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	<title>26/9/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>26/9/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/9/2005 n.1926</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-26-9-2005-n-1926/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-26-9-2005-n-1926/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-26-9-2005-n-1926/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/9/2005 n.1926</a></p>
<p>Pres. ed Est. M. Atzeni Sitek S.r.l. (Avv. A. Rossi) c. Comune di Gonnesa (Avv. R. De Angelis) la controversia relativa alla pretesa al compenso revisionale è devoluta al giudice amministrativo 1. Contratti della P.A. – revisione prezzi – lite avente ad oggetto l’ammissibilità del compenso – giurisdizione amministrativa –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-26-9-2005-n-1926/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/9/2005 n.1926</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-26-9-2005-n-1926/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/9/2005 n.1926</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed Est. M. Atzeni<br /> Sitek S.r.l. (Avv. A. Rossi) c. Comune di Gonnesa (Avv. R. De Angelis)</span></p>
<hr />
<p>la controversia relativa alla pretesa al compenso revisionale è devoluta al giudice amministrativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Contratti della P.A. – revisione prezzi – lite avente ad oggetto l’ammissibilità del compenso – giurisdizione amministrativa – sussiste;																																																																																												</p>
<p>2.	Contratti della P.A. – art. 6, quarto comma L. 24.12.1993 n. 537 e ss.mm.ii. e art 1664 c.c.- criterio di specialità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Nelle controversie riguardanti il compenso revisionale nei contratti pubblici, spetta al giudice amministrativo la giurisdizione riguardo alle liti coinvolgenti la stessa ammissibilità del compenso, mentre spettano al giudice ordinario quelle concernenti la determinazione del suo ammontare. 																																																																																												</p>
<p>2.	In materia di revisione prezzi relativa ai contratti stipulati dalle p.a., il conflitto e/o l&#8217;antinomia tra l&#8217;art. 6, quarto comma, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, come modificato dall&#8217;art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e l&#8217;art. 1664 c.c., va risolto in applicazione del criterio principale che presiede alla soluzione dei conflitti tra norme, e cioè quello di specialità. Il sistema di verifica complessiva della funzionalità del sinallagma, disciplinato dall’art. 1664 c.c., è dunque sostituito, per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa delle pubbliche amministrazioni, dalla normativa derogatrice citata, in base alla quale la revisione prezzi costituisce contenuto necessario del contratto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
PRIMA SEZIONE</b></p>
<p>ha emanato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>su ricorso n. 1251/03 proposto dalla</p>
<p><b>Sitek s.r.l.</b> in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dall’avv. Antonello Rossi presso lo studio del quale in Cagliari, via Bellini n. 26, è elettivamente domiciliata;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Gonnesa</b> in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luca De Angelis ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cagliari, piazza Repubblica n. 10;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del provvedimento n. 4934 in data 8/7/2003 con il quale il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Gonnesa ha rigettato l’istanza di revisione prezzi presentata dalla Sitek s.r.l. in relazione al contratto d’appalto in data 25/6/1996, rep. 419, avente ad oggetto il servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani, ed al contratto in data 24/6/1998, rep. 517, concernente il servizio di raccolta differenziata, nonché di ogni atto connesso.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Gonnesa in persona del Sindaco in carica;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore per la pubblica udienza del 13 luglio 2005 il consigliere Manfredo Atzeni e uditi altresì gli avvocati di parte, come da separato verbale.<br />
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 18/9/2003 e depositato il successivo 23/9, Sitek s.r.l. in persona del legale rappresentante impugna il provvedimento n. 4934 in data 8/7/2003 con il quale il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Gonnesa ha rigettato la sua istanza di revisione prezzi presentata in relazione al contratto d’appalto in data 25/6/1996, rep. 419, avente ad oggetto il servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani, ed al contratto in data 24/6/1998, rep. 517, concernente il servizio di raccolta differenziata, nonché ogni atto connesso.<br />
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:<br />
1) la determinazione impugnata, viola l&#8217;art. 6, quarto comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall&#8217;art. 44, quarto comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, impone a tutte le amministrazioni di inserire una clausola di revisione periodica del prezzo in tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa.<br />
La ricorrente chiede quindi l&#8217;annullamento dei provvedimenti impugnati e la condanna del Comune intimato alla rifusione del danno subito, liquidando sul relativo importo la rivalutazione monetaria e gli interessi, calcolati al tasso legale; chiede inoltre la rifusione delle spese.<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Gonnesa in persona del Sindaco in carica (autorizzato con deliberazione della Giunta Municipale n. 104 in data 710/2003) chiedendo, con memoria depositata il 6/11/2003, la declaratoria dell&#8217;inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso.<br />
In data 24/6/2005 (due memorie) e 28/6/2005 la parte ricorrente ha depositato memoria.<br />
Alla pubblica udienza il difensore del Comune ha depositato note di replica; i procuratori delle parti hanno poi insistito nelle rispettive conclusioni.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>La ricorrente impugna il provvedimento, indicato in epigrafe, con il quale il Comune intimato ha respinto la sua domanda di revisione dei prezzi relativi ai contratti con i quali le sarebbe stato affidato il servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani, successivamente esteso alla raccolta differenziata.<br />
Deduce il Comune resistente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto l&#8217;art. 9 del contratto sottoscritto deferisce ogni controversia ad un collegio arbitrale.<br />
Osserva il collegio che la clausola compromissoria è contenuta solo nel contratto relativo alla raccolta differenziata e che i due contratti risultano autonomi (essendo anche sottoscritti da soggetti diversi, come si vedrà meglio in prosieguo) per cui non può essere applicata in relazione all&#8217;altro contratto.<br />
Comunque, la tesi non può essere condivisa in quanto la giurisprudenza prevalente (in termini, C. di S., V, 28 giugno 2004, n. 4791) ribadisce il tradizionale orientamento secondo il quale è attribuita alla cognizione del giudice amministrativo ogni controversia relativa alla spettanza del compenso revisionale, mentre rientra nella giurisdizione del giudice ordinario ogni controversia relativa alla misura del suddetto compenso una volta che in sede amministrativa o in sede giurisdizionale sia stato accertato l&#8217;astratto diritto alla sua corresponsione.<br />
Solo quest&#8217;ultima categoria di controversie può essere deferita agli arbitri.<br />
La parte resistente richiama C. di S., V, 18 marzo 2004, n. 1420, ma tale precedente non sostiene univocamente la tesi ora in esame, in quanto ivi si afferma che tutte le questioni aventi ad oggetto diritti soggettivi, anche se rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, possono essere compromesse in arbitri, ma non viene affermato che possono essere oggetto di arbitrato le questioni coinvolgenti interessi legittimi.<br />
Anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno di recente ribadito con specifico riferimento all’art. 6 della legge 21 luglio 2000, n. 205, l’orientamento tradizionale, secondo il quale nelle controversie riguardanti il compenso revisionale nei contratti pubblici, spetta al giudice amministrativo la giurisdizione riguardo alle liti coinvolgenti la stessa ammissibilità del compenso, mentre spettano al giudice ordinario quelle concernenti la determinazione del suo ammontare (Cass., SS.UU., 27 luglio 2004, n. 14090).<br />
Di conseguenza, l’odierna controversia rientra nella giurisdizione di questo Tribunale, e non può essere oggetto di clausola compromissoria.<br />
Atteso che, in base a tale orientamento, la clausola derogatoria della giurisdizione invocata dal Comune sarebbe nulla, in applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici e di interpretazione dei contratti (art. 1367 c.c.) la clausola medesima deve essere intesa come relativa esclusivamente alle controversie per le quali il suo contenuto sia ammissibile.<br />
Pertanto, il collegio deve respingere l’eccezione del Comune, ritenendo il giudizio.<br />
Sostiene, poi, il Comune che la ricorrente sarebbe decaduta dalla possibilità di far valere la pretesa di cui ora si discute, in quanto l’art. 4 del primo contratto stabilisce che l’importo annuo da corrispondere all’impresa appaltatrice resterà fisso per tutta la durata dell’appalto, salvo la verifica periodica, da effettuarsi ogni dodici mesi, decorrenti dalla data dell’aggiudicazione, ai sensi delle “disposizioni nazionali finanziarie vigenti nel momento della verifica”.<br />
La tesi non può essere condivisa in quanto la norma, citata in narrativa, di cui la ricorrente chiede l’applicazione ha natura imperativa, e quindi si impone alla volontà delle parti contraenti; inoltre, la clausola contrattuale invocata non sancisce affatto la decadenza per il mancato esercizio della pretesa entro il termine ivi indicato.<br />
Il Comune sostiene, infine, il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, che non ha sottoscritto il contratto d’appalto della cui esecuzione si discute.<br />
L’eccezione è fondata in relazione al primo contratto, nel quale l’odierna ricorrente non compare, e nemmeno viene prodotto, e neppure citato, alcun atto con il quale il Comune abbia autorizzato il suo subentro.<br />
E’ vero che tale contratto era stato stipulato dalla persona fisica attuale amministratore della società ricorrente, ma in quanto titolare di propria impresa individuale, per cui i rapporti giuridici facenti capo a questa non si trasmettono automaticamente alla persona giuridica, odierna ricorrente.<br />
Non è stato poi dimostrato che i rapporti giuridici facenti capo alla predetta impresa individuale siano stati conferiti nella Società, non essendo stato prodotto l’atto costitutivo di quest’ultima..<br />
Di conseguenza, l’impugnazione può essere ammessa solo in relazione all’applicazione della revisione dei prezzi al contratto per la gestione del servizio di raccolta differenziata.<br />
In conclusione, il ricorso deve essere affrontato nel merito, nei limiti appena accennati.<br />
E’ fondata la domanda impugnatoria.<br />
Invero, corrisponde ad orientamento costante di questo Tribunale (giustamente la ricorrente cita la sentenza 8 novembre 2000, n. 985) l’affermazione secondo la quale l&#8217;art. 6, quarto comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall&#8217;art. 44, quarto comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, impone a tutte le amministrazioni di inserire una clausola di revisione periodica del prezzo in tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa, e tale norma presenta carattere cogente essendo intesa a coniugare l’esigenza, di interesse generale, di contenere la spesa pubblica, con quella, ugualmente di interesse generale, di garantire la corretta e puntuale erogazione del servizio nel tempo.<br />
Il Comune nel provvedimento impugnato sostiene che nessun adeguamento può essere richiesto dopo la cessazione del rapporto contrattuale, citando a sostegno dell’affermazione Cass. Civ., I, 5 febbraio 1987, n. 1122.<br />
La tesi, fondata su giurisprudenza precedente l’entrata in vigore della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non può essere seguita.<br />
Il collegio condivide, al riguardo, l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato, V, 19 febbraio 2003, n. 916, secondo il quale “in materia di revisione prezzi relativa ai contratti stipulati dalle p.a., il conflitto e/o l&#8217;antinomia tra l&#8217;art. 6, quarto comma, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, come modificato dall&#8217;art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e l&#8217;art. 1664 c.c., va risolto in applicazione del criterio principale che presiede alla soluzione dei conflitti tra norme, e cioè quello di specialità. Al riguardo, non può dubitarsi che l&#8217;art. 6 della legge n. 537 del 1993 costituisca norma speciale rispetto all&#8217;art. 1664 c.c., dal momento che tale ultima norma regola in via generale l&#8217;istituto della revisione prezzi nei contratti di appalto, senza ulteriore definizione dei caratteri dei rapporti ai quali si applica, mentre l&#8217;art. 6 della legge n. 537 del 1993 disciplina compiutamente la revisione dei contratti ad esecuzione continuativa o periodica stipulati dalle p.a. Da ciò discende che l&#8217;art. 6 della legge n. 537 del 1993 detta un regime legale speciale della revisione dei prezzi nei contratti pubblici di appalto di servizi e che, quindi, in applicazione del principio &#8220;lex specialis derogat generali&#8221;, la medesima disposizione deve giudicarsi prevalente su quella generale di diritto comune”.<br />
Pertanto, il sistema di verifica complessiva della funzionalità del sinallagma, disciplinato dall’art. 1664 c.c., è sostituito, per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa delle pubbliche amministrazioni, dalla normativa derogatrice più volte citata, in base alla quale la revisione prezzi costituisce contenuto necessario del contratto.<br />
Il ricorso si appalesa, quindi, fondato, sotto il profilo in esame.<br />
In conclusione, l’impugnazione deve essere accolta in parte, annullando per l’effetto il provvedimento impugnato nella parte in cui nega il riconoscimento della revisione prezzi in relazione al contratto in data 24/6/1998, rep. 517.<br />
Deve essere dichiarata inammissibile per carenza di legittimazione attiva l’impugnazione proposta in relazione al contratto in data 25/6/1996, rep. 419.<br />
Deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale in ordine alle ulteriori pretese, aventi ad oggetto rapporti paritetici.<br />
Le spese possono essere integralmente compensate, in ragione della reciproca soccombenza.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA<br />
1)	in parte accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nella parte in cui nega la revisione prezzi in relazione al contratto in data 24/6/1998, rep. 517;<br />	<br />
2)	dichiara inammissibile l’impugnazione proposta avverso il medesimo provvedimento per quanto riguarda l’applicazione della revisione prezzi al contratto in data 25/6/1996, rep. 419;<br />	<br />
3)	dichiara il proprio difetto di giurisdizione in ordine alle ulteriori pretese;<br />	<br />
4)	compensa integralmente spese ed onorari del giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 13 luglio 2005 dal Tribunale Amministrativo per la Sardegna, Sezione Prima, con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Manfredo Atzeni, 		   Presidente f.f., estensore;<br />	<br />
Alessandro Maggio,      	   Consigliere;<br />	<br />
Tito Aru,			   Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-26-9-2005-n-1926/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/9/2005 n.1926</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/9/2005 n.1928</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-26-9-2005-n-1928/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-26-9-2005-n-1928/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-26-9-2005-n-1928/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/9/2005 n.1928</a></p>
<p>Pres. E. Fedullo, Est. A. M. Marra S. Stara e M.R. Lai (Avv. S. Stara) c. Comune di Cagliari (Avv.ti F. Melis e G. Farci) il diniego del titolo edilizio deve essere motivato così da consentire all&#8217;interessato di modificare il progetto originario 1. Edilizia e urbanistica – pertinenza urbanistica –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-26-9-2005-n-1928/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/9/2005 n.1928</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-26-9-2005-n-1928/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/9/2005 n.1928</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. E. Fedullo, Est. A. M. Marra<br /> S. Stara e M.R. Lai (Avv. S. Stara) c. Comune di Cagliari (Avv.ti F. Melis e G. Farci)</span></p>
<hr />
<p>il diniego del titolo edilizio deve essere motivato così da consentire all&#8217;interessato di modificare il progetto originario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Edilizia e urbanistica – pertinenza urbanistica – nozione – strumentalità rispetto all’immobile principale																																																																																												</p>
<p>2.	Edilizia e urbanistica – titolo abilitativo – diniego di rilascio – circostanziata motivazione – obbligo – sussiste – ratio</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	La nozione di pertinenza urbanistica è meno ampia di quella civilistica e va definita, oltre che in relazione alla consistenza dell’opera, in rapporto alla necessità del rapporto strumentale ipotizzabile tra la stessa e l’immobile “principale”.																																																																																												</p>
<p>2.	Il diniego del titolo abilitativo, importando una contrazione dello &#8220;ius aedificandi&#8221;, necessita infatti di una circostanziata motivazione, esplicativa delle reali ragioni ostative al rilascio dello stesso, dovendosi consentire all’interessato la possibilità una compiuta difesa in sede giurisdizionale ovvero di superare gli impedimenti emergenti mediante una modificazione del progetto originariamente proposto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />
Sezione Seconda</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 732/2005 proposto da</p>
<p><b>STARA Salvatore e LAI Maria Rosaria</b>rappresentati e difesi il primo da se stesso e la seconda dall’Avv. Salvatore Stara ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cagliari, Via Levante, n. 4</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Cagliari</b>, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Federico Melis e Genziana Farci  ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura del Comune Via Roma, n. 145</p>
<p>per l’annullamento<br />
del provvedimento 27.4.2005, n. 36889 con cui il Dirigente del Servizio Edilizia Privata ha respinto l’istanza di autorizzazione inoltrata dagli istanti in data 4.2.2005.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cagliari; <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Vista la memoria prodotta dalla parte ricorrente con cui sono stati dedotti motivi aggiunti;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato come relatore, alla pubblica udienza del 21.9.2005, il dott. Antonio Massimo Marra;<br />
Uditi, altresì, i procuratori delle parti come da separato verbale d’udienza;<br />
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 14 ed il 15.6.2005, tempestivamente depositato, i coniugi Salvatore Stara e Maria Rosaria Lai hanno impugnato il provvedimento 27.4.2005, n. 36889  indicato in epigrafe a mezzo del quale il Dirigente del Servizio Edilizia Privata del Comune di Cagliari ha respinto l’istanza di autorizzazione per la realizzazione di un locale di sgombero sulla terrazza sovrastante l’unità immobiliare di proprietà dei deducenti, all’uopo richiamando il parere espresso dalla Commissione edilizia che ha ritenuto esorbitante la volumetria rispetto a quella ammissibile ed evidenziato il mancato rispetto dei distacchi, sul presupposto che il volume proposto in progetto non sarebbe configurabile come volume tecnico ai sensi dell’art. 2 del Regolamento Edilizio.<br />
A sostegno dell’introdotta impugnativa gli interessati hanno dedotto, in sintesi: 1) l’eccesso di potere per erroneità, contraddittorietà e travisamento dei fatti, poiché la loro domanda sarebbe stata diretta ad ottenere  un’autorizzazione e non già un concessione edilizia; 2) la violazione dell’art. 3 della L. 7.8.1990, n. 241, nonché dell’art. 2 del Regolamento Edilizio del Comune di Cagliari, in quanto l’impugnato diniego sarebbe carente di motivazione.<br />
In data 25.8.2005 il  ricorrente ha articolato motivi aggiunti  alla luce dei documenti prodotti dal Comune in data 4.7.2005, ribadendo i motivi oggetto del ricorso principale.<br />
Il Comune di Cagliari si è costituito in giudizio, resistendo all’impugnativa e svolgendo successivamente la propria difesa con memoria depositata nell’imminenza dell’udienza di discussione.<br />
Anche i ricorrenti hanno prodotto memoria, insistendo nelle svolte conclusioni.<br />
All’udienza del 5.9. 2005, all’esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Deve in primo luogo esaminarsi la deduzione articolata in udienza dal difensore di parte ricorrente, laddove sollecita il giudicante a valutare la legittimità della sua costituzione.<br />
Giova al riguardo osservare che se, in termini generali, la composizione dei collegi designati per la trattazione di una controversia può essere modificata unicamente in presenza di ragioni obiettive (cfr. sul punto l’art. 174 c.p.c.), la sostituzione di uno o più giudici eventualmente disposta in violazione dei presupposti suddetti non implica lesione del principio del giudice naturale, che si riferisce all&#8217;ufficio giudiziario investito della competenza giurisdizionale e non al singolo magistrato inteso come persona fisica, né determina alcuna forma di nullità afferente alla costituzione del giudice, dando piuttosto luogo ad una irregolarità di carattere interno non incidente ai fini della legittimazione dell’organo giudicante (e, conseguentemente, della validità del giudizio o della decisione finale).<br />
Venendo al merito della controversia, va rilevato che, come emerge da quanto brevemente suesposto in fatto, i ricorrenti lamentano sotto più profili l’illegittimità del diniego opposto dal Comune Cagliari alla istanza dagli stessi prodotta ed intesa ad ottenere l&#8217;autorizzazione ad edificare &#8211; sul  piano sovrastante il loro appartamento &#8211; un piccolo locale da porre al servizio di quest’ultimo.<br />
Il diniego è motivato richiamando il parere della Commissione edilizia in data 22 aprile 2005, espresso come segue : “contrario per eccesso di volumetria rispetto a quella massima assentibile e per mancato rispetto dei distacchi in quanto il volume proposto in progetto non è configurabile come volume tecnico ai sensi dell’art. 2 del R.E.”.<br />
Osserva al riguardo il Collegio che le censure proposte dai ricorrenti, incentrate sulla configurabilità del manufatto progettato come volume tecnico, non possono essere accolte.<br />
Invero, l’art. 2 del R.E. (lett. L), punto 1.4) definisce il Volume tecnico (Vtec) con riferimento a ben precise destinazioni funzionali (centrale termica, vasche antincendio ecc.), nessuna delle quali ricorre nel caso di specie: in particolare, l’utilizzazione del manufatto progettato prefigurata dai ricorrenti, nei termini di un locale di sgombero, non è riconducibile a nessuna delle voci ivi tassativamente elencate.<br />
Analoga inconciliabilità si riscontra poi sul piano strutturale, atteso che la disposizione regolamentare dianzi richiamata prescrive, con riferimento al sottotetto (ipotesi astrattamente assimilabile alla fattispecie oggetto di giudizio), che la sua qualificazione come volume tecnico presuppone il non superamento dell’altezza interna di m. 2, laddove il manufatto de quo è caratterizzato da un’altezza interna di m. 2,45 (quale media tra l’altezza minima di m. 2,40 e quella massima di m. 2,50 : cfr. l’elaborato tecnico redatto dal geom. Giorgio Gariboldi, prodotto agli atti del giudizio in data 5.7.2005).<br />
Né sono ravvisabili profili di contrasto tra la citata disposizione regolamentare e la nozione comunemente accolta di volume tecnico, esigendo questa  la sussistenza  di un “rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzo della costruzione” (cfr. T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 14 agosto 2003 n. 5492), laddove, nel caso di specie, l’opera progettata è semplicemente funzionale ad accrescere la fruibilità dell’immobile preesistente e le utilità da questo assicurate.<br />
A tale proposito, neppure sembra sussistere, tra il manufatto in progetto e la preesistente abitazione dei ricorrenti, il nesso pertinenziale pure da essi invocato, atteso che, alla stregua dell’indirizzo interpretativo al quale questo Collegio ritiene di aderire, la nozione di pertinenza urbanistica è meno ampia di quella civilistica e va definita, oltre che in relazione alla consistenza dell’opera, in rapporto alla necessità del rapporto strumentale ipotizzabile tra la stessa e l’immobile “principale” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 27 dicembre 1988 n. 882; Id. 13 ottobre 1993 n. 1041 e 27 maggio 1993 n. 633). <br />
Tanto premesso, meritano invece accoglimento le deduzioni attoree attinenti al difetto di motivazione inficiante il provvedimento impugnato.<br />
Il diniego del titolo abilitativo, importando una contrazione dello &#8220;ius aedificandi&#8221;, necessita infatti di una circostanziata motivazione, esplicativa delle reali ragioni ostative al rilascio dello stesso, dovendosi consentire all’interessato la possibilità una compiuta difesa in sede giurisdizionale ovvero di superare gli impedimenti emergenti mediante una modificazione del progetto originariamente proposto (cfr da ultimo TAR Puglia, Lecce, sez. III 8.4.2005 n. 1986).<br />
Il provvedimento impugnato si limita invece alla generica affermazione del contrasto del progetto con il limite di volumetria assentibile oltre che della mancata osservanza dei distacchi, nulla esplicitando sia quanto alle disposizioni assunte a riferimento sia quanto alla concreta misura in cui il programmato intervento si pone in disaccordo rispetto ad esse. <br />
In conclusione, quindi, il ricorso deve essere accolto, salve le ulteriori determinazioni della Amministrazione, potendo restare assorbiti gli ulteriori profili di censura dedotti.<br />
Sussistono tuttavia giustificati motivi per compensare le spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna – Sezione seconda – in accoglimento del ricorso in epigrafe, annulla il provvedimento impugnato.<br />
Spese compensate.<br />
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, il 21.9.2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Ezio Fedullo			            &#8211; Presidente <br />	<br />
Antonio Massimo Marra		&#8211; Giudice relatore<br />	<br />
Pierpaolo Grauso			#NOME?</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/9/2005 n.3689</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-26-9-2005-n-3689/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Italo Riggio, Est.Gianluca Bellucci Fratelli Mazzocchia s.r.l. (avv. Xavier Santiapichi) c. A.M.S.A (avv. Marco Mazzarelli) Appalto per la fornitura di mezzi per i servizi di raccolta rifiuti – termini di legge &#8211; certificazione di conformità – applicazione della norma comunitaria La normativa comunitaria (direttiva CE n. 93/36) stabilisce che</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Italo Riggio, Est.Gianluca Bellucci<br /> Fratelli Mazzocchia s.r.l. (avv. Xavier Santiapichi) c. A.M.S.A (avv. Marco Mazzarelli)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Appalto per la fornitura di mezzi per i servizi di raccolta rifiuti –  termini di legge &#8211; certificazione di conformità – applicazione della norma comunitaria</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La normativa comunitaria (direttiva CE n. 93/36) stabilisce che le specifiche tecniche vadano definite con riferimento a norme nazionali che recepiscono norme europee o ad omologazioni tecniche europee, con deroghe in casi particolari. Nel caso in cui l’autorità competente rilasci l’omologazione di un prodotto, la stazione appaltante non ha la competenza di accertare nuovamente i requisiti, dato che tale compito è affidato all’organo centrale, ma deve solo verificare la conformità delle caratteristiche costruttive rinvenibili negli atti di omologazione rispetto a quanto richiesto dalla lex di gara.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/9/2005 n.4060</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-26-9-2005-n-4060/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-26-9-2005-n-4060/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/9/2005 n.4060</a></p>
<p>Pres. ed est. Ferrari c.d. &#8220;concorsopoli&#8221; 1. Concorsi – Università – Selezione per l’assunzione di professori associati – Bando &#8211; Requisito della valutazione della pubblicazione scientifica valutabile – Interpretazione &#8211; Conseguenze 2. Concorsi – Università &#8211; Selezione per l’assunzione di professori associati – Bando – Previsione della valutabilità di estratti</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-26-9-2005-n-4060/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/9/2005 n.4060</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed est. Ferrari</span></p>
<hr />
<p>c.d. &#8220;concorsopoli&#8221;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorsi – Università – Selezione per l’assunzione di professori associati – Bando &#8211; Requisito della valutazione della pubblicazione scientifica valutabile – Interpretazione &#8211; Conseguenze</p>
<p>2. Concorsi – Università &#8211; Selezione per l’assunzione di professori associati – Bando – Previsione della valutabilità di estratti di stampa e di bozze &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di selezioni universitarie per il reclutamento di professori associati, con “pubblicazione scientifica valutabile”, valevole in sede di comparazione della produzione scientifica dei candidati, deve intendersi, ai sensi del D.P.R. 117 del 2000, l’opera pubblicata da un editore in quale ne curi non solo la stampa ma anche, e soprattutto, la sua diffusione fra il pubblico. Non costituisce quindi pubblicazione valutabile a fini comparativi quella che non abbia un editore e la ratio sottesa a tale scelta deve rinvenirsi nella necessità di evitare che lavori, frettolosamente redatti all’immediata vigilia della procedura comparativa, possano essere esibiti dai candidati e valutati da commissioni o commissari compiacenti.</p>
<p>2. In tema di selezioni universitarie per il reclutamento di professori associati, è illegittima la norma del bando di gara che preveda la valutabilità, in sede di comparazione della produzione scientifica dei candidati, di estratti di stampa, anche se corredati da una copia della copertina e della rivista e dall’indice di questa, e di bozze, anche se accompagnate dalla lettera di accettazione del direttore della rivista nella quale saranno pubblicate o dell’editore.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/7235_7235.pdf">clicca qui</a></p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 26/9/2005 n.473</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-26-9-2005-n-473/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-26-9-2005-n-473/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-26-9-2005-n-473/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 26/9/2005 n.473</a></p>
<p>Pres. Gaetano Cicciò, Est. Umberto Giovannini non è dovuta la comunicazione di avvio del procedimento per l&#8217;esercizio della prelazione in materia di beni culturali. Il provvedimento che eserciti la prelazione può essere anche per relationem Beni culturali – Procedimento amministrativo – Esercizio della prelazione ex art. 59 del D. Lgs.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-26-9-2005-n-473/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 26/9/2005 n.473</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-26-9-2005-n-473/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 26/9/2005 n.473</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gaetano Cicciò, Est. Umberto Giovannini</span></p>
<hr />
<p>non è dovuta la comunicazione di avvio del procedimento per l&#8217;esercizio della prelazione in materia di beni culturali. Il provvedimento che eserciti la prelazione può essere anche per relationem</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Beni culturali – Procedimento amministrativo – Esercizio della prelazione ex art. 59 del D. Lgs. n. 490/1999 – Comunicazione di avvio del procedimento – Non è dovuta – Motivazione per relationem</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art. 2 del Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n. 165/2002, che ha introdotto il comma 1-bis nell’art. 4 del D.M. n. 495/1994, la comunicazione di avvio del procedimento, prevista in via generale dall’art. 7 della legge n. 241/1990, non è dovuta nel caso di procedimento concernente l’esercizio del diritto di prelazione su beni culturali di cui all’art. 59 del D. Lgs. n. 490/1999.<br />
Le ragioni che spingono il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ad esercitare la prelazione di cui all’art. 59 del D. Lgs. n. 490/1999 possono risultare per relationem anche mediante il richiamo alla deliberazione del Consiglio Comunale con la quale l’amministrazione locale richieda formalmente al competente Ministero di acquistare il bene culturale, e che, oltre a ribadire il preminente valore storico, artistico, ambientale e culturale dell’immobile, indichi espressamente l’interesse pubblico attuale sotteso alla  richiesta dell’acquisizione del bene nella volontà dell’Amministrazione Comunale di recuperarlo definitivamente ad una funzione o ad un utilizzo pubblico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA    ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L&#8217;EMILIA-ROMAGNA<br />
SEZIONE DI PARMA</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Dott. Gaetano Cicciò	Presidente;<br />
Dott. Umberto Giovannini	Consigliere Rel.est;<br />
Dott.  Italo Caso                                 Consigliere,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 432 del 2002, proposto da</p>
<p><b>Mec Elettra s.n.c.</b>, in persona del legale rappresentante sig. Ferdinando PIUMI, rappresentata e difesa dall’Avv. Giorgio CUGURRA e dall’Avv. Stefania VASTA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo , in  Parma, via Mistrali  n. 4   </p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; <b>Ministero per i Beni e le Attività Culturali</b>, in persona del Ministro in carica e Soprintendenza Regionale per i Beni e le Attività Culturali dell’Emilia Romagna, in persona del Soprintendente Regionale in carica, rappresentati e difesi dall’Avvo</p>
<p>&#8211; <b>Comune di Albinea</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo COLI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Mario RAMIS, in Parma, borgo Tommasini n. 20;</p>
<p>per  l’annullamento<br />
del decreto in data 5/11/2002, con il quale il Direttore generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha esercitato il diritto di prelazione riguardo all’immobile “Villa Tarabini” in favore del Comune di Albinea e, ove occorra, della nota in data 18/10/2002, con la quale la Soprintendenza Regionale per i Beni e le Attività Culturali ha espresso parere favorevole a detta prelazione, nonché della deliberazione del Consiglio Comunale di Albinea n. 59 del 16/10/2002 con la quale è stata approvata la richiesta di prelazione.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione  per i Beni e le Attività Culturali e del Comune di Albinea;<br />
Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 5/7/2005, il dr. Umberto GIOVANNINI; uditi, altresì, l’Avv. PONTIROLI, in delegata sostituzione dell’Avv. CUGURRA, per la società ricorrente e l’Avv. BURSI, in delegata sostituzione dell’Avv. COLI per il Comune di Albinea; <br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il ricorso n. 432 del 2002, notificato il 14 e il 17 dicembre 2002 e depositato il 20 dicembre 2002, la società ricorrente chiede l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, con i quali l’Amministrazione per i Beni Culturali ed Ambientali ha esercitato il diritto di prelazione, in favore dell’Amministrazione Comunale di Albinea, riguardo all’immobile “Villa Tarabili”sito nel territorio di detto  ente territoriale. <br />
 La ricorrente sostiene l’illegittimità degli atti impugnati per il seguente unico articolato motivo in diritto:<br />
Violazione degli artt. 3 e 7 della L. n. 241 del 1990; Eccesso di potere per sviamento e difetto di motivazione;<br />
Il procedimento in questione, conclusosi con il decreto impugnato, non è stato preceduto dalla necessaria comunicazione di avvio del procedimento come imposto dall’art. 7 L. n. 241 del 1990.<br />
Anche in caso di esercizio del diritto di prelazione da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali in favore delle amministrazioni statali e territoriali, è necessario che il privato acquirente del bene, in quanto destinatario di tale provvedimento, abbia la possibilità di interloquire nel corso dell’iter procedimentale, al fine di potere rappresentare all’amministrazione procedente diverse modalità di utilizzo del bene che possano ugualmente soddisfare l’interesse pubblico, senza che quest’ultima debba accollarsi l’ingente onere dell’acquisto.<br />
In giurisprudenza, ha stabilito il Consiglio di Stato, nella sentenza della sez. sesta n. 923 del 2001, che il procedimento di prelazione governativa nella vendita tra privati di beni storici e artistici rientra tra quelli per i quali è d’obbligo la comunicazione di avvio del procedimento, a meno che non ricorrano particolari esigenze.<br />
 Nel caso in esame, non sembra che ci siano particolari esigenze di celerità e, in ogni caso, esse non sono state evidenziate e motivate negli atti impugnati.<br />
Inoltre, l’Amministrazione Comunale, che in sede di programmazione pluriennale aveva già manifestato l’intento di acquisire il bene, era parimenti a conoscenza dell’interesse della ricorrente ad acquisire l’immobile al fine di utilizzarne i locali quale sede sociale e, quindi, per uno scopo che non implicava alcun danno per il bene assoggettato a vincolo.<br />
Pertanto, se l’intento del Comune era quello di procedere all’acquisto di detto immobile, esso avrebbe dovuto informare la ricorrente, evitando di porre in essere una palese violazione dei principi di affidamento e buona fede.<br />
L’Amministrazione Comunale, inoltre, non ha neppure motivato adeguatamente la propria scelta, in quanto la deliberazione consiliare con cui è stata formulata la richiesta di prelazione al Ministero, si è unicamente preoccupata di spiegare il valore artistico e storico dell’immobile, spendendo invece ben poche parole per indicare la ragione che giustifica l’esercizio della prelazione, non essendo sufficiente, al riguardo, il riferimento all’eventuale possibilità di utilizzare la villa e le sue pertinenze per finalità commerciali..<br />
Tale comportamento svela, a contrario un’evidente forma di sviamento di potere, poiché tale utilizzo “commerciale” non è annoverato tra quelli indicati dagli artt. 59 e segg. del D. Lgs. n. 490 del 1999.<br />
&#8211; Con ulteriore memoria depositata in prossimità dell’udienza, la società ricorrente, dopo avere replicato alle difese avversarie e ribadito le argomentazioni rassegnate nell’atto introduttivo del giudizio, conclude insistendo per l’accoglimento del ricor<br />
L’Amministrazione Comunale resistente, costituitasi in giudizio, con ulteriore memoria si oppone alle argomentazioni della ricorrente, concludendo con richiesta di reiezione del gravame per infondatezza dello stesso e spese vinte.<br />
Si è inoltre costituito in giudizio, con il patrocinio dell’Avvocatura erariale, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, chiedendo anch’esso, mediante il deposito di ulteriori memorie, la reiezione del ricorso per infondatezza dello stesso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.<br />
Alla pubblica udienza del 5 luglio 2005, la causa è stata chiamata e, quindi, è stata trattenuta per la decisione, come da verbale.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Con il presente ricorso, la società commerciale che aveva concluso il contratto di acquisto di “Villa Tarabini”: immobile sito in Comune di Albinea già dichiarato di particolare interesse storico – artistico ex art. 13 del D. Lgs. n. 490 del 1999, chiede l’annullamento degli atti del procedimento a conclusione del quale il Direttore Generale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, esercitando il diritto di prelazione di cui all’art. 59 del D. Lgs. n. 490 del 1999,  ha acquistato tale bene per il Comune di Albinea che ne aveva fatto formale richiesta ex art. 61 dello stesso decreto. <br />
La ricorrente, innanzitutto, censura il decreto ministeriale impugnato perché essa ritiene che tale atto avrebbe dovuto essere preceduto dalla comunicazione, nei suoi confronti &#8211; quale originaria acquirente del bene &#8211; di avvio del relativo procedimento, come è richiesto, in via generale, dall’art. 7 della L. n. 241 del 1990 e s. m. e i..<br />
La censura è infondata, stante che l’art. 2 del D.M. del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 19/6/2002 n. 165, che ha introdotto il comma 1 bis nell’art. 4 del D.M. 13/6/1994 n. 495 “Regolamento concernente le disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7.8.1990 n. 241” espressamente sottrae a tale obbligo la suddetta Amministrazione statale in alcuni casi tra cui risulta compreso quello concernente il diritto di prelazione in questione, disciplinato dall’art. 59 del D. Lgs. n. 490 del 1999.<br />
D’altra parte, per ammissione della stessa ricorrente – (v. a pag. 5 del ricorso il riferimento alla deliberazione consiliare n. 81 del 2001, dalla quale risulta che l’acquisto di tale immobile fosse già stato inserito nella programmazione pluriennale comunale) e da quanto si evince dal documento n. 1 depositato dalla medesima (nota della Soprintendenza ai Beni Architettonici in data 24/9/2002 comunicata a entrambi i contraenti privati della compravendita) la società era comunque al corrente della volontà dell’Amministrazione Comunale di acquisire la proprietà  “Villa Tarabini”, con conseguente possibilità, per la stessa, di partecipare al relativo procedimento e palese inutilità, in concreto, del formale avviso ex art. 7 L. n. 241 del 1990.<br />
Nemmeno può essere condivisa, infine, l’ulteriore censura facente leva sulla ritenuta carenza di motivazione dell’atto con cui è stato effettivamente esercitato il diritto di prelazione in favore del Comune di Albinea, poiché dette ragioni risultano contenute per relationem nella  deliberazione del Consiglio Comunale con la quale l’amministrazione locale ha formalmente richiesto  al competente Ministero di acquistare l’immobile in questione.<br />
Tale atto, infatti, oltre a ribadire il preminente valore storico,  artistico, ambientale e culturale del complesso immobiliare costituito dalla villa padronale, altri fabbricati di servizio e vasto parco, indica espressamente nella volontà dell’Amministrazione Comunale di recuperare definitivamente tale patrimonio immobiliare ad una funzione o ad un utilizzo pubblico, l’interesse pubblico attuale sotteso alla  richiesta  di acquisizione del bene.<br />
Ritiene infine il Collegio, che tale motivazione risulti congrua anche per giustificare il fatto che tale scelta ha comportato, quoad effectum, la sottrazione di un bene immobile, già assoggettato alla disciplina pubblicistica, di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999, al regime di libera contrattazione tra privati.<br />
Per le ragioni suesposte, il ricorso è respinto.<br />
Il Collegio ritiene, tuttavia, che sussistano giusti motivi per compensare integralmente, tra le parti, le spese del presente giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia-Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunziando sul ricorso n. 432 del 2002 di cui in epigrafe, lo respinge. <br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Parma, nella camera di consiglio del 5 luglio 2005.</p>
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