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	<title>26/2/2018 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>26/2/2018 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2018 n.565</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-26-2-2018-n-565/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-26-2-2018-n-565/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2018 n.565</a></p>
<p>Pres. Lipari/Est. Noccelli Sull’individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine di cui all’art. 120, 2° comma bis, c.p.a. Contratti P.A. – Processo amministrativo – Rito super accelerato – Decorrenza termine di 30 giorni – Individuazione dies a quo – Pubblicazione atti – Ragionevolezza   In materia di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-26-2-2018-n-565/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2018 n.565</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-26-2-2018-n-565/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2018 n.565</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lipari/Est.  Noccelli</span></p>
<hr />
<p>Sull’individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine di cui all’art. 120, 2° comma bis, c.p.a.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti P.A. – Processo amministrativo – Rito super accelerato – Decorrenza termine di 30 giorni – Individuazione <em>dies a qu</em>o – Pubblicazione atti – Ragionevolezza<br />  </span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">In materia di rito c.d. super accelerato ai sensi dell’art. 120, 2° comma <em>bis</em>, c.p.a., che prevede, per l’operatore economico, l’onere di impugnazione avverso i provvedimenti di ammissione ed esclusione da una procedura di gara, entro il termine di trenta giorni, è ragionevole l’individuazione del <em>dies a quo</em>, alla data di pubblicazione degli atti della procedura. In effetti se così non fosse, l’impresa sarebbe messa nelle condizioni di dover proporre un ricorso “al buio”.<br />  </div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 26/01/2018 </p>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00565/2018REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 04870/2017 REG.RIC.</strong></div>
<p>    </p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Consiglio di Stato</strong><br /> <strong>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</strong><br /> ha pronunciato la presente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p> sul ricorso numero di registro generale 4870 del 2017, proposto da Fresenius Kabi Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall’Avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Ripetta n. 142;   </p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p> ESTAR – Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, in persona del Direttore Generale <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’Avvocato Riccardo Farnetani, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Alessandro Lembo in Roma, via G.G. Belli, n. 39;   </p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p> B. Braun Milano s.p.a., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall’Avvocato Michele Maria Mancini, dall’Avvocato Andrea Manzi e dall’Avvocato Paolo Caruso, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso Avvocato Andrea Manzi in Roma, via Confalonieri, n. 5; <br /> Regione Toscana – Soggetto Aggregatore, non costituita in giudizio;<br /> Baxter s.p.a., non costituita in giudizio;  </p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per la riforma</em></strong></div>
<p> della sentenza n. 843 del 21 giugno 2017del T.A.R. per la Toscana, sez. III, resa tra le parti, che ha escluso l’offerta di Fresenius Kabi Italia s.r.l., odierna appellante, dalla procedura ristretta per la fornitura di soluzioni infusionali di largo impiego, in relazione al lotto n. 281, sublotti c), d), g) ed i).<br />  <br /> visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> visti gli atti di costituzione in giudizio dell’appellato ESTAR &#8211; Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale e della controinteressata B. Braun Milano s.p.a.;<br /> viste le memorie difensive;<br /> visti tutti gli atti della causa;<br /> relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2018 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per l’odierna appellante, Fresenius Kabi Italia s.r.l., l’Avvocato Giuseppe Franco Ferrari, per ESTAR – Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale l’Avvocato Alessandro Lembo, su delega dell’Avvocato Riccardo Farnetani, e per la controinteressata B. Braun Milano s.p.a. l’Avvocato Michele Maria Mancini.;<br /> ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />   </p>
<div style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</div>
<p> 1. La Regione Toscana, mediante la determinazione del Direttore del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi n. 1204 dell’11 ottobre 2016 e avvalendosi dell’odierno appellato ESTAR – Ente per i Servizi Tecnico Amministrativi Regionale (di qui in avanti, per brevità, ESTAR), ha indetto, ai sensi dell’art. 55 del d. lgs. n. 50 del 2016, un Sistema Dinamico di Acquisizione (S.D.A.) per la fornitura di farmaci (specialità medicinali, mezzi di contrasto, soluzioni infusionali, stupefacenti, nutrizione parenterale) vaccini e alimenti per la nutrizione enterale e gli alimenti speciali, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione, per un importo presunto complessivo di € 5 miliardi (IVA inclusa) e per il periodo di 48 mesi.<br /> 1.1. La citata determinazione ha atto della necessità di svolgere ulteriori gare tra gli ammessi al sistema dinamico per l’affidamento dei contratti di fornitura.<br /> 1.2. L’art. 11.2 del capitolato, rubricato “<em>Caratteristiche tecnico-qualitative per soluzioni infusionali e sostituti del sangue</em>”, ha previsto che «<em>i flaconi in plastica devono</em> […] <em>possedere uno spazio libero per consentire l’eventuale aggiunta di farmaci ed avere scale di misurazione leggibili facilmente anche a flacone capovolto, preferibilmente anche con l’indicazione del riferimento dei 50 ml, altrimenti almeno ogni 100 ml</em>».<br /> 1.3. Il 17 novembre 2016, su richiesta di alcuni partecipanti, la stazione appaltante ha reso dei chiarimenti in merito all’art. 11.2 del capitolato.<br /> 1.4. Nei quesiti formulati era stata sottolineata la difficoltà di posizionamento delle scale di misurazione, a causa delle caratteristiche di collabilità proprie dei contenitori in polietilene, ma ciononostante la stazione appaltante così ha risposto: «<em>Si confermano le indicazioni del Capitolato</em>».<br /> 1.5. Con la determinazione n. 262 del 22 febbraio 2017 è stata indetta la prima gara, sotto forma di procedura ristretta denominata ESTARFAPR01, mediante Sistema Dinamico di Acquisizione (S.D.A.) per la fornitura di farmaci (specialità medicinali, mezzi di contrasto, soluzioni infusionali, stupefacenti), occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione, per un quadro economico complessivo di € 4.959.078.051,81 (IVA esclusa), comprensivo di eventuali variazioni contrattuali e per un importo presunto complessivo a base d’asta di € 3.636.657.23,00 (IVA inclusa), per il periodo di 48 mesi, e contestualmente sono stati approvati gli atti di gara (lettera di invito e scheda di offerta).<br /> 1.6. Il criterio di aggiudicazione adottato, risultante dal disciplinare e dalla lettera d’invito, è stato determinato in quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del d. lgs. n. 50 del 2016.<br /> 1.7. La lettera d’invito ha specificato che l’offerta avrebbe dovuto riguardare almeno l’80% delle formulazioni messe a gara per ciascun lotto.<br /> 1.8. Il 7 marzo 2017 è stata pubblicata l’aggiudicazione provvisoria in favore di Fresenius Kabi Italia s.r.l., odierna appellante, del lotto n. 281, riguardante “<em>soluzioni infusionali di largo impiego</em>”, e dei relativi sublotti dalla lettera a) alla lettera j).<br /> 1.9. In data 9 marzo 2017 B. Braun Milano s.p.a., ricorrente in primo grado nonché odierna appellata, ha contestato l’aggiudicazione disposta in favore di Fresenius Kabi Italia s.r.l., sottolineando come i flaconi da 500 ml offerti da quest’ultima non fossero dotati della scala di misurazione prevista dal citato art. 11.2 del capitolato.<br /> 1.10. In seguito a tale contestazione, la stazione appaltante ha chiesto chiarimenti a Fresenius Kabi Italia s.r.l. che, con la nota del 10 marzo 2017, ha confermato la diversità tra la scala di misurazione riportata sui flaconi offerti e quella prevista dall’art. 11.2 del capitolato.<br /> 1.11. Con la determinazione n. 386 del 15 marzo 2017 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva a favore di Fresenius Kabi Italia s.r.l.<br /> 1.12. Con la successiva determinazione n. 526 del 31 marzo 2017, il 5% del lotto n. 281 veniva aggiudicato a Baxter s.p.a., in virtù delle caratteristiche esclusive delle sacche offerte da tale società, mentre per il resto è stata confermata l’aggiudicazione in favore di Fresenius Kabi Italia s.r.l.<br /> 2. Avverso l’aggiudicazione definitiva e gli altri atti di gara B. Braun Milano s.p.a. ha proposto ricorso avanti al T.A.R. per la Toscana, chiedendo l’annullamento dei suddetti atti e, conseguentemente, l’esclusione di Fresenius Kabi Italia s.r.l. dalla gara e l’aggiudicazione della stessa in proprio favore, lamentando, in sostanza, la non conformità dei flaconi da 500 ml offerti dalla stessa Fresenius alle specifiche stabilite dall’art. 11.2 del capitolato.<br /> 2.1. Si è costituita nel primo grado del giudizio Fresenius Kabi Italia s.r.l., sostenendo la tesi della facoltatività del suddetto requisito ed eccependo la tardività del ricorso proposto da B. Braun Italia s.p.a.<br /> 2.2. Si è costituito in giudizio, altresì, anche ESTAR, che ha sostenuto il carattere meramente preferenziale del requisito.<br /> 2.3. Con la sentenza n. 843 del 21 giugno 2017 il T.A.R. per la Toscana ha accolto il ricorso di Braun, annullando gli atti impugnati.<br /> 3. Avverso tale sentenza Fresenius Kabi Italia s.r.l. ha proposto appello, formulando, conformemente a quanto eccepito in primo grado, due motivi di impugnazione che saranno di seguito esaminati, e chiedendo, previa sospensione, la riforma integrale della decisione.<br /> 3.1. Si è costituita B. Braun Milano s.p.a., la quale ha chiesto la reiezione dell’appello, sostanzialmente riproponendo le argomentazioni svolte in primo grado.<br /> 3.2. Si è costituito l’appellato ESTAR, aderendo alle osservazioni svolte da Fresenius Kabi Italia s.r.l. e chiedendo la riforma della sentenza impugnata.<br /> 3.3. Con l’ordinanza n. 3585 del 1° settembre 2017 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare formulata da Fresenius Kabi Italia s.r.l.<br /> 3.4. Infine, nell’udienza pubblica del 16 gennaio 2018, il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.<br /> 4. L’appello di Fresenius Kabi Italia s.r.l. è infondato in entrambi i motivi e deve essere respinto.<br /> 4.1. Ritiene il Collegio, secondo l’ordine logico-giuridico delle questioni, di analizzare preliminarmente la questione della tardività del ricorso proposto da B. Braun Milano s.p.a., contenuta nel secondo motivo di appello (pp. 14-16 del ricorso), poiché l’accoglimento di tale censura determinerebbe <em>in limine litis</em> l’inammissibilità del ricorso di primo grado.<br /> 4.2. A questo proposito, l’appellante deduce che B. Braun Milano s.p.a., avendo notificato il ricorso il 13 aprile 2017, non avrebbe rispettato il termine di decadenza di 30 giorni, sia considerando quale <em>dies a quo </em>il giorno 3 febbraio 2017, come già eccepito in primo grado, sia considerando il giorno 7 marzo ovvero il giorno 9 marzo 2017, come precisato nell’atto di appello.<br /> 4.3. Il motivo in esame, come premesso, risulta infondato.<br /> 4.4. La data del 3 febbraio 2017 si riferisce all’ammissione di Fresenius Kabi Italia s.r.l. al Sistema Dinamico di Acquisizione e, secondo l’appellante, B. Braun Milano s.p.a. avrebbe dovuto impugnare il provvedimento di ammissione entro 30 giorni ai sensi dell’art. 120, comma 2-<em>bis</em>, c.p.a.<br /> 4.5. In proposito il Collegio ritiene condivisibili le considerazioni svolte dal T.A.R. per la Toscana, secondo cui, ai sensi della disposizione da ultimo citata, l’onere di impugnazione dell’altrui ammissione è ragionevolmente subordinato alla pubblicazione degli atti della procedura, perché diversamente l’impresa sarebbe costretta a proporre un ricorso “al buio”.<br /> 4.6. Nel caso di specie, ai fini dell’ammissione, le imprese non avevano dovuto presentare alcuna documentazione tecnica e, pertanto, non erano note le caratteristiche dei prodotti offerti da Fresenius Kabi Italia s.r.l. e inoltre, come sottolineato nella memoria difensiva della controinteressata, la stessa Fresenius avrebbe potuto modificare le etichette dei flaconi nelle more dell’indizione della procedura ristretta.<br /> 4.7. Né risulta provato, del resto, che B. Braun Milano s.p.a. fosse altrimenti a conoscenza delle caratteristiche tecniche del prodotto offerto da Fresenius Kabi Italia s.r.l.<br /> 4.8. La data del 7 marzo 2017, a sua volta, si riferisce alla proposta di aggiudicazione in favore dell’odierna appellante, ma a questo proposito non solo si può rilevare come l’art. 120, comma 2-<em>bis</em>, c.p.a. vieti di impugnare la proposta di aggiudicazione, assimilabile alla vecchia aggiudicazione provvisoria, ma anche come già prima dell’introduzione di tale disposizione la giurisprudenza considerasse l’impugnazione dell’aggiudicazione provvisoria meramente facoltativa (v., <em>ex plurimis</em>, Cons. St., sez. V, 17 febbraio 2016, n.631; Cons. St., sez. V, 25 luglio 2014, n. 3960).<br /> 4.8. La data del 9 marzo 2017, infine, è riconducibile alla contestazione effettuata da B. Braun Milano s.p.a. nei confronti dell’aggiudicazione disposta in favore di Fresenius Kabi Italia s.r.l., ma è stata posta in essere solo ipotizzando che la stessa Fresenius avesse offerto i propri flaconi standard, privi della scala di misurazione richiesta dall’art. 11.2 del capitolato, sicché, in ipotesi, questa avrebbe ben potuto offrire un prodotto diverso da quello standard.<br /> 4.9. È pertanto solo con la determinazione di aggiudicazione definitiva n. 386 del 15 marzo 2017, alla quale era allegato il verbale del 10 marzo 2017 da cui si evincevano le esatte caratteristiche tecniche dell’offerta di Fresenius Kabi Italia s.r.l., che B. Braun Milano s.p.a. ha avuto una conoscenza certa della difformità del prodotto concretamente offerto dalla stessa Fresenius.<br /> 4.9. Ne discende che è solo nel 15 marzo 2017 che deve essere individuato il <em>dies a quo</em> per la decorrenza del termine utile alla proposizione del ricorso.<br /> 4.10. Per le ragioni esposte, dunque, il ricorso risulta tempestivo e si deve respingere la questione di inammissibilità sollevata dall’appellante con il secondo motivo in esame.<br /> 5. Ciò chiarito <em>in limine litis</em>, dunque, è ora necessario procedere all’esame del primo motivo di appello, che censura nel merito le ragioni che hanno indotto il primo giudice a statuire l’esclusione della odierna appellante dalla gara (pp. 4-14 del ricorso).<br /> 5.1. Con tale doglianza, infatti, Fresenius Kabi Italia s.r.l. assume l’erroneità della decisione di primo grado, sostenendo che il T.A.R. per la Toscana avrebbe fornito una non corretta interpretazione dell’art. 11.2 del capitolato normativo.<br /> 5.2. Il giudice di prime cure, infatti, avrebbe erroneamente qualificato il requisito della scala di misurazione ogni 50 ml o 100 ml, previsto nel citato articolo 11.2, come necessario e non facoltativo, annullando così l’aggiudicazione di Fresenius Kabi Italia s.r.l. per difetto di conformità del prodotto da essa offerto.<br /> 5.3. Anche il secondo motivo di appello, come si è premesso, deve essere rigettato.<br /> 5.4. Si deve in primo luogo far riferimento al tenore letterale dell’art. 11.2 del capitolato, il quale, sotto la rubrica “<em>Caratteristiche tecnico-qualitative per soluzioni infusionali e sostituti del sangue</em>”, prevede che «<em>i flaconi in plastica devono</em> […] <em>possedere uno spazio libero per consentire l’eventuale aggiunta di farmaci ed avere scale di misurazione leggibili facilmente anche a flacone capovolto, preferibilmente anche con l’indicazione del riferimento dei 50 ml, altrimenti ogni 100 ml</em>».<br /> 5.5. Nonostante la previsione non appaia perfettamente formulata, l’interpretazione più fedele alla lettera dell’art. 11.2 è quella che riconosce carattere meramente preferenziale soltanto alla scala di misurazione con l’indicazione dei 50 ml, mentre, per converso, l’indicazione dei 100 ml va intesa come requisito necessario del prodotto oggetto della fornitura.<br /> 5.6. In tal senso depongono l’utilizzo del verbo “<em>devono</em>”, espressione della vincolatività dell’art. 11.2, dell’avverbio “<em>preferibilmente</em>”, riferito esclusivamente all’indicazione dei 50 ml, e dell’espressione “<em>almeno ogni</em>”, la quale conferma il carattere obbligatorio della sola indicazione ogni 100 ml.<br /> 5.7. Non sembrano invero decisive, in senso contrario, le deduzioni formulate da Fresenius Kabi Italia s.r.l. (v., in particolare, anche le osservazioni di cui alla memoria difensiva depositata il 28 dicembre 2017, pp. 4-5), perché l’uso della virgola, certamente non impeccabile sul piano grammaticale, può essere compreso alla luce di una lettura complessiva della frase, prestando soprattutto attenzione alla citata locuzione “<em>almeno ogni</em>”.<br /> 5.8. Ancor meno decisivo sembra essere, poi, l’utilizzo del termine “<em>scale</em>” al plurale, in quanto il mancato utilizzo della forma singolare può trovare giustificazione in un normale fenomeno di attrazione linguistica esercitata dal soggetto plurale della frase (“<em>i flaconi</em>”).<br /> 6. L’interpretazione propugnata dall’appellante, inoltre, striderebbe sul piano logico-giuridico con la scelta, adottata dalla stazione appaltante, di aggiudicare la gara mediante il criterio del minor prezzo, in quanto tale criterio non permetterebbe di considerare né favorevolmente né sfavorevolmente la presenza nel prodotto offerto di requisiti meramente preferenziali e facoltativi, sicché l’inserimento nel capitolato di tali requisiti, che l’appellante assume come eventuali, non troverebbe giustificazione.<br /> 6.1. A sostegno dell’interpretazione qui accolta, del resto, depone anche il chiarimento fornito da ESTAR il 17 novembre 2016, mediante il quale sono state confermate, nonostante i dubbi espressi da alcune imprese concorrenti, le indicazioni del capitolato.<br /> 6.2. Non appaiono nemmeno condivisibili le considerazioni svolte da Fresenius Kabi Italia s.r.l. sulla collocazione sistematica dell’art. 11.2 del capitolato, in quanto tale collocazione, come correttamente sottolineato anche dalla controinteressata nella propria memoria, consente di affermare la natura vincolante delle prescrizioni contenute in detto articolo.<br /> 6.3. Sta di fatto che l’art. 11.2 (“<em>Caratteristiche tecnico-qualitative per soluzioni infusionali e sostituti del sangue</em>”) sembra essere strettamente collegato e in perfetta sintonia con gli artt. 11 (“<em>Requisiti particolari di fornitura e stato obiettivo dei prodotti</em>”) e 11.1 (“<em>Requisiti dei prodotti</em>”) che lo precedono.<br /> 6.4. Tali disposizioni, anche alla luce di una attenta lettura del loro contenuto, sembrano costituire un sistema unitario, finalizzato alla individuazione delle caratteristiche essenziali del prodotto oggetto del contratto di fornitura.<br /> 6.5. Inoltre, anche un’analisi atomistica dell’art. 11.2 evidenzia l’insostenibilità della tesi propugnata dall’appellante, in quanto tale disposizione contiene un ampio elenco di caratteristiche tecniche, in virtù delle quali «<em>i flaconi in plastica devono</em> […] <em>essere in materiale plastico, esente da PVC, rispondente alle caratteristiche descritte in F.U. [Farmacopea Ufficiale] vigente</em> […] <em>essere impermeabili all’aria ed al vapore acqueo, resistenti alla trazione ed alla pressione</em> […] <em>possedere un tappo in materiale elastomerico protetto sino al momento dell’utilizzo</em> […] <em>essere esenti da lattice</em> […]».<br /> 6.6. È evidente come tali caratteristiche, contenute anch’esse, si ribadisce, nell’art. 11.2, siano senza dubbio essenziali e che sarebbe ingiustificato, anche considerando gli altri elementi precedentemente evidenziati, ritenere che soltanto il riferimento alle scale di misurazione abbia natura meramente preferenziale e non cogente.<br /> 6.8. A questo proposito non risulta nemmeno probante il riferimento, da parte dell’appellante, all’ammissione di imprese che abbiano offerto prodotti privi della suddetta scala di misurazione, poiché non è corretto inferire la non obbligatorietà di una prescrizione esclusivamente dalla circostanza che alcune imprese non abbiano rispettato detto requisito e siano state comunque, illegittimamente, ammesse.<br /> 6.9. Le considerazioni appena svolte, del resto, sono conformi al consolidato orientamento di questo Consiglio, il quale costantemente ribadisce che le prescrizioni dei bandi hanno carattere inderogabile e vincolano anche l’Amministrazione che, pertanto, non può disattendere tali disposizioni, costituenti la cosiddetta <em>lex specialis </em>della gara o del concorso, e, anche nel caso in cui esse siano illegittime, non può disapplicarle (v., <em>ex plurimis</em>, Cons. St., sez. III, 1 marzo 2017, n. 963; Cons. St., sez. V, 23 giugno 2014, n. 3150; Cons. St., sez. V, 27 aprile 2011, n. 2476).<br /> 6.10. Inoltre, con particolare riferimento ai chiarimenti forniti dalla stazione appaltante, che nel caso di specie, come sopra evidenziato, si sono correttamente limitati a chiarire la portata dell’art. 11.2, la giurisprudenza riconosce ad essi una funzione meramente interpretativa e non modificativa delle prescrizioni del bando (cfr., <em>inter multas</em>, Cons. St., sez. III, 10 maggio 2017, n. 2172; Cons. St., sez. III, 13 gennaio 2016, n. 74).<br /> 6.11. Per tali ragioni, si ribadisce, l’ammissione di alcune imprese che non abbiano fornito prodotti dotati della scala di misurazione indicata nell’art. 11.2 non può consentire di escludere la natura obbligatoria di detto requisito né di ricavare la sicura legittimità di dette ammissioni, le quali, in ogni caso, non sono oggetto del presente giudizio.<br /> 6.12. Ciò che rileva, pertanto, è solamente il contenuto precettivo del più volte richiamato art. 11.2 del capitolato.<br /> 7. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, quindi, deve il Collegio ribadire il carattere vincolante dell’art. 11.2 del capitolato, anche nella parte in cui prevede che i flaconi in materiale plastico debbano essere dotati di una scala di misurazione «<em>almeno ogni 100 ml</em>».<br /> 7.1. È opportuno precisare come tale ricostruzione non si ponga in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale, richiamato dall’appellante, che impone di preferire l’interpretazione della <em>lex specialis </em>maggiormente rispettosa del principio del <em>favor partecipationis </em>e dell’interesse al più ampio confronto concorrenziale (v., in questo senso, Cons. St., sez. IV, 14 marzo 2016, n. 1015; Cons. St., sez. III, 14 gennaio 2015, n. 58).<br /> 7.2. Le citate pronunce, infatti, richiamano tale criterio ermeneutico con riferimento a situazioni di oggettiva incertezza delle clausole del bando, circostanza che, alla luce delle considerazioni svolte, non è ravvisabile nel caso di specie, sicché il principio del <em>favor partecipationis</em> non potrebbe essere utilizzato per modificare surrettiziamente il contenuto dell’art. 11.2 del capitolato.<br /> 7.3. Infine, deve qui solo aggiungersi, non è condivisibile anche l’osservazione dell’appellante, secondo cui la mancanza del requisito in esame non determinerebbe l’esclusione, non essendo tale conseguenza espressamente prevista.<br /> 7.4. A questo proposito, del resto, si può notare come le specifiche tecniche previste nel bando, tra le quali certamente rientra la scala di misurazione descritta nell’art. 11.2, consentono di ricostruire con esattezza il prodotto richiesto dall’Amministrazione e di individuare, in questo modo, l’oggetto del contratto nella sua essenziale funzione.<br /> 7.5. Per tali ragioni la giurisprudenza di questo Consiglio con costanza afferma che «<em>l’offerta deve essere, infatti, conforme alle caratteristiche tecniche previste nel capitolato di gara per i beni da fornire sin dal principio, atteso che difformità, anche parziali, si risolvono in un “</em>aliud pro alio<em>”, che giustifica l’esclusione dalla selezione</em>» (Cons. St., sez. V, 5 maggio 2016, n. 1818; Cons. St., sez. V, 5 maggio 2016, n. 1809; Cons. St., sez. V, 28 giugno 2011, n. 3877).<br /> 7.6. Pertanto, ai fini dell’esclusione, non è necessaria un’espressa previsione in tal senso, essendo sufficiente il riscontro della difformità dell’offerta rispetto alle specifiche tecniche richieste dalla <em>lex specialis</em>, che abbiano per l’Amministrazione un <em>valore essenziale</em>.<br /> 7.7. Inoltre è appena il caso di rilevare come la specifica contenuta nell’art. 11.2 del capitolato, oggetto di contestazione, sia perfettamente conforme alle previsioni degli artt. 68 e 83 del d. lgs. n. 50 del 2016, giacché non comporta restrizioni indebite della concorrenza in questa materia, diversamente da quanto assume l’appellante richiamando a torto le previsioni del d. lgs. n. 219 del 2006, ed è attinente e proporzionata all’oggetto dell’appalto.<br /> 7.8. Ne discende che, essendo più del 30% dei flaconi offerti da Fresenius Kabi Italia s.r.l. difformi rispetto alle specifiche prescritte dall’art. 11.2 del capitolato, circostanza, questa, accertata in primo grado e non contestata nel presente grado di appello, l’offerta non è in grado di raggiungere la copertura dell’80% delle formulazioni messe a gara richiesta dalla lettera di invito e correttamente, quindi, il primo giudice ne ha decretato l’espulsione dalla procedura.<br /> 8. Alla luce delle considerazioni svolte, l’appello di Fresenius Kabi Italia s.r.l. deve essere integralmente respinto in entrambi i motivi, confermandosi, di conseguenza, la sentenza impugnata, che l’ha esclusa dalla gara, in riferimento al lotto n. 281, per la accertata, e incontestabile, difformità dell’offerta rispetto alle specifiche tecniche di cui all’art. 11.2 del capitolato.<br /> 9. Le spese del presente grado di giudizio, attesa, comunque, la complessità tecnica delle questioni esaminate, possono essere interamente compensate tra le parti.<br /> 9.1. Rimane definitivamente a carico dell’appellante, stante la sua soccombenza, il contributo unificato previsto per la proposizione del gravame. </p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come proposto da Fresenius Kabi Italia s.r.l., lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.<br /> Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.<br /> Pone definitivamente a carico di Fresenius Kabi Italia s.r.l. il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br /> Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2018, con l’intervento dei magistrati:<br /> Marco Lipari, Presidente<br /> Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere<br /> Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore<br /> Stefania Santoleri, Consigliere<br /> Giulia Ferrari, Consigliere</p>
<p>  <br />  </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-26-2-2018-n-565/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2018 n.565</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2018 n.1260</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-26-2-2018-n-1260/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-26-2-2018-n-1260/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2018 n.1260</a></p>
<p>Pres. Umberto Maiello, est. Michele Buonauro Sull’ordinanza di demolizione di un box interrato, sulla competenza ad adottarla, sul concetto di pertinenza nella materia urbanistica e sulla natura vincolata dalla diffida a demolire Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi &#8211; Procedimento sanzionatorio – Ordinanza di demolizione – Notifica ad uno solo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-26-2-2018-n-1260/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2018 n.1260</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-26-2-2018-n-1260/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2018 n.1260</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Umberto Maiello, est. Michele Buonauro</span></p>
<hr />
<p>Sull’ordinanza di demolizione di un box interrato, sulla competenza ad adottarla, sul concetto di pertinenza nella materia urbanistica e sulla natura vincolata dalla diffida a demolire</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<ol>
<li style="text-align: justify;">Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi &#8211; Procedimento sanzionatorio – Ordinanza di demolizione – Notifica ad uno solo dei comproprietari – Legittimità – Sussiste
<li style="text-align: justify;">Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi – Realizzazione di un manufatto ex novo – Rientra nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia – Ragioni
<li style="text-align: justify;">Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi – Pertinenza prevista dal diritto civile – Pertinenza urbanistica – Differenze – Permesso di costruire – Necessità – Non sussiste – So per opere prive di autonoma destinazione
<li style="text-align: justify;">Edilizia ed urbanistica &#8211;  Concessione o autorizzazione edilizia &#8211; Rilascio o diniego – Competenza – Funzionario dirigente ufficio comunale – Spetta – Ragioni
<li style="text-align: justify;">Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi &#8211; Diffida a demolire – E’ atto vincolato &#8211; Puntuale valutazione delle ragioni di interesse pubblico – Necessità – Non sussiste </ol>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<ol>
<li style="text-align: justify;">In materia edilizia, ai fini della legittimità dell&#8217; iter procedimentale posto in essere dall&#8217;Amministrazione per il ripristino dei valori giuridici offesi dalla realizzazione dell&#8217;opera abusiva è sufficiente la notifica dell&#8217;ordinanza di demolizione così come degli atti consequenziali ad uno solo dei comproprietari e in ogni caso al responsabile dell&#8217;illecito, dovendo questi adoperarsi in ragione della funzione ripristinatoria e non sanzionatoria dell&#8217;atto per eliminare l&#8217;illecito onde sottrarsi, salvo comprovare l&#8217;indisponibilità effettiva del bene, al pregiudizio della perdita della propria quota ideale di comproprietà. (1).
<li style="text-align: justify;">La realizzazione di un manufatto ex novo, sia pure adibito a box, non rientra nell&#8217;ambito degli interventi di restauro o risanamento conservativo, ma nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia, qualora determini una modifica della superficie utile dell&#8217;unità immobiliare di riferimento, con conseguente aggravio del carico urbanistico.
<li style="text-align: justify;">In materia edilizia, occorre distinguere il concetto di pertinenza previsto dal diritto civile dal più ristretto concetto di pertinenza in senso urbanistico, che non trova applicazione in relazione a quelle costruzioni che, pur potendo essere qualificate come beni pertinenziali secondo la normativa privatistica, assumono tuttavia una funzione autonoma rispetto ad altra costruzione, con conseguente loro assoggettamento al regime del permesso di costruire: più specificamente, sono qualificabili come pertinenze solo le <a>opere prive di autonoma destinazione e che esauriscano la loro destinazione d&#8217;uso nel rapporto funzionale con l&#8217;edificio principale</a>, così da non incidere sul carico urbanistico (3).
<li style="text-align: justify;"><a>Coerentemente con la distinzione tra indirizzo politico e gestione, la competenza a provvedere in materia di rilascio o diniego di concessione o autorizzazione edilizia, o permesso di costruire, nonché in materia di repressione di abusi edilizi spetta non più al Sindaco, ma al funzionario dirigente addetto al relativo ufficio comunale </a>(4).
<li style="text-align: justify;">La diffida a demolire manufatti abusivi è atto vincolato e come tale non necessita di una puntuale valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né di un bilanciamento di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né di una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione (5). </ol>
<ol>
<li style="text-align: justify;">Cfr: T.A.R. Napoli, sez. IV, 10 novembre 2015 n. 5262; Cons. Stato, sez. VI, 27 marzo 2012, n. 1810
<li style="text-align: justify;">Cfr: ex multis T.A.R. Lombardia Milano, Sez. II, 11 febbraio 2005, n. 365; T.A.R. Lazio, Sez. II, 4 febbraio 2005, n. 1036
<li style="text-align: justify;">Cfr: Cons. Stato Sez. IV, 10-05-2012, n. 2723; Cons. Stato Sez. IV, 18-10-2010, n. 7549; Cons. Stato Sez. IV, 31-03-2010, n. 184
<li style="text-align: justify;">Cfr: TAR Abruzzo L&#8217;Aquila, 2 dicembre 2002, n. 879
<li style="text-align: justify;">Cfr: Cons. Stato, VI, 28 giugno 2004, n. 4743; Cons. Stato, sez. V, 10 luglio 2003, n. 4107; T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 4 febbraio 2003, n. 617; 15 luglio 2003, n. 8246 Cons. Stato Sez. VI, 28 gennaio 2013, n. 496; Cons. Stato Sez. IV, 28 dicembre 2012, n. 6702 </ol>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br /> <strong>(Sezione Quarta)</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong></div>
<p> sul ricorso numero di registro generale 2697 del 2009, proposto da: <br /> Giovanna D&#8217;Alessio, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Melisurgo, n. 4;  </p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p> Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Municipale, domiciliata in Napoli, piazza Municipio palazzo San Giacomo.   </p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">&#8211; della disposizione dirigenziale n. 986 del 21 novembre 2008 con cui è stata ordinata la demolizione delle opere realizzate in Napoli via Posillipo n. 66 Viale Costa, consistenti nella realizzazione di un manufatto interrato di 11 x 2 mq.<br /> &#8211; di ogni altro atto connesso, ivi compreso il verbale di sopralluogo.<br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;<br /> Viste le memorie difensive;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2018 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</div>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<div style="text-align: justify;">La ricorrente Giovanna D’Alessio, in qualità di comproprietaria di un edificio sito in Napoli via Posillipo n. 66 Viale Costa, ha impugnato l’ordine ripristinatorio n. 851 del 986 del 21 novembre 2008 con cui è stata ordinata la demolizione delle opere consistenti nella realizzazione di manufatto interrato di 11 x 2 mq, articolando censure di violazione di legge, per omessa notifica all’altro comproprietario e per erronea applicazione delle norme edilizie, eccesso di potere per travisamento dei presupposti e violazione del procedimento amministrativo.<br /> L’amministrazione comunale si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.<br /> All&#8217;udienza pubblica del 21 febbraio 2018 il ricorso è trattenuto in decisione.</div>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<div style="text-align: justify;">1. Il ricorso non merita accoglimento.<br /> 1.1. Occorre premettere che a seguito di accertamenti da parte dei vigili urbani si è constatato che la ricorrente, senza alcun titolo edilizio, ha proceduto alla realizzazione di un manufatto ex novo, mediante sbancatura del terreno sottostante l’edificio di cui è comproprietaria, in Napoli, via Posillipo n. 66 Viale Costa.<br /> 2. Il primo motivo è privo di pregio, in quanto, per giurisprudenza costante, l&#8217;Amministrazione, in sede di emanazione di un ordine di demolizione, deve notificare il provvedimento al responsabile, nonché proprietario del bene quale risultante dai registri catastali e ciò perché, da un lato, si suppone, sino a prova contraria, che il proprietario sia quanto meno corresponsabile dell&#8217;abuso e che, comunque, conservi con il bene una relazione tale da consentirgli di rimediare a eventuali abusi perpetrati sul proprio terreno e dall&#8217;altro, poiché, l&#8217;Amministrazione non ha l&#8217;onere di effettuare complessi accertamenti dei rapporti interprivati che abbiano eventualmente inciso sulla disponibilità del bene.<br /> 2.1. La mancata notificazione al comproprietario non inficia di per sé la legittimità della disposta misura repressiva &#8211; ripristinatoria, semmai incidendo sulla relativa conoscenza. Ai fini della legittimità dell&#8217; iter procedimentale posto in essere dall&#8217;Amministrazione per il ripristino dei valori giuridici offesi dalla realizzazione dell&#8217;opera abusiva è sufficiente la notifica dell&#8217;ordinanza di demolizione così come degli atti consequenziali ad uno solo dei comproprietari e in ogni caso al responsabile dell&#8217;illecito, dovendo questi adoperarsi in ragione della funzione ripristinatoria e non sanzionatoria dell&#8217;atto per eliminare l&#8217;illecito onde sottrarsi, salvo comprovare l&#8217;indisponibilità effettiva del bene, al pregiudizio della perdita della propria quota ideale di comproprietà. Il comproprietario pretermesso può comunque autonomamente impugnare il provvedimento sanzionatorio, facendo valere le proprie ragioni entro il termine decorrente dalla piena conoscenza dell&#8217;ingiunzione (T.A.R. Napoli, sez. IV, 10 novembre 2015 n. 5262; Cons. Stato, sez. VI, 27 marzo 2012, n. 1810).<br /> 2.2. Ne consegue che il comproprietario destinatario dell’ordine di repressione edilizia non ha alcun interesse personale e diretto a far valere l’eventuale vizio di omessa notifica nei confronti degli altri comproprietari.<br /> 3. Parimenti infondata è la seconda censura.<br /> Per giurisprudenza costante, ai fini dell&#8217;adozione di misure repressive di abusi edilizi, l&#8217;amministrazione non è tenuta ad inviare la comunicazione di avvio del procedimento, posto che si tratta di attività amministrativa vincolata (giurisprudenza costante, vedi ex plurimis T.A.R. Napoli, sez. VI, 12 maggio 2016 n. 2433; sez. IV, 09 maggio 2016 n. 2338).<br /> Peraltro, la ricorrente era a conoscenza dell&#8217;avvio del procedimento, posto che i sopralluoghi sono intervenuti in sua presenza, tanto da essere stata nominata custode giudiziario delle opere, poste sotto sequestro perché abusive.<br /> 4. In ordine al presunto difetto di motivazione, la censura va respinta in ossequio alla costante e pacifica giurisprudenza che esclude l’obbligo di motivazione dettagliata per gli ordini di demolizione basati sul rilievo dell’esistenza di abusi edilizi, posto che la ragione del provvedimento è in re ipsa (ex plurimis, da ultimo T.A.R. Lazio, sez. I, 13 giugno 2016 n. 6732). Giova solo soggiungere che il riferimento al contrasto con i vincoli di tutela paesaggistica ed ambientale non è dirimente, poiché l’amministrazione ha chiaramente sanzionato un manufatto ex novo privo di alcun titolo edilizio legittimante.<br /> Sul punto il tentativo della parte di qualificare l’intervento abusivo quale ristrutturazione, senza creazione di volumetria utile, tenuto anche conto del carattere pertinenziale dell’opera, non risulta persuasivo.<br /> 4.1. Sotto il primo profilo la creazione di un manufatto, sia pure interrato, costituisce una evidente nuova costruzione, soggetta al permesso di costruire.<br /> Né vale addurre in contrario che la misura demolitoria non terrebbe conto che il Tribunale del Riesame, X Sezione, Collegio E, , ha ritenuto l’opera non costituente reato, con il conseguente dissequestro dell’abuso in contestazione.<br /> Premesso la valutazione dell’intervento edilizio effettuata in sede penale, a maggior ragione nel corso di una delibazione di una misura cautelare, non dispiega efficacia vincolante sul versante della valutazione dell’abuso edilizio in sede amministrativa, giova osservare, in linea generale, che la realizzazione di un manufatto ex novo, sia pure adibito a box, non rientra nell&#8217;ambito degli interventi di restauro o risanamento conservativo, ma nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia, qualora determini una modifica della superficie utile dell&#8217;appartamento, con conseguente aggravio del carico urbanistico.<br /> 4.2. Sotto il secondo profilo, il manufatto realizzato non può essere considerato una pertinenza a fini urbanistici.<br /> Secondo una consolidata giurisprudenza (ex multis T.A.R. Lombardia Milano, Sez. II, 11 febbraio 2005, n. 365; T.A.R. Lazio, Sez. II, 4 febbraio 2005, n. 1036), infatti, occorre distinguere il concetto di pertinenza previsto dal diritto civile dal più ristretto concetto di pertinenza in senso urbanistico, che non trova applicazione in relazione a quelle costruzioni che, pur potendo essere qualificate come beni pertinenziali secondo la normativa privatistica, assumono tuttavia una funzione autonoma rispetto ad altra costruzione, con conseguente loro assoggettamento al regime del permesso di costruire.<br /> In materia edilizia sono qualificabili come pertinenze solo le opere prive di autonoma destinazione e che esauriscano la loro destinazione d&#8217;uso nel rapporto funzionale con l&#8217;edificio principale, così da non incidere sul carico urbanistico (Cons. Stato Sez. IV, 10-05-2012, n. 2723; Cons. Stato Sez. IV, 18-10-2010, n. 7549; Cons. Stato Sez. IV, 31-03-2010, n. 1842).<br /> Il vincolo pertinenziale in senso urbanistico è caratterizzato da un oggettivo nesso funzionale e strumentale tra cosa accessoria e principale, cioè da un nesso che non consenta, per natura e struttura dell&#8217;accessorio, altro che la destinazione della cosa a un uso pertinenziale durevole.<br /> Ai fini urbanistici non possono ritenersi beni pertinenziali, con conseguente loro assoggettamento al regime proprio del permesso di costruire, gli interventi edilizi che, pur legati da un vincolo di servizio al bene principale, non sono tuttavia coessenziali ma ulteriori ad esso, in quanto suscettibili di un utilizzo in modo autonomo e separato e poiché occupano aree e volumi diversi (T.A.R. Basilicata, 29 novembre 2008 , n. 915).<br /> Allo stesso modo la nozione di pertinenza va definita oltre che in ragione della necessità e oggettività del rapporto pertinenziale, anche in relazione alla consistenza dell&#8217;opera, che non deve essere tale da alterare in modo significativo l&#8217;assetto del territorio (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 26 settembre 2008 , n. 11309; Cons. Stato, Sez. V, n.5828/2000).<br /> Il vincolo pertinenziale è, infatti, caratterizzato oltre che dal nesso funzionale, anche dalle dimensioni ridotte e modeste del manufatto rispetto alla cosa cui esso inerisce, per cui soggiace a permesso di costruire la realizzazione di un&#8217;opera di rilevanti dimensioni, che modifica l&#8217;assetto del territorio e che occupa aree e volumi diversi rispetto alla res principalis, indipendentemente dal vincolo di servizio o d&#8217;ornamento nei riguardi di essa (Cons. Stato Sez. IV, 20-02-2013, n. 1059).<br /> Nel caso di specie, tenuto conto delle caratteristiche dell’intervento abusivo realizzato, come risultanti dalla parte motiva dell’ordine di demolizione, il manufatto in questione non può ritenersi pertinenza ai fini urbanistici, sì da escludere che lo stesso sia sottoposto al preventivo rilascio del permesso di costruire, non essendo coessenziale a un bene principale e potendo essere successivamente utilizzato anche in modo autonomo e separato e, infine, non essendo stato dimostrato il suo collegamento ad una esigenza effettiva oggettiva dello stabile cui accede.<br /> La consistenza dell’opera realizzata, inoltre, è tale, per dimensioni e posizionamento, da alterare l’assetto del territorio. Nel caso di specie, le dimensioni non trascurabili del manufatto in questione e l’incidenza sull’aspetto del territorio comportano che, in ogni caso, lo stesso non possa qualificarsi come una pertinenza a fini urbanistici.<br /> 5. Non ha pregio la censura di incompetenza, in quanto il provvedimento è stato sottoscritto dal Dirigente dell’ufficio competente.<br /> Ed invero, per effetto della riforma delle autonomie locali ai sensi degli artt. 4 e 51 L. 8 giugno 1990 n. 142, si è verificata la generale devoluzione delle competenze del Sindaco ai dirigenti del Comune, atteso che la nuova organizzazione complessiva dell&#8217;Ente locale pone una summa divisio tra organi di governo (elettivi), preposti agli atti di indirizzo e di controllo, e i dirigenti, preposti agli atti di gestione ordinaria di tutte le altre funzioni amministrative. Ne consegue che i provvedimenti in materia edilizia (repressivi o condonistici), in quanto atti di vigilanza sul territorio e sanzionatorio a carattere vincolato, rientrano tra quelli di gestione ordinaria dell&#8217;Ente locale e, come tale, rientrano nella competenza del dirigente di settore. Ai sensi dell&#8217;art. 6 comma 2, l. 15 maggio 1997 n. 127, modificato dall&#8217;art. 2, l. 16 giugno 1998 n 191, l&#8217;adozione di provvedimenti repressivi di abusi edilizi rientra nella competenza del dirigente o del funzionario con qualifica apicale.<br /> Secondo la giurisprudenza oramai consolidata, coerentemente con la distinzione tra indirizzo politico e gestione, la competenza a provvedere in materia di rilascio o diniego di concessione o autorizzazione edilizia, o permesso di costruire, nonché in materia di repressione di abusi edilizi spetta non più al sindaco (ai sensi dell&#8217;art. 107 d.lg. 18 agosto 2000 n. 267), ma al funzionario dirigente addetto al relativo ufficio comunale (così, tra tante, TAR Abruzzo L&#8217;Aquila, 2 dicembre 2002, n. 879).<br /> 6. Si censura, inoltre, l’omissione di qualsiasi valutazione e motivazione in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico attuale alla demolizione.<br /> Le tesi non merita seguito.<br /> In materia di misure demolitorie il principio generale è che non sia necessaria alcuna specifica motivazione sull’esistenza di un interesse pubblico in quanto è pacificamente riconosciuto che l&#8217;abusività di un&#8217;opera edilizia, costituisce già di per sé presupposto per l&#8217;applicazione della prescritta sanzione demolitoria.<br /> Per costante giurisprudenza, infatti, la diffida a demolire manufatti abusivi è atto vincolato (ex multis Cons. Stato, VI, 28 giugno 2004, n. 4743; Cons. Stato, sez. V, 10 luglio 2003, n. 4107; T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 4 febbraio 2003, n. 617; 15 luglio 2003, n. 8246) e come tale non necessita di una puntuale valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né di un bilanciamento di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né di una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione (Cons. Stato Sez. VI, 28 gennaio 2013, n. 496; Cons. Stato Sez. IV, 28 dicembre 2012, n. 6702).<br /> 7. In considerazione di quanto fin qui evidenziato la misura ripristinatoria adottata dal Comune di Napoli costituiva atto dovuto.<br /> Tale misura, peraltro, s’impone indipendentemente dal tipo di titolo edilizio necessario per l’esecuzione delle opere qui in rilievo, da individuarsi, comunque, per le ragioni suesposte, nel permesso di costruire.<br /> Si osserva, in proposito, in aderenza ad un diffuso indirizzo giurisprudenziale, che l’articolo 27 cit. non distingue tra opere per cui è necessario il permesso di costruire e quelle per cui sarebbe necessaria la semplice D.I.A. in quanto impone di adottare un provvedimento di demolizione per tutte le opere che siano, comunque, costruite senza titolo in aree sottoposte a vincolo paesistico (cfr. Tar Campania, Sez. VI, n. 05516 del 04/12/2013; 5519 del 4.12.2013; Tar Campania, IV Sezione 05 giugno 2013 n. 2898).<br /> A fronte delle descritte emergenze istruttorie, la realizzazione delle opere in contestazione, e sopra passate in rassegna, siccome non supportata dai prescritti titoli abilitativi, di per se stessa, fondava la reazione repressiva dell’organo di vigilanza.<br /> Ed invero, la disciplina di settore (id est art. 27 del d.p.r. 380/2001) sanziona con la demolizione la realizzazione senza titolo di nuove opere in zone vincolate e siffatta misura resta applicabile sia che venga accertato l&#8217;inizio che l&#8217;avvenuta esecuzione di interventi abusivi e non vede la sua efficacia limitata alle sole zone di inedificabilità assoluta (Tar Campania, questa sesta sezione, sentenze n. 2076 del 21 aprile 2010 e n. 1775 del 7 aprile 2010 e sezione terza, 11 marzo 2009, n. 1376) non trovando la diversa interpretazione accreditata dal ricorrente alcun riscontro nella norma ed essendo contraria alla stessa &quot;ratio legis&quot;.<br /> Segnatamente, la diversa opzione ermeneutica, che muove dalla previsione di un vincolo di inedificabilità assoluta, comporta un ingiustificato restringimento dei poteri di vigilanza attribuiti al Comune ponendosi in chiara distonia con la finalità perseguita dal legislatore di attribuire, laddove si tratti di aree meritevoli di una particolare e rafforzata tutela, all&#8217;Amministrazione il potere-dovere di ripristinare senza indugio la legalità violata, non operando distinzioni in relazione alla natura assoluta o relativa del vincolo. (cfr. T.A.R. Napoli Campania sez. II, 23 giugno 2010 n. 15729; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 12 aprile 2005, n. 3780).<br /> D&#8217;altro canto, tale interpretazione è confermata anche dal fatto che il comma 2, parte prima, dell&#8217;art. 27 cit. si limita a menzionare senza distinzione di sorta il presupposto del &quot;vincolo di inedificabilità&quot;, mentre solo nell&#8217;ultima parte contiene un espresso riferimento al &quot;vincolo di inedificabilità assoluta&quot; a proposito dei poteri del Soprintendente di procedere alla demolizione.<br /> È evidente che tali prerogative trovano la loro piena legittimazione nell’art. 118 Cost., che attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative proprie e conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.<br /> 8. In forza delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere respinto perché infondato; le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciandosi sul ricorso, come in epigrafe proposto lo rigetta. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Napoli, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br /> Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Umberto Maiello, Presidente FF<br /> Michele Buonauro, Consigliere, Estensore<br /> Luca Cestaro, Consigliere             <strong>L&#8217;ESTENSORE</strong>   <strong>IL PRESIDENTE</strong> <strong>Michele Buonauro</strong>   <strong>Umberto Maiello</strong>                               IL SEGRETARIO<br />  </div>
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