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	<title>26/5/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>26/5/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/5/2011 n.1931</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-26-5-2011-n-1931/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-26-5-2011-n-1931/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/5/2011 n.1931</a></p>
<p>va sospesa, con ordine di rinnovazione del provvedimento, il provvedimento di rilascio alloggio di edilizia pubblica, se quattro anni prima l’Ater aveva rilasciato nulla osta al cambio di alloggio; Ritenuto che va ordinato al Comune di Roma la rinnovazione del procedimento alla luce della predetta circostanza, in ragione della natura</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-26-5-2011-n-1931/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/5/2011 n.1931</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-26-5-2011-n-1931/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/5/2011 n.1931</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">va sospesa, con ordine di rinnovazione del provvedimento, il provvedimento di rilascio alloggio di edilizia pubblica, se quattro anni prima l’Ater aveva rilasciato nulla osta al cambio di alloggio; Ritenuto che va ordinato al Comune di Roma la rinnovazione del procedimento alla luce della predetta circostanza, in ragione della natura dell’interesse, connesso al fondamentale bisogno abitativo, riferibile alla ricorrente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01931/2011 REG.ORD.CAU.<br />	<br />
N. 03637/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3637 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Marcella Fasanella</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Barbara Pirocchi, con domicilio eletto presso Barbara Pirocchi in Roma, via Salaria, 280;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Roma</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Guglielmo Frigenti, domiciliata per legge in Roma, via Tempio di Giove, 21; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; del provvedimento del Comune di Roma in data 29.11.2010, prot. 47777, notificato in data 08.02.2011;<br />	<br />
&#8211; di tutti gli atti prodromici, connessi e consequenziali;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2011 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che in data 9.4.2006 l’Ater ha rilasciato nulla osta al cambio di alloggio;<br />	<br />
Ritenuto che va ordinato al Comune di Roma la rinnovazione del procedimento alla luce della predetta circostanza, in ragione della natura dell’interesse (connesso al fondamentale bisogno abitativo) riferibile alla ricorrente;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) accoglie la domanda di tutela cautelare nei termini indicati in parte motiva.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Tosti, Presidente<br />	<br />
Carlo Modica de Mohac, Consigliere<br />	<br />
Giampiero Lo Presti, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 26/05/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Prima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2011 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-prima-sezione-sentenza-26-5-2011-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-prima-sezione-sentenza-26-5-2011-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Prima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2011 n.0</a></p>
<p>Pres. A.TIZZANO – Rel. A. TIZZANO sui limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici Unione europea – Direttiva 2008/1/CE – Ambiente &#8211; Autorizzazione per la costruzione e la gestione di una centrale elettrica – Direttiva 2001/81/CE &#8211; Obbligo di includere tra le condizioni di rilascio di tale autorizzazione, i</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-prima-sezione-sentenza-26-5-2011-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Prima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2011 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-prima-sezione-sentenza-26-5-2011-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Prima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2011 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A.TIZZANO – Rel. A. TIZZANO</span></p>
<hr />
<p>sui limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Unione europea –  Direttiva 2008/1/CE – Ambiente &#8211; Autorizzazione per la costruzione e la gestione di una centrale elettrica – Direttiva 2001/81/CE  &#8211;  Obbligo di includere tra le condizioni di rilascio di tale autorizzazione, i limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici – Non sussiste.	</p>
<p>Unione europea –  Direttiva 2008/1/CE – Ambiente &#8211; Autorizzazione per la costruzione e la gestione di una centrale elettrica – Direttiva 2001/81/CE  &#8211; Limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici – Poteri degli Stati membri durante il periodo transitorio – Fattispecie.	</p>
<p>Unione europea –  Direttiva 2008/1/CE – Ambiente &#8211; Autorizzazione per la costruzione e la gestione di una centrale elettrica – Direttiva 2001/81/CE  &#8211; Limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici – Poteri degli Stati membri durante il periodo transitorio – Artt. 4 e 6 &#8211; Effetto diretto – Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Gli Stati membri, nel rilasciare autorizzazioni ambientali per la costruzione e la gestione di impianti industriali, non sono obbligati ad inserire tra le condizioni di rilascio di tale autorizzazione il rispetto dei limiti di emissione nazionali di SO2 e di NOx stabiliti dalla direttiva LNE, pur dovendo rispettare l’obbligo derivante dalla direttiva LNE di adottare o di prevedere, nell’ambito di programmi nazionali, politiche e misure adeguate e coerenti atte a ridurre complessivamente le emissioni, in particolare di tali inquinanti, a quantitativi che non superino i limiti indicati nell’allegato I di tale direttiva entro il 2010.	</p>
<p>Nel periodo transitorio dal 27 novembre 2002 al 31 dicembre 2010, previsto all’art. 4 della direttiva 2001/81: <br />	<br />
–        gli artt. 4, n. 3, TUE e 288, n. 3, TFUE, nonché la direttiva 2001/81 impongono agli Stati membri di astenersi dall’adottare misure che possano compromettere seriamente la realizzazione del risultato prescritto da tale direttiva; <br />	<br />
–        l’adozione da parte degli Stati membri di una misura specifica relativa ad una sola fonte di SO2 e di NOx non appare, di per sé sola, capace di compromettere seriamente il conseguimento del risultato prescritto dalla direttiva 2001/81. Spetta al giudice nazionale verificare se tale condizione ricorra per ciascuna delle decisioni di rilascio di un’autorizzazione ambientale per la costruzione e la gestione di un impianto industriale, quali quelle controverse nelle cause principali; <br />	<br />
–        l’art. 288, n. 3, TFUE e gli artt. 6, 7, nn. 1 e 2, nonché 8, nn. 1 e 2, della direttiva 2001/81 impongono agli Stati membri, da un lato, di elaborare, aggiornare e modificare, se necessario, programmi per la progressiva riduzione delle emissioni nazionali di SO2 e di NOx, che essi devono mettere a disposizione della popolazione e delle organizzazioni interessate mediante informazioni chiare, comprensibili e facilmente accessibili, e comunicare alla Commissione europea nei termini prescritti, e, dall’altro, di elaborare ed aggiornare annualmente gli inventari nazionali di dette emissioni, nonché le proiezioni nazionali per il 2010, che essi devono comunicare, nei termini prescritti, alla Commissione europea e all’Agenzia europea dell’ambiente; <br />	<br />
–        l’art. 288, n. 3, TFUE e la stessa direttiva 2001/81 non impongono agli Stati membri né di rifiutare o limitare il rilascio di autorizzazioni ambientali per la costruzione e la gestione di impianti industriali, come quelle controverse nelle cause principali, né di adottare misure di compensazione specifiche per ciascuna autorizzazione del genere che venga rilasciata, e ciò nemmeno in caso di superamento potenziale o effettivo dei limiti di emissione nazionali di SO2 e di NOx. 	</p>
<p>          L’art. 4 della direttiva 2001/81 non è incondizionato e sufficientemente preciso da poter essere invocato dai singoli dinanzi ai giudici nazionali prima del 31 dicembre 2010.<br />
L’art. 6 della direttiva 2001/81 attribuisce ai singoli direttamente interessati diritti che possono essere invocati dinanzi ai giudici nazionali per pretendere che, nel periodo transitorio dal 27 novembre 2002 al 31 dicembre 2010, gli Stati membri adottino o prevedano, nell’ambito di programmi nazionali, politiche e misure, adeguate e coerenti, atte a ridurre, complessivamente, le emissioni degli inquinanti indicati in modo da conformarsi ai limiti nazionali previsti nell’allegato I di detta direttiva entro il 2010, e mettano i programmi elaborati a tal fine a disposizione della popolazione e delle organizzazioni interessate mediante informazioni chiare, comprensibili e facilmente accessibili.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)<br />	<br />
</b>26 maggio 2011</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
Nei procedimenti riuniti da C 165/09 a C 167/09,<br />	<br />
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Raad van State (Paesi Bassi), con decisioni 29 aprile 2009, pervenute in cancelleria il 30 aprile 2009, nelle cause<br />	<br />
<b>Stichting Natuur en Milieu</b> (causa C 165/09),<br />	<br />
<b>Stichting Greenpeace Nederland</b>,<br />	<br />
<b>Coniugi B. Meijer</b>,<br />	<br />
<b>E. Zwaag</b>,<br />	<br />
<b>F. Pals</b> 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>College van Gedeputeerde Staten van Groningen</b>,</p>
<p>e<br />	<br />
<b>Stichting Natuur en Milieu </b>(causa C 166/09),<br />	<br />
<b>Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie</b>,<br />	<br />
<b>Stichting Greenpeace Nederland</b>,<br />	<br />
<b>Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne</b> 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland</b>,</p>
<p>e<br />	<br />
<b>Stichting Natuur en Milieu </b>(causa C 167/09),<br />	<br />
<b>Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie</b>,<br />	<br />
<b>Stichting Greenpeace Nederland,</b> <br />	<br />
<b>Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne</b> 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland</b>,</p>
<p>con l’intervento di <br />	<br />
<b>RWE Eemshaven Holding BV, </b>già RWE Power AG (causa C 165/09),<br />	<br />
<b>Electrabel Nederland NV</b> (causa C 166/09),<br />	<br />
<b>College van Burgemeester en Wethouders Rotterdam</b> (cause C 166/09 e C 167/09),<br />	<br />
<b>E.On Benelux NV</b> (causa C 167/09),<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>LA CORTE (Prima Sezione),</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>composta dal sig. A. Tizzano (relatore), presidente di sezione, dai sigg. J. J. Kasel, E. Levits, M. Safjan, e dalla sig.ra M. Berger, giudici,<br />	<br />
avvocato generale: sig.ra J. Kokott<br />	<br />
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale<br />	<br />
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 ottobre 2010,<br />	<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />	<br />
–        per la Stichting Natuur en Milieu, dal sig. J.G. Vollenbroek, in qualità di agente;<br />	<br />
–        per la Stichting Greenpeace Nederland, dal sig. J.G. Vollenbroek, in qualità di agente e dall’avv. B.N. Kloostra, advocaat;<br />	<br />
–        per la Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, dal sig. J.G. Vollenbroek, in qualità di agente;<br />	<br />
–        per il College van Gedeputeerde Staten van Groningen, dai sigg. A. Ayal e W.J.W. Snippe, in qualità di agenti;<br />	<br />
–        per il College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, dalla sig.ra B.J.M. Verras, in qualità di agente;<br />	<br />
–        per la RWE Eemshaven Holding BV, già RWE Power AG, dagli avv.ti D.N. Broerse e J.J. Peelen, advocaten, nonché dall’avv. M. Werner, Rechtsanwalt;<br />	<br />
–        per la E.On Benelux NV, dagli avv.ti J.M. Osse, J.C.A. Houdijk, e A.A. Freriks, advocaten, nonché dall’avv. E. Broeren, Rechtsanwalt;<br />	<br />
–        per la Electrabel Nederland NV, dagli avv.ti P. Wytinck, M. van der Woude e M.M. Kaajan, advocaten;<br />	<br />
–        per il governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re C. M. Wissels, B. Koopman e M.A.M. de Ree, nonché dal sig. Y. de Vries, in qualità di agenti;<br />	<br />
–        per il governo danese, dalla sig.ra V. Pasternak Jørgensen, nonché dai sigg. R. Holdgaard e C. Vang, in qualità di agenti;<br />	<br />
–        per il governo francese, dal sig. S. Menez, in qualità di agente;<br />	<br />
–        per il governo italiano, dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dal sig. S. Fiorentino, avvocato dello Stato;<br />	<br />
–        per il governo austriaco, dal sig. E. Riedl, in qualità di agente;<br />	<br />
–        per la Commissione europea, dalla sig.ra A. Alcover San Pedro e dal sig. F. Ronkes Agerbeek, in qualità di agenti,<br />	<br />
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 dicembre 2010,<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Sentenza </p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1        Le domande di pronuncia pregiudiziale riguardano l’interpretazione dell’art. 9 della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU L 257, pag. 26), nella sua versione originaria, nonché in quella codificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU L 24, pag. 8; in prosieguo: la «direttiva IPPC»), e delle disposizioni pertinenti, con riferimento ai fatti delle cause principali, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2001, 2001/81/CE, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (GU L 309, pag. 22; in prosieguo: la «direttiva LNE»).<br />	<br />
2        Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie tra, nella causa C 165/09, le fondazioni Stichting Natuur en Milieu (in prosieguo: «Natuur en Milieu») e Stichting Greenpeace Nederland (in prosieguo: «Greenpeace»), nonché quattro persone fisiche, e il College van Gedeputeerde Staten van Groningen (governo della provincia di Groninga), in merito a una decisione con la quale quest’ultimo ha rilasciato alla società RWE Eemshaven Holding BV, ex RWE Power AG (in prosieguo: la «RWE»), un’autorizzazione per la costruzione e la gestione di una centrale elettrica sul territorio della provincia di Groninga e, nelle cause C 166/09 e C 167/09, le fondazioni Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie (in prosieguo: la «Milieufederatie»), Greenpeace, nonché l’associazione Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne (associazione dei cittadini di Voorne preoccupati per le emissioni nocive; in prosieguo: la «VVBV»), e il College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (governo della provincia dell’Olanda meridionale) in merito a decisioni con cui tale autorità ha rilasciato rispettivamente alle società Electrabel Nederland NV (in prosieguo: l’«Electrabel») e E.On Benelux NV (in prosieguo: la «E.On») autorizzazioni alla costruzione e alla gestione di due centrali elettriche sul territorio della provincia dell’Olanda meridionale.<br />	<br />
<b><br />	<br />
 Contesto normativo <br />	<br />
<i></b><br />	<br />
 La normativa dell’Unione <br />	<br />
</i> La direttiva IPPC<br />	<br />
3        Poiché la direttiva IPPC ha codificato e sostituito la direttiva 96/61, le disposizioni di quest’ultima saranno riprodotte qui di seguito nella loro versione consolidata, che non comporta modifiche del contenuto.<br />	<br />
4        I ‘considerando’ terzo e nono della direttiva IPPC precisano quanto segue:<br />	<br />
«(3) Il quinto programma d’azione per l’ambiente (&#8230;) assegnava priorità alla riduzione integrata dell’inquinamento quale elemento importante per raggiungere un equilibrio più sostenibile tra attività umane e sviluppo socioeconomico, da un lato, e risorse e capacità rigenerativa della natura, dall’altro. <br />	<br />
(9) Un approccio integrato della riduzione dell’inquinamento serve a prevenire, ovunque sia possibile, le emissioni nell’aria, nell’acqua o nel suolo, tenendo conto della gestione dei rifiuti e, quanto meno, a ridurle al minimo per raggiungere un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso».<br />	<br />
5        L’art. 2, punto 7, della direttiva IPPC definisce la norma di qualità ambientale come «la serie di requisiti che devono sussistere in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, conformemente alla legislazione comunitaria». <br />	<br />
6        Ai sensi dell’art. 2, punto 12, di tale direttiva si intende per «“migliori tecniche disponibili”: la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e i relativi metodi di esercizio indicanti l’idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi a evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l’impatto sull’ambiente nel suo complesso».<br />	<br />
7        L’art. 4 della direttiva IPPC dispone quanto segue:<br />	<br />
«Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che nessun nuovo impianto funzioni senza autorizzazione, a norma della presente direttiva (&#8230;)».<br />	<br />
8        L’art. 9 della direttiva IPPC prevede quanto segue:<br />	<br />
«1. Gli Stati membri si accertano che l’autorizzazione includa tutte le misure necessarie per soddisfare le relative condizioni di cui agli articoli 3 e 10, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso, attraverso una protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo.<br />	<br />
(…)<br />	<br />
3. L’autorizzazione deve stabilire valori limite per le sostanze inquinanti, in particolare per quelle elencate nell’allegato III, che l’impianto rischia di emettere in quantità significativa, tenendo conto della loro natura e della possibilità che l’inquinamento venga trasferito da un elemento ambientale all’altro (acqua, aria, suolo). Se necessario, l’autorizzazione contiene disposizioni per garantire la protezione del suolo e delle acque sotterranee, nonché per gestire i rifiuti prodotti dall’impianto. Se del caso, i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con altri parametri o con misure tecniche equivalenti.<br />	<br />
(…)<br />	<br />
4. Fatto salvo l’articolo 10, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui al paragrafo 3 si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza l’obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell’impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell’ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l’inquinamento su grande distanza o transfrontaliero e garantiscono un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso.<br />	<br />
(…)<br />	<br />
7. L’autorizzazione può stabilire altre condizioni specifiche ai fini della presente direttiva, giudicate opportune dallo Stato membro o dall’autorità competente.<br />	<br />
8. Fatto salvo l’obbligo di rispettare le disposizioni della presente direttiva nella procedura di autorizzazione, gli Stati membri possono stabilire determinati requisiti per talune categorie di impianti sotto forma di disposizioni generali vincolanti anziché sotto forma di condizioni per ogni singola autorizzazione, purché siano garantiti un approccio integrato e un corrispondente livello elevato di protezione complessiva dell’ambiente».<br />	<br />
9        L’art. 10 della medesima direttiva è così formulato:<br />	<br />
«Qualora una norma di qualità ambientale richieda condizioni più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, l’autorizzazione prescrive misure supplementari particolari, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale».<br />	<br />
10      L’art. 19, n. 2, della direttiva IPPC prevede quanto segue:<br />	<br />
«In mancanza di valori limite di emissione comunitari, definiti in applicazione della presente direttiva, agli impianti di cui all’allegato I si applicano i pertinenti valori limite di emissione minimi fissati nelle direttive elencate nell’allegato II e in altre regolamentazioni comunitarie».<br />	<br />
11      L’allegato II di detta direttiva IPPC elenca le seguenti direttive:<br />	<br />
«1.      Direttiva 87/217/CEE del Consiglio, del 19 marzo 1987, concernente la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento dell’ambiente causato dell’amianto<br />	<br />
2.      Direttiva 82/176/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1982, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell’elettrolisi dei cloruri alcalini<br />	<br />
3.      Direttiva 83/513/CEE del Consiglio, del 26 settembre 1983, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio<br />	<br />
4.      Direttiva 84/156/CEE del Consiglio, dell’8 marzo 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell’elettrolisi dei cloruri alcalini<br />	<br />
5.      Direttiva 84/491/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano<br />	<br />
6.      Direttiva 86/280/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell’elenco I dell’allegato della direttiva 76/464/CEE<br />	<br />
7.      Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull’incenerimento dei rifiuti<br />	<br />
8.      Direttiva 92/112/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1992, che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell’eliminazione, dell’inquinamento provocato dai rifiuti dell’industria del biossido di carbonio<br />	<br />
9.      Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione<br />	<br />
10.      Direttiva 2006/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, concernente l’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell’ambiente idrico della Comunità<br />	<br />
11.      Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti<br />	<br />
12.      Direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l’eliminazione degli oli usati<br />	<br />
13.      Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi<br />	<br />
14.      Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti».<br />	<br />
La direttiva LNE<br />	<br />
12      I ‘considerando’ undicesimo e dodicesimo della direttiva LNE dispongono quanto segue:<br />	<br />
«(11)          Un sistema di limiti nazionali per ciascuno Stato membro per le emissioni di anidride solforosa, ossidi di azoto, composti organici volatili ed ammoniaca costituisce un metodo economicamente conveniente di conseguire obiettivi ambientali provvisori. Un simile sistema lascerà alla Comunità e agli Stati membri la flessibilità necessaria per decidere le modalità di adeguamento ai limiti di emissione.<br />	<br />
(12)      È opportuno assegnare agli Stati membri il compito di attuare le misure necessarie per conformarsi ai limiti nazionali di emissione. Sarà necessario valutare i progressi da questi compiuti nel conformarsi ai limiti nazionali. I programmi nazionali di riduzione delle emissioni dovrebbero pertanto essere elaborati e comunicati alla Commissione e dovrebbero contenere informazioni sulle misure adottate o previste per conformarsi ai limiti di emissione».<br />	<br />
13      Il diciannovesimo ‘considerando’ della direttiva LNE enuncia quanto segue:<br />	<br />
«Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi fatta salva la normativa comunitaria che disciplina le emissioni di tali inquinanti provenienti da fonti specifiche e fatte salve le disposizioni della direttiva [96/61], in relazione ai valori limite di emissione e all’impiego delle migliori tecniche disponibili».<br />	<br />
14      L’art. 1 della direttiva LNE stabilisce che lo scopo di quest’ultima è limitare le emissioni delle sostanze inquinanti ad effetto acidificante ed eutrofizzante e dei precursori dell’ozono, onde assicurare una maggiore protezione dell’ambiente e della salute umana dagli effetti nocivi provocati dall’acidificazione, dall’eutrofizzazione del suolo e dall’ozono a livello del suolo. <br />	<br />
15      L’art. 4 della direttiva LNE, intitolato «Limiti nazionali di emissione», prevede quanto segue:<br />	<br />
«1. Entro il 2010 gli Stati membri riducono le emissioni nazionali annue di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili (COV) e ammoniaca (NH3) al di sotto dei limiti massimi di emissione indicati all’allegato I, tenendo conto delle eventuali modifiche apportate dalle misure comunitarie adottate in seguito alle relazioni di cui all’articolo 9. <br />	<br />
2. Negli anni successivi al 2010 gli Stati membri assicurano che non siano superati i limiti di emissione indicati all’allegato I». <br />	<br />
16      Ai sensi dell’art. 6 di detta direttiva: <br />	<br />
«1. Entro il 1° ottobre 2002 gli Stati membri elaborano programmi per la progressiva riduzione delle emissioni nazionali degli inquinanti di cui all’articolo 4, al fine di conformarsi almeno ai limiti nazionali di emissione indicati all’allegato I entro il 2010.<br />	<br />
2. I programmi nazionali devono contenere una descrizione delle politiche e misure adottate o previste e stime quantitative degli effetti che dette politiche e misure avranno sugli inquinanti nel 2010. Devono altresì indicare eventuali modifiche sostanziali previste nella distribuzione geografica delle emissioni nazionali. <br />	<br />
3. Entro il 1° ottobre 2006 gli Stati membri aggiornano e modificano, secondo necessità, i programmi nazionali.<br />	<br />
4. Gli Stati membri mettono a disposizione della popolazione e delle organizzazioni interessate, come le associazioni ambientaliste, i programmi elaborati ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3. Le informazioni fornite alla popolazione ed alle organizzazioni ai sensi del presente paragrafo devono essere chiare, comprensibili ed accessibili».<br />	<br />
17      L’art. 7, nn. 1 e 2, della direttiva LNE è formulato come segue:<br />	<br />
«1. Gli Stati membri elaborano ed aggiornano annualmente gli inventari e le proiezioni nazionali delle emissioni per il 2010 relativamente agli inquinanti di cui all’articolo 4. <br />	<br />
2. Gli Stati membri elaborano gli inventari e le proiezioni delle emissioni mediante le metodologie specificate all’allegato III».<br />	<br />
18      L’art. 8, nn. 1 e 2, di tale direttiva prevede:<br />	<br />
«1.      Entro il 31 dicembre di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione e all’Agenzia europea dell’ambiente gli inventari nazionali delle emissioni e le proiezioni delle emissioni per il 2010 elaborati ai sensi dell’articolo 7. Essi comunicano un inventario definitivo delle emissioni riferito al penultimo anno prima di quello in corso, e un inventario provvisorio delle emissioni riferito all’anno precedente a quello in corso. Le proiezioni delle emissioni devono includere informazioni per la comprensione quantitativa dei principali assunti socioeconomici delle proiezioni stesse.<br />	<br />
2. Entro il 31 dicembre 2002 gli Stati membri comunicano alla Commissione i programmi elaborati ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2. <br />	<br />
Entro il 31 dicembre 2006 gli Stati membri comunicano alla Commissione i programmi aggiornati ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3».<br />	<br />
19      L’allegato I della direttiva LNE prevede, per il Regno dei Paesi Bassi, un limite di emissione di 50 chilotonnellate di SO2 e di 260 chilotonnellate di NOx da raggiungere entro il 2010.<br />	<br />
<i><br />	<br />
 La normativa nazionale <br />	<br />
</i>20      Il recepimento nel diritto interno della direttiva 96/61, nonché della direttiva IPPC, è stato effettuato modificando alcune disposizioni della legge sulla tutela dell’ambiente (Wet Milieubeheer; in prosieguo: la «WMB»). Ai sensi dell’art. 8.1, n. 1, lett. b), della WMB, è vietato, in assenza di apposita autorizzazione, modificare o alterare l’utilizzo di un impianto rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 96/61, in seguito della direttiva IPPC.<br />	<br />
21      In particolare, l’art. 8.10 della WMB stabilisce che l’autorizzazione per la costruzione e la gestione di un impianto siffatto può essere rifiutata solo nell’interesse della tutela dell’ambiente. Il n. 2, lett. a), dello stesso articolo, precisa al riguardo che l’autorizzazione è comunque rifiutata qualora con il suo rilascio non si possa garantire l’utilizzo nell’impianto delle migliori tecniche disponibili.<br />	<br />
22      Ai sensi dell’art. 8.11, n. 2, della WMB, un’autorizzazione può essere assoggettata a restrizioni, nell’interesse della tutela dell’ambiente. <br />	<br />
23      Con riferimento alla direttiva LNE, al fine di recepirla e porla in esecuzione, le autorità olandesi hanno adottato diverse iniziative e misure.<br />	<br />
24      Nel 2002 il segretario di Stato per l’Edilizia sociale, l’Assetto del territorio e l’Ambiente (Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer), ai sensi dell’art. 8, n. 2, di detta direttiva, ha elaborato e notificato alla Commissione la relazione riguardante il programma nazionale sui limiti di emissione relativi all’acidificazione e all’inquinamento atmosferico su larga scala («Rapportage emissieplafonds verzuring en grootschalige luchtverontreiniging 2002»). Nel 2003 egli ha predisposto la nota di attuazione riguardante i limiti di emissione relativi all’acidificazione e all’inquinamento atmosferico su larga scala («Uitvoeringsnotitie emissieplafonds verzuring en grootschalige luchtverontreiniging 2003 Erop of eronder»), che descrive le misure previste e ripartisce per settore i limiti di emissione nazionali.<br />	<br />
25      Il 6 luglio 2005 sono entrati in vigore la legge del 16 giugno 2005 di modifica della legge sull’inquinamento dell’aria (attuazione della direttiva CE relativa ai limiti nazionali di emissione) [Wet van 16 juni 2005 tot wijziging van de Wet inzake de luchtverontreiniging (uitvoering EG richtlijn nationale emissieplafonds)], nonché il decreto di attuazione della direttiva CE relativa ai limiti nazionali di emissione (Besluit uitvoering EG-richtlijn nationale emissieplafonds).<br />	<br />
26      Nel 2006 il programma nazionale di politica ambientale è stato rivisto e aggiornato in conformità all’art. 8, n. 2, della direttiva LNE. A tal fine il ministro per l’Edilizia sociale, l’Assetto del territorio e l’Ambiente (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; in prosieguo: il «ministro») ha predisposto una relazione sui limiti di emissione riguardanti l’acidificazione e l’inquinamento atmosferico su larga scala («Uitvoeringsnotitie emissieplafonds verzuring en grootschalige luchtverontreiniging 2006»), contenente un complesso di prescrizioni normative, misure fiscali e accordi vincolanti previsto ai fini del rispetto, entro il 31 dicembre 2010, dei limiti di emissione stabiliti per il Regno dei Paesi Bassi.<br />	<br />
27      Il 28 giugno 2007, facendo seguito alla nota di attuazione riguardante i limiti di emissione relativi all’acidificazione e all’inquinamento atmosferico su larga scala redatta dal segretario di Stato per l’Edilizia sociale, l’Assetto del territorio e l’Ambiente, il ministro ha stabilito il limite settoriale di emissione di SO2 relativo al settore dell’energia quale pari a 13,5 chilotonnellate complessive annue, indipendentemente dall’attivazione di nuove centrali. Un protocollo di accordo SO2 vincolante ed esecutivo è stato stipulato il 26 giugno 2008 tra le autorità nazionali interessate, le autorità provinciali (tra cui quelle dell’Olanda meridionale e di Groninga) e tutte le imprese elettriche, al fine di rendere obbligatorio il rispetto di tale limite di emissione nel settore dell’energia per tutti i firmatari nel periodo sino al 31 dicembre 2019. <br />	<br />
28      Per contro, nell’ambito del limite nazionale di emissione di NOx, le autorità olandesi hanno istituito un sistema di scambi di diritti di emissione, in base ad un obiettivo di 55 chilotonnellate di emissione di NOx nel 2010 per i loro grandi impianti industriali.<br />	<br />
<b><br />	<br />
 Cause principali e questioni pregiudiziali </p>
<p></b>29      Nella causa C 165/09, con decisione 11 dicembre 2007, il College van Gedeputeerde Staten van Groningen ha rilasciato alla RWE un’autorizzazione per la costruzione e la gestione, nella zona industriale di Eemshaven a Eemsmond, di una centrale elettrica alimentata con carbone polverizzato e biomassa.<br />	<br />
30      Il quantitativo di emissioni annualmente prodotto da tale impianto, a partire dalla sua entrata in funzione prevista non prima del 2012, dovrebbe corrispondere a 1454 tonnellate di SO2, che costituiscono circa il 2,9% del limite nazionale di emissioni per tale sostanza inquinante.<br />	<br />
31      Le fondazioni Natuur en Milieu, Greenpeace, il sig. e la sig.ra Meijer, nonché i sigg.ri Zwaag e Pals hanno presentato un ricorso contro tale decisione dinanzi al Raad van State.<br />	<br />
32      Nella causa C 166/09, l’11 marzo 2008, il College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland ha autorizzato il progetto di Electrabel riguardante la costruzione e la gestione, nella Missouriweg, in Rotterdam, di una centrale elettrica alimentata con carbone polverizzato e biomassa.<br />	<br />
33      Questa centrale, che diventerà operativa non prima del 2013, dovrebbe produrre un quantitativo annuo di emissioni pari a 580 tonnellate di SO2 e 730 tonnellate di NOx, vale a dire, rispettivamente, all’1,2% e allo 0,3% dei limiti nazionali di emissione stabiliti per l’SO2 e per l’NOx.<br />	<br />
34      Le fondazioni Natuur en Milieu, Milieufederatie, Greenpeace nonché la VVBV hanno impugnato la decisione di rilascio di detta autorizzazione dinanzi al Raad van State.<br />	<br />
35      Nella causa C 167/09, con decisione 26 ottobre 2007, il College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland ha rilasciato alla E.On un’autorizzazione di revisione parziale per un nuovo impianto di produzione di elettricità a combustione, in particolare di carbone, stabilito in Coloradoweg, nella zona industriale di Rotterdam.<br />	<br />
36      Il quantitativo annuo di emissioni previsto, a partire dalla messa in funzionamento, non prima del 2012, dovrebbe corrispondere a 923 tonnellate di SO2 e a 1535 tonnellate di NOx, che costituiscono rispettivamente l’1,8% e lo 0,6% dei limiti nazionali di emissione per l’SO2 e per l’NOx.<br />	<br />
37      Le fondazioni Natuur en Milieu, Milieufederatie, Greenpeace nonché la VVBV hanno proposto ricorso contro la detta decisione di rilascio di autorizzazione dinanzi al Raad van State.<br />	<br />
38      Nell’ambito di questi tre ricorsi i ricorrenti nelle cause principali hanno fatto valere in sostanza che, tenuto conto del fatto che i limiti di emissione stabiliti per il Regno dei Paesi Bassi dalla direttiva LNE non sarebbero stati rispettati entro il 2010, le autorità competenti non avrebbero dovuto rilasciare le dette autorizzazioni o avrebbero dovuto perlomeno subordinare il loro rilascio a condizioni più restrittive. <br />	<br />
39      Nella sua decisione di rinvio il Raad van State condivide l’idea secondo la quale, alla data del rilascio di dette autorizzazioni, le politiche e le misure adottate non erano sufficienti per permettere al Regno dei Paesi Bassi di raggiungere, entro il 2010, l’obiettivo di cui all’art. 4 della direttiva LNE.<br />	<br />
40      Infatti, come risulterebbe in particolare dalla relazione sui limiti di emissione riguardante l’acidificazione e l’inquinamento atmosferico su larga scala predisposto dal ministro, dalla relazione redatta nel marzo 2008 dall’AEA Energy &#038; Environment sulla valutazione dei piani nazionali depositati in base alla direttiva LNE, nonché dalla valutazione ambientale per il 2008 (“Milieubalans 2008”), adottata dal Planbureau voor de Leefomgeving (Agenzia per la valutazione ambientale), i limiti nazionali di emissione di SO2 e di NOx saranno, secondo le stime, salvo cambiamenti di politica, probabilmente superati nei Paesi Bassi nel 2010.<br />	<br />
41      Pertanto, nell’ambito delle diverse cause principali, il giudice del rinvio è stato portato ad interrogarsi in merito a determinati aspetti del diritto dell’Unione, in termini identici, con le seguenti riserve:<br />	<br />
–        nella causa C 165/09 è controverso soltanto il limite di emissione di SO2 stabilito dalla direttiva LNE, mentre le cause C 166/09 e C 167/09 riguardano altresì il limite di emissione di NOx indicato da tale direttiva;<br />	<br />
–        tenuto conto dell’epoca di svolgimento dei fatti delle cause principali, la prima questione pregiudiziale sollevata nelle cause C 165/09 e C 167/09 riguarda l’interpretazione dell’art. 9 della direttiva 96/61, mentre nella causa C 166/09 tale questione si riferisce alla stessa disposizione, il cui testo resta invariato, nella sua versione codificata dalla direttiva IPPC.<br />	<br />
42      Ciò premesso, il Raad van State ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte, in ciascuna delle cause principali, le seguenti questioni pregiudiziali:<br />	<br />
«1)      Se l’obbligo di un’interpretazione conforme alla direttiva comporti che gli obblighi imposti dalla direttiva [96/61] (attualmente: direttiva [IPPC]), [(cause C–165/09 e C–167/09)] [o] della direttiva [IPPC] [(causa C 166/09)], trasposti nella [WMB], possano e debbano essere interpretati nel senso che, nella decisione sulla domanda di autorizzazione ambientale, deve essere integralmente rispettato il limite di emissione di SO2 [(causa C 165/09)] [o] i limiti di emissione di SO2 e di NOx [(cause C–166/09 e C 167/09)] della direttiva [LNE], segnatamente per quanto riguarda gli obblighi imposti dall’art. 9, n. 4, della direttiva [IPPC].<br />	<br />
2)      a)     Se l’obbligo di uno Stato membro di astenersi dall’adottare disposizioni che possano compromettere gravemente il risultato prescritto da una direttiva valga anche durante il periodo dal 27 novembre 2002 al 31 dicembre 2010, di cui all’art. 4, n. 1, della direttiva LNE. <br />	<br />
b)      Se, nel corso del menzionato periodo dal 27 novembre 2002 al 31 dicembre 2010, oltre al, o invece del, menzionato obbligo di astensione valgano per lo Stato membro in questione anche obblighi positivi, nel caso di superamento potenziale o effettivo dei limiti nazionali di emissione di SO2 e/o di NOx alla scadenza del detto periodo. <br />	<br />
c)      Se, per risolvere la seconda questione, sub a) e sub b), sia rilevante che da una domanda di autorizzazione ambientale per un impianto che contribuisce al superamento effettivo o potenziale del limite nazionale di emissione di SO2 e/o di NOx di cui alla direttiva LNE risulta che l’impianto entrerà in funzione non prima dell’anno 2011.<br />	<br />
3)      a)     Se gli obblighi di cui alla seconda questione comportino che, ove manchino garanzie che l’impianto per cui è stata richiesta un’autorizzazione ambientale non concorrerà al superamento effettivo o potenziale del limite nazionale di emissione di SO2 e/o di NOx di cui alla direttiva LNE, lo Stato membro debba negare l’autorizzazione richiesta oppure debba assoggettarla ad ulteriori condizioni o restrizioni. Se per la soluzione della presente questione sia rilevante in che misura l’impianto concorra a siffatto superamento effettivo o potenziale. <br />	<br />
         b)     Se invece dalla direttiva LEN discenda che allo Stato membro, anche in caso di superamento effettivo o potenziale del limite nazionale di emissione di SO2 e/o di NOx, spetti un margine di discrezionalità per perseguire lo scopo prescritto dalla direttiva stessa, non negando l’autorizzazione o assoggettandola a condizioni o a restrizioni supplementari, ma adottando invece provvedimenti diversi, come una compensazione altrove.<br />	<br />
4)      Se, nei limiti in cui sullo Stato membro gravino obblighi come quelli di cui alle questioni seconda e terza, un singolo possa invocare il rispetto di siffatti obblighi dinanzi al giudice nazionale.<br />	<br />
5)      a)     Se un singolo possa invocare direttamente l’art. 4 della direttiva LNE.<br />	<br />
b)      In caso di risposta affermativa, se un ricorso diretto sia possibile a partire dal 27 novembre 2002 o solo dopo il 31 dicembre 2010. Se per la soluzione di questa questione sia rilevante se dalla domanda di autorizzazione ambientale consegua che l’impianto entrerà in funzione non prima dell’anno 2011.<br />	<br />
6)      Se, segnatamente, ove la concessione di un’autorizzazione ambientale e/o altre misure concorrano al superamento effettivo o potenziale dei limiti nazionali di emissione di SO2 e/o di NOx, ai sensi della direttiva LNE, un singolo possa far derivare dall’art. 4 della direttiva medesima:<br />	<br />
a)      una pretesa generale all’adozione, da parte dello Stato interessato, di un insieme di misure con cui al più tardi nel 2010 le emissioni nazionali annue di SO2 e/o di NOx vengono ridotte a quantità non eccedenti il limite nazionale di emissione di cui alla direttiva LNE, ovvero, se ciò non fosse possibile, un insieme di misure con cui siffatte emissioni vengono ridotte sino a tali quantità il più presto possibile dopo tale anno;<br />	<br />
b)      pretese concrete all’adozione, da parte dello Stato membro, di misure specifiche relative ad un singolo impianto – ad esempio sotto forma di un rifiuto dell’autorizzazione o dell’assoggettamento dell’autorizzazione a ulteriori condizioni o restrizioni – che contribuiscano a ridurre al più tardi entro il 2010 le emissioni nazionali annue di SO2 e/o di NOx a quantità non eccedenti il limite nazionale di emissione di cui alla direttiva LNE, ovvero, se ciò non fosse possibile, misure specifiche che contribuiscano a ridurre siffatte emissioni sino a tali quantità il più presto possibile dopo tale anno. <br />	<br />
c)      Se per la soluzione della sesta questione, sub a) e sub b), sia rilevante in che misura l’impianto concorra a siffatto superamento effettivo o potenziale».<br />	<br />
43      Con ordinanza del presidente della Corte 24 giugno 2009, i procedimenti da C 165/09 a C 167/09 sono stati riuniti ai fini della fase scritta e orale del procedimento nonché della sentenza.<br />	<br />
<b><br />	<br />
 Sulla ricevibilità </p>
<p></b>44      La RWE, la Electrabel e la E.On contestano la ricevibilità delle domande di pronuncia pregiudiziale proposte.<br />	<br />
45      In particolare tali società rilevano che le questioni poste, da un lato, laddove vertono sull’interpretazione delle disposizioni della direttiva LNE, non hanno alcun nesso con l’oggetto delle cause principali, che riguardano il rilascio di un’autorizzazione ambientale ai sensi delle disposizioni nazionali che hanno assicurato l’attuazione del diritto interno della direttiva IPPC e, dall’altro, hanno carattere ipotetico, dal momento che i programmi nazionali adottati consentirebbero al Regno dei Paesi Bassi di non superare, alla scadenza del 31 dicembre 2010, i limiti di emissione stabiliti per l’SO2 e l’NOx.<br />	<br />
46      La E.On rileva inoltre che il Raad van State avrebbe potuto risolvere le cause principali in base ad una giurisprudenza esistente già consolidata che non lascerebbe alcun dubbio sull’applicazione corretta del diritto dell’Unione pertinente. <br />	<br />
47      A tale riguardo occorre ricordare che, in forza di una giurisprudenza costante, nell’ambito di un procedimento ex art. 267 TFUE, basato sulla netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, il giudice nazionale è l’unico competente a conoscere e valutare i fatti della controversia di cui alla causa principale nonché ad interpretare ed a applicare il diritto nazionale. Parimenti spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a pronunciarsi (v. sentenze 12 aprile 2005, causa C 145/03, Keller, Racc. pag. I 2529, punto 33; 18 luglio 2007, causa C 119/05, Lucchini, Racc. pag. I 6199, punto 43, nonché 11 settembre 2008, causa C 11/07, Eckelkamp e a., Racc. pag. I 6845, punti 27 e 32).<br />	<br />
48      La Corte può rifiutare di pronunciarsi, in particolare, qualora risulti manifestamente che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della causa principale, oppure qualora il problema sia di natura ipotetica (v., in tal senso, sentenze 13 marzo 2001, causa C 379/98, PreussenElektra, Racc. pag. I 2099, punto 39, e 10 marzo 2009, causa C 169/07, Hartlauer, Racc. pag. I 1721, punto 25).<br />	<br />
49      Orbene, tali circostanze non sono riscontrabili nell’ambito dei presenti procedimenti.<br />	<br />
50      Infatti, nelle decisioni di rinvio, il Raad van State, da un lato, si domanda precisamente se gli obblighi derivanti dalla direttiva IPPC, e in particolare dal suo art. 9, impongano alle autorità nazionali competenti di tenere conto, al momento del rilascio di un’autorizzazione a titolo di questa direttiva (in prosieguo: l’«autorizzazione ambientale»), dei limiti nazionali di SO2 e di NOx stabiliti dalla direttiva LNE. Conseguentemente non si può affermare che l’interpretazione richiesta delle disposizioni di tale direttiva non ha alcun nesso con l’oggetto della causa principale.<br />	<br />
51      Dall’altro, tale giudice s’interroga sulla portata degli obblighi che incombono agli Stati membri in forza dell’art. 4 della direttiva LNE nonché delle altre disposizioni pertinenti di quest’ultima, in particolare nei casi in cui sussiste il rischio che tali Stati non rispettino i limiti nazionali di SO2 e di NOx stabiliti da tale direttiva. Orbene, poiché la valutazione delle informazioni tecniche e dei dati scientifici cui si riferisce, a quest’ultimo riguardo, il Raad van State non è condivisa da tutte le parti e siffatto rischio non può essere escluso, non emerge, quanto meno in maniera manifesta, che le questioni poste presentino un carattere ipotetico rispetto alle decisioni che detto giudice nazionale è chiamato ad emettere nelle cause principali.<br />	<br />
52      Inoltre, per quanto riguarda l’argomento della E.ON secondo il quale le questioni sollevate nelle presenti cause riguardano un’interpretazione del diritto dell’Unione discendente in modo evidente da una consolidata giurisprudenza della Corte, si deve rammentare che l’art. 267 TFUE permette sempre ad un giudice nazionale, ove lo ritenga opportuno, di deferire alla Corte questioni di interpretazione (v., in tal senso, sentenze 27 marzo 1963, cause riunite da 28/62 a 30/62, Da Costa e a., Racc. pag. 59, in particolare pag. 76; 6 ottobre 1982, causa 283/81, Cilfit e a., Racc. pag. 3415, punto 15, nonché 12 ottobre 2010, causa C 45/09, Rosenbladt, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 31).<br />	<br />
53      Di conseguenza le domande di pronuncia pregiudiziale devono essere considerate ricevibili.<br />	<br />
<b><br />	<br />
 Nel merito <br />	<br />
<i></b><br />	<br />
 Osservazioni preliminari <br />	<br />
</i>54      Nelle domande di pronuncia pregiudiziale sottoposte alla Corte, il giudice del rinvio menziona sia la direttiva 96/61 sia la direttiva IPPC, avendo riguardo all’epoca di svolgimento dei fatti delle cause principali.<br />	<br />
55      Tuttavia, dal momento che le disposizioni dell’art. 9 delle direttive 96/61 e IPPC menzionate nella prima questione pregiudiziale sono redatte in modo identico e devono essere quindi interpretate nello stesso modo (v. sentenze 17 settembre 2002, causa C 513/99, Concordia Bus Finland, Racc. pag. I 7213, punto 91, nonché 24 novembre 2005, causa C 331/04, ATI EAC e Viaggi di Maio e a., Racc. pag. I 10109, punto 20), la Corte può risolvere dette questioni facendo riferimento unicamente alla versione consolidata di tali disposizioni.<br />	<br />
<i><br />	<br />
 Sulla prima questione <br />	<br />
</i>56      Con la sua prima questione il Raad van State chiede, in sostanza, se l’art. 9, nn. 1, 3 e 4 della direttiva IPPC debba essere interpretato nel senso che, al momento del rilascio di un’autorizzazione ambientale per la costruzione e la gestione di un impianto industriale, le autorità nazionali competenti hanno l’obbligo di includere tra le condizioni di rilascio di tale autorizzazione, i limiti nazionali di emissione di SO2 e di NOx stabiliti dalla direttiva LNE.<br />	<br />
57      Al riguardo si deve anzitutto constatare, come altresì rilevato da tutti gli Stati membri intervenuti nel presente procedimento, che nessuno di detti numeri dell’art. 9 della direttiva IPPC rinvia, espressamente o implicitamente, a tali limiti di emissione.<br />	<br />
58      Con riferimento al n. 1 di tale articolo, esso non si riferisce a detti limiti di emissione allorché obbliga gli Stati membri a garantire che l’autorizzazione ambientale includa tutte le misure necessarie a soddisfare le condizioni di cui all’art. 3 della direttiva IPPC. Quest’ultimo si limita infatti a prescrivere, da un lato, che l’impianto sia gestito adottando le misure di prevenzione opportune affinché non si verifichino fenomeni di inquinamento significativi, applicando segnatamente le migliori tecniche disponibili e, dall’altro, che sia evitata o limitata la produzione di rifiuti per ridurre l’impatto sull’ambiente, che l’energia sia utilizzata in modo efficace e che siano adottate le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze, nonché per evitare qualsiasi rischio di inquinamento e ripristinare il sito stesso dell’impianto in maniera soddisfacente al momento della cessazione definitiva delle attività. <br />	<br />
59      Nessun rinvio viene nemmeno effettuato dal n. 1 dell’art. 9 della direttiva IPPC, letto in combinato disposto con il n. 4 di quest’articolo, allorché esso impone alle autorità nazionali competenti di rispettare altresì, se del caso, le condizioni di autorizzazione di cui all’art. 10 di questa direttiva.<br />	<br />
60      Infatti quest’ultimo articolo prevede, in particolare, che detta autorizzazione prescriva misure supplementari particolari qualora «norm[e] di qualità ambientale» richiedano condizioni più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili. <br />	<br />
61      Dalla formulazione dell’art. 2, punto 7, della direttiva IPPC risulta nondimeno che tali norme costituiscono disposizioni che stabiliscono i «requisiti che devono sussistere in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso» e sono pertanto connesse alle caratteristiche qualitative degli elementi tutelati.<br />	<br />
62      Orbene, come rileva altresì l’avvocato generale al paragrafo 63 delle sue conclusioni, i limiti nazionali di emissione previsti dalla direttiva LNE non presentano tali caratteristiche, dal momento che rinviano alla quantità complessiva di sostanze inquinanti che possono essere rilasciate nell’atmosfera e non a requisiti concreti di carattere qualitativo, che devono sussistere in un dato momento in un determinato ambiente.<br />	<br />
63      Un rinvio ai limiti di emissione in parola non risulta nemmeno dall’art. 9, n. 3, della direttiva IPPC. È pur vero, infatti, che ai sensi di tale disposizione ogni autorizzazione ambientale deve indicare i valori limite di emissione delle sostanze inquinanti che possono essere rilasciate dagli impianti interessati, tra cui figurano in particolare l’SO2 e l’NOx.<br />	<br />
64      Tuttavia l’art. 19, n. 2, della direttiva IPPC prevede al riguardo che, in mancanza di valori limite di emissione comunitari, agli impianti di cui trattasi si applicano i valori fissati «nelle direttive elencate nell’allegato II e in altre regolamentazioni comunitarie» quali valori limite di emissione minimi.<br />	<br />
65      Orbene, si deve constatare che la direttiva LNE, da un lato, non figura tra quelle elencate al detto allegato II. Dall’altro, poiché essa prevede limiti di emissione nazionali per inquinanti riversati nell’atmosfera da molteplici fonti e attività non specificate, tale direttiva non può nemmeno essere considerata come un’«altr[a] regolamentazion[e] comunitari[a]» che stabilisce valori limite di emissione, dal momento che questi ultimi costituiscono, ai sensi dell’art. 2 della direttiva IPPC, «la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione e/o il livello di un’emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo (&#8230;) [che] si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall’impianto».<br />	<br />
66      Infine, all’art. 9, n. 4, della direttiva IPPC non appare alcun riferimento implicito ai limiti indicati dalla direttiva LNE. Infatti, da un lato, la prima frase di tale disposizione si limita a prevedere che i valori limite di emissione devono essere basati sulle migliori tecniche disponibili, senza l’obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell’impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell’ambiente. <br />	<br />
67      Dall’altro, l’obbligo previsto nella seconda frase di tale disposizione, di far sì che le condizioni di autorizzazione prevedano disposizioni per ridurre al minimo l’inquinamento su grande distanza o transfrontaliero e garantiscano un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso può essere interpretato soltanto nel contesto del sistema istituito dalla direttiva IPPC stessa e in particolare di detta disposizione, formulata alla prima frase di tale numero, secondo la quale i valori limite di emissione si devono obbligatoriamente basare sulle migliori tecniche disponibili.<br />	<br />
68      Peraltro si deve aggiungere che la direttiva IPPC, adottata in base all’art. 175, n. 1, CE al fine di realizzare gli obiettivi e i principi della politica dell’Unione in materia di ambiente sanciti all’art. 174 CE, non prevede un’armonizzazione completa. In tale contesto gli Stati membri conservano la facoltà, ai sensi dell’art. 9, nn. 7 e 8, di tale direttiva, di prevedere altre condizioni di autorizzazione specifiche, eventualmente rafforzate, nonché di stabilire determinati requisiti per talune categorie di impianti sotto forma di disposizioni generali vincolanti, purché siano garantiti un approccio integrato e un corrispondente livello elevato di protezione complessiva dell’ambiente.<br />	<br />
69      Ciò precisato si deve inoltre constatare che nemmeno alcuna disposizione della direttiva LNE obbliga le autorità nazionali competenti, nel rilasciare l’autorizzazione ambientale, ad includere tra le condizioni di autorizzazione il rispetto dei limiti nazionali di emissione di SO2 e di NOx.<br />	<br />
70      Al contrario, il legislatore dell’Unione ha espressamente previsto, al diciannovesimo ‘considerando’ della direttiva LNE, che quest’ultima dovrebbe applicarsi «[fatte salve le disposizioni della direttiva IPPC], in relazione ai valori limite di emissione e all’impiego delle migliori tecniche disponibili» lasciando così intendere che gli obblighi che incombono agli Stati membri in forza della direttiva LNE non possono direttamente incidere su quelli che discendono, in particolare, dall’art. 9 della direttiva IPPC.<br />	<br />
71      Tale interpretazione è suffragata, infine, dalla differente finalità e dall’impostazione generale di ciascuna delle due direttive in parola.<br />	<br />
72      Infatti come definito sostanzialmente dall’art. 1 della direttiva IPPC, quest’ultima ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento attraverso l’adozione di misure intese a evitare, oppure, qualora non sia possibile, a ridurre le emissioni delle attività ivi indicate nell’aria, nell’acqua e nel suolo, per conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso. Tale approccio integrato si concretizza in un efficace coordinamento della procedura e delle condizioni di autorizzazione degli impianti industriali aventi un elevato potenziale di inquinamento (v., in tal senso, per la direttiva 96/61, sentenza 22 gennaio 2009, Association nationale pour la protection des eaux et rivières e OABA, causa C 473/07, Racc. pag. I 319, punti 25 e 26).<br />	<br />
73      A tal fine, come la Commissione ha enunciato nella sua comunicazione presentata il 21 dicembre 2007 al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Verso una politica più efficace in materia di emissioni industriali [COM (2007) 843 def.)], la direttiva IPPC definisce i principi di base per la concessione delle autorizzazioni e il controllo dei grandi impianti industriali sulla base di un approccio integrato e dell’applicazione delle migliori tecniche disponibili, cioè le tecniche più efficaci a disposizione per raggiungere un livello elevato di tutela ambientale, alla luce dei rispettivi costi e benefici.<br />	<br />
74      La direttiva LNE mira invece, come risulta dai suoi artt. 1 e 2, a limitare le emissioni, rilasciate da qualsiasi fonte, delle sostanze inquinanti ad effetto acidificante ed eutrofizzante e dei precursori dell’ozono, onde assicurare una maggiore protezione dell’ambiente e della salute umana, e perseguire l’obiettivo a lungo termine di mantenere il livello ed il carico di queste sostanze al di sotto dei valori critici.<br />	<br />
75      Inoltre, come risulta chiaramente dall’art. 4, nonché dai ‘considerando’ undicesimo e dodicesimo della direttiva LNE, quest’ultima si basa su un approccio meramente programmatico, che lascia agli Stati membri ampia discrezionalità nella scelta delle politiche e delle misure da adottare o prevedere, al fine di ridurre progressivamente in maniera strutturale le emissioni, in particolare di SO2 e di NOx, a quantitativi che non superino, entro la fine del 2010, i limiti di emissione indicati nell’allegato I di tale direttiva. Ne consegue che la realizzazione degli obiettivi stabiliti da quest’ultima non può direttamente interferire nei procedimenti di rilascio di un’autorizzazione ambientale.<br />	<br />
76      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono si deve pertanto risolvere la prima questione nel senso che l’art. 9, nn. 1, 3 e 4, della direttiva IPPC deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri, nel rilasciare autorizzazioni ambientali per la costruzione e la gestione di impianti industriali come quelle di cui trattasi nelle cause principali, non sono obbligati ad inserire tra le condizioni di rilascio di tale autorizzazione il rispetto dei limiti di emissione nazionali di SO2 e di NOx stabiliti dalla direttiva LNE, pur dovendo rispettare l’obbligo derivante dalla direttiva LNE di adottare o di prevedere, nell’ambito di programmi nazionali, politiche e misure adeguate e coerenti atte a ridurre complessivamente le emissioni, in particolare di tali inquinanti, a quantitativi che non superino i limiti indicati nell’allegato I di tale direttiva entro il 2010.<br />	<br />
<i><br />	<br />
 Sulle questioni seconda e terza <br />	<br />
</i>77      Con le sue questioni seconda e terza, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, da un lato, quali obblighi incombano agli Stati membri in forza della direttiva LNE nel periodo compreso tra il 27 novembre 2002, termine di attuazione della stessa, e il 31 dicembre 2010, termine alla scadenza del quale detti Stati membri devono rispettare i limiti di emissione stabiliti da tale direttiva. Dall’altro, tale giudice chiede se, tenuto conto di tali obblighi, le autorità nazionali competenti potrebbero essere tenute a rifiutare o limitare il rilascio di un’autorizzazione ambientale o ad adottare misure di compensazione specifiche nel caso di superamento potenziale o effettivo dei limiti nazionali di emissione di SO2 e di NOx di cui alla direttiva LNE.<br />	<br />
 Sull’obbligo di astensione dall’adottare disposizioni che possano compromettere gravemente il risultato prescritto da una direttiva <br />	<br />
78      In via preliminare si deve ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante, in pendenza del termine per la trasposizione di una direttiva, gli Stati membri, destinatari di quest’ultima, devono astenersi dall’adottare disposizioni che possano compromettere gravemente il risultato prescritto dalla direttiva stessa (sentenze 18 dicembre 1997, causa C 129/96, Inter-Environnement Wallonie, Racc. pag. I 7411, punto 45; 8 maggio 2003, causa C 14/02, ATRAL, Racc. pag. I 4431, punto 58, nonché 23 aprile 2009, cause riunite C 261/07 e C 299/07, VTB-VAB e Galatea, Racc. pag. I 2949, punto 38). Un siffatto obbligo di astensione che si impone a tutte le autorità nazionali (v. sentenza 4 luglio 2006, causa C 212/04, Adeneler e a., Racc. pag. I 6057, punto 122, nonché giurisprudenza citata), deve essere inteso come riferito all’adozione di qualsiasi misura, generale o specifica, che possa produrre un tale effetto vanificatore.<br />	<br />
79      Quest’obbligo d’astensione si impone agli Stati membri, in forza dell’applicazione del combinato disposto degli artt. 4, n. 3, TUE e 288, n. 3, TFUE, anche in un periodo transitorio nel corso del quale essi sono autorizzati a continuare ad applicare i loro regimi nazionali, sebbene questi ultimi non siano conformi alla direttiva in parola (v., sentenze 10 novembre 2005, causa C 316/04, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Racc. pag. I 9759, punto 42, e 14 settembre 2006, causa C 138/05, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Racc. pag. I 8339, punto 42).<br />	<br />
80      Ne consegue pertanto che il rispetto di un siffatto obbligo si applica anche durante il periodo transitorio previsto all’art. 4 della direttiva LNE, nel corso del quale gli Stati membri sono autorizzati a non attenersi ancora ai quantitativi annuali di emissioni nazionali indicati nell’allegato I di tale direttiva. Spetta al giudice nazionale verificare il rispetto di quest’obbligo con riferimento alle disposizioni e alle misure di cui deve esaminare la legittimità. (v., in tal senso, sentenza Inter Environnement Wallonie, cit., punto 46).<br />	<br />
81      Al riguardo, occorre nondimeno rilevare che una tale verifica deve essere necessariamente condotta in base ad una valutazione globale, tenendo conto del complesso delle politiche e delle misure adottate sul territorio nazionale interessato.<br />	<br />
82      Infatti, con riferimento al sistema stabilito dalla direttiva LNE e, in particolare, all’approccio programmatico che essa prevede, come ricordato al punto 75 della presente sentenza, la realizzazione del risultato prescritto da tale direttiva può essere seriamente ostacolato dagli Stati membri soltanto attraverso l’adozione e l’esecuzione di un complesso di politiche e misure le quali, tenuto conto in particolare dei loro effetti concreti e della loro durata nel tempo, tollerano o creano una situazione critica rispetto alla quantità totale di emissioni rilasciate nell’atmosfera da tutte le fonti inquinanti tale da compromettere necessariamente il rispetto, entro il 2010, dei limiti indicati nell’allegato I di detta direttiva (v., per analogia, sentenza Inter-Environnement Wallonie, cit., punti 47 e 49).<br />	<br />
83      Ne consegue che una semplice misura specifica relativa a una sola fonte di SO2 e di NOx, che consista nella decisione di rilascio di un’autorizzazione ambientale per la costruzione e la gestione di un impianto industriale, non sembra atta, di per sé, a compromettere seriamente il risultato prescritto dalla direttiva LNE, vale a dire quello di limitare le emissioni di tali fonti inquinanti nell’atmosfera a quantitativi complessivi annuali che non superino i detti limiti nazionali entro il 2010. Tale conclusione vale a maggior ragione qualora, in circostanze come quelle delle cause principali, l’impianto di cui trattasi debba essere messo in funzione soltanto non prima del 2012.<br />	<br />
 Sugli obblighi positivi che incombono agli Stati membri nel periodo transitorio dal 27 novembre 2002 al 31 dicembre 2010<br />	<br />
84      Con riferimento alla questione se agli Stati membri incombano obblighi positivi nel periodo transitorio dal 27 novembre 2002 al 31 dicembre 2010, ed in tal caso di quali obblighi positivi si tratti, si deve ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante, l’obbligo di uno Stato membro di adottare tutti i provvedimenti necessari per raggiungere il risultato prescritto da una direttiva è un obbligo cogente, prescritto dall’art. 288, n. 3, TFUE e dalla direttiva stessa (v. sentenze 26 febbraio 1986, causa 152/84, Marshall, Racc. pag. 723, punto 48; 24 ottobre 1996, causa C 72/95, Kraaijeveld e a., Racc. pag. I 5403, punto 55, nonché Inter-Environnement Wallonie, cit., punto 40).<br />	<br />
85      Risulta da tale obbligo che durante il termine fissato per la trasposizione gli Stati membri devono adottare i provvedimenti necessari ad assicurare che il risultato prescritto dalla direttiva sarà realizzato alla scadenza del termine stesso (sentenza Inter-Environnement Wallonie, cit., punto 44). Lo stesso vale con riferimento ad un periodo transitorio come quello previsto all’art. 4 della direttiva LNE.<br />	<br />
86      Al riguardo si deve rilevare che la stessa direttiva LNE stabilisce taluni obblighi positivi in capo agli Stati membri durante questo periodo, riguardanti in particolare la definizione di strategie di intervento a livello globale allo scopo di ridurre progressivamente, entro la fine del 2010, le emissioni annuali degli inquinanti di cui trattasi a quantitativi che non superino i limiti stabiliti nell’allegato I di tale direttiva.<br />	<br />
87      Più precisamente, ai sensi degli artt. 6 e 8, n. 2, della direttiva LNE, gli Stati membri devono elaborare entro il 1° ottobre 2002, e aggiornare e modificare, se necessario, entro il 1° ottobre 2006, programmi per la progressiva riduzione delle emissioni controverse, che essi devono mettere a disposizione della popolazione e delle organizzazioni interessate mediante informazioni chiare, comprensibili e facilmente accessibili, e comunicare alla Commissione nei termini prescritti. Gli artt. 7, nn. 1 e 2, e 8, n. 1, della direttiva LNE obbligano inoltre gli Stati membri ad elaborare ed aggiornare annualmente gli inventari nazionali di dette emissioni, nonché le proiezioni nazionali per il 2010. Gli inventari definitivi delle emissioni riferiti al penultimo anno prima di quello in corso e gli inventari provvisori delle emissioni riferiti all’anno precedente a quello in corso, nonché le proiezioni nazionali per il 2010 devono essere comunicati, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla Commissione e all’Agenzia europea dell’ambiente (v., in tal senso, sentenza 18 dicembre 2008, causa C 273/08, Commissione/Lussemburgo, punti 2 e 11).<br />	<br />
88      Con riferimento al contenuto concreto di tali programmi nazionali occorre nondimeno constatare che, come ricordato al punto 75 della presente sentenza, l’ampia discrezionalità concessa agli Stati membri dalla direttiva LNE osta a che questi ultimi incontrino limiti nella realizzazione di tali programmi e siano quindi obbligati ad adottare o ad astenersi dall’adottare misure o iniziative specifiche per ragioni estranee a valutazioni di carattere strategico che tengano conto, complessivamente, delle circostanze di fatto e dei differenti interessi pubblici e privati coinvolti.<br />	<br />
89      L’imposizione di eventuali prescrizioni in tal senso sarebbe contraria alla volontà del legislatore dell’Unione, diretta in particolare a consentire agli Stati membri di garantire un certo equilibrio tra i differenti interessi coinvolti. Inoltre una siffatta imposizione porterebbe a creare vincoli eccessivi per gli Stati membri e sarebbe pertanto contraria al principio di proporzionalità sancito all’art. 5 TUE, espressamente ricordato al tredicesimo ‘considerando’ della direttiva LNE, il quale esige che gli strumenti istituiti da una disposizione del diritto dell’Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerli (v., sentenze 6 dicembre 2005, cause riunite C 453/03, C 11/04, C 12/04 e C 194/04, ABNA e a., Racc. pag. I 10423, punto 68 e giurisprudenza citata, nonché 8 giugno 2010, causa C 58/08, Vodafone e a., non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 51).<br />	<br />
90      Ne consegue pertanto che durante il periodo transitorio dal 27 novembre 2002 al 31 dicembre 2010, l’art. 288, n. 3, TFUE e la stessa direttiva LNE non impongono agli Stati membri né di rifiutare o limitare il rilascio di autorizzazioni ambientali, quali quelle di cui trattasi nelle cause principali, né di adottare misure di compensazione specifiche per ciascuna autorizzazione del genere che venga rilasciata, nemmeno in caso di superamento potenziale o effettivo dei limiti nazionali di emissione di SO2 e di NOx.<br />	<br />
91      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, le questioni seconda e terza devono essere risolte nel senso che, durante il periodo transitorio dal 27 novembre 2002 al 31 dicembre 2010, previsto all’art. 4 della direttiva LNE:<br />	<br />
–        gli artt. 4, n. 3, TUE e 288, n. 3, TFUE, nonché la direttiva LNE impongono agli Stati membri di astenersi dall’adottare misure che possano compromettere seriamente la realizzazione del risultato prescritto da tale direttiva;<br />	<br />
–        l’adozione da parte degli Stati membri di una misura specifica relativa ad una sola fonte di SO2 e di NOx non appare, di per sé sola, capace di compromettere seriamente il conseguimento del risultato prescritto dalla direttiva LNE. Spetta al giudice nazionale verificare se tale condizione ricorra per ciascuna delle decisioni di rilascio di un’autorizzazione ambientale per la costruzione e la gestione di un impianto industriale, quali quelle controverse nelle cause principali;<br />	<br />
–        l’art. 288, n. 3, TFUE e gli artt. 6, 7, nn. 1 e 2, nonché 8, nn. 1 e 2, della direttiva LNE impongono agli Stati membri, da un lato, di elaborare, aggiornare e modificare, se necessario, programmi per la progressiva riduzione delle emissioni nazionali di SO2 e di NOx, che essi devono mettere a disposizione della popolazione e delle organizzazioni interessate mediante informazioni chiare, comprensibili e facilmente accessibili, e comunicare alla Commissione nei termini prescritti, e, dall’altro, di elaborare ed aggiornare annualmente gli inventari nazionali di dette emissioni, nonché le proiezioni nazionali per il 2010, che essi devono comunicare, nei termini prescritti, alla Commissione e all’Agenzia europea dell’ambiente; <br />	<br />
–        l’art. 288, n. 3, TFUE e la stessa direttiva LNE non impongono agli Stati membri né di rifiutare o limitare il rilascio di autorizzazioni ambientali per la costruzione e la gestione di impianti industriali, come quelle controverse nelle cause principali, né di adottare misure di compensazione specifiche per ciascuna autorizzazione del genere che venga rilasciata, nemmeno in caso di superamento potenziale o effettivo dei limiti di emissione nazionali di SO2 e di NOx. <br />	<br />
<i><br />	<br />
 Sulle questioni dalla quarta alla sesta <br />	<br />
</i>92      Con le questioni dalla quarta alla sesta, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se, ed in caso affermativo, in quale misura, un singolo possa invocare direttamente dinanzi ai giudici nazionali gli obblighi imposti dagli artt. 4 e 6 della direttiva LNE.<br />	<br />
93      Al riguardo si deve anzitutto ricordare che, ai sensi di una giurisprudenza costante, in tutti i casi in cui le disposizioni di una direttiva appaiono, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, i singoli possono farle valere nei confronti dello Stato membro, sia che questo non abbia recepito tempestivamente la direttiva nell’ordinamento interno, sia che l’abbia recepita in modo non corretto (v., in particolare, sentenze 19 novembre 1991, cause riunite C 6/90 e C 9/90, Francovich e a., Racc. pag. I 5357, punto 11; 11 luglio 2002, causa C 62/00, Marks &#038; Spencer, Racc. pag. I 6325, punto 25, nonché 5 ottobre 2004, cause riunite da C 397/01 a C 403/01, Pfeiffer e a., Racc. pag. I 8835, punto 103).<br />	<br />
94      Infatti, come ha ricordato più volte la Corte, è incompatibile con il carattere vincolante che l’art. 288, n. 3, TFUE riconosce alla direttiva escludere, in linea di principio, che l’obbligo che essa impone possa essere invocato dagli interessati. Questa considerazione vale in modo particolare per una direttiva, il cui scopo è quello di controllare nonché ridurre l’inquinamento atmosferico e che mira, di conseguenza, a tutelare la sanità pubblica (v. sentenza 25 luglio 2008, causa C 237/07, Janecek, Racc. pag. I 6221, punto 37).<br />	<br />
95      A tal proposito si deve comunque ricordare che una disposizione del diritto dell’Unione è incondizionata se sancisce un obbligo non soggetto ad alcuna condizione né subordinato, per quanto riguarda la sua osservanza o i suoi effetti, all’emanazione di alcun atto da parte delle istituzioni dell’Unione o degli Stati membri (v., in particolare, sentenze 3 aprile 1968, causa 28/67, Molkerei-Zentrale Westfalen/Lippe, Racc. pag. 211, nonché 23 febbraio 1994, causa C 236/92, Comitato di coordinamento per la difesa della cava e a., Racc. pag. I 483, punto 9).<br />	<br />
96      Orbene, con riferimento all’art. 4 della direttiva LNE, si deve constatare che esso non risponde alle caratteristiche precedentemente enunciate.<br />	<br />
97      Infatti, considerato nel suo contesto, questo articolo riveste carattere meramente programmatico, dal momento che si limita ad enunciare un obiettivo da raggiungere lasciando agli Stati membri un’ampia discrezionalità quanto alle modalità da porre in atto a tal fine.<br />	<br />
98      Ne consegue che, dal momento che detto art. 4 della direttiva LNE non prevede alcun obbligo incondizionato e sufficientemente preciso che impone l’adozione di politiche o di misure specifiche e puntuali destinate a permettere la realizzazione del risultato stabilito, i singoli non possono farlo valere direttamente dinanzi a un giudice nazionale per pretendere, prima del 31 dicembre 2010, che le autorità competenti rifiutino o limitino l’adozione di decisioni di rilascio di autorizzazioni ambientali quali quelle controverse nelle cause principali, o che adottino misure di compensazione specifiche a seguito del rilascio di una siffatta autorizzazione. <br />	<br />
99      Per contro, l’art. 6 della direttiva LNE presenta un carattere incondizionato e sufficientemente preciso in quanto, in termini inequivocabili, impone agli Stati membri, da un lato, ai sensi dei suoi nn. 1–3, di elaborare programmi nazionali per la progressiva riduzione delle emissioni nazionali, in particolare di SO2 e NOx, al fine di conformarsi, entro il 2010, ai limiti indicati nell’allegato I di detta direttiva e, dall’altro, ai sensi del suo n. 4, di mettere tali programmi a disposizione della popolazione e delle organizzazioni interessate, come le associazioni ambientaliste, mediante informazioni chiare, comprensibili e facilmente accessibili.<br />	<br />
100    Ne consegue che le persone fisiche e giuridiche direttamente interessate devono poter ottenere dalle autorità competenti, eventualmente ricorrendo ai giudici nazionali, il rispetto e l’attuazione di tali norme del diritto dell’Unione.<br />	<br />
101    Quanto al contenuto dei programmi che devono essere elaborati, anche se, come discende dal punto 88 della presente sentenza, gli Stati membri dispongono di un’ampia discrezionalità quanto alla scelta delle iniziative specifiche da realizzare, è pur vero che essi non hanno l’obbligo di adottare politiche e misure tali da non determinare nessun superamento entro il 2010.<br />	<br />
102    Risulta tuttavia dall’art. 6 della direttiva LNE, nonché dall’impostazione di tale direttiva, che mira ad una riduzione progressiva delle emissioni nazionali degli inquinanti espressamente indicati, che spetta agli Stati membri, nel periodo transitorio dal 27 novembre 2002 al 31 dicembre 2010, adottare o prevedere politiche e misure, adeguate e coerenti, atte a ridurre, complessivamente, le emissioni di tali inquinanti in modo da conformarsi ai limiti nazionali previsti nell’allegato I di detta direttiva.<br />	<br />
103    In questa prospettiva occorre rilevare che, sebbene gli Stati membri dispongano di un potere discrezionale, l’art. 6 della direttiva LNE fissa alcuni limiti all’esercizio di quest’ultimo, i quali possono essere fatti valere dinanzi ai giudici nazionali, in relazione al carattere adeguato dell’insieme delle politiche e misure adottate o previste, nell’ambito dei programmi nazionali rispettivi, al detto scopo di limitare, entro il 2010, le emissioni degli inquinanti indicati a quantitativi che non superino i limiti fissati per ciascuno Stato membro (v., in tal senso, sentenza Janecek, citata, punto 46).<br />	<br />
104    Alla luce delle suesposte considerazioni, le questioni dalla quarta alla sesta vanno risolte come segue:<br />	<br />
–        L’art. 4 della direttiva LNE non è incondizionato e sufficientemente preciso da poter essere invocato dai singoli dinanzi ai giudici nazionali prima del 31 dicembre 2010.<br />	<br />
–        L’art. 6 della direttiva LNE attribuisce ai singoli direttamente interessati diritti che possono essere invocati dinanzi ai giudici nazionali per pretendere che, nel periodo transitorio dal 27 novembre 2002 al 31 dicembre 2010, gli Stati membri adottino o prevedano, nell’ambito di programmi nazionali, politiche e misure, adeguate e coerenti, atte a ridurre, complessivamente, le emissioni degli inquinanti indicati in modo da conformarsi ai limiti nazionali previsti nell’allegato I di detta direttiva entro il 2010, e mettano i programmi elaborati a tal fine a disposizione della popolazione e delle organizzazioni interessate mediante informazioni chiare, comprensibili e facilmente accessibili.<br />	<br />
<b><br />	<br />
 Sulle spese </p>
<p></b>105    Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1)      L’art. 9, nn. 1, 3 e 4, della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, nella sua versione originaria, nonché in quella codificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, dev’essere interpretato nel senso che gli Stati membri, nel rilasciare autorizzazioni ambientali per la costruzione e la gestione di impianti industriali come quelle di cui trattasi nelle cause principali non sono obbligati ad inserire tra le condizioni di rilascio di tale autorizzazione il rispetto dei limiti di emissione nazionali di SO2 e di NOx stabiliti dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2001, 2001/81/CE, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici, pur dovendo rispettare l’obbligo derivante da detta direttiva di adottare o di prevedere, nell’ambito di programmi nazionali, politiche e misure adeguate e coerenti atte a ridurre complessivamente le emissioni, in particolare di tali inquinanti, a quantitativi che non superino i limiti indicati nell’allegato I di tale direttiva entro il 2010. <br />	<br />
2)      Nel periodo transitorio dal 27 novembre 2002 al 31 dicembre 2010, previsto all’art. 4 della direttiva 2001/81: <br />	<br />
–        gli artt. 4, n. 3, TUE e 288, n. 3, TFUE, nonché la direttiva 2001/81 impongono agli Stati membri di astenersi dall’adottare misure che possano compromettere seriamente la realizzazione del risultato prescritto da tale direttiva; <br />	<br />
–        l’adozione da parte degli Stati membri di una misura specifica relativa ad una sola fonte di SO2 e di NOx non appare, di per sé sola, capace di compromettere seriamente il conseguimento del risultato prescritto dalla direttiva 2001/81. Spetta al giudice nazionale verificare se tale condizione ricorra per ciascuna delle decisioni di rilascio di un’autorizzazione ambientale per la costruzione e la gestione di un impianto industriale, quali quelle controverse nelle cause principali; <br />	<br />
–        l’art. 288, n. 3, TFUE e gli artt. 6, 7, nn. 1 e 2, nonché 8, nn. 1 e 2, della direttiva 2001/81 impongono agli Stati membri, da un lato, di elaborare, aggiornare e modificare, se necessario, programmi per la progressiva riduzione delle emissioni nazionali di SO2 e di NOx, che essi devono mettere a disposizione della popolazione e delle organizzazioni interessate mediante informazioni chiare, comprensibili e facilmente accessibili, e comunicare alla Commissione europea nei termini prescritti, e, dall’altro, di elaborare ed aggiornare annualmente gli inventari nazionali di dette emissioni, nonché le proiezioni nazionali per il 2010, che essi devono comunicare, nei termini prescritti, alla Commissione europea e all’Agenzia europea dell’ambiente; <br />	<br />
–        l’art. 288, n. 3, TFUE e la stessa direttiva 2001/81 non impongono agli Stati membri né di rifiutare o limitare il rilascio di autorizzazioni ambientali per la costruzione e la gestione di impianti industriali, come quelle controverse nelle cause principali, né di adottare misure di compensazione specifiche per ciascuna autorizzazione del genere che venga rilasciata, e ciò nemmeno in caso di superamento potenziale o effettivo dei limiti di emissione nazionali di SO2 e di NOx. <br />	<br />
3)       L’art. 4 della direttiva 2001/81 non è incondizionato e sufficientemente preciso da poter essere invocato dai singoli dinanzi ai giudici nazionali prima del 31 dicembre 2010. <br />	<br />
L’art. 6 della direttiva 2001/81 attribuisce ai singoli direttamente interessati diritti che possono essere invocati dinanzi ai giudici nazionali per pretendere che, nel periodo transitorio dal 27 novembre 2002 al 31 dicembre 2010, gli Stati membri adottino o prevedano, nell’ambito di programmi nazionali, politiche e misure, adeguate e coerenti, atte a ridurre, complessivamente, le emissioni degli inquinanti indicati in modo da conformarsi ai limiti nazionali previsti nell’allegato I di detta direttiva entro il 2010, e mettano i programmi elaborati a tal fine a disposizione della popolazione e delle organizzazioni interessate mediante informazioni chiare, comprensibili e facilmente accessibili. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-prima-sezione-sentenza-26-5-2011-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Prima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2011 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/5/2011 n.917</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-ordinanza-sospensiva-26-5-2011-n-917/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-ordinanza-sospensiva-26-5-2011-n-917/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/5/2011 n.917</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare avanzata da un Comune avverso il decreto del presidente della G.R. di ammissibilità del referendum consultivo di &#8220;istituzione del comune unico Isola d&#8217;Ischia&#8221;, poiche&#8217; il provvedimento impugnato prevede la formulazione del quesito referendario in termini che risultano conformi alle tassative prescrizioni vincolanti dell’art. 28 della</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-ordinanza-sospensiva-26-5-2011-n-917/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/5/2011 n.917</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare avanzata da un Comune avverso il decreto del presidente della G.R. di ammissibilità del referendum consultivo di &#8220;istituzione del comune unico Isola d&#8217;Ischia&#8221;, poiche&#8217; il provvedimento impugnato prevede la formulazione del quesito referendario in termini che risultano conformi alle tassative prescrizioni vincolanti dell’art. 28 della legge regionale n. 25 del 1975 (“volete che sia costituito il nuovo Comune di&#8230; mediante fusione di ….”) , mentre l&#8217; ulteriore articolazione della proposta di legge appare semmai qualificabile come espressione eventuale della discrezionalità del Legislatore regionale che sfugge al sindacato in questa sede giurisdizionale. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00917/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02162/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2162 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Comune di Serrara Fontana</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Orazio Abbamonte, con domicilio eletto presso Orazio Abbamonte in Napoli, viale Gramsci n. 16;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; <b>Regione Campania</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Almerina Bove, con domicilio eletto presso in Napoli, via S. Lucia, n. 81 presso l’Avvocatura Regionale;<br />	<br />
&#8211; <b>Comune di Casamicciola Terme</b>, non costituito; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; quanto al ricorso introduttivo: del decreto del presidente della G.R. Campania n. 20 del 31/01/2011 di ammissibilità del referendum consultivo di &#8220;istituzione del comune unico Isola d&#8217;Ischia&#8221;, della nota del Presidente del Consiglio regionale n. 2011.00<br />
&#8211; quanto ai motivi aggiunti: della delibera di Giunta regionale n. 123 del 20/3/2011 e del conseguente decreto Presidente Giunta regionale n. 80 del 7/4/2011 nella parte relativa alla indizione del referendum con il quesito relativo all’isola d’Ischia;	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2011 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato che il provvedimento impugnato prevede la formulazione del quesito referendario in termini che risultano conformi alle tassative prescrizioni vincolanti dell’art. 28 della legge regionale n. 25 del 1975;<br />	<br />
Considerato che la ulteriore articolazione della proposta di legge appare semmai qualificabile come espressione eventuale della discrezionalità del Legislatore regionale che sfugge al sindacato in questa sede giurisdizionale;<br /> <br />
Ritenuto che non sussistono le ragioni di cui all’art. 55 del CPA;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare.<br />	<br />
Spese al definitivo.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Guida, Presidente<br />	<br />
Fabio Donadono, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Francesco Guarracino, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 26/05/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-ordinanza-sospensiva-26-5-2011-n-917/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/5/2011 n.917</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/5/2011 n.253</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-26-5-2011-n-253/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-26-5-2011-n-253/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-26-5-2011-n-253/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/5/2011 n.253</a></p>
<p>Va sospesa la determinazione dirigenziale di diniego per il rilascio licenza noleggio con conducente di ambulanze, non contingentata, non essendo applicabile alle ambulanze la legge 21/1992 disciplinante il servizio di noleggio con conducente di autovettura. (G.S.) N. 00253/2011 REG.PROV.CAU. N. 00434/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-26-5-2011-n-253/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/5/2011 n.253</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-26-5-2011-n-253/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/5/2011 n.253</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la determinazione dirigenziale di diniego per il rilascio licenza noleggio con conducente di ambulanze, non contingentata, non essendo applicabile alle ambulanze la legge 21/1992 disciplinante il servizio di noleggio con conducente di autovettura. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00253/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00434/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 434 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Croce Bianca S.r.l.</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro D&#8217;Erme, Giovan Candido Di Gioia, con domicilio eletto presso Alessandro Avv. D&#8217;Erme in Latina, corso della Repubblica,265;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Latina</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Paolo Cavalcanti, con domicilio eletto presso Francesco Paolo Avv. Cavalcanti in Latina, via IV Novembre, 25; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della determinazione dirigenziale prot. n. 18432 del 16/02/2011 di diniego per il rilascio licenza ncc ambulanze non contingentata	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Latina;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2011 il dott. Santino Scudeller e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che il ricorso da una prima sommaria delibazione appare assistito dal prescritto fumus boni juris con particolare riferimento al primo motivo di diritto dedicato alla non applicabilità della legge 21/1992 disciplinante il servizio di noleggio con conducente di autovettura; 	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto:<br />	<br />
a) sospende l’impugnata determina dirigenziale;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 10 maggio 2012.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Corsaro, Presidente<br />	<br />
Santino Scudeller, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Davide Soricelli, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 26/05/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/5/2011 n.255</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-26-5-2011-n-255/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-26-5-2011-n-255/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/5/2011 n.255</a></p>
<p>Va sospesa la nota del dirigente urbanistica con cui si acconsente all&#8217;installazione di una barra mobile all&#8217;ingresso della strada realizzata in esecuzione di una lottizzazione convenzionata in quanto: a) benchè la strada in contestazione sia ancora privata, essa è nondimeno destinata a essere acquisita da parte del comune rientrando tra</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la nota del dirigente urbanistica con cui si acconsente all&#8217;installazione di una barra mobile all&#8217;ingresso della strada realizzata in esecuzione di una lottizzazione convenzionata in quanto: a) benchè la strada in contestazione sia ancora privata, essa è nondimeno destinata a essere acquisita da parte del comune rientrando tra le opere di urbanizzazione primaria di una lottizzazione; b) di conseguenza l’operato del comune appare viziato da eccesso di potere, dovendo l’ente, piuttosto che consolidare lo stato di fatto consentendo la limitazione del transito ai soli veicoli dei residenti, acquisire le opere di urbanizzazione realizzate nell’ambito della lottizzazione per definitivamente destinarle all’uso collettivo. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00255/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00427/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 427 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Elsa Santucci</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Felice M. Spirito, Sara Spirito, con domicilio eletto presso Paola Giorgia Avv. Perazzotti in Latina, via Monti,13;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Frosinone</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Barletta, Marina Giannetti, con domicilio eletto presso Sandra Avv. Salvigni in Latina, viale dello Statuto, 24; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Biagio Schilirò</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Greta Morelli, Daniela Testa, con domicilio eletto presso Elena Avv. Finotti in Latina, corso G.Matteotti n. 208; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della nota prot. n.7498 del 15/02/2011 del settore d &#8211; urbanistica e gestione del territorio, con cui il dirigente acconsente all&#8217;installazione di una barra mobile all&#8217;ingresso della strada realizzata in esecuzione della lottizzazione convenzionata c.d. &#8220;edil 5&#8221;.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Frosinone e di Biagio Schilirò;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2011 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto che il ricorso presenti profili di fondatezza in quanto: a) benchè la strada in contestazione sia ancora privata, essa è nondimeno destinata a essere acquisita da parte del comune rientrando tra le opere di urbanizzazione primaria di una lottizzazione; b) di conseguenza l’operato del comune, le cui manifestazioni di volontà nell’ambito dello stesso procedimento sono state caratterizzate da perplessità, appare viziato da eccesso di potere, dovendo l’ente, piuttosto che consolidare lo stato di fatto consentendo la limitazione del transito ai soli veicoli dei residenti, acquisire le opere di urbanizzazione realizzate nell’ambito della lottizzazione per definitivamente destinarle all’uso collettivo;<br />	<br />
Ritenuto, in ordine ale spese del giudizio cautelare, di disporne la compensazione stante la peculiarità della questione trattata;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, accoglie la domanda di tutela cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia dell’atto impugnato, fissa la trattazione del merito del ricorso all’udienza pubblica del 4 ottobre 2012.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Corsaro, Presidente<br />	<br />
Santino Scudeller, Consigliere<br />	<br />
Davide Soricelli, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 26/05/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2011 n.519</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-26-5-2011-n-519/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-26-5-2011-n-519/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2011 n.519</a></p>
<p>Pres. A. Ravalli; Est. G. Flaim Ra. T. e C. Snc, capogruppo della costituenda ATI con I. Srl, VPS Srl (avv.ti F. Pilia, M. Pilia e P. Pilia) c/ REGIONE SARDEGNA -Assessorato Pubblica Istruzione Direzione Generale Beni Culturali (avv.ti R. Murroni e M. Pani); AUTORITÀ DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI (Avv.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-26-5-2011-n-519/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2011 n.519</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-26-5-2011-n-519/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2011 n.519</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Ravalli; Est. G. Flaim<br /> Ra. T. e C. Snc, capogruppo della costituenda ATI con I. Srl, VPS Srl (avv.ti F. Pilia, M. Pilia e P. Pilia) c/ REGIONE SARDEGNA -Assessorato Pubblica Istruzione Direzione Generale Beni Culturali (avv.ti R. Murroni e M. Pani); AUTORITÀ DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI (Avv. Distr. St.) e nei confronti di AT E AT SRL COSTRUZIONI GENERALI (avv.ti A. Ingianni, G. M. Lauro e C. Savona)</span></p>
<hr />
<p>sulle modificazioni soggettive dei raggruppamenti temporanei di imprese e sulla portata delle cause di esclusione di cui all&#8217;art. 38, lett. c) e g), D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti P.A. – Gara – ATI – Modifiche soggettive – Modificazione in termini riduttivi dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte &#8211; Ammissibilità &#8211; Limiti	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Offerte di gara – Art. 38 comma 1 lett. g), D. Lgs. 12 aprile2006 n. 163 e s.m.i. – Pendenza tributaria – Valutazione della incidenza – Necessità  	</p>
<p>3. Contratti della p.a. – Offerte di gara – Art. 38 comma 1 lett. c), D. Lgs. 12 aprile2006 n. 163 e s.m.i. – Condanne penali – Obbligo di dichiarazione – Portata –Valutazioni della P.A. 	</p>
<p>4. Contratti della p.a. – Offerte di gara – Art. 38 comma 1 lett. c), D. Lgs. 12 aprile2006 n. 163 e s.m.i. – Condanne penali – Obbligo di dichiarazione – Omessa dichiarazione precedenti “minori” – Esclusione dalla gara &#8211; Condizioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ astrattamente ammissibile la modificazione soggettiva del raggruppamento aggiudicatario provvisorio, laddove effettuata in termini solo “riduttivi” (con recesso di una delle mandanti) e dopo la maturazione del termine di scadenza dell’offerta	</p>
<p>2. Ai fini dell’applicazione dell’art. 38, comma 1, lett. g), D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, le preclusioni relative alla violazione degli “obblighi tributari” presuppongono un’attività istruttoria di accertamento della loro consistenza e rilevanza, dovendo essere comunque tali da non incidere, oggettivamente, sull&#8217;affidabilità e solidità finanziaria della singola impresa	</p>
<p>3. Ai fini dell’applicazione dell’art. 38, comma 1, lett. c), D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, il potere di stabilire quali siano i reati da indicare nella dichiarazione -attestante il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alla gara-, qualora il bando non abbia richiesto una più ampia dichiarazione degli stessi (rispetto alla norma, art. 38), spetta al dichiarante; alla stazione appaltante spetta la successiva “valutazione della gravità” del reato, solo nella fase dell’eventuale controllo, a seguito dell’ acquisizione d’ufficio dei precedenti penali	</p>
<p>4. Ai fini dell’applicazione dell’art. 38, comma 1, lett. c), D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, il dichiarante deve far menzione di quei reati che, per la loro gravità, potevano oggettivamente incidere sulla valutazione della sua moralità professionale; in tale contesto, l’omissione di dichiarazione in relazione a precedenti qualificabili come “minori” non può determinare l’esclusione dalla gara, per falsa dichiarazione, allorquando non sia riscontrata (anche) la reale incidenza del reato sulla moralità professionale secondo un giudizio di <importante> rilevanza</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1077 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>Ra. T. e C. Snc, capogruppo della costituenda ATI con I. Srl, VPS Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Franco Pilia, Marco Pilia, Paolo Pilia, con domicilio eletto presso il loro studio in Cagliari, via Sonnino N.128; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
REGIONE SARDEGNA -Assessorato Pubblica Istruzione Direzione Generale Beni Culturali, rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Murroni e Mattia Pani, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Regione Sarda in Cagliari, viale Trento N.69;<br />
AUTORITÀ DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante N.23; 	</p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
AT E AT SRL COSTRUZIONI GENERALI, rappresentato e difeso dagli avv. Anna Ingianni, Giovanni Maria Lauro, Cecilia Savona, con domicilio eletto presso il loro studio in Cagliari, via Salaris N.29; 	</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
-della determinazione n. 1848 prot. 20081 del 27 ottobre 2010 emessa dall’Assessorato della Pubblica Istruzione della Regione Sardegna che dichiara l’ <esclusione> dalla gara della costituenda A.T.I., per l’affidamento dell’appalto concorso per la progett<br />
-del ritiro dell’aggiudicazione provvisoria in favore dell’ATI, già disposta con determinazione n. 49 prot. 1183 del 27 gennaio 2010;<br />	<br />
-della nota prot. 20189 del 29 ottobre 2010 di comunicazione dell’esclusione;<br />	<br />
-del documento denominato “allegato A al regolamento” recante la segnalazione , ai fini dell’inserimento nel casellario informatico dell’escluione ex art. 38 163/2006, <br />	<br />
-del bando e del disciplinare di gara;<br />	<br />
e di tutti gli atti collegati, connessi e consequenziali;<br />	<br />
con dichiarazione di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato con la controinteressata, stante l’interesse al subentro;<br />	<br />
nonché per il riconoscimento del risarcimento dei danni in forma specifica, mediante aggiudicazione, o per equivalente rapportato al 10% dell’importo a base d’asta.<br />	<br />
e di tutti gli atti collegati, connessi e consequenziali.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Sardegna, di At e At Srl Costruzioni Generali e dell’ Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 aprile 2011 il Consigliere dott. Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori Pilia, Pani, Castelli in sostituzione di Lauro;;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con determinazione n. 2113, prot. 19617 del 15 luglio 2008 il Direttore del Servizio Beni Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ha approvato il bando di gara, il disciplinare, il capitolato speciale di appalto e il relativo Allegato “A”, nonché il quadro economico con la relativa stima sommaria della spesa e di indizione dell’appalto concorso, con base d’asta di Euro 2.802.499,70, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.<br />	<br />
La società attuale ricorrente Raimondo Tilocca &#038; C. snc, quale capogruppo-mandataria dell’ATI costituenda con Impianti Sardegna srl, Icort srl, Vps srl ha partecipato alla suddetta procedura di gara (con domanda del 6 ottobre 2008) per la progettazione e la realizzazione di unità introduttive e per la fornitura di arredi per il “sistema omogeneo di identità visuale dei luoghi e degli istituti della cultura: Patrimonio culturale della Sardegna”.<br />	<br />
La stazione appaltante con nota prot. 16096 del 7 agosto 2009, richiedeva a ciascuna delle quattro concorrenti ammesse, di accettare il differimento di validità dell’offerta e della cauzione provvisoria per un periodo di ulteriori 180 giorni decorrenti dal 10 settembre 2009. <br />	<br />
Le imprese partecipanti accettavano il differimento.<br />	<br />
All’esito della gara, con determinazione prot. n. 1183 n. 49 del 27 gennaio 2010 del Direttore del Servizio Beni Culturali è stata disposta l’aggiudicazione in via provvisoria alla: <br />	<br />
• costituenda ATI: capogruppo Raimondo TILOCCA &#038; C. s.n.c. e mandanti: ICORT srl, IMPIANTI SARDEGNA srl e VPS srl., con un punteggio totale di 83,63.<br />	<br />
A seguire, si sono classificate la:<br />	<br />
• At &#038; T srl, con un punteggio di 82,57;<br />	<br />
• RTI con capogruppo I.F.R.A.S. spa e mandante Vastarredo srl con un punteggio di 71,33;<br />	<br />
• costituenda ATI con capogruppo Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro (CONSCOOP) e mandanti TEXNH srl e Poltrona Frau, con un punteggio di 38,77.<br />	<br />
A seguito dell’aggiudicazione provvisoria, la stazione appaltante ha proceduto alla verifica, ex artt. 38 e 48 del d. lgs. 163 del 2006, del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara da ciascuna impresa mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi delle disposizioni del DPR n. 445 del 2000.<br />	<br />
Con nota del 1 febbraio 2010, ha invitato, pertanto, la costituenda ATI, prima classificata provvisoria, a fornire valida documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale (capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa) in capo a ciascuna impresa del raggruppamento.<br />	<br />
La capogruppo Raimondo Tilocca &#038; C. s.n.c., in data 11 marzo 2010, ha trasmesso la documentazione richiesta alla stazione appaltante.<br />	<br />
Con le note prot. 7413 del 1 aprile 2010, prot. 9094 del 27 aprile 2010, prot. 10773 del 25 maggio 2010 la stazione appaltante ha richiesto informazioni all’Agenzia delle Entrate e ad Equitalia Sardegna spa in merito alla “sussistenza in capo alla Società Impianti Sardegna srl di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse.”<br />	<br />
Ha chiesto, inoltre:<br />	<br />
&#8211; se “i carichi tributari elencati nella nota possano considerarsi violazioni e, in caso affermativo, se queste violazioni debbano considerarsi definitivamente accertate alla data del 6 ottobre 2008, data in cui i soggetti hanno presentato l’offerta per p<br />
&#8211; di voler “confermare i dati dei provvedimenti di accoglimento delle istanze di rateizzazione presentate dalla Società relativamente ai carichi tributari e all’appello asseritamene pendente nanti la Commissione Tributaria Regionale della Sardegna contro<br />
L’Agenzia delle Entrate ha risposto con nota prot. 19161 del 20 aprile 2010, nella quale ha certificato la sussistenza:<br />	<br />
-dei già comunicati carichi tributari pendenti a carico della Impianti Sardegna srl;<br />	<br />
-delle relative istanze di “rateizzazione” da questa presentate a Equitalia;<br />	<br />
-della concessione di tali rateizzazioni da parte di Equitalia. <br />	<br />
Con nota prot. 10291 del 17 maggio 2010, la medesima stazione appaltante ha richiesto “chiarimenti” alla Impianti Sardegna srl, in merito alla data dei provvedimenti con i quali Equitalia aveva accolto le relative istanze di rateizzazione, nonché se alla data del 6 ottobre 2008 (presentazione delle offerte) sussistessero ricorsi pendenti rispetto agli obblighi tributari.<br />	<br />
La società ha fornito puntuale riscontro con nota del 20 maggio 2010.<br />	<br />
Con nota prot. 13212 del 1 luglio 2010, la stazione appaltante ha “contestato” alla società Impianti Sardegna srl, la sussistenza a carico del suo rappresentante legale, Mariano Ceccatelli, di un decreto penale di condanna emesso dal GIP del Tribunale di Cagliari il 6 ottobre 2003, per il reato di violazione delle norme sul lavoro dei minori in continuazione ai sensi dell’art. 81 c.p. e dell’art. 8 legge 17 ottobre 1967, n. 977.<br />	<br />
La Impianti Sardegna srl ha eccepito, con nota del 12 luglio 2010, la <non gravità> del reato contestato e l’assoluta buona fede del Ceccatelli, il quale ignorava che per l’ammissione al lavoro dei minori fosse necessaria la visita medica preventiva e che i minori non potessero svolgere attività lavorative per più di 8 ore giornaliere e di 40 ore settimanali. <br />	<br />
In data 27 settembre 2010, a causa del ritardo nella definizione della procedura di gara, la costituenda ATI ha presentato richiesta di accesso agli atti e contestuale richiesta di incontro al fine di ottenere i necessari chiarimenti in merito allo stato del procedimento medesimo. <br />	<br />
L’incontro richiesto è stato fissato per il giorno 8 ottobre 2010.<br />	<br />
Con nota del 6 ottobre 2010, la mandante Impianti Sardegna srl, attuale ricorrente, ha comunicato alla mandataria capogruppo Raimondo Tilocca &#038; C. snc, di voler “recedere” con effetto immediato dalla costituenda ATI, a causa del venir meno dell’interesse all’esecuzione dell’appalto, dovuto al decorso di quasi due anni dalla presentazione dell’offerta (avvenuta in data 6 ottobre 2008), e all’intervenuto aumento dei prezzi rispetto a quella data.<br />	<br />
Il provvedimento assunto in data 27 ottobre 2010 con determinazione numero 1848 prot. 20081, comunicato all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con nota prot. 20189 del 29 ottobre 2010, ha disposto l’esclusione dalla gara della costituenda ATI e il ritiro dell’aggiudicazione provvisoria della procedura di gara (già disposta, con determinazione n. 49 prot. 1183 del 27 gennaio 2010, in favore della costituenda ATI).<br />	<br />
La ricorrente Tilocca srl capogruppo ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe deducendo articolate censure riconducibili ai seguenti motivi di diritto:<br />	<br />
violazione ed erronea applicazione di legge (artt. 11, 37, 38 e 48 d. lgs. 163/2006 e art. 15 L.R. 5/2007) &#8211; eccesso di potere &#8211; violazione ed erronea applicazione della lex specialis, in quanto, a seguito del “recesso” della mandate Impianti Sardegna srl, il costituendo raggruppamento composto dalle rimanenti società (capogruppo Raimondo Tilocca &#038; C. snc e mandanti Icort srl e VPS srl) non poteva essere escluso dalla gara.<br />	<br />
Ha concluso per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati, previa concessione della sospensione dei medesimi e la condanna dell’amministrazione resistente al risarcimento del danno nella misura accertata, anche in via equitativa, nel corso del giudizio.<br />	<br />
Con atto depositato in data 10 gennaio 2011, la Regione Autonoma della Sardegna, Amministrazione resistente, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e della misura cautelare.<br />	<br />
In data 8 gennaio 2011, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha deositato memoria di costituzione per conto dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, chiedendo volersi dichiarare la “carenza di legittimazione passiva” della medesima Autorità poiché, alla data del 30 dicembre 2010, nessuna comunicazione era ad essa pervenuta e nessun provvedimento di iscrizione al casellario era stato, quindi, da questa adottato.<br />	<br />
La controinteressata società AT &#038; T Costruzioni Generali ha depositato, in data 4 gennaio 2011, memoria di costituzione e, in data 8 gennaio 2011, memoria di difesa chiedendo il rigetto delle avverse istanze e deducendo la sussistenza di elementi gravi, precisi e concordanti in ordine al recesso della Impianti Sardegna srl dalla costituenda ATI, verosimilmente preordinato ad evitare la sanzione di esclusione dalla gara per difetto dei requisiti.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 12 gennaio 2011, il Collegio, ha accolto la domanda cautelare e, per l’effetto, disposto la prosecuzione della procedura di gara, compiendo le seguenti valutazioni:<br />	<br />
“Considerato che la procedura di gara pende da oltre 2 anni (scadenza per la presentazione delle offerte il 6.10.2008; aggiudicazione provvisoria del 27.1.2010; esclusione impugnata del 27.10.2010);<br />	<br />
rilevato che il termine originariamente previsto (di 180 giorni ) è scaduto; così come scaduto è il successivo termine richiesto dalla stazione appaltante (e accettato dai partecipanti) di proroga dell’offerta (180 gg. dal 10.9.2009) –cfr. nota Regione del 7.8.2009, ex art 11 comma 6 del Codice contratti-;<br />	<br />
premesso che il principio di modificabilità soggettiva del raggruppamento è ammesso dallo stesso Codice (cfr. art. 37 commi 18 e 19 –anche con previsione di subentro-);<br />	<br />
considerato che la società Impianti Sardegna srl (partecipante al RTI costituendo) ha manifestato la volontà di recedere dal raggruppamento il 6.10.2010 (con una motivazione compatibile) e tale volontà è stata portata a conoscenza dell’Amministrazione regionale il 7/8.10.2010;<br />	<br />
rilevato che la pronunzia di esclusione (del 27.10.2010) è intervenuta successivamente alla modifica della composizione soggettiva del RTI;<br />	<br />
il Collegio ritiene che la pronunzia sanzionatoria (esclusione con revoca dell’aggiudicazione provvisoria) adottata nei confronti del raggruppamento modificato nella sua composizione soggettiva appare illegittima, non essendo stata contestata la permanenza e sufficienza dei requisiti in capo alle 3 società rimaste (Tilocca-Icort-Vps);<br />	<br />
in particolare la valutazione (escludente) compiuta in ordine ai requisiti soggettivi di Impianti Sardegna srl -in un momento nel quale tale soggetto non apparteneva più al raggruppamento- viene a ricadere illegittimamente in capo al nuovo (ridotto) RTI” (cfr. ord. N. 14 del 12.1.11).<br />	<br />
In appello il Consiglio di Stato, inizialmente, con decreto monocratico n. 338 del 26.1.2011 decideva di respingere la domanda di misure cautelari monocratiche provvisorie;<br />	<br />
successivamente invece la V sez. riformava l’ordinanza di primo grado compiendo le seguenti considerazioni:<br />	<br />
“Rilevato che i motivi di appello non appaiono, all’esame proprio della fase cautelare, del tutto sforniti di fondamento, avuto riguardo alla circostanza che il recesso della società Impianti Sardegna S.r.l. dalla costituenda A.T.I., è avvenuto dopo che la predetta A.T.I. era stata dichiarata provvisoriamente aggiudicata della gara, a seguito della verifica della documentazione presentata e per l’accertata sussistenza, proprio in capo all’impresa recedente dalla costituenda A.T.I., di motivi ostativi (ex art. 38, comma 1, lett. c) e g) del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163), già presenti al momento di presentazione della domanda di partecipazione alla gara;<br />	<br />
Considerato d’altra parte che su tali questioni occorre in ogni caso l’approfondimento proprio della fase del merito, la cui udienza è già fissata per il 9 aprile 2011, e che nelle more della imminente decisione appare opportuno sospendere l’ordinanza impugnata per evitare lo stravolgimento della situazione di fatto” (cfr. ordinanza n. 1088 del 9.3.2011, su appello della controinteressata, e n. 1135 su appello della Regione).<br />	<br />
La Regione Autonoma della Sardegna ha prodotto, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., ulteriori memorie per la discussione nel merito.<br />	<br />
Alla udienza pubblica del 6 aprile 2011, dopo discussione, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso è fondato.<br />	<br />
L’impugnato provvedimento dispone l’esclusione dalla procedura di gara della IMPIANTI SARDEGNA srl e il ritiro dell’aggiudicazione provvisoria in favore dell’ATI con capogruppo Raimondo TILOCCA &#038; C. snc, a causa della riscontrata “insussistenza dei requisiti soggettivi” in capo alla Impianti Sardegna srl, sebbene quest’ultima, in data anteriore al provvedimento impugnato di revoca, avesse manifestato la volontà di <recedere> dalla costituenda ATI con effetto immediato.<br />	<br />
Il provvedimento impugnato (esclusione RTI nel suo complesso) incide in una situazione fattuale e giuridica già modificatasi a causa dell’intervenuto “recesso” della società Impianti Sardegna dal <costituendo> raggruppamento.<br />	<br />
La realtà concreta dell’articolazione del costituendo raggruppamento si era modificata (con sottrazione della partecipazione di una società dal RTI).<br />	<br />
Con l’ atto impugnato la Regione ha disposto l’esclusione di un’impresa già fuorisciuta dal raggruppamento.<br />	<br />
La manifestazione di volontà della pubblica amministrazione presuppone una corretta rappresentazione della realtà, e la statuizione contenuta nel dispositivo deve essere determinata e possibile, al fine di poter esplicare la sua concreta efficacia costitutiva/modificativa. <br />	<br />
Il Collegio non ritiene legittime le motivazioni poste a fondamento dei provvedimenti impugnati per i seguenti motivi.<br />	<br />
I) MODIFICA SOGGETTIVA DEL RAGGRUPPAMENTO (IN RIDUZIONE) E DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA.<br />	<br />
Innanzitutto la modificazione soggettiva del raggruppamento aggiudicatario provvisorio è da ritenersi astrattamente ammissibile, in quanto effettuata in termini solo “riduttivi” (con recesso di una delle mandanti) e dopo la maturazione del termine di scadenza dell’offerta.<br />	<br />
Il divieto di legge, contenuto nel comma 9 dell’art. 37 del codice dei contratti, che sancisce il principio della “immodificabilità” della composizione soggettiva dei raggruppamenti temporanei, è giustificato dall’esigenza di assicurare all’amministrazione una conoscenza piena (relativamente ai requisiti di idoneità morale, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari) dei soggetti che con essa intendono contrarre. <br />	<br />
L’interesse pubblico tutelato è, dunque, quello alla trasparenza delle procedure finalizzate alla selezione delle imprese, alle quali è richiesto il possesso dei requisiti dell’affidabilità e della capacità di sostenere e di garantire l’impegno loro assegnato. <br />	<br />
Invece, l’esigenza di piena conoscenza non risulta frustrata dalla circostanza che l’assetto del raggruppamento partecipante alla gara venga modificato <in riduzione>, in quanto tale “deminutio” non incide sulla piena valutazione e conoscenza dei requisiti sussistenti in capo alle rimanenti imprese (le uniche che contratteranno con la PA), sulle quali l’amministrazione svolge i relativi controlli. <br />	<br />
La stazione appaltante deve conoscere i soggetti con i quali andrà realmente a contrattare, al fine di poter valutare la loro affidabilità, capacità, serietà e moralità.<br />	<br />
Il recesso da parte di una o più imprese in corso di gara –senza integrazione soggettiva-, non incide quindi, di per sé, sulla valutazione/conoscenza dei requisiti delle rimanenti imprese. <br />	<br />
Il permanere della validità dell’offerta in capo all’ATI così “ridotta” implica l’assunzione di un impegno più gravoso per le società rimanenti (e dotate di requisiti sufficienti, anche senza l’apporto della mandante che ha esercitato il proprio recesso –dopo la maturazione del termine di impegno posto dalla stazione appaltante-).<br />	<br />
Al contrario, un eventuale “incremento” (o “sostituzione”), in corso d’opera, determinerebbe un grave pregiudizio sia in riferimento alla doverosa piena conoscenza dei soggetti che contrattano con la P.A., sia in relazione alla par condicio tra i concorrenti, violata dal mancato riscontro della sussistenza dei requisiti in capo alle nuove imprese cooptate in corso di gara.<br />	<br />
Consentire l’integrazione (in aggiunta o in sostituzione) di nuove imprese in corso di gara determinerebbe un grave vulnus alla par condicio tra i concorrenti, poiché le imprese sopraggiunte -rispetto a quelle presenti sin dall’inizio della gara, correttamente sottopostesi al rigoroso controllo del possesso dei requisiti-, potrebbero beneficiare di un trattamento giuridico più favorevole (sottraendosi ai controlli iniziali previsti dall’art. 38 del Codice contratti 163/2006).<br />	<br />
D’altra parte non è però condivisibile la tesi che ritiene cristallizzato “sine die” l’impegno offerto dall’impresa in occasione della partecipazione alla gara. <br />	<br />
Gli imprenditori sono condizionati, nelle loro scelte, dalle dinamiche del mercato e quindi, a fronte di un impegno che, per il lungo tempo trascorso, si possa rivelare troppo gravoso (rispetto ai costi stimati inizialmente, in sede di offerta –in questo caso di circa 2 anni prima-), il recesso rappresenta una delle soluzioni giuridicamente ammissibili e concretamente possibili –scaduto il termine di “impegno” imposto dall’Amministrazione e qui poi prorogato e accettato, ma nuovamente scaduto- per poter porre rimedio ad una situazione ritenuta –nella propria libertà valutativa- economicamente penalizzante. <br />	<br />
Del resto un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma -art. 37 del Codice contratti 163/2006-, nella sua complessiva articolazione di regola ed eccezioni, rispettivamente definite, la prima, al 9° comma e le seconde ai commi 18 e 19) impone di poter considerare ammissibile la variazione in riduzione senza subentro, ad offerta scaduta, trattandosi di ipotesi compatibile con l’ordinamento. <br />	<br />
Il comma 19 dell’art. 37 prevede che:<br />	<br />
“In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire”.<br />	<br />
In caso contrario si dovrebbe ammettere l’assurdo che il raggruppamento che si è “apparentato” con una società colpita da misure interdittive antimafia sarebbe favorito (conservando la commessa o il contratto), essendo ammesso in tale ipotesi sia il subentro, sia la conservazione del contratto a raggruppamento ridotto, rispetto ad una ordinaria modificazione –qui avvenuta anche in considerazione dei termini scaduti dell’offerta-, con il solo recesso di una mandante, ad offerta scaduta, del raggruppamento.<br />	<br />
Il Collegio ritiene che la decisione adottata dalla IMPIANTI SARDEGNA srl (il 6 10.2010 –comunicata alla Regione il 7/10- di <recedere> dalla costituenda ATI (rispetto all’offerta presentata il 6.10.2008) non possa essere definita come inequivocabilmente preordinata ad evitare la sanzione di esclusione dalla gara per difetto dei propri requisiti, in considerazione della peculiarità della tempistica e in considerazione del lungo lasso di tempo intercorso fra offerta e definizione dell’aggiudicazione (aggiudicazione provvisoria pronunziata il 27.1.2010).<br />	<br />
Inoltre l’asserita assenza dei requisiti in capo all’impresa Impianti Sardegna, in realtà, non è stata dimostrata, per le ragioni che di seguito si illustreranno.<br />	<br />
II) PENDENZA DEI CARICHI TRIBUTARI e loro rilevanza ai sensi dell’art. 38 lett. g) del codice dei contratti.<br />	<br />
Il giudizio sulla rilevanza dei carichi tributari va condotto previa analisi della portata della specifica “fonte” europea posta a monte della norma nazionale che ne ha recepito il contenuto e la funzione.<br />	<br />
Occorre, innanzitutto, richiamare l’art. 45 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, n. 2004/18/CE (c.d. Direttiva Unica Appalti), che distingue le preclusioni soggettive alla partecipazione alle gare direttamente <cogenti> per le stazioni appaltanti, espresse attraverso la formula “è escluso dalla partecipazione ad un pubblico appalto”, da quelle di <facoltativa> applicazione, descritte dalla locuzione “può essere escluso dalla partecipazione all’appalto”.<br />	<br />
Le preclusioni relative alla violazione degli “obblighi tributari” sono incluse nella seconda categoria e presuppongono, perciò, un’attività istruttoria di accertamento della loro consistenza e rilevanza, non essendo cioè suscettibili di applicazione meramente automatica nel rapporto di rilievo/sanzione.<br />	<br />
Il Consiglio di Stato (con la pronunzia della VI sez. n. 4928 del 11.8.2009) ha evidenziato che la “ratio” dell’art. 38 del TU 163/2006 “è chiarissima e risponde all’esigenza di garantire l’amministrazione relativamente alla solvibilità e solidità finanziaria del soggetto con il quale contrae” e “che tale norma è direttamente attuativa dell&#8217;articolo 45 della direttiva 2004/18, la quale è palesemente diretta ad appurare la sussistenza dei presupposti di generale solvibilità dell&#8217;eventuale futuro contraente della Pubblica amministrazione”.<br />	<br />
L’interpretazione fornita dal Consiglio di Stato proprio per le “pendenze tributarie” definitivamente accertate a carico delle imprese è stata quella di ritenere che le violazioni (anche in questa specifica materia) debbano essere comunque tali da “non incidere, oggettivamente, sull&#8217;affidabilità e solidità finanziaria della singola impresa” (così. CS VI 11.8.2010 N. 11.8.2009). <br />	<br />
E ciò in una specifica ipotesi dove l’art. 38 lett. “g” non connota in termini di &#8220;gravità&#8221; le violazioni tributarie (per essere impeditive della partecipazione/contrattazione), a differenze di altre lettere della medesima norma &#8211;cfr. le precedenti lett. “c”/ “e” /“f”/-, che invece espressamente richiedono il parametro “aggravato”. <br />	<br />
Dalla lettura delle due norme (europea e nazionale) e della giurisprudenza correlata, si trae, dunque, il principio che il giudizio in ordine rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte, debba strutturarsi (e non possa prescindere da) con un concreto accertamento della globale regolarità, sul piano tributario, dell’impresa partecipante alla gara e non, piuttosto, sul mero riscontro della sussistenza di singole e isolate omissioni (delle quali, peraltro, non è ancora sancita la definitività).<br />	<br />
In sostanza, non è dalla mera sussistenza di cartelle esattoriali -per le quali risulta in corso il pagamento attraverso la formula agevolata della “rateizzazione”- che è dato desumere il giudizio di inaffidabilità dell’impresa, e neppure la singola violazione, definitivamente accertata, dell’obbligo fiscale.<br />	<br />
L’ orientamento contrario (e più rigoristico) che riconosce alla norma (art. 38 lett g) effetti automaticamente preclusivi, non si ritiene possa qualificarsi congruente con il citato art. 45 della Direttiva Unica, del quale l’art. 38 codice contratti è diretta attuazione. <br />	<br />
La valutazione del caso concreto va considerata necessaria sia in relazione alle espressioni linguistiche utilizzate dal legislatore dell’Unione Europea, sia per la ritenuta esigenza di consentire una piena esplicazione del principio della libera concorrenza e di maggior numero di operatori valutabili, posto che la stazione appaltante, in tal modo, si può avvantaggiare anche delle offerte di quelle imprese che, pur avendo a proprio carico lievi pendenze tributarie, dimostrino, comunque, una piena affidabilità e solidità finanziaria. <br />	<br />
In questi termini, la “pendenza tributaria” può essere un indizio, ma non una prova ex se automatica di inaffidabilità del soggetto contraente.<br />	<br />
Deve far riflettere la circostanza che né la direttiva, né il legislatore nazionale abbiano utilizzato l’aggettivo <grave> per descrivere la consistenza della violazione tributaria rilevante ai sensi del giudizio sull’affidabilità (al contrario di quanto accaduto in occasione della descrizione dei reati automaticamente preclusivi alla gara, ovvero delle violazioni in materia di sicurezza). <br />	<br />
Ma tale elemento va interpretato nel senso di consentire un indice di maggor libertà e ampiezza nella valutazione delle pendenze, ma tale dato letterale non può invece implicare (anche) l’affermazione che qualsiasi pendenza tributaria possa determinare una automatica esclusione.<br />	<br />
Resta pur sempre necessaria una “valutazione di incidenza”, da parte della stazione appaltante, nel caso concreto. <br />	<br />
Si segnala, inoltre, che significativo, in materia, è l’orientamento del legislatore “correttivo” (de jure condendo), che recepisce proprio l’esigenza e l’orientamento di <restringere> le ipotesi di esclusione per la lettera “g” alle sole ipotesi “gravi” (cfr. art. 4, punto 1.5 del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011 &#8220;Semestre Europeo, prime disposizioni urgenti per l&#8217;economia).<br />	<br />
In definitiva anche la valutazione dei requisiti di cui all’art. 38, lett. “g” (anteriormente alla modifica, poi intervenuta) deve essere comunque svolta alla stregua del canone della “ragionevolezza”, tenendo presenti le finalità a cui la norma è preordinata. <br />	<br />
Laddove si riscontrino delle situazioni di non grave consistenza, ovvero delle situazioni da cui emerga l’intento non elusivo delle regole (in tal senso deve essere interpretata la volontà di effettuare il pagamento dei tributi a fronte della concessa rateizzazione), spetta alla stazione appaltante un giudizio sulla meritevolezza del soggetto aspirante contraente. Ed il giudizio non può essere limitato al mero riscontro della sussistenza di pendenze tributarie contenute nei certificati. <br />	<br />
Naturale corollario è l’illegittimità dell’esclusione fondata sulla riscontrata sussistenza di cartelle per le quali, alla data del 6 ottobre 2008, data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, era già stata inoltrata istanza di rateizzazione. <br />	<br />
L’illegittimità risiede nella circostanza che a quella data non era possibile contestare la sussistenza di violazioni definitivamente accertate e neppure acclarare l’ insolvibilità della società in gara. <br />	<br />
D’altra parte, come ampiamente dimostrato da parte ricorrente, la domanda di rateizzazione aveva subito un forte rallentamento a causa delle radicali modificazioni normative intervenute nel periodo in esame. <br />	<br />
In particolare a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 36 del D.L.31 dicembre 2007, n. 248 –conv. nella L. 28.2.2008 n. 31 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”-, la gestione della riscossione delle cartelle di pagamento delle imposte è stata trasferita dall’Agenzia delle Entrate ad Equitalia Sardegna spa, con inevitabili ricadute in termini di certezza delle procedure e dei tempi di svolgimento delle stesse.<br />	<br />
Alla stregua di tale ricostruzione, non è, dunque, imputabile all’impresa (richiedente la rateizzazione) il ritardo nella definizione della domanda, in considerazione dell’introduzione di nuove procedure di riscossione. <br />	<br />
Del resto anche circolare n. 34/E del 25 maggio 2007 -con la quale è stata fornita una interpretazione in relazione alla cogenza dell’art. 38 lett. g)- la stessa Agenzia delle Entrate affermava:<br />	<br />
“Dal disposto della norma richiamata si desume che la regolarità fiscale richiesta dal Codice dei contratti pubblici possa essere certificata, in riferimento alla data o al periodo indicati dal richiedente, dall’Ufficio locale competente secondo il domicilio fiscale del soggetto d’imposta quando risulti, in base alle informazioni ed ai documenti di cui dispone, che l’Amministrazione finanziaria non abbia contestato al contribuente una qualsiasi violazione di obblighi in materia di tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, mediante atto che si sia reso definitivo per effetto del decorso del termine di impugnazione ovvero, qualora sia stata proposta impugnazione, del passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale (cfr. ris. n. 2/E del 3 gennaio 2005). Si ritiene, inoltre, che l’irregolarità fiscale viene meno qualora, alla data rispetto alla quale viene richiesta la certificazione, la pretesa dell’Amministrazione finanziaria sia stata integralmente soddisfatta, anche mediante definizione agevolata”.<br />	<br />
Per concludere, questo Giudice ritiene che le inadempienze degli obblighi tributari possano incidere nel giudizio sull’affidabilità dell’impresa qualora non siano riscontrabili adeguate giustificazioni -che ne rendevano oggettivamente difficile l’adempimento-, come si è verificato nel caso di specie, in cui la richiesta di rateizzazione non si è potuta agevolmente definire a causa delle modificazioni soggettive introdotte nel sistema della riscossione dei tributi.<br />	<br />
III)<br />	<br />
PENDENZE GIUDIZIARIE.<br />	<br />
La riscontrata sussistenza del decreto penale di condanna in capo al Ceccatelli, amministratore e legale rappresentante dell’Impianti Sardegna srl., ha costituito anch’esso fondamento sostanziale dell’esclusione dell’impresa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 38, lett. c), d. lgs. 163/2006.<br />	<br />
Nel caso di specie, il Ceccatelli è stato condannato con decreto penale alla pena di Euro 516,46 di ammenda per il reato contravvenzionale previsto dagli artt. 8 e 26 della legge 977 del 1966, per aver egli ammesso al lavoro un minore senza la previa visita medica e per avergli fatto osservare un orario di lavoro superiore alle 8 ore giornaliere e alle 40 ore settimanali.<br />	<br />
Ritiene il Collegio che né l’omessa dichiarazione, né la sussistenza del decreto penale di condanna possano rilevare ai fini della norma richiamata, essendo la sanzione dell’esclusione ivi imposta, correlata (solo) alla commissione da parte dell’impresa di “gravi reati in grado di incidere sulla moralità professionale”.<br />	<br />
Senza voler soffermarsi sulla effettiva sussistenza della buona fede in capo al Ceccatelli -eventualmente riconducibile alla circostanza che l’assunzione era stata “regolarizzata” dinnanzi alla sezione circoscrizionale del lavoro-, in questa sede si riscontra che il contestato reato non è configurabile come “grave” e come tale non può incidere sulla moralità professionale, non determinando l’effetto preclusivo sanzionato dalla stazione appaltante.<br />	<br />
La sanzione dell’esclusione che la P.A. può disporre va correlata ad un rigoroso apprezzamento del grado di offensività concretamente posto in essere con la condotta illecita. <br />	<br />
Come già questo Giudice ha avuto modo di osservare (cfr. Tar Sardegna, I sez., n. 1525 del 9.10.2009) “la gravità del reato è presupposto necessario per poter pronunciare la conseguente sanzione. Qualora invece il precedente penale (dichiarato o non) abbia un grado di lesività di tipo lieve o ordinario, l’amministrazione, dopo averlo valutato nella sua sostanza, non può porlo a fondamento dell’esclusione dalla partecipazione alla gara”.<br />	<br />
Ciò in quanto la ratio di detta preclusione risiede nell’esigenza di selezionare quei soggetti che abbiano commesso reati che per la loro lesività possono concretamente incidere e riflettersi, in modo sostanziale, sulla moralità professionale.<br />	<br />
Alla stregua di tale interpretazione, l’omissione della dichiarazione della sussistenza di un reato di tale consistenza (ammenda di Euro 516,46 per un reato contravvenzionale sanzionato con decreto penale di condanna emesso dal GIP del Tribunale di Cagliari il 6 ottobre 2003), non rileva ai fini del giudizio, configurando, semmai, un mero falso innocuo, posto che la dichiarazione richiesta dalla norma di legge si riferisce solo (specificamente) ai precedenti “gravi”.<br />	<br />
In definitiva, la stazione appaltante non può fondare il proprio giudizio di disvalore sulla mera sussistenza di un decreto penale per reato contravvenzionale, senza tener conto degli altri fattori, quali: <br />	<br />
-il lasso di tempo trascorso dal fatto (risalente al 1 ottobre 2000); <br />	<br />
-la lieve condanna (pena dell’ammenda); <br />	<br />
-le concrete modalità di commissione del reato; <br />	<br />
-l’occasionalità della condotta illecita;<br />	<br />
-l’ esiguità del disvalore del fatto-reato. <br />	<br />
Il reato risulta poi (successivamente) estinto, ai sensi dell’art. 460, comma 5, c.p.p. (in base al quale il reato è estinto se, nel termine di due anni, quando il reato concerne una contravvenzione, l’imputato non commette una contravvenzione della stessa indole), con decreto del Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Cagliari del 20 luglio 2010 (data successiva alla scadenza della presentazione delle offerte).<br />	<br />
Tuttavia, come questo Giudice ha già avuto modo di osservare, seppure in tema di patteggiamento (sentenza Tar Sardegna, I sez., n. 1443 del 12.8.2009), se si valorizza la natura meramente dichiarativa del provvedimento emesso dal Giudice dell’esecuzione, si giunge alle seguenti conclusioni: “Sul piano giuridico, è essenziale valutare gli effetti della intervenuta dichiarazione di estinzione degli effetti penali della condanna di cui trattasi. Secondo giurisprudenza pacifica (cfr. Cass. pen., sez. I, 7 luglio 2005, n. 32801), pur essendo necessario l’accertamento degli elementi costitutivi della fattispecie estintiva da parte del giudice dell’esecuzione, atteso che l’estinzione del reato non opera ipso iure (così Cass. pen., sez. IV, 27 febbraio 2002, n. 11560), il provvedimento giurisdizionale ha natura dichiarativa, il che comporta la retroattività degli effetti estintivi i quali operano dal momento in cui si è perfezionata la fattispecie, cioè al termine del quinquennio fissato dal secondo comma dell’art. 445 c.p.p.”.<br />	<br />
Considerato, quindi, che il decreto penale di condanna n. 1693 è stato emesso dal GIP del Tribunale di Cagliari in data 5 ottobre 2003, e che il termine dei due anni si è compiuto anteriormente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte (6 ottobre 2008), la retroazione dell’ estinzione degli effetti penali, impedisce (come ha implicitamente affermato, anche il TAR Lazio, sez. III, ordinanza del 12 dicembre 2007, n. 5775) di attribuire qualsiasi ulteriore effetto giuridico alla condanna penale riportata, comportando, di conseguenza, che “non sussistono i presupposti per l’applicazione delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del codice dei contratti, sia con riguardo all’ipotesi di cui alla lettera c, sia con riguardo alla lettera h” (cit. TAR Sardegna n. 1443 del 2009).<br />	<br />
La giurisprudenza, privilegiando l’interpretazione sostanziale, è pervenuta alla conclusione di ritenere non possibile disporre l’esclusione da una gara d’appalto dell’impresa che abbia omesso una dichiarazione, nel caso in cui la stessa sia in realtà comunque in possesso dei requisiti richiesti (e la lex specialis non preveda una sanzione espulsiva per la mera omissione). <br />	<br />
Dunque se il bando – o il disciplinare &#8211; di gara richiede genericamente una dichiarazione di insussistenza delle predette cause di esclusione (legislativamente configurate nella loro portata ed ampiezza), la valutazione svolta dai concorrenti in merito alla “gravità” o “non gravità” delle eventuali condanne riportate, è ammessa e giustificabile, con l’effetto che non può ricadere nell’ipotesi di “falso” la dichiarazione che si è rivelata incompleta, ma rispetto ad ipotesi considerabili non “gravi”.<br />	<br />
Diverso è il caso in cui il bando abbia previsto una puntuale dichiarazione di tutte le sentenze di condanna (cioè anche non gravi), all’evidente fine di riservare alla stazione appaltante la valutazione anche di eventuali “ulteriori” ipotesi (rispetto a quelle fissate ex lege) –cioè anche eventuali illeciti non gravi-. In questo caso (ma solo in questo caso) assumerebbe rilevanza anche la violazione formale dell’ omessa dichiarazione.<br />	<br />
E sul punto si evidenzia che la volontà “correttiva” del legislatore (de jure condendo) è comunque quella di impedire alla stazione appaltante la facoltà di “allargare” le ipotesi di esclusioni per motivi soggettivi, ritenendo la materia riservata al codice degli appalti e non estensibile da parte delle stazioni appaltanti; inoltre –nel medesimo D.L.- si chiarisce (ed è significativo dell’interpretazione da privilegiare, anche per le ipotesi verificatesi anteriormente alla sua entrata in vigore) che “l&#8217;esclusione e il divieto in ogni caso<non operano> quando il reato e&#8217; stato depenalizzato ovvero quando e&#8217; intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e&#8217; stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima” (cfr. D.L. cit. 70/2011, art. 4, punto 1.2) <br />	<br />
In definitiva, il potere di stabilire quali siano i reati da indicare nella dichiarazione -attestante il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alla gara-, qualora il bando non abbia richiesto una più ampia dichiarazione degli stessi (rispetto alla norma, art. 38), spetta al dichiarante; alla stazione appaltante spetta la successiva “valutazione della gravità” del reato, solo nella fase dell’eventuale controllo, a seguito dell’ acquisizione d’ufficio dei precedenti penali. <br />	<br />
Alla stregua di tale ricostruzione il dichiarante doveva far menzione di quei reati che, per la loro gravità, potevano oggettivamente incidere sulla valutazione della sua moralità professionale. L’omissione di dichiarazione in relazione a precedenti qualificabili come “minori” non può determinare l’esclusione dalla gara, per falsa dichiarazione, allorquando non sia riscontrata (anche) la reale incidenza del reato sulla moralità professionale secondo un giudizio di <importante> rilevanza. <br />	<br />
“Pertanto, va escluso che possa qualificarsi come falsa dichiarazione quella contenente una valutazione soggettiva del concorrente stesso, che potrebbe semmai non essere condivisa, ma non certo determinare l’esclusione dalla gara” (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. I 27 dicembre 2010, n. 7715).<br />	<br />
Il Ceccatelli, seguendo le indicazioni contenute nel disciplinare di gara (pag. 9 par. 2.1) e avendo egli ritenuto ininfluente, ai fini del giudizio relativo alla propria affidabilità nell’ambito della gara, la dichiarazione di un illecito contravvenzionale commesso per mera negligenza, ha attestato l’insussistenza di condanne “gravi”. <br />	<br />
Conclusivamente il ricorso va accolto, con annullamento della disposta esclusione del RTI (ridotto per intervenuto recesso di una componente).<br />	<br />
Non essendo stati impugnati atti dell’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici, va disposta l’estromissione di tale soggetto dal giudizio –come richiesto dall’Avvocatura-.<br />	<br />
Sotto il profilo risarcitorio va evidenziato che assume rilievo il conseguente risarcimento in forma specifica, derivante dalla pronunzia impugnatoria, posto che, con l’annullamento della disposta esclusione del RTI, il procedimento di aggiudicazione dovrà essere riattivato con il contraente RTI (ridotto, come da recesso -attuato senza riserve-).<br />	<br />
Peraltro in considerazione della peculiarità della controversia e delle sussistenti differenziazioni interpretative che sono maturate sull’art. 38 del Codice contratti (tesi sostanzialistica e tesi formalistica), il Collegio ritiene di compensare gli onorari e spese di giudizio fra le parti. Ad eccezione del contributo unificato che –in diretta e vincolata applicazione dell’art. 13 comma 6-bis, ultima parte, del DPR 30/05/2002 n. 115 T.U. spese di giustizia, va posto comunque a carico della parte soccombente (Regione) ed in restituzione alla parte vincitrice, con il passaggio in giudicato della sentenza (posto che così ha il legislatore definito la soccombenza).<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, Sezione Prima, pronunciando definitivamente sul ricorso in epigrafe:<br />	<br />
-dispone l’estromissione dal giudizio dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici; <br />	<br />
&#8211; accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione ed il ritiro dell’aggiudicazione provvisoria.<br />	<br />
Spese compensate, con restituzione del contributo unificato con il passaggio in giudicato della sentenza<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 6 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Aldo Ravalli, Presidente<br />	<br />
Alessandro Maggio, Consigliere<br />	<br />
Grazia Flaim, Consigliere, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-26-5-2011-n-519/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2011 n.519</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2011 n.363</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-ancona-sentenza-26-5-2011-n-363/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-ancona-sentenza-26-5-2011-n-363/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-ancona-sentenza-26-5-2011-n-363/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2011 n.363</a></p>
<p>Pres. Morri – Est. Capitanio G. T. F. e altri (Avv. M. R. Mazzi) c/ Regione Marche (Avv. P. De Bellis) e altri sulla illegittimità del Piano Energetico Ambientale Regionale delle Marche per incompetenza della Regione nel fissare i criteri per l&#8217;installazione degli impianti eolici prima della emanazione delle linee</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-ancona-sentenza-26-5-2011-n-363/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2011 n.363</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-ancona-sentenza-26-5-2011-n-363/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2011 n.363</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Morri – Est. Capitanio<br /> G. T. F. e altri (Avv. M. R. Mazzi) c/ Regione Marche (Avv. P. De Bellis) e altri</span></p>
<hr />
<p>sulla illegittimità del Piano Energetico Ambientale Regionale delle Marche per incompetenza della Regione nel fissare i criteri per l&#8217;installazione degli impianti eolici prima della emanazione delle linee guida statali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio – V.I.A. – Parere favorevole – Lesività immediata – Inconfigurabilità – Impugnazione – Adozione autorizzazione unica – Necessità.	</p>
<p>2. Ambiente e territorio – PEAR Marche – Impianti eolici – Localizzazione – Linee guida statali – Carenza &#8211; Criteri regionali – Illegittimità – Incompetenza – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il parere favorevole in sede di V.I.A., a differenza di quello negativo che comporta il definitivo arresto procedimentale, non deve essere necessariamente impugnato prima dell’emissione dell’autorizzazione finale, non essendo immediatamente lesivo.	</p>
<p>2. Il Piano Energetico Ambientale Regionale delle Marche è illegittimo nella parte in cui impone che le aree nelle quali si intende collocare impianti eolici abbiano una ventosità minima di 5 m/s. Allo stesso modo è illegittima la deliberazione di G.R. n. 829/2007, sempre nella parte in cui stabilisce criteri di localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, visto che la Corte costituzionale ha statuito che le Regioni non hanno il potere di adottare linee guida per l’installazione degli impianti che utilizzano le energie rinnovabili prima della emanazione delle linee guida statali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA NON DEFINITIVA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>A) sul ricorso numero di registro generale 522 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>Guglielmina Tagnani Fabbri, Maria Letizia Abbondanzieri, Vincenza Valentini, rappresentate e difese dall&#8217;avv. Maria Raffaela Mazzi, con domicilio eletto presso l’Avv. Alberto Cucchieri, in Ancona, corso Mazzini, 148; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; Regione Marche, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Pasquale De Bellis, con domicilio eletto presso il Servizio Legale della Regione Marche, in Ancona, via Giannelli, 36; 	</p>
<p>&#8211; Regione Marche Dirigente della P.F. Energia Fonti Rinnovabili e Risparmio Energetico, Provincia di Pesaro e Urbino, Comune di Pergola, Comune di San Lorenzo in Campo, A.R.P.A.M. &#8211; Dipartimento di Pesaro in Persona del Responsabile P.T., A.R.P.A.M. &#8211; in<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; Garbino Eolica S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Nicola Bassi, Mario Bucello, Alessandro Lucchetti, Simona Viola, con domicilio eletto presso l’Avv. Alessandro Lucchetti, in Ancona, corso Mazzini, 156;<br />
&#8211; Angela Rossi, Michela Andalo&#8217;, Fabiola Guiducci, Florida Belfiori, Fabrizia Guiducci, Genny Guiducci, Maria Chiara Schirru, non costituite; </p>
<p>	<br />
B) sul ricorso numero di registro generale 826 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>Rossi Angela, in proprio e quale Rappresentante dell&#8217;omonima ditta, Milena Andalo&#8217;, Fabiola Guiducci, Belfiori Florida, erede di Guiducci Tito, Guiducci Fabrizia, erede di Guiducci Tito, Guiducci Jenny, erede di Guiducci Tito, Maria Clara Schirru, Alfredo De Bernardi, Emanuela Sartini, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Maria Raffaela Mazzi, con domicilio eletto presso l’Avv. Alberto Cucchieri, in Ancona, corso Mazzini, 148; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Regione Marche, rappresentata e difesa come sopra;<br />
&#8211; Regione Marche &#8211; Dirigente P.F. Energia Fonti Rinnovabili e Risparmio Energetico, Regione Marche &#8211; Dirigente P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, Provincia di Pesaro e Urbino, Comune di San Lorenzo in Campo, Agenzia Regionale Protezione Ambien<br />
&#8211; Comune di Pergola, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maurizio Miranda, con domicilio eletto presso l’Avv. Maurizio Miranda, in Ancona, via Palestro, 46;<br />
&#8211; Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Per il Paesaggio delle Marche, Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domicilia<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Garbino Eolica S.r.l., rappresentata e difesa come sopra;<br />
&#8211; Guglielmina Tagnani Fabbri, Abbondanzieri Maria Letizia, in proprio e quale titolare omonima azienda agricola, Valentini Vincenza, in proprio e quale titolare omonima azienda agricola, non costituite; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>quanto al ricorso n. 522 del 2010:<br />	<br />
&#8211; del decreto del Dirigente della P.F. energia fonti rinnovabili e risparmio energetico n. 273/EFR_11 del 18.12.2008 avente ad oggetto: art. 12 D.Lgs. 387/03 &#8211; Autorizzazione realizzazione ed esercizio del &#8220;Parco eolico di Piano Rotondo&#8221; nei Comuni di Per<br />
&#8211; Decreto del Dirigente della posizione di funzione valutazioni ed autorizzazioni ambientali n. 43/VIA_08 del 08.04.2008 avente ad oggetto: L.R. 7/2004 art. 9, 11_Provvedimento di Valutazione Impatto ambientale &#8220;Parco Eolico di Piano Rotondo&#8221; comuni di Pe<br />
&#8211; nota di trasmissione del verbale della conferenza dei servizi del 12 luglio 2006 del responsabile del dirigente della P.F. Innovazione Ricerca Energia e Competitività dei settori produttivi della Regione Marche del 02.08.2006 rep. 0181491:2/08/2006:R_Ma<br />
&#8211; verbale della conferenza dei servizi del 12 luglio 2006 indetta dalla Regione Marche_Servizio Industria Artigianato Energia, P.F. Innovazione Ricerca energia e Competitività dei Settori Produttivi;<br />	<br />
&#8211; verbale conferenza dei servizi nel procedimento VIA indetta dalla regione Marche con nota prot. 209567 del 14.09.2006 Servizio Ambiente del Suolo ed in pareri acquisiti in tale sede ed in particolare il parere dell&#8217;ARPAM &#8211; Dipartimento Provinciale di Pe<br />
&#8211; verbale conferenza dei servizi nella proceduta VIA del 17.02.2008 ed i pareri rilasciati in quella sede dalle Autorità intervenute o convocate allegate al verbale stesso nonchè il Parere espresso dalla Provincia di Pesaro e Urbino in data 01.02.2008 pro<br />
&#8211; Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali della Regione Marche, prot. n. 43/via_08 del 08.04.2008 e contributi istruttori ivi indicati sub punto 2.3, dello stesso;<br />	<br />
&#8211; nota del Dirigente delle P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche prot. n. 441904/18/08/2008/R_Marche/GRM/VAA_08/P;<br />	<br />
&#8211; del permesso di costruire n. 55 rilasciato dal Comune di Pergola in data 28.04.2009;<br />	<br />
&#8211; delibera del Consiglio Comunale di Pergola n. 134 del 21.12.2005 con la quale è stata approvata la convenzione preliminare con le Fattorie del Vento SPA per la concessione, realizzazione, esercizio e manutenzione di un impianto eolico ed eventuali succe<br />
<br />	<br />
quanto al ricorso n. 826 del 2010:<br />	<br />
&#8211; del decreto del Dirigente della P.F. Energia fonti rinnovabili e risparmio energetico n.273/EFR_11 del 18.12.2008, avente ad oggetto: art.12 D.Lgs. 387/03 &#8211; Autorizzazione realizzazione ed esercizio del &#8220;Parco eolico di Piano Rotondo&#8221; nei Comuni di Perg<br />
&#8211; del decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni ed autorizzazioni ambientali n.43/VIA_08 dell&#8217;8.4.2008, avente ad oggetto: L.R. 7/2004 art.9, 11_Provvedimento di Valutazione Impatto ambientale &#8220;Parco Eolico di Piano Rotondo&#8221; Comuni di Pergola e San Lor<br />
&#8211; della nota di trasmissione del verbale della conferenza dei servizi del 12.7.2006 del Responsabile del Dirigente della P.F. Innovazione Ricerca Energia e Competitività dei settori produttivi della Regione Marche del 2.8.2006 rep. 0181491:2/08/2006:R_Mar<br />
&#8211; del verbale della conferenza dei servizi del 12.7.2006;<br />	<br />
&#8211; del verbale della conferenza dei servizi nel procedimento VIA indetta dalla Regione Marche con nota prot. 209567 del 14.9.2006 Servizio Ambiente del Suolo ed i pareri acquisiti in tale sede ed, in particolare, il parere dell&#8217;ARPAM &#8211; Dipartimento provinc<br />
&#8211; del verbale della conferenza dei servizi nella procedura VIA del 17.2.2008 ed i pareri rilasciati in quella sede dalle Autorità intervenute o convocate, nonchè il parere espresso dalla Provincia di Pesaro e Urbino in data 1.2.2008 prot. n.8401;<br />	<br />
&#8211; del decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni ed autorizzazioni ambientali della Regione Marche prot. n.43/via_08 dell&#8217;8.4.2008 e contributi istruttori ivi indicati sub punto 2.3 dello stesso;<br />	<br />
&#8211; della nota del Dirigente della P.F. Valutazioni ed autorizzazioni ambientali della Regione Marche prot. n.441904/18/082008/R_Marche/GRM/VAA_08/P;<br />	<br />
&#8211; del permesso di costruire n.55 rilasciato dal Comune di Pergola in data 28.4.2009;<br />	<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti, antecedenti, comunque connessi e correlati;<br />	<br />
C) sui ricorsi incidentali proposti da Garbino Eolica, rappresentata e difesa come sopra,<br />	<br />
per l’annullamento<br />	<br />
nei limiti dell’interesse, del P.E.A.R. Marche e della deliberazione di G.R. n. 829/2007.</p>
<p>Visti i ricorsi e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche, di Garbino Eolica S.r.l., del Comune di Pergola, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche;<br />	<br />
Visti i ricorsi incidentali;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 aprile 2011 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. I ricorrenti sono tutti residenti o proprietari o locatari di immobili ricadenti in località Montevecchio del Comune di Pergola, i quali impugnano i provvedimenti con i quali la Regione ha autorizzato la costruzione da parte di Garbino Eolica, in un’area denominata “Piano Rotondo” e limitrofa alle proprietà dei ricorrenti, di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica.<br />	<br />
Sul presupposto che la presenza dell’impianto è suscettibile di arrecare danni alla salute, impatti negativi sull’avifauna presente in zona e un danno economico ad essi ricorrenti (deprezzamento del valore degli immobili), la sig.ra Tagnani Fabbri e gli altri consorti di lite impugnano:<br />	<br />
&#8211; il decreto n. 273/EFR_11 del 18/12/2008 del dirigente pro tempore della P.F. Energia Fonti Rinnovabili e Risparmio Energetico della Regione Marche, recante l’autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003;<br />	<br />
&#8211; il decreto n. 43/VAA_08 dell’8/4/2008 del dirigente pro tempore della P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche, contenente il giudizio di compatibilità ambientale e l’autorizzazione paesaggistica sul progetto per cui è causa, <	
nonché una nutrita serie di atti endoprocedimentali.<br />	<br />
2. Sia nel ricorso n. 522/2010 che nel ricorso n. 826/2010 sono dedotte le seguenti censure:<br />	<br />
&#8211; violazione del Piano Energetico Ambientale Regionale (P.E.A.R.) e della deliberazione di Giunta Regionale n. 829/2007;<br />	<br />
&#8211; mancato espletamento della procedura di valutazione d’incidenza e violazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di protezione degli habitat naturali;<br />	<br />
&#8211; violazione della L. n. 447/1995 e della L.R. n. 28/2001, violazione della deliberazione di G.R. n. 829/2007 (in relazione alla valutazione di impatto acustico e del c.d. shadow flickering);<br />	<br />
&#8211; violazione del principio di precauzione;<br />	<br />
&#8211; omessa valutazione del rischio derivante dalla rottura accidentale delle pale eoliche;<br />	<br />
&#8211; violazione dell’art. 12, comma 7, D.Lgs. n. 387/2003 (per quanto riguarda la mancata valutazione dei riflessi che la presenza in zona dell’impianto avrà sull’agricoltura e le attività connesse);<br />	<br />
&#8211; violazione del principio generale di tassatività delle servitù coattive e inidoneità dell’autorizzazione unica a costituire le servitù;<br />	<br />
&#8211; violazione art. 12, comma 6, D.Lgs. n. 387/2003.<br />	<br />
Nel solo ricorso n. 826/2010 sono dedotte le seguenti ulteriori censure:<br />	<br />
&#8211; difetto di istruttoria (in quanto dalla documentazione progettuale non emerge l’esatta collocazione sul terreno delle turbine, il che inficia le valutazioni compiute dai competenti uffici regionali);<br />	<br />
&#8211; violazione artt. 4, let. c), e 5, let. c), del D.Lgs. n. 152/2006 (omessa valutazione delle ricadute economico-sociali e patrimoniali derivanti dall’implementazione del progetto in questione);<br />	<br />
&#8211; violazione del principio “chi inquina paga” (in quanto la Regione non ha accertato in capo a Garbino Eolica la solidità finanziaria che funge da garanzia dell’integrale rispetto delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione unica, con particolare rig<br />
3. In entrambi i ricorsi si sono costituiti la Regione e la controinteressata Garbino Eolica, mentre nel solo ricorso n. 826/2010 si sono altresì costituiti il Comune di Pergola e le Amministrazioni statali evocate in giudizio. Garbino Eolica, oltre a resistere ai ricorsi principali, ha proposto in entrambi i giudizi ricorso incidentale, al fine di neutralizzare il gruppo di censure con cui si deduce il contrasto fra il progetto assentito dalla Regione e il P.E.A.R. e la successiva deliberazione di G.R. n. 829/2007.<br />	<br />
La Regione e la controinteressata hanno altresì eccepito la tardività dei ricorsi e la carenza di legittimazione attiva e/o di interesse ad agire, stante la non incidenza dell’impianto sulle proprietà dei ricorrenti.<br />	<br />
4. Alla pubblica udienza del 21 aprile 2011 le cause sono state trattenute per la decisione di merito.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. I ricorsi vanno riuniti per evidente connessione oggettiva e, in parte, soggettiva, ai sensi dell’art. 70 cod. proc. amm.</p>
<p>2. Sono preliminarmente da esaminare le eccezioni di tardività e di difetto di legittimazione attiva, formulate dalle difese della Regione e di Garbino Eolica, e ciò in ragione del fatto che, in relazione ad un gruppo di censure, il Tribunale ritiene opportuno disporre istruttoria (è evidente, infatti, che laddove il Tribunale ritenesse di respingere sulla base degli atti entrambi i ricorsi, si potrebbe prescindere dall’esame delle predette eccezioni). <br />	<br />
Al riguardo, è sufficiente in primo luogo osservare che il decreto del dirigente della P.F. Energia, Fonti Rinnovabili e Risparmio Energetico n. 273/2008, recante il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003, ha anche valenza di dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di atto di apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione o all’imposizione di servitù coattive, ai sensi dell’art. 10 del T.U. n. 327/2001, sulle particelle catastali di cui all’elenco allegato al provvedimento (elenco che è comprensivo, ovviamente, dei nominativi dei rispettivi proprietari). Pertanto, ai soggetti le cui proprietà risultano incluse nell’elenco allegato al decreto impugnato va per ciò solo riconosciuta la titolarità sia della legitimatio ad causam, sia dell’interesse ad agire (in ragione della c.d. vicinitas all’impianto). <br />	<br />
Per quanto concerne l’asserita tardività, seppure risponde al vero che Garbino Eolica ha provveduto a dare adeguata pubblicità preventiva al procedimento finalizzato all’adozione dell’atto di apposizione del vincolo e della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera (vedasi documenti nn. 11 e 12 della memoria difensiva del 6/7/2010, nell’ambito del ricorso n. 522/2010), è altrettanto vero che la modalità di pubblicazione – per estratto – prevista dall’art. 4, comma 2, let. e), della L.R. n. 17/2003, non è adeguata alla disposizione nazionale (art. 14-ter, comma 10, L. n. 241/1990) che stabilisce l’obbligo di pubblicazione dei provvedimenti di approvazione dei progetti sottoposti a VIA; infatti la legge statale prevede la pubblicazione integrale dell’atto autorizzativo e dell’estratto del parere favorevole in sede di VIA, mentre la legge regionale prevede solo la pubblicazione di un avviso in cui sono riportati gli estremi dell’atto e l’oggetto (vedasi documento allegato n. 4 alla memoria difensiva della Regione del 6/7/2010 nell’ambito del ricorso n. 522/2010).<br />	<br />
Pertanto, i ricorsi non possono essere considerati tardivi, anche perché le controparti &#8211; al di là di apodittiche affermazioni fondate sull’asserto “i proprietari confinanti non potevano non sapere della realizzazione dell’impianto”, stante il grande clamore che ha accompagnato l’iter di approvazione del progetto &#8211; non hanno fornito la prova rigorosa del momento in cui i singoli ricorrenti hanno acquisito la piena conoscenza dell’atto autorizzativo. Ciò vale anche per i soggetti che hanno proposto il ricorso n. 826/2010, i quali asseriscono di essere venuti a conoscenza dell’esistenza dei provvedimenti impugnati solo nel momento in cui è stato notificato loro il ricorso n. 522/2010. Il Collegio, pur rilevando la stranezza di un tale modus operandi (ossia la notifica del ricorso ai cointeressati, quando sarebbe stato molto più semplice informarli personalmente dell’esistenza degli atti autorizzativi avversati in questa sede), deve rilevare che le parti resistenti non hanno fornito la prova della data in cui questi soggetti hanno avuto piena conoscenza degli atti in esame; per quanto riguarda, in particolare, le sig.re Rossi e Andalò, non è decisiva l’istanza di accesso agli atti presentata da costoro sul finire del 2009, sia perché la stessa non ha avuto ad oggetto il decreto n. 273/2008 – l’unico provvedimento effettivamente lesivo – sia perché destinatario dell’istanza è stato un ente – il Comune di Pergola – che non ha adottato né detiene il citato provvedimento.<br />	<br />
Infine, trattandosi di iniziativa lato sensu edilizia, vigono altresì i principi giurisprudenziali in materia di determinazione del dies a quo da cui decorre il termine decadenziale per l’impugnazione dei titoli abilitativi edilizi, tanto più che, nella specie, la posizione di alcune delle turbine non è esattamente definita (il che può implicare che le stesse siano collocate a distanza inferiore a quella autorizzata rispetto ad alcune delle abitazioni coinvolte nella vicenda).</p>
<p>3. Ugualmente infondata è l’eccezione di tardività rispetto al decreto con cui è stato emesso il parere favorevole in sede di V.I.A. Al riguardo, sono condivisibili le argomentazioni di parte ricorrente secondo cui il parere favorevole in sede di V.I.A. (a differenza di quello negativo, che comporta il definitivo arresto procedimentale) non deve necessariamente essere impugnato prima dell’emissione dell’autorizzazione finale, non essendo immediatamente lesivo.</p>
<p>4. Peraltro, è infondata anche l’eccezione di tardività dei ricorsi incidentali, atteso che, essendo il ricorso incidentale uno degli strumenti processuali con cui il controinteressato tenta di neutralizzare la pretesa del ricorrente, è evidente che l’interesse ad impugnare atti favorevoli al ricorrente (ma dei quali l’amministrazione non ha tenuto conto in sede di adozione dell’atto impugnato) sorge solo dopo la proposizione del ricorso principale. Poiché Garbino Eolica ha ottenuto l’autorizzazione unica, non aveva alcun interesse, finché non si sono instaurati i presenti giudizi, ad impugnare i provvedimenti regionali in base ai quali il rilascio dell’atto abilitativo avrebbe anche potuto essere denegato dalla Regione.</p>
<p>5. Passando quindi al merito delle censure, i ricorsi in epigrafe vanno per la massima parte respinti, mentre in relazione ai profili afferenti l’impatto acustico il Tribunale ritiene di dover disporre una verificazione (come si dirà infra).</p>
<p>6. Il primo aspetto controverso riguarda la compatibilità del progetto con il P.E.A.R. Al riguardo, i motivi di ricorso con i quali si deduce l’incompatibilità del progetto con il citato Piano regionale vanno rigettati in accoglimento dei ricorsi incidentali proposti da Garbino Eolica.<br />	<br />
In effetti, nella sentenza n. 124 del 2010 (la quale, in generale, ribadisce gli argomenti esposti dalla Consulta nelle sentenze nn. 166 e 282 del 2009 e nn. 119 e 168 del 2010), la Corte Costituzionale ha ritenuto non conforme all’art. 117 Cost. (e, indirettamente, alla normativa nazionale che recepisce la direttiva 2001/77/CE) una norma regionale che subordinava l’installazione di impianti eolici alla sussistenza di alcuni requisiti di ventosità delle aree all’uopo individuate dai soggetti proponenti e ad una soglia minima di producibilità annua degli impianti. Ne consegue che a maggior ragione tali limiti non possono essere posti dalla Regione con provvedimenti amministrativi a contenuto pianificatorio o con atti puntuali.<br />	<br />
Pertanto, detto che nella specie non viene in evidenza un problema di producibilità minima, per quanto riguarda il parametro della ventosità, il P.E.A.R. delle Marche è illegittimo nella parte in cui impone che le aree nelle quali si intende collocare impianti eolici abbiano una ventosità minima di 5 m/s. Allo stesso modo è illegittima la deliberazione di G.R. n. 829/2007, sempre nella parte in cui stabilisce criteri di localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, visto che, nelle citate decisioni, la Corte Costituzionale ha statuito che le Regioni non avevano il potere di adottare linee-guida per l’installazione degli impianti che utilizzano le energie rinnovabili prima dell’emanazione delle linee-guida statali (approvate, queste ultime, con decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10/9/2010, entrato in vigore il 3/10/2010. Nella Regione Marche, come è noto, all’attuazione delle linee-guida statali si è provveduto con deliberazione del C.R. n. 13 del 30/9/2010).<br />	<br />
A proposito della deliberazione regionale n. 829/2007, il Tribunale, ai fini dell’accoglimento del ricorso incidentale, non ritiene necessario sottoporre allo scrutinio della Corte Costituzionale la norma di legge (art. 19 L.R. n. 7/2004) sulla base della quale è stato adottato l’atto giuntale. Ciò in ossequio al principio, costantemente affermato dalla Consulta, per cui, prima di rimettere al Giudice delle leggi la questione di legittimità costituzionale di una norma, il giudice a quo deve verificare se la norma stessa sia passibile di un’interpretazione costituzionalmente orientata. Nella specie, poiché l’art. 19, let. d-bis) della L.R. n. 7/2004 stabilisce che la G.R. adotta, sentita la competente commissione consiliare, linee-guida relativamente a “….gli aspetti tecnici relativi agli impianti di tipo solare fotovoltaico e solare termico nonché gli impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento individuati negli allegati….”, ne consegue che alla Giunta Regionale era precluso il potere di adottare criteri di localizzazione degli impianti eolici (nemmeno sotto le mentite spoglie di prescrizioni di carattere tecnico).<br />	<br />
Peraltro, l’atto è illegittimo anche perché adottato in assenza dell’acquisizione del previo parere della competente commissione consiliare, come stabilisce l’art. 19. Al riguardo, non sono da condividere le argomentazioni contenute nella stessa deliberazione n. 829/2007 e nella memoria difensiva della Regione del 20/7/2010 (ricorso n. 522/2010) circa il fatto che il parere della commissione consiliare non era richiesto perché le prescrizioni di cui alla citata deliberazione sono state assunte in attesa dell’adozione delle linee-guida vere e proprie. Il discorso non regge sia perché l’adozione delle linee-guida era rimessa dalla legge alla stessa Giunta Regionale (per cui non si comprende perché l’organo giuntale non si sia attivato tempestivamente per adottare le linee-guida, invece di adottare un atto “anticipatorio”), sia perché la deliberazione n. 829/2007 contiene in realtà delle linee-guida, anche molto dettagliate.</p>
<p>7. Ugualmente infondato è il motivo con cui si stigmatizza l’omessa attivazione della procedura di valutazione di incidenza ex DPR n. 357/1997.<br />	<br />
A tal proposito va innanzitutto osservato come non sia in discussione fra le parti il fatto che il sito in questione è esterno – di circa 2,5 km – dalla ZPS “Furlo” e dal S.I.C. “Gola del Furlo”, il che esclude in primo luogo la diretta violazione delle norme che stabiliscono i casi in cui la valutazione d’incidenza è obbligatoria. Inoltre, l’art. 5, comma 4, del DPR n. 357/1997 prevede che, laddove l’intervento sia soggetto a VIA, la valutazione d’incidenza è ricompresa nella predetta procedura. <br />	<br />
Poiché, però, lo stesso art. 5, comma 3, prevede che anche nel caso di interventi esterni a SIC e ZPS la valutazione di incidenza può essere necessaria (evidentemente quando l’intervento ricade nelle vicinanze dei siti sensibili, visto che la fauna selvatica quando si sposta non tiene ovviamente conto di confini che esistono solo sulla carta), si deve stabilire se nella specie la Regione doveva effettuare tale valutazione.<br />	<br />
Peraltro, trattandosi di tipica vicenda nella quale la P.A. spende una discrezionalità tecnica, il Tribunale non ritiene che i ricorrenti abbiano provato in maniera adeguata (e tale da rimettere in discussione l’operato di una struttura regionale preposta al settore e dunque per definizione dotata di specifiche competenze) che il sito in argomento costituisce habitat naturale o corridoio di passaggio di specie animali che potrebbero risentire negativamente della presenza delle pale eoliche.<br />	<br />
In effetti, al di là di affermazioni generiche e indimostrate, i ricorrenti non hanno comprovato, ad esempio, che lo spazio aereo che sarà occupato dalle pale eoliche interferisce con le rotte migratorie; al riguardo, non è certamente decisivo il fatto che la località sia denominata “Monte delle Allodole”, visto che tale toponimo risale certamente a tempi passati, in cui, però, le allodole (e anche numerose altre specie animali) vivevano anche all’interno dei centri abitati.<br />	<br />
Ugualmente indimostrate sono le affermazioni relative al pericolo che le pale eoliche rappresentano per i chirotteri e per altre specie animali. In effetti, nei ricorsi si operano richiami a non meglio precisati studi scientifici curati da biologi europei, senza precisare i periodi presi in esame, i luoghi in cui gli studi sono stati effettuati (essendo ben possibile che, in passato, impianti eolici siano stati realizzati in modo da interferire con le rotte migratorie), etc., tutti dati indispensabili per poter valutare se, in parte qua, gli atti impugnati sono effettivamente carenti dal punto di vista istruttorio o motivazionale.<br />	<br />
Al contrario, nella pur sintetica relazione florofaunistica redatta da Garbino Eolica (pagine 21 e ss.), sono citati dati statistici tratti anche dal “Libro bianco” dell’Unione Europea sull’eolico.<br />	<br />
Ma quello che maggiormente rileva è che i ricorrenti non hanno provato che lo spazio aereo interessato dall’impianto interferisce con rotte migratorie significative, perché solo in questo caso sorgerebbe un serio e rilevante pericolo per l’incolumità degli animali. Del resto, non si può escludere (ma nemmeno evitare) che singoli uccelli possano schiantarsi contro le pale eoliche, come del resto non si può evitare che i volatili si schiantino contro altre installazioni umane o contro veicoli a motore in movimento e aerei in volo. <br />	<br />
Né possono i ricorrenti enfatizzare quanto riportato da Garbino Eolica nella relazione florofaunistica allegata alla domanda di rilascio dell’autorizzazione (pagina 20 del ricorso n. 522/2010), visto che la ditta controinteressata ha lealmente indicato quelli che possono essere i rischi potenziali che un impianto eolico può determinare per l’avifauna.<br />	<br />
Peraltro, scopo della procedura di VIA non è quello di dimostrare che un intervento umano sottoposto alla verifica di compatibilità ambientale non abbia alcuna incidenza sull’ambiente e sull’avifauna, perché se così fosse nessuno dei progetti sottoposto a VIA sarebbe autorizzabile (l’art. 5, let. c), del T.U. Ambiente così definisce l’impatto ambientale “…l&#8217;alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell&#8217;ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell&#8217;attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti…”); lo scopo è invece quello di accertare (o, attraverso prescrizioni, fare in modo) che tale impatto sia il meno rilevante possibile. Tanto è vero che l’art. 11, comma 1, della L.R. n. 7/2004, disciplinando il procedimento di verifica di assoggettabilità, prevede che uno dei possibili sbocchi del procedimento sia il rilascio del parere favorevole con prescrizioni, il che vuol dire che le autorità che intervengono nel procedimento sono tenute a individuare tutti gli accorgimenti possibili per attenuare l’impatto ambientale di un’opera sottoposta a VIA (fermo restando che un impatto vi è sicuramente, producendo le attività umane, per loro stessa natura, un’alterazione dell’ambiente naturale con cui entrano in contatto).</p>
<p>8. Altro gruppo di censure attiene ai pericoli per la salute umana.<br />	<br />
A tal riguardo, ed esclusi i profili afferenti l’impatto acustico, si osserva che:<br />	<br />
&#8211; il semplice richiamo al principio di precauzione non è utile alle ragioni dei ricorrenti, visto che tale principio (a parte la solita questione relativa alla soggettività delle valutazioni) postula, per poter operare, che vi sia un’accertata situazione<br />
&#8211; anche la censura relativa alla mancata valutazione del pericolo di rottura accidentale delle pale eoliche sconta gli stessi vizi delle precedenti censure. Non si può decretare l’annullamento di un atto amministrativo per il solo fatto che l’autorità ema<br />
&#8211; prive di solide basi scientifica sono anche le affermazioni relative alla c.d. sindrome da turbina. Al riguardo, i ricorrenti hanno citato solo uno studio scientifico della dott.ssa Pierpoint e, nella produzione documentale depositata a ridosso dell’udi<br />
&#8211; per quanto attiene al c.d. shadow flickering, l’accoglimento dei ricorsi incidentali e l’annullamento dell’unico provvedimento in cui si prevede l’obbligo di valutare tale effetto (la deliberazione di G.R. n. 829/2007) implica il rigetto in parte qua de<br />
<br />	<br />
9. Sono infine infondate le censure afferenti gli aspetti più spiccatamente amministrativi e burocratici. A questo proposito va osservato che:<br />	<br />
&#8211; i ricorrenti non hanno dato conto di quali siano le specifiche disposizioni a sostegno dell’agricoltura e delle attività connesse rispetto alle quali l’impianto de quo è incompatibile e quali siano gli uffici agricoli di zona che avrebbero dovuto prende<br />
&#8211; è infondata la censura relativa all’asserita violazione del principio di tassatività delle servitù. A tal proposito, poiché l’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 prevede espressamente che l’autorizzazione unica ha anche valore di dichiarazione di pubblica ut<br />
&#8211; gli stessi ricorrenti, poi, non hanno alcun interesse giuridicamente rilevante a dedurre la violazione del comma 6 dell’art. 12, sia perché tale violazione eventualmente lede solo il soggetto che intende realizzare un impianto che sfrutta le c.d. fonti<br />
<br />	<br />
10. Vanno ora esaminate le censure dedotte solo nel ricorso n. 826/2010 e non presenti nel ricorso n. 522/2010.<br />	<br />
Esse, come detto, attengono a:<br />	<br />
&#8211; difetto di istruttoria (in quanto dalla documentazione progettuale non emerge l’esatta collocazione sul terreno delle turbine, il che inficia le valutazioni compiute dai competenti uffici regionali);<br />	<br />
&#8211; violazione artt. 4, let. c), e 5, let. c), del D.Lgs. n. 152/2006 (omessa valutazione delle ricadute economico-sociali e patrimoniali derivanti dall’implementazione del progetto in questione);<br />	<br />
&#8211; violazione del principio “chi inquina paga”.<br />	<br />
Le predette censure sono per la gran parte infondate e/o inammissibili per genericità, visto che:<br />	<br />
&#8211; il motivo di ricorso con cui si censura il difetto di motivazione che affliggerebbe il decreto n. 43/VAA_08 è a sua volta generico e dunque inammissibile. Peraltro, dalla Relazione Generale al progetto (documento n. 4a della produzione del 21/2/2011) ri<br />
&#8211; l’ultima censura è assolutamente indimostrata e, in ogni caso, la normativa di settore non prevede che il soggetto proponente debba dimostrare il possesso di una capacità economica minima (fatto salvo l’obbligo di prestare adeguata cauzione a garanzia d<br />
La prima censura non è invece esaminabile allo stato, trattandosi di uno dei profili che dovrà essere accertata in sede di verificazione.</p>
<p>11. Resterebbero da esaminare le questione relative all’impatto acustico dell’impianto.<br />	<br />
A questo proposito va preliminarmente osservato che non giova a Garbino Eolica l’impugnazione incidentale della deliberazione n. 829/2007, visto che l’obbligo di valutazione dell’impatto acustico e di rispetto di determinati valori di immissione è previsto da una normativa speciale di rango primario (L. n. 447/1995 e L.R. n. 28/2001).</p>
<p>12. Peraltro, come già anticipato, ai fini della decisione sul punto, è necessario disporre una verificazione, tesa ad accertare le seguenti circostanze inerenti la questione dell’impatto acustico:<br />	<br />
a) l’esatta distanza fra le dieci turbine che compongono il parco eolico e le abitazioni dei ricorrenti (rispetto alle turbine la distanza andrà misurata prendendo a riferimento la sporgenza massima delle pale e la collocazione sul terreno prevista nel progetto approvato dalla Regione con il decreto n. 273/EFR_11 del 18/12/2008);<br />	<br />
b) la situazione ante operam e i valori presunti di emissione ed immissione scaturenti dal funzionamento delle turbine (le misurazioni dovranno avvenire secondo le modalità di cui al D.M. 16/3/1998 o, comunque, di cui alla normativa vigente);<br />	<br />
Con riferimento al dato sub b), le misurazioni dovranno considerare la distanza fra le singole abitazioni e le “gondole” delle turbine, salvo che i tecnici incaricati dell’incombente istruttorio non ritengano che anche dal movimento delle pale derivino rumori avvertibili. In questo secondo caso, al fine di stabilire la curva di decadimento del rumore andrà considerata la distanza fra le singole abitazioni e la sporgenza massima delle pale.<br />	<br />
Una volta effettuate le misurazioni, i tecnici incaricati dovranno prendere visione:<br />	<br />
&#8211; presso la Regione Marche, del decreto regionale n. 43/VAA_08 dell’8/4/2008 e della documentazione istruttoria ad esso inerente (con particolare riferimento alla documentazione fornita da Garbino Eolica che l’ARPAM ha esaminato prima di rendere il parere<br />
&#8211; presso il Comune di Pergola, del Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale attualmente vigente. Nella relazione finale i verificatori dovranno dare conto della compatibilità dei dati accertati con tale Piano.</p>
<p>13. La relazione finale, a cui andrà allegata la documentazione eventualmente citata nel corpo della stessa e una copia del suddetto Piano di Zonizzazione Acustica di Pergola (comprensiva dell’atto consiliare di approvazione), dovrà essere depositata presso la Segreteria del Tribunale entro novanta giorni dalla data di avvio delle operazioni, unitamente alla nota spese (da redigere, quest’ultima, in base all’art. 66, comma 4, cod. proc. amm.).</p>
<p>14. Del presente incombente istruttorio, ai sensi dell’art. 66, comma 1, cod. proc. amm., è incaricato il direttore generale dell’A.R.P.A. Emilia Romagna (con facoltà di delega ad un dipendente dell’Agenzia in possesso di adeguata competenza e con possibilità di avvalersi di tecnici della struttura per tutte le operazioni “sul campo”).<br />	<br />
Le operazioni di misurazione e, a richiesta dei ricorrenti, anche quelle di ricerca documentale presso gli enti di cui sopra dovranno essere compiute in contraddittorio fra le parti, per cui il verificatore avrà cura di comunicare la data di compimento delle varie operazioni con un preavviso di almeno cinque giorni.<br />	<br />
Le parti (o, per esse, i tecnici di rispettiva fiducia in possesso di specifica delega) hanno facoltà di far inserire nei verbali le proprie osservazioni sulle operazioni compiute.<br />	<br />
Le operazioni dovranno avere inizio entro quindici giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente ordinanza, previa corresponsione da parte dei ricorrenti, in solido fra loro, di un anticipo sul compenso, commisurato alle spese di trasferta dei tecnici incaricati (il relativo importo sarà comunicato direttamente dal verificatore al difensore dei ricorrenti).<br />	<br />
Eventuali istanze di proroga dei termini summenzionati saranno concesse dal Tribunale solo per comprovate cause di forza maggiore.<br />	<br />
Per la prosecuzione è fissata l’udienza pubblica del 15 dicembre 2011.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando:<br />	<br />
&#8211; riunisce i ricorsi n. 522/2010 e n. 826/2010 e li respinge in parte;<br />	<br />
&#8211; per il resto, dispone istruttoria nei sensi e nei termini di cui in motivazione;<br />	<br />
&#8211; fissa per la prosecuzione l’udienza pubblica del 15 dicembre 2011;<br />	<br />
&#8211; rinvia al definitivo la pronuncia sulle spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gianluca Morri, Presidente FF<br />	<br />
Tommaso Capitanio, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Giovanni Ruiu, Primo Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 26/05/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-ancona-sentenza-26-5-2011-n-363/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2011 n.363</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2011 n.323</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-26-5-2011-n-323/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-26-5-2011-n-323/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-26-5-2011-n-323/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2011 n.323</a></p>
<p>Pres. M. Perrelli, Est. G. Pennetti Net con Srl (avv.ti R. Colagrande e F. G.Scoca) contro Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali, Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Per il Paesaggio della Basilicata (Avv. Distr. dello Stato di Potenza) Non si configura violazione dell’art. 10 bis L. 241/90</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-26-5-2011-n-323/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2011 n.323</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-26-5-2011-n-323/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2011 n.323</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M. Perrelli, Est. G. Pennetti<br /> Net con Srl (avv.ti R. Colagrande e F. G.Scoca) contro Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali, Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Per il Paesaggio della Basilicata (Avv. Distr. dello Stato di Potenza)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non si configura violazione dell’art. 10 bis L. 241/90 in caso di omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento di un’istanza volta ad ottenere il nulla osta  dalla Soprintendenza per la realizzazione di un impianto fotovoltaico</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non è configurabile la violazione dell’art. 10 bis L. 241/90 in caso di omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento di un’istanza volta ad ottenere il nulla osta  dalla Soprintendenza per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. L’annullamento da parte della Soprintendenza del nulla osta paesaggistico non può essere considerato come la conclusione negativa di un complesso iter procedimentale nel quale dovrebbe, invece, trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 10 bis.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 206 del 2008, proposto da: 	</p>
<p>Net con Srl, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Colagrande e Franco Gaetano Scoca, con domicilio eletto presso Luigi Petrone Avv. in Potenza, corso XVIII Agosto, n.2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali, Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Per il Paesaggio della Basilicata, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, anche domiciliataria per legge in Potenza, corso 18 Agosto 1860; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del Decreto Soprintendizio del 30/1/2008, di annullamento dell’autorizzazione regionale n. 2007/d/1298 del 23/10/2007 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 198 kw in loc. Lido di macchia nel Comune di Pisticci, nonche’ per il risarcimento del danno.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali e di Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Per il Paesaggio della Basilicata;<br />	<br />
Vista l’ordinanza collegiale n.170 del 22/5/08 di rigetto dell’istanza incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato;<br />	<br />
Vista l’ordinanza collegiale n.3735 del 15/7/08 con cui la VI Sezione del Consiglio di Stato, in riforma della predetta ordinanza, ha accolto l’istanza cautelare;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 marzo 2011 il dott. Giancarlo Pennetti e uditi i difensori Avv. Luigi Petrone, su delega dell&#8217;avv. Franco Gaetano Scoca, per la parte ricorrente; Avv. Domenico Mutino, per le Amministrazioni dello Stato resistenti.;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La ricorrente società premette di aver predisposto a suo tempo due progetti per la costruzione e l’esercizio di altrettanti impianti fotovoltaici da realizzarsi in contrada Lido di Macchia nel comune di Pisticci. Trattasi per la precisione dell’impianto NET.CON accorpante 4 singoli progetti dalla potenza di 49,5 kw ciascuno per complessivi 198 kw e dell’impianto TOTEM WATTS dalla potenza nominale di picco pari a circa 1 Mw. Gli impianti del progetto Net Con venivano ammessi a fruire delle tariffe incentivanti di cui al D.M. 28/7/05 con obbligo di concluderne la realizzazione entro i successivi 24 mesi (cioè entro il 12/15 gennaio 2008). Venivano pure ammessi alle agevolazioni di cui al d. lgs. n.488/92 per totali euro 550.000 e con vincoli temporali quanto all’avvio e alla conclusione dell’iniziativa. Detti interventi ricadono a margine della zona in cui è in fase di realizzazione un intervento di lottizzazione di cui è titolare il Gruppo Nettis (di cui fa parte la ricorrente società) che prevede la costruzione di residenze di tipo turistico- alberghiero ed una infrastruttura con relativi impianti e servizi. Gli impianti sarebbero appunto la fonte di alimentazione elettrica dell’insediamento. Il progetto NET CON acquisiva tutti i necessari consensi da parte delle singole amministrazioni interessate e in data 11/2/08 la Regione rilasciava, nei confronti di questi, l’autorizzazione unica. Tuttavia il nulla osta paesaggistico non risulta ancora rilasciato perché per due volte annullato dalla Soprintendenza. Un primo nulla osta paesaggistico della Regione del 23/4/07, di contenuto identico a quello rilasciato per il progetto TOTEM WATTS, veniva annullato dalla Soprintendenza intimata, assieme all’altro, con provvedimenti di identico contenuto. A seguito di un incontro fra la società e le amministrazioni interessate, in data 25/9/07 veniva inoltrata nuova documentazione relativa alla sistemazione dell’intera area tipizzata a parco privato e veniva richiesto e ottenuto, in data 23/10/07, il secondo nulla osta per entrambi gli interventi col quale si recepivano le prescrizioni già imposte e se ne aggiungevano altre. Nonostante ciò la Soprintendenza mentre si pronunciava favorevolmente sul nulla osta del progetto Totem Watts, si esprimeva ancora sfavorevolmente su quello relativo al progetto Net Con, annullandolo con la seguente motivazione:<br />	<br />
“Considerato che nel provvedimento in esame l’Autorità decidente non spiega come e perché l’intervento autorizzato possa ritenersi compatibile con il contesto ambientale nel quale andrebbe ad inserirsi; Considerato che dalla verifica effettuata da questa Soprintendenza si è rilevato quanto segue: l’intervento di realizzazione di un impianto fotovoltaico, malgrado ridotto rispetto alla precedente soluzione progettuale, risulta incompatibile con la tutela paesaggistica ed ambientale dei luoghi per la vicinanza al fiume Basento ed in quanto saturerebbe la fascia di area compresa tra il complesso residenziale &#8220;Argonauti Resort&#8221; ed il fiume stesso, già ridotta dalle attrezzature relative al parco privato ed ad un impianto contiguo previsto; Considerato che l’autorizzazione indicata in premessa, qualora attuata, comporterebbe l’alterazione di tratti caratteristici della località protetta che sono la ragione stessa per cui la località medesima è sottoposta a vincolo ai sensi della normativa di tutela ambientale attualmente vigente; Considerato che nella fattispecie in esame attraverso l’autorizzazione ex art. 159 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n.42 recante &#8220;Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137&#8221; si consente una modifica del provvedimento di vincolo paesaggistico posto col D.M. 18/4/05; Considerato che per quanto sopra esposto il provvedimento n.2007 D 1298 del 23.10.2007 del Dirigente dell’Ufficio Urbanistico e Tutela del Paesaggio della Regione Basilicata è viziato da eccesso di potere sotto il profilo della motivazione e da violazione di legge perché in contrasto con l’art. 159 del richiamato Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n.42; Ritenuto di annullare l’autorizzazione in premessa in quanto illegittima”.<br />	<br />
Ciò esposto, col gravame si deduce quanto segue:<br />	<br />
I.-violazione e errata applicazione: a) dell’art. 159 del codice dei beni culturali e del paesaggio per straripamento di potere con riferimento alle valutazioni espresse impinguenti il merito della valutazione operata dall’organo regionale competente; b) dell’art. 10 bis della legge n. 241/90 per omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza anche con riferimento all’art. 1 della legge citata (principio della più ampia partecipazione al procedimento amministrativo); II.- Eccesso di potere per: a) omessa e/o carente istruttoria con riferimento alla dimostrata precarietà/provvisorietà dell’impianto anche ai sensi dell’art. 12 comma 4 del D. Lgs. n. 387/03; b) manifesto travisamento dei fatti con riferimento alla presunta carenza di motivazione del nulla osta paesaggistico ed alla presunta violazione dell’art. 159 del codice; c) carenza di istruttoria, illogicità e contraddittorietà con il provvedimento prot. n. 930 del 30/1/08, con cui la Soprintendenza ha approvato il nulla osta per il progetto Totem Watts, sviluppante un’estensione ed una potenza esponenzialmente superiori; d) disparità di trattamento; e) violazione del legittimo affidamento.<br />	<br />
Si sostiene che la valutazione soprintendizia trascende la legittimità e si spinge nel merito della pronuncia regionale dato che si fonda soltanto su una sorta di autonoma rinnovazione del giudizio tecnico- discrezionale di competenza regionale che finisce per essere sostituto da quello della Soprintendenza che ritiene che l’intervento saturi la fascia di area tra il complesso residenziale e il fiume Basento e che comporti l’alterazione dei tratti caratteristici della località protetta che sono la ragione stessa per cui vi è vincolo. Si tratterebbe d’un riesame illegittimo perché non limitato alla verifica di assenza di vizi d’illegittimità, come richiesto pure dalla giurisprudenza. Sarebbero infatti già contenute nel nulla osta le valutazioni sulla vicinanza al fiume e sulla saturazione della fascia di area compresa fra il Resort e il fiume dato che l’incompatibilità ambientale viene esclusa dalla provvisorietà delle opere e dalla localizzazione delle opere in un sito defilato rispetto agli insediamenti esistenti e di previsione ed ai punti di osservazione più frequentati. Si aggiunge che la Regione avrebbe pure evidenziato che le opere in parola sarebbero già rientrate pure nell’ambito del favorevole giudizio di compatibilità ambientale inerente la realizzazione del porto turistico nella zona dei Lidi di Pisticci (che imponeva un piano inerente l’ottimizzazione dei consumi e delle risorse idriche ed energetiche utilizzate dall’intero complesso turistico). Viceversa si sostiene che la Soprintendenza avrebbe trascurato le considerazioni spese dalla Regione in particolare con riferimento alle prescrizioni recepite dalla società.<br />	<br />
Si denuncia pure carenza istruttoria in relazione alla presunta alterazione dei luoghi sottoposti a vincolo, valutazione di merito e contrastante con la durata provvisoria dell’impianto.<br />	<br />
Inoltre, si censura l’uso distorto che del già avvenuto scrutinio dell’intervento in sede di approvazione della lottizzazione per dire che il nulla osta non avrebbe valutato l’esistenza dell’infrastruttura turistica ai fini della saturazione dell’area; in tal modo vi sarebbe manifesta irragionevolezza e violazione dell’affidamento ingenerato dalle precedenti autorizzazioni.<br />	<br />
Si censura che la soprintendenza dichiari illegittimo l’assenso al progetto de quo in relazione al fatto che l’area sarebbe già occupata dall’impianto contiguo atteso chè detta contiguità era il frutto di una scelta mitigatrice dell’impatto da parte della Regione; illogicamente ora si boccerebbe la realizzazione dell’impianto più piccolo e si lascerebbe quello ben più grande dell’altro progetto.<br />	<br />
Infine si lamenta la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90 non avendo la Soprintendenza comunicato subito alla società i motivi ostativi all’accoglimento della domanda di nulla osta.<br />	<br />
Si è costituita l’amministrazione statale intimata che resiste e chiede il rigetto del gravame.<br />	<br />
Con ordinanza collegiale n.170 del 22/5/08 è stata rigettata l’istanza incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato. Con ordinanza collegiale n.3735 del 15/7/08 la VI Sezione del Consiglio di Stato, in riforma della predetta ordinanza, ha accolto l’istanza cautelare.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 24 marzo 2011 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con riferimento al primo profilo dell’unico motivo formulato ritiene il Collegio che l’amministrazione intimata, col provvedimento impugnato, non si sia spinta nel merito della pronuncia regionale. In disparte l’enunciazione della possibilità di alterazione dei tratti caratteristici della località protetta, che, più che altro, rappresenta una mera sottolineatura delle conseguenze dell’intervento, c’è da dire che sia la “vicinanza al fiume Basento” e sia la saturazione della fascia di area compresa tra il complesso residenziale “Argonauti Resort” ed il fiume stesso (“già ridotta dalle attrezzature relative al parco privato e da un impianto contiguo previsto”) rappresentano non già improprie e non consentite valutazioni di merito dell’amministrazione statale, bensì i presupposti fattuali alla stregua dei quali vengono mossi i rilievi di carente motivazione e di violazione di legge nei confronti del nulla- osta regionale.<br />	<br />
Ambedue i presupposti sono “ictu oculi” evincibili dalle planimetrie esibite (sub. n.7 della produzione attorea) e rappresentano circostanze assolutamente oggettive. Non solo cioè l’estrema vicinanza dell’impianto “de quo” al fiume Basento, maggiore di quella caratterizzante l’impianto fotovoltaico Totem Watts (dato che il corso del fiume, parallelo al Resort e all’impianto Net Con, si allontana considerevolmente dal parco fotovoltaico Totem Watts) viceversa assentito, ma anche la sopramenzionata “saturazione”. L’esame della planimetria prova ambedue le circostanze e in particolare che la fascia di area cui fa riferimento la Soprintendenza è occupata per intero da campi sportivi, piscine e locali destinati a servizi, da viabilità e parcheggi, da alcune aree sistemate a verde privato e da impianti tecnologici; ne consegue che, stante l’avvenuta -e ormai consolidata- autorizzazione paesaggistica in favore del più ampio impianto Totem Wats, l’inserimento dell’impianto Net Con, pur nella versione progettuale ridotta, in effetti satura la citata fascia che quindi non presenta più alcuno spazio libero. Ed è appunto con riferimento a tali due incontrovertibili circostanze di fatto o elementi specifici che l’amministrazione statale ha rilevato che l’autorità decidente “non spiega come e perché l’intervento autorizzato possa ritenersi compatibile con il contesto ambientale nel quale andrebbe ad inserirsi” in tal modo enunciando l’inadeguatezza del nulla osta regionale a dare contezza della valutazione effettuata proprio nell’ottica lumeggiata dall’Adunanza Plenaria n.9/01 richiamata dal ricorrente (“circostanze o elementi non esaminati dall’autorità emanante l’autorizzazione ovvero che siano stati da essa irrazionalmente valutati, in contrasto con la regola della leale collaborazione o con gli altri principi sulla legittimità dell’azione amministrativa”).<br />	<br />
E che su tali questioni il nulla osta regionale contenga già proprie valutazioni di merito è sì osservazione condivisibile ma senza che ciò si traduca in una completa e persuasiva giustificazione (nel senso poc’anzi esplicitato) dell’assenso manifestato nei confronti dell’impianto dato che: a) la temporaneità dell’impianto non soddisfa le esigenze di tutela in quanto, con riguardo ai pannelli fotovoltaici, è perfino notorio (e pertanto non necessitante di approfondimenti istruttori) la circostanza che si parla comunque d’un arco temporale di permanenza dei pannelli di svariati decenni; b) la posizione defilata dell’impianto rispetto agli insediamenti esistenti e previsti ed ai punti di osservazione più frequentati -menzionata nel nulla osta regionale- non soddisfa l’esigenza di tutela sotto il profilo della conservazione del contesto ambientale esistente atteso chè la Soprintendenza, con l’atto impugnato, ha inteso soprattutto censurare -nelle forme di vizi della legittimità dell’autorizzazione- un’ulteriore perdita di aree, assai vicine al fiume Basento, ancora a carattere agricolo e libere, differenti da quelle già antropizzate destinate ad ospitare l’altro -e più esteso- impianto fotovoltaico (vedi relazione soprintendizia del 20/5/08 depositata dall’Avvocatura Statale), che il nulla osta regionale arrecherebbe.<br />	<br />
Rispetto a tali valutazioni effettuate dalla Soprintendenza è pertanto opinione del Tribunale che, non solo la prima non abbia sostituito proprie valutazioni di merito a quelle riportate nel nulla osta, ma che quest’ultimo atto sia carente sul piano della propria giustificazione. Sotto quest’ultimo profilo ritiene pure il Collegio che neppure sia pertinente il richiamo del ricorrente al rinvio, effettuato nell’atto impugnato, alla pregressa approvazione regionale della lottizzazione implicante la costruzione di una infrastruttura di cui gli impianti fotovoltaici sarebbero fonte di alimentazione elettrica. Viene cioè ricordato che, come ripetuto nel nulla osta, le opere rientrano nel giudizio di compatibilità ambientale per la realizzazione del porto turistico che faceva obbligo di prevedere “un piano di gestione” finalizzato al contenimento e all’ottimizzazione dei consumi anche energetici. <br />	<br />
Ora, è evidente che la previsione d’un siffatto piano è cosa ben diversa dalla concreta progettazione e indicazione di impianti fotovoltaici con tanto di numero e di localizzazione degli stessi. Né può essere invocata al riguardo al tutela dell’affidamento atteso chè quest’ultimo è stato ingenerato da atti e condotte non riferibili all’amministrazione resistente, ma sempre e soltanto all’autorità regionale e comunque nell’esercizio di poteri di natura diversa.<br />	<br />
Come già sopra esposto, non vale poi richiamare il nulla osta già rilasciato per l’altro impianto dato che la contiguità di quest’ultimo a quello “de quo”, per un verso, non è fonte di contraddizione alcuna dato che, appunto, il campo più grande aveva la peculiarità di essere, per due lati, tra aree già antropizzate; per altro verso, detta contiguità rileva, nel contesto motivazionale dell’atto impugnato, esclusivamente per dire che il vicino impianto autorizzato, assieme a tutte le altre attrezzature previste, già riducono nella sua maggior parte la fascia di area compresa fra il complesso residenziale e il fiume e che pertanto le esigenze di conservazione e tutela del contesto ambientale, in presenza d’un prospettiva di totale saturazione del terreno agricolo compreso fra il Resort e il Basento, rendevano particolarmente necessaria una motivazione che spiegasse la compatibilità dell’intervento proprio alla luce di queste circostanze.<br />	<br />
Infine, quanto all’ultimo profilo di censura il Collegio il Collegio ritiene, aderendo alla prevalente giurisprudenza espressasi sul punto (cfr. TAR Campania, Napoli, VII 4/12/08 n.20988; TAR Lazio, Roma, II, 23/4/08 n.3505), che l’annullamento da parte della Soprintendenza del nulla osta paesaggistico non può essere considerato come la conclusione negativa di un complesso iter procedimentale nel quale dovrebbe trovare applicazione la disposizione procedurale in questione, quanto piuttosto come una fase ulteriore (ovvero di secondo grado, secondo la terminologia utilizzata al riguardo dalla Corte Costituzionale nella sentenza n° 383 del 5.11.1996), la quale, determinando la caducazione del precedente nulla osta comunale, non potrebbe essere in alcun modo assimilata alla reiezione di un’istanza di parte, costituente, invece, l’oggetto della disciplina di cui all’art. 10 bis citato. Peraltro, l’applicazione della normativa in commento appare inconciliabile con il rispetto del termine perentorio entro il quale la Soprintendenza deve pronunziarsi sull’autorizzazione paesaggistica, appunto in sede di controllo ministeriale.<br />	<br />
Di conseguenza il ricorso deve essere rigettato.<br />	<br />
Quanto alle spese di giudizio sussistono comunque giusti motivi per compensarle integralmente.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Michele Perrelli, Presidente<br />	<br />
Antonio Ferone, Consigliere<br />	<br />
Giancarlo Pennetti, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 26/05/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-26-5-2011-n-323/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2011 n.323</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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