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	<title>26/2/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>26/2/2004 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2004 n.87</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-sentenza-26-2-2004-n-87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-sentenza-26-2-2004-n-87/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2004 n.87</a></p>
<p>Pres. Bianchi, Est. Orciuolo. Aser s.r.l. e Publiconsult s.p.a. c/ Comune di Aprilia 1. Giurisdizione e competenza &#8211; Servizi pubblici – Servizio di gestione delle entrate comunali – decadenza – è esercizio di potere autoritativo – giurisdizione amministrativa – sussiste &#8211; competenza arbitrale &#8211; è esclusa. 2. Servizi pubblici –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-sentenza-26-2-2004-n-87/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2004 n.87</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-sentenza-26-2-2004-n-87/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2004 n.87</a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi, Est. Orciuolo. Aser s.r.l. e Publiconsult s.p.a. c/ Comune di Aprilia</span></p>
<hr />
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza &#8211; Servizi pubblici – Servizio di gestione delle entrate comunali – decadenza – è esercizio di potere autoritativo – giurisdizione amministrativa – sussiste &#8211; competenza arbitrale &#8211; è esclusa.</span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">2. Servizi pubblici – servizio di gestione delle entrate comunali – decadenza per mancato versamento di più rate successive – fattispecie – esercizio della autotutela da parte del concessionario – è escluso.</span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">1. Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, con esclusione della competenza arbitrale, in ordine all’impugnazione di un provvedimento che sancisce la decadenza del concessionario dalla conduzione di un servizio pubblico, costituendo tale atto esercizio di un potere autoritativo</p>
<p style="text-align: justify;">2. E’ legittimo il provvedimento che sancisce la decadenza di un concessionario dalla conduzione di un pubblico servizio per mancato versamento di più rate consecutive quando ciò sia previsto nella convenzione, non potendo il concessionario esercitare i propri diritti in via di autotutela senza rivolgersi alla competente autorità, giudiziaria o non.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sui provvedimenti che sanciscono la decadenza del Concessionario dalla conduzione del servizio pubblico ha giurisdizione il Giudice amministrativo</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><br />
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </b></center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
SEZIONE STACCATA DI LATINA</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>composto dai Magistrati<br />
&#8211; Dott. Franco BIANCHI – Presidente<br />
&#8211; Dott. Elia ORCIUOLO – Consigliere relatore<br />
&#8211; Dott. Sandro AURELI &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><center><br />
<b>SENTENZA</b></center>sul ricorso n.1321 del 2003, integrato con atto contenente motivi aggiunti, proposto dalla</p>
<p><b>Società A.Ser. s.r.l.</b> con sede in Aprilia e dalla Società PUBLICONSULT s.p.a. con sede in Manduria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti Dott. Massimo Ippoliti e Sig. Mario Ortori, difese e rappresentate dagli Avv. Angelo Clarizia ed Angelica Buccelli, con domicilio ex lege presso la Segreteria di questo Tribunale</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><center>contro</center><b>COMUNE DI APRILIA</b>, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dagli Avv. Mario Sanino, Massimo Ranieri, Ermanno Le Foche e Laura Palasciano, con domicilio eletto in Latina, Via Monti n.13;</p>
<p align="justify">per l’annullamento previa sospensione<br />
della deliberazione consiliare n.56 del 18 dicembre 2003, in tema di decadenza dalla conduzione del servizio di gestione delle entrate comunali;<br />
per la condanna<br />
al risarcimento del danno, in forma specifica o per equivalente;<br />
con intervento ad adiuvandum<br />
della Società PAGHERA s.p.a. con sede in Lonato, in persona del legale rappresentante Dott. Gianfranco Paghera, difesa e rappresentata dall’Avv. Mario Racco, con domicilio ex lege presso la Segreteria di questo Tribunale.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati.<br />
Vista la costituzione in giudizio dell’intimato Comune di Aprilia<br />
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum della Società Paghera.<br />
Visti i provvedimenti cautelari emessi.<br />
Visto l’atto contenente motivi aggiunti.<br />
Viste le memorie prodotte.<br />
Visti gli atti tutti di causa.<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 20 febbraio 2004: gli Avv. Angelo Clarizia ed Angelica Buccelli per la Società ricorrente; gli Avv. Ermanno Le Foche, Mario Sanino, Massimo Ranieri e Laura Palasciano per il Comune di Aprilia; l’Avv. Mario Racco per la Società Paghera.<br />
Ritenuto e considerato quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><center><br />
<b>IN FATTO</b></center></p>
<p align="justify">Con ricorso notificato il 19 dicembre 2003, depositato nello stesso giorno, la Società A.Ser. s.r.l. e la Società Publiconsul s.p.a. hanno impugnato, unitamente agli atti connessi, la deliberazione in epigrafe n.56 del 18 dicembre 2003) con cui il Consiglio Comunale di Aprilia ha dichiarato decaduta la predetta A.Ser. dalla conduzione del servizio di gestione delle entrate comunali; decadenza pronunciata, ai sensi dell’art.8 della convenzione intervenuta fra le parti in data 6 agosto 1999, per mancato versamento delle somme dovute per più rate consecutive e per continuate irregolarità e reiterati abusi.<br />
La ricorrente A.Ser. è società a partecipazione pubblica maggioritaria, costituita, ai sensi dell’art.22, comma 3, lett. (e), della legge 8 giugno 1990, n.142, per la gestione delle entrate tributarie e patrimoniali dei Comuni, fra i quali rientra quello di Aprilia, facenti parte della compagine sociale; la s.p.a. Publiconsult è la società rappresentante comune di soci privati.<br />
Le ricorrenti, dopo avere tratteggiato i difficili rapporti intercorsi con il Comune in sede di esecuzione della predetta convenzione, rapporti che hanno dato luogo alla attivazione, ad iniziativa dell’A.Ser., di una procedura arbitrale in tema di calcolo dell’aggio sulle riscossioni, ed all’avvio, da parte del Comune, di un procedimento per la rimozione in via di autotutela dei provvedimenti a suoi tempo assunti per la individuazione del socio privato della società A.Ser. e per l’adozione degli atti conseguenti, hanno dedotto la illegittimità degli atti ora impugnati, per incompetenza del Consiglio Comunale, per omissione dell’avviso di avvio del procedimento, per difetto di presupposti, per ingiustizia manifesta.<br />
Le ricorrenti hanno quindi concluso chiedendo l’annullamento degli stessi atti impugnati, previa sospensione anche mediante l’adozione di provvedimento presidenziale contenente misure cautelari provvisorie; con ogni conseguenza.<br />
Il Comune di Aprilia si è costituito ed ha contrastato il ricorso eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e deducendo, nel merito, la infondatezza del ricorso; con conclusione di rigetto e vittoria di spese.<br />
Con atto notificato il 3 gennaio 2004, depositato il successivo 5 gennaio, ha proposto intervento ad adiuvandum la s.p.a. Paghera, uno dei soci privati dell’A.Ser., chiedendo l’accoglimento del ricorso e, all’occorrenza, previa conversione dell’atto di intervento in autonomo ricorso, l’annullamento della impugnata deliberazione n.56 del 2003.<br />
Con decreto presidenziale (n.910 del 20 dicembre 2003) è stata respinta la domanda cautelare tenuto conto della previsione della clausola compromissoria contenuta nell’art.9 della convenzione.<br />
Ma, con successiva ordinanza collegiale (n.7 del 9 gennaio 2004), la domanda cautelare è stata accolta.<br />
Con atto notificato il 19 gennaio 2004, depositato il successivo giorno 20 gennaio, le ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti e motivi ulteriori, in particolare analiticamente contrastando la relazione, allegata alla impugnata deliberazione n.56 del 2003, redatta dal responsabile dei servizi finanziari del Comune di Aprilia e posta a motivazione della stessa deliberazione.<br />
Indi, alla pubblica udienza del 20 febbraio 2004, fissata d’urgenza ai sensi dell’art.23 bis della legge 6 dicembre 1971, n.1034, come integrata con la legge 21 luglio 2000, n.205, previa ampia ed articolata discussione, il ricorso è stato ritenuto per la decisione.</p>
<p><center><br />
<b>IN DIRITTO</b></center>Va ritenuta la giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Il Comune di Aprilia ha dichiarato la decadenza della ricorrente dalla conduzione del servizio, avvalendosi del disposto di cui all’art.8 della convenzione intercorsa fra esso Comune e l’A.Ser. in data 6 agosto 1999.<br />
Detto art.8 prevede che la società incorrerà nella decadenza del contratto nella ricorrenza di talune fattispecie.<br />
Ipotesi del genere, in prima approssimazione, può apparire riconducibile alla civilistica clausola risolutiva espressa, per cui potrebbe ritenersi il Comune essersi avvalso di una facoltà di scioglimento del contratto; con conseguente attribuzione della controversia alla cognizione del collegio arbitrale, ai sensi dell’art.9 della convenzione, che prevede la clausola compromissoria in ordine, fra l’altro, proprio all’ipotesi di scioglimento del contratto.<br />
In realtà, non trattasi di clausola risolutiva espressa.<br />
E invero.<br />
Nell’art.8 cit. si prevede la decadenza del contratto.<br />
Ma non si rinviene, nella disciplina (civilistica) contrattuale, la fattispecie legale della decadenza del contratto, dato che i contratti sono assoggettabili a scioglimento per mutuo consenso o per le cause ammesse dalla legge (art.1372 del codice civile); ed è noto che i contratti possono essere nulli, o annullabili, o rescindibili, o risolubili.<br />
Cosicché, già il termine (decadenza) utilizzato nella convenzione non induce a ritenere trattarsi di ipotesi di scioglimento regolata dalle norme civilistiche.<br />
Inoltre, e decisivamente, il Consiglio Comunale, con la impugnata deliberazione, ha dichiarato la ricorrente decaduta dalla conduzione del servizio; la ha cioè estromessa da quest’ultimo.<br />
E l’estromissione implica l’esercizio di un potere autoritativo.<br />
Non si tratta, cioè, di un mero scioglimento del contratto, a cui deve conseguire la definizione dei rapporti patrimoniali fra le parti, da deferire, in caso di disaccordo, alla cognizione del previsto (dal citato art.9) collegio arbitrale).<br />
Si tratta, invece, della esclusione della ricorrente dal servizio che le era stato affidato.<br />
E’ di evidenza che estromissione siffatta incide, immediatamente e totalmente, sul rapporto contrattuale in essere; ciò, tuttavia, costituisce conseguenza della estromissione, non causa giuridica di essa.<br />
Non sembra inutile, a chiarimento, richiamare i rapporti che solitamente intercorrono fra concessione amministrativa e contratto accessivo ad essa.<br />
Se l’eventuale scioglimento del contratto non influisce sulla concessione, salvo a renderla temporaneamente inefficace quanto a taluni effetti e fino alla stipulazione di un nuovo contratto, non altrettanto avviene in caso di ritiro della concessione; in tal caso il contratto accessivo diventa definitivamente inoperante, non potendo sussistere nella sua pienezza ed autonomamente un contratto del genere, che nasce con l’indefettibile presupposto di una concessione.<br />
Ma il ritiro della concessione costituisce atto autoritativo, con cui la pubblica amministrazione esprime la propria potestà di perseguire, in via autoritativa appunto e non consensuale, un certo interesse pubblico.<br />
Cosicché non è, evidentemente, luogo a parlare di possibilità, in caso del genere, di compromissione della controversia in arbitri.<br />
Nella specie, pertanto, la decadenza pronunciata, attenendo, in via principale, alla estromissione dal servizio, non ricade, quanto alla conseguente controversia insorta, sotto l’impero della previsione arbitrale di cui all’art.9 della convenzione, ma soggiace alla normale giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Ed è irrilevante che il Comune abbia precisato di applicare l’art.8 della convenzione, relativo specificamente al contratto.<br />
Gli atti giuridici, invero, vanno interpretati, in caso di dubbio, con riferimento, piuttosto che alle norme richiamate, al potere concretamente esercitato.<br />
E, nel caso, dubbia essendo la previsione di cui all’art.8 cit., il potere dal Comune esercitato deve intendersi consistere nel potere autoritativo sopra detto.<br />
Tanto precisato in ordine alla giurisdizione, è nel merito da osservare che il ricorso si presenta infondato.<br />
E invero.<br />
Il provvedimento di decadenza in discussione è stato adottato, ai sensi del citato art.8 della convenzione, per due distinte ragioni, e cioè: a) per mancato versamento delle somme dovute per più rate consecutive; b) per continuare irregolarità e reiterati abusi.<br />
Tali ragioni, tenuto conto della previsione di cui allo stesso art.8, sono fra loro indipendenti; inoltre, ciascuna di esse determina la decadenza del contratto; come emerge considerando che ognuna è contenuta sotto una lettera diversa (lettera a) la prima ragione, lettera b) la seconda).<br />
Con la conseguenza che, giusta i principi, l’accertamento della sussistenza di una sola di dette ragioni è idoneo a conservare la legittimità del provvedimento impugnato, irrilevante presentandosi l’ulteriore eventuale accertamento della sussistenza della ragione rimanente.<br />
E’ anche da precisare che, affinché possa operare la prima ragione, non necessita che il Comune segua una particolare procedura; mentre, affinché possa operare la seconda, occorre che il Comune, entro dieci giorni dal verificarsi delle irregolarità o degli abusi, faccia di tanto oggetto di specifica contestazione scritta.<br />
Differenza, questa, che emerge senz’altro osservandosi che la previsione della contestazione è contenuta nella (sola) lettera b), concernente le irregolarità e gli abusi; nulla invece è detto nell’ambito della lettera a), relativa al mancato versamento delle somme.<br />
Orbene, quanto alla prima delle ragioni (mancato versamento di somme) addotte dal Comune, va osservato quanto segue.<br />
Con nota n. 24550 del 10 giugno 2003 il Comune di Aprilia contestò alla Società ricorrente, nell’ambito di una serie di contestazioni mosse, l’arbitrario conteggio, con conseguente trattenuta, dell’aggio (nella misura a suo tempo convenuta del 30% sulle riscossioni) su tutti i versamenti effettuati dai cittadini in favore dei concessionari incompetenti.<br />
Tale trattenuta ammonta, con riferimento agli anni 2001, 2002 e 2003, ad euro 1.044.464,81.<br />
Con la stessa nota l’A.Ser. venne invitata ad interrompere il comportamento inadempiente e a versare al Comune le somme dovute, oltre che a far pervenire le proprie controdeduzioni, con riserva di provvedimenti.<br />
E’ di evidenza che il mancato versamento di tale consistente somma – che, giusta quanto specificato dal Comune nella stessa nota (cfr. pag. 3 di quest’ultima), ammonta ad euro 564.859,66 per il 2001, ad euro 445.268,84 per il 2002, ad euro 34.336,31 per il 2003 – concreta l’ipotesi del mancato versamento delle somme dovute per più rate consecutive; tale comportamento, infatti, si è protratto nell’arco di circa tre anni, ed è noto che i versamenti dei contribuenti non sono concretati in un limitatissimo periodo dell’anno, ma avvengono nel corso dell’intero anno, cosicché non necessita eventualmente indagare se le predette omissioni di versamento siano avvenute in un solo trimestre di ciascun anno (il versamento alla tesoreria comunale dovendo avvenire, ad opera dell’A.Ser, a scadenze trimestrali, giusta l’art. 4 della convenzione) o se, come invece è ragionevole ritenere anche in mancanza di diversa deduzione sul punto, siano avvenute per ogni trimestre dell’intero periodo pluriennale preso in considerazione, così emergendo l’inadempienza per più rate consecutive.<br />
Su tale questione l’A.Ser., con nota del 13 giugno 2003, precisò, per quanto qui occorre, che era da ritenere sussistente una correlazione tra obbligo della società di versare al Comune un minimo garantito annuale e affidamento in esclusiva, alla stessa società, dell’intera gestione relativa a talune entrate comunali; cosicché, qualora, come avvenuto, una parte di dette entrate non fosse stata riscossa, per fatto non riconducibile all’A.Ser., da quest’ultima, ma fosse comunque pervenuta al Comune, la stessa A.Ser. sarebbe stata legittimata a conteggiare tali entrate al fine della determinazione dell’aggio spettantele; chè, ove così non fosse, verrebbe meno la correlazione e verrebbe meno anche l’obbligo del minimo garantito.<br />
Cosicché l’A.Ser. ha contrastato la contestazione comunale, ritenendo corretto il proprio comportamento.<br />
In realtà, il comportamento dell’A.Ser. si rivela arbitrario.<br />
La correlazione fra minimo garantito ed esclusiva di talune entrate comunali fa indubbiamente parte delle valutazioni imprenditoriali a suo tempo svolte al fine dell’assunzione del servizio di riscossione delle entrate.<br />
Peraltro, ove, per qualunque evenienza, non escluso un ipotetico comportamento del Comune, venisse messa in discussione l’esclusiva della riscossione, l’A.Ser. avrebbe la possibilità, nella ritenuta irregolarità del comportamento del Comune o di altro eventuale soggetto, di rivolgersi alla autorità competente (giudice, collegio arbitrale, o altra autorità) per far cessare il comportamento o per farsi riconoscere comunque l’aggio su somme da essa riscosse; oltre che, all’occorrenza, per pretendere il risarcimento degli eventuali danni subiti.<br />
Non potrebbe, invece, conteggiare autonomamente tale aggio e trattenerlo dalle somme dovute al Comune.<br />
La convenzione, infatti, non prevede un conteggio del genere, ma prevede un aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita con l’esclusione di ogni altro corrispettivo; prevede inoltre che l’ammontare delle riscossioni effettuate al netto dell’aggio deve essere versato alla Tesoreria Comunale a scadenze trimestrali posticipate (cfr. art. 4 della convenzione); è inequivoco, cioè, tenuto conto che le riscossioni, al netto, vanno poi versate alla tesoreria comunale, che l’aggio va, dall’A.Ser., conteggiato sulle riscossioni operate da essa stessa.<br />
Per cui il conteggio, da parte dell’A.Ser., dell’aggio anche sulle somme riscosse da terzi, non deriva direttamente da quanto previsto dalla convenzione, bensì potrebbe derivare da una interpretazione della stessa convenzione operata da soggetto a tanto competente.<br />
Ciò comporta che l’A.Ser, operando nel modo dal Comune contestato, è venuta meno all’obbligo di versare trimestralmente tutto quanto dovuto (e cioè l’ammontare delle riscossioni da essa effettuate, al netto dell’aggio); inoltre, prescindendo dalle possibili statuizioni della competente autorità, ha esercitato direttamente le ragioni che riteneva le spettassero.<br />
Il che non è consentito dai principi del diritto, i quali prescrivono che i diritti vantati da un soggetto nei confronti di altro vengano fatti valere ricorrendo alla competente autorità, giudiziaria o non, ma non mediante autotutela, salvi i casi espressamente previsti dalla legge.<br />
E, con riferimento alla fattispecie, non si rinviene previsione di legge che legittimi l’operato dell’A.Ser..<br />
Né potrebbe ritenersi che l’A.Ser. si sia in definitiva avvalsa del principio, di cui all’art. 1460, secondo cui inadimplenti non est adimplendum.<br />
Nel caso, infatti, giusta la convenzione, il servizio di gestione in esclusiva delle entrate comunali (il che costituisce il vantaggio per il Comune) ha come corrispettivo (per l’A.Ser.) un aggio sulle riscossioni.<br />
Cosicché, un eventuale comportamento del Comune, ove dall’A.Ser. ritenuto censurabile perché metterebbe in crisi la caratteristica del servizio (e cioè l’esclusiva) e pertanto l’ammontare complessivo dell’aggio sul quale l’A.Ser. ha fatto affidamento e che ad essa spetterebbe in caso di riscossione da parte sua, non può legittimare l’A.Ser. a conseguire comunque quel certo aggio, perché l’aggio è ciò che l’A.Ser. deve ricevere, per cui, se il Comune, in qualche maniera, non consente all’A.Ser. di ricevere ciò che asseritamente a questa spetta, l’A.Ser., trattenendo comunque somme non sue, ma del Comune e che essa detiene, non reagisce mediante un proprio inadempimento, ma si appropria di un bene altrui.<br />
Consegue da quanto detto che l’A.Ser. ha violato l’art. 8, lett. a), della convenzione, cosicché legittimamente il Comune, in applicazione di detta norma, ha dichiarato la impugnata decadenza.<br />
Fondata rivelandosi la ragione, dal Comune addotta, testè esaminata, non necessita, in applicazione del principio sopra richiamato, trattare anche dell’ulteriore, ed autonoma, ragione, consistente nelle irregolarità e negli abusi che l’A.Ser. avrebbe commesso.<br />
Quand’anche infatti tale ulteriore ragione venisse riconosciuta insussistente, o difettosa nella procedura seguita, la deliberazione consiliare in discussione non ne risentirebbe, in quanto la sua legittimità resterebbe ferma per la ritenuta fondatezza della prima ragione.<br />
Tanto detto, si rivelano infondate la terza, la quarta, la quinta, la sesta e la settima censura del ricorso introduttivo e le altre di cui all’atto contenente motivi aggiunti, con le quali variamente si contesta la sussistenza del presupposto per l’applicazione dell’art. 8 della convenzione e si contesta che sarebbe mancata una previa diffida.<br />
Quanto, infatti, alla dedotta insussistenza del presupposto, si è visto che tale presupposto, invece, sussiste, non avendo l’A.Ser. versato al Comune somme, di cui essa aveva la detenzione, relative a più rate trimestrali consecutive.<br />
E, a tal proposito, va chiarito che il mancato versamento delle somme dovute per più rate consecutive non può intendersi come mancato versamento di dette rate nella loro interezza, sufficiente essendo piuttosto, per potersi pronunciare la decadenza, che i versamenti avvengano parzialmente.<br />
Giusta i principi, infatti, l’adempimento di una obbligazione, per potersi considerare compiuto, non può essere parziale, tanto che, ai sensi dell’art. 1181 del codice civile, il creditore può, solitamente, rifiutare un adempimento parziale anche in caso di divisibilità della prestazione.<br />
È irrilevante, quindi, che le rate a cui il Comune si è riferito nella sopra citata nota del 10 giugno 2003 siano state a suo tempo corrisposte soltanto in parte; il mancato versamento di esse va comunque ritenuto.<br />
Né il mancato compiuto versamento è avvenuto per meri errori di calcolo e per entità non significative.<br />
Il comportamento dell’A.Ser., infatti, è stato l’esito di una convinzione della stessa, e per somme, come visto sopra, di rilievo.<br />
Quanto, poi, alla dedotta omissione di apposita diffida, si è visto sopra che, per l’inadempimento di cui all’art. 8, lett. a), della convenzione, non necessita specifica contestazione, la quale, comunque, è avvenuta, con la nota comunale, sopra citata, del 10 giugno 2003.<br />
Restano da esaminare la prima e la seconda censura del ricorso introduttivo.<br />
Con la prima è dedotta incompetenza, nella considerazione che l’atto impugnato avrebbe dovuto essere adottato dal dirigente.<br />
È in contrario da osservare che, spettando al Consiglio comunale deliberare in ordine alla concessione di pubblici servizi (art. 42, secondo comma, lett. e), del Dlvo 18 agosto 2000 n.267), spetta altresì allo stesso adottare, in proposito il c.d. contrarius actus.<br />
E, nel caso, è indubbio che trattasi di pubblico servizio (cfr., per quanto occorre, Cass. SS.UU. 8 agosto 1990 n.8058, in tema di affidamento ad una società privata della riscossione della tassa di occupazione di suolo pubblico; adde Cons. Stato, V, 19 gennaio 1998 n.84, in tema di affidamento del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità).<br />
Con la seconda censura, ultima da esaminare, è dedotta violazione dell’art.7 della legge 7 agosto 1990 n.241, per omissione dell’avviso di avvio del procedimento conclusosi con l’impugnata deliberazione.<br />
La censura non è fondata, l’avviso di avvio del procedimento essendo riconoscibile senz’altro nella sopra citata nota comunale del 10 giugno 2003, con la quale, oltre alla contestazione sulla inadempienza in argomento, venne citato l’art.8 della convenzione e venne fatta riserva della adozione di provvedimenti.<br />
E’ di evidenza che la citazione dell’art.8 della convenzione, che prevede la possibilità della decadenza del contratto, rendeva inequivocabilmente edotta la ricorrente A.Ser. della procedura in corso.<br />
Giusta i principi, del resto, la funzione dell’avviso di procedimento può essere utilmente svolta da qualsivoglia atto con cui il soggetto interessato sia messo al corrente del procedimento in corso e possa, di conseguenza, dispiegare gli opportuni interventi a tutela delle proprie ragioni (cfr., per quanto occorre, Cons. Stato, V, 30 dicembre 1998, n.1968).<br />
Come avvenuto nel caso, in cui l’A.Ser., a seguito della nota comunale del 10 giugno 2003, è intervenuta tutelando le proprie ragioni con la sua nota del 13 giugno 2003.<br />
Il ricorso, conclusivamente, va respinto.<br />
Quanto alle spese, si ravvisa la sussistenza di motivi per disporne fra le parti la integrale compensazione.</p>
<p><center><br />
<b>P.Q.M.</b></center>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando:<br />
&#8211; RESPINGE il ricorso in epigrafe, proposto dalla s.r.l. A.Ser. e dalla s.p.a. PUBLICONSULT contro il COMUNE DI APRILIA, con intervento ad adiuvandum della s.p.a. PAGHERA;<br />
&#8211; COMPENSA fra le parti le spese del giudizio;<br />
&#8211; ORDINA che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Latina, nelle camere di consiglio del 20 e del 25 febbraio 2004.</p>
<p style="text-align: left;" align="right">IL CONSIGLIERE ESTENSORE<br />
(Dott. Elia Orciuolo)</p>
<p style="text-align: left;" align="right">IL PRESIDENTE<br />
(Dott. Franco Bianchi)</p>
<p style="text-align: left;" align="right">IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-sentenza-26-2-2004-n-87/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2004 n.87</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2004 n.902</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-26-2-2004-n-902/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-26-2-2004-n-902/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2004 n.902</a></p>
<p>Pres. Urbano, Est. Greco. Regina ed altri contro Comune di Toritto Giustizia amministrativa – Risarcimento del danno – Ricorso giurisdizionale – Sopravvenuta carenza di interesse – Valutazione della domanda risarcitoria – Ammissibilità. Giustizia amministrativa – Risarcimento del danno – Proposta di lottizzazione – Procedimento – Canoni di correttezza e trasparenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-26-2-2004-n-902/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2004 n.902</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-26-2-2004-n-902/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2004 n.902</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Urbano, Est. Greco.<br /> Regina ed altri contro Comune di Toritto</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Risarcimento del danno – Ricorso giurisdizionale – Sopravvenuta carenza di interesse – Valutazione della domanda risarcitoria – Ammissibilità.</p>
<p>Giustizia amministrativa – Risarcimento del danno – Proposta di lottizzazione – Procedimento – Canoni di correttezza e trasparenza – Violazione – Conseguenze – Danno – Responsabilità da contatto amministrativo qualificato – Configurabilità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel giudizio amministrativo, la dichiarazione di improcedibilità del ricorso giurisdizionale per sopravvenuta carenza di interesse non impedisce di valutare la domanda risarcitoria formulata dal ricorrente.</p>
<p>2. Nel caso in cui, nell’ambito del procedimento per l’esame di una proposta di lottizzazione, il Comune abbia tenuto un comportamento non improntato al rispetto dei canoni di correttezza e trasparenza, è configurabile un pregiudizio inquadrabile nell’ambito della responsabilità da contatto amministrativo qualificato.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commento del dott. Biagio Delfino <a href="/ga/id/2004/3/1407/d">&#8220;Responsabilità da contatto amministrativo qualificato: un’altra pronuncia&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Il mancato rispetto dei canoni di correttezza e trasparenza nel procedimento per l’esame di una proposta di lottizzazione può configurare una responsabilità da contatto amministrativo qualificato</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </b> </center></p>
<p>N. 902/04 Reg. Sent.<br />N. 865/01 Reg. Ric.</p>
<p><center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia <br /> Sezione Terza</center></p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<center><b>SENTENZA</b></center><br />
sul ricorso n. 865 del 2001 proposto da<br />
<b>Regina Maria, Crocitto Vincenzo, Rotunno Domenico e Morgese Francesco</b>, rappresentati e difesi dall’avv. Pasquale Regina ed elettivamente domiciliati in Bari alla via Amendola, 172/c, presso lo studio dell’avv. Tobia Renato,<br />
<center>CONTRO </center></p>
<p>il <b>Comune di Toritto</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Chiara Marvulli ed elettivamente domiciliato in Bari alla piazza G. Garibaldi, 23, presso lo studio dell’avv. Luigi d’Ambrosio,<br />
per l’annullamento, previa sospensiva,<br />
della deliberazione di Consiglio Comunale nr. 50 del 30.11.2000 di “non adozione” del piano di lottizzazione presentato in data 19.5.2000 e denominato “C.da Sportaruolo – Via Favaro” comunicata con provvedimento prot. nr. 1839 del 14.2.2001 a firma del Dirigente del Servizio Tecnico e notificato in data 15.2.2001;<br />
di tutti gli atti presupposti e connessi ed in particolare, del parere sfavorevole espresso dalla Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 23.10.2000 con verbale nr. 22, del parere dell’ufficio tecnico allegato alla deliberazione nr. 50/2000;</p>
<p>nonché per la condanna<br />
dell’Amministrazione al risarcimento del danno ingiusto anche in forma specifica ex art. 35 D. Lgs. nr. 80/98 e L. nr. 205/00.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione dell’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Vista l’ordinanza di questo Tribunale del 7.6.2001, con la quale è stata respinta la domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza dell’11.2.2004, il Referendario, dott. Raffaele Greco;<br />
Uditi i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p><center><b>F A T T O</b></center></p>
<p>Con ricorso notificato l’11 aprile 2001, depositato il 26 aprile 2001, i sigg.ri Regina Maria, Crocitto Vincenzo, Rotunno Domenico e Morgese Francesco, proprietari delle aree site nel Comune di Toritto identificate dalle particelle nn. 145, 147, 356 e 428 del Foglio di mappa nr. 4, hanno impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, con il quale non veniva approvata la proposta di piano di lottizzazione da loro presentata.<br />
In particolare, i ricorrenti hanno premesso di aver presentato in data 19.5.2000 istanza (prot. nr. 5199) tesa ad ottenere l’autorizzazione del piano di lottizzazione in zona omogenea C1 di espansione intensiva del vigente programma di fabbricazione, denominato “Contrada Sportaruolo – Via Favaro”.<br />
Nella seduta del 7.8.2000, la Commissione Edilizia differiva l’esame della richiesta, chiedendo agli istanti di integrare la documentazione con ulteriori elaborati e chiarimenti. <br />
La richiesta veniva riscontrata dai progettisti, a nome degli istanti, con successiva nota del 2.10.2000.<br />
Nella successiva seduta del 22.10.2000 la Commissione, esaminati gli elaborati progettuali, esprimeva parere sfavorevole sulla proposta di lottizzazione, disponendo la trasmissione degli atti al Consiglio Comunale per quanto di propria competenza.<br />
In data 27.11.2000 gli istanti presentavano all’attenzione del Consiglio Comunale articolate deduzioni in ordine ai rilievi formulati dalla Commissione Edilizia, evidenziandone l’illegittimità ed infondatezza.<br />
Malgrado ciò, nella seduta del 30.11.2000 il Consiglio Comunale deliberava di non approvare il progetto.<br />
Avverso tale ultimo provvedimento insorgevano i ricorrenti, deducendone i seguenti profili di illegittimità:<br />
Violazione di legge: in particolare, degli artt. 9 e 10 lett. b) L. nr. 241/90; Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, insufficiente istruttoria, superficialità, per avere l’Amministrazione omesso di valutare le deduzioni formulate dai ricorrenti in ordine al parere sfavorevole espresso dalla Commissione Edilizia, adottando il provvedimento di non approvazione del progetto nel quale si ometteva completamente di motivare su tali deduzioni;<br />
Violazione di legge: in particolare, errata interpretazione ed applicazione dell’art. 15 della L.R. nr. 6/79 nonché dell’art. 21 ult. co. L.R. nr. 56/80 oltre che dell’art. 3 L. nr. 241/90; Eccesso di potere per omessa ed insufficiente istruttoria, contraddittorietà manifesta, violazione del giusto procedimento, erronea prospettazione dei fatti sulla base degli allegati progettuali, difetto di motivazione, illogicità, ingiustizia manifesta, per avere l’Amministrazione, recependo sul punto il parere della C.E.C., respinto la proposta progettuale perché non riferita ad “una maglia urbanistica territoriale minima di intervento”, ovvero ad “idonei settori di intervento”, ritenendo l’intervento proposto “avulso dal contesto di maglia urbanistica, rispondente alle più ampie finalità di interesse pubblico previste dallo strumento urbanistico” e quindi “contrastante con la definizione di comparto” di cui all’art. 15 L.R. nr. 6/79, laddove – come esplicitamente riconosciuto dalla stessa Amministrazione – il Comune di Toritto non aveva mai proceduto ad individuazione dei settori minimi di intervento ai sensi della disposizione appena richiamata, e pertanto le uniche prescrizioni da rispettare nella specie erano quelle del programma di fabbricazione in vigore; inoltre, per avere l’Amministrazione considerato l’intervento proposto in contrasto con le norme tecniche amministrative di cui alla zonizzazione C1 del predetto programma di fabbricazione, laddove tali disposizioni richiedevano bensì un piano attuativo, anche ad iniziativa dei privati, ma non richiedevano né imponevano a questi ultimi alcuna prescrizione in ordine all’estensione degli interventi; ancora, per avere l’Amministrazione motivato il rigetto sulla base dell’asserita incompletezza dei grafici progettuali, da cui non emergevano le esatte misurazioni delle sedi viarie, nonché di una presunta incompletezza della documentazione prodotta, oltre che della circostanza che le superfici a standard erano previste in posizione sfavorevole sia rispetto alla viabilità sia rispetto alle aree destinate a parcheggio, e che sarebbe risultato d’obbligo il prolungamento della viabilità traversa A. De Gasperi fino al raggiungimento di via Vecchia per Palo (non contenuto nella proposta progettuale), laddove: a) dagli elaborati progettuali era possibile rilevare graficamente qualsiasi misura mancante, essendo i grafici riportati in scala opportunamente indicata; b) gli istanti avevano provveduto a deposito di tutta la documentazione richiesta con nota di riscontro del 2.10.2000; c) i giudizi sulle aree a standard ed i parcheggi erano basati su erronea interpretazione dei grafici progettuali, in quanto da un lato con l’approvazione del piano si sarebbe avuta la disponibilità anche delle aree di viabilità pubblica previste dal piano, e per altro verso i parcheggi erano previsti in prossimità degli edifici di riferimento; d) il prolungamento richiesto investiva aree non ricomprese nel piano di lottizzazione, e comunque esso non poteva ritenersi imposto dal vigente programma di fabbricazione; infine, per avere l’Amministrazione affermato la non conformità dell’intervento richiesto alle previsioni del P.R.G. adottato, laddove il progetto aveva tenuto conto del solo programma di fabbricazione previgente, in quanto il P.R.G. non risultava ancora approvato ed erano decadute le relative misure di salvaguardia.<br />
Chiedevano pertanto i ricorrenti l’annullamento dei provvedimenti impugnati, previa sospensione della loro efficacia, formulando anche istanza di risarcimento danni ai sensi dell’art. 35 D. Lgs. nr. 80/98 e successive modifiche.<br />
In data 7 maggio 2001 si è costituita l’Amministrazione intimata, chiedendo genericamente dichiararsi il ricorso inammissibile e comunque infondato.<br />
Con memoria depositata il successivo 9 maggio 2001, la stessa Amministrazione si è opposta all’accoglimento del ricorso e della domanda di sospensiva, con dettagliate argomentazioni sull’infondatezza dei motivi di gravame.<br />
Alla camera di consiglio del 10 maggio 2001, fissata per la trattazione della domanda incidentale di sospensiva, questo Tribunale ha ritenuto necessario l’espletamento di adempimenti istruttori sul punto dell’intervenuta approvazione del P.R.G. del Comune di Toritto, ed a tal uopo ha differito l’esame della domanda cautelare.<br />
Alla successiva udienza camerale del 7 giugno 2001, sulla scorta delle acquisizioni documentali effettuate, la domanda cautelare è stata respinta, ravvisando l’insussistenza dei presupposti di legge.<br />
In data 30 gennaio 2004, entrambe le parti hanno depositato ulteriori memorie: in particolare, i ricorrenti hanno insistito per l’accoglimento del ricorso, ulteriormente motivando in ordine alle proprie doglianze (e soprattutto sul punto della vigenza o meno del P.R.G. al momento dell’esame della proposta di lottizzazione) ed insistendo anche nella domanda di risarcimento dei danni; mentre l’Amministrazione resistente ha in via preliminare evidenziato la necessità di interruzione del giudizio ex art. 24 L. nr. 1034/71, essendo nelle more deceduta la ricorrente Regina Maria, ha ancora eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, alla luce dell’intervenuta definitiva approvazione del P.R.G. del Comune di Toritto con deliberazione di G.R. nr. 45 del 12.2.2002, ed ha in ogni caso insistito per la piena legittimità dei provvedimenti impugnati, e quindi per l’infondatezza nel merito del ricorso.<br />
In data 10 febbraio 2004, peraltro, i sigg.ri Regina Francesco e Regina Pasquale, rappresentati e difesi dall’avv. Pasquale Regina e con lui elettivamente domiciliati in Bari alla via Amendola, 172/c, presso lo studio dell’avv. Tobia Renato, in qualità di eredi della defunta Regina Maria, hanno depositato atto di costituzione, chiedendo l’accoglimento del ricorso.<br />
All’udienza dell’11 febbraio 2004 la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />
<center><b>D I R I T T O</b></center></p>
<p>1. Preliminarmente – superata ogni questione relativa al decesso della ricorrente Regina Maria, attesa la tempestiva costituzione degli eredi Regina Francesco e Regina Pasquale -, va esaminata l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse formulata dall’Amministrazione resistente.<br />
In sostanza, assume quest’ultima che nessuna utilità i ricorrenti potrebbero conseguire dall’accoglimento del gravame, in quanto giammai l’Amministrazione comunale potrebbe approvare il piano di lottizzazione così come proposto, essendo lo stesso contrastante con le prescrizioni del nuovo P.R.G. definitivamente approvato con deliberazione di G.R. nr. 45 del 12.2.2002.<br />
Come è noto, in ordine alla questione degli effetti dell’approvazione del P.R.G. intervenuta nel corso del giudizio scaturito dal ricorso avverso il diniego di concessione ad aedificandum, la giurisprudenza è divisa: secondo un primo orientamento, la sopravvenuta approvazione del piano non determina ipso iure l’improcedibilità del ricorso, non potendosi escludere che possa permanere un interesse del ricorrente all’annullamento del provvedimento di diniego, quanto meno sotto il profilo dell’eventuale domanda di risarcimento danni, ed essendo comunque tutelate le ragioni della compatibilità dell’intervento richiesto col nuovo P.R.G. attraverso il riesame della stessa conseguente all’annullamento del precedente diniego (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 4.2.2003, nr. 263; id., 9.7.2002, nr. 439).<br />
Secondo altra impostazione, invece, il sopravvenire di un vincolo di piano preclusivo al rilascio del titolo abilitativo farebbe sempre e comunque venir meno l’interesse alla decisione, non potendo neanche astrattamente configurarsi alcuna pretesa risarcitoria in capo al ricorrente, non essendo quest’ultimo titolare di una posizione soggettiva qualificata: infatti, “non è comunque configurabile un’aspettativa qualificata ad una destinazione edificatoria in relazione ad una precedente determinazione dell’amministrazione, ma soltanto un’aspettativa generica ad una reformatio in melius, analoga a quella di ogni altro proprietario di aree che aspira ad una utilizzazione più proficua dell’immobile” (Cons. Stato, Ad. Pl., 22.12.1999, nr. 24).<br />
Sul punto del permanere dell’interesse alla decisione, il Collegio ritiene condivisibile il secondo orientamento citato, apparendo evidente come, dovendo ovviamente essere valutata la proposta di lottizzazione dei ricorrenti alla stregua della vigente disciplina urbanistica, l’eventuale riesame della stessa non potrebbe che avere esito negativo: infatti, le prescrizioni ostative all’accoglimento del piano proposto dai ricorrenti erano già contenute nella versione del piano adottata dal Comune di Toritto con deliberazione commissariale nr. 1 del 24.4.1994, ed approvato con prescrizioni dalla G.R. con deliberazione nr. 585 del 9.5.2000.<br />
Tali prescrizioni erano state espressamente richiamate in occasione dell’impugnato provvedimento di non approvazione del piano, e sono rimaste invariate anche a seguito della definitiva approvazione del P.R.G., sicché appare anche contraria a principi di economia processuale una pronuncia di annullamento, a seguito della quale i ricorrenti non potrebbero che ottenere un nuovo provvedimento sfavorevole.<br />
Sulla base dei rilievi che precedono, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con valutazione evidentemente assorbente di ogni altro motivo di gravame.<br />
Tanto premesso, ritiene però il Collegio che nel caso di specie sia possibile un esame della domanda di risarcimento formulata dai ricorrenti che prescinda dall’esito del ricorso principale, dovendo la condotta dell’Amministrazione nel corso della vicenda de qua essere valutata anche alla stregua dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di responsabilità da “contatto qualificato”, come meglio appresso si dirà.</p>
<p>2. In linea generale, questo Tribunale condivide l’orientamento che è andato affermandosi negli ultimi anni in giurisprudenza, secondo cui l’eventuale domanda risarcitoria formulata dal ricorrente può essere valutata anche nell’ipotesi in cui il ricorso sia dichiarato improcedibile per carenza sopravvenuta d’interesse (cfr. T.A.R. Lazio, Latina, 18.4.2003, nr. 440;<br /> T.A.R. Calabria, Catanzaro, 19.4.2002, nr. 1376; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 21.11.2001, nr. 170; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 10.8.2000, nr. 588).<br />
Tale opinione, ad avviso del Collegio, non contrasta con il fondamentale principio confermato anche di recente dalla giurisprudenza, secondo cui nel vigente sistema di giustizia amministrativa resta necessario, ai fini della proposizione di una domanda di risarcimento dei danni (anche in materie oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo), il previo esperimento dell’azione di annullamento, mediante l’impugnazione dei provvedimenti che si assumono illegittimi, e che tale azione sia positivamente vagliata dal giudice (cfr. ex multis Cons. Stato, Ad. Pl., 26.3.2003, nr. 4; Sez. V, 23.5.2003, nr. 2792).<br />
Ed invero, se la ratio di tale orientamento si ricollega all’impossibilità di una cognizione incidentale del provvedimento da parte del giudice amministrativo, non essendo riconosciuto a quest’ultimo un generale potere di disapplicazione, ne deriva che non è incompatibile con i principi appena richiamati l’ipotesi di positiva valutazione dell’istanza risarcitoria del ricorrente, laddove quest’ultimo abbia bensì tempestivamente impugnato il provvedimento a suo dire lesivo, ma il suo interesse all’annullamento sia poi venuto meno per circostanze sopravvenute: ciò, in particolare, nell’ipotesi in cui – come nel caso di specie – si verta su materie nelle quali sia devoluta alla esclusiva cognizione del giudice amministrativo ogni controversia avente ad oggetto “gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche” (art. 34 D. Lgs. nr. 80/98).</p>
<p>3. Alla luce dei rilievi che precedono, appare evidente come nel caso di specie la posizione soggettiva dei ricorrenti non possa essere ricondotta ad una generica aspettativa, non dissimile da quella di chi, essendo proprietario di un suolo, si auspica che l’Amministrazione possa intervenire a modificarne in melius la destinazione urbanistica.<br />
Per comprendere le ragioni che inducono il Collegio a tale valutazione, è sufficiente ripercorrere l’iter procedimentale che ha caratterizzato la vicenda per cui è processo:</p>
<p>in data 19.5.2000 i ricorrenti depositavano al Comune di Toritto la propria proposta di lottizzazione; <br />
in data 7.8.2000 la Commissione Edilizia rinviava l’esame della proposta, chiedendo ai ricorrenti di integrare la documentazione prodotta;<br />
in data 2.10.2000 i ricorrenti, per tramite dei progettisti da loro incaricati, provvedevano al deposito della documentazione integrativa richiesta;<br />
il successivo 22.10.2000 la Commissione Edilizia esprimeva parere sfavorevole all’approvazione del piano di lottizzazione, sul rilievo anche del contrasto dello stesso con il P.R.G.;<br />
in data 27.11.2000 seguiva il conforme provvedimento del Consiglio Comunale.Non è superfluo evidenziare, per meglio definire i contorni della vicenda, che il P.R.G. del Comune di Toritto, sulla scorta della documentazione acquisita agli atti, risulta:<br />
<br />&#8211; adottato con delibera del Commissario ad acta nr. 1 del 29.4.1994;<br />
<br />&#8211; approvato con prescrizioni e modifiche dalla Regione Puglia con deliberazione di G.R. nr. 585 del 9.5.2000, pubblicata sul B.U.R.P. nr. 84 del 26.7.2000;<br />
<br />&#8211; integrato col recepimento delle prescrizioni regionali con delibera del C.C. nr. 63 del 28.12.2000;<br />
<br />&#8211; definitivamente approvato con delibera di G.R. nr. 45 del 12.2.2002, pubblicata sul B.U.R.P. nr. 36 del 18.3.2002.<br />
Tanto premesso, il Collegio non può non rilevare come l’Amministrazione resistente abbia in un primo tempo insistito nell’affermare la piena vigenza del P.R.G. già all’epoca del primo esame della proposta progettuale dei ricorrenti, essendo stato lo stesso già approvato dall’Amministrazione regionale con la citata delibera di G.R. nr. 585/00 senza osservazioni in parte qua, per poi invece eccepire il sopravvenuto difetto d’interesse a seguito della delibera nr. 45/02, con la quale il suddetto P.R.G. è stato “definitivamente approvato”.<br />
In realtà, è sufficiente la lettura dell’art. 16 della legge regionale 31.5.1980, nr. 56, che disciplina la procedura di formazione ed approvazione dei piani regolatori generali, per rendersi conto dell’inconsistenza degli originari assunti dell’Amministrazione.<br />
La disposizione appena citata testualmente recita, ai commi dal III in poi:<br />
“…Il P.R.G. è adottato dal Consiglio Comunale, su proposta della giunta municipale.<br />
Il P.R.G. adottato è depositato, entro 15 giorni, presso la segreteria del Comune per 30 giorni successivi durante i quali chiunque può prenderne visione e può nei successivi 30 giorni proporre osservazioni a tutela del pubblico interesse e/o coerenti agli obiettivi ed ai criteri di impostazione del P.R.G.<br />
Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante i quotidiani a maggior diffusione locale e manifesti affissi nei luoghi pubblici ed all’albo pretorio del Comune.<br />
Il Consiglio Comunale, entro i successivi 60 giorni, esamina le osservazioni proposte nei termini di cui al quarto comma e controdeduce motivatamente a ciascuna di esse.<br />
Il Sindaco, entro 15 giorni dalla scadenza del termine precedente, rimette all’Assessorato regionale all’Urbanistica tutti gli atti tecnici e amministrativi del P.R.G.<br />
L’Assessore invia il P.R.G., unitamente alla relazione del competente ufficio regionale, al Comitato Urbanistico Regionale che esprime in merito motivato parere; successivamente l’Assessore trasmette alla Giunta Regionale il P.R.G. unitamente alla relazione dell’ufficio regionale ed al parere del C.U.R.; la Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore all’Urbanistica, dopo aver motivato eventuali decisioni difformi rispetto al parere del C.U.R., ed alle indicazioni del P.R.G., delibera l’approvazione o il rinvio del P.R.G.<br />
Il procedimento di cui al comma precedente deve concludersi entro 120 giorni a partire dalla data in cui l’Assessorato Regionale all’Urbanistica riceve gli atti tecnici ed amministrativi del P.R.G.<br />
La Giunta Regionale – previa motivazione di eventuali decisioni difformi rispetto al parere del C.U.R. – può apportare al P.R.G. la sole modifiche conseguenti all’accoglimento delle osservazioni di cui al precedente quarto comma e quelle necessarie per coordinare le scelte del P.R.G. con quelle operate da altri piani territoriali e con le prescrizioni della presente legge.<br />
Il Consiglio Comunale – entro 60 giorni dal ricevimento – adotta le proprie decisioni sulle modifiche di cui al comma precedente con delibera che, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, è trasmessa all’Assessore Regionale all’Urbanistica entro 15 giorni. La Giunta Regionale, entro i successivi 30 giorni, delibera l’approvazione del P.R.G.<br />
La delibera di approvazione del P.R.G. è pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica”.<br />
Dall’esame di questa disposizione, ad avviso del Collegio, si evince inequivocabilmente:</p>
<p>a) che nell’ipotesi (verificatasi nel caso di specie) in cui l’Amministrazione approvi il P.R.G. con prescrizioni e/o modifiche ai sensi dell’art. 16 co. XI, il procedimento di approvazione del piano non può dirsi concluso, e quindi il P.R.G. non è efficace, finché non siano stati completati gli adempimenti di cui ai successivi commi XII e XIII;<br />
b) che, conseguentemente, il P.R.G. del Comune di Toritto non poteva dirsi efficace con la delibera di G.R. nr. 585/00, ma lo è divenuto solo a seguito della definitiva approvazione di cui alla delibera nr. 45/02;<br />
c) che poco pregio, a fronte di tali emergenze, hanno i rilievi dell’Amministrazione resistente, incentrati sulla circostanza che la destinazione delle zone interessate al piano di lottizzazione proposto dai ricorrenti non mutò a seguito delle prescrizioni imposte dalla Regione con la delibera nr. 585/00, oltre che sul dato, meramente formale e non dirimente, secondo cui anche tale delibera fu pubblicata sul B.U.R.P. ai sensi dell’art. 16 co. XIII.<br />
E’ il caso di aggiungere che l’Amministrazione non poteva invocare neanche la misura di salvaguardia imposta dal successivo art. 21 della L.R. nr. 56/80, che poneva un divieto di approvazione di piani particolareggiati contrastanti con un P.R.G. adottato ma non ancora approvato, in quanto – come correttamente osservato dai ricorrenti – anche tale disposizione non può non essere raccordata (così come fatto dalla giurisprudenza per l’identica misura di salvaguardia posta dall’art. 17 co. II) con la normativa statale, con la conseguenza che anche per essa valgono i termini di decadenza di cui alla L. nr. 1902/52 (oggi art. 12 co. III D.P.R. nr. 380/01): termini nel caso di specie ampiamente decorsi, risalendo l’adozione del piano al 1994.</p>
<p>4. Le considerazioni sopra svolte danno conto del perché questo Tribunale ritiene che il comportamento dell’Amministrazione comunale, nel corso del procedimento innestato dalla proposta di lottizzazione dei ricorrenti, non sia stato improntato a quei canoni di correttezza e trasparenza che devono guidare l’amministrazione partecipata.<br />
Infatti, se l’elemento ostativo all’approvazione del piano di lottizzazione proposto dai ricorrenti era costituito dalle previsioni del P.R.G. (approvato o meno che fosse all’epoca), allora non si comprende il perché l’Amministrazione, anziché adottare immediatamente un provvedimento di diniego, abbia dato corso ad ulteriore attività istruttoria, richiedendo agli istanti un’integrazione documentale, ed in tal modo ingenerando in essi la legittima convinzione che il loro progetto avesse quanto meno qualche possibilità di essere approvato.<br />
In altri termini, delle due l’una: o l’Amministrazione riteneva il P.R.G. già approvato ed efficace all’atto dell’esame della proposta dei ricorrenti, ed allora la richiesta di documentazione integrativa non aveva alcun senso, essendo già scontata l’impossibilità di approvazione del progetto; o, viceversa, vi era coscienza del non essere il P.R.G. non ancora efficace, ma allora – come osservato dai ricorrenti – è difficile sfuggire all’impressione che la condotta dell’Amministrazione sia stata diretta “a rimandare un serio esame del progetto in attesa che il P.R.G. fosse approvato”.<br />
Il pregiudizio in tal modo cagionato ai ricorrenti, a parere del Collegio, è inquadrabile in quella particolare fattispecie di tutela dell’affidamento creatosi nel rapporto procedimentale tra Amministrazione e privato, cui la dottrina ha attribuito la denominazione di responsabilità da “contatto amministrativo qualificato”, e che ha già trovato riconoscimento nella giurisprudenza amministrativa, ivi compresa quella di questo Tribunale (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 6.8.2001, nr. 4239; Sez. VI, 20.1.2003, nr. 204 ; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 22.5.2002, nr. 2135; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 17.5.2001, nr. 1761).<br />
Trattasi di responsabilità derivante dalla violazione degli obblighi di correttezza e buona fede che, dovendo caratterizzare in generale i rapporti tra Amministrazione e cittadino, trovano applicazione anche nell’ambito del procedimento, e che soprattutto prescinde da un accertamento circa l’effettiva spettanza del bene della vita, ossia dell’utilità cui il privato aspira: ciò che, in definitiva, aiuta a comprendere il perché il Collegio ritenga il riconoscimento di questa particolare species di responsabilità non incompatibile con una mancata pronuncia di annullamento del provvedimento impugnato, come nella specie.<br />
Del resto, le conclusioni sopra raggiunte appaiono pienamente coerenti con i noti arresti giurisprudenziali in materia di risarcibilità dell’interesse legittimo, nonché con la nozione tradizionale di tale situazione giuridica soggettiva, notoriamente identificata come l’interesse alla legittimità dell’azione amministrativa.</p>
<p>5. Se la ricostruzione sopra fornita della condotta tenuta dall’Amministrazione nel corso della vicenda per cui è processo è sufficiente a fondare l’affermazione dell’an debeatur, occorre invece ancora intrattenersi sul quantum.<br />
La giurisprudenza innanzi richiamata, che ha enucleato il concetto di responsabilità da “contatto amministrativo qualificato”, riconduce la figura alla categoria della responsabilità precontrattuale di cui all’art. 1337 c.c.: senza soffermarsi sulle altre conseguenze di ordine sistematico derivanti da tale inquadramento, in questa sede va sottolineato come ciò comporti che il relativo risarcimento vada limitato al c.d. “interesse negativo”, ossia alle spese inutilmente sostenute dal privato ed alle eventuali occasioni perse per effetto della scorretta condotta dell’Amministrazione (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 31.7.2000, nr. 5130; T.A.R. Sardegna, Cagliari, 17.2.1999, nr. 169).<br />
Per queste ragioni, appare inaccoglibile la richiesta di esecuzione specifica ex art. 35 D. Lgs. nr. 80/98 formulata dai ricorrenti (che, oltre tutto, comporterebbe un improbabile obbligo per l’Amministrazione di riesaminare il progetto sulla base della previgente disciplina urbanistica), mentre appare del tutto generica la richiesta di risarcimento di “danno biologico” derivante – se ben si è compreso – dallo stress conseguente all’aver dapprima creduto di potere, e quindi appreso di non potere, provvedere agli interventi edilizi richiesti.<br />
Si ritiene, in conclusione, di poter provvedere ai sensi dell’art. 35 co. II del D. Lgs. nr. 80/98, determinando i criteri in base ai quali l’Amministrazione dovrà formulare una proposta di risarcimento ai ricorrenti: in particolare, detta proposta dovrà tener conto delle spese affrontate dai ricorrenti per riscontrare la richiesta di integrazione documentale, nonché per le successive attività di partecipazione al procedimento conclusosi col provvedimento impugnato.<br />
La predetta proposta dovrà essere formulata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione a istanza di parte, se antecedente, della presente sentenza.</p>
<p>6. Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare le spese di giudizio.</p>
<p><center> <b> P.Q.M.</b></center></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia &#8211; Sezione III, definitivamente pronunciando:</p>
<p>dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe per sopravvenuto difetto di interesse; <br />
accoglie la domanda di risarcimento, e per l’effetto ordina al Comune di Toritto di provvedere ai conseguenti adempimenti nel termine e nei modi stabiliti in motivazione, ai sensi dell’art. 35 co. II D. Lgs. nr. 80/98.<br />
Compensa tra le parti le spese del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari, nella camera di consiglio dell’11.2.2004, con l’intervento dei Magistrati:<br />
Dott. Amedeo Urbano Presidente<br />
Dott. Doris Durante Componente<br />
Dott. Raffaele Greco Componente, est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-26-2-2004-n-902/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2004 n.902</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2004 n.895</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-26-2-2004-n-895/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-26-2-2004-n-895/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2004 n.895</a></p>
<p>Pres. Urbano, Est. Greco. Società Immobiliare L3 s.r.l. contro Comune di Rutigliano, Cooperativa Edilizia “Maximilian” s.r.l. (art.2932 c.c.). Edilizia ed urbanistica – Piano di lottizzazione – Durata massima – Termine decennale – Omessa indicazione dei termini ex art.13, l. n.2359 del 1865 – Illegittimità – Esclusione. Giustizia amministrativa – Ricorso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-26-2-2004-n-895/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2004 n.895</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-26-2-2004-n-895/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2004 n.895</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Urbano, Est. Greco.<br /> Società Immobiliare L3 s.r.l. contro Comune di Rutigliano, Cooperativa Edilizia “Maximilian” s.r.l. (art.2932 c.c.).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Piano di lottizzazione – Durata massima – Termine decennale – Omessa indicazione dei termini ex art.13, l. n.2359 del 1865 – Illegittimità – Esclusione.</p>
<p>Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Domanda riconvenzionale – Forma – E’ quella del ricorso incidentale.</p>
<p>Edilizia ed urbanistica – Piano di lottizzazione – Obblighi del lottizzante – Inadempimento – Domanda ex art.2932 c.c. – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativa – Sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Anche ai piani di lottizzazione previsti dall’art. 28, l. 17 agosto 1942 n.1150, in quanto strumenti urbanistici specifici e pariordinati rispetto ai piani particolareggiati, è applicabile il termine di validità decennale stabilito per questi ultimi dall’art.17 della stessa legge; pertanto, nell’ipotesi di piano di lottizzazione, è valido il principio secondo cui non è causa di illegittimità l’omessa indicazione dei termini di cui all’art. 13, l. 25 giugno 1865 n.2359, essendo questi ultimi fissati aliunde, e cioè coincidenti con la durata legale del piano.</p>
<p>2. Posto che, alla luce dell’art.47 comma 1, r.d. 17 agosto 1907 n.642, deve ritenersi ammissibile avanzare domande riconvenzionali nelle materie di giurisdizione esclusiva, una domanda di tal tipo deve essere proposta nelle forme del ricorso incidentale, ossia con atto notificato alle controparti.</p>
<p>3. In forza sia dell’art.34, d.lg. 31 marzo 1998 n.80, sia dell’art.11, l. 7 agosto 1990 n.241, è proponibile dinanzi al giudice amministrativo la domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. di obblighi scaturenti da una convenzione di lottizzazione.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commento del dott. Biagio Delfino <a href="/ga/id/2004/3/1408/d">&#8220;Inadempimento degli obblighi relativi ad una convenzione di lottizzazione e domanda di esecuzione specifica ex art.2932 c.c.&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sulla proponibilità dell’azione riconvenzionale in una controversia in materia di giurisdizione esclusiva e sulla proponibilità dinanzi al giudice amministrativo della domanda di esecuzione specifica ex art.2932 c.c. riguardo ad obblighi scaturenti da una convenzione di lottizzazione</span></span></span></p>
<hr />
<p><center> <b> REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</center></b><br />
N.895/04 Reg.SentN. 2153/03 Reg.Ric.<br />
<center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA<br />SEDE DI BARI &#8211; SEZIONE III</center></b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<center><b>SENTENZA</center></b></p>
<p>in forma semplificata ai sensi dell’art. 26 commi quarto e quinto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come introdotti dall’art. 9 comma primo della legge 21 luglio 2000, n. 205 sul ricorso n. 2153 del 2003 proposto da</p>
<p><b>Società Immobiliare L3 S.r.l.</b> (con sede legale in Rutigliano), in persona del suo Amministratore Unico Geom. Antonio Legati, rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Gagliardi La Gala e Lucia Legati, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Bari, via Abate Gimma, 94;<br />
<center>CONTRO</center></p>
<p>il <b>Comune di Rutigliano</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Didonna ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Bari alla via Calafati, 61/A,<br />
NONCHÉ NEI CONFRONTI</p>
<p>della <b>Cooperativa Edilizia “MAXIMILIAN” S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bari, rappresentata e difesa dall’ avv. Alessandro di Cagno ed selettivamente domiciliata presso lo stesso in Bari alla via Putignani, 47;</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensiva</p>
<p>del decreto di occupazione d’urgenza nr. 149 dell’8.10.2003 (notificato il successivo 23.10.2003) emanato dal Responsabile del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Rutigliano in relazione a suoli di proprietà della Società ricorrente;<br />
d’ogni altro atto connesso tra cui segnatamente sia la presupposta delibera del Consiglio Comunale di Rutigliano nr. 77 del 22.11.2001, sia l’atto di immissione in possesso del 27.11.2003 da parte dei tecnici officiati dal Comune di Rutigliano.<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione dell’Amministrazione intimata e della controinteressata;<br />
Visto il ricorso incidentale con contestuale domanda riconvenzionale depositato dall’Amministrazione in data 21.1.2004, previa notifica in data 19.1.2004;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla Camera di Consiglio dell’11 febbraio 2004, fissata per l’esame dell’istanza cautelare proposta in via incidentale, il Ref. dott. Raffaele Greco;<br />
Uditi i difensori delle parti come da verbale;<br />
Considerato che il giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata ai sensi ai sensi dell’art. 26 commi quarto e quinto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come introdotti dall’art. 9 comma primo della legge 21 luglio 2000, n. 205, perché manifestamente infondato, per le ragioni di seguito esposte;</p>
<p><center><b>F A T T O</center></b></p>
<p>Con ricorso notificato il 19-22 dicembre 2003 e depositato in Segreteria il 31 dicembre 2003, la Società Immobiliare L3 S.r.l., premesso di essere proprietaria del suolo edificatorio sito nel Comune di Rutigliano della superficie di mq 996, confinante con via Martiri della Libertà, con standard comunale e con proprietà CONSEMO di Tamma Raffaella &#038; C., allibrato in catasto terreni del Comune di Rutigliano al foglio 21/A, particelle nn. 2129, 2125, 2126, 2123 e 2121, inserito tra i terreni interessati dalla delibera del Consiglio Comunale di Rutigliano nr. 77 del 22.11.2001, con cui sono state “localizzate” le aree destinate all’E.R.P. nell’ambito dei piani urbanistici attuativi approvati e convenzionati ai sensi dell’art. 51 L. nr. 865/71, ha impugnato il provvedimento in epigrafe meglio indicato.<br />
A sostegno del ricorso la ricorrente ha dedotto:<br />
Violazione dell’art. 7 L. nr. 241/90, per non essere stati i provvedimenti impugnati preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento, che secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa sarebbe stata necessaria sia per la delibera di localizzazione dei terreni sia per il decreto di occupazione di urgenza, e che è necessaria anche in ipotesi di procedimento ai sensi dell’art. 51 L. nr. 865/71;<br />
Violazione di legge (art. 13 L. nr. 2359/1865; art. 42 Cost.), in quanto la delibera di localizzazione nr. 77 del 22.11.2001 non contiene la fissazione dei termini previsti per il compimento dei lavori e della procedura di espropriazione, indispensabili nel caso di specie, e la cui mancanza secondo la consolidata giurisprudenza determina l’illegittimità della delibera stessa, non potendo peraltro la carenza essere sanata nemmeno mediante una integrazione con atto successivo;<br />
Illegittimità derivata, atteso che le violazioni sopra evidenziate si ripercuotono anche sugli atti successivi alla localizzazione, rendendoli a loro volta illegittimi.<br />
Conseguentemente, la ricorrente chiedeva l’annullamento, previa sospensione o adozione di idonee misure cautelari, della citata delibera di localizzazione, nonché per illegittimità derivata degli atti successivi.<br />
In data 14 gennaio 2004 l’Amministrazione intimata ha depositato atto di costituzione in giudizio, chiedendo genericamente che il ricorso venisse dichiarato inammissibile e comunque infondato. <br />
In data 21 gennaio 2004 la medesima Amministrazione ha depositato ricorso incidentale con contestuale domanda riconvenzionale nei confronti della originaria ricorrente: in particolare, premesso che quest’ultima aveva acquistato il suolo de quo in data 3.7.2001 dalla Levi Costruzioni S.r.l., e che questa in data 26.2.2000 aveva stipulato con il Comune di Rutigliano una convenzione per la lottizzazione di terreni a scopo edificatorio, nella quale era previsto l’obbligo – esteso anche ai successori ed aventi diritto della società lottizzante – di cedere i terreni in oggetto all’Amministrazione a richiesta di quest’ultima, previo pagamento del prezzo di esproprio convenuto, si evidenziava che pur avendo l’Amministrazione provveduto a comunicare fin dal 25.3.2003 il calcolo dell’indennità di esproprio, non aveva ottenuto riscontro, e pertanto si era provveduto ad emettere il decreto di occupazione d’urgenza in epigrafe indicato ed a porre in essere le successive attività di immissione in possesso.<br />
Tanto premesso, l’Amministrazione sottolineava come l’obbligo di cedere i terreni oggetto della lottizzazione si era trasferito a carico dell’odierna ricorrente, restando poi inadempiuto: conseguentemente, chiedeva emettere sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. avente ad oggetto il trasferimento coattivo della proprietà dei terreni interessati, con contestuale rigetto del ricorso principale in quanto infondato.<br />
In data 27 gennaio 2004 la ricorrente depositava memoria di replica al predetto ricorso incidentale, chiedendo in via preliminare dichiararsene l’inammissibilità, e comunque rigettarsi lo stesso in quanto infondato nel merito.<br />
Nella stessa data, l’Amministrazione depositava articolata memoria, chiedendo a sua volta dichiararsi il ricorso principale inammissibile, e comunque infondato, ed inoltre la controinteressata depositava atto di costituzione, chiedendo anch’essa con dettagliate argomentazioni respingersi il ricorso e la connessa domanda cautelare, in quanto inammissibili e comunque infondati. <br />
All’udienza camerale del 28 gennaio 2004, fissata per l’esame della domanda incidentale di sospensione, questa veniva differita su richiesta del ricorrente.<br />
In data 10 febbraio 2004, l’Amministrazione resistente e la controinteressata depositavano ulteriori memorie con le quali, nel riportarsi a quanto già in precedenza dedotto, replicavano ai rilievi svolti dal ricorrente nella sua più recente memoria.<br />
Alla dell’11 febbraio 2004, infine, il ricorrente ha depositato note di udienza, in replica alle argomentazioni dell’Amministrazione e della controinteressata.</p>
<p><center><b>D I R I T T O</center></b></p>
<p>1. Ritiene il Collegio che, attesa la palese infondatezza del gravame per le ragioni appresso indicate, possa prescindersi dall’esame dell’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso sollevata dalle parti resistenti (ed in particolare dall’Amministrazione).</p>
<p>2. Al fine di valutare la fondatezza delle doglianze articolate nel ricorso introduttivo, ma anche delle osservazioni che dovranno svolgersi in ordine alla domanda riconvenzionale formulata dall’Amministrazione, è indispensabile in via preliminare ricostruire in modo preciso i fatti per cui è processo.<br />
Sotto tale profilo, dalla documentazione depositata dall’Amministrazione resistente emerge una configurazione storica della vicenda ben diversa e più articolata di quella rappresentata da parte ricorrente.<br />
Ed invero, sulla scorta delle risultanze in atti, la predetta vicenda espropriativa può così riassumersi:</p>
<p>a) in data 26.2.2000, con atto di rep. nr. 22754, registrato in Gioia del Colle il 17.3.2000 al nr. 596, veniva stipulata tra il Comune di Rutigliano e la società Levi Costruzioni S.r.l. (all’epoca proprietaria dei terreni per cui è processo), una convenzione per la lottizzazione di terreni a scopo edilizio delle maglie urbanistiche “C3/3” e “C3/4”, ai sensi della deliberazione del C.C. nr. 67 del 1998;<br />
b) in tale atto di convenzione venivano definiti tutti gli aspetti della cessione delle aree da espropriare, ed in particolare era previsto: “I lottizzanti, unilateralmente, giusta i contenuti del Piano di Lottizzazione in oggetto, confermano, sin da ora ed irrevocabilmente, l’obbligo a loro carico e dei loro successori ed aventi diritto a qualsiasi titolo, di cedere al Comune di Rutigliano, al prezzo di esproprio vigente al momento in cui il Comune stesso gliene farà richiesta, la piena ed esclusiva proprietà dell’area interna al Piano di Lottizzazione da usare per l’Edilizia residenziale pubblica (E.R.P.), dell’estensione complessiva di metri quadrati novecentonovantasei (mq. 996); detta area in catasto risulta al Foglio 21/A, particelle 2126, 2121, 2123, 2129, e 2125…” (art. 2, III) ;<br />
c) ad ulteriore specificazione di quanto sopra, nella medesima convenzione era inoltre previsto: “Tutti gli oneri inerenti agli immobili oggetto della lottizzazione, assunti dai lottizzanti con il presente atto graveranno in tutto o in parte proporzionale sugli aventi causa a qualsiasi titolo dei lottizzanti, i quali, pertanto, saranno tenuti all’adempimento degli obblighi stessi nei confronti del Comune. A tal fine i lottizzanti assumono l’impegno di inserire negli atti di trasferimento apposita clausola” (art. 4);<br />
d) in ossequio a tale disposizione, in sede di vendita dei terreni all’odierna ricorrente (atto rep. nr. 30952 raccolta nr. 11603 del 3.7.2001) la Levi Costruzioni S.r.l. faceva espressa menzione, nel riferire della “posizione giuridica” trasmessa all’acquirente unitamente agli immobili, degli obblighi connessi alla convenzione sopra richiamata (cfr. pag. 5 dell’atto di vendita allegato alle produzioni di parte).<br />
3. Alla luce di tale più analitica ricostruzione della vicenda, appare evidente come l’atto comportante dichiarazione di pubblica utilità sia da individuare, nella specie, non già nella deliberazione consiliare nr. 77 del 22.11.2001, ma nel precedente piano di lottizzazione relativo alla maglia urbanistica C3/3 e C3/4, nel quale erano specificamente individuate le opere di interesse pubblico da realizzare e le aree da espropriare: un atto che seguiva ad iniziativa degli stessi proprietari delle aree interessate, ivi compresa la società dante causa dell’odierna ricorrente, ed era stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. 67 del 29.7.1998.<br />
Inoltre, risulta anche che tutti i termini dell’espropriazione da compiersi erano stati definiti nella citata convenzione di lottizzazione, pacificamente accettata dalla Levi Costruzioni S.r.l. in tutti i suoi aspetti, e che di tanto risultava edotta l’odierna ricorrente all’atto dell’acquisto degli immobili.<br />
Conseguentemente, la richiamata delibera del C.C. nr. 77 del 2001 si poneva sotto tale profilo come atto meramente esecutivo delle precedenti determinazioni amministrative, rispetto al quale non appariva necessario l’avviso di cui all’art. 7 L. nr. 241/90, non essendovi alcuna concreta esigenza e/o utilità di stimolare la partecipazione dei privati, atteso che questa si era già avuta nella fase antecedente ed aveva portato alla definizione consensuale di tutti i termini dell’espropriazione da compiere.<br />
A fronte di tali emergenze, sono destituite di fondamento le considerazioni di parte ricorrente, che anche nelle note di udienza da ultimo depositate insiste sulla necessità che la delibera nr. 77 del 2001 fosse preceduta da comunicazione di avvio del procedimento, assumendo che nella stessa si sarebbe avuta la “localizzazione” delle aree da espropriare, con ingiusta esclusione della partecipazione della Immobiliare L3 S.r.l. da tale fase: infatti, da quanto si è sopra estesamente osservato risulta evidente come anche tale localizzazione fosse già stata analiticamente compiuta in sede di convenzione, con pieno accordo tra le parti (anche) su tale punto, di tal che appare evidente come non vi era più spazio, neanche in astratto, per determinazioni modificative unilaterali da parte della P.A. (che comunque non risulta nei fatti vi siano state).</p>
<p>4. Alla luce delle suesposte considerazioni appare palesemente infondato il primo motivo di ricorso, ritenendo il Collegio di aderire al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui le norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo non vanno applicate in maniera formalistica, ma sulla scorta di una concreta e realistica valutazione dell’utilità dell’apporto partecipativo del privato, e pertanto è esclusa la necessità dell’avviso ex art. 7 L. nr. 241/90 allorché il contraddittorio tra esso privato e l’Amministrazione risulti essersi già instaurato, per essere stato il procedimento avviato da iniziativa dello stesso privato ovvero per essere comunque egli già informato dei suoi aspetti essenziali (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. V, 30.9.2002, nr. 5058).<br />
Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso, relativo a presunta violazione dell’art. 13 L. nr. 2359/1865, atteso che in questo caso i privati lottizzanti erano garantiti dalla durata legale del piano: è infatti pacifico in giurisprudenza che anche ai piani di lottizzazione previsti dall’art. 28 della legge nr. 1150/42, in quanto strumenti urbanistici specifici e pariordinati rispetto ai piani particolareggiati, sia applicabile il termine di validità decennale stabilito per questi ultimi dal precedente art. 17 (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 25.7.2001, nr. 1073; Sez. V, 3.11.1998, nr. 1412).<br />
Ne consegue che anche nell’ipotesi di piano di lottizzazione è valido il principio, enunciato dalla prevalente giurisprudenza amministrativa, secondo cui non è causa di illegittimità l’omessa indicazione dei termini di cui all’art. 13 L. nr. 2359/1865, essendo questi ultimi fissati aliunde, e cioè coincidenti con la durata legale del piano (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. IV, 27.10.2003, nr. 6631).<br />
Le considerazioni che precedono, naturalmente, si estendono anche al successivo decreto di occupazione di urgenza nr. 149 dell’8.10.2003, che si pone evidentemente a sua volta come atto meramente esecutivo del precedente iter procedimentale, e che pertanto al pari della delibera nr. 77/01 non necessitava di autonoma comunicazione ex art. 7 L. nr. 241/90;</p>
<p>5. Una volta accertata, nei sensi di cui sopra, l’infondatezza del ricorso principale, occorre passare all’esame del ricorso incidentale proposto dall’Amministrazione resistente, iniziando dall’eccezione di inammissibilità dello stesso sollevata dalla ricorrente.<br />
Al riguardo, non sembrano centrati i rilievi di parte ricorrente, fondati su un asserito difetto di legittimazione attiva, sull’avere il predetto ricorso incidentale ad oggetto capi diversi del provvedimento impugnato, e più in generale sull’impossibilità che l’Amministrazione possa impugnare un provvedimento da essa stessa emanato, disponendo in ogni momento della potestà di autotutela: in realtà, ad avviso del Collegio, è evidente che nella specie l’Amministrazione attraverso l’atto depositato in data 21.1.2004 non ha impugnato alcun provvedimento, ma bensì ha esercitato un’autonoma pretesa nei confronti dell’originario ricorrente.<br />
In linea generale, questo Tribunale ritiene condivisibile la giurisprudenza secondo cui è ammissibile nel giudizio amministrativo, laddove si verta in materia di giurisdizione esclusiva e la controversia abbia ad oggetto diritti, la proposizione di domande riconvenzionali, giusta il generale richiamo dell’art. 47 co. I R.D. nr. 642/1907 all’applicabilità delle disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili. <br />
Quella giurisprudenza evidenzia peraltro la necessità che, in considerazione della particolare struttura del giudizio amministrativo, la domanda riconvenzionale, come qualunque altra domanda volta ad ampliare il thema decidendum, sia proposta nelle forme del ricorso incidentale, ossia con atto notificato alle controparti (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 31.1.2001, nr. 353; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 11.9.2002, nr. 3926).<br />
È allora evidente che il ricorso incidentale depositato dal Comune di Rutigliano, pur rispettando i predetti requisiti formali, ha il contenuto sostanziale di una vera e propria domanda riconvenzionale, con la quale l’Amministrazione esercita un proprio preteso diritto nei confronti della Immobiliare L3, scaturente dalla convenzione di lottizzazione del 26.2.2000.<br />
Poiché, come si vedrà subito appresso, tale pretesa rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, la domanda proposta dall’Amministrazione deve considerarsi ammissibile.</p>
<p>6. Sul punto della proponibilità dinanzi al giudice amministrativo di domande di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. di obblighi scaturenti da convenzioni di lottizzazione, la giurisprudenza si era pronunciata in termini affermativi già prima della legge nr. 205/00: in particolare, la Corte di Cassazione aveva sostenuto che, essendo tali convenzioni strettamente connesse al provvedimento di concessione edilizia cui accedevano, le controversie in ordine alla loro esecuzione fossero da equiparare nella sostanza a quelle inerenti al procedimento concessorio, e come tali rientrassero nella giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 16 della legge nr. 10/77 (cfr. Cass. SS. UU., 24.6.1992, nr. 7773).<br />
Nell’attuale quadro normativo, il Collegio ritiene non possa disconoscersi che le controversie in oggetto rientrino pienamente nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e segnatamente:</p>
<p>a) sulla base dell’art. 34 del D. Lgs. nr. 80/98 come modif. dall’art. 7 L. nr. 205/00, che ha devoluto al giudice amministrativo tutte le controversie in materia urbanistica, intendendosi tale espressione in senso ampio con riferimento a tutte le forme di gestione del territorio, restando riservate alla cognizione del giudice ordinario le sole controversie tra P.A. e privati aventi ad oggetto pretese di diritto comune (cfr. Cass. SS. UU., 29.1.2001, nr. 29; id., 14.7.2000, nr. 494; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 16.1.2003, nr. 1575; T.A.R. Lombardia, Brescia, 28.11.2001, nr. 1126);<br />
b) ai sensi dell’art. 11 co. V L. nr. 241/90, che ha devoluto alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi aventi la funzione di individuare il contenuto di un provvedimento da emanarsi dalla P.A. a conclusione di un procedimento preordinato all’esercizio di una pubblica funzione amministrativa (cfr. Cass. SS. UU., 11.8.1997, nr. 7452).<br />
Il duplice riferimento normativo vale anche a superare la possibile obiezione fondata sul tenore letterale del citato art. 34 del D. Lgs. nr. 86/98, che anche dopo la modifica del 2000 continua a fare riferimento ad “atti e comportamenti” dell’Amministrazione, apparentemente implicando che quest’ultima debba necessariamente rivestire il ruolo di parte resistente: è appunto in base al richiamato art. 11 co. V L. nr. 241/90, che rientrano nella cognizione del giudice amministrativo anche le controversie nelle quali – come in quella che occupa – l’Amministrazione sia parte attrice.</p>
<p>7. Con riguardo alla proponibilità della domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. nell’ipotesi in cui sia richiesta l’esecuzione coattiva degli obblighi scaturenti da una convenzione di lottizzazione, il Collegio condivide le argomentazioni dell’Amministrazione (peraltro in linea con le conclusioni della giurisprudenza maggioritaria) secondo cui il rimedio de quo è esperibile per qualsiasi tipo di obbligo di contrarre, convenzionale o legale che ne sia la fonte.<br />
Si tratta allora di verificare la sussistenza, nella specie, dei presupposti legali per l’accoglimento della domanda di esecuzione specifica.<br />
Sotto tale profilo, la Immobiliare L3 ha eccepito la inaccoglibilità della domanda ex art. 2932 co. II c.c., non avendo mai l’Amministrazione provveduto ad adempiere la propria controprestazione – e cioè la corresponsione dell’indennità di esproprio – né tanto meno ad offrirne l’adempimento.<br />
Per converso, l’Amministrazione assume di aver provveduto ad offerta dell’indennità di esproprio, calcolata secondo i parametri in vigore all’epoca della richiesta, mediante la nota del 25.3.2003, prot. nr. 422, notificata in data 14.4.2003 alla Levi Costruzioni S.r.l. e rimasta senza riscontro.<br />
Nulla può eccepirsi in ordine alla ritualità dell’offerta così formulata, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale dominante, secondo cui l’offerta della controprestazione, cui l’art. 2932 co. II c.c. subordina la possibilità di accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto, non deve essere necessariamente fatta nelle forme di cui agli artt. 1208 e 1209 c.c., pur non potendo ridursi ad una mera dichiarazione di intenti (Cass. civ., Sez. II, 29.3.1999, nr. 2991).<br />
Il problema, piuttosto, è se possa ritenersi che l’Amministrazione abbia adempiuto all’onere di cui al citato art. 2392 co. II c.c., avendo notificato la predetta offerta alla Levi Costruzioni S.r.l., ossia alla propria originaria controparte contrattuale, anziché alla ricorrente Immobiliare L3, avente causa da essa ed attualmente gravata dagli obblighi scaturenti dalla convenzione di lottizzazione, giusta le clausole di quest’ultima innanzi richiamate.<br />
Per rispondere a questo interrogativo, ad avviso del Collegio, non è sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale circa il carattere di obbligazioni propter rem degli obblighi scaturenti a carico del lottizzante da una convenzione di lottizzazione (cfr. Cass. civ., 20.12.1994, nr. 10947; id., 26.11.1988, nr. 6382), per inferirne automaticamente che anche i diritti correlativi a tali obblighi sarebbero caratterizzati da eguale “ambulatorietà”, e pertanto anch’essi si trasferirebbero all’acquirente in caso di cessione degli immobili oggetto della lottizzazione.<br />
Ed invero, se si muove dal presupposto che la convenzione di lottizzazione, pur accedendo ad un provvedimento amministrativo, resta un contratto di diritto privato destinato a dettare la disciplina di dettaglio dei rapporti tra privato ed Amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22.2.1993, nr. 180), allora è evidente che nessuna disposizione o principio giustifica una siffatta automatica traslazione anche del lato attivo della posizione del lottizzante.<br />
E’ proprio questa la ratio della già citata clausola della convenzione nella quale i lottizzanti assumono “l’obbligo a loro carico, e dei loro successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, di cedere al Comune di Rutigliano, al prezzo di esproprio vigente al momento in cui il Comune gliene farà richiesta, la piena ed esclusiva proprietà dell’area interna al Piano di Lottizzazione”: quella di prevedere che in caso di trasferimento della proprietà delle aree interessate, oltre agli obblighi ad esse connessi in virtù della convenzione si trasferisca in capo agli aventi causa – come è giusto che sia – anche il correlativo diritto all’indennità di esproprio.<br />
Ad avviso del Collegio, la pattuizione in oggetto configura un’ipotesi di vera e propria autorizzazione preventiva alla cessione di posizione contrattuale, ai sensi dell’art. 1407 co. I c.c.: nessun altro significato può avere l’affermazione secondo cui con la cessione delle aree si trasferisce l’intera “posizione giuridica” dei lottizzanti.<br />
Ma allora, se è corretto l’inquadramento dell’operazione economica de qua nello schema giuridico della cessione di contratto preventivamente autorizzata, la conseguenza non può che essere la necessaria applicazione dei principi civilistici che disciplinano tale istituto: pertanto, ai sensi del comma II del citato art. 1407 c.c., la cessione non avrà effetto nei confronti del contraente “ceduto” finché non gli sarà stata notificata (fermi restando, naturalmente, gli effetti tra cedente e cessionario: cfr. Cass. civ., Sez. II, 9.8.1990, nr. 8098).<br />
E’ appena il caso di aggiungere che la notifica dell’avvenuta cessione della posizione contrattuale, ad avviso della dottrina e della giurisprudenza, costituisce un vero e proprio onere delle parti contraenti, non potendo essere surrogata dalla conoscenza che eventualmente il terzo contraente abbia avuto aliunde della cessione medesima.<br />
Nel caso di specie, non è stata fornita dalla ricorrente alcuna prova della circostanza che il proprio acquisto delle aree de quibus dalla Levi Costruzioni sia stato ritualmente notificato al Comune di Rutigliano: e anzi, appare verosimile che l’Amministrazione ignorasse tale alienazione, come sembra dimostrare l’invio dell’offerta relativa all’indennità di esproprio alla Levi Costruzioni, anziché alla ricorrente.<br />
Sulla scorta di tali considerazioni, ed in applicazione dei principi civilistici sopra richiamati, il Collegio ritiene doversi escludere che sull’Amministrazione incombesse un onere di accertamento dell’identità dell’attuale proprietario delle aree da espropriare, e che pertanto – esclusa anche ogni rilevanza della successiva conoscenza che evidentemente essa ha avuto aliunde dell’avvenuta alienazione, come dimostra il fatto che il successivo decreto di occupazione di urgenza è stato emesso nei confronti della Immobiliare L3 – vada considerata validamente formulata, ai fini di cui all’art. 2932 c.c., l’offerta di indennità di esproprio di cui alla nota prot. nr. 422 del 25.3.2003.<br />
Altra questione, ovviamente, sarebbe quella relativa ad eventuali contestazioni che controparte abbia a sollevare in ordine al calcolo o all’entità della predetta indennità, non tale comunque da modificare le conclusioni sopra raggiunte.<br />
Per il resto, non può non sottolinearsi come nella specie sussiste anche il presupposto della “possibilità” della sentenza costituiva ai sensi dell’art. 2932 c.c., intendendosi con tale espressione la necessità che tutti gli elementi del contratto da concludersi siano già stabiliti: infatti, come si è più volte osservato, nella convenzione di lottizzazione del 26.2.2000 era contenuta una disciplina esaustiva del rapporto tra Amministrazione e lottizzante, in forza del quale quest’ultimo assumeva l’obbligo irrevocabile di cedere gratuitamente le aree interessate.</p>
<p>8. In conclusione, una volta accertato l’inadempimento dell’obbligazione assunta dalla Levi Costruzioni S.r.l. all’art. 2 punto III della convenzione stipulata il 26.2.2000 con il Comune di Rutigliano, trasferita all’avente causa Immobiliare L3 S.r.l. in virtù del successivo art. 4, deve essere pronunciata sentenza costitutiva che produca gli effetti della suddetta obbligazione non adempiuta e che disponga, dunque, il trasferimento, in favore del Comune di Rutigliano, dei suoli distinti in catasto al foglio 21/A, particelle 2126, 2121, 2123, 2129 e 2125, per complessivi mq. 996.<br />
Disponendo la presente sentenza il trasferimento del diritto di proprietà su di un bene immobile, essa è soggetta a trascrizione ex art. 2652 nr. 2 c.c.: per l’effetto deve, dunque, ordinarsi la trascrizione della stessa sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Rutigliano, con esonero del competente Dirigente dell’Ufficio del Territorio da qualsiasi responsabilità al riguardo.<br />
Alla soccombenza segue la condanna alle spese, che appare equo liquidare in euro 3000.</p>
<p><center><b>P.Q.M. </center> </b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sede di Bari – Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2153 del 2003, così provvede:</p>
<p>respinge il ricorso principale; <br />
accoglie la domanda riconvenzionale, e per l’effetto dispone, ai sensi dell’art. 2932 c.c., il trasferimento in proprietà al Comune di Rutigliano dei suoli distinti in catasto al foglio 21/A, particelle 2126, 2121, 2123, 2129 e 2125, per complessivi mq. 996, attualmente intestate alla società Immobiliare L3 S.r.l., con sede in Rutigliano;<br />
ordina al Dirigente dell’Ufficio del Territorio di Rutigliano di trascrivere la presente sentenza, con esonero da qualsiasi responsabilità al riguardo;<br />
condanna la ricorrente alle spese che liquida in euro 3000. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio dell’11 febbraio 2004, con l’intervento dei magistrati:<br />
Amedeo URBANO Presidente<br />
Doris DURANTE Componente<br />
Raffaele GRECO Componente est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-26-2-2004-n-895/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2004 n.895</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2004 n.61</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-26-2-2004-n-61/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-26-2-2004-n-61/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-26-2-2004-n-61/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2004 n.61</a></p>
<p>Pres. Ciccio’, Rel.est. Giovannini Pier Luigi TORELLI (avv.ti Giorgio DE NOVA, Alessandro CHIESA) c. Comune di Parma (avv. Giovanni BERTOLANI). 1. Responsabilità della P.A. – rilascio di titolo edilizio in ritardo – azione risarcitoria per l’inerzia della P.A. – giurisdizione amministrativa. 2. Responsabilità della P.A. – attività provvedimentale – danno</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-26-2-2004-n-61/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2004 n.61</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-26-2-2004-n-61/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2004 n.61</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ciccio’, Rel.est. Giovannini<br /> Pier Luigi TORELLI (avv.ti Giorgio DE NOVA, Alessandro CHIESA) c. Comune di Parma (avv. Giovanni BERTOLANI).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Responsabilità della P.A. – rilascio di titolo edilizio in ritardo – azione risarcitoria per l’inerzia della P.A. – giurisdizione amministrativa.<br />
2. Responsabilità della P.A. – attività provvedimentale – danno da ritardo – presupposti per l’imputabilità alla P.A. – illegittimità dell’atto – insufficienza – indagine sulla colpa – necessità – errore scusabile – rilevanza.</p>
<p>3. Responsabilità della P.A. – attività provvedimentale – presupposti per determinare la colpa – inerzia dell’amministrazione – insufficienza.</p>
<p>4. Responsabilità della P.A. – attività provvedimentale – presupposti per determinare la colpa – diffida dell’interessato – necessità per escludere un’implicita acquiescenza al silenzio dell’amministrazione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Vi e’ giurisdizione amministrativa sulla domanda per il risarcimento del danno causato dal comportamento inerte dell’Amministrazione nel procedimento per il rilascio della concessione edilizia, senza che tale esame costituisca elusione del termine decadenziale d’impugnazione di provvedimenti o disapplicazione di atto amministrativo.</p>
<p>2. La responsabilità ex art. 2043 c.c. dell’Amministrazione non è correlata all’accertamento della mera illegittimità del provvedimento o del comportamento della stessa, ma ad una più complessa indagine diretta ad accertare la colposità dell’azione amministrativa fonte di danno ingiusto, valutando altresi’ la scusabilita’ dell’errore.</p>
<p>3. Il silenzio serbato dall’Amministrazione, anche se illegittimo, non è idoneo ad oltrepassare la linea di demarcazione tra comportamento inerte e comportamento colposo: puo’ essere infatti scusabile.</p>
<p>4. L’inerzia della P.A. e’ giustificabile qualora l’interessato non intimi all’Amministrazione di rilasciare il provvedimento richiesto (nel caso esaminato il privato aveva atteso piu’ anni prima di sollecitare il riesame di una pratica edilizia archiviata in temporaneo contrasto con il PRG adottato).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. Cassazione, <a href="/ga/id/2004/3/3363/g">sentenza 9 febbraio 2004 n. 2424 e TAR Parma, <a href="/ga/id/2004/3/3364/g">sentenza 26 febbraio 2004</a>, con nota di G.Saporito e M.Pagliarulo: <a href="/ga/id/2004/3/1416/d">L’amministrazione paga se c’e’ colpa</a>.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">La P.A. paga i danni se fornisce informazioni inesatte ma il privato deve sollecitare il Comune inadempiente.</span></span></span></p>
<hr />
<p>per  ottenere<br />
la condanna dell’Amministrazione Comunale di Parma a risarcire al ricorrente il danno causatogli dal ritardo con cui è stata assentita la concessione edilizia da lui richiesta per la costruzione di un magazzino per la stagionatura del formaggio grana in Malandriano di San Lazzaro Parmense.</p>
<p><center><b>FATTO</center></b><br />
Con il ricorso n. 382 del 2000, notificato il 21/7/2000  e depositato il  28/7/2000, il  ricorrente chiede la condanna del Comune di Parma al risarcimento del danno causatogli dal ritardo con il quale gli è stata rilasciata la concessione edilizia a suo tempo richiesta per la costruzione di un magazzino per la stagionatura del formaggio grana. <br />
La concessione edilizia di cui sopra, richiesta dal ricorrente in data 23/2/1989, è stata rilasciata dal Comune di Parma solo in data 11/10/1996.<br />
Dopo la presentazione dell’istanza, gli uffici competenti esprimevano parere favorevole al progetto (ad eccezione della sesta circoscrizione, il cui parere risultava contrario) per cui quest’ultimo veniva presentato alla Commissione Edilizia.<br />
La Commissione, con deliberazione in data 12/7/1989, rinviava la pratica per un supplemento di indagini, senza addurre alcun motivo del rinvio e senza indicare quali indagini avrebbero dovuto essere intraprese.<br />
Tali indagini non furono comunque successivamente svolte.<br />
In data 29/5/1990 (circostanza asseritamente conosciuta dal sig. Torelli solo alcuni anni più tardi), il dipendente del Comune di Parma geom. FOSSA apponeva nel fascicolo della pratica la seguente annotazione “con l’adozione della variante di P.R.G. e delle N.T.A. l’intervento richiesto non può essere autorizzato in quanto i magazzini di stagionamento che non siano connessi a caseifici non sono ammessi dal nuovo art. 35 ter”.<br />
Con delibere in data 12/12/1989, il Comune di Parma aveva infatti adottato una variante all’art. 35 ter delle N.T.A. al P.R.G., stabilendo che per edifici per l’attività industriale e agricola e similari dovessero considerarsi non più “i caseifici ed attività annesse” bensì “i caseifici per la trasformazione casearia del parmigiano reggiano e strutture annesse”.<br />
Con lettera in data 25/2/1992, il ricorrente chiedeva di essere informato sullo stato attuale della pratica e il Comune con risposta del 9/4/1992 gli comunicava la non assentibilità dell’intervento per effetto di quanto disposto dal nuovo art. 35 ter delle N.T.A. del P.R.G. e l’assoggettamento del procedimento in itinere al regime di salvaguardia.<br />
Con delibera regionale del 31/3/1992 operante dal 25/6/1992 tale norma veniva ulteriormente modificata rendendo nuovamente assentibile l’intervento del ricorrente  e quindi, da tale data, cessava il regime di salvaguardia della pratica, con conseguente possibilità di rilascio della concessione edilizia richiesta.<br />
La concessione, invece, veniva rilasciata solo dopo quattro anni, precisamente in data 11/11/1996.<br />
Secondo il ricorrente, vi sono stati illegittimi comportamenti da parte dell’Amministrazione Comunale in tutto l’arco temporale in cui si è perfezionato il rilascio della concessione edilizia e, in particolare, egli lamenta:</p>
<p>1)	L’arresto immotivato del procedimento per preteso supplemento d’indagini;<br />	<br />
In data 12/7/1989 la Commissione Edilizia non ha espresso un parere definitivo al rilascio o meno della concessione ma ha effettuato un rinvio per supplemento di indagini senza però esplicitare quali fossero queste ulteriori indagini.<br />
E’ illegittimo il rinvio operato dall’Amministrazione per difetto di motivazione ed è altrettanto illegittima la successiva inerzia del Comune che non si è fatto carico di accertare quali fossero le indagini da eseguire e che, in ogni caso, non ha svolto alcun supplemento di indagini.<br />
I funzionari comunali sentiti a proposito dalla P.G. non sono riusciti ad indicare le fantomatiche ulteriori indagini che si affermavano necessarie.<br />
In concreto, ciò che è accaduto è che l’illegittima delibera della Commissione Edilizia in data 12/7/1989 e l’illegittima inerzia nell’espletamento delle indagini richieste hanno impedito che la  concessione edilizia venisse rilasciata prima dell’entrata in vigore, in data 12/12/1989, della variante alle N.T.A. del P.R.G. ostativa al rilascio della concessione medesima.</p>
<p>2)	La comunicazione tardiva del regime di salvaguardia;<br />	<br />
Con semplice annotazione da parte del funzionario incaricato, la pratica veniva considerata in regime di salvaguardia per effetto dell’adozione della già citata variante al P.R.G.<br />
Tale procedura informale è illegittima, perché ai sensi dell’art. 1 della legge 3/11/1952 n. 1902, l’applicazione delle misure di salvaguardia richiede un atto tipico del Sindaco.<br />
Inoltre è senz’altro illegittimo anche il comportamento dell’Amministrazione che, con atto informale, comunicava al ricorrente l’intervenuta applicazione della misura di salvaguardia solo nell’aprile 1992, ossia più di due anni dopo l’adozione della variante del 12/12/1989 e solo dopo espressa richiesta scritta del ricorrente.</p>
<p>3)	Il tardivo completamento del procedimento;<br />	<br />
Cessato in data 25 giugno 1992 il regime di salvaguardia della pratica, quest’ultima, anziché riprendere immediatamente il suo iter fino al rilascio della concessione rimaneva quiescente fino al 25/6/1996, data in cui il ricorrente sollecitava nuovamente il Comune a rilasciare il titolo edilizio richiesto nel 1989.<br />
L’inerzia del Comune rispondeva, a detta dei suoi funzionari, ad una prassi secondo cui per riattivare le pratiche uscite dal regime di salvaguardia era necessaria una nuova istanza ad hoc della parte interessata; prassi per altro in seguito non più seguita.<br />
La prassi adottata dal Comune era chiaramente illegittima e il Comune avrebbe dovuto riprendere automaticamente in esame la pratica, da esso stesso sospesa, senza attendere la richiesta in tal senso dell’interessato.<br />
In definitiva, anche l’ulteriore ritardo nel rilascio della concessione edilizia dal giugno del 1992 all’ottobre 1996 è integralmente imputabile al Comune di Parma che illegittimamente non ha comunicato al ricorrente la fine del regime di salvaguardia e neppure ha riattivato d’ufficio, così come doveva, il procedimento amministrativo.</p>
<p>4)	I danni subiti dal ricorrente per effetto del ritardato rilascio della concessione edilizia;<br />	<br />
La concessione edilizia avrebbe dovuto essere rilasciata già nel 1989.<br />
I danni, tutti conseguenza immediata e diretta degli illegittimi comportamenti del Comune di Parma sono i seguenti:<br />
<br />&#8211; maggiori oneri e costi sostenuti in relazione alla costruzione del magazzino nel 1996 rispetto a quanto il ricorrente avrebbe sostenuto nel 1989;<br />
&#8211;	mancato guadagno per il periodo 1989 – 1996;<br />	<br />
&#8211;	perdita di clientela e danno all’immagine.<br />
Il tutto per complessive £. 4.329.733.791.<br />
&#8211; Con memoria depositata in data 24/12/2003, il ricorrente, dopo avere replicato alle difese di controparte, insiste per l’accoglimento dell’azione risarcitoria.<br />
L’Amministrazione Comunale resistente, con la comparsa di costituzione e successive memorie depositate in data 18/5/2001 e 31/12/2003 ritenendo infondata la pretesa risarcitoria avanzata dal ricorrente,  ne chiede la reiezione, vinte le spese.</p>
<p>Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2004, la causa è stata chiamata e, quindi, è stata trattenuta per la decisione, come da verbale</p>
<p><center><b>DIRITTO</center></b></p>
<p>Con il presente ricorso, viene svolta azione risarcitoria nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Parma per il danno causato al ricorrente, imprenditore nel settore caseario, dal ritardo con il quale il Comune ha rilasciato la concessione edilizia dal medesimo richiesta per la costruzione di un magazzino per la stagionatura di formaggio grana in Malandriano di San Lazzaro Parmense.<br />
Il predetto titolo edilizio è stato richiesto in data 23/2/1989 ed è stato rilasciato in data 11/10/1996.<br />
Peraltro occorre rilevare che dal 12/12/1989 al 25/6/1992, per effetto dell’adozione di nuova variante al P.R.G., il ricorrente non poteva ottenere la concessione edilizia in questione, in quanto la relativa domanda era assoggettata al regime di salvaguardia.<br />
Ciò premesso in fatto, occorre rilevare l’ammissibilità della domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente, in quanto la causa, riguardando il comportamento inerte (asseritamente ritenuto causativo di danno patrimoniale) tenuto dall’Amministrazione Comunale nel corso del procedimento per il rilascio della concessione edilizia, rientra a pieno titolo tra  “… le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni in materia urbanistica ed edilizia” devolute ai sensi degli artt. 34 e 35 D. Lgs. 31/3/1998 n. 80 alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.<br />
In tali cause, oltre che in quelle in cui ha giurisdizione generale di legittimità (v. art. 7 L. n. 205 del 2000), il giudice amministrativo dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, del risarcimento del danno ingiusto.<br />
Nella fattispecie in esame, in cui l’elemento causativo del danno è da rinvenirsi non già in un provvedimento annullato in sede giurisdizionale perché illegittimo ma in un comportamento inerte tenuto dalla P.A sulla domanda del privato, il giudice amministrativo adito con azione risarcitoria “pura”, ovvero non collegata alla principale ordinaria azione impugnatoria, ben può accertare l’illegittimità dell’inerzia dell’Amministrazione, senza che tale esame costituisca  né  elusione del termine decadenziale d’impugnazione di provvedimenti né, soprattutto, disapplicazione di atto amministrativo.<br />
Ciò premesso, può procedersi all’esame del lungo iter procedimentale che ha condotto l’Amministrazione Comunale a rilasciare il titolo edilizio richiesto dopo più di sette anni dalla presentazione della relativa domanda, al fine di accertare – in una prima fase preliminare all’esame della pretesa risarcitoria &#8211; se il comportamento dell’Amministrazione Comunale sia stato o no immune da illegittimità o quanto meno da non linearità o correttezza amministrativa.<br />
Come esposto in narrativa, la Commissione Edilizia con verbale in data 12/7/1989 deliberava sul progetto del ricorrente, rinviando la pratica per un supplemento d’indagini.<br />
Dagli atti depositati dalle parti, è risultato che tali ulteriori e non meglio identificate indagini non furono mai svolte per cui il ricorrente deduce dal comportamento dell’Amministrazione, il verificarsi di un non motivato arresto procedimentale.<br />
Egli ritiene parimenti illegittimo  il comportamento del Comune che gli ha comunicato la sottoposizione della pratica al regime di salvaguardia per adozione di variante al P.R.G, solamente in esito a richiesta dell’interessato, dato che ai sensi dell’art. unico della   L. n. 1902 del 1952 è previsto che la predetta comunicazione sia effettuata mediante adozione di formale provvedimento da notificarsi, da parte del Sindaco, ai soggetti richiedenti i titoli edilizi. <br />
Altrettanto egli sostiene, infine, a proposito della mancata comunicazione al ricorrente della avvenuta cessazione del regime di salvaguardia, in quanto si dovrebbe ritenere, coerentemente con i principi enucleabili dalla L. n. 241 del 1990, che il procedimento “in itinere” che sia stato sospeso per ragioni non imputabili all’interessato, debba essere riavviato dall’Amministrazione allorché cessino le cause che ne avevano imposto la sospensione.<br />
Al riguardo, ritiene il Collegio che una siffatta impostazione non possa essere condivisa, almeno fino alla seconda richiesta sollecitatoria avanzata dal ricorrente nel 1996.<br />
Deve premettersi, in punto di fatto, che durante tutto il periodo in questione, il ricorrente ha sollecitato per iscritto l’Amministrazione Comunale (la difesa di quest’ultima, anzi, sostiene che oralmente il richiedente aveva addirittura fatto presente ad un funzionario comunale di volere soprassedere alla definizione del procedimento, avendo in quel momento altri impegni finanziari in corso) soltanto due volte: la prima volta nel 1992 e la seconda, come si è detto, nel 1996.<br />
Peraltro, fino alla data di quest’ultima richiesta (intervenuta in vigenza di un mutato quadro normativo disciplinante il procedimento in questione) deve ritenersi operativa la disposizione di cui all’art. 31, 6° comma, della L. n. 1150 del 1942, per cui sull’istanza di concessione edilizia, alla scadenza del termine previsto di 60 giorni, si era verificata l’ipotesi legale del silenzio rifiuto.<br />
Soltanto a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 4 del D.L. n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 493 del 1993, tale regime procedimentale è stato mutato con la previsione di un complesso “iter” acceleratorio su istanza coltivata dall’interessato.<br />
E’ quindi legittimo supporre che l’Amministrazione Comunale avesse confidato nel fatto che il suo comportamento silente costituisse rigetto della domanda e che conseguentemente l’iniziativa dovesse passare all’interessato.<br />
Quest’ultimo, peraltro, ha esercitato tale potere soltanto nel 1992 (e in riferimento a tale richiesta l’Amministrazione gli ha comunicato   che la sua domanda di concessione edilizia era assoggettata al regime di salvaguardia per effetto dell’adozione di variante al P.R.G. Comunale) e, quindi, una seconda volta nel 1996; dopo di che, a distanza di pochi mesi, interveniva il rilascio del titolo edilizio richiesto.  <br />D’altra parte, anche ritenendo, per assurdo, che l’inerzia del Comune di Parma fosse da considerarsi illegittima, tale comportamento silente costituirebbe presupposto necessario ma non sufficiente al fine dell’accertamento della responsabilità della predetta amministrazione.<br />
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 500 del 1999, nell’ampliare l’area della risarcibilità anche riguardo ad atti o comportamenti della P.A. lesivi di posizioni di interesse legittimo, hanno ritenuto di modificare il proprio precedente orientamento giurisprudenziale riguardo all’elemento soggettivo della responsabilità.<br />
Secondo tale orientamento, consolidatosi riguardo ad azioni risarcitorie nei confronti della P.A. per lesione di diritti soggettivi, l’area di detta responsabilità coincideva, in concreto, con l’accertamento, effettuato incidentalmente dal giudice ordinario chiamato a pronunciarsi sull’azione risarcitoria, dell’illegittimità dell’atto amministrativo, con conseguente irrilevanza del fatto che l’Amministrazione avesse agito con dolo o con colpa.<br />
Invece, secondo il nuovo indirizzo giurisprudenziale inaugurato dalla Corte di Cassazione con la citata sentenza n. 500 del 1999 nonchè secondo il conforme e ormai consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa formatosi dopo l’entrata in vigore della L. n. 205 del 2000, l’imputazione della responsabilità ex art. 2043 c.c. in capo all’Amministrazione non è correlato all’accertamento della mera illegittimità del provvedimento amministrativo o del comportamento della stessa, ma ad una più complessa valutazione diretta ad accertare quanto meno la colposità dell’azione amministrativa denunciata come fonte di danno ingiusto.<br />
Il comportamento colposo dell’apparato amministrativo si identificherebbe, secondo le Sezioni Unite,  nella violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione.<br />
Secondo la più recente elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale, che è pienamente condivisa dal Collegio, tale violazione non sussisterebbe, ogni qualvolta l’azione o l’omissione della P.A., pur essendo illegittime, siano dovute ad errore scusabile. <br />       Ritiene il Collegio che, riguardo alla fattispecie in esame, il semplice silenzio serbato dall’Amministrazione riguardo alla domanda del ricorrente, ancorchè fosse ritenuto illegittimo, non possa comunque ritenersi idoneo ad aprire una frattura nel rapporto intersoggettivo venutosi a creare tra cittadino istante e P.A. per effetto della presentazione della domanda di concessione edilizia e, quindi, ad oltrepassare la linea di demarcazione tra comportamento inerte e comportamento colposo e come tale non scusabile.<br />
Ad avviso del Collegio, l’inerzia della P.A. diventa in alcun modo giustificabile o altrimenti difendibile, al fine di accertarne la responsabilità dell’apparato amministrativo, solo qualora l’interessato intimi ufficialmente all’Amministrazione, tramite diffida, di concludere il procedimento “in itinere” e di rilasciare il provvedimento  richiesto.<br />
Con tale atto, infatti, l’interessato, da un lato dissipa espressamente ogni dubbio riguardo ad un suo comportamento altrettanto inerte e di implicita acquiescenza rispetto al perdurante silenzio della P.A. e, quindi, riguardo alla sua effettiva volontà di ottenere il bene della vita oggetto di domanda e, dall’altro,  significa formalmente alla P.A. che ogni ulteriore ritardo nella conclusione del procedimento costituirà inadempimento non altrimenti giustificabile e causativo di danno ingiusto, anche in considerazione, come si è visto, degli oneri procedimentali imposti al privato dall’art. 31, 6° comma, della L. n. 1150 del 1942.<br />
Con tale disposizione era prevista un’ipotesi di silenzio rifiuto, con conseguente necessità per l’interessato di avviare la relativa procedura tramite formale diffida, allorché il Sindaco non avesse risposto sulla domanda di licenza edilizia entro 60 giorni dalla presentazione di quest’ultima.<br />
Ritiene pertanto il Collegio che, se era normativamente prevista la necessità di mettere in mora l’Amministrazione al fine di evidenziarne l’illegittima inerzia e conseguentemente di obbligarla  – senza possibilità alcuna per essa di ulteriori indugi – a concludere l’iter procedimentale, a maggior ragione tale “quid pluris” costituito dalla formale diffida possa idealmente delimitare, nell’ambito della possibilità di tutela risarcitoria rispetto al silenzio della P.A., l’area della pur sempre illegittima inerzia da quella in cui il persistente comportamento inerte costituisce – ove naturalmente ricorrano anche gli altri necessari elementi di cui all’art. 2043 c.c. – comportamento colpevole fonte di responsabilità della P.A. nei confronti del richiedente la concessione edilizia.  <br /> Dagli atti di causa non risulta che in tutto il lungo periodo intercorrente tra la domanda di concessione edilizia ed il suo rilascio, il ricorrente abbia mai formalmente diffidato l’Amministrazione Comunale di Parma a rilasciare il titolo edilizio richiesto.<br />
Nei propri scritti difensivi egli afferma di avere chiesto ripetutamente, di persona o tramite professionista di fiducia, informazioni circa l’iter della pratica ai funzionari comunali (v. ricorso pag. 4 e 5), ma agli atti di causa risulta, come si è già detto, che la prima richiesta scritta in tal senso sia stata inviata al Comune solo in data 25/2/1992 e che ad essa abbia fatto seguito, dopo un ulteriore silenzio durato oltre quattro anni – una seconda richiesta solo in data 25/6/1996.   <br />
Ritiene il Collegio che tale comportamento sostanzialmente acquiescente del ricorrente, protrattosi per un così lungo periodo, possa giustificare, quanto meno relativamente all’accertamento della responsabilità dell’Amministrazione Comunale, l’inerzia di quest’ultima.<br />
Per le ragioni suesposte è respinta l’azione risarcitoria proposta dal ricorrente.    <br />
Il Collegio ritiene, tuttavia, che sussistano giusti motivi per compensare integralmente, tra le parti, le spese del presente giudizio;</p>
<p><center><b>P.Q.M. </center></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia-Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunziando sul ricorso n. 382 del 2000 di cui in epigrafe, lo respinge.<br />
Spese compensate.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-26-2-2004-n-61/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2004 n.61</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2004 n.237</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-26-2-2004-n-237/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-26-2-2004-n-237/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2004 n.237</a></p>
<p>Demanio &#8211; locazione di parte di un&#8217;area da parte di AUSL &#8211; mancata valutazione della domanda della ricorrente in comparazione con quella del controinteressati &#8211; tutela cautelare – accoglimento con salvezza di altri provvedimenti – salvezza di ulteriori determinazioni dell’Amministrazione. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Ordinanza n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-26-2-2004-n-237/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2004 n.237</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-26-2-2004-n-237/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2004 n.237</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Demanio &#8211; locazione di parte di un&#8217;area da parte di AUSL &#8211; mancata valutazione della domanda della ricorrente in comparazione con quella del controinteressati &#8211; tutela cautelare – accoglimento con salvezza di altri provvedimenti – salvezza di ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – <a href="/ga/id/2004/8/4782/g">Ordinanza n. 3222 del 13 luglio 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO<br />REGIONALE PER LA CAMPANIA<br />SALERNO &#8211; SECONDA SEZIONE </b></p>
<p>Registro Ordinanze:237/2004<br />Registro Generale: 234/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
UMBERTO ORREI Presidente<br />FERDINANDO MINICHINI Cons. , relatore<br />
NICOLA D&#8217;ANGELO Primo Ref.<br />ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 26 Febbraio 2004<br />
Visto il ricorso 234/2004 proposto da:<br />
<b>CAPALDO EMMA (</b>ATTO DI COST. EX ART.10 DPR 1199/71)rappresentato e difeso da:<br />
TERRACCIANO AVV. STEFANIACUOMO AVV. AMELIAcon domicilio eletto in SALERNOVIA DIAZ N35 C/O MANZIONEpresso<br />
TERRACCIANO AVV. STEFANIA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>A.S.L. N. 1 SALERNO </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
CUCCURULLO AVV. RAFFAELEcon domicilio eletto in SALERNOC/O SEGRETERIA TARpresso la sua sede<br />
e nei confronti di<b>SPINELLI GIUSEPPE</b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
F.Lanocita, G.Paolino e M.Annunziata<br />
con domicilio eletto in SALERNO<br />
VIA ROMA 61</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione, della delibera 1122/03 avente ad oggetto locazione di parte di area alla via Codola- Approvazione schema contratto;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
A.S.L. N. 1 SALERNO<br />SPINELLI GIUSEPPE</p>
<p>Udito il relatore Cons. FERDINANDO MINICHINI e uditi l’avv. Marcello Fortunato per delega dell’avv. Stefania Terracciano per la ricorrente, l’avv. Raffaele Cuccurullo per l’A.S.L. e l’avv. Gaetano Paolino per il controinteressato Spinelli Giuseppe;</p>
<p>Considerato che appare fondata la censura di mancata valutazione della domanda della ricorrente in comparazione con quella del controinteressato;</p>
<p>Visto l’ art.21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificato dall’art.3 della legge 205/2000;<br />
Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art.21 della legge 6.12.1971 n.1034;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>SALERNO, li 26 febbraio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-26-2-2004-n-237/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2004 n.237</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2004 n.1805</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-26-2-2004-n-1805/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-26-2-2004-n-1805/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-26-2-2004-n-1805/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2004 n.1805</a></p>
<p>Pres. Mastrocola, Est. Politi Bertocco più altri c. Ministero della Difesa e Ministero dell’Economia e delle Finanze Pubblico impiego – Stipendi assegni ed indennità – Diritto alla percezione dei conguagli perequativi di cui all’art.1 del d.l 469/92 prevista per le FF.AA. – Decorrenza differenziata del diritto tra le FF.AA. e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-26-2-2004-n-1805/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2004 n.1805</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-26-2-2004-n-1805/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2004 n.1805</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mastrocola, Est. Politi Bertocco più altri c. Ministero della Difesa e Ministero dell’Economia e delle Finanze</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Stipendi assegni ed indennità – Diritto alla percezione dei conguagli perequativi di cui all’art.1 del d.l 469/92 prevista per le FF.AA. – Decorrenza differenziata del diritto tra le FF.AA. e le FF.PP. – Legittimità – Diversità istituzionale e funzionale tra le due categorie – Sussiste – Disparità di trattamento in riferimento agli artt.3 e 36 della Costituzione &#8211; Infondatezza</span></span></span></p>
<hr />
<p>In base alla ontologica diversità e specificità istituzionale esistente tra gli appartenenti alle Forze di Polizia e le Forze Armate, è da escludere la fondatezza, con riferimento agli art. 3 e 36 della Costituzione, della questione di legittimità costituzionale della l. 2 febbraio 1993 n. 23 nella parte in cui la decorrenza dei previsti benefici economici per i sottufficiali delle Forze Armate viene fissata con decorrenza dal 1° gennaio 1992, (anziché dall&#8217;entrata in vigore della l. 1° aprile 1981 n. 121), in quanto la disciplina differenziata del trattamento economico del personale appartenente alla Polizia di Stato ed alle Forze di Polizia, rispetto a quello previsto per gli appartenenti alle altre Forze Armate, è senz&#8217;altro riconducibile all’interno della discrezionalità del legislatore, che ben può disciplinare in modo differenziato situazioni in concreto disuguali, posto che nessuna assimilazione o equiparazione deve ritenersi necessariamente sussistente tra gli appartenenti alle Forze di Polizia e gli appartenenti alle altre Forze Armate, anche alla luce dei principi in proposito affermati dalla Corte costituzionale con sentenza 4-12 aprile 1990 n. 191</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">è legittima la diversità di decorrenza dell’allineamento stipendiale tra le FF.PP. e le FF.AA. stabilita dal legislatore in ordine al diritto alla percezione dei conguagli perequativi di cui all’art. 1 del d.l. 469/92, in quanto non sussiste assimilazione o equiparazione tra gli appartenenti alle Forze di Polizia e gli appartenenti alle altre Forze Armate</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio<br />&#8211; Sezione I-bis &#8211; </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>Sentenza </b></p>
<p>sul ricorso n. 1558 del 1995, proposto da<br />
<b>Bertocco Renato, Sorgato Giorgio, Pagano Cosimo, Rapisarda Alfio, Mannu Maurizio, Zenga Carmine, Dessì Antonio, Bastari Umberto, Piseddu Giovanni, Coccolo Carlo, Principessa Sante, Paladino Cataldo, Motta Andrea, Piscopo Walter, Marino Giorgio, Coscarelli Vincenzo, Marcelli Gianfranco, Gueli Saverio, Curreli Salvatore, Di Tonno Ernesto, Langella Vincenzo, Monte Carlo, Familiari Maurizio, Gaeta Carlo, Drago Placido, Frangione Valter, Bardini Roberto, Lucantonio Valter, Lazzarotti Romeo, Cagna Danilo, De Martis Pietro, Sorrentino Vincenzo, De Benedetto Giuseppe, Bondioni Aldo, Iemma Rocco, Cortese Luigi, Garufi Adolfo, Lorenzati Alain, Cerqua Roberto, Missere Nicolino, Cavani Giorgio, Schinizzi Maurizio, De Felice Italo, De Lucia Pasquale, Ravalli Giuseppe, Buquicchio Sergio, Colonna Mario, Morelli Loreno, Tanda Piero, Filippis Rosario, Guiso Pietro, Guggino Giuseppe, Loru Vito Emanuele, Bonora Giovanni, Cavacini Emanuele, Morciano Donato, Sforza Luigi, Puntieri Francesco, Bondielli Sergio, Capozzolo Antonio, Spanò Mario, Zucaro Bruno, Carrieri Adriano, Lazzara Giuseppe, Caudullo Antonio, Bertolini Valerio, Manca Pietro, Russo Francesco, Barnini Daniele, Franceschini Carlo, Brayon Riccardo, Di Pietra Vincenzo, Ferri Domenico, Poerio Maurizio, Panzanera Giulio, Vaudano Daniele, Caporossi Stefano, Gallo Martino, D’Alessio Orazio, Napoli Giuseppe, Cosenza Giovanni, Olivadoti Luigi, Grilli Enrico, Mischi Michele, Nassi Alessandro, Iacovazzi Cosmo Damiano, Marinosci Massimo, Machera Adolfo, Colaiacomo Gianfranco, Marchetti Roberto, Pagliuca Luigi, Iodice Fernando, Gargiulo Amedeo, Mazzariello Pasquale, Cantone Giuseppe, Seguino Nicola, Genna Michele, Blanca Antonino, rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio Bellesi e Claudio Stolfi, per il presente giudizio domiciliati presso la Segreteria di questo Tribunale, in Roma, via Flaminia n. 189 </b></p>
<p align=center>contro </p>
<p>il <b>Ministero della Difesa ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze</b>, in persona dei rispettivi Ministri p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono elettivamente domiciliati, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12<br />
per l&#8217;accertamento<br />
del diritto alla percezione dei conguagli perequativi di cui all’art. 1 del d.l. 4 dicembre 1992 n. 469, con riveniente condanna delle intimate Amministrazioni al pagamento delle somme a tale titolo spettanti, incrementate di interessi legali e rivalutazione monetaria.<br />
Visto il ricorso con la relativa documentazione;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della controversia;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 9 febbraio 2004 il Cons. Roberto POLITI;<br /> uditi altresì i procuratori delle parti come da verbale d’udienza.<br />
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>Fatto</b></p>
<p>Pongono anzitutto in evidenza i ricorrenti – in servizio permanente nelle Forze Armate – l’equiparazione del trattamento retributivo (sancita dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale) fra le qualifiche degli ispettori della Polizia di Stato ed i corrispondenti gradi dei sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri.<br />
In tale ottica, si è posto il d.l. 7 gennaio 1992 n. 5, la cui legge di conversione (6 marzo 1992 n. 216) ha esteso tale beneficio ai sottufficiali della Guardia di Finanza e previsto per il personale dell’Arma il diritto alla percezione degli arretrati.<br />
La perequazione del trattamento economico di cui sopra è stata poi applicata, con d.l. 4 dicembre 1992 n. 469, anche ai sottufficiali delle Forze Armate.<br />
Assumono i ricorrenti che l’art. 1 di tale testo normativo sarebbe, peraltro, illegittimo nella parte in cui individua la decorrenza di tale allineamento stipendiale alla data del 1° gennaio 1992 (con esclusione, quindi, di alcun arretrato per il periodo pregresso).<br />
Questi i dedotti argomenti di censura:<br />
Illegittimità costituzionale dell’art. 1 del d.l. 4 dicembre 1992 n. 469, convertito in l. 23/93, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.<br />
La norma in discorso avrebbe determinato una ingiustificata disparità di trattamento fra sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri e sottufficiali di tutte le altre Forze Armate, atteso che solo per i primi è stata prevista la corresponsione di conguagli perequativi nei limiti della prescrizione.<br />
Illegittimità della normativa de qua per violazione degli artt. 36 e 136 della Costituzione<br />
La corrispondenza funzionale che ha dato luogo all’illustrata perequazione del trattamento economico fra personale dei sottufficiali di diverse armi, lungi dal rivelarsi operante solo per il futuro, ha invece valenza ricognitiva: alla quale ex necesse accederebbe il riconoscimento e la liquidazione del differenziale economico anche per il periodo pregresso, sia pure nei limiti della prescrizione.<br />Conclude la parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame, con conseguente accertamento del diritto come sopra indicato e riveniente condanna delle intimate Amministrazione al pagamento delle somme spettanti al titolo di che trattasi.<br />
Le Amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio, hanno eccepito l&#8217;infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell&#8217;impugnativa.<br />
Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 9 febbraio 2004.</p>
<p align=center><b>Diritto</b></p>
<p>1. Giova premettere alla disamina della prospettata questione una breve ricognizione sull’evoluzione subita dal quadro normativo di riferimento.<br />
1.1 Come è noto, la questione dell&#8217;equiparazione giuridica ed economica, prospettata nella “Tabella di equiparazione tra le qualifiche ed i gradi degli appartenenti alla polizia di Stato con quelli del personale delle altre Forze di polizia”, allegata alla legge n. 121 del 1981 (“Nuovo ordinamento dell&#8217;Amministrazione della Pubblica Sicurezza”) ed ivi richiamata dall&#8217;art. 43, XVII comma, è stata oggetto di successivi interventi legislativi, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 277 del 1991.<br />
Nell&#8217;occasione, la Corte ha ritenuto che l’equiparazione, ai fini del trattamento retributivo, dei sottufficiali dei Carabinieri al personale della Polizia di Stato andasse ragionevolmente compiuta, in mancanza di indicazione di un diverso criterio da parte della legge, in base alle funzioni esercitate, non potendo non corrispondere a parità di funzioni un identico trattamento economico: conseguentemente dichiarando costituzionalmente illegittimi l&#8217;art. 43, comma XVII, e la Tabella all. C della legge 1° aprile 1981 n. 121, nella parte in cui le predette disposizioni non includevano la qualifica di Ispettore di Polizia fra quelle equiparabili alle qualifiche dei sottufficiali dei Carabinieri, così omettendo l&#8217;individuazione della corrispondenza delle funzioni esercitate dai sottufficiali dei Carabinieri con quelle attribuite al personale di polizia (Corte Cost., 12 giugno 1991 n. 277).<br />
I principi formulati dalla Corte sono stati poi applicati dalle decisioni della Sezione IV del Consiglio di Stato n. 986 del 26 novembre 1991 e del T.A.R. del Lazio n. 1219 del 9 luglio 1991.<br />
Successivamente è intervenuto il d.l. 7 gennaio 1992 n. 5, convertito, con modificazioni, in l. 6 marzo 1992 n. 216.<br />
Ai sensi del comma I dell&#8217;art. 2 del citato decreto legge, a decorrere dal 1° gennaio 1992, ai sottufficiali dell&#8217;Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza è corrisposto il trattamento economico previsto per i livelli retributivi indicati per ciascun grado dalle sentenze di cui all&#8217;art. 1, comma I (Sezione IV del Consiglio di Stato n. 986 del 26 novembre 1991 e T.A.R. del Lazio, sez. I, n. 1219 del 9 luglio 1991).<br />
Il successivo comma II ha disposto che al pagamento delle competenze arretrate, derivanti dall&#8217;esecuzione delle citate sentenze di cui all&#8217;art. 1, si sarebbe provveduto:<br />
a) nell&#8217;anno 1993, mediante la corresponsione di un primo acconto pari al 35% dell&#8217;importo spettante;<br />b) nell&#8217;anno 1994, mediante la corresponsione di un ulteriore acconto pari al 35% dell&#8217;importo spettante;<br />c) nell&#8217;anno 1995, mediante la corresponsione del rimanente 30%.<br />
Con le richiamate disposizioni, il legislatore ha inteso disciplinare, con norma primaria, gli effetti scaturenti dalle decisioni puntualmente citate nell&#8217;art. 1, comma I, del d.l. 5/92, concernenti la equiparazione del trattamento economico dei sottufficiali dell&#8217;Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza agli Ispettori della Polizia di Stato.<br />
Al riguardo, la norma ha posto:<br />
&#8211; una previsione a regime, in ordine al trattamento spettante ai predetti sottufficiali, a decorrere dal 1° gennaio 1992,<br />
&#8211; nonché una norma transitoria per la corresponsione delle competenze arretrate, con esplicito ed esclusivo riferimento a quelle derivanti dall&#8217;esecuzione delle sentenze citate nel comma I dell&#8217;art. 1 dello stesso d.l. (Consiglio di Stato n. 986/91 del 26</p>
<p>1.2 Quanto all&#8217;equiparazione dei trattamenti a regime, la Corte Costituzionale ha ritenuto che è frutto di una legittima scelta del legislatore l’unificazione completa, dal 1° gennaio 1992, con compattamento verso l&#8217;alto del trattamento economico (allineato sui livelli VI, VI bis e VII) di tutti i sottufficiali dei Corpi di Polizia, ad ordinamento civile e militare, compresi quelli appartenenti a Forze di Polizia (diverse dai Carabinieri) che erano stati mantenuti al di fuori sia dalla suddetta pronuncia della Corte, sia dalle conseguenti decisioni dei giudici amministrativi (Corte Cost., 17 marzo 1998, n. 63).<br />
Quanto al regime transitorio, il legislatore ha assicurato la spettanza degli arretrati solo ai destinatari delle citate sentenze, escludendo quindi dallo stesso diritto i possibili destinatari di altre sentenze favorevoli e comunque successive alla data d&#8217;entrata in vigore del d.l. 5/92 (Cons. Stato, sez. IV, 25 luglio 1997 n. 743 e 24 febbraio 1997 n. 137).<br />
Si è osservato, al riguardo, che, con una diversa interpretazione, si giungerebbe all’assurda conclusione che coloro, che già avevano ottenuto una sentenza favorevole, percepirebbero gli arretrati, nei limiti e con gli scaglionamenti appositamente stabiliti nel decreto-legge, mentre tutti gli altri, pur avendo una posizione giuridicamente meno qualificata, li percepirebbero illimitatamente e immediatamente (Cons. Stato, sez. IV, 15 ottobre 1994 n. 809).<br />
Sul punto, va segnalato l&#8217;intervento della Corte Costituzionale (23 dicembre 1993 n. 455), che ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni recate con gli artt. 1 e 2 del citato d.l. 5/92, nella parte in cui assicurano l&#8217;effetto retroattivo a quanti hanno ottenuto una pronuncia giurisdizionale favorevole, al momento dell&#8217;entrata in vigore del decreto-legge, rispetto ad altri che non l&#8217;hanno ottenuta ancorché ricorrenti.<br />
Nell&#8217;occasione, la Corte Costituzionale ha sostenuto che il legislatore ha compiuto una scelta, differenziando la posizione dei destinatari delle sentenze citate nell&#8217;art. 1, comma I, dello stesso decreto legge, per quanto attiene al diritto alle competenze arretrate, e che la scelta stessa non è affetta da censure di arbitrarietà o irragionevolezza.<br />
Né può assumersi che verrebbe frustata, nel periodo fino all&#8217;entrata in vigore del d.l. 5 del 1992, l&#8217;equiparazione economica in questione, in quanto la tendenziale omogeneità dei trattamenti non comporta, nel periodo transitorio, una continua identità di posizioni economiche, attese le residue differenze di compiti e di ordinamenti e quindi di livelli funzionali (Corte cost., 14-20 luglio 1999, ord. n. 331).<br />
2. Nell’osservare come i predetti principi siano stati reiteratamente ribaditi – segnatamente, sotto il profilo della disciplina temporale di attuazione dei provvedimenti di perequazione retributiva in discussione – dalla giurisprudenza anche successiva rispetto a quella precedentemente citata (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 24 febbraio 2000 n. 973), considerazioni analoghe a quelle precedentemente esplicitate inducono ad escludere la fondatezza, con riferimento agli art. 3 e 36 della Costituzione, della questione di legittimità costituzionale della l. 2 febbraio 1993 n. 23 – proposta dagli odierni ricorrenti a sostegno della formulata domanda giudiziale di accertamento e condanna – nella parte la decorrenza dei previsti benefici economici per i sottufficiali delle Forze Armate viene fissata con decorrenza dal 1° gennaio 1992, (anziché dall&#8217;entrata in vigore della l. 1° aprile 1981 n. 121), in quanto la disciplina differenziata del trattamento economico del personale appartenente alla Polizia di Stato ed alle Forze di Polizia, rispetto a quello previsto per gli appartenenti alle altre Forze Armate, è senz&#8217;altro riconducibile all’interno della discrezionalità del legislatore, che ben può disciplinare in modo differenziato situazioni in concreto disuguali, posto che nessuna assimilazione o equiparazione deve ritenersi necessariamente sussistente tra gli appartenenti alle Forze di Polizia e gli appartenenti alle altre Forze Armate, anche alla luce dei principi in proposito affermati dalla Corte costituzionale con sentenza 4-12 aprile 1990 n. 191 (cfr. T.A.R. Sardegna, 29 maggio 1995 n. 828).<br />
3. La pretesa dalla parte ricorrente dedotta in giudizio deve quindi ritenersi destituita di giuridico fondamento, attesa la dimostrata incondivisibilità della prospettazione con cui – sia pur mediatamente rispetto all’affermata incostituzionalità della previsione da ultimo citata (peraltro manifestamente infondata) – viene rivendicata la spettanza del differenziale retributivo arretrato (nei limiti della prescrizione) rispetto alla data di entrata in vigore della perequazione stipendiale onde trattasi (1° gennaio 1992).<br />
Il ricorso deve, conseguentemente, essere respinto; tuttavia rilevandosi la presenza di giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I-bis – respinge il ricorso indicato in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 9 febbraio 2004, con l’intervento dei seguenti magistrati:<br />
Cesare MASTROCOLA – Presidente<br />
Roberto POLITI – Consigliere, relatore, estensore<br />
Pietro MORABITO – Consigliere<br />
IL PRESIDENTE IL MAGISTRATO ESTENSORE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-26-2-2004-n-1805/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2004 n.1805</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2004 n.1800</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-26-2-2004-n-1800/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-26-2-2004-n-1800/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2004 n.1800</a></p>
<p>Pres. Mastrocola, Est. Scala; Gentile (Avv. Ciccotti) c. Ministero della Difesa Militare e militarizzato – Servizio di leva – Servizio in ferma volontaria e servizio di completamento in ferma prolungata – Identità di status fra le due figure ai fini del calcolo del premio di congedamento – E’ tale –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-26-2-2004-n-1800/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2004 n.1800</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-26-2-2004-n-1800/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2004 n.1800</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mastrocola, Est. Scala; Gentile (Avv. Ciccotti) c. Ministero della Difesa</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Militare e militarizzato – Servizio di leva – Servizio in ferma volontaria e servizio di completamento in ferma prolungata – Identità di status fra le due figure ai fini del calcolo del premio di congedamento – E’ tale – Applicabilità del regime ai sottoufficiali dell’Arma dei Carabinieri che hanno svolto servizio di ferma triennale &#8211; Sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>A fronte della espressa equiparazione ai fini economici tra sergenti in ferma volontaria e sergenti di complemento in ferma prolungata ed a fronte dell’identità di status insorgente, ai fini giuridici, col trattenimento in servizio e la rafferma tra le due predette figure, appare più corretta l’interpretazione sistematica secondo cui il favorevole meccanismo di calcolo del premio di congedamento (due volte l’ultima paga mensile percepita per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato), previsto per i militari in ferma di leva prolungata, deve essere applicato anche ai militari in ferma volontaria.D’altro canto, una diversa interpretazione delle norme in materia di premio di congedamento, darebbe luogo a non giustificate disparità di trattamento di medesime categorie di militari; a tanto segue che lo stesso regime va applicato anche ai sottufficiali che hanno svolto il servizio di ferma triennale nell’Arma dei Carabinieri, quale il ricorrente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sussiste il diritto alla corresponsione del premio di congedamento anche ai sottufficiali dei Carabinieri che hanno svolto il servizio di ferma triennale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez. 1 bis </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA </b></p>
<p>sul ricorso n. 15285/96, proposto da<br />
<b>GENTILE Paolo</b>, rappresentato e difeso, per mandato a margine dell&#8217;atto introduttivo, dagli avv.ti Sabina Ciccotti e Simone Ciccotti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Roma, v. Lucrezio Caro, n. 62,</p>
<p align=center>contro </p>
<p>il <b>MINISTERO della DIFESA</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato presso cui è domiciliato ex lege, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12,<br />
per l’accertamento<br />
del diritto alla corresponsione del premio di congedamento, così come determinato ai sensi degli artt. 40 e 42, L. 599/54, 32 e 40, L. 958/86, in forza del richiamo operato dall’art. 28, 1° comma, L. 1168/61, con gli adeguamenti previsti dalla L. 216/92 in misura maggiore rispetto al liquidato, e degli interessi e della rivalutazione sulla somma riliquidanda dal 29.12.1988;<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Avvocatura Generale dello Stato per l’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore alla pubblica udienza del 14 luglio 2003 il Primo Referendario Donatella Scala;<br />
Udito l&#8217;avv. Sabina Ciccotti per il ricorrente;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Espone il ricorrente di essersi arruolato nell’Arma dei carabinieri il 20.09.1985 e di avere prestato servizio in ferma triennale, quale Vice Brigadiere, dal 26.5.1987, fino al momento del congedo per motivata domanda avvenuto il 29.12.1988.<br />
Peraltro, non avendo ricevuto il premio di congedamento previsto dalle vigenti leggi, (art. 42, legge n. 599/1954), rivolgeva a tali fini apposite istanze in data 19.5.1993, 21.5.1993 e 27.51994, chiedendo anche i miglioramenti ex lege 216/1992, ed i relativi interessi legali frattanto maturati e la rivalutazione monetaria.<br />
Riferisce, ancora, che solo a seguito di dette richieste l’Amministrazione si è determinata, con successivi pagamenti a corrispondere nell’aprile 1994 la somma di £. 1.718.010 a titolo di premio di congedamento, nell’aprile 1996 la somma di £. 231.970 quale adeguamento ex legge 216/92, ed ancora, in data 22 maggio 1996 l’ulteriore somma di £. 1.609.395, ed infine, il 12 luglio 1996, la somma di £. 3.447.920.<br />Con il ricorso in epigrafe, notificato il 7 novembre 1996, e depositato il successivo 20 novembre, il ricorrente introduce azione di accertamento in ordine al diritto alla integrale liquidazione delle pretese patrimoniali in applicazione degli artt. 40 e 42 della legge 599/54, secondo le modalità di cui agli artt. 32 e 40 della L. 958/86, in forza del richiamo operato dall’art. 28, 1° comma, L. 1168/61.<br />
Lamenta, al riguardo, che il premio di congedamento non sarebbe stato liquidato secondo una corretta lettura delle disposizioni normative sopra richiamate, per i seguenti profili:<br />
nella rideterminazione del dovuto non si sarebbe tenuto conto dei miglioramenti economici derivati dalla legge 216/92;<br />nella liquidazione del dovuto non sarebbero state conteggiate tutte le voci previste nella busta paga, dovendo essere l’importo ragguagliato a due volte l’ultima “mensilità” per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato;<br />nella liquidazione delle ritenute fiscali – aliquota IRPEF per indennità di fine rapporto – non sarebbe stato conteggiato l’abbattimento convenzionale imponibile di £. 500.000 per ogni anno ai sensi dell’art. 17, D.P.R. 22.12.1986, n. 917, con conseguente illegittima riduzione dell’importo liquidato;<br />la liquidazione del premio, effettuata, oltre che in misura inferiore rispetto al dovuto, ed in diverse tranche, sarebbe avvenuta con grande ritardo rispetto alla data di collocamento in congedo (circa sette anni) e dunque avrebbe dovuto essere rivalutata e maggiorata degli interessi legali.<br />
L’Avvocatura Generale dello Stato si è ritualmente costituita in giudizio in difesa dell’intimata Amministrazione.<br />
Alla pubblica udienza del 14 luglio 2003, la difesa di parte ricorrente ha insistito nelle già rassegnate conclusioni, ed il Collegio ha ritenuto la causa a decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO </b></p>
<p>Con il gravame in esame il ricorrente introduce azione di accertamento in ordine al diritto alla corretta liquidazione del premio di congedamento, secondo la più favorevole misura prevista dall’art. 40, secondo comma, legge 958/1986, ivi compresi gli adeguamenti economici arrecati con la legge 216/1992, nonchè alla corresponsione degli interessi e rivalutazione sulle somme liquidate e da liquidare fino al saldo.<br />
Sostiene, in sostanza, il ricorrente che illegittimamente gli sarebbe stato corrisposto l’emolumento all’atto del congedo illimitato senza considerare che in applicazione dell’art. 40, comma 2°, legge 958/1986, il doppio dell’ultima mensilità è comprensiva anche delle voci accessorie dello stipendio, quale la retribuzione individuale di anzianità, l’indennità integrativa speciale, l’indennità di impiego operativo, l’indennità militare, incremento R.I.A. di cui all’art. 1, legge 468/87, per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato, ivi compreso il periodo di servizio militare ex art. 20, legge 958/1986; ancora lamenta la mancata considerazione a tali fini degli adeguamenti economici recati con la legge che ha comportato la perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia, al fine dell’omogeneizzazione con il personale di polizia.<br />
Infine, introduce azione di accertamento in ordine al diritto alla corresponsione anche della rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme liquidate in ritardo, e su quelle ancora da liquidare.<br />
Il ricorso è fondato, sia pure nei limiti appresso indicati.<br />
Osserva il Collegio che a mente dell’art. 42, legge 599/1954, il sottufficiale che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma ha diritto ad un premio di congedamento nella misura stabilita dalle apposite disposizioni di legge, salvo che non abbia acquisito titolo a pensione vitalizia per anzianità di servizio; se il sottufficiale cessa dal servizio prima del termine della ferma volontaria o della rafferma per una delle cause previste dalle lettere a), b), e), f), g) dell&#8217;art. 40, il premio di congedamento è corrisposto in proporzione degli anni di servizio compiuti, calcolandosi per anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi, mentre nessun premio compete al sottufficiale che cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste dalle lettere c), d), h), i) del predetto art. 40.<br />
La medesima previsione è stata riproposta con l’art. 28, legge 18 ottobre 1961, n. 1168, che ha esteso al militare di truppa dell&#8217;Arma dei carabinieri che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma il diritto ad un premio di congedamento nella misura stabilita dalle norme di legge vigenti per i militari di truppa delle altre Armi dell&#8217;Esercito, salvo che non abbia acquisito titolo a pensione vitalizia per anzianità di servizio, con le stesse modalità di computo prima esposte.<br />
Fino al riordino del sistema di accesso al rapporto di servizio precario da sottufficiale di cui al D.lgs. n.196 del 1995, la legge n.212 del 1983, disciplinante il “Reclutamento, gli organici e l&#8217;avanzamento dei sottufficiali dell&#8217;Esercito, della Marina, dell&#8217;Aeronautica e della Guardia di finanza”, prevedeva all’art. 21 l’erogazione di un premio di congedamento in favore dei militari in ferma volontaria, risultati non idonei o idonei non vincitori dei concorsi per il passaggio nei ruoli permanenti, all&#8217;atto del collocamento in congedo illimitato, in misura pari a trenta giorni dell&#8217;ultimo stipendio percepito per ogni anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, di servizio comunque prestato; successivamente, anche la legge n.958 del 1986, recante “Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma prolungata&#8221;, ha introdotto all’art. 40 il diritto al premio di congedamento in favore dei sergenti di complemento in ferma prolungata trattenuti in servizio, ai sensi del precedente articolo 32, pari a due volte l&#8217;ultima mensilità per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato.<br />
Peraltro, dall’esame testuale e sistematico delle norme in esame non è dato evincere l’esistenza di due distinte categorie di militari disciplinate da proprie regole, anche, per i fini di rilievo nella presente controversia, in materia di premio di congedamento.<br />
A mente dell’art.11 della legge n.212 del 1983, i volontari arruolati raggiungono ad anzianità gli avanzamenti di grado ivi indicati, fino al conseguimento di quello di sergente dal 1° giorno successivo al compimento del 12° mese di servizio dall’arruolamento, ottenendo così lo stato giuridico di sottufficiali in ferma volontaria (ultimo comma). Il successivo art.13 ha previsto l’annuale indizione di concorsi per sopperire alle necessità dei ruoli dei sottufficiali in s.p. delle FF.AA., cui sono ammessi a partecipare i sergenti che hanno ultimato la ferma volontaria di tre anni e sei mesi e che hanno presentato la relativa domanda nei due mesi antecedenti il termine della stessa ferma; in tal caso la domanda è valida come domanda di rafferma per tutto il periodo degli esami e della valutazione della commissione costituita per il concorso (art.14). I concorrenti non idonei vengono immediatamente collocati in congedo; gli idonei, non vincitori, sono ammessi a partecipare per una sola volta al primo concorso utile successivo ed, a tale fine, a domanda, essere ammessi ad una rafferma di un anno (art.20).<br />
La legge n.958 del 1986 ha introdotto l’altra via di accesso al ruolo dei sottufficiali in s.p.e., riservata ai militari e graduati “in servizio di leva”, i quali però, a differenza dei volontari di cui alla legge n.212 del 1983, non vengono direttamente incorporati con un obbligo di ferma di tre anni e sei mesi.<br />
I militari e graduati di leva possono essere ammessi, a domanda, alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva biennale o triennale. (art.5). Anche costoro conseguono i gradi di avanzamento ad anzianità fino a maturare, dopo 14 mesi ( e non dodici come per i volontari) dall’incorporazione, quello di sergente di complemento con diritto alla percezione dello stesso trattamento economico previsto per i sergenti in f.v.(art. 32, 2° comma). Anche i sergenti di complemento al termine della ferma triennale ( e cioè dopo 36 mesi dall’incorporazione) possono accedere al ruolo dei sottufficiali in s.p.e, a seguito sia del superamento del relativo concorso ma anche, una volta fatta domanda, della preliminare partecipazione ad un corso di qualificazione di sei mesi. In ogni caso alla domanda consegue il trattenimento in servizio “in qualità di sergenti in ferma volontaria e raffermati” ai fini di sostenere i citati corso e concorso. (art.36).<br />Da quanto sopra deriva che sia gli arruolati in ferma volontaria che quelli in ferma prolungata sono trattenuti in servizio (al termine della ferma volontaria o prolungata di 36 mesi) e raffermati a seguito della produzione della domanda, rispettivamente, per sostenere il concorso per il passaggio in s.p.e o per sostenere il corso di qualificazione ed il successivo concorso per il medesimo passaggio.<br />
Col trattenimento in servizio il sergente di complemento (che già percepisce lo stesso trattamento economico di quello in ferma volontaria) acquisisce dunque lo stesso status di “sergente in ferma volontaria” raffermato ai fini del futuro accesso in s.p.e.<br />
In proposito questo Tribunale ha già avuto modo di osservare che, a seguito del percorso giuridico individuato dalle leggi esaminate, nel momento in cui sia i sottufficiali provenienti dalla ferma volontaria che quelli provenienti dalla ferma prolungata non superano il concorso per l’accesso al s.p.e. e vengono collocati in congedo, acquisiscono titolo a ricevere il premio di congedamento previsto dall’art.40 della legge n.958 del 1986, le cui disposizioni, dunque, superano quelle previste (fino alla data dell’entrata in vigore della stessa legge n.958), con riguardo ai sottufficiali provenienti dalla ferma volontaria, dall’art.21 della legge n.212 del 1983.<br />
Né tale tesi riceve smentita dalla lettura dell’art.40, comma 2, della legge n.958/1986 (“Ai sergenti di complemento trattenuti in servizio, ai sensi del precedente articolo 32, è corrisposto un premio di congedamento pari a due volte l&#8217;ultima mensilità per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato”); e ciò in quanto l’art.32 della stessa legge richiama la figura dei sergenti di complemento, al comma 2, al solo fine di sancire l’equiparazione del loro trattamento economico del quello dei pari grado in ferma volontaria ma non concerne la figura dei “sergenti di complemento trattenuti in servizio” che è invece disciplinata dall’art.36 che conferma come, per effetto del trattenimento, costoro divengono “sergenti in ferma volontaria e raffermati”.<br />
Pertanto a fronte della espressa equiparazione ai fini economici tra sergenti in ferma volontaria e sergenti di complemento in ferma prolungata ed a fronte dell’identità di status insorgente, ai fini giuridici, col trattenimento in servizio e la rafferma tra le due predette figure, appare più corretta l’interpretazione sistematica secondo cui il favorevole meccanismo di calcolo del premio di congedamento (due volte l’ultima paga mensile percepita per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato), previsto per i militari in ferma di leva prolungata, deve essere applicato anche ai militari in ferma volontaria. ( c.fr. T.A.R. Lazio, Sez. 1 bis, n. 4175 del 22.4.2002)<br />
Ritiene il Collegio che una diversa interpretazione delle norme in esame darebbe luogo a non giustificate disparità di trattamento di medesime categorie di militari; a tanto segue che lo stesso regime va applicato anche ai sottufficiali che hanno svolto il servizio di ferma triennale nell’Arma dei Carabinieri, quale il ricorrente.<br />
Ed invero, con riferimento specifico ai fatti in controversia, risulta pacificamente in atti che il ricorrente era stato arruolato nell’Arma dei carabinieri in data 20.9.1985, con decorrenza 26.5.1987 aveva assunto il grado di vice Brigadiere, ed, infine, che il medesimo era stato collocato in congedo dal 29.12.1988, ai sensi dell’art. 40, lett. e), legge 31.07.1954, n. 599.(domanda volontaria di rescissione anticipata prima rafferma triennale)<br />
E’, altrettanto, pacifico che al ricorrente spettava all’atto del congedamento il premio previsto dalle norme sopra citate, tanto che sul punto nessuna obiezione è stata mossa dalla resistente Amministrazione; resta da stabilire se le erogazioni susseguitesi nel tempo siano esaustive delle pretese attoree, e se sulle stesse somme, erogate a distanza di tempo dalla realizzazione della fattispecie, quale presupposto dell’emolumento in questione, siano altresì dovuti, quali accessori del credito principale, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.<br />
Ed invero, la resistente Amministrazione della Difesa, come pure emergente in atti, ha provveduto solo a seguito di apposita istanza in data 19 maggio 1993, reiterata in data 27 maggio 1994, ad emettere ordine di pagamento in favore del ricorrente, ai fini della liquidazione del premio di congedamento, rispettivamente di £. 1.718.010 in data 25 gennaio 1994, versato il successivo 11 aprile, e ordine di pagamento di £. 231.970 in data 4 aprile 1996, versato il successivo 18 aprile, ad integrazione di quanto già erogato, in applicazione dei miglioramenti economici previsti per l’equiparazione dei sottufficiali dell’Arma CC agli ispettori di Polizia di Stato.<br />
Successivamente, sempre a seguito di espressa richiesta del ricorrente in data 7 maggio 1996, è stato ulteriormente determinato il premio in questione, in applicazione degli artt. 40 e 42, legge 599/1954, con le modalità di cui agli artt. 32 e 40 della legge 958/86, e con l’applicazione dei miglioramenti economici di cui alla legge 216/1992, liquidando ancora l’importo di £. 1.609.395 con assegno non trasferibile del 29 maggio 1996.<br />
Infine, con specchio riepilogativo in data 8 luglio 1996, la resistente Amministrazione ha proceduto ad un ulteriore calcolo del premio di congedamento spettante al ricorrente, ragguagliandolo all’importo complessivo netto di £. 7.007.295, avendo considerato quale base di calcolo le ultime due mensilità lorde costituite sia dalla voce stipendiale, comprensiva anche dei miglioramenti economici frattanto riconosciuti, che dall’indennità integrativa speciale; a tanto è seguita la corresponsione della residua quota ancora non corrisposta di £. 3.447.920, di cui all’assegno non trasferibile in data 10 luglio 1996.<br />Emerge, dunque, che, sia pure a seguito di successive determinazioni contabili, la resistente A.D. ha correttamente ed integralmente calcolato il premio di congedamento spettante al ricorrente, anche alla luce del più volte richiamato art. 40, secondo comma, legge 958/1986, ragguagliandolo alle due ultime “mensilità” corrisposte al medesimo, considerando non solo la voce stipendiale ma anche tutti gli elementi remunerativi fissi inclusi e come risultanti dai prospetti versati in atti, ivi compresi i miglioramenti retributivi riconosciuti.<br />
Peraltro, non costituendo il premio di congedamento l’equivalente dell’indennità di buonuscita prevista per i dipendenti di ruolo, così come non spetta alcuna maggiorazione a titolo di tredicesima mensilità, per altrettanto, non ha titolo il ricorrente all’applicazione ai fini della liquidazione della ritenuta fiscale all’abbattimento convenzionale per anno, che invece è previsto esclusivamente per le indennità di fine rapporto.<br />
Rimane dunque da accertare la sussistenza degli estremi per il riconoscimento anche del diritto alla rivalutazione monetaria e degli interessi legali, sulle somme pacificamente corrisposte al ricorrente.<br />
Ritiene il Collegio, in merito a quest’ultimo profilo oggetto di controversia, che il premio di congedamento costituisce credito di lavoro e che lo stesso è maturato all’atto del congedamento, avvenuto nel caso di specie, come evincibile dal foglio matricolare del ricorrente, il 29 dicembre 1988.<br />
A tanto segue che le somme già liquidate con ritardo dovranno, ai sensi dell’art. 429, c.p.c., essere maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, secondo i criteri precisati dal Consiglio di Stato, con la Adunanza Plenaria n. 3, del 15 giugno 1998, calcolando separatamente sull’importo nominale del credito corrisposto, in relazione alle singole date in cui sono stati effettuati i pagamenti, gli interessi e la rivalutazione monetaria, con la conseguenza che sulle somme dovute quale rivalutazione non vanno calcolati né interessi né l’ulteriore rivalutazione, e su quelle a titolo di interesse non vanno computati né interessi né rivalutazione.<br />
Conclusivamente, il ricorso è meritevole di accoglimento, nei limiti sopra indicati, e, acclarato il diritto del ricorrente alla liquidazione del premio di congedamento di cui all’art. 42 legge 599/54, art. 28, legge 1189/61, secondo le modalità più favorevoli di cui all’art. 40, secondo comma, legge n. 958/86, la resistente Amministrazione deve essere condannata al pagamento degli interessi legali e rivalutazione monetaria, da calcolarsi sulle somme già corrisposte al ricorrente a titolo di premio di congedamento, a decorrere dalla maturazione del diritto, che va considerato unitariamente con riferimento al momento dell’avvenuto congedo, (29.12.1988), e, pro quota, fino alle date dei singoli saldi, essendo stato integralmente soddisfatto il credito di lavoro maturato dal ricorrente, secondo quanto emerso pacificamente dagli atti di causa, a mezzo di quattro tranche di pagamenti nel periodo 1994 &#8211; 1996.<br />Sussistono, peraltro, sufficienti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sez. 1^ bis, accoglie il ricorso in epigrafe, e, per l’effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla liquidazione delle ulteriori somme spettanti a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria, e, per quanto di ragione, condanna la resistente Amministrazione al pagamento in favore del medesimo delle differenze ancora spettanti a tale titolo secondo le modalità indicate in parte motiva.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma il 14 luglio 2003, in Camera di consiglio, con l&#8217;intervento dei sigg. magistrati:<br />
Dott. Cesare Mastrocola &#8211; Presidente<br />
Dr.ssa Elena Stanizzi &#8211; Primo Referendario<br />
Dr.ssa Donatella Scala &#8211; Primo Referendario, est.<br />
Il Presidente L’Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-26-2-2004-n-1800/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2004 n.1800</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2004 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-26-2-2004-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Amadio, Est. Vinciguerra De Angelis (Avv.to Mocci e Tapparella) c. Ministero dell’Istruzione e dell’Università Lavoro – Lavoro a tempo determinato, parziale e part time – Insegnamento presso istituti scolastici &#8211; Servizio effettivo prestato nell’ambito del rapporto di lavoro a tempo determinato – Nozione – Fattispecie – Rilevanza delle giornate</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-26-2-2004-n-0/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2004 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-26-2-2004-n-0/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2004 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Amadio, Est. Vinciguerra De Angelis (Avv.to Mocci e Tapparella) c. Ministero dell’Istruzione e dell’Università</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Lavoro – Lavoro a tempo determinato, parziale e part time – Insegnamento presso istituti scolastici &#8211; Servizio effettivo prestato nell’ambito del rapporto di lavoro a tempo determinato – Nozione – Fattispecie – Rilevanza delle giornate di insegnamento eseguite durante i periodi estivi e festivi – Sussistenza</span></span></span></p>
<hr />
<p>La nozione di &#8220;servizio effettivo&#8221;, che naturalmente inerisce al tempo di svolgimento del rapporto di pubblico impiego, ancorché a tempo determinato, riassume in sé l&#8217;esigenza di un sistematico discrimine dei periodi utili sotto il profilo della riconducibilità o meno degli stessi alla particolare posizione soggettiva ricoperta dal pubblico dipendente, in ragione del suo status; talché dal servizio ai sensi dell&#8217;art. 2 dell&#8217;O.M. n. 153/1999, presupposto per l&#8217;ammissione alla sessione di esami indetta dall&#8217;ordinanza, non possono aprioristicamente escludersi i periodi di insegnamento non effettivo, in senso stretto, tuttavia trascorsi nella costanza del rapporto d&#8217;impiego.<br />
D&#8217;altra parte, anche se con riferimento specifico a diverse disposizioni, appare ormai consolidato l&#8217;orientamento secondo cui il periodo estivo e festivo retribuito, così come altri periodi in cui per giustificate ragioni i docenti non prestano attività d&#8217;insegnamento in senso stretto, è computabile ai fini del raggiungimento del periodo di servizio richiesto (Cons.St., VI, 12.5.1990 n. 960; id. 2.3.1983 n. 122; T.A.R. Lazio, III, 3.4.1996 n. 734).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">ai fini del riconoscimento dell’insegnamento effettivo, sono rilevanti anche le giornate di insegnamento eseguite durante il periodo estivo e festivo retribuito, così come altri periodi in cui per giustificate ragioni i docenti non prestano attività d&#8217;insegnamento in senso stretto</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />SEZIONE III BIS </b></p>
<p>composto dai Magistrati: Giulio AMADIO &#8211; PRESIDENTE &#8211; Eduardo PUGLIESE &#8211; CONSIGLIERE &#8211; Antonio VINCIGUERRA &#8211; CONSIGLIERE rel.est.<br />ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 9910/2001 R.G. proposto da<br />
<b>DE ANGELIS Antonella</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mauro Mocci e Giuseppe Capparella, ed elettivamente domiciliata in Civitavecchia, via Piero Gobetti &#8211; 11;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p><b>Ministero dell’istruzione, dell’Università, e della ricerca</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del decreto 1.6.2001 del Provveditore agli studi di Roma, con il quale la ricorrente è stata esclusa dalla sessione riservata di esami per l&#8217;abilitazione all&#8217;insegnamento nelle scuole elementari, indetta con ordinanza ministeriale 15.6.1999 n. 153;</p>
<p>Visto il ricorso con gli atti e documenti allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti e gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 13.10.2003, con designazione del Consigliere dott. Antonio Vinciguerra relatore della causa, i procuratori delle parti comparsi come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Con il provvedimento impugnato la ricorrente, sig.ra Antonella De Angelis, è stata esclusa dalla sessione di esami per l&#8217;abilitazione all&#8217;insegnamento nelle scuole elementari indetta con ordinanza 15.6.1999 n. 153 del Ministro della pubblica istruzione e riservata ai docenti precari con almeno 360 giorni di servizio tra l&#8217;anno scolastico 1989/1990 e il 25.5.1999, di cui almeno 180 giorni dall&#8217;anno scolastico 1994/1995.<br />
La ricorrente deduce di possedere il presupposto del servizio minimo di insegnamento, valido ai sensi dell&#8217;art. 2 dell&#8217;O.M. n. 153/1999 per l&#8217;ammissione agli esami abilitanti, con il computo dei periodi festivi e delle ferie coincidenti con i suoi incarichi di supplenza.<br />
L&#8217;Amministrazione si è costituita in giudizio.<br />
La causa passa in decisione all&#8217;udienza del 13.10.2003.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Il ricorso è fondato.<br />
Le argomentazioni della ricorrente sono condivisibili, soprattutto perché i periodi contestati sono considerati ai fini della retribuzione, secondo il contratto collettivo 4.8.1995 del personale scolastico, insieme ai periodi di effettivo svolgimento del servizio con i quali sono coincidenti o adiacenti.<br />
La nozione di &#8220;servizio effettivo&#8221;, che naturalmente inerisce al tempo di svolgimento del rapporto di pubblico impiego, ancorché a tempo determinato, riassume in sé l&#8217;esigenza di un sistematico discrimine dei periodi utili sotto il profilo della riconducibilità o meno degli stessi alla particolare posizione soggettiva ricoperta dal pubblico dipendente, in ragione del suo status; talché dal servizio ai sensi dell&#8217;art. 2 dell&#8217;O.M. n. 153/1999, presupposto per l&#8217;ammissione alla sessione di esami indetta dall&#8217;ordinanza, non possono aprioristicamente escludersi i periodi di insegnamento non effettivo, in senso stretto, tuttavia trascorsi nella costanza del rapporto d&#8217;impiego.<br />
D&#8217;altra parte, anche se con riferimento specifico a diverse disposizioni, appare ormai consolidato l&#8217;orientamento secondo cui il periodo estivo e festivo retribuito, così come altri periodi in cui per giustificate ragioni i docenti non prestano attività d&#8217;insegnamento in senso stretto, è computabile ai fini del raggiungimento del periodo di servizio richiesto (Cons.St., VI, 12.5.1990 n. 960; id. 2.3.1983 n. 122; T.A.R. Lazio, III, 3.4.1996 n. 734).<br />
Si deve, inoltre, rilevare che già la normativa generale in tema di reclutamento del personale docente, il D.L. 6.11.1989 n. 357, convertito in L. 27.11.1989 n. 417, non usa una terminologia univoca, inducendo a dubitare fortemente che il Legislatore abbia voluto ritenere rilevanti i soli giorni di insegnamento curricolare effettivamente prestato (ad esempio, l&#8217;art. 11 parla di &#8220;requisito di trecentosessanta giorni di servizio, anche non continuativo&#8221;, senza più specificare che debba trattarsi di servizio di insegnamento effettivo).<br />
L&#8217;interpretazione della computabilità del servizio per il quale il supplente ha maturato il diritto alla retribuzione per il periodo estivo e per le festività intermedie &#8211; considerato che il rapporto di lavoro, benché precario, dura oltre la festività intermedia e fino al termine delle ferie retribuite – ai fini del raggiungimento dei trecentosessanta giorni d&#8217;insegnamento ex art. 2 dell&#8217;O.M. n. 153/1999, rende la disposizione di cui si discute applicabile in modo obiettivo e non contraddittorio.<br />
Non si può non considerare che la diversa interpretazione, secondo cui il riferimento al servizio dovrebbe includere nel computo i soli giorni di effettivo insegnamento (intendendo come tale la sola attività esplicantesi nel rapporto diretto docente-discente), condurrebbe ad escludere tutte le giornate, non solo festive e di ferie, che determinano l&#8217;interruzione dell&#8217;attività predetta anche se per cause indipendenti dal concreto instaurarsi del rapporto e dalla volontà del docente (eventi imprevisti, scioperi, elezioni, giorni cd. &#8220;liberi&#8221;, ecc.).<br />
Occorre invece ricordare che l&#8217;Amministrazione scolastica con le circolari 11 e 25 agosto 1989 aveva ritenuto di ricomprendere nel servizio d&#8217;insegnamento effettivo anche la partecipazione a scrutini ed esami; attività che, sebbene non costituente &#8220;insegnamento&#8221; nel senso ristretto sopra indicato, appare inscindibile dalla funzione docente.<br />
Nella seconda delle suddette circolari è precisato che &#8220;nell&#8217;attività d&#8217;insegnamento effettivamente prestata&#8221; rientrano anche i periodi &#8220;ad ogni effetto equiparati al servizio effettivo&#8221;; come tali intendendosi l&#8217;assenza dal servizio per l&#8217;adempimento ad obblighi di leva o assimilati, l&#8217;astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio, e simili. Ritenendo, insomma, assimilabile all&#8217;attività d&#8217;insegnamento effettivo periodi durante i quali nessuna attività, né docente né di altro tipo, è stata svolta in ambito scolastico.<br />
Infine, non si può trascurare di considerare che l&#8217;identificazione del servizio docente con l&#8217;insegnamento ex cathedra sia del tutto riduttiva delle diverse mansioni che caratterizzano e qualificano la funzione docente – colloqui con le famiglie, partecipazione agli organismi scolastici collegiali, aggiornamento, ecc. – e della complessa richiesta che la società odierna avanza al sistema scolastico.<br />
Il ricorso in epigrafe, pertanto, deve essere accolto.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III bis, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l&#8217;effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />
Compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari di lite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.10.2003.</p>
<p>Giulio Amadio PRESIDENTE</p>
<p>Antonio Vinciguerra CONSIGLIERE est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-26-2-2004-n-0/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2004 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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