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	<title>26/5/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>26/5/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2007 n.2274</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-5-2007-n-2274/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-5-2007-n-2274/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2007 n.2274</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Baglietto Fiora (avv. ti Goria, Scialuga, Galdini) c. Comune di Leinì e Regione Piemonte rigetto osservazioni al PRG non necessita di particolare motivazione né del preavviso di diniego 1. – Edilizia e urbanistica – Piano regolatore – Osservazioni dei privati – Rigetto &#8211; Motivazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-5-2007-n-2274/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2007 n.2274</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-5-2007-n-2274/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2007 n.2274</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est.  Baglietto<br /> Fiora (avv. ti Goria, Scialuga, Galdini) c. Comune di Leinì e Regione Piemonte</span></p>
<hr />
<p>rigetto osservazioni al PRG non necessita di particolare motivazione né del preavviso di diniego</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Edilizia e urbanistica – Piano regolatore – Osservazioni dei privati – Rigetto &#8211; Motivazione – Sufficienza.</p>
<p>2. – Edilizia e urbanistica – Piano regolatore – Rigetto osservazioni – Preavviso di diniego – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Le osservazioni presentate dai privati al piano regolatore generale hanno valore di semplici apporti collaborativi e il loro rigetto non richiede una particolare motivazione, essendo sufficiente che siano state esaminate e ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano.</p>
<p>2. – Il rigetto delle osservazioni presentate dai privati non deve essere preceduto dal preavviso di diniego di cui all’art. 10 bis L. 241/1990, posto che non costituiscono domande in senso stretto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<B>REPUBBLICA ITALIANA</B><br />
<B>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
</B><br />
<B>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE</B><br />
<b>&#8211; SEZIONE I &#8211;</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso R.G.R. n. 2626/97 proposto da<br />
<b><br />
FIORA SECONDO</b>, <B>FIORA FRANCA</B> e <B>FIORA GIOVANNI</B>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Rosanna Scialuga e Maurizio Goria, successivamente sostituiti, per gli ultimi due, dall’avv. Francesca Galdini, domiciliataria in Torino, via Balme, 5, come da mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio del nuovo difensore;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro il</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>COMUNE DI LEINÌ</b>, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;<br />
<b></p>
<p align=center>
e contro la</p>
<p></p>
<p align=justify>
REGIONE PIEMONTE</b>, in persona del Presidente <i>pro-tempore </i>della Giunta Regionale, non costituito in giudizio;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>&#8211; della deliberazione C.C. 15 luglio 1997, n. 64, recante all’oggetto: “revisione del vigente Piano Regolatore Generale Comunale <i>ex</i> L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni e integrazioni / adozione progetto definitivo del Piano Regolatore Generale Comunale”, nella parte riguardante il fondo di proprietà del ricorrente;<br />
&#8211; della deliberazione C.C. 15 luglio 1997, n. 63, recante all’oggetto: “revisione del vigente Piano Regolatore Generale Comunale <i>ex</i> L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni e integrazioni / controdeduzioni alle osservazioni e proposte<br />
&#8211; in quanto necessario, della deliberazione C.C. 26 febbraio 1996, n. 21, di adozione della delibera programmatica, della deliberazione C.C. 29 aprile 1996, n. 48, con cui sono stati precisati i termini di presentazione delle osservazioni e della delibera<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti, antecedenti, conseguenziali, successivi e comunque connessi;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il Consigliere Bernardo Baglietto; udita inoltre alla pubblica udienza del 23 maggio 2007 l’avv. Francesca Galdini per Fiora Franca e Fiora Giovanni;<br />
Considerato in<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
I ricorrenti espongono di essere comproprietari di un lotto di terreno in Comune di Leinì, che il piano regolatore impugnato con il ricorso in decisione ha per la maggior parte incluso nell’Area produttiva P4, per il quale è prevista la “conferma con possibilità di ampliamento delle unità produttive esistenti, completamento urbanistico attraverso l’utilizzo degli spazi interclusi tramite preventiva predisposizione di S.U.E., per localizzazione e rilocalizzazione unità produttive”.<br />
Soltanto la porzione inedificata del detto lotto, della superficie di circa 7000 mq., è stata invece azzonata come area S 2P “Area a servizi per unità produttive” e la tavola 2 del piano la destina concretamente a “parcheggio, verde, attrezzature”.<br />
A seguito dell’adozione del progetto preliminare del piano, che prevedeva appunto tale destinazione d’uso, i ricorrenti hanno presentato un’osservazione, con cui hanno chiesto di trasferire la destinazione a servizi su altra area con connessa destinazione del loro lotto ad area edificabile produttiva, deducendo che la destinazione a servizi sarebbe irrazionale, anche perché la strada che accede al lotto è di loro proprietà privata, con la conseguenza che l’accesso al parcheggio potrebbe non essere consentito al pubblico. Contestualmente, i ricorrenti hanno chiesto una variazione del tracciato della prevista nuova tangenziale, offrendo a tal fine un tratto di strada insistente su sedime di loro proprietà.<br />
Il Comune ha tuttavia respinto l’osservazione con la seguente motivazione: “Si confermano le indicazioni del PP (progetto preliminare) di PRG che, peraltro, confermano l’area a servizi già individuata nel vigente PRG. Si precisa che il disegno del PRG deve essere basato su una logica di assetto complessivo del suolo disgiunta dalla struttura della proprietà fondiaria”.<br />
I ricorrenti hanno quindi impugnato i provvedimenti elencati in epigrafe, deducendo le censure di seguito indicate.<br />
<i>1.</i> <u>Violazione dell’art. 15, comma 7 L.R. 5 dicembre 1977, n. 56, nonché dell’art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241. Difetto di motivazione.<br />
</u>La motivazione della reiezione delle osservazioni sarebbe generica e non terrebbe alcun conto di quanto rappresentato dai ricorrenti in tal sede.<br />
<i>2.</i> <u>Illogicità ed irrazionalità manifesta. Contraddittorietà. Difetto di motivazione sotto diverso profilo.<br />
</u>Il Comune avrebbe trascurato il fatto che i previsti parcheggi sarebbero inutilizzabili dalla collettività, perché al lotto in questione si accede solo attraverso una strada di proprietà privata dei ricorrenti. L’area sarebbe sproporzionata rispetto alle concrete esigenze della collettività locale. La previsione contrasterebbe con i criteri esposti nella relazione illustrativa, secondo cui i parcheggi dovrebbero essere localizzati in prossimità degli assi viarii, mentre il lotto in questione ne sarebbe distante.<br />
<i>3.</i> <u>Violazione dell’art. 2 L. 19 novembre 1968, n. 1187 e dei principi giurisprudenziali in materia.</u><br />
Poiché anche il piano regolatore precedente prevedeva per l’area di proprietà dei ricorrenti destinazione analoga a quella stabilita dal piano impugnato, il Comune avrebbe dovuto motivare espressamente in punto persistenza del pubblico interesse alla rinnovazione del vincolo.<br />
Né il Comune di Leinì, né la Regione Piemonte si sono costituiti in giudizio.<br />
In esito alla pubblica udienza del 21 marzo 2007 è stata pronunciata ordinanza collegiale istruttoria in pari data n. 12, ottemperata il 3 maggio successivo.<br />
Alla successiva pubblica udienza del 23 maggio 2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
MOTIVI DELLA DECISIONE</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il ricorso investe la variante generale al piano regolatore di Leinì, elaborata ed adottata con i provvedimenti elencati in epigrafe, nella parte in cui prevede per la parte inedificata del lotto di proprietà dei ricorrenti la destinazione a parcheggio, verde, attrezzature.<br />
Con i primi due motivi, che per ragioni di connessione possono essere affrontati congiuntamente, i ricorrenti denunciano difetto di motivazione in ordine alle ragioni della reiezione delle loro osservazioni, con cui essi avevano dedotto che l’estensione dell’area destinata a parcheggi nella zona (per la maggior parte destinata ad insediamenti produttivi) sarebbe esuberante, la stessa destinazione sarebbe illogica perché al lotto si accede soltanto attraverso una strada di loro proprietà privata, e sarebbe infine contraria ai principi informatori del piano perché il lotto sarebbe distante dagli assi viari.<br />
Come anticipato in narrativa, il Comune ha respinto l’osservazione, confermando le indicazioni del PP di PRG che, peraltro, confermano l’area a servizi già individuata nel vigente PRG e precisando che “il disegno del PRG deve essere basato su una logica di assetto complessivo del suolo disgiunta dalla struttura della proprietà fondiaria”.<br />
Al riguardo, i ricorrenti lamentano da un lato che il Comune avrebbe respinto le osservazioni sulla base di una motivazione del tutto generica, e dall’altro osservano che la destinazione concretamente impressa alla loro proprietà sarebbe illogica sia perché non terrebbe conto che il lotto sarebbe intercluso ed accessibile solo attraverso una strada di loro proprietà esclusiva, con conseguente inutilizzabilità dei parcheggi da parte della collettività, sia perché esso sarebbe distante dalle strade pubbliche, laddove la relazione generale al piano prevedeva che i parcheggi dovessero essere localizzati in fregio agli assi viari esistenti.<br />
In ordine al primo punto, è bene ricordare che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, da condividersi anche con riferimento all’art. 15, comma 7 L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 (che precisa come la reiezione delle osservazioni debba essere motivata), le osservazioni presentate dai privati al piano regolatore generale sono in ogni caso semplici apporti collaborativi dati dai cittadini alla formazione dello strumento urbanistico e che pertanto il loro rigetto non richiede una specifica motivazione, essendo sufficiente che siano state esaminate e ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano (Cons. St., IV, 19 marzo 2003, n. 1456; Cons. St., IV, 30 giugno 2004, n. 4804).<br />
Si tratta perciò di valutare se, nel caso in esame, la motivazione della reiezione ha raggiunto quel minimo di contenuto tale da legittimarla.<br />
A parere del Collegio, il problema va affrontato a partire dall’analisi del concetto di osservazioni: queste ultime, come già accennato, non costituiscono domande in senso stretto, tali da obbligare l’Amministrazione a pronunciarsi espressamente e compiutamente su di esse a sensi dell’art. 3 L. 7 agosto 1990, tant’è vero che la loro reiezione non deve essere preceduta dal preavviso di diniego di cui all’art. 10-<i>bis</i> della legge stessa.<br />
La previsione della possibilità di presentarle costituisce in altre parole nulla più di una forma di consultazione popolare che il Comune è tenuto a fare sul piano regolatore in generale e/o sulle singole disposizioni in esso contenute.<br />
Ne deriva che il contenuto delle osservazioni ha natura di semplice proposta non vincolante, che l’Amministrazione deve sì prendere in esame, ma non ha l’ob-bligo di confutare analiticamente ove non intenda accoglierla. <br />
In questo senso, si è per questa ragione affermato ripetutamente che per la motivazione della reiezione è sufficiente il rilievo del contrasto tra il suo contenuto e gli obiettivi generali del piano.<br />
Tale minimo motivazionale deve considerarsi osservato anche nel caso in esame, in cui il Comune si è appunto richiamato alla struttura generale dello strumento urbanistico, che va valutata nel suo complesso, senza che a tale scopo si possa attribuire rilevanza alle singole aspettative dei proprietari fondiari coinvolti.<br />
Il primo motivo deve quindi essere disatteso.<br />
Diverso approccio deve invece essere dato al motivo seguente, che direttamente censura le scelte operate dal piano per quanto riguarda il lotto dei ricorrenti.<br />
I ricorrenti osservano al riguardo che l’area destinata a parcheggi sarebbe accessibile soltanto attraverso una strada privata di loro proprietà, di cui non è prevista l’acquisizione: di conseguenza i parcheggi non potrebbero essere utilizzati dalla collettività, mentre per i fabbricati dei ricorrenti serviti da tale strada la loro quantità (7000 mq.) sarebbe esuberante.<br />
In ordine al primo punto, dall’istruttoria eseguita dal Comune in ottemperanza alla precedente ordinanza collegiale 21 marzo 2007, n. 12 è tuttavia risultato che l’area in questione è posta in fregio, oltre che alla strada di proprietà privata dei ricorrenti (peraltro gravata da servitù di uso pubblico e denominata via Agnelli), anche della S.P. 267 (in quel tratto tabellata come via Torino).<br />
Non è quindi vero che l’area medesima non sarebbe accessibile al pubblico, che può liberamente raggiungerla già oggi percorrendo la citata via Agnelli, di cui a buon diritto non è stata prevista l’espropriazione, non necessaria proprio perché la strada è appunto aperta al pubblico transito.<br />
Né può essere condivisa l’ulteriore deduzione che, per l’ipotesi in cui i parcheggi da realizzarsi sull’area in questione venissero vincolati a servizio dei capannoni dei ricorrenti, la loro quantità sarebbe sproporzionata: a prescindere dal rilievo che le censure formulate in via ipotetica sono inammissibili, nessun argomento testuale conforta l’ipotesi affacciata in ricorso.<br />
Quanto all’affermata sufficienza delle aree a parcheggio nella zona, non occorre spendere molte parole per rilevare che si tratta di una questione attinente il merito della pianificazione urbanistica, censurabile in questa sede solo per illogicità assolutamente evidente, nel caso inconfigurabile.<br />
Nessun contrasto può infine essere ravvisato con i criteri stabiliti nella Relazione Illustrativa al piano regolatore, e ciò sia perché la stessa Relazione (a pag. 30) prevedeva la realizzazione in zona di aree destinazione a parcheggio, verde e attrezzature, sia perché, come già osservato e contrariamente a quanto dedotto in ricorso, l’area in questione risponde al requisito posto dalla Relazione stessa dell’adiacenza ad un asse viario pubblico (la già citata via Torino).<br />
Il secondo motivo deve quindi essere respinto per infondatezza in ogni sua parte.<br />
Resta il terzo ed ultimo mezzo, con cui il ricorrente ha denunciato violazione dell’art. 2 L. 19 novembre 1968, n. 1187 sul rilievo che il nuovo piano avrebbe reiterato un vincolo previsto dal piano regolatore precedente e scaduto per mancata attuazione nel quinquennio di legge, in assenza di una congrua motivazione circa la persistenza dell’interesse pubblico alla sua imposizione.<br />
In proposito è opportuno precisare che i vincoli ai quali la disposizione sopra citata si riferisce sono esclusivamente quelli preordinati all’espropriazione, oltre a quelli aventi contenuto direttamente espropriativo nella loro sostanza.<br />
La Corte costituzionale ha infatti recentemente precisato che “sono al di fuori dello schema ablatorio espropriativo con le connesse garanzie costituzionali (e quindi non necessariamente con l’alternativa di indennizzo o di durata predefinita) i vincoli che importano una destinazione (anche di contenuto specifico) realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico privata, che non comportino necessariamente espropriazione o interventi ad esclusiva iniziativa pubblica e quindi siano attuabili anche dal soggetto privato e senza necessità di previa ablazione del bene. Ciò può essere il risultato di una scelta di politica programmatoria tutte le volte che gli obiettivi di interesse generale, di dotare il territorio di attrezzature e servizi, siano ritenuti realizzabili (e come tali specificatamente compresi nelle previsioni pianificatorie) anche attraverso l’iniziativa economica privata &#8211; pur se accompagnati da strumenti di convenzionamento. Si fa riferimento, ad esempio, ai parcheggi, impianti sportivi, mercati e complessi per la distribuzione commerciale, edifici per iniziative di cura e sanitarie o per altre utilizzazioni quali zone artigianali o industriali o residenziali; in breve, a tutte quelle iniziative suscettibili di operare in libero regime di economia di mercato (C. cost., 20 maggio 1999, n. 179).<br />
Ora, a parere del Collegio, così come per la destinazione a parcheggio (espressamente menzionata nel passo sopra trascritto), anche la destinazione a verde (non pubblico, si noti) e/o attrezzature valgono le stesse considerazioni: entrambe le destinazioni costituiscono in altre parole espressione del potere pubblico di conformazione dell’uso della proprietà privata alla funzione sociale a questa attribuita dalla Costituzione.<br />
Tali destinazioni sfuggono conseguentemente alle prescrizioni della citata L. 19 novembre 1968, n. 1187 ed alle conseguenti implicazioni in tema di motivazione dell’atto comunale che, in sede di revisione del piano regolatore, le reitera.<br />
Anche il terzo motivo deve perciò essere disatteso in quanto infondato.<br />
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.<br />
La mancata costituzione in giudizio delle parti intimate rende superflua la pronuncia circa le spese.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte &#8211; Sezione I &#8211; definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.<br />
Nulla per le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino il 23 maggio 2007 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p>Alfredo Gomez de Ayala	&#8211; Presidente<br />	<br />
Bernardo Baglietto		&#8211; Consigliere Estensore<br />	<br />
Richard Goso		&#8211; Referendario</p>
<p>Depositata in segreteria a sensi di legge <br />
il 26 maggio 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-5-2007-n-2274/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2007 n.2274</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2007 n.196</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-26-5-2007-n-196/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-26-5-2007-n-196/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2007 n.196</a></p>
<p>Pres. H. Demattio; Est. L. Pantozzi Lerjefors V O. N.V. (avv.ti G. Mattei, M. Sica e P. Borghi) c. il COMUNE di BRESSANONE (avv. N. De Nigro) e la PROVINCIA AUTONOMA di BOLZANO (avv.ti M. Natzler, F. Cavallar e A. Pischedda) COMUNE DI VILLANDRO (n.c.) COMUNE DI BRUNICO (n.c.) sulla</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-26-5-2007-n-196/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2007 n.196</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-26-5-2007-n-196/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2007 n.196</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. H. Demattio; Est. L. Pantozzi Lerjefors<br /> V O. N.V. (avv.ti G. Mattei, M. Sica e P. Borghi) c. il COMUNE di BRESSANONE (avv. N. De Nigro) e la PROVINCIA AUTONOMA di BOLZANO (avv.ti M. Natzler, F. Cavallar e A. Pischedda) COMUNE DI VILLANDRO (n.c.) COMUNE DI BRUNICO (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla disciplina provinciale in materia di autorizzazione degli impianti di radiotelecomunicazioni</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Atto impugnabile – In tema di inquinamento elettromagnetico – Piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni – Parte concettuale del piano di settore  – E’ atto non immediatamente lesivo.</p>
<p>2. Processo amministrativo – Atto impugnabile – In tema di inquinamento elettromagnetico – Piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni – Parte tecnica del piano &#8211; Previsione di demolizione di impianti per telefonia cellulare – E’ atto immediatamente lesivo.</p>
<p>3. Ambiente e territorio &#8211; Inquinamento elettromagnetico – Piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni  &#8211; Parte tecnica del piano &#8211; Previsione di demolizione di impianti per telefonia cellulare – Motivazione – Necessità – Ragioni.</p>
<p>4. Ambiente e territorio – Inquinamento elettromagnetico – Piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni – Formazione del piano &#8211; Mancata partecipazione gestori – Illegittimità.<br />
5. Ambiente e territorio &#8211; Inquinamento elettromagnetico – Piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni – Previsione di demolizione di impianti per telefonia cellulare – Mancata previsione di indennizzo – Illegittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ inammissibile l’impugnativa della parte del piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni (denominata parte “concettuale”) che, rivestendo natura esclusivamente regolamentare, è volta a regolare le procedure e i criteri riferiti alle nuove installazioni, non ancora autorizzate. In parte qua, infatti, il piano non contiene previsioni in grado di incidere immediatamente nella sfera giuridica della ricorrente, con conseguente immediata loro impugnabilità.</p>
<p>2. Il piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni nella parte (denominata parte “tecnica”) nella parte in cui detta il censimento delle infrastrutture esistenti e la classificazione dei siti in “esistenti”, “provvisori”, “nuovi” e “da demolire”, non può considerarsi atto amministrativo generale, in quanto contiene prescrizioni rivolte a destinatari ben individuati e non ad una pluralità indeterminata di soggetti. Tale atto deve ritenersi immediatamente lesivo in quanto precettivo, specifico e concreto, suscettibile di incidere immediatamente sulla situazione giuridica soggettiva della ricorrente, posto che la sua attuazione non richiede alcuna valutazione discrezionale da parte dell’Amministrazione. (1)</p>
<p>3. Sussiste uno specifico onere motivazionale delle scelte pianificatorie laddove l’Amministrazione, classificando siti già autorizzati come siti “da demolire”, incide su situazioni “ampliative” (per effetto di precedenti provvedimenti), che devono considerarsi consolidate e la cui rimozione richiede una ponderazione rigorosa degli interessi coinvolti, ciò anche in considerazione dell’affidamento del privato, formatosi a seguito del tempo trascorso dal momento in cui è stato rilasciato l’atto autorizzativo.  Deve poi essere tenuto presente che la motivazione è funzionale al rispetto dei valori della proporzionalità, del buon andamento e dell’imparzialità che devono governare lo svolgimento dell’attività amministrativa. (2)</p>
<p>4. E’ illegittimo il piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni che prevede la demolizione di alcuni impianti per la telefonia mobile, chiarisce che, entro un anno, gli impianti trasmittenti “devono essere spenti” e che “non è ammessa alcuna nuova installazione o riconfigurazione di antenne”, e che classifica alcuni impianti come “provvisori” laddove l’individuazione dei siti e delle caratteristiche degli impianti, tra le alternative possibili, non sia avvenuta nel rispetto del principio di partecipazione e di cooperazione tra Amministrazione e gestori degli impianti, sì da evitare una contrapposizione degli interessi connessi alle localizzazioni degli impianti (quello volto a pianificare il territorio e quello volto a garantire il servizio pubblico di telefonia mobile) e la prevalenza assoluta dell’uno o dell’altro interesse pubblico.<br />
5. E’ illegittimo il piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni che prevede la demolizione di alcuni impianti per la telefonia mobile, nella parte in cui non prevede un indennizzo per il danno causato al gestore dall’ordine di demolizione degli impianti già autorizzati. Tale previsione pianificatoria è in contrasto con il principio generale dell’ordinamento giuridico (anche prima dell’entrata in vigore del citato art. 21 quinquies L. 7 agosto 1990 n. 241) secondo cui la revoca di un atto amministrativo legittimo, per rinnovate valutazioni del pubblico interesse, non può essere disposta pregiudicando i diritti soggettivi acquisiti attraverso l’atto da revocare, dovendosi altrimenti prevedere un indennizzo del danno arrecato. (3)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Secondo un costante orientamento giurisprudenziale, il principio secondo cui l&#8217;atto amministrativo a contenuto normativo o generale non lede interessi concreti se non attraverso la mediazione di un provvedimento applicativo, volto a rendere attuale il pregiudizio espresso dalla normativa astratta (insieme al quale può e deve essere impugnato), “incontra un limite quando il provvedimento a contenuto generale (regolamento, ordinanza, circolare) disciplina compiutamente l&#8217;attività dei destinatari, ponendo prescrizioni immediatamente precettive e direttamente lesive” (TAR LAZIO – ROMA &#8211; SEZIONE II  &#8211; Sentenza 23 marzo 2004, n. 2732).<br />
Con riferimento particolare agli atti pianificatori, la giurisprudenza ha chiarito che “un piano regolatore generale o uno strumento urbanistico, una volta adottato, nella misura in cui è suscettibile di applicazione, o in cui non necessita di ulteriori atti esecutivi, in quanto per il suo contenuto ha già in sé immediata portata prescrittiva (o limitativa), è immediatamente lesivo e direttamente impugnabile.” (CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA &#8211; Sentenza 10 agosto 2004, n. 5498; cfr. anche SEZIONE SESTA &#8211; Sentenza 4 novembre 2002, n. 6016). <br />
Sui profili inerenti il riparto della competenza legislativa tra Stato e Provincia Autonoma di Bolzano e, in particolare, sulla legittimità costituzionale della disciplina normativa dettata dalla Provincia di Bolzano sui vari aspetti (ambientali, paesaggistici, igienico-sanitari, urbanistico-edilizi) relativi all’insediamento sul territorio delle stazioni radio base di telefonia cellulare, si rinvia a T.R.G.A. – Sezione di BOLZANO – Sentenza 26 maggio 2007 n. 197, con nota di richiami. <br />
(2) Il Collegio sottolinea che “sussisteva l’obbligo per l’Amministrazione provinciale, nel caso specifico, di esplicitare le ragioni per le quali è giunta alla conclusione di classificare un impianto come impianto “da demolire” o “provvisorio”; anche al fine di consentire all’interessato, prima, e al giudice, poi, di verificare se la scelta di localizzazione, imposta dall’Amministrazione nel piano, non configuri una “limitazione alla localizzazione”, che rende in concreto impossibile o difficile la realizzazione di una completa rete di infrastrutture per le telecomunicazioni (cfr. CORTE COSTITUZIONALE &#8211; 7 ottobre 2003, n. 307).”.<br />
Il Collegio evidenzia che la revoca implicita nella delibera del precedente provvedimento favorevole alla ricorrente, senza che sia stata fatta una comparazione tra il sopravvenuto interesse pubblico  all’eliminazione dell’atto e l’interesse privato alla conservazione del titolo acquisito, non può ritenersi legittima anche sul piano edilizio, contrastando con la pacifica irrevocabilità del permesso di costruire: “la nuova classificazione dei siti, in alcuni casi, va ad incidere su impianti nei confronti dei quali è stata rilasciata, in precedenza, una concessione edilizia, la quale, ai sensi dell’art. 72, comma 8, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza e di annullamento.”.  In particolare, è consentito al Sindaco pronunciare la decadenza della concessione, con provvedimento adeguatamente motivato, quando essa sia in contrasto con nuove previsioni urbanistiche, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio (cfr. art. 72, comma 6, della citata legge provinciale n. 13 del 1997).  Inoltre, la concessione edilizia può essere annullata d’ufficio dall’autorità che l’ha emanata, per vizi di legittimità, ovvero dalla Giunta provinciale, previo parere della Commissione urbanistica provinciale, con atto che dia conto delle ragioni di pubblico interesse, poste a giustificazione dell’annullamento (cfr. artt. 88, 89 e 105 della citata legge provinciale n. 13 del 1997). La prevista demolizione degli impianti della ricorrente, non rientra, ad avviso del Collegio, in alcuna delle richiamate fattispecie di rimozione della concessione edilizia.”. <br />
(3) cfr. TAR MARCHE – ANCONA – SEZIONE I &#8211; Sentenza 4 aprile 2006, n. 124 e TAR PIEMONTE – SEZIONE I &#8211; Sentenza 12 marzo 2003, n. 359. (A. Fac.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla disciplina provinciale in materia di autorizzazione degli impianti di radiotelecomunicazioni</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>R  E  P  U  B  B  L  I  C  A      I  T  A  L  I  A  N  A<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 196/2007 Reg. Sent.<br />
N. 66/2006 Reg. Ric.</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa<br />
Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano</b></p>
<p>costituito dai magistrati:Hugo DEMATTIO				&#8211; Presidente;<br />
Hans ZELGER				&#8211; Consigliere;<br />
Terenzio DEL GAUDIO			&#8211; Consigliere;<br />
Lorenza PANTOZZI LERJEFORS		#NOME?																																																																																											</p>
<p>ha pronunziato la seguente</p>
<p><b></p>
<p align=center>S E N T E N Z A</p>
<p></b></p>
<p>sul ricorso iscritto al n. 66 del registro ricorsi 2006 presentato da</p>
<p><b>VODAFONE OMNITEL N.V.</b>, in persona del procuratore speciale, dott. Saverio Tridico, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianfranco Mattei, Marco Sica e Paolo Borghi, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Bolzano, via Argentieri, n. 2, giusta delega a margine del ricorso;                                                                                                 &#8211; ricorrente –</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p><b>PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO</b>, in persona del suo Presidente, che sta in giudizio in forza della deliberazione della Giunta provinciale n. 4691 dd. 20.12.2004, rappresentata e difesa dagli avv.ti Manfred Natzler, Fabrizio Cavallar e Alfredo Pischedda, con elezione di domicilio presso l’Avvocatura della Provincia, in Bolzano, Via Crispi, n. 3, giusta delega a margine dell&#8217;atto di costituzione;                        &#8211; resistente &#8211;</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>COMUNE DI VILLANDRO</b>;                                          &#8211; non costituito &#8211;</p>
<p>e   di</p>
<p><b>COMUNE DI BRUNICO</b>;                                               &#8211; non costituito &#8211;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
1. della deliberazione della Giunta provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige, n. 4147 del 7 novembre 2005, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 1 del 3.1.2006, con la quale, “visto l’art. 7bis della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, introdotto dall’art. 2 della legge provinciale n. 11 del 26 luglio 2002, che prevede la stesura e l’approvazione di un Piano provinciale di settore per le infrastrutture delle comunicazioni”, la Giunta provinciale ha deliberato ad unanimità di voti legalmente espressi di approvare “la parte tecnica del Piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni” composta da:<br />
1.	relazione esplicativa<br />	<br />
2.	carta d’insieme<br />	<br />
3.	schede tecniche<br />	<br />
4.	tabelle, dati tecnici di tutti i siti<br />	<br />
5.	carta d’insieme dei siti respinti<br />	<br />
6.	tabella dei siti respinti;<br />	<br />
e contestualmente il testo definitivo delle N.A. della parte concettuale del Piano di settore medesimo;</p>
<p>2. della deliberazione della Giunta provinciale n. 3856 del 25.10.2004, di adozione della bozza della parte tecnica del Piano, pubblicata per 30 giorni (a partire dal 29.11.2004) nelle segreterie dei Comuni dell’Alto Adige e presso la sede dell’Amministrazione provinciale;</p>
<p>3. del parere della Commissione di esperti, espresso ai sensi dell’art. 7bis della legge provinciale n. 6 del 18.3.2002, nella seduta del 27.10.2003 (non conosciuto);</p>
<p>4. della deliberazione della Giunta provinciale n. 4787 del 22.12.2003, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 7 del 7.2.2004, con la quale è stata approvata la parte concettuale del Piano di settore;</p>
<p>5. della deliberazione della Giunta provinciale n. 49 del 13.1.2003, avente ad oggetto “Piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni – Adozione della bozza della parte concettuale” composta da:<br />
1. relazione esplicativa<br />
2. norme di attuazione<br />
3. carta di sintesi ambiti degli insediamenti;<br />
nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, con espressa riserva di motivi aggiunti, con la precisazione che il Piano di Settore, nel suo complesso, viene impugnato in relazione alle parti, classificazioni di siti e disposizioni che saranno meglio in seguito specificate.</p>
<p>Visto il ricorso notificato il 6.3.2006 e depositato in segreteria il 15.3.2006 con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano dd. 31.3.2006;<br />
Vista l’istanza cautelare, la cui trattazione è stata rinviata all’udienza di merito.<br />
Vista l’ordinanza collegiale n. 31/2006, depositata in data 17.10.2006;<br />
Visto l’adempimento eseguito dalla Provincia autonoma di Bolzano in data 16.11.2007, con il deposito di documentazione;<br />
Viste le memorie prodotte;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore per la pubblica udienza del 28.02.2007 il consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors ed ivi sentito l’avv. P. Borghi per la ricorrente e l’avv. F. Cavallar  per la Provincia autonoma di Bolzano;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>L’art. 7bis della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6 (introdotto con l’art. 2 della legge provinciale 26 luglio 2002, n. 11) ha autorizzato la Giunta provinciale ad approvare un piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni.<br />
Con deliberazione della Giunta provinciale 13 gennaio 2003, n. 49 veniva approvata la bozza della parte concettuale del citato piano di settore.  La deliberazione stabiliva l’articolazione del piano di settore delle infrastrutture delle comunicazioni in due parti: una concettuale e una tecnica.<br />
La bozza relativa alla parte concettuale &#8211; contenente le regole e i metodi per la predisposizione del piano e per la sua applicazione &#8211; veniva depositata ed esposta al pubblico nella segreteria di tutti i Comuni della provincia e presso l’Amministrazione provinciale, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, per la durata di 30 giorni (a partire dal 10 marzo 2003), entro i quali gli interessati avrebbero potuto presentare osservazioni e proposte tese al perfezionamento del piano (la data di esposizione era stata preventivamente resa nota mediante avviso, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 10/III del 7 marzo 2003, su due quotidiani e su un settimanale).<br />
Pervenivano alla Provincia autonoma di Bolzano osservazioni da parte di alcuni gestori, nonché da parte del Consorzio dei Comuni e di alcuni singoli Comuni (la ricorrente presentava le proprie osservazioni con nota pervenuta il 17 aprile 2003 – cfr. doc. depositato dalla Provincia il 16 novembre 2006).<br />
Successivamente, dopo aver acquisito, in data 27 ottobre 2003, il parere della Commissione di esperti di cui all’art. 7bis della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, la Giunta provinciale, con deliberazione 22 dicembre 2003, n. 4787, approvava definitivamente la parte concettuale del piano di settore delle infrastrutture delle comunicazioni, costituita dai seguenti documenti:<br />
1.	relazione esplicativa;<br />	<br />
2.	norme di attuazione;<br />	<br />
3.	carta di sintesi ambiti degli insediamenti.<br />	<br />
In seguito, la Giunta provinciale, con deliberazione 25 ottobre 2004, n. 3856, approvava anche la bozza della parte tecnica del piano di settore.  Anche questa bozza veniva depositata ed esposta al pubblico, per la durata di 30 giorni (a partire dal 29 novembre 2004), nella segreteria di tutti i Comuni della provincia e presso l’Amministrazione provinciale (la data di esposizione era stata preventivamente resa nota mediante avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 47/III del 26 novembre 2004, su due quotidiani e su un settimanale).<br />
Anche questa volta il Consorzio dei Comuni, alcuni singoli Comuni, alcune associazioni e alcuni gestori presentavano le proprie osservazioni.<br />
Infine, la Giunta provinciale, con deliberazione 7 novembre 2005, n. 4147, approvava definitivamente la parte tecnica del piano di settore delle infrastrutture delle comunicazioni, costituita dai seguenti documenti:<br />
1.	relazione esplicativa, contenente una modifica alle norme di attuazione nella parte concettuale;<br />	<br />
2.	carta d’insieme 1:50.0000;<br />	<br />
3.	schede tecniche 1:10.000 o 1:5.000 per ogni sito;<br />	<br />
4.	tabelle, dati tecnici di tutti i siti;<br />	<br />
5.	carta d’insieme dei siti respinti;<br />	<br />
6.	tabella dei siti respinti.<br />	<br />
A fondamento del gravame proposto la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:<br />
1) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 5 e 8, L. N. 36/2001.”;<br />
2) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 86 e ss., D.Lgs. 259/03, 105, D.P.R. 670/1972. Violazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 336 del 2005.”;<br />
3)“Violazione e falsa applicazione degli artt. 118 cost., 3, 4 e 8 L. N. 36/2001. Eccesso di potere per genericita’. Violazione dell’art. 7 bis, L.P. n. 6/2002, 12, D.P.R. 380/2001, 70 L.P. 13/97.”; <br />
4) “Violazione degli artt. 4, 8 e 16, L. 36/2001, 2, ss., D.P.C.M. 08.07.2003.”;<br />
5) “Violazione degli artt. 4, l. 249/97, e 7 bis, L.P. n. 6/2002. Eccesso di potere per perplessità e sviamento, difetto di istruttoria e motivazione.”;<br />
6) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 4, L. 249/97, 1, L. 146/90, 7, L.P. n. 6/2002, 136 ss., D.Lgs. 42/2004, 25, L.P. n. 17/93. Eccesso di potere per illogicità e difetto di istruttoria. Violazione dell’art. 7, L.P. n. 17/93: difetto di motivazione. Violazione degli artt. 4, 8 e 16, L. 36/2001, 3 e 4, D.I. 381/98.”;<br />
7) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 12 T.U.E., 78, L.P. n. 13/97, 4 e 16, L. 36/2001, 2, ss. D.P.C.M. 08.07.2003. Eccesso di potere per perplessità.”; <br />
8) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 86 e ss. D.Lgs. 259/03, 4 L. 36/2001, 3, 4 e 5 D.P.C.M. 8.07.2003, 7 e 7 bis, L.P. n. 6/2002. Eccesso di potere per sviamento e difetto dei presupposti. Violazione dell’art. 3, L. 241/90: difetto assoluto di istruttoria e motivazione.”; <br />
9) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 11, ss., T.U.E., 70, L.P. n. 13/97, 7 bis, L.P. 6/2002, 87 ss., D.Lgs. 259/2003 e delle licenze rilasciate dall’autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Eccesso di potere per perplessità. Violazione dell’art. 3, L. 241/90: difetto assoluto di istruttoria e motivazione.”;  <br />
10) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 4, L. 36/2001, e del D.P.C.M. 08.07.2003 sotto ulteriori profili. Eccesso di potere per travisamento e sviamento dalla causa tipica.”;<br />
11) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 11 ss. T.U.E., 72, L.P. n. 13/97, 7 bis, L.P. n. 6/2002. Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 16, L. 36/2001. Eccesso di potere per sviamento. Violazione degli artt. 87 ss., D.Lgs. 259/2003.”;<br />
12) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, L. 443/2001, e della delibera del CIPE n. 121 del 2001.”;<br />
13) “Violazione dei principi generali in materia di autotutela. Eccesso di potere per sviamento e dalla causa tipica. Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 9, L. 36/2001, 3 e ss, D.P.C.M. 08.07.2003. Violazione dell’art. 3, L. 241/90: difetto assoluto di istruttoria e motivazione. Violazione dell’art. 3, comma 2, N.A. del piano.”;<br />
14) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, L. 241/90 e 9, L. 36/2001. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà. Violazione dell’art. 3 N.A. piano di settore. Violazione degli artt. 1, L. 146/90, 90 e 98, D.Lgs. 259/2003.”;<br />
15) “Violazione dell’art. 21 quinquies, L. 241/90.”.<br />
Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano e ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, per carenza di interesse attuale al ricorso;  nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato.<br />
All’udienza in camera di consiglio del 4 aprile 2006, su concorde richiesta delle parti, la trattazione dell’istanza cautelare è stata rinviata per essere decisa unitamente al merito del ricorso. <br />
Nei termini di rito le parti hanno prodotto memorie a sostegno delle rispettive difese.<br />
All’udienza pubblica dell’11 ottobre 2006, sentite le parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />
Con ordinanza n. 146/2006 dell’11 ottobre 2006 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare, presentata dalla ricorrente. <br />
Con ordinanza collegiale n. 31/2006, depositata il 17 ottobre 2006, questo Tribunale ha ordinato alla Provincia autonoma di Bolzano l’acquisizione in giudizio di alcuni documenti, ritenuti indispensabili ai fini della decisione.  L’Amministrazione, con nota depositata il 16 novembre 2006, ha prodotto in giudizio 10 documenti, rinviando, per quanto concerne la documentazione completa relativa alla parte tecnica (deliberazione provinciale n. 4147 del 2005), al sito internet della Provincia.<br />
Nei termini di rito la ricorrente ha depositato una memoria, a sostegno della propria difesa.<br />
All’udienza pubblica del 28 febbraio 2007, sentite le parti, il ricorso è stato nuovamente posto in decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>1. Va preliminarmente vagliata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano.<br />
Afferma la difesa dell’Amministrazione che il piano di settore delle infrastrutture delle comunicazioni non sarebbe immediatamente lesivo degli interessi della ricorrente, in quanto presenterebbe una squisita natura regolamentare o, al più, rivestirebbe i caratteri dell’atto amministrativo generale.  In particolare, con riferimento a quella parte del piano avente contenuto amministrativo generale e pianificatorio, in cui vengono censiti i siti e indicati quelli “da demolire” (tra i quali diversi siti della ricorrente), l’interesse al ricorso non sarebbe attuale, poiché, ai sensi dell’art. 7bis, comma 7, della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, in caso di mancata demolizione da parte del gestore, il sito verrebbe acquisito in proprietà alla Provincia (previo conguaglio dei costi sostenuti) al termine di un apposito procedimento amministrativo; quindi non verrebbe acquisito ope legis.<br />
L’eccezione è fondata solo in parte.<br />
Giova qui ricordare che il piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni si articola in due parti.<br />
La prima parte, definita “concettuale”, di carattere normativo – regolamentare, disciplina gli obiettivi, le procedure e i criteri da seguire nel rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di telecomunicazioni.  Questa parte del piano è stata approvata definitivamente con la deliberazione della Giunta provinciale n. 4787 del 22 dicembre 2003.<br />
La seconda parte del piano, definita “tecnica”, di carattere amministrativo generale e pianificatorio, contiene anche il censimento delle infrastrutture esistenti e la classificazione dei siti in: “esistenti”, “provvisori”, “nuovi” e “da demolire”.  Questa parte del piano è stata approvata definitivamente con la deliberazione della Giunta provinciale n. 4147 del 7 novembre 2005.<br />
A tal riguardo è opportuno chiarire che la classificazione dei siti, in base al piano, comporta i seguenti effetti giuridici:<br />
•	“esistente”: sul sito possono essere gestiti, installati o ampliati impianti trasmittenti; ogni modifica è subordinata all’autorizzazione sulla base di un progetto. La Commissione per le infrastrutture delle comunicazioni può impartire delle prescrizioni anche per le infrastrutture e gli impianti esistenti;<br />	<br />
•	“provvisorio”: la pianificazione e le valutazioni sono da completare, affinché la classificazione possa, nella prossima edizione del piano di settore, essere trasformata in “esistente” oppure “da demolire”. Impianti trasmittenti esistenti sul sito possono continuare il servizio, a tempo determinato e con la riserva di specifiche prescrizioni. In situazioni particolari possono essere autorizzate riconfigurazioni a tempo limitato, finché non saranno disponibili le infrastrutture sostitutive;<br />	<br />
•	“nuovo”: sul sito possono essere realizzati e messi in esercizio impianti trasmittenti, previa autorizzazione del relativo progetto. L’autorizzazione, oltre a concernere il progetto stesso, può impartire delle prescrizioni anche per altri impianti localizzati nelle vicinanze. L’infrastruttura deve essere attrezzata adeguatamente per potere, eventualmente, ospitare ulteriori servizi, prevedendo l’alloggiamento delle apparecchiature in un fabbricato comune;<br />	<br />
•	“da demolire”: entro un anno dall’entrata in vigore del piano di settore devono essere spenti gli impianti trasmittenti, smantellate le infrastrutture e ripristinato lo stato originario del luogo. Non è ammessa alcuna nuova installazione o riconfigurazione di antenne. Impianti trasmittenti non riportati nel piano di settore sono considerati come impianti classificati “da demolire”.<br />	<br />
Ebbene, il ricorso in esame ha per oggetto l’impugnazione, in parte qua, sia della parte “concettuale”, sia di quella “tecnica” del piano.</p>
<p>1.1. Ad avviso del Collegio l’impugnazione della parte “concettuale” del piano (deliberazioni della Giunta provinciale 13 gennaio 2003, n. 49 e 22 ottobre 2003, n. 4787 – atti indicati in epigrafe sub 4 e 5) deve considerarsi effettivamente inammissibile, per carenza di interesse attuale.<br />
Invero, quella parte del piano riveste natura esclusivamente regolamentare: essa è volta a regolare le procedure e i criteri riferiti alle nuove installazioni, non ancora autorizzate.  Dunque, non contiene previsioni in grado di incidere immediatamente nella sfera giuridica della ricorrente, con conseguente immediata loro impugnabilità.<br />
Pertanto, devono considerarsi inammissibili tutti i motivi di ricorso che contengono censure rivolte alla parte concettuale del piano (motivi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e11).<br />
1.2. L’impugnazione relativa alla parte “tecnica” del piano di settore (deliberazioni della Giunta provinciale 25 ottobre 2004, n. 3856 e 7 novembre 2005, n. 4147 – atti indicati in epigrafe sub 1 e 2) deve considerarsi, invece, ammissibile. <br />
La società ricorrente gestisce diversi impianti che sono stati definitivamente classificati, nella deliberazione suddetta, come impianti “da demolire”.  La stessa deliberazione, nella relazione esplicativa, a proposito dei siti “da demolire”, chiarisce che, entro un anno, gli impianti trasmittenti “devono essere spenti” e che “non è ammessa alcuna nuova installazione o riconfigurazione di antenne” (cfr. pag. 13 della relazione esplicativa).  Altri impianti della ricorrente sono stati, invece, classificati “provvisori”.<br />
Ebbene, in relazione alla classificazione e alla localizzazione dei siti esistenti, il piano non può considerarsi atto amministrativo generale, in quanto contiene prescrizioni rivolte a destinatari ben individuati, non ad una pluralità indeterminata di soggetti.<br />
Né può affermarsi che tale atto non determini alcuna lesione attuale sulla sfera giuridica della ricorrente: vero è che l’atto impugnato è precettivo, specifico e concreto, suscettibile di incidere immediatamente sulla situazione giuridica soggettiva della ricorrente, posto che la sua attuazione non richiede alcuna valutazione discrezionale da parte dell’Amministrazione. <br />
Secondo un costante orientamento giurisprudenziale, il principio secondo cui l&#8217;atto amministrativo a contenuto normativo o generale non lede interessi concreti se non attraverso la mediazione di un provvedimento applicativo, volto a rendere attuale il pregiudizio espresso dalla normativa astratta (insieme al quale può e deve essere impugnato), “incontra un limite quando il provvedimento a contenuto generale (regolamento, ordinanza, circolare) disciplina compiutamente l&#8217;attività dei destinatari, ponendo prescrizioni immediatamente precettive e direttamente lesive” (TAR Lazio, Sez. II, 23 marzo 2004, n. 2732).<br />
Con riferimento particolare agli atti pianificatori, la giurisprudenza ha chiarito che “un piano regolatore generale o uno strumento urbanistico, una volta adottato, nella misura in cui è suscettibile di applicazione, o in cui non necessita di ulteriori atti esecutivi, in quanto per il suo contenuto ha già in sé immediata portata prescrittiva (o limitativa), è immediatamente lesivo e direttamente impugnabile.” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 agosto 2004, n. 5498; cfr. anche Sez. VI, 4 novembre 2002, n. 6016).<br />
In definitiva, devono considerarsi ammissibili i motivi 1, 2, 12, 13, 14 e 15 del ricorso, in quanto contengono censure attinenti alla classificazione e alla  localizzazione dei siti della ricorrente.  Il motivo 10, di contro, deve considerarsi inammissibile, per carenza di interesse attuale: invero, non è dimostrato agli atti che alla ricorrente sia stato imposto o richiesto di applicare, ai suoi siti, valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico più restrittivi rispetto ai limiti statali; la lesione attuale degli interessi della ricorrente potrebbe nascere solo in sede di applicazione della disposizione contestata.<br />
2. Può, ora, esaminarsi il merito delle censure rivolte alla parte tecnica del piano di settore, giudicate ammissibili.<br />
Va premesso che il piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni (ai sensi dell’art. 7bis, della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6 e successive modifiche) “prevede le reti principali di comunicazione ed i siti degli impianti trasmittenti delle emittenti pubbliche e private e dei servizi di comunicazione del servizio pubblico” (comma 1).  Il piano è approvato dalla Giunta provinciale “ secondo le procedure ed agli effetti di cui agli artt. 12 e 13 della L. P. 11 agosto 1997, n. 13, sentiti degli esperti in materia.” (comma 2); quindi seguendo le stesse procedure previste dalla legge urbanistica provinciale per l’approvazione dei piani di settore.  <br />
L’art. 2 delle norme di attuazione della parte concettuale del piano (definitivamente approvate con deliberazione della Giunta provinciale 22 dicembre 2003, n. 4787) autorizza l’Assessore provinciale all’urbanistica a nominare una Commissione tecnica di esperti (costituita da un rappresentante per ciascuna delle ripartizioni provinciali Urbanistica, Natura e Paesaggio, Agenzia provinciale per l’Ambiente e da un rappresentante della Radiotelevisione Azienda Speciale), alla quale affidare i compiti di cui al citato art. 7bis della legge provinciale n. 6 del 2002 e, in particolare, l’elaborazione del piano di settore delle infrastrutture delle comunicazioni. <br />
Il citato art. 2 delle norme di attuazione del piano prevede, inoltre, che il piano di settore sia esaminato ed aggiornato con cadenza annuale e che, entro il 30 gennaio di ogni anno, i concessionari trasmettano alla Commissione i dati delle infrastrutture esistenti e di quelle previste nel corso dell’anno.<br />
Per quanto di interesse, va aggiunto che, ai sensi dell’art. 7bis della citata legge provinciale n. 6 del 2002, l’installazione di antenne trasmittenti e di impianti tecnici “è soggetta ad autorizzazione”, rilasciata dal Sindaco, se l’installazione sia da realizzarsi nell’ambito di insediamenti, e dall’assessore provinciale competente, se da realizzarsi al di fuori degli insediamenti (commi 3, 4, 5 e 6).<br />
Infine, il comma 7 del citato art. 7bis così recita: “Al destinatario dell’autorizzazione è fatto obbligo di concedere a terzi, dietro equo compenso, l’uso comune del sito per servizi di comunicazione;  è altresì fatto obbligo di demolire le infrastrutture non corrispondenti al piano e gli impianti non utilizzati. In caso contrario, il sito, ivi comprese le infrastrutture, è acquisito in proprietà alla Provincia, previo conguaglio dei costi sostenuti.”.<br />
In generale, il piano di settore rappresenta lo strumento di pianificazione e di governo del territorio che, tenendo conto delle esigenze di fornitura del servizio di telefonia e di realizzazione delle necessarie infrastrutture di rete, permette il corretto insediamento di dette infrastrutture nel territorio provinciale.<br />
2.1. Con il primo e il secondo motivo – che si prestano ad un esame congiunto &#8211; la ricorrente afferma che, in base alla legge &#8211; quadro statale 22 febbraio 2001, n. 36 (sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), l’individuazione dei criteri di localizzazione dei siti di trasmissione e degli impianti di telefonia mobile non sarebbe consentita con semplice atto amministrativo, essendo richiesto un atto avente forza di legge.  L’art. 3, comma 1, lett. d), punto 1), della citata legge stabilisce che “i criteri localizzativi…indicati dalle leggi regionali…” devono considerarsi “obiettivi di qualità”.  Dunque, in base alla norma citata, sarebbe necessaria una legge regionale per stabilire i criteri di localizzazione degli impianti di cui si tratta.  <br />
Inoltre, la ricorrente rileva che, nelle more del procedimento di approvazione del piano di settore, è intervenuta la normativa “speciale e sovraordinata” di cui al c.d. “Codice delle Comunicazioni Elettroniche” (D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259).  Nel caso specifico mancherebbe una legge regionale o provinciale precedente, applicabile nelle more dell’adeguamento ai principi stabiliti dal Codice, da parte della Provincia; cosicché troverebbe applicazione l’art. 105 dello Statuto speciale, secondo il quale, nelle materie attribuite alla competenza provinciale, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi provinciali, si applicano le leggi statali.  <br />
Le doglianze non sono fondate.<br />
Va premesso che la stessa legge 22 febbraio 2001, n. 36, all’art. 1, comma 2, chiarisce i limiti di applicazione della legge nella Provincia autonoma di Bolzano: “Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell’ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.”.  <br />
Ciò spiega perché gli artt. 3 e 8 della legge &#8211; quadro n. 36 del 2001, citati dalla ricorrente, fanno riferimento alle “Regioni” e alle leggi regionali e non alla Provincia autonoma di Bolzano e alle sue leggi.<br />
Ciò chiarito, va osservato che il settore relativo alla installazione, localizzazione ed esercizio di impianti di comunicazione investe una pluralità di materie, le quali, per quanto concerne la Provincia autonoma di Bolzano, sono disciplinate nello Statuto speciale (competenza esclusiva in materia di urbanistica e in materia di tutela del paesaggio; competenza concorrente in materia di igiene e sanità) e, in assenza di norme statutarie al riguardo, nelle disposizioni di cui al Titolo V, Sezione II, della Costituzione (legislazione esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e di tutela della concorrenza e legislazione concorrente in materia di ordinamento della comunicazione).<br />
Il piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni, contenente i criteri di localizzazione degli impianti di telefonia mobile, è stato approvato sulla base dell’art. 7bis della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6.  Quest’ultima norma è stata approvata nell’esercizio delle competenze legislative esclusive della Provincia autonoma di Bolzano in materia di urbanistica (art. 8, n. 5 dello Statuto) e di tutela del paesaggio (art. 8, n. 6 dello Statuto), nonché di quelle concorrenti in materia di igiene e sanità (art. 9, n. 10), nei limiti della propria competenza legislativa e di quella statale.  Alle dette competenze si affiancano sia la potestà amministrativa, sia quella regolamentare (artt. 16, 53 e 54 dello Statuto).<br />
Con riferimento allo specifico tema della individuazione degli “obiettivi di qualità”, consistenti nei criteri localizzativi e negli standard urbanistici, la giurisprudenza (creatasi con riferimento alla Provincia autonoma di Trento, titolare delle stesse competenze legislative ed amministrative, in base allo Statuto speciale regionale), ha affermato che resta piena la salvaguardia del potere delle Province autonome relativo alla localizzazione degli impianti di telecomunicazione nell’ambito della disciplina urbanistica (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 agosto 2003, n. 4841 e TRGA Trento, 9 febbraio 2007, n. 15).<br />
Dunque, la giurisprudenza ha accertato che sussiste la piena potestà legislativa, regolamentare e amministrativa della Provincia autonoma di Bolzano a disciplinare sul proprio territorio la localizzazione degli impianti, attraverso l’adozione di ulteriori misure e prescrizioni dirette a ridurne il più possibile l’impatto negativo sul territorio, sempreché i criteri localizzativi e gli standard urbanistici non siano tali da impedire ovvero ostacolare ingiustificatamente l’insediamento degli impianti medesimi (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 maggio 2003, n. 2997, TRGA Trento, 6 luglio 2006, n. 226; cfr. anche Corte Costituzionale, 7 ottobre 2003, n. 307 e 7 novembre 2003, n. 331).<br />
La stessa giurisprudenza ha affermato, inoltre, che la potestà legislativa esclusiva, riconosciuta alle Province autonome in materia di tutela del paesaggio, da un lato include l’attribuzione alle dette Province di competenze ambientali, dall’altro lato, non può escludere la compresenza di competenze statali, sempre in materia di tutela dell’ambiente, oggi, peraltro confermate dal riformato art. 117 della Costituzione.  <br />
Infine, considerato che “la competenza secondaria in materia di igiene e sanità deve essere esercitata nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato (artt. 4, 5 e 9 del cit. DPR n. 670/1972)”,  è stato chiarito, ad esempio, che “deve ritenersi non consentito alla Provincia autonoma di Trento introdurre limiti di esposizioni ai campi elettromagnetici più rigorosi rispetto a quelli fissati dallo Stato (o misure equivalenti) quanto meno in assenza di specifiche ragioni e di adeguati accertamenti istruttori.” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 agosto 2003, n. 4841, ma anche Corte Costituzionale, 7 ottobre 2003, n. 308). <br />
Va aggiunto che l’accertata potestà legislativa e regolamentare provinciale non risulta, comunque, scalfita dall’intervenuta legge &#8211; quadro 22 febbraio 2001, n. 36, data l’espressa già citata salvaguardia posta per le Regioni ad autonomia speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano &#8211; con richiamo ai rispettivi Statuti ed alle relative norme di attuazione (cfr. art. 1, comma 2).<br />
In conclusione, la Provincia autonoma di Bolzano era competente ad approvare l’impugnato piano, nell’esercizio delle proprie competenze legislative e amministrative.<br />
Analoghe considerazioni valgono per il D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259  (Codice delle comunicazioni elettroniche), non direttamente applicabile nella Provincia autonoma di Bolzano, stante il principio della non estensione automatica della legislazione statale alla Provincia autonoma di Bolzano, stabilito dall’art. 2 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (norma di attuazione concernente il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali).<br />
Nel caso specifico il legislatore provinciale aveva già compiutamente disciplinato il procedimento di autorizzazione, relativo alle infrastrutture delle comunicazioni, con il più volte citato art. 7bis della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6 (cfr. commi 3, 4, 5 e 6); di talché l’art. 105 dello Statuto non può trovare applicazione.  <br />
Infine, va rilevato che, anche in questo caso, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del Codice delle comunicazioni elettroniche “le disposizioni del Codice sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte II, della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampia rispetto a quelle già attribuite.”.</p>
<p>2.2. Con il dodicesimo motivo la ricorrente lamenta che l’Amministrazione provinciale abbia approvato, unilateralmente, il piano di settore delle infrastrutture delle comunicazioni, in violazione di quanto prescritto dalla deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione economica (CIPE) n. 121 del 21 dicembre 2001 (con la quale è stato approvato il primo programma delle infrastrutture strategiche previsto dalla legge obiettivo 21 dicembre 2001, n. 443) e, più precisamente, di quella parte della deliberazione in cui è prescritto che “la puntuale localizzazione e le modalità di realizzazione degli interventi nel comparto delle telecomunicazioni sono definite con la Regione interessata.”.    <br />
La censura non ha pregio.<br />
Osserva il Collegio che la deliberazione del CIPE è un atto a valenza politico – programmatica, preordinato ad indirizzare la futura attività del Governo nazionale nell’individuazione e nella realizzazione delle infrastrutture strategiche per lo sviluppo del Paese.  Di conseguenza, “la delibera in commento è priva di forza normativa, non ha come destinatari gli enti locali o le aziende di comunicazione, tendendo a conformare viceversa l’azione amministrativa del poteri centrali…” (cfr. TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 7 aprile 2006, n. 359). <br />
Va aggiunto che la già illustrata competenza legislativa, regolamentare ed amministrativa della Provincia autonoma di Bolzano, nel settore di cui si tratta, non è scalfita neppure dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443: invero, la stessa legge specifica che la delega al Governo per l’individuazione delle infrastrutture strategiche avviene “nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni” e, quindi, anche delle Province autonome.<br />
2.3. Con il tredicesimo motivo la ricorrente lamenta la assoluta mancanza di qualsiasi tipo di motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto la Provincia autonoma di Bolzano a classificare “da demolire” diversi impianti di proprietà della ricorrente, già realizzati, per i quali la ricorrente è titolare di valida autorizzazione, nonché la carenza di istruttoria nella redazione dell’impugnato piano di settore.<br />
La doglianza è fondata.<br />
Il Collegio non ignora il consolidato orientamento giurisprudenziale, richiamato dalla difesa provinciale &#8211; peraltro condiviso da questo Tribunale-, secondo cui, in occasione della formazione di uno strumento urbanistico generale, le scelte discrezionali dell’amministrazione riguardanti la destinazione di singole aree non necessitano di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali – di ordine tecnico discrezionale – seguiti nell’impostazione del piano stesso.  E’ sufficiente, in detti casi, l’espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto di modificazione al piano regolatore generale, salvo che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti, le cui posizioni appaiono meritevoli di specifiche considerazioni.<br />
La stessa giurisprudenza ritiene che le seguenti fattispecie richiedano una incisiva motivazione: <br />
•	superamento degli standard minimi di cui al D.M. 2 aprile 1968, con riferimento alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento;<br />	<br />
•	lesione dell’affidamento qualificato del privato, derivante da precedenti convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato intercorsi tra il comune e i proprietari delle aree, aspettative nascenti da giudicati di annullamento di dinieghi di concessione edilizia o di silenzio rifiuto su una domanda di concessione;<br />	<br />
•	modificazione, in zona agricola, della destinazione di un’area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 22 dicembre 1999, n. 24; Sez. IV, 21 maggio 2004, n. 3314; Sez. IV, 25 luglio 2001, n. 4078; Sez. IV, 19 gennaio 2000, n. 245 e TRGA Bolzano, 10 giugno 2005, n. 224; 26 aprile 2004, n. 221 e 20 settembre 2002, n. 419).  <br />	<br />
Nondimeno, ritiene il Collegio che, nel caso specifico, sussista uno specifico onere motivazionale, in considerazione del fatto che l’Amministrazione, classificando siti già autorizzati come siti “da demolire”, incide su situazioni “ampliative” (per effetto di precedenti provvedimenti), che devono considerarsi consolidate e la cui rimozione richiede una ponderazione rigorosa degli interessi coinvolti.<br />
Nel caso specifico, l’Amministrazione ha adottato un provvedimento di revoca implicita del precedente provvedimento autorizzativo, senza che sia stata fatta una comparazione tra il sopravvenuto interesse pubblico  all’eliminazione dell’atto e l’interesse privato alla conservazione del titolo acquisito; ciò anche in considerazione dell’affidamento del privato, formatosi a seguito del tempo trascorso dal momento in cui è stato rilasciato l’atto autorizzativo.  <br />
Deve poi essere tenuto presente che la motivazione è funzionale al rispetto dei valori della proporzionalità, del buon andamento e dell’imparzialità che devono governare lo svolgimento dell’attività amministrativa. <br />
Rileva il Collegio, inoltre, che la nuova classificazione dei siti, in alcuni casi, va ad incidere su impianti nei confronti dei quali è stata rilasciata, in precedenza, una concessione edilizia, la quale, ai sensi dell’art. 72, comma 8, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza e di annullamento.”.  In particolare, è consentito al Sindaco pronunciare la decadenza della concessione, con provvedimento adeguatamente motivato, quando essa sia in contrasto con nuove previsioni urbanistiche, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio (cfr. art. 72, comma 6, della citata legge provinciale n. 13 del 1997).  Inoltre, la concessione edilizia può essere annullata d’ufficio dall’autorità che l’ha emanata, per vizi di legittimità, ovvero dalla Giunta provinciale, previo parere della Commissione urbanistica provinciale, con atto che dia conto delle ragioni di pubblico interesse, poste a giustificazione dell’annullamento (cfr. artt. 88, 89 e 105 della citata legge provinciale n. 13 del 1997).<br />
La prevista demolizione degli impianti della ricorrente, non rientra, ad avviso del Collegio, in alcuna delle richiamate fattispecie di rimozione della concessione edilizia. <br />
Non appare condivisibile l’interpretazione della difesa dell’Amministrazione, secondo cui non sussisterebbe alcun obbligo di motivazione specifica, in relazione alla prevista demolizione degli impianti.  La difesa, muovendo dalla natura di atto pianificatorio, rivestita dall’atto impugnato, richiama, anzitutto, l’art. 3 della legge n. 241/1990, in base al quale la motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale, quale sarebbe quello impugnato.  Richiama, inoltre, la consolidata giurisprudenza amministrativa sul tema specifico della motivazione in presenza di uno strumento urbanistico, in base alla quale non sarebbe necessaria una motivazione specifica circa la destinazione di zona delle singole aree.  A suo dire i siti individuati dal piano di settore impugnato quali siti da demolire, “equivalgono ad aree vincolate ad esproprio per la prima volta, con una determinazione urbanistica certo peggiorativa della precedente. Tuttavia non può dirsi sussistente un particolare affidamento del privato…”.<br />
Osserva il Collegio che l’equiparazione della individuazione dei siti da demolire ad aree vincolate ad esproprio per la prima volta contrasta anche con lo stesso dettato dell’art. 7bis, comma 7, della citata legge provinciale n. 6 del 2002: in quel comma non si parla mai di “espropriazione” (disciplinata dalla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10), ma di “obbligo di demolire” per effetto della sola previsione del piano di settore, senza alcun indennizzo. E’ previsto un “conguaglio dei costi sostenuti” (cosa diversa dall’indennizzo di cui all’art. 834 c.c.), esclusivamente nel caso in cui il titolare dell’autorizzazione rifiuti di adempiere spontaneamente l’obbligo di demolizione testé citato e la Provincia acquisisca in proprietà il sito, comprese le infrastrutture.<br />
In definitiva, ad avviso del Collegio, sussisteva l’obbligo per l’Amministrazione provinciale, nel caso specifico, di esplicitare le ragioni per le quali è giunta alla conclusione di classificare un impianto come impianto “da demolire” o “provvisorio”; anche al fine di consentire all’interessato, prima, e al giudice, poi, di verificare se la scelta di localizzazione, imposta dall’Amministrazione nel piano, non configuri una “limitazione alla localizzazione”, che rende in concreto impossibile o difficile la realizzazione di una completa rete di infrastrutture per le telecomunicazioni (cfr. Corte Costituzionale, 7 ottobre 2003, n. 307).<br />
Né vale addurre, in senso contrario, che l’atto impugnato rivestirebbe natura di atto di alta amministrazione, per il quale l’obbligo motivazionale non sussisterebbe.<br />
A tal riguardo il Collegio esclude che quello in questione possa qualificarsi atto di alta amministrazione, intendendosi come tali quegli atti di raccordo tra funzione di governo e funzione amministrativa.  Invero, quantomeno nella parte relativa alla classificazione e localizzazione dei siti, il piano rappresenta, indubbiamente, un atto stricto sensu amministrativo. <br />
Ad abundantiam, osserva che anche gli atti di alta amministrazione, in applicazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione, vanno motivati, al fine di consentire una adeguata tutela anche in sede giurisdizionale (cfr., ex multis, TAR Campania, Salerno, Sez. I, 12 febbraio 2007, n. 129; TAR Veneto, Sez. I, 26 giugno 2003, n. 3445 e TAR Lazio, Roma, Sez. II, 8 aprile 2003, n. 3276).    <br />
Il Collegio, allo scopo di valutare la fondatezza dei censurati vizi di difetto di motivazione e di istruttoria, ha disposto l’acquisizione in giudizio del parere espresso dalla Commissione di esperti il 27 ottobre 2003, che è richiamato nella deliberazione di approvazione definitiva del piano.<br />
Ebbene, dalla documentazione prodotta in giudizio dall’Amministrazione, in ottemperanza dell’ordinanza istruttoria n. 31/2006, emerge quanto segue.<br />
Il parere espresso dalla Commissione provinciale di esperti, nella riunione del 27 ottobre 2003, riferito alla parte concettuale del piano, è stato impropriamente richiamato nell’impugnata deliberazione di approvazione definitiva della parte tecnica del piano di settore del 7 novembre 2005, n. 4147.<br />
Invero, risulta dal 1° punto dell’ordine del giorno che la Commissione era stata convocata, il 27 ottobre 2003, per esaminare le osservazioni presentate dai comuni e dai gestori in riferimento alla deliberazione della Giunta provinciale 13 gennaio 2003, n. 49, concernente l’approvazione della bozza della parte concettuale del piano (“…die eingebrachten Stellungnahmen des Gemeindenverbandes, der Gemeinden und der Betreiber zum Beschluss del Landesregierung Nr. 49 vom 13.01.03, betreffend den konzeptionellen Teil des Landesfachplanes für Kommunikationsinfrastrukturen”).<br />
Inoltre, nella propria suddetta ordinanza, il Collegio aveva chiesto all’Amministrazione di depositare copia dei “verbali di tutte le riunioni della citata Commissione di esperti e di eventuali pareri resi da uffici provinciali, aventi per oggetto la valutazione dei siti della ricorrente.”. <br />
L’Amministrazione, ottemperando all’ordinanza, non ha prodotto alcun parere o verbale di riunione riferito alla parte tecnica del piano.<br />
Ritiene il Collegio che l’individuazione dei siti e delle caratteristiche degli impianti, tra le alternative possibili, avrebbe dovuto avvenire nel rispetto del principio di partecipazione e di cooperazione tra Amministrazione e gestori degli impianti, sì da evitare una contrapposizione degli interessi connessi alle localizzazioni degli impianti (quello volto a pianificare il territorio e quello volto a garantire il servizio pubblico di telefonia mobile) e la prevalenza assoluta dell’uno o dell’altro interesse pubblico.  <br />
In tal senso, l’art. 2 delle norme di attuazione approvate con la parte concettuale del piano aveva opportunamente precisato che “…la particolare dinamica del settore delle comunicazioni richiede il coordinamento e l’accelerazione delle procedure di pianificazione e di autorizzazione per le infrastrutture necessarie, per cui si provvede alla perequazione degli interessi degli attori e degli interessati, mediante una tempestiva cooperazione e partecipazione dei servizi provinciali, dei comuni e dei concessionari.”.<br />
La stessa Giunta provinciale sembrava, dunque, consapevole che la partecipazione dei gestori al procedimento fosse necessaria.  Nella relazione esplicativa della parte concettuale del piano la stessa Giunta annunciava che il piano di settore sarebbe stato predisposto “in stretta collaborazione con i comuni e con i concessionari” e che la base per la redazione del piano avrebbe dovuto essere costituita da “una pronta reciproca informazione, per poter tempestivamente constatare, utilizzare o risolvere possibili sinergie o conflitti di interesse.”.<br />
Di contro, nella fase di approvazione della parte tecnica del piano, la Giunta provinciale, inspiegabilmente, ha disatteso gli obiettivi che essa stessa si era data.<br />
Secondo un ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, “l’introduzione di misure tipicamente di governo del territorio (distanze, altezze, localizzazioni ecc.) trova giustificazione solo se sia conforme al principio di ragionevolezza ed alla natura delle competenze urbanistico – edilizie esercitate e sia sorretta da una sufficiente motivazione sulla base di risultanze, acquisite attraverso un’istruttoria idonea a dimostrare la ragionevolezza della misura e la sua idoneità al fine perseguito.” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 giugno 2002, n. 3095 e Sez. VI, 6 agosto 2002, n. 4096 e Sez. VI, 26 agosto 2003, n. 4841).<br />
Per tutto quanto detto, la parte tecnica del piano di settore delle infrastrutture delle comunicazioni si profila non solo viziata da difetto di motivazione, ma anche da difetto di istruttoria.</p>
<p>2.4. Con il quattordicesimo motivo la ricorrente lamenta la contraddittorietà tra la parte tecnica (relazione esplicativa, art. 3.1.) e la parte concettuale (art. 3, comma 3, delle norme di attuazione), in ordine agli effetti normativi della classificazione di un sito come sito “da demolire”.<br />
In particolare, la relazione esplicativa stabilisce, al riguardo, che “…entro un anno dall’entrata in vigore del Piano di settore devono essere spenti gli impianti trasmittenti, smantellate le infrastrutture e ripristinato lo stato originario del luogo. Non è ammessa alcuna nuova installazione o riconfigurazione di antenne.”  <br />
L’art. 3, comma 3, delle norme di attuazione regolano, invece, in modo diverso, due ipotesi distinte: nella prima ipotesi si legge che “le misure previste nel Piano di settore per la ristrutturazione di infrastrutture esistenti debbono essere eseguite entro un anno dall’approvazione”, mentre nella seconda ipotesi si legge che “le infrastrutture esistenti che non sono contenute nel Piano di settore, o che non corrispondono al Piano di settore, sono da demolire, con ripristino dello stato originario del luogo.”. In questa seconda ipotesi, secondo l’interpretazione della ricorrente, non sarebbe previsto alcun termine.<br />
In ogni caso, il termine di un anno previsto per la demolizione degli impianti sarebbe incongruo.<br />
La doglianza va disattesa.<br />
Osserva il Collegio che, per quanto le espressioni usate nella relazione esplicativa della parte tecnica e nelle norme di attuazione di cui alla parte concettuale del piano non siano esemplari per chiarezza, il complesso delle disposizioni citate non palesa evidenti contraddizioni.</p>
<p>2.5. Con il quindicesimo motivo la ricorrente lamenta che la classificazione di siti esistenti come siti “da demolire” costituirebbe un’anormale ipotesi di revoca di atti amministrativi, in contrasto anche con l’art. 21quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede un indennizzo quando una amministrazione revochi un atto che comporti pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati.<br />
La doglianza è fondata.<br />
Va premesso che, durante il procedimento di approvazione del piano di settore (prima dell’approvazione definitiva della parte tecnica del piano) è entrato in vigore l’art. 21quinquies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (aggiunto dall’art. 14 della legge 11 febbraio 2005, n. 15), il quale così recita: “Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell&#8217;interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell&#8217;organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l&#8217;amministrazione ha l&#8217;obbligo di provvedere al loro indennizzo. Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell&#8217;indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.”.<br />
Si è già detto (sub 2.3) che l’Amministrazione, quando, nel piano di settore, classifica “da demolire” siti già esistenti, per i quali la ricorrente è titolare di titolo autorizzativo, incide su posizioni di diritto soggettivo già consolidate.<br />
Si è posto in rilievo, altresì, che, in alcuni casi, la nuova classificazione dei siti, va ad incidere su impianti, nei confronti dei quali è stata rilasciata, in precedenza, una concessione edilizia e che questa è irrevocabile, ai sensi dell’art. 72, comma 8, della legge provinciale n. 13 del 1997, salvi i casi di decadenza e di annullamento.<br />
Va osservato, in ogni caso, che l’Amministrazione, ordinando la demolizione di siti autorizzati, esercita, in concreto, senza dirlo espressamente, il potere di revoca di provvedimenti amministrativi. <br />
Nel caso specifico, la revoca interviene su atti “ad efficacia durevole” e produce, senza ombra di dubbi, effetti sfavorevoli a carico dei soggetti, ai quali il provvedimento revocato, recava vantaggio.<br />
E’ principio generale dell’ordinamento giuridico (anche prima dell’entrata in vigore del citato art. 21quinquies) che la revoca di un atto amministrativo legittimo, per rinnovate valutazioni del pubblico interesse, non può essere disposta pregiudicando i diritti soggettivi acquisiti attraverso l’atto da revocare; cosicché se la revoca arreca un pregiudizio al soggetto direttamente interessato, deve essere disposto l’indennizzo del danno arrecato (cfr. TAR Marche, Ancona, Sez. I, 4 aprile 2006, n. 124 e TAR Piemonte, Torino, Sez. I, 12 marzo 2003, n. 359).<br />
Dunque, sussisteva l’obbligo, da parte dell’Amministrazione, di prevedere un indennizzo per il danno causato dall’ordine di demolizione di impianti già autorizzati, a prescindere dai dubbi relativi all’applicazione, al caso in esame, del superveniente citato art. 21quinquies e, più in generale, alla controversa questione dell’applicabilità diretta di tale articolo nella Provincia autonoma di Bolzano.<br />
Il piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni non prevede alcun indennizzo per le demolizioni previste (nell’art. 3, comma 3, delle norme di attuazione, è previsto che, in caso di inadempienza all’ordine di demolizione, le misure necessarie di risanamento “possono essere poste in essere d’ufficio a carico del gestore”).  Né supplisce l’art. 7bis, comma 7, della citata legge provinciale n. 6 del 2002: in questo comma si parla di “obbligo di demolire”, per effetto della sola previsione del piano di settore, senza prevedere alcun tipo di indennizzo.  E’ previsto un “conguaglio dei costi sostenuti” esclusivamente nel caso in cui il titolare dell’autorizzazione rifiuti di adempiere spontaneamente l’obbligo di demolizione testé citato e la Provincia acquisisca in proprietà il sito, comprese le infrastrutture.<br />
In conclusione, il ricorso va accolto con riferimento all’impugnazione della parte “tecnica” del piano di settore delle infrastrutture delle comunicazioni, e, per l’effetto, vanno annullate, in partibus quibus, la deliberazione della Giunta provinciale 7 novembre 2005, n. 4147 e la deliberazione della Giunta provinciale 25 ottobre 2004, n. 3856 (quest’ultima deliberazione – di approvazione della bozza della parte tecnica del piano &#8211; viene annullata per tuziorismo, ancorché potrebbe ritenersi implicitamente sostituita dalla deliberazione di approvazione definitiva della parte tecnica del piano di settore e in quanto contenente anch’essa i vizi, fatti valere dalla ricorrente e non infondati).   Il ricorso, invece, va dichiarato inammissibile, per carenza di interesse attuale, con riferimento all’impugnazione delle deliberazioni della Giunta provinciale 13 gennaio 2003, n. 49 e 22 ottobre 2003, n. 4787. <br />
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, tenuto conto anche della particolarità e complessità della fattispecie esaminata e decisa.   </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione Autonoma di Bolzano – disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando,<br />
•	dichiara inammissibile il ricorso volto all’annullamento degli atti impugnati sub 4 e 5, come da motivazione;<br />	<br />
•	accoglie per il resto il ricorso, e, per l’effetto, annulla, in partibus quibus, come da motivazione, le deliberazioni della Giunta provinciale 25 ottobre 2004, n. 3856 e 7 novembre 2005, n. 4147.  <br />	<br />
Spese compensate. <br />
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-26-5-2007-n-196/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2007 n.196</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2007 n.197</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-26-5-2007-n-197/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-26-5-2007-n-197/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2007 n.197</a></p>
<p>res. H. Demattio; Est. L. Pantozzi LerjeforsV O. N.V. (avv.ti G. Mattei, M. Sica e P. Borghi) c. il COMUNE di BRESSANONE (avv. N. De Nigro) e la PROVINCIA AUTONOMA di BOLZANO (avv.ti M. Natzler, F. Cavallar e A. Pischedda) sulla disciplina provinciale in materia di autorizzazione degli impianti di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-26-5-2007-n-197/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2007 n.197</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-26-5-2007-n-197/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2007 n.197</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">res. H. Demattio; Est. L. Pantozzi Lerjefors<br />V O. N.V. (avv.ti G. Mattei, M. Sica e P. Borghi) c. il COMUNE di BRESSANONE (avv. N. De Nigro) e la PROVINCIA AUTONOMA di BOLZANO (avv.ti M. Natzler, F. Cavallar e A. Pischedda)</span></p>
<hr />
<p>sulla disciplina provinciale in materia di autorizzazione degli impianti di radiotelecomunicazioni</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Inquinamento elettromagnetico &#8211; Stazioni radio base telefoni cellulare – Autorizzazione – Silenzio-assenso &#8211; Art. 87 del D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259  – Legislazione Provincia Autonoma di Bolzano – Non è previsto.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 87 del D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (cd. Codice delle comunicazioni elettroniche), che prevede il silenzio-assenso sulla domanda di autorizzazione in questione, non trova applicazione nella Provincia autonoma di Bolzano.  Quivi, infatti, il procedimento di rilascio dell’autorizzazione per l’installazione delle stazioni radio base è disciplinato dalla L.P.B. 18 marzo 2002, n. 6 (aggiunto dall’art. 2, comma 2, della L.P.B 26 luglio 2002, n. 11, spec. art. 7 bis), (1) che attribuisce la competenza autorizzatoria al Sindaco, il quale decide dopo aver acquisito i pareri dell’Agenzia provinciale per l’ambiente, della Commissione tecnica di esperti (costituita da un rappresentante per ciascuna delle ripartizioni provinciali Urbanistica, Natura e Paesaggio, Agenzia provinciale per l’Ambiente e da un rappresentante della Radiotelevisione Azienda Speciale provinciale) nonché, per i profili edilizi, della Commissione edilizia comunale (2).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Al fine di pervenire alla conclusione di cui in massima, il Collegio opera un’attenta ricostruzione della giurisprudenza relativa alla distribuzione dei poteri legislativi ed amministrativi tra Stato e Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano.<br />
Secondo il Collegio, “Il settore relativo alla installazione, alla localizzazione e all’esercizio di impianti di comunicazione investe una pluralità di materie, le quali, per quanto concerne la Provincia autonoma di Bolzano, sono disciplinate nello Statuto speciale (competenza esclusiva in materia di urbanistica e in materia di tutela del paesaggio; competenza concorrente in materia di igiene e sanità) e nelle disposizioni di cui al Titolo V, Sezione II, della Costituzione (legislazione esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e di tutela della concorrenza e legislazione concorrente in materia di ordinamento della comunicazione).”<br />
Il Collegio osserva che il legislatore della Provincia Autonoma di Bolzano ha da tempo adottato un’apposita disciplina che si occupa dei molteplici profili (urbanistici, ambientali, edilizi) sottesi all’installazione delle stazioni radio base.<br />
In particolare, con la L.P. 18 marzo 2002, n. 6 (aggiunto dall’art. 2, comma 2, della legge provinciale 26 luglio 2002, n. 11, spec. art. 7 bis, ha inteso esercitare le competenze legislative esclusive della Provincia in materia di urbanistica (art. 8, n. 5 dello Statuto) di tutela del paesaggio (art. 8, n. 6 dello Statuto), nonché i quelle concorrenti in materia di igiene e sanità (art. 9, n. 10), nel rispetto dei limiti della propria competenza legislativa e di quella statale.  <br />
Tali previsioni legislative sono affiancate sia da un’ampia potestà amministrativa, sia da un’estesa potestà regolamentare (artt. 16, 53 e 54 dello Statuto). <br />
La disciplina legislativa provinciale è stata implementata da un piano di settore volto a regolare, tra l’altro, gli obiettivi di qualità, cioè i criteri localizzativi e negli standard urbanistici per la localizzazione sul territorio degli impianti.<br />
In merito ai rapporti tra disciplina statale e disciplina provinciale, su questi ambiti disciplinari il Collegio osserva che la giurisprudenza “ha affermato che resta piena la salvaguardia del potere delle Province autonome relativo alla localizzazione degli impianti di telecomunicazione nell’ambito della disciplina urbanistica (cfr., ex multis, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA &#8211; Sentenza 26 agosto 2003, n. 4841 e TRGA – Sezione di Trento &#8211; Sentenza 9 febbraio 2007, n. 15).<br />
Dunque, la giurisprudenza ha accertato che sussiste la piena potestà legislativa, regolamentare e amministrativa della Provincia autonoma di Bolzano a disciplinare sul proprio territorio la localizzazione degli impianti, attraverso l’adozione di ulteriori misure e prescrizioni dirette a ridurne il più possibile l’impatto negativo sul territorio, sempre che i criteri localizzativi e gli standard urbanistici non siano tali da impedire ovvero ostacolare ingiustificatamente l’insediamento degli impianti medesimi (cfr. CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA &#8211; Sentenza 30 maggio 2003, n. 2997, TRGA – Sezione di Trento, 6 luglio 2006, n. 226; cfr. anche CORTE COSTIZUIONALE 7 ottobre 2003, n. 307 e 7 novembre 2003, n. 331).<br />
La stessa giurisprudenza ha affermato, inoltre, che la potestà legislativa esclusiva, riconosciuta alle Province autonome in materia di tutela del paesaggio, include l’attribuzione alle dette Province di competenze in materia ambientale, ma non può escludere la compresenza di competenze statali, sempre in materia di tutela dell’ambiente (oggi, peraltro confermate dal riformato art. 117 della Costituzione).<br />
Infine, considerato che “la competenza secondaria in materia di igiene e sanità deve essere esercitata nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato (artt. 4, 5 e 9 del cit. DPR n. 670/1972)”, è stato chiarito, ad esempio, che “deve ritenersi non consentito alla Provincia autonoma di Trento introdurre limiti di esposizioni ai campi elettromagnetici più rigorosi rispetto a quelli fissati dallo Stato (o misure equivalenti) quanto meno in assenza di specifiche ragioni e di adeguati accertamenti istruttori.” (cfr. CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA &#8211; Sentenza 26 agosto 2003, n. 4841, ma anche CORTE COSTITUZIONALE 7 ottobre 2003, n. 308). <br />
Va aggiunto che l’accertata potestà legislativa e regolamentare provinciale non risulta, comunque, scalfita dall’intervenuta legge &#8211; quadro 22 febbraio 2001, n. 36, data la già citata espressa salvaguardia posta per le Province autonome di Trento e Bolzano, con richiamo ai rispettivi Statuti ed alle relative norme di attuazione (cfr. art. 1, comma 2); né risulta scalfita dal successivo D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), il quale  all’art. 5, comma 4, prevede quanto segue: “Le disposizioni del Codice sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte II, della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampia rispetto a quelle già attribuite.”.<br />
Va aggiunto anche che le norme statali che disciplinano la materia in esame non sono direttamente applicabili nella Provincia autonoma di Bolzano, stante il principio della non estensione automatica della legislazione statale alla Provincia autonoma di Bolzano, stabilito dall’art. 2 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (norma di attuazione concernente il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali).”<br />
In buona sostanza, secondo la ricostruzione del dato normativo e giurisprudenziale operata dal Collegio, l’ambito di intervento della Provincia Autonoma nelle materia in questione è assai ampio. <br />
(2) In ordine alla necessità di acquisire il parere della Commissione edilizia, al fine di consentire l’inserimento dell’intervento in ambito urbanistico, il Collegio si allinea alla giurisprudenza dominante che ritiene che l’autorizzazione in questione assorba anche i profili edilizi ed urbanistici dell’intervento: il Collegio, cioè, “condivide l’orientamento della prevalente giurisprudenza amministrativa (benché riferito al procedimento disciplinato dall’art. 87 del D. Lgs. n. 259 del 2003), secondo il quale le verifiche di compatibilità edilizia ed urbanistica delle infrastrutture di comunicazioni elettroniche devono essere effettuate nell’ambito del procedimento autorizzatorio, in quanto la ratio sottesa alla disciplina delle comunicazioni elettroniche è quella di semplificare il procedimento e di concentrare al suo interno tutte le relative valutazioni (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 giugno 2006, n. 4003; 28 febbraio 2006, n. 889; 5 agosto 2005, n. 4159; 26 luglio 2005, n. 4000; 9 giugno 2005, n. 3040; 11 gennaio 2005, n. 100; TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 22 marzo  2007, n. 2702; TAR Veneto, Sez. III, 23 marzo 2006, n. 565; TAR Puglia, Sez. III, 13 maggio 2005, n. 2143 e Corte Costituzionale, 27 luglio 2005, n. 336 e 6 luglio 2006, n. 265)“. (A. Fac.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla disciplina provinciale in materia di autorizzazione degli impianti di radiotelecomunicazioni</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>R  E  P  U  B  B  L  I  C  A      I  T  A  L  I  A  N  A<br />			IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 197/2007 Reg. Sent.<br />
N. 230/2006 Reg. Ric.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa<br />
Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano</p>
<p></b></p>
<p>costituito dai magistrati:<br />
Hugo DEMATTIO				&#8211; Presidente;<br />
Hans ZELGER				&#8211; Consigliere;<br />
Terenzio DEL GAUDIO			&#8211; Consigliere;<br />
Lorenza PANTOZZI LERJEFORS		#NOME?																																																																																											</p>
<p>ha pronunziato la seguente</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso iscritto al n. 230 del registro ricorsi 2006 presentato da</p>
<p><b>V. O. N.V.</b>, in persona del procuratore speciale, dott. Saverio Tridico, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianfranco Mattei, Marco Sica e Paolo Borghi, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Bolzano, via Argentieri, n. 2, giusta delega a margine del ricorso;             &#8211; ricorrente –</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p><b>COMUNE di BRESSANONE</b>,  in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola De Nigro dell’Ufficio Legale del Comune, giusta deliberazione della Giunta Municipale dd. 04.10.2006 n. 430, con domicilio eletto, ai fini della presente procedura, presso il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano Coop.a.r.l., via Macello n. 4, Bolzano, giusta procura speciale a margine dell’atto di costituzione;                                  &#8211; resistente –</p>
<p align=center>e   c o n t r o</p>
<p><b>PROVINCIA AUTONOMA di BOLZANO</b>, in persona del suo Presidente, che sta in giudizio in forza della deliberazione della Giunta provinciale n. 4691 dd. 20.12.2004, rappresentata e difesa dagli avv.ti Manfred Natzler, Fabrizio Cavallar e Alfredo Pischedda, con elezione di domicilio presso l’Avvocatura della Provincia, in Bolzano, Via Crispi, n. 3, giusta delega a margine dell&#8217;atto di costituzione;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
con il ricorso introduttivo:<br />
1) della nota del Comune di Bressanone dd. 12.06.2006, prot. n. 22577, avente ad oggetto: “Progetto radioelettrico dell’impianto trasmittente &#8211; 2005/261/0”, con la quale il Sindaco, “accertato che nel termine di trenta giorni di cui alla comunicazione prot. n. 3764 del parere negativo della commissione edilizia comunale espresso nella seduta del 26.02.2006 non sono pervenuti osservazioni e documenti”, “comunica il rigetto dell’istanza di autorizzazione all’installazione di impianto trasmittente”;<br />
2) della nota del Comune di Bressanone, prot. n. 3764 (senza data), pervenuta il 03.02.2006, con la quale il Sindaco comunica che la Commissione Edilizia Comunale, riunita nella seduta del 26.01.2006, ha espresso “parere negativo a maggioranza dei voti”, dato che “in base alla delibera consiliare n. 12 del 24.02.2005 sono ammessi impianti solo su edifici o proprietà pubbliche”, <br />
nonché, se ed in quanto occorrer possa,<br />
3) della deliberazione del Consiglio comunale di Bressanone n. 7 del 26.01.2006, avente ad oggetto: “Modifica al piano urbanistico comunale – inserimento di 41 ensemble ed integrazione delle norme di attuazione”, ai sensi dell’art. 25 della L.P. 11.08.1997, n. 13;<br />
4) dell’art. 64 delle norme di attuazione al PUC, adottate a seguito della citata deliberazione del Consiglio comunale n. 7/2006, relativa alla “Tutela degli insiemi”;<br />
5) del parere della Commissione Edilizia, reso nella seduta del 26.01.2006 (non direttamente conosciuto);<br />
6) della nota del Comune di Bressanone dd. 26.08.2005, prot. n. 28064, con la quale il Sindaco, “sentita la Commissione edilizia comunale nella seduta del 25.08.2005, comunica che…il progetto non può essere trattato, in quanto la documentazione è incompleta”, invitando, contestualmente, a provvedere, entro 30 giorni dal ricevimento, alla presentazione dei pareri dell’Agenzia provinciale dell’ambiente, dell’Ufficio urbanistico provinciale e della Giunta comunale;<br />
7) della deliberazione del Consiglio comunale n. 12 dd. 24.02.2005, avente ad oggetto: “Piano Provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni – presa di posizione alla bozza della parte tecnica.”;<br />
8) della deliberazione della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige n. 4147 dd. 07.11.2005, con la quale, “visto l’articolo 7bis della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, introdotto dall’art. 2 della legge provinciale n. 11 del 26 luglio 2002, che prevede la stesura e l’approvazione di un Piano provinciale di settore per le infrastrutture delle comunicazioni”, la Giunta provinciale ha deliberato, ad unanimità di voti legalmente espressi, di approvare “la parte tecnica del Piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni”;<br />
9) della deliberazione della Giunta provinciale n. 3856 dd. 25.10.2004, di adozione della bozza della parte tecnica del Piano, pubblicata per 30 giorni, a partire dal 29.11.2004, nelle segreterie dei Comuni e presso la sede dell’Amministrazione provinciale;<br />
10) del parere della Commissione di esperti, ai sensi dell’art. 7bis della legge provinciale n. 6 del 18.03.2002, espresso nella seduta del 27.10.2003 (non conosciuto);<br />
11) della deliberazione della Giunta provinciale n. 4787 del 22.12.2003, con la quale è stata approvata definitivamente la parte concettuale del Piano di settore;<br />
12) della deliberazione della Giunta provinciale n. 49 del 13.01.2003, avente ad oggetto: “Piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni – Adozione della bozza della parte concettuale.”,<br />
con la precisazione che il Piano di settore, nel suo complesso, viene impugnato in relazione alle parti, classificazioni di siti e disposizioni che saranno meglio in seguito specificate;<br />
con atto recante motivi aggiunti:<br />
13) della nota del Comune di Bressanone dd. 04.08.2006, prot. n. 29777, avente ad oggetto: “Impianti telefonia mobile”, con la quale l’Amministrazione comunale ha comunicato che “si è addivenuti all’attuale individuazione nell’area cittadina di tre siti insistenti su area pubblica destinati all’installazione di stazione radio base (massimo 2 per gestore) ovvero 1) zona industriale; 2) zona sportiva sud; 3) caserma vigili del fuoco.  Nell’intento di garantire assoluta parità di trattamento, l’amministrazione comunale consentirà a tutti i gestori di installare due propri impianti in tali siti, revocando le concessioni provvisorie rilasciate in relazione ad installazioni su aree private.”, <br />
nonché, se ed in quanto occorrer possa,<br />
14) della nota dd. 26.09.2006, prot. n. 61.03.04/5876, con la quale la Direttrice dell’Ufficio Urbanistica Est della Provincia autonoma di Bolzano ha comunicato al Sindaco di Bressanone l’avvenuta approvazione da parte della Giunta provinciale della modifica al PUC;<br />
15) della deliberazione della Giunta provinciale n. 3292 dell’11.09.2006, con la quale è stata approvata, con un’integrazione d’ufficio, la modifica al piano urbanistico provinciale proposta dal Comune di Bressanone;<br />
16) della deliberazione del Consiglio comunale di Bressanone n. 7 del 26.01.2006, avente ad oggetto: “Modifica al piano urbanistico comunale – inserimento di 41 ensemble ed integrazione delle norme di attuazione”, ai sensi dell’art. 25 della L.P. 11.08.1997, n. 13;<br />
17) dell’art. 64 delle norme di attuazione al PUC, adottate a seguito della citata deliberazione del Consiglio comunale n. 7/2006, relativa alla “Tutela degli insiemi”;<br />
e  per l’accertamento<br />
e la dichiarazione della titolarità in capo alla ricorrente di titolo autorizzativo valido ed efficace, ai sensi dell’art. 87 del D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259;<br />
Visto il ricorso introduttivo, notificato il 28.09.2006 e depositato in segreteria il 6.10.2006 con i relativi allegati;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano dd. 20.10.2006;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Bressanone dd. 23.10.2006;<br />
Visto l’atto recante motivi aggiunti, notificato il 16.11.2006 e depositato il 29.11.2006;<br />
Vista l’istanza cautelare, la cui decisione è stata rinviata all’udienza di merito dd. 28.02.2007;<br />
Viste le memorie prodotte;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore per la pubblica udienza del 28.02.2007 il consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors ed ivi sentito l’avv. P. Borghi, per la ricorrente, l’avv. F. Cavallar, per la Provincia autonoma di Bolzano, e l’avv. N. De Nigro, per il Comune di Bressanone;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Con domanda pervenuta al Comune di Bressanone il 1° agosto 2005 e alla Provincia autonoma di Bolzano il 28 luglio 2005 la società ricorrente chiedeva il rilascio dell’autorizzazione per l’installazione di una nuova stazione radio base, da realizzarsi nel Comune di Bressanone, in via Plose, n. 2, in zona di completamento B7, sulla p.ed. 65 C.C. Bressanone.  <br />
Secondo il progetto allegato all’istanza, l’impianto avrebbe dovuto essere costituito da:<br />
•	un armadio denominato “Easy site”, posizionato sul lato ovest del piazzale /parcheggio;<br />	<br />
•	una strutture portantenne con tubo in plexiglas terminale, dell’altezza di 2,30 m. circa, fissato a una palina in acciaio;<br />	<br />
•	n. 3 celle settoriali, composte da n. 1 antenna settoriale, dell’altezza di 1,38 m., orientate rispettivamente  a 40°, 160° e 280° rispetto alla direzione Nord e posizionate ad un’altezza di +23,3 m. (585.30mslm) centro antenna;<br />	<br />
•	n. 1 parabola per ponte radio, dal diametro indicativo di 30 cm., fissata al palo flangiato mediante idonei supporti in carpenteria metallica (cfr. doc. ti  n. 1 e 2 della ricorrente).<br />	<br />
Con nota del 26 agosto 2005, prot. n. 28064 il Sindaco comunicava alla ricorrente che la Commissione edilizia aveva espresso parere negativo in quanto “mancano i pareri dell’agenzia provinciale dell’ambiente, dell’ufficio urbanistico provinciale (commissione di infrastrutture) e il parere della giunta comunale” e invitava la ricorrente a completare la documentazione entro i successivi 30 giorni (cfr. doc. n. 3 del Comune).<br />
Quest’ultima nota veniva poi sostituita dalla nota del 28 settembre 2005, prot. n. 32281, di tenore identico alla precedente, senza, però, l’indicazione di un termine per il completamento della documentazione (cfr. doc. n. 4 del Comune).  <br />
Nel frattempo, in data 7 dicembre 2005, l’Agenzia provinciale dell’Ambiente rilasciava il richiesto parere radioprotezionistico sull’impianto di cui si tratta (cfr. doc. n. 6 del Comune).<br />
Successivamente, con nota pervenuta al Comune di Bressanone il 17 gennaio 2006, l’Amministrazione provinciale trasmetteva il parere positivo espresso dalla Commissione provinciale per le infrastrutture delle comunicazioni nella seduta dell’11 novembre 2005 (cfr. doc. n. 5 del Comune).<br />
In seguito il Sindaco, con nota (priva di data) prot. n. 3764, spedita alla ricorrente il 1° febbraio 2006, comunicava che, “sentita la Commissione edilizia nella seduta del 26 gennaio 2006”, la domanda non avrebbe potuto essere accolta perché “in base a delibera consiliare nr. 12 del 24.2.2005 sono ammessi impianti solo su edifici o proprietà pubbliche.”.  Il Sindaco dava, quindi, alla ricorrente termine di 30 giorni per presentare osservazioni ai sensi della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13 (cfr. doc. n. 7 del Comune).<br />
La ricorrente presentava le proprie controdeduzioni, con memoria pervenuta al Comune di Bressanone il 25 maggio 2006, nella quale comunicava anche l’inizio del lavori, ritenendo essersi maturato, in data 26 ottobre 2005, il silenzio &#8211; assenso sulla domanda presentata al Comune il 1° agosto 2005, ai sensi dell’art. 87 del D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (cfr. doc. n. 9 del Comune).<br />
Infine, il sindaco, con provvedimento del 12 giugno 2006, prot. n. 22677, rigettava la domanda (cfr. doc. n. 10 del Comune).<br />
A fondamento del gravame proposto con il ricorso introduttivo la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:<br />
1.	“Violazione e falsa applicazione dell’art. 87 del D. Lgs. 259/2003.”;<br />	<br />
2.	“Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 87, D. Lgs. 259/2003, 105, D.P.R. 670/1972, 7bis, L.P. 11/2002.  Eccesso di potere per travisamento e/o falsità dei presupposti. Violazione del principio della domanda: difetto di corrispondenza tra il richiesto ed il pronunciato.”;<br />	<br />
3.	“Violazione e falsa applicazione degli artt. 87, D. Lgs. 259/2003 e 10bis L. 241/90. Eccesso di potere per perplessità e sviamento dalla causa tipica. Violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi.”;<br />	<br />
4.	“Violazione e falsa applicazione dell’art. 87 D. Lgs. n. 259/2003. Violazione dell’art. 1, co. 2, L. n. 241/1990: violazione del divieto di aggravamento del procedimento.”;<br />	<br />
5.	“Violazione degli artt. 7 ss., L. 241/90 e 14, L.P. 17/93: inosservanza del principio del contraddittorio. Violazione degli artt. 3, L. 241/90 e 7 L.P. 17/93: difetto assoluto di motivazione. Violazione dei principi generali in materia di autotutela. Violazione del principio contrarius actus.”;<br />	<br />
6.	“Violazione degli artt. 87, D. Lgs. 259/2003 e 107, D. Lgs. 267/2000. Incompetenza.”;<br />	<br />
7.	“Violazione del principio tempus regit actum. Eccesso di potere per sviamento e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione e falsa applicazione dell’art. 15, D.P.R. 380/2001. Violazione del principio di legalità.”;<br />	<br />
8.	“Eccesso di potere per perplessità dei presupposti e sviamento. Violazione del parere della Commissione per le infrastrutture in data 03.01.2006. Difetto di istruttoria e motivazione.”;<br />	<br />
9.	“Violazione degli artt. 1, 7, 10 e 10bis, L. 241/90. Violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.”;<br />	<br />
10.	“Violazione e falsa applicazione dell’art. 64 N.T.A. adottate e degli artt. 25, L.P. 13/1997, 86, D. Lgs. 259/2003 e delle deliberazioni della G.P. nn. 4787 del 22.12.2003 e 4147 del 7.11.2005. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti.”;<br />	<br />
11.	“Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, L. 241/90, 1 L. 1902/52, 12 D.P.R. 380/2001 e dei principi generali in materia edilizia.”;<br />	<br />
12.	“Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 L.P. 13/1997 e dell’art. 64 N.T.A. adottate. Eccesso di potere per travisamento del principio di legalità sotto ulteriori profili.”;<br />	<br />
13.	“Violazione e falsa applicazione dell’art. 7bis della L.P. 6/2002 e delle deliberazioni della G.P. nn. 4787 del 22.12.2003 e 4147 del 7.11.2005, di approvazione dei criteri per la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione. Violazione dell’art. 64 N.T.A. adottate. Violazione del principio di legalità sotto ulteriori profili.”;<br />	<br />
14.	“Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 L. 241/90 e 86 D. Lgs. 259/03. Violazione dell’art. 64 N.T.A. adottate. Violazione del principio di legalità.”;<br />	<br />
15.	“Invalidità derivata.”; <br />	<br />
16.	“Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 L. 249/97, 1 L. 146/90, 7 L.P. n. 6/2002, 136 ss. D. Lgs. 42/2004, 25 l.P. 17/93. Eccesso di potere per illogicità e difetto di istruttoria. Violazione dell’art. 7, L.P. n. 17/93: difetto di motivazione. Violazione degli artt. 4, 8 e 16 L. 36/2001, 3 e 4 D.M. 381/98.”;<br />	<br />
17.	“Violazione e falsa applicazione dell’art. 7bis della L.P. 6/2002 e delle deliberazioni della G.P. nn. 4787 del 22.12.2003 e 4147 del 7.11.2005 di approvazione dei criteri per la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione. Violazione del principio di legalità sotto ulteriori profili.”;<br />	<br />
18.	“Violazione e falsa applicazione della delibera del C.C. n. 12 del 24.02.2005. Violazione del principio di legalità sotto ulteriori profili.”;<br />	<br />
19.	“Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 10bis L. 241/90. Difetto di istruttoria e motivazione. Violazione del principio di buon andamento ed economicità dell’azione amministrativa.”;<br />	<br />
20.	“Invalidità derivata”;<br />	<br />
21.	“Violazione e falsa applicazione degli artt. 14, 19, 21, 116, 117, L.P. 13/97.”;<br />	<br />
22.	“Violazione del principio di legalità. Violazione e falsa applicazione degli artt. 86 e ss. D. Lgs. 259/03, 4 L. 36/2001, 3, 4 e 5 D.P.C.M. 8.07.2003. Eccesso di potere per sviamento e difetto dei presupposti, illogicità ed arbitrarietà.”;<br />	<br />
23.	“Violazione e falsa applicazione degli artt. 86 e ss. D. Lgs. 259/03, 4 L. 36/2001, 3, 4 e 5 D.P.C.M. 8.07.2003. Eccesso di potere per sviamento e difetto dei presupposti, illogicità ed arbitrarietà.”;<br />	<br />
24.	“Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 5 e 8 L. n. 36/2001.”;<br />	<br />
25.	“Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 86 e ss. D. Lgs. 259/03, 105 D.P.R. 670/1972. Violazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 336 del 2005.”;<br />	<br />
26.	“Violazione e falsa applicazione degli artt. 118 Cost., 3, 4 e 8 L. n. 36/2001. Eccesso di potere per genericità. Violazione dell’art. 7bis, L.P. n. 6/2002, 12 D.P.R. 380/2001, 70 L.P. 13/97.”;<br />	<br />
27.	“Violazione degli artt. 4, 8 e 16 L. 36/2001, 2 ss. D.P.C.M. 08.07.2003.”;<br />	<br />
28.	“Violazione degli artt. 4 L. 249/97 e 7bis L.P. 6/2002. Eccesso di potere per perplessità e sviamento. Difetto di istruttoria e motivazione.”;<br />	<br />
29.	“Violazione e falsa applicazione degli artt. 4, L. 249/97, 1 L. 146/90, 7 L.P. n. 67/2002, 136 ss. D. Lgs. 42/2004, 25 L.P. n. 17/93. Eccesso di potere per illogicità e difetto di istruttoria. Violazione dell’art. 7 L.P. n. 17/93: difetto di motivazione. Violazione degli artt. 4, 8 e 16 L. 36/2001, 3 e 4 D.M. 381/98.”;<br />	<br />
30.	“Violazione e falsa applicazione degli artt. 12 T.U.E., 78 L.P. n. 13/97, 4 e 16 L. 36/2001, 2, ss. D.P.C.M. 08.07.2003. Eccesso di potere per perplessità.”;<br />	<br />
31.	“Violazione e falsa applicazione degli artt. 86 e ss. D.Lgs. 259/03, 4 L. 36/2001, 3, 4 e 5 D.P.C.M. 8.07.2003, 7 e 7bis, L.P. n. 6/2002. Eccesso di potere per sviamento e difetto dei presupposti. Violazione dell’art. 3 L. 241/90: difetto assoluto di istruttoria e motivazione.”;<br />	<br />
32.	“Violazione e falsa applicazione degli artt. 11, ss., T.U.E., 70 L.P. n. 13/97, 7bis L.P. 6/2002, 87 ss., D. Lgs. 259/2003 e delle licenze rilasciate dall’autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Eccesso di potere per perplessità. Violazione dell’art. 3 L. 241/90: difetto assoluto di istruttoria e motivazione.”;<br />	<br />
33.	“ Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 L. 36/2001 e del D.P.C.M. 08.07.2003, sotto ulteriori profili. Eccesso di potere per travisamento e sviamento dalla causa tipica.”;<br />	<br />
34.	“Violazione e falsa applicazione degli artt. 11 ss. T.U.E., 72 L.P. n. 13/97, 7bis L.P. n. 6/2002. Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 16 L. 36/2001. Eccesso di potere per sviamento. Violazione degli artt. 87 ss. D. Lgs. 259/2003.”;<br />	<br />
35.	“Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 L. 443/2001 e della delibera del CIPE n. 121 del 2001.”;<br />	<br />
36.	“Violazione dei principi generali in materia di autotutela. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica. Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 9 L. 36/2001, 3 e ss. D.P.C.M. 08.07.2003. Violazione dell’art. 3 L. 241/90: difetto assoluto di istruttoria e motivazione. Violazione dell’art. 3, comma 2, N.A. del Piano.”;<br />	<br />
37.	“Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 L. 241/90 e 9 L. 36/2001. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà. Violazione dell’art. 3 N.A. Piano di settore. Violazione degli artt. 1 L. 146/90, 90 e 98 D. Lgs. 259/2003.”;<br />	<br />
38.	“Violazione dell’art. 21quinquies L. 241/90.”;<br />	<br />
39.	“Violazione e falsa applicazione dell’art. 87 D.Lgs. 259/2003. Eccesso di potere per perplessità e sviamento.”.<br />	<br />
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Bressanone e la Provincia autonoma di Bolzano e hanno chiesto il rigetto del ricorso, siccome irricevibile, inammissibile e, comunque, infondato.<br />
All’udienza in camera di consiglio del 24 ottobre 2006 i procuratori delle parti hanno depositato ulteriori documenti.  Quindi, la trattazione della domanda cautelare è stata rinviata all’udienza camerale del 19 dicembre 2006, al fine di consentire alla ricorrente di formulare motivi aggiunti.     <br />
Con atto recante motivi aggiunti, notificato al Comune di Bressanone e alla Provincia autonoma di Bolzano il 16 novembre 2006 e depositato il 29 novembre 2006, la ricorrente ha impugnato la nota del Comune di Bressanone 4 agosto 2006, prot. n. 29777, con la quale si individuavano, nell’area cittadina, tre siti destinati alla installazione di stazioni radio base.  E ciò nella denegata ipotesi in cui si tratti di atto autoritativo, con il quale l’Amministrazione pretenda di limitare la localizzazione delle stazioni radio base alle sole tre aree individuate; nonché &#8211; se ed in quanto occorrer possa &#8211; gli altri atti in epigrafe indicati.<br />
A fondamento del gravame proposto con l’atto recante motivi aggiunti la società ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:<br />
40) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 118 Cost., 3, 4 e 8 L. N. 36/2001. Violazione del Piano provinciale di settore, approvato con D.G.P. 4147/2005. Violazione dell’art. 7bis L.P. n. 6/2002, 12 D.P.R. 380/2001, 70 L.P. 13/97.”;<br />
41) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 118 Cost., 3, 4 e 8 L. n. 36/2001. Violazione del Piano provinciale di settore, approvato con D.G.P. 4147/2005. Violazione dell’art. 7bis L.P. n. 6/2002, 12 D.P.R. 380/2001, 70 L.P. 13/97.”;<br />
 42) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 14, 19, 21, 116, 117 L.P. 13/97.”;<br />
43) “Violazione del principio di legalità. Violazione e falsa applicazione degli artt. 86 e ss. D. Lgs. 259703, 4 L. 36/2001, 3, 4 e 5 D.P.C.M. 8.07.2003. Eccesso di potere per sviamento e difetto dei presupposti, illogicità ed arbitrarietà.”;<br />
44) “Violazione del principio di legalità. Violazione e falsa applicazione degli artt. 86 e ss. D. Lgs. 259/03, 4 L. 3672001, 3, 4 e 5 D.P.C.M. 8.07.2003. Eccesso di potere per sviamento e difetto dei presupposti, illogicità ed arbitrarietà.”;<br />
45) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 87 ss. D. Lgs. 259/2003. Violazione e falsa applicazione del Piano provinciale di settore. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti e sviamento.”;<br />
46) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 L. 249/97, 86 ss. D. Lgs. 259/2003. Eccesso di potere per perplessità dei fini e sviamento. Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 L. 36/2001 e del D.P.C. M. 8.07.2003.”;<br />
47) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 16 L. 36/2001, D.P.C.M. 8.07.2003. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti e sviamento.”;<br />
 48) “Violazione degli artt. 1, 7 e 10 L. 241/90. Violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.”;<br />
49) “Violazione degli artt. 87 D. Lgs. 259/2003 e 107 D. Lgs. 267/2000. Incompetenza.”;<br />
50) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 L. 249/97, 1 L. 146/90, 7 L.P. n. 6/2002, 136 ss. D.Lgs. 42/2004, 25 L.P. n. 17/93. Eccesso di potere per illogicità e difetto di istruttoria. Violazione dell’art. 7 L.P. n. 17/93: difetto di motivazione. Violazione degli artt. 4, 8 e 16 L. 36/2001, 3 e 4 D.M. 381/98.”;<br />
51) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 7bis della L.P. 6/2002 e delle deliberazioni della G.P. nn. 4787 del 22.12.2003 e 4147 del 7.11.2005 di approvazione dei criteri per la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione. Violazione del principio di legalità sotto ulteriori profili.”.  <br />
All’udienza in camera di consiglio del 19 dicembre 2006, su concorde richiesta delle parti, la trattazione dell’istanza cautelare è stata rinviata all’udienza pubblica del 28 febbraio 2007, per ivi essere decisa unitamente al merito.<br />
Nei termini di rito le parti hanno presentato memorie a sostegno delle rispettive difese.  In particolare, la difesa dell’Amministrazione provinciale ha chiesto che sia dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva “per non aver essa adottato alcun provvedimento negativo nei confronti della ricorrente, né diretto, né indiretto.”.<br />
All’udienza pubblica del 28 febbraio 2007, sentite le parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />
Con ordinanza n. 37/2007, del 28 febbraio 2007, il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare, presentata dalla ricorrente.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>1. In via preliminare va vagliata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dalla difesa provinciale nella memoria conclusiva, illustrata in narrativa di fatto.<br />
L’eccezione va disattesa.<br />
Rileva il Collegio che, ai sensi dell’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, il ricorso deve essere notificato, a pena di inammissibilità, agli organi che hanno emanato gli atti impugnati.<br />
Nel caso specifico, con il ricorso introduttivo e con l’atto recante motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato diversi atti della Provincia autonoma di Bolzano (atti indicati in epigrafe sub nn. 8, 9,10,11,12 e 15).  Di conseguenza, la ricorrente doveva notificare l’atto anche alla Provincia autonoma di Bolzano, la quale era libera di decidere se costituirsi o meno in giudizio.<br />
Sussiste, quindi, la legittimazione passiva della Provincia autonoma di Bolzano in relazione agli atti provinciali impugnati.</p>
<p>2. Può ora esaminarsi la domanda di accertamento, in capo alla ricorrente, del titolo autorizzativo, determinatosi per intervenuto silenzio &#8211; assenso, ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (motivi 1, 2, 3, 4 e 5).<br />
La ricorrente afferma che sulla domanda di autorizzazione all’installazione della nuova stazione radio base, presentata al Comune di Bressanone il 1° agosto 2005, si sarebbe formato il silenzio &#8211; assenso previsto dall’art. 87, comma 9, del citato D. Lgs. n. 259/2003, essendo trascorso il termine di 90 giorni, previsto da quella norma, senza che sia intervenuto un provvedimento di diniego da parte dell’Amministrazione.  La ricorrente sarebbe, pertanto, titolare dell’autorizzazione richiesta (motivo 1).<br />
Il citato art. 87 del D. Lgs. n. 259/2003 sarebbe applicabile anche nella Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dell’art. 105 del vigente Statuto speciale, in quanto mancherebbe una legge provinciale di adeguamento ai principi stabiliti dal Codice delle comunicazioni.  Considerato che la rete è unica a livello globale, i relativi procedimenti autorizzatori dovrebbero essere disciplinati con carattere di uniformità su tutto il territorio nazionale.  L’istituto del silenzio &#8211; assenso sarebbe espressione del principio di semplificazione e di celerità dell’azione amministrativa, di derivazione comunitaria (motivo 2).<br />
La richiesta istruttoria, pervenuta alla ricorrente il 31 agosto 2005, sarebbe tardiva rispetto al termine di 15 giorni previsto dall’art. 87, comma 5, del citato D. Lgs. n. 259 del 2003, concernerebbe documenti non previsti dall’allegato 13 al Codice delle comunicazioni e non avrebbe disposto l’interruzione del termine.  La nota di preavviso di diniego pervenuta alla ricorrente il 3 febbraio 2006 (quattro mesi dopo la asserita formazione del titolo implicito), non avrebbe potuto produrre alcun effetto interruttivo (motivo 3).<br />
Il parere dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e quello della Commissione provinciale per le infrastrutture delle comunicazioni, cui si riferisce la suddetta richiesta istruttoria, sarebbero atti ininfluenti ai fini della formazione del titolo autorizzatorio, in quanto non previsti tra la documentazione da allegare alla domanda in base al Codice delle comunicazioni (motivo 4).<br />
Infine, la ricorrente, per scrupolo difensivo (nell’eventualità che il provvedimento di rigetto della domanda, intervenuto oltre il termine per la formazione del silenzio, venisse considerato come un atto di ritiro del silenzio assenso, che si sarebbe formato in data 26 ottobre 2005), lamenta la mancata comunicazione di avvio del procedimento di secondo grado e la violazione del principio del contrarius actus (motivo 5).<br />
Le doglianze – che si prestano ad un esame congiunto – sono infondate.<br />
Il Collegio ritiene opportuno svolgere una premessa sul quadro normativo in cui si inserisce la controversia sub iudice.<br />
Il settore relativo alla installazione, alla localizzazione e all’esercizio di impianti di comunicazione investe una pluralità di materie, le quali, per quanto concerne la Provincia autonoma di Bolzano, sono disciplinate nello Statuto speciale (competenza esclusiva in materia di urbanistica e in materia di tutela del paesaggio; competenza concorrente in materia di igiene e sanità) e nelle disposizioni di cui al Titolo V, Sezione II, della Costituzione (legislazione esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e di tutela della concorrenza e legislazione concorrente in materia di ordinamento della comunicazione).<br />
Il legislatore provinciale ha disciplinato il settore, per quanto di competenza, con l’art. 7bis della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6 (aggiunto dall’art. 2, comma 2, della legge provinciale 26 luglio 2002, n. 11), il quale così recita: “1. Il piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni prevede le reti principali di comunicazione ed i siti degli impianti trasmittenti delle emittenti pubbliche e private e dei servizi di comunicazione del servizio pubblico. <br />
2. Il piano è approvato dalla Giunta provinciale secondo le procedure ed agli effetti di cui agli articoli 12 e 13 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13, sentiti degli esperti in materia. <br />
3. L&#8217;installazione di antenne trasmittenti e di impianti tecnici è soggetta ad autorizzazione. L&#8217;installazione di antenne trasmittenti può essere richiesta anche in base ad un contratto di affitto o altro titolo di godimento dell&#8217;immobile o dell&#8217;infrastruttura. <br />
4. Qualora l&#8217;installazione sia da realizzarsi nell&#8217;ambito di insediamenti, l&#8217;autorizzazione è rilasciata dal sindaco del comune territorialmente competente, sentito il parere dell&#8217;Agenzia provinciale per la protezione dell&#8217;ambiente e la tutela del lavoro (n.d.r.: oggi denominata “Agenzia provinciale per l’ambiente”, per effetto dell’art. 10, comma 3, della L.P. 8 aprile 2004, n. 1); <br />
5. Qualora l&#8217;installazione sia da realizzarsi al di fuori degli insediamenti, l&#8217;autorizzazione è rilasciata dall&#8217;assessore provinciale all&#8217;urbanistica, sentito il parere dei direttori delle Ripartizioni Natura e Paesaggio, dell&#8217;Agenzia provinciale per la protezione dell&#8217;ambiente e la tutela del lavoro e del sindaco territorialmente competente. <br />
6. I pareri di cui ai commi 4 e 5 si intendono acquisiti in caso di progetti definitivi già esaminati in sede di approvazione del piano di settore. <br />
7. Al destinatario dell&#8217;autorizzazione è fatto obbligo di concedere a terzi, dietro equo compenso, l&#8217;uso comune del sito per servizi di comunicazione; è altresì fatto obbligo di demolire le infrastrutture non corrispondenti al piano e gli impianti non utilizzati. In caso contrario il sito, ivi comprese le infrastrutture, è acquisito in proprietà alla Provincia, previo conguaglio dei costi sostenuti. <br />
8. Le infrastrutture delle comunicazioni possono essere realizzate dalla Provincia anche tramite privati o enti provinciali.”. <br />
La norma suddetta è stata approvata nell’esercizio delle competenze legislative esclusive della Provincia autonoma di Bolzano in materia di urbanistica (art. 8, n. 5 dello Statuto) e di tutela del paesaggio (art. 8, n. 6 dello Statuto), nonché di quelle concorrenti in materia di igiene e sanità (art. 9, n. 10), nel rispetto dei limiti della propria competenza legislativa e di quella statale.  Alle dette competenze si affiancano sia la potestà amministrativa, sia quella regolamentare (artt. 16, 53 e 54 dello Statuto).<br />
Ai sensi del riportato art. 7bis, commi 1 e 2, la Giunta provinciale ha approvato il piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni, che si articola in due parti. La prima parte, definita “concettuale”, di carattere normativo &#8211; regolamentare, disciplina gli obiettivi, le procedure e i criteri da seguire nel rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di telecomunicazioni.  Questa parte del piano è stata approvata definitivamente con la deliberazione della Giunta provinciale 22 dicembre 2003, n. 4787.<br />
La seconda parte del piano, definita “tecnica”, di carattere amministrativo generale e pianificatorio, è stata approvata definitivamente con la deliberazione della Giunta provinciale 7 novembre 2005, n. 4147.<br />
Con riferimento allo specifico tema della individuazione degli “obiettivi di qualità”, consistenti nei criteri localizzativi e negli standard urbanistici, la giurisprudenza (creatasi con riferimento alla Provincia autonoma di Trento, titolare delle stesse competenze legislative e amministrative in base allo Statuto speciale regionale), ha affermato che resta piena la salvaguardia del potere delle Province autonome relativo alla localizzazione degli impianti di telecomunicazione nell’ambito della disciplina urbanistica (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 agosto 2003, n. 4841 e TRGA Trento, 9 febbraio 2007, n. 15).<br />
Dunque, la giurisprudenza ha accertato che sussiste la piena potestà legislativa, regolamentare e amministrativa della Provincia autonoma di Bolzano a disciplinare sul proprio territorio la localizzazione degli impianti, attraverso l’adozione di ulteriori misure e prescrizioni dirette a ridurne il più possibile l’impatto negativo sul territorio, sempre che i criteri localizzativi e gli standard urbanistici non siano tali da impedire ovvero ostacolare ingiustificatamente l’insediamento degli impianti medesimi (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 maggio 2003, n. 2997, TRGA Trento, 6 luglio 2006, n. 226; cfr. anche Corte Costituzionale, 7 ottobre 2003, n. 307 e 7 novembre 2003, n. 331).<br />
La stessa giurisprudenza ha affermato, inoltre, che la potestà legislativa esclusiva, riconosciuta alle Province autonome in materia di tutela del paesaggio, include l’attribuzione alle dette Province di competenze in materia ambientale, ma non può escludere la compresenza di competenze statali, sempre in materia di tutela dell’ambiente (oggi, peraltro confermate dal riformato art. 117 della Costituzione).<br />
Infine, considerato che “la competenza secondaria in materia di igiene e sanità deve essere esercitata nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato (artt. 4, 5 e 9 del cit. DPR n. 670/1972)”, è stato chiarito, ad esempio, che “deve ritenersi non consentito alla Provincia autonoma di Trento introdurre limiti di esposizioni ai campi elettromagnetici più rigorosi rispetto a quelli fissati dallo Stato (o misure equivalenti) quanto meno in assenza di specifiche ragioni e di adeguati accertamenti istruttori.” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 agosto 2003, n. 4841, ma anche Corte Costituzionale, 7 ottobre 2003, n. 308). <br />
Va aggiunto che l’accertata potestà legislativa e regolamentare provinciale non risulta, comunque, scalfita dall’intervenuta legge &#8211; quadro 22 febbraio 2001, n. 36, data la già citata espressa salvaguardia posta per le Province autonome di Trento e Bolzano, con richiamo ai rispettivi Statuti ed alle relative norme di attuazione (cfr. art. 1, comma 2); né risulta scalfita dal successivo D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), il quale  all’art. 5, comma 4, prevede quanto segue: “Le disposizioni del Codice sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte II, della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampia rispetto a quelle già attribuite.”.<br />
Va aggiunto anche che le norme statali che disciplinano la materia in esame non sono direttamente applicabili nella Provincia autonoma di Bolzano, stante il principio della non estensione automatica della legislazione statale alla Provincia autonoma di Bolzano, stabilito dall’art. 2 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (norma di attuazione concernente il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali).<br />
Tornando al caso specifico è da dire che il legislatore provinciale aveva già disciplinato il procedimento di autorizzazione, relativo alle infrastrutture delle comunicazioni, con il più volte citato art. 7bis della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6 (cfr. commi 3, 4, 5 e 6); di talché l’art. 105 dello Statuto non può trovare applicazione.<br />
Dunque, la domanda di autorizzazione presentata dalla ricorrente il 1° agosto 2005 al Comune di Bressanone non è stata vagliata seguendo la procedura di cui agli artt. 87 e 88 del D. Lgs. n. 259 del 2003, bensì in base alla specifica disciplina contenuta nell’art. 7bis della citata legge provinciale n. 6 del 2002, nelle norme di attuazione di cui al Piano provinciale di settore e nella legge urbanistica provinciale 11 agosto 1997, n. 13.<br />
In base a tale disciplina è competente per il rilascio dell’autorizzazione il Sindaco, il quale decide sentito il parere dell’Agenzia provinciale per l’ambiente (art. 7bis, comma 4, della L.P. n. 6 del 2002).  L’art. 4 delle norme di attuazione del piano di settore delle infrastrutture delle comunicazioni (approvate con deliberazione della Giunta provinciale 22 dicembre 2003, n. 4787) ha specificato che “presupposto per il rilascio dell’autorizzazione è il parere positivo della Commissione” tecnica di esperti (costituita da un rappresentante per ciascuna delle ripartizioni provinciali Urbanistica, Natura e Paesaggio, Agenzia provinciale per l’Ambiente e da un rappresentante della Radiotelevisione Azienda Speciale provinciale) e che il parere positivo di tale Commissione non costituisce comunque titolo per ottenere l’autorizzazione.  Le stesse norme di attuazione, all’art. 5, stabiliscono, poi, i criteri per la scelta del sito all’interno degli insediamenti.<br />
E’ fuori dubbio che, ai sensi del vigente ordinamento urbanistico provinciale, un’opera edilizia e di trasformazione del territorio quale è quella in esame (cfr. progetto allegato alla domanda), debba essere esaminata anche dalla Commissione edilizia comunale.   Invero, l’autorizzazione di cui all’art. 7bis della legge provinciale n. 6 del 2002 assume, necessariamente, anche valenza edilizia, come si evince non solo dal Piano provinciale di settore (cfr. art. 5 delle norme di attuazione e relazione esplicativa alla parte concettuale del Piano), ma anche dal fatto che al di fuori degli insediamenti &#8211; dove il rilascio dell’autorizzazione è di competenza non del Sindaco, ma dell’Assessore provinciale all’urbanistica &#8211; deve essere sempre sentito il Sindaco territorialmente competente (cfr. art. 7bis, comma 5, della legge provinciale n. 6 del 2002)  <br />
Il Collegio &#8211; pur rilevando la mancanza di coordinamento, nel vigente ordinamento provinciale, fra il procedimento autorizzativo di cui si tratta e quello relativo al rilascio della concessione edilizia &#8211; ritiene che, all’interno del procedimento autorizzativo, trovi spazio anche il giudizio di conformità urbanistica, sulla base delle disposizioni contenute nell’art. 7bis della legge provinciale n. 6 del 2002 e di quelle contenute nelle norme di attuazione del Piano di settore.  Sul punto, quindi, il Collegio condivide l’orientamento della prevalente giurisprudenza amministrativa (benché riferito al procedimento disciplinato dall’art. 87 del D. Lgs. n. 259 del 2003), secondo il quale le verifiche di compatibilità edilizia ed urbanistica delle infrastrutture di comunicazioni elettroniche devono essere effettuate nell’ambito del procedimento autorizzatorio, in quanto la ratio sottesa alla disciplina delle comunicazioni elettroniche è quella di semplificare il procedimento e di concentrare al suo interno tutte le relative valutazioni (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 giugno 2006, n. 4003; 28 febbraio 2006, n. 889; 5 agosto 2005, n. 4159; 26 luglio 2005, n. 4000; 9 giugno 2005, n. 3040; 11 gennaio 2005, n. 100; TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 22 marzo  2007, n. 2702; TAR Veneto, Sez. III, 23 marzo 2006, n. 565; TAR Puglia, Sez. III, 13 maggio 2005, n. 2143 e Corte Costituzionale, 27 luglio 2005, n. 336 e 6 luglio 2006, n. 265).       <br />
Per quanto concerne l’istituto del silenzio &#8211; assenso, introdotto nell’ordinamento statale con l’art. 87, comma 9, del D. Lgs. n. 259 del 2003, il Collegio ritiene che esso non trovi applicazione nella Provincia autonoma di Bolzano.<br />
Sul punto, va richiamato quanto già detto in ordine alle competenze legislative, regolamentari e amministrative della Provincia nella materia di cui si tratta, nonché quanto già detto in ordine alla clausola di salvaguardia delle stesse competenze, contenuta nell’art. 5 del D. Lgs. n. 259 del 2003.<br />
Va aggiunto che non giova alla ricorrente appellarsi all’art. 105 dello Statuto speciale, applicabile solo in assenza di disciplina provinciale della materia o nel caso in cui l’esistente disciplina sia incompleta.          <br />
Invero, la Provincia autonoma di Bolzano, prima dell’entrata in vigore del Codice delle comunicazioni elettroniche, aveva già disciplinato la materia con la legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6.  E con l’art. 7bis (aggiunto con l’art. 2 della legge provinciale 26 luglio 2002, n. 11) ha disciplinato, in particolare, anche il procedimento di rilascio dell’autorizzazione per l’installazione delle stazioni radio base, come quella in esame.<br />
Né la disciplina provinciale può ritenersi “incompleta” solo perché il legislatore, nel regolare il procedimento autorizzatorio, non ha previsto, nel dettaglio, l’istituto del silenzio &#8211; assenso, previsto, invece, dal legislatore statale.  Se così fosse, la competenza esclusiva della Provincia autonoma di Bolzano in materia urbanistica verrebbe completamente svuotata del suo significato e contenuto. <br />
Per le stesse ragioni ritiene il Collegio che non sussisteva neppure l’obbligo di adeguamento della legislazione provinciale a quella statale, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D. Lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (norma di attuazione dello Statuto speciale concernente i rapporti tra atti legislativi statali e leggi provinciali), riferito “ai principi e alle norme costituenti limiti indicati dagli articoli 4 e 5 dello Statuto speciale”.  <br />
A tal riguardo ritiene il Collegio che, per effetto della riforma di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, alla competenza legislativa esclusiva della Provincia autonoma di Bolzano si applica il regime dei limiti costituzionali (art. 117, primo comma della Costituzione), in quanto più favorevole rispetto al regime dei limiti statutari (cfr. art. 10 della L. Cost. n. 3 del 2001): quindi, non si applicano più i limiti delle norme fondamentali delle riforme economico sociali, dei principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e il limite degli interessi nazionali (cfr. TRGA Bolzano, 7 febbraio 2006, n. 53).<br />
In ogni caso, quand’anche volesse ritenersi tuttora vigente il regime dei limiti statutari, il Collegio non ritiene che gli istituti del silenzio – assenso e della denuncia di inizio attività (DIA), disciplinati dall’art. 87 del D.Lgs. n. 259 del 2003, possano considerarsi limiti alla competenza esclusiva, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto speciale.<br />
In definitiva, non essendo previsto nell’ordinamento provinciale l’istituto del silenzio &#8211; assenso sulle domande di rilascio di autorizzazione per l’installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile, la domanda della ricorrente, volta ad accertare l’intervenuto silenzio – assenso sulla domanda presentata al Comune di Bressanone il 1° agosto 2005, non può essere accolta.</p>
<p>3. La domanda di annullamento degli atti di rigetto della domanda di autorizzazione, impugnati con il ricorso introduttivo, è fondata sotto gli assorbenti profili di censura di seguito elencati.<br />
Afferma la ricorrente che la nota di preavviso con cui l’Amministrazione comunale, con richiamo alla legge regionale 31 luglio 1993, n. 13, comunicava i motivi ostativi all’accoglimento della domanda prevenuta il 3 febbraio 2006 avrebbe indicato un unico motivo ostativo, cioè la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 24 febbraio 2005, in base alla quale sarebbero ammessi impianti radioelettrici solo su edifici o proprietà pubbliche.<br />
Il successivo provvedimento sindacale di rigetto del 12 giugno 2006 si fonderebbe, invece, anche sul piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni, il quale avrebbe stabilito dei criteri ostativi alla realizzazione dell’intervento progettato nell’area prescelta dalla ricorrente; in altre parole, l’Amministrazione comunale avrebbe inserito una nuova e diversa ragione, mai rilevata in precedenza, vanificando lo scopo stesso della comunicazione del preavviso di diniego (motivo 8).<br />
La doglianza è fondata.<br />
Ad avviso del Collegio il preavviso di diniego deve contenere tutti gli elementi motivazionali che dovrebbero suffragare il provvedimento finale negativo, così da porre il richiedente nelle condizioni di poter controdedurre, presentando osservazioni scritte e producendo documenti riferibili a tutti i profili che l’Amministrazione ritiene ostativi al rilascio del provvedimento richiesto.<br />
Comunicando alla ricorrente solo alcune delle motivazioni ritenute impeditive dell’accoglimento della sua domanda e provvedendo, poi, al diniego finale sulla base di motivi, in tutto o in parte, diversi, l’Amministrazione ha in pratica vanificato la partecipazione della ricorrente al procedimento. <br />
Afferma ancora la ricorrente che l’imposizione della tutela degli insiemi di cui all’art. 25 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, sulla p.ed. 65 C.C. Bressanone non comporterebbe un divieto assoluto di nuova edificazione e, pertanto, non basterebbe a giustificare, ex se, il diniego di autorizzazione (motivo 12).<br />
Anche questa doglianza ha pregio.<br />
Osserva il Collegio che, effettivamente, né l’art. 25 della legge provinciale n. 13 del 1997, né l’art. 64 delle norme di attuazione del PUC di Bressanone (quest’ultimo aggiunto con variante al PUC approvata dal Consiglio comunale con deliberazione 28 gennaio 2006, n. 7, definitivamente approvata, con integrazioni d’ufficio, dalla Giunta provinciale con deliberazione 11 settembre 2006, n. 3292), vietano in modo assoluto l’installazione di impianti quale quello progettato dalla ricorrente.<br />
Invero, le zone in cui si trovano i c.d. “ensemble” non comportano alcun criterio di esclusione nella scelta dei siti in cui localizzare gli impianti, nell’intenzione del legislatore. <br />
Pertanto, la sola circostanza che l’area di cui si tratta sia inclusa in una zona di tutela degli insiemi non può considerarsi sufficiente a giustificare il diniego.<br />
Fondate si appalesano anche le censure riferite a quella parte della motivazione che fa leva sui criteri stabiliti dal Piano provinciale di settore.  Afferma la ricorrente che la disciplina contenuta nel Piano sarebbe stata interpretata in modo distorto e travisato, posto che essa non imporrebbe alcun divieto assoluto riguardo alla localizzazione delle infrastrutture nell’ambito degli insediamenti, limitandosi a definire criteri preferenziali (motivo 13).<br />
Il Collegio reputa opportuno riportare il testo della motivazione del provvedimento di diniego sul punto contestato: “accertato che i predetti criteri prevedono che le predette infrastrutture vengano insediate di preferenza su strutture pubbliche esistenti o da realizzare, privilegiando gli immobili provinciali e comunali rispetto a quelli privati, mentre sono da evitare, tra l’altro, i centri cittadini e gli insiemi quali oggetti di particolare pregio architettonico..”.<br />
Ebbene, è pur vero che nella parte concettuale del Piano di settore e, in particolare, nell’art. 5 delle norme di attuazione ivi contenute, l’Amministrazione provinciale invita i Comuni a “prediligere” strutture pubbliche esistenti o da realizzare, rispetto a immobili di privati e invita a “evitare” edifici sotto tutela delle Belle Arti, Ensemble, centri storici e chiesette di collina.  Tuttavia, detti criteri non possono considerarsi in alcun modo divieti assoluti e generali per l’installazione degli impianti considerati; sicché il solo rinvio a tali criteri non può legittimamente giustificare il diniego di autorizzazione.<br />
In altre parole, l’Amministrazione avrebbe potuto, seguendo i criteri suddetti, negare l’autorizzazione alla ricorrente, ma avrebbe dovuto, in tal senso, esplicitare adeguatamente le ragioni specifiche della propria scelta urbanistica; non avrebbe potuto, invece, limitarsi a richiamare, apoditticamente, disposizioni provinciali che contengono criteri di scelta, di per sé non ostativi all’accoglimento della domanda.  Tanto più se si considera che la Commissione provinciale per le infrastrutture delle comunicazioni, in data 3 gennaio 2006, aveva espresso parere favorevole sulla compatibilità urbanistica del progetto con il Piano provinciale di settore e si considera che il Comune di Bressanone non ha ancora adottato un proprio regolamento sulla localizzazione degli impianti di telefonia mobile, sulla base dei criteri contenuti nel Piano provinciale di settore.<br />
Per le considerazioni che precedono, assorbita ogni altra censura ed eccezione, il ricorso introduttivo va accolto.</p>
<p>4. Infine, va dichiarato inammissibile l’atto recante motivi aggiunti, volto ad impugnare la nota del Comune di Bressanone 4 agosto 2006, prot. n. 2977: si tratta di una nota palesemente priva di carattere provvedimentale, con la quale l’Amministrazione si limita a comunicare a tutti i gestori, tra cui la ricorrente, una proposta di localizzazione degli impianti per la telefonia mobile.  Tale proposta  &#8211; che non contiene un divieto di installazione degli impianti in siti diversi da quelli proposti &#8211; non può considerarsi lesiva degli interessi della ricorrente.  Essa va inquadrata, piuttosto, nell’ottica di collaborazione tra Comuni e gestori nell’individuazione dei siti, auspicata anche dal Piano provinciale di settore.</p>
<p>5. In conclusione, va rigettata la domanda di accertamento dell’intervenuto silenzio – assenso sulla domanda di autorizzazione, presentata dalla ricorrente al Comune di Bressanone il 1° agosto 2005. Va accolto, invece, il ricorso nella parte relativa all’impugnazione della nota sindacale 12 giugno 2006, prot. n. 22577 e della nota sindacale (senza data) prot. n. 3764, pervenuta alla ricorrente il 3 febbraio 2006, che, per l’effetto vanno annullate.  Infine, va dichiarato inammissibile l’atto recante motivi aggiunti.<br />
Sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione intende adottare nel rispetto dei principi contenuti nella presente sentenza.<br />
Le spese di giudizio possono essere equamente compensate tra le parti in causa, fatto salvo il contributo unificato, che va posto a carico del Comune di Bressanone.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa &#8211; Sezione Autonoma di Bolzano &#8211; disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, <br />
•	rigetta la domanda di accertamento dell’intervenuto silenzio &#8211; assenso sulla domanda di autorizzazione, presentata dalla ricorrente al Comune di Bressanone il 1° agosto 2005;<br />	<br />
•	accoglie il ricorso volto all’impugnazione della nota sindacale 12 giugno 2006, prot. n. 22577 e della nota sindacale (senza data), prot. n. 3764, pervenuta alla ricorrente il 3 febbraio 2006, le quali, per l’effetto, sono annullate;<br />	<br />
•	dichiara inammissibile l’atto recante motivi aggiunti.<br />	<br />
Spese compensate.<br />
Contributo unificato a carico del Comune di Bressanone.<br />
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-26-5-2007-n-197/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2007 n.197</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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