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	<title>26/6/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>26/6/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3302</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3302/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3302/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3302</a></p>
<p>Vanno sospesi, fino al 30.09.2007, il piano di utilizzo demanio marittimo nonchè il diniego di concessione demaniale provvisoria per l’utilizzo di un ristorante bar, se vi e’ significativo periculum in mora. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Registro Ordinanza: 3302/2007 Registro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3302/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3302</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3302/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3302</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Vanno sospesi, fino al 30.09.2007, il  piano di utilizzo demanio marittimo nonchè il diniego di concessione demaniale provvisoria per l’utilizzo di un ristorante bar, se  vi e’ significativo periculum in mora. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 3302/2007<br />
Registro Generale: 5151/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />Pres. Claudio Varrone<br />  Cons. Paolo Buonvino Est.<br /> Cons. Domenico Cafini<br />  Cons. Aldo Scola<br /> Cons. Francesco Caringella<br />
ha pronunciato la presente </p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 26 Giugno 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br /><b>FRANCO ANGELO</b><br />
rappresentato e difeso dall’Avv.  GIUSEPPE VITOLO<br />
con domicilio  eletto in Roma VIA OVIDIO 32 presso STUDIO VIGLIONE – VITOLO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI EBOLI</b><br />
rappresentato e difeso dall’Avv. GAETANO PAOLINO<br />
con domicilio  eletto in Roma VIA PORTUENSE 104 presso ANTONIA DE ANGELIS</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>REGIONE CAMPANIA, RESPONSABILE SETTORE PATRIMONIO DEL COMUNE DI EBOLI, EDILTURIST S.N.C. DI STANZIONE VINCENZINA,</b> non costituitisi;</p>
<p>per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR CAMPANIA &#8211; SALERNO SEZ. II n.586/2007, resa tra le parti, concernente DINIEGO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER UTILIZZO DI UN RISTORANTE BAR;<br />Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br /> Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />COMUNE DI EBOLI;</p>
<p>Udito il relatore Cons. Paolo Buonvino<br />
e uditi, altresì, per le parti l’Avv. VITOLO e l’Avv. PAOLINO;</p>
<p>Ritenuto che sussistono i presupposti per accordare la richiesta misura cautelare in considerazione del significativo “periculum in mora”;<br />che, per l’effetto, la domanda cautelare avanzata in primo grado può essere accolta fino al 30 settembre 2007;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Accoglie l&#8217;appello (Ricorso n.5151/2007) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado, nei soli termini e limiti, peraltro, previsti nell’esposizione che precede.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 26 Giugno 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
PAOLO BUONVINO<br />
IL PRESIDENTE<br />
CLAUDIO VARRONE</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
GIOVANNI CECI</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3302/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3302</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3301</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3301/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3301/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3301/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3301</a></p>
<p>Non vanno sospese le istruzioni e modalità per lo svolgimento degli esami di stato nelle scuole statali e non statali per il 2006/2007 (limite di 35 candidati esaminandi per ogni commissione, rapporto del 50% con gli interni), in coerenza con la costante giurisprudenza cautelare in materia di studenti “non residenti”.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3301/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3301</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3301/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3301</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non vanno  sospese le istruzioni e modalità per lo svolgimento degli esami di stato nelle scuole statali e non statali per il 2006/2007 (limite di 35  candidati esaminandi per ogni commissione, rapporto del 50% con gli interni), in coerenza con la costante giurisprudenza cautelare in materia di studenti “non residenti”. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 3301/2007<br />
Registro Generale:5000/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br /> Cons. Paolo Buonvino<br />  Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Aldo Scola<br />Cons. Gabriella De Michele Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 26 Giugno 2007.<br />
Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>SCUOLA 2000 S.R.L. ENTE GESTORE DEGLI ISTITUTI DE NICOLA</b><br />
rappresentato e difeso dall’Avv.  ANGELO CLARIZIA<br />
con domicilio  eletto in Roma VIA PRINCIPESSA CLOTILDE, 2<br />
presso ANGELO CLARIZIA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE<br />
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L&#8217;EMILIA ROMAGNA<br />
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L&#8217;UMBRIA<br />
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA<br />
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE<br />
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA<br />
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA<br />
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO<br />
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO<br />
UFF.SCOL.REG.PER L&#8217;EMILIA ROMAGNA-UFF.SCOL.PROV.DI MODENA<br />
UFF.SCOL.REG.PER IL PIEMONTE-UFF.SCOL.PROV.DI ALESSANDRIA<br />
MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE, DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA<br /></b><br />
rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GEN. STATO<br />
con domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p><b>IST.TECNICO COMMERCIALE DI GRUMO APPULA</b> non costituitosi;<br />
<b>ISTITUTO “PININFARINA”</b> non costituitosi;<br />
ITI “SEGATO” non costituitosi;<br />
<b>ISTITUTO SUPERIORE “MARCONI”</b> non costituitosi;<br />
<b>ISTITUTO “MAJORANA”</b> non costituitosi;<br />
<b>ISTITUTO SUPERIORE “BARLETTI”</b> non costituitosi;<br />
<b>ISTITUTO SUPERIORE “PARODI”</b> non costituitosi;<br />
<b>LICEO SCIENTIFICO “GALILEI”</b> non costituitosi;<br />
<b>LICEO “CATTANEO”</b> non costituitosi;<br />
<b>LICEO “COPERNICO”</b> non costituitosi;<br />
<b>ITCS “CESARE ARZELA&#8217;“</b> non costituitosi;<br />
<b>ITG “FORCELLINI”</b> non costituitosi;<br />
<b>ITG “SCARPA”</b> non costituitosi;<br />
<b>ITI “G. CAPPELLINI”</b> non costituitosi;<br />
<b>ISTIT.STATALE DI ISTRUZ.SEC.SUPERIORE “M. CASAGRANDE”</b> non costituitosi;</p>
<p>per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione III Quater  n. 2638/2007 , resa tra le parti, concernente MODALITA&#8217; ORGANIZZATIVE   ED  OPERATIVE  PER  SVOLGIMENTO  ESAMI  DI  STATO;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE<br />
MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE, DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA<br />
UFF.SCOL.REG.PER IL PIEMONTE-UFF.SCOL.PROV.DI ALESSANDRIA<br />
UFF.SCOL.REG.PER L&#8217;EMILIA ROMAGNA-UFF.SCOL.PROV.DI MODENA<br />
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO<br />
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE<br />
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO<br />
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L&#8217;EMILIA ROMAGNA<br />
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L&#8217;UMBRIA<br />
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA<br />
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA<br />
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA<br />
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA</p>
<p>Udito il relatore Cons. Gabriella De Michele e uditi, altresì, per le parti l’avv.to CLARIZIA e l’avv.to dello Stato NICOLI.</p>
<p>Ritenuta condivisibile la motivazione del decreto cautelare provvisorio n. 3041/07 del 15.06.2007;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello proposto avverso l’istanza cautelare citata nelle premesse.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 26 Giugno 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
GABRIELLA DE MICHELE<br />
IL PRESIDENTE<br />
CLAUDIO VARRONE</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
GIOVANNI CECI</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3301/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3301</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3298</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3298/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3298/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3298</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento di ricostituzione della commissione provinciale cassa integrazione guadagni lavoratori dell’edilizia, al fine di un esame ulteriore della questione controversa da parte dell’Amministrazione stessa. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Registro Ordinanza: 3298/2007 Registro Generale: 1976/2007 Sezione Sesta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3298/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3298</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3298/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3298</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento di ricostituzione della commissione provinciale cassa integrazione guadagni lavoratori dell’edilizia, al fine di un esame ulteriore della questione controversa da parte dell’Amministrazione stessa. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 3298/2007<br />
Registro Generale: 1976/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br /> Cons. Paolo Buonvino<br />  Cons. Domenico Cafini Est.<br />  Cons. Aldo Scola<br />Cons. Francesco Caringella<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 26 Giugno 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>FILCA-CISL</b><br />
rappresentato e difeso dall’Avv.  SERGIO GALLEANO<br />
con domicilio  eletto in Roma VIA ALBERICO II, 33<br />
presso STUDIO LEG.VENDITTI-FEDERICI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE-DIREZ.REG.LE CAMPANIA</b><br />
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO<br />
con domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p><b>MINISTERO LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE-DIREZ.PROV.BENEVENTO</b> non costituitosi;<br />
<b>INPS &#8211; ISTITUTO PREVIDENZA SOCIALE</b> non costituitosi;<br />
<b>O.S. FILLEA &#8211; CGIL -SEGRETERIA PROVINCIALE DI BENEVENTO</b> non costituitosi;</p>
<p>per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR CAMPANIA &#8211; NAPOLI: Sezione I  n. 2740/2006, resa tra le parti, concernente RICOSTITUZIONE COMMISSIONE PROV.CASSA INTEGRAZIONE  GUADAGNI LAVORATORI EDILIZIA;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE-DIREZ.REG.LE CAMPANIA</p>
<p>Udito il relatore Cons. Domenico Cafini e uditi, altresì, per le parti l’avv.to GALLEANO e l’avv.to dello Stato NICOLI.</p>
<p>Vista la documentazione depositata dall’Amministrazione in data 17.5.2007 e vista la documentata memoria della parte appellante in data 25.6.2007;<br />
Ritenuto che sussistano allo stato sufficienti ragioni per disporre l’accoglimento dell’istanza cautelare ai fini di un esame ulteriore della questione controversa da parte dell’Amministrazione stessa;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 1976/2007) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata,  accoglie  l&#8217;istanza  cautelare  in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 26 Giugno 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
DOMENICO CAFINI<br />
IL PRESIDENTE<br />
CLAUDIO VARRONE</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
GIOVANNI CECI</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3298/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3298</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3294</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3294/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3294/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3294/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3294</a></p>
<p>Va sospesa la comunicazione AGEA con cui l’amministrazione ritiene legittimo il provvedimento avente ad oggetto il Regime quote latte – restituzione del prelievo supplementare relativo alle consegne del periodo 2005/06- poiché, a fronte del danno rappresentato dalle parti resistenti, deve essere considerato il prevalente interesse pubblico al rispetto degli obblighi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3294/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3294</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3294/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3294</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la comunicazione AGEA con cui l’amministrazione ritiene legittimo il provvedimento avente ad oggetto il Regime quote latte – restituzione del prelievo supplementare relativo alle consegne del periodo 2005/06- poiché, a fronte del danno rappresentato dalle parti resistenti, deve essere considerato il prevalente interesse pubblico al rispetto degli obblighi comunitari. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 3294/2007<br />
Registro Generale: 4715/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br /> Cons. Paolo Buonvino<br />  Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Aldo Scola<br />Cons. Gabriella De Michele Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 26 Giugno 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA  &#8211; A.G.E.A.</b> rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COOP. PRODUTTORI LATTE BIANCO SOC. COOP. A R.L., PARADISO GIANFRANCO Q.LE TIT. OMONIMA DITTA, SOC. GERMANI TAGLIENTE ABRAMO E TAGLIENTE FRANCESCO,IMPERATRICE MARIA Q.LE TIT. OMONIMA DITTA</b>,tutti non costituitisi;<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  PUGLIA  &#8211;  LECCE: Sezione  I  n. 84/2007, resa tra le parti, concernente REGIME QUOTE LATTE PERIODO 2005/06;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Udito il relatore Cons. Gabriella De Michele.<br />
Nessuno è comparso per le parti.</p>
<p>Ritenuto che, &#8211; a fronte del danno rappresentato dalle parti resistenti (che hanno comunque omesso ogni accorgimento per escludere o limitare il danno stesso – debba essere considerato il prevalente interesse pubblico al rispetto degli obblighi comunitari;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 4715/2007 ) e, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata,  respinge  l&#8217;istanza  cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 26 Giugno 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
GABRIELLA DE MICHELE<br />
IL PRESIDENTE<br />
CLAUDIO VARRONE</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
GIOVANNI CECI</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3292</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3292/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3292/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3292/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3292</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento di esclusione graduatoria personale A.T.A decreto n.2588 del 14/12/2006, poiché in seguito alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, risulta omesso nell’atto impugnato qualsiasi autonoma valutazione dell’idoneità del titolo di studio in possesso dell’appellante, sulla base del percorso formativo previsto. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3292/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3292</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3292/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3292</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento di esclusione graduatoria personale A.T.A decreto n.2588 del 14/12/2006, poiché in seguito alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, risulta omesso nell’atto impugnato qualsiasi autonoma valutazione dell’idoneità del titolo di studio in possesso dell’appellante, sulla base del percorso formativo previsto. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 3292/2007<br />
Registro Generale: 4657/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br /> Cons. Paolo Buonvino<br />  Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Aldo Scola<br />Cons. Gabriella De Michele Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 26 Giugno 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>BRANCACCIO CIRO</b> rappresentato e difeso dall’Avv.  FERDINANDO DEL MONDO con domicilio  in Roma PIAZZA CAPO DI FERRO 13 presso  SEGRETERIA SEZIONALE CDS</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MATTEOTTI-CIRILLO” DI GRUMO N.</b> non costituitosi;<br />
<b>IST. TECN. COMM. E PER GEOMETRI “MATTEI” DI CASAMICCIOLA</b> non costituitosi;<br />
<b>MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE, DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA </b>rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12<br />
<b>UFFICIO SCOLASTICO PROV. DI NAPOLI</b> non costituitosi;<br />
e nei confronti di<br />
<b>FEMIANO MARIA ROSARIA e CASALE LUIGI</b>,  non costituitisi;<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza  del TAR  CAMPANIA  &#8211;  NAPOLI:  Sezione  VIII   n. 794/2007, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DA   GRADUATORIE  ATA  PER  ASSENZA  TITOLO  DI  STUDIO;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione  della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE, DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA</p>
<p>Udito il relatore Cons. Gabriella De Michele. Nessuno è comparso per le parti.</p>
<p>Ritenuti sussistenti i profili di danno grave e irreparabile rappresentati dall’appellante e rilevato che – anche a seguito di mancata comunicazione di avvio del procedimento – risulta omesso nell’atto impugnato qualsiasi autonoma valutazione dell’idoneità del titolo di studio in possesso del medesimo appellante, sulla base del percorso formativo previsto;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 4657/2007) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza appellata,  accoglie  l&#8217;istanza  cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 26 Giugno 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
GABRIELLA DE MICHELE</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
CLAUDIO VARRONE</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
GIOVANNI CECI</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3290</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3290/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3290/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3290/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3290</a></p>
<p>Non va sospeso l’esclusione dall’ammissione al corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria, atteso il prevalente interesse pubblico allo svolgimento dell’anno accademico, ormai da tempo avviato rispetto ad un integrale riesame della procedura seguita. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3290/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3290</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3290/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3290</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso l’esclusione dall’ammissione al corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria, atteso il prevalente interesse pubblico allo svolgimento dell’anno accademico, ormai da tempo avviato rispetto ad un integrale riesame della procedura seguita. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 3290/2007<br />
Registro Generale: 4652/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br /> Cons. Paolo Buonvino<br />  Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Aldo Scola<br />Cons. Gabriella De Michele Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 26 Giugno 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>FACCHIANO DAVIDE,  FODENZI LUCA, BACCELLINI CHIARA, DAMIANI ANDREA,  MOGENTALE YLENIA,  LELLI ANNA LISA</b>, rappresentati e difesi dagli Avv.  FAUSTO BUCCELLATO,  MAURIZIO DE STEFANO e  STEFANO GORETTI con domicilio  eletto in Roma VIALE ANGELICO, 45 presso  FAUSTO BUCCELLATO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>UNIVERSITA&#8217; DEGLI STUDI DI PERUGIA, M.I.U.R. MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA&#8217; E  RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE </b> rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12<br />
e nei confronti di<br />
<b>PARRETTI LUCA</b> non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  LAZIO  &#8211;  ROMA :Sezione III BIS  n. 50/2007, resa tra le parti, concernente ESCLUS. AMMISS. CORSO DI   LAUREA SPECIALIST. IN ODONTOIATRIA E PROTESI  DENTARIA;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di: M.I.U.R. MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA&#8217; E  RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE,  UNIVERSITA&#8217; DEGLI STUDI DI PERUGIA;</p>
<p>Udito il relatore Cons. Gabriella De Michele e udito, altresì, per la parte ricorrente l’avv. Buccellato e l’avvocato dello Stato Nicoli;</p>
<p>Ritenuto, ad un primo sommario esame, che le censure prospettate implichino un integrale riesame della procedura seguita dall’Amministrazione per la formazione della graduatoria di cui trattasi;<br />
Considerato il prevalente interesse pubblico allo svolgimento dell’anno accademico, ormai da tempo avviato;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 4652/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 26 Giugno 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
GABRIELLA DE MICHELE<br />
IL PRESIDENTE<br />
CLAUDIO VARRONE</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
GIOVANNI CECI</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3290/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3290</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 26/6/2007 n.3215</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-26-6-2007-n-3215/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-26-6-2007-n-3215/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-26-6-2007-n-3215/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 26/6/2007 n.3215</a></p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro Ordinanza:/ 3215/07 Registro Generale:3957/2007 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta composto dai Signori: Pres. Emidio Frascione; Cons. Raffaele Carboni; Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani Est.; Cons. Aniello Cerreto; Cons. Adolfo Metro ha pronunciato la presente ORDINANZA nella Camera di Consiglio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-26-6-2007-n-3215/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 26/6/2007 n.3215</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-26-6-2007-n-3215/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 26/6/2007 n.3215</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:/ 3215/07<br />
		                   Registro Generale:3957/2007 																																																																																											</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:	Pres. Emidio Frascione; Cons. Raffaele Carboni; Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani Est.; Cons. Aniello Cerreto; Cons. Adolfo Metro<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 26 Giugno 2007<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visto l&#8217;appello proposto da:</p>
<p>  <b>COMUNE DI ROMA</b>  rappresentato e difeso da:   Avv.  ANTONIO GRAZIOSI    Avv.  ENRICO LORUSSO  con domicilio  in Roma  VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21    presso AVVOCATURA COMUNALE DI ROMA  </p>
<p align=center>Contro</p>
<p><b>MANITAL  SOC. CONS. SERVIZI INTEGRATI PA IN P E Q MANDAT ATI</b>  rappresentato e difeso da: Avv.  GIANLUIGI PELLEGRINO  Avv.  GIOVANNI PELLEGRINO  con domicilio  eletto in Roma  CORSO DEL RINASCIMENTO N. 11  presso G. PELLEGRINO<br />
<b>A.T.I. &#8211; CONSORZIO MAXIMUS E IN P.</b>  rappresentato e difeso da: Avv.  GIANLUIGI PELLEGRINO Avv.  GIOVANNI PELLEGRINO con domicilio  eletto in Roma CORSO DEL RINASCIMENTO N. 11 presso G. PELLEGRINO<br />
<b>A.T.I. &#8211; CONSORZIO COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E IN P</b>  rappresentato e difeso da: Avv.  GIANLUIGI PELLEGRINO  Avv.  GIOVANNI PELLEGRINO  con domicilio  eletto in Roma  CORSO DEL RINASCIMENTO N. 11  presso G. PELLEGRINO<br />
<b>A.T.I. &#8211; CONS-COOP E IN P.</b> rappresentato e difeso da: Avv.  GIANLUIGI PELLEGRINO  Avv.  GIOVANNI PELLEGRINO  con domicilio  eletto in Roma  CORSO DEL RINASCIMENTO N. 11  presso  G. PELLEGRINO<br />
<b>A.T.I. &#8211; DITTA ARGENTIERI GIULIANO E IN P.</b>   rappresentato e difeso da: Avv.  GIANLUIGI PELLEGRINO  Avv.  GIOVANNI PELLEGRINO  con domicilio  eletto in Roma  CORSO DEL RINASCIMENTO N. 11 presso G. PELLEGRINO<br />
<b>A.T.I. &#8211; STRADAIOLI S.R.L. E IN P.</b> rappresentato e difeso da: Avv.  GIANLUIGI PELLEGRINO Avv.  GIOVANNI PELLEGRINO  con domicilio  eletto in Roma  CORSO DEL RINASCIMENTO N. 11  presso  G. PELLEGRINO<br />
<b>A.T.I. &#8211; TURBOSIDER S.P.A. E IN P.</b> rappresentato e difeso da: Avv.  GIANLUIGI PELLEGRINO Avv.  GIOVANNI PELLEGRINO con domicilio  eletto in Roma CORSO DEL RINASCIMENTO N. 11presso G. PELLEGRINO<br />
<b>A.T.I. &#8211; COFATECH SERVIZI S.P.A. E IN P.</b> rappresentato e difeso da: Avv.  GIANLUIGI PELLEGRINO Avv.  GIOVANNI PELLEGRINO con domicilio  eletto in Roma  CORSO DEL RINASCIMENTO N. 11  presso G. PELLEGRINO<br />
<b>A.T.I. &#8211; EDIL.M.A.S. S.R.L. E IN P.</b>  rappresentato e difeso da: Avv.  GIANLUIGI PELLEGRINO Avv.  GIOVANNI PELLEGRINO  con domicilio  eletto in Roma CORSO DEL RINASCIMENTO N. 11presso G. PELLEGRINO<br />
<b>A.T.I. &#8211; E.T. COSTRUZIONI S.R.L. E IN P.</b> rappresentato e difeso da: Avv.  GIANLUIGI PELLEGRINO Avv.  GIOVANNI PELLEGRINO con domicilio  eletto in Roma CORSO DEL RINASCIMENTO N. 11 pressoG. PELLEGRINO<br />
e nei confronti di</p>
<p><b>ROMEO GESTIONI S.P.A. IN P. E Q. MANDAT. R.T.I.</b> rappresentato e difeso da:Avv.  RAFFAELE FEROLA Avv.  RICCARDO BARBERIS Avv.  STEFANO VINTI con domicilio  eletto in Roma VIA PO N. 22 presso RAFFAELE FEROLA<br />
<b>R.T.I. &#8211; CONSORZIO STRADE SICURE E IN P.</b> non costituitosi;<br />
<b>R.T.I. &#8211; VIANINI LAVORI S.P.A. E IN P.</b> non costituitosi;<br />
<b>MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. IN P. E Q. MAND. ATI</b> non costituitosi;<br />
<b>A.T.I. &#8211; IMPRESA CARCHELLA S.P.A. E IN P.</b> non costituitosi;<br />
<b>A.T.I. &#8211; COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI &#8211; C.M.C. E IN P.</b> non costituitosi;<br />
<b>A.T.I. &#8211; L.A.B. S.P.A. E IN P.</b> non costituitosi;<br />
<b>A.T.I. &#8211; INGEP S.P.A. E IN P.</b> non costituitosi;</p>
<p><b>A.T.I. &#8211; MAMBRINI COSTRUZIONI S.R.L. E IN P.</b> non costituitosi;<br />
<b>A.T.I. &#8211; INGGG. PROVERA E CARRASSI S.P.A. E IN P.</b> non costituitosi;<br />
<b>A.T.I. &#8211; TOR DI VALLE COSTRUZIONI S.P.A. E IN P.</b> non costituitosi;<br />
<b>A.T.I. &#8211; S.I.C.R.A. S.R.L. E IN P.</b> non costituitosi;<br />
<b>A.T.I. &#8211; PRESD DI PAOLUCCI ROBERTO &#038; C. S.A.S. E IN P.</b> non costituitosi;<br />
<b>A.T.I. &#8211; ARCHIPLAN S.R.L. E IN P.</b> non costituitosi;<br />
<b>A.T.I. &#8211; ARCOS 2000 S.R.L. E IN P.</b> non costituitosi;<br />
<b>A.T.I. &#8211; COSTRUZIONI INTERNAZIONALI S.R.L. E IN P.</b> non costituitosi;</p>
<p><b>A.T.I. &#8211; EDILERICA SOCIETA&#8217; APPALTI E COTRUZIONI A RL E IN P</b> non costituitosi;<br />
<b>A.T.I. &#8211; EUROPEA COSTRUZIONI S.R.L. E IN P.</b> non costituitosi;<br />
<b>A.T.I. &#8211; F.LLI GIANNI S.R.L. E IN P.</b> non costituitosi;<br />
<b>A.T.I. &#8211; MAROTTA S.R.L. E IN P.</b> non costituitosi;<br />
<b>A.T.I. &#8211; NUOVA TRE ESSE S.R.L. E IN P.</b> non costituitosi;<br />
<b>A.T.I. &#8211; DITTA PENNACCHI FERRUCCIO E IN P.</b> non costituitosi;</p>
<p><b>A.T.I. &#8211; DITTA PETRUCCI DOMENICO E IN P.</b> non costituitosi;</p>
<p><b>A.T.I. &#8211; DITTA PETRUCCI EMANUELE E IN P.</b> non costituitosi;<br />
<b>A.T.I. &#8211; NEWTECH DI PALZEMBERGER JOHANN &#038; C. S.A.S. E IN P.</b> non costituitosi;<br />
per la riforma, previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR  LAZIO  &#8211;  ROMA  :Sezione  II 135/2007, resa tra le parti, concernente GARA PER AFFIDAMENTO IN   CONCESSIONESERVIZIO  SORVEGLIANZA  PATRIMONIO  STRADALE .</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello; <br />
Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza di accoglimento e annullamento degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
  A.T.I. &#8211; COFATECH SERVIZI S.P.A. E IN P. <br />
  A.T.I. &#8211; CONS-COOP E IN P. <br />
  A.T.I. &#8211; CONSORZIO COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E IN P <br />
  A.T.I. &#8211; CONSORZIO MAXIMUS E IN P. <br />
  A.T.I. &#8211; DITTA ARGENTIERI GIULIANO E IN P. <br />
  A.T.I. &#8211; E.T. COSTRUZIONI S.R.L. E IN P. <br />
  A.T.I. &#8211; EDIL.M.A.S. S.R.L. E IN P. <br />
  A.T.I. &#8211; STRADAIOLI S.R.L. E IN P. <br />
  A.T.I. &#8211; TURBOSIDER S.P.A. E IN P. <br />
  MANITAL  SOC. CONS. SERVIZI INTEGRATI PA IN P E Q MANDAT ATI <br />
  ROMEO GESTIONI S.P.A. IN P. E Q. MANDAT. R.T.I.<br />
Udito il relatore Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani  e uditi,  altresì, per le    parti   gli avvocati A. Graziosi. G. Pellegrino, R. Ferola, R. Barberis e S. Vinti;<br />
Ritenuto e considerato che:<br />
&#8211; con riferimento alla articolata motivazione della sentenza appellata, appare meritevole di più approfondito esame la definizione e costruzione sistematica dell’oggetto della procedura, da cui vengono fatte derivare conseguenze determinanti nella decisio<br />
&#8211; con riferimento alla motivazione della parte reiettiva del ricorso incidentale, le obiezioni della parte appellante appaiono meritevoli di approfondimento;<br />
&#8211; nella necessaria comparazione degli interessi coinvolti, appare meritevole di considerazione il danno pubblico derivante dalla esecuzione della sentenza appellata, mentre, per parte privata, si ravvisa, in considerazione anche della durata del contratto</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 3957/2007 ) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.  <br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 26 Giugno 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-26-6-2007-n-3215/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 26/6/2007 n.3215</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3286</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3286/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3286/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3286/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3286</a></p>
<p>Va respinta la domanda di esecuzione di una sospensiva che era stata adottata in primo grado avverso l’assegnazione ad un controinteressato di un alloggio di servizio. Sulla materia vi e’ competenza del TAR Lazio, dichiarata a seguito di regolamento di competenza.(G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Consiglio di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3286/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3286</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3286/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3286</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda di esecuzione di una sospensiva che era stata adottata in primo grado avverso l’assegnazione ad un controinteressato di un alloggio di servizio. Sulla materia vi e’ competenza del TAR Lazio, dichiarata a seguito di regolamento di competenza.(G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza:  3286/2007<br />
Registro Generale: 4434/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br />  Cons. Paolo Buonvino<br />   Cons. Domenico Cafini<br />  Cons. Aldo Scola<br /> Cons. Francesco Caringella Est.<br />
ha pronunciato la presente </p>
<p align=center><b>ORDINANZA </b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 26 Giugno 2007<br />
Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visto l&#8217;appello proposto da:<br /><b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  PREFETTURA DI CAGLIARI &#8211; UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO COMMISSIONE</b> DI CUI AL PROVVEDIMENTO PREFETTIZIO 16/04/2003 rappresentati e difesi da:    AVVOCATURA GEN. STATO  con domicilio  in Roma  VIA DEI PORTOGHESI 12; </p>
<p align=center>contro</p>
<p> <b>BARISONE ENRICO</b>  non costituitosi;<br />
e nei confronti di<br /> <b>LEO MARIO</b>  non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  SARDEGNA  &#8211;  CAGLIARI  &#8211;  1^  SEZIONE  n. 151/2007, resa tra le parti, concernente  ASSEGNAZIONE  IN  LOCAZIONE  APPARTAMENTO;<br />Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br /> Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;<br /> Udito il relatore Cons. Francesco Caringella e udito, altresì, per la parte appellante l’avvocato dello Stato Palma;<br />Ritenuto che il ricorso in appello è sorretto, allo stato, da sufficienti elementi di fondatezza (conf. ord. n. 2876/2007 resa all’esito della camera di consiglio del 5 giugno 2007); </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 4434/2007) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata,  respinge  l&#8217;istanza  cautelare  in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.<br />
Roma, 26 Giugno 2007<br />
IL PRESIDENTE<br />
CLAUDIO VARRONE</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE<br />
FRANCESCO CARINGELLA</p>
<p>IL SEGRETARIO GIOVANNI CECI</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3286/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3286</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2007 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-26-6-2007-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-26-6-2007-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-26-6-2007-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2007 n.0</a></p>
<p>nel procedimento C-305/05Pres. V. SKOURIS, Rel. E. JUHÀSZ Ordine degli avvocati francofoni e germanofoni 1. Comunità europea &#61485; Direttiva 91/308/CEE &#61485; Avvocati – Riciclaggio – Dovere di collaborazione con le autorità – Collegamento con un procedimento giudiziario – Obbligo di comunicazione – Esclusione – Tutela dei diritti della difesa. 2.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-26-6-2007-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2007 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-26-6-2007-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2007 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">nel procedimento C-305/05<br />Pres. V. SKOURIS, Rel. E. JUHÀSZ<br /> Ordine degli avvocati francofoni e germanofoni</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Comunità europea &#61485; Direttiva  91/308/CEE &#61485; Avvocati – Riciclaggio – Dovere di collaborazione con le autorità – Collegamento con un procedimento giudiziario – Obbligo di comunicazione – Esclusione – Tutela dei diritti della difesa.</p>
<p>2. Comunità europea &#61485; Direttiva  91/308/CEE &#61485; Avvocati – Riciclaggio – Dovere di collaborazione con le autorità – Operazioni immobiliari e finanziarie – Mancanza di collegamento con un procedimento giudiziario – Obbligo di comunicazione – Sussiste – Violazione dell’art. 6 CEDU – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art. 6, 3° comma, della direttiva 91/308/CEE deve essere interpretato, in conformità col principio del giusto processo, nel senso che gli obblighi di comunicazione e di collaborazione con le autorità in materia di riciclaggio non si applicano ai professionisti legali quando le informazioni vengano da questi ricevute in connessione con un procedimento giudiziario pendente o nell’eventualità di un futuro procedimento giudiziario.</p>
<p>2. Non contrasta con l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, richiamata dall’art. 6, n. 2, del Trattato UE, l’art. 5 della direttiva 91/308/CEE, nella parte in cui prevede che gli avvocati debbano adempiere taluni obblighi di comunicazione e collaborazione con le autorità in materia di riciclaggio quando assistono i loro clienti per determinate operazioni immobiliari e finanziarie, in mancanza di qualunque collegamento con un procedimento giudiziario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sugli obblighi degli avvocati in materia di comunicazioni antiriciclaggio</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>SENTENZA DELLA CORTE<br />
 (Grande Sezione)</b> <br />
26 giugno 2007 </p>
<p>Nel procedimento C-305/05, <br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Cour d’arbitrage, divenuta Cour constitutionelle (Belgio), con decisione 13 luglio 2005, pervenuta in cancelleria il 29 luglio 2005, nella causa tra</p>
<p><b>Ordine degli avvocati francofoni e germanofoni</b>,</p>
<p><b>Ordine francese degli avvocati del foro di Bruxelles</b>,</p>
<p><b>Ordine degli avvocati fiamminghi</b>,<br />
<b>Ordine olandese degli avvocati del foro di Bruxelles</b>,</p>
<p>e</p>
<p><b>Consiglio dei ministri</b>,</p>
<p>intervenienti:</p>
<p><b>Consiglio degli ordini degli avvocati dell’Unione europea</b>,</p>
<p><b>Ordine degli avvocati del foro di Liegi</b>,</p>
<p>LA CORTE (Grande Sezione), <br />
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, E. Juhász (relatore) e J. Klu&#269;ka, presidenti di sezione, dal sig. J. N. Cunha Rodrigues, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. K. Schiemann, A. Borg Barthet, M. Ileši&#269; e J. Malenovský, giudici, <br />
avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro<br />
cancelliere: sig. M.-A. Gaudissart, capo unità<br />
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 12 settembre 2006, <br />
considerate le osservazioni presentate: <br />
–        per l’Ordine degli avvocati francofoni e germanofoni e per l’Ordine francese degli avvocati del foro di Bruxelles, dai sig.ri F. Tulkens e V. Ost, avocats; <br />
–        per l’Ordine degli avvocati fiamminghi e per l’Ordine olandese degli avvocati del foro di Bruxelles, dal sig. M. Storme, avocat; <br />
–        per il Consiglio degli ordini degli avvocati dell’Unione europea, dal sig. M. Mahieu, avocat; <br />
–        per l’Ordine degli avvocati del foro di Liegi, dal sig. E. Lemmens, avocat; <br />
–        per il governo belga, dal sig. M. Wimmer, in qualità di agente, assistito dal sig. L. Swartenbroux, avocat; <br />
–        per il governo italiano, dal sig. I. M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato; <br />
–        per il governo cipriota, dalla sig.ra E. Rossidou Papakyriakou e dal sig. F. Komodromos, in qualità di agenti; <br />
–        per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente; <br />
–        per il governo slovacco, dal sig. R. Procházka, in qualità di agente; <br />
–        per il Parlamento europeo, dal sig. A. Caiola e dalla sig.ra C. Castillo del Carpio, in qualità di agenti, assistiti dalla sig.ra M. Dean, barrister; <br />
–        per il Consiglio dell’Unione europea, dalle sig.re M. Sims e M. M. Josephides, in qualità di agenti; <br />
–        per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. W. Bogensberger e R. Troosters, in qualità di agenti, <br />
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 dicembre 2006, <br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>Sentenza</b></p>
<p>1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla validità dell’art. 2 bis, punto 5, della direttiva del Consiglio 10 giugno 1991, 91/308/CEE, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (GU L 166, pag. 77), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2001, 2001/97/CE (GU L 344, pag. 76; in prosieguo: la «direttiva 91/308»).<br />
2	Tale domanda è stata proposta nell’ambito di ricorsi presentati dinanzi al giudice del rinvio rispettivamente dall’Ordine degli avvocati francofoni e germanofoni, dall’Ordine francese degli avvocati del foro di Bruxelles, dall’Ordine degli avvocati fiamminghi, nonché dall’Ordine olandese degli avvocati del foro di Bruxelles, diretti a ottenere l’annullamento di taluni articoli della legge 12 gennaio 2004 che modifica la legge 11 gennaio 1993, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, la legge 22 marzo 1993, relativa allo status e al controllo degli istituti di credito e la legge 6 aprile 1995, relativa allo status delle imprese di investimento e al loro controllo, agli intermediari finanziari e ai consulenti in materia di investimento (Moniteur belge 23 gennaio 2004, pag. 4352, in prosieguo: la «legge 12 gennaio 2004»), che recepisce la direttiva 2001/97 nell’ordinamento giuridico nazionale. 																																																																																												</p>
<p> <b>Contesto normativo</b></p>
<p><i> La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali</i><br />
3        L’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»), intitolato «diritto a un equo processo», dispone: <br />
«1      Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. (…)<br />
2      Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. <br />
3      In particolare, ogni accusato ha diritto di: <br />
a      essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico; <br />
b      disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa; <br />
c      difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia; <br />
d      esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; <br />
e      farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza».</p>
<p><b> La normativa comunitaria</b></p>
<p>4        Ai termini del terzo ‘considerando’ della direttiva 91/308: <br />
«considerando che il riciclaggio incide palesemente sull’aumento della criminalità organizzata in generale e del traffico di stupefacenti in particolare; che vi è una sempre maggiore consapevolezza che la lotta al riciclaggio costituisce uno dei mezzi più efficaci per opporsi a questa attività criminosa che rappresenta una particolare minaccia per le società degli Stati membri».<br />
5        Il primo ‘considerando’, i ‘considerando’ dal quattordicesimo al diciassettesimo, nonché il ventesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/97 recitano: <br />
«(1)      È opportuno che la direttiva 91/308/CEE (…), che rappresenta uno dei principali strumenti internazionali per la lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività illecite, venga aggiornata conformemente alle conclusioni della Commissione e ai desiderata espressi dal Parlamento europeo e dagli Stati membri. In questo modo la direttiva [91/308] dovrebbe non soltanto riflettere le migliori pratiche internazionali del settore, ma anche continuare a garantire uno standard elevato nella protezione del settore finanziario e di altre attività a rischio dagli effetti dannosi del denaro proveniente da attività criminose. <br />
(…)<br />
(14)      I riciclatori di denaro hanno manifestato la tendenza ad avvalersi di enti non finanziari. Tale tendenza è stata confermata dai lavori del GAFI [Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale] sulle tecniche e tipologie del riciclaggio. <br />
(15)      Gli obblighi stabiliti dalla direttiva [91/308] in materia di identificazione dei clienti, tenuta delle registrazioni e segnalazione delle operazioni sospette dovrebbero essere estesi ad un numero limitato di attività e di professioni che si sono rivelate suscettibili di utilizzo a fini di riciclaggio. <br />
(16)      I notai ed i professionisti legali indipendenti, quali definiti dagli Stati membri, dovrebbero essere assoggettati alle disposizioni della direttiva [91/308] quando partecipano a operazioni di natura finanziaria o societaria, inclusa la consulenza tributaria, per le quali è particolarmente elevato il rischio che i servizi dei predetti professionisti vengano utilizzati a fini di riciclaggio dei proventi di attività criminali. <br />
(17)      Tuttavia, quando dei professionisti indipendenti che forniscono consulenza legale, i quali siano legalmente riconosciuti e controllati come gli avvocati, esaminano la posizione giuridica di un cliente o rappresentano un cliente in un procedimento giudiziario, non sarebbe appropriato che per quanto riguarda tali attività la direttiva [91/308] imponesse loro l’obbligo di comunicare eventuali operazioni sospette di riciclaggio. Deve sussistere l’esenzione da qualsiasi obbligo di comunicare le informazioni ottenute prima, durante o dopo il procedimento giudiziario, o nel corso dell’esame della posizione giuridica di un cliente. Di conseguenza, la consulenza legale è soggetta al vincolo del segreto professionale a meno che il consulente giuridico partecipi alle attività di riciclaggio dei proventi illeciti, che la consulenza sia fornita a fini di riciclaggio o l’avvocato sia a conoscenza che il cliente chiede consulenza giuridica ai fini del riciclaggio dei proventi illeciti. <br />
(…)<br />
(20)      Nel caso dei notai e dei professionisti legali indipendenti, per tenere debitamente conto dell’obbligo di riservatezza che vincola detti professionisti ai loro clienti, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a designare l’ordine degli avvocati o qualunque altro organismo di autoregolamentazione dei liberi professionisti come organo a cui questi professionisti segnalano eventuali casi di riciclaggio. Le regole riguardanti il trattamento di tali segnalazioni e la loro eventuale trasmissione alle autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio e, in generale, le forme appropriate di cooperazione tra gli ordini degli avvocati o altri organismi professionali e dette autorità devono essere determinate dagli Stati membri».<br />
6        Ai termini dell’art. 2 bis, punto 5, della direttiva 91/308, sono sottoposti agli obblighi previsti da questa: <br />
«5)      [i] notai e altri liberi professionisti legali, quando prestano la loro opera: <br />
a)      assistendo i loro clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: <br />
i)      l’acquisto e la vendita di beni immobili o imprese commerciali; <br />
ii)      la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni dei clienti; <br />
iii)      l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; <br />
iv)      l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società; <br />
v)      la costituzione, la gestione o l’amministrazione di trust, società o strutture analoghe; <br />
b)      o, agendo in nome e per conto del loro cliente in una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare».<br />
7        L’art. 6 della direttiva 91/308 prevede: <br />
«1.      Gli Stati membri provvedono a che gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva nonché i loro amministratori e dipendenti collaborino pienamente con le autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio: <br />
a)      comunicando a tali autorità, di propria iniziativa, ogni fatto che possa costituire indizio di riciclaggio; <br />
b)      fornendo a queste autorità, a loro richiesta, tutte le informazioni necessarie in conformità delle procedure stabilite dalla legislazione vigente. <br />
2.      Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse alle autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio dello Stato membro nel cui territorio è situato l’ente o la persona che trasmette le informazioni stesse. Tale trasmissione è effettuata di regola dalla persona o dalle persone designate dagli enti e dalle persone cui si applica la seguente direttiva, secondo le procedure previste all’articolo 11, punto 1, lettera a). <br />
3.      Nel caso dei notai e dei professionisti legali indipendenti di cui all’articolo 2 bis, punto 5, gli Stati membri possono designare un organismo adeguato di autoregolamentazione della professione in oggetto come autorità cui vanno comunicati i fatti di cui al paragrafo 1, lettera a) ed in tal caso stabiliscono le forme appropriate di collaborazione fra tale organismo e le autorità responsabili per la lotta al riciclaggio. <br />
Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare gli obblighi di cui al paragrafo 1 ai notai, ai professionisti legali indipendenti, ai revisori, ai contabili esterni e ai consulenti tributari con riferimento alle informazioni che essi ricevono da, o ottengono su, un loro cliente, nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale provvedimento compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso».</p>
<p> <b>La normativa nazionale</b></p>
<p>8        L’art. 4 della legge 12 gennaio 2004 ha inserito nella legge 11 gennaio 1993 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite e del finanziamento del terrorismo (Moniteurbelge 9 febbraio 1993, pag. 2828, in prosieguo: la «legge 11 gennaio 1993») l’art. 2 ter, redatto come segue: <br />
«Nei limiti in cui esse lo prevedano espressamente, le disposizioni della presente legge sono anche applicabili agli avvocati: <br />
1. quando assistono il loro cliente nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: <br />
a) l’acquisto e la vendita di beni immobili o imprese commerciali; <br />
b) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni dei clienti; <br />
c) l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; <br />
d) l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società;<br />
e) la costituzione, la gestione o l’amministrazione di trust, società o strutture analoghe; <br />
2. quando agiscono in nome e per conto del loro cliente in una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare». <br />
9        L’art. 25 della legge 12 gennaio 2004 ha inserito un terzo paragrafo all’art. 14 bis della legge 11 gennaio 1993, ai termini del quale: <br />
«Le persone di cui all’art. 2 ter che, nell’esercizio delle attività elencate a tale articolo, constatano fatti che esse sanno o sospettano essere connessi al riciclaggio di capitali o al finanziamento del terrorismo sono tenute ad informarne immediatamente il presidente del Consiglio dell’ordine di cui fanno parte. <br />
Tuttavia, le persone di cui all’art. 2 ter non trasmettono tali informazioni se le hanno ricevute da uno dei loro clienti o ottenute su uno dei loro clienti nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale provvedimento compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso. <br />
Il presidente del Consiglio dell’ordine verifica il rispetto delle condizioni previste all’art. 2 ter e al comma precedente. Se tali condizioni sono rispettate, trasmette immediatamente le informazioni alla cellula di trattamento delle informazioni finanziarie».<br />
10      L’art. 27 della legge 12 gennaio 2004 ha sostituito l’art. 15, n. 1, della legge 11 gennaio 1993 con il seguente testo: <br />
«§ 1. Quando la Cellula di trattamento delle informazioni finanziarie riceve un’informazione di cui all’art. 11, n. 2, la Cellula o uno dei suoi membri o uno dei membri del suo personale designato a tal fine dal magistrato che la dirige o dal suo supplente possono farsi comunicare, entro il termine che essi stessi determinano, ogni informazione supplementare che essi ritengono utile per la realizzazione della missione della Cellula, da parte di: <br />
1°       tutti gli organi e le persone di cui agli artt. 2, 2 bis e 2 ter, nonché da parte del presidente del Consiglio dell’ordine di cui all’art. 14 bis, n. 3; <br />
(…)<br />
Le persone di cui all’art. 2 ter e il presidente del Consiglio dell’ordine di cui all’art. 14 bis, n. 3, non trasmettono tali informazioni se le hanno ricevute, tramite le persone di cui all’art. 2 ter, da uno dei loro clienti o ottenute su uno dei loro clienti nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale provvedimento compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso. <br />
(…)»</p>
<p> <b>La causa principale e le questioni pregiudiziali</b></p>
<p>11      Con due ricorsi proposti il 22 luglio 2004 rispettivamente dall’Ordine degli avvocati francofoni e germanofoni, dall’Ordine francese degli avvocati del foro di Bruxelles, da un lato, e dall’Ordine degli avvocati fiamminghi, nonché dall’Ordine olandese degli avvocati del foro di Bruxelles, dall’altro, è stato chiesto al giudice del rinvio di annullare gli artt. 4, 5, 7, 25, 27, 30 e 31 della legge 12 gennaio 2004. Il Consiglio degli ordini dell’Unione europea e l’Ordine degli avvocati del foro di Liegi sono intervenuti nella causa principale. <br />
12      Dinanzi al giudice del rinvio, gli ordini ricorrenti sostengono, in particolare, che gli artt. 4, 25 e 27 della legge 12 gennaio 2004, estendendo agli avvocati l’obbligo di informare le autorità competenti qualora constatino fatti che sanno o sospettano essere connessi al riciclaggio di capitali e l’obbligo di trasmettere alle dette autorità le informazioni supplementari che tali autorità ritengono utili, arrecano un pregiudizio ingiustificato ai principi del segreto professionale e dell’indipendenza dell’avvocato, i quali costituirebbero un elemento primario del diritto fondamentale di ogni singolo ad un equo processo e al rispetto del diritto alla difesa. Tali articoli violerebbero così gli artt. 10 e 11 della Costituzione belga, in combinato disposto con l’art. 6 della CEDU, i principi generali del diritto in materia di diritto alla difesa, l’art. 6, n. 2, UE, nonché gli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza (GU C 364, pag. 1). <br />
13      Gli ordini ricorrenti nonché il Consiglio degli ordini degli avvocati dell’Unione europea sostengono inoltre che tale conclusione non può essere messa in discussione dal fatto che il legislatore belga ha recepito le disposizioni della direttiva 91/308 che limitano, per quanto riguarda gli avvocati, gli obblighi di informazione e di collaborazione. A tale riguardo, l’Ordine degli avvocati francofoni e germanofoni nonché l’Ordine francese degli avvocati del foro di Bruxelles considerano che la distinzione operata da tali disposizioni, fondata sul carattere essenziale o accessorio delle attività dell’avvocato, sia giuridicamente insostenibile e porti ad una situazione di maggiore incertezza giuridica. L’Ordine degli avvocati fiamminghi e l’Ordine olandese degli avvocati del foro di Bruxelles evidenziano che gli obblighi di denuncia e l’incriminazione del cliente vanno oltre la semplice violazione del segreto professionale, di modo che violano decisamente il rapporto di fiducia tra questo e il suo avvocato. <br />
14      Il Consiglio degli ordini degli avvocati dell’Unione europea, da parte sua, sostiene che la legge 11 gennaio 1993, come modificata dalla legge 12 gennaio 2004, non permette di preservare l’insieme dell’attività tradizionale dell’avvocato. Esso precisa a tale riguardo che le specificità della professione di avvocato, in particolare, l’indipendenza e il segreto professionale, contribuiscono alla fiducia del pubblico in tale professione, e che tale fiducia non è solo legata a taluni compiti particolari dell’avvocato. <br />
15      Il giudice del rinvio rileva che i ricorsi di annullamento sono stati proposti contro la legge 12 gennaio 2004 volta a recepire le disposizioni della direttiva 2001/97 nell’ordinamento giuridico belga. Dato che il legislatore comunitario sarebbe tenuto, come il legislatore belga, al rispetto dei diritti della difesa e del diritto a un equo processo, esso considera che, prima di pronunciarsi sulla compatibilità di tale legge con la Costituzione belga, occorra preliminarmente risolvere la questione della validità della direttiva su cui tale legge si fonda. <br />
16      Pertanto, la Cour d’arbitrage ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: <br />
«Se l’art. 1, punto 2, della direttiva 2001/97/CE, (…) violi il diritto ad un equo processo, quale garantito dall’art. 6 della [CEDU], e, di conseguenza, l’art. 6, n. 2, [UE] nella parte in cui il nuovo art. 2 bis, punto 5, inserito nella direttiva 91/308/CEE, impone l’inclusione degli appartenenti alle professioni legali indipendenti, senza escludere la professione di avvocato, nella sfera di applicazione della direttiva medesima, la quale, in sostanza, è volta ad imporre alle persone e agli enti da essa contemplati l’obbligo di informare le autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di qualsiasi fatto che possa essere indizio di un siffatto riciclaggio (art. 6 della direttiva 91/308/CEE, sostituito dall’art. 1, [punto 5], della direttiva 2001/97/CE)».</p>
<p> <b>Sulla questione pregiudiziale</b></p>
<p>17      Occorre rilevare, anzitutto, che, benché nella causa principale che ha dato luogo alla domanda in esame gli ordini ricorrenti e intervenienti abbiano contestato la validità della legislazione nazionale che ha recepito la direttiva 91/308 con riferimento a varie norme di rango superiore, è pur vero che, con la sua questione, il giudice del rinvio ha unicamente considerato necessario chiedere alla Corte un controllo sulla validità di tale direttiva con riferimento al diritto ad un equo processo, come garantito dagli artt. 6 della CEDU e 6, n. 2, UE. <br />
18      Secondo giurisprudenza costante, il procedimento in forza dell’art. 234 CE si fonda su una netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, di modo che spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte (v. sentenze 4 dicembre 2003, causa C-448/01, EVN e Wienstrom, Racc. pag. I 14527, punto 74, e 12 aprile 2005, causa C 145/03, Keller, Racc. pag. I 2529, punto 33). <br />
19      Di conseguenza, non occorre estendere l’esame della validità della direttiva 91/308 con riferimento ai diritti fondamentali non considerati dal giudice del rinvio, specificamente, al diritto al rispetto della vita privata previsto all’art. 8 della CEDU. <br />
20      L’art. 6, n. 1, della direttiva 91/308 prevede che le persone rientranti nell’ambito di applicazione di questa collaborino pienamente con le autorità responsabili per la lotta conto il riciclaggio comunicando a tali autorità, di propria iniziativa, ogni fatto che possa costituire indizio di riciclaggio e fornendo a queste autorità, a loro richiesta, tutte le informazioni necessarie in conformità delle procedure stabilite dalla legislazione vigente. <br />
21      Per quanto concerne gli avvocati, la direttiva 91/308 limita l’applicazione di tali obblighi di informazione e di collaborazione in un duplice modo. <br />
22      Da un lato, in forza dell’art. 2 bis, punto 5, della direttiva 91/308, gli avvocati sono sottoposti agli obblighi da questa previsti e, specificamente, agli obblighi di informazione e di collaborazione imposti dall’art. 6, n. 1, della detta direttiva, solo nei limiti in cui essi partecipino, secondo le modalità specificate al detto art. 2 bis, punto 5, a talune operazioni tassativamente elencate da quest’ultima disposizione. <br />
23      Dall’altro, dall’art. 6, n. 3, secondo comma, della direttiva 91/308 risulta che gli Stati membri non sono tenuti ad imporre gli obblighi di informazione e di collaborazione degli avvocati con riferimento alle informazioni che essi ricevono da un loro cliente, o ottengono su di esso, nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale provvedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso. <br />
24      L’importanza di una tale esenzione è evidenziata dal diciassettesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/97, nel quale si afferma che non sarebbe appropriato che la direttiva 91/308 imponga l’obbligo di comunicare eventuali operazioni sospette di riciclaggio a professionisti indipendenti che forniscono consulenza legale, i quali siano legalmente riconosciuti e controllati come, ad esempio, gli avvocati, qualora esaminino la posizione giuridica di un cliente o lo rappresentino in un procedimento giudiziario. In tale ‘considerando’ si rileva inoltre che deve sussistere l’esenzione da qualsiasi obbligo di comunicare le informazioni ottenute prima, durante o dopo il procedimento giudiziario, o nel corso dell’esame della posizione giuridica di un cliente. Infine, lo stesso ‘considerando’ evidenzia che da tale esenzione si desume che la consulenza legale è soggetta al vincolo del segreto professionale, a meno che il consulente giuridico partecipi alle attività di riciclaggio dei proventi illeciti, che la consulenza sia fornita a fini di riciclaggio, o l’avvocato sia a conoscenza che il cliente chiede consulenza giuridica a tali fini. <br />
25      Nella presente fattispecie, dagli artt. 25 e 27 della legge 12 gennaio 2004 risulta che il legislatore belga, riguardo agli avvocati, ha introdotto nella detta legge esenzioni che concernono le informazioni ricevute o ottenute nelle circostanze di cui al detto art. 6, n. 3, secondo comma, della direttiva 91/308. <br />26      Occorre quindi esaminare se l’obbligo per un avvocato, che agisca nell’ambito delle sue attività professionali, di collaborare con le autorità competenti in materia di lotta contro il riciclaggio, ai sensi dell’art. 6, n. 1, della direttiva 91/308, e di comunicare loro, di propria iniziativa, ogni fatto che possa costituire indizio di un riciclaggio, tenuto conto delle limitazioni di tale obbligo previste agli artt. 2 bis, punto 5, e 6, n. 3, di tale direttiva, costituisca una violazione del diritto a un equo processo come garantito dagli artt. 6 della CEDU e 6, n. 2, UE. <br />
27      Occorre rilevare, anzittutto, che l’art. 6, n. 3, secondo comma, della direttiva 91/308 può prestarsi a diverse interpretazioni, di modo che la portata precisa degli obblighi di informazione e di collaborazione a carico degli avvocati non è priva di ogni ambiguità. <br />
28      A tale riguardo è giurisprudenza costante che, qualora una norma di diritto derivato comunitario ammetta più di un’ interpretazione, si debba dare la preferenza a quella che rende la norma stessa conforme al Trattato CE rispetto a quella che porti a constatare la sua incompatibilità col Trattato stesso (sentenze 13 dicembre 1983, causa 218/82, Commissione/Consiglio, Racc. pag. 4063, punto 15, e 29 giugno 1995, causa C-135/93, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-1651, punto 37). Gli Stati membri sono infatti tenuti non solo a interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme al diritto comunitario, ma anche a provvedere a non fondarsi su un’interpretazione di un testo di diritto derivato che entri in conflitto con i diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico comunitario o con gli altri principi generali del diritto comunitario (sentenza 6 novembre 2003, causa C-101/01, Lindqvist, Racc. pag. I 12971, punto 87). <br />
29      Occorre anche ricordare che i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto di cui la Corte garantisce l’osservanza. A tal fine, la Corte si ispira alle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri e alle indicazioni fornite dai trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti dell’uomo a cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito. La CEDU riveste, a questo proposito, un particolare significato (v., in tal senso, sentenze 12 novembre 1969, causa 29/69, Stauder, Racc. pag. 419, punto 7; 6 marzo 2001, causa C-274/99 P, Connolly/Commissione, Racc. pag. I-1611, punto 37, e 14 dicembre 2006, causa C-283/05, ASML, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 26). Quindi il diritto a un equo processo, come si desume, in particolare, dall’art. 6 della CEDU, costituisce un diritto fondamentale che l’Unione europea rispetta in quanto principio generale in forza dell’art. 6, n. 2, UE. <br />
30      L’art. 6 della CEDU riconosce a ogni persona, nell’ambito delle controversie su diritti e obblighi di carattere civile, o nell’ambito di un procedimento penale, il diritto a che la sua causa sia esaminata equamente. <br />
31      Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, la nozione di «equo processo» di cui all’art. 6 della CEDU è costituita da diversi elementi, i quali comprendono, specificamente, i diritti della difesa, il principio di uguaglianza delle armi, il diritto di accesso alla giustizia, nonché il diritto di accesso ad un avvocato tanto in materia civile quanto in materia penale (v. Corte eur. D. U., sentenze 21 febbraio 1975, Golder c. Regno Unito, serie A n. 18, §§ 26-40; 28 giugno 1984, Campbell e Fell c. Regno Unito, serie A n. 80, §§97-99, 105-107 e 111-113; nonché 30 ottobre 1991, Borges c. Belgio, serie A, n. 214-B, § 24). <br />
32      L’avvocato non sarebbe in grado di svolgere adeguatamente il suo incarico di consulenza, di difesa e di rappresentanza del suo cliente, e quest’ultimo sarebbe, di conseguenza, privato dei diritti attribuitigli dall’art. 6, della CEDU, se l’avvocato stesso, nell’ambito di un procedimento giudiziario o della sua preparazione, fosse tenuto a collaborare con i pubblici poteri trasmettendo loro informazioni ottenute durante le consulenze giuridiche che hanno avuto luogo nell’ambito di un tale procedimento. <br />
33      Riguardo alla direttiva 91/308, come ricordato al punto 22 della presente sentenza, dall’art. 2 bis, punto 5, di questa risulta che gli obblighi di comunicazione e di collaborazione si applicano agli avvocati solo nei limiti in cui assistono i loro clienti nella progettazione o nella realizzazione di talune operazioni essenzialmente di ordine finanziario e immobiliare, indicate da tale disposizione, alla lett. a), o qualora agiscano in nome e per conto del loro cliente in una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare. Come regola generale, tali attività, a causa della loro stessa natura, si situano in un contesto che non è collegato ad un procedimento giudiziario e, pertanto, si pongono al di fuori dell’ambito di applicazione del diritto a un equo processo. <br />
34      Inoltre, sin dal momento in cui l’assistenza dell’avvocato intervenuto nell’ambito di un’operazione di cui all’art. 2 bis, punto 5, della direttiva 91/308, è richiesta per l’esercizio di un incarico di difesa o di rappresentanza in giudizio o per l’ottenimento di consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento giudiziario, tale avvocato è esonerato, ai sensi dell’art. 6, n. 3, secondo comma, della detta direttiva, dagli obblighi di cui al n. 1 di tale articolo, essendo irrilevante a tale riguardo se le informazioni siano state ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento. Un tale esonero è di natura tale da preservare il diritto del cliente ad un equo processo. <br />
35      Dato che le esigenze derivanti dal diritto ad un equo processo implicano, per definizione, una connessione con un procedimento giudiziario e, tenuto conto del fatto che l’art. 6, n. 3, secondo comma, della direttiva 91/308 esonera gli avvocati, quando le loro attività sono caratterizzate da una tale connessione, dagli obblighi di informazione e di collaborazione di cui all’art. 6, n. 1, della detta direttiva, tali esigenze sono preservate. <br />
36      Per contro, occorre ammettere che le esigenze connesse al diritto ad un equo processo non si oppongono al fatto che, quando agiscono nell’ambito preciso delle attività elencate all’art. 2 bis, punto 5, della direttiva 91/308, ma in un contesto che non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 6, n. 3, secondo comma, della detta direttiva, gli avvocati siano sottoposti agli obblighi di informazione e di collaborazione creati dall’art. 6, n. 1, di tale direttiva, dal momento che tali obblighi sono giustificati, come lo evidenzia in particolare il terzo ‘considerando’ della direttiva 91/308, dalla necessità di lottare efficacemente contro il riciclaggio che esercita un’influenza evidente sullo sviluppo della criminalità organizzata, la quale costituisce essa stessa una particolare minaccia per le società degli Stati membri. <br />
37	Alla luce di quanto precede, occorre constatare che gli obblighi di informazione e di collaborazione con le autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio previsti all’art. 6, n. 1, della direttiva 91/308 e imposti agli avvocati dall’art. 2 bis, punto 5, di tale direttiva, tenuto conto dell’art. 6, n. 3, secondo comma, di questa, non violano il diritto ad un equo processo, come garantito dagli artt. 6 della CEDU e 6, n. 2, UE.																																																																																												</p>
<p> <b>Sulle spese</b></p>
<p>38      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. <br />
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara: <br />
Gli obblighi di informazione e di collaborazione con le autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio previsti all’art. 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 10 giugno 1991, 91/308/CEE, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2001, 2001/97/CE, e imposti agli avvocati dall’art. 2 bis, punto 5, di tale direttiva, tenuto conto dell’art. 6, n. 3, secondo comma, di questa, non violano il diritto ad un equo processo, come garantito dagli artt. 6 della CEDU e 6, n. 2, UE.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-26-6-2007-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2007 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3285</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Non va sospeso il diniego al rinnovo di concessione demaniale per pontile, scivolo d’alaggio e 15 boe d’ormeggio nonché la conseguente ordinanza di rimozione di manufatti e strutture con rimessa in pristino, se il provvedimento appare congruamente motivato in relazione alla preferenza accordata al Comune da una delibera regionale e</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il diniego al rinnovo di concessione demaniale per pontile, scivolo d’alaggio e 15 boe d’ormeggio nonché la conseguente ordinanza di rimozione di manufatti e strutture con  rimessa in pristino, se il provvedimento appare congruamente motivato in relazione alla preferenza accordata al Comune da una delibera regionale e dall’interesse pubblico perseguito con la concessione in favore del Comune, che trova conferma in atti programmatici e progettuali.(G.S.)</span></span></span></span></span></p>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 3285/2007<br />
Registro Generale: 4427/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br /> Cons. Paolo Buonvino<br />  Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Aldo Scola<br />Cons. Francesco Caringella Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 26 Giugno 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>D&#8217;ALESIO YACHT CLUB DI D&#8217;ALESIO MARCO</b>rappresentato e difeso da:Avv.  BRUNO BIANCHI, Avv.  LUIGI SIRTORIcon domicilio  eletto in RomaVIALE ANGELICO, 54    presso    BRUNO BIANCHI;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>CONSORZIO GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO LACUALE </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  ALDO TRAVI, Avv.  FABIO LORENZONIcon domicilio  eletto in RomaVIA DEL VIMINALE N.43    presso    FABIO LORENZONI;</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>COMUNE DI ANGERA </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  EMANUELE BOSCOLOcon domicilio  eletto in RomaVIA DEL VIMINALE N.43    presso    FABIO LORENZONI;</p>
<p>per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  LOMBARDIA  &#8211;  MILANO: Sezione  II   n. 571/2007, resa tra le parti, concernente DINIEGO  RINNOVO  CONCESSIONE DEMANIALE LACUSTRE –RIDUZIONE  IN  PRISTINO;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI ANGERA, CONSORZIO GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO LACUALE<br />
Udito il relatore Cons. Francesco Caringella e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti Sirtori, Lorenzoni e Boscolo;<br />
Ritenuto che il provvedimento di diniego è congruamente motivato in relazione alla preferenza accordata al Comune di Angera ai sensi dell’art. 35 della deliberazione della Giunta Regionale n. 7/10487 del 30 settembre 2002;<br />
Rilevato che l’interesse pubblico perseguito con la concessione in favore del Comune trova conferma negli atti programmatici e progettuali adottati dal Comune;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 4427/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 26 Giugno 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
FRANCESCO CARINGELLA<br />
IL PRESIDENTE<br />
CLAUDIO VARRONE</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
GIOVANNI CECI</p>
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