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	<title>26/7/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>26/7/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2007 n.1898</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-26-7-2007-n-1898/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-26-7-2007-n-1898/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-26-7-2007-n-1898/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2007 n.1898</a></p>
<p>Corrado Allegretta – Presidente, Vito Mangialardi – Estensore Levante Service s.r.l. (avv.ti G. Ciraulo e A. Fiaschi) c. I.A.C.P. della Provincia di Bari (avv. L. Volpe), Post &#038; Service s.n.c. e altro (n.c.) sull&#8217;espressione &#8220;servizi pubblici&#8221; contenuta nell&#8217;art. 23-bis, l. n. 1034 del 1971, in tema di dimidiazione dei termini</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-26-7-2007-n-1898/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2007 n.1898</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-26-7-2007-n-1898/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2007 n.1898</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Corrado Allegretta – Presidente, Vito Mangialardi – Estensore<br /> Levante Service s.r.l. (avv.ti G. Ciraulo e A. Fiaschi) c. I.A.C.P. della Provincia di Bari (avv. L. Volpe), Post &#038; Service s.n.c. e altro (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;espressione &ldquo;servizi pubblici&rdquo; contenuta nell&#8217;art. 23-bis, l. n. 1034 del 1971, in tema di dimidiazione dei termini processuali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo – Processo amministrativo – Dimidiazione dei termini – Art.23-bis comma 1 lett. c), l. n.1034 del 1971 – Espressione servizi pubblici – Significato</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di dimidiazione dei termini processuali, l’espressione servizi pubblici contenuta nella lettera c) dell’art. 23-bis, l. 6 dicembre 1971 n.1034, va riferita non solo alle controversie in materia di affidamento di servizi pubblici in senso stretto, cioè offerti alla comunità, ma anche a tutte le procedure di affidamento concernenti i servizi di cui al d. lg. 17 marzo 1995 n.157, vale a dire prestazioni rese a favore dell’amministrazione in quanto tale e non a vantaggio della collettività genericamente intesa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA<br />
Sede di Bari &#8211; Sezione Prima</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. 554 del 2007 proposto da</p>
<p><b>Levante Service s.r.l.</b> con sede in Bari in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giacomo Ciraulo ed Anna Fiaschi e domicilio eletto in Bari, p.zza Garibaldi 27, presso lo studio dell’avv. Angelo Lovecchio Musti; <b><br />
</b></p>
<p align=center>
CONTRO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
l’<b>Istituto Autonomo per le Case Popolari (I.A.C.P.) della Provincia di Bari</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Volpe, anche domiciliatario nel suo studio in Bari al Corso Vittorio Emanuele n. 52; </p>
<p align=center>
e nei confronti </p>
<p></p>
<p align=justify>
delle <b>società Post &#038; Service s.n.c. di Maggi e Stramaglia, Co.R.E.L., Pegaso s.r.l.</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio; </p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
della determinazione n. 41/S2 del 6.2.2007 con la quale lo I.A.C.P. di Bari, Settore Economico Finanziario, P.O. n. 19 &#8211; Appalti, in relazione alla procedura negoziata avente ad oggetto il servizio di recapito postale dell’Ente, ha aggiudicato l’appalto per l’espletamento di detto servizio alla Società Post &#038; Service s.n.c. di Maggi e Stramaglia con sede in Bari, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e /o comunque connesso,</p>
<p align=center>
e per la condanna</p>
<p></p>
<p align=justify>
dello I.A.C.P. di Bari a risarcire tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dello I.A.C.P.;<br />
Viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il Consigliere Vito Mangialardi;<br />
Uditi alla camera di consiglio del 6 giugno 2007, fissata per l’esame della istanza cautelare avanzata contestualmente al ricorso, i difensori presenti come da verbale d’udienza;<br />
Vito che nella stessa camera di consiglio il Collegio, ricorrendone i presupposti di cui all’art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 come modificato dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, si è riservato di decidere la causa con sentenza in forma semplificata, dandone comunicazione ai difensori presenti;  <br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO e DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>A) Con ricorso notificato in data 5 aprile 2007 e depositato in data 24 aprile 2007, la ricorrente ha impugnato la determina dello I.A.C.P. in epigrafe meglio indicata recante aggiudicazione dell’appalto del servizio di recapito postale dell’Ente alla contro interessata Post &#038; Service di Maggi e Stramaglia, chiedendo contestualmente condanna dell’Ente al risarcimento danni.<br />
A suffragio delle sue richieste ha dedotto i seguenti tre motivi di gravame.<br />
1) Violazione della <i>lex specialis</i>, dell’art. 97 Cost. e dell’art. 1 legge 241/90 nonché eccesso di potere. Rappresenta a riguardo che la società aggiudicataria aveva formulato la propria offerta economica in modo difforme rispetto al modulo allegato alla lettera di invito, introducendo arbitrariamente tre sottocategorie non contemplate nel modulo predisposto dalla stazione appaltante e non sottoscrivendo esso modulo al primo foglio. In virtù di ciò non è possibile la comparazione tra le varie offerte e si è venuto a violare il principio della <i>par condicio</i> tra le varie imprese concorrenti.<br />
2) Violazione della <i>lex specialis</i> e della legge 241 sotto il profilo della pubblicità nonché eccesso di potere, atteso che il criterio della aggiudicazione era solo quello del prezzo più basso, nel mentre nell’aggiudicare il servizio alla contro interessata si è tenuto conto anche di un altro criterio e cioè di quello della presenza più o meno capillare delle concorrenti sul territorio.<br />
3) Violazione <i>lex specialis</i>, dell’art. 86, 3^ co. d.lgs. n. 163/06, dell’art. 3 della legge 241/90, dell’art. 3 Cost. ed eccesso di potere. L’offerta della aggiudicataria si presenta in misura del tutto anomala essendo inferiore a quelle degli altri concorrenti in misura inverosimile, circa 13 volte più bassa né tantomeno alla richiesta di chiarimenti essa aggiudicataria ha spiegato come si potesse offrire il servizio a prezzi così bassi.<br />
Si è costituito in giudizio lo I.A.C.P. che, puntualmente contro deducendo (memoria del 21 maggio 2007), ha concluso per il rigetto del gravame e della stessa richiesta risarcitoria, rilevando pure la inammissibilità di essa richiesta per assoluta genericità e mancanza di quantificazione.  <br />
Con successiva memoria del 25 maggio ’07 lo stesso I.A.C.P. ha eccepito l’irricevibilità del gravame perché depositato oltre il termine dimidiato (15 gg.) di cui all’art. 23 bis della legge n.1034/1971, come introdotto dall’art. 4 della legge 205/2000. <br />
A sua volta parte ricorrente nella memoria del 4 giugno ‘07 ha contestato l’applicabilità nella specie del termine dimidiato per il deposito del ricorso di cui alla norma sopra citata siccome, riferisce, il servizio oggetto della gara non sarebbe pubblico: Sottolinea a riguardo che un servizio è qualificabile come pubblico qualora sia inteso a soddisfare interessi della collettività, nel mentre il servizio di recapito postale bandito dallo IACP è volto a soddisfare esigenze peculiari dell’amministrazione.<br />
B) Il ricorso, giusta eccezione dell’amministrazione resistente (ma è questione rilevabile anche d’ufficio), è inammissibile per suo tardivo deposito. La controversia che ci occupa verte in ordine all’esito della procedura intesa alla aggiudicazione dell’appalto del servizio di recapito postale dello I.A.C.P. della Provincia di Bari. Non par dubbio al Collegio che essa controversia sia ricompressa tra quelle per cui opera il rito abbreviato ed il dimidiamento dei termini processuali (salvo quelli per la proposizione del ricorso), giusto art. 23 bis della legge n. 1034/197, come introdotto dall’art. 4 della legge n. 205/2000, che riguarda i giudizi dinanzi agli organi di giustizia amministrativa aventi ad oggetto, tra l’altro, <i>i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti </i>come indicato nella lettera c) di esso articolo 23 bis<i>.<br />
</i>Orbene in materia va richiamata giurisprudenza amministrativa ormai univoca per cui il dimidiamento dei termini processuali previsto dall’art. 23 bis concerne anche quello per il deposito del ricorso che viene considerato termine processuale a tutti gli effetti, non qualificabile come termine per la proposizione del ricorso (cfr. Adunanza Plenaria del Cons. Stato del 31 maggio 2002, n. 5). La giurisprudenza, invero, ha precisato che la <i>ratio</i> acceleratoria sottesa alla disciplina di cui all’art. 4 della legge 205/2000 se da un lato deve contemperarsi col diritto alla difesa e l’esigenza per la parte di avere un congruo termine per la predisposizione del ricorso (termine per la notificazione del ricorso giurisdizionale, non dimezzato), dall’altro lato si realizza innanzitutto grazie alla tempestiva trattazione del ricorso che può avvenire solo laddove vi sia una immediata presa di contatto tra il ricorrente e l’organo giurisdizionale e si abbia, così, la costituzione del rapporto processuale entro il termine (dimidiato) fissato dalla legge per il deposito del ricorso (i trenta giorni vanno ridotti a quindici).<br />
Parte ricorrente contesta l’applicazione dell’art. 23 bis di cui si è detto e quindi del termine dimidiato perché &#8211; afferma &#8211; nella specie non ci troveremmo di fronte ad un servizio pubblico e cioè ad un servizio indirizzato istituzionalmente al pubblico, perché il servizio di recapito postale bandito dallo IACP riguarda unicamente le esigenze peculiari dell’amministrazione e non è volto a soddisfare bisogni di interesse generale.<br />
La tesi non è accoglibile. Infatti l’espressione servizi pubblici contenuta nella lettera c) dell’art. 23 bis va riferita non solo alle controversie in materia di affidamento di servizi pubblici in senso stretto cioè offerti alla comunità, ma anche a tutte le procedure di affidamento concernenti i servizi di cui al decreto legislativo n. 157/95, vale a dire prestazioni rese a favore dell’amministrazione in quanto tale e non a vantaggio della collettività genericamente intesa (cfr. C.d.S., Sez. VI, 2 sett. 2003, n. 4871).<br />
In conclusione il ricorso ora all’esame siccome notificato il 5 aprile 2007 e depositato il 24 aprile 2007, e cioè dopo che era elasso il previsto termine di quindici giorni, non può che essere qualificato irricevibile per tardività del deposito.<br />
La inammissibilità del gravame riverbera i suoi effetti negativi sulla istanza risarcitoria di cui è breve cenno nella parte finale dell’atto introduttivo. Invero una contestuale pretesa risarcitoria risulta ammissibile a condizione che al Giudice sia dato di accertare il presupposto necessario, anche se non sufficiente, rappresentato dall’illegittimità del provvedimento alla cui adozione il ricorrente fa risalire il danno lamentato e del quale chiede il risarcimento. Condizione la cui realizzazione, nella specie, è esclusa dal mancato perfezionamento del rapporto processuale a causa del rilevato tardivo deposito dell’atto introduttivo del giudizio.<br />
In ogni caso la svolta richiesta risarcitoria risulta di per sé inammissibile anche per la sua genericità, perché indimostrato, molto genericamente indicato e non quantificato, il pregiudizio asseritamente subito in riferimento al danno emergente ovvero al lucro cessante o ad entrambi essi componenti.<br />
Spese di giudizio come da dispositivo e secondo la regola della soccombenza.  <b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, Sezione I, dichiara irricevibile il ricorso in epigrafe ed inammissibile la richiesta di condanna al risarcimento danni svolta nei confronti dello I.A.C.P.<br />
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio a favore dello I.A.C.P., spese che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento).  <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 6 giugno 2007<br />
con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>Corrado Allegretta 	 &#8211; Presidente<br />	<br />
Vito Mangialardi 	 &#8211; Componente, Est.<br />	<br />
Concetta Anastasi	&#8211; Componente<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>
Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria il <u>26 luglio 2007</u><br />
</i>(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)<i></p>
<p align=justify>
</b></i></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-26-7-2007-n-1898/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2007 n.1898</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/7/2007 n.187</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-sospensiva-26-7-2007-n-187/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-sospensiva-26-7-2007-n-187/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-sospensiva-26-7-2007-n-187/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/7/2007 n.187</a></p>
<p>Non va sospeso il diniego di autorizzazione per la costruzione ed l’esercizio di un parco eolico avuto riguardo avuto riguardo alla natura ordinatoria del termine fissato dall’art. 12, quarto comma, del d.Lvo n. 387/2003, la cui scadenza non preclude all’Amministrazione l’applicazione della disciplina sopravvenuta, fatto salvo quanto stabilito dall’A.P. n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-sospensiva-26-7-2007-n-187/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/7/2007 n.187</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-sospensiva-26-7-2007-n-187/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/7/2007 n.187</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il diniego  di autorizzazione  per  la costruzione  ed  l’esercizio di un  parco  eolico avuto riguardo avuto riguardo alla natura ordinatoria del termine  fissato dall’art. 12, quarto comma, del d.Lvo n. 387/2003, la cui scadenza non preclude all’Amministrazione l’applicazione della disciplina sopravvenuta, fatto salvo quanto stabilito dall’A.P. n. 1/86. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2007/11/10996/g">Ordinanza sospensiva del 30 ottobre 2007 n. 5691</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA BASILICATA<br />POTENZA </b></p>
<p>Registro Ordinanze: 187/07<br />
Registro Generale: 245/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
ANTONIO CAMOZZI Presidente<br />GIOVANNI SABBATO Cons., relatore<br />
PASQUALE MASTRANTUONO Primo Ref.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 25 Luglio 2007<br />
Visto il ricorso 245/2007  proposto da:<br />
<b>ENEL PRODUZIONE SPA </b><br />
rappresentato e difeso da:CRISTIANI AVV. GIUSEPPE &#8211; CARDI AVV. MARCELLOcon domicilio eletto in POTENZAVIA SAN VITO, 12/BISpressoCRISTIANI AVV. GIUSEPPE</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE BASILICATA &#8211; POTENZA </b>rappresentato e difeso da:DELL&#8217;AGLIO AVV. MARIAcon domicilio eletto in POTENZAUFF.LEGALE REGIONE BASILICATApresso la sua sede<br />
<b>DIPART.ATT.PRODUTT.E POLITICHE DELL&#8217;IMPRESA UFF.ENERGIA </b><br />
per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
della delibera GR n. 609 del 4.5.2007: diniego autorizzazione per la costruzione ed esercizio di un parco eolico nei comuni di Barile e Venosa in loc. “Monte Stangone”.<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
REGIONE BASILICATA &#8211; POTENZA<br />
Udito il relatore Cons. GIOVANNI SABBATO  e uditi,  per le parti, gli avvocati come da relativo verbale;</p>
<p>Considerato che, in sede di sommaria delibazione propria della presente fase cautelare, non sussiste il prescritto fumus, avuto riguardo alla natura ordinatoria del termine  fissato dall’art. 12, quarto comma, del d.Lvo n. 387/2003, la cui scadenza non preclude all’Amministrazione l’applicazione della disciplina sopravvenuta, fatto salvo quanto stabilito dall’A.P. n. 1/86;<br />
Ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>POTENZA, li 25 Luglio 2007<br />
IL PRESIDENTE<br />L’ESTENSORE<br />
Depositata in Segreteria il   26-7-2007<br />
(Art. 55, L. 27.4.1982, n.186)   Il Segretario Generale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-sospensiva-26-7-2007-n-187/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/7/2007 n.187</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/7/2007 n.3839</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-26-7-2007-n-3839/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-26-7-2007-n-3839/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-26-7-2007-n-3839/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/7/2007 n.3839</a></p>
<p>Va sospeso il concorso per il reclutamento di n. 55 allievi ufficiali accademia della Guardia di Finanza atteso che nella documentazione in atti è depositato certificato del medico della ASL in cui si attesta che il ricorrente non incorre in alcuna delle imperfezioni ed infermità oculari di cui al decreto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-26-7-2007-n-3839/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/7/2007 n.3839</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-26-7-2007-n-3839/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/7/2007 n.3839</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il concorso per il reclutamento di n. 55 allievi ufficiali accademia della Guardia di Finanza atteso che nella documentazione in atti è depositato certificato del medico della ASL in cui si attesta che il ricorrente non incorre in alcuna delle imperfezioni ed infermità oculari di cui  al decreto 17.5.2000.<br />
Considerato che la Commissione per la visita medica  preliminare non ha specificato quale  sia il visus del ricorrente;<br />
Ritenuto che sussiste il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile  e tale  danno lamentato da parte istante può essere eliso consentendo la partecipazione del ricorrente, con riserva alle ulteriori fasi del concorso per l’ammissione  di 55 Allievi ufficiali del ruolo normale all’Accademia della Guardia di finanza. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV &#8211; <a href="/ga/id/2007/11/11001/g">Ordinanza sospensiva del 30 ottobre 2007 n. 5688</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE SECONDA</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 3839/2007<br />
Registro Generale: 6561/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
FRANCESCO CORSARO Presidente<br /> RENZO CONTI Cons.<br />SOLVEIG COGLIANI Cons., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 26 Luglio 2007<br />
Visto il ricorso 6561/2007  proposto da:<br />
<b>IANNICELLI SALVATORE </b>rappresentato e difeso da:GIGLIOTTI AVV. TERESAcon domicilio eletto in ROMAVIA PIETRO STERBINI, 4pressoGIGLIOTTI AVV. TERESA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE </b><br />
<b>COMANDO CENTRO DI RECLUTAMENTO DELLA GUARDIA DI FINANZA </b><br />
per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
del provvedimento del Ministero delle Finanze del 19.6.2007, notificato in pari data;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;</p>
<p>Udito il relatore Cons. SOLVEIG COGLIANI  e uditi per le parti gli avv.ti indicati nel verbale d’udienza;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Considerato che nella documentazione in atti è depositato certificato del medico della ASL di Bologna, datato 27.6.2007, in cui si attesta che il ricorrente non incorre in alcuna delle imperfezioni ed infermità oculari di cui  al decreto 17.5.2000;<br />
Considerato che la Commissione per la visita medica  preliminare non ha specificato quale  sia il visus del ricorrente;<br />
Ritenuto che sussiste il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile  e tale  danno lamentato da parte istante può essere eliso consentendo la partecipazione del ricorrente, con riserva alle ulteriori fasi del concorso per l’ammissione  di 55 Allievi ufficiali del ruolo normale all’Accademia della Guardia di finanza;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
ACCOGLIE come in motivazione la suindicata domanda incidentale di sospensione.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA, li 26 Luglio 2007<br />
Il Presidente<br />
Il Consigliere est.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/7/2007 n.3813</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-26-7-2007-n-3813/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-26-7-2007-n-3813/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-26-7-2007-n-3813/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/7/2007 n.3813</a></p>
<p>Va sospesa, ai fini del riesame, la valutazione negativa su una domanda di cofinanziamento di progetto universitario di ricerca di interesse nazionale (D.M. 582/2006), valutato 44 punti su 60 sotto l’aspetto della realizzabilità. L’accoglimento ai fini di un riesame deriva dalla circostanza che, ad una sommaria delibazione, appare assistita da</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-26-7-2007-n-3813/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/7/2007 n.3813</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-26-7-2007-n-3813/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/7/2007 n.3813</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, ai fini del riesame, la valutazione negativa su una domanda di cofinanziamento di progetto universitario di ricerca di interesse nazionale  (D.M. 582/2006), valutato 44 punti su 60 sotto l’aspetto della realizzabilità. L’accoglimento ai fini di un riesame deriva dalla circostanza che,  ad una sommaria delibazione,  appare assistita da consistente fumus la doglianza con cui è stato contestato il punteggio assegnato in relazione al predetto criterio  di massima. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2007/11/11021/g">Ordinanza sospensiva del 6 novembre 2007 n. 5806</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE TERZA</b></p>
<p>Registro Ordinanze:3813/2007<br />
Registro Generale: 6003/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
STEFANO BACCARINI Presidente<br /> GIUSEPPE SAPONE Cons. , relatore<br />
FRANCESCO ARZILLO Cons.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 26 Luglio 2007<br />
Visto il ricorso 6003/2007  proposto da:<br />
<b>MAZZAMUTO SALVATORE </b><br />
rappresentato e difeso da:CORSO AVV GUIDO &#8211; CORSO AVV. LUCIAcon domicilio eletto in ROMAVIA XX SETTEMBRE, 1pressoUGHI E NUNZIANTE STUDIO LEGALE</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217; UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA </b><br />
per l’annullamento<br />
&#8211;  della determinazione, persa in data non conosciuta, con cui il progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale presentato dal ricorrente ai sensi del D.M. 582/2006 del 24 marzo 2006, non è stato ammesso al cofinanziamento previsto dal citato D.M.- di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso;<br />
Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />
Vista la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale da parte ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:<br />
Nominato relatore il Consigliere Giuseppe SAPONE e uditi alla Camera di Consiglio del 26 luglio  2007 gli avvocati come da verbale;<br />
Ritenuto che sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della domanda cautelare ai fini di un riesame, tenuto conto che ad una sommaria delibazione appare assistita da consistente fumus la doglianza con cui è stato contestato il punteggio assegnato in relazione al terzo dei criteri di massima previsti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza,<br />
accoglie ai fini del riesame la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.<br />
Così deciso in Roma,  26 luglio 2007</p>
<p>Il Presidente.: Stefano Baccarini<br />
L’Estensore: Giuseppe Sapone</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-26-7-2007-n-3813/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/7/2007 n.3813</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/7/2007 n.271</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-26-7-2007-n-271/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-26-7-2007-n-271/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-26-7-2007-n-271/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/7/2007 n.271</a></p>
<p>Va sospesa la deliberazione comunale di approvazionedella convenzione stipulata tra un Comune ed una società per l&#8217;affidamento di locali demaniali in concessione, qualora sorgano dubbi sulla mancata adozione del metodo concorsuale da parte del Comune per giungere alla stipulazione del contratto impugnato; in particolare sulla natura ed entità del danno</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-26-7-2007-n-271/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/7/2007 n.271</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-26-7-2007-n-271/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/7/2007 n.271</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la deliberazione comunale di approvazionedella convenzione stipulata tra un Comune ed una società per l&#8217;affidamento di locali demaniali in concessione, qualora sorgano dubbi sulla mancata adozione del metodo concorsuale da parte del Comune per giungere alla stipulazione del contratto impugnato; in particolare sulla natura ed entità del danno che può derivare al ricorrente non possono influire le considerazioni circa la liceità dell’attività attualmente svolta dal controinteressato, ferma la possibilita’, per l’amministrazione, di escludere il ricorrente dalla partecipazione ad un esperimento pubblico, dopo averne valutato i requisiti in relazione ad un bando. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11760/g">Ordinanza sospensiva del 19 febbraio 2008 n. 922</p>
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11762/g">Ordinanza sospensiva del 20 novembre 2007 n. 6103</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00271/2007 REG.ORD.<br />
N. 00539/2007 REG.RIC.</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 539 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto dal signor Stefano Di Franco, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Cocchi, con domicilio eletto presso di lui a Genova in via Macaggi 21/5 &#8211; 8;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Ventimiglia</b>, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Guerrino Donadeo e Giorgio Valfre&#8217;, con domicilio eletto presso il primo a Genova in piazza Portello 1/12 Sc.B;<br />
nei confronti di<br />
<b>Societa&#8217; Emea Srl</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difese dall&#8217;avvocato Armando Gamalero, con domicilio eletto presso di lui a Genova in via XX Settembre 14/12;<br />
<b>Soc.Save Srl</b>, in persona del sindaco in carica;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
della deliberazione della Giunta Comunale di Ventimiglia 21 settembre 2006 n. 493.<br />
della delibera della Giunta Comunale n. 280 del 24.5.2007;</p>
<p>della convenzione stipulata tra il Comune di Ventimiglia ed EMEA S.r.l. in data 26.6.2007, per l&#8217;affidamento dei locali in Piazzale De Gasperi ex ACI;<br />
della non conosciuta concessione demaniale n. 7 del 29/5/2006 menzionata nella predetta concessione.</p>
<p>Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Ventimiglia;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Societa&#8217; Emea Srl;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 26/07/2007 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
poiché le censure dedotte dal ricorrente nei confronti degli atti tempestivamente impugnati non si appalesano del tutto sfornite di fondamento, nella parte in cui contestano la mancata adozione del metodo consursuale da parte del Comune per giungere alla stipulazione del contratto impugnato;<br />
poiché il danno che può derivare all’interessato è grave, e sulla sua natura ed entità non possono influire le considerazioni circa la liceità dell’attività attualmente svolta dal signor Di Franco. Al più l’amministrazione potrà escludere l’odierno ricorrente dalla partecipazione ad un esperimento pubblico, solo dopo averne valutato i requisiti in relazione ad un bando di cui non si conoscono i contenuti;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
accoglie la domanda cautelare, e dispone la sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 26/07/2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Raffaele Prosperi, Presidente<br />
Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore<br />
Davide Ponte, Consigliere<br />
   L&#8217;ESTENSORE<br /> IL PRESIDENTE<br />IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-26-7-2007-n-271/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/7/2007 n.271</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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