<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>26/7/2005 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/26-7-2005/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/26-7-2005/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 16:20:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>26/7/2005 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/26-7-2005/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2005 n.5912</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-26-7-2005-n-5912/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-26-7-2005-n-5912/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-26-7-2005-n-5912/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2005 n.5912</a></p>
<p>Pres. La Medica, Est. Bottiglieri G. Iaccarino (Avv.ti M. Chibbaro e A. Minieri) c/ Ministero dell’Economia e delle Finanze e Comando Generale della Guardia di Finanza (Avv.ra dello Stato) il pubblico impiegato ha diritto alla corresponsione dell&#8217;indennità &#8220;servizi esterni&#8221; quando i turni di servizio non coprano l&#8217;intero arco della giornata</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-26-7-2005-n-5912/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2005 n.5912</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-26-7-2005-n-5912/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2005 n.5912</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. La Medica, Est. Bottiglieri<br /> G. Iaccarino (Avv.ti M. Chibbaro e A. Minieri) c/ Ministero dell’Economia e delle Finanze e  Comando Generale della Guardia di Finanza (Avv.ra dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>il pubblico impiegato ha diritto alla corresponsione dell&#8217;indennità &#8220;servizi esterni&#8221; quando i turni di servizio non coprano l&#8217;intero arco della giornata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico impiego – Stipendi, assegni e indennità &#8211; Art. 12 del d.p.r. 5 giugno 1990, n. 147 – Indennità “servizi esterni” – Turni di espletamento del servizio esterno che non coprano l’intero arco della giornata – Difetto di previsione contraria – Diritto all’indennità – Sussiste &#8211; Motivi</p>
<p>2. Atto e provvedimento amministrativo – Circolari esplicative o interpretative di norme di legge o di accordo collettivo recepito in un regolamento – Contenuto provvedimentale – Non sussiste &#8211;  Conseguenze</p>
<p>3. Pubblico impiego – Stipendi, assegni e indennità &#8211; Crediti previdenziali e retributivi tardivamente corrisposti &#8211;  Artt. 16, comma 6, della l. 30 dicembre 1991, n. 412 e 22, comma 34, della l. 23 dicembre 1994 n. 724 –- Incidono sugli effetti e non sulla fattispecie generatrice – Conseguenze &#8211; Si applicano anche ai rapporti pendenti al momento della loro entrata in vigore &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sussiste, in difetto di una contraria espressa previsione, il diritto alla corresponsione dell’indennità  c.d. “servizi esterni”,  di cui all’art. 12 del d.p.r. 5 giugno 1990, n. 147, a prescindere dalla circostanza che i turni di espletamento del servizio esterno coprano o meno l’intero arco della giornata; non può essere, quindi, attribuita alcuna rilevanza al contenuto interpretativo di circolari emanate dall’amministrazione competente che limitino il riconoscimento dell’indennità di “servizio esterno”.</p>
<p>2. Le circolari esplicative o interpretative di norme di legge o di accordo collettivo recepito in un regolamento non hanno alcun contenuto provvedimentale e sono, pertanto, inidonee ad incidere sul diritto azionato; né tali atti possono porre vincoli o limiti non previsti nelle norme, di rango gerarchico superiore, che essi esplicitano e interpretano.</p>
<p>3. Gli artt. 16, comma 6, della l. 30 dicembre 1991, n. 412 e 22, comma 34, della l. 23 dicembre 1994 n. 724, che hanno previsto, rispettivamente per i crediti previdenziali e per quelli retributivi tardivamente corrisposti, che l’importo degli interessi sia portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a titolo di rivalutazione monetaria, sono norme che incidono sugli effetti e non sulla fattispecie generatrice, con la conseguenza che esse si applicano anche ai rapporti pendenti al momento della loro entrata in vigore: pertanto, per i ratei retributivi di pubblici dipendenti maturati fino al 31 dicembre 1994 deve essere corrisposto, oltre agli interessi legali (secondo i tassi in vigore alla scadenza dei singoli ratei), anche il danno da svalutazione, mentre per i ratei maturati successivamente spettano solo gli interessi, in quanto la rivalutazione può essere attribuita a titolo di maggior danno, eccezionalmente ritenuto in re ipsa, unicamente se (e nella misura in cui) risulti superiore all’interesse legale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA   ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO<br />
Sezione Seconda</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 10005/97, proposto da</p>
<p><b>Gianfranco Iaccarino + 117</b>, di cui all’allegato elenco, che costituisce parte integrante della presente sentenza, rappresentati e difesi dagli avv.ti Mario Chibbaro e Antonella Minieri, presso lo studio dei quali elettivamente domiciliano in Roma, Via E. Gianturco, n. 5; </p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Ministero dell’Economia e delle Finanze</b>, in persona del Ministro p.t., e il Comando Generale della Guardia di Finanza, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p>PER L’ACCERTAMENTO <br />
della spettanza dell’indennità d’istituto, non concessa ai ricorrenti, nella misura prevista dall’art. 12 del d.p.r. 5 giugno 1990, n. 147, a partire dall’entrata in vigore della legge, degli interessi e della rivalutazione sulle somme spettanti, nonché di ogni altro diritto consequenziale connesso e </p>
<p>PER LA CONDANNA<br />
delle intimate amministrazioni al pagamento delle somme riconosciute dal d.p.r. sopra indicato e non corrisposte, comprensive di interessi e rivalutazione monetaria.</p>
<p>Visto il ricorso;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle intimate amministrazioni; <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito alla pubblica udienza dell’11 maggio 2005, relatore la dr.ssa Anna Bottiglieri, l’avv. Minieri e l’avv. dello Stato Aiello.<br />
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato in data 5 luglio 1997, depositato il successivo 23 luglio, i ricorrenti, deducendo di appartenere a varie qualifiche e gradi della Guardia di Finanza, e di essere in servizio presso la Sezione Operativa della Stazione navale di Civitavecchia ed al Nucleo mobile della Tenenza di Fiumicino, hanno domandato il riconoscimento del diritto alla percezione dell’indennità di cui all’art. 12 del d.p.r. 5 giugno 1990, n. 147, c.d. indennità “servizi esterni”, ricorrendone tutti i presupposti, ovvero l’espletamento dei servizi svolti fuori dai locali dell’ufficio di appartenenza, sulla base di formali ordini di servizio, per l’intero turno, organizzato nell’intero orario della giornata (e per l’ottenimento della quale hanno singolarmente, e infruttuosamente, presentato diffida nel corso del dicembre 1996), a partire dall’entrata in vigore della citata norma (l’amministrazione ha, invece, con circolare n. 238370, del 3 luglio 1996, riconosciuto tale diritto esclusivamente dal 1° novembre 1995 al 31 agosto 1996), e la condanna dell’intimata amministrazione alla corresponsione delle somme a tale titolo spettanti sino al 31 ottobre 1995, oltre rivalutazione ed interessi legali.<br />
A sostegno della domanda deducono la violazione dell’art. 2, l. 135/75, in relazione agli artt. 3 e 6 Cost., la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, d.p.r. 147/90 e dell’art. 9 del contratto delle FF. AA.. del 31 luglio 1995, n. 395, l’eccesso di potere, il travisamento e l’erronea applicazione della norma, la violazione dell’art. 6, d.p.r. 1199/71 e dell’art. 20, l. 1034/71.<br />
Si sono costituite in giudizio le intimate amministrazioni, le quali, oltre a contestare genericamente la fondatezza delle dedotte pretese, assumendo genericamente che “…nessuno dei servizi svolti dai ricorrenti sembra rientrare nella previsione normativa…”, hanno eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per indeterminatezza, non avendo provveduto i ricorrenti a specificare i servizi per cui l’indennità è rivendicata, le modalità di svolgimento degli stessi, né il tempo in cui sono stati svolti, nonché, in via subordinata, la prescrizione del diritto in relazione alle somme relative al quinquennio antecedente la data di presentazione del ricorso o della diffida.<br />
Alla pubblica udienza dell’11 maggio 2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Con il proposto gravame gli odierni ricorrenti, appartenenti a vari gradi della Guardia di Finanza ed in servizio presso la Sezione Operativa della Stazione navale di Civitavecchia ed al Nucleo mobile della Tenenza di Fiumicino, hanno domandato il riconoscimento del diritto alla percezione dell’indennità di cui all’art. 12 del d.p.r. 5 giugno 1990, n. 147, c.d. indennità “servizi esterni”, ricorrendone tutti i presupposti, ovvero l’espletamento dei servizi svolti fuori dai locali dell’ufficio di appartenenza, sulla base di formali ordini di servizio, per l’intero turno, organizzato nell’intero orario della giornata (e per l’ottenimento della quale hanno singolarmente e infruttuosamente presentato istanza nel corso del dicembre 1996), a partire dall’entrata in vigore della citata norma (l’amministrazione ha, invece, con circolare n. 238370, del 3 luglio 1996, riconosciuto tale diritto esclusivamente dal 1° novembre 1995 al 31 agosto 1996), e la condanna dell’intimata amministrazione alla corresponsione delle somme a tale titolo spettanti sino al 31 ottobre 1995, oltre rivalutazione ed interessi legali.<br />
Le resistenti amministrazioni hanno, a riguardo, contestato genericamente la fondatezza delle pretese azionate. Hanno, altresì, eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per indeterminatezza, non avendo provveduto i ricorrenti a specificare i servizi per cui l’indennità è rivendicata, le modalità di svolgimento degli stessi, né il tempo in cui sono stati svolti, e, in via subordinata, la prescrizione del diritto in relazione alle somme relative al quinquennio antecedente la data di presentazione del ricorso o della diffida.</p>
<p>2. L’eccezione di inammissibilità spiegata dalla difesa erariale non è fondata.<br />
In materia di prove, a differenza del processo civile, che è governato dal principio dispositivo, il processo amministrativo segue una logica parzialmente diversa, definita sistema dispositivo con metodo acquisitivo, e fondata sul principio non dell’onere della prova bensì dell’onere del principio di prova, in base al quale il giudice può e deve acquisire d’ufficio gli elementi indicati da entrambe le parti o comunque necessari ai fini del decidere.</p>
<p>3. Nel merito delle pretese rivendicate in ricorso, il Collegio intende conformarsi al giudicato di questo Tribunale (sez. I bis, 19-01-04, n. 2058), che ha osservato che, in difetto di una contraria espressa previsione, l’esigenza di evidente carattere compensativo che ha determinato l’introduzione del supplemento dell’indennità di istituto sussiste a prescindere dalla circostanza che i turni di espletamento del servizio esterno coprano o meno l’intero arco della giornata.<br />
Di talchè non può annettersi rilevanza al contenuto interpretativo recato, con valenza restrittiva rispetto al riconoscimento dell’indennità in questione (escluso in presenza di turni continuativi che non coprano l’intero arco della giornata), da eventuali circolari dell’amministrazione competente. Invero, in materia di diritti patrimoniali del pubblico dipendente, in presenza di circolari che tali diritti ledano, non è ne necessaria l’impugnazione, poiché il giudice può disapplicarli ove ritenga fondata la pretesa del ricorrente.<br />
Del resto, le circolari esplicative o interpretative di norme di legge o di accordo collettivo recepito in un regolamento non hanno alcun contenuto provvedimentale e sono, pertanto, inidonee ad incidere sul diritto azionato; a tali atti, in ogni caso, non può essere annessa attitudine a porre vincoli né limiti non previsti nelle norme, di rango gerarchico superiore, che essi esplicitano e interpretano (C. Stato, sez. V, 10-11-92, n. 1240; T.A.R. Milano, sez. I, 08-04-93, n. 282).</p>
<p>4. In punto di fatto, deve essere sottolineato che, se è vero quanto sostenuto dalla difesa erariale in ordine alla circostanza che gli odierni ricorrenti in sede di gravame non hanno dato piena contezza della sussistenza dei presupposti cui la normativa subordina il riconoscimento della indennità de qua, è altresì vero che l’amministrazione resistente, oltre a non aver concretamente contestato sotto il profilo della ricorrenza dei necessari presupposti di fatto la fondatezza delle pretese azionate, non ha integralmente ottemperato a quanto richiesto dall’ordinanza presidenziale 26 settembre 2003, n. 225, con la quale questo Tribunale ha richiesto di fornire una relazione contenente l’indicazione dettagliata dei servizi svolti dai ricorrenti all’esterno, limitandosi a produrre, in più riprese, documentazione proveniente da vari comandi, afferente, senza pretesa di completezza, i servizi svolti dai ricorrenti, ivi compresi quelli esterni. </p>
<p>5. Nel descritto contesto, avuto presente che l’amministrazione non ha né validamente contestato le pretese azionate, né ha integralmente adempiuto all’incombente istruttorio, non solo non può essere esclusa, ma va, anzi, affermata, sulla base degli elementi desumibili dalla documentazione versata in giudizio (in particolare, Comando Gruppo Legnano, dep. 26 gennaio 2004; Comando Gruppo Milano, dep. 2 febbraio 2004; Comando Tenenza Fiumicino, dep. 2 febbraio 2004; Comando Stazione Civitavecchia, dep. 13 febbraio 2004; Comando Brigata Pantelleria, dep. 22 marzo 2004) in esito al detto incombente, la sussistenza dei presupposti fattuali cui è subordinato il riconoscimento dell’indennità di cui trattasi.<br />
Conseguentemente, il Collegio ritiene di poter stabilire astrattamente la fondatezza della pretesa dei ricorrenti, sancendo il diritto degli odierni istanti al percepimento della ripetuta indennità per i servizi esterni resi fuori dai locali dell’ufficio di appartenenza, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.p.r. 147/1990, sino al 31 ottobre 1995, e per i ratei non prescritti alla data delle diffide proposte dagli interessati, ovvero, in mancanza, alla data di proposizione del ricorso, demandando all’amministrazione, in sede di esecuzione del giudicato, la quantificazione sia del numero dei servizi de quibus svolti da ciascun ricorrente sia delle somme a tal fine dovute.</p>
<p>6. Quanto alla spettanza dei pure invocati accessori del credito, va sottolineato che gli artt. 16, comma 6, della l. 30 dicembre 1991, n. 412 e 22, comma 34, della l. 23 dicembre 1994 n. 724 – che hanno previsto, rispettivamente per i crediti previdenziali e per quelli retributivi tardivamente corrisposti, che l’importo degli interessi sia portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a titolo di rivalutazione monetaria – sono norme che incidono sugli effetti e non sulla fattispecie generatrice, con la conseguenza che esse si applicano anche ai rapporti pendenti al momento della loro entrata in vigore: pertanto, per i ratei retributivi di pubblici dipendenti maturati fino al 31 dicembre 1994 deve essere corrisposto, oltre agli interessi legali (secondo i tassi in vigore alla scadenza dei singoli ratei), anche il danno da svalutazione, mentre per i ratei maturati successivamente spettano solo gli interessi, in quanto la rivalutazione può essere attribuita a titolo di maggior danno, eccezionalmente ritenuto in re ipsa, unicamente se (e nella misura in cui) risulti superiore all’interesse legale.<br />
In argomento, va poi ulteriormente precisato come, ai sensi dell’art. 429 c.p.c., gli interessi legali e la rivalutazione monetaria per gli emolumenti corrisposti tardivamente ai pubblici dipendenti vanno calcolati separatamente sull’importo nominale del credito, per cui sulla somma dovuta quale rivalutazione non vanno calcolati né gli interessi né la rivalutazione ulteriore e sulla somma dovuta a titolo di interessi non vanno computati ancora interessi e rivalutazione (C. Stato, A. P., 15 giugno 1998, n. 3).</p>
<p>7. Ciò premesso, il proposto gravame deve essere accolto nei termini di cui sopra.<br />
Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 10005/97, proposto, come in epigrafe, da Gianfranco Iaccarino + 117, di cui all’allegato elenco, facente parte integrante della presente sentenza, lo accoglie nei limiti di cui sopra.<br />
Spese compensate<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, nella camera di consiglio dell’11 maggio 2005.</p>
<p>Domenico    LA  MEDICA            &#8211; Presidente<br />
Francesco    RICCIO                      &#8211; Consigliere<br />
Anna            BOTTIGLIERI          &#8211; Ref., estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-26-7-2005-n-5912/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2005 n.5912</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2005 n.5877</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-26-7-2005-n-5877/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-26-7-2005-n-5877/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-26-7-2005-n-5877/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2005 n.5877</a></p>
<p>Pres. Tosti, rel. Russo giurisdizione e impugnazione delle decisioni del Commissario degli usi civici 1. Competenza e giurisdizione – controversie aventi ad oggetto l’accertamento dell’esistenza e della natura dei diritti di uso civico &#8211; giurisdizione del Commissario degli usi civici – Sussistenza – ove si facciano valere titoli privati –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-26-7-2005-n-5877/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2005 n.5877</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-26-7-2005-n-5877/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2005 n.5877</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Tosti, rel. Russo</span></p>
<hr />
<p>giurisdizione e impugnazione delle decisioni del Commissario degli usi civici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Competenza e giurisdizione – controversie aventi ad oggetto l’accertamento dell’esistenza e della natura dei diritti di uso civico &#8211; giurisdizione del Commissario degli usi civici – Sussistenza – ove si facciano valere titoli privati – Giurisdizione ordinaria &#8211; Sussistenza</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Decisioni commissariali in tema di usi civici – Impugnabilità – Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai sensi dell’art.29 della legge 16.6.1927 n.1766, le controversie – afferenti la cosiddetta “qualitas soli” – circa l’esistenza, la natura e l’estensione dei diritti di uso civico spettanti agli abitanti di un Comune (così come di ogni altro diritto, promiscuo, di godimento delle terre) vanno ricondotte (involgendo questioni concernenti il carattere delle terre in discussione o l’appartenenza e la rivendicazione delle stesse) nello specifico ambito della giurisdizione del Commissario degli usi civici. Appartiene viceversa, secondo i principi generali, alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione di tutti i rapporti in cui si faccia valere in subjecta materia un qualsivoglia titolo di diritto privato.</p>
<p>2. Contro le decisioni commissariali adottate ai sensi dell’art.29 della legge 16.6.1927 n.1766 (ancorché abbiano definito questioni connesse, od accessorie, all’accertamento della “qualitas soli”) è esperibile il reclamo alla Corte d’Appello; i provvedimenti con cui il cennato Commissario risolve – in via provvisoria ed in attesa di decisioni irrevocabili sui diritti in contestazione – questioni inerenti al possesso o all’esercizio dei diritti stessi sono ricorribili in Cassazione ex art.111 Cost.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
SEZIONE I TER</b></p>
<p>nelle persone dei signori<br />
#NOME?	Tosti		PRESIDENTE<br />
#NOME?	Mezzacapo 	COMPONENTE<br />
#NOME?	Russo		COMPONENTE, rel.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.8683/2001 R.G.R., proposto dalla</p>
<p>signora  <b>BUCCIARELLI Rosina</b>, elettivamente domiciliata in Roma, via Bettolo n.54, presso l’avv. Luigi Capo, che la rappresenta e difende – per mandato – unitamente all’avv. Enrico Sales;<br />
&#8211; ricorrente &#8211;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; la <b>Regione Lazio</b>, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per mandato;</p>
<p>&#8211; l’<b>Università Agraria di Bassano Romano</b>,                                        n.c.;<br />
&#8211; resistenti &#8211;<br />
per l’accertamento<br />
di illegittimità del silenzio serbato sulla richiesta a provvedere in ordine alla determinazione del canone di affrancazione di un terreno gravato da uso civico.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla Camera di Consiglio del 7.7.2005 (relatore la dott.ssa Maria Ada Russo), i difensori delle parti (come da apposito verbale);<br />
Ritenuto e considerato quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>	Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 21 bis della legge 1034/71 (introdotto dall’art.2 della legge 205/2000), l’interessata – che intendeva ottenere (si cita testualmente) la “giusta determinazione del canone di affrancazione” di un terreno gravato da uso civico a favore dell’Università Agraria di Bassano Romano – ha impugnato il silenzio serbato dalla Regione Lazio sulla diffida volta a far sì che si provvedesse, al riguardo, “nei termini di legge”.<br />	<br />
All’esito della discussione svoltasi nella Camera di Consiglio del 7.7.2005, il Collegio – trattenuto il predetto ricorso in decisione – ne constata la palese inammissibilità.<br />
Il rimedio introdotto dall’art.2 della legge 21.7.2000 n.205 contro il silenzio serbato dalla pubblica amministrazione sull’istanza di un privato non è, invero, esperibile (cfr., da ultimo, C.d.S., VI^, n.86/2005) qualora il giudice amministrativo sia privo si giurisdizione in ordine al rapporto cui inerisce la richiesta rimasta inevasa.<br />
E che una tale giurisdizione, nel caso di specie, difetti totalmente non sembra certo poter esser revocato in dubbio.<br />
L’affrancazione (da parte del legittimato) di un terreno gravato da uso civico – tramite pagamento della somma stabilita dalla legge; e nella ricorrenza dei prescritti presupposti – costituisce, infatti, un vero e proprio diritto soggettivo di natura potestativa: il cui esercizio (cfr. C.d.S., VI^, n.187/92) non può esser condizionato dal concedente, ancorché si tratti di un’Amministrazione pubblica; alla quale spetta solo un’attività ricognitiva (inidonea, in quanto tale, a “degradare” un diritto ad interesse legittimo) dell’esistenza dei presupposti stessi.<br />
In concreto; ai sensi dell’art.29 della legge 16.6.1927 n.1766 (cfr., sul punto, T.A.R. Calabria, CZ, n.178/95), le controversie – afferenti la cosiddetta “qualitas soli” – circa l’esistenza, la natura e l’estensione dei diritti di uso civico spettanti agli abitanti di un Comune (così come di ogni altro diritto, promiscuo, di godimento delle terre) vanno ricondotte (invol-gendo questioni concernenti il carattere delle terre in discussione; o l’ap-partenenza e la rivendicazione delle stesse) nello specifico ambito della giurisdizione del Commissario degli usi civici.<br />
Appartiene viceversa, secondo i principi generali, alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. civ., II^, n.8778/94) la cognizione di tutti i rapporti in cui si faccia valere (“in subjecta materia”) un qualsivoglia titolo di diritto privato.<br />
È solo da precisare che, contro le decisioni commissariali adottate ai sensi dell’art.29 della legge 16.6.1927 n.1766 (ancorché abbiano definito questioni connesse, od accessorie, all’accertamento della “quali-tas soli”) è esperibile il reclamo alla Corte d’Appello; mentre i provvedi-menti con cui il cennato Commissario risolve – in via provvisoria: ed in attesa di decisioni irrevocabili sui diritti in contestazione – questioni inerenti al possesso o all’esercizio dei diritti stessi sono, da parte loro, ricorribili in Cassazione ex art.111 Cost.. (Cfr., in relazione a tale problematica: disciplinata dall’art.30 della legge “1766”, Cass., SS.UU., n.761/95).<br />
Condividendo appieno gli orientamenti giurisprudenziali di cui si è testé fatto cenno, il Collegio – che pur ravvisa giustificati motivi per compensare tra le parti costituite le spese di lite – non può (come già si è detto) che concludere per l’inammissibilità del gravame. </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>   IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
     SEZIONE I TER,<br />
definitivamente pronunciando in rito, <br />
dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe;<br />
compensa tra le parti le spese del giudizio.</p>
<p>    Così deciso in Roma, addì 7.7.2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-26-7-2005-n-5877/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2005 n.5877</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2005 n.5917</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-26-7-2005-n-5917/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-26-7-2005-n-5917/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-26-7-2005-n-5917/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2005 n.5917</a></p>
<p>Pres. Corsaro, Est. Santoleri L. MANGIA ed altri (Avv. A. Traviano) c/ I.N.P.D.A.P. (Avv. E. Urso) sulla giurisdizione del G.O. in materia di controversie di natura previdenziale Giurisdizione e competenza – Fondo di Previdenza e Credito per i Dipendenti Civili e Militari dello Stato e dei loro superstiti – Posizione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-26-7-2005-n-5917/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2005 n.5917</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-26-7-2005-n-5917/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2005 n.5917</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corsaro, Est. Santoleri<br /> L. MANGIA ed altri (Avv. A. Traviano) c/ I.N.P.D.A.P. (Avv. E. Urso)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del G.O. in materia di controversie di natura previdenziale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Fondo di Previdenza e Credito per i Dipendenti Civili e Militari dello Stato e dei loro superstiti – Posizione di ausiliaria nel  pubblico impiego &#8211; Accertamento del diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di contributi obbligatori – Giurisdizione del G.O. – Sussiste – Motivi – Natura previdenziale della controversia</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sussiste giurisdizione del G.O., data la natura previdenziale della controversia, in materia di accertamento del diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di contributi obbligatori al Fondo di Previdenza e Credito per i Dipendenti Civili e Militari dello Stato e dei loro superstiti durante il periodo di permanenza nella posizione di ausiliaria, attese le indubbie finalità previdenziali assolte dal fondo di Previdenza ed il carattere mutualistico del criterio di legge in virtù del quale gli iscritti sono obbligati al versamento dei contributi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
Sezione Terza Ter</b></p>
<p>composto dai signori magistrati:<br />
Dott. Francesco Corsaro        Presidente<br />
&#8211; Dott.  Angelica Dell’Utri      Consigliere                                                                       &#8211;                                       Dott. Stefania Santoleri         Consigliere, relatore                                           ha</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 17769/00, proposto da</p>
<p><b>MANGIA Leonardo, MUSTACCIUOLI Orlando, PISANI Giuseppe, LA COSTA Gianfrancesco, ALAGGIO Giuseppe, CALABRESE Italo, RENDINI Mario, POLI Vincenzo, SCATTONI Sergio, ESPOSITO Pasquale, GRECO Giacomo, BALSAMO Antonio</b> rappresentati e difesi dall’Avv. Antonio Taviano ed elettivamente domiciliati presso  il suo studio sito in Roma, Via Sforza n. 5.</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA – I.N.P.D.A.P.</b> – in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Edoardo Urso ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura dell’Istituto siti in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29.</p>
<p>per l&#8217;accertamento<br />
del diritto dei ricorrenti ad ottenere il rimborso del contributo previsto dalla L. 21/2/63 n. 252.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;<br />	<br />
	Vista la memoria prodotte da parte resistente a sostegno delle proprie difese; <br />	<br />
	Visti tutti gli atti di causa;<br />	<br />
	Relatore alla pubblica udienza del 7 luglio 2005 la Dott.ssa Stefania Santoleri, e uditi, altresì, l’Avv. Antonio Taviano per la parte ricorrente e l’Avv. Piera Messina, su delega dell’Avv. Urso, per la parte resistente.<br />	<br />
	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center><b>ESPOSIZIONE IN FATTO</b></p>
<p>I ricorrenti, ufficiali dell’Esercito Italiano, del Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato, passati  dalla posizione di “ausiliaria” a quella di “riserva”, hanno chiesto all’INPDAP, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 1 della L. n. 252/63, il rimborso del contributo dello 0,50% Fondo Credito trattenuto durante l’intero periodo di “ausiliaria”.<br />
Poiché l’Istituto ha negato il rimborso, sostenendo che sarebbe stata implicitamente abrogata dal D.P.R. n. 1032/73 la norma che prevede il beneficio della restituzione della misura contributiva di cui alla legge 252/1963, con il presente ricorso i ricorrenti chiedono l’accertamento del loro diritto alla restituzione del contributo.<br />
A sostegno della loro pretesa  deducono i seguenti motivi di impugnazione:<br />
1) Violazione dell’art. 1 comma 3 della L. 21/2/63 n. 252. Violazione dei principi generali di diritto in materia di abrogazione delle leggi.<br />
Con la legge 21/2/63 n. 252 all’art. 1, è stato consentito agli ufficiali in ausiliaria di contrarre prestiti con il Fondo Credito, assoggettandosi il loro trattamento pensionistico al contributo dello 0,50% e statuendosi nel contempo il loro diritto al rimborso del contributo all’atto della cessazione del periodo di ausiliaria.<br />
L’INPDAP o precedentemente l’ENPAS avevano sempre restituito il contributo al momento della cessazione del periodo di ausiliaria.<br />
I pareri del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e del Ministero del Tesoro, secondo cui vi sarebbe stata l’implicita abrogazione della L. 21/2/63 n. 252 sulla scorta di quanto previsto dall’art. 37 del D.P.R. 29/12/73 n. 1032 sarebbero erronei, poiché l’art. 1 della L. n. 252/63 sarebbe ancora vigente.<br />
Il diniego di rimborso non potrebbe fondarsi neppure sulla previsione dell’art. 1 comma 245 della L. 23/12/94 n. 662, non essendo detta norma applicabile ai ricorrenti che avrebbero maturato il diritto al rimborso prima della sua emanazione.<br />
2) Eccesso di potere per disparità di trattamento.<br />
Fino a pochissimo tempo fa l’INPDAP avrebbe sempre restituito il contributo: il diverso comportamento ora attuato determinerebbe una grave disparità di trattamento.<br />
Insistono quindi i ricorrenti per l’accoglimento del ricorso.<br />
Si è costituito in giudizio l’INPDAP che ha eccepito, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo trattandosi di controversia previdenziale.<br />
Ha chiesto comunque anche il rigetto del ricorso per infondatezza.<br />
All’udienza pubblica del 7 luglio 2005, su concorde richiesta delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Con il presente ricorso i ricorrenti hanno chiesto l’accertamento  del loro diritto al rimborso del contributo dello 0,50% da essi versato, nel periodo di “ausiliaria”, al Fondo di Previdenza di Credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e loro superstiti, sebbene non avessero ottenuto alcuna prestazione creditizia.<br />
L’I.N.P.D.A.P., con la memoria depositata in prossimità dell’udienza di discussione, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo richiamando l’orientamento della giurisprudenza.<br />
L’eccezione di difetto di giurisdizione è fondata.<br />
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza emessa su regolamento preventivo di giurisdizione in ordine ad una fattispecie identica a quella oggetto del presente giudizio, &#8211; accertamento del diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di contributi obbligatori al Fondo di Previdenza e Credito per i Dipendenti Civili e Militari dello Stato e dei loro superstiti durante il periodo di permanenza nella posizione di ausiliaria – ha dichiarato che la controversia è di natura previdenziale e come tale è rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (Cass. SS.UU. 15/11/02 n. 16164).<br />
La Corte di Cassazione, il cui orientamento è pienamente condiviso dal Collegio, ha chiarito che la controversia ha natura previdenziale, attese le indubbie finalità previdenziali assolte dal fondo di Previdenza ed il carattere mutualistico del criterio di legge in virtù del quale gli iscritti sono obbligati al versamento dei contributi.<br />
Pertanto la domanda, volta alla restituzione dei contributi, trova il suo titolo necessario ed immediato in un rapporto tipicamente previdenziale, rispetto al quale sia il pregresso rapporto di impiego sia la posizione di ausiliaria si pongono come meri presupposti di fatto, richiesti dalla legge per la costituzione del rapporto previdenziale obbligatorio.<br />
Da ciò deriva che in applicazione del criterio del petitum sostanziale, che presiede al riparto della giurisdizione e che ha riguardo all’effettiva natura della controversia, la controversia di cui trattasi appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice delle controversie previdenziali, ai sensi dell’art. 442 c.p.c.<br />
Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.<br />
Le spese di lite possono essere compensate ricorrendone giusti motivi.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio- Sezione Terza Ter-<br />
dichiara inammissibile<br />
il ricorso in epigrafe indicato.<br />
	Compensa tra le parti le spese del giudizio.<br />	<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.																																																																																												</p>
<p>	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 luglio 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-26-7-2005-n-5917/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2005 n.5917</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport &#8211; Lodo &#8211; 26/7/2005 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/camera-di-conciliazione-e-arbitrato-per-lo-sport-lodo-26-7-2005-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/camera-di-conciliazione-e-arbitrato-per-lo-sport-lodo-26-7-2005-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/camera-di-conciliazione-e-arbitrato-per-lo-sport-lodo-26-7-2005-n-0/">Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport &#8211; Lodo &#8211; 26/7/2005 n.0</a></p>
<p>F.C. Messina Peloro Srl (Avv.ti L. Stevanato, C. Briguglio e M. Giannotta) c. Federazione Italiana Giuoco Calcio (Avv.ti M. Gallavotti e L. Medugno), Bologna F.C. 1909 SpA (Avv.ti M. Tonucci, A. Clarizia, A. Fantini e G. Alù) 1. Diritto amministrativo dello Sport – Esposizione debitoria di squadre di calcio professionistico</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/camera-di-conciliazione-e-arbitrato-per-lo-sport-lodo-26-7-2005-n-0/">Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport &#8211; Lodo &#8211; 26/7/2005 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/camera-di-conciliazione-e-arbitrato-per-lo-sport-lodo-26-7-2005-n-0/">Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport &#8211; Lodo &#8211; 26/7/2005 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">F.C. Messina Peloro Srl (Avv.ti L. Stevanato, C. Briguglio e M. Giannotta) c. Federazione Italiana Giuoco Calcio (Avv.ti M. Gallavotti e L. Medugno), Bologna F.C. 1909 SpA (Avv.ti M. Tonucci, A. Clarizia, A. Fantini e G. Alù)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Diritto amministrativo dello Sport – Esposizione debitoria di squadre di calcio professionistico – Mancata ammissione al campionato di calcio di serie A – Ricorso alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport – Temerarietà e strumentalità del contenzioso – Criteri di valutazione</p>
<p>2. Diritto amministrativo dello Sport – Esposizione debitoria di squadre di calcio professionistico – Mancata ammissione al campionato di calcio di serie A – Ricorso alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport – Lite temeraria – Oggetto – In caso di mancato versamento delle ritenute d’acconto trattenute dagli stipendi dei giocatori &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In relazione all’esposizione debitoria nei confronti dell’erario,  la temerarietà ovvero la strumentalità del contenzioso deve essere valutata con riguardo agli adempimenti concernenti il comparto sportivo e costituisce oggetto di autonomo apprezzamento da parte delle istituzioni tecniche federali, in relazione alle peculiari finalità di risanamento finanziario del sistema sportivo professionistico e di garanzia del regolare svolgimento dei campionati.<br />
2. In relazione all’esposizione debitoria nei confronti dell’erario, assume carattere temerario ovvero strumentale la lite nella parte in cui è diretta a contestare la pretesa erariale in relazione al mancato versamento &#8211; né nei termini di adempimento previsti dalla legge, né successivamente &#8211; delle ritenute d’acconto trattenute dagli stipendi dei giocatori, così come determinate sulla base delle dichiarazioni fiscali provenienti dalla stessa società istante; somme poi dovute anche ai fini del procedimento coattivo di riscossione, a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione modello unico/2004 presentata per il periodo d’imposta 2003-2004 effettuato ai sensi dell’art 36 bis, d.P.R. n. 600/1973 e/o art. 54 bis d.P.R. n. 633/1972.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/6980_6980.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/camera-di-conciliazione-e-arbitrato-per-lo-sport-lodo-26-7-2005-n-0/">Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport &#8211; Lodo &#8211; 26/7/2005 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2005 n.1397</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-26-7-2005-n-1397/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-26-7-2005-n-1397/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-26-7-2005-n-1397/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2005 n.1397</a></p>
<p>Luigi Antonio Esposito – Presidente, Giuseppe Chinè – Estensore Ser.Fin. s.p.a. (avv. M. Perrone) c. Comune di Soverato (avv. F. Attinà), San Giorgio s.p.a. (avv. A. Buccelli e F. Mirigliani) sull&#8217;inapplicabilità della sanzione della nullità ex art. 21-septies comma 1, l. n. 241 del 1990, al provvedimento adottato in contrasto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-26-7-2005-n-1397/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2005 n.1397</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-26-7-2005-n-1397/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2005 n.1397</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Luigi Antonio Esposito – Presidente, Giuseppe Chinè – Estensore<br /> Ser.Fin. s.p.a. (avv. M. Perrone) c. Comune di Soverato (avv. F. Attinà), San Giorgio s.p.a. (avv. A. Buccelli e F. Mirigliani)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inapplicabilità della sanzione della nullità ex art. 21-septies comma 1, l. n. 241 del 1990, al provvedimento adottato in contrasto con una misura cautelare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo – Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Proposizione – Termine di proposizione – Provvedimento finale – Conoscenza – Sufficienza.</p>
<p>2. Pubblica amministrazione – Atto amministrativo – Atto adottato in contrasto con una misura cautelare – Art.21-septies comma 1, l. n.241 del 1990 – Non è applicabile.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai fini della decorrenza del termine di decadenza per la proposizione del gravame, non è affatto necessario che l’interessato abbia avuto piena ed integrale conoscenza di tutti gli atti della sequenza procedimentale, essendo sufficiente che abbia conosciuto il provvedimento finale.</p>
<p>2. La sanzione della nullità, che l’art.21-septies comma 1, l. 7 agosto 1990 n.241, come introdotto dalla l. 11 febbraio 2005 n.15, prevede in caso di provvedimento adottato in violazione o elusione del giudicato, non può essere applicata quando sia stato adottato un atto in contrasto con una misura cautelare concessa dal giudice amministrativo, sia perché altrimenti verrebbe proposta una inammissibile interpretazione estensiva della norma, sia perché l’assimilazione trova un ostacolo insormontabile nei caratteri tipici del giudicato, i quali sono affatto estranei alle misure cautelari.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria<br />
 Catanzaro &#8211; Sezione Seconda</b></p>
<p>composto dai signori magistrati:<br />
Dr. Luigi Antonio ESPOSITO – Presidente;Dr. Giuseppe CHINE’ – Giudice rel.;<br />
Dr. Carlo DELL’OLIO &#8211; Giudice,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1392/2004 proposto da</p>
<p><b>Ser. Fin. S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Michele Perrone, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. A. Aiello, sito in Catanzaro, v. Crispi n. 18,</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di Soverato</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Francesca Attinà, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Catanzaro, v. Indipendenza n. 21,</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>San Giorgio S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelica Buccelli e Francesco Mirigliani, selettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo sito in Catanzaro, viale Gaetano Argento n. 14,</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; della determinazione n. 56 del 6.09.2004 recante approvazione dei verbali di gara, ivi compresi quelli contenenti il procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte della ricorrente e della aggiudicataria, e l’aggiudicazione del servizio di accerta<br />
 &#8211; delle successive determinazioni n. 10 del 28.10.2005, n. 15 del 15 febbraio 2005, n. 21 del 24 febbraio 2005;</p>
<p>e per la condanna<br />
dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni in forma specifica o, in subordine, per equivalente monetario.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Viste le memorie di costituzione dell’Amministrazione e della controinteressata, con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito alla pubblica udienza dell’ 8 luglio 2005 il magistrato relatore, dr. Giuseppe Chiné;<br />
Uditi gli avvocati delle parti costituite come da relativo verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il ricorso in epigrafe, la Ser. Fin. S.p.a. impugnava, chiedendone l’annullamento e la sospensione in via cautelare, il provvedimento di aggiudicazione a favore della controinteressata del servizio di accertamento e riscossione del canone sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, del canone per l’occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche nell’ambito della gara, da svolgersi con il criterio dell’offerta economicamente  vantaggiosa, indetta dal Comune di Soverato con bando del 12.05.2004.<br />
Avverso il provvedimento impugnato, la ricorrente articolava una pluralità di censure, e segnatamente: 1) Violazione dell’art. 3 l. n. 241/90; 2) Violazione dell’art. 25 d. lgv. n. 157/95; 3) Violazione dell’art. 327/2000; 4) Violazione del d. lgv. n. 276/2003.<br />
Si costituivano in giudizio l’Amministrazione intimata e la controinteressata, entrambe instando per il rigetto del gravame.<br />
Con ordinanza n. 22/2005 del 13.01.2005, il Collegio accoglieva la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato. <br />
Con successiva determinazione n. 9 del 27.01.2005 del Responsabile del competente settore comunale, l’Amministrazione provvedeva all’annullamento d’ufficio della precedente determinazione n. 56/2004 (oggetto di sospensiva giurisdizionale) ed a rimettere gli atti alla commissione di gara per la rinnovazione parziale del procedimento.<br />
Di conseguenza, la commissione di gara, accertata la convenienza dell’offerta economica presentata dalla controinteressata, decideva di rinnovare il procedimento di verifica dell’anomalia di tale ultima offerta, invitando la San Giorgio S.p.a. a specificare i costi relativi alla sicurezza dei lavoratori così come stabilito dalla legge n. 327/2000. A tale richiesta, la controinteressata replicava con nota dell’8.02.2005.<br />
Pervenute le giustificazioni richieste, la commissione di gara, nella seduta del 15.02.2005, provvedeva all’aggiudicazione provvisoria del servizio alla controinteressata. Con determinazione dirigenziale n. 15 del 15.02.2005, si provvedeva, quindi, a nuova aggiudicazione definitiva a favore di quest’ultima.<br />
Tale ultima aggiudicazione, assieme ad atti presupposti e consequenziali, veniva impugnata dalla ricorrente con motivi aggiunti notificati il 3.06.2005 e depositati presso la Segreteria del Tribunale il 9.06.2005.<br />
All’udienza dell’8 luglio 2005, sentiti i difensori delle parti, come da relativo verbale, il ricorso veniva trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.1 Il ricorso introduttivo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.</p>
<p>1.2 Risulta invero per tabulas che con determinazione del Responsabile del Settore 3° &#8211; Entrate del Comune resistente, n. 9 del 27.01.2005, è stata annullata d’ufficio la precedente determinazione n. 56 del 6.09.2004 di aggiudicazione definitiva a favore della controinteressata.<br />
Essendo stata ritirata in autotutela, con effetti ex tunc, la determinazione oggetto del presente gravame, non può residuare alcun interesse alla richiesta pronuncia giurisdizionale di annullamento.</p>
<p>2.3 Né a conclusioni diverse può condurre la considerazione che con il medesimo ricorso introduttivo la società ricorrente abbia proposto una domanda di risarcimento dei danni conseguenti all’aggiudicazione denunciata di illegittimità.<br />
Difatti, detta domanda è stata proposta in via principale quale richiesta di risarcimento in forma specifica, da tradursi, nelle intenzioni della ricorrente, nella condanna dell’Amministrazione all’aggiudicazione della gara a favore di quest’ultima. In questi termini la domanda è chiaramente inaccoglibile, avendo la ricorrente, in pendenza di giudizio,  partecipato alla gara rinnovata in seguito all’annullamento in autotutela della determinazione n. 56/2004, quivi spendendo le proprie chance di aggiudicazione.<br />
Del pari inaccoglibile è la domanda, formulata in via subordinata, di risarcimento dei danni per equivalente monetario. Ed invero, la ricorrente, domandando genericamente il risarcimento del danno in termini di lucro cessante e danno emergente, lascia intendere che aspira all’equivalente monetario dell’aggiudicazione, ovvero all’utile che avrebbe ottenuto eseguendo il contratto di appalto. A tale domanda possono essere facilmente opposti i medesimi argomenti sopra spesi con riferimento alla richiesta di risarcimento in forma specifica.<br />
Ovviamente, a conclusioni ben diverse, per ciò che concerne la persistenza dell’interesse allo scrutinio delle censure di legittimità mosse con l’atto introduttivo del presente giudizio, sarebbe stato possibile giungere se la ricorrente avesse spiegato domanda di risarcimento del c.d. danno da ritardo ma, in assenza di una espressa ed inequivoca iniziativa di parte, l’eventuale esame da parte del Collegio di tale singola fattispecie di danno sarebbe inevitabilmente viziato da ultrapetizione.</p>
<p>2.1 Si palesa, viceversa, irricevibile il ricorso per motivi aggiunti.</p>
<p>2.2 Risulta documentalmente provato che la determinazione n. 15 del 15.02.2005, recante aggiudicazione definitiva in seguito a rinnovazione parziale della gara, è stata comunicata alla ricorrente con lettera raccomandata a.r. del 16.02.2005, pervenuta alla destinataria il 21.02.2005. Tale lettera conteneva copia della predetta determinazione nonché del verbale di gara in pari data.<br />
Peraltro, la conferma dell’avvenuta ricezione del plico in data 21.02.2005 è pervenuta dalla stessa ricorrente che, nell’ambito della nota del 2.03.2005 prot. 738 avente ad oggetto – tra l’altro &#8211; “accesso agli atti di gara”, testualmente dichiara di aver ricevuto la nota comunale del 16.02.2005 il 21.02.2005, e di avere interesse all’estrazione di copia di ulteriore documentazione relativa la procedura di evidenza pubblica.<br />
Tanto premesso, poiché il ricorso per motivi aggiunti avverso la nuova aggiudicazione definitiva è stato notificato soltanto il 3.06.2005, quindi dopo la scadenza del termine di sessanta giorni decorrente dalla predetta data di ricezione del plico contenente copia del provvedimento oggetto di impugnazione, ne risulta evidente la tardività.<br />
Né a conclusioni diverse conduce l’argomento, usato negli scritti difensivi della ricorrente, secondo cui la piena conoscenza degli atti di gara sarebbe nella specie intervenuta soltanto in data 4.04.2005, quando l’Amministrazione ha consegnato copia del verbale di gara del 28.01.2005 e della determinazione n. 10/2005. <br />
Tale argomento, invero, contrasta con l’indirizzo giurisprudenziale consolidato in base al quale la conoscenza di un provvedimento amministrativo, ai fini della proposizione dell’impugnativa giurisdizionale, interviene quando l’interessato abbia avuto contezza del suo contenuto sostanziale e ne abbia quindi percepito l’immediata efficacia lesiva (cfr., ex multis, C.d.S., sez. IV, 1° agosto 2001, n. 4206; Id., 11 luglio 2001, n. 3890). Ne consegue che, affinché decorra il termine di decadenza per la proposizione del gravame, non è affatto necessario che l’interessato abbia avuto piena ed integrale conoscenza di tutti gli atti della sequenza procedimentale, essendo sufficiente che abbia conosciuto il provvedimento finale. Una volta proposto tempestivamente il ricorso avverso tale ultimo provvedimento, gli atti endoprocedimentali successivamente conosciuti, se lesivi, potranno difatti essere impugnati con lo strumento dei motivi aggiunti. </p>
<p>2.3 Né meritevole di pregio si palesa l’ulteriore argomento speso dalla ricorrente per superare l’eccezione, proposta negli scritti difensivi dell’Amministrazione, di irricevibilità dei motivi aggiunti, secondo cui il provvedimento di aggiudicazione definitiva adottato in sede di rinnovazione delle operazioni di gara sarebbe affetto da nullità, in quanto contrastante con il contenuto dell’ordinanza cautelare n. 22 del 13.01.2005.<br />
In altri termini, per la tesi spesa dalla ricorrente, la nuova aggiudicazione, e gli atti presupposti, ponendosi in contrasto con un precetto cautelare, sarebbero affetti da nullità ai sensi dell’art. 21 septies l. n. 241/90, come introdotto dall’art. 14 della legge n. 15/2005. Di qui l’assenza di uno specifico onere di impugnazione degli atti amministrativi nulli nell’ordinario termine decadenziale.<br />
La tesi, pur suggestiva, non è aderente al contenuto della norma di legge quivi richiamata. Essa, inoltre, propone una inammissibile applicazione retroattiva di una norma entrata in vigore dopo l’adozione dell’aggiudicazione definitiva n. 15 del 15.02.2005.<br />
L’art. 21 septies, 1° comma, l. n. 241/90 stabilisce che <<E’nullo il provvedimento amministrativo. . . che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi previsti dalla legge>>. La ricorrente, nella consapevolezza dell’assenza di una espressa previsione legislativa che sanzioni con la nullità la violazione o elusione di una misura cautelare concessa dal giudice amministrativo,  ha sostenuto che tale fattispecie sarebbe assimilabile, quanto alle conseguenze giuridiche, alla violazione o elusione del giudicato. Ma tale assimilazione, oltre a porsi in contrasto con la chiara lettera della legge, di cui viene proposta una inammissibile interpretazione estensiva, trova un ostacolo insormontabile nei caratteri tipici del giudicato, i quali sono affatto estranei alle misure cautelari. Focalizzando l’attenzione esclusivamente sugli effetti, può richiamarsi il carattere definitivo ed incontestabile del giudicato, il quale è impermeabile finanche alle pronunce di incostituzionalità, per loro natura connotate da retroattività. Tali caratteri sono estranei alle misure cautelari, le quali sono naturalmente munite di un’efficacia interinale e provvisoria, destinata a cessare con la pronuncia di merito, anche di primo grado. E di tali differenze ha avuto piena contezza lo stesso legislatore che, nel disciplinare un procedimento speciale per l’attuazione coattiva delle misure cautelari concesse dal giudice amministrativo (art. 21, 14° comma, l. n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000), non ha inteso estendere l’ambito applicativo del giudizio di ottemperanza, ma ha preferito limitarsi ad attribuire al giudice della cautela i soli poteri esercitati in sede di ottemperanza ex art. 27, 1° comma, n. 4) del Testo unico n. 1054/1924.<br />
In sintesi, e senza entrare nel merito della supposta violazione o elusione dell’ordinanza cautelare n. 22/2005, non appare sostenibile che a tali condotte di violazione o elusione consegua la medesima sanzione della nullità prevista dall’art. 21 septies per le sole decisioni giurisdizionali passate in giudicato. <br />
L’impossibilità di fare uso della categoria giuridica della nullità, conferma l’onere per la ricorrente di impugnare nell’ordinario termine decadenziale la determinazione n. 15/2005.<br />
Il mancato adempimento di detto onere, comporta necessariamente la declaratoria di irricevibilità per tardività del ricorso per motivi aggiunti.  </p>
<p>3. La natura delle questioni esaminate configura giusto motivo per compensare integralmente  spese, diritti ed onorari di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Catanzaro &#8211; Sez. II – dichiara improcedibile il ricorso introduttivo in epigrafe.<br />
Dichiara irricevibile il ricorso per motivi aggiunti.<br />
Compensa integralmente spese, diritti ed onorari di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell’8 luglio 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-26-7-2005-n-1397/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2005 n.1397</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport &#8211; Lodo &#8211; 26/7/2005 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/camera-di-conciliazione-e-arbitrato-per-lo-sport-lodo-26-7-2005-n-0-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/camera-di-conciliazione-e-arbitrato-per-lo-sport-lodo-26-7-2005-n-0-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/camera-di-conciliazione-e-arbitrato-per-lo-sport-lodo-26-7-2005-n-0-2/">Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport &#8211; Lodo &#8211; 26/7/2005 n.0</a></p>
<p>F.C. Sporting Benevento Srl (Avv. G. Stradolini) c. Federazione Italiana Giuoco Calcio (Avv.ti M. Gallavotti e L. Medugno) Diritto amministrativo dello Sport – Ammissione ai campionati – Diniego di iscrizione al campionato – Presupposti – Assenza di anche uno solo dei requisiti previsti dalla normativa federale L’assenza di anche uno</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/camera-di-conciliazione-e-arbitrato-per-lo-sport-lodo-26-7-2005-n-0-2/">Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport &#8211; Lodo &#8211; 26/7/2005 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/camera-di-conciliazione-e-arbitrato-per-lo-sport-lodo-26-7-2005-n-0-2/">Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport &#8211; Lodo &#8211; 26/7/2005 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">F.C. Sporting Benevento Srl (Avv. G. Stradolini) c. Federazione Italiana Giuoco Calcio (Avv.ti M. Gallavotti e L. Medugno)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Diritto amministrativo dello Sport – Ammissione ai campionati – Diniego di iscrizione al campionato – Presupposti – Assenza di anche uno solo dei requisiti previsti dalla normativa federale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’assenza di anche uno solo dei requisiti previsti dalla normativa federale, nonostante la promessa di soddisfacimento in caso di ammissione, determina il legittimo diniego dell’iscrizione al campionato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/6981_6981.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/camera-di-conciliazione-e-arbitrato-per-lo-sport-lodo-26-7-2005-n-0-2/">Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport &#8211; Lodo &#8211; 26/7/2005 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2005 n.1399</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-26-7-2005-n-1399/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-26-7-2005-n-1399/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-26-7-2005-n-1399/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2005 n.1399</a></p>
<p>Luigi Antonio Esposito – Presidente, Giuseppe Chinè – Estensore Comune di San Pietro a Maida (avv. A. Perri) c. De Marco (avv. L. Marasco e D. Marasco) sulla fonte normativa della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo riguardo alla controversia avente ad oggetto l&#8217;interpretazione ed attuazione di clausole contenute in una</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-26-7-2005-n-1399/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2005 n.1399</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-26-7-2005-n-1399/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2005 n.1399</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Luigi Antonio Esposito – Presidente, Giuseppe Chinè – Estensore<br /> Comune di San Pietro a Maida (avv. A. Perri) c. De Marco (avv. L. Marasco e D. Marasco)</span></p>
<hr />
<p>sulla fonte normativa della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo riguardo alla controversia avente ad oggetto l&#8217;interpretazione ed attuazione di clausole contenute in una convenzione di lottizzazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e urbanistica – Giurisdizione e competenza – Convenzione di lottizzazione – Interpretazione ed attuazione di clausole – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – Fonte – Art.11 comma 5, n.241 del 1990.</p>
<p>2. Edilizia e urbanistica – Convenzione di lottizzazione – Rinuncia alla riproduzione di clausole inserite nello schema di convenzione – Impugnazione nei termini di legge – Necessità.</p>
<p>3. Processo – Processo amministrativo – Domande riconvenzionali – Proposizione – Ricorso incidentale – Necessità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla controversia inerente l’interpretazione ed attuazione di clausole contenute in una convenzione di lottizzazione, non può rinvenire la propria fonte nell’art. 34, d.lg. 31 marzo 1998 n.80, né nella versione originaria, né in quella introdotta dall’art. 7, lettera b), l. 21 luglio 2000 n.205, bensì nell’art. 11 comma 5, l. 7 agosto 1990 n.241.</p>
<p>2. Nel caso in cui la p.a. voglia censurare la scelta del proprio rappresentante legale (che ha sottoscritto la convenzione di lottizzazione) di rinunciare alla riproduzione nell’accordo delle clausole inserite nello schema di convenzione allegato al piano di lottizzazione approvato dal Consiglio comunale, deve proporre davanti al giudice amministrativo rituale impugnativa nei termini di legge.<br />
3. Le domande riconvenzionali sono astrattamente ammissibili nell’ambito dei giudizi devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ma devono essere spiegate con le forme del ricorso incidentale o, comunque, con atto notificato alla controparte.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria<br />
Catanzaro &#8211; Sezione Seconda</b></p>
<p>composto dai signori magistrati:<br />
Dr. Luigi Antonio ESPOSITO – Presidente;Dr. Giuseppe CHINE’ – Giudice rel.;<br />
Dr. Carlo DELL’OLIO &#8211; Giudice,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 677/2000 proposto dal</p>
<p><b>Comune San Pietro a Maida</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Aclesia Perri, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Antonio Miceli sito in Catanzaro, G. Barrio n. 19,</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>De Marco Caterina</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lelia e Dino Marasco, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Leo Ciriaco, sito in Catanzaro, via Pascali,</p>
<p>per l’accertamento<br />
&#8211; della nullità o comunque inefficacia delle clausole della convenzione di lottizzazione sottoscritta il 22.05.1987, per atto notaio Rosaria Carmela Agapito rep. 23526, racc. 5218, con le quali si è stabilito di limitare nella misura di lire 141.300.000 l<br />
&#8211; del diritto del Comune ricorrente al pagamento delle spese sostenute per le opere di urbanizzazione primaria relative la lottizzazione “Carrello Inferiore” di cui alla delibera C.C. n. 52 del 25.03.1987, in base al coefficiente di riparto pari a 1,24500</p>
<p>e per la condanna<br />
del privato resistente al pagamento della somma di lire 7.523.659, come sopra determinata, oltre interessi e rivalutazione monetaria, anche, eventualmente, ai sensi dell’art. 2041 c.c. </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Vista la memoria di costituzione del privato resistente, con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito alla pubblica udienza dell’8 luglio 2005 il magistrato relatore, dr. Giuseppe Chiné;<br />
Uditi gli avvocati delle parti costituite come da relativo verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con delibera del Consiglio comunale di San Pietro a Maida n. 52 del 25.03.1987 veniva approvato il piano di lottizzazione presentato dalle ditte F.lli Diaco, De Sando Giuseppe, Varrese Michelangelo, Varrese Caterina e De Marco Caterina, relativo ad alcuni appezzamenti di terreno siti nel territorio comunale, località “Carrello Inferiore” ricadenti nella zona omogenea “C” di cui all’epoca vigente strumento urbanistico. <br />
Ai sensi dell’art. 5 dello schema di convenzione approvato con la predetta delibera consiliare i lottizzanti assumevano, per sé e successori ed aventi causa, a totale loro carico, le spese per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria afferenti al piano di lottizzazione, in proporzione alla cubatura edificabile prevista nel piano stesso.<br />
Per l’ipotesi di ritardo o inadempimento dell’obbligo, lo schema di convenzione prevedeva la sostituzione del Comune nella esecuzione delle opere e la successiva rivalsa nei confronti dei lottizzanti.<br />
Verificatosi l’inadempimento dell’obbligo dei privati lottizzanti di eseguire le opere di urbanizzazione primaria, il Comune provvedeva alla messa in mora degli obbligati e, persistendo l’inadempimento, eseguiva direttamente le opere avvalendosi di un’impresa appaltatrice in virtù di contratto di appalto stipulato il 31.07.1997. Il costo complessivo sostenuto per l’esecuzione di dette opere è stato pari a lire 225.368.139.<br />
Al fine di ripetere tale somma dai singoli lottizzanti, è ciò in attuazione della specifica previsione dello schema di convenzione e, su di un piano più generale, dell’art. 28, 5° comma, l. n. 1150/1942, con determinazione del Responsabile comunale dell’Area Manutentiva n. 210 dell’1.09.1999 veniva stabilito il piano di riparto del costo tra i vari soggetti obbligati.<br />
Poiché questi ultimi, nonostante la comunicazione della determinazione, non provvedevano al pagamento degli importi dovuti, il Comune proponeva il presente gravame al fine di ottenere una sentenza di accertamento del proprio diritto di credito e di condanna degli obbligati al pagamento delle somme loro rispettivamente ascritte con la citata determinazione, nonché per la preliminare declaratoria di nullità ovvero inefficacia delle clausole contenute nella convenzione di lottizzazione stipulata il 22.05.1987 con le quali si è limitato a lire 141.300.000 l’importo massimo delle spese a carico dei lottizzanti per le opere di urbanizzazione primaria. <br />
Si costituiva in giudizio il privato resistente, instando per l’inammissibilità e l’infondatezza nel merito del proposto gravame. Lo stesso spiegava, inoltre, domanda riconvenzionale per l’accertamento della responsabilità contrattuale del Comune e la conseguente condanna di quest’ultimo al risarcimento dei danni arrecatigli.<br />
All’udienza dell’8 luglio 2005, sentiti i difensori delle parti, come da relativo verbale, il ricorso veniva trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Assume valenza necessariamente preliminare l’esame della eccezione di difetto di giurisdizione formulata dal resistente nei suoi scritti difensivi. <br />
Tale eccezione si fonda sulla supposta non applicabilità alla presente controversia, relativa al rapporto contrattuale instauratosi tra Amministrazione e privati lottizzanti in virtù della convenzione di lottizzazione stipulata il 22.05.1987, dell’art. 34 del d. lgv. n. 80/98, giacché detta norma riguarderebbe esclusivamente controversie riferita ad “atti, provvedimenti e comportamenti” in materia edilizia ed urbanistica, ma non a fattispecie contrattuali.<br />
L’eccezione è destituita di fondamento.<br />
Rileva, invero, il Collegio che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla presente controversia, inerente l’interpretazione ed attuazione di clausole contenute in una convenzione di lottizzazione, non può rinvenire la propria fonte nell’art. 34 del d. lgv. n. 80/98, né nella versione originaria, né in quella introdotta dall’art. 7, lettera b) della legge n. 205/2000, bensì nell’art. 11, 5° comma, della legge n. 241/1990.<br />
Prendendo le mosse dal principio secondo cui la giurisdizione si determina in base alla disciplina vigente al momento della domanda (art. 5 c.p.c.) ed accertato che il presente gravame è stato introdotto prima del 10.08.2000, data di entrata in vigore della legge n. 205/2000, ne consegue che esso non può ricadere nell’ambito applicativo del vigente art. 34 del d. lgv. n. 80/98 (come introdotto dall’art. 7, lettera b) della legge n. 205/2000 ed in parte riformulato da C. Cost. 204/2004), tenuto conto della irretroattività della legge n. 205/2000, come tale non applicabile ai giudizi instaurati tra il 30.06.1998 ed il 10.08.2000.<br />
Esso avrebbe potuto ricadere nell’ambito applicativo dell’art. 34 del d. lgv. n. 80/98 nella sua originaria versione, ma tale norma, come è noto, è stata dichiarata incostituzionale da C. Cost. n. 281/2004 per eccesso di delega, “nella parte in cui istituisce una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia edilizia ed urbanistica, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno”. Ne consegue, pertanto, l’inapplicabilità della predetta disposizione nel presente giudizio nella parte in cui istituiva una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.<br />
Tanto evidenziato, e chiarita l’inconferenza del richiamo compiuto dal resistente all’art. 34 del d. lgv. n. 80/98, la giurisdizione del giudice amministrativo sulla presente controversia può essere correttamente riferita alla lettera dell’art. 11, 5° comma, della legge n. 241/1990, secondo cui “le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione” degli accordi determinativi del contenuto del provvedimento ovvero sostitutivi di quest’ultimo, intervenuti tra pubbliche amministrazioni e privati, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. <br />
Pronunciandosi su analoga fattispecie, le Sezioni Unite della Cassazione (v. Cass. S.U. 17 gennaio 2005, n. 732) hanno di recente chiarito che ove venga dedotta in giudizio una convenzione di lottizzazione, attesa la sua pacifica natura di accordo sostitutivo di provvedimento, il giudice non deve indagare se sussista una persistente efficacia dell’art. 34 d. lgv. n. 80/98 in relazione ad ipotesi di preesistente giurisdizione amministrativa in materia urbanistica, fatta salva da C. Cost. n. 281/2004, giacché la giurisdizione del giudice amministrativo è radicata in virtù dell’art. 11, 5° comma, l. n. 241/1990 che configura “una ipotesi di giurisdizione esclusiva amministrativa non correlata ad una determinata materia, bensì ad una determinata tipologia di atto, quale che sia la materia che costituisce oggetto”.<br />
Né alla conclusione che precede è di ostacolo la circostanza che la convenzione di lottizzazione nella specie dedotta è antecedente all’entrata in vigore della legge n. 241/1990, giacché, per giurisprudenza costante (v. Cass. S.U. 11 agosto n. 7452), l’art. 11, 5° comma, l. n. 241/1990 si applica anche agli accordi conclusi prima di tale data.<br />
In conclusione, deve essere affermata la giurisdizione esclusiva del Tribunale adìto sulle domande formulate dall’Amministrazione ricorrente con il proposto gravame.</p>
<p>2.1 Nel merito il ricorso è in parte inammissibile, in parte infondato.<br />
2.2 Con le molteplici domande spiegate dall’Amministrazione ricorrente viene sostanzialmente posta all’attenzione del Collegio un’unica questione di diritto, relativa alla validità e/o efficacia di una o più clausole di una convenzione di lottizzazione contrastanti con specifiche previsioni dello schema di convenzione approvato dal consiglio comunale in sede di approvazione del piano di lottizzazione. Ed invero, la ricorrente, evidenziando il contrasto tra le previsioni dello schema di convenzione approvato con la delibera consiliare n. 52 del 25.03.1987 in punto di obblighi dei lottizzanti relativi all’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e quelle contenute nella convenzione di lottizzazione stipulata il 22.05.1987,  chiede al Tribunale di: a) dichiarare la nullità o inefficacia di queste ultime previsioni negoziali, denunciandone il contrasto con l’art. 28, 5° comma, della legge n. 1150/1942; b) dichiarare che tali previsioni, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c., sono sostituite ipso iure con le previsioni legali; c) accertare il diritto dell’Amministrazione alla rivalsa pro quota nei confronti del lottizzante per la somma effettivamente pagata per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria; d) condannare il lottizzante al pagamento di tale somma, eventualmente anche ai sensi dell’art. 2041 c.c.<br />
Osserva, preliminarmente, il Collegio che il denunciato contrasto tra le clausole dello schema di convenzione e quelle della convenzione di lottizzazione effettivamente stipulata tra le parti emerge con tutta evidenza dalla lettura degli atti. Difatti, da un lato, l’art. 5 dello schema di convenzione approvato con delibera consiliare n. 52/1987 stabilisce che &#8220;I sig.ri lottizzanti assumono per sé e successori aventi causa, a totale loro carico, in relazione al disposto del paragrafo 2, 5° comma, dell’art. 8 della legge n. 765 (del 1967) le spese di urbanizzazione primaria afferenti al piano di lottizzazione, in proporzione alla cubatura edificabile prevista nel piano di lottizzazione stesso, e precisamente: a) esecuzione delle opere relative alla costruzione delle strade residenziali; b) degli spazi di sosta e di parcheggio pubblico; c) delle reti di fognatura bianca e nera; d) della rete idrica; e) della rete di distribuzione dell’energia elettrica; f) della pubblica illuminazione&#8221;, dall’altro l’art. 2 della convenzione di lottizzazione conclusa il 22.05.1987, dopo aver contemplato l’obbligo dei lottizzanti di versare al Comune le somme occorrenti per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di cessione gratuita delle relative aree per una superficie complessiva di mq. 7714,  prevede che &#8220;i lottizzanti verseranno al Comune le somme necessarie per la realizzazione delle opere, determinate di comune accordo in complessive lire 141.300.000&#8221; e che &#8220;eventuali maggiori spese per l’esecuzione delle opere previste saranno a totale carico del Comune, trattandosi di opere poste a beneficio di tutta la collettività&#8221;.<br />
Ma a tale contrasto non può farsi conseguire, come dedotto dalla ricorrente, la sanzione della nullità e/o inefficacia delle clausole della convenzione di lottizzazione per violazione dell’art. 28, 5° comma, della legge n. 1150/1942.<br />
Pronunciandosi su analoga fattispecie, il Consiglio di Stato ha difatti avuto modo di chiarire che &#8220;la difformità della convenzione di lottizzazione rispetto allo schema approvato dal Consiglio comunale non determina, come ritengono gli appellanti, la parziale nullità della stessa&#8221; e che l’eventuale rinuncia da parte dell’Amministrazione, operata in sede di stipula della convenzione, alla riproduzione integrale di talune clausole dello schema di convenzione configura un atto amministrativo suscettibile di autonoma, tempestiva, censura in sede giurisdizionale (così, C.d.S., sez. V, 12 aprile 2001, n. 2284).<br />
I superiori principi, condivisi dal Collegio, trovano piena conferma nel caso di specie, giacché non si rinviene il denunciato contrasto delle previsioni della convenzione con l’art. 28, 5° comma, della legge n. 1150/1942. Ed invero, a prescindere da una preliminare ed approfondita indagine sulla natura imperativa o meno della predetta disposizione legislativa, dalla lettura complessiva dell’art. 2 della convenzione si evince che le parti non hanno inteso venire meno al c.d. contenuto minino della convenzione medesima, segnatamente all’obbligo per il lottizzante, stabilito dal citato quinto comma, n. 2), di assumere il costo delle opere di urbanizzazione primaria, bensì – sul presupposto dell’esistenza dell’obbligo predetto &#8211; hanno concordemente determinato tale costo complessivo in lire 141.300.000, ne hanno previsto il pagamento rateale, ed hanno inserito, quale clausola di chiusura e di garanzia per i lottizzanti, quella che pone a carico della sola Amministrazione eventuali costi ulteriori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.     <br />
Ne discende che a fronte di un plateale contrasto tra le clausole dello schema della convenzione e quelle della convenzione effettivamente stipulata (insufficiente, di per sé, a determinare l’invalidità o l’inefficacia di queste ultime; C.d.S., sez. V, n. 2284/2001), la medesima conclusione non si impone ponendo a confronto tali ultime previsioni con l’art. 28, 5° comma, n. 2) della legge n. 1150/1942.<br />
Di talché, deve escludersi in radice la sussistenza del presupposto su cui l’Amministrazione ricorrente invoca la declaratoria di nullità delle predette clausole e la conseguente sostituzione automatica ex artt. 1339 e 1419 c.c.<br />
2.3 Acclarata nei termini che precedono l’impossibilità di fare applicazione nel caso di specie delle invalidità negoziali, e confermata, pertanto, la piena vincolatività per entrambe le parti delle clausole contenute nell’art. 2 della convenzione di lottizzazione, deve essere ulteriormente rilevato che ove l’Amministrazione ricorrente avesse voluto censurare la scelta del proprio rappresentante legale (che ha sottoscritto la convenzione) di rinunciare alla riproduzione nell’accordo delle clausole inserite nello schema di convenzione allegato al piano di lottizzazione approvato dal Consiglio comunale, avrebbe dovuto proporre davanti al giudice amministrativo rituale impugnativa nei termini di legge. Tale conclusione discende univocamente dalla natura di atto amministrativo della determinazione sottesa alla stipula della convenzione di lottizzazione che, pertanto, deve essere censurata in sede giurisdizionale nell’usuale termine di decadenza a pena di inoppugnabilità (cfr. C.d.S., sez. VI, 15 maggio 2002, n. 2636; C.d.S., sez. IV, 6 novembre 1998, n. 1448).<br />
Ciò l’Amministrazione non ha fatto, preferendo attendere circa tredici anni dalla stipula della convenzione di lottizzazione, per infine denunciare la presunta invalidità delle clausole difformi. Da tale specifico punto di osservazione, la censura, prima che infondata, si palesa quindi inammissibile. <br />
2.4 Le superiori conclusioni impongono il rigetto delle ulteriori domande spiegate dalla ricorrente, segnatamente di quella di accertamento del diritto di rivalsa nei confronti del lottizzante e di quella di condanna di quest’ultimo al pagamento pro quota delle maggiori somme pagate dall’Amministrazione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria. La conclusione discende logicamente dall’accertata vincolatività dell’art. 2 della convenzione di lottizzazione nei rapporti tra Amministrazione e privati lottizzanti.<br />
Analoghe considerazioni impongono il rigetto della ulteriore domanda di condanna spiegata ai sensi dell’art. 2041 c.c.<br />
2.5 In conclusione, il ricorso deve essere in parte dichiarato inammissibile, in parte respinto, nei termini sopra precisati.</p>
<p>3. Deve essere, infine, dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dalla resistente con la memoria di costituzione in giudizio. <br />
Sebbene le domande riconvenzionali possano essere ritenute astrattamente ammissibili nell’ambito dei giudizi devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, costituisce insegnamento giurisprudenziale diffuso, al quale aderisce il Collegio, quello che tali domande debbano essere spiegate con le forme del ricorso incidentale o, comunque, con atto notificato alla controparte (cfr. T.A.R. Marche 14 novembre 2003, n. 1330; T.A.R. Umbria 12 maggio 2003, n. 336; T.A.R. Campania, sez. V, 14 aprile 2003, n. 3798).<br />
Poiché la domanda riconvenzionale è stata nella specie proposta dalla resistente con la comparsa di costituzione non notificata all’Amministrazione ricorrente, essa si palesa, per i principi che precedono, inammissibile. </p>
<p>4. La soccombenza reciproca impone la compensazione integrale di  spese, diritti ed onorari di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Catanzaro &#8211; Sez. II – in parte dichiara inammissibile, in parte respinge il ricorso in epigrafe, nei termini meglio precisati in motivazione.<br />
Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale.<br />
Compensa integralmente spese, diritti ed onorari di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell’8 luglio 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-26-7-2005-n-1399/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2005 n.1399</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport &#8211; Lodo &#8211; 26/7/2005 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/camera-di-conciliazione-e-arbitrato-per-lo-sport-lodo-26-7-2005-n-0-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/camera-di-conciliazione-e-arbitrato-per-lo-sport-lodo-26-7-2005-n-0-3/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/camera-di-conciliazione-e-arbitrato-per-lo-sport-lodo-26-7-2005-n-0-3/">Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport &#8211; Lodo &#8211; 26/7/2005 n.0</a></p>
<p>Fermana Calcio Srl c. Federazione Italiana Giuoco Calcio (Avv.ti M. Gallavotti e L. Medugno) Diritto amministrativo dello sport – Esposizione debitoria – Contenzioso fiscale – Oggetto – Eccezioni di difetto di calcolo – Non costituisce lite temeraria Il contenzioso fiscale non costituisce lite temeraria in quanto diretto a eccepire difetti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/camera-di-conciliazione-e-arbitrato-per-lo-sport-lodo-26-7-2005-n-0-3/">Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport &#8211; Lodo &#8211; 26/7/2005 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/camera-di-conciliazione-e-arbitrato-per-lo-sport-lodo-26-7-2005-n-0-3/">Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport &#8211; Lodo &#8211; 26/7/2005 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Fermana Calcio Srl c. Federazione Italiana Giuoco Calcio (Avv.ti M. Gallavotti e L. Medugno)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Diritto amministrativo dello sport – Esposizione debitoria – Contenzioso fiscale – Oggetto – Eccezioni di difetto di calcolo – Non costituisce lite temeraria</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il contenzioso fiscale non costituisce lite temeraria in quanto diretto a eccepire difetti di calcolo ragionevolmente imputabili al creditore.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/6982_6982.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/camera-di-conciliazione-e-arbitrato-per-lo-sport-lodo-26-7-2005-n-0-3/">Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport &#8211; Lodo &#8211; 26/7/2005 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2005 n.2612</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-26-7-2005-n-2612/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-26-7-2005-n-2612/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-26-7-2005-n-2612/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2005 n.2612</a></p>
<p>Pres. Calvo – Est. Correale Bureau Veritas Italia srl e Bureau Veritas sa (avv. Di Chio) c. Regione Piemonte (avv. Scollo) e Conteco spa (avv. Finocchiaro e Pedace) 1. Giustizia amministrativa &#8211; Ricorso incidentale – Tardività – Irricevibilità &#8211; Circostanza conosciuta dal ricorrente tramite sito web – Irrilevanza – Fattispecie</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-26-7-2005-n-2612/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2005 n.2612</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-26-7-2005-n-2612/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2005 n.2612</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calvo – Est. Correale<br /> Bureau Veritas Italia srl e Bureau Veritas sa (avv. Di Chio) c. Regione Piemonte (avv. Scollo) e Conteco spa (avv. Finocchiaro e Pedace)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa  &#8211; Ricorso incidentale – Tardività – Irricevibilità &#8211; Circostanza conosciuta dal ricorrente tramite sito web – Irrilevanza – Fattispecie</p>
<p>2. Contratti della PA – Gara – Valutazione – Punteggio Numerico – Ammissibilità – Condizioni – Criteri predeterminati rigidamente nella lex specialis</p>
<p>3. Contratti della PA – Gara – Capacità tecnica – Merito tecnico – Frammistione – Divieto – Fattispecie</p>
<p>4. Contratti della PA – Gara – Commissione Giudicatrice – Lex specialis – Previsione della necessaria individuazione di un coefficiente variabile da zero a uno – Mancato rispetto della disposizione di gara  Assenza di motivazione – Illegittimità</p>
<p>5. Giurisdizione e competenza – Risarcimento del danno – Domanda di annullamento del contratto stipulato – Difetto di giurisdizione del GA</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Non salva dall’irricevibilità il ricorso incidentale tardivo il fatto che la circostanza dedotta in ricorso sia stata conosciuta dal sito Web del resistente dopo la scadenza del termine<br />
2. Ai fini della valutazione mediante punteggio numerico, la mera indicazione numerica è sufficiente quando i criteri di valutazione fissati dalla lex specialis siano determinati rigidamente</p>
<p>3. Il concetto di capacità tecnica applicabile ai requisiti di ammissione alla gara non può essere frammisto a quello di merito tecnico necessario per la valutazione delle offerte delle ditte già ammesse (nel caso di specie il Giudice ha ritenuto che la frammistione non fosse intervenuta in conseguenza della natura del servizio in gara)</p>
<p>4. La Commissione di gara può derogare rispetto alle disposizioni della lex specialis ma ciò richiede congrua motivazione.</p>
<p>5. Difetta la giurisdizione del Giudice Amministrativo rispetto alla domanda di annullamento del contratto stipulato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">difetto di giurisdizione del GA rispetto alla domanda di annullamento del contratto</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Sent. n.	2612<br />	<br />
Anno	2005<br />	<br />
R.g. n.	1263/04<br />	<br />
R.g. n.	1265/04<br />	<br />
R.g. n.	1266/04<br />	<br />
R.g. n.	1267/04<br />	<br />
R.g. n.    1268/04</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
–	2^ Sezione – </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sui ricorsi nn. 1263/2004, 1265/2004, 1266/2004, 1267/2004, 1268/2004 proposti da<br />
<b>BUREAU VERITAS ITALIA s.r.l.</b>, in persona del suo legale rappresentante p.t., signor Claudio Zanardini, con sede in Milano, viale Monza n. 261, e da <b>BUREAU VERITAS S.A. TVA</b>: FR 68775690621, in persona del suo legale rappresentante p.t., signor Francois Tardan, con sede in Courbevoie (France), Place des Reflets n. 17 bis, rappresentate e difese dal prof. avv. Giuseppe Di Chio ed elettivamente domiciliate in Torino, corso Re Umberto n. 77, presso lo studio del medesimo,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Regione Piemonte</b>, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanna Scollo ed elettivamente domiciliata in Torino, piazza Castello n. 165, presso la medesima,</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>di <b>CONTECO s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante, Ing. Angelo de Prisco, corrente in Milano, via Righi n.1, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Finocchiaro e Stefania Pedace ed elettivamente domiciliata in Torino, corso Re Umberto n. 65, presso lo studio dei medesimi,</p>
<p>1)	quanto al ricorso n. 1263/2004:<br />	<br />
per l’annullamento, previ provvedimenti cautelari preventivi,<br />
dei verbali di gara, del provvedimento di aggiudicazione provvisoria e definitiva, ove nelle more emesso relativi alla procedura aperta indetta dalla Regione Piemonte – “Progetto la Venaria Reale”, con sede in Torino, via Davide Bertolotti n. 2, avente ad oggetto: “Servizio di verifica ai sensi della L. 109/94 e s.m.i. art. 30, comma 6 e 6 bis e degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 554/1999, della rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’art. 16, e della loro conformità alla normativa vigente nonché della congruità tecnico-economica delle proposte progettuali commi 1 e 2 L. 109/94 e s.m.i.”; 2) “Servizio di Controllo Tecnico della Qualità e della Sicurezza in corso d’opera, Controllo dei tempi e dei Costi di realizzazione, Controllo dell’Iter Tecnico-Amministrativo in corso d’opera – Project Auditing di parte terza per i seguenti lotti: Lotto A – Reggia di Venaria Reale; Lotto B – Castello di Agliè; Lotto C – Castello di Moncalieri; Lotto D – Castello di Racconigi; Lotto E – Castello di Govone; Lotto F – Certosa di Valcasotto. Cat 12, CPC 867”, con riferimento al lotto C, atti il cui contenuto non si conosce; nonché per l’annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ivi compreso il Bando di gara ed il Disciplinare in parte qua nonché il contratto qualora nelle more stipulato; in ogni caso<br />
per il risarcimento dei danni<br />
patiti e patiendi dai ricorrenti, eventualmente anche mediante la reintegrazione in forma specifica ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 80 del 1998 s.m.i.;<br />
sui motivi aggiunti, in data 14 settembre 2004, notificati il 21 settembre 2004, proposti per l’annullamento, previa sospensione cautelare,<br />
della determina regionale n. 864 del 30 luglio 2004, anche per la parte in cui dispone di procedere ad esecuzione anticipata dei servizi per cui è gara relativi ai lotti A, E, F e di procedere alla stipula dei contratti relativi all’esecuzione dei servizi dei Lotti B, C, D; del verbale di gara del 2 marzo 2004 contenente approvazione dei “prospetti” e dei criteri di valutazione delle offerte tecniche; del bando di gara art. 9,1 punti a) e b) così come applicato dalla Commissione di gara nella determina del 2 marzo 2004 e dal Direttore Regionale Patrimonio e Tecnico con Determina Regionale n. 864/2004; in ogni caso, per il risarcimento dei danni patiti e patiendi dai ricorrenti, eventualmente anche mediante la reintegrazione in forma specifica ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 80 del 1998 s.m.i.;</p>
<p>2)	quanto al ricorso 1265/04:<br />	<br />
per l’annullamento, previ provvedimenti cautelari preventivi,<br />
dei verbali di gara, del provvedimento di aggiudicazione provvisoria e definitiva, ove nelle more emesso relativi alla procedura aperta indetta dalla Regione Piemonte – “Progetto la Venaria Reale”, con sede in Torino, via Davide Bertolotti n. 2, avente ad oggetto: “Servizio di verifica ai sensi della L. 109/94 e s.m.i. art. 30, comma 6 e 6 bis e degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 554/1999, della rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’art. 16, e della loro conformità alla normativa vigente nonché della congruità tecnico-economica delle proposte progettuali commi 1 e 2 L. 109/94 e s.m.i.”; 2) “Servizio di Controllo Tecnico della Qualità e della Sicurezza in corso d’opera, Controllo dei tempi e dei Costi di realizzazione, Controllo dell’Iter Tecnico-Amministrativo in corso d’opera – Project Auditing di parte terza per i seguenti lotti: Lotto A – Reggia di Venaria Reale; Lotto B – Castello di Agliè; Lotto C – Castello di Moncalieri; Lotto D – Castello di Racconigi; Lotto E – Castello di Govone; Lotto F – Certosa di Valcasotto. Cat 12, CPC 867”, con riferimento al lotto D, atti il cui contenuto non si conosce; nonché per l’annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ivi compreso il Bando di gara ed il Disciplinare in parte qua nonché il contratto qualora nelle more stipulato; in ogni caso<br />
per il risarcimento dei danni<br />
patiti e patiendi dai ricorrenti, eventualmente anche mediante la reintegrazione in forma specifica ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 80 del 1998 s.m.i.;<br />
sui motivi aggiunti, in data 14 settembre 2004, notificati il 21 settembre 2004, proposti per l’annullamento, previa sospensione cautelare,<br />
della determina regionale n. 864 del 30 luglio 2004, anche per la parte in cui dispone di procedere ad esecuzione anticipata dei servizi per cui è gara relativi ai lotti A, E, F e di procedere alla stipula dei contratti relativi all’esecuzione dei servizi dei Lotti B, C, D; del verbale di gara del 2 marzo 2004 contenente approvazione dei “prospetti” e dei criteri di valutazione delle offerte tecniche; del bando di gara art. 9,1 punti a) e b) così come applicato dalla Commissione di gara nella determina del 2 marzo 2004 e dal Direttore Regionale Patrimonio e Tecnico con Determina Regionale n. 864/2004; per il risarcimento dei danni patiti e patiendi dai ricorrenti, eventualmente anche mediante la reintegrazione in forma specifica ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 80 del 1998 s.m.i.;</p>
<p>3)	quanto al ricorso n. 1266/04:<br />	<br />
per l’annullamento, previ provvedimenti cautelari preventivi,<br />
dei verbali di gara, del provvedimento di aggiudicazione provvisoria e definitiva, ove nelle more emesso relativi alla procedura aperta indetta dalla Regione Piemonte – “Progetto la Venaria Reale”, con sede in Torino, via Davide Bertolotti n. 2, avente ad oggetto: “Servizio di verifica ai sensi della L. 109/94 e s.m.i. art. 30, comma 6 e 6 bis e degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 554/1999, della rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’art. 16, e della loro conformità alla normativa vigente nonché della congruità tecnico-economica delle proposte progettuali commi 1 e 2 L. 109/94 e s.m.i.”; 2) “Servizio di Controllo Tecnico della Qualità e della Sicurezza in corso d’opera, Controllo dei tempi e dei Costi di realizzazione, Controllo dell’Iter Tecnico-Amministrativo in corso d’opera – Project Auditing di parte terza per i seguenti lotti: Lotto A – Reggia di Venaria Reale; Lotto B – Castello di Agliè; Lotto C – Castello di Moncalieri; Lotto D – Castello di Racconigi; Lotto E – Castello di Govone; Lotto F – Certosa di Valcasotto. Cat 12, CPC 867”, con riferimento al lotto E, atti il cui contenuto non si conosce; nonché per l’annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ivi compreso il Bando di gara ed il Disciplinare in parte qua nonché il contratto qualora nelle more stipulato; in ogni caso<br />
per il risarcimento dei danni<br />
patiti e patiendi dai ricorrenti, eventualmente anche mediante la reintegrazione in forma specifica ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 80 del 1998 s.m.i.;<br />
sui motivi aggiunti, in data 14 settembre 2004, notificati il 21 settembre 2004, proposti per l’annullamento, previa sospensione cautelare,<br />
della determina regionale n. 864 del 30 luglio 2004, anche per la parte in cui dispone di procedere ad esecuzione anticipata dei servizi per cui è gara relativi ai lotti A, E, F e di procedere alla stipula dei contratti relativi all’esecuzione dei servizi dei Lotti B, C, D; del verbale di gara del 2 marzo 2004 contenente approvazione dei “prospetti” e dei criteri di valutazione delle offerte tecniche; del bando di gara art. 9,1 punti a) e b) così come applicato dalla Commissione di gara nella determina del 2 marzo 2004 e dal Direttore Regionale Patrimonio e Tecnico con Determina Regionale n. 864/2004; per il risarcimento dei danni patiti e patiendi dai ricorrenti, eventualmente anche mediante la reintegrazione in forma specifica ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 80 del 1998 s.m.i.;</p>
<p>4)	quanto al ricorso n. 1267/04:<br />	<br />
per l’annullamento, previ provvedimenti cautelari preventivi,<br />
dei verbali di gara, del provvedimento di aggiudicazione provvisoria e definitiva, ove nelle more emesso relativi alla procedura aperta indetta dalla Regione Piemonte – “Progetto la Venaria Reale”, con sede in Torino, via Davide Bertolotti n. 2, avente ad oggetto: “Servizio di verifica ai sensi della L. 109/94 e s.m.i. art. 30, comma 6 e 6 bis e degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 554/1999, della rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’art. 16, e della loro conformità alla normativa vigente nonché della congruità tecnico-economica delle proposte progettuali commi 1 e 2 L. 109/94 e s.m.i.”; 2) “Servizio di Controllo Tecnico della Qualità e della Sicurezza in corso d’opera, Controllo dei tempi e dei Costi di realizzazione, Controllo dell’Iter Tecnico-Amministrativo in corso d’opera – Project Auditing di parte terza per i seguenti lotti: Lotto A – Reggia di Venaria Reale; Lotto B – Castello di Agliè; Lotto C – Castello di Moncalieri; Lotto D – Castello di Racconigi; Lotto E – Castello di Govone; Lotto F – Certosa di Valcasotto. Cat 12, CPC 867”, con riferimento al lotto F, atti il cui contenuto non si conosce; nonché per l’annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ivi compreso il Bando di gara ed il Disciplinare in parte qua nonché il contratto qualora nelle more stipulato; in ogni caso<br />
per il risarcimento dei danni<br />
patiti e patiendi dai ricorrenti, eventualmente anche mediante la reintegrazione in forma specifica ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 80 del 1998 s.m.i.;<br />
sui motivi aggiunti, in data 14 settembre 2004, notificati il 21 settembre 2004, proposti per l’annullamento, previa sospensione cautelare,<br />
della determina regionale n. 864 del 30 luglio 2004, anche per la parte in cui dispone di procedere ad esecuzione anticipata dei servizi per cui è gara relativi ai lotti A, E, F e di procedere alla stipula dei contratti relativi all’esecuzione dei servizi dei Lotti B, C, D; del verbale di gara del 2 marzo 2004 contenente approvazione dei “prospetti” e dei criteri di valutazione delle offerte tecniche; del bando di gara art. 9,1 punti a) e b) così come applicato dalla Commissione di gara nella determina del 2 marzo 2004 e dal Direttore Regionale Patrimonio e Tecnico con Determina Regionale n. 864/2004; per il risarcimento dei danni patiti e patiendi dai ricorrenti, eventualmente anche mediante la reintegrazione in forma specifica ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 80 del 1998 s.m.i.;</p>
<p>5)	quanto al ricorso n. 1268/04:<br />	<br />
per l’annullamento, previ provvedimenti cautelari preventivi,<br />
dei verbali di gara, del provvedimento di aggiudicazione provvisoria e definitiva, ove nelle more emesso relativi alla procedura aperta indetta dalla Regione Piemonte – “Progetto la Venaria Reale”, con sede in Torino, via Davide Bertolotti n. 2, avente ad oggetto: “Servizio di verifica ai sensi della L. 109/94 e s.m.i. art. 30, comma 6 e 6 bis e degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 554/1999, della rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’art. 16, e della loro conformità alla normativa vigente nonché della congruità tecnico-economica delle proposte progettuali commi 1 e 2 L. 109/94 e s.m.i.”; 2) “Servizio di Controllo Tecnico della Qualità e della Sicurezza in corso d’opera, Controllo dei tempi e dei Costi di realizzazione, Controllo dell’Iter Tecnico-Amministrativo in corso d’opera – Project Auditing di parte terza per i seguenti lotti: Lotto A – Reggia di Venaria Reale; Lotto B – Castello di Agliè; Lotto C – Castello di Moncalieri; Lotto D – Castello di Racconigi; Lotto E – Castello di Govone; Lotto F – Certosa di Valcasotto. Cat 12, CPC 867”, con riferimento al lotto B, atti il cui contenuto non si conosce; nonché per l’annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ivi compreso il Bando di gara ed il Disciplinare in parte qua nonché il contratto qualora nelle more stipulato; in ogni caso<br />
per il risarcimento dei danni<br />
patiti e patiendi dai ricorrenti, eventualmente anche mediante la reintegrazione in forma specifica ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 80 del 1998 s.m.i.;<br />
sui motivi aggiunti, in data 14 settembre 2004, notificati il 21 settembre 2004, proposti per l’annullamento, previa sospensione cautelare,<br />
della determina regionale n. 864 del 30 luglio 2004, anche per la parte in cui dispone di procedere ad esecuzione anticipata dei servizi per cui è gara relativi ai lotti A, E, F e di procedere alla stipula dei contratti relativi all’esecuzione dei servizi dei Lotti B, C, D; del verbale di gara del 2 marzo 2004 contenente approvazione dei “prospetti” e dei criteri di valutazione delle offerte tecniche; del bando di gara art. 9,1 punti a) e b) così come applicato dalla Commissione di gara nella determina del 2 marzo 2004 e dal Direttore Regionale Patrimonio e Tecnico con Determina Regionale n. 864/2004; per il risarcimento dei danni patiti e patiendi dai ricorrenti, eventualmente anche mediante la reintegrazione in forma specifica ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 80 del 1998 s.m.i..</p>
<p>Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione nei giudizi della Regione Piemonte, con i relativi allegati, e della Conteco s.p.a., con i relativi allegati;<br />
Visti i motivi aggiunti depositati dalla società ricorrente in tutti i giudizi;<br />
Visti i ricorsi incidentali proposti dalla Conteco s.p.a. in tutti i giudizi;<br />
Vista le ordinanze cautelari di questa sezione n. 1096, 1098, 1099, 1100, 1101 del 6 ottobre 2004;<br />
Vista le memorie depositate dalle parti;<br />
Visti gli atti tutti delle cause e le relative produzioni documentali;<br />
Relatore all’udienza del 15 giugno 2005 il Referendario avv. Ivo Correale;<br />
Uditi gli avv.ti S. Rostagno, su delega dell’avv. Di Chio, per la società ricorrente, l’avv. G. Scollo per la Regione Piemonte e l’avv. A. Finocchiaro per la Conteco s.p.a.;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con determinazione n. 1063 dell’11 novembre 2003 il Direttore della Direzione Patrimonio e Tecnico della regione Piemonte &#8230;, “&#8230; considerato che permane l’interesse da parte dell’Amministrazione di affidare il servizio in oggetto secondo le modalità e i contenuti della precedente gara &#8230;” stabiliva “di procedere, &#8230; all’indizione di gara a procedura aperta (pubblico incanto) ex art. 6 comma 1 lett. a) D.Lgs. 157/95 s.m.i., secondo il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 23 comma 1 lett. b) del medesimo D.Lgs. (offerta economicamente più vantaggiosa), per l’affidamento dei servizi di cui all’oggetto; di articolare la gara in questione in sei distinti lotti ovvero Lotto A – Reggia di Venaria Reale; Lotto B – Castello di Agliè; Lotto C – Castello di Moncalieri; Lotto D – Castello di Racconigi; Lotto E – Castello di Govone; Lotto F &#8211; Certosa di Valcasotto; di approvare il bando integrale, l’estratto, i documenti complementari “Disciplinare di gara” relativi ai sei lotti indicanti l’oggetto dell’appalto, l’elenco dei requisiti richiesti per la partecipazione nonché le modalità di presentazione dell’offerta, l’importo a base d’asta complessivo dei sei lotti fissato presuntivamente in € 2.426.521,41 &#8230;”.<BR><br />
I disciplinari di gara, distinti per ciascun lotto ma comuni nei contenuti, prevedevano, all’art. 9 – Offerta tecnico-organizzativa – le modalità di presentazione dell’offerta tecnico-organizzativa – suddivise tra l’indicazione di elementi relativi alla struttura organizzativa e tecnica (punto 9.1) e alle caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche delle relazioni (punto 9.2) – e all’art. 11 – Criteri e modalità di aggiudicazione – i criteri e le modalità di valutazione della stessa, prevedendo per l’offerta tecnico-organizzativa il punteggio massimo di 80, suddiviso tra: a) “struttura organizzativa-tecnica dell’organismo di controllo di cui al punto 9.1: massimo punti 35”; b) “caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche delle relazioni di cui al punto 9.2: massimo punti 45”: il detto articolo 11 precisava, inoltre, che “Per quanto riguarda la valutazione degli elementi qualitativi (struttura organizzativa-tecnica; caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche ricavate dalle relazioni), la Commissione procederà ad individuare un coefficiente, variabile da zero a uno, determinato mediante un metodo adottato autonomamente dalla Commissione giudicatrice prima dell’apertura dei plichi” e, per la valutazione dell’offerta economica, prevedeva l’attribuzione del punteggio massimo di 20, per un totale, quindi, di un punteggio massimo totale attribuibile di 100 (80 + 20).<br />
In data 21 gennaio 2004 la dr.ssa Maria Grazia Ferreri, Direttore Patrimonio e Tecnico della regione Piemonte, in qualità di Presidente di gara, dava atto che erano pervenute nei termini previsti dai bandi di gara 6 (sei) offerte da sei società, all’uopo indicate, e verificata la regolarità e la completezza della documentazione amministrativa, presentata a corredo dell’offerta tecnico-economica, rilevava che le offerte tecniche sarebbero state trasmesse all’esame della competente Commissione tecnica all’uopo da designarsi.<br />
Con determinazione del Direttore della Direzione Patrimonio e Tecnico della regione Piemonte n. 172 del 17 febbraio 2004, era nominata la Commissione tecnica, la quale iniziava i lavori in data 2 marzo 2004 e li proseguiva nelle date del 1 aprile 2004, del 2 aprile 2004, dell’8 aprile 2004, del 9 aprile 2004, del 16 aprile 2004.<br />
In data 24 maggio 2004 il Presidente di gara procedeva all’apertura ed alla lettura delle offerte economiche: tutte le concorrenti avevano presentato il massimo ribasso d’asta ed era a tutte attribuito il punteggio massimo di 20, per cui il Presidente dichiarava aggiudicataria provvisoria del lotto “A” il raggruppamento A.T.I. Qualiconsult – No Gap – ICMQ, con punti 91,80/100-71,80 (oltre 20 per l’offerta economica) e aggiudicataria provvisoria dei lotti, da “B” a “F”, la Conteco s.p.a., con punti 90,70/100-70,70 (oltre 20 per l’offerta economica).<br />
Con cinque ricorsi a questo Tribunale, notificati in data 10 agosto 2004, la Bureau Veritas Italia s.r.l. e la Bureau Veritas S.A. TVA chiedevano l’annullamento, previa adozione di provvedimenti cautelari preventivi, degli atti indicati in epigrafe, nonché il risarcimento dei danni, anch’essi in epigrafe menzionati, per i seguenti motivi:</p>
<p>I.	Eccesso di potere sotto diversi profili. Contraddittorietà. Illogicità manifesta. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Sviamento di potere.<br />	<br />
Le società ricorrenti rilevavano che pur se l’art. 11 del Disciplinare lasciava alla discrezionalità della Commissione la fissazione del coefficiente per la valutazione degli “elementi qualitativi”, il giudizio sulle offerte era stato espresso solo in termini numerici e tale espressione di giudizio era inadeguato, alla luce della più recente giurisprudenza.<br />
Tale considerazione era ancora più incisiva perché i criteri di giudizio non erano certo specifici, limitandosi a suddividere le valutazioni sull’offerta tecnica (massimo punti 80), in due sottocriteri numerici: a) “struttura organizzativa tecnica dell’organismo di controllo di cui al punto 9.1: massimo punti 35”, e b) “caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche delle relazioni di cui al punto 9.2: massimo punti 45”.<br />
La riscontrata carenza di motivazione era considerata importante, dato che il punteggio di 71,3 attribuito all’offerta delle società ricorrenti per il lotto “A”, se applicato anche ai lotti da “B” a “F”, avrebbe comportato l’aggiudicazione per questi, per i quali invece alle medesime ricorrenti è stato attribuito un punteggio minore, di 68, per quanto ricordato in fatto, e all’aggiudicataria un punteggio di 70.7, tenuto anche conto che l’ordine cronologico di valutazione aveva visto prima la valutazione del lotto “A” e poi, a seguire” dei lotti “B”, ”C”, ”D”, ”E”, ”F”.</p>
<p> II.	Violazione dell’art. 23 del d.lgs. n. 157 del 1995 s.m.i. – Eccesso di potere per illogicità manifesta.<br />	<br />
Le società ricorrenti lamentavano la sottrazione nei loro confronti dei documenti di gara all’accesso ma ritenevano ugualmente di poter formulare delle considerazioni critiche in ordine ai parametri di aggiudicazione prescelti dall’Amministrazione.<br />
In particolare, richiamando i punti 9.1 e 9.2 del Disciplinare comune a tutte le gare, le società ricorrenti rilevavano che solamente quanto richiesto dalla lettera c) del punto 9.1 atteneva al merito tecnico, laddove si richiedeva la “descrizione della struttura tecnico-organizzativa prevista per l’attività oggetto di gara con l’indicazione del nominativo della persona che sarà incaricata quale ‘Responsabile del servizio’, con descrizione dei ruoli e delle funzioni previste per lo svolgimento del servizio”.<br />
Gli altri elementi, introdotti dall’art. 9.1, lett. a) e b) del Disciplinare, erano inerenti alla capacità tecnica, ossia ai requisiti di ammissione alla gara e questi, come tali, non potevano essere oggetto di valutazione in sede di offerta tecnica.<br />
Ne risultava illegittimo il suddetto Disciplinare di gara sul punto, ove non distingueva tra requisiti attestanti la capacità tecnica e requisiti relativi al merito tecnico, con conseguente illegittimità derivata di tutti gli atti applicativi ed annullamento della gara intera.</p>
<p>III.	Eccesso di potere per illogicità manifesta. Sviamento di potere.<br />	<br />
Lamentando nuovamente l’indisponibilità dell’Amministrazione a concedere loro l’accesso agli atti di gara, giusta quanto comunicato dal Responsabile del procedimento in data 8 luglio 2004, secondo il quale il procedimento era ancora in corso e l’accesso sarebbe stato consentito solo dopo la stipulazione del contratto d’appalto, le società ricorrenti ritenevano che la motivazione dei provvedimenti di aggiudicazione probabilmente non sussisteva, con conseguente illegittimità del provvedimento di aggiudicazione definitiva.<br />
A tale scopo le società ricorrenti avanzavano anche istanza istruttoria di acquisizione di tutti gli atti di causa, conseguenti all’aggiudicazione dei lotti relativi a ciascun ricorso.<br />
Si costituiva in tutti i giudizi la Regione Piemonte, rilevando l’infondatezza del ricorso e depositando alcuni atti dei procedimenti di gara.<br />
Anche la Conteco s.p.a. si costituiva in tutti i giudizi, rilevando l’inammissibilità e/o la infondatezza degli stessi, secondo quanto illustrato in specifiche memorie.<br />
Con motivi aggiunti, relativi a tutti i ricorsi e uguali nel loro contenuto, in data 14 settembre 2004 e notificati il 21 settembre 2004, le società ricorrenti evidenziavano di aver preso visione, mediante il deposito in giudizio da parte della Regione Piemonte degli atti integrali di gara e chiedevano l’annullamento, previa sospensione cautelare, anche dei provvedimenti indicati in epigrafe, deducendo:</p>
<p>I.	Violazione dell’art. 11, secondo comma, del Disciplinare di gara. Violazione dell’art. 9.2 del Disciplinare di gara. Violazione dell’art. 23 del d.lgs. n. 157 del 1995 s.m.i. – Eccesso di potere per illogicità manifesta. Contraddittorietà. Difetto di motivazione.<br />	<br />
La Commissione tecnica aveva omesso di determinare prima dell’apertura dei plichi i criteri di valutazione delle offerte economiche, introducendo anche alcuni elementi “contra legem”.<br />
In particolare, l’art. 11 del Disciplinare di gara prevedeva che la Commissione individuasse “un coefficiente, variabile da zero a uno, determinato mediante un metodo adottato autonomamente dalla Commissione giudicatrice prima dell’apertura dei plichi” ma tale incombente non risultava effettuato.<br />
La Commissione Tecnica, invece, per quanto risulta dal verbale di gara n. 1 del 2 marzo 2004, aveva predisposto “appositi prospetti che, con l’indicazione dei punteggi che saranno assegnati a ciascun elemento e a ciascun concorrente, saranno allegati al verbale quale parte integrante e sostanziale (Allegato B)”.<br />
Inoltre, i due parametri individuati all’art. 11, lett. a) e b) del Disciplinare dovevano essere integrativi di ulteriori parametri di valutazione più specifici, al fine di rendere oggettiva la valutazione. Invece, ad opinione delle società ricorrenti, la Commissione si era limitata ad estrapolare dei segmenti dell’offerta tecnica, in cui erano inseriti anche elementi estranei alla stessa, per ripartire il punteggio, senza individuare dei parametri di valutazione, ossia dei criteri sulla scorta dei quali formulare i giudizi rispetto all’offerta e ai segmenti dell’offerta.<br />
In realtà, i “prospetti” elaborati dalla Commissione, articolati in 4 fogli titolati “esperienze-elenco incarichi; esperienze-illustrazioni incarichi; metodi-relazioni; struttura-organigramma”, non fornivano alcun metodo e criterio di valutazione oggettiva. A fronte dei due parametri già fissati dal Disciplinare, della struttura organizzativa e delle relazioni sui metodi di espletamento del servizio, la Commissione aggiungeva due ulteriori elementi del tutto estranei, quali le esperienze a livello quantitativo e qualitativo.<br />
In relazione al primo parametro, le società ricorrenti rilevavano che la Commissione poteva prendere a riferimento la struttura tecnico-organizzativa degli offerenti, sotto il profilo del c.d. “merito tecnico”, solo in relazione a quanto previsto dall’art. 9.1, lett. c) del Disciplinare, che chiedeva una descrizione della suddetta struttura prevista per l’attività oggetto di gara; invece, la Commissione ha preso a parametro di valutazione della struttura tecnico-organizzativa anche quanto previsto dall’art. 9.1, lett. a) e b), che si riferiva esclusivamente ad incarichi già svolti dalle concorrenti, e quindi alla loro “capacità tecnica”.<br />
In subordine, se tale comportamento fosse stato posto in essere in osservanza del Disciplinare, le società ricorrenti lo impugnavano sul punto, per violazione dell’art. 23 d.lgs. n. 157/95, che tiene distinto il “merito tecnico” dalla “capacità tecnica”.<br />
Tali requisiti di “capacità tecnica”, di cui all’art. 9.1, lett. a) e b), erano individuabili dalla lettura degli artt. 6 e 8, lett. C, dello stesso Disciplinare che consideravano, dal canto loro, gli elementi che le imprese dovevano fornire per la partecipazione.<br />
Inoltre, i prospetti predisposti dalla Commissione in relazione alla sezione “metodi-relazioni” si limitavano a riportare quattro caselle, ognuna per ogni relazione richiesta dall’art. 9.2 del Disciplinare, senza considerare gli aspetti specifici indicati sul punto in ordine all’obbligatorio contenuto delle relazioni.<br />
Anche il quarto foglio dei prospetti, secondo le società ricorrenti, si limitava a riprodurre l’elenco delle professionalità richieste per il gruppo di lavoro dall’art. 6, lett. e), del Disciplinare di gara, dando luogo, così, ad una uguale trasposizione di elementi richiesti per la verifica della capacità tecnica ai fini dell’ammissione alla gara, senza nemmeno l’individuazione di ulteriori parametri di valutazione specifici che non consentiva di individuare l’iter logico seguito per l’attribuzione degli specifici punteggi attribuiti.<br />
Né le argomentazioni sostenute dalla Regione Piemonte nella memoria di costituzione in giudizio per giustificare l’attribuzione dello specifico punteggio alla ricorrente potevano essere considerate valide, perché si riferivano a parametri, quali la complessità dell’organizzazione o la maggiore snellezza e semplificazione, che la Commissione non aveva evidenziato prima della valutazione delle offerte e perché, comunque, testimoniavano proprio la carenza di motivazione degli atti di gara.</p>
<p>II.	Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere sotto il profilo della motivazione insufficiente. Difetto di presupposto. Difetto di istruttoria.<br />	<br />
Con il provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara, l’Amministrazione procedeva anche alla stipula dei contratti relativi ai lotti B, C, D e all’esecuzione anticipata dei contratti relativi ai lotti A, E, F.<br />
In relazione ai motivi aggiunti, relativi ai ricorsi n. 1266/04 e 1267/04, le società ricorrenti osservavano che le aggiudicazioni dei corrispondenti lotti erano intervenute in assenza della verifica dei requisiti di cui all’art. 12 d.lgs. n. 157/95, il cui possesso era stato solo autocertificato dall’impresa, con carenza di istruttoria sul punto.<br />
In relazione a tutti i cinque ricorsi, le società ricorrenti osservavano che comunque l’Amministrazione, non avendo ancora compiuto le verifiche dei requisiti autocertificati dalle imprese, non poteva dar luogo alla stipula del contratto sottoposto a condizione risolutiva, introducendo così un elemento di incertezza in ordine al definitivo assetto del rapporto.</p>
<p>III.	Eccesso di potere per illogicità manifesta.<br />	<br />
L’Amministrazione aveva attribuito un punteggio diverso a offerte uguali solo per il caso delle società ricorrenti, laddove la stessa Conteco s.p.a., aggiudicataria dei lotti da “B” a “F” aveva presentato offerte identiche.<br />
Da quanto descritto dalla Regione Piemonte nelle sue memorie difensive, le società ricorrenti rilevavano che in merito il criterio quantitativo avrebbe prevalso su quello organizzativo e metodologico, avendo le società ricorrenti mantenuto la stessa struttura organizzativa in più livelli, sia nel primo lotto che negli altri, con una complessità di struttura che è stata premiata per il lotto “A”, maggiore degli altri, ma che è stata ritenuta eccessiva per tutti gli altri lotti.<br />
Tale valutazione, però, appariva illogica, perché doveva essere premiata non la quantità del lavoro da svolgere ma solo le modalità di svolgimento dello stesso. Se tutte le imprese avevano presentato identiche offerte, ne conseguiva l’assenza di un’esigenza di differenziazione, attesa l’identità dei servizi richiesti per i vari lotti.<br />
Con memorie dal contenuto identico in tutti i giudizi e depositate in prossimità della nuova camera di consiglio fissata per la richiesta cautelare, contenuta anche in tali motivi aggiunti, sia la Regione Piemonte che la Conteco s.p.a. illustravano ulteriormente le proprie tesi difensive, chiedendo la reiezione anche dei suddetti motivi aggiunti.<br />
In particolare, la Conteco s.p.a. eccepiva preliminarmente l’inammissibilità di questi ultimi.<br />
Essa rilavava che le medesime società ricorrenti avevano affermato che l’Amministrazione aveva trasmesso loro tutti gli atti e i verbali richiesti in data 2 agosto 2004, data in cui era stato notificato alla regione Piemonte un primo ricorso, successivamente non iscritto a ruolo. Il successivo ricorso, introduttivo del presente giudizio, era stato notificato alla controinteressata in data 11 agosto 2004 e iscritto a ruolo il 13 agosto successivo. Ne conseguiva che ogni vizio relativo alla documentazione già nota alle società ricorrenti dal 2 agosto 2004 poteva e doveva essere fatto valere con il ricorso principale e non con i motivi aggiunti successivamente notificati il 21 settembre 2004, essendo tale istituto processuale utilizzabile solo per i documenti conosciuti in pendenza di ricorso ma non in relazione a documenti conosciuti prima di tale fase.<br />
I verbali di gara e il bando non potevano perciò essere impugnati con i motivi aggiunti e, di conseguenza, il primo e il terzo dei motivi aggiunti in questione erano inammissibili e tardivi.<br />
Inoltre il secondo motivo aggiunto era contraddistinto da carenza di interesse perché relativo alla fase di esecuzione dell’appalto, successiva all’aggiudicazione, per la quale le società ricorrenti, non aggiudicatarie, non vantavano alcuna posizione di interesse.<br />
Con le ordinanze sopra richiamate, questa sezione rigettava le domande cautelari, non riscontrando un pregiudizio grave e irreparabile per come dedotto dalle società ricorrenti.<br />
Con atti, in data 19 gennaio 2005 e notificati il 20 gennaio 2005, relativi ai cinque ricorsi, le società ricorrenti riscontravano che in data 4 gennaio 2005 era depositata in giudizio l’offerta tecnica della società aggiudicataria di tutti i lotti oggetto dei detti ricorsi e, pertanto, deducevano i seguenti motivi aggiunti:</p>
<p>1.	Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Violazione dell’art. 9.1 lett. a) del Disciplinare di Gara.<br />	<br />
Riprendendo quanto già dedotto sostanzialmente con i precedenti motivi aggiunti, le società ricorrenti rilevavano che alla controinteressata aggiudicataria erano stati attribuiti ben 12 punti in relazione alla esperienza, valutata sulla scorta del disposto dell’art. 9.1 lettera a), che richiedeva l’elenco complessivo degli incarichi ricevuti nel periodo di almeno trentasei mesi antecedenti la data di pubblicazione del bando, del novembre 2003; a fronte di 145 lavori vantati ed inseriti nell’offerta tecnica della Conteco s.p.a., solo 58 riguardavano il periodo temporale richiesto dal Disciplinare di gara. L’aggiudicataria aveva presentato un’offerta tecnica non conforme alle prescrizioni di bando e i dati del fatturato non attinenti a quanto richiesto dal bando non risultavano espunti.<br />
Doveva essere quindi ridotta proporzionalmente l’attribuzione del relativo punteggio, pari a 4,8, portando così il punteggio totale a 63,5, che non avrebbe consentito alla Conteco s.p.a l’aggiudicazione dell’appalto.</p>
<p>2.	Violazione dell’art. 23 del d.lgs. n. 157 del 1995 s.m.i..<br />	<br />
Le società ricorrenti ribadivano la censura per la quale la Commissione di gara aveva dato luogo ad una commistione tra i requisiti di “capacità tecnica”, previsti per la partecipazione alla gara, con quelli del “merito tecnico”, necessari per l’attribuzione del punteggio relativo all’offerta tecnica.<br />
In particolare la Conteco s.p.a., con la sua offerta, aveva interpretato il bando accostando il contenuto dell’offerta tecnica relativa all’organigramma tenendo in conto l’art. 6, lett. e) del Disciplinare di gara, come si evinceva da quanto riportato a pag. 52 della descrizione “della competenza e struttura tecnica”.<br />
L’impresa aggiudicataria faceva riferimento ai “curricula” dei professionisti rimandando alla documentazione amministrativa, attestando in tal modo che l’elemento sottoposto al giudizio della Commissione per la valutazione della struttura è l’insieme delle competenze delle figure professionali preposte all’attività di controllo e validazione.</p>
<p>3.	Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.<br />	<br />
Le società ricorrenti osservavano che, secondo quanto illustrato dalla regione Piemonte nei precedenti suoi scritti difensivi, la struttura tecnico-organizzativa della Conteco s.p.a. sarebbe risultata più snella rispetto a quella, più articolata, delle medesime ricorrenti.<br />
In realtà, risultava che la struttura della Conteco s.p.a. era composta da 72 distinti ruoli, ricoperti in totale da 47 professionisti, mentre quella facente capo all’offerta di Bureau Veritas Italia s.r.l. Bureau Veritas S.A. TVA era composta da 41 distinti ruoli, ricoperti da 21 professionisti.<br />
Inoltre lo schema dell’organigramma era articolato in modo analogo dalle due Imprese, su due livelli, con il secondo dei quali diviso per ambiti: 6, per Conteco s.p.a. e 5, per Bureau Veritas.<br />
Con successive memorie, di identico contenuto, depositate per l’udienza pubblica del 26 gennaio 2005 le società ricorrenti ribadivano le proprie tesi difensive, confutando le eccezioni proposte avverso i primi motivi aggiunti dalla Conteco s.p.a..<br />
L’udienza pubblica del 26 gennaio 2005 era concordemente rinviata al 16 marzo 2005.<br />
Con cinque distinti ricorsi incidentali, di contenuto identico, in data 9 marzo 2005 e notificati il 14 marzo 2005, la Conteco s.p.a. chiedeva l’annullamento:<br />
&#8211;	del provvedimento di ammissione del ricorrente principale alla procedura aperta indetta dalla Regione Piemonte – “Progetto la Venaria Reale”, con sede in Torino, via Davide Bertolotti n. 2, avente ad oggetto “1) servizio di verifica ai sensi della L. n. 109/94 art. 30 c.6 e 6 bis e degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 554/99, della rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’art. 16 e della loro conformità alla normativa vigente nonché della congruità tecnico-economica delle proposte progettuali c. 1 e 2 L. 109/94; 2)	servizio di controllo Tecnico della Qualità e della Sicurezza in corso d’opera, Controllo dei tempi e dei costi di realizzazione, Controllo dell’iter tecnico Amministrativo in corso d’opera – Project auditing di parte terza per i seguenti lotti: Lotto A – Reggia di Venaria Reale; Lotto B – Castello di Agliè; Lotto C – Castello di Moncalieri; Lotto D – Castello di Racconigi; Lotto E – Castello di Govone; Lotto F – Certosa di Valcasotto. Cat. 12, CPC 867”, con riferimento a ciascun lotto, provvedimento di ammissione, per quanto noto al ricorrente incidentale, contenuto nel verbale reg. n. 5/04 seduta pubblica 21.1.2004 e di ogni altro provvedimento di ammissione alla gara, allo stesso ricorrente non noto, e l’annullamento di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.<br />	<br />
Al riguardo, la società ricorrente incidentale richiamava quanto previsto dall’art. 4 – Soggetti ammessi alla gara – del Disciplinare di gara, secondo il quale “Alla gara per lo svolgimento dell’incarico possono partecipare: 1. Organismi di controllo accreditati ai sensi della normativa europea UNI CEI EN 45004 nello specifico settore delle costruzioni. 2. Raggruppamenti temporanei di soggetti di cui al punto 1, già costituiti o da costituirsi ai sensi dell’art. 11 D.Lgs. n. 157/95 s.m.i.”.<br />
Essa affermava che solo in tempi recentissimi aveva avuto modo di rilevare l’insussistenza del predetto requisito in capo alla Bureau Veritas SA TV.<br />
Come per l’Italia esiste il SINCERT – Sistema nazionale per l’Accreditamento degli organismi di Certificazione e Ispezione, associazione senza scopo di lucro, riconosciuta con Decreto Ministeriale del 16 giugno 1995, avente come obiettivo primario quello di contribuire al buon funzionamento del Sistema italiano per la qualità, tramite la verifica e attestazione delle capacità professionali degli Operatori che svolgono attività di valutazione di conformità a Norme e regole Tecniche di prodotti, servizi, sistemi, processi e persone – per la Francia opera, con funzioni equivalenti, il COFRAC (Comitato Francese per l’Accreditamento), con sede in Parigi.<br />
La Conteco s.p.a. aveva provveduto a consultare il relativo sito informatico che raccoglie l’elenco degli organismi accreditati, acquisendo copia dei relativi certificati. Da tale esame risultava che la Bureau Veritas SA TV era titolare di accreditamento ai sensi della normativa UNI richiesta dal Disciplinare di gara ma non nel settore specifico delle costruzioni, come pure prescritto nello stesso Disciplinare.<br />
Preso atto di tale circostanza la Conteco s.p.a. affermava di aver preso contatti in forma scritta con l’ente francese in questione, che rispondeva in data 10 marzo 2005, specificando che la Bureau Veritas SA era accreditata per le prestazioni di verifiche tecniche regolamentari in fase di concezione, costruzione ed utilizzazione relativamente alla protezione contro i rischi di panico e d’incendio all’interno delle amministrazioni aperte al pubblico.<br />
Tale circostanza, ad opinione della ricorrente incidentale, dimostrava l’assenza in capo alla società francese di un requisito essenziale richiesto a pena di esclusione, per cui la Conteco s.p.a. deduceva:<br />
Violazione di legge con riferimento all’art. 30, comma 6, della legge 1 febbraio 1994, n. 109; Illegittimità derivata per violazione della disciplina di gara con riferimento agli artt. 4, 8 lett. A, art. 8 pag. 11 relativo alla disciplina per i costituendi raggruppamenti temporanei di imprese; Eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti e dei presupposti, violazione della par condicio dei concorrenti, ingiustizia grave e manifesta.<br />
La Bureau Veritas SA TV era carente del requisito prescritto, richiesto in via non frazionabile anche per tutti i componenti di raggruppamenti costituendi, in caso di partecipazione associata, ai sensi dell’art. 4 del Disciplinare, che fa riferimento all’accreditamento ai sensi della normativa europea UNI CEI EN 45004 nello specifico settore delle costruzioni.<br />
Il requisito in questione non appariva frazionabile, perché non ricompreso tra quelli che erano tali per come indicati solo dall’art. 8 lett. C del Disciplinare, ed era richiesto per lo specifico settore delle costruzioni, dal medesimo art. 8 lett. A.<br />
Le prestazioni per le quali era accreditata in Francia la Bureau Veritas SA erano fondate su quella regolamentazione nazionale e non potevano riguardare, neppure in via analogica, le prestazioni richieste dal Disciplinare.<br />
In Francia, inoltre, esisteva pure un accreditamento relativo al settore delle costruzioni ma con estensione minore rispetto a quello italiano accertato dal SINCERT, come posseduto da altro concorrente francese (Socotec SA) ma diverso da quello della Bureau Veritas SA, relativo al solo settore dei sistemi anti-incendio e anti-panico.<br />
Per la ricorrente incidentale, inoltre, l’art. 4 del Disciplinare poneva una norma di ordine generale nel richiedere l’accreditamento UNI CEI EN 45004 “nello specifico settore delle costruzioni” e non un semplice accreditamento UNI CEI EN 45004 di qualunque genere.<br />
Con memorie del 15 marzo 2005 depositate in tutti i giudizi, le società ricorrenti principali rilevavano l’inammissibilità, improcedibilità e/o infondatezza dei ricorsi incidentali.<br />
Esse rilevavano la tardività dei ricorsi in questione perché proposti ampiamente dopo la scadenza dei termini susseguenti al deposito dei ricorsi principali, avvenuto il 13 agosto 2004.<br />
Il termine decandenziale per la proposizione del ricorso incidentale, infatti, non è collegato alla conoscenza del provvedimento impugnato bensì esclusivamente ai termini per il deposito del ricorso principale, cui è intrinsecamente subordinato. La Conteco s.p.a. già al momento della conoscenza degli atti di gara, in particolare dei verbali delle sedute ove era stata disposta l’ammissione delle società ricorrenti, poteva sapere dell’eventuale assenza di un requisito fondamentale all’ammissione stessa, come prospettato nei ricorsi incidentali, per cui la proposizione del ricorso incidentale solo in data 14 marzo 2005 era palesemente tardiva.<br />
Ad ogni modo il contenuto dello stesso era da disattendere nel merito, perché la Bureau Veritas SA era comunque un soggetto accreditato UNI CEI EN 45004 nel settore delle costruzioni e tale accreditamento era ottenibile in Francia solo sotto diversi profili di specializzazione.<br />
Il Bando di gara richiedeva soltanto l’accreditamento EN 45004, senza specificazione di categoria per i raggruppamenti di imprese, di cui era espressamente prevista una suddivisione di ruoli che consentiva a ciascuna impresa raggruppata di effettuare distinte parti di servizio che erano tenute a comunicare.<br />
Il Bando di gara, quindi, non doveva essere interpretato nella maniera restrittiva proposta dalla società ricorrente incidentale.<br />
Con ulteriori memorie, poi, tutte le parti costituite ribadivano, nel merito, le proprie tesi difensive.<br />
L’udienza pubblica del 16 marzo 2005, a seguito della proposizione dei su ricordati motivi aggiunti, veniva concordemente rinviata, alla data del 15 giugno 2005.<br />
Con note di replica depositate in tutti i giudizi in prossimità di tale udienza, anche la Regione Piemonte rilevava la tardività dei ricorsi incidentali proposti dalla Conteco s.p.a., avendo ampiamente superato il termine di proposizione, fissato entro i venti giorni (dieci se si ritenessero applicabili i termini dimezzati di cui all’art. 23 bis, l.n. 1034/1971) decorrenti dalla scadenza del termine di deposito del ricorso principale, ai sensi dell’art. 22 l. n. 1034/1971, a nulla rilevando la data in cui la parte intimata era venuta a conoscenza effettiva delle circostanze che l’hanno indotta a proporre ricorso incidentale.<br />
Con ulteriori memorie per l’udienza pubblica del 15 giugno 2005, la Conteco s.p.a. ribadiva la tempestività e la fondatezza dei ricorsi incidentali, precisando che in virtù del principio di conservazione degli atti essi potevano anche essere considerati agli effetti di un ricorso principale, proposto nei termini di decadenza dalla conoscenza effettiva dei provvedimenti impugnati.<br />
All’odierna udienza le cause sono state trattenute in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il Collegio, preliminarmente, dispone la riunione dei ricorsi indicati in epigrafe e dei collegati ricorsi incidentali, nonché dei relativi motivi aggiunti, attesa la evidente connessione oggettiva e soggettiva degli stessi, per deciderli con un’unica sentenza.<br />
Preliminarmente, il Collegio ritiene di esaminare i ricorsi incidentali proposti dalla Conteco s.p.a., perché, se ritenuti tempestivi e fondati, porterebbero alla declaratoria di carenza di interesse delle ricorrenti principali alla proposizione dei ricorsi avverso le disposte aggiudicazioni, in quanto soggette ad esclusione dalla medesima procedura concorsuale.<br />
Il Collegio, però, rileva la tardività degli stessi, anche se considerabili, in virtù dell’invocato principio generale di conservazione degli atti, alla stregua di ricorsi principali avverso autonomi provvedimenti (di ammissione alla gara delle società ricorrenti principali).<br />
Sostiene, infatti, la società ricorrente incidentale che essa avrebbe, in data e in periodo non specificati, “provveduto a consultare il, citato, sito web dell’Ente di accreditamento francese” e “da tale esame” sarebbe risultato che “Bureau Veritas SA TV sia effettivamente titolare di accreditamento ai sensi della normativa europea UNI CEI EN 45004 ma non nel settore specifico delle costruzioni”.<br />
Su tale (ritenuta) certa conclusione, la società Conteco s.p.a. fondava i suoi ricorsi incidentali, precisando di aver successivamente richiesto, “chiarimenti specifici ed in forma scritta all’Ente francese”, il quale avrebbe risposto solo in data 10 marzo 2005, confermando la tipologia di accreditamento, ritenuta insufficiente dalla stessa ricorrente incidentale ai fini dell’ammissione alla gara.<br />
Se così sono i presupposti descritti dalla medesima Conteco s.p.a., il Collegio rileva che la ritenuta prova – o almeno un ritenuto principio di prova idoneo a fondare una richiesta giurisdizionale avanti al giudice amministrativo – del mancato possesso di un requisito di ammissione in capo alla Bureau Veritas SA TV era desumibile da un semplice accesso al sito web dell’organismo francese di accreditamento.<br />
Era onere della società aggiudicataria, quindi, appena ricevuta la notificazione dei ricorsi principali, verificare se le società ricorrenti avessero interesse alla proposizione dei detti ricorsi e, quindi, se vi fossero motivi per ritenere doverosa una loro precedente esclusione in sede di gara. E per fare questo, era sufficiente un accesso al suddetto sito informatico che, come noto, dà risposte in tempo pressoché “reale”.<br />
Come osservato dalle società ricorrenti principali e dalla Regione Piemonte, sia pure sotto profili differenti, la Conteco s.p.a. poteva ben procedere alla suddetta verifica entro il termine di cui all’art. 22 l. n. 1034/71, di venti giorni decorrenti dalla scadenza del termine di deposito del ricorso principale. Tale termine, pur volendo tralasciare la problematica in ordine all’eventuale dimezzamento dei termini processuali ex art. 23 bis l. n. 2034/71 e conteggiando anche la sospensione dei termini feriali, era ben precedente a quello di notifica dei ricorsi incidentali, avvenuta solo il 14 marzo 2005.<br />
Né la Conteco s.p.a. può affermare, ad opinione del Collegio, che abbia conosciuto della escludibilità della Bureau Veritas SA TV solo con la risposta scritta da parte dell’organo francese di accreditamento, sia perché, nella ristrettezza dei termini concessi dall’ordinamento, per ragioni di economia processuale (tant’è che la proposizione dei motivi aggiunti in prossimità dell’udienza di merito già fissata ha indotto le parti a chiederne un rinvio) era onere dell’interessata alla proposizione di ricorsi incidentali di accelerare il più possibile l’acquisizione, nei termini, di materiale probatorio ritenuto utile a legittimare il gravame, senza attendere i tempi, notoriamente lunghi, dei contatti epistolari e sia, soprattutto, perché tale risposta scritta appare una mera conferma di un dato che emergeva già dalla lettura del su richiamato sito web e che appariva idoneo, senz’altro, a costituire un principio di prova ai fini della proposizione, nei termini di legge, dei ricorsi incidentali in questione.<br />
Analogamente, per la tardività, deve concludersi ai fini della richiesta subordinata di considerare i ricorsi incidentali, per il principio di conservazione degli atti processuali, alla stregua di un ricorso principale, atteso che, come detto, la risposta scritta dell’ente francese costituisce una mera conferma del dato ritenuto decisivo ai fini della comminatoria di esclusione della Bureau Veritas SA TV e che, quindi, la Conteco s.p.a. doveva proporre i ricorsi in questione entro sessanta giorni dalla ammissione della suddetta società o, al più tardi, ai fini del radicamento dell’interesse, entro sessanta giorni dall’avvenuta aggiudicazione in suo favore.<br />
Ne consegue che i ricorsi incidentali sono irricevibili per tardività.<br />
Il Collegio passa, quindi, ad esaminare nel merito i ricorsi e i motivi aggiunti proposti.<br />
Con il primo motivo, comune a tutti i ricorsi, le società ricorrenti, in sostanza, contestano il metodo di giudizio adottato dalla Commissione, che si era espressa in termini esclusivamente numerici, ritenuti del tutto inadeguati laddove, come nel caso di specie, i criteri di giudizio indicati nella “lex specialis” di gara non erano specifici, limitandosi a suddividere il punteggio relativo all’offerta tecnica in due soli sottocriteri (35 punti + 45 punti, per un totale di 80).<br />
In merito, il Collegio osserva di essersi già espresso di recente, (TAR Piemonte, sez. II, 30.4.2005 n. 1307), precisando quanto segue.<br />
In linea di principio, nelle gare di appalto il mero punteggio numerico nel giudicare le caratteristiche di un’offerta tecnica costituisce espressione sintetica, ma eloquente, della valutazione di discrezionalità tecnica effettuata e non sussiste in capo alla Commissione l’obbligo di giustificare con espressa motivazione i punti attribuiti per differenziare le diverse proposte (TAR Umbria, 14.2.2003, n. 73; TAR Valle d’Aosta, 13.11.2003, n. 190; TAR Abruzzo, Pe, 25.3.2004, n. 299).<br />
Deve valutarsi, comunque, se sotto il profilo dedotto dalle società ricorrenti, di eccesso di potere, possa comunque riscontrarsi un vizio del giudizio espresso dalla Commissione di gara pur nei valori numerici in astratto consentiti.<br />
Per completare quanto illustrato in precedenza, infatti, il Collegio ritiene di precisare che se è vero che il punteggio numerico costituisce un’esternazione del risultato e non già della motivazione del giudizio valutativo di una Commissione di gara, è pur vero che esso, da solo, non pone in condizione di conoscere i motivi sottesi al giudizio medesimo; è necessaria, quindi, la presenza di un ulteriore elemento idoneo a completare il giudizio sotto tale profilo, coniugando le esigenze di sinteticità dello stesso con quelle di riscontrabilità dei parametri seguiti dalla Commissione giudicatrice, riconoscendo pur sempre a quest’ultima un ampio potere tecnico discrezionale, sondabile nella presente sede solo sotto i noti profili di illogicità, manifesta irragionevolezza e contraddittorietà.<br />
La possibilità di utilizzare il punteggio numerico in luogo della motivazione, quindi, non deve essere valutata “in astratto”, ma deve essere verificata “in concreto”, con specifico riferimento ai criteri di massima posti nella “lex specialis” di gara per come eventualmente integrati dalla stessa Commissione giudicatrice. Così facendo, risulterà sufficiente la mera indicazione numerica solo quando tali criteri siano predeterminati rigidamente – ad opera della “lex specialis”, appunto, ovvero ad opera della medesima Commissione di gara in un momento anteriore a quello di valutazione delle offerte – e, al contrario, risulterà insufficiente nel caso in cui tali criteri si risolvono in espressioni generiche (Cons. Stato, sez. V, 6.10.2003, n. 5899 e 10.1.2003, n. 67).<br />
Per tornare al caso di specie, quindi, anche in sede di appalto di servizi, il punteggio può costituire motivazione sufficiente in relazione gli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 23 d.lgs. n. 157/1995, purché i criteri prefissati siano ben dettagliati da permettere al detto punteggio, di cui siano prestabiliti il minimo e il massimo, di dimostrare la logicità e congruità del giudizio tecnico espresso dalla Commissione di gara (TAR Lombardia, Mi, 5.11.2003, n. 4916 e TAR Puglia, Ba, 20.1.2004, n. 4916).<br />
Il carattere tecnico discrezionale del giudizio della gara in esame, quindi, anche se esclusivamente espresso con un punteggio e non con un’analitica motivazione, non esclude affatto la possibilità che il risultato della valutazione sia sottoposto a sindacato giurisdizionale, perché tale sindacato è possibile mediante la ricerca della coerenza del giudizio espresso in rapporto agli elementi oggettivi assunti, in base a canoni di logicità e in relazione alla garanzia di imparzialità, data dal carattere tecnico della selezione e dalla collegialità, dall’autonomia e dalla competenza della Commissione giudicatrice (TAR Veneto, 21.10.1997, n. 1479).<br />
Ebbene, premesso ciò, il Collegio rileva che è vero che il bando di gara (art. 11) indica che l’offerta tecnica organizzativa (per un totale di 80 punti) doveva essere valutata in base a due parametri principali (struttura organizzativa-tecnica dell’organismo di controllo di cui al punto 9.1, per punti 35 massimi, e caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche delle relazioni di cui al punto 9.2, per punti 45 massimi) ma è altrettanto vero che la Commissione Tecnica, alla seduta del 2 marzo 2005, prima di valutare le offerte, “decide, al fine di garantire la massima oggettività nell’assegnazione dei punteggi, di attribuire un punteggio a ciascuno degli elementi indicati per la valutazione di ciascun parametro. A questi fini, procede alla predisposizione di appositi prospetti che, con l’indicazione dei punteggi che saranno assegnati a ciascun elemento e a ciascuno dei concorrenti, saranno allegati al verbale quale parte integrante e sostanziale (Allegato B)”.<br />
Indipendentemente dalla circostanza che tale modo di procedere sostanziale sarà oggetto di successiva valutazione sotto altro profilo, in relazione ai motivi aggiunti, alla luce di ciò, sotto il profilo formale dedotto con il primo motivo di ricorso, il Collegio ritiene che siano stati rispettati, nel caso di specie, i canoni richiedibili nelle ipotesi di attribuzione di un giudizio numerico, perché questo è stato espresso nell’ambito di precisi limiti di punteggio, ulteriormente specificati, all’interno dei quali ha operato la discrezionalità tecnica della Commissione.<br />
La legge speciale di gara è chiara nell’indicare un punteggio minimo e un punteggio massimo da attribuire alle offerte tecniche, e la Commissione Tecnica è stata chiara nell’individuare ulteriori, dettagliati, segmenti di valutazione, nell’ambito della discrezionalità che le è propria e che può essere esaminata nella presente sede solo sotto i profili della illogicità, manifesta irragionevolezza e contraddittorietà che, però, non si riscontrano.<br />
Né può pretendersi che ogni giudizio numerico sia lo stesso dettagliatamente motivato, come sembra richiedere la ricorrente, essendo sufficiente per chiarire l’orientamento della Commissione la correlazione del punteggio attribuito con i dettagliati parametri di riferimento contenuti nella legge di gara o indicati nei criteri prestabiliti dalla stessa Commissione, in osservanza del principio di snellezza e sinteticità del procedimento che deve essere seguito nelle selezioni pubbliche, in presenza proprio di organi tecnici nominati per la relativa attività di valutazione che, in quanto tali, garantiscono la necessaria competenza e imparzialità richieste dalla legge.<br />
In tal modo specifico di procedere, quindi, non si riscontra quella genericità e apoditticità della motivazione come lamentata dalle società ricorrenti, per cui il primo motivo di ricorso è infondato.<br />
Con il secondo motivo di ricorso, le società ricorrenti lamentavano la violazione dell’art. 23 d.lgs. n. 157/95 e illogicità manifesta, perché l’Amministrazione, tramite il disciplinare di gara che in tal senso sarebbe illegittimo, avrebbe inserito, tra i criteri di valutazione dell’offerta ai sensi degli artt. 11 e 9.1 a) e b) dei disciplinari, degli elementi che attengono alla capacità tecnica del concorrente, ossia ai requisiti di ammissione alla gara, che, come tali, non possono essere oggetto di valutazione in sede di offerta tecnica.<br />
Sul punto, però, il Collegio nuovamente ritiene di non fondare le proprie argomentazioni su ricostruzioni astratte ma di soffermarsi sul caso concreto, nel valutare la censura come proposta.<br />
Non può, quindi, nel caso di specie, prescindersi dal prendere in considerazione il particolare oggetto del servizio.<br />
E’ vero, infatti, come precisato dalle società ricorrenti, che in linea di principio il concetto di “capacità tecnica”, applicabile ai requisiti di ammissione alla gara, non può essere frammisto a quello di “merito tecnico” necessario per la valutazione delle offerte delle ditte già ammesse, dando luogo ad una sorta di “duplicazione” del giudizio che si fonderebbe, così, su parametri identici, privilegiando, in tal modo, le imprese dotate di maggior “capacità tecnica”, ma è altrettanto vero che la valutazione dei parametri di giudizio offerti nella legge di gara deve sempre essere rapportato al suo specifico oggetto, soprattutto nell’ipotesi di appalti di servizi e non di opere.<br />
Ebbene, come osservato dalla Conteco s.p.a. con argomentazioni che il Collegio ritiene di condividere, l’oggetto dell’appalto di servizi in esame è molto specifico, consistendo nella verifica ai sensi della l. n. 109/94 e s.m.i. e del d.p.r. 554/99 della rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’art. 16 e della conformità alla normativa vigente nonché della congruità tecnico-economica delle proposte progettuali nonché nel servizio di controllo tecnico della qualità e della sicurezza in corso d’opera, di controllo dei tempi e dei costi di realizzazione, dell’iter tecnico amministrativo in corso d’opera – “project auditing” di parte terza dei sei lotti individuati.<br />
E’ indubbiamente un’attività di alta specializzazione e professionalità richiesta a tutti i soggetti partecipanti, tant’è che risultano tra le aspiranti al servizio anche ditte estere.<br />
Ne consegue che il c.d. “merito tecnico”, previsto, in linea generale, dall’invocato art. 23 d.lgs. n. 157/95, appare indissolubilmente legato alle caratteristiche operative e strutturali delle stesse partecipanti, che possono ricondurre, in qualche modo, anche ai profili legati alla loro c.d. “capacità tecnica”. Ciò, però, non vuol significare che, nel caso di specie, si sia dato luogo, nella “lex specialis” di gara ad una sorta di “appiattimento” dei criteri di giudizio, in modo da far sostanzialmente convergere la “capacità tecnica”, operante in sede di ammissione, con il “merito tecnico” proprio del momento di valutazione dell’offerta.<br />
Se, nel caso di concreto, le modalità di realizzazione del servizio esaltano la professionalità degli operatori perché lo svolgimento dello stesso non può che essere correlato alle singole capacità operative e organizzative, la legge di gara può concedere alla Commissione giudicatrice, nell’ambito della discrezionalità tecnica riconosciutale, di valutare la complessità dell’offerta anche in relazione alla struttura di riferimento.<br />
Nello specifico caso di specie, al Collegio non pare illogico né contraddittorio che l’Amministrazione abbia richiesto, ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico di cui all’art. 11 del disciplinare e con gli specifici parametri individuati dalla Commissione, che oltre alla descrizione della struttura tecnico-organizzativa prevista per l’attività oggetto di gara (di cui all’art. 9.1, lett. c)) l’offerta possa essere valutata anche (ma non solo) in base alla valutazione degli incarichi già svolti (art. 9.1, lett. a)) e ad una sintetica descrizione tecnica per quattro di essi (art. 9.1, lett. b)).<br />
In sostanza, l’offerta era valutata dalla sintesi degli elementi sub art. 9.1, lett. a), lett. b) e lett. c), con un procedimento lasciato alla discrezionalità della Commissione, senza che ciascuno di tali elementi influisse in maniera rilevante e decisiva di per sé considerato. Ben poteva, quindi, in linea di principio, una ditta essere ammessa alla gara e non superare la valutazione della Commissione, se dal coacervo della applicazione dei tre elementi sopra decritti non ne derivava un giudizio di congruità.<br />
Né le società ricorrenti forniscono particolari principi di prova in ordine alla decisiva prevalenza data, nel giudizio espresso nei confronti della aggiudicataria dei lotti, ai profili sub art. 9.1, lett. b), tenuto conto che, da un lato, da quanto risulta dai verbali della commissione, anche alla offerta Bureau Veritas, in relazione al criterio di cui all’art. 9.1 lett. a), è stato attribuito il punteggio massimo di 12 e, dall’altro, in relazione al criterio di cui alla lett. c), individuato dalla società ricorrente come attestante il “merito tecnico”, comunque l’aggiudicataria aveva conseguito un punteggio, sia pure leggermente, superiore.<br />
Alla luce di quanto descritto, quindi, anche il secondo motivo di ricorso è infondato.<br />
Il terzo motivo di ricorso, invece, con il quale le società ricorrenti lamentavano il sostanziale diniego di accesso agli atti di gara da parte dell’Amministrazione regionale, è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che nel corso dell’istruttoria tutta la documentazione di gara, ritenuta rilevante, è stata depositata ed è stata oggetto anche di motivi aggiunti da parte delle stesse società ricorrenti.<br />
Per quanto sopra, i ricorsi sono in parte infondati ed in parte improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse.<br />
Con i motivi aggiunti, in data 14 settembre 2004 e notificati il 21 settembre 2004, le società ricorrenti, ricordando che al momento della proposizione dei relativi gravami non avevano ancora preso visione dei verbali di gara, stante la comunicazione della regione Piemonte di concedere l’accesso solo all’esito dell’intera procedura, ma di aver ricevuto via fax dallo stesso ente, dopo la proposizione dei ricorsi, i soli verbali di gara ma non il provvedimento di aggiudicazione definitiva, precisavano che solo al momento della costituzione in giudizio la regione Piemonte aveva depositato tutti i verbali di gara nonché il provvedimento di approvazione degli stessi e di aggiudicazione definitiva da parte del Direttore Regionale Patrimonio e Tecnico n. 864/04, oggetto dei motivi aggiunti in questione.<br />
In merito la Conteco s.p.a., nelle memorie per la camera di consiglio del 6 ottobre 2004, rileva che “appaia perlomeno dubbia l’ammissibilità dei motivi aggiunti”, sostenendo che “l’Amministrazione abbia provveduto a trasmettere alla ricorrente tutti gli atti e i verbali richiesti in data 02.08.04”, per cui, dato che i primi ricorsi, notificati proprio in data 2 agosto 2004, non erano stati iscritti a ruolo e che i ricorsi attualmente in esame risultano essere stati notificati alla Conteco s.p.a. in data 11 agosto 2004 e depositati il 13 agosto 2004, le società ricorrenti non potevano formare oggetto di motivi aggiunti dei documenti già conosciuti prima della notificazione dei ricorsi introduttivi e che potevano ben rientrare nei motivi deducibili in questi atti.<br />
Di conseguenza, ad opinione della controinteressata, i motivi aggiunti afferenti ai verbali di gara ed alla disciplina di gara, pervenuti a conoscenza delle società ricorrenti il 2 agosto 2004, ossia il primo e il terzo, sarebbero inammissibili, mentre il secondo motivo aggiunto, poiché inerente alla fase di esecuzione dell’appalto, sarebbe contraddistinto da carenza di interesse, non derivando alcun vantaggio alle società ricorrenti, comunque non aggiudicatarie, dall’eventuale annullamento della sola fase di esecuzione in questione.<br />
Sul punto il Collegio ritiene di disattendere l’eccezione proposta dalla controinteressata.<br />
Infatti, dalla lettura di quanto indicato nei motivi aggiunti comuni a tutti i ricorsi, non si rileva che il provvedimento di aggiudicazione definitiva sia stato inviato alla Bureau Veritas s.r.l. in data 2 agosto 2004, unitamente alla copia fax dei verbali di gara, ma che tale copia sia stata resa disponibile solo con la costituzione in giudizio da parte della regione Piemonte, in data 2 settembre 2004.<br />
E’ condivisibile, perciò, quanto osservato dalle società ricorrenti in ordine alla effettività e definitività della lesione al bene giuridico cui aspiravano (aggiudicazione), che si è originata solo con l’aggiudicazione definitiva a terzi e che è stata conosciuta solo in data 2 settembre 2004. Le società ricorrenti, quindi, nei termini di decadenza, ulteriormente prolungati nel caso di specie dalla sospensione feriale dei termini processuali, ben potevano proporre ulteriori ricorsi autonomi avverso tale aggiudicazione definitiva o, come hanno ritenuto di fare, avvalersi dell’istituto processuale dei “motivi aggiunti”, come ridefiniti dalla l. n. 205/2000, ai fini di economia processuale, non sussistendo più interesse all’impugnativa della sola aggiudicazione provvisoria, conosciuta al momento di proposizione dei ricorsi introduttivi.<br />
Alla data di notifica dei motivi aggiunti, del 21 settembre 2004, quindi, tanto i verbali di gara (sotto il profilo di ulteriori motivi deducibili) tanto il provvedimento di aggiudicazione definitiva ben potevano essere oggetto di tempestiva impugnazione e questa è stata regolarmente proposta mediante lo strumento dei motivi aggiunti che, per tali considerazioni, devono ritenersi notificati in termini.<br />
Passando, quindi, all’esame nel merito degli stessi, il Collegio osserva che, con il primo motivo aggiunto, le società ricorrenti rilevano che la Commissione giudicatrice, anziché osservare la metodologia di giudizio indicata nell’art. 11 del Disciplinare di gara (individuazione di un coefficiente, variabile da zero ad uno, determinato mediante un metodo adottato autonomamente prima dell’apertura dei plichi) abbia proceduto ignorando tale specifica disposizione, ritenendo, invece, di predisporre appositi prospetti con l’indicazione dei punteggi assegnabili a ciascun elemento di valutazione.<br />
Ebbene, il Collegio ritiene il motivo fondato, con le precisioni che seguono.<br />
E’ principio di ordine generale quello, confermato più volte dalla giurisprudenza, secondo il quale le regole procedimentali stabilite nel bando di gara per l’aggiudicazione di un contratto vincolano rigidamente l’operato della Pubblica amministrazione, nel senso che essa deve limitarsi alla loro applicazione, senza che residui in capo all’organo competente alcun margine di discrezionalità nella loro interpretazione e nella loro attuazione. Ciò in virtù sia del principio di tutela della “par condicio” dei concorrenti, che sarebbe certamente pregiudicata ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella “lex specialis” dopo la pubblicità delle stesse, sia del principio generale che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l’Amministrazione si è originariamente autovincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (v. Cons. Stato, sez. VI, 9.3.2005, n. 974, nonché sez. V, 20.5.2002, n. 2727).<br />
Nel caso di specie è evidente che la Commissione giudicatrice non si sia attenuta alla specifica disposizione del disciplinare né – è questo ad opinione del Collegio appare dirimente – che abbia motivato sulle ragioni che l’hanno indotta a discostarsi dalla legge di gara.<br />
Pur ammettendo in linea di principio, infatti, che la Commissione giudicatrice possa derogare alle specifiche disposizioni della “lex specialis” appare ragionevole richiedere che almeno esprima le considerazioni che l’hanno portata ad una siffatta deroga attraverso una congrua motivazione.<br />
Nel caso di specie, invece, è assente qualsivoglia motivazione sul punto.<br />
Ed, invero, nel verbale n. 1 del 2 marzo 2004, così si afferma: “Preso atto di quanto disposto negli atti di gara, la Commissione decide, al fine di garantire la massima oggettività nell’assegnazione dei punteggi, di attribuire un punteggio a ciascuno degli elementi indicati per la valutazione di ciascun parametro. A questi fini, procede alla predisposizione di appositi prospetti che, con l’indicazione dei punteggi che saranno assegnati a ciascun elemento e a ciascuno dei concorrenti, saranno allegati al verbale quale parte integrante e sostanziale”.<br />
Come può notarsi, la Commissione Tecnica, pur precisando di avere “Preso atto di quanto disposto negli atti di gara”, ha completamente omesso di ricordare l’esistenza della norma di cui all’art. 11 del Disciplinare, in base al quale “Per quanto riguarda la valutazione degli elementi qualitativi (&#8230;) la Commissione procederà ad individuare un coefficiente variabile, da zero a uno, determinato mediante un metodo adottato autonomamente dalla Commissione giudicatrice prima dell’apertura dei plichi”. Non solo, ma ha omesso anche di specificare per quale ragione abbia ritenuto, “al fine di garantire la massima oggettività nell’assegnazione dei punteggi”, che la predisposizione di appositi prospetti fosse preferibile al metodo della individuazione del coefficiente, pure previsto dal citato art. 11 del Disciplinare.<br />
Dagli atti di gara, non si comprende, quindi, per quale ragione la Commissione abbia deciso di derogare all’art. 11 del Disciplinare, che intendeva dare la massima certezza della garanzia di oggettività nell’attribuzione del punteggio, prevedendo un metodo scientifico particolare, e per quale ragione la predisposizione di prospetti con punteggi minimi e massimi predefiniti era da ritenersi preferibile, tenuto conto anche che tale metodo prescelto dalla Commissione Tecnica non riveste particolare originalità, riscontrandosi nella maggior parte delle metodologie di selezione di concorrenti partecipanti a gare assimilabili a quella di specie.<br />
Tale comportamento della Commissione Tecnica appare poi, nello specifico, tanto più censurabile in ragione dell’oggetto dell’appalto.<br />
Infatti, se, come specificato in precedenza, l’oggetto dell’appalto era particolare e di alta specializzazione, tanto da non consentire una facile scissione degli aspetti riconducibili in senso lato alla struttura organizzativa stessa dei concorrenti, nella valutazione complessiva dell’offerta, ne consegue che la predisposizione dei “consueti” prospetti, contenenti punteggi da attribuire proprio ai singoli aspetti dell’offerta, quindi anche a quelli riconducibili all’aspetto organizzativo della stessa struttura aziendale, non convince pienamente sotto il profilo della invocata “massima oggettività” di giudizio.<br />
Proprio per questo, quindi, per la peculiare natura dell’oggetto dell’appalto, l’art. 11 del Disciplinare di gara evidentemente aveva previsto un metodo originale di giudizio, fondato su un coefficiente matematico, diverso da quello consueto della predisposizione di prospetti.<br />
Né si opponga, come fanno la regione Piemonte e la Conteco s.p.a., che lo stesso art. 11 del Disciplinare prevedeva che il metodo di individuazione del coefficiente potesse essere “adottato autonomamente” dalla Commissione Tecnica, con ciò ritenendo che l’autonomia concessa a tale organo potesse andare anche oltre, predisponendo un metodo autonomo di giudizio.<br />
In realtà, al Collegio appare evidente che la frase contenuta nel suddetto art. 11 del Disciplinare: “&#8230; la Commissione procederà ad individuare un coefficiente, variabile da zero a uno, determinato mediante un metodo adottato autonomamente dalla Commissione giudicatrice prima dell’apertura dei plichi”, concedeva autonomia alla Commissione solo nell’individuazione del metodo di determinazione del coefficiente stesso, che comunque doveva rimanere come parametro, e non nell’individuazione di un sistema completamente alternativo, e derogatorio a quello indicato, di valutazione.<br />
Dalla fondatezza del primo motivo aggiunto deriva, anche, quella del terzo motivo aggiunto, al cui esame il Collegio ritiene direttamente ora di passare.<br />
Con questo, le società ricorrenti rilevano eccesso di potere per illogicità manifesta, laddove l’Amministrazione, recependo le indicazioni della Commissione, ha attribuito un punteggio diverso a offerte uguali, solo per il caso delle società ricorrenti.<br />
Anche in questo caso non aiuta la lettura dei verbali di gara, che non contengono particolari indicazioni sulle ragioni di tale modo di procedere. Anzi, proprio la predisposizione dei su ricordati “prospetti”, ritenuta dalla medesima Commissione giudicatrice come espressiva della “maggiore oggettività nell’assegnazione dei punteggi”, avrebbe dovuto portare ad un metodo uniforme nell’assegnazione degli stessi per tutti i partecipanti alla gara.<br />
Né può avere valore l’affermazione, postuma e contenuta nelle difese nel presente giudizio, della regione Piemonte secondo cui “l’offerta Bureau Veritas” ha riportato un punteggio leggermente inferiore nei lotti da B ad F nella voce organigramma perché “&#8230; avendo le società ricorrenti mantenuta la stessa struttura organizzativa in più livelli sia nel primo lotto che negli altri, tale complessità è stata premiata nel primo caso ma è risultata eccessiva negli altri mentre per le altre società è avvenuto esattamente il contrario”, perché di tale argomentazione non vi è traccia negli atti di gara.<br />
Anzi, pur senza assumere un valore decisivo, nel terzo degli ulteriori motivi aggiunti proposti dalle società ricorrenti in seguito al deposito in giudizio dell’offerta della Conteco s.p.a., tale affermazione risulta confutata dai dati proposti, da cui non si desume questa “maggior snellezza” della struttura della aggiudicataria.<br />
Per tale ragione, quindi, in assenza di congrua motivazione sul punto, l’attribuzione del punteggio alle società ricorrenti, cui ha dato luogo la Commissione di gara, appare illogica e immotivata.<br />
In relazione al secondo dei motivi aggiunti notificati in data 21 settembre 2004, invece, il Collegio concorda con la ritenuta carenza di interesse prospettata dalla Conteco s.p.a., atteso che esso si riferisce alla fase di esecuzione successiva e distinta da quella dell’aggiudicazione, essendo solo quest’ultima quella alla cui contestazione erano legittimate le società ricorrenti.<br />
L’accoglimento del primo e del terzo dei motivi aggiunti, notificati il 21 settembre 2004, comporta l’assorbimento dei motivi aggiunti notificati il 20 gennaio 2005.<br />
Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, l’accoglimento parziale dei motivi aggiunti, notificati il 21 settembre 2004, per quanto specificato in motivazione, comporta l’annullamento degli atti, con essi impugnati.<br />
In ordine alla domanda di risarcimento del danno.<br />
L’accoglimento, sia pur parziale dei motivi aggiunti, comporta la necessità di pronuncia del Collegio anche in ordine alla domanda di risarcimento del danno proposta dalle società ricorrenti.<br />
Queste, tanto nel ricorso introduttivo quanto nei motivi aggiunti notificati in data 21 settembre 2004, chiedono:<br />
1)	il risarcimento delle spese assunte per la partecipazione alla gara;<br />	<br />
2)	il riconoscimento del mancato utile, nella misura forfetaria del 10%, con riserva di C.T.U. sul punto;<br />	<br />
3)	il risarcimento derivante dall’annullamento degli atti di gara che sono in ogni caso viziati in relazione alla illegittima inclusione fra i parametri di valutazione delle offerte di elementi attinenti la capacità tecnica e dunque relativi ai requisiti di ammissione.<br />	<br />
Le stesse società ricorrenti precisano, però, di subordinare tali richieste risarcitorie “Sempre che il TAR Piemonte non ritenga di ordinare all’Amministrazione di procedere alla rinnovazione delle valutazioni di gara”.<br />
Ebbene, dato che nel caso di specie il Collegio ha ritenuto di accogliere il primo ed il terzo dei motivi aggiunti, notificati il 21 settembre 2004, la richiesta risarcitoria deve essere respinta, secondo la stessa prospettazione subordinata riportata.<br />
Per quel che riguarda quanto descritto al precedente punto 1), la domanda risarcitoria deve essere respinta perché le spese assunte per la partecipazione alle gare, analiticamente riportate in documentazione depositata nei giudizi dalle società ricorrenti, potrebbe ancora essere utile ai fini di una eventuale aggiudicazione, così che, allo stato attuale, non si riscontra ancora la lesione del bene della vita reclamato dalle ricorrenti.<br />
Per quanto riguarda il precedente punto 2), dato che dall’accoglimento della domanda delle società ricorrenti non deriva automaticamente l’aggiudicazione del pubblico incanto, non si riscontra alcun utile accertabile in capo alle proponenti.<br />
Per quanto riguarda il precedente punto 3), la domanda appare generica e non dimostrata, in ordine al danno causato dall’illegittima adozione di parametri di valutazione.<br />
Infine, le società ricorrenti, nell’epigrafe dei ricorsi introduttivi, chiedevano anche l’annullamento dei contratti eventualmente nelle more stipulati: di tali contratti, tre sono stati stipulati, mentre per gli altri si sarebbe data anticipatamente esecuzione.<br />
In merito, però, il Collegio ricorda di avere già precisato di non ritenere tale richiesta rientrante nella sua giurisdizione (TAR Piemonte, sez. II, 4.7.2005, n. 2423).<br />
L’art. 6 della legge n. 205/2000, infatti, statuisce che “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all&#8217;applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale” ed, in tal modo limita l’ambito della giurisdizione esclusiva alla sola procedura pubblicistica di affidamento dell’appalto, cui non può ascriversi il conseguente contratto, il quale mira a regolare, sul piano civilistico, il rapporto giuridico tra aggiudicatario e stazione appaltante e presuppone, quindi, che il primo sia già stato scelto in base alla procedura di affidamento finalizzata alla selezione della futura controparte negoziale.<br />
L’esattezza di tale impostazione – che discende dal tenore letterale dell’anzidetta disposizione ed ha guidato anche numerose pronunce giurisdizionali (vedasi, ad esempio, Cons. Stato, Sez. V, 29.11.2004), peraltro non univoche, tanto che la questione è stata poi rimessa alla valutazione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con ordinanza n. 3335 in data 21 maggio 2004 della IV Sezione – trova indiretta conferma nella sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 2004, n. 204, con cui il Giudice delle leggi ha espressamente affermato che “Nel determinare quali siano le particolari materie che, ai sensi dell’art. 103 Cost., possono essere devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il legislatore non gode di discrezionalità illimitata, ma è tenuto a rispettare il principio secondo cui le materie di giurisdizione esclusiva debbono essere sempre individuate in base: a) al fatto che in esse la p.a. agisca attraverso l&#8217;esercizio di poteri autoritativi; b) al fatto che esse coinvolgano comunque (anche) interessi legittimi”: in tal modo è stato chiarito che la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo si giustifica, ed è costituzionalmente compatibile, solo ove incida su una materia nella quale la Pubblica Amministrazione eserciti poteri autoritativi mentre nel caso dei rapporti tra aggiudicazione e contratto, una volta emanato il provvedimento di aggiudicazione, si è ormai esaurita la fase pubblicistica del procedimento, restando da definire, mediante la conclusione del contratto, il successivo rapporto privatistico tra stazione ed aggiudicatario. Ne consegue che una lettura costituzionalmente orientata del citato art. 6 della legge 205/2000 suggerisce un’interpretazione limitativa dello stesso, che riservi la giurisdizione esclusiva alla sola fase pubblicistica di scelta del contraente e la escluda, invece, con riferimento alle sorti del contratto.<br />
In base a queste premesse il giudice competente deve essere individuato secondo i criteri generali di riparto e non vi è dubbio che, in materia contrattuale, vengano in rilievo posizioni di diritto soggettivo, atte radicare la giurisdizione in capo al giudice ordinario, non solo con riferimento al ricorrente, che ottenuto l’annullamento dell’aggiudicazione intende poi invalidare gli effetti del contratto, ma anche in relazione alla posizione del contraente aggiudicatario, che risulterebbe ovviamente incisa da una pronuncia caducatoria del contratto.<br />
Per quanto premesso la domanda di annullamento dei contratti stipulati deve essere dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />
Alla luce di quanto esposto, quindi, i ricorsi incidentali devono essere dichiarati inammissibili; i ricorsi principali devono essere in parte rigettati e in parte dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse; i motivi aggiunti devono essere in parte accolti e in parte dichiarati inammissibili per carenza di interesse; le domande risarcitorie devono essere rigettate e le domande di annullamento dei contratti stipulati devono essere dichiarate inammissibili per carenza di giurisdizione.<br />
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le società ricorrenti e la Conteco s.p.a. e tra quest’ultima e la regione Piemonte e seguono, invece, la soccombenza parziale tra le società ricorrenti e la Regione Piemonte, secondo quando precisato nel dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte – 2^ Sezione:<br />
1)	dispone la riunione dei ricorsi, con i correlati ricorsi incidentali, e dei motivi aggiunti in epigrafe;<br />	<br />
2)	dichiara irricevibili per tardività i ricorsi incidentali;<br />	<br />
3)	in parte rigetta i ricorsi in epigrafe e in parte li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse;<br />	<br />
4)	in parte accoglie i motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla gli atti con essi impugnati, e in parte li dichiara inammissibili per carenza d’interesse;<br />	<br />
5)	rigetta la domanda risarcitoria;<br />	<br />
6)	dichiara la carenza di giurisdizione in ordine alla domanda di annullamento dei contratti stipulati;<br />	<br />
7)	condanna la regione Piemonte a corrispondere alle società ricorrenti la somma di euro 1.000,00 complessivamente per tutti i ricorsi.<br />	<br />
8)	compensa per il resto tra le parti le spese del giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino, alla camera di consiglio del 15 giugno 2005, con l’intervento dei signori magistrati:<br />
Giuseppe	CALVO	Presidente<br />	<br />
Ivo	CORREALE	Referendario, estensore<br />	<br />
Giorgio	MANCA	Referendario																																																																																											</p>
<p>Depositata in Segreteria a sensi di<br />
Legge il 26 luglio 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-26-7-2005-n-2612/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2005 n.2612</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport &#8211; Lodo &#8211; 26/7/2005 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/camera-di-conciliazione-e-arbitrato-per-lo-sport-lodo-26-7-2005-n-0-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/camera-di-conciliazione-e-arbitrato-per-lo-sport-lodo-26-7-2005-n-0-4/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/camera-di-conciliazione-e-arbitrato-per-lo-sport-lodo-26-7-2005-n-0-4/">Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport &#8211; Lodo &#8211; 26/7/2005 n.0</a></p>
<p>GELA J.T. Srl (Avv. M. Grassoni) c. Federazione Italiana Giuoco Calcio (Avv.ti M. Gallavotti e L. Medugno) Diritto amministrativo dello Sport – Ammissione ai campionati – Diniego di iscrizione al campionato – Presupposti – Assenza di anche uno solo dei requisiti previsti dalla normativa federale L’assenza di anche uno solo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/camera-di-conciliazione-e-arbitrato-per-lo-sport-lodo-26-7-2005-n-0-4/">Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport &#8211; Lodo &#8211; 26/7/2005 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/camera-di-conciliazione-e-arbitrato-per-lo-sport-lodo-26-7-2005-n-0-4/">Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport &#8211; Lodo &#8211; 26/7/2005 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">GELA J.T. Srl (Avv. M. Grassoni) c. Federazione Italiana Giuoco Calcio (Avv.ti M. Gallavotti e L. Medugno)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Diritto amministrativo dello Sport – Ammissione ai campionati – Diniego di iscrizione al campionato – Presupposti – Assenza di anche uno solo dei requisiti previsti dalla normativa federale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’assenza di anche uno solo dei requisiti previsti dalla normativa federale determina il legittimo diniego dell’iscrizione al campionato, restando pertanto assorbita ogni valutazione circa la eventuale soddisfazione medio tempore intervenuta degli altri requisiti la cui mancanza era stata rilevata dagli organi tecnici federali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/6983_6983.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/camera-di-conciliazione-e-arbitrato-per-lo-sport-lodo-26-7-2005-n-0-4/">Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport &#8211; Lodo &#8211; 26/7/2005 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
