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	<title>26/7/2018 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>26/7/2018 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2018 n.4565</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-26-7-2018-n-4565/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2018 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-26-7-2018-n-4565/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2018 n.4565</a></p>
<p>Pres. Gambato Spisani, Est. Santoro Sull&#8217;indennità risarcitoria per abuso edilizio in zona vincolata in assenza di danno ambientale. 1.Edilizia e territorio Abuso edilizio Danno ambientale Condono edilizio Indennità risarcitoria. 2.Edilizia e territorio Prescrizione indennità risarcitoria Abuso edilizio Richiesta di condono.   1.In tema di abuso edilizio realizzato in zona vincolata,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-26-7-2018-n-4565/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2018 n.4565</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-26-7-2018-n-4565/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2018 n.4565</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gambato Spisani, Est. Santoro</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;indennità risarcitoria per abuso edilizio in zona vincolata in assenza di danno ambientale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Edilizia e territorio    Abuso edilizio    Danno ambientale    Condono edilizio    Indennità risarcitoria.</p>
<p> 2.Edilizia e territorio    Prescrizione indennità risarcitoria    Abuso edilizio    Richiesta di condono.<br />  </span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.In tema di abuso edilizio realizzato in zona vincolata, anche in assenza di danno ambientale e in presenza di condono edilizio l  indennità risarcitoria è comunque dovuta.</p>
<p> 2.Il termine di prescrizione in merito all  indennità risarcitoria da corrispondere all  Amministrazione in caso di abuso edilizio realizzato in zona vincolata non decorre fin quando non vien meno la situazione di illiceità, ovvero nel caso in cui sia richiesto il condono.<br />  </p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p> <br /> Pubblicato il 26/07/2018 </p>
<p>N. 04565/2018REG.PROV.COLL.</p>
<p>N. 05696/2012 REG.RIC.</p>
<p> </p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato</p>
<p>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p>SENTENZA</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 5696 del 2012, proposto dalla signora: <br /> Angela Visciano, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Maria D&#8217;Angiolella e Patrizia Lauritano, con domicilio eletto presso lo studio dell  avv. D&#8217;Angiolella in Roma, via Terenzio, 7; </p>
<p>contro</p>
<p>il Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliata <i>ex lege</i>in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br /> il Comune di Pozzuoli, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l  annullamento e la riforma</p>
<p>della sentenza del TAR Campania, sede di Napoli, sezione VI, 22 febbraio 2012 n.916, resa fra le parti, la quale ha respinto il ricorso n.7643/2003 R.G. proposto per l  annullamento:</p>
<p>a) della determinazione 29 aprile 2003 prot. n.17492, notificata il giorno successivo, con la quale il Dirigente dell  Ufficio condono edilizio del Comune di Pozzuoli ha determinato in  ¬ 2781,89 la somma dovuta a carico di Angela Visciano per indennità dovuta per la mancata richiesta dell  autorizzazione paesaggistica nell  ambito del procedimento di rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi della l. 28 febbraio 1985 n.47 richiesta il giorno 29 maggio 1995 con atto prot. n.29296 pratica n.3618, quanto ad opere abusive eseguite a Pozzuoli, in località Corbara, via Monterusciello;</p>
<p>b) della deliberazione 5 luglio 2000 n. 33 del Consiglio comunale di Pozzuoli;</p>
<p>c) della nota 16 gennaio 1988 prot. n.1143 del Ministero per i beni e le attività culturali   MIBACT;</p>
<p>d) del decreto ministeriale 26 settembre 1997 del MIBACT;</p>
<p>e di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale;</p>
<p> </p>
<p>    </p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero per i beni e le attività culturali;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza smaltimento del giorno 24 luglio 2018 il Cons. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti l  avvocato Angelo Clarizia in dichiarata delega dell&#8217;avvocato Luigi Maria D&#8217;Angiolella e l  avvocato dello Stato Davide Di Giorgio;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> </p>
<p>    </p>
<p>FATTO</p>
<p>La ricorrente appellante è proprietaria di un  abitazione che è parte di un condominio situato a Pozzuoli, in via Monteruscello, località Corbara e costruito in difformità dal titolo edilizio, la licenza 24 giugno 1976 n.55, in zona soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell  allora vigente d. lgs. 29 ottobre 1999 n.490.</p>
<p>Per tali difformità, un altro soggetto, secondo logica la società dante causa della ricorrente appellante stessa, con atto 29 maggio 1995 prot. 29296 e pratica n.3618, aveva presentato domanda di rilascio di concessione in sanatoria, ovvero di condono edilizio, ai sensi dell  art 39 della l. 23 dicembre 1994 n.724 e della richiamata l. 28 febbraio 1985 n.47.</p>
<p>Trattandosi, come si è detto, di abuso realizzato in zona vincolata, alla fattispecie era applicabile il disposto dell  art. 2 comma 46 della l. 23 dicembre 1996 n.662, secondo il quale   <i>il versamento dell&#8217;oblazione non esime dall&#8217;applicazione dell&#8217;indennità risarcitoria prevista dall&#8217;articolo 15 della  &#038; legge n. 1497 del 1939</i>  , e all  epoca dei fatti, dall  art. 164 del d. lgs. 490/1990, riproduttivo della norma precedente, il tutto secondo modalità determinate da un successivo decreto ministeriale di attuazione, il decreto 26 settembre 1997.</p>
<p>Per la precisione, l  art. 164 del d. lgs. 490/1999, di contenuto identico al previgente art. 15 della l. 29 giugno 1939 n.1497, prevedeva al comma 1 che nel caso in cui si fossero realizzate costruzioni senza la necessaria autorizzazione paesistica, e non si procedesse rimessione in pristino, il responsabile fosse tenuto   <i>al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione</i>  .</p>
<p>L  art. 4 del 26 settembre 1997 prevedeva poi che l  applicazione di tale   indennità risarcitoria   fosse dovuta anche se nel caso concreto risultasse l  assenza di un danno, e che in questo caso si dovesse corrispondere la misura minima prevista dal decreto stesso per ciascun tipo di abuso.</p>
<p>Ciò posto, con l  atto meglio indicato in epigrafe, il Comune ha richiesto all  interessata, ritenendo l  assenza di danno, il pagamento appunto nella misura minima di cui in epigrafe (doc. s.n. ma 1 in I grado ricorrente appellante).</p>
<p>Con la sentenza pure meglio indicata in epigrafe, il TAR ha respinto il ricorso proposto contro tale provvedimento, ritenendo che la determinazione della somma richiesta fosse in tal senso corretta, che la pretesa non fosse prescritta e che non fosse dovuto l  avviso di inizio del procedimento.</p>
<p>Contro tale sentenza, la ricorrente ha proposto impugnazione, con appello che contiene tre motivi, di riproposizione di quelli dedotti in I grado:</p>
<p>&#8211; con il primo di essi, deduce propriamente violazione dell  art. 2 comma 46 della l. 662/1996 citata, sostenendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di I grado, l  indennità non sarebbe dovuta in assenza di danno;</p>
<p>&#8211; con il secondo motivo, deduce la prescrizione delle somme dovute;</p>
<p>&#8211; con il terzo motivo, deduce infine la violazione dell  art. 7 della l. 241/1990, per omissione dell  avviso di inizio del procedimento.</p>
<p>La sola amministrazione statale intimata, con atto 17 settembre 2012, si è costituita ed ha chiesto la reiezione dell  appello.</p>
<p>Alla pubblica udienza del giorno 24 luglio 2018, infine, la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione.</p>
<p>DIRITTO</p>
<p>1. L  appello è infondato e va respinto, per le ragioni di seguito esposte.</p>
<p>2. Con riferimento alle questioni oggetto del primo e del secondo motivo di appello, il Collegio non vede ragione di discostarsi da quanto affermato nella precedente sentenza C.d.S. sez. VI 2 giugno 2000 n.3184.</p>
<p>2.1 Secondo tale sentenza, in sintesi estrema, la indennità prevista dall  art. 15 della l. 1497/1939    e per quanto qui interessa quella prevista dalla conforme disposizione dell  art. 164 del d. lgs. 490/1999, che ha abrogato e sostituito la legge citata- ha natura di sanzione amministrativa pecuniaria, dovuta anche in assenza di danno ambientale e commisurata, in tal caso, alla misura minima prevista dalla legge. Di conseguenza, il disposto dell  art. 2 comma 46 della l. 23 dicembre 1996 n.662 comporta che essa sia dovuta anche nei casi di condono edilizio, nella misura che si è indicata e che è stata applicata nella specie. Ciò conduce quindi a respingere il primo motivo di appello, incentrato invece sulla presunta natura risarcitoria delle somme richieste.</p>
<p>2.2 Sempre in base alla sentenza 3184/2000 citata, alla sanzione predetta è applicabile la regola generale dell  art. 28 della l. 24 novembre 1981 n.689, per cui il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Peraltro, gli illeciti edilizi hanno natura permanente, in quanto creano, com  è noto, una compromissione del bene giuridico tutelato che dura nel tempo e che può esser fatta venir meno dalla volontà dell  agente. Di conseguenza, il termine di prescrizione non decorre fin quando non vien meno la situazione di illiceità, ovvero nel caso in cui sia stato chiesto il condono, dal momento in cui viene rilasciato il titolo di sanatoria. Ciò comporta che vada respinto il secondo motivo di appello, incentrato sulla presunta prescrizione della pretesa.</p>
<p>3. Tutto ciò premesso, il terzo motivo di appello, fondato sulla presunta violazione dell  art. 7 della l. 241/1990, va comunque respinto in forza di quanto dispone l  art. 21 <i>octies</i> comma 2 seconda parte della stessa legge, ovvero poiché   <i>Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento qualora l&#8217;amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato</i>  .</p>
<p>Nel caso di specie infatti, l  amministrazione non avrebbe potuto provvedere diversamente.</p>
<p>4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano così come in dispositivo.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull  appello in epigrafe indicato (ricorso n.5696/2012 R.G.), lo respinge.</p>
<p>Condanna la ricorrente appellante a rifondere al Ministero intimato appellato costituito le spese del presente grado di giudizio, spese che liquida in  ¬ 3.000 (tremila/00).</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Sergio Santoro, Presidente</p>
<p>Oreste Mario Caputo, Consigliere</p>
<p>Dario Simeoli, Consigliere</p>
<p>Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore</p>
<p>Davide Ponte, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-26-7-2018-n-4565/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2018 n.4565</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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