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	<title>26/11/2015 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>26/11/2015 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2015 n.13390</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-26-11-2015-n-13390/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-26-11-2015-n-13390/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2015 n.13390</a></p>
<p>Pres. Lundini Est. Cogliani Sull’anomalia dell’offerta che indica un costo zero per dipendenti della società partecipante impiegati nell’esecuzione del servizio Contratti della P.A. – Anomalia dell’offerta – Dipendenti della società – Costo zero – Indicazione – Commissione &#8211; Mancata valutazione – Illegittimità- Ragioni. &#160; In tema di verifica dell’anomalia dell’offerta,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-26-11-2015-n-13390/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2015 n.13390</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-26-11-2015-n-13390/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2015 n.13390</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lundini   Est.  Cogliani</span></p>
<hr />
<p>Sull’anomalia dell’offerta che indica un costo zero per dipendenti della società partecipante impiegati nell’esecuzione del servizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Anomalia dell’offerta – Dipendenti della società – Costo zero – Indicazione – Commissione &#8211; Mancata valutazione – Illegittimità- Ragioni.<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">In tema di verifica dell’anomalia dell’offerta, la determinazione di un costo del lavoro inferiore può costituire indice di inattendibilità economica dell’offerta e di lesione del principio della par condicio dei concorrenti ed è fonte di pregiudizio per le altre imprese partecipanti alla gara che abbiano correttamente valutato i costi delle retribuzioni da erogare. Nella specie, nell’affidamento del servizio di refezione scolastica è illegittima la mancata considerazione da parte della Commissione dell’indicazione del costo zero per il direttore e il dietista&nbsp; che, seppur ‘interni’ alla Società, sono dichiaratamente destinati completamente allo svolgimento del servizio, non potendo dunque, ritenersi che il costo gravante sull’impresa sia sottratto dal computo dei costi del personale confluenti nel costo del servizio e dunque, necessari ai fini della formulazione compiuta e seria dell’offerta economica.<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">N. 13390/2015 REG.PROV.COLL.<br />
N. 12542/2015 REG.RIC.<br />
&nbsp;<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
(Sezione Seconda Bis)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA<br />
ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 12542 del 2015, proposto da:<br />
Soc. a r.l. Cardamone Group, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Fausto Troilo, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, Via Flaminia, 189;<br />
contro<br />
Comune di Rocca di Papa, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Piergiorgio Abbati, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, Via G. Pierluigi Da Palestrina, 19;<br />
nei confronti di<br />
Soc.p.a. Siarc, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Demetrio Verbaro, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, Via Passeggiata di Ripetta N. 16;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell&#8217;appalto per l&#8217;affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica, con utilizzo del centro di cottura sito in Rocca di Papa alla via Vecchia di Velletri snc, al fine di svolgere (non esclusivamente, ma prioritariamente) il servizio di mensa scolastica per gli aa.ss. 2015/2016 &#8211; 2016/2017 &#8211; 2017/2018 &#8211; 2018/2019 &#8211; 2019/2020, in data 29 settembre 2015;<br />
e della comunicazione prot. 24671 del 2015;<br />
dei verbali della Commissione giudicatrice ed in particolare del verbale n. 6 dell’11 settembre 2015 nella parte in cui è stata ritenuta congrua l’offerta della controinteressata e si è proceduto all’aggiudicazione provvisoria alla medesima;<br />
della nota prot. 23789 del 25 settembre 2015;<br />
di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, ivi compreso il contratto ove sottoscritto tra le parti;<br />
nonché ove occorra del bando e del disciplinare di gara;<br />
nonché<br />
per il subentro nel contratto eventualmente stipulato dalla Stazione appaltante ;<br />
e con riserva di azioni risarcitorie;<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rocca di Papa e della Soc.p.a. Siarc;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2015 il Consigliere Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br />
&nbsp;<br />
Considerato che con il ricorso indicato in epigrafe, la Società istante – avendo partecipato alla gara di cui si discute ed essendosi qualificata al secondo posto della graduatoria – contesta l’esito della medesima ed in particolare, per vari motivi di violazione di legge con riferimento agli artt. 86, 87, 88 ss. , d.lgs. n. 163 del 2006 e di eccesso di potere, con riferimento alla decisione con cui la Stazione appaltante ha ritenuto congrua e non affetta da anomalia l’offerta di parte controinteressata;<br />
Rilevato che si costituivano per resistere l’Amministrazione e la Società aggiudicataria, rilevando, peraltro, che il servizio è allo stato in esecuzione, ma ancora il contratto non è stato stipulato;<br />
Ritenuto che la causa può essere definita in forma semplificata, avendone dato il Collegio avviso alle parti in sede di camera di consiglio;<br />
Ritenuto che il ricorso può essere deciso alla luce del disposto di cui all’art. 74 c.p.a., con riferimento ad un punto di diritto, poiché esso di appalesa manifestamente fondato;<br />
Rilevato, infatti, che è incontestato che la controinteressata ha indicato tra le fila degli esecutori del servizio un direttore ed un dietista, impiegati ognuno per 35 ore settimanali (come confermato dalla medesima aggiudicataria in sede di discussione) a costo zero, in quanto, essendo essi già dipendenti della Società &#8211; asseritamente &#8211; non dovevano essere ricompresi come costo del servizio oggetto di appalto;<br />
Rilevato che la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ribadito, da ultimo con sentenza n. 4699 del 13 ottobre 2015, che i profili attinenti alla esatta determinazione dei costi del lavoro inferiore può costituire indice di inattendibilità economica dell’offerta e di lesione del principio della par condicio dei concorrenti ed è fonte di pregiudizio per le altre imprese partecipanti alla gara che abbiano correttamente valutato i costi delle retribuzioni da erogare;<br />
Rilevato che, infatti, l’art. 86, comma 3 bis, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163 del 2006) prevede che «nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell&#8217;anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all&#8217;entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture»;<br />
Ritenuto che, nella specie, il giudizio della Commissione risulta affetto da evidente illogicità ed irragionevolezza e carente sotto i profili della compiutezza del’istruttoria – e pertanto sotto tali profili è sindacabile da questo giudice &#8211; con riguardo alla mancata valutazione della carenza di indicazione del costo del direttore e del dietista – che seppur ‘interni’ alla Società – sono dichiaratamente destinati completamente allo svolgimento del servizio, non potendo dunque, ritenersi che il costo gravante sull’impresa sia sottratto dal computo dei costi del personale confluenti nel costo del servizio e dunque, necessari ai fini della formulazione compiuta e seria dell’offerta economica;<br />
Ritenuto, a conferma di quanto sin qui evidenziato, che considerando idoneamente formulata l’offerta, potrebbe risultare facilmente falsato il libero gioco concorrenziale richiesto nelle gare pubbliche al fine dell’individuazione da parte della p.a. dell’offerta migliore; né, peraltro, la quantificazione di tali oneri, ai sensi del Codice, può essere incerta, né può tradursi nell’inclusione dei relativi costi in una voce ampia e generica come quella delle spese generali, senza alcuna ulteriore specificazione;<br />
Ritenuto, peraltro, che tale elemento non appare, già ad un immediato esame, ininfluente in ragione dell’importo di gara e della rilevanza della prestazione richiesta per lo svolgimento del servizio ai due dipendenti;<br />
Ritenuto, pertanto, che il ricorso può essere accolto per quanto sin qui evidenziato, potendosi assorbire gli altri motivi di ricorso per ragioni di economia processuale e di sinteticità alla luce dei principi di cui al c.p.a., non rilevando, peraltro, ai fini della decisione, la produzione, non contestata, del CCNL di settore;<br />
Ritenuto, pertanto, che l’Amministrazione sarà tenuta ad una nuova valutazione dell’offerta di parte controinteressata alla luce dei principi sopra indicati;<br />
Ritenuto, dunque, che il ricorso va accolto nei limiti sopra specificati, non essendovi allo stato i presupposti per l’aggiudicazione della gara alla Società istante, dovendo l’iter procedimentale riprendere dal momento della valutazione dell’anomalia da parte della Commissione e delle relative giustificazioni, al fine delle successive determinazioni da parte dell’Amministrazione;<br />
Ritenuto che non vi è, dunque, motivo di procedere alla disamina dei provvedimenti gravati in via meramente subordinata;<br />
Ritenuto, peraltro, che la fattispecie ha profili di particolarità che giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti;<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati in via principale e fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione;<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Domenico Lundini, Presidente<br />
Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore<br />
Antonella Mangia, Consigliere<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 26/11/2015<br />
&nbsp;</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2015 n.326</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-sentenza-26-11-2015-n-326/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-sentenza-26-11-2015-n-326/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2015 n.326</a></p>
<p>C-326/14 SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 26 novembre 2015 (*) «Rinvio pregiudiziale&#160;– Direttiva 2002/22/CE&#160;– Reti e servizi di comunicazione elettronica&#160;– Diritti degli utenti&#160;– Diritto degli abbonati di recedere dal contratto senza penali&#160;– Modifica tariffaria derivante dalle condizioni contrattuali&#160;– Aumento della tariffa in caso di aumento dei prezzi al consumo» Nella</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-sentenza-26-11-2015-n-326/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2015 n.326</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-sentenza-26-11-2015-n-326/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2015 n.326</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">C-326/14</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)<br />
26 novembre 2015 (<a name="Footref*"></a><a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=172146&amp;pageIndex=0&amp;doclang=IT&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=233444#Footnote*">*</a>)<br />
«Rinvio pregiudiziale&nbsp;– Direttiva 2002/22/CE&nbsp;– Reti e servizi di comunicazione elettronica&nbsp;– Diritti degli utenti&nbsp;– Diritto degli abbonati di recedere dal contratto senza penali&nbsp;– Modifica tariffaria derivante dalle condizioni contrattuali&nbsp;– Aumento della tariffa in caso di aumento dei prezzi al consumo»<br />
Nella causa C&#8209;326/14,<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267&nbsp;TFUE, dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), con decisione del 28 aprile 2014, pervenuta in cancelleria il 7 luglio 2014, nel procedimento<br />
<strong>Verein für Konsumenteninformation</strong><br />
contro<br />
<strong>A1 Telekom Austria AG,</strong><br />
LA CORTE (Quarta Sezione),<br />
composta da L.&nbsp;Bay Larsen, presidente della Terza Sezione, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, J.&nbsp;Malenovský, M.&nbsp;Safjan (relatore), A.&nbsp;Prechal e K.&nbsp;Jürimäe, giudici,<br />
avvocato generale: P.&nbsp;Cruz Villalón<br />
cancelliere: I.&nbsp;Illéssy, amministratore<br />
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 aprile 2015,<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per il Verein für Konsumenteninformation, da S.&nbsp;Langer, Rechtsanwalt;<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per la A1 Telekom Austria AG, da M.&nbsp;Hasberger, Rechtsanwalt;<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per il governo belga, da J.&nbsp;Van Holm e M.&nbsp;Jacobs, in qualità di agenti;<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per la Commissione europea, da G.&nbsp;Braun e L.&nbsp;Nicolae, in qualità di agenti,<br />
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 luglio 2015,<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<strong>Sentenza</strong><br />
<a name="point1">1</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L&nbsp;108, pag.&nbsp;51), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (GU L&nbsp;337, pag.&nbsp;11; in prosieguo: la «direttiva 2002/22»).<br />
<a name="point2">2</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Verein für Konsumenteninformation (Associazione per l’informazione dei consumatori; in prosieguo: l’«Associazione») e la A1 Telekom Austria AG (in prosieguo: la «A1 Telekom Austria») vertente sull’impiego da parte di quest’ultima di clausole denunciate come illecite nei contratti da essa conclusi con i consumatori.<br />
<strong>&nbsp;Contesto normativo</strong><br />
<em>&nbsp;Diritto dell’Unione</em><br />
&nbsp;La direttiva 2002/22<br />
<a name="point3">3</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I considerando 30 e 49 della direttiva 2002/22 enunciano quanto segue:<br />
«(30)&nbsp;Il contratto è uno strumento importante per garantire agli utenti e ai consumatori un livello minimo di trasparenza dell’informazione e di certezza del diritto. (…) I consumatori dovrebbero beneficiare di un livello minimo di certezza del diritto nelle loro relazioni contrattuali con il proprio fornitore diretto di servizi telefonici, garantita dal fatto che i termini del contratto, le condizioni, la qualità del servizio, le modalità di rescissione del contratto e di cessazione del servizio, le misure di indennizzo e le modalità di risoluzione delle controversie sono precisate nel contratto stesso. (…). Le misure in materia di trasparenza dei prezzi, delle tariffe e delle condizioni aiuteranno i consumatori ad operare scelte ottimali ed a trarre pieno vantaggio dalla concorrenza.<br />
(…)<br />
(49)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;È opportuno che la presente direttiva preveda alcuni elementi di protezione dei consumatori, quali la chiarezza dei termini contrattuali e delle procedure per la risoluzione delle controversie e la trasparenza tariffaria. (…)».<br />
<a name="point4">4</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Al capo I di tale direttiva, intitolato «Campo di applicazione, scopo e definizione», l’articolo 1 dispone quanto segue:<br />
«1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La presente direttiva disciplina la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica agli utenti finali nell’ambito della direttiva 2002/21/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L&nbsp;108, pag.&nbsp;33)]. Scopo della presente direttiva è garantire la disponibilità in tutta la Comunità di servizi di buona qualità accessibili al pubblico attraverso una concorrenza efficace e un’effettiva possibilità di scelta, nonché disciplinare i casi in cui le esigenze degli utenti finali non sono adeguatamente soddisfatte mediante il mercato. La direttiva contiene inoltre disposizioni riguardanti taluni aspetti delle apparecchiature terminali, comprese quelle volte a facilitare l’accesso per gli utenti finali disabili.<br />
2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La presente direttiva stabilisce i diritti degli utenti finali e i corrispondenti obblighi delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. Per quanto riguarda la fornitura di un servizio universale in un contesto di mercati aperti e concorrenziali, la presente direttiva definisce l’insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a un prezzo abbordabile, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni della concorrenza (…)».<br />
<a name="point5">5</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Al capo IV di tale direttiva, rubricato «Interessi e diritti degli utenti finali», l’articolo 20, prevede quanto segue:<br />
«1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori ed altri utenti finali che ne facciano richiesta, quando si abbonano a servizi che forniscono la connessione a una rete di comunicazione pubblica e/o a servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, abbiano il diritto di stipulare contratti con una o più imprese che forniscono detta connessione e/o servizi. Il contratto indica almeno, in modo chiaro, dettagliato e facilmente comprensibile:<br />
(…)<br />
d)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;il dettaglio dei prezzi e delle tariffe, comprese le modalità secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito alle tariffe applicabili e ai costi di manutenzione, alle modalità di pagamento e ad eventuali differenze di costo ad esse legate;<br />
(…)<br />
2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gli Stati membri provvedono affinché gli abbonati abbiano il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all’atto della notifica di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dalle imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica. Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e, al contempo, sono informati del diritto di recedere dal contratto, senza penali, se non accettano le nuove condizioni. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano specificare la forma di tali notifiche».<br />
<a name="point6">6</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, della medesima direttiva:<br />
«Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica e/o servizi accessibili al pubblico di comunicazione elettronica di pubblicare informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe vigenti, a eventuali commissioni per cessazione di contratto e a informazioni sulle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi forniti agli utenti finali e ai consumatori, conformemente all’allegato II. Tali informazioni sono pubblicate in forma chiara, esaustiva e facilmente accessibile. Le autorità nazionali di regolamentazione possono precisare ulteriori prescrizioni relative alla forma in cui tali informazioni devono essere pubblicate».<br />
<em>&nbsp;Diritto austriaco</em><br />
<a name="point7">7</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 25 della legge sulle telecomunicazioni del 2003 (Telekommunikationsgesetz 2003, BGBl. I, 70/2003; in prosieguo: la «legge sulle telecomunicazioni»), prevede quanto segue:<br />
«(1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I fornitori di reti o servizi di comunicazione devono adottare condizioni generali di contratto in cui siano descritti anche i servizi offerti, nonché stabilire le disposizioni tariffarie per essi previste. Le condizioni generali di contratto e le disposizioni tariffarie devono essere comunicate all’autorità di regolamentazione prima dell’inizio della prestazione del servizio e pubblicate in modo adeguato.<br />
(2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le modifiche delle condizioni generali di contratto e delle disposizioni tariffarie, prima della loro entrata in vigore, devono essere comunicate all’autorità di regolamentazione e pubblicate in forma adeguata. Le modifiche non esclusivamente favorevoli per l’abbonato sono soggette ad un periodo di pubblicazione e notifica di due mesi. Per il resto rimangono invariate le disposizioni della legge sulla tutela dei consumatori (…) e del codice civile.<br />
(3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il contenuto essenziale delle modifiche non esclusivamente favorevoli all’abbonato deve essergli comunicato per iscritto almeno un mese prima dell’entrata in vigore delle modifiche, ad esempio attraverso un avviso su una fattura emessa periodicamente. Allo stesso tempo l’abbonato deve essere avvertito della data di entrata in vigore delle modifiche, nonché del fatto che egli ha il diritto di recedere dal contratto senza spese fino a tale data. (…) Le modifiche delle condizioni generali di contratto e delle disposizioni tariffarie da parte dei fornitori di reti o servizi di comunicazione, le quali siano rese necessarie solo a seguito di un regolamento emanato dall’autorità di regolamentazione sulla base della presente disposizione e non siano esclusivamente favorevoli per gli utenti, non consentono all’abbonato di recedere dal contratto senza penali.<br />
(…)<br />
(5)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le disposizioni tariffarie devono contenere quanto meno:<br />
(…)<br />
2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;l’indicazione delle modalità secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito a tutte le tariffe applicabili e ai costi di manutenzione,<br />
(…)».<br />
<a name="point8">8</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La legge federale di statistica del 2000 (Bundesstatistikgesetz 2000, BGBl. I, 163/1999) prevede che l’Istituto austriaco di statistica (Statistik Österreich) sia incaricato, segnatamente, di stabilire l’indice dei prezzi al consumo.<br />
<strong>&nbsp;Procedimento principale e questione pregiudiziale</strong><br />
<a name="point9">9</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’Associazione è legittimata, in applicazione della legislazione austriaca, a proporre azioni volte ad ottenere un provvedimento inibitorio dell’impiego di condizioni generali di contratto contrarie alla legge o al buon costume.<br />
<a name="point10">10</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La A1 Telekom Austria, fornitrice di servizi di telecomunicazione in Austria, impiega, nell’ambito dei suoi rapporti con i consumatori, condizioni generali di contratto.<br />
<a name="point11">11</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tali condizioni prevedono segnatamente che «[n]el caso in cui, nelle disposizioni relative alle tariffe, ovvero in un accordo individuale sia concordata un’indicizzazione», la «A1 [Telekom Austria] ha il diritto di incrementare le tariffe per l’anno di calendario successivo in misura corrispondente all’aumento dell’indice annuale dei prezzi al consumo» ed è, al contempo, «obbligata a ripercuotere le riduzioni di (tale) indice, diminuendo le tariffe in misura corrispondente alla riduzione. La A1 [Telekom Austria] informa i clienti per iscritto di tali adeguamenti».<br />
<a name="point12">12</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sempre conformemente alle suddette condizioni generali di contratto, «[q]ualora le modifiche non siano esclusivamente favorevoli per i clienti, la A1 [Telekom Austria] provvede a pubblicarle due mesi prima della loro entrata in vigore, purché non riguardino unicamente clienti futuri. Il contenuto essenziale delle modifiche non esclusivamente favorevoli per i clienti (…) [è] comunicato (…) al cliente per iscritto, almeno un mese prima della loro entrata in vigore, ad esempio attraverso un avviso sulla fattura emessa periodicamente. La comunicazione avente ad oggetto il contenuto essenziale della modifica dovrà contemplare l’indicazione del diritto di recedere senza penali, nonché il termine entro il quale esercitare tale diritto».<br />
<a name="point13">13</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Peraltro, le condizioni generali di contratto stesse prevedono che «[l]e modifiche tariffarie basate su un indice concordato non consentono il recesso in via straordinaria».<br />
<a name="point14">14</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’Associazione ha proposto, dinanzi all’Handelsgericht Wien (tribunale commerciale di Vienna), un’azione inibitoria dell’impiego, da parte della A1 Telekom Austria, delle suddette clausole nelle condizioni generali di contratto.<br />
<a name="point15">15</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Infatti, secondo l’Associazione, l’aumento delle tariffe da parte della A1 Telekom Austria è lecito solo qualora ai consumatori sia concesso, in tale occasione, un diritto di recesso straordinario dal contratto.<br />
<a name="point16">16</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In seguito all’accoglimento da parte dell’Handelsgericht Wien (tribunale commerciale di Vienna) della domanda dell’Associazione, con sentenza del 25 ottobre 2012, la A1 Telekom Austria ha proposto impugnazione contro tale decisione dinanzi all’Oberlandesgericht Wien (tribunale regionale superiore di Vienna).<br />
<a name="point17">17</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Con sentenza del 16 maggio 2013, l’Oberlandesgericht Wien (tribunale regionale superiore di Vienna) ha parzialmente modificato tale sentenza. L’Associazione e la A1 Telekom Austria hanno proposto ognuna ricorso per cassazione avverso la sentenza dell’Oberlandesgericht Wien dinanzi al giudice del rinvio.<br />
<a name="point18">18</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), ritenendo che la soluzione della controversia principale dipendesse dall’interpretazione della direttiva 2002/22, ha deciso di sospendere il procedimento e sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:<br />
«Se il diritto di recedere dal contratto, senza penali, “all’atto della notifica di modifiche delle condizioni contrattuali” conferito all’abbonato dall’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2002/22, debba essere riconosciuto anche nel caso in cui un adeguamento delle tariffe discenda dalle condizioni contrattuali le quali prevedono, già al momento della conclusione del contratto, che possa verificarsi in futuro un adeguamento delle tariffe (in aumento o in diminuzione) in misura corrispondente alle variazioni di un indice oggettivo dei prezzi al consumo, che rappresenta l’andamento del valore monetario».<br />
<strong>&nbsp;Sulla questione pregiudiziale</strong><br />
<a name="point19">19</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2002/22 debba essere interpretato nel senso che una modifica delle tariffe di una prestazione di servizi in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, derivante dall’applicazione di una clausola di adeguamento delle tariffe prevista nelle condizioni generali di contratto applicate da un’impresa che fornisce tali servizi, clausola che prevede un tale adeguamento in base a un indice oggettivo dei prezzi al consumo stabilito da un istituto pubblico, costituisca una «modifica delle condizioni contrattuali» che, ai sensi di tale disposizione, conferisce all’abbonato il diritto di recedere dal contratto senza penali.<br />
<a name="point20">20</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In via preliminare, occorre ricordare che la direttiva 2002/22 mira a istituire un quadro normativo armonizzato che garantisca, nel settore della comunicazione elettronica, la prestazione di un servizio universale, ossia la fornitura di un insieme minimo definito di servizi a tutti gli utenti finali ad un prezzo abbordabile. Secondo l’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva, uno degli scopi della medesima consiste nel garantire la disponibilità, in tutta l’Unione europea, di servizi di buona qualità accessibili al pubblico attraverso una concorrenza e un’opportunità di scelta effettive (v., in tal senso, sentenza Base e&nbsp;a. C&#8209;389/08, EU:C:2010:584, punto 32 nonché giurisprudenza citata).<br />
<a name="point21">21</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le disposizioni del capo IV della direttiva 2002/22 mirano a proteggere gli interessi e i diritti degli utenti finali.<br />
<a name="point22">22</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il legislatore dell’Unione ha precisato, al considerando 30 di tale direttiva, che il contratto relativo a servizi di connessione a una rete di comunicazione pubblica o di comunicazione elettronica accessibili al pubblico è uno strumento importante per garantire agli utenti e ai consumatori un livello minimo di trasparenza dell’informazione e di certezza del diritto. Al considerando 49 della suddetta direttiva, si fa parimenti riferimento alla trasparenza delle tariffe per i consumatori. In tale contesto l’articolo 20, paragrafo 1, lettera d), della medesima direttiva prevede che tale contratto indichi almeno, in modo chiaro, dettagliato e facilmente comprensibile, segnatamente il dettaglio dei prezzi e delle tariffe vigenti, comprese le modalità secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito alle tariffe applicabili e ai costi di manutenzione.<br />
<a name="point23">23</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Inoltre, conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2002/22, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica e/o servizi accessibili al pubblico di comunicazione elettronica di pubblicare informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate segnatamente in merito ai prezzi e alle tariffe vigenti, a eventuali commissioni per cessazione di contratto e a informazioni sulle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi forniti agli utenti finali e ai consumatori. Tali informazioni devono essere pubblicate in forma chiara, esaustiva e facilmente accessibile.<br />
<a name="point24">24</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 20, paragrafo 2, di tale direttiva impone parimenti agli Stati membri di provvedere affinché gli abbonati abbiano il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all’atto della notifica di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dalle imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica. Gli Stati membri devono garantire che gli abbonati siano informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e, al contempo, siano informati del diritto di recedere dal contratto, senza penali, se non accettano le nuove condizioni.<br />
<a name="point25">25</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Alla luce di tali disposizioni, occorre rilevare che il legislatore dell’Unione ha riconosciuto che le imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica possono avere un interesse legittimo a modificare i prezzi e le tariffe dei loro servizi (v., per analogia, sentenza RWE Vertrieb, C&#8209;92/11, EU:C:2013:180, punto 46).<br />
<a name="point26">26</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nel caso di specie, e come emerge dalla decisione di rinvio e dalla questione posta, la clausola controversa contenuta nelle condizioni generali della A1 Telekom Austria prevede un adeguamento delle tariffe in base a un indice annuale oggettivo dei prezzi al consumo stabilito da un istituto pubblico, vale a dire l’Istituto austriaco di statistica.<br />
<a name="point27">27</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ne consegue che l’adeguamento tariffario, come previsto dal contratto, nei limiti in cui si basa su un metodo di indicizzazione chiaro, preciso e accessibile al pubblico, derivante da decisioni e da meccanismi propri della sfera pubblica, non può porre gli utenti finali in una situazione contrattuale differente rispetto a quella che emerge dal contratto il cui contenuto è determinato dalle condizioni generali che contengono la clausola in questione.<br />
<a name="point28">28</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Conseguentemente, qualora una modifica delle tariffe venga così effettuata, non può essere qualificata come modifica apportata alle condizioni contrattuali, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2002/22.<br />
<a name="point29">29</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2002/22 deve essere interpretato nel senso che una modifica delle tariffe di una prestazione di servizi relativi alle reti o di servizi di comunicazione elettronica, derivante dall’applicazione di una clausola di adeguamento delle tariffe contenuta nelle condizioni generali di contratto applicate da un’impresa che fornisce tali servizi, clausola che prevede un tale adeguamento in base a un indice oggettivo dei prezzi al consumo stabilito da un istituto pubblico, non costituisce una «modifica delle condizioni contrattuali» che, ai sensi di tale disposizione, conferisce all’abbonato il diritto di recedere dal contratto senza penali.<br />
<strong>&nbsp;Sulle spese</strong><br />
<a name="point30">30</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br />
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:<br />
<strong>L’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, deve essere interpretato nel senso che una modifica delle tariffe di una prestazione di servizi relativi alle reti o di servizi di comunicazione elettronica, derivante dall’applicazione di una clausola di adeguamento delle tariffe contenuta nelle condizioni generali di contratto applicate da un’impresa che fornisce tali servizi, clausola che prevede un tale adeguamento in base a un indice oggettivo dei prezzi al consumo stabilito da un istituto pubblico, non costituisce una «modifica delle condizioni contrattuali» che, ai sensi di tale disposizione, conferisce all’abbonato il diritto di recedere dal contratto senza penali.</strong><br />
Firme<br />
&nbsp;</div>
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