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	<title>26/4/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>26/4/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2011 n.2453</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-26-4-2011-n-2453/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-26-4-2011-n-2453/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2011 n.2453</a></p>
<p>Pres. Piscitello – Est. Caringella A. De Luca (Avv.ti D. Ferrazzano, L. Vuolo) c/ Ministero dell&#8217;Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Avellino, Comune di Serino, R. Manzo (Avv. E. P. Sandulli) sulla omessa indicazione del contrassegno della lista elettorale nel modulo preposto per la raccolta delle firme 1. Elezioni &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-26-4-2011-n-2453/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2011 n.2453</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-26-4-2011-n-2453/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2011 n.2453</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. </i>Piscitello –<i> Est</i>. Caringella  <br />A. De Luca (Avv.ti D. Ferrazzano, L. Vuolo) c/ Ministero dell&#8217;Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Avellino, Comune di Serino, R. Manzo (Avv. E. P. Sandulli)</span></p>
<hr />
<p>sulla omessa indicazione del contrassegno della lista elettorale nel modulo preposto per la raccolta delle firme</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Elezioni &#8211; Liste elettorali &#8211;  Presentazione – Raccolta firme – Modalità – Adempimenti formali – Irregolarità &#8211;  Conseguenze  &#8211; Principio della strumentalità delle forme– Applicabilità.	</p>
<p>2. Elezioni – Liste elettorali &#8211; Presentazione – Raccolta firme – Contrassegno della lista – Indicazione  &#8211; Ratio.	</p>
<p>3. Elezioni – Liste elettorali &#8211; Presentazione – Raccolta firme &#8211;  Contrassegno della lista – Omissione &#8211;  Riferibilità della sottoscrizione ad una determinata lista  &#8211; Sufficienza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Gli artt. 28, 32 e 33, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, che disciplinano la raccolta delle firme per la presentazione delle liste elettorali, non contengono prescrizioni dettagliate quanto alle modalità da seguire e, soprattutto, alle conseguenze sul piano sanzionatorio di eventuali irregolarità, non potendosi pertanto inquadrare i relativi adempimenti formali nella categoria giuridica delle c.d. «forme sostanziali» e dovendosi piuttosto fare applicazione del principio di «strumentalità delle forme» nel procedimento elettorale. 	</p>
<p>2. Le disposizioni contenute negli artt. 28 e 32 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, stabilendo fra l’altro che la firma dei sottoscrittori delle liste deve essere apposta su moduli recanti il contrassegno della lista, perseguono lo scopo di assicurare che i sottoscrittori abbiano piena consapevolezza della lista che si accingono a presentare e della sua effettiva composizione. 	</p>
<p>3. Lo scopo perseguito dall’art. 28, co. 4, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 deve ritenersi raggiunto anche qualora, pur in assenza della materiale incorporazione del contrassegno, in modo stabile ed indissolubile, nel documento di presentazione, sia nondimeno acclarata la piena consapevolezza dei firmatari in merito alla riferibilità della sottoscrizione ad una determinata lista con una specifica composizione. (nella specie il Giudice ha ritenuto che, anche in assenza del contrassegno nel modello di cui al co. 4 dell’art. 28 D.P.R.570/1960, la circostanziata descrizione del medesimo, verbalizzata dal segretario comunale, con l’indicazione in seno al contrassegno medesimo del nome e del cognome del candidato Sindaco e la puntuale elencazione dei componenti della lista, con specificazione di data e luogo di nascita di ognuno, costituisse elemento sufficiente ed idoneo al raggiungimento dello scopo di dimostrare la piena ed inequivocabile consapevolezza dei sottoscrittori in ordine alla lista interessata dalla loro volontà adesiva).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02453/2011REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 03292/2011 REG.RIC.<br />	<br />
N. 03293/2011 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 3292 del 2011, proposto da: 	</p>
<p><b>Abele De Luca</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Davide Ferrazzano, Luigi Vuolo, con domicilio eletto presso Giuseppe Comunale in Roma, via delle Carrozze 3; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Ministero dell&#8217;Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Avellino, Comune di Serino, Clemente Tomasone, Rocco Manzo, Sottocommissione Elettorale Circondariale di Avellino; Gaetano De Feo</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gherardo Marone, con domicilio eletto presso Gherardo Marone in Roma, via Sicilia, 50; </p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3293 del 2011, proposto da: 	</p>
<p><b>Rocco Manzo</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Emilio Paolo Sandulli, con domicilio eletto presso Emilio Paolo Sandulli in Roma, via della Frezza, 59; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Serino, Ministero dell&#8217;Interno -Ufficio Territoriale di Governo D Avellino, Sottocommissione Elettorale Circondariale di Avellino, Clemente Tomasone, Abele De Luca; Gaetano De Feo</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gherardo Marone, con domicilio eletto presso Gherardo Marone in Roma, via Sicilia, 50; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>quanto al ricorso n. 3292 del 2011:<br />	<br />
della sentenza del T.a.r. Campania &#8211; Sez. Staccata Di Salerno: Sezione I n. 00737/2011, resa tra le parti, concernente RICUSAZIONE LISTA RECANTE IL CONTRASSEGNO &#8220;CERCHIO RECANTE ALL&#8217;INTERNO UNA CORONA DI STELLE TRICOLORI, SUL LATO LA STRISCIA ARCOBALENO E LA SCRITTA <CITTA' FUTURA CON GAETANO DE FEO SINDACO>&#8220;<br />	<br />
quanto al ricorso n. 3293 del 2011:<br />	<br />
della sentenza del T.a.r. Campania &#8211; Sez. Staccata Di Salerno: Sezione I n. 00737/2011, resa tra le parti, concernente RICUSAZIONE LISTA RECANTE IL CONTRASSEGNO &#8220;CERCHIO RECANTE ALL&#8217;INTERNO UNA CORONA DI STELLE TRICOLORI, SUL LATO LA STRISCIA ARCOBALENO E LA SCRITTA <CITTA' FUTURA CON GAETANO DE FEO SINDACO>&#8220;</p>
<p>Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Gaetano De Feo e di Gaetano De Feo;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 aprile 2011 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Ferrazzano, Vuolo e Marone Sandulli e Marone;</p>
<p>Ritenuto che l’identità della sentenza appellata impone la riunione dei ricorsi in epigrafe specificati; <br />	<br />
Rilevato che con il provvedimento impugnato in primo grado la Sottocommissione Elettorale Circondariale di Avellino ha disposto la ricusazione della lista “Città Futura con Gaetano De Feo Sindaco” in ragione della mancata incorporazione del contrassegno nel modello di cui al comma 4 dell’art. 28 del d.P.R., 16 maggio 1960, n. 570; <br />	<br />
Rilevato che con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno accolto il ricorso proposto da Clemente Tomasone e Gaetano De Feo, nelle rispettive qualità di presentatore della lista e di candidato Sindaco, avverso detto provvedimento di ricusazione;<br />	<br />
Reputato che i ricorsi proposti dagli odierni appellanti, nella qualità di rappresentanti delle liste concorrenti, non meritano accoglimento alla stregua delle considerazioni che seguono;<br />	<br />
Ritenuto, in punto di fatto, che dall’esame della documentazione in atti non si ricava la prova certa che, all’atto della sua consegna al segretario comunale del Comune di Serino, in data 16/4/2011, la dichiarazione di presentazione della lista in esame fosse priva del relativo contrassegno, evincendosi per contro elementi indiziari di segno opposto dalla circostanza che la ricevuta della lista rilasciata in tale data dal medesimo segretario non contiene soltanto la mera descrizione del contrassegno della lista di cui si discute (<i>Cerchio recante all’interno una corona di stelle tricolori, sul lato la striscia arcobaleno e la scritta “Città futura con Gaetano De Feo Sindaco</i>”) ma dà atto letteralmente della presentazione “di una lista recante il contrassegno…”, indicando, tra i documenti allegati all’atto di presentazione della lista, alla lett. f), “il modello del contrassegno di lista in triplice esemplare”,<br />	<br />
Ritenuto altresì, in punto di diritto, che:<br />	<br />
a) come più volte affermato anche da questa Sezione (11 gennaio 2011, n. 81; 24 agosto 2010, n. 5925; 28 novembre 2008 n. 5911; 17 settembre 2008 n. 4373; 7 novembre 2006, n. 6545), gli artt. 28, 32 e 33, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, che disciplinano la raccolta delle firme per la presentazione delle liste elettorali, non contengono prescrizioni dettagliate quanto alle modalità da seguire e, soprattutto, alle conseguenze sul piano sanzionatorio di eventuali irregolarità, non potendosi pertanto inquadrare i relativi adempimenti formali nella categoria giuridica delle c.d. «forme sostanziali» e dovendosi piuttosto fare applicazione del principio di «strumentalità delle forme» nel procedimento elettorale; <br />	<br />
b) le disposizioni contenute negli articoli 28 e 32 del ricordato D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, stabilendo fra l’altro che la firma dei sottoscrittori delle liste deve essere apposta su moduli recanti il contrassegno della lista, perseguono lo scopo di assicurare che i sottoscrittori abbiano piena consapevolezza della lista che si accingono a presentare e della sua effettiva composizione; <br />	<br />
c) lo scopo perseguito, in particolare, dall’art. 28, comma 4, dalla normativa in esame deve allora ritenersi raggiunto anche qualora, pur in assenza della materiale incorporazione del contrassegno, in modo stabile ed indissolubile, nel documento di presentazione, sia nondimeno acclarata la piena consapevolezza dei firmatari in merito alla riferibilità della sottoscrizione ad una determinata lista con una specifica composizione (cfr. Cons. Stato, decisione n. 81/20011, cit., secondo cui la tesi della necessaria incorporazione del contrassegno “ha un carattere preminente formalistico, non è supportata da alcun elemento testuale ed in ogni caso mal si concilia con il ricordato principio di &#8220;strumentalità delle forme&#8221; in cui vanno inquadrati gli adempimenti formali di cui si discute, la cui <i>ratio</i> è quella di assicurare che i sottoscrittori abbiano piena consapevolezza della lista che si accingono a presentare e della sua effettiva composizione”);<br />	<br />
d) nel caso di specie, la circostanziata descrizione del contrassegno, verbalizzata dal segretario comunale, con l’indicazione in seno al contrassegno medesimo del nome e del cognome del candidato Sindaco e la puntuale elencazione dei componenti della lista, con specificazione di data e luogo di nascita di ognuno, costituisce elemento sufficiente ed idoneo al raggiungimento dello scopo di dimostrare la piena ed inequivocabile conspaevolezza dei sottoscrittori in ordine alla lista interessata dalla loro volontà adesiva;<br />	<br />
e) risulta quindi rispettata la<i> ratio</i> del citato art. 28, comma 4, d.p.r. n. 570 del 1960, così come è accertata la presentazione, ai sensi del comma 9 della medesima disposizione, in allegato al modello di che trattasi, del contrassegno in triplice esemplare che, in base alla disposizione in esame, può essere “anche figurato”;<br />	<br />
Ritenuto, quindi, che gli appelli non meritano accoglimento e che la peculiarità della questione e le oscillazioni interpretative registratesi in materia giustificano la compensazione delle spese anche con riferimento al presente grado di giudizio;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li riunisce e li respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Calogero Piscitello, Presidente<br />	<br />
Marzio Branca, Consigliere<br />	<br />
Aldo Scola, Consigliere<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Adolfo Metro, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 26/04/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-26-4-2011-n-2453/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2011 n.2453</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2011 n.3560</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-26-4-2011-n-3560/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-26-4-2011-n-3560/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-26-4-2011-n-3560/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2011 n.3560</a></p>
<p>Pres. Tosti – Est. Modica de MohacA. M. (Avv. A. F. Tartaglia) c/ Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e Comando Generale Guardia di Finanza (Avv. Stato) sull&#8217;illegittimità della sanzione della perdita del grado comminata al militare che abbia fatto un uso occasionale di cannabinoidi in difetto di proporzione fra addebito</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-26-4-2011-n-3560/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2011 n.3560</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-26-4-2011-n-3560/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2011 n.3560</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Tosti – Est. Modica de Mohac<br />A. M. (Avv. A. F. Tartaglia) c/ Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e Comando Generale Guardia di Finanza (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità della sanzione della perdita del grado comminata al militare che abbia fatto un uso occasionale di cannabinoidi in difetto di proporzione fra addebito e sanzione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Militare – Procedimento disciplinare – Uso occasionale cannabinoidi – Sanzione – Perdita del grado – Illegittimità – Ragioni – Proporzione fra addebito e sanzione – Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il consumo di sostanze stupefacenti costituisce per il militare del Corpo della Guardia di Finanza violazione degli obblighi assunti con il giuramento e può giustificare la comminatoria della sanzione espulsiva perché indice di carenza di qualità morali e di carattere e comunque lesivo del prestigio del Corpo, ma sempre nel rispetto della proporzione fra addebito e sanzione che è espressivo di civiltà giuridica. Pertanto, è irragionevole e sproporzionata, nonché illegittima in quanto non adeguatamente motivata, l&#8217;inflizione della massima sanzione della perdita del grado al militare al quale si contesti esclusivamente l’uso del tutto occasionale di cannabinoidi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03560/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 12992/2003 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 12992 del 2003, proposto da: 	</p>
<p><b>Molietierno Antonio</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie D&#8217;Oro, 266; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Comando Generale Guardia di Finanza</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della determinazione in data 11 ottobre 2003, notificata in data 22 ottobre 2003, con la quale è stata comminata al ricorrente la sanzione della perdita del grado per rimozione.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2011 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>In data 27 settembre 2002 il ricorrente veniva trovato in possesso di una moderata quantità di cannabinoidi e, sottoposto ad esame tossicologico, veniva confermata la sua positività a dette sostanze stupefacenti. <br />	<br />
Considerata la rilevanza disciplinare del fatto, espletata l&#8217;attività istruttoria prescritta, la commissione di disciplina giudicava il militare &#8220;non meritevole di conservare il grado&#8221; e gli comminava la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione.<br />	<br />
Il ricorrente impugna la misura disciplinare assumendone l&#8217;illegittimità sotto svariati profili e deducendo, in particolare, la violazione dei principi di gradualità e ragionevolezza, nonché rilevando la manifesta sproporzione della sanzione adottata rispetto alla rilevanza del fatto, considerati altresì i precedenti di carriera tutti commendevoli.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio l&#8217;amministrazione intimata per resistere al gravame.<br />	<br />
Rigettata la domanda di tutela cautelare, alla pubblica udienza del giorno 23 febbraio 2011 o se è stata trattenuta per la decisione del merito. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La questione di diritto che si pone nel presente giudizio riguarda la legittimità della sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione inflitta a militare del Corpo della Guardia di Finanza in relazione all&#8217; uso occasionale di sostanze stupefacenti .<br />	<br />
L&#8217;uso solo occasionale di sostanze stupefacenti da parte dell&#8217;odierno ricorrente infatti non è oggetto di contestazione, risultando peraltro sufficientemente accertata e trovando ulteriore conferma negli atti e nei certificati prodotti in giudizio dallo stesso ricorrente.<br />	<br />
La Sezione ha, in occasione della definizione di fattispecie analoghe ( da ultimo cfr. Tar Lazio II n. 37899 del 21.12.2010 ), ritenuto che l&#8217;occasionalità accertata dell&#8217;uso di cannabinoidi da parte di militare della Guardia di Finanza non costituisce presupposto sufficiente per l&#8217;adozione della misura sanzionatoria della perdita del grado per rimozione.<br />	<br />
Il Consiglio di Stato con ripetute decisioni della sezione IV ( cfr ad esempio decisione n. 8352 del 30 novembre 2010 e n. 2927 del 13 maggio 2010) ha invece espresso una opposta interpretazione in base alle seguenti considerazioni.<br />	<br />
La perdita del grado viene inflitta in applicazione dell&#8217;art. 40 della legge 03.08.1961 n°833.<br />	<br />
Il punto 6) di detta norma prevede che il militare di truppa incorre nella perdita del grado, quando è stato rimosso &#8220;per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, ovvero per comportamento comunque contrario alle finalità del Corpo o alle esigenze di sicurezza dello Stato, previo giudizio di una Commissione di disciplina&#8221;.<br />	<br />
Secondo tale previsione la perdita del grado non segue, come negli altri casi elencati dalla stessa norma, al verificarsi di un fatto da essa direttamente individuato, bensì collegando il fatto con gli obblighi assunti dal militare con il giuramento, ovvero con le finalità del Corpo, richiedendo tale operazione un giudizio di attinenza e congruenza (Cons. Stato, IV Sez., n. 3387/07).<br />	<br />
Né potrebbe ritenersi che la gravità del comportamento del militare incolpato possa quindi influire sulla misura della sanzione in essa contemplata.<br />	<br />
La perdita del grado sarebbe, infatti, sanzione unica ed indivisibile, non essendo stata stabilita con la previsione di un minimo ed un massimo, entro i quali l&#8217;Amministrazione deve esercitare il potere sanzionatorio (cfr. IV Sez. n. 2415/09).<br />	<br />
Neppure potrebbe ritenersi illegittima, in quanto affetta da difetto di ragionevolezza e di proporzionalità, la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione inflitta al finanziere che abbia consumato, anche episodicamente, sostanze stupefacenti , essendo stato ricondotto tale comportamento alla violazione del giuramento e alla contrarietà con le finalità del Corpo; si dovrebbe considerare difficile, infatti, sostenere che il consumo anche occasionale di droga non contrasti con le finalità del Corpo a cui il militare appartiene se, come nella fattispecie, tra i compiti a cui questo attende vi è proprio il contrasto al contrabbando e al traffico di stupefacenti (cfr. dec. n. 3887/07 cit.; n. 2879/05; n. 2415/09).<br />	<br />
Si deve, infatti, ricordare che al Corpo della Guardia di Finanza l&#8217;ordinamento affida un ruolo centrale e di primissima linea nella repressione dello spaccio di stupefacenti e nel contrasto ai fenomeni di criminalità organizzata ad esso connessi: di talché non può ragionevolmente ipotizzarsi che simili compiti, essenziali per la salvaguardia della pubblica sicurezza, siano in concreto espletati da soggetti i quali a loro volta fanno uso delle sostanze la cui diffusione si tratta invece di impedire.<br />	<br />
Ciò detto, osserva in primo luogo il Collegio che non appare affatto condivisibile la tesi secondo la quale la violazione degli obblighi assunti con il giuramento prestato, quale che sia la sua gravità, giustifichi la comminatoria della sanzione espulsiva perché indice di carenza da parte del militare di qualità morali e di carattere e comunque lesiva del prestigio del Corpo.<br />	<br />
Infatti la proporzione fra addebito e sanzione è principio espressivo di civiltà giuridica (cfr. Cons. Stato IV. Sez., n. 2189 del 10 maggio 2007), comportando la sproporzione della sanzione la violazione del principio di ragionevolezza e di gradualità della sanzione stessa.<br />	<br />
Al riguardo è opportuno rammentare che per analoga infrazione commessa da appartenenti alla polizia di Stato (primo episodio di uso non terapeutico di sostanze stupefacenti) l’articolo 6 terzo comma n. 8 del D.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737 prevede espressamente, quale sanzione, la sospensione dal servizio riservando la destituzione ai casi di reiterazione della condotta illecita. <br />	<br />
Peraltro secondo una diversa e più condivisibile linea di pensiero dello stesso Consiglio di Stato &#8211; che il Collegio ritiene di potere invece fare propria e che prende le mosse proprio da un adeguato apprezzamento del principio di proporzionalità &#8211; il consumo di sostanze stupefacenti costituisce per il militare del Corpo della Guardia di Finanza violazione degli obblighi assunti con il giuramento e può persino giustificare la comminatoria della sanzione espulsiva perché indice di carenza di qualità morali e di carattere e comunque lesivo del prestigio del Corpo, ma sempre nel rispetto della proporzione fra addebito e sanzione che è espressivo di civiltà giuridica, non potendosi ragionevolmente porre sullo stesso piano l&#8217;addebito, pur riprovevole, di consumo occasionale o di singolo episodio di assunzione di sostanze stupefacenti rispetto all&#8217;addebito, per esempio, di spaccio e consumo, magari in forma organizzata e sistematica. Invero, che simili violazioni costituiscano tutte un vulnus al giuramento prestato è incontrovertibile, ma che debbano tutte essere punite con la massima sanzione (id est, quella espulsiva), come se il vulnus fosse di identico livello in ogni caso, è assunto che si rivela palesemente in contrasto con i precitati principi di ragionevolezza e proporzionalità, essendo ontologicamente differente, nelle diverse ipotesi, l&#8217;incidenza della violazione sui doveri di fedeltà e lealtà assunti dal militare con la prestazione del giuramento e risultando altresì differente il livello di carenza di qualità morali e di carattere, ancorché pur sempre in negativo (cfr. in senso conforme Consiglio Stato , sez. IV, 18 febbraio 2010 , n. 939).<br />	<br />
In siffatta prospettiva appare quindi irragionevole e sproporzionata l&#8217;inflizione all&#8217;odierno ricorrente della massima sanzione considerati l&#8217; uso del tutto occasionale contestatogli, il fatto che egli abbia ammesso spontaneamente la circostanza, i precedenti di carriera tutti pienamente commendevoli.<br />	<br />
L&#8217;apprezzamento della circostanza contestata al dipendente in maniera isolata rispetto a tutte le altre circostanze ora segnalate, nell&#8217;esclusiva ottica della sua incidenza sugli obblighi assunti con il giuramento e al di fuori di ogni prospettiva di proporzionalità, rende l&#8217;impugnata sanzione illegittima in quanto non adeguatamente motivata , non basata su una completa e razionale considerazione del disvalore effettivamente evidenziato dall&#8217;illecito disciplinare contestato e conseguentemente sganciata da ogni giudizio di graduazione.<br />	<br />
L&#8217;opzione interpretativa scelta dal Collegio ha trovato conferma proprio di recente in altra diversa pronuncia della stessa Quarta Sezione del Consiglio di Stato ( cfr. decisione n. 353 del 18 gennaio 2011), cosicché la Sezione ritiene, in presenza di perduranti contrasti in seno alla giurisprudenza dell&#8217;organo di secondo grado, di potere ribadire il proprio convincimento.<br />	<br />
Ne consegue una pronuncia di accoglimento del ricorso, con pronuncia di annullamento dell&#8217;atto impugnato, previo assorbimento degli ulteriori motivi di gravame.<br />	<br />
Considerati i contrasti di giurisprudenza sul punto, si ritiene poi che sussistano giusti motivi per disporre l&#8217;integrale compensazione delle spese di causa. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />	<br />
Compensa spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Tosti, Presidente<br />	<br />
Carlo Modica de Mohac, Consigliere<br />	<br />
Giampiero Lo Presti, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 26/04/2011</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport &#8211; Lodo &#8211; 26/4/2011 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-nazionale-di-arbitrato-per-lo-sport-lodo-26-4-2011-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. La Medica – Arbitri Coccia, Manna Dott. Leonardo Corsi (Avv. F. Duca) c/ Bologna F.C. 1909 SpA (n.c.) 1. Giurisdizione e competenza – Giustizia Sportiva – Agente di calciatori &#8211; Contratto di mandato procuratorio – Clausola – Competenza – Camera arbitrale FIGC &#8211; Irrilevanza – Competenza – TNAS. 2.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-nazionale-di-arbitrato-per-lo-sport-lodo-26-4-2011-n-0/">Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport &#8211; Lodo &#8211; 26/4/2011 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> La Medica <i>– Arbitri</i> Coccia, Manna<br /> Dott. Leonardo Corsi (Avv. F. Duca) c/ Bologna F.C. 1909 SpA (n.c.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Giustizia Sportiva – Agente di calciatori &#8211; Contratto di mandato procuratorio – Clausola – Competenza – Camera arbitrale FIGC &#8211;  Irrilevanza – Competenza – TNAS.	</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza – Giustizia Sportiva &#8211; Agente di calciatori &#8211; Contratto di mandato procuratorio &#8211; Controversia &#8211;  Giurisdizione statuale – Giurisdizione organi giustizia sportiva – Alternatività – Sussiste.	</p>
<p>3. Agente di calciatori &#8211; Contratto di mandato – Efficacia<i> ex tunc </i>– Condizione &#8211; Deposito o spedizione alla Commissione Agenti c/o la FIGC.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Là dove il contratto di mandato stipulato tra Agente di calciatori e Società affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio contenga erroneamente l’indicazione che in caso di controversia è competente la Camera arbitrale del CONI, sussiste la competenza del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, atteso che la Camera dal 22 gennaio 2009, è stata sostituita, nelle proprie funzioni e competenze, dal medesimo Tribunale così come del resto previsto dall’art. 34 del Regolamento Agenti calciaori.	</p>
<p>2. Gli Agenti di calciatori hanno la facoltà di rivolgersi alternativamente all’Autorità giudiziaria ordinaria o agli Organi di Giustizia Sportiva per le controversie di natura economica in ordine ai contratti di mandato stipulati con calciatori e società.	</p>
<p>3. Il deposito o la spedizione del contratto di mandato sottoscritto dall’Agente di calciatori ed una società alla Commissione Agenti c/o la FIGC rappresenta una condizione dal cui verificarsi dipende l’acquisto dell’efficacia del mandato con effetti <i>ex tunc</i>.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2011 n.403</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-26-4-2011-n-403/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-26-4-2011-n-403/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2011 n.403</a></p>
<p>G. Mozzarelli Pres. &#8211; B. Lelli Est. Bocchi L. ed altra (Avv.ti A. Bernardoni, R. Manservisi) contro il Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di Caty S.r.l. (non costituita) il provvedimento che impone misure volte a tutelare un bene vincolato deve essere</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-26-4-2011-n-403/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2011 n.403</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Mozzarelli Pres. &#8211; B. Lelli Est. <br /> Bocchi L. ed altra (Avv.ti A. Bernardoni, R. Manservisi) contro il Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di Caty S.r.l. (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>il provvedimento che impone misure volte a tutelare un bene vincolato deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica &#8211; Provvedimento che impone misure volte a tutelare un bene vincolato – Comunicazione di avvio del procedimento – Necessità &#8211; Art. 21-octies L. 241/90 &#8211; Inapplicabilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il provvedimento che impone misure volte a tutelare un bene vincolato (soffitto affrescato di proprietà dei ricorrenti) deve necessariamente essere adottato dopo aver chiesto alla proprietà di esprimere il proprio punto di vista pena la violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990. Né può essere applicato l’art. 21-octies, in quanto la natura tecnico-valutativa del provvedimento non consente di considerare ininfluente l’apporto che l’interessato avrebbe potuto dare se fosse stato preavvertito nei modi previsti dalla legge</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 116 del 2004, proposto da: 	</p>
<p>Bocchi Laerte ed Altra, rappresentato e difeso dagli avv. Aldo Bernardoni, Roberto Manservisi, con domicilio eletto presso Roberto Manservisi in Bologna, via Santo Stefano 16; Gamberini Luisa; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4; Sopraintendente Beni Architettonici e Paesaggio Bologna; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Caty S.r.l.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del provvedimento della Soprintendenza BAP Bologna prot. n. 1502 dell&#8217; 8.8.2003;<br />	<br />
di ogni altro atto preordinato, connesso e/o correlato.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 aprile 2011 il dott. Bruno Lelli;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Col ricorso in epigrafe si chiede l’annullamento del provvedimento n. 1502/2003 con cui la Soprintendenza dell’Emilia-Romagna aveva prescritto interventi di manutenzione delle tubature (coibentazione) a carico della proprietà del piano superiore, con ciò peraltro legittimando il mantenimento dell’attuale collocazione che i ricorrenti ritengono illegittima e causa principale dei danni al soffitto affrescato sottostante.<br />	<br />
I ricorrenti avevano lamentato infiltrazioni a seguito lavori realizzati nel piano superiore dalla Caty srl per rendere abitabile il sottotetto (utilizzo dell’intercapedine sovrastante per condotte idriche, scarichi, condizionamento ecc.) che danneggiano il soffitto affrescato dell’appartamento sottostante: deducono che da perizie svolte in procedimento civili e penali risulta l’inidoneità del sistema adottato per prevenire perdite con violazione dell’art. 28 RD 1564/1942).<br />	<br />
La Soprintendenza, dopo aver sollecitato &#8211; su impulso dei ricorrenti &#8211; la Caty ad eliminare in radice il problema evidenziando l’inammissibilità della collocazione delle tubazioni stante la presenza del bene vincolato sottostante, ha adottato il provvedimento impugnato che, pur finalizzato all’applicazione dell’art. 131 del D.L.vo 490/1999 (ordine di reintegrazione: prescrizione opere necessarie ) prescrive interventi di manutenzione delle tubature (coibentazione) con ciò peraltro, deducono i ricorrenti, legittimando il mantenimento dell’attuale collocazione che i ricorrenti stessi ritengono contrastare con l’art. 28 RD 1564/1942 e fonte di possibili danni al soffitto affrescato.<br />	<br />
Le censure attengono alla violazione dell’art. 7 della L. n. 241/11990 (erano interessati facilmente individuabili anche ricorrenti, da tempo in rapporto di corrispondenza con la Soprintendenza) ed alla violazione delle norme che impongono di tenere separate le tubazioni da muri e solai che portano affreschi (art. 26 e 28 RD 1564/1942).<br />	<br />
Appare fondata ed assorbente la censura di violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990, in quanto il provvedimento che impone misure volte a tutelare un bene vincolato (soffitto affrescato di proprietà dei ricorrenti) deve necessariamente essere adottato dopo aver chiesto alla proprietà di esprimere il proprio punto di vista.<br />	<br />
Né può essere applicato l’art. 21-octies, in quanto la natura tecnico-valutativa del provvedimento non consente di considerare ininfluente l’apporto che l’interessato avrebbe potuto dare se fosse stato preavvertito nei modi previsti dalla legge.<br />	<br />
In conclusione il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato nella sola parte concernente gli impianti e le tubazioni.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna &#8211; Bologna, Sezione II accoglie il ricorso in epigrafe ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.<br />	<br />
Condanna il Ministero intimato al pagamento a favore dei ricorrenti della somma complessiva di Euro 3600,000 (tremilaseicento/00) oltre CPA ed IVA a titolo di spese di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giancarlo Mozzarelli, Presidente<br />	<br />
Bruno Lelli, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Alberto Pasi, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 26/04/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-26-4-2011-n-403/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2011 n.403</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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