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	<title>26/4/2016 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>26/4/2016 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2016 n.1612</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-26-4-2016-n-1612/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-26-4-2016-n-1612/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2016 n.1612</a></p>
<p>Pres. Maruotti &#8211; Est. Puliatti Sulla inconfigurabilità dei campioni come elemento dell’offerta tecnica Contratti della P.A. – Gara – Campioni&#160; &#8211; Elemento &#160;dell’offerta tecnica &#160;– Esclusione – Ragioni – Conseguenze. &#160; &#160; La funzione della campionatura non è quella di integrare l&#8217;offerta tecnica, bensì di comprovare, con la produzione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-26-4-2016-n-1612/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2016 n.1612</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-26-4-2016-n-1612/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2016 n.1612</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Maruotti &#8211; Est. Puliatti</span></p>
<hr />
<p>Sulla inconfigurabilità dei campioni come elemento dell’offerta tecnica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara – Campioni&nbsp; &#8211; Elemento &nbsp;dell’offerta tecnica &nbsp;– Esclusione – Ragioni – Conseguenze.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La funzione della campionatura non è quella di integrare l&#8217;offerta tecnica, bensì di comprovare, con la produzione di prodotti dimostrativi, la capacità tecnica dei concorrenti e la loro effettiva idoneità a soddisfare le esigenze, spesso complesse, delle stazioni appaltanti. Dunque, risulta netta la distinzione tra la documentazione tecnica e la campionatura, che quindi non è parte integrante dell&#8217;offerta tecnica e non deve essere aperta in seduta pubblica. Se essa ha infatti una funzione meramente esemplificativa delle caratteristiche dell&#8217;offerta, non vi è alcuna esigenza di&nbsp;<em>par condicio</em>&nbsp;tra i concorrenti, né alcun interesse pubblico alla imparzialità e trasparenza dell&#8217;azione amministrativa, che ne giustifichi l&#8217;apertura in seduta pubblica, con operazioni materiali, aventi ad oggetto campioni nonché lunghe e complesse operazioni che rallentano inutilmente la fase della seduta pubblica.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>N. 01612/2016REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 08908/2015 REG.RIC.</strong><br />
<strong>N. 08945/2015 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 8908 del 2015, proposto dalla società Coopservice S. Coop. p.a., in persona del legale rappresentante&nbsp;<em>pro-tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Ermes Coffrini e Massimo Colarizi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Massimo Colarizi in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 87;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>la società Eco Eridania S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Riccardo Salvini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Nizza, n. 53;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>Azienda Ospedaliera Civile di Legnano, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefania Ionata e Tiziano Ugoccioni, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Stefania Ionata in Roma, Via Cosseria, n. 5;&nbsp;<br />
Mengozzi S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore;&nbsp;</p>
<p>
sul ricorso numero di registro generale 8945 del 2015, proposto dalla società Mengozzi S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Massimiliano Brugnoletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Antonio Bertoloni, n. 26/B;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>l’Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Tiziano Ugoccioni e Stefania Ionata, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Stefania Ionata in Roma, Via Cosseria, n. 5;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>Eco Eridania S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Riccardo Salvini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Nizza, n. 53; Coopservice Soc. Coop. P.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per la riforma</em></strong></div>
<p>della sentenza del T.a.r. per la Lombardia, Milano, Sezione IV, n. 2166 del 15 ottobre 2015.</p>
<p>Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Eco Eridania Spa e dell’Azienda Ospedaliera Civile di Legnano;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2016 il Consigliere Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti l’avvocato Massimo Colarizi, l’avvocato Paola Cairoli, su delega dell’avvocato Riccardo Salvini, l’avvocato Stefania Ionata e l’avvocato Massimiliano Brugnoletti;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<p>1. &#8211; Con ricorso al T.a.r. per la Lombardia n.r.g. 15 del 2015, la sp.a.Eco Eridania ha impugnato:<br />
a) il bando ed il capitolato d&#8217;oneri relativi alla procedura di gara telematica – da espletare mediante piattaforma regionale SINTEL &#8211; indetta dall&#8217;Amministrazione resistente per l&#8217;affidamento del &#8220;servizio di raccolta interna, trasporto, smaltimento e/o recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti dagli Ospedali di Magenta, Abbiategrasso, Cuggiono Ex-Ospedale di Legnano, strutture afferenti dell&#8217;Azienda Ospedaliera Ospedale civile di Legnano per 48 mesi&#8221;;<br />
b) i verbali di gara;<br />
c) i provvedimenti di aggiudicazione definitiva della procedura di gara, con riferimento al Lotto III e al lotto II (Determinazione n. 1261/14 del 21 novembre 2014 del Dirigente Responsabile del Servizio Appalti Ufficio Gare);<br />
d) ogni altro atto comunque connesso.<br />
La ricorrente chiedeva anche la condanna dell&#8217;Azienda Ospedaliera al risarcimento del danno, in forma specifica, mediante rinnovazione della procedura di gara previa &#8211; ove occorra &#8211; declaratoria di inefficacia del contratto, qualora&nbsp;<em>medio tempore</em>&nbsp;stipulato con le aggiudicatarie e, in via subordinata, il risarcimento per equivalente.<br />
1.2. &#8211; La gara era suddivisa in tre lotti, autonomamente aggiudicabili: il lotto 1 relativo al servizio di raccolta interna di rifiuti; il lotto 2 relativo al servizio inerente i rifiuti sanitari pericolosi e avente ad oggetto il “ritiro, trasporto, con fornitura di contenitori monouso o riutilizzabili…per la raccolta a norma ed in regola con le caratteristiche tecniche e normative vigenti”; il lotto 3, relativo al servizio inerente ad altri rifiuti sanitari, avente ad oggetto il “ritiro, trasporto, smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi…dal centro di stoccaggio, interno agli ospedali, all’impianto di smaltimento esterno, con fornitura di contenitori monouso o riutilizzabili… per la raccolta a norma ed in regola con le caratteristiche tecniche e normative vigenti”.<br />
1.3. &#8211; La società ricorrente partecipava alla gara per il lotto II e per il lotto III.<br />
All’esito delle operazioni di gara, il lotto II veniva aggiudicato alla s.p.a. Mengozzi, mentre Eco Eridania S.p.a. si classificava al terzo posto (Zanetti, seconda classificata, non proponeva impugnazione); il lotto III veniva aggiudicato a Coopservice Soc.Coop. p.a. ed Eco Eridania S.p.A. si classificava al secondo posto.<br />
2. &#8211; La ricorrente deduceva la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto vari profili.<br />
3. &#8211; Si costituivano in giudizio l’Amministrazione sanitaria intimata e le controinteressate, eccependo, in via preliminare, tre profili di inammissibilità del ricorso, lamentando l’irritualità della notifica eseguita a mezzo p.e.c., la tardività dell’impugnazione e anche la carenza di interesse, in ragione del punteggio riportato dalla ricorrente rispetto al lotto II; nel merito, eccepivano l’infondatezza delle censure.<br />
4. &#8211; La sentenza in epigrafe così definiva il giudizio:<br />
I) riteneva sanata dalla costituzione in giudizio delle controparti il difetto ovvero la nullità della notifica a mezzo p.e.c. e rigettava le eccezioni di rito formulate dalle parti resistenti;<br />
II) dichiarava fondata la censura (dedotta con riferimento ad entrambi i lotti) con cui la ricorrente contestava la violazione del principio di pubblicità delle operazioni di gara, in quanto il bando non ha previsto l’obbligo di apertura e di verifica della campionatura in seduta pubblica e, in ogni caso, la stazione appaltante non ha proceduto all’apertura della campionatura in seduta pubblica, nonostante la&nbsp;<em>lex specialis</em>&nbsp;configurasse la produzione dei ‘campioni’ come un elemento essenziale dell’offerta (ex art. 6 e art. 17.A.2.3 del capitolato d’oneri);<br />
III) ha respinto la domanda risarcitoria, perché presentata in modo del tutto generico, senza alcuna dimostrazione della sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità, fermo restando che anche la quantificazione del pregiudizio non è risultata supportata da alcun elemento dimostrativo;<br />
IV) non ha preso alcuna decisione in ordine al contratto, atteso che il difensore della stazione appaltante ha dichiarato, con memoria depositata in data 29 maggio 2015, che l’Amministrazione ha deciso di differirne la stipulazione;<br />
V) ha condannato l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese della lite in favore della parte ricorrente, liquidandole in euro 4.000,00 (quattromila), oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato, mentre le ha compensate nei rapporti tra le altre parti.<br />
5. &#8211; La s.p.a. Coopservice Coop., aggiudicataria del lotto III, propone appello con ricorso r.n.g. 8908 del 2015; l’altro appello n.r.g. 8945 del 2015 è stato proposto dalla s.p.a. Mengozzi, aggiudicataria del lotto II.<br />
Entrambe le appellanti lamentano l’erroneità della sentenza ed articolano analoghi motivi.<br />
La s.p.a. Mengozzi ripropone,&nbsp;<em>in primis</em>, l’eccezione di difetto di interesse disattesa in primo grado, sostenendo che Eco Eridania S.p.A., classificatasi al terzo posto per il lotto II, non supera la prova di resistenza e che l’eventuale nuova attribuzione di 9 punti (quelli previsti per la illustrazione in progetto dei campioni) non modificherebbe l’esito della gara.<br />
Gli ulteriori motivi così possono riassumersi:<br />
I)&nbsp;<em>errores in procedendo</em>: improcedibilità del primo motivo di ricorso per tardività;<br />
II)&nbsp;<em>errores in procedendo</em>: violazione dell’art. 44 c.p.a., perché la costituzione delle parti non avrebbe effetto sanante rispetto ad un atto inesistente;<br />
III)&nbsp;<em>errores in judicando</em>: violazione dell’art. 42 del D.lgs n. 163/2006; violazione dell’art. 85 del D.lgs 163/2006; violazione dell’art. 120 del D.P.R. n. 207 del 2010; violazione della&nbsp;<em>lex specialis</em>.<br />
6.- Si è costituita in giudizio l’Azienda ospedaliera a sostegno degli appelli.<br />
7. &#8211; Eco Eridania S.p.A. resiste alle impugnazioni, di cui chiede il rigetto.<br />
8. &#8211; Le parti intimate hanno depositato memorie difensive in vista dell’udienza e le appellanti hanno depositato memorie di replica.<br />
9. &#8211; All’udienza pubblica del 25 febbraio 2016, le cause sono state trattenute in decisione.</p>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<p>1. &#8211; Preliminarmente va disposta la riunione degli appelli, ai sensi dell’art. 96, comma1, cod. proc. amm., proposti avverso la stessa sentenza.<br />
2. &#8211; Gli appelli sono fondati.<br />
3. &#8211; Preliminarmente, si può prescindere dalle prospettate questioni di rito, essendo fondato il motivo concernente il merito della questione se la campionatura dovesse o meno essere aperta in seduta pubblica, e vada o meno considerata quale elemento costitutivo dell’offerta tecnica.<br />
4. &#8211; Le società appellanti (e la stessa Azienda ospedaliera) ritengono che il campione non sia richiesto tra i requisiti tecnici di ammissione alla gara, riguardando la documentazione da allegare, quale elemento semplicemente dimostrativo e non costitutivo dell’offerta.<br />
5. &#8211; Il motivo così riassunto è fondato.<br />
5.1. &#8211; La Sezione si è occupata della questione con una recente pronuncia, richiamata anche dalle appellanti (n. 4190 dell’8 settembre 2015).<br />
Il caso trattato era del tutto analogo a quello in esame.<br />
Anche in quella fattispecie, il giudice di primo grado riconduceva i campioni tra gli elementi costitutivi dell’offerta tecnica, traendo argomenti da due previsioni del capitolato, apparentemente favorevoli alla tesi della ricorrente in primo grado, in forza delle quali la campionatura:<br />
a) doveva essere prodotta a pena di esclusione unitamente all&#8217;offerta, sicché soggiaceva agli stessi termini di presentazione;<br />
b) doveva essere oggetto di valutazione da parte della Commissione.<br />
5.2. &#8211; Anche nella gara in esame, invero, ad avviso del primo giudice, il coordinamento tra l’art. 6 e l’art. 17.A.2.3 del capitolato d’oneri renderebbe evidente che le campionature sono un elemento essenziale dell’offerta, con conseguente accoglimento del ricorso in primo grado.<br />
Il TAR in primo luogo ha ritenuto che l’oggetto della campionatura, rappresentato dai contenitori da utilizzare per il ritiro e trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi, vada considerato come uno strumento essenziale per l’erogazione dei servizi, che deve rispondere a determinati requisiti di sicurezza.<br />
In secondo luogo, il TAR ha osservato che la campionatura deve essere prodotta entro il termine di presentazione delle offerte quale oggetto di valutazione da parte della Commissione, che dispone della possibilità di attribuire sino a 9 punti per i contenitori, da valutarsi non solo in base alle schede tecniche, ma anche in base ai campioni forniti.<br />
Ad avviso del primo giudice, poiché le caratteristiche di impermeabilità, stabilità e chiusura &#8211; individuate come specifici sub criteri di valutazione dei contenitori, con relativi sub punteggi &#8211; sono concretamente determinabili solo attraverso l’analisi della campionatura, risulterebbe evidente che il bando di gara abbia voluto considerarla un elemento costitutivo dell’offerta e non un semplice elemento illustrativo della scheda tecnica relativa a ciascun prodotto da fornire.<br />
5.3. &#8211; Anche nel caso esaminato da questa Sezione con la sentenza n. 4190/2015, l’appellante contestava la decisione di primo grado principalmente argomentando su due rilievi:<br />
a) il primo, di carattere strettamente formale, secondo cui l&#8217;offerta tecnica si compone di documenti, da inserirsi nella piattaforma telematica, e che le disposizioni del disciplinare di gara in alcun modo contemplano la campionatura nell&#8217;offerta tecnica;<br />
b) il secondo, di carattere eminentemente funzionale e teleologico, secondo cui la campionatura, prevista dall&#8217;art. 42, comma 1, lett. l), del D. lgs. n.163/2006, non è un elemento costitutivo dell&#8217;offerta, ma esplica una funzione probatoria, quella, cioè, di dimostrare la capacità tecnica dei concorrenti.<br />
5.4. &#8211; La sentenza n. 4190 del 2015 ha enunciato principi, applicabili anche nel presente giudizio, con argomenti che questo Collegio condivide.<br />
La sentenza muove dall&#8217;art. 42, comma 1, lett. l), del D.lgs. n.163/2006, rilevando che la funzione della campionatura non è quella di integrare l&#8217;offerta tecnica, bensì di comprovare, con la produzione di prodotti dimostrativi detti appunto «campioni», la capacità tecnica dei concorrenti e la loro effettiva idoneità a soddisfare le esigenze, spesso complesse, delle stazioni appaltanti.<br />
«<em>Il campione non è, dunque, un elemento costitutivo, ma semplicemente dimostrativo dell&#8217;offerta tecnica, che consente all&#8217;Amministrazione di saggiare e di toccare con mano, se così può dirsi, la bontà tecnica del prodotto offerto, e non può considerarsi parte integrante di essa, per quanto oggetto di valutazione, a determinati fini, da parte della Commissione giudicatrice, perché la sua funzione è quella, inequivocabile ed espressamente stabilita dall&#8217;art. 42, comma 1, lett. l), del d. lgs. 163/2006, di fornire la &#8220;dimostrazione delle capacità tecniche dei contraenti&#8221;, per gli appalti di forniture, attraverso la &#8220;produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire”</em>&nbsp;».<br />
5.5. &#8211; Nella fattispecie, non sono di ostacolo alla medesima valutazione della campionatura, conforme al richiamato art. 42, comma 1, lett. l) del D. lgs. n. 163/2006, i due argomenti considerati dal primo giudice.<br />
5.6. &#8211; Innanzitutto, la circostanza che l’art. 6 del capitolato d’oneri imponesse ai concorrenti di presentare i campioni entro i termini di presentazione delle offerte e che «<em>I requisiti di qualità dei contenitori devono, nel corso del contratto, rimanere identici a quelli riscontrati nella campionatura fornita con l’offerta</em>», non contraddice alla funzione dei campioni quali elementi ‘dimostrativi’ dei contenitori utilizzati per l’esecuzione del servizio.<br />
Anche i campioni sono soggetti alle regole dell’ordinato svolgimento della gara e solo per tale ragione vanno presentati nel termine previsto per la presentazione delle offerte.<br />
La sottolineata necessità che rimangano ‘identici’ nel corso dell’esecuzione del servizio costituisce un corollario della serietà e della affidabilità che si richiede ai concorrenti, senza che da ciò possa desumersi che si tratti di elemento ‘inerente’ all’offerta, fungendo soltanto da ‘parametro’ in sede di scelta del contraente e nella fase esecutiva per verificare ‘la rispondenza’ tra quanto dichiarato nella documentazione tecnica che sarebbe stato utilizzato per prestare il servizio a regola d’arte e quanto, poi, realmente utilizzato.<br />
Inoltre, il capitolato era chiaro nel descrivere il contenuto dell’offerta tecnica, non comprendendo in esso la campionatura.<br />
L’art. 9 stabiliva che l’offerta dovesse essere composta di tre buste: «<em>una busta telematica contenente la documentazione amministrativa; una busta telematica contenente la documentazione tecnica; una busta telematica contenente l’offerta economica».</em><br />
L’art. 10 &#8211; descrivendo dettagliatamente il contenuto dell’offerta, quanto alla busta 2 &#8211; precisava che «<em>dovrà contenere a pena di esclusione… il progetto con tutte le specifiche necessarie…rispettando la suddivisione..fascicolo 1 “progetto di organizzazione generale del servizio…fascicolo 2.”personale e mezzi impiegati nel servizio…fascicolo 3: migliorie”»,</em>&nbsp;senza alcun riferimento alla campionatura.<br />
L’art. 11 &#8211; rubricato «<em>invio dell’offerta» &#8211;</em>&nbsp;faceva esclusivo riferimento al contenuto dell’offerta per come indicato nel citato articolo 10 (cioè unicamente alla documentazione da inserire nella busta tecnica telematica).<br />
Del tutto coerentemente, l’art. 13 del capitolato prevedeva l’apertura in seduta pubblica solo della busta amministrativa tecnica ed economica.<br />
5.7 &#8211; Dunque, risulta netta la distinzione, funzionale ancor prima che strutturale, tra la documentazione tecnica e la campionatura, sicché non può ritenersi corretto affermare che la campionatura sia parte integrante dell&#8217;offerta tecnica e, in quanto tale, debba essere aperta in seduta pubblica.<br />
Se essa ha, infatti, una funzione meramente esemplificativa delle caratteristiche dell&#8217;offerta, non vi è alcuna esigenza di&nbsp;<em>par condicio</em>&nbsp;tra i concorrenti, né alcun interesse pubblico alla imparzialità e trasparenza dell&#8217;azione amministrativa, che ne giustifichi l&#8217;apertura in seduta pubblica, con operazioni materiali, aventi ad oggetto molti e ingombranti campioni, nonché lunghe e complesse operazioni che rallentano inutilmente la fase della seduta pubblica.<br />
6. &#8211; In conclusione, gli appelli vanno accolti, sicché, in riforma della sentenza impugnata, i ricorsi di primo grado vanno respinti.<br />
7. &#8211; La resistente Eco Eridania S.p.A. va condannata, secondo la regola della soccombenza, alle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore delle appellanti e dell’Amministrazione intimata, nella misura di euro 7.000 per ciascuna parte, oltre iva e cpa come per legge.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, ne dispone la riunione, ai sensi dell’art. 96, comma 1, cod. proc. amm. e li accoglie; per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado.<br />
Condanna la resistente Eco Eridania S.p.A. alle spese di entrambi i gradi di giudizio, in favore delle appellanti e dell’Amministrazione intimata, nella misura di euro 7.000 per ciascuna parte, oltre iva e cpa come per legge.<br />
Dispone che la medesima resistente restituisca alle appellanti quanto effettivamente versato a titolo di contributo unificato.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Luigi Maruotti, Presidente<br />
Carlo Deodato, Consigliere<br />
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere<br />
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore<br />
Pierfrancesco Ungari, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 26/04/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-26-4-2016-n-1612/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2016 n.1612</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2016 n.1613</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-26-4-2016-n-1613/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Balucani &#8211; Est. Santoleri Sull’ammissibilità dell’autorizzazione paesistica postuma anche nel caso di box prefabbricati. 1. Ambiente e territorio – Vincolo paesaggistico – Art. 167 d.lgs. n 42/2004 – Parere vincolante Soprintendenza – Termine 90 giorni – Superamento – Conseguenze. &#160; 2. Ambiente e territorio – Vincolo paesaggistico – Autorizzazioni</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Balucani &#8211; Est. Santoleri</span></p>
<hr />
<p>Sull’ammissibilità dell’autorizzazione paesistica postuma anche nel caso di box prefabbricati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio – Vincolo paesaggistico – Art. 167 d.lgs. n 42/2004 – Parere vincolante Soprintendenza – Termine 90 giorni – Superamento – Conseguenze.<br />
&nbsp;<br />
2. Ambiente e territorio – Vincolo paesaggistico – Autorizzazioni postume – Nel caso di box prefabbricati – Ammissibilità – Ragioni.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Qualora non sia rispettato il termine di novanta giorni per l’emissione del parere della Sovrintendenza stabilito dall’art. 167, comma 5, del Codice per il paesaggio, il potere dell’Amministrazione continua a sussistere (tanto che un suo parere tardivo resta comunque disciplinato dal medesimo comma 5), ma l’interessato può proporre ricorso al giudice amministrativo, per contestare l’illegittimo silenzio-inadempimento dell’organo statale. La perentorietà del termine riguarda non la sussistenza del potere, ma l’obbligo di concludere la fase del procedimento (obbligo che, se rimasto inadempiuto, può essere dichiarato sussistente dal giudice, con le relative conseguenze sulle spese del giudizio derivato dall’inerzia del funzionario). Infatti, nel caso di superamento del medesimo termine (e così come avviene nel caso di superamento del termine di centottanta giorni, fissato dal medesimo art. 167, comma 5, per la conclusione del procedimento, nonché nel caso di superamento di quello di quarantacinque giorni, fissato dall’art. 146, comma 5), il Codice non ha determinato né la perdita del relativo potere, né alcuna ipotesi di silenzio qualificato o significativo.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">2. I box prefabbricati sono riconducibili alla nozione di “volume tecnico” trattandosi di opere prive di una qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché destinata a solo contenere, senza possibilità di alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, impianti serventi di una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima.&nbsp;Come tali non generano alcun aumento di carico territoriale o di impatto visivo. Di conseguenza la realizzazione di piccoli box non costituisce elemento ostativo al rilascio dell’autorizzazione paesistica postuma disposta dall’art. 167 d.lgs. n 42/2004.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>N. 01613/2016REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 10299/2014 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>
sul ricorso numero di registro generale 10299 del 2014, proposto da:&nbsp;<br />
Pietro Casella, rappresentato e difeso dagli avv. Daniele Granara, Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Comune di Portovenere, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Federico Pardini, con domicilio eletto presso Massimo Dellago in Roma, Via Ennio Quirino Visconti N. 103; Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria, Agenzia del Demanio, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>Rai-Radiotelevisione Italiana Spa, Società Liguria Sud, Società Video International Sas; Società Rai Way, rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni De Vergottini, Alessio Camastra, con domicilio eletto presso Giovanni De Vergottini in Roma, Via A. Bertoloni N.44; Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per la riforma</em></strong></div>
<p>della sentenza del T.A.R. LIGURIA &#8211; GENOVA: SEZIONE I n. 00695/2014, resa tra le parti, concernente compatibilità paesaggistica delle opere di modifica del preesistente impianto di ripetizione televisiva &#8211; ris.danni</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Portovenere (GE) e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria e dell’Agenzia del Demanio e della Società Rai Way e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 marzo 2016 il Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti gli avvocati Federica Scafarelli su delega di Federico Tedeschini, Federico Pardini, Giovanni De Vergottini e l&#8217;avvocato dello Stato Tito Varrone;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO e DIRITTO</strong></div>
<p>1. &#8211; Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. Liguria, il ricorrente – proprietario di un immobile sito nel Comune di Portovenere, Località Le Grazie – sito a confine con un’area demaniale sulla quale insiste un impianto ripetitore per la radiotelevisione –, ha impugnato il parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria del 27 settembre 2011 prot. SP MON 61 -0028740, relativo alla richiesta di sanatoria ai sensi del D.Lgs. 42/04 con il quale è stata dichiarata la compatibilità paesaggistica dell’impianto.<br />
Nel ricorso ha rappresentato che l’area sulla quale ricade (distinta al N.C.T. del Comune di Portovenere al foglio 3, mappale 146) è gravata da molteplici vincoli, e che l’impianto stesso – che dista dalla propria abitazione circa 80 metri &#8211; si compone di un alto traliccio su cui sono collocate varie parabole e antenne ed una serie di box prefabbricati.<br />
In particolare, sull’area interessata dall’impianto gravano molteplici vincoli imposti con D.M. 6 giugno 1956 (perché l’area è collocata a meno di 100 metri sul livello del mare), con D.M. 3 marzo 1959 (con il quale è stato apposto il vincolo specifico sull’intero territorio di Portovenere), ex art. 142 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 42/04 (essendo l’area ricompresa nella fascia costiera di 300 metri dalla linea di battigia); inoltre sull’area demaniale si colloca il “Forte Pezzino Alto” sottoposto a vincolo monumentale con D.M. 27 settembre 2000, e sul territorio insiste anche il vincolo idrogeologico.<br />
Secondo il P.T.C.P. l’area è classificata come soggetta al Regime di Conservazione (CE), e secondo il P.R.G. del Comune di Portovenere l’area è soggetta al regime normativo CE.3 “Forte Pezzino Alto”.<br />
Ha poi precisato che nell’anno 2010 sono stati eseguiti lavori di ampliamento dell’impianto che ne hanno mutato l’aspetto esteriore modificando il suo impatto paesistico ambientale.<br />
In seguito all’accesso agli atti, il signor Casella ha appreso che l’impianto ed i successivi interventi operati su di esso erano stati eseguiti in assenza di qualsivoglia autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici della Liguria.<br />
Ciò è stato confermato dalla stessa Soprintendenza che aveva preannunciato la possibilità di avviare la procedura di demolizione.<br />
Il Comune, con nota del 28 agosto 2010, ha comunicato la possibilità di una ricollocazione dell’impianto, ma ha poi avviato il “procedimento per l’accertamento della compatibilità ex art. 167 dell’installazione con il vincolo paesaggistico” e l’acquisizione del parere della Soprintendenza in sanatoria.<br />
All’esito del procedimento, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici ha reso parere favorevole alla sanatoria.<br />
Avverso detto atto il signor Casella ha dedotto molteplici censure di violazione di legge e di eccesso di potere.<br />
2. &#8211; Con la sentenza n. 695 del 5 maggio 2014, il T.A.R. Liguria ha respinto il ricorso.<br />
2.1 &#8211; Con ricorso in appello il signor Casella ha dedotto una pluralità di motivi di impugnazione in seguito esaminati.<br />
2.2. &#8211; Si è costituito in giudizio il Comune di Portovenere che, dopo aver replicato alle censure proposte, ha chiesto il rigetto dell’appello.<br />
2.3 &#8211; Ha proposto intervento ad opponendum la società Ray Way S.p.a., titolare dell’impianto, che ha insistito per il rigetto dell’appello.<br />
2.4 &#8211; In prossimità dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie e memorie di replica.<br />
All’udienza pubblica del 10 marzo 2016 l’appello è stato trattenuto in decisione.<br />
3. &#8211; Ritiene la Sezione di dover riportare – in sintesi &#8211; il parere reso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria oggetto del ricorso di primo grado.<br />
Con detto atto la Soprintendenza ha rilevato che:<br />
&#8212; la legge non prevede la sanatoria per le opere eseguite in assenza o in difformità dell’autorizzazione per i beni sottoposti a tutela ai sensi del codice di Beni Culturali e del Paesaggio;<br />
&#8212; l’opera in questione, infrastruttura di teleradiocomunicazioni funzionale all’erogazione del servizio radiotelevisivo di interesse pubblico, non è lesiva delle esigenze di tutela di cui al D.Lgs. 42/04;<br />
&#8212; in relazione alla richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 167 del D.Lgs. 42/04, dopo aver esaminato il parere della Commissione Locale per il Paesaggio, ha espresso parere favorevole confermando le condizioni già espres<br />
4. &#8211; Con il primo motivo di appello il signor Casella ha censurato il capo di sentenza che ha respinto la censura di illegittimità del parere in quanto rilasciato oltre il termine perentorio di novanta giorni.<br />
4.1 &#8211; Il primo giudice ha respinto il motivo rilevando che:&nbsp;<em>“Costituisce orientamento giurisprudenziale, da cui non sussistono giustificati motivi per qui discostarsi, che dal mancato rispetto del termine, previsto dall’art. 167, comma 5, d.lgs 42 del 2004 per il rilascio del parere, non maturi alcuna decadenza del potere della Soprintendenza.</em><br />
<em>S’è convincentemente affermato che la perentorietà del termine non riguarda affatto la sussistenza del potere bensì l’obbligo di concludere la fase del procedimento. A corollario: il parere tardivo non è ex se illegittimo tant’è che il provvedimento conclusivo del procedimento deve comunque attenersi al parere ancorché emesso dopo che è spirato il termine di cui al 5° comma dell’art. 167 d.lgs cit. (cfr, ex multis, Cons. St., sez. VI, 18 settembre 2013 n. 4656; Tar Puglia, Lecce, sez. I, 12 luglio 2013 n. 1681)”.</em><br />
4.2 &#8211; Con il primo motivo di appello, l’appellante rileva che il parere impugnato è stato emesso tardivamente (dopo 108 giorni): pertanto, esso sarebbe nullo avendo perso l’Amministrazione il potere di rilasciarlo, e comunque detto atto – ove pure fosse ritenuto valido – non sarebbe più stato vincolante, con la conseguenza che l’Amministrazione Comunale avrebbe dovuto motivare autonomamente la propria determinazione non potendo limitarsi a richiamare il parere della Soprintendenza.<br />
4.3 &#8211; Il Comune di Portovenere ha replicato che – ove detto parere dovesse ritenersi non vincolante – il ricorso sarebbe inammissibile trattandosi di atto endoprocedimentale.<br />
4.4. &#8211; La difesa della società Rai Way, invece, ha sottolineato l’infondatezza della censura richiamando il costante orientamento della giurisprudenza.<br />
4.5 &#8211; La doglianza non può essere accolta.<br />
Condivide, infatti, la Sezione i principi affermati dal primo giudice che richiamano la giurisprudenza della Sesta Sezione del Consiglio di Stato.<br />
L’art. 167 del d. lgs. n 42 del 2004, al comma 5, dispone che&nbsp;<em>“il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all’autorità preposta alla gestione del vicolo ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni […]”</em>.<br />
Ritiene innanzitutto il Collegio che, qualora non sia rispettato il termine di novanta giorni stabilito dall’art. 167, comma 5, del Codice per il paesaggio, il potere dell’Amministrazione continua a sussistere (tanto che un suo parere tardivo resta comunque disciplinato dal medesimo comma 5), ma l’interessato può proporre ricorso al giudice amministrativo, per contestare l’illegittimo silenzio-inadempimento dell’organo statale: la perentorietà del termine riguarda non la sussistenza del potere, ma l’obbligo di concludere la fase del procedimento (obbligo che, se rimasto inadempiuto, può essere dichiarato sussistente dal giudice, con le relative conseguenze sulle spese del giudizio derivato dall’inerzia del funzionario).<br />
Infatti, nel caso di superamento del medesimo termine (e così come avviene nel caso di superamento del termine di centottanta giorni, fissato dal medesimo art. 167, comma 5, per la conclusione del procedimento, nonché nel caso di superamento di quello di quarantacinque giorni, fissato dall’art. 146, comma 5), il Codice non ha determinato né la perdita del relativo potere, né alcuna ipotesi di silenzio qualificato o significativo.<br />
Pertanto, il superamento del sopra richiamato termine di novanta giorni:<br />
&#8211; consente all’interessato di proporre il ricorso previsto dall’art. 117 del codice del processo amministrativo (così come in linea di principio ha ritenuto la sentenza di primo grado);<br />
&#8211; non rende illegittimo in quanto tale il parere tardivo;<br />
&#8211; comporta che comunque il provvedimento conclusivo del procedimento deve attenersi al parere vincolante, sia pure emesso dopo il superamento del termine fissato dal richiamato art. 167, comma 5. (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2013, n. 4656).<br
Ne consegue l’infondatezza della censura.<br />
5. &#8211; Con la seconda doglianza l’appellante ha censurato il capo di sentenza che ha respinto la censura di contraddittorietà del provvedimento e di carenza di motivazione (motivi n. 3, 4 e 5 del ricorso introduttivo), rilevando che il parere sarebbe adeguatamente motivato tenuto conto che il traliccio esisterebbe dal 1992 e sarebbe stato costruito prima dell’apposizione del vincolo monumentale e paesaggistico; inoltre l’opera avrebbe rilevanza nazionale in considerazione della funzione svolta con conseguente graduazione dell’onere di motivazione.<br />
Nel censurare il capo di sentenza, ha dedotto l’appellante che il tempo trascorso non avrebbe rilevanza – trattandosi di illecito permanente – e che comunque l’impianto sarebbe stato edificato senza alcuna autorizzazione paesaggistica pur sussistendo sull’area molteplici vincoli; inoltre il paesaggio sarebbe un bene primario ed assoluto avente rilevanza prevalente su qualsiasi altro interesse protetto.<br />
5.1 &#8211; Ha replicato Rai Way che le opere sono state realizzate fin dal 1992 prima dell’imposizione del vincolo monumentale e che l’autorizzazione edilizia n. 136/92 non è mai stata impugnata dal signor Casella; inoltre le opere in contestazione sono dirette a consentire lo svolgimento di un servizio pubblico quale è quello radiotelevisivo.<br />
5.2 &#8211; La censura non può essere condivisa essendo condivisibili le tesi difensive dell’interveniente.<br />
La Soprintendenza nel rendere il parere di compatibilità paesaggistica ha operato un bilanciamento tra gli opposti interessi, dando correttamente rilievo alla natura dell’impianto e alle finalità di pubblico servizio da esso assolte, prevedendo delle misure di mitigazione e la possibilità della sua delocalizzazione.<br />
Sotto quest’ultimo profilo può condividersi l’assunto del Comune di Portovenere secondo cui il rilascio di un parere positivo a fronte di una possibile ricollocazione in attesa dell’approvazione del PUV che ha previsto “il mantenimento e/o la ricollocazione dell’infrastruttura di radio telecomunicazioni” non sia né illogico né contraddittorio, avendo cercato la Soprintendenza di tutelare gli opposti interessi : – quello della tutela del paesaggio – e quello di garantire la continuità dello svolgimento del pubblico servizio di informazione avente anch’esso rilevanza costituzionale.<br />
6. &#8211; Con il quarto motivo di appello l’appellante ha reiterato le censure assorbite del primo giudice.<br />
6.1 &#8211; Ha quindi riproposto la censura di violazione dell’art. 167 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 42/04, sottolineando come l’accertamento di compatibilità paesaggistica postuma sia possibile “per i lavori realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”, rilevando che nel caso di specie, invece, vi sarebbe stata la realizzazione di volumi consistenti in box prefabbricati.<br />
6.2 &#8211; La censura è infondata.<br />
Occorre preventivamente rilevare che i box prefabbricati sono riconducibili alla nozione di “volume tecnico” trattandosi di opere prive di una qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché destinata a solo contenere, senza possibilità di alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, impianti serventi di una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima: come tali non generano alcun aumento di carico territoriale o di impatto visivo (cfr. Cons. Stato Sez. VI, Sent., 31/03/2014, n. 1512).<br />
La realizzazione di questi piccoli box non costituisce quindi elemento ostativo al rilascio dell’autorizzazione paesistica postuma.<br />
6.3 &#8211; Altrettanto infondata è la censura diretta a contestare l’idoneità delle misure di mitigazione, trattandosi di valutazioni tecnico discrezionali non sindacabili se non nei limiti della illogicità ed irragionevolezza, circostanza che nel caso di specie non ricorre, tenuto conto che il parere di compatibilità paesaggistico è stato rilasciato nella previsione di una possibile futura delocalizzazione dell’impianto.<br />
6.4 &#8211; Infine deve essere respinto anche l’ultimo motivo con il quale l’appellante ha dedotto la violazione dell’art. 48 delle norme di attuazione del PTCP, che non consente l’edificazione di nuovi edifici né l’alterazione di quelli esistenti se non per adeguarli ai caratteri propri della zona: innanzitutto l’autorizzazione paesaggistica postuma è stata rilasciata tenuto conto di tutti i vincoli esistenti, e comunque nel caso di specie la norma appare inconferente non essendo stati realizzati né “nuovi edifici” né l’alterazione di quelli esistenti, trattandosi non di opere edilizie bensì di semplici impianti per la trasmissione di radiotelevisione.<br />
7. &#8211; L’appello va dunque respinto con conferma della sentenza di primo grado, e per l’effetto, il ricorso di primo grado va respinto.<br />
Quanto alle spese del grado, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />
definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto,<br />
respinge l &#8216;appello RG. 10299/2014 e, per l&#8217;effetto, confermando la sentenza di primo grado, respinge il ricorso di primo grado.<br />
Spese del grado compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Lanfranco Balucani, Presidente<br />
Carlo Deodato, Consigliere<br />
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere<br />
Massimiliano Noccelli, Consigliere<br />
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 26/04/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
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			</item>
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		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2016 n.361</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-26-4-2016-n-361/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-26-4-2016-n-361/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2016 n.361</a></p>
<p>Pres. Potenza, Est Santini. Sulla legittimità del provvedimento di autorizzazione provvisoria e sperimentale con il quale il Ministero dello sviluppo economico ha predisposto la compatibilizzazione di diverse emittenti radiofoniche. 1. Autorizzazione provvisoria e sperimentale al trasferimento di un impianto radiofonico – Estraneità lesione del bene alla vita – Legittimità del</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-26-4-2016-n-361/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2016 n.361</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Potenza, Est Santini.</span></p>
<hr />
<p>Sulla legittimità del provvedimento di autorizzazione provvisoria e sperimentale con il quale il Ministero dello sviluppo economico ha predisposto la compatibilizzazione di diverse emittenti radiofoniche.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazione provvisoria e sperimentale al trasferimento di un impianto radiofonico – Estraneità lesione del bene alla vita – Legittimità del provvedimento.<br />
2. Provvedimento di autorizzazione provvisoria e sperimentale al trasferimento di un impianto radiofonico – Obiettivo primario tutela dell’ambiente – Obiettivo secondario &nbsp;razionalizzazione e ottimizzazione delle aree interessate.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Non emerge alcun vizio proprio del provvedimento impugnato (dunque il suo processo di formazione) ma, piuttosto, la corretta esecuzione del medesimo (la trasmissione secondo modalità differenti da quanto previsto nel titolo provvisorio, ossia da altre postazioni). Seguendo la prospettazione di parte ricorrente, la lesione del bene della vita cui la stessa pur legittimamente aspira (assenza di interferenze nelle trasmissioni radiofoniche) non proviene dall’autorizzazione provvisoria qui impugnata ma da un comportamento che risulta estraneo al presente giudizio e che, se del caso, potrà costituire aspetto da affrontare, si ripete, presso le competenti sedi della PA: e tanto anche in ossequio al fondamentale principio della c.d. riserva di amministrazione.<br />
2. Provvedimento dettato sia da ragioni legate alla tutela dell’ambiente e della salute e dunque per raggiungere anche quegli obiettivi di ottimizzazione e razionalizzazione delle aree interessate dalle suddette trasmissioni che pure rientrano tra le finalità che la legge di settore intende perseguire (cfr. art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 177 del 2005); nonché dettato dal raggiungimento di un soddisfacente livello di compatibilizzazione delle diverse emittenti che operano su frequenze ravvicinate&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00361/2016 REG.PROV.COLL.<br />
&nbsp;<br />
N. 00113/2014 REG.RIC.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
&nbsp;<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />
&nbsp;<br />
(Sezione Prima)<br />
&nbsp;<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA<br />
&nbsp;<br />
sul ricorso numero di registro generale 113 del 2014, proposto da:<br />
Radio Subasio Srl, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Fabio Bartoccini, presso il cui studio in Perugia, piazza Danti n. 7, è elettivamente domiciliata;<br />
contro<br />
Ministero Sviluppo Economico &#8211; Dipartimento Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Umbria e Marche, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Perugia, Via degli Offici n. 14;<br />
nei confronti di<br />
Fondazione San Domenico da Foligno, in qualità di proprietaria di Radio Gente Umbra, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Salari, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Carlo Cornicchia in Perugia, Via XX Settembre;<br />
per l’annullamento<br />
della autorizzazione sperimentale al trasferimento di impianto radiofonico della emittente Radio Gente Umbra.<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e della Fondazione San Domenico Da Foligno;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2016 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO e DIRITTO<br />
1. L’emittente Radio Subasio, che opera sulla frequenza 88.700, impugna il provvedimento del Ministero dello sviluppo economico in data 18 febbraio 2013 recante autorizzazione provvisoria e sperimentale al trasferimento dell’impianto radiofonico di un’altra emittente, Radio Gente Umbria (d’ora in avanti RGU, la quale opera a sua volta sulla frequenza 88.600), da Foligno centro alla località Foligno San Sebastiano.<br />
2. Nel lamentare in generale che RGU rechi continue interferenze sulle proprie trasmissioni, Radio Subasio impugna detto provvedimento per i motivi di seguito indicati: a) omessa comunicazione di avvio del procedimento preordinato al rilascio del provvedimento stesso; b) difetto dei presupposti per l’adozione dell’autorizzazione sperimentale e provvisoria.<br />
3. Si costituivano in giudizio il Ministero dello sviluppo economico e RGU, entrambe per chiedere il rigetto del gravame. Quest’ultima sollevava in particolare eccezione di irricevibilità del ricorso per tardiva impugnazione del provvedimento di cui si discute in questa sede.<br />
4. Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2016 le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso veniva infine trattenuto in decisione.<br />
5. Tutto ciò premesso va preliminarmente rigettata la sollevata eccezione di tardività del ricorso.<br />
RGU, odierna controinteressata, ritiene che la conoscenza del provvedimento qui impugnato risalisse già dal mese di aprile 2013 o, al più tardi, dal mese di ottobre 2013: in questi due momenti la società ricorrente sarebbe stata infatti coinvolta nella procedura diretta a vagliare la compatibilità tra le due emittenti (ed una terza, Radio Gubbio), con ogni conseguenza in ordine alla conoscenza del provvedimento che dava proprio il via alla suddetta fase di sperimentazione.<br />
Osserva il collegio che soltanto in esito all’istanza di accesso ex art. 24 della legge n. 241 del 1990 – materialmente avvenuta in data 23 dicembre 2013 – la società ha avuto piena e consapevole conoscenza degli elementi essenziali del provvedimento impugnato: dunque non solo frequenza ed entità dello spostamento dell’impianto ma anche parametri tecnici, prima di tale momento obiettivamente non conoscibili, relativi al tipo di impianto autorizzato e, in particolare, al connesso sistema radiante.<br />
Di qui il rigetto della eccezione di irricevibilità.<br />
6. Quanto alla omessa comunicazione di avvio del procedimento va preliminarmente descritta, seppure in via succinta, la procedura in argomento (cfr. art. 28 decreto legislativo n. 177 del 2005 nonché provvedimento impugnato, ove si declina quanto in detta disposizione stabilito): essa prevede, in prima battuta, il rilascio di un titolo a carattere non solo sperimentale ma anche provvisorio. Scatta da questo momento la procedura di verifica della compatibilità con altre emittenti, fase questa essenzialmente diretta ad eliminare ogni problema di interferenza tra le stazioni radiofoniche a vario titolo interessate. Una volta superata con successo tale fase è possibile rilasciare il titolo definitivo di assegnazione.<br />
Va da sé che gli interessi delle altre emittenti – nel caso di specie Radio Subasio – trovano tutela piena ed effettiva non solo e non tanto nella fase che precede il rilascio del titolo provvisorio ma, piuttosto, nella fase ad essa successiva, ossia nella sperimentazione vera e propria che si svolge con la partecipazione di tutti i soggetti interessati (emittente titolare della autorizzazione sperimentale e stazioni radiofoniche di frequenza viciniore).<br />
Con ciò si vuole dire che, se obiettivo del secondo periodo del comma 1 dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 è quello di evitare il pregiudizio derivante da talune decisioni nei confronti, altresì, di soggetti non direttamente destinatari delle medesime ma comunque – come anche nel caso di specie – facilmente individuabili, si può allora affermare che, nella peculiare fattispecie a formazione progressiva cui si assiste nel procedimento in esame la considerazione di tutti gli interessi meritevoli di tutela avviene, in concreto, non prima del rilascio del provvedimento provvisorio ma nella fase ad esso successiva, quella diretta ossia a sperimentare ed a vagliare, sulla base di prove tecniche di trasmissione e dunque con modalità empiriche e non meramente teoriche (come avverrebbe se la partecipazione fosse garantita ancor prima del rilascio dell’autorizzazione provvisoria), il grado di compatibilità delle stazioni a vario titolo coinvolte.<br />
Ebbene, considerato che nel caso di specie la partecipazione di Radio Subasio alla fase sperimentale, quella ossia immediatamente successiva al rilascio dell’autorizzazione provvisoria e precedente all’eventuale adozione del provvedimento definitivo (de facto non ancora avvenuta), è stata pacificamente garantita ad opera dell’intimata amministrazione (cfr. accertamenti nelle date 13 maggio 2013 e 25 ottobre 2013), va da sé che, alla luce di quanto sopra ritenuto, la relativa censura non possa dunque trovare ingresso in questa sede.<br />
7. Quanto alla censura con cui si lamenta la carenza dei presupposti per addivenire al rilascio dell’impugnata autorizzazione provvisoria parte ricorrente fa presente in sintesi che:<br />
a) “la trasmissione del segnale dalla postazione di San Sebastiano … arrecherebbe grave nocumento all’istante” (pag. 4 ricorso introduttivo), tenuto anche conto che “il trasferimento dell’impianto di RGU … determina pure una modifica, con ampliamento indebito, dell’area di servizio” (pag. 7 ricorso introduttivo). E ciò in asserita conseguenza di un diverso orientamento delle antenne (cfr. pag. 4 memoria di parte ricorrente in data 5 gennaio 2016);<br />
b) “Nei fatti la RGU ha, certamente, rinunciato alla autorizzazione provvisoria e sperimentale ottenuta poiché attualmente l’emittente trasmette con detta frequenza dal Campanile di Foligno” (pag. 8 ricorso introduttivo), come si ricaverebbe dall’accertamento dell’amministrazione in data 7 novembre 2013 (cfr. nota ministeriale del 22 novembre 2013). Ed ancora: “L’impianto della RGU appare allo stato … abusivo oltre che itinerante” (pagg. 9 – 10 ricorso introduttivo), “che mai ha rispetto l’impugnata autorizzazione sperimentale … e che produce interferenze ad un impianto operante come da autorizzazione” (id est, Subasio, cfr. memoria 5 gennaio 2016, pag. 6). Infine: “Radio Gente Umbria non ha mai trasmesso secondo quanto ricevuto in autorizzazione provvisoria impugnata” (pag. 10 memoria 5 gennaio 2016).<br />
7.1. Da quanto appena riportato nelle due lettere a) e b) è agevole osservare che:<br />
A. Se è vero che RGU non ha mai trasmesso da San Sebastiano ciò significa, di conseguenza, che le interferenze – se vi sono – provengono, allo stato, esclusivamente da postazioni abusive;<br />
B. Non vi è dunque prova che San Sebastiano sia in assoluto pregiudizievole: ed infatti le deduzioni di cui alla lettera a) si limitano a mere e generiche enunciazioni circa la asserita lesività dell’impianto. Manca in altre parole una sia pur minimo principio di prova circa la maggiore dannosità della nuova postazione, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., ossia una allegazione seria e circostanziata circa la sicura incompatibilità della medesima in termine di maggiori interferenze rispetto a Subasio (art. 64, comma 1, c.p.a.);<br />
C. Sotto ulteriore profilo, anche ammesso che si assista ad un comportamento abusivo (con conseguenti interferenze) ad opera di RGU, ciò non ha nessuna attinenza con la legittimità o meno del provvedimento impugnato e dunque costituisce aspetto che esula da questo giudizio: esso riguarda, più correttamente, la competente sede amministrativa deputata a governare, se del caso, una tale situazione di anomalia (cfr. art. 98 decreto legislativo n. 259 del 2003);<br />
D. Da quanto sinora rilevato emerge come venga nella sostanza in contestazione, con il ricorso in esame, non un vizio proprio del provvedimento impugnato (dunque il suo processo di formazione) ma, piuttosto, la corretta esecuzione del medesimo (la trasmissione secondo modalità differenti da quanto previsto nel titolo provvisorio, ossia da altre postazioni). Seguendo la prospettazione di parte ricorrente (cfr. pagg. 5 e 6 della memoria in data 5 gennaio 2016) la lesione del bene della vita cui la stessa pur legittimamente aspira (assenza di interferenze nelle trasmissioni radiofoniche) non proviene in altre parole dall’autorizzazione provvisoria qui impugnata – visto che da San Sebastiano RGU non avrebbe mai effettuato trasmissione alcuna – ma da un comportamento che risulta estraneo al presente giudizio e che, se del caso, potrà costituire aspetto da affrontare, si ripete, presso le competenti sedi della PA: e tanto anche in ossequio al fondamentale principio della c.d. riserva di amministrazione.<br />
7.2. A ciò si aggiunga in ogni caso che:<br />
a) lo spostamento dalla sede di Foligno centro è dettato sia da ragioni di indisponibilità dell’immobile (cfr. nota Diocesi del 27 gennaio 2010 con cui si chiede il rilascio della postazione) sia da ragioni legate alla tutela dell’ambiente e della salute (cfr. nota in data 1° settembre 2009 della società Talit &#8211; Bts con cui si ravvisa un certo superamento dei limiti in tema di elettrosmog) e dunque per raggiungere anche quegli obiettivi di ottimizzazione e razionalizzazione delle aree interessate dalle suddette trasmissioni che pure rientrano tra le finalità che la legge di settore intende perseguire (cfr. art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 177 del 2005);<br />
b) il raggiungimento di un soddisfacente livello di compatibilizzazione delle diverse emittenti che operano su frequenze ravvicinate – giova ripetere – costituisce obiettivo precipuo del processo di sperimentazione. Tale processo, tuttora in atto (visto anche il gravame interposto da Radio Subasio), viene dunque svolto nell’interesse, altresì, della stessa società ricorrente la quale, come risulta in atti, è stata peraltro puntualmente invitata a partecipare alle diverse verifiche sul campo che in questi mesi sono state effettuate dalla competente amministrazione statale (cfr., da ultimo, nota in data 30 aprile 2015): di qui la sostanziale carenza di interesse ad annullare un provvedimento (rectius, procedimento) che è invece diretto ad eliminare ogni possibile interferenza tra emittenti e dunque a tutelare anche la posizione di parte ricorrente in ordine ad eventuali situazioni di pregiudizio nei suoi riguardi.<br />
7.3. Per tutte le ragioni sopra evidenziate (genericità motivi, inconferenza deduzioni, ragionevolezza spostamento, assenza sostanziale di interesse a ricorrere) anche il secondo motivo di ricorso deve dunque essere rigettato.<br />
8. In conclusione il ricorso è infondato e deve essere rigettato.<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />
Condanna la parte ricorrente alla rifusione della spese di lite, da quantificare nella complessiva somma di euro 2.000 (due mila), oltre IVA e CPA, e da ripartire in parti eguali tra amministrazione intimata e soggetto contro interessato.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Raffaele Potenza,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Presidente<br />
Stefano Fantini,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere<br />
Massimo Santini,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere, Estensore<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
L&#8217;ESTENSORE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; IL PRESIDENTE<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 26/04/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-26-4-2016-n-361/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2016 n.361</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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