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	<title>26/11/2019 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>26/11/2019 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 26/11/2019 n.100</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-26-11-2019-n-100/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 26/11/2019 n.100</a></p>
<p>Una riflessione sull&#8217; ANAC, poteri di vigilanza ed effetti delle raccomandazioni, nota a sentenza a Consiglio di Stato (Sezione Terza) &#8211; sentenza del 3 luglio 2019 n. 4561 a cura di Floriana Fiorellino Â  I poteri di vigilanza dell&#8217;ANAC di cui all&#8217;art 6 del dlgs 163/2006 si dispiegano nel solco di un&#8217;ampia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-26-11-2019-n-100/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 26/11/2019 n.100</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-26-11-2019-n-100/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 26/11/2019 n.100</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
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<p>Una riflessione sull&#8217; ANAC, poteri di vigilanza ed effetti delle raccomandazioni, nota a sentenza a Consiglio di Stato (Sezione Terza) &#8211; sentenza del 3 luglio 2019 n. 4561 a cura di Floriana Fiorellino Â </p>
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<p><span style="color: #ff0000;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>I poteri di vigilanza dell&#8217;ANAC di cui all&#8217;art 6 del dlgs 163/2006 si dispiegano nel solco di un&#8217;ampia funzione di garanzia a presidio dei principi di legalità , trasparenza, economicità , efficienza nel campo dei contratti pubblici e si risolvono nel fornire il proprio qualificato apporto a diversi livelli, e dunque non solo al Parlamento e al Governo, ma anche agli organi di controllo amministrativo, nonchè alle Autorità  Giudiziarie, per i profili di rispettiva competenza.Â </em><br /> <em>Di contro, dovendo escludersi un rapporto organizzatorio di tipo gerarchico, non può ritenersi predicabile, in mancanza di disposizioni disegno contrario, un potere di supremazia che valga a condizionare, con effetti vincolanti, rispetto ad un&#8217;attività  amministrativa giù  svolta una pervasiva ingerenza nell&#8217;esercizio di poteri di amministrazione attiva che restano prerogativa esclusiva della singola Amministrazione e che, pertanto, vanno esercitati nell&#8217;esercizio dell&#8217;ordinaria discrezionalità .Â </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p><strong>Codice ISSN:</strong><br /> 1972-3431 </p>
<div style="text-align: center;">
<p> <strong>UNA RIFLESSIONE SULL&#8217;ANAC, POTERI DI VIGILANZA ED EFFETTI DELLE RACCOMANDAZIONI.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<div style="text-align: right;">Nota a sentenza a Consiglio di Stato (Sezione Terza) &#8211; sentenza del 3 luglio 2019 n. 4561</div>
<div style="text-align: right;">a cura di Floriana Fiorellino</div>
<div style="text-align: justify;">Â IL FATTO<br /> Una società  seconda graduata nella gara per l&#8217;affidamento del servizio di pulizia indetta dalla A.O.R.N. A. Cardarelli compulsava l&#8217;ANAC che, nell&#8217;esercizio dei propri poteri di vigilanza (in particolare, art 6 commi, 5, 7 lett a) c) d) 9, 13 dlgs 163/2006 poi trasfusi nell&#8217;art. 213, commi 3, lett a) b), 5 e 6 dlgs 50/2016), rilevava plurime irregolarità  sia nella fase di aggiudicazione che di esecuzione del servizio (delibera n. 1302 del 20.12.2017).Â Le censure riferite alla fase pubblicistica della procedura <em>de qua</em>erano giù  state respinte dal Consiglio di Stato (sent n. 3285/2015) che, riscontrata l&#8217;insussistenza di profili di illegittimità , aveva confermato la regolarità  del procedimento espletato dall&#8217;Azienda Ospedaliera.Â A fronte dell&#8217;inerzia perpetuata dall&#8217;amministrazione a conclusione del procedimento di vigilanza, la ricorrente promuoveva, quindi, azione avverso il silenzio ex artt 31 e 117 cpa intimando il riesame della procedura di gara sulla base delle obiezioni critiche sollevate nella raccomandazione e il subentro nell&#8217;affidamento del servizio in luogo dell&#8217;aggiudicataria.Â Con la sentenza n. 4561/2019 il Consiglio di Stato respinge il gravame e conferma la sentenza appellata e la legittimità  dell&#8217;aggiudicazione. Ricostruito il contesto ordinamentalein cui la delibera dell&#8217;ANAC si inserisce, l&#8217;<em>iter</em>percorso in motivazione dal Supremo Collegio chiarisce la configurazione giuridica dei poteri di vigilanza dell&#8217;Autorità  delineata nel Codice dei contratti pubblici, delimitando, in particolare, la portata degli effetti delle raccomandazioni previste dall&#8217;art 213 dlgs 50/2016 (ex art 6 dlgs 163/2006) rispetto alla rinvenibilità  di un obbligo di riesame degli atti della procedura di gara a carico della stazione appaltante.Â L&#8217;inesistenza di una organizzazione dei rapporti tra ANAC e Pubblica Amministrazione regolata da criteri di sovraordinazione consente di escludere effetti condizionantiil successivo esercizio di poteri di amministrazione attiva e conduce all&#8217;affermazione della piena discrezionalità  della PA nella scelta dell&#8217;avvio di procedimenti di riesame delle attività  afferenti alle fasi dell&#8217;affidamento del servizio giù  espletate.Â IL MODELLO DELLE AUTORItà€ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI<br /> Il primo aspetto che merita di essere evidenziato attiene alla dinamica attraverso cui si realizza l&#8217;intervento dell&#8217;Autorità  Nazionale Anticorruzione, per le ricadute che esso produce sulla complessa vicenda processuale in corso<a title="">[1]</a>.Â La circostanza offre l&#8217;occasione per ricomporre la cornice normativa che circoscrive le funzioni assegnate all&#8217; Autorità  Nazionale Anticorruzione, anche alla luce delle più¹ recenti riforme legislative e vagliare le soluzioni operative proposte per regolare le relazioni istituzionali con altri pubblici poteri.Â Fin dal momento della emersione nel contesto giuridico ed economico, la presenza di soggetti pubblici deputati alla difesa di categorie di interessi, generalmente diffusi o collettivi, anche di rilevanza costituzionale, ma sganciati dalle istanze del circuito politico-rappresentativo ha posto l&#8217;esigenza definire la natura giuridica di tali organismi, che non si prestano ad essere inquadrati nelle ordinarie categorie che scandiscono le qualità  proprie della Pubblica Amministrazione<a title="">[2]</a>.Â L&#8217;obiettivo prioritario di tale impegno, come icasticamente è stato affermato, mira a sciogliere l&#8217;ossimoro impresso giù  nella genesi nominale che associa concetti antitetici e induce la scelta su &#8220;quali dei due aggettivi uniti al sostantivo Autorità  deve prevalere (&#038;), così da attribuire a questi organismi la connotazione prevalente&#8221;<a title="">[3]</a>.Â Il peculiare carattere di indipendenza, che scardina l&#8217;ubicazione costituzionale delle Autorità  dalla soggezione dell&#8217;apparato governativo (art 95 Cost) e ne preserva l&#8217;operato da incongruenti pressioni<a title="">[4]</a>, discende linearmente dalla ragione originaria della formazione di tali istituzioni, diretta a neutralizzare settori in cui è più¹ urgente l&#8217;esigenza di assicurare la parità  di condizione tra utenti e operati in mercati aperti.Â Da tale vocazione primigenia, consegue l&#8217;assegnazione di funzioni diregolazione e garanzia, preordinate all&#8217;adesione a un modello di istituzione pienamente &#8220;autonomo&#8221; e &#8220;autoreferente&#8221;<a title="">[5]</a>, organizzato in modo tale da compendiare in capo al medesimo titolare l&#8217;attività  di normazione secondaria e l&#8217;applicazione delle regole prescritte<a title="">[6]</a>.Â Secondo una rappresentazione razionale e coerente con il dettato costituzionale, l&#8217;indipendenza si giustificherebbe come requisito costituivo dell&#8217;organizzazione e del funzionamento delle Autorità  indipendenti in quanto veicola il contenuto di un&#8217;attività  &#8220;qualitativamente diversa&#8221; da compiti di esecuzione dell&#8217;indirizzo politico e di cura di interessi pubblici concreti, in vista della tendenziale autonomia tra sistema amministrato e sistema regolato.<a title="">[7]</a><br /> L&#8217;attributo presenta valenza strutturale e funzionale e si traduce, sul piano operativo, nel riscontro di una condizione di indifferenza rispetto agli interessi rilevanti, ossia di neutralità  nell&#8217;applicazione della regola al caso concreto, in un&#8217;ottica di sostanziale contiguità  tra la posizione del soggetto regolatore a quella degli organi giurisdizionali<a title="">[8]</a>.Â Respinta, tuttavia, l&#8217;ammissione nell&#8217;ordinamento di figure dalla configurazione paragiurisdizionale, separate dall&#8217;Amministrazione, da un lato, e dalla Giurisdizione, dall&#8217;altro, la discussione sulla natura giuridica delle Autorità  indipendenti, allo stato attuale, non può checonvergere nella attestazione della loro natura amministrativa<a title="">[9]</a>, seppur modellata da tratti distintivi peculiari. Â Â Â Occorre, perà², evidenziare che non è tanto il dato formale -per quanto autorevole e in certa misura assorbente- che sancisce il divieto di istituzione di giurisdizioni speciali (art 102, co 2 Cost) a fornire gli argomenti esaustivi per l&#8217;indagine, che attinge valutazioni di natura sostanziale.<br /> Sembra difficile, infatti, sostenere l&#8217;indifferenza della posizione delle Autorità  rispetto alla cura di interessi pubblici di settore, se si tiene conto del fatto che talvolta esse hanno finito per assorbire compiti in precedenza assegnati ad altre pubbliche amministrazioni e che le funzioni tipiche di amministrazione attiva ad esse assegnate, a carattere discrezionale più¹ o meno intenso, sul piano oggettivo sono assimilabili a quelle riservate ordinariamente alla PA (provvedimenti di autorizzazione, revoca, sanzionatori, tenuta di Albi, gestione di Banche dati)<a title="">[10]</a>.<br /> E&#8217; la titolarità  di una situazione giuridica qualificata e differenziata a fondare la speciale disciplina stabilita per l&#8217;impugnazione di atti in contrasto con la normativa predisposta a tutela di alcuni mercati (art 21 bis l. 287/90; art 211 co 2, dlgs 50/2016, art 24 dlgs 385/93), in conformità  con le condizioni previste per accedere alle giurisdizioni di tipo soggettivo e azionare la tutela della lesione davanti al giudice amministrativo.Â Tale posizione è stata di recente confermata da una pronuncia della Corte costituzionale che ha escluso la qualificazione di giudice a quo ai fini della proposizione della questione incidentale di legittimità  costituzionale dell&#8217;AGCM.Â A differenza del giudice, che non vede implicato un proprio interesse nell&#8217;emanazione dei provvedimenti e non può essere parte nei giudizi che li coinvolgono, l&#8217;AGCM non è terza, ma &#8220;portatrice di un interesse pubblico specifico&#8221; che impedisce di riconoscere una posizione di indifferenza e neutralità  rispetto agli interessi che vengono in rilievo nello svolgimento della sua attività  istituzionale. (Corte Cost. sent. n. 13/2019).Â Quanto ai rimedi cd giudiziali, non può sottovalutarsi che le esigenze alla base della previsione di meccanismi alternativi di risoluzione delle liti sono accentuate rispetto ai settori di competenza delle AAII, dove è più¹ evidente il bisogno di rafforzare la tutela preventiva e uniforme degli interessi delle parti e promuovere un utilizzo razionale della risorsa giustizia per controversie connotate da elevato grado di tecnicismo<a title="">[11]</a>.Â Tuttavia, l&#8217;attenzione ribadita dal Consiglio di Stato nell&#8217;affermazione della piena sindacabilità  in sede giurisdizionale degli atti conclusivi dei procedimenti giustiziali che si svolgono davanti alle AAII avvalora la sensazione della alterità  strutturale delle funzioni, dislocate nel sistema giuridico secondo una logica di complementarietà  che riafferma l&#8217;estensione della tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche individuali indisponibili<a title="">[12]</a>.<br /> Nelle procedure risoluzione di conflitti interprivati, le Autorità  indipendenti, generalmente, osservano discipline &#8220;rafforzate&#8221; rispetto alla legge 241/90, in alcuni casi differenziando l&#8217;interesse alla risoluzione della controversia dagli obiettivi generali da perseguire e prevedendo espressamente meccanismi di coordinamento con gli strumenti di tutela giurisdizionale<a title="">[13]</a>. I procedimenti sanzionatori tendono ad adattare il livello di garanzie a quello accordato dalla l. 689/81 e possono prevedere forme particolari di autonomia degli uffici istruttori rispetto all&#8217;organo collegiale competente.Â Si tratta, tuttavia, di una regolamentazione spesso incompleta e parziale<a title="">[14]</a>, largamente improntata sui principi che reggono il procedimento amministrativo (es. esercizio d&#8217;ufficio dei poteri, struttura inquisitoria, assenza dell&#8217;obbligo di avviare il procedimento, contraddittorio debole), che proiettano l&#8217;attività  delle Autorità  in un contesto non adeguatamente informato allo statuto costituzionale di garanzie che presidiano l&#8217;esercizio della giurisdizione (artt 101, 103, 111, 113, 24, 25 Cost). La tutela di posizioni giuridiche indisponibili e libertà  anche fondamentali degli individui postula un apparato intangibile di strutture processuali e mezzi difensivi e un grado costituzionalmente qualificato di indipendenza del potere in grado di permearel&#8217;organizzazione e lo status personale dei suoi componenti<a title="">[15]</a>.Â L&#8217;ANAC E LA FUNZIONE DI VIGILANZA E CONTROLLO.Â I La peculiare connotazione dell&#8217;Autorità  Nazionale Anticorruzione nel contesto delle Autorità  amministrative indipendenti.Â Nel solco dell&#8217;esperienza sinteticamente riportata, la gestazione dell&#8217;Autorità  Nazionale Anticorruzione è maturata in circostanze affatto peculiari, e per molteplici ragioni essa oggi costituisce, in effetti, un unicum nel panorama delle Autorità  amministrative indipendenti.Â <a>La missione istituzionale profila la natura plurivalente dell&#8217;ANAC</a><a title="">[16]</a>, che è preposta ad ampi compiti di prevenzione e contrasto della corruzione e verifica del rispetto delle regole sulla trasparenza dell&#8217;attività  delle pubbliche amministrazioni (cd prima legge anticorruzione n. 190/2012 e dlgs 33/2013) ed assolve ad una generale funzione di vigilanza dell&#8217;azione della pubblica amministrazione nella materia contrattuale (d.l. 90/2014, dlgs 163/2006 e 50/2016) che dovrebbe ritenersi preordinata al perseguimento degli obiettivi in materia di corruzione<a title="">[17]</a>.Â Nel mercato dei contratti pubblici, all&#8217;ANAC sono demandate sia potestà  di regolazione che poteri di vigilanza e di accertamento di illeciti e sanzionatori.<br /> Di particolare consistenza risultano le attribuzioni di amministrazione attiva gestionali, destinate a soddisfare una finalità  anche informativa<a title="">[18]</a>; con esse si cumulano funzione consultive<a title="">[19]</a>volte a supportare in via preventiva l&#8217;azione della pubblica amministrazione con riguardo a problemi interpretativi e applicativi<a title="">[20]</a>.Â Il nuovo Codice dei contratti pubblici riformula e rafforza i poteri giustiziali dell&#8217;Autorità  che possono acquisire anche un contenuto &#8220;quasi giudiziale&#8221; riguardante il merito della singola questione e concludersi con l&#8217;adozione di un parere vincolante e a carattere decisorio (art. 211, co 1).<br /> Si consideri, inoltre, che la legge n. 69/2015 (cd seconda legge anticorruzione) accentua la connotazione repressiva intensificando il tenore degli obblighi informativi in capo agli organi della giurisdizione penale e amministrativa e, più¹ in generale, la connessione tra la missione istituzionale dell&#8217;ANAC e la sfera giurisdizionale<a title="">[21]</a>.Â Un primo fattore di criticità  attiene alla difformità  della natura delle potestà  conferite e trasversalità  di ambiti operativi dell&#8217;ANACche richiedono un&#8217;operazione di coordinamento all&#8217;interno del quadro di competenze analoghe riservate ad altri soggetti pubblici <a title="">[22]</a>. La medesima necessità  si manifesta con riguardo alla materia della vigilanza e controllo (art 6 dlgs 163/2006; art 213 dlgs 50/2016), che presenta, evidentemente, rilevanza centrale nella caratterizzazione della missione dell&#8217;ANAC; l&#8217;attenzione che ad essa dedica il legislatore si evince dall&#8217;ampiezza dell&#8217;estensione dell&#8217;azione e dalla molteplicità  e varietà  degli strumenti programmati.<br /> Può dirsi che la vigilanza cd &#8220;in senso ampio&#8221; (art 213, co 3 lett a art 6, co 5) è esercitata su tutte le fasi della contrattazione pubblica (affidamento ed esecuzione) per violazioni anche non gravi; ad essa si affiancano forme di vigilanza che investono particolari segmenti dell&#8217;attività  contrattuale della pa<a title="">[23]</a>Â e, in particolare, l&#8217;esecuzione contrattuale affinchè non derivino danni al pubblico erario (art 213 lett b; art 6 co 7, lett c) e forme di vigilanza che richiamano più¹ da vicino il &#8220;controllo&#8221;, ovvero la vigilanza sulla regolarità  delle procedure di affidamento (art 211 co 1bis e 1 ter e art 6, co 7 lett a ) e sulla corretta applicazione del regime derogatorio previsto per i contratti di somma urgenza (art 231, co 3 lett g e art 6, co 7 lett b).Â La raccomandazione rappresenta l&#8217;atto conclusivo di un procedimento di vigilanza<a title="">[24]</a>; peraltro, gli effetti tipici della procedura non si esauriscono con l&#8217;emanazione di raccomandazioni, ma comprendono poteri strumentali di natura ispettiva (art 213, co 5; art 6, co 9 ), poteri di segnalazione e relazione nei confronti di Governo e Parlamento e di proposta nei confronti del solo Governo (art 213, co 3, lett c, d, e; art 6 lett e, f ,h);  Â poteri di denuncia di illeciti agli organi di controllo delle stazioni appaltanti, alla Corte dei conti, alla Procura della Repubblica (art 213, co 6; art 6, co 13).<br /> La necessità  di individuare gli elementi identificativi della funzione è rimarcata dall&#8217;ulteriore aspetto significativo che essa anche quando si dirige alle pubbliche amministrazioni, che data la singolare articolazione del mercato sono le destinatarie elettive delle comunicazioni<a title="">[25]</a>, può interferire con aspettative giuridiche di soggetti privati sebbene estranee alla sfera d&#8217;efficacia dell&#8217;attività  di vigilanza ma indirettamente coinvolte da affidamenti in corso o in fase di esecuzione. Nella vicenda processuale in oggetto, infatti, l&#8217;istruttoria dell&#8217;ANAC svolta in fase di esecuzione contrattuale, coinvolge contestualmente aspetti afferenti alla procedura di gara (metodologia di determinazione del corrispettivo e incongruità  del ribasso proposto dall&#8217;aggiudicataria) e riattiva la reazione processuale della ricorrente davanti al GA, pur in presenza del giudicato del Consiglio di Stato statuente la legittimità  dell&#8217;aggiudicazione. Â II. L&#8217;evoluzione diacronica della nozione di &#8220;vigilanza&#8221;. In via preliminare, possono ritenersi condivisibili le valutazioni che conducono il giudice di prime cure ad ascrivere la delibera dell&#8217;ANAC alla conclusione di un procedimento di vigilanza ex art 213 dlgs 50/2016 (art 6 dlgs 163/2006)<br /> I pareri non vincolanti di precontenzioso (art 6, co 7 lett n) e art 211, co 1) sono rilasciati dall&#8217;ANAC per questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara tra le parti, che possono interpellare l&#8217;Autorità  anche in un momento successivo alla conclusione del contratto, non essendo previsti preclusivi limiti temporali. Deve trattarsi, tuttavia, di questioni relative alla procedura di gara (e, dunque, a quella frazione della fase pubblicistica che si conclude con l&#8217;aggiudicazione), essendo, invece, inammissibili richieste che riguardano le fasi comprese tra l&#8217;aggiudicazione e la stipulazione o l&#8217;esecuzione contrattuale, come avviene in questo caso. Inoltre, tali pareri assolvono ad una funzione <em>lato sensu</em>deflattiva del contenzioso, dato che &#8220;lo scopo del parere precontenzioso è quello di evitare che una questione sfoci in una controversia&#8221;<a title="">[26]</a>, sempre che, naturalmente, il dissenso tra le parti sia giù  esistente ed effettivo, mentre, nel caso in commento la controversia è giù  sorta e conclusa con sentenza definitiva. Del resto, e a prescindere da questioni di diritto intertemporale, la finalità  della risoluzione dall&#8217;ANAC è circoscritta a far emergere irregolarità  nell&#8217;affidamento del servizio, e ciù² esclude, secondo il Consiglio di Stato anche la rinvenibilità  degli effetti connessi a una raccomandazione vincolante (ex art 211, co 2 poi abrogato dlgs 50/2016) che avrebbe richiesto l&#8217;espressa formulazione dell&#8217;invito rivolto alla stazione appaltante ad adeguarsi alle osservazioni formulate e l&#8217;indicazione dei comportamenti ritenuti a tal uopo necessari.Â La nozione di vigilanza non è contenuta in alcuna norma e lo stesso dlgs 50/2016 non ha fissato i principi relativi alla funzione; ciù² determina, sotto il profilo garantistico, una situazione di incertezza rispetto alla successiva produzione normativa secondaria nel settore <a title="">[27]</a>Â e rende problematica la specificazione delle finalità  che indirizzano l&#8217;intenzione della regolamentazione.<br /> Secondo l&#8217;impostazione tradizionale, i poteri di vigilanza mostrano la stessa natura di un giudizio di conformità  a regole,Â con peculiare vocazione globale e generale, eseguito da parte di un&#8217;autorità  preposta alla sorveglianza di un ente e dotata di poteri di ingerenza. La funzione dovrebbe, dunque, svolgersi attraverso atti ascrivibili alla categoria del controllo e implicare una valutazione in termini di conformità  o difformità  della condotta o dell&#8217;atto oggetto di sindacato per motivi di legittimità  o merito <a title="">[28]</a>.Â In direzione opposta, sulla base dell&#8217;uso normativo del lemma &#8220;vigilanza&#8221; associato ad aggettivazioni diffuse (tecnica, didattica, disciplinare, educativa, sanitaria etc), è stato sostenuto che la nozione di vigilanza sia priva di una autonoma consistenza dogmatica e che la mancanza di elementi strutturali e funzionali ricorrenti impedisca una ricostruzione unitaria della categoria. Con riguardo alla autorità  indipendenti, il legislatore avrebbe inteso riferirsi alla conformazione della loro missione istituzionale accogliendo un&#8217;accezione &#8220;politica&#8221; del sintagma che rimanda alla posizione di neutralità  e indipendenza delle autorità  di controllo rispetto agli apparati dell&#8217;esecutivo<a title="">[29]</a>.Â Le posizioni più¹ recenti rifiutano l&#8217;identificazione della vigilanza con il controllo e, soprattutto, l&#8217;allusione all&#8217;implicito significato organizzatorio del modello di riferimento, nei termini del rapporto di gerarchia o di peculiari forme di supremazia; si valorizza, piuttosto, la prospettiva funzionale e finalistica della potestà  &#8220;indirizzata al contenuto precipuo dell&#8217;interesse pubblico curato dalla figura soggettiva vigilante, pur se necessariamente concatenato agli interessi propri dell&#8217;amministrazione vigilata&#8221;<a title="">[30]</a>.Â La giurisprudenza, fin da tempi risalenti, tiene ferma la distanza con l&#8217;istituto del controllo, rimettendo alla posizione di garanzia e autonomia dell&#8217;Autorità  la giustificazione dell&#8217;attribuzione di poteri di vigilanza e l&#8217;assegnazione di ampia facoltà  a carattere strumentale (Corte costituzionale sent. n. 482/95, sulla legge n. 109/94 istitutiva dall&#8217;Autorità  per la vigilanza sui lavori pubblici: &#8220;Le attribuzioni dell&#8217;Autorità  non sostituiscono nè surrogano alcuna competenza di amministrazione attiva o di controllo; esse esprimono una funzione di garanzia, in ragione della quale è configurata l&#8217;indipendenza dell&#8217;organo. Le attività  rimesse all&#8217;Autorità  assumono carattere strumentale rispetto alla conoscenza ed alla vigilanza nel complessivo settore dei lavori pubblici&#8221;).<br /> L&#8217;esplicito riferimento a &#8220;poteri di controllo&#8221; contenuto nella legge di delega del Codice dei contratti pubblici (l. n. 11/2016 art 1 lett t<a title="">[31]</a>), nella parte in cui delimita il campo d&#8217;azione dell&#8217;ANAC, è stato interpretato dal Consiglio di Stato in sede consultiva in chiave &#8220;collaborativa&#8221;. Si ritiene che la norma sia idonea a giustificare forme di vigilanza mirate a promuovere l&#8217;efficienza del settore e il corretto funzionamento, secondo una nozione di controllo nella sostanza coincidente con quella accolta dal Giudice delle Leggi con riguardo alla legittimazione conferita all&#8217;AGCM dall&#8217;art 21 bis. l. 287/90. (Corte cost. sent. n. 20/2013)<a title="">[32]</a>.Â D&#8217;altra parte, il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa esclude che l&#8217;istruzione di procedimenti di vigilanza implichi lo spiegamento di attività  decisionale e, dunque, l&#8217;assegnazione della funzione di vigilanza al genus dell&#8217;attività  di amministrazione attiva<a title="">[33]</a>. I ricorsi promossi dalla AORN Cardelli e dalla società  aggiudicataria per l&#8217;annullamento della delibera Anac n. 1302/2017 sono stati, infatti, entrambi dichiarati inammissibili in quanto aventi ad oggetto un atto privo di autonoma lesività  che &#8220;non reca alcuna statuizione di carattere costitutivo, in quanto non dispone l&#8217;annullamento o, comunque, la privazione degli effetti di alcuno dei provvedimenti adottati dalla stazione appaltante, ovvero dei contratti in essere. L&#8217;atto dell&#8217;Autorità  non costituisce manifestazione di volontà  in grado di incidere sulla sfera giuridica dei terzi, ma è la mera rappresentazione di un giudizio&#8221;. (Tar Lazio, sez I sentt. nn 3764/2019 e 3765/2019).<br /> III La funzione &#8220;propulsiva&#8221; dei poteri di vigilanza e la portata degli effetti delle raccomandazioni ex art 213 dlgs 50/2016.  Confermata la riconducibilità  della delibera ANAC al paradigma della vigilanza di cui all&#8217;art 213 co 3 lett a) e b) dlgs 50/2016 (ex art 6, co. 5, 7 lett a) c) d) dlgs 163/2006), le motivazioni della sentenza n. 4561/2019 si sviluppano Â muovendo dalla ratio garantistica sottesa alla posizione rivestita dall&#8217;ANAC e valorizzando il carattere strumentale e servente dei poteri a questa attribuiti rispetto alla conoscenza integrata del settore dei lavori pubblici.Â Le attribuzioni ascrivibili alÂ <em>genus</em>tradizionale della vigilanza sui contratti pubblici si dispiegano <em>&#8220;a presidio dei principi di legalità , trasparenza, economicità , efficienza nel campo dei contratti pubblici e si risolvono nel fornire il proprio qualificato apporto a diversi livelli e, dunque, non solo al Parlamento e al Governo, ma anche agli organi di controllo amministrativo, ove accerti irregolarità  che possano interessare gli organi preposti al controllo, nonchè all&#8217;Autorità  Giudiziaria (penale e contabile), per i profili di rispettiva competenza&#8221;Â </em><br /> Il significato più¹ aderente alla categoria dogmatica della vigilanza descrive la struttura di un&#8217;attività  innestata sul monitoraggio della regolarità  delle operazioni di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici e finalizzata alla verifica che l&#8217;attuazione dei principi che governano la materia risponda al modello di pubblica amministrazione delineato dall&#8217;art 97 Cost.Â Nell&#8217;organizzazione del funzionamento del settore dei contratti pubblici, la salvaguardia dei principi sull&#8217;affidamento dei lavori -libera concorrenza, parità  di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità &#8211; e sull&#8217;affidamento e l&#8217;esecuzione dei contratti -qualità  delle prestazioni, economicità  ed efficacia, tempestività , correttezza (art 30 dlgs 50/2016; art 2, co 1 dlgs 163/2006), è affidata all&#8217;ANAC nell&#8217;ottica di un disegno mirato a stimolare e orientare la successiva attività  degli enti vigilati e centrato sulla conseguente risposta auto-correttiva dell&#8217;ordinamento normativo<a title="">[34]</a>.<br /> La prerogativa che finalizza i compiti di valutazione della legalità  ed efficienza delle ppaa risiede nella connotazione propulsiva che i risultati dell&#8217;attività  conoscitiva e i dati informativi acquisiti rivestono ai fini dell&#8217;attivazione di forme di controllo riservate ad altri organi nei campi delle rispettive competenze, in particolare, all&#8217;autorità  giudiziaria penale e contabile, nelle ipotesi, rispettivamente, di rilevanza penale delle irregolarità  o eventuale responsabilità  contabile e responsabilità  amministrativa patrimoniale (art 213 co 6 dlgs 50/2016; art 6 co 13 dlgs 163/2006)<a title="">[35]</a>, di compiti referenti e di segnalazione nei confronti di Governo e Parlamento per evidenziare disfunzioni particolarmente rilevanti nel settore (art 213, co 3 lett c; art 6, co 7 lett e) e di proposta delle modifiche legislative occorrenti per il miglioramento della legislazione sui contratti pubblici (art 213 co. 3 lett d; art 6, co 7 lett f).<br /> E la stessa delibera Anac n. 1320/2017 prescrive in calce la trasmissione dell&#8217;atto alla Procura della Repubblica e alla Procura della Corte dei Conti, per gli eventuali profili di competenza.Â Nell&#8217;ordine di un assetto collaborativo e dialogante, si spiega la pervasività  che ha da sempre caratterizzato l&#8217;estensione della funzione di vigilanza che può svolgersi sia nella fase preliminare all&#8217;adozione di atti, per supportare le stazioni appaltanti nella predisposizione degli atti di gara e nella gestione dell&#8217;intera procedura (cd vigilanza <em>ex ante</em>) che in via successiva, nel corso della procedura e nella fase dell&#8217;esecuzione del contratto pubblico e può avere ad oggetto contratti pubblici di lavori, servizi, forniture nei settori ordinari e speciali, i contratti esclusi e, adesso, quelli secretati.<br /> Anche quando prende a oggetto singoli affidamenti d&#8217;appalto (ex art 6, co 7 lett a) dlgs 163/2006) l&#8217;esito della funzione non si riduce a una mera valutazione di conformità  o difformità  dell&#8217;atto rispetto alla disciplina del settore, peraltro formalmente priva di ripercussioni vincolanti nei confronti dei soggetti operatori.Â L&#8217;accertamento della legalità  delle procedure di gara e della economicità  dell&#8217;esecuzione presuppone la delimitazione della normativa di rilievo e la sua corretta valutazione, e assolve contestualmente a un ruolo di &#8220;sussidio ermeneutico&#8221; nei confronti degli enti vigilati; nello svolgimento della futura attività , questi possono avvalersi dell&#8217;apporto interpretativo qualificato dalla peculiare autorevolezza del soggetto da cui promana per la risoluzione di questioni interpretative.<br /> L&#8217;approvazione delle deliberazioni in materia di vigilanza -connesse a una iniziativa autonoma dell&#8217;Autorità  o conseguenti a segnalazioni ed esposti inerenti a specifici comportamenti dei soggetti operanti- sollecita, secondo il disposto della pronuncia del Consiglio di Stato n. 4561/2019, una risposta <em>&#8220;correttiva&#8221;</em>dell&#8217;ordinamento rispetto a interpretazioni non conformi e si risolve per i soggetti sottoposti ad indagine &#8220;<em>in una sorta di richiamo, in chiave ermeneutica, su quella che viene ritenuta la corretta interpretazione delle norme di legge che disciplinano il settore, informando di ciù² i destinatari dell&#8217;atto&#8221;.Â </em><br /> Ricostruito in questi termini, il controllo che scaturisce dalla vigilanza sulla contrattazione della pubblica amministrazione si armonizza con la funzione giurisdizionale di legittimità  sugli atti, nella categoria di verifiche compiute <em>ex post</em>sulla legalità  dell&#8217;azione pubblica, in quanto si dipana su un piano diverso da quest&#8217;ultimo<a title="">[36]</a>.<br /> I risultati dell&#8217;esercizio della funzione non hanno una diretta ripercussione sull&#8217;efficacia di singoli atti giuridici e non sono mirati alla tutela di diritti oggettivi, ma sono supportati da una peculiare finalità  di indirizzo volta a incrementare le potenzialità  concorrenziali del mercato e a migliorare la funzionalità  del settore dei contatti pubblici, non solo in ragione di riscontrate difformità  di atti a norme giuridiche, ma anche con riferimento a una valutazione complessiva di efficienza, efficacia, trasparenza dell&#8217;azione amministrava e di economicità  dell&#8217;esecuzione contrattuale quali requisiti rivelatori del buon andamento e imparzialità  della pubblica amministrazione (art 97 Cost)<a title="">[37]</a>. La dinamica processuale presupposta alla sentenza del Consiglio di Stato in commento -che ha visto riaprire la contestazione della legittimità  dell&#8217;aggiudicazione davanti al GA in forza delle conclusioni dell&#8217;istruttoria dell&#8217;ANAC, nonostante la formazione di un precedente giudicato che ne aveva cristallizzato la piena regolarità  (Consiglio di Stato sent n.3285/2015)- sembra, quindi, riproporre ambiguità  derivanti da una impropria sistemazione del ruolo dell&#8217;Autorità  in relazione al controllo sulla corretta applicazione della disciplina in materia di contratti pubblici.Â Come autorevolmente è stato affermato, infatti, fino a questo momento, la finalizzazione della vigilanza sembra essere stata intesa &#8220;alla stessa stregua di un controllo ex post di legittimità &#8220;<a title="">[38]</a>che ha trasfigurato il compito dell&#8217;ANAC riducendolo a quello di ulteriore controllore dell&#8217;azione amministrativa nella fase successiva al suo perfezionamento.<br /> Le incertezze applicative sull&#8217;inquadramento del tenore degli effetti dei procedimenti di vigilanza, in relazione al coordinamento con contestuali giudizi sulla legittimità  dell&#8217;attività  delle stazioni appaltanti erano, del resto, acuite dalla mancanza di una espressa regolamentazione di collegamento tra i diversi procedimenti.Â IV Il coordinamento tra procedimento di vigilanza e giudizio innanzi al giudice amministrativo nel nuovo Regolamento ANAC sull&#8217;esercizio dell&#8217;attività  di vigilanza in materia di contratti pubblici. La legittimazione processuale all&#8217;impugnazione prevista dall&#8217;art 52-ter decreto correttivo al Codice dei contratti dl n. 50/2017.  La necessità  di una chiara formalizzazione del raccordo tra procedimento di vigilanza e attività  svolta in sede giudiziaria, (non solo amministrativa, ma anche civile, penale e tributaria) è stata di recente rimarcata dal Consiglio di Stato in sede consultiva (Consiglio di Stato, parere n. 2777 del 2016). In particolare, le indicazioni fornite, per le ipotesi in cui al procedimento di vigilanza preesista o sopravvenga un ricorso giurisdizionale davanti all&#8217;autorità  giudiziaria amministrativa avente analogo contenuto, sono state accolte dall&#8217;ANAC in sede di emanazione delRegolamento sull&#8217;esercizio dell&#8217;attività  di vigilanza in materia di contratti pubblici del 04 Luglio 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale &#8211; Serie Generale n.241 del 16 ottobre 2018).Â Secondo il disposto dell&#8217;art art. 10 del nuovo Regolamento, in tali casi, il procedimento di vigilanza, rispettivamente, non è avviato o è sospeso. All&#8217;esito della fase giurisdizionale, in entrambe le circostanze, il dirigente valuta se vi siano i presupposti per dare nuovo impulso al procedimento davanti all&#8217;Autorità .<br /> Nel caso in cui i profili di contestazione interessino contestualmente l&#8217;ANAC e l&#8217;autorità  giurisdizionale, viene accordata preferenza alla sede giudiziaria; tale soluzione appare dettata da un criterio di previsione sul regolare comportamento delle parti coinvolte da una potenziale controversia e ripristina l&#8217;accertamento della violazione delle norme dell&#8217;ordinamento giuridico nella sede naturale del giudizio.Â L&#8217;emersione di gravi illegittimità  a carico della pubblica amministrazione all&#8217;esito del processo non esaurisce, in astratto, la possibilità  della riapertura di un procedimento di vigilanza che si muove, come detto, in una prospettiva più¹ ampia rispetto alle condizioni del sindacato di legittimità ; seguendo le osservazioni di principio contenute nelÂ Â parere del Consiglio di Stato, la valutazione che determina la riattivazione del potere deve insistere su questioni&#8221;ovviamente diverse da quelle che siano state oggetto di accertamento giurisdizionale e siano coperte da giudicato&#8221;.<br /> Così interpretata, la disposizione fornisce un&#8217;impostazione di metodo lineare per i casi in cui si palesi il rischio della sovrapposizione delle attività  valutative dell&#8217;illegittimità  e di potenziali divergenze interpretative, riconducendo a sistema l&#8217;ordine delle funzioni in armonia con il principio di divisione dei poteri. Per effetto del decreto correttivo al Codice dei contratti dl n. 50/2017, art 52-ter, convertito in l. n. 96/2017, inoltre, è stata innovata la disciplina della vigilanza sul rispetto della normativa regolamentare e legislativa in relazione alle distinte ipotesi di affidamento che ha assunto autonoma fisionomia ed è adesso contraddistinta da proprie facoltà .Â La novella conferisce all&#8217;ANAC una speciale legittimazione per l&#8217;impugnazione di provvedimenti e atti generali adottati in contrasto con la normativa sui contratti pubblici, modellata sulla falsariga dell&#8217;istituto previsto per l&#8217;AGCM dall&#8217;art 21 bis della l. n. 287/90 (art 211 co 1 bis e co 1 ter dlgs 50/2016<a title="">[39]</a>).<br /> Il potere di impugnativa può essere promosso secondo la modalità  del ricorso diretto, quando ha ad oggetto bandi di gara o altri atti generali e provvedimenti singolari inseriti in fattispecie contrattuali &#8220;di rilevante impatto&#8221;<a title="">[40]</a>e in ragione del riscontro della violazione di qualsiasi norma suscettiva di applicazione nella materia dei contratti pubblici (co 1 bis). Oppure, in presenza di qualunque atto provvedimentale viziato da gravi violazioni<a title="">[41]</a>del (solo) Codice dei contratti, previa formulazione e comunicazione di un parere motivato alla stazione appaltante, con l&#8217;obiettivo di consentire una preventiva interlocuzione tra soggetti pubblici e ammettere il ricorso al giudice amministrativo come <em>extrema ratio</em>, nel caso di mancato o parziale adeguamento della stazione appaltante ai rilievi formulati nel parere<a title="">[42]</a>. Â La previsione attinente alla vigilanza in rapporto diretto con i singoli casi d&#8217;appalto risulta adesso sottratta dalla partizione dell&#8217;articolo sulle competenze generali dell&#8217;ANAC (art 213) e assegnata a una differente collocazione nell&#8217;impianto codicistico che ridefinisce le finalità  cui è mirata, con l&#8217;inclusione anche di obiettivi <em>lato sensu</em>deflattivi del contenzioso (la disposizione è, infatti, inserita all&#8217;interno dell&#8217;art 211 rubricato Pareri di precontenzioso)<a title="">[43]</a>. In questa sede e con le formalità  prescritte, l&#8217;ANAC può far valere i vizi che invalidano atti generali e provvedimenti adottati dalle stazioni appaltanti, che nel caso dell&#8217;art 211 co 1 ter devono essere indicati &#8220;specificamente&#8221; nel parere motivato, e la legittimità  dell&#8217;azione amministrativa nellafase pubblicistica dell&#8217;affidamento. Â L&#8217;introduzione del potere di impugnativa concretizza la finalizzazione della funzione di vigilanza sulla regolarità  delle aggiudicazioni degli appalti pubblici, assistista da una facoltà  processuale che consente all&#8217;ANAC di assumere la veste di parte nei giudizi aventi ad oggetto l&#8217;annullamento di atti illegittimi, in via diretto o tramite un procedimento a formazione progressiva che puòÂ sfociare nel ricorso governato dall&#8217;autorità  giudiziaria.Â La novella circoscrive il campo di applicazione dell&#8217;istituto alle sole ipotesi di ricorso al giudice amministrativo e, dunque, ai casi in cui oggetto dell&#8217;impugnativa sia un atto autoritativo della PA, escludendo la possibilità  di denuncia delle invalidità  che possono colpire la fase dell&#8217;esecuzione contrattuale. Al riguardo, può dirsi che sembrano giustificate le perplessità  sollevate in merito all&#8217;opportunità  di tale estromissione<a title="">[44]</a>; la stessa analisi effettuata dalla ANAC nella controversia in questione dimostra che il momento della stipulazione contrattuale può presentare notevole rilevanza ai fini dell&#8217;apprezzamento della legittimità  dell&#8217;azione amministrativa, quando, ad esempio, le condizioni fissate con l&#8217;aggiudicazione non corrispondano a quelle trasfuse nel contratto.<br /> V Gli effetti non vincolanti delle raccomandazioni dell&#8217;ANAC sull&#8217;attivazione dei procedimenti di autotutela delle amministrazioni appaltanti.Â Il ricorso avverso il silenzio ex artt 31 e 117 cpa promosso davanti al GA dalla società  non aggiudicataria traeva origine dalla presuntiva esistenza in capo alla Azienda ospedaliera di un obbligo di provvedere sui rilievi critici formulati dall&#8217;ANAC al termine dell&#8217;istruttoria di vigilanza.Â Nella ricostruzione attorea, infatti, la deliberazione esplicherebbe l&#8217;effetto di individuare in capo all&#8217;amministrazione aggiudicatrice l&#8217;obbligo di adottare un provvedimento espresso conforme alle conclusioni dedotte nella raccomandazione o difforme da queste ma, in ogni caso, motivato.<br /> Le argomentazioni difensive dell&#8217;Azienda ospedaliera e della società  aggiudicataria convenute,addotte per contestare la sussistenza di un effetto conformativo Â in capo alla stazione appaltante, facevano leva, di contro, sul valore collaborativo e di orientamento della deliberazione ANAC; persistendo la discrezionalità  della PA sull&#8217;esercizio del potere di annullamento in autotutela sarebbero da considerarsi inammissibili l&#8217;affermazione dell&#8217;obbligo di provvedere e la presenza di posizioni giuridiche individuali qualificate a fronte del mero silenzio dell&#8217;Azienda ospedaliera.Â La pronuncia n. 4561/2019 del Consiglio di Stato accoglie la ricostruzione prospettata delle parti controinteressate, ritenendo infondata la pretesa ammissibilità  di effetti vincolanti automatici sulle determinazioni finali di autotutela e, specularmente, la tutelabilità  di posizioni soggettive differenziate davanti al GA ex artt 31e 117 cpa.<br /> La configurabilità  di un preciso dovere a carico delle stazioni appaltanti di provvedere con atti di ritiro potrebbe, in via generale, ritenersi plausibile presupponendo una relazione di sovraordinazione tra soggetti pubblici idonea a giustificare la prevalenza dell&#8217;effetto o, comunque, in presenza di una espressa base normativa a fondamento del dovere, cioè della previsione di un potere giuridicamente necessitato.<br /> Il primo argomento è espressamente smentito dalle motivazioni della sentenza che nega all&#8217;ANAC la titolarità  di poteri di ingerenza vincolanti l&#8217;esercizio del potere autoritativo delle amministrazioni vigilate:Â Â &#8220;<em>dovendo escludersi un rapporto organizzatorio di tipo gerarchico, non può ritenersi predicabile, (&#038;) un potere di supremazia che valga a condizionare, con effetti vincolanti, rispetto ad un&#8217;attività  amministrativa giù  svolta una pervasiva ingerenza nell&#8217;esercizio dei poteri di amministrazione attiva che restano prerogativa esclusiva della singola Amministrazione e che, pertanto, vanno esercitati nell&#8217;esercizio dell&#8217;ordinaria discrezionalità </em>&#8220;.Â Difetta, nel caso di specie, anche la presenza di una disposizione legislativa dalla quale ricavare una norma derogatoria alla regola generale della discrezionalità  (come confermato dall&#8217;inciso <em>&#8220;in mancanza di disposizioni di segno contrario&#8221;</em>) Le conclusioni così formulate lasciano aperta la domanda se, in ipotesi, possa ammettersi una volontà  legislativa <em>di segno contrario</em>che valga a rafforzare l&#8217;influenza dell&#8217;ANAC prescrivendo poteri più¹ incisivi nei confronti delle stazioni appaltanti. Ci si potrebbe chiedere, in altri termini, se la vincolatività  del potere di raccomandazione possa, in ogni caso, essere assunto tra gli attributi adeguati alla natura delle relazioni organizzatorie tra ANAC e pubbliche amministrazioni.Â Il dibattitto intorno alla compatibilità  con l&#8217;ordinamento giuridico di forme di &#8220;autotutela doverosa&#8221; era stato, in effetti, riacceso dall&#8217;introduzione con il dlgs 50/2016 del controverso istituto della raccomandazione vincolante (art 211, co 2 dlgs 50/2016) il quale regolava un singolare procedimento sanzionatorio per l&#8217;ipotesi in cui Â l&#8217;amministrazione appaltante non avesse risposto all&#8217;ordine dell&#8217;ANAC di provvedere in autotutela su un riscontrato vizio di legittimità  di un atto della procedura di gara<a title="">[45]</a>(più¹ correttamente, si trattava di una specie di annullamento d&#8217;ufficio &#8220;mascherato&#8221; poichè la discrezionalità  amministrativa risultava consumata sia in ordine all&#8217;<em>an</em>che al contenuto del provvedimento).<br /> Secondo il giudizio dell&#8217;organo consultivo (pareri nn 855/2016 e 2777/2016), la norma presentava rilevanti problematicità , in particolare, se ne evidenziava il contrasto con i principi generali diragionevolezza e presunzione di legittimità  degli atti amministrativi fino al loro annullamento e la dissonanza con l&#8217;ispirazione di fondo dei rapporti tra ANAC e pubbliche amministrazioni improntati sul principio di collaborazione e su meccanismi che ad esso si uniformano.<br /> Si paventava, inoltre, il rischio del cd goldplainting ove la disciplina interna fosse risultata più¹ rigida rispetto alla tutela minima richiesta dalla normativa comunitaria che, per la governance in materia di appalti, prescrive soltanto il potere di segnalazione delle Autorità  di vigilanza alle Autorità  nazionali di controllo o agli organi giurisdizionali.Â Come è noto, la norma è stata abrogata e sostituita dall&#8217;Â art 211 co 1bis e 1 ter che riconosce la speciale legittimazione processuale, aderendo alla interpretazione di essa accolta dalla Corte costituzionale (sent n. 20/2013) di cui si è detto. Tra gli aspetti più¹ significativi del nuovo Codice dei contratti pubblici, vi è sicuramente il consolidamento delle procedure di vigilanza <em>ex ante</em>che consentono all&#8217;ANAC di fornire il proprio qualificato contributo alle stazioni appaltanti nella fase antecedente alla formazione di atti, al fine di prevenire potenziali conflitti e promuovere l&#8217;efficienza dell&#8217;azione amministrativa.Â L&#8217;art 213 co 3 lett h) formalizza, sul piano legislativo, la figura della vigilanza collaborativa per gli affidamenti di particolare interesse che, su iniziativa delle stazioni appaltanti e previa stipula di protocolli di intesa, è attuata per supportare l&#8217;attività  predisposizione degli atti e la gestione dell&#8217;intera procedura di gara.Â Strettamente connessa alla funzione di vigilanza, è la funzione consultiva (Regolamento del 7 dicembre 2018), con cui l&#8217;ANAC fornisce indicazioni sulla futura attività  amministrativa per questioni di particolare complessità  e rilevanza, con lo scopo di garantire l&#8217;omogeneità  dei procedimenti amministrativi e migliorare la qualità  generale degli atti.Â Si tratta di segnali normativi che sembrano imprimere alla vigilanzanei confronti delle stazioni appaltanti una direzione marcatamente preventiva e collaborativa e, forse, presuppongono un ripensamento dello stesso modello di rapporti tra organismo controllante e autorità  soggette al controllo<a title="">[46]</a>.Â La stessa fisionomia dell&#8217;organo di governace del settore dei contratti pubblici appare ridisegnata in un circuito centrato sullo scambio informativo e operativo con altri pubblici soggetti e proiettato verso un&#8217;azione integrata con le pubbliche amministrazioni nell&#8217;intento di favorire lo sviluppo delle migliore pratiche amministrative.Â </div>
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<div style="text-align: justify;">Â </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[1]</a>Appare utile premettere che l&#8217;ANAC aveva archiviato il primo esposto presentato dalla società  ricorrente nelle more del precedente giudizio (sent 3285/2015), poichè esso &#8220;proponeva, sostanzialmente, le stesse censure sulle quali si era giù  espresso il Consiglio di Stato&#8221; e rinnovato l&#8217;istruttoria a seguito di un esposto anonimo proveniente da un autore che si era qualificato come funzionario del Cardarelli, dichiarando di voler indirizzare la propria attività  di vigilanza esclusivamente sulla fase di esecuzione del contratto.Â </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[2]</a>Â Cfr M. Nigro<em>, La pubblica amministrazione tra Costituzione formale e Costituzione materiale</em>, in Riv, trim. dir. proc. civ. 1985, p 162 ss; V Caianello,Â <em>Le autorità  indipendenti tra potere politico e società  civile</em>, Foro amm. 1997, p. 361 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[3]</a>Â E. Cheli,Â <em>L&#8217;innesto costituzionale delle Autorità  indipendenti: problemi e conseguenze</em>, Relazione al Convegno organizzato da Nexus, Roma, 27 febbraio 2006.  </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[4]</a>Â Si sostiene che accanto alla concezione di pubblica amministrazione servente rispetto al Governo, la Costituzione contempli un tipo di amministrazione &#8220;autocefala&#8221;, il cui fondamento dovrebbe rinvenirsi negli artt. 97 e 98 Cost, organizzata come apparato a sì© separato dal potere politico e regolato direttamente dalla legge., M. Nigro, cit. La questione della necessità  di un esplicito riconoscimento costituzionale non può dirsi risolta, ed esso consoliderebbe la posizione di indipendenza, assicurando, al contempo, un miglior ossequio del principio di legalità  sostanziale, Patroni Griffi <em>Le Autorità  ammnistrative indipendenti nell&#8217;ordinamento costituzionale: profili problematici di ieri e oggi</em>, in Rass. dir. pubbl. europeo, nn. 1-2/2015.  </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[5]</a>Â In questo tratto, si coglierebbe una differenza dirimente tra l&#8217;interesse pubblico che governa il processo e quello del procedimento, poichè &#8220;il processo è, almeno in ultima istanza, autoriferito. Il procedimento amministrativo non lo è: è invece riferito ai rapporti sostanziali che compone, tale composizione è il suo scopo&#8221;. S. Staiano,Â <em>Essere giudice &#8220;al limitato fine&#8221;. Autorità  amministrative indipendenti e Corte costituzionale</em>, inÂ www.federalismi.it</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[6]</a>Â La divergenza dal paradigma tradizionale del potere esecutivo legato da un rapporto di responsabilità  politica con l&#8217;organo rappresentativo ha nutrito un ampio dibattito sulla carenza di legittimazione democratica delle Autorità , (F. Merusi, M. Passaro,Â <em>Autorità  indipendenti (voce)</em>, in Enciclopedia del diritto, VI aggiornamento, Milano, 2002 p. 175-177). La frattura dei principi propri delle democrazie parlamentari è stata ricomposta enfatizzando l&#8217;aspetto della legalità  procedimentale quale &#8220;succedaneo del legame verso il basso con il circuito politico rappresentativo&#8221; E-L. Camilli, M. Clarich<em>, I poteri quasi-giudiziali delle Autorità  indipendenti,Â </em>inÂ <em>Arbitri dei mercati. Le autorità  indipendenti</em>, Mulino 2009. Secondo Cons. di St n. 2014/4874: &#8220;E&#8217; altresì noto che in base a un consolidato orientamento giurisprudenziale, il parziale temperamento del principio di legalità  in senso sostanziale &#8211; giustificato, come detto, dalla valorizzazione degli scopi pubblici da perseguire in particolari settori &#8211; imponga, altresì (quale sorta di contraltare sistematico), il rafforzamento delle garanzie di legalità  in senso procedimentale che si sostanzia, tra l&#8217;altro, nella previsione di rafforzate forme di partecipazione degli operatori del settore al procedimento di formazione degli atti regolamentari&#8221;.Â </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[7]</a>Â V. Cainaello, cit. secondo il quale, postulata la natura arbitrale di tali organismi, è la stessa nozione di interesse pubblico a risultare rivisitata &#8220;dovendo, (essi) in una posizione di terzietà , garantire il rispetto delle regole nei confronti di tutti i soggetti che siano portatori di interessi, sia generali che settoriali o particolari&#8221;, e a giustificarne la collocazione, non più¹ all&#8217;interno dello Stato-Persona, ma dello Stato-Comunità .</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[8]</a>Imparzialità  e neutralità  sono criteri dissonanti, escludendo, la prima, la possibilità  di discriminazioni arbitrarie tra interessi rilevanti ma non la prevalenza dell&#8217;interesse pubblico alla cui tutela il potere è preordinato.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[9]</a>Â Corte di Cassazione n. 7341/2002 con riferimento al potere giustiziale del Garante per la protezione dei dati personali &#8220;l&#8217;ordinamento (&#038;) non conosce un tertium genus tra amministrazione e giurisdizione, alle quali la Costituzione riserva, rispettivamente, per distinguere e disciplinare le attività , gli articoli 111 e 97&#8221;, per cui l&#8217;uso del termine &#8220;paragiurisdizionalità &#8221; è effettuato in senso &#8220;descrittivo&#8221;, ad indicare &#8220;organi pubblici dotati di poteri la cui collocazione ha suscitato dubbi&#8221;, punto 2c Motivi della decisione.Â </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[10]</a>Â E&#8217; stato notato che l&#8217;amministrazione non è mai indifferente rispetto ai fini perseguiti nel settore regolato, ma sempre immersa nei rapporti sociali e, in sostanza, &#8220;persegue sempre un interesse ed è conseguentemente portata a compiere giudizi di prevalenza&#8221; F. Merusi, M. Passaro, cit. p. 170</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[11]</a>Â Le delibere che concludono i procedimenti giustiziali davanti alle AAII vengono generalmente ascritte alla categoria delle Alternative Dispute Resolution, sintagma con cui si fa genericamente riferimento al complesso eterogeneo di sistemi di risoluzione delle controversie tra privati alternativi al processo giurisdizionale. Nell&#8217;ottica dello sgravio del carico giudiziario, le ADR di tipo aggiudicativo hanno sicuramente un valore più¹ pregnante, perchè si concludono con una decisione impositiva che può sostituire la sentenza del giudice. Le ADR che si svolgono di fronte alle Autorità  indipendenti vengono di solito ricondotte al modello conciliativo -che perà² normalmente ha ad oggetto diritti disponibili- con natura facoltativa e non vincolante, e non compromettono l&#8217;eventuale ricorso all&#8217;autorità  giurisdizionale.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[12]</a>Â Si vedano, da ultimo, le osservazioni del Consiglio di Stato sulla iniziale formulazione dell&#8217;art 211 dlgs 50/2016 che, proprio al fine di evitare l&#8217;equivoco sulla natura di rimedio alternativo alla giurisdizione amministrativa, suggerisce la esplicita indicazione nella lettera dell&#8217;articolo della impugnabilità  dei pareri di precontenzioso dell&#8217;ANAC (parere n. 1920/2016). &#8220;Evidentemente, in questo modo, si conferma una netta presa di distanza dal meccanismo arbitrale, previsto dal codice di procedura civile: il parere va impugnato dinanzi al TAR (e non dinanzi al giudice di secondo grado) per tutti i motivi di legittimità  e non per le cause di nullità  del lodo&#8221;. M. Lipari<em>, Il pre-contenzioso</em>, in www.italiappalti.it</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[13]</a>Â In tema di risoluzione delle controversie tra operatori e utenti, art 84 Codice delle comunicazioni elettroniche, n. 259/2003, art 2 comma 24 lett b) l. 481/95, Art. 1 co 11 l. 249/97 che rendono il ricorso davanti all&#8217;Autorità  giurisdizionale improcedibile in assenza dell&#8217;esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.Â </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[14]</a>Â E. L.Camilli, M. Clarich, cit.Â </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[15]</a>Â S. Bartole,Â <em>Giudice. Teoria generale</em><em>(voce),</em>Â Enc. giuridica, vol XV, 1989.  </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[16]</a>La composizione complessa degli scopi istitutivi deriva dalla fusione della Commissione indipendente per la valutazione, l&#8217;integrità  e la trasparenza (CIVIT) il cui scopo era Â &#8220;di indirizzare, coordinare e sovrintendere all&#8217;esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, di assicurare la comparabilità  e la visibilità  degli indici di andamento gestionale&#8221; (art 13, co 1 che è stata trasformata in Autorità  nazionale anticorruzione, con attribuzione di poteri in materia, dalla legge Severino n. 190/2012) e l&#8217;Autorità  di vigilanza sui contratti pubblici, i cui personale e funzioni, una volta soppressa (dl 90/2014),Â Â sono stati assorbiti dall&#8217; ANAC, mentre le funzioni di misurazione e valutazione delle performance sono state trasferite al Dipartimento della Funzione Pubblica.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[17]</a>D&#8217;Alterio,Â <em>Regolare, vigilare punire, giudicare: l&#8217;Anac nella nuova disciplina dei contratti pubblici</em>, in Giornale di diritto amministrativo 2016, p. 500. Tanto discende dall&#8217; interpretazione dell&#8217;art 213, co 1 dlgs 50/2016 nella parte in cui stabilisce che: &#8220;La vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l&#8217;attività  di regolazione degli stessi, sono attribuiti, nei limiti di quanto stabilito dal presente codice, all&#8217;Autorità  nazionale anticorruzione (ANAC) (&#038;) che agisce <em>anche</em>Â al fine di prevenire e contrastare illegalità  e corruzione&#8221;, ma la particolare rilevanza economica del mercato dei contratti pubblici potrebbe giustificare anche un&#8217;interpretazione inversa.Â La mancanza di un chiaro coordinamento tra le sfere di competenza si ripropone in sede di giurisdizione, dove i criteri che regolano il regime processuale sui provvedimenti e sulle sanzioni pecuniarie (artt 133 lett l) cpa e 134 lett c) cpa) valgono per l&#8217;ANAC quando agisce come autorità  di vigilanza nella materia dei contratti pubblici, mentre per gli atti adottatati quale autorità  nazionale anticorruzione dovrebbero valere gli ordinari criteri di riparto sulla giurisdizione. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[18]</a>L&#8217;ANAC gestisce la Banca dati dei contratti pubblici, il Casellario informatico, il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti; tiene e aggiorna l&#8217;Albo nazionale dei componenti delle commissioni aggiudicatrici, l&#8217;Anagrafe unica delle stazioni appaltanti e l&#8217;Albo degli arbitri delle commissioni arbitrali.Â </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[19]</a>Â La funzione consultiva è strettamente connessa con la funzione di vigilanza, avendo la medesima connotazione preventiva e collaborativa a favore delle stazioni appaltante ed è finalizzata a fornire orientamenti in ordine a particolari problematiche interpretative e applicative (Regolamento del 7 dicembre 2018).Â </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[20]</a>Â La valutazione complessiva della conformazione dei poteri dell&#8217;ANAC accentua la presenza di elementi di divergenza rispetto al modello tradizionale delle AAII, tanto che non mancano opinioni sulla sua natura di Autorità  governativa C. Contessa,Â <em>Studi e lezioni di diritto amministrativo</em>, LaTribuna, 2019, p 383 ss. Al riguardo, può notarsi che il nuovo Codice dei contratti pubblici non definisce formalmente l&#8217;ANAC come Autorità  indipendente e che la normativa comunitaria oggetto di recepimento non prevede l&#8217;istituzione obbligatoria di una AI nel settore dei contratti pubblici. Peraltro, la materia dei contratti pubblici non presenta quei marcati aspetti di specializzazione tecnica che normalmente giustificano l&#8217;istituzione di un AI nel settore, la cui regolazione in molti Paesi europei è affidata ad autorità  governative e gli obiettivi in materia di anticorruzione rientrano sicuramente nell&#8217;indirizzo politico governativo.Â Gli stessi profili di indipendenza dell&#8217;ANAC sono attenuati rispetto alla nomina del suo Presidente, che avviene con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[21]</a>D&#8217;Alterio,Â <em>Nuovi poteri dell&#8217;Autorità  nazionale anticorruzione: &#8220;post fata resurgam</em>&#8220;, in Giorn. dir amm. 2015, p. 757 ss La legge n. 69/2015 prevede l&#8217;obbligo del PM di informare il Presidente dell&#8217;ANAC dell&#8217;imputazione per una serie di delitti contro la PA (art 7) e l&#8217;obbligo per il giudice amministrativo di trasmettere all&#8217;ANAC ogni informazione o notizia rilevante emersa nel corso del giudizio che, anche in esito a una sommaria valutazione, ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le regole della trasparenza (art 8, co 3 che introduce il nuovo art 32 bis alla l. 190/2012). L&#8217;oscura finalizzazione della previsione di tali flussi di informazioni e conoscenze in capo all&#8217;ANAC- che, in effetti, dovrebbe fornire dati e informazioni, piuttosto che riceverli- giustifica la preoccupazione che il risultato possa tradursi in &#8220;un&#8217;azione in qualche sorta parallela a quella delle Procure in un rapporto con queste non regolato&#8221;. N. Longobardi,Â <em>Autorità  indipendenti di regolazione dei mercati e autorità  atipiche. L&#8217;autorità  nazionale Anticorruzione,Â </em>in Giust. amm n. 5/2016.  </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[22]</a>Â Una possibile occasione di interferenza tra competenze dell&#8217;ANAC e autorità  giudiziaria, può verificarsi con riguardo all&#8217;adozione di misure straordinarie di gestione, sostegno, monitoraggio ex art 32 dl 90/2014 da parte Presidente dell&#8217;ANAC, in accordo con il Prefetto, qualora intervenga un successivo giudizio di legittimità  del GA ex art 121 e 122 cpa per l&#8217;annullamento dell&#8217;aggiudicazione ed eventuale dichiarazione di inefficacia del contratto. Più¹ in generale, può rilevarsi un difetto di coordinamento tra i compiti di vigilanza sull&#8217; economicità  dell&#8217;esecuzione contrattuale e il ruolo del controllo della Corte dei Conti nell&#8217;ambito della parificazione dei rendiconti generali dello Stato ex art 3, co 4 l. 20/94. E&#8217; stata, inoltre, stigmatizzato il rischio della sovrapposizione e divergenza tra le valutazioni compiute dal collegio di revisori legali operanti presso ciascuna amministrazione con i risultati delle indagini di vigilanza dell&#8217;ANAC.Â </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[23]</a>Â Il nuovo Codice dei contratti pubblici prevede anche la vigilanza sul sistema di qualificazione (art 213, co 3 lett f; art 6 co 7 lett m) e compiti di vigilanza particolari in materia di varianti (art 106) e di limiti degli obblighi di esternalizzazione da parte dei concessionari (art 177). Piuttosto significativa risulta la previsione sulle modalità  di vigilanza collaborativa da esercitare attraverso la stipulazione di protocolli d&#8217;intesa (art 213, co 3 lett h); alla medesima funzione e con una finalità  latamente deflattiva del contenzioso posso ascriversi i nuovi poteri di impugnazione (disciplinati dall&#8217;art 211 co 1 bis e soprattutto co 1 ter) che ricalcano i poteri di legittimazione straordinaria dell&#8217;AGCM riconosciuti dall&#8217;art. 21 bis l. 287/90. Sono, inoltre, previsi) </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[24]</a>Â Art 1 lett j) Regolamento ANAC n. 49 del 28 febbraio 2017.  </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[25]</a>La singolarità  della configurazione dell&#8217;ANAC nel panorama delle Autorità  indipendenti deriva anche dalle specifiche caratteristiche strutturali del mercato dei contratti pubblici, rispetto agli altri mercati regolamentati. In particolare, la presenza di amministrazioni pubbliche nella qualità  di stazioni appaltanti comporta l&#8217;instaurazione di un rapporto tra attività  di regolazione, soggetti regolati e operatori economici in cui, da un lato, il compito di tutelare la concorrenza è riservato anche ad ogni singola stazione appaltante,Â Â che a fronte dell&#8217;atto di regolazione non vede esaurirsi la propria discrezionalità , dall&#8217;altro, l&#8217;atto di regolazione potrebbe essere invocato in giudizio dal concorrente privato per far valere l&#8217;illegittimità  del provvedimento amministrativo con esso contrastante Torchia,Â <em>Il nuovo Codice de contratti pubblici: regole, procedimento, processo,</em>Â in Giornale di diritto amministrativo 2016 p. 605 e <em>La regolazione del mercato dei contratti pubblici</em>, in Rivista della Regolazione dei mercati, 2016 p. 72.  </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[26]</a>Consiglio di Stato parere n. 1920/2016.  </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[27]</a>Il riconoscimento della potestà  regolamentare delle Autorità  discende, infatti, direttamente dalla loro collocazione istituzionale ed è funzionale allo svolgimento delle attribuzioni di regolazione e salvaguardia dei settori cui sono preposte, indipendentemente dall&#8217;individuazione del fondamento in una espressa previsione di legge o dal richiamo alla teoria dei poteri impliciti. Con formula ricorrente Consiglio di Stato pareri nn. 1119/2018; 1920/2016, 2777/2016.<br /> In mancanza di espressa indicazione, e sulla base della clausola di rinvio contenuta nell&#8217; art. 30, co 8 del codice appalti, devono ritenersi applicabili al procedimento di vigilanza i principi desumibili dalla legge 241/90, quanto al procedimento e quelli della l. 689/81, per quanto riguarda le sanzioni amministrative.Â </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[28]</a>Â U. Forti,Â <em>Vigilanza e tutela (dir amm)</em>Â in Enc giur. XXXV, 1937. Il concetto di vigilanza si differenzia, in origine, da quello di tutela poichè i termini corrispondono a due diverse categorie di controlli &#8220;rispettivamente rivolti alla legittimità  o all&#8217;opportunità  dell&#8217;atto contratto&#8221;.Â Al riguardo, può notarsi che i tratti definitori del controllo non corrispondono alle caratteristiche tipiche della vigilanza: ingerenza, sovraordinazione, oggetto limitato a singoli atti, carattere sanzionatorio, misure giuridiche strumentali e finali.Â Inoltre, la figura del controllo (specie su atti) rimanda a principi organizzativi recessivi in società  ispirate a principi di pluralismo istituzionale che ottemperano a funzioni amministrative per mezzo di articolazioni ampie e decentrate. Â </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[29]</a>Â M. Manetti.Â <em>Autorità  indipendenti (dir cost),</em>in Enc giur, 1997. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[30]</a>Â U. Valentini,Â <em>Vigilanza (diritto amministrativo)</em>, XLVI, 1993, p. 702 ss. Cons. Stato sez VI sent n. 5317/2006: &#8220;Dall&#8217;attento esame dei delineati compiti non si evince che l&#8217;Autorità  per la vigilanza sui lavori pubblici sia dotata di poteri di supremazia gerarchica nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, statali o locali, così da poter ipotizzare un potere di annullamento per vizi di legittimità  dei procedimenti da queste adottati in tema di affidamento di lavori pubblici&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[31]</a>Â La legge di delega per l&#8217;attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE all&#8217;art 1 lett t) prescrive l&#8217;attribuzione all&#8217;ANAC &#8220;di più¹ ampie funzioni di promozione dell&#8217;efficienza, di sostegno allo sviluppo delle migliori pratiche, di facilitazione allo scambio di informazioni tra stazioni appaltanti e di vigilanza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, comprendenti anche poteri di controllo, raccomandazione, intervento cautelare (&#038;)&#8221;</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[32]</a>Â Cons di St. pareri nn. 855/2016 e 2777/2016.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[33]</a>Â Cons St sez VI, sent. n. 2503/2010; Tar Lazio, Roma, sez I, sent. n. 9759/2016</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[34]</a>Â L. Giampaolino, L. Ponzone<em>, L&#8217;autorità  di vigilanza sui contratti pubblici</em>, in M. A. Sandulli, R. De Nictolis, R. Garofoli (a cura di) Trattato si contratti pubblici, Vol I, cap IV, Giuffrè, 2008 pagg 699 e ss; A. Pirozzoli<em>, I poteri di influenza delle Autorità  amministrative indipendenti,</em>in www.federalismi.it</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[35]</a>Coerentemente con la ratio della normativa legislativa, le disposizioni che affermano che l&#8217;ANAC &#8220;accerta&#8221; che dall&#8217;esecuzione contrattuale non derivi pregiudizio per il pubblico erario dovrebbero essere interpretate nei termini di una segnalazione ai fini del successivo accertamento riservato alla Procura generale della Corte dei Conti, nei cui confronti è previsto l&#8217;obbligo di trasmissione.Â </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[36]</a>Â Cons di St n. 5317/2006 &#8220;(&#038;) coerentemente con la stessa ricostruzione dogmatica del concetto di vigilanza (che implica un rapporto organizzatorio diverso e più¹ tenue del rapporto gerarchico e che deve essere inteso come potere strumentale al corretto esercizio della funzione in quella determinata materia stabilita dalla legge e non è caratterizzata dal controllo su di un&#8217;attività  giù  svolta, ponendosi piuttosto come indirizzo all&#8217;attività  da svolgersi) l&#8217;Autorità  di vigilanza ha il compito di assicurare il corretto esercizio della funzione pubblica in materia di lavori pubblici e non giù  quello, più¹ specifico di verificare che l&#8217;attività  posta in essere dalle stazioni appaltanti sia coerente e rispettosa della disciplina positiva stabilita dal legislatore&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[37]</a>Â L. Giampaolino, L. Ponzone,Â <em>L&#8217;autorità  di vigilanza sui contratti pubblici</em>, cit p. 710. &#8220;L&#8217;Autorità  in forza della conoscenza del settore vigila sull&#8217;attività , può anche intervenire sul singolo caso, ma l&#8217;intervento sul singolo caso (&#038;) si svolge su un piano diverso da quello del controllo sull&#8217;atto e/o sul soggetto e si impone in via di fatto per l&#8217;autorevolezza dell&#8217;organismo che esprime il rilievo critico. Inoltre, la vigilanza dell&#8217;Autorità  ha contenuti diversi e ulteriori rispetto al controllo formale del rispetto delle procedure, in quanto deve tenere conto di parametri diversi quali l&#8217;efficacia, l&#8217;efficienza e economicità .&#8221;Â Il controllo di legittimità  presuppone, del resto, la posizione di terzietà  dell&#8217;organo giudicante e il perseguimento di un interesse generale, così come risulta obiettivato nell&#8217;ordinamento giuridico, di conseguenza &#8220;sono da considerare poco efficienti e funzionali quei controlli di legittimità  che sono affidati ad organi (&#038;) costituti in modo tale da non assicurare la neutralità &#8220;, A. M. Sandulli,Â <em>Manuale di diritto amministrativo</em>, Jovene, 1989, p. 243</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[38]</a>Â R. Cantone, C. Bova <em>L&#8217;ANAC alle prese con la vigilanza sui contratti pubblici: un ponte verso il nuovo Codice degli appalti</em>? in Giornale dir. amm. 2015, p 169</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[39]</a>Â Il nuovo art 211 prevede al comma 1 bis che : &#8220;L&#8217;ANAC è legittimata ad agire in giudizio per l&#8217;impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture&#8221;; al comma 1 ter: &#8220;L&#8217;ANAC, se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del presente codice, emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità  riscontrati. Il parere è trasmesso alla stazione appaltante; se la stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato dall&#8217;ANAC, comunque non superiore a sessanta giorni dalla trasmissione, l&#8217;ANAC può presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo. Si applica l&#8217;articolo 120 del codice del processo amministrativo di cui all&#8217;allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104&#8221;.Â </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[40]</a>Â Cfr art. art 3 co, 2 Regolamento ANAC del 13 giugno 2018.  </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[41]</a>Â Cfr art 6, co 2 Regolamento ANAC del 13 giugno 2018.  </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[42]</a>Â A differenza dell&#8217;art 21 bis, co 1 e 2 l. 287/90, nel caso dell&#8217;art 211 dlgs 50/2016 la lettura &#8220;disgiunta&#8221; del co 1 bis e 1 ter è quella che meglio si adatta alla lettera della legge, che parla di &#8220;poteri&#8221; e alle divergenze oggettive dei loro requisiti e presupposti. R. De Nictolis,Â <em>I poteri dell&#8217;Anac dopo il correttivo</em>, inÂ <a href="http://www.giustizia-ammisnitrativa.it/">www.giustizia-ammisnitrativa.it</a><br /> L&#8217;interpretazione è stata accolta dal Cons di St, parere n. 1119/2018.  </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[43]</a>Â E&#8217; stata conseguentemente espunta dall&#8217;art 213 dlgs 50/2016 la norma che riproduceva l&#8217;art 6, comma 7 lett a) dlgs 163/2006.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[44]</a>Â M. Lipari,Â <em>La soppressione delle raccomandazioni vincolanti e la legittimazione processuale speciale dell&#8217;Anac</em>, inÂ <a href="http://www.giustizia-ammisnitrativa.it/">www.giustizia-ammisnitrativa.it</a></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[45]</a>Â L&#8217;art 211, co 2 stabiliva: &#8220;Qualora l&#8217;ANAC, nell&#8217;esercizio delle proprie funzioni, ritenga sussistente un vizio di legittimità  in uno degli atti della procedura di gara invita mediante atto di raccomandazione la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere altresì gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a sessanta giorni. Il mancato adeguamento della stazione appaltante alla raccomandazione vincolante dell&#8217;Autorità  entro il termine fissato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000, posta a carico del dirigente responsabile. La sanzione incide altresì sul sistema reputazionale delle stazioni appaltanti, di cui all&#8217;articolo 36 del presente codice. La raccomandazione è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell&#8217;articolo 120 del codice del processo amministrativo&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[46]</a>Â Alla luce della disciplina introdotta dal nuovo Codice dei contratti pubblici, alcuni autori includono espressamente la funzione di vigilanza nella categoria dei compiti di amministrazione attiva; R<em>.Â </em>Cantone, C. Bova <em>L&#8217;Anac alle prese con la vigilanza</em>, cit p 166 ss, F. Caringella,Â <em>Il nuovo modello di autorità  indipendente iusdicente: l&#8217;autorità  nazionale anticorruzione</em>, in www.italiappalti.it</div>
</p></div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2019 n.13568</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-26-11-2019-n-13568/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-26-11-2019-n-13568/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2019 n.13568</a></p>
<p>Gabriella De Michele, Presidente, Estensore Il sindacato sugli atti discrezionali delle Autorità  indipendenti non può non incontrare una delimitazione almeno in parte diversa, tenuto conto della specifica competenza, della posizione di indipendenza e dei poteri esclusivi, spettanti alle Autorità  Indipendenti: si parla di &#8220;sindacato debole&#8221; . 1.  Processo Amministrativo- azione</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-26-11-2019-n-13568/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2019 n.13568</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Gabriella De Michele, Presidente, Estensore</span></p>
<hr />
<p>Il sindacato sugli atti discrezionali delle Autorità  indipendenti non può non incontrare una delimitazione almeno in parte diversa, tenuto conto della specifica competenza, della posizione di indipendenza e dei poteri esclusivi, spettanti alle Autorità  Indipendenti: si parla  di &#8220;sindacato debole&#8221; .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.  Processo Amministrativo- azione di annullamento- condizioni- individuazione.</p>
<p> 2.Processo amministrativo &#8211; Autorità  Indipendenti &#8211; atti discrezionali- poteri di sindacato del G.A. &#8211; limiti &#8211; perimetrazione.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.  L&#8217;azione di annullamento, proposta innanzi al giudice amministrativo, è subordinata alla sussistenza di tre condizioni: a) titolarità  di una posizione giuridica, in astratto configurabile come interesse legittimo, inteso come posizione qualificata &#8211; di tipo oppositivo o pretensivo &#8211; che distingue il soggetto considerato dalÂ &#8220;quisque de populo&#8221; in rapporto all&#8217;esercizio dell&#8217;azione amministrativa; b) interesse ad agire, ovvero concreta possibilità  di perseguire un bene della vita, anche di natura morale o residuale, attraverso il processo, in corrispondenza ad una lesione diretta ed attuale dell&#8217;interesse protetto, a norma dell&#8217;art. 100 cod. proc. civ.; c) legittimazione attiva o passiva di chi agisce o resiste in giudizio, in quanto parte del rapporto controverso dal lato attivo o passivo.</em></div>
<p> Â  </p>
<div style="text-align: justify;"><em>2. Il sindacato sugli atti discrezionali delle Autorità  indipendenti non può non incontrare una delimitazione almeno in parte diversa, tenuto conto della specifica competenza, della posizione di indipendenza e dei poteri esclusivi, spettanti alle Autorità  Indipendenti: si parla infatti, al riguardo, di &#8220;sindacato debole&#8221;, ritenendosi non consentito per il giudice l&#8217;esercizio di un potere accertativo, anche espresso mediante affidamento ad un consulente tecnico d&#8217;ufficio, delle complesse valutazioni, riservate agli organismi in questione (ad eccezione di quanto previsto per le sanzioni pecuniarie, sulle quali è ammesso un controllo più¹ penetrante). Infatti Â il giudizio dell&#8217;Autorità  trova come parametri di riferimento non solo regole scientifiche esatte e non opinabili, ma anche valutazioni di natura prognostica, ovvero a carattere economico, sociologico, o comunque non ripercorribile in base a dati univoci, con ambito di sindacabilità  oggettivamente ridotto </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 26/11/2019</div>
<p style="text-align: justify;">N. 13568/2019 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 12616/2018 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 12616 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da Vodafone Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Cintioli, Giuseppe Lo Pinto e Paolo Giugliano, con domicilio digitale come da PEC, risultante dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il primo in Roma, via Vittoria Colonna, 32;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Autorità  per le Garanzie Nelle Comunicazioni &#8211; Roma, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;  Go Internet S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Napolitano e Francesco Scanzano, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia;  Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Beniamino Caravita Di Toritto, Sara Fiorucci e Roberto Santi, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il primo in Roma, via di Porta Pinciana n. 6;</p>
<p style="text-align: justify;">e con l&#8217;intervento di</p>
<p style="text-align: justify;">ad adiuvandum:<br /> Telecom Italia S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Lattanzi, Francesco Cardarelli e Jacopo D&#8217;Auria, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il primo in Roma, via G. P. Da Palestrina n. 47;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</p>
<p style="text-align: justify;">del provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico dagli estremi non noti con il quale è stata autorizzata la proroga dei diritti d&#8217;uso sulle frequenze BWA in banda 3400-3600 MHz in favore della società  Go Internet S.p.A. a condizioni economiche diverse da quelle con cui è stata aggiudicata la gara per l&#8217;assegnazione di diritti d&#8217;uso delle frequenze nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz di cui al bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.80 in data 11 luglio 2018, nonchè, per quanto occorra, il parere AGCOM di cui alla Delibera n. 183/18/CONS dell&#8217;11.4.2018, non pubblicata;</p>
<p style="text-align: justify;">di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, nessuno escluso;</p>
<p style="text-align: justify;">nonchè per l&#8217;accertamento del diritto di Vodafone Italia S.p.A. di prendere visione ed estrarre copia dei provvedimenti impugnati e degli atti relativi al procedimento avente ad oggetto l&#8217;istanza di proroga dei diritti d&#8217;uso delle frequenze BWA in banda 3400-3600 MHz presentata dalla società  Go Internet S.p.A.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da VODAFONE ITALIA S.P.A. il 21 dicembre 2018 :</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento, previa sospensione cautelare, del parere AGCOM di cui alla Delibera n. 183/18/CONS in data 11 aprile 2018, non pubblicato e acquisito con l&#8217;accesso agli atti del 12 novembre 2018; del provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico del 12.11.2018, dagli estremi non noti, con il quale è stata autorizzata la proroga dei diritti d&#8217;uso sulle frequenze BWA in banda 3400-3600 MHz in favore della società  Go Internet S.p.A. ed è stato definitivamente quantificato l&#8217;importo del contributo per i diritti d&#8217;uso richiesto; del provvedimento del Mise prot. n. 46167 del 13 luglio 2018, acquisito con l&#8217;accesso agli atti del 12 novembre 2018, con il quale è stato disposto che la proroga dei diritti d&#8217;uso richiesta da Go Internet S.p.A. è autorizzabile fino alla data del 31 dicembre 2029; della comunicazione del MISE prot. 65388 del 25 ottobre 2017 con il quale è stato richiesto ad AGCOM di rendere parere in relazione alla proroga richiesta da Go Internet S.p.A. anche con riferimento all&#8217;ammontare dei contributi economici da applicare; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, nessuno escluso;</p>
<p style="text-align: justify;">nonchè per l&#8217;accertamento del diritto di Vodafone Italia S.p.A. di prendere visione ed estrarre copia dei provvedimenti impugnati e degli atti relativi al procedimento avente ad oggetto l&#8217;istanza di proroga dei diritti d&#8217;uso delle frequenze BWA in banda 3400-3600 MHz presentata dalle società  Go Internet S.p.A. con conseguente condanna del Ministero dello Sviluppo Economico e dell&#8217;Autorità  per le Garanzie nelle Comunicazioni, ciascuno per quanto di competenza, a produrre in giudizio copia della suddetta documentazione ad oggi non ancora resa accessibile, con riserva di proporre ulteriori motivi aggiunti.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da VODAFONE ITALIA S.P.A. il 7 febbraio 2019:</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento, della nota del Ministero dello Sviluppo Economico, n. prot. 68712 del 12 novembre 2018, acquisita in occasione dell&#8217;accesso agli atti del 27 dicembre 2018, recante quantificazione economica del contributo richiesto per il rilascio della proroga dei diritti d&#8217;uso; ove occorrer possa, della nota del Ministero dello Sviluppo Economico, n. prot. 80313 del 27 dicembre 2018, nella parte in cui non sono stati forniti alcuni dati richiesti da Vodafone in quanto asseritamente contenuti in una risposta ad un&#8217;interrogazione parlamentare; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale;</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico, dell&#8217;Autorità  per le Garanzie nelle Comunicazioni, del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, di Go Internet S.p.A. e di Wind Tre S.p.A.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 giugno 2019 la dott.ssa Gabriella De Michele e uditi per la parte ricorrente gli Avv.ti F. Cintioli e P. Giugliano, per Telecom Italia S.p.A. gli Avv.ti F. Lattanzi e J. D&#8217;Auria, per Wind Tre S.p.A. gli Avv.ti B. Caravita Di Toritto, S. Fiorucci e R. Santi, per Go Internet S.p.A. l&#8217;Avv. G. Napolitano e per le Amministrazioni resistenti l&#8217;Avvocato dello Stato Spina;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso n. 12616, notificato il 30 ottobre 2018 e depositato in data 8 novembre 2018, la società  Vodafone Italia s.p.a. impugnava il provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) &#8211; dagli estremi all&#8217;epoca ignoti &#8211; con il quale veniva autorizzata la proroga delle frequenze BWA, in banda 3400-3600 MHz, in favore della società  Go Internet s.p.a., a condizioni economiche molto diverse da quelle, con cui era stata aggiudicata la gara per l&#8217;assegnazione di diritti d&#8217;uso delle frequenze nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz (cosiddetta &#8220;<i>Asta 5 G</i>&#8220;), con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 80 in data 11 luglio 2018. Era altresì oggetto di impugnativa il parere dell&#8217;Autorità  per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), di cui alla delibera n. 183/18/CONS in data 11 aprile 2018, con ulteriore istanza di accesso agli atti di procedura e di condanna alla relativa esibizione.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;asta &#8211; da cui scaturisce l&#8217;interesse a ricorrere &#8211; era finalizzata ad attribuire diritti d&#8217;uso su tutte le frequenze disponibili, idonee a sviluppare servizi di comunicazione con una tecnologia innovativa, in grado di implementare fortemente i servizi offerti. I partecipanti &#8211; tutti primari operatori di comunicazioni elettroniche &#8211; rilanciavano più¹ volte le proprie offerte, con particolare riguardo alla banda 3700 MHz, in quanto idonea a consentire il servizio in questione su tutto il territorio nazionale. La ricorrente si impegnava quindi, conclusivamente, ad un contributo d&#8217;uso pari a €. 1.694.000.000,00 (euro un miliardo e seicentonovantaquattro milioni), di 11 volte superiore alla base d&#8217;asta.</p>
<p style="text-align: justify;">La questione, attualmente dibattuta, è quella della pregressa attribuzione di diritti d&#8217;uso su bande di frequenza, che l&#8217;attuale ricorrente definisce &#8220;<i>gemelle</i>&#8221; di quelle poi messe a gara, utilizzate con tecnologia meno avanzata (<i>Wimax</i>), ma convertibili all&#8217;utilizzo con la medesima tecnologia 5 G.</p>
<p style="text-align: justify;">Al momento dell&#8217;impugnativa, sussistevano diritti d&#8217;uso del tipo sopra indicato, attribuiti a diversi operatori fino al 2023, ma con prospettata proroga fino al 2029, a fronte di corrispettivi pari &#8220;<i>al prezzo di riserva, previsto per l&#8217;assegnazione dei diritti sulla contigua banda 3600-3800 MHz&#8221; nell&#8217;asta 5G.</i></p>
<p style="text-align: justify;">Veniva, quindi cautelativamente impugnata la proroga, rilasciata (o in corso di rilascio) alla società  Go Internet s.p.a., in base ai seguenti motivi di gravame, riferiti anche ai relativi atti presupposti:</p>
<p style="text-align: justify;">I) eccesso di potere per violazione dei principi di non discriminazione, parità  di trattamento e proporzionalità ; violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione; violazione o falsa applicazione degli articoli 13, 14 e 27 del d.lgs. n. 259 del 2003, nonchè degli articoli 5 e 12 della Direttiva 2002/20/CE, essendo richiesti corrispettivi enormemente diversi per l&#8217;utilizzo di beni del tutto analoghi, in contrasto anche con la disposizione comunitaria, secondo cui i canoni debbono essere imposti in modo proporzionato e non discriminatorio;</p>
<p style="text-align: justify;">II) violazione del principio di libera concorrenza; violazione o falsa applicazione degli articoli 3 e 4 del d.lgs. n. 259 del 2003, nonchè degli articoli 107 e 108 par. 3 TFUE, potendo l&#8217;operatore Wimax, una volta convertito a basso prezzo il proprio diritto d&#8217;uso in 5G, proporre servizi a condizioni di mercato non praticabili per la ricorrente, gravata da oneri di gran lunga superiori, con grave compromissione della libertà  di iniziativa economica e della concorrenza;</p>
<p style="text-align: justify;">III) violazione del principio di buon andamento; violazione o falsa applicazione dell&#8217;art. 1 della legge n. 241 del 1990 e del principio di economicità ; violazione degli articoli 27 e 29 del d.lgs. n. 259 del 2003, nonchè dell&#8217;art. 7 della Direttiva 2002/20/CE, in quanto una risorsa pubblica limitata verrebbe resa disponibile ad un prezzo inferiore rispetto al valore di mercato, senza adeguato ritorno finanziario per lo Stato, con beneficio economico di pochi soggetti privati, ivi compresi operatori soccombenti nell&#8217;asta 5 G.</p>
<p style="text-align: justify;">Con motivi aggiunti di gravame, depositati il 21 dicembre 2018, la medesima società  Vodafone contestava &#8211; dopo avere ottenuto un parziale accesso agli atti &#8211; la delibera AGCOM n. 183/18/CONS in data 11 aprile 2018, recante parere favorevole, ai sensi dell&#8217;art. 25, comma 6, del d.lgs. n. 259 del 2003, su richiesta di alcuni operatori, per la proroga dei diritti d&#8217;uso delle frequenze in banda 3.4-3.6 GHz, di cui alla delibera 209/7/CONS, nonchè la nota del MISE n. prot. 4617 del 13 luglio 2018, avente ad oggetto &#8220;<i>Proroga dei diritti d&#8217;uso delle frequenze BWA in banda 3.5 GHz&#8221;.</i> Le argomentazioni difensive ricalcavano, in buona parte, quelle giù  esposte nel ricorso introduttivo.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 7 febbraio 2019, la citata società  depositava un secondo atto di motivi aggiunti, aventi ad oggetto la nota del MISE n. prot. 68712 del 12 novembre 2018, con cui si confermava l&#8217;entità  del contributo richiesto (€. 2.687.169, 92), di gran lunga inferiore a quello che l&#8217;attuale ricorrente si era impegnata a corrispondere in sede di gara. Anche a tale riguardo venivano ribadite censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, tenuto conto delle condizioni economiche di particolare favore, che avrebbero caratterizzato la proroga: condizioni, in effetti commisurate alla base d&#8217;asta (c.d. prezzo di riserva) della gara 5 G, di 11 volte inferiore a quello che la ricorrente si era impegnata a corrispondere. Tale determinazione contrasterebbe, in particolare, con l&#8217;art. 13 della direttiva 2002/20/CE, secondo cui i canoni debbono essere imposti ai singoli operatori in modo proporzionato e non discriminatorio. Si profilerebbe, pertanto, una forte distorsione delle dinamiche concorrenziali, con sottrazione di risorse alla ricorrente per l&#8217;innovazione tecnologica e tariffe più¹ elevate nei confronti degli utenti del servizio.</p>
<p style="text-align: justify;">La richiesta, da parte dell&#8217;Amministrazione, di un contributo per l&#8217;utilizzo dei diritti d&#8217;uso inferiore ai valori di mercato determinerebbe, inoltre, una &#8220;<i>implicita rinuncia a risorse, che avrebbero potuto confluire nelle casse pubbliche&#8221;</i>, con configurazione di un illegittimo aiuto di Stato, non consentito dall&#8217;art. 107 TFUE.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 16 novembre 2018, inoltre, risultava confermato un accordo tra Fastweb e Tiscali, in base al quale un operatore, non aggiudicatario nell&#8217;asta 5G, si sarebbe assicurato la possibilità  di fornire il medesimo servizio ad un prezzo estremamente ridotto.</p>
<p style="text-align: justify;">Con atto depositato il 22 novembre 2018 è intervenuta in giudizio &#8211;<i>ad adiuvandum</i> &#8211; la società  Telecom Italia s.p.a., altra aggiudicataria nell&#8217;asta 5 G, interessata a sottolineare l&#8217;esigenza di una rideterminazione dei contributi, per la concessione dei diritti d&#8217;uso delle frequenze radio, mediante procedure non discriminatorie e proporzionate, tali da evitare ingiustificate disparità  di trattamento, come quelle rilevate nel caso di specie.</p>
<p style="text-align: justify;">Si sono altresì costituiti in giudizio l&#8217;Autorità  per le Garanzie nelle Comunicazioni, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, nonchè la società  controinteressata Go Internet s.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">La citata Autorità  e le Amministrazioni costituite, con memoria unitaria, depositata il 23 novembre 2018, eccepivano in via preliminare l&#8217;inammissibilità  del ricorso per difetto di legittimazione e di interesse a ricorrere, avendo Vodafone partecipato alla consultazione pubblica, indetta dall&#8217;AGCOM con delibera n. 503/17/CONS del 19 dicembre 2017, &#8220;<i>giù  recante i contenuti della decisione assunta dall&#8217;Autorità  con la delibera n. 183/18/CONS del 24 aprile 2018</i>&#8220;. L&#8217;attuale ricorrente sarebbe stata, pertanto, a conoscenza delle condizioni previste per la proroga dal mese di aprile 2018, con obbligo di far valere le proprie argomentazioni difensive entro i prescritti termini decadenziali; in quanto estranea al procedimento in questione, poi, la stessa dovrebbe anche ritenersi priva di legittimazione attiva per l&#8217;impugnazione. L&#8217;iter procedimentale della proroga, previsto dall&#8217;art. 25, comma 6, del codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. n. 359 del 2003) risulterebbe, inoltre, doverosamente avviato, con richiesta di parere all&#8217;AGCOM, in quanto organo deputato a valutare, d&#8217;intesa con il MISE, la congruità  del piano tecnico-finanziario, presentato dagli operatori a supporto della propria istanza.</p>
<p style="text-align: justify;">Detti operatori avevano rappresentato, infatti, la ragionevole necessità  di un orizzonte temporale più¹ consono (rispetto alla scadenza dei diritti d&#8217;uso, prevista per l&#8217;anno 2023), tenuto conto dell&#8217;esigenza di maggiori investimenti e di servizi più¹ innovativi per gli utenti, in vista del mutato contesto di impiego delle frequenze in questione e delle prospettive future.</p>
<p style="text-align: justify;">Veniva quindi avviata una consultazione pubblica, per definire alcune misure tecniche, proprio in vista del mutato contesto di impiego. A tale consultazione prendevano parte tutti gli operatori del settore, compresa la ricorrente, che aveva pertanto piena cognizione sia del procedimento di proroga che delle condizioni tecnico-economiche correlate.</p>
<p style="text-align: justify;">Non si sarebbe verificata, pertanto, alcuna violazione dei principi di non discriminazione, parità  di trattamento, proporzionalità  e libera concorrenza.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;indagine condotta avrebbe, piuttosto, fatto emergere la necessità  di valorizzare gli investimenti effettuati sulle frequenze 3.4 &#8211; 3.6 GHz, assegnate per sistemi BWA, attraverso un prolungamento dei diritti d&#8217;uso, che consentisse l&#8217;evoluzione delle reti verso le nuove e più¹ avanzate tecnologie 5 G, &#8220;<i>nel rispetto della continuità  di impresa e a garanzia dei lavoratori e di oltre un milione di utenti&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">Le frequenze in questione (3.4 e 3.6 GHz) &#8211; rappresentando una porzione contigua rispetto alla banda 3.6-3.8 GHz, aggiudicata in esito alla ricordata gara pubblica &#8211; sarebbero qualificabili come &#8220;<i>banda gemella</i>&#8220;, compresa in quella prioritaria, identificata a livello europeo per lo sviluppo del 5G, benchè &#8220;<i>attualmente assegnata in modo frammentato, su base regionale e con una canalizzazione diversa</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">La proroga, peraltro, sarebbe limitata a 40 MHz, con obbligo per gli operatori, assegnatari di 42 MHz, di restituire i 2 MHz aggiuntivi entro il 2023.</p>
<p style="text-align: justify;">Di proroghe analoghe, del resto, avrebbe usufruito la stessa ricorrente e non sussisterebbe, in ogni caso, alcuna connessione del relativo procedimento con quello di assegnazione dei diritti d&#8217;uso.</p>
<p style="text-align: justify;">A parità  di frequenze, l&#8217;importo dei contributi per gli anni oggetto di proroga sarebbe stato incrementato del 46%, rispetto al prezzo corrisposto nel 2008, con anticipazione del contributo dovuto, ai sensi dell&#8217;art. 35 del d.lgs. n. 259 del 2003.</p>
<p style="text-align: justify;">Attraverso il ricorso in esame si tenderebbe, pertanto, ad un controllo generalizzato dell&#8217;operato dell&#8217;Amministrazione, in violazione dell&#8217;art. 22 della legge n. 241 del 1990, con riferimento ad una procedura giù  conclusa, in termini noti al momento della consultazione.</p>
<p style="text-align: justify;">La controinteressata Go Internet s.p.a., a sua volta costituita in giudizio, riepilogava i fatti di causa ed eccepiva l&#8217;inammissibilità  dell&#8217;impugnativa, per mancanza di legittimazione ad agire e difetto di interesse, peraltro in assenza di provvedimenti giù  emessi.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel merito, comunque, il ricorso sarebbe infondato, in primo luogo per insussistenza dei prospettati vizi di violazione dei principi di non discriminazione, parità  di trattamento e proporzionalità , nonchè di violazione o falsa applicazione del d.lgs. n. 259 del 2003 (articoli 13, 14 e 27) e della direttiva 201/20/CE (articoli 5 e 12).</p>
<p style="text-align: justify;">Sarebbe stato corretto, in primo luogo, rapportare il corrispettivo della proroga a quello posto come base d&#8217;asta: quest&#8217;ultima rappresenta, infatti, &#8220;<i>il prezzo che il concedente è disposto ad accettare per aggiudicare il diritto d&#8217;uso&#8221;</i>, con riferimento a criteri di tipo oggettivo, &#8220;<i>opportunamente sintetizzati e specificati nelle delibere predisposte dall&#8217;Autorità , in relazione alla singola procedura competitiva&#8221;</i>; il prezzo nella fattispecie determinato dovrebbe, pertanto, ritenersi congruo e del tutto svincolato dalle dinamiche di una gara separatamente svolta, in coerenza con le finalità  di tutela dell&#8217;efficienza del mercato e di promozione della concorrenza.</p>
<p style="text-align: justify;">In caso contrario (ovvero, ove il corrispettivo fosse stato connesso ai rilanci, effettuati dagli operatori), questi ultimi avrebbero potuto &#8220;<i>rendere più¹ oneroso &#8211; e di fatto insostenibile&#038;per gli operatori alternativi &#038;ottenere la proroga</i>&#8220;, benchè &#8220;<i>espressamente consentita dalla legge</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;accoglimento delle tesi avversarie, in altre parole, legittimerebbe il potere di alcuni operatori di espellere dal mercato i concorrenti di minori dimensioni (peraltro spesso attivi, questi ultimi, in aree del territorio non coperte da altri).</p>
<p style="text-align: justify;">I diritti assegnati a Go Internet &#8211; in quanto limitati all&#8217;Emilia Romagna e alle Marche &#8211; avrebbero, in ogni caso, valore nettamente inferiore rispetto a quelli di Vodafone, aggiudicataria di frequenze con copertura nazionale. Tutti i partecipanti alla gara 5 G, inoltre, sarebbero stati consapevoli di concorrere all&#8217;acquisto di parte rilevante delle frequenze, da utilizzare per lo sviluppo della nuova tecnologia, ma non alla totalità  delle stesse.</p>
<p style="text-align: justify;">La valutazione complessiva della situazione, anche sotto il profilo del corretto funzionamento della concorrenza, nel mercato rilevante delle comunicazioni elettroniche, sarebbe comunque stato oggetto di attenta valutazione prognostica dell&#8217;AGCOM, circa gli obiettivi degli operatori e i benefici attesi, per il mercato e per gli utenti finali. Nè potrebbe sostenersi l&#8217;assimilabilità  della proroga, al prezzo-base d&#8217;asta, ad un aiuto di Stato, essendo previsto un notevole incremento del corrispettivo, con favorevoli ripercussioni sull&#8217;assetto competitivo del mercato e sul benessere dei consumatori.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche la possibile acquisizione, da parte di altri operatori, dei diritti assegnati ai beneficiari della proroga, non comporterebbe alcuna distorsione della concorrenza, costituendo anzi &#8220;<i>uno dei possibili fisiologici sviluppi della libera circolazione dei capitali e dei servizi in un mercato liberalizzato&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">Sia dopo il deposito dei motivi aggiunti di gravame, sia in vista dell&#8217;udienza di trattazione, infine, tutte le parti depositavano memorie, in cui si ribadivano le opposte tesi difensive e, su tale base, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; sottoposta all&#8217;esame del Collegio una questione complessa, risultando contestata, con separati ricorsi, una procedura di proroga espletata &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 25, comma 6, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (<i>Codice delle comunicazioni elettroniche</i>) &#8211; nei confronti di diversi operatori, assegnatari di frequenze per servizi di comunicazione, disciplinati dal predetto Codice.</p>
<p style="text-align: justify;">La procedura in questione si riferiva a precedenti concessioni di diritti d&#8217;uso su bande di frequenza, utilizzate con una tecnologia (&#8220;<i>Wimax</i>&#8220;), meno avanzata di quella ora disponibile (cosiddetta &#8220;<i>5 G&#8221;</i>): termine di riferimento, quest&#8217;ultima, di un&#8217;asta pubblica svolta a settembre 2018, per la quasi totalità  delle bande di frequenza, al riguardo disponibili.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;attuale ricorrente (Vodafone Italia s.p.a.) &#8211; aggiudicataria in tale asta di frequenze, da utilizzare a livello nazionale &#8211; sollevava il problema della proroga, accordata ad altri operatori (fra cui, per quanto qui interessa, la società  Go Internet s.p.a.), in quanto le frequenze giù  attribuite ai predetti operatori &#8211; con scadenza ora prorogata fino al 2029 &#8211; risultano convertibili alla nuova tecnologia 5 G, ponendosi quindi a livello concorrenziale per il servizio da rendere all&#8217;utenza. Quanto sopra, in cambio di un corrispettivo, per l&#8217;Amministrazione concedente, di ben undici volte inferiore, rispetto a quello che &#8211; dopo numerosi rilanci dell&#8217;offerta &#8211; aveva consentito alla medesima ricorrente di ottenere l&#8217;aggiudicazione.</p>
<p style="text-align: justify;">La controversia in esame investe, quindi, modalità  di disciplina del mercato, che una società , aggiudicataria nell&#8217;ambito dell&#8217;asta &#8220;5 G&#8221;, ritiene non conforme alle regole poste dal vigente Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. n. 259 del 2003, con particolare riguardo agli articoli 3, 4, 13, 14, 27 e 29), nonchè alla normativa comunitaria dettata, in particolare, con la direttiva 2002/20/CE (<i>Autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica &#8211; c.d. &#8220;Direttiva Autorizzazioni&#8221;).</i></p>
<p style="text-align: justify;">Prima di esaminare le singole contestazioni, il Collegio ritiene di dover valutare sia la propria cognizione in materia, sia la legittimazione attiva della società  ricorrente, che &#8211; pur essendo estranea alla proroga in discussione &#8211; intende contestarne l&#8217;esito, con particolare riguardo all&#8217;accordo economico raggiunto.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alla giurisdizione, su cui il Collegio può interrogarsi anche d&#8217;ufficio, ai sensi dell&#8217;art. 9 del codice del processo amministrativo (c.p.a.), si deve riconoscere che gli atti impugnati attengano non alla fase esecutiva di atti concessori, nè alla mera determinazione di canoni e corrispettivi, ma ad una procedura autorizzativa, disciplinata dall&#8217;art. 25, comma 6, del codice delle comunicazioni elettroniche. Detta norma prescrive quanto segue: &#8220;<i>Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, le autorizzazioni possono essere prorogate, nel corso della loro durata, per un periodo non superiore a quindici anni, previa presentazione di un dettagliato piano tecnico finanziario da parte degli operatori. La congruità  del piano viene valutata d&#8217;intesa dal Ministero dello sviluppo economico e dall&#8217;Autorità  per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all&#8217;esigenza di garantire l&#8217;omogeneità  dei regimi autorizzatori&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">Le citate Amministrazioni e l&#8217;Autorità  per le Garanzie nelle Comunicazioni erano quindi chiamate ad un apprezzamento &#8211; discrezionale e autoritativo &#8211; prodromico a quella che la stessa norma definisce &#8220;<i>proroga</i>&#8220;, ma che si poneva come vero e proprio rinnovo, a diverse condizioni, del titolo autorizzativo, da effettuare &#8211; come ribadito nel successivo art. 27, comma 5, del medesimo codice &#8211; attraverso &#8220;<i>procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate</i>&#8220;. Sotto i profili appena indicati, l&#8217;impugnativa non può che considerarsi rientrante nella cognizione del giudice amministrativo, in termini peraltro desumibili dall&#8217;art. 133, comma 1, lettera b) c.p.a..</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda la legittimazione attiva della ricorrente, debbono poi richiamarsi principi generalmente affermati, secondo cui l&#8217;azione di annullamento, proposta innanzi al giudice amministrativo, è subordinata alla sussistenza di tre condizioni: a) titolarità  di una posizione giuridica, in astratto configurabile come interesse legittimo, inteso come posizione qualificata &#8211; di tipo oppositivo o pretensivo &#8211; che distingue il soggetto considerato dalÂ <i>&#8220;quisque de populo</i>&#8221; in rapporto all&#8217;esercizio dell&#8217;azione amministrativa; b) interesse ad agire, ovvero concreta possibilità  di perseguire un bene della vita, anche di natura morale o residuale, attraverso il processo, in corrispondenza ad una lesione diretta ed attuale dell&#8217;interesse protetto, a norma dell&#8217;art. 100 cod. proc. civ.; c) legittimazione attiva o passiva di chi agisce o resiste in giudizio, in quanto parte del rapporto controverso dal lato attivo o passivo (giurisprudenza consolidata: cfr., fra le tante, Cons. St., sez. III, 3 febbraio 2014, n. 474 e 28 febbraio 2013, n. 1221; Cons. St., sez. V, 23 ottobre 2013, n. 5131, 22 maggio 2012, n. 2947, 4 maggio 2012, n. 2578, 27 ottobre 2011, n. 5740 e 17 settembre 2008, n. 4409; Cons. St., sez. IV, 30 settembre 2013, n. 4844; Cons. St., sez. VI, 12 dicembre 2014, n. 6115 e 2 marzo 2015, n. 994).</p>
<p style="text-align: justify;">Nella situazione in esame, la parte ricorrente risulta positivamente inserita in un mercato ristretto, per l&#8217;assegnazione di risorse limitate di rilevante valore economico, in quanto aggiudicataria di frequenze in un&#8217;asta pubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">La stessa può considerarsi titolare, pertanto, di una situazione soggettiva protetta, sicuramente qualificabile come legittimazione &#8220;<i>ad causam</i>&#8220;, in quanto implicante una posizione differenziata rispetto a quella di altri soggetti e tutelata da svariate norme, a livello nazionale e comunitario, quale garanzia di corretto funzionamento del mercato e della concorrenza. Tale legittimazione è, tuttavia, di per sì© insufficiente per consentire la concreta proponibilità  dell&#8217;azione, finalizzata a conseguire il bene della vita, inibito o compromesso da un provvedimento amministrativo (c.d.&#8221;<i>legitimatio ad processum</i>&#8220;, intesa come presupposto per poter esercitare, in modo valido, i propri diritti o interessi protetti sul piano processuale).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, le parti resistenti contestano la sussistenza, in particolare, del requisito di cui al precedente punto c), in quanto Vodafone &#8211; giù  titolare di un determinato diritto d&#8217;uso &#8211; non avrebbe potuto interferire nel rapporto di proroga (o rinnovo) di altre frequenze, essendo tale rapporto instaurato fra soggetti diversi (Go Internet s.p.a., Ministero dello Sviluppo Economico &#8211; d&#8217;intesa con il Ministero dell&#8217;Economia &#8211; e AGCOM).</p>
<p style="text-align: justify;">La tesi, benchè suggestiva, non appare condivisibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Il quadro normativo, rilevante nel caso di specie, appare infatti finalizzato ad assicurare regole certe e trasparenti per tutti gli operatori in un settore fortemente interconnesso, come quello delle comunicazioni elettroniche.</p>
<p style="text-align: justify;">Non è contestato che le frequenze, interessate dalla proroga, riguardino una porzione di banda contigua ad altra porzione &#8211; definita &#8220;<i>gemella&#8221;</i> &#8211; individuata per lo sviluppo della nuova tecnologia 5 G, tanto che &#8211; in presenza appunto di istanze di proroga &#8211; l&#8217;Autorità  per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ritenuto necessario attivare la consultazione pubblica, di cui all&#8217;art. 29, comma 1, del citato d.lgs n. 259 del 2003.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto sopra, al fine di acquisire &#8220;<i>commenti, elementi di informazione e documentazione, concernenti l&#8217;ipotesi di proroga della durata dei diritti d&#8217;uso in banda 3.4-3.6 GHz</i>&#8221; per alcuni operatori, fra cui Go Internet.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale consultazione (a cui la stessa ricorrente ha partecipato) è stata indetta con delibera n. 503/17/CONS del 19 dicembre 2017 e, in esito alla stessa, risulta approvata l&#8217;ulteriore (e parzialmente contestata) delibera AGCOM n. 183/18/CONS in data 11 aprile 2018. Quest&#8217;ultima precisava (ai punti nn. 5 e 6) come fossero state sottoposte a consultazione &#8220;<i>le considerazioni preliminari dell&#8217;Autorità , circa i presupposti a base della valutazione delle istanze (in termini di uso efficiente dello spettro, impiego diretto delle frequenze, investimenti nella rete di accesso che impiega le frequenze in questione) e le condizioni di carattere tecnico-economico per l&#8217;utilizzo delle frequenze&#038;.nel contesto delle mutate prospettive di impiego ed armonizzazione della banda di frequenze 3.4-3.6 GHz, in ottica anche di sviluppo 5 G&#8221;</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella medesima delibera (al punto n. 27) si osservava come l&#8217;evoluzione della nuova tecnologia avesse acquisito &#8220;<i>importanza strategica per il Paese, coerentemente con le politiche comunitarie&#8221;</i>, in modo tale da richiedere specifica valutazione dell&#8217;impatto di una eventuale proroga &#8220;<i>sugli sviluppi complessivi del 5G</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo ulteriori considerazioni, circa i possibili effetti positivi di tale proroga, con determinazione della relativa durata (&#8220;<i>ulteriori sei anni e mezzo circa</i>&#8220;, al fine di assicurare &#8220;<i>congruo orizzonte temporale</i>&#8221; per procedere agli investimenti necessari), sempre nella richiamata delibera n. 183/18, al punto n. 43, si sottolineava l&#8217;esigenza di evitare che &#8220;<i>a valle delle previste assegnazioni della banda 3.6-3.8 GHz per usi 5G</i>&#8221; si verificasse &#8220;<i>una ingiustificata disparità  di trattamento con i nuovi assegnatari della banda gemella, nell&#8217;ambito dello sviluppo di nuove tecnologie e, quindi, a garanzia di una effettiva concorrenz</i>a&#8221;, identificandosi quest&#8217;ultima come &#8220;<i>uno dei principi che l&#8217;Autorità  deve tutelare&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">Emerge dalle stesse considerazioni dell&#8217;Autorità , dunque, l&#8217;esistenza di un rapporto giuridico (inteso come relazione fra soggetti, regolata dal diritto), in cui rientravano interessi anche esterni all&#8217;ambito soggettivo della proroga, da armonizzare con quelli sottostanti ad essa, per un efficace sviluppo delle nuove tecnologie, in un equilibrato sistema di mercato. Principi non dissimili, in tema di legittimazione di soggetti, formalmente ma non sostanzialmente &#8220;<i>terzi&#8221;</i>, si affermano del resto in molteplici settori: risulta pacifico, a mero titolo di esempio, che il permesso di costruire sia impugnabile da parte dei proprietari di immobili, limitrofi a quello reso oggetto del titolo abilitativo, in quanto titolari di un comune interesse differenziato, per la regolare trasformazione di un determinato ambito territoriale.</p>
<p style="text-align: justify;">Appare difficile negare, in tale contesto, la legittimazione attiva di un soggetto, come l&#8217;attuale parte ricorrente, che ritiene inadeguati alcuni contenuti del parere favorevole in questione, in rapporto alle finalità  enunciate, risultando tali contenuti fonte di squilibrio per la concorrenza, in considerazione del forte differenziale di contributo economico addossato ai diversi operatori, in procinto di avviare servizi con la nuova tecnologia 5 G.</p>
<p style="text-align: justify;">Le ulteriori eccezioni preliminari, riferite a tardività  dell&#8217;impugnativa, non possono a loro volta trovare accoglimento, tenendo conto delle condizioni dell&#8217;azione in precedenza esposte &#8211; e segnatamente di quelle, enunciate al punto b) &#8211; circa la proponibilità  dell&#8217;azione solo in presenza di una lesione, diretta ed attuale, dell&#8217;interesse protetto. Il parere dell&#8217;Autorità , benchè di fondamentale rilevanza nella procedura di cui al citato art. 25, comma 6, del d.lgs. n. 259 del 2003, aveva infatti pur sempre carattere infra-procedimentale, senza enunciato carattere definitivo degli stessi parametri economici &#8211; dichiaratamente fissati con riserva di nuova valutazione e possibile correzione (delibera n. 183/18 cit, punto n. 82). I termini di impugnazione decorrevano, pertanto, solo dall&#8217;emanazione dei provvedimenti di proroga da parte del MISE, con concreta e stabile quantificazione dei contributi richiesti (unico effettivo oggetto, questi ultimi, delle contestazioni in esame, anche con riferimento agli atti presupposti). E&#8217; quasi inutile sottolineare, poi, come la mera preventiva conoscenza di determinazioni, preordinate a quelle impugnate, fosse senz&#8217;altro ininfluente sulla decorrenza dei predetti termini, richiedenti carattere attuale della lesione e piena conoscenza degli atti, a cui la stessa sia riconducibile (tanto che, nel caso di specie, solo attraverso i motivi aggiunti si sono consolidate le argomentazioni difensive riferite alle proroghe, non ancora emesse alla data di notifica del ricorso introduttivo).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel merito, il Collegio ritiene fondate ed assorbenti le censure &#8211; contenute soprattutto nel primo motivo di gravame sia del ricorso che dei primi motivi aggiunti (ma diffusamente reiterate anche nelle ulteriori argomentazioni difensive) &#8211; con riferimento a violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità  di trattamento e proporzionalità , come recepiti nei richiamati articoli del codice delle comunicazioni elettroniche, con particolare riguardo all&#8217;art. 27 (comma 5) e 13 (comma 6 bis), nonchè agli articoli 5 (comma 2) e 12 (comma 1, lettera b) della direttiva 2002/20/CE: disposizioni, quelle appena citate, simili e concordi nel richiedere il rispetto di parametri, corrispondenti ai principi stessi.</p>
<p style="text-align: justify;">Giova ribadire che il ricorso in esame pone in discussione non le proroghe dei diritti d&#8217;uso di alcuni operatori, ma esclusivamente la commisurazione del contributo alla cosiddetta &#8220;<i>base d&#8217;asta</i>&#8221; fissata per la gara, nella quale l&#8217;attuale ricorrente ed altri operatori hanno ottenuto l&#8217;aggiudicazione di frequenze, utilizzabili per servizi con tecnologia 5 G.</p>
<p style="text-align: justify;">In sede di asta pubblica, come in precedenza ricordato, rispetto al prezzo-base si sono resi necessari per la ricorrente numerosi &#8220;<i>rilanci</i>&#8220;, in esito ai quali il contributo è stato commisurato alla somma, giù  in precedenza indicata, di un miliardo e seicentonovantaquattro milioni di euro: tale somma rappresenterebbe il valore di mercato &#8211; quale punto di equilibrio fra domanda e offerta &#8211; delle frequenze di cui trattasi e renderebbe incongruo il mantenimento dello stesso prezzo-base (frutto di apprezzamenti presuntivi) per le proroghe successivamente definite (con un contributo finale pari, per l&#8217;attuale società  controinteressata, a poco più¹ di due milioni e mezzo di euro).</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto sopra poichè &#8211; in ordine alla determinazione dei contributi, che gli operatori interessati alla proroga avrebbero dovuto versare &#8211; era stata prevista dall&#8217;AGCOM una parametrazione rapportata ai valori minimi (base d&#8217;asta), da applicare &#8220;&#038;<i>Â a parità  di frequenze, durata dei diritti d&#8217;uso e area di estensione geografica del diritto&#8221;</i> (delibera n. 183/18 cit., punto n. 83). L&#8217;esito dell&#8217;asta, tuttavia, ha poi evidenziato un valore di mercato &#8211; frutto del confronto concorrenziale &#8211; ben lontano dai predetti valori minimi, originariamente determinati.</p>
<p style="text-align: justify;">Le controparti spendono svariati argomenti, per confutare la sproporzione segnalata dalla parte ricorrente: dalla non perfetta identità  delle frequenze prorogate, rispetto a quelle oggetto di gara, all&#8217;esigenza di non consentire l&#8217;accesso al mercato dei soli operatori di maggiori dimensioni, senza dimenticare l&#8217;incensurabilità , nel merito, delle valutazioni delle cosiddette Autorità  indipendenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali considerazioni risultano pertinenti e rientrano fra i parametri dell&#8217;apprezzamento, che l&#8217;Autorità  era chiamata ad effettuare, senza perà² escludere la censurabilità , in linea di principio, dell&#8217;apprezzamento stesso, sotto profili da tempo esplorati dalla giurisprudenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda il sindacato di legittimità  su atti discrezionali, come quelli di cui trattasi, sono noti i limiti, riconducibili ai profili sintomatici dell&#8217;eccesso di potere, imposti dall&#8217;esigenza di non entrare nel merito delle scelte, riservate all&#8217;Amministrazione (cfr. in tal senso, fra le tante, Cass. civ. SS.UU., 29.4.2005, n. 8882; Cons. St., sez. VI, 21.9.2007, n. 4888, 10.5.2007, n. 2244 e 1.10.2002, n. 5105).</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto sopra non senza una linea evolutiva, che ha indotto ad affermare la cognizione piena del giudice amministrativo anche in rapporto all&#8217;esercizio di discrezionalità  tecnica, nella misura in cui &#8211; pur non potendo il giudice sostituirsi all&#8217;Amministrazione (essendo il potere di sostituzione proprio soltanto della giurisdizione di merito) &#8211; il sindacato giurisdizionale può comunque estendersi all&#8217;esatta valutazione del fatto, secondo i parametri della disciplina nella fattispecie applicabile (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 9 aprile 1999, n. 601 e successiva giurisprudenza consolidata).</p>
<p style="text-align: justify;">In tale ottica &#8211; ed in applicazione del principio di effettività  della tutela delle situazioni soggettive protette, rilevanti a livello comunitario (quale principio imposto anche dall&#8217;art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali, promossa dal Consiglio d&#8217;Europa nel 1950) &#8211; se è vero che il giudice non può sostituirsi all&#8217;Amministrazione, è anche vero che il medesimo giudice non può esimersi dal valutare, anche avvalendosi di idonea consulenza tecnica, l&#8217;eventuale erroneità  dell&#8217;apprezzamento dell&#8217;Amministrazione stessa, ove tale erroneità  sia in concreto valutabile.</p>
<p style="text-align: justify;">Il principio generale sopra indicato si pone perà² in una dimensione peculiare, in presenza delle regole tecniche e delle competenze, che rientrano nel bagaglio di conoscenze specialistiche proprie delle cosiddette Autorità  indipendenti.</p>
<p style="text-align: justify;">In ordine all&#8217;apprezzamento &#8211; condotto in base a dette competenze e insindacabile nel merito &#8211; occorre quindi un&#8217;ulteriore riflessione, intesa a coordinare l&#8217;evoluzione giurisprudenziale, in materia di sindacato di legittimità  sugli atti discrezionali, con le peculiari esigenze del giudizio su provvedimenti, emessi dalle citate Autorità  Garanti.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tali provvedimenti, infatti, l&#8217;evoluzione della giurisprudenza, in materia di sindacato sugli atti discrezionali, non può non incontrare una delimitazione almeno in parte diversa, tenuto conto della specifica competenza, della posizione di indipendenza e dei poteri esclusivi, spettanti alle medesime Autorità : si parla infatti, al riguardo, di &#8220;<i>sindacato debole</i>&#8220;, ritenendosi non consentito per il giudice l&#8217;esercizio di un potere accertativo, anche espresso mediante affidamento ad un consulente tecnico d&#8217;ufficio delle complesse valutazioni, riservate agli organismi in questione (ad eccezione di quanto previsto per le sanzioni pecuniarie, sulle quali è ammesso un controllo più¹ penetrante). Come osservato dalla giurisprudenza, d&#8217;altra parte, il giudizio dell&#8217;Autorità  trova come parametri di riferimento non solo regole scientifiche esatte e non opinabili, ma anche valutazioni di natura prognostica, ovvero a carattere economico, sociologico, o comunque non ripercorribile in base a dati univoci, con ambito di sindacabilità  oggettivamente ridotto (cfr., per il principio, Cons. Stato, sez. VI, nn. 2199/2002, 5156/2002, 926/2004, 6152/2005; Cons. Stato, sez. III, 25.3.2013, n. 1645).</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio non ignora pronunce (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. Stato, sez. III, 25 marzo 2013, n. 1645), in cui non emerge (o è addirittura esclusa) la qualificazione riduttiva di &#8220;<i>sindacato debole&#8221;</i>, ma le sfumature lessicali non mutano il quadro sostanziale di un settore, nell&#8217;ambito del quale si impongono competenze specialistiche di alto profilo e strumenti istruttori di particolare complessità , non pienamente ripercorribili dal giudice amministrativo; quest&#8217;ultimo, tuttavia, può utilizzare la più¹ ampia dimensione del controllo di legittimità  su atti, che siano espressione di discrezionalità  tecnica, per effettuare il proprio apprezzamento in una dimensione maggiormente analitica dell&#8217;eccesso di potere, ove non risulti un&#8217;adeguata ponderazione dell&#8217;Autorità , per ogni fattore rilevante ai fini della decisione da assumere.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella situazione in esame, emergono in effetti carenze valutative, che consentono di evidenziare una sostanziale incoerenza, censurabile dal giudice amministrativo, nel parere di cui trattasi: nella più¹ volte citata delibera n. 183/18/CONS, infatti, al punto n. 80 l&#8217;Autorità  esprime l&#8217;opinione &#8211; non contestata in sede di consultazione &#8211; che &#8220;<i>non sia necessario modificare il quadro contributivo fino all&#8217;attuale scadenza&#8221;;  </i>quanto, poi, all&#8217;onere da affrontare per il periodo di proroga (o rinnovo) dell&#8217;autorizzazione, il punto n. 82 della medesima delibera si esprime nei seguenti termini:Â <i>&#8220;&#038;circa la possibilità  che i contributi proposti non siano certi o non trovino riscontro nel mercato, si osserva che questi ultimi andrebbero corrisposti a partire dal 2023, mentre la gara della banda 3.6-3.8 GHz è previsto avvenga a settembre 2018, secondo quanto prevede la legge di bilancio 2018 e, quindi, con ampio margine per valutare e correggere eventuali situazioni problematiche&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">Appare dunque singolare che &#8211; una volta individuato, in sede di gara, un corrispettivo di circa undici volte superiore a quello di riserva (o base d&#8217;asta) &#8211; l&#8217;Autorità  non abbia effettuato, o quanto meno subito preannunciato, un&#8217;ulteriore valutazione, nè abbia offerto al riguardo spunti difensivi autonomi (avendo presentato memoria unitaria con i Ministeri chiamati in giudizio, tramite l&#8217;Avvocatura dello Stato, in ogni caso mostrando di ritenere congruo il contributo giù  fissato).</p>
<p style="text-align: justify;">In tale contesto, dunque, l&#8217;Autorità  Garante non sembra avere esercitato &#8211; in pieno e congruamente &#8211; le funzioni regolatorie di cui era investita, sulla base di parametri non solo strettamente tecnico-giuridici, ma anche, come giù  sopra specificato, &#8220;<i>di natura prognostica, economica o sociologica</i>&#8220;, in vista del delicato equilibrio da garantire, nell&#8217;interesse dello Stato (anche sotto il profilo finanziario), nonchè a tutela degli operatori del settore, a cui dovevano assicurarsi corrette regole di mercato e paritario accesso alla concorrenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Non infondatamente è stata richiamata, al riguardo, la pronuncia della Corte di Giustizia, sez. I^ del 2 aprile 2009 (causa C-431/07, Bouygues S.A. e Bouygues Telecom S.A.), nella quale &#8211; pur escludendosi che la rinuncia ad eventuali crediti potesse senz&#8217;altro equipararsi ad aiuto di Stato, si ribadiscono il principio di parità  di trattamento fra gli operatori, la necessità  di canoni equivalenti in termini economici e il necessario rispetto &#8211; da parte degli Stati membri &#8211; dei principi di concorrenza e pari trattamento (cfr. in tal senso punti nn. 44, 45 e 90).</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto tale profilo anche la segnalata acquisizione &#8211; da parte di Fastweb (non aggiudicataria nell&#8217;asta 5 G) &#8211; delle frequenze prorogate nei confronti di altra società  (con possibilità , quindi, di offrire agli utenti gli stessi servizi degli aggiudicatari, ma con un contributo per diritti d&#8217;uso nettamente inferiore) poteva costituire ulteriore indice di intervenuta alterazione delle normali regole di mercato, con conseguente esigenza di un nuovo intervento regolatorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Il principio di proporzionalità , che si assume violato, non implicava in effetti un totale livellamento dei contributi, dovendosi considerare anche altri fattori, in buona parte indicati al punto n. 83 della delibera 183/18/CONS (durata ed estensione geografica dell&#8217;assegnazione, recupero degli investimenti, possibilità  o meno di ulteriori rinnovi, esigenza di non riservare l&#8217;accesso al mercato agli operatori di maggiori dimensioni, con soverchiante disponibilità  finanziaria); ugualmente da evitare, tuttavia, era una discriminazione di segno opposto, che ponesse un eccessivo divario tra i costi da affrontare per offrire servizi di analoga natura, negando qualsiasi rilevanza al prezzo di mercato delle frequenze, effettivamente formatosi per l&#8217;assegnazione dei diritti d&#8217;uso di cui trattasi, ma ripartito in modo non proporzionale fra i titolari delle frequenze stesse.</p>
<p style="text-align: justify;">Nonostante le criticità  segnalate &#8211; ed in contrasto con quanto affermato al punto n. 82 della medesima delibera, circa la possibilità  di &#8220;<i>valutare e correggere eventuali situazioni problematiche</i>&#8221; (connesse ad originaria mancanza di certezza sul valore di mercato delle frequenze, con possibilità  che il valore, originariamente individuato, non trovasse concreto riscontro in una logica di mercato, come poi innegabilmente avvenuto) &#8211; nessuna nuova istruttoria risulta avviata in esito all&#8217;asta e le stesse difese delle parti resistenti ne escludono la preordinazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto sopra non implica &#8211; come affermato dalle medesime parti resistenti &#8211; che i principi di proporzionalità  e non discriminazione fossero stati superati per effetto della consultazione, nè che la base d&#8217;asta costituisse contributo congruo, solo perchè ritenuto tale dall&#8217;Amministrazione concedente (a prescindere dalla procedura competitiva poi intervenuta), nè ancora che le contestazioni prospettate configurino una non consentita indagine generalizzata sull&#8217;operato dell&#8217;Amministrazione. La consultazione svolta, infatti, era finalizzata a consentire un più¹ analitico apprezzamento di tutte le circostanze rilevanti, auspicabilmente anche con effetto di deterrenza sul contenzioso, ma senza possibilità  di proporre tale consultazione come sostitutiva o impeditiva della tutela giurisdizionale, costituzionalmente garantita. La fissazione del contributo d&#8217;uso &#8211; da parte dell&#8217;Amministrazione concedente &#8211; prescindendo dalle regole di mercato, risulta inoltre preclusa dalla disciplina vigente, che impone, al contrario, la tutela e il potenziamento di tali regole (cfr. in particolare, ma non solo, l&#8217;art. 13 della direttiva 2002/20/CE, che impone agli Sati membri di assicurare che i contributi siano &#8220;<i>trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo perseguito e non discriminatori</i>&#8220;: principi, quelli appena indicati, difficili da assicurare, senza prendere in considerazione il valore di mercato del bene, come determinato attraverso il meccanismo competitivo della concorrenza. Ugualmente non appare plausibile che il forte impegno economico, assunto dall&#8217;aggiudicataria, sia andato al di là  dell&#8217;esigenza di superare le offerte dei concorrenti, anche a proprio discapito sul piano economico, al solo fine &#8211; come pure viene prospettato &#8211; di opporre una barriera di accesso agli operatori di minori dimensioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto quest&#8217;ultimo profilo, in particolare, non appare condivisibile l&#8217;argomentazione, secondo cui l&#8217;AGCOM non avrebbe potuto prendere in considerazione l&#8217;esito (futuro ed incerto) dell&#8217;asta, mentre, nell&#8217;ambito di quest&#8217;ultima, i concorrenti sarebbero giù  stati consapevoli del criterio fissato, per la determinazione del contributo da corrispondere in sede di proroga. L&#8217;importanza del valore di mercato, che sarebbe emerso appunto a seguito dell&#8217;asta, era invece tenuta ben presente dall&#8217;AGCOM, che non a caso, nel ricordato punto n. 82 del parere n. 183/18/CONS, aveva ipotizzato la possibilità  di introdurre fattori correttivi, ad avviso del Collegio errando solo nel non disporne l&#8217;obbligatorietà  e i termini. Il carattere pressochè parallelo delle due procedure &#8211; proroga ed asta &#8211; rendeva infatti necessaria una fase di raccordo, più¹ puntualmente definita <i>a priori</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Del tutto inconferente, infine, risulta il richiamo all&#8217;art. 22 della legge n. 241 dell&#8217;Amministrazione, che inibisce la degenerazione del principio di trasparenza, in caso di ricorso indiscriminato al diritto di accesso, tanto da costituire intralcio per l&#8217;azione amministrativa: nel caso di specie, la ricorrente ha infatti ben calibrato e circoscritto le proprie richieste, nei limiti dei propri specifici interessi imprenditoriali.</p>
<p style="text-align: justify;">Conclusivamente, il Collegio ritiene che la valutazione &#8211; prevista dall&#8217;Autorità  nella più¹ volte citata delibera 183/18/CONS, punto n. 82, in funzione degli esiti della gara (all&#8217;epoca non ancora espletata) &#8211; costituisca circostanza, la cui omissione (o generico rinvio a futura determinazione) risulta invalidante per la procedura di proroga, sotto il profilo della concreta determinazione di un contributo, che risulti frutto di apprezzamento di ogni fattore rilevante e sia, pertanto, in grado di assicurare oneri non discriminatori e proporzionati, per il corretto funzionamento di un importante settore, nel mercato delle comunicazioni elettroniche.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso viene pertanto accolto, con conseguente annullamento &#8211; in parte qua &#8211; degli atti impugnati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell&#8217;AGCOM e delle Amministrazioni resistenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alle spese giudiziali, tuttavia, il Collegio stesso ne ritiene equa la compensazione, tenuto conto della complessità  e novità  delle questioni trattate.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e i motivi aggiunti, nei termini precisati in motivazione e, per l&#8217;effetto, annulla &#8220;in parte qua&#8221; gli atti impugnati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell&#8217;AGCOM e delle Amministrazioni resistenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa le spese giudiziali.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-26-11-2019-n-13568/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2019 n.13568</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2019 n.2515</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-26-11-2019-n-2515/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-26-11-2019-n-2515/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-26-11-2019-n-2515/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2019 n.2515</a></p>
<p>Domenico Giordano, Presidente ; Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore PARTI. Kanama Nunnen, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Paolo Porati, contro Ministero dell&#8217;Interno-Questura di Milano, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato Rinnovo del permesso di soggiorno : onere di fornire la dimostrazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-26-11-2019-n-2515/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2019 n.2515</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-26-11-2019-n-2515/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2019 n.2515</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Domenico Giordano, Presidente ; Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore PARTI. Kanama Nunnen, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Paolo Porati, contro Ministero dell&#8217;Interno-Questura di Milano, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato</span></p>
<hr />
<p>Rinnovo del permesso di soggiorno : onere di fornire la dimostrazione della disponibilità  di un reddito sufficiente proveniente da fonte lecita.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div>Â </div>
<div>Persona Umana- Stranieri- rinnovo permesso di soggiorno- Â reddito sufficiente proveniente da fonte lecita- Â requisito- tale.<br /> </div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, comma 3, del d.l.vo 1998, n. 286 e 13, comma 2, del d.p.r. 1999, n. 394, grava sullo straniero richiedente il rinnovo del titolo di soggiorno l&#8217;onere di fornire la dimostrazione della disponibilità  di un reddito sufficiente proveniente da fonte lecita e, del resto, il possesso di un reddito idoneo al sostentamento dello straniero costituisce un requisito non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, perchè attiene alla sostenibilità  dell&#8217;ingresso dello straniero nella comunità  nazionale per ragioni di lavoro subordinato o autonomo.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 26/11/2019 </p>
<p>N. 02515/2019 REG.PROV.COLL.</p>
<p>N. 02410/2016 REG.RIC.</p>
</p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 2410 del 2016, proposto da Kanama Nunnen, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Paolo Porati, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Bianca Maria, 23 e con domicilio pec come in atti;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno-Questura di Milano, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio pec come in atti;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">del provvedimento del Questore della Provincia di Milano n. 16342/2015 Imm. ID 877659, notificato a mani in data 28.06.2016, di rigetto dell&#8217;istanza di rinnovo del permesso di soggiorno;</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza smaltimento del giorno 20 novembre 2019 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1) Con il provvedimento impugnato la Questura di Milano ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dalla ricorrente per lavoro subordinato, sulla base delle seguenti ragioni:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; a fronte della scadenza del permesso di soggiorno in data 17.02.2013, la ricorrente ha presentato la domanda di rinnovo in data 27.06.2014, ovvero un anno e quattro mesi dopo la scadenza del precedente permesso di soggiorno, senza dimostrare che il ritardo è dipeso da forza maggiore, in violazione, pertanto, dei termini previsti dall&#8217;art. 5, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la richiedente ha documentato un rapporto di lavoro domestico, instaurato in data 10.10.2013 con il sig. Bonetto Marco, residente a Milano in via Elba, nr. 10, ma tale rapporto di lavoro non trova riscontro negli esiti degli accertamenti effettuati d&#8217;ufficio in data 10.08.2015 (ripetuti in data 15.04.2016) sulla posizione anagrafica INPS, dalla quale è emerso che la ricorrente dal mese di gennaio 2012 ad oggi non ha percepito, da lavoro dipendente, alcun reddito imponibile ai fini contributivi;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del resto, le verifiche effettuate dall&#8217;ufficio in data 15.04.2016 presso l&#8217;Agenzia delle Entrate evidenziano che Nunnen Kanama non ha mai presentato la dichiarazione dei redditi;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; in definitiva, la documentazione prodotta dalla cittadina straniera non è utile a dimostrare lo svolgimento di regolare attività  lavorativa ed il possesso di redditi, derivanti da lavoro o altra fonte lecita, necessari al proprio sostentamento e comprovanti il suo inserimento socio-lavorativo sul territorio nazionale;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; a fronte delle deduzioni sviluppate dall&#8217;interessata in sede procedimentale, in forza delle quali ha affermato di avere volto attività  lavorativa presso il sig. Bonetto Marco dal 10.10.2013 al 31.10.2014 e di essere disoccupata dal mise di novembre 2014, con conseguente richiesta di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, l&#8217;amministrazione ha rilevato che &#8220;la cittadina straniera di fatto ha giù  ampiamente beneficiato della possibilità  di soggiornare sul territorio nazionale per motivi di attesa occupazione e che, pertanto, non è applicabile nei suoi confronti la fattispecie prevista dall&#8217;art. 22 del dlvo 1998 n. 286, in combinato disposto con l&#8217;art. 37, comma 2, del d.p.r. 394/99;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; sulla base di tali premesse, l&#8217;amministrazione ha rilevato che &#8220;il possesso di un reddito minimo, idoneo al sostentamento del cittadino straniero e del suo nucleo familiare, costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, poichè attiene alla sostenibilità  dell&#8217;ingresso dello stesso nella comunità  nazionale per ragioni di lavoro subordinato, mediante il suo inserimento nel contesto lavorativo ed il suo contributo allo sviluppo economico e sociale del Paese ospitante&#8221; e, di conseguenza, ha respinto l&#8217;istanza.</p>
<p style="text-align: justify;">2) Con più¹ censure, da trattare congiuntamente perchè strettamente connesse sul piano logico e giuridico, la ricorrente lamenta il difetto di istruttoria e di motivazione, contestando, in particolare, il mancato rilascio di un permesso per attesa occupazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Le censure non possono essere condivise.</p>
<p style="text-align: justify;">Al di là  delle giustificazioni addotte a fronte del consistente ritardo con il quale la ricorrente ha presentato la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, resta fermo che non ha dimostrato il possesso di redditi di fonte lecita adeguati al suo sostentamento e che, con riferimento al tempo di emanazione del provvedimento impugnato &#8211; cui occorre fare riferimento in base al principio <i>tempus regit actum</i> &#8211; non ricorrono le condizioni per il rilascio di un permesso per attesa occupazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, comma 3, del d.l.vo 1998, n. 286 e 13, comma 2, del d.p.r. 1999, n. 394, grava sullo straniero richiedente il rinnovo del titolo di soggiorno l&#8217;onere di fornire la dimostrazione della disponibilità  di un reddito sufficiente proveniente da fonte lecita e, del resto, il possesso di un reddito idoneo al sostentamento dello straniero costituisce un requisito non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, perchè attiene alla sostenibilità  dell&#8217;ingresso dello straniero nella comunità  nazionale per ragioni di lavoro subordinato o autonomo (cfr. tra le tante, Consiglio Stato, sez. VI, 27 agosto 2010, n. 5994).</p>
<p style="text-align: justify;">Non solo, la valutazione dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno deve avvenire in coerenza con il noto principio <i>tempus regit actum</i>, ossia con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al tempo di emanazione del diniego impugnato, mentre restano irrilevanti, ai fini della valutazione della legittimità  dell&#8217;atto, i fatti sopravvenuti, che potranno al più¹ essere posti a fondamento di una nuova e diversa istanza di rilascio di un permesso, fermi restando i poteri di accertamento e di valutazione spettanti all&#8217;amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in esame, le deduzioni difensive non superano il dato oggettivo accertato dall&#8217;amministrazione, ossia che dopo gennaio 2012 e per molti mesi la ricorrente non ha percepito redditi.</p>
<p style="text-align: justify;">Certo le buste paga prodotte in giudizio attestano la percezione di redditi tra ottobre 2013 e ottobre 2014, ma nulla risulta documentato per il periodo successivo, tanto che la stessa ricorrente dichiara di essere disoccupata da novembre 2014.</p>
<p style="text-align: justify;">Ora, considerato che il provvedimento è stato adottato a maggio 2016, è evidente che la ricorrente per circa due anni non ha percepito redditi e non ha lavorato, così confermando la carenza di un presupposto indefettibile per il rinnovo del titolo di soggiorno, ossia la disponibilità  di un reddito superiore al minimo legale.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto altro profilo, va esclusa la sussistenza delle condizioni per il rilascio di un permesso per attesa occupazione, poichè la ricorrente è disoccupata da novembre 2014, sicchè, considerato che il provvedimento di diniego impugnato è stato adottato in data 3 maggio 2016, ha goduto di fatto di un periodo di soggiorno superiore al minimo previsto per attesa occupazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Insomma, come condivisibilmente dedotto dall&#8217;amministrazione, la ricorrente ha giù  fruito &#8211; con riferimento al tempo di adozione del diniego impugnato &#8211; di un periodo di permanenza in Italia superiore a quello annuale previsto, per i casi di attesa occupazione, dall&#8217;art. 22 del d.l.vo 1998 n. 286.</p>
<p style="text-align: justify;">In proposito, il Tribunale aderisce al diffuso orientamento giurisprudenziale a mente del quale il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione è precluso allorchè lo straniero, come nel caso di specie, abbia giù  fruito del termine massimo di un anno previsto dalla normativa di settore per la permanenza sul territorio italiano del cittadino extracomunitario che abbia perso la propria attività  lavorativa, atteso che la perdita del lavoro non integra di per sì© la decadenza dal titolo di soggiorno, sicchè lo straniero si trova nella pienezza delle proprie prerogative quanto alla possibilità  di reperire una nuova occupazione (tra le altre in argomento, T.A.R. Piemonte, sez. I, 10 dicembre 2014, n. 1921).</p>
<p style="text-align: justify;">Ecco, allora, che il provvedimento impugnato si basa su documentate risultanze istruttorie, che esprimono la mancanza di disponibilità  da parte della ricorrente di un reddito sufficiente ai fini della permanenza in Italia e presenta una motivazione che espone in modo chiaro le ragioni di fatto e di diritto sottese alla determinazione assunta, anche in relazione al diniego di un permesso per attesa occupazione, con conseguente infondatezza delle censure proposte.</p>
<p style="text-align: justify;">3) In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">La considerazione della fattispecie complessiva conduce a compensare tra le parti le spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa tra le parti le spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-26-11-2019-n-2515/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2019 n.2515</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2019 n.2862</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-sentenza-26-11-2019-n-2862/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Savasta- Est. Sidoti 1. Tutela dell&#8217;ambiente- Tutela del paesaggio-Â Costruzione immobile abusivo-Â Sanatoria- Silenzio assenso- Sussistenza. 2. Tutela dell&#8217;ambiente- Tutela del paesaggio- Costruzione immobile abusivo- Danno paesaggistico- Prescrizione- Decorrenza.Â  1. Ai sensi dell&#8217;art. 17 comma 6, della l .r. n. 4/2003, da coordinare con la preesistente disciplina generale dell&#8217;art.23 L.R. n.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Savasta- Est. Sidoti</span></p>
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<p><span style="color: #ff0000;">1. Tutela dell&#8217;ambiente- Tutela del paesaggio-Â Costruzione immobile abusivo-Â Sanatoria- Silenzio assenso- Sussistenza. </p>
<p> 2. Tutela dell&#8217;ambiente- Tutela del paesaggio- Costruzione immobile abusivo- Danno paesaggistico- Prescrizione- Decorrenza.Â </span></p>
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<div style="text-align: justify;"><em>1. Ai sensi dell&#8217;art. 17 comma 6, della l .r. n. 4/2003, da coordinare con la preesistente disciplina generale dell&#8217;art.23 L.R. n. 37/84, gli enti di tutela di cui ai commi 8 e 10 dell&#8217;articolo 23 l.r. 10 agosto 1985, n. 37, devono rilasciare il proprio parere entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di ricezione della richiesta; decorsi tali termini il parere deve intendersi favorevolmente reso. Ne discende che il silenzio degli enti di tutela si conferma qualificato dal legislatore regionale, anche nell&#8217;ambito dei procedimenti di sanatoria, in termini di silenzio-assenso.Â </em></div>
<p> Â   </p>
<div style="text-align: justify;"><em>2.  Alla luce del più¹ recente indirizzo seguito dal Giudice d&#8217;appello siciliano, attesa la natura di vera e propria sanzione amministrativa della sanzione pecuniaria per abuso paesaggistico ex art. 174, D.lg. n. 40/2004 e, per l&#8217;effetto, l&#8217;applicabilità  dell&#8217; art. 28 della l. n. 689/1981 &#8211; il potere sanzionatorio si prescrive nel termine quinquennale dalla cessazione dell&#8217;abuso che (si) ritiene coincida con il momento di conseguimento del titolo autorizzatorio.</em></div>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 26/11/2019<br /> <strong>N. 02862/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01102/2017 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1102 del 2017, proposto da<br /> Agata LaganÃ , rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Antonio Cateno Miano, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Lucia Tilotta in Catania, via Giacomo Leopardi 103;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Regione Siciliana &#8211; Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell&#8217;Identità  Siciliana, Sicilia &#8211; Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliati in Catania, via Vecchia Ognina, 149;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> del decreto dirigenziale n. 5136 del 10.11.2016, notificato il 3.4.2017, con il quale è stato ingiunto a Sgroi Francesco e LaganÃ  Agata il pagamento ex art.167 del D.Lgs. n.42/2004 della somma indicata &#8220;quale indennità  per il danno causato alÂ paesaggio con la realizzazione di opere abusive &#038;&#8221; site in Taormina, nonchè degli atti premessi e consequenziali, ivi compresa, ove occorra, la nota n. 920 del 15.3.2005 dell&#8217;Assessorato Beni Culturali della Regione Siciliana;<br /> nonchè per l&#8217;accertamento dell&#8217;intervenuto silenzio-assenso ex art.39 L. n.724/1994 sull&#8217;istanza di condono edilizio presentata da Sgroi Francesco al Comune di Taormina in data 6.2.1995.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana &#8211; Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell&#8217;Identità  Siciliana e della Sicilia &#8211; Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 novembre 2019 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. LaganÃ  Agata ha premesso di essere comproprietaria di un magazzino agricolo sito in Taormina c.da Mastrissa della superficie di mq. 70 circa, in catasto al foglio 8, part.lla 1000, sub 1 e 2 ed ha esposto che:<br /> &#8211; detto fabbricato veniva realizzato da Sgroi Francesco, marito defunto della stessa, in assenza della prescritta concessione edilizia;<br /> &#8211; Sgroi Francesco chiedeva al Comune di Taormina in data 6 febbraio 1995, ai sensi della legge n.724/94, il rilascio della concessione edilizia in sanatoria; nell&#8217;istanza veniva dichiarato che le opere erano state completate entro il 31 dicembre 1993 e che il fabbricato era censito in catasto al foglio 8 della (originaria) particella 279 del Comune di Taormina; la pratica, corredata di documentazione, veniva ulteriormente integrata in data 17 novembre 1997;<br /> &#8211; con nota del 21 novembre 1997, l&#8217;Ufficio sanatorie del Comune di Taormina trasmetteva l&#8217;istanza del sig. Sgroi alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina;<br /> &#8211; a fronte del silenzio serbato dalla Soprintendenza, Sgroi Francesco, dopo avere evidenziato che si era formato il silenzio assenso sul parere della stessa, con nota del 2 dicembre 2003, chiedeva al Comune di Taormina il rilascio della concessione edilizia in sanatoria;<br /> &#8211; al decesso del sig. Sgroi, avvenuto in data 1 maggio 2009, la proprietà  del magazzino veniva acquisita in successione dalla moglie LaganÃ  Agata e dai figli Sgroi Sebastiano, Sgroi Gaetano e Sgroi Domenica;<br /> &#8211; indi, con l&#8217;impugnato provvedimento D.D.S. del 21 novembre 2016, il Dirigente del Dipartimento dei Beni Culturali e dell&#8217;Identità  Siciliana &#8211; Servizio ha intimato a Sgroi Francesco e LaganÃ  Agata il pagamento di € 3.889,42 &#8220;<em>quale indennità  per il danno causato alÂ paesaggio con la realizzazione delle opere abusive</em>&#8221; ai sensi dell&#8217;art.167 del D.Lgs. n.42/2004.<br /> Avverso tale ultimo atto la ricorrente ha proposto la presente impugnativa deducendo i seguenti motivi:<br /> I) <em>Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 167 del d. Lgs. n. 42/2004 dell&#8217;art. 7 della L. n. 689/1981 e sotto altro subordinato profilo dell&#8217;art. 1295 cod.civ.. Eccesso di potere per erroneità  dei fatti presupposti, nonchè per carenza di istruttoria</em>: a) la ricorrente non sarebbe qualificabile quale &#8220;trasgressore&#8221;, con la conseguenza che alla stessa non poteva essere applicata la sanzione di cui all&#8217;atto impugnato; b) in subordine, anche a volere considerare applicabile la norma in questione agli eredi del trasgressore, il che si esclude, l&#8217;atto sarebbe comunque illegittimo in quanto la sanzione, ai sensi dell&#8217;art.1295 c.c., andava divisa in parti uguali tra gli eredi;<br /> II) <em>Violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 28 della l. n. 689/1981.Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 17 L.R., n. 4/2003 e dell&#8217;art. 167 del d.Lgs. n. 42/2004. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 39 della L. 724/94. Eccesso di potere per erroneità  e falsità  dei fatti presupposti, nonchè per carenza di istruttoria. Prescrizione del diritto azionato</em>: il diritto a riscuotere la sanzione in questione si sarebbe prescritto; in particolare, l&#8217;istanza di condono presentata da Sgroi Francesco in data 6 febbraio 1995 dovrebbe considerarsi assentita per silenzio assenso; considerato che l&#8217;ultimo degli adempimenti è stato eseguito il 15 luglio 2003, la concessione in sanatoria sarebbe stata tacitamente conseguita il 15 luglio 2004 (art.17 L.R. n.4/2003), sicchè essendo stata notificata la sanzione il 3 aprile 2017, la prescrizione sarebbe maturata giù  da diversi anni; lo stesso sarebbe nel caso in cui si ritenesse che il dies a quo decorra dal parere della soprintendenza, formatosi con il meccanismo del silenzio assenso il 15 luglio 2003; ossia decorsi 90 giorni dalla entrata in vigore della legge n.4/2003 (16 aprile 2003);<br /> III) <em>Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art.167 del D.lgs. n.42/2004 in relazione agli artt. 2934 e 2935 cod. civ. Prescrizione del diritto azionato</em>: comunque sarebbe intervenuta la prescrizione, potendo essere esercitato il diritto alla data in cui l&#8217;amministrazione esprimeva il parere favorevole al progetto in sanatoria ossia in data 26 marzo 2012;<br /> IV) <em>Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 3 della L. 241/1990. Eccesso di potere per carenza di istruttoria ed erroneità  dei fatti presupposti e per difetto di motivazione</em>: gli importi richiesti dovevano essere comunque inferiori; vi sarebbe difetto di motivazione in ordine alla quantificazione dell&#8217;indennità  pecuniaria.<br /> Il ricorrente ha, quindi, chiesto di ritenere la formazione del silenzio assenso sia sull&#8217;istanza di condono del 6 febbraio 1995 presentata da Sgroi Francesco al Comune di Taormina, ai sensi dell&#8217;art. 39 della L. n. 724/1994, sia sulla richiesta di parere paesaggistico ex art.17, VI comma, della L.R. n.4/2003 e di disporre conseguentemente l&#8217;annullamento dei provvedimenti impugnati; in ogni caso, di dichiarare l&#8217;intervenuta prescrizione del diritto dell&#8217;Assessorato al pagamento della somma ingiunta con il decreto dirigenziale n. 5136 del 10 novembre 2016, notificato il 3 aprile 2017; in subordine, di disporre l&#8217;annullamento dei provvedimenti impugnati nella parte in cui determinano l&#8217;ammontare della sanzione in misura maggiore a quanto dovuto; con eventuale istruttoria.<br /> 2. L&#8217;Assessorato dei Beni Culturali e dell&#8217;Identità  Siciliana della Regione Sicilia si è costituito per resistere al giudizio.<br /> 3. In vista della pubblica udienza l&#8217;amministrazione resistente ha prodotto documentazione e la parte ricorrente memoria e memoria di replica.<br /> In particolare, dalla documentazione depositata dall&#8217;amministrazione si evince che l&#8217;atto impugnato è stato adottato in data 10 novembre 2016, a seguito di parere della soprintendenza n.2436 del 26 marzo 2012. La ricorrente ha ribadito la propria posizione, facendo presente che l&#8217;atto impugnato è stato notificato solo in data 3 aprile 2017 e quindi oltre il quinquennio e che, comunque, nelle more, si era formato il silenzio assenso, tanto sul parere che sull&#8217;istanza di condono.<br /> 4. Alla pubblica udienza del 7 novembre 2019 il ricorso è stato posto in decisione.<br /> 5. Va preliminarmente dato atto che il Comune di Taormina, chiamato a relazionare sulla pratica in questione con l&#8217;ordinanza collegiale su richiamata, non ha dato ad essa alcun riscontro.<br /> Tuttavia, il Collegio ritiene che la presente causa, instaurata nei confronti dell&#8217;Assessorato dei Beni Culturali e dell&#8217;Identità  Siciliana della Regione Sicilia e della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina avverso il provvedimento sanzionatorio in epigrafe, sia matura per la decisione; ciù² in quanto, come rilevato da parte ricorrente, ai fini del presente giudizio &#8211; e quindi ai fini della ritenuta prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione impugnata -, l&#8217;Assessorato resistente non ha contestato la ricostruzione della vicenda fornita dalla ricorrente (anche alla luce della documentazione da quest&#8217;ultima prodotta), nè ha depositato alcun atto interruttivo della prescrizione, nè ha dedotto alcunchè in ordine alla formazione del silenzio assenso sia ex art.17 L.R. n. 4/2003, sia ex art.39 della L. n. 724/1994 &#8211; rilevante nella presente controversia in via incidentale -, con le conseguenze relative ai sensi dell&#8217;art.64, comma 2, del cod. proc. amm,<br /> 6. Ciù² premesso, il ricorso è fondato, ritenendo il Collegio che, a prescindere da ogni altra valutazione nel merito che può essere assorbita, il credito dell&#8217;Amministrazione si sia ormai prescritto.<br /> La fattispecie soggiaceva all&#8217;art.17 (&#8220;<em>Recupero risorse derivanti dalla definizione delle pratiche di sanatoria edilizia</em>&#8220;), comma 6, della l.r. n. 4/2003, da coordinare con la preesistente disciplina generale dell&#8217;art.23 L.R. n. 37/84.<br /> Orbene, tale comma stabiliva quanto segue: &#8220;<em>Gli enti di tutela di cui ai commi 8 e 10 dell&#8217;articolo 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 devono rilasciare il proprio parere entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di ricezione della richiesta &#038;; decorsi tali termini il parere deve intendersi favorevolmente reso. Il decorso di detti termini può essere sospeso una sola volta dal responsabile del procedimento per richiedere chiarimenti e integrazioni esclusivamente agli interessati che hanno richiesto il parere; la sospensione non può in nessun caso superare i trenta giorni, trascorsi i quali il termine riprende a decorrere</em>.&#8221;.<br /> Ne discende che il silenzio degli enti di tutela in forza della norma appena ricordata si conferma qualificato dal legislatore regionale, anche nell&#8217;ambito dei procedimenti di sanatoria, in termini di silenzio-assenso (cfr. Consiglio di Giustizia Amministrativa, 30 maggio 2017, n. 259).<br /> Nella fattispecie in esame, deve considerarsi certamente decorso il termine di legge per la formazione tacita del detto parere; non è contestato che la pratica in questione, integrata dal sig. Sgroi Francesco da ultimo in data 17 novembre 1997, sia stata trasmessa con nota del 21 novembre 1997 dall&#8217;Ufficio sanatorie del Comune di Taormina alla Soprintendenza e che nel termine di 180 giorni (e non 120 come indicato dalla ricorrente) non sia stato ricevuto alcun riscontro, mentre il parere della Soprintendenza è intervenuto il 26 marzo 2012, allorquando il nulla osta si era da tempo formato tacitamente.<br /> 6.1. Il sig. Sgroi Francesco, inoltre, risulta avere presentato istanza di sanatoria per le opere abusivamente realizzate ai sensi dell&#8217;art. 39 della legge n.724 del 1994 e, ai sensi del quarto comma della citata disposizione, nei comuni con meno di 500.000 abitanti (quale è il comune di Taormina) il decorso del termine di un anno dalla presentazione dell&#8217;istanza, corredata di tutta la documentazione necessaria compreso il nulla osta, non seguito dall&#8217;adozione di un provvedimento negativo, equivale al rilascio di concessione edilizia in sanatoria.<br /> Parte ricorrente ha specificato che il sig. Sgroi aveva depositato tutta la documentazione richiesta ai sensi della normativa indicata per la formazione del silenzio assenso e ciù² non è stato oggetto di contestazione tra le parti.<br /> In particolare, la ricorrente ha dedotto che i contributi dovuti a titolo di oblazione erano stati pagati e gli oneri concessori corrisposti; che era stata trasmessa anche la documentazione fotografica e gli elaborati progettuali; che erano stati inoltre depositati l&#8217;attestazione di idoneità  sismica delle opere abusive; che la descrizione delle opere, dello stato dei lavori la residenza dell&#8217;istante erano stati attestati dal sig. Sgroi ai sensi dell&#8217;art.4 della legge n.15 del 1968 con atto allegato all&#8217;istanza del 6 febbraio 1995; che la catastazione dell&#8217;immobile risulta dal tipo mappale e dalla ricevuta di avvenuta dichiarazione di fabbricato urbano.<br /> Ne consegue che, facendo decorrere l&#8217;anno per la formazione del silenzio assenso della concessione edilizia in sanatoria dalla formazione tacita del detto nulla osta della Soprintendenza, i cinque anni da tale data &#8211; di cessazione dell&#8217;illecito &#8211; erano ampiamente decorsi al momento in cui è stato notificato alla ricorrente il provvedimento impugnato.<br /> 6.2. Quanto alla prescrizione, va specificato che, di recente, questa Sezione (sent. 28 maggio 2018 n.1096) ha condivisibilmente modificato l&#8217;orientamento in precedenza espresso in relazione alla ritenuta imprescrittibilità  del potere sanzionatorio della pubblica amministrazione in materia di sanzioni paesaggistiche ed alla ritenuta cessazione dell&#8217;illecito paesaggistico non giù  con il mero rilascio del titolo edilizio in sanatoria bensì soltanto con il pagamento della sanzione (in tal senso, C.G.A.R.S. n. 143/2014 nonchè da ultimo, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, n. 1387/2016); ciù² &#8220;<em>alla luce dell&#8217;ormai consolidato e più¹ recente indirizzo seguito dal Giudice d&#8217;appello siciliano, che (nel rivedere quanto affermato nella propria sentenza n. 143/2014) ha stabilito come &#8211; attesa &#8220;la natura di vera e propria sanzione amministrativa&#8221; della sanzione pecuniaria per abuso paesaggistico e, per l&#8217;effetto, l&#8217;applicabilità  dell&#8217;invocato art. 28 della l. n. 689/1981 &#8211; &#8220;il potere sanzionatorio &#038; si prescrive nel termine quinquennale dalla cessazione dell&#8217;abuso che (si) ritiene coincida con il momento di conseguimento del titolo autorizzatorio&#8221; (in tal senso, da ultimo la sentenza del C.G.A.R.S. n. 24/2018, in cui si richiama la propria decisione n. 123/2014 di adesione alla posizione giù  espressa sia dal Consiglio di Stato, con sentenze n. 1464/2009 e n. 2160/2010, che dalle Sezioni Riunite dello stesso C.G.A.R.S. con pareri n. 188/2011 e n. 28/2012, più¹ recentemente ribaditi con pareri n. 1210/2016 e n. 430/2017)</em>&#8220;.<br /> Tanto premesso e ritenuto che, alla luce di tale ormai stabile esegesi, la cessazione della permanenza dell&#8217;illecito sia da ricondurre alla data di rilascio della concessione edilizia in sanatoria, deve ritenersi che, essendo stato notificato il provvedimento impugnato alla ricorrente il 3 aprile 2017, la sanzione amministrativa si era da tempo prescritta.<br /> 6.3. Conclusivamente, il ricorso va accolto in quanto fondato.<br /> 7. Le spese di lite possono essere, tuttavia, compensate tra le parti, tenuto conto dell&#8217;orientamento di segno opposto in precedenza seguito da questa Sezione.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e termini di cui in parte motiva e, per l&#8217;effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2019 n.1178</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-11-2019-n-1178/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Salamone/Est. Perilli 1. Autorizzazione all&#8217;apertura di nuova discarica- Conferenza dei servizi &#8211; Autorizzazione Unica regionale &#8211; Provvedimento di archiviazione &#8211; Principio di precauzione &#8211; Legittimità .  1. Il provvedimento di archiviazione emesso dalla Provincia all&#8217;esito della conferenza dei servizi finalizzata al rilascio di autorizzazione unica regionale per l&#8217;apertura di nuova</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-11-2019-n-1178/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2019 n.1178</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-11-2019-n-1178/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2019 n.1178</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Salamone/Est. Perilli</span></p>
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<p><span style="color: #ff0000;">1. Autorizzazione all&#8217;apertura di nuova discarica- Conferenza dei servizi &#8211; Autorizzazione Unica regionale &#8211; Provvedimento di archiviazione &#8211; Principio di precauzione &#8211; Legittimità .<br /> </span></p>
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<div style="text-align: justify;"><em>1. Il provvedimento di archiviazione emesso dalla Provincia all&#8217;esito della conferenza dei servizi finalizzata al rilascio di autorizzazione unica regionale per l&#8217;apertura di nuova discarica è legittimo e conforme al principio di precauzione in materia ambientale laddove, non potendosi determinare con certezza i livelli di CSR, si porrebbe il rischio di una ulteriore e più¹ grave contaminazione con risultati dannosi per l&#8217;ambiente e per la salute umana.</em></div>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;">Â Pubblicato il 26/11/2019<br /> <strong>N. 01178/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00149/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 149 del 2019, proposto da:<br /> Gea s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Riccardo Montanaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via del Carmine, n. 2;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Provincia di Cuneo, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Annamaria Gammaidoni e Alessandro Sciolla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Alessandro Sciolla in Torino, corso Vittorio Emanuele II, n. 92;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Regione Piemonte, Comune di Fossano, Comune di Cervere, Comune di Narzole, Comune di Cherasco, Comune di Bene Vagienna, Unione dei Comuni del Fossanese, Azienda sanitaria locale Cuneo 1, Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte del Piemonte, Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte &#8211; dipartimento di Cuneo, Ministero dell&#8217;interno, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Ministero per i beni e le attività  culturali, Consorzio albese e braidese per i servizi rifiuti e Consorzio associazione ambito cuneese ambiente, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <em>pro tempore</em>, non costituiti in giudizio;<br /> Comune di Salmour, in persona del sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Luca Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; del provvedimento della Provincia di Cuneo, settore presidio del territorio, ufficio valutazione impatto ambientale, n. 2018 08.02/000002-01, pervenuto a mezzo p.e.c. in data 6 dicembre 2018, avente ad oggetto: &#8220;D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. &#8211; L.R. 40/1998 e s.m.i.. Progetto di nuova copertura finale discarica RSU esaurita esistente e nuova discarica per rifiuti speciali non pericolosi con annesso impianti di recupero, in località  Pernis Gaia, nel Comune di Salmour. Proponente: GEA S.r.l., Via Brusì  6, 35040 &#8211; Sant&#8217;Urbano (PD). Archiviazione istanza e restituzione elaborati&#8221;;<br /> &#8211; di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Cuneo e del Comune di Salmour;<br /> Visti i documenti e le memorie del Comune di Salmour;<br /> Visti i documenti, la memoria e la replica della Provincia di Cuneo;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2019 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. La società  Aimeri a r.l. in liquidazione ha gestito una discarica per rifiuti solidi urbani non pericolosi sita in località  Pernis Gaia nel Comune di Salmour, attualmente esaurita.<br /> In data 30 marzo 2018 la società  Gea a r.l., operante nel settore della realizzazione e della gestione degli impianti di trattamento e di smaltimento di rifiuti non pericolosi, ha domandato alla Provincia di Cuneo il rilascio dell&#8217;autorizzazione unica regionale, ai sensi dell&#8217;articolo 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 e della l.r. n. 40 del 1998, per la copertura della predetta discarica e per l&#8217;autorizzazione alla realizzazione di una nuova discarica per rifiuti speciali non pericolosi con annesso impianto di recupero.<br /> La Gea s.r.l. ha corredato l&#8217;istanza di un progetto definitivo per il recupero e l&#8217;ampliamento della discarica.<br /> La Provincia di Cuneo ha indetto una conferenza di servizi nella quale il Comune di Salmour ed altri comuni limitrofi si sono opposti alla realizzazione del progetto per violazioni alla destinazione urbanistica e l&#8217;A.r.p.a. Piemonte, con relazione tecnica inviata alla Provincia di Cuneo in data 2 maggio 2018, ha riscontrato valori di metalli superiori alla soglia di contaminazione in un area limitrofa alla discarica da realizzare, di proprietà  della società  Aimeri immobiliare.<br /> In data 19 luglio 2018 la Gea s.r.l. ha presentato una relazione a firma del prof. ing. Mario Manassero e del dott. Geologo Fabio Brunamonte, nella quale si afferma che:<br /> a) &lt;<i>&gt; interessati dalla contaminazione;<br /> b) le concentrazioni di cromo esavalente devono ritenersi &lt;&gt;;<br /> c) non è stato riscontrato alcun superamento della soglia di contaminazione per la sostanza Cr VI &lt;&gt;.<br /> l&#8217;A.r.p.a. Piemonte, nella relazione tecnica elaborata in data 14 settembre 2018, ha sollevato motivati dubbi in ordine alle conclusioni della relazione tecnica presentata dalla Gea s.r.l., per cui la Provincia di Cuneo, in data 1 ottobre 2018, nell&#8217;impossibilità  di individuare le cause della contaminazione, ha sospeso il procedimento per la valutazione degli effetti significativi del progetto sui diversi fattori ambientali.<br /> In data 17 ottobre 2018 l&#8217;A.r.p.a. Piemonte ha depositato la propria relazione conclusiva nella quale:<br /> a) per il piezometro di monte PB ha accertato il superamento nelle acque sotterranee non destinate al consumo umano della concentrazione della soglia di contaminazione per il parametro del cromo VI, escludendo che essa sia riconducibile alla discarica;<br /> b) per il piezometro di monte PBbis ha accertato il superamento nelle acque sotterranee della concentrazione della soglia di contaminazione per i parametri di manganese e ferro, dando tuttavia atto dell&#8217;incertezza nella misurazione del parametro del ferro, ed ha verosimilmente escluso che la concentrazione di ferro e manganese al di sopra della soglia di contaminazione sia riconducibile alla discarica e sia pericolosa per il consumo umano.<br /> Con nota protocollo n. 81250 del 7 novembre 2018 l&#8217;Ufficio gestione rifiuti della Provincia di Cuneo ha richiesto l&#8217;attivazione della procedura di bonifica da parte dell&#8217;amministrazione, di cui all&#8217;articolo 250 del d.lgs. n. 152 del 2006.<br /> In data 6 dicembre 2018 l&#8217;Ufficio per la valutazione dell&#8217;impatto ambientale della Provincia di Cuneo, nell&#8217;impossibilità  di conoscere le cause della contaminazione del sito e in mancanza di interventi per la sua bonifica, ha notificato alla Gea s.r.l. il provvedimento di archiviazione e conseguente chiusura del procedimento per il rilascio dell&#8217;autorizzazione unica regionale per inesistenza del presupposto della non contaminazione dell&#8217;area interessata dall&#8217;intervento da autorizzare.<br /> 1.1. Con ricorso notificato in data 1 febbraio 2019 e depositato in data 22 febbraio 2019 la Gea s.r.l. ha domandato l&#8217;annullamento del provvedimento di archiviazione per i seguenti motivi:<br /> &#8211; con il primo e con il secondo motivo ha eccepito la violazione del principio di tipicità  dei provvedimenti in quanto, ai sensi dell&#8217;articolo 27-bis, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006, il procedimento di autorizzazione unica regionale dovrebbe essere definito esclusivamente con la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi la quale, in base al contenuto, tiene luogo dell&#8217;autorizzazione o del diniego, per cui l&#8217;archiviazione del procedimento da parte della Provincia sarebbe illegittima anche per essere stata adottata da un organo incompetente;<br /> &#8211; con il terzo motivo di ricorso ha eccepito la mancata comunicazione dei motivi ostativi all&#8217;accoglimento della domanda, previa qualificazione dell&#8217;archiviazione come provvedimento negativo per la società  ricorrente, con conseguente violazione della partecipazione procedimentale della stessa;<br /> &#8211; con il quarto ed il quinto motivo ha eccepito il difetto dei presupposti sui quali il provvedimento si fonda, quali la contaminazione dell&#8217;area sulla quale insiste il progetto e la mancata individuazione delle cause della contaminazione e degli interventi per la bonifica del sito.<br /> 1.2. Ha resistito in giudizio la Provincia di Cuneo affermando la correttezza del suo operato.<br /> 1.3. Si è costituito in giudizio il Comune di Salmour il quale ha parimenti resistito al ricorso.<br /> 1.4. Alla camera di consiglio del 6 marzo 2019 la società  ricorrente ha chiesto un rinvio al merito della trattazione della domanda cautelare, volta ad ottenere la ripresa dei lavori della conferenza di servizi.<br /> 1.5. Alla pubblica udienza del 23 ottobre 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br /> 2. Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono infondati.<br /> Il Collegio non condivide le tesi sostenute dalla società  ricorrente per cui:<br /> a) il procedimento potrebbe concludersi esclusivamente con il rilascio o con il diniego dell&#8217;autorizzazione unica regionale e non giù  con il provvedimento di archiviazione;<br /> b) l&#8217;archiviazione non sarebbe un provvedimento tipico dei procedimenti autorizzatori ma solo di quelli sanzionatori;<br /> c) la Provincia non sarebbe competente ad adottare l&#8217;atto conclusivo del procedimento autorizzatorio unico regionale.<br /> I principi di tipicità  e di nominatività  degli atti amministrativi, intesi nella loro accezione tradizionale per cui gli atti che può adottare l&#8217;amministrazione devono considerarsi unÂ <em>numerus clausus</em>, disciplinati dalla legge nel fine, nel contenuto, nei presupposti e nell&#8217;oggetto, si atteggia diversamente a seconda che il provvedimento sia di segno sfavorevole o favorevole per l&#8217;interessato.<br /> Ove il provvedimento sia, come nel caso di specie, ampliativo della sfera giuridica del richiedente, il principio di tipicità  degli atti deve essere riguardato alla luce dei principi di buon andamento e di imparzialità  dell&#8217;amministrazione, di cui all&#8217;articolo 97, comma 2, della Costituzione e deve essere adeguato alla realizzazione degli interessi coinvolti nella fattispecie e del risultato più¹ utile.<br /> Il provvedimento di archiviazione impugnato non ha natura sostanzialmente provvedimentale e non preclude in assoluto alla società  ricorrente di ottenere l&#8217;autorizzazione unica regionale.<br /> Esso deve essere qualificato come atto provvisorio, fondato su un&#8217;istruttoria dalla quale è emersa l&#8217;impossibilità  di individuare, allo stato, le effettive cause e le conseguenze della contaminazione dell&#8217;area idrogeologica interessata dal progetto presentato dalla società  ricorrente, il quale dovrà  essere implementato con soluzioni tecniche che escludano ogni pericolo di inquinamento delle falde acquifere o ripresentato quando saranno avviate le operazioni di bonifica dell&#8217;area.<br /> Il provvedimento di archiviazione non è inoltre un atto tipico dei soli procedimenti sanzionatori, da adottare in funzione di garanzia dell&#8217;interessato quando non si ravvisino i presupposti di legge per l&#8217;adozione del provvedimento sfavorevole.<br /> Esso, come dimostra il comma 5 dell&#8217;articolo 27-bis che prevede un&#8217;ipotesi di archiviazione obbligatoria in caso di mancato deposito della documentazione integrativa, è invece un atto neutro adottabile ogni qualvolta difettino i presupposti richiesti dalla norma per la prosecuzione del procedimento e non preclude, neppure nei procedimenti di natura sanzionatoria, la sua riapertura in presenza di eventuali sopravvenienze.<br /> Il provvedimento di archiviazione del procedimento per il rilascio dell&#8217;autorizzazione unica regionale è stato inoltre correttamente adottato dalla Provincia, la quale, ai sensi dell&#8217;articolo 6, comma 1, lettera b), della legge della Regione Piemonte 14 dicembre 1998, n. 40 e del suo allegato A2, n. 6, deve essere individuata come l&#8217;amministrazione procedente al rilascio della valutazione di compatibilità  ambientale.<br /> Ai sensi del comma 7 dell&#8217;articolo 27-bis &lt;&gt;.<br /> Inoltre, ai sensi del comma 4 dell&#8217;articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, la conferenza di servizi decisoria di tipo simultaneo si esprime solo dopo aver acquisito la VIA per cui, ove non sia possibile procedere al rilascio del provvedimento di valutazione di compatibilità  ambientale, l&#8217;autorità  procedente, in applicazione del principio di economicità  dell&#8217;azione amministrativa, ben può disporre l&#8217;archiviazione del procedimento per l&#8217;autorizzazione unica regionale, di cui all&#8217;articolo 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, per carenza dei presupposti per l&#8217;adozione della determinazione conclusiva.<br /> Per le ragioni sopra esposte il primo ed il secondo motivo di ricorso devono essere rigettati.<br /> 3. Il terzo motivo di ricorso è infondato.<br /> Come accennato nel paragrafo precedente il provvedimento impugnato non è atto sfavorevole, in quanto non imprime al procedimento una determinata direzione e ne determina solo un arresto temporaneo.<br /> Esso tuttavia fa nascere in capo alla società  ricorrente, pur non precludendole definitivamente l&#8217;ottenimento del bene della vita, ossia l&#8217;esercizio della propria attività  economica nel luogo interessato dal progetto per il recupero e l&#8217;ampliamento della discarica, l&#8217;interesse alla sua eventuale immediata impugnazione, in quanto è comunque meritevole di tutela l&#8217;interesse all&#8217;adozione di un provvedimento espresso, stabile e tempestivo.<br /> Pertanto non grava sulla Provincia l&#8217;obbligo di comunicare al richiedente il preavviso di rigetto, con conseguente infondatezza anche del terzo motivo del ricorso.<br /> 4. Il quarto ed il quinto motivo di ricorso sono infondati.<br /> Il procedimento in oggetto prevede la convocazione di una conferenza di servizi decisoria in modalità  sincrona, ai sensi dell&#8217;articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, la cui determinazione conclusiva costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi per la realizzazione e per l&#8217;esercizio del progetto del proponente.<br /> Come giù  accennato, l&#8217;amministrazione procedente può disporre un arresto del procedimento ove si accerti, ad un primo esame, la carenza dei presupposti per il rilascio del provvedimento di VIA, sulla base del quale, ai sensi dell&#8217;ultima parte del comma 7 dell&#8217;articolo 27-bis, devono essere rilasciati i titoli abilitativi necessari.<br /> A fronte di una contaminazione del sito, sia pure di modesta entità , è infatti precluso all&#8217;amministrazione di procedere alla valutazione degli effetti del progetto sui vari fattori ambientali e sulla loro interazione e non può essere pertanto autorizzata la realizzazione di opere prima che vengano posti in essere i necessari interventi di messa in sicurezza e di bonifica.<br /> L&#8217;articolo 242Â <em>bis,</em>Â comma 6, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel disciplinare la procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza, consente l&#8217;utilizzazione del sito &lt;&gt; solo una volta che siano stati &lt;&gt;.<br /> Pertanto, ove si consentisse la riattivazione e l&#8217;ampliamento di una discarica esaurita su un sito risultato contaminato, ancorchè in maniera lieve e non pericolosa per la falda acquifera dedicata al consumo umano, si rischierebbe di violare i principi euro-unitari dell&#8217;eliminazione del danno alla fonte e di precauzione, poichè i possibili sversamenti nel terreno, derivanti dall&#8217;esercizio della nuova discarica, potrebbero verosimilmente peggiorare la situazione giù  compromessa, determinando un effetto inquinante moltiplicatore, suscettibile di possibili sviluppi dannosi per l&#8217;ecosistema.<br /> La Provincia ha perciù² correttamente disposto l&#8217;archiviazione del procedimento per il rilascio dell&#8217;autorizzazione unica regionale, in attesa della presentazione dello &lt;&gt; da parte dell&#8217;operatore interessato.<br /> L&#8217;articolo 245 del d.lgs. n. 152 del 2006 riconosce al soggetto interessato non responsabile dell&#8217;inquinamento, quale è l&#8217;operatore economico che intende esercitare la propria attività  su un&#8217;area che risulti contaminata, &lt;&gt; in applicazione del principio dell&#8217;<em>eius commoda et eius incommoda</em>.<br /> La società  ricorrente potrà  dunque aspirare ad ottenere l&#8217;autorizzazione unica regionale per la realizzazione della nuova discarica, dietro presentazione di un nuovo progetto definitivo che includa lo specifico progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza dell&#8217;area interessata o ripresentando il progetto una volta che tali interventi siano stati realizzati dalle amministrazioni competenti ai sensi dell&#8217;articolo 250 del d.lgs. n. 152 del 2006.<br /> Anche il quarto ed il quinto motivo di ricorso devono essere dunque rigettati.<br /> 5. In conclusione il ricorso deve essere integralmente rigettato.<br /> 6. Il mancato esperimento della fase valutativa del procedimento giustifica la compensazione delle spese del giudizio tra le parti, in deroga alla regola della soccombenza.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Compensa tra le parti le spese del giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</i></div>
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2019 n.1177</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Salamone/Est. Perilli 1. Trattamento dei rifiuti &#8211; Autorizzazione all&#8217;esercizio dell&#8217;impianto &#8211; Piano di bacino &#8211; Rischio idrogeologico &#8211; Diniego &#8211; Bilanciamento degli interessi &#8211; Legittimità . Â  1. E&#8217; legittimo il diniego all&#8217;esercizio di un impianto specificamente vietato dalle disposizioni a tutela dell&#8217;assetto idrogeologico del territorio. La localizzazione e il</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-11-2019-n-1177/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2019 n.1177</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Salamone/Est. Perilli</span></p>
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<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Trattamento dei rifiuti &#8211; Autorizzazione all&#8217;esercizio dell&#8217;impianto &#8211; Piano di bacino &#8211; Rischio idrogeologico &#8211; Diniego &#8211; Bilanciamento degli interessi &#8211; Legittimità .</div>
<p> Â </span></p>
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<div style="text-align: justify;"><em>1. E&#8217; legittimo il diniego all&#8217;esercizio di un impianto specificamente vietato dalle disposizioni a tutela dell&#8217;assetto idrogeologico del territorio. La localizzazione e il corretto esercizio degli impianti, infatti, devono tener conto di tutti gli interessi meritevoli di protezione presenti sul territorio e, pertanto, ferma restando la possibilità  di adeguare le disposizioni contenute nel PAI in senso evolutivo, è compito dei soggetti coinvolti addivenire a soluzioni adeguate e conformi alle discipline settoriali insistenti sul territorio.</em></div>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 26/11/2019<br /> <strong>N. 01177/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00454/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 454 del 2019, proposto da:<br /> Conser V.C.O. s.p.a., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Ferraris ed Enzo Robaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Enzo Robaldo in Milano, piazza Duse, n. 4;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Provincia del Verbano Cusio Ossola, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Scaparone e Jacopo Gendre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Paolo Scaparone in Torino, via San Francesco D&#8217;Assisi, n. 14;<br /> Autorità  di bacino distrettuale del Fiume Po, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa per legge dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio in Torino, via dell&#8217;Arsenale, n. 21;<br /> Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, non costituita in giudizio;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Agenzia regionale per la protezione ambientale A.r.p.a., dipartimento Piemonte nord est, sede di Vercelli, Azienda sanitaria locale del Verbano Cusio Ossola, Consorzio obbligatorio unico di bacino del Verbano Cusio Ossola C.o.u.b. V.C.O., Comune di Mergozzo e Comune di Domodossola, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <em>pro tempore</em>, non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>e con l&#8217;intervento di</em></strong><br /> <em>ad</em>Â <em>adiuvandum</em>,<br /> Consorzio rifiuti del Verbano Cusio Ossola, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Ferraris ed Enzo Robaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Enzo Robaldo in Milano, piazza Duse, n. 4;<br /> Comune di Verbania, in persona del sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Alessandra Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; della determinazione dirigenziale n. 94 del 18 febbraio 2019, comunicata in data 22 febbraio 2019, con cui il dirigente del settore ambiente, servizio rifiuti e bonifiche della Provincia del Verbano Cusio Ossola, ha negato alla società  Conser V.C.O. p.a. il rinnovo, con modifica, ai sensi dell&#8217;articolo 208 del d.lgs. n. 152 del 2006, dell&#8217;autorizzazione per l&#8217;esercizio dell&#8217;impianto di trattamento rifiuti ubicato in località  Prato Michelaccio nel Comune di Mergozzo;<br /> &#8211; della relazione istruttoria adottata dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola in data 15 dicembre 2018;<br /> &#8211; delle determinazioni della conferenza di servizi indetta per la conduzione del procedimento avviato per il predetto rinnovo;<br /> &#8211; della nota della Provincia del Verbano Cusio Ossola prot. n. 26484 del 7 agosto 2018;<br /> &#8211; di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso, con particolare riferimento ai pareri espressi dall&#8217;Autorità  di bacino distrettuale del Fiume Po, nonchè all&#8217;elaborato 7 &#8220;Norme di Attuazione&#8221; del piano stralcio per l&#8217;assetto idrogeologico, come integrato dalla deliberazione del comitato istituzionale dell&#8217;Autorità  di bacino del Fiume Po n. 5 del 2015.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia del Verbano Cusio Ossola e dell&#8217;Autorità  di bacino distrettuale del Fiume Po;<br /> Visti i documenti e la memoria della società  ricorrente;<br /> Visti i documenti, la memoria e la replica della Provincia del Verbano Cusio Ossola;<br /> Visto l&#8217;atto di intervento <em>ad</em>Â <em>adiuvandum</em>Â del Consorzio rifiuti del Verbano Cusio Ossola;<br /> Visti l&#8217;atto di intervento <em>ad</em>Â <em>adiuvandum</em>Â e la memoria di replica del Comune di Verbania;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2019 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. La società  Conser V.C.O. p.a. è una società Â <em>in house</em>Â il cui capitale è detenuto dai settantaquattro comuni della Provincia del Verbano Cusio Ossola e dal Consorzio obbligatorio unico di bacino.<br /> La Conser V.C.O. s.p.a. dal 2009 è autorizzata alla gestione di un impianto di rifiuti urbani e speciali assimilati, pericolosi e non, in località  Prato Michelaccio nel Comune di Mergozzo e dal 2012, in seguito alla dismissione del termovalorizzatore in esso operante, vi esercita le attività  di stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti.<br /> In data 31 agosto 2018 la Conser VCO s.p.a. ha chiesto alla Provincia del Verbano Cusio Ossola il rinnovo dell&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio dell&#8217;impianto di trattamento dei rifiuti e il rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione di opere di protezione, in quanto lo stesso è ubicato a ridosso del fiume Toce, nella fascia fluviale classificata a rischio di esondazione.<br /> La Provincia del Verbano Cusio Ossola ha indetto, su richiesta della Conser V.C.O. s.p.a., una conferenza di servizi preliminare, la quale si è conclusa con l&#8217;espressione, da parte dell&#8217;Autorità  distrettuale di bacino del Fiume Po, del divieto di esercitare l&#8217;attività  di gestione dei rifiuti nelle fasce fluviali A e B, in applicazione degli articoli 29 e 30 delle norme di attuazione (d&#8217;ora in avanti N.A.) del piano per l&#8217;assetto idrogeologico (d&#8217;ora in avanti P.A.I.).<br /> Con nota prot. n. 2218 del 31 gennaio 2019 la Provincia del Verbano Cusio Ossola ha comunicato alla Conser VCO s.p.a. i motivi ostativi all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza, in quanto contrastante con l&#8217;articolo 30, comma 2, lettera b), delle N.A. del P.A.I..<br /> In data 9 febbraio 2019 la Conser VCO s.p.a. ha presentato le proprie osservazioni allegando sia la necessità  di procedere ad un&#8217;interpretazione evolutiva delle N.A., sia l&#8217;avvenuta formazione del silenzio assenso conseguente alla mancata partecipazione dell&#8217;Autorità  di bacino alla conferenza di servizi.<br /> Con determinazione dirigenziale n. 94 del 18 febbraio 2019, comunicata in data 22 febbraio 2019, il settore ambiente della Provincia del Verbano Cusio Ossola ha negato alla società  Conser V.C.O. p.a. il rinnovo, con modificazioni, dell&#8217;autorizzazione unica per la realizzazione di un nuovo impianto di smaltimento e di recupero di rifiuti in località  Prato Michelaccio nel Comune di Mergozzo, in applicazione dello &lt;&gt;.<br /> Con la medesima determinazione la Provincia ha approvato la proposta di conclusione del procedimento n. 117 del 14 febbraio 2019, con la quale il responsabile del procedimento, richiamando la propria relazione n. 35704 del 5 dicembre 2018, ha affermato che l&#8217;esercizio dell&#8217;impianto in oggetto non è autorizzabile ai sensi dell&#8217;articolo 208 del d.lgs. n. 152 del 2006, a causa della effettiva esondabilità  dell&#8217;area sulla quale insiste e della impossibilità  di applicare al caso di specie la deroga prevista dall&#8217;articolo 38 N.A. per gli interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili.<br /> Il responsabile del procedimento ha tuttavia dato atto della facoltà  della Conser VCO s.p.a. di presentare una nuova istanza di rinnovo dell&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio dell&#8217;impianto che risulti compatibile con le N.A..<br /> Con ordinanza n. 378 del 21 febbraio 2019, adottata ai sensi dell&#8217;articolo 191 del d.lgs. n. 152 del 2006, la Provincia del Verbano Cusio Ossola ha ordinato alla Conser VCO s.p.a. di esercitare per sei mesi l&#8217;attività  di trattamento dei rifiuti e di presentare entro trenta giorni il piano di gestione del rischio idraulico ed entro novanta giorni il progetto volto ad individuare soluzioni per garantire la continuità  nella gestione dell&#8217;impianto.<br /> 1.1. Con ricorso notificato il 23 aprile 2019 e depositato il 10 maggio 2019 la Conser VCO s.p.a. ha domandato l&#8217;annullamento del diniego dell&#8217;autorizzazione a realizzare le opere di arginatura dell&#8217;impianto per i seguenti motivi:<br /> &#8211; con il primo motivo ha eccepito che il provvedimento impugnato contrasta con le risultanze della conferenza di servizi preliminare, alle quali le amministrazioni si sono autovincolate e che sarebbero state modificate in assenza di sopravvenienze, con conseguente violazione del legittimo affidamento riposto nelle stesse;<br /> &#8211; con il secondo motivo ha dedotto che la Provincia avrebbe erroneamente ritenuto prevalente la propria posizione, fondata sulla relazione istruttoria del 5 dicembre 2018, senza tenere conto del silenzio assenso formatosi sui pareri dell&#8217;Autorità  di bacino e del settore difesa del suolo della Regione Piemonte che non hanno partecipato alla conferenza di servizi;<br /> &#8211; con il terzo motivo ha allegato che nella conferenza di servizi non è stata istruita l&#8217;istanza volta ad ottenere i titoli abilitativi per effettuare l&#8217;intervento di arginatura dell&#8217;impianto, il quale avrebbe potuto essere realizzato in quanto era stato reso parere positivo di compatibilità  idraulica dello stesso, al fine di escludere l&#8217;area interessata dalla fascia di esondazione;<br /> &#8211; con il quarto ed il quinto motivo ha contestato l&#8217;interpretazione fornita dalla Provincia delle N.A. del P.A.I., la quale si porrebbe in contrasto con le direttive europee in materia di rifiuti e con il principio di proporzionalità ;<br /> &#8211; con il sesto motivo ha contrastato la decisione della Provincia di non includere l&#8217;impianto in oggetto nell&#8217;ambito di operatività  della deroga prevista dall&#8217;articolo 38 delle N.A. del P.A.I.;<br /> &#8211; con il settimo motivo ha posto in luce l&#8217;irragionevolezza dell&#8217;elaborato 7 &#8220;Norme di attuazione&#8221;, specificamente impugnato con il provvedimento applicativo, nella parte in cui sottopone alla medesima disciplina vincolistica fasce territoriali con un differente rischio idrogeologico e nella parte in cui distingue, con evidente illogicità , tra impianti semplici ed a tecnologia complessa.<br /> 1.2. Hanno resistito al ricorso la Provincia del Verbano Cusio Ossola e l&#8217;Autorità  di bacino distrettuale del Fiume Po.<br /> 1.3. Alla camera di consiglio del 5 giugno 2019 le parti hanno concordemente chiesto il rinvio della discussione della domanda cautelare all&#8217;udienza per la trattazione del merito.<br /> 1.4. Con atti regolarmente notificati in data 11 e 20 settembre 2019 hanno spiegato intervento <em>ad adiuvandum</em>Â il Consorzio rifiuti del Verbano Cusio Ossola e il Comune di Verbania.<br /> 1.5. Alla pubblica udienza del 23 ottobre 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br /> 2. Il diniego di autorizzazione impugnato si fonda sull&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 30, comma 2, lettera b), dell&#8217;allegato 7, norme di attuazione al piano stralcio per l&#8217;assetto idrogeologico, il quale vieta, con riferimento alla fascia di esondazione (fascia B), &lt;&gt;, a meno che le stesse non siano state autorizzate ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, alla data di entrata in vigore del piano e per la durata dell&#8217;autorizzazione giù  rilasciata.<br /> Il diniego di autorizzazione impugnato si fonda inoltre sull&#8217;impossibilità  di applicare al caso di specie:<br /> a) l&#8217;articolo 29, comma 3, lettera l), delle N.A. del P.A.I., richiamato dal comma 3 dell&#8217;articolo 30, il quale consente l&#8217;esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti giù  autorizzate alla data di entrata in vigore del P.A.I. e si riferisce solo all&#8217;attività  delle discariche e degli impianti a tecnologia complessa, come evidenziato dall&#8217;Autorità  di bacino nella nota n. 923 del 31 luglio 2018;<br /> b) l&#8217;articolo 30, comma 3, lettera e), il quale consente il completamento degli impianti a tecnologia complessa giù  esistenti, ove questo risulti indispensabile per il raggiungimento dell&#8217;autonomia degli ambiti territoriali ottimali, previo parere di compatibilità  dell&#8217;Autorità  di bacino;<br /> c) l&#8217;articolo 38, comma 1, delle N.A. del P.A.I. il quale &lt;&gt;, in presenza di determinate condizioni da dimostrare con uno studio di compatibilità  allegato al progetto.<br /> Il collegio ritiene che la Provincia del Verbano Cusio Ossola abbia correttamente applicato le norme del P.A.I. interpretandole secondo il criterio letterale, il quale si rivela l&#8217;unico idoneo ad assicurare l&#8217;obiettivo che il piano si prefigge di perseguire nella fascia di esondazione (o fascia B), ossia il mantenimento e il miglioramento delle condizioni di funzionalità  idraulica e la conservazione e il miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.<br /> Pertanto, in presenza del presupposto positivo dell&#8217;ubicazione dell&#8217;impianto per l&#8217;esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti nella fascia B e del presupposto negativo della mancata classificazione dello stesso come &lt;&gt;, in seguito alla dismissione del termovalorizzatore avvenuta nel 2012, la Provincia ha correttamente negato l&#8217;autorizzazione richiesta ai sensi dell&#8217;articolo 208 del d.lgs. n. 152 del 2006.<br /> Da ciù² discende l&#8217;infondatezza del terzo, del quarto, del quinto e del sesto motivo del ricorso.<br /> L&#8217;articolo 28 delle N.A. al P.A.I., a proposito delle classificazioni delle fasce fluviali, individua il limite di progetto tra la fascia di esondazione (fascia B), nella quale vale il divieto di effettuare le operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, e la fascia di inondazione per piena catastrofica (fascia C), nella quale il predetto divieto non trova applicazione, nelle opere idrauliche programmate per la difesa del territorio, subordinando la variante automatica del piano all&#8217;emanazione della deliberazione del comitato istituzionale dell&#8217;Autorità  di bacino di presa d&#8217;atto del collaudo dell&#8217;opera.<br /> Devono essere dunque disattese le censure contenute nel terzo e nel quarto motivo di ricorso per cui l&#8217;omessa istruttoria nella conferenza di servizi del procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi per l&#8217;intervento di arginatura dell&#8217;impianto, che secondo la società  ricorrente sarebbe stata doverosa in presenza del rifiuto espresso dal Comune di Domodossola e del parere positivo di compatibilità  idraulica dell&#8217;intervento, avrebbe automaticamente determinato l&#8217;inclusione dell&#8217;area interessata nella fascia C, con conseguente esclusione del divieto di esercizio dell&#8217;impianto di smaltimento e di recupero dei rifiuti.<br /> Anche la censura contenuta nel sesto motivo di ricorso deve essere disattesa in quanto, pur avendo la Provincia ed il Consorzio obbligatorio unico di bacino del Verbano Cusio Ossola dichiarato l&#8217;impianto di pubblica utilità , di interesse strategico e non altrimenti localizzabile, in quanto indispensabile al soddisfacimento del servizio pubblico essenziale di gestione dei rifiuti, la società  ricorrente non ha allegato al progetto lo studio di compatibilità  che l&#8217;articolo 38 delle N.A. del P.A.I. richiede per la realizzazione di opere di interesse pubblico, le quali, all&#8217;interno delle fasce A e B, devono comunque rispettare le prescrizioni dettate dagli articoli 29 e 30.<br /> A tal proposito, una volta che l&#8217;articolo 30, comma 2, abbia escluso l&#8217;esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti negli impianti ubicati nella fascia di esondazione, il collegio ritiene che i fini di miglioramento della funzionalità  idraulica e delle caratteristiche naturali e ambientali che tale divieto intende realizzare lo rendano proporzionato rispetto agli obiettivi della direttiva 2008/98/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851 del 30 maggio 2018, la quale prevede che gli Stati membri, nell&#8217;elaborazione della normativa e della politica dei rifiuti, devono tenere conto dei principi generali in materia di protezione dell&#8217;ambiente, di precauzione e sostenibilità  nonchè di protezione delle risorse ambientali.<br /> Pertanto il diniego dell&#8217;autorizzazione impugnato non si pone in contrasto con il piano dei rifiuti provinciale e con i principi di autosufficienza e di prossimità  nello smaltimento e nel recupero dei rifiuti urbani non pericolosi previsti dall&#8217;articolo 182-bis del d.lgs. n. 152 del 2006.<br /> Anche il quinto motivo di ricorso deve essere rigettato.<br /> Il primo ed il secondo motivo di ricorso, relativi al funzionamento della conferenza di servizi, sono infondati.<br /> Con il primo motivo la società  ricorrente sostiene che nella conferenza di servizi preliminare sia l&#8217;Autorità  di bacino che il settore difesa del suolo della Regione Piemonte avrebbero espresso pareri positivi di compatibilità  dell&#8217;impianto per lo smaltimento ed il recupero di rifiuti con la normativa del P.A.I., secondo un&#8217;interpretazione &lt;&gt; dello stesso, della quale la Provincia avrebbe dovuto prendere atto limitandosi a valutare l&#8217;impatto ambientale delle opere.<br /> Il collegio ritiene che le predette amministrazioni non hanno espresso, come sostenuto da parte ricorrente, pareri positivi di compatibilità  ambientale in deroga alle N.A. del P.A.I., in quanto le stesse si sono limitate, come risulta dal verbale della conferenza di servizi preliminare del 14 giugno 2017, ad esprimere in termini probabilistici la non dannosità  ambientale dell&#8217;impianto e la mera possibilità  di revisione delle norme del P.A.I., revisione, allo stato, non avvenuta.<br /> Con il secondo motivo la società  ricorrente sostiene che, non avendo le predette amministrazioni partecipato alla conferenza di servizi preliminare, si sarebbe formato il silenzio assenso del quale la Provincia avrebbe dovuto tenere conto nell&#8217;individuazione della posizione prevalente.<br /> Con nota del 28 gennaio 2019 la Regione Piemonte ha tuttavia spiegato le ragioni della mancata partecipazione ed ha negato di aver espresso una tacita volontà  di assenso, subordinando, al contrario, la propria volontà  alla valutazione espressa dall&#8217;Autorità  di bacino.<br /> Il collegio ritiene che la Provincia abbia correttamente individuato la propria posizione di diniego come prevalente, sulla scorta delle motivazioni contenute nella giù  citata relazione del responsabile del procedimento n. 35704 del 5 dicembre 2018 e della circostanza che le altre amministrazioni si sono limitate a porre in dubbio ma non a contrastare l&#8217;interpretazione delle norme del P.A.I..<br /> La posizione prevalente della Provincia risulta altresì rafforzata dal parere del 13 luglio 2018 con il quale l&#8217;Autorità  di bacino distrettuale del Fiume Po ha ritenuto insussistenti i presupposti per il rilascio dell&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio dell&#8217;impianto di trattamento dei rifiuti.<br /> Anche il primo ed il secondo motivo di ricorso devono essere pertanto rigettati.<br /> A questo punto il collegio deve escutere il settimo motivo di ricorso, proposto in via subordinata, con il quale la società  ricorrente ha impugnato gli articoli 29 e 30 dell&#8217;elaborato 7 &#8220;Norme di attuazione&#8221; al P.A.I., in quanto sarebbe irragionevole sottoporre alla medesima disciplina vincolistica della fascia di deflusso della piena (fascia A), ad elevato rischio idrogeologico, gli impianti da realizzare e le attività  da esercitare nella fascia di esondazione (fascia B), caratterizzata da un rischio idrogeologico inferiore.<br /> La società  ricorrente ritiene inoltre illogica la deroga alla disciplina vincolistica prevista esclusivamente per gli impianti a tecnologia complessa e non per gli impianti semplici.<br /> Il motivo è infondato.<br /> Le N.A. del P.A.I. sottopongono ad una differente disciplina vincolistica, in ossequio al principio di proporzione, l&#8217;esercizio delle attività  da svolgere sulle fasce A e B, connotate da un differente rischio idrogeologico.<br /> Mentre infatti nella fascia A sono vietate sei tipologie di attività , nella fascia B ne sono vietate solo tre e la circostanza che in entrambe le fasce sia vietato l&#8217;esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti significa che esse sono connotate da un elevato rischio idrogeologico, a prescindere dalla fascia nella quale è localizzato l&#8217;impianto.<br /> La ragionevolezza e dunque la proporzionalità  del vincolo previsto nella fascia B è inoltre assicurata dalla flessibilità  del &lt;&gt; garantita dall&#8217;articolo 31, comma 5, delle N.A..<br /> Del tutto ragionevole si presenta inoltre la <em>ratio</em>Â dell&#8217;esclusione dalla disciplina vincolistica prevista dall&#8217;articolo 30, comma 3, lettera e), per i soli impianti &lt;<a>&gt;, rappresentata dalla antieconomicità  derivante dalla riproduzione degli stessi: ove infatti la deroga investisse anche gli impianti, come quello in oggetto, a tecnologia semplice, si risolverebbe in una sostanziale e generalizzata elusione del vincolo previsto dal comma 2, lettera b), del medesimo articolo.<br /> Anche il settimo motivo di ricorso deve essere dunque rigettato.<br /> In conclusione il ricorso deve essere integralmente respinto, fatto salvo il potere della Provincia di rivalutare l&#8217;istanza della società  ricorrente, dietro presentazione di uno specifico studio che dimostri la riduzione del rischio idraulico dell&#8217;area interessata.<br /> L&#8217;opportunità  di individuare una soluzione concordata tra le parti, in grado di contemperare l&#8217;esigenza di tutela ambientale con quella della continuità  del servizio di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, impone al collegio di disporre la compensazione delle spese del giudizio, in deroga alla regola della soccombenza.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br /> Compensa tra le parti le spese del giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-11-2019-n-1177/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2019 n.1177</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2019 n.1611</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-26-11-2019-n-1611/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-26-11-2019-n-1611/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2019 n.1611</a></p>
<p>Pres. Trizzino/ Est. Fenicia 1.Farmaci &#8211; Libertà  prescrittiva del medico &#8211; Utilizzo dei biosimilari &#8211; Intercambiabilità  &#8211; Art. 15, comma 11 quater, d.l. n. 95/2012.   1. In tema di intercambiabilità , vale a dire la pratica medica di sostituire un farmaco con un altro, che si prevede produca il medesimo effetto clinico</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-26-11-2019-n-1611/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2019 n.1611</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-26-11-2019-n-1611/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2019 n.1611</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trizzino/ Est. Fenicia</span></p>
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<p><span style="color: #ff0000;">1.Farmaci &#8211; Libertà  prescrittiva del medico &#8211; Utilizzo dei biosimilari &#8211; Intercambiabilità  &#8211; Art. 15, comma 11 <em>quater</em>, d.l. n. 95/2012.  </span></p>
<hr />
<p>1. In tema di intercambiabilità , vale a dire la pratica medica di sostituire un farmaco con un altro, che si prevede produca il medesimo effetto clinico in un determinato contesto clinico in qualsiasi paziente, su iniziativa o con l&#8217;accordo del medico prescrittore, lalibertà  prescrittiva del medico non è violata là  dove è a questi riconosciuta un&#8217;autonomia valutativa, debitamente presidiata da un onere motivazionale.Â </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 26/11/2019<br /> <strong>N. 001911/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 0776/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 776 del 2019, proposto da:Â Abbvie S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Ripetta 142;<br /> <em>contro</em><br /> Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Antonio Fazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, p.zza dell&#8217;Unità  Italiana 1;<br /> <em>nei confronti</em><br /> Biogen Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Rosaria Russo Valentini, Roberto Bonatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> Estar-Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale non costituito in giudizio;<br /> <em>per l&#8217;annullamento</em><br /> a) della deliberazione di Giunta Regionale Toscana 1 aprile 2019, n. 457, recante &#8220;Percorso di approvvigionamento ed utilizzo dei farmaci biologici nella Regione Toscana &#8211; Determinazioni&#8221;, unitamente al relativo Allegato 1, recante &#8220;Percorso di approvvigionamento ed utilizzo dei farmaci biologici nella Regione Toscana&#8221;, pubblicati in B.U.R.T. n. 16 del 17.4.2019;<br /> b) di ogni altro atto e/o comportamento presupposto, consequenziale e/o connesso, anche non conosciuto dalla ricorrente;<br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana e della Biogen Italia S.r.l.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 novembre 2019 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> FATTO e DIRITTO<br /> Con deliberazione di Giunta n. 960 del 6.9.2017, la Regione Toscana aveva provveduto ad aggiornare il percorso inerente la gestione degli ordini dei farmaci e dispositivi medici, sostituendo sul punto la precedente D.G.R. n. 450 del 2015.<br /> Con successiva deliberazione di G.R. n. 194 del 2018, la Regione Toscana ha poi revocato la precedente deliberazione n. 960 del 2017 ed ha conseguentemente adottato un nuovo protocollo per la gestione degli ordini dei farmaci &#8211; anche dei farmaci biologici di specifico interesse per la ricorrente &#8211; il quale, a sua volta, è stato &#8220;in parte qua&#8221; annullato da questo Tribunale con sentenza di questa Sezione n. 400 del 21 marzo 2019.<br /> In particolare con tale sentenza la Sezione ha ritenuto &#8220;illegittima, con riferimento ai farmaci biologici, la previsione di un meccanismo autorizzatorio che Ã ncora l&#8217;acquisto in deroga di farmaco biologico non aggiudicato, non giù  alla valutazione medica di appropriatezza di cura e di garanzia della continuità  terapeutica, bensì esclusivamente a valutazione di carattere economico&#8221;.<br /> Secondo il meccanismo censurato dalla Sezione, il farmaco biologico non aggiudicato, per essere acquisito, doveva essere fatto oggetto di una procedura nella quale la richiesta della farmacia dell&#8217;Azienda sanitaria veniva sottoposta alla valutazione del Settore Politiche del farmaco della Regione, la cui decisione era massimamente improntata sulle &#8220;politiche di governance della spesa e della sostenibilità  dell&#8217;assistenza farmaceutica regionale&#8221;.<br /> Per cui, la lineare applicazione della suddetta previsione avrebbe comportato che anche la richiesta medica di acquisto di un farmaco biologico <em>originator</em>Â (allorquando l&#8217;aggiudicazione fosse andata a favore di un biosimilare), ancorchè motivata dall&#8217;esigenza di continuità  terapeutica, avrebbe dovuto essere sottoposta alla valutazione amministrativa dell&#8217;organo regionale e sulla base del suddetto parametro valutativo improntato &#8220;sulle politiche di governance della spesa e della sostenibilità  dell&#8217;assistenza farmaceutica regionale&#8221;, con conseguente negazione della centralità  della valutazione medica di appropriatezza terapeutica.<br /> La Regione, quindi, preso atto di tale sentenza, con la D.G.R. n. 457 del 2019 qui impugnata, ha approvato una nuova disciplina del &#8220;<em>Percorso di approvvigionamento ed utilizzo dei farmaci biologici nella Regione Toscana</em>&#8220;, stabilendo, in particolare, al paragrafo 1.1 (<em>Utilizzo dei biosimilari all&#8217;interno delle aziende sanitarie</em>) che: &#8220;<em>Nelle aziende sanitarie, sia i pazienti naive che i pazienti in terapia con il farmaco &#8220;originator&#8221; riceveranno il nuovo farmaco &#8220;biosimilare&#8221;, se aggiudicatario della procedura pubblica di acquisto, salvo diversa documentata indicazione da parte del medico prescrittore, cui spetta sempre la decisione finale, non essendo consentita la sostituibilità  automatica da parte del farmacista. Nei casi in cui il medico prescrittore ritenga opportuno continuare ad utilizzare il farmaco &#8220;originator&#8221; e comunque non aggiudicatario della procedura pubblica di acquisto, dovrà  predisporre una sintetica ma esaustiva relazione che documenti le ragioni cliniche che rendono necessaria la somministrazione del farmaco non aggiudicatario di gara rispetto al farmaco aggiudicatario. La relazione dovrà  essere incentrata principalmente secondo le seguenti motivazioni: &#8211; il valore terapeutico aggiunto rispetto alla nuova terapia biosimilare giù  contrattualizzata/aggiudicata; &#8211; la qualità  delle prove, ovvero la robustezza degli studi clinici a supporto della decisione clinica rispetto alle terapie giù  contrattualizzate/aggiudicate; &#8211; l&#8217;impatto economico della terapia rispetto alla terapia giù  contrattualizzata/aggiudicata. Tale documentazione dovrà  essere inviata, dal medico prescrittore, al servizio farmaceutico di competenza del paziente, il quale la trasmetterà  immediatamente al Settore Politiche del farmaco ed appropriatezza della Regione Toscana. La relazione dovrà  essere inviata nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy. Il servizio farmaceutico aziendale di competenza provvederà  all&#8217;approvvigionamento del farmaco non aggiudicato nel più¹ breve tempo possibile. Il Settore Politiche del farmaco e dispositivi, avvalendosi delle competenze del gruppo regionale HTA e della CTR, provvederà  ad un&#8217;analisi delle informazioni riportate nelle relazioni cliniche inviate dai servizi farmaceutici aziendali. Predisporrà  periodicamente dei report di valutazione che saranno oggetto di discussione con i medici prescrittori. I quali sulla base dell&#8217;esperienza clinica maturata, evidenzieranno l&#8217;insorgenza di eventuali problematiche, in termini di efficacia e sicurezza dei farmaci biosimilari rispetto ai corrispondenti &#8220;originator&#8221;. In questo modo al medico è garantita la libertà  prescrittiva, al fine di tutelarne l&#8217;indipendenza nella scelta delle terapie ritenute migliori e più¹ appropriate per il singolo paziente, come è normato anche dal Codice di Deontologia Medica. Il Settore Politiche del farmaco e dispositivi della Regione Toscana vigilerà  sulle Direzioni Generali delle ASL e delle Aziende Ospedaliere affinchè il succitato comportamento venga assicurato, nel rispetto della libertà  prescrittiva dei Medici. Il consumo dei citati farmaci nella Regione Toscana verrà  monitorato sistematicamente da parte degli uffici regionali competenti, al fine di individuarne le criticità .</em>&#8220;.<br /> Con il presente ricorso la società  AbbVie s.r.l., che commercializza in Italia un medicinale biologico, ha impugnato tale ultima delibera regionale n. 457/2019, formulando, nei confronti della stessa, il seguente unico e articolato motivo di impugnazione: &#8220;<em>Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 5, 32, 97 e 117, Cost.. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 15, comma 11-ter e 11-quater, d.l. 95/2012, conv. in l. 135/2012, introdotto dall&#8217;art. 1, comma 407, l. 232/2016, e dell&#8217;art. 48, d.l. 269/2003, conv. in l. 326/2003. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, manifeste illogicità , ingiustizia ed irragionevolezza. Violazione del principio di eguaglianza inteso come obbligo di trattamento differenziato di situazioni diverse. Incompetenza</em>&#8220;. Più¹ specificamente parte ricorrente lamenta la violazione del principio della libertà  prescrittiva del medico, del principio di continuità  terapeutica e l&#8217;illegittima introduzione di fatto della sostituibilità  automatica tra farmaco biologico e biosimilare, venendo tolta al clinico la possibilità  di scelta. Infine, la ricorrente ritiene illegittimo il percorso per l&#8217;acquisizione di farmaci non aggiudicati e la relativa procedura in quanto anch&#8217;essa comprimerebbe la libertà  prescrittiva del medico.<br /> La Regione Toscana si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.<br /> Si è anche costituita la società  controinteressata Biogen Italia s.r.l. .<br /> In vista dell&#8217;udienza di discussione le parti hanno depositato memorie conclusive e di replica.<br /> Chiamata la causa alla pubblica udienza del 19 novembre 2019, e sentiti i difensori comparsi, come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.<br /> Preliminarmente, il Collegio ritiene di poter prescindere dall&#8217;esame dell&#8217;eccezione d&#8217;inammissibilità  del ricorso per difetto d&#8217;interesse sollevata dalla difesa regionale, essendo comunque il ricorso infondato per le seguenti ragioni.<br /> Innanzitutto, è bene chiarire che la delibera regionale impugnata, al contrario di quanto affermato dalla ricorrente, non prevede affatto la sostituibilità  automatica fra farmaco biologico di riferimento e un suo biosimilare (sostituibilità  automatica che si riferisce alla pratica per cui il farmacista ha la facoltà , oppure l&#8217;obbligo, conformemente a norme nazionali e locali, di dispensare al posto del medicinale prescritto un farmaco equivalente ed intercambiabile, senza consultare il medico prescrittore), essendo pacifico che ciù² sia vietato dall&#8217;art. 15, comma 11-quater, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012. Diversamente, la delibera disciplina la possibilità  per il medico di sostituire un farmaco biologico con altro avente il medesimo principio attivo a terapia giù  iniziata, e si riferisce dunque all&#8217;intercambiabilità , ovvero alla &#8220;<em>pratica medica di sostituire un farmaco con un altro, che si prevede produca il medesimo effetto clinico in un determinato contesto clinico in qualsiasi paziente, su iniziativa o con l&#8217;accordo del medico prescrittore</em>&#8221; (v. &#8220;secondo Position Paper&#8221; dell&#8217;AIFA sui farmaci biosimilari pubblicato in data 11 aprile 2018).<br /> Nel documento dell&#8217;AIFA appena citato, richiamato anche dalla delibera regionale impugnata, si osserva inoltre che: &#8220;<em>Pur considerando che la scelta di trattamento rimane una decisione clinica affidata al medico prescrittore, a quest&#8217;ultimo è anche affidato il compito di contribuire a un utilizzo appropriato delle risorse ai fini della sostenibilità  del sistema sanitario e la corretta informazione del paziente sull&#8217;uso dei biosimilari. Come dimostrato dal processo regolatorio di autorizzazione, il rapporto rischio-beneficio dei biosimilari è il medesimo di quello degli originatori di riferimento. Per tale motivo, l&#8217;AIFA considera i biosimilari come prodotti intercambiabili con i corrispondenti originatori di riferimento. Tale considerazione vale tanto per i pazienti naÃ¯ve quanto per i pazienti giù  in cura. Inoltre, in considerazione del fatto che il processo di valutazione della biosimilarità  è condotto, dall&#8217;EMA e dalle Autorità  regolatorie nazionali, al massimo livello di conoscenze scientifiche e sulla base di tutte le evidenze disponibili, non sono necessarie ulteriori valutazioni comparative effettuate a livello regionale o locale&#038;</em>&#8220;.<br /> La delibera regionale n. 457/2019 sulla base di tali indicazioni riguardanti, la libertà  prescrittiva del medico da una parte, e l&#8217;intercambiabilità  fra le due tipologie di farmaci in questione dall&#8217;altra, ha stabilito che &#8220;<em>Nei casi in cui il medico prescrittore ritenga opportuno continuare ad utilizzare il farmaco &#8220;originator&#8221; e comunque non aggiudicatario della procedura pubblica di acquisto, dovrà  predisporre una sintetica ma esaustiva relazione che documenti le ragioni cliniche che rendono necessaria la somministrazione del farmaco non aggiudicatario di gara rispetto al farmaco aggiudicatario</em>&#8220;; quindi la delibera stabilisce una traccia che il medico deve seguire nel redigere tale &#8220;sintetica ma esaustiva relazione&#8221;, indicando i seguenti aspetti: &#8220;<em>&#8211; il valore terapeutico aggiunto rispetto alle nuova terapie biosimilare giù  contrattualizzata/aggiudicata; &#8211; la qualità  delle prove, ovvero la robustezza degli studi clinici a supporto della decisione clinica rispetto alle terapie giù  contrattualizzate/aggiudicate; &#8211; l&#8217;impatto economico della terapia rispetto alle terapie giù  contrattualizzata/aggiudicata</em>&#8220;.<br /> Al contrario di quanto lamentato dalla ricorrente, si tratta di criteri-guida generali che lasciano libero il medico di motivare, in relazione allo specifico caso, le ragioni per le quali i farmaci <em>originator</em>Â e biosimilare non hanno la stessa efficacia terapeutica, e dunque, in sostanza, gli consentono di prescrivere il farmaco non aggiudicato in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno, in ragione delle caratteristiche del paziente, delle sue esigenze di continuità  terapeutica e della sua situazione clinica, richiedendogli di prendere in considerazione, all&#8217;atto della scelta del farmaco più¹ idoneo per il singolo paziente, il legittimo obiettivo del risparmio della spesa sanitaria in ordine al quale il medico è chiamato a cooperare.<br /> D&#8217;altra parte, nel provvedimento impugnato viene più¹ volte fatta salva la libertà  prescrittiva del medico &#8220;<em>al fine di tutelarne l&#8217;indipendenza nella scelta delle terapie ritenute migliori e più¹ appropriate per il singolo paziente, come è normato anche dal Codice di Deontologia Medica</em>&#8220;.<br /> Peraltro, è altrettanto pacifico che il medico non possa essere del tutto libero nella prescrizione, senza avere condizionamenti di sorta in ordine al costo della terapia, dovendosi invece raggiungere un punto di equilibrio tra la tutela delle prerogative del medico e dei diritti del paziente e le esigenze di ottimizzazione della spesa pubblica sanitaria, e ciù² avviene pretendendo, appunto, dal medico la stesura di una breve motivazione qualora intenda discostarsi nel caso concreto dalla valutazione generale circa la parità  di efficacia e di sicurezza tra biosimilare e originatore, e richiedendogli di scegliere il farmaco meno costoso in caso di parità  di efficacia e di rischio per il singolo paziente.<br /> In casi analoghi la giurisprudenza ha infatti ritenuto legittima &#8220;la delibera regionale, (che) in una equilibrata ponderazione dei delicati interessi di rango costituzionale in gioco, fa salva tutta l&#8217;autonomia del medico e, con essa, il diritto alla salute del paziente nelle ipotesi in cui il farmaco <em>originator</em>Â di minor costo, a parità , in astratto, di riconosciuta efficacia terapeutica, non possa garantire eguale o analogo risultato, in concreto, per il singolo paziente&#038;l&#8217;onere motivazionale rinforzato che si raccomanda al medico, in questa seconda ipotesi, non ne mortifica l&#8217;autonomia decisionale e la liberà  prescrittiva, ma anzi ne esalta il ruolo e rende evidenti, alla stregua di un principio di trasparenza della decisione medica che è oggetto di un fondamentale diritto dell&#8217;individuo ma anche di un interesse collettivo (art. 32 Cost.), le ragioni tecnico-scientifiche della propria scelta in un panorama di risorse pubbliche ormai razionate, per via della crisi finanziaria, anche in un fondamentale settore dello Stato sociale di diritto come quello sanitario&#8221; (cfr. Cons. Stato, III, n. 3621/2017, punti 8.5. e 8.6.).<br /> Alla luce di tali considerazioni le censure prospettate dalla ricorrente si rivelano infondate.<br /> Nè può dirsi che la Regione non si sia conformata alla sentenza di questo Tribunale n. 400/2019, avendo essa provveduto ad eliminare il meccanismo autorizzatorio facente capo al Settore Politiche del farmaco della Regione, ritenuto illegittimo da questa Sezione, in quanto basato su una valutazione esclusivamente di carattere economico, sostituendolo con una procedura specifica per i farmaci biologici in base alla quale la prescrizione del medico, sia relativa al farmaco aggiudicato che a quello non aggiudicato, non è sottoposta ad alcuna valutazione amministrativa, ma è trasmessa direttamente al servizio farmaceutico aziendale che è tenuto ad erogare il farmaco nel più¹ breve tempo possibile, mentre il ruolo del Settore Politiche del farmaco della Regione è limitato a compiti di analisi, elaborazione e valutazione ad altri fini delle relazioni dei medici prescrittori.<br /> Quanto infine alla tempistica, anch&#8217;essa oggetto di doglianza nel ricorso, ci si riporta a quanto giù  deciso da questo Tribunale con la sentenza n. 400/2019, con la quale si è ritenuto idoneo a garantire la sollecita definizione della suddetta procedura, il richiamo al &#8220;più¹ breve tempo possibile&#8221;, essendo l&#8217;esigenza terapeutica (e quindi l&#8217;eventuale connessa urgenza) a dover guidare l&#8217;intero iter di acquisizione del farmaco.<br /> In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con compensazione delle spese del giudizio, stante la complessità  delle questioni trattate.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2019 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Rosaria Trizzino, Presidente<br /> Riccardo Giani, Consigliere<br /> Nicola Fenicia, Primo Referendario, Estensore</div>
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-26-11-2019-n-1611/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2019 n.1611</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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