<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>26/11/2014 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/26-11-2014/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/26-11-2014/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 19:34:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>26/11/2014 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/26-11-2014/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2014 n.1017</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-26-11-2014-n-1017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-26-11-2014-n-1017/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-26-11-2014-n-1017/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2014 n.1017</a></p>
<p>Pres. F. Scano; Est. A. Plaisant C. M. E. (avv.ti M. Massa e M. Vignolo) c/ &#8211; ERSAT &#8211; Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura – (avv. O. Marras); &#8211; LAORE Sardegna &#8211; Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura – (avv.ti M. Mura e prof. E.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-26-11-2014-n-1017/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2014 n.1017</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-26-11-2014-n-1017/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2014 n.1017</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. F. Scano; Est. A. Plaisant<br /> C. M. E. (avv.ti M. Massa e M. Vignolo) c/ &#8211; ERSAT &#8211; Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura – (avv. O. Marras); &#8211; LAORE Sardegna &#8211; Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura – (avv.ti M. Mura e prof. E. Mastinu);-  Direttore Generale ERSAT Sardegna di Cagliari, (n.c.); &#8211; Commissione del concorso interno a 13 Posti di Dirigente dell’ERSAT, (n.c.) e nei confronti di &#8211; dott. G. A., ing. A. L., dott.ssa G. C., dott.ssa M. R. M. e dott.ssa L. S. (avv. S. Montis); &#8211; altri (OMISSIS); e con l&#8217;intervento di &#8211; ARGEA Sardegna &#8211; Agenzia regionale per la gestione ed erogazione degli aiuti in agricoltura – (avv.ti F. Cuccuru e O. Marras)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Errore scusabile – Revirement giurisprudenziale – Sussiste &#8211; Fattispecie</p>
<p>2. Concorsi – Prove – Quesiti – Opinabilità – Automatica illegittimità – Non sussiste – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il mutamento giurisprudenziale intervenuto tra la sentenza delle Sezioni Unite n. 15638/2001 (che aveva attribuito la cognizione delle controversie sui concorsi interni al giudice ordinario) e la sentenza delle Sezioni Unite n. 15403/2003 (che l&#8217;ha trasferita al giudice amministrativo) configura una situazione di oggettiva “incertezza giurisprudenziale” che giustifica la rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a.</p>
<p>2. Nella procedure concorsuali, l’opinabilità di un quesito e delle relative risposte, derivante dalla “non oggettività” del ramo scientifico di riferimento o dalla stessa formulazione testuale, non ne inficia automaticamente la legittimità; un tanto, da un lato, perché il legislatore non può dettare con forza vincolante concetti di valore scientifico (di talché, laddove un quesito implichi una questione concettuale opinabile la Commissione potrà legittimamente scegliere, nell&#8217;esercizio della propria discrezionalità tecnica, l&#8217;impostazione più aderente alla propria visione culturale), dall’altro, perché, in presenza di quesiti piuttosto generici e/o non perfettamente formulati e/o di più risposte che potrebbero astrattamente considerarsi esatte a seconda della diversa impostazione scientifica prescelta, è onere dei candidati di sforzarsi di individuare la migliore delle opzioni proposte, scartando quelle che appiano meno “centrate” e/o meno correttamente esposte anche sotto il profilo linguistico e/o meno precise</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 209 del 2004, proposto da:<br />
C. M. E., rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Massa e Marcello Vignolo, con domicilio eletto presso il loro studio, in Cagliari, piazza del Carmine n. 22; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; ERSAT &#8211; Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura &#8211; rappresento e difeso dall’avv. Ovidio Marras, con domicilio eletto presso il suo studio, in Cagliari, via Sonnino n. 37;<br />
&#8211; LAORE Sardegna &#8211; Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura &#8211; rappresentata e difesa dall’avv. Matilde Mura e dal’avv. prof. Enrico Mastinu, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Cagliari, via Mameli n. 133;<br />
&#8211; Direttore Generale ERSAT Sardegna di Cagliari, non costituito in giudizio;<br />
&#8211; Commissione del concorso interno a 13 Posti di Dirigente dell’ERSAT, non costituita in giudizio.</p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; dott. G. A., ing. A. L., dott.ssa G. C., dott.ssa M. R. M. e dott.ssa L. S., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Sandrina Montis, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Sardegna, in Cagliari, via Sassari n.17;<br />
&#8211; e altri (OMISSIS) ; </p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; ARGEA Sardegna &#8211; Agenzia regionale per la gestione ed erogazione degli aiuti in agricoltura &#8211; rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Cuccuru e Ovidio Marras, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Cagliari, via Sonnino n.37</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
In via principale:<br />
&#8211; del provvedimento adottato dal Direttore Generale dell&#8217;ERSAT &#8211; determinazione n. 309 del<br />
18.11.2003- con cui e stata approvata la graduatoria del concorso bandito con la Delibera del<br />
Consiglio di amministrazione n. 106 del 7.8.2001;<br />
&#8211; dei presupposti atti della Commissione giudicatrice, con particolare riferimento all&#8217;atto di esclusione della ricorrente alla partecipazione alla prova orale ed al provvedimento della medesima Commissione con cui sono state stabilite le ammissioni alla<br />
In via subordinata:<br />
&#8211; della Delibera del Consiglio di amministrazione n. 106 del 7.8.2001, nella parte in cui ha messo a concorso n. 13 posti di Dirigente;<br />
&#8211; di tutti i successivi provvedimenti di nomina dei vincitori del concorso in questione.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati.<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti resistenti e controinteressate.<br />
Viste le memorie difensive.<br />
Visti tutti gli atti della causa.<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2014 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>L&#8217;avv. Maria Elisabetta Corona, dipendente con qualifica “D3” dell&#8217;ERSAT Sardegna (Ente regionale poi soppresso e le cui competenze sono state poi assorbite in parte da ARGEA Sardegna e in parte da LAORE Sardegna), ha partecipato al concorso interno per titoli ed esami a 13 posti di dirigente, bandito con delibera del Consiglio di amministrazione di ERSAT del 7 agosto 2001, n. 106, riportando, all’esito della prova scritta (a quiz) il punteggio di 18,800 (per 21 quesiti esatti, 2 errati e 12 con risposta omessa), inferiore alla soglia minima fissata dal bando in 21 punti, per cui non è stata ammessa alla prova orale.<br />
All&#8217;esito della procedura selettiva, con deliberazione del Direttore generale di ERSAT 18 novembre 2003, n. 309, è stata approvata la graduatoria finale e in pari data sono stati sottoscritti i contratti di lavoro con i 13 vincitori del concorso interno.<br />
Con il ricorso in esame, notificato in data 11 febbraio 2004 a ERSAT Sardegna, nonché a due dei vincitori del concorso (segnatamente il dott. Gianni Ibba e il dott. Antonio Loche), l’avv. Corona chiede in via principale l’annullamento della graduatoria finale e degli atti ad essa presupposti (fra cui la propria esclusione dalla prova orale) e successivi (nomina dei vincitori), nonché in via subordinata l&#8217;annullamento del bando per avere lo stesso previsto a concorso interno n. 13 posti anziché n. 4 posti, sottraendo cosi n. 9 posti ad una futura procedura concorsuale pubblica cui la stessa ricorrente intenderebbe partecipare in caso di mancato accoglimento della domanda principale; chiede, altresì, l’annullamento dei successivi atti di affidamento di 7 incarichi di Strutture dirigenziali istituite dopo il 2 dicembre 1998 ad alcuni dei vincitori del concorso interno.<br />
Il gravame e affidato alle seguenti censure:<br />
1. Violazione e falsa applicazione del bando di concorso, eccesso di potere per erroneità dei presupposti, genericità, illogicità, perplessità manifeste.<br />
2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 77, commi 11 e 12 della legge Regione Sardegna 13 novembre 1998, n. 31 e s.m.i., eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di motivazione.<br />
In data 20 ottobre 2005 si è costituito in giudizio l’ERSAT , chiedendo la reiezione del ricorso.<br />
In data 7 novembre 2012 si è costituita in giudizio l’Agenzia A.R.G.E.A. Sardegna (che si dichiara subentrata a ERSAT in forza dell’art. 21 della legge Regione Sardegna 8 agosto 2006, n. 13), eccependo la tardività del ricorso.<br />
In data 16 novembre 2012 si è costituito in giudizio il controinteressato ing. Antonio Antonio Loche, eccependo anch’egli la tardività del gravame. <br />
In data 17 novembre 2012 si è costituita in giudizio l’Agenzia LAORE Sardegna, eccependo l’inammissibilità del ricorso in quanto avente a oggetto profili di discrezionalità tecnica ritenuti insindacabili, nonché chiedendo l’integrazione nel contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori del concorso e dei concorrenti dichiarati idonei. <br />
Sempre in data 17 novembre 2012 si è costituito in giudizio il dott. Gianni Ibba, eccependo la tardività del ricorso e sollecitando l’integrazione del contraddittorio in favore di tutti i vincitori del concorso; inoltre lo stesso controinteressato, con successiva memoria difensiva del 12 marzo 2014, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, sul presupposto che in base alla disciplina attualmente vigente l’Amministrazione non potrebbe indire una nuova procedura concorsuale del tipo di quella impugnata, per cui la ricorrente non otterrebbe alcun vantaggio, neppure potenziale, da una eventuale pronuncia di annullamento della procedura selettiva impugnata. <br />
Con ordinanza 19 dicembre 2012, n. 113, depositata in Segreteria 11 febbraio 2013, questa Sezione ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori del concorso e dei concorrenti dichiarati idonei, rinviando la trattazione del ricorso all’udienza pubblica del 13 novembre 2013.<br />
In data 13 settembre 2013 la difesa della ricorrente ha depositato in Segreteria un’istanza di rinvio della sopra indicata udienza di merito, riferendo che:<br />
&#8211; per 13 controinteressati (tra vincitori del concorso e dichiarati idonei) la notifica del ricorso era andata a buon fine, mentre altri 4 non avevano ritirato il plico e altri 2 (in specie i sig.ri Sebastiano Piredda e Marcello Onorato) erano risultati i<br />
&#8211; che in ogni caso, a causa <i>“delle enormi difficoltà incontrate dalla ricorrente e dei ritardi con i quali sono state fornite le indicazioni richieste dalle amministrazioni di appartenenza dei controinteressati”</i>, le stesse notificazioni andate a bu<br />
In data 2 ottobre 2013 si sono costituiti in giudizio i controinteressati dott. Antonello Arghittu, Alessandro De Martini, Maria Ibba, Sebastiano Piredda e Tonino Selis, i quali, con successiva memoria difensiva dell’11 ottobre 2013, hanno eccepito la tardività del ricorso, nonché l’improcedibilità dello stesso per intempestiva integrazione del contraddittorio.<br />
In data 9 ottobre 2013 si sono costituiti in giudizio i controinteressati dott.ssa Marcella Manconi, dott. Antonio Maccioni e dott. Tullio Satta, eccependo la tardività del ricorso e chiedendone comunque la reiezione.<br />
In data 11 ottobre 2013 si sono costituiti in giudizio i controinteressati dott. Giueppe Aresu, dott.ssa Graziella Carta, dott.ssa Marina Rita Monagheddu e dott.ssa Luciana Serra, sollevando la medesima eccezione di irricevibilità.<br />
In data 11 ottobre 2013 si è, infine, costituito in giudizio il dott. Agostino Curreli, eccependo anch’egli la tardività del ricorso.<br />
Con memorie difensive del 23 ottobre 2013 e del 21 marzo 2014, la difesa di parte ricorrente, oltre a replicare alle eccezioni di parte avversa e a insistere per l’accoglimento del gravame, ha eccepito l’inammissibilità della costituzione in giudizio di ARGEA.<br />
Alla pubblica udienza del 13 novembre 2013, su istanza di parte ricorrente è stato disposto il rinvio della trattazione alla pubblica udienza del 2 aprile 2014 (senza opposizione dei difensori delle altre parti), in occasione della quale ne è stato poi disposto un ulteriore, a causa dell’adesione allo sciopero di Categoria da parte di alcuni difensori, all’udienza del 29 ottobre 2014, in cui la causa è stata infine trattenuta in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>A. Le questioni di rito.<br />
A.1. In primo luogo è necessario esaminare l’eccezione di irregolare instaurazione del contraddittorio sollevata da alcuni dei controinteressati.<br />
Il Collegio osserva, in primo luogo, che l’integrazione del contraddittorio è stata disposta nei confronti di tutti i vincitori del concorso e di tutti i dichiarati idonei, quindi nei confronti dei seguenti controinteressati: dott. Tonino Selis, dott. Alessandro De Martini, dott. Sabastiano Piredda, dott.ssa Maria Ibba, ing. Piero Iacuzzi, dott. Pier Mario Manca, dott.ssa Marina Rita Monagheddu, dott. Agostino Curreli, dott.ssa Graziella Carta, dott. Antonello Arghittu e dott. Marcello Onorato (in tutto 11 vincitori), nonché dott.ssa Marcella Meloni, dott. Camillo Gaspardini, dott.ssa Marcella Manconi, dott. Tullio Satta, dott. Antonio Maccioni, dott. Fabio Cuccuru, dott. Giuseppe Aresu e dott.ssa Luciana Serra (in tutto 8 idonei), mentre ai dott.ri Gianni Ibba e Antonio Loche il gravame era stato notificato sin dall’inizio.<br />
Di costoro non si sono regolarmente costituiti in giudizio soltanto i controinteressati avv. Fabio Cuccuru, dott. Camillo Gaspardini, dott. Piermario Manca, dott.ssa Marcella Meloni, dott. Piero Iacuzzi, dott. Marcello Onorato, in relazione ai quali si osserva che:<br />
&#8211; l’avv. Fabio Cuccuru ha ricevuto la notifica “a mani proprie” in data 16 luglio 2013 (cfr. copia del ricorso depositata in giudizio il 24 febbraio 2014);<br />
&#8211; il dott. Camillo Gaspardini ha ricevuto la notifica “a mezzo del servizio postale”, con raccomandata spedita il 15 luglio 2013, non ricevuta e neppure ritirata nel termine di giacenza (cfr. copia del ricorso depositata in giudizio il 24 febbraio 2014 e<br />
&#8211; il dott. Piermario Manca ha ricevuto la notifica “a mezzo del servizio postale”, con raccomandata spedita il 15 luglio 2013, non ricevuta e neppure ritirata nel successivo termine di giacenza (cfr. copia del ricorso depositata in giudizio il 24 febbraio<br />
&#8211; la dott.ssa Marcella Meloni ha ricevuto la notifica “a mezzo del servizio postale”, con raccomandata spedita il 15 luglio 2013 e regolarmente recapitata il 16 luglio 2013 (cfr. copia del ricorso depositata in giudizio il 24 febbraio 2014 e avviso di ric<br />
&#8211; il dott. Piero Iacuzzi ha ricevuto la notifica “a mani proprie” in data 16 luglio 2013 (cfr. copia del ricorso depositata in giudizio il 24 febbraio 2014).<br />
&#8211; il dott. Marcello Onorato ha ricevuto una prima notifica a mezzo del servizio postale con raccomandata spedita in data 15 luglio 2013 all’indirizzo di via Cagliari n. 58 in Oristano, ove è risultato irreperibile (cfr. copia del ricorso depositata in giu<br />
Pertanto un primo dato certo è che, allo stato attuale, il contraddittorio si è perfezionato nei confronti di tutti i controinteressati, parte dei quali si è costituita in giudizio e la restante parte ha ricevuto regolare notifica del ricorso.<br />
Resta da esaminare lo specifico profilo sollevato dalla difesa dei dott.ri Arghittu, De Martini, Ibba, Piredda e Selis, i quali sostengono che la ricorrente avrebbe provveduto tardivamente all’integrazione del contraddittorio rispetto alla tempistica implicata dall’ordinanza di questa Sezione 19 dicembre 2012, n. 113 (depositata in Segreteria 11 febbraio 2013), la quale, pur senza fissare espressamente un termine per l’integrazione del contraddittorio, aveva rinviato la trattazione all’udienza pubblica del 13 novembre 2013, con ciò implicitamente imponendo il rispetto del termine per la costituzione in giudizio delle parti intimate, stabilito dall’art. 46 del c.p.a. in sessanta giorni dal perfezionamento della notificazione del ricorso; secondo questa tesi, insomma, l’integrazione del contraddittorio avrebbe dovuto perfezionarsi in tempo utile per consentire agli interessati di costituirsi entro il 13 settembre 2013.<br />
L’eccezione è infondata.<br />
Si osserva, in primo luogo, che ai sensi dell’art. 44, comma 3, del c.p.a., relativo ai vizi del ricorso e della sua notificazione, <i>“3. La costituzione degli intimati sana la nullità della notificazione del ricorso”</i> e che nel caso in esame, su sei controinteressati non costituiti in giudizio, cinque di loro (Cuccuru, Gaspardini, Manca, Meloni e Iacuzzi) hanno ricevuto notifica del ricorso a luglio 2013 (quindi in tempo utile anche rispetto all’udienza di rinvio del 13 novembre 2013), mentre il solo dott. Marcello Onorato ha ricevuto notifica (a mani proprie) il 24 ottobre 2013, in quanto quella effettuata a mezzo del servizio postale a luglio 2013 era stata effettuata a un indirizzo rivelatosi poi erroneo (vedi supra); pertanto la successiva analisi dovrà concentrarsi sulla posizione del solo dott. Onorato.<br />
Peraltro, anche con riguardo alla posizione di costui, si osserva che:<br />
&#8211; l’integrazione del contraddittorio disposta dal Collegio non era di per sé agevole per la ricorrente, perché comportava la notifica del ricorso a 19 controinteressati;<br />
&#8211; dopo il deposito dell’ordinanza di integrazione del contraddittorio la stessa ricorrente si è tempestivamente attivata, chiedendo alle Amministrazioni (ARGEA e LAORE) di comunicarle i dati anagrafici dei controinteressati;<br />
&#8211; a loro volta le Amministrazioni le avevano fornito tempestive risposte, contenenti però oggettive inesattezze, in particolare con riferimento all’indirizzo dell’avv. Cuccuru (cfr. sul punto la memoria difensiva di parte ricorrente in data 23 ottobre 201<br />
&#8211; sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 44, comma 4, del c.p.a., a mente del quale <i>“Nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l&#8217;esito negativo della notifica<br />
Pertanto l’eccezione in esame deve essere respinta.<br />
A.2. Sempre in punto di regolare instaurazione del contraddittorio deve essere poi esaminata l’eccezione sollevata dalla difesa del ricorrente circa l’inammissibilità della costituzione in giudizio dell’Agenzia ARGEA, perché avvenuta con semplice memoria depositata in giudizio, sul presupposto che la stessa Agenzia non rivesta la posizione di “amministrazione resistente”, non essendo subentrata nelle posizioni soggettive del soppresso ERSAT, spettanti invece all’Agenzia LAORE, per cui ARGEA avrebbe semmai potuto partecipare al presente giudizio quale interveniente, ma notificando il proprio atto di costituzione in giudizio alle controparti, il che non è avvenuto.<br />
L’eccezione merita di essere condivisa.<br />
Si osserva, in primo luogo, che ai sensi dell’art. 31, comma 2, della legge Regione Sardegna 8 agosto 2006, n. 13 (che ha istituito l’Agenzia LAORE Sardegna e ha soppresso l’ERSAT) “<i>dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l’anno 2007 il personale di ruolo dell’ERSAT Sardegna…è inquadrato nelle dotazioni organiche dell’Agenzia LAORE Sardegna….”</i>; così come all’art. 10 della legge Regione Sardegna 2007, n. 2, è previsto che l’Agenzia LAORE “<i>succede all’ERSAT Sardegna in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi</i>”, con la sola eccezione (art. 11) delle specifiche funzioni indicate dall’art. 22 della legge Regione Sardegna n. 13/2006, devolute ad ARGEA.<br />
Pertanto è incontrovertibile che, in riferimento allo specifico oggetto della presente controversia, la qualifica di Amministrazione vada riconosciuta esclusivamente all’Agenzia LAORE e non anche ad ARGEA, essendo la prima, non la seconda, il soggetto pubblico titolare dei rapporti di lavoro implicati dall’impugnata procedura concorsuale.<br />
Deve, pertanto, convenirsi con l’assunto della ricorrente secondo cui l’atto di costituzione in giudizio di ARGEA assume in realtà le vesti di intervento volontario <i>ad opponendum</i>, che secondo quanto previsto dall’art. 50 del c.p.a. avrebbe dovuto essere notificato alle altre parti entro il termine di 30 giorni dall’ultima notificazione, con la conseguente inammissibilità della costituzione in giudizio della stessa ARGEA (cfr., ex multis, T.A.R. Venezia, Sez. I,8 agosto 2013, n. 923; Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 agosto 2009, n. 4892).<br />
A.3. Ciò posto si passa all’esame dell’eccezione di tardività del ricorso sollevata da tutte le parti resistenti e controinteressate, le quali evidenziano come il ricorso sia stato originariamente notificato in data 11 febbraio 2004, benchè l&#8217;avv. Corona avesse avuto accesso a tutta la documentazione concorsuale già in data 18 giugno 2003.<br />
A fronte di tale circostanza di fatto, pacifica in causa, parte ricorrente invoca la rimessione in termini per errore scusabile, evidenziando che:<br />
&#8211; l&#8217;art. 63, comma 4 del d.lgs. 2001, n. 165, riserva al giudice amministrativo -nell&#8217;ambito delle controversie in materia di pubblico impiego- solo quelle relative alle procedure concorsuali, attribuendo le altre al giudice ordinario;<br />
&#8211; negli anni successivi alla riforma, quest&#8217;ultima è stata univocamente interpretata nel senso di attribuire al giudice amministrativo le sole procedure concorsuali pubbliche, non anche i concorsi interni; sul punto la ricorrente richiama, in particolare,<br />
&#8211; pertanto, una volta avuta notizia della propria esclusione dal concorso e ottenuto accesso alla documentazione concorsuale in data 18 giugno 2003, la ricorrente si apprestava a proporre ricorso innanzi al giudice ordinario, potendo contare sul fatto che<br />
&#8211; proprio in questa fase, tuttavia, Corte di Cassazione -con la sentenza n.15403 del 15 ottobre 2003- ha ribaltato il proprio precedente orientamento, attribuendo al giudice amministrativo (anche) le controversie in materia di procedure concorsuali intern<br />
&#8211; vi sarebbero, quindi, i presupposti della rimessione in termini per errore scusabile, in quanto la violazione del termine di impugnazione sarebbe da ricollegare all&#8217;originario orientamento giurisprudenziale -univoco nel periodo in cui pendeva il termine<br />
Le avverse difese contestano tale prospettazione, evidenziando che:<br />
&#8211; 1&#8217;errore scusabile per mutamento di indirizzo giurisprudenziale sul riparto di giurisdizione è riconosciuto dalla giurisprudenza prevalente solo a condizione che l&#8217;interessato abbia concretamente agito innanzi al giudice poi risultato privo di giurisdiz<br />
&#8211; anche volendo concedere alla ricorrente l&#8217;errore scusabile in relazione alla fase intercorsa tra il primo (che attribuiva le controversie sui concorsi al giudice ordinario) e il secondo orientamento (che le ha attribuite al giudice amministrativo) della<br />
&#8211; il fatto che la ricorrente esercita da anni la professione di avvocato, per giunta in posizione di <i>staff</i>, presso la Direzione generale dell&#8217;ERSAT, l’avrebbe resa perfettamente in grado, per un verso, di comprendere la lesività degli atti adottati<br />
A giudizio del Collegio la richiesta di rimessione in termini proposta dalla ricorrente merita accoglimento.<br />
È opportuno richiamare sinteticamente gli aspetti generali dell’istituto della rimessione in termini, per poi confrontarli con le caratteristiche proprie della fattispecie ora in esame.<br />
All&#8217;istituto della rimessione in termini per errore scusabile, in passato oggetto di una disciplina normativa frammentaria (artt. 34 e 36 del Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, art. 34 della legge n. 1034/1971), è ora dedicata una norma unica e generale, l&#8217;art. 37 del c.p.a., secondo cui <i>&#8220;il giudice può disporre, anche d&#8217;ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto</i>&#8220;.<br />
Delle due evenienze individuate dalla norma, interessa ora quella relativa alle <i>“oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto</i>”, di cui si è recentemente occupata la sentenza 9 agosto 2012, n. l, dell&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, laddove -nel valutare una richiesta di rimessione in termini per proporre appello, legata al fatto che il giudice di primo grado non aveva pubblicato il dispositivo della sentenza e così aveva ingenerato nel ricorrente l’erronea convinzione che la causa non fosse sottoposta al “rito abbreviato” di cui all&#8217;art. 23 bis della legge n. 1034/1971 e s.m.i. e al conseguente dimezzamento di tutti i termini processuali- il Consiglio ha concesso la rimessione in termini, ritenendo che la descritta circostanza (insieme ad altre, ugualmente “fuorvianti”, occorse nel giudizio di primo grado) avesse dato vita a <i>“una situazione che oggettivamente giustifica la concessione dell&#8217;errore scusabile”</i>; in via generale, ciò che secondo l’Adunanza Plenaria rileva ai fini dell’errore scusabile è che all&#8217;esito di una valutazione “in concreto” possa ravvisarsi una situazione di incertezza capace oggettivamente di “fuorviare” l&#8217;interessato sul regime giuridico applicabile e di condurlo cosi a una (a quel punto incolpevole) violazione delle regole processuali, come nei casi di <i>“incertezza del quadro normativo”</i> e di <i>“oscillazione della giurisprudenza o della pubblica amministrazione”</i>.<br />
Proprio quest&#8217;ultima evenienza si é verificata nella fattispecie ora sottoposta all&#8217;attenzione del Collegio.<br />
E’ un dato di fatto che nel periodo compreso tra il 18 giugno 2003 (data in cui la ricorrente ha avuto accesso agli atti del procedimento) e il 15 ottobre dello stesso anno (data di pubblicazione della sentenza con cui la Cassazione ha mutato il proprio indirizzo) 1&#8217;orientamento della giurisprudenza fosse (neppure oscillante, ma addirittura) univocamente orientato nel senso di attribuire le controversie in materie di concorsi interni al giudice ordinario, per cui in quella fase la scelta dell&#8217;avv. Corona di non presentare ricorso al TAR era certamente giustificata dalla consapevolezza di poter contare sul termine quinquennale di prescrizione.<br />
Il discorso è più delicato in relazione alla fase successiva, compresa tra la pubblicazione della sentenza della Cassazione che ha mutato il precedente indirizzo (15 ottobre 2003) e la notifica del ricorso al TAR (11 febbraio 2004).<br />
Tali date sono separate da 122 giorni, per cui emerge un ritardo di 62 giorni rispetto al termine ordinario di impugnazione, ove lo si consideri decorrente dalla pubblicazione della seconda sentenza, per cui resta da stabilire se detto ritardo possa considerasi un “lasso di tempo fisiologico” ai fini della conoscenza della innovativa pronuncia della Cassazione o se fosse, invece, onere della parte interessata quello di informarsi costantemente su eventuali evoluzioni giurisprudenziali.<br />
Il Collegio propende per la prima opzione interpretativa, per molteplici ragioni.<br />
In primo luogo perché non esistono sistemi di conoscenza “legale” o “presunta” delle sentenze della Corte di Cassazione, specie in relazione a soggetti diversi dalle parti del giudizio, per cui sarebbe arbitrario far discendere dalla semplice pubblicazione di quella sentenza un onere automatico di conoscenza idoneo a far scattare il termine per proporre ricorso innanzi al giudice Amministrativo.<br />
In secondo luogo perché il mutamento giurisprudenziale intervenuto tra la sentenza delle Sezioni Unite n. 15638/2001 (che aveva attribuito la cognizione delle controversie sui concorsi interni al giudice ordinario) e la sentenza delle Sezioni Unite n. 15403/2003 (che l&#8217;ha trasferita al giudice amministrativo) configura proprio quella situazione di oggettiva “incertezza giurisprudenziale” che giustifica la rimessione in termini per errore scusabile (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 12 dicembre 2005, n. 2333; T.A.R., Lazio, Roma, Sez. I, 4 novembre 2004, n. 12370; Consiglio di Stato, Sez. V, 23 giugno 2003, n. 3714).<br />
Tale conclusione é poi ulteriormente avvalorata dal fatto che nel caso in esame la situazione di “oggettiva incertezza” riguarda i criteri di riparto della giurisdizione, cioè il “presupposto fondamentale di ogni iniziativa processuale”, che come tale deve essere necessariamente oggetto di una tutela ordinamentale particolarmente accurata; per questa ragione appare al Collegio imprescindibile concepire un meccanismo di “sanatoria successiva” realmente garantistico, in grado di evitare che l’insufficiente chiarezza dei criteri di riparto si traduca in un pericoloso vuoto di tutela sostanziale ai danni dei titolari delle posizioni soggettive coinvolte.<br />
Tanto e vero che proprio in materia di giurisdizione la Corte costituzionale (sentenza 12 marzo 2001, n. 77) prima e lo stesso legislatore poi (art. 11 del c.p.a.) hanno dato vita alla cd. <i>traslatio iudicii</i>, in virtù della quale, avendo in prima battuta “sbagliato giudice”, il cittadino conserva la possibilità di trasferire sulla nuova iniziativa processuale, rivolta questa volta al giudice competente, gli effetti favorevoli della prima impugnazione, evitando cosi possibili decadenze legate al ritardo con cui è stata effettuata la seconda.<br />
È pur vero che gli effetti conservativi della <i>traslatio iudicii</i> sono stati concepiti dando per scontata un’iniziale proposizione del ricorso al giudice privo della giurisdizione, mentre nel caso ora in esame la ricorrente si è tardivamente rivolta al TAR senza aver in precedenza proposto alcuna azione innanzi al giudice ordinario; resta però il fatto che la disciplina sulla <i>traslatio iudicii</i>, non dissimile come ratio da quella della rimessione in termini (tanto e vero che l&#8217;art. 11, comma 5, c.p.a., in materia di <i>traslatio</i>, contiene un riferimento esplicito alla rimessione in termini), convergono entrambe sul comune obiettivo di assicurare al cittadino un efficace “sistema di protezione” da possibili decadenze processuali dovute all&#8217;oggettiva incertezza del sistema di riparto della giurisdizione e come tali vanno correttamente interpretate nei casi oggettivamente controversi come quello in esame.<br />
Sotto un profilo più concreto non è poi dato capire per quale ragione la ricorrente dovrebbe vedersi ora preclusa la tutela innanzi al giudice amministrativo per il fatto di non avere a suo tempo proposto azione civile, laddove all&#8217;epoca tale presunta inerzia non avrebbe dovuto produrre alcun effetto negativo, quanto meno sino al (ben lontano) decorso del termine quinquennale di prescrizione: una simile conclusione -oltre a configgere con il concetto stesso di “scusabilità dell&#8217;errore”, cui l&#8217;art. 37 c.p.a. ricollega la possibilità di ottenere la rimessione in termini- potrebbe persino incentivare la proposizione di azioni civili “a prescindere”, al solo scopo di evitare possibili decadenze, con la conseguenza di un’inutile, e quindi dannosa, proliferazione delle controversie innanzi al giudice ordinario.<br />
Pertanto va accolta l&#8217;istanza di rimessione proposta dalla ricorrente, con la conseguente infondatezza dell’esaminata eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività.<br />
A.4. Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, che il controinteressato dott. Gianni Ibba solleva sotto un duplice profilo.<br />
In primo luogo egli sostiene che la ricorrente non avrebbe adeguatamente dimostrato di superare la cd. “prova di resistenza”, cioè la possibilità di superare il punteggio degli altri concorrenti in caso di accoglimento delle censure dedotte; analoga eccezione è sollevata anche dal controinteressato dott. Antonio Maccioni.<br />
Così formulata la tesi è priva di pregio.<br />
Difatti l’avv. Corona lamenta il fatto che il punteggio riportato all’esito della prova scritta, inferiore alla sufficienza, risentirebbe dell’erroneità e/o genericità e/o non conformità al bando di svariati quiz utilizzati ai fini della stessa prova; orbene, laddove tale censura cogliesse nel segno (e su questo si rinvia al prosieguo della trattazione), il suo accoglimento comporterebbe il travolgimento dell’intera procedura concorsuale, non essendo possibile un semplice “ritocco” dei punteggi di tutti i concorrenti a fronte di quiz erronei o mal formulati, per cui la ricorrente mira sostanzialmente all’annullamento dell’intero concorso, al fine di salvaguardare la propria aspettativa legata a successive procedure concorsuali, il che certamente corrisponde a un interesse concreto e meritevole di tutela. <br />
Fermo restando che anche nel caso in esame grava sulla ricorrente una “prova di resistenza”, che però assume un contenuto diverso da quello sopra descritto; si tratta, infatti, di verificare se le doglianze dedotte dalla ricorrente risultino fondate con riferimento ad un numero di quiz potenzialmente sufficiente a farle raggiungere la sufficienza nella prova scritta in caso di risposta esatta, ma su questo aspetto si rinvia all’esame del primo motivo di ricorso.<br />
In secondo luogo il controinteressato sostiene che -quanto meno sulla base alla disciplina attualmente vigente- l’Amministrazione non potrebbe ora indire una nuova procedura concorsuale analoga a quella impugnata, per cui la ricorrente non otterrebbe alcun vantaggio, neppure potenziale, da una eventuale pronuncia di annullamento della procedura selettiva.<br />
Neppure questa eccezione merita di essere condivisa, in quanto -a prescindere dalla fondatezza di tale affermazione- la ricorrente conserva pur sempre un preciso interesse quanto meno a fini risarcitori, posto che ai sensi dell’art. 30 del c.p.a. <i>“Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza</i>”, per cui in caso di accoglimento della richiesta di annullamento degli atti impugnati la domanda di risarcimento potrebbe essere successivamente proposta.<br />
A.5. Infondata è anche l’ulteriore eccezione di inammissibilità sollevata dall’Agenzia LAORE, secondo cui il merito del ricorso riguarderebbe profili di discrezionalità tecnica insindacabili in sede giurisdizionale.<br />
Difatti, come meglio si illustrerà fra breve, la prima censura di parte ricorrente riguarda, almeno in parte, un profilo tipicamente “estrinseco” -e come tale sindacabile in questa sede- di non conformità dei quiz contestati alle materie concorsuali individuate dal bando (cfr., sul punto, il successivo paragrafo B), mentre la seconda censura investe la presunta violazione dei presupposti di legge per l’indizione della procedura concorsuale interna, anch’esso certamente valutabile in questa sede.<br />
B. Il merito del ricorso.<br />
B.1 La ricorrente chiede, in via principale, l’annullamento degli atti della procedura concorsuale e della relativa graduatoria finale, nonché dei conseguenti atti di nomina dei vincitori.<br />
A tal fine deduce il primo motivo di ricorso, con cui assume la erroneità e/o genericità e/o contradditorietà e/o estraneità alle materie indicate nel bando di alcuni dei quiz oggetto della prova scritta, in particolare di un quesito cui aveva dato una risposta giudicata erronea dalla Commissione e di altri sui quali aveva evitato di rispondere.<br />
Prima di esaminare nel dettaglio tale censura, è opportuno ricordare che:<br />
&#8211; il punteggio della prova scritta considerato sufficiente dal bando era 21;<br />
&#8211; lo stesso bando prevedeva 1 punto per ogni risposta esatta, nonché la decurtazione di 0,1 punti per ogni quesito non risposto e di 0,5 punti per ogni risposta errata;<br />
&#8211; la ricorrente ha conseguito il punteggio di 18,800, con 21 risposte esatte, 2 errate e 12 omesse.<br />
Ciò premesso, si osserva che un primo gruppo di specifiche doglianze, oggetto del primo motivo di ricorso, riguardano la non corretta formulazione dei quesiti e/o delle risposte proposte ai candidati, in particolare:<br />
&#8211; il quesito n. 4 (cui la ricorrente non ha risposto) sarebbe di contenuto imprecisato e oscuro;<br />
&#8211; il quesito n. 6 (cui ha dato risposta errata) sarebbe generico e con risposte troppo simili tra loro e comunque opinabili; <br />
&#8211; il quesito n. 7 e il quesito n. 8 (cui non ha risposto) sarebbero entrambi imprecisi e illogici; inoltre al quesito n. 8 sarebbero state riferite due risposte che potrebbero considerarsi, in astratto, entrambe esatte.<br />
&#8211; il quesito n. 11 (cui non ha risposto) sarebbe inficiato da imprecisione della domanda e delle risposte multiple indicate;<br />
&#8211; il quesito n. 21 (cui non ha risposto) sarebbe equivoco e gli sarebbero state riferite due risposte che potrebbero considerarsi, in astratto, entrambe esatte.<br />
Orbene, pur senza entrare nel merito specifico di ciascuno degli indicati quesiti e delle correlative doglianze, queste ultime sono a giudizio del Collegio infondate, per le ragioni di fondo che si passa ad esporre.<br />
Secondo un prevalente orientamento giurisprudenziale, dal quale non si vede ragione per discostarsi, l’opinabilità di un quesito e delle relative risposte -derivante dalla “non oggettività” del ramo scientifico di riferimento o dalla stessa formulazione testuale- non ne inficia automaticamente la legittimità, per due ragioni:<br />
&#8211; poiché neppure il legislatore può dettare con forza vincolante concetti di valore scientifico, laddove un quesito implichi una questione concettuale opinabile la Commissione può legittimamente scegliere, nell&#8217;esercizio della propria discrezionalità tecn<br />
&#8211; la presenza di quesiti piuttosto generici e/o non perfettamente formulati e/o di più risposte che potrebbero astrattamente considerarsi esatte a seconda della diversa impostazione scientifica prescelta non inficiano la correttezza della prova, essendo o<br />
In sostanza il margine di opinabilità di cui risentono alcuni quesiti e le relative risposte multiple contribuisce fisiologicamente alla selettività della prova, ponendosi quale “fattore di maggiore difficoltà” che opera per tutti i candidati, i quali sono chiamati ad affrontarlo in condizione di <i>par condicio</i> e utilizzando gli strumenti logici, giuridici e linguistici propri del ragionamento giuridico o degli altri settori culturali implicati (conforme T.A.R. Napoli, Sez. VIII, 06 agosto 2013, n. 4091); al riguardo è sufficiente richiamare, a titolo esemplificativo, l’argomentazione sollevata dalla ricorrente in relazione al quesito n. 6, sul quale la stessa evidenzia, tra l’altro, come la risposta ritenuta esatta dalla Commissione si differenziasse da quella da lei stessa indicata solo per l’utilizzo dell’espressione “<i>strategia, pianificazione</i>” in luogo di “<i>pianificazione strategica</i>”: in questo caso era onere del candidato quello di individuare la risposta (“<i>strategia, pianificazione</i>”) che linguisticamente meglio esprimeva l’esistenza di due fasi procedimentali distinte, anziché la risposta (“pianificazione strategica”) che pareva alludere all’esistenza di un’unica fase; così come tutti i quiz in cui veniva richiamata la figura del Responsabile unico del procedimento (senza ulteriori specificazioni) -che secondo la ricorrente sarebbero troppo generici, essendo la suddetta espressione utilizzata in norme giuridiche appartenenti a settori diversi dell’ordinamento- ben potevano essere correttamente interpretati riferendo quella locuzione al settore dei contratti pubblici, sia perché si tratta del contesto obiettivamente più noto e rilevante, sia perché alcuni quiz contenevano riferimenti inequivoci a tale settore normativo (come nel caso del quesito n. 5, di cui passerà a trattare nello specifico fra breve, seppure ad altri fini).<br />
Ciò posto, si passa a esaminare l’ulteriore profilo di doglianza contenuto nel primo motivo, con cui si sostiene che alcune delle domande cui la ricorrente non ha dato risposta rientrassero in ambiti normativi estranei all’oggetto della prova concorsuale individuato dal bando.<br />
Al riguardo è necessario prima di tutto richiamare le relative norme del bando, vale a dire:<br />
&#8211; l’art. 6, secondo cui <i>“la prova scritta, a contenuto teorico pratico, consiste nella soluzione in un tempo predeterminato di una serie di 35 quesiti a risposta sintetica e a scelta multipla, mirati all’accertamento delle conoscenze richieste per lo s<br />
&#8211; l’Allegato B, a mente del quale <i>“Per la prova scritta…i quesiti saranno formulati sulla base dei contenuti di seguito indicati: “Leggi di riforma nazionale e regionale in materia di personale della pubblica amministrazione; principi generali della di<br />
Orbene, se da un lato non vi è dubbio che in base a tali previsioni i quiz dovessero essere individuati tra i contenuti indicati dall’Allegato B, dall’altro lato non si può trascurare il fatto che l’obiettivo indicato da dall’art. 6 del bando era quello di accertare il possesso delle <i>“conoscenze richieste per lo svolgimento delle funzioni di dirigente nelle pubbliche amministrazioni”</i>, il che induce a “interpretare” le previsioni dell’Allegato B con l’elasticità necessaria ad assicurare l’effettivo perseguimento di tale obiettivo, ricostruendo l’oggetto possibile della prova scritta proprio tenendo nel debito conto il contenuto delle funzioni dirigenziali.<br />
Ciò premesso, la ricorrente reputa estraneo alle materie individuate dal bando innanzitutto il quesito n. 5, che così recitava: <i>“Il certificato di regolare esecuzione dei lavori è: a) emesso dal Direttore generale ed è confermato dal Responsabile unico del procedimento; b) emesso dal Direttore lavori ed è confermato dal Responsabile unico del procedimento con il benestare della Commissione esecutrice; c) emesso dal Direttore lavori ed è confermato dal Responsabile unico del procedimento; d) emesso dalla Direzione lavori pubblici dell’ente ed è confermato dal Responsabile unico del procedimento</i>”.<br />
A giudizio del Collegio, invece, esso non esorbita dalle materie indicate nell’Allegato B del bando, in quanto:<br />
&#8211; è pur vero che il settore di riferimento del quiz è quello degli appalti pubblici, non espressamente menzionato;<br />
&#8211; tuttavia la formulazione del quesito implicava, comunque, la conoscenza dei criteri di distribuzione delle competenze procedimentali tra diversi organi dell’amministrazione, nell’ambito di un Settore -quello degli appalti pubblici- che costituisce un po<br />
&#8211; inoltre il quesito si incentrava su di una figura (il Responsabile unico del procedimento) che costituisce una specifica applicazione al settore degli appalti della più generale figura del Responsabile del procedimento: come noto il “Responsabile unico<br />
&#8211; per di più alcune delle risposte multiple proposte facevano espresso riferimento a figure dirigenziali -quali il Direttore generale e la Direzione dei lavori pubblici- ragion per cui i candidati, cui era pacificamente richiesta una conoscenza adeguata d<br />
Viene poi in rilievo il quesito n. 10, che così recitava: “<i>Al Responsabile unico del procedimento: a) una volta eletto, non può essere impedito, da parte del Responsabile della struttura dell’amministrazione di svolgere i propri compiti b) una volta designato, non può essere impedito, da parte del superiore gerarchico all’interno del proprio ufficio, di svolgere i propri compiti; c) una volta identificato, non può essere sostituito, da parte del superiore gerarchico all’interno del proprio ufficio; d) una volta identificato e nominato, può essere impedito, da parte del superiore gerarchico all’interno del proprio ufficio, di svolgere i propri compiti</i>”.<br />
Anche per tale quesito valgono considerazioni analoghe a quelle esposte in relazione al precedente: il Responsabile unico del procedimento è, come detto, una “figura centrale” nell’ambito delle procedure di affidamento di procedimenti amministrativi fondamentali come quelli in materia di contratti pubblici e, pertanto, assume centrale rilievo sul piano organizzativo; per tale via, dunque, il quesito è ben riconducibile ai “contenuti” dell’Allegato B, anche considerato che le risposte multiple proposte riguardavano i rapporti tra lo stesso Responsabile e il Dirigente della struttura, quindi proprio un aspetto tipicamente “organizzativo” e relativo ai poteri e compiti della figura dirigenziale.<br />
Si contesta poi il quesito n. 18, secondo cui: “<i>A norma del’art. 16, comma 1 del capo II,, Sezione III, del d.p.r. 21.12.2000, n. 445, al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali di cui agli artt. 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675: a) i certificati e i documenti trasmessi ad altre amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità previste dalla legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite; b) gli atti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità previste dalla legge o da regolamento; c) gli atti trasmessi ad altre amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni generali e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite; d) i certificati e i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni generali e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite”</i>.<br />
Tale quiz verteva inequivocabilmente sulla disciplina normativa in materia di tutela della riservatezza e la stessa è effettivamente estranea ai contenuti indicati nell’Allegato B del bando (vedi <i>supra</i>), né il quesito involgeva in qualche modo profili organizzativi o criteri di distribuzione delle competenze tra gli organi dell’Amministrazione, come invece si è osservato in relazione ai due quiz precedenti, per cui su questo il profilo di doglianza in esame deve ritenersi fondato.<br />
Non è, invece, condivisibile la critica rivolta dalla ricorrente al quesito n. 34, secondo cui “<i>In base alla L.R. del 14 giugno 2000, n. 6, art. 21 (Lavori socialmente utili), comma 1, ai lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili nell’ambito dell’Amministrazione regionale e dei suoi enti strumentali si applicano: a) le disposizioni previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia di pubblico impiego; b) le disposizioni previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia analogamente a quanto previsto per i lavoratori impiegati negli enti locali; c) le disposizioni previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia analogamente a quanto previsto per il lavoro a tempo indeterminato; d) le disposizioni previste dalla legislazione sul lavoro part time degli enti locali</i>”.<br />
Difatti il suddetto quesito, relativo alla disciplina applicabile a una particolare tipologia di personale utilizzato dalle pubbliche amministrazioni (i lavoratori socialmente utili), ben può essere ricondotto alla disciplina “<i>in materiapersonale della pubblica </i>amministrazione”, espressamente indicata all’Allegato B del bando.<br />
In conclusione l’esaminata censura, relativa all’estraneità di alcuni quiz alle materie di concorso, è fondata solo in relazione al quesito n. 10 (cui la ricorrente non ha risposto) e ciò non consente alla ricorrente di superare la cd. prova di resistenza, posto che la sostituzione di quell’unico quiz “estraneo” ha un “valore potenziale” complessivo di 1,1 punti (di cui 1 punto per l’ipotetica risposta esatta e 0,1 per la decurtazione che la ricorrente avrebbe evitato rispondendo correttamente), insufficiente a colmare il divario tra il punteggio di 18,800 ottenuto dalla ricorrente e la sufficienza (pari a 21 punti).<br />
Pertanto il primo motivo di ricorso non merita accoglimento, per cui le domande proposte in via principale devono essere respinte.<br />
B.2. Quest’ultima chiede, poi, in via subordinata, l’annullamento degli atti della procedura concorsuale nella parte in cui essa ha riguardato 13 posti dirigenziali, anziché soltanto 4.<br />
A sostegno di tale richiesta deduce il secondo motivo di ricorso, con il quale sostiene che:<br />
&#8211; l’art. 77, commi 11 e 12, della legge della Regione Sardegna 31 dicembre 1998, n 31 (nella versione vigente al’epoca del bando), limitava la possibilità di procedere a una procedura concorsuale interna solo con riferimento ai posti -oltre che rimasti va<br />
&#8211; alla data del 2 dicembre 1998 sarebbero esistite in ERSAT n. 17 strutture dirigenziali, di cui 13 coperte da personale dell’Ente che rivestiva la qualifica funzionale dirigenziale di cui alla legge regionale n. 6/1986, per cui sarebbero rimaste solo ult<br />
La censura è infondata.<br />
In base a quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’ERSAT 23 giugno 1998, n. 367, la pianta organica dell’Ente comprendeva n. 34 Strutture di livello dirigenziale, né risulta dagli atti di causa una successiva riduzione delle stesse, come invece sostiene la ricorrente richiamando le deliberazioni del Consiglio di amministrazione ERSAT 23 luglio 1998, n. 429 e 5 ottobre 1998, n. 541; difatti, se si guarda al contenuto delle stesse (prodotte in giudizio dalla ricorrente quali docc. 9 e 10), è dato rivenire soltanto un punto (alla penultima pagina della deliberazione n. 541/1998) ove si segnala una riduzione (da 10 a 7) dei “Servizi” presenti in ERSAT all’esito della deliberazione n. 429/1998, senza però alcun cenno alle Strutture di livello dirigenziale.<br />
Né appare possibile identificare queste ultime con i “Servizi” di cui parla la deliberazione in esame, posto che la stessa evidenzia una diminuzione dei “Servizi” da 10 a 7, mentre le Strutture dirigenziali erano n. 17 secondo la stessa ricorrente (cfr. pag. 19 del ricorso) e n. 34 secondo controparte (cfr. in particolare la memoria difensiva in data 11 ottobre 2013 dei controinteressati Arghittu, De Martini, Ibba, Piredda e Selis), per cui il dato relativo ai “Servizi” presente nella delibera n. 541/1998 non pare oggettivamente riferibile alle Strutture dirigenziali; in ogni caso tale profilo non è stato adeguatamente dimostrato dalla ricorrente, sulla quale grava il relativo onere probatorio.<br />
Pertanto, in conclusione, al Collegio non resta che:<br />
&#8211; attenersi all’unico dato certo, che è quello derivante dalla deliberazione n. 327/1998, in base al quale in organico ERSAT vi erano n. 34 Strutture di livello dirigenziale; su tale dato, peraltro, concorda la stessa ricorrente, anche se poi sostiene ess<br />
&#8211; data l’assenza di comprovate modifiche successive, ritenere che il numero di 34 Strutture dirigenziali, individuato dalla deliberazione n. 327/1998, sia rimasto invariato sino al 2 dicembre 1998, data di entrata in vigore della l.r. n. 31/1998, come tal<br />
&#8211; con la conseguenza ultima che il concorso in esame deve ritenersi correttamente riferito a 13 posti di livello dirigenziale, esistendo alla data del 2 dicembre 1998 Strutture dirigenziali vacanti in misura addirittura superiore.<br />
Per quanto premesso il ricorso è infondato e deve essere, quindi, respinto.<br />
Sussistono giusti motivi per una integrale compensazione delle spese di giudizio, vista l’obiettiva complessità di alcune delle questioni giuridiche esaminate.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il epigrafe proposto.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Francesco Scano, Presidente<br />
Tito Aru, Consigliere<br />
Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore<br />
<b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 26/11/2014</p>
<p align=justify>
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-26-11-2014-n-1017/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2014 n.1017</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2014 n.25138</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-26-11-2014-n-25138/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-26-11-2014-n-25138/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-26-11-2014-n-25138/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2014 n.25138</a></p>
<p>Pres. Santacroce – Est. Vivaldi P.A. (Avv. M. Fiertler) c/ P. M. presso la Corte dei conti (Proc. Gen.) 1. Giurisdizione e competenza – Contributi pubblici – Sviamento delle finalità del finanziamento – Giurisdizione della Corte dei conti – Per danno erariale – Sussiste – Ragioni – Natura privata del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-26-11-2014-n-25138/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2014 n.25138</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-26-11-2014-n-25138/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2014 n.25138</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santacroce – Est. Vivaldi<br /> P.A. (Avv. M. Fiertler) c/ P. M. presso la Corte dei conti (Proc. Gen.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Contributi pubblici – Sviamento delle finalità del finanziamento – Giurisdizione della Corte dei conti – Per danno erariale – Sussiste – Ragioni – Natura privata del soggetto destinatario – Irrilevanza – Natura del danno – Scopi perseguiti – Rilevanza.</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza – Contributi pubblici – Dolosa appropriazione – Giurisdizione della Corte dei conti – Per danno erariale – Sussiste – Ragioni – Rapporto di servizio – Configurabilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale, non deve aversi riguardo alla qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico – che può anche essere un privato od un ente pubblico non economico – bensì alla natura del danno e degli scopi perseguiti (1). Ne deriva che qualora l&#8217;amministratore di un ente, anche avente natura privata, cui siano erogati fondi pubblici, per sue scelte incida negativamente sul modo d&#8217;essere del programma imposto dalla P.A., alla cui realizzazione esso è chiamato a partecipare con l&#8217;atto di concessione del contributo, in tal modo determinando uno sviamento dalle finalità perseguite, egli provoca un danno per l&#8217;ente pubblico del quale deve rispondere davanti al giudice contabile; ed un tale danno può essere prodotto anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altre imprese il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato dall&#8217;ente pubblico con il concorso dello stesso imprenditore.</p>
<p>2. In tema di danno erariale, è configurabile un rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice di un contributo statale ed i soggetti privati i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall&#8217;Amministrazione (2). Pertanto, l&#8217;amministratore di una società privata destinataria di fondi pubblici, del quale si prospetti una condotta di dolosa appropriazione dei finanziamenti, è soggetto alla responsabilità per danno erariale e alla giurisdizione della Corte dei conti, stante l’estensione della responsabilità amministrativa a coloro che intrattengano con la società un rapporto di tipo organico (3).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Si veda in tal senso, Cass., Sez. Un., 3 febbraio 2014, n. 2287; idem, 23 settembre 2009, n. 20434.<br />
(2) Cfr., Cass., Sez. Un., 13 febbraio 2014, n. 3310.<br />
(3) Cfr., Cass., Sez. Un., 9 gennaio 2013, n. 295.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONI UNITE CIVILI</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. SANTACROCE Giorgio &#8211; Primo Presidente f.f. &#8211;<br />
Dott. SALME&#8217; Giuseppe &#8211; Presidente Sezione &#8211;<br />
Dott. RORDORF Renato &#8211; Presidente Sezione &#8211;<br />
Dott. DI AMATO Sergio &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Dott. CHIARINI Maria Margherita &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Dott. VIVALDI Roberta &#8211; rel. Consigliere &#8211;<br />
Dott. NAPOLETANO Giuseppe &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Dott. AMENDOLA Adelaide &#8211; Consigliere &#8211;<br />
ha pronunciato la seguente:<br />
<b></p>
<p align=center>sentenza</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso 22020/2013 proposto da:<br />
A.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARVISIO 2, presso lo studio dell&#8217;avvocato FIERTLER MARCO, che lo rappresenta e difende, per delega in calce al ricorso;<br />
&#8211; ricorrente &#8211;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;<br />
&#8211; controricorrente &#8211;</p>
<p>e contro<br />
T.S.;<br />
&#8211; intimato &#8211;</p>
<p>avverso la sentenza n. 519/2012 della CORTE DEI CONTI &#8211; 1^ SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE ù ROMA, depositata il 25/09/2012;</p>
<p>udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/2014 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;<br />
udito l&#8217;Avvocato Marco FIERTLER;<br />
udito il P.M. in persona del Procuratore Generale Aggiunto Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l&#8217;inammissibilità o comunque rigetto del ricorso.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Svolgimento del processo</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
A.P. ha proposto ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione avverso la sentenza della Corte dei conti &#8211; Sezione Prima Giurisdizionale Centrale del 25.9.2012 con la quale, affermata la propria giurisdizione senza necessità di sospendere il giudizio contabile in pendenza di quello penale, il Giudice di appello ha riconosciuto la sussistenza del danno erariale derivante dallo sviamento, da parte del ricorrente, quale socio ed amministratore della società beneficiaria Bio Zaccarella e C. di A.P., del contributo pubblico ricevuto dal Ministero dell&#8217;Industria del commercio e dell&#8217;artigianato ai sensi della <i>L. n. 488 del 1992</i>, ottenuto illecitamente con artifici e raggiri ed in difetto dei presupposti di legge.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Motivi della decisione</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Con unico motivo il ricorrente denuncia violazione <i>dell&#8217;art. 103 Cost.</i>: difetto di giurisdizione.<br />
Il motivo non è fondato.<br />
Come è stato più volte affermato da queste Sezioni Unite (da ultimo S.U. 3.2.2014 n. 2287; in precedenza S.U. 23.9.2009 n. 20434) e va in questa sede ribadito, ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale, non deve aversi riguardo alla qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico &#8211; che può anche essere un privato od un ente pubblico non economico &#8211; bensì alla natura del danno e degli scopi perseguiti.<br />
Ne deriva che qualora l&#8217;amministratore di un ente, anche avente natura privata, cui siano erogati fondi pubblici, per sue scelte incida negativamente sul modo d&#8217;essere del programma imposto dalla Pubblica Amministrazione, alla cui realizzazione esso è chiamato a partecipare con l&#8217;atto di concessione del contributo, in tal modo determinando uno sviamento dalle finalità perseguite, egli provoca un danno per l&#8217;ente pubblico del quale deve rispondere davanti al giudice contabile.<br />
Ed un tale danno può essere prodotto anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altre imprese il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato dall&#8217;ente pubblico con il concorso dello stesso imprenditore.<br />
Il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è, infatti, spostato dalla qualità del soggetto &#8211; che può ben essere un privato o un ente pubblico non economico &#8211; alla natura del danno e degli scopi perseguiti.<br />
Le Sezioni Unite hanno anche chiarito che,in tema di danno erariale, è configurabile un rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice di un contributo statale ed i soggetti privati i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall&#8217;Amministrazione (da ultimo S.U. 13.2.2014 n. 3310). Inoltre, è stato ritenuto che l&#8217;amministratore di una società privata destinataria di fondi pubblici, del quale si prospetti una condotta di dolosa appropriazione dei finanziamenti, è soggetto alla responsabilità per danno erariale e alla giurisdizione della Corte dei conti, atteso che la società beneficiaria dell&#8217;erogazione concorre alla realizzazione del programma della P.A., instaurando con questa un rapporto di servizio, con la conseguenza che la responsabilità amministrativa si estende anche a coloro che intrattengano con la società un rapporto organico (S.U. 9.1.2013 n. 295).<br />
Nel caso in esame, la Corte dei Conti ha dapprima accertato che &#8220;Risulta dagli atti, quali riportati nell&#8217;atto di citazione&#8230;, che il convenuto gestiva autonomamente l&#8217;attività di spesa relativa all&#8217;attuazione dell&#8217;iniziativa ammessa al finanziamento pubblico, impiegando in prima persona le risorse erogate dal Ministero dell&#8217;Industria, del Commercio e dell&#8217;Artigianato per le finalità di sviluppo regionale previste dalla <i>L. n. 488 del 1992</i>, con ciò instaurando un rapporto di servizio con la struttura pubblica danneggiata, rapporto che lo rende soggetto passivo dell&#8217;azione di responsabilità davanti al Giudice contabile&#8221;.<br />
D&#8217;altro canto, la L. 22 ottobre 1992, n. 488, ha come principali obiettivi l&#8217;incremento produttivo, economico ed occupazionale, attraverso la concessione di un contributo in conto capitale alle imprese operanti nei settori indicati, a fronte di investimenti da realizzare.<br />
E&#8217;, quindi, destituita di fondamento la tesi del ricorrente secondo la quale i fondi così erogati costituirebbero un finanziamento avente natura &#8220;liberale&#8221; e di carattere generale a sostegno di settori economici svantaggiati.<br />
Diversamente, la legge costituisce la base normativa che legittima i finanziamenti finalizzati al perseguimento di obiettivi di interesse pubblico, che così concretizzano proprio il &#8220;contributo di scopo&#8221;.<br />
E che lo sviamento delle finalità del finanziamento vi sia stato è ampiamente dimostrato dalle risultanze di cui, a tal fine, si da atto nella sentenza impugnata (pag. 2) circa l&#8217;utilizzo, da parte dell&#8217;attuale ricorrente, di &#8220;una fittizia documentazione di supporto, costituita da false ed incomplete fatture e dichiarazioni, allo scopo di percepire indebitamente contributi comunitari destinati ad attività produttive nelle aree depresse&#8221;.<br />
E&#8217;, quindi, di tutta evidenza che il petitum sostanziale è fondato sulla cattiva utilizzazione dei fondi pubblici e sullo sviamento delle finalità del finanziamento, con implicito danno erariale; con il conseguente riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti. Conclusivamente, il ricorso è rigettato ed è dichiarata la giurisdizione della Corte dei conti.<br />
Non deve farsi luogo a pronuncia sulle spese, in ragione della qualità di parte in senso solo formale del controricorrente Procuratore generale.<br />
Sussistono le condizioni per l&#8217;applicazione del disposto del <i>D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1</i> quater, introdotto dalla <i>legge 228 del 2012</i>.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
La Corte rigetta il ricorso, dichiara la giurisdizione della Corte dei conti. Nulla spese.<br />
Ai sensi del <i>D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1</i> quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell&#8217;ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 21 ottobre 2014.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2014</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-26-11-2014-n-25138/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2014 n.25138</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2014 n.1002</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-26-11-2014-n-1002/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-26-11-2014-n-1002/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-26-11-2014-n-1002/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2014 n.1002</a></p>
<p>Pres. C.L. Monticelli; Est. G. Flaim R. B. (avv.ti A. Melis, T. Moni e S. P. Satta) c/ COMUNE DI LULA (avv.ti P. A. Sanna e M. Barberio) e nei confronti di G. Z. (avv.ti F. Mossa, M. Ferreli e G. D. Melis) Comune – Beni demaniali comunali &#8211; Strade</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-26-11-2014-n-1002/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2014 n.1002</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-26-11-2014-n-1002/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2014 n.1002</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C.L. Monticelli; Est. G. Flaim<br /> R. B. (avv.ti A. Melis, T. Moni e S. P. Satta) c/ COMUNE DI LULA (avv.ti P. A. Sanna e M. Barberio) e nei confronti di G. Z. (avv.ti F. Mossa, M. Ferreli e G. D. Melis)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comune – Beni demaniali comunali &#8211; Strade comunali &#8211; Ordinanza sindacale di ripristino &#8211; Art. 378, L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F – Legittimità &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In forza dell’art. 378, L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F, che attribuisce al sindaco un potere di autotutela di carattere possessorio, volto alla conservazione dello stato di fatto dei beni demaniali comunali e delle strade comunali soggette ad uso pubblico, deve ritenersi legittima l’ordinanza sindacale contingibile ed urgente che intima al destinatario l’immediato sgombero di materiale edilizio presente su una strada pubblica</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 588 del 2013, proposto da:<br />
R. B., rappresentato e difeso dagli avv. Annamaria Melis, Tullio Moni, con domicilio eletto presso Salvatore Paolo Satta in Cagliari, Via Libeccio 32; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
COMUNE DI LULA, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Pasqualina Antonella Sanna, con domicilio eletto presso Mauro Barberio in Cagliari, Via Garibaldi N.105; </p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
G. Z., rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Mossa, Mauro Ferreli, con domicilio eletto presso Giovanni Domenico Melis in Cagliari, Via Legnano N. 63; </p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
dell’ordinanza sindacale contingibile ed urgente di immediato sgombero di materiale edilizio</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Lula e di Giorgio Zizi;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 novembre 2014 la dott.ssa Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori avv. Satta, in sostituzione per il ricorrente, avv. Barberio, in sostituzione per l’Amministrazione e l’avv. Ferreli;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Sindaco di Lula ha adottato il 7.5.2013 un’ordinanza a carico di Boe Raimondo per lo sgombero immediato del materiale edilizio presente in Via Amendola.<br />
Con ricorso notificato e depositato nel luglio 2013 il ricorrente ha impugnato l’ordinanza, formulando le seguenti censure:<br />
violazione dell’art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 – eccesso di potere per erroneo presupposto di fatto, sviamento di potere – difetto di motivazione &#8211; mancata ponderazione degli interessi.<br />
Si è costituita in giudizio sia l’Amministrazione che il controinteressato Zizi chiedendo il riconoscimento della mancata legittimazione ad impugnare e comunque il rigetto del ricorso.<br />
All’udienza del 19 novembre 2014 il ricorso è stato spedito in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Concorde giurisprudenza riconosce che l&#8217;art. 378 della L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F attribuisce al <br />
Sindaco un potere di autotutela di carattere possessorio, volto alla conservazione dello stato di fatto dei beni demaniali comunali e delle strade comunali soggette ad uso pubblico. <br />
Con la conseguenza che sussiste il potere dell&#8217;amministrazione comunale di ordinare la rimozione di i materiali ostativi al libero transito e, quindi, il ripristino dello stato dei luoghi, quando sussiste una situazione di fatto di oggettivo pregiudizio del pubblico passaggio (cfr. Consiglio Stato , sez. V, 8 gennaio 2009 n. 25; Consiglio Stato, sez. IV, 7 settembre 2006 n. 5209 Consiglio Stato , sez. IV, 06 aprile 2000 n. 1975).<br />
In particolare la sentenza del C.S., Sez. IV, n. 3509 dell’ 8 giugno 2011 ( che ha Annullato T.A.R. Liguria, Sez. I, 18 novembre 2010 n. 10398) ha espressamente affermato che: <br />
&#8211; l&#8217;art. 378 L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F attribuisce al Sindaco un potere di autotutela di carattere possessorio, finalizzato alla conservazione dello stato di fatto dei beni demaniali comunali e delle strade comunali soggette ad uso pubblico, con fac<br />
&#8211; l&#8217;esercizio del potere di autotutela possessoria delle strade vicinali è attribuito al Sindaco dall&#8217;art. 378 L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F in quanto la detta disposizione è stata sottratta all&#8217;effetto abrogativo di cui all&#8217;art. 2 del D.L. 22 dicembre<br />
Inoltre “l&#8217;esercizio del potere sindacale contemplato dall&#8217;art. 378 l. n. 2248/1865 all. F, configura non già un provvedimento repressivo in materia edilizia, bensì un&#8217;ipotesi di autotutela possessoria iuris publici in tema di strade di uso pubblico, che, in quanto tale, trova il suo unico presupposto nella necessità di ripristinare l&#8217;uso pubblico della strada senza necessità di ulteriori motivazioni” (cfr. Consiglio Stato n. 25/2009 cit.).<br />
Nel caso di specie era stata attuata, dal ricorrente, una occupazione abusiva parziale del sedime di una pubblica via (Via Amendola), impedendo la libera circolazione e l’utilizzo pubblico.<br />
Si trattava di strada pubblica: ciò emerge sia dall’esistenza del numero civico (di residenza del ricorrente) sia da tutti quegli elementi ben posti in luce nell’ordinanza del Tribunale di Nuoro del 19.4.2013 (e richiamata nel provvedimento impugnato), successivamente confermata anche con la successiva ordinanza collegiale (a seguito di reclamo) del 28.6.2013 sempre del Tribunale di Nuoro.<br />
In particolare rileva la presenza, fin dal 1971, della Via Amendola tra le strade pubbliche (cfr. delibera C.C. dell’11.7.1971) e comunque la maturazione dell’usucapione ventennale in favore dell’ente pubblico, nonché la realizzazione sulla stessa di opere pubbliche (fognature, illuminazione,…).<br />
Il generale potere di autotutela del demanio e del patrimonio indisponibile del comune, di cui all&#8217;art. 378, l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F, continua a spettare al sindaco sia in ragione della persistente vigenza della norma e sia della riconducibilità del potere di tutela qui previsto alla funzione di ufficiale di governo (così C.S. IV n. 3509 dell’ 8 giugno 2011 ).<br />
La competenza del Sindaco sussiste anche dopo l&#8217;entrata in vigore del d.lg. n. 267 del 2000, atteso che l&#8217;art. 107, comma 5, fa espressamente salve le competenze del Sindaco specificamente previste dall&#8217;art. 50, comma 3 e dall&#8217;art. 54, e cioè proprio le competenze espressamente attribuitegli dalla legge nelle materie di ordine e di sicurezza pubblica, in quanto in tali fattispecie la tutela del bene comunale assicura in concreto un diritto,che è di rilievo costituzionale, quale quella alla libera circolazione sul territorio da parte di tutti i cittadini (CS IV 3509 / 2011).<br />
Il potere previsto per il Sindaco dall’art. 378 della L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F L. 2248 è stato correttamente esercitato ( si veda ex multis T.A.R. Lombardia sez. Brescia 13902010), in quanto tale norma, come si è detto, attribuisce al sindaco un potere di autotutela di carattere possessorio, volto alla conservazione dello stato di fatto dei beni demaniali comunali e delle strade comunali soggette ad uso pubblico.<br />
In conclusione il ricorso va respinto.<br />
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese e onorari di giudizio sia in favore del Comune (per euro 1.000) sia in favore del contro interessato (euro 1000) per complessivi euro 2.000 (duemila).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Caro Lucrezio Monticelli, Presidente<br />
Grazia Flaim, Consigliere, Estensore<br />
Gianluca Rovelli, Primo Referendario</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 26/11/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-26-11-2014-n-1002/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2014 n.1002</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2014 n.1004</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-26-11-2014-n-1004/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-26-11-2014-n-1004/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-26-11-2014-n-1004/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2014 n.1004</a></p>
<p>Pres. C.L. Monticelli; Est. G. Flaim SODEXO ITALIA SPA, SERCOL SRL ( avv.ti M. Boifava, A. M. Lei e S. Pinna); c/ ASL 1 DI SASSARI (avv. M. Barberio) nei confronti di VIVENDA SPA, COCKTAIL SERVICE SRL (avv.ti M. Perrone e G. A. Fara) Contratti della P.A. – Gara –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-26-11-2014-n-1004/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2014 n.1004</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-26-11-2014-n-1004/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2014 n.1004</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C.L. Monticelli; Est. G. Flaim<br /> SODEXO ITALIA SPA, SERCOL SRL ( avv.ti M. Boifava, A. M. Lei e S. Pinna); c/ ASL 1 DI SASSARI (avv. M. Barberio) nei confronti di VIVENDA SPA, COCKTAIL SERVICE SRL (avv.ti M. Perrone e G. A. Fara)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara – Commissione giudicatrice – Nomina – Componente esterno – Interpello degli ordini professionali – Art. 84, co. 8, D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. &#8211; Necessità – Sussiste &#8211; Omissione &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nelle gare d’appalto, la nomina di personale “esterno” da inserire nella Commissione non può prescindere dal rispetto dello specifico sub-procedimento previsto dall’art. 84, co. 8, D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., il quale, a garanzia di imparzialità della scelta, impone alla stazione appaltante di coinvolgere gli “albi professionali” nella scelta dei professionisti da inserire in un “elenco” dei componenti eligibili; è, pertanto, illegittima la nomina a componente “esterno” di un professionista, laddove la stazione appaltante non abbia previamente acquisito, come previsto dalla norma suddetta, le rose di candidati dagli ordini professionali</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 316 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
SODEXO ITALIA SPA, SERCOL SRL, rappresentate e difese dagli avv. Maurizio Boifava e Antonio Maria Lei, con domicilio eletto presso Silvio Pinna in Cagliari, Via San Lucifero N.65; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
ASL 1 DI SASSARI, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Mauro Barberio, con domicilio eletto presso Mauro Barberio in Cagliari, Via Garibaldi N.105; </p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
VIVENDA SPA, COCKTAIL SERVICE SRL, rappresentate e difese dall&#8217;avv. Michele Perrone, con domicilio eletto presso Giovanni Antonio Fara in Cagliari, Via Palomba N.1; </p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; del provvedimento di esclusione della ricorrente dal lotto n. 2 della procedura aperta indetta per l&#8217;affidamento del &#8220;Servizio di ristorazione per le strutture dell&#8217;Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari CIG 5186630E76&#8221;, comunicato dapprima verbal<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto e, comunque connesso ivi compresi i verbali del sub procedimento di verifica dell&#8217;anomalia, se ed in quanto esistenti e, in ogni caso, il processo verbale della seduta pubblica del 13.3.2014.<br />
e con i motivi aggiunti depositati il 21.5.2014:<br />
&#8211; del processo verbale del 6.2.2014 , per mezzo del quale i preposti alla gara esternano le ragioni deponenti per l&#8217;avversato giudizio di complessiva inaffidabilità dell&#8217;offerta del R.T.I. ricorrente;<br />
&#8211; del processo verbale della seduta pubblica del 14.5.2014, ad oggi non disponibile, con il quale si è dichiarato aggiudicatario provvisorio il R.T.I. Vivenda Spa &#8211; Cocktail Service srl.<br />
e con ulteriori motivi aggiunti depositati il 24.7.2014:<br />
&#8211; della delibera n. 188 del 19.6.2014, dell&#8217;aggiudicazione definitiva della gara per l&#8217;affidamento del servizio di ristorazione per i degenti delle strutture della ASL n. 1 di Sassari;<br />
&#8211; della nota prot. 20938 del 1.7.2013, di tutti i verbali , del bando di gara , del disciplinare e del capitolato, e delle note prot. nn. 24489 del 1.8.2013, 25369 del 9.8.2013, 27411 del 9.9.2013 e 27436 del 9.9.2013;<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto e, comunque connesso.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Asl 1 di Sassari e di Vivenda Spa &#8211; Cocktail Service Srl;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 novembre 2014 la dott.ssa Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori Boifava, Lei, Barberio e Perrone;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La ricorrente è stata esclusa al termine del procedimento per “anomalia” dell’offerta.<br />
Contestualmente è stato individuato il nuovo aggiudicatario del servizio di ristorazione ospedaliera:<br />
RTI Vivenda/Cocktail service, raggruppamento al quale non è stato notificato il ricorso principale ma solo i primi motivi aggiunti (il 23.5.2014) . <br />
L’esclusione e l’aggiudicazione provvisoria risalgono alla seduta pubblica del 13 marzo 2014.<br />
A) Con RICORSO notificato (solo all’Amministrazione) e depositato nel marzo-aprile 2014 sono state sollevate le seguenti censure:<br />
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 86, 87 e 88 del codice appalti – violazione e falsa applicazione dell’art. 20 della LR 5/2007 – violazione e falsa applicazione dell’art. 79 del codice appalti – violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 284 e 121 del DPR 207/2010 – violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/1990 – violazione del principio di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione – eccesso di potere per totale carenza di motivazione e difetto di istruttoria;<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione chiedendo l’inammissibilità ed il rigetto del ricorso.<br />
La domanda cautelare formulata nel ricorso principale è stata respinta con ordinanza n. 159 del 29.5.2014, con la seguente motivazione:<br />
“Considerato <br />
che le censure con le quali le ricorrenti contestano il giudizio in ordine alla incongruità dell’offerta non sembrano idonee a superare i motivi posti a base dell’esclusione, in specie per quanto concerne la voce relativa alla previsione delle ore di svolgimento del servizio (che nel progetto-offerta vengono indicate in oltre 28.000 annue, mentre in sede di giustificazioni il monte-ore si riduce a circa 22.000 annue; discrasia che non trova spiegazione nelle argomentazioni delle ricorrenti);<br />
che, pertanto, il ricorso, ad una prima sommaria valutazione, tipica della presente fase cautelare, non appare destinato all’accoglimento”.</p>
<p>Il Consiglio di Stato ha confermato il rigetto con ordinanza della sez. III n. 3212 del 17.7.2014, con la seguente motivazione:<br />
“Considerato che, allo stato, non si ravvisano ragioni per la sospensione cautelare degli atti impugnati;<br />
Considerato che le questioni riguardanti l’esclusione dell’appellante dalla procedura di gara possono essere comunque approfondite dal T.A.R. in sede di merito;<br />
Considerato che presso lo stesso T.A.R. sono state sollevate ulteriori questioni a seguito dell’aggiudicazione definitiva della gara.”<br />
**<br />
B) PRIMI MOTIVI AGGIUNTI (questi notificati anche a RTI Vivenda spa/Cocktail service il 23.5, aggiudicatario provvisorio), CONTRO L’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA, depositati il 21.5.2014 con nuova domanda cautelare (alla Camera di consiglio del 30.7.2014 la domanda cautelare è stata rinviata).<br />
Nella specie con i primi motivi aggiunti l’impugnazione è stata estesa:<br />
&#8211; al verbale del 6.2.2014 ove si esternano le ragioni dell’avversato giudizio di complessiva inaffidabilità dell’offerta dell’r.t.i. ricorrente;<br />
&#8211; al verbale del 14.5.2014 di “aggiudicazione provvisoria” al r.t.i. Vivenda spa/Cocktail service.<br />
Le ulteriori censure proposte sono le seguenti:<br />
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 27 e 78 del codice 163/2006;<br />
violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 86, 87 e 88 del codice appalti – violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 121 e 284 del DPR 207/2010<br />
violazione e falsa applicazione dell’art. 20 della LR 5/2007 – <br />
eccesso di potere per sviamento, difetto di ponderata istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto, difetto di motivazione, illogicità e irrazionalità.<br />
Con sviluppo di molteplici profili di doglianza, in particolare in riferimento : <br />
-al costo del personale, sotto diversi aspetti, <br />
-ai tempi di distribuzione , ritiro dei pasti e sanificazione di carrelli e stoviglie,<br />
-ai costi relativi al centro di cottura,<br />
-al valore degli investimenti,<br />
-all’utilizzo di automezzi per il trasporto dei carrelli per le colazioni,<br />
-all’attività di formazione.<br />
C) Con i SECONDI MOTIVI AGGIUNTI, depositati il 24.7.2014 con domanda cautelare (alla Camera di consiglio del 17.9.2014 la domanda cautelare è stata riunita al merito) sono state sollevate ulteriori censure, sia CONTRO L’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (per illegittimità derivata), sia, in via subordinata, per la riedizione della gara. Nella specie :<br />
3)violazione e falsa applicazione dell’art. 84 comma 10 del codice 163/2006 e 283 del DPR 207/2010;<br />
violazione e falsa applicazione della lex specialis, ed in particolare degli artt. 10 e 11 del disciplinare di gara;<br />
violazione e falsa applicazione dei principi generali delle procedure ad evidenza pubblica in punto di nomina delle Commissioni giudicatrici;<br />
invalidità derivata di tutte le operazioni concorsuali e, conseguentemente, dell’avversato provvedimento di aggiudicazione definitiva;<br />
4) violazione e falsa applicazione sotto diverso profilo degli artt. 2, 10 e 12 del codice 163/2006 e 283 del DPR 207/2010;<br />
violazione e falsa applicazione dei principi generali in punto di nomina e costituzione delle Commissioni giudicatrici;<br />
invalidità derivata di tutte le operazioni concorsuali e, conseguentemente , dell’avversato provvedimento di aggiudicazione definitiva;<br />
5) violazione e falsa applicazione sotto diverso profilo degli artt. 84 comma 10 del codice 163/2006 e 283 del DPR 207/2010;<br />
violazione e falsa applicazione dell’art. 49 della LR 5/2007;<br />
violazione e falsa applicazione della lex specialis;<br />
violazione e falsa applicazione dei principi generali in punto di nomina e costituzione delle commissioni giudicatrici;<br />
invalidità derivata di tutte le operazioni concorsuali e, conseguentemente , dell’avversato provvedimento di aggiudicazione definitiva.<br />
A seguito dei motivi aggiunti si è costituita in giudizio anche la controinteressata chiedendo l’inammissibilità e il rigetto del ricorso.<br />
All’udienza del 19 novembre 2014, dopo discussione, il ricorso è stato spedito in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorso introduttivo è stato proposto esclusivamente contro l’esclusione “per anomalia” dell’offerta, sebbene, nella stessa seduta del 13.3.2014, con verbale n. 5 in seduta pubblica (cfr. doc. n. 10 fascicolo ASL), il Seggio di gara avesse disposto, in presenza dei rappresentanti Sodexo-Sercol, anche la nuova “aggiudicazione provvisoria” in favore di Vivenda, sulla base della riformulata graduatoria.<br />
A Vivenda sono stati notificati solo successivamente, il 23.5.2014, i primi motivi aggiunti, formulati contro l’ aggiudicazione provvisoria, poi disposta con verbale del 14.5.2014.<br />
Comunque parte ricorrente ha poi impugnato, con i secondi motivi aggiunti, l’ “aggiudicazione definitiva” anche per invalidità derivata e questa volta tempestivamente rispetto alla comunicazione effettuata alla Sodexo dal Responsabile del servizio con nota del 24.6.2014 (cfr. doc. 30 fascicolo ricorrente).<br />
In sede di verifica dell’anomalia dell’offerta è emerso che Sodexo nel proprio progetto-offerta (a pag. 72) indicava 28.207 ore annue di servizio, mentre in sede di giustificazioni il monte ore si riduceva a 22.204. Il monte ore indicato era rilevante ai fini del punteggio, che veniva parametrato ad un elemento orario necessariamente “effettivo” e non meramente teorico.<br />
E il computo dell’onere economico doveva rapportarsi al monte ore retribuito.<br />
Il computo delle 28.207 ore annue non trova capienza nell’offerta economica:<br />
l’utile indicato è di soli 56.000 euro e la differenza delle 6.000 ore incide per oltre 100.000 euro sul quantum dell’offerta.<br />
Il mancato accoglimento di tale giustificazione rendeva anomala l’offerta, trattandosi della voce principale di scollamento del costo. Gli ulteriori profili incidenti sulle altre modalità dei servizi offerti non assumono rilevanza decisoria, rimanendo l’offerta (incongrua a causa del monte ore) .<br />
**<br />
VIZI SOLLEVATI IN VIA SUBORDINATA E PROMOSSI AVVERSO LA PROCEDURA DI GARA.<br />
La RUP è stata nominata, prima, presidente del Seggio di gara e, poi, presidente della Commissione proprio in considerazione del ruolo che essa ricopre all’interno dell’Amministrazione (Dirigente Responsabile acquisti).<br />
Non è censurabile che la fase preliminare (apertura buste e controllo della documentazione amministrativa) sia stata svolta dal Seggio di gara, essendo riservata alla Commissione solo la successiva “valutazione delle offerte tecniche”. <br />
L’art. 84 del codice 163/2006 si riferisce alle modalità di nomina della “Commissione” e non anche del “Seggio di gara” (nel caso di specie composto dalla Dirigente-RUP e dal segretario verbalizzante). I due organi (“Seggio” e “Commissione”) sono ben distinti anche dall’art. 11 del Disciplinare di gara (cfr. doc. 12 fascicolo ASL), con l’individuazione delle rispettive (diverse) competenze. Così come il medesimo art. 11 delinea anche i poteri propri della “stazione appaltante” nell’ambito della procedura di gara.<br />
Dunque l’obbligo di prioritaria nomina della Commissione tecnica sussisteva in relazione all’apertura della busta B (e non anche della busta A).<br />
La cronologia è stata la seguente:<br />
-scadenza offerte: 27/7. <br />
-apertura busta A: 30/7, da parte del Seggio di gara ;<br />
-nomina Commissione del 9.8.2013, sulla base del sorteggio del 29.7.2013; <br />
-apertura busta B: 9.9.2013 da parte della Commissione.<br />
In sostanza l’attività preliminare da compiersi a cura del Seggio di gara (e non della Commissione) è valida a prescindere dal momento in cui è stata nominata la Commissione tecnica. <br />
In materia si segnala il precedente di questo Tar I sez. n. 196 del 3.3.2014 (punto n. 6) e la ivi richiamata Cons. Stato, sez. III, 11 giugno 2013, n. 3228 (in particolare punto 11 e ss.).<br />
Più delicata è la problematica della scelta del sorteggio come modalità operativa.<br />
La ASL ha selezionato, in autonomia, una “rosa di nomi” (in parti interni e in parti esterni), anziché operare, per l’individuazione di membri esterni, con le modalità specificamente richieste dall’art. 84 comma 8° del Codice 163/2006.<br />
La norma dispone, per rendere imparziale la scelta, il coinvolgimento degli “albi professionali” per la scelta dei professionisti da inserire in un “elenco”.<br />
Tale passaggio non è stato compiuto dall’Amministrazione, che ha ritenuto di non acquisire le rose di candidati dagli ordini professionali.<br />
Questa difforme modalità di scelta dei possibili componenti esterni della Commissione implica una violazione ingiustificata della norma:<br />
il componente esterno dott. Amadei è stato inserito nella rosa dei nomi da sottoporre a sorteggio (per poter raggiungere i 5 nominativi della rosa, unitamente ai componenti interni), come “dirigente medico specializzato in igiene, con comprovata esperienza di direzione sanitaria di presidio ospedaliero”. <br />
La sua individuazione non proviene dunque dall’iter endoprocedimentale che doveva coinvolgere gli ordini professionali, ma è il frutto di una libera scelta dell’Amministrazione –opzione non ammessa dalla norma esaminata-.<br />
La nomina di personale “esterno” da inserire nella Commissione non poteva prescindere dal rispetto dello specifico sub-procedimento indicato e imposto dall’art. 84 comma 8 del Codice 163/2006.</p>
<p>In conclusione il ricorso va accolto parzialmente, con annullamento degli atti di nomina della Commissione e della attività da essa svolta, con caducazione dell’aggiudicazione e del contratto.<br />
Le spese vanno poste parzialmente a carico dell’Amministrazione .<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente, come da motivazione.<br />
Condanna l’Amministrazione al pagamento parziale delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 2.000, oltre rimborso del contributo unificato.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Caro Lucrezio Monticelli, Presidente<br />
Grazia Flaim, Consigliere, Estensore<br />
Gianluca Rovelli, Primo Referendario<br />
<b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 26/11/2014</p>
<p align=justify>
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-26-11-2014-n-1004/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2014 n.1004</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
