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	<title>26/5/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>26/5/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/5/2004 n.2881</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-26-5-2004-n-2881/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-26-5-2004-n-2881/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/5/2004 n.2881</a></p>
<p>Elezioni – ammissione di lista ad elezioni – raccolta di firme – necessita’ – esonero per partiti e gruppi politici – stabilita’ del gruppo politico – necessita’ – esclusione – fattispecie di lista verde con partecipazione di parlamentari &#8211; istanza cautelare di soggetto che si oppone alla partecipazione della lista</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-26-5-2004-n-2881/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/5/2004 n.2881</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-26-5-2004-n-2881/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/5/2004 n.2881</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni – ammissione di lista ad elezioni – raccolta di firme – necessita’ – esonero per partiti e gruppi politici – stabilita’ del gruppo politico – necessita’ – esclusione – fattispecie di lista verde con partecipazione di parlamentari  &#8211; istanza cautelare di soggetto che si oppone alla partecipazione della lista alla competizione elettorale – rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – <a href="/ga/id/2004/6/4205/g">Ordinanza n. 2579 del 1 giugno 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA &#8211; SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>Registro Ordinanze:2881/2004<br />
Registro Generale:5085/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
CORRADO CALABRO&#8217; Presidente<br />ANTONINO SAVO AMODIO Cons., relatore<br />
DAVIDE SORICELLI Ref.<br />ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 26 Maggio 2004<br />
Visto il ricorso 5085/2004 proposto da:<br />
<b>PECORARO SCANIO ALFONSO + 1FEDERAZIONE DEI VERDI </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
ABBAMONTE AVV. GIUSEPPEDI RAIMONDO AVV. LUCAcon domicilio eletto in ROMAVIA DELLA CONSULTA, 50presso<br />
DI RAIMONDO AVV. LUCA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>UFFICIO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE C/ CORTE APPELLO NAPOLI MINISTERO DELL&#8217;INTERNO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b> Rappr.ti e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e nei confronti di <b>FED NAZIONALE DEI VERDI VERDI &#8211; VERDI FEDERALISTI</b> Rappr.ta e difesa dall’avv. Giuseppe Cosentino</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione, del provvedimento dell’Ufficio Elettorale Circoscrizionale presso la Corte d’Appello di Napoli, adottato in data sconosciuta, non notificato e non noto nel suo esatto contenuto, con il quale è stata ammessa la “Lista per l’abolizione dello scorporo e contro i ribaltoni –Federazione Nazionale dei Verdi verdi –Verdi Federalisti” a partecipare alle Elezioni europee del 12 e 13 giugno 2004;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato e della “Lista per l’abolizione dello scorporo e contro i ribaltoni Federazione Nazionale dei Verdi verdi-Verdi Federalisti”;</p>
<p>Udito il relatore Cons. ANTONINO SAVO AMODIO e uditi altresì per le parti gli avv.ti Giuseppe Abbamonte, Luca Di Raimondo, Giuseppe Cosentino e l’avv.to dello Stato Fabrizio Fedeli;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>Considerato che l’art. 12, comma 4 della legge 24/01/1979 n. 18 consente la presentazione della lista senza la previa raccolta delle firme dei sottoscrittori a “partiti o gruppi politici”, intendendo riferirsi, con tale espressione, ad un concetto molto ampio di soggetto politico, l’obiettivo della cui azione sia orientato alla partecipazione alla competizione elettorale e caratterizzato, in particolare, dalla circostanza di avere raccolto il consenso degli elettori in precedenti tornate elettorali;</p>
<p>Rilevato che, nella specie, è incontroverso che numerosi candidati collegati alla lista controinteressata sono stati eletti al Parlamento nel 2001 col sistema maggioritario, circostanza che integra da sola il presupposto per far luogo al beneficio de quo;</p>
<p>Ritenuto che non sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della sospensiva</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>RIGETTA la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA, li 26 Maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-26-5-2004-n-2881/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/5/2004 n.2881</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/5/2004 n.2827</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-26-5-2004-n-2827/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-26-5-2004-n-2827/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-26-5-2004-n-2827/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/5/2004 n.2827</a></p>
<p>Elezioni – accettazione del contrassegno elettorale depositato per le lezioni comunali &#8211; simbolo facilmente confondibile &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Ordinanza n. 2571 del 1 giugno 2004 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER IL LAZIO ROMA &#8211; SEZIONE SECONDA Registro Ordinanze:2827/2004Registro Generale:5224/2004 nelle</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-26-5-2004-n-2827/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/5/2004 n.2827</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-26-5-2004-n-2827/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/5/2004 n.2827</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni – accettazione del contrassegno elettorale depositato per le lezioni  comunali &#8211; simbolo facilmente confondibile &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – <a href="/ga/id/2004/6/4355/g">Ordinanza n. 2571 del 1 giugno 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />
ROMA &#8211; SEZIONE SECONDA</p>
<p></b><br />
Registro Ordinanze:2827/2004<br />Registro Generale:5224/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
DOMENICO LA MEDICA Presidente<br />FRANCESCO RICCIO Cons.<br />RAFFAELLO SESTINI Primo Ref. , relatore<br />ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 26 Maggio 2004<br />
Visto il ricorso 5224/2004 proposto da:<br />
<b>MAGNANI STEFANO + 1FEDERAZIONE DEI VERDI PER LA PACE</b>rappresentato e difeso da:<br />
DI RAIMONDO AVV. LUCAcon domicilio eletto in ROMAVIA DELLA CONSULTA, 50presso<br />
DI RAIMONDO AVV. LUCA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>UFFICIO ELETTORALE PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO MINISTERO DELL&#8217;INTERNO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b> rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato <b>COMUNE DI VITERBO</b> e nei confronti di <b>LISTA VERDI VERDI </b>rappresentato e difeso da: COSENTINO AVV GIUSEPPE con domicilio eletto in ROMA VIA CATTARO, 28 presso la sua sede</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211; del Provvedimento dell’Ufficio Elettorale presso il Tribunale di Viterbo, adottato in data sconosciuta, ignoto nel suo esatto contenuto e non notificato, con il quale è stata disposta l’accettazione del contrassegno presentato dalla “Lista Verdi verdi”- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
UFFICIO ELETTORALE PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO MINISTERO DELL&#8217;INTERNO<br />
LISTA VERDI VERDI<br />
Udito il relatore Primo Ref. RAFFAELLO SESTINI e uditi, altresì, l’avv. L. Di Raimondo, l’avv. G. Cosentino e l’avv. dello Stato F. Fedeli;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>Ritenuto che SUSSISTONO i presupposti per disporre l’accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione dell’atto impugnato;</p>
<p>Considerato, in particolare, che l’impugnato provvedimento dell’Ufficio Elettorale del Tribunale di Viterbo risulta prima facie affetto dai dedotti vizi di eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta, sotto il profilo della mancata ponderazione della potenziale idoneità del simbolo contestato a confondere l’elettorato, in ragione dei numerosi tratti grafici comuni al simbolo di parte ricorrente, quali il nome, il carattere tipografico, i contorni delle lettere, la faccia con espressione sorridente al centro del logo ed il colore dello sfondo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, li 26 Maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-26-5-2004-n-2827/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/5/2004 n.2827</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2004 n.632</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-26-5-2004-n-632/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-26-5-2004-n-632/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-26-5-2004-n-632/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2004 n.632</a></p>
<p>Pres. M. Atzeni, Est. T. Aru G. Deiana (Avv. A. Chiesa) c. Gestione Governativa Ferrovie della Sardegna, (Avv.to dello Stato) le differenze retributive relative allo svolgimento di fatto di mansioni superiori non spettano se queste ultime sono state rese prima dell&#8217;entrata in vigore del D.Lvo 29 ottobre 1998, n. 387</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-26-5-2004-n-632/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2004 n.632</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-26-5-2004-n-632/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2004 n.632</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M. Atzeni, Est. T. Aru<br /> G. Deiana (Avv. A. Chiesa) c. Gestione Governativa Ferrovie della Sardegna, (Avv.to dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>le differenze retributive relative allo svolgimento di fatto di mansioni superiori non spettano se queste ultime sono state rese prima dell&#8217;entrata in vigore del D.Lvo 29 ottobre 1998, n. 387</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico impiego – svolgimento mansioni superiori &#8211; diritto alle differenze retributive &#8211; fattispecie antecedente l’entrata in vigore D.Lvo. 29 ottobre 1998 n. 387- non sussiste.</p>
<p>2. Pubblico impiego – svolgimento mansioni superiori – diritto alle differenze retributive &#8211; art. 36 Cost. – fonte diretta di integrazione del rapporto – non sussiste.</p>
<p>3. Pubblico impiego – svolgimento mansioni superiori &#8211; diritto alle differenze retributive &#8211; azione ex art. 2041 c.c. &#8211; inammissibile</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il diritto alle differenze retributive per lo svolgimento di funzioni superiori da parte dei pubblici dipendenti va riconosciuto con carattere di generalità solo a decorrere dall&#8217;entrata in vigore del D. L.vo 29 ottobre 1998 n. 387, che con l&#8217;art. 15 ha reso anticipatamente operativa la disciplina dell&#8217;art. 56 D. L.vo 3 febbraio 1993 n. 29, atteso che prima di tale data, nel settore del pubblico impiego, e salvo che un&#8217;espressa disposizione di legge non disponesse altrimenti, le mansioni superiori svolte da un pubblico dipendente erano del tutto irrilevanti ai fini della progressione di carriera ovvero dell&#8217;emanazione di un provvedimento di preposizione ad un ufficio, non essendo sotto tale aspetto il rapporto di pubblico impiego assimilabile a quello privato, sia perché gli interessi pubblici coinvolti hanno natura indisponibile sia perché l&#8217;attribuzione delle mansioni e del correlato trattamento economico hanno il loro presupposto indefettibile nel provvedimento di nomina o di inquadramento, non potendo tali elementi costituire oggetto di libere determinazioni dei funzionari amministrativi.</p>
<p>2. Nel rapporto di pubblico impiego non è incondizionatamente invocabile l’art. 36 Cost., che sancisce il principio di corrispondenza della retribuzione dei lavoratori alla qualità del lavoro prestato. In tale ambito trovano infatti applicazione altri principi di pari rilevanza costituzionale, quali quelli previsti dall&#8217;art. 98 Cost. &#8211; che nel disporre che i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione, vieta che la valutazione del rapporto di pubblico impiego sia ridotta alla pura logica del rapporto di scambio &#8211; e quelli previsti dall&#8217;art. 97 Cost., contrastando l&#8217;esercizio di mansioni superiori rispetto alla qualifica rivestita con il buon andamento e l&#8217;imparzialità dell&#8217;Amministrazione, nonché con la rigida determinazione delle sfere di competenza, attribuzione e responsabilità propria dei funzionari. Tale norma non costituisce, pertanto, fonte diretta di integrazione del rapporto di pubblico impiego per quanto concerne la determinazione dei compensi da corrispondere ai dipendenti e non può essere invocata al fine di ottenere un trattamento economico differenziato in caso di svolgimento delle funzioni di qualifica superiore.</p>
<p>3. Parimenti, non è nella specie applicabile l&#8217;art. 2041 Cod. civ., atteso che le norme imperative che fissano le retribuzioni dei pubblici dipendenti accordano specifiche azioni in presenza dei relativi presupposti, sicché risulta inammissibile l&#8217;azione sussidiaria di arricchimento senza causa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">le differenze retributive relative allo svolgimento di fatto di mansioni superiori non spettano se queste ultime sono state rese prima dell’entrata in vigore del D.Lvo 29 ottobre 1998, n. 387</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b>	</p>
<p>Sent. n. 632/2004<br />
Ric. n. 742/1993</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 742/1993 proposto dal<br />
sig. <b>Giorgio Deiana</b> rappresentato e difeso per procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio dall&#8217;avv. Antonio Chiesa ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via Roma n. 69, presso lo studio del medesimo legale,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Gestione Governativa Ferrovie della Sardegna</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato presso il cui Ufficio Distrettuale di Cagliari, in via Dante n. 23, è domiciliata,<br />
per il riconoscimento<br />
del 5° livello (operaio tecnico: muratore) e delle differenze retributive tra il 10° ed il 9° livello a decorrere dal maggio 1989, nonché delle differenze salariali per lavoro straordinario notturno dal 1986.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore il Primo Referendario dott. Tito Aru;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 31 marzo 2004 l’avv. Antonio Chiesa per il ricorrente e l’avvocato dello Stato Fausta Lorusso per l’Amministrazione resistente;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Con il ricorso in esame, notificato il 14 aprile 1993 e depositato il successivo giorno 29, il ricorrente, dipendente delle ferrovie della Sardegna con la qualifica di manovale (10° livello retributivo), espone quanto segue.<br />
Dal maggio 1989 è stato adibito a mansioni di operaio tecnico (muratore) corrispondente al 9° livello retributivo.<br />
Inoltre, per il lavoro straordinario notturno svolto dal 1986 è stato retribuito col compenso previsto per il 10° livello retributivo.<br />
Non avendo ottenuto riscontro alle numerose istanze presentate all’Amministrazione al fine di regolarizzare il suo inquadramento, ha proposto il ricorso in esame col quale chiede il riconoscimento del suo diritto al conseguimento della qualifica corrispondente alle mansioni superiori svolte con carattere continuativo, con attribuzione del relativo trattamento economico, con vittoria delle spese del giudizio.<br />
Per resistere al ricorso si è costituita l’Amministrazione intimata che ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.<br />
Alla pubblica udienza del 31 marzo 2004, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Va preliminarmente rilevato che l’Amministrazione intimata contesta recisamente (vedi relazione del Direttore Centrale n. 7963 del 30 giugno 1994) che il ricorrente sia mai stato assegnato a mansioni superiori a quelle proprio della qualifica di appartenenza, circostanza peraltro da quest’ultimo meramente enunciata senza il minimo riscontro probatorio.<br />
In ogni caso, sulla questione che occupa, il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi dal consolidato orientamento anche recentemente confermato da questo Tribunale alla stregua delle ormai pacifiche acquisizioni giurisprudenziali sul punto (TAR Sardegna n. 395 del 23 marzo 2004).<br />
Il diritto alle differenze retributive per lo svolgimento di funzioni superiori da parte dei pubblici dipendenti va riconosciuto con carattere di generalità solo a decorrere dall&#8217;entrata in vigore del D. L.vo 29 ottobre 1998 n. 387, che con l&#8217;art. 15 ha reso anticipatamente operativa la disciplina dell&#8217;art. 56 D. L.vo 3 febbraio 1993 n. 29, atteso che prima di tale data, nel settore del pubblico impiego, e salvo che un&#8217;espressa disposizione di legge non disponesse altrimenti, le mansioni superiori svolte da un pubblico dipendente erano del tutto irrilevanti ai fini della progressione di carriera ovvero dell&#8217;emanazione di un provvedimento di preposizione ad un ufficio, non essendo sotto tale aspetto il rapporto di pubblico impiego assimilabile a quello privato, sia perché gli interessi pubblici coinvolti hanno natura indisponibile sia perché l&#8217;attribuzione delle mansioni e del correlato trattamento economico hanno il loro presupposto indefettibile nel provvedimento di nomina o di inquadramento, non potendo tali elementi costituire oggetto di libere determinazioni dei funzionari amministrativi (cfr., fra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, n. 2623 del 15 maggio 2003).<br />
Né l&#8217;art. 36 Cost., che sancisce il principio di corrispondenza della retribuzione dei lavoratori alla qualità del lavoro prestato, può trovare incondizionata applicazione nel rapporto di pubblico impiego, concorrendo in detto ambito altri principi di pari rilevanza costituzionale, quali quelli previsti dall&#8217;art. 98 Cost. &#8211; che nel disporre che i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione, vieta che la valutazione del rapporto di pubblico impiego sia ridotta alla pura logica del rapporto di scambio &#8211; e quelli previsti dall&#8217;art. 97 Cost., contrastando l&#8217;esercizio di mansioni superiori rispetto alla qualifica rivestita con il buon andamento e l&#8217;imparzialità dell&#8217;Amministrazione, nonché con la rigida determinazione delle sfere di competenza, attribuzione e responsabilità propria dei funzionari; la detta norma non costituisce, pertanto, fonte diretta di integrazione del rapporto di pubblico impiego per quanto concerne la determinazione dei compensi da corrispondere ai dipendenti e non può essere invocata al fine di ottenere un trattamento economico differenziato in caso di svolgimento delle funzioni di qualifica superiore (cfr. Ap., 18.11.1999 n. 22; VI Sez., 22.1.2001 n. 177 e 27.11.2001 cit.).<br />
Parimenti, non è nella specie applicabile l&#8217;art. 2041 Cod. civ., atteso che le norme imperative che fissano le retribuzioni dei pubblici dipendenti accordano specifiche azioni in presenza dei relativi presupposti, sicchè risulta inammissibile l&#8217;azione sussidiaria di arricchimento senza causa (cfr., in termini, VI Sez., 27.11.2001 n. 5958 cit.).<br />
In conclusione, quindi, non ricorrendo nella specie l’eccezione sopra ricordata (un&#8217;espressa disposizione di legge che disponesse espressamente la retribuibilità delle mansioni superiori) il ricorso si rivela infondato e va respinto.<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione intimata delle spese del giudizio che liquida in complessive Euro 1500,00 (millecinquecento//00).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 31 marzo 2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei Signori Magistrati:</p>
<p>&#8211; Manfredo Atzeni, 		Presidente f.f.<br />	<br />
&#8211; Rosa Panunzio, 		Consigliere,<br />	<br />
&#8211; Tito Aru, 			Primo Referendario, estensore.																																																																																										</p>
<p>Depositata in segreteria oggi 26/05/2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-26-5-2004-n-632/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2004 n.632</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2004 n.633</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-26-5-2004-n-633/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-26-5-2004-n-633/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-26-5-2004-n-633/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2004 n.633</a></p>
<p>Pres. M. Atzeni, Est. T. Aru Giuliana Maria Luisa Pilia (Avv. L. Pateri) c. Provveditorato agli Studi di Cagliari e Ministero della Pubblica Istruzione (Avv.to dello Stato) il corretto inquadramento di un dipendente pubblico può essere fatto valere solo nel giudizio di impugnazione Pubblico Impiego – inquadramento – diritto &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-26-5-2004-n-633/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2004 n.633</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-26-5-2004-n-633/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2004 n.633</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M. Atzeni, Est. T. Aru<br /> Giuliana Maria Luisa Pilia (Avv. L. Pateri) c. Provveditorato agli Studi di Cagliari e Ministero della Pubblica Istruzione (Avv.to dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>il corretto inquadramento di un dipendente pubblico può essere fatto valere solo nel giudizio di impugnazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico Impiego – inquadramento – diritto &#8211; non sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>È inammissibile la domanda di accertamento del diritto all’inquadramento ritenuto spettante perché il dipendente vanta una posizione di interesse legittimo e non di diritto soggettivo da far valere con lo strumento dell’impugnazione dell’atto sfavorevole o, in caso di inerzia dell’amministrazione, con l’impugnazione del silenzio inadempimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">il corretto inquadramento di un dipendente pubblico può essere fatto valere solo nel giudizio di impugnazione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Sent. n. 633/2004<br />
Ric. n. 805/1993</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 805/1993 proposto dalla</p>
<p>sig.ra <b>Giuliana Maria Luisa Pilia</b> rappresentata e difesa per procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio dall&#8217;avv. Luigi Pateri ed elettivamente domiciliata in Cagliari, Piazza Galilei n. 19, presso lo studio del medesimo legale,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>Provveditorato agli Studi di Cagliari</b>, in persona del Provveditore in carica,<br />
&#8211; il <b>Ministero della Pubblica Istruzione</b>, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato presso il cui Ufficio Distrettuale di Cagliari, in via Dante n. 23, sono per legge domiciliati,</p>
<p>per l&#8217;accertamento<br />
dell’illegittimità del silenzio rifiuto serbato dalla Pubblica Amministrazione in merito all’istanza della ricorrente volta ad ottenere l’inquadramento nella classe stipendiale spettante ai sensi di legge in considerazione del servizio pre-ruolo prestato, nonché tutte le conseguenti differenze stipendiali &#8211; dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo – tra gli stipendi erogati ed i miglioramenti economici spettanti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore il Primo Referendario dott. Tito Aru;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 31 marzo 2004 l’avv. Luigi Pateri per la ricorrente e l’avvocato dello Stato Fausta Lorusso per l’Amministrazione resistente;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Con il ricorso in esame, notificato il 29 aprile 1993 e depositato il successivo 12 maggio, la ricorrente, insegnante di ruolo ordinario presso la scuola media statale “Lamarmora” di Iglesias in materie letterarie, espone quanto segue.<br />
Ai sensi dell’art. 8 bis della legge n. 426/88 veniva immessa in ruolo con decorrenza giuridica dal 20 settembre 1984 ed economica dal 29 settembre 1989.<br />
Con istanza del 5 giugno 1991 chiedeva il riconoscimento del servizio prestato pre-ruolo, a norma della legge n. 576/1970, nei periodi indicati nello stesso atto introduttivo del giudizio, senza tuttavia ottenere alcun riscontro.<br />
A seguito di notifica, in data 21 maggio 1992, di atto di diffida e messa in mora, il Provveditore agli Studi di Cagliari, con nota n. R/331602 del 5 giugno 1992, rappresentava di essere impossibilitato a provvedere alla richiesta ricostruzione di carriere per la mancata completa programmazione del sistema informativo centralizzato del Ministero della Pubblica Istruzione, preannunciando il futuro esame della domanda.<br />
In mancanza di ogni determinazione, la ricorrente provvedeva a notificare, in data 3 febbraio 1993, ulteriore atto di diffida e messa in mora, restato tuttavia privo di effetti.<br />
Di qui il ricorso in esame col quale la sig.ra Pilia chiede l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sulle sue istanze, con accertamento del suo diritto all’inquadramento nella classe stipendiale spettante alla luce della valutazione del servizio pre-ruolo, con vittoria delle spese.<br />
Per resistere al ricorso si è costituita l’Amministrazione intimata che, con memoria depositata il 19 marzo 2004, ne ha chiesto la reiezione, con favore delle spese.<br />
Alla pubblica udienza del 31 marzo 2004, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Il ricorso è fondato nella parte in cui chiede la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione scolastica sulle istanze presentate dalla sig.ra Pilia.<br />
Risulta agli atti che fin dal 21 maggio 1992 la ricorrente ha chiesto all’Amministrazione di appartenenza la ricostruzione della carriera in base al servizio pre ruolo prestato. <br />
A tale istanza, reiterata il 3 febbraio 1993, il Provveditorato agli Studi, dopo aver in un primo tempo eccepito una impossibilità tecnica a provvedere, ha omesso di dare riscontro.<br />
In tale situazione di inadempimento, non può che concludersi nel senso di ritenere illegittimo il silenzio serbato dal Provveditorato agli Studi con declaratoria dell’obbligo del Provveditore in carica  di provvedere sulla richiesta inoltrata dalla ricorrente.<br />
Il ricorso è invece inammissibile nella parte in cui chiede l’accertamento del diritto della ricorrente all’inquadramento ritenuto spettante perché, per giurisprudenza costante, in questa materia il dipendente vanta una posizione di interesse legittimo e non di diritto soggettivo da far valere con lo strumento dell’impugnazione dell’atto sfavorevole o, come nella specie, con l’impugnazione del silenzio inadempimento.<br />
In conclusione, quindi, il ricorso va accolto nei sensi sopra precisati, con obbligo del Provveditore agli Studi di Cagliari di provvedere sull’istanza della ricorrente.<br />
All’uopo appare congruo assegnare il termine di 30 giorni dalla notifica della presente sentenza.<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA accoglie il ricorso in epigrafe, dichiara illegittimo il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza della ricorrente ed ordina al Provveditore agli Studi in carica di provvedere espressamente su di essa nel termine di 30 giorni dalla notifica della presente sentenza.<br />
Condanna il Ministero della Pubblica Istruzione al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in complessive Euro 1500,00 (millecinquecento).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 31 marzo 2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei Signori Magistrati:</p>
<p>&#8211; Manfredo Atzeni, Presidente f.f.,<br />
&#8211; Rosa Panunzio, Consigliere,<br />
&#8211; Tito Aru, Primo referendario, estensore</p>
<p>Depositata in segreteria oggi 26/05/2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-26-5-2004-n-633/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2004 n.633</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2004 n.638</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-26-5-2004-n-638/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-26-5-2004-n-638/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-26-5-2004-n-638/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2004 n.638</a></p>
<p>Pres. M. Atzeni, Est., A. Maggio Acentro Veicoli Industriali s.p.a (Avv. A. Manconi) c. Comune di Cagliari (Avv.ti F. Melis e G. Farci), Commissione di Gara (n.c.) e Dirigente del Servizio Appalti del Comune di Cagliari (n.c.), Reimer s.r.l (n.c.), Secauto s.r.l.(Avv.ti V. Ferro e A. Viana) nel caso in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-26-5-2004-n-638/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2004 n.638</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-26-5-2004-n-638/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2004 n.638</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M. Atzeni, Est., A. Maggio<br /> Acentro Veicoli Industriali s.p.a (Avv. A. Manconi) c. Comune di Cagliari (Avv.ti F. Melis e G. Farci), Commissione di Gara (n.c.) e Dirigente del Servizio Appalti del Comune di Cagliari (n.c.), Reimer s.r.l (n.c.), Secauto s.r.l.(Avv.ti V. Ferro e A. Viana)</span></p>
<hr />
<p>nel caso in cui l&#8217;accoglimento del ricorso principale e del ricorso incidentale possano determinare l&#8217;esclusione di tutti i concorrenti, il giudice deve esaminare in primo luogo la fondatezza del ricorso principale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – ricorso incidentale – accoglimento – venir meno della legittimazione del ricorrente principale &#8211; priorità logica sul ricorso principale.</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – ricorso incidentale – accoglimento di entrambi i ricorsi – fattispecie in tema di pubbliche gare – esclusione di tutti i concorrenti – deve essere preliminarmente esaminata la fondatezza del ricorso principale.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Quando il ricorso incidentale mira a contestare la legittimazione processuale del ricorrente principale – anche attraverso la prospettazione di questioni che attengono al merito della vicenda &#8211; la sua trattazione assume priorità logica.<br />
2. Nel caso in cui l’eventuale accoglimento dei due ricorsi (principale ed incidentale) avrebbe per conseguenza l’esclusione dalla procedura concorsuale di tutti i concorrenti in lizza, l’eventuale accoglimento della controimpugnazione non sarebbe idoneo a consumare del tutto l’interesse del ricorrente principale a vedere esaminate e, se del caso, accolte le proprie doglianze. Dall’accoglimento di queste discenderebbe, invero, l’esclusione dalla selezione dell’aggiudicatario e di tutti gli altri concorrenti, di modo che risultando deserta la gara, residuerebbe un interesse (c.d. strumentale) alla ripetizione della procedura concorsuale da parte dell’Amministrazione, ed alla successiva partecipazione alla medesima. In siffatta ipotesi trova applicazione la regola generale che postula, al fine dell’esame dell’impugnazione incidentale, la previa delibazione della fondatezza di quella principale</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">nel caso in cui l’accoglimento del ricorso principale e del ricorso incidentale possano determinare l’esclusione di tutti i concorrenti, il giudice deve esaminare in primo luogo la fondatezza del ricorso principale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Sent. n. 638/2004<br />
Ric. n. 20/2004</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n°20/04 proposto da<br />
<b>Acentro Veicoli Industriali s.p.a.</b>, in persona del legale rapresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Manconi presso il cui studio in Cagliari, viale Regina Margherita n° 30, è elettivamente domiciliata; </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Cagliari</b>, in persona del Sindaco pro tempore,  rappresentato e difeso dagli avv.ti Federico Melis e Genziana Farci dell’Avvocatura comunale, presso i cui uffici, in Cagliari, via Roma 145, è elettivamente domiciliato;<br />
Commissione di Gara nell’appalto per la fornitura di quattro autocarri cassonati con contestuale cessione in permuta di cinque veicoli usati, bandito dal Comune di Cagliari, in persona del legale rappresentante, e Dirigente del Servizio Appalti del Comune di Cagliari, non costituiti in giudizio;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>Reimer s.r.l.</b> in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio;<br />
<b>Secauto s.r.l.</b> in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Valentina Ferro e Alessandra Viana, presso il cui studio in Cagliari, via Azuni n°2, è elettivamente domiciliata;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della determinazione 5/11/2003 n°106 con la quale il Dirigente del Servizio Appalti del Comune di Cagliari ha aggiudicato alla Secauto s.r.l. l’appalto per la fornitura di quattro autocarri cassonati con contestuale cessione in permuta di cinque veicoli usati;<br />
dei verbali di gara datati 25/9/2003, 13/10/2003 e 15/10/2003;<br />
delle note n° 4443 e 4444 in data 13/10/2003;</p>
<p>e per l’accertamento<br />
del diritto della ricorrente al risarcimento del danno</p>
<p>nonché per la condanna<br />
dell’amministrazione intimata al pagamento di quanto dovuto a titolo risarcitorio;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati.<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del comune di Cagliari e della Se cauto s.r.l..<br />
Visto il ricorso incidentale da quest’ultima proposto;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.<br />
Visti gli atti tutti della causa.<br />
Udita alla pubblica udienza del 12/5/2004 la relazione del consigliere Alessandro Maggio e uditi altresì l’avv. G. Martelli, in sostituzione dell’avv. A. Manconi, per la parte ricorrente e l’avv. F. Melis, per l’amministrazione resistente, nonché l’avv. V. Ferro per il controinteressata.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il Comune di Cagliari ha bandito una gara d’appalto per la fornitura di quattro autocarri cassonati tipo FIAT IVECO DAILY 50 C 13 o similari e contestuale cessione in permuta di cinque veicoli usati. Stabiliva il disciplinare tecnico che i concorrenti che avessero inteso proporre modelli diversi da quello di riferimento avrebbero dovuto allegare all’offerta un depliant recante le caratteristiche tecniche e le prestazioni del veicolo.<br />
Alla gara ha partecipato la Acentro Veicoli Industriali s.p.a classificandosi, però, terza, dietro la Secauto s.r.l., risultata aggiudicataria e la Reimer s.r.l..<br />
Ritenendo l’aggiudicazione illegittima, l’Acentro l’ha impugnata chiedendo l’annullamento degli atti del procedimento concorsuale meglio descritti in epigrafe, nonché l’accertamento del diritto al risarcimento del danno e la condanna dell’amministrazione intimata al pagamento delle somme conseguentemente dovute.<br />A sostegno del ricorso la ricorrente ha dedotto numerose censure, lamentando, tra l’altro, che entrambe le ditte controinteressate avrebbero dovuto essere escluse dalla gara per non aver indicato inequivocabilmente il modello di veicolo offerto.<br />
Si sono costituite in giudizio sia l’amministrazione intimata che la Secauto s.r.l., depositando separate memorie con cui si sono opposte all’accoglimento del ricorso.<br />
La Secauto ha anche proposto ricorso incidentale col quale denuncia, sotto svariati profili, l’illegittima ammissione alla gara della ricorrente principale. <br />
Alla pubblica udienza del 12/5/2004 la causa, su richiesta delle parti, è stata posta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>In via pregiudiziale occorre stabilire quale delle due impugnazioni proposte, principale ed incidentale, vada affrontata per prima.<br />
In base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale quando il ricorso incidentale mira a contestare la legittimazione processuale del ricorrente principale – anche attraverso la prospettazione di questioni che attengono al merito della vicenda &#8211; la sua trattazione assume priorità logica (cfr, fra le tante, Cons. Stato V sez. 24/11/1997 n° 1367, 13/2/1998 n° 168, 25/3/2002 n° 1695, nonché C. Si. 15/5/2001 n° 205).<br />
Nei procedimenti concorsuali ciò si verifica, per esempio, laddove, come nella fattispecie, con la controimpugnazione si deduca che il ricorrente principale avrebbe dovuto essere escluso dalla gara.<br />
In tal caso si giustifica l’inversione logica e cronologica nella disamina da parte del giudice dei due gravami, accordando priorità all’impugnazione incidentale, in virtù della deduzione di ragioni pregiudiziali ostative all’accoglimento del rimedio principale.<br />Peraltro, come recentemente ritenuto da questo Tribunale (cfr. T.A.R. Sardegna 9/2/2004 n° 118), presenta specifiche peculiarità, il caso in cui l’eventuale accoglimento dei due ricorsi (principale ed incidentale) avrebbe per conseguenza l’esclusione dalla procedura concorsuale di tutti i concorrenti in lizza. Qui, infatti, l’eventuale accoglimento della controimpugnazione non sarebbe idoneo a consumare del tutto l’interesse del ricorrente principale a vedere esaminate e, se del caso, accolte le proprie doglianze.<br /> Dall’accoglimento di queste discenderebbe, invero, l’esclusione dalla selezione dell’aggiudicatario e di tutti gli altri concorrenti, di modo che risultando deserta la gara, residuerebbe un interesse (c.d. strumentale) alla ripetizione della procedura concorsuale da parte dell’Amministrazione, ed alla successiva partecipazione alla medesima (cfr., in tal senso, T.A.R. Campania – Napoli, II sez., 19/3/2003 n° 2686, T.A.R. Basilicata, 4/10/2002 n° 620, si veda anche Cons. Stato 8/5/2002 n° 2468).<br />
In siffatta ipotesi, nell’ambito della quale si colloca anche l’odierna controversia, appare più congruo tornare alla regola generale che postula, al fine dell’esame dell’impugnazione incidentale, la previa delibazione della fondatezza di quella principale.<br />
Occorre, pertanto, partire da quest’ultima, affrontando, in via preliminare l’eccezione con cui l’amministrazione resistente deduce l’irricevibilità del ricorso principale.<br />
Sostiene il Comune che il gravame sarebbe tardivo perché notificato oltre sessanta giorni dopo l’ultima seduta di gara alla quale, presenziava un rappresentante dell’Acentro.<br />
L’eccezione è infondata.<br />
Al riguardo è sufficiente rilevare che nell’anzidetta seduta di gara è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto, mentre l’odierna impugnazione è rivolta contro l’aggiudicazione definitiva disposta con determinazione dirigenziale 5 novembre 2003 n° 106. E rispetto a quest’ultima il ricorso, notificato il successivo 30 dicembre, è indubbiamente tempestivo.<br />
Del resto, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale che il Collegio condivide, in materia di aggiudicazione di un contratto della Pubblica amministrazione, il termine per ricorrere non può essere fatto decorrere dall&#8217;aggiudicazione provvisoria, bensì da quella definitiva, dal momento che dalla prima conseguono soltanto effetti prodromici, fermo restando che in occasione dell&#8217;impugnativa dell&#8217;aggiudicazione definitiva possono esser fatti valere anche i vizi propri di quella provvisoria (cfr. Cons. Stato, V sez., 29/9/2003 n° 5509, 9/6/2003 n° 3243).<br />
L’impugnazione va, dunque, esaminata nel merito.<br />
Appare assorbente la censura di cui alle lett. a) e b) del terzo motivo. Sostiene, in buona sostanza, la ricorrente che le controinteressate dovevano essere escluse dalla gara per non aver indicato inequivocabilmente il modello di veicolo offerto e che, in presenza di tale lacuna, la Commissione non avrebbe potuto invitare le concorrenti a specificare quale fosse il modello proposto. <br />
La doglianza è fondata.<br />
Il disciplinare tecnico stabiliva che i concorrenti che avessero inteso proporre modelli dissimili da quello di riferimento &#8211; FIAT IVECO DAILY 50 C 13 &#8211; avrebbero dovuto allegare all’offerta un depliant recante le caratteristiche tecniche e le prestazioni del veicolo.<br />
Entrambe le controinteressate, proponendo la fornitura di un veicolo diverso da quello tipo indicato nel disciplinare tecnico, hanno allegato all’offerta il richiesto depliant. Sennonché, il depliant prodotto da ciascuna delle due mostrava più modelli di autocarro, con caratteristiche fra loro differenti. Nel descritto contesto sarebbe stato onere delle concorrenti specificare a quale modello, fra quelli illustrati nel depliant, si riferiva l’offerta, mentre nella specie tale specificazione è mancata.<br />
Sul punto è appena il caso di aggiungere che, in mancanza di più dettagliati ed univoci dati ermenutici, non costituisce sufficiente elemento di individuazione del veicolo oggetto di fornitura, l’evidenziazione, con apposito pennarello, della descrizione delle caratteristiche, delle prestazioni e degli equipaggiamenti di uno dei modello rappresentati nel depliant (modalità questa utilizzata dalla Secauto). <br />
In definitiva, come correttamente dedotto dall’Acentro, nessuna delle due concorrenti che la precedono in graduatoria ha inequivocabilmente individuato il veicolo che intendeva proporre, così venendo meno all’onere di specificare l’oggetto della proposta contrattuale.<br />
D’altra parte, una volta aperte le buste e riscontrata la detta lacuna, la Commissione di Gara non avrebbe potuto, pena la violazione della par condicio, invitare le concorrenti a colmare la mancanza, precisando il modello offerto.Sotto il profilo impugnatorio il ricorso principale va, dunque, accolto, mentre restano assorbite le ulteriori censure prospettate.<br />
L’accoglimento dell’impugnazione principale impone al Collegio di esaminare il ricorso incidentale.<br />
Merita accoglimento la doglianza dedotta dalla Secauto col terzo motivo.<br />
L’art. 2 del disciplinare tecnico stabiliva, alla lett. a), che le ditte partecipanti avrebbero dovuto presentare specifica dichiarazione, firmata dal legale rappresentante, che attestasse “la disponibilità dei ricambi che devono, comunque, intendersi di pronto utilizzo presso l’Officina Comunale entro 10 giorni dalla richiesta, per almeno otto anni dalla data di fornitura dei mezzi, e la disponibilità di officina specializzata all’interno del territorio comunale di Cagliari indicando il relativo recapito”.<br />
Non è dubitabile che tale prescrizione, mirasse a soddisfare un interesse sostanziale della stazione appaltante, essendo diretta a garantire, anche nel tempo, la possibilità di effettuare tempestivamente le riparazioni dei veicoli di volta in volta necessarie ad assicurarne il corretto funzionamento.Anche in difetto di espressa clausola sanzionatoria, l’inosservanza della prescrizione non poteva, pertanto, non avere per conseguenza l’esclusione dalla gara del concorrente inadempiente.<br />
Orbene, il Comune resistente ha depositato in giudizio la documentazione prodotta dall’Acentro unitamente alla domanda di partecipazione alla gara, e fra questa non figura la suddetta essenziale dichiarazione. Né, in mancanza di contestazioni in ordine alla completezza della documentazione prodotta in causa dall’amministrazione e in assenza di elementi di prova contrari, può darsi credito ad apodittiche affermazioni della medesima ditta concernenti l’avvenuta presentazione della dichiarazione mancante (si veda la memoria difensiva in data 16/2/2004).<br />
L’Acentro, pertanto, come esattamente dedotto dalla ricorrente incidentale, non poteva essere ammessa alla gara.<br />
Il ricorso incidentale, assorbite le ulteriori censure prospettate, va, quindi, accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di ammissione al procedimento concorsuale della ricorrente principale.<br />L’annullata ammissione alla gara di quest’ultima, pregiudica, poi, la possibilità della medesima di prospettare danni risarcibili in relazione alla contestata aggiudicazione.<br />
La domanda risarcitoria va, perciò, respinta.<br />
Sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione di  spese ed onorari di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA<br />
Accoglie il ricorso principale in epigrafe e, per l’effetto annulla i provvedimenti di ammissione alla gara delle controinteressate e quello di aggiudicazione in favore della Secauto.<br />
Accoglie, altresì, il ricorso incidentale e per l’effetto annulla l’atto di ammissione alla gara dell’Acentro. <br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 12/5/2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori:<br />
Manfredo Atzeni,	Presidente f.f.;<br />	<br />
Rosa Panunzio,		Consigliere;<br />	<br />
Alessandro Maggio,	Consigliere – estensore.																																																																																												</p>
<p>Depositata in segreteria oggi: 26/05/2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-26-5-2004-n-638/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2004 n.638</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 26/5/2004 n.10180</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-26-5-2004-n-10180/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-26-5-2004-n-10180/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 26/5/2004 n.10180</a></p>
<p>Pres. ff. Delli Priscoli, Est. Vidiri Querci (Avv. L. De Stefano) c. Università degli studi di Bologna (Avv.ra Stato), Università degli studi di Cassino (Avv.ti G. Olivieri e S. Salera) ed altri (n.c.) &#8211; P.M. Gambardella (conf.). giurisdizione amministrativa e risarcimento del danno per perdita di chances), con commento dell&#8217;avv.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-26-5-2004-n-10180/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 26/5/2004 n.10180</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-26-5-2004-n-10180/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 26/5/2004 n.10180</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ff. Delli Priscoli, Est. Vidiri <br /> Querci (Avv. L. De Stefano) c. Università degli studi di Bologna (Avv.ra Stato), Università degli studi di Cassino (Avv.ti G. Olivieri e S. Salera) ed altri (n.c.) &#8211; P.M. Gambardella (conf.).</span></p>
<hr />
<p>giurisdizione amministrativa e risarcimento del danno per perdita di chances), con commento dell&#8217;avv. Michele Didonna, &#8220;La pregiudiziale amministrativa, come accertamento non demolitorio (nel risarcimento del danno per equivalente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione civile &#8211; giurisdizione ordinaria e amministrativa &#8211; impiego pubblico &#8211; in genere &#8211; qualificazione della domanda &#8211; &#8220;petitum &#8221; sostanziale &#8211; rilevanza &#8211; candidato al concorso per la nomina di professore universitario di    prima fascia &#8211; domanda di risarcimento danni da perdita di &#8220;chance&#8221; per la illegittima elezione suppletiva, a seguito della decadenza di un membro della commissione esaminatrice,  di un componente in luogo della  sostituzione della intera commissione &#8211; giurisdizione del giudice amministrativo &#8211; fondamento &#8211; potere di detto giudice, ex art. 7 legge n. 205 del 2000, di provvedere in ordine al risarcimento del danno anche nelle controversie attribuite alla giurisdizione generale di legittimita&#8217; dell&#8217;autorita&#8217; giurisdizionale amministrativa &#8211; sussistenza &#8211; pregiudiziale pronuncia di illegittimita&#8217; del provvedimento amministrativo &#8211; necessita&#8217; &#8211; esclusione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Posto che la giurisdizione del giudice ordinario o di quello amministrativo deve essere in concreto identificata non gia&#8217; in base al criterio cosiddetto della soggettiva prospettazione della domanda (ossia in base alla qualificazione compiutane dall&#8217;interessato), ma alla stregua del &#8220;petitum&#8221; sostanziale individuato dagli elementi oggettivi che caratterizzano la sostanza del rapporto giuridico posto a fondamento delle pretese, va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla domanda con la quale un candidato ad un concorso di professore universitario di prima fascia chieda il risarcimento del danno da perdita di &#8220;chance&#8221;, a seguito del pregiudizio della propria posizione nel procedimento di valutazione comparativa a causa della illegittima nomina suppletiva, a seguito della intervenuta decadenza di un membro della commissione esaminatrice, di altro componente in luogo della sostituzione della intera commissione. Nella controversia in esame &#8211; il cui oggetto si individua in una denunzia di illegittimita&#8217; di una serie di atti amministrativi attinenti al concorso per la nomina a professore universitario, cui l&#8217;attore ricollega eziologicamente la richiesta di risarcimento dei danni &#8211; trova infatti applicazione il disposto dell&#8217;art. 68, comma 4, del d.lgs. n. 29 del 1993, sostituito dall&#8217;art. 29 del d.lgs. n. 80 del 1998, ed ora dall&#8217;art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, in base al quale restano devolute alla<br />
giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l&#8217;assunzione di dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Detto giudice, a norma dell&#8217;art.7, comma 3, della legge n. 205 del 2000, ha altresi&#8217; il potere, anche nelle controversie che rientrano nella giurisdizione generale di legittimita&#8217;, e non solo in quelle attribuite alla giurisdizione<br />
esclusiva del giudice amministrativo, di condannare l&#8217;amministrazione al risarcimento del danno,in tal modo concentrandosi in un unico giudizio le questioni relative all&#8217;annullamento degli atti illegittimi e quelle attinenti al ristoro dei danni da questi determinati, senza che all&#8217;uopo sia necessaria in via pregiudiziale la declaratoria di illegittimita&#8217; del provvedimento, ed eliminandosi altresi&#8217; il pericolo di contrasto tra giudicati.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commento dell&#8217;Avv. Michele Didonna <a href="/ga/id/2004/6/1578/d">La pregiudiziale amministrativa, come accertamento non demolitorio (nel risarcimento del danno per equivalente)</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione amministrativa e risarcimento del danno per perdita di chances</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo integrale in pdf dell&#8217;ordinanza <a href="/static/pdf/g/4562_4562.pdf">clicca qui</a></p>
<p align=center><b>MOTIVI DELLA DECISIONE</b></p>
<p>1. Sostiene la ricorrente che va nella controversia in esame riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario per negare la quale non vale il richiamo all&#8217;art. 7 della legge 21 luglio 2000 n. 205, invocato ex adverso, in quanto essa ricorrente ha agito davanti al Tribunale di Cassino non per ottenere l&#8217;annullamento del decreto rettorale dell&#8217;elezione con il quale era stata disposta la nomina di un sostituto al posto di un membro decaduto della commissione di concorso ma per conseguire il risarcimento del danno a tale atto conseguente. <br />
In realtà, la domanda di risarcimento per perdita di chances azionata era estranea alla ipotesi disciplinata dal suddetto articolo, in quanto essa ricorrente aveva richiesto al giudice solo di valutare in termini di causa petendi una serie di comportamenti individuali (tradottisi o meno in atti amministrativi nulli), che le aveva causato il danno patito per la forzata rinuncia al concorso e la successiva esclusione da tutti i successivi concorsi di diritto della navigazione.<br />
Ha precisato ancora la ricorrente che, per ritenere la giurisdizione del giudice amministrativo, non valeva, neanche, il richiamo alla norma di cui all&#8217;art. 68, comma 4°, d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 (testo novellato con il d. lgs. n. 80 del 1998 ed ora sostituito dall&#8217;art. 63, comma 4°, ultima parte del d. lgs. n. 165 del 2001, volto a riconoscere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le controversie relative ai rapporti di impiego dei professori e dei ricercatori universitari).<br />
Essa ricorrente non era, infatti, nè ricercatrice nè professoressa universitaria nè aveva chiesto al Tribunale di cassino una sentenza attributiva di tale qualifica, ma soltanto l&#8217;applicazione delle sanzioni per comportamenti illegittimi a titolo di responsabilità extra- contrattuale.</p>
<p>2. Ritiene la corte che va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.</p>
<p>2.1. Alla stregua del costante orientamento di queste sezioni unite, a norma dell&#8217;art. 386 c.p.c. la decisione della giurisdizione è determinata dall&#8217;oggetto della domanda, che è da identificare non già in base al criterio della c.d. prospettazione (ossia avente riguardo alle deduzioni ed alle richieste formalmente avanzate dall&#8217;istante), bensì sulla base del c.d. petitum sostanziale, quale può individuarsi indagando sull&#8217;effettiva natura della controversia, in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio ed alla consistenza delle situazioni giuridiche soggettive su cui esso si articola e si svolge (cfr., ex plurimis: Cass., Sez. Un., 3 marzo 2003 n. 3145; Cass., Sez. Un., 10 maggio 2001 n. 186; Cass., Sez. Un., 19 novembre 19999 n. 799; Cass., Sez. Un., 30 giugno 1999 n. 379).</p>
<p>2.2. Orbene, dall&#8217;atto introduttivo della lite si evince che l&#8217;oggetto della controversia si individua in una denunzia di illegittimità di atti amministrativi relativi al concorso per professore di prima fascia di diritto della navigazione, cui intendeva partecipare la Querci. Tra detti atti è oggetto di specifica censura di illegittimità &#8211; con conseguente richiesta di declaratoria di nullità per violazione di legge &#8211; il provvedimento del Rettore di Cassino con il quale è stata disposta, in luogo della sostituzione dell&#8217;intera commissione, l&#8217;elezione suppletiva di un solo componente. Alla illegittimità degli atti relativi al concorso, reputati suscettibili di incidere con i loro effetti sulla regolarità anche delle future procedure concorsuali, viene eziologicamente ricollegata la richiesta di risarcimento di danni, che la Querci individua nella perdita di chances.</p>
<p>2.3. Quanto ora detto porta a concludere che nella fattispecie in esame debba trovare applicazione il disposto dell&#8217;art. 68, comma 4°, del d.lgs. n. 29 del 1993 (sostituito dall&#8217;art. 29 del d.lgs. n. 80 del 1998 ed ora dall&#8217;art. 63, comma 4°, del d.lgs. n. 165 del 2001), in base al quale restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l&#8217;assunzioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.<br />
Giurisdizione questa da riconoscersi anche con riferimento alla domanda dalla Querci spiegata nei riguardi di Oronzo Becere, pur citato in proprio, attesa la natura del rapporto fatto valere in giudizio (e la consistenza di interessi legittimi configurabili nella posizione soggettiva facente capo alla Querci), per addebitarsi al suddetto Pecere, quale Rettore pro tempore dell&#8217;Università di Cassino (analogamente a quanto è dato constatare con riferimento al Zunarelli ed agli altro professori citati in giudizio) il compimento di atti amministrativi messi in essere nell&#8217;esercizio delle proprie funzioni e volti ad alterare &#8211; secondo quanto dedotto in ricorso &#8211; la regolare procedura concorsuale.</p>
<p>3. Nè vale nel caso in esame per sostenere la devoluzione della presente controversia al giudice ordinario fare riferimento, come ha fatto la ricorrente, al disposto dell&#8217;art. 35, comma 4°, del d.lgs. n. 80/1998, novellato dall&#8217;art. 7, comma 1°, della legge 21 luglio 2000 n. 205.La suddetta disposizione, sostituendo il primo periodo dell&#8217;art. 7, comma 3°, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, statuisce ora che &#8220;Il Tribunale amministrativo regionale, nell&#8217;ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all&#8217;eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione specifica e agli altri diritti patrimoniali consequenziali&#8221;.</p>
<p>3.1. È opinione da tutti condivisa che il potere del Tribunale amministrativo di condannare l&#8217;amministrazione al risarcimento del danno riguarda non solo le controversie rientranti nella giurisdizione esclusiva ma anche quelle rientranti nel giudizio generale di legittimità, come si evince dal disposto secondo il quale il giudice amministrativo conosce delle questioni relative al risarcimento del danno &#8220;nell&#8217;ambito della sua giurisdizione&#8221; (espressione quest&#8217;ultima non seguita da alcuna specificazione). Come si è affermato in dottrina, il potere di assicurare il risarcimento da parte del giudice amministrativo riguarda tutto l&#8217;universo della giurisdizione di quest&#8217;ultimo e non solo le materie attratte alla giurisdizione esclusiva, come si sarebbe invece potuto opinare se fosse rimasto fermo il riferimento &#8211; operato dal precedente testo dell&#8217;art. 35, comma 4°, del d.lgs. n. 80/1989 &#8211; alle &#8220;materie&#8221;, termine tradizionalmente evocativo dei blocchi di giurisdizione esclusiva.</p>
<p>3.2. La disposta concentrazione presso il giudice amministrativo &#8211; anche nell&#8217;ambito della sua giurisdizione di legittimità &#8211; del potere di procedere al risarcimento del danno consente di risolvere in un unico giudizio non solo le questioni relative all&#8217;annullamento degli atti illegittimi ma anche quelle attinenti al ristoro del pregiudizio da questi determinato, eliminando in tal modo il pericolo di contrasto fra giudicati ed eliminando quegli inconvenienti propri della doppia giurisdizione, evidenziati dalla sentenza 22 luglio 1999 n. 500 di queste Sezioni Unite, che ha riconosciuto la risarcibilità dei danni derivanti dalla lesione di interessi legittimi, ponendo fine alla sino allora praticata dislocazione presso due diversi giudici nelle materie non rientranti nella giurisdizione esclusiva.</p>
<p>4. Per concludere, l&#8217;art. 7 della legge n. 205 del 2001 mostra con la sua ampia formulazione, di volere devolvere, al giudice amministrativo, &#8220;nell&#8217;ambito della sua giurisdizione&#8221;, la cognizione dei danni che, come è stato anche evidenziato, scaturiscono da provvedimenti e da condotte non conformi a diritto (ossia illecite nella prospettiva dell&#8217;art. 2043 c.c.), senza che all&#8217;uopo sia necessaria in via pregiudiziale una illegittimità provvedimentale consacrata dalla pronunzia di annullamento.</p>
<p>5. Per tali ragioni va riconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo.</p>
<p>5.1 Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti costituite le spese dell&#8217;intero processo.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-26-5-2004-n-10180/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 26/5/2004 n.10180</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/5/2004 n.2844</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-26-5-2004-n-2844/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-26-5-2004-n-2844/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/5/2004 n.2844</a></p>
<p>Contratti &#8211; servizi &#8211; affidamento lavori di restauro e manutenzione di fotografie storiche – bando particolarmente selettivo – eccessiva restrizione del mercato &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – Ordinanza n. 3058 del 2 luglio 2004 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER IL LAZIOROMA &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-26-5-2004-n-2844/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/5/2004 n.2844</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-26-5-2004-n-2844/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/5/2004 n.2844</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti &#8211; servizi &#8211; affidamento lavori di restauro e manutenzione di fotografie storiche – bando particolarmente selettivo – eccessiva restrizione del mercato &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – <a href="/ga/id/2004/7/4511/g">Ordinanza n. 3058 del 2 luglio 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA &#8211; SEZIONE SECONDA</b></p>
<p>Registro Ordinanze:2844/2004<br />Registro Generale: 4717/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
DOMENICO LA MEDICA Presidente<br />FRANCESCO RICCIO Cons.<br />RAFFAELLO SESTINI Primo Ref. , relatore<br />ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 26 Maggio 2004<br />
Visto il ricorso 4717/2004 proposto da:<br />
<b>IMPRESA TIZIANA MACALUSO ED ALTRIFE&#8217; RAFFAELLAMACALUSO TIZIANAIMPRESA RAFFAELLA FE&#8217;</b>rappresentato e difeso da:<br />
CORONAS AVV. SALVATORECORONAS AVV. UMBERTOPALOMBI AVV. SIMONEcon domicilio eletto in ROMAVIA G. FERRARI, 4presso<br />
CORONAS AVV. SALVATORE</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA&#8217; CULTURALI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI AUTORITA&#8217; DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL POLO MUSEALE VENEZIANO</b>e nei confronti di<b>IMPRESA DONATELLA CECCHIN</b>rappresentato e difeso da: PAOLANTONIO AVV. NINO con domicilio eletto in ROMA VIA PRINCIPESSA CLOTILDE, 2 presso la sua sede</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211; del decreto, prot. n. 1971 del 2.3.2004, con il quale il suddetto Soprintendente ha escluso dalla trattativa privata, in corso per l’affidamento dei lavori di restauro e manutenzione di n. 1137 fotografie storiche in dotazione all’Archivio fotografico d<br />
&#8211; di tutti gli altri atti presupposti, preparatori, connessi e conseguenziali..</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>IMPRESA DONATELLA CECCHIN<br />
Udito il relatore Primo Ref. RAFFAELLO SESTINI e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti U. Coronas e N. Paolantonio;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>Ritenuto che SUSSISTONO i presupposti per disporre l’accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione dell’atto impugnato;</p>
<p>Considerato, in particolare, che l’impugnato decreto ministeriale del 24 ottobre 2001, nell’interpretazione infine adottata dall’Amministrazione, palesa i dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, restringendo indebitamente l’accesso al mercato, anche in danno di soggetti che avevano già conseguito i necessari requisiti professionali;</p>
<p>Considerato altresì che gli atti di gara parimenti impugnati mutuano la propria illegittimità da quella del citato decreto;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, li 26 Maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-26-5-2004-n-2844/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/5/2004 n.2844</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/5/2004 n.2826</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-26-5-2004-n-2826/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-26-5-2004-n-2826/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/5/2004 n.2826</a></p>
<p>Elezioni &#8211; contrassegni elettorali &#8211; ammissione &#8211; in sostituzione di precedente contrassegno confondibile &#8211; tardivita- della sostituzione di contrassegno &#8211; in presenza di ordinanza cautelare che induce alla presentazione del contrassegno modificato &#8211; esclusione &#8211; procedimento cautelare &#8211; accoglimenti con salvezza di altri provvedimenti &#8211; prescrizioni, in sede cautelare, di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-26-5-2004-n-2826/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/5/2004 n.2826</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-26-5-2004-n-2826/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/5/2004 n.2826</a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">Elezioni &#8211; contrassegni elettorali &#8211; ammissione &#8211; in sostituzione di precedente </span><span style="color: #ff0000;">contrassegno confondibile &#8211; tardivita- della sostituzione di contrassegno </span><span style="color: #ff0000;">&#8211; in presenza di ordinanza cautelare che induce alla presentazione del </span><span style="color: #ff0000;">contrassegno modificato &#8211; esclusione &#8211; procedimento cautelare &#8211; accoglimenti </span><span style="color: #ff0000;">con salvezza di altri provvedimenti &#8211; prescrizioni, in sede cautelare, di </span><span style="color: #ff0000;">modifica dei caratteri grafici e di simboli (da marginali a collocati in </span><span style="color: #ff0000;">primo piano) di simbolo elettorale &#8211; esigenze di rapidità del procedimento </span><span style="color: #ff0000;">in materia elettorale &#8211; tutela cautelare chiesta da controinteressati &#8211; </span><span style="color: #ff0000;">rigetto. </span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER IL LAZIO<br />
ROMA &#8211; SEZIONE PRIMA</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Registro Ordinanze:2826/2004<br />
Registro Generale:5392/2004</p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
CORRADO CALABRO&#8217; Presidente<br />
ANTONINO SAVO AMODIO Cons.<br />
NICOLA GAVIANO Cons. , relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>ORDINANZA</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">nella Camera di Consiglio del 26 Maggio 2004</p>
<p>Visto il ricorso 5392/2004 proposto da:<br />
<b>PECORARO SCANIO ALFONSO ED ALTRI<br />
CHIEPPA EMANUELE<br />
FEDERAZIONE DEI VERDI </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
DI RAIMONDO AVV. LUCA<br />
con domicilio eletto in ROMA<br />
VIA DELLA CONSULTA, 50<br />
presso<br />
DI RAIMONDO AVV. LUCA</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">contro</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</b> e nei confronti di <b>LISTA ABOLIZIONE SCORPORO E RIBALDONI – FED NAZ VERDI VERDI</b></p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione, del provvedimento del Ministero dell’Interno in data 24 maggio 2004, prot. n. 15600/E68, con il quale, in esecuzione dell’ordinanza del Consiglio di Stato, Sezione V, 18 maggio 2004 n. 2227, è stato ammesso, in sostituzione di quello precedente, un nuovo contrassegno del gruppo politico “Per l’abolizione dello scorporo e contro i ribaltoni-Federazione Nazionale dei Verdi verdi –Verdi Federalisti”.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura generale dello Stato e della Federazione Nazionale dei Verdi verdi- Verdi Federalisti;</p>
<p>Udito il relatore Cons. NICOLA GAVIANO e uditi altresì per le parti gli avv.ti Di Raimondo Luca, Giuseppe Cosentino e Fabrizio Fedeli;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>Osservato che il ricorso non si presenta sorretto dal necessario fumus boni juris;</p>
<p>Ritenuto infatti, in primo luogo, che non appare fondato l’argomento della dedotta tardività della presentazione del nuovo contrassegno della lista controinteressata, in quanto questa Sezione ha avuto già modo di puntualizzare in via generale che all’Amministrazione che dia ottemperanza alle prescrizioni cautelari impartitele dal Giudice amministrativo non può essere opposta l’intervenuta scadenza del termine perentorio che la legge le assegnava per l’esercizio –autonomo e avulso dall’interagente intervento giurisdizionale- del potere del quale si trattava (sentenza n. 398\2002);</p>
<p>Ritenuto che la stessa ordinanza n. 2227\2004 della Sez. V del Consiglio di Stato ha ammesso che il contrassegno della resistente, debitamente emendato, potesse essere utilizzato ai fini della competizione elettorale per cui è causa, e sottolineato altresì, sul punto, che ciò che forma oggetto dell’attuale contestazione è null’altro che una variante derivata di un precedente contrassegno tempestivamente depositato, modificato proprio dietro ricorso in appello della stessa odierna ricorrente;</p>
<p>Ritenuto che neppure i profili più sostanziali dedotti con il ricorso in epigrafe si presentano, almeno al sommario esame cautelare, fondati;</p>
<p>Rilevato, sotto questo profilo, che la già citata ordinanza del Consiglio di Stato n. 2227\2004, onde scongiurare il pericolo di confusione da essa ravvisato, ha prescritto quale misura sufficiente quella della esaltazione, all’interno del contrassegno della lista appellata, dei caratteri grafici e dei simboli riconducibili alla “lista per l’abolizione dello scorporo”, prima ritenuti relegati in un’area marginale del contrassegno e invece da collocare “in primo piano all’interno del contrassegno”, con la correlativa riduzione dell’area destinata agli altri simboli”;</p>
<p>Considerato che il contrassegno ammesso con l’atto che forma oggetto dell’impugnativa si presenta sufficientemente rispettoso di questa prescrizione, specie se la valutazione viene effettuata secondo i criteri costantemente seguiti in precedenza in conformità anche alle indicazioni date dallo stesso Giudice d’appello (ordinanze nn. 1868 e 1869 del 13\5\2003), precedenti che assumono particolare rilevanza nella materia elettorale, in cui la rapidità del procedimento privilegia le esigenze di certezza e continuità di indirizzo dell’operato dell’Amministrazione da parte del Giudice amministrativo</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">RIGETTA la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA , li 26 Maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-26-5-2004-n-2826/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/5/2004 n.2826</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/5/2004 n.2962</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-26-5-2004-n-2962/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-26-5-2004-n-2962/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/5/2004 n.2962</a></p>
<p>Concorso – prova orale – sindacabilita’ – in presenza di votazione agli scritti superiore alla sufficienza e di altri elementi favorevoli – conseguenza &#8211; procedimento cautelare &#8211; accoglimenti con salvezza di altri provvedimenti – ordine alla commissione di sottoporre il ricorrente a rinnovate prove orali. Commento di Guglielmo Saporito Esami</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-26-5-2004-n-2962/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/5/2004 n.2962</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-26-5-2004-n-2962/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/5/2004 n.2962</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorso – prova orale – sindacabilita’ – in presenza di votazione agli scritti superiore alla sufficienza e di altri elementi  favorevoli – conseguenza &#8211; procedimento cautelare &#8211; accoglimenti con salvezza di altri provvedimenti – ordine alla commissione di sottoporre il ricorrente a rinnovate prove orali.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Commento di Guglielmo Saporito<br />
Esami orali e bocciature motivate.</p>
<p>Il TAR Lazio ammette che, in via di urgenza, si possa rinnovare la prova orale di un esame, qualora il candidato giudicato insufficiente vanti titoli che possano far dubitare della sua impreparazione. E’  un orientamento innovativo, che fara’ discutere esaminatori e candidati di numerosi altri concorsi con prove scritte ed orali. Nelle preselezioni la bocciatura e’ spesso contestata: ad esempio quando deriva da test e valutazioni automatiche, si critica la prevalenza data alla prontezza di riflessi rispetto all’effettiva capacita’ di ragionare (Cons. Stato, Ad. Plen. 2/1999). Ma anche quando vi sono prove scritte articolate, temi da svolgere, non mancano ricorsi, che ad esempio criticano giudizi espressi con soli voti numerici. Se dalla correzione degli elaborati scritti non emerge il dissenso tra candidato e commissione esaminatrice, in piu’ casi e’ stata disposta una rinnovata correzione delle prove scritte, che affianchi al voto numerico un congruo numero di simboli esplicativi o segni di dissenso (come sottolineature, punti interrogativi o esclamativi). Proprio quando la giurisprudenza sembra stabilizzarsi su modalita’ di correzione di tipo sintetico (solo voti, senza grafismi: Cons. Stato, Sez. IV, 2881/2004, Pres. Trotta, Est. Russo,  cui adde SEZ. VI decisione 13 febbraio 2004 n. 558, Pres. Giacchetti, Est. Minicone e Sez. V decisione 28 giugno 2004 n. 4782 – Pres. ff. Bellavia, Est. Farina), emerge l’innovativa ordinanza del TAR Lazio, che fa rinnovare l’ esame orale di un aspirante magistrato. Le prove orali sono in genere pubbliche e verbalizzate a cura della Commissione. Di norma, sono collegate a precedenti prove scritte, tendendo a illustrare i punti che meritano approfondimento. Gli infortuni nelle prove orali sono rari, ma possibili; ancor piu’ rare sono le liti che contestano l’esito di queste prove. Infatti, una commissione severa, un candidato in temporanea difficolta’, difficilmente trovano spazio nelle aule di giustizia, perche’ mancano gli elementi per contestare il giudizio della commissione. Proprio questo e’ il punto innovativo dell’ordinanza del TAR Lazio: il giudice non contesta che la prova orale su alcune materie possa essere stata insufficiente, ma osserva che nel caso specifico sarebbe stata necessaria un’idonea ed ampia motivazione per impedire l’accesso del concorrente alla carriera di magistrato. La motivazione, da affiancarsi al voto numerico, diventa una necessita’ quando, secondo il TAR, vi sono particolari circostanze: 1) voti piu’ che sufficienti nelle varie prove scritte; 2) particolari titoli di studio conseguiti prima dell’esame; 3) giudizi favorevoli nelle prove orali sostenute in altre materie d’ esame. Secondo i giudici amministrativi, in questa situazione prevale l’interesse e del candidato ad ottenere una rinnovazione della prova orale, rispetto al danno subito dall’amministrazione nel rinnovare la prova orale. In tal modo al candidato viene data una nuova occasione per far valere le proprie capacita’: se la commissione riterra’ nuovamente di bocciarlo, dovra’ questa volta motivare adeguatamente, chiarendo i motivi del dissenso rispetto alle risposte fornite da un candidato che ha dato prova di concreta preparazione generale. Questo orientamento e’ condivisibile per il caso singolo, rendendo rapida giustizia a chi, probabilmente, ha subito un infortunio di percorso. Diversa e’ la ricaduta per concorsi che hanno un’amplia platea di candidati, perche’ il principio puo’ risultare di ostacolo allo svolgimento delle  operazioni. In particolare, va condiviso il principio di dar valore a risultati favorevoli in altre prove dello stesso esame, per ottenere un quadro d’insieme delle capacita’ del candidato. Ma ben piu’ difficile e’ il compito della commissione quando dovra’ valutare, in un concorso con migliaia di candidati, curricula di forte impegno oppure titoli di studio conseguiti in precedenza e sconosciuti alla commissione stessa. Potra’  quindi accadere che, prima di sedersi per l’esame orale, il candidato precisi, se vuole una motivazione adeguata del voto finale, l’immodesto  possesso di validi e consistenti titoli.Il candidato che non si accontenta del voto numerico, potra’ far presente il possesso di una documentata esperienza nel settore oggetto d’esame,   ma cio’ puo’ anche diventare un’arma a doppio taglio,  perche’ sollecitera’ la commissione a pretendere risposte di calibro adeguato ad una dichiarata maggiore preparazione. (G.S. 26.7.2004)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO &#8211; ROMA<br />SEZIONE PRIMA</p>
<p></b><br />
Registro Ordinanze:2962/2004<br />
Registro Generale:3321/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
CORRADO CALABRO&#8217; Presidente<br />ANTONINO SAVO AMODIO Cons.<br />DAVIDE SORICELLI Ref. , relatore<br />ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 26 Maggio 2004<br />
Visto il ricorso 3321/2004 proposto da:<br />
<b>V.M. </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
BENIGNI AVV. ELIOcon domicilio eletto in ROMAVIA VITTORIA COLONNA,18presso<br />
BENIGNI AVV. ELIO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA </b><br />
rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, 12 presso la sua sedee nei confronti di<b>CAPECCHI GIANCARLO </b></p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
del verbale della prova orale del 23 gennaio 2004, del concorso a 350 posti di uditore giudiziario, indetto con D.M. 12 marzo 2002, formato dalla Commissione esaminatrice, con il quale sono stati assegnati i voti al ricorrente.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;<br />
Udito il relatore Ref. DAVIDE SORICELLI e uditi altresì per le parti gli avv.ti Elio, Fabio e GiampaoloBenigni e l’avv.to dello Stato Wally Ferrante;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>Ritenuto che il ricorso presenti profili di fondatezza in relazione ai dedotti vizi di difetto di motivazione ed eccesso di potere in quanto, pur dovendosi confermare in generale il consolidato orientamento della sezione in merito alla normale sufficienza del giudizio espresso con voto numerico, un onere di fornire una più ampia motivazione può essere imposto dalle peculiarità della fattispecie;</p>
<p>Ritenuto che nella fattispecie in esame l’onere di una specifica motivazione si giustificasse in relazione alle circostanze seguenti: a) il ricorrente aveva ottenuto agli scritti una votazione superiore alla sufficienza; b) egli è titolare di diploma di specializzazione relativo alle materie (diritto penale e procedura penale) in cui ha riportato giudizio di insufficienza nella prova orale de qua; c) nelle altre materie oggetto di prova orale ha ottenuto punteggi tali da consentirgli, ove avesse riportato la sufficienza in diritto penale e procedura penale, il largo conseguimento della idoneità;</p>
<p>Ritenuto che l’amministrazione non ha puntualmente contestato quanto sostenuto in ricorso in merito alla valutazione delle risposte date dal ricorrente alla prova orale di diritto penale;</p>
<p>Ritenuto pertanto che al danno lamentato dal ricorrente possa porsi rimedio, con limitato pregiudizio per l’interesse dell’amministrazione, ordinando alla commissione di concorso di sottoporre il ricorrente a rinnovate prove orali di diritto penale e di procedura penale ai fini di un nuovo esame e di una nuova valutazione collegiali su tali materie;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>accoglie l’istanza di tutela cautelare nei limiti indicati in motivazione.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA, li 26 Maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-26-5-2004-n-2962/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/5/2004 n.2962</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2004 n.154</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-26-5-2004-n-154/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-26-5-2004-n-154/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-26-5-2004-n-154/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2004 n.154</a></p>
<p>Pres. ZAGREBELSKY, Red. ONIDA giudizio promosso con ricorso del senatore a vita Francesco Cossiga, nella qualità di ex Presidente della Repubblica, notificato il 12 dicembre 2002, depositato in cancelleria il 19 successivo ed iscritto al n. 44 del registro conflitti 2002 Presidente della Repubblica &#8211; Immunità &#8211; Potere di esternazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-26-5-2004-n-154/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2004 n.154</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-26-5-2004-n-154/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2004 n.154</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ZAGREBELSKY, Red. ONIDA</span></p>
<hr />
<p>giudizio promosso con ricorso del senatore a vita Francesco Cossiga, nella qualità di ex Presidente della Repubblica, notificato il 12 dicembre 2002, depositato in cancelleria il 19 successivo ed iscritto al n. 44 del registro conflitti 2002</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Presidente della Repubblica &#8211; Immunità &#8211; Potere di esternazione &#8211; Dichiarazioni rese da un Presidente della Repubblica nel corso del mandato presidenziale &#8211; Giudizi civili per risarcimento danni nei suoi confronti &#8211; Sentenze della Cassazione di annullamento con rinvio ai giudici di merito &#8211; Ricorso del soggetto già Presidente della Repubblica (non più rivestente la carica presidenziale) per conflitto di attribuzione &#8211; Allegata lesione delle attribuzioni presidenziali &#8211;</span></span></span></p>
<hr />
<p>Spetta all’autorità giudiziaria, investita di controversie sulla responsabilità del Presidente della Repubblica in relazione a dichiarazioni da lui rese durante il mandato, accertare se le dichiarazioni medesime costituiscano esercizio delle funzioni, o siano strumentali ed accessorie ad una funzione presidenziale, e solo in caso di accertamento positivo ritenerle coperte dalla immunità del Presidente della Repubblica, di cui all’art. 90 della Costituzione. (1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Il conflitto era stato dichiarato ammissibile con ord. 455/2002.</p>
<p>Con commento della Prof. Ginevra Cerrina Feroni <a href="/ga/id/2004/5/1537/d">&#8220;Una sentenza “storica”: sulla ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato promosso da un “ex” Presidente della Repubblica e sulla acquisita dignità costituzionale delle c.d. “esternazioni presidenziali”</a></p>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giudizio promosso con ricorso del senatore a vita Francesco Cossiga, nella qualità di ex Presidente della Repubblica, notificato il 12 dicembre 2002, depositato in cancelleria il 19 successivo ed iscritto al n. 44 del registro conflitti 2002</span></span></span></p>
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<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori: Gustavo ZAGREBELSKY Presidente; Valerio ONIDA Giudice; Fernanda CONTRI; Guido NEPPI MODONA; Piero Alberto CAPOTOSTI; Annibale MARINI; Franco BILE; Giovanni Maria FLICK; Francesco AMIRANTE; Ugo DE SIERVO; Romano VACCARELLA; Paolo MADDALENA; Alfonso QUARANTA ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito delle sentenze emesse dalla Corte di cassazione, sez. III civile, n. 8733 e n. 8734 del 27 giugno 2000, di annullamento con rinvio di due decisioni della Corte d’appello di Roma, in data 21 aprile 1997 e 16 marzo 1998, concernenti la irresponsabilità dell’allora Presidente della Repubblica Francesco Cossiga relativamente alle opinioni espresse nei confronti dei parlamentari Sergio Flamigni e Pierluigi Onorato, promosso con ricorso del senatore a vita Francesco Cossiga, nella qualità di ex Presidente della Repubblica, notificato il 12 dicembre 2002, depositato in cancelleria il 19 successivo ed iscritto al n. 44 del registro conflitti 2002. <br />
Visti l’atto di costituzione della Corte di cassazione e della III sezione civile della medesima Corte di cassazione, nonché l’atto di costituzione del Presidente della Repubblica, e gli atti di intervento di Pierluigi Onorato e di Sergio Flamigni;<br />
udito nell’udienza pubblica del 23 marzo 2004 il Giudice relatore Valerio Onida;<br />
uditi gli avvocati Franco Coppi, Giuseppe Morbidelli e Agostino Gambino per il senatore a vita Francesco Cossiga, nella sua qualità di ex Presidente della Repubblica, l’avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente della Repubblica, gli avvocati Massimo Luciani e Federico Sorrentino per Pierluigi Onorato e l’avvocato Giuseppe Zupo per Sergio Flamigni.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>1.– Con ricorso depositato l’11 febbraio 2002 il senatore a vita Francesco Cossiga, nella sua qualità di ex Presidente della Repubblica, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Corte suprema di cassazione, III sezione civile, chiedendo l’annullamento delle sentenze n. 8733 e n. 8734 del 27 giugno 2000, rese nell’ambito di due distinti giudizi civili per risarcimento dei danni intentati nei confronti del senatore Cossiga stesso, rispettivamente, dai senatori Sergio Flamigni e Pierluigi Onorato, a causa di dichiarazioni pronunciate nel corso del mandato presidenziale che questi ultimi assumono essere ingiuriose e diffamatorie nei loro riguardi.<br />
Le decisioni della Corte di cassazione hanno disposto l’annullamento con rinvio di due sentenze della Corte d’appello di Roma – rispettivamente del 21 aprile 1997 e del 16 marzo 1998, che avevano a loro volta riformato due pronunce di condanna del senatore Cossiga, emesse dal Tribunale di Roma adito per il risarcimento dei danni dai due parlamentari – affermando i seguenti principi di diritto:<br />
“a) Ai sensi dell’art. 90, primo comma della Costituzione, l’immunità del Presidente della Repubblica (che attiene sia alla responsabilità penale che civile o amministrativa) copre solo gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni (nelle quali rientrano, oltre quelle previste dall’art. 89 della Costituzione, anche quelle di cui all’art. 87 della Costituzione, tra le quali la stessa rappresentanza dell’unità nazionale) e non quelli ‘extrafunzionali’; né la continuità del munus comporta che l’immunità riguardi ogni atto compiuto dalla persona che ha la titolarità dell’organo per quanto monocratico.<br />
b) Tra le funzioni del Presidente della Repubblica, coperte dall’immunità, può annoverarsi anche l’‘autodifesa’ dell’organo costituzionale, ma solo allorché l’ordinamento non assegni detta difesa alle funzioni di altri organi ovvero nel caso in cui oggettive circostanze concrete impongano l’immediatezza dell’autodifesa.<br />
c) L’autorità giudiziaria ha il potere di accertare se l’atto compiuto sia funzionale o extrafunzionale, salva la facoltà per il Presidente della Repubblica di sollevare il conflitto di attribuzione per menomazione.<br />
d) Pur non essendo il Presidente della Repubblica vincolato ad esprimersi solo con messaggi formali (controfirmati a norma dell’art. 89 della Costituzione), il suo c.d. ‘potere di esternazione’, che non è equiparabile alla libera manifestazione del pensiero di cui all’art. 21 della Costituzione, non integra di per sé una funzione, per cui è necessario che l’esternazione sia strumentale o accessoria ad una funzione presidenziale, perché possa beneficiare dell’immunità.<br />
e) Le ingiurie o le diffamazioni commesse nel corso di un’esternazione presidenziale beneficiano dell’immunità solo se commesse “a causa” della funzione, e cioè come estrinsecazione modale della stessa, non essendo sufficiente la mera contestualità cronologica, che dà luogo solo ad atto arbitrario concomitante.<br />
f) Il legittimo esercizio della critica politica, riconosciuto ad ogni cittadino, pur potendo sopportare toni aspri e di disapprovazione, non può trasmodare nell’attacco personale e nella pura contumelia, con lesione del diritto di altri all’integrità morale”.<br />
Il ricorrente ripercorre i passaggi centrali delle decisioni, da quelle di primo grado – basate su una lettura “stretta” della disciplina dell’immunità del Presidente della Repubblica ex art. 90 della Costituzione, ricollegata ai soli atti espressivi di esercizio delle funzioni presidenziali proprie –, a quelle di appello – viceversa fondate su una concezione ampia della prerogativa, anche alla stregua delle prassi costituzionali recentemente poste in essere –, fino a quelle della Cassazione, che hanno, per la prima volta, delineato ambito e contenuti della responsabilità del Capo dello Stato.<br />
Secondo il ricorrente, la Corte di cassazione in tali sentenze si sarebbe attenuta ai seguenti criteri: (a) una lettura ampia dei poteri del Presidente della Repubblica, titolare non solo delle funzioni elencate nell’art. 87 della Costituzione ma anche legittimato al compimento di atti o dichiarazioni non tipizzati, correlati a dette funzioni, tra cui le espressioni del c.d. “potere di esternazione”, convalidato dalla prassi costituzionale e dal “diritto vivente”; (b) per converso, e in contrario avviso rispetto all’impostazione dei giudici d’appello, la sottolineatura dell’esigenza di agganciare la irresponsabilità penale, civile, amministrativa alla sussistenza di un nesso funzionale tra l’illecito commesso e i poteri propri del Presidente, dovendosi ammettere la possibilità di “esternazioni” solo alla condizione della loro strumentalità rispetto a un compito presidenziale, ratione materiae dunque, e non ratione personae, diversamente che nella forma di Stato monarchica; (c) l’affermazione che l’irresponsabilità giuridica del Capo dello Stato può essere pertanto riconosciuta solo in presenza di atti e comportamenti che siano diretto esercizio delle funzioni o che trovino la loro causa in queste, escludendosi in tal modo le attività “extrafunzionali”; (d) il rilievo per il quale spetta al giudice comune accertare l’esistenza di detto nesso funzionale, salva la facoltà del Presidente della Repubblica di promuovere il conflitto di attribuzioni di fronte alla Corte costituzionale; (e) l’osservazione secondo cui le dichiarazioni eventualmente diffamatorie pronunciate dal Capo dello Stato, se connesse nel senso detto alla funzione, non hanno a che fare con il diritto di libera manifestazione del pensiero ex art. 21 della Costituzione, al quale si riconnette la critica politica che è facoltà comune a tutti i cittadini, ma che deve comunque essere contenuta in limiti espressivi, comuni anch’essi alla generalità dei cittadini.<br />
Ciò premesso, il ricorrente svolge in primo luogo alcune considerazioni in punto di ammissibilità del ricorso, sotto il profilo della legittimazione a ricorrere di chi sia stato Presidente della Repubblica.<br />
Posta l’elasticità della nozione di “potere” ai fini del promovimento del conflitto, che si tradurrebbe nella necessità di valutare caso per caso l’individuazione del potere confliggente, nell’ambito del pluralismo istituzionale che contrassegna il quadro costituzionale, il ricorrente ritiene di trarre argomenti in senso favorevole dalla più recente giurisprudenza costituzionale resa in materia di insindacabilità ex art. 68 della Costituzione a fronte di ricorsi proposti da singoli parlamentari, nella quale, pur ribadendo l’attinenza della prerogativa alla Camera e non al singolo parlamentare, la Corte avrebbe mostrato talune aperture alla possibilità che in concreto si diano ipotesi in cui si configuri una attribuzione costituzionale di potere individuale, per la cui tutela pertanto sia legittimato a ricorrere il singolo (ordinanze n. 177 del 1998 e n. 101 del 2000). Ciò equivarrebbe a dire che l’aspetto centrale è quello “oggettivo” del conflitto, essendo impossibile predefinire i soggetti che possono entrare in conflitto e che possono ricevere tutela in sede di giurisdizione costituzionale.<br />
Alla stregua di questi rilievi, il fatto che il senatore Cossiga non rivesta più la carica di Presidente della Repubblica non ne escluderebbe la legittimazione, tanto più considerando che egli è stato citato in giudizio durante il mandato e che attualmente, pur pendendo i giudizi civili, non potrebbe far valere le garanzie che gli spettano qualora si adottasse una nozione formalistica di “potere”.<br />
In questa direzione, assumerebbe rilievo la posizione peculiare rivestita da colui che abbia ricoperto un ufficio pubblico e per il quale, conseguentemente, la qualità di “ex” abbia rilievo giuridico, come elemento impeditivo rispetto a ulteriori munera, o all’inverso come requisito o come vera e propria condizione per accedere a ulteriori cariche.<br />
In questo ordine di idee, l’art. 59 della Costituzione, che stabilisce che è senatore di diritto a vita chi sia stato Presidente della Repubblica, testimonierebbe esplicitamente che anche dopo la scadenza del mandato presidenziale il titolare conserva una posizione giuridicamente rilevante sul piano costituzionale, essendo tra l’altro tenuto al segreto d’ufficio sui fatti appresi durante il settennato.<br />
Si potrebbe perciò desumere dal contesto costituzionale complessivo che l’avere rivestito la carica di Capo dello Stato produce una sorta di “effetto di irradiamento” sulla posizione del soggetto cessato dalla carica, e che non può dunque negarsi la legittimazione al ricorso, tanto più in relazione ad un giudizio pendente su fatti che riguardavano l’ufficio presidenziale durante l’esercizio del mandato.<br />
Quanto al profilo oggettivo del conflitto, osserva il ricorrente che si è in presenza di un conflitto da menomazione, che avrebbe origine da “eccedenze” del potere giudiziario e in particolare dall’attribuzione di responsabilità civile per condotte, come l’esercizio del potere di esternazione, che sarebbero da ricollegare alla funzione presidenziale e che dunque non ammetterebbero tale ascrizione di responsabilità, secondo la disciplina dell’immunità delineata in Costituzione (art. 90).<br />
Peraltro, “nel nostro ordinamento”, sostiene il ricorrente, “deve essere la Corte costituzionale, e nessun altro organo, a risolvere le controversie che possono insorgere tra gli organi giudiziari e gli organi titolari delle immunità”, sicché farebbe “molto dubitare l’asserita compatibilità costituzionale di una verifica effettiva di ciò che sia esercizio delle funzioni presidenziali e di ciò che non lo sia, lasciata alla giurisdizione ordinaria”.<br />
In ordine ai confini della responsabilità giuridica del Presidente della Repubblica vi sarebbe inoltre una notevole incertezza interpretativa, avendo questa materia ricevuto nel testo costituzionale una disciplina particolarmente “ambigua”.<br />
Muovendo dalle origini storiche dell’istituto, nel passaggio dall’inviolabilità personale del Re propria dell’esperienza monarchica – espressione della sacralità del titolare e della necessità che un soggetto responsabile affiancasse l’agire del sovrano, imputandosene la responsabilità, donde l’origine della controfirma del ministro per l’atto del sovrano – al principio della irresponsabilità non più personificata ma “oggettivata nella funzione”, il ricorrente sottolinea come nel disegno costituzionale, una volta effettuata la scelta per la forma repubblicana, la figura del Presidente della Repubblica presenti tuttavia una persistente difficoltà di ricostruzione unitaria e generalmente accettata, coesistendo in essa aspetti di un organo “governante” e aspetti di un organo “garante”: per i primi rileva la astrattezza di una tesi che configuri un organo totalmente super partes, data la valenza politica della carica, per i secondi rileva una ulteriore sottodistinzione, tra chi riconosce in capo al Presidente della Repubblica un ambito di indirizzo politico-costituzionale rivolto a dare attuazione – e appunto a garantire – principi e fini costituzionali, per tutelare gli aspetti fondamentali e permanenti della comunità statale, e chi accentua invece la funzione di stretta garanzia; non senza registrare ulteriori disparità di accenti e di vedute circa l’essenza di detta funzione garante.<br />
Da ciò l’eterogeneità di letture sul connesso tema della responsabilità, accentuandosi l’esigenza della piena e totale irresponsabilità nell’ottica della funzione “governante” e restringendosi invece tale prerogativa nell’ambito del profilo di garanzia, con una gamma di ricostruzioni che vanno dalla tesi della totale immunità, di diritto sostanziale e processuale, durante e dopo il mandato, alla tesi della responsabilità piena e secondo il diritto comune per tutte le attività del Capo dello Stato che non si possano ricondurre alla funzione assegnata ed esercitata secondo la Costituzione.<br />
É in questo composito e non stabilizzato quadro teorico, prosegue il ricorrente, che la Corte costituzionale è chiamata a valutare se delle dichiarazioni per le quali il senatore Cossiga è stato citato in giudizio egli debba rispondere. Questa verifica, si precisa, era stata già effettuata dalla Corte d’appello di Roma, che aveva vagliato la portata “offensiva” delle dichiarazioni, per pervenire a escludere ogni responsabilità in base a una – dal ricorrente condivisa e fatta propria – ricostruzione del ruolo e delle funzioni del Presidente della Repubblica quale si è venuta delineando nella forma di governo e nella prassi costituzionale. Un risultato, questo, che tra l’altro impedisce il paradosso di una garanzia del Capo dello Stato di livello inferiore a quella dei parlamentari, e che tutela le comunicazioni del Presidente con l’immunità, quale aspetto della assoluta indipendenza di esso di fronte a qualsiasi altro organo o potere, superando l’idea, inattuale, di un Presidente avulso dalla formazione dell’indirizzo politico-costituzionale.<br />
Quanto al potere di “esternazione” del Presidente della Repubblica, esso dovrebbe oramai ritenersi riconosciuto in via di principio, quale facoltà di svolgere e chiarire le proprie valutazioni e i propri orientamenti se reputati indispensabili per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla Costituzione, tra cui in primo luogo l’indirizzo, autonomo, volto a garantire il rispetto e l’attuazione dei principi costituzionali che appartengono all’intera comunità.<br />
Ciò discenderebbe dalla nuova e differente collocazione del Capo dello Stato, che finisce per trovarsi in un ambito di “frontiera” rispetto agli altri organi definiti politici, e che risentirebbe del mutare degli assetti che si danno nelle altre “zone” dell’ordinamento costituzionale, così che la caratteristica monocratica della carica ha finito per differenziare ruolo e caratteristiche dell’organo, in una logica di “personalizzazione” intrinseca a questa figura.<br />
Caratteristica evidente della presidenza del senatore Cossiga sarebbe stata appunto la prassi delle “esternazioni”, attraverso i media e in vista di una comunicazione diretta e non mediata con i cittadini e la pubblica opinione.<br />
Questo potere, prosegue il ricorrente, è oggetto di discussione teorica, e la sua configurazione è in continua evoluzione, di pari passo con lo sviluppo pluralistico della società e con l’aumentata importanza della comunicazione politica, in un circuito volto a ricercare l’adesione della pubblica opinione intorno a temi di rilevanza costituzionale; e ciò, si conclude sul punto, non può certo essere oggetto di sindacato da parte dell’autorità giudiziaria.<br />
Sotto altro aspetto, poi, il ricorrente osserva come sia estremamente difficile una rigorosa distinzione tra le manifestazioni del pensiero uti singulus e le enunciazioni riconducibili alla funzione, in particolare quando, nel circuito comunicativo che si è sopra detto, le esternazioni si sottraggono alla dimensione formale dello scritto: anche questo aspetto, prosegue il ricorrente, è stato affrontato dalla Corte d’appello di Roma, che ha concluso per l’irresponsabilità di esse, in quanto comunque riferibili alla realizzazione dell’indirizzo politico-costituzionale, ai poteri di stimolo e di persuasione, alle forme di “autotutela” della istituzione presidenziale, prescindendosi dunque del tutto dal formalistico collegamento – istituito invece dai giudici di primo grado – tra irresponsabilità e controfirma ministeriale.<br />
Questa conclusione, afferma il ricorrente, deve ora essere ribadita, per “superare l’anacronistica concezione dei poteri e delle prerogative presidenziali dei Costituenti, costantemente smentita nella prassi recente e non più compatibile con la logica del sistema costituzionale”: deve affermarsi che sono coperte dall’immunità le esternazioni non direttamente ascrivibili a una delle funzioni tipizzate del Capo dello Stato, ma comunque riferibili alla dimensione politico-rappresentativa che a questa carica è connaturata.<br />
Alla stregua di tali premesse, le dichiarazioni rese dal senatore Cossiga nei confronti dei senatori Flamigni e Onorato non potrebbero essere qualificate come atti privati, trattandosi della reazione del titolare della più elevata carica della Repubblica agli attacchi a essa rivolti suo tramite; né – prosegue il ricorrente – avrebbe serio fondamento il tentativo di sostenere la non riconducibilità delle reazioni del Presidente della Repubblica all’esercizio delle funzioni, essendo una mera “finzione” la distinzione tra sfera privata e sfera pubblica nelle comunicazioni di valore e contenuto politico da parte di un organo monocratico, il cui titolare è investito del munus in modo permanente, non a date e orari prestabiliti.<br />
Nella specie, talune delle frasi pronunciate nei confronti del senatore Onorato costituirebbero la reazione – “franca e senza ipocrisie”, ma non gratuitamente denigratoria – nei riguardi di posizioni espresse dal medesimo su temi di straordinario rilievo istituzionale, come la collocazione dell’Italia nel sistema di alleanze internazionali in occasione della guerra del Golfo, e come la vicenda “Gladio”, in relazione alla quale il parlamentare, con altri, aveva sollecitato una messa in stato di accusa del Presidente, ciò che comportava un attacco evidente alla massima carica dello Stato, finalizzato a screditarne il titolare; altre frasi rivolte sempre al senatore Onorato – quali quelle circa la “faziosità”, cioè l’essere di parte, o quelle circa il senso dello Stato e della Patria, oltretutto reciproche – dovrebbero reputarsi perfino prive di contenuto offensivo; mentre le frasi pronunciate nei riguardi del senatore Flamigni costituirebbero reazione alle posizioni da costui espresse, sia in sede di commissione parlamentare di inchiesta sul caso Moro sia in un libro, relativamente a vicende anch’esse di indubbia rilevanza politico-costituzionale, come il presunto coinvolgimento del senatore Cossiga, allora Ministro dell’interno, in trame legate, nell’ambito della vicenda Moro, alla loggia massonica P2 e ai servizi segreti deviati.<br />
Il ricorrente rileva quindi la riconducibilità di tutte queste “esternazioni” all’immunità ex art. 90 della Costituzione, anche alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale nel contiguo settore dell’insindacabilità dei parlamentari ex art. 68 della Costituzione, attraverso il criterio del nesso funzionale tra opinioni e attività parlamentare tipica.<br />
Infine, il ricorrente affronta l’aspetto del regime dei c.d. <br />atti “extrafunzionali” del Presidente della Repubblica, disciplinando la Costituzione solo quelli “funzionali”, cioè compiuti, come recita l’art. 90 della Costituzione, “nell’esercizio delle sue funzioni”: richiamati i lavori sul punto dell’Assemblea costituente, si sottolinea come alla fine prevalse, per ragioni di opportunità, l’idea di non disporre espressamente alcunché sulla responsabilità del Capo dello Stato per illeciti comuni.<br />
Al riguardo – sottolinea il ricorrente – anche le opinioni di dottrina maggiormente propense, per non trasformare la garanzia in privilegio, a delimitare un’area “stretta” di irresponsabilità del Presidente della Repubblica, devono pur sempre riconoscere l’esistenza di aspetti particolari, specie nel settore delle opinioni o “esternazioni”, aspetti che male si prestano a una generica riconduzione alla responsabilità comune tout court; di qui la ricostruzione, proposta da una dottrina ampiamente citata nell’atto introduttivo e fatta propria dal ricorrente, che, partendo dalla identificazione tra carica monocratica e soggetto ad essa preposto, afferma che l’integrità della persona vale, data questa identificazione, anche a tutela dell’istituzione. In questo senso, la lacuna costituzionale nella disciplina dell’irresponsabilità del Presidente della Repubblica viene colmata con l’affermazione che l’immunità presidenziale preserva da ogni procedimento giudiziario che possa limitare la libertà d’azione del titolare o che lo ponga in condizione di soggezione o subalternità di fronte ad un potere diverso; e la residua responsabilità comune, certo sussistente, non potrà essere fatta valere durante l’esercizio del mandato: in una logica secondo cui è rovesciata la tesi che le immunità debbano configurarsi come eccezioni al diritto comune, essendo esse – sempre nella ricostruzione proposta – un postulato coessenziale agli organi supremi costituzionali.<br />
Il ricorrente conclude “affinché codesta Ecc.ma Corte voglia dichiarare ammissibile” il ricorso.</p>
<p>2.– Con memoria depositata nell’imminenza della delibazione sull’ammissibilità del conflitto il ricorrente ha insistito “affinché questa Corte, previa declaratoria di ammissibilità” del ricorso, “annulli le sentenze” della Corte di cassazione.<br />
A conforto dell’ammissibilità del ricorso, il ricorrente sostiene che si verta in una situazione di “ultrattività del potere”, analoga a quella che questa Corte ebbe a risolvere con la sentenza n. 7 del 1996, concernente il conflitto sollevato dall’ex Ministro della giustizia.<br />
Nel caso di specie, il senatore Cossiga, convenuto in giudizio “in prossimità dello spirare del mandato settennale”, “non è stato neppure destinatario, in pendenza della funzione, di un atto o di un provvedimento proveniente da altro Potere dello Stato”, tale da consentirgli di sollevare contro di esso conflitto di attribuzione.<br />
Negare successivamente tale facoltà significherebbe, prosegue il ricorrente, “privare il soggetto titolare della funzione di qualsiasi tutela”, legando quest’ultima ad un evento indipendente dalla volontà del titolare del potere, quale la durata del processo.<br />
Il ricorrente aggiunge che solo a seguito delle sentenze rese dalla Corte di cassazione il conflitto avrebbe potuto essere sollevato, poiché si tratta dell’organo che esprime “l’ultima parola” del potere giudiziario, e perché, in ogni caso, la sentenza di primo grado è intervenuta successivamente allo spirare del mandato presidenziale.</p>
<p>3.– Con ordinanza n. 455 del 2002 questa Corte ha dichiarato l’ammissibilità del conflitto ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, disponendo l’integrazione del contraddittorio anche nei confronti del Presidente della Repubblica, “la cui posizione costituzionale, in relazione alle questioni di principio circa l’immunità di cui all’art. 90 della Costituzione, è oggetto delle due decisioni della Corte di cassazione e del ricorso per conflitto” proposto nei confronti di esse.<br />
Il ricorso e l’ordinanza sono stati notificati nei termini ai contraddittori così individuati.</p>
<p>4.– Si è costituito in giudizio il Presidente della Repubblica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, riservando “al prosieguo la formulazione delle proprie conclusioni”.<br />
Osserva il Presidente della Repubblica di essere stato destinatario della notifica dell’ordinanza di questa Corte dichiarativa dell’ammissibilità del conflitto, non tanto in relazione “al profilo contingente (…) collegato ad eventi puntuali e ad altrettanto puntuali interessi, sia pur di rilievo costituzionale, contrapposti”, quanto in relazione al “profilo immanente di una ‘actio finium regundorum’ fra potere presidenziale e potere giudiziario”.<br />
Per tale ragione, “ogni argomentazione e conclusione non potrà quindi prescindere dalla posizione che assumerà in giudizio il potere giudiziario nella sua epifania della Suprema Corte di cassazione”.</p>
<p>5.– Con atto denominato “di intervento” si è costituita in giudizio la Corte di cassazione, in persona del Primo Presidente pro tempore, e, “per quanto possa occorrere”, la Sezione III civile della Corte di cassazione, in persona del Presidente pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per il rigetto del ricorso.<br />
L’Avvocatura ritiene sufficiente ripercorrere l’iter logico cui si sono attenute le due sentenze della Suprema Corte oggetto del conflitto.<br />
La Cassazione sarebbe partita dalla premessa secondo cui, ai sensi dell’art. 90 della Costituzione, il Presidente della Repubblica gode di immunità “penale, civile o amministrativa” per i soli atti compiuti nell’esercizio delle funzioni.<br />
Tra questi non si potrebbero ricomprendere i soli “atti ufficiali controfirmati”, ma le stesse manifestazioni del potere di esternazione, purché strumentale ed accessorio ad una funzione presidenziale.<br />
Esso costituirebbe, infatti, non una funzione, bensì “solo un mezzo, cioè uno dei possibili strumenti con cui il Presidente provvede all’esercizio di alcune funzioni presidenziali”.<br />
Altro sarebbe, invece, la manifestazione del pensiero della persona fisica che ricopre la carica.<br />
Tra le funzioni presidenziali, cui si connette il potere di esternazione, la Suprema Corte avrebbe annoverato anche “l’autodifesa” delle prerogative e del prestigio dell’organo costituzionale, a fronte di lesioni arrecatevi da terzi.<br />
Tuttavia, il compito di tutelare sotto tale profilo il Presidente sarebbe in via ordinaria assegnato dall’ordinamento ad altri “organi istituzionali” (articoli 278 e 313 del codice penale; art. 343 del codice di procedura penale), salva l’ipotesi residuale “in cui le oggettive circostanze concrete impongano al Presidente l’immediatezza nel respingere gli attacchi offensivi”.<br />
Spetterebbe all’autorità giudiziaria valutare se, in concreto, si versi nella sfera di immunità così delineata; salvo che il Presidente della Repubblica non si esprima sul punto egli stesso con “un atto valutativo presidenziale”, impugnabile solo tramite la via del conflitto di attribuzione.<br />
Nel caso di specie, in mancanza di ciò (posto che a tale atto non sarebbe equiparabile l’eccezione proposta nel giudizio civile tramite memoria di difesa), toccherebbe al Presidente sollevare il conflitto, avverso la pronuncia dell’autorità giudiziaria, mentre è compito del giudice di merito, innanzi a cui le cause sono state rinviate, stabilire se ricorra oppure no l’esimente del legittimo esercizio della critica politica.<br />
Sulla circostanza secondo cui l’odierno conflitto non è stato sollevato avverso le sentenze del Tribunale di Roma che affermarono in primo grado la responsabilità del senatore Cossiga, nonché su “ogni altro punto riguardante l’ammissibilità definitiva del ricorso”, l’Avvocatura “si rimette al giudizio” di questa Corte.</p>
<p>6.– É intervenuto in giudizio Pierluigi Onorato, attore in uno dei giudizi che hanno originato il conflitto.<br />
L’interveniente ritiene di essere legittimato all’intervento, in quanto “titolare di un interesse giuridicamente qualificato e differenziato, che può essere compromesso (o soddisfatto) dall’esito della controversia”, e chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile e in subordine infondato.</p>
<p>7.– In prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato ampia memoria illustrativa con la quale, dopo aver ripercorso i passaggi della vicenda ed i temi implicati nel conflitto, chiede che siano annullate “le sentenze della Suprema Corte di cassazione per la non spettanza all’autorità giudiziaria del potere di individuare il contenuto delle immunità presidenziali di cui all’art. 90 della Costituzione, nonché di giudicare se gli atti compiuti dal Presidente della Repubblica abbiano natura funzionale o extrafunzionale”, previa definitiva pronuncia di ammissibilità del ricorso.<br />
Il ricorrente ribadisce, in ordine all’ammissibilità del conflitto, l’analogia fra il presente conflitto e quelli sollevati dal Ministro della giustizia nel caso deciso con la sentenza n. 7 del 1996, osservando che le citazioni – riguardanti il contenuto di esternazioni pronunciate durante il mandato presidenziale e ritenute offensive – proposte dagli attori nei suoi confronti davanti al Tribunale di Roma gli erano state notificate durante il mandato presidenziale ed in prossimità della scadenza di esso, ma che nessun provvedimento menomativo della propria sfera di attribuzioni era stato adottato dall’autorità giudiziaria in pendenza del mandato, sicché non vi erano stati né l’interesse da parte del Presidente a sollevare conflitti di attribuzione, cioè a difendere le proprie prerogative costituzionali, né, a maggior ragione, la necessità e la materiale possibilità di farlo. <br />
Se dunque non si consentisse oggi ad esso ricorrente di sollevare conflitto nei confronti dell’autorità giudiziaria di ultima istanza, si priverebbe il soggetto, scaduto dalla carica, della benché minima tutela, perché la possibilità di sollevare o meno il conflitto per fatti inerenti alla carica non sarebbe più collegata alla libera scelta del titolare del potere, ma ad un mero criterio di decorrenza temporale.<br />
Quanto al merito, il ricorrente ribadisce e sviluppa le argomentazioni già svolte nel ricorso introduttivo, ed in particolare si sofferma sulla necessità di negare ogni distinzione tra le manifestazioni di pensiero compiute uti singulus dal Presidente e le enunciazioni riconducibili all’esercizio della carica.<br />
Il titolare di un organo monocratico di vertice come il Presidente, si osserva in proposito, non avrebbe una dimensione politica privata – la sfera delle esternazioni informali – contrapposta ad una dimensione pubblica, ma una sfera assolutamente privata – nella quale rientrerebbero, ad esempio, l’intervista ad un giornale sulle proprie preferenze calcistiche o le dichiarazioni sui propri gusti letterari in occasione della consegna di un premio –, nella quale egli è pienamente responsabile, contrapposta ad una sfera pubblica nella quale esercita le sue funzioni, che sono quelle previste, esplicitamente o implicitamente, dalla Costituzione: “le esternazioni, di conseguenza, o riguardano le funzioni tipiche oppure no”, essendo inserite in un circuito politico-culturale e collegate al ruolo svolto dal Presidente quale organo “moderatore” del sistema politico, di “stimolo”, di “persuasione”, di “monito”, di “influenza”, di “garante” dei valori costituzionali, di “rappresentante” dell’unità nazionale.<br />
Quanto al tema del regime dei c.d. atti extrafunzionali del Presidente della Repubblica, nella disciplina della responsabilità per fatti estranei all’esercizio di funzioni si rivelerebbe una lacuna che lascia esposto il Presidente alle conseguenze di iniziative arbitrarie o destabilizzanti.<br />
Non sarebbe pertanto ammissibile che l’autorità giudiziaria possa sostituirsi al Presidente nel valutare la congruità dei mezzi per soddisfare gli interessi istituzionali affidati alla sua tutela, non prestandosi tale valutazione – per l’indiscutibile politicità che comporta – ad essere svolta da organi la cui azione non è discrezionale ma vincolata, e che, comunque, non sono titolati ad affrontare e decidere questioni di tono costituzionale, in quanto ciò determinerebbe una lesione del principio della divisione dei poteri.</p>
<p>8.– Ha depositato memoria il Presidente della Repubblica, che si è rimesso “integralmente al giudizio di questa Corte” sia per la questione pregiudiziale di ammissibilità del conflitto, sia, “in caso di soluzione positiva della stessa, per quanto attiene alla perimetrazione dei confini funzionali della responsabilità presidenziale”.<br />
La difesa del Presidente, richiamando la sentenza di questa Corte n. 116 del 2003, osserva che “i conflitti fra poteri dello Stato vedono assai spesso il profilo giuridico indissolubilmente intrecciato con quello politico e talvolta accade addirittura che in essi la dimensione giuridica della controversia finisca per essere assorbita da quella politica”; e rileva che “in conflitti di tale natura oltretutto possono emergere risvolti personali indotti dalla natura monocratica dell’organo che impersona il potere chiamato in causa”.<br />
Sulla base di tali premesse, conclude essere “pertanto intendimento del Potere evocato in giudizio astenersi dal prendere posizione sulle questioni pregiudiziali di ammissibilità del ricorso e limitare la propria presa di posizione alla condivisione del principio del necessario collegamento fra irresponsabilità ed esercizio della funzione. Principio non revocato in dubbio dal ricorrente”.</p>
<p>9.– Ha altresì depositato memoria il sen. Pierluigi Onorato, insistendo nelle conclusioni rassegnate nell’atto di intervento.<br />
L’interveniente anzitutto illustra i motivi a sostegno della ammissibilità dell’intervento di un terzo dalla posizione qualificata nel giudizio per conflitto di attribuzione fra poteri, valorizzando, tra l’altro, il caso, relativo ad un conflitto tra enti (sentenza n. 76 del 2001), nel quale tale intervento è stato, appunto, ritenuto ammissibile. Confuta quindi la tesi della tardività dell’intervento nella fattispecie, dovendo necessariamente decorrere il termine per lo stesso dalla pubblicazione del ricorso nella Gazzetta ufficiale.<br />
Dopo aver ricordato i fatti all’origine del giudizio promosso davanti al giudice civile, eccepisce l’inammissibilità del conflitto, tanto sotto il profilo oggettivo – segnatamente per la mancanza di un petitum e dell’indicazione delle attribuzioni lese nel ricorso –, che sotto quello soggettivo, per più ragioni, ed in particolare in quanto le prerogative di una carica non potrebbero nella presente sede essere tutelate che ad iniziativa dell’attuale titolare di essa.<br />
Nel merito, ad avviso dell’interveniente, piena adesione meritano i principi affermati dalle sentenze della Corte di cassazione, che disegnerebbero una nozione dell’irresponsabilità presidenziale tutt’altro che restrittiva, la quale valorizza al massimo il ruolo presidenziale di rappresentante dell’unità nazionale.</p>
<p>10.– In prossimità dell’udienza pubblica ha depositato “atto di intervento in giudizio” il sen. Sergio Flamigni, attore nell’altro giudizio civile all’origine del conflitto, il quale, assumendo di averne tardivamente avuto notizia informale, chiede, in ragione della propria posizione nel detto giudizio, che rischierebbe di essere compromessa o soddisfatta all’esito del giudizio in corso davanti a questa Corte, di essere ammesso a parteciparvi, concludendo affinché il ricorso sia dichiarato inammissibile e in subordine infondato.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>1.– Il ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato è proposto dal sen. Francesco Cossiga in qualità di ex Presidente della Repubblica (il suo mandato, esplicatosi negli anni 1985-1992, è terminato il 28 aprile 1992) contro la Corte suprema di cassazione, III sezione civile, in relazione a due sentenze da questa pronunciate il 27 giugno 2000, n. 8733 (in causa Flamigni contro Cossiga) e n. 8734 (in causa Onorato contro Cossiga).<br />
Le due sentenze, largamente analoghe nella motivazione, sono state rese in due giudizi civili instaurati, rispettivamente, dal sen. Sergio Flamigni e dal sen. Pierluigi Onorato nei confronti del sen. Cossiga, per ottenere il risarcimento del danno morale che sarebbe derivato agli attori da alcune dichiarazioni asseritamente diffamatorie o ingiuriose rese dal medesimo sen. Cossiga, allorquando ricopriva la carica di Presidente della Repubblica. Esse, in accoglimento dei ricorsi principali degli attori, nonché dei ricorsi incidentali del convenuto, annullano con rinvio due sentenze della Corte d’appello di Roma (rese rispettivamente il 16 marzo 1998 e il 21 aprile 1997), le quali, riformando le pronunce del Tribunale di Roma, di condanna del convenuto sen. Cossiga, avevano dichiarato improponibili le domande giudiziali dei sen. Flamigni e Onorato.<br />
Nei due giudizi, instaurati quando ancora era in corso il mandato presidenziale del sen. Cossiga, ma che erano proseguiti, giungendo alle decisioni del Tribunale, dopo la scadenza di tale mandato, il convenuto sen. Cossiga – costituendosi, nel primo caso, prima della scadenza del mandato presidenziale (con atto del 14 febbraio 1992), nel secondo caso, nello stesso giorno della sua scadenza (con atto del 28 aprile 1992) – aveva eccepito, preliminarmente, la improponibilità o la inammissibilità delle domande in base all’art. 90 della Costituzione, sostenendo che le dichiarazioni per cui era giudizio fossero coperte dalla immunità ivi sancita per gli atti del Presidente della Repubblica compiuti nell’esercizio delle sue funzioni: tesi respinta dai giudici di primo grado, e accolta invece in appello.<br />
La Corte di cassazione, nel rinviare le cause ai nuovi giudici di merito, ha stabilito i punti di diritto (identici nelle due pronunce) che si sono integralmente riportati nell’esposizione in fatto della presente sentenza. Essi, in sintesi, si sostanziano nell’affermazione che l’immunità di cui all’art. 90 della Costituzione copre solo gli atti “funzionali” del Presidente della Repubblica, comprendendosi fra questi quelli compiuti nell’esercizio della funzione di rappresentanza dell’unità nazionale di cui all’art. 87 della Costituzione, nonché gli atti di “autodifesa” dell’organo costituzionale quando l’ordinamento non assegni detta difesa alle funzioni di altri organi ovvero nel caso in cui in concreto si imponga l’immediatezza dell’autodifesa medesima; che le “esternazioni” del Presidente della Repubblica, non equiparabili a libere manifestazioni di pensiero ai sensi dell’art. 21 della Costituzione, sono coperte da immunità solo quando siano strumentali o accessorie ad una funzione presidenziale; che le ingiurie o le diffamazioni commesse nel corso di una esternazione presidenziale sono coperte da immunità solo se commesse come “estrinsecazione modale” della funzione; che l’autorità giudiziaria ha il potere di accertare se l’atto compiuto sia funzionale o extrafunzionale, salva la facoltà per il Presidente di sollevare conflitto di attribuzioni per “menomazione”; che, infine, il legittimo esercizio della critica politica, riconosciuto ad ogni cittadino, pur potendo sopportare toni aspri e di disapprovazione, non può trasmodare nell’attacco personale e nella pura contumelia, con lesione dell’altrui diritto all’integrità morale.<br />
Il ricorrente, nell’articolare diffusamente le proprie censure nei confronti delle pronunce del giudice di legittimità, prospetta sostanzialmente due tesi principali ed una subordinata. In via principale egli sostiene, in primo luogo, che non potrebbe riconoscersi all’autorità giudiziaria, ma solo alla Corte costituzionale, il potere di tracciare la distinzione fra atti coperti e atti non coperti dalla prerogativa di irresponsabilità di cui all’art. 90 della Costituzione. Si dovrebbe pertanto affermare, secondo la testuale conclusione formulata nella memoria del ricorrente, “la non spettanza all’autorità giudiziaria del potere di individuare il contenuto delle immunità presidenziali di cui all’art. 90 Costituzione, nonché di giudicare se gli atti compiuti dal Presidente della Repubblica abbiano natura funzionale o extrafunzionale”. In secondo luogo, e sul terreno sostanziale, la tesi del ricorrente è che non si potrebbe fare alcuna distinzione, nell’ambito delle esternazioni non appartenenti alla “sfera assolutamente privata” del Presidente, ma in qualche modo “riferibili o genericamente connesse alla carica rappresentativa”, fra manifestazioni di pensiero compiute uti singulus ed enunciazioni riconducibili all’esercizio della carica; o, sotto un altro profilo, che la garanzia di assoluta indipendenza del Presidente nei confronti di qualsiasi atto proveniente da altro organo o potere richiederebbe che l’immunità si estenda “anche alla persona del titolare, e quindi alla sfera della sua responsabilità extra-funzioni”.<br />
In via non formalmente, ma logicamente subordinata rispetto alle tesi ora esposte, il ricorrente argomenta circa la necessità di riconoscere che le dichiarazioni alle quali si riferiscono le domande giudiziali del sen.  Flamigni e del sen. Onorato sono da ritenersi ricomprese nella sfera della irresponsabilità presidenziale, in quanto espressione di legittima reazione di natura politica e di autodifesa da attacchi portati alla istituzione presidenziale, in relazione a posizioni espresse dagli attori con riguardo a vicende di straordinaria valenza istituzionale (rapimento e uccisione dell’on. Moro, posizione italiana nella “guerra del Golfo”, vicenda “Gladio”, richieste di messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica), e in quanto dunque strumentali al ruolo “pubblico, politico ed istituzionale” del Presidente e di “indubbia valenza politica”. Inoltre il ricorrente, con riguardo al giudizio che lo vede opposto al sen. Onorato, nega il “carattere denigratorio ed offensivo” delle dichiarazioni addebitategli e nega che esse superassero i limiti del legittimo diritto di critica politica.</p>
<p>2.– Devono essere innanzitutto dichiarati ammissibili gli interventi spiegati nel presente giudizio dalle parti attrici nei due giudizi civili in cui sono state rese le impugnate sentenze della Corte di cassazione.<br />
Questa Corte, pur confermando che di norma nei giudizi per conflitto di attribuzioni non è ammesso l’intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, ha riconosciuto che tale preclusione non opera quando l’oggetto del giudizio per conflitto consista proprio nella affermazione o negazione dello stesso diritto di agire in giudizio di chi pretende di essere stato leso da una condotta in relazione alla quale si controverte, nel giudizio costituzionale, se essa sia o meno da ritenersi coperta dalle eccezionali immunità previste dalla Costituzione (sentenza n. 76 del 2001). Tale conclusione, raggiunta dalla Corte con riguardo ad un conflitto avente ad oggetto l’applicabilità della immunità prevista dall’art. 122 della Costituzione per le opinioni espresse e i voti dati dai consiglieri regionali nell’esercizio delle loro funzioni (e dunque implicitamente riferibile anche all’analoga ipotesi concernente l’applicazione della prerogativa della insindacabilità di cui godono i membri del Parlamento ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione), non può non estendersi, per l’evidente identità di ratio, al caso presente, in cui il conflitto riguarda l’applicabilità della ipotesi di immunità prevista dall’art. 90 della Costituzione per gli atti del Presidente della Repubblica compiuti nell’esercizio delle sue funzioni.<br />
In siffatte ipotesi, infatti, negare ingresso alla difesa delle parti del giudizio comune, in cui si controverte sull’applicazione della immunità, significherebbe esporre tali soggetti all’eventualità di dover subire, senza possibilità di far valere le proprie ragioni, una pronuncia il cui effetto potrebbe essere quello di precludere definitivamente la proponibilità dell’azione promossa davanti alla giurisdizione: il che contrasterebbe con la garanzia costituzionale del diritto al giudice e ad un pieno contraddittorio, che discende dagli articoli 24 e 111 della Costituzione, ed è protetto altresì dall’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, come applicato dalla giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo (cfr., da ultimo, sentenze 30 gennaio 2003, Cordova c. Italia I, ric. n. 40877/98, e Cordova c. Italia II, ric. n. 45649/98).</p>
<p>3.– Il ricorso è rivolto contro pronunce dell’autorità giudiziaria che si sostiene abbiano leso la prerogativa della irresponsabilità presidenziale sancita dall’art. 90 della Costituzione: sotto il profilo oggettivo, dunque, esso prospetta indubbiamente un conflitto “per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali” (art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953), alla stessa stregua degli altri casi già presentatisi in passato, in cui la Corte ha riconosciuto l’ammissibilità di ricorsi con i quali organi costituzionali (in un caso anche il Presidente della Repubblica) contestavano atti di autorità giurisdizionali ritenuti lesivi della propria posizione costituzionale (cfr. ad es. sentenze n. 129 del 1981, n. 435 del 1995, n. 379 del 1996, n. 225 del 2001, n. 263 del 2003 e n. 58 del 2004).<br />
Né possono sorgere incertezze circa l’oggetto della domanda giudiziale, ancorché l’atto introduttivo non contenga un esplicito petitum di merito ma si limiti a chiedere che la Corte dichiari ammissibile il ricorso medesimo: infatti dal ricorso, proposto per l’annullamento delle sentenze impugnate, si ricavano in modo univoco le ragioni per le quali il ricorrente ritiene dette sentenze lesive delle prerogative costituzionali dell’istituzione presidenziale.</p>
<p>4.– Essendo parimenti fuori discussione la legittimazione passiva della Corte di cassazione che ha reso le pronunce impugnate, la Corte deve invece interrogarsi sulla sussistenza della legittimazione attiva del ricorrente, che nella specie è la persona fisica che ricopriva la carica di Presidente della Repubblica all’epoca in cui effettuò le dichiarazioni a lui addebitate come fonte di responsabilità per danni, ma che al momento dell’emanazione degli atti impugnati e della proposizione del ricorso era cessato dalla carica medesima.<br />
Non è qui in gioco la posizione costituzionale dell’ex titolare della carica in quanto tale, né lo sono eventuali attribuzioni costituzionali a lui spettanti in tale qualità. L’oggetto del conflitto è infatti una prerogativa e dunque un’attribuzione spettante alla istituzione presidenziale e ad essa sola.<br />
É ovvio che, di norma, legittimato a ricorrere per conflitto di attribuzioni è soltanto chi impersona il potere delle cui attribuzioni si discute, nel momento in cui il ricorso viene proposto.<br />
Tuttavia, la Corte ritiene che la legittimazione possa estendersi a chi ha cessato di ricoprire la carica, nelle particolari situazioni, come quella che si verifica nel presente caso, in cui concorrono le seguenti due circostanze: a) la controversia sulle attribuzioni e sulla loro ipotizzata lesione coincide con una controversia circa l’applicabilità, nel caso concreto, di una norma costituzionale la cui portata si sostanzia nell’escludere o nel limitare, in via di eccezionale prerogativa, la responsabilità della persona fisica titolare della carica costituzionale per atti da essa compiuti; b) vi è coincidenza fra la persona fisica della cui responsabilità si discute, e il titolare, nel momento in cui è stato compiuto l’atto da cui si fa discendere la responsabilità, della carica monocratica alla quale la norma costituzionale collega la prerogativa della immunità.<br />
Infatti tale prerogativa è bensì connessa ad atti di organi costituzionali, ma, riguardando la persona fisica, si estende nel tempo anche al di là della cessazione dalla carica di chi tali atti ha posto in essere. E poiché l’applicazione in giudizio della norma che sancisce la prerogativa avviene per sua natura a posteriori, anche a distanza di tempo dal momento in cui gli atti forieri di responsabilità sono stati compiuti (“ora per allora”), è evidente come possa accadere che il giudizio sulla responsabilità, in coincidenza col quale si prospetta la controversia costituzionale sulle attribuzioni, si svolga quando la persona fisica della cui responsabilità si discute non è più titolare della carica costituzionale. <br />
Il giudizio per conflitto di attribuzioni è bensì uno strumento apprestato dalla Costituzione a tutela delle attribuzioni proprie della carica di Presidente della Repubblica, ma tale tutela, in queste situazioni, coincide con la protezione della persona fisica dalla responsabilità, in forza della prerogativa; e quindi il conflitto opera anche o principalmente come strumento di difesa nei confronti di possibili applicazioni giudiziali delle norme che si traducano in violazioni della prerogativa.<br />
Non appare allora ragionevole che la possibilità di sollevare conflitto, di cui il titolare della carica gode finché dura il mandato, in relazione agli atti da lui compiuti, sia invece rimessa alle scelte di un titolare diverso da quello della cui responsabilità si discute per il solo fatto casuale che il giudizio di responsabilità – che riguarda sempre la persona fisica – insorga dopo, anziché prima della scadenza di detto mandato: tenendo anche conto del fatto che non solo diversi titolari della carica possono valutare in modo diverso la portata o l’applicabilità concreta della norma sulla prerogativa, ma che, per un nuovo e diverso titolare della carica, la scelta del ricorrere per conflitto non si configura come atto dovuto, ma piuttosto come scelta di opportunità politica, da cui verrebbe però a dipendere l’attivazione, in concreto, dello strumento di difesa della prerogativa di immunità.<br />
Si deve dunque concludere che, verificandosi la situazione indicata, la legittimazione a ricorrere – ovviamente sempre spettante al titolare attuale della carica – spetta anche ai precedenti titolari. Una legittimazione – quella dei precedenti titolari –, peraltro, limitata strettamente non solo ai conflitti concernenti atti da loro stessi compiuti durante il mandato, ma a quelli soltanto nei quali la lesione lamentata consista proprio nella negazione in concreto, nei loro confronti, della prerogativa di irresponsabilità: in cui quindi l’interesse al ricorso nasca dal fatto che oggetto del conflitto sia l’affermazione o la negazione della possibilità di far valere in concreto la responsabilità per detti atti.<br />
Nonostante la scissione e quindi la possibile duplicità della legittimazione a ricorrere in questi casi, le regole del giudizio costituzionale, il contraddittorio che in esso si svolge, e in definitiva la decisione della Corte, consentirebbero in ogni modo di dare soluzione alle possibili ipotesi di divaricazione o di contrasto fra le posizioni processuali e le tesi sostanziali del titolare in carica dell’organo e del precedente titolare della cui responsabilità si discute. Nella specie, peraltro, il Presidente della Repubblica, evocato in giudizio per iniziativa di questa Corte (ordinanza n. 455 del 2002), si è costituito senza nulla eccepire quanto alla legittimazione del ricorrente, mentre, nel merito, si è limitato a dichiarare la propria “condivisione del principio del necessario collegamento fra irresponsabilità ed esercizio della funzione”.</p>
<p>5.– Il ricorso è in parte non fondato, in parte inammissibile sotto un profilo diverso da quello precedentemente esaminato.<br />
Non può accogliersi, in primo luogo, la tesi secondo cui l’autorità giudiziaria ordinaria difetterebbe radicalmente di competenza giurisdizionale in ordine alla qualificazione degli atti del Presidente della Repubblica, al fine di verificare l’applicabilità o meno della clausola di esclusione della responsabilità di cui all’art. 90 della Costituzione.<br />
Tale clausola non fa che recare, infatti, una eccezione alla regola della responsabilità di ciascuno per gli atti compiuti in violazione di diritti altrui. Questa regola, che discende dallo stesso principio di legalità e di giustiziabilità dei diritti, e che per i pubblici funzionari è espressamente ribadita dall’art. 28 della Costituzione, col rinvio alle “leggi penali, civili e amministrative” caso per caso applicabili, fonda la generale competenza delle autorità giudiziarie all’accertamento dei presupposti della responsabilità e alla pronuncia delle eventuali misure sanzionatorie, restitutorie o risarcitorie conseguenti.<br />
É pertanto alla stessa autorità giudiziaria che spetta, in prima istanza, decidere circa l’applicabilità in concreto, in rapporto alle circostanze del fatto, della clausola eccezionale di esclusione della responsabilità. Se nel decidere in proposito l’autorità giudiziaria venisse ad apprezzare erroneamente la portata della clausola o a negare ad essa erroneamente applicazione, con conseguente lesione della prerogativa e dunque dell’attribuzione presidenziale, oltre ai normali rimedi apprestati dagli istituti che consentono il controllo sulle decisioni giudiziarie ad opera di altre istanze pure giudiziarie, varrà il rimedio del conflitto di attribuzioni davanti a questa Corte. Ma non può essere negata la competenza dell’autorità giudiziaria a pronunciarsi, nell’esercizio della sua generale funzione di applicazione delle norme, ivi comprese quelle della Costituzione.<br />
La competenza di questa Corte a risolvere i conflitti di attribuzione non può sostituirsi a quella del giudice comune per l’accertamento in concreto dell’applicabilità della clausola di esclusione della responsabilità. Infatti la giurisdizione costituzionale sui conflitti non è istituto che sostituisca l’esercizio della funzione giurisdizionale là dove siano in gioco diritti dei soggetti di cui si chieda l’accertamento e il ristoro (e l’azione di responsabilità integra tipicamente tale fattispecie), ma vale solo a restaurare la corretta osservanza delle norme costituzionali nei casi in cui, in concreto, a causa di un cattivo esercizio della funzione giurisdizionale, questa abbia dato luogo ad una illegittima menomazione delle attribuzioni costituzionali di un altro potere.<br />
Nemmeno potrebbe ipotizzarsi un qualsiasi effetto inibitorio dell’esplicarsi dell’esercizio della funzione giurisdizionale, collegabile alla semplice affermazione, da parte di colui la cui responsabilità viene evocata in giudizio, della applicabilità della prerogativa, stante la non configurabilità di un potere di definizione unilaterale, in causa propria, dei limiti della propria responsabilità.<br />
La garanzia del rispetto della norma costituzionale, anche nei confronti di eventuali erronee applicazioni da parte dell’autorità giudiziaria, non sta nell’esclusione a priori della competenza di questa – che verrebbe in pratica a configurare una esenzione senza limiti dalla giurisdizione e un privilegio personale privo di fondamento costituzionale – ma nella possibilità (esplicitamente riconosciuta, del resto, anche dalle pronunce impugnate) di sollevare conflitto di attribuzioni contro le determinazioni dell’autorità giudiziaria.</p>
<p>6.– Nemmeno può condividersi, sul piano sostanziale, la tesi secondo cui anche gli atti extrafunzionali, o almeno tutte le dichiarazioni non afferenti esclusivamente alla sfera privata, del Presidente della Repubblica dovrebbero ritenersi coperti da irresponsabilità, a garanzia della completa indipendenza dell’alto ufficio da interferenze di altri poteri, o in forza della impossibilità di distinguere, in relazione alle esternazioni, il munus dalla persona fisica.<br />
É appena il caso di precisare che non viene qui in considerazione il diverso e discusso problema degli eventuali limiti alla procedibilità di giudizi (in particolare penali) nei confronti della persona fisica del Capo dello Stato durante il mandato, limiti che, se anche sussistessero, non varrebbero, appunto, se non fino alla cessazione della carica. Qui si discute invece dei limiti della responsabilità, che come tali valgono allo stesso modo sia durante il mandato presidenziale, sia, per gli atti compiuti durante il mandato, dopo la sua scadenza.<br />
A questo riguardo, quale che sia la definizione più o meno ampia che si accolga delle funzioni del Presidente, quale che sia il rapporto che si debba ritenere esistente fra l’irresponsabilità di cui all’art. 90 della Costituzione e la responsabilità ministeriale di cui all’art. 89, e, ancora, quale che sia la ricostruzione che si adotti in relazione ai limiti della cosiddetta facoltà di esternazione non formale del Capo dello Stato, una cosa è fuori discussione: l’art. 90 della Costituzione sancisce la irresponsabilità del Presidente – salve le ipotesi estreme dell’alto tradimento e dell’attentato alla Costituzione – solo per gli “atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni”.<br />
É dunque necessario tenere ferma la distinzione fra atti e dichiarazioni inerenti all’esercizio delle funzioni, e atti e dichiarazioni che, per non essere esplicazione di tali funzioni, restano addebitabili, ove forieri di responsabilità, alla persona fisica del titolare della carica, che conserva la sua soggettività e la sua sfera di rapporti giuridici, senza confondersi con l’organo che pro tempore impersona.<br />
Si può riconoscere che operare la distinzione, nell’ambito delle “esternazioni”, fra quelle riconducibili all’esercizio delle funzioni presidenziali e quelle ad esse estranee può risultare, in fatto, più difficile di quanto non sia distinguere nel campo dei comportamenti o degli atti materiali, o anche di quanto non sia distinguere fra opinioni “funzionali” ed “extrafunzionali” espresse dai membri di un’assemblea rappresentativa, che si differenzia dagli individui che ne fanno parte, laddove nel caso del Presidente l’organo è impersonato dallo stesso individuo: ma l’eventuale maggiore difficoltà della distinzione non toglie che essa sia necessaria.<br />
Quando dunque la Corte di cassazione, nelle pronunce impugnate, stabilisce i principi di diritto secondo cui l’immunità del Presidente della Repubblica riguarda solo gli atti che costituiscono esercizio delle funzioni presidenziali e le dichiarazioni strumentali o accessorie rispetto a tale esercizio, coglie correttamente la portata dell’art. 90 della Costituzione e non reca lesione alle prerogative del Presidente.<br />
Anche la possibilità che nell’ambito dell’esercizio delle funzioni possano rientrare, in determinate ipotesi, attività o dichiarazioni intese a difendere l’istituzione presidenziale non può mai tradursi automaticamente in una estensione della immunità a dichiarazioni extrafunzionali per la sola circostanza che esse siano volte a difendere la persona fisica del titolare della carica e, come tali, possano indirettamente influire sul suo prestigio o sulla sua “legittimazione” politica.</p>
<p>7.– Restano da considerare le censure, avanzate dal ricorrente in via logicamente subordinata, con le quali si sostiene che le dichiarazioni nella specie addebitate al sen. Cossiga sarebbero tutte legate da “nesso funzionale” con l’esercizio delle funzioni presidenziali, e come tali tutte coperte dalla clausola di immunità.<br />
Ma su questo terreno e con riguardo a questi motivi il ricorso è inammissibile in quanto rivolto contro pronunce che non affermano in concreto la responsabilità del sen. Cossiga, e nemmeno escludono in concreto che le dichiarazioni a lui addebitate possano, in tutto o in parte, risultare coperte dalla immunità alla stregua dei criteri indicati, ma si limitano a fissare i principi di diritto cui dovrà attenersi il giudice di merito in sede di giudizio di rinvio, esplicitamente affermando, inoltre, che contro l’accertamento da parte dell’autorità giudiziaria può essere sollevato conflitto di attribuzione “per menomazione” davanti a questa Corte.<br />
Le censure in esame sono dunque premature, potendo, se del caso, essere proposte solo nei confronti delle pronunce con le quali l’autorità giudiziaria abbia giudicato nel merito sugli addebiti mossi al sen. Cossiga, escludendo che essi siano coperti dalla immunità.</p>
<p>8.– Restano fuori dall’ambito del giudizio costituzionale per conflitto le censure e le affermazioni del ricorrente relative al carattere, che si sostiene non denigratorio né offensivo, di talune fra le dichiarazioni per cui è giudizio, che non travalicherebbero i limiti della “continenza” come espressione del legittimo diritto di critica politica. Si tratta infatti di profili (apparentemente da riferire all’ultimo dei principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione) che non possono venire in considerazione nella presente controversia sulle attribuzioni, e attengono piuttosto alla valutazione, spettante all’autorità giudiziaria, delle dichiarazioni che, in ipotesi, dovessero essere in concreto riconosciute come estranee all’ambito dell’immunità costituzionale. Onde anche per questo aspetto il ricorso è inammissibile.</p>
<p align=center><b>per questi motivi</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
a) dichiara che spetta all’autorità giudiziaria, investita di controversie sulla responsabilità del Presidente della Repubblica in relazione a dichiarazioni da lui rese durante il mandato, accertare se le dichiarazioni medesime costituiscano esercizio delle funzioni, o siano strumentali ed accessorie ad una funzione presidenziale, e solo in caso di accertamento positivo ritenerle coperte dalla immunità del Presidente della Repubblica, di cui all’art. 90 della Costituzione;<br />
b) dichiara inammissibile, quanto ai restanti motivi, il ricorso per conflitto di attribuzioni indicato in epigrafe.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 2004.<br />
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente<br />
Valerio ONIDA, Redattore<br />
Depositata in Cancelleria il 26 maggio 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-26-5-2004-n-154/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2004 n.154</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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