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	<title>26/8/2013 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>26/8/2013 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2013 n.4267</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-26-8-2013-n-4267/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Aug 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-26-8-2013-n-4267/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-26-8-2013-n-4267/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2013 n.4267</a></p>
<p>Pres. Torsello &#8211; Est. Schilardi Comune di Poli ( Avv. U. Marchi) c / G.I.F.I. ( Avv.ti A. Campagnola, L. Farronato) sulla configurabilità delle attività sanitarie come attività imprenditoriali e sulla conseguente esenzione dal contributo urbanistico ex art. 10 L.10/1977 Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia – Sanatoria &#8211; Contributo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-26-8-2013-n-4267/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2013 n.4267</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-26-8-2013-n-4267/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2013 n.4267</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Torsello &#8211;   Est.  Schilardi<br /> Comune di Poli ( Avv. U. Marchi) c / G.I.F.I. ( Avv.ti  A. Campagnola, L. Farronato)</span></p>
<hr />
<p>sulla configurabilità delle attività sanitarie come attività imprenditoriali e sulla conseguente esenzione dal contributo urbanistico ex art. 10 L.10/1977</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia – Sanatoria &#8211; Contributo urbanistico – Attività sanitaria  &#8211; Attività di natura industriale o imprenditoriale  – Configurabilità – Conseguenze –  Esenzione ex art. 10 Legge 10/77 &#8211; Applicabilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ legittima l’esenzione del contributo urbanistico prevista dalla legge 28 gennaio 1977 n. 10 per le concessioni relative a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi, con specifico riguardo per le attività sanitarie qualora vengano svolte da un soggetto non istituzionalmente dovuto, sussistendo il carattere oggettivo dell’industrialità, pertanto assoggettabile al trattamento più favorevole. Ne consegue che l’attività imprenditoriale diretta alla prestazione di servizi sanitari è a pieno titolo un’attività industriale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 10496 del 2001, proposto dal Comune di Poli, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Ughetta Marchi, con domicilio eletto presso Ughetta Marchi in Roma, via G. Bitossi, n. 34; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Società G.I.F.I., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Campagnola e Liliana Farronato, con domicilio eletto presso Liliana Farronato in Roma, via Costabella, n. 26; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE II BIS n. 04832/2001, resa tra le parti, concernente concessione edilizia;</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 giugno 2013 il Consigliere Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati Marchi e Mosillo, per delega dell&#8217;Avvocato Farronato;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
La Società G.I.F.I. s.r.l., in data 27.12.1986, chiedeva al Comune di Poli una concessione edilizia in sanatoria per abusi commessi tra il 1967 ed il 10.1.1977 concernenti eccesso di volumetria e mutamento di destinazione d’uso da residenza alberghiera a casa di cura privata, relativamente ad un intervento edilizio oggetto della precedente concessione n. 270 bis del 12.7.1972.<br />	<br />
In data 10.11.1989 veniva rilasciata la concessione in sanatoria richiesta e la medesima società effettuava pagamenti, a titolo di oneri concessori, per un importo complessivo di £. 111.017.000.<br />	<br />
Con nota del sindaco n. 3177 del 16.7.1997, rettificata con la successiva nota n. 3308 del 28.7.1997, il Comune richiedeva il pagamento di £. 677.263.500, ritenendo ancora dovuta tale somma, a seguito del calcolo della stessa, effettuato rapportandolo al costo di costruzione, quantificato in £. 3.728.291.500.<br />	<br />
La Società G.I.F.I. s.r.l., considerando ingiustificata la richiesta del Comune, presentava ricorso (n. 12312/1997) al T.A.R. del Lazio, al fine di ottenere l’annullamento della nota sindacale n. 3177 e della successiva nota di rettifica n. 3308.<br />	<br />
La ricorrente società lamentava violazione e mancata applicazione dell’art. 10, comma 1, della legge n. 10/1977, violazione e mancata applicazione degli artt. 37 della legge n. 47/1985 e 9 della legge regionale n. 76/1985 e avanzava, altresì, domanda di ripetizione delle somme ritenute indebitamente versate al Comune. In subordine chiedeva l’applicazione della delibera del Consiglio Regionale n. 698/1983, punto 4).<br />	<br />
Con altro ricorso (n. 2044/1998), la medesima società evidenziava che nelle more del precedente giudizio le era stata notificata, ex art. 2 della legge n. 639/1910, l’ingiunzione n. 1 del 18.12.1997, con cui la somma di £. 728.291.500, che negli atti precedenti figurava dovuta in relazione al costo di costruzione, veniva invece riportata quale onere di urbanizzazione, mentre la somma di £. 59.989.000, che nei precedenti atti figurava quale onere di urbanizzazione, veniva indicata come costo di costruzione.<br />	<br />
La Società G.I.F.I. s.r.l., quindi, chiedeva al T.A.R. l’annullamento della richiamata ingiunzione, la declaratoria dell’inesistenza del credito e la condanna del Comune alla restituzione della somma di £. 51.028.000, corrisposta a titolo di costo di costruzione, oltre interessi e rivalutazione ed in subordine l’accertamento dell’ammontare dell’onere dovuto per il costo di costruzione secondo le modalità fissate dalla delibera del Consiglio regionale del Lazio n. 698/1983, con condanna dell’amministrazione comunale al pagamento di £. 19.299.962 a titolo di parziale indebito sul costo di costruzione già versato, oltre interessi e rivalutazione.<br />	<br />
Con ulteriore ricorso (n. 1706/2001), la stessa società riproponeva le domande di accertamento e condanna già presentate con i precedenti ricorsi, lamentando violazione e mancata applicazione dell’art. 10 comma 1 della legge n. 10/1977, violazione e mancata applicazione dell’art. 9 della legge n. 10/1977, violazione e mancata applicazione degli artt. 37 della legge n.47/1985 e 9 della legge regionale n. 76/1985. Chiedeva, altresì, la ripetizione delle somme ritenute indebitamente versate al Comune ed in subordine l’applicazione della delibera del Consiglio Regionale del Lazio n. 698/1983 punto 4).<br />	<br />
Il T.A.R., con sentenza n. 4832 del 26.4.2001, depositata l’1.6.2001, dichiarava improcedibili i ricorsi n. 12312/1997 e n. 2044/1998, per evidente carenza di interesse a coltivarli da parte della società G.I.F.I. s.r.l. ed accoglieva il ricorso n. 1706/2001, dichiarando insussistente il credito vantato dal Comune a titolo di contributo concessorio, nella parte in cui era stato rapportato al costo di costruzione e imponeva l’obbligo, al Comune, di ricalcolare il contributo in base alle disposizioni di cui all’art. 10 comma 1 della legge n. 10/1977, nonchè di restituire alla società ricorrente quanto pagato in eccedenza. <br />	<br />
Avverso la pronuncia ha proposto appello il Comune di Poli.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio la società G.I.F.I. s.r.l. che ha chiesto di respingere l’appello e la conferma della sentenza impugnata.<br />	<br />
La causa è stata assunta in decisione all’udienza pubblica del 25 giugno 2013. <br />	<br />
Con un primo motivo di censura l’appellante lamenta violazione dell’art. 19 della legge n. 1034/1971, dell’art. 39 del codice procedura civile e falsa applicazione dei principi in materia di litispendenza. L’appellante sostiene che la notifica di più ricorsi avverso provvedimenti analoghi determina l’insorgere della reciproca litispendenza ai sensi dell’art. 39 cod. proc. civ. e che, conseguentemente, il T.A.R. avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità del ricorso n. 1706/2001 (unico deciso) a fronte della rinuncia ai due precedenti da parte della società G.I.F.I. s.r.l.<br />	<br />
L’eccezione è infondata e va respinta.<br />	<br />
E’ giurisprudenza costante, infatti, che qualora vengano proposti più ricorsi analoghi, sia in relazione a provvedimenti impugnati che ai motivi dedotti, il Giudice deve procedere alla loro riunione, ex art. 273 c.p.c., perché la sostanziale identità costituisce il massimo caso di connessione possibile, e non già dichiarare inammissibile l’ultimo per litispendenza (Cons. Stato, sez. IV, 30.11.1992, n. 986).<br />	<br />
Sempre in tema, si è ancora espresso questo Consiglio di Stato (sez. IV, 7.1.2013, n. 22) che ha ulteriormente evidenziato che “l’identità di due cause pendenti davanti allo stesso giudice non può determinare il rapporto di litispendenza governato dall’art. 39, comma primo, cod. proc. civ., che presuppone la contemporanea pendenza della “stessa causa” dinnanzi a “giudici diversi”, ma solo una situazione riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 274 cod. proc. civ. che, nel caso di identità di cause pendenti dinnanzi allo stesso giudice, consente e prescrive la loro riunione”.<br />	<br />
Nel merito l’appellante lamenta, poi, violazione dell’art. 37 della legge n. 45/1987, in relazione agli artt. 3 e 10 della legge n. 10/1977. <br />	<br />
L’appellante sostiene che il T.A.R., pur basando la propria decisione su conforme orientamento di questo Consiglio di Stato, avrebbe errato nel ritenere applicabile alle case di cura la parziale esenzione dal contributo urbanistico di cui all’art. 10 della legge n. 10/1977, prevista, invece, per le concessioni relative a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali. <br />	<br />
L’assunto non è condivisibile, perché privo di supporto giuridico, fermo restando che sul piano logico non ha senso sostenere che il gestore di una casa di cura privata non possa essere assimilato ad un imprenditore commerciale, in quanto l’attività del primo sarebbe finalizzata alla tutela della salute e sottoposta ad un regime di vincoli pubblicistici, mentre l’attività del secondo sarebbe finalizzata unicamente al profitto. <br />	<br />
Diversamente, in entrambi i casi si tratta, senza distinzioni, di attività imprenditoriale con fini di lucro, nel rispetto delle norme etiche e di diritto rispettivamente previste.<br />	<br />
L’appellante lamenta, quindi, violazione dell’art. 37 della legge n. 45/1985, in relazione agli artt. 3 e 10 della legge n. 10/1977, laddove la norma prevede che “il versamento dell’oblazione non esime i soggetti di cui all’art. 31, primo e terzo comma, dalla corresponsione al Comune, ai fini del rilascio della concessione, del contributo previsto dall’art. 3 della legge n. 10/1977…”.<br />	<br />
L’appellante assume che, ai sensi della richiamata normativa, l’autore di un abuso edilizio sarebbe obbligato a versare il contributo di costruzione nella sua totalità e insiste nel sostenere che chiunque gestisca attività imprenditoriali in materia sanitaria o, comunque, in un settore in cui entri in campo, in modo diretto o indiretto, la salute del cittadino, solo per questo egli non debba essere ascritto alla categoria degli imprenditori, e assumerne i relativi diritti, oneri e doveri.<br />	<br />
La tesi risulta non condivisibile e, come già evidenziato, alquanto originale nella ritenuta applicabilità per le case di cura private.<br />	<br />
L’art. 10 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 presenta, invero, un dettato chiaro e la sua applicabilità alle case di cura private non richiede esegesi particolari né interpretazioni analogiche, essendo sufficiente soffermarsi sul dettato letterale, nella considerazione che nessuna norma preclude all’imprenditore del settore sanitario di perseguire il profitto, né può influire al riguardo la presenza di incisivi controlli pubblici sull’attività esercitata.<br />	<br />
E’ corretto, pertanto, affermare che l’attività sanitaria, se svolta da soggetto non istituzionalmente dovuto, presenta i caratteri oggettivi dell’industrialità e, quindi, deve essere assoggettata al relativo trattamento più favorevole.<br />	<br />
Al riguardo, è utile anche richiamare l’orientamento di questa Sezione, secondo cui alla concessione edilizia relativa ad un immobile destinato a casa di cura privata spetta la parziale esenzione dal contributo urbanistico, prevista dall’articolo 10 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, per le concessioni relative a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi.<br />	<br />
Tanto dal momento che “l’attività imprenditoriale diretta alla prestazione di servizi sanitari è a pieno titolo un’attività industriale, giusta la definizione di attività industriale che si ricava dall’art. 2195 cod. civ.” (Consiglio di Stato, Sez. V, 16 gennaio 1992, n. 46 e 12 giugno 2007, n. 6328).<br />	<br />
Conclusivamente l’appello è infondato e va respinto.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in misura di €. 3.000,00 (tremila/00) a carico del Comune di Poli.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese della presente fase di giudizio, che si liquidano in misura di E. 3000,00 (tremila/00), in favore della Società G.I.F.I. s.r.l. appellata.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Mario Luigi Torsello, Presidente<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />	<br />
Nicola Gaviano, Consigliere<br />	<br />
Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Raffaele Prosperi, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 26/08/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-26-8-2013-n-4267/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2013 n.4267</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte d&#8217;Appello di Milano &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2013 n.3306</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-dappello-di-milano-sentenza-26-8-2013-n-3306/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Aug 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-dappello-di-milano-sentenza-26-8-2013-n-3306/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-dappello-di-milano-sentenza-26-8-2013-n-3306/">Corte d&#8217;Appello di Milano &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2013 n.3306</a></p>
<p>Pres. Crivelli – Est. Santosuosso CODACONS c/ Voden Medical Instruments S.p.A. sui presupposti costitutivi dell&#8217;azione di classe 1. Concorrenza e mercato – Azione di classe – Ordinanza di ammissibilità – Art. 140 bis cod. cons. – Natura – Art. 279 c.p.c. – Riconducibilità &#8211; Valutazione preliminare – Riesame – Ammissibilità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-dappello-di-milano-sentenza-26-8-2013-n-3306/">Corte d&#8217;Appello di Milano &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2013 n.3306</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-dappello-di-milano-sentenza-26-8-2013-n-3306/">Corte d&#8217;Appello di Milano &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2013 n.3306</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Crivelli – Est. Santosuosso<br /> CODACONS c/ Voden Medical Instruments S.p.A.</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti costitutivi dell&#8217;azione di classe</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorrenza e mercato – Azione di classe – Ordinanza di ammissibilità – Art. 140 bis cod. cons. – Natura – Art. 279 c.p.c. – Riconducibilità &#8211; Valutazione preliminare – Riesame – Ammissibilità &#8211; Conseguenze	</p>
<p>2. Concorrenza e mercato – Azione di classe – Consumatore – Motivazioni personali – Irrilevanza	</p>
<p>3. Concorrenza e mercato – Azione di classe – Aderente – Parte processuale – Inconfigurabilità – Legittimazione all’appello – Non sussiste – Eccezioni 	</p>
<p>4. Concorrenza e mercato – Azione di classe – Soggetto singolo – Tutela classe dei consumatori – Conseguenze – Legittimazione ad agire – Sussiste – Valutazione – Oggetto – Diritto omogeneo</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’ordinanza di ammissibilità prevista dall’art. 140 bis cod. cons. rappresenta una valutazione preliminare della controversia al fine di escludere tutte quelle azioni di classe che siano manifestamente infondate o in conflitto di interessi o che difettino dei presupposti minimi per proseguire il giudizio. Tale valutazione, che ha necessariamente carattere preliminare rispetto al giudizio di merito e non può in alcun modo acquistare efficacia di giudicato all’interno del giudizio stesso, è soggetta al regime ordinario previsto per le ordinanze di cui all’art. 279 c.p.c.. Ne consegue che, al pari delle altre ordinanze, non risulta in alcun modo precluso il riesame, da parte del giudice di merito, dei presupposti costitutivi dell’azione di classe. 	</p>
<p>2. Nel caso di azione da parte di un consumatore, in quanto privato che acquista un bene non inerente alla propria qualifica professionale, non hanno alcun rilievo in sede di giudizio le motivazioni personali a monte della condotta del soggetto.	</p>
<p>3. L’aderente all’azione di classe non è assimilabile alla parte processuale, in quanto privo del potere di impulso processuale e legittimato a costituirsi mediante semplice invio dell’atto di adesione senza ministero di un difensore. Tuttavia  l’aderente è legittimato a proporre appello avverso una sentenza di primo grado che lo qualifica erroneamente come interveniente e quindi come parte processuale. Infatti in tale caso l’unico rimedio è l’atto di citazione in appello per la riforma della pronuncia di condanna a questo relativa. 	</p>
<p>4. In merito alla sussistenza dei presupposti per l’esercizio della classe, il singolo soggetto può essere ritenuto idoneo a tutelare gli interessi della classe di consumatori interessati all’azione di classe. In questo tipo di azioni infatti la valutazione attinente la singola condotta concreta nonché le singole finalità di ogni appartenente alla classe devono necessariamente lasciare lo spazio a una valutazione avente a oggetto il diritto omogeneo fatto valere in giudizio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/21164_21164.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-dappello-di-milano-sentenza-26-8-2013-n-3306/">Corte d&#8217;Appello di Milano &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2013 n.3306</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2013 n.4268</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-26-8-2013-n-4268/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Aug 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-26-8-2013-n-4268/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2013 n.4268</a></p>
<p>Pres. Torsello, Est. Schilardi Comune di Muggia (Avv.ti P. Picasso, M. Sanino e M. Consoli) c/ Associazione Diportisti Muggia – San Rocco (Avv. G. Carbone) sulla qualifica di gestore in proprio del Comune nelle ipotesi di gestione in forma diretta delle concessioni e sulla illegittimità dei compensi straordinari al personale</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Torsello, Est. Schilardi<br /> Comune di Muggia (Avv.ti P. Picasso, M. Sanino e M. Consoli) c/ Associazione Diportisti Muggia – San Rocco (Avv. G. Carbone)</span></p>
<hr />
<p>sulla qualifica di gestore in proprio del Comune nelle ipotesi di gestione in forma diretta delle concessioni e sulla illegittimità dei compensi straordinari al personale dipendente dell&#8217;ente per la riscossione dei canoni delle concessioni</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazione e concessioni – Convenzione porti turistici – Comune – Gestione diretta – Riscossione canoni – Natura – Mansione ordinaria – Retribuzione straordinaria – Illegittimità – Sussiste.	</p>
<p>2. Autorizzazione e concessioni – Convenzione porti turistici – Comune – Riscossione canoni – Impiegati comunali – Possesso adeguata professionalità – Orario di lavoro.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La gestione in forma diretta delle concessioni degli specchi d’acqua da parte del comune rende quest’ultimo gestore in proprio del servizio e datore di lavoro del personale incaricato della riscossione dei canoni nei confronti dei diportisti. Conseguentemente non vi è alcuna ragione per ritenere che l’attività di riscossione esuli dalle mansioni ordinarie di ufficio e che giustifichi un separato compenso al personale dipendente dell’ente, sotto forma di retribuzione straordinaria.	</p>
<p>2. L’attività di esazione dei tributi, e nella fattispecie l’attività di riscossione dei canoni per l’utilizzo delle aree e specchi d’acqua, rientra nelle funzioni proprie del Comune. Ciò comporta che questa attività debba essere svolta dagli impiegati in possesso di adeguata professionalità, di norma durante l’orario di servizio, salva la spettanza del compenso per lavoro straordinario e degli altri compensi accessori quando ne ricorrano, di volta in volta, i presupposti, nei termini e nei limiti quantitativi previsti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 9888 del 2001, proposto da:<br />
Comune di Muggia, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Picasso, Mario Sanino e Maurizio Consoli, con domicilio eletto presso Mario Sanino in Roma, viale Parioli, n. 180; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Associazione Diportisti Muggia – San Rocco, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Gianfranco Carbone, con domicilio eletto presso Alessio Petretti in Roma, via degli Scipioni, n. 268/A; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. FRIULI-VENEZIA-GIULIA &#8211; TRIESTE n. 00292/2001, resa tra le parti, concernente determinazione canone di ormeggio;</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Associazione Diportisti Muggia;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 giugno 2013 il Consigliere Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati Sanino e Carbone;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
Il Comune di Muggia, con deliberazione della giunta comunale n. 149 del 23.3.1999, bandiva una gara, a trattativa privata, per la gestione degli specchi d’acqua concessigli dall’Autorità portuale di Trieste. <br />	<br />
Con successiva delibera della giunta comunale n. 2 del 3.1.2000 la gara veniva aggiudicata all’Associazione amici del mare.<br />	<br />
Con sentenza n. 151 del 26.2.2000, il T.A.R. del Friuli Venezia Giulia, adito al riguardo, annullava il provvedimento n. 149/1999 ed il Comune di Muggia, in via di autotutela, con delibera della giunta n. 280 del 28.6.2000, provvedeva a revocare l’aggiudicazione della gara all’Associazione Amici del Mare, effettuata con la citata delibera n. 2 del 3.1.2000.<br />	<br />
Con il medesimo provvedimento n. 280/2000, il Comune faceva salve le disposizioni di cui ai punti 3), 4), 5) e 6) della citata delibera n. 2/2000 e disponeva altresì di affidare “intuitu personae”, ad alcuni suoi dipendenti, l’incarico di riscossione, nei confronti dei diportisti, dei canoni per l’utilizzo delle aree e specchi d’acqua, oggetto della concessione demaniale n. 725/s, relativamente al periodo 1.4 – 31.12.1999 e all’anno 2000.<br />	<br />
Con il provvedimento n. 280 veniva, inoltre, quantificato l’ammontare complessivo delle somme dovute dai diportisti (£. 15.586.029 per l’anno 1999 e £. 40.000.000 per l’anno 2000), nonché il compenso da riconoscere a favore degli incaricati della riscossione per £. 5.625.000, da includere tra le somme da imporre a carico dei diportisti e da ricomprendere nell’onere complessivo per l’anno 2000.<br />	<br />
Avverso tale provvedimento l’Associazione diportisti Muggia S. Rocco e il sig. Gianni Macovez proponevano ricorso al T.A.R. e ne chiedevano l’annullamento, lamentando la violazione dell’art. 37 del regolamento della navigazione marittima, approvato con D.P.R. n. 328/1952, nonché la violazione degli artt. 7 e 58 del D.lgs. n. 29/1993.<br />	<br />
Il T.A.R. del Friuli Venezia Giulia, con sentenza n. 292 del 20 aprile 2001, depositata il 28 maggio 2001, accoglieva il secondo motivo di ricorso e, per l’effetto, annullava la deliberazione n. 280 del 28 giugno 2000 della giunta del Comune di Muggia.<br />	<br />
Avverso la pronuncia il Comune di Muggia ha proposto appello.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio l’Associazione diportisti Muggia, che ha chiesto di respingere l’appello e la conferma della sentenza impugnata.<br />	<br />
La causa è stata assunta in decisione all’udienza pubblica del 25 giugno 2013.<br />	<br />
Con il primo motivo di censura l’appellante lamenta l’erroneità della sentenza nella parte in cui il T.A.R. ha ritenuto che il Comune, avendo scelto di gestire in forma diretta la concessione, avrebbe così riconosciuto di possedere, nella propria organizzazione i mezzi per l’esercizio della stessa e per questo l’ente non sarebbe dovuto “ricorrere ad ulteriori affidamenti a terzi, non previsti dal Codice, che in realtà finiscono per avvantaggiare solo questi ultimi, remunerandoli per attività tipiche del lavoro d’ufficio”. <br />	<br />
Con il secondo motivo di censura l’appellante deduce la contraddittorietà della sentenza laddove da un lato ha riconosciuto il diritto del Comune a ricavare dei proventi dalla concessione e dall’altro non ha ritenuto legittima la destinazione che lo stesso ha dato alle somme introitate, remunerando i propri dipendenti incaricati della riscossione dei canoni.<br />	<br />
L’appello è infondato e va respinto.<br />	<br />
L’appellante sostiene, con i due motivi di censura, che nel caso di specie l’attività di riscossione non rientrerebbe nelle mansioni ordinarie d’ufficio del personale comunale e che, pertanto, sarebbe pienamente giustificato riversare sugli utenti il costo del servizio, per compensare le professionalità interne utilizzate a tale scopo, attraverso il pagamento di lavoro straordinario in loro favore. <br />	<br />
Il Comune, in altri termini, sostiene che una volta riconosciuta la legittimità dell’imposizione tariffaria sarebbe del tutto ininfluente la destinazione o ripartizione interna delle somme riscosse, con conseguente carenza di interesse da parte dell’associazione appellata ad agire in giudizio.<br />	<br />
L’assunto non è condivisibile, atteso che nell’ambito del pubblico impiego l’erogazione del compenso per lavoro straordinario presuppone, in via generale, una concreta verifica della sussistenza di ragioni di pubblico interesse, così da giustificare tale forma di prestazione eccedente il normale orario di servizio, nel rispetto anche dei limiti di spesa, fissati dal bilancio di previsione. (Consiglio di Stato, sez. VI, 1° settembre 2009, n. 5112).<br />	<br />
Nel caso di specie, venuta meno la gara di appalto per la gestione degli specchi d’acqua e avendo il Comune scelto di provvedervi in forma diretta, l’ente è divenuto simultaneamente gestore in proprio del servizio e datore di lavoro del personale incaricato della riscossione dei canoni nei confronti dei diportisti e da essi versati per l’utilizzo delle aree e degli specchi d’acqua oggetto della concessione demaniale. <br />	<br />
Conseguentemente cessa qualsiasi giustificazione di un separato compenso al personale dipendente dell’ente. <br />	<br />
Resta fermo che non vi è alcuna fondata ragione per ritenere che l’attività di riscossione esuli dalle mansioni ordinarie di ufficio, né il d.lgs. n. 29/1993 giustifica compensi extra ordinem per disimpegnare il proprio lavoro in orario di ufficio.<br />	<br />
Nella fattispecie, infatti, si deve ritenere che l’attività di esazione in questo, come in qualsiasi altro caso di riscossione di entrate, rientri nelle funzioni proprie del Comune e ciò comporta che questa attività debba essere svolta dagli impiegati in possesso di adeguata professionalità, di norma durante l’orario di servizio, salva la spettanza del compenso per lavoro straordinario e degli altri compensi accessori quando ne ricorrano, di volta in volta, i presupposti, nei termini e nei limiti quantitativi previsti. <br />	<br />
Pertanto, non può ritenersi legittima la liquidazione di compensi ai dipendenti del Comune che siano stati incaricati dei compiti in parola, compiti che sono propri dell’ente al quale sono legati da rapporto organico di servizio e dal quale sono ordinariamente retribuiti.<br />	<br />
Conclusivamente l’appello è infondato e va respinto.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in misura di €. 2.000,00 (duemila/00) in favore della Associazione Diportisti Muggia – S. Rocco.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in misura di E. 2000,00 (duemila/00) in favore della Associazione Diportisti Muggia – San Rocco.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Mario Luigi Torsello, Presidente<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />	<br />
Nicola Gaviano, Consigliere<br />	<br />
Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Raffaele Prosperi, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 26/08/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-26-8-2013-n-4268/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2013 n.4268</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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