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	<title>26/8/2009 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>26/8/2009 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2009 n.5082</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-26-8-2009-n-5082/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-26-8-2009-n-5082/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2009 n.5082</a></p>
<p>Pres. S. Baccarini – Est. F. Caringella Consorzio Bacino 16 (Avv. C. Gonella) c/ Comune di San Mauro e Seta s.p.A. (n.c.). sugli elementi caratterizzanti il &#8220;controllo analogo&#8221; e l&#8217;&#8220;attività prevalente&#8221; nell&#8217;affidamento in house 1. Processo amministrativo – Servizio pubblico – Igiene urbana – Atti consorzio obbligatorio ex lege –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-26-8-2009-n-5082/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2009 n.5082</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-26-8-2009-n-5082/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2009 n.5082</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. </i>S. Baccarini – <i>Est. </i>F. Caringella<br /> Consorzio Bacino 16 (Avv. C. Gonella) c/ Comune di San Mauro e Seta s.p.A. (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>sugli elementi caratterizzanti il &ldquo;controllo analogo&rdquo; e l&#8217;&ldquo;attività prevalente&rdquo; nell&#8217;affidamento in house</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Servizio pubblico – Igiene urbana – Atti consorzio obbligatorio ex lege – Comuni consorziati &#8211; Interesse e legittimazione a ricorso – Sussiste.	</p>
<p>2. Servizi pubblici – Affidamento in house – Controllo analogo – Controllo ex art. 2359 c.c. singolo socio pubblico – Necessità – Non sussiste – Controllo congiunto – Ammissibilità – Condizioni &#8211; Effettività – Deliberazioni a maggioranza.	</p>
<p>3. Servizi pubblici – Affidamento in house – Ente affidante &#8211; Potere assoluto di direzione sul partecipato – Controllo analogo – Non sussiste.	</p>
<p>4. Servizi pubblici – Affidamento in house – Società affidataria &#8211; Governance – Autonomia gestionale – Limitazione – Decisioni – Controllo totalità soci pubblici.	</p>
<p>5. Servizi pubblici – Affidamento in house – Società affidataria – Apertura al mercato extraterritoriale &#8211; Requisito attività prevalente &#8211; Non sussiste – Ragione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel caso di Consorzio obbligatorio al quale, per effetto di una legge regionale, sia demandata la gestione del servizio di igiene urbana, con conseguente sottrazione ai singoli Comuni partecipanti al Consorzio del potere di governo ed esercizio del servizio, nonché della relativa competenza, sussiste comunque in capo al Comune partecipante l’interesse e la legittimazione all’impugnazione degli atti promananti dal Consorzio che siano suscettibili di ledere la sfera giuridica dei suoi interessi di riferimento, in quanto titolare di competenze sostanziali proprie ed autonome non suscettibili di essere incise dal modello consortile, soprattutto quando, come nel caso di specie, non venga contestata la spettanza al Consorzio delle prerogative ex lege attribuite allo stesso in ordine alla gestione e all’affidamento del servizio in esame, ma la correttezza delle modalità di esercizio delle sue competenze.	</p>
<p>2. Ai fini della configurabilità di un “controllo analogo”, non è necessaria la ricorrenza, in capo ad un socio pubblico, di un potere di controllo individuale del singolo socio affidante sulla società – organo assimilabile a quello, individuale, delineato dai primi due commi dell’art. 2359 c.c., mentre è necessario che il controllo della mano pubblica sull’ente affidatario sia effettivo, ancorchè esercitato congiuntamente e, deliberando a maggioranza, dai singoli enti pubblici associati.	</p>
<p>3. Non sussiste controllo analogo, idoneo ad escludere la sostanziale terzietà dell’affidatario domestico rispetto al soggetto affidante, nel caso di un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione dell’attività del soggetto partecipato da parte dell’ente controllante-affidante che consenta a quest’ultimo di dettare le linee strategiche e di influire in modo effettivo ed immediato sulle decisioni dell’affidatario. 	</p>
<p>4. E’ necessario che il consiglio di amministrazione della Società affidataria “in house” non abbia rilevanti poteri gestionali e che l’ente pubblico affidante (nella specie la totalità di soci pubblici), eserciti, pur se con moduli societari su base statutaria, poteri di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, caratterizzati da un margine di rilevante autonomia della governance rispetto alla maggioranza azionaria. Risulta, quindi, indispensabile che le decisioni più importanti siano sempre sottoposte al vaglio preventivo dell’ente affidante o, in caso di in house frazionato, della totalità degli enti pubblici soci.<br />
5. Non sussiste il requisito dell’ “attività prevalente” nel caso in cui lo Statuto consenta alla società di agire senza vincoli di territorialità, di ricevere l’affidamento dei servizi anche da consorzi e comuni non soci e di acquisire partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, anche estere, in quanto un’apertura generale e commerciale al mercato elude in radice la necessità che la “parte più importante” dell’attività sia svolta per conto degli enti pubblici soci.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>    </b>N.  5082/09      REG.DEC. <br />	<br />
N. 10025-10036/07 REG. RIC.<br />	<br />
<b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</b><br />	<br />
<B>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</B><br />	<br />
Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale <br />	<br />
 Quinta  Sezione<br />	
</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso in appello n. 10025/2007  del  20/12/2007 , proposto dal<b> CONSORZIO DI BACINO</b> 16, rappresentato e difeso dall’avv.  CARLO GONELLA, con domicilio eletto in Roma, <b> </b> P.ZZA GIUNONE REGINA N.1;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
il <B>COMUNE DI SAN MAURO</B> rappresentato e difeso dall’avv. PAOLO SCAPARONE, con domicilio  eletto in Roma, CORSO V.EMANUELE II, N.18, presso il dottor GIAN MARCO GREZ;</p>
<p><b>e nei confronti della </b><br />	<br />
<B>SETA S.P.A.,</B> non costituitasi; <br />e <b>dell’ATOR &#8211; CONSORZIO ASSOC. D&#8217;AMBITO TORINESE GOVERNO RIFIUTI</b>, non costituitosi; </p>
<p>	<br />
Sul ricorso in appello n. 10036/2007 del  21/12/2007, proposto dalla <br />	<br />
<B>SOCIETA&#8217; ECOLOGICA TERRITORIO AMBIENTE &#8211; SETA S.P.A</B>., rappresentata e difesa dall’avv. FABRIZIO PIETROSANTI, con domicilio eletto in Roma, VIA ALESSANDRO FLEMING, 55;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
il <B>COMUNE DI SAN MAURO TORINESE</B> rappresentato e difeso dall’avv. PAOLO SCAPARONE, con domicilio eletto in Roma, CORSO V. EMANUELE II, N.18,  presso il dottor <b> </b> GIAN MARCO   GREZ;</p>
<p><b>e nei confronti del</b><br />	<br />
<B>CONSORZIO DI BACINO 16;</B> e del  <B>CONSOR. ASSOCIAZ. D&#8217;AMBITO TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIF</B>., non costituitisi; </p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del TAR PIEMONTE &#8211; TORINO &#8211; Sezione II,  n.3302/2007;</p>
<p>Visti gli atti  di appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 31 Marzo 2009, relatore il Consigliere  Francesco Caringella  ed uditi, altresì, gli avvocati C. Gonella,  e Scaparone;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO  DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
1. </b>Giova<b> </b>preliminarmente dare atto dello svolgimento dei fatti esposto dal Primo Giudice sulla scorta della narrativa del ricorso introduttivo.<br />	<br />
In seguito all’entrata in vigore della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24, di disciplina organica della gestione dei rifiuti, nei limiti delle competenze attribuite alle Regioni dal “nuovo” Titolo V della Costituzione ai sensi della l. cost. n. 3/2001, era costituito il “Consorzio di Bacino 16” allo scopo di perseguire le finalità di cui all’art. 11 l.r. cit., relative alla gestione associata dei servizi, di cui al precedente art. 10, comma 1, attraverso consorzi obbligatori tra comuni. Detti consorzi  provvedevano, in particolare, al diretto esercizio del servizio di gestione rifiuti, subentrando “ex lege” anche ai precedenti rapporti giuridici tra i singoli comuni e i terzi esercenti del servizio in questione.<br />	<br />
A tale consorzio obbligatorio partecipava anche il Comune di San Mauro Torinese.<br />	<br />
L’Assemblea Straordinaria dei soci del Consorzio, con deliberazione n. 10 del 12 marzo 2004, richiamando quanto previsto dall’art. 113, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 14 d.l. n. 269/2003, conv. in l. 326/2003, in ordine alla modalità di individuazione dei soggetti gestori e di conferimento della titolarità dei servizi di cui all’esercizio di funzioni di governo e coordinamento, di cui all’art. 11 l.r. cit., individuava nella SETA S.p.A., società a totale partecipazione pubblica avente ad oggetto la gestione dei servizi di igiene ambientale, il soggetto corrispondente alle caratteristiche di legge al fine dell’affidamento diretto, in quanto: “<i>… a) il capitale sociale della S.E.T.A. SpA è interamente pubblico; b) i Comuni associati nel Consorzio di Bacino 16 esercitano sulla S.E.T.A. SpA un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi in quanto: &#8211; i Comuni aderenti al Consorzio di Bacino 16 hanno assunto una forma associativa tramite la quale si esercita il controllo sul servizio svolto dalla S.E.T.A. Spa; &#8211; il controllo esercitabile dai singoli Comuni non deve essere inteso in termini di rispettiva partecipazione azionaria, in quanto la ‘analogia’ deve essere valutata in relazione al servizio reso dalla società che lo gestisce. Tale controllo è ulteriormente esercitato dai comuni titolari del capitale sociale: &#8211; in primo luogo in modo associato tramite il Consorzio come sopra esposto; &#8211; in secondo luogo tramite i singoli contratti di servizio. Tali contratti dovranno uniformarsi a schema tipo predisposto dal Consorzio, il quale dovrà garantire l’uniformità del servizio e l’equivalenza delle condizioni generali. Sulla base di tali contratti i singoli Comuni e la S.E.T.A. SpA definiranno le specifiche del servizio in relazione alla peculiarità del proprio territorio; c) la S.E.T.A. SpA, avente ad oggetto la gestione dei servizi di igiene ambientale, svolge la propria preponderante attività con i Comuni che la controllano …” e, quindi, stabiliva “1) &#8230; 2) ai sensi dell’art. 113, comma 5, lett. c) del d.lgs. 18.8.2000 n. 267, di conferire la titolarità del servizio di gestione rifiuti alla SETA S.p.A.; 3) di rinviare a successiva deliberazione e, da assumerne entro il termine di 90 giorni dalla presente, l’approvazione della convenzione di affidamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani di cui all’art. 10, punto 1, lett. a) e b), l.r. 24/2002 per regolare i rapporti tra Consorzio di bacino e S.E.T.A. S.p.A.; 4. di rinviare a successiva deliberazione da assumerne entro il termine di 90 giorni dalla presente, l’approvazione di un contratto di servizio tipo che S.E.T.A. dovrà stipulare con i singoli comuni; 5) di fare luogo all’affidamento nei confronti dei Comuni per i quali la società S.E.T.A. non ancora gestisce il servizio a decorrere dalla scadenza dei rispettivi rapporti contrattuali; 6) di affidare alla S.E.T.A. S.p.A. in via transitoria la gestione dei servizi nei Comuni per i quali il rapporto contrattuale in essere venga a immediata scadenza mediante contratti da eseguire sulla base dei contenuti del contratto tipo di cui al punto 4 entro 120 giorni dalla presente deliberazione;</i> <i>7) di riservare l’affidamento del servizio del Comune di San Mauro T.se, attualmente non socio di S.E.T.A., a successivi provvedimenti</i>”.<br />	<br />
Infatti, il Comune di San Mauro Torinese, che aveva affidato a terzi la gestione del servizio in questione sul suo territorio fino al 31 dicembre 2006, solo in data 15 luglio 2004 decideva di sottoscrivere l’acquisizione di una quota azionaria della SETA S.p.A. con la deliberazione di C.C. n. 39, anche se, poi, a tale intendimento non era data concreta attuazione.<br />	<br />
Con l’approssimarsi della scadenza del termine di affidamento del servizio sopra ricordato (comunque prorogabile fino al 30 giugno 2007), il Sindaco del Comune di San Mauro Torinese, anche in considerazione dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale in relazione al c.d. affidamento “in house” di servizi pubblici da parte di enti locali o di enti esponenziali di interessi locali, con nota prot. n. 10345 del 5 dicembre 2006 indirizzata al Consorzio di Bacino 16 &#8211; e, per conoscenza, alla Regione Piemonte e alla Provincia di Torino &#8211; richiamando una precedente lettera del 10 ottobre 2006, evidenziava che, a sua opinione, per le motivazioni ivi esposte, non sussistevano “<i>i presupposti di legittimità per l’affidamento in house da parte del Consorzio alla società SETA S.p.A. dello svolgimento del servizio di igiene urbana nel Comune di San Mauro Torinese, sia perché il Comune non è socio della Società stessa, sia perché mancano le condizioni previste dall’art. 113 del D.lgs. 267/2000. In particolare, in base alla recente sentenza del T.A.R. Piemonte (Sez. II del 13/11/2006 n. 4164), risulta che non sussistano in capo alla Società SETA S.p.A. le condizioni di ‘controllo analogo’ ed il requisito di ‘attività prevalente’ … A tal fine siamo a richiedere che … codesto Consorzio attivi una gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio sul territorio di San Mauro Torinese, a decorrere dal 1° luglio 2007, per una durata di almeno quattro anni …</i>”.<br />	<br />
Il Consorzio di Bacino 16,  con lettera del 19 dicembre 2006, comunicava tuttavia   al Comune di San Mauro Torinese che, dal 1° gennaio 2007, intendeva affidare alla SETA S.p.A. anche la gestione del servizio di igiene urbana in quel Comune.<br />	<br />
In seguito alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 2 febbraio 2007, il Comune di San Mauro Torinese, dal canto suo, revocava la precedente deliberazione, n. 39/2004, con la quale aveva deciso di acquisire una quota nella SETA S.p.A., anche se a tale acquisto non era stata data ancora attuazione.<br />	<br />
Pur sussistendo tali intendimenti del Comune di San Mauro Torinese, l’Assemblea del Consorzio di Bacino n. 16, con deliberazione n. 2 del 7 febbraio 2007, richiamando ampiamente nelle premesse i presupposti della vicenda, stabiliva <i>“1) di confermare le determinazioni già a suo tempo assunte dall’assemblea straordinaria del Consorzio di Bacino nella seduta del 12 marzo 2004 n. 10 quanto al “conferimento della titolarità del servizio di gestione operativa de irifiuti urbani ai sensi degli artt. 113, comma 5, d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, &#8211; scelta della modalità dell’affidamento” in favore della Società Seta s.p.a., con sede in Settimo Torinese; 2) di confermare in capo alla detta Società la titolarità della gestione del servizio raccolta e trasporto, ai sensi dell’art. 113, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 267/2000, nel territorio dell’intero Consorzio di Bacino 16, ivi compreso quindi quello del Comune di San Mauro …</i>”.<br />	<br />
Con il ricorso di primo grado il Comune di San Mauro Torinese chiedeva, previa concessione di misura cautelare, l&#8217;annullamento delle deliberazioni assembleari del Consorzio n. 2/2007 e n. 10/2004, e degli altri atti in epigrafe menzionati.<br />	<br />
Con la sentenza appellata i primi Giudici hanno accolto il ricorso.<br />	<br />
Propongono separati appelli il Consorzio di bacino 16 e la Seta s.p.a.<br />	<br />
Resiste il Comune di San Mauro Torinese.<br />	<br />
Le parti appellanti hanno affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.<br />	<br />
<b>2. </b>L’identità della sentenza gravata impone la riunione dei ricorsi.<br />	<br />
<b>3. </b>La causa è  matura per la decisione.<br />	<br />
 Stante anche l’opposizione formulata dal Comune appellato,  non è  suscettibile di accoglimento l’istanza di rinvio presentata nell’imminenza dell’udienza  dalle parti appellanti in relazione alla pendenza di altro giudizio che il Collegio non considera pregiudiziale rispetto al presente. <br />	<br />
<b>4. </b>Gli appelli sono infondati alla stregua  delle considerazioni che seguono.<br />	<br />
<b>4.1. </b>Non merita accoglimento, in primo luogo, il motivo di appello con cui entrambe le parti appellanti contestano la sussistenza, in capo al Comune originariamente ricorrente, dell’interesse e della legittimazione all’impugnazione dei provvedimenti relativi all’affidamento del servizio in parola stante  l’introduzione, per effetto della legge regionale n. 24/2002, di un nuovo modello di gestione del servizio di igiene urbana imperniato  sul trasferimento dell’esercizio del servizio ai singoli consorzi obbligatori, con conseguente sottrazione ai singoli enti locali territoriali comunali non disporrebbero più di autonomo potere sul governo ed esercizio del servizio e, di conseguenza, della relativa competenza. Osserva, al riguardo, il Collegio che la partecipazione del Comune al  consorzio ed il passaggio al secondo delle competenza in ordine alla gestione del servizio pubblico non spoglia certo il Comune della titolarità e della difesa dell’interesse della collettività comunale alla corretta gestione del servizio pubblico dei rifiuti. Non può quindi revocarsi in dubbio  la legittimazione del Comune, quale  titolare di competenze  sostanziali  proprie  ed autonome non incise  dal modello consortile, ad impugnare gli  atti promananti dal consorzio che siano suscettibili di ledere la sfera giuridica dei suoi interessi di riferimento, in relazione alle sue funzioni istituzionalmente individuate dalla legge con  riguardo alla titolarità del  servizio pubblico di gestione dei rifiuti che riguarda la collettività comunale di cui il Comune è ente esponenziale (C.G.A.R.S., 27.10.2006, n. 589; Cons. Stato, sez. VI, 27.5.2003, n. 2939). Con detta iniziativa giudiziaria, infatti, il Comune non  contesta la spettanza in capo al Consorzio delle prerogative <i>ex lege</i> attribuite allo stesso in ordine alla gestione ed all’affidamento  del servizio in esame ma contesta la correttezza delle modalità dell’esercizio delle sue competenze, con  precipuo riguardo alla  lesione inferta all’interesse della collettività territoriale di cui il Comune è e resta ente esponenziale per eccellenza. <br />	<br />
In questo quadro il Tribunale  ha correttamente rimarcato che il  Consorzio obbligatorio, ai sensi della legge regionale,  costituisce un mero modulo organizzativo e di coordinamento che non espropria  i singoli comuni delle funzioni proprie riconosciute dalla normativa statale nonché dalla stessa Carta costituzionale (art. 114 Cost.), così da impedirgli addirittura la tutela in sede giurisdizionale.<br />	<br />
<b>4.2. </b> E’ infondato anche il motivo di appello con cui si reitera l’eccezione  secondo  cui  sussisterebbe carenza di interesse “in concreto” al ricorso alla luce della partecipazione adesiva di un rappresentante del Comune di San Mauro Torinese alla delibera dell’assemblea straordinaria del consorzio n. 10 del 12 marzo 2004, in cui si era dato luogo alla scelta dell’affidamento diretto a SETA S.p.A..<br />	<br />
La Sezione conviene con il  Primo Giudice  in merito all’impossibilità di attribuire valenza preclusiva alla partecipazione del  Comune ad una delibera che non ne toccava la sfera giuridica.    Nel  dispositivo di tale delibera era infatti  esplicitamente previsto che per tutti i comuni consorziati si provvedeva all’affidamento, pur se con decorrenze differenziate,   sulla scorta del presupposto della sussistenza del controllo analogo mentre per il Comune di San Mauro Torinese, “attualmente non socio di S.E.T.A.” l’affidamento sarebbe intervenuto per mezzo di  “ successivi provvedimenti”.  Con il che è concettualmente chiaro che il rappresentante del comune di San Mauro Torinese, ha contribuito  a formare la volontà consortile relativamente ai soli altri consorziati ma non ha votato una delibera che riguardava il Comune medesimo. Ne consegue la non configurabilità di alcuna  “acquiescenza”, con riguardo alla delibera consortile del 12 marzo 2004, circa le  scelte del Consorzio di Bacino 16 sull’affidamento del servizio in questione. Dette scelte sono intervenute, con riguardo al Comune appellato, solo con  l’ approvazione della delibera n. 2/2007, che risulta, quindi, ritualmente e tempestivamente gravata.<br />	<br />
<b>4.3. </b>Le considerazioni esposte evidenziano altresì l’infondatezza dell’eccezione di tardività dell’impugnazione della  delibera n. 10 del 12 marzo 2004, in relazione alla data di pubblicazione, avvenuta il 25 marzo 2004, posto che detta  delibera  non ha sortito  effetti lesivi diretti nei confronti del Comune ricorrente  prima dell’adozione dei  “successivi provvedimenti” nella stessa preannunciati, provvedimenti  materializzatisi, per l’appunto,  con  la successiva delibera n. 2 del 7 febbraio 2007, con la quale il Consorzio ha imposto al Comune l’affidamento “in house” a SETA S.p.A..<br />	<br />
<b>4.3. </b>Sgombrato il campo dalle questioni preliminari, si può ora passare ai motivi di appello con cui entrambe le parti ricorrenti contestano nel merito le argomentazioni  svolte dal primo Giudice al fine di pervenire alla conclusione dell’insussistenza dei presupposti giustificativi dell’affidamento diretto in house della gestione del servizio in  favore della Seta s.p.a., ossa il cd. controllo analogo dell’affidamento rispetto all’affidatario e la  dedizione sostanzialmente esclusiva dell’attività di quest’ultimo  rispetto ai bisogni ed ai fini del primo .<br />	<br />
<b>4.3.1. </b>Giova esaminare in primo luogo le questioni che ruotano attorno al presupposto del controllo analogo.<br />	<br />
<b>4.3.1.1. </b>In prima battuta occorre valutare se, in caso di affidamento in favore di società partecipata da più enti pubblici, il controllo analogo debba essere esercitato da ognuno degli enti territoriali che si avvalgono della società per il soddisfacimento delle esigenze della collettività di riferimento o se sia sufficiente che detto controllo venga espletato dai soci nella loro totalità. Si deve cioè valutare se in materia debba prevalere un approccio atomistico che consideri <i>singulatim </i>la posizione di ogni ente locale rispetto ad un criterio sintetico che traguardi in modo complessivo la collettività dei soci governata in ambito societario attraverso il metodo maggioritario.<br />	<br />
Il Collegio, in adesione all’impostazione di recente tracciata dalla Sezione con la decisione n. 1365/2009, reputa di dovere seguire il criterio sintetico imperniato sui rapporti tra la collettività degli enti pubblici socie rispetto alla società affidataria.<br />	<br />
Va premesso che l’istituto dell’ <i>in house providing</i> riviene una precisa matrice comunitaria nei pronunciati della  Corte di Lussemburgo. L’interpretazione della normativa interna (art. 113, comma 5, lett. <i>c)</i>, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.) va dunque condotta sul filo di quei vincolanti precedenti, come accade ogniqualvolta il giudice nazionale si trovi a dover fare applicazione di nozioni forgiate in ambito sovranazionale.<br />	<br />
La questione è stata per l’appunto esplorata, in modo esaustivo, da una recente pronuncia del Giudice comunitario. <br />	<br />
	Si fa riferimento  alla  sentenza della Corte  di Giustizia  13 novembre 2008, in causa C-324-07, sulla vicenda “<i>Coditel Brabant SA</i>”. <br />
Il Consiglio di Stato del Regno del Belgio aveva difatti sottoposto alla Corte di giustizia due questioni pregiudiziali pienamente conferenti rispetto all’oggetto del presente contenzioso. In dettaglio, il Consiglio di Stato  belga era  stato investito dal ricorso promosso da una società, per l’appunto la Coditel Brabant SA, avverso la decisione del Comune di Uccle di associarsi ad una società cooperativa di soli comuni (“Brutélé”) e di affidare direttamente a quest’ultima la gestione della rete di teledistribuzione. Il Consiglio di Stato belga, dopo aver premesso che le decisioni della  Brutélé erano prese, a maggioranza, dagli organi statutari composti da rappresentanti delle autorità pubbliche associate, aveva  dunque chiesto alla Corte europea:<br />	<br />
“<i>2) se i poteri … esercitati, tramite organi statutari, da tutti i cooperatori, o da una parte di questi nel caso di settori o sottosettori di gestione, sulle decisioni della società cooperativa possano essere considerati tali da consentire loro di esercitare sulla detta società un controllo analogo a quello esercitato sui loro propri servizi.<br />	<br />
3) Se tali poteri e tale controllo, per poter essere qualificati analoghi, debbano essere esercitati individualmente da ciascun associato o se sia comunque sufficiente che vengano esercitati dalla maggioranza degli associati</i>”. <br />	<br />
	La Corte di giustizia ha risposto con le seguenti statuizioni di principio. <br />
	Con riferimento al primo quesito (sopra contrassegnato dal numero 2), il Giudice comunitario ha affermato che: <i>“28. Per valutare se un’autorità pubblica concedente eserciti sull’ente concessionario un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi è necessario tener conto di tutte le disposizioni normative e delle circostanze pertinenti. Da quest’esame deve risultare che l’ente concessionario è soggetto a un controllo che consente all’autorità pubblica concedente di influenzarne le decisioni. Deve trattarsi di una possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti di detto ente (v., in tal senso, sentenze Parking Brixen, cit., punto 65, e 11 maggio 2006, causa C 340/04, Carbotermo e Consorzio Alisei, Racc. pag. I 4137, punto 36). … 34. La circostanza che gli organi decisionali della Brutélé siano composti di delegati delle autorità pubbliche ad essa associate indica che queste ultime controllano gli organi decisionali dell’ente di cui trattasi e sono dunque in grado di esercitare un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti della Brutélé.”</i>. <br />
	Onde risolvere il problema posto dal Consiglio di Stato belga la Corte di giustizia ha quindi enunciato il seguente principio: <i>“42. … –  Con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio dei fatti attinenti al margine di autonomia di cui fruisce la società in causa, in circostanze come quelle di cui alla causa principale, ove le decisioni relative alle attività di una società cooperativa intercomunale detenuta esclusivamente da autorità pubbliche sono adottate da organi statutari di detta società composti da rappresentanti delle autorità pubbliche associate, il controllo esercitato su tali decisioni dalle autorità pubbliche in parola può essere considerato tale da consentire loro di esercitare sulla società di cui trattasi un controllo analogo a quello che esercitano sui propri servizi.”</i>. <br />
	Sull’altro quesito, relativo alla possibilità di considerare “controllo analogo”, ai sensi della sentenza  Teckal, anche il controllo esercitato, non individualmente, ma congiuntamente da parte di più autorità socie, deliberando, se del caso, a maggioranza, la Corte ha ricordato che la sua giurisprudenza <i>“impone che il controllo esercitato sull’ente concessionario da un’autorità pubblica concedente sia analogo a quello che la medesima autorità esercita sui propri servizi, ma non identico ad esso in ogni elemento (v., in tal senso, sentenza Parking Brixen, cit., punto 62). L’importante è che il controllo esercitato sull’ente concessionario sia effettivo, pur non risultando indispensabile che sia individuale.”</i>.<br />
	La Corte, offrendo anche un’interpretazione autentica dei suoi precedenti in materia (con precipuo riferimento alle sentenze <i>“Corame”</i> e <i>“Asemfo”</i> le cui statuizioni si presentavano <i>prima facie</i> difficilmente conciliabili), ha poi chiarito che:<br />
&#8211; allorquando <i>“47. … varie autorità pubbliche scelgono di svolgere le loro missioni di servizio pubblico facendo ricorso ad un ente concessionario comune, è di norma escluso che una di tali autorità, salvo che detenga una partecipazione maggioritaria n<br />
&#8211; <i>“48. … un risultato del genere non sarebbe conforme al sistema di norme comunitarie in materia di appalti pubblici e concessioni. Si riconosce, infatti, che un’autorità pubblica ha la possibilità di adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa<br />
&#8211; pertanto, <i>“50. Occorre quindi riconoscere che, nel caso in cui varie autorità pubbliche detengano un ente concessionario cui affidano l’adempimento di una delle loro missioni di servizio pubblico, il controllo che dette autorità pubbliche esercitano<br />
&#8211; inoltre <i>“51. Trattandosi di un organo collegiale, la procedura utilizzata per adottare la decisione, segnatamente il ricorso alla maggioranza, non incide.”</i>;<br />	<br />
&#8211; <i>“52. Siffatta conclusione non è inficiata dalla citata sentenza Coname. Di sicuro la Corte ha ivi considerato che una partecipazione dello 0,97% è talmente esigua da non consentire ad un comune di esercitare il controllo su un concessionario che gest<br />
&#8211; <i>“53. Del resto, in una sentenza successiva, cioè la citata sentenza Asemfo (punti 56 61), la Corte ha dichiarato che, in talune circostanze, la condizione relativa al controllo esercitato dall’autorità pubblica poteva essere soddisfatta nel caso in c<br />
	Il Giudice di Lussemburgo ha quindi risolto la questione, così statuendo: <i>“qualora un’autorità pubblica si associ ad una società cooperativa intercomunale i cui soci sono tutti autorità pubbliche, al fine di trasferirle la gestione di un servizio pubblico, il controllo che le autorità associate a detta società esercitano su quest’ultima, per poter essere qualificato come analogo al controllo che esse esercitano sui propri servizi, può essere esercitato congiuntamente dalle stesse, deliberando, eventualmente, a maggioranza.”.<br />
</i> I principi di diritto enunciati nel caso <i>“Coditel Brabant SA”</i> consentono  quindi di accedere alla tesi sostenuta dalle parti appellanti secondo cui,  ai fini della configurabilità di un “controllo analogo”, non è necessaria la  ricorrenza, in capo ad un socio pubblico, di un potere di controllo individuale del singolo socio affidante   sulla società-organo assimilabile a quello, individuale, delineato dai primi due commi dell’art. 2359 c.c.. 	La diversa linea tracciata dalla Corte di giustizia, alla quale il Collegio ovviamente aderisce, è invece nel senso dell’esigenza che il controllo della mano pubblica sull’ente affidatario sia effettivo, ancorché esercitato congiuntamente e, deliberando a maggioranza, dai singoli enti pubblici associati.<br />
In effetti,  l’impostazione del Giudice europeo trova riscontro nelle esperienze positive di molti Stati membri e, per quel che qui interessa, anche nel diritto amministrativo italiano che annovera diverse forme associative tra enti pubblici, anche per finalità di gestione in comune di pubblici servizi (si considerino, ad esempio, i consorzi di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000), in cui il controllo da parte del singolo ente sull’attività svolta, nell&#8217;interesse comune, dalla specifica forma associativa non è “individuale”, ma intermediato e, quindi, inevitabilmente attenuato dall’applicazione delle regole sul funzionamento interno dell’istanza associativa (conf. la recente delibera 24/ 2009 dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici). <br />	<br />
<b>4.3.1.2.</b>  Muovendo da quanto testé osservato e provando a calare nella concreta fattispecie in esame gli insegnamenti della Corte di giustizia, si deve verificare se  il meccanismo di controllo congegnato dagli enti pubblici soci della Seta s.p.a. sia  idoneo ed effettivo. <br />	<br />
A tale quesito deve darsi risposta negativa alla stregua dei principi enunciati dalla giurisprudenza  di questo Consiglio.<br />	<br />
Va in primo luogo premesso la figura dell’<i>in house providing</i> si configura come un modello eccezionale, i cui requisiti vanno interpretati con rigore poiché costituiscono una deroga alle regole generali del diritto comunitario imperniate  sul modello della competizione aperta. (Cons. Stato, sez. II, parere 18.4.2008, n. 456/2007; . C.G.A.R.S., 4.7.2007, n. 719; Cons Stato, se. VI,  1514/07),<br />	<br />
La giurisprudenza  amministrativa, recependo le indicazioni della giurisprudenza comunitaria, ha rimarcato che  il controllo  analogo, idoneo ad  escludere la sostanziale terzietà dell’affidatario domestico rispetto al soggetto affidante, é da escludere in presenza di un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione dell’attività del soggetto partecipato da parte dell’ente controllante-affidante che consenta  a qeust’ultimo di dettare le linee strategiche e di influire in modo effettivo ed immediato sulle decisioni dell’affidatario. <br />	<br />
In definitiva, il requisito del “controllo analogo” postula un rapporto che lega gli organi societari della società affidataria con l’ente pubblico affidante, in modo che quest’ultimo sia in grado, con strumenti pubblicistici o con mezzi societari di derivazione privatistica,  di indirizzare “tutta” l’attività sociale attraverso gli strumenti previsti dall’ordinamento. Deve quindi trattarsi di una  relazione  equivalente, ai fini degli effetti pratici –pur se non identica in  ragione della diversità del modulo  organizzatorio-  ad una relazione di subordinazione gerarchica, che si verifica quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell’ente pubblico sul soggetto societario. <br />	<br />
Segnatamente, la giurisprudenza di questo Consiglio ha reputato necessario che  il consiglio di amministrazione della S.p.A. affidataria “in house” non abbia  rilevanti poteri gestionali e che l’ente pubblico affidante (nella specie la totalità di soci  pubblici), eserciti, pur se con moduli societari su base statutaria,  poteri di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, caratterizzati da un margine di rilevante autonomia della <i>governance </i>rispetto alla maggioranza azionaria  (Cons. Stato, sez. VI, 3.4.2007, n. 1514). Risulta quindi indispensabile che  le decisioni più importanti siano sempre sottoposte al vaglio preventivo dell’ente affidante o, in caso di <i>in house </i>frazionato, della totalità degli enti pubblici soci.<br />	<br />
 Proseguendo sul solco di questa linea di pensiero, che valorizza la vocazione istituzionale  pubblicistica della società <i>in house, </i> rispetto alle logica commerciale che permea le società di diritto comune svincolate da asfissianti controlli gerarchici, va aggiunto che osta alla configurabilità del modello in parola l’acquisizione, da parte dell’impresa affidataria, di una vocazione schiettamente  commerciale tale da rendere  precario il controllo dell’ente pubblico. Detta vocazione,   può, in particolare,  risultare dall’ampliamento, anche progressivo, dell’oggetto sociale e dall’apertura obbligatoria della società ad altri capitali o dall’espansione territoriale dell’attività della società: l’affermarsi di una vocazione strategica basata sul rischio di impresa finisce infatti per condizionare le scelte strategiche dell’ente asseritamene <i>in house,</i> distogliendolo dalla  cura primaria dell’interesse pubblico di riferimento e, quindi, facendo impallidire la natura di costola organica, pur se  entificata, dell’ente o degli enti istituenti  (Cons. Stato, sez. VI, 3.4.2007, n. 1514 e sez. V, 8.1.2007, n. 5).<br />	<br />
Alla stregua di tali parametri il Consiglio ritiene di escludere  la ricorrenza, con riguardo alla Seta s.p.a., del requisito del controllo analogo cristallizzato dall’art.  113, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 265/2000 che esplicitamente li richiama, in relazione agli artt. 43, 49, paragrafo 1, e 86, paragrafo 1, del Trattato CE, il Collegio rileva quanto segue.<br />	<br />
La Sezione osserva che la questione deve essere risolta  sulla base delle regole vigenti all’epoca dell’adozione della deliberazione 7.2.2007,. n. 2, con cui il Consorzio  di bacino ha proceduto al contestato affidamento sulla base della direttiva generale fissata con la precedente delibera del 12.3.2004. Non possono, quindi, essere prese in considerazione, in quanto sopravvenute al provvedimento impugnato,  le modifiche apportate  agli artt. 3,5,7,8,9,e 11 dello Statuto della società per  effetto dell’assemblea straordinaria dei soci celebratasi  in data 28 marzo 2007.<br />	<br />
Una diversa soluzione, che annettesse rilievo sanante alle modifiche statutarie sopravvenute all’affidamento, darebbe la stura a meccanismi elusivi, imperniati su affidamenti illegittimi a posteriori sanati, in chiaro contrasto con il principio dell’effetto utile, di derivazione comunitaria, che deve presiedere alla decifrazione dell’istituto in parola.  <br />	<br />
Va altresì osservato che, essendo il controllo  analogo una relazione organizzativa deve giustificare l’affidamento, e non certo derivare da esso come conseguenza, gli elementi  ricavabili dall’atto o contratto di affidamento hanno una valenza ancillare mentre un ruolo centrale  rivestono  le regole basilari di funzionamento della società affidataria, dettate  dall’atto costituito e dallo statuto.<br />	<br />
La lettura delle disposizioni statutarie <i>ratione temporis </i>vigenti, consente di escludere che il   Consorzio di Bacino 16, quale ente affidante, ovvero, secondo l’approccio sintetico prima descritto, i soci complessivamente intesi, anche con la regola maggioritaria,   avessero nei confronti degli organi di amministrazione un potere di condizionamento  strategico ed operativo così incisivo da configurare il requisito del controllo analogo declinato secondo le coordinate prima rammentate. <br />	<br />
Le stesse modifiche apportate allo statuto,  laddove   potenziano le forme di  ingerenza dell’assemblea ordinaria dei soci sul Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del <i>budget </i>di esercizio e di investimenti e di autorizzazione degli atti di amministrazione di rilevanti importo  <i>extrabudget</i>, confermano, implicitamente, l’inesistenza, in seno alla disciplina statutaria <i>ratione temporis </i>rilevante ai fini del presente giudizio, di strumenti adeguati e rilevanti  di controllo  assembleare sull’azione dell’organo amministrativo. Con riguardo alla disciplina temporalmente rilevante, in definitiva, l’assemblea dei soci, e quindi i comuni che la componevano, non avevano il (necessario ma non sufficiente) potere di influire direttamente sulla gestione sulla scorta di una preventiva e vincolante autorizzazione della  programmazione operativa e finanziaria che doveva da essi preventivamente essere approvata ed autorizzata. Si devono riproporre al riguardo, le considerazioni svolte nella precedente decisione n. 1365/2009 con la quale  questa Sezione, basandosi si di una logica funzionale piuttosto che dominicale, ha considerato decisiva la circostanza non ricorrente nella specie, dell’istituzione  di  un organo, denominato Assemblea dei Sindaci, con il quale i Comuni soci si erano  riservati, oltre a rafforzati poteri di controllo sulla gestione, il potere, ad esercizio necessariamente congiunto di approvare in via preventiva tutti gli atti più rilevanti della società, ovverosia, tra le altre, tutte le deliberazioni da sottoporre all’assemblea straordinaria, quelle in materia di acquisti e cessioni di beni e partecipazioni, quelle relative alle modifiche dei contratti di servizio, quelle in tema di nomina degli organi e quelle in ordine al piano industriale).<br />	<br />
Il quadro statutario delinea, in definitiva,  un margine di significativa autonomia dell’organo amministrativo nell’ambito di una società a vocazione commerciale statutariamente legittimata ad operare senza  limiti territoriali  e ad acquisire partecipazioni  in altre compagini  societarie.<br />	<br />
 Si percepisce pertanto l’affermazione di quella  vocazione commerciale, basata sulla prevalenza della  logica d’impresa rispetto a quella pubblicistica, che contraddice la stessa nozione di <i>in house providing</i>  come modello di organizzazione domestica ed istituzionale  del  servizio pubblico.<br />	<br />
<b>4.3.3. </b>Il Collegio deve altresì escludere che, sempre con riguardo alla disciplina statutaria rilevante  ai fini del presente giudizio, ricorresse  l’ulteriore requisito dell’“attività prevalente”.<br />	<br />
L’art. 3 dello Statuto consentiva infatti alla società di agire senza vincoli di territorialità , di ricevere l’affidamento dei servizi anche da consorzi e comuni non soci e di si acquisire  partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, anche estere. Ne deriva  la ricorrenza di un’apertura generale e commerciale  al mercato che elude in radice  la necessità, ben sottolineata dalla giurisprudenza (v. C.G.A.R.S., n. 719/07 cit.) che la  “parte più importante” dell’attività (nella versione inglese:  <i>the essential part of his activities</i>”; in francese: “<i>l’essentiel de son activité</i>”; in tedesco: <i>im wesentlichen</i>), da intendersi quale  sostanziale esclusività o  quasi esclusività, sia svolta per conto degli enti pubblici soci (concetto espresso in francese nel senso che l’attività debba essere : “<i>substantiellement destinée à cette seule collectivité</i>”, ed in inglese nel senso che “<i>undertaking’s services be intended mostly for that authority alone</i>”). <br />	<br />
<b>4. </b>Le considerazioni che precedono inducono alla reiezione dell’appello. Ne consegue  la  conferma, pur se con diversa motivazione, della sentenza gravata,.<br />	<br />
La complessità e l’opinabilità delle questioni di diritto giustificano la compensazione  delle spese dei due gradi di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, Riunisce i ricorsi e li respinge. Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 31 Marzo 2009  con l’intervento dei Sigg.ri:<br />	<br />
Pres. Stefano Baccarini  <br />	<br />
Cons. G.Paolo Cirillo  <br />	<br />
Cons. Filoreto D&#8217;Agostino <br />	<br />
Cons. Aniello Cerreto  <br />	<br />
Cons. Francesco Caringella Est. 	</p>
<p align=center>	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
 il             26.08.2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-26-8-2009-n-5082/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2009 n.5082</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2009 n.8299</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-26-8-2009-n-8299/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-26-8-2009-n-8299/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-26-8-2009-n-8299/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2009 n.8299</a></p>
<p>Pres. Di Giuseppe Rel. Realfonzo Darida Romano ed altri (Avv. E. Monaco e D. Siciliano) c/ Ministero della Giustizi (Avv. Stato), Consiglio Nazionale dell&#8217;ordine dei Consulenti del Lavoro (avv. A. M. Leozappa) e altri sulla impossibilità di invocare l&#8217;applicazione della Direttiva 89/48/CEE in materia di riconoscimento dei diplomi di istruzione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-26-8-2009-n-8299/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2009 n.8299</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-26-8-2009-n-8299/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2009 n.8299</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Di Giuseppe Rel. Realfonzo<br /> Darida Romano ed altri (Avv. E. Monaco e D. Siciliano) c/ Ministero della<br /> Giustizi (Avv. Stato), Consiglio Nazionale dell&#8217;ordine dei Consulenti del<br /> Lavoro (avv. A. M. Leozappa) e altri</span></p>
<hr />
<p>sulla impossibilità di invocare l&#8217;applicazione della Direttiva 89/48/CEE in materia di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore, al fine di accedere ad una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante, da parte del titolare di un diploma rilasciato da un&#8217;autorità di un altro Stato membro che non sanzioni alcuna formazione o esperienza professionale in detto Stato membro</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Professioni – Riconoscimento titolo straniero &#8211; Ministero della Giustizia – Formazione professionale – Pari livello. 	</p>
<p>2. Professioni – Riconoscimento titolo straniero – Ministero della Giustizia – Applicazione della Direttiva 89/48/CEE – Esclusione &#8211;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  La Direttiva 89/48/CEE, approvata il 21 dicembre 1988 dal Consiglio delle Comunità Europee ed entrata in vigore il 4 gennaio 1991, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei titoli di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, è finalizzata all’obiettivo, ai sensi dell&#8217;art. 3 del Trattato sull&#8217;Unione Europea, dell&#8217;eliminazione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone e dei servizi. Ciò implica che una formazione professionale ritenuta idonea all&#8217;esercizio di una professione in uno Stato membro si presume che abbia uno spessore formativo che le consenta di esercitare la stessa professione in tutti gli altri Stati dell&#8217;Unione (1). Il sistema è dunque fondato sul principio di equivalenza dei titoli di studio e professionali per l’accesso alla professione fra tutti gli stati membri.                                     L&#8217;art. 43 del Trattato Ce va interpretato nel senso che, nel caso in cui un cittadino comunitario ad uno Stato membro presenti una domanda d&#8217;autorizzazione ad esercitare una professione &#8212; il cui accesso, secondo la normativa nazionale, è subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale, o anche a periodi di tirocinio&#8211; le autorità competenti sono tenute a prendere in considerazione tutti i diplomi, certificati ed altri titoli, nonché le relative esperienze dell&#8217;interessato; ma ben possono procedere ad un raffronto tra le competenze certificate da tali titoli e da tale esperienza e le cognizioni e le qualifiche richieste dalla normativa nazionale. E ciò specie quando una direttiva relativa al reciproco riconoscimento dei diplomi è stata adottata per la professione di cui trattasi, ma l&#8217;applicazione di tale direttiva non consente di pervenire al riconoscimento automatico del titolo o dei titoli del richiedente (2).	</p>
<p>2 Le possibilità offerte dal trattato CEE non possono avere né l’effetto di consentire alle persone che ne fruiscono di sottrarsi abusivamente all’applicazione delle normative nazionali, e né di vietare agli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari per evitare tali abusi  (3).	</p>
<p></b>_________________________________________________	</p>
<p>(1)  Cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 03 marzo 2008, n. 1979.</p>
<p>(2)  Cfr. Corte di Giustizia CE, sez. V, 22 gennaio 2002, n. 31</p>
<p>(3) Cfr. Corte di Giustizia CE, 3 ottobre 90 si-61/89; 7 luglio 92 ci 370/90; 21 novembre 2002 ci-436/02; 30 settembre 2003 C-167/01.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO<br />	<br />
<i>Sez. III quater<br />	<br />
</i></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>composto da<br />	<br />
dr. MARIO DI GIUSEPPE 				Presidente<br />	<br />
dr. CARLO TAGLIENTI   				Consigliere<br />	<br />
dr. UMBERTO REALFONZO 				Consigliere-rel.</p>
<p>ha pronunciato la seguente <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA <br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso n. <b>10044/2007 R.G</b>. proposto da </p>
<p><B>DARIDA</B> Romano, <b>DIDDI Gianni</b>, <b>LOTTI Simone, MAZZUCCO Mauro, MEONI Antonio, MONTAGNI Enzo, VINATTIERI Andrea Maria,</b> rappresentati e difesi dagli avv. MONACO Eutimio e SICILIANO Domenico ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via San Sebastianello n. 9;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211; il <b>Ministero della Giustizia</b>, in persona del Ministro p.t., costituitosi in giudizio a mezzo dell’Avvocatura dello Stato;<br />	<br />
&#8211; il <b>Consiglio Nazionale dell&#8217;ordine dei Consulenti del Lavoro,</b> rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Maria Leozappa elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Bocca di Leone n. 78;</p>
<p><b>e nei confronti<br />	<br />
</b>di<b> Valerio Valeri</b> non costituito in giudizio;</p>
<p><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>quanto al ricorso introduttivo:<br />	<br />
&#8212; dei rispettivi decreti direttoriali del primo agosto 2007 <br />	<br />
&#8212; di ogni altro connesso di particolare verbale della conferenza dei servizi del 23 maggio del 2007 e del parere del rappresentante del competente ordine professionale annesso al predetto verbale;<br />	<br />
quanto i motivi aggiunti<br />	<br />
&#8212; dei decreti direttoriali adottati l&#8217;11 giugno 2008 con il quale sono state respinte le richieste dell&#8217;estate precedente rigetto.<br />	<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la memoria prodotta dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione dell’Amministrazione intimata;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Nominato relatore alla pubblica udienza del 22 aprile 2009 il Consigliere Umberto Realfonzo; e uditi gli avvocati di cui al verbale d’udienza.<br />	<br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti chiedono l&#8217;annullamento dei rispettivi decreti direttoriali del 1 agosto 2007 di rigetto delle domande per il riconoscimento in Italia del titolo professionale che avrebbero conseguito in Spagna ai fini dell&#8217;esercizio della professione di consulente del lavoro, e del presupposto verbale della conferenza dei servizi del 23 maggio 2007 nella parte relativa all&#8217;istanzae dei ricorrenti ed al parere del rappresentante del competente Ordine Professionale, annesso al predetto verbale.<br />	<br />
Il ricorso introduttivo è affidato alla denuncia di quattro motivi di gravame relativi alla violazione dell&#8217;articolo 1 del decreto legislativo n. 115/1992; degli articoli 1, 2, e 3 della direttiva n. 99/48/CEE e dell&#8217;articolo 3, lettera c, del trattato dell&#8217;Unione Europea; e dell&#8217;articolo 3 della 241; nonché eccesso di potere sotto diversi profili.<br />	<br />
In seguito alla presentazione di una domanda di riesame l’Amministrazione ha emanato, in data 11 giugno 2008, nuovi provvedimenti, con cui ha nuovamente respinto le seconde istanze di riconoscimento che i ricorrenti hanno impugnato con la proposizione di motivi aggiunti assolutamente concidenti con quelli del ricorso introduttivo.<br />	<br />
L’Amministrazione si è costituita in giudizio versando tutti gli atti del procedimento ed una memoria per la discussione con cui ha confutato analiticamente l&#8217;argomentazione di controparte ed ha concluso per il rigetto.<br />	<br />
Il Consiglio Nazionale dell&#8217;Ordine dei consulenti del lavoro si è costituito in giudizio ad  opponendum, contestando la validità del titolo conseguito dai ricorrenti in Spagna perché il relativo percorso formativo non sarebbe corrispondente alla formazione richiesta in Italia.<br />	<br />
I ricorrenti Romano Darida ed Enzo Montagni, avendo nelle more conseguito comunque l&#8217;abilitazione all&#8217;esercizio della professione di ragioniere commercialista, in data 6 aprile 2009 hanno dichiarato di non avere più interesse a coltivare il presente gravame.<br />	<br />
Con memoria per la discussione, la difesa di parte ricorrente ha ripetuto in maniera del tutto identica i motivi di gravame di cui all’atto aggiunto.<br />	<br />
All&#8217;udienza pubblica di discussione, uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
DIRITTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
   1.</b> Deve in linea preliminare dichiararsi il sopravvenuto difetto di interesse sul ricorso introduttivo in relazione al sopravvenire dei nuovi provvedimenti dell’11 giugno 2008, pure negativi, impugnati con i motivi aggiunti, con cui l’amministrazione, sulla scorta della nuova determinazione della conferenza dei servizi dell’8 febbraio 2008, ha nuovamente denegato il riconoscimento del titolo professionale conseguito in Spagna ai fini dell’esercizio della professione di consulente del lavoro in Italia.<br />	<br />
Per i ricorrenti, il nuovo provvedimento incorrerebbe nei medesimi vizi del diniego impugnato in via principale.<br />	<br />
<b>   2.</b> Nell’ordine logico delle questioni deve essere esaminato il secondo motivo, con cui si lamenta la violazione dell&#8217;articolo 1 del decreto legislativo n. 115/1992; ed in particolare:<br />	<br />
 &#8212; il titolo professionale spagnolo professionale conseguito in Spagna poteva essere riconosciuto senza violare il principio del “divieto del doppio riconoscimento”.  Erroneamente, il Ministero resistente ha ritenuto che i ricorrenti avrebbero utilizzato un titolo conseguito in Italia e riconosciuto in Spagna al fine di ottenere un ulteriore riconoscimento in Italia; <br />	<br />
Nell’accezione usata dal ministero la teoria del c.d. “doppio riconoscimento“ sarebbe priva di senso perché presupporrebbe che l’interessato fosse già nella posizione giuridica che conseguirebbe in esito dell&#8217;eventuale accoglimento della sua seconda richiesta di riconoscimento;<br />	<br />
 &#8212; nel caso non si sarebbe dunque verificato alcun doppio riconoscimento che, ai sensi della direttiva 2005/33/CE del Parlamento europeo, concerne esclusivamente il riconoscimento alle qualifiche professionali. In tale direzione il divieto del doppio riconoscimento comporterebbe che i titolari di qualifiche professionali che siano state riconosciute a norma dalla presente direttiva non potrebbero utilizzare tale riconoscimento per ottenere nello Stato membro di origine, diritti diversi da quelli conferiti dalla qualifica professionale ottenuta in tale Stato membro, a meno che non dimostrano di aver ottenuto qualifiche professionali nazionali dello Stato membro ospitante. Nel caso di specie non potrebbe parlarsi di doppio riconoscimento in quanto i ricorrenti non avrebbero richiesto il riconoscimento di “qualifiche professionali” ma solo del proprio titolo di studio italiano ai fini della pratica professionale. Poi una volta effettuata questa pratica e seguita l’abilitazione ne hanno chiesto il riconoscimento in Italia. In Spagna l’accesso alla pratica si avrebbe sulla base del titolo di istruzione secondaria superiore. L’avere provato di  avere effettivamente svolto la pratica con continuità e profitto sarebbe sufficiente a far conseguire l’abilitazione professionale.<br />	<br />
Essi infatti hanno prima ottenuto il riconoscimento del titolo di studio ai fini della pratica professionale (cosa conforme alla normativa spagnola in materia), poi hanno svolto l’attività pratica al termine della quale aveva una qualifica professionale addizionale secondo la normativa sopra ricordata rispetto alla semplice formazione. L’esito positivo della valutazione da parte delle autorità spagnole avrebbe comunque consentito di conseguire l’abilitazione all’esercizio professionale in qualità di diplomato. In ogni caso anche se si volesse ritenere che l’ipotesi come caso di doppio riconoscimento, non potrebbe applicarsi il relativo diritto proprio in relazione alla natura addizionale della qualifica professionale conseguita in Spagna.<br />	<br />
L’assunto è infondato. <br />	<br />
La Direttiva 89/48/CEE, approvata il 21 dicembre 1988 dal Consiglio delle Comunità Europee ed entrata in vigore il 4 gennaio 1991, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei titoli di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, è finalizzata all’obiettivo, ai sensi dell&#8217;art. 3 del Trattato sull&#8217;Unione Europea, dell&#8217;eliminazione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone e dei servizi. Ciò implica che una formazione professionale ritenuta idonea all&#8217;esercizio di una professione in uno Stato membro si presume che abbia uno spessore formativo che le consenta di esercitare la stessa professione in tutti gli altri Stati dell&#8217;Unione (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 03 marzo 2008, n. 1979). <br />	<br />
Il sistema è dunque fondato sul principio di equivalenza dei titoli di studio e professionali per l’accesso alla professione fra tutti gli stati membri.<br />	<br />
L&#8217;art. 43 del Trattato Ce va interpretato nel senso che, nel caso in cui un cittadino comunitario ad uno Stato membro presenti una domanda d&#8217;autorizzazione ad esercitare una professione &#8212; il cui accesso, secondo la normativa nazionale, è subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale, o anche a periodi di tirocinio&#8211; le autorità competenti sono tenute a prendere in considerazione tutti i diplomi, certificati ed altri titoli, nonché le relative esperienze dell&#8217;interessato; ma ben possono procedere ad un raffronto tra le competenze certificate da tali titoli e da tale esperienza e le cognizioni e le qualifiche richieste dalla normativa nazionale. E ciò specie quando una direttiva relativa al reciproco riconoscimento dei diplomi è stata adottata per la professione di cui trattasi, ma l&#8217;applicazione di tale direttiva non consente di pervenire al riconoscimento automatico del titolo o dei titoli del richiedente (cfr. Corte giustizia CE, sez. V, 22 gennaio 2002, n. 31).<br />	<br />
In particolare, l’art. 1 del d.lgs. 27/01/1992 n. 115 dispone che il riconoscimento è concesso a favore del cittadino comunitario ai fini dell&#8217;esercizio in Italia di una professione: <br />	<br />
  a. solo se questa corrisponde “ a quella cui è abilitato nel Paese che ha rilasciato i titoli di cui al precedente comma…” (secondo comma);<br />	<br />
 b. e se i titoli ammessi al riconoscimento “includono l&#8217;attestazione che il richiedente ha seguito con successo un ciclo di studi postsecondari di durata minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in una università o in un istituto di istruzione superiore o in altro istituto di livello di formazione equivalente (terzo comma). <br />	<br />
Nessuna delle due condizioni previste proprio dalla norma invocata dai ricorrenti, ricorre tuttavia nel presente caso. <br />	<br />
   a. Quanto alla prima condizione  deve negarsi  l’equivalenza delle professioni.<br />	<br />
Del tutto legittimamente infatti il provvedimento ha rilevato come, in relazione alle differenti specifiche competenze esercitate in Italia &#8211; come ad esempio la difesa in giudizio nelle controversie tributarie di cui all’art.12 del d.lgs. n.546/1992 &#8212; non vi poteva essere alcuna corrispondenza tra il titolo professionale spagnolo “Diplomado en ciencias y empresariales y profesor mercantil” e la professione di consulente del lavoro. La difformità era poi tale da non consentire nemmeno l&#8217;applicazione delle misure compensative.<br />	<br />
A tutto voler concedere tale titolo poteva forse essere valutabile al fine della professione di ragioniere. <br />	<br />
Inoltre deve perciò negarsi che i ricorrenti fossero in possesso di un titolo professionale conseguito in Spagna che consentisse loro in quel paese l’accesso alla professione equivalente  a quella di consulente del lavoro.<br />	<br />
Essi avevano solamente ottenuto un riconoscimento del diploma di ragioniere conseguito in Italia, per l’esercizio in Spagna della professione regolata di “Diplomado en ciencias  y empresariales y profesor mercantil”, anche se non  risulta che essi abbiano mai esercitato la professione di ragioniere in Spagna. <br />	<br />
Ma ciò, come chiarito in sede istruttoria dello stesso ministero spagnolo dell’Educazione e delle scienze, non aveva implicato “l’omologazione del titolo presentato”, né aveva conferito “al medesimo validità ufficiale agli effetti accademici”.<br />	<br />
Essi sono stati iscritti all’ “Illustre Collegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales”, solo nella singolare qualità in qualità di “non esercenti”.<br />	<br />
In sostanza dunque non avevano affatto conseguito in Spagna alcun titolo professionale, che consentisse loro l’esercizio in quel paese della stessa professione, di cui chiedevano il riconoscimento in Italia.<br />	<br />
     b.  Parimenti è assolutamente carente sia il titolo universitario post-secondario che quello relativo alla prescritto tirocinio professionale.<br />	<br />
In Spagna l’iscrizione all’ “Illustre Collegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales”, ed in Italia l’iscrizione all’Ordine dei consulenti del lavoro è infatti subordinata al possesso della laurea triennale o  quinquennale ed a due anni di praticantato.<br />	<br />
Al contrario i ricorrenti non sono muniti di diploma di laurea né in Italia né in Spagna.<br />	<br />
Quanto alla asserita “pratica”, essi non si non si preoccupano, nemmeno in questa sede, di specificare il periodo di durata; la sede di tale pratica, i professionisti presso cui avrebbero espletato il detto tirocinio, e l’entità delle attività in concreto esplicate.<br />	<br />
Una simile “pratica”, in più in assenza di un esame che ne accertasse comunque il relativo livello professionale, non pare aver raggiunto, in realtà, la dignità di titolo professionale. Contrariamente a quello che mostrano di credere i ricorrenti, la presente fattispecie è un caso classico di “doppio riconoscimento” di quell’unico titolo in loro possesso  conseguito in Italia, che dopo un preteso riconoscimento di Spagna, vorrebbero utilizzare in Italia per conseguire una qualifica professionale cui  sulla base dello stesso,  essi non hanno diritto.<br />	<br />
E’ evidente che, anche sotto il profilo sostanziale, i titoli di studio accademici e professionali dei ricorrenti appaiono nettamente inidonei a supportare il richiesto riconoscimento ed essi non avessero alcun titolo all’iscrizione all’albo dei consulenti del lavoro non avendo maturato i requisiti accademici e le specifiche qualifiche professionali corrispondenti nemmeno in Spagna.<br />	<br />
Del resto la Sezione si è più volte dovuta occupare del cosiddetto “turismo professionale” di italiani che di fronte alle difficoltà e dalla severità dei requisiti dall’ordinamento nazionale per il conseguimento di titoli scolastici, accademici e professionali hanno cercato di ottenere all’estero pseudo titoli al solo fine di eludere la normativa nazionale.<br />	<br />
Del resto come esattamente ricordato dalla difesa del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, la Corte di Giustizia della Comunità Europea ha sempre sottolineato che “ le possibilità offerte dal trattato CEE non possono avere nè l’effetto di consentire alle persone che ne fruiscono di sottrarsi abusivamente all’applicazione delle normative nazionali, e nè di vietare agli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari per evitare tali abusi” (cfr. 3 ottobre 90 si-61/89; 7 luglio 92 ci 370/90; 21 novembre 2002 ci-436/02; 30 settembre 2003 C-167/01).<br />	<br />
Il motivo deve essere dunque respinto.<br />	<br />
<b>   3.</b>  Sulla base delle considerazioni che precedono deve essere necessariamente respinto anche il primo motivo, con cui si lamenta la violazione degli articoli 1–5 del decreto legislativo 115/1992; degli articoli 2-5 e dei principi stabiliti dalla direttiva 89/ 48 /CEE; e difetto di motivazione di cui all’articolo 3 della 241. In particolare per i ricorrenti erroneamente il provvedimento di rigetto sarebbe stato motivato:<br />	<br />
  &#8211; alla pretesa del Ministero che le autorità spagnole non avrebbero dovuto considerare sufficiente il diploma di ragioniere posseduto dei ricorrenti ai fini dell’ammissione alla pratica professionale; per cui l’abilitazione che successivamente conseguite in Spagna non potrebbe essere riconosciuta in Italia.  Il Ministero di Grazia e Giustizia senza alcun potere al riguardo pretenderebbe di sindacare il provvedimento dell’autorità amministrativa spagnola assumendone l’illegittimità dei suoi provvedimenti;<br />	<br />
&#8211; erroneamente il Ministero avrebbe valutato l’iter formativo di accesso alla professione seguito dei ricorrenti sul piano della “formazione scolastica” anziché verificarne il “percorso formativo professionale”, operando così una diretta violazione della<br />
&#8212; il codice di condotta approvato dal gruppo dei coordinatori per il sistema generale di riconoscimento dei diplomi avrebbe previsto un sistema “di riconoscimento professionale” e non “di riconoscimento accademico” elencando tra le prassi inaccettabile q<br />
&#8212; l’amministrazione avrebbe sviatoriamente interpretato le risposte dell’autorità spagnole sulle richieste di chiarimenti: per i ricorrenti in Spagna il termine “accademico” sarebbe sinonimo di “scolastico” e non di “universitario”.<br />	<br />
&#8212; erroneamente il Ministero assume l’insussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda nel fatto che ricorrenti non hanno ottenuto l’omologazione del proprio titolo di studio di Spagna, in quanto essi abrebbero ottenuto riconoscimento con ef<br />
Il motivo va respinto.<br />	<br />
Nel rinviare per i profili generali alle considerazioni di cui sopra, si deve rilevare come qui deve essere del tutto escluso il difetto di motivazione sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello formale. <br />	<br />
L’atto infatti è stato preceduto da una congrua e puntuale istruttoria ed è congruamente e diffusamente ancorato ad una pluralità di argomentazioni (tra cui di carattere assolutamente tranciante: la mancanza del titolo di laurea prescritto in Italia e Spagna e di un valido titolo professionale in Spagna) che consentono di comprendere pienamente l’iter logico e giuridico del rigetto in esame. <br />	<br />
Al riguardo deve poi sottolinearsi come, non essendo affatto infrequente in tali casi la possibilità di atti e di certificati straneri per lo meno compiacenti, l’Amministrazione Italiana ha una piena discrezionalità nel valutare i titoli di studio, accademici e professionali di coloro che ne richiedono il riconoscimento e non era assolutamente obbligata a dare automatica validità a certificati prodotti dai ricorrenti concernenti situazioni irrituali e comunque non sufficienti ad integrare un valido titolo professionale né in Spagna e né in Italia.<br />	<br />
La produzione di un titolo professionale al fine dell’esercizio di una professione regolata, non implica assolutamente l’obbligo dell’Autorità competente di una fideistica accettazione del suo contenuto ai fini della valutazione dello standard professionale, specie quando è evidente la sua insufficienza sul piano accademico e professionale.<br />	<br />
Del tutto legittimamente, l’Amministrazione ha quindi ritenuto di dover approfondire l’istruttoria e valutare oggettivamente la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita in Spagna ed ha concluso per la sua insufficienza. <br />	<br />
Il motivo va dunque respinto.<br />	<br />
<b>   4.</b>  Con il terzo motivo si lamenta la violazione degli articoli 1,3 10 e 10-bis della legge 200 41/90. Nella specie l’amministrazione competente avrebbe violato il principio del giusto provvedimento in quanto non avrebbe mai formalmente comunicato, in via preliminare, agli istanti i motivi che avrebbero stato l’accoglimento de la loro domanda domanda. Se lo avesse fatto i ricorrenti avrebbero potuto ad essere serie di legge per presentare osservazioni. Del resto neanche prima l’amministrazione aveva presi in conserte delle osservazioni in precedenza sottoposte ricorrenti in sede di primo rigetto.<br />	<br />
Il motivo è inammissibile ed infondato.<br />	<br />
E’ inammissibile, in primo luogo, per la sua genericità, dato che nemmeno in questa sede si allegano gli elementi istruttori che si sarebbe potuto rappresentare a sostegno della loro pretesa di ottenere il riconoscimento. <br />	<br />
L’infondatezza invece emerge sotto due profili.<br />	<br />
In primo luogo, in caso di richiesta di riesame non sussiste alcun obbligo per la P.A. di far luogo al preavviso di rigetto qualora il provvedimento confermativo non si discosta dal precedente rigetto. È ius receptum il principio secondo cui qualora il provvedimento conclusivo di un procedimento non possa assumere contenuti diversi, si deve ritenere non occorra il preavviso ex art. 10 bis l. n. 241 del 1990 (cfr. Consiglio Stato, Sez. VI, 09 gennaio 2009, n. 120).<br />	<br />
Allorché l&#8217;amministrazione, a fronte di un&#8217;istanza di riesame presentata dal privato, scelga di emettere un atto meramente confermativo, che sostanzialmente si ricollega al provvedimento precedente, non essendo nell&#8217;intervallo intervenuto alcun mutamento della situazione di fatto o di diritto, non trova applicazione l&#8217;art. 10 bis l. n. 241 del 1990, giacché questo si riferisce ai procedimenti destinati a concludersi con l&#8217;emissione di un provvedimento vero e proprio (cfr. T.A.R. Veneto Venezia, sez. III, 14 dicembre 2005, n. 4231).<br />	<br />
In secondo luogo, la giurisprudenza ha rilevato come la violazione dell&#8217;art. 10 bis, l. n. 241 del 1990 non produce ex se l&#8217;illegittimità del provvedimento terminale, dovendo la disposizione sul preavviso di rigetto essere interpretata alla luce del successivo art. 21 octies, comma 2, che impone al giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento, e quindi di non annullare l&#8217;atto nel caso in cui le violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del medesimo (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 20 febbraio 2008, n. 1558; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 23 aprile 2008, n. 514. T.A.R. Molise Campobasso, sez. I, 02 aprile 2008, n. 113; T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 11 febbraio 2008, n. 183) <br />	<br />
L&#8217;onere di dimostrare – ai sensi del ricordato art. 21 octies comma 2 &#8212; che, relativamente all&#8217;art. 21 octies comma 2, L. n. 241/1990, l&#8217;esito del procedimento non poteva essere diverso, porrebbe a carico della p.a. una <i>probatio</i> <i>diabolica</i>, per cui la norma va interpretata nel senso che il privato non può limitarsi a dolersi della mera circostanza della mancata comunicazione di avvio, ma deve anche indicare o allegare quali sono gli elementi conoscitivi che avrebbe introdotto nel procedimento ove avesse ricevuto la comunicazione. <br />	<br />
Pertanto è solo dopo che il ricorrente ha adempiuto questo onere di allegazione, che la norma implicitamente pone a suo carico, che la p.a. sarà gravata del ben più consistente obbligo di dimostrare che, anche ove quegli elementi fossero stati valutati, il contenuto dispositivo del provvedimento non sarebbe mutato. Ne consegue che ove il privato si limiti a contestare la mancata comunicazione di avvio, senza nemmeno allegare le circostanze che intendeva sottoporre all&#8217;amministrazione, il motivo con cui si lamenta la mancata comunicazione deve intendersi inammissibile per assoluta genericità (cfr Consiglio Stato, sez. V, 29 aprile 2009, n. 2723/09; idem, sez. VI, 29 luglio 2008, n. 3786; idem sez. V, 19 marzo 2007, n. 1307). <br />	<br />
In un’ottica funzionale, un importante strumento di partecipazione come l’avviso di cui all’art. 7 della L. n.241/1990 non può ridursi né ad mero rituale formalistico e né ad un banale cavillo del tutto disgiunto dalla realtà delle cose.<br />	<br />
Solo la successiva allegazione in giudizio degli elementi che il privato non ha potuto introdurre nel procedimento, per un fatto colposo della P.A., rendono l’istituto un presidio ordinamentale a tutela del diritto dell’interessato a rappresentare in sede procedimentale le proprie ragioni; ma anche della P.A. a valutare compiutamente gli interessi pubblici diretti ed indiretti coinvolti nel procedimento. <br />	<br />
Comunque l’infondatezza di tutti i motivi di ricorso ha dimostrato indirettamente che l’esito del procedimento non poteva essere diverso.<br />	<br />
 5. In conclusione i motivi aggiunti sono infondati e devono essere respinti. <br />	<br />
Sussistono, in relazione alla materia, sufficienti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez.III^-quater :<br />	<br />
1)	dichiara il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso introduttivo in relazione al sopravvenire del nuovo provvedimento impugnato con i motivi aggiunti.<br />
2)	dichiara la sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti Romano Darida ed Enzo Montagni.<br />
3)	respinge i motivi aggiunti di cui in epigrafe per i restanti ricorrenti.<br />
4) Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez.III^-quater, in Roma, nella Pubblica Udienza del 22 aprile 2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-26-8-2009-n-8299/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2009 n.8299</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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