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	<title>26/10/2015 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>26/10/2015 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2015 n.1401</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-26-10-2015-n-1401/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-26-10-2015-n-1401/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2015 n.1401</a></p>
<p>Pres. S. Romano, Est. C. Testori Ai fini del risarcimento del danno da parte della p.a. non si può configurare la negligenza nel suo operato in caso di incerto quadro normativo di riferimento Responsabilità e risarcimento- Responsabilità della P.A.- Sussistenza dei requisiti di cui all’art. 2043 c.c. –Necessità &#8211; Incertezza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-26-10-2015-n-1401/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2015 n.1401</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-26-10-2015-n-1401/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2015 n.1401</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. S. Romano, Est. C. Testori</span></p>
<hr />
<p>Ai fini del risarcimento del danno da parte della p.a. non si può configurare la negligenza nel suo operato in caso di incerto quadro normativo di riferimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Responsabilità e risarcimento- Responsabilità della P.A.- Sussistenza dei requisiti di cui all’art. 2043 c.c. –Necessità &#8211; Incertezza del quadro normativo di riferimento – Esclude negligenza e quindi la sussistenza dell’elemento psicologico &#8211; Fattispecie</p>
<p>&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Ai fini dell’ammissibilità della domanda di risarcimento avanzata nei confronti della P.A. di un danno derivante dall’adozione di un provvedimento illegittimo, pur revocato in autotutela, è comunque necessaria la prova del danno subito e la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa, ossia gli elementi di cui all’art. 2043 c.c.. Spetta al giudice quindi verificare se l&#8217;adozione e l&#8217;esecuzione dell&#8217;atto ritenuto lesivo sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede alle quali l&#8217;esercizio della funzione deve costantemente ispirarsi. La responsabilità deve essere negata quando l&#8217;indagine presupposta conduce al riconoscimento dell&#8217;errore scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per la complessità della situazione di fatto, o come in specie, per l&#8217;incertezza del quadro normativo di riferimento che non consente di qualificare come negligente l’operato del Prefetto che ha negato l’autorizzazione allo svolgimento dei servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico sulla base della disciplina previgente, poi superata</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 01401/2015 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00522/2013 REG.RIC.</strong><br />
<strong><img decoding="async" height="109" src="file:///C:UsersMatteoAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image002.jpg" width="95" /></strong><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</strong><br />
<strong>(Sezione Seconda)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 522 del 2013, proposto dal sig. Nicola Rutigliano, in proprio e in qualità di titolare dell&#8217;impresa individuale D.S.B. Assistance di Rutigliano Nicola, rappresentato e difeso dagli avv. Alfredo Passaro e Natale Giallongo, con domicilio eletto presso l’avv. Natale Giallongo in Firenze, Via Vittorio Alfieri 19;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
U.T.G. &#8211; Prefettura di Firenze in persona del Prefetto p.t. e Ministero dell&#8217;Interno in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura distr.le dello Stato e domiciliati in Firenze, Via degli Arazzieri 4;<br />
<strong><em>per la condanna</em></strong><br />
al risarcimento del danno derivante<br />
a) dal decreto prot. n. 31493 del 27 maggio 2011, notificato in data 9 giugno 2011, mediante il quale il Prefetto di Firenze ha rigettato la domanda con la quale il sig. Rutigliano ha chiesto il rilascio della licenza ex art. 134 del TULPS &#8211; R.D. 18 giugno 1931 n. 773 &#8211; per l&#8217;espletamento dell&#8217;attività di investigazioni private limitatamente ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi ai sensi dell&#8217;art. 3, commi 7-13, della legge 15.7.2009 n. 94 e del D.M. del 6 ottobre 2009;<br />
b) dal decreto prot. n. 0770774 del 23 novembre 2011, notificato in data 6 dicembre 2011, mediante il quale il Prefetto di Firenze ha nuovamente rigettato la domanda con la quale il sig. Rutigliano ha chiesto il rilascio della licenza ex art. 134 del TULPS &#8211; R.D. 18 giugno 1931 n . 773 &#8211; per l&#8217;espletamento dell&#8217;attività di investigazioni private limitatamente ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi ai sensi dell&#8217;art. 3, commi 7-13, della legge 15.7.2009 n . 94 e del D.M. del 6 ottobre 2009;<br />
c) dalle note della Questura di Firenze prot. n. 417/2010 Cat. 16.C del 21 dicembre 2010 e prot. n. 79/2011 cat. 16 C del 21 marzo 2011; e dal parere del Ministero dell’intemo prot. n. 557/PAS. 8570. 10089.D (l) SIC (2) del 25 maggio 2011;<br />
d) dalla nota del Ministero dell’interno del 17 novembre 2011 con la quale è stato espresso parere negativo al rilascio del titolo di polizia da parte della Prefettura di Firenze a favore del ricorrente.<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno e della Prefettura di Firenze;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2015 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO e DIRITTO<br />
1.1) L’art. 3 della legge 15 luglio 2009 n. 94 (&#8220;<em>Disposizioni in materia di sicurezza pubblica</em>&#8220;) ha previsto: &#8220;<em>Fermo restando quanto previsto dall&#8217;articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è autorizzato l&#8217;impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell&#8217;incolumità dei presenti</em>&#8221; (comma 7); ed ha assoggettato lo svolgimento di tale attività all&#8217;iscrizione del personale in questione &#8220;<em>in apposito elenco, tenuto anche in forma telematica dal prefetto competente per territorio</em>&#8221; (comma 8); affidando a un decreto del Ministro dell&#8217;interno il compito di stabilire &#8220;<em>i requisiti per l&#8217;iscrizione nell&#8217;elenco di cui al comma 8, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego</em>&#8221; (comma 9). A ciò si è provveduto con il decreto ministeriale 6 ottobre 2009.<br />
1.2) La ditta individuale D.S.B. Assistance di Rutigliano Nicola, già operante nel settore dei servizi di controllo delle attività di intrattenimento, ha presentato in data 2/4/2010 alla Prefettura di Firenze istanza per il rilascio di una licenza ex art. 134 TULPS al fine di poter continuare a svolgere i servizi in questione.<br />
Con decreto n. 31493 del 27/5/2011 il Prefetto di Firenze ha respinto la domanda di cui sopra ritenendo il richiedente &#8220;<em>carente del requisito dell&#8217;affidabilità</em>&#8221; in relazione alla circostanza che, come segnalato dalla Questura di Firenze, il predetto era stato &#8220;<em>deferito all&#8217;A.G., ai sensi degli artt. 134 e 140 del TULPS, per aver abusivamente esercitato, in due locali notturni della provincia di Firenze, l&#8217;attività per cui era stata richiesta licenza, non essendo ancora in possesso dell&#8217;autorizzazione prescritta</em>&#8220;.<br />
1.3) Il sig. Nicola Rutigliano ha impugnato tale provvedimento davanti a questo TAR con il ricorso rubricato al n. 1422/2011, formulando anche una domanda incidentale di sospensione che il Tribunale ha respinto con ordinanza n. 798 del 28 luglio 2011. Avverso tale decisione cautelare l&#8217;interessato ha proposto appello al Consiglio di Stato, che la Sezione Terza ha accolto con ordinanza n. 4040 del 17 settembre 2011, in cui si fa espresso riferimento al sopravvenuto D.M. 30 giugno 2011.<br />
In effetti, con il decreto citato il Ministro dell&#8217;interno ha apportato modifiche al proprio precedente decreto 6 ottobre 2009, introducendo tra l&#8217;altro nell&#8217;art.8 (&#8220;<em>Norma transitoria</em>&#8220;) il comma 1-ter che così dispone: &#8220;<em>Le agenzie di somministrazione e le altre società appaltatrici dei servizi che alla data del 30 giugno 2011 forniscono il personale per le attività di cui all&#8217;art. 1, possono continuare a svolgere tale attività fino al 31 ottobre 2011, qualora abbiano presentato, entro il 30 giugno 2011, domanda di rilascio di autorizzazione ai sensi dell&#8217; art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773</em>&#8220;.<br />
1.4) Il sig. Nicola Rutigliano ha allora formalmente chiesto alla Prefettura di Firenze di riesaminare la sua domanda di rilascio della licenza ex art. 134 TULPS alla luce della pronuncia del Consiglio di Stato e del D.M. 30 giugno 2011.<br />
Con decreto n. 70774 del 23/11/2011 il predetto Ufficio ha respinto l&#8217;istanza di riesame ribadendo la valutazione di mancanza del requisito dell&#8217;affidabilità in capo al richiedente, anche alla luce di un parere in tal senso espresso dal Ministero dell&#8217;Interno con nota del 17/11/2011; ciò in quanto il sig. Rutigliano era stato deferito all&#8217;autorità giudiziaria in due distinte occasioni (per avere esercitato l&#8217;attività in assenza della prescritta licenza) e in uno dei due casi il predetto era stato condannato &#8220;<em>al pagamento di un&#8217;ammenda di 9.150 euro con Decreto penale del 17 febbraio 2011</em>&#8220;.<br />
1.5) Contro questo secondo diniego del Prefetto di Firenze l&#8217;interessato ha proposto motivi aggiunti nel ricorso n. 1422/2011 già pendente davanti a questo TAR; con ordinanza n. 130 del 22 febbraio 2012 il Tribunale ha accolto la domanda incidentale di sospensione del decreto impugnato.<br />
Nel frattempo il GIP presso il Tribunale di Firenze aveva disposto, su conforme richiesta del P.M., l&#8217;archiviazione del procedimento penale ancora pendente a carico del sig. Nicola Rutigliano per il reato di cui agli artt. 134 e 140 TULPS (decreto del 12 dicembre 2011).<br />
1.6) Con decreto n. 15314 del 28/2/2012 il Prefetto di Firenze, richiamate le vicende di cui sopra e ritenute insussistenti, a carico del richiedente, circostanze ostative, ha infine revocato i propri precedenti provvedimenti negativi del 27/5/2011 e del 23/11/2011 e ha rilasciato al sig. Nicola Rutigliano la richiesta licenza ex art. 134 TULPS.<br />
1.7) Con la sentenza n. 817 del 23 aprile 2012 (passata in giudicato) questo TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere nel giudizio sul ricorso n. 1422 del 2011 e sui motivi aggiunti successivamente proposti e ha condannato il Ministero dell&#8217;Interno al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, in applicazione del criterio dalla soccombenza virtuale.<br />
2) Con il ricorso in epigrafe, depositato in data 11/4/2013, il sig. Rutigliano ha chiesto, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., la condanna della Prefettura di Firenze al risarcimento dei danni subiti per effetto dei decreti prefettizi del 27/5/2011 e del 23/11/2011 quantificati in € 245.806,14, oltre agli interessi legali dalla determinazione del danno al pagamento.<br />
Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio l&#8217;Amministrazione dell&#8217;interno, che ha depositato una relazione corredata da documentazione.<br />
La difesa del ricorrente ha a sua volta depositato una memoria in vista dell&#8217;udienza dell&#8217;8 ottobre 2015, in cui la causa è passata in decisione.<br />
3) Per definire il giudizio occorre verificare se, come sostenuto dalla parte attrice, ricorrono nel caso in esame tutti i presupposti di cui all’art. 2043 c.c. necessari per riconoscere la responsabilità dell&#8217;Amministrazione resistente, costituiti: dal fatto antigiuridico; dalla condotta colpevole dell&#8217;Amministrazione; dal danno ingiusto; dal nesso causale tra condotta colpevole e danno ingiusto procurato.<br />
3.1) Il fatto antigiuridico all&#8217;origine del danno lamentato dall&#8217;interessato viene da questi individuato nei due successivi provvedimenti di rigetto dell&#8217;istanza finalizzata al rilascio della licenza ex art. 134 TULPS che il predetto aveva presentato alla Prefettura di Firenze il 2/4/2010. L&#8217;illegittimità di tali atti è stata riconosciuta da due decisioni giurisdizionali in sede cautelare (ordinanza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 4040 del 17 settembre 2011 e ordinanza di questo TAR n. 130 del 22 febbraio 2012), ma l&#8217;Amministrazione si è decisa a procedere in autotutela, rilasciando contestualmente la licenza richiesta, solo dopo che anche il giudice penale aveva riconosciuto l&#8217;insussistenza di circostanze ostative a carico del richiedente. Ciò evidenzia, secondo il ricorrente, la colpa dell&#8217;Amministrazione, che ha esercitato con negligenza i propri poteri.<br />
In argomento è pertinente il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 1272 dell’11 marzo 2015, in cui si legge che &#8220;<em>per giurisprudenza pacifica, ai fini dell&#8217;ammissibilità della domanda di risarcimento, avanzata nei confronti della Pubblica Amministrazione, di un danno determinato dall’emanazione di un provvedimento ritenuto illegittimo, non è sufficiente il solo annullamento del provvedimento lesivo ma è altresì necessaria la prova del danno subito e la sussistenza dell&#8217;elemento soggettivo del dolo ovvero della colpa.</em><br />
<em>Si deve quindi verificare se l&#8217;adozione e l&#8217;esecuzione dell&#8217;atto impugnato sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede alle quali l&#8217;esercizio della funzione deve costantemente ispirarsi, con la conseguenza che il giudice amministrativo può affermare la responsabilità dell&#8217;Amministrazione per danni conseguenti a un atto illegittimo quando la violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimento normativo e giuridico tali da palesare la negligenza e l&#8217;imperizia dell&#8217;organo nell&#8217;assunzione del provvedimento viziato. Viceversa la responsabilità deve essere negata quando l&#8217;indagine presupposta conduce al riconoscimento dell&#8217;errore scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per l&#8217;incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto (fra le tante, Consiglio di Stato, Sez. III n. 4574 del 16 settembre 2013, n. 2452 del 6 maggio 2013) </em>&#8220;.<br />
3.2) Ad avviso del Collegio non è ravvisabile negligenza nell&#8217;operato della Prefettura di Firenze fino all’adozione del primo diniego in data 27/5/2011. A quell&#8217;epoca non era stata ancora prevista la disciplina transitoria di cui al comma 1-ter dell’art. 8 del D.M. 6 ottobre 2009, successivamente introdotta dal D.M. 30 giugno 2011 (pubblicato nella G.U. 20 luglio 2011); dunque in materia sussisteva quantomeno un incerto quadro normativo di riferimento; e, d&#8217;altra parte, questo stesso TAR, pronunciandosi in sede cautelare sul ricorso n. 1422/2011, non ha ravvisato l&#8217;illegittimità del provvedimento in questione, che è stato sospeso in sede giurisdizionale solo per effetto dell&#8217;ordinanza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 4040 del 17 settembre 2011.<br />
Prima di quella data, dunque, nessuna responsabilità, rilevante ai fini risarcitori, può essere addebitata all’Amministrazione resistente.<br />
3.3) Per quanto riguarda il periodo successivo, fino al rilascio della licenza richiesta, si osserva:<br />
&#8211; anche dopo che sono sopravvenute la modifica normativa introdotta dal D.M. 30/6/2011 e la citata ordinanza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 4040/2011 permaneva un contesto di circostanze di fatto caratterizzato da perduranti incertezze in ordine all<br />
&#8211; tali circostanze di fatto, di cui è stata valorizzata l&#8217;incidenza negativa sull&#8217;affidabilità del ricorrente, non erano in realtà sufficienti per legittimare l&#8217;adozione del secondo provvedimento di diniego in data 28/11/2011: in tal senso si è espresso q<br />
4) In conclusione, il Collegio non ritiene che la pur illegittima adozione dei decreti prefettizi del 27/5/2011 e del 23/11/2011 evidenzi profili di colpa dell&#8217;Amministrazione resistente, rendendola così responsabile dei danni lamentati dal ricorrente.<br />
Il ricorso va perciò respinto, ma la particolarità del caso giustifica l&#8217;integrale compensazione delle spese tra le parti.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Saverio Romano, Presidente<br />
Carlo Testori, Consigliere, Estensore<br />
Luigi Viola, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 26/10/2015<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-26-10-2015-n-1401/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2015 n.1401</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2015 n.1414</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-26-10-2015-n-1414/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-26-10-2015-n-1414/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2015 n.1414</a></p>
<p>Pres. S. Romano, Est. L. Viola Sull’obbligo del soccorso istruttorio ove la domanda di partecipazione ad un concorso pubblico manchi di elementi non essenziali e contenga già tutti gli elementi indispensabili per il riconoscimento del punteggio al candidato Concorsi pubblici- Domanda di partecipazione al concorso- Soccorso istruttorio della P.A. ove</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-26-10-2015-n-1414/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2015 n.1414</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-26-10-2015-n-1414/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2015 n.1414</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. S. Romano, Est. L. Viola</span></p>
<hr />
<p>Sull’obbligo del soccorso istruttorio ove la domanda di partecipazione ad un concorso pubblico manchi di elementi non essenziali e contenga già tutti gli elementi indispensabili per il riconoscimento del punteggio al candidato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorsi pubblici- Domanda di partecipazione al concorso- Soccorso istruttorio della P.A. ove si tratti di mere regolarizzazioni formali</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>Nei concorsi pubblici, il dovere di soccorso istruttorio desumibile dall&#8217;art. 6, l. 7 agosto 1990 n. 241 sussiste, senza violazione del principio della parità di trattamento e quindi del dovere di imparzialità ex art. 97 Cost., quando si tratta di mere regolarizzazioni di elementi di contorno, in presenza di atti o documenti già completi negli elementi costitutivi,&nbsp; non già quando si tratta di completare la domanda nei suoi elementi essenziali. Anzi il dovere per la P.A. di regolarizzazione sussiste a maggior ragione ove vi sia una qualche insufficienza nella predisposizione del modulo di domanda (da compilarsi in modalità informatica) che non può certamente essere addebitata ai partecipanti al concorso. Ove la domanda di partecipazione ad un concorso contenga già tutti gli elementi indispensabili per il riconoscimento del punteggio al candidato (nella specie la voce relativa al parametro &lt;</strong><idoneità concorso="" da="" in="" precedente="" sola="" un="" una="" valutarsi="" volta=""><strong>&gt; era già sufficientemente provata dall’indicazione degli estremi del provvedimento di approvazione della graduatoria) è illegittimo il provvedimento che non riconosce tale punteggio sulla base della mancata indicazione dell’ente che aveva indetto il precedente concorso</strong></idoneità></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 01414/2015 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 02060/2014 REG.RIC.</strong><br />
<strong><img decoding="async" height="109" src="file:///C:UsersMatteoAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image002.jpg" width="95" /></strong><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</strong><br />
<strong>(Sezione Seconda)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 2060 del 2014, proposto da:<br />
Donatella Cirillo, Nadia Arena e Luigia Maria de Bergolis, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Bruno Riccardo Nicoloso, con domicilio eletto presso Bruno Riccardo Nicoloso in Firenze, Via A. Giacomini n. 4;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Regione Toscana in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Enrico Baldi, domiciliata in Firenze, piazza dell&#8217;Unità Italiana n. 1;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
Edda Mucci, Sabrina Di Nunzio, Massimo Antonio Paterno&#8217;, Ilaria Luccarini, Maria Laura Paoli, Teresa Bomparola, Massimiliano Ciriaco, Carlo Contenti, Diego Magi, Enea Artoni, Paolo Franchi, Antonia La Rocca, Franca Marini, Daniela Ricciardulli, Letizia Baldi, Cristina Cassinelli, Antonia Cau, Alessia Chelini, Laura Conforti, Rosalba Lagana&#8217;, Susanna Ciampalini, Giuseppe Guaglianone, Maria Antonietta Carrieri, Monica Nerini, Elisa Palme, Fabio Antonio Rocco Arleo, Micaela Scalese, Nicoletta Idra De Simone, Monica Silvestri, Angela Riccardi, Pierpaolo D&#8217;Avanzo, Giulia Giammattei, Stefania Dragoni, Felena Papini, Vittorio Marchese, Francesco Sabato, Angela Carpentiero, Claudia Agostini, Fortunata Carmela Romeo, Valentina Berni, Daria Forestiero, Rosaria Simonetti, Elisa Mearini, Antonio Fratta, Lucrezia Mariaclara Sargona&#8217;, Lucia Esposito, Gianluca Irollo, Giovanna Gambarelli, Laura Ferullo, Laura Gerbella, Carmela Zappala&#8217;, Giancarlo Blunda, Francesco Gargione, Elisabetta Labruna, Tiziana Esposito, Maria Maddalena Ruocco, Laura Morra, Giorgia Botta, Anna Maria Gangemi, Marta Nesi, Antonio Sebastiano Puglia, Francesca Bosi, Francesca Ferrozzi, Monica Caporali, Federico Gia, Paolo D&#8217;Aprano, Alessandro Sebastiani, Maria Teresa Bianco, Antonio Granatiero, Giuseppina Papaleo, Elena Cavuoto, Michelina Ammaturo, Alessandra Maria Pergola, Serena Pasquini, Camilla Costagli, Luca Brancolini, Giovanni Ceriello, Marisa Piera Giovanna Boriolo, Giulia Sorini Dini, Pierfrancesco Biagini, Giovanni Urbano, Francesca Spinetti, Giuseppe Stoppelli, Alessandra Carletti, Valentina Chiappini, Annamaria Albano, Lucia Coppi, Francesca Lidia Fiamingo, Giorgio Sismondi, Martina Moschini, Luigi Saccomani, Alessia Boccacci, Matteo Bernetti, Sebastiana Caruso, non costituiti in giudizio;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
del decreto dirigenziale 30 settembre 2014, n. 4197 relativo alla graduatoria del concorso straordinario per il conferimento di n.131 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Toscana, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Parte Terza n. 40 del 8 ottobre 2014, supplemento 111, nonché della Nota del Responsabile del procedimento del 4 dicembre 2014.<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Toscana;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2015 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO e DIRITTO<br />
I ricorrenti partecipavano al concorso indetto dalla Regione Toscana, con decreto 24 ottobre 2012 n. 5008, per la copertura della nuove sedi farmaceutiche istituite ai sensi dell’art. 11 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (conv. in l. 24 marzo 2012 n. 27), avvalendosi della possibilità di presentare la domanda in forma associata prevista dall’art. 11, 7° comma del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (conv. in l. 24 marzo 2012 n. 27).<br />
All’esito delle operazioni concorsuali, erano inseriti, dalla determinazione 30 settembre 2014 n. 4197 della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione sociale-Settore Poliche del Farmaco, Innovazione e Appropriatezza della Regione Toscana (che approvava la graduatoria finale della procedura), al 127° posto con punti n. 43.<br />
In data 13 novembre 2014, i ricorrenti presentavano istanza di riesame, sollevando tre questioni inerenti l’attribuzione del punteggio (il mancato riconoscimento dell’idoneità in un precedente concorso conseguita dalla dott.ssa Luigia Maria Rosa De Bergolis; il mancato riconoscimento dell’intero servizio reso presso la Farmacia Farmapesa-Disp. Sambuca dal dott. Mario Arena; l’errato calcolo della media dell’età dei partecipanti alla gestione associata); con nota 4 dicembre 2014 senza prot., la Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione sociale-Settore Poliche del Farmaco, Innovazione e Appropriatezza della Regione Toscana respingeva l’istanza di riesame rilevando, per quello che riguarda la problematica relativa al mancato riconoscimento dell’idoneità ad un precedente concorso conseguita dalla dott.ssa Luigia Maria Rosa De Bergolis (unica problematica che interessa i ricorrenti e con riferimento alla quale è stata proposta contestazione giudiziale), come &lt;<la al="" concorso="" contenuta="" di="" dichiarazione="" domanda="" nella="" partecipazione="" sezione="" sostitutiva="" sua="">&gt;; a questo proposito, deve essere precisato, in punto di fatto, che la domanda di partecipazione al concorso resa dalla dott.ssa Luigia Maria Rosa De Bergolis reca, alla voce &lt;<idoneità>&gt;, l’indicazione degli estremi del provvedimento di approvazione della graduatoria e della relativa data (10 marzo 2012 n. 1023), ma non della Regione che ha indetto in concorso (la Regione Toscana).<br />
Gli atti meglio specificati in epigrafe erano impugnati dai ricorrenti per: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 10 l. 241 del 1990, eccesso di potere per difetto di motivazione ed ermeticità della risposta data ai ricorrenti dal Responsabile del procedimento con la nota 4 dicembre 2014; 2) violazione e falsa applicazione art. 6 l. 241 del 1990 e dell’art. 43 del .P.R. 445 del 2000, eccesso di potere per mancato ricorso al soccorso istruttorio, anche alla luce dei criteri di valutazione del titolo adottati dalla commissione giudicatrice.<br />
Si costituiva in giudizio la Regione Toscana, controdeducendo sul merito del ricorso.<br />
Con ordinanza 16 gennaio 2015 n. 53, la Sezione prendeva atto della rinuncia all’istanza cautelare presentata dai ricorrenti alla camera di consiglio del 15 gennaio 2015.<br />
Con decreto Presidenziale 4 marzo 2015 n. 144, era accolta l’istanza presentata dai ricorrenti di autorizzazione alla notificazione del ricorso a mezzo pubblici proclami ai controinteressati (da individuarsi in tutti gli idonei inseriti in graduatoria dal 34° al 127° posto) ed era disposta la notificazione del gravame &lt;<mediante gazzetta="" nella="" pubblicazione="" ufficiale="">&gt;; in data 8 aprile 2015, i ricorrenti depositavano quindi in giudizio la prova dell’avvenuta integrazione del contraddittorio.<br />
Il secondo motivo ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.<br />
A questo proposito, la Sezione deve, infatti, rilevare come la domanda di partecipazione resa dalla dott.ssa Luigia Maria Rosa De Bergolis contenesse già, per quello che riguarda la voce relativa al parametro &lt;<idoneità concorso="" da="" in="" precedente="" sola="" un="" una="" valutarsi="" volta="">&gt;, tutti gli elementi indispensabili per il riconoscimento del relativo punteggio (pari ad un punto) al raggruppamento costituito dalle ricorrenti; deve, infatti, ritenersi che l’indicazione precisa degli estremi del relativo provvedimento di approvazione della graduatoria (10 marzo 2012 n. 1023) fosse già del tutto sufficiente ad individuare la Regione che aveva indetto il concorso, trattandosi di concorso indetto e portato a termine dalla stessa unità amministrativa (la Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione sociale-Settore Poliche del Farmaco, Innovazione e Appropriatezza della Regione Toscana) e dallo stesso funzionario che hanno seguito la procedura concorsuale che oggi ci occupa.<br />
<strong>In una logica non formalistica (oggi destinata a prevalere ad ogni livello dell’attività amministrativa), appare pertanto difficile non ravvisare nella fattispecie una dichiarazione già compiuta e fornita di tutti gli elementi indispensabili per il riconoscimento del punteggio relativo al parametro &lt;<idoneità concorso="" da="" in="" precedente="" sola="" un="" una="" valutarsi="" volta="">&gt;, anche in considerazione del fatto che la domanda di partecipazione della dott.ssa Luigia Maria Rosa De Bergolis ed il modulo di domanda versati in giudizio non recano spazi specificamente destinati all’indicazione della Regione che ha indetto il concorso, così evidenziando una qualche insufficienza nella predisposizione del modulo di domanda (da compilarsi in modalità informatica) che non può certamente essere addebitata ai partecipanti al concorso.</idoneità></strong><br />
Del resto, ove non dovesse concludersi per la piena sufficienza della dichiarazione resa dalla dott.ssa Luigia Maria Rosa De Bergolis al riconoscimento del punteggio relativo al parametro &lt;<idoneità concorso="" in="" precedente="" un="">&gt;, la dichiarazione avrebbe dovuto comunque costituire oggetto di <strong>regolarizzazione da parte dell’Amministrazione.</strong><br />
A questo proposito, la Sezione ritiene, infatti, di <strong>poter condividere l’orientamento giurisprudenziale</strong> che ha rilevato come, &lt;<nei concorsi="" pubblici="">&gt; (T.A.R. Molise, 12 giugno 2015, n. 241; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I , 18 marzo 2015 n. 421); nel caso di specie, quanto sopra rilevato in ordine al carattere puramente formale dell’incertezza ed all’insufficienza del modulo predisposto dalla Regione Toscana evidenziano assai plasticamente la sussistenza di tutti gli elementi necessari per poter ravvisare nella dichiarazione resa dalla dott.ssa Luigia Maria Rosa De Bergolis almeno i caratteri indispensabili per poter accedere alla regolarizzazione ex art. 6, 1° comma lett. b) della l. 7 agosto 1990, n. 241.<br />
Conclusivamente, deve poi rilevarsi come quanto sopra rilevato non trovi alcun ostacolo nei criteri generali di valutazione approvati dalla Commissione giudicatrice con i verbali 12 giugno 2013 n. 2 e 20 giugno 2013 n. 3 che, nell’escludere la possibile regolarizzazione di dichiarazioni &lt;<tali consentire="" da="" non="">&gt;, riporta sostanzialmente i principi sopra richiamati e che portano a concludere per la piena sufficienza (o per la pacifica regolarizzabilità) della dichiarazione resa dalla dott.ssa Luigia Maria Rosa De Bergolis.<br />
Il ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere disposto l’annullamento degli atti impugnati, limitatamente all’interesse dei ricorrenti e pertanto nella parte in cui non riconoscono al raggruppamento formato dai ricorrenti il punteggio relativo all’idoneità conseguita in un precedente concorso conseguita dalla dott.ssa Luigia Maria Rosa De Bergolis; le spese di giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della Regione Toscana e liquidate come da dispositivo.<br />
Sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio nei confronti dei controinteressati (cui non può essere imputata l’illegittimità sopra rilevata).<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione e, per l’effetto dispone l’annullamento della determinazione 30 settembre 2014 n. 4197 e della nota 4 dicembre 2014 senza prot. della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione sociale-Settore Poliche del Farmaco, Innovazione e Appropriatezza della Regione Toscana, nella parte in cui non riconoscono al raggruppamento formato dai ricorrenti il punteggio relativo all’idoneità conseguita in un precedente concorso conseguita dalla dott.ssa Luigia Maria Rosa De Bergolis.<br />
Condanna la Regione Toscana alla corresponsione in favore dei ricorrenti della somma di € 2.000,00 (duemila/00), oltre ad IVA e CAP, a titolo di spese del giudizio.<br />
Compensa le spese di giudizio nei confronti dei controinteressati.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Saverio Romano, Presidente<br />
Carlo Testori, Consigliere<br />
Luigi Viola, Consigliere, Estensore</p>
<p>&nbsp;</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p></p>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 26/10/2015<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</tali></nei></idoneità></idoneità></mediante></idoneità></la></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2015 n.1415</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-26-10-2015-n-1415/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-26-10-2015-n-1415/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2015 n.1415</a></p>
<p>Pres. S. Romano, Est. L. Viola sui limiti al potere comunale di regolare l’attività degli esercizi commerciali al fine del contrasto alla ludopatia anche alla luce della modifiche del c.d. decreto &#8220;salva Italia&#8221;, sulla assenza di un obbligo di consultazione della associazioni dei gestori 1. Autorizzazione e concessione – Lotta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-26-10-2015-n-1415/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2015 n.1415</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-26-10-2015-n-1415/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2015 n.1415</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. S. Romano, Est. L. Viola</span></p>
<hr />
<p>sui limiti al potere comunale di regolare l’attività degli esercizi commerciali al fine del contrasto alla ludopatia anche alla luce della modifiche del c.d. decreto &#8220;salva Italia&#8221;, sulla assenza di un obbligo di consultazione della associazioni dei gestori</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazione e concessione – Lotta alla ludopatia &#8211; Potere dell’amministrazione comunale di disciplinare l’attività degli esercizi commerciali- Limitazioni introdotte dal decreto “salva Italia”.<br />
&nbsp;<br />
2. Autorizzazione e concessione &#8211; Lotta alla ludopatia – Limiti al potere inibitorio dell’amministrazione &#8211; Esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica &#8211; Analitica motivazione &#8211; Necessità<br />
&nbsp;<br />
3. Autorizzazione e concessione &#8211; Lotta alla ludopatia &#8211; Disciplina degli orari &#8211; Obbligo di previa consultazione delle associazioni rappresentative dei gestori – Insussistenza &#8211; Mancanza degli indirizzi del Consiglio comunale &#8211; Irrilevanza<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di lotta alla ludopatia ai sensi dell’art. 50, comma 7, del D.lgs. 267/2000, le amministrazioni comunali possono regolare l&#8217;attività degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, graduando, in funzione della tutela dell&#8217;interesse pubblico prevalente, gli orari di apertura e di chiusura al pubblico. I sindaci dispongono da un lato del potere di regolamentare gli orari di apertura delle sale-giochi (già esistenti), e dall’altro del potere di prevedere limiti alla localizzazione delle sale giochi (introducendo una distanza minima tra le sale o rispetto a luoghi “sensibili”) con riguardo alle nuove aperture. Tale potere è stato, tuttavia, ridimensionato nei suoi contenuti dall&#8217;art. 31 del D.L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011 (c.d. decreto &#8220;salva Italia&#8221;), che ha riformato l&#8217;art. 3 del D.L. 223/2006 statuendo, che &#8220;<em>le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni &#8230; (quali) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l&#8217;obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell&#8217;esercizio</em>&#8220;.<br />
&nbsp;<br />
2. L&#8217;intervento dell&#8217;autorità in materia di apertura delle sale giochi deve contemplare un accurato bilanciamento tra valori ugualmente sensibili (il diritto alla salute e l&#8217;iniziativa economica privata), sulla scorta di approfondite indagini sulla realtà sociale della zona e sui quartieri limitrofi, con l&#8217;acquisizione di dati ed informazioni &#8211; il più possibile dettagliati ed aggiornati &#8211; su tendenze ed abitudini dei soggetti coinvolti. A questo proposito, sono pertanto da ritenere insufficienti i generici riferimenti a non meglio specificati “studi clinici” in ordine alle dipendenze patologiche da gioco o altri generici riferimenti cime nel caso di specie ove l’intera istruttoria esperita dall’Amministrazione comunale di Massa si esaurisce, in buona sostanza, nella sola mail 25 febbraio 2015 proveniente dall’A.U.S.L. competente &nbsp;e in un generico parere favorevole del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, del tutto carente di motivazione. Ne deriva l’illegittimità delle disposte limitazioni<br />
&nbsp;<br />
3. In tema di lotta alla ludopatia un obbligo di procedere alla consultazione delle associazioni rappresentative dei gestori non è imposto dagli artt. 50, 7° comma d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 31, 1° comma del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214 (che regolamentano il potere in concreto esercitato) né può essere desunto dai principi generali rientrando la fattispecie in decisione nell’esenzione prevista dall’art. 13 della l. 7 agosto 1990, n. 241. Infine ed in adesione alla più recente giurisprudenza è da escludersi che la mancanza degli indirizzi previamente espressi dal Consiglio comunale possa inficiare, ex art. 50, 7° comma d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’ordinanza di disciplina degli orari emanata dal Sindaco<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>&nbsp;<br />
<strong>N. 01415/2015 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00642/2015 REG.RIC.</strong></p>
<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</strong><br />
<strong>(Sezione Seconda)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 642 del 2015, proposto da:<br />
Flamingo Slot di Dell&#8217;Amico Michela, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Cino Benelli, con domicilio eletto presso Laura Innocenti in Firenze, Via L. S. Cherubini n. 13;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Comune di Massa in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Panesi, Manuela Pellegrini, con domicilio eletto presso Domenico Iaria in Firenze, Via dei Rondinelli 2;<br />
Questura di Massa Carrara in persona del Questore pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliata in Firenze, Via degli Arazzieri 4;<br />
Asl 1 &#8211; Massa Carrara, non costituita in giudizio<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
Ross S.r.l., non costituita in giudizio;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
a) dell&#8217;ordinanza n. 20/2015 del 4 marzo 2015 adottata dal Sindaco del Comune di Massa, avente ad oggetto &#8220;disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell&#8217;art. 86 TULPS e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all&#8217;art. 110, 6° comma, installati negli esercizio autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS, R.D. n. 773/1931&#8221;;<br />
b) di ogni altro atto e provvedimento ad essa presupposto e conseguente, ivi compresa la &#8220;relazione del responsabile del Ser. T della Zona Apuana dell&#8217;ASL 1 di Massa Carrara&#8221;, allo stato ignota ma richiamata per relationem dal provvedimento sub a).<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Massa e Questura di Massa Carrara;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2015 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO<br />
Con ordinanza 1° marzo 2015 n. 20/2015, il Sindaco di Massa emanava una nuova disciplina degli orari di esercizio delle sale giochi ex art. 86 T.U.L.P.S. e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro di cui all’art. 110, 6° coma T.U.L.P.S., &lt;<collocati altre="" di="" esercizi="" in="" tipologie="">&gt;, limitandone l’apertura alle sole fasce orarie 9,00-12,00 e 18,00-23,00 e, quindi, per sole 8 ore al giorno.<br />
L’ordinanza sindacale era impugnata dalla ricorrente, titolare di autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. della Questura di Massa Carrara alla raccolta di giocate tramite apparecchi da gioco lecito (cd. VLT, Video Lottery Terminal) ex art. 110, 6° comma T.U.L.P.S., per: 1) violazione degli artt. 50, 7° comma T.U.E.L. e 31 d.l. n. 201/2011 conv. in l. 214/2011, violazione art. 11 preleggi al c.c., eccesso di potere per carenza ed erronea valutazione dei presupposti; 2) violazione degli artt. 50, 7° comma T.U.E.L. e 31 d.l. n. 201/2011 conv. in l. 214/2011, eccesso di potere per carenza ed erronea valutazione dei presupposti, illogicità manifesta; 3) violazione degli artt. 50, 7° comma T.U.E.L. e 31 d.l. n. 201/2011 conv. in l. 214/2011, violazione art. 6, 5° comma l. 180/2011, eccesso di potere per carenza ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria; 4) violazione degli artt. 50, 7° comma T.U.E.L. e 31 d.l. n. 201/2011 conv. in l. 214/2011, eccesso di potere per carenza ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria; 5) violazione degli artt. 50, 7° comma T.U.E.L. e 31 d.l. n. 201/2011 conv. in l. 214/2011, eccesso di potere per carenza ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria, disparità di trattamento; 6) violazione degli artt. 50, 7° comma T.U.E.L. e 31 d.l. n. 201/2011 conv. in l. 214/2011, eccesso di potere per carenza ed erronea valutazione dei presupposti, travisamento ed illogicità manifesta, difetto di istruttoria; 7) questione di legittimità costituzionale dell’art. 50, 7° comma T.U.E.L. per violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost., illegittimità in via derivata e consequenziale.<br />
Si costituiva in giudizio il Comune di Massa, controdeducendo sul merito del ricorso; si costituiva altresì in giudizio la Questura di Massa Carrara, con comparsa di mera forma.<br />
Con ordinanza 15 maggio 2015 n. 338, la Sezione dava atto della rinuncia all’istanza cautelare presentata dalla ricorrente alla camera di consiglio del 14 maggio 2015.<br />
All&#8217;udienza dell’8 ottobre 2015 il ricorso passava quindi in decisione.<br />
DIRITTO<br />
1. Il ricorso è parzialmente fondato e deve pertanto essere accolto, nei limiti indicati in motivazione.<br />
La prima censura sollevata con il ricorso attiene ad una presunta impossibilità di applicare le previsioni degli artt. 50, 7° comma d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (espressamente individuato, nell’ordinanza impugnata, come fonte del potere in concreto esercitato) e 31 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214 (che viene a completare la sistematica normativa della materia) alle autorizzazioni preesistenti all’intervento della disciplina limitativa; a base della censura vengono posti alcuni passi di Corte cost. 18 luglio 2014, n. 220 che, pur considerando costituzionalmente compatibile il potere del Sindaco di regolamentare gli orari di apertura delle sale-giochi, ne avrebbe ristretto l’applicabilità, nella prospettazione della ricorrente, solo alle nuove autorizzazioni, in virtù di un passo dal tenore inequivocabile: &lt;<il all="" appare="" dato="" insuperabile="" nel="" richiamo="" testuale="">&gt;.<br />
La censura non può trovare accoglimento; la ricorrente propone, infatti, una lettura della sentenza 18 luglio 2014, n. 220 della Corte costituzionale che non coglie la complessità dei problemi affrontati dal Giudice delle leggi.<br />
Come facilmente riscontrabile dalla lettura della decisione, la sentenza della Corte costituzionale sopra richiamata si è occupata di due problematiche, sicuramente connesse, ma caratterizzate da importanti spazi di autonomia; la prima attiene alla possibilità, per i Sindaci, di regolamentare gli orari di apertura delle sale-giochi, considerata costituzionalmente compatibile, sulla base di una lettura, già anticipata dalla giurisprudenza amministrativa e fondata sugli artt. 50, 7° comma d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 31, 1° comma del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214; la seconda, alla possibilità di prevedere limiti alla localizzazione delle sale giochi (introducendo una distanza minima tra le sale o rispetto a luoghi “sensibili”), anche in questo caso, “salvata” dalla Corte costituzionale, ma con la limitazione sopra citata.<br />
In buona sostanza, la limitazione alle sole sale-giochi di nuova istituzione non è stata richiamata dalla Corte costituzionale con riferimento alla disciplina degli orari di apertura (che, per definizione, deve operare su esercizi già esistenti e non può essere limitata ai soli esercizi di nuova istituzione), ma con riferimento ad una disciplina che impone limiti territoriali alla stessa apertura di nuovi competitori (e che pertanto è strutturalmente ed ovviamente applicabile solo agli esercizi di nuova apertura).<br />
La conclusione deriva da una lettura obiettiva della sentenza della Corte costituzionale ed è ulteriormente chiarita (ove mai ve ne fosse bisogno) dal passaggio motivazionale (punto 6.1 della decisione) immediatamente precedente a quello citato dalla ricorrente, in cui la Corte chiarisce che, con riferimento alla problematica dei limiti territoriali a nuove aperture, la norma di riferimento non è il primo comma dell’art. 31 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214 (che, modificando l’art. 3, 1° coma lett. –bis del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in l. 4 agosto 2006, n. 248, incide sulla disciplina degli orari degli esercizi commerciali), ma il secondo comma che interviene sulla ben diversa problematica della &lt;<libertà apertura="" commerciali="" contingenti="" di="" esercizi="" nuovi="" senza="" sul="" territorio="">&gt;; si tratta pertanto di due problematiche sostanzialmente diverse, trattandosi, in un caso (potere di disciplinare gli orari di apertura), di un potere di carattere generale affermato dalla Corte costituzionale con riferimento a tutti gli esercizi e nel secondo (limitazioni territoriali all’apertura) di un potere ovviamente esercitabile nei confronti dei nuovi esercizi e non opponibile a chi sia già stato autorizzato in precedenza.<br />
Discorso sostanzialmente analogo per l’altra sentenza posta a base del motivo di ricorso (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 16 gennaio 2015, n. 149) che, come desumibile dalla lettura della decisione, si riferisce ad una problematica di nuovo posizionamento di apparecchi per il gioco in esercizio già autorizzato e non alla diversa problematica degli orari di apertura.<br />
2. Anche il secondo motivo di ricorso, fondato sulla lettura delle sentenze 30 giugno 2014, n. 3271 e 3272 della V Sezione del Consiglio di Stato, è infondato e deve pertanto essere rigettato.<br />
A questo proposito, non può essere certo negato che le due decisioni contengono un passo che potrebbe portare a concludere per la natura spazialmente e temporalmente limitata del potere di disciplinare gli orari di apertura delle sale giochi (&lt;<allorquando comune="" contrastare="" degni="" di="" dover="" interessi="" la="" lesione="" pubblici="" ritiene="" specifici="" tutela="" un="">&gt;); altrettanto vero è però che i passi precedenti delle sentenze citate seguono una struttura argomentativa che delinea un potere Sindacale di regolamentazione degli orari di apertura, certo finalizzato alla tutela di interessi di particolare rilevanza e specificamente individuati dalla legge (ed in questo senso, limitato), ma che non presenta certo la strutturale limitazione solo a determinati esercizi o ad un determinato periodo di tempo prospettata dalla ricorrente: &lt;<le amministrazioni="" comunali="" possono=""> Tuttavia, tale potere è stato ridimensionato nei suoi contenuti dall&#8217;art. 31 del D.L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011 (c.d. decreto &#8220;salva Italia&#8221;), che ha riformato l&#8217;art. 3 del D.L. 223/2006 statuendo, che &#8220;le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni &#8230; (quali) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l&#8217;obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell&#8217;esercizio&#8221;.<br />
L&#8217;art. 3 del D.L. n. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011, sempre in tema di abrogazione delle restrizioni all&#8217;accesso e all&#8217;esercizio delle professioni e delle attività economiche, ha poi disposto che &#8220;l&#8217;iniziativa e l&#8217;attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge&#8221;, affermando un principio, derogabile soltanto in caso di accertata lesione di interessi pubblici tassativamente individuati (sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute), interessi che nella specie non possono ritenersi incisi.<br />
La circostanza che il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non preclude all&#8217;amministrazione comunale la possibilità di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività, per comprovate esigenze di tutela dell&#8217;ordine e della sicurezza pubblica, nonché del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica; tuttavia, ciò è consentito dal legislatore solo in caso di accertata lesione di interessi pubblici tassativamente individuati quali quelli richiamati (sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute), interessi che non possono considerarsi violati aprioristicamente e senza dimostrazione alcuna&gt;&gt; (Cons. Stato, sez. V, 30 giugno 2014, n. 3271 e 3272).<br />
La frase citata da parte ricorrente si riduce pertanto ad un refuso che non incide sulla motivazione di due decisioni, per il resto, destinate all’affermazione di un potere di regolamentazione degli orari di apertura delle sale-giochi, come nel caso di specie, esteso a tutto il territorio comunale e caratterizzato dalla natura tendenzialmente permanente.<br />
Del resto, si tratterebbe comunque di una limitazione che non troverebbe alcun appiglio testuale nella formulazione degli artt. 50, 7° comma d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 31, 1° comma del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214 (che non delineano un potere temporalmente e territorialmente limitato) e che non risulta più richiamata nelle più recenti decisioni della Corte costituzionale (la già citata Corte cost. 18 luglio 2014, n. 220) e del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. V, 1° agosto 2015, n. 3778), che delineano sicuramente un potere di disciplina esteso a tutto il territorio comunale e non temporalmente o spazialmente limitato.<br />
3. Con riferimento al terzo motivo di ricorso è poi sufficiente rilevare come la stessa ricorrente non individui espressamente quali siano le associazioni rappresentative dei gestori non consultate prima dell’adozione dell’ordinanza impugnata; in questa prospettiva, la censura, dal carattere formalistico ed astratto, non può pertanto trovare accoglimento.<br />
In ogni caso, la Sezione non può mancare di rilevare come:<br />
a) la consultazione delle associazioni rappresentative dei gestori non sia per nulla imposta dagli artt. 50, 7° comma d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 31, 1° comma del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214 (che, come già rilevato, regolamentano il potere in concreto esercitato);<br />
b) l’obbligo di procedere alla consultazione delle associazioni rappresentative dei gestori non possa neanche essere desunto, in mancanza di disposizioni specifiche, dai principi generali rientrando la fattispecie in decisione nell’esenzione dalla partecipazione dettata per i procedimenti di approvazione di atti generali prevista dall’art. 13 della l. 7 agosto 1990, n. 241 (T.A.R. Lazio, Latina, 16 settembre 2015, n. 616);<br />
c) la previsione dell’art. 6, 5° comma della l. 11 novembre 2011, n. 180 (norme per la tutela della libertà d&#8217;impresa. Statuto delle imprese) non sia automaticamente applicabile, essendo condizionata all’intervento di ulteriori determinazioni amministrative destinate ad istituire e regolamentare le forme di consultazione (decisioni preliminari neanche individuate dalla ricorrente e, probabilmente, non operative nel caso del Comune di Massa).<br />
4. Per quello che riguarda il quarto motivo di ricorso, la Sezione non ha alcuna ragione per discostarsi dall’orientamento più recente del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. V, 1° agosto 2015, n. 3778) e del Giudice amministrativo (T.A.R. Veneto, sez. III, 16 luglio 2015. n. 811) che ha escluso che la mancanza degli indirizzi previamente espressi dal Consiglio comunale possa inficiare, ex art. 50, 7° comma d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’ordinanza di disciplina degli orari emanata dal Sindaco: &lt;<per comunale="" consiglio="" dal="" dedotta="" di="" espressi="" indirizzi="" la="" mancanza=""> A fronte del comportamento omissivo dell&#8217;organo consiliare, non può condividersi l&#8217;assunto di parte appellante, secondo cui tale carenza avrebbe precluso al Sindaco di provvedere in subiecta materia.<br />
In realtà, l&#8217;approvazione di indirizzi espressi da parte del consiglio comunale avrebbe determinato soltanto una limitazione dell&#8217;ambito di discrezionalità sindacale in ordine all&#8217;adozione di tale tipologia di provvedimenti, dovendo tener conto anche delle indicazioni fornite dall&#8217;organo collegiale.<br />
Invece, la loro mancata approvazione, lungi dal paralizzare l&#8217;attività del Sindaco, titolare del relativo potere di ordinanza, evenienza tale da configurare una palese violazione del principio costituzionale ex art. 97 Cost. di buon andamento della pubblica amministrazione, ha semplicemente comportato per l&#8217;organo monocratico un legittimo e più ampio esercizio della propria discrezionalità nell&#8217;individuazione delle misure ritenute più efficaci per il perseguimento delle suindicate finalità senza la fissazione di alcun vincolo da parte del Consiglio………..Diversa sarebbe stata la situazione se il consiglio comunale avesse fornito degli indirizzi, disattesi dal sindaco ed in tal caso, esulante dalla presente controversia, sarebbe stato necessario accertare le conseguenze della violazione delle statuizioni consiliari da parte del Sindaco e la loro incidenza in ordine alla legittimità degli atti eventualmente adottati&gt;&gt; (Cons. Stato, sez. V, 1° agosto 2015, n. 3778).<br />
Nel caso di specie, la mancanza degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, lungi dal determinare l’automatica illegittimità dell’ordinanza Sindacale, ha pertanto determinato un sostanziale ampliamento del potere discrezionale di decisione del Sindaco che deve essere sindacato secondo gli ordinari criteri di valutazione dell’attività discrezionale della pubblica amministrazione e sulla base delle specifiche contestazioni mosse dalla ricorrente con i successivi motivi di ricorso.<br />
5. Il quinto e sesto motivo di ricorso sono poi caratterizzati da una base logica comune e pertanto devono essere trattati congiuntamente ed accolti, in quanto fondati nel merito.<br />
A questo proposito, si è ormai formato, a partire dalla sentenza 18 novembre 2011, n. 1784 della Sezione (per la verità, riferita ad un provvedimento contingibile ed urgente, ma affermante principi pienamente validi anche nell’ipotesi della regolamentazione sindacale degli orari di apertura), un consolidato orientamento giurisprudenziale che ha rilevato come &lt;<l'intervento dell="">&gt; (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 31 agosto 2012 n. 1484; T.A.R. Lazio, Latina, 16 settembre 2015, n. 616); a questo proposito, sono pertanto da ritenere insufficienti i generici riferimenti a &lt;<non meglio="" specificati="">&gt; (T.A.R. Toscana, sez. II, 18 novembre 2011, n. 1784) o altri generici riferimenti.<br />
Nel caso di specie, l’intera istruttoria esperita dall’Amministrazione comunale di Massa si esaurisce, in buona sostanza, nella sola mail 25 febbraio 2015 proveniente dall’A.U.S.L. competente (doc. 5 del deposito dell’Amministrazione comunale) e in un generico parere favorevole del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, del tutto carente di motivazione; in particolare, la mail dell’A.U.S.L. 1 di Massa Carrara sopra richiamata opera un generico riferimento a studi epidemiologici di vari enti, operandone una mera trasposizione statistica alla Provincia di Massa Carrara, senza però mai evidenziare dati specifici relativi alla Città di Massa; sono poi riportati i dati relativi alle persone (circa un centinaio) in trattamento nella Provincia di Massa Carrara, senza evidenziare (cosa che doveva riuscire abbastanza facile) quale possa essere l’incidenza del fenomeno a livello comunale.<br />
In buona sostanza è pertanto mancata una seria valutazione dell’incidenza del fenomeno a livello cittadino, della gravità dello stesso sotto il profilo patologico, sociale ed economico e della diversa domanda di giochi (scommesse; videogiochi, ecc.) presente sul territorio.<br />
La carenza istruttoria non è poi sostanzialmente colmata dalla prolissa motivazione apposta all’atto impugnato che, da un lato, si limita a riepilogare dati normativi e fattuali relativi alla rilevanza della lotta alla ludopatia (del tutto scontati in questo contesto) e, dall’altro, a richiamare dati elaborati da un quotidiano (“Il Tirreno”) ovvero provenienti da una fonte alla quale non può essere attribuita alcuna autorevolezza scientifica; del tutto immotivata e carente di una dimostrazione specifica è poi la rilevazione della necessità di riportare gran parte della dipendenza da gioco presente sul territorio &lt;<alle all="" apparecchiature="" cui="" di="" gioco="" il="" per="">&gt;.<br />
È pertanto completamente mancata una seria rilevazione della consistenza delle problematiche legate alla ludopatia sul territorio del Comune di Massa (essendo a questo proposito, insufficienti i dati elaborati a livello provinciale) e della stessa composizione della domanda di gioco presente sul territorio; in questa prospettiva, l’ordinanza impugnata rivela la propria illegittimità, sia in termini generali, sia nella parte in cui ha sottoposto ad una disciplina limitativa in materia di orari gli apparecchi per il gioco di cui all’art. 110, 6° comma T.U.L.P.S. (ritenuti più pericolosi e diffusi sul territorio) e non altre forme di gioco o scommessa, in astratto, altrettanto pericolose.<br />
A questo proposito, non coglie peraltro nel segno l’obiezione della difesa del Comune di Massa; la proposizione della censura si giustifica, infatti, non nella prospettiva dell’estensione ad altre forme di gioco o scommessa della disciplina limitativa (risultato con riferimento al quale non può essere riconosciuto un qualche interesse tutelato in capo alla ricorrente), ma nella diversa prospettiva della dimostrazione (in questo caso, riuscita) della superficialità dell’istruttoria e dell’illogicità complessiva della disciplina degli orari emanata dal Comune di Massa.<br />
Le censure devono pertanto essere accolte e deve essere disposto l’annullamento dell’atto impugnato.<br />
6. La questione di legittimità costituzionale posta base del settimo motivo di ricorso deve poi essere dichiarata manifestamente infondata.<br />
A questo proposito, appare del tutto sufficiente il richiamo per relationem delle argomentazioni contenute in Corte cost. 18 luglio 2014, n. 220 e Cons. Stato, sez. V, 1° agosto 2015, n. 3778 in ordine alla finalizzazione della normativa (artt. 50, 7° comma d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 31, 1° comma del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214) posta a base del potere in concreto esercitato dal Comune di Massa alla tutela di interessi primari (primi fra tutti l’ordine pubblico e l’interesse alla prevenzione della ludopatia) ed alla consequenziale legittimità di una disciplina che incide indubbiamente sulla libertà di impresa: &lt;<la di="" giurisprudenza="" questa="" sezione="" stessa=""> Pertanto una lettura coordinata della giurisprudenza costituzionale ed amministrativa porta a disattendere le prospettate censure di violazione degli artt. 118 e 32 Cost., in ordine al quale parte appellante ha richiamato anche il D.L. n. 158/2012, convertito con L. n. 189/2012 a supporto della esclusiva competenza statale, invano invocato anche nel giudizio di costituzionalità, conclusosi con la suindicata decisione della Corte n. 220/2014, che non ha in alcun modo dato rilevanza a tale normativa per denegare la competenza sindacale in subiecta materia.<br />
Così pure vanno disattese le dedotte violazioni dell&#8217;art. 41 Cost. per lesione della libertà costituzionale di iniziativa economica ed imprenditoriale, ribadita ed ampliata anche con il D.L. n. 138/2011, convertito in L. n. 148/2011 e, sotto un diverso profilo, quelle in riferimento all&#8217;asserita competenza esclusiva statale in materia di « tutela della concorrenza» (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.).<br />
In realtà la formulazione dell&#8217;art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, preordinato ad &#8220;armonizzare l&#8217;espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti&#8221; consente un intervento ad ampio spettro da parte del Sindaco anche in ordine alla disciplina degli orari di apertura delle sale da gioco a tutela delle fasce più deboli della popolazione, ivi compresi in primis gli adolescenti, in funzione di prevenzione della c.d. ludopatia, i quali, anche se non espressamente indicati negli impugnati provvedimenti, sono i destinatari principali tutelati con le impugnate ordinanze sindacali come facilmente desumibile &#8211; ed il Collegio recepisce e fa proprio il suggerimento della Corte di un&#8217;interpretazione estensiva per una &#8220;adeguata utilizzazione dei poteri interpretativi che la legge riconosce al giudice&#8221; &#8211; dalla disamina dell&#8217;articolazione dell&#8217;orario di apertura delle sale giochi, ripartito in due categorie, periodo scolastico e non scolastico e con la fissazione di un&#8217;orario di apertura più ristretto a partire dalle ore tredici durante l&#8217;anno scolastico con l&#8217;evidente e condivisibile finalità di arginare il fenomeno dell&#8217;evasione scolastica e di tutelare concretamente la salute delle fasce più deboli o più esposte della popolazione locale, cui sono tenuti anche i Comuni, ai sensi del combinato disposto dell&#8217;art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, quale interpretato dalla sentenza n. 220 del 2014 della Corte costituzionale&gt;&gt; (Cons. Stato, sez. V, 1° agosto 2015, n. 3778).<br />
Nel caso di specie, i profili valorizzati dalla ricorrente con l’ultima censura di ricorso si riferiscono, per un verso, all’esercizio del potere discrezionale del Sindaco (e pertanto hanno trovato accoglimento in sede di sindacato di legittimità, come sopra rilevato) e, per l’altro, a profili (estensione temporalmente e territorialmente non limitata del potere esercitato dal Sindaco; mancata previsione dell’intervento obbligatorio del Consiglio comunale e della consultazione obbligatoria delle associazioni di categoria) che non modificano sostanzialmente l’approccio alla problematica finora praticato e che ha già portato a concludere per l’infondatezza, prima e la manifesta infondatezza, poi, delle questioni di costituzionalità.<br />
Il ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere disposto l’annullamento del provvedimento impugnato; la reciproca soccombenza sui motivi di ricorso e la sostanziale novità di alcune delle questioni trattate per la giurisprudenza della Sezione giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione e, per l&#8217;effetto, dispone l’annullamento dell’ordinanza 1° marzo 2015 n. 20/2015 del Sindaco di Massa.<br />
Compensa le spese di giudizio tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Saverio Romano, Presidente<br />
Carlo Testori, Consigliere<br />
Luigi Viola, Consigliere, Estensore</p>
<p>&nbsp;</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
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<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<td>&nbsp;</td>
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</tbody>
</table>
<p></p>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 26/10/2015<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</la></alle></non></l'intervento></per></le></allorquando></libertà></il></collocati>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione centrale di controllo di legittimità &#8211; Deliberazione &#8211; 26/10/2015 n.22</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-centrale-di-controllo-di-legittimita-deliberazione-26-10-2015-n-22/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-centrale-di-controllo-di-legittimita-deliberazione-26-10-2015-n-22/">Corte dei Conti &#8211; Sezione centrale di controllo di legittimità &#8211; Deliberazione &#8211; 26/10/2015 n.22</a></p>
<p>DE FRANCISCIS &#8211; CHIAROTTI In tema di approvazione della Convenzione tra il Ministero per le infrastrutture e i trasporti, il Consorzio Monginevro e il Comune di Torino per la realizzazione di un intervento integrato di edilizia residenziale da attuare con finanziamento statale ai sensi dell’art. 18 del decreto legge n.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">DE FRANCISCIS &#8211; CHIAROTTI</span></p>
<hr />
<p>In tema di approvazione della Convenzione tra il Ministero per le infrastrutture e i trasporti, il Consorzio Monginevro e il Comune di Torino per la realizzazione di un intervento integrato di edilizia residenziale da attuare con finanziamento statale ai sensi dell’art. 18 del decreto legge n. 152/1991</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><b>Edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata – Realizzazione di alloggi – Convenzione parzialmente attuata &#8211; Decadenza del finanziamento pubblico &#8211; Riattivazione dell&#8217;istruttoria – Inammissibilità</b></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Con deliberazione n. SCCLEG/22/2015/PREV, in data 1° ottobre 2015, (dep. 26 ottobre 2015), la Sezione centrale di controllo di legittimità ha preso in esame il decreto approvativo della convenzione sottoscritta in data 23 marzo 2015 tra il Ministero per le infrastrutture e i trasporti, il “Consorzio <i>omissis</i>” società consortile a r.l. e il Comune di Torino, che annullava e sostituiva la precedente convenzione stipulata dagli stessi soggetti il 22 settembre 2008 (reg. C.d.c. 31 ottobre 2008), prevedendo la realizzazione entro tre anni di un intervento integrato di edilizia residenziale, ai sensi dell’art. 18 del decreto-legge n. 152/1991, finalizzato alla costruzione – tra l’altro &#8211; di numerosi alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata.</p>
<p>L’Ufficio di controllo aveva sollevato dubbi di legittimità in ordine alla applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 12, commi 8 e 9 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 alla originaria convenzione stipulata il 22 settembre 2008, in un momento successivo alla scadenza del termine finale, quando essa, quindi, risultava non più vigente.</p>
<p>Al riguardo, l’Amministrazione aveva espresso l’avviso che tali disposizioni &#8211; essendo intervenute prima della scadenza del termine di decadenza del finanziamento pubblico prevista per il 31 dicembre 2013 &#8211; avrebbero consentito di riattivare l&#8217;istruttoria, per giungere alla sottoscrizione di una nuova convenzione, sostitutiva di quella del 22 settembre 2008, in una logica di continuità dell’azione amministrativa.</p>
<p>In proposito, il Collegio ha manifestato una contraria opinione, dopo aver rilevato che la Convenzione stipulata il 22 settembre 2008, avendo durata quinquennale, con decorrenza dalla data di registrazione del decreto approvativo, aveva cessato di produrre effetti sin dal 31 ottobre 2013, con la conseguente decadenza del finanziamento pubblico per la parte non realizzata del programma.</p>
<p>La Sezione, pertanto, ha ricusato il visto e la conseguente registrazione al provvedimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;">Deliberazione n. SCCLEG/22/2015/PREV</div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>la</strong><br />
<strong>Corte dei conti</strong><br />
<strong>Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo</strong><br />
<strong>e delle Amministrazioni dello Stato</strong></div>
<p>formata dai Magistrati: Presidente Pietro DE FRANCISCIS;<br />
componenti: Antonio FRITTELLA, Valeria CHIAROTTI (relatore), Cristina ZUCCHERETTI, Maria Elena RASO, Giovanni COPPOLA, Roberto BENEDETTI, Giuseppa MANEGGIO, Antonio ATTANASIO, Luisa D’EVOLI, Giovanni ZOTTA, Riccardo VENTRE, Oriana CALABRESI, Laura CAFASSO, Francesco TARGIA, Benedetta COSSU, Silvio DI VIRGILIO, Andrea LIBERATI, Adriano DEL COL.<br />
<strong>nell’adunanza del 1° ottobre 2015</strong><br />
visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione;<br />
visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto del 12 luglio 1934, n. 1214;<br />
vista la legge 21 marzo 1953, n. 161 concernente modificazioni al predetto Testo Unico;<br />
vistO l’art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;<br />
visto l’art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;<br />
visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;<br />
visto il “<em>Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti</em>”, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/2000 del 16 giugno 2000, modificato, da ultimo, con provvedimento del Consiglio di Presidenza in data 24 giugno 2011 (G.U. n. 153 del 4 luglio 2011);<br />
visto <strong>il Decreto del Direttore generale per la condizione abitativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 7252 del 14 luglio 2015 &#8211; C.d.c. prot. n. 26284 del 16 luglio 2015 –, concernente l’approvazione della convenzione stipulata in data 23 marzo 2015 tra il M.I.T., il “<em>Consorzio Monginevro</em>” società consortile a r.l. e il Comune di Torino, che annulla e sostituisce la convenzione stipulata in data 22 settembre 2008;</strong><br />
visto il rilievo istruttorio n. 29441 in data 10 agosto 2015, formulato dall’Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare;<br />
vista la risposta dell’Amministrazione alle osservazioni dell’Ufficio, pervenuta in data 2 settembre 2015;<br />
vista la relazione n. 49728364 in data 14 settembre 2015, con la quale, ritenendo non superate le censure mosse in precedenza, il Magistrato istruttore ha proposto al Consigliere delegato il deferimento della questione alla sede Collegiale;<br />
vista la nota n. 49750493 in data 15 settembre 2015, con la quale il Consigliere delegato al controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, condividendo tale proposta, ha deferito alla Sezione il predetto atto;<br />
vista l’ordinanza in data 17 settembre 2015, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per il giorno 1° ottobre 2015;<br />
vista la nota n. 31856 in pari data, con cui il Dirigente della Segreteria ha comunicato all’Amministrazione la convocazione dell’adunanza per il giorno 1° ottobre 2015, ore 10,00;<br />
VISTA la memoria trasmessa dalla Direzione generale per la condizione abitativa, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in data 25 settembre 2015;<br />
INTERVENUTI in rappresentanza dell’Amministrazione la dott.ssa Maria Pia PALLAVICINI, Direttore generale della Direzione generale per la condizione abitativa e l’arch. Paolo ROSA, dirigente della stessa Divisione IV della Direzione generale;<br />
con l’assistenza della dott.ssa Maria Enrica DI BIAGIO, in qualità di Segretario di adunanza.<br />
Ritenuto in</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<p>Con il decreto indicato in epigrafe è approvata la Convenzione sottoscritta tra il Ministero per le infrastrutture e i trasporti, il “<em>Consorzio Monginevro</em>” società consortile a r.l. e il Comune di Torino in data 23 marzo 2015. Detta convenzione, che all’art. 27 annulla e sostituisce la precedente stipulata dagli stessi soggetti il 22 settembre 2008 (reg. C.d.c. 31 ottobre 2008), prevede la realizzazione di un intervento integrato di edilizia residenziale da attuare con finanziamento statale ai sensi dell’art. 18 del decreto legge n. 152/1991, finalizzato, quindi, alla concessione in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni statali impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, con priorità in favore dei trasferiti per esigenze di servizio.<br />
L’intervento si sostanzia nella costruzione di 47 alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata, 129 di edilizia residenziale agevolata, 60 di edilizia residenziale da realizzare con fondi propri del soggetto attuatore, 323 di edilizia residenziale privata, altri immobili per attività commerciali, per una cubatura complessiva di mc. 43.635,00 e per una S.L.P. di 8.498,00 mq. Il termine per attuare il programma è di tre anni dall’esecutività della convenzione.<br />
La convenzione precedente &#8211; che quella ora all’esame intende annullare &#8211; all’art. 3 prevedeva, invece, la realizzazione di 107 alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata, 107 di edilizia agevolata, 236 di edilizia privata, mc. 75.000 di edilizia per attività non residenziali, opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Il termine per attuare il programma veniva fissato in 5 anni, a decorrere dalla data dell’avvenuta registrazione da parte del competente organo di controllo del decreto di approvazione della stessa convenzione (quindi entro il 31 ottobre 2013), pena la decadenza del finanziamento pubblico per la parte di intervento non realizzata.<br />
In data 29 luglio 2009 il Consorzio richiedeva tuttavia, a modifica di quanto stabilito nell&#8217;accordo del 2008, di aumentare i massimali di costo a causa dell&#8217;incremento dei costi di costruzione intervenuto per il lungo lasso di tempo trascorso.<br />
L’Amministrazione aderiva alla richiesta (nota del Ministero del 12 ottobre 2009) e, conseguentemente, stipulava l&#8217;atto aggiuntivo del 2 novembre 2011, che vedeva ridotti gli alloggi di edilizia sovvenzionata da 107 a 47 e quelli di edilizia agevolata aumentati a 129, con una superficie inferiore rispetto al programma originario in quanto più facilmente commerciabili sul libero mercato, fermo restando l’importo del finanziamento pubblico pari a &nbsp;€ 6.560.551,99.<br />
In data 10 maggio 2012, tuttavia, con deliberazione n. SCCLEG/12/2012/PREV questa Sezione ricusava il visto sul predetto aggiuntivo.<br />
Secondo il Collegio, infatti, conformemente a quanto disposto dall’art. 2, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166, la riduzione degli alloggi avrebbe dovuto, eventualmente, essere effettuata solo dopo l’esperimento infruttuoso di almeno due gare per l’individuazione di un soggetto che realizzasse gli interventi alle condizioni originariamente previste, essendo contrario ai principi di trasparenza e concorrenzialità non effettuare una preventiva verifica di mercato.<br />
La Sezione riteneva, altresì, che il trascorrere del tempo &#8211; quale fatto oggettivo che avrebbe dovuto produrre tra le parti effetti naturalmente unitari (tali, comunque, da garantire l’equilibrio del sinallagma) &#8211; era stato valutato in modo da produrre effetti negativi solo a scapito della parte pubblica, nonostante in favore della parte privata fosse stata consentita l’utilizzazione di suolo a fini edificatori, sottraendoli ad altri usi. In definitiva, ribadiva il Collegio, nella fattispecie era mancata la necessaria riconduzione ad equità delle prestazioni contrattuali scaturenti dagli obblighi reciproci derivanti da un programma unitario, integrato e corrispettivo. L’eventuale ridimensionamento del programma costruttivo – qualora ammissibile – in relazione all’aumento dei costi avrebbe dovuto comunque essere effettuato in modo proporzionato nell’ambito delle diverse tipologie edilizie, riducendo in percentuale il numero degli alloggi di tutte le categorie, nel rispetto dell’originaria proporzione pattuita.<br />
Successivamente alla predetta pronuncia della Corte, con D.L. n. 83/2012 veniva stabilito al comma 8 &nbsp;dell’art. 12 che <em>“Agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all’art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito &nbsp;con&nbsp; modificazioni, &nbsp;dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si applicano i limiti di costo di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, vigenti in ciascuna regione e aggiornati ai sensi dell’art. 9 del medesimo decreto, fermo restando, in ogni caso, il finanziamento statale ed il numero complessivo degli alloggi da realizzare</em>”.<br />
Inoltre, il successivo comma 9 disponeva che: <em>&#8220;Per gli interventi di edilizia sovvenzionata rilocalizzati ai sensi del comma 7 il soggetto attuatore contribuisce con fondi propri all&#8217;incremento del finanziamento statale di edilizia sovvenzionata ai fini della completa realizzazione dell&#8217;intervento costruttivo, fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell&#8217;articolo 2 della legge 1° agosto 2002, n. 166. In alternativa, anche in deroga a quanto previsto dalla convenzione attuativa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il soggetto attuatore può cedere, a titolo gratuito, le aree o i diritti edificatori destinati alla realizzazione degli alloggi non coperti da finanziamento, a soggetti pubblici o privati che si impegnino a destinarli alla realizzazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, vincolati alla locazione per un periodo di almeno dodici anni per le finalità di cui all&#8217;articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai programmi già finanziati ai sensi dell&#8217;articolo 18 del citato decreto-legge n. 152 del 1991, per i quali risulti già sottoscritta la convenzione attuativa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per i quali si renda necessario procedere ad aggiornarne i costi di realizzazione&#8221;</em>.<br />
Sul provvedimento ora all’esame l&#8217;Ufficio chiedeva, per le vie brevi, chiarimenti all&#8217;Amministrazione, la quale lo ritirava al fine di ripresentare un nuovo decreto che meglio esplicitasse i contenuti tecnici ed economici degli interventi compresi nel programma. A tal fine, l&#8217;Amministrazione inviava una nota del Comune di Torino (prot. 6047 del 10 giugno 2015) ed una del Provveditorato OO.PP. di Torino con allegato un conteggio contenente il margine di ricavo ipotizzato dalla vendita degli immobili di edilizia residenziale libera e commerciale.<br />
Sul riproposto decreto approvativo, con foglio di rilievo n. 29441 del 10 agosto 2015, l’Ufficio chiedeva di fornire chiarimenti in ordine:</p>
<ul>
<li>alla vigenza della convenzione stipulata il 22 settembre 2008 &#8211; che si intende annullare -, visto il disposto dell’art.8, comma 1, lett. e) della medesima;</li>
<li>alla sussistenza dell’interesse pubblico attuale alla realizzazione del programma, in considerazione del lungo tempo trascorso dal suo avvio (risalente al 1992) e del significativo cambiamento dei termini ora configurati rispetto alle originarie previsioni, non ritenendosi sufficiente a darne conto la generica motivazione riportata nel decreto approvativo della nuova convenzione (vedi 29° visto);</li>
<li>allo stato delle erogazioni del finanziamento messo a disposizione del “<em>Consorzio Monginevro</em>” società consortile a r.l. ai sensi della ripetuta Convenzione del 2008, nonché allo stato di attuazione degli interventi costruttivi da essa previsti.</li>
</ul>
<p>Eccepiva, da ultimo, che la valutazione effettuata dall’Organo tecnico non fosse adeguata ai fini richiesti, in quanto non dettagliata con riguardo specifico alla fattispecie in discorso e fondata su un criterio sintetico e presuntivo di stima.<br />
Con nota n. 0030810 del 2 settembre 2015 l’Amministrazione, in riscontro al rilievo dell’Ufficio, con riferimento alla prima eccezione precisava che le disposizioni introdotte dal ripetuto D.L. n. 83/2012, che&nbsp; hanno apportato modifiche nelle norme che disciplinano i programmi di cui all’art. 18 della legge n. 203/1991 &#8211; ammettendo, tra l’altro, l&#8217;aggiornamento dei costi di realizzazione degli interventi di edilizia sovvenzionata attraverso l’utilizzazione dei massimali di costo vigenti in ciascuna Regione determinati in applicazione del D.M. 5 agosto 1994 (comma 8) nonché la possibilità che il soggetto attuatore, al fine di garantire la completa realizzazione dell&#8217;originario intervento di edilizia sovvenzionata, contribuisca con fondi propri all&#8217;incremento del finanziamento statale e che tali alloggi, qualora non ceduti agli enti locali, siano destinati dal soggetto attuatore per un periodo di dodici anni alla locazione con le modalità di cui all&#8217;articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in favore dei dipendenti pubblici impegnati nella lotta alla criminalità organizzata &#8211; essendo&nbsp; intervenute prima della scadenza del termine di decadenza del finanziamento pubblico prevista per il 31 dicembre 2013 hanno consentito di riattivare l&#8217;istruttoria per giungere alla sottoscrizione di nuova convenzione sostitutiva di quella del 22 settembre 2008 e che soprattutto potesse &#8220;assorbire&#8221;, senza soluzione di continuità, la mancata registrazione dell&#8217;atto aggiuntivo alla medesima da parte della Corte dei conti. Questo, in una logica di continuità dell’azione amministrativa che, ad avviso dell’Amministrazione, sarebbe alla base dei numerosi interventi normativi susseguitisi nella materia <em>de qua</em> negli anni più recenti.<br />
Relativamente alla seconda osservazione, l’Amministrazione ribadiva la sussistenza dell’interesse pubblico alla realizzazione del programma &#8211; seppure nei termini rimodulati -, in considerazione del forte sottodimensionamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica rispetto alle esigenze abitative presenti soprattutto nei comuni metropolitani, qual è il comune di Torino, e dell’opportunità di contribuire al generale processo di riqualificazione dell&#8217;ambito urbano della città oggetto di intervento anche sotto il profilo economico occupazionale.<br />
Infine, con riferimento all’ultima osservazione formulata, l’Amministrazione precisava che nel decreto approvativo della convenzione sono stati riportati, con riferimento alle consistenze dell&#8217;edilizia libera e dell&#8217;edilizia commerciale precisate dal comune di Torino, i valori del costo di costruzione esattamente come indicato nella nota 19 maggio 2015 del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Piemonte-Valle d&#8217;Aosta-Liguria: si tratta di valori medi che non possono essere ovviamente conosciuti nel dettaglio, in quanto gli elaborati dell&#8217;edilizia libera e di quella commerciale non costituiscono, in base alle procedure attuative previste per il programma, elaborati da allegare alla convenzione né tantomeno da approvare dal Provveditorato. E ciò, in quanto tali tipologie di intervento non fruiscono di finanziamento statale.<br />
L’Ufficio di controllo non ha ritenuto gli elementi di giudizio forniti dall’Amministrazione sufficienti a far superare le perplessità emerse in sede di esame del decreto, per le seguenti ragioni:</p>
<ul>
<li>in ordine al primo punto è stato rilevato che l’art. 8, comma 1, lett. e) della convenzione stipulata il 22 settembre 2008 prevedeva espressamente “…..<em>il termine per attuare il programma integrato è stabilito in anni cinque agli effetti del finanziamento pubblico, che decade per la parte non realizzata tale termine</em>…….<em>”.</em> Di conseguenza, si è ritenuto che la norma citata dall’Amministrazione (art. 12, commi 7, 8 e 9 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83), consentiva l’aggiornamento dei costi di realizzazione in costanza di convenzione ma non, contrariamente a quanto dedotto, la possibilità di riattivare un’istruttoria e giungere alla sottoscrizione di una nuova convenzione quando quella originaria era già scaduta, senza una previa procedura di gara.</li>
</ul>
<p>È stato, altresì, osservato che, quand’anche si accedesse all’interpretazione data dall’Amministrazione si giungerebbe, comunque, ad analogo risultato, dovendosi procedere alla disapplicazione della norma in quanto in contrasto con gli stessi principi di diritto comunitario in materia di concorrenza (cfr. Corte Cost. n. 389/1989 in materia di disapplicazione delle norme interne incompatibili con le norme comunitarie);</p>
<ul>
<li>con riferimento all’eccepita carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dell’interesse pubblico alla realizzazione del programma le argomentazioni fornite dall’Amministrazione, a seguito del rilievo, per la loro genericità non sono state ritenute sufficienti a superare le osservazioni formulate. Esse, infatti, non tengono conto dello specifico oggetto del programma <em>“Programma straordinario per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata”, </em>né danno conto di alcuna analisi costi/benefici che, invece, stante anche il lungo tempo trascorso dall’avvio del programma, appare irrinunciabile. Inoltre, le suddette argomentazioni sono apparse fondate anche su dati, quale la nota del Prefetto di Torino (prot. n.4802 del 4 giugno 2008) che potrebbero essere non più attuali;</li>
<li>infine non vengono offerti elementi utili a dimostrare l’esistenza dell’equilibrio complessivo del programma &#8211; requisito questo, già ritenuto necessario dalla delibera n. SCCLEG/12/2012/PREV &#8211; in quanto, a fronte di una diminuzione secondo l’Amministrazione, vi sarebbe una compensazione rappresentata da una riduzione della volumetria dell’edilizia commerciale sulla base di calcoli che non tengono, comunque, conto delle reali consistenze e destinazioni degli immobili di edilizia commerciale.</li>
</ul>
<p>In conseguenza di ciò, l’Ufficio di controllo ha proposto di deferire la questione al giudizio della Sezione, convocata dal Presidente per l’adunanza del 1° ottobre 2015.<br />
All’adunanza sono intervenuti il Direttore Generale della Direzione generale per la condizione abitativa e il Dirigente della divisione IV della stessa Direzione generale, che hanno confermato le argomentazioni già rassegnate nella risposta alle osservazioni mosse dall’Ufficio di controllo e nella memoria fatta pervenire alla Segreteria della Sezione in data 25 settembre 2015.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<p>La Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del&nbsp; decreto approvativo della Convenzione sottoscritta tra il Ministero per le infrastrutture e i trasporti, il “<em>Consorzio Monginevro</em>” società consortile a r.l. e il Comune di Torino in data 23 marzo 2015, che all’art. 27 annulla e sostituisce la precedente stipulata dagli stessi soggetti il 22 settembre 2008 (reg. C.d.c. 31 ottobre 2008), prevedendo la realizzazione entro tre anni di un intervento integrato di edilizia residenziale ai sensi dell’art. 18 del decreto-legge n. 152/1991, finalizzato alla costruzione di 47 alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata, 129 di edilizia agevolata, 60 di edilizia residenziale da realizzare con fondi propri del soggetto attuatore, 323 di edilizia residenziale privata nonché altri immobili per attività commerciali.<br />
L’Ufficio di controllo solleva dubbi di legittimità sotto i seguenti profili:</p>
<ul>
<li>il primo, sull’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 12, commi 8 e 9 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 alla convenzione stipulata il 22 settembre 2008, in un momento successivo alla scadenza del termine finale quando essa, quindi, risulta non più vigente;</li>
<li>il secondo, sulla sufficienza della motivazione circa la sussistenza dell’interesse pubblico attuale alla realizzazione del programma dedotto in convenzione, in considerazione del lungo tempo trascorso dal suo avvio (risalente al 1992) e del significativo cambiamento dei termini configurati rispetto alle originarie previsioni;</li>
<li>infine, sull’adeguatezza della valutazione effettuata dal Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria ai fini della verifica dell’eventuale vantaggio conseguibile dal soggetto attuatore in conseguenza delle variazioni delle superfici in progetto.</li>
</ul>
<p>Le argomentazioni dell’Amministrazione, riferite nella parte in Fatto, non risultano bastevoli a superare le perplessità emerse in sede istruttoria.<br />
Con riferimento alla prima eccezione, l’Amministrazione ha espresso l’avviso che le disposizioni introdotte dal ripetuto D.L. n. 83/2012 &#8211; essendo intervenute prima della scadenza del termine di decadenza del finanziamento pubblico prevista per il 31 dicembre 2013 &#8211; avrebbero consentito di riattivare l&#8217;istruttoria, per giungere alla sottoscrizione di nuova convenzione sostitutiva di quella del 22 settembre 2008, in una logica di continuità dell’azione amministrativa comunque alla base dei numerosi interventi normativi susseguitisi nella materia <em>de qua</em> negli anni più recenti.<br />
In proposito, il Collegio ritiene quindi di dover prioritariamente valutare se le disposizioni di cui all’art. 12, commi 7, 8 e 9 del D.L. n. 83/2012 producano effetti nei riguardi della Convenzione stipulata il 22 settembre 2008.<br />
Viene, sul punto, rilevato che la detta Convenzione, avendo durata quinquennale con decorrenza dalla data di registrazione del decreto approvativo &#8211; quindi sino al 31 ottobre 2013 -, ha cessato di produrre effetti da quella data, con tutte le conseguenze nella stessa previste, <em>in primis</em> la decadenza del finanziamento pubblico per la parte non realizzata del programma.<br />
Preso atto di ciò, il Collegio esprime l’avviso che le ripetute disposizioni normative avrebbero potuto trovare applicazione solo in vigenza dell’atto pattizio, non condividendosi la tesi per la quale questo avrebbe dovuto ritenersi in qualche modo “sospeso” nell’efficacia <em>sine die</em> – in mancanza della previsione di un termine finale &#8211; in conseguenza dell’entrata in vigore di quelle.<br />
Diversamente opinando, si giungerebbe infatti all’aberrante conseguenza di considerare cristallizzata per un tempo indefinito una situazione risalente, senza che vi sia alcuna certezza relativamente alla durata dei suoi effetti e, quindi, dei rapporti giuridici instaurati.<br />
Ritiene, inoltre, la Sezione che l’Amministrazione, nell’applicare le nuove disposizioni al rapporto <em>de quo</em> abbia operato oltre il consentito, considerato che, nello specifico, il comma 9 del ripetuto art. 12 statuisce l’applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8 anche ai programmi già finanziati ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge n. 152 del 1991 per i quali risulti sottoscritta la convenzione attuativa con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e per i quali si renda necessario procedere ad aggiornare i costi di realizzazione. Ad avviso del Collegio, tale normativa – nel momento in cui consente di operare l’importante modificazione contrattuale che afferisce ai detti costi &#8211; proprio per l’eccezionalità della previsione deve essere considerata di stretta applicazione potendo comportare la sola rivisitazione di quelli, e non anche rimodulazioni ulteriori delle prestazioni dedotte in convenzione, come invece avvenuto nel caso all’esame.<br />
Le osservazioni che precedono inducono a ritenere assorbito ogni altra censura formulata e, conseguentemente, il Collegio ritiene non conforme a legge il provvedimento di che trattasi.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>PQM</strong></div>
<p>La Sezione centrale di controllo di legittimità ricusa il visto e la conseguente registrazione al provvedimento in epigrafe.</p>
<div style="text-align: center;">Il Presidente<br />
(Pietro DE FRANCISCIS)<br />
Il Relatore<br />
(Valeria CHIAROTTI)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Depositata in Segreteria il 26 ottobre 2015<br />
Il Dirigente<br />
(Dott.ssa Paola Lo Giudice)</div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2015 n.4897</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-26-10-2015-n-4897/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-26-10-2015-n-4897/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2015 n.4897</a></p>
<p>Pres. Romeo, est. Deodato No del Consiglio di Stato alla trascrizione in Italia dei matrimoni tra omosessuali celebrati all&#8217;estero 1. Ordinamento civile – Matrimonio – Matrimonio celebrato all’estero &#8211; Tra persone dello stesso sesso – Trascrizione in Italia – Invalidità – Ragioni &#8211; Conseguenze &#160; 2. Ordinamento civile – Matrimonio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-26-10-2015-n-4897/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2015 n.4897</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-26-10-2015-n-4897/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2015 n.4897</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Romeo, est. Deodato</span></p>
<hr />
<p>No del Consiglio di Stato alla trascrizione in Italia dei matrimoni tra omosessuali celebrati all&#8217;estero</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ordinamento civile – Matrimonio – Matrimonio celebrato all’estero &#8211; Tra persone dello stesso sesso – Trascrizione in Italia – Invalidità – Ragioni &#8211; Conseguenze<br />
&nbsp;<br />
2. Ordinamento civile – Matrimonio – Matrimonio celebrato all’estero &#8211; Tra persone dello stesso sesso – Trascrizione in Italia – Preclusione – Ragioni<br />
&nbsp;<br />
3. &nbsp;Pubblica amministrazione &#8211; Matrimonio celebrato all’estero &#8211; Tra persone dello stesso sesso – Trascrizione in Italia – Da parte del Sindaco – Annullamento prefettizio – Legittimità &#8211; Ragioni<br />
&nbsp;<br />
4. Pubblica amministrazione &#8211; Matrimonio celebrato all’estero &#8211; Tra persone dello stesso sesso – Trascrizione in Italia – Da parte del Sindaco – Annullamento prefettizio – Art. 21 nonies L. 241/1990 – Applicabilità &#8211; Ragioni<br />
&nbsp;<br />
5. Pubblica amministrazione &#8211; Matrimonio – Trascrizione nei registri pubblici – Provvedimento &nbsp;amministrativo – Configurabilità – Conseguenze – Art. 21 nonies L. 241/1990 – Applicabilità<br />
&nbsp;<br />
6. Ordinamento civile – Atti dello stato civile – Controllo, rettifica e cancellazione degli atti &#8211;&nbsp; Poteri del G.O. – In caso di atti radicalmente inefficaci – Inapplicabilità &#8211; Ragioni<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La lettura combinata degli artt. 27 e 28 L. 218/1995 e dell’art.115 c.c. disegnano un sistema regolatorio univoco circa l’identificazione degli elementi che condizionano la validità e l’efficacia del matrimonio tra cittadini italiani celebrato all’estero. E risulta agevole individuare la diversità di sesso dei nubendi quale la prima condizione di validità e di efficacia del matrimonio, secondo le regole codificate negli artt.107, 108, 143, 143 bis e 156 bis c.c. ed in coerenza con la concezione del matrimonio afferente alla millenaria tradizione giuridica e culturale dell’istituto, oltre che all’ordine naturale costantemente inteso e tradotto nel diritto positivo come legittimante la sola unione coniugale tra un uomo e una donna. Ne consegue che il matrimonio celebrato (all’estero) tra persone dello stesso sesso, secondo il sistema regolatorio di riferimento, costituisce un atto radicalmente invalido (cioè nullo) o inesistente (che appare, tuttavia, la classificazione più appropriata, vertendosi in una situazione di un atto mancante di un elemento essenziale della sua stessa giuridica esistenza), e come tale incapace, nel vigente sistema di regole, di costituire tra le parti lo status giuridico proprio delle persone coniugate (con i diritti e gli obblighi connessi) proprio in quanto privo dell’indefettibile condizione della diversità di sesso dei nubendi, che il nostro ordinamento configura quale connotazione ontologica essenziale dell’atto di matrimonio.<br />
&nbsp;<br />
2. Il corretto esercizio della potestà prevista dall’art.64 del d.P.R. 396/2000 (che cataloga con un’elencazione tassativa gli elementi e i contenuti formali e sostanziali prescritti per la trascrivibilità dell’atto di matrimonio ed impone evidentemente ancorchè implicitamente all’ufficiale dello stato civile il dovere di controllarne la presenza, prima di procedere alla trascrizione dell’atto) impedisce all’ufficiale dello stato civile la trascrizione di matrimoni omosessuali celebrati all’estero, per il difetto della condizione relativa alla “dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e moglie”, prevista dall’art.64, comma 1, lett. e), d.P.R. cit., quale condizione dell’atto di matrimonio trascrivibile (così come dall’art.16, d.P.R. cit., rubricato “Matrimonio celebrato all’estero”, che utilizza, evidentemente, la dizione “sposi” nell’unica accezione codicistica, codificata all’art.107 c.c., di marito e moglie). Anche escludendo, quindi, l’applicabilità alla fattispecie considerata del fattore ostativo previsto all’art.18 d.P.R. cit. (non potendosi qualificare come contrario all’ordine pubblico il matrimonio tra persone dello stesso sesso), la trascrizione dell’atto in questione deve intendersi preclusa proprio dal difetto di uno degli indispensabili contenuti dell’atto di matrimonio trascrivibile (e la cui verifica preliminare deve ritenersi compresa nei doverosi adempimenti affidati all’ufficiale dello stato civile).<br />
&nbsp;<br />
3. Sussiste il potere del Prefetto di annullare d’ufficio le trascrizioni di matrimoni tra coppie omosessuali celebrati all’estero. Infatti la titolarità della tenuta dei registri di stato civile, attribuita al Sindaco dall’art.54, comma 3, d.lgs. 18 ottobre 2000, n.267, è comunque una funzione intestata all’amministrazione centrale (e, segnatamente, al Ministero dell’interno) ed il Sindaco la esercita solo quale organo delegato dalla legge e&nbsp; soggetto, nell’esercizio delle pertinenti funzioni, alle istruzioni impartite dal Ministero dell’interno, alle quali è tenuto a conformarsi (art.54, comma 12, d.lgs. cit. e art.9, comma 1, d.P.R. cit.). La potestà di sovraordinazione dell’Amministrazione centrale sull’organo per legge delegato all’esercizio di una sua funzione si esplica, poi, per mezzo dell’assegnazione al Prefetto, che esercita istituzionalmente l’autorità del Ministero dell’interno sul territorio, dei poteri di vigilanza sulla tenuta degli atti dello stato civile (art.9, comma 2, d.P.R. cit.) e di sostituzione al Sindaco, in caso di sua inerzia nell’esercizio di taluni compiti (art.54, comma 11, d.lgs. cit.). E tra i poteri assegnati al Prefetto deve ritenersi incluso quello di annullare gli atti dello stato civile di cui il Sindaco ha ordinato contra legem la trascrizione, trattandosi di potestà implicitamente implicata dalle funzioni di direzione (art.54, comma 12, d.lgs. cit.), sostituzione (art.54, comma 11, d.lgs. cit.) e vigilanza (art.9, comma 2, d.P.R. cit.). In ossequio ai criteri ermeneutici sistematico e teleologico, infatti, le predette disposizioni devono necessariamente intendersi come comprensive anche del potere di annullamento gerarchico d’ufficio da parte del Prefetto degli atti illegittimi adottati dal Sindaco, nella qualità di ufficiale di governo, senza il quale, peraltro, il loro scopo evidente, agevolmente identificabile nell’attribuzione al Prefetto di tutti i poteri idonei ad assicurare la corretta gestione della funzione in questione, resterebbe vanificato.<br />
&nbsp;<br />
4. L’art.21-nonies legge 7 agosto 1990, n.241 attribuisce il potere di annullare d’ufficio un atto illegittimo non solo all’organo che lo ha emanato, ma anche “ad altro organo previsto dalla legge”. Non può, in particolare, ritenersi preclusiva, a tal fine, l’osservazione del difetto di una disposizione legislativa che preveda il potere del Prefetto di annullare d’ufficio gli atti dello stato civile illegittimamente adottati dal Sindaco, posto che, se si accedesse all’opzione ermeneutica per cui la norma citata esige, per la sua applicazione, l’esplicita attribuzione legislativa del potere di annullare in autotutela gli atti adottati da un altro organo, la stessa risulterebbe priva di qualunque senso in quanto inutilmente ripetitiva di una potestà già assegnata da un’altra norma (con la conseguenza che la stessa prospettazione interpretativa dev’essere disattesa). La disposizione in esame dev’essere, viceversa, letta ed applicata nel senso che è ammesso l’annullamento d’ufficio di un atto illegittimo da parte di un organo diverso da quello che lo ha emanato in tutte le ipotesi in cui una disposizione legislativa attribuisce al primo una potestà di controllo e, in generale, di sovraordinazione gerarchica che implica univocamente anche l’esercizio di poteri di autotutela.<br />
&nbsp;<br />
5. Sussiste il potere del prefetto di intervenire in autotutela, ai sensi dell’art. 21 – <em>nonies</em> L. 241/1990, anche in relazione alla trascrizione di un atto dello stato civile illegittimo. Infatti vanno qualificati come provvedimenti amministrativi tutti gli atti, con rilevanza esterna, emanati da una pubblica amministrazione, ancorchè privi di efficacia autoritativa o costituiva e dotati di soli effetti accertativi o dichiarativi, con la conseguenza che anche gli atti dello stato civile devono essere compresi nel perimetro dell’ambito applicativo della disposizione in commento (e che, per la sua valenza generale, non tollera eccezioni o deroghe desunte in esito a incerti percorsi ermeneutici).<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
6. Le norme che assegnano al giudice civile i poteri di controllo, rettificazione e cancellazione degli atti dello stato civile (e integrato dal combinato disposto degli artt.95 d.P.R. cit. e 453 c.c.) non trovano applicazione in caso di atti radicalmente inefficaci, quali le trascrizioni di matrimoni tra persone dello stesso sesso e, quindi, del tutto incapaci &nbsp;di assegnare alle persone menzionate nell’atto lo stato giuridico di coniugato. L’esigenza del controllo giurisdizionale, infatti, si rivela del tutto recessiva (se non inesistente), a fronte di atti inidonei a costituire lo stato delle persone ivi contemplate, dovendosi, quindi, ricercare, per la loro correzione, soluzioni e meccanismi anche diversi dalla verifica giudiziaria. Non solo, ma il sistema di regole in esame risulta costruito come funzionale (unicamente) alla tutela dei diritti e degli interessi delle persone fisiche contemplate (o pretermesse) nell’atto, e non anche alla protezione di interessi pubblici, tanto che l’art.95, comma 2, d.P.R. cit., assegna al Procuratore della Repubblica una iniziativa meramente facoltativa (usando appositamente il verbo potere: “Il Procuratore della Repubblica può…promuovere”). Se la norma fosse stata concepita anche a tutela di un interesse pubblico, infatti, la disposizione sarebbe stata formulata con l’uso del verbo promuovere all’indicativo presente, e, cioè, con la previsione della doverosità dell’istanza, quando risulta necessaria a ripristinare la legalità violata (sarebbe stata cioè formulata con l’espressione: “Il Procuratore della Repubblica promuove il procedimento…”). L’art.453 c.c., peraltro, per la sua univoca formulazione testuale, deve intendersi limitato all’affidamento al giudice ordinario dei soli poteri di annotazione e non può, di conseguenza, ritenersi ostativo all’esercizio dei (diversi) poteri di eliminazione dell’atto da parte dell’autorità amministrativa titolare della funzione di tenuta dei registri dello stato civile.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;<br />
(1) Cfr. Cass. SS. UU., 13 ottobre 2009, n.21658; Cass. Civ., sez. I, 14 febbraio 2000, n.1599.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 04897/2015REG.PROV.COLL.<br />
N. 04543/2015 REG.RIC.<br />
&nbsp;<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA<br />
sul ricorso numero di registro generale 4543 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
Ministero dell&#8217;Interno, Prefetto di Roma, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;&nbsp;<br />
contro<br />
Sindaco di Roma Capitale, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Rodolfo Murra, domiciliato in Roma, Via del Tempio di Giove N.21; -OMISSIS-rappresentati e difesi dagli avv. Luisa Torchia, Maria Stefania Masini, Mario Di Carlo, con domicilio eletto presso Maria Stefania Masini in Roma, Via Antonio Gramsci, 24;&nbsp;<br />
per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE I TER n. 03912/2015, resa tra le parti, concernente trascrizioni nel registro dello stato civile di Roma Capitale dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all&#8217;estero;</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Sindaco di Roma Capitale e di -OMISSIS-<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visto l&#8217;art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2015 il Cons. Carlo Deodato e uditi per le parti gli avvocati Murra, Torchia, Di Carlo e dello Stato Ferrante Wally;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO<br />
Con la sentenza impugnata il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, dopo aver riconosciuto l’insussistenza di qualsivoglia diritto alla trascrizione negli atti dello stato civile di matrimoni tra coppie omosessuali celebrati all’estero (e, di conseguenza, la legittimità della circolare in data 7 ottobre 2014 con cui il Ministro dell’interno ne aveva stabilito l’intrascrivibilità in Italia), ha, nondimeno, giudicato illegittimi (annullandoli, in parziale accoglimento del ricorso di primo grado) l’impugnato provvedimento con cui il Prefetto di Roma aveva decretato l’annullamento delle trascrizioni dei matrimoni celebrati all’estero dai ricorrenti e la presupposta, menzionata circolare (nella parte in cui invitava i Prefetti ad annullare dette trascrizioni), sulla base dell’assorbente rilievo per cui la rettifica o la cancellazione degli atti dello stato civile resta riservata in via esclusiva all’autorità giudiziaria ordinaria.<br />
Avverso la predetta decisione proponeva appello il Ministero dell’interno, contestando la correttezza del gravato giudizio di illegittimità, sulla base delle argomentazioni difensive di seguito illustrate ed esaminate, e domandandone la riforma, con conseguente reiezione del ricorso di primo grado.<br />
Resistevano gli originari ricorrenti, contestando la fondatezza dell’appello, difendendo la correttezza del giudizio di illegittimità formulato dai giudici di prima istanza, impugnando, in via incidentale, la statuizione relativa alla illegittimità della trascrizione in Italia di matrimoni tra coppie omosessuali contratti all’estero (ed insistendo nel rivendicare il relativo diritto) e concludendo per la reiezione dell’appello principale del Ministero e per la parziale riforma della decisione impugnata, in accoglimento del proprio appello incidentale.<br />
Resisteva anche Roma Capitale, contestando la fondatezza dell’appello del Ministero e concludendo per la sua reiezione.<br />
Il ricorso veniva trattenuto in decisione alla pubblica udienza dell’8 ottobre 2015.<br />
DIRITTO<br />
1.- Come già rilevato in fatto, il Tribunale capitolino ha affermato la intrascrivibilità dei matrimoni contratti all’estero tra persone dello stesso sesso, ma ha riconosciuto la illegittimità del provvedimento prefettizio di annullamento delle relative trascrizioni (e della presupposta circolare, nei limiti sopra precisati).<br />
La decisione appellata si compone, quindi, di due distinti accertamenti: uno favorevole al Ministero dell’interno e uno favorevole ai ricorrenti (e al Sindaco di Roma).<br />
Entrambe tali statuizioni sono state appellate: in via principale quella demolitoria del decreto prefettizio di annullamento della trascrizione; in via incidentale quella di accertamento dell’insussistenza di un diritto delle coppie omosessuali alla trascrizione nei registri dello stato civile dei loro matrimoni celebrati all’estero.<br />
Il rispetto dell’ordine logico nella disamina delle censure ritualmente introdotte nel giudizio di appello impone di principiare dall’esame dell’appello incidentale, siccome afferente ad una questione (la trascrivibilità in Italia di matrimoni omosessuali contratti all’estero) logicamente antecedente rispetto a quella (il potere del Prefetto di annullare le loro trascrizioni in Italia) oggetto dell’appello principale.&nbsp;<br />
2.- Mediante le censure articolate nell’appello incidentale gli originari ricorrenti reclamano, a ben vedere, il (o, meglio, l’affermazione del) diritto alla trascrizione in Italia di matrimoni omosessuali celebrati all’estero, insistendo, perciò, nel dedurre l’illegittimità della gravata circolare del Ministro dell’interno (là dove aveva impartito istruzioni impeditive di esse).<br />
Così decifrata la domanda, occorre procedere a una preliminare (e sintetica) ricognizione dei principi e delle regole che governano la trascrizione degli atti di matrimonio formati in un altro Paese (e alla cui stregua dev’essere giudicata la fondatezza della pretesa sostanzialmente azionata dagli originari ricorrenti).<br />
2.1- Gli artt.27 e 28 della legge 31 maggio 1995, n.218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) stabiliscono i presupposti di legalità del matrimonio (nei casi in cui alcuni elementi della fattispecie si riferiscano ad ordinamenti giuridici di diversi Stati), prevedendo, in particolare (e per quanto qui rileva) che le condizioni (soggettive) di validità “sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo…” (art.27) e che “il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi…” (art.28).<br />
L’art.115 del codice civile assoggetta, inoltre, espressamente i cittadini italiani all’applicazione delle disposizioni codicistiche che stabiliscono le condizioni necessarie per contrarre matrimonio (tale dovendosi intendere il rinvio alla sezione prima del terzo capo, del titolo sesto, del libro primo del codice civile), anche quando l’atto viene celebrato in un paese straniero.<br />
La lettura combinata delle disposizioni citate, che disegnano un sistema regolatorio univoco circa l’identificazione degli elementi che condizionano la validità e l’efficacia del matrimonio tra cittadini italiani celebrato all’estero, esige l’enucleazione degli indefettibili requisiti sostanziali (quanto, segnatamente, allo stato ed alla capacità dei nubendi) che consentono al predetto atto di produrre, nell’ordinamento nazionale, i suoi effetti giuridici naturali.<br />
E risulta agevole individuare la diversità di sesso dei nubendi quale la prima condizione di validità e di efficacia del matrimonio, secondo le regole codificate negli artt.107, 108, 143, 143 bis e 156 bis c.c. ed in coerenza con la concezione del matrimonio afferente alla millenaria tradizione giuridica e culturale dell’istituto, oltre che all’ordine naturale costantemente inteso e tradotto nel diritto positivo come legittimante la sola unione coniugale tra un uomo e una donna.<br />
A prescindere, quindi, dalla catalogazione squisitamente dogmatica del vizio che affligge il matrimonio celebrato (all’estero) tra persone dello stesso sesso (che si rivela, ai fini della soluzione della questione controversa, del tutto ininfluente), deve concludersi che, secondo il sistema regolatorio di riferimento (per come dianzi riassunto), un atto siffatto risulta sprovvisto di un elemento essenziale (nella specie la diversità di sesso dei nubendi) ai fini della sua idoneità a produrre effetti giuridici nel nostro ordinamento (Cass. Civ., sez. I, 9 febbraio 2015, n.2400; sez. I, 15 marzo 2012, n.4184).&nbsp;<br />
Che si tratti di atto radicalmente invalido (cioè nullo) o inesistente (che appare, tuttavia, la classificazione più appropriata, vertendosi in una situazione di un atto mancante di un elemento essenziale della sua stessa giuridica esistenza), il matrimonio omosessuale deve, infatti, intendersi incapace, nel vigente sistema di regole, di costituire tra le parti lo status giuridico proprio delle persone coniugate (con i diritti e gli obblighi connessi) proprio in quanto privo dell’indefettibile condizione della diversità di sesso dei nubendi, che il nostro ordinamento configura quale connotazione ontologica essenziale dell’atto di matrimonio.&nbsp;<br />
2.2- Così riscontrata l’inattitudine del matrimonio omosessuale contratto all’estero da cittadini italiani di produrre qualsivoglia effetto giuridico in Italia, occorre esaminare il regime positivo della sua trascrivibilità negli atti dello stato civile.<br />
Risulta, al riguardo, decisiva la previsione dell’art.64 del d.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile) che, là dove cataloga (con un’elencazione tassativa) gli elementi e i contenuti (formali e sostanziali) prescritti per la trascrivibilità dell’atto di matrimonio, impone evidentemente (ancorchè implicitamente) all’ufficiale dello stato civile il potere (rectius: il dovere) di controllarne la presenza, prima di procedere alla trascrizione dell’atto (da valersi quale atto dovuto, pur a fronte della sua natura dichiarativa, e non costitutiva, solo se ricorrono tutte le condizioni elencate nella predetta disposizione).<br />
Ne consegue che il corretto esercizio della predetta potestà impedisce all’ufficiale dello stato civile la trascrizione di matrimoni omosessuali celebrati all’estero, per il difetto della condizione relativa alla “dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e moglie”, prevista dall’art.64, comma 1, lett. e), d.P.R. cit., quale condizione dell’atto di matrimonio trascrivibile (così come dall’art.16, d.P.R. cit., rubricato “Matrimonio celebrato all’estero”, che utilizza, evidentemente, la dizione “sposi” nell’unica accezione codicistica, codificata all’art.107 c.c., di marito e moglie).<br />
Anche escludendo, quindi, l’applicabilità alla fattispecie considerata del fattore ostativo previsto all’art.18 d.P.R. cit. (non potendosi qualificare come contrario all’ordine pubblico il matrimonio tra persone dello stesso sesso), la trascrizione dell’atto in questione deve intendersi preclusa proprio dal difetto di uno degli indispensabili contenuti dell’atto di matrimonio trascrivibile (e la cui verifica preliminare deve ritenersi compresa nei doverosi adempimenti affidati all’ufficiale dello stato civile).<br />
2.3- Una volta accertata l’inesistenza, alla stregua dell’ordinamento positivo, di un diritto alla trascrizione dei matrimoni omosessuali celebrati all’estero (e, quindi, la legittimità della circolare del Ministro dell’interno che la vieta), occorre verificare se il titolo rivendicato dagli originari ricorrenti possa essere affermato in esito ad un’operazione ermeneutica imposta dal rispetto di principi costituzionali o enunciati in convenzioni internazionali.&nbsp;<br />
Gli appellanti incidentali sostengono, infatti, che il rispetto dei diritti e delle libertà sanciti in atti europei o in trattati internazionali ovvero riconosciuti da decisioni di organi di giustizia sovranazionali vincolino i giudici nazionali, ai sensi dell’art.117, primo comma, Cost., a una lettura dell’apparato regolatorio ut supra riassunto, nel senso di ammettere la trascrizione in Italia di matrimoni tra coppie omosessuali celebrati all’estero.<br />
2.4.- La compatibilità del divieto, in Italia, di matrimoni tra persone dello stesso sesso (e, quindi, si aggiunga, come logico corollario, della trascrizione di quelli celebrati all’estero) è già stata scrutinata ed affermata dalla Corte Costituzionale (Corte Cost., sent. 11 giugno 2014, n.170; sent. 15 aprile 2010, n.138; ordinanze n. 4 del 2011 e n.276 del 2010), che ha chiarito come la regolazione normativa censurata risulti, per un verso, compatibile con l’art.29 della Costituzione (contestualmente interpretato come riferito alla nozione civilistica di matrimonio tra persone di sesso diverso) e, per un altro, conforme alle norme interposte contenute negli artt.12 della CEDU e 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (d’ora innanzi Carta di Nizza), nella misura in cui le stesse rinviano espressamente alle legislazioni nazionali, senza vincolarne i contenuti, la disciplina dell’istituto del matrimonio, riservandosi l’eventuale delibazione dell’incostituzionalità di disposizioni legislative che introducono irragionevoli disparità di trattamento delle coppie omosessuali in relazioni ad ipotesi particolari (per le quali si impone il trattamento omogeneo tra le due tipologie di unioni).<br />
Come si vede, dunque, il Giudice delle leggi ha già affermato la coerenza dell’omessa omologazione del matrimonio omosessuale a quello eterosessuale, alla stregua dei parametri ivi esaminati e, in particolare, a quello previsto all’art.29, che, nella lettura della Corte Costituzionale si risolve in una costituzionalizzazione del matrimonio tra persone di sesso diverso, sicchè non possono ravvisarsi margini per uno scrutinio diverso ed ulteriore della compatibilità della regolazione in questione con la Carta fondamentale della Repubblica.&nbsp;<br />
2.5- Non solo, ma le medesime conclusioni si impongono anche all’esito dell’interpretazione della normativa di riferimento alla stregua degli artt.8 e 12 della CEDU, per come interpretati dalla Corte di Strasburgo (in particolare nella recente sentenza in data 21 luglio 2015, Oliari e altri contro Repubblica Italiana, indicata dagli appellanti incidentali a sostegno della prospettazione ermeneutica proposta).&nbsp;<br />
La tesi sostenuta dagli appellanti incidentali, secondo la quale il rispetto del dictum del recente pronunciamento della Corte di Strasburgo imporrebbe all’interprete una lettura della normativa nazionale permissiva delle trascrizioni in questione (secondo i canoni consacrati nelle sentenze della Corte Costituzionale nn.348 e 349 del 2007, n.80 del 2011 e n.15 del 2012), per quanto brillantemente formulata ed argomentata, non persuade e non vale, in ogni caso, a superare l’infrangibile ostacolo dell’art.29 Cost. (per come inteso e valorizzato dalla Corte Costituzionale).<br />
Una lettura attenta della sentenza c.d. Oliari, infatti, non solo non avalla l’assunto degli originari ricorrenti, ma ne costituisce, al contrario, la più efficace smentita.<br />
La Corte di Strasburgo, infatti, con la predetta sentenza, ha, da un lato, riconosciuto la violazione da parte dello Stato italiano, con un significativo esempio di overruling, dell’art.8 della CEDU, che tutela la vita familiare, nella misura in cui non assicura alcuna protezione giuridica alle unioni omosessuali, ma ha, da un altro lato, confermato la precedente giurisprudenza (sentenza 24 giugno 2010, Schalk e Kopf contro Austria) che negava la configurabilità dell’inosservanza dell’art.12 (diritto al matrimonio), e, quindi, del corrispondente art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (d’ora innanzi Carta di Nizza), ribadendo, al riguardo, che la regolazione legislativa del matrimonio e, quindi, l’eventuale ammissione di quello omosessuale (che la Corte non ritiene, in astratto, vietato) rientra nel perimetro del margine di apprezzamento e, quindi, della discrezionalità riservata agli Stati contraenti.<br />
Lungi, quindi, dall’affermare l’obbligo della Repubblica italiana di riconoscere il diritto al matrimonio omosessuale, la Corte di Strasburgo ha espressamente e chiaramente negato la sussistenza e, quindi, a fortiori, la violazione di tale (presunto) diritto, limitandosi ad imporre allo Stato di assicurare una tutela giuridica alle unioni omosessuali (ma, anche qui, riconoscendo un margine di apprezzamento, seppur più limitato, nella declinazione delle sue forme e della sua intensità).<br />
2.6- Ma, anche esaminando la questione sotto il dedotto profilo del necessario rispetto delle libertà di circolazione e di soggiorno (per come enunciate dagli artt.20, 21, comma 1, e 18 TFUE e 21 della Carta di Nizza), si perviene alle stesse conclusioni.<br />
Perché possano giudicarsi violate le predette libertà, infatti, con conseguente obbligo dei giudici nazionali di disapplicare la normativa nazionale che ne costituisce limitazione o impedimento, è necessario che la fattispecie giudicata rientri entro i confini del diritto europeo, in quanto direttamente regolata da atti dell’Unione o in quanto espressamente attribuita dai Trattati alle sue competenze istituzionali, dovendo, altrimenti, negarsi ogni rilievo alle predette libertà, là dove interferiscano con disposizioni nazionali del tutto estranee al perimetro della regolazione europea e non siano funzionali alla garanzia della sua piena attuazione (Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza 15 novembre 2011, causa C-2561/11; sentenza 5 ottobre 2010, causa C-400/10).&nbsp;<br />
Nel caso di specie, tuttavia, come già visto, la regolazione legislativa del matrimonio, e, di conseguenza, anche i presupposti del riconoscimento giuridico dei matrimoni celebrati in un Paese straniero (ivi compresi quelli appartenenti all’Unione Europea) esula dai confini del diritto europeo (non essendo dato di rinvenire alcuna previsione europea che vincoli gli Stati membri ad un’opzione regolatoria, che, anzi, resta espressamente riservata alla discrezionalità dei singoli Stati proprio dall’art.9 della Carta di Nizza) ed attiene, in via esclusiva, alla sovranità nazionale, di talchè resta inconfigurabile, nella fattispecie considerata, qualsivoglia violazione delle libertà di circolazione e di soggiorno.&nbsp;<br />
2.7- Non appare, in definitiva, configurabile, allo stato del diritto convenzionale europeo e sovranazionale, nonché della sua esegesi ad opera delle Corti istituzionalmente incaricate della loro interpretazione, un diritto fondamentale della persona al matrimonio omosessuale, sicchè il divieto dell’ordinamento nazionale di equiparazione di quest’ultimo a quello eterosessuale non può giudicarsi confliggente con i vincoli contratti dall’Italia a livello europeo o internazionale.<br />
Ne consegue che, a fronte della pacifica inconfigurabilità di un diritto (di genesi nazionale o sovranazionale) al matrimonio omosessuale, resta preclusa all’interprete ogni opzione ermeneutica creativa che conduca, all’esito di un’operazione interpretativa non imposta da vincoli costituzionali o (latu sensu) internazionali, all’equiparazione (anche ai meri fini dell’affermazione della trascrivibilità di matrimoni contratti all’estero tra persone dello stesso sesso) dei matrimoni omosessuali a quelli eterosessuali.<br />
2.8- Non solo, ma il dibattito politico e culturale in corso in Italia sulle forme e sulle modalità del riconoscimento giuridico delle unioni omosessuali sconsiglia all’interprete qualsiasi forzatura (sempre indebita, ma in questo contesto ancor meno opportuna) nella lettura della normativa di riferimento che, allo stato, esclude, con formulazioni chiare e univoche, qualsivoglia omologazione tra le unioni eterosessuali e quelle omosessuali.&nbsp;<br />
2.9- Si aggiunga, quale argomento conclusivo, che, aderendo alla tesi prospettata dagli originari ricorrenti, si finirebbe per ammettere, di fatto, surrettiziamente ed elusivamente il matrimonio omosessuale anche in Italia, tale essendo l’effetto dell’affermazione della trascrivibilità di quello celebrato all’estero tra cittadini italiani, nonostante l’assenza di una previsione legislativa che lo consenta e lo regoli (e, anzi, in un contesto normativo che lo esclude chiaramente, ancorchè tacitamente) e, quindi, della relativa scelta (libera e politica) del Parlamento nazionale (che, si ripete, resta l’unica autorità titolare della relativa decisione, come chiarito anche dalla Corte di Strasburgo).&nbsp;<br />
2.10- Alle considerazioni che precedono consegue, quindi, la reiezione dell’appello incidentale.<br />
3.- Occorre, a questo punto, procedere all’esame dell’appello principale, con il quale il Ministero dell’interno critica il giudizio di illegittimità del decreto prefettizio di annullamento delle trascrizioni, disposte dal Sindaco di Roma Capitale, di matrimoni tra coppie omosessuali celebrati all’estero e della presupposta circolare.<br />
3.1- Come già rilevato in fatto, i giudici di prima istanza, pur avendo riconosciuto l’illegittimità delle predette trascrizioni, hanno negato al Prefetto il potere di annullarle d’ufficio, reputando la relativa potestà riservata in via esclusiva al giudice ordinario (per effetto del combinato disposto degli artt.95 d.P.R. cit. e 453 c.c.).<br />
Il Ministero appellante critica tale statuizione, sulla base dell’assunto (in sintesi) che il potere gerarchico di sovraordinazione del Prefetto al Sindaco, quale ufficiale di governo delegato alla tenuta dei registri di stato civile, comprende, in sé, anche quello (generale) di autotutela sugli atti adottati contra legem dall’organo subordinato.<br />
3.2- Lo scrutino della fondatezza della predetta tesi esige una preliminare ricognizione dei caratteri della relazione interorganica tra Prefetto e Sindaco, nell’espletamento delle competenze considerate.<br />
Nel nostro ordinamento l’esercizio di alcune funzioni di competenza statale è stato affidato al Sindaco, che le esercita non come vertice dell’ente locale, ma nella diversa qualità di ufficiale di governo.<br />
Tale peculiare modalità organizzatoria è stata, in particolare, decisa con riferimento alle funzioni che esigono un rapporto di prossimità con i cittadini e il cui esercizio è parso al legislatore più efficacemente esercitabile dall’organo di vertice dell’ente locale più vicino ai cittadini (il Comune).<br />
Tra le materie affidate alla cura del Sindaco quale ufficiale di governo è compresa anche la tenuta dei registri di stato civile, ad esso attribuita dall’art.54, comma 3, d.lgs. 18 ottobre 2000, n.267.<br />
Il particolare modello organizzativo in esame implica che la titolarità della funzione resta intestata all’amministrazione centrale (e, segnatamente, al Ministero dell’interno) e che il Sindaco la esercita solo quale organo delegato dalla legge.<br />
Un ulteriore corollario della titolarità statale della funzione attinente alla tenuta dei registri di stato civile è che il Sindaco resta soggetto, nell’esercizio delle pertinenti funzioni, alle istruzioni impartite dal Ministero dell’interno, alle quali è tenuto a conformarsi (art.54, comma 12, d.lgs. cit. e art.9, comma 1, d.P.R. cit.).<br />
La potestà di sovraordinazione dell’Amministrazione centrale sull’organo per legge delegato all’esercizio di una sua funzione si esplica, poi, per mezzo dell’assegnazione al Prefetto, che esercita istituzionalmente l’autorità del Ministero dell’interno sul territorio, dei poteri di vigilanza sulla tenuta degli atti dello stato civile (art.9, comma 2, d.P.R. cit.) e di sostituzione al Sindaco, in caso di sua inerzia nell’esercizio di taluni compiti (art.54, comma 11, d.lgs. cit.).<br />
Si tratta, come si vede, di un sistema coerente e coordinato di disposizioni che configurano la relazione interorganica in questione come di subordinazione del Sindaco al Ministero dell’interno, e, per esso, al Prefetto, e che assoggettano, quindi, il primo ai poteri di direttiva e di vigilanza del secondo (Cass. SS. UU., 13 ottobre 2009, n.21658; Cass. Civ., sez. I, 14 febbraio 2000, n.1599).<br />
Tale soggezione risulta, in particolare, il più logico corollario della titolarità della funzione in capo al Ministero dell’interno e della mera assegnazione al Sindaco, quale ufficiale di governo, dei compiti attinenti al suo esercizio.<br />
Il vincolo di subordinazione del Sindaco al Ministero dell’interno obbedisce, inoltre, all’esigenza di assicurare l’uniformità di indirizzo nella tenuta dei registri dello stato civile su tutto il territorio nazionale e che resterebbe vanificata se ogni Sindaco potesse decidere autonomamente sulle regole generali di amministrazione della funzione o, peggio, se potesse disattendere, senza meccanismi correttivi interni all’apparato amministrativo, le istruzioni ministeriali impartite al riguardo.&nbsp;<br />
3.3- Così ricostruita la natura del rapporto interorganico in questione, occorre accertare se, tra i poteri assegnati al Prefetto, resti o meno incluso quello di annullare gli atti dello stato civile di cui il Sindaco ha ordinato contra legem la trascrizione.<br />
Reputa il Collegio che la potestà in questione debba intendersi implicitamente implicata dalle funzioni di direzione (art.54, comma 12, d.lgs. cit.), sostituzione (art.54, comma 11, d.lgs. cit.) e vigilanza (art.9, comma 2, d.P.R. cit.).<br />
In ossequio ai criteri ermeneutici sistematico e teleologico, infatti, le predette disposizioni devono necessariamente intendersi come comprensive anche del potere di annullamento gerarchico d’ufficio da parte del Prefetto degli atti illegittimi adottati dal Sindaco, nella qualità di ufficiale di governo, senza il quale, peraltro, il loro scopo evidente, agevolmente identificabile nell’attribuzione al Prefetto di tutti i poteri idonei ad assicurare la corretta gestione della funzione in questione, resterebbe vanificato.<br />
A ben vedere, infatti, se si negasse al Prefetto la potestà in questione, la sua posizione di sovraordinazione rispetto al Sindaco (allorchè agisce come ufficiale di governo), in quanto chiaramente funzionale a garantire l’osservanza delle direttive impartite dal Ministro dell’interno ai Sindaci e, in definitiva, ad impedire disfunzioni o irregolarità nell’amministrazione dei registri di stato civile, rimarrebbe inammissibilmente sprovvista di contenuti adeguati al raggiungimento di quel fine.&nbsp;<br />
Tale conclusione è stata già raggiunta dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. St., sez. V, 19 giugno 2008, n. 3076), se pur nell’esame dell’esercizio di una diversa funzione amministrata dal Sindaco quale ufficiale di governo (la sicurezza pubblica), proprio in esito ad una coerente ricostruzione della natura e delle finalità della relazione interorganica in questione ed alla conseguente valorizzazione dell’esigenza di assicurare la correttezza e l’uniformità dell’amministrazione dei compiti statali delegati dalla legge al Sindaco.<br />
E non vale enfatizzare le differenze tra le due situazioni, trattandosi, in entrambi i casi, della correzione, da parte del Prefetto, di disfunzioni amministrative imputabili al Sindaco (ed apparendo, anzi, nel caso di specie, ancora più pregnante l’esigenza di autotutela, a fronte di un atto non solo illegittimo, ma inesistente o, comunque, abnorme, nel senso etimologico latino di “fuori dalla norma”).<br />
Dev’essere, quindi, affermata la sussistenza, in capo al Prefetto, della potestà di annullare le trascrizioni in questione, quale potere compreso certamente, ancorchè implicitamente, nelle funzioni di direzione, sostituzione e vigilanza attribuitegli dall’ordinamento nella materia in discussione.&nbsp;<br />
3.5- Non è, quindi, necessario invocare l’art.21-nonies legge 7 agosto 1990, n.241 a fondamento del potere di autotutela controverso, potendosi risolvere favorevolmente il problema della sua esistenza in esito all’analisi interpretativa che precede.&nbsp;<br />
Non può, tuttavia, non osservarsi, al riguardo, che non si ravvisano ostacoli all’applicazione della predetta, generale disposizione alla fattispecie in esame, là dove attribuisce il potere di annullare d’ufficio un atto illegittimo non solo all’organo che lo ha emanato, ma anche “ad altro organo previsto dalla legge”.<br />
Non può, in particolare, ritenersi preclusiva, a tal fine, l’osservazione del difetto di una disposizione legislativa che preveda il potere del Prefetto di annullare d’ufficio gli atti dello stato civile illegittimamente adottati dal Sindaco, posto che, se si accedesse all’opzione ermeneutica per cui la norma citata esige, per la sua applicazione, l’esplicita attribuzione legislativa del potere di annullare in autotutela gli atti adottati da un altro organo, la stessa risulterebbe priva di qualunque senso in quanto inutilmente ripetitiva di una potestà già assegnata da un’altra norma (con la conseguenza che la stessa prospettazione interpretativa dev’essere disattesa).<br />
La disposizione in esame dev’essere, viceversa, letta ed applicata nel senso che è ammesso l’annullamento d’ufficio di un atto illegittimo da parte di un organo diverso da quello che lo ha emanato in tutte le ipotesi in cui una disposizione legislativa attribuisce al primo una potestà di controllo e, in generale, di sovraordinazione gerarchica che implica univocamente anche l’esercizio di poteri di autotutela.&nbsp;<br />
E non vale neanche a negare l’applicabilità al caso controverso dell’art.21 nonies legge cit. il rilievo, a dire il vero poco comprensibile, che la trascrizione di un atto dello stato civile non può essere qualificata come un provvedimento amministrativo, ma come un “atto pubblico formale” (e come tale, pare di capire, estraneo all’ambito applicativo della predetta disposizione).<br />
E’ sufficiente, al riguardo, osservare che la suddetta distinzione non trova alcun fondamento positivo e che vanno qualificati come provvedimenti amministrativi tutti gli atti, con rilevanza esterna, emanati da una pubblica amministrazione, ancorchè privi di efficacia autoritativa o costituiva e dotati di soli effetti accertativi o dichiarativi, con la conseguenza che anche gli atti dello stato civile devono essere compresi nel perimetro dell’ambito applicativo della disposizione in commento (e che, per la sua valenza generale, non tollera eccezioni o deroghe desunte in esito a incerti percorsi ermeneutici).<br />
3.6. Così riconosciuto, in capo al Prefetto, il potere di autotutela in questione, occorre verificare se il sistema di regole che assegna al giudice civile i poteri di controllo, rettificazione e cancellazione degli atti dello stato civile (e integrato dal combinato disposto degli artt.95 d.P.R. cit. e 453 c.c.) costituisca o meno un limite o, addirittura, una preclusione al suo esercizio (come ritenuto dai giudici di primo grado).<br />
Le disposizioni citate, in effetti, paiono (a una prima lettura) devolvere in via esclusiva al giudice ordinario i poteri di cognizione e di correzione degli atti dello stato civile.<br />
Sennonchè, a ben vedere, il relativo apparato regolatorio postula, per la sua applicazione, l’esistenza di atti astrattamente idonei a costituire o a modificare lo stato delle persone, tanto da imporre un controllo giurisdizionale sulla loro corretta formazione, con la conseguenza dell’estraneità al suo ambito applicativo di atti radicalmente inefficaci, quali le trascrizioni in parola, e, quindi, del tutto incapaci (per quanto qui rileva) di assegnare alle persone menzionate nell’atto lo stato giuridico di coniugato.<br />
L’esigenza del controllo giurisdizionale, infatti, si rivela del tutto recessiva (se non inesistente), a fronte di atti inidonei a costituire lo stato delle persone ivi contemplate, dovendosi, quindi, ricercare, per la loro correzione, soluzioni e meccanismi anche diversi dalla verifica giudiziaria.<br />
Non solo, ma il sistema di regole in esame risulta costruito come funzionale (unicamente) alla tutela dei diritti e degli interessi delle persone fisiche contemplate (o pretermesse) nell’atto, e non anche alla protezione di interessi pubblici, tanto che l’art.95, comma 2, d.P.R. cit., assegna al Procuratore della Repubblica una iniziativa meramente facoltativa (usando appositamente il verbo potere: “Il Procuratore della Repubblica può…promuovere”).<br />
Se la norma fosse stata concepita anche a tutela di un interesse pubblico, infatti, la disposizione sarebbe stata formulata con l’uso del verbo promuovere all’indicativo presente, e, cioè, con la previsione della doverosità dell’istanza, quando risulta necessaria a ripristinare la legalità violata (sarebbe stata cioè formulata con l’espressione: “Il Procuratore della Repubblica promuove il procedimento…”).<br />
L’art.453 c.c., peraltro, per la sua univoca formulazione testuale, deve intendersi limitato all’affidamento al giudice ordinario dei soli poteri di annotazione e non può, di conseguenza, ritenersi ostativo all’esercizio dei (diversi) poteri di eliminazione dell’atto da parte dell’autorità amministrativa titolare della funzione di tenuta dei registri dello stato civile.<br />
3.7- Né la già rilevata inefficacia degli atti in questione priva di significato l’intervento di autotutela in questione, posto che, al contrario, proprio la permanenza di un’apparenza di atto, che, ancorchè inefficace, potrebbe legittimare (finchè materialmente esistente) richieste ed istanze alla pubblica amministrazione di prestazioni connesse allo stato civile di coniugato (con conseguenti complicazioni burocratiche e, probabilmente, ulteriori contenziosi), impone la sua eliminazione dal mondo del diritto.<br />
E tale esigenza risulta soddisfatta solo dall’identificazione di uno strumento (anche) amministrativo (e non necessariamente giurisdizionale) di correzione di atti dello stato civile abnormi (nel senso etimologico già ricordato) ed eseguiti in difformità dalle istruzioni impartite dall’autorità statale titolare della funzione.<br />
Solo gli interventi dei Prefetti in autotutela gerarchica valgono, in effetti, a rimuovere, con garanzie di uniformità su tutto il territorio nazionale, un’apparenza di atto (che, finchè resta in vita, appare idoneo a generare incertezze e difficoltà amministrative) e, quindi, in definitiva, ad assicurare la certezza del diritto connessa a questioni relative allo stato delle persone.<br />
L’esigenza appena segnalata non risulta, infatti, garantita dalla riserva in via esclusiva del potere di cancellazione delle trascrizioni al giudice ordinario che, proprio per il carattere diffuso e indipendente della sua attività, rischia di vanificare, con interpretazioni diverse e contrastanti, l’esigenza di uniformità di indirizzo su una questione così delicata (come dimostra il decreto in data 13 marzo 2015, con cui la Corte d’Appello di Napoli ha ordinato la trascrizione di un matrimonio omosessuale celebrato all’estero).<br />
3.8- Alle considerazioni che precedono consegue, in definitiva, l’accoglimento dell’appello del Ministero e, in riforma del capo di decisione impugnato, l’integrale reiezione del ricorso di primo grado contro il provvedimento con cui il Prefetto di Roma ha annullato le trascrizioni dei matrimoni omosessuali celebrati all’estero dagli originari ricorrenti.<br />
4.- La novità della questione trattata e la natura degli interessi controversi giustificano la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, respinge l’appello incidentale, accoglie quello principale e, per l’effetto, in parziale riforma della decisione appellata, respinge il ricorso di primo grado e compensa tra tutte le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Vista la richiesta dell&#8217;interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;art. 52, comma 1, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati nella predetta istanza.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Giuseppe Romeo, Presidente<br />
Carlo Deodato, Consigliere, Estensore<br />
Salvatore Cacace, Consigliere<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />
Pierfrancesco Ungari, Consigliere<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
L&#8217;ESTENSORE&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;IL PRESIDENTE<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 26/10/2015<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-26-10-2015-n-4897/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2015 n.4897</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2015 n.1413</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-26-10-2015-n-1413/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-26-10-2015-n-1413/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2015 n.1413</a></p>
<p>Pres. S. Romano, Est. L. Viola sull’ammissibilità della singola concorrente in caso di sopravvenuto decesso dell’altra socia nel concorso per l’assegnazione, in forma associata, di sedi farmaceutiche e sulla non perentorietà del termine per l’indizione del concorso 1. Concorsi Pubblici – Requisiti &#8211; Partecipazione in forma associata all’assegnazione di sedi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-26-10-2015-n-1413/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2015 n.1413</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-26-10-2015-n-1413/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2015 n.1413</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. S. Romano, Est. L. Viola</span></p>
<hr />
<p>sull’ammissibilità della singola concorrente in caso di sopravvenuto decesso dell’altra socia nel concorso per l’assegnazione, in forma associata, di sedi farmaceutiche e sulla non perentorietà del termine per l’indizione del concorso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorsi Pubblici – Requisiti &#8211; Partecipazione in forma associata all’assegnazione di sedi farmaceutiche- Sopravvenuta mancanza del requisito per causa non imputabile alla partecipante – Ammissione – Legittimità &#8211; Fattispecie<br />
&nbsp;<br />
2. Concorsi pubblici- Disciplina- Termine per l’indizione del concorso &#8211; Non ha natura perentoria – Intervento sostitutivo statale – Irrilevanza<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In una procedura concorsuale per l’assegnazione in forma associata di sedi farmaceutiche, è corretto il comportamento della Regione Toscana la quale ha consentito ad una concorrente di continuare a partecipare in forma singola, a causa del decesso, in corso di procedura, di uno dei partecipanti alla forma associata, grazie ad una lettura estensiva della previsione dell’art. 11, 7° comma del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, nonostante si trattasse di una previsione dettata con riferimento alla fase successiva all’assegnazione e nonostante fosse venuto a mancare uno dei requisiti di partecipazione al concorso, mentre non ha consentito alla concorrente singola di conservare il punteggio relativo alla concorrente ormai deceduta. L’Ente Regione ha difatti correttamente contemperato i due diversi interessi in apparente conflitto ovvero l’impossibilità di continuare a considerare i titoli del farmacista premorto (di cui non si può valutare la professionalità) e l’interesse del soggetto incolpevolmente danneggiato dal decesso del collega associato a continuare a partecipare alla procedura.<br />
&nbsp;<br />
2. La previsione dell’intervento sostitutivo statale nei confronti della Regione che non rispetti il termine per l’indizione del concorso per l’assegnazione di sedi farmaceutiche previsto all’art. 11, 9° comma del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (conv. in l. 24 marzo 2012 n. 27) non vale a determinare, in assenza di ulteriori previsioni di decadenza dal potere di provvedere, la natura perentoria del detto termine. Nel caso che ci occupa, non risulta che sia mai stato attivato il controllo sostitutivo statale e, quindi, l’Amministrazione regionale non ha mai perso il potere di indire il concorso<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 01413/2015 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 02026/2014 REG.RIC.</strong><br />
<strong><img decoding="async" height="107" src="file:///C:UsersMatteoAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image002.jpg" width="96" /></strong><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</strong><br />
<strong>(Sezione Seconda)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 2026 del 2014, proposto da:<br />
Santina Adalgisa Senatore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Francesco Crusco, con domicilio eletto presso &#8211; Segreteria T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli 40;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Regione Toscana in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avv. Enrico Baldi, domiciliata in Firenze, piazza dell&#8217;Unità Italiana n. 1;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
Pietro Motta, Luisa Anna Adele Muscolo, non costituite in giudizio;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
della determinazione dirigenziale &#8211; Decreto n. 4197 del giorno 30/09/2014 – unitamente all&#8217;allegato n. 1 &#8211; parte integrante e sostanziale della stessa &#8211; con cui è stata approvata la graduatoria definitiva del concorso straordinario per l&#8217;assegnazione di sedi farmaceutiche nella Regione Toscana, pubblicata sul BURT supp. n. 40 del 08/10/2014, nella parte in cui si decreta di dare atto della TRASFORMAZIONE DELLA CANDIDATURA PROT N. 001891-21-12-2012-090 REFERENTE SENATORE SANTINA ADALGISA DA FORMA ASSOCIATA A FORMA SINGOLA (punto n. 5) e nella parte (allegato 1) in cui risulta collocata la ricorrente farmacista Senatore nella posizione n. 1319;<br />
nonché della comunicazione datata 04/07/14, atto a firma del Dirigente Settore Politiche del FarmacoSig. Loredano Giorni , prot. generale n. 001891 del 04/07/2014 , notificata alla Dott.ssa SenatoreAdalgisa Santina a mezzo PEC: ss782cs2899@pec.fofi.it in pari data, con la quale si notizia la ricorrente: &#8221; Ai sensi dell &#8216;articolo 11 del DL n. 1/2012 e delle norme del bando di concorso nonché in considerazione della comunicazione dell&#8217;UOC farmaceutica territoriale dell&#8217;ASP di Cosenza , si comunica che la candidatura contraddistinta dal protocollo n. 001891 continuerà ad essere ammessa al concorso straordinario di questa regione in forma singola&#8221; .c) Di ogni altro atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o consequenziale, anche infraprocedimentale e comunque connesso;<br />
e per il risarcimento dei danni derivanti dall’atto impugnato e dall’illegittimo prolungarsi dei tempi concorsuali.<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Toscana;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2015 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO e DIRITTO<br />
La ricorrente partecipava al concorso indetto dalla Regione Toscana, con decreto 24 ottobre 2012 n. 5008, per la copertura della nuove sedi farmaceutiche istituite ai sensi dell’art. 11 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (conv. in l. 24 marzo 2012 n. 27); in particolare, si avvaleva della possibilità di presentare la domanda in forma associata prevista dall’art. 11, 7° comma del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (conv. in l. 24 marzo 2012 n. 27) e presentava domanda unitamente alla dott.ssa Luigina Piemontese.<br />
In sede di istruttoria, la Regione Toscana riscontrava però l’avvenuto decesso, nelle more della procedura, della dott.ssa Luigina Piemontese (precisamente, in data 25 maggio 2014) e comunicava alla ricorrente, con nota 4 luglio 2014 prot. n. 001891 della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione sociale-Settore Poliche del Farmaco, Innovazione e Appropriatezza, l’ammissione della stessa alla procedura &lt;<in forma="" singola="">&gt;; la procedura si concludeva con la determinazione 30 settembre 2014 n. 4197, che approvava una graduatoria finale degli idonei che vedeva la ricorrente al 1319° posto con 31,9479 punti.<br />
Gli atti meglio specificati in epigrafe erano impugnati dalla ricorrente per: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (conv. in l. 24 marzo 2012 n. 27), illogicità e difetto di motivazione, violazione art. 3 l. 7 agosto CO1990, n. 241; 2) violazione art. 3 bando di concorso, anche in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità e difetto di motivazione; 3) violazione e falsa applicazione dell’art. 11, 3° e 4° comma del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (conv. in l. 24 marzo 2012 n. 27), difetto di istruttoria e ritardo procedimentale; 4) violazione art. 7 e 25 della l. 7 agosto 1990, n. 241; con il ricorso era altresì richiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall’illegittimità del comportamento dell’Amministrazione e dal ritardo nella definizione del concorso.<br />
Si costituiva in giudizio la Regione Toscana, controdeducendo sul merito del ricorso.<br />
Con ordinanza 16 gennaio 2015 n. 52, la Sezione prendeva atto della rinuncia all’istanza cautelare presentata dalla ricorrente alla camera di consiglio del 15 gennaio 2015.<br />
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.<br />
Con riferimento al primo motivo di ricorso, la Sezione deve rilevare come la Regione Toscana abbia risolto del tutto esattamente la difficile problematica originata dal decesso in corso di procedura di uno dei due farmacisti partecipanti alla procedura in forma associata (precisamente, della dott.ssa. Luigina Piemontese, in data 25 maggio 2014), permettendo la partecipazione alla procedura della professionista restante (ovvero, dell’attuale ricorrente, dott.ssa Santina Adalgisa Senatore).<br />
In buona sostanza, la soluzione favorevole alla partecipazione è imposta da una lettura estensiva della previsione dell’art. 11, 7° comma del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (conv. in l. 24 marzo 2012 n. 27) che esclude le ipotesi in cui la modificazione societaria derivi da &lt;<premorienza incapacit="" o="" sopravvenuta="">&gt; (ovvero da eventi imprevedibili e non determinati dagli associati) dall’obbligo di non modificare, nei dieci anni successivi all’assegnazione, la gestione in forma associata da parte dei raggruppamenti di candidati che abbiano vinto la procedura; in questo modo viene così a delinearsi un sistema normativo caratterizzato da indubbio favor per la conservazione all’associato incolpevole degli effetti favorevoli derivanti dall’opzione per la partecipazione in forma associata alla procedura.<br />
Pur trattandosi di una previsione dettata con riferimento alla fase successiva all’assegnazione, bene ha fatto, pertanto, la Regione Toscana ad applicarne la ratio anche all’ipotesi del decesso dell’associato in corso di procedura, permettendo la partecipazione al concorso dell’attuale ricorrente e non applicando soluzioni troppo formalistiche e sfavorevoli che ne avrebbero imposto l’esclusione dalla procedura.<br />
In questa prospettiva, non si comprende pertanto pienamente il senso della censura proposta dalla ricorrente che, ove non fosse stato applicato estensivamente il principio che ne ha permesso la continuazione della partecipazione alla procedura, avrebbe dovuto essere esclusa dal concorso, non essendo ovviamente più in possesso, almeno in parte, dei requisiti di partecipazione indicati in domanda ed essendo soprattutto ormai inconfigurabile una gestione associata con la collega purtroppo deceduta.<br />
Ammettere la partecipazione al prosieguo della procedura dell’associato “rimanente” non significa però assolutamente mantenergli la possibilità di continuare ad utilizzare il punteggio relativo all’associato ormai deceduto; sotto questo particolare angolo visuale, la morte dell’associato durante la procedura concorsuale mantiene, infatti, rispetto all’ipotesi della morte dell’associato durante il successivo decennio di esercizio della sede farmaceutica, un’indubbia differenziazione strutturale che esclude ogni possibilità per chi rimane di continuare ad utilizzare il punteggio del collega deceduto.<br />
Una soluzione alla difficile problematica non può certo essere individuata nell’art. 2284 c.c. (&lt;<salvo contraria="" contratto="" del="" disposizione="" sociale="">&gt;) citato dalla ricorrente e che riguarda la diversa problematica della morte del socio nelle società di persone, ovvero problematiche patrimoniali-ereditarie che non hanno niente a che fare con l’ottica del concorso pubblico (che guarda soprattutto alla valutazione della professionalità e del valore comparativo dei singoli partecipanti con riferimento agli altri soggetti in competizione); in questa diversa ottica, non assume pertanto rilevanza preminente la possibilità di continuare la gestione in forma societaria con altri soggetti (possibilità oggi regolamentata dal già citato art. 11, 7° comma del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. in l. 24 marzo 2012 n. 27), ma il diverso aspetto costituito dall’impossibilità di valutare la professionalità (ed il correlativo punteggio) di un farmacista associato che non potrà più partecipare alla gestione societaria e i cui titoli professionali non possono pertanto più essere valutati in sede concorsuale.<br />
La soluzione che meglio contempera i due diversi interessi in apparente conflitto (impossibilità di continuare a considerare i titoli del farmacista premorto; interesse del soggetto incolpevolmente danneggiato dal decesso del collega associato a continuare a partecipare alla procedura) è pertanto quella seguita dalla Regione Toscana (e da altre Regioni), ovvero mantenere la partecipazione alla procedura degli associati rimanenti, senza però riconoscere la possibilità di attribuire agli stessi il punteggio relativo all’associato deceduto (che si riferisce ad una professionalità che non potrà più trovare esplicazione nella gestione del servizio) o di permettere la modifica della compagine sociale (possibilità che entrerebbe ovviamente in contrasto con il principio di par condicio immanente alle procedure concorsuali).<br />
Del resto, nessun ostacolo alla soluzione in discorso può essere ravvisato (come sostenuto dalla ricorrente nel secondo motivo di ricorso) nella previsione dell’art. 3 del bando di concorso; la necessità che i requisiti di partecipazione al concorso anche in forma associata siano posseduti alla data di scadenza del bando non incide, infatti, sulla presente fattispecie e, soprattutto, non può valere a legittimare un qualche forma di ultrattività che legittimi la valutazione dei titoli relativi ad un farmacista ormai deceduto e che non potrà più partecipare alla gestione in forma associata, come sostanzialmente prospettato dalla ricorrente.<br />
Il terzo motivo di ricorso, relativo alla presunta natura perentoria dei termini previsti dall’art. 11del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (conv. in l. 24 marzo 2012 n. 27), è poi già stata affrontata dalla Sezione con la sentenza 20 gennaio 2014 n. 86, che può essere richiamata in questa sede, in funzione motivazionale della presente decisione: &lt;&lt;è sufficiente rilevare come la previsione dell’intervento sostitutivo statale nei confronti della Regione che non rispetti il termine per l’indizione del concorso previsto all’art. 11, 9° comma del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (conv. in l. 24 marzo 2012 n. 27) non valga a determinare, in assenza di ulteriori previsioni di decadenza dal potere di provvedere, la natura perentoria del detto termine.<br />
La conclusione è stata chiaramente evidenziata in un precedente giurisprudenziale che ha sottolineato, sulla base di analoghe considerazioni, la natura meramente ordinatoria dei termini previsti dall’art. 11, 9° comma del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (conv. in l. 24 marzo 2012 n. 27), anche se con riferimento al termine assegnato al Comune (ma sulla base di impostazione pienamente estensibile anche al termine assegnato alla Regione): &lt;<ai dell="" sensi="">&gt; (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 8 maggio 2013 n. 435).<br />
Nel caso che ci occupa, non risulta che sia mai stato attivato il controllo sostitutivo statale (anzi, con la nota 10 luglio 2012 prot. n. 100152, l’Ufficio legislativo del Ministero della salute ha esplicitato la propria volontà di non attivare i detti poteri sostitutivi) e, quindi, l’Amministrazione regionale non ha mai perso il potere di indire il concorso&gt;&gt; (T.A.R. Toscana, sez. II, 20 gennaio 2014 n. 86).<br />
Quanto sopra rilevato in ordine alla sostanziale impraticabilità della tesi proposta dalla ricorrente ed alla correttezza della soluzione seguita dalla Regione Toscana permette poi di ritenere scriminata ex art. 21-octies, 2° comma l. l. 7 agosto 1990, n. 241 la violazione delle previsioni in materia di comunicazione di inizio procedimento posta a base della quarta censura, essendo dimostrato &lt;<in adottato="" avrebbe="" che="" concreto="" contenuto="" da="" del="" diverso="" essere="" giudizio="" il="" in="" non="" potuto="" provvedimento="" quello="">&gt;; ovviamente, non può poi inficiare la legittimità di atti amministrativi precedentemente emessi (in particolare, della graduatoria finale della procedura approvata il 30 settembre 2014) il diniego, in tesi illegittimo, formatosi sulle successive istanze di accesso presentate dalla ricorrente (in data 8 e 31 ottobre 2014).<br />
Pur trattandosi di censure semplicemente accennate in ricorso e non adeguatamente sviluppate, la Sezione deve poi rilevare come la valutazione dei titoli della ricorrente sia del tutto corretta; avendo conseguito la stessa il massimo del punteggio (punti 2,00) con riferimento alle specializzazioni universitarie, non le poteva, infatti, essere riconosciuto, ai sensi dei criteri generali per la valutazione dei titoli fissati dalla Commissione con il verbale 12 giugno 2013 n. 2 (non contestati dalla ricorrente), alcun punteggio aggiuntivo per il Master in “Organizzazione e gestione Farmacie Ospedaliere” e per il corso di perfezionamento in “Farmacoeconomia” (peraltro di durata inferiore all’anno fissato come soglia minima di valutazione, dai già citati criteri generali di valutazione).<br />
Deve poi rilevarsi conclusivamente, con riferimento all’azione risarcitoria proposta dalla ricorrente, come il numero elevatissimo dei partecipanti alla procedura concorsuale (2071 domande che hanno portato all’inserimento in graduatoria di 2036 idonei) giustifichi sostanzialmente, in un contesto caratterizzato dalla natura ordinatoria dei termini, il prolungarsi della procedura concorsuale; il fatto che, nelle more del prolungarsi della procedura concorsuale, la ricorrente abbia conseguito sostanzialmente un danno per effetto del decesso della collega associata (e della consequenziale impossibilità di valersi del punteggio relativo ai titoli professionali della stessa) non può pertanto importare la responsabilità risarcitoria della Amministrazione regionale, per difetto del requisito soggettivo dell’illecito (elemento costitutivo genericamente considerato dalla ricorrente, ma che è impossibile ravvisare nella fattispecie, trattandosi di un prolungamento dei tempi concorsuali determinato da ragioni obiettive).<br />
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, sia per quello che riguarda l’azione di annullamento che per quello che riguarda l’azione risarcitoria; sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta, come da motivazione.<br />
Compensa le spese di giudizio tra le parti.<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Saverio Romano, Presidente<br />
Carlo Testori, Consigliere<br />
Luigi Viola, Consigliere, Estensore</p>
<p>&nbsp;</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p></p>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 26/10/2015<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</in></ai></salvo></premorienza></in></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-26-10-2015-n-1413/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2015 n.1413</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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