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	<title>26/4/2010 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>26/4/2010 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2010 n.944</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-26-4-2010-n-944/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-26-4-2010-n-944/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2010 n.944</a></p>
<p>P. Numerico &#8211; Presidente, G. Rovelli – Estensore M. F. P. (avv. G. Trullu) c/ Prefetto di Cagliari, Ministero dell’Interno (Avv. Distr. St.) remissione di querela e provvedimenti interdittivi in tema di detenzione di armi Autorizzazione e concessione – Autorizzazioni di p.s. &#8211; Divieto di detenzione armi – Autore di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-26-4-2010-n-944/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2010 n.944</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-26-4-2010-n-944/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2010 n.944</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. Numerico &#8211; Presidente, G. Rovelli – Estensore<br />  M. F. P. (avv. G. Trullu) c/ Prefetto di Cagliari, Ministero dell’Interno<br /> (Avv. Distr. St.)</span></p>
<hr />
<p>remissione di querela e provvedimenti interdittivi in tema di detenzione di armi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione – Autorizzazioni di p.s. &#8211; Divieto di detenzione armi – Autore di fatti di reato – Remissione di querela – Legittimità del divieto &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ legittimo il provvedimento di divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti, adottato sulla base della pendenza di un procedimento penale,  anche in presenza della sopravvenuta remissione della querela; quest’ultima, infatti, opera sul piano della procedibilità in sede penale, ma non elide il fatto nei suoi aspetti materiali e non influisce, quindi, sulla discrezionalità dell&#8217;Amministrazione, che rimane ampia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Prima)<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
sul ricorso numero di registro generale 690 del 2008, proposto da:<br />
<B>M. F. P.</B>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gianfranco Trullu, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Carrara n. 4; </p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Prefetto di Cagliari</b>, <b>Ministero dell’Interno</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante n. 23; 	</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
del provvedimento Prot. M-ITPR –CAUTG00406562008-05-26 del 13.06.2008 di rigetto della richiesta di riesame del procedente provvedimento prefettizio di divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti del 10.08.2005.<br />	<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio del Prefetto di Cagliari e del Ministero dell’Interno;<br />	<br />
viste le memorie difensive;<br />	<br />
visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2010 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Espone il ricorrente, già titolare di porto d’armi ad uso caccia, che nei suoi confronti veniva proposto un esposto querela da parte del sig. Zedda Maurizio che a sua volta veniva querelato dallo stesso ricorrente.<br />	<br />
Il procedimento penale nei confronti del ricorrente veniva definito con sentenza del Giudice di Pace di Carbonia.<br />	<br />
In conseguenza del predetto procedimento penale il Questore della Provincia di Milano in data 23.04.2005 revocava la licenza di porto di fucile al sig. Mattiazzi.<br />	<br />
A sua volta il Prefetto di Cagliari, con provvedimento prot. 3229/1.7B.1Area I Bis decretava il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.<br />	<br />
Il ricorrente, a seguito della definizione del procedimento penale, presentava istanza volta al riesame del provvedimento di divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti, onde poter riottenere il rilascio del porto di fucile per uso caccia.<br />	<br />
In data 11.07.2008 il Prefetto adottava il provvedimento con cui rigettava la richiesta di riesame.<br />	<br />
Avverso gli atti indicati in epigrafe il ricorrente deduceva un unico articolato motivo in diritto:<br />	<br />
violazione e falsa applicazione di legge artt. 39 e 40 TULPS, violazione e falsa ed erronea applicazione di legge art. 13 L. 241 del 1990 e art. 6 L. 152 del 1975, eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, eccesso di potere per irragionevolezza, violazione di legge art. 97 Cost., disparità di trattamento.<br />	<br />
Si costituiva l’Amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 15 settembre 2008 la domanda cautelare veniva rigettata. <br />	<br />
In data 22.01.2010 la difesa del ricorrente depositava memoria. <br />	<br />
Alla udienza pubblica del 3.2.2010 il ricorso veniva trattenuto per la decisione. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Va preliminarmente ricordato, al fine di esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa erariale, che l&#8217;atto meramente confermativo (privo di reale ed autonoma capacità lesiva e quindi non impugnabile) è soltanto quello che si limita a richiamare il precedente provvedimento ed a confermarlo integralmente, senza alcun nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto già considerati. Laddove invece l&#8217;atto, pur concludendosi con la conferma del provvedimento in origine adottato, sia tuttavia il frutto di una nuova valutazione della fattispecie da parte dell&#8217;autorità emanante sulla base di una rinnovata istruttoria, non può più essere considerato meramente confermativo, ma come un nuovo provvedimento che si sostituisce integralmente al precedente provvedimento ed è quindi autonomamente impugnabile. <br />	<br />
Così è nel caso di specie, ove il nuovo provvedimento motiva, pur succintamente la conferma del diniego, a seguito della valutazione di nuovi elementi quali la remissione di querela in ordine alla vicenda che ha dato origine al primo provvedimento di diniego.<br />	<br />
Il ricorso può quindi essere esaminato nel merito.<br />	<br />
Esso è infondato.<br />	<br />
La vicenda controversa ha origine da reciproche querele presentate dal ricorrente e da altro soggetto.<br />	<br />
Veniva instaurato un procedimento penale a carico del ricorrente per i reati di cui agli artt. 582 comma 2 c.p., 594 comma 1 c.p. e 612 comma 1 c.p.. <br />	<br />
In data 8.11.2007 veniva depositata da parte del Giudice di Pace di Carbonia, sentenza di non doversi procedere perché il reato è estinto per remissione di querela. <br />	<br />
Il Collegio ricorda che la normativa vigente affida all&#8217;Autorità di pubblica sicurezza il compito di valutare con il massimo rigore qualsiasi circostanza che consigli l&#8217;adozione del provvedimento di divieto della detenzione di armi e munizioni al fine di prevenire la commissione di reati e, in genere, di fatti lesivi della pubblica sicurezza. <br />	<br />
L&#8217;Amministrazione ha facoltà, ai sensi dell&#8217;art. 39, T.U.L.P.S. n. 773 del 1931, di vietare la detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente alle persone ritenute capaci di abusarne. Il potere attribuito all&#8217;autorità amministrativa è connotato da ampia discrezionalità, al fine di valutare qualsiasi circostanza che consigli l&#8217;adozione di tale provvedimento, in quanto la misura restrittiva persegue la finalità di prevenire la commissione di reati e, in generale, di fatti lesivi della pubblica sicurezza, con la conseguenza che il detentore deve essere persona esente da mende o indizi negativi.<br />	<br />
Nel caso sottoposto all’attenzione del Collegio, il ricorrente veniva fatto destinatario del provvedimento di divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti, sulla base della pendenza di un procedimento penale per i reati già sopra citati, poi definito a seguito di remissione di querela.<br />	<br />
Il Collegio condivide quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui, la sopravvenuta remissione della querela, opera sul piano della procedibilità in sede penale, ma non elide di certo il fatto nei suoi aspetti materiali e non influisce quindi sulla discrezionalità dell&#8217;Amministrazione, che resta ampia; la remissione della querela può quindi ritenersi ininfluente ai fini della verifica di legittimità del provvedimento finale negativo, avuto riguardo al momento della adozione dell&#8217;atto lesivo ( ex multis, T.A.R. Veneto Venezia, sez. III, 10 novembre 2009 , n. 2752, T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 24 aprile 2009 , n. 854).<br />	<br />
Nessuna delle censure dedotte dal ricorrente è quindi idonea ad individuare un vizio invalidante degli atti impugnati. <br />	<br />
Il ricorso è pertanto infondato e deve essere rigettato.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo regionale della Sardegna, Sezione Prima, pronunciando definitivamente sul ricorso in epigrafe lo respinge.<br />	<br />
Condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio in favore dell’Amministrazione, che liquida in € 2.000/00 (duemila/00). <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Paolo Numerico, Presidente<br />	<br />
Alessandro Maggio, Consigliere<br />	<br />
Gianluca Rovelli, Referendario, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 26/04/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-26-4-2010-n-944/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2010 n.944</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2010 n.2210</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-26-4-2010-n-2210/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-26-4-2010-n-2210/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2010 n.2210</a></p>
<p>Pres. Di Nunzio, Est. Mielli A. s.s. (avv.ti Cazzagon e Cortese) c. Comune di Porto Viro (n.c.) e A.R.P.A.V. (avv.ti Casella, Scudier e Bondi&#8217;) 1. Rifiuti &#8211; Abbandono &#8211; Ordinanza di rimozione e smaltimento &#8211; Competenza &#8211; Sindaco &#8211; Art. 192 d.lgs. n. 152/2006 &#8211; Norma speciale sopravvenuta rispetto all’art.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-26-4-2010-n-2210/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2010 n.2210</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-26-4-2010-n-2210/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2010 n.2210</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Di Nunzio, Est. Mielli<br /> A. s.s. (avv.ti Cazzagon e Cortese) c. Comune di Porto Viro (n.c.) e A.R.P.A.V. (avv.ti Casella, Scudier e Bondi&#8217;)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Rifiuti &#8211; Abbandono &#8211; Ordinanza di rimozione e smaltimento &#8211; Competenza &#8211; Sindaco &#8211; Art. 192 d.lgs. n. 152/2006 &#8211; Norma speciale sopravvenuta rispetto all’art. 107, c. 5 del T.U. Enti Locali. 	</p>
<p>2. Rifiuti &#8211; Nozione &#8211; Riutilizzo &#8211; Modalità di conservazione &#8211; Indizio circa la volontà del detentore &#8211; Ordinanza di rimozione &#8211; Preventiva instaurazione del contraddittorio con gli interessati &#8211; Necessità &#8211; Art. 7 L. n. 241/90 &#8211; Art. 192, c. 3 d.gls. n. 152/2006.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L&#8217;art. 192, comma 3, del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, è norma speciale sopravvenuta rispetto all&#8217;art. 107, comma 5, del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed attribuisce espressamente al Sindaco la competenza a disporre con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti, prevalendo per il criterio della specialità e per quello cronologico sul disposto del testo unico degli enti locali (cfr. Tar Veneto. Sez. III, 20 ottobre 2009 , n. 2623; id. 29 settembre 2009, n. 2454; Consiglio di Stato, Sez. V, 25 agosto 2008 , n. 4061; Tar Veneto, Sez. III, 14 gennaio 2009, n. 40). &#8211; 	</p>
<p>2. Sono rifiuti le sostanze e gli oggetti che di cui il detentore si disfi o abbia deciso di disfarsi e, salvo che per le sostanze od oggetti di cui il detentore abbia l’obbligo di disfarsi, ai fini della qualificazione devono essere compiute valutazioni da svolgersi caso per caso, posto che le modalità di conservazione degli oggetti costituiscono un indizio di centrale importanza per stabilire la volontà del detentore: se una raccolta al riparo dagli agenti atmosferici e su aree pavimentate è infatti idonea a dimostrare la volontà di conservare le caratteristiche di un bene riutilizzabile senza pregiudizi per l’ambiente, una tale intenzione è invece contraddetta da un accatastamento alla rinfusa senza alcuna protezione. Anche per tale ragione, la necessità dell’acquisizione dell’apporto procedimentale dei destinatari del provvedimento, necessaria in applicazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, assume un’importanza ancora maggiore nella specifica materia, ai sensi dell’art. 192, comma 3, del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152. Quest’ultima norma dispone che l’ordinanza di rimozione dei rifiuti debba essere preceduta da un accertamento da parte dei soggetti preposti al controllo da svolgersi in contraddittorio con gli interessati (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 25 agosto 2008; Tar Emilia Romagna, Parma, Sez. I, 31 gennaio 2008, n. 64).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
</b><br />	<br />
<b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center>	<br />
<B>SENTENZA</B></p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 1001 del 2007, proposto da:<br />	<br />
Azienda Agricola Mea Società semplice, rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Cazzagon e Davide Cortese, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia, Santa Croce, 742;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro</b></i></p>
<p>	<br />
<i><b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />	<br />
Comune di Porto Viro, in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio;<br />	<br />
A.R.P.A.V., rappresentata e difesa dagli avv.ti Lucia Casella, Giovanni Scudier, e Roberto Bondi&#8217;, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, Santa Croce, 663;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />	<br />
&#8211; dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Porto Viro n. 50 del 19 aprile 2007, notificata il 20 aprile 2007, avente ad oggetto la rimozione, il recupero e lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi e il ripristino dello stato dei luoghi;</p>
<p>&#8211; delle risultanze dell’accertamento compiuto dall’Arpav durante il sopralluogo del 6 marzo 2007.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’A.R.P.A.V.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 29 aprile 2010 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori avv. Cazzagon per la parte ricorrente e avv. Bondì per l&#8217;A.R.P.A.V. resistente;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
La Società ricorrente espone di essere titolare di un’azienda agricola che pratica l’attività di coltivazione del mais, della soia e delle barbabietole e l’allevamento di bovini nel Comune di Porto Viro.</p>
<p>L’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale nel corso di un sopralluogo eseguito il 6 marzo 2007, ha accertato la presenza di un cumulo di pneumatici accatastati su uno spiazzo adiacente al fabbricato ad uso uffici, un deposito di letame e un deposito di inerti provenienti da demolizioni edilizie abbandonati, segnalando la circostanza al Comune.</p>
<p>Il Sindaco del Comune di Porto Viro con ordinanza n. 50 del 19 aprile 2007, ha ordinato la rimozione, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti rinvenuti nell’Azienda agricola.</p>
<p>La ricorrente lamenta che il Comune abbia erroneamente qualificato il materiale rinvenuto come rifiuto, sottolineando, in particolare:</p>
<p>&#8211; che i pneumatici fuori uso temporaneamente accatastati nell’area ove sono stati rinvenuti, sono destinati all’uso agronomico negli allevamenti di bovini al fine di ancorare i teli di copertura dei silos orizzontali e garantire al trinciato di mais stocc<br />
<br />	<br />
&#8211; che gli inerti in realtà consistono in alcuni listelli di calcestruzzo asportabili utilizzati per realizzare il pavimento posto a copertura della vasche di contenimento sottostanti le stalle, temporaneamente collocati nello spiazzo per essere affidati a<br />
<br />	<br />
&#8211; che il letame era posto su un pavimento impermeabile in cemento per il tempo necessario alla pulizia delle stalle prima dello spostamento nelle concimaie.</p>
<p>Il provvedimento impugnato è quindi impugnato per le seguenti censure:</p>
<p>I) incompetenza del Sindaco ad adottare un atto di competenza dirigenziale;</p>
<p>II) violazione degli artt. 7, 8 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l’omessa comunicazione di avvio del procedimento;</p>
<p>III) illogicità, carenza di motivazione, falsità di presupposto, carenza di istruttoria, difetto di motivazione e violazione degli artt. 183, 192 e 228 del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, relativamente alla qualificazione come rifiuto dei pneumatici fuori uso;</p>
<p>IV) illogicità, contraddittorietà carenza di istruttoria e difetto di motivazione;</p>
<p>V) illogicità ed erronea valutazione della situazione di fatto;</p>
<p>VI) illogicità e violazione degli artt. 183, 192 e 228 del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, relativamente alla qualificazione come rifiuto dei listelli di calcestruzzo;</p>
<p>VII) violazione dell’art. 192 del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l’omessa instaurazione di un contraddittorio;</p>
<p>VIII) disparità di trattamento e violazione dei principi dell’art. 97 della Costituzione;</p>
<p>IX) illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria e motivazione per l’incongruità del termine assegnato.</p>
<p>Non si è costituito in giudizio il Comune di Porto Viro.</p>
<p>L’Arpav, costituitasi in giudizio, ha concluso per la reiezione del ricorso.</p>
<p>Con ordinanza n. 374 del 6 giugno 2007, è stata accolta la domanda cautelare.</p>
<p>Alla pubblica udienza del 29 aprile 2010, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
1. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento nei limiti di seguito indicati.</p>
<p>La censura di incompetenza del Sindaco di cui al primo motivo deve essere respinta.</p>
<p>Infatti l&#8217;art. 192, comma 3, del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, è norma speciale sopravvenuta rispetto all&#8217;art. 107, comma 5, del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed attribuisce espressamente al Sindaco la competenza a disporre con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti, prevalendo per il criterio della specialità e per quello cronologico sul disposto del testo unico degli enti locali (cfr. Tar Veneto. Sez. III, 20 ottobre 2009 , n. 2623; id. 29 settembre 2009, n. 2454; Consiglio di Stato, Sez. V, 25 agosto 2008 , n. 4061; Tar Veneto, Sez. III, 14 gennaio 2009, n. 40).</p>
<p>2. Sono invece fondate e meritevoli di accoglimento le censure, che nello specifico giudizio assumono carattere assorbente, di violazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 192 del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l’omessa instaurazione di un corretto contraddittorio procedimentale antecedente l’adozione dell’ordinanza di rimozione di rifiuti, di cui al secondo e settimo motivo di ricorso.</p>
<p>Sono infatti rifiuti le sostanze e gli oggetti che di cui il detentore si disfi o abbia deciso di disfarsi e, salvo che per le sostanze od oggetti di cui il detentore abbia l’obbligo di disfarsi, ai fini della qualificazione devono essere compiute valutazioni da svolgersi caso per caso, posto che le modalità di conservazione degli oggetti costituiscono un indizio di centrale importanza per stabilire la volontà del detentore.</p>
<p>Se una raccolta al riparo dagli agenti atmosferici e su aree pavimentate è idonea a dimostrare la volontà di conservare le caratteristiche di un bene riutilizzabile senza pregiudizi per l’ambiente, una tale intenzione è invece contraddetta da un accatastamento alla rinfusa senza alcuna protezione.</p>
<p>Anche per tale ragione nella specifica materia la necessità dell’acquisizione dell’apporto procedimentale dei destinatari del provvedimento, che è stata omessa dal Comune di Porto Viro, di per sé necessaria in applicazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, assume un’importanza ancora maggiore, ed infatti l’art. 192, comma 3, del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, dispone che l’ordinanza di rimozione debba essere preceduta da un accertamento da parte dei soggetti preposti al controllo da svolgersi in contraddittorio con gli interessati (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 25 agosto 2008; Tar Emilia Romagna, Parma, Sez. I, 31 gennaio 2008, n. 64).</p>
<p>Nel caso all’esame peraltro, l’instaurazione di un corretto contraddittorio, avrebbe potuto evitare l’adozione del provvedimento impugnato, posto che l’attività amministrativa svolta successivamente all’ordinanza cautelare, da cui è scaturita la circolare di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 243 del 9 febbraio 2010, recante “indirizzi e modalità operative per il corretto utilizzo di pneumatici usati nelle pratiche agricole. D.lgs. 3.4.2006, n. 152, art. 183 comma 1, lett. p)”, ha dimostrato che la soluzione della res controversa consiste nell’individuazione delle regole e delle condizioni, insussistenti al momento del sopralluogo nell’Azienda da parte dell’Arpav, in presenza delle quali i pneumatici fuori uso possono essere utilizzati senza pregiudizi per l’ambiente e senza dover essere necessariamente qualificati come rifiuti, e il contraddittorio procedimentale avrebbe potuto dar luogo all’emanazione di apposite prescrizioni tecniche anziché all’ordinanza di rimozione.</p>
<p>In definitiva pertanto il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, per le assorbenti censure di cui al secondo e settimo motivo di ricorso.</p>
<p>La specificità della controversia e delle vicende che vi hanno dato origine integrano i presupposti per disporre la compensazione delle spese di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b> <br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza del Sindaco del Comune di Porto Viro n. 50 del 19 aprile 2007, nel senso precisato in motivazione.</p>
<p>Spese compensate.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Giuseppe Di Nunzio, Presidente<br />	<br />
Marco Buricelli, Consigliere<br />	<br />
Stefano Mielli, Primo Referendario, Estensore</p>
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