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	<title>26/6/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>26/6/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2006 n.5158</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-26-6-2006-n-5158/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jun 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-26-6-2006-n-5158/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2006 n.5158</a></p>
<p>Pres. SCOGNAMIGLIO Rel. AMICUZZI DALLA CASAPICCOLA (Avv. E. Moscati) c. COMUNE di ROMA (Avv. S. Capotorto) sull&#8217;improcedibilità per sopravvenuta carenza d&#8217;interesse dell&#8217;impugnazione dell&#8217;ordinanza cautelare di sospensione dei lavori divenuta inefficace per decorso dei termini ex art. 4 L. n. 47/02 Giustizia amministrativa – Carenza d’interesse sopravvenuta – Impugnazione dell&#8217;ordinanza cautelare</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-26-6-2006-n-5158/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2006 n.5158</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-26-6-2006-n-5158/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2006 n.5158</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. SCOGNAMIGLIO Rel. AMICUZZI <br /> DALLA CASAPICCOLA (Avv. E. Moscati) c. COMUNE di ROMA (Avv. S. Capotorto)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;improcedibilità per sopravvenuta carenza d&#8217;interesse dell&#8217;impugnazione dell&#8217;ordinanza cautelare di sospensione dei lavori divenuta inefficace per decorso dei termini ex art. 4 L. n. 47/02</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Carenza d’interesse sopravvenuta – Impugnazione  dell&#8217;ordinanza cautelare di sospensione dei lavori abusivi divenuta inefficace per decorso del termine – Sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>È improcedibile, per carenza sopravvenuta d&#8217;interesse, l&#8217;impugnazione dell&#8217;ordinanza cautelare di sospensione dei lavori abusivi divenuta inefficace per decorso del termine previsto dall&#8217;art. 4, della L. 28 febbraio 1985 n. 47</p>
<p>_____________________<br />
<i>cfr. anche T.A.R. Basilicata, 22 aprile 2002, n. 308</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>	<b> </b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
SEZIONE  SECONDA TER</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
composto dai signori Magistrati:<br />
Consigliere Roberto SCOGNAMIGLIO	 &#8211; Presidente <br />	<br />
Consigliere Paolo RESTAINO 	 &#8211; Correlatore <br />	<br />
Consigliere Antonio AMICUZZI                     &#8211; Relatore <br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 12358 del 1998 proposto da<br />
<b> DALLA CASAPICCOLA Anna Maria</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Enrico Moscati, unitamente al quale è elettivamente domiciliata  in Roma, alla Via Luigi Mancinelli, n.65;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>COMUNE di ROMA</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Sebastiano Capotorto, unitamente al quale è elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura comunale,  in Roma, alla Via del Tempio di Giove n. 21;<br />
il <b>COMUNE di ROMA,</b> in persona del Dirigente tecnico superiore dell’Unità organizzativa tecnica della Circoscrizione XX;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della determinazione dirigenziale n. 573 del 13.5.1998 del Dirigente tecnico superiore dell’Unità organizzativa tecnica della Circoscrizione XX del Comune di Roma, di sospensione immediata dei lavori di costruzione di un accessorio box auto in Roma, alla Via della Farnesina n. 47;<br />
degli atti presupposti, inerenti, connessi e consequenziali;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 24.4.2006, con designazione del Consigliere Antonio Amicuzzi relatore della causa, i procuratori delle parti comparsi come da verbale d&#8217;udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con ricorso notificato il 21/22.9.1998, depositato il 15.10.1998, la sig. ra Anna Maria Dalla Casapiccola ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 573 del 13.5.1998 del Dirigente tecnico superiore dell’Unità organizzativa tecnica della Circoscrizione XX del Comune di Roma, di sospensione immediata dei lavori di costruzione di un accessorio box auto in Roma, alla Via della Farnesina n. 47 assumendo, in fatto, tra l’altro, che tale immobile era stato acquistato con atto, a rogito Notar Giulio Batoli di Roma del 31.7.1996 n. rep. 95107, in cui era asserito che, al riguardo, era stata presentata domanda, prot. n. 19234 del 10.4.1995 della Ripartizione XV del Comune di Roma, di concessione edilizia ai sensi dell’art. 13 della L. n. 47 del 1985, senza obiezioni da parte del Comune, con formazione di silenzio assenso.<br />
A sostegno del gravame sono stati dedotti i seguenti motivi:<br />
1.- Eccesso di potere per travisamento dei fatti in relazione alla ultimazione dei lavori, avvenuta in epoca anteriore all’anno 1995, tre anni prima della emanazione della ordinanza impugnata.<br />
2.- Eccesso di potere per travisamento dei fatti in ordine all’autore, nonché all’esistenza stessa di abusi edilizi.<br />
La ricorrente non ha costruito abusivamente l’opera oggetto di sanzione, avendola acquistata nell’anno 1996 ed essendo stata al riguardo presentata dal precedente proprietario domanda di concessione  ex art. 13 della L. n. 47 del 1985.<br />
Con atto depositato il 23.10.1998 si è costituito in giudizio il Comune di Roma.<br />
Con memoria depositata il 10.4.2006 l’Amministrazione resistente ha eccepito la improcedibilità del ricorso, concludendo per la relativa declaratoria.<br />
Con memoria depositata il 13.4.2006 parte ricorrente ha ribadito tesi e richieste.<br />
Alla pubblica udienza del 24.4.2006 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1.- Con il ricorso in esame  una proprietaria ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 573 del 13.5.1998 del Dirigente tecnico superiore dell’Unità organizzativa tecnica della Circoscrizione XX del Comune di Roma, di sospensione immediata dei lavori di costruzione di un accessorio box auto in Roma, alla Via della Farnesina n. 47.<br />
2.- Innanzi tutto il Collegio deve valutare la fondatezza della eccezione di improcedibilità del gravame sollevata dalla difesa della resistente Amministrazione per aver perso efficacia il provvedimento impugnato dopo il decorso di 45 giorni dalla sua adozione senza che in esso termine siano stati adottati provvedimenti definitivi.<br />
Va osservato in proposito che l’impugnata ordinanza è stata adottata in data 13.5.1998,  visto l’art. 4 della L. 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche. <br />
Detto art. 4 della L. n. 47 del 1985 stabilisce, al III comma, che “<i>Ferma rimanendo l&#8217;ipotesi prevista dal precedente comma, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali, l&#8217;inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al primo comma, il sindaco ordina l&#8217;immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all&#8217;adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall&#8217;ordine di sospensione dei lavori. </i>”<br />
È improcedibile, per carenza sopravvenuta d&#8217;interesse, l&#8217;impugnazione dell&#8217;ordinanza cautelare di sospensione dei lavori abusivi che sia successivamente divenuta inefficace per decorso del termine previsto dall&#8217;art. 4, della L. 28 febbraio 1985 n. 47 (T.A.R. Basilicata, 22 aprile 2002, n. 308).<br />
Nel caso che occupa, come asserito dalla difesa del resistente Comune (senza che sul punto sia stato smentita), alla impugnata ordinanza di sospensione dei lavori non ha fatto seguito, nel termine ivi previsto, alcun provvedimento definitivo, con conseguente sua inefficacia ed improcedibilità del ricorso per carenza di interesse alla decisione dello stesso in capo alla parte ricorrente, essendo certa e chiara l&#8217;inutilità della eventuale pronuncia d&#8217;annullamento dell&#8217;atto impugnato.<br />
3.- Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato improcedibile.<br />
4.- Le spese del giudizio, stante la sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate tra le parti.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio &#8211; Sezione seconda ter – <b>dichiara improcedibile</b> il ricorso in epigrafe indicato.<br />
<b>Spese compensate</b>.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla pubblica amministrazione.</p>
<p>Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio &#8211; Sezione II ter -, nella camera di consiglio del 24.4.2006, con l’intervento dei signori Magistrati elencati in epigrafe.</p>
<p>Consigliere Roberto SCOGNAMIGLIO                             Presidente<br />
Consigliere Antonio AMICUZZI                                         Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-26-6-2006-n-5158/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2006 n.5158</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2006 n.5149</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-26-6-2006-n-5149/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jun 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-26-6-2006-n-5149/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-26-6-2006-n-5149/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2006 n.5149</a></p>
<p>Pres. de Lise Est. Caponigro FIT-CISL Federazione Italiana Trasporti (Avv. E. Romano) c/ Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avv. dello Stato), Autostrade Centro Padane s.p.a. (Avv.ti B. Guareschi, G. Graziani), Autostrade di Venezia e Padova</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-26-6-2006-n-5149/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2006 n.5149</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-26-6-2006-n-5149/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2006 n.5149</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  de Lise                     Est. Caponigro<br /> FIT-CISL Federazione Italiana Trasporti (Avv. E. Romano) c/ Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avv. dello Stato), Autostrade Centro Padane s.p.a. (Avv.ti B. Guareschi, G. Graziani), Autostrade di Venezia e Padova S.P.A. (Avv.ti G. Barillari, F. Volpe, A. Manzi)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla estensione della giurisdizione del G.O. sulle controversie relative agli atti della Commissione di Garanzia per l&#8217;attuazione della legge sullo sciopero</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza- Provvedimenti della Commissione di Garanzia per l’attuazione del diritto di sciopero- Giurisdizione del G.O.- Art. 20bis l. 146/90- Controversie sugli atti adottati al termine del procedimento di valutazione di cui all’art. 4 co. 4quater l. 146/90- Sussiste- Anche nel caso in cui il procedimento non abbia esito sanzionatorio- Ragioni.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Le controversie sugli atti adottati dalla Commissione di garanzia per l’attuazione del diritto di sciopero in esito al procedimento di valutazione di cui all’art. 4, co. 4quater, L. 146/90 rientrano, in base al combinato disposto degli art. 20bis e 13, lett. i, L.146/90, nella giurisdizione del G.O., con conseguente esclusione di quella del G.A., sia se l’Autorità abbia deliberato l’applicazione di una sanzione sia se (come nella specie) abbia deliberato di non procedere ad una valutazione negativa. Difatti, atteso che è comunque esercitato dalla Commissione il potere di cui al predetto art. 4, non può ritenersi che il plesso giurisdizionale muti a seconda dell’esito della procedura(1).<br />
&#8212; *** &#8212;<br />
(1)  Cfr. TAR LAZIO, Sez. I, Sentenza 11 marzo 2004, n. 2380.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla estensione della giurisdizione del G.O. sulle controversie relative agli atti della Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
Roma – Prima Sezione</b></p>
<p>nelle persone dei magistrati: Dott. Pasquale de Lise	Presidente; Dott. Antonino Savo Amodio	Componente; Dott. Roberto Caponigro	Componente, relatore																																																																																										</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 865 del 2006, proposto da</p>
<p><b>FIT-CISL Federazione Italiana Trasporti</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa all’Avv. Elena Romano, unitamente alla quale elettivamente domicilia in Roma, Via Mario Musco n. 35 (c/o dott.ssa Addonizio)</p>
<p align=center>Contro</p>
<p><b>Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui ope legis domiciliano in Roma, Via dei Portoghesi n. 12</p>
<p>Nonché</p>
<p><b>Autostrade Centro Padane S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bruno Guareschi e Giovanni Graziani ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Vigliena n. 10</p>
<p>Nonché</p>
<p><b>Autostrade di Venezia e Padova S.p.A.</b>, in persona dell’Amministratore delegato pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianni Barillari, Francesco Volpe e Andrea Manzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via F. Confalonieri n. 5</p>
<p>per l’annullamento<br />
della deliberazione della Commissione n. 05663 del 24 novembre 2005, resa nel procedimento pos. 22026, di valutazione nei confronti delle Società Centro Padane e Autostrade Venezia-Padova ai sensi dell’art. 4, co. 4 quater, e 13, lett i), della L. 146/1990.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Vista la costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato;<br />
Vista la costituzione in giudizio delle Società controinteressate;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla udienza pubblica del 24 maggio 2006, relatore il dott. Roberto Caponigro, l’avv. Elena Romano per la ricorrente, l’avv. Flavio Graziani, su delega dell’avv. Giovanni Graziani, per la Soc. Autostrade Centro Padane Spa, e gli avv.ti Francesco Volpe e Andrea Manzi per la Soc. Autostrade Venezia e Padova Spa.<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>1.	La ricorrente FIT CISL espone di avere denunciato alla Commissione di Garanzia l’emanazione, da parte delle Società Centro Padane e Venezia-Padova, in occasione dello sciopero nazionale del 10 luglio 2005 nel settore autostrade, di ordini di servizio che individuavano tra le prestazioni indispensabili quella del personale esattoriale, violando così la regolamentazione provvisoria per il Settore Soccorso e Sicurezza Stradale.<br />	<br />
	Di talché, la Commissione ha aperto, ai sensi dell’art. 4, co. 4 quater, e 13, lett. i), della L. 146/1990, un procedimento di valutazione nei confronti delle predette Società in esito al quale ha deliberato di non procedere ad una valutazione negativa.<br />	<br />
	Il ricorso è articolato nei seguenti motivi:<br />	<br />
•	Violazione di legge (L. 146/1990 così come modificata dalla L. 83/2000, artt. 4, 13; Regolamentazione provvisoria per il settore Soccorso e sicurezza stradale artt. 9 e 10; Costituzione artt. 2, 3, 4, 35 e 40; Statuto dei Lavoratori art. 28);<br />	<br />
•	Errore di fatto e di diritto;<br />	<br />
•	Eccesso di potere per parzialità, sviamento dallo scopo imposto dalla legge al procedimento di valutazione previsto dall’art. 4, co. 4 quater, e 13, lett. i), della L. 146/1990, illogicità della deduzione, violazione del giusto procedimento, non corrispondenza dell’atto al suo fine tipico, contraddittorietà interna ed esterna;<br />	<br />
•	Carenza di motivazione;<br />	<br />
•	Carenza istruttoria.<br />	<br />
L’Avvocatura dello Stato e le Società controinteressate si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso.<br />
All’udienza pubblica del 24 maggio 2006, la causa è stata introitata per la decisione.</p>
<p>2.	Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />	<br />
L’art. 20 bis della L. 146/1990, aggiunto dall’art. 15 della L. 83/2000, ha stabilito che contro le deliberazioni della Commissione di garanzia in materia di sanzioni è ammesso ricorso al giudice del lavoro.<br />
In particolare, è stato osservato che detta norma attribuisce al giudice ordinario, a proposito degli atti della Commissione di garanzia per l’attuazione del diritto allo sciopero, unicamente la giurisdizione sulle delibere dell’organo con cui sono irrogate le sanzioni previste dalla lett. i) dell’art. 13 della L. 146/1990, restando le impugnative degli altri provvedimenti della Commissione sottoposte alla giurisidizione del giudice amministrativo (T.A.R. Lazio, Roma, I, 11 marzo 2004, n. 2380).<br />
Il citato art. 13 della L. 146/1990 elenca i poteri attribuiti alla Commissione e, alla lett. i), indica che la Commissione valuta, con la procedura prevista dall’art. 4, co. 4 quater, il comportamento delle parti e, se rileva eventuali inadempienze o violazioni degli obblighi che derivano dalla legge, degli accordi o contratti collettivi sulle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e conciliazione e delle altre misure di contemperamento, o dei codici di autoregolamentazione, di cui agli artt. 2, co. 1 e 2, e 2 bis, considerate anche le cause di insorgenza del conflitto, delibera le sanzioni previste dall’art. 4 e, per quanto disposto dal comma 1 dell’art. 4, prescrive al datore di lavoro di applicare le sanzioni disciplinari.<br />
Il Collegio ritiene che, dal combinato disposto dell’art. 20 bis e dell’art. 13 lett. i) della L. 146/1990, è possibile evincere la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, con conseguente esclusione della giurisdizione del giudice amministrativo, in tutti i casi in cui l’Autorità abbia operato delle valutazioni ai sensi dell’art. 4, co. 4 quater, della stessa L. 146/1990, vale a dire sia se, in esito alla procedura, abbia deliberato l’applicazione di una sanzione sia se, come nel caso di specie, abbia deliberato di non procedere ad una valutazione negativa.<br />
Infatti, atteso che il potere è comunque esercitato, ex art. 4, co. 4 quater, della L. 146/1990, non può ritenersi che il plesso giurisdizionale competente muti a seconda dell’esito della procedura, ravvisandosi la giurisdizione ordinaria nel caso di applicazione della sanzione e la giurisdizione amministrativa nel caso contrario.<br />
Viceversa, la norma di cui all’art. 20 bis, attributiva della giurisdizione al giudice ordinario, deve essere logicamente interpretata nel senso che, qualunque sia l’atto adottato dalla Commissione in esito al procedimento di valutazione, è ammesso ricorso al giudice del lavoro.<br />
D’altra parte, il legislatore fa riferimento alle deliberazioni della Commissione “in materia di sanzioni” e non alle deliberazioni sanzionatorie, con ciò volendo verosimilmente intendere che il ricorso al giudice ordinario è ammesso anche nelle ipotesi in cui la procedura di valutazione, che avrebbe potuto avere un esito sanzionatorio, non ha avuto detta conclusione.<br />
Nella fattispecie in esame, la Commissione ha aperto una procedura di valutazione nei confronti delle società odierne controinteressate ai sensi dell’art. 4, co. 4 quater, e 13, lett. i), della L. 146/1990 ed, all’esito, ha deliberato di non procedere ad una valutazione negativa.<br />
Pertanto, essendo stato esercitato il potere in relazione alle cui controversie l’art. 20 bis ha previsto la giurisdizione ordinaria, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito.</p>
<p>3.	Motivi di equità inducono a compensare le spese del giudizio tra le parti.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Prima Sezione di Roma, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 maggio 2006.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2006 n.5152</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-26-6-2006-n-5152/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jun 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-26-6-2006-n-5152/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2006 n.5152</a></p>
<p>Pres. La Medica Est. BottiglieriM. Trulli c/ Ministero dell&#8217;economia e delle finanze (Avv. dello Stato) sulla inaccessibilità della documentazione inerente al parere reso dall&#8217;Avvocatura dello Stato alla p.a. in sede di esecuzione del giudicato Procedimento amministrativo- Diritto d’accesso- Parere dell’Avvocatura dello Stato in sede di esecuzione del giudicato- Non sussiste-</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-26-6-2006-n-5152/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2006 n.5152</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.   La Medica      Est. Bottiglieri<br />M. Trulli c/  Ministero dell&#8217;economia e delle finanze (Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla inaccessibilità della documentazione inerente al parere reso dall&#8217;Avvocatura dello Stato alla p.a. in sede di esecuzione del giudicato</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento amministrativo- Diritto d’accesso- Parere dell’Avvocatura dello Stato in sede di esecuzione del giudicato-  Non sussiste- Ragioni.</span></span></span></p>
<hr />
<p>In base al  combinato disposto dell’art. 2, co. 1, lett. a) e lett. c) del d.p.c.m. 26 gennaio 1996, n. 200 (Regolamento recante norme per la disciplina di categorie di documenti formati o comunque rientranti nell’ambito delle attribuzioni  dell’Avvocatura dello Stato sottratti al diritto d’accesso), deve ritenersi che la documentazione sottratta al diritto d’accesso, perché inerente ad una fattispecie contenziosa o potenzialmente tale, comprenda anche quella riferibile all’esecuzione del giudicato. In tale senso depone, oltre al dato testuale, anche il fatto che la suddetta fase esecutiva può presentare margini di discrezionalità della p.a. che rendono possibile un’ulteriore fase contenziosa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla inaccessibilità della documentazione inerente al parere reso dall’Avvocatura dello Stato alla p.a. in sede di esecuzione del giudicato</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>R E P U B B L I C A   I T A L I A N A<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO<br />
Sezione Seconda</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2407/06, proposto da<br />
<b>Marco Trulli</b>, in proprio, elettivamente domiciliato in Velletri, via del Mattatoio, n. 22;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Ministero dell’economia e delle finanze</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p>PER L&#8217;ANNULLAMENTO<BR><br />
del diniego all’accesso di cui alla nota del Dipartimento per le politiche fiscali, Ufficio amministrazione delle risorse, Area III, Reparto X, del 13 febbraio 2006, n. 11288, con conseguente comminatoria dell’ordine di consentire l’accesso a tutti gli atti contenuti nel fascicolo intestato al ricorrente, detenuto presso il citato Reparto, e di rilascio di copie degli stessi.</p>
<p>Visto il ricorso;<br />
Vista l’atto di costituzione in giudizio della intimata amministrazione;<br />
Viste le memorie difensive depositate dalle parti;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla camera di consiglio del 26 luglio 2006, la dr.ssa Anna Bottiglieri; udito il ricorrente.<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO  E  DIRITTO</b></p>
<p>1. Con ricorso notificato in data 3 marzo 2006, depositato il successivo 16 marzo, l’istante espone che la  Sezione, con sentenza n. 17207/04, passata in giudicato, accoglieva il ricorso dal medesimo presentato avverso il provvedimento dell’amministrazione odierna intimata che lo aveva escluso dalle prove selettive per l’ammissione ai corsi di formazione. Appreso, indi, che l’amministrazione, in sede di esecuzione del giudicato, poi intervenuta con decreto direttoriale 1° agosto 2005, n. 48937, aveva interpellato l’Avvocatura Generale dello Stato, che si era espressa a riguardo con nota 13 giugno 2005, n. CT11832/00-LO, sez. III, non menzionata nel sopra citato decreto, formulava istanza di accesso agli atti, e, in particolare, al parere in questione e alla relativa richiesta da parte dell’amministrazione. A tale istanza l’amministrazione opponeva diniego, invocando il segreto professionale dei difensori legali ex art. 2, d.p.c.m. 26 gennaio 1996, n. 200. <br />
Avverso tale negativa determinazione agisce ora il ricorrente, domandando che questo Tribunale, previo annullamento del diniego, impartisca all’amministrazione l’ordine di esibizione e di rilascio di copia della documentazione predetta, a tal fine deducendo che la norma invocata dall’amministrazione per denegare l’accesso non si attagli alla fattispecie, non essendovi più né liti in atto né rischi di una lite potenziale. <br />
Si è costituita in giudizio l’intimata amministrazione, che ha confutato nel merito gli assunti di parte ricorrente. <br />
La causa è stata indi chiamata, per la delibazione delle domande, alla camera di consiglio del 26 aprile 2006.</p>
<p>2. Il ricorso è infondato.<br />
Il d.p.c.m. 26 gennaio 1996, n. 200, regolamento recante norme per la disciplina di categorie di documenti formati o comunque rientranti nell’ambito delle attribuzioni dell’Avvocatura dello Stato sottratti al diritto di accesso, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti fra difensore e difeso, all’art. 2, comma 1, lett. a) dispone la sottrazione all’accesso dei “pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto e la inerente corrispondenza”.<br />
La norma prosegue sottraendo all’accesso, alla lett. c), anche la “corrispondenza inerente agli affari di cui ai punti a)…”.<br />
Ritiene il Collegio, a riguardo, conformemente alle argomentazioni formulate dalla difesa erariale, che il dato normativo di cui al combinato disposto sopra citato delinei un ambito di documentazione sottratta all’accesso, perché inerente ad una fattispecie contenziosa, o potenzialmente tale, più ampio di quello strettamente riferibile alla pendenza della lite, e tale da ricomprendere, per quanto qui di interesse, anche l’esecuzione del giudicato.<br />
Invero, diversamente opinando, e cioè ravvisando il contenzioso in atto o potenziale esclusivamente nel segmento tecnicamente ed originariamente afferente al “merito” del giudizio, e nelle circostanze antecedenti, la locuzione di cui alla lett. c) risulterebbe, da un lato, meramente ripetitiva di quanto già stabilito alla lett. a), e, dall’altro, difficilmente comprensibile in relazione all’uso del termine “affari”.<br />
Siffatta conclusione è, del resto, coerente con la peculiarità della fase esecutiva da parte dell’amministrazione del giudicato favorevole al privato, che, com’è noto, può presentare dei margini di opinabilità, e, indi, di discrezionalità, che, attenendo alle modalità e ai termini con i quali il bene della vita che ha formato oggetto di giudizio viene assicurato, rendono possibile un’ulteriore fase contenziosa.<br />
3. Il ricorso, pertanto, non può essere accolto.<br />
Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda,<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2407/06, proposto da Marco Trulli, come in epigrafe, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, nella camera di consiglio del 26 aprile 2006.</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211;  &#8211; 26/6/2006 n.5147</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-26-6-2006-n-5147/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jun 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-26-6-2006-n-5147/</guid>

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<p>Pres. De Lise, Est. CaponigroSocietà Lacote S.r.l. (Avv.ti G. Fregni, A. Nalin ed E. Mazzocco) c/ AGCM (Avv. Stato) Concorrenza e mercato – AGCM – Messaggio pubblicitario – Pericolo di induzione in errore del destinatario – E’ pubblicità ingannevole E’ ingannevole il messaggio pubblicitario da cui derivi un pericolo di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-26-6-2006-n-5147/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211;  &#8211; 26/6/2006 n.5147</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-26-6-2006-n-5147/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211;  &#8211; 26/6/2006 n.5147</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Lise, Est. Caponigro<br />Società Lacote S.r.l. (Avv.ti G. Fregni, A. Nalin ed E. Mazzocco) c/ AGCM (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorrenza e mercato – AGCM – Messaggio pubblicitario –  Pericolo di induzione in errore del destinatario – E’ pubblicità ingannevole</span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ ingannevole il messaggio pubblicitario da cui derivi un pericolo di induzione in errore suscettibile di pregiudicare il comportamento economico dei destinatari della pubblicità o di ledere un concorrente (nella fattispecie è stato giudicato ingannevole un messaggio pubblicitario che induceva a pensare che un prodotto di natura cosmetica avesse effetti terapeutici sulla cellulite).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul carattere ingannevole di un messaggio pubblicitario che induca in errore il consumatore riguardo le caratteristiche terapeutiche di un prodotto anticellulite</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
Roma &#8211; Prima Sezione</b></p>
<p>nelle persone dei magistrati: Dott. Pasquale de Lise	Presidente; Dott. Antonino Savo Amodio	Componente; Dott. Roberto Caponigro	Componente, relatore																																																																																										</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1496 del 2000, proposto da</p>
<p><b>Società Lacote s.r.l.</b> in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giorgio Fregni, Alberto Nalin ed Ennio Mazzocco ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, Via Ugo Bassi n. 3</p>
<p align=center>Contro</p>
<p><b>Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato</b>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui ope legis domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12</p>
<p>per l’annullamento<br />
del provvedimento assunto nei confronti della Società ricorrente dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell’adunanza del 17 novembre 1999;<br />
di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Vista la costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito alla pubblica udienza del 10 maggio 2006, relatore il dott. Roberto Caponigro, l’avv. M.G. Picciano, su delega dell’avv. Mazzocco, per la ricorrente;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con l’impugnato provvedimento adottato nell’adunanza del 17 novembre 1999, ha deliberato che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del provvedimento stesso, diffuso dalla Lacote s.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2 e 3, lett. a), del D.Lgs. 74/1992, vietandone l’ulteriore diffusione.<br />
	Con lo stesso provvedimento ha altresì disposto che la società Lacote s.r.l. pubblichi, a sua cura e spese, una dichiarazione rettificativa, ai sensi dell’art.7, co. 6, del D.Lgs. 74/1992, secondo determinate modalità.<br />	<br />
	Il ricorso è articolato nei seguenti motivi:																																																																																												</p>
<p>1.	Illegittimità per mancanza del quorum strutturale.<br />	<br />
Alla ricorrente non sarebbe dato sapere quali e quanti membri dell’Autorità Garante fossero presenti nell’adunanza del 17.11.1999.</p>
<p>2.	Violazione dell’art. 6 del D.P.R. 627/1996.<br />	<br />
Il termine di complessivi 165 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di intervento sarebbe stato violato atteso che la richiesta è pervenuta al Garante il 12.5.1999 ed il provvedimento è stato emanato il 17.11.1999, ossia dopo 189 giorni.</p>
<p>3.	Violazione degli artt. 1, 2, 3 e 17 del D.Lgs. 74/1992 (attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole). Eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti.<br />	<br />
Dal messaggio pubblicitario, si evincerebbe che la Società ricorrente non ha mai inteso affermare l’effetto terapeutico, in senso medico, del cosmetico per cui è causa, ma nemmeno ha utilizzato parole o immagini tali da indurre il consumatore a ritenere il contrario.<br />
L’Autorità garante avrebbe dovuto tenere conto della comune nozione di cellulite, che indica non la patologia ma gli inestetismi cutanei, atteso che il messaggio pubblicitario è rivolto al consumatore medio.<br />
Il messaggio pubblicitario, in ogni caso, avrebbe contenuto elementi tali da caratterizzare il prodotto in senso puramente estetico. <br />
Il provvedimento sarebbe oltremodo grave nella parte in cui dispone una specifica dichiarazione rettificativa, secondo cui la cellulite non può essere efficacemente contrastata da un prodotto di natura cosmetica; ciò andrebbe contro le risultanze dell’istruttoria e lo stesso parere dell’Istituto Superiore della Sanità secondo cui i cosmetici sembrano essere d’aiuto nei confronti di una graduale riduzione della adiposità nei siti cutanei coinvolti migliorandone l’aspetto estetico.<br />
	L’Avvocatura dello Stato ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso.<br />	<br />
	L’istanza cautelare è stata accolta, limitatamente alla dichiarazione di rettifica del messaggio pubblicitario, con ordinanza n. 1684 pronunciata da questa Sezione nella camera di consiglio del 23 febbraio 2000.<br />	<br />
	Alla udienza pubblica del 10 maggio 2006, la causa è stata introitata per la decisione.																																																																																												</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.	L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con l’impugnato provvedimento, ha deliberato che il messaggio pubblicitario, descritto al punto 2 del provvedimento stesso, diffuso dalla Lacote s.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2 e 3, lett. a), del D.Lgs. 74/1992, vietandone l’ulteriore diffusione.<br />	<br />
	Il messaggio, occupante un’intera pagina della rivista “La Repubblica salute”, raffigura l’immagine di una donna in costume da bagno distesa in riva al mare. Nella parte superiore si legge: “ ‘Innovativi’, più concentrati, più efficaci,” contro la Cellulite* *Inestetismo cutaneo e adiposità della pelle Fanghi d’alga Algomar. La body copy recita: “Il fango d’alga è l’unico prodotto che garantisce in modo del tutto naturale risultati visibili contro la cellulite e l’adiposità della pelle ridonando sodezza ed elasticità ai tessuti. La sua efficacia è riscontrabile già alla prima applicazione con il risultato immediato di un calo del girocoscia di 2 centimetri”. Più sotto, si legge: “Più efficaci ed immediati fin dalla prima applicazione”. Un paragrafetto a parte, dal titolo Modalità di impiego”, recita: “I Fanghi d’alga Algomar si applicano sulle parti critiche e si lasciano in posa 45 minuti dopo averli coperti con una pellicola trasparente”.<br />	<br />
	Con il provvedimento impugnato, l’Autorità ha altresì disposto che la Società Lacote s.r.l. pubblichi, a sua cura e spese, una dichiarazione rettificativa, ai sensi dell’art. 7, co. 6, del D.Lgs. 74/1992 del seguente tenore: “La società Lacote S.r.l. ha diffuso nel mese di aprile 1999 un messaggio a mezzo stampa ritenuto dall’Autorità PUBBLICITA&#8217; INGANNEVOLE con il quale promuoveva il prodotto Fanghi d’alga Algomar. IL MESSAGGIO lasciava intendere che il prodotto pubblicizzato avesse un’efficacia comprovata contro la cellulite IN REALTA’ nel corso del procedimento è emerso che la cellulite, essendo una patologia multifattoriale, non può essere efficacemente contrastata da un prodotto di natura cosmetica”.  <br />	<br />
 	L’Autorità, premesso che la possibile genesi multifattoriale della cellulite richiede un approccio terapeutico complesso e non un trattamento meramente cosmetico che pure esplichi un’azione in relazione ad alcune delle sue manifestazioni, ha fatto presente che il messaggio oggetto del provvedimento rivendica, con particolare evidenza grafica, l’azione del prodotto contro la cellulite, limitandosi solo con un asterisco a fornire, in caratteri di più ridotte dimensioni, la decodifica di tale termine, secondo cui per cellulite deve atecnicamente intendersi “inestetismo cutaneo ed adiposità della pelle”.<br />	<br />
	Tali modalità di presentazione del messaggio, sostiene l’Autorità, si rivelano idonee ad indurre in errore i consumatori e, nel momento in cui un operatore intenda rivendicare uno specifico effetto del proprio prodotto nel miglioramento estetico della cute affetta dalla pannicolopatia edemato-fibrosclerotica, non può sottolineare l’azione anticellulite del prodotto, suscitando nel consumatore l’aspettativa che la stessa sia efficace nell’arginare e risolvere la patologia, sicché un messaggio che intenda pubblicizzare gli effetti di miglioramento estetico dell’aspetto esterno dell’alterazione morfologica della superficie cutanea indotta dalla cellulite deve essere formulato con particolare cautela, di modo che non possa essere in alcun modo decodificato dai consumatori come reclamizzante un prodotto in grado di svolgere un’azione con  effetti terapeutici sulla patologia.<br />	<br />
	Nel caso di specie, l’enfasi con cui è presentata l’azione del prodotto “contro la cellulite”, peraltro rafforzata dagli specifici claim prestazionali presenti nella body copy (“risultati visibili contro la cellulite”), ad avviso dell’amministrazione procedente, è idonea ad ingenerare false aspettative nel consumatore in ordine alla sua effettiva efficacia, atteso che il richiamo con cui è fornita la decodifica atecnica del termine cellulite è insufficiente, per le sue dimensioni grafiche in rapporto a quelle del claim principale, a informare il consumatore circa le caratteristiche del prodotto che si intende pubblicizzare e la modalità comunicazionale stessa dell’informazione suppletiva richiamata da un asterisco risulta assolutamente inadeguata.																																																																																												</p>
<p>2.	Con riferimento alla prima doglianza, il Collegio rileva che, dal verbale della riunione dell’Autorità Garante del 17 novembre 1999, risulta la presenza del Presidente prof. Tesauro e dei Componenti prof. Bernini, prof. Palmerio, prof. D’Alberti e prof. Grillo, sicché la censura di carenza del quorum strutturale è evidentemente infondata.																																																																																												</p>
<p>3.	Parimenti infondata è la censura di decorrenza dei termini atteso che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 6, co. 2, e dell’art. 13 del D.P.R. 627/1996 (regolamento successivamente abrogato dall’art. 17 del D.P.R. 284/2003), deve essere aggiunto l’ulteriore termine di trenta giorni per consentire l’acquisizione del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, per cui il termine complessivo è individuabile in 195 giorni dalla data di richiesta dell’intervento ed il provvedimento è stato adottato entro tale termine.  																																																																																												</p>
<p>4.	Con il terzo motivo d’impugnativa, la società ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento amministrativo con riferimento, da un lato, alla stessa qualificazione del messaggio come ingannevole, dall’altro, al contenuto della dichiarazione rettificativa imposta.																																																																																												</p>
<p>4.1	La censura volta a dedurre il vizio dell’azione amministrativa dall’assenza di ingannevolezza del messaggio non può essere condivisa.	<br />	<br />
L’art. 2, lett. b), del D.Lgs. 74/1992 indica che per “pubblicità ingannevole” si intende qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente. <br />
	Di talché, perché possa essere considerato ingannevole è necessario che dal messaggio pubblicitario derivi un pericolo di induzione in errore, a sua volta suscettibile di pregiudicare il comportamento economico dei destinatari della pubblicità o di ledere un concorrente (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, I, 1 settembre 2004, n. 8238).<br />	<br />
	Il Collegio ritiene che la valutazione compiuta dall’amministrazione circa l’ingannevolezza del descritto messaggio pubblicitario non sia illogica, irragionevole o basata su un travisamento dei fatti ovvero viziata da carenza di istruttoria o da contraddittorietà.	<br />	<br />
	Il provvedimento, adottato in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha ritenuto che il messaggio in esame sia idoneo ad indurre in errore i consumatori circa le caratteristiche del prodotto “Fanghi d’alga Algomar” relativamente al pubblicizzato risultato immediato di un calo del girocoscia di 2 centimetri ed alla sua azione contro la cellulite, pregiudicandone il comportamento economico.<br />	<br />
Tra l’altro, è stato evidenziato come, dalle risultanze istruttorie, si ricava che, a parte un documentato effetto in termini di sodezza ed elasticità dei tessuti, non è dato rilevare alcuna specifica azione contro la cellulite atteso che non esiste alcun comprovato nesso fra il miglioramento del microcircolo e la cellulite stessa. <br />
	Il provvedimento assunto dall’Autorità, in tale parte, non è affetto dai vizi di legittimità dedotti in quanto afferma correttamente che se un operatore intende rivendicare uno specifico effetto del proprio prodotto nel miglioramento estetico della cute affetta da “pannicolopatia edemo-fibrosclerotica” non può sottolineare l’azione anticellulite del prodotto suscitando l’aspettativa che la stessa sia efficace nell’arginare e risolvere la patologia, mentre, nel caso di specie, il contenuto del messaggio pubblicitario è tale da poter indurre in errore il consumatore sul fatto che un prodotto di natura cosmetica può avere effetti terapeutici sulla patologia.																																																																																												</p>
<p>4.2	Viceversa, è condivisibile, nei sensi di quanto di seguito precisato, la prospettazione con cui la ricorrente ha censurato l’atto nella parte in cui dispone una specifica dichiarazione rettificativa.<br />	<br />
	La dichiarazione rettificativa imposta reca sic et simpliciter l’indicazione che la cellulite, essendo una patologia multifattoriale, non può essere efficacemente contrastata da un prodotto di natura cosmetica e, sotto tale profilo, è da ritenersi senz’altro corretta.<br />	<br />
	Purtuttavia, la rettifica si presenta sproporzionata non recando alcuna altra indicazione.<br />	<br />
	L’Istituto Superiore della Sanità, in data 13 ottobre 1999, ha, tra l’altro, informato che, per quanto riguarda il trattamento della cellulite, intesa come espressione di una patologia, questo dovrebbe essere di esclusiva pertinenza medica; peraltro, per il significato improprio con cui è considerata la cellulite, sul mercato si ritrovano una varietà di prodotti, appartenenti a distinte categorie merceologiche, presentati come anticellulite o come coadiuvanti nel trattamento della cellulite e dei suoi inestetismi e, tra questi prodotti, si ritrovano anche i cosmetici, la cui efficacia è valutata soprattutto in base ai criteri di misura della riduzione delle adiposità localizzate e di valutazione del miglioramento estetico della cute interessata al trattamento; i prodotti topici, qualora usati con continuità, per un certo periodo di tempo, nel rispetto delle modalità applicative consigliate, sembrano essere d’aiuto nei confronti di una graduale riduzione delle adiposità nei siti cutanei coinvolti migliorandone l’aspetto estetico.<br />	<br />
	La rettifica imposta, tenendo anche conto di dette informazioni acquisite nel corso del procedimento, appare sproporzionata in quanto, limitandosi ad escludere che la cellulite è una patologia che può essere contrastata con un prodotto di natura cosmetica, non reca alcun riferimento alla possibile efficacia che un prodotto di tale natura può avere sugli inestetismi cutanei. 																																																																																												</p>
<p>5.	Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso si rivela infondato per quanto attiene alla parte in cui il provvedimento definisce il messaggio in esame una fattispecie di pubblicità ingannevole, mentre si rivela fondato per quanto attiene alla dichiarazione rettificativa imposta dal provvedimento, sicchè il ricorso va accolto in parte con conseguente annullamento in parte qua della delibera adottata dall’AGCM nell’adunanza del 17 novembre 1999.																																																																																												</p>
<p>6.	Sussistono giuste ragioni, atteso l’esito complessivo della controversia, per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Prima Sezione di Roma, accoglie in parte, limitatamente alla dichiarazione di rettifica del messaggio pubblicitario, il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla in parte qua la delibera impugnata; respinge il ricorso per il resto.<br />
Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 maggio 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-26-6-2006-n-5147/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211;  &#8211; 26/6/2006 n.5147</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2006 n.5159</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-26-6-2006-n-5159/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jun 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-26-6-2006-n-5159/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-26-6-2006-n-5159/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2006 n.5159</a></p>
<p>Pres. Sognamiglio, Est. Amicuzzi V. Codispoti (Avv. C. Abbate) c/ Comune di Roma (Avv. A. Raimondo) Autorizzazioni e concessioni – Autorizzazione per la somministrazione al pubblico di bevande e alimenti – Diniego – Riferimento a parametri numerici ottimali non aggiornati – Illegittimità del diniego &#8211; Sussiste E’ illegittimo il diniego</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-26-6-2006-n-5159/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2006 n.5159</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-26-6-2006-n-5159/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2006 n.5159</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  Sognamiglio, Est. Amicuzzi<br /> V. Codispoti (Avv. C. Abbate) c/ Comune di Roma (Avv. A. Raimondo)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazioni e concessioni – Autorizzazione per la somministrazione al pubblico di bevande e alimenti – Diniego – Riferimento a parametri numerici ottimali non aggiornati – Illegittimità del diniego &#8211; Sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittimo il diniego di  autorizzazione all’apertura di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande,  qualora faccia riferimento a parametri numerici ottimali,  non  cristallizzati nel tempo, essendo necessario che l’Autorità amministrativa specifichi, con riferimento agli atti del procedimento e ad altra attività istruttoria compiuta, che alla data di presentazione della domanda da parte dell’interessato non siano intervenuti mutamenti, rispetto all’epoca di elaborazione dei parametri numerici ottimali di cui si pretende di dare esecuzione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">è illegittimo il diniego di autorizzazione all’apertura di esercizi per la somministrazione di bevande e alimenti che non tenga conto di parametri numerici ottimali opportunamente aggiornati alla data di presentazione della domanda da parte dell’interessato</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
SEZIONE  SECONDA TER</b></p>
<p>composto dai signori Magistrati: Consigliere Roberto SCOGNAMIGLIO	 &#8211; Presidente; Consigliere Paolo RESTAINO 	 &#8211; Correlatore; Consigliere Antonio AMICUZZI                     &#8211; Relatore 																																																																																											</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2177 del 1998 proposto da<br />
<b>CODISPOTI Vittoria</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Abbate, unitamente al quale è elettivamente domiciliata  in Roma, alla Via F. P. de’ Calboli n. 1;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>COMUNE di ROMA</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Angela Raimondo, unitamente al quale è elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura comunale,  in Roma, alla Via del Tempio di Giove n. 21;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della “ordinanza sindacale” n. 429 del 9.10.1997, contenuta nell’atto della Circoscrizione XV del Comune di Roma, Dipartimento VIII, uff. Pubblici esercizi, di comunicazione che, a seguito del parere contrario  della Commissione d. C., di cui a pag. n. 27 del verbale  n. 15 della seduta dell’8.10.1997, al rilascio di autorizzazione amministrativa per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della L. n. 287 del 1991, il Sindaco aveva espresso conforme ordinanza;<br />
degli atti preordinati, connessi e consequenziali, in particolare delle ordinanze commissariali e sindacali indicate in detto provvedimento; <br />
nonché per la declaratoria <br />
dell’obbligo del Comune di Roma di concessione della autorizzazione amministrativa sopra indicata;<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;<br />
Vista la memoria prodotta dalla parte resistente a sostegno delle proprie difese;<br />
Vista la propria ordinanza 19 marzo 1998 n. 755;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 10.4.2006, con designazione del Consigliere Antonio Amicuzzi relatore della causa, i procuratori delle parti comparsi come da verbale d&#8217;udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 26.1.1998, depositato il 20.2.1998, la sig.ra Vittoria Codispoti, premesso di aver chiesto in data 25.9.1997 il rilascio di autorizzazione amministrativa per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla lettera B dell’art. 5 della L. n. 287 del 1991 per un locale sito in Roma, alla Via del Basilco nn. 3-4, ha impugnato la “ordinanza sindacale” n. 429 del 9.10.1997, contenuta nell’atto della Circoscrizione XV del Comune di Roma, Dipartimento VIII, uff. Pubblici esercizi, di comunicazione che, a seguito del parere contrario  della Commissione d. C., di cui a pag. n. 27 del verbale  n. 15 della seduta dell’8.10.1997, al rilascio di detta autorizzazione amministrativa (“visti i parametri ottimali determinati con ordinanze del Commissario Straordinario n. 201 del 7.9.1993 e n. 563 del 20.9.1993 e ordinanza del Sindaco n. 799 del 23.12.1993 confermati successivamente con ordinanza del Sindaco n. 328 dell’1.8.1995 e n. 38 del 6.12.1996 sulla base della tipologia di analoghi esercizi esistenti nella Circoscrizione e dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extra domestico della popolazione residente”), il Sindaco aveva espresso conforme ordinanza.<br />
Inoltre ha chiesto l’annullamento degli  atti preordinati, connessi e consequenziali, in particolare delle ordinanze commissariali e sindacali indicate in detto provvedimento, e la declaratoria dell’obbligo del Comune di Roma di concessione della autorizzazione amministrativa sopra indicata.<br />
A sostegno del gravame sono stati dedotti i seguenti motivi:</p>
<p>1.- Violazione di legge ed eccesso di potere per errore sui fatti presupposti, difetto di istruttoria, contraddittorietà ed illogicità manifesta.<br />
La licenza denegata con il provvedimento impugnato era stata tacitamente assentita in data 24.11.1997 non essendo state notificate contrarie determinazioni entro 60 giorni dalla domanda relativa alla attività in questione ricompresa nella tabella C allegata al D.P.R. n. 300 del 1992, modificata con D.P.R. n. 407 del 1994.<br />
A nulla vale che la istanza in questione sarebbe stata esaminata dalla competente Commissione l’8.10.1997 essendo stato il conseguente provvedimento notificato solo il 28.11.1997.</p>
<p>2.- Violazione della disciplina di cui alla L. n. 287 del 1991 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, contraddittorietà e carenza assoluta di pubblico interesse.<br />
Una volta individuati i parametri numerici ottimali occorre assicurare che il numero di esercizi in attività sia pari a quello contenuto nel provvedimento che lo determina mediante rigorosa indagine istruttoria; inoltre essi, ex L. n. 287 del 1991, devono essere soggetti a periodico riesame tenendo conto di cessazioni di attività per varie ragioni.</p>
<p>3.- Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, IV c., della L. n. 287 del 1991, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, di presupposti, carenza di motivazione ed illogicità manifesta.<br />
I parametri invocati a sostegno del provvedimento impugnato sono inattuali dal momento che sono stati elaborati nell’anno 1993 e non sono stati sottoposti a vera e propria revisione periodica; con i successivi provvedimenti essi sono, infatti, stati semplicemente ed acriticamente confermati.</p>
<p>4.- Violazione dell’art. 5 della L. n. 287 del 1991 ed eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità e carenza di pubblico interesse.<br />
Illogicamente con i provvedimenti richiamati nell’atto impugnato sono stati inglobati nei parametri ottimali già fissati per gli esercizi di cui alle lettere “A” e “B” quelli di cui alla lettera “C”, nonché negli esercizi di cui alla lettera “B” quelli di cui alla lettera “D”, con immotivata riduzione delle autorizzazioni rilasciabili in contrasto con la ratio della normativa di settore. <br />
Con atto depositato il 24.2.1998 si è costituito in giudizio il Comune di Roma.<br />
Con ordinanza 19 marzo 1998, n. 755 il Tribunale ha accolto la istanza di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato.<br />
Con memoria depositata il 29.3.2006 l’Amministrazione resistente ha eccepito la inammissibilità del quarto motivo di ricorso e ne ha dedotto la infondatezza, concludendo per la reiezione.<br />
Alla pubblica udienza del 10.4.2006 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.- Con il ricorso in esame  una commerciante, premesso di aver chiesto in data 25.9.1997 il rilascio di autorizzazione amministrativa per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla lettera B dell’art. 5 della L. n. 287 del 1991 per un locale sito in Roma, alla Via del Basilco nn. 3-4, ha impugnato la “ordinanza sindacale” n. 429 del 9.10.1997, contenuta nell’atto della Circoscrizione XV del Comune di Roma, Dipartimento VIII, uff. Pubblici esercizi, di comunicazione che, a seguito del parere contrario  della Commissione d. C., di cui a pag. n. 27 del verbale  n. 15 della seduta dell’8.10.1997, al rilascio di detta autorizzazione amministrativa, il Sindaco aveva espresso conforme ordinanza. Inoltre ha chiesto l’annullamento degli  atti preordinati, connessi e consequenziali, in particolare delle ordinanze commissariali e sindacali indicate in detto provvedimento, e la declaratoria dell’obbligo del Comune di Roma di concessione della autorizzazione amministrativa sopra indicata.</p>
<p>2.-  Con il secondo motivo di ricorso sono stati dedotti violazione della disciplina di cui alla L. n. 287 del 1991 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, contraddittorietà e carenza assoluta di pubblico interesse. Ciò in quanto, una volta individuati i parametri numerici ottimali occorre assicurare che il numero di esercizi in attività sia pari a quello contenuto nel provvedimento che lo determina mediante rigorosa indagine istruttoria; inoltre essi parametri, ex L. n. 287 del 1991, devono essere soggetti a periodico riesame, tenendo conto di cessazioni di attività per varie ragioni.<br />
Con il terzo motivo di ricorso sono stati dedotti violazione e falsa applicazione dell’art. 3, IV c., della L. n. 287 del 1991, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e di presupposti, carenza di motivazione ed illogicità manifesta.I parametri invocati a sostegno del provvedimento impugnato sarebbero inattuali dal momento che sono stati elaborati nell’anno 1993 e non sono stati sottoposti a vera e propria revisione periodica; con i successivi provvedimenti essi sono, infatti, stati semplicemente ed acriticamente confermati.<br />
Osserva in proposito il Collegio che il negativo parere cui si è uniformato il provvedimento impugnato è basato sui “parametri ottimali determinati con ordinanze del Commissario Straordinario n. 201 del 7.9.1993 e n. 563 del 20.9.1993 e ordinanza del Sindaco n. 799 del 23.12.1993, confermati successivamente con ordinanza del Sindaco n. 328 dell’1.8.1995 e n. 38 del 6.12.1996 sulla base della tipologia di analoghi esercizi esistenti nella Circoscrizione e dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extra domestico della popolazione residente”.<br />
Va al riguardo osservato che, come ha avuto reiteratamente modo di affermare la Sezione, per negare il rilascio di autorizzazioni all’apertura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nell’esercizio dei poteri spettanti ai Sindaci, non può ritenersi sufficiente il mero e generico richiamo a parametri numerici ottimali, che non sono cristallizzati nel tempo, essendo legati, quanto alla loro determinazione, a fattori per loro natura suscettibili di variazione in relazione alle esigenze di pubblico interesse sopravvenute nel territorio comunale o nelle singole zone di esso e, quanto alla loro applicazione concreta, alle eventuali cessazioni di attività.<br />
Pertanto è necessario che l’Autorità amministrativa specifichi, con riferimento agli atti del procedimento e ad altra attività istruttoria compiuta, che alla data di presentazione della domanda da parte dell’interessato non siano intervenuti mutamenti, rispetto all’epoca di elaborazione dei parametri numerici ottimali di cui si pretende di dare esecuzione, che consentano di evaderla favorevolmente in relazione alla concreta applicazione degli stessi.<br />
La libertà di commercio, nel cui contesto è inquadrabile quella di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in quanto espressione del più generale principio della libertà di iniziativa economica garantita dall’art. 41 della Costituzione, esige che pur nell’esercizio della potestà ad essi riconosciuta dalla legge 25 agosto 1991 n. 287 e dalle altre fonti normative sin materia, i Sindaci offrano rigorosa motivazione delle concrete e puntuali ragioni ostative al rilascio delle autorizzazioni, che non possono consistere nel mero, apodittico e generico, richiamo a parametri numerici ottimali calcolati con riferimento a periodi pregressi, senza alcuna altra concreta specificazione, anche se è fatto riferimento al mancato mutamento di essi.<br />
Sarebbe stato pertanto necessario, nel caso di specie, che l’Autorità amministrativa indicasse -almeno con riferimento agli atti del procedimento o ad altra attività istruttoria compiuta- che, rispetto alla data di approvazione dei parametri numerici ottimali di cui ha fatto applicazione (cioè quelli fissati con ordinanze del Commissario Straordinario n. 201 del 7.9.1993 e n. 563 del 20.9.1993 e ordinanza del Sindaco n. 799 del 23.12.1993 confermati successivamente con ordinanza del Sindaco n. 328 dell’1.8.1995 e n. 38 del 6.12.1996), non fossero intervenuti, all’epoca di presentazione della domanda del ricorrente (il 25.9.1997) mutamenti o variazioni di sorta, nell’ambito della singole circoscrizioni o del territorio comunale, tali da consentire l’accoglimento della richiesta di autorizzazione amministrativa (T.A.R. Abruzzo L’Aquila, 27 maggio 2003, n. 330) in base a specifiche e dettagliate istruttorie che tenenti conto di ogni mutamento avvenuto nelle zone in questione, compreso l’eventuale sviluppo commerciale o turistico.<br />
Non è infatti sufficiente affermare genericamente, come nel provvedimento impugnato che i parametri richiamati nell’impugnato provvedimento sono stati ottenuti “sulla base della tipologia di analoghi esercizi esistenti nella Circoscrizione e dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extra domestico della popolazione residente”, ma è necessario che l’autorità amministrativa faccia riferimento a concrete dimostrazioni del mancato mutamento della distribuzione della popolazione e del mancato incremento commerciale  e turistico, effettuate attraverso un’indagine sui dati relativi all’andamento demografico, commerciale e turistico, in assoluto e in rapporto a ciascuna zona, e compia un riscontro con i dati rilevati in precedenza (T.A.R. Piemonte, sez. II, 9 dicembre 1993, n. 367).<br />
Deve pertanto ritenersi fondata la censura di parte ricorrente di difetto di istruttoria e di motivazione che affligge il provvedimento impugnato.<br />
Ogni provvedimento che incide sulla sfera giuridica del privato, deve essere infatti adeguatamente assistitito da idonea istruttoria e motivato in relazione alla posizione di diritto soggettivo pienamente ed interamente protetta ad esso riferibile. Tale obbligo ha un contenuto preliminare e procedimentale e rileva prima ed a prescindere dalle posizioni sostanziali, trovando il suo riferimento normativo nel principio di buona amministrazione e di correttezza cui la pubblica amministrazione deve uniformare la sua azione e rispetto al quale sorge, per il privato, una legittima aspettativa a conoscere il contenuto, gli atti istruttori presupposti ed i motivi dell’atto che essa intende adottare e che particolarmente lo riguarda (T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 18 maggio 1993, n. 158).</p>
<p>3.- Il ricorso deve essere, pertanto, accolto ed il provvedimento impugnato annullato nei limiti sopra indicati. <br />
Restano assorbite le ulteriori censure formulate in ricorso poiché il vizio di carenza di motivazione è preliminare ed assorbente rispetto ad esse (Consiglio Stato, sez. IV, 7 marzo 1986, n. 136). <br />
L’accoglimento del gravame per difetto di motivazione ed istruttoria esclude la possibilità di accoglimento della richiesta di declaratoria dell’obbligo del Comune di Roma di concessione della autorizzazione amministrativa sopra indicata.</p>
<p>4.- Le spese del giudizio, stante la complessità e la novità delle questioni trattate, possono essere compensate tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio &#8211; Sezione seconda ter &#8211; accoglie in parte il ricorso in epigrafe e, per l&#8217;effetto, annulla  il provvedimento impugnato nei limiti indicati in motivazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla pubblica amministrazione.</p>
<p>Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio &#8211; Sezione II ter -, nella camera di consiglio del 10.4.2006, con l’intervento dei signori Magistrati elencati in epigrafe.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-26-6-2006-n-5159/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2006 n.5159</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2006 n.5162</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-26-6-2006-n-5162/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jun 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-26-6-2006-n-5162/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-26-6-2006-n-5162/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2006 n.5162</a></p>
<p>Pres. Est. R. Scognamiglio Roma Due S.r.l. (Avv.ti L. Mazzarelli, L. Medugno e S. Stefanelli) c/ Comune di Roma (Avv. R. Murra) Procedimento amministrativo – Violazione norme sulla pubblicità sanitaria &#8211; Procedimento sanzionatorio &#8211; Istanza di avvio procedimento da parte di organi della polizia – Obbligo di avvio – Non</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Est. R. Scognamiglio<br /> Roma Due S.r.l. (Avv.ti L. Mazzarelli, L. Medugno e S. Stefanelli) c/ Comune di Roma (Avv. R. Murra)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento amministrativo – Violazione norme sulla pubblicità sanitaria &#8211; Procedimento sanzionatorio  &#8211; Istanza di avvio procedimento da parte di organi della polizia – Obbligo di avvio – Non sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>Non sussiste obbligo di avvio di procedimento in capo alla P.A. su segnalazioni o istanze di organi pubblici e soggetti privati qualora non sia espressamente previsto dalla normativa di riferimento (nella fattispecie non sussiste l’obbligo della P.A. di avviare un procedimento sanzionatorio a carico di un laboratorio odontoiatrico, su “formale proposta” di organi di polizia,  per violazione delle norme in materia di pubblicità sanitaria)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio <br />
Sez. II ter
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>composto dai signori Magistrati:<br />
Consigliere Roberto	SCOGNAMIGLIO    Presidente, Rel. <br />	<br />
Consigliere Paolo 	RESTAINO	      Correlatore Consigliere Antonio    AMICUZZI	      Correlatore 	 </p>
<p>ha pronunziato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul ricorso n. 2834 del 2006 proposto dalla </p>
<p><b>SOC. ROMA DUE Srl,</b> rappresentata e difesa dagli avv.ti Letizia Mazzarelli, Luigi Medugno e Silvia Stefanelli con domicilio eletto presso lo studio dei primi due in Roma, Via Panama n. 12;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>il <b>Comune di Roma</b> in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso l’avv. Rodolfo Murra con domicilio eletto presso l’Avvocatura del Comune;</p>
<p>per l’annullamento<br />
dell’ordinanza sindacale (priva di numero e di data), protocollata al V Dipartimento il 13 marzo 2006 n. 13111, notificata il successivo 21 marzo 2006, con la quale è stata ordinata la “sospensione dell’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività sanitaria dell’ambulatorio odontoiatrico sito in Via Tuscolana n. 751, per un periodo di mesi sei, entro non oltre 30 giorni dalla notifica” dell’ordinanza stessa, nonché di ogni altro atto preordinato o conseguente e, comunque coordinato e/o connesso a quello di cui sopra ed, in particolare, della nota del NAS di Roma in data 9 dicembre 2005.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Vista la costituzione del Comune di Roma;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle<br />
rispettive difese; <br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito alla camera di consiglio del 24 aprile 2006 il relatore Cons. Roberto Scognamiglio e uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale d’udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p></p>
<p align=justify>
1.	– In data 15 dicembre 2005 la società ricorrente era stata autorizzata a esercitare attività sanitaria nell’ambulatorio odontoiatrico di Via Tuscolana 751 sotto la direzione sanitaria del dott. Pietro Cafolla.<br />	<br />
Con ordinanza notificata il 21 marzo 2006 il sindaco di Roma, nella persona dell’assessore delegato, le applicava la sanzione della sospensione dell’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività sanitaria e la conseguente chiusura dell’ambulatorio per il periodo di sei mesi prevista dall’art. 5, comma quinto, della legge 5 febbraio 1992 n. 175 per avere diffuso un annuncio pubblicitario senza la indicazione del direttore sanitario.<br />
Alla Camera di consiglio di oggi, la misura cautelare richiesta dalla società ricorrente è stata convertita, come comunicato alle parte presenti, in sentenza che definisce il giudizio nel merito, sussistendo nella specie le premesse indicate dall’art. 21, comma decimo, della legge 6 dicembre 1971 n. 1024 (introdotto dall’art. 3, comma primo, della legge 21 luglio 2000 n. 205) e il presupposto della manifesta fondatezza del ricorso.<br />
2. – La controversia ha origine dalla “formale proposta” all’amministrazione comunale (come definita nella comunicazione di avvio del procedimento partecipata alla ricorrente con nota del 4 gennaio 2006 ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241) formulata dal Comando Carabinieri per la Sanità (N.A.S. di Roma), con nota 9 dicembre 2005, di avviare nei confronti della ricorrente il procedimento sanzionatorio previsto dall’art. 5, comma quinto, della legge 5 febbraio 1992 n. 175. Detta proposta era conseguente alla circostanza che, nel sopralluogo compiuto in data 28 luglio 2005 nel corso di una attività di verifica della corretta applicazione della normativa sulla pubblicità sanitaria, nella specie sollecitata da un esposto anonimo, i militari avevano rinvenuto presso la struttura, peraltro all’epoca non ancora autorizzata, uno stampato dagli stessi definito “volantino pubblicitario”, nel quale non era riportata la indicazione del direttore sanitario.<br />
Era stato, pertanto, elevato a carico del legale rappresentante della società e del direttore sanitario verbale di contravvenzione con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.<br />
L’anzidetto procedimento sanzionatorio, nel corso del quale la ricorrente aveva presentato scritti difensivi, si concludeva col provvedimento di archiviazione, ampiamente motivato, del Ministero della Salute datato 20 marzo 2006. Dal canto suo il sindaco, nella persona dell’assessore delegato, considerate le controdeduzioni prodotte dalla interessata alla comunicazione di avvio del procedimento come “non suscettibili di accoglimento”, disponeva la sospensione dell’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività sanitaria e la conseguente chiusura dell’ambulatorio per il periodo di sei mesi ai sensi del citato art. 5, comma quinto, della legge 175 del 1992. <br />
3. – Oltre al vizio di incompetenza, denunciato con il primo mezzo di censura, atteso che l’adozione dei provvedimenti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica rientra nelle funzioni esclusive dei dirigenti (art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267), l’atto impugnato pecca per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione e di istruttoria, nonché per errore dei presupposti, insufficienza dell’istruttoria e omessa valutazione di decisivi elementi di giudizio.<br />
L’Amministrazione, infatti, si è adeguata, senza proprie valutazioni, alla “formale proposta” dei militari, estranei al procedimento amministrativo che si è concluso con l’applicazione della sanzione della sospensione dell’autorizzazione e conseguente chiusura della struttura ambulatoriale.<br />
Invero, il rapporto del Carabinieri era solo l’occasione per avviare accertamenti istruttori che, ove pure avessero portato alla applicazione della misura in argomento, lo avrebbero dovuto fare sulla base di autonome valutazioni correttamente espresse in una motivazione comprensibile ed esauriente (T.R.G.A. del Trentino – Alto Adige, sede di Trento, 30 settembre 1994 n. 400).<br />
Il procedimento amministrativo, successione di atti necessari a formare il provvedimento finale disposti in ordine logico e cronologico tale che ogni atto precedente è presupposto per l’atto seguente, si articola in una pluralità di fasi, la prima delle quali (fase di iniziativa) comprende gli atti con funzione propulsiva, che hanno l’effetto di mettere in moto il procedimento.<br />
Si distinguono due tipi di iniziative del procedimento amministrativo.<br />
L’iniziativa è autonoma se è la stessa amministrazione competente alla emanazione del provvedimento finale che, nell’esercizio della propria attività istituzionale, dà impulso d’ufficio al procedimento quando ravvisa fatti e circostanze che giustificano o impongono l’avvio del medesimo.<br />
L’iniziativa è eteronoma se l’impulso deriva da un soggetto estraneo all’amministrazione deputata al procedimento, al quale l’ordinamento riconosce un interesse qualificato che prende corpo nella figura giuridica della potestà di ottenere da parte dell’amministrazione adita l’avvio del procedimento e la sua conclusione attraverso un provvedimento congruamente motivato.<br />
Il soggetto, al quale la normativa, che disciplina il singolo procedimento, attribuisce la legittimazione attraverso un proprio atto a imporre all’amministrazione competente il dovere di avviare il procedimento e, ai sensi dell’art. 2, comma primo, della legge 7 agosto 1990 n. 241, di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso dal contenuto discrezionale ovvero, in taluni casi, dal contenuto vincolato o addirittura predeterminato (atto dovuto), non è solo il privato cittadino, che incide sul comportamento della pubblica amministrazione attraverso istanze, denunce, ricorsi, ma anche un organo pubblico con richieste, proposte e provvedimenti simili.<br />
Anche questi ultimi atti propulsivi comportano l’obbligo per l’amministrazione, titolare del potere di amministrazione attiva nel settore specifico di propria competenza, di porre in essere gli ulteriori atti del procedimento e di pronunciarsi con l’atto conclusivo. <br />
Al di fuori dei casi sopra indicati (in altri termini: quando la normativa non subordina l’avvio del procedimento alla iniziativa di un soggetto privato ovvero di un organo pubblico), da un lato le richieste, proposte, così come le segnalazioni, i voti e atti simili di organi pubblici, dall’altro le istanze, denunce, così come gli esposti e atti simili di soggetti privati, non impongono affatto all’amministrazione destinataria alcun dovere di provvedere, costituendo la congerie di atti ora ricordati forme di utile collaborazione tra privati e pubblica amministrazione ovvero tra pubbliche amministrazioni ovvero ancora tra poteri dello Stato con l’obiettivo comune di tutelare al meglio l’interesse pubblico. <br />
Questo, peraltro, non comporta alcun obbligo in qualche modo sanzionato di dare avvio al procedimento amministrativo di propria competenza qualora, sulla base di autonome valutazioni, l’organo titolare del potere attivo non dovesse condividere la segnalazione ricevuta o non riscontrasse i presupposti o l’opportunità di provvedere.<br />
All’eventuale silenzio dell’Amministrazione nei casi di mancanza dell’obbligo di provvedere non si attaglia lo speciale procedimento regolato dall’art. 21 bis della Legge 6.12.1971 n. 1034. <br />
Nella fattispecie in esame, nessuna disposizione della legge 5 febbraio 1992 n. 175 subordina l’avvio del procedimento sanzionatorio, indicato nell’art. 5 della legge predetta, attribuito alla competenza dell’amministrazione comunale, ad atti di iniziativa di organi di polizia.<br />
Per queste ragioni i militari dell’Arma, ai quali pure incombe la cura dell’osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato, delle province e dei comuni secondo quanto dispone l’art. 1 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, nonché l’adempimento di compiti di polizia sanitaria (soprattutto per l’accertamento di fatti in violazione di norme di rilevanza penale), nella specie esercitati attraverso l’applicazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 201 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, come modificato dall’art. 93 del decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 507, che peraltro parte ricorrente ha contestato con esito ampiamente positivo, restano estranei al procedimento amministrativo in argomento.<br />
In altri termini, dove la rilevanza delle valutazioni effettuate dai N.A.S. è piena in materia penale e in quella depenalizzata (salvo differente apprezzamento degli organi deputati all’esame delle contestazioni promosse dai soggetti incisi), queste valgono come mere segnalazioni nei procedimenti amministrativi non subordinati a iniziative degli organi di polizia giudiziaria.<br />
Pertanto, ad esclusione del vincolo che deriva all’amministrazione comunale dall’accertamento dei fatti effettuato da agenti della sicurezza pubblica con forza di fede privilegiata (nel caso di specie è incontestabile che sia pervenuto ai N.A.S. un volantino spedito in forma anonima, come non è contestato che nella sala di attesa dell’ambulatorio siano stati rinvenuti altri volantini), l’amministrazione non può esimersi dalla valutazione in piena indipendenza dei presupposti di fatto e di diritto a sostegno della eventuale decisione di avviare il procedimento di propria esclusiva competenza.<br />
Discende, invece, da valutazione soggettiva, non da accertamento dei fatti, sia la natura di “volantino pubblicitario” sia l’elemento della diffusione al pubblico del  volantino stesso, presupposto dell’azione pubblicitaria, come verrà di seguito spiegato. Sono queste valutazioni alle quali l’amministrazione non poteva sottrarsi nell’esercizio dei poteri che le sono conferiti.<br />
Appare, pertanto, evidente che il “si chiede ai sensi della vigente normativa l’applicazione dell’art. 5, comma quinto, della legge 5 febbraio 1992 n. 175”, sicuramente da intendere come utile segnalazione da parte di un organo altamente qualificato nell’adempimento di un proprio dovere istituzionale (art. 1 R.D. 18 giugno 1931 n. 773), non comprendeva alcun obbligo per l’amministrazione di avviare il procedimento proprio per l’estraneità dell’iniziativa assunta dall’organo di polizia al procedimento di spettanza dell’amministrazione comunale. <br />
Confermano l’assenza della benché minima valutazione degli elementi di fatto e di diritto afferenti alla fattispecie in esame, tanto è manifesta l’adesione acritica e incondizionata alla valutazione effettuata dai militari nel differente procedimento sanzionatorio di loro spettanza, le ampie e puntuali motivazioni del provvedimento di archiviazione di quest’ultimo procedimento,  adottato dal Ministero della salute in data 20 marzo 2006 a seguito di accurato (e doveroso) esame dello scritto difensivo presentato dal difensore della ricorrente, con il quale si prospettava la reale natura dello stampato incriminato, da intendersi come volantino contenente mere informazioni (soprattutto per quando riguarda la ubicazione dei due ambulatori della società ricorrente: uno in Via Tuscolana 751, l’altro in Via Nazionale 73) rivolte alla clientela senza il benché minimo intento pubblicitario: un semplice “biglietto da visita”.<br />
Se avesse svolto le valutazioni di propria competenza sui fatti accertati dai militari con più attenzione e rispetto per le precise, chiare ed elementari spiegazioni fornite dalla ricorrente nell’illusorio convincimento di essere stata seriamente invitata a partecipare al procedimento e a fornire utili elementi nell’intento di assicurare al meglio la cura dell’interesse pubblico, la stessa amministrazione comunale avrebbe potuto agevolmente concludere in modo conforme alle puntuali e corrette considerazioni svolte dal Ministero della salute.<br />
Quando detto è utile occasione per rilevare da questo osservatorio privilegiato che l’amministrazione capitolina, con riferimento agli scritti difensivi fatti pervenire a seguito di avviso di avvio del procedimento e alla risposta fornita, è solita trincerarsi dietro poco commendevoli espressioni stereotipe (“le considerazioni prodotte non sono suscettibili di accoglimento”), in tal modo mostrando una usuale indifferenza ai precetti della partecipazione al procedimento sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241: istituto creato nell’interesse precipuo della pubblica amministrazione perché sia assicurata l’adozione di provvedimenti con piena cognizione di causa, più che del cittadino al quale l’ordinamento offre sufficienti ed efficaci strumenti di tutela.<br />
Si riprende il discorso delle considerazioni svolte dal  Ministero della salute per rimarcare come quest’ultimo ha bene messo in rilievo l’equivoco in cui è caduta la valutazione dei militari dell’Arma, atteso che nel caso di specie i volantini in argomento contenevano mere informazioni limitate agli utenti e in nessun caso si è verificata l’ipotesi della loro diffusione al pubblico in modo indistinto ovvero propagandistico: ipotesi, quest’ultima che integra gli estremi necessari all’applicazione dell’art. 201 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e dell’art. 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 175.   <br />
E invero, nessun volantino è stato diffuso in pubblico (imbucato in cassette postali, affisso sui muri, deposto sotto il tergicristallo delle auto, stampato sui giornali) e l’unico volantino uscito dall’ambulatorio è giunto nelle mani dei Carabinieri con l’antiquato mezzo della spedizione anonima. Gli strumenti raffinati di investigazione di cui dispongono gli organi di polizia non sopportano più l’obsoleto strumento della delazione.<br />
Inoltre il contenuto dello stampato non lascia dubbi sulla natura di uso esclusivo interno, privo di qualsivoglia contenuto propagandistico, come avrebbe potuto concludere anche l’amministrazione intimata.<br />
Inoltre, manca nella specie il presupposto stesso del contenuto pubblicitario.<br />
E invero, il messaggio pubblicitario è rivolto ad acquisire nuovi clienti, ad ampliare la base di utenza e ha il precipuo fine di attirare l’attenzione sulle qualità di un prodotto industriale o artigianale ovvero sulla utilità di avvalesi di un determinato servizio (TAR del Lazio, Sezione II, 2 febbraio 1987 n. 164).<br />
E’ l’economia di libero mercato che crea il bisogno di pubblicità, atteso che la concorrenza delle altre imprese, che offrono un analogo o lo stesso bene, impone di differenziare sempre più i prodotti giungendo a fare ritenere diversi quelli che sono beni o servizi spesso identici, come accadeva una volta nel pubblicizzare i carburanti per autotrazione (“la potente benzina italiana”) nella realtà commercializzati da aziende differenti, ma tutti provenienti dalle medesime raffinerie. (TAR del Lazio, Sez. I bis, 18 maggio 1991 n. 673).<br />
I mezzi di pubblicità costituiscono strategie commerciali che, mediante ricorso a una serie più o meno automatica di rinvii, esterni o interni al testo pubblicitario, attivano l’interesse, la curiosità, il convincimento del consumatore di avere trovato il prodotto migliore e più conveniente (TAR del Lazio, Sez. II, 7 marzo 1988 n. 390), ovvero incidono sulla sua libertà di scelta, che può essere condizionata da messaggi che esaltano le qualità uniche, inconfondibili e insostituibili di un prodotto (“lava più bianco che non si può”) e che costituiscono strumenti di persuasione che intendono provocare nel destinatario una serie di effetti psicologici che ne modificano il gusto, gli suscitano nuovi bisogni, lo inducono a preferire il prodotto richiamato ad altri similari (con l’unico limite imposto dalla nostra legislazione che non è ammessa la denigrazione del prodotto della concorrenza).<br />
L’ordinamento, a buona ragione, interviene a frenare o a vietare manifestazioni di pubblicità su servizi, prodotti o beni che non si prestano a una libera e incontrollata diffusione. Così è per il divieto di pubblicità di qualsiasi prodotto da fumo (legge 22 febbraio 1983 n. 52) e di prodotti farmaceutici (art. 31, comma terzo, della legge 833 del 1978).<br />
In particolare è intuitivo il motivo del divieto di pubblicizzare senza accorgimenti l’esercizio di professioni sanitarie attesa la necessità di assicurare tutela dell’utente contro le derivanti suggestioni di ciarlatani e fattucchiere in un campo così delicato quale è la salute, nel quale la stessa condizione di malato (sia pure in taluni casi immaginario) pone il potenziale cliente in situazione psicologica di estrema debolezza, alimentando la sua propensione a subire una spesa (talvolta considerevole) nel convincimento di potere guarire.<br />
Ancora più necessaria è la tutela contro la vendita di mere illusioni, come può accadere in certi programmi televisivi diffusi nella disattenzione di organi pubblici preposti alla salvaguardia della fede pubblica e sottoposti alla magistratura a opera di meritorie iniziative giornalistiche.<br />
Dopo quanto detto, resta agevole la conclusione che nel caso di specie manca del tutto il carattere di messaggio pubblicitario che si è ritenuto di scoprire nel contenuto del volantino. <br />
Quello che, inoltre, lascia perplessi è la circostanza che gli accertatori, lontani dal cogliere la macroscopica illiceità del comportamento della ricorrente, che nel luglio del 2005 operava in mancanza di autorizzazione, ottenuta solo nel mese di dicembre 2005, sono stati attirati da un volantino che, all’evidenza, non avrebbe potuto mai essere confuso con un messaggio pubblicitario, come accertato ed esaurientemente dimostrato dal Ministero della Salute nel proprio provvedimento decisorio, che il collegio pienamente condivide.<br />
4. Per le ragioni innanzi esposte, il ricorso in epigrafe deve essere accolto, e, per l’effetto, annullato il provvedimento in questa sede censurato.<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicate in dispositivo.       <br />
<b></p>
<p align=center>
P. Q. M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione II ter –<b>accoglie</b> il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, <b>annulla</b> gli atti impugnati.<br />
<b>Condanna</b> l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali, che comprensive di diritti e onorari, liquida in €. 5.000/00 (cinquemila/00), oltre a I.V.A. e contributi dovuti. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa. </p>
<p>Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione II ter &#8211; nella Camera di Consiglio del 24 aprile 2006 con l’intervento dei signori magistrati indicati in epigrafe.</p>
<p>Consigliere Roberto SCOGNAMIGLIO          Presidente, Est.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2006 n.2533</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-26-6-2006-n-2533/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jun 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-26-6-2006-n-2533/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-26-6-2006-n-2533/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2006 n.2533</a></p>
<p>Giancarlo Giambartolomei – Presidente, Francesco Bellomo – Estensore. Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente (avv. G. Clemente) c. Comune di S. Paolo di Civitate (n.c.). sull&#8217;impossibilità di applicare la nuova disciplina sul diritto di accesso ambientale per ottenere l&#8217;ostensibilità di atti concernenti la manutenzione dei canili e il fenomeno del</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-26-6-2006-n-2533/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2006 n.2533</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giancarlo Giambartolomei – Presidente, Francesco Bellomo – Estensore. <br /> Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente (avv. G. Clemente) c.  Comune di S. Paolo di Civitate (n.c.).</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;impossibilità di applicare la nuova disciplina sul diritto di accesso ambientale per ottenere l&#8217;ostensibilità di atti concernenti la manutenzione dei canili e il fenomeno del randagismo</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione – Accesso ai documenti amministrativi – Atti concernenti la manutenzione dei canili e il fenomeno del randagismo – Accesso ambientale ex d.lg. n.195 del 2005 – Non viene in rilievo.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel caso in cui oggetto dell’istanza di accesso sia la documentazione afferente la manutenzione dei canili e il fenomeno del randagismo non viene in rilievo l&#8217;ipotesi dell&#8217;azione popolare in materia di accesso ambientale di cui al d.lg. 19 agosto 2005 n.195, perché tali atti non possono ricondursi alla nozione di informazione ambientale, salvo a volerne accogliere un&#8217;accezione così lata da ricomprendere qualsiasi dato inerente l&#8217;ecosistema circostante, indipendentemente dalla sua inerenza ai valori che l&#8217;ordinamento imputa all&#8217;ambiente come bene giuridico distinto dalle sue componenti materiali, ai quali certo non può riferirsi il fenomeno del randagismo, che piuttosto incide sulla tutela dell&#8217;igiene e della salute pubblica in senso lato e sulla difesa degli animali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’impossibilità di applicare la nuova disciplina sul diritto di accesso ambientale per ottenere l’ostensibilità di atti concernenti la manutenzione dei canili e il fenomeno del randagismo</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Nr. 2533/2006 Reg. Sent.<br />
Nr. 882/06 Reg. Ric.</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />
Sede di Bari &#8211; Sezione Seconda</b></p>
<p>nelle persone dei magistrati: GIANCARLO GIAMBARTOLOMEI  PRESIDENTE;DORIS DURANTE	 COMPONENTE; FRANCESCO BELLOMO 	 COMPONENTE – relatore																																																																																											</p>
<p>all&#8217;esito dell&#8217;udienza camerale del 08.06.2006<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso n. 882/06 proposto da<br />
<b>Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente</b>, rappresentata e difeso dall&#8217;avv. Giovanni Clemente</p>
<p align=center>C O N T R O</p>
<p>&#8211;	il <b>Comune di S. Paolo di Civitate</b>, non costituito																																																																																												</p>
<p>per l&#8217;accertamento <br />
&#8211;	del diritto di accesso alla documentazione richiesta al Comune di Lesina in data 16.02.06, pervenuta il 17.02.06<br />	<br />
per la condanna<br />
&#8211;	del Comune di Lesina a rilasciare i documenti oggetto dell&#8217;istanza di accesso in data 16.02.06, pervenuta il 17.02.06																																																																																												</p>
<p>Visto il ricorso ed allegati<br />
Visti i documenti prodotti<br />
Visti tutti gli altri atti di causa<br />
Viste le memorie delle parti<br />
Relatore all&#8217;udienza di discussione il giudice Francesco Bellomo <br />
Ritenuto quanto segue</p>
<p align=center><b>Fatto e diritto</b></p>
<p>1. Con ricorso notificato il 18.04.06 al Comune di Lesina, depositato il 15.05.06, l&#8217;Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente domandava:<br />
&#8211;	del diritto di accesso alla documentazione richiesta al Comune di Lesina in data 16.02.06, pervenuta il 17.02.06<br />	<br />
&#8211;	del Comune di Lesina a rilasciare i documenti oggetto dell&#8217;istanza di accesso in data 16.02.06, pervenuta il 17.02.06.<br />	<br />
A fondamento del ricorso, premesso che sull&#8217;istanza di accesso si era formato il silenzio-rigetto ex art. 25 L. 241/90, deduceva l&#8217;ammissibilità dell&#8217;azione popolare in materia di accesso ambientale di cui al Dlgs. 195/05, nonchè un interesse personale all&#8217;acquisizione di documentazione relativa al fenomeno del randagismo ed alle relative misure adottate dal Comune.<br />
Con memoria depositata in limine il ricorrente insisteva per l&#8217;accoglimento della domanda.<br />
La causa passava in decisione alla pubblica udienza dell&#8217;8 giugno 2006.</p>
<p>2. Il Collegio rileva il difetto di legittimazione ad agire.<br />
L&#8217;ipotesi dell&#8217;azione popolare in materia di accesso ambientale di cui al Dlgs. 195/05 non viene qui in rilievo, poichè oggetto di accesso è la documentazione afferente la manutenzione dei canili e il fenomeno del randagismo.<br />
Tali atti non possono ricondursi alla nozione di informazione ambientale, salvo a volerne accogliere un&#8217;accezione così lata da ricomprendere qualsiasi dato inerente l&#8217;ecosistema circostante, indipendentemente dalla sua inerenza ai valori che l&#8217;ordinamento imputa all&#8217;ambiente come bene giuridico distinto dalle sue componenti materiali, ai quali certo non può riferirsi il fenomeno del randagismo, che piuttosto incide sulla tutela dell&#8217;igiene e della salute pubblica in senso lato e sulla difesa degli animali.<br />
Tale estraneità alla materia di cui al Dlgs. 195/05 va ribadita anche sotto il diverso profilo concernente lo stato della salute e della sicurezza umana, oggetto della previsione dell&#8217;art. 2 lett. a) punto 6 del decreto legislativo, da intendersi con riguardo alle interrelazioni tra la salubrità dell&#8217;ambiente e il benessere e l&#8217;integrità psico-fisica dell&#8217;uomo.<br />
Il raccordo tra randagismo, tutela della salute umana, ambiente è frutto di un&#8217;opera che, non esplicitamente prevista dal legislatore, l&#8217;interprete non è autorizzato a compiere, se non a patto di una palese forzatura della logica dei significati.<br />
E&#8217; chiaro, infatti, che adoperando opportune chiavi combinatorie e formule associative teoricamente tutto può essere messo in relazione, ma l&#8217;ordinamento giuridico funziona selettivamente.<br />
L&#8217;equazione prevenzione del randagismo &#8211; tutela della salute umana &#8211; tutela dell&#8217;ambiente non trova riscontro nel sistema, nè la legge 281/91 può essere posta a fondamento della comparazione, poichè il significato dei due testi legislativi è alquanto diverso.<br />
Il ricorso è inammissibile.<br />
Nulla per spese, non essendovi stata costituzione dell’Amministrazione.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari &#8211; Seconda Sezione, pronunciando sul ricorso proposto come in epigrafe lo dichiara inammissibile.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari, nella camera di consiglio dell&#8217;8 giugno 2006, con l&#8217;intervento dei magistrati: Giancarlo Giambartolomei (pres.) &#8211; Doris Durante &#8211; Francesco Bellomo (est.)<br />
Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria il 26 giugno 2006<br />
(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-26-6-2006-n-2533/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2006 n.2533</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2006 n.1899</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-26-6-2006-n-1899/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jun 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-26-6-2006-n-1899/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2006 n.1899</a></p>
<p>Pres. Lorenzo Stevanato &#8211; Rel. Italo Franco sulla revoca della concessione di un bene del patrimonio indisponibile da parte dell&#8217;ente pubblico Contratti della pubblica amministrazione – Attestazione SOA – Disciplina comunitaria – Non richiede la qualità di imprenditore – Richiede la qualità di operatore commerciale. Contratti della pubblica amministrazione –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-26-6-2006-n-1899/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2006 n.1899</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-26-6-2006-n-1899/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2006 n.1899</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lorenzo Stevanato &#8211; Rel. Italo Franco</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla revoca della concessione di un bene del patrimonio indisponibile da parte dell&#8217;ente pubblico</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – Attestazione SOA – Disciplina comunitaria – Non richiede la qualità di imprenditore – Richiede la qualità di operatore commerciale.</p>
<p>Contratti della pubblica amministrazione – Attestazione SOA – Contrasto tra normativa interna e comunitaria – Disapplicazione della normativa interna – Attestazione SOA a favore di una società semplice.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Le fonti comunitarie in materia di appalti pubblici non richiedono, per i soggetti aspiranti a partecipare alle gare per l’affidamento di appalti pubblici, la qualità di impresa o di imprenditore commerciale. Esse richiedono, quale requisito necessario per stipulare un contratto di appalto pubblico, la qualità di “operatore economico”, nozione più generica ed estesa del concetto di imprenditore, certamente inclusiva anche dei soggetti che operano, svolgendo attività economica, con la veste di società semplici. Diversamente, la normativa interna di recepimento della direttiva “unica” 2004/18/CE in materia di appalti di lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163), se è vero che parla a sua volta di “operatore economico” (art. 3, comma 6), è anche vero che continua a fare riferimento alla nozione di “società commerciale” (art. 34.1).<br />
Il rilevato contrasto fra la normativa interna e quella comunitaria va risolto disapplicando le norme e gli atti interni che si pongono in contrasto con le direttive comunitarie e conseguentemente va annullata la delibera con la quale l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici aveva invitato la società di attestazione SOA a revocare l’attestazione fatta a favore di una società semplice, potendosi riconoscere a questa il titolo di “operatore economico”.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto,<br />
prima Sezione
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>con l’intervento dei magistrati:<br />
Lorenzo Stevanato		Presidente f.f.<br />	<br />
Italo Franco			Consigliere, relatore<br />	<br />
Fulvio Rocco			Consigliere<br />	<br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p><B><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<BR><br />
</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>sul ricorso n. 2147/2005, proposto da <br />
<b>Vivai Piante azienda agricola s.s.</b> di Benetazzo Nievo e Borgato Valentina, rappresentata e difesa dagli avv. Domenico Iaria, Ivan Marrone e Franco Zambelli, con domicilio presso quest’ultimo, in Venezia- Mestre, via Cavallotti, n. 22, come da come da procura a.l. a margine del ricorso </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; la <b>Bentlley SOA S.p.A.</b> in persona del rappresentante legale in carica, non costituitasi in giudizio;<br />
&#8211; l’<b>Autorità di vigilanza sui lavori pubblici</b>, in persona del presidente e rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege nella sede di Piazza S. Marco n. 63,<br
<br />
per l’annullamento<br />
a) del provvedimento di revoca dell’attestato SOA n. 1661/1535/00, comunicata con nota dell’8.7.2005;<br />
b) della presupposta delibera dell’Autorità di vigilanza sui L.P. adottata nella seduta del 26.5.2005 e della relativa nota di comunicazione, prot. n. 26761 del 5.7.2005;<br />
c) di tutti gli atti presupposti, fra cui la nota prot. 8822 del 4.3.2005 con la quale l’Autorità invitava la SOA Bentley a ritirare l’attestazione, il parere della commissione di esperti del 16.3.2005 e il comunicato n. 42 del 24.11.2004 della stessa Autorità, concernente il divieto di qualificare le società semplici.</p>
<p>    Visto il ricorso, notificato il 17.10.2005 e depositato presso la segreteria il  18.10.2005, con i relativi allegati;<br />
    visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, depositato il 9.11.2005;<br />
     viste le memorie prodotte dalle parti costituite a sostegno delle rispettive difese;<br />
    visti gli atti tutti della causa;<br />
    uditi, alla pubblica udienza del 25 maggio 2006, relatore il Consigliere Italo Franco, l’avv. Brigante in sostituzione dell’avv. Iaria per la parte ricorrente e l’avv. dello Stato Cerillo per la P.A. resistente.<br />
    Ritenuto in fatto e considerato e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
La società semplice Vivai Piante Azienda Agricola Erica esercita attività agricola nel settore del florovivaismo, gestione di lavori di giardinaggio e vendita di articoli connessi, impianto e cura, sistemazione delle piante e del terreno, anche con lavori di difesa e di sistemazione idraulica, agraria e forestale, ecc., ed è iscritta al registro delle imprese- sezione società semplici  di Venezia. Dopo avere acquisito, in data 14.10.2004, il ramo di azienda di altra impresa agricola esercente lavori di costruzione, manutenzione, ristrutturazione di opere e lavori necessari per la difesa del territorio, ecc., comprese tutte le opere e i lavori necessari per attività botaniche e zoologiche, costruzione, montaggio e manutenzione di impianti non tecnologici necessari per consentire, tra l’altro, realizzazione e manutenzione del verde urbano (come, ad es., campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato), la stessa otteneva l’attestazione SOA (rilasciata dalla SOA Bentley S.p.A. con certificato n. 1661/35/00 del 9.2.2005) in relazione alle categorie OG13 e OS24 (classifica II), cui sono correlabili detti lavori.<br />
Ma l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, con nota del 4.3.2005, -richiamate le indicazioni del suo comunicato n. 42 del 24.11.2004, diretto a tutte le SOA, dove si afferma che non può essere rilasciato l’attestato di qualificazione alle società semplici, poiché l’art. 10 della legge n. 109/2004 limita alle società commerciali la partecipazione alle gare di appalto- dopo essersi espressa in conformità nella seduta del 26.5.2005, invitava, con nota del 5.7.2005, la SOA Bentley a ritirare detta attestazione. Questa si adeguava, comunicando l’avvenuto ritiro dell’attestazione all’interessata con nota dell’8.7.2005.<br />
Conto siffatte determinazioni insorge l’interessata con il ricorso in epigrafe. Si deduce, con unico e articolato motivo, violazione e/o erronea applicazione dell’art. 10 della legge 11.2.94 n. 109, dell’art. 3 del DPR n. 34/2000, dell’art. 2251 c.c., alla luce della direttiva 93/37/CEE; violazione e/o falsa applicazione della direttiva del Consiglio CEE del 14.6.93 n. 37.<br />
Si sostiene che la natura di impresa agricola non preclude la possibilità di assumere appalti pubblici, con riguardo specialmente a talune categorie di lavori – che riguardano l’attività propria delle imprese agricole, ex art. 2135, comma 3 del c.c.- come l’ingegneria naturalistica e il verde urbano, riconducibili alle categorie OG13 e OS24 del DPR n. 34/2000, per le quali la ricorrente aveva conseguito l’attestazione.<br />
Ciò premesso, si afferma che la questione attiene alla possibilità, per le società semplici, di effettuare lavori pubblici, il che viene escluso dall’Autorità di vigilanza sui L.P. nel comunicato n. 42, sul rilievo che ciò non sarebbe consentito dalla normativa sui lavori pubblici, segnatamente dall’art. 10 del della legge n. 109 del 1994, che, tra i soggetti ammessi alle gare, inserisce le società commerciali, ma non pure quelle semplici. Tale norma non può essere interpretata in senso difforme dal diritto comunitario sugli appalti di lavori pubblici, che non opera alcuna discriminazione tra i soggetti ammessi alle gare, poiché consente la partecipazione alle procedure di affidamento di tutti i soggetti, indipendentemente dalla loro veste giuridica (cfr. direttive n. 93/37/CEE e 2004/18/CE), facendo riferimento unicamente alla qualità di imprenditore, e vietando la discriminazione tra imprenditori. Così, la giurisprudenza comunitaria ha chiarito che la nozione di impresa abbraccia qualsiasi attività economica. Ora, è fuori dubbio che la società semplice svolga attività economica.<br />
Conclude la ricorrente chiedendo che la normativa nazionale venga interpretata nel senso che le società semplici possano partecipare alle gare (come argomentatamente si sostiene, essendo l’interpretazione data dall’Autorità meramente letterale, che si scontra con argomenti logico-sistematici), oppure, in alternativa, che vengano disapplicate le norme nazionali contrastanti con la normativa comunitaria. <br />
Si è costituita l’Autorità L.P. instando per il rigetto del gravame, difendendo con ampie argomentazioni la tesi interpretativa in discussione (in particolare circa l’assunta diversità tra impresa commerciale e impresa agricola).<br />
Sono seguite memorie conclusive delle parti in causa, nelle quali ciascuna ribadisce e sviluppa ulteriormente le tesi sostenute, con articolate argomentazioni, sostenendosi, dalla P.A. resistente, che solo in via derogatoria specifiche norme di legge autorizzano la partecipazione alle gare di appalto, laddove parte ricorrente sviluppa l’argomento del primato del diritto comunitario su quello nazionale.<br />
Non si è costituita la società di attestazione SOA.<br />
All’udienza i difensori comparsi hanno ribadito le rispettive conclusioni, chiedendo che la causa fosse introitata per la decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>D I R I T T O</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p></b>1- Preliminarmente, occorre prendere in considerazione, brevemente, l’eccezione di inammissibilità del gravame -perché lo stesso è stato notificato direttamente all’Amministrazione (Autorità di vigilanza sui L.P.) e non presso l’Avvocatura dello Stato- sollevata dalla P.A. resistente nella memoria di costituzione. La stessa Avvocatura, peraltro, ha precisato di volere svolgere ugualmente le proprie difese, in considerazione del rilievo di principio rivestito dalle questioni sottoposte a giudizio.<br />
Ciò significa che la costituzione in giudizio è avvenuta al fine di contrastare le tesi avversarie, accettando il contraddittorio. Dunque, pur prescindendo dall’effetto sanante della costituzione in giudizio, sul piano generale, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., invocato <i>ex adverso</i>, si può ritenere che, nel caso di specie, l’effetto sanante sia dovuto alla stessa volontà  della controparte. Si può, dunque, rigettata l’eccezione, procedere nell’esame della causa nel merito.<br />
2- Ancora in via preliminare, si osserva –ma ciò si evince chiaramente dagli atti- che la società di attestazione SOA, che prima aveva rilasciato l’attestato di qualificazione della ricorrente e poi, su invito dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici (d’ora in avanti: Autorità), l’ha “revocata”, in ottemperanza all’invito, è solo formalmente la controparte della ricorrente. Infatti, la determinazione di ritiro dell’attestazione è avvenuta in considerazione, e sul presupposto, della posizione assunta al riguardo dall’Autorità e, segnatamente, dell’invito rivoltole dalla medesima autorità in tal senso. La vera controparte, insomma, è l’Autorità, che non a caso difende con impegno la posizione assunta con il comunicato n. 42 del 24.11.2004 su un tema di carattere generale, e, per quanto riguarda specificamente l’odierna ricorrente, con la determinazione assunta nella seduta del 26.5.2005 (determinazioni tradottesi, poi, nel ritiro della certificazione, di cui è causa) da parte della SOA, da guardare alla stregua di un soggetto controinteressato.<br />
3- Entrando nel merito della controversia, si premette che l’odierna ricorrente, impresa agricola costituta come società semplice, aveva ottenuto la qualificazione in correlazione ai lavori indicati sub categorie OG13 e OS24 di cui all’allegato A al DPR  25.1.2000 n. 34 (regolamento sulla qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici ai sensi dell’art. 8 della legge n. 109 del 1994). Dunque, essa svolge -e ciò è pacifico in causa, poiché non viene contestato <i>ex adverso</i>&#8211; i lavori di cui a tali due categorie, che conviene riportare integralmente:<br />
“OG 13: Opere di ingegneria naturalistica <br />
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o lavori puntuali, e di opere o di lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio ed al ripristino della compatibilità fra «sviluppo sostenibile» ed ecosistema, comprese tutte le opere ed i lavori necessari per attività botaniche e zoologiche. <br />
Comprende in via esemplificativa i processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico, la conservazione ed il recupero del suolo utilizzato per cave e torbiere e dei bacini idrografici, l&#8217;eliminazione del dissesto idrogeologico per mezzo di piantumazione, le opere necessarie per la stabilità dei pendii, la riforestazione, i lavori di sistemazione agraria e le opere per la rivegetazione di scarpate stradali, ferroviarie, cave e discariche. <br />
OS 24: Verde e arredo urbano <br />
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano. <br />
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni”. <br />
Le ragioni che hanno indotto l’Autorità a provocare il ritiro della certificazione SOA sono squisitamente giuridiche e si evincono dal comunicato n. 42 del 24.11.2004, emesso in risposta a quesiti posti da talune SOA, comunicato che pure è stato impugnato, come unica ragione determinatrice della “revoca”. Per l’Autorità, le società semplici, che sono “costituite per svolgere attività non commerciale, per lo più agricola, o professionale ovvero economica occasionale”, sono escluse dalla possibilità di essere qualificate e attestate ai fini della partecipazione alle gare per l’affidamento di appalti di lavori pubblici, poiché l’art. 10 della legge 11.2.1994 n. 109 indica esclusivamente le società commerciali.<br />
Insomma, la ragione esclusiva della menzionata esclusione risiede nel fatto che l’odierna ricorrente è società semplice, laddove il fatto di essere, al contempo, impresa agricola non appare come la ragione determinante di ciò (se non, forse, in via indiretta): la natura di impresa rappresenta, qui, solo un collegamento con la questione principale (per il fatto che, tra le attività tipiche della società semplice, rientra anche l’attività agricola) ma, nel ragionamento dell’Autorità, non si pone come ostativa in sé della partecipazione alle gare <i>de quibus</i>. (Incidentalmente, si osserva che il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, approvato con D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, mentre, all’art. 34, nell’individuare i soggetti che possono partecipare alle gare di appalto, ripete tal quale l’espressione “società commerciali”, all’art. 3.6, nel definire gli appalti pubblici, parla di “contratti a titolo oneroso, stipulati tra una stazione appaltante… e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori…”. Su ciò, <i>infra</i>).<br />
Ora, la ricorrente si ingegna a dimostrare l’erroneità della posizione assunta da essa Autorità, se non altro per il fatto che, rettamente interpretando (con un’opera ermeneutica di tipo sistematico e coordinato, specialmente in rapporto alle fonti giuridiche comunitarie) l’art. 10 della legge n. 109 del 1994, si giunge alla conclusione di un’interpretazione estensiva, e non meramente letterale. Invero, lo stesso art. 10, comma 1 ammette le imprese individuali, anche artigiane). Ma, soprattutto, sostiene che una siffatta interpretazione si pone in contrasto con le fonti comunitarie, segnatamente la direttiva sui lavori pubblici 93/37/CEE e la direttiva “unica” 2004/18/CE, che l’ha sostituita.<br />
La difesa dell’Autorità si impegna nella dimostrazione opposta, a sostegno della posizione assunta con il richiamato comunicato 42 (e con gli atti successivi, coerenti e conseguenziali rispetto al primo).<br />
Il Collegio ritiene che, ai fini della risoluzione della controversia, occorra esaminare le fonti comunitarie. Al riguardo, va ricordato innanzi tutto l’art. 1 della direttiva del Consiglio sui lavori pubblici 93/37/CEE del 14.6.93, dove si definiscono gli appalti pubblici (di lavori) come “contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditorie e un’amministrazione aggiudicatrice… aventi per oggetto l’esecuzione…”. Di contenuto analogo è la definizione di “appalti pubblici” che fornisce la direttiva unificata in tema di appalti di lavori, servizi e forniture n. 2004/18/CE: l’art. 1 definisce gli appalti pubblici come “contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici… aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi”.<br />
4- Come si vede, è fuori dubbio che le fonti comunitarie in materia di appalti pubblici non richiedono, in capo ai soggetti aspiranti a partecipare alle gare per l’affidamento di appalti pubblici (non solo di lavori) la qualità di impresa (o imprenditore) commerciale, ciò che è un portato esclusivo del nostro ordinamento. La pragmaticità o flessibilità delle norme europee (che non si pongono, a quanto pare, scrupoli di corretta costruzione teorica degli istituti da esse regolati), del resto, è comprovata –per quanto concerne la materia degli appalti pubblici- anche sotto altri profili: così accade che il prestatore di servizi non debba necessariamente, per dette fonti comunitarie, possedere un’organizzazione di impresa, requisito, invece, imprescindibile per il nostro codice civile (art. 1655 c.c.). allo stesso modo, le forniture di prodotti si fanno rientrare nel contratto di appalto, cosa che nel nostro ordinamento, prima dell’impatto con il diritto comunitario, non sembrava certamente corretto, non fosse altro perché il codice disciplina il contratto di fornitura. <i>Et coetera</i>.<br />
Le fonti comunitarie richiedono, come requisito necessario per stipulare un contratto di appalto pubblico, la qualità, dapprima, di imprenditore, e, con la direttiva più recente, di “operatore economico”, nozione ancora più generica ed estesa del concetto di imprenditorie, certamente inclusiva anche dei soggetti che operano, svolgendo attività economica, con la veste di società semplici. Al fine di realizzare un mercato concorrenziale nel settore degli  appalti pubblici, insomma, non si pongono veti o preclusioni (non richiedendosi la natura di imprenditore o “impresa commerciale” per stipulare i relativi appalti e, prima ancora, per partecipare alle gare a evidenza pubblica).<br />
D’altra parte, come si è riferito più addietro, la normativa interna di recepimento della direttiva “unica” 2004/18/CE in materia di appalti di lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 12 aprile 206 n. 163) parla a sua volta di “operatore economico” (art. 3, comma 6), anche se, più avanti (art. 34.1) fa tuttora riferimento, come già rilevato, alla nozione di “società commerciale”.<br />
5- <i>Rebus sic stantibus</i>, sembra evidente il contrasto della normativa interna con quella comunitaria, contrasto che non sembra superato nemmeno dal recentissimo “codice dei contratti pubblici” appena citato, il quale reca, come si è visto, definizioni contrastanti. Che la stessa sia interpretabile in senso “evolutivo” (in maniera da adeguare dette norme al contesto comunitario), se potrebbe sembrare in astratto possibile, specialmente sulla base del disposto dell’art. 3 del D.Lgs. n. 163/2006, non sembra soluzione accettabile, dal momento che, sia le norme del codice civile, sia quelle dello stesso “codice dei contratti pubblici” (art. 34) –e, prima, della legge n. 109/94 (art. 10)- rimangono tuttora ancorati alla nozione di impresa o società commerciale quale requisito imprescindibile per la partecipazione alle gare e la stipulazione di contratti di appalto.<br />
Né sembra al Collegio opportuno rimettere la questione alla Corte di giustizia con un rinvio per interpretazione, onde chiedere alla CG di pronunciarsi sul punto se la richiamata normativa italiana debba ritenersi in contrasto con la normativa comunitaria, dal momento che, come detto poco addietro, tale contrasto è certamente ravvisabile.<br />
D’altronde, troppo stratificate e interiorizzate nel sistema ordinamentale sembrano le norme del nostro ordinamento che distinguono nettamente tra impresa (e società) commerciale e non commerciale, in particolare tra impresa commerciale e impresa agricola, come pure tra società semplice e gli altri tipi di società. Sottoporre ora alla CG la questione della conformità, o meno, di una parte consistente del nostro ordinamento in materia di società, sembra in qualche modo prematuro, e, in fondo, spropositato rispetto all’entità della materia del contendere nel caso in esame. La controversia, ad avviso del Collegio, va risolta a favore della ricorrente disapplicando le norme e gli atti interni che si pongono  in contrasto con le direttive comunitarie.<br />
Nella fattispecie, come si è ricordato all’inizio, pacificamente la società ricorrente svolge le attività correlate alle categorie OG13 e OS24. Pacificamente, inoltre, alla stessa può essere riconosciuto il titolo di “operatore economico”, nozione certamente più estesa di “società commerciale”. Se ciò è vero, disapplicando nei suoi confronti tanto l’art. 10, comma 1 lettera a) della legge n. 109/94, quanto  l’art. 34, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 163/200, e disapplicando, altresì, al caso di specie il comunicato n. 42 del 24.11.2004 dell’Autorità- norme e comunicato, al più assimilabile ad un atto amministrativo generale, che si pongono in contrasto con le menzionate direttive comunitarie, va annullato l’impugnato provvedimento di “revoca” dell’attestazione SOA con la delibera sub b) dell’epigrafe e la presupposta nota dell’Autorità, recante l’invito a ritirare l’attestazione con consequenziale ripristino della situazione <i>qua ante</i>, vale a dire dell’attestazione medesima e della connessa possibilità di partecipare alle gare per appalti di lavori di cui alle categorie OG13 e OS24.<br />
In conclusione, il ricorso va accolto, nei termini appena specificati. Per l’effetto, sono annullati il provvedimento di ritiro dell’attestazione SOA e la delibera dell’Autorità del 26.5.2005, mentre va disapplicato –insieme con le norme di legge richiamate- il comunicato dell’Autorità impugnato sub c) dell’epigrafe.<br />
Sussistono, peraltro, ragioni per compensare integralmente fra le parti costituite le spese ed onorari di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>	Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione prima, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, lo accoglie, Per l’effetto, annulla il provvedimento sub a) dell’epigrafe e la delibera impugnata sub b) dell’epigrafe e la nota di invito a ritirare la SOA; disapplica il comunicato impugnato sub c) dell’epigrafe.<br />	<br />
	Compensa integralmente fra le parti le spese e onorari di giudizio.<br />	<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, addì 25 maggio 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-26-6-2006-n-1899/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2006 n.1899</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2006 n.4082</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-26-6-2006-n-4082/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jun 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-26-6-2006-n-4082/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2006 n.4082</a></p>
<p>Pres.Giovannini Est. Chiappa Bonezzi F. (Avv.ti C. Tedioli ,D. Angelici)c/ AIMA (Avv. Gen. Stato sulla necessita&#8217; di motivazione adeguata riguardo&#160; la diminuzione del quantitativo di latte relativo alla&#160;&#160; quota &#8220;A&#8221; Industria e Commercio- Quota latte-Riduzione della quota “A”-Motivazione adeguata-Necessità. A differenza della quota “B”, ridotta ex lege, la diminuzione del</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-26-6-2006-n-4082/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2006 n.4082</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.Giovannini       Est. Chiappa<br />  Bonezzi F. (Avv.ti C. Tedioli ,D. Angelici)c/ AIMA (Avv. Gen. Stato</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla necessita&#8217; di motivazione adeguata riguardo&nbsp; la diminuzione del quantitativo di latte relativo alla&nbsp;&nbsp; quota &ldquo;A&rdquo;</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Industria e Commercio- Quota latte-Riduzione della quota “A”-Motivazione adeguata-Necessità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>A differenza della quota “B”, ridotta ex lege, la diminuzione del quantitativo  di latte relativo alla  quota “A”,(Quantitativo di latte che può essere legittimamente prodotto)deve essere adeguatamente giustificato , soprattutto nel  caso in cui  il bollettino contenente la riduzione è stato pubblicato in data successiva al termine dell’ annata agraria cui si riferiva, determinando una lesione dell’ affidamento dei privati sul mantenimento della medesima quota in precedenza attribuita.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
<i>(Sezione Sesta)</p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello n.6558/99 proposto da <br />
<b>BONEZZI Lavinio</b>, <b>BONEZZI Oscar</b> e <b>BONEZZI Fabio</b> titolari di impresa agricola in Rivarolo Mantovano (MN), rappresentati e difesi dagli avv.ti Claudio Tedioli e Domenico Angelini, ed elettivamente domiciliati presso il secondo in Roma, Via Gavinana n. 4; </p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
l&#8217;<b>A.I.M.A. – Azienda di Stato per gli Interventi sul Mercato Agricolo</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è legalmente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n.12; </p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. II ter 18 maggio 1999, n.1344; </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Amministrazione appellata;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 28-3-2006 il Consigliere Roberto Chieppa;<br />
Uditi l’Avv. Angelini l’avv. Tedioli e l’Avv. dello Stato Pampanelli;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Con ricorso notificato in data 12.7.1996 Bonezzi Lavinio, Bonezzi Oscar e Bonezzi Fabio, titolari di una impresa agricola dedita all&#8217;allevamento del bestiame da latte, hanno impugnato il provvedimento con cui l&#8217;A.I.M.A., a modifica di precedente maggiore assegnazione, aveva attribuito al medesimo ricorrente, relativamente alla campagna 1995-1996, una quota latte “A” pari a kg. 928.665, e ciò con provvedimento pubblicato in data 24.4.1996 sul bollettino previsto dall&#8217;art.2 L. n. 468/1992.<br />
Con sentenza n. 1344 del 18 maggio 1999 il TAR Lazio, sez. II ter, dichiarava il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse avendo ritenuto che il bollettino in questione fosse stato &#8220;sostituito ad ogni effetto&#8221; da quelli pubblicati dall&#8217;A.I.M.A., relativamente allo stesso periodo, sulla base dei criteri dettati dal sopravvenuto art.2, 1° comma, D.L. 23 ottobre 1996, n.552 conv. in legge con modificazioni, con l&#8217;art. 1, 1° comma, L. n.642/1996.<br />
Avverso la anzidetta sentenza i sig.ri Bonezzi hanno proposto appello deducendo che l&#8217;A.I.M.A., per l&#8217;annata agraria 1995-96, non ha emesso altri bollettini dopo quello oggetto della impugnativa. Al riguardo hanno precisato che l&#8217;emanazione di un nuovo bollettino era stata effettivamente prevista con il D.L. 15 marzo 1996, n. 124 (non convertito in legge), ma l&#8217;A.I.M.A. vi aveva provveduto con il bollettino pubblicato il 24.4.1996 (cioè quello impugnato).<br />
Gli appellanti hanno poi riproposto i motivi di gravame prospettati nel giudizio di primo grado.<br />
Con decisione n. 6005/2000 la Sezione chiedeva all’AIMA di produrre: a) documentati chiarimenti in ordine ai fatti di causa in relazione ai motivi di gravame dedotti dalla parte appellante; b) tutti i bollettini pubblicati dall&#8217;A.I.M.A. per l&#8217;annata agraria 1995-96 con riferimento alle quote latte della impresa ricorrente, e in particolare quello intervenuto successivamente al bollettino oggetto della impugnativa ai sensi dell&#8217;art.2, 1°comma, D.L. n.552/1996 (secondo quanto prospettato nella sentenza appellata).<br />
L’AIMA non ha ottemperato alla richiesta istruttoria e all’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
2. Il ricorso in appello è fondato.<br />
Innanzitutto, va rilevato che l’omessa risposta da parte dell’AIMA alla richiesta istruttoria, oggetto della precedente decisione della Sezione, costituisce condotta della parte, valutabile ai fini probatori secondo quanto previsto dall’art. 116, comma 2, c.p.c..<br />
Ciò premesso, deve ritenersi fondata la contestazione degli appellanti circa l’assenza di ulteriori bollettini successivi a quello impugnato nel presente giudizio con la conseguenza che la dichiarazione del Tar di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse è errata, essendo i rapporti tra le parti stati regolati proprio dall’atto impugnato, già emesso sulla base della disciplina introdotta con i decreti leggi richiamati dal giudice di primo grado.<br />
3. Passando ad esaminare i motivi dedotti in primo grado e riproposti in appello, si rileva che la riduzione della quota latte “A” (quantitativo di latte che può essere legittimamente prodotto), rispetto a quella in precedenza assegnata agli appellanti, non è stata in alcun modo giustificata dall’AIMA.<br />
A differenza della quota “B”, ridotta ex lege, la diminuzione del quantitativo di latte imputabile alla quota “A” doveva essere adeguatamente giustificato, soprattutto in un caso in cui il bollettino contenente la riduzione è stato pubblicato in data successiva al termine dell’annata agraria cui si riferiva, determinando una lesione dell’affidamento dei privati sul mantenimento della medesima quota in precedenza attribuita.<br />
Tale motivazione non è stata fornita neanche in seguito all’ordinanza istruttoria della Sezione e, di conseguenza, l’atto impugnato deve ritenersi illegittimo.<br />
4. In conclusione, l’appello deve essere accolto con conseguente annullamento dell&#8217;atto impugnato, in riforma della sentenza di primo grado. <br />
Alla soccombenza dell’amministrazione appellata seguono le spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il provvedimento impugnato. <br />
Condanna l’AIMA alla rifusione, in favore degli appellanti delle spese di giudizio, liquidate nella complessiva somma di Euro 6.000,00 oltre Iva e C.P.;<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, il 28-3-2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Giorgio Giovannini					Presidente<br />	<br />
Luigi Maruotti					Consigliere<br />	<br />
Carmine Volpe					Consigliere<br />	<br />
Giuseppe Romeo					Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa					Consigliere Est.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2006 n.4065</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-26-6-2006-n-4065/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jun 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-26-6-2006-n-4065/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-26-6-2006-n-4065/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2006 n.4065</a></p>
<p>Pres. Giovannini, Est. Maruotti Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Avv. dello Stato) c/ s.p.a. Fervet (Avv.ti R. del Giudice, G. Cevolotto), I.N.P.S. ( n.c.) in tema di proroga del programma di gestione di crisi aziendale ai sensi della l. 236/1993 Lavoro &#8211; Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria &#8211; Proroga</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-26-6-2006-n-4065/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2006 n.4065</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giovannini,   Est.  Maruotti<br /> Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Avv. dello Stato) c/  s.p.a.  Fervet (Avv.ti R. del Giudice, G. Cevolotto), I.N.P.S. ( n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di proroga del programma di gestione di crisi aziendale ai sensi della l. 236/1993</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Lavoro &#8211;  Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria &#8211;  Proroga del programma  – Presupposti – Art. 7 co. 5 d. l. 148/93 – Determinazione – Fattispecie &#8211;  Ritardo dell’avvio di nuova commessa – Rilevanza – Sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, ai sensi dell’art. 7 co. 5 d.l. 148/93 (convertito nella l. 236/93 -interventi urgenti a sostegno dell’occupazione), la proroga del programma di gestione della crisi aziendale deve ritenersi ammessa a fronte di difficoltà di ordine temporale che investano circostanze già poste a base dell’originario piano di risanamento, oltre che in caso di difficoltà sopravvenute non imputabili all’impresa. Pertanto, il ritardo dell’avvio di una nuova commessa, richiamata a fondamento dell’istanza per il riconoscimento dello stato di crisi, costituisce circostanza riscontrabile e decisiva ai fine della valutazione dell’istanza di proroga. (Ne consegue l’illegittimità, nel caso di specie, del provvedimento con cui l’amministrazione ha respinto tale istanza, ritenendo irrilevante la predetta circostanza).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul ricorso in appello n. 1460 del 2001, proposto dal</p>
<p><b>Ministero del lavoro e della previdenza sociale</b>, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p align=center>contro<u></p>
<p>
</u></p>
<p align=justify>
<p>la <b>s.p.a. Fervet</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Rizzardo del Giudice e Giulio Cevolotto, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Bennicelli n. 27, presso lo studio dell’avvocato Giulio Cevolotto;</p>
<p align=center>e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>dell’<B>I.N.P.S.</B>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituitosi in giudizio;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III, bis, 17 ottobre 2000, n. 8238, e per la reiezione del ricorso di primo grado n. 868 del 1997;</p>
<p>Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;<br />
Vista la memoria di costituzione in giudizio depositata dalla s.p.a. Fervet in data 20 febbraio 2001;<br />
Vista l’ordinanza n. 1516 del 6 marzo 2001, con cui la Sezione ha in parte accolto la domanda incidentale, formulata dal Ministero appellante;<br />
Vista la memoria depositata in data 16 marzo 2006 dall’appellata;<br />
Visti gli atti tutti del giudizio;<br />
	Data per letta la relazione del Consigliere di Stato Luigi Maruotti alla pubblica udienza del 28 marzo 2006;<br />	<br />
	Uditi i difensori indicati nel verbale d’udienza;<br />	<br />
	Considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />	<br />
<i><br />
</i><b></p>
<p align=center>Premesso in fatto</p>
<p></p>
<p align=justify>
<i></b></i><br />
1. In data 24 settembre 1993, la s.p.a. Fervet ha chiesto il riconoscimento dello stato di crisi aziendale, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 675 del 1977 e dell’art. 1 della legge n. 223 del 1991, in relazione al trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 agosto 1993 al 23 agosto 1994.<br />
Il Ministero del lavoro ha accolto l’istanza in data 7 novembre 1994.<br />
La società ha poi chiesto la proroga del programma dal 23 agosto 1994 al 31 dicembre 1994.<br />
Su conforme parere del comitato tecnico previsto dall’art. 19 della legge n. 41 del 1986, col decreto n. 21542 del 17 ottobre 1996 il Ministero ha respinto l’istanza.<br />
2. Col ricorso n. 868 del 1997 (proposto al TAR per il Lazio), la società ha impugnato l’atto del 17 ottobre 1996, chiedendone l’annullamento.<br />
Il TAR, con la sentenza n. 8838 del 2000, ha accolto il ricorso, per eccesso di potere.<br />
3. Col gravame in esame, il Ministero ha chiesto che, in riforma della sentenza del TAR, il ricorso di primo grado sia respinto.<br />
L’appellata si è costituita in giudizio ed ha chiesto che l’appello sia respinto.<br />
Con l’ordinanza n. 1516 del 6 marzo 2001, la Sezione ha accolto in parte la domanda incidentale del Ministero e ha disposto che il pagamento della somma controversa avvenga previa presentazione di una idonea fideiussione a prima richiesta, proveniente da un istituto bancario.<br />
In data 16 marzo 2006, l’appellata ha depositato una memoria con cui ha insistito nelle già formulate conclusioni.<br />
4. All’udienza del 28 marzo 2006 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
<i><br />
</i><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p></p>
<p align=justify>
<i></b></i><br />
	1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale:<br />	<br />
&#8211; col decreto di data 7 novembre 1994, ha accolto la domanda della società appellata, volta al riconoscimento dello stato di crisi aziendale, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 675 del 1977 e dell’art. 1 della legge n. 223 del 1991, in relazione al tratt<br />
&#8211; col decreto n. 21542 del 17 ottobre 1996, ha respinto l’istanza della società (nel frattempo proposta in data 19 settembre 1994), volta ad ottenere la proroga del programma per il periodo dal 23 agosto 1994 al 31 dicembre 1994.<br />
In accoglimento del ricorso della società, con la sentenza gravata il TAR per il Lazio ha annullato per difetto di motivazione il decreto del 17 ottobre 1996.</p>
<p>	2. Con l’appello in esame, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha dedotto che il decreto del 17 ottobre 1996 non sarebbe affetto dal vizio rilevato dal TAR.<br />	<br />
	Ad avviso del Ministero, non vi sarebbe alcuna contraddizione tra i due decreti emessi in data 7 novembre 1994 e 17 ottobre 1996, poiché:<br />	<br />
	&#8211; in sede di presentazione dell’istanza di proroga, la società non avrebbe precisato le difficoltà di ordine temporale, non ragionevolmente prevedibili al momento della predisposizione del piano originario piano di gestione della crisi, ovvero le difficol<br />
	&#8211; in particolare, non sarebbe rilevante il ritardo dell’avvio di una nuova commessa da parte delle ferrovie tedesche, poiché questa non era stata considerata nell’originario piano di risanamento, che ha invece subìto ritardi sotto il profilo commerciale,<br />
<br />
	3. Ritiene la Sezione che l’appello risulta procedibile anche se nel corso della presente fase del giudizio il Ministero del lavoro, col decreto n. 29798 del 26 aprile 2001, ha accolto la domanda di proroga, respinta col decreto di data 17 ottobre 1996.<br />	<br />
	Infatti, tale accoglimento è stato disposto in esecuzione della sentenza impugnata e non ha comportato l’acquiescenza dell’Amministrazione, obbligata a darvi esecuzione (con le modalità indicate con l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 1516 del 2001).</p>
<p>	4. L’appello va respinto, perché infondato.<br />	<br />
	L’art. 7, comma 5, del d.l. 20 maggio 1993, n. 148,convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236, ha previsto che “<i>sino al 31 dicembre 1994, &#8230; il CIPI può concedere &#8230; una proroga del programma per la medesima causale, di durata non superiore a sei mesi, per i casi in cui il numero dei lavoratori interessati sia pari o inferiore a 100, ove si riscontri l’esistenza di particolari difficoltà di ordine temporale nella realizzazione del programma di gestione della crisi, oppure vengano riscontrate difficoltà anche esterne non imputabili alla volontà dell’azienda</i>”.<br />	<br />
	Tale disposizione ha ammesso la proroga in due casi alternativi, di cui il primo riguarda le difficoltà di realizzare il programma di gestione della crisi (e dunque circostanze già poste a base del provvedimento favorevole all’impresa) e il secondo riguarda le circostanze sopravvenute non imputabili all’impresa, di cui non deve risultare alcuna negligenza (cfr. Sez. VI, 26 febbraio 2003, n. 1085; Sez. VI, 19 luglio 1999, n. 981).<br />	<br />
	Ciò comporta che:<br />	<br />
	&#8211; non è condivisibile la tesi del Ministero, secondo cui il decreto di data 17 ottobre 1996 avrebbe legittimamente considerato irrilevante il ritardo delle commesse delle ferrovie tedesche, successivo all’approvazione del programma;<br />	<br />
	&#8211; del tutto correttamente la sentenza impugnata ha osservato che il Ministero avrebbe dovuto valutare il fatto – specificamente indicato dalla società in sede amministrativa &#8211; che le medesime commesse, richiamate a fondamento dell’istanza accolta col decr<br />
	&#8211; il provvedimento del 17 ottobre 1996 risulta effettivamente affetto dal vizio di eccesso di potere dedotto in primo grado, per la mancata valutazione di una circostanza riscontrabile e decisiva per la valutazione dell’istanza di proroga.</p>
<p>	5. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto.<br />	<br />
	Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.<br />	<br />
<i><br />
</i><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello n. 1460 del 2001.<br />
Compensa tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 28 marzo 2006, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Giorgio	Giovannini	&#8211;	Presidente<br />	<br />
Luigi		Maruotti	&#8211;	Consigliere estensore<br />	<br />
Carmine	Volpe		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Giuseppe	Romeo		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Luciano	Barra Caracciolo	&#8211; Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;26/06/2006&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p></p>
<p align=justify>
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			</item>
	</channel>
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