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	<title>27/1/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>27/1/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2006 n.27</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-27-1-2006-n-27/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-27-1-2006-n-27/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-27-1-2006-n-27/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2006 n.27</a></p>
<p>Pres. Balba, est. Rasola DG COSTRUZIONI S.R.L. (Avv. G. Rapali) c. COMUNE MARTINSICURO (Avv.C. Scarpantoni) e altri il regolamento edilizio non può prevedere un limite minimo di superficie nella costruzione di abitazioni Edilizia ed urbanistica – Regolamento edilizio – Previsione di limite minimo di superficie per le abitazioni – Illegittimità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-27-1-2006-n-27/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2006 n.27</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-27-1-2006-n-27/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2006 n.27</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Balba, est. Rasola<br /> DG COSTRUZIONI S.R.L. (Avv. G. Rapali) c. COMUNE MARTINSICURO (Avv.C. Scarpantoni) e altri</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">il regolamento edilizio non può prevedere un limite minimo di superficie nella costruzione di abitazioni</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Regolamento edilizio – Previsione di limite minimo di superficie per le abitazioni – Illegittimità &#8211; Motivi</span></span></span></p>
<hr />
<p>Né l’art.33 L. 1150/1942, né la L. R. Abruzzo 18/1983, contemplano la possibilità per il Comune di imporre, con il regolamento edilizio, nell’attività costruttiva privata,un limite minimo alla superficie netta di ciascuna unità abitativa. Pertanto una prescrizione in tal senso del regolamento edilizio si traduce in una illegittima limitazione dello jus aedificandi, aspetto che non è suscettibile di essere disciplinato, oltre certi limiti, dal potere dell’ente locale, ma dal potere legislativo statale o regionale, anche al fine di evitare difformità di regolamentazioni.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER L&#8217;ABRUZZO <br />
-L’AQUILA-
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p></b>nelle persone dei Signori:</p>
<p><b>SANTO BALBA Presidente  <br />
ROLANDO SPECA Cons. </b><br />
<b>LUCIANO RASOLA Cons. , relatore <br />
</b><br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p><b></p>
<p align=center>sentenza breve<br />
</b>ex art.26 L.1034/1971 e successive modifiche e integrazioni<br />
<b><br />
nella Camera di Consiglio  del 12 Gennaio 2005 </p>
<p></p>
<p align=justify>
<p></b>Visto il ricorso 941/2004  proposto da:<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DG COSTRUZIONI S.R.L. </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>rappresentato e difeso da:<b><br />
</b><P ALIGN=CENTER>AVV. RAPALI GABRIELE </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
con domicilio eletto in L&#8217;AQUILA </p>
<p align=center>VIA PAGANICA 18 <br />
presso<br />
AVV. CICIONI STEFANO  </p>
<p>contro</p>
<p><B>COMUNE MARTINSICURO  <br />
</B>rappresentato e difeso da:<br />
AVV. SCARPANTONI CARLO <br />
con domicilio eletto in L&#8217;AQUILA <br />
VICO PICENZE 25 <br />
presso AVV. GENTILESCHI ALESSANDRO   </p>
<p>
e nei confronti di <br />
<b>RESPONSABILE AREA TERZA-URBANISTICA  COMUNE  MARTINSICURO  
</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione, per la modifica del regolamento edilizio comunale  relativamente alla superficie minima degli alloggi;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;<br />
Udito il relatore Cons. LUCIANO RASOLA  e uditi altresì  i difensori delle parti costituite come da verbale, anche in relazione alla possibilità di definire il merito del ricorso;</p>
<p>Visto l’art. 26 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla L.205/2000 e ritenuto di definire il giudizio con sentenza breve;</p>
<p>Ritenuto che il ricorso meriti accoglimento in quanto il Collegio è dell’avviso che manchi il fondamento normativo del potere esercitato. <br />
Se si esamina l’art.33 della L.U. n.1150/1942, che disciplina il contenuto dei regolamenti edilizi comunali ci si avvede che l’elenco di materie (ancorché ad esso voglia attribuirsi un valore non tassativo, ma indicativo), su cui i Comuni possono dettare norme, non comprende la materia(o comunque una materia similare o affine) che possa legittimare l’esercizio del potere comunale di imporre, nell’attività costruttiva privata,un limite minimo alla superficie netta di ciascuna unità abitativa.<br />
A conclusioni non diverse si deve pervenire ove si consideri l’art.16 della L.R.Abruzzo 12.4.1983, n.18,che definisce pur esso gli obiettivi e i contenuti del Regolamento edilizio.<br />
D’altro canto, ove si voglia far riferimento, per quel che può valere, all’art.2 della L.R. 25.10.1996, che definisce i requisiti per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica, ci si avvede che viene ritenuto adeguato l’alloggio con una superficie utile non inferiore ai 45 mq. per nucleo familiare composto da 1 o 2 persone (il riferimento a detta norma –ripetesi- ha un valore del tutto relativo, atteso che il legislatore regionale doveva pur stabilire requisiti di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).<br />
La prescrizione imposta dal Comune si risolve, in buona sostanza, in una limitazione dello jus aedificandi, relativamente, in particolare,ad un aspetto che non appare suscettibile di essere disciplinato, oltre certi limiti, dal potere dell’ente locale, ma se mai dal potere legislativo statale o regionale, anche al fine di evitare difformità di regolamentazioni.<br />
Si tratta,  peraltro, di un profilo che, in assenza di una norma di rango statale o regionale, rientra nelle  libere valutazioni dell’imprenditore, la cui libertà di iniziativa economica, costituzionalmente garantita, non può essere limitata o compressa  ove non sussistono, come nella specie non sussistono , prevalenti e pregnanti ragioni di interesse sociale.<br />
Ragioni che  non possono validamente identificarsi in quelle igienico- sanitarie, che non sono affatto compromesse da alloggi di  45 mq., o nella esigenza di salvaguardare gli interessi dei residenti e di evitare uno scompenso del mercato, atteso che se v’è in effetti una domanda di alloggi con superficie superiore ai 45 mq., saranno sicuramente le regole proprie del libero mercato a imporre un diverso equilibrio, inducendo l’iniziativa privata a realizzare abitazioni adeguate alle necessità di un nucleo familiare stabile.<br />
Per le ragioni che precedono il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato l’atto impugnato.<br />
Le spese di causa possono tuttavia essere equamente compensate.</p>
<p><b></p>
<p align=center>P.Q.M.</p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale- sede di L’Aquila-</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe<br />
<b></p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
</b> <b>Accoglie  </b>il ricorso in epigrafee, per l’effetto , annulla l’atto impugnato .<br />
Spese compensate.</p>
<p>La presente sentenza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p><B>PRESIDENTE<br />
</B>SANTO BALBA<br />
<b><br />
 RELATORE  <br />
</b>Cons. LUCIANO RASOLA<br />
PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO<br />
IL 27/01/05</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-27-1-2006-n-27/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2006 n.27</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2006 n.595</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-27-1-2006-n-595/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-27-1-2006-n-595/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-27-1-2006-n-595/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2006 n.595</a></p>
<p>PRES. Corsaro; EST. Santoleri M. PINTORI + altri (Avv. A. Peraino) c. I.N.P.D.A.P. (Avv. E. Urso) e MINISTERO DELLA DIFESA (Avvocatura Generale dello Stato) le cd. &#8220;due ore di straordinario obbligatorio&#8221; non si computano ai fini del calcolo dell&#8217;indennità di buonuscita Pubblico impiego – Stipendi, assegni e indennità – Indennità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-27-1-2006-n-595/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2006 n.595</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-27-1-2006-n-595/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2006 n.595</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">PRES. Corsaro; EST. Santoleri<br /> M. PINTORI + altri (Avv. A. Peraino) c. I.N.P.D.A.P. (Avv. E. Urso) e  MINISTERO DELLA DIFESA (Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">le cd. &#8220;due ore di straordinario obbligatorio&#8221; non si computano ai fini del calcolo dell&#8217;indennità di buonuscita</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Stipendi, assegni e indennità – Indennità di buonuscita – cd. “due ore di straordinario obbligatorio”- Non si computano – Ragioni</span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai fini della determinazione dell’indennità di buonuscita non si computano le cosiddette “due ore di straordinario obbligatorio”, in quanto non vi è alcuna norma espressa che ne stabilisca l’utilizzabilità a fini previdenziali; e neppure può ritenersi che siano ricompresi nella voce stipendio, paga o retribuzione che costituiscono la base contributiva dell’indennità di buonuscita (da intendersi, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, come mera paga tabellare e non come comprensiva di tutti gli emolumenti erogati con continuità e a scadenza fissa).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b></p>
<p align=center>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
Sezione Terza Ter</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
composto dai signori magistrati:<br />
Dott. Francesco Corsaro        Presidente<br />
Dott. Angelica Dell’Utri       Consigliere<br />
Dott. Stefania Santoleri         Consigliere, relatore                                           <br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>sul ricorso <b>n. 2170/99</b>, proposto da</p>
<p><b>PINTORI Mario, PUGGIONI Gian Piero, CHIGHINE Francesco Giuseppe, PIRAS Francesco, BARBARACI Antonio, BIANCU Giuseppe, VIRDIS Eugenio, AGOVINO Alfonso, MARSEGLIA Bruno, MARIANO Francesco,</b> rappresentati e difesi dall’Avv. Antonino Peraino ed elettivamente domiciliati presso  il suo studio sito in Roma, Via Lucrezio Caro n. 38.</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b><br />
l’ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA – I.N.P.D.A.P. –</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Edoardo Urso ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura dell’Ente siti in Roma, Via C. Beccaria n. 29.<br />
<b><br />
il MINISTERO DELLA DIFESA </b>in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici di Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato per legge</p>
<p align=center>
per l&#8217;accertamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
del diritto al computo del compenso per le cosiddette “due ore di straordinario obbligatorio” ai fini della determinazione dell’indennità di buonuscita, con contestuale condanna al pagamento delle differenze riconosciute oltre interessi e rivalutazione monetaria.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; <br />	<br />
	Visti tutti gli atti di causa;<br />	<br />
	Relatore alla pubblica udienza del 12 gennaio 2006 la Dott.ssa Stefania Santoleri, e uditi, altresì, gli avvocati come da verbale di udienza.<br />	<br />
	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center>
<b>ESPOSIZIONE IN FATTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>I ricorrenti sono tutti ex appartenenti alle Forze Armate (Aeronautica).<br />
Chiedono con il presente ricorso l’accertamento del diritto al computo delle due ore di straordinario obbligatorio ai fini della liquidazione  dell’indennità di buonuscita.<br />
A sostegno della loro pretesa deducono il seguente motivo di diritto:<br />
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 38 del D.P.R. n. 1032/73; artt. 9 e 10 L. n. 231/90 art. 5 D.P.R. 157/87; art. 2041 c.c.; art. 36 e 97 Cost. e principi generali; eccesso di potere.<br />
Ritengono i ricorrenti che il servizio in questione abbia natura obbligatoria e che quindi il relativo compenso abbia natura stipendiale e come tale debba essere conteggiato ai fini dell’indennità di buonuscita.<br />
In caso contrario la norma dovrebbe ritenersi incostituzionale.<br />
In via subordinata, chiedono la condanna della P.A. ai sensi dell’art. 2041 c.c.<br />
In conclusione chiedono l’accoglimento del ricorso.<br />
L’INPDAP si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.<br />
All’udienza pubblica del 12 gennaio 2006 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center>
<b>DIRITTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il ricorso è infondato.<br />
Come più volte precisato dal Consiglio di Stato e da questa Sezione (cfr. Cons. Stato n. 16/99; T.A.R. Lazio Sez. III Ter n. 17166/04; ecc.), successivamente alle decisioni dell&#8217;Adunanza Plenaria nn. 4 del 21 maggio 1996 e 18 del 17 settembre 1996, la natura retributiva di un emolumento, quale che sia la sua rilevanza ai fini del trattamento di pensione, non costituisce, da sola, elemento sufficiente per inferirne anche la computabilità ai fini dell&#8217;indennità di buonuscita.<br />
Ed infatti, l&#8217;indennità di buonuscita corrisposta agli ex dipendenti dello Stato ha dichiaratamente una funzione previdenziale, onde risultano inapplicabili ad essa i principi elaborati in funzione del trattamento di fine rapporto per i lavoratori privati o dell&#8217;indennità di anzianità spettante ai dipendenti degli Enti pubblici non economici in forza dell&#8217;art. 13 L. 20 marzo 1975, n. 70, che hanno natura, invece, di retribuzione differita.<br />
Nell&#8217;ambito di tale assetto giuridico, tipico dell&#8217;attuale sistema di previdenza obbligatoria, deve, dunque, considerarsi imprescindibile la sussistenza di un nesso sinallagmatico tra la contribuzione e la prestazione previdenziale, nel senso che questa non può essere garantita senza quella.<br />
Da tale postulato deriva che la composizione della indennità de qua è connessa all&#8217;ampiezza della base retributiva e che la configurazione e la stessa struttura dell&#8217;indennità, nonché l&#8217;entità delle diverse partecipazioni contributive, sono riservate esclusivamente alle valutazioni discrezionali del legislatore.<br />
Ora, sia l&#8217;art. 38 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1032, sia l&#8217;art. 2 della legge n. 75 del 20 marzo 1980 (che ha espressamente riconosciuto la 13^ mensilità come utile ai fini della liquidazione dell&#8217;indennità di buonuscita) precisano che possono concorrere a formare la citata base contributiva soltanto gli assegni e le indennità specificamente indicati, nonché, come norma di chiusura, quelli previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale, laddove nessuna disposizione normativa consente, ai medesimi fini, la utilizzabilità del compenso per lavoro straordinario comunque prestato.<br />
Per detti compensi non si rinviene nell’ordinamento alcuna norma espressa che ne stabilisca l’utilizzabilità a fini previdenziali; e neppure può ritenersi che siano ricompresi nella voce stipendio, paga o retribuzione che costituiscono la base contributiva dell’indennità di buonuscita (da intendersi, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, come mera paga tabellare e non come comprensiva di tutti gli emolumenti erogati con continuità e a scadenza fissa).<br />
Infatti, per stabilire l’idoneità di un certo compenso a fare parte della base contributiva dell’indennità di buonuscita, ciò che rileva non è il carattere sostanziale di esso (natura retributiva o meno), ma il dato formale e cioè il regime impresso dalla legge a ciascun emolumento.<br />
Poiché non vi è alcuna norma che stabilisca la computabilità di detti compensi ai fini dell’indennità di buonuscita, né possono sussistere nella fattispecie i presupposti per l’applicazione dell’art. 2041 c.c., ne consegue l’infondatezza della pretesa.<br />
In conclusione, il ricorso deve essere respinto perché infondato.<br />
Quanto alle spese di lite, sussistono comunque giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.</p>
<p align=center>
<B>P. Q. M.<br />
</B></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio- Sezione Terza Ter-respinge</p>
<p align=justify>
il ricorso in epigrafe indicato.<br />
Spese compensate.<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2006. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-27-1-2006-n-595/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2006 n.595</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2006 n.1121</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-27-1-2006-n-1121/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-27-1-2006-n-1121/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-27-1-2006-n-1121/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2006 n.1121</a></p>
<p>Pres. F. Guerriero, est. G. Passatelli Di Napoli Siemens S.p.a. (Avv. Gennaro Belvino) c. Comune di Napoli (Avv.ti B. Ricci, A. Pulcini, G. Tarallo, B. Crimaldi, G. Pizza, A. Cuomo, B. Accattatis Chalons D’Oranges, A. Andreottola, A. I. Furnari, E. Carpentieri) sulle finalità acceleratorie del Codice delle Comunicazioni &#8211; D.Lgs.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. F. Guerriero, est. G. Passatelli Di Napoli<br /> Siemens S.p.a. (Avv. Gennaro Belvino) c. Comune di Napoli (Avv.ti B. Ricci, A. Pulcini, G. Tarallo, B. Crimaldi, G. Pizza, A. Cuomo, B. Accattatis Chalons D’Oranges, A. Andreottola, A. I. Furnari, E. Carpentieri)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulle finalità acceleratorie del Codice delle Comunicazioni &#8211; D.Lgs. n. 259/2003</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Codice delle Comunicazioni – Procedimento di autorizzazione per l’adeguamento di un impianto di telefonia mobile – Conclusione subordinata ad un evento incerto quale il rilascio del parere favorevole del Settore Edilizia Privata – Finalità acceleratorie di cui al Codice delle Comunicazioni – Palese violazione.</p>
<p>2. Codice delle Comunicazioni &#8211; Procedimento di autorizzazione per l’adeguamento di un impianto di telefonia mobile – Decorso infruttuoso del termine di novanta giorni dalla richiesta – Silenzio-assenso ex art. 87 del D.Lgs. n. 259/2003 – Formazione del titolo abilitativo.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  La conclusione positiva di un procedimento di autorizzazione per l’adeguamento di un impianto di telefonia mobile non può essere subordinata ad un evento incerto nell’<i>an</i> e nel <i>quando</i>, quale il rilascio del parere da parte del Settore Edilizia Privata, con paralisi <i>sine die</i> del procedimento stesso e con palese violazione delle finalità acceleratorie di cui al Codice delle Comunicazioni.<br />
2. Ai sensi dell’art. 87, comma 9, del D.lgs. n. 259/2003, le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. Decorso tale termine, dunque, il titolo abilitativo deve ritenersi formato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<p>
<b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER LA CAMPANIA <br />
NAPOLI <br />
SETTIMA   SEZIONE</b> 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>nelle persone dei Signori:<br />
<b>FRANCESCO GUERRIERO                           Presidente<br />
ARCANGELO MONACILIUNI                      Cons. </b><br />
<b>GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI    Ref. , relatore <br />
</b>ha pronunciato la seguente <br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p>Ex art. 26, comma 5, legge 1034/1971, e succ. mod. e int.<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>Nella Camera di Consiglio  del <b> 11 Gennaio 2006 <br />
</b><br />
<b><br />
</b>Visto il ricorso 1589/2005  proposto da:<br />
<i><P ALIGN=CENTER>SIEMENS S.P.A.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>rappresentato e difeso da:<b><br />
</b><i><P ALIGN=CENTER>BELVINI GENNARO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
 </i>con domicilio eletto in NAPOLI <br />
<i></p>
<p align=center>CORSO NICOLA TERRACCIANO N. 28<br />
</i><br />
<b>contro<br />
</b><i><br />
COMUNE DI NAPOLI<br />
</i>rappresentato e difeso da:<i><br />
RICCI BRUNO <br />
PULCINI ANNA <br />
TARALLO GIUSEPPE <br />
CRIMALDI BRUNO <br />
PIZZA GIACOMO <br />
CUOMO ANNALISA <br />
ACCATTATIS CHALONS D&#8217;ORANGES BARBARA <br />
ANDREOTTOLA ANTONIO <br />
FURNARI ANNA IVANA <br />
CARPENTIERI ELEONORA <br />
con domicilio eletto in NAPOLI <br />
AVV. MUNICIPALE &#8211; P.ZZA S. GIACOMO <br />
</i></p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</i>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione, a) della nota protocollo 3163 del 24.11.2004 del comune di Napoli, con la quale – in relazione al rilascio di autorizzazione per l’adeguamento di un impianto di telefonia mobile della società ricorrente &#8211; “si diffida dall’iniziare i lavori, anche se trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza , in mancanza di parere favorevole del Servizio edilizia privata, nonché degli altri pareri previsti dalla normativa vigente”;<br />
nonché, con motivi aggiunti, b) della nota prot. n. 1057 del 07.03.2005, con cui si nega l’autorizzazione all’adeguamento dell’impianto di telefonia mobile, e si diffida dall’eseguire i lavori; c) della nota n. 683 del 01.03.05, con cui si dichiara l’impianto in contrasto con l’art. 14 della variante generale vigente;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; </p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
Udito il relatore Ref. GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI  <br />
Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale;</p>
<p><B>PREMESSO</B> che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all’articolo 26 comma 5 della legge 1034 del 1971 e successive modifiche e integrazioni, il contraddittorio risulta correttamente instaurato, i procuratori delle parti, sentiti in camera di consiglio, hanno acconsentito alla immediata decisione nel merito della causa, che appare matura per la decisione;<br />
<B>RILEVATO </B>che la ricorrente premetteva di aver presentato una richiesta di autorizzazione in data 25.08.04 per l&#8217;adeguamento di un impianto di telefonia mobile già istallato in via Acate n. 64; che tuttavia il Comune emetteva l&#8217;atto impugnato sub a), sostenendo che l’impianto di telefonia mobile da realizzare non era conforme all’art. 14 c. 3 delle norme di attuazione della variante al P.R.G. di Napoli e che in mancanza di parere favorevole da parte del Servizio Edilizia Privata l’impianto non avrebbe potuto essere istallato, nonostante la scadenza del termine di cui all’art. 87 D.L.vo n. 259/03; successivamente, il Comune emetteva gli atti impugnati sub b) e c); che pertanto la ricorrente impugnava tali provvedimenti, ritenendoli illegittimi per i seguenti motivi: 1) eccesso di potere, atteso che la conclusione positiva del procedimento viene subordinata ad un evento incerto nell’<i>an</i> e nel <i>quando</i>, quale il rilascio del parere da parte del Settore Edilizia Privata, con paralisi <i>sine die</i> del procedimento stesso e con palese violazione delle finalità acceleratorie di cui al Codice delle Comunicazioni; inoltre, vi è violazione dell&#8217;art. 87 D.L.vo n. 259/2003, atteso che, una volta scaduto il termine di novanta giorni, il titolo abilitativo si forma per silenzio assenso, anche in mancanza del parere del Settore per l’Edilizia Privata; nel caso di specie, il titolo abilitativo si è già formato atteso che, alla data di emissione dell&#8217;atto impugnato (26.11.04), il silenzio assenso si era già formato (dal 23.11.04); 2) violazione dell&#8217;art. 7 l. n. 241/90, attesa l&#8217;omessa comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento; 3) violazione dell’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso; 4) incompetenza, atteso che il provvedimento è stato emesso dal Dirigente del Servizio Ambiente anziché dal Dirigente dell’Area Tecnica;  5) falsa applicazione dell’art. 14 c. 3 delle norme di attuazione della variante al P.R.G. di Napoli, in quanto le prescrizioni di tale norma si riferiscono solo agli impianti da realizzare ex novo e non anche agli impianti che devono essere solo adeguanti; se l’art. 14 c. 3 dovesse essere interpretato nel senso della sua applicazione anche agli impianti di telefonia mobile, esso sarebbe senz’altro illegittimo, in quanto i predetti impianti da istallare sul lastrico solare degli edifici devono necessariamente avere un’altezza superiore a m. 2,40, tanto più che la norma, oltre a rendere tale limite di altezza, impone l’arretramento a m. 2,40 dalla facciata degli edifici; tali limiti, in buona sostanza, renderebbero impossibile la realizzazione delle rete nella città di Napoli, attesa la notevole densità e vicinanza degli edifici stessi; tali limiti sono stati fissati senza alcuna istruttoria; nonché con i seguenti motivi aggiunti: 1) violazione dell&#8217;art. 87 D.L.vo n. 259/2003, atteso che, alla data di emissione dell&#8217;atto impugnato, il silenzio assenso si era già formato (il 23.11.04); 2) violazione dell&#8217;art. 7 l. n. 241/90, attesa l&#8217;omessa comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento, dovuta in caso di atto emesso in autotutela; 3) eccesso di potere per carenza di motivazione; 4) incompetenza, atteso che il provvedimento è stato emesso dal Dirigente del Servizio Ambiente anziché dal Dirigente dell’Area Tecnica;  5) falsa applicazione dell’art. 14 c. 3 delle norme di attuazione della variante al P.R.G. di Napoli, in quanto le prescrizioni di tale norma si riferiscono solo agli impianti da realizzare ex novo e non anche agli impianti che devono essere solo adeguanti; se l’art. 14 c. 3 dovesse essere interpretato nel senso della sua applicazione anche agli impianti di telefonia mobile, esso sarebbe senz’altro illegittimo, in quanto i predetti impianti da istallare sul lastrico solare degli edifici devono necessariamente avere un’altezza superiore a m. 2,40, tanto più che la norma, oltre a rendere tale limite di altezza, impone l’arretramento a m. 2,40 dalla facciata degli edifici; tali limiti, in buona sostanza, renderebbero impossibile la realizzazione delle rete nella città di Napoli, attesa la notevole densità e vicinanza degli edifici stessi; tali limiti sono stati fissati senza alcuna istruttoria;<br />
<B>CONSIDERATO </B>che il ricorso appare manifestamente fondato, in quanto, come più volte affermato da questo Tribunale, la conclusione positiva del procedimento non può essere subordinata ad un evento incerto nell’<i>an </i>e nel <i>quando,</i> quale il rilascio del parere da parte del Settore Edilizia Privata, con paralisi <i>sine die</i> del procedimento stesso e con palese violazione delle finalità acceleratorie di cui al Codice delle Comunicazioni; inoltre, vi è violazione dell&#8217;art. 87 D.L.vo n. 259/2003, atteso che, una volta scaduto il termine di novanta giorni, il titolo abilitativo si forma per silenzio assenso, anche in mancanza del parere del Settore per l’Edilizia Privata; nel caso di specie, il titolo abilitativo si è già formato atteso che, alla data di emissione dell&#8217;atto impugnato (26.11.04), il silenzio assenso si era già formato (dal 23.11.04); <br />
<B>CHE</B> gli altri motivi possono essere considerati assorbiti;<br />
<b></p>
<p align=center>CHE</b> le spese possono essere compensate;</p>
<p><b>P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA – Settima Sezione, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:<br />
1.	Accoglie il ricorso e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati;<br />	<br />
2.	Compensa integralmente le spese tra le parti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio dell’11.01.2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-27-1-2006-n-1121/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2006 n.1121</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2006 n.236</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-1-2006-n-236/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-1-2006-n-236/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-1-2006-n-236/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2006 n.236</a></p>
<p>Pres. Santoro, est. Farina SRT – Servizio Riscossione Tributi (Avv.ti A. e P. Ermetes) c. Comune di Boxano (Avv. G. Di Giandomenico) sulla giurisdizione del G.A. sulle controversie concernenti l&#8217;esecuzione di convenzioni per l&#8217;accertamento e la riscossione di tributi comunali 1. Contratti della P.A. – Concessione di servizio di accer-tamento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-1-2006-n-236/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2006 n.236</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-1-2006-n-236/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2006 n.236</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santoro, est. Farina<br /> SRT – Servizio Riscossione Tributi (Avv.ti A. e P. Ermetes) c.  Comune di Boxano (Avv. G. Di Giandomenico)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla giurisdizione del G.A. sulle controversie concernenti l&#8217;esecuzione di convenzioni per l&#8217;accertamento e la riscossione di tributi comunali</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Contratti della P.A. – Concessione di servizio di accer-tamento e riscossione di tributi comunali – Convenzione integrativa – Natura – Accordo ex art. 11 L. 241/1990 -– Conseguenze–Giurisdizione del giudice aministrativo																																																																																												</p>
<p>2.	Contratti della P.A. – Accordi ex art. 11 L. 241/1990 – Applicazione dei principi del codce civile su obbligazioni e contratti – Possibilità per la P.A. di dichiarare la riso-luzione della convenzione per inadempimento – Esclu-sione – Domanda giudiziale di accertamento e risoluzio-ne – Necessità																																																																																												</p>
<p>3.	Contratti della P.A. – Giudizio per accertamento dell’inadempimento e risoluzione di convenzione &#8211; Im-portanza dell’inadempimento – Valutazione – Spetta al giudice</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	La convenzione integrativa di una concessione di servizio di accertamento e riscossione di tributi comunali integra la fattispecie di accordo sostitutivo di provvedimento ex art. 11 L. 241/1990. Pertanto le controversie concernenti l’esecuzione della stessa con-venzione rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 11, co. 5 L. 241/1990, così come quelle concer-nenti il risarcimento dei danni, in virtù dell’art. 7 della l. 21 luglio 2000, n. 205. 																																																																																												</p>
<p>2.	L’art. 11, co. 2, L. 241/1990, laddove prevede che agli ac-cordi sostitutivi di provvedimento si applicano i principi del codi-ce civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compati-bili, non consente, in difetto di clausole espresse, che una parte possa dichiarare la risoluzione del contratto per effetto di inadem-pimento dell’altra parte. Ne consegue che dovrà in ogni caso adir-si il giudice (amministrativo) per l’accertamento dell’inadempimento e la risoluzione dell’accordo (nel caso di spe-cie di una convenzione per l’accertamento e riscossione di tributi comunali).																																																																																												</p>
<p>3.	La “non scarsa importanza” dell’inadempimento ai fini del-la risoluzione di una convenzione tra amministrazione e privato, deve avere carattere oggettivo, nel senso che non è rimesso alla parte, anche se si tratta di una pubblica amministrazione, giudicare della incidenza significativa delle inosservanze degli obblighi na-scenti dalla convenzione, ma ne spetta al giudice la valutazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>REPUBBLICA ITALIANA </p>
<p align=center>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </p>
<p></b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE 
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>	sul ricorso in appello n.r.g. 4801 del 2004, proposto dalla<br />	<br />
<b> s.p.a. SRT – Servizio Riscossione Tributi</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Augusto Ermetes e Paolo Ermetes ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, viale dell’Università, n. 11, </p>
<p align=center>contro </p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Comune di Bojano</b>, appellante incidentale, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Di Giandomenico e con lui elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Giuseppe Vittorio Mocci, in Roma, via Germanico, n. 146, </p>
<p>per l&#8217;annullamento <br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Molise, n. 213, pubblicata il 15 aprile 2004. </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati; <br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte suindicata; <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; <br />
Visto il dispositivo di decisione n. 466 del 13 luglio 2005; <br />
Visti gli atti tutti della causa; <br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 12 luglio 2005, il consigliere Giuseppe Farina ed uditi, altresì, gli avv. A. Ermetes e G. Di Giandomenico, come da verbale d’udienza; <br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO 
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Il ricorso in appello n. 4801 del 2004 è proposto dalla s.p.a. S.R.T. – Servizio Riscossione Tributi. È stato notificato il 13 maggio 2004, mediante invio per posta, e depositato il 21 maggio. <br />
È oggetto d’impugnazione la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Molise, n. 213 del 15 aprile 2004, notificata il 16 aprile, recante pronunzia parziale su un ricorso per risoluzione di convenzione e risarcimento di danni, proposto dal Comune di Bojano nei riguardi della s.p.a. SRT, e su un ricorso di questa società per annullamento della deliberazione 23 dicembre 2002 della giunta comunale e della determinazione dirigenziale 31 dicembre 2002, n. 1327, recante risoluzione della convenzione stipulata con la società predetta. <br />
2. Per la riforma della sentenza, la società propone quattro motivi. Con un quinto sostiene difetto di giurisdizione, relativamente ad una delle questioni controverse ed, infine, domanda risarcimento dei danni. <br />
Con atto, definito di “motivi aggiunti”, notificato in data 22 luglio 2004 e depositato il 26 successivo, ha sostenuto il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della materia oggetto del ricorso introduttivo del comune di Bojano, in dipendenza della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 6 luglio 2004. <br />
Ha depositato memorie illustrative delle varie questioni. <br />
3. Il Comune intimato ha notificato in data 28 maggio 2004, ed ha depositato tempestivamente, un controricorso con appello incidentale, per contrastare tutte le tesi della controparte. <br />
Ha depositato memoria illustrativa in data 30 giugno 2005. <br />
4. Nella camera di consiglio del 13 luglio 2004, è stata respinta la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo state prospettate questioni inerenti a danni gravi ed irreparabili derivanti dall’esecuzione della decisione. <br />
5. Nella camera di consiglio del 12 luglio 2005, la causa è stata chiamata per la discussione e, poi, trattenuta in decisione. <i><br />
</i><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Il Comune di Bojano ha stipulato, in data 28 aprile 2000, una convenzione con la s.p.a. SET, poi incorporata nella s.p.a. S.R.T. il 9 febbraio 2001, per i seguenti servizi: <br />
a) accertamento, liquidazione e riscossione dell’ICI – imposta comunale sugli immobili; <br />
b) riscossione delle entrate patrimoniali ed assimilate (canoni acqua, rete fognante ed acque reflue); <br />
c) riscossione della tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (Tarsu); <br />
d) misurazione delle unità immobiliari e delle aree pubbliche, ai fini di quest’ultima tassa. <br />
2. Oggetto del giudizio di primo grado sono stati, nell’ordine logico: <br />
2.1. la domanda di annullamento della deliberazione della Giunta municipale 23 dicembre 2002, n. 179, e della determinazione dirigenziale che ha pronunciato la risoluzione, per inadempimento, della convenzione predetta; <br />
2.2. la domanda di risoluzione della convenzione e di risarcimento dei danni, nei riguardi della S.R.T. proposta dal Comune. <br />
3. Il Tribunale amministrativo regionale, con la sentenza n. 213 del 15 aprile 2004: <br />
3.1. ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo, sulla scorta del disposto dell’art. 33, comma 2, del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, perché controversia tra un gestore di pubblico servizio di riscossione dei tributi e l’amministrazione pubblica, e sulla scorta dell’art. 35 dello stesso decreto legislativo, attributivo della cognizione delle questioni di risarcimento dei danni nelle controversie appartenenti alla giurisdizione esclusiva dello stesso giudice; <br />
3.2. ha affermato la tempestività del ricorso SRT, tenuto conto della applicabilità della sospensione dei termini, disposta dall’art. 4 del d.l. 4 novembre 2002, n. 245. La società, ha rilevato il primo giudice, ha in Campobasso una sede operativa; <br />
3.3. ha respinto la censura di incompetenza del dirigente comunale, con riguardo alla pronunzia dell’atto recante la risoluzione per inadempimento, perché atto da inquadrare nell’attività di gestione, riservata ai dirigenti. Ha, insieme, messo in rilievo che la Giunta, con la deliberazione n. 179/2002 citata, aveva approvato la proposta dirigenziale; <br />
3.4. ha respinto la censura della società di violazione dell’art 1454 cod. civ., dedotta con riguardo ad una diffida ad adempiere intimata dal Comune con nota in data 15 luglio 2002, n. 12834; <br />
3.5. ha riconosciuto adempimenti e ritardi nei quali era incorsa la società, nei versamenti al Comune di somme percepite per l’ICI, con riguardo alla prescritta cadenza “decadale”, sia nel 2001, sia nel 2002, e con riguardo alla misura del 90% delle anticipazioni da farsi, nei tre anni 2000 – 2002. Ha riconosciuto altre inadempienze con riguardo ad altra documentazione richiesta con la suddetta diffida 15 luglio 2002, n. 12834. Ha, infine rilevato, altro inadempimento nella “pressoché totale assenza di attività di accertamento e liquidazione ai fini ICI”; <br />
3.6. ha, in conclusione, accolto la domanda del Comune e riconosciuto il suo diritto al risarcimento del danno. Ha però rilevato il concorso di colpa della stessa amministrazione ed ha nominato un consulente tecnico, allo scopo di stabilire la misura dei danni risarcibili per effetto di tale condotta dell’ente locale. <br />
4.1. L’appello della società soccombente in primo grado è affidato ad una pluralità di motivi. Il primo di essi, in ordine logico, è, però, quello dedotto con la quarta censura, con la quale si sostiene che, per quanto riguarda il danno lamentato per la mancata riscossione dell’ICI, sarebbe denunciata una questione appartenente alla cognizione della Corte dei conti, essendo configurabile un danno erariale. <br />
Con atto, intitolato di “motivi aggiunti”, notificato successivamentte all’appello principale, la società ha dedotto poi il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con riguardo alla intera controversia instaurata dal comune di Bojano, per effetto della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale (C. cost. n. 204 del 2004) degli artt. 33 e 34 del d. lgs. n. 80 del 1998, in tema di controversie inerenti a servizi pubblici tra amministrazioni e gestori, da ripartire, ormai, secondo la società, alla luce del reintrodotto criterio della cognizione di diritti soggettivi o di interessi legittimi. <br />
4.2 La questione della sopravvenuta caducazione della norma attributiva della giurisdizione è rilevabile d’ufficio, sicché non occorre prendere posizione sulla ritualità dell’atto di motivi aggiunti e sulla sua tempestività con riguardo alla data di notificazione del ricorso in appello. <br />
4.3. Tuttavia essa non ha fondamento, con riguardo al caso in esame, così come non ha fondamento l’affermazione che la questione dedotta in giudizio dal Comune, circa i mancati accertamenti e la mancata riscossione di somme dovute per ICI, avrebbe per oggetto la denunzia di un danno erariale, del quale può conoscere la Corte dei conti. <br />
4.4. Ambedue le parti hanno dedotto in giudizio, con i rispettivi ricorsi introduttivi, questioni inerenti all’applicazione della convenzione fra loro stipulata il 28 aprile 2000. <br />
Il Comune ha chiesto che, una volta accertata e <u>dichiarata la risoluzione </u>di quell’accordo, si pronunci la condanna della SRT al risarcimento dei danni corrispondenti agli importi non accertati, non riscossi e prescritti dell’Ici ed a tutte le altre somme dovute per lesione al prestigio amministrativo, sociale e politico dell’amministrazione. <br />
La società ha chiesto l’annullamento della determinazione dirigenziale recante “risoluzione della convenzione” e della previa deliberazione di giunta, che ha preso atto della relativa proposta, avanzata dal responsabile del competente ufficio comunale. <br />
La convenzione, della quale si discute, integra espressamente la concessione deliberata dalla giunta, in data 21 febbraio 2000, n. 27, in favore della SET, dei servizi di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate comunali ( non della sola imposta sugli immobili, perciò ). <br />
La convenzione va ricondotta fra gli accordi, previsti dall’art. 11 della l. 7 agosto 1990, n. 241, e definiti come quelli che sostituiscono un provvedimento discrezionale della pubblica amministrazione, appunto perché è integrativa della suddetta concessione. <br />
Orbene, le controversie in materia di esecuzione – oltre che di formazione e conclusione – degli accordi in parola sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi del comma 5 dell’art. 11 ora richiamato. Qui si discute dell’inadempimento addebitato dal Comune alla società, e dunque dell’esecuzione dell’accordo fra loro stipulato, con connessa domanda di risarcimento dei danni alla amministrazione comunale. Dal canto suo, la società chiede che si accerti l’illegittimità – più propriamente l’invalidità – della pronuncia comunale di “risoluzione” della convenzione e che si condanni il Comune al risarcimento dei danni patiti per effetto della anticipata risoluzione della convenzione. <br />
Le questioni riguardanti l’esecuzione della convenzione in parola sono perciò attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo. Ed anche quelle concernenti il risarcimento dei danni appartengono alla cognizione dello stesso giudice, in virtù dell’art. 7 della l. 21 luglio 2000, n. 205, che ha assegnato alla giurisdizione del giudice amministrativo tutte le questioni suddette, in quanto conseguenti alla pronunzia principale sulla legittimità di provvedimenti, per quel che concerne la giurisdizione generale di legittimità, o in quanto conseguenti a lesione di diritti soggettivi, allorché, in sede di giurisdizione esclusiva, conosca anche di tali situazioni giuridiche. <br />
Le norme citate hanno superato il vaglio di costituzionalità, come si rileva dalla citata sentenza C. Cost. 6 luglio 2004, n. 204. <br />
4.5. Per altra via, si giunge alla medesima conclusione. <br />
È stato, infatti, stabilito che sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie inerenti a rapporti derivanti da concessioni di pubblico servizio, quali sono quelle aventi “per oggetto la riscossione delle entrate patrimoniali” di un ente locale. Nella specie, la disputa era incentrata a) su una domanda di risoluzione della convenzione stipulata fra le parti, a causa dell’inadempimento imputato ad uno dei soggetti stipulanti; b) sulla conseguente domanda di risarcimento dei danni e c) su una richiesta di chiamata in garanzia di un terzo. E la giurisdizione è stata affermata alla luce dell’art. 5 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e degli artt. 33 e 35 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, con pronuncia intervenuta dopo la sentenza di illegittimità costituzionale sopra ricordata (SS. UU. 11 marzo 2005, n. 5336). <br />
5. Occorre, ora, chiarire la natura ed il preciso contenuto della determinazione dirigenziale n. 1327 del 31 dicembre 2002, dalla quale prendono le mosse ambedue le parti, per sostenere le proprie ragioni. <br />
In via conclusiva, dopo esposizione dei fatti addebitabili alla società e l’ultima risposta fornita da questa con nota del 15 novembre 2002 – della quale nell’atto non è riferito il contenuto – l’ente locale elenca cinque punti, nei quali riscontra “violazione degli obblighi contrattuali”, la quale “integra gli estremi del grave inadempimento che, ai sensi della disciplina applicabile ed in particolare degli artt. 1218 ss., 1453 e 1455 c.c. e delle clausole pattizie, &#8230; impone al Comune di risolvere il contratto &#8230;”. <br />
Si esamineranno, oltre, partitamente, le inadempienze addebitate. Qui va posto in rilievo che l’atto dirigenziale contiene la determinazione finale, insieme ad altre (sulla prosecuzione del servizio sino al 31 gennaio 2003 e sulla futura azione per risarcimento di danni) “di risolvere la convenzione stipulata il 28 aprile 2000”. <br />
Orbene, le norme applicabili, per il comma 2 del citato art. 11, l. 241 del 1990, agli accordi in questione, sono quelle recanti “i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili”. <br />
Quei principi non consentono, <u>in difetto di clausole espresse</u>, che non si rinvengono nella convenzione, che una parte dichiari la risoluzione del contratto per effetto di inadempimento dell’altra parte. Di questo fatto ha debitamente tenuto conto la difesa del Comune, con il ricorso introduttivo, nel quale è stata chiesta, come si è sopra già precisato, il previo accertamento dell’inadempimento e la previa dichiarazione della risoluzione della convenzione. È stato perciò domandato al giudice di conoscere dell’inadempimento e delle sue conseguenze. <br />
Ne segue che la “determinazione n. 1327” va presa in esame quale enunciazione delle inadempienze addebitate dal Comune alla società, senza che abbia rilievo la sua forma o il soggetto che l’ha adottata. Senza cioè che abbia rilievo la competenza ad adottare l’atto, come, invece, si è disputato in prime cure, ma anche senza riconoscere ad essa un effetto <u>risolutivo</u> che i princìpi civilistici non riconoscono. <br />
6. Ai singoli addebiti mossi la società muove contestazione, criticando, con il primo motivo dell’appello in particolare, sia la tesi del Comune, sia la statuizione sfavorevole del T.A.R. <br />
L’esame che se ne fa, qui di seguito, riguarda anche, perché è stabilito dall’art. 1455 cod. civ. richiamato espressamente dal Comune, l’importanza dell’inadempimento. In realtà è questo l’elemento rilevante, allorché si discuta della domanda di risoluzione perché la controparte contrattuale è stata inadempiente. E la “non scarsa importanza” deve avere carattere oggettivo, nel senso che non è rimesso alla parte, anche se si tratta di una pubblica amministrazione, giudicare della incidenza significativa delle inosservanze degli obblighi nascenti dalla convenzione, ma ne spetta al giudice la valutazione. <br />
7. Il primo oggetto di addebiti da parte del Comune è indicato, al n. 1 ed al n. 2 della pag. 1, nel fatto che la società aveva omesso di “accreditare puntualmente a favore dell’ente le somme incassate ai fini ICI, mediante i versamenti decadali” e di “pagare, entro il 20 dicembre, l’anticipazione” del 90 % delle somme effettivamente riscosse nell’anno precedente. <br />
Nella conclusione – alla pag. 3, n. 1 – si afferma che le contestazioni sugli accrediti riguardano “le modalità operative e la relativa decorrenza” e che, per le anticipazioni del 90%, v’è stato un “ordinativo di incasso del 28 dicembre 2002 per sospesi ICI”. <br />
L’addebito di inadempienza nella sua prima parte, non è particolarmente chiaro per come è precisato in via conclusiva, né sono specificati precisi ritardi. Il T.A.R. ha stabilito, sulla scorta di un documento riepilogativo dello stesso responsabile finanziario del Comune, compilato il 17 marzo 2003 – dopo l’atto del 31 dicembre 2002, quindi, e dopo l’instaurazione del giudizio – che l’accreditamento delle somme è avvenuto in ritardo ed inoltre le anticipazioni ICI del 90 % “sono state effettuate in ritardo per gli anni 2000, 2001, 2002”. <br />
Queste conclusioni non sono da condividere, quanto a dimostrazione dei ritardi e ad importanza dell’inadempimento. <br />
Innanzi tutto, la conclusione del Comune esplicita soltanto un ritardo nel pagamento dell’anticipazione dovuta alla fine del 2002 di otto giorni. Nelle difese del ricorso incidentale si fa un generico rinvio (pag. 13) a “reversali” ed a quietanze, privo di precisazioni, e si elencano poi dati puntuali sulla “valuta di riscossione” delle tre anticipazioni nei tre anni in discussione. <br />
L’elenco che viene fatto indica ritardi di quindici, otto e sette giorni. Non vi è altra contestazione. <br />
Orbene, non è condivisibile la tesi del Comune – seguita dal T.A.R. che, da parte sua, non ha dato esplicita indicazione di alcuna data – che simili inadempimenti rivestano un carattere di una qualche importanza. È sufficiente rimarcare che ciascuna delle inadempienze poteva dar luogo ad una pretesa di pagamento di interessi – che, se non convenuto diversamente, erano stabiliti al tasso legale del 2,5% (2000), del 3,5% (2001) e del 3% (2002) annui – per i limitati giorni della mora, per desumerne l’esiguità del pregiudizio sofferto dal creditore e perciò la scarsa importanza dell’inadempimento ai fini di una pronuncia di risoluzione del contratto. <br />
8. Altro elemento costituente inadempimento è stato dal primo giudice individuato, sulla scorta di una più ampia segnalazione di omessa trasmissione di documentazione fatta dal Comune alla società, nel mancato invio all’amministrazione di liste “dei versamenti e dei relativi contribuenti” di quelli con elevato rischio di contenzioso, di “quelli a basso rischio di contenzioso” e di altri elenchi, statistiche e relazioni sulla attività svolta. Si tratta di elenchi o liste richiesti espressamente con una lettera del 15 luglio 2002 ed ivi elencati. <br />
Senonché detti elementi di cognizione dell’attività della concessionaria sono richiesti, come si desume dalle indicazioni date ai numeri da 3 a 6 della determinazione dirigenziale in discussione, con riferimento alle “modalità operative”, allegate alla convenzione come “capitolato ICI”, e costituenti l’elenco delle operazioni che la società doveva compiere nello svolgimento della sua attività di riscossione, liquidazione ed accertamento dell’imposta. <br />
Non risulta, nelle dette “modalità operative”, evidentemente predisposte dal Comune ed accettate dalla controparte, che la società fosse tenuta a trasmettere dette liste, statistiche o relazioni. La pretesa del Comune, se intesa, come ha fatto il primo giudice, come inadempienza di una obbligazione nascente dalla convenzione, appare perciò infondata (beninteso, qui non si discute, perché non è oggetto di controversia, della possibilità dell’amministrazione di eseguire controlli presso la concessionaria e di verificare se, in quanto operazioni utili per un migliore compimento delle attività in parola, le “modalità operative” erano osservate e come). <br />
9. Si può, perciò, passare all’esame del punto della controversia ritenuto fondamentale dal Tribunale amministrativo regionale, e che è effettivamente quello su cui si può incentrare la verifica di una attività svolta con la dovuta diligenza da parte della concessionaria. <br />
9.1. L’elemento posto in rilievo dal T.A.R. è stato quello del mancato “incrocio” delle dichiarazioni dei contribuenti con i diversi “archivi”, dai quali poter desumere dati utili per accertamenti, e conseguenti liquidazioni e riscossioni dell’ICI. Il primo giudice ha fondato la sua decisione sul fatto che v’era stata emissione di cartelle di pagamento riferite a soggetti che avevano ceduto gli immobili o che erano deceduti; che ciò era “senz’altro derivato dal mancato aggiornamento dell’archivio catastale”; che si doveva operare “sull’incrocio dei dati desumibili da detto archivio” – non correttamente tenuto, si può subito rimarcare – “con quelli contenuti in altri”. E perciò ha concluso per “un comportamento negligente nell’espletamento di tale attività”. <br />
La sentenza impugnata prosegue, poco oltre, e stabilisce un “concorso di colpa da parte del Comune”, perché questa amministrazione “non ha fornito la più volte sollecitata collaborazione nella messa a disposizione di archivi in suo possesso <u>necessari per l’attività di accertamento</u>”. <br />
È palese la contraddizione fra l’addebito alla società, della mancata verifica di dati (“incrocio”) fra più raccolte di elementi conoscitivi (archivi), ed il riconoscimento della non adeguatezza di tali archivi e la non disponibilità di altri. E sussiste anche contraddittorietà fra l’affermazione di inadempimento della società e l’addebito al Comune di non avere messo a disposizione i dati di cui disponeva nei suoi archivi. Non è consentito, perciò, di condividere la statuizione del T.A.R. di riferire l’inadempimento alla impresa concessionaria. <br />
9.2. Sul punto della disponibilità di “banche di dati” adeguate e correnti, la determinazione dirigenziale è manchevole. Ed infatti le affermazioni, ivi fatte a danno dell’attività della concessionaria, non sono state condivise dal T.A.R. <br />
Peraltro, nel ricorso incidentale non sono portati argomenti, mediante dimostrazione puntuale della consegna, in date precise, di “archivi” di affidabilità sufficiente, che valgano a sminuire la portata delle affermazioni della società, la quale insiste sulla possibilità di condurre le attività convenute unicamente nei modi da essa seguiti. L’impresa pone in rilievo: <br />
&#8211; che, con la nota del 5 febbraio 2001, aveva segnalato l’esistenza di una situazione catastale notevolmente manchevole. Questa situazione certamente non può esserle imputata, perché dovuta ad altri uffici pubblici, con i quali doveva collaborare anche il<br />
&#8211; che, con la lettera del 29 maggio 2001, ha inoltrato al Comune un elenco di risultanze anagrafiche errate, con “nominativi mancanti e/o deceduti”, che non le è stato mai restituito; <br />
&#8211; che il Comune non ha messo a sua disposizione “l’archivio anagrafico delle utenze elettriche”. <br />
Su questi punti nell’appello incidentale non si fanno repliche documentate, sicché il T.A.R. ha esattamente ritenuto che vi fosse inadempimento da parte del Comune. <br />
È dato di comune esperienza che l’utilizzazione dei dati vari, in possesso di enti pubblici, e perciò in possesso del Comune o acquisibili da detta amministrazione, consente migliori accertamenti in tema di individuazione dei contribuenti ICI. E, mentre la società ha dato dimostrazione di avere chiesto la collaborazione del Comune, questa controparte non ha affatto dimostrato di avere fornito tutti gli elementi suindicati. <br />
Non può essere affermato, perciò, un inadempimento della società nella esecuzione delle sue obbligazioni consistenti in una maggiore e diligente attività di reperimento di soggetti tenuti all’ICI e di immobili oggetto dell’imposizione. <br />
9.3. V’è da aggiungere che anche per quel che riguarda l’individuazione ed il valore delle aree edificabili, da assoggettare all’imposta, la società ha dimostrato di avere avuto, da ultimo con deliberazione del 3 gennaio 2001, insufficiente e tardiva collaborazione da parte del Comune, che solo aveva la possibilità di individuarle e di stabilirne i criteri per la loro stima “in comune commercio” (v. pag. 11 dell’appello e la corrispondente parte degli atti di primo grado, con i relativi allegati – da 11 in poi – alla memoria 5 marzo 2003). <br />
Ma nessuna replica, su questo punto, è stata fatta dal Comune. Con il che si deve dare per provata anche questa ulteriore inadempienza nell’apprestare per la concessionaria gli strumenti occorrenti per il migliore svolgimento del servizio. <br />
9.4. In conclusione, sulla scorta delle circostanze esaminate dal T.A.R. e riproposte in questo grado, non risulta dimostrato un inadempimento della impresa concessionaria tale da giustificare la pronuncia di risoluzione della convenzione. <br />
10. Dalle considerazioni fatte deriva la reiezione dell’appello incidentale del Comune. Invero, ciascuna delle domande proposte – domanda di risoluzione della convenzione per inadempimento della società appellante e diniego dell’esistenza di un concorso di colpa, vale a dire di negligenze o trascuratezza dell’amministrazione comunale – trova smentita nelle precisazioni che si sono esplicitate sopra. <br />
11. Resta la domanda di risarcimento dei danni, già avanzata in primo grado e precisata con l’appello. <br />
La società ha lamentato la mancata percezione dei compensi sino alla scadenza della concessione – 31 dicembre 2004, secondo quanto stabilito nella convenzione – ed ha posto in rilievo che, superata la fase più onerosa dell’avvio organizzativo, i proventi tratti divengono maggiormente remunerativi. <br />
Il riferimento al segmento temporale di ulteriore durata del rapporto è fondato. Così come si mostra fondato il criterio di commisurare il danno derivato alla parte privata ai compensi stabiliti nella convenzione. <br />
In via equitativa si stima però: <br />
a) che i compensi, per i mesi nei quali è stata impedita l’attività convenuta, siano da commisurare alla media mensile di quelli dovuti negli ultimi dodici mesi (1° febbraio 2002 – 31 gennaio 2003); <br />
b) che la somma così risultante sia da ridurre alla metà, tenuto conto che una serie di costi, che l’azienda sosteneva, sono cessati o sono stati assorbiti – secondo quel che può usualmente avvenire nell’ambito di organizzazioni imprenditoriali di ampia consistenza – dall’assegnazione di personale e di altre risorse alle congeneri attività che la concessionaria ha dimostrato di svolgere nella provincia di Campobasso ed in altre zone del Molise e d’Italia. <br />
12. In conclusione, va accolto l’appello principale e respinto l’appello incidentale. <br />
13. Le spese dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in favore della società appellante. <br />
Quelle eventualmente da corrispondere per l’avvio della consulenza tecnica, disposta con la sentenza parziale riformata, fanno egualmente carico alla parte soccombente. Ù</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>	Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello principale e respinge l’appello incidentale. <br />	<br />
Condanna il Comune di Bojano al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in seimila euro. <br />
	Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa. </p>
<p>	Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), nella camera di consiglio del 12/07/2005 , con l&#8217;intervento dei Signori: </p>
<p>Sergio Santoro 			Presidente 	<br />	<br />
Giuseppe Farina estens. 		Consigliere 	<br />	<br />
Paolo Buonvino 			Consigliere 	<br />	<br />
Aldo Fera 				Consigliere 	<br />	<br />
Gabriele Carlotti 			Consigliere 	<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 27 gennaio 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-1-2006-n-236/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2006 n.236</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2006 n.1069</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-1-2006-n-1069/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-1-2006-n-1069/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-1-2006-n-1069/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2006 n.1069</a></p>
<p>Pres. Giancarlo Coraggio, est. Fabio Donadono Romeo Gestione s.p.a. (Avv.ti R. Ferola e B. Luisa Napolitano) c. Comune di San Giorgio a Cremano (Avv. L. Cicatiello). sulla possibilità di ritenere la bozza di bilancio non approvato equipollente al bilancio approvato, richiesto dal bando per la prova della capacità economica 1.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-1-2006-n-1069/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2006 n.1069</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-1-2006-n-1069/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2006 n.1069</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Giancarlo Coraggio, <i>est.</i> Fabio Donadono<br /> Romeo Gestione s.p.a. (Avv.ti R. Ferola e B. Luisa Napolitano) c. Comune di San Giorgio a Cremano (Avv. L. Cicatiello).<br /></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla possibilità di ritenere la bozza di bilancio non approvato equipollente al bilancio approvato, richiesto dal bando per la prova della capacità economica</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Bando – Clausole che definiscono oneri di partecipazione – Onere di impugnabilità immediata – Non sussiste.</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Bando – Capacità economica – Produzione dei bilanci – Produzione di bozza di bilancio non approvato – Ammissibilità – Limiti.</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Bando – Gara – Requisiti – Capacità tecnica – Analogia tra servizio di “global service” e servizio di analisi valorizzazione e vendita del patrimonio immobiliare – Sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ da escludere l’onere di immediata impugnativa del bando nei riguardi delle clausole che non regolano i requisiti presupposti e preesistenti per l’ammissione ma che definiscono piuttosto gli oneri formali di partecipazione alla gara, salvo il caso (estraneo alla fattispecie qui in esame) di oneri assolutamente incomprensibili o manifestamente sproporzionati (cfr. Cons. St., ad. plen., 23/1/2003, n. 1);</p>
<p>2. In tema di gare d’appalto, qualora il bando di gara, ai fini della prova della capacità economica, richieda la produzione dei bilanci, legittimamente la società partecipante può depositare documenti equipollenti ai bilanci, qualora la stessa si sia avvalsa della facoltà, consentita dall’art. 2364 c.c., di procrastinare l’approvazione del bilancio di esercizio relativo al 2004. Tale circostanza, nella misura in cui è ammessa dalla legge, costituisce un giustificato motivo di indisponibilità del documento richiesto dal bando (1).</p>
<p>3. Ai fini della dimostrazione della capacità tecnica, il servizio di “global service” &#8211; concernente la gestione e manutenzione integrate del patrimonio immobiliare di un ente locale &#8211; può considerarsi analogo al servizio, oggetto di gara, di analisi valorizzazione e vendita del patrimonio immobiliare del Comune. Ciò in quanto il servizio di global service del patrimonio immobiliare comunale comprende anche il censimento e la valorizzazione dell’intero patrimonio immobiliare, contemplando non solo la gestione dell’esistente, ma anche la predisposizione e l’attuazione di piani di alienazione: in base alla nomenclatura adottata nel sistema di classificazione degli appalti pubblici, tale operatività rientra nell’ambito dei servizi di gestione delle proprietà immobiliari per conto terzi, facendo parte di un unico gruppo identificativo secondo il vocabolario principale (allegato I, CPV 70) e la tavola di corrispondenza (allegato III, cat. 14) del regolamento CE n. 2195/2002.</p>
<p>_______________________________<br />
(1) Nella fattispecie considerata la società ricorrente aveva prodotto, in sede di gara, una copia della bozza di bilancio non approvata, unitamente alla copia della delibera del Consiglio di amministrazione della società che disponeva il rinvio dell’approvazione del bilancio, ai sensi dell’art. 2364, co. 2, cod. civ. e dell’art. 3.1, co. 2, dello statuto. Tale operato è stato ritenuto legittimo dal TAR Campania, sulla scorta  dell’art. 13 del d. lgs. n. 157 del 1995 che  prevede la possibilità per il concorrente di provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’amministrazione aggiudicatrice.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b></p>
<p align=center>Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania<br />
sezione prima<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la seguente<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. 6905/05 proposto dalla <br />
<b>Romeo Gestioni s.p.a.</b>, in persona dell’amministratore delegato legale rappresentante p.t. dott. Enrico Trombetta, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Ferola e Bianca Luisa Napolitano, presso gli stessi elettivamente domiciliata in Napoli alla piazza della Repubblica n. 2,</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Comune di San Giorgio a Cremano</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Lucia Cicatiello, con la stessa legalmente domiciliato in Napoli presso la segreteria del T.a.r. ai sensi dell&#8217;art. 35 del testo-unico n. 1054 del 1924, </p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>Voccia s.p.a.,</b> in persona del legale rappresentante p.t. ing. Aurelio Voccia De Felice, rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Palumbo, con lo stesso elettivamente domiciliata in Napoli al viale Gramsci n. 16 presso lo studio dell’avv. Francesco Di Lorenzo,</p>
<p>per l’annullamento<br />
del provvedimento di cui al verbale in data 23/6/2005 recante l’esclusione dalla gara per l’affidamento del servizio di analisi, valorizzazione e vendita del patrimonio immobiliare comunale, dei verbali di gara con riferimento in particolare al verbale del 20/7/2005 recante l’aggiudicazione provvisoria, della determina dirigenziale n. 304 del 28/7/2005 recante l’aggiudicazione definitiva, di ogni altro atto connesso e segnatamente per quanto occorra del bando e capitolato di gara.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
vista la memoria di costituzione in giudizio del Comune con la produzione allegata;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio della società controinteressata;<br />
vista la memoria difensiva e i documenti prodotti da quest’ultima;<br />
viste le memorie difensive prodotte dalle parti;<br />
visti gli atti tutti di causa;<br />
alla pubblica udienza del 7/12/2005, relatore il cons. Donadono, uditi gli avvocati presenti di cui al verbale di udienza.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con ricorso notificato il 7/10/2005, la società Romeo Gestioni contestava la propria esclusione dalla gara bandita dal Comune di San Giorgio a Cremano per l’affidamento del servizio di analisi, valorizzazione e vendita del patrimonio immobiliare comunale, poi aggiudicato alla Voccia s.p.a., unico concorrente rimasto in gara.<br />
L’amministrazione comunale e l’impresa aggiudicataria si costituivano in giudizio resistendo all’impugnativa.<br />
Con ordinanza n. 3028 del 26/10/2005 veniva fissata la trattazione nel merito della causa ai sensi dell’art. 23-bis della legge n. 1034 del 1971.ù</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Preliminarmente le parti resistenti eccepiscono la tardività e inammissibilità del ricorso in quanto:<br />
&#8211; il termine per l’impugnativa delle clausole immediatamente lesive contenute nel bando o nel capitolato di gara decorrerebbe dalla pubblicazione del bando stesso;<br />
&#8211; il ricorso risulterebbe notificato il 10/10/2005, mentre il termine per l’impugnativa sarebbe scaduto il 7/10/2005, sussistendo per l’interessato l’onere di avvalersi della modalità di notifica urgente prevista dall’art. 12 della legge n. 205 del 2000;<
- la ricorrente non avrebbe allegato circostanze idonee a dimostrare il proprio interesse al conseguimento della pretesa sostanziale alla aggiudicazione.<br />
Le eccezioni sono infondate; infatti:<br />
&#8211; la ricorrente non contesta, almeno in via principale, le disposizioni del bando, ma anzi ne lamenta la violazione o la falsa applicazione; <br />
&#8211; comunque è da escludere l’onere di immediata impugnativa del bando nei riguardi delle clausole che non regolano i requisiti presupposti e preesistenti per l’ammissione ma, che definiscono piuttosto gli oneri formali di partecipazione alla gara, salvo il<br />
&#8211; l’atto introduttivo del giudizio risulta consegnato all’ufficiale giudiziario e da questi spedito per la notificazione mediante il servizio postale in data 7/10/2005 e quindi prima della scadenza del termine;<br />
&#8211; l’art. 12 della legge n. 205 del 2000 prevede una mera potestà nella disposizione di modalità di notificazione alternative rispetto a quelle ordinarie;<br />
&#8211; è da escludere che un’interpretazione delle disposizioni in materia possa comunque comportare un effetto di decadenza nell’esercizio dei diritti di difesa in giudizio per il ritardo nel compimento di attività riferibili a soggetti diversi dal notificant<br />
&#8211; l’impugnato provvedimento di esclusione è direttamente ed immediatamente lesivo in quanto preclude la valutazione dell’offerta presentata dalla ricorrente nella gara in questione, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggios<br />
2. Nel merito è da osservare che la società ricorrente è stata esclusa dalla gara in quanto:<br />
&#8211; avrebbe prodotto una sola certificazione, rispetto alle due richieste dal bando, sullo svolgimento di servizi analoghi, considerato che la seconda certificazione esibita dalla ricorrente, rilasciata dal Comune di Pozzuoli, riguarderebbe servizi diversi- a fronte della prescritta produzione di copia dei bilanci dell’ultimo triennio, avrebbe prodotto la documentazione richiesta solo per il 2002 e 2003, mentre per il 2004 sarebbe stata esibita una mera bozza di bilancio non approvata.<br />
2.1. Per quanto riguarda l’omessa produzione del bilancio approvato relativo al 2004, la ricorrente deduce che:<br />
&#8211; i documenti previsti dall’art. 13 del d. lgs. n. 157 del 1995 servirebbero per dimostrare la capacità economica e finanziaria del concorrente;<br />
&#8211; a tale scopo il bando indicherebbe la documentazione richiesta, ferma restando la possibilità per il concorrente, per giustificati motivi, di provare la propria capacità mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante;<br
- nella specie la ricorrente avrebbe appunto allegato e dimostrato le ragioni che non avrebbero consentito legittimamente la produzione del bilancio 2004, essendo stato deliberato dal Consiglio di amministrazione della società il rinvio dell’approvazioneAl riguardo le parti resistenti obiettano che:<br />
&#8211; la bozza di bilancio non approvata sarebbe priva di qualsiasi valore legale e giuridico;<br />
&#8211; gli stessi bilanci riferiti al 2002 e 2003 sarebbero privi della nota di deposito;<br />
&#8211; la ricorrente, stante la mancata approvazione del bilancio per il 2004, avrebbe dovuto produrre quello relativo al 2001;<br />
&#8211; la mancata produzione della documentazione prescritta comporterebbe l’automatica esclusione per esplicita disposizione del bando, essendo da escludere la possibilità di consentire l’integrazione dei documenti presentati.<br />
Giova premettere che la materia del contendere nel processo amministrativo è delimitata dal contenuto del provvedimento impugnato e dei correlati motivi di ricorso dedotti ritualmente dalle parti interessate. <br />
E’ pertanto da escludere che le ragioni di esclusione del concorrente dalla gara possano essere integrate per effetto delle difese svolte nel corso del giudizio dall’amministrazione resistente. Infatti l’emanazione dell’atto dipende da una determinazione che spetta all’amministrazione competente e non già al suo difensore in giudizio che non avrebbe titolo a modificare o spostare l’oggetto della controversia, pregiudicando peraltro i diritti di difesa del soggetto destinatario dell’atto, che non avrebbe modo di contestare circostanze estranee al provvedimento impugnato.<br />
Pertanto non può rilevare ai fini della presente decisione l’irregolarità della documentazione relativa ai bilanci 2002 e 2003, asserita nelle difese dal Comune resistente, che non trova riscontro nella motivazione dell’atto di esclusione e che peraltro neppure forma oggetto di una impugnativa incidentale.<br />
Sotto altro profilo il Comune resistente afferma che la ricorrente, attesa la mancata approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2004, avrebbe dovuto adempiere alla prescrizione del bando relativa alla produzione dei bilanci dell’ultimo triennio allegando il bilancio del 2001.<br />
Anche tale tesi va disattesa. Il bando di gara pone i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica facendo espresso riferimento al triennio 2002-2004, per cui è evidente che i bilanci richiesti, finalizzati alla dimostrazione del possesso dei suddetti requisiti, non possono che essere quelli relativi al suddetto triennio, essendo da escludere l’utilità della produzione di un bilancio risalente al 2001.<br />
Il punto nodale della controversia è dunque di stabilire se la mancata approvazione del bilancio 2004 alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte (20/6/2005) sia ostativa alla ammissione in gara della ricorrente.<br />
Orbene l’art. 13 del d. lgs. n. 157 del 1995 prevede, tra i documenti rilevanti ai fini della determinazione della capacità economica e finanziaria, la produzione dei bilanci e demanda alle amministrazioni committenti di indicare nel bando la documentazione da presentare a tale scopo.<br />
Nel contempo la stessa disposizione prevede che “se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’amministrazione aggiudicatrice”.<br />
La norma contempla dunque una deroga legale alla prescrizione del bando qualora si verifichino:<br />
&#8211; l’indisponibilità del documento richiesto dal bando, a causa di un giustificato motivo;<br />
&#8211; la produzione di documentazione alternativa, purché idonea allo scopo secondo l’apprezzamento della stazione appaltante.<br />
Nella specie è pacifico che la società ricorrente, con delibera del Consiglio di amministrazione, si è avvalsa della facoltà, consentita dall’art. 3.1 del proprio statuto in applicazione dell’art. 2364 c.c., di procrastinare l’approvazione del bilancio di esercizio relativo al 2004. Tale circostanza, nella misura in cui è ammessa dalla legge, costituisce un giustificato motivo di indisponibilità del documento richiesto dal bando.<br />
A fronte di ciò, la ricorrente, in sostituzione del documento indisponibile, ha prodotto a corredo dell’offerta una dichiarazione sostitutiva sul valore della produzione nell’esercizio in questione, corredata del progetto di bilancio 2004, nonché dello statuto sociale e della delibera consiliare concernente il rinvio della redazione del bilancio.<br />
Attesa la giustificata mancanza del bilancio approvato, il seggio di gara avrebbe dovuto valutare l’idoneità degli elementi forniti in via sostitutiva dalla concorrente per dimostrare la propria capacità finanziaria ed economica.<br />
Sotto questo profilo le doglianze dedotte dalla ricorrente risultano pertanto fondate.<br />
2.2. Per quanto riguarda l’omessa produzione di un secondo certificato attestante l’esperienza della ricorrente in servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto, la ricorrente deduce che l’attività svolta per il Comune di Pozzuoli, concernente la gestione integrata del patrimonio immobiliare comunale, comprenderebbe prestazioni identiche, o comunque analoghe, a quelle previste dal bando per la gara in questione.<br />
Sull’argomento le parti resistenti obiettano che:<br />
&#8211; il servizio di “global service”, concernente la gestione e manutenzione integrata del patrimonio immobiliare del Comune di Pozzuoli, non sarebbe finalizzato alla sua dismissione, ma piuttosto alla sua conservazione, per cui si tratterebbe di un servizio<br />
&#8211; la determinazione di esclusione deriverebbe dalla puntuale applicazione delle disposizioni vincolanti e non derogabili previste dal bando.<br />
Invero, il bando richiede per la partecipazione alla gara in questione un’esperienza almeno triennale, da dimostrare attraverso la certificazione del rapporto con almeno due enti locali, nonché di un fatturato non inferiore a un milione di euro per “attività identiche o analoghe” a quelle che sono oggetto dell’appalto in questione, relativo all’analisi, valorizzazione e vendita dei complessi residenziali appartenenti all’amministrazione resistente.<br />
Orbene, il servizio svolto per il Comune di Pozzuoli comprende il censimento e la valorizzazione dell’intero patrimonio immobiliare, contemplando non solo la gestione dell’esistente, ma anche la predisposizione e l’attuazione di piani di alienazione.<br />
In base alla nomenclatura adottata nel sistema di classificazione degli appalti pubblici, tale operatività rientra nell’ambito dei servizi di gestione delle proprietà immobiliari per conto terzi, facendo parte di un unico gruppo identificativo secondo il vocabolario principale (allegato I, CPV 70) e la tavola di corrispondenza (allegato III, cat. 14) del regolamento CE n. 2195/2002.<br />
Ne consegue che l’attività svolta per il Comune di Pozzuoli, pur non avendo un contenuto “identico”, non può essere esclusa da quelle che, per la loro “analogia”, assumono rilevanza, per espressa disposizione del bando, ai fini della valutazione della capacità economica dell’impresa concorrente.<br />
Anche sotto questo aspetto le censure dedotte dalla ricorrente si rivelano quindi fondate.<br />
3. In conclusione, il ricorso in esame va pertanto accolto.<br />
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per la compensazione delle spese di causa tra le parti.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione prima, in accoglimento del ricorso n. 6905/05, annulla gli atti impugnati.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, addì 7 e 27 dicembre 2005, in camera di consiglio con l’intervento dei signori:<br />
Giancarlo Coraggio				Presidente <br />	<br />
Fabio Donadono				consigliere  estensore<br />	<br />
Carlo Buonauro				referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-1-2006-n-1069/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2006 n.1069</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2006 n.1077</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-1-2006-n-1077/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-1-2006-n-1077/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2006 n.1077</a></p>
<p>Pres. Giancarlo Coraggio, est. Fabio Donadono Danic Costruzioni s.r.l. (avv. Enrico Angelone) c. Ufficio Territoriale del Governo di Napoli (Avvocatura Distrettuale dello Stato) e Circumvesuviana s.r.l. (Avv.ti Enrico Soprano e Domenico Sica). l&#8217;informativa prefettizia &#8220;atipica&#8221; non è immediatamente e autonomamente lesiva 1. Contratti della P.A. – Informativa antimafia atipica –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-1-2006-n-1077/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2006 n.1077</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-1-2006-n-1077/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2006 n.1077</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giancarlo Coraggio, est. Fabio Donadono<br /> Danic Costruzioni s.r.l. (avv. Enrico Angelone) c. Ufficio Territoriale del Governo di Napoli  (Avvocatura Distrettuale dello Stato) e Circumvesuviana s.r.l. (Avv.ti Enrico Soprano e Domenico Sica).</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">l&#8217;informativa prefettizia &#8220;atipica&#8221; non è immediatamente e autonomamente lesiva</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Informativa antimafia atipica – Ex art. 1 septies del d.l. 6.9.1982, n.629 – Natura – Effetti – Divieto legale a contrarre per la P.A. – Non sussiste<br />
2. Contratti della P.A. – Informativa antimafia atipica – Ex art. 1 septies del d.l. 6.9.1982, n.629 – Natura – Carenza di lesività autonoma  &#8211; Sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Le cc.dd. informative atipiche, di cui all’art. art. 1 septies del d.l. 6.9.1982, n.629, convertito in legge, con modificazioni. con l&#8217;art. 1 della legge 12.10.1982, n.726, consistono nella mera comunicazione di elementi di fatto ed altre indicazioni utili alla valutazione dei requisiti soggettivi dei soggetti interessati, rendendo partecipi le amministrazioni destinatarie di talune circostanze relative a tali soggetti e del pericolo di legami con la criminalità organizzata. Esse, in quanto atti meramente partecipativi di circostanze di fatto la cui valutazione è rimessa alla potestà discrezionale della stazione appaltante, non determinano un divieto legale a contrarre e non comportano, necessariamente ed inevitabilmente, l’adozione di provvedimenti pregiudizievoli per il privato, non arrecando, perciò, a quest’ultimo un pregiudizio immancabile (1).</p>
<p>2. L’informativa atipica si configura come manifestazione di pura conoscenza, alla quale è estranea qualunque connotazione volitiva di tipo provvedimentale e, quale atto meramente preparatorio ed endoprocedimentale, è inidoneo a formare oggetto d&#8217;impugnazione giurisdizionale in via autonoma (2). Pertanto è inammissibile il ricorso avverso l’informativa qualora il ricorrente non può comunque aggiudicarsi l’appalto dal quale era stata escluso per effetto dell’informativa stessa.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Fattispecie relativa ad una informativa antimafia in cui il Prefetto riferiva che alcuni parenti del legale rappresentante della società oggetto di informativa erano a loro volta parenti di soggetti pregiudicati o arrestati per reati di stampo mafioso.<br />
(2) Nella fattispecie considerata il ricorrente, partecipante ad una gara d’appalto, era stato escluso dalla procedura a seguito di un’informativa antimafia “atipica”. Avendo impugnato la disposta esclusione e l’informativa antimafia, il ricorrente era riammesso alla gara dal TAR Campania in sede cautelare: all’esito delle operazioni di gara il ricorrente non risultava  aggiudicatario. Il TAR Campania, stante l’impossibilità per il ricorrente di aggiudicarsi la commessa, ha decretato l’inammissibilità per carenza di interesse. del ricorso principale rivolto avverso l’informativa antimafia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">l’informativa prefettizia “atipica” non è immediatamente e autonomamente lesiva</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania <br />sezione I</b></p>
<p> composto dai signori magistrati:<br />
Giancarlo Coraggio			Presidente;<br />
Fabio Donadono			Consigliere;<br />
Francesco Guarracino 		Referendario rel.																																																																																											</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 5076/05, proposto dalla<br />
<b>Danic Costruzioni s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Enrico Angelone, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, Calata S.Marco n. 4;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>l&#8217;<b>Ufficio Territoriale del Governo di Napoli</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici ex lege domicilia in Napoli, via A. Diaz n. 11;</p>
<p>la <b>Circumvesuviana s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Enrico Soprano e Domenico Sica ed elettivamente domiciliata presso il primo in Napoli, via Melisurgo n. 4</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del verbale della commissione di gara per l&#8217;affidamento dei lavori per l&#8217;abbattimento delle barriere architettoniche negli impianti della rete ferroviaria aziendale del 10.5.05 con il quale è stata disposta l&#8217;esclusione della ricorrente dalla procedura selettiva pubblica, in esecuzione del &#8220;protocollo di legalità&#8221;;<br />
della nota della Prefettura di Napoli del 21.10.2004 prot. 21559/GAB, con la quale, ai sensi dell&#8217;art. 1 septies del D.L. 629/82, è stata fornita la &#8220;infomativa atipica&#8221; in danno della società ricorrente e sono state dedotte circostanze che inducono a ritenere la Soc. Danic non idonea a stipulare contratti con la P.A.;<br />
di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguenziale, comunque lesivo del diritto della ricorrente alla partecipazione alla gara di appalto.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione delle parti intimate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive ragioni;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il referendario avv. Francesco Guarracino;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 7 dicembre 2005 i difensori delle parti, come da verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 23-27 giugno 2005 e depositato il 7 luglio successivo, la Danic Costruzioni s.r.l. ha impugnato il provvedimento del 10 maggio 2005 con cui è stata esclusa da una gara indetta dalla Circumvesuviana s.r.l. per l&#8217;affidamento dei lavori per l&#8217;abbattimento delle barriere architettoniche negli impianti della rete ferroviaria aziendale, a seguito della nota dell&#8217;Ufficio Territoriale del Governo prot. n. 21559/Gab con la quale la Autorità prefettizia aveva comunicato alla stazione appaltante, ai sensi dell&#8217;art. 1 septies del D.L. n. 629/82, le informazioni fornite dagli organi di polizia sul conto della società ricorrente.<br />
L&#8217;informativa resa dal Prefetto riferiva che &#8220;nel corso delle attività di accesso antimafia svolte nell&#8217;anno 1999 presso il Comune di Afragola si accertava che &#8220;amministratore unico dal 30.10.1998 della menzionata società risultava IRCANO Pio la madre del citato IRCANO Pio è sorella della madre di DE LUCA Carmela &#8230; omissis&#8230;., quest&#8217;ultima coniugata con MOCCIA ANGELO, &#8230;. omissis &#8230;.., prluripregiudicato, attualmente detenuto, figlio della vedova della camorra MAZZA Anna (clan MOCCIA) la stessa è sorella di DE LUCA Giuseppe, &#8230; omissis &#8230;, già sorvegliato speciale della P.S. con divieto di soggiorno in tutte le regioni dell&#8217;Italia centro meridionale comprese le Isole, affiliato al clan Moccia di Afragola&#8221;.<br />
La società ricorrente ha chiesto l&#8217;annullamento del provvedimento di esclusione e della stessa informativa prefettizia, previa sospensione cautelare dell&#8217;efficacia, affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di ricorso:<br />
Violazione ed erronea applicazione dell&#8217;art. 1 septies della L. 12.10.82 n. 726. Violazione del giusto procedimento di legge. Violazione dell&#8217;art. 3 L. 7.8.90 n. 241: l&#8217;esclusione è stata disposta in mancanza di comunicazione di avvio del procedimento;<br />
Ulteriore violazione dell&#8217;art. 1 septies L. 12.10.82 n. 726. Violazione del giusto procedimento di legge. Violazione dell&#8217;art. 3 L. 7.8.90 n. 241. Difetto assoluto di motivazione. Violazione di norme tecniche. Inesistenza dei presupposti per l&#8217;esclusione: pur trattandosi di informativa prefettizia c.d. atipica, priva di efficacia interdittiva automatica, l&#8217;esclusione disposta dalla stazione appaltante non è stata preceduta da istruttoria e non risulta sorretta da motivazione sulle ragioni di interesse pubblico a sostegno della determinazione assunta;<br />
Ulteriore violazione della normativa sub I. Violazione del giusto procedimento. Inesistenza dei presupposto. Contraddittorietà dell&#8217;azione amministrativa. Contrasto con i precedenti: sebbene l&#8217;informativa atipica riguardi unicamente un accertamento effettuato nel 1999 avente a oggetto rapporti di parentela acquisita del sig. Ircano, non è stata effettuata alcuna indagine diretta a dimostrare nell&#8217;attualità la perdurante efficacia dei dedotti elementi di pericolo di condizionamento malavitoso nella gestione della società;<br />
Ulteriore violazione della normativa di cui ai motivi che precedono. Difetto assoluto dei presupposti: l&#8217;informativa del Prefetto si riferisce unicamente ad un rapporto di parentela acquisito dell&#8217;amministratore della società ricorrente con appartenenti ad un clan camorristico, ma al di là di questa semplice situazione di fatto non è stato addotto alcun elemento rivelatore di un probabile condizionamento malavitoso;<br />
Violazione del giudicato. Erroneità della motivazione. Violazione del giusto procedimento: con sentenza n. 2193/00 il TAR Campania ha già rilevato come il predetto rapporto di parentela del sig. Ircano non abbia impedito, pur dopo il 1999, la conclusione di rapporti contrattuali con la P.A. ed il rilascio, da parte della Prefettura, delle certificazioni antimafia.<br />
Si sono costituiti in giudizio l&#8217;Ufficio Territoriale del Governo e la Circumvesuviana s.r.l., la quale in prossimità della camera di consiglio ha depositato una memoria difensiva in cui afferma che l&#8217;esclusione era un atto dovuto ai sensi dell&#8217;art. 15, lett. h), del bando di gara, che escludeva ogni discrezionalità in merito.<br />
Con ordinanza del 27 luglio 2005, n. 2261, la domanda cautelare è stata accolta ai fini dell&#8217;ammissione con riserva della ricorrente alla procedura di gara.<br />
In prossimità dell&#8217;udienza di discussione, le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive ragioni.<br />
All’udienza del 7 dicembre 2005 il ricorso è stato posto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Con memoria depositata il 30.11.2005 la ricorrente ha rappresentato che, all’esito della pronuncia cautelare resa con l’ordinanza n. 2261/05, essa è stata riammessa alla gara, all’esito della quale l’aggiudicazione è stata disposta in favore di altra impresa. Nondimeno insiste per l’accoglimento del ricorso, ancorché sia venuta meno la possibilità di aggiudicarsi l’appalto, invocando la permanenza di un interesse alla rimozione della nota prefettizia che, qualificandola come soggetto collegato alla malavita organizzata, ne lederebbe il credito ed il prestigio sociale e commerciale.<br />
Ritiene, tuttavia, il Collegio che, conclusasi la gara di appalto con esito sfavorevole alla ricorrente, non vi sia più un interesse idoneo a sorreggerne il ricorso.<br />
La nota della Prefettura di Napoli prot. 21559/GAB del 21.10.2004 rientra, invero, nella categoria delle cc.dd. informative atipiche, di cui all’art. art. 1 septies del d.l. 6.9.1982, n.629, convertito in legge, con modificazioni. con l&#8217;art. 1 della legge 12.10.1982, n.726, che consistono nella mera comunicazione di elementi di fatto ed altre indicazioni utili alla valutazione dei requisiti soggettivi dei soggetti interessati, rendendo partecipi le amministrazioni destinatarie di talune circostanze relative a tali soggetti e del pericolo di legami con la criminalità organizzata.<br />
Esse, in quanto atti meramente partecipativi di circostanze di fatto la cui valutazione è rimessa alla potestà discrezionale della stazione appaltante, non determinano un divieto legale a contrarre e non comportano, necessariamente ed inevitabilmente, l’adozione di provvedimenti pregiudizievoli per il privato, non arrecando, perciò, a quest’ultimo un pregiudizio immancabile (C.d.S., sez. VI, 14 gennaio 2002, n. 149; C.d.S., sez. V, 24.10.2000, n. 5710).<br />
Proprio in relazione alla medesima vicenda da cui trae origine il presente giudizio, questo Tribunale ha già avuto modo di affermare che l’informativa atipica “si configura come manifestazione di pura conoscenza, alla quale è estranea qualunque connotazione volitiva di tipo provvedimentale e, quale atto meramente preparatorio ed endoprocedimentale, è inidoneo a formare oggetto d&#8217;impugnazione giurisdizionale in via autonoma” (TAR Napoli, sez. I, sent. n. 1627/05).<br />
Da tali conclusioni il Collegio non ravvisa ragione per discostarsi, sicché, essendo venuta meno la possibilità per la ricorrente di conseguire il bene della vita sperato (l’appalto), il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.<br />
Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione I, dichiara il ricorso improcedibile.<br />
Spese compensate. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 7 dicembre 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-1-2006-n-1077/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2006 n.1077</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2006 n.1131</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-27-1-2006-n-1131/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-27-1-2006-n-1131/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2006 n.1131</a></p>
<p>Pres. Anorato, est. Maiello Patria e Patria (Avv. Clemente Maria Enselmi) c. Comune di Santa Maria Capua Vetere (n.c.) e Rullo (Avv. Pasquale Iannuccilli). sulla natura della dichiarazione di inizio attività nel regime precedente e successivo alla novella di cui alla Legge n.80/2005 e sul suo regime impugnatorio 1. Edilizia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-27-1-2006-n-1131/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2006 n.1131</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-27-1-2006-n-1131/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2006 n.1131</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Anorato, est. Maiello<br /> Patria e Patria (Avv. Clemente Maria Enselmi) c. Comune di Santa Maria Capua Vetere (n.c.) e Rullo (Avv. Pasquale Iannuccilli).</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla natura della dichiarazione di inizio attività nel regime precedente e successivo alla novella di cui alla Legge n.80/2005 e sul suo regime impugnatorio</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica – Impugnazione della concessione edilizia in sanatoria – Termine per la proposizione del ricorso – Decorre dalla data di conoscenza dell’atto – Atto risalente nel tempo ed avvenuta ultimazione dei lavori – Irrilevanza.</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – Luci e vedute – Differenze – Individuazione.</p>
<p>3. Edilizia ed urbanistica – Distanza di dieci metri tra le “parteti finestrate” e gli edifici prevista ex art. 9 del D.M. 2.4.1968 – Applicabilità alle luci – Esclusione.</p>
<p>4. Edilizia ed urbanistica – Dichiarazione di inizio attività – Natura di atto privato – Va riconosciuta – Conseguenze – Possibilità di impugnazione da parte di controinteressati – Esclusione.</p>
<p>5. Edilizia ed urbanistica – Efficacia retroattiva dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990, nel testo modificato dalla Legge n. 80 del 14 maggio 2005 – Esclusione – Ragioni.</p>
<p>6. Edilizia ed urbanistica – Dichiarazione di inizio attività ex art. 19 della L.n.241/1990, come modificato dalla L.n.80/2005 – Natura provvedimentale – Esclusione – Ragioni.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il termine per l’impugnativa, da parte del controinteressato, di una concessione edilizia in sanatoria decorre dal momento in cui questi abbia piena conoscenza di tale atto, non rilevando la circostanza che la data di emanazione del provvedimento sia risalente nel tempo né la conoscenza della materiale esecuzione dei lavori, dal momento che l&#8217;avvenuta ultimazione dell&#8217;edificio può far presumere la piena conoscenza e far decorrere il termine per l&#8217;impugnazione solo per la concessione edilizia preesistente all&#8217;esecuzione dei lavori.</p>
<p>2. La differenza tra vedute e luci, rilevante ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile ad una “parete finestrata” ex art. 9 del D.M. del 2.4.1968, consiste nel fatto che per veduta o prospetto si intende una finestra che consente non soltanto una comoda inspectio sul fondo vicino senza l&#8217;impiego di mezzi artificiali, ma anche una comoda prospectio e cioè la possibilità di affacciarsi con lo sporgere il capo; in particolare, la possibilità di prospicere, in astratto, può anche non essere impedita dall&#8217;esistenza di un&#8217;inferriata, purché, in relazione all&#8217;ampiezza delle maglie di questa, possa essere in concreto stabilita la possibilità di affaccio con la possibilità di protendere il capo (1). Di contro la nozione di luce  si trae in negativo dall’art. 902 c.c. (nella fattispecie il TAR ha qualificato quali luci delle finestre caratterizzate dalla presenza di inferriate fisse non rimuovibili e che non consentono la comoda prospectio).</p>
<p>3. E’ consentita l’apertura di luci su di una parete ad una distanza inferiore ai dieci metri previsti dall’art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 rispetto ad un edificio prospiciente, dal momento che l&#8217;art. 907 C.C. vieta al proprietario del fondo vicino l’edificazione a distanza inferiore a tre metri dalle vedute e non menziona le aperture lucifere (la cui realizzazione rappresenta di norma l&#8217;esercizio di una mera facoltà del diritto di proprietà art. 901 C.C.).</p>
<p>4. La presentazione della dichiarazione di inizio attività va qualificata come atto privato e non da inizio ad una fattispecie a formazione complessa o a formazione successiva, analoga alla procedura del silenzio assenso, ovvero costitutiva di un atto abilitativo tacito, con la conseguenza che la stessa non è suscettibile di impugnazione da parte del terzo (2) (fattispecie precedente alla novella di cui all’art. 19 della L.n.241/1990 introdotta dalla L.n.80/2005).</p>
<p>5. Non è applicabile alle fattispecie in corso la novella contenuta nell’art. 19 della legge n. 241 del 1990, introdotta dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005, poiché tale norma non ha natura di interpretazione autentica con effetto retroattivo, natura che può essere riconosciuta solo alle norme dirette a chiarire il senso di quelle preesistenti, ovvero ad escludere o ad enucleare uno dei sensi tra quelli ragionevolmente ascrivibili alle norme interpretative.</p>
<p>6. La novella contenuta nell’art. 19 della legge n. 241 del 1990, introdotta dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005 non ha attribuito valore provvedimentale della D.I.A, ma ha consentito all’Amministrazione, pur dopo il decorso del termine di trenta giorni, di adottare i poteri di inibizione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti purché sussistano i presupposti per il ricorso agli strumenti dell’autotutela, e in particolare quelli di cui all’art. 21 nonies della l. 241 del 1990.</p>
<p>________________________________</p>
<p>1. C.f.r. Cassazione civile, sez. II, sentenza 17 gennaio 2002, n. 480.<br />
2. C.f.r. Consiglio Stato, sez. VI, sent. 4 settembre 2002, n. 4453.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
Sezione III,</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
composto dai Signori:<br />
1) Dott. Giovanni de Leo                	Presidente<br />	<br />
2) Dott. Angelo Scafuri		Consigliere <br />	<br />
3) Dott.ssa Maria Laura Maddalena 	Referendario rel.<br />	<br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 12705/2004 proposto da <br />
<b>PATRIA Anna</b> e <b>PATRIA Maria</b>, rappresentate e difese dall’avv. Clemente Maria Enselmi, con domicilio eletto in Napoli, via S.M. della Libera, n. 13, presso l’avv. Spirito e sui motivi aggiunti;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Comune di Santa Maria Capua Vetere</b>, in persona del sindaco pro tempore, non costituito;</p>
<p>e nei confronti di<br />
Rullo Maria, rappresentata  e difesa dall’avv. Pasquale Iannuccilli, con domicilio eletto in Napoli, via Gemito, n. 34;</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#61607;	della concessione edilizia in sanatoria n. 44 del 25.6.1993 rilasciata dal Commissario prefettizio alla signora Rullo Maria, insieme con gli atti preordinati, connessi e consequenziali, ivi compreso il parere espresso dalla Commissione edilizia in data 15.6.1993;<br />	<br />
&#61607;	della nota n. 236 del 14.10.2004 con cui il direttore del settore tecnico del comune di Santa Maria Capua Vetere ha attestato che la signora Rullo Maria ha denunciato l’inizio di attività relativa ai alvori da eseguirsi nei locali commerciali ubicati in via de Carolis, n. 12, in una con gli atti preordinati, connessi e consequenziali, compresa la  denuncia di inizio attività del 15.9.2004;<br />	<br />
<i>impugnati con il ricorso originario</i>; <br />
&#61607;	della nota n. 264 del 2.12.2004 con cui il direttore del settore tecnico del comune di Santa Maria Capua Vetere ha attestato che la signora Rullo Maria ha denunciato l’inizio di attività relativa ai lavori di variante in sanatoria alla D.I.A. n. 236 del 2004, eseguiti o da eseguirsi in via de Carolis n. 12, un una agli atti preordinati, connessi e consequenziali, ivi compresa la denuncia di variante in corso d’opera e sanatoria del 9.11.2004, la nota integrata del 22.11.2004 e la comunicazione del direttore del settore tecnico del comune di Santa Maria Capua Vetere del 17.11.2004;  <br />	<br />
<i>impugnati con i motivi aggiunti</p>
<p></i>nonche’ per la condanna<br />
Del comune di Santa Maria Capua Vetere e di Rullo Maria, in solido tra loro, al risarcimento dei danni nella misura che sarà accertata in corso di giudizio, previa consulenza tecnica. </p>
<p>Visto il ricorso ed i relativi allegati;<br />
visto l’atto di costituzione della controinteressata, Rullo Maria;<br />
visto il ricorso per motivi aggiunti notificato in data 14 gennaio 2005; <br />
viste le memorie depositate per l’udienza;<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />
Relatore alla  udienza pubblica del 24.11.2005 il Referendario Dott.ssa Maria Laura Maddalena;<br />
Uditi gli avvocati di cui al verbale di udienza;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il ricorso in epigrafe, le ricorrenti, Patria Anna e Patria Maria, espongono di essere proprietarie di taluni locali ad uso commerciale al piano terra del condominio “villa Fortini”, in via de Carolis n. 12. Sul lotto contiguo, insiste un fabbricato di proprietà della controinteressa, Rullo Maria, che è stato edificato abusivamente nel 1980. <br />
La proprietaria dell’immobile ha ottenuto in data 25.6.1993, la concessione in sanatoria n. 44. Successivamente, in data 15.9.2004, ha denunciato, ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n. 380 del 2001, l’inizio di un intervento di manutenzione straordinaria.<br />
Tanto premesso, le ricorrenti impugnano sia la concessione in sanatoria che la nota con cui il dirigente del settore tecnico del comune ha attestato la presentazione della D.I.A. per i seguenti motivi:  <br />
1)	violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della legge n. 28.2.1985 n. 47, dell’art. 46 delle norme di attuazione del piano regolatore del comune di Santa Maria Capua Vetere, dell’art. 9, comma 1 del D.M. 2.4.1968, n. 1444, carenza assoluta dei presupposti, difetto di istruttoria, in quanto l’area su cui insiste il manufatto oggetto della concessione in sanatoria ricade in zona B1 3 del P.R.G., zona per la quale l’art. 46 delle norme di attuazione prevede la distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, mentre il manufatto in questione è posto alla distanza di metri 6,05;   <br />	<br />
2)	insussistenza del titolo per l’abusività del fabbricato interessato dalla denuncia di inizio di attività, eccesso di potere per carenza dei presupposti, violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della legge n. 47 del 1985 ( art. 31 e ss. del D.P.R. n. 380 del 2001), dell’art. 22 del D.P.R. n. 380 del 2001, ulteriore eccesso di potere per carenza ed erroneità di presupposti e difetto di istruttoria, dal momento che l’intervento denunciato, oltre a riguardare un manufatto abusivo, non consiste in realtà in una semplice manutenzione straordinaria, ma in una vera e propria ristrutturazione edilizia, per il quale occorre il rilascio del permesso di costruire, e che inoltre l’area sui cui insiste il manufatto è rientrata, nella nuova perimetrazione, in zona A (centro storico), nella quale sono consentiti, mediante rilascio di concessione edilizia, soltanto interventi di restauro e risanamento conservativo. Infine, l’intervento comporta l’abbassamento di cm 30 della copertura a cupola di collegamento tra il chiosco e i vani terrenei e pertanto non può essere assentito con DIA, ma occorre la concessione edilizia.<br />	<br />
Veniva inoltre richiesta la condanna del comune intimato e della controinteressata, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti dalle ricorrenti, da quantificarsi mediante consulenza tecnica.<br />
All’udienza camerale del 9 dicembre 2004, l’istanza cautelare è stata accolta. <br />
In data 14.1.2005, le ricorrenti hanno notificato ricorso per motivi aggiunti, con il quale hanno impugnato anche  la nota con cui il dirigente del settore tecnico ha attestata la presentazione da parte di Rullo Maria della D.I.A. relativa ai lavori di variante in sanatoria alla D.I.A. n. 236 del 2004, nonché la relativa D.I.A. presentata il 2.12.2004, deducendo le seguenti doglianze: <br />
1)	insussistenza del titolo per l’abusività del fabbricato interessato dalla denuncia di inizio di attività di variante in sanatoria, eccesso di potere per carenza dei presupposti, violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della legge n. 47 del 1985 ( art. 31 e ss. del D.P.R. n. 380 del 2001), dell’art. 22 e 37 del D.P.R. n. 380 del 2001, illegittimità derivata,  in quanto l’amministrazione comunale non può attestare una denuncia in sanitaria per un fabbricato realizzato in totale difformità dalla distanza minima tra costruzioni; <br />	<br />
2)	ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 37 del D.P.R. n. 380 del 2001, della delibera del consiglio comunale n. 10 del 4.2.2004; ulteriore eccesso di potere per carenza ed erroneità di presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illegittimità propria della D.I.A. n. 264 del 2.12.2004 di variante n sanatoria, poiché l’intervento denunciato non consiste in una mera manutenzione straordinaria ma in una ristrutturazione edilizia, per la quale è prevista la concessione edilizia, inoltre l’area sui cui insiste il manufatto è rientrata, nella nuova perimetrazione, in zona A (centro storico), nella quale sono consentiti, mediante rilascio di concessione edilizia, soltanto interventi di restauro e risanamento conservativo. Inoltre, l’intervento comporta l’abbassamento di cm 30 della copertura a cupola di collegamento tra il chiosco e i vani terrenei e pertanto non può essere assentito con DIA, ma occorre la concessione edilizia. Infine, i lavori sono stati iniziati senza ottenere il nulla osta della Soprintendenza e dell’ufficio ecologia della ASL. <br />	<br />
Le ricorrenti depositavano quindi in allegato una relazione tecnica stragiudiziale sulle DIA in corso d’opera presentata dalla RULLO.<br />
La controinteressata, RULLO Maria, si è costituta in data 24.2.2005 ed ha depositato una memoria difensiva nella quale ha in primo luogo eccepito l’irricevibilità della impugnazione della concessione in sanatoria per tardività; nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato, in quanto la sua costruzione è in aderenza con l’edificio delle ricorrenti e comunque la parete delle ricorrenti non è finestrata ma contiene tre aperture per consentire la servitù di aria e luce, pertanto non si applica l’art. 46 delle disposizioni di attuazione al p.r.g. Ha inoltre prospettato l’improcedibilità della impugnazione della prima DIA, in quanto superata dalla DIA in sanatoria del 2.12.2004.<br />
La controinteressata ha inoltre prodotto ampia documentazione, a sostegno della sua difesa.<br />
Con ordinanza del 31 marzo 2005, il collegio ha accolto l’istanza di sospensione cautelare formulata con i motivi aggiunti. Detta ordinanza è stata tuttavia annullata in appello dal Consiglio di Stato, con provvedimento n. 2828 del 28.6.2005. <br />
Le ricorrenti hanno depositato una ulteriore memoria per l’udienza, contestando l’eccezione di tardività della impugnazione della concessione in sanatoria e le difese avversarie.<br />
All’odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Deve preliminarmente essere esaminata l’eccezione di tardività della impugnazione della concessione in sanatoria n. 44 del 1993, formulata dalla difesa della controinteressata.<br />
Rileva il collegio che il termine che l’impugnazione di un provvedimento da parte del terzo controinteressato decorre dal momento in cui egli abbia piena conoscenza di tale atto. La circostanza che la data di emanazione del provvedimento sia risalente nel tempo non è di per sé indicativa della conoscenza da parte del terzo. In particolare, nel caso in cui oggetto della impugnazione sia una concessione edilizia in sanatoria, non può nemmeno rilevare ai fini della decorrenza del termine per impugnare la conoscenza della materiale esecuzione dei lavori, dal momento che l&#8217;avvenuta ultimazione dell&#8217;edificio può far presumere la piena conoscenza &#8211; da parte del terzo &#8211; e far decorrere il termine per l&#8217;impugnazione solo per la concessione edilizia preesistente all&#8217;esecuzione dei lavori (Consiglio Stato, sez. V, 14 dicembre 1984, n. 919).<br />
Inidonea a provare la sicura conoscenza del provvedimento impugnato da parte delle ricorrenti appare pertanto la circostanza, su cui si è soffermata la difesa della controinteressata, che le ricorrenti dispongano di locali adiacenti al luogo in cui si trova il manufatto oggetto della concessione in sanatoria impugnata.</p>
<p>2. Nel merito, il primo motivo del ricorso originario, con il quale le ricorrenti hanno censurato la suddetta concessione in sanatoria per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, è infondato e pertanto deve essere respinto.<br />
Deducono le ricorrenti che l’area su cui insiste il manufatto oggetto della concessione in sanatoria ricade in zona B1 3 del P.R.G., zona per la quale l’art. 46 delle norme di attuazione prevede la distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, mentre il manufatto in questione è posto alla distanza di metri 6,05.<br />
Sul punto la controinteressata ha sottolineato che detta norma non può essere applicata al caso di specie, in primo luogo perché il manufatto della Rullo è costruito in aderenza a quello delle ricorrenti e in secondo luogo perché le pareti dell’edificio delle ricorrente non sono finestrate. Le aperture che  vi si trovano, infatti, non posseggono i requisiti richiesti dal P.R.G. per essere considerata alla stregua di vedute, come prevede l’ultimo comma dell’art. 16 del P.R.G., secondo il quale. “una parete può dirsi finestrata se contiene una apertura costituente veduta secondo il codice civile”. Su di esse, infatti, sono state apposte delle inferriate fisse, sulla base tanto del testamento olografo di Fortini Maria (doc. 1 della produzione della controinteressata) che dell’atto di compravendita del 16.3.1978, titolo di acquisto dell’immobile delle ricorrenti dall’erede della Fortini.  <br />
Nella memoria depositata in data 11.11.2005, le ricorrenti hanno contestato le deduzioni avversarie sostenendo che sul muro che delimita il loro immobile dalla proprietà della controinteressata vi sono delle vere e proprie finestre, in quanto nessun rilievo può porsi alla applicazione successiva su di esse di una inferriata a fini meramente protettivi, avvenuta in virtù di specifico accordo tra le parti, senza che fosse convenzionalmente pattuita l’eliminazione delle vedute.<br />
In sostanza, le ricorrenti sostengono che la presenza delle inferriate fisse sulle loro finestre non influisca sulla qualificazione del muro come “parete finestrata” ai fini dell’applicazione della distanza minima assoluta di 10 m., mentre tutta la difesa della controinteressata è imperniata sulla dimostrazione della inapplicabilità della norma sulle distanze nel caso in cui sulla parete antistante la nuovo manufatto non si aprono delle vedute ma delle semplici luci. <br />
La questione giuridica da risolvere è dunque se per “parete finestrata”, ai sensi dell’art. 9 del D.M. del 2.4.1968, al quale espressamente rinvia l’art. 46 delle norme di attuazione del p.r.g. di Santa Maria Capua Vetere,  debba intendersi una parete sulla quale si  aprano delle semplici luci, o solo delle vedute. <br />
Come è noto la giurisprudenza della Cassazione definisce veduta o prospetto una finestra che consente non soltanto una comoda <i>inspectio</i> sul fondo vicino senza l&#8217;impiego di mezzi artificiali, ma anche una comoda <i>prospectio</i> e cioè la possibilità di affacciarsi con lo sporgere il capo. In particolare, la Cassazione ha chiarito che la possibilità di <i>prospicere</i>, in astratto, può anche non essere impedita dall&#8217;esistenza di un&#8217;inferriata, purché, in relazione all&#8217;ampiezza delle maglie di questa, possa essere in concreto stabilita la possibilità di affaccio con la possibilità di protendere il capo.(Cassazione civile, sez. II, 17 gennaio 2002, n. 480).<br />
Di contro la nozione di luce  si trae in negativo dall’art. 902 c.c., secondo il quale “L&#8217;apertura che non ha i caratteri di veduta o di prospetto è considerata come luce, anche se non sono state osservate le prescrizioni indicate dall&#8217;articolo 901.” <br />
In tale quadro normativo, non può porsi in dubbio che le finestre delle ricorrenti devono essere qualificate come luci, in quanto per la presenza di inferriate fisse, che inoltre non possono essere rimosse a piacimento dalle proprietarie in quanto previste espressamente nell’atto di compravendita con le odierne ricorrenti, esse non consentono la comoda <i>prospectio.</i><br />
Chiarito ciò, occorre stabilire se la presenza di luci comporti o meno l’applicazione della distanza minima di 10 m.<br />
Ritiene il collegio che  la questione debba essere risolta alla luce del complessivo sistema delineato dal codice civile che, nell&#8217;ambito della disciplina legale dei rapporti di vicinato, impone  di osservare nelle costruzioni determinate distanze solo dalle vedute (art. 907) e non anche dalle luci.<br />
L&#8217;art. 907 C.C., in particolare, nel disporre che rispetto alle vedute dirette verso il fondo vicino il proprietario di questo non possa fabbricare a distanza inferiore a tre metri, non menziona le aperture lucifere (la cui realizzazione rappresenta di norma l&#8217;esercizio di una mera facoltà del diritto di proprietà art. 901 C.C.), così manifestando di tutelare le vedute, attesa la loro funzione economico-sociale nel campo edilizio, in modo più netto e deciso rispetto alle luci, in relazione alle quali è consentito al proprietario confinante di costruire in appoggio o in aderenza al muro perimetrale che le contiene con conseguente liceità della chiusura delle stesse ricorrendone, ai sensi dell&#8217;art. 904 C.C., i presupposti di legge.<br />
In questo quadro,  appare dunque più coerente con il sistema una interpretazione della dizione “parete finestrata”  nel senso di parete munita di &#8220;vedute&#8221; e non anche parete su cui si aprono finestre lucifere, così come ritenuto anche dalla giurisprudenza della Cassazione (Cassazione civile, Sezione II, 22 febbraio 1996, n. 1362).<br />
Pertanto, non ravvisandosi sulla parete delle ricorrenti vere e proprie vedute, non può dirsi violata la prescrizione di cui all’art. 46 delle norme di attuazione del p.r.g. né l’art. 9 del D.M. del 1968 e dunque il primo motivo di ricorso deve essere respinto.</p>
<p>3. Con il secondo motivo del ricorso originario, le ricorrenti impugnano la nota n. 236 del 14.10.2004 con cui il direttore del settore tecnico del comune di Santa Maria Capua Vetere ha attestato che la signora Rullo Maria ha denunciato l’inizio di attività relativa ai lavori da eseguirsi nei locali commerciali ubicati in via de Carolis, n. 12, nonché la  denuncia di inizio attività del 15.9.2004.<br />
Inoltre, con il ricorso per motivi aggiunti, le ricorrenti hanno impugnato la successiva nota n.  nota n. 264 del 2.12.2004, concernente la denuncia di inizio attività dei lavori di variante in sanatoria alla D.I.A. n. 236 del 2004 nonché la stessa denuncia di variante in corso d’opera e sanatoria del 9.11.2004.<br />
Va in primo luogo osservato che, ancorché tali impugnazioni siano rivolte formalmente nei confronti di atti del dirigente del comune intimato recanti attestazione della presentazione della dichiarazione di inizio di attività e, solo in qualità di atti presupposti, nei confronti delle D.I.A. presentate dalla ricorrente, esse hanno in realtà ad oggetto esclusivamente le due dichiarazioni di inizio attività presentata dalla RULLO, dal momento che nessuna valenza provvedimentale in senso proprio può riconoscersi in un atto di mera attestazione della avvenuta presentazione della dichiarazione in questione. <br />
In ordine alla ammissibilità di tali impugnazioni si pone, dunque, in via preliminare la questione delle modalità con cui un terzo che si ritenga leso dalla realizzazione di un intervento edilizio eseguito a seguito di denuncia di inizio di attività possa ottenere tutela giurisdizionale. Se cioè sia ammissibile, in questi casi, il ricorso al giudizio impugnatorio della D.I.A. o se il terzo debba avvalersi di altri strumenti di tutela.<br />
La risposta dipende naturalmente dal modo in cui viene ricostruito l’istituto della dichiarazione di inizio attività, introdotto dall’art. 19 della legge n. 241 del 1990 e poi ampiamente modificato e, per la materia edilizia, dal d.lgs. n. 380 del 2001, così come modificato dal d.lgs. n. 302 del 2002, secondo il quale, dopo la presentazione della dichiarazione da parte del privato, l’amministrazione entro un termine (ora di trenta giorni) può inibire l’inizio dell’attività, decorsi inutilmente  i quali il privato può avviare la propria attività.<br />
Come è noto, sin dalla sua prima formulazione, dottrina e giurisprudenza hanno fornito due diverse letture della norma. Secondo una tesi, invero minoritaria, la presentazione della dichiarazione di inizio di attività unitamente all’inutile decorso del termine perentorio per l’inibizione dell’attività darebbe luogo ad una fattispecie complessa o a formazione successiva, analoga alla procedura del silenzio assenso ovvero costitutiva di un atto abilitativo tacito. Nei confronti di tale atto, pertanto, sarebbe possibile per il terzo proporre impugnazione dinanzi al giudice amministrativo; esso inoltre potrebbe essere revocato o annullato dalla stessa amministrazione in sede di autotutela in applicazione dei principi generali dell’azione amminsitrativa.  <br />
Secondo l’altra tesi, invece, che muove dal presupposto che le attività sottoposte al regime di D.I.A. debbano considerarsi liberalizzate (anche se poi nel tempo l’istituto è stato esteso come, strumento di semplificazione, anche a procedimenti di natura autorizzatoria), non si ravvisa alcun atto autorizzatorio tacito. L’unico provvedimento amministrativo che può essere rinvenuto nella fattispecie è quello meramente eventuale che l’amministrazione può emanare, entro il termine, per impedire l’avvio della attività oggetto della dichiarazione. <br />
La dichiarazione di inizio attività, infatti, è un atto del privato e pertanto essa non è suscettibile di  impugnazione da parte del terzo dinanzi al TAR né è possibile l’esercizio da parte della amministrazione dei poteri di autotutela, perché l&#8217; attività dell&#8217;amministrazione conseguente alla denuncia di inizio attività non consegue ad un provvedimento amministrativo ma ad una dichiarazione del privato cittadino. (Consiglio Stato, sez. VI, 4 settembre 2002, n. 4453) <br />
Inoltre, dopo l’espressa previsione, da parte della l. n. 537 del 1993, art. 2 comma 10, di un termine perentorio per l’esercizio dei poteri inibitori ( “entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia”), la possibilità per la P.A. di ricorrere ai propri poteri di autotutela nel caso in cui l’intervento edilizio realizzato a seguito di D.I.A.  fosse difforme dalle prescrizioni urbanistiche  era generalmente  esclusa perché ritenuta una sostanziale elusione della perentorietà del termine. <br />
L’unica forma di tutela a disposizione del privato che si ritenga leso dal mancato tempestivo esercizio dei poteri inibitori della amministrazione consiste chiedere alla amministrazione di porre in essere i provvedimenti sanzionatori previsti per gli abusi edilizi e ricorrere, quindi, in caso di inerzia, alla procedura del silenzio-rifiuto, che pertanto non avrà, né potrebbe avere ad oggetto il mancato esercizio del potere inibitorio dell&#8217;Amministrazione, dal quale l’amministrazione è decaduta essendo decorso il relativo termine, bensì il generale potere repressivo degli abusi edilizi. Il presupposto di questa ricostruzione è dunque che la decadenza dal potere inibitorio non determini comunque una sorta di sanatoria dell’intervento realizzato a seguito di D.I.A. ancorché al di fuori dei presupposti normativi, ma che esso possa continuare ad essere considerato abusivo, cosicché non sarebbe precluso alla amministrazione l’esercizio dei propri  poteri sanzionatori.<br />
In questo quadro, è intervenuta la novella dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990, introdotta dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005, che ha espressamente previsto la possibilità per l’amministrazione che sia rimasta inerte dopo la presentazione della D.I.A. di “assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.”<br />
Nonostante l’entrata in vigore di tale innovativa disciplina, il Consiglio di Stato (sez. IV, 22 luglio 2005, n. 3916), dopo aver espressamente dichiarato di non ritenere applicabile, <i>ratione temporis</i>, la normativa sopravvenuta, ha riconfermato la tesi della natura privatistica della D.I.A., puntualizzando che è necessario distinguere tra due distinti rapporti: quello tra denunciante e amministrazione, in cui la DIA si pone come atto di parte, e quello che riguarda i controinteressati all&#8217;intervento. Tali rapporti, secondo il Consiglio di Stato, pur essendo attinenti ad una medesima situazione sostanziale, devono essere tenuti distinti sul piano delle tutele, anche in considerazione della diversità dei poteri di cui dispone l’amministrazione.<br />
Secondo altra tesi, sostenuta in giurisprudenza dal TAR Pescara ( 1° settembre 2005, n. 494), invece, la norma introdotta dalla legge n. 80 del 2005, nel riconoscere l’esercizio dei poteri di autotutela dopo la presentazione della D.I.A., avrebbe implicitamente ma inequivocabilmente riconosciuto alla D.I.A. natura di atto abilitativo tacito, formatosi a seguito della denuncia del privato e della successiva inerzia della amministrazione. Tale disciplina inoltre sarebbe immediatamente applicabile in quanto essa non avrebbe natura innovativa ma di interpretazione autentica con effetto retroattivo, in quanto sarebbe volta a fornire l’avallo del legislatore alla tesi, già sostenuta in dottrina e giurisprudenza, della natura di atto amministrativo tacito della D.I.A. non seguita dal tempestivo esercizio del potere inibitorio.    <br />
Secondo il TAR Pescara, quindi, nell’attuale quadro normativo, dovrebbe essere ritenuta ammissibile l’impugnazione di una D.I.A. da parte del terzo dinanzi al giudice amministrativo.<br />
Ritiene il collegio di non poter condividere tali argomentazioni in quanto la novella dell’art. 19 della l. 241 del 1990 non può ritenersi applicabile alla fattispecie in esame, che deve invece essere valutata con riferimento alla normativa previgente, in vigore al momento in cui i fatti di causa si sono verificati. <br />
Secondo quanto ripetutamente affermato dalla Corte costituzionale, va riconosciuto il carattere di norma di interpretazione autentica soltanto alle norme dirette a chiarire il senso di quelle preesistenti, ovvero ad escludere o ad enucleare uno dei sensi tra quelli ragionevolmente ascrivibili alle norme interpretative; a tal fine occorre, peraltro, che la scelta imposta dalla norma interpretativa rientri tra le varianti di senso compatibili con il tenore letterale del testo interpretato, sì da stabilire un significato che ragionevolmente possa essere ascritto alla legge anteriore (cfr., ex multis, sentenze 30 marzo 1995 n. 94 e 5 novembre 1996 n. 386).<br />
In sostanza occorre che le disposizioni recate dalla legge di interpretazione abbiano ad oggetto non già la disciplina di questa o quella fattispecie, bensì soltanto il significato della legge precedente (Consiglio di stato, Sez. VI, 17 novembre 2004, n. 7512).<br />
Inoltre, dal momento che la disciplina di interpretazione autentica ha effetto retroattivo, derogando al generale principio della irretroattività della legge, l’individuazione di questo genere di norme deve essere condotta con estremo rigore. <br />
La nuova formulazione dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990, recata dalla l. n. 80 del 2005, non può essere considerata, alla stregua di tali principi, una norma di interpretazione autentica, non essendo essa espressamente finalizzata a chiarire il senso della disciplina previgente e non potendosi trarre tale intendimento in via interpretativa.  <br />
Peraltro, non può essere taciuto, pur senza soffermarsi sulla questione, che non sembra che la nuova previsione normativa debba essere necessariamente interpretata come un riconoscimento legislativo del valore provvedimentale della D.I.A; essa infatti potrebbe anche essere intesa semplicemente come riferita alla possibilità di adottare i poteri di inibizione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti, pur dopo il decorso del termine di trenta giorni (che peraltro non è più qualificato espressamente come termine perentorio), purché sussistano i presupposti per il ricorso agli strumenti dell’autotutela, e in particolare quelli di cui all’art. 21 <i>nonies</i> della l. 241 del 1990, ferma restando la possibilità della amministrazione di esercitare, anche su sollecitazione del privato, i poteri sanzionatori in caso di difformità della DIA dalle prescrizioni urbanistiche o di difformità dei lavori eseguiti rispetto a quelli oggetto della DIA.<br />
In conclusione, dunque, il collegio ritiene che l’impugnativa della DIA di cui al secondo motivo di ricorso e ai motivi aggiunti non sia ammissibile, in quanto la D.I.A. – in base alla disciplina applicabile al caso di specie &#8211;  non costituisce un provvedimento tacito né una fattispecie avente valore provvedimentale. <br />
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano in dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione di Napoli,  respinge il ricorso in epigrafe e dichiara inammissibili i motivi aggiunti.<br />
Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti della controinteressata costituita, che liquida in complessivi 2000 euro.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così è deciso in Napoli, nella camera di consiglio del  24 novembre 2005</p>
<p>Dott. Giovanni de Leo Presidente<br />
Dott. ssa Maria Laura Maddalena Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-27-1-2006-n-1131/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2006 n.1131</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2006 n.20</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-27-1-2006-n-20/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-27-1-2006-n-20/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2006 n.20</a></p>
<p>Presidente Annibale MARINI; Redattore Alfio FINOCCHIARO inammissibilità per difetto di motivazione Espropriazione per pubblica utilita’ – Testo unico – Art. 1, comma 1, lettera h), del d.lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 (Modifiche ed integrazioni al d.P.R 8 giugno 2001, n. 327) – Forme di pubblicita’ del procedimento espropriativo –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-27-1-2006-n-20/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2006 n.20</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-27-1-2006-n-20/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2006 n.20</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Annibale MARINI; Redattore Alfio FINOCCHIARO</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">inammissibilità per difetto di motivazione</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Espropriazione per pubblica utilita’ – Testo unico – Art. 1, comma 1, lettera h), del d.lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 (Modifiche ed integrazioni al d.P.R 8 giugno 2001, n. 327) – Forme di pubblicita’ del procedimento espropriativo – Ricorso della Provincia autonoma di Trento &#8211; Presunta violazione dell’art. 8, n. 1, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e dell&#8217;art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 – Presunta interferenza di norme statali nell&#8217;autonomia organizzativa e nella potestà amministrativa della Provincia – Difetto di motivazione in ordine ai parametri costituzionali invocati &#8211; Inammissibilita’.</p>
<p>Espropriazione per pubblica utilita’ – Testo unico – Art. 1, comma 1, lett. d), del d.lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 (Modifiche ed integrazioni al d.P.R 8 giugno 2001, n. 327) – Diretta applicabilita’ nelle Province autonome di Trento e Bolzano – Ricorso della Provincia autonoma di Trento &#8211; Asserita violazione dell’art. 8, n. 22, e 16, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, dell&#8217;art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 e dell&#8217;art. 117, 6&#730; comma, Cost. – Avvenuta soppressione delle parole «e delle Province autonome di Trento e Bolzano» &#8211; Cessazione della material del contendere.</span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 1, lettera h), del dlgs. 27 dicembre 2002, n. 302 (Modifiche ed integrazioni al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), sollevata, in riferimento agli artt. 8, numero 1, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) ed all&#8217;art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), dalla Provincia autonoma di Trento, stante l&#8217;assenza di qualsiasi motivazione in ordine ai parametri costituzionali invocati dalla ricorrente.</p>
<p>Cessa la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 302 del 2002, dal momento che la norma censurata è stata rettificata con la soppressione delle parole «e delle Province autonome di Trento e Bolzano», con ciò eliminando il dubbio della Provincia ricorrente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p></i><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composta dai Signori:<br />
&#61485;         Annibale		MARINI		Presidente<br />	<br />
&#61485;         Franco		BILE			<br />	<br />
&#61485;         Giovanni Maria	FLICK			     <br />	<br />
&#61485;         Francesco		AMIRANTE		     <br />	<br />
&#61485;         Ugo			DE SIERVO		     <br />	<br />
&#61485;         Romano		VACCARELLA		     <br />	<br />
&#61485;         Paolo		MADDALENA		     <br />	<br />
&#61485;         Alfio		FINOCCHIARO		     <br />	<br />
&#61485;         Alfonso		QUARANTA		     <br />	<br />
&#61485;         Franco		GALLO			     <br />	<br />
&#61485;         Luigi		MAZZELLA		     <br />	<br />
&#61485;         Gaetano		SILVESTRI		     <br />	<br />
&#61485;         Sabino		CASSESE		     <br />	<br />
&#61485;         Maria Rita	SAULLE		     <br />	<br />
&#61485;         Giuseppe		TESAURO		     <br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
    nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;articolo 1, comma 1, lettera <i>d</i>) e lettera <i>h</i>), del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302 (Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento, notificato il 24 marzo 2003, depositato in cancelleria il 1° aprile 2003 ed iscritto al n. 37 del registro ricorsi 2003.<br />
<i><br />
    Visto</i> l&#8217;atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
<i>    udito</i> nell&#8217;udienza pubblica del 15 novembre 2005 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;<br />
<i>    uditi</i> l&#8217;avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e l&#8217;avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>    1.– Con ricorso notificato il 24 marzo 2003, e depositato il 1° aprile 2003, la Provincia autonoma di Trento ha chiesto a questa Corte di dichiarare l&#8217;illegittimità dell&#8217;art. 1, comma 1, lettera <i>d</i>) e lettera <i>h</i>), del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302 (Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), per violazione degli artt. 8 e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione e in particolare dell&#8217;art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, nonché dell&#8217;art. 117, sesto comma, della Costituzione, e inoltre del principio di certezza del diritto.<br />
    La Provincia ricorrente lamenta che lo Stato, disciplinando, con la norma impugnata, le competenze regionali in materia espropriativa, abbia previsto l&#8217;applicabilità diretta delle norme statali anche per le Province autonome.<br />
    Infatti, da un lato, l&#8217;art. 1, comma 1, lettera <i>d</i>), del decreto legislativo n. 302 del 2002, che ha modificato l&#8217;art. 5 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), stabilisce che le disposizioni del t.u. «operano direttamente nei riguardi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano finché esse non esercitano la propria potestà legislativa in materia», e che «la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione ai sensi degli articoli 4 e 8 dello statuto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell&#8217;articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266»; dall&#8217;altro, la lettera <i>h</i>), modificando l&#8217;art. 11 del predetto t.u. sulle espropriazioni, dispone che «al proprietario del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all&#8217;esproprio va inviato l&#8217;avviso dell&#8217;avvio del procedimento», e precisa che «l&#8217;avviso di avvio del procedimento è comunicato personalmente agli interessati alle singole opere previste dal piano o dal progetto» e che qualora «il numero dei destinatari sia superiore a cinquanta, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all&#8217;albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo».<br />
    La Provincia rileva che la prima delle due disposizioni mantiene la clausola di salvaguardia già contenuta nell&#8217;originario testo dell&#8217;art. 5 del d.P.R. n. 327 del 2001, relativa alla speciale autonomia del Trentino-Alto Adige, ma al tempo stesso sancisce la diretta applicabilità delle norme statali anche alla Provincia di Trento, aggiungendo che sul nuovo testo sono possibili varie interpretazioni, alcune delle quali lesive delle prerogative legislative provinciali.<br />
    La seconda delle disposizioni denunciate contrasta con la potestà legislativa esclusiva della Provincia in materia di organizzazione dei propri uffici (art. 8, numero 1, dello statuto); e comunque, prevedendo l&#8217;art. 11, comma 2, del t.u. sulle espropriazioni (come modificato dalla norma in esame), uno specifico comportamento della Provincia autonoma, si ravvisa una violazione dell&#8217;art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992.<br />
    2.– Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, il quale rammenta che con il decreto legislativo n. 302 del 2002 sono state introdotte modifiche e integrazioni al t.u. espropriazioni (d.P.R. n. 327 del 2001), onde assicurare il coordinamento con la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (legge obiettivo), in attuazione della delega di cui all&#8217;art. 5, penultimo comma, della legge 10 agosto 2002, n. 166.<br />
    Riguardo all&#8217;art. 1, comma 1, lettera <i>h</i>), del decreto legislativo n. 302 del 2002, modificativo dell&#8217;art. 11 del t.u. sulle espropriazioni, esso mira a favorire la partecipazione dei cittadini al procedimento, ed è giustificato dalla potestà normativa statale riconosciuta non solo dalla lettera <i>m</i>) dell&#8217;art. 117, secondo comma, della Costituzione, ma anche dalla successiva lettera <i>r</i>) (coordinamento informativo e informatica), che non tollera differenti applicazioni a seconda della diversa residenza dei cittadini e della diversa costituzione dei beni oggetto dei diritti da tutelare: la previsione della pubblicazione di un avviso su un sito <i>internet</i> non impone un comportamento alla Provincia, ma prevede solo che ove quello strumento esista, esso sia utilizzato per assicurare ai cittadini una più efficace tutela dei propri diritti. La questione è dunque infondata.<br />
    3.– Nell&#8217;imminenza dell&#8217;udienza pubblica la Provincia autonoma di Trento ha depositato memoria, con la quale, riguardo alla prima questione, chiede dichiararsi la cessazione materia del contendere, per avere la norma impugnata subito un ritocco, nel senso auspicato da essa Provincia, come da comunicato del 28 luglio 2003 (<i>Gazzetta</i> <i>Ufficiale</i> n. 173 del 2003); riguardo alla seconda, sottolinea che sostanzialmente lo Stato non contesta che l&#8217;art. 11 t.u. sulle espropriazioni abbia imposto un comportamento alla Provincia.<br />
    Replica alle giustificazioni addotte dall&#8217;Avvocatura, assumendo che la previsione non è riconducibile ai livelli minimi delle prestazioni essenziali in materia di diritti, trattandosi di una semplice modalità di comunicazione, ulteriore rispetto ad altre forme, e dunque di sicuro non essenziale.<br />
    Non si tratterebbe neppure di coordinamento informatico, posto che questo è necessario per assicurare comunanza di linguaggi, procedure e <i>standard</i> omogenei, e permettere la comunicabilità tra sistemi informatici della pubblica amministrazione.<br />
    Resta comunque ferma la censura riferita all&#8217;art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992, per la diretta applicabilità alla Provincia, con imposizione di specifico comportamento.<br />
    Peraltro, si aggiunge nella memoria<i>,</i> la previsione di pubblicazione informatica dell&#8217;avvio del procedimento espropriativo non è idonea a concretare uno dei limiti alla potestà legislativa primaria, neppure di quelli esistenti prima della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e che l&#8217;art. 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede ora che le Regioni e gli enti locali, nell&#8217;ambito delle rispettive competenze, regolano la materia (del procedimento amministrativo) nel rispetto delle garanzie del cittadino, come definite dai principi stabiliti dalla stessa legge.</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>    Considerato in diritto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
    1.– La Provincia autonoma di Trento dubita della legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 1, lettera <i>d</i>), del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302 (Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), laddove prevede la diretta applicabilità del nuovo t.u. in materia di espropriazione per pubblica utilità anche alla Provincia autonoma di Trento, finché essa non si adegui ai principi e alle norme fondamentali di riforma economico-sociale di cui al t.u., per violazione degli artt. 8, numero 22, e 16, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dell&#8217;art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), e dell&#8217;art. 117, sesto comma, della Costituzione, per l&#8217;interferenza di norme statali, legislative e regolamentari, in materia attribuita alla competenza “separata e riservata” della Provincia.<br />
    La stessa Provincia dubita altresì della legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 1, lettera <i>h</i>), del decreto legislativo n. 302 del 2002, laddove, regolando le forme di pubblicità del procedimento espropriativo, stabilisce che qualora il numero dei destinatari della comunicazione di avvio del procedimento espropriativo sia superiore a cinquanta, questa è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all&#8217;albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, per violazione degli artt. 8, numero 1, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e dell&#8217;art. 2 del decreto legislativo16 marzo 1992, n. 266, per l&#8217;interferenza di norme statali nell&#8217;autonomia organizzativa e nella potestà amministrativa della Provincia.<br />
    2.– In ordine alla prima delle questioni di legittimità costituzionale proposte deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.<br />
    L&#8217;art. 5, comma 3, prima parte, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dall&#8217;art. 1, comma 1, lettera <i>d</i>), del decreto legislativo n. 302 del 2002 stabiliva testualmente che «le disposizioni del testo unico operano direttamente nei riguardi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano fino a quando esse non esercitano la propria potestà legislativa in materia, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2».<br />
    Come da comunicato del 28 luglio 2003 (pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale </i>28 luglio 2003, n. 173), la norma è stata rettificata con la soppressione delle parole «e delle Province autonome di Trento e Bolzano», con ciò eliminando il dubbio della Provincia ricorrente.<br />
    La rettifica dell&#8217;espressione normativa, con relativa pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i>, è legittima, in quanto consentita dall&#8217;art. 15 del d.P.R. 14 marzo 1986, n. 217 (Approvazione del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana), senza che rilevi se si sia trattato di un errore materiale o di un originario fraintendimento del legislatore.<br />
    3.– Nel proporre la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 1, lettera <i>h</i>), del decreto legislativo n. 302 del 2002, la ricorrente si limita a dedurre che «la norma statale interferisce nella autonomia organizzativa della Provincia autonoma di Trento, violando la potestà legislativa di cui all&#8217;art. 8, n. 1, dello statuto e, nella misura in cui prescrive un&#8217;attività amministrativa, la relativa potestà amministrativa» e che «in ogni caso sarebbe violato anche l&#8217;art. 2 del decreto legislativo n. 266/92».<br />
    Nelle questioni di legittimità costituzionale, tanto se proposte in via incidentale (art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87), quanto se sollevate in via principale (art. 34, secondo comma, della stessa legge) è requisito imprescindibile di ammissibilità una minima sufficiente determinazione del parametro rispetto al quale la questione stessa è sollevata (sentenza n. 87 del 1998).<br />
    Nella specie la questione è inammissibile per l&#8217;assenza di qualsiasi motivazione in ordine ai parametri costituzionali invocati dalla ricorrente (sentenza n. 335 del 2005), senza che tale originaria inammissibilità possa ritenersi superata dalle argomentazioni contenute nella memoria predisposta per l&#8217;udienza.</p>
<p align=center>
<b>per questi motivi<br />
</b><br />
    LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p></p>
<p align=justify>
<i>    dichiara </i>inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 1, lettera <i>h</i>), del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302 (Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), sollevata, in riferimento agli artt. 8, numero 1, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) ed all&#8217;art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso in epigrafe;<br />
<i>    dichiara </i>cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 1, lettera <i>d</i>), del citato decreto legislativo n. 302 del 2002.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2006.<i><b><br />
</b></i><br />
<i><b>Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2006.</b></i></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-27-1-2006-n-20/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2006 n.20</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2006 n.21</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-27-1-2006-n-21/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-27-1-2006-n-21/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-27-1-2006-n-21/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2006 n.21</a></p>
<p>Presidente Annibale MARINI; Redattore Alfio FINOCCHIARO annullamento dei decreti ministeriali di proroga del Commissario straordinario dell&#8217;Ente parco nazionale dell&#8217;arcipelago toscano, in mancanza del procedimento per conseguire l&#8217;intesa con il Presidente della Regione Ambiente e territorio – Parchi e reserve naturali &#8211; Decreti del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-27-1-2006-n-21/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2006 n.21</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-27-1-2006-n-21/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2006 n.21</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Annibale MARINI;  Redattore Alfio FINOCCHIARO</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">annullamento dei decreti ministeriali di proroga del Commissario straordinario dell&#8217;Ente parco nazionale dell&#8217;arcipelago toscano, in mancanza del procedimento per conseguire l&#8217;intesa con il Presidente della Regione</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Parchi e reserve naturali &#8211; Decreti del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio del 18 novembre 2004, DEC/DPN 2211 e dell&#8217;8 giugno 2005, DEC/DPN 1048 – Proroghe del Commissario straordinario dell’Ente parco nazionale dell’arcipelago toscano – Omesso avvio della procedura per il conseguimento dell’intesa con il Presidente della Regione Toscana, prevista dall&#8217;art. 9, comma 3, della L. 6 dicembre 1991, n. 394 – Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Toscana nei confronti del P.C.M. – Presunta menomazione della sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate alle Regioni, in violazione degli articoli 5, 117 e 118 Cost. – Asserita violazione del principio di leale cooperazione fra Stato e Regioni – Annullamento dei decreti di proroga del commissario straordinario dell’Ente Parco.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Non spetta allo Stato e, per esso, al Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio la nomina del commissario straordinario dell&#8217;Ente Parco nazionale dell&#8217;arcipelago toscano nel caso in cui tale nomina avvenga senza che sia stato avviato e proseguito il procedimento per raggiungere l&#8217;intesa con la Regione Toscana per la nomina del Presidente dello stesso Ente, e, per l&#8217;effetto, annulla i decreti del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio 18 novembre 2004 DEC/DPN 2211 e 8 giugno 2005 DEC/DPN 1048 di proroga del commissario straordinario del predetto Ente Parco.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p></i><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composta dai Signori:<br />
&#61485;         Annibale		MARINI		Presidente<br />	<br />
&#61485;         Franco		BILE			<br />	<br />
&#61485;         Giovanni Maria	FLICK			     <br />	<br />
&#61485;         Francesco		AMIRANTE		     <br />	<br />
&#61485;         Ugo			DE SIERVO		     <br />	<br />
&#61485;         Romano		VACCARELLA		     <br />	<br />
&#61485;         Paolo		MADDALENA		     <br />	<br />
&#61485;         Alfio		FINOCCHIARO		     <br />	<br />
&#61485;         Alfonso		QUARANTA		     <br />	<br />
&#61485;         Franco		GALLO			     <br />	<br />
&#61485;         Luigi		MAZZELLA		     <br />	<br />
&#61485;         Gaetano		SILVESTRI		     <br />	<br />
&#61485;         Sabino		CASSESE		     <br />	<br />
&#61485;         Maria Rita	SAULLE		     <br />	<br />
&#61485;         Giuseppe		TESAURO		     <br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>    nei giudizi per conflitti di attribuzione tra enti sorti a seguito dei decreti del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio del 18 novembre 2004, DEC/DPN 2211 e dell&#8217;8 giugno 2005, DEC/DPN 1048, promossi con due ricorsi della Regione Toscana, notificati rispettivamente il 1° febbraio e il 4 agosto 2005, depositati in cancelleria il 10 febbraio e il 12 agosto successivi ed iscritti al n. 9 del registro conflitti 2005 ed al n. 26 del registro conflitti tra enti 2005.<br />
<i><br />
    Visti</i> gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
<i>    udito</i> nell&#8217;udienza pubblica del 29 novembre 2005 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;<br />
<i>    uditi</i> l&#8217;avvocato Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana e l&#8217;avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
    1.– Con ricorso notificato in data 10 febbraio 2005 (reg. confl. n. 9 del 2005), la Regione Toscana ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio in relazione al decreto del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio del 18 novembre 2004 DEC/DPN 2211 con il quale è stato prorogato l&#8217;incarico di Commissario straordinario dell&#8217;Ente Parco nazionale dell&#8217;arcipelago toscano al dott. Ruggero Barbetti, per la durata di sei mesi decorrenti dalla data del 3 dicembre 2004.<br />
    La ricorrente, assumendo la violazione degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione e del principio di leale cooperazione, in relazione all&#8217;art. 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), che prevede, per la nomina del presidente degli Enti parco, un meccanismo di intesa tra il Ministro dell&#8217;ambiente e i Presidenti delle Regioni nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco, chiede che sia dichiarato che non spetta allo Stato di nominare, in mancanza della prescritta intesa con la Regione Toscana, il Commissario straordinario dell&#8217;Ente Parco nazionale dell&#8217;arcipelago toscano, e che sia, conseguentemente, annullato il decreto ministeriale di nomina innanzi richiamato.<br />
    Riferisce la Regione ricorrente che la questione, riguardante il procedimento concernente la nomina del Presidente del Parco nazionale dell&#8217;arcipelago toscano, è già nota alla Corte costituzionale che, in merito, ha pronunciato la sentenza n. 27 del 2004. <br />
    Ai sensi dell&#8217;art. 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il presidente dell&#8217;Ente parco nazionale deve essere nominato di intesa tra il Ministro dell&#8217;ambiente ed i Presidenti delle Regioni nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale. <br />
    In data 1° marzo 2002 (in considerazione della imminente scadenza del presidente allora in carica), il Ministro chiedeva alla Regione Toscana l&#8217;intesa per nominare, quale Presidente dell&#8217;Ente Parco dell&#8217;arcipelago toscano, il dott. Ruggero Barbetti. La Regione, con propria nota del 15 marzo 2002, esprimeva motivatamente il proprio diniego all&#8217;intesa richiesta e chiedeva un incontro urgente allo scopo di ricercare l&#8217;intesa. Con il proprio decreto del 19 settembre 2002, il Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio nominava un commissario straordinario dell&#8217;Ente parco nazionale dell&#8217;arcipelago toscano, nella persona del dott. Ruggero Barbetti.<br />
    Tale decreto veniva annullato dalla Corte costituzionale con la richiamata sentenza n. 27 del 2004.<br />
    Successivamente, con decreto del 19 febbraio 2004, il Ministro nominava il dott. Aldo Casentino ed il dott. Silvio Vetrano rispettivamente commissario straordinario e subcommissario dell&#8217;ente in oggetto, per la durata di sessanta giorni decorrenti dal 5 febbraio 2004.<br />
    Il provvedimento era motivato con la necessità di garantire l&#8217;ordinaria amministrazione dell&#8217;organo scaduto, nell&#8217;attesa di addivenire all&#8217;intesa con la Regione Toscana: a tal fine si dava atto che la Regione era stata coinvolta e conveniva sulla soluzione dando la sua disponibilità, manifestata con nota del 21 gennaio 2004, ad avviare il confronto preordinato al raggiungimento dell&#8217;intesa prescritta dalla legge.<br />
    Con nota del 29 marzo 2004, inviata al Ministro per fax nello stesso giorno e poi spedita per posta, il Presidente della Regione, in vista dell&#8217;avvicinarsi della scadenza degli incarichi del commissario e del vice-commissario fissata per il 4 aprile 2004, invocando una reale e fattiva collaborazione ai fini dell&#8217;intesa per la nomina del Presidente dell&#8217;Ente parco, proponeva al Ministro alcuni nominativi di esperti da valutare ai fini dell&#8217;intesa per la nomina a Presidente dell&#8217;ente in oggetto, ed allegava i relativi <i>curricula</i>. Venivano proposti il prof. Cinelli, il dott. Landi ed il prof. Santi; i relativi <i>curricula</i> dimostravano il possesso, nei candidati, dei requisiti necessari per poter svolgere l&#8217;incarico. Il Presidente della Regione, nella citata nota, chiedeva al Ministro anche un incontro per discutere più dettagliatamente i profili delle candidature ed esaminare eventuali ulteriori ipotesi.<br />
    Il Ministro, con decreto del 6 aprile 2004, nominava il dott. Ruggero Barbetti quale commissario straordinario per la durata di sessanta giorni decorrenti dal 6 aprile. Nel decreto si richiamava una lettera del 17 marzo 2004 inviata alla Regione, con cui si chiedeva l&#8217;intesa per la nomina del dott. Barbetti; si affermava che la Regione non aveva risposto; si ignorava del tutto la nota regionale del 29 marzo; si giustificava la nomina commissariale con l&#8217;esigenza di assicurare la funzionalità dell&#8217;azione amministrativa e, quanto al nome proposto – quello del dott. Barbetti, vale a dire il medesimo sul quale non si era perfezionata la procedura dell&#8217;intesa – se ne sosteneva l&#8217;idoneità «per le sue capacità professionali e per la specifica conoscenza del territorio di riferimento».<br />
    La Regione, a fronte di tale decreto, affermava di non aver mai ricevuto la lettera, ivi citata, del 17 marzo con cui il Ministro sosteneva di aver avviato la procedura dell&#8217;intesa. Ed infatti tale nota era pervenuta alla Regione Toscana solo in data 6 aprile 2004 – né del resto sarebbe potuta arrivare prima, essendo stata spedita dall&#8217;ufficio postale di Roma Ostiense solo in data 3 aprile 2004, come attestava il timbro postale della lettera pervenuta – quando già era scaduto il precedente commissario.<br />
    A tale decreto seguiva una ulteriore nota del Ministro, in data 8 aprile 2004, pervenuta alla Regione in data 14 aprile 2004, in cui il medesimo comunicava di avere ricevuto la lettera regionale del 29 marzo 2004 proprio il medesimo giorno della adozione dell&#8217;atto di nomina del dott. Barbetti quale commissario dell&#8217;Ente parco (tale lettera era stata inviata via fax in data 29 marzo 2004). Il Ministro poi affermava di ritenere confliggente con lo spirito di collaborazione il rifiuto di intesa sul nominativo del dott. Barbetti; sosteneva che l&#8217;intesa fosse comunque da cercare e conseguire e dichiarava funzionale a tale primario obiettivo il breve termine di sessanta giorni della durata commissariale; fissava un incontro per il 22 aprile.<br />
    Il Presidente della Regione Toscana decideva di non impugnare il decreto di nomina commissariale, intendendo così favorire il procedimento per il raggiungimento dell&#8217;intesa e, in data 8 aprile 2004, rispondeva alla lettera del Ministro del 17 marzo, ribadendogli di non aver potuto rispondere prima perché quella lettera era pervenuta solo in data 6 aprile 2004, in quanto spedita dall&#8217;ufficio postale di Roma il 3 aprile 2004. In ogni caso il Presidente, al fine di addivenire ad un possibile accordo, riconfermava il contenuto della precedente lettera del 29 marzo (che veniva nuovamente trasmessa): in sostanza dunque il Presidente, nel richiamare le motivazioni in precedenza espresse in merito all&#8217;unico nominativo proposto dal Ministro, rilevava che, per addivenire all&#8217;intesa, non poteva essere sempre riproposto il solo, unico nome su cui l&#8217;intesa non era stata raggiunta e indicava di nuovo al Ministro tre nominativi (già segnalati con la lettera del 29 marzo) di soggetti con requisiti di elevata professionalità in rapporto all&#8217;incarico di presidente dell&#8217;Ente parco.<br />
    In data 20 aprile 2004 il Presidente della Regione Toscana scriveva ancora al Ministro affermando di aver sempre e tempestivamente risposto alle richieste ministeriali; evidenziava che i ritardi imputati non erano sussistenti; chiariva di aver sempre motivato le proprie posizioni in merito all&#8217;unico nome proposto dal Ministro (cioè quello del dott. Barbetti); ribadiva che il diniego all&#8217;intesa non era collegato allo schieramento politico del dott. Barbetti («lo prova il fatto che fra le proposte da me formulate per la presidenza dell&#8217;ente parco sono facilmente rintracciabili ipotesi sintoniche con l&#8217;attuale maggioranza di Governo»), ma alla necessità, sempre fatta presente, che il Presidente del Parco avesse anche un forte legame istituzionale con le realtà locali.<br />
    Ancora il Presidente evidenziava che la leale collaborazione avrebbe reso necessario non proporre da parte del Ministro sempre e solo il medesimo nominativo su cui non era stata raggiunta l&#8217;intesa, ed auspicava una positiva soluzione della vicenda nella riunione del 4 maggio.<br />
    Dopo questo incontro, il Presidente della Regione Toscana inviava al Ministro in data 12 maggio 2004 una propria ulteriore nota, in cui evidenziava che l&#8217;incontro del 4 maggio aveva avuto un esito negativo per «l&#8217;ennesima riproposizione del solo nominativo del dott. Ruggero Barbetti» che «non può in tutta evidenza essere considerata espressione di una volontà di leale e costruttiva collaborazione».<br />
    Il Presidente pertanto chiedeva una effettiva cooperazione o attraverso una proposta alternativa a quella del dott. Ruggero Barbetti, o esprimendo le necessarie valutazioni rispetto a quelle che la Regione aveva da tempo indicato. A tale lettera rispondeva il Ministro con nota del 17 maggio, ove si esprimeva rammarico e si preannunciava un incontro; intanto, con il decreto del 7 giugno 2004 si confermava, quale commissario dell&#8217;ente, sempre il dott. Barbetti per ulteriori sessanta giorni decorrenti dal 5 giugno.<br />
    In tale decreto si citano solo due lettere del Ministro, una del 17 maggio con cui il Ministro avrebbe ribadito la necessità di dare corso alle nomine dei vertici istituzionali dell&#8217;Ente parco attraverso lo strumento dell&#8217;intesa, e la seconda, sempre nella stessa data, inviata al Presidente della Regione, ove il Ministro dichiarava di essere disponibile a riprendere l&#8217;<i>iter</i> finalizzato all&#8217;intesa. Era evidentemente parziale – secondo la ricorrente – la ricostruzione dei fatti contenuta in tale decreto in cui non si richiamano volutamente tutte le note inviate dal Presidente della Regione e in cui si omette ogni indicazione dei motivi per cui le proposte indicate dallo stesso Presidente non erano state prese in considerazione.<br />
    Anche in questo caso il Presidente della Regione Toscana riteneva di non ricorrere avverso tale decreto.<br />
    In seguito, il Presidente della Regione inviava un&#8217;ulteriore comunicazione al Ministro in data 28 giugno 2004, ove, appellandosi ai princípi sanciti dalla Corte costituzionale, gli chiedeva di esprimere una valutazione sulle proposte della Regione e di formulare una proposta alternativa a quella del dott. Barbetti che consentisse il raggiungimento dell&#8217;accordo.<br />
    A questa lettera seguivano un ulteriore decreto in data 22 luglio, di proroga dell&#8217;incarico commissariale al dott. Barbetti per altri sessanta giorni a far data dal 4 agosto 2004, nonché il decreto del 24 settembre di proroga dell&#8217;incarico, sempre al dott. Barbetti, per altri sessanta giorni dal 4 ottobre 2004. Tale incarico quindi sarebbe scaduto il 3 dicembre 2004.<br />
    Con il provvedimento oggetto del presente conflitto, il Ministro, con effetto dal 3 dicembre 2004 ha prorogato il medesimo incarico commissariale sempre al dott. Barbetti, ma, questa volta, per la durata di sei mesi.<br />
    Il provvedimento lederebbe le competenze costituzionali garantite alla Regione e violerebbe il principio di leale cooperazione, recando <i>vulnus</i> agli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione.<br />
    Da quanto esposto nel fatto e attestato nei documenti depositati, risulta infatti che, dopo l&#8217;annullamento della nomina commissariale a seguito della sentenza n. 27 del 2004, il dott. Barbetti (e quindi quello stesso soggetto sul quale non è stata raggiunta l&#8217;intesa tra il Ministro ed il Presidente della Regione Toscana), esercita le funzioni di Presidente del Parco dell&#8217;arcipelago toscano (anche se con la qualifica di commissario, ma con identici poteri del presidente e con garanzia di durata, grazie alle proroghe) ormai ininterrottamente dal 6 aprile 2004.<u><br />
</u>    Nella sentenza n. 27 del 2004, la Corte – dopo aver rilevato che la nomina commissariale non può essere giustificata dal solo fatto che non si sia raggiunta l&#8217;intesa per la nomina del presidente «perché in questo modo si finirebbe per attribuire al Governo il potere di aggirare l&#8217;art. 9, comma 3, legge n. 394 del 1991, scegliendo come commissario una persona non gradita dal Presidente della regione» – ha richiamato e confermato importanti principî in tema di intese tra Stato e Regioni.<br />
    In particolare la Corte ha ricordato che «lo strumento dell&#8217;intesa costituisce una delle possibili forme di attuazione del principio di leale cooperazione tra lo Stato e la regione e si sostanzia in una paritaria codeterminazione del contenuto dell&#8217;atto; intesa da realizzare e ricercare, laddove occorra, attraverso reiterate trattative volte a superare le divergenze che ostacolino il raggiungimento di un accordo, senza alcuna possibilità di un declassamento dell&#8217;attività di codeterminazione connessa all&#8217;intesa in una mera attività consultiva non vincolante (cfr. sentenza n. 351 del 1991)».<br />
    Pertanto, con specifico riferimento alla prima nomina del commissario dell&#8217;Ente Parco dell&#8217;arcipelago toscano, la Corte ha evidenziato che «proprio per il fatto che alla nomina del Commissario si giunge in difetto di nomina del Presidente, per il mancato perfezionamento dell&#8217;intesa ed in attesa che ad essa si pervenga, condizione di legittimità della nomina del primo è, quantomeno, l&#8217;avvio e la prosecuzione delle procedure per la nomina del secondo». Nel caso di specie la nomina commissariale è stata dichiarata illegittima per il «mancato avvio e sviluppo della procedura dell&#8217;intesa per la nomina del Presidente, che esige, laddove occorra, lo svolgimento di reiterate trattative volte a superare, nel rispetto del principio di leale cooperazione tra Stato e regione, le divergenze che ostacolino il raggiungimento di un accordo e che sole legittimano la nomina del primo» (cioè del commissario).<br />
    Il comportamento tenuto dal Ministro dopo la sentenza n. 27 del 2004 non ha affatto rispettato, si afferma nel ricorso, i suddetti princípi.<br />
    Il Presidente della Regione, infatti, si è tempestivamente attivato, ha proposto nomi di soggetti competenti, con dimostrata professionalità, ed ha reiteratamente chiesto risposte in merito.<br />
    A fronte di tale comportamento della Regione, il Ministro – sottolinea la ricorrente – non ha nemmeno preso in considerazione i nominativi proposti dalla stessa, senza esplicitare i motivi di tale disinteresse, e ha tenuto un comportamento ambiguo: nel decreto del 6 aprile 2004, con il quale ha rinominato commissario il dott. Barbetti, dopo l&#8217;annullamento della precedente nomina, si afferma che la Regione non ha fornito risposta alla lettera del 17 marzo 2004 con cui era stata richiesta l&#8217;intesa e non si richiama la lettera regionale del 29 marzo 2004, nonostante quest&#8217;ultima fosse stata trasmessa via fax allo stesso Ministro nello stesso 29 marzo 2004, mentre la lettera del 17 marzo 2004 non poteva essere pervenuta alla Regione il 6 aprile, essendo stata inviata per posta prioritaria il 3 aprile 2004.<br />
    Inoltre il Ministro, negli atti di proroga del commissario, ha inserito clausole di mero stile, con le quali ha dichiarato di voler addivenire all&#8217;intesa, ha affermato che il commissariamento va superato, che il medesimo è funzionale solo al raggiungimento dell&#8217;intesa ma, nella sostanza, a tali frasi non ha mai corrisposto un comportamento costruttivo, di «reiterate trattative volte a superare le divergenze». Prova sicura di tale disponibilità, solo formale e non sostanziale, è la circostanza che il Ministro abbia sempre avanzato un solo nome, quello del dott. Barbetti, senza mai neppure tentare di costruire l&#8217;intesa proponendo ulteriori nominativi.<br />
    Con il provvedimento oggetto del conflitto si proroga il commissariamento per sei mesi: è dunque evidente, osserva la ricorrente, che si tende a stabilizzare un organo straordinario che, per sua natura, dovrebbe avere una durata ben più limitata.<br />
    E&#8217; significativo che la durata sia stata trasformata dagli usuali sessanta giorni a sei mesi, ciò che costituirebbe la conferma che non esiste alcuna volontà di ricercare un&#8217;intesa con il Presidente della Regione, ma si vuole solo istituzionalizzare e rendere più stabile il commissario.<br />
    Tutto quanto esposto evidenzierebbe che il Ministro si è limitato a proporre un nome, reiterandolo sempre, senza sviluppare quelle necessarie trattative che, sole, possono permettere il superamento delle divergenze.<br />
    La Regione Toscana ha “tollerato” i decreti del 6 aprile, del 7 giugno, del 22 luglio e del 24 settembre, con i quali è stato rinominato e prorogato il commissario Barbetti, nonostante i medesimi fossero gravemente lesivi delle proprie competenze: l&#8217;amministrazione ha infatti ritenuto che la nomina commissariale, limitata a sessanta giorni, potesse consentire al Ministro di attivare e soprattutto di proseguire in modo sostanziale un procedimento basato sulla fattiva collaborazione, e, dunque, preordinato a ricercare in modo efficace e a trovare l&#8217;intesa con la Regione medesima.<br />
    Ormai appare invece chiaro – rileva la ricorrente – che nulla di tutto ciò ha fatto ed intende fare il Ministro, il quale attende, senza compiere alcuna attività, la scadenza degli incarichi commissariali e poi li proroga; avendo constatato che i precedenti atti non sono stati impugnati dalla Regione, con l&#8217;ultimo decreto ha prorogato addirittura per sei mesi l&#8217;incarico commissariale «per garantire la continuità amministrativa dell&#8217;ente, nelle more della definizione dell&#8217;intesa». E&#8217; impossibile non constatare, anche considerando le identiche frasi sempre ripetute nei precedenti decreti, che si tratta di una motivazione formale, che si esaurisce in frasi vuote di qualsiasi contenuto concreto, perché il procedimento per addivenire all&#8217;intesa non verrà mai coltivato dal Ministro con la leale collaborazione che sarebbe necessaria.<br />
    Il comportamento “sleale” del Ministro determina una sicura lesione delle competenze regionali.<br />
    Il presidente, infatti, è l&#8217;organo fondamentale che rappresenta il parco e ne coordina l&#8217;attività; fa parte del consiglio direttivo che adotta lo statuto dell&#8217;ente, delibera i bilanci, il regolamento ed il piano del parco.<br />
    In sostanza il presidente del parco determina in modo incisivo le scelte dell&#8217;Ente parco e tali scelte inevitabilmente interferiscono con le competenze regionali. Infatti il parco dell&#8217;arcipelago toscano è stato istituito (con il citato d.P.R. 22 luglio 1996) per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, per la difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici, per la promozione sociale ed economica. E ancora, in base all&#8217;art. 11 della legge n. 394 del 1991, il regolamento del parco dovrà disciplinare le attività consentite nello stesso, con riferimento, tra l&#8217;altro, alla tipologia e alle modalità di costruzione di opere e di manufatti, alle attività artigianali, commerciali, alle attività agro-silvo-pastorali, sportive e ricreative.<br />
    Non può quindi dubitarsi che la regolamentazione dell&#8217;Ente parco (di cui, si ripete, il presidente è l&#8217;organo fondamentale) verrà ad interferire con le potestà costituzionalmente garantite alle Regioni nelle materie del governo del territorio (nelle quali rientra la difesa del suolo e quindi l&#8217;attività di difesa idrogeologica prevista all&#8217;art. 2 del d.P.R. 22 luglio 1996 istitutivo del parco, nonché la disciplina urbanistica ed edilizia degli interventi all&#8217;interno del parco), dell&#8217;agricoltura, del turismo, della caccia, della pesca.<br />
    Pertanto, l&#8217;interferenza del ruolo del presidente del parco con molteplici competenze regionali costituzionalmente garantite impone di interpretare l&#8217;intesa richiesta dall&#8217;art. 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991 quale forma di codeterminazione paritaria del contenuto dell&#8217;atto, come tale necessaria ed inibente la nomina di un presidente che non sia individuato a seguito della prescritta intesa.<br />
    Il comportamento del Ministro che non pone in essere le reiterate trattative volte a superare le divergenze che ostacolano il raggiungimento dell&#8217;intesa per la nomina del presidente dell&#8217;ente e che, sole, legittimano la nomina del commissario è sicuramente contrario – si rileva nel ricorso – ai princípi di leale collaborazione e determina, per quanto sopra esposto, una lesione delle competenze regionali che rende ammissibile la proposizione del presente conflitto, volto a difendere attribuzioni costituzionali regionali che sono impedite e menomate dall&#8217;illegittimo esercizio dei poteri altrui.<br />
    La ricorrente chiede pertanto che la Corte costituzionale accolga il ricorso e dichiari conseguentemente che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio, continuare a prorogare l&#8217;incarico del commissario straordinario dell&#8217;Ente Parco nazionale dell&#8217;arcipelago toscano e, per conseguenza, annulli il decreto ministeriale del 18 novembre 2004 DEC/DPN 2211, per violazione degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione.<br />
    2.– Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato.<br />
    Secondo la difesa erariale il ricorso sarebbe inammissibile perché mancherebbe l&#8217;indicazione dell&#8217;interesse costituzionalmente garantito leso dal provvedimento impugnato, potendosi lamentare una violazione del principio di leale collaborazione solo a fronte di una concreta attività del commissario pregiudizievole degli interessi della Regione. Inoltre, «nel persistere del dissenso tra Ministro e Regione il risultato a cui porterebbe l&#8217;eventuale accoglimento del ricorso sarebbe solo di togliere all&#8217;ente il suo organo operativo rendendo impossibile le iniziative indispensabili per la tutela di interessi ambientali propri anche della Regione».<br />
    Il ricorso sarebbe anche infondato perché la Regione ha mantenuto la sua posizione negativa sul nominativo proposto dal Ministro senza darne una effettiva motivazione, pur avendo avuto la Regione la possibilità di verificare nei fatti l&#8217;idoneità del commissario. I motivi della proposta del commissario straordinario sono stati esposti dal Ministro nella sua nota del 17 marzo 2004, alla quale la Regione ha risposto il 29 marzo successivo definendo l&#8217;ipotesi “non praticabile”, con una formula solo assertiva e non motivata. In particolare, sono stati lamentati il mancato completamento dell&#8217;<i>iter</i> di approvazione del parco, il permanere di un sostanziale abbandono dell&#8217;isola di Pianosa e un procedimento di costituzione dell&#8217;area marina protetta che non coinvolgeva inizialmente la Comunità del parco, la Provincia e la Regione. Tuttavia la Regione ha trascurato di considerare che i compiti elencati, per la loro rilevanza, non potevano essere portati a termine da un commissario straordinario con nomina di breve durata.<br />
    3.– Con ricorso notificato in data 12 agosto 2005 (reg. confl. enti n. 26 del 2005), la Regione Toscana ha sollevato un nuovo conflitto di attribuzione nei confronti<b> </b>del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio in relazione al decreto del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio dell&#8217;8 giugno 2005 DEC/DPN 1048 con cui è stato prorogato l&#8217;incarico di Commissario straordinario dell&#8217;Ente Parco nazionale dell&#8217;arcipelago toscano al dott. Ruggero Barbetti, per la durata di sei mesi decorrenti dalla data del 4 giugno 2005.<br />
    La ricorrente ribadisce le argomentazioni già esposte nel ricorso depositato in data 10 febbraio 2005 ed evidenzia altresì la sussistenza, nel caso in esame, delle gravi ragioni che giustificano la sospensione, ai sensi dell&#8217;art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell&#8217;esecuzione dell&#8217;atto oggetto del presente conflitto di attribuzione, in pendenza del relativo giudizio: ciò in considerazione del fatto che il decreto impugnato conferma per altri sei mesi una nomina commissariale illegittima perché lesiva delle attribuzioni regionali in quanto adottata in dispregio delle essenziali regole della leale collaborazione. D&#8217;altra parte, a fronte di provvedimenti che confermano e prorogano di sei mesi in sei mesi la nomina commissariale, la sospensione dell&#8217;esecutività del provvedimento diviene l&#8217;unico strumento per ristabilire il rispetto delle regole costituzionali, perché altrimenti la pronuncia di merito interverrebbe quando ormai l&#8217;atto ha esaurito i suoi effetti ed è stato sostituito con un nuovo provvedimento. Per scongiurare tale grave situazione, che priva la Regione della tutela idonea a ristabilire il rispetto delle proprie competenze costituzionali, appare indispensabile la sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento oggetto del presente ricorso.<br />
    La Regione ricorrente ha chiesto pertanto che la Corte costituzionale, previa sospensione dell&#8217;esecuzione dell&#8217;atto di cui si tratta, accolga il ricorso e dichiari conseguentemente che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio, nominare e prorogare il commissario straordinario dell&#8217;Ente Parco nazionale dell&#8217;arcipelago Toscano senza che siano avviate e proseguite effettive trattative con la Regione per il raggiungimento dell&#8217;intesa per la nomina del Presidente, e per conseguenza annulli il decreto ministeriale dell&#8217;8 giugno 2005 DEC/DPN 1048, per violazione degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione.<br />
    4.– Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato, riservando al prosieguo del giudizio una compiuta difesa nel merito delle questioni sollevate dalla Regione ricorrente.<br />
    5.– Nell&#8217;imminenza dell&#8217;udienza la Regione Toscana ha depositato memoria con la quale ha contestato le eccezioni di inammissibilità e di infondatezza dei ricorsi formulate dalla difesa erariale.</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
    1.– La Regione Toscana, con due distinti ricorsi (reg. confl. enti nn. 9 e 26 del 2005), ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del patrimonio, deducendo che non spetta a quest&#8217;ultimo prorogare il commissario straordinario dell&#8217;Ente Parco nazionale dell&#8217;arcipelago toscano per un periodo di sei mesi, poi prorogato di ulteriori sei mesi, in mancanza dell&#8217;intesa con il Presidente della Regione Toscana (nel cui territorio ricade il parco), prevista dall&#8217;art. 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), assumendo che tale intesa è posta dal legislatore a salvaguardia delle potestà regionali costituzionalmente garantite nelle materie del governo del territorio e dell&#8217;edilizia, della valorizzazione dei beni culturali e ambientali, dell&#8217;agricoltura, del turismo, della caccia e della pesca, sicché la nomina fatta in mancanza di essa costituirebbe menomazione della sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate alle Regioni, in violazione degli articoli 5, 117 e 118 della Costituzione e del principio di leale cooperazione fra Stato e Regioni.<br />
    2.– Poiché i due ricorsi hanno ad oggetto due decreti ministeriali, entrambi relativi alla proroga della nomina della stessa persona a commissario straordinario dell&#8217;Ente parco nazionale dell&#8217;arcipelago toscano, i relativi giudizi vanno riuniti e decisi con unica pronuncia.<br />
    3.– Va preliminarmente esaminata la eccezione, sollevata dalla difesa erariale, di inammissibilità dei ricorsi per insussistenza della violazione del principio di leale collaborazione, potendosi lamentare siffatta violazione solo a fronte di una concreta attività del commissario pregiudizievole agli interessi della Regione.<br />
    La eccezione è infondata.<br />
    Nella specie, sussiste infatti l&#8217;interesse ai ricorsi perché con gli stessi non si deducono comportamenti illegittimi del commissario, ma si contesta la legittimità della sua nomina.<br />
    4.– Parimenti infondata è l&#8217;ulteriore censura di inammissibilità prospettata dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato secondo cui «nel persistere del dissenso tra Ministro e Regione il risultato a cui porterebbe l&#8217;eventuale accoglimento del ricorso sarebbe solo di togliere all&#8217;ente il suo organo operativo rendendo impossibile le iniziative indispensabili per la tutela di interessi ambientali e territoriali, propri anche della Regione».<br />
    Il protrarsi del dissenso dei soggetti tenuti all&#8217;intesa può danneggiare gli interessi ambientali e territoriali dell&#8217;intera comunità nazionale, ma non induce alcuna inammissibilità, non incidendo sul potere della ricorrente di denunciare la lesività dei provvedimenti impugnati.<br />
    5.– Nel merito, i ricorsi sono fondati.<br />
    6.– Questa Corte, investita di identica questione in relazione alla nomina del commissario straordinario dello stesso Ente, ha stabilito che – mentre l&#8217;art. 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo avere individuato, al comma 2, fra gli organi dell&#8217;Ente parco il Presidente, dispone, nel successivo comma 3, che lo stesso è nominato con decreto del Ministro dell&#8217;ambiente, d&#8217;intesa con i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano, nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale – nessuna disposizione prevede fra gli organi dell&#8217;Ente il commissario straordinario, ed ha aggiunto che ciò non esclude il potere del Ministro dell&#8217;ambiente di nominarlo nell&#8217;esercizio della vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, riconosciutagli dagli artt. 9, comma 1, e 21, comma 1, della legge n. 394 del 1991, puntualizzando che tale potere non è, però, esercitabile liberamente (sentenza n. 27 del 2004).<br />
    Nella stessa decisione si è, infatti, precisato che «proprio per il fatto che alla nomina del commissario si giunge in difetto di nomina del Presidente, per il mancato perfezionamento dell&#8217;intesa ed in attesa che ad essa si pervenga, condizione di legittimità della nomina del primo è, quantomeno, l&#8217;avvio e la prosecuzione delle procedure per la nomina del secondo». Si è altresì aggiunto che «il mancato rispetto della necessaria procedimentalizzazione per la nomina del Presidente, rende illegittima la nomina del commissario straordinario, mentre è irrilevante il problema concernente l&#8217;apposizione di un termine alla permanenza in carica del Commissario straordinario, poiché la nomina risulta illegittima a prescindere da qualsiasi termine che fosse stato posto alla sua durata»; si è infine concluso che «l&#8217;illegittimità della condotta dello Stato non risiede pertanto nella nomina in sé di un Commissario straordinario, senza la previa intesa con il Presidente della Regione Toscana, ma nel mancato avvio e sviluppo della procedura dell&#8217;intesa per la nomina del Presidente, che esige, laddove occorra, lo svolgimento di reiterate trattative volte a superare, nel rispetto del principio di leale cooperazione tra Stato e Regione, le divergenze che ostacolino il raggiungimento di un accordo e che sole legittimano la nomina del primo».<br />
    Questi princípi – confermati dalla giurisprudenza successiva (sentenza n. 339 del 2005) – risultano violati in occasione dell&#8217;emanazione dei due decreti ministeriali impugnati, non potendo considerarsi avvio e sviluppo della procedura dell&#8217;intesa per la nomina del Presidente dell&#8217;Ente parco la riproposizione dello stesso nominativo da parte del Ministro dell&#8217;ambiente (in presenza del rifiuto della controparte di aderire a tale designazione) e la mancata risposta a designazioni alternative formulate dal Presidente della Regione Toscana.<br />
    Va, pertanto, dichiarato che non spetta allo Stato e, per esso, al Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio la nomina del commissario straordinario dell&#8217;Ente Parco nazionale dell&#8217;arcipelago toscano nel caso in cui tale nomina avvenga senza che sia stato avviato e proseguito il procedimento per raggiungere l&#8217;intesa per la nomina del Presidente. Conseguentemente, vanno annullati i decreti del 18 novembre 2004 DEC/DPN 2211 e dell&#8217; 8 giugno 2005 DEC/DPN 1048 con i quali è stato prorogato l&#8217;incarico del commissario straordinario dell&#8217;Ente Parco nazionale dell&#8217;arcipelago toscano.<br />
    7.– La pronuncia di merito assorbe la decisione sull&#8217;istanza di sospensione dell&#8217;atto impugnato da parte della Regione Toscana.</p>
<p align=center>
<b>per questi  motivi<br />
</b><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p></p>
<p align=justify>
     riuniti i giudizi,<BR><br />
<i>    dichiara</i> che non spetta allo Stato e, per esso, al Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio la nomina del commissario straordinario dell&#8217;Ente Parco nazionale dell&#8217;arcipelago toscano nel caso in cui tale nomina avvenga senza che sia stato avviato e proseguito il procedimento per raggiungere l&#8217;intesa con la Regione Toscana per la nomina del Presidente dello stesso Ente, e, per l&#8217;effetto, annulla i decreti del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio 18 novembre 2004 DEC/DPN 2211 e 8 giugno 2005 DEC/DPN 1048 di proroga del commissario straordinario del predetto Ente Parco.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2006.<i><b><br />
</b></i><br />
Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2006.<i><b></b></i></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-27-1-2006-n-21/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2006 n.21</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2006 n.22</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-27-1-2006-n-22/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-27-1-2006-n-22/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2006 n.22</a></p>
<p>Presidente Franco BILE; Redattore Francesco AMIRANTE infondatezza della questione per mancata lesione delle competenze legislative statali Lavoro &#8211; Disciplina del rapporto di lavoro – Mobbing – Legge della Regione Abruzzo 11 agosto 2004, n. 26 &#8211; Intervento della Regione Abruzzo per contrastare e prevenire il fenomeno mobbing e lo stress</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-27-1-2006-n-22/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2006 n.22</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-27-1-2006-n-22/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2006 n.22</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Franco BILE; Redattore Francesco AMIRANTE</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">infondatezza della questione per mancata lesione delle competenze legislative statali</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Lavoro &#8211; Disciplina del rapporto di lavoro – Mobbing – Legge della Regione Abruzzo 11 agosto 2004, n. 26 &#8211; Intervento della Regione Abruzzo per contrastare e prevenire il fenomeno mobbing e lo stress psico-sociale sui luoghi di lavoro – Ricorso del Governo – Asserita violazione dell’art. 117, comma 2, lett. g) ed l), e comma 3, e dell&#8217;art. 118, comma 1, Cost. – Presunta lesione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della salute e tutela e sicurezza del lavoro – Inammissibilita’ della costituzione in giudizio della Regione Abruzzo.</p>
<p>Lavoro &#8211; Disciplina del rapporto di lavoro – Mobbing – Legge della Regione Abruzzo 11 agosto 2004, n. 26 &#8211; Intervento della Regione Abruzzo per contrastare e prevenire il fenomeno mobbing e lo stress psico-sociale sui luoghi di lavoro – Ricorso del Governo – Asserita violazione dell’art. 117, comma 2, lett. g) ed l), e comma 3, e dell&#8217;art. 118, comma 1, Cost. – Presunta lesione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della salute e tutela e sicurezza del lavoro – Infondatezza.</span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ inammissibile la costituzione in giudizio della Regione Abruzzo.</p>
<p>Non e’ fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 11 agosto 2004, n. 26 (Intervento della Regione Abruzzo per contrastare e prevenire il fenomeno mobbing e lo stress psico-sociale sui luoghi di lavoro), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all&#8217;art. 117, comma 2, lett. g) ed l), e comma 3, ed all&#8217;art. 118, comma 1, della Costituzione, non avendo la legge impugnata oltrepassato i limiti delle competenze regionali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p></i><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composta dai signori:<br />
#NOME?		BILE		Presidente<br />	<br />
#NOME?	FLICK		   <br />	<br />
#NOME?		AMIRANTE		<br />	<br />
#NOME?			DE SIERVO		<br />	<br />
#NOME?		VACCARELLA		<br />	<br />
#NOME?		MADDALENA		<br />	<br />
#NOME?		FINOCCHIARO		<br />	<br />
#NOME?		QUARANTA		<br />	<br />
#NOME?		GALLO			<br />	<br />
#NOME?		MAZZELLA		<br />	<br />
#NOME?		SILVESTRI		<br />	<br />
#NOME?		CASSESE		<br />	<br />
#NOME?	SAULLE		<br />	<br />
#NOME?		TESAURO		<br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo  11 agosto 2004, n. 26 (Intervento della Regione Abruzzo per contrastare e prevenire il fenomeno <i>mobbing</i> e lo <i>stress</i> psico-sociale sui luoghi di lavoro), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 25 ottobre 2004, depositato in cancelleria il 2 novembre 2004 ed iscritto al n. 103 del registro ricorsi 2004.<br />
<i><br />
    Visto</i> l&#8217;atto di costituzione della Regione Abruzzo;<br />
<i>    udito</i> nell&#8217;udienza pubblica del 13 dicembre 2005 il Giudice relatore Francesco Amirante;<br />
<i>    uditi</i> l&#8217;avvocato dello Stato Giuseppe Nucaro per il Presidente del Consiglio dei ministri e l&#8217;avvocato Sandro Pasquali per la Regione Abruzzo.</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
    1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettere <i>g</i>) e <i>l</i>), e terzo comma, nonché all&#8217;art. 118, primo comma, della Costituzione, la legge della Regione Abruzzo  11 agosto 2004, n. 26, (Intervento della Regione Abruzzo per contrastare e prevenire il fenomeno <i>mobbing</i> e lo <i>stress</i> psico-sociale sui luoghi di lavoro). <br />
    Osserva il ricorrente che gli artt. 1 e 3 della legge impugnata utilizzano ripetutamente l&#8217;espressione «fenomeni afferenti lo stress psico-sociale ed il <i>mobbing</i> nei luoghi di lavoro» o espressioni similari, senza però darne una definizione, ed in tal modo pongono norme «in bianco», che rimettono cioè ad organi amministrativi il compito ed il potere di integrare il disposto legislativo, sostituendosi al legislatore statale, riconosciuto competente in materia dalla sentenza n. 359 del 2003 di questa Corte.<br />
    Inoltre, gli artt. 2, 3, 4, e 5 della legge in esame, nel prevedere strutture amministrative (centro di riferimento regionale, centri di ascolto localizzati, organismo regionale tecnico-consultivo) e relative funzioni, operano la scelta unilaterale  di attribuire preminenza agli apparati sanitari piuttosto che a quelli cui è affidata la tutela e sicurezza del lavoro od a quelli competenti per le attività produttive.<br />
    L&#8217;art. 3, comma 3, e l&#8217;art. 4, comma 3, della legge in esame consentono poi ai predetti centri di riferimento e di ascolto di «assumere» personale precario di non specificata qualificazione, con il solo limite della «dotazione finanziaria assegnata».<br />
    Infine, la legge in esame non individua né l&#8217;ambito dell&#8217;«intervento della Regione Abruzzo», né la tipologia dei «luoghi di lavoro», rendendo in tal modo possibili ingerenze (non soltanto della Regione ma anche di organizzazioni datoriali private o sindacali) nei rapporti di lavoro pubblico statale, con invasione della competenza di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>g</i>), della Costituzione.<br />
    Nel complesso la legge, oltre a disattendere il citato insegnamento di questa Corte, omette di considerare la pluralità degli interessi generali e la necessità di trovare un equilibrio tra essi, crea uno strumento pervasivo e di non garantita neutralità per «interventi» nei rapporti contrattuali di lavoro e nelle attività imprenditoriali e delle pubbliche amministrazioni, ed inoltre introduce una disciplina «territorialmente differenziata» in assenza di principi fondamentali unificanti.<br />
    La legge censurata sarebbe perciò lesiva anche dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>l</i>), e dell&#8217;art. 118, primo comma, della Costituzione.<br />
    Il denunciato contrasto con la riserva allo Stato della produzione legislativa in materia di ordinamento civile si realizza attraverso un&#8217;incidenza sui rapporti civilistici interpersonali  del tutto imprevedibile, in assenza di una definizione delle tipologie dei «fenomeni» considerati; «fenomeni» che, in pratica, inevitabilmente si tramutano in fattispecie di illecito contrattuale.<br />
    La legge, infine, viola l&#8217;art. 117, terzo comma, Cost. (tutela della salute, tutela e sicurezza del lavoro), non essendo ricollegata a «principi fondamentali» posti dal Parlamento nazionale, al quale è riservato il compito di definire il <i>mobbing</i> e lo <i>stress</i> psico-sociale, di reperire un appropriato equilibrio tra i molteplici interessi compresenti, ed anche di disegnare il quadro degli strumenti organizzatori e delle relative funzioni. <br />
    2.- Nell&#8217;imminenza dell&#8217;udienza il ricorrente ha depositato una memoria in cui osserva che, sulla base della citata sentenza n. 359 del 2003, è possibile ascrivere all&#8217;ambito dell&#8217;ordinamento civile quanto attiene alla disciplina dei rapporti di lavoro ed alla salvaguardia della dignità e dei diritti fondamentali del lavoratore, mentre ciò che riguarda i riflessi degli atti vessatori sulla salute fisica e psichica della persona riguarderebbe la tutela della salute e la tutela e sicurezza del lavoro. La legge impugnata ha prodotto inoltre norme organizzatorie che prevedono sportelli i quali si aggiungono ai comitati paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, senza farsi carico dell&#8217;eventuale duplicazione di procedure e dei possibili contrasti.<br />
    Si ribadisce, infine, che la mancata definizione del <i>mobbing</i> da parte della legge impugnata non vale ad escluderne l&#8217;illegittimità. <br />
    3.- Per la Regione Abruzzo è stato depositato un atto di costituzione a margine del quale è conferita procura relativa ad un ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso altra  legge della stessa Regione.</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
    1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, con riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettere <i>g</i>) ed <i>l</i>), e terzo comma, nonché all&#8217;art. 118, primo comma, della Costituzione, la legge della Regione Abruzzo 11 agosto 2004, n. 26 (Intervento della Regione Abruzzo per contrastare e prevenire il fenomeno <i>mobbing</i> e lo <i>stress</i> psico-sociale sui luoghi di lavoro), perché lederebbe la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile nonché di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali.<br />
    Il ricorrente sostiene, altresì, che la legge impugnata attiene anche alla tutela della salute ed alla tutela e sicurezza del lavoro, materie entrambe di competenza legislativa concorrente, irragionevolmente privilegiando le strutture sanitarie e non limitandosi a dettare la disciplina di dettaglio, pur in assenza di una legislazione statale  specifica sul fenomeno del <i>mobbing</i>.<br />
    A conforto delle proprie tesi il ricorrente richiama la sentenza di questa Corte n. 359 del 2003, con la quale fu dichiarata l&#8217;illegittimità costituzionale della legge della Regione Lazio 11 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni per prevenire e contrastare il fenomeno del <i>mobbing</i> nei luoghi di lavoro).<br />
    2.- In via preliminare si rileva l&#8217;ammissibilità del ricorso, ancorché esso concerna un&#8217;intera legge, in quanto l&#8217;omogeneità di questa riguardo all&#8217;oggetto non genera incertezze sul contenuto delle censure e quindi sui limiti e le ragioni dello scrutinio di costituzionalità (v. sentenza n. 359 del 2003 e sentenze ivi citate sul punto).<br />
    3.- Va invece dichiarata inammissibile – ai sensi degli artt. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 23, comma 1, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale – la costituzione in giudizio della Regione Abruzzo, per la quale è stato depositato un atto privo della procura <i>ad litem</i>: la stessa risulta infatti conferita in relazione ad un ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso la legge 5 agosto 2004, n. 22 recante «Nuove disposizioni in materia di politiche di sostegno all&#8217;economia ittica» della medesima Regione. <br />
    4.- Nel merito il ricorso non è fondato.<br />
    Il richiamo alla sentenza n. 359 del 2003 non giova al ricorrente, per la sostanziale diversità di contenuti tra la legge della Regione Lazio n. 16 del 2002, dichiarata costituzionalmente illegittima, e la legge della Regione Abruzzo, oggetto del presente scrutinio.<br />
    Con la sentenza citata questa Corte rilevò in primo luogo che il fenomeno del <i>mobbing</i>, emerso nella vita sociale e unitariamente considerato nell&#8217;ambito delle scienze sociali, era ancora privo di una specifica disciplina legislativa statale, ma era venuto in evidenza in controversie decidendo le quali i giudici comuni lo avevano ricondotto, per alcuni suoi aspetti, sotto le previsioni dell&#8217;art. 2087 cod.civ.  In tale decisione la Corte affermò inoltre che la normativa in materia di <i>mobbing </i>può avere una pluralità di oggetti. Essa può riguardare la prevenzione e repressione dei comportamenti dei soggetti attivi del fenomeno, le misure di sostegno psicologico e, se del caso, l&#8217;individuazione delle procedure per accedere alle terapie di tipo medico di cui la vittima può avere bisogno nonché il regime degli atti o comportamenti posti in essere da quest&#8217;ultima come reazione a quanto patito. <br />
    La Corte osservò quindi che, avuto riguardo alla condotta degli agenti – di coloro cioè che pongono in essere gli atti e comportamenti vessatori nei confronti del lavoratore, nei quali si concretizza il fenomeno del <i>mobbing </i>– la relativa disciplina rientra essenzialmente nell&#8217;ordinamento civile. Allo Stato spetta, pertanto, la competenza a dettare la definizione del <i>mobbing</i> ove e quando lo ritenga opportuno.<br />
    In riferimento alle conseguenze prodotte dagli atti e comportamenti vessatori, la Corte diede atto che nella giurisprudenza erano emersi i profili attinenti alla salute del lavoratore che assumeva di esserne stato destinatario e alla qualificazione degli atti da lui compiuti, ricollegabili a detti comportamenti e riconducibili sotto le previsioni dell&#8217;art. 2087 cod. civ.; profili in relazione ai quali la disciplina del <i>mobbing</i> era riconducibile alla tutela della salute e alla tutela e sicurezza del lavoro o ancora all&#8217;ordinamento civile.<br />
    Alla stregua di siffatte premesse la Corte valutò la legge della Regione Lazio allora impugnata e ne ritenne l&#8217;illegittimità costituzionale precipuamente perché essa era tutta imperniata su un&#8217;autonoma definizione di <i>mobbing</i> e su una esemplificazione dei comportamenti in cui il fenomeno poteva concretizzarsi, elementi questi che non le spettava di formulare con riguardo ai parametri evocati e che non erano in armonia con atti comunitari.<br />
    Ulteriori ragioni di illegittimità furono rinvenute nella disciplina di aspetti del fenomeno attinenti ai rapporti intersoggettivi tra lavoratore e datore e a comportamenti di questo integranti inadempimento degli obblighi inerenti al rapporto di lavoro.<br />
    La Corte rilevò anche che la legge regionale, nel disciplinare profili del fenomeno <i>mobbing</i> rientranti nella tutela della salute, non si era limitata alla formulazione di disposizioni di dettaglio, ma aveva anche stabilito principi fondamentali.<br />
    5.- La legge della Regione Abruzzo oggetto del presente scrutinio non contiene alcuno degli elementi che condussero la Corte, sulla base dei principi sopra ricordati, a dichiarare l&#8217;illegittimità della legge n. 16 del 2002 della Regione Lazio.<br />
    In primo luogo, la legge dà per presupposta la nozione dei comportamenti costituenti <i>mobbing </i>e non formula di questo fenomeno né una definizione generale, né esemplificazioni.<br />
    Di ciò si duole il ricorrente, assumendo trattarsi di norme in bianco il cui riempimento viene rimandato a successivi atti anche di natura amministrativa.<br />
    In realtà la legge, rinunciando a formulare una propria definizione del <i>mobbing</i>, si riferisce a quegli elementi, come si è visto, già desumibili non da una specifica disciplina, bensì dalle esistenti normative statali riguardanti materie in cui il complesso fenomeno si manifesta, normative che i giudici comuni hanno avuto presenti nelle controversie il cui oggetto era costituito dal <i>mobbing</i> in uno o più dei suoi molteplici aspetti.<br />
    Se poi l&#8217;inesistenza di una definizione di questo dovesse condurre la Regione Abruzzo all&#8217;emanazione di atti amministrativi esulanti dalle proprie competenze o comunque contrastanti con parametri costituzionali, per la repressione di tali fenomeni l&#8217;ordinamento conosce gli opportuni rimedi di giustizia costituzionale e comune.<br />
    La principale censura mossa alla legge non coglie, quindi, nel segno.<br />
    Neppure fondate sono le censure concernenti le disposizioni della legge impugnata le quali prevedono l&#8217;istituzione di un centro di riferimento regionale presso l&#8217;ASL di Pescara e di centri di ascolto presso tutte le ASL della Regione e contengono l&#8217;indicazione dei compiti di questi (artt. 2, 3 e 4 della legge).<br />
    Le doglianze del ricorrente si sostanziano nell&#8217;aver la legge privilegiato le strutture sanitarie rispetto agli organi preposti alla tutela e sicurezza del lavoro.<br />
    Ora, anche a voler trascurare ogni rilievo sulla genericità delle censure, a dimostrarne l&#8217;infondatezza si osserva che i compiti affidati a tali centri attengono principalmente al rilevamento e alla valutazione delle conseguenze degli atti e comportamenti vessatori sulla salute dei lavoratori ed alla predisposizione di misure di sostegno per loro e per le loro famiglie, vale a dire ad uno degli oggetti possibili della normativa in tema di <i>mobbing</i>, come enucleati nella citata sentenza n. 359 del 2003. In coerenza all&#8217;espletamento di siffatti compiti, ai suindicati centri è destinato in larga prevalenza  personale del comparto sanitario. <br />
    Al riguardo il ricorrente si duole della mancata specificazione del livello di qualificazione posseduto da detto personale e dell&#8217;eventuale carattere precario del relativo rapporto. Tali censure, oltre a risultare scarsamente comprensibili alla luce dei parametri evocati, non sono fondate: la possibilità di avvalersi, oltre che di dipendenti delle ASL, anche di lavoratori con contratti di collaborazione o in regime di convenzione, è coerente con i compiti previsti sia per il centro di riferimento regionale (art. 3, ultimo comma) sia per i centri di ascolto localizzati (art. 4, ultimo comma), mentre il loro impiego fa capo ai rispettivi poteri di organizzazione. <br />
    Non è superfluo inoltre rilevare che la legge istituisce anche un organismo regionale tecnico consultivo presso l&#8217;Assessorato del lavoro del quale fanno parte – oltre a rappresentanti dei sindacati, dei lavoratori, dei datori di lavoro ed al responsabile del centro di riferimento e ad un dirigente della direzione sanità –  anche dirigenti di altre direzioni, il Presidente della commissione pari opportunità ed un consigliere di parità (art. 5 della legge).<br />
    Nessuna irragionevolezza si riscontra pertanto nelle indicate disposizioni, né alcuna invasione nella organizzazione dell&#8217;amministrazione statale o di enti pubblici nazionali.<br />
    Si osserva, infine, come non assuma alcun rilievo il rischio – paventato dal ricorrente – dell&#8217;eventuale duplicazione di procedure che la legge regionale introdurrebbe rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva. Come avverte lo stesso ricorrente, le previsioni della fonte pattizia attengono ai rapporti <i>inter partes </i>e disciplinano ambiti di esclusiva competenza contrattuale.<br />
    In conclusione può dirsi che la legge impugnata non ha oltrepassato i limiti della competenza che già questa Corte ha riconosciuto alle Regioni quando ha affermato che esse «possono intervenire con propri atti normativi anche con misure di sostegno idonee a studiare il fenomeno in tutti i suoi profili e a prevenirlo o limitarlo nelle sue conseguenze» (v. sentenza n. 359 del 2003).</p>
<p align=center>
<b>per questi motivi<br />
</b><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p></p>
<p align=justify>
<i>    dichiara </i>inammissibile la costituzione in giudizio della Regione Abruzzo; <br />
<i>    dichiara</i> non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo  11 agosto 2004, n. 26 (Intervento della Regione Abruzzo per contrastare e prevenire il fenomeno <i>mobbing</i> e lo <i>stress</i> psico-sociale sui luoghi di lavoro), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettere <i>g</i>) ed <i>l</i>), e terzo comma, ed all&#8217;art. 118, primo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2006.<i><b><br />
</b></i><br />
Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2006.<i><b></b></i></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-27-1-2006-n-22/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2006 n.22</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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