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	<title>26/8/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>26/8/2011 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2011 n.412</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-26-8-2011-n-412/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-26-8-2011-n-412/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2011 n.412</a></p>
<p>Pres. C. Lamberti, Est. P. Ungari Checcarini S.p.A. (Avv. F. Depretis) c/o Comune di m,arsciano (n.c.), A.R.P.A. Umbria (Avv. N. Baleani) 1. Inquinamento acustico – Necessità tutela salute pubblica e ambiente – Sindaco – Titolare del potere di ordinare l’abbattimento delle emissioni 2. Art. 9 l. n. 447/1995 – Inquinamento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-26-8-2011-n-412/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2011 n.412</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-26-8-2011-n-412/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2011 n.412</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. Lamberti, Est. P. Ungari<br /> Checcarini S.p.A. (Avv. F. Depretis) c/o Comune di m,arsciano (n.c.), A.R.P.A. Umbria (Avv. N. Baleani)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Inquinamento acustico – Necessità tutela salute pubblica e ambiente – Sindaco – Titolare del potere di ordinare l’abbattimento delle emissioni	</p>
<p>2. Art. 9 l. n. 447/1995 – Inquinamento acustico – Definizione – Pericolo per la salute umana	</p>
<p>3. Inquinamento acustico – Rilevamenti tecnici A.R.P.A. – Superamento limiti consentiti – Legittimità ordinanza sindacale con tingibile e urgente – Per ricondurre i valori nei limiti	</p>
<p>4. Inquinamento acustico –  Valore limite differenziale – Mancata applicazione dell’ art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 –Laddove il rumore ambientale è definibile “trascurabile”</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il Collegio (peraltro, ribadendo quanto recentemente affermato da questo Tribunale con la sentenza 22 ottobre 2010, n. 492) osserva che, al fine di fronteggiare l’inquinamento acustico, il sindaco è titolare:<br />a) di un potere generale di ordinanza da esercitare, quale ufficiale del governo, qualora sorga la necessità di provvedimenti contingibili e urgenti, anche, tra l’altro, in materia di «sanità ed igiene», «al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini» (articolo 54, comma, 2, d.lgs. 267/2000 n. 267; in precedenza, articolo 38, comma 2, della legge 142/1990);<br />	<br />
b) di poteri di ordinanza con contenuti e finalità specifiche. Si tratta del potere, attribuito dal comma 3, del citato articolo 54 (in precedenza, comma 2-bis, del citato articolo 38), di modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio «in casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza». E soprattutto, per quanto qui interessa, di quello previsto dall’articolo 9 della legge quadro sull’inquinamento acustico 447/1995, secondo il quale il sindaco (così come il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il ministro dell’ambiente e il presidente del consiglio dei ministri, nell’ambito delle rispettive competenze), qualora sia richiesto da «eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente», può, con provvedimento motivato, «ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività».	</p>
<p>2. L’articolo 9 della legge 447/1995 non deve essere interpretato in senso restrittivo (meramente letterale). Infatti (come rilevato da TAR Puglia, Lecce, I, 24 gennaio 2006, n. 488): da un lato, la legge quadro ha ridefinito (articolo 2, comma 1, lettera a) il concetto di inquinamento acustico, qualificandolo come «l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane», sancendo espressamente che esso concreta (in ogni caso) «un pericolo per la salute umana«», cosicché deve ritenersi che un fenomeno di inquinamento acustico rappresenti ontologicamente una minaccia per la salute pubblica.	</p>
<p>3. La legge stessa (l. n. 447/1995) non configura alcun potere di intervento amministrativo “ordinario” che consenta di ottenere il risultato dell’immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti, e pertanto l’utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile ed urgente delineato dall’articolo 9 deve ritenersi “normalmente” consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, anche se non coinvolge direttamente la salute dell’intera collettività bensì di un numero limitato di cittadini (e, al limite, di una sola persona). 	</p>
<p>4. L’art. 4, co 2, del D.P.C.M. 14 novembre 1997, fornisce una definizione del valore limite differenziale e  prevede che i valori limite differenziali stabiliti dal comma 1, non si applichino solo qualora il rumore ambientale debba ritenersi «trascurabile», ovvero non superiore alle soglie da essa stabilite (50/40 dB(A) a seconda se si tratti del periodo diurno/notturno, se misurato a finestre aperte; 35/25 dB(A), se a finestre chiuse).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00271/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00412/2010 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 412 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p>Checcarini S.p.a., con sede in Marsciano, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Francesco Depretis, anche domiciliatario in Perugia, via Baldeschi, 2; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Comune di Marsciano; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211;	</b></i>A.R.P.A. -Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell&#8217;Umbria, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Nicoletta Baleani, anche domiciliataria in Perugia, via Baglioni, 10; </p>
<p>&#8211; Marcello Gelosia, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gian Luca Falcinelli, anche domiciliatario in Perugia, via XIV Settembre, 73; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>dell&#8217;ordinanza del Sindaco del Comune di Marsciano n. 641 in data 30 agosto 2010, nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o conseguente (ivi compresa, per quanto possa occorrere, la nota prot. n. 16673 in data 4 agosto 2010 dell&#8217;A.R.P.A. Umbria);</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’A.R.P.A. Umbria e di Marcello Gelosia;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 giugno 2011 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. La società ricorrente esercita attività di produzione di mangimi per animali, nello stabilimento sito in frazione San Valentino della Collina del Comune di Marsciano.<br />	<br />
Vicino allo stabilimento, che affaccia sulla strada Marscianese dal lato opposto a quello dell’abitato di San Valentino, vi è un edifico residenziale, il cui proprietario (sig. M.G.) negli ultimi anni ha ottenuto dal Comune l’adozione di provvedimenti per la riduzione delle emissioni acustiche dello stabilimento; in esecuzione di essi, la ricorrente ha realizzato interventi migliorativi (che però, a quanto sembra, non hanno risolto il problema). <br />	<br />
Possono ricordarsi: le misurazioni effettuate dall’A.R.P.A. Umbria in data 31 maggio-1 giugno 2004; la nota A.R.P.A. prot. MVT-918 in data 29 giugno 2004, contenente proposta di adozione di provvedimenti di tutela; il piano di bonifica acustica presentato nell’ottobre 2004 dalla ricorrente; le ulteriori misurazioni effettuate dall’A.R.P.A. in data 9-10 agosto 2005; la conferenza di servizi indetta dal Comune di Marsciano in data 9 settembre 2005; l’ulteriore piano di risanamento acustico presentato dalla ricorrente nell’ottobre del 2005; le misurazioni effettuate dall’A.R.P.A. in data 4 luglio 2007; l’ordinanza del Sindaco di Marsciano n. 24785 in data 1 ottobre 2007, che imponeva l’inibizione temporanea dell’attività nel periodo notturno e la presentazione del piano di risanamento acustico, ai sensi dell’articolo 21 del regolamento regionale n. 1/2004; la presentazione di detto piano da parte della ricorrente in data 28 dicembre 2007, con conseguente revoca, mediante provvedimento n. 13151 in data 29 aprile 2008, della predetta ordinanza (a seguito delle misurazioni effettuate dal tecnico incaricato dalla ricorrente in esito ai lavori di adeguamento previsti dal piano di risanamento).<br />	<br />
2. Da ultimo, misurazioni effettuate dall’A.R.P.A. nel periodo giugno-luglio 2010 presso l’abitazione di M.G., hanno evidenziato (cfr. nota 16673 in data 4 agosto 2010) il superamento, da parte dello stabilimento, dei limiti di rumore consentiti dalla vigente normativa (come appresso precisato, si tratta dei valori limite differenziali di cui all’articolo 6, comma 2, del d.P.C.M. 1 marzo 1991).<u><br />	<br />
</u>3. Ne è seguita l’adozione dell’ordinanza sindacale n. 641, prot. 32252, in data 30 agosto 2010, con cui, richiamata detta nota prot. 16673/2010, nonché l’articolo 50, comma 5, del d.lgs. 267/2000, la legge 447/1995 ed il regolamento regionale 1/2004, è stato imposto alla società ricorrente “<i>di adeguare, entro 20 giorni dalla notifica della presente, il ciclo di produzione con strumenti atti a ricondurre le emissioni acustiche nei limiti normativi</i>”, oltre che di comunicare al Comune ed all’A.R.P.A. gli interventi adottati e la verifica strumentale del conseguito rispetto di detti limiti.<br />	<br />
Va sottolineato che il Sindaco non ha dato seguito alla proposta dell’A.R.P.A. di inibire alla ricorrente l’attività nel periodo notturno, nelle more dell’attuazione degli interventi ordinati.<br />	<br />
4. Con il ricorso introduttivo, la ricorrente impugna l’ordinanza n. 641/2010.<br />	<br />
Lamenta che il provvedimento non sia motivato, non essendo stata resa tempestivamente disponibile la relazione sulle misurazioni effettuate dall’A.R.P.A.<br />	<br />
Lamenta inoltre che non sussistano i presupposti della eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, che in ogni caso il provvedimento non contenga alcuna motivazione al riguardo, e che le misure imposte (comportando interventi strutturali sul ciclo produttivo) non abbiano carattere temporaneo – come invece richiesto dall’articolo 9 della legge 447/1995. Il provvedimento, a dire della ricorrente, sarebbe viziato da sviamento, in quanto il Comune è intervenuto per risolvere problemi di immissioni acustiche moleste per un (unico) soggetto privato, che avrebbero dovuto essere affrontati mediante gli strumenti di tutela offerti dal codice civile (peraltro, già esperite nel 2008 dai vicini succitati, con giudizio civile pendente).<br />	<br />
Vi sarebbe infine travisamento dei fatti, in quanto le immissioni sonore provenienti dallo stabilimento, a seguito degli interventi effettuati negli anni 2005/2007 e, da ultimo in base ad un piano di interventi presentato dalla ricorrente nell’ambito del giudizio civile predetto (cfr. CTU Mugianesi, depositata in data 1 giugno 2009 e 5 marzo 2010, nella quale si afferma, a seguito di misurazioni effettuate in contraddittorio con i consulenti delle parti, che “<i>il livello del rumore ambientale misurato a finestre aperte si è mantenuto inferiore al limite di 40 dB(A) e che pertanto, ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997, il criterio del valore limite differenziale e rumore ambientale e rumore residuo risulta inapplicabile, dovendosi ritenere trascurabile ogni effetto dello stesso rumore ambientale</i>”), non eccedono i limiti previsti dalla vigente normativa.<br />	<br />
La ricorrente chiede anche la condanna al risarcimento dei danni derivanti dall’adozione del provvedimento impugnato.<br />	<br />
5. A seguito del deposito in giudizio della scheda rilevamento rumore dell’A.R.P.A., la ricorrente ha proposto motivi aggiunti.<br />	<br />
Sostiene che il valore che l’A.R.P.A. assume superato – il valore limite differenziale, definito dall’articolo 2, comma 3, lettera b), della legge 447/1995, come la differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo – non può avere rilevanza, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del d.P.C.M.; detta disposizione prevede infatti che “<i>I valori limite differenziali di immissione, definiti all&#8217;art. 2, comma 3, lettera b) , della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all&#8217;interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI della tabella A allegata al presente decreto</i>” (comma 1); “<i>Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile: a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno; b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno</i>” (comma 2).<br />	<br />
Aggiunge la ricorrente che, poiché l’A.R.P.A. ha rilevato un rumore ambientale a finestre aperte nell’abitazione del sig. M.G. di 42,6 dB(A), cioè di poco superiore alla soglia limite (40), mentre il CTU del giudizio civile ha riscontrato valori al di sotto di detto limite, in presenza di una divergenza meramente “<i>border line</i>” dei dati tecnici, si sarebbe dovuto dare prevalenza alla misurazione del CTU, in quanto effettuata in contraddittorio, anziché a quella effettuata unilateralmente dall’A.R.P.A., senza alcuna verifica e controllo delle modalità di esecuzione e dello stato dei luoghi da parte del destinatario del provvedimento da adottare.<br />	<br />
Inoltre, la modestissima entità dello scostamento rispetto al valore limite, dimostra come – contrariamente a quanto affermato nell’ordinanza &#8211; non sussistessero le esigenze di celerità del procedimento tali da giustificare l’omissione della comunicazione di avvio prevista dall’articolo 7 della legge 241/1990.<br />	<br />
In conclusione, la scheda di rilevamento conferma i vizi di eccesso di potere per violazione dei principi del giusto procedimento, del contraddittorio, di imparzialità e buona amministrazione, di cui all’articolo 97 Cost.<br />	<br />
6. Si è costituita in giudizio e controdeduce puntualmente l’A.R.P.A. Umbria.<br />	<br />
Si è altresì costituito il sig. M.G.<br />	<br />
Non si è costituito il Comune di Marsciano.<br />	<br />
7. Il ricorso non può essere accolto.<br />	<br />
7.1. Il deposito della documentazione sulle misurazioni effettuate dall’A.R.P.A., che ha peraltro dato origine alla proposizione di motivi aggiunti, consente di superare le censure introduttive sulla non esaustività e non comprensibilità della motivazione del provvedimento impugnato.<br />	<br />
7.2. Un profilo di censura riguarda la natura del potere esercitato e la sussistenza dei relativi presupposti.<br />	<br />
Il Collegio (peraltro, ribadendo quanto recentemente affermato da questo Tribunale con la sentenza 22 ottobre 2010, n. 492) osserva che, al fine di fronteggiare l’inquinamento acustico, il sindaco è titolare:<br />	<br />
a) di un potere generale di ordinanza da esercitare, quale ufficiale del governo, qualora sorga la necessità di provvedimenti contingibili e urgenti, anche, tra l’altro, in materia di “ <i>sanità ed igiene</i> », “ <i>al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini</i> » (articolo 54, comma, 2, d.lgs. 267/2000 n. 267; in precedenza, articolo 38, comma 2, della legge 142/1990);<br />	<br />
b) di poteri di ordinanza con contenuti e finalità specifiche. Si tratta del potere, attribuito dal comma 3, del citato articolo 54 (in precedenza, comma 2-bis, del citato articolo 38), di modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio “ in casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza ». E soprattutto, per quanto qui interessa, di quello previsto dall’articolo 9 della legge quadro sull’inquinamento acustico 447/1995, secondo il quale il sindaco (così come il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il ministro dell’ambiente e il presidente del consiglio dei ministri, nell’ambito delle rispettive competenze), qualora sia richiesto da “<i>eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente</i>”, può, con provvedimento motivato, “ <i>ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività</i> ».<br />	<br />
Per le caratteristiche dei presupposti di fatto e delle misure imposte, il provvedimento impugnato sembra riconducibile alla fattispecie dell’articolo 9 della legge 447/1995.<br />	<br />
Ciò, in quanto (cfr. sent. cit.), l’articolo 9 della legge 447/1995 non deve essere interpretato in senso restrittivo (meramente letterale). Infatti (come rilevato da TAR Puglia, Lecce, I, 24 gennaio 2006, n. 488): da un lato, la legge quadro ha ridefinito (articolo 2, comma 1, lettera a) il concetto di inquinamento acustico, qualificandolo come “<i>l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane</i>”, sancendo espressamente che esso concreta (in ogni caso) “<i>un pericolo per la salute umana</i>”, cosicché deve ritenersi che un fenomeno di inquinamento acustico rappresenti ontologicamente una minaccia per la salute pubblica; dall’altro, la legge stessa non configura alcun potere di intervento amministrativo “ordinario” che consenta di ottenere il risultato dell’immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti, e pertanto l’utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile ed urgente delineato dall’articolo 9 deve ritenersi “normalmente” consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, anche se non coinvolge direttamente la salute dell’intera collettività bensì di un numero limitato di cittadini (e, al limite, di una sola persona). Altrimenti, la fattispecie dell’articolo 9 costituirebbe una pleonastica riproduzione, nell’ambito della normativa di settore, del generale potere di ordinanza contingibile ed urgente riconosciuto al sindaco quale ufficiale di governo (nello stesso senso, vedi anche TAR Toscana, II, 16 giugno 2010, n. 1930; TAR Lombardia, Brescia, 2 novembre 2009, n. 1814; Milano, IV, 2 aprile 2008, n. 715; TAR Piemonte, I, 2 marzo 2009, n. 199; TAR Lazio, II, 26 giugno 2002, n. 5904; da ultimo, TAR Lombardia, Milano, IV, 31 gennaio 2011, n. 288)).<br />	<br />
7.3. L’altro profilo di censura dedotto con il ricorso introduttivo, ed approfondito con i motivi aggiunti, concerne l’applicabilità, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 4, comma 2, del D.P.C.M. 14 novembre 1997, del valore limite .<br />	<br />
Come esposto, detta disposizione prevede che i valori limite differenziali stabiliti dal comma 1, non si applichino qualora il rumore ambientale debba ritenersi “<i>trascurabile</i>”, in quanto non superiore alle soglie da essa stabilite (50/40 dB(A) a seconda se si tratti del periodo diurno/notturno, se misurato a finestre aperte; 35/25 dB(A), se a finestre chiuse).<br />	<br />
Ora, dalla misurazione dell’A.R.P.A. risultano, nel periodo notturno, valori di 42,6 dB(A) a finestre aperte e di 29,0 dB(A) a finestre chiuse, rispetto a valori limite rispettivamente di 40 e 25 dB(A). Quindi, superiori alla soglia al di sotto della quale il rumore si intende “trascurabile” e non si applicano i limiti differenziali.<br />	<br />
Il livello di rumore differenziale proveniente dall’attività industriale è poi risultato essere di 8 dB(A) a finestre aperte e di 11 dB(A) a finestre chiuse, vale a dire sensibilmente superiore ai valori limite (5 dB(A) per il periodo diurno e 3 dB(A) per il periodo notturno) stabiliti dai d.P.C.M.<br />	<br />
<u>7.3.1. </u>Con riferimento ai risultati di dette misurazioni, la ricorrente sostiene anzitutto che avrebbe dovuto farsi riferimento ai risultati delle misurazioni effettuate dal CTU nell’ambito del giudizio civile pendente, in quanto più affidabili e probanti.<br />	<br />
Il Collegio non comprende per quale motivo un consulenze tecnico debba essere più affidabile di un organo tecnico della pubblica amministrazione, come l’A.R.P.A., istituzionalmente preposto ai controlli ambientali, perciò dotato di adeguate strumentazioni e professionalità, ed indipendente, vale a dire non legato da alcun rapporto organico o funzionale con l’ente locale che gli ha richiesto l’accertamento.<br />	<br />
7.3.2. La ricorrente sostiene anche che, data la modestia dello scostamento tra la soglia di rilevanza (“<i>trascurabilità</i>”) del rumore ed i valori accertati, l’accertamento non avrebbe giustificato l’adozione del provvedimento impugnato.<br />	<br />
Il Collegio osserva che, come all’amministrazione non spetta il potere di distinguere, nell’ambito delle immissioni acustiche che superano i limiti previsti dalla normativa di riferimento, il grado di intensità delle immissioni stesse al fine di provvedere o meno all’adozione delle misure necessarie al loro abbattimento entro la soglia di tollerabilità (cfr. TAR Puglia, Bari, I, 26 settembre 2003, n. 3591), così non è consentito di non trarre le doverose conseguenze dall’accertato superamento di una soglia (quella individuata dall’articolo 4, comma 2, del d.P.C.M. 14 novembre 1997) strumentale alla verifica del rispetto delle soglie di tollerabilità.<br />	<br />
In generale, sembra evidente che un sistema basato su limiti oggettivi di inquinamento, non tolleri – a meno che una disposizione normativa non lo preveda espressamente, integrando la misurazione del valore limite con altre valutazioni, o consentendo la deroga in presenza di altri elementi &#8211; una valutazione di accettabilità/tollerabilità del superamento di detti limiti.<br />	<br />
7.3.3. La ricorrente lamenta poi che, in violazione del principio generale espresso dagli articoli 7 ss. della legge 241/1990, non siano state assicurate nel procedimento le garanzie procedimentali, a partire dalla previa comunicazione delle misurazioni programmate dall’A.R.P.A., onde consentirle di presentare osservazioni ed effettuare le opportune verifiche sulle attività di misurazione.<br />	<br />
Il Collegio sottolinea al riguardo che un fenomeno come quello delle emissioni/immissioni acustiche provenienti da un’attività produttiva è suscettibile di essere significativamente influenzato dalle modalità con cui detta attività si svolge, e che quindi deve essere riconosciuto all’organo pubblico incaricato dei controlli il c.d. diritto alla sorpresa nell’espletamento delle attività istituzionali, per evitare che il preavviso possa mettere il controllato nella condizione di “non farsi cogliere sul fatto” (cfr. Cons. Stato, V, 5 marzo 2003, n. 1224).<br />	<br />
L&#8217;esonero dell&#8217;Amministrazione dall&#8217;obbligo di dare comunicazione all&#8217;interessato dell&#8217;avvio del procedimento che lo riguarda, è legato non alla astratta qualificazione del provvedimento che si intende adottare, ma alla concreta esistenza di una situazione di comprovata necessità e di urgenza qualificata, tale cioè da non consentire la detta comunicazione senza che ne risulti compromesso il soddisfacimento dell&#8217;interesse pubblico cui il provvedimento finale è rivolto (TAR Toscana, II, 16 giugno 2010, n. 1930). In questa prospettiva, va sottolineato che le misurazioni contestate col ricorso in esame non rappresentano un fatto nuovo nei rapporti tra Comune e società ricorrente, bensì rappresentano l’ennesimo episodio di una lunga vicenda – connotata dall’adozione di reiterati provvedimenti volti a ricondurre le immissioni acustiche nei limiti di legge, e dall’effettuazione di interventi da parte della ricorrente, in un arco di tempo di alcuni anni. Al riguardo, è sufficiente rinviare a quanto precisato al punto 1 (sottolineando, in particolare, l’esito finale dell’attuazione del piano di risanamento presentato alla fine del 2007).<br />	<br />
La mancanza di una previa comunicazione di avvio del procedimento, e di un contraddittorio nel momento dell’effettuazione delle misurazioni effettuate dall’A.R.P.A. appare quindi giustificata.<br />	<br />
7.3.4. Deve dunque ritenersi che controlli, accertamenti, ispezioni possano essere svolti senza la partecipazione del diretto interessato, a condizione che costui sia successivamente in grado di verificare e, se del caso, contestare la veridicità o esattezza degli accertamenti compiuti e la stessa idoneità degli strumenti tecnici utilizzati.<br />	<br />
Nel caso in esame, risulta che l’A.R.P.A. abbia eseguito due rilevazioni, delle quali una per sette giorni in monitoraggio continuo (dal 24 giugno al 1 luglio 2010) ed una dalle ore 22.00 alle ore 0,30 a cavallo dei giorni 30 giugno e 1 luglio 2010, con strumenti tecnici e secondo le specifiche del d.m. 16 marzo 1998.<br />	<br />
Anche dopo la piena conoscenza della scheda di rilevamento del rumore redatta dall’A.R.P.A. &#8211; nella quale, ripercorse le vicende pregresse ed individuato il quadro normativo di riferimento, sono indicate (oltre ai risultati analitici delle misurazioni) le caratteristiche del sito, le caratteristiche delle misure eseguite e della strumentazione impiegata (compresi i tipi ed i numeri di serie degli strumenti), i nominativi e le qualifiche professionali degli esecutori &#8211; la ricorrente non ha prospettato alcuna specifica censura, utile a dimostrare, o quanto meno a mettere in dubbio che le misurazioni non siano state effettuate in maniera corretta.<br />	<br />
8. C’è da aggiungere, che, con nota in data 14 ottobre 2010 – vale a dire, subito dopo aver ottenuto, mediante il decreto presidenziale n. 198/2010, la sospensione dell’ordinanza n. 641/2010 in sede cautelare, poi confermata dall’ordinanza n. 216/2010 – la ricorrente ha comunicato al Comune di Marsciano ed all’A.R.P.A. la disponibilità ad installare pannellature fonoassorbente. <br />	<br />
In sede di verifica dei risultati ottenuti con gli ultimi interventi, l’A.R.P.A. Umbria potrà assicurare la partecipazione della società ricorrente, mantenendo le cautele opportune per garantire l’efficacia della verifica (ad esempio, comunicando ai rappresentanti della ricorrente le misurazioni in corso, a metà del periodo di monitoraggio).<br />	<br />
9. Considerate le difficoltà di ricostruzione della disciplina applicabile e le incertezze giurisprudenziali, sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Cesare Lamberti, Presidente<br />	<br />
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere<br />	<br />
Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 26/08/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-26-8-2011-n-412/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2011 n.412</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2011 n.4812</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-26-8-2011-n-4812/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-26-8-2011-n-4812/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-26-8-2011-n-4812/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2011 n.4812</a></p>
<p>Pres. Cirillo Est. Balucani A. De Luca (Avv. P. Fabbro, F. Pertica) / Ministero dell&#8217;Interno (Avv. St.) sui rapporti tra condanna penale e assunzione a un impiego pubblico Pubblico impiego – Assunzione- Procedure concorsuali &#8211; Condanna penale –Valutazione sulla gravità dei fatti – Necessità – Fattispecie. Nel caso in cui</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-26-8-2011-n-4812/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2011 n.4812</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-26-8-2011-n-4812/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2011 n.4812</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cirillo    Est. Balucani<br />  A. De Luca (Avv. P. Fabbro, F. Pertica) / Ministero dell&#8217;Interno (Avv. St.)</span></p>
<hr />
<p>sui rapporti tra condanna penale e assunzione a un impiego pubblico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Assunzione- Procedure concorsuali &#8211; Condanna penale –Valutazione sulla gravità dei fatti – Necessità – Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel caso in cui a carico del soggetto aspirante a un pubblico impiego risulti pronunciata una sentenza penale di condanna (divenuta irrevocabile), quest’ultima – a seguito della pronuncia della C.Cost 14 ottobre 1988 n. 971 – non può né determinare la automatica destituzione di diritto ex art 85 TU (richiedendosi a tal fine l’apertura del procedimento disciplinare), né considerarsi ostativa alla instaurazione del rapporto di impiego, essendo a tal fine necessaria una autonoma e specifica valutazione dell’Amministrazione sulla gravità dei reati commessi. Pertanto, risulta legittima l’esclusione dal concorso del soggetto che abbia riportato una condanna penale, con sentenza patteggiata divenuta irrevocabile,  per traffico di stupefacenti unitamente alla circostanza che lo stesso aveva omesso la dichiarazione al momento di presentazione della prescritta autocertificazione in sede concorsuale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 04812/2011REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 01652/2010 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />	
</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1652 del 2010, proposto da: 	</p>
<p><b>Alberto De Luca</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Pierluigi Fabbro, Fabrizio Pertica, con domicilio eletto presso Fabrizio Pertica in Roma, via Antonio Musa, 12/A; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza breve del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE I BIS n. 01301/2009, resa tra le parti, concernente PROCEDURA DEI STABILIZZAZIONE DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 giugno 2011 il Cons. Lanfranco Balucani e uditi per le parti l’avvocato Pertica e l’avvocato dello Stato Caselli;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso proposto dinanzi al TAR Lazio il sig. De Luca Alberto ha impugnato la sua esclusione dalla procedura selettiva indetta dal Ministero dell’Interno per l’assunzione di personale nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, motivata per il mancato possesso del “requisito delle qualità morali e di condotta” in relazione alla condanna penale riportata dal ricorrente, peraltro non dichiarata nella autocertificazione allegata alla domanda di assunzione.<br />	<br />
Con sentenza 9 febbraio 2009, n.11312 il TAR adito, Sez. I bis, ha dichiarato il ricorso inammissibile per non essere stato notificato ad almeno uno dei controinteressati, e per non aver impugnato tempestivamente la clausola del bando che prevedeva il possesso del requisito anzidetto, ritenuta immediatamente lesiva. Ha altresì ritenuto il ricorso infondato, adducendo che l’art. 5 del bando richiedeva la dichiarazione relativa alle condanne penali eventualmente riportate (anche ai sensi dell’art.444 c.p.p.); e che, se è vero che il requisito della buona condotta è stato eliminato come necessario per l’accesso ai pubblici impieghi, non è escluso il potere della P.A. di valutare i fatti di rilevanza penale ai fini della affidabilità del soggetto: ciò che è stato fatto attraverso una autonoma valutazione della Amministrazione.<br />	<br />
Avverso la sentenza del TAR l’interessato ha interposto appello deducendo i seguenti motivi di gravame:</p>
<p>1) diversamente da quanto statuito dal primo giudice, non esistono controinteressati poichè tutti i candidati della graduatoria sono stati o sarannno assunti indipendentemente dalla esclusionedell’appellante; in ogni caso, a fronte dell’atto di esclusione non sono individuabili controinteressati;<br />	<br />
2) il requisito delle “qualità morali e di condotta” previsto dalla clausola del bando non escludeva la possibilità per chi ha riportato una condanna patteggiata di partecipare al concorso; né il prestampato della domanda imponeva di dichiarare le condanne patteggiate;<br />	<br />
3) non vi è stata valutazione dei fatti in quanto l’Amministrazione si è limitata ad acquisire la sentenza di patteggiamento e ad affermare che tale condanna è incompatibile con lo svolgimento della attività lavorativa di vigile del fuoco; <br />	<br />
4) l’aver previsto tra i requisiti per l’ammissione alla procedura selettiva il possesso delle qualità morali e di condotta di cui all’art.26 L. n.53/1989 costituisce violazione dell’art.26 L.1 febbraio 1989,n.53, in quanto il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco non rientra tra le Forze di Polizia indicate dall’art.16 L. 1 aprile 1981, n.121;<br />	<br />
5) il requisito delle qualità morali e di condotta è requisito diverso ed autonomo rispetto a quello di non aver riportato condanne penali, e deve essere espressamente previsto; l’aver considerato la sentenza patteggiata nell’ambito del requisito delle qualità morali e di condotta, anziché in quello dell’assenza di sentenze di condanna, costituisce vizio di eccesso di potere;<br />	<br />
6) è mancata una effettiva istruttoria ed una corretta valutazione dei fatti penalmente rilevanti; l’interessato non è stato messo in condizione di presentare la memoria e i documenti previsti dall’art.10 L. n.241/1990;<br />	<br />
7) la sentenza di patteggiamento non è una sentenza di condanna perché non accerta la responsabilità penale dell’imputato.<br />	<br />
Costituendosi in giudizio il Ministero dell’Interno ha controdedotto:<br />	<br />
-che,avendo il ricorrente impugnato la graduatoria finale della procedura selettiva, avrebbe dovuto notificare il ricorso ad almeno uno dei controinteressati;<br />	<br />
-che la clausola del bando relativa al requisito della moralità e condotta, essendo preclusiva della partecipazione del ricorrente, avrebbe dovuto essere da questi impugnata tempestivamente;<br />	<br />
-che al reclutamento del personale del Corpo dei Vigili del Fuoco è applicabile il requisito del possesso delle qualità morali e di condotta;<br />	<br />
-che inoltre la omessa indicazione, nella autocertificazione, della esistenza della sentenza penale patteggiata giustifica la esclusione dal concorso.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Secondo quanto esposto in narrativa, con la sentenza di primo grado il TAR si è pronunciato anche sulle questioni di inammissibilità del gravame per mancata notifica ai controinteressati (id est: ai vincitori del concorso risultanti dalla graduatoria finale), nonché per la tardiva impugnativa della clausola del bando che prescriveva il possesso del requisito delle “qualità morali e di condotta” per l’ammissione al Corpo dei Vigili del Fuoco.<br />	<br />
Nell’esame del presente atto di appello il Collegio ritiene di poter prescindere dai profili di inammissibilità del ricorso, stante la palese infondatezza dei motivi di gravame concernenti l’esclusione dal concorso, come già statuito nella sentenza impugnata.<br />	<br />
Sostiene l’appellante che nella specie non troverebbe applicazione l’art.2 L. 1 febbraio 1989, n.53 che per le “altre Forze di Polizia” indicate all’art.16 L.1 aprile 1981, n.121 richiede il possesso delle “qualità morali e di condotta” (così come per la ammissione al concorso in magistratura), non rientrando il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco tra le istituzioni contemplate dall’anzidetto art. 16 L. n.53; conseguentemente sarebbe illegittima la clausola del bando laddove richiede siffatto requisito.<br />	<br />
Ma l’argomentazione non appare conclusiva dal momento che l’esclusione dal concorso oggetto di impugnativa rinviene il suo fondamento in altre valide motivazioni.<br />	<br />
Invero, anche a voler ritenere che il bando non potesse richiedere il particolare requisito indicato dall’art.26 L. n.53/1989, è però indubbio che la condanna penale per traffico di stupefacenti riportata dal ricorrente con sentenza patteggiata divenuta irrevocabile, unitamente alla circostanza che lo stesso ne ha omesso la dichiarazione al momento della presentazione della prescritta autocertificazione, si pone come legittima causa di esclusione della procedura concorsuale.<br />	<br />
E’ bensì vero che la condanna penale non è di per sé preclusiva della costituzione del rapporto di pubblico impiego; e ciò non solo perché con la legge 29 ottobre 1984, n.732 è venuto meno tra le condizioni per l’accesso al pubblico impiego il requisito della buona condotta (che poteva ritenersi escluso dalla condanna penale), ma soprattutto per la considerazione che in conseguenza della pronuncia della Corte Costituzionale n.971/1988 la sentenza penale di condanna, così come non può determinare la automatica destituzione di diritto ex art. 85 T.U. (richiedendosi a tal fine l’apertura del procedimento disciplinare), così non può considerarsi ostativa alla instaurazione del rapporto d’impiego.<br />	<br />
Senonchè, come ha ripetuto la giurisprudenza amministrativa, la condanna penale può certamente essere causa di esclusione dalla procedura concorsuale ove ad essa si accompagni una autonoma e specifica valutazione della Amministrazione sulla gravità dei reati commessi (cfr. in tal senso Cons.St. VI, 27 dicembre 2000, n.6883; 20 gennaio 2006, n.130). E proprio su questa linea si è mossa l’Amministrazione: la quale, oltre a considerare la omessa dichiarazione della condanna, ha tenuto conto del particolare disvalore dei reati per i quali il ricorrente era stato condannato (traffico di sostanze stupefacenti e partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti), rilevando che gli addebiti a carico del ricorrente erano incompatibili con le funzioni che gli appartenenti al Corpo VV.FF. sono chiamati a svolgere “a tutela della incolumità delle persone e della preservazione dei beni… che richiedono…. un comportamento nella vita professionale e sociale conforme a profondi e radicati principi di legalità, moralità, correttezza e solidarietà sociale.”<br />	<br />
Si aggiunga che non vale a sminuire la gravità della condanna riportata dal ricorrente la circostanza che si sia trattato di sentenza di applicazione della pena su richiesta della parte ex art. 444 c.p.p. giacchè, come ha correttamente rilevato il giudice di primo grado, essa presuppone in ogni caso la responsabilità penale dell’imputato.<br />	<br />
Per quanto precede l’appello in esame deve essere respinto.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali del presente grado di giudizio tra le parti in causa.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente<br />	<br />
Lanfranco Balucani, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Marco Lipari, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere</p>
<p>	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 26/08/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-26-8-2011-n-4812/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2011 n.4812</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2011 n.4817</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-26-8-2011-n-4817/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-26-8-2011-n-4817/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-26-8-2011-n-4817/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2011 n.4817</a></p>
<p>Pres. Cirillo &#8211; Est. Dell’Utri Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 21 di Legnago (Avv.ti M. Bertolissi, A. Manzi ed E. Minnei) / Società Am Trust Europe limited (A. Clarizia e F. Lorigiola) e nei confronti di Lloyd&#8217;s-Sindacato Leader Newline (Avv. ti V. Domenichelli e S. Lago) sull&#8217;inapplicabilità all&#8217;importo garantito</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-26-8-2011-n-4817/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2011 n.4817</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-26-8-2011-n-4817/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2011 n.4817</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cirillo  &#8211;   Est. Dell’Utri<br /> Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 21 di Legnago (Avv.ti  M. Bertolissi, A. Manzi ed E.  Minnei) / Società Am Trust Europe limited (A. Clarizia e F. Lorigiola) e nei confronti di Lloyd&#8217;s-Sindacato Leader Newline (Avv. ti V. Domenichelli e S. Lago)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inapplicabilità all&#8217;importo garantito dalla polizza fideiussoria della regola della validità dell&#8217;importo più vantaggioso per la stazione appaltante in caso di discordanza tra prezzo indicato in lettere e in cifre</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Cauzione provvisoria e definitiva –Polizza – Contrasto tra importo in cifre e lettere – Regola della validità dell’importo più vantaggioso per la stazione appaltante – Inapplicabilità – E’ applicabile esclusivamente al prezzo offerto in sede di gara – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di gare per l’aggiudicazione di un contratto della p.a., la regola di cui all’art. 72 del r.d. 23 maggio 1924 n. 827 presente nel disciplinare (secondo la quale, in caso di discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello espresso in cifre, è valida l’indicazione dell’importo più vantaggioso per la stazione appaltante) è applicabile in via esclusiva al prezzo offerto in sede di gara, ossia nell’ambito dei rapporti tra l’offerente e la stazione appaltante, e non già all’importo assicurato, connesso alla gara ma esistente al di fuori di essa, in cui la stazione appaltante è terza beneficiaria e non contraente, con la conseguenza che ad essa non compete far applicazione delle norme civilistiche in materia di interpretazione dei contratti. Pertanto, la polizza recante discordanza tra prezzo scritto in cifre e quello in lettere, prodotta quale cauzione provvisoria, non è idonea ad assolvere la sua funzione tipica di garanzia, perché inficiata da opinabilità per oggettiva incertezza in ordine all’importo garantito (si tratti di mero errore materiale riconoscibile ovvero di effettiva divergenza della manifestazione di volontà).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2878 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 21 di Legnago, rappresentata e difesa dagli avv. Mario Bertolissi, Andrea Manzi ed Enrico Minnei, con domicilio eletto presso l’avv. Andrea Manzi in Roma, via Confalonieri n. 5; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Società Am Trust Europe limited, rappresentata e difesa dagli avv. Angelo Clarizia e Fulvio Lorigiola, con domicilio eletto presso l’avv. Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n. 2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Lloyd&#8217;s-Sindacato Leader Newline, rappresentato e difeso dagli avv. Vittorio Domenichelli e Stefania Lago, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi Manzi in Roma, via Confalonieri n. 5;	</p>
<p>Azienda Ulss n. 20 di Verona; Azienda Ulss n. 22 di Bussolengo; Regione Veneto; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza breve del T.A.R. VENETO &#8211; VENEZIA: SEZIONE I n. 00494/2011, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA APERTA PER L&#8217;AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Società Am Trust Europe limited e di Lloyd&#8217;s-Sindacato Leader Newline;<br />	<br />
Visto l’appello incidentale di Lloyd&#8217;s-Sindacato Leader Newline;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 giugno 2011 il Cons. Angelica Dell&#8217;Utri e uditi per le parti gli avvocati Bertolissi, Manzi, Minnei, Clarizia, Lorigiola e Mazzeo, su delega di Domenichelli e di Lago;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso in epigrafe l’Azienda ULSS n. 21 di Legnano, capofila dell’area vasta veronese (comprendente anche le Aziende nn. 20 di Verona e 22 di Bussolengo), ha appellato la sentenza 24 marzo 2011 n. 494 del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione prima, con la quale è stato accolto il ricorso di Am Trust Europe limited diretto all’annullamento della sua esclusione dalla gara indetta dall’Azienda appellante per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa del rischio RCT/O per il periodo dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2015, aggiudicata in favore dell’altra unica concorrente Lloyd’s – Sindacato Leader Newline. <br />	<br />
L’esclusione è stata pronunciata per aver l’Am Trust prodotto quale cauzione provvisoria una polizza recante discordanza tra il prezzo (importo del massimale assicurato) scritto in cifre e quello in lettere.<br />	<br />
A sostegno dell’appello l’Azienda ha dedotto “<i>Error in iudicando</i>. Violazione/falsa applicazione dell’art. 75 e 113 d.lgs. n. 163/2006; violazione/falsa applicazione dell’art. 72, comma 2, r.d. 23.05.1924 n. 827; violazione/falsa applicazione dei principi del <i>favor partecipationis</i>, della <i>par condicio</i>, della libera concorrenza (art. 2 Dir. 18/2004/CE; art. 2 Codice contratti; art. 1 l. n. 241/1990; art. 97 Cost.); illegittimità per omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.) contraddittorietà illogicità e carenza della motivazione, disparità di trattamento”.<br />	<br />
Am Trust si è costituita in giudizio ed ha svolto ampie controdeduzioni, eccependo l’inammissibilità, piuttosto che l’infondatezza, del ricorso incidentale di primo grado ed insistendo pure sulla propria domanda di risarcimento del danno.<br />	<br />
Anche Lloyd’s Sindacato Newline si è costituita in giudizio e con appello incidentale ha a sua volta censurato la sentenza pure nella parte in cui è stato respinto il proprio ricorso incidentale.<br />	<br />
Con memorie dell’8 giugno 2011 l’Azienda, Am Trust e Lloyd’s Sindacato Newline hanno insistito nelle rispettive tesi e richieste e replicato alle deduzioni, eccezioni ed argomentazioni avversarie. Lloyd’s Sindacato Newline ha ulteriormente replicato con memoria del 13 seguente.<br />	<br />
All’odierna udienza pubblica la causa è stata introitata in decisione, previa trattazione orale.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Com’è accennato nella narrativa che precede, Am Trust è stata esclusa dalla gara di cui si controverte per il motivo, ritenuto “dirimente rispetto ad altre e ulteriori criticità”, consistente nell’aver la concorrente prodotto, quale cauzione provvisoria, una polizza in cui l’importo garantito, che la <i>lex specialis</i> di gara richiede essere pari al 2% della base d’asta di € 22.750.000,00, è indicato in cifre nella corretta somma di € 455.000,00, ma in lettere in quella di centoquarantaquattromila/00. Più precisamente, la stazione appaltante ha inteso riconoscere prevalenza, secondo regola generale, all’importo scritto in lettere, che però era insufficiente, nonché dare applicazione al principio desunto da una decisione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, secondo cui la discordanza produce “la non risolubile incertezza circa l’entità dell’importo garantito e la sua sufficienza”, restando irrilevante ogni considerazione “circa gli effetti civili” della stessa discordanza; ha ancora osservato, per un verso, che “non ricorre né la condizione della riconoscibilità né l’evidenza del mero errore materiale” e, per altro verso, che si trattava di un’irregolarità non sanabile.<br />	<br />
Con la sentenza appellata, respinto il ricorso incidentale di Lloyd’s inteso ad ottenere l’esclusione di Am Trust per altra ragione, il primo giudice ha accolto il ricorso principale di Am Trust ritenendo, in estrema sintesi, che non si versi nell’ipotesi in cui le discordanti indicazioni presuppongano una reale divergenza nella manifestazione di volontà dell’offerente, nel qual caso operi la regola contenuta nell’art. 90 del d.P.R. n. 554 del 1999 (enunciata per risolvere la discordanza tra l’indicazione in cifre e in lettere del prezzo offerto, ma esprimente il generale principio di validità dell’indicazione più vantaggiosa per l’amministrazione), bensì che la discordanza non rivela effettiva divergenza della manifestazione di volontà, tale da non ammettere la validità della polizza, consistendo in un refuso costituente irregolarità sanabile che non ha comportato equivoco o incertezza e dovendosi, perciò, dare prevalenza &#8211; in base al principio del <i>favor partecipationis</i>, nonché in assenza di clausola che commini l’esclusione e di una ravvisabile lesione dell’interesse pubblico, quindi anche della <i>par condicio</i> &#8211; al prezzo espresso in maniera esatta pari al 2% dell’importo dell’opera, tenuto anche conto che il premio corrisponde allo 0,3% della somma assicurata, coincidente col valore di mercato di simili contratti.<br />	<br />
Le argomentazioni appena riferite non possono essere condivise.<br />	<br />
La regola della validità dell’importo più vantaggioso per la stazione appaltante, non stabilita dall’art. 90 del d.P.R. n. 554 del 1999 (abrogato dal d.P.R. 8 giugno 2011 n. 207, che prevedeva invece al detto art. 90, co. 2, l’opposta regola della prevalenza dell’importo scritto in lettere, peraltro con riferimento al ribasso percentuale dell’offerta a prezzi unitari) ma presente nel disciplinare di gara che richiama, in proposito, l’art. 72 del r.d. 23 maggio 1924 n. 827 (recante regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), è stata preventivamente dettata in via esclusiva per le offerte presentate in sede di gara, all’evidente fine della conservazione delle offerte stesse attraverso non già una sempre controvertibile ricostruzione della volontà dell’offerente, ma la sostituzione del contenuto della dichiarazione equivoca con un contenuto precostituito il quale, essendo predeterminato ed oggettivo, garantisca trasparenza della procedura e la <i>par condicio</i> tra i concorrenti. Pertanto, deve ritenersi applicabile altrettanto in via esclusiva al prezzo offerto, ossia nell’ambito dei rapporti tra l’offerente e la stazione appaltante, e non già all’importo garantito dalla polizza fideiussoria, vale a dire nell’ambito del rapporto tra assicuratore ed assicurato, connesso alla gara ma esistente al di fuori di essa, in cui la stazione appaltante è terza beneficiaria e non contraente, con la conseguenza che ad essa non compete far applicazione delle norme civilistiche in materia di interpretazione dei contratti.<br />	<br />
Ne deriva che la polizza doveva, com’è stata dall’AULSS, ritenersi inficiata da opinabilità per oggettiva incertezza in ordine all’importo garantito, si trattasse di mero errore materiale riconoscibile ovvero di effettiva divergenza della manifestazione di volontà, sicché era inidonea ad assolvere la sua stessa funzione di garanzia. Ciò perché non può comunque affermarsi con la massima certezza possibile, connaturale alla garanzia in questione (tanto da essere richieste dall’art. 4 del cit. disciplinare la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, c.c. e l’operatività della polizza stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante), che nell’evenienza di inosservanza degli obblighi dell’offerente l’assicuratore corrispondesse senz’altro l’importo scritto in cifre, senza sollevare obiezioni di sorta. <br />	<br />
Dunque irrilevante è la mancata previsione nella <i>lex specialis</i> di un’apposita causa di esclusione.<br />	<br />
Né comunque, quand’anche si fosse trattato di mero errore materiale riconoscibile, l’Amministrazione avrebbe potuto richiederne la regolarizzazione a svantaggio di coloro i quali abbiano presentato nei termini prescritti una polizza inequivoca, pena la violazione del generalissimo principio della <i>par condicio</i> tra i concorrenti, a fronte del quale deve necessariamente recedere il principio del <i>favor partecipationis</i>.<br />	<br />
In conclusione, per le considerazioni che precedono ed assorbito ogni altro profilo non trattato, in accoglimento degli appelli principale ed incidentale – per questo aspetto improprio -, la sentenza appellata va riformata nel senso della reiezione del ricorso di primo grado.<br />	<br />
Tuttavia, la peculiarità della fattispecie sottoposta all’esame della Sezione consiglia la compensazione integrale tra le parti delle spese di entrambi i gradi.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, accoglie gli appelli principale ed incidentale e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata respinge il ricorso di primo grado.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente<br />	<br />
Lanfranco Balucani, Consigliere<br />	<br />
Marco Lipari, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 26/08/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-26-8-2011-n-4817/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2011 n.4817</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2011 n.4816</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-26-8-2011-n-4816/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-26-8-2011-n-4816/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-26-8-2011-n-4816/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2011 n.4816</a></p>
<p>Pres. Cirillo Est. Balucani Ministero dell&#8217;Interno (Avv. St.) / Commissario ad Acta dott.ssa V. C. e nei confronti di Maria R.S., C.B., M.A.B. (Avv. M. Spagna) in tema di speciali elargizioni a vittime della criminalità organizzata Giudicato – Esecuzione – Sopravvenienze di fatto e di diritto anteriori alla notifica della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-26-8-2011-n-4816/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2011 n.4816</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-26-8-2011-n-4816/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2011 n.4816</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cirillo   Est. Balucani<br /> Ministero dell&#8217;Interno (Avv. St.) / Commissario ad Acta dott.ssa V. C. e nei confronti di Maria R.S., C.B., M.A.B. (Avv. M. Spagna)</span></p>
<hr />
<p>in tema di speciali elargizioni a vittime della criminalità organizzata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giudicato – Esecuzione – Sopravvenienze di fatto e di diritto anteriori alla notifica della sentenza – Rilevanza – Limiti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Le sopravvenienze di fatto e di diritto anteriori alla notifica della sentenza possono costituire un ostacolo e/o un limite all’esecuzione del giudicato, mentre restano irrilevanti le sopravvenienze successive alla notificazione medesima, perché in tal caso si deve dare piena espansione alla regola secondo cui la durata del processo non deve andare in danno della parte vittoriosa, la quale ha diritto alla esecuzione del giudicato in baso allo stato di fatto e di diritto vigente al momento (nel caso di specie, trattasi di una disposizione normativa, ritenuta ostativa alla concessione del beneficio speciale previsto per le vittime della criminalità organizzata,  introdotta con l’art. 2,comma 21, della legge 15 luglio 2009, n.94, che è posteriore alla sentenza – passata in giudicato – che riconosceva invece l’elargizione della concessione).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2365 del 2011, proposto da:<br />
<b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Commissario ad Acta dott.ssa Vittoria Ciaramella</b>; </p>
<p><i></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Maria Rosaria Sannino, Carmela Borriello, Maria Assunta Borriello</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Michele Spagna, con domicilio eletto presso Luigi Albissini in Roma, via Zanardelli, 20; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per la riforma<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE I TER n. 00842/2011, resa tra le parti, concernente CONCESSIONE SPECIALE ELARGIZIONE PREVISTA PER LE VITTIME DELLA CRIMINALITA&#8217; ORGANIZZATA &#8211; PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL COMMISSARIO AD ACTA IN ESECUZIONE ALLA SENTENZA 5146/2010 CDS &#8211; SEZ.VI</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Maria Rosaria Sannino e di Carmela Borriello e di Maria Assunta Borriello;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 giugno 2011 il Cons. Lanfranco Balucani e uditi per le parti l’avv Spagna e l’avvocato dello Stato Caselli;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con istanza in data 23.7.1991 la sig.a Sonnino Maria Rosaria, unitamente alle figlie, chiedeva la speciale elargizione a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (ex art.1 L.20 ottobre 1990, n.302) in relazione al decesso del coniuge Borriello Michele, avvenuto a seguito di un conflitto a fuoco nel quale era rimasto ucciso anche un esponente di un clan camorristico del Casertano.<br />	<br />
La predetta elargizione veniva negata non essendo stata rilevata con certezza la assoluta estraneità del Borriello “ad ambienti e rapporti delinquenziali”.<br />	<br />
Dopo che il TAR Campania, sezione terza, con sentenza n.3358 del 1998 aveva respinto il ricorso proposto dalla sig.a Sannino avverso il provvedimento di diniego, il Consiglio di Stato, Sez: VI, ha pronunciato le seguenti decisioni:<br />	<br />
-con decisione 6 giugno 2008, n.2715 ha accolto l’appello avverso la sentenza del TAR annullando l’atto di diniego;<br />	<br />
-con decisione 26 giugno 2009, n.4414 ha accolto il ricorso in ottemperanza ordinando alla Amministrazione di dare esecuzione al giudicato e nominando come Commissario “ad acta” il Prefetto della provincia di Caserta;<br />	<br />
-con decisione 3 agosto 2010, n.5146 ha dichiarato elusivo il provvedimento adottato in data 11.12.2009 dal Commissario “ad acta” (che aveva ribadito la non accoglibilità della domanda di elargizione), assegnando al Commissario il termine di sessanta gior<br />
A questo punto il Commissario “ad acta” con provvedimento 7.10.2010 ha concesso il beneficio.<br />	<br />
Avverso detto provvedimento è insorto il Ministero dell’Interno con ricorso proposto dinanzi al TAR Lazio denunciando la violazione dell’art. 2 quiquies D.L. n.151 del 2008 (come modificato prima dall’art.1 L. di conversione n.186 del 2008 e successivamente dall’art. 2, comma 21, L n.94 del 2009) che vieta la concessione dei benefici di legge ai “superstiti delle vittime della criminalità organizzata, che siano parenti o affini entro il 4° grado di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all’art.51, comma 3bis C.P.P.” E ciò in quanto due fratelli del deceduto Borriello, quindi parenti entro il 4° grado dei superstiti, risultavano gravati da precedenti penali.<br />	<br />
Il TAR adito con sentenza 31 gennaio 2011, n.842 ha dichiarato inammissibile il ricorso avendo ritenuto che competente a conoscere della controversia sia il Consiglio di Stato, stante che il provvedimento emesso dal Commissario “ad acta” ha carattere del tutto vincolato rispetto allo “iussus iudicis”; conseguentemente ha escluso la fondatezza della questione di giurisdizione, e così pure della questione di competenza territoriale sollevata dalla parte resistente.<br />	<br />
Avverso la sentenza del TAR il Ministero dell’Interno ha interposto appello sostenendo la competenza del TAR a conoscere della controversia: ciò in quanto la norma ostativa alla concessione della speciale elargizione richiesta non ha costituito oggetto di giudicato, e pertanto il provvedimento del Commissario, in quanto adottato in violazione di una norma sopravvenuta, è impugnabile in via ordinaria dinanzi al Giudice Amministrativo.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio la sig.a Sannino, unitamente alle figlie, contestando i motivi dell’atto di appello, del quale ha chiesto il rigetto.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 24 giugno 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’appello è infondato.<br />	<br />
Secondo un orientamento consolidato nella giurisprudenza amministrativa gli atti adottati dal Commissario “ad acta” in sede di ottemperanza del giudicato sono impugnabili con l’ordinario ricorso giurisdizionale solo allorquando il giudicato abbia lasciato margini di discrezionalità all’Amministrazione, sì che l’attività svolta dal Commissario possa considerarsi espressione di un potere amministrativo, come tale sindacabile in sede di impugnazione ordinaria. Al contrario, laddove non sussista alcun margine di discrezionalità nel compito affidato al Commissario, allora competente a conoscere della esatta esecuzione del giudicato è soltanto il giudice della ottemperanza.<br />	<br />
Nella fattispecie in esame, dal momento che la decisione del Consiglio di Stato di cui era stata chiesta l’esecuzione obbligava il Commissario “ad acta” ad adottare i provvedimenti realmente satisfattivi del giudicato, vale a dire la concessione della speciale elargizione prevista dall’art. 34 L. n.222/2007, senza riservare alcuna discrezionalità al riguardo, è indubbia la competenza di questo Consiglio a conoscere della controversia azionata con il ricorso del Ministero avverso il provvedimento del Commissario in data 7.10.2010 che ha concesso il beneficio in questione.<br />	<br />
E’ dunque corretta la statuizione sulla competenza contenuta nella sentenza di primo grado.<br />	<br />
Ritenuta la competenza del giudice dell’ottemperanza, si può passare all’esame del motivo di gravame prospettato dal Ministero con l’anzidetto ricorso, vale a dire la asserita violazione, da parte del Commissario, della sopravvenuta disposizione di cui all’art.2 quinquies D.L. 2 ottobre 2008, n.151 (conv. con modificazioni in L. 28 novembre 2008, n.186), come modificato dall’art.2, comma 21 L. 15 luglio 2009, n.94, che- come esposto in punto di fatto- ha vietato la concessione dei benefici in favore della vittime della criminalità organizzata ai “superstiti …che siano parenti o affini entro il 4° grado di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all’art.51, comma 3bis C.P.P.”.<br />	<br />
Il motivo è infondato.<br />	<br />
Se è vero infatti che l’esecuzione del giudicato può trovare ostacolo e/o limite nelle sopravvenienze di fatto e di diritto verificatesi anteriormente alla notificazione della sentenza, restano invece irrilevanti le sopravvenienze successive alla notificazione medesima, perché in tal caso si deve dare piena espansione alla regola secondo cui la durata del processo non deve andare in danno della parte vittoriosa, la quale ha diritto alla esecuzione del giudicato in base allo stato di fatto e di diritto vigente al momento. In tal senso è il consolidato indirizzo di questo Consiglio (cfr. tra le altre: Cons. St. VI, 22 ottobre 2002, n.5816; 3 novembre 2010, n.7761; 17 giugno 2010, n.3851).<br />	<br />
Ciò posto, poiché nel caso in questione la disposizione normativa ritenuta ostativa alla concessione del beneficio ex lege n.302/1990 è stata introdotta con l’art. 2,comma 21, della legge 15 luglio 2009, n.94, che è posteriore alla stessa decisione del Consiglio di Stato con la quale veniva nominato il Commissario “ad acta” (dec. 13 luglio 2009, n.4414), ne consegue che la normativa sopravvenuta non può incidere sul giudicato e dunque non può impedire la concessione della speciale elargizione in favore della parte appellata.<br />	<br />
Per quanto precede l’appello del Ministero deve essere respinto<br />	<br />
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali del presente grado di giudizio tra le parti in causa.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate .<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente<br />	<br />
Lanfranco Balucani, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Marco Lipari, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 26/08/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-26-8-2011-n-4816/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2011 n.4816</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/8/2011 n.423</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-26-8-2011-n-423/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-26-8-2011-n-423/</guid>

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<p>Va sospeso il provvedimento comunale che sospende una pratica di DIA relativo ad un&#8217;attivita&#8217; di somministrazione alimentare e bevande se, anche avuto riguardo alla pregressa intestazione alla ricorrente della licenza ed alla sequenza temporale della vicenda, nel caso di specie sembra potersi configurare un’ipotesi di subentro nella licenza onde la</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento comunale che sospende una pratica di DIA relativo ad un&#8217;attivita&#8217; di somministrazione alimentare e bevande se, anche avuto riguardo alla pregressa intestazione alla ricorrente della licenza ed alla sequenza temporale della vicenda, nel caso di specie sembra potersi configurare un’ipotesi di subentro nella licenza onde la sussistenza del richiesto fumus boni iuris. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00423/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00849/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 849 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Franca Bertela&#8217;</b>, <b>Domenico Basso</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Daniele Granara, con domicilio eletto presso Daniele Granara in Genova, via Bartolomeo Bosco 31/4;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Asl n.5 &#8211; Spezzino</b>, <b>Comune di Vernazza</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
nota 762011 n. 2089 avente ad oggetto dia per attivita&#8217; di somministrazione alimentare e bevande comportante sospensione pratica.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 agosto 2011 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato che, anche avuto riguardo alla pregressa intestazione alla ricorrente della licenza ed alla sequenza temporale della vicenda, nel caso di specie sembra potersi configurare un’ipotesi di subentro nella licenza onde la sussistenza del richiesto fumus boni iuris.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) accoglie l’istanza incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.<br />	<br />
Fissa l’udienza pubblica del 16 febbraio 2012 per la trattazione del merito del ricorso.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 25 agosto 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Enzo Di Sciascio, Presidente<br />	<br />
Oreste Mario Caputo, Consigliere<br />	<br />
Luca Morbelli, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 26/08/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2011 n.277</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-26-8-2011-n-277/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-26-8-2011-n-277/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-26-8-2011-n-277/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2011 n.277</a></p>
<p>Pres. C. Lamberti; Est. P. Ungari A. M. J. M. (avv. F. Pasero) c/ Ministero dell&#8217;Interno – Questura di Terni (Avv. Distr. St.) Stranieri – Permesso di soggiorno – Rinnovo – Esercizio del diritto al ricongiungimento familiare – Diniego – Motivazione rinforzata – Necessità Il provvedimento di diniego del rinnovo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-26-8-2011-n-277/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2011 n.277</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-26-8-2011-n-277/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2011 n.277</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. Lamberti; Est. P. Ungari<br /> A. M. J. M. (avv. F. Pasero) c/ Ministero dell&#8217;Interno – Questura di Terni (Avv. Distr. St.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Stranieri – Permesso di soggiorno – Rinnovo – Esercizio del diritto al ricongiungimento familiare – Diniego – Motivazione rinforzata – Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, pur basato sulla presenza di gravi reati ascritti all&#8217;interessato, deve considerare quanto previsto dalla normativa a favore di chi abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare (vale a dire, ai sensi dell’art. 5, comma 5, D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e s.m.i., della natura e della effettività dei vincoli familiari dell&#8217;interessato e dell&#8217;esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d&#8217;origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale) e, quindi, deve fornire una motivazione rinforzata, previo ponderato bilanciamento degli interessi posti in rilievo dalla stessa norma</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 213 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<B>A. M. J. M.</B>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Federica Pasero, anche domiciliataria in Perugia, piazza Piccinino, 9; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Ministero dell&#8217;Interno</b> – <b>Questura di Terni</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria per legge in Perugia, via degli Offici, 14; 	</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
del provvedimento del Questore di Terni rif. 84/10 in data 17 settembre 2010, notificato all’interessato in data 19 marzo 2011, con il quale è stato rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, presupposto, conseguente e/o collegato, ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento, richiamata nelle premesse del provvedimento citato;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2011 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. In data 2 febbraio 2009, il ricorrente, cittadino dominicano, ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di “lavoro subordinato”.<br />	<br />
Il Questore di Terni, con decreto rif. 84/10 in data 17 settembre 2010, ha rigettato l’istanza di rinnovo, ai sensi degli articoli 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998.<br />	<br />
Ciò, in quanto il ricorrente, trovato in possesso di 220 grammi di cocaina, è stato condannato per violazione della legge sugli stupefacenti con sentenza (emessa ai sensi dell’articolo 444 c.p.p.) del Tribunale di Terni in data 17 marzo 2010; e risulta imputato, in altro processo pendente dinanzi al Tribunale di Terni (n. 2561/09), del reato di rissa aggravata in concorso.<br />	<br />
Il provvedimento dà conto che il ricorrente ha una figlia naturale di due anni, la quale vive ad Avezzano insieme alla madre (con la quale il ricorrente ammette di non avere legami affettivi); e che a Terni risiede la madre del ricorrente, invalida, insieme a due sorelle ed alla figlia (sorella del ricorrente), che è giunta in Italia quest’anno per motivi di lavoro e le presta assistenza (il padre del ricorrente vive nella Repubblica Dominicana).<br />	<br />
Dalle motivazioni del provvedimento, si evince che il Questore ha ritenuto che i suddetti precedenti, preclusivi dell’ingresso in Italia ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.lgs. 286/1998, non consentissero l’applicazione in favore del ricorrente delle più favorevoli previsioni dell’articolo 5, comma 5, del medesimo testo unico (come modificato dal d.lgs. 5/2007), nonostante la situazione famigliare sopra descritta. Nel provvedimento si afferma infatti che egli <<<i>possa ragionevolmente ritenersi pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica, dedito a reati da cui trarre anche solo in parte la propria fonte di sostentamento. Va considerato che lo straniero si è rivelato in grado di disporre di quantitativi molto elevati di una sostanza stupefacente notoriamente costosa, confermando una posizione nell’ambito dello spaccio di droga tutt’altro che marginale</i>>>, e viene sottolineato che il ricorrente non risulta svolgere attività lavorativa dal maggio 2009.<br />	<br />
Il provvedimento sembra affermare la pericolosità del ricorrente anche mediante il richiamo dell’articolo 13, comma 2, lettera c), del d.lgs. 286/1998 e di quanto ivi previsto circa l’espulsione quando <<<i>lo straniero appartiene a taluna delle categorie indicate nell’art. 1 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 …</i>>>.<br />	<br />
2. Il ricorrente impugna il diniego, argomentando articolate censure di violazione dell’articolo 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, mancata valutazione dei presupposti, contraddittorietà manifesta. <br />	<br />
Le censure si compendiano nel lamentare come sia mancata qualsiasi effettiva valutazione circa l’inidoneità della situazione famigliare e lavorativa del ricorrente a consentire, nonostante la condanna penale, il rinnovo del titolo di soggiorno.<br />	<br />
Il ricorrente, in particolare, sostiene che non è stata adeguatamente apprezzato lo svolgimento, sia pure mediante contratti a tempo determinato, di attività lavorativa nei periodi precedenti e successivi alla sua carcerazione; e sottolinea come risulti poco verosimile che un soggetto, il quale si ipotizza essere spacciatore abituale di stupefacenti con un ruolo di rilievo in una organizzazione criminale, trascorra le proprie giornate lavorando come carpentiere in un cantiere edile e viva in una modesta abitazione con la madre invalida e la sorella.<br />	<br />
3. Resiste l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, controdeducendo puntualmente, anche menzionando ulteriori fatti: il ricorrente è entrato originariamente in Italia con un visto per motivi di turismo e, negatogli la conversione in visto per lavoro subordinato, essendo nel frattempo divenuto padre, è riuscito ad ottenerne uno per coesione famigliare; su di lui graverebbero altri carichi pendenti (che, peraltro, l’Avvocatura non documenta).<br />	<br />
4. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.<br />	<br />
4.1. Riguardo alla sussistenza dei presupposti rilevanti ai fini del rinnovo del titolo di soggiorno ed alla loro valutazione, non è dubbio che la condanna riportata dal ricorrente rientri tra quelle che l’articolo 4, comma 3, del d.lgs. 286/1998, considera ostative all’ingresso dello straniero nel territorio dello Stato.<br />	<br />
4.2. Occorre però considerare anche quanto disposto dal successivo articolo 5, comma 5.<br />	<br />
In base a detta disposizione: <<<i>Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l&#8217;ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell&#8217;adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell&#8217;articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell&#8217;interessato e dell&#8217;esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d&#8217;origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale </i>>>.<br />	<br />
Per quanto concerne la formulazione originaria (il primo periodo) della disposizione, la giurisprudenza di questo Tribunale è consolidata nel senso che il riferimento ai <<<i>sopraggiunti nuovi elementi</i>>> consente allo straniero di far valere, fino al momento dell’adozione del provvedimento concernente il permesso di soggiorno, eventuali elementi a lui favorevoli, sopravvenuti o rappresentati successivamente, ferme restando, però, i limiti e le preclusioni stabiliti dalla legge (tra cui, ovviamente, i presupposti ostativi considerati dall’articolo 4).<br />	<br />
Per quanto concerne invece il secondo periodo (aggiunto al comma 5, dal d.lgs. 5/2007), secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente (cfr., di recente: TAR Lombardia, Brescia, I, 29 dicembre 2010, n. 4999; T.A.R. Piemonte, II, 7 febbraio 2009 n. 368; Cons. St., VI, 27 luglio 2010 n. 4904 e 10 febbraio 2010 n. 683), è illegittimo il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, pur basato sulla presenza di gravi reati ascritti all&#8217;interessato, che non consideri quanto previsto dalla normativa a favore di chi abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare e quindi non fornisca una motivazione rinforzata, previo ponderato bilanciamento degli interessi posti in rilievo.<br />	<br />
4.3. Il Collegio osserva che, nel caso in esame, la considerazione della posizione del ricorrente e la sua ponderazione comparativa con il presupposto ostativo sono state effettuate dalla Questura di Terni ed hanno condotto a dare la prevalenza alle esigenze di sicurezza pubblica. Tale ponderazione comparativa &#8211; se si considerano, da un lato, la natura dei reati e le caratteristiche dei comportamenti del ricorrente suindicati, che per di più risalgono ad epoca recente (l’arresto cui è seguita la condanna è del novembre 2009, l’arresto per rissa al mese precedente – cfr. osservazioni presentate al Questore, versate in atti); dall’altro, la valenza oggettiva dei legami famigliari come sopra descritti – non può ritenersi esternata in modo insufficiente, né manifestamente illogica o viziata da travisamento.<br />	<br />
Per dirla con il ricorrente, se appare poco plausibile che un pericoloso spacciatore lavori come carpentiere, appare ancora meno plausibile che un carpentiere (più precisamente: che un soggetto il quale viva di tale onesto lavoro) si trovi a detenere, per uso personale o comunque in via occasionale, 200 grammi di cocaina. <br />	<br />
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione della somma di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge, per spese di giudizio. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Cesare Lamberti, Presidente<br />	<br />
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere<br />	<br />
Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 26/08/2011</p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-26-8-2011-n-277/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2011 n.277</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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