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	<title>26/8/2015 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>26/8/2015 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2015 n.17147</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-sentenza-26-8-2015-n-17147/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-sentenza-26-8-2015-n-17147/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2015 n.17147</a></p>
<p>Pres. Oddo, est. Parziale D.A. G. e D.M.M.C. (Avv. A. Cuccia) c. M.V. ammissibile liquidare un onorario unico in caso di più cause distinte e non riunite ma concernenti identiche posizioni processuali e questioni giuridiche Processo civile – Onorari – Liquidazione – Cause distinte e non riunite – Giudizi identici</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-sentenza-26-8-2015-n-17147/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2015 n.17147</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Oddo, est. Parziale<br /> D.A. G. e D.M.M.C. (Avv. A. Cuccia) c. M.V.</span></p>
<hr />
<p>ammissibile liquidare un onorario unico in caso di più cause distinte e non riunite ma concernenti identiche posizioni processuali e questioni giuridiche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo civile – Onorari – Liquidazione – Cause distinte e non riunite – Giudizi identici  &#8211;  Onorario unico – Liquidazione – Ammissibilità  &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art. 5, co. 4 D.M. 127/2004, il Giudice è legittimato a  liquidare un unico onorario in relazione a più cause distinte e non riunite, concernenti identiche posizioni processuali e questioni giuridiche. Infatti l&#8217;ultima parte della suddetta norma (&#8220;la stessa disposizione trova applicazione, ove più cause vengano riunite, dal momento dell&#8217;avvenuta riunione e nel caso in cui l&#8217;avvocato assista e difenda una parte contro più parti quando la prestazione comporti l&#8217;esame di particolari situazioni di fatto o di diritto&#8217;) afferma il principio che nel caso di assistenza e difesa di una parte contro più parti aventi la stessa posizione processuale all&#8217;avvocato compete un unico onorario, indipendentemente dalla riunione delle più cause nelle quali la assistenza o difesa è esercitata, non potendo l&#8217;onere della mancata riunione essere posto a carico del cliente. E la suddetta fattispecie può ricorrere anche in caso  di assoluta ripetitività dell&#8217;unica questione giuridica trattata, assolutamente identica e del tutto circoscritta nelle distinte cause.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2015 n.4014</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-26-8-2015-n-4014/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-26-8-2015-n-4014/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2015 n.4014</a></p>
<p>Pres. Zaccardi &#8211; Est. Veltri Edmondo Filosa (Avv.ti Rizzo, Accarino, Di Giacomo) c/ Comune di Battipaglia(Avv. Lullo) in tema di acquisizione sanante e di legittimazione dei titolari del diritto di superficie a contestare l&#8217;inerzia della P.A. 1. Edilizia ed urbanistica- Espropriazione per p.u. – Occupazione illegittima- Art. 42-bis Dpr 327/2005</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-26-8-2015-n-4014/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2015 n.4014</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Zaccardi &#8211; Est. Veltri<br /> Edmondo Filosa (Avv.ti Rizzo, Accarino, Di Giacomo) c/ Comune di Battipaglia(Avv. Lullo)</span></p>
<hr />
<p>in tema di acquisizione sanante e di legittimazione dei titolari del diritto di superficie a contestare l&#8217;inerzia della P.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica- Espropriazione per p.u. – Occupazione illegittima- Art. 42-bis Dpr 327/2005 – Obbligo di provvedere della P.A. – Inerzia – Azione per silentium &#8211; Ammissibilità</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – Espropriazione per p.u. – Occupazione illegittima – Azione avverso il silenzio della P.A. – Superficiari delle aree – Legittimazione attiva – Sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia urbanistica, ai sensi dell’art 42-bis  Dpr 327/2001 in presenza di un espropriazione per pubblica utilità le Amministrazioni hanno l’obbligo giuridico di far venire meno l’occupazione “sine titulo” e quindi di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto. Ne consegue che sussistendo in astratto un obbligo di provvedere è ammissibile l’azione per silentium contro l’inerzia  della P.A. </p>
<p>2. Ai fini della proposizione dell’azione sul silenzio in materia di espropriazione, è necessaria e sufficiente la sussistenza di un interesse concreto ed attuale non essendo richiesto che l’interesse sia presidiato da una posizione giuridica di interesse legittimo fondata espressamente dalla norma attributiva del potere. Essa si fonda sul principio di doverosità dell’azione amministrativa che è suscettibile di accertamento ad iniziativa di chiunque possa ritrarre dal giudizio una concreta ed apprezzabile utilità. Ne consegue che anche i superficiari delle aree sine tituolo occupate dalla P.A. sono legittimati a proporre ricorso per far dichiarare l’obbligo di provvedere della P.A..</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1073 del 2015, proposto da:<br />
Edmondo Filosa, Angelo Petraglia, Vittorio Vacallo, Alfonso De Sio, Vincenzo Avagliano, Carmine Abate, Francesco Ronca, Emiddio Citro, Sonia Arpaia, Rosalia Gibboni, Francesco Veneruso, Vincenzo Vaccaro, Luigi Amendola, Raffaele Furmio, Vincenzo Passero, Gaetano Eredi Celano, Adelina Camperlingo, Antonio Baratta, Gerardo Romano, Francesco Grieco, Massimiliano Provenza, Gerardo Giancarlo, Rosario Verde, Claudio Aliberti, Alessandro Buzzanga, Filomena Passannante, Maria Cristina Furmio, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Antonio Rizzo, Enza Maria Accarino, Gaetano Di Giacomo, con domicilio eletto presso Gaetano Di Giacomo in Roma, Via Cicerone 49; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Comune di Battipaglia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Lullo, con domicilio eletto presso Cons. Di Stato Segreteria in Roma, p.za Capo di Ferro 13;<br />
Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Salerno, Curatela Fallimento Società Iacp Futura Società Consortile Arl, non costituiti in giudizio.<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della sentenza del T.A.R. CAMPANIA &#8211; SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE I n. 02096/2014, resa tra le parti, concernente silenzio serbato dall&#8217;amministrazione sulla diffida relativa all&#8217;acquisizione al patrimonio comunale</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Battipaglia;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2015 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Antonio Rizzo e Giuseppe Lullo;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con delibera n. 61/1998, il Consiglio comunale di Battipaglia approvava un progetto di edilizia residenziale pubblica localizzato sul terreno di proprietà della sig.ra Enrica Campione, in località S. Anna del comune di Battipaglia.<br />
Successivamente, lo stesso Comune emanava i decreti di autorizzazione alla occupazione e di esproprio (n. 3143/2002), e concedeva all’I.A.C.P. Salerno, giusta apposita convenzione, il diritto di superficie ad aedificandum sull’area. L’I.A.C.P. provvedeva poi all’attuazione del programma attraverso la I.A.C.P. Futura s.c.a.r.l., che subentrava nella convenzione.<br />
Tutti gli atti della predetta procedura erano impugnati dalla sig.ra Campione.<br />
Nelle more della definizione del giudizio amministrativo, su tali suoli la I.A.C.P. Futura realizzava l’intervento costruttivo programmato, giusta c.e. nn. 169/1998 e 95/2001. La proprietà superficiaria veniva poi trasferita, con diversi atti di compravendita agli odierni appellanti.<br />
Gli atti della procedura venivano infine annullati dal TAR Salerno con sentenza n. 86/2005, confermata dal Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza n. 3085/2012.<br />
In conseguenza del richiamato annullamento giudiziale, i superficiari, supponendo la perdita di efficacia, in via derivata, degli atti di compravendita stipulati, diffidavano il Comune di Battipaglia ad emettere provvedimento di acquisizione sanante. In mancanza di riscontro adivano il TAR per “l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dal comune di Battipaglia sull’atto di invito e diffida stragiudiziale notificato il 26.02.2014” nonché per “la declaratoria del correlativo obbligo della P.A. di provvedere con l’emanazione di definitivo atto”, atteso che “affinché possa perfezionarsi il trasferimento della proprietà del fondo occupato, su cui è stato realizzato l’intervento costruttivo di pubblica utilità e che costituisce la sola condizione legittimante la mancata restituzione al proprietario, è necessario che il comune di Battipaglia, responsabile per l’illecito in atto, si avvalga dell’art. 42-bis del DPR n. 327/2001, fatto sempre salvo il ricorso a strumenti di natura privatistica, come la stipula di un contratto di acquisto avente anche funzione transattiva”.<br />
Il TAR, definitivamente decidendo, dichiarava la pretesa inammissibile per mancanza in capo ai ricorrenti di una posizione legittimante. Osservava che la relazione di immediata inerenza con l&#8217;esercizio del potere amministrativo di cui all’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 “pertiene da un lato alla proprietaria dell’area (illegittimamente) espropriata, la quale ambisce a recuperare il godimento del bene che le è stato sottratto e che può tuttavia soccombere di fronte a interessi pubblici puntualmente valutati e resi evidenti nella motivazione del nuovo atto, dall’altro al soggetto beneficiario, titolare di un interesse specularmente opposto”. Precisava che il successivo acquisto sulla base di contratti di compravendita rappresenta invece “una circostanza estranea al rapporto di diritto pubblico intercorrente tra l’Amministrazione, la proprietaria dei beni (titolare di interesse legittimo oppositivo, il quale ha già trovato tutela attraverso le richiamate sentenze di questo TAR e del Giudice dell’appello) e soggetto espropriatario (l’I.A.C.P. s.c.a.r.l., titolare di interesse legittimo pretensivo); “una circostanza, cioè, che appartiene al contenuto contrattuale, liberamente definito in esercizio di autonomia negoziale privata, ma che non è idonea a far sorgere alcun rapporto con la Pubblica Amministrazione”, e tanto meno un obbligo di provvedere in capo ad essa.<br />
Avverso la sentenza propongono ora appello i superficiari. Deducono: l’amministrazione aveva già avviato d’ufficio il procedimento di cui all’art. 42 bis, ma non l’ha mai concluso. Gli acquirenti degli immobili non sarebbero – come erroneamente affermato dal TAR &#8211; soggetti estranei al rapporto privi di una posizione giuridica differenziata, ma al contrario, gli unici soggetti effettivamente pregiudicati dall’annullamento dell’originario titolo espropriativo. Del resto l’art. 31 c.p.a., che disciplina l’azione sul silenzio, conferirebbe legittimazione a “chiunque” vi abbia interesse, ossia a chiunque possa trarre concreta utilità dall’azione.<br />
Il Comune di Battipaglia si è costituito in giudizio. Assume di non disporre di somme sufficienti per l’emanazione del provvedimento di acquisizione sanante, e di avere, proprio in ragione di tale circostanza, cercato un bonario componimento con l’espropriata. In relazione ai motivi d’appello, replica difendendo le statuizioni di prime cure in punto di legittimazione a ricorrere.<br />
La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 5 maggio 2015.<br />
L’appello è fondato.<br />
In primis giova richiamare l’orientamento della Sezione secondo il quale, nell&#8217;attuale quadro normativo, vigente l&#8217;art. 42-bis, le Amministrazioni hanno l&#8217;obbligo giuridico di far venir meno &#8211; in ogni caso &#8211; l&#8217;occupazione &#8220;sine titulo&#8221; e, quindi, di adeguare comunque la situazione di fatto a quella di diritto&#8221; (Cons. di Stato, sez. IV, n.1713/2013, n. 2126/2015)<br />
Dunque, sussistendo in astratto un obbligo di provvedere, l’azione per silentium è validamente esperibile.<br />
Quanto alla legittimazione soggettiva, non può che richiamarsi il disposto di cui all’art. 31 cpa: “<i>decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge, chi vi ha interesse può chiedere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere</i>”.<br />
E’ dunque necessaria e sufficiente la sussistenza di un interesse, ovviamente giuridicamente rilevante, concreto ed attuale, per poter proporre l’azione, non essendo richiesto che l’interesse sia presidiato da una posizione giuridica di interesse legittimo fondata espressamente dalla norma attributiva del potere. E ciò si spiega con il fatto che, nell’azione sul silenzio, ad essere in discussione non è (o non è solo) il bene della vita al quale l’interesse legittimo si correla, ma ancor più a monte, il fondamentale principio di doverosità dell’azione amministrativa che, seppur non può essere fatto valere dal quisque de populo nell’interesse oggettivo dell’ordinamento, è tuttavia suscettibile di accertamento ad iniziativa di chiunque possa ritrarre dal giudizio una concreta ed apprezzabile utilità.<br />
Nel caso di specie, non v’è dubbio che gli appellanti abbiano un interesse concreto al definitivo consolidamento della loro posizione proprietaria &#8211; che assumono inefficace a cagione del venir meno dell’originario titolo espropriativo – realizzabile attraverso l’emanazione del provvedimento di cui all’art. 42 bis o comunque attraverso una definitiva decisione dell’amministrazione idonea ad evitare loro pregiudizio.<br />
L’azione proposta è dunque ammissibile.<br />
Come anticipato, è anche fondata in relazione alla sussistenza di un obbligo generico di provvedere.<br />
L’accertamento giudiziale non può tuttavia spingersi oltre la generica fissazione di un termine, essendo i contenuti delle residue determinazioni connotate da ampia ed eccezionale discrezionalità dell’amministrazione, secondo la ratio ordinamentale di recente chiarita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 71/2015.<br />
L’appello è pertanto accolto, e per l’effetto, è assegnato all’amministrazione, anche in considerazione delle oggettive difficoltà rappresentate, termine massimo di nove mesi per provvedere.<br />
Le spese del doppio grado seguono solo in parte la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Per il resto appare equo compensarle, avuto riguardo alla novità e peculiarità della questione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie. Per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, condanna l’amministrazione a provvedere, secondo quanto meglio specificato in premessa, entro e non oltre mesi nove dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.<br />
Condanna l’amministrazione a rifondere parzialmente le spese sostenute per il doppio grado di giudizio dagli appellanti, in misura di €. 2.000, oltre oneri di legge. Le compensa per il resto.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Goffredo Zaccardi, Presidente<br />
Raffaele Potenza, Consigliere<br />
Silvestro Maria Russo, Consigliere<br />
Antonio Bianchi, Consigliere<br />
Giulio Veltri, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 26/08/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-26-8-2015-n-4014/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2015 n.4014</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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