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	<title>26/7/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>26/7/2004 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2004 n.2483</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-26-7-2004-n-2483/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-26-7-2004-n-2483/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2004 n.2483</a></p>
<p>Pres. Baccarini, Est. Buricelli ITALIA NOSTRA o.n.l.u.s. (Avv. G. Duca) c. C.I.P.E., PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Avv. Stato), CONSORZIO VENEZIA NUOVA (Avv. A. Biagini e A. Bianchini), CODACONS (Avv.ti C. Rienzi e C. Tabano) sul rapporto tra il programma del CIPE sugli interventi di preminente interesse nazionale e le</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-26-7-2004-n-2483/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2004 n.2483</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-26-7-2004-n-2483/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2004 n.2483</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Baccarini, Est. Buricelli<br />
ITALIA NOSTRA o.n.l.u.s. (Avv. G. Duca) c. C.I.P.E., PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Avv. Stato), CONSORZIO VENEZIA NUOVA (Avv. A. Biagini e A. Bianchini), CODACONS (Avv.ti C. Rienzi e C. Tabano)</span></p>
<hr />
<p>sul rapporto tra il programma del CIPE sugli interventi di preminente interesse nazionale e le leggi speciali sulla salvaguardia di Venezia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Lavori pubblici – Individuazione delle infrastrutture di carattere strategico ex L. 443 del 2001 – Delibera CIPE – Emanazione precedente alla pubblicazione della legge – obiettivo – Legittimità – Condizioni – Sufficienza della previa promulgazione della legge </span></span></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">2. Lavori pubblici – Inserimento di progetti di opere pubbliche per la salvaguardia di Venezia nel programma deliberato dal CIPE – Rapporti tra le procedure di approvazione previste dal d.lgs. 190 del 2002 e quelle previste dalle leggi speciali 171 del 1973, 798 del 1984 e 139 del 1992 – Sussiste il criterio della applicazione delle leggi speciali – Motivi</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">3. Opere pubbliche &#8211; Programma delle infrastrutture e degli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale &#8211; Oggetto – Riguarda sia interventi già avviati, sia interventi da avviare</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">4. Lavori pubblici &#8211; Inserimento di un’opera nel programma deliberato del CIPE – Conseguenze &#8211; Non comporta il venir meno del rapporto concessorio e convenzionale previgente – Motivi</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">5. lavori pubblici – Art. 1, co. 1, L. 443 del 2001 – Approvazione del programma da parte del CIPE – Significato – Conseguenze – Non comporta una previa intesa con le regioni</span></p>
<hr />
<p>1. In materia di individuazione delle infrastrutture di carattere strategico ai sensi della L. 443 del 2001, sono legittime le delibere approvate dal CIPE prima della pubblicazione della legge obiettivo, essendo sufficiente che solo la promulgazione avvenga prima della emanazione del provvedimento impugnato.</p>
<p>2. L’inserimento di progetti di opere pubbliche per la salvaguardia di Venezia nel programma deliberato dal CIPE non determina l’immediata percettività delle procedure di approvazione previste dal d.lgs. 190 del 2002 in luogo di quelle speciali previste dalle leggi 171 del 1973, 798 del 1984 e 139 del 1992, in quanto la delibera essenzialmente delinea il quadro complessivo degli interventi di preminente interesse nazionale da finanziare, per garantirne l’esecuzione entro tempi ragionevolmente rapidi.</p>
<p>3. Non vi è nella legge – obiettivo alcun principio per cui il programma delle infrastrutture e degli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale dovrebbe riguardare interventi ancora da avviare, potendo il CIPE deliberare anche l’inserimento di opere le cui procedure di approvazione siano già state avviate.</p>
<p>4. L’inserimento di un’opera nel programma deliberato del CIPE non comporta il venir meno del rapporto concessorio e convenzionale previgente, in quanto non solo la risoluzione delle convenzioni in atto e la revoca della concessione dovrebbero essere specificamente dichiarate ex lege, ma lo stesso d. lgs. 190 del 2002, all’art. 16, prevedendo la persistente vigenza delle leggi speciali sulla salvaguardia di Venezia, conferma che continua a trovare applicazione la figura del concessionario unico.</p>
<p>5. Per “programma approvato dal CIPE”, all’art. 1, co. 1, L. 443 del 2001, si deve intendere “programma stabilito, definito dal CIPE”. Non è pertanto rilevante che il CIPE abbia emanato il programma degli interventi senza previa consultazione con le regioni, in quanto un’intesa deve esserci, ma non è obbligatorio che essa preceda l’individuazione delle infrastrutture, potendo anche essere successiva ad una unilaterale attività del Governo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sul rapporto tra il programma del CIPE sugli interventi di preminente interesse nazionale e le leggi speciali sulla salvaguardia di Venezia</span></span></span></p>
<hr />
<p align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto<br />
sezione prima</b></p>
<p>con l’intervento dei magistrati:<br />
Stefano Baccarini -Presidente<br />
Rita Depiero -Consigliere<br />
Marco Buricelli -Consigliere, rel. ed est.</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align="center"><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1212 del 2002 proposto<br />
da <b>ITALIA NOSTRA o.n.l.u.s.</b>, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Duca, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Venezia, Dorsoduro n. 1479;</p>
<p align="center">contro</p>
<p>il <b>COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA</b> (in prosieguo C.I.P.E.) e la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti “pro tempore”, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria per legge presso la sua sede in piazza San Marco, 63;</p>
<p>e nei confronti<br />
del <b>CONSORZIO VENEZIA NUOVA</b> (in seguito CVN), in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Biagini ed Alfredo Bianchini, con elezione di domicilio presso lo studio del primo in Venezia, Santa Croce n. 466/G;<br />
e con l’intervento “ad adiuvandum”</p>
<p>del <b>CODACONS –COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI PER LA DIFESA DELL’AMBIENTE E LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI UTENTI E DEI CONSUMATORI</b>, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Rienzi e Cristina Tabano ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Ezio Conte in Venezia –Mestre, Via San Rocco, 10;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della deliberazione del CIPE 21 dicembre 2001, n. 121, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2002, avente ad oggetto: “Legge obiettivo: 1° programma delle infrastrutture strategiche (delibera n. 121/2001)”, limitatamente alla parte in cui ha previsto ed inserito il progetto del MOSE tra le infrastrutture di carattere strategico e di preminente interesse nazionale di cui all’art. 1 della l. 21 dicembre 2001, n. 443;</p>
<p>visto il ricorso, notificato il 20 maggio 2002 e depositato in Segreteria il 31 maggio 2002, con i relativi allegati;<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il CIPE, e del Consorzio Venezia Nuova, con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di intervento “ad adiuvandum” del Codacons, notificato il 2 aprile 2004 e tempestivamente depositato in Segreteria;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
uditi, all&#8217;udienza pubblica del 20 maggio 2004 (relatore il consigliere Marco Buricelli), gli avvocati: Giuseppe Duca per l’associazione ricorrente, Raffaello Martelli per la Presidenza del Consiglio dei ministri e il CIPE, Alfredo Biagini e Alfredo Bianchini per il Consorzio Venezia Nuova ed Ezio Conte per il Codacons;<br />
ritenuto e considerato quanto segue:</p>
<p align="center"><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>1.-L’associazione ricorrente, premesso che con deliberazione 21 dicembre 2001, n. 121, intitolata “legge obiettivo: 1° programma delle infrastrutture strategiche”, il CIPE ha approvato, “ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge promulgata in data odierna con il n. 443, in corso di pubblicazione, ed ai fini dell’accelerazione delle procedure previste dal comma 2 del medesimo articolo, il programma delle infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi che … assumono carattere strategico e di preminente interesse nazionale per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese”; che nel programma è incluso, tra l’altro, il cosiddetto “Progetto MOSE” il quale prevede la realizzazione di dighe mobili alle bocche di porto della laguna di Venezia e che, in base a quanto affermato nella nota b) della tabella 1 della delibera del CIPE si tratta di opera “già avviata con leggi proprie (le leggi speciali per Venezia) delle quali si conferma il principio della rilevanza nazionale”;<br />
tutto ciò premesso l’ONLUS ricorrente ha impugnato la deliberazione in epigrafe, “in parte qua”, formulando cinque censure, concernenti violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili.<br />
Resistono le amministrazioni statali intimate e il CVN, i quali hanno eccepito l’inammissibilità del giudizio per carenza di interesse a ricorrere in capo all’associazione ricorrente e, nel merito, hanno rilevato l’infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.<br />
Il CODACONS è intervenuto “ad adiuvandum”.</p>
<p>2.0.-Data l’infondatezza nel merito del ricorso proposto il collegio può esimersi dall’esaminare e dal decidere le eccezioni di inammissibilità mosse dall’Avvocatura dello Stato e dalla difesa del CVN.</p>
<p>2.0.1.-Va esaminata, peraltro, in quanto rilevabile d’ufficio, la questione degli eventuali limiti di ammissibilità dell’intervento “ad adiuvandum” spiegato dal CODACONS.<br />
Tale intervento, non risultandone il carattere elusivo dei termini di impugnazione per conoscenza dei provvedimenti impugnati da oltre sessanta giorni (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2 dicembre 2002, n. 6657), è ammissibile nella parte in cui l’associazione dichiara di ritenere più che fondati i motivi di ricorso della ricorrente Italia Nostra e di aderirvi integralmente.<br />
Sono invece inammissibili, costituendo profili di censura nuovi rispetto a quelli proposti dalla ricorrente, i rilievi del CODACONS concernenti l’assoluta mancanza di reversibilità del sistema MOSE e l’omesso esame di possibili soluzioni alternative più efficaci e meno invasive dal punto di vista ambientale.</p>
<p>2.1.-Con la prima censura, concernente violazione dell’art. 10 delle preleggi e carenza di potere, la ricorrente osserva:<br />
-che il potere di adottare l’impugnata deliberazione 21 dicembre 2001, n. 121 è stato conferito al CIPE dalla l. n. 443 del 2001;<br />
-che la l. n. 443 del 2001, al momento della adozione della delibera in epigrafe, non era ancora entrata in vigore e non era nemmeno stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale;<br />
-che la pubblicazione è infatti avvenuta il 27 dicembre 2001 e che la legge è entrata in vigore solo 15 giorni dopo, vale a dire l’11 gennaio 2002, ai sensi dell’art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale;<br />
-che dunque –conclude Italia Nostra- il CIPE ha adottato la deliberazione in esame in carenza di potere. Carenza del resto accertata e riconosciuta dalla deliberazione stessa che espressamente si riferisce a una legge promulgata nella medesima data ma non ancora pubblicata.<br />
In altre parole, il CIPE avrebbe esercitato un potere che ancora non gli competeva poiché la legge –obiettivo è stata pubblicata alcuni giorni dopo l’adozione della delibera del CIPE (ed è entrata in vigore circa 20 giorni dopo l’adozione della delibera medesima).<br />
La censura va respinta.<br />
Al riguardo la sentenza della Corte costituzionale n. 321 del 1983 ha segnalato che “la pubblicazione della legge costituisce un atto diretto a dare &#8220;comunicazione&#8221; della stessa ai cittadini per renderne possibile la conoscenza ed imporne conseguentemente la generale osservanza. Ma, ancor prima della pubblicazione, interviene nel procedimento legislativo, inteso in senso lato, la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica, la quale consiste in un atto che si compone di tre elementi: l&#8217;accertamento della sussistenza e dell&#8217;identità della volontà delle due Camere, espressa mediante l&#8217;approvazione del disegno o della proposta di legge; la manifestazione della volontà del Presidente della Repubblica di procedere alla promulgazione suddetta, ed infine l&#8217;ordine di esecuzione diretto ad assicurare la piena operatività della legge.<br />
Tale atto non costituisce soltanto il presupposto della successiva pubblicazione, la quale viene attuata attraverso una serie di operazioni (il c.d. &#8220;visto&#8221;, l&#8217;inserzione nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, e la pubblicazione, propriamente detta, nella Gazzetta Ufficiale).<br />
Esso attribuisce altresì immediata efficacia, o se si vuole &#8220;esecutorietà&#8221; (che si distingue dalla obbligatorietà &#8220;erga omnes&#8221; conseguente alla pubblicazione), all&#8217;atto normativo. Quest&#8217;ultimo, pertanto, deve considerarsi non solo esistente nell&#8217;ordinamento giuridico ma, a taluni fini, anche efficace nei confronti di alcuni organi pubblici, tra cui sicuramente il Presidente della Repubblica nonché il Governo…”.<br />
Nello stesso senso, TAR Abruzzo–L’Aquila, sentenza n. 540 del 2002, resa su questione di diritto identica a quella odierna, secondo cui “il momento della promulgazione della legge è quello che conferisce ad essa l’efficacia, cioè l’idoneità a produrre effetti giuridici, nonché l’esecutività, mentre la pubblicazione della stessa attiene unicamente alla obbligatorietà ed alla presunzione di conoscenza ufficiale da parte dei cittadini”.<br />
Nel caso di specie la legge è stata approvata in data 6 dicembre 2001 ed è stata promulgata il 21 dicembre 2001, vale a dire lo stesso giorno in cui è stata emanata la deliberazione del CIPE n. 121 del 2001, ma prima dell’adozione della delibera medesima (nelle premesse del provvedimento impugnato il CIPE parla di “legge (già) promulgata in data odierna con il n. 443”).<br />
Per attribuire al CIPE il potere di adottare la delibera impugnata non era insomma necessaria la previa pubblicazione della legge –obiettivo sulla Gazzetta Ufficiale ma era sufficiente che la promulgazione della legge stessa avvenisse prima della emanazione del provvedimento impugnato, così come si è verificato in concreto.<br />
La prima censura va perciò respinta.</p>
<p>2.2.-Con il secondo motivo, recante violazione dell’art. 15 delle preleggi, delle leggi speciali su Venezia e, in particolare, delle leggi nn. 171 del 1973 e 798 del 1984, ed eccesso di potere per contraddittorietà manifesta, la ricorrente, premessa la perdurante validità del principio “lex posterior generalis non derogat priori speciali”, e premesso inoltre che le leggi del 1973 e del 1984 sulla salvaguardia di Venezia devono ritenersi vigenti anche dopo l’entrata in vigore della l. n. 443 del 2001, dato che si riferiscono specificamente ed esclusivamente ai progetti di salvaguardia della città di Venezia e individuano una procedura particolare, propria ed esclusiva per la realizzazione del progetto MOSE; premesso tutto ciò la ricorrente assume che l’inserimento del progetto del MOSE nel programma di cui all’art. 1 della l. n. 443 del 2001 sarebbe prodromico alla individuazione di una procedura, diretta a realizzare il progetto medesimo, sostitutiva di quella prevista dalle leggi speciali suddette (n. 171 del 1973 , n. 798 del 1984 e n. 139 del 1992). Se questo è vero allora il richiamo, operato dalla delibera CIPE con la nota b) -tabella 1 (“opere già avviate con leggi proprie delle quali si conferma il principio di rilevanza nazionale”), aggraverebbe l’illegittimità della deliberazione impugnata giacché sarebbe contraddittorio e illogico che un progetto, caratterizzato da una procedura autonoma, sia inserito nell’àmbito di un programma generale per l’individuazione di procedure nuove dirette a sostituire quelle precedenti, e che nello stesso tempo si affermi che l’inserimento del progetto non avviene per utilizzare le nuove procedure ma per confermare l’interesse nazionale.<br />
Anche il secondo motivo va respinto.<br />
L’assunto dal quale muove la ricorrente è erroneo.<br />
Ed erronee sono le conclusioni alle quali la stessa perviene.<br />
Non è vero infatti che l’inserimento del progetto del MOSE nel programma di cui alla deliberazione n. 121 del 2001 determini l’immediata precettività delle procedure di approvazione previste dal d. lgs. 20 agosto 2002, n. 190, decreto emanato dal Governo in base alla delega ad esso conferita dall’art. 1 della legge –obiettivo.<br />
In primo luogo la delibera impugnata dà atto in nota che l’opera in questione è già stata avviata in base alle specifiche leggi che disciplinano l’azione per la salvaguardia di Venezia.<br />
In secondo luogo, tenendo conto della indicazione appena esposta, il Governo, con il decreto n. 190 del 2002, ha coerentemente stabilito –v. art. 16, comma 4- che le norme del decreto medesimo “non derogano le previsioni delle leggi 16 aprile 1973, n. 171, 29 novembre 1984, n. 798 e 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni ed integrazioni, relative alle procedure speciali per la salvaguardia di Venezia”.<br />
In altre parole la delibera del CIPE dà atto che l’opera è stata avviata secondo leggi speciali, anticipando quanto disporrà l’art. 16, comma 4, del citato decreto.<br />
Ciò smentisce la tesi della ricorrente secondo la quale l’inserimento del progetto MOSE nel programma della legge –obiettivo porterebbe come conseguenza una procedura da seguire diversa da quella prevista per il progetto medesimo dalle leggi su Venezia del 1973 e del 1984.<br />
Il fatto è che, come correttamente osserva la difesa del CVN, ferma l’applicazione delle leggi speciali su Venezia, con la deliberazione impugnata il CIPE ha inteso essenzialmente delineare il quadro complessivo degli interventi di preminente interesse nazionale da finanziare per garantirne l’esecuzione entro tempi ragionevolmente rapidi (v. deliberazione impugnata, p. 1., pag. 7; v. anche l’art. 1, comma 2, della l. n. 443 del 2001).<br />
E va ricordato poi che è stato il Comitatone, organo protagonista del procedimento in base alla legislazione speciale su Venezia, e non altri organismi, ad avere assunto, con le deliberazioni 6 dicembre 2001, 4 febbraio 2003, 3 aprile 2003 e altre, le decisioni relative agli sviluppi ulteriori delle attività dirette alla realizzazione dell’opera. E che analogamente è stata la Commissione per la salvaguardia di Venezia, prevista e disciplinata dagli articoli 5 e 6 della l. n. 171 del 1973, a intervenire nel procedimento dopo il dicembre del 2001.<br />
Anche la seconda censura dev’essere pertanto respinta.</p>
<p>2.3.-Con la terza censura, concernente violazione dell’art. 15 delle preleggi, delle leggi speciali su Venezia e, in particolare, delle leggi nn. 171 del 1973 e 798 del 1984, ed eccesso di potere per contraddittorietà manifesta sotto un profilo diverso da quello prospettato sub 2), si sostiene innanzitutto che, se fosse vero quanto si afferma nella nota b) allegata alla deliberazione del CIPE, vale a dire che le opere relative al MOSE sono già state avviate, non vi sarebbe ragione di inserire il progetto nel programma poiché questo si riferisce solo a procedure per l’avvio di opere e non a procedure per il loro controllo o la loro gestione. Se le procedure sono preventive rispetto all’avvio e l’opera è considerata già avviata, il suo inserimento nel programma è illegittimo. Il fatto è che l’opera non è avviata, non essendo stata iniziata alcuna attività sul territorio ove essa dovrebbe essere inserita: per tale ragione l’inserimento dev’essere ritenuto illegittimo.<br />
Il profilo di censura va respinto perché, a differenza di quanto afferma la ricorrente, in nessuna parte della l. n. 443 del 2001, ovvero della delibera del CIPE, si rinviene il principio per cui il programma delle infrastrutture e degli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale dovrebbe riguardare interventi ancora da avviare.<br />
Nessuna disposizione di legge impediva al CIPE di includere nel programma, tra gli interventi strategici e di preminente interesse nazionale, anche opere le cui procedure di approvazione fossero già state avviate.<br />
D’altra parte, correttamente il CIPE ha considerato l’opera in questione “già avviata” nell’àmbito della legislazione speciale su Venezia giacché alla fine del 2001, vale a dire al momento dell’adozione della delibera n. 121, il progetto preliminare dell’opera era già stato approvato; con la decisione 15 marzo 2001 del Consiglio dei ministri era stata risolta la questione di compatibilità ambientale ex art. 6, comma 5, della l. n. 349 del 1986 e con deliberazione 6 dicembre 2001 il Comitato ex art. 4 aveva deciso l’avvio di un’ulteriore fase progettuale.<br />
Quanto al rilievo ulteriore secondo cui l’inserimento del progetto del MOSE nel programma di cui all’art. 1 della legge –obiettivo comporterebbe il venire meno del rapporto concessorio e convenzionale a suo tempo instaurato tra Ministero dei lavori pubblici e CVN, il Collegio rileva:<br />
-che la risoluzione delle convenzioni in atto e la revoca della concessione assentita nel 1985 avrebbero dovuto essere specificamente dichiarate “ex lege”, il che non è avvenuto; e<br />
-che anzi il fatto che l’art. 16 del decreto n. 190 del 2002 abbia previsto la persistente vigenza delle leggi speciali sulla salvaguardia di Venezia induce a ritenere che continui a trovare applicazione la figura del concessionario unico.</p>
<p>2.4.- Circa il quarto motivo, con il quale viene dedotto il vizio di eccesso di potere per “insufficiente istruttoria e insufficiente ponderazione” nelle quali sarebbe incorso il CIPE nel qualificare le opere di cui agli allegati alla delibera 121 (ben 200) e in particolare il MOSE come infrastrutture e insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, la Sezione può esimersi dallo stabilire se, come sostengono l’Avvocatura dello Stato e la difesa del CVN, l’individuazione delle opere da inserire nel primo programma degli interventi strategici predetti sia sottratta al sindacato del giudice amministrativo.<br />
Va rilevato, in generale, che la circostanza che le opere inserite nel programma siano numerose non costituisce di per sé indizio di un’istruttoria carente, potendo invece ipotizzarsi che, nell’esercizio dell’ampia discrezionalità riconosciutagli dalla legge, il CIPE abbia inteso ampliare la definizione dell’ambito delle esigenze di pubblico interesse cui la normazione speciale in questione è preordinata.<br />
Per quanto riguarda in particolare il MOSE, avuto riguardo all’esigenza di tutela di Venezia e della sua laguna è tutt’altro che illogico che il carattere di intervento di preminente interesse nazionale sia stato riconosciuto all’opera .<br />
Non pare inutile aggiungere che è chiaramente inammissibile, poiché introdotto con memoria non notificata, il richiamo, contenuto a pag. 3 della memoria 29 aprile 2004, a uno dei motivi del ricorso n. 307/04 circa l’impossibilità di qualificare il MOSE come una infrastruttura. Ad ogni modo, analogo rilievo è stato respinto al p. 3.8. (pag. 108 ss.) dalla sentenza, cui si rinvia, emessa sui ricorsi nn. 315/02, 307/04 e 981/04.<br />
2.5.-Con la quinta e ultima censura, concernente violazione degli articoli 3, 117 e 118 della Costituzione, e dell’art. 1 della l. n. 443 del 2001, la ricorrente, premesso che quest’ultimo articolo, nel testo vigente al momento della proposizione del ricorso, prima, cioè, della sua sostituzione introdotta con l’art. 13 della l. 1° agosto 2002, n. 166, prevede che l’individuazione delle opere strategiche sia operata “a mezzo di un programma, formulato su proposta dei ministri competenti, sentite le regioni interessate, ovvero su proposta delle regioni, sentiti i ministri competenti, e inserito nel documento di programmazione economico–finanziaria”; e rilevato inoltre che in sede di prima applicazione è stato stabilito che il programma sia “approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2002”, sostiene che la legge avrebbe modificato non il procedimento di formazione e formulazione del programma ma soltanto, in sede di prima applicazione, la procedura di approvazione del programma e che, nella specie, non avendo il CIPE seguito alcuna consultazione con le regioni e con le autonomie locali, risulterebbe violata la procedura prevista –anche nella fase della prima applicazione di legge- per la formulazione del programma medesimo.<br />
Nel sostenere la tesi suesposta la ricorrente muove da una premessa interpretativa erronea: data l’indifferibilità e l’urgenza della funzione demandata al CIPE con l’art. 1 della legge–obiettivo non può dubitarsi che l’espressione “programma approvato dal CIPE”, di cui al citato art. 1, comma 1, della l. n. 443 del 2001, significhi “programma stabilito, definito dal CIPE” .<br />
Erroneo quindi l’assunto per cui il CIPE, non essendosi previamente consultato con le regioni, avrebbe violato la procedura prevista per la formulazione del programma.<br />
La ricorrente rileva poi che, “ove si ritenesse che la procedura di consultazione con le regioni (e con le autonomie locali) non dovesse essere obbligatoriamente attivata anche in sede di prima applicazione del programma e quindi di approvazione da parte del CIPE appare subito evidente l’illegittimità costituzionale della norma”.<br />
Quest’ultimo profilo di censura, che adombra una eccezione di illegittimità costituzionale, risulta formulato in maniera generica e immotivata, sì da non consentire di individuare con esattezza il parametro costituzionale che si assume violato.<br />
In ogni caso, anche a voler ipotizzare d’ufficio la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della l. n. 443 del 2001, nel testo anteriore alla sostituzione introdotta con la l. n. 443 del 2001, nella parte in cui attribuisce al CIPE l’approvazione del programma di cui al medesimo art. 1, in sede di prima applicazione, indipendentemente da consultazioni con regioni e autonomie locali, in riferimento all’art. 117 Cost., nella parte in cui attribuisce allo Stato potestà legislativa esclusiva limitatamente ad alcune materie elencate nello stesso art. 117, tra le quali non rientra la salvaguardia di Venezia; e in riferimento all’art. 118 Cost., nella parte in cui attribuisce ai comuni le funzioni amministrative, è da osservare:<br />
-che, secondo quanto stabilito dalla Corte medesima con la sentenza n. 303 del 2003, un’intesa con le regioni deve esserci, ma non è rilevante se essa preceda l’individuazione delle infrastrutture ovvero se sia successiva ad una unilaterale attività del Governo.<br />
Avvocatura dello Stato e difesa del CVN soggiungono poi che in sede di attivazione del programma sono state definite le intese con le regioni relative alle singole opere, e tra queste è stato indicato il sistema MOSE quale opera di preminente interesse nazionale. E<br />
-che, fermo restando che l’art. 114 Cost. non comporta una totale equiparazione tra gli enti in esso indicati (Corte cost., sent. n. 274 del 2003), la dedotta esigenza di “consultazione con … le autonomie locali” perde di rilievo una volta che l’allocazione a livello più adeguato di funzioni, legislative e amministrative, venga attuata, i virtù dei princìpi di sussidiarietà e di adeguatezza, con il necessario procedimento fondato sulle intese tra Stato e Regioni, alle quali può spettare una competenza legislativa concorrente in materia (Corte cost., sent. n. 303 del 2003).<br />
La questione, pertanto, appare manifestamente infondata.</p>
<p>2.6.-Nonostante l’esito del giudizio concorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari della controversia.</p>
<p align="center"><b>P. Q. M.</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione prima, definitivamente decidendo sul ricorso in premessa lo rigetta.<br />
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.<br />
La presente sentenza sarà eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, nelle camere di consiglio del 20 e del 21 maggio 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-26-7-2004-n-2483/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2004 n.2483</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2004 n.2480</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-26-7-2004-n-2480/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-26-7-2004-n-2480/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2004 n.2480</a></p>
<p>Pres. Baccarini, Est. Buricelli Ricorsi riuniti: &#8211; ITALIA NOSTRA o.n.l.u.s., (Avv.ti G. Duca e P. Seno) c. COMITATO ISTITUITO AI SENSI DELL’ART. 4 DELLA LEGGE 29 NOVEMBRE 1984, N. 798 (Comitatone), PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, MINISTERO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-26-7-2004-n-2480/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2004 n.2480</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-26-7-2004-n-2480/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2004 n.2480</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Baccarini, Est. Buricelli Ricorsi riuniti: &#8211; ITALIA NOSTRA o.n.l.u.s., (Avv.ti G. Duca e P. Seno) c. COMITATO ISTITUITO AI SENSI DELL’ART. 4 DELLA LEGGE 29 NOVEMBRE 1984, N. 798 (Comitatone), PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, MAGISTRATO ALLE ACQUE (Avv. dist. Stato), REGIONE VENETO (Avv.ti F. Segantini e F. Lorigiola),CONSORZIO VENEZIA NUOVA (A. Biagini e A. Bianchini), COMUNE DI VENEZIA (Avvocati G. Gidoni e M.M. Morino), COMUNE DI CHIOGGIA (n.c.); &#8211; ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WWF FOR NATURE o.n.l.u.s., ITALIA NOSTRA o.n.l.u.s., (Avv.ti G. Duca, F. Acerboni, G. Ceruti e P. Seno) c. COMITATO ISTITUITO AI SENSI DELL’ART. 4 DELLA LEGGE 29 NOVEMBRE 1984, N. 798, MAGISTRATO ALLE ACQUE, COMITATO TECNICO DI MAGISTRATURA, COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA (Avv. Dist. Stato), REGIONE VENETO (Avv.ti F. Segantini e F. Lorigiola), CONSORZIO VENEZIA NUOVA (Avv.ti A. Biagini, A. Bianchini, B. G. Carbone ed A. Clarizia), COMMISSIONE PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA, COMUNE DI VENEZIA, COMUNE DI CHIOGGIA, COMUNE DI CAVALLINO –TREPORTI, PROVINCIA DI VENEZIA (n.c.); “ad adiuvandum” LIPU –LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI -ASSOCIAZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA –ONLUS, ASSOCIAZIONE “ECO-ISTITUTO DEL VENETO ALEX LANGER” e MOVIMENTO CONSUMATORI, (Avv.ti G. Duca, F. Acerboni e P. Seno), ASSOCIAZIONE SINISTRA ECOLOGISTA (Avv. P. Seno); “ad opponendum” ASCOM –ASSOCIAZIONE GENERALE DEL COMMERCIO TURISMO E SERVIZI DELLA CITTA’ DI VENEZIA ISOLE ED ESTUARIO (Avv. M. Volpato), AMBIENTE AZZURRO; CONFESERCENTI PROVINCIALE DI VENEZIA; UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI DI VENEZIA -CONFARTIGIANATO VENEZIA; FORUM PER LA LAGUNA; CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VENEZIA; UNIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA e MOVIMENTO AZZURRO (Avv. P. V. Grimani); &#8211; CODACONS – COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI PER LA DIFESA DELL’AMBIENTE E LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI UTENTI E DEI CONSUMATORI (Avv.ti C. Rienzi e C. Tabano) c. COMMISSIONE PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA, il MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA, il COMITATO ISTITUITO EX ART. 4 LEGGE 29.11.1984 N. 798, il COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (C.I.P.E.), la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI (Avv. Dist. Stato), CONSORZIO VENEZIA NUOVA (Avv. G. B. Carbone, A. Clarizia, A. Bianchini ed A. Biagini), PROVINCIA DI VENEZIA (n.c.); “ad opponendum” REGIONE VENETO (F. Lorigiola e F. Segantini);</span></p>
<hr />
<p>sulla qualificazione del &#8220;Progetto Mose&#8221; come opera di carattere strategico e di preminente interesse nazionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Decisum: Sulla qualificazione del &#8220;Progetto Mose&#8221; come opera di carattere strategico e di preminente interesse nazionale</span></span></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">1. Lavori pubblici &#8211; Interesse al ricorso avverso una delibera che afferma la non sottoponibilità a VIA delle opere di regolazione- Non sussiste &#8211; Motivi &#8211; Condizioni</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">2. Ambiente &#8211; Conflitto tra Ministri in tema di compatibilità ambientale degli interventi da realizzare &#8211; Risoluzione mediante decisione del Consiglio dei ministri ex art. 6, co. 5, L. 349/1986 &#8211; È ammissibile &#8211; Motivi</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">3. Procedimento amministrativo &#8211; Decisione del Consiglio dei Ministri risolutiva della questione di compatibilità ambientale &#8211; Natura &#8211; È atto di alta amministrazione &#8211; Motivi</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">4. Opere pubbliche &#8211; Opere mobili e opere complementari &#8211; Separazione della VIA per le due categorie &#8211; È ammissibile &#8211; Condizioni</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">5. Processo amministrativo &#8211; Valutazione di adeguatezza dello stato di avanzamento degli interventi indicati alle lettere da b) ad h) dell&#8217;art. 3, co. 2, della L. 139/1992 da parte del Comitato istituito ai sensi dell&#8217;art. 4 L. 798/1984 &#8211; Giurisdizione del GA &#8211; Sussiste &#8211; Limiti</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">6. Opere pubbliche &#8211; Legge obiettivo &#8211; Oggetto del programma di individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi &#8211; Non solo impianti di connessione fisica tra strutture e/o insediamenti per il trasporto e la mobilità di persone e di beni &#8211; Motivi</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">7. Opere pubbliche &#8211; Legge obiettivo &#8211; Inclusione dell&#8217;opera non qualificata come insediamento produttivo o infrastruttura nel programma delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale &#8211; Legittimità &#8211; Motivi</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">8. Opere pubbliche &#8211; Esclusione dell&#8217;opera dalla procedura VIA &#8220;ordinaria&#8221;- Sottoposizione a VIA &#8220;integrata&#8221; o &#8220;speciale&#8221; &#8211; Conseguenze &#8211; Conformità a diritto nazionale &#8211; Irrilevanza della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle Comunità europee</span></p>
<hr />
<p>1. Non vi è interesse a ricorrere avverso una delibera che afferma la non assoggettabilità delle opere di regolazione alla valutazione d&#8217;impatto ambientale, qualora si dimostri che una procedura di VIA statale, ancorché speciale o straordinaria o integrata vi sia stata, si sia conclusa in maniera positiva e si sia svolta in modo tale da soddisfare i requisiti previsti dalla direttiva CE n. 85/337 e qualora si riconosca che le affermazioni della predetta delibera vadano considerate come semplici enunciazioni incidentali, irrilevanti ai fini dell&#8217;accertamento della legittimità della procedura di valutazione ambientale seguita.</p>
<p>2. La decisione del Consiglio dei ministri può qualificarsi come atto di risoluzione della questione di compatibilità ambientale ex art. 6, co. 5, L. 349/1986, quando emerga un conflitto tra Ministri, rilevabile anche da interventi effettuati nel corso di riunioni di organi istituzionali; né appare rilevante stabilire se la rilevazione del conflitto e la rimessione del conflitto della questione siano state fatte dal Presidente del Consiglio dei ministri, dato che dalla formulazione del citato art. 6, co. 5, raffrontato con l&#8217;art. 6, co. 6, si evince che la rilevazione del conflitto e la rimessione della questione non sono prerogativa esclusiva del Ministro dell&#8217;Ambiente ma possono spettare, in base al caso concreto, anche ad altre autorità, prima fra tutte il Presidente del Consiglio dei Ministri.</p>
<p>3. La decisione del Consiglio dei Ministri risolutiva della questione di compatibilità ambientale costituisce atto di alta amministrazione giacché presuppone il compimento di valutazioni di opportunità al massimo livello di responsabilità politico &#8211; amministrativa ma esprime nel contempo apprezzamenti di ordine tecnico.</p>
<p>4. È ammissibile la frammentazione della procedura di VIA relativa alle opere mobili e alle opere complementari quando sia rilevabile una relativa autonomia delle due categorie, anche sotto l&#8217;aspetto funzionale, sia pure entro un quadro di insieme unitario degli interventi rivolti alla salvaguardia di Venezia e alla conservazione della laguna. L&#8217;esistenza di un qualche collegamento funzionale tra opere che, pur concorrendo a un obiettivo generale comune e pur inserendosi entro un quadro di interventi da considerare unitariamente e nel loro insieme, non si condizionano reciprocamente e restano realizzabili in modo indipendente le une dalle altre, non è sufficiente per alterare l&#8217;ordine naturale delle competenze per ciò che concerne l&#8217;individuazione del soggetto pubblico al quale spetta di eseguire la VIA, e per comportare l&#8217;obbligatorio assoggettamento degli elaborati progettuali delle opere medesime a una VIA unitaria e globale che coinvolga sia le opere mobili sia le opere complementari.</p>
<p>5. La valutazione di adeguatezza dello stato di avanzamento degli interventi indicati alle lettere da b) ad h) dell&#8217;art. 3, co. 2, della L. 139/1992 da parte del Comitato istituito ai sensi dell&#8217;art. 4 L. 798/1984 non attiene esclusivamente al merito dell&#8217;azione amministrativa ed è pertanto sindacabile dal GA sotto i profili della manifesta irragionevolezza, del travisamento dei fatti e della carenza di motivazione.</p>
<p>6. Il fatto che l&#8217;art. 1 L. 443 del 2001 stabilisca che il programma di individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti &#8220;tiene conto del Piano generale dei Trasporti&#8221; non significa che nel programma debbano essere inseriti esclusivamente impianti &#8220;di connessione fisica tra strutture e/o insediamenti per il trasporto e la mobilità di persone e di beni&#8221;.</p>
<p>7. Ai fini dell&#8217;inclusione nel programma delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, non rileva che un&#8217;opera non sia qualificabile come &#8220;insediamento produttivo&#8221; e che non sia mai stata qualificata, né potrebbe esserlo, come infrastruttura, essendo decisivo il rilievo che l&#8217;inserimento di detta opera è stato direttamente effettuato dal Parlamento con l&#8217;approvazione del DPEF, nonché per il fatto che, in relazione al caso concreto, riguardante la salvaguardia di Venezia, l&#8217;art. 80, co.28, L. 289/2002 consente di destinare al finanziamento degli interventi previsti dall&#8217;art. 6 L. 798/1984 (dunque nel campo degli interventi diretti alla salvaguardia di Venezia) una quota degli importi autorizzati ai sensi dell&#8217;art. 13 L. 166/2002, relativamente alla attivazione degli interventi previsti nel programma di infrastrutture predetto.</p>
<p>8. Deve essere disattesa la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle Comunità europee quando si ritenga che l&#8217;atto impugnato non sia conforme a diritto nazionale, nella parte in cui esclude dalla necessità della procedura VIA opere della natura, della dimensione e dell&#8217;ubicazione di quella per cui si è in causa, quando sussiste nei fatti la scelta della P.A. di sottoporre comunque il progetto in questione a una procedura di VIA statale &#8220;integrata&#8221; o &#8220;speciale&#8221;, caratterizzata da &#8220;passaggi&#8221; ulteriori rispetto a quelli che contraddistinguono la procedura di VIA statale cosiddetta &#8220;ordinaria&#8221;.</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p><center><br />
<center><br />
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto<br />
sezione prima</b></center><br />
con l’intervento dei magistrati:<br />
Stefano Baccarini -Presidente<br />
Rita Depiero -Consigliere<br />
Marco Buricelli -Consigliere, rel. ed est.</center>ha pronunciato la seguente</p>
<p align="center"><b>SENTENZA</b></p>
<p>sui seguenti ricorsi riuniti:</p>
<p>A) ricorso e atto di motivi aggiunti n. 315 del 2002 proposti<br />
da <b>ITALIA NOSTRA o.n.l.u.s.</b>, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Duca e Paolo Seno, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Venezia, Santa Croce n. 312/a;</p>
<p align="center">contro</p>
<p>&#8211; il <b>COMITATO</b> ISTITUITO AI SENSI DELL’ART. 4 DELLA LEGGE 29 NOVEMBRE 1984, N. 798 (in seguito denominato Comitatone o Comitato ex art. 4);<br />
&#8211; la <b>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI</b>;<br />
&#8211; il <b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</b>;<br />
&#8211; il <b>MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO</b>;<br />
&#8211; il <b>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI</b>;<br />
&#8211; il ;<br />
<b>MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA</b><br />
&#8211; il <b>MAGISTRATO ALLE ACQUE </b>(in prosieguo MAV);<br />
in persona dei rispettivi legali rappresentanti “pro tempore”, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge presso la sua sede in Piazza San Marco, 63;<br />
&#8211; la <b>REGIONE VENETO,</b> in persona del Presidente “pro tempore” della Giunta regionale, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Segantini e Fulvio Lorigiola, con elezione di domicilio presso la sede della Giunta regionale in Venezia, Palazzo Balbi -Dorsoduro n. 3901;<br />
e nei confronti<br />
del <b>CONSORZIO VENEZIA NUOVA</b> (in seguito CVN), in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Biagini e Alfredo Bianchini, con elezione di domicilio presso lo studio del primo in Venezia, Santa Croce n. 466/G;<br />
e<br />
del <b>COMUNE DI VENEZIA,</b> in persona del Sindaco “pro tempore”, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Gidoni e Maria Maddalena Morino, con elezione di domicilio presso la sede dell’Avvocatura civica in San Marco, 4091; e<br />
del <b>COMUNE DI CHIOGGIA</b>, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, non costituitosi in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento</p>
<p>quanto al ricorso introduttivo:<br />
&#8211; del provvedimento in data 6 dicembre 2001 con il quale il Comitato di indirizzo coordinamento e controllo di cui all’art. 4 della l. n. 798 del 1984 ha espresso parere che si dia corso al completamento della progettazione delle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto della laguna di Venezia; e del successivo provvedimento del Magistrato alle acque con cui si sarebbe conferito incarico al Consorzio Venezia Nuova, quale concessionario unico, per la realizzazione del progetto esecutivo; e di ogni altro atto antecedente o susseguente e in particolare, in via subordinata e per quanto possa occorrere, dei d.P.C.M. attuativi delle norme comunitarie sulla valutazione di impatto ambientale (in seguito VIA);<br />
quanto all’atto di motivi aggiunti:<br />
&#8211; del provvedimento del Comitatone in data 4 febbraio 2003 con il quale è stato deliberato di considerare conclusa la procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al d.P.C.M. 27 settembre 1997, “afferente alle opere di regolazione delle maree da realizzare alle tre bocche di porto di Venezia … con la decisione del Consiglio dei ministri assunta con delibera del 15 marzo 2001 e con il parere espresso dal Comitato di indirizzo coordinamento e controllo con delibera del 6 dicembre 2001”;</p>
<p>visto il ricorso, notificato il 4 febbraio 2002 e depositato in Segreteria l’ 8 febbraio 2002, con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di motivi aggiunti, notificato il 29 gennaio 2004 e depositato il 3 febbraio 2004;<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio:<br />
&#8211; dell’Avvocatura dello Stato per le amministrazioni statali resistenti,<br />
&#8211; della Regione Veneto,<br />
&#8211; del Comune di Venezia e<br />
&#8211; del Consorzio Venezia Nuova, con i relativi allegati;<br />
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
visti gli tutti della causa;<br />
B) ricorso n. 307 del 2004 proposto<br />
da <b>ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WWF FOR NATURE o.n.l.u.s</b>. e da <b>ITALIA NOSTRA o.n.l.u.s.</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti “pro tempore”, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Duca, Francesco Acerboni, Gianluigi Ceruti e Paolo Seno, con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, Santa Croce n. 312/a;</p>
<p align="center">contro</p>
<p>&#8211; il <b>COMITATO ISTITUITO AI SENSI DELL’ART. 4 DELLA LEGGE 29 NOVEMBRE 1984, N. 798;<br />
&#8211; il MAGISTRATO ALLE ACQUE;<br />
&#8211; il COMITATO TECNICO DI MAGISTRATURA (in seguito denominato CTM);<br />
&#8211; il COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (in prosieguo CIPE);<br />
&#8211; la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;<br />
&#8211; il CONSIGLIO DEI MINISTRI;<br />
&#8211; il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI;<br />
&#8211; il MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO;<br />
&#8211; il MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI;<br />
&#8211; il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA;</b>in persona dei rispettivi legali rappresentanti “pro tempore”, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge presso la sua sede in Piazza San Marco, 63;</p>
<p>e contro<br />
la <b>REGIONE VENETO</b>, in persona del Presidente “pro tempore” della Giunta Regionale, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Segantini e Fulvio Lorigiola, con elezione di domicilio presso la sede della Giunta regionale in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro n. 3901;</p>
<p>e nei confronti<br />
del <b>CONSORZIO VENEZIA NUOVA</b>, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Biagini, Alfredo Bianchini, Benedetto Giovanni Carbone ed Angelo Clarizia, con elezione di domicilio presso lo studio del primo in Venezia, Santa Croce n. 466/G;<br />
e<br />
della <b>COMMISSIONE PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA</b>; del <b>COMUNE DI VENEZIA e del COMUNE DI CHIOGGIA</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti “pro tempore”, non costituitisi in giudizio;</p>
<p>nonché<br />
del COMUNE DI CAVALLINO -TREPORTI e della PROVINCIA DI VENEZIA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti “pro tempore”, non costituitisi in giudizio;<br />
e con gli interventi “ad adiuvandum”<br />
&#8211; della LIPU –LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI -ASSOCIAZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA –ONLUS; dell’ASSOCIAZIONE “ECO-ISTITUTO DEL VENETO ALEX LANGER” e del MOVIMENTO CONSUMATORI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti “pro tempore”, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Duca, Francesco Acerboni e Paolo Seno, con elezione di domicilio presso lo studio dell’ultimo in Venezia, Santa Croce 312/A; e<br />
&#8211; dell’ASSOCIAZIONE SINISTRA ECOLOGISTA, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Seno, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Venezia, Santa Croce 312/A;</p>
<p>e con l’intervento “ad opponendum”<br />
di: ASCOM –ASSOCIAZIONE GENERALE DEL COMMERCIO TURISMO E SERVIZI DELLA CITTA’ DI VENEZIA ISOLE ED ESTUARIO; in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dall’avv. Monica Volpato, con elezione di domicilio presso lo studio della stessa in Venezia, Dorsoduro n. 3540;<br />
e<br />
di: AMBIENTE AZZURRO; CONFESERCENTI PROVINCIALE DI VENEZIA; UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI DI VENEZIA -CONFARTIGIANATO VENEZIA; FORUM PER LA LAGUNA; CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VENEZIA; UNIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA e MOVIMENTO AZZURRO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti “pro tempore”, rappresentati e difesi dall’avv. Pier Vettor Grimani ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Venezia, Santa Croce n. 4667G;</p>
<p>per l&#8217;annullamento</p>
<p>dei seguenti atti e provvedimenti:<br />
1) deliberazione del Comitato di indirizzo coordinamento e controllo istituito ai sensi dell’art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798 assunta il 4 febbraio 2003, con la quale si è ritenuto che la procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito DPCM) 27 settembre 1997, riguardante le opere di regolazione delle maree da realizzare alle tre bocche di porto di Venezia, si sia conclusa con la decisione del Consiglio dei Ministri assunta con deliberazione del 15 marzo 2001 e con il parere reso dallo stesso Comitatone con deliberazione del 6 dicembre 2001; e che si sia “esaurita ogni questione relativa agli aspetti ambientali delle opere complementari ed assorbita ogni ulteriore valutazione afferente alla compatibilità ambientale delle opere di regolazione delle maree” nella deliberazione della Giunta regionale in data 8 novembre 2002 con la quale si è conclusa la procedura di VIA relativa alle opere complementari;<br />
2) della deliberazione del Comitato ex art. 4 in data 3 aprile 2003 con la quale si è deciso di passare alla progettazione esecutiva ed alla realizzazione delle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto e contemporaneamente alla realizzazione della struttura di accesso permanente alla bocca di Malamocco;<br />
3) del decreto del Presidente del Magistrato alle Acque 16 gennaio 2003, n. 8721, di approvazione del “progetto definitivo degli interventi alle bocche lagunari per la regolazione dei flussi di marea”;<br />
4) dei seguenti provvedimenti del MAV –Comitato tecnico di magistratura:<br />
&#8211; 6 giugno 2003, di approvazione del “piano degli studi, delle progettazioni e degli interventi a seguito delle decisioni assunte nella seduta del 3 aprile 2003 dal Comitato ex art. 4 l. 798/84”;<br />
&#8211; 28 novembre 2002 e 15 aprile 2003 di approvazione del progetto esecutivo della nuova diga foranea alla bocca di Malamocco e della nuova diga foranea alla bocca di Chioggia;<br />
5) del parere del Comitato di Settore per i Beni architettonici e il paesaggio del 3 dicembre 2003;<br />
6) dell’atto in data 20 gennaio 2004 con cui la Commissione per la Salvaguardia della città di Venezia ha espresso parere favorevole al progetto definitivo delle opere alle bocche di porto della laguna di Venezia per la regolazione delle maree; e, per quanto occorrer possa:<br />
7) dell’atto (asseritamente inesistente) con cui il Ministro dei lavori pubblici avrebbe ritenuto di non uniformarsi alla valutazione negativa di VIA del Ministro dell’ambiente;<br />
8) dell’atto (anch’esso asseritamente inesistente) con cui il Consiglio dei Ministri avrebbe assunto una propria determinazione finale circa la compatibilità ambientale delle opere di regolazione delle maree;<br />
9 e 10) della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 2001 e della deliberazione del Comitatone 6 dicembre 2001, qualora siano ritenute conclusive della procedura di VIA; e<br />
11 e 12) delle deliberazioni del 21 dicembre 2001 e del 29 novembre 2002 con le quali il CIPE ha, rispettivamente: a)inserito il progetto del MOSE tra le infrastrutture di carattere strategico e di preminente interesse nazionale di cui all’art. 1 della l. 21 dicembre 2001, n. 443, e b)disposto il finanziamento delle opere complementari e della conca di navigazione per 450 milioni di euro;<br />
visto il ricorso, notificato il 30 gennaio 2004 e depositato in Segreteria il 3 febbraio 2004,con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per le amministrazioni e gli organi statali intimati, con i relativi allegati;<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto e del Consorzio Venezia Nuova, con i relativi allegati;<br />
visti gli atti di intervento “ad adiuvandum” proposti dalle associazioni in epigrafe indicate, notificati il 7, l’8, il 21 e il 22 aprile 2004 e tempestivamente depositati in Segreteria, con i relativi allegati;<br />
visti gli atti di intervento “ad opponendum” proposti dalle associazioni sopra menzionate, notificati il 26, il 27 e il 29 aprile 2004 e tempestivamente depositati in Segreteria, con i relativi allegati;<br />
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
C) ricorso n. 981 del 2004 proposto dal CODACONS – COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI PER LA DIFESA DELL’AMBIENTE E LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI UTENTI E DEI CONSUMATORI, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Rienzi e Cristina Tabano, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Ezio Conte in Venezia -Mestre, Via San Rocco, 10;</p>
<p align="center">contro</p>
<p>la COMMISSIONE PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA, il MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA, il COMITATO ISTITUITO EX ART. 4 LEGGE 29.11.1984 N. 798, il COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (C.I.P.E.), la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, il MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti “pro tempore”, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria “ex lege” presso la sua sede in Piazza San Marco, 63;</p>
<p>e nei confronti<br />
del CONSORZIO VENEZIA NUOVA, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Benedetto Carbone, Angelo Clarizia, Alfredo Bianchini ed Alfredo Biagini, con elezione di domicilio presso lo studio dell’ultimo in Venezia, S. Croce 466/g;<br />
e della PROVINCIA DI VENEZIA, in persona del Presidente “pro tempore” della Giunta Provinciale, non costituitasi in giudizio;<br />
e con l’atto di intervento “ad opponendum”<br />
della REGIONE VENETO, in persona del Presidente “pro tempore” della Giunta Regionale, rappresentato e difeso dagli avvocati Fulvio Lorigiola e Francesco Segantini, con elezione di domicilio presso la sede della Giunta regionale in Venezia, Palazzo Balbi –Dorsoduro 3901;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
1) del parere del Comitato di Settore per i Beni architettonici e il paesaggio del 3 dicembre 2003;<br />
2) dell’atto in data 20 gennaio 2004 con cui la Commissione per la Salvaguardia per la città di Venezia ha espresso parere favorevole al progetto definitivo delle opere alle bocche di porto della laguna di Venezia per la regolazione delle maree;<br />
3) del voto n. 116 dell’8 novembre 2002 del Magistrato alle acque -Comitato tecnico di magistratura, con cui si esprime parere favorevole all’approvazione del progetto definitivo degli “interventi alle bocche lagunari per la regolazione dei flussi di marea”;<br />
4) della deliberazione del Comitato di indirizzo coordinamento e controllo istituito ai sensi dell’art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798 assunta il 4 febbraio 2003, con la quale si è ritenuto che la procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al DPCM 27 settembre 1997, riguardante le opere di regolazione delle maree da realizzare alle tre bocche di porto di Venezia, si sia conclusa con la decisione del Consiglio dei Ministri assunta con deliberazione del 15 marzo 2001 e con il parere reso dallo stesso Comitato ex art. 4 con deliberazione del 6 dicembre 2001; e che si sia “esaurita ogni questione relativa agli aspetti ambientali delle opere complementari ed assorbita ogni ulteriore valutazione afferente alla compatibilità ambientale delle opere di regolazione delle maree” nella deliberazione della Giunta regionale in data 8 novembre 2002 con la quale si è conclusa la procedura di VIA relativa alle opere complementari;<br />
5) della deliberazione del Comitatone in data 3 aprile 2003 con la quale si è deciso di passare alla progettazione esecutiva ed alla realizzazione delle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto e contemporaneamente alla realizzazione della struttura di accesso permanente alla bocca di Malamocco;<br />
6) del decreto del Presidente del Magistrato alle Acque del 16 gennaio 2003, n. 8721, di approvazione del “progetto definitivo degli interventi alle bocche lagunari per la regolazione dei flussi di marea”;<br />
7) dei seguenti atti e provvedimenti del MAV –Comitato tecnico di magistratura:<br />
&#8211; voto 6 giugno 2003, di approvazione del “piano degli studi, delle progettazioni e degli interventi a seguito delle decisioni assunte nella seduta del 3 aprile 2003 dal Comitato ex art. 4 l. 798/84”;<br />
&#8211; voto 28 novembre 2002 e voto 15 aprile 2003 di approvazione del progetto esecutivo della nuova diga foranea alla bocca di Malamocco e della nuova diga foranea alla bocca di Chioggia;<br />
8) dell’atto (asseritamente inesistente) con cui il Ministro dei lavori pubblici avrebbe ritenuto di non uniformarsi alla valutazione negativa di VIA del Ministro dell’ambiente;<br />
9) dell’atto (anch’esso asseritamente inesistente) con cui il Consiglio dei Ministri avrebbe assunto una propria determinazione finale circa la compatibilità ambientale delle opere di regolazione delle maree;<br />
10 e 11) della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 2001 e della deliberazione del Comitatone 6 dicembre 2001, qualora siano ritenute conclusive della procedura di VIA; e<br />
12 e 13) delle deliberazioni del 21 dicembre 2001 e del 29 novembre 2002 con le quali il CIPE ha, rispettivamente: a)inserito il progetto del MOSE tra le infrastrutture di carattere strategico e di preminente interesse nazionale di cui all’art. 1 della l. 21 dicembre 2001, n. 443, e b)disposto il finanziamento delle opere complementari e della conca di navigazione per 450 milioni di euro;<br />
visto il ricorso, notificato il 25 marzo 2004 e depositato in Segreteria il 7 aprile 2004,con i relativi allegati;<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni statali intimate, con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio del Consorzio Venezia Nuova, con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di intervento “ad opponendum” della Regione Veneto, con i relativi allegati;<br />
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
uditi, all&#8217;udienza pubblica del 20 maggio 2004 (relatore il consigliere Marco Buricelli), gli avvocati: Giuseppe Duca per l’associazione ricorrente nel ricorso n. 315 del 2002; Matteo Ceruti, Francesco Acerboni e Giuseppe Duca per le associazioni ricorrenti nel ricorso n. 307 del 2004; Ezio Conte, su delega dell’avv. Carlo Rienzi, per il ricorrente Codacons nel ricorso n. 981 del 2004;<br />
Raffaello Martelli per le amministrazioni e gli organi statali intimati, Fulvio Lorigiola per la Regione Veneto; Angelo Clarizia, Alfredo Bianchini, Alfredo Biagini e Benedetto Giovanni Carbone per il Consorzio Venezia Nuova, Giuseppe Duca e Francesco Acerboni per le associazioni intervenienti “ad adiuvandum” nel ricorso n. 307 del 2004; Monica Volpato per l’ASCOM, interveniente “ad opponendum” nel ricorso n. 307 del 2004 e Pier Vettor Grimani per i soggetti intervenienti “ad opponendum” nel ricorso n. 307 del 2004;<br />
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align="center"><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>1.1.-(Ricorso n. 315 del 2002) Nel fare la cronistoria delle vicende relative alla progettazione del MOSE l’associazione Italia Nostra, ONLUS riconosciuta con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 13 della l. n. 349 del 1986, istitutiva del Ministero dell’ambiente, ha richiamato numerosi atti e provvedimenti rilevanti tra i quali le deliberazioni del Comitatone 4 luglio 1995, 8 marzo 1999, 12 luglio 2000 e, appunto, la deliberazione –impugnata- 6 dicembre 2001; la deliberazione della Commissione VIA 10 dicembre 1998 e il decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, in data 24 dicembre 1998, con il quale è stato espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto di regolazione dei flussi di marea alle bocche di porto della laguna di Venezia presentato dal Magistrato alle acque –MAV, decreto che è stato annullato con sentenza di questo TAR n. 1350 del 2000, passata in giudicato; e la decisione del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2001 con la quale si è deliberato “che si debba procedere in modo contestuale, prima di passare alla definitiva progettazione esecutiva delle opere mobili alle bocche di porto per la regolazione dei flussi di marea in laguna:<br />
1)a un ulteriore stadio progettuale degli interventi necessari per aumentare le capacità dissipative dei canali alle bocche di porto, tendendo al ripristino delle condizioni esistenti prima della costruzione dei moli e dei grandi canali di navigazione, e al connesso adeguamento del progetto degli interventi che difendono con le opere mobili di regolazione delle maree alle bocche di porto i centri abitati anche dagli eventi eccezionali, tenendo conto delle previsioni sui mutamenti climatici e recependo le indicazioni del Ministero dei Trasporti e della Navigazione e dell’Autorità portuale, nonché approfondendo gli effetti del funzionamento delle dighe mobili sulla morfodinamica dei fondali mediante le messa a punto di appropriati modelli revisionali;<br />
2)all’aggiornamento del piano degli interventi per il recupero morfologico della laguna al fine di conseguire i seguenti obiettivi prioritari:<br />
2.1.)individuazione e definizione degli interventi in laguna necessari per conseguire l’ottimizzazione del ricambio mare –laguna in relazione al nuovo assetto dei canali di bocca;<br />
2.2.)potenziamento degli interventi diretti alla riattivazione dei dinamismi naturali della laguna;<br />
2.3.)contrasto delle azioni attualmente riscontrate come direttamente distruttive dell’ambiente lagunare e del patrimonio storico, artistico e archeologico;<br />
2.4.)realizzazione delle opere necessarie al riequilibrio idrogeologico e morfologico della laguna e per la difesa locale del centro storico di Venezia e delle isole minori, in particolare mediante il rialzo delle pavimentazioni fino alle quote massime compatibili con il contesto storico, architettonico, monumentale e paesaggistico comunque tendendo alla quota 120;<br />
(e) che, esauriti gli approfondimenti progettuali di cui ai punti 1. e 2., il Comitato … ex art. 4 della l. n. 798 del 1984 esprima, sulla base delle relative risultanze, il parere previsto dall’art. 2, ultimo comma, del d.P.C.M. 27 settembre 1997”.<br />
Ciò premesso l’associazione ricorrente ha impugnato la deliberazione 6 dicembre 2001 del Comitatone muovendo dall’assunto che con la stessa sarebbe stato autorizzato il passaggio alla fase esecutiva degli interventi relativi alle opere di regolazione.<br />
Sette le censure dedotte, concernenti violazione di legge ed eccesso di potere.<br />
Nel febbraio del 2004 Italia Nostra ha altresì impugnato il provvedimento del Comitato ex art. 4 in data 4 febbraio 2003 con il quale si è deliberato di considerare conclusa la procedura di VIA relativa alle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto con l’adozione a)della decisione del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2001 e b)della deliberazione dello stesso Comitatone del 6 dicembre 2001.<br />
Avverso la deliberazione del 4 febbraio 2003 è stato dedotto un “motivo aggiunto subordinato”.<br />
Avvocatura dello Stato, difesa regionale e difesa del CVN hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse in capo all’associazione ricorrente.<br />
L’Avvocatura dello Stato e la difesa del CVN hanno inoltre eccepito l’inammissibilità del gravame “per la mancata impugnazione da parte di Italia Nostra della decisione assunta dal Consiglio dei ministri il 15 marzo 2001”.<br />
La difesa del CVN ha poi eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività.<br />
1.2.-(Ricorso n. 307 del 2004) Con il ricorso n. 307 del 2004 le associazioni WWF e Italia Nostra, ONLUS entrambe riconosciute con decreti ministeriali emessi ai sensi dell’art. 13 della l. n. 349 del 1986, espongono che con decreto 16 gennaio 2003, emanato in seguito al parere espresso dal Comitato tecnico di magistratura -CTM con voto 8 novembre 2002, n. 116, il Presidente del MAV ha approvato il progetto definitivo degli interventi alle bocche lagunari per la regolazione dei flussi di marea, comprensivo delle opere di chiusura mobile e delle opere complementari (opere dissipative e conca di navigazione alla bocca di Malamocco).<br />
Ciò posto, le ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti in epigrafe deducendo otto censure, concernenti violazione di legge ed eccesso di potere sotto numerosi aspetti.<br />
Avvocatura dello Stato, difesa della Regione e difesa del CVN hanno mosso eccezioni in rito analoghe a quelle sollevate nel giudizio n. 315 del 2002.<br />
1.3.-(Ricorso n. 981 del 2004) Con il ricorso n. 981 del 2004 il CODACONS, associazione iscritta sia all’albo delle associazioni di protezione ambientale con d. m. adottato ai sensi dell’art. 13 della l. n. 349 del 1986, sia all’albo delle associazioni di tutela e protezione degli interessi dei consumatori, ha impugnato gli atti e i provvedimenti in rubrica indicati riproducendo alla lettera, in larga misura, gli argomenti addotti da WWF e da Italia Nostra nel ricorso n. 307 del 2004, e in parte formulando profili di censura ulteriori e specifici rivolti in particolare contro il parere 20 gennaio 2004 della Commissione di Salvaguardia e nei confronti del voto n. 116 dell’8 novembre 2002 con cui il CTM ha espresso parere favorevole all’approvazione del progetto definitivo degli interventi alle bocche lagunari per la regolazione dei flussi di marea (v. ricorso, da pag. 4 a pag. 6).<br />
Anche nel giudizio n. 981 del 2004 l’Avvocatura dello Stato e le difese di Regione e CVN hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.<br />
E’ stata inoltre rilevata l’irricevibilità del gravame, tranne che per la parte relativa alla impugnazione del parere 20 gennaio 2004 della Commissione di Salvaguardia.<br />
2.-I ricorsi in epigrafe vanno preliminarmente riuniti, per evidenti ragioni di connessione soggettiva e oggettiva, per essere decisi con un’unica pronuncia.<br />
Data l’infondatezza dei ricorsi nel merito, si può fare a meno di esaminare e di decidere le eccezioni in rito mosse dall’Avvocatura dello Stato e dalle difese di Regione e CVN in tutti e tre i giudizi.<br />
Peraltro, in relazione al ricorso n. 307 del 2004 il Collegio ritiene di dover analizzare e risolvere l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa regionale con riguardo agli interventi “ad adiuvandum” spiegati dalle associazioni LIPU, Sinistra Ecologista ed Eco –Istituto del Veneto Alex Langer insieme con il Movimento dei consumatori; eccezione che muove dall’assunto secondo cui con gli interventi suddetti, aventi contenuto identico, le associazioni intervenienti “cercano di censurare il merito delle scelte compiute dalle autorità preposte alla salvaguardia di Venezia”.<br />
Gli intervenienti hanno in particolare evidenziato l’assoluta mancanza di reversibilità del sistema e l’omesso esame di possibili soluzioni alternative più efficaci e meno invasive dal punto di vista ambientale.<br />
Così come formulata, va subito detto che l’eccezione appare infondata e va respinta poiché con gli interventi proposti le associazioni intervenienti non sembrano avere ampliato l’oggetto della controversia mediante l’aggiunta di un nuovo motivo di impugnazione, dato che i rilievi mossi con gli atti di intervento, come si vedrà meglio più avanti, ricalcano, pressappoco, il contenuto dell’ultima parte del terzo motivo del ricorso n. 307 del 2004.<br />
Successivamente (v. p. 3.9.) verrà peraltro precisato che la LIPU, con la memoria 29 aprile 2004 (v. pag. 2 e seguenti), ha introdotto, nei confronti della decisione del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2001, un profilo di censura nuovo rispetto a quelli proposti con il ricorso.<br />
Profilo che sarà dichiarato inammissibile.<br />
3.1.-Le prime due censure del ricorso n. 315 del 2002 e il primo motivo del ricorso n. 307 del 2004 possono essere esaminati e decisi insieme.<br />
3.1.1.-La prima censura del ricorso n. 315 del 2002 si impernia sull’affermazione secondo la quale il Comitatone avrebbe deciso di dare corso al completamento della progettazione delle opere di regolazione “in assenza di una valutazione di impatto ambientale positiva”.<br />
La VIA negativa è stata infatti annullata dal TAR con la sentenza n. 1350 del 2000 e “in nessun caso si è ancora in presenza di una VIA positiva”.<br />
Ciò premesso, con il profilo di censura sub 1/A) la ricorrente muove dall’assunto dell’assoggettamento obbligatorio a VIA del progetto relativo alle opere di regolazione:<br />
-in base a quanto dispone l’Allegato I, p. n. 15, della direttiva 85/337 CE, come modificato dalla direttiva 97/11/CE, il quale stabilisce che tra i progetti che devono essere obbligatoriamente sottoposti a VIA sono compresi “dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole laddove un nuovo o supplementare volume di acqua trattenuta o accumulata sia superiore a 10 milioni di metri cubi” e, per altro verso,<br />
-sulla base di quanto prevede la normativa di recepimento della direttiva su citata, di cui al d.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377 il quale, all’art. 1, comma 1, lettera l), prevede che sono sottoposti alla procedura di VIA di cui all’art. 6 della l. 8 luglio 1986, n. 349, i progetti di dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 15 metri o che determinano un volume d’invaso superiore ad 1.000.000 di mc.<br />
Sotto un altro profilo (v. p. 1/B) della censura), qualora non si ritenesse sussistente l’assoggettamento obbligatorio a VIA delle opere di regolazione per espressa previsione normativa, la sottoposizione necessaria a procedura di VIA non potrebbe non derivare dal combinato disposto delle norme comunitarie con la decisione del Comitatone del 4 luglio 1995 di assoggettare alla procedura di VIA il progetto di massima delle chiusure mobili alle bocche di porto.<br />
Da un lato, infatti, nell’Allegato II, p. 10, lettera k), della direttiva n. 85/337, tra le opere che possono essere assoggettate a VIA con decisione discrezionale degli Stati sono comprese “le opere costiere destinate a combattere l’erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa mediante la costruzione, per esempio, di dighe, moli, gettate e altri lavori di difesa del mare”.<br />
Inoltre, secondo la giurisprudenza comunitaria, la discrezionalità degli Stati nella scelta delle opere da sottoporre a VIA, oltre a quelle obbligatorie e indicate nell’Allegato I, non è una scelta libera ma, al contrario, è una scelta fortemente vincolata e limitata.<br />
D’altra parte, con provvedimento del 4 luglio 1995 il Comitato ex art. 4 ha deliberato di sottoporre le opere per la regolazione delle maree a procedura di VIA e con successivo decreto emesso il 24 dicembre 1998 il Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, ha espresso “giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto”, giudizio che sarà annullato dal TAR del Veneto con la sentenza n. 1350 del 2000: è pertanto evidente –si conclude- che la decisione del Comitato ex art. 4 di sottoporre le opere in questione a VIA e il successivo decreto di VIA costituiscono diretta attuazione della direttiva in esame e che a seguito dell’annullamento in s. g. del decreto di VIA negativa il progetto doveva essere nuovamente sottoposto a VIA proprio perché rientrante tra le opere relative all’Allegato II che lo Stato italiano ha deciso di sottoporre a VIA.<br />
Con la seconda censura si sottolinea che, indipendentemente dall’applicabilità della direttiva n. 85/337, l’illegittimità della deliberazione impugnata per la mancanza di una VIA positiva discenderebbe dalla circostanza che la decisione del Comitatone del 4 luglio 1995 di sottoporre a VIA l’opera, e i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° febbraio 1996 e del 27 settembre 1997, definiti dalla ricorrente “consequenziali”, non sono mai stati revocati.<br />
E poiché, in generale, quando una Pubblica Amministrazione si autodetermina nel senso di condizionare le proprie scelte a determinati criteri o procedure essa rimane vincolata alle scelte autolimitanti fatte (e nella specie l’art. 2 del d.P.C.M. 27 settembre 1997 stabiliva che il Comitatone avrebbe reso “il proprio parere non vincolante sulla compatibilità ambientale delle opere di regolazione delle maree da realizzare alle tre bocche di porto della laguna di Venezia” “sulla base delle conclusioni del Collegio degli esperti e del provvedimento adottato ai sensi dell’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349” -vale a dire della pronuncia sulla compatibilità ambientale), la deliberazione 6 dicembre 2001 deve ritenersi illegittima poiché, appunto, in seguito all’annullamento in sede giurisdizionale del decreto 24 dicembre 1998 non è intervenuta alcuna pronuncia di compatibilità ambientale e senza una VIA positiva il Comitato ex art. 4 non poteva esprimere alcun parere.<br />
3.1.2.-Analoga l’impostazione seguita dalle ricorrenti con la prima censura del ricorso n. 307 del 2004, con la precisazione che l’oggetto principale del giudizio n. 307/04 è dato dalla deliberazione 4 febbraio 2003 con la quale il Comitatone avrebbe erroneamente “riletto” gli avvenimenti precedenti affermando che la procedura di VIA relativa alle opere di regolazione si sarebbe conclusa con la decisione del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2001 e con il parere reso dal Comitatone con delibera in data 6 dicembre 2001, con la conseguenza che per il Comitato ex art. 4 dovrebbe considerarsi assorbita ogni ulteriore valutazione riguardante la compatibilità ambientale delle opere di regolazione suddette.<br />
Più esattamente i ricorrenti, con la prima censura, concernente violazione di legge ed eccesso di potere, e suddivisa in molteplici profili, sottolineano l’erroneità e l’illegittimità delle deliberazioni del Comitatone 4 febbraio 2003 e 3 aprile 2003 poiché emanate in assenza di una valutazione ambientale integrata e complessiva del sistema nel suo insieme.<br />
A parte che la delibera del Comitatone 4 febbraio 2003 sarebbe illegittima se non altro perché non spiega le ragioni per le quali la procedura di VIA delle opere di regolazione dovrebbe ritenersi conclusa con le su citate deliberazioni del 15 marzo 2001 e del 6 dicembre 2001, resta il fatto che, per le ricorrenti, le deliberazioni appena ricordate non esprimono una VIA positiva, sostitutiva della VIA negativa di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 24 dicembre 1998 annullato dal TAR nel 2000.<br />
Si evidenzia tra l’altro che la decisione del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 2001 conterrebbe soltanto indicazioni procedurali.<br />
E si soggiunge che l’espressione del parere del Comitatone “sulla compatibilità ambientale delle opere di regolazione delle maree”, previsto dall’art. 2, ultimo comma, del d.P.C.M. 27 settembre 1997, sarebbe subordinata “all’aggiornamento del piano degli interventi per il recupero morfologico della laguna”, aggiornamento del piano degli interventi che non risulta essere stato mai approvato.<br />
Affermare poi che la decisione 15 marzo 2001 costituisce atto di definizione della questione di compatiblità ambientale ai sensi dell’art. 6, comma 5, della l. n. 349 del 1986 costituirebbe una forzatura.<br />
In primo luogo si sottolinea che un contrasto formale tra Ministeri si sarebbe dovuto esprimere in un atto formale e giuridicamente rilevante con il quale il Ministro proponente, vale a dire il Ministro dei lavori pubblici (ora delle infrastrutture) avrebbe dovuto manifestare la volontà di non uniformarsi alla valutazione del Ministro dell’ambiente e di vedere rimessa la questione di compatibilità ambientale al Consiglio dei Ministri ai sensi del sopra citato art. 6, comma 5.<br />
Al contrario, come si ricaverebbe dal verbale della riunione del Comitatone del 12 luglio 2000, la remissione al Consiglio dei ministri della questione suddetta sarebbe avvenuta per ragioni politiche e non tecnico –ambientali.<br />
Le ricorrenti adducono inoltre in generale che l’atto formale con cui il Ministro proponente ritiene di non adeguarsi alla VIA ai sensi dell’art. 6 della l. n. 349 del 1986 è sempre un atto amministrativo che, come tale, deve avere alle spalle una procedura amministrativa e terminare con un provvedimento espresso e motivato.<br />
Nel caso di specie un provvedimento formale non esiste e neppure esiste una motivazione giuridicamente rilevante.<br />
Si soggiunge che il Consiglio dei ministri sarebbe stato chiamato in causa non per risolvere la questione di compatibilità ambientale ma per sopperire all’incapacità del Comitato ex art. 4 di esprimere un parere unanime; per assumersi insomma “la responsabilità della decisione”.<br />
In secondo luogo mancherebbe la sussistenza attuale di un conflitto tra Ministeri, considerato che quando il Consiglio dei ministri si è pronunciato, il 15 marzo del 2001, il decreto del Ministro dell’ambiente era stato annullato da quasi un anno.<br />
Il d. m. di VIA negativa non esisteva più e come tutti gli atti annullati esso non poteva più essere posto a base di un eventuale ipotetico conflitto.<br />
Il deferimento al Consiglio dei ministri della questione di compatibilità ambientale non avrebbe avuto senso, mancando uno dei suoi presupposti, costituito dalla pronuncia ministeriale negativa sulla compatibilità ambientale.<br />
Non c’era, insomma, alcun conflitto da dirimere.<br />
In terzo luogo, la decisione del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2001 non conterrebbe alcuna pronuncia di compatibilità ambientale ex art. 6, comma 5, della l. n. 349 del 1986; non costituirebbe atto di completamento della procedura di VIA.<br />
Persiste dunque la mancanza di una VIA positiva per il progetto relativo alle opere di regolazione.<br />
Muovendo dall’assunto –subordinato- che la decisione del Consiglio dei ministri 15 marzo 2001 costituisca provvedimento di definizione della questione di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 6, comma 5, della l. n. 349 del 1986, si sostiene che la decisione stessa dovrebbe essere impugnata –e va difatti impugnata- perché: 1)si dubita del persistere della competenza del Ministro proponente per quanto riguarda la rimessione della questione al Consiglio dei ministri ex art. 6, comma 5, della l. n. 349 del 1986. E’ cioè dubbio se la competenza spetti al Ministro o al suo Direttore generale; 2)il provvedimento di rimessione al Consiglio dei ministri ex art. 6 comma 5 sarebbe inespresso e immotivato, o comunque insufficientemente e illegittimamente motivato sulla base di considerazioni astratte e di natura politica anziché per ragioni tecnico –ambientali connesse ai motivi che avevano indotto il Ministro dell’ambiente a esprimere una pronuncia di compatibilità ambientale negativa: di qui l’illegittimità derivata della decisione del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2001 poiché scaturita da una illegittima decisione di non adeguamento e di rimessione al Consiglio dei ministri; 3)e perché la decisione del 15 marzo 2001, in quanto atto di alta amministrazione che presuppone una valutazione tecnico –amministrativo –ambientale formulata sulla base del giudizio di VIA negativa e della decisione di rimessione, non avrebbe dovuto essere sostitutiva di quella del Ministro dell’ambiente e della Commissione di VIA ma avrebbe dovuto condurre a richiedere una integrazione istruttoria, un ulteriore esame del progetto, al fine di decidere non solo sulla base di mere valutazioni di opportunità politica ma anche in seguito a un’effettiva valutazione di compatibilità ambientale dell’opera.<br />
In altre parole, il Consiglio dei ministri non potrebbe non risolvere la questione di compatibilità ambientale ex art. 6 comma 5 cit. se non sulla base di un rinnovato apprezzamento di natura tecnico –ambientale.<br />
L’ipotesi contraria, vale a dire il permettere che il Consiglio dei ministri definisca la questione di compatibilità ambientale decidendo di fare prevalere interessi pubblici diversi rispetto a quello ambientale, potrebbe comportare la perdita di ogni funzione della valutazione tecnico –scientifica della compatibilità ambientale dell’opera e l’annullamento degli obiettivi che sembrano essere propri di tutta l’attività istruttoria prevista, e aprirebbe la strada al pericolo di decisioni insindacabili nel merito che potrebbero vanificare la funzione che si è inteso attribuire alla VIA.<br />
Le ricorrenti soggiungono che con la delibera 4 febbraio 2003 il Comitatone avrebbe errato nel qualificare il provvedimento dello stesso Comitato ex art. 4 del 6 dicembre 2001 come “parere non vincolante sulla compatibilità ambientale delle opere di regolazione” reso ex art. 2, ultimo comma, del d.P.C.M. 27 settembre 1997.<br />
Ad avviso delle ricorrenti la delibera del Comitatone 6 dicembre 2001 non svolgerebbe la funzione di completamento della procedura di cui al d.P.C.M. 27 settembre 1997 poiché la delibera del 15 marzo 2001 aveva previsto che il Comitato ex art. 4 potesse esprimere il proprio parere non vincolante solo dopo che si fosse proceduto ad un ulteriore stadio progettuale e ad un aggiornamento del piano degli interventi per il recupero morfologico della laguna: orbene, tale aggiornamento manca.<br />
Con un ulteriore profilo di censura le ricorrenti deducono l’illegittimità della delibera del Comitatone del 4 febbraio 2003 nella parte in cui viene ammessa una frammentazione della procedura di VIA delle opere alle bocche di porto in: a)procedura di VIA statale per le opere di regolazione e b)procedura di VIA regionale per le opere complementari e per la conca di navigazione; nella parte in cui, in altre parole, è stata ritenuta legittima la suddivisione della procedura di VIA del complesso degli interventi alle bocche lagunari in due procedure, quella statale e quella regionale.<br />
Per le ricorrenti la deliberazione 4 febbraio 2003 del Comitatone, nella parte in cui ammette la frammentazione predetta, contrasterebbe con il principio generale, in tema di VIA, della valutazione complessiva o unitaria delle opere.<br />
Valutazione complessiva o unitaria che nella specie trova la propria ragion d’essere nel fatto che le opere complementari e la conca di navigazione costituiscono parte integrante del progetto di opere per la regolazione delle maree alle bocche lagunari, con la conseguenza che le prime dovevano essere valutate sul piano dell’impatto ambientale insieme alle opere di regolazione nell’àmbito di una sola VIA di competenza statale.<br />
Né ha senso affermare –come è stato fatto con la delibera 4 febbraio 2003- che ogni ulteriore valutazione relativa alla compatibilità ambientale delle opere di regolazione è da ritenersi assorbita nella DGRV n. 3109 dell’8 novembre 2002, concernente la valutazione favorevole della compatibilità ambientale sulle opere complementari e sulla conca di navigazione alla bocca di Malamocco.<br />
E neppure ha rilevanza statuire che l’assorbimento suddetto consegue al fatto che le opere di regolazione non sono obbligatoriamente assoggettate a VIA ex d.P.C.M. n. 377 del 1988.<br />
In conclusione, la valutazione delle opere sul piano ambientale doveva essere globale e unitaria e la decisione, assunta dal Comitatone il 3 aprile 2003, di procedere con la fase esecutiva per quanto riguarda le opere di regolazione, senza una VIA complessiva e unitaria degli interventi alle bocche lagunari, rappresenta un tentativo di eludere la normativa statale sulla VIA che, tra le sue finalità primarie, ha quella della valutazione globale complessiva delle conseguenze sull’ambiente provocate da un progetto nel suo insieme (cfr. art. 6, comma 1, lettera f) del d.P.C.M. n. 377 del 1988 e v. anche la circ. min. 7 ottobre 1996 sulla valutazione globale e complessiva degli interventi, e questo anche per le opere suscettibili di realizzazioni frazionate, dato che la VIA deve considerare anche le interazioni degli impatti indotte dall’opera complessiva sul sistema ambientale).<br />
In definitiva, le opere complementari e la conca di navigazione, poiché strutturalmente e funzionalmente complementari ad un unico progetto o sistema e in quanto costituenti parte integrante del complessivo progetto di sistemazione delle bocche di porto predisposto per regolare i flussi di marea, dovevano essere valutate in modo integrato nell’àmbito di una sola VIA di competenza statale per effetto della competenza statale sull’opera principale.<br />
Fermo restando che l’esigenza di una valutazione integrata di tutto il sistema è propria di tutte e tre le opere complementari in questione ma appare macroscopicamente evidente per la c. d. conca di navigazione per grandi navi.<br />
Del resto, dal 2002 il progetto definitivo è stato unico e unitario, e ciò imponeva una VIA unica e unitaria, e non spezzata in due.<br />
Risulterebbe paradossale la situazione per cui da un lato le opere complessive alle bocche di porto ricevono un finanziamento unitario e unico dal CIPE mentre, dall’altro, le opere stesse sono soggette ad una parcellizzazione della valutazione ambientale.<br />
L’illegittimità della delibera 4 febbraio 2003 nella parte in cui il Comitatone ha affermato che la procedura di VIA di cui al d.P.C.M. 27 settembre 1997, concernente le opere di regolazione, si è conclusa con la decisione del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2001 e con il parere del Comitato ex art. 4 del 6 dicembre 2001, e ha ritenuto esaurita e assorbita ogni valutazione sulla compatibilità ambientale delle opere di regolazione, viene dedotta sul presupposto della mancanza di una VIA positiva sul progetto relativo alle opere mobili.<br />
Il decreto di VIA negativa del 24 dicembre 1998 è stato infatti annullato dal TAR, ma ciò non significa né trasformazione del decreto negativo in decreto positivo né modifica in termini positivi del voto negativo 10 dicembre 1998 della Commissione VIA.<br />
Nessuna nuova valutazione costi –benefici ambientali, ancorché preannunciata dal TAR con la sentenza n. 1350 del 2000, è stata compiuta: da ciò discenderebbe l’illegittimità della delibera 4 febbraio 2003 anche sotto il profilo dell’elusione del giudicato del giudice amministrativo.<br />
Le ricorrenti adducono inoltre l’illegittimità della delibera del Comitatone 4 febbraio 2003 nella parte in cui si afferma che le opere di regolazione non sarebbero assoggettate obbligatoriamente a VIA ai sensi del d.P.C.M. n. 377 del 1988.<br />
Per il WWF e Italia Nostra, invece, la sottoposizione obbligatoria a VIA statale del progetto relativo alle opere di regolazione andrebbe collegata:<br />
-all’art. 1, comma 1, lettera l) del d.P.C.M. n. 377 del 1988 –dighe e altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 15 metri o che determinano un volume d’invaso superiore ad 1.000.000 mc;<br />
-alla lettera i) del medesimo art. 1, che impone la VIA anche per gli impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra, e ciò con riferimento alla prescrizione del decreto Pres. MAV 16 gennaio 2003 di approvazione del progetto definitivo che prevede di trasformare l’isola artificiale che deve essere costruita presso la bocca di Lido in un luogo dove stoccare a terra “materiali provenienti dai canali lagunari con caratteristiche chimico –fisiche e biologiche tali da richiedere un certo grado di isolamento”; e<br />
-alla lettera h) del citato art. 1, non potendosi negare che l’opera in questione incida su “porti commerciali marittimi, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a battelli con stazza superiore a 1350 tonnellate”, anch’essi sottoposti obbligatoriamente a VIA.<br />
Con il profilo di censura successivo viene dedotta l’illegittimità della delibera 4 febbraio 2003 nella parte in cui il Comitatone ha ritenuto “esaurita ogni questione relativa agli aspetti ambientali delle opere complementari” mentre –evidenziano le ricorrenti- “è in corso la procedura di VIA delle opere complementari alla bocca di Lido, bocciata con la DGRV n. 3109 del 2002”.<br />
3.1.3.-Si è già detto che nel ricorso n. 315/02 l’associazione ricorrente, nell’impugnare la delibera 6 dicembre 2001, muove dall’assunto che si sarebbe deciso di dare corso al completamento della progettazione delle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto della laguna di Venezia in assenza di una VIA positiva.<br />
Procedura di VIA alla quale le opere mobili andavano obbligatoriamente assoggettate:<br />
-ai sensi della direttiva CE n. 85/337 e del d.P.C.M. 27 settembre 1997;<br />
-ovvero, in subordine, in base al combinato disposto di cui alla normativa comunitaria e alla deliberazione del Comitatone del 4 luglio 1995.<br />
Parallelamente, e analogamente, per quanto riguarda il ricorso n. 307 del 2004, diretto in via principale contro la deliberazione del Comitatone 4 febbraio 2003 con la quale è stato ritenuto che la procedura di VIA concernente le opere di regolazione si sia conclusa con la decisione 15 marzo 2001 del Consiglio dei ministri e con la deliberazione 6 dicembre 2001 del Comitato ex art. 4, si è visto che le ricorrenti WWF e Italia Nostra evidenziano l’illegittimità e l’erroneità, tra l’altro, delle affermazioni contenute nelle deliberazioni suddette secondo le quali a)le opere di regolazione sono state sottoposte alla particolare procedura di VIA stabilita con il d.P.C.M. 27 settembre 1997 “pur non rientrando in alcuna delle categorie di cui al d.P.C.M. n. 377 del 1988 che individua gli interventi da sottoporre obbligatoriamente alla procedura di cui all’art. 6 della l. n. 349 del 1986”; e b)va ritenuta esaurita e assorbita ogni valutazione riguardante la compatibilità ambientale delle opere di regolazione “considerato che queste non sono obbligatoriamente oggetto di VIA ex d.P.C.M. n. 377 del 1988”.<br />
Ora, a giudizio del Collegio la questione relativa alla obbligatorietà della sottoposizione a VIA statale –ex l. n. 349 del 1986 e d.P.C.M. n. 377 del 1988- del progetto relativo alle opere di regolazione sembra costituire una frazione del percorso argomentativo che ha portato le ricorrenti a sostenere:<br />
-nel ricorso n. 315/02, che la deliberazione 6 dicembre 2001 non costituirebbe giudizio finale di compatibilità ambientale sulle opere di regolazione e<br />
-nel ricorso n. 307/04, che il Comitatone, con la delibera 4 febbraio 2003, avrebbe erroneamente ritenuto conclusa nel 2001 la procedura riguardante la compatibilità ambientale delle opere di regolazione.<br />
In realtà, la risoluzione da dare alla questione relativa alla obbligatorietà, o non, dell’assoggettamento delle opere mobili a VIA ai sensi del d.P.C.M. n. 377 del 1988 non costituisce passaggio essenziale per decidere le censure sopra riassunte, qualora si dimostri, con riferimento al ricorso n. 315/02, che una procedura di VIA statale, ancorché speciale o straordinaria o integrata, c’è stata, si è conclusa in maniera positiva e si è svolta in modo tale da soddisfare i requisiti previsti dalla direttiva CE n. 85/337; e qualora, per quanto concerne il ricorso n. 307/04, si riconosca che le suindicate affermazioni sub a) e b), contenute nella delibera del Comitatone 4 febbraio 2003, vanno considerate come semplici enunciazioni incidentali, irrilevanti ai fini dell’accertamento della legittimità della procedura di valutazione ambientale seguita.<br />
Sulla questione della sottoposizione obbligatoria, o non, del progetto delle opere di regolazione a procedura di VIA ai sensi della l. n. 349 del 1986 e del d.P.C.M. n. 377 del 1988 il Collegio, anche tralasciando il fatto che questo stesso TAR, con la sentenza n. 1350 del 2000, aveva statuito che il progetto delle opere di regolazione non è tra quelli soggetti per legge alla VIA secondo l’ordinamento italiano e secondo la direttiva comunitaria n. 85/337; e che dall’esame delle deliberazioni del Comitatone a partire da quella del 4 luglio 1995 e, più in generale, dall’analisi degli atti e dei documenti prodotti in giudizio si ricava che la decisione di sottoporre a VIA statale “integrata” o “straordinaria” il progetto di massima delle opere mobili è stata presa muovendo dall’assunto della non obbligatorietà, nella specie, di una procedura di VIA in applicazione dell’art. 6, comma 2, della l. n. 349 del 1986 e dell’art. 1 del d.P.C.M. n. 377 del 1988; anche tralasciando tutto questo va ritenuta inapplicabile al caso in esame la disposizione di cui all’art. 1, lettera h), del d.P.C.M. n. 377 del 1988, non costituendo le opere di regolazione “porti commerciali marittimi” né “vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a battelli con stazza superiore a 1350 t.”.<br />
Allo stesso modo, va giudicato inesatto il richiamo all’art. 1, lettera i), del d.P.C.M. n. 377 del 1988, che impone la VIA ai “progetti di impianti di eliminazione di rifiuti tossici e nocivi mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra”, avuto riguardo all’assunto delle ricorrenti per cui l’isola artificiale che sarà realizzata tra il canale San Nicolò e il canale Treporti, alla bocca di Lido, stando alle indicazioni contenute nel voto n. 116/02 del CTM dovrebbe essere trasformata in un sito di recapito di materiali provenienti dai canali lagunari, con caratteristiche chimico –fisiche e biologiche tali da richiedere un certo grado di isolamento.<br />
E’ evidente infatti che l’isola artificiale non costituisce “impianto di eliminazione di rifiuti tossico –nocivi mediante stoccaggio a terra”, di ben diverso e più scarso rilievo essendo la prescrizione della Commissione relatrice attinente alla valutazione della “possibilità di utilizzare una parte dell’area dell’isola artificiale” come sito di recapito di materiali provenienti dai canali lagunari aventi caratteristiche tali da richiedere un certo grado di isolamento.<br />
Più complessa potrebbe ritenersi la risposta da dare al quesito se le opere di regolazione rientrino, ai sensi dell’art. 1, lettera l), del d.P.C.M. n. 377 del 1988, tra gli “impianti…destinati…a regolare…le acque in modo durevole di altezza superiore a 15 metri o che determinano un volume d’invaso superiore ad 1.000.000 mc.”: escluso che nei casi di sollevamento delle paratoie (aventi tutte lunghezza –o, per le ricorrenti, altezza- superiore ai 15 metri: più esattamente tra i 18/19 e il 28/29 metri, a seconda della profondità del canale di bocca) si formi un vero e proprio invaso, rimane dubbia la questione se le schiere di paratoie costituiscano impianti destinati a regolare le acque in modo durevole. E ci sarebbe inoltre da chiedersi se possa valere a escludere l’inserimento del progetto delle opere mobili tra gli impianti di cui alla lettera l) la disposizione di cui all’art. 2 del d.P.C.M. n. 377 del 1988 secondo cui “per progetti delle dighe e degli altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque, si intendono i progetti di massima allegati alla domanda di concessione di derivazione d&#8217;acqua così come previsto all&#8217;art. 9 del regio decreto del 14 agosto 1920, n. 1285, al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e all&#8217;art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363…”, o se il citato art. 2 si limiti a indicare il momento procedurale in cui va attivata la procedura in oggetto.<br />
Ma, come si diceva, non appare indispensabile prendere posizione sulla questione relativa all’assoggettamento obbligatorio del progetto delle opere di regolazione a VIA ex art. 1, lettera l), del d.P.C.M. n. 377 del 1988 considerata l’erroneità dell’assunto dal quale muovono le ricorrenti:<br />
diversamente da quanto si afferma nei ricorsi nn. 315/02 e 307/04, oltre che nel ricorso n. 981/04, non è vero che il Comitatone, nel dicembre del 2001, avrebbe deciso di dare corso al completamento della progettazione delle opere di regolazione indipendentemente dalla –previa- definizione della procedura di VIA statale “speciale”, o “integrata”.<br />
La procedura suddetta, come è stato correttamente rilevato dallo stesso Comitatone con la delibera 4 febbraio 2003, è stata definita dal Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 6, comma 5, della l. n. 349 del 1986, nella seduta del 15 marzo 2001 e con la deliberazione del Comitatone del 6 dicembre 2001, adottata ai sensi dell’art. 2, ultimo comma, del d.P.C.M. 27 settembre 1997.<br />
A questo proposito va preliminarmente ribadito (conf. TAR Veneto, I, n. 1350 del 2000) che l’assoggettamento del progetto delle opere di regolazione a procedura di VIA statale “speciale” o “straordinaria” o “integrata” è stato deciso dal Comitato ex art. 4 nella riunione del 4 luglio 1995 su richiesta del Comune di Venezia il quale, con o. d. g. approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 15 marzo 1995, aveva ritenuto che la procedura di VIA dovesse essere eseguita da esperti anche internazionali di grande fama e con apporti estremamente qualificati a livello nazionale e locale, che dessero le massime garanzie di capacità professionale, di conoscenza della specifica situazione lagunare e di indipendenza e imparzialità di giudizio.<br />
Nella seduta del 4 luglio 1995 il Comitatone ha stabilito di sottoporre a procedura di VIA il progetto di massima delle opere mobili prevedendo in particolare la costituzione di un collegio di esperti di qualificazione internazionale scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri e che avrebbe dovuto offrire un elevato apporto nel corso della valutazione in argomento.<br />
Tale decisione ha trovato svolgimento nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 1996 e 27 settembre 1997.<br />
In particolare, con quest’ultimo d.P.C.M. è stato stabilito che il Collegio di esperti avrebbe rassegnato le conclusioni dei propri lavori, tra gli altri, al Ministro dell’ambiente per la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale di cui all’art. 6 della l. n. 349 del 1986.<br />
Al Comitatone sarebbe spettato di esprimere, sulla base della conclusione del Collegio di esperti e del giudizio adottato ex art. 6 della l. n. 349 del 1986, “il proprio parere non vincolante sulla compatibilità ambientale delle opere di regolazione delle maree da realizzare alle tre bocche di porto della lagunari Venezia”.<br />
Una procedura di VIA così concepita presenta evidenti aspetti di atipicità rispetto all’ordinario paradigma disciplinato dall’art. 6 della l. n. 349 del 1986.<br />
La prima singolarità consiste nell’affidare, a un collegio di esperti di livello internazionale, il compito di elaborare un rapporto sul progetto di massima delle opere di regolazione, rapporto del quale l’Amministrazione statale si avvarrà nelle fasi successive della procedura.<br />
Il secondo aspetto peculiare riguarda la prescrizione secondo la quale il Comitatone “esprimerà, sulla base delle conclusioni del Collegio degli esperti e del provvedimento adottato ai sensi dell’art. 6 della l. 8 luglio 1986, n. 349, il proprio parere non vincolante sulla compatibilità ambientale delle opere di regolazione delle maree da realizzare alle tre bocche di porto della laguna di Venezia”.<br />
La valutazione del Comitato ex art. 4 –organo al quale le leggi speciali su Venezia (v. in particolare l’art. 4 della l. n. 798 del 1984) affidano un ruolo di protagonista- si inserisce insomma al termine di un procedimento nel quale trova sì applicazione l’art. 6 della l. n. 349 del 1986 ma che presenta spiccate particolarità.<br />
Peculiarità che sono connesse, è quasi inutile dirlo, alle specificità di Venezia e delle opere di regolazione da eseguire.<br />
Concludendo sul punto, indipendentemente dalla sottoposizione obbligatoria, o non, a VIA statale ordinaria, del progetto relativo alle opere mobili, nel caso di specie l’Amministrazione si è autovincolata nel senso di assoggettare il progetto suddetto a una procedura speciale di VIA statale.<br />
Orbene, circa la qualificabilità della decisione del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2001 come atto di risoluzione della questione di compatibilità ambientale ex art. 6, comma 5, della l. n. 349 del 1986, il quale stabilisce che “ove il Ministro competente alla realizzazione dell’opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministero dell’ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei Ministri”; vale a dire come atto conclusivo della procedura di VIA statale “speciale” in argomento, fatta salva la delibera del Comitatone di cui all’art. 2, ultimo comma, del DPCM 27 settembre 1997, il Collegio rileva quanto segue:<br />
-anzitutto, nel corso della seduta del Comitatone del 12 luglio 2000 era emerso un conflitto tra il Ministro dell’ambiente e il Ministro dei lavori pubblici –Ministro proponente.<br />
Dalla lettura del verbale della riunione si ricava chiaramente l’esistenza di un contrasto tra l’interesse ambientale, nella valutazione data dal Ministro dell’ambiente, e l’interesse alla realizzazione dell’intervento progettato secondo la valutazione del Ministro proponente.<br />
Nel corso della seduta del 12 luglio 2000, esaminate le attività svolte dal MAV e dal Gruppo di lavoro in esecuzione di quanto indicato con la delibera del Comitatone dell’8 marzo 1999, si è preso atto che, mentre tutti i rappresentanti delle amministrazioni facenti parte del Comitato ex art. 4 convenivano sulla prosecuzione delle attività dirette alla realizzazione delle opere di regolazione delle maree, il Ministro dell’ambiente e il Sindaco di Venezia esprimevano giudizi critici relativamente al suddetto ulteriore sviluppo.<br />
In particolare il Presidente del Consiglio dei Ministri –Presidente del Comitatone sottolineava come permanesse “una posizione di non accordo sulle conclusioni per cui, da una parte, perdura l’idea della prosecuzione delle attività progettuali e, dall’altra, il Ministero dell’ambiente e il Comune di Venezia hanno una posizione diversa (v. pag. 15 verbale).<br />
Mentre il Sindaco di Venezia manifestava un’apertura verso la prosecuzione delle attività il Ministro dell’ambiente dichiarava (v. pag. 20 verbale) che “non vi (sono) motivi per cui la posizione contraria dal punto di vista tecnico del Ministero dell’ambiente possa essere considerata modificata” e, dopo avere ricordato che in tutti i percorsi, compresa la VIA, viene previsto, “se ci sono opinioni contrarie, che ci sia un’assunzione di responsabilità in altra (e più alta) sede”, ribadiva che “per quanto riguarda l’Amministrazione dell’ambiente non vi è alcuna modifica sul piano tecnico alle valutazioni già espresse” (v. pag. 20 verbale).<br />
A fronte di tale posizione il Ministro dei lavori pubblici dichiarava (v. pag. 22 verbale): “considero difficile pensare ad altre analisi. Si possono inventare tutte quelle che si vogliono e chiedere ai maggiori esponenti a livello mondiale, ma tutto questo è già avvenuto e tutti sono stati già consultati…si possono riunire i presidi delle facoltà di tutt’Italia in conclave, ma anche questo, più o meno, è già stato fatto. Non (mancano) analisi e pertanto una decisione bisogna prenderla”. Il Ministro dei lavori pubblici dichiarava inoltre di rendersi conto che è difficile prendere una decisione “in questa sede” e che “a suo avviso è necessario prenderla in una istanza più alta” (v. pagine 22 -23 verbale).<br />
Dopo che nel corso di altri interventi (del Sindaco di Venezia e Presidente della Giunta regionale del Veneto) era stato rimarcato che “la VIA si conclude qui dentro o si conclude in Consiglio dei ministri”, al quale spetta la decisione finale; nel terminare la trattazione dell’argomento il Presidente del Consiglio dei ministri ha attestato che “si è manifestato un conflitto tra il Ministro dell’ambiente e il Ministro dei lavori pubblici…(e ha dichiarato che) …proprio utilizzando e …ribadendo la procedura che sia il Sindaco di Venezia sia il Presidente della Regione hanno voluto ricordare, si è qui compiuto il penultimo passo, cioè si è portata la cosa in Comitato, si è constatato che il Comitato non era in grado di esprimere un parere unanime per quella ragione e quindi il Consiglio dei ministri dovrà assumersi al più presto la responsabilità della decisione…sarà il Consiglio dei ministri che … si dovrà assumere la responsabilità della decisione” (v. pag. 24 verbale).<br />
Il contrasto tra ministri emerge dunque nettamente dagli interventi sintetizzati a verbale.<br />
Ora, il Collegio prende atto della circostanza, evidenziata nel corso della udienza di discussione dal difensore delle associazioni WWF e Italia Nostra, secondo la quale la rimessione al Consiglio dei ministri della questione di compatibilità ambientale ex art. 6, comma 5, della l. n. 349 del 1986 è stata fatta, di recente, per progetti di opere diversi da quello per cui è causa, con provvedimenti formali.<br />
La esternazione e l’elevazione del conflitto tra ministri, peraltro, non esigono una forma vincolata.<br />
L’esternazione e la rilevazione del conflitto e la conseguente rimessione della questione al Consiglio dei ministri possono trarsi anche da interventi effettuati nel corso di riunioni di organi collegiali, come è accaduto nel caso di specie.<br />
Mentre nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale “di diritto comune”, in assenza di una sede collegiale di decisione, il ministro competente per il procedimento principale e dissenziente rispetto alla pronuncia negativa di compatibilità ambientale solleva, di regola, il conflitto con atto formale, nel caso di specie, in cui il parere definitivo sulla compatibilità ambientale compete ad un organo collegiale, il Comitatone, in cui siedono, tra gli altri, Ministro delle infrastrutture e Ministro dell’ambiente, il conflitto ben poteva essere manifestato con interventi nel corso della discussione collegiale ed essere rilevato come tale.<br />
A nulla poi rileva che il verbale della seduta del Comitatone del 12 luglio 2000 non contenga alcun richiamo alla norma di cui all’art. 6, comma 5, della l. n. 349 del 1986, in quanto quel che conta è il potere concretamente esercitato.<br />
Né appare rilevante stabilire se la rilevazione del conflitto e la rimessione della questione siano state fatte dal Presidente del Consiglio dei ministri –Presidente del Comitato ex art. 4, in virtù della posizione di preminenza sui ministri attribuitagli dall’art. 95 della Costituzione, o in base alle prerogative allo stesso spettanti quale Presidente del Comitatone, o, come parrebbe ricavarsi dalle premesse del provvedimento 15 marzo 2001 del Consiglio dei ministri, con delibera del Comitatone stesso.<br />
Ciò, del resto, secondo la formulazione del citato art. 6, comma 5 (“la questione è rimessa al Consiglio dei Ministri”), conforme al paradigma normativo del parere parzialmente vincolante, secondo cui la pronuncia negativa del Ministro dell’ambiente può essere disattesa soltanto qualora l’autorità procedente devolva la questione al Consiglio dei ministri.<br />
Quanto alla asserita insufficienza delle ragioni –e alla inadeguata spiegazione delle stesse- del conflitto tra ministri e della decisione di rinviare la questione al Consiglio dei ministri, appare sufficiente richiamare le considerazioni su esposte, dalle quali emerge chiaramente che il Ministro dell’ambiente, benché fossero state eseguite, dal MAV e dal CVN, tutte le attività indicate dal Comitatone nella seduta dell’8 marzo 1999, ha ritenuto di ribadire la propria posizione, contraria alla prosecuzione dell’”iter” progettuale, mentre il Ministro dei lavori pubblici, nell’insistere per il proseguimento delle attività dato che tutti gli approfondimenti e le analisi erano stati effettuati, ha dichiarato di ritenere indispensabile comporre il conflitto avanti ad una “istanza più alta”.<br />
Va poi considerato che le dichiarazioni rese a verbale nella seduta del 12 luglio 2000 sono da correlare agli atti, e alle attività tutte, che hanno preceduto la riunione stessa.<br />
Si noti in particolare che tra gli atti in argomento vi è anche il parere 26 febbraio 1999 reso, dall’Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, su richiesta del Ministro dei lavori pubblici poiché sul progetto delle opere di regolazione erano intervenuti il parere della Commissione di VIA e il parere del Collegio degli esperti internazionali, “che hanno dato esiti contrastanti” (v. avviso Cons. sup. ll. pp. –Ass. gen., pag. 55).<br />
Con il parere 26 febbraio 1999 il progetto suddetto è stato rivalutato, anche alla luce delle posizioni assunte dal Ministero dell’ambiente, e si è giudicato necessario, per risolvere efficacemente il problema della difesa di Venezia dalle acque alte, proseguire l’attività di progettazione delle opere mobili alle bocche di porto (v. pag. 114 ss. voto cit.).<br />
In questa situazione non pare proprio che, per giustificare –ulteriormente- il proprio disaccordo con il Ministro dell’ambiente, il Ministro dei lavori pubblici avrebbe dovuto leggere, durante la riunione del Comitatone, con conseguente verbalizzazione, il parere del Collegio degli esperti di livello internazionale e/o l’avviso del Consiglio superiore dei lavori pubblici.<br />
Quanto alla asserita insussistenza attuale, vale a dire alla data del 15 marzo 2001, di un conflitto tra ministri, è ininfluente la circostanza che al momento della decisione del Consiglio dei ministri “il decreto del Ministro dell’ambiente (di VIA negativa) era stato annullato (dal TAR con la sentenza n. 1350 del 2000) da quasi un anno…e come tutti gli atti annullati non poteva più essere posto a base di un ipotetico conflitto”.<br />
L’irrilevanza, al fine suddetto, dell’annullamento giurisdizionale del giudizio di compatibilità ambientale negativo è collegata al fatto che, nell’àmbito di una VIA statale “speciale” o “integrata” come quella in esame –una procedura che, come si è già visto, presenta notevoli aspetti di atipicità rispetto al modello previsto dall’art. 6 della l. n. 349 del 1986-, il conflitto tra ministri ben poteva insorgere anche nel corso di una seduta del Comitato ex art. 4, organo protagonista della procedura, come difatti è accaduto.<br />
Così l’annullamento giurisdizionale –non consumativo del potere- della pronuncia negativa di compatibilità ambientale non escludeva che quel conflitto, manifestabile nelle stesse forme libere, potesse permanere.<br />
Di qui l’ininfluenza dell’annullamento giurisdizionale della pronuncia ministeriale di VIA negativa: alla data del 15 marzo 2001, non avendo nessuno dei ministri in dissenso receduto dalla rispettiva posizione, il conflitto tra ministri sussisteva.<br />
Chiarito dunque che la decisione di rimettere al Consiglio dei ministri la questione di compatibilità ambientale è stata assunta nella seduta del Comitatone del 12 luglio 2000 e che alla data del 15 marzo 2001 il contrasto tra ministri persisteva, il Collegio osserva che con la decisione del 15 marzo 2001 il Consiglio dei ministri ha inteso deliberare in via definitiva sulla questione di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 6, comma 5, della l. n. 349 del 1986; ha inteso cioè –coerentemente, del resto, con il riconoscimento, al Governo medesimo, della posizione di autorità funzionalmente adibita a risolvere i conflitti tra i ministri- dirimere il contrasto insorto tra ministri nel corso della procedura di VIA.<br />
Dalla lettura della decisione governativa del 15 marzo 2001 si desume chiaramente che il Consiglio dei ministro ha assunto la decisione in esame, considerando i pareri tecnico –ambientali intervenuti durante la procedura, proprio per comporre la divergenza sorta tra i ministri dell’ambiente e dei lavori pubblici.<br />
La decisione 15 marzo 2001, infatti, cita, nelle premesse, la diversità di valutazioni espresse dai ministri predetti nella seduta del Comitatone del 12 luglio 2000; richiama, tra gli altri atti rilevanti della procedura, il parere 8 luglio 1998 del Collegio di esperti di livello internazionale (si noti che il Collegio di esperti, con una relazione a commento del rapporto della Commissione di VIA, ribadirà le conclusioni rese con il parere del 1998) ; cita il parere Cons. sup. ll. pp. reso in Assemblea generale il 26 febbraio 1999 e il giudizio 10 dicembre 1998 della Commissione di VIA relativo al progetto delle opere mobili; e richiama inoltre il DPCM 27 settembre 1997 secondo cui il Comitatone avrebbe dovuto esprimere il proprio parere finale non vincolante sulla compatibilità ambientale delle opere di regolazione sulla base, tra l’altro, “del provvedimento adottato ai sensi dell’art. 6 della l. 8 luglio 1986, n. 349”.</p>
<p>Il Consiglio dei ministri, con la decisione del 15 marzo 2001 -atto di alta amministrazione che presuppone il compimento di valutazioni di opportunità al massimo livello di responsabilità politico -amministrativa ma esprime nel contempo apprezzamenti di ordine tecnico-, ha valutato l&#8217;opportunità di discostarsi dal giudizio ministeriale negativo di compatibilità ambientale prendendo in considerazione i pareri tecnici resi nel corso della procedura, atti puntualmente richiamati nelle premesse della decisione e, in particolare, il parere del Collegio degli esperti internazionali e il voto dell&#8217;Assemblea generale del Cons. sup. ll. pp. del 26 febbraio 1999; e nel contempo ha evidenziato l&#8217;esigenza di procedere nella progettazione delle opere mobili data la &#8220;sempre maggiore convergenza degli studi internazionali sulle previsioni relative ai mutamenti climatici, che comportano un aumento costante e graduale della frequenza e dell&#8217;intensità delle acque alte e un aumento delle tendenze alla compromissione dell&#8217;equilibrio lagunare&#8221; ritenendo, con apprezzamento di carattere tecnico, che la prosecuzione nella progettazione delle opere mobili dovesse essere correlata &#8220;a un ulteriore stadio progettuale degli interventi necessari per aumentare le capacità dissipative dei canali alle bocche di porto, tendendo al ripristino delle condizioni esistenti prima della costruzione dei moli e dei grandi canali di navigazione&#8221;, e &#8220;all&#8217;aggiornamento del Piano degli interventi per il recupero morfologico della laguna al fine di conseguire&#8221; gli obiettivi indicati nella decisione stessa tra i quali &#8220;il rialzo delle pavimentazioni fino alle quote massime compatibili con il contesto storico, architettonico, monumentale e paesaggistico, comunque tendendo alla quota 120&#8221;.<br />
In altre parole, con il provvedimento del 15 marzo 2001, adottato sulla base dei pareri tecnici resi sulle opere di regolazione, il Consiglio dei ministri ha deciso di disattendere la VIA ministeriale negativa ritenendo, nella ponderazione comparativa tra interesse all&#8217;esecuzione dell&#8217;opera pubblica ritenuto prevalente, e interesse ambientale, ritenuto recessivo, che si dovesse procedere oltre nella progettazione delle opere mobili, ma esigendo un contestuale approfondimento riguardante gli interventi diretti ad aumentare le capacità dissipative e l&#8217;aggiornamento del piano degli interventi per il recupero morfologico della laguna, senza necessità alcuna -contrariamente a quanto rilevano le ricorrenti- di rinnovare e/o integrare le valutazioni tecnico -ambientali eseguite precedentemente.</p>
<p>In conclusione, l&#8217;interesse ambientale è stato considerato all&#8217;interno del processo decisionale culminato con il provvedimento del 15 marzo 2001 e quest&#8217;ultima decisione va letta anche in correlazione con i pareri tecnici -puntualmente richiamati- che l&#8217;hanno preceduta.</p>
<p>Le valutazioni e le indicazioni operative su esposte hanno comportato il superamento di ogni questione riguardante la compatibilità ambientale, coerentemente con la finalità perseguita dall&#8217;art. 6, comma 5, della l. n. 349 del 1986.</p>
<p>Così identificato il potere esercitato con la decisione del 15 marzo 2001, è irrilevante che il Consiglio dei ministri non abbia richiamato esplicitamente il più volte qui citato art. 6, comma 5, della l. n. 349 del 1986.</p>
<p>Con la decisione 15 marzo 2001 -che, diversamente da quanto sostengono le ricorrenti, costituisce provvedimento adeguatamente motivato sia se considerato in maniera autonoma sia se &#8220;letto&#8221; in connessione con i pareri tecnico -ambientali che l&#8217;hanno preceduto- il Consiglio dei ministri ha definito la questione di compatibilità ambientale che gli era stata rimessa in seguito alla rilevazione del conflitto tra il Ministro dell&#8217;ambiente e il Ministro dei lavori pubblici.</p>
<p>Correttamente pertanto il Comitatone, nella deliberazione 4 febbraio 2003, ha statuito che la &#8220;particolare&#8221; procedura di VIA statale, di cui al DPCM 27 settembre 1997, alla quale il progetto delle opere di regolazione era stato sottoposto, &#8220;si (era) conclusa con la decisione (governativa suddetta) e con il parere espresso dal (Comitato ex art. 4) con delibera del 6 dicembre 2001&#8221;.</p>
<p>A quest&#8217;ultimo proposito, e con riguardo al rilievo delle ricorrenti secondo cui la delibera del Comitatone 6 dicembre 2001 non potrebbe rappresentare l&#8217;atto conclusivo della procedura di VIA statale &#8220;integrata&#8221; ai sensi dell&#8217;art. 2, ultimo comma, del DPCM 27 settembre 1997, poiché mancherebbe il presupposto indispensabile costituito dall&#8217;aggiornamento del piano degli interventi richiesto al p. 2. della decisione 15 marzo 2001 (là dove il Consiglio dei ministri ritiene che, &#8220;prima di passare alla definitiva progettazione esecutiva delle opere mobili&#8221; si debba procedere &#8220;all&#8217;aggiornamento del Piano degli interventi per il recupero morfologico della laguna al fine di conseguire&#8221; gli obiettivi descritti a pag. 3 della decisione, tra cui &#8220;il rialzo delle pavimentazioni fino alle quote massime compatibili con il contesto … (cittadino), comunque tendendo a quota 120&#8221;; e che il Comitatone esprimerà il parere (finale e non vincolante) previsto dall&#8217;art. 2, ultimo comma, del DPCM 27 settembre 1997 una volta esaurito -tra gli altri- l&#8217;approfondimento predetto e sulla base delle relative risultanze); in riferimento, si diceva, all&#8217;affermata mancanza di un piano generale degli interventi, il che renderebbe illegittime le delibere adottate dal Comitato ex art. 4 il 6 dicembre 2001 e il 4 febbraio 2003 -quest&#8217;ultima nella parte in cui si statuisce che la procedura di VIA ex DPCM 27 settembre 1997 si è conclusa con la delibera del Comitatone del 6 dicembre 2001-, in realtà l&#8217; &#8220;aggiornamento del piano degli interventi per il recupero morfologico della laguna&#8221; richiesto dal Consiglio dei ministri nella seduta del 15 marzo 2001 era stato effettuato.</p>
<p>Più dettagliatamente:</p>
<p>1-nella riunione dell&#8217;8 marzo 1999 il Comitatone aveva reso parere nel senso che il MAV avrebbe dovuto provvedere entro il 31 dicembre 1999 a eseguire una serie di attività e di approfondimenti diretti a consentire al Comitatone stesso di assumere la delibera di propria competenza ai sensi dell&#8217;art. 2, ultimo comma, del DPCM 27 settembre 1997;</p>
<p>-gli approfondimenti riguardavano la possibilità di riconsiderare gli interventi di riequilibrio della morfologia lagunare, allo scopo di verificare se una diversa pianificazione degli interventi diretti al riequilibrio morfologico della laguna potesse determinare eventuali adeguamenti del &#8220;progetto di chiusura mobile delle bocche di porto&#8221;;</p>
<p>-per adempiere a quanto richiesto dal Comitato ex art. 4 è stato istituito un apposito Gruppo di lavoro (Panel) al quale hanno partecipato i rappresentanti delle amministrazioni coinvolte (e del CVN quale &#8220;braccio operativo&#8221; del MAV), oltre al Ministero dell&#8217;Università, che si è avvalso della collaborazione del CORILA (Consorzio tra le Università di Venezia e di Padova e il CNR), e altri soggetti pubblici;</p>
<p>-il gruppo di lavoro ha svolto l&#8217;attività richiesta e il MAV ha sottoposto al Comitatone, nel rispetto dei tempi previsti, una puntuale relazione al riguardo;<br />
-nel corso della seduta del Comitato ex art. 4 del 12 luglio 2000, di fronte al conflitto insorto tra il Ministro dell&#8217;ambiente e il Ministro dei lavori pubblici, non è stato possibile fare altro se non rimettere al Consiglio dei ministri la questione relativa alla compatibilità ambientale del progetto delle opere di regolazione;</p>
<p>-nella seduta del 15 marzo 2001 il Consiglio dei ministri, come si è già detto, ha ritenuto che si dovesse procedere &#8220;all&#8217;aggiornamento del piano degli interventi per il recupero morfologico della laguna al fine di:</p>
<p>-individuare e definire gli interventi in laguna necessari per conseguire l&#8217;ottimizzazione del ricambio mare -laguna in relazione al nuovo assetto dei canali di bocca;</p>
<p>-potenziare gli interventi diretti alla riattivazione dei dinamismi naturali della laguna;</p>
<p>-contrastare le azioni attualmente riscontrate come direttamente distruttive dell&#8217;ambiente lagunare e del patrimonio storico, artistico e archeologico; e</p>
<p>-realizzare le opere necessarie al riequilibrio idrogeologico e morfologico della laguna e per la difesa locale del centro storico di Venezia e delle isole minori, in particolare mediante il rialzo delle pavimentazioni fino alle quote massime compatibili con il contesto storico, architettonico, monumentale e paesaggistico comunque tendendo alla quota 120 (a quest&#8217;ultimo riguardo va osservato che l&#8217;obiettivo di rialzare le pavimentazioni fino a quota 120 è stato indicato come tendenziale poiché il Panel, nel recepire il lavoro fatto dallo IUAV, aveva motivatamente ritenuto che un innalzamento dei pavimenti di tutta Venezia a un livello di 120 cm. non fosse fattibile);</p>
<p>-nel rispetto di quanto richiesto dal Consiglio dei ministri l&#8217;aggiornamento del piano morfologico della laguna è stato ulteriormente adeguato dal MAV nel corso del 2001 (cfr. relazione MAV -CVN novembre 2001 pag. 77 e seguenti), e la relazione finale è stata quindi rimessa al Comitatone;</p>
<p>-il Comitato ex art. 4, nelle premesse della delibera 6 dicembre 2001, ha preso atto che &#8220;il MAV ha effettuato, attraverso il proprio concessionario CVN, gli approfondimenti e le verifiche richiesti e indicati nella delibera del 15 marzo 2001&#8221;; e che in ordine alle riferite attività di verifica si è positivamente espresso il CTM nell&#8217;adunanza del 18 ottobre 2001 (al termine della quale si è in effetti ritenuto che gli studi eseguiti abbiano dato risposta alle richieste di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri -cfr. verbale adunanza CTM 18 ottobre 2001 e voto CTM n. 126/01; v. anche verbale riunione Comitatone 6 dicembre 2001, pag. 17);</p>
<p>-per quanto riguarda gli interventi per il recupero morfologico della laguna il piano è stato dunque adeguato;</p>
<p>-quanto richiesto dal Consiglio dei ministri, al p. 2 della decisione 15 marzo 2001, è stato eseguito;</p>
<p>-non sembra peraltro inutile aggiungere, per esigenze di chiarezza, che il &#8220;Piano generale degli interventi&#8221; richiamato dal Comitato ex art. 4 al p. 6. della delibera 6 dicembre 2001 non è quello degli &#8220;interventi per il recupero morfologico della laguna&#8221; al quale si era riferito il Consiglio dei ministri al p. 2. della decisione del 15 marzo 2001: il piano generale degli interventi considerato al p. 6. della delibera 6 dicembre 2001 riguarda infatti l&#8217;intera attività diò coerenza tra le deliberazioni 6 dicembre 2001, 15 marzo 2001 e 8 marzo 1999.</p>
<p>Non pare superfluo aggiungere, tuttavia, che anche ritenendo corretta la premessa della ricorrente secondo cui il piano degli interventi al quale si riferiscono la decisione 15 marzo 2001 e la delibera 6 dicembre 2001 sarebbero la stessa cosa, la conseguenza non potrebbe essere l&#8217;illegittimità del provvedimento del 4 febbraio 2003 là dove il parere del Comitatone del 6 dicembre 2001 viene qualificato come atto conclusivo della procedura &#8220;straordinaria&#8221; o &#8220;speciale&#8221; di VIA statale seguita nel caso in esame.</p>
<p>Se il Comitato ex art. 4, dopo avere verificato e valutato positivamente l&#8217;aggiornamento del piano secondo le indicazioni date il 15 marzo 2001 dal Governo, avesse ritenuto consigliabile un adeguamento ulteriore in senso, per dir così, &#8220;evolutivo&#8221;, del piano stesso, da ciò non si sarebbe potuto comunque fare discendere, come effetto, l&#8217;impossibilità di considerare il parere 6 dicembre 2001 come atto finale della procedura ex art. 2, ultimo comma, del DPCM 27 settembre 1997. Infatti:</p>
<p>-la circostanza che nella seduta del 6 dicembre 2001 il Comitatone avesse manifestato l&#8217;esigenza di procedere a una revisione del piano generale degli interventi non stava a significare che le attività e gli approfondimenti richiesti dal Consiglio dei ministri non erano stati adempiuti (lo stesso Comitato ex art. 4, nelle premesse della deliberazione 6 dicembre 2001, dà atto dell&#8217;intervenuto assolvimento di tale obbligo); e</p>
<p>-non può negarsi che sussista, in capo al Comitatone, il potere di fissare linee -guida di approfondimento ulteriori rispetto a quelle considerate in precedenza e collocate al di fuori della procedura individuata dal DPCM del 1997.</p>
<p>Appare infondato e va respinto anche l&#8217;ulteriore profilo di censura<br />
con il quale è stata dedotta l&#8217;illegittimità:</p>
<p>-della deliberazione del Comitatone del 4 febbraio 2003 nella parte in cui viene ammessa una frammentazione delle procedure di VIA relative alle opere di regolazione e alle opere complementari; e</p>
<p>-della delibera 3 aprile 2003 nella parte in cui il Comitatone ha deciso di &#8220;passare alla redazione del progetto esecutivo e alla realizzazione delle opere di regolazione delle maree&#8221; in assenza di una valutazione ambientale complessiva, cumulativa, unitaria e congiunta delle opere mobili insieme con le opere complementari e di una valutazione di queste insieme alle opere diffuse.</p>
<p>Il profilo di censura riguarda, in altre parole, l&#8217;illegittima &#8220;frantumazione&#8221; della procedura di VIA degli &#8220;interventi alle bocche lagunari per la regolazione dei flussi di marea&#8221;:</p>
<p>-in una VIA statale &#8220;straordinaria&#8221;, o &#8220;integrata&#8221;, relativa alle opere mobili, e</p>
<p>-in una procedura di VIA regionale per le opere complementari, delineate e progettate, queste ultime, nel 2001 e nel 2002.</p>
<p>Le ricorrenti sembrano muovere dall&#8217;assunto secondo cui la mancanza di una VIA complessiva, unitaria e globale delle opere mobili e complementari dovrebbe comportare l&#8217;annullamento della delibera 4 febbraio 2003 nella parte in cui il Comitato ex art. 4, anziché disporre la sottoposizione delle opere mobili e di quelle complementari a VIA statale unitaria e globale, ha ritenuta esaurita e assorbita ogni questione relativa alla compatibilità ambientale delle opere suddette.</p>
<p>A questo proposito il Collegio rileva che:</p>
<p>-in primo luogo, le opere dissipative e la conca di navigazione per grandi navi alla bocca di Malamocco sono autonome e indipendenti rispetto alle opere mobili, dal punto di vista strutturale, tecnico -progettuale, dei finanziamenti (la realizzazione delle opere complementari è assicurata con le risorse rese disponibili dalla l. n. 388 del 2000 mentre i finanziamenti per le opere di regolazione discendono dall&#8217;applicazione della l. n. 443 del 2001 e dell&#8217;art. 13 della l. n. 166 del 2002), della localizzazione e dei tempi di realizzazione.</p>
<p>In particolare, la realizzazione delle dighe foranee è indipendente dalla esecuzione delle opere mobili; le scogliere (o lunate) sono eseguibili indipendentemente dalle paratoie (tanto è vero che le prime hanno formato oggetto di progettazione esecutiva e la loro costruzione è già iniziata, perlomeno alla bocca di Malamocco e alla bocca di Chioggia, mentre tutto questo, per le opere mobili, non è ancora avvenuto);</p>
<p>-sotto il profilo funzionale, pur considerando che la finalità da perseguire è quella della integrazione e della complementarietà tra: a)interventi di difesa dalle acque alte; b)interventi di attenuazione dei livelli di marea e c)interventi diffusi, entro un &#8220;quadro sistemico e unitario&#8221; delle opere da realizzare (v. decisione del Consiglio dei ministri 15 marzo 2001 -secondo &#8220;considerato&#8221;); e che l&#8217;esito della fase progettuale relativa agli interventi diretti ad aumentare le capacità dissipative potrebbe determinare un adeguamento delle opere mobili (cfr. dec. cit.: in realtà solo il progetto relativo alla conca di navigazione ha determinato modifiche, tutt&#8217;altro che significative, al progetto delle opere mobili); ciò nondimeno può plausibilmente ritenersi sussistente una -relativa- autonomia tra le opere mobili da una parte e le opere dissipative (dighe foranee alle tre bocche e sollevamento dei fondali alla bocca di Malamocco) dall&#8217;altra, dato che la finalità perseguita attraverso la realizzazione delle paratoie inerisce alla difesa dei centri abitati dalle acque alte eccezionali, mentre l&#8217;obiettivo avuto di mira con la realizzazione delle opere dissipative riguarda, più limitatamente, l&#8217;attenuazione dei livelli delle maree in laguna, attiene a una prima difesa dei centri abitati dall&#8217;impatto delle maree; funzioni che, sia pure entro un quadro di insieme unitario di interventi rivolti alla salvaguardia di Venezia, appaiono diverse (alle finalità suddette si può aggiungere, per quanto riguarda la diga foranea alla bocca di Malamocco, l&#8217;esigenza di creare un bacino protetto dal moto ondoso per consentire alle navi di meglio accedere alla conca di navigazione).</p>
<p>Le opere dissipative -che, come si è già detto, sono eseguibili autonomamente e separatamente dalle opere mobili- appaiono efficaci di per sé, essendo in grado di ridurre anche da sole, vale a dire in assenza delle opere mobili, i livelli marini in laguna (di 2 -4 cm.) e gli effetti delle maree sui centri abitati.</p>
<p>Per ciò che riguarda la conca di navigazione alla bocca di Malamocco i termini della questione appaiono in parte differenti.</p>
<p>Anzitutto non sembra preliminarmente inutile precisare che:</p>
<p>-una conca di navigazione (per l&#8217;esattezza, una conca per ciascuna bocca) era già prevista nel progetto preliminare di massima delle opere da realizzare alle bocche di porto per la regolazione dei flussi di marea (anno 1989);</p>
<p>-a quanto consta, la conca &#8220;scomparve&#8221; dagli atti progettuali dopo un giudizio critico espresso su di essa nel 1990 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;</p>
<p>-la previsione della conca di navigazione &#8220;riaffiorò&#8221;, in concreto, dopo che il Consiglio dei ministri, nella seduta del 15 marzo 2001, sottolineò l&#8217;esigenza che venissero recepite &#8220;le indicazioni … dell&#8217;Autorità portuale&#8221;, in seguito alla delibera del Comitatone del 6 dicembre 2001: il progetto soddisfa dunque esigenze attinenti alla navigazione e recepisce una richiesta in questo senso proveniente dall&#8217;Autorità portuale;</p>
<p>-si noti poi che nel 2003 (cfr. delibera Comitatone 3 aprile 2003) la conca di navigazione diverrà &#8220;struttura di accesso permanente alla bocca di Malamocco&#8221;, atta a liberare da reciproci vincoli la salvaguardia della portualità da una parte e la conservazione e il ripristino morfologico della laguna dall&#8217;altra, atta, cioè, a separare le esigenze della navigazione da quelle della salvaguardia.</p>
<p>Poiché il progetto della conca tende a soddisfare esigenze relative alla navigazione, ben può ritenersi che, sotto questa angolazione, l&#8217;obiettivo perseguito con la costruzione della conca e lo scopo avuto di mira attraverso la realizzazione del gruppo di paratoie alla bocca di Malamocco siano diversi.</p>
<p>E la diversità funzionale tra la conca di navigazione e la schiera di paratoie alla bocca di Malamocco va messa in risalto alla luce della delibera del Comitato ex art. 4 del 3 aprile 2003 che prevede la realizzazione di una &#8220;struttura di accesso permanente alla bocca di Malamocco&#8221; tale da rendere indipendente le esigenze della salvaguardia dalle necessità attinenti alla portualità e alla navigazione.</p>
<p>Sotto altra angolazione, tuttavia, il Collegio, pur dovendo rimarcare che la realizzazione della conca di navigazione è indipendente, dal punto di vista dei tempi di esecuzione, dalla costruzione del gruppo di paratoie alla bocca di Malamocco, non ignora che un collegamento funzionale tra conca di navigazione e opere mobili alla bocca di Malamocco potrebbe ritenersi sussistente poiché la conca è diretta a rendere possibile la navigazione della grandi navi tra mare e laguna:</p>
<p>-durante il sollevamento delle paratoie alla bocca di Malamocco;</p>
<p>-nel corso dell&#8217;attività di manutenzione delle barriere mobili e</p>
<p>-durante la costruzione delle barriere medesime (qualora la conca venga realizzata prima delle opere mobili).</p>
<p>Concludendo su questo punto può dirsi sussistente una -relativa- autonomia, anche sotto l&#8217;aspetto funzionale, sia pure entro un quadro di insieme unitario degli interventi rivolti alla salvaguardia di Venezia e alla conservazione della laguna, tra opere mobili da una parte e opere complementari considerate nel loro insieme dall&#8217;altra: viene perciò a mancare il presupposto dal quale le ricorrenti hanno preso le mosse prima di rilevare l&#8217;illegittimità della delibera 4 febbraio 2003 nella parte in cui il Comitatone ha ammesso una frammentazione della procedura di VIA relativa alle opere mobili e alle opere complementari anziché disporre una VIA unitaria e globale.</p>
<p>Tuttavia, anche a voler ritenere che tra opere dissipative e conca, considerate nel loro insieme, da una parte, e opere mobili dall&#8217;altra, sia configurabile un rapporto di connessione funzionale, essenzialmente perché le dighe foranee, ancorché eseguite autonomamente dalle opere mobili, dovrebbero comportare un minore utilizzo delle paratoie alla bocca di Malamocco; dovrebbero cioè determinare una diminuzione del numero annuo di chiusure delle paratoie, ciò non basterebbe per considerare i progetti delle dighe foranee, del rialzo dei fondali alla bocca di Malamocco e della conca di navigazione soggetti obbligatoriamente a una VIA statale unitaria e globale insieme con il progetto delle opere mobili.</p>
<p>L&#8217;esistenza di un qualche collegamento funzionale tra opere che, pur concorrendo a un obiettivo generale comune -la salvaguardia di Venezia e la conservazione della sua laguna-, e pur inserendosi entro un quadro di interventi da considerare unitariamente e nel loro insieme, non si condizionano reciprocamente e restano realizzabili in modo indipendente le une dalle altre, non è sufficiente per alterare l&#8217;ordine naturale delle competenze per ciò che concerne l&#8217;individuazione del soggetto pubblico al quale spetta di eseguire la VIA, e per comportare l&#8217;obbligatorio assoggettamento degli elaborati progettuali delle opere medesime a una VIA unitaria e globale che coinvolga sia le opere mobili sia le opere complementari e la conca di navigazione.</p>
<p>Le opere complementari non sono cioè indispensabili per la realizzazione delle opere mobili; né sono inscindibilmente integrate rispetto a queste ultime, sì da rendere accoglibile la tesi dell&#8217;asservimento degli elaborati progettuali relativi alle prime a una procedura di VIA statale complessiva e unitaria insieme con le seconde.</p>
<p>Si tratta di una varietà di interventi che concorrono certamente verso un identico obiettivo -la salvaguardia di Venezia e la conservazione della laguna (e sicuramente con questo significato, e in questi limiti, sussiste correlazione tra opere dissipative e opere mobili)- ma che mantengono caratteristiche di distinzione e di specificità tali da escludere che gli elaborati progettuali riguardanti le dighe foranee, il rialzo del fondale alla bocca di Malamocco e la conca di navigazione siano da assoggettare obbligatoriamente a una VIA statale unitaria e globale che tenga conto dell&#8217;impatto complessivo sull&#8217;ambiente provocato dagli interventi alle bocche lagunari valutati nel loro insieme.</p>
<p>Del resto, all&#8217;obiettivo della salvaguardia di Venezia e, segnatamente, della attenuazione del fenomeno dell&#8217;allagamento della città concorrono anche gli interventi diffusi e, in particolare, gli interventi di &#8220;rialzo delle pavimentazioni fino alle quote massime compatibili con il contesto storico, architettonico, monumentale e paesaggistico, comunque tenendo alla quota 120 cm.&#8221;.</p>
<p>Poiché anche gli interventi anzidetti contribuiscono a ridurre le acque alte dovrebbe ritenersi, seguendo il ragionamento delle ricorrenti, che anche gli interventi di rialzo delle pavimentazioni dovrebbero essere sottoposti a VIA statale unitaria e congiunta.</p>
<p>Così però non è, né si è mai ritenuto di estendere la VIA statale ai progetti delle opere di difesa suindicati.</p>
<p>Dunque, con la delibera 4 febbraio 2003 il Comitato ex art. 4 ha legittimamente e coerentemente preso atto di quanto stabilito: a)dal Consiglio dei ministri con la decisione del 15 marzo 2001 e dal Comitatone stesso con il parere 6 dicembre 2001 a conclusione della procedura di VIA statale &#8220;speciale&#8221; o &#8220;integrata&#8221; relativa alle opere mobili; e b)dalla Giunta regionale con la delibera n. 3109 del 2002 che definisce la procedura di VIA riguardante le opere complementari.</p>
<p>E anche a voler ritenere che il progetto della conca di navigazione modifichi in maniera significativa il progetto relativo alle opere mobili presso la bocca di Malamocco, non per ciò solo dovrebbe ritenersi esclusa la competenza regionale sulla VIA. Come è stato correttamente osservato dalla difesa del CVN nel corso della discussione dei giudizi, trattandosi di fattispecie di affidamento di opera pubblica in concessione ex l. n. 1137 del 1929 troverebbe applicazione l&#8217;art. 2, comma 2, del DPCM n. 377 del 1988 secondo cui nell&#8217;ipotesi, appunto, di affidamento in concessione ex l. n. 1137/29 &#8220;le amministrazioni competenti comunicano al Ministro dell&#8217;ambiente e al Ministro per i beni culturali ed ambientali il progetto esecutivo delle opere qualora contenga importanti variazioni rispetto alla progettazione di massima già oggetto di pronuncia di compatibilità ambientale. Il Ministro dell&#8217;ambiente può stabilire, entro venti giorni dalla comunicazione, che il progetto esecutivo sia sottoposto a sua volta alla procedura di cui all&#8217;art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349&#8221; (nella specie è vero che la particolarità delle opere mobili da eseguire ha determinato anche una soluzione procedurale per così dire &#8220;straordinaria&#8221; o &#8220;integrata&#8221; con riguardo alla VIA, ma è vero anche che si fa questione pur sempre di VIA statale, rientrante nell&#8217;àmbito della competenza del Ministro dell&#8217;ambiente). Orbene, nel caso in esame, dalla documentazione prodotta in giudizio e avente data successiva all&#8217;8 novembre 2002 e, in particolare, dall&#8217;esame del verbale della seduta del Comitatone 4 febbraio 2003 si desume che il Ministro dell&#8217;ambiente non ha ritenuto di far sottoporre il progetto complessivo a VIA statale. Anche per la ragione appena esposta la tesi attorea non potrebbe trovare accoglimento.</p>
<p>Restano da esaminare i seguenti, ulteriori profili rientranti nel primo motivo (v. da pag. 31 a pag. 37 del ric. n. 307/04):</p>
<p>-circa l&#8217;affermazione secondo la quale mancherebbe un provvedimento di VIA positiva per il progetto relativo alle opere mobili il Collegio osserva che sulla questione di compatibilità ambientale è intervenuta una pronuncia -la decisione 15 marzo 2001 del Consiglio dei ministri, emessa- ai sensi dell&#8217;art. 6, comma 5, della l. n. 349 del 1986, e ciò basta per considerare superata anche questa ulteriore rimostranza;</p>
<p>-quanto alla ritenuta elusione del giudicato del TAR per essere stata omessa la &#8220;rinnovata valutazione del bilancio costi -benefici ambientali&#8221; la Sezione rileva che il Consiglio dei ministri, nella seduta del 15 marzo 2001, ha eseguito una ponderazione comparativa dei diversi interessi implicati, all&#8217;interno della quale risulta essere stato compiuto anche il confronto costi -benefici ambientali, come si desume dal richiamo, nelle premesse della decisione, al parere del Collegio di esperti internazionali reso l&#8217;8 luglio 1998 con il quale il rapporto costi -benefici dell&#8217;opera era stato valutato in termini favorevoli alla essenzialità dell&#8217;intervento (cfr., inoltre, il &#8220;commento del Collegio degli esperti internazionali al rapporto della Commissione VIA -pag. 6: &#8220;…un&#8217;analisi costi -benefici molto cauta, che esclude tutti i benefici non misurabili (ad es. la protezione dei monumenti, del patrimonio storico etc…) ha portato ad una valutazione positiva del progetto delle barriere mobili (ovvero il progetto ha benefici superiori ai costi)&#8221;.</p>
<p>In ogni caso il Consiglio dei ministri ha definito la questione di compatibilità ambientale ai sensi del citato art. 6, comma 5 stabilendo che si dovesse procedere nella progettazione eseguendo gli approfondimenti e gli aggiornamenti indicati ai punti 1. e 2. della decisione stessa, e ciò non può non implicare l&#8217;assorbimento anche del profilo di doglianza appena riassunto.</p>
<p>Alle considerazioni su esposte, che sono risolutive, va aggiunto che appare fuori luogo il rilievo attoreo secondo cui la rinnovata valutazione costi -benefici dovrebbe essere fatta considerando che, da un lato, i costi economici per realizzare l&#8217;opera sono aumentati mentre, dall&#8217;altro, sono diminuiti i benefici giacché la chiusura delle paratoie si avrebbe non più con una marea a quota 100 cm. ma con una marea di 110 -120 cm., con la conseguenza che le chiusure delle paratoie passerebbero da oltre 10 a mediamente due all&#8217;anno.</p>
<p>A questo proposito, poiché l&#8217;art. 1 del DPCM 27 dicembre 1988 stabilisce che &#8220;il giudizio di compatibilità ambientale è reso…previa valutazione degli effetti dell&#8217;opera sul sistema ambientale con riferimento a componenti, fattori, relazioni tra essi esistenti, stato di qualità dell&#8217;area interessata&#8221;, il rapporto costi -benefici non riguarda, come sostengono le ricorrenti, il raffronto tra il costo economico dell&#8217;opera e l&#8217;utilizzo della stessa, ma attiene al confronto tra le finalità alle quali l&#8217;intervento è preordinato e l&#8217;impatto dello stesso sull&#8217;ambiente;</p>
<p>-il profilo di censura mosso contro la delibera 4 febbraio 2003 nella parte in cui il Comitatone afferma che le opere di regolazione non rientrerebbero tra gli interventi da sottoporre obbligatoriamente a VIA ai sensi del DPCM n. 377 del 1988 è privo di pregio in quanto con la deliberazione 4 febbraio 2003, come già rilevato, si è giustamente dato atto che la procedura di VIA statale &#8220;speciale&#8221; di cui al DPCM 27 settembre 1997 si è conclusa con la decisione 15 marzo 2001 e con la delibera 6 dicembre 2001 più volte sopra menzionate.</p>
<p>L&#8217;affermazione del Comitatone sopra trascritta è priva, di per sé, di rilievo alcuno in merito alla legittimità dello svolgimento dell'&#8221;iter&#8221; procedimentale preordinato alla realizzazione delle opere di regolazione.</p>
<p>In altre parole, l&#8217;affermazione per cui le opere di regolazione non sono obbligatoriamente soggette a VIA ai sensi del DPCM n. 377 del 1988 costituisce un semplice inciso, come tale irrilevante al fine di accertare -che è ciò che qui conta- l&#8217;intervenuta conclusione e la legittimità della procedura seguita: nella specie una procedura di VIA statale &#8220;speciale&#8221; o &#8220;straordinaria&#8221; c&#8217;è stata; essa ha offerto garanzie ulteriori rispetto alla VIA statale &#8220;ordinaria&#8221; (si pensi all&#8217;affiancamento del Collegio degli esperti alla Commissione VIA) e, come si vedrà più avanti, ha soddisfatto i requisiti richiesti dalla normativa comunitaria.</p>
<p>Inoltre la procedura medesima si è conclusa con la decisione 15 marzo 2001 e, in conformità a quanto previsto nel DPCM 27 settembre 1997 (v. art. 2, ultimo comma), con il parere 6 dicembre 2001 del Comitatone.</p>
<p>Non può quindi individuarsi un elemento di illegittimità della delibera 4 febbraio 2003 nella circostanza che il Comitatone abbia confermato di non poter fare rientrare le opere di regolazione in una delle categorie di interventi di cui all&#8217;art. 1 del DPCM n. 377 del 1988, dato che tale considerazione, di per sé, non rileva in alcun modo in ordine al legittimo e corretto svolgimento della procedura diretta alla esecuzione dei lavori.</p>
<p>Il Collegio può dunque esimersi dal risolvere la questione relativa all&#8217;assoggettamento obbligatorio o meno delle opere di regolazione a VIA statale ex DPCM n. 377 del 1988;</p>
<p>-circa il rilievo ulteriore secondo cui il Comitatone, con la delibera 4 febbraio 2003, avrebbe erroneamente ritenuto esaurita ogni questione relativa agli aspetti ambientali delle opere complementari mentre -sottolineano le ricorrenti- &#8220;è in corso la procedura di VIA delle opere complementari alla bocca di Lido, bocciata con la DGRV 8 novembre 2002&#8221;, è appena il caso di rilevare che la delibera 4 febbraio 2003 si riferisce alla procedura e non all&#8217;esito della stessa (che, in effetti, per quanto riguarda la diga foranea alla bocca di Lido è stata negativa).</p>
<p>In altre parole, nella riunione del 4 febbraio 2003 il Comitatone ha formulato il proprio giudizio sulla legittimità e sulla correttezza della procedura di VIA (regionale) seguita per le opere complementari, impregiudicato restando l&#8217;esito della stessa con riferimento alla diga foranea da costruire alla bocca di Lido;</p>
<p>-circa poi l&#8217;affermazione per cui la Commissione per la salvaguardia non poteva esprimere il proprio parere sul progetto complessivo poiché appare evidente che una parte del progetto delle opere di regolazione delle maree (quello riguardante le opere complementari alla bocca di Lido) era stato bocciato, è decisivo rilevare che la Commissione di salvaguardia non ha alcuna competenza con riferimento alle dighe foranee e, per ciò che qui più rileva, con riferimento al progetto di diga alla bocca di Lido, trattandosi di opera da realizzare nello specchio di mare antistante la bocca di porto di Lido, al di fuori quindi della conterminazione lagunare, esclusivamente all&#8217;interno della quale la Commissione per la salvaguardia esercita le proprie attribuzioni in base a quanto dispone l&#8217;art. 6, comma 1, della l. n. 171 del 1973;</p>
<p>-quanto all&#8217;asserita estensione dei vizi relativi alla VIA anche al parere della Commissione di salvaguardia e alla conseguente illegittimità derivata di quest&#8217;ultimo, basta dire che l&#8217;infondatezza delle censure su esposte impone il rigetto della censura di illegittimità derivata;</p>
<p>-in definitiva, la delibera 4 febbraio 2003 del Comitato ex art. 4 è coerente: a)con i provvedimenti del 15 marzo 2001 e del 6 dicembre 2001, con il sistema normativo e con la natura e le caratteristiche delle opere -mobili e complementari- alle quali si riferisce.</p>
<p>3.2.-La seconda censura del ricorso n. 307 del 2004, anch&#8217;essa suddivisa in numerosi profili, si incentra sulla deliberazione 3 aprile 2003 nella parte in cui il Comitatone, dopo avere formulato, in base all&#8217;art. 3, comma 4, della l. n. 139 del 1992, un giudizio favorevole di adeguatezza degli interventi di cui all&#8217;art. 3, comma 3, lettere da b) ad h), della medesima l. n. 139 del 1992, ha stabilito di &#8220;passare alla redazione del progetto esecutivo e alla realizzazione delle opere di regolazione delle maree, a valere sui finanziamenti da reperire ai sensi della delibera CIPE del 29 novembre 2002…&#8221;.</p>
<p>La censura si impernia sulla violazione dell&#8217;art. 3 della l. n. 139 del 1992, secondo cui:</p>
<p>(comma 1) &#8220;gli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici di cui all&#8217;articolo 2, comma 1 (il quale rinvia, essenzialmente, all&#8217;art. 3 lettera a), c), d) ed l) della l. n. 798 del 1984 -n. d. est.) sono eseguiti secondo il piano generale degli interventi approvato dal (Comitato ex art. 4) nell&#8217;adunanza del 19 giugno 1991;</p>
<p>(comma 2) nell&#8217;ambito del piano di cui al comma 1, i fondi disponibili sono impiegati per interventi relativi a:</p>
<p>a) opere di regolazione delle maree;</p>
<p>b) adeguamento e rinforzo dei moli foranei alle tre bocche lagunari;</p>
<p>c) difesa dalle acque alte degli abitati insulari;</p>
<p>d) ripristino della morfologia lagunare;</p>
<p>e) arresto del processo di degrado della laguna;</p>
<p>f) difesa dei litorali;</p>
<p>g) sostituzione del traffico petrolifero in laguna;</p>
<p>h) apertura delle valli da pesca all&#8217;espansione delle maree;</p>
<p>(comma 3) in particolare, è destinata agli interventi di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 una quota non inferiore al 25 per cento dei fondi di cui all&#8217;articolo 2, comma 1;</p>
<p>(comma 4) l&#8217;utilizzo dei fondi di cui alla lettera a) del comma 2 è subordinato alla verifica, da parte del (Comitato ex art. 4), di un adeguato avanzamento degli interventi di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del medesimo comma 2, nonché all&#8217;acquisizione del parere della regione Veneto e dei comuni di Venezia e Chioggia sul relativo progetto.</p>
<p>Le ricorrenti, premesso che le leggi speciali su Venezia -nn. 171 del 1973, 798 del 1984 e 139 del 1992- hanno sempre perseguito prioritariamente il riequilibrio idraulico e idrogeologico della laguna, e ricordata in particolare la previsione legislativa che subordina l&#8217;utilizzo dei fondi per le opere di regolazione delle maree alla previa verifica, da parte del Comitatone, dell&#8217;adeguatezza dello stato di avanzamento degli interventi prioritari sopra elencati; le ricorrenti, si diceva, rimarcano che il Comitato ex art. 4, con la deliberazione 3 aprile 2003, avrebbe illegittimamente formulato una valutazione di adeguatezza dello stato di avanzamento degli interventi &#8220;basata esclusivamente sul rapporto importi finanziati/importi spesi&#8221;, sul &#8220;rapporto finanziario tra opere finanziate e opere eseguite&#8221;, sul rapporto insomma tra lavori finanziati e lavori realizzati, estraneo alla previsione di legge, anziché fondare la valutazione di adeguatezza suddetta &#8220;sull&#8217;effettivo stato di avanzamento degli interventi&#8221;.</p>
<p>Per le ricorrenti, la valutazione del rapporto tra lavori finanziati e lavori realizzati, se ha un significato sotto il profilo della capacità di spesa dell&#8217;ente, nulla rileva e nulla esprime circa la verifica di legge sull&#8217;adeguato avanzamento degli interventi.</p>
<p>Nella specie il Comitatone ha ritenuto adeguato lo stato di avanzamento degli interventi, il che consente di passare alla realizzazione del progetto delle opere di regolazione, sol perché è stato speso l&#8217;83 per cento degli importi finanziati.</p>
<p>Inoltre il Comitato ex art. 4 non avrebbe tenuto conto dei pareri negativi sul progetto definitivo resi dal Comune di Venezia e dal Comune di Cavallino.</p>
<p>Il Comitatone, oltre a non avere considerato l&#8217;avanzamento effettivo degli interventi realizzati, avrebbe eseguito la valutazione contestata considerando non tutti gli interventi previsti dalla legge ma soltanto quelli individuati dal piano degli interventi del 1991, che non contempla né l&#8217;apertura delle valli da pesca né gli interventi finalizzati alla sostituzione del traffico petrolifero, pur previsti come elementi di valutazione dal legislatore ai punti g) ed h) dell&#8217;art. 3 della l. n. 139 del 1992.</p>
<p>L&#8217;adeguatezza dello stato di avanzamento degli interventi andava insomma misurata avendo riguardo a tutti gli interventi di cui alle lettere da b) ad h) dell&#8217;art. 3, comma 2, della l. n. 139 del 1992.</p>
<p>Il Comitatone sarebbe dovuto pervenire a un giudizio di non adeguatezza dello stato di avanzamento degli interventi prodromici rispetto alle opere di regolazione per le seguenti ragioni:</p>
<p>-perché sono già state realizzate e sono in corso di realizzazione opere pari a poco più del 50 per cento del fabbisogno e appare manifestamente illogica una valutazione di adeguatezza basata su una percentuale di interventi già realizzati o ancora in corso appena superiore alla metà del fabbisogno necessario;</p>
<p>-perché i lavori finanziati sono quelli previsti dal piano degli interventi del 1991 che non include però la sostituzione del traffico petrolifero e l&#8217;apertura delle valli da pesca, interventi che invece, per le ricorrenti, andavano obbligatoriamente presi in esame: illegittimamente dunque il Comitato ex art. 4 avrebbe utilizzato il piano generale degli interventi del 1991 quale &#8220;unico parametro di riferimento&#8221; senza considerare gli interventi di cui alle lettere g) ed h) dell&#8217;art. 3 comma 2);</p>
<p>-perché la verifica di adeguatezza dello stato di avanzamento degli interventi non andava fatta tenendo conto degli interventi ex art. 3 comma 2 globalmente considerati ma in relazione alle singole tipologie di intervento di cui alle lettere da b) ad h) del citato art. 3 comma 2: se il Comitato ex art. 4 avesse seguito il criterio suindicato avrebbe dovuto considerare che lo stato di avanzamento degli interventi di cui alle lettere d) ed e) -rispettivamente &#8220;ripristino della morfologia lagunare&#8221; e &#8220;arresto del processo di degrado della laguna&#8221; era assai ridotto rispetto alle effettive necessità, e avrebbe dovuto trarre da ciò le conseguenze del caso;</p>
<p>-perché è illogico considerare adeguato lo stato di avanzamento degli interventi sulla base di un piano degli interventi che lo stesso Comitatone, nella seduta del 6 dicembre 2001, aveva ritenuto che fosse da rivedere o comunque da aggiornare;</p>
<p>-perché il Comitato ex art. 4 ha eseguito la valutazione &#8220;de qua&#8221; senza esaminare se e quali benefici erano stati apportati per effetto degli interventi sinora realizzati.</p>
<p>E&#8217; opportuno prima di tutto sintetizzare il quadro legislativo di riferimento.</p>
<p>Rileva in primo luogo la l. n. 171 del 1973 secondo la quale la Repubblica garantisce la salvaguardia dell&#8217;ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico della città di Venezia e della sua laguna, ne tutela l&#8217;equilibrio idraulico, ne preserva l&#8217;ambiente dall&#8217;inquinamento atmosferico e delle acque e ne assicura la vitalità socioeconomica nel quadro dello sviluppo generale e dell&#8217;assetto territoriale della Regione. Al perseguimento delle predette finalità concorrono, ciascuno nell&#8217;ambito delle proprie competenze, lo Stato, la Regione e gli Enti locali.</p>
<p>L&#8217;art. 7 della l. n. 171 del 1973 ha individuato come di competenza dello Stato, tra le altre, le opere di regolazione dei livelli marini in laguna, finalizzate a porre gli insediamenti urbani al riparo dalle acque alte.</p>
<p>L&#8217;art. 2 della l. n. 171 del 1973 attribuiva al Governo l&#8217;obbligo di fissare indirizzi attinenti a:</p>
<p>a)indicazioni concernenti lo sviluppo e l&#8217;assetto territoriale di Venezia e del suo entroterra;</p>
<p>b)individuazione ed impostazione generale delle misure per la protezione e la valorizzazione dell&#8217;ambito naturale e storico-artistico di Venezia e di Chioggia, con particolare riguardo all&#8217;equilibrio idrogeologico ed all&#8217;unità fisica ed ecologica della laguna.</p>
<p>In base all&#8217;art. 12 il Governo, attraverso gli indirizzi suddetti, avrebbe potuto individuare gli interventi da attuare, riguardanti tra l&#8217;altro la riduzione dei livelli marini in laguna, mediante opere che rispettino i valori idrogeologici, ecologici ed ambientali ed in nessun caso possano rendere impossibile o compromettere il mantenimento dell&#8217;unità e continuità fisica della laguna., anche prima dell&#8217;approvazione del piano comprensoriale di cui all&#8217;art. 2 della citata l. n. 171 del 1973.</p>
<p>Con la l. n. 798 del 1984 sono state ulteriormente specificate le competenze dello Stato e si è stabilito, in particolare -v. art. 3- che si dovesse procedere alla esecuzione di &#8220;studi, progettazioni, sperimentazioni ed opere volte al riequilibrio idrogeologico della laguna, all&#8217;arresto e all&#8217;inversione del processo di degrado del bacino lagunare e all&#8217;eliminazione delle cause che lo hanno provocato, all&#8217;attenuazione dei livelli delle maree in laguna, alla difesa, con interventi localizzati, delle &#8220;insulae&#8221; dei centri storici e a porre al riparo gli insediamenti urbani lagunari dalle &#8220;acque alte&#8221; eccezionali, anche mediante interventi alle bocche di porto con sbarramenti manovrabili per la regolazione delle maree, nel rispetto delle caratteristiche di sperimentalità, reversibilità e gradualità contenute nel voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 201 del 1982&#8243;.</p>
<p>Inoltre era previsto che si procedesse a &#8220;studi e progettazioni relativi alle opere di competenza dello Stato per l&#8217;aggiornamento degli studi sulla laguna, con particolare riferimento ad uno studio di fattibilità delle opere necessarie ad evitare il trasporto nella laguna di petroli e derivati, a ripristinare i livelli di profondità dei canali di transito nei termini previsti dalla legge 16 aprile 1973, n. 171 e compatibili col traffico mercantile, nonché all&#8217;apertura delle valli da pesca&#8221; (v. art. 3/L) della l. n. 798 del 1984).</p>
<p>Successivamente con l&#8217;art. 3 della l. n. 139 del 1992 è stato stabilito che gli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici -individuati all&#8217;art. 2 della medesima legge mediante un rinvio all&#8217;articolo 3, primo comma, lettere a), c), d) e l), della l. 29 novembre 1984, n. 798 e all&#8217;articolo 2, comma 1, lettera a), della l. 8 novembre 1991, n. 360, dovessero essere eseguiti &#8220;secondo il piano generale degli interventi approvato dal (Comitatone) … nell&#8217;adunanza del 19 giugno 1991&#8221;.</p>
<p>Con il medesimo articolo è stato precisato che:</p>
<p>(comma 2) &#8220;nell&#8217;ambito del piano di cui al comma 1, i fondi disponibili sono impiegati per interventi relativi a:</p>
<p>a) opere di regolazione delle maree;</p>
<p>b) adeguamento e rinforzo dei moli foranei alle tre bocche lagunari;</p>
<p>c) difesa dalle acque alte degli abitati insulari;</p>
<p>d) ripristino della morfologia lagunare;</p>
<p>e) arresto del processo di degrado della laguna;</p>
<p>f) difesa dei litorali;</p>
<p>g) sostituzione del traffico petrolifero in laguna;</p>
<p>h) apertura delle valli da pesca all&#8217;espansione delle maree&#8221;; e</p>
<p>(comma 4) &#8220;l&#8217;utilizzo dei fondi di cui alla lettera a) del comma 2 è subordinato alla verifica, da parte del (Comitato ex art. 4) … di un adeguato avanzamento degli interventi di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del medesimo comma 2, nonché all&#8217;acquisizione del parere della regione Veneto e dei comuni di Venezia e Chioggia sul relativo progetto&#8221;.</p>
<p>Ciò posto il Collegio, diversamente da quanto sostengono le difese erariale, regionale e consorziale, secondo le quali la valutazione, formulata dal Comitatone, di adeguatezza dello stato di avanzamento degli interventi indicati alle lettere da b) ad h) dell&#8217;art. 3, comma 2, della l. n. 139 del 1992 atterrebbe al merito dell&#8217;azione amministrativa e come tale sarebbe sottratta al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo (secondo l&#8217;Avvocatura dello Stato viene chiesto al TAR di eseguire un sindacato di merito sulle scelte del Comitatone, sindacato notoriamente precluso al giudice amministrativo); il Collegio, si diceva, ritiene che il provvedimento con il quale il Comitato ex art. 4 -nell&#8217;esercizio del potere riconosciutogli dal sopra citato art. 3, comma 4- verifica l&#8217;adeguatezza, o meno, dello stato di avanzamento degli interventi, benché non privo di aspetti di discrezionalità anche tecnica, non sia sottratto al sindacato del giudice amministrativo perlomeno sotto i profili della manifesta irragionevolezza, del travisamento dei fatti e della carenza di motivazione (nella specie insussistenti).</p>
<p>Ciò premesso, i profili principali del motivo dedotto sono superabili osservando che le stesse ricorrenti ammettono -circostanza che, del resto, risulta dal verbale della riunione del Comitatone del 3 aprile 2003 (v. pag. 5)- che sulla base di un fabbisogno di 3.242 milioni di euro per interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici sono stati già realizzati, o sono in corso di realizzazione, interventi per 1.649 milioni di euro, pari a poco più del 50 per cento del fabbisogno stimato.</p>
<p>Una percentuale significativa e, comunque, sufficiente per considerare dimostrata l&#8217;adeguatezza dello stato di avanzamento effettivo degli interventi.</p>
<p>Indipendentemente, dunque, da specifiche riflessioni sul rapporto tra importi stanziati a favore dello Stato e somme spese, i profili di censura anzidetti andrebbero respinti per la ragione appena vista, indubbia essendo la non irragionevolezza di una valutazione di idoneità dello stato di avanzamento degli interventi correlata a una percentuale di poco superiore al 50 per cento -accresciuta ulteriormente dopo l&#8217;aprile del 2003- del rapporto tra importi spesi e fabbisogno previsto.</p>
<p>A parte ciò che si è appena detto, il Collegio ritiene che il su citato art. 3 comma 4 possa essere interpretato nel senso che l&#8217;adeguatezza dello stato di avanzamento degli interventi possa essere collegata alla verifica di un rapporto -che naturalmente dev&#8217;essere congruo- tra importi assegnati e somme spese.</p>
<p>A parte l&#8217;osservazione che il parametro del &#8220;fabbisogno necessario&#8221; preso in considerazione dalle ricorrenti a sostegno della propria tesi appare tutt&#8217;altro che sicuro poiché subisce, o comunque può subire, &#8220;evoluzioni&#8221; nel tempo, in ragione di &#8220;correzioni&#8221; progressive derivanti dall&#8217;approvazione dei singoli progetti esecutivi; e che potrebbero esservi anche fabbisogni residui da finanziare; a parte ciò, il Collegio sottolinea che l&#8217;art. 3 comma 4 della l. n. 139 del 1992, diretto ad assicurare che il Comitatone verifichi, prima dell&#8217;avvio dei lavori relativi alle opere di regolazione, che tutti gli altri interventi di competenza dello Stato -e, segnatamente, del Ministero dei lavori pubblici (ora delle infrastrutture e dei trasporti)- si trovino in una fase di &#8220;adeguato avanzamento&#8221;, mira essenzialmente ad evitare che, concentrando le risorse stanziate per l&#8217;esecuzione degli interventi di competenza statale nella realizzazione delle opere di regolazione, si proceda a uno sviluppo squilibrato degli interventi a salvaguardia di Venezia.</p>
<p>Si tratta insomma di norma fondamentalmente diretta a sottoporre a verifica l&#8217;azione dell&#8217;Amministrazione dei lavori pubblici per garantire un esercizio equilibrato delle attribuzioni nella fase della destinazione degli stanziamenti (e che l&#8217;azione del MAV risulti sottoposta -per quanto riguarda il rapporto tra finanziamenti assegnati e somme spese- a un costante monitoraggio lo si evince dalla lettura dei verbali delle riunioni del Comitato ex art. 4 del 12 luglio 2000 -pagine 3 e 4, e del 6 dicembre 2001 -pag. 3, là dove trova conferma l&#8217;esistenza di un rapporto elevato tra importi stanziati e somme spese).</p>
<p>Se la &#8220;ratio&#8221; della norma è quella appena indicata, poiché alla data del 3 aprile 2003 la percentuale dei finanziamenti realizzati, o in corso di realizzazione, rispetto ai finanziamenti assegnati, era dell&#8217;83 per cento, quindi estremamente elevata; e poiché i finanziamenti stanziati costituivano a loro volta una quota elevata rispetto al fabbisogno totale previsto, si può ritenere che il Comitatone abbia espresso un giudizio favorevole di adeguatezza valutando tutt&#8217;altro che irragionevolmente le situazioni rilevanti.</p>
<p>Inoltre, a differenza di quanto sostengono le ricorrenti, il parametro di valutazione tenuto presente dal Comitatone in sede di verifica non poteva che essere il piano generale degli interventi approvato nel 1991, al quale fa riferimento l&#8217;art. 3, comma 1, della l. n. 139 del 1992, senza considerare cioè lo stato di realizzazione:</p>
<p>-delle opere volte alla sostituzione del traffico petrolifero in laguna, e</p>
<p>-degli interventi diretti all&#8217;apertura delle valli da pesca all&#8217;espansione delle maree.</p>
<p>Infatti il piano generale degli interventi individua, tra le attività da eseguire, la sola progettazione degli interventi di estromissione del traffico petrolifero e non la realizzazione dei relativi lavori.</p>
<p>In altri termini il piano non prevede la realizzazione di opere finalizzate alla sostituzione del traffico petrolifero in laguna.</p>
<p>Del resto, la stessa l. n. 798 del 1984, all&#8217;art. 3, lettera l), si limita a prevedere, per quanto riguarda l&#8217;obiettivo di &#8220;evitare il trasporto nella laguna di petroli e derivati&#8221;, la redazione di studi e di aggiornamenti, e non anche l&#8217;esecuzione di interventi.</p>
<p>Di qui l&#8217;inserimento, nel piano generale del 1991, delle sole attività di progettazione.</p>
<p>Analoga la situazione per ciò che riguarda l&#8217;apertura delle valli da pesca all&#8217;espansione delle maree.</p>
<p>L&#8217;art. 3/L) della l. n. 798 del 1984 stabilisce infatti l&#8217;esecuzione di studi e di aggiornamenti progettuali diretti a verificare la fattibilità dell&#8217;apertura delle valli da pesca senza prevedere, però, la realizzazione degli interventi correlati.</p>
<p>E il piano del 1991, simmetricamente, non fa riferimento all&#8217;esecuzione delle opere corrispondenti.</p>
<p>Correttamente quindi il Comitato ex art. 4, con la delibera del 3 aprile 2003, nel rapportarsi all&#8217;o.d.g. del 1° aprile 2003 con cui il Consiglio comunale di Venezia rilevava la mancata realizzazione di opere volte alla estromissione del traffico petrolifero in laguna e all&#8217;apertura delle valli da pesca ha evidenziato (v. pag. 2 della delibera) che &#8220;il piano generale degli interventi non contempla né opere rivolte all&#8217;apertura delle valli da pesca né interventi finalizzati alla sostituzione del traffico petrolifero&#8221;.</p>
<p>Legittimamente dunque il Comitatone ha considerato come criterio di riferimento esclusivo il piano del 1991, al quale fa rinvio l&#8217;art. 3, comma 1, della l. n. 139 del 1992 (e anche l&#8217;art. 3 comma 4 va letto in correlazione con quanto dispone il comma 1 del medesimo art. 3).</p>
<p>Per le ragioni appena viste non poteva essere preso a parametro di riferimento il piano rivisto o aggiornato secondo quanto previsto dal Comitato ex art. 4 nella seduta del 6 dicembre 2001.</p>
<p>Quanto poi al fatto che il Comitatone non avrebbe tenuto conto del parere reso dal Consiglio comunale di Venezia in merito alla (in)adeguatezza dello stato di avanzamento degli interventi, il Collegio rileva:</p>
<p>a)che la verifica finale di cui al sopra citato art. 3 comma 4 rientra in via esclusiva nelle attribuzioni del Comitato ex art. 4; e</p>
<p>b)che il Consiglio comunale ha ritenuto di non trovarsi in presenza di un adeguato stato di avanzamento tenendo conto -erroneamente- dell&#8217;insieme degli interventi di cui alle lettere da b) ad h), comprese dunque le opere di cui alle lettere g)-sostituzione del traffico petrolifero e h)-apertura delle valli da pesca, anziché fondare il proprio parere sugli interventi così come individuati e delimitati nel piano del 1991; e tenendo conto inoltre di attività rientranti nella competenza della Regione (anziché dei soli interventi di competenza dello Stato).</p>
<p>Quanto all&#8217;insufficiente finanziamento degli interventi sub lettere d) ed e) rispetto al fabbisogno (su cui si rinvia alle pagine 4 e 5 del verbale 3 aprile 2003):</p>
<p>-se si ha riguardo al ritenuto insoddisfacente stato di avanzamento degli interventi è agevole rilevare a)che ciò non incide sul giudizio di adeguatezza dello stato di avanzamento nel suo complesso; e b)che il rallentamento registrato non è dovuto a ritardi nella fase della esecuzione quanto invece a finanziamenti insufficienti in relazione al fabbisogno;</p>
<p>-se si considera il rapporto tra importi stanziati e somme spese, la percentuale di queste ultime rispetto ai finanziamenti assegnati è assai elevata (pari al 94% per gli interventi sub d) e all&#8217;80% per quelli sub e): ciò basta per superare anche il profilo di censura su esposto.</p>
<p>Sull&#8217;omessa valutazione dell&#8217;effettiva e attuale utilità delle opere di regolazione anche in rapporto all&#8217;efficacia di altre opere in grado di interagire sul sistema Venezia -laguna, correttamente la difesa del CVN rileva che, alla luce delle previsioni della l. n. 139 del 1992 e dei pareri tecnici acquisiti (v. il parere 8 luglio 1998 del Collegio degli esperti di livello internazionale, il voto Cons. sup. ll. pp. 26 febbraio 1999 e altri), tutt&#8217;altro che irragionevolmente il Comitatone ha deciso di consentire l&#8217;avvio degli interventi di regolazione, essendo censurabile un comportamento, per così dire, &#8220;temporeggiatore&#8221;.<br />
Quanto al profilo di censura -diretto contro il voto del CTM n. 116 del 2002 e il successivo decreto Pres. MAV 16 gennaio 2003 di approvazione del progetto definitivo- con il quale viene rilevata l&#8217;inosservanza di prescrizioni contenute nella decisione del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2001 e nella delibera 6 dicembre 2001 del Comitato ex art. 4, il Collegio rileva che:</p>
<p>-la conca di navigazione per grandi navi alla bocca di Malamocco è stata inserita negli elaborati progettuali in base alle indicazioni emerse durante lo sviluppo degli studi e delle prove sperimentali, &#8220;recependo le indicazioni…dell&#8217;Autorità portuale&#8221; (cfr. decisione Consiglio dei ministri 15 marzo 2001 e studio CVN 2002 -B5.57), Autorità che aveva ritenuto indispensabile la conca alla bocca di Malamocco;</p>
<p>-per ciò che riguarda il sollevamento dei fondali, in primo luogo &#8220;tendere&#8221; al ripristino delle condizioni esistenti prima della costruzione dei moli e dei grandi canali di navigazione (cfr. dec. Cons. min. 15 marzo 2001 cit.) esprime un obiettivo soltanto tendenziale, appunto, e non corrisponde a un obbligo di ripristino completo della situazione esistente nel 1850, vale a dire prima della costruzione dei moli;</p>
<p>-in secondo luogo, a parte il fatto che non risulta prodotto in giudizio, in allegato alla delibera del Comitatone del 6 dicembre 2001, alcuno schema progettuale contenente, come sostengono le ricorrenti, la previsione del rialzo dei fondali in corrispondenza di tutti e tre i canali di bocca, va precisato a)che prima della costruzione dei moli le capacità dissipative dei canali di bocca erano più elevate per le bocche di Lido e di Chioggia e molto più elevate per la bocca di Malamocco; e b)che i fondali alle bocche di Lido e di Chioggia sono meno profondi del fondale alla bocca di Malamocco e si può quindi ritenere che se, all&#8217;esito degli studi e degli approfondimenti effettuati nel corso del 2002 -e sui quali v. studio CVN B5.57-, è stato previsto il sollevamento del fondale soltanto in corrispondenza della bocca di Malamocco, ciò è avvenuto perché per le bocche di Lido e di Chioggia la realizzazione delle dighe foranee è stata ritenuta sufficiente, indipendentemente da interventi ulteriori diretti al sollevamento dei fondali, al fine di aumentare le capacità dissipative rispetto alla situazione attuale e per avvicinarsi così all&#8217;obiettivo del ripristino della situazione antecedente alla costruzione dei moli e dei grandi canali di navigazione;</p>
<p>-in conclusione, non sussiste alcuna apprezzabile incoerenza tra il voto n. 116/02 del CTM e il decreto 16 gennaio 2003 di approvazione del progetto definitivo, da una parte, e la decisione 15 marzo 2001 del Consiglio dei ministri dall&#8217;altra.</p>
<p>Circa i rilievi secondo i quali la realizzazione delle opere:</p>
<p>-aggraverebbe i rischi connessi con il traffico petrolifero e</p>
<p>-danneggerebbe il sostrato geologico, non rinnovabile né sostituibile, è appena il caso di ribadire che va attribuita preminenza agli studi e agli approfondimenti eseguiti nel corso di parecchi anni, attraverso i quali si è giunti alla conclusione -che al Collegio non pare irragionevole, né arbitraria, né fondata su fatti travisati- secondo cui le opere mobili costituiscono mezzo indispensabile per proteggere Venezia dalle acque alte, e il progetto delle opere di regolazione costituisce la migliore soluzione per garantire la salvaguardia della città.</p>
<p>3.3.-Con il terzo motivo le ricorrenti concentrano nuovamente la propria attenzione sulla delibera del Comitatone del 3 aprile 2003.</p>
<p>Circa il primo profilo, con il quale si sostiene che il Comitato ex art. 4 non avrebbe valutato il parere 1° aprile 2003 con il quale il Consiglio comunale di Venezia aveva ritenuto &#8220;di non essere in presenza di un adeguato stato di avanzamento dei lavori&#8221;, è sufficiente rinviare alle considerazioni svolte sopra al p. 3.2. e soggiungere che, come si ricava dal testo della delibera 3 aprile 2003 e dal verbale della relativa seduta, il parere -peraltro non vincolante- reso dal Consiglio comunale è stato adeguatamente valutato dal Comitatone.</p>
<p>Per quanto riguarda l&#8217;asserita omessa considerazione e, anzi, il dedotto travisamento delle undici indicazioni (i cosiddetti &#8220;undici punti&#8221;) formulate dal Consiglio comunale di Venezia nell&#8217;o.d.g. del 1° aprile 2003, indicazioni al recepimento delle quali il Consiglio comunale aveva dichiarato di subordinare l&#8217;espressione di un &#8220;parere che consent(isse) l&#8217;approvazione del progetto&#8221;, il Collegio osserva che:</p>
<p>-dall&#8217;esame della deliberazione (v., in particolare, pag. 7 e seguenti) e del verbale si desume che il Comitatone, dopo avere sintetizzato e condiviso le conclusioni alle quali sono pervenuti il Consiglio superiore dei lavori pubblici con il voto 26 febbraio 1999 n. 19 e il Collegio degli esperti internazionali con il rapporto dell&#8217;8 luglio 1998, ha preso adeguatamente in considerazione la posizione assunta dal Consiglio comunale.</p>
<p>In particolare, ha motivatamente e correttamente precisato che gran parte delle condizioni indicate dal Comune (per l&#8217;esattezza sette su undici) non riguardavano le opere mobili ma &#8220;condizioni di contesto…che non vincolano la realizzazione delle opere&#8221; medesime;</p>
<p>-con riguardo alla indicazione comunale sub e) -prima parte, relativa alla richiesta di predisporre un progetto diretto a separare le esigenze della navigazione da quelle della salvaguardia, &#8220;in modo da garantire la continuità dell&#8217;agibilità portuale in qualsiasi condizione meteo&#8221;, il Comitato ex art. 4 ha stabilito che la conca di navigazione per grandi navi, già prevista alla bocca di Malamocco, soddisfa, con modesti adeguamenti (cfr. verbale riunione 3 aprile 2003, pag. 19), l&#8217;esigenza segnalata dal Consiglio comunale;</p>
<p>-quanto poi alle condizioni indicate sub e) -ultima parte, ed f), relativamente cioè alla volontà consiliare di aumentare ulteriormente le capacità dissipative &#8220;per ottenere valori più elevati di quelli massimi stabiliti dal Consiglio dei ministri il 15 marzo 2001&#8221;, il Comitatone ha rinviato ogni decisione all&#8217;esito di ulteriori sviluppi progettuali;</p>
<p>-il Comitato ex art. 4 ha inoltre motivatamente replicato alla indicazione consiliare sub a), attinente al ripristino delle bocche di porto &#8220;verso la loro morfologia naturale&#8221; (v. fine pag. 7 della delibera 3 aprile 2003), e ha ritenuto che l&#8217;indicazione sub k) troverà applicazione in relazione allo sviluppo progettato degli interventi (cfr. pagine 8 e 9 delibera cit.);</p>
<p>-correttamente le difese del MAV e del CVN osservano inoltre: che il parere del Consiglio comunale ha sì natura obbligatoria ma non è vincolante; che il Comitatone ha valutato le indicazioni consiliari con motivazione né insufficiente né basata su fatti travisati o su un&#8217;istruttoria carente; che gli interventi richiesti dal Consiglio non condizionano l&#8217;esecuzione del progetto delle opere di regolazione; che, anche avuto riguardo alla formulazione impiegata nella delibera del Comitatone del 6 dicembre 2001, non può essere condivisa l&#8217;affermazione secondo la quale solo dopo la costituzione dell&#8217;Ufficio di Piano sarebbe stato possibile deliberare la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere; che il Sindaco di Venezia -al quale il Consiglio comunale, il 1° aprile 2003, aveva conferito mandato di illustrare al Comitatone le undici indicazioni su citate e di subordinare l&#8217;espressione del consenso del Comune alla approvazione del progetto alla condizione che il Governo garantisse, in sede di Comitato ex art. 4, l&#8217;accoglimento delle indicazioni suddette; il Sindaco, si diceva, a quanto pare di capire (cfr. verbale 3 aprile 2003, pagine 11 e 27; ma v. anche pag. 25), ha ritenuto la delibera in corso di predisposizione sostanzialmente rispettosa delle indicazioni consiliari suddette;</p>
<p>-è infine inammissibile, poiché diretta a rimettere in discussione, prospettando soluzioni alternative, il merito di valutazioni caratterizzate, come si è detto e ripetuto, da studi e da approfondimenti progressivi e rigorosi, e affidate alla responsabilità degli organi statali competenti, l&#8217;osservazione finale delle ricorrenti secondo la quale ultimamente starebbero emergendo alternative progettuali di riforma dei sistemi di regolazione delle maree (in particolare il progetto ARCA e il progetto delle paratoie a gravità), alternative che non sarebbero state prese in esame.</p>
<p>Il Collegio può perciò astenersi dal vagliare l&#8217;obiezione difensiva del CVN secondo la quale il progetto ARCA sarebbe stato valutato e il progetto &#8220;paratoie a gravità&#8221; riprenderebbe pressoché integralmente quanto prefigurato nel sistema MOSE differenziandosi da quest&#8217;ultimo solamente per alcune particolarità tecniche riguardanti l&#8217;alloggiamento degli impianti.</p>
<p>3.4.- Anche il quarto motivo, concernente violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati aspetti, viene suddiviso dalle ricorrenti in numerosi profili.</p>
<p>Profili differenti tra loro affastellati e che riguardano altresì atti e provvedimenti diversi tra i quali:</p>
<p>-il voto n. 116/02 del CTM;</p>
<p>-la delibera 20 gennaio 2004 della Commissione di salvaguardia;</p>
<p>-il parere 3 dicembre 2003 del Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici;</p>
<p>-la delibera 3 aprile 2003 del Comitatone;</p>
<p>-la delibera 29 novembre 2002 del CIPE e</p>
<p>-altri &#8220;provvedimenti qui impugnati&#8221; non meglio identificati.</p>
<p>Circa il rilievo secondo cui il CTM, con il voto n. 116/02, avrebbe illegittimamente reso il proprio parere favorevole sul progetto definitivo degli interventi alle bocche lagunari per la regolazione dei flussi di marea &#8220;il giorno stesso in cui l&#8217;ha ricevuto (8 novembre 2002) e il giorno stesso nel quale i progetti parziali delle opere complementari hanno avuto il decreto di VIA regionale (parzialmente positivo)&#8221;, il Collegio osserva che dalla documentazione prodotta in giudizio si evince che, date la rilevanza e le peculiarità dell&#8217;attività di progettazione, MAV e CVN hanno costantemente lavorato in una situazione di stretto raccordo durante l&#8217;intero percorso progettuale.</p>
<p>In particolare il progetto definitivo, sul quale il CTM si è espresso favorevolmente nell&#8217;adunanza dell&#8217;8 novembre 2002, risulta pervenuto al MAV il 3 ottobre 2002.</p>
<p>Risulta poi che il progetto stesso era stato in precedenza attentamente valutato, in ripetuti incontri, sia dai tecnici del MAV componenti della Commissione relatrice sia dagli esperti, anch&#8217;essi inseriti nella Commissione medesima.</p>
<p>Perciò le operazioni valutative eseguite dal CTM, che è organo del MAV ed è presieduto dal Presidente del MAV (cfr. art. 4 della l. n. 257 del 1907), presupponendo una conoscenza assai approfondita degli elaborati progettuali, non appaiono incompatibili con la (apparente) esiguità estrema dei tempi nei quali il Comitato ha reso il parere in questione.</p>
<p>Inoltre, il parere n. 116/02 è ampiamente motivato, il che costituisce dimostrazione dal fatto gli elaborati progettuali sono stati sottoposti a una effettiva disamina.</p>
<p>Infine, come l&#8217;Avvocatura dello Stato ha opportunamente evidenziato, senza contestazione alcuna a questo riguardo da parte delle ricorrenti, nell&#8217;adunanza del CTM dell&#8217;8 novembre 2002 era presente anche l&#8217;ing. Roberto Casarin, componente di diritto del CTM, il quale presiede la Commissione regionale di VIA.</p>
<p>In sede di adunanza è stato quindi possibile illustrare al Comitato il contenuto del parere 4 novembre 2002 della Commissione di VIA regionale.</p>
<p>Riguardo all&#8217;appunto delle ricorrenti secondo il quale il progetto è pervenuto in Commissione di salvaguardia poco prima del Natale del 2003 e la Commissione, pur avendo a disposizione, per esprimere il proprio parere, 90 giorni dal ricevimento della documentazione (cfr. art. 6, comma 3, della l. n. 171 del 1973), ha reso il parere prescritto il 20 gennaio 2004 senza potere esaminare compiutamente la documentazione medesima, la Sezione ritiene decisivo rimarcare che:</p>
<p>-l&#8217;apprezzamento della Commissione di salvaguardia si riferisce essenzialmente agli aspetti urbanistico -ambientali delle opere, e non si sovrappone quindi a valutazioni di altro genere rese da organi tecnici, le quali restano differenziate.</p>
<p>Ciò è tanto più evidente nella circostanza in esame, contraddistinta da studi tecnici approfonditi e perfezionati nel corso di parecchi anni;</p>
<p>-il parere della Commissione per la salvaguardia appare sufficientemente motivato, la qual cosa fa ragionevolmente presumere che l&#8217;attività istruttoria compiuta &#8220;a monte&#8221; sia stata idonea, e il tempo impiegato congruo;</p>
<p>-il fatto che la Commissione di salvaguardia abbia utilizzato solo un mese, anziché i 90 giorni concessi dalla legge, per esprimere il contestato parere favorevole, non basta dunque per inficiare la validità del parere stesso.</p>
<p>Quanto al rilievo secondo cui il voto favorevole dato dai quattro componenti della Commissione designati in rappresentanza &#8220;del Ministero e del Magistrato alle acque, proponenti il progetto&#8221;, sarebbe illegittimo poiché per prassi consolidata i componenti predetti escono dalla seduta quando si tratta di esprimere il parere sui progetti riferibili all&#8217;Amministrazione di appartenenza, il Collegio osserva che:</p>
<p>-la prassi riferita dalle ricorrenti non solo non trova riscontro in specifiche norme di legge ma, al contrario, la legge -v. gli articoli 5 e 6, comma 4, della l. n. 171 del 1973- impone la presenza, nella Commissione, di un rappresentante del MAV al quale riconosce potere di veto -salva la decisione definitiva rimessa al Ministro-, &#8220;per motivi attinenti all&#8217;equilibrio idraulico lagunare&#8221;, relativamente ai progetti presentati; e</p>
<p>-i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del MAV sono intervenuti alla riunione della Commissione per la salvaguardia proprio per le competenze possedute nel settore tecnico -idraulico coerentemente con gli avvisi resi in precedenza dai diversi organi istituzionali: di qui l&#8217;infondatezza anche del profilo di censura appena esposto.</p>
<p>Con riguardo al profilo ulteriore secondo cui uno dei rappresentati suindicati (e, precisamente, l&#8217;ing. Mayerle) sarebbe stato (illegittimamente) designato nel dicembre del 2003 &#8220;a rappresentare il Ministero dei lavori pubblici già da tempo scomparso e riassorbito in altro Ministero&#8221;, è appena il caso di rilevare che la composizione attuale della Commissione rispecchia la disposizione di cui all&#8217;art. 5, comma 1, della l. n. 171 del 1973, là dove è previsto che il citato organismo è composto, tra gli altri, da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici e da un rappresentante del Ministero della marina mercantile.</p>
<p>Poiché la norma su citata è diretta ad assicurare che all&#8217;interno della Commissione per la salvaguardia siano rappresentate tutte le amministrazioni, e relative articolazioni, preposte alla tutela degli interessi coinvolti dalla realizzazione di opere pubbliche e private da eseguire entro la conterminazione lagunare e che si tenga conto delle differenti competenze funzionali e conoscenze professionali richieste, appare evidente che l&#8217;unificazione in un solo Ministero, denominato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle attribuzioni dapprima esercitate da due ministeri (quello dei lavori pubblici e quello dei trasporti e della navigazione e, ancora prima, della marina mercantile), non influisce sul numero dei componenti della Commissione ex l. n. 171 del 1973.</p>
<p>Del resto l&#8217;Avvocatura dello Stato e la difesa del CVN hanno chiarito che l&#8217;ing. Mayerle è stato designato dal Dipartimento delle infrastrutture poiché opera nel settore dei lavori pubblici, mentre il componente a suo tempo designato dal Ministero dei trasporti esprime competenze funzionali e capacità professionali coerenti con le attribuzioni del Dipartimento dei trasporti.</p>
<p>L&#8217;accorpamento dei ministeri, disposto dall&#8217;art. 2 del d. lgs. n. 300 del 1999, non ha insomma fatto venire meno le ragioni che suggerivano la presenza di tecnici esperti nei diversi settori di intervento.</p>
<p>Le ricorrenti proseguono evidenziando che il parere 3 dicembre 2003 del Comitato di settore, richiamato nelle premesse della delibera 20 gennaio 2004, conterrebbe un errore giacché l&#8217;area di intervento viene definita &#8220;come non vincolata mentre in realtà è vincolata con specifico decreto fin dal 1967. Si tratta della testa nord dell&#8217;isola di Pellestrina dove il progetto prevede la demolizione della diga ottocentesca, restaurata da pochi anni, al fine di realizzare la nuova conca di navigazione ed i bacini di accesso ad essa&#8221;.</p>
<p>A questo proposito il Collegio, in disparte il rilievo che, a quanto consta, la realizzazione della conca di navigazione dovrebbe comportare la demolizione di un tratto di 350 metri della diga sud di Malamocco, e non la demolizione dell&#8217;intera diga, ritiene plausibile sostenere che l&#8217;intervento relativo alla conca medesima non interessa i Murazzi dello Zendrini, immobile riconosciuto di particolare interesse con d. m. 6 agosto 1967, ma interessa la diga sud della bocca di Malamocco, che è opera realizzata in epoca successiva, verso la metà del XIX secolo, più volte ristrutturata e ampliata, anche recentemente (1995 -1998), e che non sembra inclusa nel decreto di vincolo del 1967.</p>
<p>Il decreto di vincolo fa esplicito riferimento al &#8220;poderoso muraglione (dei) Murazzi&#8221; (anche se il grafico allegato al d. m. del &#8217;67 include, effettivamente, nel vincolo suddetto anche la diga nord di Chioggia e la diga sud di Malamocco).</p>
<p>La cartografia del MAV datata 1934 è peraltro chiarissima nel delineare l&#8217; &#8220;andamento dei Murazzi dello Zendrini&#8221; escludendo la diga sud di Malamocco (e la diga nord di Chioggia); analogamente il prospetto delle &#8220;difese artificiali&#8221; del &#8220;litorale di Pelestrina&#8221; -anno 1878, descrive le singole tratte di &#8220;Murazzo&#8221; e &#8220;Muraglione&#8221; tenendole significativamente distinte dalla &#8220;Diga sud&#8221; di Malamocco (cfr. allegati da 31 a 34 fasc. CVN nel ricorso n. 307/04).</p>
<p>Appare quindi corretta l&#8217;osservazione contenuta nel parere 3 dicembre 2003 del Comitato di settore -il quale, si noti, il 7 novembre 2003 ha anche eseguito un sopralluogo- secondo cui &#8220;nessuna opera riguardante le bocche di porto interessa direttamente manufatti vincolati ex art. 2 del d. lgs. n. 490 del 1999&#8221;.</p>
<p>Inoltre, mancando in atti un verbale della seduta della Commissione di salvaguardia del 20 gennaio 2004, appare credibile l&#8217;affermazione difensiva del MAV secondo cui nel corso della riunione stessa, dopo che il Soprintendente, verosimilmente non a conoscenza della data della costruzione della diga sud, aveva affermato che il parere 3 dicembre 2003 conteneva un &#8220;piccolo errore&#8221;, la situazione è stata chiarita nei termini sopra precisati.</p>
<p>L&#8217;infondatezza del rilievo appena esaminato, che pare diretto, anche se tutt&#8217;altro che perspicuamente, ad avvalorare l&#8217;illegittimità del parere del 20 gennaio 2004, può dedursi anche dalla circostanza, puntualmente segnalata dalle difese delle parti resistenti, che i rappresentanti delle Soprintendenze risultano essersi comunque pronunciati in termini favorevoli al progetto.</p>
<p>Sicuramente non è stata espresso &#8220;voto contrario per motivi attinenti alla salvaguardia dell&#8217;ambiente paesistico&#8221;, il che avrebbe comportato, ex l. n. 171 del 1973, la sospensione della determinazione e la rimessione degli atti all&#8217;Amministrazione centrale.</p>
<p>Può pertanto dirsi che l&#8217;intervento sottoposto alla Commissione di salvaguardia, poiché ritenuto non in contrasto con gli interessi ai quali è preposta l&#8217;Amministrazione per i beni e le attività culturali, è stato giudicato approvabile anche sotto il profilo della compatibilità paesistica, con la precisazione che tra le prescrizioni unite al parere 20 gennaio 2004 vi è quella secondo cui &#8220;la progettazione esecutiva delle opere in vista ed in particolare degli edifici da realizzare in corrispondenza di ciascuna bocca dovrà essere eseguita d&#8217;intesa con la Soprintendenza di Venezia affiancata dal Comitato di settore del Ministero per i beni e le attività culturali&#8221;.</p>
<p>Ciò permette di superare e, in ogni caso, di ritenere assorbita -qualora sussistente- l&#8217;inesattezza segnalata dalle ricorrenti.</p>
<p>WWF e Italia Nostra sostengono inoltre che il parere della Commissione di salvaguardia poteva essere reso soltanto dopo il completamento della procedura di VIA, con la conseguenza che l&#8217;accertata mancanza di una VIA completata renderebbe illegittimo il parere medesimo.</p>
<p>Il rilievo va respinto poiché nel parere 20 gennaio 2004 è stata correttamente ritenuta esaurita la fase della VIA relativa alle opere di regolazione con i provvedimenti del 15 marzo 2001 e del 6 dicembre 2001 del Consiglio dei ministri e del Comitatone.</p>
<p>In merito poi all&#8217;affermazione secondo la quale, poiché l&#8217;art. 6, comma 5 bis, della l. n. 171 del 1973, prevede che &#8220;la Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere sui progetti delle opere dello Stato nell&#8217;ambito territoriale di propria competenza&#8221;, prima doveva essere reso il parere da parte della Commissione per la salvaguardia e dopo andava deliberato il passaggio alla redazione della progettazione esecutiva e alla realizzazione delle opere di regolazione delle maree, con la conseguenza che la delibera 3 aprile 2003 deve ritenersi illegittima poiché è stata adottata senza il preventivo parere della Commissione per la salvaguardia, il Collegio osserva che il sopra citato comma 5 bis si riferisce, con formulazione generale, ai &#8220;progetti delle opere dello Stato&#8221; senza specificazioni ulteriori, e che, più in generale, non si vede quale norma di legge sarebbe stata violata né quali differenti modalità di svolgimento delle procedure si sarebbero dovute seguire rispetto a qualsiasi altro intervento da realizzare nell&#8217;àmbito delle attività rivolte alla salvaguardia di Venezia, particolarmente in regime di concessione.</p>
<p>Legittimamente quindi il progetto dell&#8217;opera è stato sottoposto al parere ex l. n. 171 del 1973 dopo che l&#8217;Amministrazione competente aveva stabilito di passare alla fase della progettazione esecutiva, fermo restando, beninteso, che le prescrizioni di cui al parere 20 gennaio 2004 dovranno essere osservate nel successivo sviluppo delle attività.</p>
<p>Le stesse considerazioni appena fatte bastano per superare il rilievo secondo cui il progetto andava sottoposto al parere della Soprintendenza prima dell&#8217;adozione della delibera con la quale si è deciso di passare alla redazione del progetto esecutivo.</p>
<p>Con un profilo di censura ulteriore le ricorrenti sottolineano:</p>
<p>-che le opere ricadono &#8220;anche in aree, o comunque nelle vicinanze di aree, che con d. m. 3 aprile 2000 e con DGRV 21 febbraio 2003 sono state dichiarate quali siti di importanza comunitaria (SIC) e zone di protezione speciali (ZPS), individuati ai sensi delle direttive CEE nn. 92/43 e 79/409&#8221;;</p>
<p>-che i &#8220;provvedimenti impugnati&#8221; sono stati adottati senza che sia stata eseguita la necessaria valutazione di incidenza degli effetti dell&#8217;opera su habitat, flora e fauna, prevista dall&#8217;art. 6, comma 3, della direttiva n. 92/43 (il profilo di censura sarà sviluppato in memoria richiamando anche la violazione del d.P.R. n. 357 del 1997 -regolamento recante attuazione della direttiva n. 92/43).</p>
<p>A questo proposito la Sezione può fare a meno di stabilire se il progetto rientri (come sostengono le ricorrenti), o non (come sembrano affermare le difese del MAV e del CVN), tra quelli che possono comportare &#8220;incidenze significative&#8221; su alcuni dei SIC e delle ZPS individuati nell&#8217;àmbito della laguna di Venezia.</p>
<p>Il profilo di censura appare infatti privo di fondamento e da rigettare perché:</p>
<p>-la relazione di valutazione di incidenza è richiesta nel caso in cui il progetto si riferisca a interventi ai quali non si applica la VIA;</p>
<p>-viceversa, per i progetti assoggettati a VIA la valutazione di incidenza è compresa nell&#8217;àmbito della (più ampia) procedura stessa (sul fatto che la valutazione di incidenza viene assorbita dalla VIA v. TAR Toscana n. 5222 del 2003);</p>
<p>-nella specie, le decisioni del 15 marzo 2001 e del 6 dicembre 2001 risultano essere state precedute, tra l&#8217;altro, da uno studio di impatto ambientale, riferito alle opere di regolazione e strutturato in conformità al DPCM 27 dicembre 1988, che ha compreso una analisi globale sull&#8217;ambiente, incluse flora, fauna e, più in generale, habitat naturale (cfr. SIA -quadro di riferimento ambientale).</p>
<p>In altre parole, il SIA sulle opere di regolazione risulta avere analizzato adeguatamente le interferenze delle opere sull&#8217;ambiente, in termini sostanzialmente corrispondenti a quanto richiesto dalla direttiva n. 92/43 e dal d.P.R. n. 357 del 1997, giungendo alla conclusione che le interferenze predette sono limitate, concentrate localmente e di entità modesta rispetto ai benefici derivanti dalla realizzazione delle opere medesime;</p>
<p>-i risultati del SIA sono stati condivisi, nel 1998, dal Collegio degli esperti internazionali (conf. Commissione internazione esperti MIT);</p>
<p>-per quanto riguarda poi il SIA relativo alle opere complementari e alla conca di navigazione è sufficiente richiamare la relazione del CVN datata ottobre 2002 di valutazione di incidenza con i PSIC e le ZPS;</p>
<p>-risulta dunque essere stata rispettata la normativa comunitaria e statale relativa ai SIC e alle ZPS.</p>
<p>In risposta all&#8217;osservazione secondo la quale le dighe foranee -che, pure, si soggiunge nel ricorso, non rientrano in aree soggette a vincolo paesistico -ambientale e storico -artistico ma ricadono in aree immediatamente adiacenti ad aree vincolate- sarebbero state illegittimamente progettate, valutate, approvate e in parte realizzate &#8220;senza la partecipazione del Ministero per i beni e le attività culturali&#8221;, va rilevato che la costruzione delle scogliere è prevista in mare, per cui non occorreva la partecipazione al procedimento dell&#8217;autorità preposta alla tutela del paesaggio (conf. nota ministeriale 12 dicembre 2002 che ha escluso che gli specchi di mare nei quali è prevista la realizzazione delle dighe foranee siano compresi in alcun vincolo).</p>
<p>Le ricorrenti hanno poi richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. 5824 del 2002 secondo cui l&#8217;inserimento di un&#8217;opera nel programma triennale di cui all&#8217;art. 14 della l. n. 109 del 1994 dev&#8217;essere necessariamente preceduto da un adeguato studio di realizzabilità dell&#8217;intervento con la conseguenza che, in assenza di tale studio, non sarebbe possibile includere l&#8217;opera nel programma.</p>
<p>Le ricorrenti hanno precisato che, in base alla sentenza sopra citata, la scelta di disporre i finanziamenti per una determinata opera &#8220;è atto fondamentale di individuazione degli obiettivi concreti da raggiungere, cui corrisponde la facoltà di verifica dei cittadini, singoli o associati, sulla congruità e la correttezza delle scelte effettuate. L&#8217;eventuale dispersione di risorse finanziarie non utilizzate per l&#8217;inserimento di opere non realizzabili non è cosa che riguardi solo gli amministratori e la loro eventuale responsabilità politica ma, in primo luogo, le comunità locali che vedono frustrata la legittima aspettativa a migliori condizioni di vita determinate dalla realizzazione delle opere programmate&#8221;.</p>
<p>Applicando le statuizioni suddette alla fattispecie in esame dovrebbero essere giudicate illegittime sia la delibera del Comitatone del 3 aprile 2003 con la quale si è deciso di utilizzare le risorse finanziarie di cui alla deliberazione 29 novembre 2002 del CIPE, sia la stessa delibera del CIPE, dato che il finanziamento in questione è stato illegittimamente disposto &#8220;in assenza dei presupposti idonei a garantire sufficiente certezza in ordine alla realizzabilità di tutto il complesso del MOSE&#8221;.</p>
<p>Per respingere anche quest&#8217;ultimo segmento di censura appare risolutivo evidenziare che la decisione del Consiglio di Stato richiamata dalle ricorrenti è priva di rilevanza ai fini della soluzione da dare alla questione sopra riassunta.</p>
<p>Con la sentenza predetta il Giudice d&#8217;appello era stato chiamato a decidere circa la necessità di eseguire, prima dell&#8217;inserimento di un&#8217;opera nel programma triennale di cui all&#8217;art. 14 della l. n. 109 del 1994, uno studio di realizzabilità dell&#8217;intervento.</p>
<p>Nel caso in esame invece, sotto un primo aspetto le opere di regolazione sono previste per legge (v. art. 3 della l. n. 139 del 1992), e il sistema MOSE è compreso nel programma, di cui all&#8217;art. 1 della l. n. 443 del 2001, approvato con la deliberazione del CIPE del 21 dicembre 2001.</p>
<p>Sotto un secondo aspetto, la fattibilità dell&#8217;intervento deve ritenersi fuori discussione tenuto conto di tutti gli studi eseguiti e della procedura di VIA che si è positivamente conclusa.</p>
<p>L&#8217;effettiva eseguibilità dell&#8217;intervento risulta perciò adeguatamente comprovata.</p>
<p>3.5.-Il fatto che nei confronti della diga foranea alla bocca di Lido sia stato formulato un giudizio negativo di compatibilità ambientale (v. DGRV n. 3109 del 2002 e parere Commissione regionale di VIA 4 novembre 2002 -a quanto consta la procedura di VIA regionale è stata però rinnovata &#8220;in parte qua&#8221;), non può condurre agli esiti indicati nel ricorso con la quinta censura.</p>
<p>Che il parere 20 gennaio 2004 della Commissione di salvaguardia si riferisca esclusivamente alle opere di regolazione, come sostiene la difesa del CVN, anziché alle opere mobili e a quelle complementari, assunto dal quale sembrano procedere le ricorrenti, lo si ricava non tanto dall&#8217;esame del preambolo dell&#8217;atto 20 gennaio 2004 nel quale si richiamano provvedimenti che hanno preso in considerazione anche le opere complementari, quanto piuttosto dal fatto che a pag. 2 del parere la Commissione concentra la propria attenzione esclusivamente sul progetto relativo alle opere mobili. La conclusione suesposta risulta confermata dalla circostanza, già segnalata in precedenza, che le opere complementari si trovano al di fuori della conterminazione lagunare, soltanto all&#8217;interno della quale l&#8217;art. 6 della l. n. 171 del 1973 delimita le attribuzioni della Commissione.</p>
<p>Chiarito tutto ciò, perde consistenza il rilievo secondo il quale il parere 20 gennaio 2004 sarebbe illegittimo in quanto reso nei confronti &#8220;di un progetto e un sistema&#8221; che non hanno ancora ottenuto tutti i giudizi (favorevoli) di compatibilità ambientale finora richiesti.</p>
<p>Inoltre, come si è già detto sopra (v. p. 3.1.3.), gli interventi sulle barriere mobili e sulle opere complementari sono tra loro autonomi e indipendenti anche per quanto riguarda i tempi di realizzazione, con la conseguenza che legittimamente le opere complementari, fatte oggetto di VIA positiva, sono state progettate fino al livello esecutivo (e a quanto consta sono in corso di realizzazione le dighe foranee alle bocche di porto di Malamocco e di Chioggia), mentre le opere mobili sono state progettate fino al livello definitivo.</p>
<p>Non si vede dunque per quale ragione il giudizio negativo di compatibilità ambientale relativo alla diga foranea alla bocca di Lido avrebbe dovuto condizionare il percorso sia progettuale sia attinente alla realizzazione delle altre opere complementari e delle opere mobili.</p>
<p>3.6.-Con il sesto motivo le ricorrenti censurano l&#8217;adeguatezza della progettazione definitiva sotto l&#8217;aspetto geologico, geotecnica e del contesto climatico preso -anzi, non preso- in esame dalle autorità competenti.</p>
<p>L&#8217;insufficienza e l&#8217;inadeguatezza della progettazione si ripercuoterebbe:</p>
<p>-sulla conclusione positiva della procedura di compatibilità ambientale (e quindi sui provvedimenti del 15 marzo 2001 e del 6 dicembre 2001), e</p>
<p>-sulla decisione di passare alla fase progettuale esecutiva (e quindi sul provvedimento 3 aprile 2003 del Comitatone), rendendo i provvedimenti stessi illegittimi.</p>
<p>Il Collegio può esimersi dallo stabilire se la censura, nella parte in cui sottolinea che l&#8217;inadeguatezza della progettazione si rifletterebbe sui provvedimenti del 2001 conclusivi della procedura di compatibilità ambientale, possa essere dichiarata irricevibile per tardività atteso che le ricorrenti, con i ricorsi nn. 315 del 2002 e 291 del 2003, hanno dimostrato di conoscere dettagliatamente i provvedimenti stessi.</p>
<p>Appare agevole, piuttosto, respingere la censura nel suo complesso poiché la stessa tende a sovvertire valutazioni non soltanto prettamente tecniche, ma anche approdo di studi e di approfondimenti durati parecchi anni e tutt&#8217;altro che inattendibili.</p>
<p>In particolare, circa le questioni geologiche e geotecniche, mai è stato reso parere di non eseguibilità di alcuna opera.</p>
<p>Le prescrizioni e le raccomandazioni introdotte -tanto più in progetti, quale quello delle opere di regolazione, assai delicati e rilevanti- non possono assumere il significato di giudizio negativo sul progetto.</p>
<p>Circa il contesto climatico, appare tutt&#8217;altro che inattendibile lo studio eseguito dal CORILA in ottemperanza alle indicazioni date dal Comitatone con la delibera 8 marzo 1999: studio che, pur considerando una pluralità di scenari di crescita del livello del mare, ha finito con il ritenere prevedibile, nei prossimi cento anni, un incremento dei livelli di marea di 22 cm. .</p>
<p>3.7.-Con il settimo motivo, che riguarda la violazione di norme assai disparate, le ricorrenti deducono anzitutto che &#8220;il progetto degli interventi alle bocche di porto della laguna di Venezia per la regolazione del flusso di marea non è stato sottoposto al giudizio di valutazione economica costi -benefici comparativa tra le diverse soluzioni possibili…di cui all&#8217;art. 1 della l. n. 878 del 1986, secondo cui il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici -istituito dall&#8217;articolo 4 della l. 26 aprile 1982, n. 181 presso la Segreteria generale della programmazione economica- provvede, sulla base degli indirizzi e dei criteri stabiliti dal CIPE, alla istruttoria tecnico-economica, con specifico riguardo alla valutazione dei costi e dei benefici, dei piani e progetti di investimenti dello Stato e degli altri enti pubblici e loro aziende da sottoporre al Consiglio dei Ministri, al CIPE o ai Comitati istituiti nel suo ambito, individuando il grado di rispondenza dei singoli progetti ai predetti indirizzi e criteri.</p>
<p>Nel ricorso si precisa che con l&#8217;unificazione dei ministeri del bilancio e del tesoro l&#8217;organismo suddetto è stato rinominato Unità di Valutazione (UVAL) e inquadrato, con la parallela Unità di Verifica (UVER), in un nuovo &#8220;Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici&#8221;.</p>
<p>Nel ricorso si soggiunge che un analogo obbligo di assoggettare ogni progetto ad un&#8217;analisi economica dei costi e benefici è desumibile da alcune disposizioni della l. n. 109 del 1994 e del d.P.R. n. 554 del 1999.</p>
<p>Similmente, l&#8217;art. 4 del DPCM 27 dicembre 1988 stabilisce che per le opere pubbliche il quadro di riferimento progettuale illustra i risultati dell&#8217;analisi economica costi -benefici.</p>
<p>Nella specie, il SIA sarebbe privo dell&#8217;analisi predetta, e ciò inciderebbe sulla legittimità del parere n. 116/02 del CTM e della delibera 3 aprile 2003 del Comitatone.</p>
<p>Inoltre il progetto comprensivo delle opere complementari, approvato verso la fine del 2002 -inizio del 2003, presenterebbe maggiori costi di costruzione e minori benefici, per la consistente riduzione del numero delle chiusure delle paratoie.</p>
<p>Per una migliore comprensione della questione dibattuta va delineato il quadro normativo di riferimento concernente la disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici ex l. n. 878 del 1986.</p>
<p>Si è già anticipato sopra che l&#8217;art. 4 della l. n. 181 del 1982 -che sarà abrogato dal d. lgs. n. 430 del 1997- aveva istituito, presso la Segreteria generale della programmazione economica, il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, stabilendo che &#8220;il Nucleo ha compiti di istruttoria tecnica dei piani di investimenti pubblici, con specifico riguardo alla valutazione dei costi e dei benefici, ed in via preliminare all&#8217;esame da parte del (CIPE) e del Consiglio dei ministri&#8221;; e che, in base al disposto di cui all&#8217;art. 1, comma 2, della l. n. 878 del 1986, il Nucleo di valutazione provvede(va), sulla base degli indirizzi e dei criteri stabiliti dal (CIPE), alla istruttoria tecnico-economica, con specifico riguardo alla valutazione dei costi e dei benefici, dei piani e progetti di investimenti dello Stato e degli altri enti pubblici e loro aziende da sottoporre al Consiglio dei Ministri, al CIPE o ai Comitati istituiti nel suo ambito, individuando il grado di rispondenza dei singoli progetti ai predetti indirizzi e criteri.</p>
<p>In seguito all&#8217;unificazione dei ministeri del tesoro e del bilancio e programmazione economica, disposta con il d. lgs. n. 430 del 1997 in applicazione dell&#8217;art. 5 della l. n. 94 del 1997:</p>
<p>-l&#8217;art. 4 della l. n. 181 del 1982 è stato abrogato (v. art. 14 del d. lgs. n. 430 del 1997);</p>
<p>-nel riordinare le competenze e l&#8217;organizzazione del Ministero l&#8217;art. 3, comma 5, del decreto ha istituito il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, mediante accorpamento in un&#8217;unica struttura del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e del Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici, già operanti presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica (nuclei che il decreto n. 430/97 ha soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo).</p>
<p>L&#8217;art. 7 del d.P.R. n. 38 del 1998 ha poi stabilito, al comma 1, che il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici opera alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, che se ne avvale per lo svolgimento dei compiti attribuiti al Dipartimento e per l&#8217;eventuale supporto dell&#8217;attività del CIPE e, ove necessario, delle funzioni delle altre strutture del Ministero; e al comma 3 che l&#8217;unità di valutazione degli investimenti pubblici continua a svolgere i compiti già previsti dall&#8217;articolo 1 della l. 17 dicembre 1986, n. 878.</p>
<p>Dal quadro normativo sopra delineato si ricava che le funzioni del Nucleo non &#8220;pervadono&#8221;, per così dire, le attività di ciascuna amministrazione dello Stato, ma sono di ausilio soltanto nei casi di formazione di piani e progetti da sottoporre al CIPE e al Consiglio dei ministri.</p>
<p>La normativa sopra riassunta non è quindi applicabile al progetto relativo alle opere di regolazione e, più in generale, agli interventi per la salvaguardia di Venezia.</p>
<p>I progetti e gli interventi suddetti sono infatti disciplinati dalle leggi speciali.</p>
<p>Orbene, sotto un primo aspetto è stato il Legislatore medesimo (si vedano, in particolare, le leggi nn. 798 del 1984 e 139 del 1992) ad avere valutato favorevolmente, in via generale ed &#8220;ex ante&#8221;, il rapporto costi -benefici del progetto delle opere di regolazione e degli altri interventi normativamente individuati.</p>
<p>Sotto un secondo aspetto, ogni valutazione ulteriore sull&#8217;impiego delle risorse compete al Comitato di cui all&#8217;art. 4 della l. n. 798 del 1984 insieme con il Parlamento il quale, in base a quanto dispone la l. n. 798 del 1984, inserisce nella legge finanziaria i finanziamenti diretti a realizzare o a completare gli interventi per la salvaguardia di Venezia.</p>
<p>Peraltro la censura è infondata non solo in diritto ma anche in fatto.</p>
<p>L&#8217;allegato 3 al SIA conteneva infatti gli studi socio -economici connessi con il progetto, nel rispetto quindi di quanto previsto dall&#8217;art. 4 del DPCM 27 dicembre 1988.</p>
<p>E nel rapporto del Collegio degli esperti internazionali si rinviene un&#8217;analisi favorevole del rapporto costi -benefici.</p>
<p>E&#8217; anche sulla base delle valutazioni suddette che il Consiglio dei ministri, nella seduta del 15 marzo 2001, nel definire la questione di compatibilità ambientale ha -solo implicitamente, è vero, ma non per ciò meno sicuramente- ponderato fattori non solo ambientali ma anche economici, o economico -sociali, tra i quali il rapporto complessivo (giudicato evidentemente positivo) costi -benefici dell&#8217;opera, pervenendo alla conclusione che si dovesse procedere oltre nella progettazione.</p>
<p>Né appare inutile aggiungere che il CIPE, nell&#8217;approvare, con la delibera del 21 dicembre 2001, il programma delle infrastrutture di cui all&#8217;art. 1 della l. n. 443 del 2001, tra le quali vi è il sistema MOSE, ha acquisito il parere dell&#8217;Unità tecnica -finanza di progetto di cui all&#8217;art. 7 della l. n. 144 del 1999 e all&#8217;art. 57 della l. n. 388 del 2000, valutazione richiesta nella fase di pianificazione e di attuazione dei programmi di spesa per la realizzazione di infrastrutture.</p>
<p>E infine l&#8217;incremento dei costi di realizzazione delle opere -da ritenersi normale, considerando la previsione riguardante la realizzazione delle opere complementari e della conca di navigazione e la circostanza che l&#8217; &#8220;iter&#8221; di approvazione del progetto si è sviluppato lungo un arco temporale assai lungo- non modifica i termini di risoluzione della censura.</p>
<p>3.8.-Non coglie nel segno nemmeno l&#8217;ultimo motivo, rivolto a contestare la legittimità dell&#8217;inclusione del sistema MOSE, quale infrastruttura strategica e di preminente interesse nazionale, nel programma deliberato dal CIPE il 21 dicembre 2001 in attuazione dell&#8217;art. 1 della l. n. 443 del 2001.</p>
<p>Si sostiene che l&#8217;opera non risponderebbe ai requisiti richiesti dalla legge stessa per l&#8217;inserimento nel programma.</p>
<p>In particolare l&#8217;opera non sarebbe qualificabile come &#8220;insediamento produttivo&#8221;, e non è mai stata qualificata, e neppure potrebbe esserlo, come infrastruttura.</p>
<p>Da ciò discenderebbe l&#8217;illegittimità -oltre che della delibera del CIPE del 21 dicembre 2001, &#8220;in parte qua&#8221;, anche- della delibera dello stesso CIPE del 29 novembre 2002 e della delibera del Comitatone del 3 aprile 2003.</p>
<p>Considerata l&#8217;infondatezza della censura il Collegio può fare a meno di esaminare e di decidere l&#8217;eccezione di irricevibilità per tardività sollevata dalle difese del CVN e della Regione con riguardo alla impugnazione della delibera del CIPE del 29 novembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell&#8217;11 marzo 2003.</p>
<p>Assume infatti rilievo decisivo la considerazione, fatta dalle difese di MAV e CVN, e che il Collegio condivide, secondo la quale l&#8217;inserimento del sistema MOSE tra le infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale è stata direttamente effettuata dal Parlamento con l&#8217;approvazione del Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF) che ha incluso appunto il sistema di barriere mobili e altre opere in grado di proteggere Venezia e gli altri centri abitati della laguna dalle maree eccezionalmente alte tra le infrastrutture suddette.</p>
<p>L&#8217;inclusione del sistema MOSE tra le infrastrutture di preminente interesse nazionale di cui all&#8217;art. 1 della l. n. 443 del 2001 trova poi conferma nella disposizione di cui all&#8217;art. 80, comma 28, della l. n. 289 del 2002, che consente di destinare al finanziamento degli interventi previsti dall&#8217;art. 6 della l. n. 798 del 1984, dunque nel campo degli interventi diretti alla salvaguardia di Venezia, una quota degli importi autorizzati ai sensi dell&#8217;art. 13 della l. n. 166 del 2002, relativamente alla attivazione degli interventi previsti nel programma di infrastrutture su citato.</p>
<p>In ogni caso, il fatto che l&#8217;art. 1 della l. n. 443 del 2001 stabilisca che il programma di individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti in questione &#8220;tiene conto del Piano generale dei trasporti&#8221; non significa che nel programma possano -anzi debbano- essere inseriti esclusivamente impianti &#8220;di connessione fisica tra strutture e/o insediamenti per il trasporto e la mobilità di persone e di beni&#8221;.</p>
<p>Anche l&#8217;ultima censura del ricorso n. 307 del 2004 va dunque respinta.</p>
<p>3.9.-Per quanto riguarda l&#8217;eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa regionale con riguardo agli interventi &#8220;ad adiuvandum&#8221; spiegati dalle associazioni LIPU, Sinistra Ecologista ed Eco -Istituto del Veneto Alex Langer insieme con il Movimento dei consumatori, si è già visto sopra, al p. 2., che l&#8217;eccezione appare infondata e va respinta.</p>
<p>Piuttosto va qui osservato che la LIPU, con memoria 29 aprile 2004 (v. pag. 2 e seguenti), ha introdotto, nei confronti della decisione del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2001, un profilo di censura nuovo rispetto a quelli proposti con il ricorso.</p>
<p>Il profilo suddetto dev&#8217;essere quindi dichiarato inammissibile poiché per giurisprudenza pacifica l&#8217;interveniente non può ampliare l&#8217;oggetto della controversia.</p>
<p>3.10.Anche il ricorso n. 315 del 2002, e l&#8217;atto di motivi aggiunti, vanno respinti.</p>
<p>3.10.1.-Quanto ai primi due motivi del ricorso n. 315/02 è sufficiente rinviare alle considerazioni svolte sopra al p. 3.1.3. .</p>
<p>Anche il terzo motivo, concernente violazione dei principi generali del procedimento amministrativo e della sentenza del TAR Veneto n. 1350 del 2000, va rigettato poiché la ricorrente Italia Nostra muove dall&#8217;assunto -erroneo, come è stato dimostrato- per cui la questione di compatibilità ambientale non sarebbe stata risolta, mentre invece lo è stata.</p>
<p>E analoga considerazione va fatta per superare anche il quarto motivo, con il quale è stato rilevato che &#8220;l&#8217;annullamento (in sede giurisdizionale) della decisione di VIA negativa in nessun caso può costituire, o meglio, sostituire un provvedimento di VIA positiva&#8221;.</p>
<p>Poiché la pronuncia sulla compatibilità ambientale è stata emessa (dal Consiglio dei ministri) con assorbimento di ogni altra valutazione sul punto, è erroneo pure il riferimento fatto dalla ricorrente alla violazione dell&#8217;art. 174 del Trattato CE.</p>
<p>Inoltre, non è vero che non sono state prese in considerazione le peculiarità delle aree interessate dall&#8217;opera sotto i profili floristico, faunistico e dell&#8217;habitat naturale (v. &#8220;supra&#8221;, p. 3.4. su SIC e ZPS).</p>
<p>Circa il fatto che non sarebbe stata presa in considerazione la circostanza che le opere di regolazione ricadono in aree sottoposte a vincolo &#8220;dalla legge Galasso&#8221;, è agevole osservare:</p>
<p>-primo, che la sottoposizione di un&#8217;area a vincolo paesaggistico -ambientale non assume rilievo alcuno in relazione alla VIA che si sviluppa su un piano -quello, appunto, dell&#8217;impatto ambientale, assolutamente peculiare e diverso;</p>
<p>-secondo, che nella specie la competenza a esprimersi anche ai fini della tutela paesaggistica è della Commissione per la salvaguardia di Venezia ex art. 6 l. n. 171 del 1973, e che la Commissione si è espressa favorevolmente sul progetto definitivo delle opere di regolazione delle maree con la delibera del 20 gennaio 2004.</p>
<p>Quanto infine al rilievo secondo il quale la decisione di dare corso al completamento della progettazione delle opere di regolazione delle maree sarebbe viziata sotto il profilo dell&#8217;eccesso di potere anche &#8220;alla luce dell&#8217;aumento abnorme dei costi del progetto&#8221;, il Collegio osserva che un incremento dei costi è fisiologico se si considera che l'&#8221;iter&#8221; di approvazione del progetto si è sviluppato lungo un arco temporale assai lungo.</p>
<p>Ad ogni modo non appare manifestamente illogica o arbitraria la decisione, assunta dal Comitatone nella seduta del 6 dicembre 2001, di procedere nello sviluppo della progettazione nonostante l&#8217;incremento dei costi.</p>
<p>Con il quinto motivo, concernente violazione della l. n. 109 del 1994, indeterminatezza dell&#8217;oggetto e violazione del principio di legalità e di tipicità dei provvedimenti amministrativi, la ricorrente sostiene che il Comitatone, con la delibera del 6 dicembre 2001, avrebbe autorizzato la realizzazione di un progetto esecutivo, quantunque quest&#8217;ultimo non sia stato definito in tali termini.</p>
<p>Muovendo da questo punto di partenza la ricorrente deduce la violazione di legge e gli altri vizi suindicati.</p>
<p>Per rigettare la censura basta ricordare che gli articoli 16 e 17 della l. n. 109 del 1994, concernenti l&#8217;attività di progettazione, non si applicano ai progetti di massima affidati, come è avvenuto nel caso in esame, prima della entrata in vigore della l. n. 216 del 1995 (conf. circolare Min. ll. pp. 7 ottobre 1996, p. 2).</p>
<p>Con il sesto motivo, formulato, per la verità, in modo poco perspicuo, la ricorrente sembra censurare la sentenza del TAR del Veneto n. 1350 del 2000 là dove è stato affermato -v. punto 13.- che &#8220;l&#8217;autorità competente ad esprimere il giudizio di compatibilità ambientale doveva limitarsi alla valutazione (del progetto) … senza farsi condizionare dal convincimento che l&#8217;opera non potesse essere realizzata senza gli altri interventi diffusi o potesse anche divenire superflua e dannosa dopo tali interventi&#8221;.</p>
<p>Anche quest&#8217;ulteriore motivo può essere superato alla luce della intervenuta definizione del problema della compatibilità ambientale, che ha assorbito ogni precedente questione connessa a tale argomento.</p>
<p>Il settimo motivo risulta diretto contro l&#8217;atto con cui il MAV avrebbe conferito al CVN, nella sua qualità di concessionario unico, &#8220;l&#8217;incarico per la redazione del progetto esecutivo&#8221;.</p>
<p>Italia Nostra ritiene che l&#8217;atto di incarico, se esistente, violerebbe i principi comunitari sulla concorrenza e si porrebbe in contrasto con le norme che impongono di conferire incarichi di progettazione mediante procedura concorsuale.</p>
<p>Indipendentemente dalla disamina di possibili profili di inammissibilità della censura, che viene rivolta contro un atto della cui esistenza la stessa ricorrente dubita e che comunque non è stato individuato nei suoi estremi, oltre che nel suo contenuto complessivo (mentre è evidente che la delibera 6 dicembre 2001 non si riferisce minimamente all&#8217;affidamento di incarichi di progettazione al CVN ma si limita ad autorizzare il completamento della progettazione); indipendentemente da tutto questo la censura va respinta poiché l&#8217;affidamento diretto al CVN delle attività di progettazione trova il proprio presupposto -prima che nella delibera del Comitatone 11 marzo 1987 di approvazione della prima versione del piano generale degli interventi- nelle convenzioni nn. 6479/985 e 7191/1991, stipulate anteriormente alla direttiva CE n. 92/50 che è stata recepita nell&#8217;ordinamento interno con il d. lgs. n. 157 del 1995 e con la quale sono state disciplinate le modalità di selezione dei concorrenti per l&#8217;affidamento dei servizi, tra i quali rientra l&#8217;attività di progettazione.</p>
<p>Di qui l&#8217;inapplicabilità del principio e della normativa richiamati da Italia Nostra alla fattispecie in argomento, con riferimento alla quale continua a trovare applicazione la figura del concessionario unico.</p>
<p>La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell&#8217;art. 234 del Trattato CE, formulata dalla ricorrente per la denegata ipotesi in cui si ritenesse che l&#8217;atto impugnato sia conforme a diritto nazionale nella parte in cui raggiunge il risultato di escludere dalla necessità della procedura di VIA opere della natura, della dimensione e dell&#8217;ubicazione di quella per cui è causa, dev&#8217;essere disattesa per difetto di rilevanza.</p>
<p>Nella vicenda in esame non è stata fatta questione di esonero, esclusione o comunque di esenzione del progetto di un determinato impianto dalla procedura di VIA statale, dal momento che il Comitatone si è autovincolato a -e nel 1997 il Presidente del Consiglio dei ministri ha ritenuto di- sottoporre il progetto in argomento a una procedura di VIA statale &#8220;integrata&#8221; o &#8220;speciale&#8221;, caratterizzata da &#8220;passaggi&#8221; ulteriori rispetto a quelli che contraddistinguono la procedura di VIA statale, per così dire, &#8220;ordinaria&#8221; (si pensi all&#8217;acquisizione del parere del Collegio di esperti internazionali). Procedura che si è svolta -oltre che nel rispetto dei criteri all&#8217;osservanza dei quali l&#8217;Amministrazione si era autovincolata- anche in modo conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva n. 85/337 la quale, del resto, si limita a dettare la disciplina &#8220;minima&#8221; alla quale gli Stati devono adeguarsi, riconoscendo ampio spazio alla normativa nazionale di attuazione, compresa la facoltà di adottare norme più severe; e in maniera tale da soddisfare le condizioni previste dalla direttiva medesima.</p>
<p>La procedura suddetta, come si è detto e ripetuto sopra, si è legittimamente conclusa nel 2001.</p>
<p>In particolare, la coerenza tra la procedura osservata in concreto e la disciplina dettata dalla direttiva n. 85/337 risulta avvalorata dal fatto che:</p>
<p>-sono stati descritti e valutati gli effetti sull&#8217;ambiente umano e naturale, sul patrimonio culturale e in generale sui fattori indicati all&#8217;art. 3 della direttiva;</p>
<p>-sono state date le necessarie informazioni al pubblico (cfr. art. 5 della direttiva e Allegato IV; e art. 2 del DPCM 27 settembre 1997), consentendo così alla collettività di partecipare alla procedura di VIA;</p>
<p>-sono stati espressi i pareri delle autorità interessate (cfr. art. 6 direttiva cit. secondo cui sono gli Stati membri che designano le autorità da consultare, in generale o caso per caso, e che stabiliscono le modalità della consultazione).</p>
<p>In definitiva, la procedura di VIA si è svolta nel rispetto degli obiettivi fissati dalla direttiva.</p>
<p>Si può pertanto fare a meno di stabilire se nella fattispecie trovi applicazione, come sostiene la difesa del CVN, o non, l&#8217;art. 1, comma 5, della direttiva n. 85/337 secondo cui la direttiva stessa &#8220;non si applica ai progetti adottati nei dettagli mediante un atto legislativo nazionale specifico, inteso che gli obiettivi perseguiti dalla … direttiva (medesima), incluso l&#8217;obiettivo della disponibilità delle informazioni…, vengono raggiunti tramite la procedura legislativa&#8221;.</p>
<p>Va poi aggiunto che nel formulare il quesito sub pag. 23, n. 2), la ricorrente procede dalla premessa -erronea, come si è visto- secondo la quale l&#8217;atto finale della procedura di VIA, contenente una valutazione di impatto ambientale negativa, sarebbe stato sostituito dalla sentenza del TAR Veneto n. 1350 del 2000.</p>
<p>3.10.2.-Il motivo aggiunto proposto nel gennaio del 2004 contro la delibera 4 febbraio 2003 del Comitatone riproduce, nella sostanza, alcuni profili della prima censura del ricorso n. 307 del 2004.</p>
<p>Profili che il Collegio ha confutato sopra (v. p. 3.1.3.) mediante considerazioni alle quali si rinvia.</p>
<p>3.11.-Il ricorso n. 981 del 2004 del CODACONS ricalca esattamente, da pag. 6 in poi, il contenuto del ricorso n. 307 del 2004.</p>
<p>3.11.-Quanto al primo motivo, suddiviso in diversi profili -sui quali v. da pag. 3 a pag. 6 ric.- e rivolto contro la delibera 20 gennaio 2004 della Commissione per la salvaguardia di Venezia, e contro il voto n. 116/02 del CTM, il Collegio osserva quanto segue:</p>
<p>-sotto un primo aspetto il CODACONS ritiene che ad avviso della Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio di Venezia e laguna l&#8217;opera in questione rappresenterebbe un&#8217;intrusione permanente, irreversibile ed ostativa ad eventuali modifiche che si rendessero necessarie anche di fronte a possibili esigenze future. Sempre secondo il CODACONS tali conclusioni, non del tutto legittime, non sarebbero state esaminate e considerate in sede di salvaguardia; né la Commissione avrebbe esaminato atti istruttori difformi idonei a legittimare il voto favorevole del componente del Ministero in Commissione di salvaguardia.</p>
<p>Il profilo di censura sopra riassunto è infondato e va respinto.</p>
<p>Anche a volere tralasciare il fatto che lo stesso patrocinio dell&#8217;associazione ricorrente dubita della legittimità delle conclusioni alle quali è pervenuta la Soprintendenza con il parere istruttorio del 4 settembre 2003, va osservato in primo luogo che il voto favorevole espresso dal Soprintendente nella seduta della Commissione del 20 gennaio 2004 trova la propria motivazione nel parere reso collegialmente dalla Commissione medesima.</p>
<p>Del resto, solo l&#8217;eventuale apposizione del veto, con la conseguente remissione della questione all&#8217;Amministrazione centrale ai sensi dell&#8217;art. 6, comma 5, della l. n. 171 del 1973, avrebbe richiesto una motivazione specifica.</p>
<p>In mancanza dell&#8217;esercizio del potere di veto da parte del Soprintendente il parere della Commissione di salvaguardia non può ritenersi contrastante con gli interessi alla tutela dei quali è preposta l&#8217;Amministrazione per i beni e le attività culturali.</p>
<p>In secondo luogo, ed esaminando più da vicino l&#8217; &#8220;iter&#8221; procedimentale istruttorio interno all&#8217;Amministrazione predetta, va rimarcato che la prassi di inviare ciascun progetto alla Soprintendenza con largo anticipo rispetto ai tempi ordinari di trasmissione degli elaborati progettuali in vista della riunione della Commissione ai sensi dell&#8217;art. 5 della l. n. 171 del 1973 consente all&#8217;Amministrazione per i beni e le attività culturali di valutare in maniera particolarmente approfondita e, appunto, preventivamente, i contenuti del progetto trasmesso.</p>
<p>Nel caso di specie, una prima verifica è stata eseguita mediante l&#8217;espressione del parere istruttorio del 4 settembre 2003.</p>
<p>L&#8217;attività istruttoria è stata però poi completata il 3 dicembre 2003 con il parere n. 125 del Comitato di settore reso, si noti, in seguito a un sopralluogo, e avente un contenuto più favorevole rispetto al parere istruttorio del 4 settembre 2003.</p>
<p>Ciò posto, credibilmente le difese delle resistenti sostengono che il rappresentante della Soprintendenza, nella seduta del 20 gennaio 2004, si sarebbe pronunciato sul progetto definitivo delle opere di regolazione tenendo conto delle risultanze globali della attività istruttoria &#8220;interna&#8221; svolta.</p>
<p>Tra l&#8217;altro non va sottaciuto che il voto del Soprintendente è stato (sì) favorevole (ma) che sono state proposte -e recepite dalla Commissione- prescrizioni da osservare nelle fasi progettuali successive.</p>
<p>Il primo profilo del primo motivo va quindi respinto.</p>
<p>Quanto al secondo profilo, con il quale si afferma che nel corso del tempo l&#8217;opera si sarebbe sempre più appesantita trasformandosi in un mostro di acciaio, cemento, ferro e zinco e divenendo, da opera reversibile e graduale, opera ciclopica e mastodontica, si può obiettare:</p>
<p>-primo, che la valutazione di rispondenza dell&#8217;opera ai criteri surriferiti non rientra tra le attribuzioni della Commissione di salvaguardia, la quale esprime un parere su aspetti essenzialmente urbanistico -ambientali; e</p>
<p>-secondo, che la progettazione alla quale si è pervenuti, oltre a costituire il risultato di studi e di approfondimenti durati anni (salvi sempre i miglioramenti e i perfezionamenti che gli organi competenti riterranno di approntare); e fermo restando che scelte come quelle compiute dall&#8217;Amministrazione possono essere assoggettate al sindacato del giudice amministrativo solo entro limiti assai ristretti, non appare incoerente con i criteri di sperimentabilità, reversibilità e gradualità previsti dalla legge.</p>
<p>Quanto al &#8220;difetto di composizione della Commissione&#8221; si rinvia a quanto osservato sopra nel motivare il rigetto di uno dei profili nei quali è stata suddivisa la quarta censura del ricorso n. 307/04 (v. &#8220;supra&#8221;, p. 3.4.).</p>
<p>Circa il rilievo secondo cui i componenti della Commissione per la salvaguardia espressione del Ministro proponente e della sua articolazione periferica (il MAV) si troverebbero in una situazione di conflitto di interessi e non avrebbero dovuto né partecipare ai lavori della Commissione medesima né votare, occorre ribadire sia che le cause di incompatibilità devono essere esplicitamente previste per legge e sia (v. &#8220;supra&#8221;, p. 3.4.) che gli articoli 5 e 6 della l. n. 171 del 1973 impongono la presenza, nella Commissione, di un rappresentante del MAV al quale viene riconosciuto potere di veto -salva la decisione definitiva rimessa al Ministro-, &#8220;per motivi attinenti all&#8217;equilibrio idraulico lagunare&#8221;, relativamente ai progetti presentati. Inoltre i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del MAV sono intervenuti alla riunione della Commissione per la salvaguardia proprio per le competenze possedute nel settore tecnico -idraulico coerentemente con gli avvisi resi in precedenza dai diversi organi istituzionali: va pertanto ribadita l&#8217;infondatezza del profilo di censura appena esposto.</p>
<p>Sulla questione del &#8220;piccolo errore&#8221; attinente ai Murazzi dello Zendrini e alla diga sud della bocca di Malamocco (o &#8220;testa nord dell&#8217;isola di Pellestrina&#8221;), si rinvia al p. 3.4. .</p>
<p>Stessa cosa per quanto riguarda l&#8217;affermata illegittimità del voto n. 116/02 del CTM poiché espresso &#8220;lo stesso giorno in cui è stata adottata la nota di trasmissione del progetto al Comitato&#8221; medesimo: si veda il p. 3.4. .</p>
<p>Infine, le &#8220;inesattezze e imprecisioni&#8221; riassunte e censurate dal CODACONS a fine pag. 5 -inizio pag. 6 ric. si riferiscono ad affermazioni del CTM aventi natura essenzialmente tecnica, soggette a sindacato in sede giurisdizionale entro limiti assai angusti e sorrette da studi e approfondimenti istruttori durati anni.</p>
<p>In conclusione, i ricorsi riuniti vanno respinti.</p>
<p>Concorrono peraltro giusti motivi, data anche la complessità delle questioni trattate, per compensare tra le parti le spese e gli onorari dei giudizi.</p>
<p><center><br />
<b>P. Q. M.</b></center><br />
il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione prima, definitivamente decidendo sui ricorsi in premessa, previa riunione degli stessi li rigetta.</p>
<p>Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari dei giudizi riuniti.</p>
<p>La presente sentenza sarà eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, nelle camere di consiglio del 20 e del 21 maggio 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-26-7-2004-n-2480/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2004 n.2480</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2004 n.2481</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-26-7-2004-n-2481/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Baccarini, Est. Buricelli Ricorsi riuniti: &#8211; ITALIA NOSTRA o.n.l.u.s., (Avv.ti G. Duca e P. Seno) c. COMITATO ISTITUITO AI SENSI DELL’ART. 4 DELLA LEGGE 29 NOVEMBRE 1984, N. 798 (Comitatone), PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, MINISTERO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-26-7-2004-n-2481/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2004 n.2481</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-26-7-2004-n-2481/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2004 n.2481</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Baccarini, Est. Buricelli Ricorsi riuniti: &#8211; ITALIA NOSTRA o.n.l.u.s., (Avv.ti G. Duca e P. Seno) c. COMITATO ISTITUITO AI SENSI DELL’ART. 4 DELLA LEGGE 29 NOVEMBRE 1984, N. 798 (Comitatone), PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, MAGISTRATO ALLE ACQUE (Avv. dist. Stato),  REGIONE VENETO (Avv.ti F. Segantini e F. Lorigiola),CONSORZIO VENEZIA NUOVA (A. Biagini e A. Bianchini), COMUNE DI VENEZIA (Avvocati G. Gidoni e M.M. Morino), COMUNE DI CHIOGGIA (n.c.); &#8211; ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WWF FOR NATURE o.n.l.u.s., ITALIA NOSTRA o.n.l.u.s., (Avv.ti G. Duca, F. Acerboni, G. Ceruti e P. Seno) c. COMITATO ISTITUITO AI SENSI DELL’ART. 4 DELLA LEGGE 29 NOVEMBRE 1984, N. 798, MAGISTRATO ALLE ACQUE, COMITATO TECNICO DI MAGISTRATURA, COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA (Avv. Dist. Stato), REGIONE VENETO (Avv.ti F. Segantini e F. Lorigiola), CONSORZIO VENEZIA NUOVA (Avv.ti A. Biagini, A. Bianchini, B. G. Carbone ed A. Clarizia), COMMISSIONE PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA, COMUNE DI VENEZIA, COMUNE DI CHIOGGIA, COMUNE DI CAVALLINO –TREPORTI, PROVINCIA DI VENEZIA (n.c.);  “ad adiuvandum”LIPU –LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI -ASSOCIAZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA –ONLUS, ASSOCIAZIONE “ECO-ISTITUTO DEL VENETO ALEX LANGER” e MOVIMENTO CONSUMATORI, (Avv.ti G. Duca, F. Acerboni e P. Seno), ASSOCIAZIONE SINISTRA ECOLOGISTA (Avv. P. Seno); “ad opponendum”ASCOM –ASSOCIAZIONE GENERALE DEL COMMERCIO TURISMO E SERVIZI DELLA CITTA’ DI VENEZIA ISOLE ED ESTUARIO (Avv. M. Volpato), AMBIENTE AZZURRO; CONFESERCENTI PROVINCIALE DI VENEZIA; UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI DI VENEZIA -CONFARTIGIANATO VENEZIA; FORUM PER LA LAGUNA; CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VENEZIA; UNIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA e MOVIMENTO AZZURRO (Avv. P. V. Grimani);  &#8211; CODACONS – COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI PER LA DIFESA DELL’AMBIENTE E LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI UTENTI E DEI CONSUMATORI (Avv.ti C. Rienzi e C. Tabano) c. COMMISSIONE PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA, il MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA, il COMITATO ISTITUITO EX ART. 4 LEGGE 29.11.1984 N. 798, il COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (C.I.P.E.), la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI (Avv. Dist. Stato), CONSORZIO VENEZIA NUOVA (Avv. G. B. Carbone, A. Clarizia, A. Bianchini ed A. Biagini), PROVINCIA DI VENEZIA (n.c.); “ad opponendum” REGIONE VENETO (F. Lorigiola e F. Segantini);</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;individuazione dell&#8217;Autorità competente ad esperire la valutazione d&#8217;impatto ambientale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Decisum: Sulla qualificazione del “Progetto Mose” come opera di carattere strategico e di preminente interesse nazionale<br />
1.	Lavori pubblici – Interesse al ricorso avverso una delibera che afferma la non sottoponibilità a VIA delle opere di regolazione- Non sussiste – Motivi – Condizioni																																																																																												</p>
<p>2.	Ambiente – Conflitto tra Ministri in tema di compatibilità ambientale degli interventi da realizzare – Risoluzione mediante decisione del Consiglio dei ministri ex art. 6, co. 5, L. 349/1986 &#8211;  È ammissibile – Motivi																																																																																												</p>
<p>3.	Procedimento amministrativo – Decisione del Consiglio dei Ministri risolutiva della questione di compatibilità ambientale – Natura – È atto di alta amministrazione – Motivi																																																																																												</p>
<p>4.	Opere pubbliche – Opere mobili e opere complementari – Separazione della VIA per le due categorie – È ammissibile – Condizioni																																																																																												</p>
<p>5.	Processo amministrativo &#8211; Valutazione di adeguatezza dello stato di avanzamento degli interventi indicati alle lettere da b) ad h) dell’art. 3, co. 2, della L. 139/1992 da parte del Comitato istituito ai sensi dell’art. 4 L. 798/1984 – Giurisdizione del GA – Sussiste – Limiti																																																																																												</p>
<p>6.	Opere pubbliche – Legge obiettivo – Oggetto del programma di individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi – Non solo impianti di connessione fisica tra strutture e/o insediamenti per il trasporto e la mobilità di persone e di beni – Motivi																																																																																												</p>
<p>7.	Opere pubbliche &#8211; Legge obiettivo &#8211; Inclusione dell’opera non qualificata come insediamento produttivo o infrastruttura nel programma delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale – Legittimità &#8211; Motivi 																																																																																												</p>
<p>8.	Opere pubbliche – Esclusione dell’opera dalla procedura VIA “ordinaria”– Sottoposizione a VIA “integrata” o “speciale” – Conseguenze – Conformità a diritto nazionale – Irrilevanza della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle Comunità europee</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Non vi è interesse a ricorrere avverso una delibera che afferma la non assoggettabilità delle opere di regolazione alla valutazione d’impatto ambientale, qualora si dimostri che una procedura di VIA statale, ancorché speciale o straordinaria o integrata vi sia stata, si sia conclusa in maniera positiva e si sia svolta in modo tale da soddisfare i requisiti previsti dalla direttiva CE n. 85/337 e qualora si riconosca che le affermazioni della predetta delibera vadano considerate come semplici enunciazioni incidentali, irrilevanti ai fini dell’accertamento della legittimità della procedura di valutazione ambientale seguita.																																																																																												</p>
<p>2.	La decisione del Consiglio dei ministri può qualificarsi come atto di risoluzione della questione di compatibilità ambientale ex art. 6, co. 5, L. 349/1986, quando emerga un conflitto tra Ministri, rilevabile anche da interventi effettuati nel corso di riunioni di organi istituzionali; né appare rilevante stabilire se la rilevazione del conflitto e la rimessione del conflitto della questione siano state fatte dal Presidente del Consiglio dei ministri, dato che dalla formulazione del citato art. 6, co. 5, raffrontato con l’art. 6, co. 6, si evince che la rilevazione del conflitto e la rimessione della questione non sono prerogativa esclusiva del Ministro dell’Ambiente ma possono spettare, in base al caso concreto, anche ad altre autorità, prima fra tutte il Presidente del Consiglio dei Ministri.																																																																																												</p>
<p>3.	La decisione del Consiglio dei Ministri risolutiva della questione di compatibilità ambientale costituisce atto di alta amministrazione giacchè presuppone il compimento di valutazioni di opportunità al massimo livello di responsabilità politico – amministrativa ma esprime nel contempo apprezzamenti di ordine tecnico.																																																																																												</p>
<p>4.	È ammissibile la frammentazione della procedura di VIA relativa alle opere mobili e alle opere complementari quando sia rilevabile una relativa autonomia delle due categorie, anche sotto l’aspetto funzionale, sia pure entro un quadro di insieme unitario degli interventi rivolti alla salvaguardia di Venezia e alla conservazione della laguna. L’esistenza di un qualche collegamento funzionale tra opere che, pur concorrendo a un obiettivo generale comune e pur inserendosi entro un quadro di interventi da considerare unitariamente e nel loro insieme, non si condizionano reciprocamente e restano realizzabili in modo indipendente le une dalle altre, non è sufficiente per alterare l’ordine naturale delle competenze per ciò che concerne l’individuazione del soggetto pubblico al quale spetta di eseguire la VIA, e per comportare l’obbligatorio assoggettamento degli elaborati progettuali delle opere medesime a una VIA unitaria e globale che coinvolga sia le opere mobili sia le opere complementari.																																																																																												</p>
<p>5.	La valutazione di adeguatezza dello stato di avanzamento degli interventi indicati alle lettere da b) ad h) dell’art. 3, co. 2, della L. 139/1992 da parte del Comitato istituito ai sensi dell’art. 4 L. 798/1984 non attiene esclusivamente al merito dell’azione amministrativa ed è pertanto sindacabile dal GA sotto i profili della manifesta irragionevolezza, del travisamento dei fatti e della carenza di motivazione.																																																																																												</p>
<p>6.	Il fatto che l’art. 1 L. 443 del 2001 stabilisca che il programma di individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti “tiene conto del Piano generale dei Trasporti” non significa che nel programma debbano essere inseriti esclusivamente impianti “di connessione fisica tra strutture e/o insediamenti per il trasporto e la mobilità di persone e di beni”.																																																																																												</p>
<p>7.	Ai fini dell’inclusione nel programma delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, non rileva che un’opera non sia qualificabile come “insediamento produttivo” e che non sia mai stata qualificata, né potrebbe esserlo, come infrastruttura, essendo decisivo il rilievo che l’inserimento di detta opera è stato direttamente effettuato dal Parlamento con l’approvazione del DPEF, nonché per il fatto che, in relazione al caso concreto, riguardante la salvaguardia di Venezia, l’art. 80, co.28, L. 289/2002 consente di destinare al finanziamento degli interventi previsti dall’art. 6 L. 798/1984 (dunque nel campo degli interventi diretti alla salvaguardia di Venezia) una quota degli importi autorizzati ai sensi dell’art. 13 L. 166/2002, relativamente alla attivazione degli interventi previsti nel programma di infrastrutture predetto.																																																																																												</p>
<p>8.	Deve essere disattesa la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle Comunità europee quando si ritenga che l’atto impugnato non sia conforme a diritto nazionale, nella parte in cui esclude dalla necessità della procedura VIA opere della natura, della dimensione e dell’ubicazione di quella per cui si è in causa, quando sussiste nei fatti la scelta della P.A. di sottoporre comunque il progetto in questione a una procedura di VIA statale “integrata” o “speciale”, caratterizzata da “passaggi” ulteriori rispetto a quelli che contraddistinguono la procedura di VIA statale cosiddetta “ordinaria”.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sugli interventi per la salvaguardia di Venezia</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto<br />
&#8211; sezione prima &#8211;</b></p>
<p>con l’intervento dei magistrati: Stefano Baccarini Presidente; Rita Depiero Consigliere; Marco Buricelli Consigliere, rel. ed est.</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sui seguenti ricorsi riuniti:</p>
<p>A) ricorso n.98 del 2003 proposto dal<br />
<b>COMUNE DI VENEZIA</b>, in persona del Sindaco “pro tempore”, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Cerulli Irelli e Giulio Gidoni, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell’Avvocatura civica in Venezia, San Marco, 4091;</p>
<p align=center>contro </p>
<p>&#8211; il <b>MAGISTRATO ALLE ACQUE – MAV</b>, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge presso la sua sede in Piazza San Marco, 63;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>&#8211; del <b>COMITATO ISTITUITO AI SENSI DELL’ART. 4 DELLA LEGGE 29 NOVEMBRE 1984, n. 798</b> (in seguito denominato Comitatone);<br />
&#8211; del <b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</b> e del <b>MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti “pro tempore”, non costituitisi in giudizio;</p>
<p align=center>e contro</p>
<p>la <b>REGIONE VENETO</b>, in persona del Presidente “pro tempore” della Giunta Regionale, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Segantini e Fulvio Lorigliola, con elezione di domicilio presso la sede della Giunta regionale in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro n. 3901;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>del <b>CONSORZIO VENEZIA NUOVA &#8211; CVN</b>, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Biagini, Alfredo Bianchini, Benedetto Giovanni Carbone ed Angelo Clarizia, con elezione di domicilio presso lo studio del primo in Venezia, Santa Croce n. 466/G;</p>
<p>e<br />
del <b>COMUNE DI CHIOGGIA</b>, del <b>COMUNE DI CAVALLINO &#8211; TREPORTI</b> e della <b>PROVINCIA DI VENEZIA</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti “pro tempore”, non costituitisi in giudizio;</p>
<p>e con l’intervento “ad adiuvandum”</p>
<p>del <b>CODACONS – COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI PER LA DIFESA DELL’AMBIENTE E LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI UTENTI E DEI CONSUMATORI</b>, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Rienzi e Cristina Tabano ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Ezio Conte in Venezia –Mestre, Via San Rocco, 10;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
dei seguenti atti e provvedimenti:</p>
<p>1) deliberazione della Giunta regionale n. 3109 dell’8 novembre 2002 con la quale è stato espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale sulle opere complementari alla Bocca di Malamocco (conca di navigazione, diga foranea e rialzo del fondale), giudizio favorevole condizionato sulle opere complementari alla Bocca di Chioggia (diga foranea) e giudizio non favorevole sulle opere complementari alla Bocca di Lido (diga foranea);</p>
<p>2) domanda diretta ad ottenere il giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi dell’art. 10 della l. reg. n. 10 del 1999, con riferimento alle opere complementari indicate al p. 1), presentata dal Magistrato alle acque alla Regione Veneto e pervenuta a quest’ultima il 4 luglio 2002;<br />
3) parere della Commissione regionale VIA n. 42 del 4 novembre 2002, espresso ai sensi dell’art. 18 della l. reg. n. 10 del 1999;</p>
<p>4) ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale ai provvedimenti impugnati;</p>
<p>visto il ricorso, notificato il 4 gennaio 2003 e depositato in Segreteria il 16 gennaio 2003, con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per il Magistrato alle acque, con i relativi allegati;<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto e del Consorzio Venezia Nuova, con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di intervento “ad adiuvandum” del CODACONS, notificato il 2 aprile 2004 e tempestivamente depositato in Segreteria;<br />
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;visti gli atti tutti della causa;</p>
<p>B) ricorso n. 226 del 2003 proposto<br />
dall’<b>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA</b>, in persona del suo legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dagli avvocati Adelchi Chinaglia, Alfredo Palopoli e Mario Ettore Verino, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell’Avvocatura provinciale in Venezia, San Marco, 2662;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>MAGISTRATO ALLE ACQUE</b>, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge presso la sua sede in Piazza San Marco, 63;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>&#8211; del <b>COMITATO ISTITUITO AI SENSI DELL’ART. 4 DELLA LEGGE 29 NOVEMBRE 1984, N. 798</b> (in seguito denominato Comitatone) e del MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti “pro tempore”, non co</p>
<p align=center>e contro</p>
<p>la <b>REGIONE VENETO</b>, in persona del Presidente “pro tempore” della Giunta Regionale, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Segantini e Fulvio Lorigiola, con elezione di domicilio presso la sede della Giunta regionale in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro n. 3901;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>del CONSORZIO <b>VENEZIA NUOVA</b>, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Biagini, Alfredo Bianchini, Benedetto Giovanni Carbone ed Angelo Clarizia, con elezione di domicilio presso lo studio del primo in Venezia, Santa Croce n. 466/G;</p>
<p>e<br />
del <b>COMUNE DI VENEZIA</b>, in persona del suo legale rappresentante “pro tempore”, non costituitosi in giudizio;</p>
<p>e con l’intervento “ad adiuvandum”</p>
<p>dell’<b>associazione V.A.S. – VERDI AMBIENTE E SOCIETA’ O.N.L.U.S.</b>, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Acerboni ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Venezia –Santa Croce, 312/A;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
dei seguenti atti e provvedimenti:</p>
<p>1) deliberazione della Giunta regionale n. 3109 dell’8 novembre 2002 con la quale è stato espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale sulle opere complementari alla bocca di Malamocco (conca di navigazione, diga foranea e rialzo del fondale), giudizio favorevole condizionato sulle opere complementari alla bocca di Chioggia (diga foranea) e giudizio non favorevole sulle opere complementari alla bocca di Lido (diga foranea);</p>
<p>2) domanda diretta ad ottenere il giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi dell’art. 10 della l. reg. n. 10 del 1999, con riferimento alle opere complementari indicate al p. 1), presentata dal Magistrato alle acque alla Regione Veneto e pervenuta a quest’ultima il 4 luglio 2002;</p>
<p>3) parere della Commissione regionale VIA n. 42 del 4 novembre 2002, espresso ai sensi dell’art. 18 della l. reg. n. 10 del 1999;</p>
<p>4) ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale ai provvedimenti impugnati;</p>
<p>visto il ricorso, notificato il 22 gennaio 2003 e depositato in Segreteria il 4 febbraio 2003, con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per il Magistrato alle acque, con i relativi allegati;<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto e del Consorzio Venezia Nuova, con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di intervento “ad adiuvandum” dell’associazione VAS, notificato il 2 aprile 2004 e tempestivamente depositato in Segreteria;<br />
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;visti gli atti tutti della causa;<br />
C) ricorso n. 291 del 2003 proposto da<br />
<b>ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WWF FOR NATURE o.n.l.u.s.</b> e da <b>ITALIA NOSTRA o.n.l.u.s.</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti “pro tempore”, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Acerboni, Giuseppe Duca e Paolo Seno, con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, Santa Croce n. 312/a;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>MAGISTRATO ALLE ACQUE</b> e il <b>COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (CIPE)</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti “pro tempore”, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, dom</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>&#8211; del <b>COMITATO ISTITUITO AI SENSI DELL’ART. 4 DELLA LEGGE 29 NOVEMBRE 1984, n. 798</b> (in seguito denominato Comitatone);</p>
<p>&#8211; della <b>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI</b>;</p>
<p>&#8211; del <b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</b>;</p>
<p>&#8211; del <b>MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO</b>;</p>
<p>&#8211; del <b>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI</b> e</p>
<p>&#8211; del <b>MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA</b>;<br />
in persona dei rispettivi legali rappresentanti “pro tempore”, non costituitisi in giudizio;</p>
<p align=center>e contro</p>
<p>la <b>REGIONE VENETO</b>, in persona del Presidente “pro tempore” della Giunta Regionale, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Segantini e Fulvio Lorigiola, con elezione di domicilio presso la sede della Giunta regionale in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro n. 3901;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>del <b>CONSORZIO VENEZIA NUOVA</b>, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Biagini, Alfredo Bianchini, Benedetto Giovanni Carbone ed Angelo Clarizia, con elezione di domicilio presso lo studio del primo in Venezia, Santa Croce n. 466/G;</p>
<p>e<br />
della <b>COMMISSIONE REGIONALE VIA</b>, del <b>COMUNE DI VENEZIA</b>, del <b>COMUNE DI CHIOGGIA</b>, del <b>COMUNE DI CAVALLINO &#8211; TREPORTI</b> e della <b>PROVINCIA DI VENEZIA</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti “pro tempore”, non costituitisi in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
dei seguenti atti e provvedimenti:</p>
<p>1) deliberazione della Giunta regionale n. 3109 dell’8 novembre 2002 con la quale è stato espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale sulle opere complementari alla bocca di Malamocco (conca di navigazione, diga foranea e rialzo del fondale), giudizio favorevole condizionato sulle opere complementari alla bocca di Chioggia (diga foranea) e giudizio non favorevole sulle opere complementari alla bocca di Lido (diga foranea), e tutti gli atti antecedenti, susseguenti e comunque connessi e, in particolare:</p>
<p>2) richiesta, presentata dal Magistrato alle acque alla Regione Veneto, e pervenuta a quest’ultima il 4 luglio 2002, diretta ad ottenere il giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi dell’art. 10 della l. reg. n. 10 del 1999, con riferimento alle opere complementari indicate al p. 1);</p>
<p>3) atti di istruttoria preliminare di cui alla l.. reg. n. 10 del 1999, atti di istruttoria vera e propria ex l. reg. n. 10/99 cit. e atti degli uffici dell’Assessorato regionale alle politiche per l’ambiente e la mobilità, compresa la nota dell’Assessore regionale 31 luglio 2002 n. 1606/51.0003;</p>
<p>4) atto con cui è stato conferito incarico al Consorzio Venezia Nuova per la redazione dei progetti degli interventi complementari in asserita ottemperanza alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2001 e alla deliberazione 6 dicembre 2001 del Comitato di indirizzo coordinamento e controllo istituito ai sensi dell’art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798 (di seguito Comitatone);<br />
5) atto con cui è stato conferito l’incarico, al Consorzio Venezia Nuova, di redigere lo studio di impatto ambientale;</p>
<p>6) parere della Commissione regionale VIA n. 42 del 4 novembre 2002, espresso ai sensi dell’art. 18 della l. reg. n. 10 del 1999;</p>
<p>7) voto del Magistrato alle acque –Comitato tecnico di magistratura, 8 novembre 2002, n. 116, con il quale è stato espresso parere che il progetto definitivo degli interventi alle bocche lagunari per la regolazione dei flussi di marea sia meritevole di approvazione;</p>
<p>8) verbale del Comitato tecnico di magistratura di cui alla seduta dell’8 novembre 2002;</p>
<p>9) atto con cui è stato conferito l’incarico, al Consorzio Venezia Nuova, di redigere il progetto esecutivo della diga foranea di Malamocco;</p>
<p>10) voto 28 novembre 2002, n. 127, con cui il Magistrato alle acque –Comitato tecnico di magistratura, ha espresso il parere che il progetto esecutivo della diga foranea alla bocca di Malamocco sia meritevole di approvazione;</p>
<p>11) atto di consegna dei lavori relativi alla diga foranea della bocca di Malamocco e atto con cui si autorizza l’inizio dei lavori stessi;</p>
<p>12) deliberazione del CIPE 29 novembre 2002 con la quale è stato disposto il finanziamento delle opere complementari e della conca di navigazione per 450 milioni di euro;</p>
<p>visto il ricorso, notificato il 5 febbraio 2003 e depositato in Segreteria il 13 febbraio 2003, con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per il Magistrato alle acque e il CIPE, con i relativi allegati;<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto e del Consorzio Venezia Nuova, con i relativi allegati;<br />
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;visti gli atti tutti della causa;<br />
uditi, all&#8217;udienza pubblica del 20 maggio 2004 (relatore il consigliere Marco Buricelli), gli avvocati: Giulio Gidoni per il Comune di Venezia ricorrente nel ricorso n. 98 del 2003, Eugenio Picozza e Adelchi Chinaglia per la Provincia di Venezia ricorrente nel ricorso n. 226 del 2003 e Giuseppe Duca e Francesco Acerboni per le associazioni ricorrenti nel ricorso n. 291 del 2003; Raffaello Martelli per le amministrazioni statali resistenti; Fulvio Lorigiola per la Regione Veneto; Angelo Clarizia, Alfredo Bianchini, Alfredo Biagini e Benedetto Giovanni Carbone per il Consorzio Venezia Nuova; Ezio Conte per il CODACONS, interveniente “ad adiuvandum “ nel ricorso n. 98 del 2003; Francesco Acerboni per l’associazione VAS, interveniente “ad adiuvandum” nel ricorso n. 226 del 2003 e Giulio Gidoni per il Comune di Venezia nel ricorso n. 291 del 2003;<br />
ritenuto e considerato quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>1.1 &#8211; (ricorso n. 98 del 2003) &#8211; Nelle prime parole del ricorso n. 98 del 2003 il Comune di Venezia chiarisce che sarà sottoposta all’esame del collegio la questione dell’individuazione dell’autorità amministrativa competente a formulare il parere di compatibilità ambientale relativamente alle opere complementari del cosiddetto sistema MOSE. In particolare, il Comune di Venezia contesta che la competenza suddetta sia della Regione Veneto, che invece illegittimamente l’ha esercitata con i provvedimenti in epigrafe indicati. Al contrario è da ritenere, in base alla normativa vigente, che la competenza predetta spetti allo Stato.<br />
Ciò premesso, l’Amministrazione ricorrente ha descritto la legislazione sulla salvaguardia di Venezia e della sua laguna evidenziando tra l’altro:<br />
&#8211; che le competenze statali in tema di interventi a salvaguardia di Venezia e della sua laguna sono rimaste ferme anche dopo l’entrata in vigore del d. lgs. n. 112 del 1998 che all’art. 54, comma 1, lettera d), dichiara “mantenute allo Stato… le funzioni- che il carattere speciale della legislazione su Venezia e la sua laguna è stato confermato anche dagli atti attuativi della legge n. 443 del 2001, la cosiddetta legge – obiettivo.	Infatti, nella deliberazione CIPE 21 dicembre 2001, con la quale è stato approvato il programma delle infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi di carattere strategico e di preminente interesse nazionale, all’allegato 1, che comprende il progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia –sistema MOSE, alla nota b), si legge “opere già avviate con leggi proprie delle quali si conferma il principio di rilevanza nazionale”; e all’art. 16, comma 4, del d. lgs. n. 190 del 2002 viene stabilito che “le norme del presente decreto non derogano le previsioni delle leggi 16 aprile 1973, n. 171, 29 novembre 1984, n. 798 e 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni e integrazioni: mentre per Messina –si soggiunge nel ricorso- prevalgono le norme del decreto legislativo sulla precedente legislazione speciale, per Venezia prevalgono le norme della legislazione speciale”; e<br />	<br />
&#8211; che, per quanto riguarda il riparto di competenze tra Stato e Regione in materia di VIA, l’art. 71 del d.P.R. n. 112 del 1998 ha dichiarato di competenza dello Stato:<br />
a) le opere ed impianti il cui impatto ambientale investe più regioni;<br />
b) le opere e infrastrutture di rilievo internazionale e nazionale;<br />
c) gli impianti industriali di particolare e rilevante impatto;<br />
d) le opere la cui autorizzazione è di competenza dello Stato, con la conseguenza che la competenza sulla VIA delle opere a difesa della laguna di Venezia dal mare è statale almeno a due titoli: il carattere nazionale o internazionale dell’intervento e la competenza statale ad assumere le decisioni relative agli interventi.<br />
Ciò posto il Comune ha descritto le “opere complementari alle tre bocche di porto e la conca di navigazione alla bocca di Malamocco”, consistenti:<br />
-per ciò che riguarda la bocca di Malamocco, in una conca di navigazione per grandi navi, diretta a garantire il passaggio delle navi che normalmente accedono da Malamocco e per alcune di quelle che accedono dal Lido, durante il funzionamento delle parato<br />
&#8211; quanto alla bocca di Chioggia, nella realizzazione di una diga foranea di circa 700 metri, e<br />
&#8211; circa la bocca di Lido, nella costruzione di una diga foranea lunga 1400 metri.<br />
Per le opere complementari e la conca di navigazione la procedura di VIA è stata avviata nel luglio del 2002 dalla Regione Veneto sul presupposto che gli interventi in questione costituissero “opere costiere destinate a combattere l’erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa dal mare”, assoggettate alla procedura di VIA regionale ai sensi dell’allegato 1/m-octies e C2 – b) alla l. reg. 26 marzo 1999, n. 10, relativa a progetti di infrastrutture sottoposte alla procedura di VIA in tutto il territorio regionale.	Il Ministero dell’ambiente – Servizio VIA, con nota del 29 luglio 2002 ha invece rilevato l’illegittimità di una valutazione di impatto ambientale delle opere eseguita dalla Regione ritenendo, di contro, che la valutazione suddette dovesse essere effettuata in ambito nazionale. Con nota 31 luglio 2002 l’Assessore regionale alle politiche dell’ambiente ha ribadito la propria competenza in materia.	Con nota in data 20 settembre 2002 il Ministero dell’ambiente ha confermato la competenza statale ad espletare la VIA delle opere complementari e ha richiesto alla Regione di sospendere la procedura in corso e di attivarla presso i competenti uffici ministeriali.<br />	<br />
La Commissione VIA della Regione Veneto ha tuttavia proseguito e concluso la procedura in data 4 novembre 2002 esprimendo parere positivo soltanto per le opere relative alla bocca di Malamocco; con prescrizioni per la bocca di Chioggia e parere non favorevole alle opere relative alla bocca di Lido.<br />
Per le opere alla bocca di Malamocco si è ritenuto che le stesse “presentino impatti globalmente positivi sia per gli aspetti ambientali che per quelli riguardanti la portualità”.<br />
Per le opere alla bocca di Chioggia si è ritenuto che “generino modesti effetti dissipativi con impatti ambientali non trascurabili sul litorale di Sottomarina. Ciò nonostante la diga foranea potrebbe dimostrarsi utile alla riduzione del moto ondoso provocato dalle mareggiate di scirocco sulle paratoie delle opere mobili”.<br />
Per le opere alla bocca di Lido la Commissione VIA ha ritenuto che generino scarsi effetti dissipativi che non compensano gli impatti ambientali negativi che attualmente l’opera induce sul sistema lagunare e sui litorali”.<br />
La Giunta regionale, con la deliberazione n. 3109 del 2002, ha preso atto del parere n. 42 espresso dalla Commissione regionale VIA nella seduta del 4 novembre 2002 e ha formulato, ai sensi della l. reg. n. 10 del 1999, “giudizio favorevole di compatibilità ambientale per l’intervento in questione, con le prescrizioni specificate in premessa”.<br />
Avverso quest’ultimo provvedimento e il presupposto parere n. 42 del 2002 il Comune di Venezia ha dedotto cinque censure, concernenti incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere.<br />
Resistono le controparti.<br />
Il CODACONS è intervenuto “ad adiuvandum” della posizione del Comune.</p>
<p>1.2. (Ricorso n. 226 del 2003) –Con il ricorso n. 226 del 2003 l’Amministrazione provinciale di Venezia, premessa la propria legittimazione ad impugnare i provvedimenti in epigrafe ai sensi dell’art. 19 del t. u. n. 267 del 2000 e delle leggi nn. 171 del 1973, 798 del 1984, 360 del 1991 e 139 del 1992, e premesso inoltre un breve riepilogo degli atti più salienti della procedura che si è conclusa con la DGRV n. 3109 del 2002, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati deducendo incompetenza ed eccesso di potere.<br />
Resistono Magistrato alle acque, Regione Veneto e Consorzio Venezia Nuova.<br /> L’onlus Verdi Ambiente e Società ha spiegato intervento a sostegno del ricorso presentato dall’Amministrazione.</p>
<p>1.3. (Ricorso n. 291 del 2003) – Con il ricorso n. 291 del 2003 le associazioni ricorrenti, WWF e Italia Nostra, premesso un conciso resoconto sulle vicende relative alla progettazione delle opere mobili e delle opere complementari, hanno impugnato i provvedimenti in epigrafe formulando dieci censure, alcune delle quali suddivise in più profili.<br />
In tutti e tre i giudizi sono state mosse eccezioni di inammissibilità dei ricorsi per carenza di interesse in capo ai soggetti ricorrenti e, nel merito, è stato chiesto il rigetto dei ricorsi medesimi.<br />
2.0.-Data l’infondatezza nel merito dei ricorsi proposti, che vanno riuniti per evidenti ragioni di connessione soggettiva e oggettiva, per essere decisi con un’unica sentenza, il collegio può esimersi dall’esaminare e dal decidere le eccezioni di inammissibilità mosse, sotto diversi profili, dalle difese della Regione Veneto e del Consorzio Venezia Nuova con riguardo a tutti e tre i ricorsi, e dall’Avvocatura dello Stato limitatamente al ricorso n. 291 del 2003.<br />
2.0.1.-Peraltro, in relazione al ricorso n. 98 del 2003 il collegio ritiene di dover analizzare e risolvere l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa regionale con riguardo all’intervento “ad adiuvandum” spiegato dal CODACONS, eccezione che muove dall’assunto secondo cui con l’intervento suddetto il CODACONS “cerca di fare entrare nel processo censure nuove ed autonome, al fine di eludere l’ormai decorso termine decadenziale”.<br />
Così come formulata l’eccezione è infondata e va respinta poiché con l’intervento proposto il CODACONS, pur dubitando dell’esattezza della tesi comunale “secondo la quale la procedura di VIA del MOSE sarebbe comunque già stata completata”, ha aggiunto che la contestazione della tesi suddetta non è elemento indispensabile per accogliere i motivi del ricorso n. 98 del 2003 e, per il resto, non ha ampliato in alcun modo l’oggetto della controversia. Il CODACONS ha infatti sottolineato di “condividere la tesi secondo la quale la procedura di VIA regionale è illegittima per travisamento della l. reg. n. 10 del 1999 in ragione dello stretto, anzi strettissimo legame che intercorre tra le opere complementari e il sistema MOSE”.</p>
<p>2.0.2.- Con riguardo al ricorso n. 226 del 2003 la difesa regionale ha eccepito l’inammissibilità dell’intervento “ad adiuvandum” spiegato dall’associazione VAS sostenendo che l’atto di intervento suddetto “si risolve in una serie di apodittiche affermazioni che intendono censurare il merito delle scelte compiute, valutazione questa che non compete” al TAR.<br />
A questo proposito il collegio ritiene, in primo luogo, che l’intervento “ad adiuvandum” di VAS sia ammissibile là dove l’associazione dichiara di ritenere più che fondati i motivi di ricorso della Provincia ricorrente e di aderirvi integralmente.<br />Invece deve ritenersi inammissibile, costituendo profilo di censura nuovo rispetto a quelli proposti dall’Amministrazione provinciale adiuvata con il ricorso n. 226 del 2003, il rilievo dell’associazione VAS concernente l’assoluta mancanza di reversibilità del sistema MOSE e l’omesso esame di possibili soluzioni alternative più efficaci e meno invasive dal punto di vista ambientale.<br />
2.1.1.- Ad avviso del Comune di Venezia – v. ricorso n. 98 del 2003- la Regione avrebbe errato nel qualificare gli interventi complementari e la conca di navigazione come “opere costiere destinate a combattere l’erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa mediante costruzione di dighe, moli e altri lavori di difesa dal mare” (assoggettati a VIA regionale ex l. reg. n. 10 del 1999), come se si trattasse di un qualsiasi pennello a difesa del litorale di Jesolo o di Caorle, dato che “sul carattere funzionalmente unitario delle opere complementari rispetto alle opere mobili”; sulla “interdipendenza assoluta” tra le une e le altre; sul fatto che le prime sono parte integrante del sistema MOSE non dovrebbero esservi dubbi. <br />
Gli argomenti addotti a sostegno della prima censura, concernente difetto di presupposti, travisamento del significato della l. reg. n. 10 del 1999 e incompetenza, sono i seguenti:<br />
&#8211; le opere complementari e la conca di navigazione non hanno carattere autonomo ma sono strettamente connesse alla progettazione e alla realizzazione del MOSE, con la conseguenza che la procedura di VIA si sarebbe dovuta attribuire allo Stato.	La connessione tra le opere suddette e le opere mobili risulta dichiarata dal Consiglio dei ministri nella deliberazione 15 marzo 2001 ed è evidenziata da atti e documenti del procedimento;<br /> <br />
&#8211; anche a volere ritenere le opere complementari e la conca di navigazione indipendenti e autonome rispetto alle opere di regolazione, le prime ricadrebbero pur sempre nella categoria di opere che nella legislazione speciale su Venezia sono “di difesa del<br />
-la connessione tra opere complementari e opere mobili e l’inserimento delle prime nel piano degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna riconduce la valutazione ambientale relativa alle opere anzidette all’interno della procedura –<br />
In conclusione, la procedura di VIA statale “speciale” o “integrata” già seguita per le opere di regolazione avrebbe dovuto essere applicata anche alle opere complementari. Ovvero, se si ritenesse esaurita quella procedura e non tassativamente obbligatoria la VIA, il Comitatone avrebbe dovuto valutare le opere finalmente progettate anche al fine di decidere se sottoporle a VIA;<br />&#8211; anche se si ritiene che la legislazione speciale su Venezia non possa trovare applicazione, poiché la competenza in materia di VIA segue la competenza decisionale sulle opere, in base al combinato disposto di cui agli articoli 54, comma 1, lettera d) e- la negazione della competenza regionale a compiere la VIA sulle opere complementari e sulla conca di navigazione non significa estromissione della Regione dalla attività di difesa dal mare, poiché il coinvolgimento della Regione nella difesa di VeneziaAnche la prima censura del ricorso n. 226 del 2003, proposto dall’Amministrazione provinciale di Venezia, è diretta a comprovare che la procedura di VIA era di competenza statale e non regionale e che erroneamente dunque il MAV ha richiesto alla Regione Veneto ed ancora più erroneamente quest’ultima ha affermato la propria competenza giungendo ad emettere il provvedimento impugnato. <br />
Per la Provincia ricorrente la competenza statale in tema di VIA relativamente alle opere complementari alle tre bocche di porto e alla conca di navigazione alla bocca di Malamocco si impernia sulle seguenti ragioni:<br />&#8211; in primo luogo, il riparto di competenza tra Stato e Regione in ordine alla procedura di VIA è stabilito all’art. 71 del d. lgs. n. 112 del 1998 il quale assegna allo Stato la competenza in materia di:…c)opere ed infrastrutture di rilievo nazionale ed i	In base alla legislazione speciale per Venezia e per la sua laguna (si vedano, in particolare, le leggi nn. 171 del 1973, 798 del 1984 e 139 del 1992), risulta confermata la competenza dello Stato in tema di progettazioni ed opere come quelle in argomento, e risulta comprovato il rilievo nazionale delle opere medesime.	Più specificamente, l’art. 54, comma 1, lettera d) del d. lgs. n. 112 del 1998 ha espressamente mantenuto allo Stato le funzioni relative alla salvaguardia di Venezia e della zona lagunare e al mantenimento del regime idraulico lagunare, nei limiti e con le modalità di cui alle leggi speciali, cosicché la competenza sulla VIA delle opere a salvaguardia di Venezia e del regime idraulico lagunare appartiene allo Stato sotto il duplice profilo del rilievo nazionale dei relativi interventi e della riaffermata competenza statale ad assumere le decisioni relative agli interventi stessi; <br />	<br />
&#8211; inoltre, sul progetto riguardante le opere di regolazione si è svolta una procedura straordinaria di VIA statale secondo quanto previsto con il d.P.C.M. 27 settembre 1997.<br />
Si sostiene nel ricorso che le opere complementari e la conca sono costitutive –o comunque strettamente connesse- rispetto al più generale riassetto delle bocche di porto di Venezia al fine della regolazione dei flussi di marea in laguna, cui concorrono sia le opere fisse che quelle mobili.	Poiché non può negarsi che le opere complementari interagiscono con gli effetti delle opere mobili, appare innegabile la sostanziale unitarietà, quantomeno funzionale, tra le opere di regolazione e le opere complementari.<br />	<br />
L’unitarietà tra gli interventi suddetti risulta dichiarata dal Consiglio dei ministri nella delibera 15 marzo 2001; si ricava dalla lettura delle premesse della delibera del Comitatone in data 6 dicembre 2001 e si evince da ulteriori atti e documenti della procedura. Né va dimenticato che le dighe foranee della cui realizzazione si tratta non solo proteggeranno le opere mobili dalle sciroccate ma avranno anche influenza riguardo al numero annuo di chiusure delle paratie mobili.<br />Dalla stretta connessione tra opere complementari e conca di navigazione da un lato, e opere di regolazione dall’altro discende che, come per le opere mobili la procedura di VIA è stata svolta a livello statale, secondo la peculiare procedura di cui al d.P.C.M. 27 settembre 1997, così, analogamente, anche per le opere complementari e per la conca di navigazione la VIA andava effettuata seguendo la medesima procedura suindicata. Di qui la dedotta violazione delle leggi speciali per Venezia, degli articoli 54 e 71 del d. lgs. n. 112 del 1998, dell’art. 6 della l. n. 349 del 1986, del d.P.C.M. 27 settembre 1997 e della l. reg. n. 10 del 1999. <br />
Sotto un profilo ulteriore viene dedotto il vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione poiché la Giunta regionale ha implicitamente dato per scontato che la VIA sulle opere complementari rientrasse nella propria competenza, malgrado la Commissione regionale VIA avesse dato atto dell’esistenza del problema nel parere n. 42/02 e avesse ritenuto di non dovere entrare nel merito: la Giunta regionale è dunque incorsa in un difetto di motivazione su un punto decisivo. <br />
Anche le associazioni WWF e Italia Nostra, nel ricorso n. 291 del 2003, ritengono che la procedura di VIA regionale sia stata attivata in violazione dell’obbligo di unitarietà di valutazione, obbligo nascente dal fatto che le opere complementari comportano modifiche significative relativamente a un progetto –quello relativo alle opere mobili- già sottoposto a VIA statale.Più precisamente le ricorrenti, premesso che la l. reg. n. 10 del 1999, che disciplina la procedura di VIA regionale, è stata adottata sulla base del d.P.R. 12 aprile 1996 -atto di indirizzo e coordinamento per l&#8217;attuazione dell&#8217;art. 40, comma 1, della l. 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, evidenziano che l’art. 1 del su citato decreto contiene le seguenti disposizioni dirette a prevenire e a regolare possibili conflitti di competenza tra lo Stato e le Regioni in ordine all’applicazione delle procedure di VIA statale o regionale: <br />&#8211; comma 10 – non sono oggetto della disciplina di cui al presente atto le opere e/o gli impianti di cui agli allegati A e B sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale nell&#8217;ambito della competenza del Ministero dell&#8217;ambiente; <br />
&#8211; comma 11 &#8211; non sono oggetto della disciplina di cui al presente atto le opere e/o gli impianti di cui agli allegati A e B che costituiscono modifica di progetti già sottoposti a procedura di valutazione d&#8217;impatto ambientale nell&#8217;ambito della competenzaCiò posto, poiché i progetti delle opere complementari e della conca di navigazione hanno inciso su un progetto – quello relativo alle opere mobili- già sottoposto a VIA statale modificandolo in modo significativo, la competenza regionale in tema di VIA va esclusa in base a quanto dispone il sopra trascritto art. 1 comma 11, con conseguente necessità di una nuova valutazione ambientale complessiva e unitaria.<br />Con la seconda censura le ricorrenti ribadiscono l’obbligatorietà della procedura di VIA statale muovendo dal principio della valutazione complessiva, o unitaria, del progetto della cui VIA si fa questione. Nella specie, poiché le opere complementari e la conca di navigazione partecipano delle finalità generali di regolazione delle maree alle bocche lagunari consentendo un minore utilizzo del sistema di paratoie mobili in modo da diminuire il numero di chiusure annue, per ciò solo esse fanno parte del progetto MOSE e quindi la VIA delle opere suddette andava fatta insieme con il progetto nel suo complesso.La VIA sulle opere complementari “sganciata” dalla VIA relativa all’opera principale alla quale le prime sono connesse rende con ogni evidenza incompleta la valutazione ambientale effettuata, in violazione del principio di unitarietà sopra ricordato.<br />
In altre parole, poiché le opere in questione costituiscono parte integrante del progetto complessivo di sistemazione delle bocche di porto predisposto per realizzare la regolazione dei flussi di marea, esse dovevano essere valutate in modo integrato nell’ambito di una sola VIA di competenza statale per effetto della competenza statale sull’opera principale. <br />
Le ricorrenti soggiungono che le opere complementari e la conca di navigazione, indipendentemente dalla connessione con le opere di regolazione, andrebbero per loro natura assoggettate a VIA statale.<br />In altri termini, anche se progettati essi stessi come opere principali e non come opere complementari, gli interventi in questione dovrebbero ritenersi soggetti a VIA statale obbligatoria ai sensi dell’art. 1, lettera h), del DPCM n. 377 del 1988, il quale prevede la sottoposizione a procedura di VIA statale dei progetti di “porti commerciali marittimi, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a battelli con stazza superiore a 1350 t.”.<br />
L’appartenenza delle dighe foranee e della conca di navigazione alla categoria delle opere di grande infrastrutturazione portuale di cui all’art. 5, commi 8 e 9 della l. n. 84 del 1994, è sufficiente per ritenere che la competenza in tema di VIA spetti allo Stato.<br />Sotto un diverso profilo, le opere suddette rientrano tra quelle di cui all’art. 1, lettera l), del DPCM n. 377 del 1988 – “impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 15 metri o che determinano un volume d&#8217;invaso superiore ad 1.000.000 mc., nonché impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque a fini energetici in modo durevole, di altezza superiore a 10 m o che determinano un volume d&#8217;invaso superiore a 100.000 mc.”. <br />
Sempre considerando le opere in questione come opere indipendenti, realizzabili a prescindere dalle opere di regolazione, le ricorrenti sostengono che opere complementari e conca ricadrebbero tra le opere “di difesa della laguna dal mare” e come tali esse sarebbero comunque soggette non alle norme generali ma alla legislazione speciale su Venezia.<br />Da ciò discenderebbe l’assoggettamento del progetto a VIA statale.<br />In altre parole, al riconoscimento della competenza statale, per quanto attiene all’autorizzazione e alla realizzazione delle opere in argomento, dovrebbe corrispondere la sottoposizione del relativo progetto a VIA statale: a quest’ultimo riguardo si evidenzia che la competenza statale in materia di VIA sulle opere “de quibus” discende dal combinato-disposto di cui ai sopra trascritti articoli 54, comma 1, lettera d) e 71, comma 1, lettere b) e d) del d. lgs. n. 112 del 1998.</p>
<p>2.1.2.- Le censure sopra riassunte possono essere esaminate e decise insieme.<br />
Esse sono infondate e vanno respinte.<br />
Pur differenziando le rispettive argomentazioni sotto taluni, peculiari profili, le parti ricorrenti muovono dall’assunto comune secondo il quale dall’esistenza di una stretta connessione tra opere complementari e opere mobili dovrebbe discendere la conseguenza che la procedura di VIA per le opere complementari non poteva essere che quella seguita per le opere di regolazione.<br />
La procedura di VIA statale “speciale” o “integrata” svolta per le opere di regolazione avrebbe dovuto essere applicata anche alle opere complementari. <br />
Il collegio, per contro, rileva, in primo luogo, che le opere dissipative e la conca di navigazione per grandi navi alla bocca di Malamocco sono autonome e indipendenti rispetto alle opere mobili dal punto di vista strutturale, tecnico–progettuale, dei finanziamenti (la realizzazione delle opere complementari è assicurata con le risorse rese disponibili dalla l. n. 388 del 2000 mentre i finanziamenti per le opere di regolazione discendono dall’applicazione della l. n. 443 del 2001 e dell’art. 13 della l. n. 166 del 2002), della localizzazione e dei tempi di realizzazione.<br />In particolare, la realizzazione delle dighe foranee è indipendente dalla esecuzione delle opere mobili; le scogliere (o lunate) sono eseguibili indipendentemente dalle paratoie (tanto è vero che le prime hanno formato oggetto di progettazione esecutiva e la loro costruzione è già iniziata, perlomeno alla bocca di Malamocco e alla bocca di Chioggia, mentre tutto questo, per le opere mobili, non è ancora avvenuto). <br />
Sotto il profilo funzionale, pur considerando che la finalità da perseguire è quella della integrazione e della complementarietà tra: a)interventi di difesa dalle acque alte; b)interventi di attenuazione dei livelli di marea e c)interventi diffusi, entro un “quadro sistemico e unitario” delle opere da realizzare (v. decisione del Consiglio dei ministri 15 marzo 2001 –secondo “considerato”); e che l’esito della fase progettuale relativa agli interventi diretti ad aumentare le capacità dissipative potrebbe determinare un adeguamento, o variazioni non sostanziali, delle opere mobili (cfr. dec. cit.: in realtà solo il progetto relativo alla conca di navigazione ha determinato modifiche, tutt’altro che significative, al progetto delle opere mobili); ciò nondimeno può plausibilmente ritenersi sussistente una –relativa- autonomia tra le opere mobili da una parte e le opere dissipative (dighe foranee alle tre bocche e sollevamento dei fondali alla bocca di Malamocco) dall’altra, dato che la finalità perseguita attraverso la realizzazione delle paratoie inerisce alla difesa dei centri abitati dalle acque alte eccezionali, mentre l’obiettivo avuto di mira con la realizzazione delle opere dissipative riguarda, più limitatamente, l’attenuazione dei livelli delle maree in laguna, attiene a una prima difesa dei centri abitati dall’impatto delle maree; funzioni che, sia pure entro un quadro di insieme unitario di interventi rivolti alla salvaguardia di Venezia, appaiono diverse (alle finalità suddette si può aggiungere, per quanto riguarda la diga foranea alla bocca di Malamocco, l’esigenza di creare un bacino protetto dal moto ondoso per consentire alle navi di meglio accedere alla conca di navigazione). <br />
Le opere dissipative – che, come si è già detto, sono eseguibili autonomamente e separatamente dalle opere mobili &#8211; appaiono efficaci di per sé, essendo in grado di ridurre anche da sole, vale a dire in assenza delle opere mobili, i livelli marini in laguna (di 2 &#8211; 4 cm.) e gli effetti delle maree sui centri abitati. <br />
Per ciò che riguarda la conca di navigazione alla bocca di Malamocco i termini della questione appaiono in parte differenti. <br />
Anzitutto non sembra preliminarmente inutile precisare che:<br />
&#8211; una conca di navigazione (per l’esattezza, una conca per ciascuna bocca) era già prevista nel progetto preliminare di massima delle opere da realizzare alle bocche di porto per la regolazione dei flussi di marea (anno 1989);<br />
&#8211; a quanto consta, la conca “scomparve” dagli atti progettuali dopo un giudizio critico espresso su di essa nel 1990 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;<br />
&#8211; la previsione della conca di navigazione “riaffiorò”, in concreto, dopo che il Consiglio dei ministri, nella seduta del 15 marzo 2001, sottolineò l’esigenza che venissero recepite “le indicazioni … dell’Autorità portuale”, in seguito alla delibera del C<br />
&#8211; si noti poi che nel 2003 (cfr. delibera Comitatone 3 aprile 2003) la conca di navigazione diverrà “struttura di accesso permanente alla bocca di Malamocco”, atta a liberare da reciproci vincoli la salvaguardia della portualità da una parte e la conserva<br />
Poiché il progetto della conca tende a soddisfare esigenze relative alla navigazione ben può ritenersi che, sotto questa angolazione, l’obiettivo perseguito con la costruzione della conca e lo scopo avuto di mira attraverso la realizzazione del gruppo di paratoie alla bocca di Malamocco siano diversi.E la diversità funzionale tra la conca di navigazione e la schiera di paratoie alla bocca di Malamocco va messa in risalto alla luce della delibera del Comitato ex art. 4 del 3 aprile 2003 che prevede la realizzazione di una “struttura di accesso permanente alla bocca di Malamocco” tale da rendere indipendenti le esigenze della salvaguardia dalle necessità attinenti alla portualità e alla navigazione.<br />
Sotto altra angolazione, tuttavia, il Collegio, pur dovendo rimarcare che la realizzazione della conca di navigazione è indipendente, dal punto di vista dei tempi di esecuzione, dalla costruzione del gruppo di paratoie alla bocca di Malamocco, non ignora che un collegamento funzionale tra conca di navigazione e opere mobili alla bocca di Malamocco potrebbe ritenersi sussistente poiché la conca serve a rendere possibile la navigazione della grandi navi tra mare e laguna:<br />
&#8211; durante il sollevamento delle paratoie alla bocca di Malamocco;<br />-nel corso dell’attività di manutenzione delle barriere mobili e- durante la costruzione delle barriere medesime (qualora la conca venga realizzata prima delle opere mobili).<br />Concludendo su questo punto può dirsi sussistente una –relativa- autonomia, anche sotto l’aspetto funzionale, sia pure entro un quadro di insieme unitario degli interventi rivolti alla salvaguardia di Venezia e alla conservazione della laguna, tra opere mobili da una parte e opere complementari considerate nel loro insieme dall’altra: viene perciò a mancare il presupposto dal quale le ricorrenti hanno preso le mosse nel formulare le principali censure sopra riassunte.<br />Tuttavia, anche a voler ritenere che tra opere dissipative e conca, considerate nel loro insieme, da una parte, e opere mobili dall’altra, sia configurabile un rapporto di connessione funzionale, essenzialmente perché le dighe foranee, ancorché eseguite autonomamente dalle opere mobili, dovrebbero comportare un minore utilizzo delle paratoie alla bocca di Malamocco; dovrebbero cioè determinare una diminuzione del numero annuo di chiusure delle paratoie, ciò non basterebbe per considerare i progetti delle dighe foranee, del rialzo dei fondali alla bocca di Malamocco e della conca di navigazione soggetti obbligatoriamente a VIA statale e, in particolare, a VIA statale unitaria e globale insieme con il progetto delle opere mobili.<br />L’esistenza di un collegamento funzionale tra opere che, pur concorrendo a un obiettivo generale comune –la salvaguardia di Venezia e la conservazione della sua laguna-, e pur inserendosi entro un quadro di interventi da considerare unitariamente e nel loro insieme, non si condizionano reciprocamente e restano realizzabili in modo indipendente le une dalle altre, non è sufficiente per alterare l’ordine naturale delle competenze per ciò che concerne l’individuazione del soggetto pubblico al quale spetta di eseguire la VIA, e per comportare l’obbligatorio assoggettamento degli elaborati progettuali delle opere medesime a una VIA statale unitaria e complessiva che coinvolga sia le opere mobili sia le opere complementari e la conca di navigazione.Le opere complementari non sono cioè indispensabili per la realizzazione delle opere mobili; né sono inscindibilmente integrate con queste ultime, sì da rendere accoglibile la tesi dell’asservimento degli elaborati progettuali relativi alle prime a una procedura di VIA statale complessiva e unitaria insieme con le seconde.<br />Si tratta di una varietà di interventi che concorrono certamente verso un identico obiettivo – la salvaguardia di Venezia e la conservazione della laguna (e sicuramente con questo significato, e in questi limiti, sussiste correlazione tra opere dissipative e opere mobili)-, ma che mantengono caratteristiche di distinzione e di specificità tali da escludere che gli elaborati progettuali riguardanti le dighe foranee, il rialzo del fondale alla bocca di Malamocco e la conca di navigazione siano da assoggettare obbligatoriamente a VIA statale e/o a una VIA statale unitaria e globale che tenga conto dell’impatto complessivo sull’ambiente provocato dagli interventi alle bocche lagunari valutati nel loro insieme.<br />Del resto, all’obiettivo della salvaguardia di Venezia e, segnatamente, della attenuazione del fenomeno dell’allagamento della città concorrono anche gli interventi diffusi e, in particolare, gli interventi di “rialzo delle pavimentazioni fino alle quote massime compatibili con il contesto storico, architettonico, monumentale e paesaggistico, comunque tenendo alla quota 120 cm.”.<br />Poiché anche gli interventi anzidetti contribuiscono a ridurre le acque alte dovrebbe ritenersi, seguendo il ragionamento delle ricorrenti, che anche gli interventi di rialzo delle pavimentazioni dovrebbero essere sottoposti a VIA statale unitaria e congiunta. 	Così però non è, né si è mai ritenuto di estendere la VIA statale ai progetti delle opere di difesa suindicati.<br />
Dighe foranee e conca non costituiscono poi modifica del progetto delle opere di regolazione, sottoposto a procedura di VIA statale “speciale” o “integrata” (e del resto la circostanza che nel 2001 il Consiglio dei ministri abbia evidenziato che tutti gli interventi preordinati alla salvaguardia di Venezia devono essere realizzati in un quadro sistemico e unitario non significa che le opere complementari costituiscano necessariamente integrazione o modifica progettuale di quelle di regolazione). 	<br />	<br />
Da ciò consegue l’inapplicabilità, alla vicenda in questione, dell’art. 1, comma 11, del d.P.R. 12 aprile 1996.<br />Sempre in relazione a quanto stabilisce il citato art. 1, comma 11, è inesatta l’affermazione delle ricorrenti secondo la quale il progetto relativo alla conca comporta modifiche al diverso progetto –quello delle opere mobili alla bocca di Malamocco- già sottoposto a VIA statale, con la conseguente necessità di sottoporre anche il progetto della conca a VIA statale.<br />Il su citato art. 1 comma 11 è diretto ad assicurare unitarietà della procedura di VIA qualora si debba provvedere alla realizzazione di opere e di impianti inseriti nell’elenco di cui agli allegati A e B al decreto stesso rientranti nella competenza delle regioni, i quali costituiscano modifica di opere o di impianti già valutati dal Ministero dell’ambiente.<br />La “ratio” della norma è evidente: consentire che la stessa autorità che ha eseguito la valutazione relativa a un’unica opera rientrante nelle proprie competenze valuti anche l’ulteriore progetto che costituisce modifica del progetto già assoggettato a VIA.<br />Nel caso di specie, peraltro, il progetto della conca di navigazione determina modifiche non significative, variazioni non sostanziali del progetto delle opere mobili da realizzare presso la bocca di Malamocco.<br />
La prevista realizzazione della conca lascia poco meno che inalterato il progetto relativo alle opere mobili da costruire alla bocca di Malamocco, non comporta variazioni a quest’ultimo progetto tali da far ritenere che debba trovare applicazione la disposizione di cui al citato art. 1 comma 11.<br />Le considerazioni su esposte esimono il collegio dal prendere posizione in merito a ulteriori, specifici rilievi mossi dalle difese delle parti resistenti e del CVN, con particolare riguardo alle osservazioni difensive secondo le quali nemmeno esisterebbe una normativa nazionale di riferimento in grado di attrarre per connessione la VIA relativa alle opere complementari, giacché le stesse opere mobili non rientrerebbero tra gli interventi soggetti obbligatoriamente a VIA statale ai sensi del DPCM n. 377 del 1988 (“Se le opere di regolazione –sostiene il CVN- non rientrano tra gli interventi obbligatoriamente soggetti alla VIA nazionale, non può trovare applicazione il d.P.R. 12 aprile 1996”). <br />
Ma anche a voler ritenere che il progetto della conca di navigazione modifichi in maniera significativa il progetto relativo alle opere mobili presso la bocca di Malamocco, non per ciò solo dovrebbe ritenersi esclusa la competenza regionale sulla VIA. Come è stato correttamente osservato dalla difesa del CVN nel corso della discussione dei giudizi, trattandosi di fattispecie di affidamento di opera pubblica in concessione ex l. n. 1137 del 1929 troverebbe applicazione l’art. 2, comma 2, del DPCM n. 377 del 1988 secondo cui nell’ipotesi, che qui ricorre, di affidamento in concessione ex l. n. 1137/29 “le amministrazioni competenti comunicano al Ministro dell&#8217;ambiente e al Ministro per i beni culturali ed ambientali il progetto esecutivo delle opere qualora contenga importanti variazioni rispetto alla progettazione di massima già oggetto di pronuncia di compatibilità ambientale. Il Ministro dell&#8217;ambiente può stabilire, entro venti giorni dalla comunicazione, che il progetto esecutivo sia sottoposto a sua volta alla procedura di cui all&#8217;art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349” (nella specie è vero che la particolarità delle opere mobili da eseguire ha determinato anche una soluzione procedurale per così dire “straordinaria” o “integrata” con riguardo alla VIA, ma è vero anche che si fa questione pur sempre di VIA statale, rientrante nell’àmbito della competenza del Ministro dell’ambiente). Orbene, nel caso in esame, dalla documentazione prodotta in giudizio e avente data successiva all’8 novembre 2002 e, in particolare, dall’esame del verbale della seduta del Comitatone 4 febbraio 2003 si desume che il Ministro dell’ambiente non ha ritenuto di far sottoporre il progetto complessivo a VIA statale. Anche per la ragione appena esposta la tesi attorea non potrebbe trovare accoglimento. <br />
Circa gli ulteriori profili rientranti nelle censure sopra riassunte il Collegio osserva:<br />
-che gli articoli 54, lettera d) e 71, lettere b) e d), del d. lgs. n. 112 del 1998, secondo cui, rispettivamente, “sono mantenute allo Stato, ai sensi dell&#8217;articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative…d) alla sal<br />
&#8211; che le opere complementari neppure rientrano, “direttamente e autonomamente”, tra quelle per le quali, ai sensi delle lettere h) o l) dell’art. 1 del DPCM n. 377 del 1988, dev’essere esperita VIA statale, ma vanno incluse tra gli interventi per i qualiLe dighe foranee non rientrano nella tipologia di opere di cui alla lettera l) dell’art. 1 del DPCM n. 377 del 1988. In particolare, le scogliere non determinano alcun volume di invaso in senso proprio.<br />Quanto alla lettera h), le opere complementari, la cui costruzione è prevista in mare, non costituiscono –né ineriscono a- porto commerciale marittimo, o a via navigabile accessibile a battelli con stazza superiore a 1350 t. .	In particolare, le scogliere servono esclusivamente per aumentare le capacità dissipative. Per quanto riguarda propriamente la conca di navigazione, va sottolineato che essa non è di per sé una via navigabile, bensì invece un’opera idraulica da utilizzare lungo una via navigabile per consentire ai natanti di superare dislivelli. Nella specie, la conca di navigazione alla bocca di Malamocco, anche se lunga più di 300 metri e larga quasi 50, data la sua peculiare funzione – consentire il naturale passaggio delle navi dal mare alla laguna &#8211; non è di per sé una “via navigabile”.<br /> <br />
E’ inoltre irrilevante il richiamo delle associazioni ricorrenti all’art. 5, commi 8 e 9, della l. n. 84 del 1994, nella parte in cui è previsto che spetta allo Stato l’onere per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione portuale per determinate categorie e classi di porti.<br />
Le disposizioni suddette si limitano infatti a delineare la ripartizione, tra Stato e regioni, degli oneri finanziari riguardanti la costruzione delle suindicate opere di grande infrastrutturazione, senza individuare l’autorità competente a esprimere il relativo giudizio di compatibilità ambientale.<br />
La disciplina legislativa richiamata dalle ricorrenti nel ricorso n. 291 del 2003, in altre parole, non attiene alla attribuzione di competenze in materia di VIA.<br />Correttamente perciò le opere complementari sono state fatte rientrare tra i lavori marittimi volti a modificare la costa mediante la costruzione di dighe e altri lavori di difesa dal mare di cui all’allegato 1–mocties della l. reg. n. 10 del 1999. <br />
&#8211; che è vero che l’art. 16, comma 4, del d. lgs. n. 190 del 2002 fa salve le previsioni relative alle leggi speciali per la salvaguardia di Venezia, ma è vero anche che nessuna delle leggi dirette a salvaguardare Venezia e la sua laguna disciplina la proc	In tema di assoggettamento di progetti a VIA si continua cioè ad avere riguardo al criterio di riparto di competenze individuato dalla normativa nazionale (v. DPCM n. 377 del 1988) e regionale (v. l. reg. Veneto n. 10 del 1999). 																																																																																												</p>
<p>2.2.- Con la seconda censura del ricorso n. 98 del 2003 viene contestata l’affermazione regionale secondo la quale “il quadro di riferimento progettuale evidenzia che la progettazione è congruente con quanto richiesto dai documenti approvati dal Consiglio dei ministri in data 15.3.2001 e dal Comitatone in data 6.12.2001”: ad avviso del Comune ricorrente non compete alla Regione Veneto stabilire se gli approfondimenti e le verifiche affidati al MAV con le deliberazioni sopra citate sono stati eseguiti o meno.<br />In altre parole, la valutazione di corrispondenza tra il “richiesto” (dal Consiglio dei ministri e dal Comitatone nel 2001) e il “prodotto” doveva essere fatta dal MAV o comunque da un organo dello Stato, data la competenza statale sulle opere in questione. Ma non risulta che detta valutazione sia stata eseguita.<br />
La censura è infondata.<br />
E’ sufficiente attribuire alla frase, sopra virgolettata, della Commissione regionale di VIA, il suo corretto significato: quello cioè di una dichiarazione incidentale, priva di rilievo necessariamente pregiudiziale ai fini dell’espressione della VIA; di un giudizio sfornito di alcuna rilevanza di tipo per dir così approvativo, nel senso che l’affermazione sopra citata non preclude ulteriori ed eventualmente differenti apprezzamenti da parte di altre autorità, competenti ad esprimere giudizi di congruenza tra progettazione eseguita e indirizzi formulati in sede di Comitatone ed eventualmente in altre –e alte &#8211; sedi.<br />
Va comunque soggiunto che il MAV –autorità proponente, ha formulato un giudizio favorevole di corrispondenza tra gli indirizzi stabiliti dal Consiglio dei ministri e dal Comitatone nel 2001 e l’attuazione tecnica degli stessi.<br />
Correttamente, pertanto, la difesa del CVN annota che l’inciso della Commissione regionale VIA, se da un lato comprova la corrispondenza tra indirizzi e attuazione tecnica, dall’altro nulla aggiunge alla legittimità della procedura di VIA regionale svolta.</p>
<p>2.3. &#8211; La terza censura, concernente eccesso di potere per falsità dei presupposti e difetto di istruttoria, viene dedotta muovendo dall’assunto che la competenza in tema di VIA relativamente alle opere complementari spetti alla Regione.<br />
Per il Comune, la Regione Veneto avrebbe espresso il proprio giudizio di compatibilità ambientale senza considerare le gravi carenze tecniche di progettazione delle opere complementari.<br />
Inoltre, premesso che le aree delle testate della penisola del Cavallino e delle isole del Lido e di Pellestrina, nonché estese superfici lagunari, sono indicati come siti proposti di importanza comunitaria (PSIC), ai sensi della direttiva europea Habitat, e come tali esse sono destinate a risentire negativamente gli impatti delle opere, si rileva che ciò avrebbe richiesto, per tutti gli interventi che possono alterare gli habitat indicati come protetti, una specifica relazione di incidenza ambientale, che manca nella documentazione dello studio.<br />
A questo proposito il Collegio – considerato il parametro indiretto del sindacato del giudice amministrativo in tema, in generale, di apprezzamenti tecnici e, in particolare, di valutazioni di peculiari tesi tecnico –scientifiche che si vengano a contrapporre nel corso di una procedura- rileva che le osservazioni, esposte dal Consiglio comunale con l’ordine del giorno votato nella seduta del 23 settembre 2002, sono state adeguatamente considerate dall’Amministrazione regionale, conformemente agli articoli da 17 a 19 della l. reg. n. 10 del 1999 (cfr. pagine 8 e seguenti del parere n. 42/02 della Commissione regionale di VIA; v. anche da pag. 11 –valutazioni conclusive).<br />
Né costituisce vizio di legittimità del giudizio regionale l’avere (parzialmente) disatteso, in modo motivato (anche, occorrendo, mediante rinvio a documenti del MAV o del CVN – v., ad es., pag. 8 parere Commissione regionale VIA), gli argomenti addotti dal Comune. <br />
Quanto alla omessa presentazione di una specifica relazione di incidenza ambientale va rilevato: <br />
&#8211; che la relazione di incidenza è richiesta nel caso in cui il progetto si riferisca a interventi ai quali non si applica la VIA;<br />&#8211; che invece per i progetti assoggettati a VIA la valutazione di incidenza è compresa nell’ambito della (più ampia) procedura stessa (sul fatto che la valutazione di incidenza viene assorbita dalla VIA v. TAR Toscana n. 5222 del 2003);<br />&#8211; che nella specie lo studio di impatto ambientale relativo alle opere complementari e alla conca di navigazione “comprende” la relazione di incidenza ambientale (v. relazione CVN, datata ottobre 2002, di valutazione di incidenza aree PSIC), cosicché risu</p>
<p>2.4. &#8211; Con il quarto motivo viene dedotto il vizio di contraddittorietà tra la deliberazione della Giunta regionale n. 3109 del 2002, favorevole alle opere complementari “con prescrizioni”, e il parere della Commissione regionale VIA, soltanto parzialmente favorevole alle opere suddette e contenente, per il progetto relativo alla diga foranea alla bocca di Chioggia, un parere perplesso, e per l’opera da costruire alla bocca di Lido un parere negativo.In realtà non sussiste alcuna contraddittorietà tra la DGRV n. 3109/02 e il parere della Commissione regionale di VIA.<br />Dalla lettura della delibera n. 3109 si ricava che la Giunta regionale ha recepito integralmente il parere n. 42/02 della Commissione regionale di VIA, “facendolo proprio”, e che il parere suddetto “forma parte integrante” della DGRV. Con la conseguenza che –come riconoscono le stesse difese delle resistenti- l’esito della VIA regionale, per quanto riguarda la diga foranea alla bocca di Lido, è stato negativo e, con riguardo alla scogliera alla bocca di Chioggia è stato favorevole con condizioni. Per la diga foranea alla bocca di Lido la procedura andrà rinnovata.<br />Dunque la DGRV n. 3109/02, nel “prendere atto”, “facendolo proprio”, del parere n. 42/02, facente “parte integrante” della delibera stessa, è pienamente coerente con il parere della Commissione regionale VIA.<br />2.5.-Con il quinto motivo, recante violazione della l. reg. n. 10 del 1999, il ricorrente muove dalla premessa che le opere complementari, se non hanno rilevanza nazionale, hanno sicuramente rilevanza almeno sovra regionale, con conseguente applicazione dell’art. 22 della l. reg. n. 10 del 1999 secondo il quale, per le opere aventi rilievo sovra regionale, seppure localizzate sul territorio della Regione, in sede di VIA la Giunta regionale è chiamata a esprimere semplicemente un parere.<br />Quest’ultima censura è manifestamente infondata.<br />L’art. 22 della l. reg. n. 10 del 1999, intitolato “Partecipazione della Regione alla procedura di V.I.A. di cui all’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349”, prevede, al comma 1, che per i progetti assoggettati alla procedura di VIA ai sensi dell&#8217;articolo 6, comma 4 della l. n. 349 del 1986, il parere richiesto è espresso dalla Giunta regionale.Si tratta di una disposizione pienamente conseguente rispetto alla disciplina statale in materia di VIA.<br />Infatti, l’art. 6, comma 4, della l. n. 349 del 1986 stabilisce che il Ministro dell’ambiente deve pronunciarsi relativamente al giudizio di compatibilità ambientale “sentita la Regione interessata”. <br />
Perde quindi consistenza l’argomento del ricorrente, se si considera che, come già argomentato, le opere complementari non sono assoggettabili a procedura di VIA statale e che le stesse sono state legittimamente sottoposte a procedura di VIA regionale ai sensi della l. reg. n. 10 del 1999.<br />In conclusione, il ricorso n. 98 del 2003 va respinto.<br /> 3.1.-Quanto al primo motivo del ricorso n. 226 del 2003, si rinvia a quanto detto sopra, al p. 2.1..<br />
3.2. &#8211; Con la seconda censura viene dedotto il vizio di non congruenza tra il p. 1. e il p. 2. del dispositivo della DGRV n. 3109 del 2002.<br />Al p. 2. la Giunta regionale ha deliberato di “esprimere ai sensi della l. reg. n. 10 del 1999 giudizio favorevole di compatibilità ambientale per l’intervento in oggetto con le prescrizioni specificate in premesse”. Al p. 1. la Giunta regionale ha preso atto, “facendolo proprio, del parere n. 42 espresso dalla Commissione regionale VIA nella seduta del 4 novembre 2002 allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante”. Sennonché, il parere n. 42 non esprimeva parere positivo su tutte le opere complementari alle tre bocche di porto e sulla conca di navigazione alla bocca di Malamocco, contemplata dallo studio di impatto ambientale presentato dal MAV e per le quali era stata richiesta la VIA. Invero, la Commissione regionale ha reso un parere favorevole solo per le opere da realizzarsi alla bocca di Malamocco e per la conca di navigazione. <br />
Per l’opera alla bocca di Chioggia il parere risulta favorevole ma condizionato.<br />
Per l’opera alla bocca di Lido il parere risulta non favorevole. <br />
Di qui la conclusione che il giudizio univocamente favorevole di cui al p. 2. del dispositivo della delibera della Giunta regionale contrasta con la dichiarata volontà di fare proprio il parere espresso dalla Commissione regionale, in parte negativo.<br />Sotto un secondo profilo la ricorrente aggredisce il giudizio di compatibilità ambientale condizionato riguardante le opere complementari alla bocca di Chioggia.<br />In particolare, viene contestata l’ammissibilità di una valutazione favorevole condizionata però a “che in sede di progettazione esecutiva si approfondiscano gli effetti delle opere sulla circolazione e sulla qualità delle acque lungo i litorali e che si verifichi la necessità di salvaguardare le opere mobili dagli effetti delle mareggiate”.<br />Se può ammettersi una valutazione favorevole con prescrizioni, riguardanti la fase della esecuzione dei lavori, non pare ammissibile una valutazione positiva condizionata ad approfondimenti progettuali: il giudizio di VIA non può che essere espresso “allo stato” e cioè in ordine al progetto esaminato quale esso è.<br />
Se la sufficienza del progetto in ordine a determinati effetti ambientali non è sicura, la valutazione “allo stato” avrebbe dovuto essere negativa, o sospesa per gli ulteriori approfondimenti.<br />Anche il secondo motivo va respinto.<br />In realtà sussiste coerenza tra la DGRV n. 3109 del 2002 e il parere n. 42/02 della Commissione regionale di VIA, oltre che all’interno della delibera della Giunta.<br />Come si è visto sopra al p. 2.4., il provvedimento finale della procedura di VIA regionale ha recepito integralmente il parere n. 42/02 della Commissione regionale di VIA, “facendolo proprio”, e il parere suddetto “forma parte integrante” della DGRV. Con la conseguenza che –come riconoscono le stesse difese delle resistenti- il giudizio reso con la DGRV n. 3109/02 deve ritenersi immediatamente positivo solamente per quanto riguarda gli interventi da realizzare in corrispondenza della bocca di Malamocco, mentre il giudizio positivo definitivo riguardante la diga foranea da costruire in prossimità della bocca di Chioggia resta subordinato ad alcuni approfondimenti tecnico –progettuali o, più precisamente, risulta condizionato all’osservanza di prescrizioni “in sede di progettazione esecutiva” e, circa la diga foranea da realizzare alla bocca di Lido, il giudizio di compatibilità ambientale è negativo, salva la rinnovazione della procedura.<br />
Vi è poi coerenza anche all’interno della DGRV n. 3109/02, tra il p. 1) e il p. 2) della delibera stessa. Con la delibera n. 3109/02, insomma, la Giunta regionale si è pienamente adeguata al parere n. 42/02 della Commissione regionale di VIA.<br />Occorre aggiungere che l’ammissibilità di un giudizio regionale di compatibilità ambientale condizionato, contenente prescrizioni, vincoli o limiti, è prevista dall’art. 19 della l. reg. n. 10 del 1999.<br />E che rientra nei poteri della Regione, eventualmente su sollecitazione di soggetti interessati, eseguire verifiche sul rispetto, da parte di MAV e CVN, delle prescrizioni imposte con il parere della Commissione regionale di VIA.3.3.-Con il terzo motivo la ricorrente, sempre muovendo dalla “subordinata e contestata ipotesi” che la competenza in tema di VIA relativamente alle opere complementari e alla conca di navigazione spetti alla Regione, evidenzia una serie di circostanze che costituirebbero sintomi di un esercizio inadeguato del potere di valutazione ambientale.<br />E da ultimo lamenta la circostanza che la Regione, pur menzionando, nelle premesse della delibera n. 3109, il parere –negativo- dell’Amministrazione provinciale di Venezia, non ne ha tenuto conto, come risulta dal fatto che alcune delle questioni sollevate nel parere provinciale non sono state prese in considerazione né dalla Commissione regionale di VIA né dalla Giunta regionale.Circa i profili di censura sopra sintetizzati, anch’essi da disattendere, ribadita la ristrettezza dell’ambito del sindacato del giudice amministrativo in tema, in generale, di apprezzamenti tecnici e, in particolare, di valutazioni di peculiari tesi tecnico –scientifiche che si vengano a contrapporre nel corso di una procedura, va precisato:<br />
&#8211; che sono state prese in esame anche soluzioni alternative a quella della realizzazione delle dighe foranee (ma, ad esempio, non è stata ritenuta percorribile l’alternativa del rilevante rialzo dei fondali presso tutte e tre le bocche di porto);<br />&#8211; che, quanto alla dedotta omessa considerazione di diversi scenari previsionali di innalzamento del livello medio del mare (l.m.m.) e alla scorretta assunzione, quale parametro per valutare l’efficacia degli interventi, della sola ipotesi di innalzamento<br />
&#8211; che, più in generale, circa queste e altre consimili contestazioni, a parte il rischio –come si è accennato sopra- di sconfinare in un inammissibile sindacato di merito sulle scelte tecnico –discrezionali fatte dall’Amministrazione, non risulta comunque<br />
&#8211; che Ministero dei trasporti e della navigazione e Autorità portuale, che hanno partecipato al Gruppo di lavoro del 1999, concorrendo pertanto all’assunzione delle relative decisioni, hanno concordato sul fatto che la costruzione della conca di navigazio<br />
-che, circa l’omessa illustrazione dei risultati dell’analisi economica costi –benefici riguardante la realizzazione della conca di navigazione, come previsto dall’art. 4, comma 3, del DPCM 27 dicembre 1988, la disposizione richiamata dalla Provincia non- che la Regione ha adeguatamente considerato le osservazioni fatte pervenire dall’Amministrazione provinciale, conformemente agli articoli da 17 a 19 della l. reg. n. 10 del 1999 (cfr. pagine 7 e seguenti del parere n. 42/02 della Commissione regionale d<br />
&#8211; che risulta rispettata la disciplina sopranazionale in materia di siti di importanza comunitaria (PSIC e ZPS –v. “supra”, p. 2.3. sent.).<br />
Anche il ricorso n. 226 del 2003 dev’essere perciò respinto.</p>
<p>4.1. &#8211; Restano da esaminare i motivi dal terzo al decimo del ricorso n. 291 del 2003.<br />Con il terzo motivo le associazioni ricorrenti sostengono che nel parere della Commissione regionale di VIA e nella DGRV n. 3109 del 2002 non si motiva circa la competenza della Regione in tema, appunto, di VIA sul progetto relativo alle opere complementari, nonostante l’esistenza di osservazioni, in punto (in)competenza, da parte non solo della Provincia di Venezia ma anche del Ministero dell’ambiente.<br />La censura è infondata. <br />
Dall’esame della l. reg. n. 10 del 1999, che agli articoli da 16 a 19 contiene una specifica disciplina della procedura di VIA regionale che prevede appositi apporti partecipativi, si desume che l’amministrazione regionale non è obbligata a spiegare le ragioni per le quali procede, appunto, a VIA regionale. Le valutazioni degli organi regionali competenti si concentrano sull’impatto ambientale, con conseguente dovere di indicare i motivi per i quali viene espresso giudizio positivo o negativo di compatibilità ambientale (nella specie non si dubita della congruità, sotto i profili della completezza istruttoria e dell’adeguatezza della motivazione, degli atti regionali).<br />In ogni caso non può negarsi che, quantunque non esplicitamente richiamata nelle premesse degli atti regionali impugnati, della procedura regionale iniziata il 4 luglio 2002 abbia fatto parte anche la nota 31 luglio 2002 dell’Assessore regionale alla politiche dell’ambiente.<br />Con la nota medesima sono state esposte, con diffuse argomentazioni, le ragioni per le quali il progetto delle opere complementari doveva essere sottoposto a procedura di VIA regionale.<br />
Argomentazioni che – solo implicitamente, è vero, ma non per ciò meno sicuramente- Commissione regionale di VIA e Giunta regionale –si noti, su relazione dello stesso Assessore alle politiche dell’ambiente- hanno fatto proprie affermando che le opere complementari si configurano come opere costiere destinate a combattere l’erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa mediante costruzione di dighe, moli e altri lavori di difesa dal mare, e come tali sono assoggettate alla procedura di VIA regionale.<br />
4.2. &#8211; Con il quarto motivo le ricorrenti deducono la violazione dell’art. 18, comma 2, della l. reg. n. 10 del 1999, il quale stabilisce che entro 135 giorni dalla data indicata all’art. 18, comma 1, “e per una sola volta, la struttura competente per la VIA richiede al soggetto proponente le integrazioni eventualmente necessarie; la richiesta sospende i termini del procedimento che ricominciano a decorrere con la presentazione delle integrazioni richieste”.La violazione di legge viene dedotta con riferimento alla richiesta di documentazione integrativa fatta il 7 ottobre 2002, quindi dopo la scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni e dei pareri, dalla Commissione regionale di VIA all’autorità competente, in base al su citato art. 18 comma 2. Documentazione integrativa che è stata acquisita dalla struttura regionale il 14 ottobre 2002.<br />Le ricorrenti espongono che “delle due l’una: o la Regione ha illegittimamente privato le ricorrenti della possibilità di presentare osservazioni sulla documentazione integrativa richiesta, o la norma che consente tale privazione è essa stessa costituzionalmente illegittima per la parte in cui, vanificando le funzioni proprie dei pareri, delle osservazioni e dell’istruttoria pubblica, non garantisce in modo costituzionalmente adeguato i valori costituzionali sottesi alla procedura di VIA”.<br />Prima di tutto va precisato, in diritto, che l’art. 18, comma 1, della l. reg. n. 10 del 1999 stabilisce che entro i 135 giorni indicati nello stesso comma 1 “la commissione VIA esprime il proprio parere sull’impatto ambientale dell’…opera…sulla base (tra l’altro) delle osservazioni di cui al comma 2 dell’art. 16 (che permette a chiunque intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti conseguenti alla realizzazione dell’intervento di presentare osservazioni) e delle controdeduzioni di cui al comma 3 dell’art. 17” (il quale impone alla struttura regionale competente per la VIA di trasmettere le osservazioni eventualmente formulate ai sensi del comma 2 dell’art. 16 al soggetto proponente affinché quest’ultimo possa inviare le proprie controdeduzioni). </p>
<p>In fatto:<br />
il MAV ha presentato il progetto e il relativo SIA, predisposti dal CVN, alla struttura regionale competente;</p>
<p>-la Commissione regionale VIA, ai sensi dell&#8217;art. 16 comma 2, ha consentito a chiunque avesse interesse di esaminare la documentazione presentata dal proponente e di formulare osservazioni al riguardo;<br />
-le osservazioni delle associazioni ricorrenti sono state trasmesse al MAV il quale ha controdedotto;<br />
-il 7 ottobre 2002 la Commissione ha richiesto al proponente &#8220;documentazione integrativa&#8221;, che è stata acquisita il successivo 14 ottobre;<br />
-il 4 novembre 2002, con parere n. 42, la Commissione regionale VIA si è pronunciata sull&#8217;impatto ambientale dell&#8217;opera in base anche alle osservazioni e alle controdeduzioni sopra citate.<br />
Ora, il Collegio può esimersi dal verificare la fondatezza della tesi difensiva del CVN secondo la quale, a quanto è dato capire, l&#8217;art. 18, comma 2, della l. reg. n. 10/99 non troverebbe applicazione nel caso di specie perché tra le &#8220;integrazioni&#8221; alle quali si riferisce la disposizione stessa dovrebbero farsi rientrare esclusivamente le &#8220;integrazioni al progetto&#8221; o al SIA e non anche, più in generale, qualsiasi elemento documentale integrativo; indipendentemente, si diceva, dalla questione attinente alla applicabilità dell&#8217;art. 18 comma 2 al caso in argomento appare erroneo l&#8217;assunto dal quale prendono le mosse le ricorrenti: l&#8217;assunto cioè per cui se la richiesta di integrazione interviene dopo la scadenza dei 50 giorni concessi a chiunque vi abbia interesse per presentare osservazioni sull&#8217;opera, non parrebbe potersi consentire agli interessati medesimi di presentare osservazioni &#8220;supplementari&#8221; sugli elementi integrativi richiesti dalla Commissione e prodotti dal proponente.<br />
Il presupposto interpretativo pare erroneo perché, se è vero che l&#8217;art. 18, comma 2, stabilisce che &#8220;la richiesta (di integrazioni) sospende i termini del procedimento&#8221;, è vero anche che subito dopo la norma aggiunge che &#8220;i termini del procedimento ricominciano a decorrere con la presentazione delle integrazioni richieste&#8221;. Viene impiegata una locuzione identica a quella che il legislatore statale (v. d.l. n. 153 del 1980, conv. in l. n. 299 del 1980 -art. 7) utilizzò in tema di esercizio del controllo da parte della Commissione centrale per la finanza locale (CCFL) sulle modifiche delle piante organiche dei dipendenti degli enti locali (&#8220;La commissione centrale per la finanza locale deve provvedere all&#8217;esame delle deliberazioni entro novanta giorni dal ricevimento. In caso di motivata richiesta di chiarimenti…il predetto termine rimane sospeso e ricomincia a decorrere dal giorno in cui perviene la risposta dell&#8217;ente. Trascorso il suindicato termine, senza che la commissione centrale per la finanza locale abbia adottato alcun provvedimento, la deliberazione diventa esecutiva&#8221;).<br />
La giurisprudenza (Cons. St., Sez. IV, nn. 1207 del 1999, 590 del 1997, 862 del 1994 e 806 del 1991; Sez. V, n. 407 del 1999), muovendo dal presupposto interpretativo implicito della presunzione di conformità della norma predetta al principio di buon andamento, ha segnalato che la richiesta di chiarimenti da parte della CCFL, postulando un termine pieno per una deliberazione &#8220;informata&#8221; dopo che siano state ricevute le controdeduzioni, produce l&#8217;effetto della interruzione e non della sospensione del termine cosicché, pervenute le controdeduzioni, esso decorre &#8220;ex novo&#8221; per l&#8217;intero periodo previsto.<br />
Come dunque la giurisprudenza, nella materia appena ricordata, ha stabilito che la richiesta di chiarimenti produce un effetto interruttivo e non sospensivo, con la conseguenza che dalla data in cui pervengono gli elementi integrativi decorre ex novo per intero il termine previsto &#8220;ex lege&#8221;, così, per analoghi motivi di coerenza con il principio di buon andamento, la richiesta di cui all&#8217;art. 18 comma 2 della l. reg. n. 10 del 1999 produce un effetto interruttivo del termine suddetto, e non meramente sospensivo, sicchè il termine di cui all&#8217;art. 16 decorre &#8220;ex novo&#8221; dalla data in cui pervengono gli elementi integrativi.<br />
Va soggiunto che le ricorrenti non hanno rilevato l&#8217;illegittimità del parere n. 42/02 per essere stato reso prima dello scadere del termine ulteriore in base all&#8217;interpretazione appena data dell&#8217;art. 18 comma 2.<br />
Se così è, da una parte la questione di costituzionalità adombrata dalle ricorrenti è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza poiché le ricorrenti medesime hanno preso le mosse da un presupposto interpretativo erroneo.	In ogni caso, il fatto che le ricorrenti non siano state messe in grado di presentare osservazioni &#8220;supplementari&#8221; in relazione ai documenti integrativi richiesti dalla Commissione regionale di VIA e prodotti dall&#8217;autorità proponente non determina l&#8217;illegittimità del parere n. 42/02 perché, come risulta dalle premesse del parere medesimo, il contraddittorio con gli enti locali e i privati interessati è stato comunque assicurato, è stato ampio e di esso la Commissione VIA e la Giunta regionale hanno adeguatamente tenuto conto. 																																																																																												</p>
<p>4.3. -Con la quinta censura viene dedotta anzitutto la violazione delle leggi nn. 171 del 1973, 798 del 1984 e 139 del 1992.	Si sostiene in particolare che le opere complementari contrasterebbero con gli obiettivi e le prescrizioni delle leggi speciali su Venezia, con specifico riferimento alla parte in cui la legislazione speciale stabilisce l&#8217;obbligo di assicurare &#8220;l&#8217;equilibrio idraulico e idrogeologico della laguna e la riduzione di livelli marini in laguna&#8221; (articoli 1 e 12 della l. n. 171 del 1971) e l&#8217;obbligo di assicurare &#8220;studi, progettazioni, sperimentazioni ed opere volte al riequilibrio idrogeologico della laguna, all&#8217;arresto e all&#8217;inversione del processo di degrado del bacino lagunare e all&#8217;eliminazione delle cause che lo hanno provocato, all&#8217;attenuazione dei livelli delle maree in laguna… nel rispetto (di) caratteristiche di sperimentalità, reversibilità e gradualità…&#8221;.  																																																																																												</p>
<p>Orbene, tenuto conto delle finalità enunciate dalla legislazione speciale, e dello scopo perseguito in via preminente mediante la costruzione delle dighe foranee e il rialzo del fondale presso la bocca di Malamocco -aumento delle capacità dissipative e quindi attenuazione dei livelli marini in laguna (di circa 2 -4 cm.)- , non si comprende in quale modo i provvedimenti regionali impugnati, emessi in materia di compatibilità ambientale, relativamente alle opere complementari suddette, contrastino con le finalità indicate dalla legislazione speciale per Venezia.<br />
Quanto poi al secondo profilo della censura, con il quale viene rilevata l&#8217;inosservanza di prescrizioni contenute nella decisione del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2001 e nella delibera 6 dicembre 2001 del Comitato ex art. 4, il Collegio rileva che:</p>
<p>&#8211; la conca di navigazione per grandi navi alla bocca di Malamocco è stata inserita negli elaborati tecnico -progettuali in base alle indicazioni emerse durante lo sviluppo degli studi e delle prove sperimentali, &#8220;recependo le indicazioni…dell&#8217;Autorità por</p>
<p>&#8211; per ciò che riguarda il sollevamento dei fondali, in primo luogo &#8220;tendere&#8221; al ripristino delle condizioni esistenti prima della costruzione dei moli e dei grandi canali di navigazione (cfr. dec. Cons. min. 15 marzo 2001 cit.) esprime un obiettivo soltan</p>
<p>&#8211; in secondo luogo, a parte il fatto che non risulta prodotto in giudizio, in allegato alla delibera del Comitatone del 6 dicembre 2001, alcuno schema progettuale contenente, come sostengono le ricorrenti, la previsione del rialzo dei fondali in corrispon</p>
<p>&#8211; in conclusione, non sussiste alcuna apprezzabile incoerenza tra gli atti impugnati, da una parte, e la decisione 15 marzo 2001 del Consiglio dei ministri e il parere 6 dicembre 2001 del Comitatone dall&#8217;altra.<br />
4.4. -Con il sesto motivo, concernente la violazione del d. lgs. n. 490 del 1999, si sottolinea che le opere in questione, pur ricadendo in aree soggette a vincolo paesistico-ambientale e storico-artistico o, comunque, pur ricadendo in aree immediatamente adiacenti a quelle vincolate, sarebbero state progettate, valutate e approvate senza la partecipazione del Ministero per i beni e le attività culturali, e senza avere acquisito il parere della Commissione per la salvaguardia di Venezia, previsto dall&#8217;art. 6 della l. n. 171 del 1973.</p>
<p>Inoltre, poiché le opere complementari ricadono anche in aree, o comunque nelle vicinanze di aree, che con d.m. 3 aprile 2000 sono state proposte all&#8217;Unione europea quali siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive CE nn. 92/43 e 79/409, la deliberazione regionale impugnata deve ritenersi illegittima per non avere preso in considerazione questa circostanza e per non avere considerato che le opere che ricadono in dette aree debbono essere necessariamente oggetto di VIA integrata con una specifica valutazione di incidenza degli effetti dell&#8217;opera su habitat, flora e fauna, proprio in relazione al loro inserimento in aree particolarmente pregiate e sensibili dal punto di vista ambientale.</p>
<p>Ai profili di censura sopra riassunti va replicato evidenziando prima di tutto:<br />
-che le dighe foranee, e il rialzo del fondale presso la bocca di Malamocco sono previsti in mare e non sono compresi in alcun vincolo; e<br />
-che per ciò che riguarda la conca di navigazione, pur dovendosi dare atto che le difese di MAV e di CVN non hanno smentito l&#8217;affermazione delle ricorrenti secondo cui l&#8217;Amministrazione per i beni e le attività culturali non ha partecipato al procedimento	A parte questo, il profilo di censura, così come formulato, somiglia a un motivo -proposto nel ricorso n. 307 del 2004- con il quale è stato sostenuto che l&#8217;intervento relativo alla conca di navigazione, comportando la demolizione di un tratto di circa 350 metri delle diga sud di Malamocco, interesserebbe un&#8217;area vincolata.																																																																																												</p>
<p>A questo proposito non pare inutile rammentare che la Sezione, al p. 3.4. -v. pagina 94 e seguenti- della sentenza, pubblicata in pari data, emessa sui ricorsi nn. 315/02, 307/04 e 981/04, ha ritenuto che l&#8217;intervento relativo alla conca interessi non i Murazzi dello Zendrini, immobile riconosciuto di particolare interesse con un d.m. del 1967, ma la diga sud di Malamocco, che non risulta inclusa nel d.m. di vincolo del &#8217;67.	Nel rinviare, come prevede l&#8217;art. 9 della l. n. 205 del 2000, agli argomenti addotti dalla Sezione a sostegno della conclusione appena esposta, si ribadisce che nel parere 3 dicembre 2003 del Comitato di settore si afferma che &#8220;nessuna opera riguardante le bocche di porto interessa direttamente manufatti vincolati ex art. 2 del d. lgs. n. 490 del 1999&#8221; (cfr. l. n. 1089 del 1939). 																																																																																												</p>
<p>In ogni caso -e l&#8217;argomento che segue assume rilievo decisivo-, il profilo di censura concernente la mancata partecipazione ministeriale -&#8220;recte&#8221;: soprintendentizia- va superato rimarcando che in vista della realizzazione della struttura di accesso permanente alla bocca di Malamocco saranno acquisite in futuro, ove del caso, dalla Soprintendenza competente, le autorizzazioni o le approvazioni, o i nulla -osta normativamente richiesti.	In altre parole, gli atti impugnati non dovevano necessariamente essere preceduti dal nulla -osta soprintendentizio, in quanto che l&#8217;atto permissivo della Soprintendenza, ove necessario, sarebbe intervenuto in un momento successivo.	E&#8217; sotto quest&#8217;ultima angolazione che, giustamente, la difesa regionale rileva che l&#8217;unica opera attualmente in corso di esecuzione, per la quale la VIA regionale si è conclusa con un giudizio positivo, è la diga foranea da realizzare nello specchio di mare antistante la bocca di Malamocco. 																																																																																											</p>
<p>L&#8217;omessa partecipazione al procedimento non comporta dunque l&#8217;illegittimità degli atti impugnati.<br />
Quanto poi alla dedotta mancanza del parere della Commissione per la salvaguardia di Venezia, effettivamente l&#8217;avviso della Commissione per la salvaguardia del 20 gennaio 2004 si riferisce esclusivamente alle opere di regolazione e non anche alle opere complementari.	Ma non poteva essere diversamente, visto che le opere complementari si trovano al di fuori della conterminazione lagunare, soltanto all&#8217;interno della quale l&#8217;art. 6 della l. n. 171 del 1973 delimita le attribuzioni della Commissione.	La mancanza del parere della Commissione per la salvaguardia non influisce, quindi, sulla legittimità degli atti impugnati. 																																																																																											</p>
<p>Circa la ritenuta violazione delle direttive CE in tema di protezione dei (P)SIC e delle ZPS si rinvia, anche ai sensi dell&#8217;art. 9 della l. n. 205 del 2000, agli argomenti addotti sopra, al p. 2.3., nel respingere l&#8217;ultimo profilo della terza censura del ricorso n. 98 del 2003.<br />
4.5.-Il settimo motivo si incentra sull&#8217;affermata illegittimità della deliberazione del CIPE del 29 novembre 2002 con la quale è stato disposto il finanziamento delle opere in questione per 450 milioni di euro.<br />
Con la prima parte della censura le ricorrenti hanno richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. 5824 del 2002 secondo cui l&#8217;inserimento di un&#8217;opera nel programma triennale di cui all&#8217;art. 14 della l. n. 109 del 1994 dev&#8217;essere necessariamente preceduto da un adeguato studio di realizzabilità dell&#8217;intervento con la conseguenza che, in assenza di tale studio, non sarebbe possibile includere l&#8217;opera nel programma.<br />
Le ricorrenti hanno precisato che, in base alla sentenza sopra citata, la scelta di disporre i finanziamenti per una determinata opera &#8220;è atto fondamentale di individuazione degli obiettivi concreti da raggiungere, cui corrisponde la facoltà di verifica dei cittadini, singoli o associati, sulla congruità e la correttezza delle scelte effettuate. L&#8217;eventuale dispersione di risorse finanziarie non utilizzate per l&#8217;inserimento di opere non realizzabili non è cosa che riguardi solo gli amministratori e la loro eventuale responsabilità politica ma, in primo luogo, le comunità locali che vedono frustrata la legittima aspettativa a migliori condizioni di vita determinate dalla realizzazione delle opere programmate&#8221;.<br />
Applicando le statuizioni suddette alla fattispecie in esame dovrebbe essere giudicata illegittima la deliberazione 29 novembre 2002 del CIPE, dato che il finanziamento in questione è stato illegittimamente disposto &#8220;in assenza dei presupposti idonei a garantire sufficiente certezza in ordine alla realizzabilità di tutto il complesso del MOSE&#8221;.<br />
Per respingere anche il suesposto segmento di censura appare risolutivo evidenziare che la decisione del Consiglio di Stato richiamata dalle ricorrenti è priva di rilevanza ai fini della soluzione da dare alla questione sopra riassunta.<br />
Con la sentenza predetta il Giudice d&#8217;appello era stato chiamato a decidere circa la necessità di eseguire, prima dell&#8217;inserimento di un&#8217;opera nel programma triennale di cui all&#8217;art. 14 della l. n. 109 del 1994, uno studio di realizzabilità dell&#8217;intervento.<br />
Nel caso in esame invece, sotto un primo aspetto le opere di regolazione sono previste per legge (v. art. 3 della l. n. 139 del 1992), e il sistema MOSE è compreso nel programma, di cui all&#8217;art. 1 della l. n. 443 del 2001, approvato con la deliberazione del CIPE del 21 dicembre 2001.<br />
Sotto un secondo aspetto, la fattibilità dell&#8217;intervento deve ritenersi fuori discussione tenuto conto di tutti gli studi eseguiti e della procedura di VIA che si è positivamente conclusa.<br />
L&#8217;effettiva eseguibilità dell&#8217;intervento risulta perciò adeguatamente comprovata.<br />
In secondo luogo, premesso che l&#8217;art. 3 della l. n. 139 del 1992 stabilisce che:</p>
<p>(comma 1) &#8220;gli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici di cui all&#8217;articolo 2, comma 1 (il quale rinvia, essenzialmente, all&#8217;art. 3 lettera a), c), d) ed l) della l. n. 798 del 1984 -n. d. est.) sono eseguiti secondo il piano generale degli interventi approvato dal (Comitato ex art. 4) nell&#8217;adunanza del 19 giugno 1991;</p>
<p>(comma 2) nell&#8217;ambito del piano di cui al comma 1, i fondi disponibili sono impiegati per interventi relativi a:</p>
<p>a) opere di regolazione delle maree;</p>
<p>b) adeguamento e rinforzo dei moli foranei alle tre bocche lagunari;</p>
<p>c) difesa dalle acque alte degli abitati insulari;</p>
<p>d) ripristino della morfologia lagunare;</p>
<p>e) arresto del processo di degrado della laguna;</p>
<p>f) difesa dei litorali;</p>
<p>g) sostituzione del traffico petrolifero in laguna;</p>
<p>h) apertura delle valli da pesca all&#8217;espansione delle maree; (comma 3) in particolare, è destinata agli interventi di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 una quota non inferiore al 25 per cento dei fondi di cui all&#8217;articolo 2, comma 1;</p>
<p>(comma 4) l&#8217;utilizzo dei fondi di cui alla lettera a) del comma 2 è subordinato alla verifica, da parte del (Comitato ex art. 4), di un adeguato avanzamento degli interventi di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del medesimo comma 2, nonché all&#8217;acquisizione del parere della regione Veneto e dei comuni di Venezia e Chioggia sul relativo progetto; premesso ciò le ricorrenti osservano che, a quanto consta, mancano i pareri dei comuni di Venezia e di Chioggia, espressamente previsti e richiesti dal comma 4 dell&#8217;art. 3 della l. n. 139 del 1992.</p>
<p>Anche questo ulteriore profilo di censura va respinto poiché, come correttamente osserva la difesa del CVN, i pareri dei comuni di Venezia e di Chioggia rilevavano non ai fini della adozione della delibera del CIPE ma ai fini della emanazione della decisione del Comitatone (si tratta del provvedimento 3 aprile 2003), con la quale si è deliberato in merito all&#8217;impiego dei fondi da destinare alla realizzazione delle opere di regolazione delle maree.<br />
Va aggiunto che legittimamente il Comitatone ha verificato favorevolmente l&#8217;adeguatezza dello stato di avanzamento degli interventi di cui all&#8217;art. 3, comma 2, lettere da b) ad h), della l. n. 139 del 1992 (cfr. sent. sui ricorsi nn. 315/02, 307/04 e 981/04, p. 3.2.).<br />
Correttamente, inoltre, è stato ritenuto (v. TAR Veneto, I, n. 1350 del 2000) che l&#8217;art. 3, comma 4, della l. n. 139 del 1992 va interpretato nel senso che va subordinata alla verifica dello stato di avanzamento delle opere diffuse non la progettazione delle opere ma l&#8217;esecuzione delle stesse.<br />
Sotto un profilo ulteriore le ricorrenti sembrano censurare la sentenza del TAR del Veneto n. 1350 del 2000 là dove è stato affermato -v. punto 13.- che &#8220;l&#8217;autorità competente ad esprimere il giudizio di compatibilità ambientale doveva limitarsi alla valutazione (del progetto) … senza farsi condizionare dal convincimento che l&#8217;opera non potesse essere realizzata senza gli altri interventi diffusi o potesse anche divenire superflua e dannosa dopo tali interventi&#8221;.</p>
<p> Anche quest&#8217;ulteriore profilo può essere superato alla luce della intervenuta definizione del problema della compatibilità ambientale, che ha assorbito ogni precedente questione connessa a tale argomento (v. sent. sui ricorsi nn. 315, 307 e 981).<br />
Va rigettato anche il rilievo secondo cui il CIPE, prima di approvare il finanziamento, avrebbe dovuto attendere o esaminare la richiesta valutazione normativa dello stato delle opere diffuse, con la conseguenza che, poiché ciò non è avvenuto, il disposto finanziamento appare illegittimo.<br />
In realtà, la delibera del CIPE si pone su un piano diverso rispetto a quello della decisione -del Comitatone- di procedere alla realizzazione dei lavori, con la conseguenza che la procedura si è legittimamente svolta secondo le seguenti scansioni temporali: a) deliberazione del CIPE di assegnazione del finanziamento e b) delibera del Comitatone in data 3 aprile 2003 di verifica della adeguatezza dello stato di avanzamento degli interventi con conseguente passaggio alla realizzazione delle opere indicate nella deliberazione citata.<br />
4.6.-L&#8217;ottavo motivo è rivolto contro gli atti con i quali è stato conferito incarico, direttamente al CVN e senza procedura di gara, anche per la progettazione delle opere complementari e per la redazione del relativo studio di impatto ambientale.	Le ricorrenti sostengono che l&#8217;incarico diretto in questione è illegittimo per violazione dell&#8217;art. 6 bis, comma 1, del d. l. n. 96 del 1995, conv. in l. n. 206 del 1995, che ha previsto l&#8217;abrogazione del terzo e del quarto comma dell&#8217;art. 3 della l. n. 798 del 1984, vale a dire delle norme in forza delle quali era stata prevista la concessione unica in favore del CVN. 																																																																																												</p>
<p>La censura va respinta perché l&#8217;affidamento diretto al CVN delle attività di progettazione trova il proprio presupposto -prima che nella delibera del Comitatone 11 marzo 1987 di approvazione della prima versione del piano generale degli interventi- nelle convenzioni nn. 6479/1985 e 7191/1991, stipulate anteriormente alla direttiva CE n. 92/50 che è stata recepita nell&#8217;ordinamento interno con il d. lgs. n. 157 del 1995 e con la quale sono state disciplinate le modalità di selezione dei concorrenti per l&#8217;affidamento dei servizi, tra i quali rientra l&#8217;attività di progettazione.<br />
Di qui l&#8217;inapplicabilità del principio e della normativa richiamati dalle ricorrenti alla fattispecie in argomento, con riferimento alla quale continua a trovare applicazione la figura del concessionario unico.<br />
4.7.-Circa il nono motivo, con cui viene indicata la violazione dell&#8217;art. 78 del codice della navigazione, il quale prevede che &#8220;l&#8217;apertura di cave di pietra e l&#8217;esecuzione di ogni altro lavoro di escavazione lungo le sponde di canali o di altri corsi d&#8217;acqua sboccanti in un porto sono sottoposte all&#8217;autorizzazione del capo del compartimento&#8221;, con la conseguenza che l&#8217;omessa autorizzazione renderebbe gli atti illegittimi, il collegio ritiene che l&#8217;art. 78 cod. nav. non sia applicabile con riguardo alla realizzazione di opere quali quelle in argomento.	In ogni caso, la procedura di consegna al MAV dello specchio acqueo sul quale è prevista la realizzazione della diga foranea alla bocca di Malamocco, e la disciplina dell&#8217;esecuzione dei corrispondenti lavori hanno visto la partecipazione anche della Capitaneria di porto di Venezia, il che fa presumere che l&#8217;autorità marittima abbia accordato l&#8217;autorizzazione &#8220;de qua&#8221; (ammesso che, giova ripeterlo, l&#8217;art. 78 cod. nav. sia applicabile ai lavori in questione).  																																																																																												</p>
<p>4.8.- La decima censura è rivolta contro il provvedimento, o i provvedimenti, con i quali è stato disposto il passaggio alla progettazione esecutiva di opere complementari che incidono su un complessivo progetto per il quale manca un decreto di VIA positivo (&#8220;recte&#8221;: per la precedente stesura del quale vi era un decreto di VIA negativo annullato dal TAR). In nessun caso, si soggiunge, si è in presenza di una VIA positiva per tutte le opere e, in particolare, per quella principale.<br />
In altre parole, illegittimamente si è deciso di dare corso alla progettazione esecutiva di alcune delle opere del complessivo progetto di regolazione delle maree alle bocche di porto della laguna di Venezia in assenza di una VIA complessiva di tutto il sistema.<br />
Data l&#8217;infondatezza nel merito anche di quest&#8217;ultima censura il Collegio può esimersi dal decidere l&#8217;eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa del CVN sul rilievo della omessa indicazione del provvedimento, o dei provvedimenti, oggetto della censura medesima, e della eccentricità delle censura stessa rispetto all&#8217;impugnazione principale, diretta contro la DGRV n. 3109/02.<br />
Orbene, i primi tre profili del decimo motivo-v. lettere A), B) e C), da pag. 34 a pag. 42 ric.- ricalcano i primi due motivi del ricorso n. 315 del 2002.<br />
Per rigettare i profili di doglianza suddetti il Collegio ritiene sufficiente, anche ai sensi dell&#8217;art. 9 della l. n. 205 del 2000, richiamare, in fatto, il punto 3.1.1. della sentenza emessa in pari data sui ricorsi nn. 315/02, 307/04 e 981/04 e, in diritto, il p. 3.1.3. della sentenza medesima , con il quale la Sezione:<br />
-non ha ritenuto indispensabile prendere posizione sulla questione relativa all&#8217;assoggettamento obbligatorio del progetto delle opere di regolazione a VIA ex art. 1 del DPCM n. 377 del 1988, poiché si è comunque dato corso a una procedura di VIA statale &#8221;</p>
<p>-ha affermato che la procedura di VIA statale &#8220;speciale&#8221; o &#8220;integrata&#8221;, concernente le opere di regolazione, è stata definita dal Consiglio dei ministri, ai sensi dell&#8217;art. 6, comma 5, della l. n. 349 del 1986, nella seduta del 15 marzo 2001 e con la deli</p>
<p>I profili di censura sub D) ed E) (v. da pag. 42 a pag. 46 ric.) riproducono il terzo e il quarto motivo del ricorso n. 315 del 2002.</p>
<p>Per superare i profili di doglianza suddetti basta rinviare alle considerazioni svolte dalla Sezione alle pagine 64, 65, 111, 112 e da 96 a 98 della sentenza, pubblicata in pari data, sui ricorsi nn. 315/02, 307/04 e 981/04 (v. pp. 3.1.3., 3.10.1. e 3.4. sent. cit.).</p>
<p>Anche il ricorso n. 291 del 2003 va dunque respinto.</p>
<p>Concorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari dei giudizi riuniti.</p>
<p><center><br />
<b><br />
P. Q. M.<br />
</b><br />
</center><br />
il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione prima, definitivamente decidendo sui ricorsi in premessa, previa riunione degli stessi li rigetta.</p>
<p>Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari dei giudizi riuniti.</p>
<p>La presente sentenza sarà eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Venezia, nelle camere di consiglio del 20 e 21 maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-26-7-2004-n-2481/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2004 n.2481</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2004 n.3472</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-26-7-2004-n-3472/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-26-7-2004-n-3472/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2004 n.3472</a></p>
<p>Amedeo Urbano, Presidente &#8211; Raffaele Greco, Estensore Castellano (avv. L. Valla) c. Comune di Bitonto (avv. V. Caputi Jambrenghi) sulla possibilità di configurare una responsabilità di tipo contrattuale della p.a. per il danno derivante da illegittimo diniego opposto ad una domanda di condono edilizio Responsabilità e risarcimento – Responsabilità della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-26-7-2004-n-3472/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2004 n.3472</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-26-7-2004-n-3472/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2004 n.3472</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Amedeo Urbano, Presidente &#8211; Raffaele Greco, Estensore<br /> Castellano (avv. L. Valla) c.  Comune di Bitonto (avv. V. Caputi Jambrenghi)</span></p>
<hr />
<p>sulla possibilità di configurare una responsabilità di tipo contrattuale della p.a. per il danno derivante da illegittimo diniego opposto ad una domanda di condono edilizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Responsabilità e risarcimento – Responsabilità della pubblica amministrazione – Illegittimo diniego di condono edilizio – Sentenza passata in giudicato – Domanda di risarcimento danni – Responsabilità di tipo contrattuale – Conseguenze</span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel caso in cui il diniego opposto ad un’istanza di condono edilizio sia stato dichiarato illegittimo con sentenza passata in giudicato, la domanda avanzata per il risarcimento del pregiudizio derivato al privato dalla necessità di avviare un contenzioso giudiziale per il riconoscimento delle proprie ragioni fino all’ottenimento del provvedimento di condono va accolta ove la p.a. non produca alcun elemento per rappresentare situazioni di fatto idonee ad escludere la sussistenza della responsabilità, in quanto la riconducibilità di tale situazione alla responsabilità contrattuale, ai fini del conseguimento del bene della vita correlato all’interesse pretensivo leso, comporta un’inversione dell’onere della prova, spettando al debitore il dovere di fornire la prova negativa dell’elemento soggettivo (per es., per errore scusabile), e non al creditore quella della sua esistenza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla possibilità di configurare una responsabilità di tipo contrattuale della p.a. per il danno derivante da illegittimo diniego opposto ad una domanda di condono edilizio</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA    ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />
Sezione Terza</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 156 del 2002 proposto da</p>
<p><b>Castellano Pasquale</b>, residente in Palo del Colle alla C.da Cozzillo, rappresentato e difeso dall’avv. Libera Valla ed elettivamente domiciliato presso la stessa in Bari alla via Marchese di Montrone, 11,</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di Bitonto</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dal prof. avv. Vincenzo Caputi Jambrenghi ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Bari alla via Abate Eustasio, 5,</p>
<p>per il risarcimento del danno ingiusto<br />
causato al ricorrente dal provvedimento del 14.1.1992, nr. 987, con cui era stata respinta la domanda di condono edilizio presentata nel 1986 dal ricorrente per la realizzazione di una unità immobiliare destinata a civile abitazione, annullato con sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, nr. 858 del 20.5.1999.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione dell’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, all’udienza del 24.6.2004, il Referendario, dott. Raffaele Greco;<br />
Udito l’avv. Valla per il ricorrente;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 23 gennaio 2002, depositato il 31 gennaio 2002, il sig. Pasquale Castellano, premesso di essere proprietario di un suolo sito in Bitonto, distinto in catasto al foglio di mappa nr. 50 p.lle nn. 740, 760, 796 (ora 2113, 2114, 2115), 984 (ora 2116 e 3117) e 716 (ora 2111 e 2112), ha anzi tutto richiamato la vicenda relativa all’immobile abusivo da lui realizzato su detto suolo, costituito da un piano seminterrato di circa mq. 493 e da un piano rialzato di circa mq. 470.<br />
In particolare, ha rappresentato di aver presentato in data 22.3.1986 istanza di condono ai sensi della legge nr. 47/85, che veniva respinta dal Comune di Bitonto con provvedimento dell’Assessore all’Urbanistica nr. 987 del 14.1.1992.<br />
Avverso tale provvedimento, egli proponeva ricorso innanzi a questo Tribunale (nr. 559/92), che veniva respinto con sentenza nr. 512 del 21.6.1995, sull’assunto che il manufatto sarebbe stato realizzato in epoca posteriore al 1.10.1983, termine ultimativo per poter beneficiare della sanatoria.<br />
A seguito di appello proposto dal Castellano, il Consiglio di Stato, con sentenza nr. 858 del 20.5.1999 della Sezione IV, accoglieva il ricorso e per l’effetto annullava il suindicato provvedimento di diniego, rilevando che quest’ultimo risultava adottato dopo quasi sei anni dalla relativa istanza, allorché si era ormai consolidato il silenzio-accoglimento ex art. 35 L. nr. 47/85, per il quale non era necessario che le opere abusive fossero state compiute prima del 1.10.1983.<br />
In conseguenza di ciò, l’Amministrazione comunale rilasciava il provvedimento espresso di condono edilizio.<br />
Tanto premesso, il ricorrente evidenziava il danno derivatogli dal ritardo di circa tredici anni nel rilascio del provvedimento di condono da parte dell’Amministrazione; sottolineava altresì come il grave ritardo con cui l’Amministrazione aveva emesso il provvedimento di diniego, in un momento in cui il proprio potere statutorio si era ormai consumato, rendesse evidente non solo l’illegittimità dell’atto, ma anche l’atteggiamento colpevole dell’Amministrazione stessa.<br />
Chiedeva pertanto il ricorrente condannarsi il Comune di Bitonto al risarcimento del danno ingiusto cagionatogli, per effetto della mancata utilizzazione dell’immobile protrattasi per circa tredici anni nonché dei maggior costi sostenuti per l’ultimazione dell’immobile dopo tale arco di tempo, ed in via istruttoria disporsi C.T.U. per l’esatta quantificazione del danno.<br />
In data 27 aprile 2002, l’Amministrazione intimata ha depositato atto di costituzione, chiedendo genericamente dichiararsi il ricorso inammissibile ed infondato.<br />
Fissata l’udienza di discussione, il ricorrente ha depositato in data 26 maggio 2004 memoria nella quale ha ribadito le proprie conclusioni, ulteriormente argomentando in ordine ai criteri per la liquidazione del danno.<br />
All’udienza del 24 giugno 2004, la causa è stata ritenuta per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è fondato e merita accoglimento, per le ragioni appresso indicate.<br />
Il Collegio, invero, è investito di domanda risarcitoria in relazione ad una vicenda che ha già trovato definizione giudiziale con la precitata sentenza del Consiglio di Stato nr. 858 del 1999: in tale sede, è stata dichiarata l’illegittimità del provvedimento di diniego di condono emesso dall’Amministrazione comunale di Bitonto nei confronti del ricorrente, per essere lo stesso intervenuto in un momento in cui si era ormai formato silenzio-accoglimento sull’istanza ai sensi dell’art. 35 L. nr. 47/85, e si era pertanto consumato il potere decisorio della stessa Amministrazione.<br />
In conseguenza di tale pronuncia, l’Amministrazione ha sostanzialmente preso atto di quanto sopra, rilasciando al ricorrente concessione in sanatoria nr. 173 del 24.12.1999.<br />
La questione oggi all’esame attiene al danno che il ricorrente assume di aver patito per effetto della suindicata condotta dell’Amministrazione: trattasi pacificamente, per usare la terminologia adottata dalla giurisprudenza dopo la nota sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione nr. 500/99, di danno da affermata lesione di interesse legittimo pretensivo, ossia afferente al riconoscimento della spettanza all’odierno ricorrente del bene della vita (concessione in sanatoria) che il procedimento amministrativo da lui stesso promosso mirava ad ottenere.<br />
In altri termini, assume il ricorrente che, alla luce del principio fissato dal Consiglio di Stato con la sentenza sopra richiamata, il condono era da riconoscergli già fin dal 22.3.1988 (data della scadenza del termine biennale per la formazione del silenzio-assenso ex art. 35 co. XII L. nr. 47/85), e che sarebbe pertanto ingiusto il pregiudizio derivatogli dall’intempestivo provvedimento di diniego in seguito adottato dalla stessa Amministrazione, con la conseguente necessità di avviare contenzioso giudiziale per il riconoscimento delle proprie ragioni, fino all’ottenimento di un provvedimento espresso in tal senso soltanto nel dicembre del 1999.<br />
Tanto premesso – e ribadito che non va approfondito il profilo dell’illegittimità del provvedimento, su cui si è già formato giudicato -, vanno anzi tutto richiamati i principi giurisprudenziali, cui il Collegio ritiene di conformarsi, in materia di risarcimento di danno da lesione di interesse pretensivo, con particolare riguardo ai problemi di accertamento della relativa responsabilità.<br />
Si è osservato, in particolare, che i problemi posti dal mancato conseguimento del bene della vita su cui insiste siffatto interesse, per effetto di illegittimo esercizio del potere da parte della P.A., vadano risolti con riguardo a principi e regole più vicini alla responsabilità contrattuale che a quella extracontrattuale: nel senso che il contatto che s’instaura tra privato ed Amministrazione, allorché il primo sia titolare di un interesse legittimo di natura pretensiva, ha i tratti di un rapporto giuridico di tipo relativo, nel cui ambito il diritto al risarcimento del danno ingiusto conseguente all’adozione di provvedimenti illegittimi presenta una fisionomia sui generis, non riducibile al modello aquiliano dell’art. 2043 c.c., in quanto – al contrario – caratterizzata da alcuni tratti della responsabilità precontrattuale e di quella per inadempimento delle obbligazioni (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 6.8.2001, nr. 4239).<br />
Tale peculiarità riverbera i propri effetti anche sul terreno dell’accertamento dell’elemento soggettivo, assistendosi, sul piano processuale, ad un’inversione dell’onere della prova analoga a quella che caratterizza quei tipi di responsabilità, e quindi spettando al debitore il dovere di fornire la prova negativa dell’elemento soggettivo (p. es. per errore scusabile), e non al creditore quella della sua esistenza (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 20.1.2003, nr. 204; id., Sez. IV, 14.6.2001, nr. 3169).<br />
È a tali principi che ci si richiama quando si afferma, con eccessiva semplificazione, che in questi casi la prova dell’atteggiamento colpevole della P.A. starebbe in re ipsa nella stessa illegittimità del provvedimento: ciò non è esatto, giacché quest’ultima resta soltanto uno degli elementi che, unitamente agli altri connotati tipici della responsabilità da danno ingiusto, concorrono nell’accertamento giudiziale della effettiva sussistenza della responsabilità medesima; vi è però l’esigenza, discendente dalla natura stessa della relazione esistente tra Amministrazione e privato, di non accollare a quest’ultimo la probatio – per certi versi, diabolica – della sussistenza della colpa in capo alla prima.<br />
Sulla scorta dei principi che precedono, il Collegio non può non rilevare che nel caso di specie l’Amministrazione alcun elemento ha prodotto per rappresentare situazioni di fatto idonee ad escludere la sussistenza della responsabilità, limitandosi ad una sola, peraltro generica, contestazione dell’ammissibilità e della fondatezza del ricorso di parte avversa.<br />
A fronte di ciò, sussistono plurimi elementi positivi che depongono nel senso della colpa della medesima Amministrazione: ciò è a dirsi, in particolare, per il notevole ritardo con il quale il Comune riscontrò l’istanza di sanatoria del Castellano; per la grave pretermissione dell’ormai intervenuto decorso del termine biennale cui l’art. 35 co. XII L. nr. 47/85 ricollegava il formarsi del silenzio-accoglimento sull’istanza; per la mancata attivazione di rimedi alternativi, in via di autotutela, con i quali – come sottolineato anche nella richiamata decisione del Consiglio di Stato – l’Amministrazione avrebbe potuto tempestivamente far valere le proprie ragioni, ed in particolare l’asserita posteriorità delle opere al termine legale del 1.10.1983.<br />
In definitiva, ritiene il Collegio che nella fattispecie sussistano i presupposti per il riconoscimento del diritto del ricorrente al risarcimento del danno ingiusto cagionatogli dall’illecita condotta dell’Amministrazione intimata.<br />
Con riguardo al quantum del predetto danno, il ricorrente ha richiamato ulteriori principi giurisprudenziali, in forza dei quali, stante il potere dello stesso giudicante di fornire all’Amministrazione i soli criteri per la liquidazione, è sufficiente anche al privato indicare analoghi criteri, purché ragionevolmente precisi e definiti, non incombendogli necessariamente l’onere di una esatta quantificazione del danno risarcibile: in particolare, il ricorrente ha richiamato il pregiudizio derivante dalla perdita di utilità conseguente alla mancata utilizzazione dell’immobile de quo, nonché quello conseguente ai maggiori costi sostenuti per l’ultimazione dell’immobile avvenuta dopo più di undici anni.<br />
Il Collegio ritiene che l’impostazione di parte ricorrente sia da condividere, e che pertanto vada accolta anche l’istanza proposta in via istruttoria, dovendo procedersi a C.T.U. finalizzata all’esatta liquidazione del danno sulla base di detti criteri.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia &#8211; Sezione III, parzialmente pronunciando sul ricorso in epigrafe:<br />
&#8211;	accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto riconosce il diritto del ricorrente al risarcimento del danno cagionatogli dall’illegittimo provvedimento di diniego di condono edilizio adottato dall’Amministrazione nei suoi confronti;<br />	<br />
&#8211;	dispone C.T.U. finalizzata all’esatta liquidazione del danno da risarcirsi, sulla base dei criteri di cui in motivazione;<br />	<br />
&#8211;	nomina C.T.U. l’ing. Romanazzi Livia, residente in Bari alla via Melo, 185;<br />	<br />
&#8211;	assegna al C.T.U. il termine di 60 giorni per l’espletamento dell’incarico;<br />	<br />
&#8211;	fissa la data del 9 settembre 2005 per il conferimento dell’incarico;<br />	<br />
&#8211;	liquida al C.T.U. la somma di euro 3000,00 in acconto del compenso spettante, a carico del Comune di Bitonto.<br />	<br />
Rinvia al definitivo ogni decisione in ordine alle spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 24.6.2004, con l’intervento dei Magistrati:</p>
<p>Dott. Amedeo 	Urbano,	Presidente<br />	<br />
Dott. Raffaele	Greco,	Componente, est.<br />	<br />
Dott. Roberto	Bucchi,	Componente</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione consultiva per gli atti normativi &#8211; Parere &#8211; 26/7/2004 n.429</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Pasquale de Lise, Segr. Licia Grassucci sulla competenza esclusiva dello Stato in materia di immissione in commercio e libera circolazione di apparecchiature a pressione Riparto di competenze legislative Stato – Regioni – Disciplina della messa in servizio e utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui al</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-consultiva-per-gli-atti-normativi-parere-26-7-2004-n-429/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione consultiva per gli atti normativi &#8211; Parere &#8211; 26/7/2004 n.429</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-consultiva-per-gli-atti-normativi-parere-26-7-2004-n-429/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione consultiva per gli atti normativi &#8211; Parere &#8211; 26/7/2004 n.429</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pasquale de Lise, Segr. Licia Grassucci</span></p>
<hr />
<p>sulla competenza esclusiva dello Stato in materia di immissione in commercio e libera circolazione di apparecchiature a pressione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Riparto di competenze legislative Stato – Regioni – Disciplina della messa in servizio e utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 – Rientra nella competenza esclusiva dello Stato – Conseguenze – Possibilità di adottare atti regolamentari da parte delle Autorità ministeriali</span></span></span></p>
<hr />
<p>In relazione alla possibilità per lo Stato di adottare decreti interministeriali recanti norme per la messa in servizio e utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, si  deve rilevare che, pur trattandosi della attuazione di una direttiva comunitaria protesa alla armonizzazione sotto vari profili delle discipline vigenti nei diversi Stati dell’Unione Europea, prendendo tra l’altro in considerazione i rischi connessi alla pressione degli apparecchi e degli insiemi in questione, ed al trasporto degli stessi, nonché la relativa disciplina sulla progettazione, sulla fabbricazione, sulla commercializzazione, sull’impiego, sulle certificazioni e sui controlli, resta fermo che con la direttiva di cui si tratta la detta armonizzazione viene espressamente preordinata al superamento delle divergenze riscontrabili in materia nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore negli Stati membri, in quanto costituenti un ostacolo agli scambi all’interno della Comunità. Poiché anche nel citato decreto legislativo n. 93 del 2000, di attuazione della direttiva, sono presenti disposizioni che sottolineano l’esigenza di applicazione della specifica disciplina sulle apparecchiature a pressione ai fini della “immissione in commercio” e della “libera circolazione” di tali apparecchiature (artt. 2 e 4), garantendosi in tal modo, oltre alla salvaguardia di livelli minimi di sicurezza per l’uso di tali congegni, proprio una adeguata tutela della leale concorrenza tra gli operatori del settore, sia nazionali che esteri, non essendo ammessa la fabbricazione, la immissione nel mercato e la utilizzazione di apparecchiature non conformi alle regole comunitarie, ne discende che, tenuto anche conto delle esigenze di unitarietà della normativa in materia, sussiste la competenza legislativa esclusiva dello Stato e, conseguentemente può ritenersi corretto, nella specie, l’esercizio del potere regolamentare da parte delle Autorità ministeriali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla competenza esclusiva dello Stato in materia di immissione in commercio e libera circolazione di apparecchiature a pressione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>CONSIGLIO DI STATO<br />
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi</b></p>
<p>N. della Sezione: 429/04</p>
<p align=center><b>Adunanza del 26 luglio 2004</b></p>
<p>OGGETTO:<br />
Ministero delle attività produttive. Richiesta di parere sullo schema di decreto interministeriale recante norme per la messa in servizio e utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.</p>
<p>La Sezione<br />
Viste la nota prot. 18193 R3c/130 del 19 gennaio 2004 e la relazione trasmessa con nota prot. n. 18408 R3c/130 del 28 gennaio 2004, con cui il Ministero delle attività produttive ha chiesto il parere del Consiglio di Stato in merito allo schema di regolamento indicato in oggetto;<br />
Vista la pronuncia interlocutoria in data 9 febbraio 2004;<br />
Viste le note di adempimento del Ministero delle attività produttive prot. n. 21509 – R3C/130 del 7 luglio 2004 e del 15 luglio, e n. 21878 del 23 luglio 2004;<br />
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore consigliere Pier Luigi Lodi;</p>
<p align=center><b>PREMESSO:</b></p>
<p>Con la suindicata relazione trasmessa il 28 gennaio 2004, il Ministero delle attività produttive ha fatto presente che, nel dare attuazione alla direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione, il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 ha previsto, all’art. 19, la emanazione – entro il termine di un anno &#8211; di uno o più decreti del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro della sanità, riguardanti le prescrizioni “volte ad assicurare la permanenza dei requisiti di sicurezza in occasione dell’utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi, compresi quelli in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e di adeguare a tale scopo le vigenti prescrizioni tecniche in materia di utilizzazione”.<br />
Da parte del Ministero è stato, pertanto, predisposto il primo della serie dei decreti previsti, concernente le principali definizioni, il campo di applicazione, le definizioni di alcune delle principali funzioni svolte nell’ambito delle attività di verifica.<br />
Lo schema consta di 16 articoli, cui si aggiungono due tabelle allegate, rubricati come segue:<br />
art.  1:	Campo di applicazione;<br />	<br />
art.  2:	Esclusioni;<br />	<br />
art. 3:	Specifiche tecniche relative all’esercizio delle attrezzature e degli insiemi;<br />	<br />
art.  4: Verifica obbligatoria di primo impianto ovvero della messa in servizio;<br />
art.  5: Esclusioni dal controllo della messa in servizio;<br />
art. 6:	Condizione per la messa in servizio e l’utilizzazione, dichiarazione di messa in servizio;<br />	<br />
art.  7: Obblighi degli utilizzatori;<br />
art.  8: Obbligo delle verifiche periodiche;<br />
art.  9: Verifica degli accessori e dei dispositivi;<br />
art. 10: Riqualificazione periodica;<br />
art. 11: Esenzioni dalla riqualificazione periodica;<br />
art. 12: Verifiche di integrità;<br />
art. 13: Verifica di funzionamento;<br />
art. 14: Riparazione e modifica;<br />
art. 15: Norme transitorie;<br />
art. 16:Recipienti per liquidi e tubazioni già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e non certificati secondo il d.lgs. 93/2000.<br />
Le allegate tabelle “A” e “B” si riferiscono alle frequenze della riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione riguardanti, rispettivamente, fluidi del gruppo 1 e del gruppo 2.<br />
Sullo schema in questione il riferente Ministero delle attività produttive ha acquisito il concerto reso dal Dicastero del lavoro e delle politiche sociali, recante alcune condizioni, che sono state tutte recepite. E’ stato anche sentito, in proposito, il Ministero della salute il quale, peraltro, ai fini di concordare un testo definitivo dello schema, ha chiesto la indizione di una riunione di coordinamento.<br />
Questa Sezione, nell’adunanza del 9 febbraio 2004, ha osservato che non veniva fornito, dal Ministero riferente, alcun elemento in ordine alla riconducibilità della normativa in questione all’ambito delle materie di cui al nuovo testo dell’art. 117, secondo comma, della Costituzione, per le quali lo Stato ha legislazione esclusiva e, correlativamente, potestà regolamentare, ai sensi del successivo sesto comma.<br />
Nell’invitare il Ministero ad esporre opportune valutazioni sull’argomento, anche tenendo conto della possibilità di un intervento dello Stato in via sostitutiva, per inadempienza delle regioni, ai sensi del quinto comma del citato art. 117, e nel formulare alcuni suggerimenti per la corretta redazione del testo normativo, la Sezione ha, quindi, sospeso l’espressione del parere richiesto.<br />
Con le suindicate note del 7 e del 14 luglio 2004, il Ministero ha dato riscontro alla predetta pronuncia interlocutoria.<br />
Con ulteriore nota del 23 luglio 2004 il Ministero delle attività produttive ha trasmesso l’assenso del Ministero della salute &#8211; espresso con nota n. 100.1/1799-G/3004 del 21 luglio 2004 &#8211; condizionato all’accoglimento di una proposta di modifica.</p>
<p align=center><b>CONSIDERATO:</b></p>
<p>1. &#8211; Nel rispondere ai dubbi sollevati dalla Sezione, in ordine alla riconducibilità a materia di competenza statale esclusiva della normativa regolamentare in questione (attinente alla messa in servizio e utilizzazione delle attrezzature a pressione) il Ministero delle attività produttive ha prospettato l’ipotesi che la normativa stessa possa ritenersi attinente alla “tutela della concorrenza”, di cui all’art. 117, comma 2, lettera e) della vigente Costituzione.<br />
Ad avviso del Ministero, infatti, assumerebbe rilievo determinante, al detto fine, la circostanza che si tratti di normativa necessaria per il completamento tecnico della disposizione dell’art. 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, di recepimento della direttiva comunitaria n. 97/23 CE, avente lo scopo di armonizzare le discipline nazionali in materia di attrezzature a pressione “per rimuovere gli ostacoli agli scambi”.<br />
L’Amministrazione riferente richiama, inoltre, la recente giurisprudenza della Corte Costituzionale che, con le sentenze n. 303/2003 e n. 6/2004, ha statuito che l’elencazione di cui all’art. 117, secondo comma, della Costituzione può non essere esaustiva delle competenze normative esclusive dello Stato, dovendosi procedere ad una lettura congiunta degli artt. 117 e 118 e dei principî di legalità e leale collaborazione, in base alla quale viene riconosciuto allo Stato l’esercizio della potestà di intervento normativo legislativo e regolamentare anche in ambiti non espressamente richiamati dal secondo comma dell’art. 117, quando in tal senso depongano esigenze di unitarietà, tenuto anche conto del principio di unità giuridica ed economica posto dall’art. 120 della Costituzione.</p>
<p>2. &#8211; Ritiene la Sezione che le suesposte argomentazioni possano essere, nella sostanza, condivise.<br />
Pur trattandosi, infatti, della attuazione di una direttiva comunitaria protesa alla armonizzazione sotto vari profili delle discipline vigenti nei diversi Stati dell’Unione Europea, prendendo tra l’altro in considerazione i rischi connessi alla pressione degli apparecchi e degli insiemi in questione, ed al trasporto degli stessi, nonché la relativa disciplina sulla progettazione, sulla fabbricazione, sulla commercializzazione, sull’impiego, sulle certificazioni e sui controlli, resta fermo che con la direttiva di cui si tratta la detta armonizzazione viene espressamente preordinata al superamento delle divergenze riscontrabili in materia nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore negli Stati membri, in quanto costituenti un ostacolo agli scambi all’interno della Comunità.<br />
Anche nel citato decreto legislativo n. 93 del 2000, di attuazione della direttiva, sono presenti disposizioni che sottolineano l’esigenza di applicazione della specifica disciplina sulle apparecchiature a pressione ai fini della “immissione in commercio” e della “libera circolazione” di tali apparecchiature (v. artt. 2 e 4), garantendosi in tal modo, oltre alla salvaguardia di livelli minimi di sicurezza per l’uso di tali congegni, proprio una adeguata tutela della leale concorrenza tra gli operatori del settore, sia nazionali che esteri, non essendo ammessa la fabbricazione, la immissione nel mercato e la utilizzazione di apparecchiature non conformi alle regole comunitarie.<br />
Per tale aspetto, e tenuto conto in special modo delle esigenze di unitarietà della normativa in materia, può ammettersi, dunque, la competenza legislativa esclusiva dello Stato e, conseguentemente può ritenersi corretto, nella specie, l’esercizio del potere regolamentare da parte delle Autorità ministeriali.</p>
<p>3. &#8211; Tanto premesso, può passarsi all’esame delle disposizioni regolamentari in discorso, in ordine alle quali il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in sede di concerto, con nota del 24 giugno 2004, ha formulato proposte di modifica agli articoli 9 e 14, che risultano essere state integralmente recepite nel testo definitivo dell’articolato.<br />
A tal riguardo si prende atto anche delle modifiche al testo originario, riguardanti gli articoli 4 e 9 che, come fatto presente dal Ministero, sono state decise in seguito ad un incontro avuto con i rappresentanti della Commissione europea.<br />
Si prende atto, altresì, che trattasi di norme non applicabili alle attrezzature e agli insiemi in uso alle amministrazioni preposte alla tutela della sicurezza e della difesa dello Stato, e non è richiesto, pertanto, il concerto con il competente Dicastero.<br />
Per quanto riguarda il suggerimento del Ministero della salute, in ordine alla modifica dell’articolo 9, comma 4, dello schema, si prende atto della disponibilità del riferente Ministero delle attività produttive all’accoglimento di tale proposta, pur se non risultano compiutamente esplicitate ragioni in proposito.<br />
Per quel che concerne il contenuto specifico delle disposizioni regolamentari in questione, atteso il carattere esclusivamente tecnico che le contraddistingue, non si hanno rilievi da formulare.</p>
<p>4. &#8211; Sul piano formale si è constatato che il Ministero riferente non si è dato carico di emendare il testo regolamentare nei sensi indicati dalla Sezione nel parere interlocutorio del 9 febbraio 2004 (con la sola eccezione della indicazione di una specifica denominazione della tabella allegato “B”).<br />
Si ribadisce, pertanto, la necessità che venga data puntuale applicazione alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92, specie per quanto riguarda i riferimenti normativi interni ed esterni, l’uso dell’espressione e/o, l’uso di abbreviazioni e sigle. In dettaglio si segnala, inoltre, che nel preambolo manca la proposizione relativa alla comunicazione alla Presidenza del Consiglio; all’art. 1, comma 1, lettera d), il numero del decreto legislativo è 93; le rubriche degli artt. 6 e 16 non appaiono chiare.<br />
Si segnala, ancora, con riferimento all’art. 9, comma 1, dello schema, che la suddivisione interna del comma deve avvenire mediante lettere e l’ulteriore suddivisione si effettua mediante numeri cardinali seguiti dalla parentesi (v. pagg. 25 e 26 della circolare citata); con riferimento all’art. 2, poi, si fa presente che si usano solo le lettere dell’alfabeto italiano (non, quindi, le lettere w,x,y); infine, negli allegati deve ripristinarsi il richiamo all’art. 10, rispettivamente commi 3 e 5.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.</p>
<p>Per estratto dal Verbale<br />
Il Segretario della Sezione<br />
(Licia Grassucci)</p>
<p>Visto:<br />
Il Presidente della Sezione<br />
(Pasquale de Lise)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-consultiva-per-gli-atti-normativi-parere-26-7-2004-n-429/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione consultiva per gli atti normativi &#8211; Parere &#8211; 26/7/2004 n.429</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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