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	<title>26/2/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>26/2/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1015</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1015/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1015</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento comunale con cui viene intimato alla ricorrente di sospendere immediatamente i lavori di una costruzione edilizia attesa la scadenza, ai sensi di legge, della sospensione dei lavori edili, sicche’ non sussiste un interesse attuale alla misura richiesta. (G.S.) vedi anche: T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI, SEZ.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1015/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1015</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1015/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1015</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento comunale con cui viene intimato alla ricorrente di sospendere immediatamente i lavori di una costruzione edilizia attesa  la scadenza, ai sensi di legge, della sospensione dei lavori edili,  sicche’ non sussiste un interesse attuale alla misura richiesta. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI, SEZ. VI <a href="/ga/id/2008/3/11973/g">Ordinanza sospensiva del 12 dicembre 2007 n. 3668</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 1015/2008<br />
Registro Generale:769/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres.ff. Costantino Salvatore<br /> Cons. Pier Luigi Lodi<br /> Cons. Antonino Anastasi<br />  Cons. Eugenio Mele<br /> Cons. Raffaele Potenza Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 26 Febbraio 2008.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>LA TRIPERGOLA DI RUSSOLILLO MADDALENA &#038; C. S.A.S.</b>rappresentato e difeso da: Avv.  FRANCESCO FIERROcon domicilio  eletto in Roma  VIALE REGINA MARGHERITA 37  presso VINCENZO SEPE</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI POZZUOLI</b>rappresentato e difeso da: Avv.  ALDO STARACEcon domicilio  eletto in Roma  VIA MARIANNA DIONIGI N.57  presso CLAUDIA DE CURTIS</p>
<p>per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  CAMPANIA  &#8211;  NAPOLI: Sezione  VI n. 3668/2007, resa tra le parti, concernente SOSPENSIONE LAVORI COSTRUZIONE EDILIZIA;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI POZZUOLI<br />Udito il relatore Cons. Raffaele Potenza e uditi, altresì, per le parti l’avv. Masiani, su delega dell’avv. Fierro e l’avv. Starace;<br />
Rilevata la scadenza, ai sensi di legge, della sospensione dei lavori edili, oggetto della sentenza impugnata;<br />
Considerato pertanto che non sussiste un interesse attuale alla misura richiesta;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 769/2008).<br />
Condanna l’appellante al pagamento delle spese della fase cautelare, che liquida in € 1.500.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 26 Febbraio 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
Raffaele Potenza</p>
<p>IL PRESIDENTE FF.<br />
Costantino Salvatore</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
Giacomo Manzo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1015/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1015</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.985</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-985/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-985/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-985/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.985</a></p>
<p>Non va sospeso l’affidamento della gara per il servizio di pulizia ed igiene ambientale delle caserme della gdf di Piemonte e Valle d&#8217;Aosta a terzi atteso che, ad una prima valutazione, richiesta in sede cautelare, l’appello della società ricorrente non risulta assistito da adeguato fumus boni iuris. (G.S.) vedi anche:</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-985/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.985</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-985/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.985</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso l’affidamento della gara per il servizio di pulizia ed igiene   ambientale delle caserme della gdf di Piemonte e Valle d&#8217;Aosta  a terzi atteso che, ad una prima valutazione, richiesta in sede cautelare, l’appello della società ricorrente non risulta assistito da adeguato fumus boni iuris. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. PIEMONTE, SEZ. II <a href="/ga/id/2008/3/11996/g">Ordinanza sospensiva del 10 gennaio 2008 n. 25</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 985/2008<br />
Registro Generale:881/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Quarta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres.ff. Costantino Salvatore<br /> Cons. Pier Luigi Lodi Est.<br />  Cons. Antonino Anastasi<br />  Cons. Eugenio Mele<br /> Cons. Sandro Aureli<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 26 Febbraio 2008.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>NEW SYSTEM SERVICE SOCIETA&#8217; CONSORTILE A RL</b>rappresentato e difeso dagli  Avv.ti  PIERO DI PASQUALE e SALVATORE GIACALONEcon domicilio  eletto in Roma  VIA GIUSEPPE  FERRARI N. 11  presso FILIPPO FADDA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE </b><br />
<b>COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA</b><br />
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio  in Roma  VIA DEI PORTOGHESI 12<b>REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO PIEMONTE DELLA GDF </b><br />
non costituitosi;<br />
<b>IMPRESA SEDECO SOC. COOP.</b>non costituitosi;<br />
<b>IMPRESA CARLO D&#8217;ANGELO </b><br />
non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  PIEMONTE &#8211; TORINO: Sezione II  n. 25/2008, resa tra le parti, concernente SERVIZIO DI PULIZIA IGIENE   AMBIENTALE  CASERME  GDF  PIEMONTE E VALLE D&#8217;AOSTA;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA<br />MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE<br />Udito il relatore Cons. Pier Luigi Lodi e uditi, altresì, per le parti l’Avv. Giacalone, l’Avv. Di Pasquale e l’Avv. dello Stato Tortora;<br />
Ritenuto che, ad una prima valutazione, richiesta in sede cautelare, l’appello della società ricorrente non risulti assistito da adeguato fumus boni iuris;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 881/2008).<br />
Spese compensate.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 26 Febbraio 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
Pier Luigi Lodi</p>
<p>IL PRESIDENTE FF.<br />
Costantino Salvatore</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />Giacomo Manzo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-985/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.985</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2008 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-26-2-2008-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-26-2-2008-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-26-2-2008-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2008 n.0</a></p>
<p>Pres. V. SKOURIS, Rel. J.N. CUNHA RODRIGUES. Comunità europea &#61485; Regolamento CEE n. 2081/92 &#61485; Denominazioni d’origine protetta – Denominazione “Parmigiano Reggiano” – Carattere generico – Esclusione – Uso del termine “Parmesan” – Capacità evocativa – Sussiste. Comunità europea &#61485; Regolamento CEE n. 2081/92 &#61485; Denominazioni d’origine protetta – Usurpazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-26-2-2008-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2008 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-26-2-2008-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2008 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. V. SKOURIS, Rel. J.N. CUNHA RODRIGUES.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comunità europea &#61485; Regolamento CEE n. 2081/92  &#61485; Denominazioni d’origine protetta – Denominazione “Parmigiano Reggiano” – Carattere generico – Esclusione – Uso del termine “Parmesan” – Capacità evocativa – Sussiste.</p>
<p>Comunità europea &#61485; Regolamento CEE n. 2081/92  &#61485; Denominazioni d’origine protetta – Usurpazione – Strumenti di tutela dei privati – Necessità – Repressione degli illeciti – Obbligo dello Stato di agire d’ufficio – Sussiste – Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La denominazione “Parmigiano Reggiano” non ha carattere generico; l’uso del termine “Parmesan” ne costituisce senz’altro un’evocazione vietata ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92.</p>
<p>Gli Stati membri debbono garantire l’esistenza di strumenti per la concreta attuazione del regolamento CEE n. 2081/92, sia a tutela dei privati sia agendo d’ufficio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)<br />
26 febbraio 2008 </p>
<p></p>
<p align=justify>
Nella causa C 132/05,</p>
<p>avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 21 marzo 2005,</p>
<p><b><b>Commissione delle Comunità europee, </b></b>rappresentata dal sig. E. de March, dalla sig.ra S. Grünheid e dal sig. B. Martenczuk, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,</p>
<p>ricorrente,</p>
<p>sostenuta da:</p>
<p><b><b>Repubblica ceca, </b></b>rappresentata dal sig. T. Bo&#269;ek, in qualità di agente,</p>
<p><b><b>Repubblica italiana,</b></b> rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. G. Aiello, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,</p>
<p>intervenienti,</p>
<p align=center>
<p align=center>contro</p>
<p align=justify></p>
<p></p>
<p align=justify>
<b><b>Repubblica federale di Germania</b></b>, rappresentata dai sigg. M. Lumma e A. Dittrich, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. M. Loschelder, Rechtsanwalt,</p>
<p>convenuta,</p>
<p>sostenuta da:</p>
<p><b><b>Regno di Danimarca, </b></b>rappresentato dal sig. J. Molde, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,</p>
<p><b><b>Repubblica d’Austria, </b></b>rappresentata dal sig. E. Riedl, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,</p>
<p>intervenienti,</p>
<p align=center>
<p align=center>LA CORTE (Grande Sezione),</p>
<p align=justify></p>
<p></p>
<p align=justify>
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts e U. Lõhmus, presidenti di sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), K. Schiemann, P. K&#363;ris, E. Juhász, E. Levits e A. Ó Caoimh, giudici,</p>
<p>avvocato generale: sig. J. Mazák</p>
<p>cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore</p>
<p>vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 13 febbraio 2007,</p>
<p>sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 giugno 2007,</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b></p>
<p align=center><b></p>
<p align=center>Sentenza</p>
<p align=justify></p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></b>1        Con il ricorso in esame la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica federale di Germania, rifiutando formalmente di perseguire come illecito l’impiego nel suo territorio della denominazione «parmesan» nell’etichettatura di prodotti non corrispondenti al disciplinare della denominazione d’origine protetta (in prosieguo: la «DOP») «Parmigiano Reggiano», favorendo così l’usurpazione da parte di terzi della notorietà di cui gode il prodotto autentico, tutelato a livello comunitario, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208, pag. 1).</p>
<p><b><b> Contesto normativo</p>
<p></b></b>2        Il regolamento n. 2081/92 istituisce una protezione comunitaria delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari.</p>
<p>3        L’art. 2 del regolamento n. 2081/92 dispone quanto segue:</p>
<p>«1.      La protezione comunitaria delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari è ottenuta conformemente al presente regolamento.</p>
<p>2.      Ai fini del presente regolamento si intende per:</p>
<p>a)      “denominazione d’origine”: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare</p>
<p>–        originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e</p>
<p>–        la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell’area geografica delimitata;</p>
<p>(&#8230;)».</p>
<p>4        L’art. 3, n. 1, di tale regolamento è così formulato:</p>
<p>«Le denominazioni divenute generiche non possono essere registrate.</p>
<p>Ai fini del presente regolamento, si intende per “denominazione divenuta generica” il nome di un prodotto agricolo o alimentare che, pur collegato col nome del luogo o della regione in cui il prodotto agricolo o alimentare è stato inizialmente ottenuto o commercializzato, è divenuto, nel linguaggio corrente, il nome comune di un prodotto agricolo o alimentare.</p>
<p>Per determinare se una denominazione sia divenuta generica o meno, si tiene conto di tutti i fattori, in particolare:</p>
<p>–        della situazione esistente nello Stato membro in cui il nome ha la sua origine e nelle zone di consumo,</p>
<p>–        della situazione esistente in altri Stati membri,</p>
<p>–        delle pertinenti legislazioni nazionali o comunitarie.</p>
<p>(&#8230;)».</p>
<p>5        Ai sensi dell’art. 4, n. 2, lett. g), del regolamento n. 2081/92, il disciplinare comprende almeno «i riferimenti relativi alle strutture di controllo previste all’articolo 10».</p>
<p>6        L’art. 5, nn. 3 e 4, di tale regolamento recita:</p>
<p>«3.      La domanda di registrazione include segnatamente il disciplinare di cui all’articolo 4.</p>
<p>4.      La domanda di registrazione è inviata allo Stato membro sul cui territorio è situata l’area geografica».</p>
<p>7        L’art. 10 del detto regolamento così dispone:</p>
<p>«1.      Gli Stati membri provvedono a che entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento vi siano strutture di controllo aventi il compito di garantire che i prodotti agricoli e alimentari recanti una denominazione protetta rispondano ai requisiti del disciplinare.</p>
<p>2.      La struttura di controllo può essere composta da una o più autorità di controllo designate e/o da uno o più organismi privati autorizzati a tal fine dallo Stato membro. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco delle autorità e/o degli organismi autorizzati, nonché le loro rispettive competenze. La Commissione pubblica queste informazioni nella <i><i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i></i>.</p>
<p>3.      Le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati devono offrire garanzie sufficienti di obiettività e di imparzialità nei confronti di ogni produttore o trasformatore soggetto al controllo e disporre permanentemente degli esperti e dei mezzi necessari per assicurare i controlli dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari recanti una denominazione protetta.</p>
<p>Se la struttura di controllo si avvale, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest’ultimo deve offrire le stesse garanzie. Tuttavia, le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati autorizzati sono [&#8230;] responsabili, nei confronti dello Stato membro, della totalità dei controlli.</p>
<p>A decorrere dal 1° gennaio 1998, per ottenere l’autorizzazione dello Stato membro ai fini del presente regolamento, gli organismi devono adempiere le condizioni stabilite nella norma EN 45011, del 26 giugno 1989.</p>
<p>4.      Qualora constatino che un prodotto agricolo o alimentare recante una denominazione protetta originaria del suo Stato membro non risponde ai requisiti del disciplinare, le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati di uno Stato membro prendono i necessari provvedimenti per assicurare il rispetto del presente regolamento. (&#8230;)</p>
<p>5.      Qualora le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non siano più soddisfatte, lo Stato membro revoca l’autorizzazione dell’organismo di controllo. Esso ne informa la Commissione che pubblica nella <i><i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i></i> un elenco riveduto degli organismi autorizzati.</p>
<p>6.      Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il produttore che rispetta il presente regolamento abbia accesso al sistema di controllo.</p>
<p>7.      I costi dei controlli previsti dal presente regolamento sono sostenuti dai produttori che utilizzano la denominazione protetta».</p>
<p>8        Ai sensi dell’art. 13 del medesimo regolamento:</p>
<p>«1.      Le denominazioni registrate sono tutelate contro:</p>
<p>(…)</p>
<p>b)      qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione” o simili;</p>
<p>(…)</p>
<p>Se una denominazione registrata contiene la denominazione di un prodotto agricolo o alimentare che è considerata generica, l’uso di questa denominazione generica per il prodotto agricolo o alimentare appropriato non è contrario al primo comma, lettera a) o b).</p>
<p>(…)</p>
<p>3.      Le denominazioni protette non possono diventare generiche».</p>
<p>9        Ai sensi dell’art. 2 del regolamento (CE) della Commissione 12 giugno 1996, n. 1107, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (&#8230;) n. 2081/92 (GU L 148, pag. 1), nonché della parte A dell’allegato di tale regolamento, la denominazione «Parmigiano Reggiano» costituisce una DOP a decorrere dal 21 giugno 1996.</p>
<p><b><b> Fase precontenziosa</p>
<p></b></b>10      In seguito alla denuncia sporta da vari operatori economici, la Commissione chiedeva alle autorità tedesche, con lettera 15 aprile 2003, di impartire chiare istruzioni agli organismi pubblici incaricati di perseguire le frodi affinché ponessero fine alla commercializzazione nel territorio tedesco di prodotti denominati «parmesan» non conformi al disciplinare della DOP «Parmigiano Reggiano». Secondo la Commissione, il termine «parmesan» era la traduzione della DOP «Parmigiano Reggiano» e il suo uso costituiva perciò una violazione dell’art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2081/92.</p>
<p>11      La Repubblica federale di Germania rispondeva, con lettera 13 maggio 2003, che il termine «parmesan», se pure storicamente legato alla regione di Parma, era divenuto una denominazione generica per formaggi a pasta dura di varia provenienza geografica, grattugiati o da grattugiare, distinguendosi dalla DOP «Parmigiano Reggiano». Pertanto, l’uso di tale termine non integrerebbe una violazione del regolamento n. 2081/92.</p>
<p>12      Il 17 ottobre 2003 la Commissione inviava una lettera di diffida alla Repubblica federale di Germania cui quest’ultima rispondeva con lettera del 17 dicembre 2003.</p>
<p>13      La Commissione, non essendo soddisfatta delle spiegazioni ricevute dalla Repubblica federale di Germania, il 30 marzo 2004 emetteva un parere motivato, invitando tale Stato membro ad adottare le misure necessarie a conformarvisi entro due mesi dalla notifica.</p>
<p>14      Con lettera 15 giugno 2004 la Repubblica federale di Germania comunicava alla Commissione di voler mantenere la posizione precedentemente espressa.</p>
<p>15      In tale contesto, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.</p>
<p><b><b> Sul ricorso</p>
<p></b></b>16      Con ordinanza del presidente della Corte 6 settembre 2005 la Repubblica italiana, da un lato, e il Regno di Danimarca nonché la Repubblica d’Austria, dall’altro, sono stati ammessi ad intervenire a sostegno delle conclusioni, rispettivamente, della Commissione e della Repubblica federale di Germania.</p>
<p>17      Con ordinanza del presidente della Corte 15 maggio 2006 la Repubblica ceca è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.</p>
<p>18      A sostegno del ricorso la Commissione deduce una sola censura, relativa al rifiuto, da parte della Repubblica federale di Germania, di perseguire come illecito l’impiego nel suo territorio della denominazione «parmesan» nell’etichettatura di prodotti non corrispondenti al disciplinare della DOP «Parmigiano Reggiano».</p>
<p>19      La Repubblica federale di Germania contesta l’inadempimento sulla base di tre ordini di motivi:</p>
<p>–        in primo luogo, una denominazione d’origine è protetta ai sensi dell’art. 13 del regolamento n. 2081/92 solo nella forma precisa in cui è registrata;</p>
<p>–        in secondo luogo, l’uso della parola «parmesan» non è in contrasto con la tutela garantita alla denominazione d’origine «Parmigiano Reggiano» e</p>
<p>–        in terzo luogo, essa non è tenuta a perseguire d’ufficio le violazioni del detto art. 13.</p>
<p><i><i> Quanto alla protezione delle denominazioni composte</p>
<p></i></i>20      La Commissione sostiene che il sistema di tutela comunitaria è retto dal principio secondo cui la registrazione di una denominazione contenente più termini conferisce la tutela del diritto comunitario sia ai singoli elementi costitutivi della denominazione composta sia all’intera denominazione composta. L’effettiva tutela delle denominazioni composte implicherebbe, quindi, che, in linea di principio, tutti gli elementi costitutivi di una denominazione composta siano protetti contro utilizzazioni abusive. La Commissione ritiene che, per garantire tale tutela, il regolamento n. 2081/92 non richieda la registrazione di ognuno dei singoli elementi di una denominazione composta suscettibili di tutela, ma presupponga che ogni singolo elemento sia intrinsecamente protetto. Un’interpretazione del genere avrebbe trovato riscontro nella sentenza della Corte 9 giugno 1998, cause riunite C 129/97 e C 130/97, Chiciak e Fol (Racc. pag. I 3315).</p>
<p>21      La Commissione osserva che il principio della protezione di tutti gli elementi costitutivi di una denominazione composta ammette un’unica eccezione, prevista all’art. 13, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 2081/92: l’utilizzazione di un singolo elemento di una denominazione composta non è contraria all’art. 13, n. 1, lett. a) e b), del detto regolamento, quando tale elemento è la denominazione di un prodotto agricolo o alimentare considerata denominazione generica. Orbene, questa disposizione sarebbe superflua se si dovesse ritenere che i singoli elementi costitutivi di denominazioni registrate unicamente come denominazioni composte non siano in alcun modo tutelati.</p>
<p>22      Un elemento costitutivo di una denominazione utilizzato isolatamente non beneficerebbe della protezione concessa dal regolamento n. 2081/92 anche qualora gli Stati membri interessati, nel comunicare la denominazione composta in oggetto, abbiano dichiarato di non richiedere la tutela per certe parti di tale denominazione.</p>
<p>23      La Commissione avrebbe tenuto conto [di tale dichiarazione] al momento dell’adozione del regolamento n. 1107/96 precisando, eventualmente, in una nota a piè di pagina, che non era richiesta tutela per una parte della denominazione composta.</p>
<p>24      Nel caso della denominazione «Parmigiano Reggiano» nessuno dei due elementi costitutivi sarebbe stato menzionato in una nota a piè di pagina.</p>
<p>25      La Repubblica federale di Germania replica che una DOP beneficia della tutela ex art. 13 del regolamento n. 2081/92 solo nella forma precisa in cui è registrata. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, non si può trarre una conclusione di segno opposto dalla citata sentenza Chiciak e Fol.</p>
<p>26      Inoltre, nell’ambito della controversia decisa con sentenza 25 giugno 2002, causa C 66/00, Bigi (Racc. pag. I 5917), la stessa Repubblica italiana avrebbe espressamente confermato di aver rinunciato alla registrazione della denominazione «Parmigiano». In tale contesto, in mancanza di registrazione, tale denominazione non rientrerebbe nell’ambito di tutela del diritto comunitario.</p>
<p>27      A tale proposito, dall’ottavo ‘considerando’ del regolamento n. 1107/96 risulta «che alcuni Stati membri hanno fatto presente che per talune parti delle denominazioni la protezione non era richiesta e che è opportuno tenerne conto».</p>
<p>28      Il regolamento n. 1107/96 precisa, rinviando alle note a piè di pagina del suo allegato, in quali casi non è stata richiesta la tutela di una parte della denominazione considerata.</p>
<p>29      Si deve osservare, tuttavia, che l’inesistenza di una dichiarazione nel senso che, per talune componenti di una denominazione, la tutela conferita dall’art. 13 del regolamento n. 2081/92 non è stata richiesta non può costituire un argomento sufficiente per determinare l’ampiezza di tale protezione (v., in tal senso, sentenza Chiciak e Fol, cit., punto 37).</p>
<p>30      Nel sistema di protezione istituito mediante il regolamento n. 2081/92 le questioni relative alla protezione da accordare ai singoli elementi di una denominazione, e segnatamente quelle relative all’eventualità che si tratti di un nome generico o di un elemento protetto contro le prassi oggetto dell’art. 13 del detto regolamento, rientrano nella competenza del giudice nazionale, che le risolverà in base ad un’analisi approfondita del contesto fattuale quale ricostruito ed illustrato dagli interessati (sentenza Chiciak e Fol, cit., punto 38).</p>
<p>31      In tale contesto non può avere fortuna l’argomento della Repubblica federale di Germania secondo cui una DOP beneficia della tutela ex art. 13 del regolamento n. 2081/92 solo nella forma precisa in cui è registrata.</p>
<p><i><i> Quanto al pregiudizio arrecato alla DOP «Parmigiano Reggiano»</p>
<p></i></i>32      Secondo la Commissione, la commercializzazione di formaggi denominati «parmesan» non conformi al disciplinare della DOP «Parmigiano Reggiano» costituisce una violazione dell’art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2081/92 perché il termine «parmesan» è la traduzione esatta della DOP «Parmigiano Reggiano». La traduzione, al pari della DOP nella lingua dello Stato membro che ne ha ottenuto la registrazione, sarebbe riservata esclusivamente ai prodotti conformi al disciplinare.</p>
<p>33      La Commissione aggiunge che, come dimostra lo stretto legame, attestato dagli sviluppi storici, tra la particolare regione geografica d’Italia dalla quale proviene tale tipo di formaggio e il termine «parmesan», quest’ultimo non è una denominazione generica distinguibile dalla DOP «Parmigiano Reggiano».</p>
<p>34      In ogni caso, l’uso della denominazione «parmesan» per un formaggio non conforme al disciplinare della DOP «Parmigiano Reggiano» costituirebbe un’evocazione di tale denominazione, vietata dall’art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2081/92.</p>
<p>35      La Commissione afferma altresì che il termine «parmesan» non è divenuto una denominazione generica.</p>
<p>36      Naturalmente, una denominazione geografica potrebbe, nel tempo e attraverso l’uso, diventare una denominazione generica, nel senso che il consumatore potrebbe giungere a considerarla indicazione di un certo tipo di prodotto piuttosto che dell’origine geografica del prodotto stesso. Tale slittamento di senso si sarebbe verificato in particolare nel caso delle denominazioni «Camembert» e «Brie».</p>
<p>37      La Commissione prosegue affermando che il termine «parmesan» non ha mai perso la sua connotazione geografica. Infatti, se «parmesan» fosse realmente un termine neutro privo di tale connotazione, non vi sarebbero spiegazioni plausibili all’ostinazione dei produttori di imitazioni a stabilire con parole o con immagini un nesso tra i loro prodotti e l’Italia.</p>
<p>38      Inoltre, secondo la Commissione, il fatto che fino al 2000 venisse prodotto sul territorio italiano un formaggio denominato «parmesan» non conforme al disciplinare della DOP «Parmigiano Reggiano» non significa che il termine costituisca una denominazione generica, in Italia, per formaggi a pasta dura di origine diversa, dato che quel formaggio era destinato unicamente all’esportazione verso paesi in cui il termine «parmesan» non fruiva di alcuna protezione particolare, conformemente al principio di territorialità. D’altronde, la denominazione d’origine «Parmigiano Reggiano» è stata protetta a livello comunitario solo a partire dal 21 giugno 1996, data in cui è entrato in vigore il regolamento n. 1107/96.</p>
<p>39      La Repubblica federale di Germania afferma che l’uso del termine «parmesan» non costituisce una violazione dell’art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2081/92 dato che, già secondo la Commissione, rappresenterebbe solo la traduzione della parola «Parmigiano» che è una denominazione generica, come dimostrano la situazione in Italia e in altri Stati membri nonché le normative nazionali e comunitaria. Tale termine, in quanto denominazione generica, non potrebbe beneficiare della tutela del detto regolamento.</p>
<p>40      In subordine, la Repubblica federale di Germania sostiene che, anche supponendo che il termine «Parmigiano» non sia una denominazione generica e che, pertanto, non si applichino a tale elemento costitutivo le disposizioni dell’art. 13, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 2081/92, l’uso del termine «parmesan» non integra una violazione delle disposizioni relative alla tutela della denominazione d’origine «Parmigiano Reggiano». Il nome «parmesan» avrebbe subito un’evoluzione secolare a sé stante e sarebbe divenuto, in Germania, come pure in altri Stati membri, una denominazione generica. Il suo uso non costituirebbe dunque né un’usurpazione né un’evocazione della DOP «Parmigiano Reggiano».</p>
<p>41      A suffragio di tale tesi la Repubblica federale di Germania invoca, in primo luogo, il paragrafo 35 delle conclusioni dell’avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer nella causa C 317/95, definita dall’ordinanza 8 agosto 1997, Canadane Cheese Trading e Kouri (Racc. pag. I 4681); in secondo luogo, la citata sentenza Bigi, dove la Corte ha espressamente lasciato insoluta la questione se il termine «parmesan» costituisca un nome generico, e, in terzo luogo, il fatto che non è sufficiente constatare che il nome di un prodotto è la traduzione di una denominazione di origine. Occorrerebbe verificare di volta in volta se tale traduzione evochi effettivamente la denominazione di cui trattasi. Non la evocherebbe nell’ipotesi in cui la denominazione controversa, pur essendo inizialmente una traduzione, abbia assunto col tempo un altro significato nell’accezione corrente dei consumatori, divenendo in tal modo una denominazione generica. In quarto luogo, il detto Stato membro si appella al fatto che in Germania, unico Stato membro in cui la valutazione della genericità del termine «parmesan» è decisiva, visto il presente procedimento per inadempimento, il termine «parmesan» è considerato da sempre la denominazione generica di un formaggio a pasta dura grattugiato o da grattugiare. Ciò varrebbe, del resto, anche in altri Stati membri, Italia compresa.</p>
<p>42      Occorre anzitutto stabilire se, rispetto alla DOP «Parmigiano Reggiano», l’uso della denominazione «parmesan» rientri in uno dei casi contemplati dall’art. 13, n. 1, del regolamento n. 2081/92.</p>
<p>43      A tale proposito giova ricordare che, in forza dell’art. 13, n. 1, lett. b), del detto regolamento, le denominazioni registrate sono tutelate, in particolare, contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione.</p>
<p>44      In merito all’evocazione di una DOP, la Corte ha stabilito che tale nozione si riferisce all’ipotesi in cui il termine utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte di una denominazione protetta, di modo che il consumatore, in presenza del nome del prodotto, sia indotto ad aver in mente, come immagine di riferimento, la merce che fruisce della denominazione (sentenza 4 marzo 1999, causa C 87/97, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, Racc. pag. I 1301, punto 25).</p>
<p>45      La Corte ha precisato che può esservi evocazione di una DOP in mancanza di qualunque rischio di confusione tra i prodotti di cui è causa e anche quando nessuna tutela comunitaria si applichi agli elementi della denominazione di riferimento ripresi dalla terminologia controversa (sentenza Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, cit., punto 26).</p>
<p>46      Nella presente causa sussistono analogie fonetiche ed ottiche fra le denominazioni «parmesan» e «Parmigiano Reggiano» in un contesto in cui i prodotti di cui è causa sono formaggi a pasta dura, grattugiati o da grattugiare, cioè simili nel loro aspetto esterno (v., in tal senso, sentenza Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, cit., punto 27).</p>
<p>47      Peraltro, che la denominazione «parmesan» sia o meno la traduzione esatta della DOP «Parmigiano Reggiano» o del termine «Parmigiano», si deve tener conto anche della somiglianza concettuale tra tali due termini, pur di lingue diverse, testimoniata dal dibattito dinanzi alla Corte.</p>
<p>48      Tale somiglianza, come già le somiglianze fonetiche e ottiche rilevate al punto 46 della presente sentenza, è idonea ad indurre il consumatore a prendere come immagine di riferimento il formaggio recante la DOP «Parmigiano Reggiano» quando si trova dinanzi ad un formaggio a pasta duro, grattugiato o da grattugiare, recante la denominazione «parmesan».</p>
<p>49      In tale contesto, l’uso della denominazione «parmesan» dev’essere considerato un’evocazione della DOP «Parmigiano Reggiano» ai sensi dell’art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2081/92.</p>
<p>50      Sapere se la denominazione «parmesan» sia la traduzione della DOP «Parmigiano Reggiano» è quindi irrilevante ai fini dell’esame del presente ricorso.</p>
<p>51      La Repubblica federale di Germania sostiene, tuttavia, che, siccome la denominazione «parmesan» è divenuta una denominazione generica, utilizzarla non equivale ad evocare illecitamente la DOP «Parmigiano Reggiano».</p>
<p>52      Spettava alla Repubblica federale di Germania dimostrare la fondatezza di tale argomento, tanto più che la Corte ha già affermato che è tutt’altro che evidente che la denominazione «parmesan» sia divenuta generica (sentenza Bigi, cit., punto 20).</p>
<p>53      Nel valutare la genericità di una denominazione occorre prendere in considerazione, conformemente all’art. 3, n. 1, del regolamento n. 2081/92, i luoghi di produzione del prodotto considerato sia all’interno sia al di fuori dello Stato membro che ha ottenuto la registrazione della denominazione in oggetto, il consumo di tale prodotto e il modo in cui viene percepita dai consumatori la sua denominazione all’interno e al di fuori del detto Stato membro, l’esistenza di una normativa nazionale specifica relativa al detto prodotto, nonché il modo in cui la detta denominazione è stata utilizzata nella legislazione comunitaria (v. sentenza 25 ottobre 2005, cause riunite C 465/02 e C 466/02, Germania e Danimarca/Commissione, Racc. pag. I 9115, punti 76 99).</p>
<p>54      Orbene, come ha rilevato l’avvocato generale ai paragrafi 63 e 64 delle conclusioni, la Repubblica federale di Germania si è limitata a produrre citazioni tratte da dizionari e da letteratura specializzata che non offrono un quadro completo del modo in cui il termine «parmesan» è percepito dai consumatori in Germania e in altri Stati membri, e non ha presentato neppure dati relativi alla produzione o al consumo del formaggio commercializzato con la denominazione «parmesan» in Germania o in altri Stati membri.</p>
<p>55      Inoltre, dalla documentazione sottoposta alla Corte risulta che in Germania alcuni produttori di formaggio recante la denominazione «parmesan» commercializzano tale prodotto con etichette che richiamano tradizioni culturali e paesaggi italiani. È legittimo dedurne che i consumatori in tale Stato membro percepiscono il formaggio «parmesan» come un formaggio associato all’Italia anche se, in realtà, è stato prodotto in un altro Stato membro (v., in tal senso, sentenza Germania e Danimarca/Commissione, cit., punto 87).</p>
<p>56      All’udienza, infine, la Repubblica federale di Germania non ha fornito informazioni neppure sulle quantità di formaggio prodotto in Italia con la DOP «Parmigiano Reggiano» importate in Germania, non permettendo così alla Corte di avvalersi dei dati relativi al consumo di tale formaggio per concludere in ordine alla genericità o meno della denominazione «parmesan» (v., in tal senso, sentenza Germania e Danimarca/Commissione, cit., punto 88).</p>
<p>57      Ne consegue che, non avendo la Repubblica federale di Germania dimostrato che la denominazione «parmesan» riveste carattere generico, l’utilizzazione del termine «parmesan» per formaggi che non sono conformi al disciplinare della DOP «Parmigiano Reggiano» deve essere considerata, nella fattispecie, lesiva della tutela riconosciuta dall’art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2081/92.</p>
<p><i><i> Quanto all’obbligo della Repubblica federale di Germania di perseguire le violazioni dell’art. 13, n. 1, del regolamento n. 2081/92</p>
<p></i></i>58      La Commissione fa valere che la Repubblica federale di Germania è tenuta, ai sensi degli artt. 10 e 13 del regolamento n. 2081/92, a prendere d’ufficio le misure necessarie per reprimere i comportamenti lesivi delle DOP. A suo avviso, l’intervento degli Stati membri comprende, sui piani amministrativo e penale, misure atte a permettere la realizzazione degli obiettivi di tale regolamento in materia di protezione delle denominazioni d’origine. I prodotti non conformi alle prescrizioni del regolamento non potrebbero essere messi in circolazione.</p>
<p>59      La Commissione precisa che le sue censure non riguardano né la normativa tedesca né una qualsivoglia impossibilità di ricorso dinanzi ai tribunali nazionali, bensì la prassi amministrativa delle autorità tedesche in contrasto con la legislazione comunitaria. Se gli Stati membri fossero sollevati dal loro obbligo di intervento e se, quindi, i singoli operatori economici dovessero agire in giudizio ogniqualvolta venga violato il loro diritto d’uso esclusivo della DOP sull’intero territorio dell’Unione europea, gli obiettivi del regolamento n. 2081/92 non potrebbero essere raggiunti.</p>
<p>60      Sempre secondo la Commissione, in una causa che oppone operatori economici privati, il punto centrale è che siano rispettati i diritti di proprietà intellettuale di cui godono i produttori stabiliti nella regione d’origine del prodotto in questione, laddove la repressione da parte dei poteri pubblici delle infrazioni all’art. 13 del regolamento n. 2081/92 è volta a tutelare non interessi economici privati, bensì i consumatori, le cui aspettative quanto a qualità e ad origine geografica del prodotto non devono essere deluse. La tutela dei consumatori perseguita dal regolamento sarebbe compromessa se l’attuazione dei divieti previsti dallo stesso fosse rimessa integralmente all’iniziativa processuale degli operatori economici privati.</p>
<p>61      La Commissione conclude che il comportamento della Repubblica federale di Germania deve essere assimilato ad una violazione per omissione del diritto comunitario.</p>
<p>62      Da parte sua, la Repubblica federale di Germania sostiene che l’art. 13 del regolamento n. 2081/92 definisce l’ambito d’applicazione della protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine registrate. Dato l’effetto diretto del regolamento, tale articolo sarebbe idoneo a conferire ai titolari o agli utilizzatori legittimi delle DOP diritti che le giurisdizioni nazionali hanno l’obbligo di tutelare.</p>
<p>63      L’applicabilità diretta del regolamento n. 2081/92 non dispenserebbe gli Stati membri dall’obbligo di adottare misure nazionali che permettano di assicurare la sua attuazione. La Repubblica federale di Germania avrebbe adottato, in ogni caso, numerose disposizioni legislative atte a contrastare l’uso illecito delle DOP, in particolare la legge sulla lotta alla concorrenza sleale (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb), del 7 giugno 1909, e la legge relativa alla tutela dei marchi e di altri segni distintivi (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen), del 25 ottobre 1994 (BGBl. 1994 I, pag. 3085).</p>
<p>64      Non solo. La possibilità di impugnare ogni comportamento lesivo dei diritti derivanti da una DOP non sarebbe riservata al solo titolare della medesima. Al contrario, essa sarebbe aperta ai concorrenti, alle associazioni d’imprese e alle associazioni dei consumatori. L’ampia cerchia di soggetti legittimati a proporre ricorso già basterebbe a mostrare che le disposizioni in vigore nella Repubblica federale di Germania non si limitano ad offrire una tutela dei diritti di proprietà intellettuale propri dei produttori stabiliti nella regione d’origine del prodotto in questione. Esse creerebbero un sistema generale ed efficace atto ad impedire violazioni dell’art. 13 del regolamento n. 2081/92 e a sanzionarle efficacemente per via giudiziaria.</p>
<p>65      Riconoscendo questi diritti civili, la Repubblica federale di Germania avrebbe preso tutte le dovute misure per assicurare la piena e completa applicazione dell’art. 13, n. 1, del regolamento n. 2081/92. Non sarebbe necessario che le autorità pubbliche sanzionino d’ufficio, con misure di polizia amministrativa, le violazioni di tale disposizione, né lo imporrebbero gli artt. 10 e 13 del medesimo regolamento. Secondo la Repubblica federale di Germania, dal confronto tra le varie versioni linguistiche dell’art. 10, n. 4, del regolamento n. 2081/92 emerge che, data l’origine italiana della DOP «Parmigiano Reggiano», spetta al Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, e non agli organi di controllo tedeschi, verificare che la denominazione venga utilizzata in maniera conforme al disciplinare.</p>
<p>66      Se è vero – come considera la Commissione – che la sanzione inflitta dallo Stato membro interessato per le violazioni dell’art. 13 del regolamento n. 2081/92 deve assicurare la tutela non soltanto degli interessi economici privati, ma anche dei consumatori, nulla nel regolamento lascerebbe ritenere che, contrariamente a quanto accade per altri diritti di proprietà intellettuale o per disposizioni di tutela della concorrenza, per la protezione delle denominazioni d’origine i rimedi giurisdizionali non siano sufficienti.</p>
<p>67      La Repubblica federale di Germania fa valere, infine, che se, in Germania, l’uso della denominazione «parmesan» per prodotti non corrispondenti al disciplinare della DOP «Parmigiano Reggiano» non è oggetto di procedimenti d’ufficio né di sanzioni penali, ammesso che tale utilizzo integri una violazione dell’art. 13, n. 1, del regolamento n. 2081/92, è semplicemente perché essa ha rinunciato a modalità sanzionatorie che gli Stati membri possono, sì, prevedere, ma che allo stato attuale del diritto comunitario non sono tenute ad adottare.</p>
<p>68      A tale proposito occorre ricordare che la facoltà di cui godono i cittadini di far valere le disposizioni di un regolamento dinanzi ai giudici nazionali non dispensa gli Stati membri dall’adottare le misure interne che permettano di assicurarne la piena e completa applicazione qualora ciò si renda necessario (v., in particolare, sentenza 20 marzo 1986, causa 72/85, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. 1219, punto 20).</p>
<p>69      Non è in discussione che l’ordinamento giuridico tedesco dispone di strumenti giuridici, come le disposizioni legislative menzionate al punto 63 della presente sentenza, per assicurare una tutela effettiva dei diritti che i singoli traggono dal regolamento n. 2081/92. Non è in discussione neppure che la possibilità di impugnare ogni comportamento idoneo a ledere i diritti derivanti da una DOP non è riservata al solo utilizzatore legittimo della stessa, ma è, al contrario, aperta ai concorrenti, alle associazioni di imprese e alle associazioni di consumatori.</p>
<p>70      Se ne desume che una normativa siffatta è idonea a garantire la tutela di interessi diversi da quelli dei produttori dei beni protetti da una DOP, segnatamente: gli interessi dei consumatori.</p>
<p>71      All’udienza, la Repubblica federale di Germania ha del resto indicato che a quella data erano in corso dinanzi ai giudici tedeschi procedimenti relativi all’uso in Germania della denominazione «parmesan», uno dei quali avviato dal Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano.</p>
<p>72      Per quanto riguarda la censura della Commissione vertente sull’obbligo degli Stati membri di adottare d’ufficio le misure necessarie a perseguire la violazione dell’art. 13, n. 1, del detto regolamento, occorre considerare quanto segue.</p>
<p>73      Innanzi tutto, un obbligo del genere non deriva dall’art. 10 del regolamento n. 2081/92.</p>
<p>74      Vero è che, per assicurare l’efficacia delle disposizioni del regolamento n. 2081/92, l’art. 10, n. 1, prevede che gli Stati membri provvedano a che entro sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento siano predisposte strutture di controllo. Essi sono dunque tenuti a creare tali strutture.</p>
<p>75      Tuttavia, l’art. 10, n. 4, del regolamento n. 2081/92, disponendo che «[q]ualora constatino che un prodotto agricolo o alimentare recante una denominazione protetta originaria del suo Stato membro non risponde ai requisiti del disciplinare, le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati di uno Stato membro prendono i necessari provvedimenti per assicurare il rispetto del presente regolamento (…)», indica che le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati di uno Stato membro sono quelli dello Stato membro di provenienza della DOP.</p>
<p>76      Il fatto che, al n. 3, parli di «produttore o trasformatore soggetto al controllo», al n. 6, del diritto dei produttori all’accesso al sistema di controllo e, al n. 7, dell’obbligo dei produttori di sostenere i costi dei controlli, conferma che l’art. 10 del regolamento n. 2081/92 riguarda obblighi degli Stati membri da cui proviene la DOP.</p>
<p>77      Tale interpretazione è ulteriormente confortata dal combinato disposto degli artt. 4, n. 2, lett. g), e 5, nn. 3 e 4, del regolamento n. 2081/92 dal quale emerge che la domanda di registrazione deve includere il disciplinare, che tale domanda deve essere inviata allo Stato membro sul cui territorio è situata l’area geografica interessata e che il detto disciplinare deve contenere «i riferimenti relativi alle strutture di controllo previste all’articolo 10».</p>
<p>78      Ne consegue che gli organi di controllo cui incombe l’obbligo di assicurare il rispetto del disciplinare delle DOP sono quelli dello Stato membro da cui proviene la DOP medesima. Il controllo sul rispetto del disciplinare nell’uso della DOP «Parmigiano Reggiano» non compete quindi alle autorità di controllo tedesche.</p>
<p>79      È vero che l’art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2081/92 prescrive la protezione delle denominazioni registrate contro qualsiasi «usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione” o simili».</p>
<p>80      Nondimeno, da un lato, la Commissione non ha dimostrato che la Repubblica federale di Germania ha disatteso gli obblighi derivanti dal regolamento n. 2081/92 e, dall’altro, non ha presentato elementi nel senso che misure come quelle menzionate al punto 63 della presente sentenza non siano state adottate o non fossero idonee a tutelare la DOP «Parmigiano Reggiano».</p>
<p>81      Tutto ciò considerato, occorre dichiarare che la Commissione non ha dimostrato che la Repubblica federale di Germania, rifiutando formalmente di perseguire come illecito l’impiego nel suo territorio della denominazione «parmesan» nell’etichettatura di prodotti non corrispondenti al disciplinare della DOP «Parmigiano Reggiano», è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2081/92.</p>
<p>82      Pertanto, il ricorso della Commissione deve essere respinto.</p>
<p><b><b> Sulle spese</p>
<p></b></b>83      A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Repubblica federale di Germania ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese. Ai sensi del n. 4 del detto articolo, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica italiana nonché la Repubblica d’Austria sopporteranno ciascuna le proprie spese.</p>
<p>Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:</p>
<p><b><b>1)      Il ricorso è respinto.</p>
<p>2)      La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.</p>
<p>3)      La Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica italiana nonché la Repubblica d’Austria sopporteranno ciascuna le proprie spese.</p>
<p></b></b>Firme</p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1010</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1010/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1010/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1010/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1010</a></p>
<p>Non va sospesa l’intimazione per il ripristino dello stato dei luoghi a seguito lavori di ristrutturazione atteso che al di là della inammissibilità del gravame , assume rilievo che il provvedimento impugnato dispone il ripristino della conformità urbanistica dei luoghi e non già la demolizione delle opere. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1010/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1010</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1010/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1010</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l’intimazione per il ripristino dello stato dei luoghi a seguito lavori di ristrutturazione atteso che al di là della inammissibilità del gravame , assume rilievo che il provvedimento impugnato dispone il ripristino della conformità urbanistica dei luoghi e non già la demolizione delle opere.  (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 1010/2008<br />
Registro Generale: 946/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres.ff. Costantino Salvatore<br /> Cons. Pier Luigi Lodi<br /> Cons. Antonino Anastasi<br />  Cons. Eugenio Mele<br /> Cons. Sandro Aureli Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 26 Febbraio 2008.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>ALEOTTI MARCO</b> &#8211; <b>CASSANI UMBERTO</b>rappresentato e difeso da: Avv.  FABIO ANSELMOcon domicilio  eletto in Roma  VIALE CARSO N. 20  presso GIUSEPPE ANGELUCCI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI CENTO</b><br />
rappresentato e difeso da: Avv. GIOVANNI PESCEcon domicilio  eletto in Roma VIA VENTI SETTEMBRE 1  presso GIOVANNI PESCE</p>
<p><b>DITTA EMAR IMMOBILIARE SRL</b>non costituitosi;<br />
<b>DITTA CAMPAGNOLI SRL</b> non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  EMILIA  ROMAGNA  &#8211;  BOLOGNA: Sezione  II   n. 860/2007, resa tra le parti, concernente INTIMAZIONE RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI A SEGUITO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI CENTO<br />Udito il relatore Cons. Sandro Aureli e uditi, altresì, per le parti l’avv. Pirocchi, su delega dell’avv. Anselmo e l’avv. Pesce;<br />
Ritenuto che al di là della inammissibilità del gravame, assume rilievo che il provvedimento impugnato dispone il ripristino della conformità urbanistica dei luoghi e non già la demolizione delle opere</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 946/2008).<br />
Spese compensate</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 26 Febbraio 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
Sandro Aureli</p>
<p>IL PRESIDENTE FF.<br />
Costantino Salvatore</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
Giacomo Manzo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1010/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1010</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.983</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-983/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-983/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-983/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.983</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento di trasferimento per servizio di un carabiniere atteso che, tenuto conto della natura del provvedimento impugnato, sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare dell’Amministrazione. (G.S.) vedi anche: T.A.R. MOLISE &#8211; CAMPOBASSO, SEZ. I Ordinanza sospensiva del 21 novembre 2007 n. 401 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-983/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.983</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-983/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.983</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento di trasferimento per   servizio di un carabiniere atteso che, tenuto conto della natura del provvedimento impugnato, sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare  dell’Amministrazione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. MOLISE &#8211; CAMPOBASSO, SEZ. I <a href="/ga/id/2008/3/11998/g">Ordinanza sospensiva del 21 novembre 2007 n. 401</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 983/2008<br />
Registro Generale: 985/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres.ff. Costantino Salvatore<br /> Cons. Pier Luigi Lodi Est.<br />  Cons. Antonino Anastasi<br />  Cons. Eugenio Mele<br /> Cons. Sandro Aureli<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 26 Febbraio 2008.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MINISTERO DELLA DIFESA</b><br />
<b>COMANDO GENERALE ARMA DEI CARABINIERI</b><br />
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio  in Roma  VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>GULINELLO FRANCESCO</b><br />
rappresentato e difeso da: Avv.  GIULIANO DI PARDOcon domicilio  in Roma  PIAZZA CAPO DI FERRO 13<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  MOLISE  &#8211; CAMPOBASSO  n. 401/2007, resa tra le parti, concernente PROVVEDIMENTO DI TRASFERIMENTO PER   SERVIZIO;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
GULINELLO FRANCESCO<br />Udito il relatore Cons. Pier Luigi Lodi   e uditi,  altresì, per le   parti l’Avv. dello Stato D’Elia e l’Avv. Di Pardo;<br />
Ritenuto che, tenuto conto della natura del provvedimento impugnato, sussistano i presupposti per l’acoglimento dell’istanza cautelare  dell’Amministrazione;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 985/2008) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata,  respinge  l&#8217;istanza  cautelare  proposta  in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 26 Febbraio 2008L&#8217;ESTENSORE<br />
Pier Luigi Lodi</p>
<p>IL PRESIDENTE FF.<br />
Costantino Salvatore</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
Giacomo MANZO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-983/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.983</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1060</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1060/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1060/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1060/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1060</a></p>
<p>va sospesa la sentenza che accoglie il ricorso avverso l’aggiudicazione di una gara a terzi, per la fornitura di pellicole radiografiche (importo presunto 8.300.000 €), per presunta anomalia dell’offerta. Va infatti dato rilievo all’interesse dell’azienda sanitaria alla continuita’ del servizio e l’immediatezza (un mese) della discussione nel merito. (G.S.) ***</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1060/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1060</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1060/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1060</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">va sospesa la sentenza che accoglie il ricorso avverso l’aggiudicazione di una gara a terzi, per la fornitura di pellicole radiografiche (importo presunto 8.300.000 €), per presunta anomalia dell’offerta. Va infatti  dato rilievo all’interesse dell’azienda sanitaria alla continuita’ del servizio e l’immediatezza (un mese) della discussione nel merito. (G.S.)<br />
***</p>
<p>In primo grado la sospensiva era stata accolta e confermata in sede di appello</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 1060/08<br />
Registro Generale: 1015/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori<br />
Pres. Sergio Santoro<br />
Cons. Cesare Lamberti Est.<br />
Cons. Marco Lipari<br />
Cons. Marzio Branca<br />
Cons. Vito Poli</p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 26 Febbrario 2008</p>
<p>Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto dalla <b>società Carestream Health Italia s.r.l.</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, dott.ssa Monica Rovaris, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Avolio, Giorgio Orsoni e Mario Sanino, con domicilio eletto in Roma viaale Parioli, n. 180 presso lo studio del terzo;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>FujiFilm Medical Systems Italia S.p.A., </b>in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore dr. Osvaldo Campari, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Argenzio e con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Pierluigi da Palestrina n. 19</p>
<p><b>l’Azienda Ospedaliera “Istituti Ospedalieri di Verona”, </b>in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti R. Ruffo e A. Manzi, nel cui studio in Roma, via C. Confalonieri n. 5, è elettivamente domiciliata;</p>
<p>e nei confronti<br />
di <b>Kodak S.p.A.</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio,</p>
<p>per la riforma,<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />della sentenza del TAR del Veneto Venezia &#8211; Sezione I n. 198 del 30 dennaio 2008;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di FujiFilm Medical Systems Italia S.p.A..e di Azienda ospedaliera “Istituti opsedalieri di Verona”;<br />
Visto il decreto n. 801 del 13 febbraio 2008;</p>
<p>Udito il relatore Cons. Cesare Lamberti e uditi, altresì, per le parti gli avvocati G. Orsoni, M. Sanino, F. Argenzio e S. Di Mattia per delega, quest’ultimo, di A. Manzi;</p>
<p>Valutato l’interesse dell’Azienda alla continuità del servizio.<br />
Coinsiderato che la trattazione del merito viene fissata per l’udienza del 18 marzo 2008.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l’istanza cautelare (Ricorso numero: 1015/2008) e rinvia la causa all’udienza del 18 marzo 2008  per la trattazione nel merito.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 26 febbraio 2008</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1060/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1060</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1007</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1007/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1007/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1007/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1007</a></p>
<p>Non va sospesa l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi per opere eseguite senza il permesso di costruire in territorio comunale atteso che le censure proposte non inducono a prevedere il possibile esito positivo del ricorso nella fase di merito, in relazione all’asserita precarietà delle opere realizzate, contestate</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1007/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1007</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1007/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1007</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi per opere eseguite senza il permesso di costruire in territorio comunale atteso che le censure proposte non inducono a  prevedere il possibile esito positivo del ricorso nella fase di merito, in relazione  all’asserita precarietà delle opere realizzate, contestate anche dall’amministrazione ferroviaria. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. TOSCANA – FIRENZE, SEZ. I <a href="/ga/id/2008/3/11976/g">Ordinanza sospensiva del 27 settembre 2007 n. 844</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 1007/2008<br />
Registro Generale: 871/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres.ff. Costantino Salvatore<br /> Cons. Pier Luigi Lodi<br /> Cons. Antonino Anastasi<br />  Cons. Eugenio Mele<br /> Cons. Sandro Aureli Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 26 Febbraio 2008.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>FABBRI ELIO</b> &#8211; <b>FRATELLI FABBRI MACCHINE AGRICOLE SRL</b>rappresentato e difeso dagli  Avv.ti  FAUSTO FALORNI e  FEDERICO DE MEOcon domicilio  eletto in Roma  LUNGOTEVERE FLAMINIO 46 PAL.IVpresso GIAN MARCO GREZ</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI AREZZO</b><br />
rappresentato e difeso dagli  Avv.ti  ROBERTA RICCIARINI e STEFANO PASQUINI<br />
con domicilio  in Roma  PIAZZA CAPO DI FERRO 13  presso SEGRETERIA SEZIONALE CDS</p>
<p>per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR TOSCANA &#8211; FIRENZE: Sezione I  n. 844/2007, resa tra le parti, concernente DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE E RIPRISTINODELLOSTATODEI  LUOGHI;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI AREZZO<br />Udito il relatore Cons. Sandro Aureli  e uditi, altresì, per le parti l’avv. Falorni e l’avv. Ricciarini;<br />
Ritenuto che le censure proposte non inducono a  prevedere il possibile esito positivo del ricorso nella fase di merito, in relazione  all’asserita precarietà delle opere realizzate, contestate anche dall’amministrazione ferroviaria</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 871/2008).<br />
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese della lite cautelare  che si liquidano in complessivi euro 1500,00</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 26 Febbraio 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
Sandro Aureli</p>
<p>IL PRESIDENTE FF.<br />
Costantino Salvatore</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
Giacomo Manzo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1007/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1007</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1059</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1059/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1059/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1059/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1059</a></p>
<p>Va sospesa la sentenza che annulla l’aggiudicazione di un gara per l’affidamento dei servizi di spazzamento delle reti stradali urbane e delle aree pubbliche di 9 comuni. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Registro Ordinanza: 1059/08 Registro Generale: 311/2008 Sezione Quinta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1059/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1059</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1059/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1059</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza che annulla l’aggiudicazione di un gara per l’affidamento dei servizi di spazzamento delle reti stradali urbane e delle aree pubbliche di 9 comuni. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 1059/08<br />
Registro Generale: 311/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Sergio Santoro<br />Cons. Cesare Lamberti<br /> Cons. Marco Lipari<br /> Cons. Marzio Branca<br />
Cons. Nicola Russo Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 26 Febbraio 2008<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>AUTORITA&#8217; GESTIONE RIFIUTI URBANI BACINO LE/1 </b>rappresentato e difeso da:  Avv.  PIETRO NICOLARDIcon domicilio  eletto in RomaVIA L. MANTEGAZZA, 24   pressoLUIGI GARDIN </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>IGECO COSTRUZIONI SPA</b>rappresentato e difeso da:Avv.  VALERIA PELLEGRINOcon domicilio  eletto in RomaC.SO DEL RINASCIMENTO N. 11pressoVALERIA PELLEGRINO<br />
<b>COMUNE DI LECCE</b>non costituitosi;<br />
<b>COMUNE DI SAN CESARIO</b>non costituitosi;<br />
<b>ASPICA SRL</b>rappresentato e difeso da:Avv.  PIETRO QUINTOcon domicilio  eletto in RomaVIA COSSERIA N.2presso ALFREDO PLACIDI<br />
<b>ECOTECNICA SRL</b>rappresentato e difeso da:Avv.  PIETRO QUINTOcon domicilio  eletto in RomaVIA COSSERIA N.2presso ALFREDO PLACIDI<br />
<b>MONTECO SRL</b>rappresentato e difeso da:Avv.  PIETRO QUINTOcon domicilio  eletto in RomaVIA COSSERIA N.2presso ALFREDO PLACIDI<br />
per la riforma,<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
della sentenza del TAR  PUGLIA  &#8211;  LECCE: Sezione I 4181/2007, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZI DI SPAZZAMENTO  RETI  STRADALI  URBANE  E AREE PUBBLICHE.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
ASPICA SRL<br />
ECOTECNICA SRL<br />
IGECO COSTRUZIONI SPA<br />
MONTECO SRL</p>
<p>Udito il relatore Cons. Nicola Russo e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti P. Nicolardi, G. Pellegrino e P. Quinto;</p>
<p>Visto il precedente di questa Sezione di cui alla decisione n. 6144 del 16 ottobre 2006;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 311/2008) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata e fissa la data di discussione del merito al 3 giugno 2008.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 26 Febbraio 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1059/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1059</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1004</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1004/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1004/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1004/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1004</a></p>
<p>Non va sospesa la sentenza che rigetta il ricorso avverso il provvedimento di diniego di trasferimento richiesto da un militare dell’Arma atteso che non risulta provata la continuità dell’assistenza prestata a beneficio del congiunto individuato dalla legge n.104/1992. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1004/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1004</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1004/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1004</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza che rigetta il ricorso avverso il provvedimento di diniego di trasferimento richiesto da un militare dell’Arma atteso che non risulta provata la  continuità dell’assistenza prestata  a beneficio del congiunto individuato dalla legge n.104/1992. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 1004/2008<br />
Registro Generale:738/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres.ff. Costantino Salvatore<br />Cons. Pier Luigi Lodi<br /> Cons. Antonino Anastasi<br />  Cons. Eugenio Mele<br /> Cons. Sandro Aureli Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 26 Febbraio 2008                      Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>PADULA VINCENZO</b>rappresentato e difeso da: Avv.  MASSIMO GRASSELLINIcon domicilio  eletto in Roma  VIA CICERONE,28 presso VALERIA ZUCCARELLO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA DIFESA<br />
COMANDO GENERALE DELL&#8217;ARMA DEI CARABINIERI<br />
COMANDO REGIONALE CARABINIERI PIEMONTE E VALLE D&#8217;AOSTA</b><br />
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio  in Roma  VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />della sentenza del TAR  LAZIO  &#8211;  ROMA: Sezione  I  BIS   12933/2006, resa tra le parti, concernente RIGETTO ISTANZA TRASFERIMENTO.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza di rigetto, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMANDO GENERALE DELL&#8217;ARMA DEI CARABINIERI<br />COMANDO REGIONALE CARABINIERI PIEMONTE E VALLE D&#8217;AOSTA<br />MINISTERO DELLA DIFESA<br />Udito il relatore Cons. Sandro Aureli;<br />
Nessuno presente per le parti;<br />
Ritenuto che le censure proposte non inducono a  prevedere il possibile esito positivo del ricorso nella fase di merito, in relazione  alla non provata  continuità dell’assistenza prestata  a beneficio del congiunto individuato dalla legge n.104/1992.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 738/2008).<br />
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del giudizio cautelare che si liquidano in complessivi euro 1.500,00<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 26 Febbraio 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
Sandro Aureli</p>
<p>IL PRESIDENTE FF.<br />
Costantino Salvatore</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
Giacomo Manzo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1004/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1004</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1055</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1055/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1055/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1055/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1055</a></p>
<p>Va sospesa, con merito fissato nei successivi 30 giorni, l’aggiudicazione della gara per la progettazione e ampliamento di un cimitero. (G.S.) *** (in primo grado si era discusso dei criteri di assegnazione dei punteggi). vedi anche: T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI, SEZ. VIII &#8211; Ordinanza sospensiva del 19 novembre 2007 n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1055/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1055</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1055/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1055</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, con merito fissato nei successivi  30 giorni,  l’aggiudicazione della gara per la progettazione e ampliamento di un cimitero. (G.S.)<br />
***</p>
<p>(in primo grado si era discusso dei criteri di assegnazione dei punteggi).</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI, SEZ. VIII &#8211; <a href="/ga/id/2008/3/11778/g">Ordinanza sospensiva del 19 novembre 2007 n. 3235</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 1055/08<br />
Registro Generale: 328/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Sergio Santoro<br /> Cons. Cesare Lamberti<br /> Cons. Marco Lipari<br /> Cons. Marzio Branca<br />
Cons. Vito Poli Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 26 Febbraio 2008.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>COG&#038;AP &#8211; COSTRUZIONI GENERALI ED APPALTI S.P.A.<br />
DITTA FILOSA GAETANO<br />DITTA RAFFAELE BUSIELLO<br /> </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv. PAOLO VOSAcon domicilio  eletto in RomaVIA MARIANNA DIONIGI N.57  presso CLAUDIA DE CURTIS</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI POLLENA TROCCHIA</b>rappresentato e difeso da:Avv.  GIOVANNI LEONEcon domicilio  eletto in RomaVIA PRINCIPESSA CLOTILDE, 2presso GIOVANNI LEONE<br />
e nei confronti di<br />
<b>EDIL DISA S.R.L.</b>rappresentato e difeso da:Avv. DOMENICO VISONE &#8211; Avv.  FRANCESCO URRAROcon domicilio eletto in RomaVIA LERO, 14presso VIRGILIO DI MEO<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  CAMPANIA  &#8211;  NAPOLI:  Sezione VIII  n. 3235/2007, resa tra le parti, concernente PROJECT FINANCING   AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di  rigetto  della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI POLLENA TROCCHIA<br />EDIL DISA S.R.L.<br />
Udito il relatore Cons. Vito Poli   e uditi, altresì, per le   parti  gli avv.ti Vosa e Leone;<br />
Considerato che le questioni oggetto del presente giudizio necessitano dell’approfondimento proprio della fase di merito;<br />Visto l’art. 23 bis, co. 3, l. n. 1034/1971;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 328/2008) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, dispone che il T.A.R. fissi la data dell’udienza di merito entro trenta giorni dalla data di ricevimento della presente ordinanza.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 26 Febbraio 2008</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
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