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	<title>26/6/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>26/6/2007 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2007 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-26-6-2007-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-26-6-2007-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2007 n.0</a></p>
<p>nel procedimento C-305/05Pres. V. SKOURIS, Rel. E. JUHÀSZ Ordine degli avvocati francofoni e germanofoni 1. Comunità europea &#61485; Direttiva 91/308/CEE &#61485; Avvocati – Riciclaggio – Dovere di collaborazione con le autorità – Collegamento con un procedimento giudiziario – Obbligo di comunicazione – Esclusione – Tutela dei diritti della difesa. 2.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-26-6-2007-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2007 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-26-6-2007-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2007 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">nel procedimento C-305/05<br />Pres. V. SKOURIS, Rel. E. JUHÀSZ<br /> Ordine degli avvocati francofoni e germanofoni</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Comunità europea &#61485; Direttiva  91/308/CEE &#61485; Avvocati – Riciclaggio – Dovere di collaborazione con le autorità – Collegamento con un procedimento giudiziario – Obbligo di comunicazione – Esclusione – Tutela dei diritti della difesa.</p>
<p>2. Comunità europea &#61485; Direttiva  91/308/CEE &#61485; Avvocati – Riciclaggio – Dovere di collaborazione con le autorità – Operazioni immobiliari e finanziarie – Mancanza di collegamento con un procedimento giudiziario – Obbligo di comunicazione – Sussiste – Violazione dell’art. 6 CEDU – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art. 6, 3° comma, della direttiva 91/308/CEE deve essere interpretato, in conformità col principio del giusto processo, nel senso che gli obblighi di comunicazione e di collaborazione con le autorità in materia di riciclaggio non si applicano ai professionisti legali quando le informazioni vengano da questi ricevute in connessione con un procedimento giudiziario pendente o nell’eventualità di un futuro procedimento giudiziario.</p>
<p>2. Non contrasta con l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, richiamata dall’art. 6, n. 2, del Trattato UE, l’art. 5 della direttiva 91/308/CEE, nella parte in cui prevede che gli avvocati debbano adempiere taluni obblighi di comunicazione e collaborazione con le autorità in materia di riciclaggio quando assistono i loro clienti per determinate operazioni immobiliari e finanziarie, in mancanza di qualunque collegamento con un procedimento giudiziario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sugli obblighi degli avvocati in materia di comunicazioni antiriciclaggio</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>SENTENZA DELLA CORTE<br />
 (Grande Sezione)</b> <br />
26 giugno 2007 </p>
<p>Nel procedimento C-305/05, <br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Cour d’arbitrage, divenuta Cour constitutionelle (Belgio), con decisione 13 luglio 2005, pervenuta in cancelleria il 29 luglio 2005, nella causa tra</p>
<p><b>Ordine degli avvocati francofoni e germanofoni</b>,</p>
<p><b>Ordine francese degli avvocati del foro di Bruxelles</b>,</p>
<p><b>Ordine degli avvocati fiamminghi</b>,<br />
<b>Ordine olandese degli avvocati del foro di Bruxelles</b>,</p>
<p>e</p>
<p><b>Consiglio dei ministri</b>,</p>
<p>intervenienti:</p>
<p><b>Consiglio degli ordini degli avvocati dell’Unione europea</b>,</p>
<p><b>Ordine degli avvocati del foro di Liegi</b>,</p>
<p>LA CORTE (Grande Sezione), <br />
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, E. Juhász (relatore) e J. Klu&#269;ka, presidenti di sezione, dal sig. J. N. Cunha Rodrigues, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. K. Schiemann, A. Borg Barthet, M. Ileši&#269; e J. Malenovský, giudici, <br />
avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro<br />
cancelliere: sig. M.-A. Gaudissart, capo unità<br />
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 12 settembre 2006, <br />
considerate le osservazioni presentate: <br />
–        per l’Ordine degli avvocati francofoni e germanofoni e per l’Ordine francese degli avvocati del foro di Bruxelles, dai sig.ri F. Tulkens e V. Ost, avocats; <br />
–        per l’Ordine degli avvocati fiamminghi e per l’Ordine olandese degli avvocati del foro di Bruxelles, dal sig. M. Storme, avocat; <br />
–        per il Consiglio degli ordini degli avvocati dell’Unione europea, dal sig. M. Mahieu, avocat; <br />
–        per l’Ordine degli avvocati del foro di Liegi, dal sig. E. Lemmens, avocat; <br />
–        per il governo belga, dal sig. M. Wimmer, in qualità di agente, assistito dal sig. L. Swartenbroux, avocat; <br />
–        per il governo italiano, dal sig. I. M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato; <br />
–        per il governo cipriota, dalla sig.ra E. Rossidou Papakyriakou e dal sig. F. Komodromos, in qualità di agenti; <br />
–        per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente; <br />
–        per il governo slovacco, dal sig. R. Procházka, in qualità di agente; <br />
–        per il Parlamento europeo, dal sig. A. Caiola e dalla sig.ra C. Castillo del Carpio, in qualità di agenti, assistiti dalla sig.ra M. Dean, barrister; <br />
–        per il Consiglio dell’Unione europea, dalle sig.re M. Sims e M. M. Josephides, in qualità di agenti; <br />
–        per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. W. Bogensberger e R. Troosters, in qualità di agenti, <br />
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 dicembre 2006, <br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>Sentenza</b></p>
<p>1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla validità dell’art. 2 bis, punto 5, della direttiva del Consiglio 10 giugno 1991, 91/308/CEE, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (GU L 166, pag. 77), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2001, 2001/97/CE (GU L 344, pag. 76; in prosieguo: la «direttiva 91/308»).<br />
2	Tale domanda è stata proposta nell’ambito di ricorsi presentati dinanzi al giudice del rinvio rispettivamente dall’Ordine degli avvocati francofoni e germanofoni, dall’Ordine francese degli avvocati del foro di Bruxelles, dall’Ordine degli avvocati fiamminghi, nonché dall’Ordine olandese degli avvocati del foro di Bruxelles, diretti a ottenere l’annullamento di taluni articoli della legge 12 gennaio 2004 che modifica la legge 11 gennaio 1993, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, la legge 22 marzo 1993, relativa allo status e al controllo degli istituti di credito e la legge 6 aprile 1995, relativa allo status delle imprese di investimento e al loro controllo, agli intermediari finanziari e ai consulenti in materia di investimento (Moniteur belge 23 gennaio 2004, pag. 4352, in prosieguo: la «legge 12 gennaio 2004»), che recepisce la direttiva 2001/97 nell’ordinamento giuridico nazionale. 																																																																																												</p>
<p> <b>Contesto normativo</b></p>
<p><i> La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali</i><br />
3        L’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»), intitolato «diritto a un equo processo», dispone: <br />
«1      Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. (…)<br />
2      Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. <br />
3      In particolare, ogni accusato ha diritto di: <br />
a      essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico; <br />
b      disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa; <br />
c      difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia; <br />
d      esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; <br />
e      farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza».</p>
<p><b> La normativa comunitaria</b></p>
<p>4        Ai termini del terzo ‘considerando’ della direttiva 91/308: <br />
«considerando che il riciclaggio incide palesemente sull’aumento della criminalità organizzata in generale e del traffico di stupefacenti in particolare; che vi è una sempre maggiore consapevolezza che la lotta al riciclaggio costituisce uno dei mezzi più efficaci per opporsi a questa attività criminosa che rappresenta una particolare minaccia per le società degli Stati membri».<br />
5        Il primo ‘considerando’, i ‘considerando’ dal quattordicesimo al diciassettesimo, nonché il ventesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/97 recitano: <br />
«(1)      È opportuno che la direttiva 91/308/CEE (…), che rappresenta uno dei principali strumenti internazionali per la lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività illecite, venga aggiornata conformemente alle conclusioni della Commissione e ai desiderata espressi dal Parlamento europeo e dagli Stati membri. In questo modo la direttiva [91/308] dovrebbe non soltanto riflettere le migliori pratiche internazionali del settore, ma anche continuare a garantire uno standard elevato nella protezione del settore finanziario e di altre attività a rischio dagli effetti dannosi del denaro proveniente da attività criminose. <br />
(…)<br />
(14)      I riciclatori di denaro hanno manifestato la tendenza ad avvalersi di enti non finanziari. Tale tendenza è stata confermata dai lavori del GAFI [Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale] sulle tecniche e tipologie del riciclaggio. <br />
(15)      Gli obblighi stabiliti dalla direttiva [91/308] in materia di identificazione dei clienti, tenuta delle registrazioni e segnalazione delle operazioni sospette dovrebbero essere estesi ad un numero limitato di attività e di professioni che si sono rivelate suscettibili di utilizzo a fini di riciclaggio. <br />
(16)      I notai ed i professionisti legali indipendenti, quali definiti dagli Stati membri, dovrebbero essere assoggettati alle disposizioni della direttiva [91/308] quando partecipano a operazioni di natura finanziaria o societaria, inclusa la consulenza tributaria, per le quali è particolarmente elevato il rischio che i servizi dei predetti professionisti vengano utilizzati a fini di riciclaggio dei proventi di attività criminali. <br />
(17)      Tuttavia, quando dei professionisti indipendenti che forniscono consulenza legale, i quali siano legalmente riconosciuti e controllati come gli avvocati, esaminano la posizione giuridica di un cliente o rappresentano un cliente in un procedimento giudiziario, non sarebbe appropriato che per quanto riguarda tali attività la direttiva [91/308] imponesse loro l’obbligo di comunicare eventuali operazioni sospette di riciclaggio. Deve sussistere l’esenzione da qualsiasi obbligo di comunicare le informazioni ottenute prima, durante o dopo il procedimento giudiziario, o nel corso dell’esame della posizione giuridica di un cliente. Di conseguenza, la consulenza legale è soggetta al vincolo del segreto professionale a meno che il consulente giuridico partecipi alle attività di riciclaggio dei proventi illeciti, che la consulenza sia fornita a fini di riciclaggio o l’avvocato sia a conoscenza che il cliente chiede consulenza giuridica ai fini del riciclaggio dei proventi illeciti. <br />
(…)<br />
(20)      Nel caso dei notai e dei professionisti legali indipendenti, per tenere debitamente conto dell’obbligo di riservatezza che vincola detti professionisti ai loro clienti, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a designare l’ordine degli avvocati o qualunque altro organismo di autoregolamentazione dei liberi professionisti come organo a cui questi professionisti segnalano eventuali casi di riciclaggio. Le regole riguardanti il trattamento di tali segnalazioni e la loro eventuale trasmissione alle autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio e, in generale, le forme appropriate di cooperazione tra gli ordini degli avvocati o altri organismi professionali e dette autorità devono essere determinate dagli Stati membri».<br />
6        Ai termini dell’art. 2 bis, punto 5, della direttiva 91/308, sono sottoposti agli obblighi previsti da questa: <br />
«5)      [i] notai e altri liberi professionisti legali, quando prestano la loro opera: <br />
a)      assistendo i loro clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: <br />
i)      l’acquisto e la vendita di beni immobili o imprese commerciali; <br />
ii)      la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni dei clienti; <br />
iii)      l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; <br />
iv)      l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società; <br />
v)      la costituzione, la gestione o l’amministrazione di trust, società o strutture analoghe; <br />
b)      o, agendo in nome e per conto del loro cliente in una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare».<br />
7        L’art. 6 della direttiva 91/308 prevede: <br />
«1.      Gli Stati membri provvedono a che gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva nonché i loro amministratori e dipendenti collaborino pienamente con le autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio: <br />
a)      comunicando a tali autorità, di propria iniziativa, ogni fatto che possa costituire indizio di riciclaggio; <br />
b)      fornendo a queste autorità, a loro richiesta, tutte le informazioni necessarie in conformità delle procedure stabilite dalla legislazione vigente. <br />
2.      Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse alle autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio dello Stato membro nel cui territorio è situato l’ente o la persona che trasmette le informazioni stesse. Tale trasmissione è effettuata di regola dalla persona o dalle persone designate dagli enti e dalle persone cui si applica la seguente direttiva, secondo le procedure previste all’articolo 11, punto 1, lettera a). <br />
3.      Nel caso dei notai e dei professionisti legali indipendenti di cui all’articolo 2 bis, punto 5, gli Stati membri possono designare un organismo adeguato di autoregolamentazione della professione in oggetto come autorità cui vanno comunicati i fatti di cui al paragrafo 1, lettera a) ed in tal caso stabiliscono le forme appropriate di collaborazione fra tale organismo e le autorità responsabili per la lotta al riciclaggio. <br />
Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare gli obblighi di cui al paragrafo 1 ai notai, ai professionisti legali indipendenti, ai revisori, ai contabili esterni e ai consulenti tributari con riferimento alle informazioni che essi ricevono da, o ottengono su, un loro cliente, nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale provvedimento compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso».</p>
<p> <b>La normativa nazionale</b></p>
<p>8        L’art. 4 della legge 12 gennaio 2004 ha inserito nella legge 11 gennaio 1993 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite e del finanziamento del terrorismo (Moniteurbelge 9 febbraio 1993, pag. 2828, in prosieguo: la «legge 11 gennaio 1993») l’art. 2 ter, redatto come segue: <br />
«Nei limiti in cui esse lo prevedano espressamente, le disposizioni della presente legge sono anche applicabili agli avvocati: <br />
1. quando assistono il loro cliente nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: <br />
a) l’acquisto e la vendita di beni immobili o imprese commerciali; <br />
b) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni dei clienti; <br />
c) l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; <br />
d) l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società;<br />
e) la costituzione, la gestione o l’amministrazione di trust, società o strutture analoghe; <br />
2. quando agiscono in nome e per conto del loro cliente in una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare». <br />
9        L’art. 25 della legge 12 gennaio 2004 ha inserito un terzo paragrafo all’art. 14 bis della legge 11 gennaio 1993, ai termini del quale: <br />
«Le persone di cui all’art. 2 ter che, nell’esercizio delle attività elencate a tale articolo, constatano fatti che esse sanno o sospettano essere connessi al riciclaggio di capitali o al finanziamento del terrorismo sono tenute ad informarne immediatamente il presidente del Consiglio dell’ordine di cui fanno parte. <br />
Tuttavia, le persone di cui all’art. 2 ter non trasmettono tali informazioni se le hanno ricevute da uno dei loro clienti o ottenute su uno dei loro clienti nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale provvedimento compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso. <br />
Il presidente del Consiglio dell’ordine verifica il rispetto delle condizioni previste all’art. 2 ter e al comma precedente. Se tali condizioni sono rispettate, trasmette immediatamente le informazioni alla cellula di trattamento delle informazioni finanziarie».<br />
10      L’art. 27 della legge 12 gennaio 2004 ha sostituito l’art. 15, n. 1, della legge 11 gennaio 1993 con il seguente testo: <br />
«§ 1. Quando la Cellula di trattamento delle informazioni finanziarie riceve un’informazione di cui all’art. 11, n. 2, la Cellula o uno dei suoi membri o uno dei membri del suo personale designato a tal fine dal magistrato che la dirige o dal suo supplente possono farsi comunicare, entro il termine che essi stessi determinano, ogni informazione supplementare che essi ritengono utile per la realizzazione della missione della Cellula, da parte di: <br />
1°       tutti gli organi e le persone di cui agli artt. 2, 2 bis e 2 ter, nonché da parte del presidente del Consiglio dell’ordine di cui all’art. 14 bis, n. 3; <br />
(…)<br />
Le persone di cui all’art. 2 ter e il presidente del Consiglio dell’ordine di cui all’art. 14 bis, n. 3, non trasmettono tali informazioni se le hanno ricevute, tramite le persone di cui all’art. 2 ter, da uno dei loro clienti o ottenute su uno dei loro clienti nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale provvedimento compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso. <br />
(…)»</p>
<p> <b>La causa principale e le questioni pregiudiziali</b></p>
<p>11      Con due ricorsi proposti il 22 luglio 2004 rispettivamente dall’Ordine degli avvocati francofoni e germanofoni, dall’Ordine francese degli avvocati del foro di Bruxelles, da un lato, e dall’Ordine degli avvocati fiamminghi, nonché dall’Ordine olandese degli avvocati del foro di Bruxelles, dall’altro, è stato chiesto al giudice del rinvio di annullare gli artt. 4, 5, 7, 25, 27, 30 e 31 della legge 12 gennaio 2004. Il Consiglio degli ordini dell’Unione europea e l’Ordine degli avvocati del foro di Liegi sono intervenuti nella causa principale. <br />
12      Dinanzi al giudice del rinvio, gli ordini ricorrenti sostengono, in particolare, che gli artt. 4, 25 e 27 della legge 12 gennaio 2004, estendendo agli avvocati l’obbligo di informare le autorità competenti qualora constatino fatti che sanno o sospettano essere connessi al riciclaggio di capitali e l’obbligo di trasmettere alle dette autorità le informazioni supplementari che tali autorità ritengono utili, arrecano un pregiudizio ingiustificato ai principi del segreto professionale e dell’indipendenza dell’avvocato, i quali costituirebbero un elemento primario del diritto fondamentale di ogni singolo ad un equo processo e al rispetto del diritto alla difesa. Tali articoli violerebbero così gli artt. 10 e 11 della Costituzione belga, in combinato disposto con l’art. 6 della CEDU, i principi generali del diritto in materia di diritto alla difesa, l’art. 6, n. 2, UE, nonché gli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza (GU C 364, pag. 1). <br />
13      Gli ordini ricorrenti nonché il Consiglio degli ordini degli avvocati dell’Unione europea sostengono inoltre che tale conclusione non può essere messa in discussione dal fatto che il legislatore belga ha recepito le disposizioni della direttiva 91/308 che limitano, per quanto riguarda gli avvocati, gli obblighi di informazione e di collaborazione. A tale riguardo, l’Ordine degli avvocati francofoni e germanofoni nonché l’Ordine francese degli avvocati del foro di Bruxelles considerano che la distinzione operata da tali disposizioni, fondata sul carattere essenziale o accessorio delle attività dell’avvocato, sia giuridicamente insostenibile e porti ad una situazione di maggiore incertezza giuridica. L’Ordine degli avvocati fiamminghi e l’Ordine olandese degli avvocati del foro di Bruxelles evidenziano che gli obblighi di denuncia e l’incriminazione del cliente vanno oltre la semplice violazione del segreto professionale, di modo che violano decisamente il rapporto di fiducia tra questo e il suo avvocato. <br />
14      Il Consiglio degli ordini degli avvocati dell’Unione europea, da parte sua, sostiene che la legge 11 gennaio 1993, come modificata dalla legge 12 gennaio 2004, non permette di preservare l’insieme dell’attività tradizionale dell’avvocato. Esso precisa a tale riguardo che le specificità della professione di avvocato, in particolare, l’indipendenza e il segreto professionale, contribuiscono alla fiducia del pubblico in tale professione, e che tale fiducia non è solo legata a taluni compiti particolari dell’avvocato. <br />
15      Il giudice del rinvio rileva che i ricorsi di annullamento sono stati proposti contro la legge 12 gennaio 2004 volta a recepire le disposizioni della direttiva 2001/97 nell’ordinamento giuridico belga. Dato che il legislatore comunitario sarebbe tenuto, come il legislatore belga, al rispetto dei diritti della difesa e del diritto a un equo processo, esso considera che, prima di pronunciarsi sulla compatibilità di tale legge con la Costituzione belga, occorra preliminarmente risolvere la questione della validità della direttiva su cui tale legge si fonda. <br />
16      Pertanto, la Cour d’arbitrage ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: <br />
«Se l’art. 1, punto 2, della direttiva 2001/97/CE, (…) violi il diritto ad un equo processo, quale garantito dall’art. 6 della [CEDU], e, di conseguenza, l’art. 6, n. 2, [UE] nella parte in cui il nuovo art. 2 bis, punto 5, inserito nella direttiva 91/308/CEE, impone l’inclusione degli appartenenti alle professioni legali indipendenti, senza escludere la professione di avvocato, nella sfera di applicazione della direttiva medesima, la quale, in sostanza, è volta ad imporre alle persone e agli enti da essa contemplati l’obbligo di informare le autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di qualsiasi fatto che possa essere indizio di un siffatto riciclaggio (art. 6 della direttiva 91/308/CEE, sostituito dall’art. 1, [punto 5], della direttiva 2001/97/CE)».</p>
<p> <b>Sulla questione pregiudiziale</b></p>
<p>17      Occorre rilevare, anzitutto, che, benché nella causa principale che ha dato luogo alla domanda in esame gli ordini ricorrenti e intervenienti abbiano contestato la validità della legislazione nazionale che ha recepito la direttiva 91/308 con riferimento a varie norme di rango superiore, è pur vero che, con la sua questione, il giudice del rinvio ha unicamente considerato necessario chiedere alla Corte un controllo sulla validità di tale direttiva con riferimento al diritto ad un equo processo, come garantito dagli artt. 6 della CEDU e 6, n. 2, UE. <br />
18      Secondo giurisprudenza costante, il procedimento in forza dell’art. 234 CE si fonda su una netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, di modo che spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte (v. sentenze 4 dicembre 2003, causa C-448/01, EVN e Wienstrom, Racc. pag. I 14527, punto 74, e 12 aprile 2005, causa C 145/03, Keller, Racc. pag. I 2529, punto 33). <br />
19      Di conseguenza, non occorre estendere l’esame della validità della direttiva 91/308 con riferimento ai diritti fondamentali non considerati dal giudice del rinvio, specificamente, al diritto al rispetto della vita privata previsto all’art. 8 della CEDU. <br />
20      L’art. 6, n. 1, della direttiva 91/308 prevede che le persone rientranti nell’ambito di applicazione di questa collaborino pienamente con le autorità responsabili per la lotta conto il riciclaggio comunicando a tali autorità, di propria iniziativa, ogni fatto che possa costituire indizio di riciclaggio e fornendo a queste autorità, a loro richiesta, tutte le informazioni necessarie in conformità delle procedure stabilite dalla legislazione vigente. <br />
21      Per quanto concerne gli avvocati, la direttiva 91/308 limita l’applicazione di tali obblighi di informazione e di collaborazione in un duplice modo. <br />
22      Da un lato, in forza dell’art. 2 bis, punto 5, della direttiva 91/308, gli avvocati sono sottoposti agli obblighi da questa previsti e, specificamente, agli obblighi di informazione e di collaborazione imposti dall’art. 6, n. 1, della detta direttiva, solo nei limiti in cui essi partecipino, secondo le modalità specificate al detto art. 2 bis, punto 5, a talune operazioni tassativamente elencate da quest’ultima disposizione. <br />
23      Dall’altro, dall’art. 6, n. 3, secondo comma, della direttiva 91/308 risulta che gli Stati membri non sono tenuti ad imporre gli obblighi di informazione e di collaborazione degli avvocati con riferimento alle informazioni che essi ricevono da un loro cliente, o ottengono su di esso, nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale provvedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso. <br />
24      L’importanza di una tale esenzione è evidenziata dal diciassettesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/97, nel quale si afferma che non sarebbe appropriato che la direttiva 91/308 imponga l’obbligo di comunicare eventuali operazioni sospette di riciclaggio a professionisti indipendenti che forniscono consulenza legale, i quali siano legalmente riconosciuti e controllati come, ad esempio, gli avvocati, qualora esaminino la posizione giuridica di un cliente o lo rappresentino in un procedimento giudiziario. In tale ‘considerando’ si rileva inoltre che deve sussistere l’esenzione da qualsiasi obbligo di comunicare le informazioni ottenute prima, durante o dopo il procedimento giudiziario, o nel corso dell’esame della posizione giuridica di un cliente. Infine, lo stesso ‘considerando’ evidenzia che da tale esenzione si desume che la consulenza legale è soggetta al vincolo del segreto professionale, a meno che il consulente giuridico partecipi alle attività di riciclaggio dei proventi illeciti, che la consulenza sia fornita a fini di riciclaggio, o l’avvocato sia a conoscenza che il cliente chiede consulenza giuridica a tali fini. <br />
25      Nella presente fattispecie, dagli artt. 25 e 27 della legge 12 gennaio 2004 risulta che il legislatore belga, riguardo agli avvocati, ha introdotto nella detta legge esenzioni che concernono le informazioni ricevute o ottenute nelle circostanze di cui al detto art. 6, n. 3, secondo comma, della direttiva 91/308. <br />26      Occorre quindi esaminare se l’obbligo per un avvocato, che agisca nell’ambito delle sue attività professionali, di collaborare con le autorità competenti in materia di lotta contro il riciclaggio, ai sensi dell’art. 6, n. 1, della direttiva 91/308, e di comunicare loro, di propria iniziativa, ogni fatto che possa costituire indizio di un riciclaggio, tenuto conto delle limitazioni di tale obbligo previste agli artt. 2 bis, punto 5, e 6, n. 3, di tale direttiva, costituisca una violazione del diritto a un equo processo come garantito dagli artt. 6 della CEDU e 6, n. 2, UE. <br />
27      Occorre rilevare, anzittutto, che l’art. 6, n. 3, secondo comma, della direttiva 91/308 può prestarsi a diverse interpretazioni, di modo che la portata precisa degli obblighi di informazione e di collaborazione a carico degli avvocati non è priva di ogni ambiguità. <br />
28      A tale riguardo è giurisprudenza costante che, qualora una norma di diritto derivato comunitario ammetta più di un’ interpretazione, si debba dare la preferenza a quella che rende la norma stessa conforme al Trattato CE rispetto a quella che porti a constatare la sua incompatibilità col Trattato stesso (sentenze 13 dicembre 1983, causa 218/82, Commissione/Consiglio, Racc. pag. 4063, punto 15, e 29 giugno 1995, causa C-135/93, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-1651, punto 37). Gli Stati membri sono infatti tenuti non solo a interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme al diritto comunitario, ma anche a provvedere a non fondarsi su un’interpretazione di un testo di diritto derivato che entri in conflitto con i diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico comunitario o con gli altri principi generali del diritto comunitario (sentenza 6 novembre 2003, causa C-101/01, Lindqvist, Racc. pag. I 12971, punto 87). <br />
29      Occorre anche ricordare che i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto di cui la Corte garantisce l’osservanza. A tal fine, la Corte si ispira alle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri e alle indicazioni fornite dai trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti dell’uomo a cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito. La CEDU riveste, a questo proposito, un particolare significato (v., in tal senso, sentenze 12 novembre 1969, causa 29/69, Stauder, Racc. pag. 419, punto 7; 6 marzo 2001, causa C-274/99 P, Connolly/Commissione, Racc. pag. I-1611, punto 37, e 14 dicembre 2006, causa C-283/05, ASML, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 26). Quindi il diritto a un equo processo, come si desume, in particolare, dall’art. 6 della CEDU, costituisce un diritto fondamentale che l’Unione europea rispetta in quanto principio generale in forza dell’art. 6, n. 2, UE. <br />
30      L’art. 6 della CEDU riconosce a ogni persona, nell’ambito delle controversie su diritti e obblighi di carattere civile, o nell’ambito di un procedimento penale, il diritto a che la sua causa sia esaminata equamente. <br />
31      Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, la nozione di «equo processo» di cui all’art. 6 della CEDU è costituita da diversi elementi, i quali comprendono, specificamente, i diritti della difesa, il principio di uguaglianza delle armi, il diritto di accesso alla giustizia, nonché il diritto di accesso ad un avvocato tanto in materia civile quanto in materia penale (v. Corte eur. D. U., sentenze 21 febbraio 1975, Golder c. Regno Unito, serie A n. 18, §§ 26-40; 28 giugno 1984, Campbell e Fell c. Regno Unito, serie A n. 80, §§97-99, 105-107 e 111-113; nonché 30 ottobre 1991, Borges c. Belgio, serie A, n. 214-B, § 24). <br />
32      L’avvocato non sarebbe in grado di svolgere adeguatamente il suo incarico di consulenza, di difesa e di rappresentanza del suo cliente, e quest’ultimo sarebbe, di conseguenza, privato dei diritti attribuitigli dall’art. 6, della CEDU, se l’avvocato stesso, nell’ambito di un procedimento giudiziario o della sua preparazione, fosse tenuto a collaborare con i pubblici poteri trasmettendo loro informazioni ottenute durante le consulenze giuridiche che hanno avuto luogo nell’ambito di un tale procedimento. <br />
33      Riguardo alla direttiva 91/308, come ricordato al punto 22 della presente sentenza, dall’art. 2 bis, punto 5, di questa risulta che gli obblighi di comunicazione e di collaborazione si applicano agli avvocati solo nei limiti in cui assistono i loro clienti nella progettazione o nella realizzazione di talune operazioni essenzialmente di ordine finanziario e immobiliare, indicate da tale disposizione, alla lett. a), o qualora agiscano in nome e per conto del loro cliente in una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare. Come regola generale, tali attività, a causa della loro stessa natura, si situano in un contesto che non è collegato ad un procedimento giudiziario e, pertanto, si pongono al di fuori dell’ambito di applicazione del diritto a un equo processo. <br />
34      Inoltre, sin dal momento in cui l’assistenza dell’avvocato intervenuto nell’ambito di un’operazione di cui all’art. 2 bis, punto 5, della direttiva 91/308, è richiesta per l’esercizio di un incarico di difesa o di rappresentanza in giudizio o per l’ottenimento di consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento giudiziario, tale avvocato è esonerato, ai sensi dell’art. 6, n. 3, secondo comma, della detta direttiva, dagli obblighi di cui al n. 1 di tale articolo, essendo irrilevante a tale riguardo se le informazioni siano state ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento. Un tale esonero è di natura tale da preservare il diritto del cliente ad un equo processo. <br />
35      Dato che le esigenze derivanti dal diritto ad un equo processo implicano, per definizione, una connessione con un procedimento giudiziario e, tenuto conto del fatto che l’art. 6, n. 3, secondo comma, della direttiva 91/308 esonera gli avvocati, quando le loro attività sono caratterizzate da una tale connessione, dagli obblighi di informazione e di collaborazione di cui all’art. 6, n. 1, della detta direttiva, tali esigenze sono preservate. <br />
36      Per contro, occorre ammettere che le esigenze connesse al diritto ad un equo processo non si oppongono al fatto che, quando agiscono nell’ambito preciso delle attività elencate all’art. 2 bis, punto 5, della direttiva 91/308, ma in un contesto che non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 6, n. 3, secondo comma, della detta direttiva, gli avvocati siano sottoposti agli obblighi di informazione e di collaborazione creati dall’art. 6, n. 1, di tale direttiva, dal momento che tali obblighi sono giustificati, come lo evidenzia in particolare il terzo ‘considerando’ della direttiva 91/308, dalla necessità di lottare efficacemente contro il riciclaggio che esercita un’influenza evidente sullo sviluppo della criminalità organizzata, la quale costituisce essa stessa una particolare minaccia per le società degli Stati membri. <br />
37	Alla luce di quanto precede, occorre constatare che gli obblighi di informazione e di collaborazione con le autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio previsti all’art. 6, n. 1, della direttiva 91/308 e imposti agli avvocati dall’art. 2 bis, punto 5, di tale direttiva, tenuto conto dell’art. 6, n. 3, secondo comma, di questa, non violano il diritto ad un equo processo, come garantito dagli artt. 6 della CEDU e 6, n. 2, UE.																																																																																												</p>
<p> <b>Sulle spese</b></p>
<p>38      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. <br />
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara: <br />
Gli obblighi di informazione e di collaborazione con le autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio previsti all’art. 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 10 giugno 1991, 91/308/CEE, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2001, 2001/97/CE, e imposti agli avvocati dall’art. 2 bis, punto 5, di tale direttiva, tenuto conto dell’art. 6, n. 3, secondo comma, di questa, non violano il diritto ad un equo processo, come garantito dagli artt. 6 della CEDU e 6, n. 2, UE.</p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3285</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3285/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Non va sospeso il diniego al rinnovo di concessione demaniale per pontile, scivolo d’alaggio e 15 boe d’ormeggio nonché la conseguente ordinanza di rimozione di manufatti e strutture con rimessa in pristino, se il provvedimento appare congruamente motivato in relazione alla preferenza accordata al Comune da una delibera regionale e</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3285/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3285</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il diniego al rinnovo di concessione demaniale per pontile, scivolo d’alaggio e 15 boe d’ormeggio nonché la conseguente ordinanza di rimozione di manufatti e strutture con  rimessa in pristino, se il provvedimento appare congruamente motivato in relazione alla preferenza accordata al Comune da una delibera regionale e dall’interesse pubblico perseguito con la concessione in favore del Comune, che trova conferma in atti programmatici e progettuali.(G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 3285/2007<br />
Registro Generale: 4427/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br /> Cons. Paolo Buonvino<br />  Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Aldo Scola<br />Cons. Francesco Caringella Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 26 Giugno 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>D&#8217;ALESIO YACHT CLUB DI D&#8217;ALESIO MARCO</b>rappresentato e difeso da:Avv.  BRUNO BIANCHI, Avv.  LUIGI SIRTORIcon domicilio  eletto in RomaVIALE ANGELICO, 54    presso    BRUNO BIANCHI;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>CONSORZIO GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO LACUALE </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  ALDO TRAVI, Avv.  FABIO LORENZONIcon domicilio  eletto in RomaVIA DEL VIMINALE N.43    presso    FABIO LORENZONI;</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>COMUNE DI ANGERA </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  EMANUELE BOSCOLOcon domicilio  eletto in RomaVIA DEL VIMINALE N.43    presso    FABIO LORENZONI;</p>
<p>per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  LOMBARDIA  &#8211;  MILANO: Sezione  II   n. 571/2007, resa tra le parti, concernente DINIEGO  RINNOVO  CONCESSIONE DEMANIALE LACUSTRE –RIDUZIONE  IN  PRISTINO;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI ANGERA, CONSORZIO GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO LACUALE<br />
Udito il relatore Cons. Francesco Caringella e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti Sirtori, Lorenzoni e Boscolo;<br />
Ritenuto che il provvedimento di diniego è congruamente motivato in relazione alla preferenza accordata al Comune di Angera ai sensi dell’art. 35 della deliberazione della Giunta Regionale n. 7/10487 del 30 settembre 2002;<br />
Rilevato che l’interesse pubblico perseguito con la concessione in favore del Comune trova conferma negli atti programmatici e progettuali adottati dal Comune;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 4427/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 26 Giugno 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
FRANCESCO CARINGELLA<br />
IL PRESIDENTE<br />
CLAUDIO VARRONE</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
GIOVANNI CECI</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3285/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3285</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2007 n.234</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-26-6-2007-n-234/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-26-6-2007-n-234/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-26-6-2007-n-234/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2007 n.234</a></p>
<p>Presidente Bile, Redattore Quaranta non è fondata la questione di legittimità costituzionale sul reinquadramento del personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale statale Pubblico impiego – art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 – Disciplina del rapporto di lavoro – Retribuzione economica &#8211; Interpretazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-26-6-2007-n-234/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2007 n.234</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-26-6-2007-n-234/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2007 n.234</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Bile, Redattore Quaranta</span></p>
<hr />
<p>non è fondata la questione di legittimità costituzionale sul reinquadramento del personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale statale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 – Disciplina del rapporto di lavoro – Retribuzione economica &#8211; Interpretazione autentica dell’art. 8, comma 2, della legge n. 124 del 1999  – Imparzialità della pubblica amministrazione  – Retroattività della legge – Principi di uguaglianza e ragionevolezza &#8211; Tutela del legittimo affidamento e della certezza delle situazioni giuridiche &#8211; Q.l.c. sollevate dal Tribunale di Milano, dal Tribunale di Roma, dal Tribunale di Lamezia Terme, dal Tribunale di Ancona, dal Tribunale di Taranto, dal Tribunale di Oristano, dalla Corte di Appello di L’Aquila – Asserita violazione degli articoli 3, 24, 36, 42, 97, 101, 102, 103, 104 e 113 della Costituzione – Nonfondatezza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006) sollevate, in riferimento, nel complesso, agli articoli 3, 24, 36, 42, 97, 101, 102, 103, 104 e 113 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, dal Tribunale di Roma, dal Tribunale di Lamezia Terme, dal Tribunale di Ancona, dal Tribunale di Taranto, dal Tribunale di Oristano, dalla Corte di Appello di L’Aquila.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">non è fondata la questione di legittimità costituzionale sul reinquadramento del personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale statale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori: &#8211;	Franco 		BILE		Presidente;  &#8211;	Giovanni Maria	FLICK		   Giudice; &#8211;	Francesco		AMIRANTE		  Giudice; &#8211;	Ugo			DE SIERVO		  Giudice; &#8211;	Paolo			MADDALENA		  Giudice; &#8211;	Alfio			FINOCCHIARO		  Giudice; &#8211;	Alfonso		QUARANTA		  Giudice; &#8211;	Franco		GALLO			  Giudice; &#8211;	Luigi 		MAZZELLA		  Giudice; &#8211;	Gaetano 		SILVESTRI		  Giudice; &#8211;	Sabino		CASSESE		  Giudice; &#8211;	Maria Rita 		SAULLE		  Giudice; &#8211;	Giuseppe		TESAURO		  Giudice; &#8211;	 Paolo Maria		NAPOLITANO		  Giudice																				</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nei giudizi di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006) promossi, in riferimento, nel complesso, agli articoli 3, 24, 36, 42, 97, 101, 102, 103, 104 e 113 della Costituzione, con ordinanze del 7 aprile 2006 dal Tribunale di Roma, del 15 maggio 2006 dal Tribunale di Milano, del 15 giugno 2006 dal Tribunale di Lamezia Terme, del 23 maggio 2006 dal Tribunale di Ancona, del 24 marzo 2006 dal Tribunale di Taranto, del 5 maggio 2006 dal Tribunale di Oristano, del 13 aprile 2006 dalla Corte di Appello di L&#8217;Aquila e del 5 giugno 2006 dal Tribunale di Ancona, rispettivamente iscritte ai numeri 236, 461, 505, 532, 574, 617, 669 e 701 del registro ordinanze del 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 29, 44, 46, 48 e 50, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2006 e numeri 3 e 7, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2007.</p>
<p>    Visti gli atti di costituzione di Laura Bux e Diego Portaluppi, di Rosalia Presti, di Maria Lobozzo e Francesco Sauro, di Maria Piera Masciadri, di Carolina Di Guida (fuori termine), nonché l&#8217;atto di intervento di Paola Giordani e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
    udito nell&#8217;udienza pubblica dell&#8217;8 maggio 2007 e nella camera di consiglio del successivo 9 maggio il Giudice relatore Alfonso Quaranta; <br />
    uditi gli avvocati Luisa Torchia per Maria Piera Masciadri, Isacco Sullam e Arturo Salerni per Rosalia Presti, Alberto Guariso per Maria Lobozzo e Francesco Sauro, Stefano Nespor per Laura Bux e Diego Portaluppi e l&#8217;avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>    1.— Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 15 maggio 2006 (r.o. n. 461 del 2006), ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102, 104, 113 e 42 della Costituzione, nonché ai principi di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di certezza delle situazioni giuridiche – questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), il quale, facendo salva l&#8217;esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della legge medesima, ha stabilito, tra l&#8217;altro, che il comma 2 dell&#8217;articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all&#8217;atto del trasferimento.<br />
    L&#8217;ordinanza di rimessione è stata emessa nel giudizio avente ad oggetto la controversia tra la signora Vita Giacone, il Ministero dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università e della ricerca, ed altro, nonché quindici cause, alla medesima riunite, tutte vertenti sull&#8217;applicazione del suddetto art. 8, comma 2, della legge n. 124 del 1999.<br />
    Tale norma, a sua volta, nel prevedere che il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, fosse trasferito nei ruoli del personale ATA statale, ed inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili – ferma restando l&#8217;opzione per l&#8217;ente di appartenenza qualora le qualifiche e i profili non avessero trovato corrispondenza – aveva stabilito, tra l&#8217;altro, che a detto personale venisse riconosciuta, ai fini giuridici ed economici, l&#8217;anzianità maturata presso l&#8217;ente locale di provenienza.</p>
<p>    2.— In primo luogo, il rimettente, che non ritiene possibile accedere ad un&#8217;interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione in esame, delinea il quadro normativo in cui si inserisce la norma censurata.<br />
    In particolare, il Tribunale fa riferimento all&#8217;accordo in data 20 luglio 2000 siglato dall&#8217;Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e dai rappresentanti delle organizzazioni e confederazioni sindacali e recepito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell&#8217;interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, del 5 aprile 2001 (Recepimento dell&#8217;accordo ARAN – Rappresentanti delle organizzazioni e confederazioni sindacali in data 20 luglio 2000, sui criteri di inquadramento del personale già dipendente degli enti locali e transitato nel comparto scuola), e rileva come l&#8217;ARAN – pronunciatasi ai sensi dell&#8217;art. 64 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) – abbia chiarito che detto atto trova fondamento nell&#8217;art. 3 del decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell&#8217;interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, del 23 luglio 1999 (Trasferimento del personale ATA dagli enti locali allo Stato, ai sensi dell&#8217;art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124) e non, invece, nella contrattazione collettiva.</p>
<p>    3.— Il rimettente, quindi, nel prospettare che la disposizione censurata innoverebbe, con carattere retroattivo, il contenuto della norma che pretende di interpretare, rileva come, salvo che per la materia penale, il legislatore ben possa emanare norme con efficacia retroattiva – interpretative o innovative che siano – purché la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti. <br />
    Nella fattispecie in esame, invece, si paleserebbe un insanabile conflitto con l&#8217;art. 3 della Costituzione. <br />
    Ed infatti, l&#8217;art. 8 della legge n. 124 del 1999, come interpretato dalla Corte di cassazione (sono richiamate, in particolare, le sentenze numeri 3224, 3225, 3356, 4722, 7747, 10576, 18653, 18829 del 2005), nello stabilire il trasferimento del personale ATA, dipendente dagli enti locali, all&#8217;amministrazione statale, avrebbe sancito il principio per cui lo stesso personale avrebbe dovuto essere considerato uguale al corrispondente personale ATA dello Stato attraverso il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell&#8217;anzianità maturata presso l&#8217;ente locale di provenienza.<br />
    Diversamente, la disposizione censurata determinerebbe la coesistenza, pure in presenza di parità di mansioni e di anzianità, di regimi giuridici diversi dando luogo, in tale modo, ad una illegittima disparità di trattamento.</p>
<p>    3.1.— Il carattere retroattivo della norma in esame, insieme alla natura innovativa della stessa, si contrapporrebbe all&#8217;interpretazione ormai consolidata offerta dalla giurisprudenza di legittimità e verrebbe ad incidere sui giudizi in corso, «ponendosi, così, in violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di certezza delle situazioni giuridiche e (…) risultando invasiva della sfera riservata al potere giudiziario, con violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 24, 101, 102, 104 e 113 della Costituzione».<br />
    4.— La disposizione in esame, tuttavia, ad avviso del Tribunale di Milano, non sarebbe esente da vizi, anche qualora si riconoscesse alla stessa natura interpretativa. <br />
    In primo luogo, la scelta imposta da tale disposizione non rientrerebbe tra le possibili varianti di lettura del testo originario; in secondo luogo, in ordine all&#8217;applicazione dell&#8217;art. 8, comma 2, della legge n. 124 del 1999, si sarebbe formato un diritto vivente, in ragione della giurisprudenza univoca della Corte di cassazione; infine, la non prevedibilità della soluzione interpretativa offerta dal legislatore rispetto a quella affermatasi nella prassi, «oltre che in relazione ai principi generali di ragionevolezza e di uguaglianza», indurrebbe a ritenere violato il principio dell&#8217;affidamento dei consociati nella certezza dell&#8217;ordinamento giuridico.<br />
    Pertanto, il comma 218 dell&#8217;art. 1 della legge n. 266 del 2005, anche se inteso quale norma interpretativa, confliggerebbe con gli artt. 3, 24, 101, 102, 104 e 113 della Costituzione.</p>
<p>    5.— Infine, ad avviso del rimettente, la norma denunciata violerebbe anche l&#8217;art. 42 della Costituzione, in quanto i diritti di carattere economico, derivanti dall&#8217;applicazione dell&#8217;art. 8, comma 2, della legge n. 124 del 1999, al momento dell&#8217;entrata in vigore della norma impugnata sarebbero già entrati a fare parte del patrimonio dei dipendenti trasferiti negli organici dello Stato, i quali, pertanto, sarebbero stati «espropriati in ragione della novella di cui alla legge n. 266 del 2005».<br />
    Nella specie, inoltre, non sussisterebbero ragioni di interesse generale tali da legittimare l&#8217;espropriazione della proprietà privata.</p>
<p>    6.— Si sono costituite nel giudizio alcune delle parti private ricorrenti nel giudizio a quo, svolgendo argomentazioni difensive che, sostanzialmente, riprendono quelle prospettate dal Tribunale di Milano, alle cui conclusioni le parti stesse aderiscono.<br />
    Con atto depositato il 9 novembre 2006 si sono costituiti in giudizio i signori Laura Bux e Diego Portaluppi, chiedendo anche essi la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata. <br />
    Il successivo 16 novembre ha depositato atto di costituzione la signora Rosalia Presti, che ha dedotto l&#8217;illegittimità costituzionale della norma in questione anche ai sensi dell&#8217;artt. 97 della Costituzione.<br />
    Il 23 novembre 2006 si sono costituiti, altresì, i signori Maria Lobozzo e Francesco Sauro, i quali hanno anch&#8217;essi prospettato l&#8217;illegittimità della disposizione denunciata per contrasto con l&#8217;art. 97 della Costituzione.<br />
    In data 28 novembre 2006 ha depositato memoria di costituzione la signora Maria Piera Masciadri, la quale ha chiesto che venga dichiarata la illegittimità costituzionale della norma denunciata.<br />
    Infine, in data 7 marzo 2007, si è costituita, fuori termine, la signora Carolina Di Guida.</p>
<p>    7.— Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio con atto depositato il 22 novembre 2006 e ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o non fondata.</p>
<p>    7.1.— La difesa dello Stato rileva, in particolare, che la norma censurata avrebbe tenuto conto del diverso criterio di calcolo della retribuzione previsto, da un lato, dal contratto collettivo del comparto scuola, dall&#8217;altro, da quello del comparto enti locali.<br />
    Deduce, quindi, che quest&#8217;ultimo criterio individuerebbe un&#8217;articolazione della retribuzione correlata, precipuamente, alle funzioni svolte.<br />
    La disposizione in esame, inoltre, consentirebbe di salvaguardare, da un lato, i diritti quesiti dei singoli dipendenti, dall&#8217;altro, il vincolo finanziario connesso alla mancata previsione di maggiori oneri per il bilancio statale, anche con riguardo all&#8217;art. 81 della Costituzione.</p>
<p>    7.2.— Il Presidente del Consiglio dei ministri, in ordine alle censure formulate in relazione agli artt. 24, 101, 102, 104 e 113 della Costituzione, osserva, quindi, come non assuma rilievo, nel giudizio di costituzionalità, il carattere interpretativo o innovativo con efficacia retroattiva, della norma denunciata, in quanto questa, in ogni caso, è soggetta al controllo di conformità al canone di ragionevolezza, che nella specie non sarebbe leso.<br />
    Né sarebbe configurabile la dedotta violazione dell&#8217;art. 3 della Costituzione, in quanto, da un lato, il reinquadramento operato ha lasciato sostanzialmente inalterate le qualifiche professionali acquisite dal personale transitato nei ruoli statali; d&#8217;altro canto, il criterio del maturato economico ha consentito il riconoscimento dell&#8217;anzianità, previsto dalla legge n. 124 del 1999, sul piano del trattamento retributivo.</p>
<p>    7.3.— Infine, la difesa dello Stato deduce l&#8217;inammissibilità, oltre che la non fondatezza, della censura formulata in riferimento all&#8217;art. 42 della Costituzione, in quanto tale parametro sarebbe del tutto inconferente.</p>
<p>    8.— In prossimità dell&#8217;udienza pubblica, in data 23 aprile 2007, la signora Maria Piera Masciadri ha depositato memoria, con la quale, nel confermare le conclusioni già formulate, a sostegno delle medesime ha dedotto, in particolare, che la sostituzione del criterio dell&#8217;anzianità con quello del maturato economico avrebbe dato luogo ad una reformatio in peius per il personale ATA già inquadrato nei ruoli degli enti locali, e che, in ogni caso, la mancanza di copertura finanziaria non potrebbe comportare la lesione dei diritti azionati ed esistenti. <br />
    Anche la signora Rosalia Presti ha depositato, in data 24 aprile 2007, una memoria. La parte privata ha richiamato, in particolare, a sostegno delle proprie argomentazioni, il parere n. 4142/2003 reso, in data 6 luglio 2005, dal Consiglio di Stato su ricorso straordinario al Capo dello Stato relativo all&#8217;accordo collettivo di lavoro del comparto scuola ed enti locali stipulato il 20 luglio 2000. <br />
    Una memoria, ad ulteriore sostegno della richiesta di declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata, è stata depositata anche dai signori Francesco Sauro e Maria Lobozzo.<br />
    9.— Analoghe questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005 sono state sollevate da altri giudici ordinari con le ordinanze iscritte ai numeri 236, 505, 532, 574, 617, 669 e 701 del registro ordinanze del 2006, per la trattazione delle quali la Corte è stata convocata in camera di consiglio.</p>
<p>    10.— Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 7 aprile 2006 (r.o. n. 236 del 2006), sospetta di illegittimità costituzionale la suddetta norma in riferimento agli articoli 3, 102, 103 e 104 della Costituzione.<br />
    Anche da parte del suddetto Tribunale la disposizione è sottoposta al vaglio della Corte in quanto, nell&#8217;interpretare il comma 2 dell&#8217;art. 8 della legge n. 124 del 1999, attribuisce rilievo – ai fini dell&#8217;inquadramento del personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale ATA statale, comparto scuola – al solo criterio del trattamento economico in godimento all&#8217;atto del trasferimento. <br />
    In tal modo, sarebbe vanificato il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell&#8217;anzianità maturata presso l&#8217;ente locale di provenienza, come, invece, sarebbe sancito dal sopra richiamato art. 8, comma 2.</p>
<p>    10.1.— Il giudice a quo prospetta, innanzitutto, la violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all&#8217;art. 3 della Costituzione.<br />
    La norma denunciata, infatti, con particolare riguardo al tertium comparationis costituito «dagli intangibili principi del diritto comune del lavoro», in forza dei quali i diritti e i trattamenti retributivi riconosciuti al lavoratore dalla legge o dalla contrattazione collettiva devono essere valutati nella loro interezza temporale e sostanziale, determinerebbe una irrazionale disparità di trattamento nell&#8217;ambito del personale ATA, nonché rispetto alla generalità dei lavoratori, sia del settore pubblico che di quello privato, che beneficiano della disciplina di cui all&#8217;art. 2112 del codice civile e all&#8217;art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001.<br />
    Un ulteriore profilo di censura viene individuato nel diverso trattamento stabilito per coloro che all&#8217;entrata in vigore della norma censurata abbiano già ottenuto un giudicato favorevole. In proposito, il remittente ricorda come la Corte costituzionale abbia più volte affermato che l&#8217;affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica non può essere leso da disposizioni retroattive, le quali trasmodino in un regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori. <br />
    Il Tribunale sospetta, altresì, di illegittimità costituzionale la disposizione in esame in quanto la stessa avrebbe carattere innovativo retroattivo e non interpretativo, o addirittura contraria alla norma interpretata. <br />
    Peraltro, il rimettente rileva che nessun dubbio interpretativo in ordine all&#8217;art. 8 della legge n. 124 del 1999 si è palesato nella giurisprudenza di merito e di legittimità. <br />
    Infine, il Tribunale sottolinea come la norma denunciata violerebbe gli articoli 102, 103 e 104 della Costituzione, dando luogo ad una indebita invasione della sfera riservata al potere giudiziario, poiché la scelta ermeneutica compiuta non rientra tra le possibili varianti di lettura del testo interpretato.</p>
<p>    11.— È intervenuta, con atto depositato il 3 agosto 2006, la signora Paola Giordani, ricorrente in una causa distinta da quelle riunite nel giudizio a quo, ed ha chiesto che venga dichiarata l&#8217;illegittimità costituzionale della norma censurata. <br />
    La signora Giordani ha depositato, successivamente, ulteriore memoria.</p>
<p>    12.— Con atto depositato l&#8217;8 agosto 2006 il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto in giudizio e ha chiesto, prospettando argomentazioni difensive analoghe a quelle svolte con riguardo all&#8217;ordinanza di rimessione del Tribunale di Milano, che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.</p>
<p>    13.— Il Tribunale di Lamezia Terme, con ordinanza depositata il 15 giugno 2006 (r.o. n. 505 del 2006), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, nonché al principio dell&#8217;affidamento dei cittadini nella certezza dei rapporti giuridici, questione di legittimità costituzionale dello stesso art.1, comma 218, della legge n. 266 del 2005.<br />
    Il rimettente rileva che la norma denunciata avrebbe modificato radicalmente i termini giuridici della vicenda relativa al passaggio del personale ATA dal ruolo degli enti locali a quello dello Stato.<br />
    Tale norma, infatti, pur facendo salva l&#8217;esecuzione dei giudicati formatisi alla data della sua entrata in vigore, avrebbe natura innovativa con efficacia retroattiva e, quindi, trova applicazione nei giudizi in corso.<br />
    La norma stessa è sospettata di illegittimità costituzionale in relazione, altresì, alla violazione del diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato, di cui all&#8217;art. 36 Cost.<br />
    Ed infatti, il legislatore avrebbe modificato retroattivamente e in modo peggiorativo, per il personale ATA già alle dipendenze degli enti locali, il diritto al trattamento retributivo parametrato al contratto collettivo del comparto Stato.</p>
<p>    14.— Con ordinanza del 23 maggio 2006 (r.o. n. 532 del 2006), anche il Tribunale di Ancona ha censurato la stessa disposizione, in riferimento agli artt. 3 (ragionevolezza ed uguaglianza), 36, 101, 102 e 104 della Costituzione, nonché ai principi della tutela dell&#8217;affidamento e della coerenza e certezza dell&#8217;ordinamento giuridico.<br />
    Ad avviso del giudice a quo, la norma in esame avrebbe carattere innovativo con efficacia retroattiva e sarebbe lesiva dei richiamati parametri costituzionali.<br />
    Ed infatti, in ragione del contenuto precettivo della stessa, si determinerebbe una disparità di trattamento che violerebbe i principi della ragionevolezza e dell&#8217;uguaglianza tra gli operatori scolastici, tutti dipendenti statali.<br />
    L&#8217;effetto retroattivo e peggiorativo della norma, inoltre, rileverebbe sul piano del legittimo affidamento, con conseguente ulteriore violazione dei già richiamati parametri della ragionevolezza e dell&#8217;uguaglianza, di cui all&#8217;art. 3 Cost.<br />
    La norma lederebbe, altresì, l&#8217;art. 36 della Costituzione, in quanto inciderebbe sul diritto alla retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto e invaderebbe la sfera riservata al potere giudiziario.</p>
<p>    15.— Il Tribunale di Taranto, con ordinanza depositata il 24 marzo 2006 (r.o. n. 574 del 2006), ha sollevato analoga questione di costituzionalità, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 101, 102 e 104 della Costituzione. <br />
    La norma censurata, ad avviso del rimettente, introdurrebbe un&#8217;interpretazione contrastante con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza e, comunque, non necessaria, in quanto, da un lato, non interverrebbe su alcun contrasto giurisprudenziale, dall&#8217;altro, interpreterebbe l&#8217;art. 8, comma 2, della legge n. 124 del 1999, chiaro nel suo contenuto precettivo. <br />
    Essa, infatti, determinerebbe un&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001 differente da quella valevole per gli altri dipendenti pubblici, con parziale deroga all&#8217;applicazione dell&#8217;art. 2112 cod. civ., in contrasto con il principio di uguaglianza, per l&#8217;assenza di ragioni giustificative tali da palesare la ragionevolezza della scelta legislativa.<br />
    16.— Il Tribunale di Oristano, con ordinanza depositata il 5 maggio 2006 (r.o. n. 617 del 2006), ha denunciato la medesima disposizione, in riferimento agli artt. 3, 101, 102 e 104 della Costituzione, nonché ai principi del legittimo affidamento e delle certezza dei rapporti preteriti, della stabilità e della coerenza nella disciplina generale dei rapporti di lavoro.<br />
    In relazione all&#8217;art. 3 Cost., il rimettente deduce, in particolare, che l&#8217;efficacia retroattiva della norma lederebbe il principio del legittimo affidamento, senza che siano rinvenibili ragioni atte a giustificare la diversità della disciplina giuridica, che non possono ravvisarsi con riguardo alle esigenze della finanza pubblica, dal momento che la disposizione censurata riguarda solo il personale ATA e non la fiscalità generale.<br />
    L&#8217;art. 1, comma 218, della legge finanziaria per il 2006, inciderebbe, altresì, sulle attribuzioni del potere giudiziario, così violando gli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione. Esso, infatti, sarebbe destinato ad essere applicato ai giudizi in corso, venendo a determinarne l&#8217;esito.</p>
<p>    17.— La Corte di Appello di L&#8217;Aquila, con ordinanza del 13 aprile 2006 (r.o. n. 669 del 2006), ha sollevato anch&#8217;essa questione di legittimità costituzionale del citato art. 1, comma 218, in riferimento all&#8217;art. 3 Cost.<br />
    Ad avviso della rimettente, l&#8217;applicazione della norma censurata darebbe luogo ad una inevitabile e non riassorbibile, neppure con il decorso del tempo, disparità di trattamento tra lavoratori con mansioni del tutto analoghe e vicende lavorative pregresse simili. <br />
    Tale discriminazione non appare neppure giustificata da esigenze economiche del pubblico erario, dal momento che non sussisterebbero motivi per i quali vantaggi e svantaggi non debbano essere equamente ripartiti tra tutti i soggetti che si trovino in condizioni simili.</p>
<p>    18.— Infine, il Tribunale di Ancona, con ordinanza del 5 giugno 2006 (r.o. n. 701 del 2006), ha censurato, a sua volta, la medesima disposizione, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost. <br />
    Ad avviso del rimettente, detta disposizione determinerebbe una non ragionevole disparità di trattamento nell&#8217;ambito del personale ATA, che contrasta con la scelta legislativa operata dall&#8217;art. 8, comma 2, della legge n. 124 del 1999, in osservanza dei principi costituzionali di uguaglianza (art. 3 Cost.), di pari dignità dei lavoratori (art. 36 Cost.), di imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).</p>
<p>    19.— Nei giudizi di costituzionalità di cui alle ordinanze iscritte ai numeri 617, 669 e 701 del registro ordinanze del 2006, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell&#8217;Avvocatura generale dello Stato, depositando autonome memorie che richiamano le difese già svolte in merito alle ordinanze del Tribunale di Milano e del Tribunale di Roma iscritte, rispettivamente, ai numeri 461 e 236 del registro ordinanze del 2006.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>    1.— Vengono all&#8217;esame della Corte più ordinanze di rimessione – la prima trattata nell&#8217;udienza pubblica dell&#8217;8 maggio 2007 e le altre nella camera di consiglio del successivo 9 maggio – con le quali il Tribunale di Milano (r.o. n. 461 del 2006), il Tribunale di Roma (r.o. n. 236 del 2006), il Tribunale di Lamezia Terme (r.o. n. 505 del 2006), il Tribunale di Ancona (r.o. numeri 532 e 701 del 2006), il Tribunale di Taranto (r.o. n. 574 del 2006), il Tribunale di Oristano (r.o. n. 617 del 2006), la Corte di Appello di L&#8217;Aquila (r.o. n. 669 del 2006) hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), prospettando diverse censure.</p>
<p>    1.1.— In ragione della analogia delle questioni sollevate deve essere disposta la riunione dei giudizi, ai fini di un&#8217;unica trattazione e di un&#8217;unica pronuncia.</p>
<p>    2.— La disposizione sottoposta al vaglio della Corte stabilisce che «il comma 2 dell&#8217;articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all&#8217;atto del trasferimento, con l&#8217;attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell&#8217;inquadramento. L&#8217;eventuale differenza tra l&#8217;importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. È fatta salva l&#8217;esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge».<br />
    3.— I rimettenti sospettano di illegittimità costituzionale tale disposizione, in quanto essa lederebbe, nel complesso, gli articoli 3, 24, 36, 42, 97, 101, 102, 103, 104 e 113 della Costituzione. Deducono, altresì, il suo contrasto con i principi del diritto comune del lavoro e della disciplina generale dei rapporti di lavoro, di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di certezza delle situazioni giuridiche, e l&#8217;impossibilità di accedere ad una lettura conforme a Costituzione della disposizione medesima.</p>
<p>    4.— Le censure prospettate nelle diverse ordinanze, formulate con argomentazioni che, pur non coincidendo, sostanzialmente si sovrappongono, possono essere ricondotte ai profili di illegittimità costituzionale di seguito esposti. <br />
    I rimettenti dubitano, innanzitutto, della natura interpretativa della norma in esame e sottolineano, a questo riguardo, come, salvo che per la materia penale, il legislatore possa emanare norme con efficacia retroattiva – interpretative o innovative che siano – purché la retroattività, da un lato, trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza, dall&#8217;altro, non si ponga in contrasto con altri valori costituzionalmente protetti. <br />
    Ricordano, quindi, come la legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), disponendo il trasferimento del personale ATA dipendente dagli enti locali all&#8217;amministrazione statale, avrebbe stabilito il principio per cui lo stesso personale doveva essere assimilato – tenuto conto anche dell&#8217;identità delle mansioni svolte nei vari profili – al personale ATA statale, attraverso il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell&#8217;anzianità maturata presso l&#8217;ente di provenienza.<br />
    In contrasto con tale principio la disposizione censurata, innovando con efficacia retroattiva la disciplina di settore, determinerebbe, nella categoria del personale ATA, la coesistenza, pur a parità di mansioni e di anzianità, di tre diversi regimi giuridici, dando luogo, in tale modo, ad una illegittima disparità di trattamento.<br />
    In ogni caso, la disposizione stessa, sarebbe viziata pur se le si riconoscesse carattere interpretativo, dal momento che essa, fin dall&#8217;origine, non avrebbe dato luogo a dubbi di interpretazione e introdurrebbe una irragionevole disparità di trattamento, lesiva del principio di uguaglianza.<br />
    4.1.— La norma in esame si contrapporrebbe, altresì, all&#8217;interpretazione, ormai consolidata, tanto da costituire diritto vivente, offerta dalla giurisprudenza formatasi in materia, si riverbererebbe sui giudizi in corso, incidendo sui principi di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di certezza delle situazioni giuridiche, nonché (come prospettato, in particolare, dal Tribunale di Roma e dal Tribunale di Oristano) sui principi del diritto comune del lavoro e della disciplina dei rapporti di lavoro, e invaderebbe la sfera riservata al potere giudiziario, con la conseguente violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 24, 101, 102, 103, 104 e 113 della Costituzione.<br />
    5.— Sotto altro aspetto, la disposizione impugnata sarebbe lesiva degli artt. 36, 42 e 97 della Costituzione.<br />
    In particolare, il Tribunale di Milano, nell&#8217;invocare l&#8217;art. 42 Cost., deduce che i diritti di carattere economico derivanti dall&#8217;applicazione dell&#8217;art. 8, comma 2, della legge n. 124 del 1999, al momento dell&#8217;entrata in vigore della norma di interpretazione autentica, sarebbero già acquisiti al patrimonio dei dipendenti trasferiti negli organici dello Stato, i quali, pertanto, sarebbero stati «espropriati in ragione della novella di cui alla legge n. 266 del 2005». <br />
    A loro volta, il Tribunale di Lamezia Terme e il Tribunale di Ancona lamentano la violazione dell&#8217;art. 36 Cost., in quanto la disposizione in esame lederebbe il diritto degli interessati ad una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato e, quindi, la pari dignità dei lavoratori.<br />
    Sempre il Tribunale di Ancona deduce, infine, la violazione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione di cui all&#8217;art. 97 della Costituzione.</p>
<p>    6.— Si sono costituite, tempestivamente, nel presente giudizio alcune delle parti private, ricorrenti nei giudizi a quibus, svolgendo argomentazioni difensive che sostanzialmente richiamano quelle prospettate dai giudici rimettenti, alle cui conclusioni le stesse aderiscono, e invocando anch&#8217;esse, quale ulteriore parametro per il vaglio di costituzionalità, l&#8217;art. 97 della Costituzione. <br />
    In data 7 marzo 2007 si è costituita in giudizio anche la signora Carolina Di Guida, parte nel giudizio a quo di cui all&#8217;ordinanza n. 461 del 2006, che ha concluso negli stessi sensi sopra indicati.<br />
    Nel giudizio relativo all&#8217;ordinanza del Tribunale di Roma (r.o. n. 236 del 2006) è intervenuta la signora Paola Giordani.<br />
    7.— Il Presidente del Consiglio dei ministri, ritualmente intervenuto nei giudizi di costituzionalità relativi alle questioni sollevate con le ordinanze numeri 236, 461, 617, 669 e 701 del 2006, ha chiesto che le stesse siano dichiarate inammissibili o non fondate.</p>
<p>    8.— In via preliminare, deve essere dichiarata inammissibile la prospettazione, ad opera di alcune delle parti private costituitesi nel giudizio relativo all&#8217;ordinanza n. 461 del 2006, della violazione di parametri costituzionali diversi da quelli evocati dal Tribunale rimettente; ciò, in particolare, con riferimento alla dedotta violazione dell&#8217;art. 97 Cost., non richiamato affatto nell&#8217;ordinanza emessa dal Tribunale di Milano. <br />
    Tale norma costituzionale costituisce, comunque, parametro di scrutinio della legittimità della disposizione ora sottoposta al vaglio di questa Corte, in quanto evocata dal Tribunale di Ancona (r.o. n. 701 del 2006).</p>
<p>    8.1.— Del pari, deve essere dichiarata la inammissibilità della costituzione della signora Carolina Di Guida, che, pur essendo parte nel giudizio a quo, si è costituita oltre il termine stabilito dall&#8217;art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, computato secondo quanto previsto dall&#8217;art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte, essendo tale termine, per costante giurisprudenza, perentorio (si vedano, ex plurimis, le sentenze numeri 108 e 190 del 2006).</p>
<p>    8.2.— È, altresì, inammissibile l&#8217;intervento della signora Paola Giordani, in quanto estranea al giudizio a quo, nel quale non riveste la qualità di parte. Costituisce, infatti, principio costantemente affermato da questa Corte, la necessaria corrispondenza tra le parti del giudizio principale e del giudizio incidentale (si vedano, tra le molte, la sentenza n. 190 del 2006 e l&#8217;ordinanza n. 352 del 2006).</p>
<p>    9.— Nel merito, la questione non è fondata.<br />
    I rimettenti, sostanzialmente, si dolgono del fatto che la norma censurata non avrebbe, in realtà, natura interpretativa della disposizione contenuta nell&#8217;art. 8, comma 2, della legge n. 124 del 1999, ma carattere innovativo con efficacia retroattiva; di qui, la violazione dei canoni di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all&#8217;art. 3 della Costituzione. <br />
    In proposito, occorre ricordare, innanzitutto, che questa Corte (per tutte, si veda la sentenza n. 274 del 2006) ha più volte ribadito che «non è decisivo verificare se la norma censurata abbia carattere effettivamente interpretativo (e sia perciò retroattiva) ovvero sia innovativa con efficacia retroattiva. Infatti, il divieto di retroattività della legge – pur costituendo fondamentale valore di civiltà giuridica e principio generale dell&#8217;ordinamento, cui il legislatore ordinario deve in principio attenersi – non è stato elevato a dignità costituzionale, salva per la materia penale la previsione dell&#8217;art. 25 della Costituzione». Con la stessa sentenza la Corte ha, altresì, affermato che «il legislatore, nel rispetto di tale previsione, può emanare sia disposizioni di “interpretazione autentica”, che determinano – chiarendola – la portata precettiva della norma interpretata fissandola in un contenuto plausibilmente già espresso dalla stessa, sia norme innovative con efficacia retroattiva, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti. Ed è, quindi, proprio sotto l&#8217;aspetto del controllo di ragionevolezza che rilevano, simmetricamente, la funzione di interpretazione autentica, che una disposizione sia in ipotesi chiamata a svolgere, ovvero l&#8217;idoneità di una disposizione innovativa a disciplinare con efficacia retroattiva anche situazioni pregresse in deroga al principio per cui la legge non dispone che per l&#8217;avvenire». <br />
    È poi anche da sottolineare, in particolare, che è costante l&#8217;affermazione di questa Corte (sentenze numeri 39, 135 e 274 del 2006) nel senso che la norma contenuta nella legge di interpretazione autentica non può ritenersi irragionevole ove si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario.<br />
    10.— Ciò chiarito, va osservato che, nella specie, l&#8217;inquadramento stipendiale nei ruoli statali del personale ATA in ragione del cosiddetto maturato economico e non della effettiva anzianità complessiva di servizio conseguita presso l&#8217;ente locale, ha costituito una delle possibili varianti di lettura della norma (avallata, tra l&#8217;altro, in sede di accordo siglato in data 20 luglio 2000 tra l&#8217;Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e i rappresentanti delle organizzazioni e confederazioni dei dipendenti), contenuta nei decreti ministeriali di attuazione dell&#8217;art. 8 della legge n. 124 del 1999 (decreti del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell&#8217;interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, del 23 luglio 1999, che reca «Trasferimento del personale ATA dagli enti locali allo Stato, ai sensi dell&#8217;art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124», e del 5 aprile 2001, che reca «Recepimento dell&#8217;accordo ARAN – Rappresentanti delle organizzazioni e confederazioni sindacali in data 20 luglio 2000, sui criteri di inquadramento del personale già dipendente degli enti locali e transitato nel comparto scuola»). Ciò, in particolare, ove si consideri che il principio del maturato economico era stato introdotto, con valenza generale, fin dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, recante «Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato».<br />
    I giudici a quibus argomentano, a sostegno della mancanza di dubbi interpretativi, che, in ragione di un indirizzo ermeneutico univoco e costante, i principi affermati dalla Corte di cassazione, in primo luogo con la sentenza n. 3224 del 2005, seguita da analoghe pronunce, costituirebbero diritto vivente sull&#8217;applicazione dell&#8217;art. 8 della legge n. 124 del 1999, con la conseguenza che la norma ora censurata rivelerebbe il solo intento di incidere sui giudizi in corso, in tal modo violando, da un lato, i canoni costituzionali di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di certezza delle situazioni giuridiche, e risultando, dall&#8217;altro, invasiva della sfera riservata al potere giudiziario, con lesione, pertanto, degli artt. 24, 101, 102, 103, 104 e 113 Cost. <br />
    Tuttavia, diversamente da quanto emerge dalle ordinanze di rimessione, il contenuto fondamentale delle citate pronunce della Corte di cassazione si sostanzia, in definitiva, nell&#8217;affermazione che l&#8217;accordo del 20 luglio 2000 – recepito nel successivo decreto del 5 aprile 2001 – non può derogare a quanto stabilito dalla legge n. 124 del 1999, in quanto atto privo di efficacia normativa. <br />
    Consegue che la tesi prospettata dai rimettenti si presenta viziata da una inesatta ricognizione del diritto vivente, sicché essa risulta basata su un erroneo presupposto interpretativo (ordinanza n. 332 del 2005).<br />
    Né, come si è già osservato, può negarsi che si fosse determinata una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo, in ragione delle diverse interpretazioni possibili, circa il riconoscimento della anzianità pregressa maturata dal personale ed in assenza, appunto, di un diritto vivente sulla inderogabilità dei criteri enunciati dall&#8217;art. 8 della legge n. 124 del 1999. Di conseguenza, deve ritenersi ragionevole il ricorso da parte del legislatore alla interpretazione autentica effettuata con l&#8217;art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005, la cui efficacia retroattiva deve essere comunque valutata alla stregua delle ulteriori censure sollevate dai rimettenti. <br />
    A ciò è da aggiungere che, anche a voler escludere il carattere interpretativo della disposizione censurata e a volerne ammettere quello innovativo, ma con efficacia retroattiva, non potrebbe giungersi a conclusioni diverse sotto il profilo della ragionevolezza della disposizione stessa.</p>
<p>    11.— Al riguardo, occorre verificare se possa ritenersi sussistente la denunciata lesione dell&#8217;art. 3 Cost., sotto il profilo del contrasto tra la norma denunciata ed il tertium comparationis costituito dai principi del diritto comune del lavoro, nonché della disciplina dei rapporti di lavoro, in forza dei quali i diritti e i trattamenti retributivi riconosciuti al lavoratore dalla legge o dalla contrattazione collettiva devono essere valutati nella loro interezza temporale e sostanziale.<br />
    Secondo la prospettazione dei rimettenti, si sarebbe in presenza, infatti, di una irrazionale disparità di trattamento fra i lavoratori ATA, provenienti dagli enti locali, e i lavoratori ATA inseriti fin dall&#8217;origine del loro rapporto di impiego nei ruoli dell&#8217;amministrazione dello Stato, nonché tra i lavoratori inseriti nell&#8217;ambito dello stesso comparto di contrattazione collettiva.<br />
    Tale impostazione, da un lato, non tiene conto del fatto che il fluire del tempo – il quale costituisce di per sé un elemento diversificatore che consente di trattare in modo differenziato le stesse categorie di soggetti, atteso che la demarcazione temporale consegue come effetto naturale alla generalità delle leggi – non comporta, di per sé, una lesione del principio di parità di trattamento sancito dall&#8217;art. 3 della Costituzione e, dall&#8217;altro lato, non considera la specificità propria della disciplina normativa dei due comparti di contrattazione collettiva rappresentati, rispettivamente, da quello della scuola e da quello degli enti locali (si vedano, ex multis, la sentenza n. 276 del 2005 e l&#8217;ordinanza n. 190 del 2003). Sotto questo secondo aspetto, in particolare, occorre tenere presente la strutturale diversità esistente tra i sistemi di determinazione del trattamento economico fatti propri dalla contrattazione collettiva nei due distinti comparti e, quindi, del diverso ruolo svolto dall&#8217;anzianità di servizio maturata da ciascun dipendente.<br />
    Né è senza significato che la norma oggetto di censura, la quale si ricollega, interpretandola, ad una disposizione a carattere transitorio, preserva il trattamento economico conseguito dagli interessati alla data del loro trasferimento di ruolo, anche grazie al meccanismo della eventuale corresponsione di un assegno ad personam, che debba tener conto della differenza tra l&#8217;importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999. Detta differenza è, altresì, considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale.<br />
    In realtà, la disciplina dettata dall&#8217;art. 8, comma 2, della legge n. 124 del 1999, come interpretata dal censurato art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005, nasce dall&#8217;esigenza di armonizzare, con una normativa transitoria di primo inquadramento, il passaggio del personale in questione da un sistema retributivo disciplinato a regime ad un altro sistema retributivo ugualmente disciplinato a regime, salvaguardando, proprio per quanto attiene al profilo economico, i livelli retributivi maturati e attribuendo agli interessati, a partire dal nuovo inquadramento, i diritti riconosciuti al personale ATA statale. Tutto ciò allo scopo di rendere, almeno tendenzialmente, omogeneo il sistema retributivo di tutti i dipendenti ATA, al di là delle rispettive provenienze e, comunque, salvaguardando il diritto di opzione per l&#8217;ente di appartenenza nel caso di mancata corrispondenza di qualifiche e profili.</p>
<p>    12.— Sotto altro non meno rilevante aspetto, non si può omettere di osservare che l&#8217;operazione di trasferimento del personale ATA proveniente dagli enti locali nei ruoli del personale ATA fin dall&#8217;origine statale, è stata configurata dalla stessa legge n. 124 del 1999 sulla base del principio della invarianza della spesa; e di ciò si ha la conferma considerando che in detta legge non è stata prevista – a questo scopo – alcuna copertura finanziaria di maggiori oneri, come sarebbe stato doveroso, in relazione a quanto disposto dall&#8217;art. 81, quarto comma, Cost., se si fosse ipotizzata la possibilità di trattamenti retributivi più favorevoli di quelli posseduti dal personale interessato alla data del trasferimento da un ruolo ad un altro. Assume decisivo rilievo, a questo riguardo, la circostanza che il comma 5 del medesimo art. 8 della citata legge, in immediata prosecuzione di quanto disposto dal comma 2 (oggetto della contestata interpretazione autentica), ha previsto che «a decorrere dall&#8217;anno in cui hanno effetto le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si procede alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell&#8217;anno finanziario precedente a quello dell&#8217;effettivo trasferimento del personale». Ed è proprio in funzione del contenuto della riportata disposizione circa l&#8217;invarianza della spesa che si comprende perché in sede di contrattazione collettiva sindacale (citato accordo ARAN del 20 luglio 2000) sia stata prevista l&#8217;adozione di un meccanismo di valutazione delle anzianità pregresse fondato sul maturato economico e che la suindicata disciplina contrattuale sia stata fatta propria e sia stata ribadita dall&#8217;art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005, ora censurato dai rimettenti.</p>
<p>    13.— Né è senza significato che dalla applicazione della norma contenuta nel comma 2 dell&#8217;art. 8 della legge n. 124 del 1999, secondo quanto prospettato dalla difesa delle parti private costituitesi nel presente giudizio, deriverebbero oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, in netto contrasto con quanto disposto dal comma 5 del medesimo art. 8.</p>
<p>    14.— Neppure può ritenersi che si sia determinata, sulla base della norma contenuta nel comma 2 del suddetto art. 8, una situazione di legittimo affidamento con riferimento al trattamento retributivo derivante dalla valutazione, ai fini giuridici ed economici, dell&#8217;intera anzianità maturata presso gli enti di provenienza; ciò anche in considerazione, da un lato, del tipo di interpretazione adottata in sede di contrattazione collettiva pressoché contestualmente all&#8217;entrata in vigore della citata legge, e, dall&#8217;altro, del richiamo, espresso nel medesimo art. 8, al principio sopra indicato dell&#8217;invarianza della spesa in sede di primo inquadramento del personale proveniente dagli enti locali.</p>
<p>    15.— L&#8217;art. 3 della Costituzione è ritenuto, altresì, leso dai giudici rimettenti in ragione della disparità di trattamento, in materia di riconoscimento delle anzianità pregresse, nell&#8217;ipotesi di passaggio da un settore lavorativo ad un altro, tra la generalità dei lavoratori, sia del settore pubblico che del settore privato, e i lavoratori ATA trasferiti nei ruoli statali, ai sensi dell&#8217;art. 8 della legge n. 124 del 1999, in base all&#8217;applicazione dell&#8217;istituto del maturato economico.<br />
    La questione investe direttamente la legittimità del suddetto istituto, sul quale questa Corte, sia pure con riguardo a diverse discipline normative adottate sia dal legislatore regionale, che dal legislatore statale (si vedano le sentenze n. 296 del 1984, n. 618 del 1987, n. 624 del 1988, n. 219 del 1998 e n. 430 del 2004), ha già avuto modo di pronunciarsi.</p>
<p>    15.1.— Come si è sopra accennato, esso è stato previsto nell&#8217;ordinamento statale, in modo generalizzato, fin dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), che ha istituito le qualifiche funzionali e ha corrispondentemente disciplinato il passaggio dei dipendenti dello Stato dal preesistente ordinamento gerarchico delle carriere a quello, appunto, delle qualifiche funzionali.<br />
    La Corte, con orientamento costante, ha ritenuto, in tema di utilizzazione da parte del legislatore dell&#8217;istituto in questione, che il passaggio da un sistema ad un altro di progressione economica del pubblico impiego, in quanto importa una riduzione ad omogeneità di elementi per se stessi non omogenei, implica una scelta di coefficienti da operare sulla base di numerose variabili, ivi comprese le disponibilità finanziarie, e quindi con ampia discrezionalità (sentenza n. 219 del 1998). E si è anche chiarito che non si può postulare l&#8217;illegittimità di qualsiasi regolamentazione transitoria che non si limiti «alla conservazione del trattamento precedente “ad esaurimento” o alla pura e semplice applicazione illimitatamente retroattiva del trattamento nuovo: soluzioni, certo, possibili, ma non imposte dal precetto costituzionale in argomento», cioè dall&#8217;art. 3 della Costituzione (sentenze numeri 618 del 1987 e 296 del 1984). In definitiva, la disposizione dell&#8217;art. 8, comma 2, della legge n. 124 del 1999, rappresentava una deroga al principio generale vigente all&#8217;epoca della sua entrata in vigore, rispetto alla quale la norma ora censurata si presenta come ripristino della regola generale.</p>
<p>    15.2.— Non assumono rilievo, altresì, quali modelli opponibili al criterio del maturato economico, la cui lesione si riverbererebbe sulla ragionevolezza della norma sospettata di illegittimità costituzionale, le disposizioni di cui all&#8217;art. 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e dell&#8217;art. 2112 del codice civile, dal primo richiamato.</p>
<p>    16.— È, infine, da escludere che la disposizione censurata dia luogo ad una ulteriore disparità di trattamento, sotto il profilo che prevederebbe una diversa disciplina per coloro che, all&#8217;entrata in vigore della norma stessa, abbiano già ottenuto un giudicato favorevole rispetto alla disciplina applicabile per coloro che, all&#8217;epoca, fossero soltanto in attesa della formazione del giudicato sulla loro pretesa. In proposito, si deve osservare come questa Corte, in più occasioni, abbia avuto modo di chiarire che è soltanto l&#8217;intangibilità del giudicato a costituire uno dei limiti che il legislatore incontra nell&#8217;emanazione di leggi con efficacia retroattiva. Al legislatore è precluso – di regola – intervenire, con norme aventi portata retroattiva, per annullare l&#8217;efficacia del giudicato e non già a salvaguardarne gli effetti. D&#8217;altronde, «se vi fosse un&#8217;incidenza sul giudicato, la legge di interpretazione autentica non si limiterebbe a muovere, come ad essa è consentito, sul piano delle fonti normative, attraverso la precisazione della regola e del modello di decisione cui l&#8217;esercizio della potestà di giudicare deve attenersi, ma lederebbe i principi relativi ai rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale e le disposizioni relative alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi» (così, la sentenza n. 282 del 2005).<br />
    Nella specie, la norma censurata si limita, in modo che deve ritenersi legittimo, a far salve le posizioni, e soltanto queste, di coloro che – al momento della sua entrata in vigore – fossero già titolari di un giudicato favorevole.<br />
    17.— Quanto, ancora, agli ulteriori profili di censura prospettati dai rimettenti, in particolare con riferimento agli artt. 24, 36, 42, 97, 101, 102, 103, 104 e 113 della Costituzione, a prescindere dalla circostanza della inconferenza dei parametri di cui agli artt. 36 e 42 Cost., atteso che la norma censurata – per il suo contenuto – è estranea alla operatività di entrambi, non si ravvisa, per effetto della norma contestata, alcuna compromissione dell&#8217;imparzialità della pubblica amministrazione, né dell&#8217;esercizio della funzione giurisdizionale, la quale opera su un piano diverso rispetto a quello del potere legislativo di interpretazione autentica (si vedano le sentenze numeri 341 e 26 del 2003). <br />
    Non è configurabile, infatti, a favore del giudice, pur nel rispetto delle proprie prerogative, una esclusività dell&#8217;esercizio dell&#8217;attività ermeneutica che possa precludere quella spettante al legislatore, in quanto l&#8217;attribuzione per legge ad una norma di un determinato significato non lede la potestas iudicandi, ma definisce e delimita la fattispecie normativa che è oggetto della potestas medesima.<br />
    18.— In conclusione, poiché l&#8217;efficacia retroattiva della disposizione censurata dai rimettenti deve ritenersi ragionevole e non lesiva degli altri principi costituzionali evocati, le questioni di legittimità costituzionale prospettate nelle ordinanze in esame devono essere dichiarate non fondate, in riferimento a tutti i parametri nelle stesse dedotti.</p>
<p align=center><b>per questi motivi</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE    riuniti i giudizi, <br />
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006) sollevate, in riferimento, nel complesso, agli articoli 3, 24, 36, 42, 97, 101, 102, 103, 104 e 113 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, dal Tribunale di Roma, dal Tribunale di Lamezia Terme, dal Tribunale di Ancona, dal Tribunale di Taranto, dal Tribunale di Oristano, dalla Corte di Appello di L&#8217;Aquila con le ordinanze indicate in epigrafe.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-26-6-2007-n-234/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2007 n.234</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3284</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3284/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3284/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3284/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3284</a></p>
<p>Non va sospesa la rinnovazione della procedura concorsuale per l’accesso al 2^ livello e al I^ livello differenziato di professionalità dell’area legale in relazione al difetto di giurisdizione collegato alla natura privatistica dell’atto che dispone il recupero.(G.S.) vedi anche: T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA, SEZ. III QUATER Ordinanza sospensiva del 31</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3284/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3284</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3284/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3284</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la rinnovazione della procedura concorsuale per l’accesso al 2^ livello e al I^ livello differenziato di professionalità dell’area legale  in relazione al difetto di giurisdizione collegato alla natura privatistica dell’atto che dispone il recupero.(G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA, SEZ. III QUATER <a href="/ga/id/2007/10/10816/g">Ordinanza sospensiva del 31 gennaio 2007 n. 536</p>
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2007/10/10865/g">Ordinanza sospensiva del 28 ottobre 2005 n. 5187</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 3284/2007<br />
Registro Generale: 4405/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br /> Cons. Paolo Buonvino<br />  Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Aldo Scola<br />Cons. Francesco Caringella Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 26 Giugno 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>FILOGRANA EMANUELE</b>rappresentato e difeso da:Avv.  ENRICO SIBOLDI, Avv.  FRANCESCO GUIDO ROMANELLIcon domicilio  eletto in RomaVIA COSSERIA N. 5    presso    GUIDO FRANCESCO ROMANELLI;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>INPS-ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  EDOARDO GHERAcon domicilio  eletto in RomaVIALE DELLE MILIZIE,1;</p>
<p><b>SEDE REGIONALE DELLA LIGURIA DELL&#8217;INPS,<br />
ROMOLI GIANNI, BOER PAOLO, LIPARI VITO, LUPELLI ANTONIO, CERVETTI PAOLA,</b><br />
non costituitisi;</p>
<p>per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  LAZIO  &#8211;  ROMA: Sezione  III  Quater  n. 536/2007, resa tra le parti, concernente RINNOVO PROCEDURA  CONCORSUALE  PER  L&#8217;ACCESSO  AL  2  E 1 LIVELLO;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
INPS-ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE<br />
Udito il relatore Cons. Francesco Caringella e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti Siboldi, Federico Ghera per Edoardo Ghera;<br />
Ritenuto che l’istanza cautelare non è sorretta dal necessario fumus, segnatamente in relazione al difetto di giurisdizione collegato alla natura privatistica dell’atto che ha disposto il recupero;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 4405/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 26 Giugno 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
FRANCESCO CARINGELLA<br />
IL PRESIDENTE<br />
CLAUDIO VARRONE</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
GIOVANNI CECI</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2007 n.235</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-26-6-2007-n-235/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-26-6-2007-n-235/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2007 n.235</a></p>
<p>Presidente Bile, Redattore Napolitano sulla sindacabilità delle dichiarazioni rese dal presidente di Regione Giurisdizione e competenza – Conflitto di attribuzioni Consiglio regionale &#8211; Immunità dei consiglieri regionali per le opinioni espresse e i voti dati nell&#8217;esercizio delle loro funzioni &#8211; Citazione in giudizio del consigliere, Presidente della Regione Veneto davanti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-26-6-2007-n-235/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2007 n.235</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-26-6-2007-n-235/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2007 n.235</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Bile, Redattore Napolitano</span></p>
<hr />
<p>sulla sindacabilità delle dichiarazioni rese dal presidente di Regione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Conflitto di attribuzioni Consiglio regionale &#8211; Immunità dei consiglieri regionali per le opinioni espresse e i voti dati nell&#8217;esercizio delle loro funzioni &#8211; Citazione in giudizio del consigliere, Presidente della Regione Veneto davanti al Tribunale di Padova per il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad asserita diffamazione &#8211; Sussistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni del Presidente della Regione (espressione del &#8220;potere di esternazione&#8221;) e l&#8217;attività di indirizzo e controllo politico allo stesso attribuita dalla Costituzione &#8211; Conflitto di attribuzione tra enti promosso con ricorso della Regione Veneto &#8211; Asserita violazione degli artt. 121, 122, quarto comma, e 123 della Costituzione &#8211; Inammissibilità del ricorso.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ Inammissibile il ricorso col quale la Regione ha sollevato conflitto in relazione alla pendenza, di fronte al Tribunale ordinario di Padova, di un giudizio civile nel quale il Presidente della Regione Veneto, dott. Giancarlo Galan, è stato convenuto per essere condannato al risarcimento del danno derivante da talune sue dichiarazioni rese nel corso di una seduta pubblica del Consiglio regionale del Veneto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla insindacabilità del presidente di Regione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori: &#8211; Franco			BILE		Presidente; &#8211; Giovanni Maria	FLICK		  Giudice; &#8211; Francesco 		AMIRANTE		  Giudice;- Ugo				DE SIERVO		  Giudice;- Paolo			MADDALENA		  Giudice;- Alfio			FINOCCHIARO	  Giudice;- Alfonso			QUARANTA		  Giudice;- Franco			GALLO			  Giudice;- Luigi 			MAZZELLA		  Giudice;- Gaetano			SILVESTRI		Giudice; &#8211; Sabino			CASSESE		  Giudice;- Maria Rita		SAULLE		  Giudice;- Giuseppe			TESAURO		  Giudice;- Paolo Maria		NAPOLITANO		  Giudice;																											</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito degli atti adottati dal Tribunale di Padova nel procedimento civile pendente tra il prof. Germano Grassivaro e il dott. Giancarlo Galan, Presidente della Regione Veneto, avente ad oggetto l&#8217;accertamento della responsabilità civile del dott. Galan quale autore delle dichiarazioni rese nel corso della 11ª seduta pubblica del Consiglio regionale del Veneto del 30 ottobre 1995, promosso con ricorso della Regione Veneto notificato il 3 febbraio 2006 e il 23 febbraio 2007, depositato in cancelleria l&#8217;8 febbraio 2006 e il 1° marzo 2007, iscritto al n. 2 del registro conflitti tra enti 2006.<br />
    Udito nell&#8217;udienza pubblica dell&#8217;8 maggio 2007 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;<br />
    uditi gli avvocati Mario Bertolissi e Luigi Manzi per la Regione Veneto.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>    1. – La Regione Veneto, con ricorso notificato alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 3 febbraio 2006 e al Tribunale di Padova in data 23 febbraio 2007, ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato con riguardo al giudizio civile, pendente di fronte al Tribunale di Padova, relativo alla pretesa risarcitoria avanzata dal prof. Germano Grassivaro nei confronti del dott. Giancarlo Galan, Presidente della Regione Veneto, in relazione a talune dichiarazioni, ritenute dall&#8217;attore lesive del suo onore e della sua reputazione, rese dal convenuto nel corso di una seduta pubblica del Consiglio regionale del Veneto.</p>
<p>    1.1. – In fatto la ricorrente premette che:<br />
    durante la seduta pubblica del Consiglio regionale del Veneto del 30 ottobre 1995, nel corso della quale si doveva deliberare in merito all&#8217;affidamento di taluni incarichi di direzione di alcune strutture amministrative regionali, un consigliere regionale, rilevato che nella edizione di quel giorno di un diffuso quotidiano locale era stata pubblicata una intervista resa dal prof. Germano Grassivaro estremamente critica in ordine alla individuazione del destinatario di uno degli incarichi in questione, aveva chiesto alla Giunta chiarimenti;<br />
    intervenendo nel dibattito consiliare per rendere i richiesti chiarimenti, il Presidente della Regione, dott. Galan, aveva esposto le ragioni, di carattere personale, che, a suo dire, avevano motivato l&#8217;astiosa critica nei confronti della persona designata a ricoprire l&#8217;incarico conferito dalla Regione;<br />
    con riguardo a tali dichiarazioni, svolte nella seduta consiliare e premesse al voto, il prof. Grassivaro, assumendone il contenuto diffamatorio, conveniva in giudizio il dott. Galan per ottenerne la condanna al risarcimento del danno patito;<br />
    pur avendo il convenuto eccepito, nel costituirsi in giudizio, fra le altre difese, la «improponibilità della domanda ex art. 122, comma quarto, Cost.», il giudice istruttore «a più riprese evitava di pronunciarsi» su di essa, rinviando, infine, alla udienza del 18 maggio 2006, per la precisazione delle conclusioni;<br />
    informata, infine, della pendenza di detto procedimento, la Regione, con la deliberazione della Giunta n. 3730 del 6 dicembre 2005, ha autorizzato la proposizione del ricorso per conflitto di attribuzione, ritenendo che «l&#8217;attivazione del procedimento civile [avesse] inciso in via diretta sull&#8217;autonomia del Presidente della Regione e in via mediata sulla autonomia costituzionalmente garantita alla Regione, in violazione degli artt. 121-122 e 123 della Costituzione» risultando, più in generale, «compromesso il principio secondo il quale l&#8217;esercizio delle funzioni di Presidente della Regione (stante il rilievo costituzionale dell&#8217;autonomia regionale) non può essere sindacato da organi giurisdizionali».</p>
<p>    2. – Tanto premesso, la difesa della ricorrente Regione osserva che, se nel merito è del tutto evidente la violazione dell&#8217;art. 122 della Costituzione, in quanto le dichiarazioni oggetto del giudizio civile sono state rese in una pubblica udienza consiliare, nell&#8217;esercizio di funzioni amministrative di organizzazione interna costituzionalmente assegnate alla Regione e regolate dallo Statuto (sentenze nn. 276 e 76 del 2001, n. 391 del 1999), la questione, in limine litis, presenta profili «di assoluta singolarità».<br />
    Infatti, nel caso di specie, si intende attivare la tutela che l&#8217;art. 122 della Costituzione prevede per i consiglieri regionali, a fronte non di un atto costituente esercizio della giurisdizione penale o contabile,  ma nella pendenza di un giudizio civile, ancor prima di una decisione di merito da parte del giudicante. Si tratta, pertanto, di valutare quale sia il momento in cui in un giudizio civile ci si trovi di fronte ad un atto statale invasivo della autonomia regionale.</p>
<p>    2.1. – «Al fine di circoscrivere  l&#8217;area di incertezza» la ricorrente Regione  ritiene utile fissare, ricostruendoli sulla base di quanto desume dalla giurisprudenza di questa Corte e «con l&#8217;avallo della migliore dottrina», una serie di «punti fermi» formatisi in materia, di seguito riportati:<br />
    a) l&#8217;esonero dalla responsabilità dei componenti di un organo è funzionale alla tutela dei compiti di rappresentanza politica dell&#8217;organo stesso; b) attraverso la lesione delle prerogative di cui all&#8217;art. 122, quarto comma,  della Costituzione, sono violati anche gli artt. 121 e 123 della Costituzione, posto che i limiti alla espressione di opinioni e voti del consigliere regionale pregiudicano l&#8217;intera organizzazione del Consiglio e l&#8217;esercizio, costituzionalmente protetto, delle sue funzioni; c) gli artt. 68 e 122 della Costituzione creano «eccezionali deroghe all&#8217;attuazione della funzione giurisdizionale», poste, rispettivamente, a salvaguardia del Parlamento e delle «autonomie costituzionalmente garantite»; d) le prerogative previste da tali disposizioni soggiacciono a principi fra loro analoghi; e) l&#8217;immunità anche del consigliere regionale comporta, nei suoi confronti, «la carenza di potere giurisdizionale», di talché l&#8217;esercizio di quest&#8217;ultimo si traduce nell&#8217;alterazione dell&#8217;ordine costituzionale delle competenze; f) la immunità del consigliere regionale riguarda ogni tipo di responsabilità; g) compresa, quindi, quella civile; h) il conflitto di attribuzione fra enti, dalla originaria configurazione di tipo soggettivo, è approdato ad una configurazione oggettiva riguardante «non la spettanza della competenza, ma il modo di esercizio […] di essa»; i) il conflitto di attribuzione può originare anche da atti giurisdizionali o da atti «comunque strumentali all&#8217;esplicazione delle funzioni giurisdizionali»; l) nella progressiva estensione del concetto di atto invasivo, sono stati fatti rientrare «comportamenti concludenti, non estrinsecantisi in atti formali», atti interni,  atti preparatori e comportamenti omissivi, tanto che si è affermato che il conflitto è divenuto strumento di garanzia anticipata rispetto ad una lesione anche solo potenziale; m) nei conflitti di attribuzione non è principalmente in discussione la validità dell&#8217;atto invasivo quanto la competenza che si assume violata.</p>
<p>    2.2. – Con riguardo alla fattispecie in esame, la ricorrente Regione, ribadito che il dott. Galan è chiamato a rispondere per dichiarazioni rese nel corso di una seduta pubblica del Consiglio regionale, più precisamente in sede di discussione preliminare ad un voto relativo alla assunzione di atti di spettanza regionale, dichiarazioni in relazione alle quali «gode dell&#8217;eccezionale guarentigia dell&#8217;irresponsabilità, ex art. 122, quarto comma, Cost.», rileva che il Tribunale di Padova, proseguendo nell&#8217;esercitare la giurisdizione, «nonostante […] il parere contrario della Regione, e […] la rituale eccezione di parte», avrebbe menomato, in carenza assoluta di potere, la «ampia libertà di valutazione e di decisione riservata ai consiglieri regionali», la cui sfera di autonomia, unitamente a quella della Regione, risulterebbe così mutilata.<br />
    La ricorrente rileva che, esaminata la casistica formatasi riguardo alla lesione delle prerogative di cui all&#8217;art. 122 della Costituzione, emerge che «ai fini della ammissibilità del giudizio davanti a questa Corte, è sufficiente il solo fatto della pretesa dell&#8217;esercizio della giurisdizione», non essendo necessario che questo si materializzi nella «forma della sentenza o di un altro atto definitivo».<br />
    Nel giudizio civile la notificazione della citazione determina la pendenza della lite e «fa sì che il giudice debba pronunciare sulla domanda», ma, trattandosi di atto di parte, pur se essa è lesiva delle prerogative del consigliere, non abilita alla proposizione del conflitto di attribuzione. Tuttavia, prosegue la ricorrente, se alla citazione segue un&#8217;attività di fronte al giudice e da parte del giudice, non ci si troverebbe più di fronte ad un «atto di iniziativa privata». Così, nel caso in esame, il giudice, avendo disposto la prosecuzione del giudizio, «ha adottato atti tipici del processo», dimostrando così la volontà di esercitare la giurisdizione al di là dei limiti a lui assegnati a garanzia delle prerogative dei consiglieri regionali.</p>
<p>    3. – Precisato che oggetto del ricorso è la lesività dell&#8217;esercizio stesso della giurisdizione, la ricorrente osserva che la esistenza di un atto statale invasivo delle sue attribuzioni potrebbe essere dimostrata anche per altra via: cioè estendendo alla immunità dei consiglieri regionali i principi elaborati in relazione alle prerogative dei parlamentari nazionali.<br />
    In particolare, così come è attribuito, in via esclusiva, alla Camera di appartenenza del parlamentare il potere di valutare se la condotta ascritta a quello sia o meno coperta dalla insindacabilità, di talché la deliberazione assembleare in tal senso preclude l&#8217;esercizio della giurisdizione, così anche l&#8217;atto con il quale la Regione interviene a tutela del proprio consigliere avrebbe efficacia inibitoria del procedimento giurisdizionale.<br />
    Il giudice, pertanto, non potrebbe che prenderne atto, declinando la giurisdizione. Ove diversamente operasse si avrebbe illegittima invasione da parte dello Stato delle attribuzioni regionali.</p>
<p>    3.1. – Siffatta soluzione, secondo la ricorrente, sarebbe necessitata: a) dall&#8217;identico tenore letterale dell&#8217;art. 68, primo comma, della Costituzione e del successivo art. 122, quarto comma; b) dalla portata generale del principio secondo il quale le prerogative di un organo debbono prevedere strumenti di autotutela; c) dalla pari dignità costituzionale «di tutti i soggetti della Repubblica», sancita, in particolar modo, dalla nuova formulazione dell&#8217;art. 114 della Costituzione.<br />
    3.2. – Ad identiche conclusioni, prosegue la ricorrente, si arriverebbe ove, applicandosi analogicamente ai consiglieri regionali i principi fissati per i parlamentari nazionali dalla legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l&#8217;attuazione dell&#8217;art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), si ritenesse esistente anche per i primi la “pregiudizialità parlamentare” prevista dalla legge citata.<br />
    In favore della opportunità della applicazione analogica della legge nazionale, depone la considerazione che solo il legislatore statale può assicurare uguale protezione ai consiglieri di tutte le Regioni nell&#8217;esercizio delle stesse funzioni. Pertanto, se alla Regione «spetta il potere di dichiarare l&#8217;insindacabilità dei propri consiglieri», così inibendo l&#8217;inizio o la prosecuzione del giudizio di responsabilità a carico di questi, da ciò viene ulteriormente dimostrata la invasività dell&#8217;operato del Tribunale di Padova.</p>
<p>    4. – Nel merito, la ricorrente rileva che le dichiarazioni per cui è processo sono state rese nel corso di una seduta pubblica del Consiglio regionale, in particolare in sede di discussione preliminare ad una votazione relativa a nomina di spettanza consiliare.<br />
    Ciò detto, la Regione Veneto osserva come la prerogativa di cui all&#8217;art. 122 della Costituzione operi a tutela di tutte le attività attraverso le quali si svolgono funzioni affidate al Consiglio regionale dalla Costituzione o da altre disposizioni cui questa rinvia. Fra tali funzioni rientra, come risulta anche dalla giurisprudenza della Corte, quella di autorganizzazione. Ad avviso della ricorrente è, altresì, indubbio (a maggior ragione a seguito delle riforme costituzionali del 1999 e del 2001) che la garanzia di cui al quarto comma dell&#8217;art. 122 della Costituzione copre anche le funzioni amministrative spettanti ai Consigli regionali.<br />
    Tenuto conto che le dichiarazioni rese dal dott. Galan sono connesse ad una tipica attività di autorganizzazione – l&#8217;approvazione cioè di una proposta della Giunta relativa al conferimento di un incarico regionale – anche sotto tale profilo, oltre a quello dell&#8217;essere state rese nel pubblico dibattito assembleare, esse sarebbero coperte dalla insindacabilità ex art. 122 della Costituzione.</p>
<p>    4.1. – La Regione Veneto prosegue ponendo in evidenza il fatto che il consigliere regionale che ha reso le dichiarazioni oggetto del giudizio civile è anche Presidente della Regione. Afferma che non va, infatti, trascurato che alla rappresentanza della Regione e alla direzione della Giunta è connaturata la possibilità di “esternazioni politiche” e che il relativo potere va al di là delle funzioni puntualmente assegnate al Presidente della Regione.<br />
    Questi, tanto più adesso che è espressione della volontà politica manifestata col suffragio diretto dal corpo elettorale, avrebbe, ad avviso della ricorrente, quale munus publicum, una sorta di «diritto di parlare dentro e fuori le mura del Palazzo» per chiarire pubblicamente il significato delle scelte del proprio governo.<br />
    In definitiva, secondo la ricorrente, dovrebbero «considerarsi coperte dall&#8217;immunità le dichiarazioni presidenziali [per il solo fatto di essere] riferibili alla sua carica».<br />
    Alla luce delle argomentazioni che precedono, la ricorrente Regione Veneto chiede che venga dichiarato che non spetta allo Stato, e per esso al Tribunale di Padova, accertare la responsabilità civile del Presidente della Regione, dott. Giancarlo Galan, per le dichiarazioni da lui rese nel corso della seduta del Consiglio regionale del Veneto del 30 ottobre 1995, e che siano annullati tutti gli atti processuali adottati dal medesimo Tribunale nel giudizio di risarcimento danni, rubricato al r.g. n. 3705 del 2000, scaturito da tali dichiarazioni.</p>
<p>    5. – Né lo Stato né il Tribunale di Padova  si sono costituiti in giudizio.<br />
    6. – In prossimità della udienza, la Regione Veneto ha depositato una memoria illustrativa con la quale, confermate le precedenti conclusioni, ha riferito, in relazione allo stato del giudizio dal quale trae origine il conflitto, che, all&#8217;udienza del 18 maggio 2006, il Tribunale di Padova ha invitato le parti a precisare le conclusioni e alla successiva udienza del 19 ottobre, preso atto della pendenza del presente conflitto di attribuzione, ha sospeso il processo in attesa della sua definizione.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>    1. – La Regione Veneto ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato per violazione degli artt. 121, 122, quarto comma, e 123 della Costituzione, in relazione alla pendenza, di fronte al Tribunale ordinario di Padova, di un giudizio civile nel quale il Presidente della Regione Veneto, dott. Giancarlo Galan, è stato convenuto per essere condannato al risarcimento del danno derivante da talune sue dichiarazioni rese nel corso di una seduta pubblica del Consiglio regionale del Veneto.<br />
    Ritiene la ricorrente che la pendenza di tale giudizio sia lesiva della prerogativa di insindacabilità garantita ai componenti del Consiglio regionale dall&#8217;art. 122, quarto comma, della Costituzione, nonché, in via mediata, delle attribuzioni regionali in materia di organizzazione e di svolgimento delle funzioni degli organi della Regione, riconosciute dagli artt. 121 e 123 della Costituzione.</p>
<p>    2. – Il ricorso è inammissibile.</p>
<p>    2.1. – Oggetto del presente conflitto è la perdurante pendenza di fronte al Tribunale di Padova del giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni avanzata da persona che si è sentita lesa nella sua onorabilità da talune dichiarazioni rese, in corso di seduta pubblica del Consiglio regionale del Veneto, dal Presidente della Regione.<br />
    Le tesi della Regione possono essere suddivise in due filoni argomentativi: a) anche se la notifica della citazione costituisce «un mero atto di iniziativa privata», tuttavia, quando a seguito di tale atto di impulso si svolge «attività processuale davanti a un giudice e da parte di un giudice», quest&#8217;ultimo viene ad esplicare «la funzione giurisdizionale», con la conseguenza che «la violazione dell&#8217;immunità consiliare diviene ascrivibile allo Stato»; b) in ogni caso «l&#8217;immunità (parlamentare e) dei consiglieri regionali comporta “la carenza di potere giurisdizionale”: quindi, la pretesa di esercitare, [nonostante la deliberazione della Regione che solleva il conflitto deducendo l&#8217;insindacabilità, ex art. 122, quarto comma, della Costituzione, delle dichiarazioni del consigliere-presidente della Regione stessa], la funzione dello ius dicere “si traduce … in un&#8217;alterazione dell&#8217;ordine costituzionale delle competenze”, in quanto “comporta l&#8217;invasione della sfera di autonomia costituzionalmente riservata alla Regione[…], alla quale esclusivamente spetta l&#8217;esercizio delle funzioni che i magistrati hanno inteso condizionare” (sent. n. 70 del 1985)».</p>
<p>    3. – I predetti assunti non sono condivisibili.</p>
<p>    3.1. – Con riferimento alle argomentazioni indicate sub a), va precisato che, in realtà, nel corso del giudizio dal quale scaturisce il presente conflitto di attribuzione, non si è svolta alcuna attività a contenuto decisorio, essendosi in pratica il giudice – di fronte al quale, in assenza di qualsivoglia deliberazione del Consiglio regionale del Veneto, il convenuto ha eccepito la insindacabilità delle sue dichiarazioni – limitato a concedere, sulla concorde richiesta delle parti in causa, una serie di rinvii, finalizzati alla produzione di scritti difensivi, ed avendo, anzi, egli, una volta formalizzatosi il presente conflitto di attribuzione, sospeso il giudizio sino alla definizione del medesimo.<br />
    Va, al riguardo, osservato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, è atto idoneo ad innescare un conflitto di attribuzione quello, imputabile allo Stato o alla Regione, che «sia dotato di efficacia e rilevanza esterna» o che, se preparatorio o non definitivo, rechi già in sé dei requisiti minimi di lesività e sia rivolto «ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la pretesa di esercitare una data competenza, il cui svolgimento possa determinare una invasione nella altrui sfera di attribuzioni o, comunque, una menomazione altrettanto attuale delle possibilità di esercizio della medesima» (sentenza n. 771 del 1988). Nell&#8217;attuale assetto dei rapporti fra attribuzioni della autorità giudiziaria e tutela delle prorogative di cui all&#8217;art. 122, quarto comma, della Costituzione, una siffatta invasione è ipotizzabile solo in presenza di un atto, anche preliminare alla definizione del giudizio, che tali prerogative trascuri.<br />
    Deve quindi ritenersi che, allo stato, l&#8217;autorità giudiziaria non ha compiuto atti che possano in qualche modo incidere sulla più volte citata guarentigia costituzionale.<br />
    La ricorrente, come si è detto, formula un&#8217;altra serie di argomentazioni a sostegno della sua tesi circa il travalicamento che lo Stato, e per esso l&#8217;autorità giudiziaria, avrebbe compiuto a danno delle competenze che la Costituzione avrebbe posto in capo alla Regione per le questioni attinenti all&#8217;applicazione del quarto comma dell&#8217;art. 122 della Costituzione. Afferma, cioè, che «il giudice civile patavino ha in corso di esercizio la giurisdizione sull&#8217;erroneo assunto che è nella sua competenza il poter giudicare nonostante, da un lato, il parere contrario della Regione, e, dall&#8217;altro, la rituale eccezione di parte, l&#8217;uno e l&#8217;altra fondati sull&#8217;art. 122, quarto comma, Cost. ». Alla delibera della Giunta regionale che solleva il conflitto conseguirebbe l&#8217;effetto inibitorio dell&#8217;attività giurisdizionale che, nel caso in oggetto, non si sarebbe invece verificato.<br />
    La tesi non è condivisibile.<br />
    Non si può, infatti, accedere alle argomentazioni della Regione che postulano un&#8217;interpretazione estensiva o analogica della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l&#8217;attuazione dell&#8217;art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), ritenendola applicabile anche ai consiglieri regionali.<br />
    L&#8217;interpretazione di tipo estensivo è preclusa dal preciso tenore letterale dell&#8217;intero testo legislativo, che fa esclusivo riferimento all&#8217;art. 68 della Costituzione e alla carica di parlamentare, utilizzando, quindi, riferimenti ed espressioni la cui valenza semantica non è suscettibile di ampliamento. Della legge citata, avendo questa carattere eccezionale poiché limitativa dell&#8217;esercizio della funzione giurisdizionale, neppure è, all&#8217;evidenza, consentita applicazione analogica.<br />
    E&#8217;, altresì, erroneo ipotizzare che alla decisione della Giunta di sollevare conflitto di attribuzione possa conseguire un effetto inibitorio che paralizzi l&#8217;esercizio della funzione giurisdizionale e che richieda, per essere superato, la necessità che l&#8217;autorità giudiziaria sollevi a sua volta conflitto davanti a questa Corte (si veda, al riguardo, la sentenza n. 195 del 2007). Tra l&#8217;altro, la richiesta della Regione è nel senso che l&#8217;invocato “effetto inibitorio” dovrebbe arrestare l&#8217;attività dell&#8217;autorità giudiziaria fin da un periodo addirittura precedente alla delibera che propone il conflitto.    <br />
    Alla insussistenza di un “effetto inibitorio” dello svolgimento della attività giurisdizionale immediatamente riconducibile alla proposizione del ricorso per conflitto di attribuzione ad iniziativa della Giunta regionale consegue, a fortiori, la non lesività della prosecuzione dello svolgimento del processo di fronte alla mera eccezione sollevata ex art. 122, quarto comma, della Costituzione dalla difesa del consigliere regionale la cui condotta è oggetto di sindacato giurisdizionale. <br />
    Una diversa conclusione comporterebbe, in maniera paradossale e del tutto ingiustificata, una tutela della insindacabilità delle opinioni dei consiglieri regionali più ampia di quella apprestata relativamente a quelle dei parlamentari nazionali.    <br />
    Conclusivamente, essendo l&#8217;atto oggetto di conflitto di attribuzione privo, allo stato, di qualsivoglia lesività nei confronti delle attribuzioni regionali, il ricorso col quale è stato introdotto il presente conflitto deve essere dichiarato inammissibile.</p>
<p align=center><b>PER QUESTI MOTIVI</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE     dichiara inammissibile il ricorso col quale la Regione ha sollevato il conflitto di cui in epigrafe.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2007.</p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3283</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3283/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Non va sospesa la sentenza che ha annullato il provvedimento nella parte in cui e’ disposta l’ammissione della controinteressata alla prosecuzione della gara e l’aggiudicazione a quest’ultima della fornitura oggetto dell’appalto (31.000 distintivi per vigili del fuoco), al fine di tutelare l’esigenza di garantire la fornitura in corso (la sentenza</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3283/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3283</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza che ha annullato il provvedimento nella parte in cui e’ disposta l’ammissione della controinteressata alla prosecuzione  della gara e l’aggiudicazione a quest’ultima della fornitura oggetto  dell’appalto (31.000 distintivi per vigili del fuoco), al fine di tutelare l’esigenza di garantire la fornitura in corso (la sentenza aveva escluso l’aggiudicataria per difetto di documentazione tecnica). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 3283/20<br />
Registro Generale: 4389/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br />  Cons. Paolo Buonvino<br />  Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Aldo Scola<br />Cons. Francesco Caringella Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 26 Giugno 2007<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>  DI.RI.PLAST SRL</b>rappresentato e difeso da:  Avv.  PATRIZIA SOLDINIcon domicilio  eletto in RomaVIA GIUSEPPE ZANARDELLI,23 presso PATRIZIA SOLDINI </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO </b><br />
rappresentato e difeso da:AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio  in RomaVIA DEI PORTOGHESI 12<br />
<b>BO.MI.SA. BOTTONI MINUTERIE SPA </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  ANDREA MANZI &#8211; Avv.  FABIO BIFULCOcon domicilio  eletto in RomaVIA F.CONFALONIERI, 5 presso ANDREA MANZI<br />
per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />della sentenza del TAR  LAZIO  &#8211;  ROMA: Sezione  I  BIS  1398/2007, resa tra le parti, concernente GARA PER FORNITURA DI   DISTINTIVI METALLICI DI RICONOSCIMENTO.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
  BO.MI.SA. BOTTONI MINUTERIE SPA, MINISTERO DELL&#8217;INTERNO<br />
Udito il relatore Cons. Francesco Caringella e udito, altresì, per le parti gli Avv.ti Soldini, Manzi, Bifulco e l’Avv.to dello Stato Vessichelli.</p>
<p>Ritenuto che nella presente sede cautelare risulta prevalente l’esigenza di evitare l’interruzione della fornitura in corso di esecuzione;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 4389/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 26 Giugno 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
FRANCESCO CARINGELLA<br />
IL PRESIDENTE<br />
CLAUDIO VARRONE</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
GIOVANNI CECI</p>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2007 n.236</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-26-6-2007-n-236/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-26-6-2007-n-236/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2007 n.236</a></p>
<p>Presidente Bile, Redattore Cassese sull&#8217;ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, relativamente a diffamazione nei confronti del deputato Silvio Berlusconi Giurisdizione e competenza – Conflitto di attribuzioni &#8211; Parlamento &#8211; Immunità parlamentari -Procedimento penale a carico di un onorevole della Repubblica per diffamazione aggravata -Deliberazione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-26-6-2007-n-236/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2007 n.236</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-26-6-2007-n-236/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2007 n.236</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Bile, Redattore Cassese</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, relativamente a diffamazione nei confronti del deputato Silvio Berlusconi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Conflitto di attribuzioni &#8211; Parlamento &#8211; Immunità parlamentari -Procedimento penale a carico di un onorevole della Repubblica per diffamazione aggravata -Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati – conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato &#8211;  Ricorso della Corte d&#8217;Appello di Milano – Inammissibilità del ricorso per carente identificazione dell’oggetto del contendere.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d&#8217;appello di Milano nei confronti della Camera dei deputati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">relativamente a diffamazione nei confronti del deputato Silvio Berlusconi</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori: &#8211; Franco                BILE         Presidente; &#8211; Giovanni Maria        FLICK          Giudice;- Francesco             AMIRANTE         Giudice;- Ugo                   DE SIERVO       Giudice;- Paolo                 MADDALENA         Giudice;- Alfio                 FINOCCHIARO      Giudice;- Alfonso               QUARANTA          Giudice;- Franco                GALLO            Giudice;- Luigi                 MAZZELLA          Giudice;- Gaetano               SILVESTRI         Giudice;- Sabino                CASSESE         Giudice;- Maria Rita            SAULLE            Giudice;- Giuseppe              TESAURO          Giudice;- Paolo Maria           NAPOLITANO       Giudice</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 18 ottobre 2001 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell&#8217;art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall&#8217;on. Silvio Berlusconi nei confronti del dott. Giancarlo Caselli ed altri, promosso con ricorso della Corte d&#8217;Appello di Milano – sezione quinta penale, notificato il 12 gennaio 2005, depositato in cancelleria il 31 gennaio 2005 ed iscritto al n. 5 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2005, fase di merito.</p>
<p>    Visto l&#8217;atto di costituzione della Camera dei deputati;<br />
    udito nell&#8217;udienza pubblica dell&#8217;8 maggio 2007 il Giudice relatore Sabino Cassese;<br />
    udito l&#8217;avvocato Massimo Luciani per la Camera dei deputati.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>1.	– Con ricorso dell&#8217;8-17 luglio 2002, la Corte d&#8217;appello di Milano ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera adottata nella seduta del 18 ottobre 2001, con la quale è stato dichiarato che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale per il reato di diffamazione nei confronti del deputato Silvio Berlusconi devono ritenersi insindacabili, ai sensi dell&#8217;art. 68, primo comma, della Costituzione.																																																																																												</p>
<p>1.1.	– La Corte ricorrente premette che: a) in data 9 giugno 1999 i magistrati Giancarlo Caselli, Guido Lo Forte, Domenico Gozzo, Antonio Ingroia, Mauro Terranova, Lia Sava e Umberto Giglio (all&#8217;epoca tutti in servizio presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo) avevano proposto querela nei confronti del deputato Silvio Berlusconi, nonché di Gianna Fregonara e Ferruccio De Bortoli – questi ultimi giornalisti e l&#8217;ultimo anche direttore del «Corriere della Sera» – per le dichiarazioni asseritamente diffamatorie rese in loro danno da detto deputato e pubblicate in una intervista dal titolo «Berlusconi: i DS usano i magistrati a fini politici», apparsa sul predetto quotidiano di Milano il 10 marzo 1999; b) con sentenza del 17 gennaio 2002, il giudice per l&#8217;udienza preliminare, preso atto della deliberazione della Camera dei deputati a norma dell&#8217;art. 68, Cost., dichiarava non doversi procedere nei confronti del deputato Berlusconi in ordine al reato ascrittogli, ritenendo sussistente l&#8217;esimente personale dell&#8217;esercizio delle funzioni parlamentari e il pubblico ministero proponeva appello, chiedendo che la Corte d&#8217;appello sollevasse conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati.																																																																																												</p>
<p>    1.2. – La Corte milanese osserva che la Camera dei deputati ha ritenuto l&#8217;insindacabilità delle opinioni oggetto del processo penale in quanto riconducibili al ruolo svolto, all&#8217;epoca dei fatti, dal deputato Berlusconi quale capo dell&#8217;opposizione politica e parlamentare, veste in cui egli avrebbe «denunciato quello che gli appariva come un oggettivo squilibrio nell&#8217;esercizio della giurisdizione […]». <br />
    Ad avviso della Corte ricorrente, questa attività configurerebbe, invece, un&#8217;attività politica in riferimento alla quale non sarebbe identificabile il «nesso di funzione», atteso che l&#8217;unico atto parlamentare dell&#8217;on. Berlusconi sarebbe «rappresentato da una remota interpellanza in tema di giustizia, datata 1996, generica e non collegata (né logicamente collegabile) al futuro arresto dell&#8217;On. Dell&#8217;Utri» e che non vi sarebbe quindi alcuna connessione tra essa e le specifiche accuse mosse ai magistrati di Palermo, né potrebbero essere valorizzati «atti tipici» posti in essere da altri parlamentari.<br />
    In particolare, il nesso funzionale non sarebbe ravvisabile nelle esternazioni ove si afferma che «il cancro della nostra democrazia è l&#8217;uso della Giustizia a fini politici», che «la richiesta di arresto dell&#8217;On. Dell&#8217;Utri era frutto di un complotto, poiché si era ormai in campagna elettorale (di fatto anche se non diritto)» e che «normalmente anche nelle altre (campagne elettorali) sono state avanzate procedure e notizie che hanno interferito pesantemente». <br />
    La ricorrente conclude sostenendo che la delibera in esame sarebbe «illegittima ed ingiustamente menomativa dell&#8217;esercizio della giurisdizione» e chiedendone, perciò, l&#8217;annullamento.</p>
<p>    2. – Si è costituita in giudizio la Camera dei deputati, sostenendo che il ricorso sarebbe inammissibile in quanto la Corte ricorrente avrebbe omesso di esaminare e specificamente valutare ogni singola dichiarazione dell&#8217;on. Berlusconi. In particolare, la Corte milanese non avrebbe considerato che al deputato venivano attribuite anche «frasi sintetiche e di collegamento» adoperate solo dalla giornalista «per riferire della conversazione con l&#8217;allora capo dell&#8217;opposizione, come, per esempio: «provocazione, cancro, falsità, teoremi, macigni, invenzioni, attacco alla democrazia: il Cavaliere sfodera tutta la sua grinta per difendere dalla richiesta di arresto Marcello Dell&#8217;Utri, amico dai tempi dell&#8217;università, fondatore di Forza Italia»; «successione di termini che» «l&#8217;onorevole Berlusconi non ha usato e che, pertanto, non gli dovrebbe essere attribuita». Né la stessa avrebbe valutato la circostanza che «l&#8217;onorevole Berlusconi non abbia mai, nell&#8217;intervista, fatto nomi di chicchessia e, in ispecie, dei magistrati che lo hanno querelato». Inoltre, la Camera dei deputati eccepisce la contraddittorietà di impostazione del gravame.<br />
    Nel merito, la Camera dei deputati chiede il rigetto del ricorso, attesa la sussistenza del nesso funzionale tra opinioni manifestate extra ed intra moenia. Nell&#8217;articolo di stampa l&#8217;on. Berlusconi, difatti, aveva affermato non solo che vi sarebbe stato un eccesso di credito offerto ai «pentiti», ma anche che una parte della magistratura avrebbe agito mossa da intenti squisitamente politici, anche nel contesto di un rapporto organico con il PCI-PDS-DS, e che i tempi di talune iniziative giudiziarie avrebbero dovuto indurre a riflettere, a causa della loro connessione e interferenza con i tempi della politica. Secondo la Camera dei deputati, il «fondamento politico» di tali affermazioni «è di decisiva importanza nel presente giudizio, poiché (al contrario di quanto può accadere per affermazioni ritenute di carattere schiettamente personale: sentenza n. 421 del 2002) in simili ipotesi è assai probabile la sussistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia e gli atti tipici di funzione».<br />
    Sottolinea la difesa della Camera dei deputati come l&#8217;on. Berlusconi avesse «già molto tempo addietro» manifestato l&#8217;opinione che l&#8217;azione della magistratura fosse animata da intenti politici (interpellanze n. 2/00252 del 21 ottobre 1996 e n. 2/00748 del 14 novembre 1995, nonché le dichiarazioni programmatiche del Governo rese alla Camera il 18 giugno 2001).<br />
    Inoltre, la Camera dei deputati richiama il contenuto di altri numerosi atti tipici che provengono da componenti del medesimo gruppo parlamentare dell&#8217;on. Berlusconi.<br />
    2.1. – In prossimità della data fissata per l&#8217;udienza, la Camera dei deputati ha depositato memoria con la quale, nel ribadire l&#8217;eccezione di inammissibilità del conflitto, osserva che la Corte ricorrente non solo ha operato un «ritaglio» delle numerose dichiarazioni rese dall&#8217;on. Berlusconi nell&#8217;articolo di stampa in esame, ma ha anche operato una «libera interpretazione e rielaborazione» di esse, attribuendo allo stesso deputato, ad esempio, una frase mai da questi pronunciata e pubblicata, ovvero che «la richiesta di arresto dell&#8217;on. Dell&#8217;Utri era il frutto di un complotto». <br />
    Nel merito, la Camera dei deputati esprime l&#8217;auspicio di un ripensamento dell&#8217;orientamento giurisprudenziale assunto dalla Corte costituzionale secondo cui «sono irrilevanti gli atti di altri parlamentari» (sentenza n. 97 del 2006) in ordine alla verifica della sussistenza, o meno, del nesso funzionale; insiste, pertanto, perché il sollevato conflitto venga respinto.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>    1. – Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dalla Corte d&#8217;appello di Milano con ricorso dell&#8217;8-17 luglio 2002 avverso la Camera dei deputati, ha ad oggetto la delibera adottata nella seduta del 18 ottobre 2001, con la quale è stato dichiarato che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale per il reato di diffamazione nei confronti del deputato Silvio Berlusconi devono ritenersi insindacabili, ai sensi dell&#8217;art. 68, primo comma, della Costituzione.<br />
    Le espressioni ritenute offensive erano state pubblicate in una intervista dal titolo «Berlusconi: i DS usano i magistrati a fini politici» apparsa sul quotidiano «Il Corriere della Sera» il 10 marzo 1999 e si riferivano – nel contesto della vicenda scaturita dalla richiesta di arresto nei confronti del deputato Marcello Dell&#8217;Utri – alla gestione dei collaboratori di giustizia e all&#8217;uso delle indagini svolte da una certa parte della magistratura a fini politici nel corso della campagna elettorale.</p>
<p>2.	– Con ordinanza n. 435 del 2004, questa Corte ha ritenuto, in sede di prima e sommaria delibazione, ammissibile il conflitto, riservando espressamente alla fase del merito nel contraddittorio delle parti ogni ulteriore decisione, anche relativa all&#8217;ammissibilità del ricorso.																																																																																												</p>
<p>    3. – Il ricorso è inammissibile. <br />
    La difesa della Camera dei deputati ha eccepito l&#8217;inammissibilità del ricorso per conflitto sotto vari profili, sostenendo, tra l&#8217;altro, che la Corte ricorrente non avrebbe esaminato e specificamente valutato ogni singola esternazione del deputato.<br />
    In effetti, la Corte di appello ricorrente non ha riprodotto in modo testuale il contenuto delle dichiarazioni esterne rese dal parlamentare interessato, ma si è limitata a dar conto di alcuni stralci delle dichiarazioni ritenute diffamatorie.<br />
    Inoltre, ha omesso di compiere un&#8217;analitica ricognizione del contenuto delle esternazioni del parlamentare. Gli ha attribuito una frase («la richiesta di arresto dell&#8217;on. Dell&#8217;Utri era frutto di un complotto»), che non compare nel capo di imputazione a suo carico, così effettuando una rielaborazione delle dichiarazioni.<br />
    Infine, non ha esaminato una serie di espressioni («provocazione, cancro, falsità, teoremi, macigni, invenzioni, attacco alla democrazia»), che l&#8217;imputazione riferisce sia al parlamentare sia alla giornalista che ha eseguito l&#8217;intervista, né ha valutato un&#8217;altra frase («il Cavaliere sfodera tutta la sua grinta per difendere dalla richiesta di arresto Marcello Dell&#8217;Utri, amico dei tempi di università, fondatore di Forza Italia»), richiamata dalla difesa della Camera dei deputati e citata nella relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, anch&#8217;essa attribuita ad entrambi indistintamente. <br />
    Il riferimento solo parziale della Corte ricorrente alle dichiarazioni esterne del parlamentare, la rielaborazione di parte di esse e la mancata individuazione di quelle sicuramente attribuibili al deputato rendono inammissibile il ricorso. <br />
    La mancata riproduzione testuale delle dichiarazioni esterne, la sovrapposizione tra il contenuto delle esternazioni del deputato e l&#8217;interpretazione dell&#8217;autorità giudiziaria ricorrente, non consentono di cogliere in modo completo l&#8217;oggetto del contendere (sentenze n. 383 del 2006 e n. 79 del 2005).<br />
    Le carenze descritte comportano la non autosufficienza dell&#8217;atto introduttivo che si traduce, a norma degli artt. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), e 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nel difetto di un requisito essenziale del ricorso, che deve essere conseguentemente dichiarato inammissibile.</p>
<p align=center><b>per questi motivi</b></p>
<p>    LA CORTE COSTITUZIONALE     dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d&#8217;appello di Milano nei confronti della Camera dei deputati, con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2007.</p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3282</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3282/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3282/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3282</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento che nega agevolazioni finanziarie ad un’impresa (nella specie, ex lege 185/2000 per l’impiego), qualora il diniego non fornisca motivazioni che confutino le osservazioni del privato svolte a norma dell’art. 10 bis L.241/1990. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3282/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3282</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento che nega agevolazioni finanziarie ad un’impresa (nella specie, ex lege 185/2000 per l’impiego), qualora il diniego non fornisca motivazioni che confutino le osservazioni del privato svolte a norma dell’art. 10 bis L.241/1990. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 3282/2007<br />
Registro Generale: 4387/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br /> Cons. Paolo Buonvino<br />  Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Aldo Scola<br />Cons. Francesco Caringella Est.<br />
ha pronunciato la presente<br />ORDINANZA</p>
<p>nella Camera di Consiglio del 26 Giugno 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
  <b>SVILUPPO ITALIA S.P.A. </b><br />
rappresentato e difeso da:  Avv.  ANDREA GUARINO &#8211;   Avv.  CECILIA MARTELLIcon domicilio  eletto in RomaPIAZZA BORGHESE N. 3 presso GUARINO &#038; MERUSI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>TOTO MEDIA S.A.S. DI SAVAGLIA GIUSEPPE &#038; C. </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  NATALE PERRIcon domicilio  eletto in RomaLARGO COLLI ALBANI, 14 presso NATALE PERRI<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  LAZIO  &#8211;  ROMA: Sezione  III  BIS   n. 1131/2007, resa tra le parti, concernente RIGETTO ISTANZA   FINANZIAMENTO PER  L&#8217;AUTOIMPIEGO;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
TOTO MEDIA S.A.S. DI SAVAGLIA GIUSEPPE &#038; C.<br />
Udito il relatore Cons. Francesco Caringella e uditi, altresì, per le parti gli Avv.ti Guarino e Perri.</p>
<p>Ritenuto che il provvedimento di diniego non reca alcuna motivazione volta a confutare le osservazioni formulate dall’istante a titolo di controdeduzioni rispetto al preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241/1990;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 4387/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 26 Giugno 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
FRANCESCO CARINGELLA<br />
IL PRESIDENTE<br />
CLAUDIO VARRONE</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
GIOVANNI CECI</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3282/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3282</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2007 n.237</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-26-6-2007-n-237/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-26-6-2007-n-237/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2007 n.237</a></p>
<p>Presidente Bile, Redattore Quaranta non è fondata la questione di costituzionalità relativa alla competenza esclusiva del T.A.R. di Roma a conoscere in primo grado della legittimità delle ordinanze -e dei consequenziali provvedimenti commissariali- adottate nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell&#8217;art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-26-6-2007-n-237/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2007 n.237</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-26-6-2007-n-237/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2007 n.237</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Bile, Redattore Quaranta</span></p>
<hr />
<p>non è fondata la questione di costituzionalità relativa alla competenza esclusiva del T.A.R. di Roma a conoscere in primo grado della legittimità delle ordinanze -e dei consequenziali provvedimenti commissariali- adottate nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell&#8217;art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza &#8211;  Declaratoria di incompetenza – Art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 &#8211; Giustizia amministrativa &#8211; Disparità di trattamento Deroga alle ordinarie regole di riparto delle competenze &#8211; Irragionevolezza  &#8211; Q.l.c. sollevate dal tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sede centrale e sezione staccata di Catania, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e dai Tribunali amministrativi regionali del Veneto, della Campania, sede di Napoli e della Calabria, sede di Catanzaro – Asserita violazione degli artt. 3, 24, 25, 111, 113 e 125 Cost., e all&#8217;art. 23 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) – Non fondatezza.</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza &#8211;  Declaratoria di incompetenza -3, comma 2-bis, del decreto-legge n. 245 del 2005 limitatamente alle parole «e dei consequenziali provvedimenti commissariali» &#8211; Giustizia amministrativa &#8211; Disparità di trattamento Deroga alle ordinarie regole di riparto delle competenze &#8211; &#8211; Irragionevolezza  &#8211; Q.l.c. sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana – asserita violazione degli artt. 3, 24 e 125 della Costituzione e all&#8217;art. 23 dello statuto della Regione Siciliana &#8211;  Non fondatezza;</p>
<p>3. Giurisdizione e competenza &#8211;  Declaratoria di incompetenza &#8211; Art. 3, comma 2-quater, del decreto-legge n. 245 del 2005 &#8211; Giustizia amministrativa &#8211; Q.l.c. sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana – Asserita violazione degli artt. 24 e 25, primo comma, Cost. – Non fondatezza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare l&#8217;emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania), aggiunti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, sollevate – in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 24, 25, 111, 113 e 125 Cost., e all&#8217;art. 23 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 – dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sede centrale e sezione staccata di Catania, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e dai Tribunali amministrativi regionali del Veneto, della Campania, sede di Napoli e della Calabria, sede di Catanzaro.</p>
<p>    	2. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge n. 245 del 2005, aggiunto dalla legge di conversione n. 21 del 2006, questione sollevata limitatamente alle parole «e dei consequenziali provvedimenti commissariali» – con riferimento agli artt. 3, 24 e 125 della Costituzione e all&#8217;art. 23 dello statuto della Regione Siciliana – dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana.																																																																																												</p>
<p>    	3. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 2-quater, del decreto-legge n. 245 del 2005, aggiunto dalla legge di conversione n. 21 del 2006, sollevata – con riferimento agli artt. 24 e 25, primo comma, della Costituzione – dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/10286_CC_10286.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-26-6-2007-n-237/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2007 n.237</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3280</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3280/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3280/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3280/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3280</a></p>
<p>Non va sospesa la richiesta di pagamento somme a titolo di conguaglio canoni demaniali per un campeggio, in quanto (art. 5 L. 1034/71) spetta al giudice ordinario la decisione su atti che determinano in base a parametri vincolanti, i canoni concessori e le connesse sanzioni pecuniarie per omessa tempestiva corresponsione.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3280/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3280</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3280/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3280</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la richiesta di pagamento somme a titolo di conguaglio canoni demaniali per un campeggio, in quanto (art. 5 L. 1034/71) spetta al giudice ordinario la decisione su atti che determinano in base a parametri vincolanti, i canoni concessori e le connesse sanzioni pecuniarie per omessa tempestiva corresponsione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 3280/2007<br />
Registro Generale: 4202/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br /> Cons. Paolo Buonvino<br />  Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Aldo Scola<br />Cons. Francesco Caringella Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 26 Giugno 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>CAMPEGGIO LA SFINGE DI FAVARON EDOARDO &#038; C. S.N.C.</b>rappresentato e difeso da:  Avv.  BRUNO BIANCHI e FEDERICA PICCALUGAcon domicilio  eletto in RomaVIALE ANGELICO, 54 presso BRUNO BIANCHI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>CONSORZIO GESTIONE LAGHI MAGGIORE, COMABBIO, MONATE, VARESE </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  ALDO TRAVI e FABIO LORENZONIcon domicilio  eletto in RomaVIA DEL VIMINALE, 43 presso FABIO LORENZONI<br />
<b>COMUNE DI SESTO CALENDE </b><br />
non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR LOMBARDIA &#8211; MILANO: SEZIONE IV  n. 273/2007, resa tra le parti, concernente PAGAMENTO SOMME A TITOLO DI CONGUAGLIO CANONI DEMANIALI;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
CONSORZIO GESTIONE LAGHI MAGGIORE, COMABBIO, MONATE, VARESE<br />
Udito il relatore Cons. Francesco Caringella e uditi, altresì, per le parti l’Avv.to Sirtori per delega dell’Avv.to Bianchi e l’Avv.to Lorenzoni.</p>
<p>Ritenuto, ad una sommaria delibazione propria della presente fase, che la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario ex art. 5 L. n. 1034/1971 in quanto concerne la determinazione, in base a parametri vincolanti, dei canoni concessori e delle connesse sanzioni pecuniarie per omessa tempestiva corresponsione;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 4202/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 26 Giugno 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
FRANCESCO CARINGELLA<br />
IL PRESIDENTE<br />
CLAUDIO VARRONE</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
GIOVANNI CECI</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3280/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3280</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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