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	<title>26/7/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>26/7/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2011 n.4465</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-26-7-2011-n-4465/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-26-7-2011-n-4465/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2011 n.4465</a></p>
<p>Pres. Trotta – Est. La Guardia M. M. S. (Avv. V. Romano) c/ Ministero della Difesa, Direzione generale del personale militare del Ministero della Difesa, Procura Generale della Corte dei Conti, Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale Lazio della Corte dei Conti (n.c.) sul presupposto per la sussistenza del diritto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-26-7-2011-n-4465/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2011 n.4465</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-26-7-2011-n-4465/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2011 n.4465</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trotta – Est. La Guardia<br /> M. M. S. (Avv. V. Romano) c/ Ministero della Difesa, Direzione generale del personale militare del Ministero della Difesa, Procura Generale della Corte dei Conti, Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale Lazio della Corte dei Conti (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sul presupposto per la sussistenza del diritto al rimborso delle spese legali sostenute nel giudizio di responsabilità contabile</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Corte dei Conti – Giudizio di responsabilità contabile – Rimborso spese legali – Presupposto – Proscioglimento definitivo – Conseguenze – Ragioni assoluzione – Irrilevanza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel giudizio di responsabilità contabile, il rimborso delle spese legali sostenute da soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei Conti da parte dell’amministrazione di appartenenza, ex art. 3, comma 2 bis, D.L. n. 543/1996, è subordinato al definitivo proscioglimento dei succitati soggetti, prescindendo dalle ragioni che hanno condotto all’assoluzione. Pertanto, va riconosciuto il diritto al rimborso de quo anche in presenza di proscioglimento per mere regioni di rito.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 8958 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>Mario Martino Sardu, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Vania Romano, con domicilio eletto presso Vania Romano in Roma, viale Mazzini 6; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, Direzione generale del personale militare del Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante, Procura Generale della Corte dei Conti, Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale Lazio della Corte dei Conti, in persona dei rispettivi Procuratori pro tempore, non costituiti; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE I BIS n. 21757/2010, resa tra le parti, concernente RIMBORSO SPESE LEGALI.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 aprile 2011 il Cons. Silvia La Guardia e udito per l’appellante l’avvocato Vania Romano;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorrente ha impugnato, chiedendone la riforma, la sentenza con la quale il T.A.R. del Lazio ha respinto il suo ricorso inteso ad ottenere, previo annullamento degli atti di diniego emessi dal Ministero della Difesa, il riconoscimento del proprio diritto al rimborso delle spese legali sostenute per il primo e secondo grado del processo subito dinanzi alla Corte dei Conti.<br />	<br />
A sostegno dell’appello, egli ha dedotto:<br />	<br />
1) error in procedendo: omessa pronuncia sul 1° motivo di diritto e violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.; error in iudicando: violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 2 bis, del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, e dell’art. 18, comma 1, del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; falsa applicazione dell’art. 10 bis, comma 10, del D.L. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2005 e s.m.i.; falsa applicazione degli artt. 78 del R.D. n. 1214/34, 25 del R.D. n. 1038/33, 6 del d.p.r. n. 260/98; violazione degli artt. 3 e 10 bis della Legge n. 241/90 e succ. mod.; eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta, incompetenza e sviamento; violazione dei principi generali dell’imparzialità, correttezza, proporzionalità e buon andamento dell’azione amministrativa (con riguardo all’omessa pronuncia del primo giudice in ordine all’anomalia procedimentale lamentata nel ricorso di primo grado, stante l’impropria richiesta di pareri interpretativi rivolta dall’Amministrazione, dopo l’assoluzione dell’istante dinanzi alla Corte dei Conti, dapprima all’Avvocatura Generale dello Stato e quindi alla Procura Regionale e alla Procura Generale della stessa Corte dei Conti);<br />	<br />
2) error in procedendo: erronea valutazione di statuizioni giudiziali e del giudicato formatosi; error in iudicando: violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 2 bis, del D.L. n. 543 del 1996 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 639 del 1996, e dell’art. 18 del D.L. n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni,dalla legge n. 135 del 1997; falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonché dell’art. 8 del d.p.r. n. 115 del 2002; mancata considerazione dei fatti; difetto di istruttoria e di motivazione; violazione dell’art. 2 della tariffa professionale forense approvata con D.M. n. 127 del 2004; falsa applicazione degli artt. 78 del R.D. n. 1214/34, 25 del R.D. n. 1038/33, 6 del d.p.r. n. 260/98; illogicità manifesta; incompetenza e sviamento; violazione di principi generali dell’imparzialità, correttezza, proporzionalità e buon andamento dell’azione amministrativa; sconfinamento dai limiti esterni della propria giurisdizione (con riguardo all’avere il T.A.R. condiviso le valutazioni dell’Amministrazione, secondo cui la pur definitiva assoluzione dell’istante non escludeva in modo assoluto la sussistenza di una sua responsabilità, ed inoltre si sarebbe trattato di sentenza non suscettibile di soggiacere al principio del ne bis in idem, potendo essere superata da eventuali successive acquisizioni).<br />	<br />
Le Amministrazioni appellate non si sono costituite.<br />	<br />
All’udienza del 12 aprile 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. L’appellante aveva chiesto – ai sensi degli artt. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, 3, comma 2, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modifiche dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, e 18, comma 1, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modifiche dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 – il rimborso delle spese sostenute per il primo e secondo grado del processo subito dinanzi alla Corte dei Conti per presunta responsabilità erariale.<br />	<br />
Tale giudizio, conclusosi con sentenza definitiva di assoluzione, era relativa al coinvolgimento indiretto dell’istante, all’epoca dei fatti in servizio presso il Centro Radar Aereonautica Militare di Marsala, nella vicenda relativa al c.d. disastro di Ustica, con l’inabissamento di un aeromobile avvenuto il 27 luglio 1980; vicenda per la quale l’odierno appellante è stato anche imputato per vari reati, risultando anche in tale sede completamente prosciolto già all’esito della fase istruttoria.<br />	<br />
Più specificamente, con la sentenza n. 2856/04, la Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei Conti ha escluso la sussistenza del danno erariale ascritto all’istante in relazione alle spese sostenute per il recupero integrale del relitto dell’aeromobile, evidenziando che tali spese avevano natura di “spese di giustizia”, siccome finalizzate all’espletamento di operazioni ritenute indispensabili dall’Autorità giudiziaria per l’accertamento della verità.<br />	<br />
Malgrado ciò, all’esito di un lungo iter procedimentale – la cui anomalia è stata stigmatizzata dall’odierno appellante nel ricorso introduttivo del giudizio -, segnato dalla richiesta di pareri all’Avvocatura Generale dello Stato nonché alle Procure Regionale e Generale della Corte dei Conti, nonché da un giudizio di interpretazione promosso dinanzi alla stessa Corte dei Conti e conclusosi in Cassazione, l’Amministrazione della Difesa ha negato il chiesto rimborso spese: donde il presente contenzioso, nel quale l’interessato oggi impugna la sentenza con la quale il T.A.R. del Lazio ha confermato le statuizioni negative da lui censurate.<br />	<br />
2. L’appello è fondato.<br />	<br />
3. Ed invero, al di là di profili diversi ed ulteriori che sono stati superati dal lungo e complesso iter sopra richiamato, la ragione posta dall’Amministrazione a base del diniego di rimborso delle spese legali – condivisa dal T.A.R. capitolino – consiste nell’asserita mancanza, nella specie, di una sentenza “di proscioglimento nel merito ovvero completamente assolutoria”, che costituisce per legge il presupposto della rimborsabilità.<br />	<br />
Ciò in quanto, sempre a dire dell’Amministrazione e del primo giudice, nella citata sentenza n. 2856 del 2004 non vi sarebbe stato un giudizio cognitorio pieno con conseguente esclusione in via assoluta di responsabilità dell’interessato sotto il profilo del dolo o della colpa grave, trattandosi oltre tutto di decisione assunta “allo stato degli atti”, e quindi suscettibile di essere superata da eventuali successive acquisizioni.<br />	<br />
Tale assunto non può essere condiviso.<br />	<br />
4. Al riguardo, giova richiamare il recente orientamento di questo Consesso in ordine alla analoga fattispecie della rimborsabilità delle spese legali a seguito di assoluzione in sede penale, laddove si è affermato che l’Amministrazione non ha alcun margine di discrezionalità sulla formula e sulle ragioni dell’assoluzione stessa, diversamente consentendosi un’inammissibile riedizione del giudizio di ascrivibilità del fatto illecito per cui il dipendente è stato imputato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 21 marzo 2011, n. 1713).<br />	<br />
Con specifico riguardo al giudizio di responsabilità contabile, si è poi affermato che il rimborso, da parte dell’amministrazione di appartenenza, delle spese legali sostenute da soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei Conti, ex art. 3, comma 2 bis, del citato d.l. n. 543 del 1996, è subordinato al definitivo proscioglimento dei succitati soggetti, prescindendo dalle ragioni che hanno condotto all’assoluzione; e, pertanto, va riconosciuto il diritto al rimborso de quo anche in presenza di proscioglimento per mere regioni di rito (cfr. Cons. Stato, sez. I, 29 ottobre 2003, parere n. 3218).<br />	<br />
5. Pur senza aderire a tale ultimo e più “radicale” orientamento, non v’è dubbio che nel caso di specie si sia in presenza di assoluzione piena, avendo la sentenza sopra citata del tutto escluso la sussistenza in concreto di qualsivoglia profilo di responsabilità erariale: il fatto che ciò sia dovuto all’essere stata riscontrata la carenza di danno erariale comporta semplicemente la superfluità di ogni approfondimento in ordine al profilo soggettivo della responsabilità (dolo o colpa grave), venendo a mancare addirittura l’elemento oggettivo dell’illecito.<br />	<br />
Quanto sopra rende palese l’errore di prospettiva in cui sono incorsi l’Amministrazione convenuta e il primo giudice, i quali si sono limitati a rilevare l’assenza di approfondimenti da parte del giudice contabile sull’elemento soggettivo dell’illecito, senza considerare che questa era dovuta – come detto – alla mancanza a monte dell’elemento materiale di esso (un po’ come se, mutatis mutandis, il dipendente imputato in sede penale fosse stato assolto “perchè il fatto non sussiste”, ciò che a fortiori rende del tutto inconferente ogni indagine sull’elemento soggettivo del reato).<br />	<br />
Nemmeno può condividersi l’assunto del giudice di prime cure secondo cui l’evocata sentenza della Corte dei Conti non sarebbe soggetta al principio del ne bis in idem, essendo stata dichiaratamente resa “allo stato degli atti” e potendo quindi essere superata da successive acquisizioni.<br />	<br />
Infatti, non v’è dubbio che il giudicato formatosi sull’assoluzione dell’istante è pieno, e che l’inciso “allo stato degli atti” contenuto in sentenza va inteso semplicemente nel senso che la sussistenza di danno erariale sia da escludersi sulla base delle risultanze acquisite agli atti del giudizio; ciò premesso, qualora in futuro dovesse aprirsi un nuovo giudizio di responsabilità in seguito all’emergere di quel danno erariale oggi ritenuto inesistente, ciò avverrà non certo in virtù di una “cedevolezza” del giudicato, ma semplicemente perché si tratterà di fatti nuovi idonei a dar luogo a un diverso e autonomo giudizio.<br />	<br />
6. Tali essendo le circostanze, è evidente la fondatezza delle censure riproposte col secondo motivo di appello (che risultano assorbenti dei profili procedurali censurati col primo mezzo), non essendovi in capo all’Amministrazione margine alcuno di discrezionalità valutativa in ordine ai contenuti e alle motivazioni della sentenza di assoluzione riportata dall’istante.<br />	<br />
Ne discende che vanno annullati gli atti impugnati in prime cure e va affermato il diritto dell’appellante al rimborso delle spese legali sostenute.<br />	<br />
7. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado nei sensi di cui in motivazione.<br />	<br />
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese del doppio grado del giudizio che liquida equitativamente in € 5.000,00 oltre accessori di legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gaetano Trotta, Presidente<br />	<br />
Sandro Aureli, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Greco, Consigliere<br />	<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere<br />	<br />
Silvia La Guardia, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 26/07/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-26-7-2011-n-4465/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2011 n.4465</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2011 n.457</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-26-7-2011-n-457/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-26-7-2011-n-457/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2011 n.457</a></p>
<p>Pres. Zaccardi – Est. Balloriani Melfi Srl (Avv.ti V. e F. Caputi Iambrenghi) c/ Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali (Avv. Stato) Ambiente e territorio – Energia – Impianto fotovoltaico – Conferenza di servizi – Diniego di autorizzazione – Soprintendeza &#8211; Parere sfavorevole – Visibilità dal sistema viario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-26-7-2011-n-457/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2011 n.457</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-26-7-2011-n-457/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2011 n.457</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. </i>Zaccardi – <i>Est. </i>Balloriani<br /> Melfi Srl (Avv.ti V. e F. Caputi Iambrenghi) c/ Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Energia – Impianto fotovoltaico – Conferenza di servizi – Diniego di autorizzazione – Soprintendeza &#8211; Parere sfavorevole – Visibilità dal sistema viario – Irrilevanza &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittimo il diniego di autorizzazione alla realizzazione di un impianto fotovoltaico fondato sul  parere sfavorevole espresso dalla Soprintendenza per i beni architettonici in conferenza di servizi, laddove quest’ultimo prenda in considerazione la circostanza che l’impianto risulta visibile dal sistema viario circostante ed i materiali utilizzati sono in contrasto con il contesto agrario e naturalistico. Infatti, da un lato la possibilità che l’impianto possa essere visibile non implica direttamente il pregiudizio al bene ambiente, dall’altro, il presunto contrasto tra il tipo di costruzione ed i materiali utilizzati con la destinazione agricola è un aspetto sottratto alla valutazione dell’amministrazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00457/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00417/2010 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
<p>REPUBBLICA ITALIANA <br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 417 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p>Melfi Srl in Pers. del Leg. Rappres. P.T., rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Caputi Iambrenghi, Francesco Caputi Jambrenghi, con domicilio eletto presso Claudio Neri Avv. in Campobasso, via Mazzini, 107; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali in Pers. del Ministro P.T., Min. Per i Beni e Le Attiv. Culturali- Direzione Regionale- in Pers. del Direttore P.T., rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Campobasso, via Garibaldi, 124; Soprintendenza Beni Archit. e Paesagg. del Molise in Pers. del Soprint. P.T., Sopprintendenza Beni Archeologici del Molise in Pers. del Soprintendente P.T., Regione Molise in Persona del Presidente P.T., Comune di Isernia in Pers. del Sindaco P.T.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della nota prot. n. MBAC-DR-MOL 3 0003355 del 21.7.10 a firma del Direttore generale regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise pervenuta alla ricorrente il 23.7.10, recante parere sfavorevole alla realizzazione di un impianto fotovoltaico in località &#8220;Cerque Fote&#8221; del Comune di Isernia, nonchè dei pareri, espressi dalla Sorpintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Molise con nota prot. 7268 del 21.7.10, nonchè delle determinazioni che sarebbero state assunte nella seduta del Comitato regionale di coordinamento tenutasi in data 14.7.10; della nota prot. 0018587/10 del 9.8.10 della Regione Molise &#8211; Direz. Gen. IV &#8211; di trasmissione del preavviso di provvedimento negativo, ai sensi dell&#8217;art. 10 della legge 7.8.90, n. 241 e art. 146 comma 8, d.lgs. 22.1.04, n. 42 e di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente;<br />	<br />
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 22.12.10:<br />	<br />
del provvedimento della Regione Molise prot. 26067/10 del 10.11.10, recante &#8220;Parere negativo n. 101162 ai sensi dell&#8217;art. 146 del D.lgs. n. 42/2004&#8221;, comunicato in data 23.11.2010, dell&#8217;allegato parere negativo della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici e degli atti in esso menzionati</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali in Pers. del Ministro P.T. e di Min. Per i Beni e Le Attiv. Culturali- Direzione Regionale- in Pers. del Direttore P.T.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 marzo 2011 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Considerato che, ai sensi dell’articolo 12 comma 3 del d.lgs. n. 387 del 2003, “la costruzione e l&#8217;esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell&#8217;ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. L&#8217;autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell&#8217;autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l&#8217;impianto in conformità al progetto approvato. Gli impianti di produzione di energia elettrica possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell&#8217;ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali”.<br />	<br />
Rilevato che, ai sensi dell’articolo 146 comma 4 del d.lgs. n.42 del 2004, “sull&#8217;istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge”.<br />	<br />
Che, nel caso di specie, con i provvedimenti impugnati, la direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici ha espresso parere negativo vincolante sulla compatibilità paesaggistica dell’intervento di localizzazione di un impianto fotovoltaico su terreno agricolo da parte della società ricorrente; e la Regione Molise ha conseguentemente respinto l’istanza di autorizzazione unica di cui all’articolo 12 comma 3 del d.lgs. n. 387 del 2003.<br />	<br />
Rilevato che la motivazione del parere vincolante della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici si fonda sulle seguenti ragioni espresse:<br />	<br />
l’impianto si collocherebbe nelle vicinanze del tratturo Pescasseroli – Candela;<br />	<br />
l’impianto sarebbe oltremodo visibile dal sistema viario circostante;<br />	<br />
la tipologia costruttiva ed i materiali utilizzati sarebbero in contrasto con il contesto agrario e naturalistico nel quale si vorrebbe inserire l’impianto.<br />	<br />
Considerato che, a ben vedere, la motivazione del provvedimento impugnato è, in parte, contraddittoria e, in parte, insufficiente; al punto che non è dato comprendere l’adeguatezza e la proporzionalità del parere negativo circa la compatibilità dell’intervento con la tutela dell’ambiente.<br />	<br />
Che, in particolare, da un lato, si afferma che il tratturo ha perso a tratti le sue caratteristiche fisiche e morfologiche, dall’altro, non si illustra come un tale contesto già contaminato possa viceversa ricevere pregiudizio dalla mera presenza di un impianto fotovoltaico di altezza trascurabile e collocato a distanza di circa trecento metri.<br />	<br />
Che, inoltre, a tal fine, non giova l’aver considerato la mera visibilità dello stesso, poiché la possibilità di esser visto non implica direttamente il pregiudizio al bene ambiente (se così fosse, si tratterebbe di un vincolo assoluto per quel tipo di opere e non, viceversa, di un vincolo meramente relativo).<br />	<br />
Che, infine, non è dato comprendere neanche il percorso logico seguito per affermare il presunto contrasto tra il tipo di costruzione ed i materiali utilizzati con la destinazione agricola, atteso, viepiù, che non v’è alcun contrasto sotto il profilo urbanistico (neanche in via generale ed astratta, come si desume chiaramente dal testo dell’articolo 12 del d.lgs. n. 387 del 2003); aspetto, peraltro, sottratto alla valutazione della direzione regionale dei beni culturali.<br />	<br />
Rilevato che, per le ragioni illustrate, il ricorso merita accoglimento, con assorbimento delle ulteriori censure.<br />	<br />
Considerato che le spese possono essere compensate, in considerazione della peculiare questione affrontata.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,<br />	<br />
lo accoglie.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Goffredo Zaccardi, Presidente<br />	<br />
Orazio Ciliberti, Consigliere<br />	<br />
Massimiliano Balloriani, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 26/07/2011</p>
<p align=justify>
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