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	<title>26/6/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>26/6/2007 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2007 n.238</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-26-6-2007-n-238/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-26-6-2007-n-238/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2007 n.238</a></p>
<p>Presidente Bile, Redattore De Siervo non sono ammissibili le q.l.c. relative alla disciplina delle attribuzioni alle province in Friuli &#8211; Venezia Giulia 1. Autonomia e decentramento &#8211; Disciplina delle Regioni &#8211; artt. 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 della L.R. Friuli-Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-26-6-2007-n-238/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2007 n.238</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-26-6-2007-n-238/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2007 n.238</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Bile, Redattore De Siervo</span></p>
<hr />
<p>non sono ammissibili le q.l.c. relative alla disciplina delle attribuzioni alle province in Friuli &#8211; Venezia Giulia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autonomia e decentramento &#8211; Disciplina delle Regioni &#8211; artt. 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 della L.R. Friuli-Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione &#8211; autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia) &#8211; Competenza delle Regioni e degli Enti locali in materia di ordinamento degli enti locali  &#8211; Ricorso del Governo &#8211; Violazione dell&#8217;art. 123, quarto comma, Cost. e dell’art. 10 l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione – Inammissibilità.</p>
<p>2. Autonomia e decentramento &#8211; Disciplina delle Regioni – Artt. 8, comma 5, 9, 17, 20, 25 e 26 L.R. Friuli-Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1 &#8211; Competenza delle Regioni e degli Enti locali in materia di ordinamento degli enti locali &#8211; Ricorso del Governo – Violazione dell’art. 4 L. cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) e degli artt. 117, secondo comma, lettera p), 114, secondo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione – Inammissibilità.</p>
<p>3. Autonomia e decentramento &#8211; Disciplina delle Regioni &#8211; Art. 26 L.R. Friuli-Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1 &#8211; Competenza delle Regioni e degli Enti locali in materia di ordinamento degli enti locali &#8211; Ricorso del Governo – Violazione art. 4 della L. cost. n. 1 del 1963 per violazione del “principio dell&#8217;autonomia” degli enti locali di cui agli artt. 5, 114 e 118 Cost., degli artt. 59 dello statuto speciale e all&#8217;art. 2 del d.lgs 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni)- Inammissibilità.</p>
<p>4. Autonomia e decentramento &#8211; Disciplina delle Regioni – Artt. , comma 5, e degli artt. 9, 17, 20, 25 L.R. Friuli-Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1  &#8211; Competenza delle Regioni e degli Enti locali in materia di ordinamento degli enti locali &#8211; Ricorso del Governo – Violazione dell’art. 4 dello statuto speciale per violazione del “principio dell&#8217;autonomia” degli enti locali ricavabile dagli artt. 5, 114 e 118 Cost., dell&#8217;art. 59 dello statuto speciale e dell&#8217;art. 2 del d.lgs. n. 9 del 1997 – Non fondatezza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione &#8211; autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), promossa, in riferimento all&#8217;art. 123, quarto comma, della Costituzione e all&#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).																																																																																												</p>
<p>2. Non sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 8, comma 5, e degli artt. 9, 17, 20, 25 e 26 della legge della Regione Friuli-Venezia n. 1 del 2006, promosse, in riferimento all&#8217;art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), per violazione del limite dell&#8217;«armonia con la Costituzione», e, in particolare, dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera p) e degli artt. 114, secondo comma, 118, secondo comma, nonché dell&#8217;art. 118, primo comma, della Costituzione.</p>
<p>2.	È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 26 della legge della Regione Friuli-Venezia n. 1 del 2006, sollevata, in riferimento all&#8217;art. 4 della legge costituzionale n. 1 del 1963 per violazione del “principio dell&#8217;autonomia” degli enti locali ricavabile dagli artt. 5, 114 e 118 Cost., nonché in riferimento all&#8217;art. 59 dello statuto speciale e all&#8217;art. 2 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni).																																																																																												</p>
<p>4. Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 8, comma 5, e degli artt. 9, 17, 20, 25 della legge della Regione Friuli-Venezia n. 1 del 2006, promosse, in riferimento all&#8217;art. 4 dello statuto speciale per violazione del “principio dell&#8217;autonomia” degli enti locali ricavabile dagli artt. 5, 114 e 118 Cost., nonché in riferimento all&#8217;art. 59 dello statuto speciale e all&#8217;art. 2 del d.lgs. n. 9 del 1997.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">non sono ammissibili le q.l.c. relative alla disciplina delle attribuzioni alle province in Friuli – Venezia Giulia</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori: &#8211; Franco          BILE                      Presidente; &#8211; Giovanni Maria  FLICK                       Giudice;- Francesco       AMIRANTE                      Giudice; &#8211; Ugo             DE SIERVO                     Giudice; &#8211; Alfio           FINOCCHIARO                    Giudice; &#8211; Alfonso         QUARANTA                      Giudice; &#8211; Franco          GALLO<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 8, quinto comma; 9, 17, 20, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, e 37 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione &#8211; autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 10 marzo 2006, depositato il cancelleria il 16 marzo 2006 ed iscritto al n. 47 del registro ricorsi 2006.</p>
<p>      Visto l&#8217;atto di costituzione della Regione  Friuli-Venezia Giulia; <br />
      udito nell&#8217;udienza pubblica del 22 maggio 2007 il Giudice relatore Ugo De Siervo; <br />
      uditi l&#8217;avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l&#8217;avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>1.	&#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, con ricorso – notificato il 10 marzo 2006 e depositato il successivo 16 marzo – ha impugnato numerose disposizioni della legge della Regione Friuli-Ve																																																																																												</p>
<p>2.	&#8211; Il ricorrente, in particolare, censura l&#8217;art. 8, comma 5, e gli artt. 9, 17, 20, 25 e 26 di tale legge, per violazione degli artt. 4, «comma 1» (recte: numero 1 bis e 59 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Fr																																																																																												</p>
<p>    3. &#8211; Sostiene l&#8217;Avvocatura che, benché la Regione Friuli-Venezia Giulia, in base all&#8217;art. 4, n. 1-bis dello statuto, disponga di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali, tuttavia la legge regionale n. 1 del 2006 avrebbe ecceduto i limiti di tale competenza violando le numerose disposizioni costituzionali evocate.<br />
    In particolare, l&#8217;art. 8, comma 5, della legge n. 1 del 2006, pur prevedendo che le Province sono titolari delle funzioni fondamentali ad esse riconosciute e di quelle ulteriori loro conferite con legge, avrebbe omesso di fare riferimento alle “funzioni proprie” di tali enti territoriali, espressamente previste dall&#8217;art. 118, secondo comma, Cost. Ciò troverebbe conferma nell&#8217;art. 17 della medesima legge regionale che non indicherebbe «una serie di compiti storicamente attribuiti alle Province stesse, quali enti esponenziali di collettività vaste, di livello intermedio tra quelle comunali e quelle regionali». Di conseguenza, le Province avrebbero unicamente le competenze ad esse attribuite dalla legge regionale, mentre sarebbero private di funzioni connesse ad «interessi e interventi di area vasta» da «sempre […] considerate di competenza» delle stesse ed individuate negli artt. 19 e 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali). <br />
    Tali disposizioni, infatti, dovrebbero considerarsi «il quadro normativo di riferimento per l&#8217;attuazione e l&#8217;interpretazione degli artt. 117, comma secondo, lett. p) e 118, comma 2 della Costituzione e, come tale vincolante  […] anche nei confronti delle regioni ad autonomia speciale». <br />
    Gli artt. 8 e 17 della legge n. 1 del 2006, pertanto, contrasterebbero con l&#8217;art. 4 dello statuto, in quanto violerebbero il principio generale dell&#8217;ordinamento giuridico della Repubblica – come tale vincolante anche per le Regioni ad autonomia speciale – costituito dal «principio autonomistico, consacrato negli articoli 5, 114 e 118 Cost.». Dal complesso di tali disposizioni, infatti, emergerebbe che le Province sono titolari, oltre che delle funzioni loro conferite, anche di «funzioni proprie», cioè di quelle «storicamente attribuitegli e non comprimibili dal legislatore (nazionale o regionale), in quanto da sempre ritenute necessarie per l&#8217;esistenza e il corretto sviluppo delle rispettive comunità territoriali e degli interessi di cui sono esponenziali».<br />
    Analoghe censure sono svolte nei confronti degli artt. 9, 25 e 26 della legge n. 1 del 2006, i quali attribuirebbero funzioni tradizionalmente spettanti alle Province ad altri enti territoriali. L&#8217;art. 9, infatti, attribuisce «la funzione di pianificazione di area vasta» alle Città metropolitane. L&#8217;art. 25 attribuisce ulteriori funzioni di area vasta agli ASTER (Ambiti per lo sviluppo territoriale), costituiti da associazioni intercomunali e unioni di Comuni. Si tratterebbe però di funzioni di spettanza non solo dei Comuni, ma anche delle Province, come nel caso dei compiti di «tutela e valorizzazione del territorio e delle risorse naturali». <br />
    Considerazioni simili varrebbero anche per la funzione di «coordinamento dello sviluppo economico e sociale», che lo stesso art. 25 attribuisce agli ASTER in contrasto con l&#8217;art. 20 del d.lgs. n. 267 del 2000, il quale l&#8217;attribuirebbe invece alle Province. <br />
    Il ricorrente censura, inoltre, l&#8217;art. 20 della legge n. 1 del 2006, il quale escluderebbe che le Province possano aderire alle forme collaborative tra enti locali da esso disciplinate, e ometterebbe di attribuire loro funzioni di coordinamento e sostituzione nei confronti dei Comuni inadempienti.<br />
    Secondo l&#8217;Avvocatura erariale, le impugnate disposizioni si porrebbero in contrasto anche con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall&#8217;art. 118, primo comma, Cost. – e dai quali il legislatore regionale non sarebbe svincolato, – dal momento che esse attribuirebbero soltanto ai Comuni e alle loro associazioni tutte le funzioni attinenti ad aree sovracomunali che, invece, proprio perché concernenti interessi che trascendono la dimensione comunale, dovrebbero essere conferite alle Province quali enti intermedi tra Comuni e Regione. Inoltre, essendo le Città metropolitane e le associazioni di Comuni soggetti istituzionali non necessari, le funzioni relative alla cura di interessi sovracomunali potrebbero non essere attribuite ad alcun ente. <br />
    Le disposizioni regionali censurate violerebbero anche l&#8217;art. 59 dello statuto speciale, il quale prevede che le Province hanno le «funzioni stabilite dalle leggi dello Stato e della Regione», nonché l&#8217;art. 2 del d.lgs. n. 9 del 1997, il quale sancisce che la Regione, nel fissare i principi dell&#8217;ordinamento locale e nel determinarne le funzioni, deve favorire la piena realizzazione dell&#8217;autonomia degli enti locali nel rispetto degli artt. 5 e 128 Cost. 4. &#8211; Il ricorrente impugna, inoltre, gli artt. 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 della legge n. 1 del 2006, i quali istituiscono e disciplinano il Consiglio delle autonomie locali, lamentando la violazione dell&#8217;art. 123, quarto comma, Cost., dal momento che la disciplina di tale organo sarebbe riservata alla fonte statutaria. <br />
    La disposizione costituzionale, infatti, benché riferita espressamente alle sole Regioni ordinarie, sarebbe applicabile anche alle Regioni ad autonomia speciale, in forza dell&#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), il quale nel prevedere che le disposizioni di tale legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite, farebbe riferimento alle condizioni di maggior autonomia anche degli enti locali.<br />
    5. &#8211; Con atto depositato il 27 marzo 2006, si è costituita la Regione Friuli-Venezia Giulia, chiedendo che il ricorso sia rigettato, in quanto inammissibile ed infondato, e riservando ad una successiva memoria lo svolgimento delle argomentazioni a sostegno delle proprie richieste. Memoria in effetti depositata il 7 maggio 2007, con la quale la difesa regionale motiva l&#8217;inammissibilità e l&#8217;infondatezza delle diverse censure formulate nel ricorso.</p>
<p>    6. &#8211; Quanto alla doglianza relativa all&#8217;art. 8, comma 5, la Regione esclude la lamentata violazione dell&#8217;art. 118, secondo comma, Cost. Questa disposizione, pur non menzionando le “funzioni proprie”, comunque contempla quelle “funzioni fondamentali” che, secondo la dottrina prevalente, includono le prime, come del resto statuisce l&#8217;art. 2 della legge 5 giugno 2003,  n. 131 (Disposizioni per l&#8217;adeguamento dell&#8217;ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3). Se poi si considerassero “proprie” le funzioni che l&#8217;ente locale esercita quale esponente della comunità di riferimento mediante scelte autonome che non implicano l&#8217;esercizio di pubblici poteri, «sarebbe evidente che tali funzioni proprie sussistono comunque, e non abbisognano del riconoscimento del legislatore statale o regionale”. <br />
La doglianza sarebbe comunque inammissibile per difetto di interesse, avendo l&#8217;art. 8, comma 5, «carattere meramente ricognitivo» e, in quanto tale, inidoneo ad escludere l&#8217;efficacia di altre leggi attributive di funzioni “proprie” alle Province.</p>
<p>    7. &#8211; Per quanto concerne la censura relativa all&#8217;art. 17, la parte resistente ne deduce l&#8217;inammissibilità, innanzitutto, per genericità, non avendo il ricorso individuato i compiti ««negati» alla Provincia. Inoltre difetterebbero motivazioni in ordine alla asserita essenzialità, per le Province, delle predette funzioni. Anche l&#8217;art. 17 sarebbe privo dei caratteri di una disposizione «concretamente attributiva di funzioni».</p>
<p>    8. &#8211; Nel merito, la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 17 sarebbe infondata innanzitutto in quanto le evocate disposizioni costituzionali (gli artt. 114, secondo comma, 117, secondo comma, lettera p), e 118, secondo comma) trovano applicazione soltanto nei confronti delle Regioni ordinarie. Infatti, come avrebbe anche riconosciuto questa Corte, la legge cost. n. 3 del 2001 si applica alle Regioni speciali solo ove preveda forme più ampie di autonomia per le Regioni stesse, e non per gli enti locali. <br />
    A séguito della modifica statutaria adottata con la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 (Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d&#8217;Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige), lo stesso riferimento fatto alle leggi statali dall&#8217;art. 59 dello statuto Friuli-Venezia Giulia andrebbe inteso in relazione alle materie diverse da quelle che lo stesso statuto assegna alla Regione. <br />
    Inoltre, la difesa regionale ricorda che la legge n. 131 del 2003, nel delegare al Governo l&#8217;individuazione delle “funzioni fondamentali”, ha fatto salve le competenze spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano (art. 2, comma 4, lettera q)). Del resto, la stessa legge n. 131 del 2003 reca, all&#8217;art. 11, comma 1, una clausola generale di salvaguardia per le predette Regioni a regime differenziato. <br />
    Sarebbe inoltre significativo che lo Stato non abbia impugnato l&#8217;art. 12 della stessa legge regionale n. 1 del 2006, che fa riferimento alla Regione per la determinazione delle funzioni delle Province, nel rispetto dell&#8217;art. 59 dello statuto e dell&#8217;art. 5 Cost. <br />
    L&#8217;inapplicabilità alla Regione Friuli-Venezia Giulia degli artt. 117, secondo comma, lettera p), dell&#8217;art. 118, secondo comma, Cost., renderebbe infondato il richiamo agli artt. 19 e 20 del testo unico degli enti locali; e ciò anche alla luce dell&#8217;art. 2 del d.lgs. n. 9 del 1997 e dell&#8217;art. 1, comma 2, dello stesso testo unico, che esclude l&#8217;applicabilità alle Regioni a statuto speciale delle disposizioni ivi contenute «se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione».</p>
<p>    9. – Inammissibile per genericità e, comunque infondata è, per la difesa regionale, la censura basata sulla dedotta violazione del principio autonomistico di cui agli artt. 5, 114 e 118 Cost. <br />
    La resistente compie una analitica individuazione delle funzioni riconosciute alla Provincia dalle disposizioni non impugnate della legge n. 1 del 2006 e da numerose altre leggi settoriali, concludendo che l&#8217;impugnato art. 17 «non ha il senso di elencare in modo tassativo i settori di intervento provinciale».<br />
    Il complessivo quadro normativo proverebbe la piena osservanza del principio autonomistico, il quale «non vieta certo al legislatore di disciplinare nei termini ritenuti più giusti ed opportuni l&#8217;esercizio delle funzioni nelle materie di propria competenza legislativa, né di incidere sulle stesse funzioni attribuite agli enti stessi, ma impone solo di garantire una certa quota di funzioni, la cui determinazione è appunto rimessa al legislatore ordinario». In questi termini, l&#8217;art. 59, dello statuto di autonomia rispecchierebbe l&#8217;abrogato art. 128 Cost., inteso nel senso di escludere soltanto «limitazioni gravi» all&#8217;autonomia degli enti territoriali. La stessa Corte costituzionale – ricorda la resistente – ha in più occasioni escluso soltanto che le leggi regionali potessero comprimere detta autonomia «fino a negarla», fermo restando che essa «non implica una riserva intangibile di funzioni e non esclude che il legislatore regionale possa, nell&#8217;esercizio della sua competenza, individuare le dimensioni della stessa autonomia» ( viene richiamata la sentenza n. 378 del 2000).<br />
    10. &#8211; In ordine alle censure relative agli artt. 9, 25 e 26, che attribuirebbero – a detta del ricorrente – «determinate funzioni, tradizionalmente spettanti alle Province, ad altri enti territoriali o a loro associazioni», la Regione rileva diversi profili di inammissibilità per contradditorietà o per genericità.<br />
    Nel merito, comunque, sarebbe infondata la doglianza concernente l&#8217;art. 25, in quanto (secondo la giurisprudenza costituzionale) non può essere negato alla Regione Friuli-Venezia Giulia, nell&#8217;esercizio della potestà legislativa primaria in materia, «il potere di valutare le esigenze di coordinamento e di esercizio integrato delle funzioni degli enti locali e di prevedere, se del caso, gli strumenti congruenti allo scopo, compresa tra questi l&#8217;istituzione di altri enti locali non necessari» (viene richiamata la sentenza n. 229 del 2001). Al tempo stesso, l&#8217;attribuzione agli ASTER del potere di programmazione di interventi territoriali integrati non preclude alle Province il pieno esercizio delle loro funzioni e la legge n. 1 del 2006, nel suo complesso, «non disconosce affatto il ruolo di coordinamento della Provincia».</p>
<p>    11. &#8211; In ordine alla questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 20, la Regione richiama altre disposizioni della stessa legge regionale n. 1 del 2006, alla stregua delle quali la Provincia può essere coinvolta in forme collaborative tra gli enti locali. <br />
    Comunque, il richiamo all&#8217;art. 118, primo comma, Cost. è per la difesa regionale inammissibile, per difetto di motivazione della censura, valendo le medesime obiezioni circa l&#8217; inapplicabilità del titolo V della Costituzione alle Regioni a statuto speciale, nonché la esistenza per queste Regioni del principio del parallelismo delle funzioni amministrative rispetto a quelle legislative. <br />
    In ogni caso, le disposizioni impugnate non violerebbero il principio di sussidiarietà, dal momento che l&#8217;art. 25 conferirebbe agli ASTER funzioni “adeguate” alle loro dimensioni, per di più senza escludere le Province. D&#8217;altro canto, «la valutazione della adeguatezza investe evidenti profili di discrezionalità legislativa, che ammettono un sindacato solo in caso di evidente irragionevolezza».</p>
<p>    12. &#8211; Quanto, infine, alle disposizioni relative al Consiglio delle autonomie locali (artt. da 31 a 37), le relative censure sarebbero, per la resistente, inammissibili per insufficiente motivazione circa l&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 (è citata la sentenza n. 175 del 2006), nonché per inconferenza del parametro evocato, ossia l&#8217;art. 123, quarto comma, Cost. Nel merito, le questioni sarebbero comunque infondate, anche alla luce della sentenza n. 370 del 2006, che ha deciso un analogo ricorso.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>    1. – Il Governo ha impugnato numerose disposizioni della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia): gli articoli 8, comma 5, e 17, che disciplinando le attribuzioni delle Province, ometterebbero di riconoscere l&#8217;esistenza di «funzioni proprie» di tali enti, da identificarsi con «una serie di compiti storicamente attribuiti alle Province quali enti esponenziali di collettività vaste»; gli articoli 9, 25 e 26 che attribuirebbero «determinate funzioni, tradizionalmente spettanti alle province, ad altri enti territoriali o loro associazioni» e, in particolare, l&#8217;art. 9, il quale conferisce la funzione di pianificazione di area vasta alle Città metropolitane e l&#8217;art. 25, il quale attribuisce agli ASTER (Ambiti per lo sviluppo territoriale) «ulteriori e peculiari funzioni di area vasta» tra cui, in particolare, compiti di programmazione relativi alla «tutela del territorio e delle risorse naturali» che attengono alla materia «difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell&#8217;ambiente», nonché la funzione di «coordinamento dello sviluppo economico e sociale», facendo riferimento a funzioni che spetterebbero non solo ai Comuni, ma anche alle Province; l&#8217;articolo 20, il quale, nel disciplinare forme collaborative tra gli enti locali, escluderebbe la possibilità che la Provincia possa aderirvi e ometterebbe di attribuire ad essa funzioni di coordinamento e di sostituzione nei confronti dei Comuni inadempienti. <br />
    Tutte queste disposizioni, ad avviso del ricorrente, sarebbero in contrasto con l&#8217;art. 4, numero 1- bis della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), in quanto eccederebbero i limiti dal medesimo fissati alla potestà legislativa primaria della Regione in materia di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni», ponendosi altresì in contrasto con il “principio dell&#8217;autonomia” ricavabile dagli artt. 5, 114 e 118 Cost. e da ritenere «principio generale dell&#8217;ordinamento giuridico della Repubblica». Contrasterebbero, inoltre, con l&#8217;art. 4 dello statuto regionale, perché non sarebbero «in armonia con la Costituzione» e, in particolare, con l&#8217;articolo 117, secondo comma, lett. p), Cost. dal quale emergerebbe la titolarità in capo alle Province di “funzioni fondamentali”, e con gli articoli 114, secondo comma, e 118, secondo comma, Cost., dai quali si ricaverebbe che le Province sono titolari di “funzioni proprie”, non comprimibili dal legislatore nazionale o regionale e da identificarsi con quelle ad esse storicamente attribuite e previste negli artt. 19 e 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali). Le disposizioni impugnate violerebbero, altresì, l&#8217;art. 118, primo comma, Cost., dal momento che, in contrasto con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza che limiterebbero anche la potestà legislativa primaria della Regione “in materia di enti locali”, attribuirebbero soltanto ai Comuni e alle loro associazioni tutte le funzioni attinenti ad aree sovracomunali, funzioni che, invece, proprio perché concernenti interessi che trascendono la dimensione comunale, dovrebbero essere conferite alle Province, quali enti intermedi tra Comuni e Regione. <br />
    Infine, le disposizioni regionali denunciate sarebbero lesive dell&#8217;art. 59 dello statuto speciale e dell&#8217;art. 2 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), in base ai quali la potestà legislativa primaria della Regione in materia di ordinamento degli enti locali dovrebbe perseguire l&#8217;obiettivo di favorire la piena autonomia di tali enti, nel rispetto degli artt. 5, 114 e 118 Cost. <br />
    Vengono pure impugnati gli artt. 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 della legge regionale n. 1 del 2006, i quali istituiscono e disciplinano il Consiglio delle autonomie locali. Il ricorrente denuncia la violazione dell&#8217;art. 123, quarto comma, Cost. &#8211; in combinato disposto con l&#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) &#8211; il quale, imponendo che la disciplina dell&#8217;organo in questione sia riservata allo statuto, non consentirebbe che essa possa essere dettata da «una fonte legislativa ordinaria».</p>
<p>    2. – In via preliminare, deve essere dichiarata inammissibile la censura relativa agli artt. 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 della legge regionale n. 1 del 2006. <br />
    Il ricorrente ha argomentato tale censura sostenendo l&#8217;applicabilità del quarto comma dell&#8217;art. 123 Cost. anche ad una Regione ad autonomia speciale unicamente in forza dell&#8217;art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, il quale, nello stabilire che le disposizioni di tale legge si applicano alle Regioni a statuto speciale per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite, farebbe riferimento alle condizioni di maggior autonomia anche degli enti locali. <br />
    Peraltro, questa Corte, in riferimento ad un ricorso avente ad oggetto una legge della Regione Sardegna, ha dichiarato l&#8217;inammissibilità di una analoga questione di legittimità costituzionale, in ragione della genericità delle argomentazioni svolte a sostegno delle censure (sentenza n. 175 del 2006 e in una fattispecie analoga, cfr. sentenza n. 370 del 2006). <br />
    La medesima conclusione si impone anche con riguardo al ricorso in esame, dal momento che il ricorrente ha omesso di illustrare le ragioni a sostegno della applicabilità, ad una Regione ad autonomia speciale, qual è la Regione Friuli-Venezia Giulia, dell&#8217;art. 123, quarto comma, Cost., in forza dell&#8217;art. 10, della legge cost. n. 3 del 2001, «mediante la valutazione dei parametri costituzionali ricavabili dallo statuto speciale» tuttora vigente e che attribuisce alla potestà legislativa primaria della Regione la competenza in materia di «ordinamento degli enti locali» (art. 4, n. 1-bis). Infatti, come questa Corte ha già affermato, gli spazi di maggiore autonomia introdotti dalla riforma del titolo V della Costituzione debbono essere apprezzati con esclusivo riguardo alle competenze regionali, e non già a quelle relative agli enti locali. Pertanto, il ricorso statale difetta di idonea motivazione circa l&#8217;applicabilità alla Regione Friuli-Venezia Giulia del parametro costituzionale evocato.</p>
<p>3. – In via ancora preliminare, devono essere dichiarate inammissibili le questioni aventi ad oggetto l&#8217;art. 8, comma 5, e gli artt. 9, 17, 20, 25 e 26 della medesima legge regionale n. 1 del 2006 fondate sulla pretesa diretta applicabilità alla Regione Friuli-Venezia Giulia delle disposizioni del titolo V della Costituzione relative al regime giuridico degli enti locali. <br />
    Ci si riferisce, anzitutto, alle censure con cui è dedotta la violazione dell&#8217;art. 118, primo comma, Cost. e dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza che limiterebbero anche la potestà legislativa primaria della Regione «in materia di enti locali». Ad avviso del ricorrente, le disposizioni impugnate attribuirebbero ai Comuni, alle loro associazioni o ad organi regionali tutte le funzioni attinenti ad aree sovracomunali, funzioni che, invece, proprio perché concernenti interessi che trascendono la dimensione comunale, dovrebbero essere conferite alle Province, quali enti intermedi tra Comuni e Regione. <br />
    Nel prospettare tali censure, tuttavia, il ricorrente non si è fatto carico di illustrare le ragioni per cui in una Regione ad autonomia speciale dovrebbero trovare applicazione le disposizioni del titolo V della seconda parte della Costituzione in luogo di quelle ricavabili dallo statuto speciale in forza delle quali la Regione è dotata di potestà legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali (artt. 4, n.1-bis, e 59), e vige il principio del parallelismo tra le funzioni legislative e le funzioni amministrative (art. 8) (ex plurimis, sentenze n. 391 e n. 175 del 2006). Tale motivazione era tanto più necessaria ove si tenga conto che questa Corte ha già avuto occasione di affermare, con specifico riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., che la competenza primaria attribuita alle Regioni a statuto differenziato in materia di ordinamento degli enti locali «non è intaccata dalla riforma del titolo V, parte seconda della Costituzione, ma sopravvive, quanto meno, nello stesso ambito e negli stessi limiti definiti dagli statuti» (sentenza n. 48 del 2003). Al tempo stesso, sempre questa Corte ha interpretato l&#8217;art. 11 della legge 5 giugno 2003,  n. 131 (Disposizioni per l&#8217;adeguamento dell&#8217;ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3) nel senso che esso conferma che «per tutte le competenze legislative aventi fondamento nello statuto speciale, il principio del parallelismo fra funzioni legislative e funzioni amministrative conserva la sua validità» (sentenza n. 236 del 2004). <br />
    La mancanza di ogni motivazione su tali punti essenziali impedisce che possano essere esaminate nel merito le censure con cui si denuncia l&#8217;incostituzionalità di disposizioni della legge regionale n. 1 del 2006 per diretto contrasto con quanto si assume che sia prescritto negli artt. 117 e 118 Cost.. <br />
    Del pari inammissibili, per le medesime ragioni ora illustrate, sono  le censure con le quali si denuncia la violazione da parte delle disposizioni impugnate del limite dell&#8217; «armonia con la Costituzione» posto dall&#8217;art. 4 dello statuto. Il ricorrente sostiene che le disposizioni censurate non terrebbero conto delle funzioni proprie previste dall&#8217;art. 118, secondo comma, Cost. e di quelle fondamentali, di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera p), Cost, degli enti locali in questione. In particolare, l&#8217;art. 8, comma 5, e gli artt. 9, 17, 20, 25, 26 della legge regionale n. 1 del 2006  conterrebbero discipline difformi da quella dettata dagli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 267 del 2000, i quali costituirebbero «il quadro normativo di riferimento per l&#8217;attuazione e l&#8217;interpretazione degli artt. 117, secondo comma, lett. p) e 118, comma 2 della Costituzione e, come tale vincolante [..] anche nei confronti delle regioni ad autonomia speciale». <br />
    Al riguardo, l&#8217;Avvocatura, con una impropria inversione fra il ruolo delle norme costituzionali e quello delle norme ordinarie, assume «che la distribuzione delle funzioni amministrative tra i vari enti territoriali, così come definita dalle citate leggi statali, risponde a quei criteri di sussidiarietà, proporzionalità ed adeguatezza, ora assurti a parametri costituzionali».<br />
    Anche in tal caso, le carenze argomentative del ricorso, nel quale non si dà conto delle ragioni per cui si imporrebbe alla Regione Friuli-Venezia Giulia l&#8217;applicazione delle disposizioni del titolo V, né in quale rapporto queste si trovino rispetto alle disposizioni contenute nello statuto speciale, impediscono di esaminare nel merito le censure.</p>
<p>3.	– In via preliminare, infine, va dichiarata la inammissibilità della censura relativa all&#8217;art. 26 della legge regionale n. 1 del 2006, in quanto del tutto sommaria ed oscura (ex plurimis, di recente si vedano le sentenze n. 105 del 2007, n. 391 e n. 248 del 2006). 																																																																																												</p>
<p>    5. – Venendo ad esaminare le censure formulate in relazione alle disposizioni dello statuto speciale, il ricorrente denuncia l&#8217;art. 8, comma 5, e gli artt. 9, 17, 20 e 25 della legge n. 1 del 2006 per violazione degli articoli 4, n.1-bis, e 59 dello statuto regionale, e dell&#8217;art. 2 del d.lgs. n. 9 del 1997. <br />v<br />
      Ciò perché l&#8217;art. 4, alinea 1, dello statuto speciale prevede come limite alla potestà esclusiva regionale anche l&#8217;armonia «con i principi generali dell&#8217;ordinamento giuridico della Repubblica», fra i quali sarebbe annoverabile il «principio dell&#8217;autonomia», ricavabile dagli artt. 5, 114 e 118 Cost. Al tempo stesso, il primo comma dell&#8217;art. 59 dello statuto afferma che «Le Province ed i Comuni sono Enti autonomi ed hanno ordinamenti e funzioni stabilite dalle leggi dello Stato e della Regione» e l&#8217;art. 2 del d.lgs. n. 9 del 1997 pone l&#8217;obbligo per la Regione di esercitare i propri poteri legislativi «nel rispetto degli articoli 5 e 128 della Costituzione, nonché dell&#8217;art. 4 dello statuto di autonomia» al fine di «favorire la piena realizzazione dell&#8217;autonomia degli enti locali».<br />
      Riguardo al merito delle censure, occorre anzitutto ricordare che l&#8217;art. 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993 n. 2 (Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d&#8217;Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige) ha innovato in modo rilevante il dettato dello statuto speciale della Regione resistente, trasformando la competenza legislativa regionale in tema di ordinamento degli enti locali da concorrente in esclusiva. Inoltre, in sede di attuazione di questa disposizione statutaria, l&#8217;art. 2 del d.lgs. n. 9 del 1997 ha chiarito che, nell&#8217;ambito della competenza legislativa in esame, la Regione «fissa i principi dell&#8217;ordinamento locale e ne determina le funzioni», seppure nei limiti ed al fine appena ricordati. <br />
    Lo stesso generico riferimento contenuto nel primo comma dell&#8217;art. 59 dello statuto (articolo preesistente alla modifica del 1993) al ruolo delle «leggi dello Stato e delle Regioni» non può che assumere un significato adeguato alla successiva modificazione della potestà legislativa della Regione sugli enti locali, considerando che – come fu rilevato durante i lavori parlamentari – questa riforma era finalizzata ad «un pareggiamento verso l&#8217;alto, mirante ad equiparare lo status delle altre regioni differenziate a quello della regione siciliana che, come è noto, in base all&#8217;art. 15 del suo statuto dispone in questo campo di competenza legislativa esclusiva» (Atti parlamentari, Senato della Repubblica, XI legislatura Assemblea-resoconto stenografico, seduta del 9 giugno 1993 pag. 25). La finalità della riforma del 1993 è stata sottolineata in termini analoghi anche da questa Corte nella sentenza n. 415 del 1994, nonché nella successiva sentenza n. 229 del 2001. <br />
    Questa Corte nella sua giurisprudenza relativa a leggi regionali in tema di funzioni degli enti locali, in generale ha ammesso che il  legislatore regionale possa (nei differenziati ambiti lasciati dalle disposizioni costituzionali o statutarie), in presenza di esigenze di carattere generale, articolare diversamente i poteri di amministrazione locale, con il limite della permanenza di almeno una sfera adeguata di funzioni (sentenze n. 378 del 2000, n. 286 del 1997, n. 83 del 1997). <br />
    In particolare, con specifico riferimento ad una Regione ad autonomia speciale dotata di potestà legislativa primaria in tema di enti locali, questa Corte ha affermato che una disposizione come quella di cui all&#8217;art. 5 della Costituzione certamente impegna la Repubblica «e anche quindi le Regioni ad autonomia speciale, a riconoscere e a promuovere le autonomie», ed ha anche aggiunto che «le leggi regionali possono bensì regolare» l&#8217;autonomia degli enti locali, «ma non mai comprimere fino a negarla» (sentenza n. 83 del 1997). Analogamente, si è ritenuto doveroso il «coinvolgimento degli enti locali infraregionali alle determinazioni regionali di ordinamento», in considerazione «dell&#8217;originaria posizione di autonomia ad essi riconosciuta» (sentenza n. 229 del 2001). <br />
    Peraltro, la giurisprudenza di questa Corte originata da ricorsi relativi all&#8217;applicazione della legge costituzionale n. 2 del 1993 (sentenze n. 415 del 1994, n. 229 e n. 230 del 2001, n. 48 del 2003) ha riconosciuto al legislatore delle Regioni ad autonomia speciale una potestà di disciplina differenziata rispetto alla corrispondente legislazione statale, salvo il rispetto dei principi fondamentali dell&#8217;ordinamento giuridico dello Stato e dell&#8217;ambito delle materie di esclusiva competenza statale (individuate sulla base di quanto prescritto negli statuti speciali). Nella sentenza n. 229 del 2001, con riferimento alla Regione Friuli-Venezia Giulia,  questa Corte ha affermato che non può essere negato alla Regione «il potere di valutare le esigenze di coordinamento e di esercizio integrato delle funzioni degli enti locali e di prevedere, se del caso, gli strumenti congruenti allo scopo, compresi fra questi l&#8217;istituzione di altri enti locali». Sulla base di queste premesse, non sono state ritenute fondate le censure mosse avverso una legge regionale, che aveva soppresso una categoria di enti locali costituzionalmente non necessari come le comunità montane. <br />
    Tra l&#8217;altro, è costante nella legislazione statale il riconoscimento della diversa autonomia di cui godono nella materia in esame le Regioni ad autonomia particolare: lo stesso testo unico degli enti locali (d.lgs. n. 267 del 2000) afferma, al secondo comma dell&#8217;art. 1, che «Le disposizioni del presente testo unico non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione». Analoga disposizione era in precedenza contenuta nell&#8217;art. 1, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali). Successivamente alla adozione del nuovo titolo V della Costituzione, nella disposizione di delega al Governo per la  attuazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera p), di cui alla legge n. 131 del 2003 si rinviene un apposito criterio direttivo (art. 2, comma 4, lettera q), il quale prescrive di «fare salve le competenze spettanti alle Regioni a statuto speciale a alle Province autonome di Trento e di Bolzano». <br />
    In conclusione, quindi, la legislazione della Regione Friuli-Venezia Giulia in tema di enti locali non è vincolata all&#8217;osservanza delle singole disposizioni del testo unico degli enti locali, ma deve rispettare il principio autonomistico o – meglio ancora – tramite le sue autonome determinazioni deve «favorire la piena realizzazione dell&#8217;autonomia degli enti locali».<br />
    Si tratta quindi di valutare in concreto non già se le disposizioni impugnate disciplinino in modo diverso le funzioni o i poteri provinciali rispetto alle disposizioni del testo unico degli enti locali, bensì se esse neghino profili da valutare come essenziali per garantire l&#8217;autonomia di enti locali costituzionalmente necessari come le Province.</p>
<p>    6. – Le censure relative all&#8217;art. 8, comma 5, della legge regionale n. 1 del 2006 si appuntano sul mancato espresso riconoscimento da parte del legislatore regionale anche di “funzioni proprie” delle Province che, per l&#8217;Avvocatura, corrisponderebbero ai «compiti storicamente attribuiti alle Province stesse, quali enti esponenziali di collettività vaste». La disposizione impugnata, infatti, si sarebbe limitata a prevedere la titolarità, in capo alle Province, delle “funzioni fondamentali” e «di quelle ulteriori, conferite loro con legge».<br />
     Il ricorrente sostiene che le funzioni proprie delle Province sarebbero funzioni non comprimibili dal legislatore (nazionale o regionale), in quanto da sempre ritenute necessarie per l&#8217;esistenza ed il corretto sviluppo delle rispettive comunità territoriali e degli interessi di cui sono esponenziali. <br />
La censura si risolve, dunque, nella denuncia dell&#8217;incisione, da parte del legislatore regionale, dell&#8217;area di funzioni che la Costituzione stessa imporrebbe di riservare alla Provincia. Essa, pertanto, deve essere esaminata unitamente alla doglianza concernente l&#8217;art. 17 della stessa legge regionale, il quale, appunto, individua le competenze spettanti alla Provincia. <br />
Tali censure non sono fondate. <br />
Innanzitutto, l&#8217;Avvocatura dello Stato, nel formulare le proprie doglianze, non considera che le “funzioni proprie” possono identificarsi con quelle fondamentali esplicitamente riconosciute dall&#8217;art. 8, nonostante che tale interpretazione sia stata sostenuta con riguardo alle disposizioni del nuovo titolo V della Costituzione, negandosi che possa distinguersi fra le “funzioni fondamentali”, di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera p), e le «funzioni proprie» degli enti locali, di cui all&#8217;art. 118, secondo comma, Cost. <br />
Comunque, il mancato riferimento, da parte del legislatore regionale, alle funzioni proprie non implica il disconoscimento dell&#8217;esistenza di un nucleo di funzioni intimamente connesso al riconoscimento del principio di autonomia degli enti locali sancito dall&#8217;art. 5 Cost. <br />
La innegabile discrezionalità riconosciuta al legislatore statale nell&#8217;ambito della propria potestà legislativa e la stessa relativa mutevolezza nel tempo delle scelte da esso operate con riguardo alla individuazione delle  aree di competenza dei diversi enti locali impediscono che possa parlarsi in generale di competenze storicamente consolidate dei vari enti locali (addirittura immodificabili da parte sia del legislatore statale che di quello regionale). Questa Corte, non ha escluso la utilità del criterio storico «per la ricostruzione del concetto di autonomia provinciale e comunale», ma tuttavia ne ha circoscritto l&#8217;utilizzabilità  «a quel nucleo fondamentale delle libertà locali che emerge da una lunga tradizione e dallo svolgimento che esso ebbe durante il regime democratico»(sentenza n. 52 del 1969).<br />
In ogni caso una lettura complessiva della legge regionale n. 1 del 2006, fa emergere l&#8217;esistenza di disposizioni che valorizzano ampiamente le Province in modo del tutto analogo alla legislazione statale e che operano ulteriori significativi riconoscimenti del ruolo di tali enti. Importanti appaiono, in particolare, l&#8217;art. 5, comma 1, che equipara le Province ai Comuni per il conferimento delle funzioni amministrative, e l&#8217;art. 8, comma 2, che afferma in generale che «la Provincia è l&#8217;ente locale che rappresenta e cura gli interessi di area vasta della propria comunità».<br />
Inoltre, occorre considerare che l&#8217;elencazione contenuta nell&#8217;art. 17 dei settori di intervento della Provincia, se appare in parte carente rispetto agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 267 del 2000, individua però anche ambiti di competenza ulteriori rispetto a quelli previsti dal legislatore statale, quali la politica attiva del lavoro, le iniziative culturali, l&#8217;agricoltura. <br />
Infine, a differenza di quanto implicitamente ritenuto dal ricorrente, l&#8217;elenco previsto dall&#8217;art. 17 della legge regionale n. 1 del 2006 non è tale da impedire il conferimento di altre funzioni da parte del legislatore regionale che, in effetti, è già più volte intervenuto conferendo compiti alle Province anche in settori ulteriori rispetto a quelli elencati nello stesso art. 17.<br />
7. – Le censure relative all&#8217;art. 9 della legge regionale n. 1 del 2006, per quanto  particolarmente sommarie, possono essere interpretate come denuncia della  illegittimità della attribuzione alle Città metropolitane della «funzione di pianificazione di area vasta», che costituirebbe, invece, una delle «funzioni tradizionalmente spettanti alle Province».<br />
La infondatezza della censura deriva, prima ancora che dalla sostanziale analogia fra quanto previsto nella legge regionale n. 1 del 2006 e quanto previsto dall&#8217;art. 23 del testo unico degli enti locali in riferimento alle Città metropolitane, dal fatto che nel sistema di entrambi questi testi legislativi, la Città metropolitana corrisponde all&#8217;ente locale di area vasta, tanto che nel territorio in cui si crea la Città metropolitana, questa succede alla Provincia.<br />
    8. – Le censure relative all&#8217;art. 20 non sono fondate. <br />
    Esse, per la parte in cui lamentano l&#8217;esclusione delle Province dalle forme collaborative tra gli enti locali appaiono il frutto di una lettura solo parziale della legge regionale n. 1 del 2006, dal momento che, mentre evidentemente né le associazioni intercomunali, né le Unioni dei Comuni possono – per definizione – coinvolgere le Province, queste ultime ben possono essere parte con gli altri enti locali delle Convenzioni (di cui all&#8217;art. 21 della legge regionale) e sono le uniche componenti delle Associazioni fra le Province (di cui all&#8217;art. 29 della legge regionale). Quanto alla denuncia concernente la mancata attribuzione alle Province, in materia di forme collaborative fra gli enti locali, di «funzioni di coordinamento e di sostituzione nei confronti dei Comuni inadempienti», essa appare destituita di fondamento, tenuto conto del fatto che neppure la legislazione statale vigente in materia prevede alcun istituto di questo genere.</p>
<p>    9. – Anche le censure relative all&#8217;art. 25 della legge regionale n. 1 del 2006, non sono fondate. <br />
    Lo Stato lamenta la attribuzione ai Comuni, sia pure associati in ASTER (Ambiti per lo sviluppo territoriale), di funzioni che «non spettano solamente» a tali enti ma anche alle Province. Si tratterebbe, in particolare, dei compiti di programmazione relativi alla «tutela e valorizzazione del territorio e delle risorse naturali» che sarebbero attribuiti agli ASTER, mentre atterrebbero alla materia «difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell&#8217;ambiente» di spettanza della Provincia ai sensi della medesima legge regionale (art. 17); inoltre, riguarderebbe la funzione di «coordinamento dello sviluppo economico e sociale» che l&#8217;art. 20 del testo unico degli enti locali attribuisce alle Province. <br />
    L&#8217;asserita sottrazione di tali funzioni alle Province in materia di programmazione e di coordinamento risulta inesistente ad una lettura complessiva della disposizione impugnata. Infatti la previsione di questa forma associativa, caratterizzata da una particolare rappresentatività, è espressamente finalizzata alla «interlocuzione in forma associata con la Regione e la Provincia» e alla «programmazione di interventi territoriali integrativi» relativamente a determinate finalità indicate dal medesimo art. 25, tra le quali, la tutela e valorizzazione del territorio e delle risorse naturali, nonché il coordinamento e sviluppo economico e sociale. <br />
In particolare, l&#8217;art. 25 non esclude la sussistenza di una funzione di coordinamento provinciale dello sviluppo economico e sociale; questa è, anzi, espressamente prevista dall&#8217;art. 17, comma 3, lettera b), il quale dispone che la Provincia formula e adotta propri programmi pluriennali di sviluppo, e che altresì ad essa spettano il coordinamento tra i propri programmi e l&#8217;attività programmatoria sia dei Comuni, sia degli ASTER.</p>
<p>10. – Deve pertanto concludersi che non sono fondate le censure relative agli articoli 8, comma 5, 9, 17, 20, e 25, promosse in riferimento agli articoli 4, n.1-bis, e 59 della legge costituzionale n. 1 del 1963 e all&#8217;art. 2 del d.lgs. n. 9 del 1997.</p>
<p align=center><b>Per questi motivi</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione &#8211; autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), promossa, in riferimento all&#8217;art. 123, quarto comma, della Costituzione e all&#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; <br />
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 8, comma 5, e degli artt. 9, 17, 20, 25 e 26 della legge della Regione Friuli-Venezia n. 1 del 2006, promosse, in riferimento all&#8217;art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), per violazione del limite dell&#8217;«armonia con la Costituzione», e, in particolare, dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera p) e degli artt. 114, secondo comma, 118, secondo comma, nonché dell&#8217;art. 118, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; <br />
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 26 della legge della Regione Friuli-Venezia n. 1 del 2006, sollevate, in riferimento all&#8217;art. 4 della legge costituzionale n. 1 del 1963 per violazione del “principio dell&#8217;autonomia” degli enti locali ricavabile dagli artt. 5, 114 e 118 Cost., nonché in riferimento all&#8217;art. 59 dello statuto speciale e all&#8217;art. 2 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; <br />
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 8, comma 5, e degli artt. 9, 17, 20, 25 della legge della Regione Friuli-Venezia n. 1 del 2006, promosse, in riferimento all&#8217;art. 4 dello statuto speciale per violazione del “principio dell&#8217;autonomia” degli enti locali ricavabile dagli artt. 5, 114 e 118 Cost., nonché in riferimento all&#8217;art. 59 dello statuto speciale e all&#8217;art. 2 del d.lgs. n. 9 del 1997, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2007.</p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3276</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3276/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Va sospesa la sentenza che ha dichiarato legittimo il provvedimento di diniego di permesso di soggiorno ad uno straniero condannato, per furto aggravato, danneggiamento e guida in stato di ebbrezza. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Registro Ordinanza: 3276/2007 Registro Generale:4352/2007</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3276/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3276</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza che ha dichiarato legittimo il provvedimento di diniego di permesso di soggiorno ad uno straniero condannato, per furto aggravato, danneggiamento e guida in stato di ebbrezza. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 3276/2007<br />
Registro Generale:4352/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br />  Cons. Paolo Buonvino<br />  Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Aldo Scola Est.<br /> Cons. Francesco Caringella<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 26 Giugno 2007<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>OUSAID ABDELAZIZ</b><br />
rappresentato e difeso dagli Avv.ti  ANDREA MANZI e CATIA SALVALAGGIOcon domicilio  eletto in Roma VIA F.CONFALONIERI, 5<br />
presso ANDREA MANZI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</b><br />
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12<br />
<b>QUESTURA DI TREVISO</b> non costituitasi;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />della sentenza del TAR VENETO &#8211; VENEZIA: SEZIONE III  694/2007, resa tra le parti, concernente DINIEGO RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
  MINISTERO DELL&#8217;INTERNO<br />
Udito il relatore Cons. Aldo Scola  e uditi, altresì, per la parte ricorrente l’avv. Di Mattia per delega dell’avv. Manzi;</p>
<p>Ritenuto che, allo stato, ad una prima e sommaria delibazione, tipica di questa fase, nella presente istanza si ravvisano profili di censura idonei a far venir meno il fondamento dell’impugnata sentenza, il che impone l’accoglimento dell’attuale domanda interinale;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 4352/2007) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 26 Giugno 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
ALDO SCOLA<br />
IL PRESIDENTE<br />
CLAUDIO VARRONE</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
GIOVANNI CECI</p>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2007 n.239</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-26-6-2007-n-239/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-26-6-2007-n-239/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2007 n.239</a></p>
<p>Presidente Bile, Redattore Quaranta la competenza esclusiva del T.A.R. di Roma a conoscere in primo grado della legittimità delle ordinanze &#8211; e dei consequenziali provvedimenti commissariali &#8211; adottate nelle situazioni di emergenza non invade la competenza della Provincia autonoma di Trento Autonomia e decentramento – Disciplina delle regioni, delle province</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-26-6-2007-n-239/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2007 n.239</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-26-6-2007-n-239/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2007 n.239</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Bile, Redattore Quaranta</span></p>
<hr />
<p>la competenza esclusiva del T.A.R. di Roma a conoscere in primo grado della legittimità delle ordinanze &#8211; e dei consequenziali provvedimenti commissariali &#8211; adottate nelle situazioni di emergenza non invade la competenza della Provincia autonoma di Trento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autonomia e decentramento – Disciplina delle regioni, delle province e degli enti locali &#8211; Art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare l&#8217;emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania)- Autonomia delle istituzioni regionali e provinciali &#8211; Ordinamento del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento &#8211; Menomazione indiretta delle competenze provinciali &#8211; Ricorso della Provincia Autonoma di Trento &#8211; Contrasto con l&#8217;art. 90 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e con l&#8217;art. 3, commi 1 e 4, del d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano) – Infondatezza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare l&#8217;emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania), aggiunto dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, promossa – in riferimento all&#8217;art. 90 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e all&#8217;art. 3, commi 1 e 4, del d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la competenza esclusiva del T.A.R. di Roma a conoscere in primo grado della legittimità delle ordinanze &#8211; e dei consequenziali provvedimenti commissariali &#8211; adottate nelle situazioni di emergenza non invade la competenza della Provincia autonoma di Trento</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori: &#8211;     Franco            BILE         Presidente; &#8211;     Giovanni Maria    FLICK          Giudice; &#8211;     Francesco         AMIRANTE         Giudice; &#8211;     Ugo               DE SIERVO        Giudice; &#8211;     Alfio             FINOCCHIARO      Giudice; &#8211;     Alfonso           QUARANTA         Giudice; &#8211;     Franco            GALLO         Giudice; &#8211;     Luigi             MAZZELLA         Giudice;<br />
&#8211;     Gaetano           SILVESTRI            Giudice; &#8211;     Sabino            CASSESE           Giudice; &#8211;     Maria Rita        SAULLE              Giudice; &#8211;     Giuseppe          TESAURO            Giudice; &#8211;     Paolo Maria       NAPOLITANO     Giudic</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare l&#8217;emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania), comma aggiunto dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, promosso – in riferimento all&#8217;art. 90 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e all&#8217;art. 3, commi 1 e 4,  del d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano) – dalla Provincia autonoma di Trento, con ricorso notificato il 29 marzo 2006, depositato in cancelleria il 3 aprile 2006 ed iscritto al n. 49 del registro ricorsi 2006.<br />
    Visto l&#8217;atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; <br />
    udito nell&#8217;udienza pubblica del 22 maggio 2007 il giudice relatore Alfonso Quaranta; <br />
    uditi l&#8217;avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e l&#8217;avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>    1.— La Provincia autonoma di Trento, con ricorso del 27 marzo 2006, depositato presso la cancelleria della Corte il successivo 3 aprile, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare l&#8217;emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania), comma aggiunto dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, assumendone il contrasto con l&#8217;art. 90 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e con l&#8217;art. 3, commi 1 e 4, del d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano). <br />
    La ricorrente premette che la disposizione impugnata reca una modifica nei rapporti di competenza territoriale tra il Tribunale amministrativo regionale del Lazio e gli altri Tribunali amministrativi regionali, concentrando esclusivamente presso il primo le controversie aventi ad oggetto «la legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali» emanati «in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell&#8217;art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225» (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile). <br />
    Ciò premesso, sarebbe evidente il contrasto con le norme di attuazione dello statuto regionale, le quali, «definendo l&#8217;ordinamento del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento», ne individuano la competenza con riferimento ai criteri basati sulla sede dell&#8217;organo, ovvero sull&#8217;efficacia provinciale o intraprovinciale di atti emanati anche da organi non aventi sede nella Provincia o nella Regione. <br />
    Né, d&#8217;altra parte, il dubbio di costituzionalità potrebbe essere fugato intendendo la disposizione impugnata come riferita al solo territorio della Regione Campania; è, difatti, il suo stesso tenore letterale – e segnatamente la circostanza che essa faccia riferimento a tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell&#8217;art. 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992, senza operare distinzioni – ad escludere la possibilità di una simile interpretazione. Conclusione che è vieppiù confermata dal successivo comma 2-quater del medesimo art. 3, il quale, nel regolare il fenomeno della translatio iudicii stabilisce testualmente che «l&#8217;efficacia delle misure cautelari adottate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2-bis permane fino alla loro modifica o revoca da parte del Tribunale amministrativo regionale del Lazio», in tal modo «lasciando chiaramente intendere di riferirsi alla precedente competenza di tutti i tribunali amministrativi italiani», e non solo a quello della Campania, come sarebbe invece accaduto se la norma avesse contenuto un riferimento nominativo al medesimo. <br />
    Poiché, quindi, la norma impugnata si riferisce indistintamente a tutti i Tribunali amministrativi regionali, ivi compreso quello avente sede a Trento, la stessa sarebbe costituzionalmente illegittima, sempre che non si ritenga possibile fare applicazione «del principio di specialità e del principio di automatica prevalenza delle norme di attuazione dello Statuto sulle norme di legislazione ordinaria, quando non vi sia tra esse una formale e frontale opposizione» (evenienza, per vero, sulla cui ricorrenza il citato decreto-legge n. 245 del 2005 non fornisce indicazioni univoche, giacché nel suo testo, se «non vi è espressa menzione dell&#8217;applicabilità del nuovo regime quale territorio della provincia di Trento», risulta anche carente, all&#8217;opposto, una «clausola espressa di salvaguardia»).<br />
    Su tali basi, e non senza rilevare come nella specie non si tratti «di rivendicare una competenza diretta della Provincia», giacché essa «non ha in materia di giurisdizione amministrativa competenza alcuna da reclamare», la ricorrente ha concluso per la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata, in quanto «la garanzia che in primo grado determinate controversie vengano decise da un giudice locale, la cui composizione la Provincia concorre a determinare», costituirebbe «parte integrante della complessiva autonomia delle istituzioni regionali e provinciali».<br />
    1.1.— Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque non fondato. <br />
    Sul presupposto che è la stessa ricorrente a riconoscere di essere priva di qualsiasi competenza in materia di ordinamento della giustizia amministrativa, la difesa erariale sottolinea che, anche dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, le Regioni e le Province autonome «sono legittimate a denunciare la violazione di norme costituzionali non specificamente relative al riparto di competenze con lo Stato» solo quando essa comporti «menomazione sia pure indiretta» delle rispettive competenze. <br />
    Tale evenienza, però, non ricorre nel caso di specie, in quanto il censurato art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge n. 245 del 2005, concernente «esclusivamente la impugnativa di atti e provvedimenti emanati da organi statali», si limita a prevedere un criterio speciale di determinazione della competenza dei tribunali amministrativi regionali, senza incidere in alcun modo sulle prerogative costituzionali della ricorrente Provincia autonoma, giacché ad essa – cui pure spetta una potestà di designazione dei giudici del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento (non incisa, peraltro, dalla disposizione impugnata) – non può riconoscersi alcuna «veste di “garante” dell&#8217;assetto della competenza territoriale del Tribunale amministrativo sedente nel suo territorio».<br />
    Su tali basi, quindi, l&#8217;Avvocatura generale dello Stato ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, non senza sottolinearne, però, anche l&#8217;infondatezza, non essendo configurabile la violazione dell&#8217;art. 90 dello statuto di autonomia, visto che la norma censurata non incide sulla istituzione, nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, di un apposito tribunale regionale di giustizia amministrativa.<br />
    2.— La Provincia autonoma di Trento, in data 9 maggio 2007, ha depositato una memoria nella quale ha insistito per l&#8217;accoglimento del ricorso. <br />
    In via preliminare, essa rileva come la linea difensiva dell&#8217;Avvocatura generale dello Stato confermi che la disposizione censurata trovi applicazione «non soltanto con riferimento alla specifica realtà campana», avendo «al contrario effetto nei confronti delle competenze di tutti i tribunali amministrativi nazionali».<br />
    Contesta, inoltre, quanto affermato dalla difesa erariale, e cioè, da un lato, che la norma impugnata riguardi «unicamente provvedimenti emanati da organi statali», e, dall&#8217;altro, che sussista «un difetto di legittimazione della scrivente Provincia».<br />
    Quanto in particolare al primo profilo, osserva che, se la lettera della legge attribuisce formalmente il potere di ordinanza, in materia di protezione civile, ad organi statali, la giurisprudenza costituzionale ha precisato che il suo esercizio deve compiersi in armonia con la «sfera di attribuzioni delle Province autonome» (è citata la sentenza n. 228 del 2003). Inoltre, neppure potrebbe trascurarsi la circostanza che i provvedimenti commissariali non sembrano riducibili unicamente alla sfera statale, potendo essere «nominati commissari di protezione civile anche organi provinciali». Rileva infine, concludendo sul punto, che non sarebbe dato comprendere, poi, quale sia la ragionevolezza della scelta legislativa di sottrarre le controversie de quibus «alla cognizione del giudice territorialmente competente, naturalmente esperto di situazioni locali, per affidarli a un giudice lontano».<br />
    In ordine, invece, al supposto difetto di legittimazione, rileva come quest&#8217;ultima «trovi preciso fondamento nell&#8217;art. 98 dello statuto speciale, laddove si attribuisce alla Provincia autonoma il potere di impugnare le leggi e gli atti aventi valore di legge statale in tutti i casi di “violazione del presente statuto”». <br />
    Su tali basi la ricorrente reputa di essere legittimata ad evocare l&#8217;art. 3 del d.P.R. n. 424 del 1984 (cioè il decreto di attuazione della disciplina statutaria) e, dunque, a dolersi del fatto che la contestata disciplina processuale, «con il sottrarre alla cognizione del TRGA controversie aventi ad oggetto provvedimenti emanati da organi provinciali ovvero da organi statali ma con efficacia limitata al territorio della Provincia di Trento, viola la garanzia di un giudizio locale, svolto dal giudice predisposto dallo statuto».<br />
    In forza di tali rilievi, pertanto, la Provincia autonoma di Trento insiste per l&#8217;accoglimento del ricorso, precisando che essa «non rivendica competenze giurisdizionali», bensì «la garanzia statutaria dell&#8217;effettiva giurisdizione del giudice statale previsto dallo Statuto, nella composizione definita dalle norme di attuazione, in relazione alle controversie di ambito locale».<br />
    2.1.— Anche l&#8217;Avvocatura generale dello Stato ha deposito un&#8217;ulteriore memoria, insistendo nelle proprie argomentazioni difensive. <br />
    In particolare, la difesa erariale ha ribadito la preliminare eccezione di inammissibilità della questione. <br />
    A suo dire, difatti, la Provincia autonoma di Trento non potrebbe evocare, a sostegno della propria iniziativa, né l&#8217;art. 90 dello statuto di autonomia, né l&#8217;art. 3 del d.P.R. n. 426 del 1984, che ha dato attuazione alla disciplina statutaria. <br />
    Ed invero, il primo di tali parametri si limita a stabilire che nella Regione Trentino Alto-Adige «è istituito un tribunale regionale di giustizia amministrativa, con una autonoma sezione per la provincia di Bolzano, secondo l&#8217;ordinamento che verrà stabilito al riguardo»; orbene, la norma censurata non si pone in contrasto con tale previsione, giacché – osserva la difesa erariale – «non incide sulla statutariamente disposta istituzione del TAR del T.A.A., quale organo speciale di giustizia amministrativa operante nella Regione».<br />
    Quanto, poi, al secondo dei menzionati parametri, l&#8217;Avvocatura dello Stato rileva che la ricorrente si sarebbe limitata ad evidenziare la «contraddizione» tra la disposizione censurata e l&#8217;art. 3, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 426 del 1984. Orbene, pur presentando tale norma – al pari delle altre attuative dello statuto – «rango non sottordinato a quello delle disposizioni legislative ordinarie», per il carattere «separato e riservato» (sentenza n. 137 del 1998) proprio dei decreti di attuazione statutaria, ciò non implica anche che la stessa non possa essere modificata da fonti pariordinate, purché sia rispettata «l&#8217;osservanza del procedimento di consultazione obbligatoria di cui all&#8217;art. 107 dello Statuto». Della violazione di tale incombente procedimentale non si duole, però, la ricorrente, lamentando invece l&#8217;asserita menomazione della «complessiva autonomia delle istituzioni regionali e provinciali».<br />
    Su tali basi, pertanto, viene  ribadita l&#8217;inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, se è vero che alle Regioni e alle Province autonome sono consentite – osserva conclusivamente la difesa erariale, richiamando in particolare la sentenza n. 196 del 2004 – «solo censure relative ad aspetti potenzialmente idonei a determinare una vulnerazione delle attribuzioni costituzionali degli enti ricorrenti», ciò che, per le ragioni illustrate, deve escludersi nel caso di specie. </p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>    1.— La Provincia autonoma di Trento ha promosso questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare l&#8217;emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania), aggiunto dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, assumendone il contrasto con l&#8217;art. 90 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e con l&#8217;art. 3, commi 1 e 4, del d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano). <br />
    La disposizione impugnata stabilisce che, in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell&#8217;art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), «la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l&#8217;emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma».<br />
    Essa, tuttavia, violerebbe – secondo la ricorrente – gli indicati parametri, giacché i medesimi, «definendo l&#8217;ordinamento del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento», ne individuano la competenza con riferimento ai criteri basati sulla sede dell&#8217;organo, ovvero sull&#8217;efficacia provinciale o intraprovinciale di atti emanati anche da organi non aventi sede nella Provincia o nella Regione. <br />
    La ricorrente, pertanto, pur riconoscendo che «non ha in materia di giurisdizione amministrativa competenza alcuna da reclamare», ha concluso per la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata, in quanto «la garanzia che in primo grado determinate controversie vengano decise da un giudice locale, la cui composizione la Provincia concorre a determinare», costituirebbe «parte integrante della complessiva autonomia delle istituzioni regionali e provinciali».</p>
<p>    2.— Nel costituirsi in giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque non fondato. <br />
    Nel premettere che le Regioni e le Province autonome «sono legittimate a denunciare la violazione di norme costituzionali non specificamente relative al riparto di competenze con lo Stato» solo quando essa comporti «menomazione sia pure indiretta» delle rispettive competenze, la difesa erariale esclude che tale evenienza possa ipotizzarsi nel caso di specie.    Difatti, il censurato art. 3, comma 2-bis, concerne «esclusivamente la impugnativa di atti e provvedimenti emanati da organi statali», concentrando i relativi giudizi di primo grado presso un unico tribunale amministrativo regionale (quello del Lazio con sede a Roma), senza viceversa incidere in alcun modo sulle prerogative costituzionali della ricorrente Provincia autonoma, relative esclusivamente alla designazione dei giudici del locale Tribunale regionale di giustizia amministrativa.</p>
<p>    3.— La questione non è fondata.</p>
<p>    4.— In via preliminare, deve ribadirsi la legittimazione della ricorrente Provincia autonoma ad evocare quale parametro costituzionale qualsiasi norma dello statuto di autonomia, così come specificamente previsto dall&#8217;art. 98 del medesimo d.P.R. n. 670 del 1972. <br />
    Tuttavia, la ricorrente Provincia autonoma di Trento non ha rivendicato, nella specie, alcuna competenza legislativa, che del resto contrasterebbe (come essa stessa riconosce) con quella esclusiva dello Stato in materia di «giustizia amministrativa», prevista dall&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, e neppure ha evidenziato l&#8217;esistenza di una qualche lesione della sua potestà legislativa in ordine alla organizzazione del locale Tribunale regionale di giustizia amministrativa, o di altre sue competenze.<br />
    5.— Così individuata l&#8217;iniziativa della ricorrente, deve essere ricordato come questa Corte abbia già affermato che gli artt. 90 e 91 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e l&#8217;art. 3 della relativa disciplina di attuazione (d.P.R. n. 426 del 1984) svolgono esclusivamente la funzione di regolare «l&#8217;assetto organizzativo» del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano, facendone oggetto di «una competenza riservata e separata» della Provincia (sentenza n. 137 del 1998). <br />
    In particolare, con la sentenza n. 121 del 2001, questa Corte – in una fattispecie per molti aspetti analoga alla presente, scrutinando norme processuali che operavano la uniforme devoluzione al giudice ordinario della giurisdizione sui rapporti di lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione, con effetto anche nella Regione Trentino-Alto Adige –  ha escluso che le norme censurate fossero in contrasto proprio con l&#8217;art. 3 della disciplina di attuazione dello statuto regionale. Difatti, fu riconosciuto che le contestate disposizioni investivano un «profilo assolutamente indipendente dal particolare ordinamento del tribunale regionale di giustizia amministrativa in tema di composizione e di stato giuridico dei giudici e del personale di segreteria», non violando, pertanto, «le disposizioni dell&#8217;art. 3 del d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426», giacché queste ultime «dettano solo soluzioni sul riparto della competenza tra TRGA di Trento e sezione autonoma di Bolzano».<br />
    Alla luce delle considerazioni che precedono, la competenza del Tribunale regionale amministrativo con sede in Trento non risulta violata dalla norma censurata, non incidendo questa sui suddetti profili di organizzazione del Tribunale de quo, e segnatamente sul potere spettante alla Provincia autonoma di designazione di due dei suoi giudici. <br />
    Né, d&#8217;altra parte, trova fondamento alcuno la pretesa della ricorrente volta a rivendicare – evocando quale parametro, in particolare, l&#8217;art. 3 del d.P.R. n. 426 del 1984 – il rispetto della «garanzia che in primo grado determinate controversie», ed esattamente quelle individuate dalla suddetta norma di attuazione dello statuto, «vengano decise da un giudice locale, la cui composizione la Provincia concorre a determinare».<br />
    I commi 1 e 4 del citato art 3 si limitano, infatti,  ad effettuare la ripartizione della competenza territoriale tra i due organi di giustizia amministrativa operanti nella Regione, ed aventi rispettivamente sede a Trento e a Bolzano, attesa la loro particolarità d&#8217;essere non regionali, ma provinciali, a composizione distinta e dotati, ciascuno, della propria autonomia organizzativa. Se tale è, dunque, lo scopo per il quale la suddetta normativa di attuazione statutaria è stata dettata, se ne può dedurre che essa, attenendo esclusivamente a profili organizzativi  dei due indicati Tribunali, non è idonea ad incidere sui criteri generali di individuazione della competenza territoriale degli organi decentrati di giustizia amministrativa.</p>
<p align=center><b>per questi motivi</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare l&#8217;emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania), aggiunto dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, promossa – in riferimento all&#8217;art. 90 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e all&#8217;art. 3, commi 1 e 4, del d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano) – dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso di cui in epigrafe.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-26-6-2007-n-239/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2007 n.239</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2007 n.240</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-26-6-2007-n-240/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Presidente Bile, Redattore Quaranta la competenza del Corpo della Guardia di Finanza ad accertare alcune sanzioni amministrative in materia di igiene e sanità non lede le competenze della Provincia autonoma di Trento e della Regione Friuli &#8211; Venezia Giulia 1. Autonomie e decentramento – Disciplina delle regioni, delle province e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-26-6-2007-n-240/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2007 n.240</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-26-6-2007-n-240/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2007 n.240</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Bile, Redattore Quaranta</span></p>
<hr />
<p>la competenza del Corpo della Guardia di Finanza ad accertare alcune sanzioni amministrative in materia di igiene e sanità non lede le competenze della Provincia autonoma di Trento e della Regione Friuli &#8211; Venezia Giulia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autonomie e decentramento – Disciplina delle regioni, delle province e degli enti locali &#8211; art. 1, comma 276, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), nella parte in cui introduce i commi 8-bis, 8-ter e 8-quater nell&#8217;art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell&#8217;andamento dei conti pubblici) – Competenza della Provincia in materia di igiene e sanità &#8211; lesione delle competenze statutarie &#8211; Ricorso della Provincia autonoma di Trento – Asserita violazione degli artt. 9, numero 10, e 16 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dell&#8217;art. 2, comma 2, d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), e degli artt. 2 e 4 del d. lgs 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento)- Infondatezza.</p>
<p>2. Autonomie e decentramento – Disciplina delle regioni, delle province e degli enti locali &#8211; art. 1, comma 276, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), nella parte in cui introduce i commi 8-bis, 8-ter e 8-quater nell&#8217;art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell&#8217;andamento dei conti pubblici) – Competenza della Provincia in materia di igiene e sanità &#8211; Lesione delle competenze statutarie &#8211; Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia – Asserita violazione degli artt. 5, numero 16, e 8 della l. cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) – Infondatezza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 276, della legge n. 266 del 2005, nella parte in cui introduce i commi 8-bis, 8-ter e 8-quater nell&#8217;art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell&#8217;andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, promossa dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 9, numero 10, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all&#8217;art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), e agli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento).																																																																																												</p>
<p>2.  Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 1, comma 276, della legge n. 266 del 2005, promossa dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli artt. 5, numero 16, e 8 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la competenza del Corpo della Guardia di Finanza ad accertare alcune sanzioni amministrative in materia di igiene e sanità non lede le competenze della Provincia autonoma di Trento e della Regione Friuli &#8211; Venezia Giulia</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori: &#8211; Franco          BILE         Presidente; &#8211; Giovanni Maria  FLICK          Giudice;  &#8211; Francesco       AMIRANTE         Giudice;  &#8211; Ugo             DE SIERVO        Giudice;  &#8211; Paolo           MADDALENA       Giudice;  &#8211; Alfio           FINOCCHIARO     Giudice;  &#8211; Alfonso         QUARANTA         Giudice;  &#8211; Franco          GALLO          Giudice;  &#8211; Luigi           MAZZELLA          Giudice;  &#8211; Gaetano         SILVESTRI      Giudice;  &#8211; Sabino          CASSESE         Giudice;  &#8211; Maria Rita      SAULLE           Giudice;  &#8211; Giuseppe        TESAURO          Giudice;#NOME?</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nei giudizi di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 276, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), nella parte in cui introduce i commi 8-bis, 8-ter e 8-quater, nell&#8217;art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell&#8217;andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, promossi con ricorsi della Provincia autonoma di Trento e della Regione Friuli-Venezia Giulia, notificati il 27 febbraio 2006, depositati in cancelleria il 3 e il 4 marzo 2006 ed iscritti ai nn. 40 e 41 del registro ricorsi del 2006.</p>
<p>    Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; <br />
    udito nell&#8217;udienza pubblica del 17 aprile 2007 il Giudice relatore Alfonso Quaranta; <br />
    uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Franco Mastragostino per la Provincia autonoma di Trento, Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia e l&#8217;avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri; <br />
    udito nuovamente nella udienza pubblica del 5 giugno 2007, rifissata in ragione della intervenuta modifica della composizione del collegio, il Giudice relatore Alfonso Quaranta; <br />
    uditi nuovamente nell&#8217;udienza pubblica del 5 giugno 2007 gli avvocati Giandomenico Falcon, Franco Mastragostino, nonché l&#8217;avvocato Andrea Manzi per la Provincia autonoma di Trento, Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia e l&#8217;avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>    1.— La Provincia autonoma di Trento, con ricorso notificato il 27 febbraio 2006 e depositato il successivo 3 marzo, nel promuovere questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), ha impugnato, tra l&#8217;altro, l&#8217;art. 1, comma 276, della medesima legge. <br />
    Tale norma, nell&#8217;apportare modifiche all&#8217;art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell&#8217;andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha introdotto alcune sanzioni amministrative per la mancata, tardiva o incompleta trasmissione al Ministero dell&#8217;economia e delle finanze dei dati delle ricette mediche e ha stabilito che all&#8217;accertamento delle corrispondenti violazioni provveda il Corpo della Guardia di Finanza, che trasmette il relativo rapporto «alla direzione provinciale dei servizi vari competente per territorio per i conseguenti adempimenti» (commi 8-bis, 8-ter e 8-quater dello stesso art. 50).<br />
    1.1.— La Provincia ricorrente ritiene che tali disposizioni non possano trovare applicazione nei propri confronti, in ragione delle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché degli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento». <br />
    Rileva, comunque, come la norma impugnata sia estremamente dettagliata e attribuisca puntuali funzioni amministrative (di accertamento delle violazioni) in capo ad organi dello Stato, nella materia «igiene e sanità, ivi compresa l&#8217;assistenza sanitaria e ospedaliera», che spetta alla potestà legislativa concorrente della Provincia, ai sensi degli artt. 9, numero 10, dello statuto di autonomia, e 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità).</p>
<p>    1.2.— La lesione delle competenze statutarie viene evidenziata sotto più profili. <br />
    Da un lato, risulterebbe lesa la potestà legislativa della Provincia, in quanto lo Stato non si è limitato a porre princípi fondamentali della materia, suscettibili, in quanto tali, di essere sviluppati dalla legislazione provinciale; dall&#8217;altro, non sussisterebbe la necessità di tutelare in modo uniforme, su tutto il territorio nazionale, il diritto alla salute, in quanto sono state previste misure sanzionatorie per inadempimenti di carattere amministrativo, a carico di soggetti integrati nella struttura organizzativa del Servizio sanitario provinciale.</p>
<p>    1.3.— La ricorrente aggiunge, in particolare, che la norma impugnata lederebbe la competenza amministrativa che, nella materia in esame, spetta alla Provincia ai sensi dell&#8217;art. 16 dello statuto di autonomia e dell&#8217;art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992. <br />
    Quest&#8217;ultima disposizione stabilisce, infatti, che nelle materie di competenza provinciale non possono essere attribuite ad organi dello Stato funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative. <br />
    La ricorrente ricorda, infine, che è già stato attivato un sistema di monitoraggio assolutamente adeguato.</p>
<p>    2.— Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o infondata la questione in esame.</p>
<p>    2.1.— In particolare, la difesa dello Stato rileva che la norma impugnata atterrebbe al monitoraggio centralizzato della spesa sanitaria basato su procedimenti di digitalizzazione, di lettura ottica e di trasmissione telematica. Pertanto, la materia alla quale ricondurre la norma censurata non sarebbe «tutela della salute», ma «coordinamento informativo statistico e informatico», rimessa alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.</p>
<p>    3.— Con ricorso notificato il 27 febbraio 2006 e depositato il successivo 4 marzo, anche la Regione Friuli-Venezia Giulia ha impugnato, tra le altre disposizioni, il medesimo comma 276 dell&#8217;art. 1 della legge n. 266 del 2005. <br />
    La Regione, prospettando argomentazioni analoghe a quelle svolte dalla Provincia autonoma di Trento, ritiene la norma impugnata lesiva della propria competenza legislativa concorrente nella materia igiene e sanità, ivi compresa l&#8217;assistenza sanitaria ed ospedaliera, ai sensi dell&#8217;art. 5, numero 15 (recte: numero 16), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) e delle relative norme di attuazione, nonché dell&#8217;attribuzione dell&#8217;esercizio delle funzioni amministrative nella suddetta materia, ai sensi dell&#8217;art. 8 del medesimo statuto di autonomia.</p>
<p>    4.— Si è costituito, anche in questo giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato, prospettando argomentazioni analoghe a quelle formulate rispetto alla questione di costituzionalità promossa dalla Provincia autonoma di Trento. <br />
    Infine, la difesa dello Stato richiama l&#8217;art. 1, comma 610, della legge n. 266 del 2005, quale norma di chiusura idonea a consentire una interpretazione conforme a Costituzione della disposizione censurata, che ne escluda l&#8217;applicabilità alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome.<br />
    5.- In data 22 marzo 2007, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria, in ordine sia al ricorso della Provincia autonoma di Trento sia a quello della Regione Friuli-Venezia Giulia, con la quale ribadisce le difese già svolte. <br />
    In particolare, l&#8217;Avvocatura dello Stato sottolinea come si verta nella materia del «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell&#8217;amministrazione statale, regionale e locale», di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera r), Cost. «funzionale al processo avviato con la tessera sanitaria e perciò necessariamente unitario ed uniforme». <br />
    Rileva, altresì, come l&#8217;art. 1, comma 276, della legge n. 266 del 2005 sia volto a garantire il raggiungimento delle finalità di cui all&#8217;art. 50 del decreto-legge n. 269 del 2003, rappresentate dal monitoraggio della spesa sanitaria e dall&#8217;appropriatezza delle prescrizioni mediche.</p>
<p>    6.— In data 2 aprile 2007 anche la Regione Friuli-Venezia Giulia ha depositato memoria, con la quale, nel ribadire le proprie argomentazioni difensive, ha dedotto quanto segue. <br />
    Ad avviso della ricorrente, non può trovare accoglimento la tesi difensiva dello Stato, in quanto la materia di riferimento non sarebbe «il coordinamento informativo ma la sanità».<br />
    Inoltre, avendo essa dedotto la violazione di una competenza statutaria, non potrebbe trovare applicazione, nella specie, l&#8217;art. 117, secondo comma, della Costituzione. <br />
    In ogni caso, argomenta infine la ricorrente, anche qualora fosse ritenuta legittima la disciplina statale delle sanzioni amministrative introdotta dalle norme impugnate, rimarrebbe ingiustificata la competenza amministrativa di organi statali in sede locale. <br />
    In proposito, la Regione richiama la sentenza n. 80 del 2007, osservando che con tale pronuncia la Corte costituzionale, pur riconducendo la disciplina delle cosiddette liste di attesa alla materia dei livelli essenziali delle prestazioni e, pertanto, alla competenza legislativa statale, ha accolto il conflitto di attribuzione sottopostole dalla Provincia autonoma di Bolzano, in quanto le norme di attuazione dello statuto di autonomia prevedono, in capo alle Province autonome, un generale potere di controllo nella materia della organizzazione dei servizi sanitari. <br />
    Quindi, ad avviso della Regione Friuli-Venezia Giulia, le funzioni di vigilanza e controllo in sede locale, compresa l&#8217;applicazione delle sanzioni amministrative, spettano ad essa ricorrente, essendo titolare di competenze analoghe a quelle delle Province autonome nella materia dell&#8217;assistenza sanitaria.</p>
<p>    7.- In prossimità dell&#8217;udienza pubblica, a sua volta, la Provincia autonoma di Trento ha depositato memoria, con la quale riafferma le difese già prospettate. <br />
    La ricorrente deduce, infine, di avvalersi di un sistema fiscale autonomo e che la spesa sanitaria è finanziata con risorse tratte dall&#8217;autonomo bilancio provinciale. <br />
    A sostegno delle proprie argomentazioni, la Provincia ricorrente richiama, altresì, l&#8217;art. 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), che prevede un potere di vigilanza delle Regioni «sull&#8217;uso corretto ed efficace delle risorse» (comma 9). <br />
    La Provincia rileva, inoltre, che la propria autonomia sulla vigilanza, in materia di sanità, è stata confermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 80 del 2007, e che, già in precedenza, la sentenza n. 228 del 1993 offriva argomenti in tal senso.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>1.	— La Provincia autonoma di Trento e la Regione Friuli-Venezia Giulia, con i ricorsi indicati in epigrafe, hanno promosso, tra le altre, questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 276, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), nella parte in cui introduce i commi 8-bis, 8-ter e 8-quater nell&#8217;art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell&#8217;andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.																																																																																												</p>
<p>    1.1.— Preliminarmente, riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con gli indicati ricorsi, aventi ad oggetto distinte norme contenute in altri commi del medesimo art. 1 della citata legge finanziaria, si deve disporre la riunione, ai fini di un&#8217;unica trattazione e di un&#8217;unica pronuncia, dei due giudizi, in ragione della analogia esistente tra le censure prospettate.</p>
<p>    2.— La Provincia ricorrente ritiene che le disposizioni impugnate, che introducono talune sanzioni amministrative e attribuiscono al Corpo della Guardia di Finanza l&#8217;accertamento delle relative violazioni, ledano gli artt. 9, numero 10, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché l&#8217;art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), e gli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento).</p>
<p>    2.1.— La lesione delle competenze statutarie è prospettata sotto più profili. <br />
    In primo luogo, risulterebbe incisa la potestà legislativa concorrente della Provincia, in quanto lo Stato non si sarebbe limitato a porre princípi fondamentali nella materia «igiene e sanità, ivi compresa l&#8217;assistenza sanitaria e ospedaliera», ma avrebbe emanato disposizioni di dettaglio. <br />
    In secondo luogo, non sussisterebbe la necessità di tutelare in modo uniforme, su tutto il territorio nazionale, il diritto alla salute, in quanto sono state previste misure sanzionatorie per inadempimenti di carattere amministrativo, poste a carico di soggetti integrati nella struttura organizzativa del Servizio sanitario provinciale. <br />
    Infine, la Provincia ricorrente deduce che, ai sensi dell&#8217;art. 16 dello statuto di autonomia e dell&#8217;art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992, nelle materie di competenza provinciale non possono essere attribuite ad organi dello Stato funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative.<br />
    3.— Con analoghe argomentazioni, la Regione Friuli-Venezia Giulia deduce la lesione della propria potestà legislativa concorrente e della titolarità delle corrispondenti funzioni amministrative nella materia «igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera» come attribuitele dallo statuto di autonomia (artt. 5, numero 16, e 8 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 che reca «Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia»).</p>
<p>    4.— Le questioni non sono fondate. <br />
    Al fine di inquadrare esattamente il thema decidendum, appare necessario partire dal contenuto delle disposizioni dell&#8217;art. 50 del decreto-legge n. 269 del 2003 (rispetto alle quali le norme impugnate sono funzionali), tese a realizzare un articolato sistema di acquisizione, a livello centrale, di dati significativi concernenti la spesa farmaceutica, la quale notoriamente costituisce parte rilevante della complessiva spesa sanitaria. <br />
    Il comma 5 del citato art. 50, come attualmente risultante dalla modifica operata dal comma 810 dell&#8217;art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), prevede l&#8217;istituzione di un collegamento, mediante la rete telematica del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, tra le strutture di erogazione di servizi sanitari – nell&#8217;ambito delle quali sono ricomprese, tra le altre, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le farmacie pubbliche e private – disponendo che i parametri tecnici, per la realizzazione del software certificato da installare, siano stabiliti in sede ministeriale. <br />
    Inoltre, allo scopo di potenziare il monitoraggio della spesa sanitaria e delle iniziative per la realizzazione di misure di appropriatezza delle prescrizioni, oltre che per «l&#8217;attribuzione e la verifica del budget di distretto, di farmacovigilanza e sorveglianza epidemiologica» (art. 50, comma 1, primo periodo), i successivi commi 5-bis e 5-ter, introdotti dal medesimo comma 810 dell&#8217;art. 1 della legge n. 296 del 2006, sopra richiamato, stabiliscono che il suddetto Ministero, dal 1° luglio 2007, deve rendere disponibile il collegamento in rete dei medici del Servizio sanitario nazionale, avvalendosi anche delle infrastrutture regionali per la trasmissione dei dati delle ricette al medesimo Ministero, nonché delle certificazioni di malattia all&#8217;Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS). <br />
    A sua volta, il comma 6 stabilisce che le strutture di erogazione di servizi sanitari sono tenute ad effettuare la rilevazione ottica e la trasmissione dei dati relativi alle ricette mediche ed alle confezioni dei farmaci, secondo quanto prescritto dal successivo comma 7. <br />
    Quest&#8217;ultimo (primo e secondo periodo) dispone che all&#8217;atto della utilizzazione di ogni ricetta medica, recante la prescrizione di farmaci, devono essere rilevati otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo regionale della ricetta ed altri dati delle singole confezioni dei farmaci acquistati. Prevede, inoltre, che all&#8217;atto della utilizzazione della ricetta, recante la prescrizione di prestazioni specialistiche ovvero di dispositivi di assistenza protesica e di assistenza integrativa, devono essere rilevati otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo regionale della ricetta, nonché – oltre al codice a barre della tessera sanitaria – i dati relativi alla esenzione spettante all&#8217;assistito, e che devono essere, altresì, inseriti i codici del nomenclatore delle prestazioni specialistiche o i codici del nomenclatore delle prestazioni di assistenza protesica ovvero i codici del repertorio dei prodotti erogati nell&#8217;ambito dell&#8217;assistenza integrativa. <br />
    Infine, il comma 8 dispone che «i dati rilevati ai sensi del comma 7 sono trasmessi telematicamente al Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di utilizzazione della ricetta medica, anche per il tramite delle associazioni di categoria e di soggetti terzi a tal fine individuati dalle strutture di erogazione dei servizi sanitari».</p>
<p>    5.— Il legislatore, con la disposizione ora sospettata di illegittimità costituzionale, ha introdotto nel citato art. 50 gli ulteriori commi 8-bis, 8-ter e 8-quater, prevedendo – al fine di garantire l&#8217;effettività del sistema – le sanzioni amministrative per il mancato adempimento delle suddette prescrizioni. <br />
    In particolare, il comma 8-bis ha stabilito che «la mancata o tardiva trasmissione dei dati nel termine di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la quale la violazione si è verificata». Il comma 8-ter, a sua volta, ha precisato che «per le ricette trasmesse nei termini di cui al comma 8, la mancanza di uno o più elementi della ricetta (…) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la quale la violazione si è verificata». E infine, il comma 8-quater ha disposto che «l&#8217;accertamento della violazione di cui ai commi 8-bis e 8-ter è effettuato dal Corpo della Guardia di Finanza, che trasmette il relativo rapporto, ai sensi dell&#8217;articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla direzione provinciale dei servizi vari competente per territorio, per i conseguenti adempimenti».<br />
    6.— Così delineato il quadro normativo di riferimento, va, innanzitutto, disattesa l&#8217;eccezione dell&#8217;Avvocatura dello Stato relativa alla inapplicabilità delle disposizioni in esame agli enti ad autonomia speciale ricorrenti, in ragione di quanto disposto dall&#8217;art. 1, comma 610, della medesima legge finanziaria per il 2006, secondo cui «le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti». <br />
    Come questa Corte ha già avuto modo di affermare in analoghe fattispecie, si tratta di una clausola che non è idonea ad escludere il vizio di legittimità della norma, qualora, come nel caso in esame, sia caratterizzata da estrema genericità e sia contenuta nel contesto di una legge recante numerose disposizioni, concernenti materie ed oggetti diversi, senza alcuna precisazione in ordine a quelle che dovrebbero ritenersi non applicabili alle ricorrenti, per incompatibilità con gli statuti speciali (sentenze numeri 105 del 2007, 134 e 88 del 2006).</p>
<p>    7.— Ciò chiarito, va osservato come costituisca principio più volte affermato da questa Corte quello secondo il quale la competenza ad irrogare sanzioni amministrative non è in grado di configurarsi in via autonoma come materia in sé, ma accede alle materie sostanziali che disciplinano gli atti e i comportamenti sanzionabili (tra le molte, sentenze numeri 384 del 2005 e 12 del 2004). <br />
    Sulla base del suddetto principio, le sanzioni amministrative in esame devono ritenersi attinenti ad una disciplina sostanziale riconducibile, allo stesso tempo, ad una pluralità di materie, quali quelle della tutela della salute, del coordinamento della finanza pubblica per finalità di razionalizzazione e contenimento della spesa sanitaria, nonché del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell&#8217;amministrazione statale, regionale e locale. Mentre le prime due materie rientrano nella competenza concorrente dello Stato e delle Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.), l&#8217;ultima rientra nella competenza esclusiva statale, ai sensi dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera r), Cost. <br />
    Viene, dunque, in rilievo una ipotesi di concorso di competenze legislative statali e regionali che rende necessario fare applicazione del principio di prevalenza, nonché, in ragione dell&#8217;intreccio delle relative discipline, anche del criterio di leale cooperazione (ex plurimis, sentenze numeri 133 del 2006 e 231 del 2005). <br />
    Orbene se, da un lato, è evidente il rilievo che riveste, nel caso di specie, la materia della tutela della salute – di cui all&#8217;art. 117, terzo comma, Cost., che trova applicazione anche rispetto alle ricorrenti ai sensi dell&#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), in ragione della maggiore estensione della «tutela della salute» rispetto alle corrispondenti competenze statutarie in materia sanitaria invocate nei ricorsi – dall&#8217;altro, deve riconoscersi prevalenza alla materia del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, rimessa alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall&#8217;art. 117, secondo comma, lettera r), Cost. <br />
    A ciò va aggiunto che evidenti esigenze di razionalizzazione della spesa sanitaria, in vista del suo contenimento, attinenti all&#8217;ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, che «riguarda pure le Regioni e le Province ad autonomia differenziata» (sentenza n. 267 del 2006), giustificano la introduzione a livello centrale di un sistema informatico di rilevamento ottico e di trasmissione telematica dei dati desumibili dalle ricette mediche e dalle confezioni dei farmaci. <br />
    Ora, è proprio la inosservanza degli adempimenti di rilevazione e di trasmissione completa dei dati in questione al Ministero dell&#8217;economia e delle finanze che costituisce oggetto di sanzione amministrativa mediante la disciplina prevista dalle norme impugnate. <br />
    Si assume, da parte della Provincia autonoma di Trento, che le norme in questione sarebbero invece ascrivibili, nel loro complesso, al controllo della spesa sanitaria; controllo che, in ambito provinciale, sarebbe di sua esclusiva competenza. La stessa Provincia, inoltre, osserva che la sussistenza di un autonomo sistema di finanziamento della spesa sanitaria nel proprio territorio ne giustificherebbe il monitoraggio con esclusione di ogni ingerenza da parte di organi dello Stato. <br />
    Tale tesi non può essere condivisa. <br />
    Si è, al riguardo, innanzi rilevato che l&#8217;ambito materiale della normativa rispetto alla quale sono state previste sanzioni, per il caso di inadempimento degli obblighi di trasmissione di dati telematici desumibili dalle ricette mediche e dalle confezioni dei farmaci, è, innanzitutto, riconducibile alla competenza statale prevista dall&#8217;art. 117, secondo comma, lettera r), Cost.; e ciò, ancorché tale ambito interferisca anche con la materia della tutela della salute e dunque con il sistema di controllo della spesa sanitaria. La competenza a disporre sanzioni amministrative in tale ambito materiale spetta pertanto allo Stato in virtù della citata disposizione costituzionale. <br />
    Né il riferimento, effettuato da entrambe le ricorrenti, alla recente sentenza di questa Corte n. 80 del 2007 può indurre a diverse conclusioni. Nella fattispecie esaminata in quella sede, infatti, veniva in rilievo soltanto la competenza della ricorrente Provincia autonoma di Bolzano ad effettuare controlli e verifiche sulla operatività delle liste di attesa, mentre nel presente giudizio assume prevalenza, come si è precisato, la materia del «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell&#8217;amministrazione statale, regionale e locale».<br />
    Neppure può ritenersi esatto limitare il suddetto “coordinamento” al solo aspetto “tecnico” della trasmissione dei dati, giacché – se è vero che certamente può venire in rilievo tale aspetto – non può negarsi che la funzione affidata alla esclusiva competenza statale dalla citata lettera r) del secondo comma dell&#8217;art. 117 Cost. involga un ambito ben più ampio, il quale si riferisce anche alla finalità della acquisizione dei dati telematici allo scopo di soddisfare esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, e dunque anche di quella sanitaria. <br />
    Quanto, infine, al comma 8-quater, pure oggetto di impugnazione in questa sede, va osservato che proprio la necessità di acquisire ed elaborare a livello centrale i suddetti dati giustifica l&#8217;affidamento dei compiti di accertamento delle violazioni ad un organo dello Stato operante con uniformità di criteri sull&#8217;intero territorio nazionale; ferma restando la competenza alla irrogazione delle sanzioni previste dai parimenti impugnati commi 8-bis e 8-ter, come disciplinata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). <br />
    Pertanto, la prevista attribuzione al Corpo della Guardia di Finanza, ad opera del medesimo comma 8-quater, dell&#8217;accertamento delle violazioni sanzionabili, lungi dal determinare la lesione di competenze spettanti alle ricorrenti, si pone come logica conseguenza della natura statale della competenza alla acquisizione ed alla elaborazione dei dati de quibus in vista delle esigenze alle quali si è fatto riferimento.</p>
<p align=center><b>per questi motivi</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
    riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), promosse dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con i ricorsi indicati in epigrafe; <br />
    riuniti i giudizi, <br />
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 276, della legge n. 266 del 2005, nella parte in cui introduce i commi 8-bis, 8-ter e 8-quater nell&#8217;art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell&#8217;andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, promossa dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 9, numero 10, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all&#8217;art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), e agli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), con il ricorso indicato in epigrafe; <br />
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 1, comma 276, della legge n. 266 del 2005, promossa dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli artt. 5, numero 16, e 8 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), con il ricorso indicato in epigrafe.<br />
    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2007.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3306</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3306/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3306/</guid>

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<p>Non va sospesa la sentenza che respinge il ricorso avverso il provvedimento del C.S.M. che esclude un avvocato dalla valutazione ai fini della designazione all’Ufficio di Consigliere di Cassazione, a causa della avvenuta cancellazione dall’albo. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3306/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3306</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3306/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3306</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza che respinge il ricorso avverso  il provvedimento del C.S.M. che esclude un avvocato dalla valutazione ai fini della designazione all’Ufficio di Consigliere di Cassazione, a causa della avvenuta cancellazione dall’albo. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 3306/2007<br />
Registro Generale: 3991/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres.ff Costantino Salvatore<br />  Cons. Luigi Maruotti Est.<br />Cons. Pier Luigi Lodi<br /> Cons. Bruno Mollica <br />
Cons. Sandro Aureli<br />
ha pronunciato la presente </p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 26 Giugno 2007<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>NOBILONI ROBERTO</b><br />
rappresentato e difeso dagli  Avv.ti  FILIPPO LATTANZI e FILIPPO SATTA<br />
con domicilio  eletto in Roma  VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 47<br />
presso STUDIO SATTA &#038; ASSOCIATI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MIN.RO GIUSTIZIA -CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA</b><br />
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO<br />
con domicilio  in Roma  VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br /> della sentenza del TAR  LAZIO  &#8211; ROMA: Sezione I  2411/2007, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DA VALUTAZIONE PER DESIGNAZIONE UFFICIO CONSIGLIERE DICASSAZIONE.<br />Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br /> Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza di reiezione, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />MIN.RO GIUSTIZIA -CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA<br />
Udito il relatore Cons. Luigi Maruotti  e uditi, altresì, per le parti l’avv. Satta;<br />Considerato che non emergono elementi tali da indurre ad accogliere la domanda incidentale formulata dall’appellante, in attesa che all’esito del giudizio sia ricostruito il quadro normativo rilevante nella fattispecie;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 3991/2007).<br />
Spese al definitivo.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 26 Giugno 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
Luigi Maruotti</p>
<p>IL PRESIDENTE FF.<br />
Costantino Salvatore</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
Rosario Giorgio Carnabuci</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3302</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3302/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3302/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3302/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3302</a></p>
<p>Vanno sospesi, fino al 30.09.2007, il piano di utilizzo demanio marittimo nonchè il diniego di concessione demaniale provvisoria per l’utilizzo di un ristorante bar, se vi e’ significativo periculum in mora. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Registro Ordinanza: 3302/2007 Registro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3302/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3302</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3302/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3302</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Vanno sospesi, fino al 30.09.2007, il  piano di utilizzo demanio marittimo nonchè il diniego di concessione demaniale provvisoria per l’utilizzo di un ristorante bar, se  vi e’ significativo periculum in mora. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 3302/2007<br />
Registro Generale: 5151/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />Pres. Claudio Varrone<br />  Cons. Paolo Buonvino Est.<br /> Cons. Domenico Cafini<br />  Cons. Aldo Scola<br /> Cons. Francesco Caringella<br />
ha pronunciato la presente </p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 26 Giugno 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br /><b>FRANCO ANGELO</b><br />
rappresentato e difeso dall’Avv.  GIUSEPPE VITOLO<br />
con domicilio  eletto in Roma VIA OVIDIO 32 presso STUDIO VIGLIONE – VITOLO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI EBOLI</b><br />
rappresentato e difeso dall’Avv. GAETANO PAOLINO<br />
con domicilio  eletto in Roma VIA PORTUENSE 104 presso ANTONIA DE ANGELIS</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>REGIONE CAMPANIA, RESPONSABILE SETTORE PATRIMONIO DEL COMUNE DI EBOLI, EDILTURIST S.N.C. DI STANZIONE VINCENZINA,</b> non costituitisi;</p>
<p>per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR CAMPANIA &#8211; SALERNO SEZ. II n.586/2007, resa tra le parti, concernente DINIEGO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER UTILIZZO DI UN RISTORANTE BAR;<br />Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br /> Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />COMUNE DI EBOLI;</p>
<p>Udito il relatore Cons. Paolo Buonvino<br />
e uditi, altresì, per le parti l’Avv. VITOLO e l’Avv. PAOLINO;</p>
<p>Ritenuto che sussistono i presupposti per accordare la richiesta misura cautelare in considerazione del significativo “periculum in mora”;<br />che, per l’effetto, la domanda cautelare avanzata in primo grado può essere accolta fino al 30 settembre 2007;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Accoglie l&#8217;appello (Ricorso n.5151/2007) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado, nei soli termini e limiti, peraltro, previsti nell’esposizione che precede.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 26 Giugno 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
PAOLO BUONVINO<br />
IL PRESIDENTE<br />
CLAUDIO VARRONE</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
GIOVANNI CECI</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3301</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3301/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3301/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3301/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3301</a></p>
<p>Non vanno sospese le istruzioni e modalità per lo svolgimento degli esami di stato nelle scuole statali e non statali per il 2006/2007 (limite di 35 candidati esaminandi per ogni commissione, rapporto del 50% con gli interni), in coerenza con la costante giurisprudenza cautelare in materia di studenti “non residenti”.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3301/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3301</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3301/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3301</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non vanno  sospese le istruzioni e modalità per lo svolgimento degli esami di stato nelle scuole statali e non statali per il 2006/2007 (limite di 35  candidati esaminandi per ogni commissione, rapporto del 50% con gli interni), in coerenza con la costante giurisprudenza cautelare in materia di studenti “non residenti”. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 3301/2007<br />
Registro Generale:5000/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br /> Cons. Paolo Buonvino<br />  Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Aldo Scola<br />Cons. Gabriella De Michele Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 26 Giugno 2007.<br />
Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>SCUOLA 2000 S.R.L. ENTE GESTORE DEGLI ISTITUTI DE NICOLA</b><br />
rappresentato e difeso dall’Avv.  ANGELO CLARIZIA<br />
con domicilio  eletto in Roma VIA PRINCIPESSA CLOTILDE, 2<br />
presso ANGELO CLARIZIA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE<br />
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L&#8217;EMILIA ROMAGNA<br />
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L&#8217;UMBRIA<br />
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA<br />
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE<br />
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA<br />
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA<br />
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO<br />
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO<br />
UFF.SCOL.REG.PER L&#8217;EMILIA ROMAGNA-UFF.SCOL.PROV.DI MODENA<br />
UFF.SCOL.REG.PER IL PIEMONTE-UFF.SCOL.PROV.DI ALESSANDRIA<br />
MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE, DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA<br /></b><br />
rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GEN. STATO<br />
con domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p><b>IST.TECNICO COMMERCIALE DI GRUMO APPULA</b> non costituitosi;<br />
<b>ISTITUTO “PININFARINA”</b> non costituitosi;<br />
ITI “SEGATO” non costituitosi;<br />
<b>ISTITUTO SUPERIORE “MARCONI”</b> non costituitosi;<br />
<b>ISTITUTO “MAJORANA”</b> non costituitosi;<br />
<b>ISTITUTO SUPERIORE “BARLETTI”</b> non costituitosi;<br />
<b>ISTITUTO SUPERIORE “PARODI”</b> non costituitosi;<br />
<b>LICEO SCIENTIFICO “GALILEI”</b> non costituitosi;<br />
<b>LICEO “CATTANEO”</b> non costituitosi;<br />
<b>LICEO “COPERNICO”</b> non costituitosi;<br />
<b>ITCS “CESARE ARZELA&#8217;“</b> non costituitosi;<br />
<b>ITG “FORCELLINI”</b> non costituitosi;<br />
<b>ITG “SCARPA”</b> non costituitosi;<br />
<b>ITI “G. CAPPELLINI”</b> non costituitosi;<br />
<b>ISTIT.STATALE DI ISTRUZ.SEC.SUPERIORE “M. CASAGRANDE”</b> non costituitosi;</p>
<p>per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione III Quater  n. 2638/2007 , resa tra le parti, concernente MODALITA&#8217; ORGANIZZATIVE   ED  OPERATIVE  PER  SVOLGIMENTO  ESAMI  DI  STATO;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE<br />
MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE, DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA<br />
UFF.SCOL.REG.PER IL PIEMONTE-UFF.SCOL.PROV.DI ALESSANDRIA<br />
UFF.SCOL.REG.PER L&#8217;EMILIA ROMAGNA-UFF.SCOL.PROV.DI MODENA<br />
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO<br />
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE<br />
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO<br />
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L&#8217;EMILIA ROMAGNA<br />
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L&#8217;UMBRIA<br />
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA<br />
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA<br />
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA<br />
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA</p>
<p>Udito il relatore Cons. Gabriella De Michele e uditi, altresì, per le parti l’avv.to CLARIZIA e l’avv.to dello Stato NICOLI.</p>
<p>Ritenuta condivisibile la motivazione del decreto cautelare provvisorio n. 3041/07 del 15.06.2007;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello proposto avverso l’istanza cautelare citata nelle premesse.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 26 Giugno 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
GABRIELLA DE MICHELE<br />
IL PRESIDENTE<br />
CLAUDIO VARRONE</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
GIOVANNI CECI</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3301/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3301</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3298</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3298/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3298/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3298/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3298</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento di ricostituzione della commissione provinciale cassa integrazione guadagni lavoratori dell’edilizia, al fine di un esame ulteriore della questione controversa da parte dell’Amministrazione stessa. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Registro Ordinanza: 3298/2007 Registro Generale: 1976/2007 Sezione Sesta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3298/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3298</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3298/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3298</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento di ricostituzione della commissione provinciale cassa integrazione guadagni lavoratori dell’edilizia, al fine di un esame ulteriore della questione controversa da parte dell’Amministrazione stessa. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 3298/2007<br />
Registro Generale: 1976/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br /> Cons. Paolo Buonvino<br />  Cons. Domenico Cafini Est.<br />  Cons. Aldo Scola<br />Cons. Francesco Caringella<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 26 Giugno 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>FILCA-CISL</b><br />
rappresentato e difeso dall’Avv.  SERGIO GALLEANO<br />
con domicilio  eletto in Roma VIA ALBERICO II, 33<br />
presso STUDIO LEG.VENDITTI-FEDERICI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE-DIREZ.REG.LE CAMPANIA</b><br />
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO<br />
con domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p><b>MINISTERO LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE-DIREZ.PROV.BENEVENTO</b> non costituitosi;<br />
<b>INPS &#8211; ISTITUTO PREVIDENZA SOCIALE</b> non costituitosi;<br />
<b>O.S. FILLEA &#8211; CGIL -SEGRETERIA PROVINCIALE DI BENEVENTO</b> non costituitosi;</p>
<p>per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR CAMPANIA &#8211; NAPOLI: Sezione I  n. 2740/2006, resa tra le parti, concernente RICOSTITUZIONE COMMISSIONE PROV.CASSA INTEGRAZIONE  GUADAGNI LAVORATORI EDILIZIA;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE-DIREZ.REG.LE CAMPANIA</p>
<p>Udito il relatore Cons. Domenico Cafini e uditi, altresì, per le parti l’avv.to GALLEANO e l’avv.to dello Stato NICOLI.</p>
<p>Vista la documentazione depositata dall’Amministrazione in data 17.5.2007 e vista la documentata memoria della parte appellante in data 25.6.2007;<br />
Ritenuto che sussistano allo stato sufficienti ragioni per disporre l’accoglimento dell’istanza cautelare ai fini di un esame ulteriore della questione controversa da parte dell’Amministrazione stessa;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 1976/2007) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata,  accoglie  l&#8217;istanza  cautelare  in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 26 Giugno 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
DOMENICO CAFINI<br />
IL PRESIDENTE<br />
CLAUDIO VARRONE</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
GIOVANNI CECI</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3298/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3298</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3294</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3294/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3294/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3294/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3294</a></p>
<p>Va sospesa la comunicazione AGEA con cui l’amministrazione ritiene legittimo il provvedimento avente ad oggetto il Regime quote latte – restituzione del prelievo supplementare relativo alle consegne del periodo 2005/06- poiché, a fronte del danno rappresentato dalle parti resistenti, deve essere considerato il prevalente interesse pubblico al rispetto degli obblighi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3294/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3294</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3294/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3294</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la comunicazione AGEA con cui l’amministrazione ritiene legittimo il provvedimento avente ad oggetto il Regime quote latte – restituzione del prelievo supplementare relativo alle consegne del periodo 2005/06- poiché, a fronte del danno rappresentato dalle parti resistenti, deve essere considerato il prevalente interesse pubblico al rispetto degli obblighi comunitari. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 3294/2007<br />
Registro Generale: 4715/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br /> Cons. Paolo Buonvino<br />  Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Aldo Scola<br />Cons. Gabriella De Michele Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 26 Giugno 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA  &#8211; A.G.E.A.</b> rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COOP. PRODUTTORI LATTE BIANCO SOC. COOP. A R.L., PARADISO GIANFRANCO Q.LE TIT. OMONIMA DITTA, SOC. GERMANI TAGLIENTE ABRAMO E TAGLIENTE FRANCESCO,IMPERATRICE MARIA Q.LE TIT. OMONIMA DITTA</b>,tutti non costituitisi;<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  PUGLIA  &#8211;  LECCE: Sezione  I  n. 84/2007, resa tra le parti, concernente REGIME QUOTE LATTE PERIODO 2005/06;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Udito il relatore Cons. Gabriella De Michele.<br />
Nessuno è comparso per le parti.</p>
<p>Ritenuto che, &#8211; a fronte del danno rappresentato dalle parti resistenti (che hanno comunque omesso ogni accorgimento per escludere o limitare il danno stesso – debba essere considerato il prevalente interesse pubblico al rispetto degli obblighi comunitari;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 4715/2007 ) e, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata,  respinge  l&#8217;istanza  cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 26 Giugno 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
GABRIELLA DE MICHELE<br />
IL PRESIDENTE<br />
CLAUDIO VARRONE</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
GIOVANNI CECI</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3294/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3294</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3292</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3292/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3292/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3292/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3292</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento di esclusione graduatoria personale A.T.A decreto n.2588 del 14/12/2006, poiché in seguito alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, risulta omesso nell’atto impugnato qualsiasi autonoma valutazione dell’idoneità del titolo di studio in possesso dell’appellante, sulla base del percorso formativo previsto. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3292/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3292</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento di esclusione graduatoria personale A.T.A decreto n.2588 del 14/12/2006, poiché in seguito alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, risulta omesso nell’atto impugnato qualsiasi autonoma valutazione dell’idoneità del titolo di studio in possesso dell’appellante, sulla base del percorso formativo previsto. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 3292/2007<br />
Registro Generale: 4657/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br /> Cons. Paolo Buonvino<br />  Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Aldo Scola<br />Cons. Gabriella De Michele Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 26 Giugno 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>BRANCACCIO CIRO</b> rappresentato e difeso dall’Avv.  FERDINANDO DEL MONDO con domicilio  in Roma PIAZZA CAPO DI FERRO 13 presso  SEGRETERIA SEZIONALE CDS</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MATTEOTTI-CIRILLO” DI GRUMO N.</b> non costituitosi;<br />
<b>IST. TECN. COMM. E PER GEOMETRI “MATTEI” DI CASAMICCIOLA</b> non costituitosi;<br />
<b>MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE, DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA </b>rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12<br />
<b>UFFICIO SCOLASTICO PROV. DI NAPOLI</b> non costituitosi;<br />
e nei confronti di<br />
<b>FEMIANO MARIA ROSARIA e CASALE LUIGI</b>,  non costituitisi;<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza  del TAR  CAMPANIA  &#8211;  NAPOLI:  Sezione  VIII   n. 794/2007, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DA   GRADUATORIE  ATA  PER  ASSENZA  TITOLO  DI  STUDIO;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione  della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE, DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA</p>
<p>Udito il relatore Cons. Gabriella De Michele. Nessuno è comparso per le parti.</p>
<p>Ritenuti sussistenti i profili di danno grave e irreparabile rappresentati dall’appellante e rilevato che – anche a seguito di mancata comunicazione di avvio del procedimento – risulta omesso nell’atto impugnato qualsiasi autonoma valutazione dell’idoneità del titolo di studio in possesso del medesimo appellante, sulla base del percorso formativo previsto;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 4657/2007) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza appellata,  accoglie  l&#8217;istanza  cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 26 Giugno 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
GABRIELLA DE MICHELE</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
CLAUDIO VARRONE</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
GIOVANNI CECI</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3292/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3292</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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