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	<title>26/9/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>26/9/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/9/2012 n.3851</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-9-2012-n-3851/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-9-2012-n-3851/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/9/2012 n.3851</a></p>
<p>Non va sospesa l’ordinanza sindacale ad oggetto ordine di rimuovere i rifiuti abbandonati sui lotti di terreno nonche&#8217; di provvedere entro 60 gg. ad attivare le procedure previste dall&#8217;art. 242 del d.lgs n. 152/06, in quanto il possesso dell’area da parte della società ricorrente impone ad essa di adottare gli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-9-2012-n-3851/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/9/2012 n.3851</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-9-2012-n-3851/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/9/2012 n.3851</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l’ordinanza sindacale ad oggetto ordine di rimuovere i rifiuti abbandonati sui lotti di terreno nonche&#8217; di provvedere entro 60 gg. ad attivare le procedure previste dall&#8217;art. 242 del d.lgs n. 152/06, in quanto il possesso dell’area da parte della società ricorrente impone ad essa di adottare gli idonei accorgimenti per fronteggiare il rischio di ulteriori aggravamenti del sito; il subentro nel possesso, peraltro, rende solidalmente responsabile la ricorrente con la sua dante causa anche della situazione anteatta; il ricorso in appello avverso l’ordinanza TAR e’ stato accolto ai soli ed esclusivi fini della sollecita trattazione della causa nel merito dinanzi al primo giudice. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03851/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 06484/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 6484 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Omed Technoligy Srl</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Umberto Gentile, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Marcianise</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuliano Agliata, con domicilio eletto presso Matteo Mungari in Roma, via Guido D&#8217;Arezzo 32; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI: SEZIONE V n. 00833/2012, resa tra le parti, concernente rimozione e smaltimento rifiuti &#8211; ripristino dello stato dei luoghi	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Marcianise;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2012 il Cons. Antonio Bianchi e uditi per le parti gli avvocati Umberto Gentile e Giuliano Agliata;	</p>
<p>Considerato che la complessità della questione giuridica dedotta in causa postula una sua compiuta definizione in sede di merito.<br />	<br />
Ritenuto, pertanto, di dover accogliere il ricorso ai soli ed esclusivi fini della sollecita trattazione della causa nel merito dinanzi al primo giudice ., ferma restando quindi l’efficacia del provvedimento amministrativo in contestazione .	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 6484/2012) ai soli ed esclusivi fini di cui in motivazione .	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.<br />	<br />
Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue : spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />	<br />
Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Giancarlo Luttazi, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 26/09/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-9-2012-n-3851/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/9/2012 n.3851</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/9/2012 n.3850</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-9-2012-n-3850/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-9-2012-n-3850/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-9-2012-n-3850/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/9/2012 n.3850</a></p>
<p>Va sospesa l’indizione della gara di appalto adottati da un Comune a mezzo di procedura aperta, per il servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole dell&#8217;infanzia, elementari e medie, considerato il mancato richiamo della lex specialis ai servizi equivalenti, in relazione al requisito dell’avvenuto conseguimento nell’ultimo triennio del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-9-2012-n-3850/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/9/2012 n.3850</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-9-2012-n-3850/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/9/2012 n.3850</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l’indizione della gara di appalto adottati da un Comune a mezzo di procedura aperta, per il servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole dell&#8217;infanzia, elementari e medie, considerato il mancato richiamo della lex specialis ai servizi equivalenti, in relazione al requisito dell’avvenuto conseguimento nell’ultimo triennio del prescritto fatturato, riferito al settore di ristorazione (esclusivamente) scolastica; Considerato altresi’ l’orientamento di cui alla decisione n. 4/2011 della Adunanza Plenaria (in tema di possesso di requisiti generali e speciali non solo alla data di scadenza fissata dal bando, ma anche al momento della verifica dei requisiti da parte della stazione appaltante e dell&#8217;aggiudicazione sia provvisoria che definitiva, nonché per tutta la durata dell&#8217;appalto). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03850/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 06352/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 6352 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Essebi Srl</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Fausto Corti, con domicilio eletto presso Angelo Maleddu in Roma, via del Tempio, 1;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Innova Spa</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maurizio Discepolo, con domicilio eletto presso Maurizio Discepolo in Roma, via Conca D&#8217;Oro, 184/190; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Comune di L&#8217;Aquila</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Domenico De Nardis, con domicilio eletto presso Giancarlo Caporali in Roma, via Valadier, 48; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. ABRUZZO &#8211; L&#8217;AQUILA: SEZIONE I n. 00223/2012, resa tra le parti, concernente affidamento servizio di refezione scolastica	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Innova Spa e di Comune di L&#8217;Aquila;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2012 il Cons. Antonio Bianchi e uditi per le parti gli avvocati F. Corti e M. Discepolo;	</p>
<p>Considerato che il ricorso non appare assistito dal necessario fumus,avuto riguardo ai recenti insegnamenti di cui alla decisione n. 4/2011 della Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato .	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 6352/2012).	</p>
<p>Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue : condanna l’appellante al pagamento in favore di ciascuna controparte ( Innova e Comune dell’Aquila ) della somma di euro 1.500,00 .	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />	<br />
Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Giancarlo Luttazi, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 26/09/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-9-2012-n-3850/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/9/2012 n.3850</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/9/2012 n.3847</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-9-2012-n-3847/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-9-2012-n-3847/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/9/2012 n.3847</a></p>
<p>Va sospeso l’atto dirigenziale con il quale l’IACP annulla in autotutela amministrativa, per difetto di prova, il provvedimento di assegnazione in sanatoria di un alloggio, se nella procedura vi e’ stata carenza istruttoria e mancata partecipazione procedimentale. Inoltre, sussiste il danno grave ed irreparabile, oggettivamente desumibile dalla natura del provvedimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-9-2012-n-3847/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/9/2012 n.3847</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-9-2012-n-3847/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/9/2012 n.3847</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso l’atto dirigenziale con il quale l’IACP annulla in autotutela amministrativa, per difetto di prova, il provvedimento di assegnazione in sanatoria di un alloggio, se nella procedura vi e’ stata carenza istruttoria e mancata partecipazione procedimentale. Inoltre, sussiste il danno grave ed irreparabile, oggettivamente desumibile dalla natura del provvedimento amministrativo. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03847/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 06262/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 6262 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Antonio Ragione</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Donata Anna Perrone, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Lecce</b>; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Pasquale Cafueri</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maurizio Scardia, con domicilio eletto presso Cons. Di Stato Segreteria in Roma, p.za Capo di Ferro 13; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA &#8211; SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE II n. 00406/2012, resa tra le parti, concernente assegnazione in sanatoria dell&#8217;alloggio sito in Squinzano	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Pasquale Cafueri;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2012 il Cons. Antonio Bianchi. Nessuno comparso per le parti;	</p>
<p>Considerato che ad un primo esame il ricorso appare assistito dal necessario fumus , avuto riguardo alla dedotta carenza istruttoria ed alla mancata partecipazione procedimentale .<br />	<br />
Atteso che sussiste il danno grave ed irreparabile invocato dal ricorrente,siccome oggettivamente desumibile dalla natura del provvedimento amministrativo per cui è causa.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie l’appello (Ricorso numero 6262/2012) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.<br />	<br />
Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue :spese compensate .	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />	<br />
Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Giancarlo Luttazi, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 26/09/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-9-2012-n-3847/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/9/2012 n.3847</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/9/2012 n.3846</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-9-2012-n-3846/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-9-2012-n-3846/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-9-2012-n-3846/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/9/2012 n.3846</a></p>
<p>Non va sospesa la sentenza che annulla la decadenza dal diritto di ospitalita&#8217; gratuita alberghiera quale forma di assistenza a causa del sisma (la decadenza era scaturente da mancata occupazione di alloggio provvisorio da parte del nucleo familiare, ed era stata annullata perche’ il nucleo si era frazionato a seguito</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-9-2012-n-3846/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/9/2012 n.3846</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-9-2012-n-3846/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/9/2012 n.3846</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza che annulla la decadenza dal diritto di ospitalita&#8217; gratuita alberghiera quale forma di assistenza a causa del sisma (la decadenza era scaturente da mancata occupazione di alloggio provvisorio da parte del nucleo familiare, ed era stata annullata perche’ il nucleo si era frazionato a seguito di separazione coniugale omologata): manca infatti, all’indomani della sentenza di annullamento della decadenza, un danno grave ed irreparabile dell’amministrazione, danno che poi non è di per sé automaticamente desumibile dalla gravata pronuncia,attesa la natura della controversia. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03846/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 06234/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 6234 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Commissario Delegato per la Ricostruzione &#8211; Presidente della Regione Abruzzo &#8211; Struttura per la Gestione dell&#8217;Emergenza</b>, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Elena Trufas</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gabriella Bocchi, con domicilio eletto presso Marco Gardin in Roma, via Laura Mantegazza, 24; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del T.A.R. ABRUZZO &#8211; L&#8217;AQUILA: SEZIONE I n. 00334/2012, resa tra le parti, concernente decadenza del diritto di ospitalita&#8217; gratuita alberghiera quale forma di assistenza a causa del sisma	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Elena Trufas;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2012 il Cons. Antonio Bianchi e uditi per le parti gli avvocati G. Bocchi;	</p>
<p>Visto che nel proposto appello cautelare non viene evidenziato alcun specifico danno grave ed irreparabile e considerato che lo stesso non è di per sé automaticamente desumibile dalla gravata pronuncia,attesa la natura della controversia .	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V ) respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 6234/2012).<br />	<br />
Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue : spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />	<br />
Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Giancarlo Luttazi, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 26/09/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/9/2012 n.3844</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-9-2012-n-3844/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-9-2012-n-3844/</guid>

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<p>Non va accolta la domanda dell’amministrazione che chieda di sospendere una sentenza che annulla il diniego comunale di autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, autorizzazione gia’ negata tre anni prima con provvedimento annullato dal TAR. Secondo la sentenza che annulla il secondo diniego, e della cui esecutivita&#8217;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-9-2012-n-3844/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/9/2012 n.3844</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va accolta la domanda dell’amministrazione che chieda di sospendere una sentenza che annulla il diniego comunale di autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, autorizzazione gia’ negata tre anni prima con provvedimento annullato dal TAR. Secondo la sentenza che annulla il secondo diniego, e della cui esecutivita&#8217; si discute, il Comune avrebbe dovuto pronunciarsi sull’istanza della ricorrente in ragione della normativa applicabile al momento della notifica e/o conoscenza della prima sentenza, senza tenere conto della disciplina successivamente introdotta da delibere consiliari adottate successivamente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03844/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 05047/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 5047 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Roma Capitale</b>, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Sergio Siracusa, domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove N.21;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Sweet Food International S.n.c.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Pietro Marsili, con domicilio eletto presso Pietro Marsili in Roma, via dei Due Macelli, 60; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE II TER n. 03055/2012, resa tra le parti, concernente diniego autorizzazione somministrazione al pubblico di alimenti e bevande	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Sweet Food International S.n.c.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2012 il Cons. Antonio Bianchi e uditi per le parti gli avvocati S. Siracusa e P. Marsili;	</p>
<p>Considerato che ad un primo esame , proprio dell’odierna fase del giudizio, il ricorso non appare assistito dal necessario fumus boni iuris,	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 5047/2012).	</p>
<p>Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue : condanna l’amministrazione appellante al pagamento in favore della società resistente della somma di euro 1.500,00.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />	<br />
Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Giancarlo Luttazi, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 26/09/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-9-2012-n-3844/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/9/2012 n.3844</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/9/2012 n.3842</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-9-2012-n-3842-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-9-2012-n-3842-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-9-2012-n-3842-2/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/9/2012 n.3842</a></p>
<p>Va sospesa, su ricorso di associazione ambientalista, la deroga comunale ai limiti acustici per esercizio di attività rumorose non competitive e competitive e per l’effettuazione di gare di motocross a carattere di pubblico spettacolo; tale deroga, diversamente dalla disciplina previgente, autorizzava per un tempo indefinito e indefinibile un’attività potenzialmente lesiva</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-9-2012-n-3842-2/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/9/2012 n.3842</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-9-2012-n-3842-2/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/9/2012 n.3842</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, su ricorso di associazione ambientalista, la deroga comunale ai limiti acustici per esercizio di attività rumorose non competitive e competitive e per l’effettuazione di gare di motocross a carattere di pubblico spettacolo; tale deroga, diversamente dalla disciplina previgente, autorizzava per un tempo indefinito e indefinibile un’attività potenzialmente lesiva del contesto ambientale sottoposto a specifica tutela, in assenza di preventiva valutazione di incidenza ambientale e di prevalenti (e comprensibili) ragioni di pubblico interesse; l’appello cautelare conferma la disposta sospensiva in quanto è imminente (due mesi) l’udienza di discussione del ricorso nel merito dinanzi al giudice di primo grado, sicche’ appare opportuno mantenere immutata la situazione attuale in attesa della definizione del giudizio dinanzi al T.A.R.. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03842/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 06412/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 6412 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Associazione Sportiva Cross Club Asti</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Contaldi ed Enrico Rabino, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Pierluigi da Palestrina, n. 63;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>WWF Italia Ong Onlus (World Wild Found Italia &#8211; Organizzazione non governativa &#8211; Onlus</b>), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Mauro Milan, per legge domiciliato presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, p.za Capo di Ferro, n. 13; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Comune di Asti</b>, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. Piemonte – Torino, Sezione I, n. 00396/2012, resa tra le parti, concernente deroga ai limiti acustici per esercizio di attività rumorose non competitive e competitive e per l’effettuazione di gare di motocross a carattere di pubblico spettacolo;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di WWF Italia Ong Onlus (World Wild Found Italia &#8211; Organizzazione non governativa &#8211; Onlus);<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado e di fissazione dell’udienza di merito per la data del 6.12.2012;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2012 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati E. Rabino e M. Milan;	</p>
<p>Considerato:<br />	<br />
che è imminente l’udienza di discussione del ricorso nel merito dinanzi al giudice di primo grado, fissata per la data del 6.12.2012;<br />	<br />
che dunque appare opportuno mantenere immutata la situazione attuale in attesa della definizione del giudizio dinanzi al T.A.R.;<br />	<br />
che nelle more il pregiudizio dedotto non sembra integrare gli estremi della gravità e irreparabilità;<br />	<br />
Considerato altresì che sussistono sufficienti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), respinge l&#8217;appello, confermando la misura cautelare disposta in primo grado.	</p>
<p>Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Antonio Bianchi, Consigliere<br />	<br />
Giancarlo Luttazi, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 26/09/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-9-2012-n-3842-2/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/9/2012 n.3842</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/9/2012 n.647</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-26-9-2012-n-647/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-26-9-2012-n-647/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-26-9-2012-n-647/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/9/2012 n.647</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento di diniego con il quale l&#8217;amministrazione comunale non ha accolto le domande di sanatoria di opere eseguite in assenza/difformità del titolo abilitativo ordinando la demolizione e rimessa in pristino delle opere realizzate in assenza di permesso di costruire, considerato l’assorbente profilo della violazione dell’art. 10 bis</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-26-9-2012-n-647/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/9/2012 n.647</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-26-9-2012-n-647/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/9/2012 n.647</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento di diniego con il quale l&#8217;amministrazione comunale non ha accolto le domande di sanatoria di opere eseguite in assenza/difformità del titolo abilitativo ordinando la demolizione e rimessa in pristino delle opere realizzate in assenza di permesso di costruire, considerato l’assorbente profilo della violazione dell’art. 10 bis della legge 241 del 1990, sussiste altresi’ il pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’ingiunzione di demolizione del manufatto non ammesso a sanatoria con la comminatoria dell’acquisizione gratuita del bene e della relativa area di sedime. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00647/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00115/2010 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 115 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Flavia Novelli</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Pallavicini, Tommaso Pallavicini, con domicilio eletto presso Marco Targioni in Firenze, piazza Indipendenza 13;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Monte Argentario</b> in persona del Sindaco p.t.; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
&#8211; del provvedimento di diniego prot. n. 20089/09 del 3 novembre 2009, notificato il 7 novembre 2009, con il quale l&#8217;amministrazione resistente non ha accolto le domande presentate il 23 luglio 2009 per la sanatoria di opere eseguite in assenza/difformità<br />
&#8211; per quanto occorra, della nota prot. n. 30146 del 7 novembre 2009 &#8211; unitamente all&#8217;allegato parere della commissione comunale per il paesaggio &#8211; con la quale l&#8217;amministrazione resistente ha comunicato la decisione di non doversi esprimere in ordine al n<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto,connesso e comunque consequenziale, ancorché incognito, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridico patrimoniale della ricorrente.<br />	<br />
visti i motivi aggiunti depositati presso questo tribunale il 20 agosto 2012 proposti per l&#8217;annullamento, previa sospensiva, dell&#8217;efficacia:<br />	<br />
&#8211; del provvedimento n. 13/12 (prot. n. 17554 del 16.07.2012) notificato il 19.07.20112, con il quale il dirigente dell&#8217;area 1 del comune di Monte Argentario, ha ordinato alla sig.ra Flavia Novelli &#8220;[&#8230;] di procedere a propria cura e spese, alla demolizio<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorchè incognito, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridica patrimoniale della ricorrente.	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2012 il dott. Maurizio Nicolosi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che il ricorso, ad un primo sommario esame, appaia suscettibile di favorevole valutazione sotto l’assorbente profilo della violazione dell’art. 10 bis della legge 241 del 1990;<br />	<br />
Considerato sussistente il pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’ingiunzione di demolizione del manufatto non ammesso a sanatoria con la comminatoria dell’acquisizione gratuita del bene e della relativa area di sedime;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza)<br />
accoglie l’istanza di sospensione di cui in narrativa e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 16 aprile 2013. .<br />	<br />
Condanna il comune di Monte Argentario al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 2000,00 oltre accessori di legge.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente, Estensore<br />	<br />
Eleonora Di Santo, Consigliere<br />	<br />
Bernardo Massari, Consigliere	</p>
<p>IL PRESIDENTE, ESTENSORE	 	 										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 26/09/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-26-9-2012-n-647/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/9/2012 n.647</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/9/2012 n.654</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-26-9-2012-n-654/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-26-9-2012-n-654/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-26-9-2012-n-654/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/9/2012 n.654</a></p>
<p>Va sospesa con prescrizioni l’ingiunzione con la quale il Dirigente INPS gestione ex INPDAP ha ordinato al ricorrente di pagare entro il termine di trenta giorni, sotto pena di atti esecutivi, a norma del R.D. n. 639/1910 la somma di euro 14.211, in quanto il profilo di doglianza concernente l’illegittimità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-26-9-2012-n-654/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/9/2012 n.654</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-26-9-2012-n-654/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/9/2012 n.654</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa con prescrizioni l’ingiunzione con la quale il Dirigente INPS gestione ex INPDAP ha ordinato al ricorrente di pagare entro il termine di trenta giorni, sotto pena di atti esecutivi, a norma del R.D. n. 639/1910 la somma di euro 14.211, in quanto il profilo di doglianza concernente l’illegittimità della pretesa dell’INPDAP di ottenere la somma dovuta dal ricorrente in un’unica soluzione, anziché disporre il recupero mediante trattenute mensili, appare provvisto di fumus, in quanto l’art. 26, 6° comma, del D.P.R. 1032/73, nel fare riferimento a “provvedimenti dell’amministrazione statale, che comportino variazioni concernenti l’indennità di buonuscita già erogata”, non opera alcuna distinzione tra le cause che hanno determinato l’obbligo restitutorio in capo al soggetto inciso. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00654/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01107/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1107 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Salvatore Commauda</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Bellesi, Cecilia Gradassi, con domicilio eletto presso Barbara Piantini in Firenze, via del Pellegrino n. 26;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Inps &#8211; Istituto Nazionale della Previdenza Sociale &#8211; Sede Provinciale di Livorno</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Funari, Dario Marinuzzi, con domicilio eletto presso &#8211; Ufficio Legale Inpdap in Firenze, via Torta n. 14; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della ingiunzione datata 30.04.2012, notificata il 16.05.2012, con la quale il Dirigente della Sede Provinciale INPS gestione ex INPDAP di Livorno ha ordinato al ricorrente di pagare entro il termine di trenta giorni, sotto pena di atti esecutivi, a norma del R.D. n. 639/1910 la somma di euro 14.211,28 con avvertenza di poter proporre ricorso avverso di essa dinanzi al TAR della Toscana;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Inps &#8211; Istituto Nazionale della Previdenza Sociale &#8211; Sede Provinciale di Livorno;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2012 il dott. Eleonora Di Santo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che il profilo di doglianza concernente l’illegittimità della pretesa dell’INPDAP di ottenere la somma dovuta dal ricorrente in un’unica soluzione, anziché disporre il recupero mediante trattenute mensili, appare provvisto di fumus, in quanto l’art. 26, 6° comma, del D.P.R. 1032/73, nel fare riferimento a “provvedimenti dell’amministrazione statale, che comportino variazioni concernenti l’indennità di buonuscita già erogata”, non opera alcuna distinzione tra le cause che hanno determinato l’obbligo restitutorio in capo al soggetto inciso;<br />	<br />
Ritenuto, quanto alle spese della fase cautelare, che le stesse possano essere compensate, stante il parziale accoglimento dell’istanza di sospensiva;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) accoglie l’istanza cautelare nei suindicati limiti.<br />	<br />
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 20 febbraio 2013.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Eleonora Di Santo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Bernardo Massari, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE	 	IL PRESIDENTE										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 26/09/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-26-9-2012-n-654/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/9/2012 n.654</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/9/2012 n.661</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-26-9-2012-n-661/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-26-9-2012-n-661/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-26-9-2012-n-661/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/9/2012 n.661</a></p>
<p>Non vanno sospesi ne’ il provvedimento del Comune che ha ordinato ad un’azienda agricola di non eseguire i lavori per la realizzazione di un impianto di produzione energetica da fonte rinnovabile a biogas, da 0,250 mgw, di cui alla domanda di procedura abilitativa semplificata (p.a.s.), ne’ il regolamento urbanistico comunale,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-26-9-2012-n-661/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/9/2012 n.661</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-26-9-2012-n-661/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/9/2012 n.661</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non vanno sospesi ne’ il provvedimento del Comune che ha ordinato ad un’azienda agricola di non eseguire i lavori per la realizzazione di un impianto di produzione energetica da fonte rinnovabile a biogas, da 0,250 mgw, di cui alla domanda di procedura abilitativa semplificata (p.a.s.), ne’ il regolamento urbanistico comunale, il quale stabilisce che in zona rurale gli impianti a biomasse possano essere realizzati con una potenza massima di 150 kw.; Considerato che il provvedimento impugnato è motivato con riferimento a distinti presupposti, autonomamente idonei a sorreggerne la legittimità; rilevato che si palesa illegittima la norma dell’art. 103, co. 9, del Regolamento urbanistico comunale invocata dall’Amministrazione, atteso che in materia il Comune è sprovvisto di competenza a disporre limitazioni aprioristiche alla localizzazione e alla dimensione degli impianti di cui trattasi, fatti salvi i profili di natura strettamente urbanistica, nella fattispecie non enunciati; considerato, tuttavia, che come ammesso dallo stesso ricorrente, l’istanza presentata è priva di parte della documentazione necessaria al Comune per la verifica della regolarità della procedura abilitativa semplificata così come disciplinata dall’art. 84 della l. reg. n. 1/2005. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00661/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01285/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1285 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Azienda Agricola Crocini Francesco</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Enrico Scoccini, Francesco Massimo Pozzi, con domicilio eletto presso Francesco Massimo Pozzi in Firenze, lungarno A. Vespucci n. 20;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Pienza</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Enea Baronti, con domicilio eletto presso Enea Baronti in Firenze, via Maggio, 30; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento del Comune di Pienza &#8211; Ufficio tecnico &#8211; del 25/06/2012, prot. n. 4275, che ha ordinato all&#8217;azienda agricola Crocini Francesco di non eseguire i lavori per la realizzazione di un impianto di produzione energetica da fonte rinnovabile a biogas, da 0,250 mgw, in Comune di Pienza, strada provinciale Casona podere San Lorenzo, di cui alla domanda di procedura abilitativa semplificata (p.a.s.) presentata in data 31.05.2012, e di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, quali in particolare il regolamento urbanistico comunale, approvato con delibera del consiglio comunale n. 32 del 22/07/2012, all&#8217;art. 103, comma 9°, lett. c.9, laddove stabilisce che in zona rurale gli impianti a biomasse possano essere realizzati con una potenza massima di 150 kw.;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Pienza;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2012 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che il provvedimento impugnato è motivato con riferimento a distinti presupposti, autonomamente idonei a sorreggerne la legittimità;<br />	<br />
rilevato che si palesa illegittima la norma dell’art. 103, co. 9, del Regolamento urbanistico comunale invocata dall’Amministrazione, atteso che in materia il Comune è sprovvisto di competenza a disporre limitazioni aprioristiche alla localizzazione e alla dimensione degli impianti di cui trattasi, fatti salvi i profili di natura strettamente urbanistica, nella fattispecie non enunciati;<br />	<br />
considerato, tuttavia, che come ammesso dallo stesso ricorrente, l’istanza presentata è priva di parte della documentazione necessaria al Comune per la verifica della regolarità della procedura abilitativa semplificata così come disciplinata dall’art. 84 della l. reg. n. 1/2005;<br />	<br />
ritenuto, quindi, che non sussistono i presupposti cui all’art. 55, co. 9, cod. proc. amm.;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) respinge la domanda incidentale di sospensione.<br />	<br />
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano forfettariamente in € 2.000,00 oltre IVA e CPA.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Eleonora Di Santo, Consigliere<br />	<br />
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE	 	IL PRESIDENTE										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 26/09/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-26-9-2012-n-661/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/9/2012 n.661</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/9/2012 n.1685</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-26-9-2012-n-1685/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-26-9-2012-n-1685/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-26-9-2012-n-1685/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/9/2012 n.1685</a></p>
<p>C. Allegretta – Presidente, P. Amovilli – Estensore in tema di custodia dei plichi contenenti le offerte in gare per l&#8217;affidamento di appalti pubblici 1. Contratti della p.a. – Bandi ed avvisi di gara – Impugnazione – Momento – Individuazione. 2. Processo – Processo amministrativo – Ricorso collettivo – Ammissibilità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-26-9-2012-n-1685/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/9/2012 n.1685</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-26-9-2012-n-1685/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/9/2012 n.1685</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">C. Allegretta – Presidente, P. Amovilli – Estensore</span></p>
<hr />
<p>in tema di custodia dei plichi contenenti le offerte in gare per l&#8217;affidamento di appalti pubblici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Bandi ed avvisi di gara – Impugnazione – Momento – Individuazione.	</p>
<p>2. Processo – Processo amministrativo – Ricorso collettivo – Ammissibilità – Condizioni.	</p>
<p>3. Contratti della p.a. – Offerte di gara – Buste – Integrità – Predisposizione – Obbligo della p.a. – Fondamento giuridico.	</p>
<p>4. Contratti della p.a. – Offerte di gara – Plichi – Inadeguata custodia – Censura – Senza elementi di prova – E’ generica ed inammissibile.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di affidamento di appalti pubblici, i bandi di gara, di concorso e le lettere di invito vanno di regola impugnati unitamente agli atti che di essi fanno applicazione, dal momento che sono questi ultimi ad identificare in concreto il soggetto leso dal provvedimento ed a rendere attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva dell&#8217;interessato.	</p>
<p>2. Nel processo amministrativo, il ricorso collettivo è ammissibile a patto che gli interessi sostanziali fatti valere dai ricorrenti non siano divergenti e contrastanti tra loro al momento dell’impugnativa, cosicché l&#8217;eventuale accoglimento del gravame torni a vantaggio di tutti.	</p>
<p>3. In tema di gare per l’affidamento di appalti pubblici, l’obbligo di predisporre cautele a tutela dell&#8217;integrità delle buste concernenti le offerte delle imprese partecipanti, in mancanza di apposita previsione da parte del legislatore, discende necessariamente dalla stessa ratio che sorregge e giustifica il ricorso alla gara pubblica per l&#8217;individuazione del contraente nei contratti delle p.a., in quanto l&#8217;integrità dei plichi contenenti le offerte delle imprese partecipanti all&#8217;incanto è uno degli elementi sintomatici della segretezza delle offerte e della par condicio di tutti i concorrenti, assicurando il rispetto dei principi, consacrati dall&#8217;art. 97 cost., di buon andamento ed imparzialità cui deve uniformarsi l&#8217;azione amministrativa.	</p>
<p>4. In caso di gara per l’affidamento di un appalto pubblico, la censura in merito all’inadeguata custodia dei plichi contenenti le offerte, se priva quantomeno di elementi indiziari idonei almeno a far sospettare in concreto l’avvenuta alterazione o manomissione, si traduce in doglianza del tutto generica ed inammissibile.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 206 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p>Lombardi Ecologia s.r.l. e Recuperi Pugliesi s.r.l., entrambe rappresentate e difese dall&#8217;avv.to Vito Di Natale, con domicilio eletto presso Vito Di Natale, in Bari, via Guido De Ruggiero, 9; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Alberobello, rappresentato e difeso dall&#8217;avv.to Gennaro Notarnicola, con domicilio eletto presso Gennaro Notarnicola, in Bari, via Piccinni, 150; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Tra.De.Co. s.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avv.to Raffaele Padrone, con domicilio eletto presso Michele Laforgia, in Bari, via A. Gimma 147;<br />
Intini Source s.p.a.,<br />
Avvenire s.r.l.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensiva</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; della determinazione n. 1080, del 22.12.10, pubblicata il successivo 24.12.10, con la quale è stata aggiudicata in via definitiva la gara per l&#8217;affidamento dei &#8220;servizi di gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani e dei servizi di igiene urbana&#8221; della durata novennale alla Tra.De.Co. s.r.l.;<br />	<br />
&#8211; del bando, del disciplinare di gara e del capitolato speciale di appalto ed allegati; <br />	<br />
&#8211; di tutti gli altri atti specificatamente indicati in ricorso;<br />	<br />
quanto ai motivi aggiunti<br />	<br />
&#8211; della determinazione n. 26 del 31 gennaio 2011 a firma del Responsabile del Servizio, con cui il Comune di Alberobello ha respinto le richieste di annullamento in autotutela avanzate dalle ricorrenti ai sensi dell’art. 243 &#8211; bis D.lgs 163/2006.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Alberobello e della Tra.De.Co. s.r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore il dott. Paolo Amovilli;<br />	<br />
Uditi nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 giugno 2012 per le parti i difensori avv.ti Vito Di Natale, Gennaro Notarnicola e Ignazio Lagrotta, quest’ultimo per delega dell&#8217;avv.to Raffaele Padrone;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con bando inviato alla G.U.C.E. il 24 ottobre 2010, il Comune di Alberobello ha indetto procedura di gara pubblica per l’affidamento dei “servizi di gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilabili e dei servizi di igiene urbana” per la durata di nove anni, con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed importo a base d’asta di 1.350.000,00 euro.<br />	<br />
All’esito della valutazione comparativa delle offerte pervenute, si è classificata al primo posto la Tra.de.co s.r.l., ottenendo un punteggio complessivo di 90,3 punti, successivamente dichiarata aggiudicataria in via definitiva con determinazione dirigenziale n. 1080 del 22 dicembre 2010.<br />	<br />
Lombardi Ecologia s.r.l. e Recuperi Pugliesi s.r.l., odierne ricorrenti, hanno partecipato alla gara, classificandosi rispettivamente al terzo, con punti 71,4, e al secondo posto con punti 73,9.<br />	<br />
Con il ricorso in epigrafe i due suesposti operatori economici concorrenti impugnano il suddetto provvedimento di aggiudicazione definitiva, unitamente al bando di gara e agli ulteriori atti del procedimento di gara in epigrafe indicati, deducendo censure così riassumibili:<br />	<br />
I. violazione e falsa applicazione dell’art. 83 comma 1 del D.lgs. 163/2006 e dell’art. 2 del bando di gara, illogicità, irrazionalità e violazione dei principi di buon andamento della P.A.: la ripartizione del punteggio prevista dall’art. 8 del bando determinerebbe l’appiattimento del punteggio spettante all’offerta economica, con conseguente illegittimità dell’intero procedimento di gara, in quanto non idoneo a determinare una effettiva selezione tra i concorrenti;<br />	<br />
II. violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento, trasparenza, imparzialità, illogicità, violazione e falsa applicazione dell’art. 83 comma 4 del D.lgs. 163/2006: i criteri prescritti dal bando di gara per la valutazione dell’offerta tecnica sarebbero generici, demandando alla commissione di individuare sub-criteri, con conseguente violazione dell’art. 83 comma 4 Codice contratti pubblici e della giurisprudenza comunitaria in materia;<br />	<br />
III. violazione e falsa applicazione dell’art. 83 del D.lgs. 163/2006, violazione del principio della <i>par condicio</i> tra concorrenti: l’attribuzione di 5 punti per l’affidabilità e l’esperienza del proponente, quali tipici elementi attinenti alla soggettività dell’offerente, andrebbero riservati alla distinta fase della qualificazione;<br />	<br />
IV. violazione del principio di segretezza delle offerte: dai verbali di gara emergerebbe l’omessa adozione da parte della commissione delle cautele idonee a garantire l’integrità dei plichi contenenti le offerte, con conseguente illegittimità dell’intera gara, pur in assenza di elementi comprovanti l’effettiva manomissione dei plichi;<br />	<br />
V. violazione e falsa applicazione dell’art. 8 c. 2 del D.lgs. 163/2006, violazione della <i>lex specialis</i> di gara, dei principi di <i>par condicio</i> e trasparenza; illogicità irrazionalità, violazione e falsa applicazione del D.p.r. 554/99 allegato B: il particolare rilievo attribuito dalla commissione di gara al servizio della raccolta differenziata sarebbe non rispettoso della <i>lex specialis</i>, non rinveniendosi in esso elementi utili a giustificare la presunta maggiore importanza di questo segmento di servizio;<br />	<br />
VI. violazione e falsa applicazione dell’allegato B del D.p.r. 554/99 sotto ulteriore profilo, illogicità, irrazionalità, violazione dei principi di trasparenza: i giudizi espressi dalla commissione non sarebbero conformi ai coefficienti numerici nel <i>range</i> “0-1” previsti dall’ allegato B del D.p.r. 554/99;<br />	<br />
VII. violazione e falsa applicazione degli artt. 1.2, 7.1 e 7.2 del capitolato speciale d’appalto, irrazionalità, illogicità, violazione dei principi di trasparenza e <i>par condicio</i> tra concorrenti: il giudizio di ottimo attribuito dalla commissione all’offerta della Tra.de.co, relativamente alla raccolta dei rifiuti indifferenziati, sarebbe del tutto illogico, in considerazione dell’incompletezza del progetto tecnico, non comprensivo della raccolta della frazione umida; l’offerta della Tra.de.co sarebbe poi indeterminata o indeterminabile, comunque inammissibile.<br />	<br />
La ricorrente chiede altresì il subentro nel contratto <i>medio tempore</i> stipulato con la controinteressata, previa dichiarazione di relativa inefficacia; in via subordinata, la condanna al risarcimento del danno per equivalente, commisurato alle spese di partecipazione alla gara e al mancato utile conseguito dall’esecuzione del contratto, determinato forfettariamente nel 10 % dell’importo a base di gara, al netto del ribasso praticato in sede di offerta.<br />	<br />
Si sono costituiti sia la stazione appaltante che la controinteressata, eccependo entrambe l’inammissibilità del ricorso collettivo, evidenziando comunque l’infondatezza di tutte le censure <i>ex adverso</i> dedotte, poiché in sintesi:<br />	<br />
&#8211; gli interessi fatti valere dalle due società ricorrenti sarebbero divergenti e contrastanti già al momento dell’impugnativa, sì da determinare l’inammissibilità dell’intero gravame, richiamandosi alla consolidata giurisprudenza in tema di ricorso collet<br />
&#8211; rientrerebbe nel potere ampiamente discrezionale della stazione appaltante la scelta di privilegiare l’aspetto tecnico rispetto a quello economico, tanto più per l’affidamento di un servizio di particolare complessità quale quello per cui è causa;<br />	<br />
&#8211; la commissione non avrebbe introdotto alcun sub-criterio di valutazione delle offerte, come si evincerebbe dalla lettura del verbale n. 5 del 24 agosto 2010 e da tutti gli atti di gara;<br />	<br />
&#8211; la genericità della doglianza circa l’inadeguata custodia dei plichi, non deducendo le ricorrenti alcun elemento atto a far ritenere verificatasi, in concreto, alcuna manomissione dei medesimi; <br />	<br />
La controinteressata Tra.de.co s.r.l. eccepiva inoltre l’ulteriore profilo di inammissibilità del gravame avverso le impugnate clausole del bando, benché non immediatamente escludenti, per tardività rispetto al termine di cui all’art. 120 c. 1 e 3 cod. proc. amm., richiamandosi all’ordinanza della VI sezione del Consiglio di Stato 351/2011, di rimessione all’Adunanza Plenaria della questione dell’onere della immediata impugnazione delle clausole della <i>lex specialis</i>.<br />	<br />
Con memoria depositata il 23 gennaio 2012, le ricorrenti hanno dichiarato la rinuncia al motivo di ricorso volto a conseguire la esclusione dell’aggiudicataria Tra.de.co, confermando la permanenza del proprio interesse in merito ai soli motivi finalizzati a conseguire la riedizione della gara.<br />	<br />
Con motivi aggiunti, le ricorrenti hanno esteso l’impugnativa nei confronti della determinazione n. 26 del 31 gennaio 2011 del Responsabile del Servizio comunale, che ha respinto le richieste di annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 243 &#8211; bis D.lgs. 163/2006, deducendo censure in via derivata rispetto a quelle proposte con il ricorso introduttivo, unitamente a doglianze nuove così sintetizzabili:<br />	<br />
I. violazione e falsa applicazione dell’art. 243-bis Codice contratti pubblici, incompetenza, difetto di motivazione: l’Amministrazione avrebbe violato il termine perentorio di 15 giorni per provvedere in merito all’informativa di cui all’art. 243 &#8211; bis, con conseguente decadenza del potere;<br />	<br />
II. violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 84 Codice contratti pubblici; illogicità, irrazionalità: la commissione di gara avrebbe posto in essere il procedimento di disaggregazione del criterio “proposte progettuali di raccolta e raccolta differenziata” esclusivamente e rigorosamente riservato alla stazione appaltante.<br />	<br />
Alle camere di consiglio del 9 febbraio e del 9 marzo 2011, su istanza delle ricorrenti, è stato disposto l’abbinamento della trattazione della domanda cautelare a quella del merito.<br />	<br />
Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 13 giugno 2012, nella quale la causa è passata in decisione.</p>
<p>2. Preliminarmente va respinta l’eccezione, sollevata dall’odierna controinteressata, di parziale inammissibilità del gravame relativamente alle censure volte a contestare l’illegittimità della <i>lex specialis, </i>per la mancata impugnazione nel termine decadenziale (art. 120 comma 5 cod. proc. amm.).<br />	<br />
Non ignora il Collegio come, recentemente, la questione dell’individuazione delle clausole del bando da ritenersi direttamente lesive e soggette all’onere di immediata impugnazione, sia stata effettivamente posta in discussione dal Consiglio di Stato (ordinanza sez. VI 18 gennaio 2011, n. 351) mediante rimessione all’Adunanza Plenaria.<br />	<br />
Richiamandosi agli obblighi di buona fede e di tutela dell’affidamento nelle trattative contrattuali (artt. 1337 &#8211; 1338 c.c.), gravanti anche sugli operatori concorrenti, oltre che sulla stessa Amministrazione, la suesposta ordinanza prospetta l’ampliamento dell’onere di immediata impugnativa anche alle clausole non escludenti<i>, id est</i> alla generalità delle clausole del bando illegittime.<br />	<br />
Come noto, a seguito della decisione dell’Adunanza Plenaria 23 gennaio 2003 n. 1, l’onere di impugnazione immediata è stato delimitato alle clausole impeditive dell&#8217;ammissione dell&#8217;interessato alla selezione (c.d. escludenti) o a quelle che impongono, ai fini della partecipazione, “oneri assolutamente incomprensibili o manifestamente sproporzionati” e che comportino l&#8217;impossibilità, per l&#8217;interessato, di accedere alla procedura ed il conseguente arresto procedimentale.<br />	<br />
Infatti, secondo la Plenaria, i bandi di gara, di concorso e le lettere di invito vanno di regola impugnati unitamente agli atti che di essi fanno applicazione, dal momento che sono questi ultimi ad identificare in concreto il soggetto leso dal provvedimento ed a rendere attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva dell&#8217;interessato.<br />	<br />
A tale fondamentale arresto, che aveva composto un ampio contrasto giurisprudenziale, si è allineata la giurisprudenza successiva sia di prime cure (T.A.R. Campania Napoli sez I 3 aprile 2012, n. 1550; T.A.R. Liguria sez II 29 marzo 2012, n. 445; T.A.R. Friuli Venezia Giulia 13 ottobre 2011, n. 438) che d’appello (Consiglio di Stato sez III 7 dicembre 2012, n. 6466; Id. sez. VI 4 ottobre 2011, n. 5434; Id. sez. VI, 21 settembre 2010, n. 7031). Non ritiene il Collegio, allo stato, di ravvisare ragioni per discostarsi dal citato arresto, il quale richiede, correttamente, la necessità della concretezza e della attualità della lesione arrecata dalla clausola che si assume illegittima, secondo il concetto di interesse a ricorrere, quale condizione dell’azione, comunemente inteso in giurisprudenza.<br />	<br />
2.1. Il ricorso è pertanto, sotto questo profilo, ammissibile.</p>
<p>3. Il ricorso è in parte improcedibile, in parte inammissibile (sotto altro profilo) ed in parte infondato.<br />	<br />
3.1. Con il ricorso collettivo in epigrafe le due imprese concorrenti classificatesi al secondo ed al terzo posto, deducono censure sia rivolte alla caducazione dell’intera gara nella prospettiva di una sua riedizione, sia volte a conseguire l’esclusione dell’aggiudicataria Tradeco.<br />	<br />
Tali ultime censure debbono ritenersi improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, stante la relativa &#8211; seppur irrituale &#8211; rinuncia da parte delle istanti contenuta nella memoria, non notificata, del 23 gennaio 2012.<br />	<br />
Fermo restando per la parte il diritto di rinunciare anche parzialmente al ricorso, ovvero ad alcune limitate censure (<i>ex multis</i> T.A.R. Napoli Campania sez. I 18 maggio 2005, n. 6505) la dichiarazione di rinuncia, irrituale in quanto priva delle formalità prescritte dall’art. 84 cod. proc. amm. (e ancor prima dall&#8217;art. 46, R.d. 17 agosto 1907 n. 642), dev&#8217;essere interpretata come ammissione di una sopravvenuta corrispondente carenza d&#8217; interesse alla prosecuzione del giudizio (<i>ex multis</i> Consiglio Stato sez. VI 17 dicembre 2008, n. 6257).<br />	<br />
3.2. Va pertanto dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse limitatamente alle censure volte a conseguire l’esclusione dell’aggiudicataria Tra.de.co.<br />	<br />
3.3. Quanto alle rimanenti doglianze, per giurisprudenza pacifica &#8211; da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi &#8211; il ricorso collettivo è ammissibile a patto che gli interessi sostanziali fatti valere dai ricorrenti non siano divergenti e contrastanti tra loro al momento dell’impugnativa, cosicché l&#8217;eventuale accoglimento del gravame torni a vantaggio di tutti (<i>ex plurimis</i> T.A.R. Lombardia &#8211; Milano sez III, 15 settembre 2010, n. 5988; Consiglio di Stato sez. IV, 14 ottobre 2004, n. 6671; id. sez. IV, 1 marzo 2006 n. 991; id., sez. V, 15 ottobre 2009, n. 6323; id. sez. V, 29 dicembre 2009, n. 8914).<br />	<br />
Orbene, nel caso di specie, al momento della proposizione del ricorso introduttivo, l’appalto risultava già aggiudicato alla Tra.de.co; le censure dedotte dalle due imprese ricorrenti riguardano atti di gara non rientranti tra le clausole ritenute immediatamente lesive della relativa sfera giuridica (secondo i principi tracciati dall’Adunanza Plenaria nella richiamata decisione n. 1/2003) e come tali palesano la propria attitudine lesiva solo all’esito finale del procedimento, mediante il provvedimento di aggiudicazione definitiva.<br />	<br />
Ne consegue che ai fini della verifica di ammissibilità del ricorso collettivo, l’interesse all’impugnativa non può essere accertato in modo distinto per ciascuna delle due ricorrenti, avendo queste partecipato disgiuntamente ed ottenuto diversi punteggi per l’offerta tecnica e per l’offerta economica.<br />	<br />
Risultando al momento dell’impugnativa l’interesse delle due ricorrenti divergente, non potendo entrambe conseguire l’invocata aggiudicazione, ne consegue l’inammissibilità dell’intero gravame, in quanto ricorso collettivo, fatta eccezione per la censura di cui al IV motivo di ricorso, laddove l’interesse di tipo strumentale delle ricorrenti converge nell’annullamento dell’intera gara al fine della sua riedizione.<br />	<br />
3.4. Va pertanto dichiarata l’inammissibilità di tutte le rimanenti censure, ad eccezione di quella di cui al IV motivo.<br />	<br />
3.5. La censura sub. IV è infondata e va respinta.<br />	<br />
L&#8217;obbligo di predisporre cautele a tutela dell&#8217;integrità delle buste concernenti le offerte delle imprese partecipanti a gare pubbliche, in mancanza di apposita previsione da parte del legislatore, discende necessariamente dalla stessa <i>ratio</i> che sorregge e giustifica il ricorso alla gara pubblica per l&#8217;individuazione del contraente nei contratti delle Pubbliche amministrazioni, in quanto l&#8217;integrità dei plichi contenenti le offerte delle imprese partecipanti all&#8217;incanto è uno degli elementi sintomatici della segretezza delle offerte e della <i>par condicio</i> di tutti i concorrenti, assicurando il rispetto dei principi, consacrati dall&#8217;art. 97 cost., di buon andamento ed imparzialità cui deve uniformarsi l&#8217;azione amministrativa (per tutte Consiglio Stato sez. V 29 dicembre 2009, n. 8817).<br />	<br />
Sulla questione dedotta, relativa agli oneri di custodia degli atti di gara, esistono invero due contrastanti orientamenti giurisprudenziali; un primo orientamento (invocato dall’Amministrazione resistente nonché dalla controinteressata) considera irrilevante la doglianza con cui si lamenta l&#8217;inadeguata custodia delle buste contenenti l&#8217;offerta, quando non sia proposto alcun elemento atto a far ritenere che possa essersi verificata, in concreto, la sottrazione o la sostituzione dei plichi o un qualche altro fatto rilevante ai fini della regolarità della procedura di gara, a causa di tale asserito difetto di custodia (in questo senso Consiglio di Stato, sez. V, 20 settembre 2001, n. 4973; id. 29 dicembre 2009, n. 8817; id. 2 ottobre 2009, n. 6002; T.A.R. Lombardia &#8211; Milano 27 giugno 2012, n. 1794); un secondo orientamento (invocato dalle ricorrenti) ritiene invece che la mancata dettagliata indicazione nei verbali di gara delle specifiche modalità di custodia dei plichi e degli strumenti utilizzati per garantire la segretezza delle offerte, costituisce di per sé, in astratto, motivo di illegittimità dell&#8217;attività posta in essere dalla commissione di gara per garantire la custodia di plichi, senza la necessità di fornire elementi idonei a far ipotizzare che si siano verificate in concreto manomissioni o alterazione dei documenti, anche per la difficoltà per l’interessato di provare tale concreto “evento di danno”, essendo invece sufficiente una situazione di “mero pericolo” (Consiglio di Stato sez V 6 marzo 2006, n. 1068; id. sez V 21 maggio 2010, n. 3203).<br />	<br />
Ritiene il Collegio, in ossequio alla giurisprudenza consolidata di questa Sezione (sent. 2 febbraio 2010, n. 244) preferibile il primo dei due suesposti opinamenti, in quanto la censura in merito all’inadeguata custodia dei plichi contenenti le offerte, se priva quantomeno di elementi indiziari idonei almeno a far sospettare in concreto l’avvenuta alterazione o manomissione, si traduce in doglianza del tutto generica ed inammissibile (T.A.R. Lombardia &#8211; Milano 27 giugno 2012, n. 1794) e comunque infondata.<br />	<br />
Nel caso di specie, peraltro, risulta evidente che sono stati posti in essere specifici e sufficienti accorgimenti per garantire l&#8217;integrità dei plichi contenenti le offerte economiche delle ditte partecipanti, e tale comportamento non risulta da mere attestazioni esterne alla procedura di gara, in quanto è lo stesso verbale della Commissione n. 2 del 16 luglio 2010 (che ha forza probatoria privilegiata, <i>ex multis</i> Consiglio di Stato sez. V 27 aprile 2006, n. 2372), a recare menzione, pur se in via successiva, delle cautele predisposte per assicurare la custodia e la segretezza delle offerte; fatto che, del resto, trova riscontro anche nella successiva verifica delle buste, che risultano essere &#8221; integre, sigillate e a suo tempo siglate&#8221;.<br />	<br />
3.6. Conclusivamente, la censura di cui al IV motivo è infondata.</p>
<p>4. Per i suesposti motivi il ricorso è in parte improcedibile, in parte inammissibile ed in parte infondato. </p>
<p>5. L’inammissibilità e l’infondatezza dell’azione demolitoria, in quanto pregiudiziale, determina l’inammissibilità delle domande di accertamento dell’inefficacia del contratto stipulato con la controinteressata (in data 3 marzo 2011) e del diritto al subentro nel contratto. Così come infondata si rivela la domanda di condanna, in subordine, al risarcimento per equivalente, stante la piena legittimità, nei limiti delle censure dedotte, del procedimento di gara contestato.</p>
<p>6. L’esito del ricorso introduttivo determina l’improcedibilità per sopravenuto difetto di interesse dei motivi aggiunti.<br />	<br />
Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile, in parte inammissibile ed in parte infondato, come da motivazione.<br />	<br />
Dichiara l’improcedibilità dei motivi aggiunti.<br />	<br />
Condanna le società ricorrenti, in solido, alla refusione delle spese processuali in favore del Comune di Alberobello e della controinteressata, quantificate in misura di euro 3.000 ciascuno, oltre agli accessori di legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Savio Picone, Primo Referendario<br />	<br />
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 26/09/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-26-9-2012-n-1685/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/9/2012 n.1685</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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