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	<title>26/4/2019 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>26/4/2019 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2019 n.5323</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-26-4-2019-n-5323/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-26-4-2019-n-5323/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2019 n.5323</a></p>
<p>S. Mezzacapo Pres., M. Caminiti Est., PARTI: (P. A. rapp. avv.to Marco Orlando c. Ministero della Giustizia rapp. Avv.ra Stato) Danno non patrimoniale costituito dalla perdita di chance di un suo dipendente per mancato conferimento di un incarico dirigenziale. 1.- Responsabilità  civile -mera illegittimità  provvedimentale -Responsabilità  della p.A. insussistenza &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-26-4-2019-n-5323/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2019 n.5323</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-26-4-2019-n-5323/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2019 n.5323</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">S. Mezzacapo Pres., M. Caminiti Est., PARTI: (P. A. rapp. avv.to Marco Orlando c. Ministero della Giustizia rapp. Avv.ra Stato)</span></p>
<hr />
<p>Danno non patrimoniale costituito dalla perdita di chance di un suo dipendente per mancato conferimento di un incarico dirigenziale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1.- Responsabilità  civile -mera illegittimità  provvedimentale -Responsabilità  della p.A. insussistenza &#8211; modalità  comportamentali ulteriori &#8211; rilevanza.</p>
</p>
<p>2.- Responsabilità  della p. A. &#8211; perdita di chance &#8211; danno professionale da mancato conferimento di incarico dirigenziale &#8211; valutazione equitativa &#8211; criteri praticabil</p>
<p></span></p>
<hr />
<p>1.Se la sola illegittimità  di un provvedimento amministrativo non è sufficiente a radicare la responsabilità  della pubblica Amministrazione, la stessa è tuttavia configurabile quando alla declaratoria giudiziale di illegittimità  di un provvedimento amministrativo seguano ulteriori e aggiuntive modalità  comportamentali della p.A. con effetti lesivi rispetto alla illegittimità  giù  apprezzata dalla autorità  giurisdizionale, come nel caso in cui l&#8217;amministrazione non abbia annullato gli incarichi conferiti illegittimamente nella effettuata procedura di mobilità  a seguito delle sentenze pronunciate (e dunque con errore non scusabile) e, parimenti, non abbia considerato gli incarichi conferiti come posizioni di fatto, non valutabili nelle procedure di selezione, ma li abbia invece valutati titoli utili per l&#8217;attribuzione del punteggio nelle successive procedure selettive.</p>
</p>
<p>2.Ove la pubblica Amministrazione sia ritenuta responsabile di un danno non patrimoniale costituito dalla perdita di chance di un suo dipendente per mancato conferimento di un incarico dirigenziale, il danno, in sede di valutazione ex art. 1126 e 2056 C.C., può essere quantizzato dalla differenza tra il trattamento stipendiale dirigenziale per gli anni di riferimento, con detrazione di quanto percepito nello stesso periodo per mansioni dirigenziali provvisorie, detratta una percentuale in via equitativa e senza riconoscere la corresponsione di interessi legali e per rivalutazione monetaria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 26/04/2019</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 05323/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 00663/2011 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 663 del 2011, proposto dalla signora P. A., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Marco Orlando, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via Sistina, 48;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Ministero della Giustizia &#8211; Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (DAP), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;  Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per l&#8217;accertamento del diritto</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">e la condanna del Ministero della Giustizia al risarcimento danni, patrimoniali e non, subiti dalla ricorrente e, di conseguenza, al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno in ragione della condotta accertata con sentenza passata in giudicato del TAR Lazio n. 8971/2010.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia &#8211; Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) e del Ministero della Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 giugno 2018 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. 1.Riferisce la dott.ssa P. A. &#8211; dirigente presso il Dipartimento dell&#8217;Amministrazione Penitenziaria (DAP) &#8211; Ufficio del Capo del Dipartimento &#8211; che con ricorso (RG.4752/2008) e atto recante motivi aggiunti ha impugnato i provvedimenti che stabilivano le modalità  per indire ed avviare le procedure di mobilità  provvisoria dei dirigenti penitenziari; parimenti ha impugnato il provvedimento di determinazione dell&#8217;organigramma della Direzione generale del Personale e della Formazione, contestando la riorganizzazione del relativo Dipartimento e le modalità  della procedura di mobilità  provvisoria dei dirigenti penitenziari, con riferimento alla determinazione dei criteri di valutazione avvenuto solo dopo l&#8217;avvio della procedura nonchè la non conformità  degli stessi all&#8217;art.10 del d. lgs. n.163/2006, rilevando altresì la mancata previsione di posti per il DAP e per le strutture penitenziarie di Roma.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa Sezione con sentenza n. 8971/2010, passata in giudicato, ha accolto parzialmente tale ricorso ed ha pertanto ordinato &#8220;<i>l&#8217;annullamento delle procedure di mobilità  e delle assegnazioni di sede avvenute al di fuori di queste&#8221;</i>, evidenziando l&#8217;assenza di garanzie di trasparenza e chiarezza nelle modalità  di assegnazione seppur provvisoria dei posti di dirigente penitenziario in questione, viziata anche per mancanza di valutazione comparativa.</p>
<p style="text-align: justify;">La dott.ssa A., a fronte della mancata conformazione da parte dell&#8217;Amministrazione alla decisione &#8211; revoca degli incarichi dirigenziali adottati sulla base di criteri illegittimi e rideterminazione dei criteri stessi alla luce delÂ <i>dictumÂ </i>giudiziale &#8211; ha attivato giudizio di ottemperanza (sentenza n. 134 del 2011) e con il ricorso in esame, atteso il comportamento illegittimo dell&#8217;Amministrazione nel corso del procedimento di individuazione dei criteri guida per la mobilità  provvisoria e il danno ingiusto causato alla medesima, ha chiesto l&#8217;accertamento del diritto e la condanna dell&#8217;Amministrazione al risarcimento danni subiti per una serie di motivi:</p>
<p style="text-align: justify;">1.<i>Sulla responsabilità  dell&#8217;Amministrazione e sul danno subito</i>: espone la ricorrente che dopo il giudizio, l&#8217;Amministrazione con nota 18 ottobre 2010, prot 0424249, ha comunicato di rivedere gli incarichi dirigenziali precedentemente conferiti con la procedura di mobilità  annullata, prossimi alla scadenza. Ha altresì precisato che per consentire la valutazione annuale si sarebbe tenuto conto dei risultati raggiunti nell&#8217;espletamento delle funzioni durante il quinquennio (ex art.13 d.lgs. n. 63 del 2006), rendendo noti con decreto gli incarichi disponibili da conferire. La circostanza di ritenere validi gli incarichi conferiti con precedente mobilità  annullata nonchè gli incarichi conferiti al di fuori della suddetta mobilità , ma ritenuti illegittimi dal Tar, avrebbe comportato un grave pregiudizio per la ricorrente quale danno da perdita di chance: il mancato annullamento degli incarichi conferiti illegittimamente determinerebbe per la ricorrente l&#8217;effetto della non attribuzione di alcun incarico della specie, ovvero vedersi assegnare una sede disagiata o comunque con notevole ritardo rispetto ad altri colleghi, con riduzione delle possibilità  di ottenere il conferimento di un incarico dirigenziale. Nondimeno, la non corretta azione amministrativa avrebbe comportato una disparità  di trattamento tra quanti, ricoprendo gli incarichi verticistici illegittimamente, con riconoscimento degli stessi quali titoli professionali e giuridici, e la ricorrente, rimasta priva della possibilità  di arricchire il proprio curriculum. Il danno professionale subito emergerebbe, poi, da un ulteriore profilo, cioè quello della mancata attribuzione di un concreto incarico dirigenziale per 6 anni; nonostante la nomina a dirigente penitenziario con d.m. registrato alla Corte dei Conti in data 18 dicembre nel 2006, l&#8217;Amministrazione non le avrebbe conferito alcun incarico dirigenziale, pur in presenza di uffici centrali e territoriali privi di assegnazione (in assenza di profili di demerito o disciplinare a carico della medesima). Tra l&#8217;altro per gli anni in cui alla ricorrente, ingiustificatamente non sarebbe stato attribuito un incarico, la stessa non potrebbe essere sottoposta positivamente alla valutazione di cui all&#8217;art. 13 del d.Lgs. n. 63 del 2006, in mancanza di obiettivi precisi da raggiungere.</p>
<p style="text-align: justify;">2.  <i>Sul rapporto di causalità </i>: il nesso eziologico tra la condotta dell&#8217;Amministrazione e il pregiudizio subito dalla ricorrente sarebbe in re ipsa, alla luce del necessario collegamento logico tra l&#8217;illegittima attività  amministrativa di assegnazione degli incarichi e il nocumento patito dalla ricorrente per il mancato conferimento.</p>
<p style="text-align: justify;">3<i>. Sulla colpa</i>: la condotta colposa dell&#8217;Amministrazione sarebbe stata accertata dalla sentenza n.8971/2010 con riferimento alle modalità  di assegnazione dei posti con assenza di garanzie di trasparenza e chiarezza.</p>
<p style="text-align: justify;">Conclude la ricorrente per l&#8217;accoglimento del ricorso e per l&#8217;accertamento della responsabilità  dell&#8217;Amministrazione in ragione della predetta condotta e per la condanna al risarcimento dei danni ingiusti subiti nella somma più¹ equa quantificata dal Tribunale.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1.Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia &#8211; Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) in resistenza con comparsa di stile.</p>
<p style="text-align: justify;">A seguito di avviso di perenzione ultraquinquennale da parte della Segreteria la ricorrente ha presentato istanza di fissazione di udienza in data 14.7.2016.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituito in giudizio il Ministero della giustizia per resistere al ricorso con deposito di documentazione relativa al procedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2. Con memoria depositata in data 23 maggio 2018 la ricorrente ha ulteriormente argomentato sulla propria posizione difensiva con articolate considerazioni in quanto il mancato annullamento degli incarichi conferiti illegittimamente a seguito della procedura provvisoria indetta nell&#8217;anno 2008, unitamente al mancato conferimento di un incarico dirigenziale alla ricorrente (dal 2006 al 2012, anno in cui le veniva conferito l&#8217;incarico di Direttore aggiunto dell&#8217;allora Ufficio del contenzioso), avrebbe esposto la stessa inevitabilmente ad acquisire una minore esperienza professionale rispetto ai soggetti ai quali erano stati conferiti degli incarichi ma sulla base di una procedura dichiarata illegittima. Tra l&#8217;altro il Ministero resistente avrebbe conferito successivamente incarichi della specie con attribuzione di punteggi ai candidati relativi agli incarichi al tempo conferiti e poi annullati in sede giudiziaria, in contrasto non solo con il D.M. 26 settembre 2017, ma anche con il giudicato formatosi sulle sentenze n. 8971/2010 e n.134/2011, di ottemperanza. Ad oggi la ricorrente risulterebbe privata sia dell&#8217;incarico di Direttore aggiunto, presso il D.A.P. (a seguito della spending review), che dell&#8217;incarico provveditoriale (a seguito della definizione delle procedura di mobilità ), senza l&#8217;attribuzione di deleghe funzionali (contrariamente a quanto previsto dal P.C.D. del 13 gennaio 2017), in attesa della definizione della procedura comparativa per l&#8217;attribuzione di un incarico di dirigenza ordinario. Pertanto la procedura di conferimento degli incarichi non superiori indetta giusta comunicazione del 17.10.2017, costituirebbe attuazione del D.M. 28 settembre 2016, con conseguente applicabilità  dei criteri di valutazione ivi previsti e derivante pregiudizio per la ricorrente. Conclude poi la ricorrente con l&#8217;indicazione degli atti dell&#8217;Amministrazione delineanti la gravità  e i profili risarcitori ai fini del riconoscimento del danno curriculare e del danno per la lesione della dignità  e dell&#8217;immagine professionale da liquidare in via equitativa, prodotto a causa della mancata considerazione della ricorrente nell&#8217;assegnazione dell&#8217;incarico superiore; con specifiche tabelle illustrative ha quantificato la perdita di chance connessa a tale mancata possibilità  di pervenire alla funzione di Dirigente Generale confrontando la retribuzione oggi spettante al Dirigente Generale non preposto rispetto al dirigente superiore, avendo la ricorrente maturato il trattamento economico del dirigente superiore a far data dal 22. 09.2017: le differenze retributive ammonterebbero ad € 198.859,91, ritenendo che il danno derivante dalla perdita di chance nella misura del 50 % rispetto all&#8221;importo che la ricorrente avrebbe conseguito qualora fosse divenuta Dirigente Generale e, dunque, pari ad € 99.429,90.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3. In prossimità  della udienza il Ministero della Giustizia-DAP ha depositato articolata e argomentata memoria difensiva con la quale, dopo aver illustrato gli aspetti generali della risarcibilità  del danno da lesione di interesse legittimo e di interesse pretensivo, ha evidenziato, con riferimento al caso di specie, la non ravvisabilità  dei caratteri dell&#8217;illecito aquiliano non essendo sufficiente la mera illegittimità  di un provvedimento amministrativo. Inoltre la sentenza di cui la ricorrente lamenterebbe la mancata applicazione (sent. n. 8971/2010) avrebbe solo ritenuto illegittimi i criteri fissati dall&#8217;Amministrazione penitenziaria per l&#8217;assegnazione degli incarichi dirigenziali, perchè tardivi rispetto alle procedure selettive bandite e, in ogni caso, evidenzia che la sentenza n. 134/2011 avrebbe respinto il successivo ricorso per l&#8217;ottemperanza. Assume poi che gli incarichi oggetto della procedura per mobilità  riferiti nella citata sentenza n. 8971/2010, come pure quelli conferiti al di fuori di tale procedura richiamati da tale sentenza, in ogni caso sarebbero venuti meno con il DPCM n. 84/2015 sulla riorganizzazione del Ministero della Giustizia e con i decreti attuativi di tale DPCM sarebbero state previste le determinazioni necessarie ai fini della valutazione comparativa per l&#8217;individuazione dei dirigenti della carriera penitenziaria cui conferire gli incarichi.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre la resistente si oppone alla richiesta risarcitoria in quanto la ricorrente non avrebbe dedotto alcun elemento di prova idoneo a dimostrare che a causa dell&#8217;esercizio illegittimo dell&#8217;attività  amministrativa avrebbe subito un &#8220;danno non patrimoniale&#8221; e riguardo al presunto danno da perdita da chance e danni professionali la ricorrente non avrebbe offerto alcun elemento istruttorio riferito ai fattori funzionali-economici, di realizzazione della persona, od altro &#8211; idonei ad innescare la dedotta relazione causale tra l&#8217;atto annullato e la conseguenza lamentata e conclude la resistente per la reiezione del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">1.4. Parte ricorrente ha replicato con memoria conclusionale sia riguardo gli effetti della sentenza n.8971/2010 di annullamento delle procedure di mobilità  e delle assegnazioni di sede avvenute al di fuori di queste, sia riguardo la esecutività  di detta pronuncia, la cui efficacia generale sarebbe stata espressamente affermata con la sentenza di ottemperanza n. 134/2011, contrariamente a quanto affermato in sede difensiva dall&#8217;Amministrazione. La condotta censurabile dell&#8217;Amministrazione rileverebbe dalla utile valutazione degli incarichi, al tempo conferiti e poi annullati in sede giudiziaria, nelle successive valutazioni comparative effettuate dall&#8217;Amministrazione nell&#8217;ambito delle procedure di selezione, in violazione della <i>par condicio competitorum</i>, invece di qualificare tali attività  come svolgimento di funzioni di fatto e non valutabili come titoli nelle predetta procedura. Replica inoltre la ricorrente riguardo il contestato difetto di allegazione di prova, in quanto avrebbe dimostrato che i provvedimenti adottati dall&#8217;Amministrazione le avrebbero arrecato un danno grave e irreparabile consistente, non solo nel mancato conferimento dell&#8217;incarico superiore per cui avrebbe concorso nella procedura, ma anche per le conseguenze discendenti dalla valutazione resa dall&#8217;Amministrazione (mancata considerazione del servizio svolto dalla ricorrente presso il Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise, senza attuale incarico funzionale, in posizione di esubero, senza riconoscimento del diritto alla conservazione della sede di servizio attualmente ricoperta, possibilità  di trasferimento in altra sede e rischio di mobilità  in sede disagiate). La perdita di chance deriverebbe dalla impossibilità , per il futuro, per la ricorrente di poter assumere un incarico di dirigenza superiore, essendo stati attribuiti con la suddetta procedura tutti i n. 45 posti di funzione, così come previsti da decreto ministeriale, con conseguenze negative sulla possibile progressione di carriera, sino alla dirigenza generale, che ai sensi del d.lgs.n. 63/2006, presuppone l&#8217;aver svolto incarichi di particolare rilievo, tra i quali anche quelli di dirigenza superiore. Infine evidenzia la mancata attribuzione di alcuna delega funzionale (da circa un anno), nell&#8217;attesa della definizione della procedura comparativa di attribuzione degli incarichi di dirigenza ordinaria e il consequenziale danno morale connesso alla sofferenza ed al turbamento dello stato d&#8217;animo, oltre che alla lesione alla dignità  della persona, quale diritto inviolabile garantito dall&#8217;art. 2 Cost.: lesione di carattere non patrimoniale, connotata in termini di ingiustizia, serietà  dell&#8217;offesa e gravità  delle conseguenze derivate nella sfera personale della ricorrente oltre la normale soglia di tollerabilità , comportando un peggioramento della qualità  di vita della stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla udienza pubblica del 26 giugno 2018 la causa la causa è stata trattenuta in decisione riservata e sciolta definitivamente la riserva nella camera di consiglio del 16 ottobre (all&#8217;uopo riconvocata), è passata in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">2. La controversa vicenda, come sopra articolata, verte sulla domanda di accertamento, con relativa condanna del Ministero intimato, del diritto della ricorrente al risarcimento dei danni, in relazione alla condotta della resistente, accertata con la sentenza di questa Sezione n. 8971/2010, passata in giudicato.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. Il Collegio, in relazione a quanto rappresentato e documentato dalle parti, esamina i profili della condotta dell&#8217;Amministrazione in contestazione ai fini della ravvisabilità  o meno dell&#8217;illecito aquiliano e della prova della ricorrenza della condotta illecita colposa.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1.1. L&#8217;Amministrazione resistente ha ritenuto non ravvisabili nella specie i caratteri dell&#8217;illecito aquiliano in quanto la sentenza n.8971/2010, di cui si lamenta la mancata applicazione, avrebbe ritenuto illegittimi soltanto i criteri fissati dall&#8217;Amministrazione penitenziaria per l&#8217;assegnazione degli incarichi dirigenziali perchè tardivi rispetto alle procedure selettive bandite, fissati il 9.4.2008 oltre il termine ultimo assegnato ai dirigenti per la preferenza di sede (31.3.2008); la sentenza invece avrebbe ritenuto infondate le altre censure e il successivo ricorso per l&#8217;ottemperanza a tale decisione sarebbe stato respinto con la sentenza n. 134/2011. Inoltre secondo la resistente gli incarichi oggetto della procedura per mobilità  cui si riferisce la citata sentenza n. 8971/2010, come pure quelli conferiti al di fuori di tale procedura riferiti in tale sentenza, sarebbero in ogni caso venuti meno con il DPCM 15 giugno 2015, n. 84 sulla riorganizzazione del Ministero della Giustizia e con i successivi decreti attuativi recanti le previsioni delle determinazioni ai fini della valutazione comparativa per l&#8217;individuazione dei dirigenti di carriera penitenziaria cui conferire gli incarichi, alla quale la stessa ricorrente avrebbe partecipato, e quindi non sussisterebbero i profili della responsabilità  aquiliana con riferimento a reiterati comportamenti giù  stigmatizzati come illeciti dall&#8217;autorità  giudiziaria. Secondo la resistente non sarebbe stata fornita la prova del danno subito dalla ricorrente, ossia la prova oggettiva del tipo di danno subito e quella altrettanto oggettiva della condotta colposa dell&#8217;Amministrazione stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1.2. Al riguardo si osserva che la sentenza n. 8971/2010 è stata pronunciata nel ricorso proposto dalla ricorrente avverso &#8220;<i>le modalità  con cui è stata indetta ed è proseguita la mobilità  provvisoria dei dirigenti penitenziaria, contestandone anche in primo luogo l&#8217;avvenuta determinazione dei criteri di valutazione solo dopo il suo avvio e successivamente la non conformità  degli stessi all&#8217;art.10 del d.lgs n. 63 del 2006 e rilevando la mancata previsione di posti per il DAP e per le strutture carcerarie di Roma. &#038;.si lamenta, altresì, l&#8217;assegnazione di posti dirigenziali presso il Dipartimento centrale in favore di quelli che prestavano giù  servizio, in qualità  di distaccati, mediante meri ordini di servizio, puntualmente impugnati, e prescindendo, perciù², da ogni procedura comparativa. Con motivi aggiunti, si censura anche la determinazione dell&#8217;organigramma della Direzione generale del Personale e della Formazione, rilevando che essa sarebbe avvenuta facendo riferimento unicamente ai dirigenti giù  in servizio presso la Direzione generale in questione, ed inoltre si contesta la riorganizzazione del Dipartimento, per la quale ha operato un apposito gruppo di lavoro. Non ultimo, si deduce l&#8217;illegittimità  del D.M. 27.9.2007, perchè esso avrebbe modificato la tabella &#8220;A&#8221;, recante le dotazioni organiche, allegata al D.Lgs. n. 63 del 2006, in violazione di legge e, segnatamente, dell&#8217;art. 9 del medesimo D.Lgs. n. 63 del 2006&#8243;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">In particolare va rilevato che il Collegio adito con la predetta sentenza ha riconosciuto la fondatezza della domanda presentata dalla ricorrente ed ha disposto <i>&#8220;l&#8217;annullamento delle procedure di mobilità  e delle assegnazioni di sede avvenute al di fuori di queste</i>&#8221; relative ai dirigenti penitenziari, nell&#8217;ambito delle quali l&#8217;Amministrazione aveva tardivamente determinato i criteri di valutazione; tra l&#8217;altro la sentenza ha evidenziato la illegittimità  di tali criteri anche perchè si ponevano &#8211; peraltro &#8211; in contrasto anche con il d.lgs. n. 63/2006, recante l'&#8221;Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154&#8243;.</p>
<p style="text-align: justify;">La predetta sentenza n.8971/2010 di questa sezione ha altresì precisato &#8220;<i>il non allineamento di detti criteri a quelli stabiliti ex lege&#8221;Â </i>ai sensi dell&#8217;art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 63 del 2006 ed ha ritenuto la procedura inficiata con riguardo ad altri profili, tra cui la circostanza che <i>&#8220;ulteriori posti sono stati assegnati secondo una procedura comparativa che ha assunto parametri elaborati da un apposito gruppo di lavoro, il quale non si è limitato ad esplicitare i criteri, pur illegittimi, stabiliti in accordo con le organizzazioni sindacali, ma agli stessi ha aggiunto ulteriori elementi di valutazione, secondo una griglia recante l&#8217;individuazione di singoli punteggi in relazione a precipui parametri&#8221;</i> ed ha quindi rilevato che si èÂ <i>&#8220;assistito a tre modalità  di assegnazione, seppure provvisoria, dei posti di dirigente penitenziario, con l&#8217;evidente assenza di garanzie di trasparenza e chiarezza, alle quali dovrebbe, invece, improntarsi l&#8217;azione amministrativa, e con conseguente disparità  di trattamento&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">E ancora la sentenza prosegue rilevando che sia pur trattandosi di assegnazione provvisoria <i>&#8220;comunque l&#8217;incarico di direzione ottenuto da alcuni, a seguito dell&#8217;espletamento della procedura di mobilità , anch&#8217;essa viziata sotto i profili in precedenza evidenziati (essendo in ogni caso illegittimi i criteri adottati), o al di fuori di qualsiasi valutazione comparativa, entrando nel curriculum vitae degli stessi, sarà  valutato in futuro, quando l&#8217;Amministrazione provvederà  all&#8217;assegnazione in via definitiva&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">Osserva il Collegio che la successiva sentenza di questa sezione n. 134 del 2011 ha respinto la domanda di ottemperanza della succitata sentenza n. 8971/2010 in quanto gli atti della procedura di mobilità  provvisoria sono stati annullati e non &#8220;<i>sussista (e)alcun obbligo, in capo all&#8217;Amministrazione, di dar corso ad un&#8217;altra, ben potendo la stessa procedere a quella definitiva, previa negoziazione&#8221;,</i> ma ha ulteriormente statuito che <i>&#8220;la sentenza si palesa autoesecutiva e non devono essere posti in essere ulteriori atti per darvi esecuzione (&#038;) anche con riguardo agli ordini di servizio la sentenza sia autoesecutiva, essendo gli stessi stati rimossi dal mondo giuridico ed essendo i posti attualmente ricoperti solo de facto&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">2.1.3.Tanto premesso alla luce delle due pronunce e dei fatti in causa il Collegio rileva che è indubbio che gli incarichi temporanei, cui si riferisce la citata sentenza n. 8971/2010, sono venuti meno per effetto del DPCM 15 giugno 2015, n.84, come evidenziato anche dalla resistente, ma l&#8217;Amministrazione avrebbe dovuto comunque qualificare le attività  discendenti da detti incarichi come svolgimento di funzioni di fatto, con conseguente estraneità  degli stessi dalla valutazione della Commissione istituita per la valutazione dei titoli nelle procedure comparative.</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene va dato atto che dopo la pronuncia della sentenza n. 8971/2010, il Ministero ha portato a conoscenza degli Uffici di competenza con circolare del 9.07.2010, prot. n. 0292482 l&#8217;emanazione di tale sentenza, senza specifiche indicazioni sugli effetti della decisione e con successiva Nota GDAP 18.10.2010 n. 0424249-2010, riguardante &#8220;Conferimenti incarichi ai dirigenti penitenziari&#8221;, dopo aver comunicato che &#8220;<i>verranno rivisti anche gli incarichi precedentemente conferiti -se pur in via provvisoria&#8221;Â </i>ha precisato che in sede di decreto del Capo del Dipartimento, con il quale saranno resi gli incarichi disponibili e da conferire &#8220;<i>In tale circostanza si terrà  conto dei risultati raggiunti nell&#8217;espletamento delle funzioni nel quinquennio&#038;.al fine di consentire la valutazione annuale&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">Come emerge dagli atti, l&#8217;Amministrazione resistente ha considerato gli incarichi dichiarati dai partecipanti alla suddetta procedura (conferiti e poi annullati in sede giudiziaria) &#8211; realmente qualificabili come posizione <i>de facto</i> (così anche qualificati dalla sentenza n.134/2011) &#8211; invece come elementi valutabili ai fini dell&#8217;attribuzione del punteggio nelle successive valutazioni comparative effettuate dall&#8217;Amministrazione nell&#8217;ambito delle procedure di selezione; circostanza non contestata dalla resistente.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli incarichi interessati dalle richiamate pronunce sono stati conferiti nello stesso periodo di tempo considerato nella procedura comparativa per il conferimento degli incarichi superiori della dirigenza penitenziaria, indetta con avviso Nota DAP 081594 del 21.02.2017 dalla Direzione Generale del Personale e delle Risorse, ossia nel lasso di tempo dal 01.01.2007 al 31.12.2016, incarichi espletati e considerati nella relativa procedura riguardanti il decennio anteriore all&#8217;anno di comunicazione dei posti disponibili.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1.4. Pertanto seppur condivisibili in generale le argomentate considerazioni difensive dell&#8217;Amministrazione resistente riguardo la insufficienza della mera illegittimità  di un provvedimento amministrativo ai fini della individuazione della sussistenza di un comportamento illecito da parte dell&#8217;Amministrazione, tuttavia da quanto sopra rilevato emergono ulteriori e aggiuntive modalità  comportamentali dell&#8217;Amministrazione con effetti lesivi rispetto alla illegittimità  giù  apprezzata dall&#8217;autorità  giurisdizionale con le predette pronunce, nonostante quindi la conoscenza dell&#8217;Amministrazione resistente della cogenza delle stesse (errore non scusabile), con derivante condotta illecita colposa.</p>
<p style="text-align: justify;">Va rilevato in particolare che la ricorrente è stata nominata dirigente con decreto del Ministero della Giustizia, in data 18.10.2006, registrato alla Corte dei Conti in data 18.12.2006 e per i primi 6 anni dalla nomina a dirigente è risultata priva di incarico fino al 20.6.2012, data in cui le è stato conferito l&#8217;incarico di Direttore aggiunto dell&#8217;ex Ufficio del contenzioso.</p>
<p style="text-align: justify;">A ciù² va aggiunto che nelle more della definizione della suindicata procedura comparativa e del conferimento degli incarichi di dirigenza superiore, sono intervenuti atti adottati nei confronti della ricorrente: &#8211; ordine di servizio n. 8581 del 19.07.2016, con cui il Capo del Dipartimento ha disposto il distacco della ricorrente presso il Provveditorato Regionale dell&#8217;Amministrazione penitenziaria del Lazio, Abruzzo e Molise, dal 1° settembre 2016 sino 31.12 2016 (prorogato fino al 31.12.2017). Durante il distacco presso il predetto Provveditorato alla ricorrente sono stati attribuiti vari incarichi, tra cui l&#8217;incarico provvisorio di Direttore dell&#8217;Ufficio I &#8211; Affari Generali del Provveditorato, incarico di dirigenza superiore (decreto provveditoriale n. 24 del 28.11.2016 con la specificità  della provvisorietà  e dell&#8217;incarico conferito a prescindere &#8220;dall&#8217;attuale non esistenza del P.C.D. previsto dall&#8217;art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 63/2006&#8221;; &#8211; ordine di servizio del Provveditore n. 5 del 20 febbraio 2017, con cui è stata attribuita alla dott.ssa A. la funzione di firma degli atti istruttori nell&#8217;ambito dei procedimenti amministrativi di competenza dell&#8217;Ufficio I &#8211; Affari Generali del Provveditorato del Lazio, Abruzzo e Molise nonchè la gestione del personale assegnato al suddetto Provveditorato sino al conferimento degli incarichi dirigenziali. Risulta poi che la ricorrente dal 14.11.2017 è rientrata in servizio al D.A.P. &#8211; Ufficio IV Affari legali, senza attribuzione di incarichi e funzioni di delega.</p>
<p style="text-align: justify;">Va dato atto, come rilevato dalla resistente, che gli incarichi dirigenziali sono decaduti con DPCM 15.6.2015, n.84 che ha introdotto la Riforma del Ministero della giustizia, a cui ha fatto seguito l&#8217;emanazione dei decreti attuativi e messi a concorso i posti di funzione e avviate le procedure per il conferimento di posizioni dirigenziali (cui ha partecipato anche la ricorrente).</p>
<p style="text-align: justify;">2.1.5. In tale ottica ciù² che rileva ai fini dell&#8217;esame della domanda risarcitoria del danno non patrimoniale è la ravvisabilità  della illecita modalità  comportamentale dell&#8217;Amministrazione che non ha annullato gli incarichi conferiti illegittimamente nella effettuata procedura di mobilità  a seguito delle sentenze pronunciate e non ha considerato gli incarichi conferiti come posizioni di fatto, non valutabili nelle procedure di selezione, ma li ha invece valutati titoli utili per l&#8217;attribuzione del punteggio nelle successive procedure selettive. Peraltro tale comportamento dell&#8217;Amministrazione unitamente al mancato conferimento di un incarico dirigenziale alla ricorrente, nonostante la nomina a dirigente con decreto del 18.10.2006, registrato alla Corte dei conti in data 18.12.2006 (fino al 20.6.2012 data di conferimento dell&#8217;incarico di Direttore aggiunto dell&#8217;ex ufficio del contenzioso), ha esposto la stessa ad un pregiudizio sul profilo della esperienza professionale rispetto a quei soggetti ai quali sono stati conferiti incarichi de facto, comunque valutati nelle procedure in atto con conseguente alterazione della <i>par condicio competitorum</i>. Tale condotta dell&#8217;Amministrazione ha determinato alla ricorrente un danno ingiusto consistente nella limitazione nella attribuzione di incarichi superiori, come dimostrato dalla stessa, nel periodo di riferimento e da ultimo in occasione della partecipazione alla nuova procedura comparativa di mobilità  (2017) in relazione alla quale non è rientrata nella graduatoria degli idonei, non potendo vantare quali titoli valutabili incarichi espletati a differenza di altri candidati vincitori i cui incarichi conferiti sono stati valutati ai fini dei titoli pur dichiarati illegittimi e da annullare a seguito della sentenza n.8971/2010.</p>
<p style="text-align: justify;">Non possono condividersi le argomentazioni sostenute dalla resistente sulla non ravvisabilità  dell&#8217;illecito riguardo il proprio comportamento, ciù² in quanto dimostrano solo l&#8217;attività  inerente la fase successiva dell&#8217;attuazione della regolamentazione della riorganizzazione ministeriale e degli Uffici dirigenziali e dotazioni organiche, con decadenza degli incarichi dirigenziali precedentemente assegnati di cui al DPCM 15.6.2015, n. 84 e le procedure per il conferimento delle posizioni dirigenziali superiori successivamente adottate, mentre non sono offerti elementi atti a contrastare quanto sostenuto dalla ricorrente riguardo la corretta qualificazione degli incarichi temporanei conferiti e valutati, seppur dichiarati illegittimi.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto il profilo soggettivo, d&#8217;altronde, trova conferma la responsabilità  della resistente nel non aver provveduto ad un conferimento di incarico dirigenziale dalla nomina della ricorrente nel periodo di interesse e di non aver provveduto, dopo l&#8217;annullamento degli atti della procedura di mobilità  di cui al dictum giudiziale, alla effettiva qualificazione &#8220;<i>de facto&#8221;</i> degli incarichi temporanei conferiti (e dichiarati illegittimi).</p>
<p style="text-align: justify;">2.1.6.In ordine alle voci di danno richieste e alla quantificazione di esse il Collegio rileva che nella sostanza la domanda di risarcimento riguarda la perdita di chance, sul profilo del danno professionale, che parte ricorrente ha, nel senso sopra precisato, subito a causa dell&#8217;illegittimo operato dell&#8217;Amministrazione e si tratta, con ogni evidenza, di danni che non è possibile provare nel loro preciso ammontare, che devono essere dunque liquidati in via equitativa ai sensi degli articoli 2056 e 1226 del cod. civile, per la mancata attribuzione di un incarico dirigenziale dal 2006 al 2017,tenendo conto comunque del conferimento di incarico di Direttore aggiunto ex Ufficio del contenzioso (dal 20.6.2012) e della vigenza degli incarichi superiori provvisori, come sopra indicati, che sono intervenuti nel periodo dal 2012 al 2017, anno in cui la ricorrente ha maturato il trattamento economico superiore.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo il Collegio ritiene palesemente eccessive le richieste di parte ricorrente (50% delle differenze retributive tra retribuzione spettante al Direttore Generale non preposto e retribuzione spettante al Dirigente superiore presumibilmente dal 1.1.2022, quale D.G., nell&#8217;ammontare da liquidare pari ad euro 99.429,90) tenuto conto del criterio probabilistico adottato in relazione anche all&#8217; indicato termine di presumibile accesso a funzione superiore e dell&#8217; incertezza dell&#8217;avveramento del fatto.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1.7. Pertanto, ad avviso del Collegio, il risarcimento del danno va limitato al periodo suddetto &#8211; dal 2006 al 2017 &#8211; e riguardo al parametro da assumere per stabilire l&#8217;importo occorre tener conto del trattamento stipendiale tabellare spettante al livello dirigenziale, nel trattamento base e di indennità  spettanti. L&#8217;importo da liquidare sarà  costituito dalla differenza tra il trattamento stipendiale dirigenziale, come sopra indicato, per gli anni di riferimento &#8211; detratto quanto comunque percepito dalla ricorrente nel periodo dal 2012 al 2017 nella vigenza degli incarichi superiori provvisori alla stessa conferiti &#8211; e quanto effettivamente percepito, con esclusione di attribuzioni di ammontari relativi a periodi futuri, incerti e presuntivi, come indicati da parte ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Restano in ogni caso escluse dalla determinazione dell&#8217;ammontare risarcibile le altre voci di danni non patrimoniali ed esistenziali (per la lesione della dignità  e dell&#8217;immagine), comunque richieste, ma non adeguatamente provate con concreti e idonei elementi sugli effetti e pregiudizi subiti.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1.8. In conclusione, dagli elementi probatori offerti circa la sussistenza del danno, come sopra individuato, e dall&#8217;apprezzamento equitativo del Collegio sulla pretesa risarcitoria avanzata, per le ragioni sopra esposte e gli elementi presuntivi comunque incidenti sul caso, si ritiene opportuno procedere all&#8217;applicazione di una riduzione &#8211; 50 per cento &#8211; (percentuale analoga a quella proposta da parte ricorrente) sull&#8217;importo dei trattamenti stipendiali come determinato sub par. 2.1.7. per il periodo di riferimento. All&#8217;importo così ottenuto, per la valutazione equitativa operata, va applicata la riduzione del 10 per cento, senza tuttavia riconoscere la corresponsione di interessi (legali e per rivalutazione monetaria), tenuto conto della natura equitativa della valutazione operata e quindi non suscettibile di essere integrata con interessi o rivalutazione se non dal momento della pubblicazione della decisione che la prevede.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla base delle argomentazioni fin qui svolte il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti sopra indicati.</p>
<p style="text-align: justify;">Considerata la complessità  dell&#8217;articolata vicenda contenziosa sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese di giudizio compensate tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-26-4-2019-n-5323/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2019 n.5323</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 26/4/2019 n.5327</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-26-4-2019-n-5327/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-26-4-2019-n-5327/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 26/4/2019 n.5327</a></p>
<p>Pres. ed Est. De Michele Sulla rimessione alla Corte di giustizia della questione relativa alla natura giuridica di Poste italiane s.p.a. 1. Contratti della P.A. &#8211; Poste Italiane s.p.a. &#8211; Natura giuridica &#8211; Organismo di diritto pubblico &#8211; Corte di Giustizia -Rimessione 2. Contratti della P.A. &#8211; Poste Italiane s.p.a.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-26-4-2019-n-5327/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 26/4/2019 n.5327</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-26-4-2019-n-5327/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 26/4/2019 n.5327</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed Est. De Michele</span></p>
<hr />
<p>Sulla rimessione alla Corte di giustizia della questione relativa alla natura giuridica di Poste italiane s.p.a.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>1. Contratti della P.A. &#8211; Poste Italiane s.p.a. &#8211; Natura giuridica &#8211; Organismo di diritto pubblico &#8211; Corte di Giustizia -Rimessione</strong><br />
<strong>2. Contratti della P.A. &#8211; Poste Italiane s.p.a. &#8211; Natura giuridica &#8211; Attività  strumentali &#8211; Nozione &#8211; Corte di Giustizia -Rimessione</strong> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. E&#8217; rimessa alla Corte di Giustizia la questione se la società  Poste Italiane s.p.a., debba essere qualificata &#8220;organismo di diritto pubblico&#8221;, ai sensi dell&#8217;art 3, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 50 del 2016 e delle direttive comunitarie di riferimento (2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) e, se detta società  sia tenuta a svolgere procedure contrattuali ad evidenza pubblica solo per l&#8217;aggiudicazione degli appalti che siano direttamente riferibili all&#8217;attività  propria dei settori speciali, di cui alla direttiva 2014/25/UE, in applicazione della quale la stessa natura di organismo di diritto pubblico dovrebbe ritenersi assorbita nelle regole della parte Ii° del Codice degli appalti, con piena autonomia negoziale &#8211; e regole esclusivamente privatistiche &#8211; per l&#8217;attività  contrattuale non attinente, in senso stretto, a tali settori.<br />
2. E&#8217; rimessa alla Corte di Giustizia la questione se in presenza di uffici di Poste Italiane s.p.a. in cui si svolgono, promiscuamente, attività  inerenti al settore speciale e attività  diverse, il concetto di &#8220;strumentalità &#8221; &#8211; rispetto al servizio di specifico interesse pubblico &#8211; debba essere inteso in modo non restrittivo. Deve essere chiarito, pertanto, se possano essere &#8220;destinate&#8221; al settore speciale di riferimento &#8211; anche con le modalità  vincolistiche attenuate, proprie dei settori esclusi &#8211; tutte le attività  funzionali al settore stesso, secondo le intenzioni della stazione appaltante (ivi compresi, pertanto, i contratti inerenti la manutenzione sia ordinaria che straordinaria, la pulizia, gli arredi, nonchè i servizi di portierato e di custodia degli uffici, o altre forme di utilizzo di questi ultimi, se intese come servizio per la clientela), restando effettivamente privatizzate solo le attività  &#8220;estranee&#8221;, che il soggetto pubblico o privato può esercitare liberamente in ambiti del tutto diversi, con disciplina esclusivamente riconducibile al codice civile e giurisdizione propria del giudice ordinario.</em></div>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>Pubblicato il 26/04/2019<br />
N. 05327/2019 REG.PROV.COLL.<br />
N. 13888/2018 REG.RIC.<br />
REPUBBLICA ITALIANA</p>
<div><strong>ORDINANZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 13888 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
Irideos S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Pier Filippo Giuggioli, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, viale Bruno Buozzi, 99;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Poste Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Francesco De Leonardis, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Cola di Rienzo 212;<br />
<strong><em>nei confronti</em></strong><br />
Fastweb S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Tufarelli e Mario Di Carlo, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via E.Q. Visconti, 20;<br />
Tim S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Francesco Saverio Marini, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via di Villa Sacchetti n. 9;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:<br />
&#8211; del provvedimento con il quale Poste Italiane S.p.A. comunicava in data 22/10/2018 a IRIDEOS S.p.A. l&#8217;aggiudicazione del Lotto 1 della gara recante “Appalto ai sensi del D.lgs. 50/2016 &#8211; Procedura aperta in modalità telematica per i Servizi di Telecomunicazione in ambito metropolitano ad alta velocità in fibra ottica in tecnologia DWDM (MAN)” alla società Fastweb S.p.A.; nonché del provvedimento con il quale Poste Italiane S.p.A. comunicava in data 22/10/2018 a IRIDEOS S.p.A. l&#8217;aggiudicazione del Lotto 2 della gara recante “Appalto ai sensi del D.lgs. 50/2016 &#8211; Procedura aperta in modalità telematica per i Servizi di Telecomunicazione in ambito metropolitano ad alta velocità in fibra ottica in tecnologia DWDM (MAN)” alla società Tim S.p.A.;<br />
&#8211; del provvedimento assunto da Poste Italiane in data 16/11/2018 avente ad oggetto “Accesso agli atti. Procedura aperta in modalità telematica per i servizi di Telecomunicazioni in ambito metropolitano ad alta velocità in fibra ottica e tecnologia DWDM (MAN)” con cui Poste Italiane comunicava ad IRIDEOS S.p.A. l&#8217;accoglimento parziale dell&#8217;istanza di accesso dalla medesima formulata;<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, ancorché non conosciuti e, in particolare, per quanto occorrer possa (i) il Capitolato Speciale d’Oneri nella parte in cui, all’art. 2, indica le modalità di aggiudicazione della gara e i criteri di valutazione delle offerte nonché (ii) l’Allegato B alla Lex Specialis di Gara recante “Griglia di Risposta Tecnica” nonché (iii) le opposizioni all’accesso agli atti delle contro interessate, al momento non conosciute;<br />
e per l’accertamento<br />
&#8211; del diritto della ricorrente all’ostensione ed estrazione integrale di copia dei documenti richiesti con istanza in data 22/10/2018;<br />
&#8211; del diritto della ricorrente, che ne ha interesse, al subentro nel contratto medio tempore eventualmente stipulato dall’Amministrazione in esecuzione dei provvedimenti impugnati, previa dichiarazione di inefficacia dello stesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 e 122 c.p.a.-;<br />
&#8211; del danno ingiusto subito dalla ricorrente, da risarcirsi in forma specifica ovvero, subordinatamente, per equivalente, secondo quanto specificato in corso di giudizio;<br />
e per la condanna<br />
&#8211; dell’Amministrazione a consentire l’accesso nei termini accertati;<br />
&#8211; dell’Amministrazione al risarcimento nei termini accertati in corso di giudizio.<br />
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da TIM S.P.A. il 17\12\2018<br />
per l’annullamento<br />
della lex specialis e degli atti della «Procedura aperta in modalità telematica per i “Servizi di Telecomunicazioni in ambito metropolitano ad alta velocità in fibra ottica in tecnologia DWDM (MAN)”» indetta da Poste Italiane S.p.a. con bando in GUUE – S.70 dell’11.4.2018 (doc. 1), e in particolare:<br />
a) del Par. 2 del Capitolato Speciale D’Oneri (CSO) – Parte I (Modalità di aggiudicazione);<br />
b) del Par. 3.2 (Requisiti facoltativi a punteggio) e del Par. 4 (Modalità di aggiudicazione) del Capitolato Tecnico;<br />
c) dell’All. B al CSO (Griglia di risposta tecnica);<br />
d) di tutti i Verbali delle operazioni di gara.<br />
E per la conseguente condanna di Poste Italiane S.p.A. alla riedizione della gara, previa presentazione di nuove offerte.<br />
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IRIDEOS S.P.A. il 17\12\2018 :<br />
per l’annullamento<br />
&#8211; del verbale di gara n. 8 della seduta del 27 settembre 2018, nella quale la Commissione giudicatrice procedeva all&#8217;assegnazione dei punteggi tecnici (doc. 10 del ricorso introduttivo);<br />
&#8211; del verbale di gara n. 9 della seduta del 1 ottobre 2018, nella quale la Commissione giudicatrice procedeva all&#8217;assegnazione dei punteggi economici ed all&#8217;aggiudicazione del primo e secondo posto in graduatoria provvisoria rispettivamente a Fastweb S.p.A. e Tim S.p.A., ed, allo stesso tempo, rilevava che entrambe le offerte risultavano anormalmente basse (doc. 11 del ricorso introduttivo);<br />
&#8211; del verbale di gara n. 2 della seduta del 20 giugno 2018, nella quale la Commissione giudicatrice riteneva doveroso chiedere dei chiarimenti alle controinteressate in merito ai provvedimenti di AGCOM e ACCOM, da un lato, e di ANAC dall&#8217;altro, emessi rispettivamente nei confronti di Fastweb S.p.A. e Tim S.p.A. (doc. 13),<br />
&#8211; del verbale di gara n. 3 della seduta del 4 luglio 2018, nella quale la Commissione giudicatrice riteneva completo ed esaustivo quanto prodotto da Tim S.p.A, e Fastweb S.p.A. in merito ai suddetti provvedimenti (doc. 14);<br />
&#8211; del verbale di gara n. 11 della seduta del 15 ottobre 2018, nella quale la Commissione giudicatrice riteneva congrue le risposte fornite dalle controinteressate in merito alle offerte ritenute anormalmente basse (doc. 15);<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, ancorché non conosciuti, avverso i quali si formula espressa riserva di presentare ricorso per motivi aggiunti;</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visto il ricorso incidentale, proposto da TIM s.p.a.;<br />
Visti tutti gli atti della causa:<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Poste Italiane S.p.A., di Fastweb S.p.A. e di Tim S.p.A.;<br />
Visto l&#8217;art. 73, co. 3, cod. proc. amm.;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 marzo 2019 la dott.ssa Gabriella De Michele e uditi per le parti l&#8217;Avv. T. Alfonso in sostituzione dell&#8217;Avv. P. F. Giuggioli per la società ricorrente, l&#8217;Avv. F. De Leonardis per la resistente Poste Italiane s.p.a., l&#8217;Avv. U. Corea in sostituzione dell&#8217;Avv. F. S. Marini per la società controinteressata TIM s.p.a. e l&#8217;Avv. M. Di Carlo per l’altra controinteressata Fastweb s.p.a.;<br />
Considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
FATTO<br />
Con ricorso n. 13888, notificato il 21 novembre 2018 e depositato il successivo giorno 29 novembre, la società Irideos s.p.a. impugnava gli atti della gara, indetta da Poste Italiane s.p.a. – “<em>ai sensi del d.lgs. n. 50 del 2016” </em>– per servizi di telecomunicazione in ambito metropolitano ad alta velocità in fibra ottica con tecnologia DWDM (MAN). Detti servizi erano articolati in due componenti: predisposizione di una rete, volta a consentire la trasmissione dei dati ad alta velocità tra i siti di Poste Italiane di Roma e di Pomezia, nonché la fornitura degli apparati DWDM, necessari per l’implementazione dei servizi stessi. Alle componenti sopra indicate corrispondevano due lotti di uguale valore, per l’ammontare complessivo di €. 10.220.000,00, con prescritta presentazione di offerta per ogni singolo lotto, ma conclusiva formazione di un’unica graduatoria.<br />
Nell’impugnativa – prioritariamente indirizzata avverso l’aggiudicazione del lotto 1 alla società Fastweb s.p.a. e del lotto 2 alla società Tim s.p.a. – si contestavano, in particolare, i parametri di valutazione dell’offerta tecnica, in base ad una formula che prevedeva l’attribuzione di punteggi per fasce, con riferimento al numero di giorni offerto dall’operatore per l’esecuzione del servizio. Le modalità applicative della formula in questione, tuttavia, avrebbero implicato l’attribuzione del punteggio massimo a chiunque avesse offerto di realizzare il progetto in meno di 45 giorni, annullando di fatto il criterio di scelta, basato sulla rapidità di realizzazione dell’intervento, di modo che tutti gli operatori in gara ottenevano il massimo punteggio – pari a 70 – pur avendo la ricorrente offerto tempi di esecuzione pari a 21 giorni, contro i 44 delle società controinteressate.<br />
In tale contesto, la gara sarebbe stata aggiudicata, in pratica, solo in base all’offerta economica, essendo stato reso irrilevante il ribasso sui tempi di realizzazione (in contrasto con l’art. 2 del capitolato speciale d’oneri, che assegnava – per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa – un peso percentuale del 30% all’offerta economica e del 70% all’offerta tecnica). Per quanto sopra, dette modalità applicative avrebbero dovuto ritenersi erronee, oppure – se conformi alla legge di gara – avrebbero evidenziato il carattere manifestamente irragionevole e contraddittorio di quest’ultima. L’intera procedura era quindi censurata, con ricorso e successivi motivi aggiunti di gravame, per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.<br />
Le società controinteressate, costituitesi in giudizio, si opponevano alle argomentazioni della ricorrente – Tim s.p.a. anche con ricorso incidentale, finalizzato, in caso di accoglimento del primo ordine di censure, alla riedizione della gara – in quanto correttamente la stazione appaltante avrebbe stabilito delle fasce temporali, all’interno delle quali sarebbe stato riconosciuto un determinato punteggio (uguale, per quanto interessa nel caso di specie, per chiunque avesse indicato un termine inferiore a 45 giorni, variando il medesimo punteggio solo ove le offerte si fossero collocate in fasce diverse).<br />
L’altra controinteressata – Fastweb s.p.a. – con memoria depositata il 18 dicembre 2018 sottolineava come il capitolato mirasse ad aggiudicare la fornitura al concorrente, che si fosse proposto di realizzare il progetto non nel minore tempo possibile, ma in un tempo ritenuto ottimale, con esecuzione coerente delle varie parti della fornitura. Inoltre, i servizi di cui trattasi sarebbero stati acquisiti dall’Ente Poste s.p.a. <em>“nell’ambito del processo di digitalizzazione e modernizzazione</em>” quale “<em>valore aggiunto per l’innovazione e la digitalizzazione del Paese</em>”, senza stretta attinenza con i servizi postali in sé e, quindi, in un ambito estraneo ai “<em>settori speciali</em>”, di cui all’art. 120 del d.lgs. n. 50 del 2016.<br />
La scelta di assoggettare l’appalto alla disciplina dell’evidenza pubblica, pertanto, non sarebbe stata necessaria: l’infrastruttura di telecomunicazione di cui trattasi, infatti, si porrebbe a supporto delle varie attività del Gruppo Poste, con regime giuridico proprio delle attività, cui l’infrastruttura stessa deve ritenersi principalmente destinata, come previsto dall’art. 5, paragrafo 5, dall’art. 6, paragrafo 2 e dal “<em>considerando”</em> n. 16 della Direttiva 2014/25/UE: non certo, quindi, con prioritario riferimento al servizio postale, incidente solo per il 30% sul fatturato di Poste Italiane. La volontaria opzione della stazione appaltante non sarebbe stata, d’altra parte, sufficiente per determinare la giurisdizione amministrativa, risultando più volte affermata dalla giurisprudenza la cognizione del Giudice Ordinario per le controversie, non rientranti specificamente nel settore speciale e non potendo definirsi Poste Italiane s.p.a. come organismo di diritto pubblico, poiché operante in condizioni normali di mercato, ricercando il profitto e sostenendo perdite.<br />
Poste Italiane s.p.a., a sua volta costituitasi in giudizio, controdeduceva ampiamente in ordine alla ragionevolezza e alla legittimità del suddivisione del punteggio per fasce temporali, nonché sull’assenza, per la ricorrente Irideos, di intervenute ragioni per la proposizione di motivi aggiunti di gravame, con conseguente inammissibilità degli stessi. Il ricorso incidentale subordinato, proposto da TIM s.p.a., infine, avrebbe fornito “<em>ulteriore prova dell’inconsistenza della ricostruzione proposta da Irideos</em>”, postulando l’annullamento di prescrizioni di gara, il cui effettivo contenuto era stato ben compreso da tutti i partecipanti, ad eccezione della ricorrente.<br />
Nella camera di consiglio del 14 gennaio 2019, con ordinanza n. 143/19 l’istanza cautelare veniva accolta, sul prioritario presupposto del pari punteggio, assegnato ad offerte <em>“notevolmente differenti</em>”, anche per “<em>contraddittorietà intrinseca, non intellegibilità e difetto di chiarezza delle disposizioni della lex specialis</em>”.<br />
Successivamente (19 febbraio 2019) anche Tim s.p.a. sollevava eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, dovendo ritenersi soggette alla disciplina dell’evidenza pubblica solo le procedure contrattuali concernenti, in senso stretto, i servizi postali (raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali, nonché servizi di gestione precedenti e successivi all’invio).<br />
Il difetto di giurisdizione sarebbe confermato dall’art. 10 del d.lgs. n. 50 del 2016, che – in conformità all’art. 7 della Direttiva 2014/24/UE – esclude dall’ambito di applicazione del Codice gli appalti riconducibili ad una <em>“amministrazione aggiudicatrice che fornisce servizi postali</em>”, con riferimento a “<em>servizi speciali connessi a strumenti elettronici ed effettuati interamente per via elettronica, compresa la trasmissione sicura per via elettronica di documenti codificati, servizi di gestione degli indirizzi e trasmissione della posta elettronica registrata</em>”.<br />
Anche l’art. 15 del medesimo d.lgs. n. 50 , in conformità all’art. 8 della Direttiva 2014/24/UE, esclude l’applicazione del Codice per gli appalti “<em>principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazione, o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche</em>”.<br />
A sua volta, l’art. 8 del Codice degli Appalti – in conformità all’art. 13 della Direttiva 2014/25/UE – esclude dal proprio ambito di applicazione lo svolgimento dell’attività di servizio postale, “<em>se l’attività è direttamente esposta alla concorrenza”.</em><br />
Alla luce della relativa evoluzione, inoltre, il gestore del servizio postale non potrebbe più essere definito “<em>Organismo di diritto pubblico</em>”, mancando ormai il requisito teleologico del “<em>soddisfacimento di esigenze a carattere generale, aventi carattere non industriale o commerciale”.</em><br />
Ove pure, poi, tale natura giuridica dovesse essere riconosciuta, l’obbligatoria percorrenza delle procedure ad evidenza pubblica sarebbe esclusa dai già richiamati articoli 8, 10 lettera b) e 15 del d.lgs. n. 50 del 2016; anche per gli organismi di diritto pubblico, infine, dette procedure si imporrebbero solo per forniture e servizi, strettamente attinenti ai settori speciali (Cass. SS.UU., n. 4899 del 2018).<br />
Si chiedeva peraltro che – ove il giudice adito dubitasse delle tesi interpretative sopra sintetizzate – lo stesso investisse della questione la Corte di Giustizia UE, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).<br />
Con memoria conclusiva, depositata il 18 febbraio 2019, Poste Italiane ribadiva i propri assunti sulla legittimità del criterio di suddivisione dei tempi di consegna per fasce, sulla correttezza della formula matematica utilizzata e sull’adeguatezza dell’accesso agli atti, accordato alla parte ricorrente. Nessuna argomentazione difensiva dell’Ente investiva, invece, la questione pregiudiziale di giurisdizione, in effetti sollevata dalle sole società controinteressate e, su tale base, la causa è passata in decisione.<br />
DIRITTO<br />
E’ sottoposta all’esame del Collegio una procedura di gara aperta, da svolgere in modalità telematica, indetta – con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea-s.70 in data 11 aprile 2018 – per “<em>Servizi di telecomunicazione per il Gruppo Poste Italiane in ambito metropolitano ad alta velocità in fibra ottica, con tecnologia DWDM (MAN)”.</em><br />
Detti servizi risultano finalizzati – come chiarito nella memoria di costituzione della società Poste Italiane s.p.a. – alla realizzazione di una rete informatica, per la trasmissione sicura e veloce dei dati fra le diverse sedi dell’Ente, attraverso l’utilizzo di una particolare tecnologia di telecomunicazione – Dense Wavelenght Division Multiplexing (DWDM) – che consente la trasmissione, sulla stessa fibra ottica, di più segnali a diverse lunghezze d’onda in modo indipendente, con possibilità di aumentare la quantità di banda, fruibile sullo stesso canale di fibra ottica e conseguente possibilità di incremento della quantità dei dati trasmessi.<br />
Tale realizzazione avrebbe carattere “<em>di estrema importanza e urgenza</em>”, in particolare poiché ricompresa all’interno del “<em>Piano di rientro in materia di compliance e sicurezza</em>”, concordato dalla società Poste Italiane s.p.a. con la Banca d’Italia, a seguito di accertamenti condotti da quest’ultima sulla funzione Bancoposta.<br />
Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene di non potersi esimere dal valutare compiutamente la questione di giurisdizione, sollevata dalle società controinteressate (Fastweb s.p.a. e TIM s.p.a.), tenuto conto del carattere di assoluta priorità della questione stessa, poiché riferita alla “<em>potestas iudicandi</em>” – ovvero alla titolarità del potere decisionale – di questo giudice, quale presupposto processuale di ogni ulteriore determinazione (Cons. Stato, sez. V, 5 dicembre 2013, n. 5786; TAR Veneto, sez. I, 29 gennaio 2019, n. 113).<br />
Su tale questione, rappresentata nell’ottica di un generalizzato non assoggettamento di Poste Italiane s.p.a. al codice degli appalti – per contratti non riconducibili al servizio postale in senso stretto – sono già stati prospettati alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con ordinanza collegiale n. 7778 del 12 luglio 2018, dubbi di conformità alla normativa comunitaria, sulla base delle direttive vigenti e di precedenti pronunce della medesima Corte.<br />
Nella situazione in esame, tuttavia, entrano in discussione problematiche più ampie, di cui il medesimo Collegio deve farsi carico e che giustificano, pertanto, una nuova ordinanza, solo in parte reiterativa di quella sopra citata.<br />
Deve infatti essere valutata, in primo luogo, l’attinenza dell’oggetto contrattuale in esame non tanto ai settori, attualmente definiti “<em>speciali”</em> e disciplinati dagli articoli 114 e seguenti del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Parte II, Titolo VI, Capo I), quanto piuttosto ai settori che continuano a definirsi <em>“esclusi….dall’ambito di applicazione oggettiva</em>” del medesimo codice (d.lgs. cit., Parte I, Titolo II, articoli 4 e seguenti), ma il cui affidamento deve comunque avvenire – ex art. 4 cit., sostanzialmente riproduttivo dell’art. 27 del precedente codice degli appalti, approvato con d.lgs. n. 163 del 2006 – “<em>nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica”.</em><br />
Le ragioni della parziale deroga – suscettibile di nuova disciplina positiva col trascorrere del tempo, come avvenuto per gli odierni settori speciali (a loro volta, in precedenza, definiti “<em>esclusi”</em>) – sono di svariata natura: da una diversa disciplina globale, al riguardo dettata, ad una maggiore autonomia organizzativa riconosciuta all&#8217;Amministrazione, fino a peculiari esigenze di mercato, in particolare sotto il profilo della concorrenza; nel caso di specie, il settore in questione è quello delle comunicazioni elettroniche, definito escluso dall’art. 15 del d.lgs. n. 50 del 2016, in conformità agli articoli 7 e 8 della direttiva 2014/24/UE e, di per sé, oggetto della direttiva quadro per reti e servizi di comunicazione elettronica 2002/21/CE.<br />
L’attinenza della procedura di gara di cui trattasi ad un settore formalmente “<em>escluso”</em>, ma non “<em>estraneo</em>” al codice degli appalti, tuttavia, non incide sulla giurisdizione del giudice amministrativo, implicando l’art. 4 del d.lgs. n. 50 del 2016 – come già l’art. 27 del d.lgs. n. 163 del 2006 – una procedura negoziata, idonea ad assicurare il rispetto dei criteri enunciati, a fronte dei quali sussistono interessi legittimi, rimessi in via generale alla cognizione del predetto giudice (cfr. anche, per il principio, Corte Cost., 6 luglio 2004, n. 204); deve considerarsi devoluta al giudice ordinario, invece, l’attività contrattuale esclusivamente privatistica, posta in essere da soggetti, in alcun modo tenuti alle regole dell’evidenza pubblica (cfr. in tal senso, dopo alcune originarie oscillazioni giurisprudenziali, Cons. Stato, Ad. Plen., 1 agosto 2011, n. 16; Cons. Stato, sez. VI, 16 luglio 2015, n. 3571; Cons. Stato, sez. IV, 9 novembre 2015, n. 5091; TRGA del Trentino Alto Adige, sezione autonoma di Bolzano, 24 ottobre 2013, n. 299; TAR Lombardia, Milano, sez. I, 28 luglio 2008, n. 3048; TAR Lazio, Roma, sez. II, 5 marzo 2014, n. 2550).<br />
Non è, dunque, l’oggetto contrattuale in sé (anche ove escluso dall’integrale applicazione delle norme codicistiche) che può sottrarre la controversia in esame alla giurisdizione del giudice amministrativo, ma – seguendo l’impostazione della citata pronuncia n. 16 del 2011 dell’Adunanza Plenaria, nonché della successiva giurisprudenza consolidata – deve accertarsi al riguardo che la gara non sia indetta da un’Amministrazione aggiudicatrice (comunque tenuta al rispetto dei principi del Trattato a tutela della concorrenza), ovvero – in presenza di una stazione appaltante che abbia carattere di impresa pubblica (o di soggetto privato titolare di un diritto di esclusiva) e operi nei settori speciali – che la gara stessa sia “<em>strumentale”</em>, in rapporto a tali settori.<br />
Nella situazione in esame, pertanto, il Collegio ritiene che la questione pregiudiziale sollevata richieda i seguenti accertamenti (il cui esito, in base alla giurisprudenza nazionale, comporta dubbi di conformità alla normativa comunitaria, nei termini più avanti chiariti):<br />
I) natura giuridica di Poste Italiane s.p.a., tenuto conto dell’evoluzione intervenuta nel settore dei servizi postali, effettuati in sempre più ampio regime di concorrenza;<br />
II) definizione del concetto di “<em>strumentalità”,</em> in base al quale va delimitato l’ambito applicativo degli articoli 114 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, fino a circoscrivere la stessa area di cognizione del giudice amministrativo (quanto meno per le imprese che, secondo l’indirizzo prevalente, non abbiano natura di organismo di diritto pubblico);<br />
III) valutazione del legittimo affidamento dei partecipanti ad una gara, indetta per mero autovincolo in settori da ritenere estranei alle regole dell’evidenza pubblica, o soltanto esclusi dall’integrale applicazione del Codice dei contratti, ma non anche dei relativi principi.<br />
Per quanto riguarda la questione, di cui al precedente punto I, molti temi sono già stati trattati da questo Tribunale nell’ordinanza collegiale n. 7778 del 12 luglio 2018, i cui termini essenziali vengono di seguito riprodotti.<br />
Al riguardo va sottolineato, in primo luogo, come la natura di organismo di diritto pubblico sia ampiamente trattata, per l’Ente in questione, nelle identiche (sotto il profilo in questione) pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 13, 14, 15 e 16 del 2016, a cui pure si fa rinvio.<br />
L’individuazione di detto organismo, in effetti, è affidata dal d.lgs. n. 50 del 2016 – art. 3, comma 1, lettera c) – ai seguenti parametri (immutati rispetto alla disciplina previgente):<br />
1) finalizzazione specifica della relativa istituzione, per il soddisfacimento di esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;<br />
2) possesso di personalità giuridica (senza distinzioni fra natura pubblica o privata della stessa);<br />
3) attività finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, <em>oppure </em>la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, <em>oppure </em>il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri, dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico (sul carattere cumulativo di detti requisiti, salvo il carattere esplicitamente alternativo di quelli di cui al punto 3, cfr. Cass. SS.UU. 7 aprile 2010, n. 8225).<br />
Quanto agli “<em>enti aggiudicatori</em>” – di cui al medesimo art. 3 cit., comma 1, lettera e) possono essere tali le “<em>amministrazioni aggiudicatrici</em>” di cui sopra, o le imprese pubbliche che svolgono una delle attività, di cui agli articoli da 115 a 121 del Codice, ovvero che – pur non rientrando fra le predette categorie e, quindi, in via residuale – svolgono le attività, specificate nelle medesime norme sopra citate, <em>“in virtù di diritti speciali o esclusivi, concessi loro dall’autorità competente</em>”; rientrano fra tali attività, a norma dell’art. 120 del medesimo codice, i servizi postali.<br />
Ad avviso del Collegio, la qualificazione di Poste Italiane s.p.a. come organismo di diritto pubblico appare difficilmente confutabile (quanto meno se deve farsi riferimento – come il dato testuale della norma suggerisce – al relativo momento istitutivo).<br />
Detta società è infatti subentrata, con intenti di efficientamento del servizio, alla preesistente amministrazione centrale, nata dopo l’unità d’Italia con legge 5 maggio 1862, n. 604 (cosiddetta riforma postale, che prevedeva offerta di servizi a tariffa unica su tutto il territorio nazionale), assumendo prima forma di ente pubblico economico, poi di società per azioni, in attuazione della legge 29 gennaio 1994, n. 71 (<em>conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1 dicembre 1993, n. 487, recante trasformazione dell’Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero</em>). A norma dell’art. 1, comma 2, del citato d.l. n. 487 del 1993, spetta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) deliberare “<em>in ordine alla proprietà ed al collocamento delle partecipazioni azionarie, favorendone la massima partecipazione tra i risparmiatori</em>”. L’attuale società per azioni risulta controllata per una quota pari al. 29,26% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il 35% da Cassa Depositi e Prestiti e per la restante quota da investitori privati; la stessa – pur operando, oltre che nel settore dei servizi postali, anche in ambito finanziario, assicurativo e di telefonia mobile, in regime di concorrenza – è in ogni caso tuttora concessionaria del cosiddetto servizio postale universale (che implica la fornitura obbligatoria – con correlativi esborsi statali a parziale copertura degli oneri – di servizi essenziali di consegna di lettere e pacchi, ad un prezzo controllato, a tutti i Comuni italiani, come dimostra il preannuncio di una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea, in presenza della decisione di non recapitare più la posta a 4.000 Comuni, in quanto servizio ritenuto non remunerativo; cfr. anche al riguardo Cons. Stato, sez. III, 27 maggio 2014,n. 2720). Quanto sopra ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dall’art. 1 del d.lgs. 31 marzo 2011, n. 58 (<em>Attuazione della direttiva 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio</em>).<br />
Non può non ritenersi, pertanto, che la società in questione, dotata di personalità giuridica, sia stata istituita per soddisfare interessi generali, a carattere non industriale o commerciale, direttamente riconducibili alla libertà di corrispondenza e ad ogni altra forma di comunicazione, garantiti dall’art. 15 della Costituzione e sanciti anche a livello comunitario (requisiti sub 1 e 2 degli organismi di diritto pubblico).<br />
Quanto al concorrente requisito n. 3, va ricordato come all’assetto proprietario di maggioranza – che fa capo al Ministero dell’Economia (ex Ministero del Tesoro), che nomina il Consiglio di Amministrazione – si affianchino il controllo e la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico (che ha accorpato quello delle Comunicazioni) e della Corte dei Conti; il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, interamente designati dalle medesime Amministrazioni di riferimento (cfr. art. 4 d.l. n. 487/1993 cit). L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) è inoltre competente per l’adozione di provvedimenti regolatori in materia di qualità e caratteristiche del servizio universale, disciplinato peraltro da contratto di programma, in cui controparte del gestore postale è il Ministero dello Sviluppo Economico.<br />
Sussistono dunque, sul piano soggettivo, sufficienti elementi per qualificare la società Poste Italiane come organismo di diritto pubblico, come definito dal già ricordato art. 3, comma 26, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (ora art. 3, comma 1, lettera “d” del d.lgs. n. 50 del 2016). In termini sostanzialmente conformi, peraltro, si è espressa in più occasioni la giurisprudenza (Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 2001, n. 1206 e 24 maggio 2002, n. 2855; Cons. Stato, sez. III, n. 2720/2014 cit., oltre alle ricordate pronunce dell’Adunanza Plenaria nn. 13, 14, 15 e 16 del 2016.).<br />
Appare d’altra parte evidente come l’elemento fondante dell’organismo di diritto pubblico sia appunto quello, riconducibile alla rilevanza degli interessi generali perseguiti, in rapporto ai quali – anche qualora la gestione fosse produttiva di utili – non può venire meno una funzione amministrativa di controllo, da intendere come possibilità di condizionamento aziendale, anche in termini di scelta maggioritaria degli amministratori, chiamati a perseguire determinati obiettivi di qualità del servizio (in tal senso depone il carattere espressamente disgiunto dei requisiti, di cui al punto “c” del ricordato art. 3, comma 1, lettera “d”, del codice degli appalti: cfr. anche Cass. SS.UU., 7 aprile 2010, n. 8225).<br />
E’ propria dell’Amministrazione, infatti, la cura concreta di interessi della collettività, che lo Stato ritiene corrispondenti a servizi da rendere ai cittadini e che pertanto, anche ove affidati a soggetti esterni all’Apparato amministrativo vero e proprio, debbono comunque rispondere a corretti parametri gestionali, sul piano dell’imparzialità, del buon andamento e della trasparenza. In tale ottica, gli organismi in questione sono ricompresi fra le “<em>amministrazioni aggiudicatrici</em>” e, in quanto tali, vengono richiamati sia nella parte prima che nella parte seconda del Codice, come soggetti tenuti alle regole dell’evidenza pubblica per i propri contratti, di modo che – ove tali contratti, per il relativo oggetto, non rientrino fra quelli riconducibili ai settori speciali – appare ragionevole ritenere che cambi soltanto la specifica normativa di riferimento (dalla parte seconda alla parte prima del Codice), ma non anche l’applicabilità del Codice stesso, estesa, come già ricordato, anche ai settori esclusi: chiarissima, in tal senso, è la già richiamata pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 2011, che circoscrive la possibilità di concludere contratti – “<em>estranei</em>” a detto Codice e rimessi alla cognizione del giudice ordinario – alle imprese pubbliche. Non diversamente, l’art. 133, comma 1, lettera e), par. 1. del codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104 del 2010) pone fra le materie, oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, le “<em>controversie relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all’applicazione della normativa comunitaria, ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale</em>….”.<br />
Un diverso indirizzo, tuttavia, emerge dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4899, emessa in data 1 marzo 2018 e richiamata nel presente giudizio dalle società controinteressate, a sostegno dell’eccezione di difetto di giurisdizione.<br />
Nell’ordinanza sopra citata si enunciano in sintesi, per quanto qui interessa, i seguenti principi:<br />
a) la società Poste Italiane s.p.a., benchè incaricata dell’espletamento del “<em>servizio postale universale</em>”, è attualmente titolare di attività anche di tipo finanziario, o comunque non attinenti al servizio di consegna della corrispondenza: servizio, anche quest’ultimo, ormai svolto in regime di concorrenza;<br />
b) la direttiva 18/2004/CE avrebbe “<em>espressamente espunto</em>” Poste Italiane s.p.a. dal novero degli organismi di diritto pubblico, stante “<em>l’ormai assodata prevalenza</em>”, nel contesto delle attività svolte, “<em>di quelle esigenze di carattere industriale e commerciale, che la giurisprudenza aveva in passato reputato…non significative agli effetti della riconducibilità della società medesima nell’ambito degli organismi anzidetti. Poste Italiane è stata ora più correttamente ed espressamente configurata quale ente aggiudicatore, ai sensi dell’art. 3, comma 29, e dell’allegato VI F del d.lgs. n. 163 del 2006</em>”, difettando il “<em>requisito teleologico di soddisfacimento di bisogni di interesse generale, privi di carattere industriale e commerciale, il quale implica che il soggetto sia incaricato unicamente di soddisfare bisogni del genere, e non consente l’esercizio di altre attività da parte del soggetto medesimo”</em>;<br />
c) le sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 13, 14, 15 e 16 del 2016, che qualificano Poste Italiane s.p.a. come organismo di diritto pubblico – in quanto inerenti a questioni di accesso agli atti, connessi al rapporto di impiego dei dipendenti dell’Ente – non recherebbero <em>“un’analisi idonea ad evidenziare in modo chiaro un’esegesi diretta ad affermare la validità della qualificazione in termini generali</em>”, in rapporto alle “<em>fonti che giustificherebbero una simile possibilità nel sistema del d.lgs. n. 163 del 2006</em>”, con conseguente riferibilità delle pronunce in questione solo al diritto di accesso;<br />
d) “<em>l’eventuale qualificazione di Poste Italiane s.p.a. come organismo di diritto pubblico”</em> sarebbe comunque “<em>irrilevante”</em>, in quanto la soggezione alle regole dell’evidenza pubblica dovrebbe risolversi all’interno delle disposizioni che regolano i settori speciali, “<em>sulla base della sicura collocazione di Poste Italiane in quel microsistema come ente aggiudicatore</em>”. Quanto sopra, tenuto conto del fatto che le disposizioni legislative, in tema di contratti conclusi nell’ambito dei settori speciali, si riferiscono sia alle amministrazioni aggiudicatrici che alle imprese pubbliche, se operanti nei settori stessi, con applicazione della peculiare disciplina del Codice “<em>nella presente parte</em>”, accomunando, “<em>in perfetta coerenza …con il criterio di interpretazione sistematica…. sotto la qualificazione di amministrazioni aggiudicatrici anche gli organismi di diritto pubblico</em>”.<br />
In senso contrario, tuttavia, il Collegio non può non rilevare che alcune argomentazioni della Suprema Corte – e segnatamente quelle sintetizzate nei precedenti punti b) e d) – sembrano porsi in contrasto con la pronuncia della Corte di Giustizia europea, sez. V, n. C-393/06 del 10 aprile 2008 – Ing. Aigner, nella quale si espongono, in estrema sintesi, le opposte conclusioni di seguito sintetizzate, con riferimento alle direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE (ora sostituite – ma senza variazione sui punti qui di interesse – dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, cui ha dato attuazione il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50).<br />
In primo luogo un’apposita direttiva (originariamente 2004/17/CE, ora 2014//25/UE) disciplina i contratti conclusi nei cosiddetti “<em>settori speciali</em>” (inerenti la gestione dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali: settori, quelli appena indicati, una volta definiti “<em>esclusi</em>”, in ragione del carattere originariamente chiuso dei mercati, in cui gli enti aggiudicatori operano per concessione, da parte degli Stati membri, di diritti speciali o esclusivi). Nei settori in questione possono essere <em>“enti aggiudicatori”</em> non solo le <em>“amministrazioni aggiudicatrici</em>” (come ora definite dall’art. 3, comma 1, lettera “a” del d.lgs. n. 50 del 2016, in perfetta corrispondenza alla disciplina comunitaria di riferimento), ma anche <em>“imprese pubbliche</em>”, o “<em>imprese che beneficiano di diritti speciali o esclusivi, concessi loro dall’autorità competente di uno Stato membro</em>”, nella misura in cui tali enti esercitano una delle attività ricomprese nel settore: le disposizioni della direttiva di riferimento sono da interpretare, infatti, restrittivamente (non meno delle disposizioni legislative interne di attuazione), e quindi solo per contratti riferibili al settore interessato, con abbandono della “<em>teoria del contagio</em>”, di cui alla nota sentenza Mannesmann (cfr. anche in tal senso Corte di Giustizia, cause riunite C-462/03 e C-463/03 – Strabag e Kostmann del 16 giugno 2005, nonché Cons. Stato, Ad. Plen., n. 16 del 2011, più volte citata).<br />
Per quanto invece riguarda gli organismi di diritto pubblico (ugualmente definiti ai sensi delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e, attualmente, dalle conformi direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, come trasfuse nell’art. 3, comma 1, lettera “d” del d.lgs. n. 50 del 2016), l’interpretazione deve essere non restrittiva, ma funzionale, a partire quindi dalla verifica dell’istituzione, o meno, dell’Ente per il soddisfacimento di bisogni di interesse generale, <em>“aventi carattere diverso da quello industriale o commerciale”.</em> E’ ritenuto a quest’ultimo proposito <em>“indifferente che siffatti bisogni siano anche soddisfatti o possano esserlo da imprese private. E’ importante che si tratti di bisogni ai quali, per ragioni connesse con l’interesse generale, lo Stato o una collettività territoriale scelgano in linea generale di provvedere essi stessi, o nei confronti dei quali intendano mantenere un’influenza determinante…… Si deve aggiungere che è a tale riguardo indifferente che, oltre a tale compito di interesse generale, il detto ente svolga anche altre attività a scopo di lucro, dal momento che continua a farsi carico dei bisogni d’interesse generale che è specificamente obbligato a soddisfare. La parte che le attività esercitate occupano nell’ambito delle attività globali di tale ente è pure priva di pertinenza ai fini della sua qualifica come organismo di diritto pubblico”.</em><br />
La direttiva 2004/18/CE – che ha recepito sul punto direttive precedenti, sulle quali la Corte di Giustizia UE aveva già avuto modo di pronunciarsi e che risulta attualmente sostituita, senza variazioni sul tema, dalla direttiva 2014/24/UE – è applicabile ai contratti degli organismi di diritto pubblico, che si pongano al di fuori del perimetro dei settori speciali, in cui pure detti organismi possono operare (restando soggetti alla peculiare disciplina al riguardo prevista, per quanto concerne l’attività propria dei settori stessi). Queste, infatti, le conclusioni della citata pronuncia “<em>Aigner</em>” della Corte di Giustizia: “<em>gli appalti aggiudicati da un Ente, avente qualifica di organismo di diritto pubblico, ai sensi delle direttive 2004/17 e 2004/18, che hanno nessi con l’esercizio di attività di tale ente in uno o più dei settori considerati negli articoli 3- 7 della direttiva 2004/17, debbono essere assoggettati alle procedure previste da tale direttiva. Per contro, tutti gli altri appalti aggiudicati da tale Ente in relazione con l’esercizio di altre attività rientrano nelle procedure previste dalla direttiva 2004/18. Ciascuna di tali due direttive trova applicazione, senza distinzione tra le attività che il detto Ente esercita per adempiere il suo compito di soddisfare bisogni di interesse generale e le attività che esercita in condizioni di concorrenza e anche in presenza di una contabilità, intesa alla separazione dei settori di attività di tale Ente, al fine di evitare i finanziamenti incrociati fra tali settori</em>”.<br />
Risulta ribadito, pertanto, il carattere generale – e dunque l’applicabilità – della direttiva 2004/18/CE (ora 2014/24/UE), riferita ai settori ordinari, a tutti gli organismi di diritto pubblico, anche ove operanti nei settori speciali, quando l’attività contrattuale posta in essere abbia oggetto estraneo a detti settori.<br />
In nessun caso pertanto, per gli organismi in questione, verrebbe meno in materia contrattuale la giurisdizione del giudice amministrativo, prevista per le procedure ad evidenza pubblica, prescritte sia per il settore ordinario che per quello speciale.<br />
Contrariamente a quanto affermato dalla Corte di Cassazione, nel paragrafo dell’ordinanza n. 4899/2018, sintetizzato al precedente punto d), dovrebbe quindi ritenersi non irrilevante, ma fondamentale, la qualificazione giuridica di Poste Italiane s.p.a in base ai precisi parametri enunciati nell’art. 3, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 50 del 2016 (parametri immutati rispetto a quelli recepiti – sempre in conformità alle direttive comunitarie di rispettivo riferimento – dal d.lgs. n. 163 del 2006).<br />
Non sembra inutile precisare, inoltre, che le argomentazioni della stessa Suprema Corte, riportate al precedente punto b), non trovano sicuro riscontro nei testi normativi richiamati: quanto alla direttiva 2004/18/CE (ora 2014/24/UE), infatti, è vero che sono ricomprese tra gli enti aggiudicatori le amministrazioni aggiudicatrici e, fra queste ultime, gli organismi di diritto pubblico, definiti nei precisi termini di cui al citato art. 3, comma 1, lettera d) del d.lgs. 50 (in precedenza art. 3, comma 26, del d.lgs. n. 163 del 2006, di identica formulazione), ma ciò implica soltanto che tra gli enti aggiudicatori rientrino appunto anche gli organismi di diritto pubblico, senza per questo essere “<em>espunti</em>” dal novero delle amministrazioni aggiudicatrici, di cui al medesimo art. 3, comma 1, lettera a), pacificamente soggette alle disposizioni del Codice per i settori ordinari. Non derogatoria, ma solo implicante un più ampio spettro soggettivo per i settori speciali, inoltre, è la qualificazione degli enti aggiudicatori, di cui all’art. 3, comma 29 del d.lgs n. 163 del 2006 (ora art. 3, comma 1, lettera “e” del d.lgs. n. 50 del 2016), mentre l’allegato VI al medesimo d.lgs. n. 163 contiene solo una mera elencazione non tassativa degli Enti, cui sono affidate funzioni nei settori speciali, di modo che non acquista ugualmente rilevanza derogatoria il fatto che si indichi come ente aggiudicatore, in tale ambito, la società Poste Italiane.<br />
Il Collegio non ignora, tuttavia, l’ampia liberalizzazione e apertura alla concorrenza, intervenuti nel settore di cui trattasi, apertura che trova coronamento nella recente legge n. 124 del 4 agosto 2017 (<em>legge annuale per il mercato e la concorrenza</em>), che ha soppresso la precedente esclusiva di Poste Italiane per i servizi di notificazione degli atti giudiziari e delle infrazioni del codice della strada.<br />
Già con decisione della Commissione europea n. 1642 del 30 aprile 2008, inoltre, era stata stabilita l’esenzione degli appalti di Poste Italiane, relativi a servizi nazionali e internazionali di corriere espresso, mentre con successiva decisione 2010/12/UE del 5 gennaio 2010 è stata esclusa l’applicazione della direttiva 2004/17/CE sui settori speciali per i servizi finanziari, gestiti da Bancoposta (raccolta del risparmio, prestiti per conto di banche e altri intermediari finanziari abilitati, attività di investimento e previdenza complementare, servizi di pagamento e trasferimento di denaro).<br />
Come sottolineato in particolare dall’AGCOM, tuttavia, l’operatività dell’ente in ambito concorrenziale rappresenta solo un indice dell’assenza del requisito teleologico, dovendosi riscontrare – per escludere del tutto tale requisito – anche il perseguimento di finalità schiettamente economiche, con piena assunzione del rischio di impresa: circostanze, queste ultime, che non si ravvisano per il cosiddetto servizio postale universale, assegnato a Poste Italiane s.p.a. fino al 30 aprile 2026, ai sensi dell’art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 261 del 1999. La medesima normativa, all’art. 3, comma 12, dispone che l’onere per la fornitura del servizio universale sia finanziato attraverso trasferimenti posti a carico del bilancio dello Stato e mediante il Fondo di compensazione (non ancora attivato), di cui all’art. 10 dello stesso d.lgs. n. 261 del 1999.<br />
In sede di valutazione del costo netto del servizio universale, in effetti, l’Autorità di norma non si attiene a quanto richiesto e contabilizzato dall’Ente, ma quantifica l’ammontare in base ai costi stimabili per un’impresa “<em>efficiente”,</em> come dovrebbe ritenersi quella operante nel settore: pur in presenza di tale richiamo a criteri di efficienza imprenditoriale, in ogni caso, il rischio di impresa appare chiaramente, se non escluso, attenuato.<br />
Può dunque ritenersi delineato, anche ai sensi dell’art. 14, comma 2 del Codice degli appalti, l’ambito dei settori, in cui Poste italiane può operare con modalità derogatorie, rispetto alle regole generali vigenti in tema di appalti: regole, in base alle quali si è sinora ritenuto che la teoria del contagio fosse superata per le imprese pubbliche, ma non anche per gli organismi di diritto pubblico, essendo questi ultimi tenuti – ove operanti nei settori speciali – a seguire la relativa disciplina solo per le attività strumentali ai settori stessi, senza però sfuggire alla disciplina dei settori ordinari per ogni altra attività, in funzione degli interessi di rilievo per la collettività, comunque ai medesimi affidati.<br />
Nonostante i principi da ultimo esposti, il Collegio non può comunque sottrarsi ad una duplice problematica: la prima, da riferire al carattere vincolante delle pronunce della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, in tema di giurisdizione, nel diritto processuale italiano; la seconda, attinente a possibili profili evolutivi della giurisprudenza comunitaria, in presenza della progressiva trasformazione di alcuni soggetti giuridici, istituiti come organismi di diritto pubblico, in vere e proprie imprese, la cui attività sia svolta, in modo ampiamente preponderante, in regime di concorrenza, come appunto rappresentato per Poste Italiane s.p.a. (cfr. al riguardo direttiva 2014/23/UE, punto n. 21 delle premesse e art. 16, riferiti agli organismi che operano in condizioni normali di mercato, perseguendo profitti e sostenendo le perdite, con riferimento ad attività – ormai maggioritarie nel caso di specie – direttamente esposte alla concorrenza).<br />
Con riferimento al primo quesito, il Collegio rileva che la Corte di Cassazione è in effetti chiamata ad accertare, in via definitiva e vincolante per la pronuncia di merito, ex art. 382 cod. proc. civ., la giurisdizione del giudice investito della causa nel sistema processuale italiano (anche in via di regolamento preventivo); la Corte di Giustizia UE, tuttavia, ha espresso il principio generale, secondo cui il diritto dell’Unione europea impedisce che un giudice nazionale sia vincolato da una norma di procedura interna, in base alla quale lo stesso dovrebbe attenersi alle valutazioni svolte da un giudice nazionale di grado superiore, qualora risulti che le valutazioni di quest’ultimo non siano conformi al diritto dell’Unione, come interpretato dalla predetta Corte (cfr. Corte di Giustizia, sentenza in data 20 ottobre 2011, causa C-396/09 &#8211; Interedil s.r.l. in liquidazione).<br />
Può dunque essere affermata la facoltà (o l’obbligo, per i giudici di ultima istanza) di rivolgersi alla Corte di Giustizia, ogni qual volta sussista un <em>“ragionevole dubbio</em>”, circa la corretta applicazione del diritto dell’Unione europea, indipendentemente da qualsiasi contrastante pronuncia della Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite in tema di giurisdizione, o dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, vincolante per le sezioni semplici del medesimo Consiglio di Stato (cfr. anche Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 5 aprile 2016 – causa C-689/13 – Puligienica Facility; Corte di Giustizia, sentenza del 6 ottobre 1982 – causa 283/81 – Cilfit).<br />
Premesso quanto sopra, quale fattore legittimante della presente ordinanza (come già dell’ordinanza n. 7778/2018, di cui viene in parte ripreso il contenuto), si pone l’ulteriore questione – pregiudiziale per la decisione della controversia in esame – della compatibilità con la normativa comunitaria (direttive nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) della disciplina nazionale di cui all’art. 3, comma 1, lettera “e” del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (<em>Codice dei contratti pubblici</em>) ove tale norma sia intesa, in conformità all’interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella citata ordinanza n.4899/2018 (vincolante nel diritto interno per le questioni di giurisdizione), come derogatoria per le imprese, che operano nei settori speciali, di cui alla parte II del Codice, dei principi generali enunciati nell’art. 1 e nel medesimo art. 3, comma 1 lettera a) del Codice stesso, per quanto riguarda l’obbligo di procedure contrattuali ad evidenza pubblica, ove il contratto da concludere non sia attinente alle attività proprie dei settori speciali. In altri termini, si tratta di verificare se i principi, recepiti nella citata pronuncia Aigner, siano o meno suscettibili di superamento, in funzione di una spiccata prevalenza degli interessi di natura industriale e commerciale su quelli, di interesse per la collettività, giustificativi dell’originaria istituzione dell’organismo di diritto pubblico, ovvero se il riferimento a detta istituzione – formalmente presente nel citato art. 3, comma 1, lettera d), punto n. 1 del d.lgs. n. 50 del 2016 – debba essere ritenuto non superabile, anche per imprese operanti in ampio regime di concorrenza.<br />
Come di seguito precisato, pertanto, non può che riproporsi, in rapporto a quanto sopra, il primo quesito, già sottoposto alla Corte di Giustizia con la più volte citata ordinanza collegiale n. 7778 del 2018, ma non solo.<br />
Il Collegio ritiene, infatti, che debba essere diversamente articolato il quesito, riferito nella predetta (e nella presente) ordinanza al concetto di “<em>strumentalità</em>” – rispetto alle materie proprie dei settori speciali – quale limite per la cognizione del giudice amministrativo, anche ove possa riconoscersi il possibile evolversi della nozione di “<em>organismo di diritto pubblico</em>” in quella di “<em>impresa pubblica</em>”, in funzione di alcune peculiarità dei settori “<em>esclusi”</em> e, specificamente, a quello delle “<em>attività direttamente esposte alla concorrenza</em>” (art. 8 d.lgs. n. 50 del 2016 cit.). Quanto sopra, poichè il carattere attualmente concorrenziale del servizio postale – pur non risultando di per sé dirimente, rispetto alla questione di giurisdizione (come per tutti i settori esclusi, di cui agli articoli da 4 a 20 del Codice) – potrebbe tuttavia avere rilievo per escludere la qualificazione di Poste Italiane come organismo di diritto pubblico, quale organismo che opera in condizioni normali di mercato, perseguendo profitti e sostenendo perdite per attività – ormai maggioritarie – direttamente esposte alla concorrenza (direttiva 2014/23/UE, punto n. 21 delle premesse e art. 16 cit.).<br />
A quest’ultimo riguardo il Collegio dubita del fatto che il riconoscimento di Poste Italiane quale “<em>impresa pubblica</em>” (ove pure ritenuto ammissibile dalla Corte UE), imponga – in conformità a quanto statuito nella più volte citata sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 2011 – di attenersi ad una valutazione restrittiva dell’attinenza dell’appalto alla materia, propria del settore speciale di riferimento. I limiti di tale valutazione, peraltro, sono comunque rilevanti per definire la specifica disciplina giuridica del singolo appalto, anche ove indetto da un soggetto, qualificabile come organismo di diritto pubblico e operante in uno dei settori speciali.<br />
Mentre, infatti, appare condivisibile la tesi, secondo cui le imprese (pubbliche o private, queste ultime se titolari di un diritto speciale o esclusivo) sono attratte nel regime codicistico “<em>limitatamente ai settori speciali e non in termini generali….con conseguente inapplicabilità della c.d. teoria del contagio, di cui alla giurisprudenza Mannesman…</em>.” (Ad. Plen., n. 16/2011 cit.), non si ravvisa nella normativa comunitaria (direttiva 2014/25/UE) un preciso riferimento alla nozione di “<em>strumentalità”,</em> se intesa come diretta attinenza del servizio all’attività speciale, quale limite per l’applicabilità delle disposizioni, di cui agli articoli 114 e seguenti del Codice dei contratti pubblici e della stessa cognizione del giudice amministrativo.<br />
In via generale, il “<em>considerando”</em> n. 16 della direttiva 2014/25/UE – riferita appunto ai settori speciali – riconosce la possibilità di procedere all’aggiudicazione di appalti “<em>pertinenti a varie attività</em>” e soggetti a <em>“regimi giuridici diversi</em>”, con applicabilità, in ogni caso, al singolo appalto delle norme riferibili al settore cui lo stesso è “<em>principalmente destinato</em>”, come desumibile dagli atti di gara, o come dovrebbe essere, comunque, specificato dalla stazione appaltante.<br />
Il principio è ribadito nell’art. 6 della medesima direttiva, che, in caso di mancata specificazione, detta nel terzo comma precisi parametri di priorità, quando l’oggetto contrattuale attenga appunto a materie, disciplinate da più di una direttiva. Il concetto di “<em>destinazione</em>” ad una determinata attività, per scelta della stazione appaltante, appare in ogni caso ben più ampio di quello recepito dall’Adunanza Plenaria n. 16 del 2011 (che ammetteva come pertinente al settore speciale di riferimento un servizio di guardianìa, solo se acquisito per una rete energetica gestita dall’ENI, ma non anche per la vigilanza dei relativi uffici amministrativi). C’è invece da chiedersi – alla luce della disciplina comunitaria – se il contratto, da ritenere <em>“estraneo</em>” al regime dei settori speciali, non debba piuttosto riferirsi ad ogni attività che le imprese pubbliche – o i soggetti privati titolari di un diritto di esclusiva – siano effettivamente liberi di intraprendere, ma nettamente al di fuori dei settori in questione, come vorrebbe l’enunciato principio di “<em>estraneità</em>”, in grado di sottrarre l’attività contrattuale alle regole dell’evidenza pubblica (anche nella forma attenuta, di cui agli articoli 4 e seguenti del Codice). Quanto sopra, al fine di evitare distinzioni che appaiono artificiose, ove riferite ad attività necessarie o complementari per la gestione dei settori speciali (organizzazione di uffici, relativa manutenzione o sorveglianza e simili), con frequente incertezza sulla disciplina applicabile e distorsioni in tema di giurisdizione, nel caso in cui sia chiamata a pronunciarsi la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con inevitabile sovrapposizione della questione di merito sopra indicata (strumentalità, o meno, dell’oggetto contrattuale alla materia propria dei settori speciali) a quella di rito, oggetto effettivo di cognizione della Suprema Corte.<br />
Non a caso, in effetti, l’art. 13, comma 1, lettera b) della direttiva 2014/25/UE delinea l’ambito di applicabilità della direttiva stessa ai servizi postali, con riferimento esteso ad “<em>altri servizi diversi da quelli postali, a condizione che tali servizi siano prestati da un ente che fornisce anche servizi postali</em>”, comprendendo fra questi ultimi sia quelli rientranti nel <em>“servizio universale, istituito ai sensi della direttiva 97/67/CE, sia quelli che ne sono esclusi</em>” (art. 13 cit., comma 2, lettera b).<br />
E’ già stato sottolineato, infine, come il “<em>considerando”</em> n. 16 della direttiva 2014/24/UE richieda di specificare l’attività, a cui l’appalto – in astratto soggetto alle regole dei settori speciali, ma a volte destinato a regolare anche attività diverse – sia in effetti destinato. Quanto sopra richiede consapevolezza del regime giuridico applicabile, con gli obblighi di trasparenza e certezza del diritto, che costituiscono principi immanenti all’intero settore dei contratti pubblici (ivi compresi i settori, che il d.lgs. n. 50 del 2016 definisce “<em>esclusi”</em>).<br />
E’ quindi corretto chiedersi, conclusivamente, anche se sia conforme alla disciplina comunitaria, estesa al concetto di abuso del diritto (Corte di Giustizia, 5 luglio 2007, causa C-321/05 Kofoed), la prassi – sempre più frequente nel sistema giuridico nazionale – di eccepire il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo solo dopo le prime decisioni, anche cautelari, di quest’ultimo, per gare indette a norma del codice dei contratti pubblici, con bandi pubblicati sulle Gazzette Ufficiali della Repubblica Italiana e dell’Unione Europea, senza alcuna precisazione, in tale sede, del carattere di mero autovincolo della scelta compiuta dalla stazione appaltante: scelta, la cui legittimità ed i cui effetti dovrebbero essere sottoposti al giudice ordinario, chiamato a pronunciarsi – si deve supporre – in base alle sole disposizioni del codice civile, non essendo applicabile in alcuna forma il codice dei contratti pubblici (benchè espressamente richiamato e, quindi, in contrasto con quanto i concorrenti erano legittimati a ritenere).<br />
Il Collegio ritiene pertanto che il presente giudizio debba essere sospeso, per sottoporre alla Corte di Giustizia CE, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, i seguenti quesiti, inerenti a questioni pregiudiziali alla pronuncia richiesta (in quanto implicanti la sussistenza, o meno, di giurisdizione del giudice amministrativo):<br />
1) se la società Poste Italiane s.p.a., in base alle caratteristiche in precedenza indicate, debba essere qualificata “<em>organismo di diritto pubblico</em>”, ai sensi dell’art 3, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 50 del 2016 e delle direttive comunitarie di riferimento (2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE);<br />
2) se detta società sia tenuta a svolgere procedure contrattuali ad evidenza pubblica solo per l’aggiudicazione degli appalti, che siano direttamente riferibili all’attività propria dei settori speciali, di cui alla direttiva 2014/25/UE, in applicazione della quale la stessa natura di organismo di diritto pubblico dovrebbe ritenersi assorbita nelle regole della parte II° del Codice degli appalti, con piena autonomia negoziale – e regole esclusivamente privatistiche – per l’attività contrattuale non attinente, in senso stretto, a tali settori, tenuto conto dei principi dettati dalla direttiva 2014/23/UE, punto n. 21 delle premesse e art. 16 (Cass. SS.UU. n. 4899 del 2018 cit. e, per l’ultima parte, Cons. Stato, Ad. Plen., n. 16 del 2011 cit.);<br />
4) se la medesima società, per i contratti da ritenere estranei alla materia, propria dei settori speciali, resti invece – ove in possesso dei requisiti di organismo di diritto pubblico – soggetta alla direttiva generale 2014/24/UE (e quindi alle regole contrattuali ad evidenza pubblica), anche ove svolgente – in via evolutiva rispetto all’originaria istituzione – attività prevalentemente di stampo imprenditoriale e in regime di concorrenza, come desumibile dalla ricordata pronuncia n. C-393/06 del 10 aprile 2008 – Ing. Aigner, ostando ad una diversa lettura la direttiva 2014/24/UE, per contratti conclusi da Amministrazioni aggiudicatrici; il “<em>considerando</em>” n. 21 e l’art. 16 della citata direttiva 2014/23/UE, d’altra parte, pongono solo un parametro presuntivo, per escludere la natura di organismo di diritto pubblico per le imprese, che operino in condizioni normali di mercato, essendo comunque chiaro, in base al combinato disposte delle medesime disposizioni, il prioritario riferimento alla fase istitutiva dell’Ente, ove quest’ultimo sia destinato a soddisfare “<em>esigenze di interesse generale</em>” (nel caso di specie sussistenti e non ancora cessate);<br />
5) se comunque, in presenza di uffici in cui si svolgono, promiscuamente, attività inerenti al settore speciale e attività diverse, il concetto di “<em>strumentalità</em>” – rispetto al servizio di specifico interesse pubblico – debba essere inteso in modo non restrittivo (come sinora ritenuto dalla giurisprudenza nazionale, in conformità alla ricordata pronuncia n. 16 del 2011 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato), ostando, a quest’ultimo riguardo, i principi di cui al “<em>considerando</em>” n. 16, nonché gli articoli 6 e 13 della direttiva 2014/25/UE, che richiamano – per l’individuazione della disciplina applicabile, il concetto di “<em>destinazione</em>” ad una delle attività, disciplinate dal Codice dei contratti pubblici. Deve essere chiarito, pertanto, se possano essere “<em>destinate</em>” al settore speciale di riferimento – anche con le modalità vincolistiche attenuate, proprie dei settori esclusi – tutte le attività funzionali al settore stesso, secondo le intenzioni della stazione appaltante (ivi compresi, pertanto, i contratti inerenti la manutenzione sia ordinaria che straordinaria, la pulizia, gli arredi, nonché i servizi di portierato e di custodia degli uffici, o altre forme di utilizzo di questi ultimi, se intese come servizio per la clientela), restando effettivamente privatizzate solo le attività “<em>estranee”</em>, che il soggetto pubblico o privato può esercitare liberamente in ambiti del tutto diversi, con disciplina esclusivamente riconducibile al codice civile e giurisdizione propria del giudice ordinario (di quest’ultimo tipo ad esempio, per quanto qui interessa, è certamente il servizio bancario svolto da Poste Italiane, ma non altrettanto potrebbe dirsi con riferimento alla fornitura e all’utilizzo degli strumenti di comunicazione elettronica, se posti al servizio dell’intero ambito di attività del Gruppo, pur essendo particolarmente necessari appunto per l’attività bancaria). Non sembra peraltro inutile sottolineare lo “<em>sbilanciamento</em>”, indotto dall’interpretazione restrittiva attualmente prevalente, introducendosi nella gestione di settori assimilabili o contigui regole totalmente diverse, per l’affidamento di lavori o servizi: da una parte, le minuziose garanzie imposte dal Codice dei contratti per l’individuazione dell’altro contraente, dall’altra la piena autonomia negoziale dell’imprenditore, libero di operare contrattazioni in funzione esclusiva dei propri interessi economici, senza alcuna delle garanzie di trasparenza, richieste per i settori speciali e per quelli esclusi;<br />
6) se infine l’indizione – con le forme di pubblicità previste a livello sia nazionale che comunitario – di una procedura di gara ad evidenza pubblica, a norma del codice degli appalti, possa rilevare ai fini dell’individuazione dell’area di destinazione dell’appalto, ovvero dell’attinenza di quest’ultimo al settore speciale di riferimento, in senso conforme all’ampliata nozione di <em>“strumentalità</em>”, di cui al precedente quesito n. 5), ovvero – in via subordinata – se l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sollevata dallo stesso soggetto che abbia indetto tale procedura di gara, o da soggetti che a detta procedura abbiano vittoriosamente partecipato, possa considerarsi abuso del diritto ai sensi dell’art. 54 della Carta di Nizza, quale comportamento che – pur non potendo incidere, di per sé, sul riparto di giurisdizione (cfr. anche, sul punto, Cons. Stato, Ad. Plen., n. 16 del 2011 cit.) – rileva quanto meno ai fini risarcitori e delle spese di giudizio, poichè lesivo del legittimo affidamento dei partecipanti alla gara stessa, ove non vincitori e ricorrenti in sede giurisdizionale.<br />
Ai sensi della «<em>nota informativa riguardante la proposizione di domande di pronuncia pregiudiziale da parte dei giudici nazionali»</em> trasmessa dalla Corte di giustizia all’Italia in data 8 novembre 1996, vanno trasmessi alla cancelleria della Corte mediante plico raccomandato in copia i seguenti atti:<br />
&#8211; ricorso e memorie delle parti resistenti;<br />
&#8211; ordinanza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4899 in data 1 marzo 2018;<br />
&#8211; sentenze del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, nn. 13, 14, 15 e 16 del 2016;<br />
&#8211; sentenza del Consiglio di Stato, Ad. Plen. 1 agosto 2011, n.16;<br />
&#8211; sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 27 maggio 2014, n. 2720;<br />
&#8211; ordinanza collegiale del TAR Lazio, Roma, sez. III, n. 7778 del 12 luglio 2018;<br />
&#8211; copia del testo delle seguenti norme: articoli 1, 3, 4, 14 e 120 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;<br />
&#8211; la presente ordinanza.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. III, non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dispone:<br />
1) a cura della segreteria, la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nei sensi e con le modalità di cui in motivazione, e con copia degli atti ivi indicati;<br />
2) la sospensione del presente giudizio.<br />
Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese.</p>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-26-4-2019-n-5327/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 26/4/2019 n.5327</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 26/4/2019 n.5327 &#8211; Appalto dei lavori</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-26-4-2019-n-5327-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-26-4-2019-n-5327-2/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 26/4/2019 n.5327 &#8211; Appalto dei lavori</a></p>
<p>Collegio Pres. Est. De Michele. Irideos S.p.A. (Avv. P. F. Giuggioli) contro Poste Italiane S.p.A. (Avv. F. De Leonardis), nei confronti di Fastweb S.p.A. (Avv.ti L. Tufarelli e M. Di Carlo) e Tim S.p.A. (Avv. F. S. Marini) Sui quesiti interpretativi sottoposti dal Tar alla CGUE con riferimento alla natura</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-26-4-2019-n-5327-2/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 26/4/2019 n.5327 &#8211; Appalto dei lavori</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-26-4-2019-n-5327-2/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 26/4/2019 n.5327 &#8211; Appalto dei lavori</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Collegio Pres. Est. De Michele. Irideos S.p.A. (Avv. P. F. Giuggioli) contro Poste Italiane S.p.A. (Avv. F. De Leonardis), nei confronti di Fastweb S.p.A. (Avv.ti L. Tufarelli e M. Di Carlo) e Tim S.p.A. (Avv. F. S. Marini)</span></p>
<hr />
<p>Sui quesiti interpretativi sottoposti dal Tar alla CGUE con riferimento alla natura giuridica di Poste Italiane S.p.A.</p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><b><span style="color: #ff0000;">1.Appalti &#8211; Settori speciali &#8211; Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE &#8211; Poste Italiane S.p.A. &#8211; Organismo di diritto pubblico</span></b></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>Il Collegio ha sottoposto alla Corte di Giustizia UE i seguenti quesiti:</i></p>
<ol>
<li>
<p align="JUSTIFY"><i>se la società  Poste Italiane s.p.a. debba essere qualificata &#8220;organismo di diritto pubblico&#8221;, ai sensi dell&#8217;art 3, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 50 del 2016 e delle direttive comunitarie di riferimento (2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE);</i></p>
</li>
<li>
<p align="JUSTIFY"><i>se detta società  sia tenuta a svolgere procedure contrattuali ad evidenza pubblica solo per l&#8217;aggiudicazione degli appalti nei settori speciali, di cui alla direttiva 2014/25/UE, in applicazione della quale la stessa natura di organismo di diritto pubblico dovrebbe ritenersi assorbita nelle regole della parte 2^ del Codice degli appalti, con piena autonomia negoziale &#8211; e regole esclusivamente privatistiche &#8211; per l&#8217;attività  contrattuale non attinente, in senso stretto, a tali settori, tenuto conto dei principi dettati dalla direttiva 2014/23/UE, punto n. 21 delle premesse e art. 16 (Cass. SS.UU. n. 4899 del 2018 cit. e, per l&#8217;ultima parte, Cons. Stato, Ad. Plen., n. 16 del 2011 cit.);</i></p>
</li>
<li>
<p align="JUSTIFY"><i>se la medesima società , per i contratti da ritenere estranei alla materia, propria dei settori speciali, resti invece &#8211; ove in possesso dei requisiti di organismo di diritto pubblico &#8211; soggetta alla direttiva generale 2014/24/UE (e quindi alle regole contrattuali ad evidenza pubblica), anche ove svolgente &#8211; in via evolutiva rispetto all&#8217;originaria istituzione &#8211; attività  prevalentemente di stampo imprenditoriale e in regime di concorrenza, ostando ad una diversa lettura la direttiva 2014/24/UE, per contratti conclusi da Amministrazioni aggiudicatrici; </i></p>
</li>
<li>
<p align="JUSTIFY"><i>se comunque, in presenza di uffici in cui si svolgono, promiscuamente, attività  inerenti al settore speciale e attività  diverse, il concetto di &#8220;strumentalità &#8221; &#8211; rispetto al servizio di specifico interesse pubblico &#8211; debba essere inteso in modo non restrittivo, ostando, a quest&#8217;ultimo riguardo, i principi di cui al &#8220;considerando&#8221; n. 16, nonchè gli articoli 6 e 13 della direttiva 2014/25/UE, che richiamano &#8211; per l&#8217;individuazione della disciplina applicabile, il concetto di &#8220;destinazione&#8221; ad una delle attività , disciplinate dal Codice dei contratti pubblici. </i></p>
</li>
<li>
<p align="JUSTIFY"><i>se infine l&#8217;indizione &#8211; con le forme di pubblicità  previste a livello sia nazionale che comunitario &#8211; di una procedura di gara ad evidenza pubblica, a norma del codice degli appalti, possa rilevare ai fini dell&#8217;individuazione dell&#8217;area di destinazione dell&#8217;appalto, ovvero dell&#8217;attinenza di quest&#8217;ultimo al settore speciale di riferimento, in senso conforme all&#8217;ampliata nozione di &#8220;strumentalità &#8220;, di cui al precedente quesito n. 4), ovvero &#8211; in via subordinata &#8211; se l&#8217;eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sollevata dallo stesso soggetto che abbia indetto tale procedura di gara, o da soggetti che a detta procedura abbiano vittoriosamente partecipato, possa considerarsi abuso del diritto ai sensi dell&#8217;art. 54 della Carta di Nizza, quale comportamento che &#8211; pur non potendo incidere, di per sì©, sul riparto di giurisdizione &#8211; rileva quanto meno ai fini risarcitori e delle spese di giudizio, poichè lesivo del legittimo affidamento dei partecipanti alla gara stessa, ove non vincitori e ricorrenti in sede giurisdizionale.</i></p>
</li>
</ol>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div><b>N. 05327/2019 REG.PROV.COLL.</b></div>
<p><b>N. 13888/2018 REG.RIC.           </b></p>
<p><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 13888 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da</p>
<p>Irideos S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Pier Filippo Giuggioli, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, viale Bruno Buozzi, 99;</p>
<p><i><b>contro</b></i></p>
<p>Poste Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Francesco De Leonardis, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Cola di Rienzo 212;</p>
<p><i><b>nei confronti</b></i></p>
<p>Fastweb S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Tufarelli e Mario Di Carlo, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via E.Q. Visconti, 20;<br />
Tim S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Francesco Saverio Marini, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via di Villa Sacchetti n. 9;</p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento</b></i></p>
<p>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</p>
<p>&#8211; del provvedimento con il quale Poste Italiane S.p.A. comunicava in data 22/10/2018 a IRIDEOS S.p.A. l&#8217;aggiudicazione del Lotto 1 della gara recante “Appalto ai sensi del D.lgs. 50/2016 &#8211; Procedura aperta in modalità telematica per i Servizi di Telecomunicazione in ambito metropolitano ad alta velocità in fibra ottica in tecnologia DWDM (MAN)” alla società Fastweb S.p.A.; nonché del provvedimento con il quale Poste Italiane S.p.A. comunicava in data 22/10/2018 a IRIDEOS S.p.A. l&#8217;aggiudicazione del Lotto 2 della gara recante “Appalto ai sensi del D.lgs. 50/2016 &#8211; Procedura aperta in modalità telematica per i Servizi di Telecomunicazione in ambito metropolitano ad alta velocità in fibra ottica in tecnologia DWDM (MAN)” alla società Tim S.p.A.;</p>
<p>&#8211; del provvedimento assunto da Poste Italiane in data 16/11/2018 avente ad oggetto “Accesso agli atti. Procedura aperta in modalità telematica per i servizi di Telecomunicazioni in ambito metropolitano ad alta velocità in fibra ottica e tecnologia DWDM (MAN)” con cui Poste Italiane comunicava ad IRIDEOS S.p.A. l&#8217;accoglimento parziale dell&#8217;istanza di accesso dalla medesima formulata;</p>
<p>&#8211; di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, ancorché non conosciuti e, in particolare, per quanto occorrer possa (i) il Capitolato Speciale d’Oneri nella parte in cui, all’art. 2, indica le modalità di aggiudicazione della gara e i criteri di valutazione delle offerte nonché (ii) l’Allegato B alla Lex Specialis di Gara recante “Griglia di Risposta Tecnica” nonché (iii) le opposizioni all’accesso agli atti delle contro interessate, al momento non conosciute;</p>
<p>e per l’accertamento</p>
<p>&#8211; del diritto della ricorrente all’ostensione ed estrazione integrale di copia dei documenti richiesti con istanza in data 22/10/2018;</p>
<p>&#8211; del diritto della ricorrente, che ne ha interesse, al subentro nel contratto medio tempore eventualmente stipulato dall’Amministrazione in esecuzione dei provvedimenti impugnati, previa dichiarazione di inefficacia dello stesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 e 122 c.p.a.-;</p>
<p>&#8211; del danno ingiusto subito dalla ricorrente, da risarcirsi in forma specifica ovvero, subordinatamente, per equivalente, secondo quanto specificato in corso di giudizio;</p>
<p>e per la condanna</p>
<p>&#8211; dell’Amministrazione a consentire l’accesso nei termini accertati;</p>
<p>&#8211; dell’Amministrazione al risarcimento nei termini accertati in corso di giudizio.</p>
<p>Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da TIM S.P.A. il 17\12\2018</p>
<p>per l’annullamento</p>
<p>della lex specialis e degli atti della «Procedura aperta in modalità telematica per i “Servizi di Telecomunicazioni in ambito metropolitano ad alta velocità in fibra ottica in tecnologia DWDM (MAN)”» indetta da Poste Italiane S.p.a. con bando in GUUE – S.70 dell’11.4.2018 (doc. 1), e in particolare:</p>
<p>a) del Par. 2 del Capitolato Speciale D’Oneri (CSO) – Parte I (Modalità di aggiudicazione);</p>
<p>b) del Par. 3.2 (Requisiti facoltativi a punteggio) e del Par. 4 (Modalità di aggiudicazione) del Capitolato Tecnico;</p>
<p>c) dell’All. B al CSO (Griglia di risposta tecnica);</p>
<p>d) di tutti i Verbali delle operazioni di gara.</p>
<p>E per la conseguente condanna di Poste Italiane S.p.A. alla riedizione della gara, previa presentazione di nuove offerte.</p>
<p>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IRIDEOS S.P.A. il 17\12\2018 :</p>
<p>per l’annullamento</p>
<p>&#8211; del verbale di gara n. 8 della seduta del 27 settembre 2018, nella quale la Commissione giudicatrice procedeva all&#8217;assegnazione dei punteggi tecnici (doc. 10 del ricorso introduttivo);</p>
<p>&#8211; del verbale di gara n. 9 della seduta del 1 ottobre 2018, nella quale la Commissione giudicatrice procedeva all&#8217;assegnazione dei punteggi economici ed all&#8217;aggiudicazione del primo e secondo posto in graduatoria provvisoria rispettivamente a Fastweb S.p.A. e Tim S.p.A., ed, allo stesso tempo, rilevava che entrambe le offerte risultavano anormalmente basse (doc. 11 del ricorso introduttivo);</p>
<p>&#8211; del verbale di gara n. 2 della seduta del 20 giugno 2018, nella quale la Commissione giudicatrice riteneva doveroso chiedere dei chiarimenti alle controinteressate in merito ai provvedimenti di AGCOM e ACCOM, da un lato, e di ANAC dall&#8217;altro, emessi rispettivamente nei confronti di Fastweb S.p.A. e Tim S.p.A. (doc. 13),</p>
<p>&#8211; del verbale di gara n. 3 della seduta del 4 luglio 2018, nella quale la Commissione giudicatrice riteneva completo ed esaustivo quanto prodotto da Tim S.p.A, e Fastweb S.p.A. in merito ai suddetti provvedimenti (doc. 14);</p>
<p>&#8211; del verbale di gara n. 11 della seduta del 15 ottobre 2018, nella quale la Commissione giudicatrice riteneva congrue le risposte fornite dalle controinteressate in merito alle offerte ritenute anormalmente basse (doc. 15);</p>
<p>&#8211; di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, ancorché non conosciuti, avverso i quali si formula espressa riserva di presentare ricorso per motivi aggiunti;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p>Visto il ricorso incidentale, proposto da TIM s.p.a.;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa:</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Poste Italiane S.p.A., di Fastweb S.p.A. e di Tim S.p.A.;</p>
<p>Visto l&#8217;art. 73, co. 3, cod. proc. amm.;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 marzo 2019 la dott.ssa Gabriella De Michele e uditi per le parti l&#8217;Avv. T. Alfonso in sostituzione dell&#8217;Avv. P. F. Giuggioli per la società ricorrente, l&#8217;Avv. F. De Leonardis per la resistente Poste Italiane s.p.a., l&#8217;Avv. U. Corea in sostituzione dell&#8217;Avv. F. S. Marini per la società controinteressata TIM s.p.a. e l&#8217;Avv. M. Di Carlo per l’altra controinteressata Fastweb s.p.a.;</p>
<p>Considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>FATTO</p>
<p>Con ricorso n. 13888, notificato il 21 novembre 2018 e depositato il successivo giorno 29 novembre, la società Irideos s.p.a. impugnava gli atti della gara, indetta da Poste Italiane s.p.a. – “<i>ai sensi del d.lgs. n. 50 del 2016” </i>– per servizi di telecomunicazione in ambito metropolitano ad alta velocità in fibra ottica con tecnologia DWDM (MAN). Detti servizi erano articolati in due componenti: predisposizione di una rete, volta a consentire la trasmissione dei dati ad alta velocità tra i siti di Poste Italiane di Roma e di Pomezia, nonché la fornitura degli apparati DWDM, necessari per l’implementazione dei servizi stessi. Alle componenti sopra indicate corrispondevano due lotti di uguale valore, per l’ammontare complessivo di €. 10.220.000,00, con prescritta presentazione di offerta per ogni singolo lotto, ma conclusiva formazione di un’unica graduatoria.</p>
<p>Nell’impugnativa – prioritariamente indirizzata avverso l’aggiudicazione del lotto 1 alla società Fastweb s.p.a. e del lotto 2 alla società Tim s.p.a. – si contestavano, in particolare, i parametri di valutazione dell’offerta tecnica, in base ad una formula che prevedeva l’attribuzione di punteggi per fasce, con riferimento al numero di giorni offerto dall’operatore per l’esecuzione del servizio. Le modalità applicative della formula in questione, tuttavia, avrebbero implicato l’attribuzione del punteggio massimo a chiunque avesse offerto di realizzare il progetto in meno di 45 giorni, annullando di fatto il criterio di scelta, basato sulla rapidità di realizzazione dell’intervento, di modo che tutti gli operatori in gara ottenevano il massimo punteggio – pari a 70 – pur avendo la ricorrente offerto tempi di esecuzione pari a 21 giorni, contro i 44 delle società controinteressate.</p>
<p>In tale contesto, la gara sarebbe stata aggiudicata, in pratica, solo in base all’offerta economica, essendo stato reso irrilevante il ribasso sui tempi di realizzazione (in contrasto con l’art. 2 del capitolato speciale d’oneri, che assegnava – per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa – un peso percentuale del 30% all’offerta economica e del 70% all’offerta tecnica). Per quanto sopra, dette modalità applicative avrebbero dovuto ritenersi erronee, oppure – se conformi alla legge di gara – avrebbero evidenziato il carattere manifestamente irragionevole e contraddittorio di quest’ultima. L’intera procedura era quindi censurata, con ricorso e successivi motivi aggiunti di gravame, per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.</p>
<p>Le società controinteressate, costituitesi in giudizio, si opponevano alle argomentazioni della ricorrente – Tim s.p.a. anche con ricorso incidentale, finalizzato, in caso di accoglimento del primo ordine di censure, alla riedizione della gara – in quanto correttamente la stazione appaltante avrebbe stabilito delle fasce temporali, all’interno delle quali sarebbe stato riconosciuto un determinato punteggio (uguale, per quanto interessa nel caso di specie, per chiunque avesse indicato un termine inferiore a 45 giorni, variando il medesimo punteggio solo ove le offerte si fossero collocate in fasce diverse).</p>
<p>L’altra controinteressata – Fastweb s.p.a. – con memoria depositata il 18 dicembre 2018 sottolineava come il capitolato mirasse ad aggiudicare la fornitura al concorrente, che si fosse proposto di realizzare il progetto non nel minore tempo possibile, ma in un tempo ritenuto ottimale, con esecuzione coerente delle varie parti della fornitura. Inoltre, i servizi di cui trattasi sarebbero stati acquisiti dall’Ente Poste s.p.a. <i>“nell’ambito del processo di digitalizzazione e modernizzazione</i>” quale “<i>valore aggiunto per l’innovazione e la digitalizzazione del Paese</i>”, senza stretta attinenza con i servizi postali in sé e, quindi, in un ambito estraneo ai “<i>settori speciali</i>”, di cui all’art. 120 del d.lgs. n. 50 del 2016.</p>
<p>La scelta di assoggettare l’appalto alla disciplina dell’evidenza pubblica, pertanto, non sarebbe stata necessaria: l’infrastruttura di telecomunicazione di cui trattasi, infatti, si porrebbe a supporto delle varie attività del Gruppo Poste, con regime giuridico proprio delle attività, cui l’infrastruttura stessa deve ritenersi principalmente destinata, come previsto dall’art. 5, paragrafo 5, dall’art. 6, paragrafo 2 e dal “<i>considerando”</i> n. 16 della Direttiva 2014/25/UE: non certo, quindi, con prioritario riferimento al servizio postale, incidente solo per il 30% sul fatturato di Poste Italiane. La volontaria opzione della stazione appaltante non sarebbe stata, d’altra parte, sufficiente per determinare la giurisdizione amministrativa, risultando più volte affermata dalla giurisprudenza la cognizione del Giudice Ordinario per le controversie, non rientranti specificamente nel settore speciale e non potendo definirsi Poste Italiane s.p.a. come organismo di diritto pubblico, poiché operante in condizioni normali di mercato, ricercando il profitto e sostenendo perdite.</p>
<p>Poste Italiane s.p.a., a sua volta costituitasi in giudizio, controdeduceva ampiamente in ordine alla ragionevolezza e alla legittimità del suddivisione del punteggio per fasce temporali, nonché sull’assenza, per la ricorrente Irideos, di intervenute ragioni per la proposizione di motivi aggiunti di gravame, con conseguente inammissibilità degli stessi. Il ricorso incidentale subordinato, proposto da TIM s.p.a., infine, avrebbe fornito “<i>ulteriore prova dell’inconsistenza della ricostruzione proposta da Irideos</i>”, postulando l’annullamento di prescrizioni di gara, il cui effettivo contenuto era stato ben compreso da tutti i partecipanti, ad eccezione della ricorrente.</p>
<p>Nella camera di consiglio del 14 gennaio 2019, con ordinanza n. 143/19 l’istanza cautelare veniva accolta, sul prioritario presupposto del pari punteggio, assegnato ad offerte <i>“notevolmente differenti</i>”, anche per “<i>contraddittorietà intrinseca, non intellegibilità e difetto di chiarezza delle disposizioni della lex specialis</i>”.</p>
<p>Successivamente (19 febbraio 2019) anche Tim s.p.a. sollevava eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, dovendo ritenersi soggette alla disciplina dell’evidenza pubblica solo le procedure contrattuali concernenti, in senso stretto, i servizi postali (raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali, nonché servizi di gestione precedenti e successivi all’invio).</p>
<p>Il difetto di giurisdizione sarebbe confermato dall’art. 10 del d.lgs. n. 50 del 2016, che – in conformità all’art. 7 della Direttiva 2014/24/UE – esclude dall’ambito di applicazione del Codice gli appalti riconducibili ad una <i>“amministrazione aggiudicatrice che fornisce servizi postali</i>”, con riferimento a “<i>servizi speciali connessi a strumenti elettronici ed effettuati interamente per via elettronica, compresa la trasmissione sicura per via elettronica di documenti codificati, servizi di gestione degli indirizzi e trasmissione della posta elettronica registrata</i>”.</p>
<p>Anche l’art. 15 del medesimo d.lgs. n. 50 , in conformità all’art. 8 della Direttiva 2014/24/UE, esclude l’applicazione del Codice per gli appalti “<i>principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazione, o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche</i>”.</p>
<p>A sua volta, l’art. 8 del Codice degli Appalti – in conformità all’art. 13 della Direttiva 2014/25/UE – esclude dal proprio ambito di applicazione lo svolgimento dell’attività di servizio postale, “<i>se l’attività è direttamente esposta alla concorrenza”.</i></p>
<p>Alla luce della relativa evoluzione, inoltre, il gestore del servizio postale non potrebbe più essere definito “<i>Organismo di diritto pubblico</i>”, mancando ormai il requisito teleologico del “<i>soddisfacimento di esigenze a carattere generale, aventi carattere non industriale o commerciale”.</i></p>
<p>Ove pure, poi, tale natura giuridica dovesse essere riconosciuta, l’obbligatoria percorrenza delle procedure ad evidenza pubblica sarebbe esclusa dai già richiamati articoli 8, 10 lettera b) e 15 del d.lgs. n. 50 del 2016; anche per gli organismi di diritto pubblico, infine, dette procedure si imporrebbero solo per forniture e servizi, strettamente attinenti ai settori speciali (Cass. SS.UU., n. 4899 del 2018).</p>
<p>Si chiedeva peraltro che – ove il giudice adito dubitasse delle tesi interpretative sopra sintetizzate – lo stesso investisse della questione la Corte di Giustizia UE, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).</p>
<p>Con memoria conclusiva, depositata il 18 febbraio 2019, Poste Italiane ribadiva i propri assunti sulla legittimità del criterio di suddivisione dei tempi di consegna per fasce, sulla correttezza della formula matematica utilizzata e sull’adeguatezza dell’accesso agli atti, accordato alla parte ricorrente. Nessuna argomentazione difensiva dell’Ente investiva, invece, la questione pregiudiziale di giurisdizione, in effetti sollevata dalle sole società controinteressate e, su tale base, la causa è passata in decisione.</p>
<p>DIRITTO</p>
<p>E’ sottoposta all’esame del Collegio una procedura di gara aperta, da svolgere in modalità telematica, indetta – con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea-s.70 in data 11 aprile 2018 – per “<i>Servizi di telecomunicazione per il Gruppo Poste Italiane in ambito metropolitano ad alta velocità in fibra ottica, con tecnologia DWDM (MAN)”.</i></p>
<p>Detti servizi risultano finalizzati – come chiarito nella memoria di costituzione della società Poste Italiane s.p.a. – alla realizzazione di una rete informatica, per la trasmissione sicura e veloce dei dati fra le diverse sedi dell’Ente, attraverso l’utilizzo di una particolare tecnologia di telecomunicazione – Dense Wavelenght Division Multiplexing (DWDM) – che consente la trasmissione, sulla stessa fibra ottica, di più segnali a diverse lunghezze d’onda in modo indipendente, con possibilità di aumentare la quantità di banda, fruibile sullo stesso canale di fibra ottica e conseguente possibilità di incremento della quantità dei dati trasmessi.</p>
<p>Tale realizzazione avrebbe carattere “<i>di estrema importanza e urgenza</i>”, in particolare poiché ricompresa all’interno del “<i>Piano di rientro in materia di compliance e sicurezza</i>”, concordato dalla società Poste Italiane s.p.a. con la Banca d’Italia, a seguito di accertamenti condotti da quest’ultima sulla funzione Bancoposta.</p>
<p>Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene di non potersi esimere dal valutare compiutamente la questione di giurisdizione, sollevata dalle società controinteressate (Fastweb s.p.a. e TIM s.p.a.), tenuto conto del carattere di assoluta priorità della questione stessa, poiché riferita alla “<i>potestas iudicandi</i>” – ovvero alla titolarità del potere decisionale – di questo giudice, quale presupposto processuale di ogni ulteriore determinazione (Cons. Stato, sez. V, 5 dicembre 2013, n. 5786; TAR Veneto, sez. I, 29 gennaio 2019, n. 113).</p>
<p>Su tale questione, rappresentata nell’ottica di un generalizzato non assoggettamento di Poste Italiane s.p.a. al codice degli appalti – per contratti non riconducibili al servizio postale in senso stretto – sono già stati prospettati alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con ordinanza collegiale n. 7778 del 12 luglio 2018, dubbi di conformità alla normativa comunitaria, sulla base delle direttive vigenti e di precedenti pronunce della medesima Corte.</p>
<p>Nella situazione in esame, tuttavia, entrano in discussione problematiche più ampie, di cui il medesimo Collegio deve farsi carico e che giustificano, pertanto, una nuova ordinanza, solo in parte reiterativa di quella sopra citata.</p>
<p>Deve infatti essere valutata, in primo luogo, l’attinenza dell’oggetto contrattuale in esame non tanto ai settori, attualmente definiti “<i>speciali”</i> e disciplinati dagli articoli 114 e seguenti del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Parte II, Titolo VI, Capo I), quanto piuttosto ai settori che continuano a definirsi <i>“esclusi….dall’ambito di applicazione oggettiva</i>” del medesimo codice (d.lgs. cit., Parte I, Titolo II, articoli 4 e seguenti), ma il cui affidamento deve comunque avvenire – ex art. 4 cit., sostanzialmente riproduttivo dell’art. 27 del precedente codice degli appalti, approvato con d.lgs. n. 163 del 2006 – “<i>nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica”.</i></p>
<p>Le ragioni della parziale deroga – suscettibile di nuova disciplina positiva col trascorrere del tempo, come avvenuto per gli odierni settori speciali (a loro volta, in precedenza, definiti “<i>esclusi”</i>) – sono di svariata natura: da una diversa disciplina globale, al riguardo dettata, ad una maggiore autonomia organizzativa riconosciuta all&#8217;Amministrazione, fino a peculiari esigenze di mercato, in particolare sotto il profilo della concorrenza; nel caso di specie, il settore in questione è quello delle comunicazioni elettroniche, definito escluso dall’art. 15 del d.lgs. n. 50 del 2016, in conformità agli articoli 7 e 8 della direttiva 2014/24/UE e, di per sé, oggetto della direttiva quadro per reti e servizi di comunicazione elettronica 2002/21/CE.</p>
<p>L’attinenza della procedura di gara di cui trattasi ad un settore formalmente “<i>escluso”</i>, ma non “<i>estraneo</i>” al codice degli appalti, tuttavia, non incide sulla giurisdizione del giudice amministrativo, implicando l’art. 4 del d.lgs. n. 50 del 2016 – come già l’art. 27 del d.lgs. n. 163 del 2006 – una procedura negoziata, idonea ad assicurare il rispetto dei criteri enunciati, a fronte dei quali sussistono interessi legittimi, rimessi in via generale alla cognizione del predetto giudice (cfr. anche, per il principio, Corte Cost., 6 luglio 2004, n. 204); deve considerarsi devoluta al giudice ordinario, invece, l’attività contrattuale esclusivamente privatistica, posta in essere da soggetti, in alcun modo tenuti alle regole dell’evidenza pubblica (cfr. in tal senso, dopo alcune originarie oscillazioni giurisprudenziali, Cons. Stato, Ad. Plen., 1 agosto 2011, n. 16; Cons. Stato, sez. VI, 16 luglio 2015, n. 3571; Cons. Stato, sez. IV, 9 novembre 2015, n. 5091; TRGA del Trentino Alto Adige, sezione autonoma di Bolzano, 24 ottobre 2013, n. 299; TAR Lombardia, Milano, sez. I, 28 luglio 2008, n. 3048; TAR Lazio, Roma, sez. II, 5 marzo 2014, n. 2550).</p>
<p>Non è, dunque, l’oggetto contrattuale in sé (anche ove escluso dall’integrale applicazione delle norme codicistiche) che può sottrarre la controversia in esame alla giurisdizione del giudice amministrativo, ma – seguendo l’impostazione della citata pronuncia n. 16 del 2011 dell’Adunanza Plenaria, nonché della successiva giurisprudenza consolidata – deve accertarsi al riguardo che la gara non sia indetta da un’Amministrazione aggiudicatrice (comunque tenuta al rispetto dei principi del Trattato a tutela della concorrenza), ovvero – in presenza di una stazione appaltante che abbia carattere di impresa pubblica (o di soggetto privato titolare di un diritto di esclusiva) e operi nei settori speciali – che la gara stessa sia “<i>strumentale”</i>, in rapporto a tali settori.</p>
<p>Nella situazione in esame, pertanto, il Collegio ritiene che la questione pregiudiziale sollevata richieda i seguenti accertamenti (il cui esito, in base alla giurisprudenza nazionale, comporta dubbi di conformità alla normativa comunitaria, nei termini più avanti chiariti):</p>
<p>I) natura giuridica di Poste Italiane s.p.a., tenuto conto dell’evoluzione intervenuta nel settore dei servizi postali, effettuati in sempre più ampio regime di concorrenza;</p>
<p>II) definizione del concetto di “<i>strumentalità”,</i> in base al quale va delimitato l’ambito applicativo degli articoli 114 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, fino a circoscrivere la stessa area di cognizione del giudice amministrativo (quanto meno per le imprese che, secondo l’indirizzo prevalente, non abbiano natura di organismo di diritto pubblico);</p>
<p>III) valutazione del legittimo affidamento dei partecipanti ad una gara, indetta per mero autovincolo in settori da ritenere estranei alle regole dell’evidenza pubblica, o soltanto esclusi dall’integrale applicazione del Codice dei contratti, ma non anche dei relativi principi.</p>
<p>Per quanto riguarda la questione, di cui al precedente punto I, molti temi sono già stati trattati da questo Tribunale nell’ordinanza collegiale n. 7778 del 12 luglio 2018, i cui termini essenziali vengono di seguito riprodotti.</p>
<p>Al riguardo va sottolineato, in primo luogo, come la natura di organismo di diritto pubblico sia ampiamente trattata, per l’Ente in questione, nelle identiche (sotto il profilo in questione) pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 13, 14, 15 e 16 del 2016, a cui pure si fa rinvio.</p>
<p>L’individuazione di detto organismo, in effetti, è affidata dal d.lgs. n. 50 del 2016 – art. 3, comma 1, lettera c) – ai seguenti parametri (immutati rispetto alla disciplina previgente):</p>
<p>1) finalizzazione specifica della relativa istituzione, per il soddisfacimento di esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;</p>
<p>2) possesso di personalità giuridica (senza distinzioni fra natura pubblica o privata della stessa);</p>
<p>3) attività finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, <i>oppure </i>la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, <i>oppure </i>il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri, dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico (sul carattere cumulativo di detti requisiti, salvo il carattere esplicitamente alternativo di quelli di cui al punto 3, cfr. Cass. SS.UU. 7 aprile 2010, n. 8225).</p>
<p>Quanto agli “<i>enti aggiudicatori</i>” – di cui al medesimo art. 3 cit., comma 1, lettera e) possono essere tali le “<i>amministrazioni aggiudicatrici</i>” di cui sopra, o le imprese pubbliche che svolgono una delle attività, di cui agli articoli da 115 a 121 del Codice, ovvero che – pur non rientrando fra le predette categorie e, quindi, in via residuale – svolgono le attività, specificate nelle medesime norme sopra citate, <i>“in virtù di diritti speciali o esclusivi, concessi loro dall’autorità competente</i>”; rientrano fra tali attività, a norma dell’art. 120 del medesimo codice, i servizi postali.</p>
<p>Ad avviso del Collegio, la qualificazione di Poste Italiane s.p.a. come organismo di diritto pubblico appare difficilmente confutabile (quanto meno se deve farsi riferimento – come il dato testuale della norma suggerisce – al relativo momento istitutivo).</p>
<p>Detta società è infatti subentrata, con intenti di efficientamento del servizio, alla preesistente amministrazione centrale, nata dopo l’unità d’Italia con legge 5 maggio 1862, n. 604 (cosiddetta riforma postale, che prevedeva offerta di servizi a tariffa unica su tutto il territorio nazionale), assumendo prima forma di ente pubblico economico, poi di società per azioni, in attuazione della legge 29 gennaio 1994, n. 71 (<i>conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1 dicembre 1993, n. 487, recante trasformazione dell’Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero</i>). A norma dell’art. 1, comma 2, del citato d.l. n. 487 del 1993, spetta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) deliberare “<i>in ordine alla proprietà ed al collocamento delle partecipazioni azionarie, favorendone la massima partecipazione tra i risparmiatori</i>”. L’attuale società per azioni risulta controllata per una quota pari al. 29,26% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il 35% da Cassa Depositi e Prestiti e per la restante quota da investitori privati; la stessa – pur operando, oltre che nel settore dei servizi postali, anche in ambito finanziario, assicurativo e di telefonia mobile, in regime di concorrenza – è in ogni caso tuttora concessionaria del cosiddetto servizio postale universale (che implica la fornitura obbligatoria – con correlativi esborsi statali a parziale copertura degli oneri – di servizi essenziali di consegna di lettere e pacchi, ad un prezzo controllato, a tutti i Comuni italiani, come dimostra il preannuncio di una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea, in presenza della decisione di non recapitare più la posta a 4.000 Comuni, in quanto servizio ritenuto non remunerativo; cfr. anche al riguardo Cons. Stato, sez. III, 27 maggio 2014,n. 2720). Quanto sopra ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dall’art. 1 del d.lgs. 31 marzo 2011, n. 58 (<i>Attuazione della direttiva 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio</i>).</p>
<p>Non può non ritenersi, pertanto, che la società in questione, dotata di personalità giuridica, sia stata istituita per soddisfare interessi generali, a carattere non industriale o commerciale, direttamente riconducibili alla libertà di corrispondenza e ad ogni altra forma di comunicazione, garantiti dall’art. 15 della Costituzione e sanciti anche a livello comunitario (requisiti sub 1 e 2 degli organismi di diritto pubblico).</p>
<p>Quanto al concorrente requisito n. 3, va ricordato come all’assetto proprietario di maggioranza – che fa capo al Ministero dell’Economia (ex Ministero del Tesoro), che nomina il Consiglio di Amministrazione – si affianchino il controllo e la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico (che ha accorpato quello delle Comunicazioni) e della Corte dei Conti; il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, interamente designati dalle medesime Amministrazioni di riferimento (cfr. art. 4 d.l. n. 487/1993 cit). L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) è inoltre competente per l’adozione di provvedimenti regolatori in materia di qualità e caratteristiche del servizio universale, disciplinato peraltro da contratto di programma, in cui controparte del gestore postale è il Ministero dello Sviluppo Economico.</p>
<p>Sussistono dunque, sul piano soggettivo, sufficienti elementi per qualificare la società Poste Italiane come organismo di diritto pubblico, come definito dal già ricordato art. 3, comma 26, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (ora art. 3, comma 1, lettera “d” del d.lgs. n. 50 del 2016). In termini sostanzialmente conformi, peraltro, si è espressa in più occasioni la giurisprudenza (Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 2001, n. 1206 e 24 maggio 2002, n. 2855; Cons. Stato, sez. III, n. 2720/2014 cit., oltre alle ricordate pronunce dell’Adunanza Plenaria nn. 13, 14, 15 e 16 del 2016.).</p>
<p>Appare d’altra parte evidente come l’elemento fondante dell’organismo di diritto pubblico sia appunto quello, riconducibile alla rilevanza degli interessi generali perseguiti, in rapporto ai quali – anche qualora la gestione fosse produttiva di utili – non può venire meno una funzione amministrativa di controllo, da intendere come possibilità di condizionamento aziendale, anche in termini di scelta maggioritaria degli amministratori, chiamati a perseguire determinati obiettivi di qualità del servizio (in tal senso depone il carattere espressamente disgiunto dei requisiti, di cui al punto “c” del ricordato art. 3, comma 1, lettera “d”, del codice degli appalti: cfr. anche Cass. SS.UU., 7 aprile 2010, n. 8225).</p>
<p>E’ propria dell’Amministrazione, infatti, la cura concreta di interessi della collettività, che lo Stato ritiene corrispondenti a servizi da rendere ai cittadini e che pertanto, anche ove affidati a soggetti esterni all’Apparato amministrativo vero e proprio, debbono comunque rispondere a corretti parametri gestionali, sul piano dell’imparzialità, del buon andamento e della trasparenza. In tale ottica, gli organismi in questione sono ricompresi fra le “<i>amministrazioni aggiudicatrici</i>” e, in quanto tali, vengono richiamati sia nella parte prima che nella parte seconda del Codice, come soggetti tenuti alle regole dell’evidenza pubblica per i propri contratti, di modo che – ove tali contratti, per il relativo oggetto, non rientrino fra quelli riconducibili ai settori speciali – appare ragionevole ritenere che cambi soltanto la specifica normativa di riferimento (dalla parte seconda alla parte prima del Codice), ma non anche l’applicabilità del Codice stesso, estesa, come già ricordato, anche ai settori esclusi: chiarissima, in tal senso, è la già richiamata pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 2011, che circoscrive la possibilità di concludere contratti – “<i>estranei</i>” a detto Codice e rimessi alla cognizione del giudice ordinario – alle imprese pubbliche. Non diversamente, l’art. 133, comma 1, lettera e), par. 1. del codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104 del 2010) pone fra le materie, oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, le “<i>controversie relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all’applicazione della normativa comunitaria, ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale</i>….”.</p>
<p>Un diverso indirizzo, tuttavia, emerge dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4899, emessa in data 1 marzo 2018 e richiamata nel presente giudizio dalle società controinteressate, a sostegno dell’eccezione di difetto di giurisdizione.</p>
<p>Nell’ordinanza sopra citata si enunciano in sintesi, per quanto qui interessa, i seguenti principi:</p>
<p>a) la società Poste Italiane s.p.a., benchè incaricata dell’espletamento del “<i>servizio postale universale</i>”, è attualmente titolare di attività anche di tipo finanziario, o comunque non attinenti al servizio di consegna della corrispondenza: servizio, anche quest’ultimo, ormai svolto in regime di concorrenza;</p>
<p>b) la direttiva 18/2004/CE avrebbe “<i>espressamente espunto</i>” Poste Italiane s.p.a. dal novero degli organismi di diritto pubblico, stante “<i>l’ormai assodata prevalenza</i>”, nel contesto delle attività svolte, “<i>di quelle esigenze di carattere industriale e commerciale, che la giurisprudenza aveva in passato reputato…non significative agli effetti della riconducibilità della società medesima nell’ambito degli organismi anzidetti. Poste Italiane è stata ora più correttamente ed espressamente configurata quale ente aggiudicatore, ai sensi dell’art. 3, comma 29, e dell’allegato VI F del d.lgs. n. 163 del 2006</i>”, difettando il “<i>requisito teleologico di soddisfacimento di bisogni di interesse generale, privi di carattere industriale e commerciale, il quale implica che il soggetto sia incaricato unicamente di soddisfare bisogni del genere, e non consente l’esercizio di altre attività da parte del soggetto medesimo”</i>;</p>
<p>c) le sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 13, 14, 15 e 16 del 2016, che qualificano Poste Italiane s.p.a. come organismo di diritto pubblico – in quanto inerenti a questioni di accesso agli atti, connessi al rapporto di impiego dei dipendenti dell’Ente – non recherebbero <i>“un’analisi idonea ad evidenziare in modo chiaro un’esegesi diretta ad affermare la validità della qualificazione in termini generali</i>”, in rapporto alle “<i>fonti che giustificherebbero una simile possibilità nel sistema del d.lgs. n. 163 del 2006</i>”, con conseguente riferibilità delle pronunce in questione solo al diritto di accesso;</p>
<p>d) “<i>l’eventuale qualificazione di Poste Italiane s.p.a. come organismo di diritto pubblico”</i> sarebbe comunque “<i>irrilevante”</i>, in quanto la soggezione alle regole dell’evidenza pubblica dovrebbe risolversi all’interno delle disposizioni che regolano i settori speciali, “<i>sulla base della sicura collocazione di Poste Italiane in quel microsistema come ente aggiudicatore</i>”. Quanto sopra, tenuto conto del fatto che le disposizioni legislative, in tema di contratti conclusi nell’ambito dei settori speciali, si riferiscono sia alle amministrazioni aggiudicatrici che alle imprese pubbliche, se operanti nei settori stessi, con applicazione della peculiare disciplina del Codice “<i>nella presente parte</i>”, accomunando, “<i>in perfetta coerenza …con il criterio di interpretazione sistematica…. sotto la qualificazione di amministrazioni aggiudicatrici anche gli organismi di diritto pubblico</i>”.</p>
<p>In senso contrario, tuttavia, il Collegio non può non rilevare che alcune argomentazioni della Suprema Corte – e segnatamente quelle sintetizzate nei precedenti punti b) e d) – sembrano porsi in contrasto con la pronuncia della Corte di Giustizia europea, sez. V, n. C-393/06 del 10 aprile 2008 – Ing. Aigner, nella quale si espongono, in estrema sintesi, le opposte conclusioni di seguito sintetizzate, con riferimento alle direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE (ora sostituite – ma senza variazione sui punti qui di interesse – dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, cui ha dato attuazione il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50).</p>
<p>In primo luogo un’apposita direttiva (originariamente 2004/17/CE, ora 2014//25/UE) disciplina i contratti conclusi nei cosiddetti “<i>settori speciali</i>” (inerenti la gestione dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali: settori, quelli appena indicati, una volta definiti “<i>esclusi</i>”, in ragione del carattere originariamente chiuso dei mercati, in cui gli enti aggiudicatori operano per concessione, da parte degli Stati membri, di diritti speciali o esclusivi). Nei settori in questione possono essere <i>“enti aggiudicatori”</i> non solo le <i>“amministrazioni aggiudicatrici</i>” (come ora definite dall’art. 3, comma 1, lettera “a” del d.lgs. n. 50 del 2016, in perfetta corrispondenza alla disciplina comunitaria di riferimento), ma anche <i>“imprese pubbliche</i>”, o “<i>imprese che beneficiano di diritti speciali o esclusivi, concessi loro dall’autorità competente di uno Stato membro</i>”, nella misura in cui tali enti esercitano una delle attività ricomprese nel settore: le disposizioni della direttiva di riferimento sono da interpretare, infatti, restrittivamente (non meno delle disposizioni legislative interne di attuazione), e quindi solo per contratti riferibili al settore interessato, con abbandono della “<i>teoria del contagio</i>”, di cui alla nota sentenza Mannesmann (cfr. anche in tal senso Corte di Giustizia, cause riunite C-462/03 e C-463/03 – Strabag e Kostmann del 16 giugno 2005, nonché Cons. Stato, Ad. Plen., n. 16 del 2011, più volte citata).</p>
<p>Per quanto invece riguarda gli organismi di diritto pubblico (ugualmente definiti ai sensi delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e, attualmente, dalle conformi direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, come trasfuse nell’art. 3, comma 1, lettera “d” del d.lgs. n. 50 del 2016), l’interpretazione deve essere non restrittiva, ma funzionale, a partire quindi dalla verifica dell’istituzione, o meno, dell’Ente per il soddisfacimento di bisogni di interesse generale, <i>“aventi carattere diverso da quello industriale o commerciale”.</i> E’ ritenuto a quest’ultimo proposito <i>“indifferente che siffatti bisogni siano anche soddisfatti o possano esserlo da imprese private. E’ importante che si tratti di bisogni ai quali, per ragioni connesse con l’interesse generale, lo Stato o una collettività territoriale scelgano in linea generale di provvedere essi stessi, o nei confronti dei quali intendano mantenere un’influenza determinante…… Si deve aggiungere che è a tale riguardo indifferente che, oltre a tale compito di interesse generale, il detto ente svolga anche altre attività a scopo di lucro, dal momento che continua a farsi carico dei bisogni d’interesse generale che è specificamente obbligato a soddisfare. La parte che le attività esercitate occupano nell’ambito delle attività globali di tale ente è pure priva di pertinenza ai fini della sua qualifica come organismo di diritto pubblico”.</i></p>
<p>La direttiva 2004/18/CE – che ha recepito sul punto direttive precedenti, sulle quali la Corte di Giustizia UE aveva già avuto modo di pronunciarsi e che risulta attualmente sostituita, senza variazioni sul tema, dalla direttiva 2014/24/UE – è applicabile ai contratti degli organismi di diritto pubblico, che si pongano al di fuori del perimetro dei settori speciali, in cui pure detti organismi possono operare (restando soggetti alla peculiare disciplina al riguardo prevista, per quanto concerne l’attività propria dei settori stessi). Queste, infatti, le conclusioni della citata pronuncia “<i>Aigner</i>” della Corte di Giustizia: “<i>gli appalti aggiudicati da un Ente, avente qualifica di organismo di diritto pubblico, ai sensi delle direttive 2004/17 e 2004/18, che hanno nessi con l’esercizio di attività di tale ente in uno o più dei settori considerati negli articoli 3- 7 della direttiva 2004/17, debbono essere assoggettati alle procedure previste da tale direttiva. Per contro, tutti gli altri appalti aggiudicati da tale Ente in relazione con l’esercizio di altre attività rientrano nelle procedure previste dalla direttiva 2004/18. Ciascuna di tali due direttive trova applicazione, senza distinzione tra le attività che il detto Ente esercita per adempiere il suo compito di soddisfare bisogni di interesse generale e le attività che esercita in condizioni di concorrenza e anche in presenza di una contabilità, intesa alla separazione dei settori di attività di tale Ente, al fine di evitare i finanziamenti incrociati fra tali settori</i>”.</p>
<p>Risulta ribadito, pertanto, il carattere generale – e dunque l’applicabilità – della direttiva 2004/18/CE (ora 2014/24/UE), riferita ai settori ordinari, a tutti gli organismi di diritto pubblico, anche ove operanti nei settori speciali, quando l’attività contrattuale posta in essere abbia oggetto estraneo a detti settori.</p>
<p>In nessun caso pertanto, per gli organismi in questione, verrebbe meno in materia contrattuale la giurisdizione del giudice amministrativo, prevista per le procedure ad evidenza pubblica, prescritte sia per il settore ordinario che per quello speciale.</p>
<p>Contrariamente a quanto affermato dalla Corte di Cassazione, nel paragrafo dell’ordinanza n. 4899/2018, sintetizzato al precedente punto d), dovrebbe quindi ritenersi non irrilevante, ma fondamentale, la qualificazione giuridica di Poste Italiane s.p.a in base ai precisi parametri enunciati nell’art. 3, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 50 del 2016 (parametri immutati rispetto a quelli recepiti – sempre in conformità alle direttive comunitarie di rispettivo riferimento – dal d.lgs. n. 163 del 2006).</p>
<p>Non sembra inutile precisare, inoltre, che le argomentazioni della stessa Suprema Corte, riportate al precedente punto b), non trovano sicuro riscontro nei testi normativi richiamati: quanto alla direttiva 2004/18/CE (ora 2014/24/UE), infatti, è vero che sono ricomprese tra gli enti aggiudicatori le amministrazioni aggiudicatrici e, fra queste ultime, gli organismi di diritto pubblico, definiti nei precisi termini di cui al citato art. 3, comma 1, lettera d) del d.lgs. 50 (in precedenza art. 3, comma 26, del d.lgs. n. 163 del 2006, di identica formulazione), ma ciò implica soltanto che tra gli enti aggiudicatori rientrino appunto anche gli organismi di diritto pubblico, senza per questo essere “<i>espunti</i>” dal novero delle amministrazioni aggiudicatrici, di cui al medesimo art. 3, comma 1, lettera a), pacificamente soggette alle disposizioni del Codice per i settori ordinari. Non derogatoria, ma solo implicante un più ampio spettro soggettivo per i settori speciali, inoltre, è la qualificazione degli enti aggiudicatori, di cui all’art. 3, comma 29 del d.lgs n. 163 del 2006 (ora art. 3, comma 1, lettera “e” del d.lgs. n. 50 del 2016), mentre l’allegato VI al medesimo d.lgs. n. 163 contiene solo una mera elencazione non tassativa degli Enti, cui sono affidate funzioni nei settori speciali, di modo che non acquista ugualmente rilevanza derogatoria il fatto che si indichi come ente aggiudicatore, in tale ambito, la società Poste Italiane.</p>
<p>Il Collegio non ignora, tuttavia, l’ampia liberalizzazione e apertura alla concorrenza, intervenuti nel settore di cui trattasi, apertura che trova coronamento nella recente legge n. 124 del 4 agosto 2017 (<i>legge annuale per il mercato e la concorrenza</i>), che ha soppresso la precedente esclusiva di Poste Italiane per i servizi di notificazione degli atti giudiziari e delle infrazioni del codice della strada.</p>
<p>Già con decisione della Commissione europea n. 1642 del 30 aprile 2008, inoltre, era stata stabilita l’esenzione degli appalti di Poste Italiane, relativi a servizi nazionali e internazionali di corriere espresso, mentre con successiva decisione 2010/12/UE del 5 gennaio 2010 è stata esclusa l’applicazione della direttiva 2004/17/CE sui settori speciali per i servizi finanziari, gestiti da Bancoposta (raccolta del risparmio, prestiti per conto di banche e altri intermediari finanziari abilitati, attività di investimento e previdenza complementare, servizi di pagamento e trasferimento di denaro).</p>
<p>Come sottolineato in particolare dall’AGCOM, tuttavia, l’operatività dell’ente in ambito concorrenziale rappresenta solo un indice dell’assenza del requisito teleologico, dovendosi riscontrare – per escludere del tutto tale requisito – anche il perseguimento di finalità schiettamente economiche, con piena assunzione del rischio di impresa: circostanze, queste ultime, che non si ravvisano per il cosiddetto servizio postale universale, assegnato a Poste Italiane s.p.a. fino al 30 aprile 2026, ai sensi dell’art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 261 del 1999. La medesima normativa, all’art. 3, comma 12, dispone che l’onere per la fornitura del servizio universale sia finanziato attraverso trasferimenti posti a carico del bilancio dello Stato e mediante il Fondo di compensazione (non ancora attivato), di cui all’art. 10 dello stesso d.lgs. n. 261 del 1999.</p>
<p>In sede di valutazione del costo netto del servizio universale, in effetti, l’Autorità di norma non si attiene a quanto richiesto e contabilizzato dall’Ente, ma quantifica l’ammontare in base ai costi stimabili per un’impresa “<i>efficiente”,</i> come dovrebbe ritenersi quella operante nel settore: pur in presenza di tale richiamo a criteri di efficienza imprenditoriale, in ogni caso, il rischio di impresa appare chiaramente, se non escluso, attenuato.</p>
<p>Può dunque ritenersi delineato, anche ai sensi dell’art. 14, comma 2 del Codice degli appalti, l’ambito dei settori, in cui Poste italiane può operare con modalità derogatorie, rispetto alle regole generali vigenti in tema di appalti: regole, in base alle quali si è sinora ritenuto che la teoria del contagio fosse superata per le imprese pubbliche, ma non anche per gli organismi di diritto pubblico, essendo questi ultimi tenuti – ove operanti nei settori speciali – a seguire la relativa disciplina solo per le attività strumentali ai settori stessi, senza però sfuggire alla disciplina dei settori ordinari per ogni altra attività, in funzione degli interessi di rilievo per la collettività, comunque ai medesimi affidati.</p>
<p>Nonostante i principi da ultimo esposti, il Collegio non può comunque sottrarsi ad una duplice problematica: la prima, da riferire al carattere vincolante delle pronunce della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, in tema di giurisdizione, nel diritto processuale italiano; la seconda, attinente a possibili profili evolutivi della giurisprudenza comunitaria, in presenza della progressiva trasformazione di alcuni soggetti giuridici, istituiti come organismi di diritto pubblico, in vere e proprie imprese, la cui attività sia svolta, in modo ampiamente preponderante, in regime di concorrenza, come appunto rappresentato per Poste Italiane s.p.a. (cfr. al riguardo direttiva 2014/23/UE, punto n. 21 delle premesse e art. 16, riferiti agli organismi che operano in condizioni normali di mercato, perseguendo profitti e sostenendo le perdite, con riferimento ad attività – ormai maggioritarie nel caso di specie – direttamente esposte alla concorrenza).</p>
<p>Con riferimento al primo quesito, il Collegio rileva che la Corte di Cassazione è in effetti chiamata ad accertare, in via definitiva e vincolante per la pronuncia di merito, ex art. 382 cod. proc. civ., la giurisdizione del giudice investito della causa nel sistema processuale italiano (anche in via di regolamento preventivo); la Corte di Giustizia UE, tuttavia, ha espresso il principio generale, secondo cui il diritto dell’Unione europea impedisce che un giudice nazionale sia vincolato da una norma di procedura interna, in base alla quale lo stesso dovrebbe attenersi alle valutazioni svolte da un giudice nazionale di grado superiore, qualora risulti che le valutazioni di quest’ultimo non siano conformi al diritto dell’Unione, come interpretato dalla predetta Corte (cfr. Corte di Giustizia, sentenza in data 20 ottobre 2011, causa C-396/09 &#8211; Interedil s.r.l. in liquidazione).</p>
<p>Può dunque essere affermata la facoltà (o l’obbligo, per i giudici di ultima istanza) di rivolgersi alla Corte di Giustizia, ogni qual volta sussista un <i>“ragionevole dubbio</i>”, circa la corretta applicazione del diritto dell’Unione europea, indipendentemente da qualsiasi contrastante pronuncia della Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite in tema di giurisdizione, o dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, vincolante per le sezioni semplici del medesimo Consiglio di Stato (cfr. anche Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 5 aprile 2016 – causa C-689/13 – Puligienica Facility; Corte di Giustizia, sentenza del 6 ottobre 1982 – causa 283/81 – Cilfit).</p>
<p>Premesso quanto sopra, quale fattore legittimante della presente ordinanza (come già dell’ordinanza n. 7778/2018, di cui viene in parte ripreso il contenuto), si pone l’ulteriore questione – pregiudiziale per la decisione della controversia in esame – della compatibilità con la normativa comunitaria (direttive nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) della disciplina nazionale di cui all’art. 3, comma 1, lettera “e” del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (<i>Codice dei contratti pubblici</i>) ove tale norma sia intesa, in conformità all’interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella citata ordinanza n.4899/2018 (vincolante nel diritto interno per le questioni di giurisdizione), come derogatoria per le imprese, che operano nei settori speciali, di cui alla parte II del Codice, dei principi generali enunciati nell’art. 1 e nel medesimo art. 3, comma 1 lettera a) del Codice stesso, per quanto riguarda l’obbligo di procedure contrattuali ad evidenza pubblica, ove il contratto da concludere non sia attinente alle attività proprie dei settori speciali. In altri termini, si tratta di verificare se i principi, recepiti nella citata pronuncia Aigner, siano o meno suscettibili di superamento, in funzione di una spiccata prevalenza degli interessi di natura industriale e commerciale su quelli, di interesse per la collettività, giustificativi dell’originaria istituzione dell’organismo di diritto pubblico, ovvero se il riferimento a detta istituzione – formalmente presente nel citato art. 3, comma 1, lettera d), punto n. 1 del d.lgs. n. 50 del 2016 – debba essere ritenuto non superabile, anche per imprese operanti in ampio regime di concorrenza.</p>
<p>Come di seguito precisato, pertanto, non può che riproporsi, in rapporto a quanto sopra, il primo quesito, già sottoposto alla Corte di Giustizia con la più volte citata ordinanza collegiale n. 7778 del 2018, ma non solo.</p>
<p>Il Collegio ritiene, infatti, che debba essere diversamente articolato il quesito, riferito nella predetta (e nella presente) ordinanza al concetto di “<i>strumentalità</i>” – rispetto alle materie proprie dei settori speciali – quale limite per la cognizione del giudice amministrativo, anche ove possa riconoscersi il possibile evolversi della nozione di “<i>organismo di diritto pubblico</i>” in quella di “<i>impresa pubblica</i>”, in funzione di alcune peculiarità dei settori “<i>esclusi”</i> e, specificamente, a quello delle “<i>attività direttamente esposte alla concorrenza</i>” (art. 8 d.lgs. n. 50 del 2016 cit.). Quanto sopra, poichè il carattere attualmente concorrenziale del servizio postale – pur non risultando di per sé dirimente, rispetto alla questione di giurisdizione (come per tutti i settori esclusi, di cui agli articoli da 4 a 20 del Codice) – potrebbe tuttavia avere rilievo per escludere la qualificazione di Poste Italiane come organismo di diritto pubblico, quale organismo che opera in condizioni normali di mercato, perseguendo profitti e sostenendo perdite per attività – ormai maggioritarie – direttamente esposte alla concorrenza (direttiva 2014/23/UE, punto n. 21 delle premesse e art. 16 cit.).</p>
<p>A quest’ultimo riguardo il Collegio dubita del fatto che il riconoscimento di Poste Italiane quale “<i>impresa pubblica</i>” (ove pure ritenuto ammissibile dalla Corte UE), imponga – in conformità a quanto statuito nella più volte citata sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 2011 – di attenersi ad una valutazione restrittiva dell’attinenza dell’appalto alla materia, propria del settore speciale di riferimento. I limiti di tale valutazione, peraltro, sono comunque rilevanti per definire la specifica disciplina giuridica del singolo appalto, anche ove indetto da un soggetto, qualificabile come organismo di diritto pubblico e operante in uno dei settori speciali.</p>
<p>Mentre, infatti, appare condivisibile la tesi, secondo cui le imprese (pubbliche o private, queste ultime se titolari di un diritto speciale o esclusivo) sono attratte nel regime codicistico “<i>limitatamente ai settori speciali e non in termini generali….con conseguente inapplicabilità della c.d. teoria del contagio, di cui alla giurisprudenza Mannesman…</i>.” (Ad. Plen., n. 16/2011 cit.), non si ravvisa nella normativa comunitaria (direttiva 2014/25/UE) un preciso riferimento alla nozione di “<i>strumentalità”,</i> se intesa come diretta attinenza del servizio all’attività speciale, quale limite per l’applicabilità delle disposizioni, di cui agli articoli 114 e seguenti del Codice dei contratti pubblici e della stessa cognizione del giudice amministrativo.</p>
<p>In via generale, il “<i>considerando”</i> n. 16 della direttiva 2014/25/UE – riferita appunto ai settori speciali – riconosce la possibilità di procedere all’aggiudicazione di appalti “<i>pertinenti a varie attività</i>” e soggetti a <i>“regimi giuridici diversi</i>”, con applicabilità, in ogni caso, al singolo appalto delle norme riferibili al settore cui lo stesso è “<i>principalmente destinato</i>”, come desumibile dagli atti di gara, o come dovrebbe essere, comunque, specificato dalla stazione appaltante.</p>
<p>Il principio è ribadito nell’art. 6 della medesima direttiva, che, in caso di mancata specificazione, detta nel terzo comma precisi parametri di priorità, quando l’oggetto contrattuale attenga appunto a materie, disciplinate da più di una direttiva. Il concetto di “<i>destinazione</i>” ad una determinata attività, per scelta della stazione appaltante, appare in ogni caso ben più ampio di quello recepito dall’Adunanza Plenaria n. 16 del 2011 (che ammetteva come pertinente al settore speciale di riferimento un servizio di guardianìa, solo se acquisito per una rete energetica gestita dall’ENI, ma non anche per la vigilanza dei relativi uffici amministrativi). C’è invece da chiedersi – alla luce della disciplina comunitaria – se il contratto, da ritenere <i>“estraneo</i>” al regime dei settori speciali, non debba piuttosto riferirsi ad ogni attività che le imprese pubbliche – o i soggetti privati titolari di un diritto di esclusiva – siano effettivamente liberi di intraprendere, ma nettamente al di fuori dei settori in questione, come vorrebbe l’enunciato principio di “<i>estraneità</i>”, in grado di sottrarre l’attività contrattuale alle regole dell’evidenza pubblica (anche nella forma attenuta, di cui agli articoli 4 e seguenti del Codice). Quanto sopra, al fine di evitare distinzioni che appaiono artificiose, ove riferite ad attività necessarie o complementari per la gestione dei settori speciali (organizzazione di uffici, relativa manutenzione o sorveglianza e simili), con frequente incertezza sulla disciplina applicabile e distorsioni in tema di giurisdizione, nel caso in cui sia chiamata a pronunciarsi la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con inevitabile sovrapposizione della questione di merito sopra indicata (strumentalità, o meno, dell’oggetto contrattuale alla materia propria dei settori speciali) a quella di rito, oggetto effettivo di cognizione della Suprema Corte.</p>
<p>Non a caso, in effetti, l’art. 13, comma 1, lettera b) della direttiva 2014/25/UE delinea l’ambito di applicabilità della direttiva stessa ai servizi postali, con riferimento esteso ad “<i>altri servizi diversi da quelli postali, a condizione che tali servizi siano prestati da un ente che fornisce anche servizi postali</i>”, comprendendo fra questi ultimi sia quelli rientranti nel <i>“servizio universale, istituito ai sensi della direttiva 97/67/CE, sia quelli che ne sono esclusi</i>” (art. 13 cit., comma 2, lettera b).</p>
<p>E’ già stato sottolineato, infine, come il “<i>considerando”</i> n. 16 della direttiva 2014/24/UE richieda di specificare l’attività, a cui l’appalto – in astratto soggetto alle regole dei settori speciali, ma a volte destinato a regolare anche attività diverse – sia in effetti destinato. Quanto sopra richiede consapevolezza del regime giuridico applicabile, con gli obblighi di trasparenza e certezza del diritto, che costituiscono principi immanenti all’intero settore dei contratti pubblici (ivi compresi i settori, che il d.lgs. n. 50 del 2016 definisce “<i>esclusi”</i>).</p>
<p>E’ quindi corretto chiedersi, conclusivamente, anche se sia conforme alla disciplina comunitaria, estesa al concetto di abuso del diritto (Corte di Giustizia, 5 luglio 2007, causa C-321/05 Kofoed), la prassi – sempre più frequente nel sistema giuridico nazionale – di eccepire il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo solo dopo le prime decisioni, anche cautelari, di quest’ultimo, per gare indette a norma del codice dei contratti pubblici, con bandi pubblicati sulle Gazzette Ufficiali della Repubblica Italiana e dell’Unione Europea, senza alcuna precisazione, in tale sede, del carattere di mero autovincolo della scelta compiuta dalla stazione appaltante: scelta, la cui legittimità ed i cui effetti dovrebbero essere sottoposti al giudice ordinario, chiamato a pronunciarsi – si deve supporre – in base alle sole disposizioni del codice civile, non essendo applicabile in alcuna forma il codice dei contratti pubblici (benchè espressamente richiamato e, quindi, in contrasto con quanto i concorrenti erano legittimati a ritenere).</p>
<p>Il Collegio ritiene pertanto che il presente giudizio debba essere sospeso, per sottoporre alla Corte di Giustizia CE, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, i seguenti quesiti, inerenti a questioni pregiudiziali alla pronuncia richiesta (in quanto implicanti la sussistenza, o meno, di giurisdizione del giudice amministrativo):</p>
<p>1) se la società Poste Italiane s.p.a., in base alle caratteristiche in precedenza indicate, debba essere qualificata “<i>organismo di diritto pubblico</i>”, ai sensi dell’art 3, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 50 del 2016 e delle direttive comunitarie di riferimento (2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE);</p>
<p>2) se detta società sia tenuta a svolgere procedure contrattuali ad evidenza pubblica solo per l’aggiudicazione degli appalti, che siano direttamente riferibili all’attività propria dei settori speciali, di cui alla direttiva 2014/25/UE, in applicazione della quale la stessa natura di organismo di diritto pubblico dovrebbe ritenersi assorbita nelle regole della parte II° del Codice degli appalti, con piena autonomia negoziale – e regole esclusivamente privatistiche – per l’attività contrattuale non attinente, in senso stretto, a tali settori, tenuto conto dei principi dettati dalla direttiva 2014/23/UE, punto n. 21 delle premesse e art. 16 (Cass. SS.UU. n. 4899 del 2018 cit. e, per l’ultima parte, Cons. Stato, Ad. Plen., n. 16 del 2011 cit.);</p>
<p>4) se la medesima società, per i contratti da ritenere estranei alla materia, propria dei settori speciali, resti invece – ove in possesso dei requisiti di organismo di diritto pubblico – soggetta alla direttiva generale 2014/24/UE (e quindi alle regole contrattuali ad evidenza pubblica), anche ove svolgente – in via evolutiva rispetto all’originaria istituzione – attività prevalentemente di stampo imprenditoriale e in regime di concorrenza, come desumibile dalla ricordata pronuncia n. C-393/06 del 10 aprile 2008 – Ing. Aigner, ostando ad una diversa lettura la direttiva 2014/24/UE, per contratti conclusi da Amministrazioni aggiudicatrici; il “<i>considerando</i>” n. 21 e l’art. 16 della citata direttiva 2014/23/UE, d’altra parte, pongono solo un parametro presuntivo, per escludere la natura di organismo di diritto pubblico per le imprese, che operino in condizioni normali di mercato, essendo comunque chiaro, in base al combinato disposte delle medesime disposizioni, il prioritario riferimento alla fase istitutiva dell’Ente, ove quest’ultimo sia destinato a soddisfare “<i>esigenze di interesse generale</i>” (nel caso di specie sussistenti e non ancora cessate);</p>
<p>5) se comunque, in presenza di uffici in cui si svolgono, promiscuamente, attività inerenti al settore speciale e attività diverse, il concetto di “<i>strumentalità</i>” – rispetto al servizio di specifico interesse pubblico – debba essere inteso in modo non restrittivo (come sinora ritenuto dalla giurisprudenza nazionale, in conformità alla ricordata pronuncia n. 16 del 2011 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato), ostando, a quest’ultimo riguardo, i principi di cui al “<i>considerando</i>” n. 16, nonché gli articoli 6 e 13 della direttiva 2014/25/UE, che richiamano – per l’individuazione della disciplina applicabile, il concetto di “<i>destinazione</i>” ad una delle attività, disciplinate dal Codice dei contratti pubblici. Deve essere chiarito, pertanto, se possano essere “<i>destinate</i>” al settore speciale di riferimento – anche con le modalità vincolistiche attenuate, proprie dei settori esclusi – tutte le attività funzionali al settore stesso, secondo le intenzioni della stazione appaltante (ivi compresi, pertanto, i contratti inerenti la manutenzione sia ordinaria che straordinaria, la pulizia, gli arredi, nonché i servizi di portierato e di custodia degli uffici, o altre forme di utilizzo di questi ultimi, se intese come servizio per la clientela), restando effettivamente privatizzate solo le attività “<i>estranee”</i>, che il soggetto pubblico o privato può esercitare liberamente in ambiti del tutto diversi, con disciplina esclusivamente riconducibile al codice civile e giurisdizione propria del giudice ordinario (di quest’ultimo tipo ad esempio, per quanto qui interessa, è certamente il servizio bancario svolto da Poste Italiane, ma non altrettanto potrebbe dirsi con riferimento alla fornitura e all’utilizzo degli strumenti di comunicazione elettronica, se posti al servizio dell’intero ambito di attività del Gruppo, pur essendo particolarmente necessari appunto per l’attività bancaria). Non sembra peraltro inutile sottolineare lo “<i>sbilanciamento</i>”, indotto dall’interpretazione restrittiva attualmente prevalente, introducendosi nella gestione di settori assimilabili o contigui regole totalmente diverse, per l’affidamento di lavori o servizi: da una parte, le minuziose garanzie imposte dal Codice dei contratti per l’individuazione dell’altro contraente, dall’altra la piena autonomia negoziale dell’imprenditore, libero di operare contrattazioni in funzione esclusiva dei propri interessi economici, senza alcuna delle garanzie di trasparenza, richieste per i settori speciali e per quelli esclusi;</p>
<p>6) se infine l’indizione – con le forme di pubblicità previste a livello sia nazionale che comunitario – di una procedura di gara ad evidenza pubblica, a norma del codice degli appalti, possa rilevare ai fini dell’individuazione dell’area di destinazione dell’appalto, ovvero dell’attinenza di quest’ultimo al settore speciale di riferimento, in senso conforme all’ampliata nozione di <i>“strumentalità</i>”, di cui al precedente quesito n. 5), ovvero – in via subordinata – se l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sollevata dallo stesso soggetto che abbia indetto tale procedura di gara, o da soggetti che a detta procedura abbiano vittoriosamente partecipato, possa considerarsi abuso del diritto ai sensi dell’art. 54 della Carta di Nizza, quale comportamento che – pur non potendo incidere, di per sé, sul riparto di giurisdizione (cfr. anche, sul punto, Cons. Stato, Ad. Plen., n. 16 del 2011 cit.) – rileva quanto meno ai fini risarcitori e delle spese di giudizio, poichè lesivo del legittimo affidamento dei partecipanti alla gara stessa, ove non vincitori e ricorrenti in sede giurisdizionale.</p>
<p>Ai sensi della «<i>nota informativa riguardante la proposizione di domande di pronuncia pregiudiziale da parte dei giudici nazionali»</i> trasmessa dalla Corte di giustizia all’Italia in data 8 novembre 1996, vanno trasmessi alla cancelleria della Corte mediante plico raccomandato in copia i seguenti atti:</p>
<p>&#8211; ricorso e memorie delle parti resistenti;</p>
<p>&#8211; ordinanza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4899 in data 1 marzo 2018;</p>
<p>&#8211; sentenze del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, nn. 13, 14, 15 e 16 del 2016;</p>
<p>&#8211; sentenza del Consiglio di Stato, Ad. Plen. 1 agosto 2011, n.16;</p>
<p>&#8211; sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 27 maggio 2014, n. 2720;</p>
<p>&#8211; ordinanza collegiale del TAR Lazio, Roma, sez. III, n. 7778 del 12 luglio 2018;</p>
<p>&#8211; copia del testo delle seguenti norme: articoli 1, 3, 4, 14 e 120 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;</p>
<p>&#8211; la presente ordinanza.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. III, non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dispone:</p>
<p>1) a cura della segreteria, la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nei sensi e con le modalità di cui in motivazione, e con copia degli atti ivi indicati;</p>
<p>2) la sospensione del presente giudizio.</p>
<p>Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese.</p>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-26-4-2019-n-5327-2/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 26/4/2019 n.5327 &#8211; Appalto dei lavori</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2019 n.5302</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-26-4-2019-n-5302/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-26-4-2019-n-5302/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2019 n.5302</a></p>
<p>Collegio Pres. Savoia, Est. Biancofiore Parti Lgr Medical Services S.r.l. (Avv. R. Boccafresca) Azienda Sanitaria Locale Roma 2 (Avv. M. Micheli) Althea Italia S.p.a. (Avv.ti L. Scantamburlo e M. Fumini) Sulla scadenza del termine di validità  dell&#8217;offerta e le conseguenze sulla aggiudicazione del contratto 1.  Appalti &#8211; Aggiudicazione &#8211; Vincolatività </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-26-4-2019-n-5302/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2019 n.5302</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-26-4-2019-n-5302/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2019 n.5302</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Collegio Pres. Savoia, Est. Biancofiore Parti Lgr Medical Services S.r.l. (Avv. R. Boccafresca) Azienda Sanitaria Locale Roma 2 (Avv. M. Micheli) Althea Italia S.p.a. (Avv.ti L. Scantamburlo e M. Fumini)</span></p>
<hr />
<p>Sulla scadenza del termine di validità  dell&#8217;offerta e le conseguenze sulla aggiudicazione del contratto</p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #ff0000;">1.  <b>Appalti &#8211; Aggiudicazione &#8211; Vincolatività  offerta &#8211; Scadenza termine &#8211; Ammissibilità</b></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><em>1. E&#8217; valida l&#8217;aggiudicazione che intervenga oltre il termine previsto per la scadenza della vincolatività  dell&#8217;offerta qualora l&#8217;aggiudicataria non abbia medio tempore esercitato il diritto di recesso e la stazione appaltante abbia verificato la persistenza dei requisiti ai fini della stipula del contratto. </em></p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><b>N. 05302/2019 REG.PROV.COLL.</b></div>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 01771/2019 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 1771 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da Lgr Medical Services S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Renato Boccafresca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e presso il suo studio Roma, Viale Carlo felice, n. 103;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Azienda Sanitaria Locale Roma 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Massimo Micheli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l&#8217;Ufficio legale dell&#8217;ASL in Roma, via Filippo Meda n. 35;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>nei confronti</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Althea Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lidia Scantamburlo, Mascia Fumini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per l&#8217;annullamento</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">del provvedimento di cui alla delibera n. 2513 del 28.12.2018, con cui la ASL ROMA 2 ha disposto l&#8217;aggiudicazione della &#8220;Procedura aperta telematica per l&#8217;affidamento del servizio di riutilizzo degli ausili di cui agli elenchi n. 2, n. 3 e di parte dell&#8217;elenco n. 1 dell&#8217;allegato 1 del D.M. sanità  332/99 per i soggetti aventi diritto residenti nel territorio dell&#8217;ASL Roma 2&#8221;, da aggiudicarsi secondo il criterio dell&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa; aggiudicazione disposta in favore di Althea Italia S.p.A.;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di tutti i verbali di gara, in particolare dei verbali nn. 3, 4, 5, del verbale n. 6 del 31.7.2018 e del verbale n. 7 del 9.10.2018 con cui la Commissione di gara ha valutato l&#8217;offerta di LGR, in difetto, e l&#8217;offerta di Althea S.p.A., per eccesso, ed ha formato la graduatoria di gara;</p>
<p style="text-align: justify;">nonchè di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale;</p>
<p style="text-align: justify;">ove occorrer possa e ove il Giudice ritenga di qualificarlo come tale, del silenzio-diniego serbato dall&#8217;Amministrazione resistente sull&#8217;istanza di accesso agli atti, inviata da LGR in data 2.1.2019, ed assolta soltanto il 22.1.2019, oltre il termine previsto dall&#8217;art. 76 del Codice Appalti;</p>
<p style="text-align: justify;">per la declaratoria</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dell&#8217;inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato tra l&#8217;Amministrazione resistente e la controinteressata ALTHEA ITALIA S.p.A.;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;accertamento</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dell&#8217;avvenuta aggiudicazione in favore di LGR e, per l&#8217;effetto, del diritto della ricorrente a stipulare il contratto pubblico in relazione all&#8217;oggetto della procedura di gara ovvero al subentro in quello medio tempore eventualmente stipulato inter alios;</p>
<p style="text-align: justify;">nonchè per la condanna</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dell&#8217;Amministrazione resistente a stipulare il contratto pubblico con LGR;</p>
<p style="text-align: justify;">dell&#8217;Amministrazione resistente al risarcimento dei danni subiti e subendi da parte di LGR, in forma specifica mediante il subentro di LGR nel contratto pubblico eventualmente stipulato medio tempore tra le avversarie, per la parte di servizio eventualmente non ancora espletata, nonchè per equivalente per la parte giù  eventualmente eseguita e sino all&#8217;effettivo subentro di LGR;</p>
<p style="text-align: justify;">in via espressamente subordinata,</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice non intenda accogliere le domande volte all&#8217;aggiudicazione in favore di LGR della gara, per l&#8217;annullamento di tutti gli atti di gara, con conseguente riedizione della stessa;</p>
<p style="text-align: justify;">e con motivi aggiunti depositati il 21 febbraio 2019</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento degli stessi atti impugnati in via principale e per altri motivi;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Roma 2 e di Althea Italia S.p.A.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2019 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1.Con ricorso notificato ai soggetti meglio in epigrafe indicati in data 25 gennaio 2019 e depositato il successivo 8 febbraio parte ricorrente, che è l&#8217;attuale gestore del servizio messo a gara, insorge contro l&#8217;esito della gara bandita dall&#8217;ASL Roma 2 &#8220;Procedura aperta telematica per l&#8217;affidamento del servizio di riutilizzo degli ausili di cui agli elenchi n. 2, n. 3 e di parte dell&#8217;elenco n. 1 dell&#8217;allegato 1 del D.M. sanità  332/99 per i soggetti aventi diritto residenti nel territorio dell&#8217;ASL Roma 2&#8221;, da aggiudicarsi secondo il criterio dell&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa ex art. 95 d. lgs. n. 50/2016, avente durata annuale e per l&#8217;importo annuale stimato a base d&#8217;asta pari ad € 550.000,00, gara che si concludeva con l&#8217;aggiudicazione alla controinteressata Althea Italia s.pa.. e con al secondo posto la ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Quest&#8217;ultima, rappresentando di essere risultata seconda per una differenza di punteggio pari a 0,13, sostiene che a seguito dell&#8217;accesso, esaudito in data 22 gennaio 2019 a ridosso della scadenza del termine per promuovere il ricorso è stata in grado di proporre le seguenti doglianze: 1) Violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 95 d. lgs. n. 50/2016, del Punto 6, Criterio 2.1) del Disciplinare di gara, sull&#8217;Organizzazione del servizio, e dell&#8217;Art. 10) del Capitolato tecnico di gara, sugli obblighi circa il personale dedicato alla ASL, per aver la ASL palesemente errato nel valutare le due risorse del personale dedicate da LGR alle funzioni di Front-Office e di Responsabile organizzativo del Servizio; Violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 3 L. n. 241/1990, per motivazione solo apparente, illogica e contraddittoria, nonchè palesemente erronea; 2) Violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 95 d. lgs. n. 50/2016, e del Punto 6, Criterio 2.2) del Disciplinare di gara, sul Programma informatico, per aver la ASL palesemente errato nel valutare il programma informatico di LGR, nonchè la sua integrazione con il sistema informatico della ASL; Violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 3 L. n. 241/1990 per motivazione solo apparente, illogica e contraddittoria, nonchè palesemente erronea; 3) Violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 95 d. lgs. n. 50/2016, e del Punto 6, Criterio 1.3) del Disciplinare di gara, sul Numero e la tipologia di mezzi, per aver la ASL palesemente errato nel valutare i mezzi messi a disposizione da ALTHEA S.p.A. per i ritiri, l&#8217;igienizzazione, il trattamento e la riconsegna degli au-sili protesici; Violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 3 L. n. 241/1990 per motivazione solo apparente, illogica e contraddittoria, nonchè palesemente erronea; 4) Violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 32, comma 4, d. lgs. n. 50/2016, e del Punto IV.3.7) del Bando di gara, sulla scadenza dell&#8217;offerta dopo il previsto periodo di 240 giorni; Violazione dei principi di serietà  ed attualità  dell&#8217;offerta, nonchè dell&#8217;individuazione dell&#8217;offerta migliore; 5) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; arbitrarietà , contraddittorietà  e illogicità  della condotta amministrativa; manifesta sproporzione; 6) Violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 76, comma 5, lett. a) d. lgs. n. 50/2016, in materia di comunicazione dell&#8217;avvenuta aggiudicazione in favore di Althea; 7) Sulla prova di resistenza di LGR, ossia sull&#8217;interesse di LGR ad ottenere la corretta applicazione delle norme di legge e di gara e la corretta valutazione dei fatti da parte della ASL, giungendo all&#8217;aggiudicazione della gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Conclude con istanze risarcitoria, istruttoria, cautelare anche monocratica e per l&#8217;accoglimento del ricorso, riservandosi la proposizione di motivi aggiunti.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Con provvedimento monocratico dell&#8217;11 febbraio 2019 l&#8217;istanza cautelare è stata accolta con rinvio alla Camera di Consiglio del 26 febbraio 2019.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Si sono costituite in giudizio la Althea s.p.a. e l&#8217;ASL Roma 2, quest&#8217;ultima con compiuta memoria, con la quale ha rassegnato conclusioni del tutto opposte a quelle di parte ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Alla Camera di Consiglio del 26 febbraio 2019 il ricorso è stato rinviato ad altra data in quanto parte ricorrente ha depositato motivi aggiunti il precedente 21 febbraio 2019.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Con questi ultimi, presentati a seguito dell&#8217;esaudimento della richiesta di accesso ex art. 116 c.p.a., l&#8217;interessata impugna gli stessi atti di cui sopra deducendo ulteriori doglianze: 1) Violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 80, comma 5, lett. c-bis) e f-bis) d. lgs. n. 50/2016, del Punto 6, Criterio 1.1) del Disciplinare di gara e dell&#8217;Art. 4 del Capitolato tecnico di gara, sull&#8217;indicazione dei locali di magazzinaggio; Violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 95 d. lgs. n. 50/2016, del Punto 6, Criterio 1.1) del Disciplinare di gara e dell&#8217;Art. 4 del Capitolato tecnico di gara, sulla predisposizione di locali di magazzinaggio e spazi di manovra degli automezzi, per aver la ASL palesemente errato nel valutare come buona l&#8217;offerta di Althea, assolutamente insufficiente visti gli spazi dedicati a tali attività ; Violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 97 d. lgs. n. 50/2016 per aver la ASL, in sede di verifica di congruità  dell&#8217;offerta di Althea, mancato di evidenziare la palese falsità , contraddittorietà  ed illogicità  dei giustificativi dell&#8217;offerta economica; Violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 3 L. n. 241/1990, per motivazione solo apparente, illogica e contraddittoria, nonchè palesemente erronea; 2) Violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 95 d. lgs. n. 50/2016, del Punto 6, Criterio 1.2) del Disciplinare di gara e dell&#8217;Art. 10 del Capitolato tecnico di gara, sul Numero, qualifica e mansioni del Personale, per aver la ASL mancato di rilevare che Althea ha indicato nel progetto tecnico un numero di dipendenti palesemente erronea; 3) Violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 95 d. lgs. n. 50/2016, del Punto 6, Criterio 1.3) del Disciplinare di gara, sul Numero e tipologia dei mezzi predisposti per il servizio, per aver la ASL palesemente errato nel valutare come sufficiente l&#8217;offerta di Althea, invece assolutamente insufficiente vista la tipologia dei mezzi utilizzata; Violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 97 d. lgs. n. 50/2016 per aver la ASL, in sede di verifica di congruità  dell&#8217;offerta di Althea, mancato di evidenziare la palese non veridicità , contraddittorietà  ed illogicità  dei costi previsti per tale servizio nei giustificativi dell&#8217;offerta economica; Violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 3 L. n. 241/1990, per motivazione solo apparente, illogica e contraddittoria, nonchè palesemente erronea; 4) Violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 95 d. lgs. n. 50/2016, e del Punto 10 Criterio 2) del Disciplinare di gara, per aver la ASL palesemente errato nel valutare il Modello Gestionale; 5) Violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 95 d. lgs. n. 50/2016, e del Punto 6, Criterio 2.2) del Disciplinare di gara, sul Programma informatico, per aver la ASL palesemente errato nel valutare il programma informatico di LGR, ossia la compatibilità  ed integrazione con il sistema informatico della ASL del pro-gramma di LGR, che invece viene interfacciato e condiviso da due anni ad oggi con i sistemi informatici utilizzati dalla, con piena consapevolezza dei dirigenti della Stazione appaltante e dei membri della Commissione di gara; 6) Violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 105 d. lgs. n. 50/2016, in tema di norme regolanti il subappalto, per non aver la ASL rilevato nei giustificativi dell&#8217;offerta economica di Althea è indicata una quota per interventi di ditte terze, pur non avendo la stessa dichiarato mai di volersi avvalere di subappaltatori; 7) Sulla prova di resistenza di LGR, ossia sull&#8217;interesse di LGR ad ottenere la corretta applicazione delle norme di legge e di gara e la corretta valutazione dei fatti da parte della ASL, giungendo all&#8217;aggiudicazione della gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Insiste con tutte le domande giù  formulate nel ricorso principale e conclude per l&#8217;accoglimento di quest&#8217;ultimo e dei motivi aggiunti.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Althea si è opposta con compiuta memoria contestando tutte le doglianze proposte dall&#8217;interessata sia col ricorso principale che con i motivi aggiunti, come pure ha effettuate l&#8217;Azienda Sanitaria ed infine il ricorso è stato trattenuto in decisione alla Camera di Consiglio del 12 marzo 2019 ex art. 120 c.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il ricorso ed i motivi aggiunti sono infondati e vanno pertanto respinti.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Con essi in sostanza parte ricorrente, uscente nel servizio di che trattasi, ha sollevato molteplici censure avverso la valutazione dell&#8217;offerta della controinteressata, risultata poi aggiudicataria della gara con una differenza di punteggio pari a 0,13 punti rispetto alla ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1 Rispetto alle altre doglianze va esaminata in particolare la quarta del ricorso principale, in quanto se accolta determinerebbe la caducazione della aggiudicazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti l&#8217;interessata con essa deduce che ai sensi dell&#8217;art. 32, comma 4, d. lgs. n. 50/2016, &#8220;L&#8217;offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell&#8217;invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione&#8221;. Nella specie, il bando di gara indicava il termine di 240 giorni.</p>
<p style="text-align: justify;">Poichè l&#8217;offerta di Althea era tenuta ferma e vincolata per 240 giorni, decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, ossia dal 15.11.2017, dunque aveva scadenza in data 13.7.2018, mentre l&#8217;aggiudicazione in favore della ridetta controinteressata è stata disposta dalla ASL in data 28.12.2018, ossia ben oltre il termine previsto per la vincolatività  dell&#8217;offerta. Infatti, una delle funzioni del termine dell&#8217;offerta è quella di garantire all&#8217;impresa aggiudicataria, una volta scaduto il termine, di poter esercitare una sorta di diritto di recesso dal rapporto con la p.a. ma, al contempo, anche di mantenere la vittoria della gara quale precedente curriculare. Tale funzione è prevista appositamente a vantaggio dell&#8217;offerente aggiudicatario.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma dall&#8217;altro lato dimostra altresì che l&#8217;Amministrazione, a seguito del decorso del termine previsto per la validità  dell&#8217;offerta, non perde ogni potere, ma anzi può ed è tenuta a verificare la possibilità  di stipulare il contratto con l&#8217;aggiudicatario, se ancora ne ricorrono i presupposti di legge e quest&#8217;ultimo ancora ne sia è intenzionato; in caso contrario, ad aggiudicare ad altri.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;argomento di contestazione alla ridetta censura è proprio fornito dalla stessa ricorrente, che come da ultimo rilevato, osserva che comunque l&#8217;Amministrazione non perde il potere, pur decorso il termine, di verificare la persistenza dei requisiti in capo all&#8217;aggiudicatario provvisorio, come è avvenuto nel caso in esame, laddove, per come si evince dalla memoria per la Camera di Consiglio dell&#8217;11 febbraio 2019, l&#8217;Amministrazione ha rilevato che l&#8217;aggiudicazione era avvenuta con deliberazione del 28 dicembre 2018, ma dopo che la competente UOC &#8220;procedure di acquisto e contratti&#8221; aveva dato atto dei controlli effettuati sulla posizione della controinteressata sin dal 26 novembre 2018, come risulta dalla deliberazione n. 166 del 24 gennaio 2019 procedendo quindi a dichiarare efficace la disposta aggiudicazione.</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;altra parte pure la giurisprudenza sull&#8217;argomento, più¹ che focalizzarsi sulla perentorietà  del termine di cui all&#8217;art. 32, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016, ritenuta dalla ricorrente, pone l&#8217;attenzione alle posizioni che sono coinvolte nella fase dell&#8217;approvazione delle operazioni di gara e di verifica dei requisiti dell&#8217;aspirante aggiudicatario, riflettendo che: &#8220;Il termine di 180 giorni è da considerare quale spatium deliberandi massimo per addivenire alla sottoscrizione del contratto, evitando che ulteriori lungaggini possano andare danno dell&#8217;impresa concorrente ovvero della stessa stazione appaltante ove costretta ad un&#8217;aggiudicazione che di fatto non conduce all&#8217;esito cui la stessa procedura mira. La sopravvenuta scadenza del termine di validità  dell&#8217;offerta a seguito dell&#8217;eccessivo prolungamento delle operazioni di gara consente all&#8217;aggiudicatario la scelta di disimpegnarsi da ogni vincolo negoziale senza incorrere in alcuna sanzione. In sostanza, è riservata all&#8217;aggiudicatario, nell&#8217;ambito della sue autonome determinazioni imprenditoriali, la scelta se confermare la sua offerta ormai scaduta, addivenendo alla stipula, ovvero esercitare il suo diritto di recesso dalla fase della stipula.&#8221; (TAR Campania, Napoli, sezione III, 14 gennaio 2019, n. 201).</p>
<p style="text-align: justify;">E tanto si è verificato nel caso in esame, in cui, come rilevato dall&#8217;ASL Roma 2, l&#8217;odierna aggiudicataria non ha ritirato l&#8217;offerta decorso il termine per l&#8217;aggiudicazione fissato dall&#8217;Amministrazione ed ha provveduto a trasmettere i documenti propedeutici alla stipula del contratto ed alla costituzione della cauzione definitiva, come risulta dalla nota acquisita dalla ASL con prot. 5 febbraio 2019.</p>
<p style="text-align: justify;">La prospettazione di cogenza del termine previsto dalla art. 32, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 come basata sulla massima del TAR Puglia Bari Sez. III, 06 dicembre 2018, n. 1555 in realtà  non mette correttamente in rilievo che quel giudice ha voluto piuttosto valorizzare il portato della norma che &#8220;&amp;, non presuppone un&#8217;ipotesi di decadenza ex lege dell&#8217;offerta decorso il relativo termine, consentendo all&#8217;offerente, con atto espresso, di potersi svincolare dalla stessa prima dell&#8217;approvazione dell&#8217;aggiudicazione definitiva.&#8221; (TAR Puglia Bari Sez. III, 06 dicembre 2018, n. 1555), circostanza quest&#8217;ultima che non si è verificata, nel caso in esame, come appena sopra riportato, poichè la controinteressata ha confermato la propria offerta e fornendo la cauzione definitiva relativa, pur essendo decorsi oltre due mesi durante i quali sono stati effettuati i relativi controlli da parte dell&#8217;Amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. Va anche contestata la censura proposta per sesta e con la quale parte ricorrente fa valere la violazione del termine di cinque giorni previsto dall&#8217;art. 76, comma 5 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 per la comunicazione alla ricorrente stessa dell&#8217;aggiudicazione in favore della controinteressata.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo è da rilevare che il motivo è smentito in fatto poichè la stazione appaltante ha comunicato il provvedimento di aggiudicazione con nota a prot. 2750 dell&#8217;8 gennaio 2019, decorsi cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione della deliberazione di aggiudicazione n. 2513 del 28 dicembre 2018, posto che sulla decorrenza del termine hanno influito le ricorrenze post natalizie e di inizio del nuovo anno.</p>
<p style="text-align: justify;">Comunque anche le conclusioni che parte ricorrente ne trae e che cioè il termine di comunicazione dell&#8217;avvenuta aggiudicazione ha una rilevanza sulla posizione sostanziale dell&#8217;interessata perchè dalla avvenuta conoscenza del detto provvedimento decorre quello per la proposizione del ricorso, anch&#8217;essa finisce per essere smentita dalle superiori considerazioni, posto che dalla data di avvenuta comunicazione l&#8217;interessata è stata comunque posta in condizione di proporre impugnazione nel termine di legge di trenta giorni decorrenti dall&#8217;avvenuta comunicazione, come peraltro dimostrato dalle sopra riferite date di notificazione e di deposito del ricorso in esame, senza alcun pregiudizio per il suo diritto di difesa, che è la funzione cui ottemperano gli accelerati termini del processo in tema di gare pubbliche.</p>
<p style="text-align: justify;">2.3 L&#8217;altra censura che va contestata è quella proposta per prima con i motivi aggiunti e secondo cui l&#8217;aggiudicataria sarebbe incorsa in false dichiarazioni, avendo indicato in sede di offerta un elemento non veritiero e cioè la predisposizione di locali definitivi da adibire a magazzino, siti in Roma a Via Baldo degli Ubaldi n. 55, che ad oggi non sarebbero più¹ nella sua disponibilità .</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo la controinteressata ha opposto di disporre dell&#8217;immobile indicato nella propria offerta in virtà¹ di un contratto di locazione stipulato il 30 maggio 2016 tra Higea S.p.A. (oggi Althea Italia S.p.A.) e MA.BE. S.r.l. come dimostrato dalla relativa produzione in atti dell&#8217;estratto del contratto di locazione, contratto attualmente in essere e con termine di scadenza il 31 maggio 2022 (e con rinnovo automatico per ulteriori 6 anni salva disdetta del conduttore Althea), con ciù² risultando indimostrata anche la censura di violazione dell&#8217;art. 80, comma 5, lett. c bis) e f bis) del d.lgs. n. 50/2016.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche il tentativo effettuato dalla ricorrente di smentire la circostanza comprovata dal contratto di locazione versato in ordine dell&#8217;attuale disponibilità  dei locali, producendo la visura delle sedi operative di Althea e un rapporto investigativo della T.P.I. S.r.l. del 7.3.2019 con cui vengono raccolte informazioni dai proprietari degli esercizi contigui, porta la controinteressata a contestare, con notazione del tutto condivisibile, che tali ritenuti elementi probatori in realtà  non possono portare a denegare il contenuto del ridetto contratto di locazione tutt&#8217;ora in essere e regolarmente registrato che attesta l&#8217;attuale disponibilità  del magazzino sito in Baldo degli Ubaldi in capo ad Althea. Anche la foto dell&#8217;affissione di un cartello sulla sede di Via Baldo degli Ubaldi che riporta ad un trasferimento in Fiumicino, lungi dal costituire la prova inequivocabile della definitiva perdita della disponibilità  dei locali da parte di Althea o della radicale impossibilità  di destinarlo allo svolgimento del servizio di cui si discorre &#8211; come sembra sostenere la ricorrente &#8211; semplicemente dovuto al fatto che alcuni locali sono stati parzialmente liberati per attività  di ristrutturazione ed adeguamento anche in vista delle future attività .</p>
<p style="text-align: justify;">Oltre tutto come correttamente sollevato dalla resistente ASL Roma 2, specificamente, laddove il magazzino indicato nel progetto tecnico di ALTHEA S.p.A., non fosse poi effettivamente esistente o non avesse i requisiti indicati nell&#8217;offerta oppure non fosse destinato alle attività  descritte nel capitolato, la committente ASL ben potrebbe procedere all&#8217;applicazione di penali fino ad addivenire, in presenza degli ulteriori presupposti previsti dalla legge, ad una risoluzione del contratto ai sensi degli artt.1453 e ss. c.c., 108 del D.lgs. 50/2016 e 17 del Capitolato tecnico, fermo restando che il contratto a tutt&#8217;oggi non risulta stipulato.</p>
<p style="text-align: justify;">2.4. Per il resto tutti gli altri motivi non analizzati, ancorchè esposti, sia del ricorso principale sia dei motivi aggiunti mirano a sindacare in maniera palese le valutazioni che la Commissione di gara ha effettuato in ordine alla offerta tecnica in particolare della controinteressata oltre che le valutazioni effettuate in sede di verifica di congruità  ex art. 97 del d.lgs. n. 50/2016, senza riuscire a dimostrarne quella manifesta e macroscopica erroneità  e irragionevolezza, figure sintomatiche dell&#8217;eccesso di potere attraverso le quali possono sindacarsi il giudizio di una Commissione di gara dinanzi al giudice della legittimità , col che va, in particolare, respinta la quinta censura del ricorso principale con cui proprio parte ricorrente intende far valere l&#8217;eccesso di potere per arbitrarietà , contraddittorietà  ed illogicità , che avrebbero caratterizzato l&#8217;operato dell&#8217;Amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo cospicua è la giurisprudenza in materia anche della sezione e dalla quale non è dato discostarsi: sulla illegittimità  delle valutazioni della Commissione di gara: TAR Lazio, III quater, 29 maggio 2018, n. 6023 e Consiglio di Stato, III, 14 novembre 2017, n. 5258: &#8220;Nelle gare di appalto che prevedono il criterio dell&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa, la valutazione delle offerte tecniche costituisce espressione di un&#8217;ampia discrezionalità  tecnica, con conseguente insindacabilità  del merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice, ove non inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità  o da irragionevolezza manifesta&#8221; ed anche C. Stato, sezione V, 8 gennaio 2019, n. 173 con cui si evidenzia la illegittimità  dei tentativi di sollecitare il giudice amministrativo ad esercitare in realtà  un sindacato sostitutivo dell&#8217;amministrazione al di fuori dei tassativi casi di cui all&#8217;art. 134 c.p.a.; sulla congruità  dell&#8217;offerta si veda TAR Lazio, III quater 19 marzo 2019, n. 3642: &#8220;Il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della Pubblica Amministrazione, sotto i profili suindicati, ma non può procedere ad un&#8217;autonoma verifica della congruità  dell&#8217;offerta e delle sue singole voci, il che costituirebbe un&#8217;indebita invasione della sfera propria dell&#8217;Amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 15 aprile 2016, n. 1533; Cons. Stato, sez. III, 6 febbraio 2017, n. 514).&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">3. La reiezione del ricorso principale e dei motivi aggiunti non consente di accogliere l&#8217;istanza risarcitoria, laddove la mancata dimostrazione delle censure sopra riportata e/o l&#8217;inammissibilità  di alcune di esse non possono che produrre i rivenienti effetti sulla prova del danno ricavato dalla ricorrente, che, dunque, non risulta neanch&#8217;esso dimostrato, poichè nell&#8217;azione di responsabilità  per danni il principio dispositivo, ai sensi dell&#8217;art. 64 commi 1 e 3, c.p.a., opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell&#8217;azione di annullamento, come osservato in sede di disamina della legittimità  di una gara in materia di forniture sanitarie da T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, 17 luglio 2018, n. 883 ed anche analoga in parte nella massima T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, 16 febbraio 2018, n. 66, con conseguente rigetto anche di tale domanda:.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Per le superiori considerazioni dunque il ricorso ed i motivi aggiunti vanno respinti.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso principale ed i motivi aggiunti.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna parte ricorrente al pagamento di euro 5.000,00 per spese di giudizio a favore sia di Azienda Sanitaria Locale Roma 2 sia di Althea Italia s.p.a, per complessivi euro 10.000,00.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">
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