministrativa, senza un fondamento normativo (I motivo), senza un provvedimento amministrativo (II motivo) e senza che sussistano, nelle monete virtuali, caratteri e natura tali da consentirne l&#8217;assimilazione a redditi di natura finanziaria (III motivo, prima parte).<br /> In particolare, rileverebbe a quest&#8217;ultimo profilo la loro mancata inclusione nel novero dell&#8217;art. 6 del TUIR (D.P.R. 917/1986); osterebbe alla inclusione nelle attività  finanziarie estere la modalità  di conservazione delle valute virtuali che non è assoggettabile a criteri geografici; osterebbe all&#8217;assimilazione a redditi finanziari la natura ormai riconosciuta delle monete virtuali come &#8220;mezzi di scambio&#8221;, privi di valore monetario, tanto che i relativi prestatori di servizi sono &#8220;operatori non finanziari&#8221; per espressa disposizione legislativa (art. 3, comma 5, lett. i) del Dlgs 231/2007, come modificato dal Dlgs 90/2017); infine, l&#8217;art. 4 del d.l. 167/1990, che regola la compilazione del quadro RW non contemplerebbe affatto le monete virtuali tra i valori da dichiarare.<br /> Ancora in subordine, risulterebbe indeterminato il regime della tassazione (III motivo, seconda parte, subordinata ed articolata).<br /> I) Deve, in primo luogo, esaminarsi l&#8217;eccezione di carenza di legittimazione a ricorrere delle due associazioni, sollevata dall&#8217;Avvocatura.<br /> Secondo quest&#8217;ultima, l&#8217;inserimento delle valute virtuali nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione dei redditi per il 2019 non sarebbe lesivo degli interessi della ASS. essendo tale associazione preordinata a favorire lo sviluppo della tecnologia &#8220;B.&#8221; che andrebbe distinta dalle valute virtuali; la compilazione del modello di dichiarazione dei redditi attiene alla posizione di singoli associati, non dell&#8217;associazione nel suo insieme; gli atti impugnati sarebbero meramente ricognitivi di obblighi giÃ  esistenti e come tali non sarebbero comunque lesivi per le associazioni; l&#8217;ASS. non potrebbe escludere una posizione di conflitto di interesse con qualcuno dei propri associati, potenzialmente interessato ad adempiere agli obblighi fiscali; quanto alla ricorrente B.EDU, lo Statuto prodotto in atti fa riferimento al &#8220;College Cryptocurrency Network Italia&#8221; con il quale non sarebbero chiari i rapporti; in ogni caso, l&#8217;interesse dell&#8217;associazione è legato alla diffusione della tecnologia &#8220;B.&#8221; in ambito universitario e dunque non sussisterebbe un nesso di collegamento con la posizione di vantaggio che il ricorso perseguirebbe nell&#8217;odierno giudizio.<br /> I.a) In adesione a quanto dedotto dalle ricorrenti in ordine all&#8217;aspetto della propria legittimazione a ricorrere, l&#8217;eccezione dell&#8217;Avvocatura va respinta.<br /> La tecnologia &#8220;B.&#8221; è infatti strettamente legata all&#8217;uso delle valute virtuali che, ancorchè non esclusivo, risulta da quanto dedotto essere sicuramente predominante e caratterizzante l&#8217;impiego dei relativi mezzi di scambio, così¬ che una domanda fondata sull&#8217;assunto che una limitazione incidente sul regime delle seconde si rifletta sulla diffusione e corretta comprensione dell&#8217;uso delle prime, comporta il riconoscimento della sussistenza di un interesse ad agire delle due associazioni che, sia pure con varietà  di fini, agiscono per la diffusione della suddetta tecnologia e dei valori ad essa sottesi (che riconducono alla tutela della libera manifestazione del pensiero e di realizzazione della persona umana sotto molteplici profili).<br /> Inoltre la circostanza che alcuni degli associati delle ricorrenti possano essere titolari di posizioni di vantaggio e di interesse all&#8217;esecuzione dei provvedimenti impugnati, è affermazione priva di dimostrazione, in quanto formulata in via meramente ipotetica.<br /> II) Anche l&#8217;eccezione di tardività  dell&#8217;impugnazione è da respingersi.<br /> Sebbene le istruzioni per la compilazione impugnate siano state pubblicate il 30 gennaio 2019, solamente con la loro correzione operata con il documento 85457/2019 del 10 aprile successivo se ne è chiarito l&#8217;ambito temporale di efficacia. Invero, in sede di adozione del provvedimento prot. n. 23596/2019 emanato il 30 gennaio 2019, le istruzioni (sezione dedicata alla compilazione del quadro RW), disponevano l&#8217;inserimento delle monete virtuali con riferimento all&#8217;esercizio 2017; mentre con il provvedimento pubblicato il 10 aprile, il riferimento all&#8217;anno d&#8217;imposta è stato rettificato dal 2017 al 2018, con conseguente attualizzazione della disciplina.<br /> Avendo riguardo alla natura formale dell&#8217;atto impugnato, la correzione operata con il documento del 10 aprile 2019 non può ritenersi meramente riconducibile ad un semplice errore materiale e pertanto è tale da legittimare l&#8217;impugnazione del provvedimento originario nei termini decorrenti dalla correzione di quest&#8217;ultimo.<br /> Gli ulteriori profili relativi alle eccezioni preliminari in rito di inammissibilità  del gravame per mancanza di natura provvedimentale degli atti impugnati, sono da esaminarsi congiuntamente con il merito del gravame.<br /> III) Invero, ai fini così¬ peculiari dell&#8217;odierno giudizio, l&#8217;inammissibilità  dell&#8217;azione di annullamento e la sua infondatezza sono due aspetti strettamente connessi e concorrenti: il valore sostanzialmente costitutivo delle &#8220;istruzioni&#8221; sul punto dell&#8217;inserimento delle &#8220;monete virtuali&#8221; nel quadro RW (sostenuto dalle ricorrenti) implicherebbe una natura provvedimentale autonoma delle stesse &#8220;istruzioni&#8221;, che costituirebbero esse soltanto &#8211; se fosse fondata l&#8217;azione &#8211; il titolo per l&#8217;assoggettamento delle stesse monete al regime dell&#8217;imposta dei redditi per le persone fisiche; dal che, deriverebbero sia l&#8217;ammissibilità  che la fondatezza del gravame. Invece, secondo l&#8217;opposta tesi difensiva, il ricorso sarebbe al contempo sia inammissibile (per carenza di lesività  del provvedimento impugnato) che infondato (perchè l&#8217;imposizione troverebbe titolo in una norma di legge, che ne definirebbe il regime; da verificarsi in concreto, aggiunge il Collegio, nel rapporto di imposta).<br /> III.a) A giudizio del Collegio la tesi difensiva dell&#8217;Avvocatura è pienamente condivisibile, senza che possano valere in contrario le pur diffuse deduzioni delle ricorrenti, l&#8217;azione delle quali (coerentemente con le finalità  latamente culturali ed ideologiche dei relativi Statuti) si rivela improntata ad una critica di principio dell&#8217;imposizione fiscale della &#8220;moneta elettronica&#8221;, come tale eccedente i limiti propri del giudizio amministrativo di legittimità , che le ricorrenti stesse appaiono voler piegare allo scopo di ottenere una declaratoria di illegittimità  in via generale dell&#8217;imposizione tributaria delle rappresentazioni digitali di valore.<br /> IV) I primi due motivi di ricorso e gli argomenti dedotti nella prima parte del terzo motivo, sono infondati nel merito, secondo le eccezioni difensive dell&#8217;Agenzia che si sono dapprima riportate ed alle quali il Collegio ritiene sufficiente rinviare per quanto qui di seguito non ulteriormente indicato.<br /> A norma dell&#8217;art. 4 del d.l. 167/1990, conv. in l. 227/1990, le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società  semplici ed equiparate ai sensi dell&#8217;art. 5 del TUIR, residenti in Italia, che, nel periodo di imposta detengono investimenti all&#8217;estero ovvero attività  estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi; è a questo fine che è stato inserito nel modello Unico il quadro RW (in ordine alle attività  detenute all&#8217;estero, ordinariamente il contribuente assolve l&#8217;Imposta sul Valore degli immobili all&#8217;estero &#8211; IVIE &#8211; e l&#8217;imposta sul Valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all&#8217;estero &#8211; IVAFE-; nel caso delle valute virtuali, come chiarito nelle Risoluzioni dell&#8217;Agenzia, l&#8217;IVAFE non è dovuta, dal momento che non si tratta di investimenti in depositi bancari ed a tale scopo si richiede la barratura della casella 20, posta in corrispondenza dei righi da RW1 a RW5).<br /> Con l&#8217;Interpello nr. 956-39 del 2018 (anteriore alle istruzioni oggetto dell&#8217;odierno gravame), l&#8217;Agenzia aveva (giÃ ) espresso l&#8217;orientamento secondo il quale le valute virtuali devono essere oggetto di comunicazione attraverso il citato quadro RW (indicando di inserire nella colonna 3 (&#8220;codice individuazione bene&#8221;) il codice 14 (&#8220;altre attività  estere di natura finanziaria&#8221;).<br /> Anticipando quanto oltre si indicherà  circa il rilievo dei contributi dogmatici sull&#8217;argomento in esame, tale orientamento corrispondeva a quanto avvertito anche in dottrina (e pìù precisamente nei commenti agli adempimenti fiscali del 2018 per il 2017) laddove si evidenziava che la modifica di cui al citato d.lgs 90/2017 (in ordine alla quale si tornerà  a breve), in forza dell&#8217;inserimento nel novero dei soggetti obbligati al monitoraggio degli operatori &#8220;non finanziari&#8221; di cui all&#8217;art. 3, comma 5, lett. i), del 231/2007 (che individuava tra questi anche &#8220;i prestatori di servizi relativi all&#8217;utilizzo di valuta virtuale&#8221;, nel testo in vigore ratione temporis), comportava di fatto l&#8217;inserimento nel quadro RW delle &#8220;valute virtuali&#8221;.<br /> GiÃ  sotto questo profilo, non potrebbe dunque riconoscersi alle istruzioni di cui all&#8217;odierno giudizio un valore provvedimentale, atteso che esse recepiscono e formalizzano (in funzione della trasparenza e dell&#8217;obbligo di &#8220;<em>clare loqui&#8221;</em> con il contribuente) un orientamento preesistente.<br /> IV<em>.</em>a) Ma, in ogni caso, è dirimente la circostanza che la modifica del d.l. 167/1990 operata per il tramite del d.lgs. 90/2017, ha esplicitamente inserito l&#8217;utilizzo delle &#8220;monete virtuali&#8221; tra le operazioni relative ai trasferimenti da e per l&#8217;estero, rilevanti ai fini del relativo monitoraggio ex art. 1 del d.l. 167/1990: &#8220;<em>1. Gli intermediari bancari e finanziari di cui all&#8217;articolo 3, comma 2, gli altri operatori finanziari di cui all&#8217;articolo 3, comma 3, lettere a) e d), e gli operatori non finanziari di cui all&#8217;articolo 3, comma 5, lettera i), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l&#8217;estero di mezzi di pagamento di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, lettera s), del medesimo decreto sono tenuti a trasmettere all&#8217;Agenzia delle entrate i dati di cui all&#8217;articolo 31, comma 2, del menzionato decreto, relativi alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un&#8217;operazione unica o di pìù operazioni che appaiano collegate per realizzare un&#8217;operazione frazionata e limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società  semplici e associazioni equiparate ai sensi dell&#8217;articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</em>&#8220;.<br /> In sostanza, l&#8217;art. 1 citato opera sotto un duplice profilo, oggettivo e soggettivo; sotto il profilo oggettivo, assoggetta espressamente al monitoraggio sia l&#8217;utilizzo delle valute virtuali, che l&#8217;utilizzo di &#8220;mezzi di pagamento&#8221; (distinti dalle prime e definiti, come meglio oltre si vedrà , all&#8217;art. 1, comma 2, lett. &#8220;s&#8221; del dlgs 231/2007), in genere; sotto il profilo soggettivo, ai suddetti obblighi di monitoraggio sono tenuti, inoltre, sia gli operatori finanziari che gli operatori non finanziari.<br /> Si rivela dunque infondata l&#8217;argomentazione della parte ricorrente secondo la quale le valute virtuali non dovrebbero essere dichiarate nel quadro RW perchè non espressamente elencate nell&#8217;art. 4: la nozione di investimenti esteri, valevole ai fini del monitoraggio, è definita all&#8217;art. 1 del medesimo d.l., che concorre a definire la nozione degli &#8220;investimenti all&#8217;estero&#8221; e di &#8220;attività  estere di natura finanziaria&#8221;, includendo in esse anche investimenti ed attività  mediante impiego di valute virtuali; infondata è anche l&#8217;argomentazione secondo la quale i prestatori di servizi attinenti la moneta virtuale non sono operatori finanziari, posto che l&#8217;art. 1 cit. assoggetta agli obblighi di monitoraggio sia gli operatori finanziari che quelli non finanziari; irrilevante è la tesi secondo cui le monete virtuali sarebbero &#8220;mezzi di pagamento&#8221; (e non valute), perchè la disposizione di cui all&#8217;art. 1 cit. è relativa alle operazioni compiute sia con valute virtuali sia con mezzi di pagamento in quanto tali.<br /> La compilazione del quadro RW dipenderà  pertanto dalla sussistenza degli obblighi di monitoraggio in capo ai soggetti a tali obblighi vincolati per effetto della normativa primaria e nei relativi limiti.<br /> Anche sotto questo ulteriore profilo, dunque, si conferma che le &#8220;istruzioni&#8221; oggetto dell&#8217;odierno giudizio non possiedono un carattere provvedimentale ed innovativo dell&#8217;Ordinamento, essendo meramente ricognitive della modifica del regime del monitoraggio operato per effetto del d.lgs. 90/2017 e peraltro giÃ  in vigore nel corso dell&#8217;anno precedente.<br /> V) A tale conclusione si perviene sotto ulteriori profili, che derivano dall&#8217;esame degli altri argomenti dedotti dalle ricorrenti, con particolare riferimento al terzo articolato motivo di gravame, laddove le parti ricorrenti, sulla base della qualificazione delle &#8220;valute virtuali&#8221; come mezzi di pagamento (con efficacia dipendente solo dalla comune accettazione delle parti) e secondo una lettura non condivisibile delle norme di cui al d.lgs 231/2007, sostengono &#8211; a diversi fini e sotto diversi aspetti &#8211; la non suscettibilità  delle valute virtuali a formare oggetto di imposizione fiscale senza una specifica norma legislativa o di rango primario; in ogni caso la non assimilabilità  delle valute virtuali a quelle estere; la mancanza di elementi di territorialità  nella formazione dei relativi proventi; la mancanza di criteri di collegamento tra dette valute ed il loro possessore-utilizzatore; la genericità  e la indeterminatezza del relativo trattamento fiscale.<br /> V.a) Preliminare, a tali fini, è la individuazione del presupposto in forza del quale avviene l&#8217;imposizione fiscale dell&#8217;uso della &#8220;moneta elettronica&#8221; con i relativi limiti e condizioni, così¬ come risulta dalle determinazioni e dagli orientamenti espressi dall&#8217;Agenzia delle Entrate.<br /> Ciò allo scopo di verificare la prima e principale tesi a fondamento dell&#8217;azione delle ricorrenti, ovvero che la modificazione delle istruzioni per la compilazione del modello unico sia costitutiva di una fattispecie tributaria nuova, non prevista nè dalla legge, nè (in subordine) da un provvedimento generale della PA.<br /> Secondo l&#8217;Avvocatura, il fondamento dell&#8217;imposizione andrebbe rinvenuto nell&#8217;art. 67 del TUIR, nelle diverse fattispecie che sono meglio elencate in parte narrativa; ciò in forza di un orientamento dell&#8217;Agenzia, diffusamente illustrato dall&#8217;Avvocatura, sostanzialmente rivolto a ricondurre la tassazione dell&#8217;utilizzo delle monete elettroniche (ai diversi fini che si illustreranno meglio oltre) entro i limiti delle categorie giuridiche-fiscali giÃ  esistenti, in coerenza con lo sforzo giÃ  in essere, da parte soprattutto della dottrina specialistica, rivolto ad inquadrare la natura giuridica delle &#8220;monete virtuali&#8221; entro canoni noti.<br /> V.b) In questo quadro, è bene rilevare che si sono proposte diverse soluzioni per individuare la natura giuridica delle c.d. &#8220;rappresentazioni digitali di valore&#8221;, con contributi &#8211; anche molto recenti &#8211; ai quali è bene fare riferimento a miglior supporto dell&#8217;elaborazione giurisprudenziale, che è ancora ad un livello solo iniziale, come tale non ancora pervenuta ad un quadro consolidato ed univoco (atteso il ridotto numero di pronunce che si sono occupate della natura della moneta elettronica).<br /> Esclusa generalmente la loro natura di &#8220;moneta&#8221;, ancorchè convenzionale (in quanto ritenute inidonee ad assolvere &#8211; almeno in parte &#8211; alle funzioni tipiche di unità  di conto ed riserva di valore, in ragione della loro estrema volatilità  e della mancanza di valore legale liberatorio ai fini del pagamento), un primo orientamento riconduce le monete elettroniche al novero dei &#8220;beni immateriali&#8221; ex art. 810 cod.civ. (pìù precisamente beni mobili, la cui cessione sarebbe da assoggettarsi ad IVA ed IRPEF, a seconda della natura professionale o meno dell&#8217;attività  del &#8220;miner&#8221; &#8211; produttore di moneta), suscettibili di formare oggetto di diritti reali ed obbligatori (in tal senso, si richiama la sentenza n. 18 del 21 gennaio 2019 della Sezione fallimentare del Tribunale di Firenze).<br /> Il riconoscimento della moneta elettronica come &#8220;bene giuridico&#8221; corrisponderebbe &#8211; secondo la dottrina che se ne è occupata &#8211; a quanto risulterebbe essere stato riconosciuto in altri ordinamenti (vengono portati ad esempio il sistema vigente negli USA, ove l&#8217;IRS considera la moneta virtuale tassabile come &#8220;proprietà &#8220;; quello canadese, dove lo scambio di moneta virtuale è trattato come una permuta; il sistema anglosassone nel quale la valuta virtuale è considerata rappresentativa di un credito).<br /> Un secondo ordine di pensiero, altrettanto riconosciuto in dottrina, accredita la diversa tesi secondo la quale dovrebbe accostarsi l&#8217;impiego della valuta virtuale alla categoria degli strumenti finanziari. Tale qualificazione punta a valorizzare la componente di &#8220;riserva di valore&#8221;, che almeno in parte, può caratterizzare le criptomonete e che consente di attribuire a queste ultime una finalità  d&#8217;investimento; impostazione che si porrebbe anche a protezione dei consumatori e dell&#8217;integrità  dei mercati (in questo senso, Tribunale Civile di Verona, sentenza n. 195 del 24 gennaio 2017, che ha ritenuto applicabile alle fattispecie in esame il Codice del Consumo ed il regolamento CONSOB n. 18592 del 26 giugno 2013). In favore di tale impostazione militerebbe la circostanza che la nozione di &#8220;prodotto finanziario&#8221; appare astrattamente capace di abbracciare ogni strumento idoneo alla raccolta del risparmio, comunque denominato o rappresentato, purchè rappresentativo di un impiego di capitale (e dunque troverebbe applicazione la nozione di cui alla lettera u) dell&#8217;art. 1 del d.lgs. n. 58/1998 &#8211; TUF). L&#8217;art. 1, comma 4, del TUF, secondo cui &#8220;<em>i mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari</em>&#8220;, osterebbe così¬ alla equiparazione generale ed astratta delle criptovalute agli strumenti finanziari, ma non alla riconduzione a tale nozione di quelle operazioni che risultino connotate da utilizzo di capitale, assunzione di un rischio connesso al suo impiego ed aspettativa di un rendimento di natura finanziaria (in questo senso viene richiamato l&#8217;orientamento della CONSOB sotteso a pìù recenti delibere, evidenziate in dottrina, come la nr. 19866/2017, avente ad oggetto la sospensione dell&#8217;attività  pubblicitaria per l&#8217;acquisto di pacchetti di estrazione di criptovalute; 20207/2017, divieto dell&#8217;offerta di portafogli di investimento in criptomonete; 20720/2018 e 20742/2018, ordine di porre termine alla violazione dell&#8217;art. 18 del TUF).<br /> La tesi di parte ricorrente, dunque, secondo la quale la moneta virtuale non sarebbe in alcun modo riconducibile ad investimenti di tipo finanziario in quanto avente mera natura di mezzo di scambio, presta il fianco a pìù di una obiezione, giÃ  sul piano strettamente dogmatico.<br /> VI) Sul piano normativo, come la stessa parte ricorrente riferisce, sono poi intervenuti il d.lgs. n. 90 del 2017 e la dir. 2018/843/UE del 30 maggio 2018, che accolgono, invero, una formale definizione della moneta elettronica come &#8220;mezzo di scambio&#8221; (art. 1, comma 2, lett. qq) del d.lgs. n. 231/2007, come modificato dall&#8217;art. 1 del d.lgs. 90/2017). Nel teso risultante dalle modifiche apportate in corso di causa all&#8217;art. 1 del d.lgs. 231/2007 dal D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 (quindi successive al provvedimento impugnato, ma comunque rilevante al fine di orientare l&#8217;interprete), viene definita (lett. qq) &#8220;<em>valuta virtuale: la rappresentazione digitale di valore, non emessa nè garantita da una banca centrale o da un&#8217;autorità  pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l&#8217;acquisto di beni e servizi o per finalità  di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente</em>&#8220;.<br /> Alla lettera (s) vengono definiti, quali &#8220;mezzi di pagamento&#8221;: &#8220;<em>il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità  finanziarie</em>&#8220;; infine, (lett.ff) sono &#8220;<em>prestatori di servizi relativi all&#8217;utilizzo di valuta virtuale: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all&#8217;utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale</em>&#8220;.<br /> VI.a) Si tratta di interventi normativi espliciti che sono rivolti a conferire un inquadramento formale alle categorie applicabili alle operazioni con le monete virtuali e come tali &#8211; differentemente da quanto sostenuto a sostegno del ricorso &#8211; si collocano in coerenza ed in continuità  con l&#8217;elaborazione dogmatica dell&#8217;istituto, concorrendo a definirne il regime specie ai fini del monitoraggio e della prevenzione del riciclaggio, ma con evidenti ricadute anche in termini di trattamento fiscale.<br /> Infatti, la nozione di cui alla lett. &#8220;qq&#8221; sopra riportata, non si limita a qualificare la moneta elettronica quale &#8220;mezzo di scambio&#8221;, ma contempla espressamente la possibilità  che tramite il suo impiego si compiano operazioni di &#8220;<em>acquisto beni e servizi</em>&#8221; oppure &#8220;<em>finalità  di investimento</em>&#8220;, recependo quella caratteristica duttile delle &#8220;rappresentazioni digitali di valori&#8221; giÃ  avvertita in dottrina &#8211; come si è visto dapprima &#8211; che consente a queste ultime di veicolare pìù tipologie di operazioni e scambi (aspetto, del resto, che le stesse parti ricorrenti evidenziano nella loro esposizione preliminare ai motivi di ricorso).<br /> Ne deriva una qualificazione fondata su una definizione &#8220;funzionale&#8221; dell&#8217;oggetto (ovvero teleologica e non meramente tipologica), che impone di ricondurre alle pertinenti forme (esistenti) di tassazione non giÃ  il mero possesso di valute virtuali in quanto tali, bensì¬ il loro impiego e la loro utilizzazione entro il novero delle diverse operazioni possibili, coerentemente con la loro natura effettiva, che è &#8211; per l&#8217;appunto &#8211; &#8220;rappresentativa di valori&#8221; (sia pure scaturente da un riconoscimento pattizio e volontario dei soggetti che le utilizzano), che, a loro volta, sono costituiti da utilità  economiche e giuridiche come tali valutabili e pertinenti al patrimonio del soggetto titolare, quindi espressivi di capacità  contributiva.<br /> VII) Sotto tutti questi profili, dunque, sono infondati i motivi e le argomentazioni dedotte in ordine alla illegittimità  degli atti impugnati per violazione del d.lgs. n. 231/2007, così¬ come modificato dal d.lgs. n. 90/2017, nella parte in cui all&#8217;art. 1, co. 2, lett.qq) e ff), riconduce in via definitoria le valute virtuali a mezzi di scambio; in aggiunta, nella parte in cui, all&#8217;art. 3, co. 5, lett. i), qualifica i prestatori di servizi relativi all&#8217;utilizzo di valuta virtuali come operatori &#8220;non finanziari&#8221;; infine, per violazione dell&#8217;art. 4, commi 1 e 4, del d.l. n. 167/1990, nei quali è previsto il contenuto da indicare del quadro RW, e che ne impedirebbe l&#8217;inserimento di ogni forma di attività  che non sia riconducibile all&#8217;investimento all&#8217;estero o all&#8217;attività  finanziaria all&#8217;estero.<br /> VII.a) Non è neppure predicabile, nell&#8217;odierno giudizio, che la modifica delle istruzioni per la compilazione del Modello Unico comporti alcuna violazione dei principi eurounitari affermati nella sentenza di cui alla Corte di Giustizia del 22 ottobre 2015 nella causa C-264/14 e nella Quinta Direttiva antiriciclaggio 2018/843, come prospetta parte ricorrente.<br /> Invero, l&#8217;accoglimento di una nozione &#8220;funzionale&#8221; della moneta virtuale, nei sensi che si sono indicati, comporta che è soggetta a tassazione non la moneta virtuale come mezzo finanziario in sè, ma l&#8217;utilizzo della moneta virtuale ai diversi fini che essa rende possibili (finanziari o di acquisto di beni e servizi, a seconda dei casi); va pertanto esclusa la violazione degli artt. 49 e ss., 56 e ss. nonchè degli 179 e ss. del TFUE in rapporto alla libertà  di stabilimento dei cittadini degli Stati Membri ed alla libera prestazione dei servizi; nè risulta violato, in alcun modo, l&#8217;obiettivo di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell&#8217;Unione e di eliminare gli ostacoli giuridici e fiscali alla cooperazione in tale ambito; infine, non sussistono contrasti con il dettato della Quinta Direttiva antiriciclaggio, il cui recepimento è previsto entro il 10 gennaio 2020, nella parte in cui espressamente esclude lo status di valuta o moneta alla valute virtuali, dal momento che tale &#8220;status&#8221; non è essenziale ai fini del regime fiscale di cui si discute; infine, va esclusa la violazione del principio di proporzionalità , del diritto al rispetto della vita privata, del diritto alla protezione dei dati di carattere personale e della libertà  d&#8217;impresa di cui alla Carta dei diritti, tutti richiamati nella citata Quinta direttiva 2018/843, la cui violazione è affermata dalle parti ricorrenti in linea di mero principio.<br /> VIII) In forza di quanto sin qui ritenuto, deve confermarsi il metodo operativo (ovvero la riconduzione dell&#8217;utilizzo della moneta elettronica entro canoni giuridico-fiscali giÃ  esistenti) sotteso agli orientamenti dell&#8217;Agenzia delle Entrate che sono espressi ed approfonditi nella Risoluzione dell&#8217;Agenzia delle Entrate nr. 72/E del 2016 e nell&#8217;Interpello nr. 956-39/2018 e che non risultano contraddetti dalle &#8220;istruzioni&#8221; oggetto dell&#8217;odierna azione di annullamento, come le parti ricorrenti prospettano. Per le medesime ragioni, va respinto il presupposto teorico sotteso all&#8217;azione delle odierne ricorrenti, secondo le quali, in sostanza, in assenza di una normativa appositamente elaborata per la tassazione delle monete virtuali, queste ultime non potrebbero essere soggette a tassazione secondo la categoria dei redditi finanziari, essendo dedotti a sostegno di tale tesi argomenti che inducono a ritenere l&#8217;affermazione di una sorta di &#8220;extraterritorialità &#8221; assoluta, intesa come esclusione da (ogni) giurisdizione nazionale in dipendenza della natura solo informatica &#8211; e per questo, appunto, aterritoriale &#8211; dei relativi valori.<br /> VIII.a) A tacere della opinabilità  della tesi giÃ  sul piano concettuale (come accennato, i valori sottesi alla rappresentazione digitale sono pur sempre riconducibili ad una ricchezza fisica che esprime capacità  contributiva, potendosi discutere soltanto di quali regole effettive possano consentire di accertare il relativo collegamento), appare evidente che essa è priva di riferimenti alla realtà  fattuale dell&#8217;ordinamento (non solo nazionale), nel quale l&#8217;elaborazione giuridica sta giÃ  da tempo individuando gli strumenti concettuali e formali per ricondurre il regime giuridico delle criptovalute e delle monete virtuali a moduli normativi e giuridici esistenti; strumenti giÃ  ampiamente sufficienti a giustificarne l&#8217;inclusione entro i consueti parametri di capacità  contributiva che ne radicano l&#8217;imposizione fiscale; e ciò, si sottolinea, non solo a livello nazionale, ma in tutti i Paesi quantomeno con comuni tradizioni giuridiche ed ordinamentali (l&#8217;indagine potrebbe facilmente estendersi).<br /> IX) Tali considerazioni conducono a respingere anche l&#8217;ultimo argomento ancora da esaminarsi, secondo cui l&#8217;utilizzo di moneta virtuale in rapporto ad investimenti esteri non genererebbe materia imponibile secondo il TUIR in Italia, dal momento che quest&#8217;ultimo non ne annovera la fonte entro la nozione &#8220;chiusa&#8221; di &#8220;redditi diversi&#8221;.<br /> Si tratta di una petizione di principio, dal momento che l&#8217;utilizzo della moneta elettronica ai fini di cui si discute, non costituisce &#8220;titolo&#8221; per la formazione di una particolare categoria di redditi, bensì¬ questi ultimi derivano dall&#8217;impiego di moneta elettronica per finalità  di investimento o di scambio di beni e servizi, con conseguenza possibilità  di realizzazione di plusvalenze o altri redditi tassabili in base alla loro natura.<br /> A questo proposito, non si rinvengono elementi per escludere &#8211; ai fini del presente giudizio e nei relativi limiti &#8211; quanto dedotto dall&#8217;Avvocatura, ovvero che in Italia il trattamento fiscale dell&#8217;uso della moneta elettronica ricade &#8211; per quanto concerne l&#8217;odierna controversia, inerente la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche &#8211; entro il novero dell&#8217;art. 67 del DPR 22/12/1986 n. 917, come variamente indicato nelle Risoluzioni dall&#8217;Agenzia delle Entrate sopra indicate (per l&#8217;effetto, non sono soggette a tassazione le operazioni a pronti, in quanto manca la finalità  speculativa, salvo plusvalenze o minusvalenze allorquando la valuta derivi da prelievi da portafogli elettronici o &#8220;wallet&#8221; &#8211; conti digitali, per i quali la giacenza media superi i limiti meglio indicati all&#8217;art. 67 TUIR, comma 1, lett. c-ter e comma 1 ter; sono soggetti a tassazione come redditi diversi di natura finanziaria, i redditi derivanti da cessioni a termine, ex art. 67 TUIR, comma 1, lett. c-ter; sono soggetti a tassazione come redditi diversi di natura finanziaria quelli derivanti dalle operazioni sul mercato FOREX e CFD ex art. 67, comma 1, lett. c &#8211; quater) del TUIR; se tali redditi sono percepiti da persona fisica al di fuori dell&#8217;esercizio di attività  di impresa, sono soggetti ad imposta con aliquota sostitutiva del 26 per cento, a norma dell&#8217;articolo 3, comma 1 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, e sono da indicarsi nel quadro RT del relativo Modello).<br /> X) Ciò posto, anche sotto tutti i profili sin qui considerati va confermato che i provvedimenti impugnati non costituiscono il titolo della tassazione della moneta elettronica della cui illegittimità  le parti ricorrenti si dolgono, essendo meramente ricognitivi di una disciplina generale che ha la propria fonte nella legge e che deve trovare attuazione nei provvedimenti costitutivi del rapporto di imposta che spettano ai contribuenti (nelle relative dichiarazioni dei redditi) ed all&#8217;Amministrazione finanziaria (nell&#8217;attività  di accertamento e riscossione).<br /> Entro il descritto rapporto di imposta, potrà  essere fatta valere ogni altra questione dedotta in merito ai limiti ed alla legittimità  dei relativi presupposti &#8211; con particolare riferimento alla asserita non territorialità  della moneta elettronica ed ai criteri di collegamento con il titolare dei relativi valori &#8211; che non può essere sollevata in astratto nella sede di giurisdizione generale di legittimità .<br /> Quanto sin qui ritenuto induce a chiarire che, in ordine a detti aspetti e censure, non opera la &#8220;<em>traslatio judicii</em>&#8220;, trattandosi di gravame proposto al di fuori dal rapporto di imposta e da soggetti che hanno agito non giÃ  come contribuenti, ma a tutela di un interesse di tipo latamente politico-culturale.<br /> XI) Deve, quindi, affermarsi quanto segue.<br /> 1) Gli atti con i quali, nell&#8217;approvare le istruzioni per la compilazione del Modello Unico Persone Fisiche 2019, si indicano come da inserire nel quadro RW, tra i redditi finanziari di provenienza estera, anche le valute virtuali, non hanno natura costitutiva della corrispondente obbligazione tributaria, ma sono meramente ricognitivi di obblighi dichiarativi giÃ  esistenti, come definiti ai sensi degli artt. 1 e 4 del DL 167/1990, convertito in l. 227/1990 (modificati dal dlgs 90/2017) e nei relativi limiti.<br /> 2) Il trattamento fiscale dell&#8217;utilizzo delle criptovalute opera in forza della natura delle operazioni poste in essere mediante detti valori (oltre che, naturalmente, in base alla natura dei soggetti utilizzatori e delle relative attività , imprenditoriali o meno), laddove (e nella misura in cui) detto utilizzo generi materia imponibile.<br /> 3) Non possono essere dedotte in sede di giurisdizione generale di legittimità  censure attinenti i concreti presupposti e limiti della tassazione dell&#8217;utilizzo delle criptovalute ex art. 67 TUIR e della indicazione della moneta elettronica nel quadro RW del Modello Unico 2019, in quanto tali doglianze attengono alla attuazione del rapporto di imposta e vanno dedotte nel relativo ambito.<br /> Conclusivamente, il ricorso va respinto, per inammissibilità  ed infondatezza al contempo; le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, nella misura che tiene conto della indeterminatezza del valore della causa, dello sforzo difensivo che è stato richiesto all&#8217;Avvocatura, nonchè della strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione sotto tutti i profili che si sono dapprima esaminati, ex art. 96 comma 3, c.p.c.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br /> Condanna le parti ricorrenti alle spese di lite che liquida in euro 14.000,00 (quattordicimila) complessive in favore dell&#8217;Amministrazione resistente, oltre accessori come per legge, se dovuti.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2019 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Pietro Morabito, Presidente<br /> Fabio Mattei, Consigliere<br /> Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore.</div>
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		<title>T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2020 n.28</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-27-1-2020-n-28/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-27-1-2020-n-28/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2020 n.28</a></p>
<p>Pres. Silvestri, Est. Luce Accreditamento &#8211; Carenza di interesse &#8211; Legittimazione ad agire  Sussiste il difetto di legittimazione ad agire per carenza di interesse se la ricorrente non ha dimostrato di trovarsi in una posizione qualificata di concorrenzialità  diretta con il controinteressato, rispetto alla tipologia di attività  assistenziale oggetto del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-27-1-2020-n-28/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2020 n.28</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-27-1-2020-n-28/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2020 n.28</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Silvestri, Est. Luce</span></p>
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<p><span style="color: #ff0000;">Accreditamento &#8211; Carenza di interesse &#8211; Legittimazione ad agire<br /> </span></p>
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<div style="text-align: justify;"><em>Sussiste il difetto di legittimazione ad agire per carenza di interesse se la ricorrente non ha dimostrato di trovarsi in una posizione qualificata di concorrenzialità  diretta con il controinteressato, rispetto alla tipologia di attività  assistenziale oggetto del contestato accreditamento.</em></div>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 493 del 2017, proposto da<br /> Istituto di Riabilitazione Fisiomedica Loretana S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Enrico Ceniccola, domiciliato presso la Tar Molise Segreteria in Campobasso, via San Giovanni, S.n.c.;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Regione Molise, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, Conferenza Permanente Rapporti Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, Subcommissario Ad Acta per L&#8217;Attuazione del Piano di Rientro Dai Disavanzi del Settore Sanitario della Regione Molise, Commissario Ad Acta per L&#8217; Attuazione del Piano di Rientro Dai Disavanzi della Regione Molise, in persona del legale rispettivo rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi <em>ex lege</em> dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici domiciliano in Campobasso alla via Garibaldi n. 124;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Centro di Alta Riabilitazione &#8220;Paola Pavone&#8221; di Salcito, non costituiti in giudizio;<br /> Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed I.R.C.C.S. S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Michele Coromano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Campobasso, via Xxiv Maggio n. 137;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> del Decreto del Presidente della Regione Molise Commissario ad acta per l&#8217;attuazione del piano di rientro n. 49 del 20.9.2017, pubblicato sul Burm n. 53 del 30.9.2017, avente ad oggetto &#8220;l.r. 24 giugno 2008, n. 18 &#8211; art. 15. Accreditamento istituzionale del Centro di Alta Riabilitazione &#8220;Paola Pavone&#8221; di Salcito (CB)&#8221;;<br /> nonchè di tutti gli atti allo stesso presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ivi inclusi, ove occorra:<br /> &#8211; del verbale dell&#8217;Organismo Tecnicamente Accreditante dell&#8217;11.4.2017;<br /> &#8211; del DCA n. 65/2016, concernente &#8220;Costituzione Organismo tecnicamente accreditante&#8221;, come modificato con DCA 13/2017;<br /> &#8211; della determinazione del direttore generale della Direzione Generale per la Salute n. 175/2017, concernente &#8220;Centro di alta riabilitazione Paola Pavone di Salcito (CB) &#8211; autorizzazione all&#8217;esercizio dell&#8217;attività  sanitaria&#8221;;<br /> &#8211; del Programma Operativo Straordinario 2015-2018, di cui al DCA 52/2016, nella parte in cui ha assegnato n.40 p.l. in favore del centro Pavone Neuromed in assenza di autorizzazione e di accreditamento istituzionale;<br /> &#8211; del verbale della riunione del 30.9.2016;<br /> nonchè, per la declaratoria di nullità  e/o inefficacia<br /> &#8211; del contratto e/o dell&#8217;accordo contrattuale ex art.8 e ss. d.lgs. n. 502/1992 con l&#8217;Asrem, ove stipulato.<br /> <br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Molise, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, Conferenza Permanente Rapporti Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, Subcommissario Ad Acta per L&#8217;Attuazione del Piano di Rientro dai Disavanzi della Regione Molise, Commissario Ad Acta per L&#8217; Attuazione del Piano di Rientro Dai Disavanzi della Regione Molise e di Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed I.R.C.C.S. S.r.l.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2019 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> Con DCA n. 49 del 20 settembre 2017, avente ad oggetto, <em>&#8220;L.R. 24 giugno 2008, n. 18 &#8211; Art. 15. Accreditamento Istituzionale del Centro di Alta Riabilitazione &quot;Paola Pavone&quot; di Salcito (CB</em>)&quot;, la Struttura Commissariale per L&#8217;Attuazione del Piano di Rientro Dai Disavanzi della Regione Molise ha rilasciato l&#8217;accreditamento istituzionale al Centro &#8220;Paola Pavone&#8221; con<em>, </em>sede a Salcito, in Località  Macchie Diaboliche, perÂ l&#8217;espletamento di attività  di riabilitazione extra-ospedaliera, ex art. 26 Legge 833/1978, per complessivi n. 40 pp.ll. suddivisi in n. 10 pp.ll. per pazienti non autosufficienti richiedenti trattamenti riabilitativi intensivi (RD1); n. 15 per pazienti non autosufficienti richiedenti trattamenti riabilitativi estensivi (RD2 &#8211; RD3); n. 15 pp.ll. pp.ll. per pazienti non autosufficienti richiedenti trattamenti riabilitativi intensivi (RD4 &#8211; RD5). Il tutto &#8220;<em>conformemente al verbale dell&#8217;Organismo Tecnicamente accreditante de 11.04.2017 ed in coerenza con il programma operativo straordinario 2015-2018&#8243;</em>.<br /> La ricorrente, assumendo di essere anch&#8217;essa struttura sanitaria privata autorizzata e accreditata per le prestazioni di riabilitazione in regime di ricovero a ciclo continuativo e/o diurno, ha impugnato il suddetto provvedimento ritenendolo lesivo dei propri interessi e ne ha denunciato l&#8217;illegittimità  sotto molteplici profili. L&#8217;accreditamento istituzionale, infatti, sarebbe stato rilasciato per attività  di riabilitazione per le quali l&#8217;Istituto controinteressato non era mai stato in precedenza autorizzato (discipline RD1 E RD4-RD5, queste ultime nemmeno contemplate nella programmazione regionale) ed in assenza di provvedimenti che autorizzassero e/o legittimassero l&#8217;operatività  della struttura, anche solo in via temporanea e provvisoria. Il provvedimento impugnato sarebbe, poi, illegittimo perchè assunto in asserita coerenza con il POS 2015-2018 che, invece, questo Tribunale aveva sospeso, per la parte riferita alla riabilitazione, con ordinanza cautelare n. 5/17. Da ultimo, il DCA 49/17 era stato rilasciato sulla base del verbale dell&#8217;Organismo Tecnico accreditante del 11.04.2017, nella composizione annullata da questo Tribunale con sentenza n. 65/2018. Ed infine, l&#8217;incarico di direzione sanitaria del Centro controinteressato sarebbe stata affidato a personale privo dei requisiti professionali richiesti.<br /> Si costituivano in giudizio la Regione Molise, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, il Ministero della Salute, la Conferenza Permanente Rapporti Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, Subcommissario Ad Acta per L&#8217;Attuazione del Piano di Rientro Dai Disavanzi delle Regione Molise, Commissario Ad Acta per L&#8217; Attuazione del Piano di Rientro Dai Disavanzi della Regione Molise, eccependo l&#8217;infondatezza di tutti i motivi di ricorso; rilevavano, inoltre, come la ricorrente non avesse alcun interesse a dolersi del gravato provvedimento non essendo accreditata per le prestazioni sanitarie oggetto del contestato accreditamento.<br /> Si costituiva in giudizio anche l&#8217;Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed, IRCCS, srl, rilevando l&#8217;inammissibilità  del ricorso per carenza di interesse, essendo la ricorrente legittimata ad erogare in favore del SSR unicamente prestazioni di ordinaria riabilitazione e non anche prestazioni di riabilitazione intensiva. Deduceva, nel merito, l&#8217;infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.<br /> Il Tribunale, con ordinanza istruttoria del 20.08.2018, richiedeva alla Regione Molise documentati chiarimenti sui fatti di causa, con particolare riferimento all&#8217;effettiva operatività  del Centro controinteressato al momento del rilascio del provvedimento impugnato e al regime dell&#8217;autorizzazione e accreditamento vigente nella Regione Molise, particolarmente con riferimento al settore della riabilitazione.<br /> La Regione Molise depositava relazione istruttoria; le parti costituite depositavano memorie e repliche.<br /> All&#8217;udienza pubblica del 18 dicembre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> Il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse.<br /> Ed invero, sia la Regione Molise, sia l&#8217;Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed, nel costituirsi in giudizio, hanno espressamente eccepito la carenza di interesse della ricorrente a contestare il gravato provvedimento di accreditamento, afferendo quest&#8217;ultimo a prestazioni sanitarie che la ricorrente comunque non sarebbe legittimata ad erogare in regime di accreditamento.<br /> Con il DC n. 49 del 20 settembre 2017, infatti, il Centro Paola Pavone con, sede a Salcito, è stato accreditato per l&#8217;espletamento di attività  di riabilitazione extra-ospedaliera, ex art. 26 Legge 833/1978, per complessivi n. 40 pp.ll. suddivisi in n. 10 pp.ll. per pazienti non autosufficienti richiedenti trattamenti riabilitativi intensivi (RD1); n. 15 per pazienti non autosufficienti richiedenti trattamenti riabilitativi estensivi (RD2 &#8211; RD3); n. 15 pp.ll. pp.ll. per pazienti non autosufficienti richiedenti trattamenti riabilitativi intensivi (RD4 &#8211; RD5). La ricorrente, invece, sarebbe legittimata ad espletare esclusivamente prestazioni sanitarie afferenti alla riabilitazione ordinaria, e non anche straordinaria e /o intensiva.<br /> Orbene, a fronte della suddetta eccezione, la ricorrente non ha dimostrato di essere abilitata all&#8217;erogazione, in regime di accreditamento, delle prestazioni sanitarie oggetto del gravato Decreto nè, a comprova di ciò, ha depositato i relativi contratti di budget.<br /> Ed invero, il DCA 60/17, pure allegato al ricorso, regolante l&#8217;accreditamento istituzionale rilasciato in favore dell&#8217;Istituto ricorrente, si riferisce a prestazioni di riabilitazione di carattere ordinario mentre il provvedimento qui in esame afferisce a prestazioni di riabilitazione di carattere intensivo, con le prime non assimilabili.<br /> Anche la documentazione successivamente depositata in data 5.08.2019 non comprova la legittimazione ad agire della ricorrente in quanto si riferisce al verbale di incontro tra le parti del 16.10.2018 ed alla conseguente determina regionale n. 213 del 6.11.2018 di presa d&#8217;atto dell&#8217;ordinanza n. 4988/18 -con quale il Consiglio di Stato aveva sospeso l&#8217;efficacia della sentenza di questo Tribunale n. 139/18- e della impossibilità  di procedere alla adozione degli interventi in materia di accreditamento delle strutture sanitarie per mancata nomina del Commissario ad Acta.<br /> In conclusione, deve ritenersi che quanto prodotto agli atti di causa dalla ricorrente non valga a superare la specifica contestazione mossa dalle resistenti circa il suo difetto di legittimazione ad agire per carenza di interesse: la ricorrente, infatti, non ha dimostrato di trovarsi in una posizione qualificata di concorrenzialità  diretta con il Centro controinteressato rispetto alla tipologia di attività  assistenziale oggetto del contestato accreditamento, il che giustifica la declaratoria di inammissibilità  del ricorso per carenza di interesse.<br /> Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito indicata in dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per carenza di interesse.<br /> Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore delle parti costituite nella misura di euro 1000,00 ciascuna oltre accessori di legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2019 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Silvio Ignazio Silvestri, Presidente<br /> Rita Luce, Primo Referendario, Estensore<br /> Silvio Giancaspro, Referendario</div>
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