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	<title>26/4/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>26/4/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2012 n.764</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-26-4-2012-n-764/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-26-4-2012-n-764/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2012 n.764</a></p>
<p>C. Allegretta – Presidente, S. Picone – Estensore sull&#8217;impossibilità nelle pubbliche gare di ammettere offerte tecnico-economiche parziali o incomplete 1. Contratti della p.a. – Offerte di gara – Offerte tecnico-economiche parziali o incomplete – Non possono ammettersi. 2. Contratti della p.a. – Svolgimento della gara – Concorrente legittimamente esclusa –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-26-4-2012-n-764/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2012 n.764</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-26-4-2012-n-764/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2012 n.764</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">C. Allegretta – Presidente, S. Picone – Estensore</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;impossibilità nelle pubbliche gare di ammettere offerte tecnico-economiche parziali o incomplete</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Offerte di gara – Offerte tecnico-economiche parziali o incomplete – Non possono ammettersi. 	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Svolgimento della gara – Concorrente legittimamente esclusa – Ammissione dell’aggiudicataria ovvero la regolarità della procedura di gara – Contestazione – Non ha interesse.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di pubbliche gare, non possono ammettersi offerte tecnico-economiche parziali o incomplete, nelle quali il concorrente rifiuti anche solo in parte di assumere l’esecuzione delle prestazioni richieste dalla stazione appaltante.	</p>
<p>2. In tema di gare per l’affidamento di appalti pubblici, la concorrente legittimamente esclusa non ha un apprezzabile interesse a contestare l’ammissione dell’aggiudicataria ovvero la regolarità della procedura di gara.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 495 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da </p>
<p>Unicredit s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Zanetti, con domicilio eletto presso l’avv. Pierluigi Balducci in Bari, via Melo, 114; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Università degli Studi di Bari, rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Carbonara e Marcella Loizzi, con domicilio eletto in Bari, piazza Umberto I, 1; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Banca Carime s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Giorgio Costantino, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Argiro, 90; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della nota dell’Università degli Studi di Bari, prot. n. 6819 X/4 del 4 febbraio 2011, con la quale è stata comunicata alla ricorrente l’esclusione dalla gara per l’affidamento del servizio di cassa dell’Ateneo;<br />	<br />
dei relativi verbali di gara;<br />	<br />
della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Bari del 14 febbraio 2011, che ha approvato l’operato della commissione giudicatrice ed ha aggiudicato in via definitiva il servizio alla Banca Carime s.p.a.;<br />	<br />
del disciplinare di gara, del capitolato speciale nonché del bando di gara;<br />	<br />
del decreto rettorale n. 9326 del 30 novembre 2010, di nomina della commissione giudicatrice;<br />	<br />
del decreto rettorale n. 1245 del 7 marzo 2011, di conferma dell’aggiudicazione definitiva alla Banca Carime s.p.a.; <br />	<br />
e per la declaratoria di inefficacia del contratto per la gestione del servizio di cassa, eventualmente stipulato nelle more del presente giudizio tra l’Università e la Banca Carime s.p.a.;</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dall’Università degli Studi di Bari e di Banca Carime s.p.a.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 marzo 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Carmela Casamassima (per delega di Andrea Zanetti), Marcella Loizzi, Riccardo Pezzato (per delega di Giorgio Costantino);<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con bando del 12 ottobre 2010, l’Università degli Studi di Bari ha indetto una procedura aperta per l’affidamento quinquennale del servizio di cassa, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.<br />	<br />
La ricorrente Unicredit s.p.a. ha presentato domanda di partecipazione e, nella seduta pubblica del 31 gennaio 2011, è stata esclusa per non aver formulato alcuna offerta economica in relazione ai tassi passivi sui mutui, ai sensi dell’art. 6 – paragrafi B3) e C1) del disciplinare di gara.<br />	<br />
Nella stessa seduta di gara, la commissione ha disposto l’esclusione della Banca Popolare di Bari, che aveva offerto un tasso fisso per la remunerazione delle giacenze agli studenti ed al personale dipendente dell’Amministrazione, in difformità da quanto prescritto dall’art. 6 – paragrafi B2), C1) e C2) del disciplinare.<br />	<br />
Successivamente, l’appalto è stato aggiudicato alla controinteressata Banca Carime s.p.a., unica concorrente rimasta in gara.<br />	<br />
Con il ricorso in esame, la Unicredit s.p.a. impugna tutti gli atti della procedura, ivi compresi il provvedimento di esclusione e l’aggiudicazione definitiva alla Banca Carime s.p.a., deducendo motivi così rubricati:<br />	<br />
1) violazione degli artt. 81, 86, 87 e 88 del d.lgs. n. 163 del 2006, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento ed eccesso di potere per sviamento, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, difetto d’istruttoria e travisamento: il disciplinare di gara sarebbe illegittimo, nella parte in cui ha previsto l’Euribor quale unico parametro di riferimento obbligatorio per tutte le tipologie di mutuo (sia a tasso fisso che a tasso variabile) e, di conseguenza, sarebbero viziate in via derivata sia l’esclusione disposta dalla commissione che l’aggiudicazione alla Banca Carime s.p.a.;<br />	<br />
2) violazione del disciplinare di gara, violazione del principio di proporzionalità e della <i>par condicio</i> ed eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta: la Banca Carime s.p.a. avrebbe dovuto essere esclusa, per aver anticipato nell’offerta tecnica molteplici elementi dell’offerta economica;<br />	<br />
3) violazione dell’art. 87 del d.lgs. n. 163 del 2006 ed eccesso di potere per difetto d’istruttoria e travisamento dei fatti: la Banca Carime s.p.a. avrebbe dovuto essere esclusa, per non aver indicato specificamente nell’offerta economica i costi relativi alla sicurezza;<br />	<br />
4) violazione dell’art. 83 del d.lgs. n. 163 del 2006, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento ed eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta: la commissione giudicatrice avrebbe introdotto, nella seduta del 17 dicembre 2010, ulteriori criteri per l’attribuzione dei sub-punteggi alle offerte tecniche, così integrando illegittimamente il disciplinare di gara;<br />	<br />
5) violazione del disciplinare di gara, violazione del principio di proporzionalità ed eccesso di potere per sviamento, illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta: nella seduta del 31 gennaio 2011 la commissione avrebbe illegittimamente deliberato di disapplicare il disciplinare, nella parte relativa alla valutazione comparativa delle offerte economiche;<br />	<br />
6) violazione del disciplinare di gara, violazione del principio di proporzionalità e della <i>par condicio</i> ed eccesso di potere per sviamento, illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta: la Banca Carime s.p.a. avrebbe dovuto essere esclusa, per non aver sottoscritto in ogni pagina gli allegati al capitolato speciale d’appalto.<br />	<br />
Si sono costituite l’Università degli Studi di Bari e la controinteressata Banca Carime s.p.a., eccependo l’inammissibilità del ricorso e chiedendone in ogni caso il rigetto.<br />	<br />
La domanda di sospensiva è stata respinta con ordinanza di questa Sezione n. 253 del 24 marzo 2011, confermata in appello dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato con ordinanza n. 1972 del 9 maggio 2011.<br />	<br />
In seguito, la ricorrente ha notificato motivi aggiunti, con i quali ha impugnato gli atti conclusivi del procedimento di gara, ivi incluso il decreto rettorale di conferma dell’aggiudicazione definitiva alla Banca Carime s.p.a., reiterando le censure già svolte nel ricorso originario.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 7 marzo 2012 la causa è passata in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Soltanto nella parte conclusiva del primo motivo (pag. 9 del ricorso) la Unicredit s.p.a. muove una censura diretta, seppur sintetica, avverso l’esclusione deliberata nei suoi confronti dall’Amministrazione. <br />	<br />
Nella seduta pubblica del 31 gennaio 2011, la commissione giudicatrice ha rilevato che l’offerta economica della ricorrente risulta formulata con esclusivo riferimento ai fidi concessi sui conti correnti. In relazione ai tassi passivi sui mutui, presi in considerazione dall’art. 6 – paragrafi B3) e C1) del disciplinare di gara, l’offerta della Unicredit s.p.a. recita testualmente: “<i>… per i mutui, considerate le diverse opzioni disponibili (tasso fisso o variabile, durate da 5 a 30 anni) il nostro istituto utilizza parametri diversi e non raffrontabili con quello indicato dalla stazione appaltante e quindi, nostro malgrado, siamo impossibilitati a quotare una specifica offerta</i>”.<br />	<br />
L’offerta così formulata è stata giudicata difforme dal disciplinare di gara e pertanto inammissibile.<br />	<br />
L’art. 6 del disciplinare di gara richiedeva, a pena d’esclusione, che i concorrenti avanzassero proposte anche in ordine alle condizioni riservate al personale dipendente dell’Amministrazione per l’accensione di mutui, da parametrarsi al tasso Euribor (<i>Euro Inter Bank Offered Rate</i>). <br />	<br />
Tale clausola, ad avviso della ricorrente, sarebbe irragionevole ed illegittima, poiché nella prassi bancaria i mutui a tasso fisso sarebbero notoriamente agganciati all’indice IRS (<i>Interest Rate Swap</i>) e non all’indice Euribor.<br />	<br />
Ne discenderebbe, in via derivata, l’illegittimità sia del provvedimento di esclusione (motivato in relazione al rifiuto di formulare un’offerta economica sui mutui a tasso fisso) che dell’ammissione della Banca Carime s.p.a. (avendo quest’ultima viceversa proposto un tasso passivo, per i mutui destinati ai dipendenti, legato all’indice Euribor).<br />	<br />
Il motivo è infondato. <br />	<br />
La ricorrente non va oltre l’apodittica asserzione dell’illegittimità della <i>lex specialis</i> di gara, senza indicare la norma giuridica che vieterebbe di ancorare la stipula di mutui a tasso fisso al parametro Euribor temporalmente individuato (al mese di ottobre 2010, secondo l’art. 6 del disciplinare) e destinato a non mutare per l’intera durata del rapporto contrattuale. <br />	<br />
Correttamente, ad avviso del Collegio, la commissione giudicatrice ha escluso che fosse impossibile formulare l’offerta economica in conformità a quanto prescritto dalla <i>lex specialis</i> di gara ed ha rilevato che la Unicredit s.p.a. avrebbe dovuto raccordare i propri parametri correnti a quelli indicati nell’art. 6 – paragrafo B3) del disciplinare. <br />	<br />
L’art. 6, penultimo capoverso, del disciplinare di gara stabiliva con sufficiente chiarezza che “<i>sarà disposta l’esclusione dalla gara nei confronti dei concorrenti che non avranno rispettato le prescrizioni relative alle modalità di redazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e che non abbiano inserito correttamente la documentazione richiesta nelle apposite buste</i>”. <br />	<br />
Del resto, secondo un principio generale in materia di pubbliche gare, non possono ammettersi offerte tecnico-economiche parziali o incomplete, nelle quali il concorrente rifiuti anche solo in parte di assumere l’esecuzione delle prestazioni richieste dalla stazione appaltante. <br />	<br />
Discende da quanto detto l’infondatezza del primo motivo e la legittimità dell’esclusione deliberata dalla commissione di gara nei confronti della Unicredit s.p.a.<br />	<br />
2. Sono conseguentemente inammissibili, per difetto d’interesse, tutti i restanti motivi volti a contestare il contenuto dell’offerta dell’aggiudicataria Banca Carime s.p.a., ovvero le modalità con cui la commissione ha espresso le proprie valutazioni.<br />	<br />
In base ad una regola processuale consolidata, la concorrente legittimamente esclusa non ha un apprezzabile interesse a contestare l’ammissione dell’aggiudicataria ovvero la regolarità della procedura di gara (così, tra molte, Cons. Stato, sez. V, 29 dicembre 2009 n. 8969; Id., sez. V, 13 settembre 2005 n. 4692; Id. sez. V, 21 novembre 2007 n. 5925).<br />	<br />
Nella fattispecie, la ricorrente è rimasta priva non soltanto della legittimazione a partecipare alla gara, ma anche della legittimazione a contestarne gli esiti e la regolarità delle distinte scansioni procedimentali. Essa perciò fa valere un interesse di mero fatto all’annullamento dell’aggiudicazione ed alla riedizione della gara, non diverso da quello di qualsiasi operatore del settore che, non avendovi partecipato, non avrebbe titolo ad impugnarne gli atti. <br />	<br />
Il principio, come è noto, è stato riaffermato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che, nell’affrontare la tematica del rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale, ha nuovamente chiarito come la mera partecipazione alla gara non sia sufficiente per attribuire la legittimazione al ricorso, così come la definitiva esclusione (o l’accertamento dell’illegittimità dell’ammissione) impediscano di assegnare al concorrente la titolarità di una situazione sostanziale che lo abiliti ad impugnare gli esiti della procedura selettiva, tale esito rimanendo fermo in tutti i casi in cui si verifichi l’inoppugnabilità dell’atto di esclusione (Cons. Stato, Ad. plen., 7 aprile 2011 n. 4).<br />	<br />
3. In conclusione, il ricorso è in parte respinto ed in parte inammissibile.<br />	<br />
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara inammissibile.<br />	<br />
Condanna Unicredit s.p.a. al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Università degli Studi di Bari e di Banca Carime s.p.a., a ciascuna nella misura di euro 8.000 (ottomila) oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Paolo Amovilli, Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 26/04/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-26-4-2012-n-764/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2012 n.764</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2012 n.152</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-26-4-2012-n-152/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-26-4-2012-n-152/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-26-4-2012-n-152/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2012 n.152</a></p>
<p>Pres. ed est. C. Lamberti E. S.p.A. (avv.ti M. Frenguelli e M. Busiri Vici) c/ Regione Umbria (avv.ti A. R. Gobbo e C. Iannotti); Regione Umbria, Direzione Regionale Risorsa Umbra; Regione Umbria, Servizio Geologico e Sismico; Regione Umbria, Servizio Qualità Ambiente, Gestione Rifiuti ed Attività Estrattive; Regione Umbria, Servizio Valorizzazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-26-4-2012-n-152/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2012 n.152</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-26-4-2012-n-152/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2012 n.152</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed est. C. Lamberti<br /> E. S.p.A. (avv.ti M. Frenguelli e M. Busiri Vici) c/ Regione Umbria (avv.ti A. R. Gobbo e C. Iannotti); Regione Umbria, Direzione Regionale Risorsa Umbra; Regione Umbria, Servizio Geologico e Sismico; Regione Umbria, Servizio Qualità Ambiente, Gestione Rifiuti ed Attività Estrattive; Regione Umbria, Servizio Valorizzazione Territorio e Tutela del Paesaggio Tecnologie dell&#8217;Informazione; Regione Umbria, Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico; Comune di Gualdo Cattaneo;  nei confronti di Provincia di Perugia</span></p>
<hr />
<p>sulla portata della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio &#8211; V.I.A. e V.A.S. – Verifica di assoggettabilità – Disciplina applicabile – Art. 20, D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, nel testo risultante dagli emendamenti di cui al D. Lgs. n. 128/2010 – Applicabilità immediata nella Regione – Necessità &#8211; Sussiste	</p>
<p>2. Ambiente e territorio – V.I.A. e V.A.S. – Verifica di assoggettabilità – Provvedimento terminale &#8211; Contenuto – Prescrizioni sull’utilizzo del territorio e sull’esecuzione del progetto &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Le modifiche apportate dal D. Lgs. 29 giugno 2010 n. 128 all’art. 20, D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, sono applicabili nella Regione Umbria a partire dalla data dell’entrata in vigore dei ridetti emendamenti, indipendentemente dall’emanazione di una disciplina regionale di adeguamento dell’ordinamento regionale alle disposizioni del decreto legislativo	</p>
<p>2. E’ illegittimo il provvedimento conclusivo della verifica di assoggettabilità che, anziché limitarsi a esprimere unicamente un giudizio relativo ai riflessi negativi e significativi sull&#8217;ambiente dell&#8217;intervento prospettato (nella specie il progetto di un impianto fotovoltaico) assume la necessità di approfondire alcuni aspetti del progetto e stabilisce prescrizioni sull’utilizzo del territorio e sulla esecuzione cui il progetto deve adeguarsi (nella specie, il provvedimento finale, che dispone l’assoggettamento del progetto dell’impianto fotovoltaico a V.I.A., aveva recepito i criteri elaborati da uffici regionali di settore che comportavano, in parte una diversa dislocazione dell’impianto (si considerino quelli diretti alla salvaguardia delle visuali godibili e alla verifica delle specifiche relazioni visuali dal sito di impianto), in parte l’osservanza di una serie di oneri (di mantenerne gli elementi paesaggisticamente più qualificanti, di verificare gli impatti cumulativi di più impianti contermini, di prevedere l’uso di pannelli antiriflettenti), in parte ancora una diversa conformazione dello stesso (disposizione planimetrica delle vele, opportune schermature vegetali, facile rimuovibilità dei dispositivi tecnologici)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 448 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>E. S.p.A., corrente in Milano, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Matteo Frenguelli e Mario Busiri Vici, con domicilio eletto presso il secondo in Perugia, via Cesarei, 4; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Regione Umbria, in persona del presidente pro tempore della giunta regionale, rappresentato e difeso dagli avv. Anna Rita Gobbo e Casimiro Iannotti, con domicilio eletto presso la prima, in Perugia, corso Vannucci, 30;<br />
Regione Umbria, Direzione Regionale Risorsa Umbra; Regione Umbria, Servizio Geologico e Sismico; Regione Umbria, Servizio Qualità Ambiente, Gestione Rifiuti ed Attività Estrattive; Regione Umbria, Servizio Valorizzazione Territorio e Tutela del Paesaggio Tecnologie dell&#8217;Informazione; Regione Umbria, Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico;<br />
Comune di Gualdo Cattaneo; </p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
Provincia di Perugia; </p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
&#8211; della Determinazione Dirigenziale n. 4915 del 6.07.2011 (notificata alla ricorrente in data 13.07.2011 con la quale il Dirigente del Servizio Valutazioni Ambientali: VIA, VAS e sviluppo sostenibile disponeva “…. di sottoporre a procedura di valutazione<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto inerente e/o consequenziale con particolare riguardo al verbale della conferenza di servizi del 9.06.2011 ed ai pareri resi dagli uffici regionali nell’ambito della procedura di assoggettabilità a V.I.A. di seguito elencat<br />
<br />	<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Umbria;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 marzo 2012 il dott. Cesare Lamberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. La Effedi s.p.a., espone di avere chiesto alla provincia di Perugia, con istanza acquisita al protocollo n. 0052308 in data 2 febbraio 2010 il rilascio di autorizzazione unica ex art. 12, D.Lgs. n. 387/2003 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in Gualdo Cattaneo, località Villa del Marchese di potenza pari a kW 5.896,80;<br />	<br />
1.1. Durante il successivo procedimento con la modalità della conferenza di servizi, la ricorrente ha ottemperato a tutte le richieste rivoltale, compresa la riduzione dell’estensione e della potenza dell’impianto a 4,999,00 kW;<br />	<br />
1.2. In occasione della quinta riunione della conferenza dei servizi in data 7 febbraio 2011, la Provincia ha sospeso il procedimento per permettere l’espletamento della verifica di assoggettabilità di cui all’art. 10, l.r. 12/2010 in ragione della potenza superiore ad 1 mW dell’impianto proposto.<br />	<br />
1.3. Con istanza in data 30 marzo 2011 assunta al n. 46981 di protocollo, la società Effedi chiedeva alla regione Umbria la verifica di assoggettabilità relativa all’impianto denominato Centrale Fotovoltaica di potenza kW 4.999, provvedendo ad eseguire le pubblicazioni previste sul BUR dell’Umbria e sul bollettino ufficiale del Comune.<br />	<br />
1.4. Il Servizio VI Valutazioni ambientali, VIA, VAS e Sviluppo sostenibile comunicava alla ricorrente la procedibilità dell’istanza con nota prot. 76332 del 26 maggio 2011.<br />	<br />
1.5. Nella successiva conferenza istruttoria tenutasi il 9 giugno 2011 solo alcuni servizi regionali avevano formulato il parere: in particolare non erano stati emessi i pareri del Servizio VII Valutazione del Territorio e Tutela del Paesaggio Tecnologie dell’informazione e del Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico.<br />	<br />
1.6. Con la determina n. 4915 del 6 luglio 2011, il Servizio Valutazioni ambientali, VIA, VAS e Sviluppo sostenibile ha disposto, sulla base delle risultanze della conferenza istruttoria e in particolare delle motivazioni contenute nel parere del competente Servizio Valorizzazione e tutela del paesaggio, di sottoporre il progetto a procedura di valutazione d’impatto ambientale.<br />	<br />
2. Con quattro motivi articolati si afferma che il provvedimento avrebbe preso in considerazione il solo parere del Servizio VII Valutazione del Territorio e Tutela del Paesaggio Tecnologie dell’informazione nel quale erano richieste alla società Effedi integrazioni documentali. Si sostiene, inoltre che la determina dirigenziale non sarebbe stata preceduta da alcun avviso di avvio del procedimento, necessario tutte le volte che al provvedimento siano connessi effetti negativi. È poi contestata la congruità dei criteri che sarebbero stati imposti all’impresa ricorrente per integrare gli elaborati progettuali già presentati ed è infine censurato che l’amministrazione non abbia valorizzato anche il contenuto degli altri pareri acquisiti al procedimento.<br />	<br />
2.1. Nella fase cautelare si è costituita la regione che ha delimitato l’ambito normativo applicabile all’istanza della ricorrente nell’art. 20 D.Lgs. n. 152/2006 (nel testo in vigore prima degli emendamenti introdotti dal D.Lgs. n. 128/2010) e nella DGR n. 806 del 30 giugno 2008.<br />	<br />
2.2. La società ricorrente ha controdedotto nella memoria proposta anteriormente all’udienza e altrettanto ha fatto la società ricorrente.<br />	<br />
2.3. La società Effedi ha ulteriormente replicato.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. E’ impugnata la determinazione in epigrafe, n. 4915 del 6 luglio 2011, del Servizio Valutazioni ambientali, VIA, VAS e Sviluppo sostenibile della regione Umbria con la quale è stato disposto, sulla base delle risultanze della conferenza istruttoria e in particolare delle motivazioni contenute nel parere del competente Servizio Valorizzazione e tutela del paesaggio, di sottoporre a procedura di valutazione d’impatto ambientale il progetto di un impianto fotovoltaico in Gualdo Cattaneo, località Villa del Marchese.<br />	<br />
1.1. Il provvedimento è stato emanato tenuto conto del verbale e degli esiti della conferenza istruttoria svoltasi il 9 giugno 2011 e visti i pareri definitivi del Servizio Geologico e Sismico, del Servizio qualità dell’Ambiente, Gestione Rifiuti e Attività Estrattive, del Servizio Valutazione e Tutela del Territorio e del Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico.<br />	<br />
1.2. Nel parere n. 008632 in data 16 giugno 2011 del Servizio VII Valorizzazione e Tutela del Paesaggio, Tecnologie dell’Informazione sono precisati i criteri da considerare nell’integrare gli elaborati progettuali onde garantire la salvaguardia del paesaggio rurale interessato e delle visuali panoramiche.<br />	<br />
1.3. Tutto ciò: rilevato che l’area interessata dal progetto ha un’estensione complessiva di ha 9 e la superficie effettivamente impegnata dai pannelli fotovoltaici è di ha 3,3. L’area, inoltre non ricade all’interno di una zona vincolata ma insiste in un ambito territoriale adiacente un’area boscata sottoposta a tutela paesaggistica e concorre a determinare il valore del paesaggio rurale del territorio interessato. La stessa area, infine, presenta degli elementi paesaggisticamente qualificanti lineari arborate e qualche quercia isolata.<br />	<br />
1.3.1. E considerato che in prossimità dell’area d’intervento è stato già realizzato un impianto fotovoltaico che non risulta essere progettualmente considerato nella valutazione dell’impatto paesaggistico e che l’impianto in progetto, unitamente all’impianto già realizzato comporta un forte impatto sulle viste panoramiche costituite dal colle su cui sorge il centro abitato di Gualdo Cattaneo e i relativi circostanti rilievi e pendici collinari.<br />	<br />
2. Si afferma nel primo motivo la difformità del provvedimento dall’art. 20 co. 4, D.Lgs. n. 152/2006 che limita il potere della regione, a verificare esclusivamente, previa richiesta di integrazione documentale, se il progetto proposto abbia possibili effetti negativi e significativi sull&#8217;ambiente, sulla base degli elementi di cui all&#8217;allegato V del decreto legislativo e tenuto conto delle osservazioni pervenute.<br />	<br />
2.1. Essendo la sottoposizione del progetto alla procedura di VIA condizionata al contemporaneo concorrere della negatività e della significatività sull’ambiente degli effetti del progetto proposto, la Regione avrebbe dovuto concludere il procedimento con una pronuncia di non assoggettabilità del progetto a VIA.<br />	<br />
2.2. Sempre secondo gli assunti attorei, il documento istruttorio allegato alla DGR n. 806 del 30 giugno 2008 (punto 2.2.3 &#8211; verifica di assoggettabilità) e gli artt. 10 e 11 della l.r. Umbria n. 12/2010, non derogano al principio espresso dall’art. 20, co. 5 D.Lgs. n. 152/2006 circa l’esclusione da parte dell&#8217;autorità compente dalla procedura di valutazione ambientale dei progetti che non abbiano impatti negativi e significativi sull&#8217;ambiente, ferma restando la possibilità di impartire le necessarie prescrizioni.<br />	<br />
3. Va, al proposito, disatteso l’assunto della Regione circa l’assoggettamento della procedura alle disposizioni dell’art. 20 D.Lgs. n. 152/2006 nel testo anteriore agli emendamenti apportati dal D.Lgs. n. 128/2010, stante l’applicabilità nella regione Umbria degli emendamenti “correttivi” dopo l’emanazione della DGR n. 861/2011 di adeguamento dell’ordinamento regionale alle disposizioni del decreto legislativo, come previsto dal comma 4, dell’art. 4, D.Lgs. n. 128/2010 e considerata la conclusione dei procedimenti precedentemente avviati in tema di VIA, VAS e AIA ai sensi della norma vigenti al momento del loro avvio.<br />	<br />
3.1. In assenza di deroga espressa all’art. 10. disp. prel. cod. civ. esplicitata nell’art. 4, D.Lgs. n. 128/2010, la sua portata innovativa rimane regolata dalle disposizioni sulla legge in generale circa l’efficacia della legge nel tempo, come sostiene parte ricorrente anche sulla scorta della regolazione degli effetti delle nuove norme sui procedimenti in corso contenuta nel successivo comma 5 dell’art. 4, D.Lgs. n. 128/2010, intesa a dirimere i possibili equivoci procedimentali determinati dall’immediata operatività della nuova disciplina.<br />	<br />
3.2. Che la regione Umbria abbia inteso, con la DGR n. 861/2011, adeguare l’applicazione della l.r. n. 12/2010 al D.Lgs. n. 128/2010 “correttivo” del D.Lgs. n. 152/2006, non comporta l’inapplicabilità sino a quel momento delle nuove disposizioni: in materia ambientale, il rapporto fra la legislazione nazionale e quella regionale è nel senso che le regioni debbono rispettare la normativa statale, salvo stabilire livelli di tutela più elevati per il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze (Cons. St., sez. IV, 23 dicembre 2010, n. 9375).<br />	<br />
3.3. L’onere delle regioni (e delle province autonome) di adeguare il proprio ordinamento, nei successivi dodici mesi, alle disposizioni del decreto correttivo del codice dell’ambiente implica la conformazione del loro impianto normativo a criteri di tutela giuridica quantomeno analoghi a quelli della legislazione statale, con salvezza, sino all’emanazione delle nuove norme, delle disposizioni regionali in quanto compatibili con la nuova disciplina che rimane immediatamente applicabile.<br />	<br />
3.4. Tutto ciò risulta dal tenore della stessa delibera n. 861/2011, con la quale sono adottate una serie di specificazioni tecniche e procedurali per la valutazione d’impatto ambientale di competenza regionale, onde garantirne la compatibilità con le nuove norme correttive di cui al D.Lgs. n. 128/2010, in fase di prima applicazione del decreto legislativo e sino all’emanazione della normativa regionale di adeguamento.<br />	<br />
3.5. Rimane perciò confermata l’applicazione dell’art. 20, D.Lgs. n. 152/2006 secondo il testo risultante dagli emendamenti apportati dal D.Lgs. n. 128/2010, che in quanto pubblicato sulla G.U. del 29.06.2010, è entrato in vigore il 15.07.2010 e pertanto prima dell’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità dell’impianto a VIA, iniziato con istanza proposta dalla ricorrente il 30 marzo 2011 ai sensi dell’art. 10, l.r. Umbria n. 12/2010.<br />	<br />
4. Nel merito il ricorso è fondato anche se per le ragioni e nei limiti che si dirà.<br />	<br />
4.1. Il concetto di impatto ambientale implica necessariamente che le opere da valutare abbiano un&#8217;incidenza sugli elementi naturalistici del territorio, modificandolo in misura più o meno invasiva e penetrante: la valutazione tende, dunque, a stabilire se le alterazioni conseguenti alla sua realizzazione possano ritenersi accettabili alla stregua di un giudizio comparativo che tenga conto, da un lato, della necessità di salvaguardare preminenti valori ambientali, dall&#8217;altro, dell&#8217;interesse pubblico all&#8217;esecuzione dell&#8217;opera (Cons. St., sez. VI, 18 gennaio 2006, n. 129; sez. VI, 16 marzo 2005, n. 1102; sez. VI, 26 agosto 2003, n. 4841).<br />	<br />
4.2. Sullo stesso criterio sono improntati i commi 4 e 5 dell’art. 20, D.Lgs. n. 152/2006 emendato dal D.Lgs. n. 128/2010, laddove, nell’assoggettare l’opera alla valutazione d’impatto ambientale, demanda all’autorità competente, tenuto conto delle osservazioni pervenute, di verificare se il progetto abbia possibili effetti negativi e significativi sull&#8217;ambiente, sulla base degli elementi di cui all&#8217;allegato V del decreto e di disporre l&#8217;esclusione dalla procedura di valutazione ambientale se il progetto non ha impatti negativi e significativi sull&#8217;ambiente e di impartire, se del caso, le necessarie prescrizioni.<br />	<br />
4.3. Il criterio che condiziona la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale al prodursi di impatti significativi sull&#8217;ambiente, è del resto, contenuto negli artt. 9 e 10 della l.r. Umbria n. 12/2010 sia nel sottoporre a verifica di “assoggettabilità semplificata” dei piani e programmi già assoggettati a procedura di VAS sia nel sottoporre a VIA i progetti di opere o interventi elencati negli allegati IV e V alla Parte seconda del d.lgs. 152/2006, previa verifica di assoggettabilità espletata sulla base delle modalità di cui all&#8217;articolo 20, D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.<br />	<br />
4.4. Deve essere conseguentemente accolta la prima censura del ricorso in esame laddove afferma che la regione si sarebbe erroneamente pronunciata per la sottoposizione a VIA non in ragione di effetti negativi e significativi del progetto Effedi quanto per l’asserita necessità di approfondire alcuni aspetti del progetto, come indicato nel parere del Servizio VII Valutazione del Territorio e Tutela del Paesaggio Tecnologie dell’informazione e del Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico.<br />	<br />
4.5. E, invero, nella determinazione finale n. 4915/2011, appaiono obliterate le risultanze della conferenza istruttoria a fronte delle motivazioni del parere del Servizio VII: nel parere n. 82502 del 7 giugno 2001 della Sezione Rischio Geologico, la sottoposizione a VIA è giustificata dalla ricaduta di parte del terreno da adibire a centrale in un’area a frana quiescente e nel parere n. 82517 dell’8 giugno 2011 del Servizio Qualità dell’ambiente si prospetta la semplice possibilità di creare impatti visuali per i centri abitati presenti nelle vicinanze.<br />	<br />
4.6. Nell’attribuire carattere di centralità all’avviso n. 86832 del 16 giugno 2011 espresso dal Servizio VII Valutazione del Territorio e Tutela del Paesaggio Tecnologie dell’informazione circa gli effetti positivi per la salvaguardia del paesaggio che possono produrre le condizioni più restrittive per la concessione degli incentivi previste in caso di presenza di più impianti, il Servizio Valutazioni VIA, VAS e sviluppo sostenibile sottopone il progetto a valutazione d’impatto ambientale sul presupposto della sua integrazione in base ai criteri sopraelencati.<br />	<br />
4.7. Siffatti criteri comportano, in parte una diversa dislocazione dell’impianto (si considerino quelli diretti alla salvaguardia delle visuali godibili e alla verifica delle specifiche relazioni visuali dal sito di impianto), in parte l’osservanza di una serie di oneri (di mantenerne gli elementi paesaggisticamente più qualificanti, di verificare gli impatti cumulativi di più impianti contermini, di prevedere l’uso di pannelli antiriflettenti), in parte ancora una diversa conformazione dello stesso (disposizione planimetrica delle vele, opportune schermature vegetali, facile rimuovibilità dei dispositivi tecnologici).<br />	<br />
5. In disparte la questione della rilevanza del paesaggio sull’ambiente, adombrata nel parere n. 86832 del 16 giugno 2011 del Servizio VII, le conclusioni del parere che il progetto presentato sia integrato adeguatamente sotto il profilo paesaggistico e che sia conseguentemente assoggettato alla procedura di impatto ambientale, non appaiono in linea con i presupposti dei “possibili effetti negativi e significativi sull&#8217;ambiente” cui l’art. 20, D.Lgs. n. 152/2006 subordina la necessità della procedura di impatto ambientale.<br />	<br />
5.1. Ritiene il Collegio che la tutela del paesaggio urbano, rurale e naturale possa rientrare solo in senso ampio nella salvaguardia degli interessi ambientali in senso stretto perché attinenti all’utilizzo economico dell&#8217;ecosistema senza compromissione di equilibri economici essenziali per la collettività (Cons. St., sez. IV, 14 aprile 2011, n. 2329; sez. IV, 5 luglio 2010, n. 4246): con la conseguenza di ammettere il coordinamento tra interesse alla protezione integrale ed altri interessi solo negli stretti limiti in cui l&#8217;utilizzo del territorio non alteri in modo significativo il complesso dei beni compresi nell&#8217;area protetta (Cons. St., sez. IV, 03 marzo 2009, n. 1213) <br />	<br />
5.2. Il provvedimento non poteva, perciò, stabilire vere e proprie prescrizioni nell’utilizzo del territorio, anche se imposte sub specie di criteri per integrare la documentazione progettuale: pur confluendo nel procedimento autorizzatorio per la costruzione e l&#8217;esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica, la peculiarità della procedura di verifica dell&#8217;assoggettabilità alla V.I.A. implica che l’atto col quale si conclude il relativo procedimento consista unicamente nel giudizio relativo ai riflessi dell&#8217;intervento sull&#8217;ambiente (T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 22 aprile 2010, n. 1483; T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 12 gennaio 2010, n. 17) e non contenga ulteriori prescrizioni inerenti la realizzazione del progetto, estranee sia al fine procedimentale sia al contenuto tipico dell’atto finale.<br />	<br />
6. In aggiunta alla prima censura, devono essere conseguentemente accolte la seconda e la quarta concernenti, l’una, la mancanza di contraddittorio da instaurare ai sensi dell’art. 10-bis L. n. 241/1990 e l’altra, l’illegittimità degli ulteriori atti procedimentali che, in luogo di valutare la necessità di procedere a VIA, avrebbero impropriamente suggerito una serie di integrazioni progettuali.<br />	<br />
6.1. E, invero, se obiettivo dell’art. 10 bis, l. n. 241/1990 è di consentire il contraddittorio onde far interloquire il privato sulle ragioni ritenute dall&#8217;Amministrazione ostative all’emanazione del provvedimento (ex purimis Cons. St, sez. VI, 17 gennaio 2011, n. 256), la ricorrente doveva, a maggior ragione, essere preventivamente edotta delle integrazioni del progetto richieste dai pareri del Servizio Geologico e Sismico (perché una parte dell’impianto ricadeva in area di frana quiescente) del Servizio Qualità dell’ambiente, Gestione Rifiuti ed Attività Estrattive (perché per l’estensione del progetto si potevano creare impatti visuali) e del Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico (perché non erano previste misure per la raccolta delle acque meteoriche).<br />	<br />
6.2. Il terzo motivo può essere assorbito nelle considerazioni sinora esposte: le motivazioni espresse nel parere prot. n. 0086832 in data 16.06.2011 del Servizio VII Valorizzazione e Tutela del Paesaggio non potevano costituire oggetto dell’impugnata determina n. 4915 del 6 luglio 2011 del Servizio Valutazioni ambientali, VIA, VAS e Sviluppo sostenibile perché rilevanti per l’integrazione del progetto ma non per stabilire la sua soggezione alla procedura di valutazione d’impatto ambientale.<br />	<br />
6.2.1. Avere affermato che il provvedimento non poteva stabilire prescrizioni sull’utilizzo del territorio ma esprimere unicamente un giudizio relativo ai riflessi sull&#8217;ambiente dell&#8217;intervento prospettato rende il parere di per sé illegittimo senza che sia necessario l’esame specifico delle ragioni di censura svolte nei confronti dello stesso.<br />	<br />
7. Il ricorso deve conseguentemente essere accolto e deve essere annullato l’impugnato provvedimento.<br />	<br />
7.1. La delicatezza e la novità della questione sottoposta al Collegio implica la compensazione delle spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie ricorso ed annulla il provvedimento impugnato. Compensa le spese di giudizio fra le parti in causa.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Cesare Lamberti, Presidente, Estensore<br />	<br />
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere<br />	<br />
Stefano Fantini, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 26/04/2012</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-26-4-2012-n-152/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2012 n.152</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/4/2012 n.591</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-4-2012-n-591/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-4-2012-n-591/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-4-2012-n-591/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/4/2012 n.591</a></p>
<p>Va sospesa l’ordinanza del Sindaco avente ad oggetto “deposito incontrollato rifiuti presso barriera anti rumore se sussiste l’allegato pregiudizio grave ed irreparabile e sufficiente fumus boni iuris, in quanto dall’esame del provvedimento impugnato – non qualificabile quale ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 T.u.e.l. – non risulta svolta alcuna</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-4-2012-n-591/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/4/2012 n.591</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-4-2012-n-591/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/4/2012 n.591</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l’ordinanza del Sindaco avente ad oggetto “deposito incontrollato rifiuti presso barriera anti rumore se sussiste l’allegato pregiudizio grave ed irreparabile e sufficiente fumus boni iuris, in quanto dall’esame del provvedimento impugnato – non qualificabile quale ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 T.u.e.l. – non risulta svolta alcuna effettiva e approfondita indagine sulla provenienza dei rifiuti rinvenuti nel terreno di proprietà della ricorrente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00591/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00776/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 776 del 2012, proposto da:<br />	<br />
&#8211; <b>Centro Città S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lorenzo Lamberti e Daniele Boschiroli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Milano, Piazzale Cadorna n. 4;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>Comune di Lodi</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo Andena, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 28; 	</p>
<p>per l’annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell’efficacia,<br />	<br />
&#8211; dell’ordinanza del Sindaco di Lodi in data 21 marzo 2012, n. 92, notificata il 22 marzo 2012, avente ad oggetto “deposito incontrollato rifiuti presso barriera anti rumore ex Camolina Foglio 32, part. 483” e degli atti connessi.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto il decreto cautelare n. 462/2012 con cui è stata accolta, inaudita altera parte, la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato e fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell’istanza di sospensione;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Lodi;<br />	<br />
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore, alla camera di consiglio del 24 aprile 2012, il primo referendario Antonio De Vita e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto che sussiste l’allegato pregiudizio grave ed irreparabile e che, ad un sommario esame, i motivi dedotti nel ricorso appaiono provvisti di sufficiente fumus boni iuris, in quanto dall’esame del provvedimento impugnato – non qualificabile quale ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 T.u.e.l. – non risulta svolta alcuna effettiva e approfondita indagine sulla provenienza dei rifiuti rinvenuti nel terreno di proprietà della ricorrente, per cui va accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione sopra descritta;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) accoglie la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso in epigrafe indicato.	</p>
<p><b>Compensa le spese della presente fase cautelare.</b><br />
Fissa per la trattazione del merito della presente controversia la prima udienza pubblica del mese di gennaio 2014, ore di regolamento.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 24 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:</b><br />
Adriano Leo, Presidente</b><br />
Elena Quadri, Consigliere</b><br />
Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA</b><br />
Il 26/04/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO</b><br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-4-2012-n-591/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/4/2012 n.591</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2012 n.721</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-26-4-2012-n-721/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-26-4-2012-n-721/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-26-4-2012-n-721/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2012 n.721</a></p>
<p>A. Cavallari – Presidente, C. Lattanzi – Estensore sulla disapplicazione della normativa che prevede la proroga automatica della concessione riguardante lo sfruttamento di sorgenti di acque termali 1. Autorizzazione e concessione – Concessione – Concessione mineraria per lo sfruttamento di sorgenti di acque termali – Struttura termale realizzata – Requisito</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-26-4-2012-n-721/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2012 n.721</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-26-4-2012-n-721/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2012 n.721</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Cavallari – Presidente, C. Lattanzi – Estensore</span></p>
<hr />
<p>sulla disapplicazione della normativa che prevede la proroga automatica della concessione riguardante lo sfruttamento di sorgenti di acque termali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazione e concessione – Concessione – Concessione mineraria per lo sfruttamento di sorgenti di acque termali – Struttura termale realizzata – Requisito – Soggetto che intende accedere all&#8217;utilizzo delle acque termali – Non è esigibile.	</p>
<p>2. Autorizzazione e concessione – Concessione – Concessione per lo sfruttamento di sorgenti di acque termali – Per costituire una zona di protezione igienico sanitaria – E’ concessione di beni.	</p>
<p>3. Autorizzazione e concessione – Concessione – Concessione per lo sfruttamento di sorgenti di acque termali – Per costituire una zona di protezione igienico sanitaria – Principi comunitari di trasparenza, di non discriminazione, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi – Applicazione – Effetti – Normativa che prevede la proroga automatica – Disapplicazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai fini del rilascio di una concessione mineraria per lo sfruttamento di sorgenti di acque termali, l’assenza di una struttura termale realizzata è un requisito non esigibile in capo a chi intende accedere all&#8217;utilizzo delle acque termali, che solo in presenza dell&#8217;atto di concessione può assumere validi impegni sul piano economico per la realizzazione delle strutture a ciò necessarie.	</p>
<p>2. Va qualificata come concessione di beni e non di servizi la concessione il cui oggetto consiste nello sfruttamento di sorgenti di acque termali per costituire una zona di protezione igienico sanitaria, in quanto ciò che viene in rilievo  è la tutela e la valorizzazione del bene e non la prestazione di un servizio all’utenza.	</p>
<p>3. Ad una concessione il cui oggetto consiste nello sfruttamento di sorgenti di acque termali per costituire una zona di protezione igienico sanitaria, proprio in quanto ha a oggetto lo sfruttamento economico del bene, devono applicarsi i principi comunitari di trasparenza, di non discriminazione, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, con conseguente disapplicazione della normativa che prevede la proroga automatica senza che abbia luogo la procedura competitiva.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Prima</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1581 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>Comune di Santa Cesarea Terme, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Silvestro Lazzari, con domicilio eletto presso Silvestro Lazzari in Lecce, via Taranto, N.92; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avv. Leonilde Francesconi, Marco Ugo Carletti, con domicilio eletto presso Leonilde Francesconi in Lecce, viale Aldo Moro, 1 c/o Uff.Contenz.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Terme di Santa Cesarea Spa, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Ernesto Sticchi Damiani in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della determinazione del Dirigente Ufficio Pianificazione della Regione Puglia &#8211; Area Politiche per lo sviluppo economico, lavoro e innovazione &#8211; Servizio Attività Estrattive n. 64 del 19 luglio 2011, notificata al Comune di Santa Cesarea Terme in data 8 agosto 2011, con la quale è stato accordato il rinnovo della concessione mineraria di acque termali denominata &#8220;Santa Cesarea&#8221; (Fonte Palazzo) in territorio di Santa Cesarea Terme per la durata di anni venti a decorrere dalla data di scadenza (30/7/2011) del Decreto originario n. 605 del 30/7/1991 con scadenza al 30/7/2031 nonché di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia e di Terme di Santa Cesarea Spa;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2012 il dott. Claudia Lattanzi e uditi l’avv. S. Lazzari, per il Comune, l’avv. L. Francesconi, per la Regione, e l’avv. prof. e E. Sticchi Damiani, per le Terme di San Cesarea;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La società Terme di Santa Cesarea ha ottenuto, con decreto del Presidente della giunta regionale del 30 luglio 1991, la “<i>concessione mineraria per lo sfruttamento delle sorgenti di acque termali denominata Santa Cesarea in territorio del Comune di Santa Cesarea Terme prov. di Lecce per costituire una zona di protezione igienico sanitaria, per la durata di anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto</i>”.<br />	<br />
La predetta società, con domanda del 29 luglio 2010, ha chiesto il rinnovo della concessione per ulteriore anni venti.<br />	<br />
Il comune di Santa Cesarea, con nota del 23 marzo 2011, ha comunicato alla Regione la propria opposizione al rinnovo richiesto.<br />	<br />
Successivamente, a seguito della pubblicazione della domanda di rinnovo all’Albo Pretorio, il comune ricorrente, in qualità di soggetto interessato a partecipare all’assegnazione della concessione scaduta, ha presentato alla Regione una dettagliata nota di opposizione al rinnovo della concessione.<br />	<br />
La Regione, con determinazione del 19 luglio 2011, ha rinnovato alla società suddetta la concessione in questione “<i>per la durata di anni venti a decorrere dalla data di scadenza (30.7.2011) del Decreto originario n. 605 del 30.7.1991 con scadenza al 30.7.2031</i>”.<br />	<br />
Avverso questo provvedimento è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi: 1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 30 l.r. 28 maggio 1975 n. 44; violazione dei principi generali dell’ordinamento; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; eccesso di potere per sviamento e per conflitto di interessi. 2. Violazione art. 30 l.r. 28 maggio 1975 n. 44 sotto diverso profilo secondo una lettura costituzionalmente orientata; violazione del diritto comunitario e in particolare della direttiva servizi 2006/123/CE; violazione della l. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria, per difetto di motivazione. 3. Illegittimità costituzionale dell’art. 30 l.r. 28 maggio 1975 n. 44.<br />	<br />
Deduce il Comune ricorrente: che la Regione non ha verificato se il concessionario ha ottemperato agli obblighi impostigli con la concessione, né se la concessionaria ha ancora i requisiti; che la domanda di rinnovo è stata presentata oltre il termine di cui all’art. 30 l.r. 44/1975; che la regione non ha preso in considerazione le opposizioni avanzate dal Comune; che si doveva fare una gara formale; che l’art. 30 l.r. 44/1975 è incostituzionale laddove prevede il rinnovo della concessione senza gara.<br />	<br />
La Società, si è costituita con atto del 10 novembre 2011, e con controricorso del 14 novembre 2011, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione e di interesse. Nel merito ha rilevato: che una perdita contabile non incide sulla regolarità del servizio; che il termine per la richiesta di rinnovo non è perentorio; che comunque la richiesta di rinnovo è stata depositata un anno prima della scadenza; che l’amministrazione ha controdedotto in ordine alle osservazioni comunali; che l’uso delle risorse termali costituisce un servizio pubblico; che nel caso in esame trova applicazione l’in house; che la Regione è il socio di maggioranza della Società.<br />	<br />
La Regione, con memoria del 16 novembre 2011, ha rilevato: che la domanda di rinnovo è stata presentata il 29 luglio 2010 e protocollata il 19 agosto 2010 per ragioni legate alla carenza di personale; che comunque i termini non sono perentori; che il Comune non ha mai presentato istanza per acquisire un permesso di ricerca e che questo è un presupposto indispensabile per ottenere la concessione di acque termali; che alla domanda di rinnovo è stata data ampia pubblicità; che è stato dato puntuale riscontro alle questioni poste dal Comune.<br />	<br />
La Regione, con memoria del 19 gennaio 2012, e la Società, con memoria del 20 gennaio 2012, hanno insistito sulle proprie deduzioni e sull’inammissibilità del ricorso.<br />	<br />
Il Comune, con memoria del 20 gennaio 2012, ha rilevato che : con riguardo al fatto che lo stesso non dispone del Centro Termale, è in atto un contenzioso arbitrale; l’attività di sfruttamento economico della risorsa termale non può rientrare nell’ipotesi di servizio pubblico;non si ha controllo analogo in presenza di una compagine societaria composta anche da capitale privato.<br />	<br />
La Società, con memorie del 27 e del 31 gennaio 2012, ha dedotto che la giurisprudenza comunitaria ammette la possibilità di partecipare al capitale della società se questa partecipazione non incida sulla gestione della società stessa, e quindi sul controllo analogo da parte dell’amministrazione.. <br />	<br />
Nella pubblica udienza del 22 febbraio 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. È da esaminare preliminarmente l’eccezione proposta dalle controinteressate con cui si deduce l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e di interesse.<br />	<br />
Com’è noto, l’interesse al ricorso consiste nel vantaggio (eventualmente anche strumentale) che il soggetto trae dall’annullamento del provvedimento impugnato, mentre la legittimazione al ricorso consiste nella titolarità in capo a colui che propone il ricorso di una situazione differenziata e giuridicamente rilevante, che valga a differenziare la sua pretesa da quella del <i>quisque de populo</i>.<br />	<br />
Entrambi i presupposti processuali sono ritenuti necessari al fine di evitare che il giudizio amministrativo si trasformi in una sorta di giurisdizione oggettiva, in cui, più che tutelare interessi di parte, si finisca per tutelare l&#8217;astratto interesse alla legalità amministrativa (Cons. St. Sez. VI, 18 aprile 2011, n. 2380).<br />	<br />
Nel caso in esame il ricorrente dichiara di agire a tutela dell’interesse strumentale alla rinnovazione del procedimento di concessione, al fine di poter presentare una domanda concorrente.<br />	<br />
.L’Adunanza Plenaria n.4 del 2011 ha specificato che le uniche eccezioni in base alle quali sia possibile riconoscere la legittimazione a impugnare una procedura di affidamento anche da parte di un soggetto che non ha partecipato a tale procedimento, sono : a) quella per la quale il soggetto che non ha partecipato alla gara contesta in radice la scelta di indizione della procedura; b) quella per cui l’operatore economico di settore contesta un affidamento diretto o senza gara; c) infine, quella nella quale l’operatore manifesta la intenzione di impugnare una clausola del bando escludente in relazione alla illegittima previsione di determinati requisiti di qualificazione.<br />	<br />
In sostanza, è meritevole di tutela l’interesse a ricorrere contro gli atti i cui effetti hanno precluso l’indizione della gara secondo le modalità prescritte dalla normativa di settore e dal diritto comunitario.<br />	<br />
Quindi, nel caso in esame, è da riconoscere, in capo al Comune, l’interesse al ricorso proprio perché lo stesso è diretto a ottenere la riedizione di una gara secondo i principi comunitari.<br />	<br />
Per quanto riguarda poi il dedotto difetto di legittimazione, perché “<i>allo stato non sarebbe neanche localizzabile alcuna struttura da destinarsi all’attività pretesa in concessione</i>”, è da rilevare come la giurisprudenza ha chiarito che l’assenza di una struttura termale realizzata è un requisito “<i>non esigibile in capo a chi intende accedere all&#8217;utilizzo delle acque termali, che solo in presenza dell&#8217;atto di concessione può assumere validi impegni sul piano economico per la realizzazione delle strutture a ciò necessarie.</i><br />	<br />
<i>Accedere all&#8217;opposta tesi verrebbe a determinare un evidente sbilanciamento, in sede di valutazione comparativa, fra il precedente concessionario, che già dispone delle strutture termali, e chi per la prima volta intende accedere all&#8217;utilizzo della sorgente. Surrettiziamente verrebbe a privilegiarsi il diritto di insistenza nella concessione (che la stessa Amministrazione, dando luogo alla valutazione comparativa, ha inteso ripudiare), impedendosi l&#8217;accesso al bene pubblico da parte di chi non ne aveva la precedente disponibilità, in violazione dei principi di concorrenza e della libertà di stabilimento garantita dall&#8217;art. 42 del Trattato C.E. (cfr. sui principi Corte Costituzionale, 1 luglio 2010, n. 233)</i>” (così Cons. St., sez. VI, 31 gennaio 2011, n. 714).<br />	<br />
Quanto detto vale anche per la necessità di acquisire un permesso di ricerca, laddove, non è possibile escludere che il ricorrente possa esserne in possesso al momento della partecipazione alla gara;questo sul presupposto ( non dimostrato ) che il richiedente una concessione mineraria debba essere titolare di un permesso di ricerca,cioè di un titolo finalizzato alla ricerca di un bene pubblico esistente e conosciuto,tanto che si chiede la concessione di utilizzarlo. <br />	<br />
2. Nel merito, la questione involge il problema se la concessione in questione debba essere considerata una concessione di beni, e come tale sottostare ai principi comunitari di libera concorrenza, o debba invece essere considerata una concessione di servizi, e quindi possa essere affidata tramite il c.d. in house.<br />	<br />
Ritiene il Collegio che la concessione in esame debba essere qualificata come concessione di beni e non di servizi.<br />	<br />
Oggetto della concessione è “<i>lo sfruttamento delle sorgenti di acque termali … per costituire una zona di protezione igienico sanitaria</i>”, e quindi, secondo il Collegio, ciò che viene in rilievo è la tutela e la valorizzazione del bene e non la prestazione di un servizio all’utenza.<br />	<br />
Infatti, la concessione ha quale elemento centrale lo sfruttamento del bene e quindi la sua utilizzazione per fini economici, e non per fini sociali, elemento essenziale per poter legare un bene all’utilizzazione dello stesso per fini sociali e far prevalere l’utilizzazione del bene per fini sociali sulla assegnazione dello stesso all’utilizzatore. <br />	<br />
Qualificata la concessione come concessione di un bene, occorre verificare la compatibilità dell’art. 30 l.r. 44/1975 che, con riguardo alla disciplina delle attività di ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali, prevede che “<i>La concessione scaduta è rinnovata, qualora il concessionario abbia ottemperato agli obblighi impostigli</i>”, con gli obblighi comunitari che richiedono una procedura di affidamento nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.<br />	<br />
Com’è noto, la Commissione Europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2008/4908 volta a verificare la compatibilità della normativa italiana, con riferimento alle concessioni demaniali, con i principi di cui all’art. 43 Trattato Ce e dell’art.12 di cui alla direttiva servizi n. 2006/123/CE.<br />	<br />
La procedura di infrazione riguardava, per quello che qui interessa, il rinnovo automatico della concessione alla scadenza, ritenuto in contrasto con l’art. 12 della Direttiva servizi, secondo il quale“<i>qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali (…) gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento</i>” (comma 1).<br />	<br />
La giurisprudenza, poi, in applicazione dei principi comunitari, ha rilevato come alle concessioni di beni pubblici di rilevanza economica, poiché idonee a fornire un’occasione di guadagno a soggetti operanti nel libero mercato, debbano applicarsi i principi discendenti dall’art. 81 del Trattato UE e dalle Direttive comunitarie in materia di appalti, quali quelli della loro necessaria attribuzione mediante procedure concorsuali, trasparenti, non discriminatorie, nonché tali da assicurare la parità di trattamento ai partecipanti (Cons. St., sez. VI, 22 marzo 2011, 1747).<br />	<br />
“<i>La normativa sul rinnovo automatico della concessione di un&#8217;area demaniale per scopi turistico-ricreativi deve essere vagliata alla luce di principi comunitari di trasparenza, di non discriminazione, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, i quali, espressi nel trattato dell&#8217;Unione Europea, sono direttamente applicabili (cd. &#8220;self-executing&#8221;) a prescindere dalla ricorrenza di specifiche norme comunitarie o interne che ne facciano applicazione, e prevalgono sulle disposizioni dello Stato membro eventualmente in contrasto con essi. Dalla doverosa necessità di rispettare siffatti principi, discende che ai concessionari di beni del demanio marittimo adibiti ad uso turistico-ricreativo, non possa essere accordato alcun diritto di insistenza. Attraverso le concessioni demaniali marittime si fornisce, infatti, un&#8217;occasione di guadagno a soggetti operanti nel mercato, per cui, una volta scaduto il titolo, occorre provvedere alla riassegnazione del bene mediante procedimenti competitivi, senza che sia consentito alcun rinnovo automatico del rapporto. A tanto si aggiunge, in termini più generali, che la p.a. &#8211; in forza dell&#8217;art. 1 l. sul procedimento, come recentemente modificato &#8211; è tenuta, nello svolgersi della sua attività, in ogni ambito, al rispetto dei criteri di pubblicità e di trasparenza, desumibili anche dai principi dell&#8217;ordinamento comunitario</i>.” (Tar Reggio Calabria, sez. I, 23 novembre 2011, n. 833).<br />	<br />
Posti questi principi, deve ritenersi che alla concessione in esame, proprio in quanto ha a oggetto lo sfruttamento economico del bene, devono applicarsi i principi comunitari di trasparenza, di non discriminazione, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, con conseguente disapplicazione della normativa che prevede la proroga automatica senza che abbia luogo la procedura competitiva.<br />	<br />
Nel caso in esame, nessuna procedura comparativa è stata indetta dall’Amministrazione, non potendosi ritenere che la pubblicazione del “Rende noto” possa assumere il ruolo di indizione di una procedura competitiva.Peraltro,l’art. 30 della l.r. n.44 del 1975 prevede che la concessione è rinnovata al concessionario che abbia adempiuto ai suoi obblighi,riconoscendo quindi un diritto di insistenza.<br />	<br />
In conclusione il ricorso deve essere accolto.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Prima<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Cavallari, Presidente<br />	<br />
Giuseppe Esposito, Primo Referendario<br />	<br />
Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 26/04/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-26-4-2012-n-721/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2012 n.721</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2012 n.153</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-26-4-2012-n-153/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-26-4-2012-n-153/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-26-4-2012-n-153/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2012 n.153</a></p>
<p>Pres. Est. C. Lamberti Associazione “Porto dell’Olio” (Avv. S. Di Fonso) c/ Comune di Narni (Avv. F. Marini) 1. Impianto fotovoltaico – Capacità di generazione inferiore alle soglie di cui al d. lgs. 387/2003 (tabella A) – Assenza di autorizzazione – Sufficiente una dia 2. Procedimento per l’autorizzazione all’installazione di</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Est. C. Lamberti<br /> Associazione “Porto dell’Olio” (Avv. S. Di Fonso) c/ Comune di Narni (Avv. F. Marini)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Impianto fotovoltaico – Capacità di generazione inferiore alle soglie di cui al d. lgs. 387/2003 (tabella A) – Assenza di autorizzazione – Sufficiente una dia	</p>
<p>2. Procedimento per l’autorizzazione all’installazione di un impianto fotovoltaico – Diritto di Partecipazione – In presenza  di una tutela differenziata di interessi pubblici</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del d.lgs. 387/2003 (nella formulazione risultante dalla legge 244/2007) “la costruzione e l&#8217;esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (…)sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione (…)” secondo il “procedimento unico” che prevede una conferenza di servizi alla quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate ed un termine massimo per la sua conclusione non superiore a novanta giorni, al netto della eventuale fase di v.i.a. Aggiunge tuttavia il successivo comma 5 che “All&#8217;installazione degli impianti (…) per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni (…)”.	</p>
<p>2. L’accesso ai provvedimenti e la partecipazione procedimentale trovano spazio in presenza di una situazione di interesse qualificato alla conoscenza dei provvedimenti dell’amministrazione, presupposto che non è dato ravvisare in assenza di prova in atti del pregiudizio derivante dall’impianto.<br />
La mancanza di prove di vincoli territoriali o di altre particolari qualificazioni di interesse pubblico collegate ad una tutela differenziata di interessi pubblici si qualificano come mancanza del diritto all’accesso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 415 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>Associazione &#8220;Porto dell&#8217;Olio&#8221;, e Silvia Di Fonso, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Paolo De Camelis, con domicilio eletto presso Paolo Petrini in Perugia, via Baglioni, 10; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Narni, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Fabio Marini, con domicilio eletto presso Roberto Baldoni in Perugia, via Pievaiola, 21; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ge Progetti e 3I S.p.A., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Umberto Segarelli, con domicilio eletto presso Maurizio Mariani in Perugia, via Podiani, 17; Provincia di Terni; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del provvedimento del Comune di Narni 8 febbraio 2010 n. 20835 avente ad oggettoil permesso di costruire un impianto fotovoltaico.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Narni e di Ge Progetti e 3I S.p.A.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 marzo 2012 il dott. Cesare Lamberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con il permesso di costruire n. 20835 dell’8 febbraio 2010 il comune di Narni ha autorizzato la società “GE progetti e 3I” s.p.a. a realizzare un impianto fotovoltaico da 947,60 Kwp in località Montini, su lotto distinto al fg. n. 199, partt. nn. 48/p – 50/p.<br />	<br />
1.1. Nella qualità di ente rivolto statutariamente a promuovere lo sviluppo di una sensibilizzazione all’ambiente e alla natura ed a promuovere azioni mirate alla valorizzazione delle riserve ambientali, l’Associazione Porto dell’Olio ha prima richiesto copia del provvedimento e poi lo ha impugnato con il ricorso in epigrafe unitamente all’avv.ssa Silvia Di Fonso nella qualità di nuda proprietaria del casale e del terreno circostante che confinano con la proprietà Ruffo della Scaletta, sulla quale è posto l’impianto in questione.<br />	<br />
2. I motivi di ricorso sono i seguenti:<br />	<br />
2.1. Violazione dell’art. 12 DPR n. 387/2003 e delle leggi regionali nn. 1 e 24 del 2004 e n. 5 del 2008 nonché del punto 3 della DGR n. 562 del 2008. Il comune ha rilasciato l’autorizzazione all’istallazione dell’impianto fotovoltaico, qualificandola impropriamente come permesso di costruire e travalicando la competenza della provincia di Terni cui spetta indire la conferenza dei servizi dal cui esito scaturisce il titolo alla realizzazione dell’’impianto.<br />	<br />
2.2. Sviamento e violazione dell’art. 12 DPR n. 387/2003. Il comune di Narni ha fatto un uso distorto dei suoi poteri limitati alla materia edilizia;<br />	<br />
2.3. Violazione del diritto alla partecipazione procedimentale in materia ambientale, disciplinata dall’art. 3 D.Lgs. n. 195/2005. Non è stato osservato l’obbligo dell’autorità pubblica a rendere l’informazione ambientale disponibile a chiunque vi abbia interesse.<br />	<br />
2.4. Violazione del DPR n. 387/2003 e omessa comparazione e bilanciamento degli interessi. Il comune di Narni non ha convocato la conferenza di servizi onde comparare gli interessi dei proprietari coinvolti nell’esercizio dell&#8217;impianto.<br />	<br />
2.5. Violazione dei diritti all&#8217;ambiente, al paesaggio, all’agricoltura, alla salute e alla proprietà.<br />	<br />
3. Si è costituita in giudizio la società GE progetti e 3I s.p.a. che ha eccepito il difetto di legittimazione ad agire della ricorrente e l’inammissibilità e l’irricevibilità del ricorso sotto distinti profili.<br />	<br />
3.1. Si è costituito in giudizio il comune di Narni che ha eccepito il difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti, nonché la controinteressata GE progetti e 3I..<br />	<br />
3.2. Le parti hanno presentato memorie e memorie in replica.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>4. E’ impugnato il permesso di costruire n. 20835 rilasciato l’8 febbraio 2010 dal comune di Narni alla società “GE progetti &#038; e 3i s.p.a.” a realizzare un impianto fotovoltaico da 947,60 Kwp in località Montini, su lotto distinto al fg. n. 199, partt. nn. 48/p &#8211; 50/p.<br />	<br />
4.1. Nell’atto di costituzione in giudizio, “GE progetti e 3I” s.p.a. eccepisce il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti per mancanza dell’interesse qualificato ad adire il giudice, l’inammissibilità del ricorso per difetto di notificazione al controinteressato da individuare nella società Reset di Bergamo cui l’impianto era stato ceduto e l’irricevibilità del ricorso perché notificato dopo il collaudo dell’impianto e perciò tardivamente.<br />	<br />
4.2. Analoghe eccezioni svolge il comune di Narni.<br />	<br />
4.3. L’infondatezza del ricorso nel merito esime il Collegio dall’esaminare le eccezioni pregiudiziali e preliminari.<br />	<br />
5. Con la sentenza n. 145 in data 23 maggio 2011, questo stesso Collegio ha respinto un analogo ricorso, rivolto avverso il permesso di costruire rilasciato per la realizzazione di un campo fotovoltaico da 999,12 KWP, e pertanto di potenza inferiore ad 1 Mw come è l’impianto oggetto del presente ricorso.<br />	<br />
5.1.Vanno respinte le prime due censure di incompetenza al rilascio del provvedimento e di sviamento nell’esercizio della potestà edilizia, in quanto l’articolo 7-bis, della l.r. 1/2004 (come modificata dalla l.r. 5/2008), coerentemente a quanto consentito dall’articolo 12, comma 3, del d.lgs. 387/2003, stabilisce che l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili “è delegata alla provincia competente per territorio”.<br />	<br />
5.2. Ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del d.lgs. 387/2003 (nella formulazione risultante dalla legge 244/2007) “la costruzione e l&#8217;esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (…)sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione (…)” secondo il “procedimento unico” che prevede una conferenza di servizi alla quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate ed un termine massimo per la sua conclusione non superiore a novanta giorni, al netto della eventuale fase di v.i.a. Aggiunge tuttavia il successivo comma 5 che “All&#8217;installazione degli impianti (…) per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni (…)”.<br />	<br />
5.3. Secondo l’articolo 5, co. 7, d.m 19 febbraio 2007, n. 25336 “Ai sensi dell&#8217;art. 12, comma 5, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la costruzione e l&#8217;esercizio di impianti fotovoltaici per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione, come risultante dalla legislazione nazionale o regionale vigente in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione dell&#8217;impianto, non si dà luogo al procedimento unico di cui all&#8217;art. 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed è sufficiente per gli stessi impianti la dichiarazione di inizio attività. Qualora sia necessaria l&#8217;acquisizione di un solo provvedimento autorizzativo comunque denominato, l&#8217;acquisizione del predetto provvedimento sostituisce il procedimento unico di cui all&#8217;art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (…)”. Il comma 7 è stato abrogato dall&#8217;articolo 21 del d.m. 6 agosto 2010, a decorrere dal 25 agosto 2010, ai sensi di quanto disposto dall&#8217; articolo 22 dello stesso d.m., e quindi, ratione temporis, risulta applicabile alla controversia in esame.<br />	<br />
5.4. Ora, se la formulazione dell’articolo 5, comma 7, del d.m. 19 febbraio 2007 ha un senso, questo non può che consistere nello stabilire che, qualora fosse necessaria l’acquisizione di un solo provvedimento autorizzativo (nel caso in esame, in assenza di vincoli territoriali, il permesso di costruire comunale), detto titolo sostituisse l’autorizzazione unica di competenza regionale o (in forza dell’articolo 7-bis, della l.r. 1/2004) provinciale.<br />	<br />
5.5. Nel caso in esame, per quanto esposto, la competenza del Comune risulta legittimata proprio dal d.m. 19 febbraio 2007 e le prime due censure devono essere respinte perché infondate.<br />	<br />
6. Vanno poi respinte la terza e la quarta censura di violazione del diritto di accesso e alla partecipazione procedimentale <br />	<br />
6.1. L’accesso ai provvedimenti e la partecipazione procedimentale trovano spazio in presenza di una situazione di interesse qualificato alla conoscenza dei provvedimenti dell’amministrazione, presupposti che non è dato ravvisare in assenza di prova in atti del pregiudizio derivante dall’impianto.<br />	<br />
6.2. Per ciò che attiene all’Associazione Porto dell’Olio, l’atto costitutivo è quanto mai generico e non consente di ravvisare alcun interesse significativo a conoscere i provvedimenti del comune in materia e per quanto attiene all’avv.ssa Silvia Di Fonso, la sua posizione di nuda proprietaria del casale e del terreno circostante l’impianto, non appare sufficiente all’insorgere di un vero e proprio pregiudizio derivante dal rilascio del permesso di costruire.<br />	<br />
7. La mancanza di prove di vincoli territoriali o di altre particolari qualificazioni di interesse pubblico collegate ad una tutela differenziata di interessi pubblici relativa all’area in questione, è ragione di rigetto della quinta censura.<br />	<br />
7.1. La stessa ricorrente sottolinea il pregio paesaggistico della zona senza particolari qualificazioni: non c’era dunque spazio per l’acquisizione di ulteriori valutazioni, né per l’applicazione di misure di salvaguardia, non previste dalla normativa o comunque dalla pianificazione esistente; né era possibile trarre conseguenze inibitorie dall’applicazione, in via autonoma e residuale, del principio di precauzione, mancandone ogni presupposto giuridico e fattuale.<br />	<br />
8. Il ricorso deve conclusivamente essere respinto nel merito.<br />	<br />
8.1. Stante la difficoltà di interpretazione della disciplina applicabile, sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese tra le parti<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese del giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Cesare Lamberti, Presidente, Estensore<br />	<br />
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere<br />	<br />
Stefano Fantini, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 26/04/2012</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-26-4-2012-n-153/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2012 n.153</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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