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	<title>27/1/2016 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>27/1/2016 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 27/1/2016 n.451</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-ordinanza-27-1-2016-n-451/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-ordinanza-27-1-2016-n-451/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 27/1/2016 n.451</a></p>
<p>Pres. Veneziano, Est. Andolfi &#160; N. 00451/2016 REG.PROV.COLL. N. 05197/2015 REG.RIC.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160; &#160; REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente &#160; ORDINANZA &#160; sul ricorso numero di registro generale 5197 del 2015, proposto da: &#160; Tecnores S.r.l., in persona del l.r.p.t., rappresentata e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-ordinanza-27-1-2016-n-451/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 27/1/2016 n.451</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-ordinanza-27-1-2016-n-451/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 27/1/2016 n.451</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Veneziano, Est. Andolfi</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;">N. 00451/2016 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: right;">N. 05197/2015 REG.RIC.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h1>&nbsp;</h1>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 5197 del 2015, proposto da:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tecnores S.r.l., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Francesco Migliarotti, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, Via dei Mille, n. 16;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>Comune di Riardo, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luigi Maria D&#8217;Angiolella, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, viale Gramsci, n.16;&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">nei confronti di</p>
<p>Casertana Costruzioni S.r.l., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Michela Reggio D&#8217;Aci, con domicilio eletto presso Giuseppe Ursini in Napoli, corso Umberto I, 191;&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p>del provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui alla determinazione n.73/2015, con la quale, previa revoca della determina di aggiudicazione provvisoria della gara in favore della ricorrente Tecnores s.r.l., la gara è stata aggiudicata alla Casertana Costruzioni s.r.l. nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto ove, nelle more, stipulato;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Riardo e di Casertana Costruzioni Srl;</p>
<p>Viste le memorie difensive;</p>
<p>Visto l&#8217;art. 79, co. 1, cod. proc. amm.;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2016 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Premesso che la ricorrente impugna l’aggiudicazione definitiva di cui alla determinazione n. 73 del 9 settembre 2015, comunicata il 15 settembre 2015, con cui è stata revocata l’aggiudicazione provvisoria a favore della ricorrente e la gara è stata aggiudicata definitivamente alla controinteressata;</p>
<p>che la ricorrente, inoltre, chiede la declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto stipulato nelle more della decisione del ricorso;</p>
<p>Considerato che la ricorrente si era classificata al primo posto nella gara controversa, per cui in, via provvisoria, le era stata aggiudicato l’appalto in data 22 giugno 2015;</p>
<p>che l’aggiudicazione provvisoria è stata annullata d’ufficio dalla stazione appaltante per la omessa indicazione, nell’offerta economica della ricorrente, degli oneri per la sicurezza interni;</p>
<p>che, con l’unico motivo di impugnazione, la ricorrente deduce la inapplicabilità al caso concreto del principio di diritto enunciato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 3/2015;</p>
<p>Vista l’ordinanza del T.a.r. Piemonte n. 1745 del 16.12.2015, con cui il giudice amministrativo piemontese ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione pregiudiziale della compatibilità della normativa nazionale, così come interpretata dalla citata sentenza dell’Adunanza plenaria in funzione nomofilattica, con i principi euro-unitari, di matrice giurisprudenziale, della tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, unitamente ai principi di libera circolazione delle merci, di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui al Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), nonché con i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza, di cui (da ultimo) alla direttiva n. 2014/24/UE;</p>
<p>Considerato che, ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (applicabile al processo amministrativo, in forza del rinvio di cui all’art. 79 c.p.a.) il giudice deve disporre la sospensione del processo in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice debba risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa;</p>
<p>Ritenuto, inoltre, che nel processo amministrativo, secondo un consolidato indirizzo confermato dalla sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 28 del 15/10/2014, trova ingresso la c.d. sospensione impropria del giudizio principale per la pendenza della questione di legittimità costituzionale di una norma (ovvero, allo stesso modo, di conformità di una norma nazionale a quelle dell’Unione Europea) applicabile in tale processo, ma sollevata in una diversa causa;</p>
<p>Ritenuto che la questione sollevata dal T.a.r. Piemonte sia pregiudiziale in senso giuridico per la decisione del ricorso, tendendo ad appurare, con pronuncia vincolante per i giudici nazionali, se, nella materia degli appalti pubblici di lavori, i richiamati principi euro-unitari impediscano l’esclusione di un’impresa da una gara d’appalto per omessa indicazione nell’offerta degli oneri di sicurezza aziendale, qualora, come nel caso in esame, la normativa di gara (bando e disciplinare) non abbia prescritto espressamente, ai fini della valida partecipazione alla gara stessa, la separata indicazione dei costi di sicurezza aziendale nell’offerta economica e laddove non sia neanche revocato in dubbio che tale offerta, dal punto di vista sostanziale, rispetti i necessari costi di sicurezza;</p>
<p>Ritenuto, pertanto, di dover sospendere il giudizio fino alla data della definizione, da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, della questione pregiudiziale;</p>
<p>Considerato che, ai fini della prosecuzione del giudizio, la parte più diligente dovrà, ex art. 80, co. 1, c.p.a., presentare l’istanza di fissazione di udienza nel termine, dimidiato ai sensi dell’art. 119, c. 2, c.p.a., di quarantacinque giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione Europea della comunicazione di cui all’art. 92 del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) sospende il giudizio fino alla definizione, da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, della questione pregiudiziale indicata in motivazione.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Salvatore Veneziano, Presidente</p>
<p>Paolo Corciulo, Consigliere</p>
<p>Antonio Andolfi, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<table border="0" cellspacing="1" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p style="text-align: center;">Il 27/01/2016</p>
<p style="text-align: center;">IL SEGRETARIO</p>
<p style="text-align: center;">(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-ordinanza-27-1-2016-n-451/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 27/1/2016 n.451</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2016 n.280</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-27-1-2016-n-280/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-27-1-2016-n-280/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2016 n.280</a></p>
<p>Pres. Cirillo – Est. Polito Sulla irrilevanza di un utile esiguo per dimostrare l’incongruità dell’offerta 1.Contratti della P.A. – Gara – Offerta – Cessione di ramo d’azienda – Requisiti di moralità personale e professionale – Dichiarazione – Mancanza – Conseguenze 2.Contratti della P.A. – Gara – Offerta- Verifica di anomalia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-27-1-2016-n-280/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2016 n.280</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-27-1-2016-n-280/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2016 n.280</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cirillo – Est. Polito</span></p>
<hr />
<p>Sulla irrilevanza di un utile esiguo per dimostrare l’incongruità dell’offerta</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong>1.Contratti della P.A. – Gara – Offerta – Cessione di ramo d’azienda – Requisiti di moralità personale e professionale – Dichiarazione – Mancanza – Conseguenze </strong><br />
<strong>2.Contratti della P.A. – Gara – Offerta- Verifica di anomalia – Utile esiguo&nbsp; – Esclusione –Incompatibilità – Ragioni</strong><br />
<strong>3.Contratti della P.A.- Gara – Offerta – Documenti &nbsp;in lingua inglese – Traduzione in lingua italiana &#8211; Soccorso istruttorio &#8211; Ammissibilità&nbsp;</strong><br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1.In caso di mancata presentazione della dichiarazione del possesso dei requisiti di moralità personale e professionale da parte del cessionario di un ramo d’azienda &nbsp;e sempre che il bando non contenga a riguardo un’espressa comminatoria di esclusione, quest’ultima potrà essere disposta soltanto laddove sia effettivamente riscontrabile l’assenza del requisito. Secondo l’A.P. n. 10/2012 la sanzione dell’esclusione è limitata &nbsp;ai solo casi in cui effettivamente sussista il difetto del requisito di partecipazione nei confronti degli amministratori con potere di rappresentanza o del direttore tecnico dell’impresa che ha ceduto le risorse aziendali e che la comminatoria di esclusione sia espressamente prevista dalla disciplina di gara.<br />
2. Non va escluso il concorrente che presenta un offerta con previsioni di utili esigui ricavabili dalla commessa. Infatti l’entità dell’utile, sia pure di assai moderate dimensioni, va comunque valutata considerando tutte le circostanze del caso concreto, poiché un utile all’apparenza modesto può comportare un vantaggio significativo sia per la prosecuzione in sé dell’attività lavorativa (il mancato utilizzo dei propri fattori produttivi è comunque un costo), sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l’impresa dall’essere aggiudicataria e dall’aver portato a termine un appalto pubblico cosicchè è impossibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto del quale l’offerta deve essere considerata anomala, al di fuori dei casi in cui il margine risulti pari a zero<strong>. </strong><br />
&nbsp;3. E’ ammissibile il c.d. soccorso istruttorio in caso di mancata traduzione in italiano di alcuni documenti dell’offerta. Infatti la redazione in lingua inglese &nbsp;può, tutto al più, costituire presupposto per l’attivazione di un procedimento di regolarizzazione, ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 163 del 2006, con richiesta di traduzione, ma non può esplicare effetto invalidante dell’offerta nel suo complesso ad impedimento del suo esame.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: right;"><strong>00280/2016REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 03079/2015 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3079 del 2015, proposto da Sirimed s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Scuderi ed Emiliano Luca, con domicilio eletto presso il primo in Roma, Via Stoppani, n.1;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>&#8211; Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Riccardo Pagani, con domicilio eletto in Roma, Via Angelo Bellani, presso l’avv. Davide Achille;&nbsp;<br />
&#8211; ditta Savini Fabio Savini Luca &amp; c. s.n.c., in proprio e quale capogruppo e mandataria di a.t.i., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giuseppe Vernacchio, con domicilio eletto in Roma, piazza Capo di Ferro, presso il Consiglio si Stato, segreteria dell</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p><em>L’ Idea</em>&nbsp;s.r.l., non costituitasi in giudizio;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per la riforma</em></strong></div>
<p>della sentenza del T.A.R. MARCHE &#8211; ANCONA: SEZIONE I n. 00157/2015, resa tra le parti, concernente l’ affidamento progettazione ed esecuzione lavori per la rifunzionalizzazione ed adeguamento blocco operatorio</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord e della Ditta Savini Fabio Savini Luca &amp; C. s.n.c., in proprio e quale capogruppo e mandataria di a.t.i.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 novembre 2015 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le parti gli avvocati Raffaele Ferola, per delega dell’avv. Andrea Scuderi, Riccardo Pagani, in proprio ed anche in delega dell’ avv. Giuseppe Vernacchio;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</div>
<p>1. Con bando del 19 dicembre 2013 l’ Azienda Ospedaliera&nbsp;<em>Ospedali Riuniti Marche Nord</em>, indiceva pubblico incanto per l’affidamento dell’appalto relativo alla progettazione esecutiva ed all’esecuzione dei lavori per la rifunzionalizzazione ed adeguamento del blocco operatorio al piano interrato dell&#8217;ala “<em>Pupita</em>” del P.O. di Fano, da aggiudicarsi col criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa.<br />
In esito alla procedura comparativa era dichiarata aggiudicataria provvisoria l’ a.t.i. formata dalla ditta Savini Fabio &#8211; Savini Luca &amp; C. s.n.c. e da “<em>L’Idea s.r.l.</em>” (in prosieguo di trattazione a.t.i. Savini) con il punteggio complessivo di 93,95 (dei quali 59,63 su 60 per l&#8217;offerta tecnica). Al secondo posto si classificava Sirimed s.r.l. con il punteggio complessivo di 86,73 (dei quali 56,89 per l&#8217;offerta tecnica).<br />
L’ offerta dell&#8217; a.t.i. Savini, superando la soglia dei 4/5 del punteggio massimo sia per gli aspetti qualitativi che per quelli quantitativi, era sottoposta, con esito positivo, alla verifica di congruità prevista dagli artt. 87 e 88 del d.lgs. n. 163 del 2006<br />
Seguiva il provvedimento di aggiudicazione definitiva n. 745 del 21 ottobre 2014 a firma del direttore dell’ A.O.<em>Ospedali Riuniti Marche Nord</em>.<br />
Avverso l’atto conclusivo della procedura ed ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale, ivi compresi ove occorra i verbali della commissione giudicatrice, insorgeva avanti al T.A.R. per le Marche la soc. Sirimed, seconda classificata, formulando contestazioni in ordine:<br />
a) alla mancata presentazione da parte dell’ a.t.i. Savini delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione in capo agli amministratori e ai direttori tecnici della Cioni S.r.l., un cui ramo di azienda era stato acquisita dalla ditta Savini nel mese di febbraio 2014,;<br />
b) al mancato possesso in capo alla società mandataria della certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 per le lavorazioni ascrivibili alla categoria OG11, classifica III;<br />
c) all’avere prestato una cauzione provvisoria dimidiata, nonostante la carenza di idonea certificazione di qualità, in violazione dell’art. 75, comma 7, del d.lgs. n. 163 del 2006;<br />
d) all’inadeguatezza della proposta progettuale dell’ a.t.i. Savini, per ciò che concerne gli aspetti organizzativi e funzionali, in quanto scarna e poco chiara nei contenuti, priva dei dettagli costruttivi e di elaborati grafici, delle relative schede tecniche, redatta inoltre in violazione della prescrizione del disciplinare di gara che imponeva l’uso della lingua italiana per tutta la documentazione tecnica, aspetti tutti che rendono ingiustificato l’elevato punteggio assegnato, pari a punti 59,63 sui 60 complessivamente previsti;<br />
e) alla manifesta incongruità dell&#8217;offerta presentata dall’ a.t.i. Savini restata priva di giustificazione in sede del procedimento di verifica dell&#8217;anomalia.<br />
Con sentenza n. 3079 del 2015 il T.A.R. adito respingeva il ricorso.<br />
Avverso la decisone di rigetto la soc. Sirimed ha proposto atto di appello ed ha contrastato le conclusioni del primo giudice rinnovando le doglianze articolate in primo grado.<br />
Resistono l’ Azienda Ospedaliera&nbsp;<em>Ospedali Riuniti Marche Nord</em>&nbsp;e l’ a.t.i. Savini che, con le rispettive memorie, hanno contraddetto i motivi di appello e concluso per la conferma della sentenza del T.A.R.<br />
In sede di note di replica le parti hanno insistito nelle rispettive tesi difensive.<br />
All’udienza del 5 novembre 2015 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.<br />
2. Con il primo mezzo Sirimed ripropone il motivo disatteso dal T.A.R. secondo il quale l’ a.t.i. Savini avrebbe dovuto essere esclusa dal concorso per non aver presentato, in quanto cessionaria di un ramo di azienda della ditta Cioni s.r.l., la dichiarazione sul possesso dei requisiti di moralità personale e professionale in capo agli amministratori e al direttore tecnico del’impresa acquisita.<br />
Osserva il collegio che la decisione dell’ adunanza plenaria n. 10 del 2012 &#8211; nel tracciare il percorso ermeneutico di interpretazione estensiva dell’art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 163 del 2006, volto a comprendere nell’area di verifica dei requisiti di ordine generale per l’affidamento dei contratti pubblici anche i casi di cessione di azienda – nel quadro del principio&nbsp;<em>di tipicità e tassatività delle cause di esclusione</em>, che non consente di&nbsp;<em>introdurre ulteriori e non previste cause ostative alla partecipazione</em>&nbsp;alle gare, ha dato rilievo in ordine alla fattispecie di cui si discute alla necessità di verificare la&nbsp;<em>sostanziale continuità del soggetto imprenditoriale a cui</em>&nbsp;(i requisiti di partecipazione)&nbsp;<em>si riferiscono</em>,&nbsp;<em>sicché il soggetto cessato dalla carica sia identificabile come interno al concorrente</em>. Precisa la decisione dell’ Adunanza Plenaria che&nbsp;<em>in caso di mancata presentazione della dichiarazione e sempre che il bando non contenga al riguardo un’ espressa comminatoria di esclusione, quest’ultima potrà essere disposta soltanto là dove sia effettivamente riscontrabile l’assenza del requisito in questione</em>.<br />
Il T.A.R., nel respingere il motivo, ha dato corretta applicazione ai principi che si enucleano dalla decisione dell’ A.P. n. 10 del 2012.<br />
Ed invero, sotto un primo profilo, la cessione di cui si controverte ha avuto ad oggetto solo un ramo dell’ azienda cedente, riferito alla categoria di lavori OG 2 (restauro e manutenzione di immobili sottoposti a tutela), che non ha inciso sull’ originario assetto organizzativo e di gestione della ditta Cioni cedente, restato integro negli organi di governo e di indirizzo tecnico. Non si è determinato, quindi, alcun rapporto di continuità sul piano oggettivo e soprattutto soggettivo, in base al quale possa ipotizzarsi una condizione di influenza dei quadri dirigenziali dell’azienda cedente nei confronti della cessionaria, cui debba ricondursi l’obbligo dichiarativo ex art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006.<br />
Sotto un secondo profilo l’ A.P. n. 10 del 2012, in un prudente approccio sostanziale alla questione&nbsp;<em>de qua</em>, ha ricondotto la sanzione dell’esclusione ai soli casi in cui effettivamente sussista il difetto del requisito di partecipazione nei confronti degli amministratori con potere di rappresentanza o del direttore tecnico dell’impresa che ha ceduto le risorse aziendali e che la comminatoria di esclusione sia espressamente prevista dalla disciplina di gara (in termini analoghi si è pronunciata la decisione dell’ A.P. n. 21 del 2012 nei casi di incorporazione o fusione societaria).<br />
Nel caso di specie nessuna situazione ostativa o pregiudizio penale sono emersi a carico dell’ amministratore unico della ditta Cioni, né allegazione è stata data al riguardo.<br />
La&nbsp;<em>lex specialis</em>&nbsp;di gara prevedeva, inoltre, l’obbligo di dichiarazione del possesso dei requisiti generali elencati all’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 nei soli confronti degli amministratori delle società partecipanti cessati dalla carica nell’ anno antecedente alla pubblicazione del bando , senza prendere in considerazione i casi di cessione di azienda o di ramo aziendale. Segue il perfetto affidamento della soc. Sirimed sulla regolamentazione di gara e sugli oneri da essa derivanti in sede di domanda di ammissione, restando impedita, in base al principio di tassatività delle cause di esclusione che si enuclea dall’art. 46 del d.lgs. n. 163 del 2006, ogni statuizione espulsiva non riconducibile al quadro normativo sui pubblici&nbsp;<strong>appalti</strong>&nbsp;e tantomeno a provvedimenti di esso attuativi.<br />
2.1. Non va condiviso il secondo motivo di appello con il quale la soc. Sirimed sostiene il difetto di idoneità tecnica dell’ a.t.i. Savini all’esecuzione delle opere in affidamento, perché non in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 per i lavori della categoria OG11 classifica III.<br />
Al riguardo le parti resistenti hanno documentato la produzione di attestazione SOA riferita ad una pluralità di categorie e classifiche di qualificazione, comprensive della OG11 classe.<br />
Ai sensi dell’art. 40, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 163 del 2006 il rilascio della SOA presuppone il possesso in capo ai soggetti qualificati della&nbsp;<em>certificazione di sistema di qualità alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale rilasciata da soggetti accreditati ai sensidelle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000</em>.<br />
Precisa l’art. 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010&nbsp;<em>che il possesso della certificazione di qualità aziendale, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie della certificazione di qualità UNI CEI EN ISO/IEC 17000 al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA</em><br />
La certificazione SOA prodotta dall’ a.t.i. convenuta dà prova del possesso a monte dell’ attestazione di qualità aziendale secondo il sistema di qualità UNI EN ISO 9000. Tale conclusione trova testuale conferma nel punto 11.1 del disciplinare di gara che, oltre la separata certificazione, individua l’&nbsp;<em>attestatoSOA</em>&nbsp;come mezzo per la dimostrazione del possesso della certificazione del sistema di qualità.<br />
2.2. Una volta acclarato il possesso del requisito di qualità l’importo della garanzia a corredo dell’offerta poteva essere ridotto nella misura del 50 %, ai sensi dell’art. 75, comma 7, del d.lgs. n. 163 del 2006. Segue l’infondatezza del terzo motivo di appello, che investe il&nbsp;<em>quantum</em>&nbsp;della garanzia prestata, muovendo dall’insussistenza dei presupposti per avvalersi del beneficio della dimidiazione.<br />
3. Con il quarto motivo la soc. Sirimed reitera il complesso di doglianze tese a dimostrare l’ inadeguatezza e l’ incompletezza nel suo complesso dell’offerta tecnica dell’ a.t.i. Savini, tali da tradursi in una sostanziale inammissibilità dell’offerta stessa, restando quindi inficiato il giudizio valutativo di segno positivo espresso dalla commissione giudicatrice.<br />
3.1. Il collegio reputa di condividere la conclusione cui è pervenuto il primo giudice, muovendo dalla metodologia del confronto a coppie delle offerte prodotte dalle ditte partecipanti osservata dalla commissione per la formulazione dei giudizi di merito tecnico.<br />
In tale ipotesi, invero, il livello qualitativo dell’offerta scaturisce dai singoli segmenti procedimentali in cui ha avuto luogo la valutazione delle due offerte prese in considerazione ed il punteggio non può essere messo in discussione introducendo, in via trasversale, come parametro valutativo i contenuti di altra offerta non presa in considerazione al momento del confronto.<br />
3.2. La società appellante valorizza, inoltre, il maggior dettaglio, esaustività, completezza della propria proposta tecnica, rassegnata in 16 complessivi elaborati, grafici, schede tecniche e tre relazioni composte da oltre 110 pagine, rispetto al più ridotto contenuto ed agli scarni criteri redazionali ed espositivi osservati dall’ a.t.i. Savini, per un totale di 17 pagine, due elaborati grafici, tre relazioni e 5 schede tecniche, alcune delle quali totalmente in inglese.<br />
Osserva il collegio che il punto 12.2 del disciplinare gara indicava i contenuti essenziali della relazione, riferiti in particolare per oggetto all’organizzazione funzionale, all’ aspetto prestazionale ed ai materiali utilizzati.<br />
Il metodo redazionale osservato &#8211; in un caso più analitico, in altro caratterizzato da sinteticità &#8211; non può costituire vizio dell’offerta, in assenza di specifici limiti al riguardo dettati a pena di esclusione, né un maggior impegno espositivo e descrittivo può essere elevato ad indice per l’attribuzione di un più elevato punteggio.<br />
3.3 Analoghe considerazioni valgono in ordine all’obbligo di produrre tutta la documentazione in lingua italiana (punto 8.4. del disciplinare), posto che la redazione in lingua inglese (di diffusa conoscenza) di taluni&nbsp;<em>depliant</em>illustrativi dei prodotti può, tutto al più, costituire presupposto per l’attivazione di un procedimento di regolarizzazione, ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 163 del 2006, con richiesta di traduzione, ma non esplicare effetto invalidante dell’offerta nel suo complesso ad impedimento del suo esame.<br />
3.4. La soc. Sirimed introduce una serie di considerazioni volte a sostenere evidenti carenze dell’offerta progettuale dell’ a.t.i. Savini, tali da renderla al di sotto degli&nbsp;<em>standard</em>&nbsp;previsti dal disciplinare di gara e che, a suo dire, farebbero emergere una sopravalutazione del punteggio assegnato in raffronto ai più qualificati contenuti della propria offerta invece graduata al secondo posto.<br />
3.5. In ordine all’ultimo profilo di doglianza va ribadito quanto già illustrato al precedente punto 3.1 della presente motivazione, e cioè che in presenza della metodologia di valutazione basata sul confronto a coppie non può invocarsi, a sostegno della non congruità del punteggio assegnato, un’offerta diversa da quella assunta a parametro di raffronto in quella sede.<br />
3.6. La soc. Sirimed contesta le soluzioni progettuali rassegnate dall’ a.t.i. Savini, per l’inidoneità dei percorsi c.d. sporco/pulito per accedere alle sale operatorie e per l’ eliminazione di due ambienti previsti nel progetto a base di gara.<br />
Risulterebbero, inoltre, carenze in ordine ai sistemi di schermatura a protezione delle radiazioni provenienti da apparecchiature con tecnologia IORT; all’omessa indicazione delle caratteristiche delle pareti antibatteriche, difformi per finiture e qualità da quelle previste nel progetto base; alla descrizione dell’impiantistica e della sua integrazione con quella esistente.<br />
Le doglianze formulate – nella misura in cui muovono dal raffronto dell’offerta dell’ a.t.i. Savini con quella prodotta dall’ appellante &#8211; introducono valutazioni di merito tecnico tese a dequotare singoli aspetti ed elementi contenutistici dell’offerta formulata dell’ a.t.i. controinteressata, che restano estranee all’economia del presente giudizio di legittimità, che non può dare luogo alla riedizione del confronto competitivo.<br />
In punto di fatto le planimetrie prodotte in giudizio dalla resistente Azienda Ospedaliera mostrano che nel progetto dell’ a.t.i. Savini è stato tenuto conto della separazione fra i percorsi c.d. sporco/pulito.<br />
Quanto alla distribuzione e destinazione di alcuni locali la progettazione definitiva posta a base di gara non si presentava vincolante in assoluto per il concorrente, essendo consentite dall’art. 5 del disciplinare varianti sia come distribuzione funzionale, sia come elementi strutturali e di finitura, e ciò vale anche per le scelte effettuate in ordine alle pareti divisorie ed ai materiali utilizzati.<br />
L’idoneità delle misure di radioprotezione è stata asseverata dall’ a.t.i. Savini – secondo quanto prescritto dall’art. 12.2 lett. c) del disciplinare &#8211; a mezzo di apposita ed articolata relazione specialistica a firma di ingegnere nucleare esperto nel settore e le conclusioni ivi rassegnate non trovano contestazione in atti di professionista parimenti qualificato.<br />
3.7. A sostegno della lamentata sopravalutazione dell’offerta tecnica la soc. Sirimed pone, inoltre, in rilievo carenze nel contenuto della relazione prevista alla lett. d) del punto 12.2 del disciplinare di gara.<br />
Osserva il collegio che si tratta di una delle componenti dell’offerta da redigersi con regola&nbsp;<em>sintetica</em>, secondo quanto indicato nel disciplinare. Alla relazione in questione non può, quindi, ricondursi un ruolo di pedissequa ripetizione degli obblighi di prestazione già indicati nel capitolato, salvo gli aspetti migliorativi cui è dato rilievo.<br />
4. In ordine alle censure che investono la congruità dell’offerta dell’ a.t.i. Savini risulta in atti che il giudizio dell’ Amministrazione è intervenuto dopo l’acquisizione e verificazione degli elementi giustificativi prodotti dall’impresa aggiudicataria, che hanno investito i tratti essenziali e significativi dell’offerta, e ciò esclude ogni lamentato difetto istruttorio nella fase procedimentale&nbsp;<em>de qua</em>.<br />
4.1. Quanto all’ adeguatezza e sufficienza della motivazione dell’atto di giudizio, per concorde indirizzo in giurisprudenza la stazione appaltante è onerata a fornire una motivazione puntuale solo laddove intenda respingere le giustificazioni presentate e non qualora intenda accettarle, potendo in tal caso la sua valutazione essere motivata per implicito in relazione alle stesse giustificazioni prodotte (<em>ex multis</em>&nbsp;Cons. Stato, Sez. VI, n. 6154 del 2014; n. 5890 del 2014).<br />
4.2. La soc. Sirimed lamenta l’ eccessiva riduzione in sede di giustificazioni dell’utile di impresa, commisurato dall’ a.t.i. Savini al 5 % del corrispettivo.<br />
, La conclusione del primo giudice che ha disatteso la doglianza della ricorrente trova conforto in conforme giurisprudenza secondo la quale anche un utile all&#8217;apparenza modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell&#8217;attività lavorativa (il mancato utilizzo dei fattori produttivi è comunque un costo), sia per la qualificazione, la pubblicità, il&nbsp;<em>curriculum</em>&nbsp;derivanti per l&#8217;impresa dall&#8217;essere aggiudicataria e dall&#8217;aver portato a termine un appalto pubblico (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 3137 del 2015; Sez. V, n. 3785 del 2014), cosicché nelle gare pubbliche non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l&#8217;offerta deve essere considerata anomala, al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 2953 del 2015; Sez. III, n. 5128 del 2015).<br />
4.3. La società appellante individua quali elementi che avrebbero dovuto condurre alla dichiarazione di incongruità dell’offerta, la mancata analisi di tutte le voci aggiuntive al progetto posto a base di gara, nonché l’ omessa documentazione con elementi di comparazione dell’analisi dei prezzi offerti in diminuzione.<br />
Rileva il collegio che la giurisprudenza è concorde nel ritenere che nelle gare di appalto la valutazione da parte della stazione appaltante della congruità dell’offerta comporta un approccio globale e sintetico, e cioè una valutazione dell’offerta nel suo complesso, non parcellizzato ad individuate voci di prezzo ritenute incongrue, che singolarmente possono non assumere una portanza decisiva sull&#8217;offerta economica nel suo insieme &#8211; tale da rendere non plausibile e carente di affidabilità l&#8217;intera operazione economica &#8211; e che possono trovare bilanciamento in altri elementi dell’offerta (<em>ex multis</em>&nbsp;Cons. Stato, Sez. VI, n. 963 del 2015; Sez. V, n. 1667 del 2014).<br />
Si versa, inoltre, a fronte di un giudizio espressione di una sfera di discrezionalità tecnica, suscettibile di solo sindacato esterno. Ciò vale per i ribassi offerti in talune voci di prezzo, in ordine ai quali non sono offerti dalla ricorrente elementi di comparazione a dimostrazione della loro evidente e manifesta illogicità e incongruità e, in ogni caso, la loro incidenza decisiva sull’economia complessiva dell’offerta.<br />
Non si configura, infine, inconferente il rilievo dato dal primo giudice, con autonomo apprezzamento, alle economie di scala realizzabili dall’ a.t.i. aggiudicataria per la vicinanza della sede della società capogruppo al luogo di esecuzione dell’appalto ed a lavori in corso in altri presidi ospedalieri nella Regione Marche che, agli effetti predetti, non devono presentare assoluta identità con quelli oggetto dell’affidamento di cui si controverte.<br />
Per le considerazioni che precedono l’appello va respinto.<br />
In relazione ai particolari profili della controversia spese e onorari del giudizio possono essere compensati fra le parti.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente<br />
Carlo Deodato, Consigliere<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore<br />
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere<br />
Sergio Fina, Consigliere</p>
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<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 27/01/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-27-1-2016-n-280/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2016 n.280</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2016 n.452</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-1-2016-n-452/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-1-2016-n-452/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2016 n.452</a></p>
<p>Pres. S. Veneziano, est. A. Andolfi Sull’invalidità del contratto di avvalimento 1. Contratti con la P.A.- Avvalimento – Contratto – Potestivamente condizionato dall’impresa ausiliaria – Invalidità – Sussiste – Effetti – Annullamento degli atti di gara – Inefficacia del contratto di appalto &#160; 1. &#160;In materia di contratti con la</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-1-2016-n-452/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2016 n.452</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. S. Veneziano, est. A. Andolfi</span></p>
<hr />
<p>Sull’invalidità del contratto di avvalimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Contratti con la P.A.- Avvalimento – Contratto – Potestivamente condizionato dall’impresa ausiliaria – Invalidità – Sussiste – Effetti – Annullamento degli atti di gara – Inefficacia del contratto di appalto &nbsp;</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. &nbsp;In materia di contratti con la P.A., è invalido il contratto di avvalimento stipulato dall’impresa affidataria dell’appalto, potestativamente condizionato dall’impresa ausiliaria che si riservi la facoltà di negare la disponibilità del requisito di qualificazione a suo insindacabile giudizio, con la conseguenza che, devono essere annullati gli atti della procedura di gara e dichiarato inefficace il contratto di appalto affidato ad impresa affidataria non validamente qualificata per l’esecuzione del contratto stesso.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 5242 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:&nbsp;<br />
Impresa Sepe Geom. Aniello, rappresentata e difesa dagli avv. Marcello Russo e Marco Iannaccone, con domicilio eletto presso Marco Iannaccone in Napoli, Via G. Carducci N.37;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Comune di Afragola in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Rosa Balsamo, con domicilio eletto presso la stessa in Napoli, Segreteria Tar;&nbsp;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
New Tek di Falco Raffaele, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Pasquale Autiero, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, Via Roberto Bracco, 45;&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
della determinazione n.1075 del 2015 relativa alla gara per alcuni lavori di manutenzione straordinaria del cimitero comunale e degli altri atti della procedura, nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Afragola e di New Tek di Falco Raffaele;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2016 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>Rilevato che l’istruttoria è completa, il contraddittorio è integro e sono stati rispettati i termini a difesa;<br />
Ritenuto che sussistano i presupposti per una decisione in forma semplificata, deliberata nella camera di consiglio fissata per la decisione cautelare, per manifesta fondatezza del ricorso, come integrato con motivi aggiunti e che è stato dato avviso alle parti presenti;<br />
Considerato, infatti, che la ricorrente impugna gli atti di affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria nel cimitero comunale, fornitura e installazione di lampade votive per l’anno 2015, chiedendo altresì la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato;<br />
Ritenuto fondato e assorbente il terzo motivo aggiunto, per invalidità del contratto di avvalimento stipulato dall’impresa affidataria dell’appalto, potestativamente condizionato dall’impresa ausiliaria che si è riservata la facoltà di negare la disponibilità del requisito di qualificazione a suo insindacabile giudizio;<br />
Ritenuto, pertanto di dover accogliere il ricorso, annullando gli atti impugnati e dichiarando, altresì, l’inefficacia del contratto di appalto, affidato ad impresa non validamente qualificata per l’esecuzione del contratto stesso;<br />
Ritenuto di dover limitare la declaratoria di inefficacia alle prestazioni ancora da eseguire alla data della comunicazione della presente sentenza, valutata la tenue gravità della condotta della stazione appaltante, trattandosi di lavori di importo inferiore alla soglia che ne consente l’affidamento in economia e tenuto conto, altresì, della attuale impossibilità per la ricorrente di subentrare nell’esecuzione del contratto, non avendo essa neppure partecipato alla procedura negoziata;<br />
Ritenuto, infine, di dover disporre l’addebito delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, pro quota, al comune resistente e al privato controinteressato, nella misura liquidata in dispositivo;<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato con motivi aggiunti, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.<br />
Dichiara inefficace il contratto di appalto stipulato, limitatamente alle prestazioni ancora non eseguite alla data di comunicazione della presente sentenza.<br />
Condanna il comune resistente e il privato controinteressato, pro quota, al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate nella somma complessiva di euro 2.000,00 (duemila/00) oltre contributo unificato e altri accessori dovuti per legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Salvatore Veneziano, Presidente<br />
Paolo Corciulo, Consigliere<br />
Antonio Andolfi, Primo Referendario, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
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<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 27/01/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-1-2016-n-452/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2016 n.452</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2016 n.452</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-1-2016-n-452-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Salvatore Veneziano, est. Antonio Andolfi Sull’invalidità del contratto di avvalimento Contratti con la P.A.- Avvalimento – Contratto – Potestivamente condizionato dall’impresa ausiliaria – Invalidità – Sussiste – Effetti – Annullamento degli atti di gara – Inefficacia del contratto di appalto &#160; In materia di contratti con la P.A., è</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Salvatore Veneziano, est. Antonio Andolfi</span></p>
<hr />
<p>Sull’invalidità del contratto di avvalimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p>Contratti con la P.A.- Avvalimento – Contratto – Potestivamente condizionato dall’impresa ausiliaria – Invalidità – Sussiste – Effetti – Annullamento degli atti di gara – Inefficacia del contratto di appalto &nbsp;</p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di contratti con la P.A., è invalido il contratto di avvalimento stipulato dall’impresa affidataria dell’appalto, potestativamente condizionato dall’impresa ausiliaria che si riservi la facoltà di negare la disponibilità del requisito di qualificazione a suo insindacabile giudizio, con la conseguenza che, devono essere annullati gli atti della procedura di gara e dichiarato inefficace il contratto di appalto affidato ad impresa affidataria non validamente qualificata per l’esecuzione del contratto stesso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 5242 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:&nbsp;<br />
Impresa Sepe Geom. Aniello, rappresentata e difesa dagli avv. Marcello Russo e Marco Iannaccone, con domicilio eletto presso Marco Iannaccone in Napoli, Via G. Carducci N.37;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Comune di Afragola in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Rosa Balsamo, con domicilio eletto presso la stessa in Napoli, Segreteria Tar;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>New Tek di Falco Raffaele, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Pasquale Autiero, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, Via Roberto Bracco, 45;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<p>della determinazione n.1075 del 2015 relativa alla gara per alcuni lavori di manutenzione straordinaria del cimitero comunale e degli altri atti della procedura, nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Afragola e di New Tek di Falco Raffaele;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2016 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>Rilevato che l’istruttoria è completa, il contraddittorio è integro e sono stati rispettati i termini a difesa;<br />
Ritenuto che sussistano i presupposti per una decisione in forma semplificata, deliberata nella camera di consiglio fissata per la decisione cautelare, per manifesta fondatezza del ricorso, come integrato con motivi aggiunti e che è stato dato avviso alle parti presenti;<br />
Considerato, infatti, che la ricorrente impugna gli atti di affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria nel cimitero comunale, fornitura e installazione di lampade votive per l’anno 2015, chiedendo altresì la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato;<br />
Ritenuto fondato e assorbente il terzo motivo aggiunto, per invalidità del contratto di avvalimento stipulato dall’impresa affidataria dell’appalto, potestativamente condizionato dall’impresa ausiliaria che si è riservata la facoltà di negare la disponibilità del requisito di qualificazione a suo insindacabile giudizio;<br />
Ritenuto, pertanto di dover accogliere il ricorso, annullando gli atti impugnati e dichiarando, altresì, l’inefficacia del contratto di appalto, affidato ad impresa non validamente qualificata per l’esecuzione del contratto stesso;<br />
Ritenuto di dover limitare la declaratoria di inefficacia alle prestazioni ancora da eseguire alla data della comunicazione della presente sentenza, valutata la tenue gravità della condotta della stazione appaltante, trattandosi di lavori di importo inferiore alla soglia che ne consente l’affidamento in economia e tenuto conto, altresì, della attuale impossibilità per la ricorrente di subentrare nell’esecuzione del contratto, non avendo essa neppure partecipato alla procedura negoziata;<br />
Ritenuto, infine, di dover disporre l’addebito delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, pro quota, al comune resistente e al privato controinteressato, nella misura liquidata in dispositivo;</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato con motivi aggiunti, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.<br />
Dichiara inefficace il contratto di appalto stipulato, limitatamente alle prestazioni ancora non eseguite alla data di comunicazione della presente sentenza.<br />
Condanna il comune resistente e il privato controinteressato, pro quota, al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate nella somma complessiva di euro 2.000,00 (duemila/00) oltre contributo unificato e altri accessori dovuti per legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Salvatore Veneziano, Presidente<br />
Paolo Corciulo, Consigliere<br />
Antonio Andolfi, Primo Referendario, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 27/01/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Puglia &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2016 n.36</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-puglia-sentenza-27-1-2016-n-36/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Lorusso &#8211; Raeli Appalti pubblici: danno da ritardato pagamento degli stati di avanzamento&#160; Sanità pubblica – Responsabilità amministrativa – Dei dirigenti e del direttore amministrativo di un’Azienda sanitaria – omessa adozione di tutti i necessari provvedimenti&#160;per la&#160;riscossione dei ticket ospedalieri per le prestazioni di pronto soccorso&#160; Sono responsabili a titolo</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Lorusso &#8211; Raeli</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong><em>Appalti pubblici: danno da ritardato pagamento degli stati di avanzamento&nbsp;</em></strong></p>
<p><strong>Sanità pubblica – Responsabilità amministrativa – Dei dirigenti e del direttore amministrativo di un’Azienda sanitaria – omessa adozione di tutti i necessari provvedimenti&nbsp;per la&nbsp;riscossione dei ticket ospedalieri per le prestazioni di pronto soccorso&nbsp;</strong></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p><em>Sono responsabili a titolo di responsabilità amministrativa i dirigenti pro tempore dell’Ufficio tecnico di un comune per ritardato pagamento dei vari SS.AA.LL., soprattutto poi se in atti è depositata la sentenza civile di condanna del Comune nei confronti della ditta appaltatrice.</em><br />
&nbsp;<br />
I due dirigenti che si sono avvicendati nella direzione dell’ufficio tecnico di un Comune pugliese sono stati condannati a risarcire il danno all’erario prodotto per il ritardo nel pagamento alla ditta dei vari SS.AA.LL. relativi all’appalto dei lavori di riuso delle acque reflue, oltre alle spese di giudizio, secondo &nbsp;quanto &nbsp;in appresso detto.<br />
In particolare, tale fatto era stata accertato al Tribunale di Taranto- Sezione distaccata di Ginosa che ha trasmesso alla locale Procura regionale copia della sentenza n.188/08, con la quale il Comune era stato condannato a pagare, in favore della Ditta appaltatrice dei lavori di riuso acque reflue la somma di € 81.154,19 (oltre interessi legali dal 31.03.2007 e spese di giudizio), a titolo di interessi maturati a seguito del ritardo nel pagamento dei vari SS.AA.LL..<br />
Le condotte tenute nella vicenda da due dirigenti dell’ufficio tecnico sono state ritenute connotate da colpa grave: essi hanno agito con macroscopica superficialità ed inammissibile incuria, in spregio dei più elementari canoni di buona amministrazione, provocando un consistente danno patrimoniale all’Ente.<br />
Atteso il ruolo da costoro rivestito e la professionalità acquisita nel corso degli anni, nonché l’entità del finanziamento in questione e la rilevanza dei lavori da realizzare, avrebbero dovuto curare il procedimento di appalto e il correlato aspetto finanziario con una particolare solerzia, rispettando i tempi espressamente previsti dall’art.9 del Disciplinare, nell’interesse dell’Amministrazione.<br />
Totalmente incuranti del dovere di diligenza cui sono tenuti i dipendenti pubblici nell’esecuzione della prestazione lavorativa e, soprattutto, coloro che rivestono all’interno della pubblica amministrazione, funzioni apicali o di particolare responsabilità, essi hanno mancato, invece, di applicare un minimo livello di attenzione e di cura nell’esercizio dell’interesse pubblico, trascurando le diverse sollecitazioni provenienti dagli Uffici regionali e disattendendo le disposizioni normative che prevedevano, a loro carico, l’obbligo di agire secondo una tempistica predeterminata.<br />
Essi esercitavano, altresì, le funzioni di responsabili del procedimento di appalto, con tutti gli obblighi che, in base alla normativa vigente, inerivano alle suddette funzioni, ed avevano anche l’obbligo di espletare gli specifici compiti di cui agli artt. 4 e ss. della legge n.241/1990, tra cui quello di curare l’istruttoria e di provvedere alle comunicazioni relative al procedimento stesso; mentre, a dispetto di tali obblighi, i due dirigenti con le loro omissioni hanno ritardato il conseguimento delle risorse finanziarie destinate al finanziamento, inosservanti delle specifiche disposizioni del capitolato generale nonché di quelle contenute nel disciplinare e nel contratto d’appalto stipulato con la Siam Sud srl.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<h1 style="text-align: right;"><strong style="font-size: 13px; line-height: 1.6;">Sent. 36/2016</strong></h1>
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
<strong>LA CORTE DEI CONTI</strong><br />
<strong>SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA</strong></div>
<p>Composta dai seguenti magistrati:<br />
LORUSSO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;dott. Francesco&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PRESIDENTE<br />
RAELI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;dott. Vittorio&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CONSIGLIERE RELATORE<br />
D’ALESSANDRO dott. Roberto&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;REFERENDARIO<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>nel giudizio, iscritto al&nbsp;<strong>n. 32311</strong>&nbsp;del registro di segreteria, promosso a carico di: NOTARNICOLA Renato (n. a Palagianello il 26.6.1948) e VENNERI Cosimo (n. a san Giorgio Jonico il 24.5.1957) – rapp.ti e difesi dall’avv. Antonio Pancallo, con lui elettivamente domiciliati in Bari alla strada Torre Tresca, n.2/A, presso lo studio dell’avv. Francesco Muscatello – per il pagamento della somma complessiva di € 15.483,56, in favore del Comune di Castellaneta, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giudizio.<br />
Uditi alla pubblica udienza del 26 novembre 2015 il consigliere relatore, l’avv. Antonio Pancallo, per gli odierni convenuti, e la Procura regionale, nella persona del Vice Procuratore Generale dott.ssa Carmela de Gennaro;<br />
Visto l’atto di citazione, iscritto al n. 91/09/DGN, del registro delle vertenze;<br />
Esaminati gli atti e la documentazione tutta della causa;<br />
Considerato in</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<p>Il Procuratore regionale ha chiesto con l’atto di citazione in epigrafe, ritualmente notificato e depositato in data 27 maggio 2015, la condanna dei Sigg.ri Venneri Cosimo e Notarnicola Renato al pagamento della somma complessiva di € 152.483,56 – di cui € 101.655,70 a carico del primo e € 50.827,86 a carico del secondo – in relazione al danno causato alle finanze del Comune di Castellaneta per il ritardo nel pagamento alla ditta SIAM SUD s.r.l. dei vari SS.AA.LL. relativi&nbsp;all’appalto dei lavori di riuso delle acque reflue, oltre alle spese di giudizio,&nbsp;&nbsp;secondo&nbsp;&nbsp;quanto&nbsp;&nbsp;in appresso detto.<br />
Nel mese di agosto 2008, il Tribunale di Taranto- Sezione distaccata di Ginosa ha trasmesso alla locale Procura regionale copia della sentenza n.188/08, con la quale il Comune di Castellaneta era stato condannato a pagare, in favore della Ditta SIAM SUD s.r.l., appaltatrice dei lavori di riuso acque reflue, la somma di € 81.154,19 (oltre interessi legali dal 31.03.2007 e spese di giudizio), a titolo di interessi&nbsp;maturati a seguito&nbsp;del ritardo nel pagamento dei vari SS.AA.LL..<br />
La sentenza, fondandosi sulla c.t.u. a firma della dott.ssa Maria Gigante, evidenziava profili di responsabilità contabile a carico del responsabile del procedimento amministrativo del suddetto appalto e, segnatamente, a carico del dirigente dell’Ente che, procedendo, senza alcuna giustificazione, a formulare in notevole ritardo la richiesta di finanziamento alla Regione Puglia per l’esecuzione dell’appalto, non aveva consentito che il Comune potesse disporre delle risorse finanziarie ad esso destinate, in tempo utile a pagare i SS.AA.LL.<br />
Pertanto,&nbsp;la procura regionale delegava la Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Taranto, ad acquisire la documentazione inerente al suddetto giudizio civile nonché ad effettuare gli opportuni accertamenti in merito alla vicenda.<br />
All’esito degli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza (informative prott. 0159415/12 e 0219273/12), è emersa la seguente ricostruzione dei fatti.<br />
Con deliberazione n. 3907 del 30 giugno 1997, la Giunta Regionale, nell’ambito del&nbsp;<em>P.O.P. 1994&nbsp;&#8211;&nbsp;1999 sottoprogramma 7&nbsp;&#8211;&nbsp;Misura 7.1&nbsp;&#8211;&nbsp;Sottomisura 7.1.1 &#8220;Riuso delle acque reflue ai fini irrigui e per la ricarica artificiale della falda&#8221;</em>&nbsp;ammetteva al finanziamento&nbsp;il&nbsp;progetto presentato dal Comune di Castellaneta, per il riuso delle acque reflue ai fini irrigui, per un importo di £.6.020.000.000, di cui 903.000.000 (15% del costo dell’investimento), a carico del medesimo Comune.<br />
L’Ente, quindi, procedeva all’approvazione del progetto esecutivo “<em>Riuso delle acque reflue ai fini irrigui e per la ricarica artificiale della falda”&nbsp;</em>con&nbsp;deliberazione di Giunta&nbsp;n.486 del 10.08.1998.<br />
Dopo pochi mesi, lo schema del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e l’Ente beneficiario/attuatore, veniva approvato sia dalla Regione (delibera&nbsp;G.R.&nbsp;n.3883 dell’1.10.1998), che dal Comune di Castellaneta (delibera G.M. n.665 del 2.11.1998).<br />
L’art.9 del&nbsp;suddetto disciplinare&nbsp;prevedeva che, allo scopo di assicurare la disponibilità finanziaria necessaria ad una tempestiva esecuzione dei lavori, la Regione Puglia, per i progetti esecutivi, disponesse in favore dell’Ente attuatore, nei modi di legge, l’erogazione delle seguenti quote di finanziamento:<br />
&#8211; il 30%&nbsp;<strong>entro 30 giorni dalla avvenuta comunicazione da parte dell&#8217;Ente attuatore dell&#8217;avvenuto inizio dei lavori, certificato dalla Direzione Lavor</strong>i;<br />
&#8211; ulteriore anticipazione del 30% entro 30 giorni dall&#8217;atto del ricevimento di rendicontazione di spese effettivamente sostenute e non inferiori alle somme anticipate, regolarmente approvate dall&#8217;ente attuatore;<br />
&#8211; il 10 % entro 90 giorni dal ricevimento degli atti di contabilità finale completi del certificato di collaudo dell&#8217;opera.<br />
Mentre il successivo art.10 prevedeva l’impegno dell’Ente attuatore a trasmettere trimestralmente sia all’Assessorato alla Agricoltura &#8211; Servizio Bonifica, che all’Area per le Politiche comunitarie, i dati relativi ai pagamenti ed agli indicatori fisici secondo la modulistica fornita dalla Regione.<br />
Inoltre, la suddetta norma prevedeva espressamente che l’inosservanza di tali adempimenti avrebbe comportato il mancato accredito del finanziamento.<br />
In data 24.12.1999, il Comune di Castellaneta procedeva alla consegna dei&nbsp;lavori alla impresa SIAM SUD Srl, aggiudicataria dell’appalto a seguito della licitazione privata espletata in data 1.12.1999.<br />
Subito dopo, però, in pari data, si procedeva alla sospensione degli stessi,&nbsp;in attesa del parere autorizzativo allo scarico, ai sensi del R.R. 3.11.89 e del d. leg.vo n.152/1999.<br />
Il&nbsp;verbale di consegna dei lavori veniva trasmesso&nbsp;alla Regione Puglia con nota prot. n. 25706 del 28.12.1999, ma non anche quello relativo alla sospensione.<br />
L’effettivo inizio dei lavori avveniva, poi, solo in data 8.06.2000.<br />
La Regione Puglia, atteso il tempo trascorso dalla comunicazione di consegna dei lavori, in data 20.07.2000, rappresentava all’Ente che non era stata ancora inviata alcuna attestazione sul concreto inizio degli stessi né sul loro stato di avanzamento e che, per conseguenza, non era stato possibile effettuare alcun accreditamento del finanziamento né procedere alla rideterminazione del quadro economico di spesa conseguente all’aggiudicazione dei lavori.<br />
La Regione, pertanto, invitava il Comune a relazionare in merito e ad allegare la relativa documentazione (nota protocollata in arrivo al Comune di Castellaneta il 31.07.2000 al n. 17566).<br />
Attesa l’inerzia del comune, la Regione con nota del 20.09.2000, lo sollecitava nuovamente ad effettuare gli adempimenti richiesti, evidenziando che un mancato riscontro non avrebbe consentito alla stessa di ottemperare a quanto di competenza e quindi a rispettare il termine di rendicontazione delle spese stabilito improrogabilmente al 31.12.2001, con la conseguenza che i maggiori oneri derivati sarebbero stati posti ad esclusivo carico del Comune.<br />
Il Comune, intanto, con delibera di Giunta&nbsp;n. 404 del 06.10.2000, provvedeva al&nbsp;finanziamento della quota a proprio carico (15% dell&#8217;opera) mediante accensione di mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti, dell’importo di lire 903.000.000.<br />
In data 30.10.2000, la Direzione Lavori redigeva la dichiarazione sullo stato di avanzamento dei lavori (prot. n.23575 del 31.10.2000) e, finalmente, con nota del 2.11.2000 (prot. n. 23731), il Dirigente responsabile dell’Ufficio tecnico, arch. Cosimo Venneri, informava l’Ufficio Bonifica dell’Assessorato agricoltura della Regione Puglia sull’avvenuto inizio dei lavori, trasmettendo il relativo verbale ed una sintetica relazione sullo stato di avanzamento degli stessi, peraltro priva della relativa rendicontazione di spesa, unitamente alla&nbsp;delibera con la quale la Giunta aveva approvato il nuovo quadro economico.<br />
In data 27.11.2000 l’arch. Cosimo Venneri e il rappresentante legale della Siam Sud s.r.l sottoscrivevano il contratto d’appalto.<br />
Nelle date del 28.11.2000 e del 7.02.2001, l’Ufficio Bonifica, sollecitava ancora una volta il Comune di Castellaneta a relazionare, con urgenza, in merito all’effettivo stato di avanzamento dei lavori, nonché a voler assicurare che gli stessi fossero ultimati entro il 30 maggio 2001, per consentire, alla commissione di collaudo di procedere.<br />
Con nota del&nbsp;<strong>3.05.2001,</strong>&nbsp;il&nbsp;Comune finalmente richiedeva alla Regione l’accreditamento del 60% del finanziamento (prima e seconda tranches).<br />
In data 28.02.2002 la direzione lavori certificava l’ultimazione dei lavori ed, in data 02.05.2002, lo Stato Finale degli stessi.<br />
Il certificato di collaudo veniva redatto il 12.07.2002.<br />
I SS.AA.LL. dei lavori risultavano pagati mediante emissione di bonifici bancari, nelle seguenti date:</p>
<ul>
<li><strong>2.04.2001</strong>, €.466.360,58 sulla Banca Popolare Jonica;</li>
<li><strong>24.04.2002</strong>, €. 433.071,29 sulla Banca Antonveneta;</li>
<li><strong>26.06.2002</strong>, €. 1.281.347,65 sulla Banca Antonveneta;</li>
<li><strong>11.04.2003</strong>,&nbsp;&nbsp;€. 30.758,34, sulla Banca Antonveneta.</li>
</ul>
<p>In data 2.12.2003 la SIAM SUD s.r.l. citava&nbsp;in giudizio il Comune di Castellaneta, adducendo che:<br />
&#8211; a&nbsp;causa del ritardo nel pagamento dei vari SS.AA.LL., aveva maturato il diritto alla corresponsione degli interessi di mora per complessivi €.96.427,57;<br />
&#8211; in relazione a tale credito aveva emesso tre fatture restate inevase (nn. 16, 28 e 31 del 2003), su cui erano maturati ulteriori interessi;<br />
&#8211; alla data dell’8.09.2003 il credito complessivo ammontava ad €.98.023,15, somma della quale chiedeva il pagamento.<br />
Il Giudice civile, dopo aver accertato, mediante C.T.U, che la responsabilità del ritardo nei pagamenti era imputabile esclusivamente alla condotta tenuta dal Comune, riteneva parzialmente fondata la domanda e&nbsp;condannava l’Ente al pagamento, in favore della società attrice, della somma di €. 81.154,19, oltre interessi legali dall’11.03.2007 al giorno del soddisfo, nonché delle spese di giudizio sostenute dalla medesima società.<br />
Ai fini della quantificazione degli interessi maturati a seguito del ritardo nei pagamenti dei SS.AA.LL., il Giudice applicava il criterio di cui all’art.20 del capitolato speciale d’appalto, senza capitalizzazione annuale degli interessi (v. tabella D della consulenza tecnica d’ufficio).<br />
All’esito della procedura esecutiva promossa dall’impresa,&nbsp;il Giudice dell’Esecuzione,&nbsp;con&nbsp;ordinanza del 21.04.2010 assegnava alla Siam Sud s.r.l. la complessiva somma di €. 102.258,88.<br />
In data 17.05.2010, il Tesoriere comunale (Banco di Napoli) provvedeva al pagamento della somma anzidetta.<br />
Pertanto,&nbsp;il Comune procedeva al riconoscimento, del relativo debito fuori bilancio (C.C. n. 35/2010) ed alla conseguente regolarizzazione contabile con l’emissione del mandato.n.2337 del 25.11.2010.<br />
Successivamente, la Corte d’Appello di Lecce- Sezione distaccata di Taranto, con sentenza n.492/2013 accoglieva il gravame proposto dalla SIAM Sud srl avverso la sentenza n. 188/2008 del Tribunale di Taranto — sezione distaccata di Ginosa e, in parziale riforma, applicando un diverso criterio di calcolo degli interessi, nello specifico quello di cui all’art.35 del d.pr. 1063/1962 e s.m.i., condannava il comune di Castellaneta al pagamento in favore della SIAM Sud srl dell&#8217;ulteriore somma di €. 37.654,45.<br />
L’Amministrazione provvedeva al pagamento dell’ulteriore somma, unitamente alle spese di giudizio,&nbsp;con il mandato n.2536 del 31.12.2014 di complessivi €. 50.224,68.<br />
Dalla vicenda sopra descritta, secondo la prospettazione accusatoria, è conseguito un danno alle finanze del comune di Castellaneta&nbsp;di complessivi&nbsp;<strong>€.152.483,56,</strong>&nbsp;pari alla somma complessiva che l’Ente ha dovuto corrispondere alla ditta Siam Sud srl, sia per il ritardo nel pagamento dei diversi SS.AA.LL. che per le spese di giudizio, giusto quanto disposto nelle sentenze del Giudice civile sopra citate.<br />
Secondo quanto accertato nel giudizio civile, infatti, la responsabilità del ritardo nei pagamenti alla SIAM SUD srl è da imputare esclusivamente alla condotta del Comune, il quale, senza alcun giustificato motivo, ha posto in essere con altrettanto notevole ritardo, gli adempimenti richiesti dal Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e gli Enti attuatori (artt.9 e 10) per ottenere il finanziamento.<br />
Di conseguenza, la responsabilità del danno patrimoniale è da imputare ai responsabili dell’Ufficio tecnico comunale che si sono occupati dei lavori in questione, in qualità di responsabili del procedimento, ossia l’ing. Renato Notarnicola (dirigente responsabile dell’U.T.C fino al 10.09.2000) e l’arch. Cosimo Venneri (dirigente dell’UTC dal 4.10.2000 al 31.12.2001).<br />
I due dirigenti, avvicendatisi alla responsabilità dell’U.T.C. del comune di Castellaneta e responsabili del procedimento dei lavori di&nbsp;<em>&#8220;Riuso delle acque reflue ai fini irrigui e per la ricarica artificiale della falda&#8221;,</em>&nbsp;finanziati con i fondi P.O.P. 1994-1999,&nbsp;con grossolana negligenza, hanno omesso di compiere gli adempimenti richiesti dal relativo disciplinare, nei tempi e con le modalità in esso prescritte.<br />
In tal modo, essi hanno cagionato un rallentamento della procedura di liquidazione del finanziamento, che ha comportato la mancata disponibilità delle risorse finanziarie destinate al pagamento dei lavori realizzati dalla ditta appaltatrice e la conseguente insorgenza degli interessi sui corrispettivi ad essa dovuti.<br />
Dalla ricostruzione dei fatti, è emerso che i due Dirigenti pur pienamente consapevoli del fatto che i lavori erano iniziati in data 08.06.2000, hanno omesso di comunicare tale circostanza alla Regione, precludendo, in tal modo, all’Ente di conseguire il 30% del finanziamento entro il termine di 30 giorni, come espressamente previsto dall’art. 9 del disciplinare.<br />
Infatti, solo dopo cinque mesi, in data 2.11.2000, a seguito dei solleciti della Regione (in data 20 luglio e 20 settembre 2010), l’arch. Cosimo Venneri &#8211; succeduto all’ing. Notarnicola nella dirigenza dell’Ufficio dall’ottobre 2000 &#8211; ha comunicato l’inizio dei lavori, trasmettendo il relativo verbale, la relazione circa lo stato di avanzamento dei lavori e la delibera di Giunta di approvazione del nuovo quadro economico.<br />
Tuttavia, però, la documentazione trasmessa non solo non conteneva l’espressa richiesta di accredito della tranche di finanziamento, ma risultava incompleta, atteso che la sintetica relazione sullo stato di avanzamento dei lavori, non risultava completata con la relativa rendicontazione della spesa, necessaria per ottenere il finanziamento, né tale documentazione risultava inviata anche all’Area per le Politiche comunitarie.<br />
Rileva la Procura che a mente dell’ultima parte dell’art.10 del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione e l’Ente attuatore, l’omessa trasmissione delle relazioni trimestrali sull’avanzamento dei lavori, avrebbe comportato il mancato accreditamento del finanziamento.<br />
Peraltro, prima del mese di novembre 2000, il Comune di Castellaneta e, quindi, l’ing. Notarnicola, non si era neanche premurato di informare che i lavori, sebbene consegnati in data 24.12.1999, erano stati però contestualmente sospesi, per riprendere solo in data 8.06.2000.<br />
Pertanto, è solo a circa un anno di distanza dall’inizio dei lavori, che l’arch. Venneri ha, finalmente, chiesto alla Regione – Ufficio Bonifica presso l’Assessorato all’Agricoltura &#8211; l’accreditamento della prima e seconda quota di finanziamento.<br />
In conclusione, per tutto quanto sopra, i signori ing. Renato Notarnicola ed arch. Cosimo Venneri sono chiamati a rispondere del complessivo danno patrimoniale di&nbsp;<strong>€.152,483,56&nbsp;</strong>causato alle finanze del comune di Castellaneta (TA), oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese del presente giudizio, secondo l’apporto causale di ognuno alla produzione del danno, determinato nel caso di specie, in base al tempo in cui essi hanno rivestito le funzioni di responsabile del procedimento.<br />
Atteso che una regolare richiesta di corresponsione delle quote di finanziamento, è stata inoltrata agli Uffici regionali competenti solo dopo un anno (maggio 2001) dall’inizio dei lavori (giugno 2000) e che nel corso di tale periodo l’ing. Notarnicola ha rivestito le funzioni di RUP per n.4 mesi (giugno –settembre 2000) e l’arch.Venneri per n.8 mesi (ottobre 2000 – maggio 2001) si ritiene che il danno possa essere ripartito fra i due dirigenti nel seguente modo, salva ed impregiudicata una diversa valutazione da parte del Collegio giudicante:<br />
&#8211;&nbsp;<strong>Notarnicola Renato €.50.827,86&nbsp;</strong>(pari ad 1/3 del totale);<br />
&#8211;&nbsp;<strong>Venneri Cosimo €.101.655,70&nbsp;</strong>(pari a 2/3 del totale).<br />
Gli odierni convenuti si sono costituiti in giudizio per il tramite dell’avv. Antonio Pancallo, con memoria depositata in data 4 novembre 2015.<br />
Il difensore ha eccepito, in primo luogo, che gli adempimenti previsti dall’art. 10 del Disciplinare (“l’ente attuatore si impegna trimestralmente…”) sono riferiti ad un arco di tempo (tre mesi) del tutto incompatibile con la tempistica stabilita dall’art. 9 (30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuto inizio dei lavori). Ha contestato, inoltre, che il Comune avrebbe richiesto il primo finanziamento soltanto il 3 maggio 2001, richiamando quanto riportato nell’atto deliberativo n. 315/AGR del 29 maggio 2001.<br />
Per quanto riguarda entrambi i convenuti, il difensore ha richiamato la nota prot. N. 23731 del 2/3 novembre 2000, alla quale era allegata la deliberazione G.M. n. 404 del 6 ottobre 2000 di approvazione del nuovo quadro economico derivante dall’utilizzo delle economie conseguenti all’applicazione del ribasso d’asta, nonché la nota prot. N. 28/4591 del 29 luglio 2000, sostenendo che tale documentazione era quella richiesta dalla regione per disporre l’accreditamento della somma.<br />
Ritenuto in</p>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<p>La domanda è fondata, sia pure entro i limiti in appresso indicati.<br />
Va evidenziato, innanzitutto, in punto di fatto, che è rimasto comprovato il ritardo negli adempimenti che ha comportato il mancato accredito del finanziamento relativo al riuso delle acque reflue a fini irrigui, di cui alla deliberazione GR n. 3907 del 30 giugno 1997.<br />
Infatti, sebbene la consegna dei lavori fosse stata effettuata dal Comune di Castellaneta in data 24.12.1999 e sospesa in pari data, ma successivamente ripresi in data 8.6.2000, non era stata inoltrata alla Regione Puglia alcuna richiesta di anticipazione del finanziamento, così come previsto dall’art. 9 del Disciplinare. Tant’è che la Regione, con nota del 20.7.2000, comunicava al Comune di Castellaneta che non era stato possibile effettuare alcun accredito, poiché non era stata ancora inviata la certificazione dell’avvenuto inizio dei lavori. Non essendoci stato alcun riscontro, la Regione inviava al Comune di Castellaneta un’ulteriore nota del 20.9.2000, con la quale sollecitava il riscontro e l’attuazione della precedente nota. Soltanto in data 3.11.2000, quindi, il Comune di Castellaneta inviava alla Regione Puglia la comunicazione di avvenuto inizio dei lavori, ma la richiesta di anticipazione seguiva soltanto in data 3.5.2001.<br />
Come ben evidenziato nella consulenza tecnica disposta dal Giudice civile , se il Comune di Castellaneta, e quindi l’ing. Notarnicola, avesse comunicato e certificato tempestivamente l&#8217;inizio dei lavori (avvenuti in data 08.06.2000), già nel mese di luglio 2000 o al più tardi in quello successivo, avrebbe potuto conseguire la disponibilità finanziaria di lire 1.145.000.000 (pari ad €.591.343,15) sufficiente a far fronte tempestivamente al pagamento del primo SAL (18.01.2001), evitando, in tal modo, anche il susseguirsi degli ulteriori ritardi nei pagamenti, e tutte le conseguenze negative derivatene per le finanze del Comune.<br />
Allo stesso modo, i ritardi si sarebbero potuti evitare se il Comune, questa volta nella persona dell’arch. Venneri, in data 2.11.2000, avesse inoltrato, in modo corretto e completo, all’Ufficio Bonifica, tutta la documentazione prevista dal Disciplinare, nonché avanzato specifica richiesta di accreditamento del 30% del finanziamento che avrebbe ottenuto nel termine dei trenta giorni successivi, e cioè entro i primi del mese di dicembre 2010.<br />
I due dirigenti comunali mancando, ognuno per quanto di competenza, di effettuare gli adempimenti richiesti nei giusti termini, hanno determinato, quindi, l’insorgenza, in capo all’Ente, dell’obbligo di risarcire la impresa SIAM SUD srl, per il ritardato pagamento dei lavori.<br />
A tal proposito è il caso di rilevare che, ai sensi dell’art.4 del contratto d’appalto, il pagamento dei lavori doveva avvenire per stati di avanzamento, secondo le modalità di cui all’art. 20 del capitolato speciale e l’eventuale ritardo nella somministrazione della somma, se contenuto nel limite di n. 602 giorni e dovuto a cause non imputabili all’Ente appaltante, non avrebbe comportato l’obbligo di corresponsione degli interessi moratori alla ditta aggiudicataria.<br />
Non ha pregio, dunque, la tesi difensiva volta a sostenere l’assenza di ritardi, in quanto la documentazione richiamata è inconferente.<br />
Alla luce di quanto sopra, le condotte tenute nella vicenda dall’ing. Renato Notarnicola e dall’arch. Cosimo Venneri si ritengono sicuramente connotate da colpa grave: essi hanno agito con macroscopica superficialità ed inammissibile incuria, in spregio dei più elementari canoni di buona amministrazione, provocando un consistente danno patrimoniale all’Ente.<br />
Atteso il ruolo da costoro rivestito e la professionalità acquisita nel corso degli anni, nonché l’entità del finanziamento in questione e la rilevanza dei lavori da realizzare, l’ing. Notarnicola e l’arch. Venneri avrebbero dovuto curare il procedimento di appalto e il correlato aspetto finanziario con una particolare solerzia, rispettando i tempi espressamente previsti dall’art.9 del Disciplinare, nell’interesse dell’Amministrazione.<br />
Totalmente incuranti del dovere di diligenza cui sono tenuti i dipendenti pubblici nell’esecuzione della prestazione lavorativa e, soprattutto, coloro che rivestono all’interno della pubblica amministrazione, funzioni apicali o di particolare responsabilità, essi hanno mancato, invece, di applicare un minimo livello di attenzione e di cura nell’esercizio dell’interesse pubblico, trascurando le diverse sollecitazioni provenienti dagli Uffici regionali e disattendendo le disposizioni normative che prevedevano, a loro carico, l’obbligo di agire secondo una tempistica predeterminata.<br />
Essi esercitavano, altresì, le funzioni di responsabili del procedimento di appalto, con tutti gli obblighi che, in base alla normativa vigente, inerivano alle suddette funzioni, ed avevano anche l’obbligo di espletare gli specifici compiti di cui agli artt. 4 e ss. della legge n.241/1990, tra cui quello di curare l’istruttoria e di provvedere alle comunicazioni relative al procedimento stesso; mentre, a dispetto di tali obblighi, i due dirigenti con le loro omissioni hanno ritardato il conseguimento delle risorse finanziarie destinate al finanziamento, inosservanti delle specifiche disposizioni del capitolato generale nonché di quelle contenute nel disciplinare e nel contratto d’appalto stipulato con la Siam Sud srl.<br />
Ne consegue la loro responsabilità per il danno arrecato alle finanze del Comune di Castellaneta, che, però, il Collegio ritiene ascrivibile nella minor somma di € 99.000,00, in considerazione delle circostanze di fatto, di cui € 66.000,00 a carico di Venneri Cosimo (2/3) e € 33.000,00(1/3) a carico di Notarnicola Renato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nella stessa proporzione, dalla data della domanda e sino al deposito della presente sentenza.<br />
Le spese di giustizia, a carico dei convenuti, sono liquidate nel dispositivo.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Puglia, definitivamente pronunciando,</p>
<div style="text-align: center;"><strong>CONDANNA</strong></div>
<p>Venneri Cosimo e Notarnicola Renato, come sopra generalizzati, al pagamento rispettivamente di € 66.000,00 (sessantaseimila/00) e 33.000,00 (trentatremila/00) in favore del Comune di Castellaneta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, in ragione della stessa proporzione, dalla data della domanda.<br />
Le spese di giustizia si liquidano in €&nbsp;&nbsp;922,40 ######&nbsp;&nbsp;sino al deposito della sentenza.<br />
Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio del ventisei novembre duemilaquindici.</p>
<div style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IL GIUDICE EST.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IL PRESIDENTE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;F.to (Vittorio Raeli)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;F.to (Francesco Lorusso)&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Depositata in Segreteria il 27 GEN.2016<br />
Il Funzionario<br />
F.to (dr.ssa Concetta MONTAGNA)</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-puglia-sentenza-27-1-2016-n-36/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Puglia &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2016 n.36</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2016 n.453</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-1-2016-n-453/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-1-2016-n-453/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2016 n.453</a></p>
<p>Pres. Veneziano, est. Andolfi 1.&#160;&#160; &#160;Contratti della P.A. – Gara – Avvalimento – SOA – Ausiliario – Consorzio stabile – Ammissibilità – Ragioni 2.&#160;&#160; &#160;Contratti della P.a. – Gara – ATI progettisti – Art. 37 D.Lgs. 163/2006 – Applicabilità – Esclusione 3.&#160;&#160; &#160;Contratti della P.a. – Gara – Offerte –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-1-2016-n-453/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2016 n.453</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-1-2016-n-453/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2016 n.453</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Veneziano, est. Andolfi</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Contratti della P.A. – Gara – Avvalimento – SOA – Ausiliario – Consorzio stabile – Ammissibilità – Ragioni</p>
<p>2.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Contratti della P.a. – Gara – ATI progettisti – Art. 37 D.Lgs. 163/2006 – Applicabilità – Esclusione</p>
<p>3.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Contratti della P.a. – Gara – Offerte – Prezzi lordi nell’offerta tecnica – Violazione del principio di segretezza delle offerte – Non sussiste – Ragioni</p>
<p>4.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Contratti della P.A. – Gara – Avvalimento – SOA – Ausiliario – Modifica cariche sociali in corso di gara – Obbligo di comunicazione alla S.A. – Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Lo scopo sociale del consorzio, consistente nello svolgimento di attività mutualistiche a favore dei consorziati, non esclude che tra tali attività possa essere compreso anche l’ausilio ad imprese terze partecipanti a gare d’appalto pubbliche; la messa a disposizione di risorse a titolo oneroso, infatti, è collegata a un corrispettivo economico che torna a vantaggio, in generale, di tutte le imprese consorziate; né la particolare modalità di acquisizione dei requisiti di qualificazione da parte di un consorzio stabile, qualificabile mediante il cumulo dei requisiti posseduti dalle imprese consorziate, impedisce a un consorzio di mettere a disposizione di un’impresa ausiliata tali requisiti, essendo sempre possibile individuare, nell’ambito del consorzio, le imprese che, in caso di aggiudicazione dell’appalto a favore dell’impresa ausiliata, avranno l’onere di rendere disponibili i mezzi e, in generale, le risorse necessarie all’impresa ausiliata. Ne consegue l’ammissibilità dell’avvalimento della SOA da parte del consorzio stabile.</p>
<p>2. L’art. 37 D.Lgs. 163/2006, al c. 8, consente la partecipazione alla gara anche ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, per cui è sempre sanabile la forma irregolare dell’atto costitutivo del raggruppamento di progettisti. Peraltro le norme di cui all’art. 37, c. 14 e 15, di cui sono destinatari i raggruppamenti di imprese che partecipano alla gara in qualità di concorrenti, non sono applicabili ai progettisti indicati dal concorrente, che partecipanti alla gara non sono; né esiste alcuna norma che impone ai progettisti indicati dal concorrente di predeterminare, a pena di esclusione del concorrente, le parti di progettazione che saranno curate da ciascuno di essi;</p>
<p>3. L’indicazione nell’offerta tecnica dei prezzi lordi degli articoli offerti in miglioria (cosiddetti nuovi prezzi) non consente di conoscere anticipatamente, rispetto alla fase dell’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, i prezzi realmente offerti, essendo ancora sconosciuto il ribasso che dovrà essere applicato ai prezzi lordi indicati.</p>
<p>4. Nessuna norma del codice dei contratti pubblici impone all’impresa ausiliaria di comunicare alla stazione appaltante tutte le modificazioni delle cariche sociali successive alla presentazione dell’offerta.</p></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00453/2016 REG.PROV.COLL.</p>
<p>N. 04757/2015 REG.RIC.</p>
<p><img decoding="async" alt="logo" border="0" src="https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/stemma.jpg" /></p>
<h1>&nbsp;</h1>
<p>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p>(Sezione Prima)</p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p>SENTENZA</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 4757 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
Fusco Paolo Leonardo e Roberto S.n.c., in persona dei soci amministratori, in proprio e quale capogruppo del costituendo R.T.I. con Alpin S.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Roberto Prozzo, con domicilio eletto presso Michela La Bella in Napoli, v.le Maria Cristina di Savoia, n. 18;&nbsp;</p>
<p>contro</p>
<p><font>Consorzio</font>&nbsp;A.S.I. della Provincia di Benevento, non costituitosi;&nbsp;</p>
<p>nei confronti di</p>
<p>Pre.Sac.S.R.L., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giuseppe Iannelli, con domicilio eletto presso Fabrizio Ferrigno in Napoli, Via Toledo n. 156;&nbsp;</p>
<p>per l&#8217;annullamento</p>
<p>dell’aggiudicazione definitiva adottata con deliberazione n. 55 del 20.7.2015 e degli altri atti e provvedimenti relativi alla gara per l&#8217;affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di &#8220;riproduzione del modello rustici industriali nell&#8217;agglomerato di San Nicola Manfredi/San Giorgio&#8221; nonché per la privazione di efficacia del contratto, per il subentro della ricorrente nell’appalto e per il risarcimento dei danni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Pre.Sac.S.R.L.;</p>
<p>Viste le memorie difensive;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2016 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Premesso che la ricorrente principale si è classificata al 2º posto nella gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori di “riproduzione del modello rustici industriali nell’agglomerato di San Nicola Manfredi &#8211; San Giorgio”;</p>
<p>che essa impugna l’aggiudicazione definitiva dell’appalto all’impresa controinteressata per sette motivi:</p>
<p>1. Considerato che, con il primo motivo, deduce violazione dell’art. 49 del codice dei contratti pubblici, sotto il seguente profilo: l’aggiudicataria, non essendo in possesso di qualificazione per la categoria prevalente dei lavori (OG 1) si sarebbe avvalsa dell’attestazione s.o.a. del&nbsp;<font>Consorzio</font><font>Stabile</font>&nbsp;Medil che, peraltro, non potrebbe svolgere attività a favore di terzi, avendo come scopo sociale il sostegno alle sole imprese consorziate e non avrebbe la disponibilità delle risorse materiali delle consorziate, non possedendo personale proprio né mezzi propri;</p>
<p>Ritenuto infondato il motivo perché lo scopo sociale del&nbsp;<font>consorzio</font>, consistente nello svolgimento di attività mutualistiche a favore dei consorziati, non esclude che tra tali attività possa essere compreso anche l’ausilio ad imprese terze partecipanti a gare d’appalto pubbliche; la messa a disposizione di risorse a titolo oneroso, infatti, è collegata a un corrispettivo economico che torna a vantaggio, in generale, di tutte le imprese consorziate; né la particolare modalità di acquisizione dei requisiti di qualificazione da parte di un&nbsp;<font>consorzio</font>&nbsp;<font>stabile</font>, qualificabile mediante il cumulo dei requisiti posseduti dalle imprese consorziate, impedisce a un&nbsp;<font>consorzio</font>&nbsp;di mettere a disposizione di un’impresa ausiliata tali requisiti, essendo sempre possibile individuare, nell’ambito del&nbsp;<font>consorzio</font>, le imprese che, in caso di aggiudicazione dell’appalto a favore dell’impresa ausiliata, avranno l’onere di rendere disponibili i mezzi e, in generale, le risorse necessarie all’impresa ausiliata;</p>
<p>2. Considerato che, con il secondo motivo, la ricorrente principale deduce invalidità del contratto di&nbsp;<font>avvalimento</font>&nbsp;laddove la messa a disposizione di risorse materiali del&nbsp;<font>consorzio</font>&nbsp;ausiliario è prevista solo “eventualmente”;</p>
<p>Ritenuto palesemente infondato il motivo, essendo evidente che l’eventualità cui fa riferimento il contratto è quella dell’aggiudicazione, in mancanza della quale nessuna risorsa dovrà essere messa a disposizione della concorrente ausiliata;</p>
<p>3. Considerato che, con il terzo motivo, la ricorrente principale deduce violazione del disciplinare di gara, in quanto la società aggiudicataria non avrebbe presentato la domanda di partecipazione alla gara, presentata invece dalla sola ausiliaria, il&nbsp;<font>consorzio</font>&nbsp;Medil;</p>
<p>Ritenuto palesemente infondato, in fatto, il motivo, essendo agli atti processuali (tra le allegazioni della controinteressata) la domanda di partecipazione alla gara sottoscritta dal legale rappresentante della Presac s.r.l. e regolarmente presentata, come risulta anche dai verbali di gara;</p>
<p>4. Considerato che, con il quarto motivo, la ricorrente principale deduce violazione dell’articolo 37 del codice dei contratti pubblici perché l’aggiudicataria avrebbe dichiarato di affidare la progettazione esecutiva a un’associazione temporanea di professionisti costituita con atto non valido, in quanto redatto con scrittura privata non autenticata e nel quale non sarebbero indicate le quote dei servizi che ciascun associato dovrebbe svolgere;</p>
<p>Ritenuto infondato il motivo, non solo perché l’art. 37, al c. 8, consente la partecipazione alla gara anche ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, per cui è sempre sanabile la forma irregolare dell’atto costitutivo del raggruppamento, ma anche perché le norme di cui all’art. 37, c. 14 e 15, di cui sono destinatari i raggruppamenti di imprese che partecipano alla gara in qualità di concorrenti, non sono applicabili ai progettisti indicati dal concorrente, che partecipanti alla gara non sono; né esiste alcuna norma che impone ai progettisti indicati dal concorrente di predeterminare, a pena di esclusione del concorrente, le parti di progettazione che saranno curate da ciascuno di essi;</p>
<p>5. Considerato che, con il quinto motivo, la ricorrente principale deduce la violazione del principio di separazione tra la fase di valutazione dell’offerta tecnica e quella di valutazione dell’offerta economica e la violazione del principio di segretezza dell’offerta, essendo stati inseriti nell’offerta tecnica dell’aggiudicataria tutti i nuovi prezzi delle migliorie proposte;</p>
<p>Ritenuto infondato il motivo, in quanto l’indicazione nell’offerta tecnica dei prezzi lordi degli articoli offerti in miglioria (cosiddetti nuovi prezzi) non consente di conoscere anticipatamente, rispetto alla fase dell’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, i prezzi realmente offerti, essendo ancora sconosciuto il ribasso che dovrà essere applicato ai prezzi lordi indicati;</p>
<p>6. Considerato che, con il sesto motivo, la ricorrente principale deduce violazione degli articoli 38 e 51 del codice dei contratti pubblici in quanto il<font>consorzio</font>&nbsp;Medil avrebbe designato un nuovo direttore tecnico e il fatto non sarebbe stato comunicato alla stazione appaltante che non avrebbe potuto verificare il possesso dei requisiti soggettivi del nuovo direttore tecnico;</p>
<p>Ritenuto infondato il motivo, atteso che nessuna norma del codice dei contratti pubblici, né tanto meno quelle invocate dalla ricorrente principale, impone all’impresa ausiliaria di comunicare alla stazione appaltante tutte le modificazioni delle cariche sociali successive alla presentazione dell’offerta;</p>
<p>7. Considerato che, con il settimo motivo, la ricorrente principale deduce violazione degli articoli 87 e 88 del codice dei contratti pubblici per anomalia dell’offerta, non essendo giustificato il ribasso offerto, se non con dati contraddittori e illogici;</p>
<p>Ritenuto infondato anche l’ultimo motivo, dovendosi condividere il consolidato orientamento della giurisprudenza, da ultimo espresso dalla 5ª Sezione del Consiglio di Stato con sentenza numero 5450 del 2 dicembre 2015, secondo cui il giudizio della stazione appaltante, in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta o anche di mancata verifica della stessa, costituisce esplicazione paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di manifesta e macroscopica erroneità e irragionevolezza; ne deriva, dal punto di vista pratico, che alla stazione appaltante compete il più ampio margine di apprezzamento sulla verifica di anomalia e che il giudice amministrativo può sindacarne le valutazioni sotto il profilo della logicità, della ragionevolezza e dell’adeguatezza dell’istruttoria, ma non procedere a un’autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, attività che costituirebbe una inammissibile invasione della sfera di competenze della pubblica amministrazione; nella fattispecie concreta, le censure dedotte dalla ricorrente principale riguardo la asserita anomalia dell’offerta della aggiudicataria richiederebbero al giudice amministrativo una inammissibile sostituzione della propria valutazione tecnica a quella operata dalla amministrazione aggiudicatrice;</p>
<p>8. Ritenuto, in conclusione, che l’impugnazione proposta con il ricorso principale sia da rigettare, per infondatezza di tutti i motivi dedotti;</p>
<p>9. Ritenuto che le connesse domande di accertamento del diritto della ricorrente principale all’aggiudicazione dell’appalto, al subentro nel contratto e al risarcimento dei danni siano da rigettare per infondatezza, non sussistendone i presupposti, essendo stata esclusa, nei limiti delle censure dedotte in ricorso, la illegittimità dell’aggiudicazione;</p>
<p>10. Ritenuto che il ricorso incidentale, proposto dall’aggiudicataria controinteressata al ricorso principale, al solo fine difensivo di ottenere la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, sia inammissibile, per carenza di interesse, essendo stata accertata l’infondatezza del ricorso principale; al fine della liquidazione delle spese processuali, peraltro, deve rilevarsi che, ad una sommaria delibazione, il ricorso incidentale non presenta profili di fondatezza;</p>
<p>11. Ritenuto, quindi, di dover disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti private costituite, per reciproca soccombenza virtuale sui rispettivi ricorsi, mentre non vi è pronuncia sulle spese nei riguardi della parte pubblica, non costituitasi in giudizio;</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso principale, come in epigrafe proposto, nonché sul ricorso incidentale:</p>
<p>Rigetta il ricorso principale.</p>
<p>Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.</p>
<p>Compensa le spese.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Salvatore Veneziano, Presidente</p>
<p>Paolo Corciulo, Consigliere</p>
<p>Antonio Andolfi, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>&nbsp;</p>
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<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
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<td>IL PRESIDENTE</td>
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<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p>Il 27/01/2016</p>
<p>IL SEGRETARIO</p>
<p>(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-1-2016-n-453/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2016 n.453</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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