<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>26/4/2021 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/26-4-2021/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/26-4-2021/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Oct 2021 20:43:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>26/4/2021 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/26-4-2021/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2021 n.3358</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-26-4-2021-n-3358/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-26-4-2021-n-3358/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-26-4-2021-n-3358/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2021 n.3358</a></p>
<p>Pres. Lipari &#8211; Est. Tulumello Sulle condizioni in presenza delle quali anche i consorzi di imprese artigiane possono giovarsi del c.d. cumulo alla rinfusa dei requisiti. Contratti della p.a. &#8211; Consorzi di imprese artgiane &#8211; Cumulo alla rinfusa dei requisiti &#8211; Art.7, co. 2, d.lgs. n. 50/2016 &#8211; Possilità  di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-26-4-2021-n-3358/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2021 n.3358</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-26-4-2021-n-3358/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2021 n.3358</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lipari &#8211; Est. Tulumello</span></p>
<hr />
<p>Sulle condizioni in presenza delle quali anche i consorzi di imprese artigiane possono giovarsi del c.d. cumulo alla rinfusa dei requisiti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Contratti della p.a. &#8211; Consorzi di imprese artgiane &#8211; Cumulo alla rinfusa dei requisiti &#8211; Art.7, co. 2, d.lgs. n. 50/2016 &#8211; Possilità  di avvalersene &#8211; Solo se presentano la natura di consorzio stabile.</span></p>
<hr />
<p>I consorzi di imprese artigiane può giovarsi del c.d. cumulo alla rinfusa dei requisiti (ex art. 47, co. 2, d.lgs. n. 50/2016) solo in quanto presentino la natura di consorzio stabile, per le ragioni espresse con chiarezza dall&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5/2021, la quale ha charamente affermato i seguenti principi: 1) il consorzio stabile presuppone uno comune struttura d&#8217;impresa; 2) l&#8217;ammissibilità  del c.d. cumulo alla rinfusa si giustifica proprio in ragione della comune struttura d&#8217;impresa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 7717 del 2020, proposto da Autofficina Pontina S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Alfonso Celotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilio de&#8217; Cavalieri 11; </p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ares 118 &#8211; Azienda Regionale Emergenza Sanitaria, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Vincenza Di Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Pompeo Magno n. 7; </p>
<p style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Consorzio Parts &amp; Services non costituito in giudizio; </p>
<p style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 09155/2020, resa tra le parti</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ares 118 &#8211; Azienda Regionale Emergenza Sanitaria;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2021 il Cons. Giovanni Tulumello e viste le note di udienza depositate dalle parti;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con sentenza n. 9155/2020, pubblicata l&#8217;11 agosto 2020, il T.A.R. del Lazio, sede di Roma, ha rigettato il ricorso introduttivo ed i due ricorsi per motivi aggiunti &#8211; formulati all&#8217;esito della duplice ostensione in giudizio della documentazione richiesta con domanda incidentale di accesso &#8211; proposti dalla Autofficina Pontina s.r.l. degli atti (bando, disciplinare, capitolato tecnico e delibera di aggiudicazione in favore del Consorzio Parts &amp; Services) della procedura aperta, bandita dall&#8217;ARES 118 &#8211; Azienda Regionale Emergenza Sanitaria, per l&#8217;appalto del Servizio di riparazione e manutenzione degli automezzi della Centrale Operativa di Roma Città  metropolitana e Provincia, per la durata di diciotto mesi.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso in appello notificato il 2 ottobre 2020 e depositato il successivo 7 ottobre, l&#8217;Autofficina Pontina s.r.l. ha impugnato l&#8217;indicata sentenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Si  costituita in giudizio, per resistere al gravame, l&#8217;ARES 118 &#8211; Azienda Regionale Emergenza Sanitaria, che in data 21 gennaio 2021 ha prodotto il contratto di appalto per cui  causa, siglato fra le parti con decorrenza 1° febbraio 2020 (con possibilità  di rinnovo per ulteriori dodici mesi).</p>
<p style="text-align: justify;">Alla camera di consiglio del 29 ottobre 2020, fissata per l&#8217;esame della domanda cautelare, la trattazione  stata rinviata al merito.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso  stato trattenuto in decisione all&#8217;udienza dell&#8217;11 febbraio 2021, svoltasi ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e dell&#8217;art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, attraverso collegamento in videoconferenza secondo le modalità  indicate dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Con ordinanza collegiale n. 1472/2021, rilevato che &#8220;<i>nella fattispecie dedotta in giudizio &#8211; caratterizzata dal fatto che il contratto di appalto risulta essere stato sottoscritto, ed essere altresì in avanzata fase di esecuzione &#8211; non risulta essere stata ancora proposta, in questo o in separato giudizio, nè la domanda volta far dichiarare l&#8217;inefficacia del contratto, nè quella di subentro nel rapporto negoziale, nè la domanda di risarcimento del danno per equivalente monetario  stato assegnato</i>&#8220;,  stato assegnato termine alle parti per dedurre &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 73, comma 3, cod. proc. amm. &#8211; in merito al profilo dell&#8217;interesse a coltivare il gravame.</p>
<p style="text-align: justify;">Le parti hanno depositato memorie in data 16 marzo 2021 (l&#8217;appellante) e 18 marzo 2021 (l&#8217;appellata).</p>
<p style="text-align: justify;">Il collegio si  quindi riunito nuovamente per deliberare nella camera di consiglio del 31 marzo 2021.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Sulla questione preliminare, relativa all&#8217;interesse a coltivare il gravame, le parti hanno dedotto, rispettivamente:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che con il ricorso in appello  stata chiesta la riforma di primo grado, la quale ha pronunciato anche sulla domanda di subentro nel contratto: onde tale domanda deve intendersi (implicitamente) proposta anche nel presente giudizio d&#8217;appello;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che tale domanda debba invece intendersi rinunciata in quanto non espressamente riproposta nel giudizio di appello, stante la non automaticità  dell&#8217;effetto devolutivo.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Il Collegio, richiamato il contenuto dell&#8217;ordinanza collegiale n. 1472/2021, osserva anzitutto, in punto di fatto, che nel giudizio di primo grado la domanda di subentro  stata esplicitamente formulata &#8211; ma non ulteriormente argomentata, nè effettivamente coltivata &#8211; nelle epigrafi del ricorso introduttivo e dei due ricorsi per motivi aggiunti, ancorchè non riprodotta nelle conclusioni di tali atti.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche nel giudizio di appello, nel corso del quale la stazione appaltante e l&#8217;aggiudicatario sono addivenuti alla stipula del contratto, la domanda di subentro  stata proposta nelle forme descritte, ma non ha costituito oggetto di specifiche richieste od argomentazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Nondimeno, una simile tecnica difensiva &#8211; in disparte i connessi e conseguenti limiti che ne discendono, come si vedà , sul piano del merito di tale domanda &#8211; può ritenersi espressiva, anche nell&#8217;ottica adeguatrice (in relazione alla garanzia costituzionale del diritto di difesa), sollecitata nell&#8217;ultima memoria della parte appellante, della volontà  di far conseguire al chiesto annullamento dell&#8217;aggiudicazione la declaratoria d&#8217;inefficacia del contratto nelle more concluso ed il subentro della ricorrente nel relativo rapporto negoziale.</p>
<p style="text-align: justify;">Sicchè la domanda di riforma della sentenza che, rigettando i ricorsi, ha respinto la richiesta di annullamento dell&#8217;aggiudicazione, in relazione alla quale erano state formulate tali domande accessorie, può ritenersi implicante, nell&#8217;ottica di un <i>favor</i> per il diritto di difesa della parte, un rinvio al contenuto dell&#8217;originario <i>petitum</i>, così da sorreggere l&#8217;interesse della parte appellante all&#8217;accertamento della illegittimità  del provvedimento di aggiudicazione, anche in una fase caratterizzata dalla avvenuta stipulazione del contratto e dalla ormai prossima conclusione del rapporto negoziale.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Il primo motivo di appello, rivolto contro il capo della sentenza impugnata che ha rigettato il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio e il quarto motivo del primo ricorso per motivi aggiunti, concerne la dedotta violazione della <i>lex specialis</i> in relazione al difetto del requisito di idoneità  in capo al Consorzio aggiudicatario, che avrebbe riguardato &#8220;<i>l&#8217;iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio in relazione a tutte le attività  oggetto della procedura</i>&#8220;, in quanto l&#8217;oggetto sociale del Consorzio non avrebbe ricompreso i servizi oggetto dell&#8217;appalto ed in particolare quelli di cui al punto 5.2 del Capitolato.</p>
<p style="text-align: justify;">Contesta altresì la legittimità  del ricorso, da parte del Consorzio aggiudicatario, al c.d.<i>cumulo alla rinfusa </i>in relazione alla dimostrazione del possesso dei requisiti.</p>
<p style="text-align: justify;">6. L&#8217;ARES ha riproposto in appello &#8220;<i>l&#8217;eccezione di inammissibilità  formulata in primo grado con la memoria depositata il 2.05.2020 (pagg. 3 e 9). La censura  stata promossa, per la prima volta, con il ricorso per motivi aggiunti notificato il 27.02.2020, quindi, oltre trenta giorni dopo l&#8217;aggiudicazione della gara (disposta con Deliberazione n. 338 del 20.12.2019 &#8211; doc. 5) nonostante potesse essere promossa in termini estraendo una semplice visura camerale, senza necessità  di attendere l&#8217;accesso agli atti</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;eccezione  infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; vero che la censura poggia, in parte, sulla visura camerale, la cui conoscenza prescinde dall&#8217;esercizio del diritto di accesso agli atti della gara, ma  altresì vero che essa contesta la legittimità  dell&#8217;ammissione anche per elementi &#8211; il cumulo dei requisiti &#8211; appresi in sede di accesso.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Nel merito della censura, il giudice di primo grado ha ritenuto rispettata dal Consorzio aggiudicatario la condizione posta dal punto 7.1.a) del Disciplinare di gara (che richiedeva l&#8217;iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio in relazione a tutte le attività  oggetto della procedura), sul presupposto della equiparazione fra consorzi stabili e consorzi di imprese artigiane al fine del cumulo dei requisiti, e del rilievo che &#8220;<i>tutte le imprese indicate dal Consorzio per l&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto (Autocarrozzeria De Clementi S.r.l., Sturmann S.r.l., Autocarrozzeria Mastrodonato S.r.l. semplificata, Puntogomme S.r.l., VL Autocenter S.r.l., Tre F Auto S.r.l. e ORMECAS.r.l.) sono iscritte alla CCIAA per i servizi oggetto di gara</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 7.1.a) del disciplinare prevedeva il seguente &#8220;requisito di idoneità &#8220;: &#8220;<i>Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura e comunque ogni iscrizione in registri o albi se prescritta dalla legislazione vigente per l&#8217;esercizio da parte del concorrente di tutte le attività  oggetto della presente procedura di gara, in coerenza a quelle descritte al punto 5.2 del Capitolato Tecnico</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il punto centrale della questione dedotta con la censura in esame  se l&#8217;art. 47 del vigente codice dei contratti pubblici consenta anche per i consorzi di imprese artigiane, e non solo per i consorzi stabili, la possibilità  di valersi del c.d. cumulo alla rinfusa.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 47, secondo comma, del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante &#8220;Codice dei contratti pubblici&#8221;, nel testo applicabile <i>ratione temporis</i> alla procedura per cui  causa, stabilisce che &#8220;<i>I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera 1), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l&#8217;esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l&#8217;esecuzione del contratto. Con le linee guida dell&#8217;ANAC di cui all&#8217;articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l&#8217;imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">La disposizione richiama i consorzi stabili [art. 45, comma 2, lett. c)], ma non anche i consorzi fra imprese artigiane [art. 45, comma 2, lett. b), ultima parte]: con la conseguenza che ad avviso dell&#8217;appellante il primo giudice avrebbe errato nel ritenere soddisfatta la dimostrazione dei requisiti da parte del Consorzio aggiudicatario nelle forme previste per i (soli) consorzi stabili.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Si tratta dunque di valutare, in concreto, se il Consorzio aggiudicatario abbia, o meno, le caratteristiche del consorzio stabile (pur essendo costituito fra imprese artigiane), e se dunque possa, conseguentemente, giovarsi del regime della dimostrazione dei requisiti mediante il c.d. cumulo alla rinfusa.</p>
<p style="text-align: justify;">In relazione a tale profilo l&#8217;ARES in memoria:</p>
<p style="text-align: justify;">a) deduce che &#8220;<i>Affinchè il Consorzio sia considerato di imprese artigiane e, quindi, possa essere equiparato (ai fini del ricorso al cumulo alla rinfusa) al consorzio stabile  sufficiente che sia composto, per almeno 2/3, da imprese artigiane. E&#8217; ininfluente che le imprese indicate come esecutrici non siano artigiane</i>&#8220;;</p>
<p style="text-align: justify;">b) invoca, quanto alla qualificazione come consorzio stabile ed alla conseguente applicabilità  della disciplina del possesso dei requisiti, la sentenza di questa Sezione n. 2493/2019: &#8220;<i>sulla scorta dell&#8217;orientamento giurisprudenziale prevalente, la natura del soggetto imprenditoriale &#8211; in relazione alla questione della sua qualificabilità  come &#8220;consorzio stabile&#8221; &#8211; deve essere accertata sulla scorta di una ricostruzione sostanzialistica dei suoi tratti identificativi, così come delineati dall&#8217;art. 45, comma 2, lettera c), D.Lgs. n. 50/2016: consegue, già  da tale rilievo, l&#8217;irrilevanza, ai fini del decidere, della assenza nell&#8217;atto costitutivo del Co.Med., di espresse indicazioni nominalistiche della sua natura così come di formali manifestazioni di volontà  delle imprese consorziate dirette alla costituzione di un consorzio stabile (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5152 del 6 dicembre 2016: &#8220;quanto all&#8217;essenza dell&#8217;istituzione di una comune struttura d&#8217;impresa va ricordato che per pacifico orientamento della giurisprudenza tale aspetto non comporta, l&#8217;uso del verbo &quot;istituire&quot; in luogo di &quot;costituire&quot; ne  la significativa riprova, &quot;un&#8217;autonoma struttura d&#8217;impresa nè che la decisione delle imprese di operare in modo congiunto debba essere formalizzata in un apposito atto&quot; (Cons. Stato V,15 ottobre 2010, n. 7524). Quel che conta invero,  la possibilità  di &quot;individuare l&#8217;avvenuta creazione di un complesso strutturale ed organizzativo compatibile con il modello giuridico-formale di riferimento&quot;)</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Sotto un diverso profilo l&#8217;appellante deduce peraltro ulteriormente che &#8220;<i>consentire &#8211; sulla scorta del principio espresso dal TAR &#8211; di provare il requisito di cui all&#8217;art. 7.1. del Disciplinare mediante il cumulo alla rinfusa si pone in contrasto con la disciplina recata dall&#8217;art. 78 del d.P.R. n. 207/2010. Come detto, infatti, nella specie si discute del requisito della iscrizione presso la Camera di Commercio (per determinate attività ), ovvero di un requisito di ordine generale</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">In questa prospettiva il <i>cumulo alla rinfusa</i>, a tutto voler concedere, consentirebbe di surrogare i requisiti di qualificazione, ma non anche quelli di ordine generale, che &#8211; come per l&#8217;iscrizione in parola &#8211; devono essere posseduti dal Consorzio in proprio (si invoca in tal senso il bando tipo ANAC 1/2017, par. 7.5.: &#8220;<i>I soggetti di cui all&#8217;art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all&#8217;iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l&#8217;artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici</i>&#8220;).</p>
<p style="text-align: justify;">10. La giurisprudenza propugna una lettura &#8220;sostanzialistica&#8221; di entrambe le questioni: sia di quella concernente l&#8217;inerenza del certificato camerale all&#8217;oggetto del contratto, sia di quella relativa all&#8217;accertamento della natura del consorzio.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto al primo profilo, la sentenza della V Sezione di questo Consiglio di Stato n. 7846/2019 ha affermato che &#8220;<i>L&#8217;inerenza all&#8217;oggetto della gara, richiesta dalla lex specialis, non significava infatti corrispondenza assoluta (id est: intesa quale perfetta sovrapponibilità ) tra le risultanze descrittive della professionalità  dell&#8217;impresa, come riportate nell&#8217;iscrizione camerale, e l&#8217;oggetto del contratto di appalto, ma quale congruenza contenutistica (sussistente nel caso di specie), secondo un criterio di rispondenza alla finalità  di verifica della richiesta idoneità  professionale, &quot;attraverso una valutazione non atomistica e frazionata, ma globale e complessiva delle prestazioni oggetto di affidamento&quot;, come statuito dalla giurisprudenza (Cons. Stato, III, 8 novembre 2017, n. 5170; III, 10 novembre 2017, n. 5182; V, n. 796 del 7.2.2018)</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto al secondo profilo, la sentenza n. 6433/2019 di questa Sezione ha ritenuto che &#8220;<i>Quanto al profilo di censura volto a contestare la natura di consorzio stabile a Conmed Engineering, tale aspetto deve essere accertato sulla scorta di una ricostruzione sostanzialistica dei suoi tratti identificativi, come individuati dall&#8217;art. 45, comma 2, lettera c), del d.lgs. 50/2016 (cfr. Cons. Stato, III, n. 2493/2019). La presenza di un&#8217;autonoma struttura di impresa, distinta da quella delle consorziate e che sia in grado di eseguire anche in proprio le prestazioni previste nel contratto, rende imputabile l&#8217;attività  compiuta al solo consorzio stabile (cfr. Cons. Stato, V, n. 276/2018). Nel caso in esame, non si ravvedono errori valutativi nella sentenza di primo grado che ha riscontrato, nello statuto e nella consistenza aziendale, la sussistenza degli elementi qualificanti individuati dalla suddetta disposizione &#8211; &quot;I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa&quot; &#8211; ed in particolare dell&#8217;elemento c.d. teleologico, costituito dalla astratta idoneità  come un&#8217;autonoma struttura di impresa, capace di eseguire, anche in proprio, ovvero senza l&#8217;ausilio necessario delle strutture imprenditoriali delle consorziate, le prestazioni previste nel contratto, ferma restando la facoltà  per il consorzio, che abbia tale struttura, di eseguire le prestazioni, nei limiti consentiti, attraverso le consorziate (cfr. Cons. Stato, V, n. 1984/2017)</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">11. Ad avviso del Collegio nella definizione del consorzio stabile appare troncante, in giurisprudenza, il rilievo che questo &#8220;<i>secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale,  caratterizzato dal c.d. elemento teleologico che gli consente di operare con un&#8217;autonoma struttura di impresa, capace di eseguire, anche in proprio, ovvero senza l&#8217;ausilio necessario delle strutture imprenditoriali delle consorziate, le prestazioni previste nel contratto, contratto che il predetto consorzio ordinario stipula in nome proprio e per conto delle consorziate, con la conseguenza che a lui direttamente ed esclusivamente si imputa l&#8217;attività  compiuta (Cons. Stato, sez. VI, 13 ottobre 2015, n. 4703; sez. V, 2 maggio 2017, n. 1984; 22 gennaio 2015, n. 244)</i>&#8221; (V Sezione, sentenza n. 276/2018).</p>
<p style="text-align: justify;">In argomento  recentemente intervenuta la sentenza n. 5/2021 dell&#8217;Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato, la quale ha chiaramente affermato i seguenti principi: </p>
<p style="text-align: justify;">a) il consorzio stabile presuppone una comune struttura d&#8217;impresa; </p>
<p style="text-align: justify;">b) l&#8217;ammissibilità  del c.d. cumulo alla rinfusa per la prova dei requisiti di qualificazione si giustifica proprio in ragione della comune struttura d&#8217;impresa (punto 8.3. della motivazione).</p>
<p style="text-align: justify;">Dalla visura camerale prodotta nel giudizio di primo grado risulta che il Consorzio Pats &amp; Services  un &#8220;organismo di servizio&#8221;: il codice ATECO 70.22.09 corrisponde ad &#8220;<i>Attività  di consulenza per la gestione della logistica aziendale</i>&#8220;, e l&#8217;oggetto sociale consiste in attività  di servizi </p>
<p style="text-align: justify;">Dunque nel caso di specie si  in presenza di un consorzio fra imprese artigiane che non ha natura di consorzio stabile, non foss&#8217;altro perchè non esiste una comune struttura d&#8217;impresa, e perchè l&#8217;oggetto sociale  &#8220;neutro&#8221; dal punto di vista imprenditoriale, avendo ad oggetto l&#8217;organizzazione della partecipazione di imprese alle gare (quale che sia l&#8217;attività  imprenditoriale considerata).</p>
<p style="text-align: justify;">12. Ne consegue che, per un verso, il consorzio aggiudicatario non può giovarsi del c.d. cumulo alla rinfusa non avendo natura di consorzio stabile; e che, per altro verso, la visura camerale del consorzio non ha attinenza, neppure generica o parziale, con l&#8217;oggetto dell&#8217;appalto.</p>
<p style="text-align: justify;">La peculiarità  della fattispecie in esame  data dal fatto che il disciplinare richiedeva, quale requisito di idoneità , l&#8217;iscrizione alla Camera di Commercio per i settori corrispondenti all&#8217; oggetto del contratto: il Consorzio aggiudicatario non ha tale requisito, neppure valutando l&#8217;iscrizione camerale in senso sostanzialistico come &#8220;<i>congruenza contenutistica (&#038;.), secondo un criterio di rispondenza alla finalità  di verifica della richiesta idoneità  professionale</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il requisito, si sostiene, sarebbe posseduto dal Consorzio attraverso le iscrizioni dei consorziati: ma il primo non potrebbe valersene, perchè non  un consorzio stabile (il consorzio fra imprese artigiane può infatti giovarsi di tale possibilità  solo in quanto stabile, per le ragioni espresse con chiarezza dalla citata sentenza dell&#8217;Adunanza Plenaria n. 5/2021.</p>
<p style="text-align: justify;">La Delibera ANAC n. 98/2017, citata dalla sentenza appellata, riguarda in realtà  i consorzi stabili, e non l&#8217;equiparazione ad essi dei consorzi di imprese artigiane.</p>
<p style="text-align: justify;">13. Il primo motivo di appello  dunque fondato, e in accoglimento dello stesso, e in riforma della sentenza gravata, devono essere dunque accolti il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio e il quarto motivo del primo ricorso per motivi aggiunti, con conseguente accertamento dell&#8217;illegittimità  dell&#8217;aggiudicazione impugnata (in quanto disposta in favore di offerente privo dei requisiti richiesti dalla <i>lex specialis</i>).</p>
<p style="text-align: justify;">Deve essere a questo punto esaminata le domanda di &#8220;<i>subentro nel contratto di appalto eventualmente stipulato, previa declaratoria di nullità , invalidità  ed inefficacia dello stesso</i>&#8221; (così l&#8217;epigrafe del ricorso introduttivo di primo grado).</p>
<p style="text-align: justify;">Come già  osservato, tale domanda può ritenersi ritualmente proposta nel presente giudizio, in virtà¹ dell&#8217;estensione del richiamo implicito contenuto nella domanda di riforma della sentenza gravata.</p>
<p style="text-align: justify;">Un simile rilievo, se appare idoneo ad affermare la perdurante ammissibilità  e procedibilità  del gravame, nondimeno implica che, nel merito, la domanda in esame sia infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 122 cod. proc. amm. stabilisce in proposito che &#8220;<i>Fuori dei casi indicati dall&#8217;articolo 121, comma 1, e dall&#8217;articolo 123, comma 3, il giudice che annulla l&#8217;aggiudicazione definitiva stabilisce se dichiarare inefficace il contratto, fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti, dell&#8217;effettiva possibilità  per il ricorrente di conseguire l&#8217;aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilità  di subentrare nel contratto, nei casi in cui il vizio dell&#8217;aggiudicazione non comporti l&#8217;obbligo di rinnovare la gara e la domanda di subentrare sia stata proposta</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">La disposizione, in altre parole, subordina la declaratoria di inefficacia non al mero accertamento dell&#8217;illegittimità  dell&#8217;aggiudicazione, ma ad una serie di elementi rispetto ai quali, se la parte appellante &#8211; al di lÃ  del rinvio alle domande proposte in primo grado &#8211; nulla ha dedotto, la stazione appaltante ha invece rappresentato, nel corso del presente giudizio, argomenti nel senso dell&#8217;inaccoglibilità  della domanda.</p>
<p style="text-align: justify;">14. In primo luogo, appare dirimente, secondo i parametri normativi portati dalla disposizione citata, la circostanza che l&#8217;esecuzione del contratto in essere scadà  nel mese di luglio 2021, e che sarebbe in corso di predisposizione la gara per l&#8217;individuazione del nuovo gestore del servizio: sicchè lo stato di esecuzione del contratto  tale da escludere il subentro, tenuto conto degli interessi delle parti.</p>
<p style="text-align: justify;">In secondo luogo, ARES ha altresì rappresentato che, pur essendosi l&#8217;odierna appellante classificata seconda, l&#8217;annullamento dell&#8217;aggiudicazione non condurrebbe comunque al subentro, perchè l&#8217;offerta della seconda ha ottenuto ben 33,65 punti in meno rispetto a quella dell&#8217;aggiudicataria, e, in ogni caso, il Disciplinare consentiva alla stazione appaltante &#8211;<i>ex</i> art. 95, comma 12, del codice dei contratti pubblici &#8211; di non aggiudicare ad offerte ritenute non convenienti o idonee.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che, in disparte la fondatezza o meno della pretesa al subentro, comunque non risulta dimostrata in giudizio, da parte dell&#8217;appellante, &#8220;<i>l&#8217;effettiva possibilità  per il ricorrente di conseguire l&#8217;aggiudicazione</i>&#8220;: elemento cui il citato art. 122 subordina &#8211; al pari degli altri elencati &#8211; l&#8217;accoglimento della domanda volta a far dichiarare l&#8217;inefficacia del contratto e il subentro nello stesso, con la conseguenza che il relativo onere probatorio ricade sulla parte attrice, la quale avrebbe dovuto dimostrare in giudizio, tra l&#8217;altro, l&#8217;effettiva possibilità  di conseguire l&#8217;aggiudicazione.</p>
<p style="text-align: justify;">In altre parole, se in punto di ammissibilità  e di procedibilità  del gravame le domande ulteriori, rispetto a quella caducatoria, possono ritenersi proposte in primo grado e riproposte in appello, nonostante la loro sintetica enunciazione (in primo grado) e l&#8217;implicito rinvio alle stesse (nel presente giudizio), la parte appellante non ha fornito argomenti idonei a superare le deduzioni svolte dalla stazione appaltante, volte ad impedire la declaratoria di inefficacia del contratto.</p>
<p style="text-align: justify;">15. Nè può farsi luogo, in questa sede, &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 124, comma 1, secondo periodo, cod. proc. amm. &#8211; alla condanna al risarcimento del danno per equivalente monetario, in luogo dell&#8217;accoglimento della domanda di subentro, in quanto la domanda risarcitoria non risulta essere stata proposta nel presente giudizio, nemmeno in via subordinata.</p>
<p style="text-align: justify;">16. Il Collegio  consapevole che, secondo una linea interpretativa espressa da una parte della giurisprudenza, la domanda risarcitoria per equivalente deve ritenersi compresa, secondo una logica di necessaria continenza, nella domanda di subentro (risarcimento in forma specifica).</p>
<p style="text-align: justify;">Nondimeno, il citato art. 124 stabilisce che la condanna al risarcimento per equivalente riguarda &#8211; soltanto &#8211; il danno subito e provato.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai fini della condanna monetaria, quindi, la parte interessata  tenuta a dimostrare che la riscontrata illegittimità  dell&#8217;aggiudicazione abbia determinato un effettivo pregiudizio economico, indicandone la misura.</p>
<p style="text-align: justify;">Ora, nel caso di specie, risulta appurato che la parte ricorrente non ha dimostrato di poter ottenere l&#8217;aggiudicazione del contratto. Nè l&#8217;appellante ha fornito adeguati indizi a sostegno di un&#8217;ipotizzabile lesione della chance di conseguimento dell&#8217;appalto, contestando, in modo adeguato, in questo giudizio, le puntuali deduzioni difensive svolte dalla stazione appaltante.</p>
<p style="text-align: justify;">17. In conclusione, la domanda di subentro &#8211; che  l&#8217;unica, fra quelle proposte, per le quali sopravvive l&#8217;interesse a coltivare il gravame e ad accertare l&#8217;illegittimità  dei provvedimenti impugnati &#8211; deve essere rigettata nel merito: pertanto, il ricorso in appello deve essere respinto, con la conseguente conferma della sentenza di primo grado, con la diversa motivazione qui esposta in punto di accertamento dell&#8217;illegittimità  dell&#8217;aggiudicazione.</p>
<p style="text-align: justify;">La complessità  e la peculiarità  della vicenda controversa, oltre al parziale accoglimento del gravame, giustificano la compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, con riferimento alla domanda di accertamento dell&#8217;illegittimità  dell&#8217;aggiudicazione, e per il resto lo rigetta.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 11 febbraio 2021 e 31 marzo 2021, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Marco Lipari, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Massimiliano Noccelli, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Raffaello Sestini, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Solveig Cogliani, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-26-4-2021-n-3358/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2021 n.3358</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 26/4/2021 n.230</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/redazione-approfondimento-tematico-26-4-2021-n-230/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/redazione-approfondimento-tematico-26-4-2021-n-230/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/redazione-approfondimento-tematico-26-4-2021-n-230/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 26/4/2021 n.230</a></p>
<p>SULLA AMMISSIBILITA&#8217; DEL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI AVVERSO IL DINIEGO PARZIALE DI ACCESSO AGLI ATTI DI GARA Nota a T.A.R. MARCHE &#8211; Sentenza n. 810 del 31.12.2020 a cura di Elisa Apostolo Prologo Con la sentenza n. 810 del 31.12.2020, Il Tar Ancona ha dichiarato la tempestività  del ricorso per motivi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/redazione-approfondimento-tematico-26-4-2021-n-230/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 26/4/2021 n.230</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/redazione-approfondimento-tematico-26-4-2021-n-230/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 26/4/2021 n.230</a></p>
<div style="text-align: center;"><strong>SULLA AMMISSIBILITA&#8217; DEL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI AVVERSO IL DINIEGO PARZIALE DI ACCESSO AGLI ATTI DI GARA</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>Nota a <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-31-12-2020-n-810">T.A.R. MARCHE &#8211; Sentenza n. 810 del 31.12.2020</a></strong></div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: right;">a cura di Elisa Apostolo</div>
<p><em><strong>Prologo</strong></em></p>
<div style="text-align: justify;">Con la sentenza n. 810 del 31.12.2020, Il Tar Ancona ha dichiarato la tempestività  del ricorso per motivi aggiunti proposto dalla seconda classificata avverso il diniego parziale di accesso agli atti, reso dall&#8217;Amministrazione a seguito di un iniziale silenzio diniego impugnato dall&#8217;istante con ricorso introduttivo, trattandosi di una specificazione dell&#8217;iniziale richiesta di accesso che si limita ai documenti <em>medio tempore </em>non forniti dall&#8217;Amministrazione. Nel merito, ha ritenuto illegittimo il diniego di accesso ai giustificativi forniti dall&#8217;aggiudicataria in sede di anomalia dell&#8217;offerta, ritenendo prevalente il diritto di accesso a fini di tutela in giudizio.</div>
<p><em><strong>La vicenda in esame</strong></em></p>
<div style="text-align: justify;">La fattispecie oggetto del giudizio atteneva ad una istanza di accesso agli atti relativi ad una gara bandita per l&#8217;affidamento del servizio di guardiania per le amministrazioni del territorio della Regione Marche, avanzata da una società  partecipante alla gara ed in parte evasa dall&#8217;Amministrazione mediante pubblicazione di alcuni documenti sul sito istituzionale a seguito dell&#8217;intervenuta efficacia dell&#8217;aggiudicazione.<br />
L&#8217;istante, seconda classificata, ritenendo che si fosse formato un parziale diniego tacito in ordine alla propria istanza di accesso, ha dunque proposto ricorso innanzi al Tar al fine di ottenere l&#8217;accertamento del proprio diritto di accesso a tutta la documentazione richiesta, necessaria a fini di tutela in giudizio, anche in considerazione della collocazione in graduatoria.<br />
Successivamente, dopo la notifica del ricorso introduttivo, la stazione appaltante ha comunicato all&#8217;istante un provvedimento esplicito di diniego di accesso ai giustificativi resi dall&#8217;aggiudicataria nell&#8217;ambito del procedimento di verifica dell&#8217;anomalia, giustificato sulla base di una dichiarazione della controinteressata circa la sussistenza di un segreto industriale o commerciale meritevole di salvaguardia.<br />
A fronte di tale diniego, l&#8217;istante, da un lato, ha nuovamente sollecitato la trasmissione dei giustificativi e, dall&#8217;altro, ha impugnato, nell&#8217;ambito del già  instaurato giudizio, detto provvedimento di diniego, lamentandone l&#8217;illegittimità .<br />
La stazione appaltante ha eccepito in via preliminare l&#8217;inammissibilità  del ricorso per motivi aggiunti &#8211; in quanto proposto decorso il termine di trenta giorni ex art. 116 c.p.a. &#8211; e nel merito l&#8217;infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti.</div>
<p><em><strong>La decisione del Tar</strong></em></p>
<p>In via preliminare, il Tar ha dichiarato tempestivo il ricorso per motivi aggiunti. Ed infatti, secondo il Tar, il ricorso per motivi aggiunti prenderebbe la forma di una specificazione dell&#8217;iniziale richiesta di accesso che si limita ai documenti <em>medio tempore</em> non forniti dall&#8217;Amministrazione, per i quali pemane l&#8217;interesse dell&#8217;istante. Sul punto, il Tar ha evidenziato che, avendo il giudizio in materia di accesso per oggetto l&#8217;accertamento della spettanza o meno del diritto medesimo, la circostanza che l&#8217;amministrazione adotti un&#8217;esplicita determinazione di segno negativo non ha alcun effetto sulla procedibilità  dell&#8217;azione, in quanto rivolta all&#8217;accertamento di un diritto.<br />
Nel merito, il Tar ha ritenuto illegittimo il diniego di accesso agli atti, e in particolare ai giustificativi resi dall&#8217;aggiudicataria in sede di verifica di anomalia dell&#8217;offerta, opposto dall&#8217;Amministrazione alla seconda classificata. Secondo il Tar, infatti, da un lato deve valutarsi in via prospettica la rilevanza dell&#8217;accesso richiesto dalla seconda classificata a fini di tutela anche giudiziale dei propri interessi e, dall&#8217;altro, non opponibile la dichiarazione della controinteressata circa la sussistenza di segreti tecnici e commerciali, potenzialmente utilizzabile per qualsiasi impresa e qualsiasi gara.<br />
Inoltre, il Tar ha specificato che non fa venir meno la necessità  di ottenere la documentazione richiesta per tutelare i propri interessi in giudizio la circostanza che sarebbero decorsi i termini per impugnare l&#8217;aggiudicazione. Sul punto, infatti, il giudice amministrativo ha osservato che qualora l&#8217;istanza di accesso alla documentazione di gara sia tempestiva e la stazione appaltante rifiuti illegittimamente l&#8217;accesso, o tenga comportamenti dilatori che non consentono l&#8217;immediata conoscenza degli atti di gara, il termine per l&#8217;impugnazione non inizia a decorrere e il potere di impugnare dall&#8217;interessato pregiudicato da tale condotta amministrativa non si &#8220;consuma&#8221;.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/redazione-approfondimento-tematico-26-4-2021-n-230/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 26/4/2021 n.230</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 26/4/2021 n.3299</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-26-4-2021-n-3299/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-26-4-2021-n-3299/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-26-4-2021-n-3299/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 26/4/2021 n.3299</a></p>
<p>Pres. Severini &#8211; Est. Perotti Sulla legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 93, co. 6, che disciplina la cauzione provvisoria prestata dagli operatori economici che partecipino ad una gara, nel combinato disposto con l&#8217;art. 216 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Contratti della p.a. &#8211; Cauzione provvisoria &#8211; Artt. 93, co. 6</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-26-4-2021-n-3299/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 26/4/2021 n.3299</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-26-4-2021-n-3299/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 26/4/2021 n.3299</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Severini &#8211; Est. Perotti</span></p>
<hr />
<p>Sulla legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 93, co. 6, che disciplina la cauzione provvisoria prestata dagli operatori economici che partecipino ad una gara, nel combinato disposto con l&#8217;art. 216 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Cauzione provvisoria &#8211; Artt. 93, co. 6 e 216 d.lgs. n. 50/2016 &#8211; Escussione &#8211; Rilevanza e non manifesta infondatezza &#8211; Questione di legittimità  costituzionale.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> Sussistendo i presupposti di rilevanza e non manifesta infondatezza, deve essere rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 93, co. 6 (Garanzie per la partecipazione alla procedura), che disciplina la cauzione provvisoria prestata dagli operatori economici che partecipino ad una gara, nel combinato disposto con l&#8217;art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) per contrasto con gli artt. 3 e 117 comma primo (quest&#8217;ultimo in relazione all&#8217;art. 49, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea) della Costituzione, che precludono l&#8217;applicabilità  della più favorevole disciplina sanzionatoria sopravvenuta (introdotta dal d.lgs. n. 50/2016, rispetto alla disciplina previgente di cui al d.lgs. n. 163 del 2016) che prevede l&#8217;escussione della cauzione provvisoria solo a valle dell&#8217;aggiudicazione (definitiva) e, dunque, solo nei confronti dell&#8217;aggiudicatario di una procedura ad evidenza pubblica, in quanto già  in vigore al momento dell&#8217;adozione del provvedimento di escussione della garanzia provvisoria.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 6490 del 2020, proposto da </p>
<p style="text-align: justify;">Consorzio Leonardo Servizi e Lavori &#8220;Società  Cooperativa Consortile Stabile&#8221; in proprio e quale capogruppo mandataria di costituendo Rti, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, nonchè PH Facility s.r.l., in proprio e quale mandante del medesimo raggruppamento costituendo, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Vittoria Ferroni, Eugenio Picozza e Marco Orlando, con domicilio eletto presso lo studio di quest&#8217;ultimo in Roma, via Sistina, 48; </p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Consip s.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12,  elettivamente domiciliata; </p>
<p style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Gemmo s.p.a., Nagest Global Service s.r.l., Pulitori e Affini s.p.a., Consorzio Servizi Globali Centro Nord Est, Dussmann Service s.r.l., Siram s.p.a., Engie Servizi s.p.a., Consorzio Stabile Energie Locali, Co.L.Ser Servizi s.c.a.r.l., Consorzio Nazionale Cooperativa Pluriservizi, Consorzio Stabile G.I.S.A. ed Elba Assicurazioni s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, non costituiti in giudizio; </p>
<p style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 4315/2020, resa tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Consip s.p.a.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 marzo 2021, tenuta da remoto ai sensi dell&#8217;art. 25 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, il Cons. Valerio Perotti e uditi per le parti gli avvocati Picozza e Ferroni;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;">FATTO E DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con bando pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell&#8217;Unione europea n. S-58 del 22 marzo 2014</p>
<p style="text-align: justify;">e sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 33 del 21 marzo 2014, Consip s.p.a. indiceva una procedura aperta di gara articolata complessivamente in diciotto lotti geografici, di cui quattordici &#8220;ordinari&#8221; e quattro &#8220;accessori&#8221;, avente ad oggetto &#8220;<i>l&#8217;affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, nonchè negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca &#8211; ID 1299</i>&#8221; (c.d.<i>Facility Management</i> 4 o FM4).</p>
<p style="text-align: justify;">Criterio di aggiudicazione previsto era quello dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, con l&#8217;attribuzione di un massimo di 60 punti per l&#8217;offerta tecnica e di un massimo di 40 punti per quella economica.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Rti facente capo al Consorzio Leonardo concorreva per i lotti 1, 6, 7 e 10, classificandosi al</p>
<p style="text-align: justify;">primo posto della graduatoria relativa al lotto 6.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;esito della conseguente verifica del possesso dei requisiti da parte del concorrente, però, Consip s.p.a. si determinava ad adottare, in data 21 marzo 2019, un provvedimento di esclusione dalla gara relativamente a tutti lotti per i quali il detto raggruppamento aveva presentato offerte, in attuazione del combinato disposto degli artt. 49, comma 2, lett. c) e 38, comma primo, lett. g), del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, applicabili <i>ratione temporis</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale conclusione era dovuta al riscontro di una serie di irregolarità  fiscali a carico della società  Iprams s.r.l. &#8211; originaria impresa esecutrice del Consorzio Leonardo &#8211; e della Comal Impianti s.r.l., ausiliaria della mandante SOF s.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il medesimo provvedimento, Consip disponeva altresì l&#8217;escussione della cauzione provvisoria prestata per la partecipazione al lotto 6.</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento di esclusione veniva fatto oggetto di due distinte impugnazioni da parte del Rti Consorzio Leonardo:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; con il ricorso iscritto al r.g. n. 4217 del 2019 del Tribunale amministrativo del Lazio, veniva gravata l&#8217;esclusione dal lotto 6, unitamente all&#8217;escussione della relativa cauzione provvisoria ed alla conseguente segnalazione all&#8217;Anac;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; con il ricorso iscritto al r.g.n. 4996 del 2019 del medesimo Tribunale veniva invece domandato l&#8217;annullamento dell&#8217;esclusione relativamente ai lotti 1, 7 e 10, non aggiudicati al raggruppamento.</p>
<p style="text-align: justify;">La causa iscritta a r.g.n. 4217 del 2019 veniva definita con sentenza n. 9854 del 23 luglio 2019, con la quale il ricorso veniva in parte respinto, in parte dichiarato inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">A sua volta, la causa iscritta a r.g.n. 4996 del 2019 veniva definita con la sentenza n. 12329 del 25</p>
<p style="text-align: justify;">ottobre 2019, che altresì in parte respingeva il ricorso, in parte lo dichiarava improcedibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo il passaggio in decisione del secondo ricorso &#8211; relativo, come già  detto, ai lotti 1, 7 e 10 &#8211; ma prima del deposito della relativa sentenza, Consip s.p.a. adottava un ulteriore provvedimento, con il quale disponeva l&#8217;escussione della cauzione provvisoria anche relativamente ai lotti 1, 7 e 10, precisando tuttavia che &#8220;<i>l&#8217;obbligo di pagamento degli importi sopra indicati  da ritenersi sospeso sino alla definizione del giudizio pendente dinanzi al TAR Lazio con numero di R.G. 4996/20</i>19&#8243;.</p>
<p style="text-align: justify;">Avverso tale nuovo provvedimento, il Consorzio Leonardo e PH Facility s.r.l. proponevano un ulteriore ed autonomo ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, articolando le seguenti censure:</p>
<p style="text-align: justify;">A) In relazione al comportamento di Consip:</p>
<p style="text-align: justify;">I) La stazione appaltante avrebbe illegittimamente integrato, a distanza di sei mesi, il provvedimento di esclusione dai lotti 1, 7 e 10, disponendo l&#8217;escussione della cauzione provvisoria. Il Rti Consorzio Leonardo aveva però impostato le sue scelte imprenditoriali e difensive proprio sul presupposto che, per quei lotti, in cui non risultava aggiudicatario, la cauzione non sarebbe stata escussa. Per questa ragione avrebbe proposto un autonomo ricorso per i lotti 1, 7 e 10 &#8211; distinto rispetto all&#8217;impugnazione relativa al lotto 6 &#8211; e non avrebbe formulato in quel giudizio domanda di sospensione cautelare.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il proprio comportamento, Consip avrebbe pertanto leso l&#8217;affidamento ingenerato nel concorrente in ordine al fatto che la cauzione provvisoria mai sarebbe stata escussa.</p>
<p style="text-align: justify;">La determinazione di escussione della cauzione anche per i lotti 1, 7 e 10 sarebbe dunque venuta ad integrare la motivazione del provvedimento di esclusione senza tuttavia preventivamente disporne l&#8217;annullamento, come sarebbe stato necessario e, comunque, senza rispettare i presupposti di legge prescritti per l&#8217;esercizio del potere di autotutela.</p>
<p style="text-align: justify;">II) Il comportamento di Consip avrebbe altresì violato, in danno del Rti ricorrente, il principio del contradditorio, della parità  delle armi e del giusto processo: adottando il provvedimento di escussione della cauzione per i lotti 1, 7 e 10 solo dopo il passaggio in decisione del ricorso contro il provvedimento di esclusione dalla gara, si sarebbe infatti precluso al Rti ricorrente di limitarsi a presentare motivi aggiunti nel predetto giudizio (nonchè una apposita domanda cautelare), costringendolo ad una nuova (ed onerosa) vertenza giudiziaria.</p>
<p style="text-align: justify;">III. Poichè la procedura di gara si era protratta, complessivamente, per circa cinque anni, nelle more l&#8217;amministrazione era stata costretta a consentire il protrarsi dell&#8217;esecuzione in proroga dei contratti aggiudicati nell&#8217;ambito della precedente gara FM3 &#8211; a prezzi risultati più alti rispetto a quelli ottenuti in esito alla procedura FM4 &#8211; con conseguente danno erariale, <i>sub specie</i> di danno alla concorrenza.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo quadro, Consip s.p.a. avrebbe dapprima sospeso la gara FM4, motivando tale decisione con riferimento alle indagini dell&#8217;autorità  giudiziaria e dell&#8217;autorità  garante della concorrenza a del mercato, salvo poi ad un certo punto decidere di riprendere le operazioni prima della definizione dei medesimi procedimenti.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso, per l&#8217;ipotesi in cui il provvedimento di escussione della cauzione avesse dovuto ritenersi legittimo, Consip sarebbe stata comunque tenuta a rispondere nei confronti del raggruppamento a titolo di responsabilità  precontrattuale.</p>
<p style="text-align: justify;">B) Vizi del provvedimento impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">IV) L&#8217;escussione della cauzione provvisoria non avrebbe potuto essere disposta nei confronti del Rti appellante in relazione alla partecipazione ai lotti 1, 7 e 10, in quanto: </p>
<p style="text-align: justify;">(i) in forza della previsione dell&#8217;articolo 38, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 163 del 2006, la carenza dei requisiti di ordine generale comporterebbe bensì l&#8217;esclusione dalla gara, ma consentirebbe l&#8217;escussione della cauzione solo nei confronti del concorrente primo graduato, atteso che l&#8217;escussione nei confronti degli altri concorrenti sarebbe consentita soltanto ove prevista dalla</p>
<p style="text-align: justify;"><i>lex specialis</i> di gara, secondo quanto chiarito dall&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 34 del 2014; siffatta previsione non sarebbe tuttavia riscontrabile nel caso in esame;</p>
<p style="text-align: justify;">(ii) anche volendo ricondurre l&#8217;escussione della cauzione provvisoria alla fattispecie disciplinata dall&#8217;art. 48 del d.lgs. n. 163 del 2006, la dimostrazione dei requisiti ai sensi della predetta norma sarebbe stata avviata da Consip soltanto per il lotto 6 (ove il Rti Consorzio Leonardo era primo graduato) e per il lotto 10 (ove il medesimo Rti era risultato provvisoriamente primo graduato a seguito dell&#8217;esclusione del concorrente che aveva ottenuto il maggior punteggio, poi tuttavia riammesso a seguito dell&#8217;annullamento dell&#8217;esclusione in sede giurisdizionale).</p>
<p style="text-align: justify;">Una tale verifica non sarebbe stata invece mai disposta in relazione alla partecipazione ai lotti 1 e 7, in quanto il Rti ricorrente non era risultato nè aggiudicatario provvisorio, nè secondo graduato, per cui in relazione a questi ultimi lotti l&#8217;escussione della cauzione sarebbe stata adottata in carenza dei presupposti.</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva, per i lotti 1 e 7 l&#8217;escussione della cauzione sarebbe stata priva di base giuridica, mentre per il lotto 10 la dedotta illegittimità  della stessa sarebbe derivata dalla tardività  della richiesta, che avrebbe leso l&#8217;affidamento del concorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto altro profilo, la ricorrente deduceva che l&#8217;escussione della cauzione provvisoria avrebbe anche natura sanzionatoria, ragion per cui l&#8217;art. 93, comma 6, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 correttamente ne circoscriverebbe l&#8217;operatività  alla sola ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto da parte dell&#8217;aggiudicatario, escludendo per contro gli altri partecipanti alla gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale disposizione, seppur in presenza di una gara bandita antecedentemente alla sua entrata in vigore, avrebbe purtuttavia dovuto essere applicata da Consip anche nel caso di specie, in forza del principio di retroattività  della legge più favorevole.</p>
<p style="text-align: justify;">Diversamente argomentando, avrebbe dovuto sollevarsi questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;articolo 93, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, in relazione agli artt. 3 e 117, primo comma Cost. e dell&#8217;art. 7 della CEDU, nei termini in cui detta norma consentisse l&#8217;applicazione di previsioni preesistenti più afflittive nei riguardi dei partecipanti alla gara.</p>
<p style="text-align: justify;">V) La richiesta di escussione della cauzione provvisoria del 25 settembre 2019 contraddirebbe inoltre il precedente provvedimento di esclusione dalla gara del 21 marzo 2019: dalla lettura di quest&#8217;ultimo non emergerebbe infatti alcun elemento idoneo a far supporre che Consip si fosse riservata di escutere successivamente la cauzione anche per i lotti 1, 7 e 10.</p>
<p style="text-align: justify;">Al contrario, ad avviso della ricorrente, tale provvedimento avrebbe &#8211; sia pure implicitamente &#8211; (auto)vincolato la stazione appaltante ad escutere la cauzione solo per il lotto 6, salvo poi venire <i>contra factum proprium</i> senza però preventivamente agire in autotutela.</p>
<p style="text-align: justify;">Non sarebbe pertinente, inoltre, il richiamo &#8211; operato da Consip &#8211; al termine di sei mesi per l&#8217;escussione della fideiussione, ai sensi dell&#8217;articolo 1957 Cod. civ., poichè tale norma avrebbe dovuto essere letta alla luce della disciplina pubblicistica, la quale richiederebbe l&#8217;escussione della cauzione contestualmente all&#8217;esclusione.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;escussione della cauzione sarebbe stata inoltre ricollegata dalla <i>lex specialis</i> di gara unicamente all&#8217;ipotesi della mancata sottoscrizione del contratto per fatto del concorrente, situazione verificatasi solo in relazione al lotto 6 e non anche per i lotti 1, 7 e 10.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso, anche a voler tener conto del termine decadenziale di sei mesi stabilito dall&#8217;articolo 1957 Cod. civ., la richiesta di escussione della cauzione sarebbe stata comunque tardiva, dovendo detto termine essere computato con decorrenza dalla data del provvedimento di escussione (21 marzo 2019), dunque già  scaduto al momento della richiesta di escussione (25 settembre 2019).</p>
<p style="text-align: justify;">Il Rti ricorrente proponeva inoltre una domanda di risarcimento del danno a titolo di responsabilità  precontrattuale per il caso in cui il provvedimento di escussione della cauzione fosse stato ritenuto comunque legittimo.</p>
<p style="text-align: justify;">Costituitasi in giudizio, Consip s.p.a., concludeva per il rigetto del ricorso, in quanto infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Si costituiva inoltre la società  Gemmo s.p.a., con atto di mera forma.</p>
<p style="text-align: justify;">Con sentenza 28 aprile 2020, n. 4315, il giudice adito respingeva il ricorso, ritenendolo infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Avverso la detta pronuncia, il Consorzio Leonardo Servizi interponeva appello, deducendo i seguenti motivi di impugnazione:</p>
<p style="text-align: justify;">1) <i>Error in iudicando. Difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Violazione di legge. Violazione dell&#8217;art. 133, comma 1, lettera e) n. 1 c.p.a</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2) <i>Error in iudicando. Contraddittorietà  ed illogicità  della motivazione; sproporzionalità ; eccesso di potere; ingiustizia manifesta. Omessa pronuncia. Eccesso di potere per contraddittorietà  con un precedente provvedimento. Errore nei fatti. Difetto di motivazione. Violazione dell&#8217;art. 3 l. n. 241/1990. Difetto nei presupposti, arbitrarietà , illogicità . Violazione dell&#8217;art. 48 del d.lgs. n. 163/2006. Violazione del principio di autolimitazione dell&#8217;amministrazione. Violazione della ragionevolezza e proporzionalità  dell&#8217;azione amministrativa. Violazione dell&#8217;art. 1957 Cod. civ</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">2) <i>Illegittimità  della sentenza per error in iudicando</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1) <i>Error in iudicando per omessa pronuncia &#8211; Violazione degli artt. 38, 48. 49 e 75 del d.lgs. n. 163/2006 &#8211; Difetto dei presupposti di legge. Violazione dell&#8217;obbligo di motivazione &#8211; Eccesso di potere per contraddittorietà , manifesta illogicità  e travisamento dei fatti</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">3) <i>Error in iudicando. Contraddittorietà  ed illogicità  della motivazione; sproporzionalità ; eccesso di potere; ingiustizia manifesta</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1) <i>Violazione del principio del contraddittorio, della parità  delle armi, del giusto processo e di economicità  processuale. Violazione dei principi di buona fede e legittimo affidamento. Violazione del principio di autolimitazione, di ragionevolezza e proporzionalità  dell&#8217;azione amministrativa</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">4) <i>Error in iudicando. Contraddittorietà  ed illogicità  della motivazione; sproporzionalità ; eccesso di potere; ingiustizia manifesta</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1) <i>Abuso di diritto. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 2 del d.lgs. n. 163/2006. Violazione dei principi di concentrazione e continuità  delle operazioni di gara. Violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 241 del 1990. Violazione del principio di correttezza e buona fede, della leale e responsabile collaborazione e di buon andamento dell&#8217;azione amministrativa</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">5) <i>Illegittimità  della sentenza per error in iudicando</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">5.1) <i>Violazione del principio del legittimo affidamento e della buona fede, di imparzialità  e buon andamento. Violazione del principio di autolimitazione dell&#8217;amministrazione. Omessa pronuncia sulla violazione dell&#8217;art. 48 del d.lgs. n. 163/2006 &#8211; Contraddittorietà  manifesta con altra parte della sentenza &#8211; Violazione della ragionevolezza e proporzionalità  dell&#8217;azione amministrativa</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">6) <i>Illegittimità  della sentenza per error in iudicando</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">6.1) <i>Violazione di legge &#8211; Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. &#8211; Violazione dell&#8217;obbligo di motivazione &#8211; Violazione dell&#8217;art. 21 nonies della legge n. 241/1990 &#8211; Violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990 &#8211; Eccesso d potere per travisamento dei fatt</i>i.</p>
<p style="text-align: justify;">7) <i>Illegittimità  della sentenza per error in iudicando</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">7.1) <i>Error in iudicando per apoditticità  e carenza di motivazione &#8211; Violazione dell&#8217;art. 93 comma 6 del d.lgs. n. 50 del 2016 in relazione all&#8217;art. 117, co. 1 Cost. e all&#8217;art. 7 Cedu. Violazione dell&#8217;art. 3 Cost. &#8211; Violazione dell&#8217;art. 49 Carta ei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea e dell&#8217;art. 11 Cost. Omessa applicazione del principio della lex mitior in relazione all&#8217;art. 93 comma 6 del d.lgs. n. 50 del 2016</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">7.2) <i>In subordine, questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 93 comma 6 del d.lgs. n. 50 del 2016 per violazione degli artt. 3 e 117 primo comma della Costituzione in combinato disposto con l&#8217;art. 7 Cedu</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Costituitasi in giudizio, Consip s.p.a. concludeva per l&#8217;infondatezza del gravame, chiedendo che fosse respinto. Contestava, in particolar modo, la dedotta natura di sanzione amministrativa dell&#8217;escussione della cauzione provvisoria anche ai concorrenti non aggiudicatari, presupposto indefettibile per potersi applicare, al caso in esame, il principio di retroattività  della <i>lex mitior</i> (ossia, nella specie, l&#8217;art. 93 comma 6 del d.lgs. n.50 del 2016).</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;imminenza dell&#8217;udienza di trattazione le parti hanno depositato memorie illustrative delle proprie tesi difensive ed hanno replicato a quelle avversarie.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza dell&#8217;11 marzo 2021 la causa  stata riservata per la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio, a fronte delle risultanze di causa, ritiene sussistere i presupposti di rilevanza e non manifesta infondatezza per rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 93, comma 6 (<i>Garanzie per la partecipazione alla procedura</i>), nel combinato disposto con l&#8217;art. 216 (<i>Disposizioni transitorie e di coordinamento</i>) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (<i>Codice dei contratti pubblici</i>) per contrasto con gli artt. 3 e 117 comma primo (quest&#8217;ultimo in relazione all&#8217;art. 49, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea) della Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">In base all&#8217;art. 93, comma 6 citato, la cd. &#8220;garanzia provvisoria&#8221; prestata dagli operatori economici che partecipino ad una gara &#8220;<i>[&#038;] copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l&#8217;aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all&#8217;affidatario o all&#8217;adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia  svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto</i>&#8220;. Tale garanzia viene obbligatoriamente posta a corredo dell&#8217;offerta e &#8211; come precisa il primo comma della medesima disposizione &#8211;  &#8220;<i>pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell&#8217;invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">La norma  dunque chiara nel circoscrivere la possibilità , per la stazione appaltante, di escutere detta garanzia nei soli confronti dell&#8217;aggiudicatario (<i>recte</i>, &#8220;affidatario&#8221;), nei casi specifici ivi contemplati.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;art. 216 del medesimo d.lgs. n. 50 del 2016, peraltro, le disposizioni contemplate nel vigente <i>Codice dei contratti pubblici</i> si applicano &#8220;<i>alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonchè, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Non consta al Collegio che nel predetto corpo normativo vi sia una disposizione espressa che, in particolare, estenda l&#8217;applicazione della disciplina di cui al comma sesto dell&#8217;art. 93 cit. anche alle procedure di gara i cui bandi o avvisi siano stati sì pubblicati in epoca antecedente all&#8217;entrata in vigore del d.lgs. n. 50 del 2016, ma relativamente alle quali l&#8217;amministrazione si sia determinata ad escutere la cauzione prestata da uno dei partecipanti alla gara non aggiudicatario in un momento successivo all&#8217;entrata in vigore dello stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, come già  anticipato, la procedura di gara era soggetta alla disciplina di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in particolare &#8211; per quanto riguarda la questione qui controversa &#8211; agli artt. 48 e 75.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi della prima norma (comma primo), &#8220;<i>Le stazioni appaltanti prima di procedere all&#8217;apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all&#8217;unità  superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità  economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Le stazioni appaltanti, in sede di controllo, verificano il possesso del requisito di qualificazione per eseguire lavori attraverso il casellario informatico di cui all&#8217;articolo 7, comma 10, ovvero attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i contratti affidati a contraente generale; per i fornitori e per i prestatori di servizi la verifica del possesso del requisito di cui all&#8217;articolo 42, comma 1, lettera a), del presente codice  effettuata tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all&#8217;articolo 6-bis del presente Codice. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell&#8217;offerta, le stazioni appaltanti procedono all&#8217;esclusione del concorrente dalla gara, all&#8217;escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all&#8217;Autorità  per i provvedimenti di cui all&#8217;articolo 6 comma 11. L&#8217;Autorità  dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">A sua volta l&#8217;art. 75 al comma primo prevede che &#8220;<i>L&#8217;offerta  corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell&#8217;invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell&#8217;offerente [&#038;]</i>&#8220;, di seguito precisando, al comma 6, che &#8220;<i>La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell&#8217;affidatario, ed  svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">La prima disposizione (art. 48) si riferisce all&#8217;ipotesi di un controllo a campione che abbia sortito esito negativo circa il possesso dei requisiti di capacità  economico-finanziaria e tecnico-organizzativa (ossia dei c.d. &#8220;requisiti speciali&#8221;) dichiarati dal concorrente all&#8217;atto dell&#8217;offerta.</p>
<p style="text-align: justify;">La seconda previsione (art. 75) concerne invece il caso del contratto che non venga sottoscritto per fatto dell&#8217;aggiudicatario.</p>
<p style="text-align: justify;">Come esposto in precedenza, dopo aver escluso il raggruppamento facente capo al Consorzio Leonardo Servizi e Lavori da una gara per l&#8217;affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, Consip s.p.a. provvedeva altresì ad escutere la cauzione provvisoria da questi prestata non solo per l&#8217;unico Lotto (il n. 6) nel quale il detto operatore economico era risultato primo in graduatoria e quindi aggiudicatario, ma anche &#8211; in un secondo momento &#8211; per tutti quelli per i quali lo stesso aveva presentato un&#8217;offerta (ossia i Lotti 1, 7 e 10), nonostante il detto Rti non fosse risultato, in relazione a questi ultimi, nè aggiudicatario nè &#8211; in ipotesi &#8211; secondo graduato. Ciò in pacifica applicazione dell&#8217;art. 48 d.lgs. n. 163 del 2006, che non distingue a tal fine tra aggiudicatari e semplici partecipanti alla gara come invece fa il sopravvenuto art. 93, comma 6 del d.lgs. n. 50 del 2016.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritiene il Collegio, alla luce delle risultanze di causa, di dover confermare la natura <i>anche</i> sanzionatoria dell&#8217;istituto dell&#8217;escussione della garanzia provvisoria, per come disciplinato dal d.lgs. n. 163 del 2006, applicabile alla concreta vicenda controversa, in coerenza con i propri precedenti arresti dai quali non vi  evidente ragione di discostarsi, nel caso di specie.</p>
<p style="text-align: justify;">Va in primo luogo richiamata la decisione dell&#8217;Adunanza plenaria 4 ottobre 2005, n. 8 di questo Consiglio, che ha tra l&#8217;altro affermato che la cauzione provvisoria, oltre ad indennizzare la stazione appaltante dall&#8217;eventuale mancata sottoscrizione del contratto da parte dell&#8217;aggiudicatario (funzione indennitaria), può svolgere altresì una funzione sanzionatoria verso altri possibili inadempimenti contrattuali dei concorrenti.</p>
<p style="text-align: justify;">La successiva decisione 10 dicembre 2014, n. 34 dell&#8217;Adunanza plenaria faceva salvo tale presupposto, nel dichiarare che &#8220;<i>E&#8217; legittima la clausola, contenuta in atti di indizione di procedure di affidamento di appalti pubblici, che preveda l&#8217;escussione della cauzione provvisoria anche nei confronti di imprese non risultate aggiudicatarie, ma solo concorrenti, in caso di riscontrata assenza del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all&#8217;art. 38 del codice dei contratti pubblici</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">In termini più generali (<i>ex multis</i>, Cons. Stato, V, 27 giugno 2017, n. 3701; V, 19 aprile 2017, n. 1818; IV, 19 novembre 2015, n. 5280; IV, 9 giugno 2015, n. 2829; V, 10 settembre 2012, n. 4778), l&#8217;incameramento della cauzione va considerata una misura a carattere latamente sanzionatorio, che costituisce conseguenza <i>ex lege</i> dell&#8217;esclusione per riscontrato difetto dei requisiti da dichiarare ai sensi dell&#8217;art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006.</p>
<p style="text-align: justify;">Sempre secondo Cons. Stato, Ad. plen. n. 34 del 2014, la cauzione provvisoria, oltre ad indennizzare la stazione appaltante dall&#8217;eventuale mancata sottoscrizione del contratto da parte dell&#8217;aggiudicatario (funzione indennitaria, ipotesi che nel caso di specie non rileva), svolge altresì una funzione sanzionatoria verso altri possibili inadempimenti contrattuali dei concorrenti.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;escussione della cauzione provvisoria assumerebbe quindi anche la funzione di una sanzione amministrativa, seppure non in senso proprio.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale conclusione  stata poi ribadita da Cons. Stato, V, 10 aprile 2018, n. 2181, &#8220;<i>in considerazione della natura sanzionatoria e afflittiva della determinazione relativa all&#8217;incameramento della cauzione</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Come ancora di recente evidenziato da Corte Cost. 21 marzo 2019, n. 63, il principio della retroattività  della <i>lex mitior</i> in &#8220;materia penale&#8221;  fondato tanto sull&#8217;art. 3 Cost., quanto sull&#8217;art. 117, primo comma, Cost., eventuali deroghe a tale principio dovendo superare un vaglio positivo di ragionevolezza in relazione alla necessità  di tutelare controinteressi di rango costituzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il principio in questione deve ritenersi applicabile anche alle sanzioni di carattere amministrativo che abbiano natura &#8220;punitiva&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 236 del 2011, n. 215 del 2008 e n. 393 del 2006), la regola della retroattività  della <i>lex mitior</i> in materia penale non  riconducibile alla sfera di tutela dell&#8217;art. 25, secondo comma, Cost., che sancisce piuttosto il principio &#8211; apparentemente antinomico &#8211; secondo cui &#8220;<i>[n]essuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale principio deve, invero, essere interpretato nel senso di vietare l&#8217;applicazione retroattiva delle sole leggi penali che stabiliscano nuove incriminazioni, ovvero che aggravino il trattamento sanzionatorio già  previsto per un reato, non ostando così a una possibile applicazione retroattiva di leggi che, all&#8217;opposto, aboliscano precedenti incriminazioni ovvero attenuino il trattamento sanzionatorio già  previsto per un reato.</p>
<p style="text-align: justify;">Cionondimeno, la regola dell&#8217;applicazione retroattiva della <i>lex mitior</i> in materia penale &#8211; sancita, a livello di legislazione ordinaria, dall&#8217;art. 2, secondo, terzo e quarto comma, del Codice penale &#8211; non  sprovvista di fondamento costituzionale: fondamento che la costante giurisprudenza della Corte ravvisa anzitutto nel principio di eguaglianza di cui all&#8217;art. 3 Cost., &#8220;<i>che impone, in linea di massima, di equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l&#8217;entrata in vigore della norma che ha disposto l&#8217;</i>abolitio criminis <i>o la modifica mitigatrice</i>&#8221; (sentenza n. 394 del 2006). Ciò in quanto, in via generale, &#8220;<i>[n]on sarebbe ragionevole punire (o continuare a punire più gravemente) una persona per un fatto che, secondo la legge posteriore, chiunque altro può impunemente commettere (o per il quale  prevista una pena più lieve)</i>&#8221; (sentenza n. 236 del 2011).</p>
<p style="text-align: justify;">La riconduzione della retroattività  della <i>lex mitior</i> in materia penale all&#8217;alveo dell&#8217;art. 3 Cost. anzichè a quello dell&#8217;art. 25, secondo comma, Cost., segna però anche il limite della garanzia costituzionale della quale la regola in parola costituisce espressione. Mentre, infatti, l&#8217;irretroattività  <i>in peius</i> della legge penale costituisce un valore assoluto e inderogabile, la regola della retroattività  <i>in mitius</i> della delle disposizioni sanzionatorie &#8220;<i> suscettibile di limitazioni e deroghe legittime sul piano costituzionale, ove sorrette da giustificazioni oggettivamente ragionevoli</i>&#8221; (sentenza n. 236 del 2011).</p>
<p style="text-align: justify;">Il criterio di valutazione della legittimità  di eventuali deroghe legislative alla retroattività  della <i>lex mitior</i> in materia sanzionatoria, alla stregua dell&#8217;art. 3 Cost.,  stato in particolare analizzato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 393 del 2006, ove si osserva, tra l&#8217;altro, che &#8220;<i>la retroattività  </i>in mitius<i> della legge penale  ormai affermata non solo, a livello di legislazione ordinaria, dall&#8217;art. 2 cod. pen., ma trova ampi riconoscimenti nel diritto internazionale e nel diritto dell&#8217;Unione europea. La retroattività  della </i>lex mitior<i> in materia penale  in particolare enunciata tanto dall&#8217;art. 15, comma 1, terzo periodo, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, concluso a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881; quanto dall&#8217;art. 49, paragrafo 1, terzo periodo, CDFUE</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che il valore tutelato dal principio in parola &#8220;<i>può essere sacrificato da una legge ordinaria solo in favore di interessi di analogo rilievo</i>&#8220;, con la conseguenza che lo scrutinio di costituzionalità  <i>ex</i> art. 3 Cost., sulla scelta di derogare alla retroattività  di una norma più favorevole deve superare un vaglio positivo di ragionevolezza, non essendo a tal fine sufficiente che la norma derogatoria non sia manifestamente irragionevole (sentenza n. 393 del 2006).</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza costituzionale  giunta ad assegnare al principio della retroattività  della <i>lex mitior</i> in &#8220;materia penale&#8221; un duplice, e concorrente, fondamento: da un lato, il principio di eguaglianza di cui all&#8217;art. 3 Cost., nel cui alveo peraltro la sentenza n. 393 del 2006, in epoca immediatamente precedente alle sentenze &#8220;gemelle&#8221; n. 348 e n. 349 del 2007, aveva già  fatto confluire gli obblighi internazionali derivanti dall&#8217;art. 15, comma 1, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e dall&#8217;art. 49, paragrafo 1, CDFUE, considerati in quell&#8217;occasione come criteri interpretativi (sentenza n. 15 del 1996) delle stesse garanzie costituzionali; dall&#8217;altro quello &#8211; di origine internazionale, ma avente ora ingresso nel nostro ordinamento attraverso l&#8217;art. 117, primo comma, Cost. &#8211; riconducibile all&#8217;art. 7 CEDU, nella lettura offertane dalla giurisprudenza di Strasburgo, nonchè alle altre norme del diritto internazionale dei diritti umani vincolanti per l&#8217;Italia che enunciano il medesimo principio, tra cui gli artt. 15, comma 1, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e 49, paragrafo 1, CDFUE, quest&#8217;ultimo rilevante nel nostro ordinamento anche ai sensi dell&#8217;art. 11 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;"><i>Ratio</i> della garanzia in questione , sostanzialmente, il diritto dell&#8217;autore del comportamento sanzionato ad essere giudicato in base all&#8217;apprezzamento attuale dell&#8217;ordinamento relativo al disvalore del fatto da lui realizzato, anzichè in base all&#8217;apprezzamento sotteso alla legge in vigore al momento della sua commissione.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;eventualità  ed il limite in cui il principio della retroattività  della <i>lex mitior</i> sia applicabile anche alle misure sanzionatorie di carattere amministrativo  questione esaminata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 193 del 2016.</p>
<p style="text-align: justify;">In tale occasione  stato rilevato come la giurisprudenza CEDU non abbia &#8220;<i>mai avuto ad oggetto il sistema delle sanzioni amministrative complessivamente considerato, bensì singole e specifiche discipline sanzionatorie, ed in particolare quelle che, pur qualificandosi come amministrative ai sensi dell&#8217;ordinamento interno, siano idonee ad acquisire caratteristiche &#8220;punitive&#8221; alla luce dell&#8217;ordinamento convenzionale</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Rispetto però a singole sanzioni amministrative che abbiano natura e finalità  &#8220;punitiva&#8221;, il complesso dei principi enucleati dalla Corte di Strasburgo a proposito della &#8220;materia penale&#8221; &#8211; ivi compreso quello di retroattività  della <i>lex mitior</i> &#8211; non potà  che estendersi anche a tali sanzioni.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;estensione del principio di retroattività  della <i>lex mitior </i>in materia di sanzioni di carattere amministrativo aventi natura e funzione &#8220;punitiva&#8221; , del resto, conforme alla logica sottesa alla giurisprudenza costituzionale sviluppatasi, sulla base dell&#8217;art. 3 Cost., in ordine alle sanzioni propriamente penali: &#8220;<i>laddove, infatti, la sanzione amministrativa abbia natura &#8220;punitiva&#8221;, di regola non vi saà  ragione per continuare ad applicare nei confronti di costui tale sanzione, qualora il fatto sia successivamente considerato non più illecito; nè per continuare ad applicarla in una misura considerata ormai eccessiva (e per ciò stesso sproporzionata) rispetto al mutato apprezzamento della gravità  dell&#8217;illecito da parte dell&#8217;ordinamento. E ciò salvo che sussistano ragioni cogenti di tutela di controinteressi di rango costituzionale, tali da resistere al medesimo «vaglio positivo di ragionevolezza», al cui metro debbono essere in linea generale valutate le deroghe al principio di retroattività  </i>in mitius<i> nella materia penale</i>&#8221; (Corte cost. sentenza n. 63 del 2019).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, ritiene il Collegio che il regime di escussione della garanzia provvisoria previsto a suo tempo dall&#8217;art. 48 del d.lgs. n. 163 del 2006 possa integrare, alla luce del richiamato consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa, una forma di sanzione di carattere punitivo a carico dell&#8217;operatore economico che abbia fornito dichiarazioni rimaste poi senza riscontro, sanzione peraltro abbandonata dalla normativa sopravvenuta.</p>
<p style="text-align: justify;">Non sembra revocabile in dubbio che la misura sanzionatoria amministrativa prevista dall&#8217;art. 48 del d.lgs. n. 163 del 2006 abbia natura punitiva e soggiaccia pertanto alle garanzie che la Costituzione ed il diritto internazionale assicurano alla materia, ivi compresa la garanzia della retroattività  della <i>lex mitior</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;escussione della garanzia in parola, infatti, non può essere considerata una misura meramente ripristinatoria dello <i>status quo ante</i>, nè ha natura risarcitoria (o anche solo indennitaria), nè mira semplicemente alla prevenzione di nuove irregolarità  da parte dell&#8217;operatore economico. Si tratta, piuttosto, di una sanzione dall&#8217;elevata carica afflittiva (nel caso di specie, all&#8217;incirca due milioni di euro), che in assenza di una specifica finalità  indennitaria (propria della sola ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto da parte dell&#8217;aggiudicatario) o risarcitoria, &#8220;<i>si spiega soltanto in chiave di punizione dell&#8217;autore dell&#8217;illecito in questione, in funzione di una finalità  di deterrenza, o prevenzione generale negativa, che  certamente comune anche alle pene in senso stretto</i>&#8221; (Corte cost., n. 63 del 2019).</p>
<p style="text-align: justify;">In ragione dei rilievi che precedono dovrebbe quindi concludere per l&#8217;illegittimità  costituzionale delle disposizioni che precludono l&#8217;applicabilità , al caso di specie, della più favorevole disciplina sanzionatoria sopravvenuta &#8211; la quale prevede l&#8217;escussione della cauzione provvisoria solo a valle dell&#8217;aggiudicazione (definitiva) e, dunque, solo nei confronti dell&#8217;aggiudicatario di una procedura ad evidenza pubblica &#8211; in quanto già  in vigore al momento dell&#8217;adozione, da parte di Consip s.p.a., del provvedimento di escussione della garanzia provvisoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, poichè la presente controversia non può essere definita indipendentemente dalla risoluzione delle delineate questioni di legittimità  costituzionale, ostando ad una diretta applicazione giudiziale dello <i>ius superveniens</i> la previsione espressa di cui all&#8217;art. 216 del d.lgs. n. 50 del 2016, il giudizio va sospeso e vanno rimesse alla Corte costituzionale, ai sensi dell&#8217;art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dell&#8217;art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87, le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 93, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, nel combinato disposto dell&#8217;art. 216 del medesimo decreto, per contrasto con agli artt. 3 e 117 Cost.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), </p>
<p style="text-align: justify;">visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 117 comma primo della Costituzione, la questione di legittimità  costituzionale, nei termini di cui in motivazione, dell&#8217;art. 93, comma 6, nel combinato disposto con il successivo art. 216, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.</p>
<p style="text-align: justify;">Sospende il giudizio in corso e ordina l&#8217;immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti e sia comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2021, tenuta da remoto ai sensi dell&#8217;art. 25 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Giuseppe Severini, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Fabio Franconiero, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Valerio Perotti, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Stefano Fantini, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Alberto Urso, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-26-4-2021-n-3299/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 26/4/2021 n.3299</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2021 n.3374</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-26-4-2021-n-3374/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-26-4-2021-n-3374/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-26-4-2021-n-3374/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2021 n.3374</a></p>
<p>F. Caringella, Presidente A. Urso, Estensore sulla interpretazione della lex specialis che non richieda &#8220;titoli di studio o professionali&#8221; ex art. 89, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016 ulteriori e diversi dall&#8217;iscrizione all&#8217;albo ex art. 53 d.lgs. 446 del 1997, e sull&#8217;avvalimento e l&#8217;esperienza professionale pertinente» ai sensi dell&#8217;art.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-26-4-2021-n-3374/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2021 n.3374</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-26-4-2021-n-3374/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2021 n.3374</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">F. Caringella, Presidente A. Urso,  Estensore</span></p>
<hr />
<p>sulla interpretazione della lex specialis che non richieda &#8220;titoli di studio o professionali&#8221; ex art. 89, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016 ulteriori e diversi dall&#8217;iscrizione all&#8217;albo ex art. 53 d.lgs. 446 del 1997, e sull&#8217;avvalimento e l&#8217;esperienza professionale pertinente» ai sensi dell&#8217;art. 89</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Contratti della p.a. &#8211; Bando di gara &#8211; &#8220;Titoli di studio o professionali&#8221; <i>ex </i>art. 89, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016 ulteriori e diversi dall&#8217;iscrizione all&#8217;albo <i>ex </i>art. 53 d.lgs. 446 del 1997- Non possono essere <i>sic et simpliciter </i>tratti dall&#8217;oggetto dell&#8217;affidamento &#8211; Fattispecie</p>
<p> 2. Contratti della p.a. &#8211; Avvalimento &#8211; Requisito di aver eseguito servizi pregressi per un dato importo &#8211; Non configura sic et simpliciter una «esperienza professionale pertinente» ai sensi dell&#8217;art. 89, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016 &#8211; Prestazione diretta dell&#8217;attività  da parte dell&#8217;ausiliaria &#8211; Non  necessaria</p>
<p> 3. Contratti della p.a. &#8211; Avvalimento &#8211; Requisiti dell&#8217;oggetto del contratto di avvalimento</span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">1. Laddove la <i>lex specialis </i>non richieda &#8220;titoli di studio o professionali&#8221; <i>ex </i>art. 89, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016 ulteriori e diversi dall&#8217;iscrizione all&#8217;albo <i>ex </i>art. 53 d.lgs. 446 del 1997, questi non possono essere <i>sic et simpliciter </i>tratti dall&#8217;oggetto dell&#8217;affidamento, che non include invero un&#8217;attività  di patrocinio legale vero e proprio, nè comunque menziona eventuali titoli presupposti. D&#8217;altra parte, un siffatto (non previsto) requisito non può neppure essere implicitamente inferito dall&#8217;attività  in sè, tanto più che i servizi sono associati nella specie a una categoria priva di relazione con l&#8217;attività  professionale legale <i>stricto sensu</i>, e afferente piuttosto a quella organizzativo-gestionale del processo sanzionatorio, ingiuntivo e di riscossione, nonchè del contenzioso (<i>i.e.</i>, categoria n. &#8220;<i>72300000. Servizi di elaborazione dati</i>&#8220;).</p>
<p style="text-align: justify;">2. In tema di avvalimento va escluso che l&#8217;aver eseguito servizi pregressi per un dato importo, anche laddove prescritto fra i requisiti di natura tecnico-professionale, valga a configurare <i>sic et simpliciter </i>una «<i>esperienza professionale pertinente</i>» ai sensi dell&#8217;art. 89, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016, con conseguente prestazione diretta dell&#8217;attività  da parte dell&#8217;ausiliaria (cfr., al riguardo, Cons. Stato, IV, 17 dicembre 2020, n. 8111). Solo in presenza di un&#8217;esperienza professionale <i>strictu sensu</i>, cio collegata o pertinente al possesso di titoli di studio o «<i>professionali</i>» la previsione dell&#8217;art. 89, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016 può trovare applicazione, non già  in presenza di un qualsivoglia requisito basato su una pregressa esperienza operativa od economico-imprenditoriale del concorrente. Il che  coerente del resto con l&#8217;interpretazione che considera la prescrizione dell&#8217;esecuzione diretta dell&#8217;attività  da parte dell&#8217;ausiliaria limitata a casi particolari (cfr. Corte di giustizia, 7 aprile 2016, causa C-324/14)</p>
<p> 3. L&#8217;Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato ha chiarito che i principi applicabili in ordine ai requisiti dell&#8217;oggetto del contratto di avvalimento coincidono con quelli civilistici che ne predicando la determinatezza o determinabilità  (Cons. Stato, Ad. plen., 4 novembre 2016, n. 23). Nella specie il richiamo alle caratteristiche e profili professionali dei lavoratori esclude che possa ritenersi l&#8217;oggetto contrattuale dell&#8217;avvalimento effettivamente indeterminato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 26/04/2021</div>
<p style="text-align: right;">N. 03374/2021REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: right;">N. 05905/2020 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso in appello numero di registro generale 5905 del 2020, proposto da<br /> Municipia s.p.a., in proprio e in qualità  di mandataria di Rti con Servicenet 21 s.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Elia Barbieri, Marco Sica, Stefano Vinti e Mariano Protto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Provincia di Lucca, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Roberto Righi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Megasp s.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro</i> <i>tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefania Lago e Andrea Manzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> Ge.Fi.L.-Gestione Fiscalità  Locale s.p.a., Velocar s.r.l., non costituite in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. 00698/2020, resa tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</div>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Lucca e della Megasp s.r.l.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli artt. 74 e 120, comma10, Cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza del giorno 4 febbraio 2021 il Cons. Alberto Urso e uditi per le parti, con modalità  da remoto, gli avvocati Barbieri, Sica, Protto, Righi e Manzi, come da verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<p style="text-align: justify;">1. Con bando del 24 giugno 2019 la provincia di Lucca indiceva procedura di gara con modalità  telematica per l&#8217;affidamento dell&#8217;accordo quadro per il noleggio e l&#8217;installazione di strumenti di rilevazione a distanza degli eccessi di velocità , nonchè per l&#8217;acquisizione dei servizi di gestione integrata del processo sanzionatorio, di rappresentanza legale nel contenzioso e di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale.</p>
<p style="text-align: justify;">Risultava aggiudicatario della procedura il Rti capeggiato dalla Municipia s.p.a., odierna appellante.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Avverso il provvedimento di aggiudicazione e gli altri atti di gara proponeva ricorso la Megasp s.r.l., in proprio e quale mandataria del Rti secondo classificato in graduatoria.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Il Tribunale amministrativo adìto, nella resistenza della Provincia di Lucca e della Municipia, dopo aver accolto con ordinanza n. 97 del 2020 l&#8217;istanza d&#8217;accesso della ricorrente, accoglieva anche il ricorso annullando i provvedimenti gravati e dichiarando il Rti capeggiato dalla Megasp aggiudicatario della procedura, fatto salvo l&#8217;esito dei controlli previsti dalla legge.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Avverso la sentenza ha proposto appello la Municipia s.p.a. deducendo:</p>
<p style="text-align: justify;">I) violazione del disciplinare di gara e del capitolato speciale di appalto, nonchè degli altri atti di gara; errore manifesto nell&#8217;apprezzamento dei fatti; illogicità  manifesta;</p>
<p style="text-align: justify;">II) violazione del disciplinare di gara e del capitolato speciale di appalto, nonchè degli atti di gara; violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 4-<i>bis</i> l. n. 247 del 2012; errore manifesto nell&#8217;apprezzamento dei fatti;</p>
<p style="text-align: justify;">III) violazione del disciplinare di gara e del capitolato speciale di appalto, nonchè degli atti di gara; errore manifesto nell&#8217;apprezzamento dei fatti sotto diverso profilo;</p>
<p style="text-align: justify;">IV) violazione del disciplinare di gara e del capitolato speciale di appalto, nonchè degli atti di gara; errore manifesto nell&#8217;apprezzamento dei fatti sotto ulteriore profilo;</p>
<p style="text-align: justify;">V) violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 89, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016 in relazione all&#8217;art. 53, comma 1, d.lgs. n. 44 del 1997; violazione del disciplinare di gara e del capitolato speciale di appalto; errore manifesto nell&#8217;apprezzamento dei fatti;</p>
<p style="text-align: justify;">VI) violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 89, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016;</p>
<p style="text-align: justify;">VII) violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 84, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016.</p>
<p style="text-align: justify;">5. S&#8217; costituita in giudizio la Provincia di Lucca chiedendo l&#8217;accoglimento dell&#8217;appello, al quale resiste invece la Megasp riproponendo anche <i>ex </i>art. 101, comma 2, Cod. proc. amm. il motivo di ricorso rimasto assorbito in primo grado, col quale si deduce la violazione o falsa applicazione dell&#8217;art. 89 d.lgs. n. 50 del 2016; violazione o falsa applicazione dell&#8217;art. 88 d.P.R. n. 207 del 2010; violazione o falsa applicazione della <i>lex specialis</i> (disciplinare di gara, artt. 3 e 4); eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria, del difetto di motivazione, dell&#8217;erroneità  del presupposto e della manifesta illogicità  e irragionevolezza; sintomi di sviamento.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Sulla discussione delle parti all&#8217;udienza del 4 febbraio 2021, tenuta con modalità  da remoto come da verbale, la causa  stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Col primo motivo l&#8217;appellante censura la sentenza nella parte in cui afferma l&#8217;inclusione nell&#8217;oggetto dell&#8217;appalto di attività  di rappresentanza legale in giudizio, con conseguente presupposizione del possesso di titolo professionale coincidente con l&#8217;iscrizione all&#8217;albo forense: la <i>lex specialis </i>non contempla in realtà  una siffatta prestazione, sicchè non può invocarsi sulla base di essa l&#8217;applicazione nella specie dell&#8217;art. 89, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016, e perciò lo svolgimento diretto del servizio da parte dell&#8217;ausiliaria che presta il requisito tecnico-professionale in favore della mandante del Rti.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. Col secondo motivo l&#8217;appellante prosegue nel censurare la sentenza deducendo che, se anche l&#8217;iscrizione all&#8217;albo degli avvocati fosse stata necessaria ai fini dello svolgimento di una parte dell&#8217;attività  oggetto di affidamento, essa non figura comunque fra i requisiti di gara, sicchè non può essere pretesa in capo ai concorrenti: neppure per tale via può perciò inferirsi la necessaria esecuzione diretta dell&#8217;attività  da parte dell&#8217;ausiliaria <i>ex </i>art. 89, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016; in ogni caso, l&#8217;esercizio della professione forense  in radice precluso alle società , e d&#8217;altra parte la stessa Megasp prevede, nella propria offerta, l&#8217;affidamento a terzi del vero e proprio patrocinio legale, di talchè il ricorso dovrebbe ritenersi persino inammissibile in radice per difetto d&#8217;interesse, considerato che in capo alla ricorrente risulterebbe integrato il medesimo vizio da questa invocato avverso la Municipia.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2. Col sesto motivo l&#8217;appellante censura la sentenza in relazione all&#8217;accolta nozione di &#8220;esperienze professionali pertinenti&#8221; posta a fondamento della necessaria prestazione diretta <i>ex </i>art. 89, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016 del servizio da parte dell&#8217;ausiliaria, atteso che in realtà  la suddetta nozione va ricondotta alle sole prestazioni connotate da chiara infungibilità  e diretto legame col possesso di un titolo professionale: il che  da escludere nel caso di specie, anche in considerazione del fatto che il requisito di gara  costituito dall&#8217;aver prestato servizi analoghi per un determinato fatturato; anche in tale prospettiva, dunque, l&#8217;art. 89, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016 non può trovare applicazione, non potendo perciò essere predicato il necessario svolgimento diretto dell&#8217;attività  da parte dell&#8217;ausiliaria. D&#8217;altra parte, in caso di ravvisata inadeguatezza del contratto di avvalimento per mancata esplicitazione dello svolgimento in proprio dell&#8217;attività  da parte dell&#8217;ausiliaria, anzichè disporre l&#8217;esclusione <i>sic et simpliciter </i>del Rti aggiudicatario si sarebbe dovuto consentire di emendare il contratto, analogamente a quanto previsto dall&#8217;art. 89, comma 3, d.lgs. n. 50 del 2016 in tema di sostituzione dell&#8217;ausiliaria.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3. I tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro connessione, sono fondati nei termini e per le ragioni che seguono.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3.1. Occorre premettere che l&#8217;oggetto dell&#8217;affidamento  costituito in specie da &#8220;<i>A) Noleggio e </i>[&#038;] <i>installazione di n. 2 strumenti di rilevazione a distanza degli eccessi di velocità ; B) Acquisizione del servizio di gestione integrata del processo sanzionatorio; C) Acquisizione del servizio di gestione di rappresentanza legale nel contenzioso; D) Acquisizione del servizio di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale</i>&#8221; (art. 1 del disciplinare).</p>
<p style="text-align: justify;">La categoria principale &#8220;<i>72300000. Servizi di elaborazione dati</i>&#8221; si compone, in particolare, della &#8220;<i>Acquisizione del servizio di gestione integrata del processo sanzionatorio</i>&#8220;, &#8220;<i>Acquisizione del servizio di gestione di rappresentanza legale nel contenzioso</i>&#8221; e &#8220;<i>Acquisizione del servizio di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">In relazione a tale categoria il Rti aggiudicatario (segnatamente, la mandante Servicenet 21 s.r.l.) ha fatto ricorso ad avvalimento, in specie per l&#8217;assunzione del requisito consistente nell&#8217;aver prestato &#8220;<i>servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura negli ultimi tre anni in misura non inferiore all&#8217;importo massimo per cui saà  stipulato l&#8217;accordo quadro per la categoria principale (72300000- Servizi di elaborazione dati)</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo, la sentenza, dopo aver considerato il requisito di gara nell&#8217;ambito delle &#8220;esperienze professionali pertinenti&#8221;, riconoscendo per tale via l&#8217;applicabilità  dell&#8217;art. 89, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016 (su cui v.<i>infra</i>, <i>sub </i>§ 1.3.3), ha ritenuto che in ogni caso, poichè l&#8217;attività  messa a bando ricomprende la &#8220;<i>rappresentanza legale nel contenzioso</i>&#8220;, essa implica <i>ex se </i>titoli di studio e professionali riconducibili all&#8217;allegato XVII, parte II, lett.<i>f)</i>, d.lgs. n. 50 del 2016, per i quali l&#8217;art. 89, comma 1, secondo periodo, d.lgs. n. 50 del 2016 impone l&#8217;esecuzione diretta del servizio da parte dell&#8217;ausiliaria che presti i requisiti di capacità : in assenza d&#8217;una siffatta previsione nel contratto d&#8217;avvalimento, che stabilisca lo svolgimento diretto dell&#8217;attività  da parte dell&#8217;ausiliaria che mette a disposizione il requisito, lo stesso avvalimento non soddisferebbe nella specie il requisito medesimo.</p>
<p style="text-align: justify;">Le doglianze mosse all&#8217;appellante in relazione a tale capo della sentenza sono condivisibili.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3.2. L&#8217;art. 89, comma 1, secondo periodo, d.lgs. n. 50 del 2016 prevede: «<i>Per quanto riguarda i criteri relativi all&#8217;indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all&#8217;allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono </i>[&#038;] <i>avvalersi delle capacità  di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità  sono richieste</i>».</p>
<p style="text-align: justify;">La disposizione impone lo svolgimento diretto dell&#8217;attività  da parte dell&#8217;ausiliaria che presti il requisito in presenza di «<i>criteri relativi all&#8217;indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all&#8217;allegato XVII, parte II, lettera f)</i>» (<i>i.e.</i>, «<i>titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dell&#8217;imprenditore o dei dirigenti dell&#8217;impresa </i>[&#038;]»), ovvero ad «<i>esperienze professionali pertinenti</i>».</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, la <i>lex specialis </i>non richiede alcun &#8220;titolo di studio o professionale&#8221; al di fuori della &#8220;<i>iscrizione all&#8217;albo nazionale ex art. 53, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446</i>&#8220;, indicata fra i requisiti di capacità  tecnico-professionale dall&#8217;art. 3 del disciplinare.</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;altra parte, l&#8217;oggetto dell&#8217;attività  di &#8220;<i>rappresentanza legale nel contenzioso</i>&#8221; ricompresa nell&#8217;affidamento, come risulta dal capitolato speciale non include la prestazione di attività  di patrocinio legale diretto da parte dell&#8217;affidatario, ma riguarda piuttosto la gestione del contenzioso e il compimento di varie attività  ad esso relative (es., attività  di notifica, inserimento dati nel <i>software </i>gestionale, reportistica periodica, etc.), mentre il vero e proprio patrocinio e l&#8217;attività  processuale sono demandate a un &#8220;<i>legale incaricato</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè rileva, in senso contrario, la circostanza che l&#8217;art. 10 commisuri il corrispettivo al &#8220;<i>numero di contenziosi gestiti</i>&#8220;, trattandosi pur sempre di &#8220;gestione&#8221; &#8211; non già  rappresentanza processuale diretta &#8211; di cause, il cui numero  assunto a parametro per la determinazione del corrispettivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tali ragioni, nè la <i>lex specialis </i>richiede &#8220;titoli di studio o professionali&#8221; <i>ex </i>art. 89, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016 diversi dall&#8217;iscrizione all&#8217;albo <i>ex </i>art. 53 d.lgs. 446 del 1997, nè tanto meno questi possono essere <i>sic et simpliciter </i>tratti dall&#8217;oggetto dell&#8217;affidamento, che non include invero un&#8217;attività  di patrocinio legale vero e proprio, nè comunque menziona eventuali titoli presupposti.</p>
<p style="text-align: justify;">Per questo, inconferente  il riferimento all&#8217;art. 89, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016 &#8211; e alla necessaria prestazione in proprio dell&#8217;attività  dall&#8217;ausiliaria &#8211; in difetto del presupposto consistente nella previsione di un requisito in termini di &#8220;titolo di studio o professionale&#8221; come invece affermato dalla sentenza.</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;altra parte, come già  evidenziato, un siffatto (non previsto) requisito non può neppure essere implicitamente inferito dall&#8217;attività  in sè, tanto più che i servizi sono associati nella specie a una categoria priva di relazione con l&#8217;attività  professionale legale <i>stricto sensu</i>, e afferente piuttosto a quella organizzativo-gestionale del processo sanzionatorio, ingiuntivo e di riscossione, nonchè del contenzioso (<i>i.e.</i>, categoria n. &#8220;<i>72300000. Servizi di elaborazione dati</i>&#8220;).</p>
<p style="text-align: justify;">1.3.3. Parimenti fondata  la doglianza inerente all&#8217;applicazione dell&#8217;art. 89, comma 1, secondo periodo, d.lgs. n. 50 del 2016 in relazione alle «<i>esperienze professionali pertinenti</i>».</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza afferma al riguardo che il requisito oggetto di avvalimento (<i>i.e.</i>, &#8220;<i>aver prestato servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura negli ultimi tre anni in misura non inferiore all&#8217;importo massimo per cui saà  stipulato l&#8217;accordo quadro per la categoria principale (72300000-Servizi di elaborazione dati)</i>)&#8221; possa ben rientrare in tale nozione, e come tale postuli il necessario svolgimento diretto dell&#8217;attività  da parte dell&#8217;ausiliaria che trasferisca il requisito.</p>
<p style="text-align: justify;">In senso contrario &#8211; accogliendo la doglianza all&#8217;uopo formulata dalla Municipia &#8211; occorre osservare quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella specie il requisito suindicato  chiaramente qualificato dalla <i>lex specialis </i>alla stregua di &#8220;<i>requisito di capacità  tecnico-professionale</i>&#8221; (cfr. l&#8217;art. 3 del disciplinare).</p>
<p style="text-align: justify;">Il che non implica tuttavia l&#8217;applicazione, <i>sic et simpliciter</i>, della previsione dell&#8217;art. 89, comma 1, secondo periodo, d.lgs. n. 50 del 2016.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo, proprio in relazione a una fattispecie inerente al requisito di aver eseguito pregressi contratti per un dato importo, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha chiarito che &#8220;<i>ad una piana lettura del divisato dato normativo  di tutta evidenza come il meccanismo sostitutivo </i>[&#038;] <i>abbia una portata circoscritta a determinati e ben individuati requisiti (&#8216;&#038;si avvalga di altri soggetti per sopperire alla mancanza di titoli di studio e professionali di cui all&#8217;allegato XVII, parte II, lettera f) o di esperienze professionali pertinenti&#8217;) e la valenza eccezionale della disposizione suindicata preclude l&#8217;estensione del suo ambito operativo a fattispecie diverse da quelle ivi espressamente contemplate</i>&#8221; (Cons. Stato, III, 9 marzo 2020, n. 1704, che, al di lÃ  dell&#8217;oggetto dell&#8217;appalto, afferma il principio in sè, interpretando la disposizione dell&#8217;art. 89, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016). Alla luce di ciò, in relazione al suddetto requisito, la richiamata giurisprudenza concludeva nella specie: &#8220;<i>le prestazioni relative all&#8217;appalto </i>[&#038;] <i>in rilievo non rivelano caratteri infungibili e, dunque, non richiedono la spendita di alcun &#8216;titolo di studio&#8217; e/o di alcuna &#8216;esperienza professionale pertinente&#8217;, ovvero di capacità  non agevolmente trasferibili con la messa a disposizione che discende dall&#8217;avvalimento qui in rilievo</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Del resto, i requisiti di esperienza possono ben formare oggetto di avvalimento ordinario (cfr. Cons. Stato, V, 19 luglio 2018, n. 4396; cfr. anche Id., 23 luglio 2018, n. 4440, che pure esamina la questione nella prospettiva dell&#8217;art. 89, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016), proprio perchè l&#8217;esperienza in sè &#8211; anche al di fuori dell&#8217;ipotesi <i>ex </i>art. 89, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016 &#8211; può essere richiesta fra i requisiti di capacità  tecnico professionale (cfr. l&#8217;art. 83, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016).</p>
<p style="text-align: justify;">In tale contesto, va escluso che l&#8217;aver eseguito servizi pregressi per un dato importo, anche laddove prescritto fra i requisiti di natura tecnico-professionale, valga a configurare <i>sic et simpliciter </i>una «<i>esperienza professionale pertinente</i>» ai sensi dell&#8217;art. 89, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016, con conseguente prestazione diretta dell&#8217;attività  da parte dell&#8217;ausiliaria (cfr., al riguardo, Cons. Stato, IV, 17 dicembre 2020, n. 8111).</p>
<p style="text-align: justify;">Solo in presenza di un&#8217;esperienza professionale <i>strictu sensu</i>, cio collegata o pertinente al possesso di titoli di studio o «<i>professionali</i>» la previsione dell&#8217;art. 89, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016 può trovare applicazione, non già  in presenza di un qualsivoglia requisito basato su una pregressa esperienza operativa od economico-imprenditoriale del concorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Il che  coerente del resto con l&#8217;interpretazione che considera la prescrizione dell&#8217;esecuzione diretta dell&#8217;attività  da parte dell&#8217;ausiliaria limitata a casi particolari (cfr. Corte di giustizia, 7 aprile 2016, causa C-324/14, che rimanda nella specie all&#8217;apprezzamento del giudice nazionale la verifica circa l&#8217;integrazione dei presupposti per far ricorso a normale avvalimento, oppure poter esigere l&#8217;esecuzione diretta da parte dell&#8217;ausiliaria), pena l&#8217;obliterazione della natura e del significato proprio del contratto di avvalimento, che consiste non già  nell&#8217;associare altri nell&#8217;esecuzione del contratto in affidamento, bensì nell&#8217;acquisire in prestito le risorse altrui per svolgere in proprio la prestazione a favore della stazione appaltante; e in tal senso s&#8217; espressa del resto anche la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato su richiamata (Cons. Stato, n. 1704 del 2020, cit., dopo qualche incertezza e diversità  di prospettiva di cui v&#8217; traccia in Cons. Stato, V, 3 aprile 2019, n. 2191).</p>
<p style="text-align: justify;">Di qui la conclusione per cui la necessaria esecuzione diretta dell&#8217;ausiliaria  da ritenere limitata ai casi in cui quest&#8217;ultima metta a disposizione titoli professionali o di studio (indicati dall&#8217;allegato XVII parte II lett.<i>f)</i>) che non possono essere trasferiti al concorrente in quanto strettamente personali, ovvero qualora siano richieste fra i requisiti esperienze professionali maturate proprio in virtà¹ della spendita dei predetti titoli di studio o professionali, esperienze anch&#8217;esse da ritenersi espressive di capacità  personali non trasmissibili.</p>
<p style="text-align: justify;">1.4. In virtà¹ di quanto suesposto si appalesa la fondatezza delle ragioni di doglianza dell&#8217;appellante, atteso che nel caso di specie non  ravvisabile, fra i requisiti di gara, nè il possesso del titolo professionale dell&#8217;iscrizione all&#8217;albo degli avvocati (o altro titolo professionale diverso dall&#8217;iscrizione all&#8217;albo <i>ex </i>art. 53, comma 1, d.lgs. n. 446 del 1997), nè tanto meno una «<i>esperienz</i>[a] <i>professional</i>[e] <i>pertinent</i>[e]» a norma dell&#8217;art. 89, comma 1, secondo periodo, d.lgs. n. 50 del 2016.</p>
<p style="text-align: justify;">Di qui l&#8217;assenza del presupposto applicativo di tale disposizione, su cui la sentenza ha fondato l&#8217;accoglimento del ricorso a fronte della mancata previsione, in sede di avvalimento, dello svolgimento diretto dell&#8217;attività  da parte dell&#8217;ausiliaria.</p>
<p style="text-align: justify;">1.5. L&#8217;accoglimento del primo, secondo e sesto motivo d&#8217;appello nei termini suindicati ha carattere dirimente, valendo di per sè alla riforma della sentenza &#8211; salvo l&#8217;esame della doglianza riproposta dalla Megasp, che si anticipa essere infondata &#8211; con assorbimento degli altri motivi di gravame, e in specie del terzo e quarto, incentrati sulla ripartizione delle attività  nell&#8217;ambito del Rti e sull&#8217;applicazione della nozione di &#8220;<i>servizi analoghi</i>&#8220;, nonchè il quinto relativo all&#8217;oggetto dell&#8217;avvalimento, espressamente proposto dall&#8217;appellante in via subordinata, e il settimo relativo all&#8217;esperibilità  del soccorso istruttorio; parimenti può prescindersi dall&#8217;eccezione sollevata da Megasp in ordine all&#8217;inammissibilità  dei nuovi documenti prodotti in appello dalla Municipia, attesa la loro irrilevanza ai fini del decidere.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Con unico motivo di ricorso riproposto, la Megasp deduce la nullità  o inadeguatezza del suddetto avvalimento fra la mandante Servicenet 21 s.r.l. e l&#8217;ausiliaria, con il quale si prevede il trasferimento di solo personale &#8211; non anche di mezzi e <i>know-how</i> &#8211; peraltro in misura e qualità  insufficiente, trattandosi di due sole risorse, neppure nominativamente indicate, una delle quali avente un profilo &#8220;<i>junior</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. Il motivo non  condivisibile, ciò che consente peraltro di prescindere dall&#8217;esame delle eccezioni preliminari sollevate dalla Municipia, salvo quanto di seguito esposto in relazione al merito della doglianza.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1.1. Occorre premettere che, come pacifico fra le parti, la mandante Servicenet ha assunto nell&#8217;ambito del Rti il 30% dei servizi, fra cui, nella prestazione principale, l&#8217;intera attività  di gestione integrata del processo sanzionatorio (oltre ad aver fornito, peraltro, requisiti per il 33% della prestazione principale e il 100% della secondaria).</p>
<p style="text-align: justify;">In tale contesto, il requisito oggetto di avvalimento consiste, come già  posto in risalto, nell'&#8221;<i>aver prestato servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura negli ultimi tre anni in misura non inferiore all&#8217;importo massimo per cui saà  stipulato l&#8217;accordo quadro per la categoria principale (72300000- Servizi di elaborazione dati)</i>&#8220;: trattasi di un requisito d&#8217;esperienza maturato in relazione a un dato importo di fatturato, espressamente concepito dalla <i>lex specialis </i>in termini di requisito di capacità  tecnico-professionale.</p>
<p style="text-align: justify;">In relazione a ciò, a prescindere dalla giurisprudenza che declina il grado di dettaglio che il contratto d&#8217;avvalimento deve presentare in ragione del suo oggetto (<i>i.e.</i>, a seconda che afferisca a &#8220;<i>requisiti generali (requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico-organizzativo, ad es. il fatturato globale o la certificazione di qualità ) e risorse</i>&#8220;: cfr. Cons. Stato, V, 26 novembre 2018, n. 6690; 16 luglio 2018, n. 4329; 10 aprile 2020, n. 2359),  assorbente rilevare nella specie che non può ravvisarsi alcuna invalidità  per omessa indicazione delle risorse trasferite, che sono effettivamente indicate nel contratto, seppur non nominativamente (<i>i.e.</i>, una risorsa <i>junior </i>con qualifica di &#8220;<i>assistant per funzioni operative</i>&#8221; e una risorsa <i>senior </i>con qualifica di &#8220;<i>coordinamento delle attività </i>&#8220;).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato ha chiarito in proposito che i principi applicabili in ordine ai requisiti dell&#8217;oggetto del contratto di avvalimento coincidono con quelli civilistici che ne predicando la determinatezza o determinabilità  (Cons. Stato, Ad. plen., 4 novembre 2016, n. 23); e il che non può ritenersi in specie disatteso, giacchè il richiamo alle caratteristiche e profili professionali dei lavoratori esclude che possa ritenersi l&#8217;oggetto contrattuale dell&#8217;avvalimento effettivamente indeterminato.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto all&#8217;adeguatezza, occorre tener conto del fatto che &#8211; seppur a fini tecnico-professionali &#8211; viene prescritta dal requisito di gara e forma oggetto dell&#8217;avvalimento controverso una esperienza in ordine alla prestazione d&#8217;un servizio; e la ricorrente non fornisce specifica evidenza che, sulla base delle risorse messe a disposizione alla Servicenet, tale esperienza possa ritenersi non effettivamente trasfusa a beneficio di quest&#8217;ultima, e insufficiente all&#8217;integrazione del requisito. D&#8217;altra parte, proprio perchè afferente a profili di esperienza, il requisito non impedisce che il servizio di gestione del processo sanzionatorio demandato alla Servicenet venga prestato anche servendosi dell&#8217;apparato tecnico-aziendale di quest&#8217;ultima, salvo l&#8217;imprescindibile utilizzo delle risorse rivenienti dall&#8217;avvalimento.</p>
<p style="text-align: justify;">In tale contesto, venendo in rilievo un profilo di adeguatezza dell&#8217;avvalimento rispetto a un requisito tecnico-professionale, non può che prospettarsi un apprezzamento di discrezionalità  tecnica dell&#8217;amministrazione, il quale non si appalesa in specie irragionevole o altrimenti illegittimo.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tali ragioni, la doglianza  infondata e va respinta.</p>
<p style="text-align: justify;">3. In conclusione, l&#8217;appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado, incluso il motivo qui riproposto <i>ex </i>art. 101, comma 2, Cod. proc. amm.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1. Le spese del doppio grado di giudizio vanno compensate, stante la complessità  delle questioni trattate e la non univocità  dell&#8217;interpretazione giurisprudenziale su alcune di esse.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa le spese del doppio grado di giudizio fra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2021, tenuta da remoto ai sensi dell&#8217;art. 25 d.-l. n. 137 del 2020, conv. in l. n. 176 del 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Francesco Caringella, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Raffaele Prosperi, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Federico Di Matteo, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Stefano Fantini, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Alberto Urso, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>             L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE Alberto Urso   Francesco Caringella                                </p>
<p style="text-align: justify;">IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-26-4-2021-n-3374/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2021 n.3374</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2021 n.3347</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-26-4-2021-n-3347/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-26-4-2021-n-3347/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-26-4-2021-n-3347/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2021 n.3347</a></p>
<p>G. Montedoro, Presidente F. De Luca, Consigliere, Estensore I programmi di miglioramento agricolo ambientale devono precedere l&#8217;edificazione, non potendo provvedersi ad una loro approvazione postuma mediante rilascio di titolo in sanatoria Edilizia ed urbanistica &#8211; Programmi di miglioramento agricolo ambientale &#8211; Devono precedere l&#8217;edificazione &#8211; Rilascio del titolo in sanatoria</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-26-4-2021-n-3347/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2021 n.3347</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-26-4-2021-n-3347/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2021 n.3347</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Montedoro, Presidente F. De Luca, Consigliere, Estensore</span></p>
<hr />
<p>I programmi di miglioramento agricolo ambientale devono precedere l&#8217;edificazione, non potendo provvedersi ad una loro approvazione postuma mediante rilascio di titolo in sanatoria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Edilizia ed urbanistica &#8211; Programmi di miglioramento agricolo ambientale &#8211; Devono precedere l&#8217;edificazione &#8211; Rilascio del titolo in sanatoria &#8211; Non  consentita</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">I programmi di miglioramento agricolo ambientale devono precedere l&#8217;edificazione, non potendo provvedersi ad una loro approvazione postuma. Il PMAA non può difatti essere approvato ex post, una volta realizzate <em>sine titulo</em> le opere contemplate nello stesso programma, ed inoltre  la realizzazione di opere in assenza della previa approvazione del PMAA configura una fattispecie di illiceità  edilizia rilevante non soltanto sotto il profilo formale, ma anche sostanziale, in tale modo ostando al rilascio del titolo in sanatoria. Corretto appare il rilievo dell&#8217;Amministrazione secondo cui la preventiva approvazione del programma di miglioramento agricolo ambientale costituiva il presupposto per l&#8217;eventuale autorizzabilità  di interventi edilizi in zona agricola, ai sensi di quanto previsto dall&#8217;art. 41 L.R. n. 1 del 2005 e dal PTC ed indipendentemente dal fatto che l&#8217;azienda fosse o meno nelle condizioni di presentarlo o vederselo presentare.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 26/04/2021</div>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 03347/2021REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01555/2018 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Consiglio di Stato</strong><br /> <strong>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1555 del 2018, proposto da<br /> Toni Gualtiero, in proprio e quale titolare dell&#8217;Azienda Agricola &quot;Toni Gualtiero&quot;, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Roberto Righi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">Comune di Pistoia, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Vittorio Chierroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per la riforma</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 00953/2017, resa tra le parti;<br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Pistoia;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore il Cons. Francesco De Luca nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2021, svoltasi ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 1 del Decreto Legge n. 28 del 30 aprile 2020 e dell&#8217;art. 25 Decreto Legge n. 137 del 2020, conv. dalla L. n. 176 del 2020;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</div>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<div style="text-align: justify;">1. Ricorrendo dinnanzi a questo Consiglio, il Sig. Toni Gualtiero appella la sentenza n. 953/2017, con cui il Tar Toscana ha rigettato il ricorso di prime cure diretto ad ottenere l&#8217;annullamento del provvedimento prot. n. 55832 del 16 settembre 2011, attraverso il quale il Comune di Pistoia ha denegato l&#8217;istanza presentata dal ricorrente per l&#8217;approvazione del &#8220;Programma di Miglioramento agricolo ambientale finalizzato alla installazione di due serre fisse&#8221;, &#8220;<em>da autorizzarsi poi con sanatoria edilizia (in quanto già  realizzate)&#8221; </em>(pag. 1 appello).<br /> In particolare, secondo quanto dedotto in appello:<br /> &#8211; il Signor Toni Gualtiero  titolare di un&#8217;azienda agricola situata nel Comune di Pistoia, Loc. Bottegonee, Via Fiorentina, composta al maggio 2005 da:<br /> a) spazi abitativi e piscina, realizzati rispettivamente con C.E. 45 del 9.3.90 e n. 58 del 24/03/1992 e Pratica Edilizia (P.E.) 1067/2004 del 20/05/2004;<br /> b) una serra fissa di mq 1280 autorizzata con C.E. n. 561 del 24.11.2018 e successiva DIA per rifacimento copertura P.E. n. 1270/2003;<br /> c) una serra di tipo mobile di circa mq 2620, realizzata in film polietilene con Piano di Sviluppo ex L.R.T. 63/81 del 30/11/1993 per mq 1000+ 600 preesistenti oltre mq 1200 mediante comunicazione ex artt. 3 e 9, L.R.T. 25/97, prot. 43728 del 28.11.90;<br /> d) una serra di tipo mobile di circa mq 500, realizzata come da comunicazione prot. 23644 del 26/04/2005, adiacente una Vasetteria/Ombrario di circa 1000 mq, autorizzato con la P.E. 612 del 1.04.2005;<br /> e) un invaso per la raccolta delle acque; nonchè<br /> f) un piazzale di carico e scarico, una zona tenuta a prato sfalciato individuata catastalmente come seminativo arborato, nonchè opere di viabilità  interna;<br /> &#8211; l&#8217;odierno appellante ha presentato in data 16 maggio 2005 al Comune di Pistoia un&#8217;istanza per l&#8217;approvazione di un Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale (per brevità , anche PMAA) ex L.R.T. n. 64/1995, finalizzato alla sostituzione della serra mobile di circa mq 2620 cit. con una serra fissa di mq 3.335 realizzata con elementi portanti metallici e rivestimenti in materiale plastico rigido e vetro; tale programma  stato presentato alla Provincia di Pistoia in data 12.7.2005, per il parere di competenza ex art. 4, comma 5, lett. c), L. n. 64/1995, ai fini della verifica di conformità  al Piano Territoriale di Coordinamento;<br /> &#8211; contestualmente il ricorrente ha presentato un&#8217;istanza di permesso di costruire per la trasformazione di serre stagionali in fisse;<br /> &#8211; sull&#8217;istanza di approvazione del PMAA si sono espressi favorevolmente il Servizio Pianificazione Risorse del Territorio della Provincia di Pistoia (nota n. 105873 del 4.8.2005) e l&#8217;Ufficio Edilizia Privata del Comune di Pistoia (nota del 26.8.2005);<br /> &#8211; in data 24.9.2005 il ricorrente ha ricevuto il preavviso di rigetto in relazione alla domanda di permesso a costruire, avendo rilevato la Commissione consultiva edilizia integrata nella seduta del 6.9.2005 che le NTA non avrebbero consentito costruzioni di manufatti superiori a 60 mq al di fuori di un piano di miglioramento agricolo;<br /> &#8211; nelle more pendeva il procedimento di approvazione del PMAA, venendo la pratica integrata in data 23.3.2006 con la relazione dell&#8217;agronomo; veniva comunicata anche la riduzione della superficie prevista per la serra fissa, dagli originari mq 3.335 a mq 3.214;<br /> &#8211; la Provincia di Pistoia, nuovamente richiesta dal Comune, ha confermato il parere favorevole del 4.8.2005;<br /> &#8211; il Comune, nell&#8217;ambito del procedimento di approvazione del PMAA, ha quindi ritenuto di chiedere anche il parere dell&#8217;Autorità  Idraulica ex R.D. n. 523/1904 e dell&#8217;Ufficio Protezione Civile stante la prossimità  dell&#8217;intervento al fosso Ombroncello, invitando a tali fini l&#8217;istante a presentare l&#8217;occorrente documentazione; il che avveniva in data 7.8.2006;<br /> &#8211; stante l&#8217;inerzia del Comune, tenuto conto che nelle more le serre mobili da sostituire con le serre fisse erano divenute fatiscenti e pericolose, l&#8217;istante deduce di avere convenuto con i funzionari e tecnici comunali di realizzare nuove serre mobili per una superficie complessiva di 3190 mq, destinate ad essere mantenute per un periodo di tempo predeterminato superiore all&#8217;anno, dal luglio 2007 al giugno 2010, mediante comunicazione ai sensi dell&#8217;art. 8 DPGR n. 5/R del 2007;<br /> &#8211; il ricorrente nell&#8217;aprile 2009 ha ceduto un ramo di azienda, relativo all&#8217;attività  commerciale, alla società  Greenhouse srl, conferendo in comodato i locali destinati alla relativa attività  (serra autorizzata con C.E. 561/81 cit.);<br /> &#8211; a seguito dell&#8217;esondazione del fosso Ombrocello nell&#8217;anno 2009, l&#8217;azienda del ricorrente riportava gravi danni; sicchè con nota del 10.1.2010 il ricorrente ha comunicato al Comando di P.M. di Pistoia la necessità  di traferire temporaneamente la merce ubicata nella superficie interessata dagli allagamenti presso la superficie agricola (comunicazione serra mobile prot. n. 40566 del 12.7.2007);<br /> &#8211; a seguito della segnalazione di violazione edilizia 19 aprile 2010, n. 14 del Comune di Pistoia, veniva accertata la commissione, anche ad opera del ricorrente, di un illecito edilizio, consistente nella realizzazione, in assenza di permesso di costruire e nel corso del 2007, di un insieme di opere e strutture tra loro connesse, aventi utilizzazione commerciali e costituenti la struttura di vendita della Green House srl, costituite da un grande spazio espositivo coperto, da una serra coperta e da uno spazio di collegamento;<br /> &#8211; a seguito della comunicazione di inizio del procedimento sanzionatorio n. 31201 del 19.5.2010, il ricorrente, in qualità  di titolare dell&#8217;omonima impresa agricola, ha presentato in data 11.8.2010 un Programma Aziendale Pluriennale di miglioramento agricolo ai sensi dell&#8217;art. 42 L.R.T. n. 1/2005, specificando con successiva nota del 12.8.2010 (assunta al protocollo comunale n. 50487) che la presentazione del Programma doveva ritenersi prodromica rispetto alla presentazione di richiesta di concessione a sanatoria, ove occorrente per la natura delle opere;<br /> &#8211; il Comune, dopo avere comunicato il preavviso di rigetto e avere ricevuto le osservazioni della parte privata, ha rigettato l&#8217;istanza <em>de qua</em> con provvedimento n. 55832 del 16.9.2011;<br /> &#8211; nel frattempo la Provincia di Pistoia ha rilasciato l&#8217;autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904 con nota n. 133031 del 23.9.2011, mentre il Genio Civile ha rilasciato il proprio nulla osta ai fini della regolarizzazione idraulica della passerella aerea in metallo e plexiglass con nota n. 274806 del 3.11.2011, richiesta dal ricorrente il 20.7.2011 e già  ottenuta, seppure nella forma condizionata all&#8217;attuazione di prescrizioni, il 15.9.2011;<br /> &#8211; l&#8217;istante ha, dunque, proposto ricorso dinnanzi al Tar Toscana avverso il provvedimento di diniego, deducendone l&#8217;illegittimità  per violazione dell&#8217;art. 97 Cost., violazione e falsa applicazione artt. 1, 2 e 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241, violazione e falsa applicazione artt. 41, 42 e 61 della l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 e dell&#8217;art. 9, 5° comma del regolamento di cui al d.P.G.R. 5R/2007, eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e carenza di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà  manifesta;<br /> &#8211; il ricorso  stato rigettato dal Tar.<br /> 2. In particolare, alla stregua di quanto emerge dalla sentenza odiernamente gravata, il TAR ha rigettato il ricorso, rilevando che la sanatoria di opere abusivamente realizzate non poteva essere legittimata dalla presentazione di un P.M.A.A. finalizzato alla modificazione della strumentazione urbanistica attuativa necessaria per assicurare all&#8217;opera il requisito della conformità  allo strumento urbanistico vigente al momento della presentazione della domanda ex art. 140, 1° comma l.r. 3 gennaio 2005, n. 1: dovendosi riscontrare nel caso esaminato un collegamento tra la presentazione del P.M.A.A. e la sanatoria delle opere abusivamente realizzate, nessuna rilevanza poteva essere attribuita alle considerazioni articolate in ricorso in ordine alla necessità  di distinguere tra il piano della modificazione della strumentazione attuativa e la successiva presentazione dell&#8217;istanza di sanatoria, apparendo evidente come i due livelli, fossero, in realtà , interdipendenti e non separabili nello svolgimento concreto della vicenda.<br /> Nella specie doveva, inoltre, ritenersi carente il requisito della conformità  allo strumento urbanistico vigente al momento della presentazione della domanda ex art. 140, comma 1, L.R. n. 1 del 2005, tenuto conto che la mera presentazione da parte del privato di osservazioni al R.U. in itinere non poteva, infatti, escludere la necessità  di dare applicazione allo strumento pianificatorio.<br /> A fronte della presenza di una ragione assorbente di rigetto, non poteva rinvenirsi un obbligo per l&#8217;Amministrazione di prospettare al ricorrente la rimodulazione dell&#8217;istanza per ovviare alla parziale non conformità  delle opere realizzate allo strumento in itinere.<br /> Attesa la natura plurimotivata della decisione amministrativa impugnata, il respingimento delle censure proposte da parte ricorrente avverso alcune circostanze giustificative del diniego, idonee a reggere l&#8217;atto, anche isolatamente prese, sul piano motivazionale, consentiva l&#8217;assorbimento delle ulteriore censure, comunque infondate, apparendo di tutta evidenza come le opere oggetto di sanatoria non fossero più funzionali all&#8217;esercizio dell&#8217;attività  agricola, ma della diversa attività  commerciale svolta dalla GreenHouse s.r.l.<br /> 3. Il ricorrente in primo grado ha proposto appello avverso la sentenza del Tar, deducendone l&#8217;erroneità  con l&#8217;articolazione di due motivi di impugnazione.<br /> 4. Il Comune appellato si  costituito in giudizio, resistendo all&#8217;appello.<br /> 5. In vista dell&#8217;udienza di discussione dell&#8217;appello, il Comune ha depositato memoria difensiva, svolgendo argomentazioni controdeduttive rispetto ai motivi di impugnazione, anche alla stregua di ulteriori documenti depositati in data 30.12.2020 e afferenti ai dinieghi di sanatoria assunti in relazione alle serre (grande e piccola) per cui  causa.<br /> In particolare, il Comune, nel rito, ha eccepito l&#8217;inammissibilità , per novità , del motivo di appello incentrato sulla negazione del valore urbanistico del piano di miglioramento agricolo ambientale; nel merito, ha ravvisato l&#8217;infondatezza delle avverse censure.<br /> 6. L&#8217;appellante ha replicato alle avverse deduzioni, insistendo nelle proprie conclusioni, nonchè ha chiesto, comunque, un accertamento sulla natura non urbanistica del PMAA.<br /> 7. Con note di udienza del 10.2.2021 il Comune appellato ha insistito nelle proprie difese e conclusioni, chiedendo la decisione della controversia.<br /> 8. La causa  stata trattenuta in decisione nell&#8217;udienza dell&#8217;11 febbraio 2021.</div>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<div style="text-align: justify;">1. L&#8217;appello consta di due motivi di impugnazione &#8211; suscettibili di trattazione congiunta per ragioni di connessione -, con cui viene censurata l&#8217;erroneità  della sentenza di prime cure, per avere riconosciuto valenza urbanistica al piano aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale e, comunque, per avere negato la sussistenza dei presupposti della doppia conformità  occorrenti per la sanatoria delle opere <em>de quibus</em>. L&#8217;appellante ha, altresì, insistito nelle censure svolte dinnanzi al Tar avverso gli ulteriori motivi di diniego opposti dal Comune, non esaminate dal primo giudice.<br /> 1.1 In particolare, con il primo motivo di appello  censurato il capo decisorio con cui il Tar ha valorizzato il collegamento tra la presentazione del P.M.A.A. e la sanatoria delle opere abusivamente realizzate, rilevando che la sanatoria di opere abusivamente realizzate non poteva essere legittimata dalla presentazione di un P.M.A.A. finalizzato alla modificazione della strumentazione urbanistica attuativa necessaria per assicurare all&#8217;opera il requisito della conformità  allo strumento urbanistico vigente al momento della presentazione della domanda ex art. 140, 1° comma l.r. 3 gennaio 2005, n. 1.<br /> Secondo la prospettazione dell&#8217;appellante, tale decisione sarebbe erronea, in quanto:<br /> &#8211; la legge regionale n. 1 del 2005 non opererebbe alcuna assimilazione generale tra il programma aziendale e il piano attuativo, prevedendo l&#8217;art. 42 della stessa legge che un tale effetto si avrebbe soltanto nei casi individuati dagli strumenti della pianificazione territoriale o dagli atti del governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali del comune; i quali, con riguardo al Comune di Pistoia, tuttavia, non avrebbero contenuto alcuna previsione in tale senso; in ogni caso, una tale equiparazione avrebbe dovuto intendersi soltanto come potere dell&#8217;ente comunale di individuare casi concreti, in cui subordinare la realizzazione di interventi edilizi connotati da una particolare incidenza urbanistica all&#8217;approvazione del programma secondo l&#8217;iter di cui all&#8217;art. 63 L.R. n. 1 del 2005, tipico dei piani di secondo livello;<br /> &#8211; il PMAA, dunque, avrebbe dovuto considerarsi un piano aziendale, avente carattere economico-aziendale correlato alle necessità  della conduzione di un&#8217;azienda agricola; la cui carenza, al momento dell&#8217;esecuzione delle opere, non avrebbe potuto rilevare in termini di mancanza della doppia conformità  con gli strumenti urbanistici comunali ex art. 36 DPR n. 380 del 2001; una diversa interpretazione della legge regionale, come volta ad individuare un&#8217;ulteriore tipologia di piano attuativo, sarebbe incostituzionale, essendo riservata alla legislazione di principio statale in materia di governo del territorio l&#8217;individuazione del numero chiuso di piani attuativi, come confermato dall&#8217;art. 28 bis DPR n. 380 del 2001;<br /> &#8211; per l&#8217;effetto, diversamente da quanto ritenuto dal Tar, il programma aziendale avrebbe potuto essere assentito ex post, trattandosi di presupposto per rendere procedibile la successiva domanda di sanatoria edilizia, che il ricorrente avrebbe dovuto all&#8217;uopo presentare; peraltro, anche un piano attuativo potrebbe essere approvato ex post, rispetto agli interventi in esso contemplati, in assenza di una contraria previsione e in applicazione del principio del <em>favor libertatis</em>, tenuto conto che in assenza del piano attuativo non potrebbe predicarsene un contrasto ostativo alla sanatoria;<br /> &#8211; di contro, se il programma in parola fosse considerato come avente natura di piano attuativo, in assenza del quale sarebbe preclusa la sanatoria edilizia, sarebbe rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità  degli artt. 41, 42 e 43 della L.R.T. 1/2005, per contrasto con l&#8217;art. 117, 2° comma Cost., in quanto la Legge Regionale Toscana avrebbe previsto una ipotesi di piano attuativo non prevista dal legislatore statale di principio.<br /> 1.2 Con il secondo motivo di appello  denunciata l&#8217;erroneità  del capo decisorio con cui il Tar ha escluso che nella specie ricorresse il requisito della doppia conformità  ai fini della sanatoria edilizia, avuto riguardo alla normativa vigente al momento della presentazione della domanda ex art. 140, comma 1, L.R. n. 1 del 2005.<br /> Secondo quanto dedotto dall&#8217;appellante:<br /> &#8211; non potrebbe ritenersi che la mancata approvazione del PMAA rendesse le opere difformi rispetto alla disciplina urbanistica di riferimento, tenuto conto che detto piano non avrebbe avuto la funzione di rendere l&#8217;opera conforme agli strumenti urbanistici locali, sicchè in assenza del piano attuativo l&#8217;Amministrazione avrebbe comunque dovuto valutare le istanze di sanatoria secondo gli ordinari strumenti;<br /> &#8211; la circostanza per cui la zona in cui risultavano realizzate le opere <em>de quibus</em> risultava priva di indice edificatorio non avrebbe potuto costituire un motivo ostativo all&#8217;approvazione del piano, tenuto conto che tale limite avrebbe dovuto ritenersi operante solo rispetto alle costruzioni estranee all&#8217;attività  agricola; circostanza non ravvisabile nella specie, come confermato dalle vicende del 2005, avendo il ricorrente presentato un&#8217;istanza per l&#8217;approvazione di un PMAA finalizzato alla sostituzione di una serra mobile con una serra fissa, ottenendo un parere di ammissibilità  sia da parte della Provincia (nota n. 105873/05 cit.) che del Comune (nota 26.8.2005 cit.), che evidenziavano la possibilità  di realizzare nuove costruzioni previa approvazione del PMAA;<br /> &#8211; in relazione alla conformità  delle opere alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione del PMAA (11.8.2010), il Comune non avrebbe potuto opporre il contrasto con le misure di salvaguardia di un regolamento urbanistico soltanto adottato, tenuto conto che ai sensi dell&#8217;art. 61 L.R. n. 1 del 2005 il contrasto con lo strumento di pianificazione territoriale in via di approvazione avrebbe richiesto la sospensione di ogni determinazione, ma non il rigetto dell&#8217;istanza presentata;<br /> &#8211; prima di negare l&#8217;approvazione del piano il Comune avrebbe dovuto prioritariamente invitare il ricorrente ad eliminare i motivi di contrasto con la normativa urbanistica adottata;<br /> &#8211; il rilievo comunale riferito alla mancanza dell&#8217;autorizzazione idraulica era stato superato dall&#8217;esito positivo della domanda di regolarizzazione idraulica, sopravvenuto già  alla data delle controdeduzioni formulate dall&#8217;istante in sede procedimentale e in relazione al quale mancava la sola determinazione autorizzatoria; così come anche la Protezione Civile si era pronunciata favorevolmente con nota n. 61359 del 14.10.2010; sicchè il Comune avrebbe dovuto attendere il rilascio dell&#8217;autorizzazione da parte della Provincia di Pistoia, pervenuta appena una settimana dopo il diniego impugnato in prime cure;<br /> &#8211; la serra fissa n. 3, valorizzata dal Tar ai fini del rigetto del ricorso, esulava dall&#8217;oggetto del programma e comunque risultava già  assentita dal Comune per la destinazione di vendita al pubblico (provvedimento prot. 1119 in data 10.11.1982 e autorizzazione amministrativa n. 10885 del 14.05.1983 e nulla osta prot. 3621 del 18.02.1983,)<br /> 3. L&#8217;appello  infondato, tenuto conto che, diversamente da quanto sostenuto dall&#8217;odierno ricorrente, da un lato, il PMAA non può essere approvato ex post, una volta realizzate <em>sine titulo</em> le opere contemplate nello stesso programma, dall&#8217;altro, la realizzazione di opere in assenza della previa approvazione del PMAA configura una fattispecie di illiceità  edilizia rilevante non soltanto sotto il profilo formale, ma anche sostanziale, in tale modo ostando al rilascio del titolo in sanatoria.<br /> Il rigetto delle censure impugnatorie, tuttavia, deve avvenire sulla base di una motivazione parzialmente differente rispetto a quella posta a base della sentenza gravata; il che, tuttavia, non influisce sull&#8217;esito dell&#8217;odierna vertenza.<br /> Difatti, in ragione dell&#8217;effetto devolutivo proprio dell&#8217;appello, l&#8217;erronea motivazione di una decisione corretta nel dispositivo, non determina l&#8217;annullamento con rinvio della sentenza gravata (non ricorrendo alcuna delle fattispecie di rimessione al primo giudice ex art. 105 c.p.a.), nè comporta la riforma della pronuncia di prime cure, ammissibile soltanto ove si giunga ad un diverso esito controversia; bensì comporta la conferma della sentenza, seppure con diversa motivazione.<br /> Auto riguardo al caso di specie, deve essere confermata la legittimità  del provvedimento di diniego impugnato in prime cure, avendo correttamente l&#8217;Amministrazione comunale rilevato che la preventiva approvazione del programma di miglioramento agricolo ambientale costituiva il presupposto per l&#8217;eventuale autorizzabilità  di interventi edilizi in zona agricola, ai sensi di quanto previsto dall&#8217;art. 41 L.R. n. 1 del 2005 e dal PTC; ragion per cui &#8220;<em>il programma aziendale che viene oggi presentato doveva necessariamente essere stato approvato preventivamente alla realizzazione dell&#8217;intervento e la sua mancata preventiva approvazione, indipendentemente dal fatto che l&#8217;azienda fosse o meno nelle condizioni di presentarlo o vederselo presentare, rende l&#8217;intervento non conforme agli atti di governo del territorio vigenti all&#8217;epoca della realizzazione dell&#8217;opera e conseguentemente fa sì che non ricorrano neanche le condizioni per ottenere il permesso a costruire o l&#8217;attestazione di conformità  in sanatoria secondo quanto disposto dall&#8217;art. 140 della L.R. n. 1/2005</em>&#8220;.<br /> 4. Procedendo alla disamina delle censure impugnatorie, deve preliminarmente soffermarsi sulla tesi difensiva, svolta dalla parte appellante, incentrata sulla possibilità  di approvazione del programma aziendale anche ex post, tenuto conto anche dell&#8217;assenza di contrarie disposizioni normative e della necessità  di applicare il principio del <em>favor libertatis</em>.<br /> 4.1 Al riguardo, si rileva che la soluzione dell&#8217;odierna controversia non discende dalla natura urbanistica del PMAA e, in particolare, dall&#8217;individuazione dei casi in cui tale programma assuma la natura di piano attuativo e a quali fini, ma -come rilevato dal Comune sin dal proprio provvedimento di diniego- dalla funzione svolta dal programma di miglioramento agricolo e ambientale, costituente, alla stregua della normativa di riferimento e a prescindere dai casi in cui sia allo stesso sia riconoscibile la natura di pianto urbanistico, un presupposto per il rilascio dei titoli abilitativi all&#8217;edificazione in zona agricola, tendendo a garantire lo svolgimento di valutazioni amministrative necessariamente preliminari rispetto all&#8217;edificazione.<br /> Pertanto, anche negando la natura urbanistica dell&#8217;atto, comunque, non potrebbe affermarsi una sua presentazione postuma, una volta realizzate le opere cui lo stesso afferisce.<br /> Ne deriva che, non essendo rilevante la questione sulla natura urbanistica o meno del programma <em>de quo</em>, da un lato, può prescindersi dall&#8217;eccezione di inammissibilità  opposta dal Comune e riferita proprio alla novità  del primo motivo di appello, nella parte diretta a censurare la natura meramente aziendale del relativo programma, dall&#8217;altro, non può procedersi -come pure richiesto dall&#8217;appellante &#8211; ad un accertamento da rendere <em>inter partes</em> &#8220;<em>cosicchè ciò non potà  più essere adotto dall&#8217;amministrazione come argomento ostativo all&#8217;esercizio di futura attività  autorizzatoria, a regime o a sanatoria</em>&#8221; (pag. 9 memoria di replica).<br /> Una tale domanda, peraltro inammissibilmente proposta soltanto in sede di memoria di replica, con un atto defensionale inidoneo a consentire l&#8217;ampliamento del <em>thema decidendum</em> (in quanto tipicamente limitato al mero svolgimento di argomentazioni a sostegno delle censure per come proposte all&#8217;atto dell&#8217;introduzione del giudizio), oltre ad afferire ad una questione non decisiva ai fini dell&#8217;odierno giudizio, tende ad ottenere un accertamento in relazione a poteri amministrativi ancora non esercitati, al fine di orientare il futuro esercizio dell&#8217;azione amministrativa; il che  precluso dall&#8217;art. 34, comma 2, c.p.a.<br /> 4.2 Ciò premesso, si osserva che la Sezione si  già  pronunciata sulla rilevanza assunta dai programmi di miglioramento agricolo ambientale, giungendo a ritenere che tali atti debbano precedere l&#8217;edificazione, non potendo, dunque, provvedersi ad una loro approvazione postuma.<br /> In particolare,  stato osservato che &#8220;-<em>la legge della Regione Toscana n. 25 del 4 aprile 1997 (Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995 n. 64 nonchè alla legge regionale 17 ottobre 1994, n. 76), vigente ragione temporis, integra e specifica la preesistente disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con esclusiva e prevalente funzione agricola; &#8211; la legge prescrive che l&#8217;edificazione di nuovi edifici rurali necessari alla condizione del fondo e all&#8217;esercizio delle attività  agricole e di quelle connesse  subordinata alla previa approvazione da parte del Comune di un programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, avente valore urbanistico di piano attuativo, volto ad evidenziare le esigenze di realizzazione degli interventi edilizie o di trasformazione territoriale necessari allo sviluppo aziendale; &#8211; a questi fini, l&#8217;art. 4, comma 6, stabilisce che: l&#8217;approvazione del programma costituisce condizione preliminare per il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie»; &#8211; ebbene, in applicazione della riferita prescrizione, l&#8217;Amministrazione comunale ha correttamente ritenuto che il manufatto abusivo per cui  causa non potesse essere assentito in via postuma, dovendo l&#8217;approvazione del piano di miglioramento agricolo ambientale </em><em> </em><em> per le sue intrinseche finalit</em><em>Ã </em><em>, oltre che per espressa previsione di legge </em><em> </em><em> necessariamente precedere l</em><em>&#8216;</em><em>edificazione; &#8211; a riprova di ciò, l&#8217;art. 4, comma 5-bis, della legge regionale consente sì le necessarie integrazioni documentali relativamente al programma, ma sul presupposto che esso sia già  stato presentato</em>&#8221; (Consiglio di Stato, sez. VI, 20 novembre 2019, n. 07920).<br /> L&#8217;applicazione nella specie di tali coordinate ermeneutiche, condivise dal Collegio, conduce al rigetto dell&#8217;appello, discorrendosi nella specie di un&#8217;istanza tendente ad ottenere l&#8217;approvazione di un programma aziendale di miglioramento agricolo ambientale riferito ad opere già  realizzate prima della sua presentazione; il che, come osservato, confligge sia con il dato positivo che con la funzione svolta dal programma <em>de quo</em>.<br /> 4.3 In particolare, avuto riguardo alla disciplina normativa di riferimento, emerge che il programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale:<br /> &#8211; costituisce una &#8220;<em>condizione preliminare per la costituzione dei titoli abilitativi</em>&#8221; (art. 42, comma 2, L.R. n. 1 del 2005 <em>ratione temporis</em> applicabile alla specie);<br /> &#8211; deve essere connesso ad un&#8217;apposita convenzione, o ad un atto d&#8217;obbligo unilaterale, che ne garantisca l&#8217;esecuzione e che preveda l&#8217;impegno dell&#8217;imprenditore agricolo: ad effettuare gli interventi previsti dal programma, in relazione ai quali  richiesta la realizzazione di nuovi edifici rurali o di interventi sul patrimonio esistente di cui all&#8217;articolo 43, comma 2, lettere a) e b), della L.R. n. 1 del 2005; a non modificare la destinazione d&#8217;uso agricola degli edifici esistenti o recuperati necessari allo svolgimento dell&#8217;attività  agricola e di quelle connesse per il periodo di validità  del programma; a non modificare la destinazione d&#8217;uso agricola dei nuovi edifici rurali ad uso abitativo, per almeno venti anni dalla loro ultimazione; a non alienare separatamente dagli edifici rurali le superfici fondiarie alla cui capacità  produttiva gli stessi sono riferiti; a realizzare gli interventi di sistemazione ambientale delle pertinenze degli edifici eventualmente non più utilizzabili a fini agricoli, così come individuate dalle convenzioni o dagli atti d&#8217;obbligo; ad assoggettarsi alle penali, previste nella convenzione o nell&#8217;atto d&#8217;obbligo, in caso d&#8217;inadempimento;<br /> &#8211; specifica gli obiettivi economici e strutturali che l&#8217;azienda intende conseguire, descrive la situazione attuale e individua gli interventi agronomici nonchè gli interventi ambientali, gli interventi edilizi, le fasi ed i tempi di realizzazione, verificando preventivamente la conformità  con la strumentazione urbanistica e regolamentare comunale (art. 9 D.P.G.R. 09/02/2007, n. 5/R <em>ratione temporis</em> applicabile alla specie).<br /> Risulta, dunque, espressamente previsto dal dato positivo che il programma:<br /> &#8211; da un lato, costituisce una &#8220;<em>condizione preliminare per il rilascio dei titoli abilitativi</em>&#8220;, potendosi, dunque, autorizzare una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio soltanto qualora l&#8217;istante abbia già  assunto, mediante la presentazione del programma e la conclusione di un convenzione accessiva o comunque di un atto d&#8217;obbligo unilaterale, specifici impegni in ordine non solo alla realizzazione dell&#8217;intervento per come progettato, ma anche all&#8217;attività  agricola all&#8217;uopo da svolgere, pure con la previsione di penali per il caso di inadempimento;<br /> &#8211; dall&#8217;altro, deve, tra l&#8217;altro, verificare &#8220;<em>preventivamente</em>&#8221; la conformità  degli interventi programmati con la strumentazione urbanistica e regolamentare comunale, a prescindere dalle ipotesi in cui il programma medesimo possa avere valore di piano attuativo (come chiaramente previsto dall&#8217;art. 9 D.P.G.R. 09/02/2007, n. 5/R, che in tali ipotesi prevede incombenze ulteriori, riferite alla predisposizione di documentazione aggiuntiva a cura di professionisti abilitati per le materie di rispettiva competenza).<br /> La necessità  che il programma rechi valutazioni preventive in ordine alla conformità  degli interventi programmati manifesta la necessità  che la sua presentazione avvenga prima dell&#8217;edificazione e a sua giustificazione.<br /> 4.4 Nè potrebbe argomentarsi diversamente, ritenendo che la locuzione &#8220;titoli abilitativi&#8221; impiegata dal legislatore sia riferibile anche ai titoli in sanatoria, tenuto conto che l&#8217;abilitazione  riconducibile alla funzione autorizzatoria, volta a rimuovere un limite all&#8217;esercizio di facoltà  giuridiche inerenti ad un diritto soggettivo già  riconosciuto dall&#8217;ordinamento al privato; i titoli in sanatoria, invece, implicano l&#8217;esercizio di un potere avente distinta natura giuridica, che non abilita allo svolgimento di una data attività  giuridicamente rilevante all&#8217;uopo da intraprendere, bensì rimuove gli effetti illeciti di comportamenti già  tenuti nel passato.<br /> Pertanto, la circostanza per cui il legislatore abbia regolato il programma <em>de quo</em> quale condizione preliminare per il rilascio dei titoli abilitativi conduce a ritenere che l&#8217;approvazione di tale programma debba precedere l&#8217;edificazione, al fine di consentire il rilascio dei titoli abilitanti allo svolgimento dell&#8217;attività  edilizia, non potendo seguirla, ai fini dell&#8217;adozione di differenti titoli in sanatoria.<br /> Ne deriva, dunque, l&#8217;infondatezza dell&#8217;appello nella parte in cui ritiene assente una previsione normativa ostativa all&#8217;approvazione ex post del programma in esame, sussistendo apposite disposizioni di fonte primaria e secondaria deponenti chiaramente nel senso della necessaria approvazione del programma anteriormente all&#8217;edificazione<br /> 4.5. Tali conclusioni risultano, peraltro, coerenti con la funzione della programmazione, tesa a indirizzare lo svolgimento di un&#8217;attività  di durata secondo un disegno preordinato in un arco temporale predefinito, con fissazione dei contenuti e con la predisposizione dei mezzi occorrenti in relazione agli obiettivi che si intendono perseguire. Il programma illustra, in particolare, un insieme coordinato di interventi da realizzare in un predefinito arco temporale, reciprocamente connessi, in quanto concorrenti per il perseguimento di specifici obiettivi all&#8217;uopo prefissati.<br /> La sottoposizione del programma ad un&#8217;approvazione pubblica, dunque, tende ad assoggettare ad un esame pubblico preventivo gli interventi che si intende eseguire in un predefinito arco temporale, al fine di verificare se siano compatibili con il pubblico interesse protetto dall&#8217;Amministrazione richiesta: in tale modo si garantisce, mediante il potere di rifiuto dell&#8217;approvazione, una trasformazione della realtà  materiale ritenuta pregiudizievole per i valori tutelati dall&#8217;ente pubblico.<br /> Qualora gli interventi siano stati già  eseguiti, invece, non si potrebbe discorrere più dell&#8217;approvazione di un programma di azioni future da sottoporre a controllo preventivo, bensì di una rappresentazione di azioni passate, da sottoporre ad eventuale sanatoria.<br /> In tali ipotesi, in altri termini, l&#8217;Amministrazione non svolgerebbe un potere controllo in funzione autorizzatoria dell&#8217;attività  privata all&#8217;uopo da svolgere, bensì interverrebbe a sanatoria di azioni passate, al fine di rimuovere l&#8217;illiceità  di una condotta già  tenuta sul piano sostanziale.<br /> Verrebbe, dunque, in rilievo un distinto potere provvedimentale, peraltro, avente natura eccezionale in quanto comportante una deroga al rispetto delle norme di disciplina vigenti in materia di governo del territorio.<br /> Il potere di sanare l&#8217;illecito, nel rispetto del principio di legalità , tuttavia, deve essere tipizzato dal legislatore, mediante l&#8217;indicazione dei suoi presupposti applicativi e degli effetti riconducibili al relativo esercizio.<br /> Diversamente da quanto ritenuto dall&#8217;appellante, pertanto, non potrebbe ritenersi operante il principio del <em>favor libertatis</em>, in quanto nella specie non si discorre di attività  privata, esercitabile entro i limiti (negativi) del lecito &#8211; salvo, dunque, espresso divieto contrario-; bensì di identificazione del pubblico potere esercitabile, suscettibile di estrinsecarsi con l&#8217;approvazione del programma agricolo, implicante una valutazione di compatibilità  dell&#8217;attività  programmata con il pubblico interesse alla cui cura  preposta l&#8217;Amministrazione procedente.<br /> Pertanto, il principio operante in materia  quello di legalità , unitamente ai suoi corollati dati dalla tipicità  e nominatività  degli atti amministrativi, non potendo prefigurarsi poteri atipici non espressamente attribuiti dal legislatore, specie in una materia, quale quella del governo del territorio, connotata da imprescindibili esigenze di certezza giuridica, suscettibili di essere garantiti soltanto attraverso l&#8217;esercizio delle attività  amministrative tipizzate dal dato primario.<br /> Come precisato da questo Consiglio, infatti, in materia urbanistica continuano, comunque, ad avere un rilievo centrale le esigenze di certezza e di chiarezza: &#8220;<em>la tipicità  del potere, del resto, si manifesta anche e soprattutto con la tipicità  delle forme di esteriorizzazione del potere e, a monte, dei propedeutici procedimenti.La rigida procedimentalizzazione vigente in subiecta materia &#8211; la cui rilevanza e la cui specialità  sono evidenziate dall&#8217;esclusione dell&#8217;applicazione degli istituti apprestati dalla legge generale sul procedimento amministrativo &#8211; e le esigenze di certezza e stabilità  che la pervadono impongono di ascrivere rilievo giuridico alle sole manifestazioni del potere svolte secondo le forme, i tempi ed i modi previsti dalla legge</em>&#8221; (Consiglio di Stato, sez. IV, 17 ottobre 2019, n. 07051).<br /> Ne discende che, non potrebbe comunque riconoscersi un potere di approvazione ex post di programmi aziendali, riferiti ad opere già  realizzate, altrimenti configurandosi un distinto potere di sanatoria ex post non avente fondamento normativo.<br /> 5. Sebbene le considerazioni <em>supra</em> svolte siano idonee a condurre al rigetto dell&#8217;appello, non sussistendo la possibilità  di approvare ex post un programma di miglioramento agricolo ambientale, per mera completezza di indagine, si rileva che l&#8217;appello  infondato anche nella parte in cui (con il secondo motivo di impugnazione) tende a denunciare l&#8217;erroneità  della sentenza di prime cure, per avere escluso l&#8217;integrazione nella specie del requisito della doppia conformità  occorrente per il rilascio dei titoli edilizi in sanatoria.<br /> Sotto tale profilo, il programma per cui  controversia  stato presentato dall&#8217;odierno appellante al fine di consentire la successiva presentazione di un&#8217;istanza di sanatoria riferita alle opere in concreto edificate.<br /> Come risulta dal doc. 9 deposito comunale in primo grado (nota acquisita al protocollo comunale in data 12.8.2010, n. 50487), l&#8217;odierno appellante ha rappresentato che all&#8217;approvazione del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale &#8220;<em>faà  seguito richiesta di concessione a sanatoria ove occorrente data la natura delle opere. Si ritiene quindi che con la presentazione di tale Programma Aziendale, quale presupposto indispensabile per l&#8217;ottenimento della sanatoria edilizia, di aver avviato relativo procedimento</em>&#8220;.<br /> Risulta, dunque, che il programma <em>de quo</em> era strumentale alla formazione del titolo in sanatoria, suscettibile di essere rilasciato, ai sensi di quanto previsto dall&#8217;art. 140 L.R. n. 2/05 (<em>ratione temporis</em> applicabile alla specie) e dall&#8217;art. 36 DPR n. 380 del 2001, in presenza di opere realizzate in conformità  alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della loro realizzazione che al momento della presentazione dell&#8217;istanza.<br /> Avuto riguardo al caso di specie, il Comune, nel rigettare l&#8217;istanza di parte, ha correttamente rilevato che il Programma Aziendale &#8220;<em>costituisce il presupposto per l&#8217;eventuale autorizzabilità  di interventi edilizi in zona agricola. In esso devono infatti essere dettagliatamente descritti sia gli edifici esistenti, con specificazione della loro legittimità  urbanistico-edilizia, sia gli interventi edilizi che si intendono realizzare, per i quali deve essere verificata la conformità  con la strumentazione urbanistica e regolamentare del comune. Che il programma aziendale non possa essere presentato &#8220;a giustificazione di interventi già  realizzati&#8221;  evidente sia in base all&#8217;art. 41 della L.R. 1/2005, che prevede chiaramente che la realizzazione di un qualunque edificio rurale sia soggetta alla approvazione da parte del comune del programma aziendale, che non può che precedere l&#8217;autorizzazione, sia, ancor più chiaramente, dal PTC che prevede espressamente che le aziende in possesso dei necessari requisiti possano costituire annessi &#8220;previa presentazione del programma di miglioramento agricolo ambientale&#8221;. E&#8217; proprio la preventiva presentazione del programma aziendale e la sua approvazione da parte del Comune, cui  soggetta la realizzazione di qualunque edificio rurale, che  la condizione indispensabile ai fini dell&#8217;ammissibilità  urbanistica dell&#8217;intervento e, quindi, in caso di sanatoria, della conformità  dell&#8217;intervento agli strumenti della pianificazione territoriale, agli atti di governo, nonchè al regolamento edilizio vigenti sia al momento della realizzazione dell&#8217;opera che a quello della presentazione della domanda, come previsto dall&#8217;art. 140 della L.R. 1/2005, che consente, ove possibile, di sanare solo le opere realizzate in difformità  o in assenza di DIA o di permesso a costruire</em>&#8220;.<br /> Tali <em>rationes decidendi</em> risultano coerenti con la normativa di riferimento.<br /> La disciplina regionale, come <em>supra</em> osservato, prevedeva la necessità  che, prima dell&#8217;edificazione, fosse approvato un programma aziendale pluriennale per il miglioramento agricolo e ambientale, nonchè che l&#8217;esecuzione di tale programma fosse garantita mediante l&#8217;assunzione di impegni in sede convenzionale o con atto unilaterale d&#8217;obbligo.<br /> La disciplina normativa <em>de qua</em>, afferente al governo del territorio, concorre a delineare il quadro regolatorio urbanistico ed edilizio di riferimento da rispettare, per verificare il rispetto del requisito della doppia conformità ; tale disciplina vigeva al momento della realizzazione delle opere per cui  causa.<br /> Un intervento di trasformazione del territorio in assenza della previa approvazione del programma <em>de quo</em>, funzionale a garantire le pubbliche esigenze di miglioramento ambientale e agricolo della zona di edificazione, non avrebbe potuto considerarsi conforme alla disciplina urbanistica di riferimento e, quindi, non avrebbe potuto legittimare la sanatoria richiesta dall&#8217;odierno appellante, cui risultava funzionale la presentazione ex post del programma in esame.<br /> L&#8217;esigenza di tutela sottesa alla sanatoria edilizia  quella di evitare interventi repressivi di natura ripristinatoria, di demolizione delle opere <em>sine titulo</em> realizzate, qualora l&#8217;illecito in concreto commesso sia lesivo del solo interesse pubblico (strumentale) della sottoposizione al previo controllo amministrativo dell&#8217;attività  edilizia, senza compromissione dell&#8217;interesse pubblico (finale) dell&#8217;ordinato sviluppo del territorio, stante l&#8217;osservanza della disciplina urbanistica ed edilizia all&#8217;uopo applicabile.<br /> Attraverso la sanatoria, dunque, si ripristina la legalità  formale violata, rilasciando all&#8217;istante il titolo edilizio (l&#8217;art. 36 DPR n. 280 del 2001 discorre, infatti, di &#8220;permesso in sanatoria&#8221;) che avrebbe dovuto acquisire preventivamente, agendo lecitamente e, pertanto, ponendo la parte nella stessa posizione giuridica in cui si sarebbe trovata se avesse chiesto e ottenuto il permesso di costruire prima dell&#8217;esecuzione dell&#8217;attività  edilizia.<br /> Nella specie, il rilascio del permesso in sanatoria in assenza di una condizione preliminare per il rilascio dei prescritti titoli abilitativi, anzichè ripristinare la legalità  formale violata, unica forma di illiceità  sanabile, avrebbe consolidato un assetto di interessi sostanziale incompatibile con quello prescritto dalla disciplina urbanistica, che non tollerava un&#8217;alterazione dello stato dei luoghi senza, al contempo, salvaguardare le pubbliche esigenze connesse al miglioramento agricolo e ambientale, da tutelare mediante la previa presentazione e approvazione di apposito programma aziendale, con l&#8217;assunzione di puntuali impegni da dedurre in atto convenzionale o in un atto d&#8217;obbligo unilaterale.<br /> Per l&#8217;effetto, non rileva se il programma <em>de quo</em> assumesse o meno natura urbanistica; la causa impeditiva della sanatoria non era rappresentata dalla violazione del programma quale violazione di un atto avente natura di piano urbanistico, bensì dalla violazione della disciplina urbanistica dettata dal legislatore regionale, che non permetteva trasformazioni del territorio in assenza di previ obblighi da assumere sul piano sostanziale dall&#8217;istante, anche mediante la presentazione del PMAA.<br /> Sicchè, ove l&#8217;intervento edilizio fosse stato comunque eseguito, pure in assenza della previa approvazione del programma aziendale e della previa assunzione degli obblighi convenzionali o unilaterali, la violazione così emergente non sarebbe stata limitata al profilo formale, dato dalla mancata acquisizione del previo titolo edilizio, bensì avrebbe influito sul piano sostanziale, registrandosi la mancata assunzione di impegni per il miglioramento agricolo e ambientale della zona interessata dall&#8217;edificazione; la cui sopravvenienza non avrebbe escluso, comunque, una difformità  sostanziale rilevata al momento dell&#8217;esecuzione, tale da impedire l&#8217;integrazione del requisito della doppia conformità .<br /> Non potendo, dunque, essere impiegato il programma <em>de quo</em> per ottenere il rilascio di un successivo titolo in sanatoria, il Comune ha correttamente negato l&#8217;approvazione richiesta dall&#8217;odierno appellante.<br /> In particolare, posto che l&#8217;istante aveva giustificato la necessità  dell&#8217;approvazione ai fini di una successiva richiesta di sanatoria, non potendo impiegarsi il programma in esame per la formazione di titoli in sanatoria &#8211; integrando la sua mancata previa presentazione una violazione sostanziale della disciplina urbanistica ed edilizia, ostativa all&#8217;integrazione del requisito della doppia conformità -, legittimamente il Comune ha rigettato l&#8217;istanza di parte per cui  controversia, non potendo il programma aziendale giustificare la preannunciata richiesta di sanatoria cui era correlato.<br /> 6. Alla stregua delle considerazioni svolte, l&#8217;appello deve essere rigettato.<br /> Il Comune ha legittimamente negato l&#8217;approvazione del programma aziendale pluriennale di miglioramento ambientale e agricolo, non essendo prevista dalla normativa di riferimento un&#8217;approvazione postuma rispetto all&#8217;edificazione, contrastante, peraltro, con la funzione tipica dell&#8217;istituto, impiegabile per sottoporre al previo esame amministrativo un insieme coordinato di interventi da svolgere in un definito periodo temporale e per il raggiungimento di prefissati obiettivi di tutela.<br /> Nè la presentazione di una istanza di approvazione ex post di un programma riferito ad opere edilizie già  eseguite avrebbe potuto legittimare la futura presentazione di un&#8217;istanza di sanatoria, riscontrandosi una violazione della disciplina primaria e secondaria dettata dalla Regione Toscana, nella parte in cui subordinava l&#8217;attività  edificatoria alla previa approvazione del programma <em>de quo</em>, con l&#8217;anticipata assunzione di impegni da formalizzare in atti convenzionali o unilaterali; con conseguente emersione di un&#8217;illiceità  sostanziale ostativa all&#8217;integrazione del requisito della doppia conformità , prescritto ai fini della formazione dei titoli edilizi in sanatoria.<br /> Per tali motivi, sussistendo una situazione di illiceità  sostanziale, non avrebbe neppure potuto provvedersi ad un accoglimento dell&#8217;istanza con prescrizioni, volte a consentire una conformazione del rapporto sostanziale alla disciplina di riferimento.<br /> Difatti, premesso il divieto di sanatoria con prescrizioni &#8211; altrimenti emergendo un titolo condizionato suscettibile di contraddire, innanzitutto sul piano logico, la rigida statuizione normativa, poichè si farebbe a meno della doppia conformità  dell&#8217;opera richiesta dalla norma se si ammettesse l&#8217;esecuzione di modifiche postume rispetto alla presentazione della domanda di sanatoria (Consiglio di Stato, sez. IV, 21 marzo 2019, n. 01874) &#8211; nella specie, l&#8217;approvazione del PMAA era esclusa, non per l&#8217;inadeguatezza delle misure in esso proposte, suscettibili di modifica su iniziativa dell&#8217;Amministrazione, bensì, in radice, per l&#8217;impossibilità  di un&#8217;approvazione postuma di un programma che doveva precedere &#8211; e non seguire &#8211; l&#8217;attività  edificatoria.<br /> 7. Le ulteriori censure svolte dall&#8217;appellante possono essere assorbite, essendo contestata nella specie la legittimità  di un provvedimento plurimotivato.<br /> In particolare, emerge che il Comune appellato ha rigettato l&#8217;istanza presentata dall&#8217;odierno ricorrente, rilevando che:<br /> &#8211; il programma concerneva due serre fisse già  realizzate, inevitabilmente in assenza di idonei titoli abilitativi;<br /> &#8211; tali serre non sembravano avere le caratteristiche dei manufatti soggetti a comunicazione ai sensi dell&#8217;art. 7 D.P.G.R. 9.2.2007, n. 5/R, facendosi, dunque, questione di manufatti abusivi; all&#8217;esito di un sopralluogo effettuato dal Nucleo Vigilanza Edilizia, difatti, era stata accertata la realizzazione di una nuova costruzione in assenza di permesso di costruire &#8220;<em>e più precisamente di un insieme di opere e strutture tra loro organicamente collegate e aventi utilizzazione commerciale costituenti la struttura di vendita (Garden &#8211; Center) della azienda Green House s.r.l. Le strutture sono date da un grande spazio espositivo coperto (struttura 1) da una serra coperta (struttura 2) e da uno spazio di collegamento</em>&#8220;. Tenuto conto della tipologia costruttiva, della destinazione, dell&#8217;assenza di qualunque ragionevole possibilità  di considerare i fabbricati così realizzati come temporanee, le opere <em>de quibus</em> avrebbero dovuto essere soggette a permesso di costruire e, comunque, non risultavano conformi agli strumenti urbanistici, risultando la zona all&#8217;epoca dei fatti priva di indice edificatorio;<br /> &#8211; la preventiva approvazione del programma di miglioramento agricolo ambientale costituiva il presupposto per l&#8217;eventuale autorizzabilità  di interventi edilizi in zona agricola, ai sensi di quanto previsto dall&#8217;art. 41 L.R. n. 1 del 2005 e dal PTC; ragion per cui &#8220;<em>il programma aziendale che viene oggi presentato doveva necessariamente essere stato approvato preventivamente alla realizzazione dell&#8217;intervento e la sua mancata preventiva approvazione, indipendentemente dal fatto che l&#8217;azienda fosse o meno nelle condizioni di presentarlo o vederselo presentare, rende l&#8217;intervento non conforme agli atti di governo del territorio vigenti all&#8217;epoca della realizzazione dell&#8217;opera e conseguentemente fa sì che non ricorrano neanche le condizioni per ottenere il permesso a costruire o l&#8217;attestazione di conformità  in sanatoria secondo quanto disposto dall&#8217;art. 140 della L.R. n. 1/2005</em>&#8220;;<br /> &#8211; in relazione al regolamento urbanistico adottato alla data di espressione del diniego e in vigenza delle salvaguardie, l&#8217;intervento non poteva ritenersi conforme neppure agli strumenti urbanistici vigenti, in quanto, in parte, localizzato in area agricola multifunzionale con valenza ambientale ove non era consentita la realizzazione di nuovi annessi, con disciplina applicabile anche alle serre con caratteristiche diverse da quelle precarie o stagionali; sicchè, attesa la presentazione di osservazioni al regolamento da parte del ricorrente, soltanto ove tali osservazioni fossero state accolte e all&#8217;esito dell&#8217;approvazione ed entrata in vigore del regolamento urbanistico modificato, l&#8217;intervento avrebbe potuto ritenersi ammissibile;<br /> &#8211; le serre risultavano realizzate all&#8217;interno della fascia di rispetto di corso d&#8217;acqua classificato (fosso Ombroncello), sebbene parzialmente tombato; ragion per cui, in assenza della specifica autorizzazione dell&#8217;autorità  idraulica, al momento della presentazione del programma, l&#8217;intervento doveva ritenersi inammissibile;<br /> &#8211; con la cessazione del ramo di azienda alla società  Greenhouse srl si era prodotto un mutamento della destinazione d&#8217;uso di fabbricato rurale da agricolo a commerciale, che avrebbe potuto essere autorizzato solo dopo l&#8217;approvazione di un nuovo PPMAA.<br /> Tenuto conto che il diniego impugnato in prime cure risulta plurimotivato, essendo incentrato su plurime <em>rationes decidendi</em> tra loro autonome, ciascuna in grado di sostenere, indipendentemente dall&#8217;altra, la determinazione assunta, il rigetto dell&#8217;appello nella parte in cui, chiedendo la riforma della sentenza gravata, tende a denunciare l&#8217;illegittimità  di alcune delle ragioni di diniego autonomamente opposte dall&#8217;Amministrazione comunale -in specie, l&#8217;impossibilità  di approvare ex post il programma in esame e comunque l&#8217;inidoneità  di un&#8217;approvazione postuma a consentire la presentazione di un&#8217;istanza di sanatoria-, consente l&#8217;assorbimento delle altre censure, indirizzate contro le ulteriori ragioni a sostegno della decisione amministrativa.<br /> Difatti, l&#8217;eventuale accoglimento di dette censure e, dunque, la rilevata illegittimità  di tali ulteriori <em>rationes decidendi</em> non consentirebbe comunque di addivenire, in riforma della sentenza gravata, all&#8217;accoglimento del ricorso di primo grado, facendosi, comunque, questione di atto amministrativo fondato su motivazioni autonome ritenute immuni dai vizi di legittimità  censurati in giudizio; il cui consolidamento consente, in ogni caso, di giustificare il diniego di approvazione per cui  controversia.<br /> 8. La particolarità  della controversia giustifica l&#8217;integrale compensazione tra le parti delle spese processuali del grado di appello.</div>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<div style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta e, per l&#8217;effetto, conferma la sentenza impugnata.<br /> Compensa interamente tra le parti le spese processuali del grado di appello.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Giancarlo Montedoro, Presidente<br /> Diego Sabatino, Consigliere<br /> Alessandro Maggio, Consigliere<br /> Dario Simeoli, Consigliere<br /> Francesco De Luca, Consigliere, Estensore</div>
<p>             <strong>L&#8217;ESTENSORE</strong>   <strong>IL PRESIDENTE</strong> <strong>Francesco De Luca</strong>   <strong>Giancarlo Montedoro</strong>                               IL SEGRETARIO<br />  <br />  </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-26-4-2021-n-3347/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2021 n.3347</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
