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	<title>26/2/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>26/2/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1053</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1053/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1053/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1053</a></p>
<p>Non va sospesa la sentenza che rigetta il ricorso avverso l’esclusione di una società dalla gara per l’affidamento dei servizi per la gestione e manutenzione della rete unitaria informatica comunale atteso i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza in ordine ai limiti del c.d. “potere di soccorso” da parte delle stazioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1053/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1053</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1053/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1053</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza che rigetta il ricorso avverso l’esclusione di una società dalla gara per l’affidamento dei servizi per la gestione e manutenzione della rete unitaria informatica comunale atteso i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza in ordine ai limiti del c.d. “potere di soccorso” da parte delle stazioni appaltanti. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V &#8211; <a href="/ga/id/2008/3/11780/g">Ordinanza sospensiva del 6 marzo 2007 n. 1235</p>
<p>vedi anche: T.A.R. PUGLIA – BARI, SEZ. I &#8211; <a href="/ga/id/2008/3/11781/g">Ordinanza sospensiva del 22 novembre 2006 n. 805</p>
<p>vedi anche: T.A.R. VENETO, SEZ. I &#8211; <a href="/ga/id/2008/3/11782/g">Ordinanza sospensiva del 6 dicembre 2005 n. 1011</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 1053/08<br />
Registro Generale: 302/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Sergio Santoro<br />Cons. Cesare Lamberti<br /> Cons. Marco Lipari<br /> Cons. Marzio Branca<br />
Cons. Vito Poli Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 26 Febbraio 2008<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>INFOSYS SRL IN PR. E NQ RTI<br />RTI &#8211; HS SISTEM DI BARI SRL</b>rappresentato e difeso da:  Avv.  GIUSEPPE GALLOcon domicilio  eletto in RomaVIA L. MANTEGAZZA, 24   pressoLUIGI GARDIN </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI BARI</b>rappresentato e difeso da:Avv.  ROSSANA LANZAcon domicilio  eletto in RomaVIA FLAMINIA N.79pressoROBERTO CIOCIOLA<br />
per la riforma,<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
della sentenza del TAR  PUGLIA  &#8211;  BARI: Sezione  I   2426/2007, resa tra le parti, concernente AFFID.SERVIZI GESTIONE E   MANUTENZ.RETE  UNITARIA  INFORMATICA  COMUNALE  (RIS.DANNO).<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza di rigetto del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI BARI<br />
Udito il relatore Cons. Vito Poli  e uditi,  altresì, per le    parti gli avvocati Gallo e Ciociola su delega dell’avvocato Lanza;<br />
Considerato che è stata violata la puntuale prescrizione del bando che impone l’allegazione di specifica documentazione;<br />
Visti i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza in ordine ai limiti del c.d. “potere di soccorso” da parte delle stazioni appaltanti (cfr. Cons. Stato Sez. IV, n. 2254/2007); </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 302/2008).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 26 Febbraio 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1053/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1053</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1000</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1000/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1000/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1000</a></p>
<p>Non va sospesa la sentenza che rigetta il ricorso avverso il diniego di DIA per la realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate atteso che l’appellante è decaduto dall’assegnazione (per rinuncia espressa della parte) delle aree di PIP e non ha perciò titolo a richiedere autorizzazioni edilizie sulle aree</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1000/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1000</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1000/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1000</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza che rigetta il ricorso avverso il diniego di DIA per la realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate atteso che l’appellante è decaduto dall’assegnazione (per rinuncia espressa della parte) delle aree di PIP e non ha perciò titolo a richiedere autorizzazioni edilizie sulle aree stesse. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 1000/2008<br />
Registro Generale: 771/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres.ff. Costantino Salvatore<br />Cons. Pier Luigi Lodi<br /> Cons. Antonino Anastasi<br />  Cons. Eugenio Mele Est.<br />  Cons. Sandro Aureli<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 26 Febbraio 2008</p>
<p>Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>D&#8217;ARCANGELO MARCELLO</b>rappresentato e difeso da: Avv.  ANTONIO MESCIAcon domicilio  eletto in Roma  VIA GIOVANNI PAISIELLO 55 presso FRANCO GAETANO SCOCA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI ASCOLI SATRIANO</b><br />
rappresentato e difeso da: Avv.  ENRICO FOLLIERIcon domicilio  eletto in Roma  VIALE MAZZINI 6  presso ENRICO FOLLIERI<br />
e nei confronti di<br />
<b>ANGUILANO ANTONIO</b>non costituitosi;<br />
<b>SPINETTI GIUSEPPINA </b>non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />della sentenza del TAR PUGLIA &#8211; BARI &#8211; SEZIONE III. n. 2764/2007, resa tra le parti, concernente DIA PER REALIZZAZIONE RECINZIONI, MURI DI CINTA E CANCELLATE.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza di rigetto, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI ASCOLI SATRIANO<br />Udito il relatore Cons. Eugenio Mele e uditi, altresì, per le parti l’Avv. Mescia e l’Avv. Follieri;<br />
Considerato che l’appellante è decaduto dall’assegnazione delle aree di PIP e non ha perciò titolo a richiedere autorizzazioni edilizie sulle aree stesse;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 771/2008).<br />
Condanna l’appellante al pagamento delle spese di giudizio della presente fase cautelare, liquidate a complessive € 1500.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 26 Febbraio 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
Eugenio Mele</p>
<p>IL PRESIDENTE FF.<br />
Costantino Salvatore</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
Giacomo Manzo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1000/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1000</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1051</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1051/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1051/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1051</a></p>
<p>Va sospesa la sentenza che accoglie il ricorso avverso l’esclusione dalla gara per l’affidamento del servizio di conduzione e manutenzione impianti atteso che il bando e’ univoco nel prescrivere, a pena di esclusione, che in una busta dovesse essere inserita la prova della costituzione della garanzia provvisoria nella misura del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1051/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1051</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1051/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1051</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza che accoglie  il ricorso avverso l’esclusione dalla gara per l’affidamento del servizio di conduzione e manutenzione impianti atteso che il bando e’ univoco nel prescrivere, a pena di esclusione, che in una  busta  dovesse essere inserita la prova della costituzione della garanzia provvisoria nella misura del 2% o dei requisiti che ne consentissero la dimidiazione,  clausola non  arbitraria o irrazionale, visti i principi espressi dalla giurisprudenza in ordine ai punti controversi e, in particolare, circa i limiti del c.d. “potere di soccorso” esercitabile dalle stazioni appaltanti. E’ inoltre prevalente, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, quello pubblico alla realizzazione dell’appalto in corso. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZ. III QUATER &#8211; <a href="/ga/id/2008/3/11784/g">Ordinanza sospensiva del 17 ottobre 2007 n. 4728</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 1051/08<br />
Registro Generale: 259/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Quinta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Sergio Santoro<br />Cons. Cesare Lamberti<br /> Cons. Marco Lipari<br /> Cons. Marzio Branca<br />
Cons. Vito Poli Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 26 Febbraio 2008<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>DITTA AMATUCCI LUIGI</b> rappresentato e difeso da:Avv.  GIULIANO BOSCHETTI &#8211; Avv.  OLGA SIMEONI &#8211; Avv.  PIERLUIGI TIBERIOcon domicilio  eletto in RomaVIA DEI VERDONI N. 25   pressoOLGA SIMEONI </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA SALUTE</b>non costituitosi;<br />
<b>MODUS FM SPA</b>rappresentato e difeso da:Avv.  VALENTINO VULPETTIcon domicilio  eletto in RomaVIA SABOTINO 2/ApressoVALENTINO VULPETTI<br />
per la riforma,<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
della sentenza del TAR  LAZIO &#8211; ROMA: Sezione III Quater  899/2008, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DA GARA PER   AFFIDAM. SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MODUS FM SPA<br />
Udito il relatore Cons. Vito Poli  e uditi,  altresì, per le parti gli avv.ti Boschetti, Leone, su delega dell’avv. Vulpetti, e N. Rivellese, per delega quest’ultimo, dell’avv. P. Tiberio;</p>
<p>Considerato che il bando era univoco (art. 9.1. n. 4) nel prescrivere, a pena di esclusione, che nella busta A dovesse essere inserita la prova della costituzione della garanzia provvisoria nella misura del 2% o dei requisiti che ne consentissero la dimidiazione;<br />
che tale clausola non è arbitraria o irrazionale;<br />
visti i principi espressi dalla giurisprudenza di questo Consiglio in ordine ai punti controversi e, in particolare, circa i limiti del c.d. “potere di soccorso” esercitabile dalle stazioni appaltanti (cfr. sez. IV, 10 maggio 2007, n. 2254; Sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 231);<br />
ritenuto prevalente, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, quello pubblico alla realizzazione dell’appalto in corso.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 259/2008) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 26 Febbraio 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1051/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1051</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.999</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-999/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-999/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-999/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.999</a></p>
<p>Non va sospesa la sentenza che respinge il ricorso avverso la delibera di una giunta comunale per l’approvazione progetto definitivo nuovo impianto di depurazione &#8211; dichiarazione di pubblica utilita&#8217; atteso che la Regione non ha individuato nella zona interessata la presenza di alcun vincolo interdittivo. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-999/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.999</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-999/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.999</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza che respinge il ricorso avverso la delibera di una giunta comunale per l’approvazione progetto definitivo nuovo impianto di depurazione &#8211; dichiarazione di pubblica utilita&#8217; atteso che la Regione non ha individuato nella zona interessata la presenza di alcun vincolo interdittivo. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 999/2008<br />
Registro Generale: 753/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres.ff. Costantino Salvatore<br />Cons. Pier Luigi Lodi<br /> Cons. Antonino Anastasi<br />  Cons. Eugenio Mele Est.<br />  Cons. Sandro Aureli<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 26 Febbraio 2008</p>
<p>Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>PANERONI ALBERTO</b> &#8211; <b>MASSETTI MARIA</b>rappresentato e difeso da: Avv.  GIUSEPPE DI BIASE e Avv. GIUSEPPE FANELLIcon domicilio  eletto in Roma  VIA G.G. BELLI, 36    presso GIUSEPPE DI BIASE</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI RUDIANO</b><br />
rappresentato e difeso dagli  Avv.ti  GIUSEPPE RAMADORI e MAURO BALLERINIcon domicilio  eletto in Roma  VIA MARCELLO PRESTINARI 13  presso GIUSEPPE RAMADORI</p>
<p><b>REGIONE LOMBARDIA</b>rappresentato e difeso dagli  Avv.ti  FEDERICO TEDESCHINI e VIVIANA FIDANIcon domicilio  eletto in Roma  LARGO MESSICO,7  presso FEDERICO TEDESCHINI<br />
<b>CONSORZIO PARCO DELL&#8217;OGLIO</b>non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />della sentenza del TAR LOMBARDIA &#8211; BRESCIA – n. 1162/2007, resa tra le parti, concernente ESPROPRIAZ. PER LOCALIZZAZ. ZONA NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZ. IN TERRENI AGRICOLI.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza di rigetto, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
 COMUNE DI RUDIANO       REGIONE LOMBARDIA <br />
Udito il relatore Cons. Eugenio Mele e uditi, altresì, per le parti l’Avv. Fanelli, l’Avv. Di Biase, l’Avv. Ballerini e l’Avv. Tedeschini;<br />
Rilevato che la Regione non ha individuato nella zona interessata la presenza di alcun vincolo interdittivo;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 753/2008).<br />
Spese compensate.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 26 Febbraio 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
Eugenio Mele</p>
<p>IL PRESIDENTE FF.<br />
Costantino Salvatore</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
Giacomo Manzo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-999/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.999</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2008 n.1695</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-26-2-2008-n-1695/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-26-2-2008-n-1695/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-26-2-2008-n-1695/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2008 n.1695</a></p>
<p>Pres. Guerrieri, Rel. Luttazi Calzaturificio f.lli Soldini S.p.a. ed altre in r.t.i. (Avv.A. Rubechi) c. Ministero della giustizia (Avv. St.); Benigno s.r.l. (Avv.ti A. Romano ed E. Romano) sul carattere non perentorio del termine di cui all&#8217;art. 48 del d.lgs. 163/06, quando riferito ad operazioni di gara già concluse e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-26-2-2008-n-1695/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2008 n.1695</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-26-2-2008-n-1695/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2008 n.1695</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Guerrieri, Rel. Luttazi<br /> Calzaturificio f.lli Soldini S.p.a. ed altre in r.t.i. (Avv.A. Rubechi)	c. Ministero della giustizia (Avv. St.); Benigno s.r.l. (Avv.ti A. Romano ed E. Romano)</span></p>
<hr />
<p>sul carattere non perentorio del termine di cui all&#8217;art. 48 del d.lgs. 163/06, quando riferito ad operazioni di gara già concluse e sulla legittimità dell&#8217;ammissione del concorrente che abbia indicato solo il fatturato complessivo, quando esso coincida in tutto con il fatturato specifico per forniture analoghe</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Contratti della pa – Gara – Preverifica &#8211; Termine dell’art. 48 del d. lgs. 163/06 &#8211; Violazione – Primo qualificato – Non sussiste – Ragioni																																																																																												</p>
<p>2) Contratti della PA – Gara – Requisiti di partecipazione &#8211; Forniture analoghe – Omessa indicazione del fatturato – Fatturato complessivo – Identità &#8211; Legittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1)	Non  sussiste la violazione dell’art. 48 del d. lgs. 163/06 da parte del concorrente risultato primo qualificato, che abbia comprovato il possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa oltre dieci giorni dopo l’aggiudicazione provvisoria, in quanto quello previsto dall’articolo succitato, quando riferito al concorrente aggiudicatario, non costituisce termine perentorio. Infatti, l’art. 48, al comma 1 prevede che le stazioni appaltanti, prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte presentate, richiedano ad un congruo numero di offerenti, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare a pena di esclusione, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti, ma tale severa disciplina è giustificata dall’esigenza di concludere la gara in tempi brevi e non riguarda il comma 2, riferito specificamente all’aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria e che dunque attiene ad una fase in cui le operazioni di gara sono già concluse.																																																																																												</p>
<p>2)	E’ legittima l’ammissione dell’impresa concorrente che abbia omesso di indicare il fatturato specifico per le forniture analoghe realizzato nel triennio precedente quando l’oggetto esclusivo della sua attività produttiva riguardi il medesimo tipo di fornitura oggetto della gara, cosicché il fatturato complessivo ed il fatturato specifico per forniture analoghe a quella della gara si equivalgano.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</b><br />
<B>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
</B><br />
<b>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio</b><br />
<b>Roma<br />
Sezione I <i>quater<br />
</i></p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>composto da:<br />
Pio Guerrieri			&#8211;	Presidente<br />	<br />
Giancarlo Luttazi		&#8211;	Consigliere est.<br />	<br />
Antonella Mangia		&#8211;	Primo Referendario<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<b>	</b><br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sui seguenti ricorsi riuniti:<br />
<b><P ALIGN=CENTER>I</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 1258/2007, proposto dal</p>
<p><b>Raggruppamento temporaneo di imprese fra Calzaturificio f.lli Soldini s.p.a. (società capogruppo)</b> in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, e <b>società ERREMME s.r.l.</b>, rappresentati e difesi dall’avv. Alberto Rubechi del Foro di Arezzo ed elettivamente domiciliati in Roma, lung.re Flaminio 46, presso l’avv. Gian Marco Grez;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	</b>il <b>Ministero della giustizia</b> in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliati <i>ex lege</i> in Roma, via dei Portoghesi 12;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>di <b>Benigno s.r.l.</b> in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Romano, Eduardo Romano, Alessandro Romano, ed elettivamente domiciliata in Roma, via M. Mercati 51, presso l’avv. Ennio Luponio;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	</b>del D.M. 8589 del 5/12/2006 con il quale il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, ha aggiudicato alla Soc. Benigno s.r.l. la fornitura di n. 40.000 paia di scarpe basse per il personale di Polizia Penitenziaria – lotto 2;<br />	<br />
&#8211;	del contratto di fornitura sottoscritto in conseguenza dell’aggiudicazione in data 21.12.2006;<br />	<br />
&#8211;	di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
e per il risarcimento del danno</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ai sensi degli artt. 33 e 35 del decreto legislativo n. 80/1998 e degli artt. 6 e 7 della legge n. 205/2000;<br />
<b></p>
<p align=center>
II</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. 1259/2007, proposto dal</p>
<p>citato <b>Raggruppamento temporaneo di imprese fra Calzaturificio f.lli Soldini s.p.a. (società capogruppo)</b> in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, e <b>società ERREMME s.r.l.</b>, come sopra rappresentato difeso e domiciliato;</p>
<p><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
il <b>Ministero della giustizia</b>, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, come sopra rappresentato difeso e domiciliato;<br />
<b></p>
<p align=center>
e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della citata <b>Benigno s.r.l.</b> in persona legale rappresentante <i>pro tempore</i>, come sopra rappresentata difesa e domiciliata;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	</b>del D.M. 8588 del 5/12/2006 con il quale il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, ha aggiudicato alla Soc. Benigno s.r.l. la fornitura di n. 45.000 paia di scarpe alte tipo “polacco derby tre fori” per il personale della Polizia Penitenziaria;<br />	<br />
&#8211;	del contratto di fornitura sottoscritto in conseguenza dell’aggiudicazione in data 21.12.2006;<br />	<br />
&#8211;	di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
e per il risarcimento del danno</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ai sensi degli artt. 33 e 35 del decreto legislativo n. 80/1998 e degli artt. 6 e 7 della legge n. 205/2000;<br />
<b></p>
<p align=center>
III<i></p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. 1261/2007, proposto dal</p>
<p>citato <b>Calzaturificio f.lli Soldini s.p.a.</b> in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, come sopra rappresentato difeso e domiciliato;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	</b>il <b>Ministero della giustizia</b>, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, come sopra rappresentato difeso e domiciliato;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>di <b>Benigno s.r.l.</b> in persona legale rappresentante <i>pro tempore</i>, come sopra rappresentato difeso e domiciliato;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	</b>del D.M. 8685 del 5/12/2006 con il quale il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, ha aggiudicato alla Soc. Benigno s.r.l. la fornitura di n. 5.000 paia di scarpe tipo scarpe basse per il personale femminile di Polizia Penitenziaria;<br />	<br />
&#8211;	del contratto di fornitura sottoscritto in conseguenza dell’aggiudicazione in data 16.1.2006;<br />	<br />
&#8211;	di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
e per il risarcimento del danno</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ai sensi degli artt. 33 e 35 del decreto legislativo n. 80/1998 e degli artt. 6 e 7 della legge n. 205/2000;</p>
<p>Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />
Visto, per ciascuno ricorso, l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Visto, per ciascuno ricorso, l’atto di costituzione in giudizio della Benigno s.r.l.;<br />
Visti gli atti di causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 17 dicembre 2007 il Consigliere Giancarlo Luttazi;<br />
Difese come da verbale;<br />
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>	1. &#8211; Il Raggruppamento temporaneo di imprese fra il Calzaturificio f.lli Soldini s.p.a. (società capogruppo) e la società ERREMME s.r.l. ha partecipato alle gare indicate in epigrafe <i>sub</i> I [gara per la fornitura di n. 40.000 paia di scarpe basse per il personale di Polizia Penitenziaria – lotto 2], <i>sub</i> II [gara per la fornitura di n. 45.000 paia di scarpe alte tipo “polacco derby tre fori” per il personale della Polizia Penitenziaria – lotto 4], <i>sub</i> III [gara per la fornitura di n. 5.000 paia di scarpe basse per il personale femminile di Polizia Penitenziaria – lotto 3], indette con unico Bando; e si è collocato in ognuna delle tre graduatorie al secondo posto, dopo la controinteressata Benigno s.r.l. .<br />	<br />
	Conosciuto l’esito delle gare la capogruppo del Raggruppamento prospettava con lettera al Ministero in data 15.12.2006 l’assenza nell’aggiudicataria dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico finanziari richiesti ed invitava l’Amministrazione a disporre – in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 48 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – la dimostrazione dei requisiti anche nei confronti dell’aggiudicataria.<br />	<br />
	Nella medesima data del 15.12.2006 il R.t.i. chiedeva l’accesso ai documenti (nella specie: l’accesso alla domanda di partecipazione della Benigno s.r.l.; alla sua documentazione sui requisiti, ivi compresa la visione dei prototipi; ai verbali della Commissione di gara).<br />	<br />
	L’Amministrazione, dopo una prima risposta interlocutoria, ha consentito la visione degli atti in data 16.1.2007 e rilasciato copia della documentazione di gara in data 23.1.2007, rappresentando che sulle restanti richieste avrebbe successivamente comunicato la propria decisione.<br />	<br />
	Premesso quanto sopra, il ricorrente R.t.i. formula i tre ricorsi in epigrafe, ciascuno dei quali reca i seguenti motivi:<br />	<br />
1) Violazione ed erronea applicazione di legge: artt. 7, 10, 10 <i>bis</i>, 22 e 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 nel testo novellato con la legge 11 febbraio 2005, n. 15; anche in relazione al D.M. 5 gennaio 1996, n. 115. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, contraddttorietà ed illogicità manifesta.<br />
Non vi era nessun motivo per non consentire l’accesso ai documenti richiesti e ai prototipi presentati dalla Benigno s.r.l., insdispensabili, rispettivamente, per la verifica del possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico finanziari della Benigno s.r.l. e per la verifica della legittimità del punteggio tecnico attribuito alla medesima Benigno s.r.l..<br />
2) Violazione di legge: art. 48 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Eccesso di potere per violazione dei presupposti, carenza della motivazione, illogicità e contraddittorietà manifesta.<br />
La documentazione comprovante i requisiti non è stata prodotta dalla controinteressata nel termine perentorio previsto dalla norma in rubrica. Inoltre il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, prima ancora che la Benigno s.r.l. si giustificasse per il ritardo, ha disposto, senza alcun fondamento logico-giuridico, la stipula anticipata di ciascuno dei tre contratti in epigrafe.<br />
3) Violazione di legge: artt. 41, 42, 64, 68 e 74 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Eccesso di potere per violazione dei presupposti, carenza della motivazione, illogicità e contraddittorietà manifesta.<br />
Il Bando fissava una condizione imprescindibile laddove affermava (al punto III.2.1.3) che alla gara potevano essere ammesse soltanto ditte produttrici.<br />
Incombeva dunque su ciascun partecipante l’onere di offrire la prova di possedere idonee strutture tecniche ed una forza lavoro sufficienti a garantire la provvista. Ma leggendo a pag. 3 del Bilancio 2005 della Benigno s.r.l. si legge un importo di oneri sostenuti per il personale pari a € 325.336,00; sicché, ipotizzando un costo medio di € 15.000,00 per dipendente, risulta che la controinteressata dispone di soli 22 dipendenti, ivi compresi magazzinieri e impiegati.<br />
Inoltre il numero dei macchinari dichiarati presenti nel reparto orlatura (7 macchine) è appena sufficiente per una produzione di 120 scarpe al giorno; sicché, sia considerando ogni singolo lotto dei tre in contestazione sia considerando complessivamente tutti e tre i lotti di cui la controinteressata è risultata aggiudicataria, quest’ultima – come segnalato dalla ricorrente con nota legale del 15.12.2006 &#8211; non poteva farvi fronte, a meno di ricorrere a forme vietate di subappalto.<br />
Essa dunque doveva essere esclusa dalla gara, perché priva dei richiesti requisiti; posseduti, invece, dal ricorrente Raggruppamento.<br />
Quanto alla capacità economica e finanziaria, questa andava rapportata ai lotti per i quali l’azienda intendeva partecipare, poiché un concorrente potrebbe avere la capacità di partecipare ad un lotto ma non a tutti e tre contemporaneamente.<br />
La Benigno s.r.l. ha dimostrato per il triennio di riferimento un fatturato di € 6.397.336,00, senza alcuna distinzione tra quello specifico e quello complessivo richiesti dal Bando. Il fatturato globale risulta di gran lunga inferiore a quello richiesto per partecipare a tutti e tre i lotti (€ 8.700.000,00), e difetta del tutto l’indicazione del fatturato specifico; il quale non può coincidere con il fatturato complessivo, a meno che non si dimostri – e ciò non è avvenuto &#8211; che il fatturato complessivo consegua tutto a forniture similari fatte a pubbliche Amministrazioni.<br />
Se poi si volesse cercare un riscontro nell’elenco delle più signicative forniture ci si accorgerebbe che la Benigno s.r.l. non risulta aver eseguito commesse pubbliche di rilievo, sicché difetta del tutto l’ulteriore requisito del fatturato specifico richiesto dal Bando.<br />
Altresì, il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria non ha tenuto conto dell’invito – fatto dalla ricorrente con la citata nota legale del 15.12.2006 – a leggere con attenzione i bilanci e le preoccupanti esposizioni debitorie e delle perdite in bilancio della Benigno s.r.l. .<br />
4) Violazione di legge: artt. 81 e 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Eccesso di potere per violazione dei presupposti, carenza della motivazione, illogicità e contraddittorietà manifesta.<br />
L’art. 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 prevede che il bando di gara elenchi i criteri di valutazione e precisi la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all’elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato.<br />
Nel caso in esame, per quanto concerne il prezzo, il Bando non individua alcun criterio valutativo di attribuzione del punteggio (da 0 a 15 punti) ad esso riservato.<br />
Questa determinazione è stata invece effettuata, ad offerte già presentate, dalla Commissione, la quale ha illogicamente ritenuto di applicare il criterio della moltiplicazione del prezzo più basso per il coefficiente massimo attribuibile, diviso per il prezzo offerto dal concorrente valutato; senza minimamente considerare la possibilità di attribuire il punteggio minimo previsto dal Bando. Ben altro sarebbe stato il risultato finale della gara se al prezzo più alto (offerto dalla Benigno s.r.l.) si fossero attribuiti 0 punti e al prezzo più basso (offerto dal ricorrente R.t.i.) si fossero attribuiti 15 punti. Per un prodotto sostanzialmente identico (visto l’equilibrio dei punteggi attribuiti per i restanti elementi) l’Amministrazione si troverà a spendere una cifra notevolmente più alta rispetto a quella offerta dal ricorrente. Abnorme conseguenza, questa, verificatasi perché non è stato il Bando bensì la Commissione a fissare i criteri di attribuzione del punteggio, e la Commissione ha provveduto in tal senso da sé senza affidare questo incombente a terzi ai sensi del quarto comma del citato art. 83.<br />
Inoltre se il ricorrente avesse conosciuto prima il criterio poi stabilito dalla Commissione si sarebbe preoccupato di migliorare ulteriormente l’offerta quanto a qualità del prodotto, sapendo di poter far lievitare il prezzo senza pregiudicare l’esito finale.<br />
5) Violazione di legge: art. 68 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Eccesso di potere per violazione dei presupposti, carenza della motivazione, illogicità e contraddittorietà manifesta.<br />
Poiché le differenze nei punteggi attribuiti dalla Commissione attengono più che mai alla funzionalità o confezione delle calzature, il raggruppamento ricorrente si trova nella impossibilità di precisare meglio i profili di censura, poiché tali valutazioni non possono prescindere dalla presa in visione e dal raffronto dei prototipi, di cui l’Amministrazione ha negato la presa in visione.<br />
Inoltre la Commissione, incomprensibilmente, non ha riconosciuto al ricorrente alcun punteggio per la riduzione dei tempi di consegna.<br />
2. – Si sono costituiti, per ciascuno dei tre ricorsi, l’Amministrazione e la Benigno s.r.l.<br />
Con ordinanze n. 1223/2007, n. 1240/2007 e n. 1224/2007 sono state respinte le istanze cautelari dei tre ricorsi ed è stata fissata per ciascuno di essi, per la trattazione della causa nel merito, la pubblica udienza del 19 giugno 2007.<br />
Con sentenza interlocutoria n. 10523/2007 il T.a.r., riuniti i tre ricorsi:<br />
&#8211;	ha ordinato all’Amministrazione intimata di consentire alla parte ricorrente di esaminare i prototipi presentati dalla Benigno s.r.l.;<br />	<br />
&#8211;	ha ordinato all’Amministrazione intimata e alla intimata Benigno s.r.l. (previo coordinamento operativo tra di esse, al fine di evitare adempimenti superflui) di depositare analoghi prototipi presso la Segreteria di questo T.a.r.<br />	<br />
&#8211;	ha fissato per il prosieguo la successiva udienza del 17 dicembre 2007.<br />	<br />
Tutte le parti hanno depositato memorie e documenti.<br />
Le tre cause sono definitivamente passate in decisione alla udienza pubblica del 17 dicembre 2007.<br />
In data 27.12.2007 è stato pubblicato, ai sensi dell’art. 23 <i>bis </i>della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dall’art. 4, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205, il dispositivo della decisione assunta dal T.a.r.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>I tre ricorsi sono soggettivamente ed oggettivamente connessi, sicché se ne mantiene la riunione già disposta con la sentenza interlocutoria n. 10523/2007.<br />
Nel merito essi sono infondati.<br />
	1.0 &#8211; Il Raggruppamento temporaneo di imprese fra il Calzaturificio f.lli Soldini s.p.a. (società capogruppo) e la società ERREMME s.r.l. (Raggruppamento di seguito denominato R.t.i.) ha partecipato alle gare indicate in epigrafe <i>sub</i> I [gara per la fornitura di n. 40.000 paia di scarpe basse per il personale di Polizia Penitenziaria – lotto 2], <i>sub</i> II [gara per la fornitura di n. 45.000 paia di scarpe alte tipo “polacco derby tre fori” per il personale della Polizia Penitenziaria – lotto 4], <i>sub</i> III [gara per la fornitura di n. 5.000 paia di scarpe basse per il personale femminile di Polizia Penitenziaria – lotto 3], indette con unico Bando, e si è collocato in ognuna delle tre graduatorie al secondo posto, dopo la controinteressata Benigno s.r.l. .<br />	<br />
Il R.t.i. ha impugnato l’esito di ciascuna delle tre gare con altrettanti ricorsi.<br />
Segnatamente:<br />
&#8211;	l’esito della gara per la fornitura di n. 40.000 paia di scarpe basse per il personale di Polizia Penitenziaria – lotto 2 è stato impugnato con il ricorso n. 1258/2007 <i>sub</i> I in epigrafe;<br />	<br />
&#8211;	l’esito della gara per la fornitura di n. 45.000 paia di scarpe alte tipo “polacco derby tre fori” per il personale della Polizia Penitenziaria – lotto 4 è stato impugnato con il ricorso n. 1259/2007 <i>sub</i> II in epigrafe<br />	<br />
&#8211;	l’esito della gara per la fornitura di n. 5.000 paia di scarpe basse per il personale femminile di Polizia Penitenziaria – lotto 3 è stato impugnato con il ricorso n. 1261/2007 <i>sub</i> III in epigrafe.<br />	<br />
I tre ricorsi recano censure quasi del tutto identiche. Queste dunque, per la quasi totalità, possono essere esaminate unitariamente. Censura proprie di singoli ricorsi verranno specificamente considerate ai capi 1.2.2 e 1.3.1.<br />
	1.1 – E’ contestato in primo luogo il diniego opposto dall’Amministrazione alla richiesta R.t.i. di poter prendere visione dei prototipi presentati dalla Benigno s.r.l., delle relative caratteristiche tecniche, della documentazione dalla medesima Benigno s.r.l. prodotta per la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari.<br />	<br />
Di queste prospettazioni il T.a.r. si è fatto carico con la precedente sentenza interlocutoria n. 10523/2007.<br />
La sentenza ha ravvisato necessità istruttorie limitatamente alla ostensione dei prototipi presentati dalla Benigno s.r.l. (un’ulteriore documentazione Benigno s.r.l. sul possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari non è stata ritenuta necessaria – e in effetti non risulta necessaria &#8211; per valutare la legittimità dell’aggiudicazione). Per questo la citata sentenza interlocutoria n. 10523/2007:<br />
&#8211;	ha ordinato all’Amministrazione intimata di consentire alla parte ricorrente di esaminare i prototipi presentati dalla Benigno s.r.l.;<br />	<br />
&#8211;	ha ordinato all’Amministrazione intimata e alla intimata Benigno s.r.l. (previo coordinamento operativo tra di esse, al fine di evitare adempimenti superflui) di depositare analoghi prototipi presso la Segreteria di questo T.a.r. .<br />	<br />
La sentenza è stata eseguita e i relativi depositi hanno soddisfatto integralmente le esigenze istruttorie di questo giudice.<br />
Per altro verso al deposito dei prototipi hanno fatto seguito da parte del ricorrente non rituali motivi aggiunti ma soltanto memorie, che in quanto tali non sono ammissibili come ulteriori censure all’aggiudicazione.<br />
Pertanto l’intera materia ora in esame (il diniego opposto dall’Amministrazione alla richiesta R.t.i. di poter prendere visione dei prototipi presentati dalla Benigno s.r.l., delle relative caratteristiche tecniche, della documentazione dalla medesima Benigno s.r.l. prodotta per la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari) risulta ora priva di rilievo per la definizione del giudizio.<br />
1.2.1 – Il Raggruppamento asserisce poi la violazione del termine di 10 giorni &#8211; previsto dall’art. 48 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 &#8211; per comprovare i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. Ma la censura è infondata.<br />
Secondo il ricorrente la Benigno s.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara perché la richiesta (fatta dall’Amministrazione con nota del 5.12.2006) di produrre la documentazione di cui sopra è stata evasa soltanto il giorno 21.12.2006, mediante consegna diretta da parte del rappresentante della Benigno.<br />
L’assunto è infondato, poiché il termine applicabile al caso di specie non è perentorio.<br />
L’art. 48, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006 prevede che le stazioni appaltanti prima di procedere all&#8217;apertura delle buste delle offerte presentate, richiedano ad un congruo numero di offerenti, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara.<br />
In caso di inottemperanza e di mancata conferma delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell&#8217;offerta, è espressamente prevista l&#8217;esclusione del concorrente dalla gara, l’escussione della relativa cauzione provvisoria, la segnalazione del fatto all&#8217;Autorità per i provvedimenti di cui all&#8217;art. 6 comma 11, la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento.<br />
Questa severa disciplina riguarda la procedura di gara ancora in corso, e la severità è palesemente giustificata dalla esigenza di concludere la gara in tempi brevi e di escluderne quanto prima possibile – a garanzia dell’Amministrazione e degli altri soggetti partecipanti, ed al fine di evitare a tutti i soggetti della procedura inutili dispendi di risorse – eventuali offerte temerarie di partecipanti privi delle capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzative necessarie per fornire i beni o i servizi oggetto di evidenza pubblica.<br />
Alla Benigno s.r.l. però, in quanto ditta ormai aggiudicataria, l’Amministrazione ha correttamente applicato l’art. 48, comma 2, d.lgs. n. 163/2006 e non il precedente comma 1 dello stesso art. 48.<br />
La disposizione del comma 2 riguarda la gara ormai conclusa, quindi una fase della procedura che è successiva e ben diversa da quella disciplinata dal precedente comma 1.<br />
Nella finale fase della procedura disciplinata dal comma 2 l’onere di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa incombe all&#8217;aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria (qualora già non compresi fra i concorrenti sorteggiati ai sensi del precedente comma 1). Ed in questo caso è da escludere che il mancato rispetto del termine di 10 giorni &#8211; da parte dell’aggiudicatario o del successivo concorrente &#8211; sia perentorio.<br />
Ciò si arguisce:<br />
&#8211;	dalla mancata comminatoria espressa ai sensi dell’art. 152 del Codice di procedura civile (art. 48, comma 2, d.lgs. n. 163/2006: “<i>La richiesta di cui al comma 1 è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all&#8217;aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell&#8217;offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione</i>”);<br />	<br />
&#8211;	dalla <i>ratio</i> di questa seconda previsione di termini: in questa fattispecie la selezione di gara è conclusa; ed è dunque scongiurato il pericolo che la selezione sia ingolfata da offerte temerarie; anzi, la cieca applicazione di un temine giugulatorio potrebbe portare a vanificare senza motivo complesse procedure di gara ormai perfezionate.<br />	<br />
Il Raggruppamento ricorrente richiama a sostegno della sua tesi di perentorietà pronunce giurisprudenziali (relative al previgente art. 10, comma 1 <i>quater</i>, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante previsioni analoghe a quelle dei due commi ora in esame). Ma le pronunce invocate non riguardano il termine imposto all&#8217;aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria (termine ora previsto dal citato art. 48, comma 2, d.lgs. n. 163/2006 applicato nel caso in esame), bensi il diverso termine &#8211; imposto nella fase di gara anteriore all&#8217;apertura delle buste &#8211; ad un numero di offerenti, non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, scelti con sorteggio pubblico; termine ora previsto dal citato comma 1; correttamente, dunque, inapplicato nella fattispecie.<br />
1.2.2 – Limitatamente al ricorso n. 1258/2007 <i>sub</i> I in epigrafe e al ricorso n. 1259/2007 <i>sub</i> II in epigrafe il ricorrente contesta anche i provedimenti in data 18.12.2006 (rispettivamente allegati col n. 14 a ciascuno dei due ricorsi) che hanno disposto, in deroga all’art. 11, comma 10, del decreto legislativo n. 163/2006, la stipula anticipata del contratto per la fornitura di n. 40.000 paia di scarpe tipo basse (oggetto del ricorso n. 1258/2007) e del contratto per la fornitura di n. 45.000 paia di scarpe alte tipo “polacco derby tre fori” (oggetto del ricorso n. 1259/2007).<br />
I provvedimenti di stipula anticipata non avrebbero nessun fondamento logico-giuridico. Ma il rilievo è infondato.<br />
L’art. 11, comma 10, del decreto legislativo n. 163/2006 prevede che il contratto non può comunque essere stipulato prima di trenta giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentano all’Amministrazione di attendere il decorso del predetto termine.<br />
Nella specie i contestati provvedimenti del 18.12.2006 hanno disposto la stipula anticipata precisando: che precedenti gare analoghe (due gare per la fornitura di scarpe basse; una gara per gara per la fornitura di scarpe alte) avevano avuto esito negativo; che vi era insufficiente disponibilità di scarpe del tipo richiesto; che vi era l’esigenza di pervenire al più presto alla distribuzione delle calzature in argomento; che vi erano dunque le motivate ragioni di particolare urgenza che, ai sensi del citato art. 11, comma 10, d.lgs. n. 163/2006, potevano consentire la stipula anticipata.<br />
Alla luce di questa motivazione, non specificamente contestata in punto di fatto, il fondamento logico-giuridico della stipula anticipata appare sussistere, sicché anche la presente censura va respinta.<br />
1.3.1 – Il mezzo successivo rileva in primo luogo che il Bando fissava una condizione imprescindibile laddove affermava (al punto III.2.1.3) che alla gara potevano essere ammesse soltanto ditte produttrici, ed escludeva il subappalto; dunque – afferma la presente censura &#8211; incombeva su ciascun partecipante l’onere di offrire la prova di possedere idonee strutture tecniche ed una forza lavoro sufficienti a garantire la provvista.<br />
Invece – rileva il ricorrente Raggruppamento &#8211;  leggendo a pag. 3 del Bilancio 2005 della Benigno s.r.l. si legge un importo di oneri sostenuti per il personale pari a € 325.336,00; sicché, ipotizzando un costo medio di € 15.000,00 per dipendente, risulta che la controinteressata dispone di soli 22 dipendenti, ivi compresi magazzinieri e impiegati.<br />
Inoltre – aggiunge il Raggruppamento &#8211; il numero dei macchinari dichiarati presenti nel reparto orlatura (7 macchine) è appena sufficiente per una produzione di 120 scarpe al giorno.<br />
Pertanto, sia considerando ogni singolo lotto dei tre in contestazione sia considerando complessivamente tutti e tre i lotti di cui la controinteressata è risultata aggiudicataria, quest’ultima – come segnalato dalla ricorrente con nota legale del 15.12.2006 &#8211; non poteva farvi fronte nei tempi richiesti, a meno di ricorrere a forme vietate di subappalto.<br />
In particolare:<br />
1)	il ricorso n. 1258/2007 <i>sub</i> I in epigrafe rileva l’impossibilità che la Benigno s.r.l., non disponendo di idonea struttura, potesse tempestivamente far fronte coi propri mezzi alla fornitura di 45.000 paia di scarpe basse in 90 giorni solari prevista nel lotto 2; e rileva altresì che a maggior ragione questa impossibilità sussiste considerando complessivamente tutti e tre i lotti di cui la controinteressata è risultata aggiudicataria;<br />	<br />
2)	il ricorso n. 1259/2007 <i>sub</i> II in epigrafe rileva l’impossibilità che la Benigno s.r.l., non disponendo di idonea struttura, potesse tempestivamente far fronte coi propri mezzi alla fornitura di 45.000 paia di scarpe alte in 110 giorni solari prevista nel lotto 4; e rileva altresì che a maggior ragione questa impossibilità sussiste considerando complessivamente tutti e tre i lotti di cui la controinteressata è risultata aggiudicataria;<br />	<br />
3)	il ricorso n. 1261/2007 <i>sub</i> III in epigrafe rileva l’impossibilità che la Benigno s.r.l., non disponendo di idonea struttura, potesse tempestivamente far fronte coi propri mezzi alla fornitura di 90.000 paia di scarpe in 110 giorni solari complessivamente prevista per i tre lotti di cui si discute (lotto 2, oggetto del ricorso n. 1258/2007 <i>sub</i> I in epigrafe; lotto 4, oggetto del ricorso n. 1259/2007 <i>sub</i> II in epigrafe; lotto 3, oggetto del ricorso n. 1261/2007 <i>sub</i> III in epigrafe).<br />	<br />
Queste considerazioni non sono fondate, perché si basano su dati non esatti e notevolmente approssimati per eccesso.<br />
In proposito si premette:<br />
&#8211;	il rilievo <i>sub</i> 1) inesattamente si riferisce, quanto al lotto 2, ad una fornitura di 45.000 paia di scarpe basse in 90 giorni solari: il lotto 2 prevedeva invece la fornitura di 40.000 paia di scarpe basse entro 120 giorni solari: v. la lettera d’invito, nell’allegato 4 al ricorso n. 1258/2007; peraltro per questa fornitura la Benigno s.r.l. ha effettivamente offerto un tempo di consegna di 90 giorni, così ottenendo un punteggio di 3, pari ad 1 punto per ogni decade in meno rispetto ai 120 giorni previsti: v. i verbali del 20 e del 29 novembre 2006;<br />	<br />
&#8211;	quanto al lotto 4, effettivamente esso concerneva una fornitura di 45.000 paia di scarpe alte (da consegnare entro un termine massimo di 150 giorni) e per questa fornitura la Benigno s.r.l. ha effettivamente offerto un tempo di consegna di 110 giorni solari, così ottenendo un punteggio di 4, pari ad 1 punto per ogni decade in meno rispetto ai 150 giorni previsti: v. verbali del 20 e del 29 novembre 2006;<br />	<br />
&#8211;	il lotto 3 concerneva la fornitura di 5.000 paia di scarpe basse per il personale femminile di Polizia Penitenziaria; per questa fornitura il termine di consegna era di 60 giorni; per questa fornitura la Benigno s.r.l. ha offerto un tempo di consegna di 45 giorni solari, così ottenendo un punteggio di 3, pari ad 1 punto per ogni cinque giorni in meno rispetto ai 60 giorni previsti: v. verbali del 20 e del 29 novembre 2006.<br />	<br />
Ciò premesso, tralasciando la parziale inesattezza del rilievo <i>sub</i> 1), si osserva:<br />
&#8211;	ai sensi della lettera di invito i termini di consegna decorrevano non dalla pubblica seduta di aggiudicazione provvisoria (nella specie avvenuta il 30.11.2006: v. il relativo verbale) né dalla comunicazione via fax alla controinteressata dell’aggiudicazione (nella specie avvenuta il 30.11.2006: v. allegato 12 del deposito erariale); quei termini di consegna, invece, decorrevano dal giorno successivo a quello di ricevimento della raccomandata R.R. di “comunicazione del perfezionamento del contratto nei modi di legge” (v. la lettera di invito), comunicazione che nella fatispecie risulta avvenuta in data quanto meno successiva al 16 gennaio 2007 per la fornitura di n. 5.000 paia di scarpe basse per il personale femminile e al 21.12.2006 per le forniture di n. 45.000 paia di scarpe alte e di n. 40.000 paia di scarpe basse (v. i rogiti relativi, prodotti dalla difesa erariale);<br />	<br />
&#8211;	per ognuna delle tre forniture era consentita – sia pure con pagamento di una penale del 2% sull’importo dei manufatti non consegnati o non approntati al collaudo – un ritardo sino a cinque decadi nella consegna o approntamento del collaudo (v. le rispettive lettere d’invito);<br />	<br />
&#8211;	il contratto (il cui schema, ai sensi della lettera d’invito, era depositato presso l’Amministrazione ed era reso disponibile, su richiesta, alle ditte partecipanti) prevedeva all’art. 3 la tolleranza della consegna di un ventesimo in meno del quantitativo totale, intendendosi anche in tal caso soddisfatta la fornitura.<br />	<br />
La censura in esame è dunque infondata: poiché i tempi di consegna previsti erano notevolmente più ampi e meno drastici di quanto adombrato nei ricorsi non risulta la grave carenza valutativa, contestata dal ricorrente, circa la capacità della controinteressata di far fronte da sola alle commesse .<br />
1.3.2 – Secondo un’ulteriore censura la capacità economica e finanziaria andava rapportata ai tre lotti per i quali la Benigno s.r.l. intendeva partecipare, potendo un concorrente avere la capacità di partecipare ad un lotto ma non a tutti e tre contemporaneamente.<br />
Sostiene il ricorrente Raggruppamento: che la Benigno s.r.l. ha dichiarato per il triennio di riferimento previsto dal Bando (2003/2005) un fatturato di € 6.397.336,00, senza la distinzione, richiesta dal Bando, tra fatturato specifico e fatturato complessivo; che Il fatturato globale risulta di gran lunga inferiore a quello richiesto per partecipare a tutti e tre i lotti (€ 8.700.000,00); che difetta del tutto l’indicazione del fatturato specifico; il quale non potrebbe coincidere con il fatturato complessivo, a meno che non si dimostri – e ciò non è avvenuto &#8211; che il fatturato complessivo consegua tutto a forniture similari fatte a pubbliche Amministrazioni.<br />
La censura è infondata.<br />
Il punto III.2.1.2 del Bando, concernente la prova della capacità economica e finanziaria richiesta per partecipare alla gara, richiedeva per il triennio 2003/2005:<br />
&#8211;	quanto al lotto 2 (fornitura di n. 40.000 paia di scarpe basse) un fatturato globale di € 3.200.000,00 ed un fatturato specifico, per forniture analoghe a quella del lotto, di € 1.600.000,00 ;<br />	<br />
&#8211;	quanto al lotto 3 (fornitura di n. 5.000 paia di scarpe basse per il personale femminile) un fatturato globale di € 1.000.000,00 ed un fatturato specifico, per forniture analoghe a quella del lotto, di € 400.000,00;<br />	<br />
&#8211;	quanto al lotto 4 (fornitura di n. 45.000 paia di scarpe alte) un fatturato globale di € 4.500.000,00 ed un fatturato specifico, per forniture analoghe a quella del lotto, di € 2.250.000,00.<br />	<br />
La controinteressata ha dichiarato:<br />
&#8211;	quanto al lotto 2 (fornitura di n. 40.000 paia di scarpe basse) un fatturato globale di € 6.397.336,52 ed un fatturato specifico, per forniture analoghe a quella del lotto, parimenti di € 6.397.336,52;<br />	<br />
&#8211;	quanto al lotto 3 (fornitura di n. 5.000 paia di scarpe basse per il personale femminile) parimenti un fatturato globale di € 6.397.336,52 ed un fatturato specifico di € 6.397.336,52;<br />	<br />
&#8211;	quanto al lotto 4 (fornitura di n. 45.000 paia di scarpe alte) parimenti un fatturato globale di € 6.397.336,52 ed un fatturato specifico di € 6.397.336,52.<br />	<br />
Può subito affermarsi che – diversamente da quanto asserito dal Raggruppamento &#8211; il fatturato globale ed il fatturato specifico della controinteressata ben possono coincidere. La Benigno s.r.l. infatti produce esclusivamente scarpe, sicché per questa ditta il fatturato complessivo e il fatturato specifico per forniture analoghe a quella di ciascuno dei tre lotti si equivalgono.<br />
Né in proposito può condividersi l’assunto secondo cui per forniture analoghe dovrebbero intendersi soltanto forniture similari fatte a pubbliche Amministrazioni: nessun argomento letterale in tal senso si ricava dagli atti di gara. Né questo genere di fornitura è caratterizzato in tal senso: le calzature non sono prodotti utilizzabili esclusivamente nel settore pubblico. E’ vero che l’entità della fornitura (45.000, 40.000, 5.000 paia di scarpe) è solitamente propria di pubbliche Ammnistrazioni, ma ciò non in via esclusiva, ben potendo esservi ordinativi elevati di calzature anche da parte di strrutture non pubbliche.<br />
Pure da respingere è l’assunto secondo il quale il fatturato globale da richiedere alla Benigno s.r.l. avrebbe dovuto essere, per ciascuno dei tre lotti, pari a € 8.700.000,00.<br />
Questo importo di € 8.700.000,00 è ricavato dal ricorrente sommando i singoli fatturati globali richiesti dal bando per i tre lotti (fatturato globale di € 3.200.000,00 per il lotto 2; fatturato globale di € 1.000.000,00 per il lotto 3; fatturato globale di fatturato globale di € 4.500.000,00 per il lotto 4).<br />
Il ricorrente sostiene la necessità di questo maggior fatturato perché una ditta avrebbe potuto avere la capacità di partecipare ad un lotto ma non a tutti e tre contemporaneamente.<br />
L’assunto è infondato perché per le ditte in cui – come nella fattispecie &#8211; fatturato globale e fatturato specifico coincidono la garanzia della capacità produttiva ed economico-finanziaria è data anche dalla unicità o quanto meno dalla grande omogeneità, per tutti i lotti, della filiera produttiva (fornitori, trasportatori, magazzini, maestranze): la unicità o la grande omogeneità della filiera produttiva di più produzioni finali consente di abbattere i costi di ciascuna di esse, e quindi non necessita che – a garanzia della stazione appaltante – il fatturato globale previsto per ogni singola produzione sia uguale alla secca sommatoria di tutte le omogenee produzioni per le quali la ditta intende partecipare alla gara.<br />
Il bando e l’ammissione della Benigno s.r.l., dunque, appaiono immuni da vizi logico-valutativi sui profili ora considerati.<br />
1.3.3 – Un’altra censura – pure attinente alla capacità economico-finanziaria della Benigno s.r.l. – rileva: che nel bilancio Benigno s.r.l. del 2005 vengono dicharate esposizioni debitorie pari ad € 6.893.281,00, con un incremento di € 1.252.416,00 rispetto al precedente esercizio; che nello stesso anno 2005 il bilancio della società si è chiuso con una perdita di € 991.864,00 su di un valore di produzione pari a € 2.423.545,00, con un crollo del patrimonio netto da € 1.050.678,00 a € 58.814,00.<br />
In proposito il ricorrente lamenta che l’Amministrazione penitenziaria non ha tenuto conto &#8211; nonostante un espresso invito in data 15.12.2006 del legale del Raggruppamento ricorrente – dei bilanci e delle preoccupanti esposizioni debitorie e delle perdite in bilancio della controinteressata.<br />
L’assunto è infondato.<br />
I dati fomali di contabilità riferiti dalla ricorrente sono, appunto, dati dati fomali di contabilità, i quali – come è noto – non sono indici esclusivi della floridezza o meno di un’impresa.<br />
A fronte di questi dati formali non risultano violate dall’Amministrazione disposizioni di gara o di legge (v. art. 48, d.lgs. n. 163/2006). Né, in ogni caso, il ricorrente fornisce indici ulteriori e più concreti della asserita preoccupante esposizione debitoria della Benigno s.r.l.<br />
1.4.1 – Il mezzo successivo lamenta in primo luogo che la stazione appaltante, in violazione dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006, non ha preventivamente stabilito nel bando i criteri di valutazione del prezzo offerto. Questi criteri li avrebbe invece stabiliti, ad offerte già presentate, la Commissione; e lo avrebbe fatto in maniera del tutto illogica, ritenendo di applicare il criterio della moltiplicazione del prezzo base offerto fra tutti i concorrenti per il coefficiente massimo attrubuibile (punti 15), senza considerare la possibilità di attribuire il punteggio minimo previsto dal bando.<br />
L’assunto è infondato.<br />
La lettera d’invito (alla pag. 2, e al capo 4 delle specifiche tecniche), in espressa e corretta applicazione dell’art. 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163/2006, ha esposto alle ditte i criteri di valutazione e precisato la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi [funzionalità operativa: punti da 0 a 30; tecnologia: punti da 0 a 25; confezione e grado di rifinizione: punti da 0 a 20; costo unitario (<i>idest</i> prezzo, <i>n.d.r</i>): punti da 0 a 15; tempi di consegna: punti da 0 a 5; imballaggio: punti da 0 a 5]. La predeterminazione appare effettuata con un valore numerico determinato e in progressione decrescente per ciascun elemento di valutazione (in corrispondenza della importanza a ciascun elemento attribuita), con opzione valutativa che appare priva di vizi logici.<br />
Quanto agli più specifici criteri elaborati dalla Commissione per l’elemento “costo unitario” (<i>idest</i> prezzo), anch’essi appaiono immuni da vizi logici. Correttamente infatti quegli specifici criteri hanno previsto che, posto il punteggio massimo di 15, la ditta che avrebbe offerto il prezzo più basso avrebbe ottenuto quel punteggio massimo, mentre il punteggio attribuito alle altre offerte sarebbe stato ridotto proporzionalmente. Per contro se – come auspicato dal ricorrente &#8211; lo scarto di punteggio fra prezzo più basso e prezzo più alto fosse stato pari a tutti i 15 punti consentiti ne sarebbe risultata una abnorme valorizzazione dell’elemento prezzo rispetto agli altri elementi cui invece la lettera d’invito aveva attribuito un peso maggiore (funzionalità operativa: punti da 0 a 30; tecnologia: punti da 0 a 25; confezione e grado di rifinizione: punti da 0 a 20).<br />
Appare dunque logicamente corretto che:<br />
&#8211; quanto al lotto 2 la Benigno s.r.l., latrice del più alto prezzo unitario, pari ad € 57,90, abbia ottenuto il più basso punteggio relativo, pari a punti 7,77; e che invece il ricorrente Raggruppamento, latore del quarto prezzo unitario in ordine decresc<br />
&#8211; quanto al lotto 3 la Benigno s.r.l., latrice del più alto prezzo unitario, pari ad € 55,40, abbia ottenuto il più basso punteggio relativo, pari a punti 8,50; e che invece il ricorrente Raggruppamento, latore del più basso prezzo unitario, pari ad € 31,<br />
&#8211; quanto al lotto 4 la Benigno s.r.l., latrice del più alto prezzo unitario, pari ad € 62,30, abbia ottenuto il più basso punteggio relativo, pari a punti 9,60; e che invece il ricorrente Raggruppamento, latore del più basso prezzo unitario, pari ad € 39,<br />
1.4.2 – Altro profilo d’illegittimità risiederebbe nella circostanza che la Commissione ha fissato da sé i criteri di attribuzione del punteggio, senza affidare questo incombente a terzi, ai sensi del comma 4 del citato art. 83, d.lgs. n. 163/2006.<br />
Anche questo assunto è infondato, poiché la disposizione invocata riguarda esclusivamente l’ipotesi – palesemente diversa da quella in esame – in cui il bando preveda per ciascun criterio di valutazione prescelto sub criteri e sub pesi o sub punteggi e la stazione appaltante non sia in grado di stabilirli tramite la propria organizzazione.<br />
1.5 – Da ultimo i tre ricorsi lamentano che:<br />
&#8211; poiché le differenze nei punteggi attribuiti dalla Commissione attengono più che mai alla funzionalità o confezione delle calzature, il raggruppamento ricorrente si trova nella impossibilità di precisare meglio i profili di censura, poiché tali valutazi<br />
&#8211; la Commissione, incomprensibilmente, non ha riconosciuto al ricorrente alcun punteggio per la riduzione dei tempi di consegna.<br />
	Quanto al primo dei due rilievi si rinvia a quanto osservato in proposito nel precedente capo 1.1: i prototipi sono stati acquisiti in giudizio con la sentenza interlocutoria n. 10523/2007 e non sono stati oggetto di rituali motivi aggiunti, sicché la presente censura del ricorso introduttivo è ora priva di rilievo per la definizione della causa.<br />	<br />
	Il secondo rilievo risulta invece inammissibile per mancato assolvimento dell’onere del principio di prova.<br />	<br />
Il Raggruppamento infatti, pur riservandosi espressamente in ricorso di precisare meglio il contenuto delle proprie doglianze sul punto, non ha poi prodotto – nonostante la ricca produzione documentale effettuata in corso di causa da esso Raggruppamento e dalle altre parti &#8211; né la propria offerta né la parte di essa attinente ai tempi di consegna.<br />
Questa documentazione è rimasta assente negli atti sicché &#8211; data anche la citata riserva di produzione, espressa nel ricorso introduttivo e poi non sciolta in corso di causa – la censura che su quella documentazione si fonda risulta, alla luce del principio di cui all’art. 2967 del Codice civile, inammissibile.<br />
2. – In conclusione i tre ricorsi in epigrafe vanno – previa riunione &#8211; respinti.<br />
	Si ravvisano peraltro giusti motivi per compensare tra tutte le parti le spese di giudizio.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio respinge i ricorsi in epigrafe.<br />
Compensa tra tutte le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso dal Tribunale amministrativo regionale nella Camera di consiglio del 17 dicembre 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-26-2-2008-n-1695/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2008 n.1695</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.997</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-997/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Non va sospesa la sentenza che respinge il ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione a terzi di una gare per l’affidamento del servizio di manovalanza occasionale ed urgente, connessa e non, ai trasporti per esigenze centrali e periferiche del Ministero della Difesa atteso che il progetto – base è solo</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-997/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.997</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza che respinge il ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione a terzi di una gare per l’affidamento del servizio di manovalanza occasionale ed urgente, connessa e non, ai trasporti per esigenze centrali e periferiche del Ministero della Difesa atteso che il progetto – base è solo un presupposto per la possibile successiva attribuzione degli altri lotti a trattativa privata, fermo il criterio dell’aggiudicazione al massimo ribasso. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 997/2008<br />
Registro Generale: 697/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres.ff. Costantino Salvatore<br />Cons. Pier Luigi Lodi<br /> Cons. Antonino Anastasi<br />  Cons. Eugenio Mele Est.<br />  Cons. Sandro Aureli<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 26 Febbraio 2008<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>COGEAS A RL &#8211; CONSORZIO GESTIONE APPALTI E SERVIZI</b>rappresentato e difeso da: Avv.  LORENZO GRISOSTOMI TRAVAGLINIcon domicilio  eletto in Roma  VIA A. TORLONIA, 33presso LORENZO GRISOSTOMI TRAVAGLINI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA DIFESA &#8211; DIR.GEN.DEI SERV.</b>rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio  in Roma  VIA DEI PORTOGHESI 12;<br />
<b>CONS. LABOR SPA</b>non costituitosi;<br />
<b>COOP COPASA ARL </b>non costituitosi;<br />
<b>COOP. FACCHINI PIEMONTE </b><br />
non costituitosi;<br />
<b>COOP. PONTE LANDONE ARL </b><br />
non costituitosi;<br />
<b>RTI TEOMA ARL </b><br />
non costituitosi;<br />
<b>COOP. SOC. GIADA ARL </b><br />
non costituitosi;<br />
<b>COOP. MULTISERVIZI ADIGE ARL </b><br />
non costituitosi;<br />
<b>CONS. NAZ. SERVIZI ARL</b>rappresentato e difeso da: Avv.  MASSIMILIANO BRUGNOLETTIcon domicilio  eletto in Roma  VIA ANTONIO BERTOLONI N. 26/Bpresso MASSIMILIANO BRUGNOLETTI</p>
<p><b>COOP. NUOVA LABOR ARL </b><br />
non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />della sentenza del TAR LAZIO &#8211; ROMA &#8211; Sezione I BIS, n. 11962/2007, resa tra le parti, concernente APPALTO SERVIZIO MANOVALANZA OCCASIONALE ED URGENTE CONNESSA AI TRASPORTI.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza di rigetto, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
  CONS. NAZ. SERVIZI ARL<br />Udito il relatore Cons. Eugenio Mele e uditi, altresì, per le parti l’Avv. Tedeschini, su delega dell’Avv. Grisostomi Travaglini, l’Avv. dello Stato Bacosi, e l’Avv. Brugnoletti;<br />
Considerato che il progetto – base è solo un presupposto per la possibile successiva attribuzione degli altri lotti a trattativa privata, fermo il criterio dell’aggiudicazione al massimo ribasso;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 697/2008).<br />
Condanna l’appellante al pagamento delle spese della presente cautelare, liquidate in complessivi € 1500.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 26 Febbraio 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
Eugenio Mele</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
Costantino Salvatore</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
Giacomo Manzo</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1110</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1110/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1110/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1110/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1110</a></p>
<p>Non va sospesa la gara per l’affidamento del servizio di distribuzione dei prodotti carbo-petroliferi su un tratto autostradale atteso che il requisito contestato non esibisce profili di irragionevolezza, avuto riguardo alla tipologia del servizio da affidare e considerato che l’appellante non ha chiesto di partecipare alla selezione, che è ormai</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1110/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1110</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1110/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1110</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la gara per l’affidamento del servizio di distribuzione  dei  prodotti  carbo-petroliferi su un tratto autostradale atteso che il requisito contestato non esibisce profili di irragionevolezza, avuto riguardo alla tipologia del servizio da affidare e considerato che l’appellante non ha chiesto di partecipare alla selezione, che è ormai in fase di avanzato svolgimento. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZ. III TER <a href="/ga/id/2008/3/11960/g">Ordinanza sospensiva del 31 gennaio 2008 n. 689</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 1110/2008<br />
Registro Generale:  903/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres.ff. Pier Luigi Lodi<br />Cons. Antonino Anastasi Est.<br />Cons. Eugenio Mele<br /> Cons. Sandro Aureli<br />Cons. Vito Carella<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 26 Febbraio 2008.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>EUROPAM S.R.L.</b>rappresentato e difeso dagli  Avv.ti  ALBERTO MARCONI, GIOVAN CANDIDO DI GIOIA e  LORENZO ACQUARONE  con domicilio  eletto in Roma PIAZZA G. MAZZINI 27<br />
presso GIOVAN CANDIDO DI GIOIA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>STRADA DEI PARCHI S.P.A.</b><br />
rappresentato e difeso dagli  Avv.ti  GIANPAOLO RUGGIERO e MARIO SANINO<br />
con domicilio  eletto in Roma  VIALE PARIOLI N.180 presso MARIO SANINO</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>ANAS S.P.A.</b>non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  LAZIO &#8211; ROMA: Sezione III  n. 689/2008, resa tra le parti, concernente GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO   DISTRIBUZIONE  DI  PRODOTTI  CARBO-PETROLIFERI;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
STRADA DEI PARCHI S.P.A.<br />
Udito il relatore Cons. Antonino Anastasi   e uditi, altresì, per le parti l’avv. Di Gioia, l’avv. Marconi, l’avv. Ruggiero e l’avv. Sanino;<br />
Considerato, per quanto può delibarsi in questa sede e salvi gli opportuni approfondimenti in sede di merito, che il requisito contestato non esibisce profili di irragionevolezza, avuto riguardo alla tipologia del servizio da affidare;<br />
Rilevato che la Società non ha chiesto di partecipare alla selezione, che è ormai in fase di avanzato svolgimento;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 903/2008). Condanna l’appellante al pagamento di euro 2.000,00 (duemila/00) per le spese della fase.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 26 Febbraio 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE</p>
<p>IL PRESIDENTE FF.<br />
Pier Luigi Lodi</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
Giacomo Manzo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1110/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1110</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.995</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-995/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-995/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-995/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.995</a></p>
<p>Non va sospeso l’annullamento di una D.I.A. atteso che le doglianze dedotte dalla parte appellante non sembrano – per quanto può deliberarsi nella presente sede cautelare – atte a sovvertire le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale, tenuto presente lo stato dei luoghi e la disciplina tecnico-urbanistica applicabile; Considerato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-995/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.995</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-995/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.995</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso l’annullamento di una D.I.A. atteso che le doglianze dedotte dalla parte appellante non sembrano – per quanto può deliberarsi nella presente sede cautelare – atte a sovvertire le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale, tenuto presente lo stato dei luoghi e la disciplina tecnico-urbanistica applicabile; Considerato che non sembra in ogni caso possibile consentire, in questa fase cautelare, modificazioni irreversibili dello stato dei luoghi. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 995/2008<br />
Registro Generale:895/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres.ff. Costantino Salvatore<br /> Cons. Pier Luigi Lodi<br /> Cons. Antonino Anastasi Est.<br />Cons. Eugenio Mele<br /> Cons. Sandro Aureli<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 26 Febbraio 2008.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MARA S.R.L. &#8211; VACCHINI PIERINA &#8211; FERRARI STEFANO &#8211; FERRARI GUGLIELMO</b>rappresentato e difeso dagli  Avv.ti  CLAUDIO LINZOLA e GIUSEPPE RAMADORIcon domicilio  eletto in Roma  VIA MARCELLO PRESTINARI 13  presso GIUSEPPE RAMADORI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI LODI VECCHIO </b><br />
non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR LOMBARDIA &#8211; MILANO: Sezione II  n. 1698/2007, resa tra le parti, concernente ANNULLAMENTO D.I.A.;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Udito il relatore Cons. Antonino Anastasi e udito, altresì, per la parte l’avv. Buccellato, su delega dell’avv. Ramadori;<br />
Considerato che le doglianze dedotte dalla parte appellante non sembrano – per quanto può deliberarsi nella presente sede cautelare – atte a sovvertire le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale, tenuto presente lo stato dei luoghi e la disciplina tecnico-urbanistica applicabile; Considerato che non sembra in ogni caso possibile consentire, in questa fase cautelare, modificazioni irreversibili dello stato dei luoghi;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 895/2008).<br />
Nulla per le spese della fase.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 26 Febbraio 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
Antonino Anastasi</p>
<p>IL PRESIDENTE FF.<br />
Costantino Salvatore</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
Giacomo Manzo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-995/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.995</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1026</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Non va sospesa l’esclusione da una gara per l’aggiudicazione per la realizzazione di impianti di illuminazione degli svincoli stradali scaturente da una incompleta dichiarazione funzionale al controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatori di opere pubbliche e sui relativi mutamenti o collegamenti societari, per contrastare il divieto di intestazione fiduciaria</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1026/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1026</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1026/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1026</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l’esclusione da una gara per l’aggiudicazione per la realizzazione di impianti di illuminazione degli svincoli  stradali scaturente da una  incompleta dichiarazione funzionale al controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatori di opere pubbliche e sui relativi mutamenti o collegamenti societari, per contrastare il divieto di intestazione fiduciaria a prevenzione di infiltrazioni di tipo mafioso o di plurime partecipazioni a gara. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZ. III <a href="/ga/id/2008/3/11962/g">Ordinanza sospensiva del 24 ottobre 2007 n. 4907</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanze:  1026/2008<br />
Registro Generale: 934/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres.ff. Costantino Salvatore<br /> Cons. Pier Luigi Lodi<br /> Cons. Antonino Anastasi<br />  Cons. Eugenio Mele<br /> Cons. Vito Carella Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 26 Febbraio 2008.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>CARIIEE SOC. COOP.</b>rappresentato e difeso dagli  Avv.ti  CARLO VISCONTI e LUCIO SOLAZZI<br />
con domicilio  eletto in Roma  VIA MICHELINI TOCCI, 50  presso CARLO VISCONTI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ANAS S.P.A.</b><br />
rappresentato e difeso da: AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12<br />
e nei confronti di<br />
<b>COGETA S.R.L.</b>rappresentato e difeso da: Avv.  LORETO GENTILEcon domicilio  eletto in Roma  VIALE REGINA MARGHERITA 46presso RUGGERO FRASCAROLI</p>
<p>per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; ROMA &#8211; Sezione III, n. 4907/2007, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DA GARA AGGIUDICAZ. REALIZZ. IMPIANTI ILLUMINAZIONE  SVINCOLI  STRADALI;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
ANAS S.P.A. COGETA S.R.L.<br />
Udito il relatore Cons. Vito Carella e uditi, altresì, per le parti l’Avv. Solazzi, l’Avvocato dello Stato Linda e l’Avv. Gentile</p>
<p>Considerato che le conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici sono, al giudizio prognostico proprio dell’odierna fase, da condividere;<br />
Ritenuto, in particolare, che la (incompleta) dichiarazione in discussione è funzionale, come da normativa specifica (art. 17, comma 3, legge n. 55/1990 e DPCM 11.5.1991 n. 187),al controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatori di opere pubbliche e sui relativi mutamenti o collegamenti societari, per contrastare il divieto di intestazione fiduciaria a prevenzione di infiltrazioni di tipo mafioso o di plurime partecipazioni a gara;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 934/2008). Condanna la società appellante al pagamento a favore della controparte delle spese di lite relative all’odierna fase che si liquidano in € 1.500,00 (millecinquecento) e in parti uguali tra esse in € 750,00 (settecentocinquanta) per ciascuna.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 26 Febbraio 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
Vito Carella</p>
<p>IL PRESIDENTE FF.<br />
Costantino Salvatore</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
Giacomo Manzo</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.994</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-994/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-994/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-994/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.994</a></p>
<p>Va sospeso il diniego di concessione edilizia atteso che sussiste il pregiudizio grave e irreparabile, avuto riguardo alla natura strumentale di un immobile pacificamente collocato in area agricola; Considerato che appare necessario valutare in modo approfondito in quale misura le costruzioni agricole strumentali siano compatibili con la previsione di tutela</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-994/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.994</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-994/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.994</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il diniego di concessione edilizia atteso che sussiste il pregiudizio grave e irreparabile, avuto riguardo alla natura strumentale di un immobile pacificamente collocato in area agricola;<br />
Considerato che appare necessario valutare in modo approfondito in quale misura le costruzioni agricole strumentali siano compatibili con la previsione di tutela posta dalla normativa regionale. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZ. II <a href="/ga/id/2008/3/11985/g">Ordinanza sospensiva del 27 settembre 2007 n. 4505</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 994/2008<br />
Registro Generale:807/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Costantino Salvatore<br /> Cons. Pier Luigi Lodi<br /> Cons. Antonino Anastasi Est.<br />Cons. Eugenio Mele<br /> Cons. Sandro Aureli<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 26 Febbraio 2008.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21,  della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MASSAFRA VITTORIO MARIA</b>rappresentato e difeso da: Avv. SALVATORE A. NAPOLI<br />
con domicilio  eletto in Roma  VIA C. MORIN N. 1  presso SALVATORE A. NAPOLI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI CANALE  MONTERANO</b>rappresentato e difeso da: Avv.  MARCO ORLANDOcon domicilio  eletto in Roma  PIAZZA DELLA LIBERTA&#8217; N. 20  presso MARCO ORLANDO</p>
<p>per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione II  n. 4505/2007, resa tra le parti, concernente DINIEGO CONCESSIONE EDILIZIA;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
    COMUNE DI CANALE MONTERANO <br />
Udito il relatore Cons. Antonino Anastasi e uditi, altresì, per le parti l’avv. Napoli e l’avv. Orlando;<br />
Considerato che sussiste il pregiudizio grave e irreparabile, avuto riguardo alla natura strumentale di un immobile pacificamente collocato in area agricola;<br />
Considerato che appare necessario valutare in modo approfondito in quale misura le costruzioni agricole strumentali siano compatibili con la previsione di tutela posta dalla normativa regionale;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 807/2008) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata,  accoglie  l&#8217;istanza  cautelare  in primo grado, ai fini del riesame dell’istanza.<br />
Spese al definitivo.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 26 Febbraio 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
Antonino Anastasi</p>
<p>IL PRESIDENTE FF.<br />
Costantino Salvatore</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
Giacomo Manzo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-994/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.994</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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