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	<title>26/10/2010 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>26/10/2010 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2010 n.33019</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-26-10-2010-n-33019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-26-10-2010-n-33019/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2010 n.33019</a></p>
<p>Pres. Pugliese Est. Arzillo F. Desideri(Avv.ti L. Mannucci, P. Nesta ed altri/ Ufficio Centrale Regionale(Avv. S. Ricci); ed altri sulla legittima esclusione della lista Provinciale del PDL dalle elezioni Regionali per il Lazio 1. Elezioni – Presentazione liste – Disciplina &#8211; Competenza regionale – Legge statale interpretativa – Inapplicabilità –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-26-10-2010-n-33019/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2010 n.33019</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-26-10-2010-n-33019/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2010 n.33019</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pugliese  Est. Arzillo<br /> F. Desideri(Avv.ti L. Mannucci, P. Nesta ed altri/ Ufficio Centrale Regionale<br />(Avv. S. Ricci); ed altri</span></p>
<hr />
<p>sulla legittima esclusione della lista Provinciale del PDL dalle elezioni Regionali per il Lazio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Elezioni – Presentazione liste – Disciplina &#8211; Competenza regionale – Legge statale interpretativa – Inapplicabilità – Ragioni. 	</p>
<p>2. Elezioni-Elezioni Provinciali e Regionali-Presentazione liste – Termini &#8211; Possesso della documentazione – Prova – Necessità – Presenza delegati nel Tribunale &#8211; Insufficienza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia elettorale, le disposizioni adottate dal legislatore statale, anche se di carattere interpretativo, non possono trovare applicazione con riferimento alla materia disciplinata dalla legge regionale a seguito dell’esercizio della potestà legislativa delle Regioni. Pertanto, l’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 29 del 2010, relativo alle specifiche modalità di presentazione delle liste, non può trovare applicazione per le elezioni regionali del Lazio, atteso che la Regione con propria legge 13 gennaio 2005, n. 2 ha esercitato la competenza legislativa ad essa attribuita in materia. In particolare, l’art.1 della suddetta Legge Regionale recepisce la preesistente legge statale 17 febbraio 1968, n. 108, ponendo un rinvio di tipo meramente materiale-recettizio, e le successive disposizioni della medesima legge regionale disciplinano direttamente le modalità di presentazione delle liste. 	</p>
<p>2. Il riscontro della completezza della lista alla scadenza del termine di presentazione non può essere ricavato dal solo dato della presenza fisica dei presentatori in sede; né va sottaciuto che il rigore processuale in questa materia riflette anche la sottostante esigenza di certezza del rapporto sostanziale, ossia del procedimento elettorale  .Pertanto, Qualora una  lista non fosse presentata, a  prescindere dalla questione dell’imputabilità delle circostanze connesse all’omessa presentazione, l’onere della prova incombe sul ricorrente e non può essere ridotto alla sola circostanza della presenza in loco dei delegati all’orario di scadenza (con la connessa e non secondaria questione concernente l’esigenza di circoscrivere esattamente e ragionevolmente il locus a tal fine rilevante, anche in relazione alle caratteristiche dell’edificio). Detto onere si estende anche alla prova del possesso della necessaria documentazione: circostanza che, da un lato, è costitutiva della situazione giuridica soggettiva che la parte ha azionato, e quindi può essere tutelata solo se concreta ed effettiva; dall’altro, rientra nella sfera della parte medesima, secondo il classico criterio processualcivilistico della “vicinanza alla prova”, che rileva come principio generale (arg. ex art. 39 c.p.a.).<br />	<br />
<b/>&#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211;  &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; 	</p>
<p>1.(Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 1706/2003).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda Bis)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2024 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Fabio Desideri</b>, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Luigi Mannucci, Paolo Nesta, Michele Anastasio Pugliese, Federico Tedeschini, Vitaliana Esposito, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Federico Tedeschini in Roma, l.go Messico, 7;</p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Ufficio Centrale Regionale c/o Corte D&#8217;Appello di Roma, Ufficio Centrale Circoscrizionale c/o Tribunale di Roma, Ministero della Giustizia, Ministero dell&#8217;Interno</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />
<b>Regione Lazio</b>, in persona del Presidente p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall&#8217;Avv. Stefania Ricci, con domicilio eletto in Roma, via Marcantonio Colonna 27; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>nei confronti di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>la sig.ra <b>Emma Bonino</b>, non costituita; </p>
<p><i></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>ad adiuvandum:<br />
<b>Bruno Prestagiovanni</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Francesco Scacchi, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via Crescenzio, 19;<br />
ad opponendum:<br />
<b>Francesco Pieroni e lista “Partito Democratico per Bonino”</b>, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Vincenzo Cerulli Irelli, Gianluigi Pellegrino, Francesco Rosi, Federico Vecchio, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Gianluigi Pellegrino in Roma, corso Rinascimento, 11;<br />
<b>Perugia M. Cristina, De Petris Loredana, Fredda Angelo, Furfaro Marco e lista “Sinistra Ecologia e Libertà”</b>, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Luca Di Raimondo, Luigi Conti, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Luca Di Raimondo in Roma, via della Consulta, 50;<br />
<b>Movimento Difesa del Cittadino e Antonio Longo</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Gianluigi Pellegrino in Roma, c.so del Rinascimento n.11;<br />
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giovanni Pesce e Giuseppe Rossodivita, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via XX Settembre, 1;<br />
<b>Luigi Nieri</b>, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Rosaria Damizia e Arturo Salerni, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, viale Carso, 23;<br />
<b>Danilo Berardi, Cesare Antetomaso e lista “Rifondazione comunista – Comunisti italiani”</b> rappresentati e difesi dagli Avv.ti Pietro Adami e Cesare Antetomaso, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Corso d&#8217;Italia, 97;<br />
<b>Alessandro Ricci, Vincenzo Maruccio, Silvana Mura e Stefano Pedica</b>, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Mario Sanino e Gennaro Terracciano, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, largo Arenula, 34;</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 4250 del 2010, proposto da:<br />
<b>Fabio Desideri</b>, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Luigi Mannucci, Paolo Nesta, Michele Anastasio Pugliese, Federico Tedeschini, Vitaliana Esposito, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Federico Tedeschini in Roma, l.go Messico, 7; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Ufficio Centrale Regionale Presso la Corte di Appello di Roma, Ufficio Centrale Circoscrizionale Presso il Tribunale di Roma, Ministero della Giustizia, Ministero dell&#8217;Interno</b>, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />
<b>Regione Lazio</b>, in persona del Presidente p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall&#8217;Avv. Stefania Ricci, elettivamente domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna, 27; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>nei confronti di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Renata Polverini, Emma Bonino, Raffaele D&#8217;Ambrosio</b>, non costituiti; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>quanto al ricorso n. 2024 del 2010:<br />	<br />
&#8211; il provvedimento emesso dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Roma il 27 febbraio 2010, con il quale è stata respinta l’istanza presentata in relazione alla presentazione della lista provinciale PDL dei candidati della Provincia<br />
&#8211; il provvedimento dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d’Appello di Roma del 3 marzo 2010, con il quale è stato rigettato il ricorso ex art. 10, comma 5, della L. n. 108/1968, proposto avverso il provvedimento di non ammissione della lista cir<br />
&#8211; il provvedimento emesso dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Roma del 9 marzo 2010, con il quale è stata ricusata la Lista Provinciale del PDL per la mancanza di prova idonea che alle ore 12, 00 del 27.2.2010 i delegati del PDL,<br />
&#8211; il provvedimento emesso dall’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d&#8217;Appello di Roma il 12 marzo 2010 con il quale è stato rigettato il ricorso ex art. 10, comma 5, L. 108/1968 proposto avverso il provvedimento di ricusazione della lista circoscriz<br />
&#8211; il verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale relative alle elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale del Lazio, conclusosi in data 15 aprile 2010, con cui sono stati proclamati gli eletti a Consiglieri del Con<br />
&#8211; il verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale relative alle elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale del Lazio, conclusosi in data 15 aprile 2010, con cui sono stati assegnati i seggi in sede di Collegio unico<br />
quanto al ricorso n. 4250 del 2010:<br />	<br />
&#8211; il provvedimento emesso dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Roma il 27 febbraio 2010, con il quale è stata respinta l’istanza presentata in relazione alla presentazione della lista provinciale PDL dei candidati della Provincia<br />
&#8211; il provvedimento dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d’Appello di Roma del 3 marzo 2010, con il quale è stato rigettato il ricorso ex art. 10, comma 5, della L. n. 108/1968, proposto avverso il provvedimento di non ammissione della lista cir<br />
&#8211; il provvedimento emesso dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il tribunale di Roma del 9 marzo 2010, con il quale è stata ricusata la Lista Provinciale del PDL per la mancanza di prova idonea che alle ore 12, 00 del 27.2.2010 i delegati del PDL,<br />
&#8211; il provvedimento emesso dall’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d&#8217;Appello di Roma il 12 marzo 2010 con il quale è stato rigettato il ricorso ex art. 10, comma 5, L. 108/1968 proposto avverso il provvedimento di ricusazione della lista circoscriz<br />
&#8211; il verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale relative alle elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale del Lazio, conclusosi in data 15 aprile 2010, con cui sono stati proclamati gli eletti a Consiglieri del Con<br />
&#8211; il verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale relative alle elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale del Lazio, conclusosi in data 15 aprile 2010, con cui sono stati assegnati i seggi in sede di Collegio unico<br />
<br />	<br />
Visto il ricorso n. 2024/2010 R.G., con i due atti recanti motivi aggiunti e con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto il ricorso n. 4250/2010 R.G., con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto il ricorso incidentale presentato, con i relativi motivi aggiunti, dal Movimento Difesa del Cittadino e da Antonio Longo nel ricorso n. 2024/2010 R.G.;<br />	<br />
Viste le ordinanze cautelari n. 1120/2010 e n. 1240/2010;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 130, co. 7, cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in entrambi i giudizi dell’Amministrazione dell’Interno, del Ministero della Giustizia e della Regione Lazio;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2010 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:<br />	<br />
A. Sussistono i presupposti per la riunione dei ricorsi in epigrafe ai sensi dell’art. 70 c.p.a., attesa la loro evidente connessione oggettiva e soggettiva.<br />	<br />
B. Con il ricorso n. 2024/2010 parte ricorrente ha impugnato:<br />	<br />
&#8211; il provvedimento emesso dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Roma il 27 febbraio 2010, con il quale è stata respinta l’istanza presentata in relazione alla presentazione della lista provinciale PDL dei candidati della Provincia<br />
&#8211; il provvedimento dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d’Appello di Roma del 3 marzo 2010, con il quale è stato rigettato il ricorso ex art. 10, comma 5,, della L. n. 108/1968, proposto avverso il provvedimento di non ammissione della lista ci<br />
Con il primo atto recante motivi aggiunti nel ricorso n. 2024/2010 il ricorrente ha impugnato:<br />	<br />
&#8211; il provvedimento emesso dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il tribunale di Roma del 9 marzo 2010, con il quale è stata ricusata la Lista Provinciale del PDL per la mancanza di prova idonea che alle ore 12, 00 del 27.2.2010 i delegati del PDL,<br />
&#8211; il provvedimento emesso dall’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d&#8217;Appello di Roma il 12 marzo 2010 con il quale è stato rigettato il ricorso ex art. 10, comma 5, L. 108/1968 proposto avverso il provvedimento di ricusazione della lista circoscriz<br />
Con il secondo atto recante motivi aggiunti, nonché con il ricorso n. 4250/2010 autonomamente proposto nei confronti dei nuovi controinteressati in esito al risultato elettorale, il ricorrente ha impugnato:<br />	<br />
&#8211; il verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale, delle elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale del Lazio, conclusosi in data 15 aprile 2010, con cui sono stati proclamati gli eletti a Consiglieri del Consiglio<br />
&#8211; il verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale, delle elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale del Lazio, conclusosi in data 15 aprile 2010, co cui sono stati assegnati i seggi in sede di Collegio unico regiona<br />
Parte ricorrente ha altresì chiesto il risarcimento dei danni materiali e morali scaturenti dalla vicenda che è oggetto del ricorso.<br />	<br />
C. In sintesi, le molteplici e articolate censure attengono all’avvenuta esclusione della lista provinciale PDL, e quindi dell’odierno ricorrente, dalla tornata elettorale: esclusione confermata all’esito di una complessa vicenda procedimentale e processuale in sede cautelare, ma ritenuta illegittima dal ricorrente medesimo, che contesta conseguentemente l’intero esito elettorale.<br />	<br />
D. Occorre anzitutto esaminare il pregiudiziale problema dell’applicabilità del D.L. 5 marzo 2010, n. 29, recante &#8220;Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione&#8221;.<br />	<br />
Gli effetti di detta normativa, entrata in vigore il 6 marzo 2010, sono stati fatti salvi dall’ art. 1, comma 1, della L. 22 aprile 2010, n. 60, in esito alla mancata conversione del decreto – legge.<br />	<br />
Ciò rileva anzitutto in ordine alla questione dell’ammissibilità del ricorso n. 2024/2010, dovendosi far salvi, per quanto qui interessa, gli effetti dell’applicazione della disposizione di cui all’art. 1, comma 3, ultimo periodo, del medesimo decreto &#8211; legge, secondo cui “Avverso la decisione dell’Ufficio centrale regionale è ammesso immediatamente ricorso al Giudice amministrativo”: disposizione che costituisce esercizio della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela giurisdizionale amministrativa, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. <br />	<br />
E. Occorre poi risolvere la questione relativa all’effettiva portata delle disposizioni sostanziali contenute nel decreto-legge, avuto riguardo ai principi e alle norme di struttura del vigente sistema delle fonti del diritto.<br />	<br />
In particolare, il testo dell’art. 1, commi 1 e 4, del menzionato decreto – legge, così dispone:<br />	<br />
&#8211; “1. Il primo comma dell&#8217;articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, si interpreta nel senso che il rispetto dei termini orari di presentazione delle liste si considera assolto quando, entro gli stessi, i delegati incaricati della presentazione dell<br />
&#8211; “ 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle operazioni e ad ogni altra attività relative alle elezioni regionali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le medesime elezioni regionali i delegati che si s<br />
F. Il Collegio ritiene che dette disposizioni non fossero applicabili al caso di specie, con la conseguenza che in concreto non vi sia, sotto questo profilo, alcun effetto giuridico da far salvo ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L. 22 aprile 2010, n. 60. <br />	<br />
G. Com’è noto, la Regione Lazio, con la legge 13 gennaio 2005, n. 2, ha adottato &#8220;Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale&#8221;, esercitando così, nell’ambito dei principi di cui alla legge statale 2 luglio 2004, n.165, la potestà legislativa ad essa attribuita dall’art.122, primo comma, della Costituzione, nel testo sostituito dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.<br />	<br />
H. La menzionata disposizione costituzionale configura, con riferimento al “sistema di elezione” e ai “casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale”, una forma di potestà legislativa regionale di tipo concorrente (cfr. Corte cost. n. 196/2003; n. 68/2010).<br />	<br />
I. Detta disposizione non può ragionevolmente essere intesa come limitata al solo sistema elettorale nel suo nucleo ristretto, circoscritto ai meccanismi di trasformazione dei voti in seggi e di elezione del Consiglio e del Presidente della Regione. Infatti:<br />	<br />
&#8211; la stretta connessione tra procedimento e criteri di elezione, radicata nel nostro ordinamento, appare logica e ragionevole; <br />	<br />
&#8211; la Corte costituzionale ha riconosciuto che la competenza regionale concorrente comprende la disciplina del “procedimento per la elezione del Consiglio” (in tal senso Corte cost., sent. n. 196/2003).<br />	<br />
L. L’art.1, comma 2, della suddetta legge regionale così dispone: “Per quanto non espressamente previsto, sono recepite la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario), e successive modifiche e integrazioni”.<br />	<br />
Tale disposizione recepisce la preesistente legge statale 17 febbraio 1968, n. 108, configurando un rinvio di tipo meramente materiale-recettizio. Infatti:<br />	<br />
&#8211; il tenore testuale della disposizione fa riferimento a una forma di “recepimento” (non solo nella rubrica, ma anche nel testo, dove si impiega il verbo “recepire”);<br />	<br />
&#8211; il riferimento alle “successive modificazioni e integrazioni” è una classica formula tecnica, pienamente compatibile con la figura del rinvio materiale: in questo caso, essa indica il testo vigente all’epoca del recepimento, alla stregua degli intervent<br />
&#8211; la Corte costituzionale, esprimendosi sull’analoga previsione dell’art. 1 della L. R. Abruzzo 19 marzo 2002, n. 1, ha affermato che “tale ‘recepimento’ va ovviamente inteso nel senso che la legge regionale viene a dettare, per relationem, disposizioni d<br />
&#8211; il riconoscimento della legittimità del fenomeno della produzione di norme regionali mediante rinvio materiale a leggi dello Stato risale, del resto, alla prima giurisprudenza della Corte (cfr. Corte cost., 9 marzo 1959, n. 11);<br />	<br />
&#8211; l’opposta interpretazione, secondo la quale la legge regionale disporrebbe invece un rinvio mobile, non può correttamente fondarsi sul richiamo al successivo comma 3 dell’art. 1 della L.R. n. 2/2005 (“Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la<br />
&#8211; la tesi del rinvio mobile va, infine, disattesa perché contraria al consolidato canone dell’interpretazione conforme a Costituzione: essa comporterebbe, infatti, una significativa abdicazione della Regione all’esercizio della potestà legislativa ad essa<br />
M. Alla stregua di queste premesse, le disposizioni adottate dal legislatore statale &#8211; anche laddove dovessero essere ritenute di carattere interpretativo &#8211; non possono comunque trovare applicazione con riguardo a una materia disciplinata dalla legge regionale, in quanto l’art. 9, comma 1, della legge statale n. 108/1968, materialmente recepito dalla L.R. n. 2/2005, costituisce a tutti gli effetti disposizione regionale di dettaglio; ed è appena il caso di precisare che questa conclusione vale &#8211; a maggior ragione &#8211; ove si riconosca alla disciplina in questione carattere solo fittiziamente interpretativo e sostanzialmente innovativo.<br />	<br />
In particolare:<br />	<br />
&#8211; il principio di continuità implica che le disposizioni statali di cui alla L. n.108/68 restino in vigore e siano applicabili fino a quando le singole Regioni non abbiano esercitato la propria competenza concorrente (art. 5 della L. cost. n. 1/99; cfr. a<br />
&#8211; dette disposizioni sono “cedevoli”, cioè non più applicabili “per forza propria” nelle Regioni le quali abbiano legiferato in materia;<br />	<br />
&#8211; le previsioni del decreto-legge, anche se eventualmente intese come disposizioni interpretative delle menzionate norme statali, possono &#8211; in ipotesi &#8211; essere applicate con riferimento alle Regioni nelle quali queste ultime operino in base al principio d<br />
&#8211; in tal modo si ha, in ultima analisi, non la rilevazione dell’illegittimità costituzionale, e neppure una vera e propria disapplicazione, bensì &#8211; più semplicemente &#8211; la corretta individuazione della “forza formale” e della “sfera di efficacia”, rispetti<br />
N. Una volta confermata la non applicabilità delle menzionate disposizioni al caso di specie, è possibile procedere al complessivo esame del primo gruppo di censure (ricavabili dai motivi 1-4 del ricorso n. 2024/2010 e del primo atto di motivi aggiunti; nonché dai motivi 1-3 del secondo atto di motivi aggiunti e del ricorso n.4250/2010), le quali prospettano una lettura dei fatti diversa da quella presupposta dall’Amministrazione, lamentando la violazione della normativa da considerarsi vigente (artt. 8, 9, comma 1, e 10, comma 1, della L. n. 108/1968) e dei connessi principi di collegialità, di <i>favor partecipationis</i>, nonché svariati profili di eccesso di potere. <br />	<br />
In sintesi, secondo il ricorrente l’omessa presentazione della lista PDL entro le ore 12 dell’ultimo giorno utile sarebbe riconducibile a una serie di anomale circostanze di fatto:<br />	<br />
&#8211; i delegati, pur trovandosi nei locali del tribunale prima dell’orario di chiusura delle operazioni (stanza n. 23) sarebbero stati impediti dal procedervi, essendo rimasti esclusi dalla zona di presentazione effettuata non <i>ex ante</i> ma durante lo sv<br />
&#8211; l’ufficio elettorale non ha consentito ai delegati medesimi di presentare la lista nonostante il supposto ritardo e quindi non si è pronunciato collegialmente e motivatamente sulla tardività della stessa, violando anche il principio di proporzionalità;<	
- l’esclusione è stata quindi pronunciata in una prima fase per omessa presentazione della lista e poi, in seguito alla successiva presentazione e al riesame della vicenda sulla base del summenzionato decreto legge, sul presupposto dell’omessa prova del f	
O. Ad avviso del Collegio, la controversia in esame presenta significativi tratti di singolarità rispetto alle questioni che normalmente vengono portate all’attenzione del giudice amministrativo nella materia in questione.<br />	<br />
Infatti, nella specie non ci si trova in presenza di una lista, documentalmente completa, presentata presso l’ufficio competente, e tuttavia dallo stesso esclusa per il solo motivo del ritardo: in questo caso la soluzione della controversia si ridurrebbe a verificare se detto ritardo sia o meno compatibile con la normativa vigente, tenuto conto delle peculiarità di fatto di ogni singolo caso.<br />	<br />
Nella vicenda in esame, invece, il Tribunale è chiamato a giudicare &#8211; in sede di giurisdizione di merito, e quindi con pienezza di poteri cognitivi e decisori &#8211; in ordine a una vicenda complessa, in cui vengono in rilievo comportamenti (commissivi e/o omissivi) dell’Amministrazione e di terzi presenti, i quali hanno (o avrebbero) impedito lo stesso perfezionamento della procedura di consegna della lista. <br />	<br />
P. Se quindi risultano decisivi i profili attinenti alla prova e alla ricostruzione dei fatti, occorre fare, al riguardo, alcuni preliminari ed essenziali chiarimenti.<br />	<br />
P.1 In primo luogo, per quanto concerne i mezzi di prova, va riconosciuto che la peculiarità del caso di specie conduce a non escludere aprioristicamente e totalmente la possibile rilevanza delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (e in particolare quelle provenienti da terzi), atteso l’evidente rango costituzionale della posizione giuridica sostanziale azionata in giudizio, con la connessa proiezione processuale ai sensi degli articoli 24, 111 e 113 della Costituzione. <br />	<br />
Ma detta rilevanza non può arrivare al punto di attribuire a dette dichiarazioni quasi un valore di prova legale non liberamente valutabile dal giudice, o comunque ad alterare i consolidati principi in materia di onere della prova: è sufficiente ricordare, a questo proposito, la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo la quale la dichiarazione sostitutiva dell&#8217;atto di notorietà ha attitudine certificativa e probatoria, fino a contraria risultanza, nei confronti della p.a. e in determinate attività o procedure amministrative, ma, in difetto di diversa, specifica previsione di legge, nessun valore probatorio, neanche indiziario, può essere a essa attribuito nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell&#8217;onere della prova; ciò in quanto la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell&#8217;onere di cui all&#8217;art. 2697 c.c., da proprie dichiarazioni: diversamente, si ammetterebbe, in contrasto con il principio generale di cui agli art. 233 e ss. c.p.c., un giuramento decisorio non deferito dalla controparte, unica cui l&#8217;ordinamento attribuisce la facoltà di sceglierne il rischio (Cassazione civile, sez. II, 6 marzo 2008, n. 6132). Mentre, con riferimento alla dichiarazione di un terzo estraneo rispetto alla lite, rimane fermo che si tratta di atti liberamente valutabili dal giudice: alla stessa deve attribuirsi la stessa rilevanza ordinariamente assegnata alla scrittura proveniente da un terzo, onde essa, non configurandosi come prova tipica, non riveste la piena efficacia delle prove documentali e può costituire semplicemente un indizio suscettibile di integrare il fondamento della decisione, in concorso con altre risultanze istruttorie delle quali occorre valutare la rilevanza, la quale resta così rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito (Cassazione civile, sez. I, 4 ottobre 2005, n. 19354; Cassazione civile , sez. I, 4 ottobre 2005, n. 19354).<br />	<br />
P. 2 In secondo luogo, il soggetto che asserisce di essere stato impedito nel deposito della documentazione da un complesso di circostanze ostative e scusanti, deve quantomeno essere in grado di dimostrare di essere in possesso della richiesta documentazione all’ora di scadenza del termine decadenziale fissato per il deposito della lista.<br />	<br />
Normalmente questo requisito è implicito anche nell’orientamento giurisprudenziale &#8211; peraltro non del tutto incontroverso &#8211; che giustifica lievi ritardi nella presentazione delle liste, se dipendenti da fattori non imputabili agli interessati: infatti la completezza delle medesime risulta normalmente verificata <i>ex post</i> a seguito della presentazione tardiva.<br />	<br />
Ciò risponde all’evidente <i>ratio</i> di precludere la giustificazione di ritardi che non derivino esclusivamente da circostanze esterne eccezionali, e quindi con ovvia esclusione delle vicende che siano il frutto di un comportamento non diligente della parte interessata.<br />	<br />
Q. Nel caso di specie la lista non è stata presentata. A prescindere dalla questione dell’imputabilità delle circostanze connesse all’omessa presentazione, è evidente che l’onere della prova incombente sul ricorrente non può essere ridotto alla sola circostanza della presenza <i>in loco</i> dei delegati all’orario di scadenza (con la connessa e non secondaria questione concernente l’esigenza di circoscrivere esattamente e ragionevolmente il <i>locus</i> a tal fine rilevante, anche in relazione alle caratteristiche dell’edificio). Detto onere si estende anche alla prova del possesso della necessaria documentazione: circostanza che, da un lato, è costitutiva della situazione giuridica soggettiva che la parte ha azionato in questa sede, e quindi può essere tutelata solo se concreta ed effettiva; dall’altro, rientra nella sfera della parte medesima, secondo il classico criterio processualcivilistico della “vicinanza alla prova”, che rileva come principio generale (arg. ex art. 39 c.p.a.).<br />	<br />
Del resto, anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di affermare che il riscontro della completezza della lista alla scadenza del termine di presentazione non può essere ricavato dal solo dato della presenza fisica dei presentatori in sede; né va sottaciuto che il rigore processuale in questa materia riflette anche la sottostante esigenza di certezza del rapporto sostanziale, ossia del procedimento elettorale (Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 1706/2003).<br />	<br />
Sul piano tecnico processuale, è vero che tutto ciò non esclude aprioristicamente la possibilità di far ricorso alle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c., purché rimanga fermo che il relativo onere, inteso tecnicamente come “regola di giudizio”, non può che ricadere in ultima analisi sul ricorrente.<br />	<br />
R. Infatti:<br />	<br />
a) la lista del PDL non è stata depositata presso l’Ufficio circoscrizionale elettorale entro le ore 12.00 del 27 febbraio 2010, ossia entro il termine previsto dall’art. 9, comma 1, della L. n. 108/1968 (come si evince dagli atti dell’ufficio elettorale ed è comunque non controverso tra le parti);<br />	<br />
b) risulta provata la presenza in Tribunale, prima delle ore 12.00 (e precisamente alle ore 11,35), di almeno un delegato, il signor Polesi (attestazione rilasciata dal funzionario responsabile del Nucleo Polizia Penitenziaria presso il Tribunale di Roma ed estratto del registro ingressi);<br />	<br />
c) l’area in precedenza individuata come destinata alla presentazione delle liste è stata chiusa e delimitata alle ore 12 dal personale delle forze dell’ordine in attesa che i delegati presenti completassero le operazioni (verbale dei Carabinieri del 27 febbraio 2010);<br />	<br />
d) il fatto che una più incisiva delimitazione dell’area di attesa, dopo le ore 12, mediante un cordone di forze di polizia, sia dipesa dalla concitazione determinata dai militanti di altro partito (secondo il verbale ex art. 391 bis c.p.p. recante le dichiarazioni del sig. Di Francesco agli atti delle indagini difensive di parte, finalizzate all’indagine penale) non esclude la legittimità dell’operato dell’autorità, in quanto il Presidente dell’Ufficio è tenuto a esercitare i poteri di ordine pubblico immanenti alla funzione, a tutela dell’ordinata conduzione del procedimento; <br />	<br />
e) in ultima analisi, è ragionevole ritenere:<br />	<br />
&#8211; che, alla stregua dell’<i>id quod plerumque accidit</i>, tutti coloro che si trovassero nel preciso momento della chiusura dell’area, alle ore 12, negli spazi antistanti gli uffici della cancelleria, siano stati ammessi a rimanere nell’area medesima;<br	
- che quindi i delegati della lista PDL in quel momento non si trovassero sul posto, essendovi invece pervenuti alle ore 12,30 circa, o comunque dopo le 12;<br />	<br />
f) anche a voler ritenere, comunque, che la semplice presenza di un delegato del PDL nel Tribunale nel corridoio o comunque non nell’area immediatamente antistante gli uffici della cancelleria, possa essere presupposto idoneo allo scopo, resta il fatto che esso non costituisce un presupposto unico, dovendosi altresì provare che il delegato fosse in possesso, alle ore 12, della necessaria documentazione; <br />	<br />
g) il fatto che il contenitore con i documenti per la presentazione della lista del PDL, sia stato precedentemente lasciato all’interno della predetta area &#8211; secondo le dichiarazioni del signor Di Francesco &#8211; non è idoneo a costituire la base per una prova presuntiva del tempestivo possesso della documentazione per le seguenti ragioni:<br />	<br />
&#8211; detto contenitore è stato dapprima rinvenuto e sorvegliato dai Carabinieri, poi prelevato da un delegato del PDL alle ore 17.00 e successivamente riconsegnato agli stessi Carabinieri e sigillato (verbale del comandante dei carabinieri del Reparto Serviz<br />
&#8211; in detto contenitore, secondo quanto risulta dal verbale di acquisizione richiamato nella decisione dell’Ufficio circoscrizionale del 9 marzo 2010, comunque non erano presenti tutti i documenti prescritti per la presentazione della lista e mancavano, in<br />
&#8211; il fatto che un delegato del PDL, alle ore 12.30 circa, tentasse di accedere all’area portando in mano una cartellina, non consente di inferire dati precisi circa il contenuto della cartellina medesima; e comunque, sia l’appunto dei carabinieri, sia le<br />
&#8211; le dichiarazioni sostitutive del 19 marzo 2010 provenienti dalla signora Buttarazzi e dal signor Delfino sono volte a far presente che fin dal primo ingresso degli stessi in Tribunale alle ore 11, 30 circa, in compagnia del sig. Milioni e Polesi, esiste<br />
&#8211; nel primo reclamo, presentato dai delegati della lista PDL alle ore 17.00 del 27 febbraio 2010, si conferma la non completezza dei documenti introdotti in Tribunale fin dal primo ingresso tramite il contenitore, perché in esso si chiede di completare &#8211;<br />
&#8211; quindi non solo non sussiste la prova diretta, ma neppure elementi gravi, precisi e concordanti a favore del fatto che almeno uno dei due delegati fosse in possesso della prescritta documentazione, in Tribunale, entro le ore 12.00 del 27 febbraio 2010.<	
R.1 Dalle suesposte considerazioni discende la complessiva infondatezza delle censure in esame.<br />	<br />
S. Nell’ambito dei motivi di ricorso sopra esaminati il ricorrente lamenta altresì che l’Ufficio avrebbe dovuto comunque accettare, ancorché tardivamente, la lista, e deliberare formalmente e collegialmente sia sulle giustificazioni del ritardo sia sul contenuto della documentazione.<br />	<br />
La censura, ancor prima che infondata, è inammissibile per difetto di interesse, in quanto detta pronuncia non avrebbe potuto non rilevare l’incompletezza della documentazione alla scadenza prescritta, alla stregua di quanto esposto al punto precedente.<br />	<br />
T. Nella memoria depositata in vista dell’udienza di discussione, parte ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (diritto a un ricorso effettivo) e dell’art. 3 dell’Addendum inserito con il protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione medesima (diritto a elezioni da svolgersi “in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell’opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo”).<br />	<br />
A prescindere dalla questione della ritualità della proposizione della censura con semplice memoria, essa va comunque disattesa.<br />	<br />
E’ evidente, in primo luogo, che la libera manifestazione della volontà popolare non può che essere incanalata in un procedimento elettorale scandito da regole certe e ispirato al principio, secondo cui, per ovvie esigenze di <i>par condicio</i> nella competizione e di legittimità dell’accesso alla consultazione elettorale, deve pretendersi il pieno rispetto dei termini di decadenza rimessi al diligente comportamento delle parti nell’adempimento degli atti alle stesse rimessi (tra i quali rientra, con ogni evidenza, la predisposizione e il deposito della documentazione inerente la presentazione delle candidature). Si tratta in altri termini, di un criterio ragionevole e pienamente rispondente ai principi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui sono ammissibili, nell’ambito del margine di apprezzamento spettante agli Stati, le limitazioni che perseguano uno scopo legittimo e siano proporzionate al sacrificio inferto agli individui, in particolare quando esse siano a rafforzare e proteggere la libertà del popolo di esprimere la propria volontà (Corte europea dir. uomo, sez. I, 10 aprile 2008, n. 27863).<br />	<br />
Per quanto riguardo il profilo relativo alla violazione del “diritto al ricorso effettivo”, lo stesso è inammissibile anche per genericità.<br />	<br />
U. Dalle suesposte considerazioni deriva che devono essere respinti sia il ricorso n. 2024/2010, con i relativi motivi aggiunti, sia il ricorso n. 4250/2010; ne consegue l’improcedibilità del ricorso incidentale proposto dal Movimento Difesa del Cittadino e da Antonio Longo nel ricorso n. 2024/2010.<br />	<br />
Detta reiezione si estende alla conseguente questione risarcitoria, in quanto la rilevata inesistenza della prova degli elementi costitutivi della situazione tutelata in giudizio si riflette anche sui profili costitutivi dell’illecito civile.<br />	<br />
V. Sussistono giusti motivi, attesa la complessità della vicenda, per la compensazione complessiva delle spese di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)<br />	<br />
riuniti i ricorsi in epigrafe e definitivamente pronunciando:<br />	<br />
a) respinge il ricorso n. 2024/2010 R.G.; dichiara improcedibile il ricorso incidentale.<br />	<br />
b) respinge il ricorso n. 4250/2010 R.G..<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito ai sensi dell’art. 130, comma 8 c.p.c..<br />	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Eduardo Pugliese, Presidente<br />	<br />
Antonio Vinciguerra, Consigliere<br />	<br />
Francesco Arzillo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 26/10/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-26-10-2010-n-33019/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2010 n.33019</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2010 n.33021</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-26-10-2010-n-33021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-26-10-2010-n-33021/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-26-10-2010-n-33021/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2010 n.33021</a></p>
<p>Pres. Tosti, Est. Realfonzo Torrella C. (Avv. L. e R. Lavitola) c/ Ministero per i beni e le attività culturali (Avv. Stato) sulla necessità di considerare i vincoli successivi alla domanda di condono edilizio nel rilascio di una concessione edilizia in sanatoria Edilizia ed urbanistica – Opera abusiva – Condono</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-26-10-2010-n-33021/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2010 n.33021</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-26-10-2010-n-33021/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2010 n.33021</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Tosti, Est. Realfonzo<br /> Torrella C. (Avv. L. e R. Lavitola) c/ Ministero per i beni e le attività culturali (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità di considerare i vincoli successivi alla domanda di condono edilizio nel rilascio di una concessione edilizia in sanatoria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Opera abusiva – Condono – Domanda – Vincoli paesaggistici successivi – Ministero &#8211; Considerazione – Necessità – Sanatoria &#8211; Preclusione automatica – Esclusione – Ragioni – Ministero beni e attività culturali – Valutazione “tollerante”</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel rilascio di una concessione edilizia in sanatoria, la sopravvenuta introduzione di vincoli paesaggistici, rispetto alla relativa domanda di sanatoria dell&#8217;immobile proposta, non preclude in via assoluta ed automatica il condono, ma impone che il Ministero dei beni e delle attività culturali consideri la prioritaria esigenza di valutare la compatibilità del manufatto abusivo con la previsione delle prescrizioni vincolistiche anche successive. Infatti, ai fini del rilascio del condono edilizio, i poteri di cui dispone l&#8217;amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico vanno esercitati seguendo una linea &#8220;tollerante&#8221; in vista di consentire, se possibile, il salvataggio del bene.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda Quater)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 13142 del 2003, proposto da</p>
<p>Torella Claudio, rappresentato e difeso dagli avv. Livio Lavitola, Riccardo Lavitola, con domicilio eletto presso Riccardo Lavitola in Roma, v.le Giulio Cesare, 71; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Soprintendenza Per i Beni Arch e Per il Paesaggio del Lazio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>DEL DECRETO DEL 26.8.03 CON CUI E&#8217; STATO ANNULLATO IL PARERE FAVOREVOLE AL CONDONO EDILIZIO AI SENSI DELL&#8217;ART. 32 L. 47/85 E ART. 39 L. N. 724/94 &#8211; RIS. DANNI.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 maggio 2010 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il presente gravame il ricorrente impugna il decreto del Ministero dei Beni Culturali di annullamento del provvedimento con cui il Comune di Zagarolo ha espresso parere favorevole, ex art. 32 della legge n. 47/1985, ai fini del rilascio della concessione in sanatoria di un ampliamento abusivo di un fabbricato realizzato in un’area interessata da vincolo paesistico di cui al d.m. 22 maggio 1985 . <br />	<br />
Il ricorso è affidato alla denuncia dei seguenti motivi di gravame:<br />	<br />
___ 1. il Soprintendente avrebbe erroneamente affermato il difetto di istruttoria del Comune; la asserita carenza di documentazione sarebbe smentita dalle puntuali allegazioni documentali fornite dai ricorrenti; i richiami al PTPR non sarebbero erronei; infine la distanza dai Fossi d’acqua tutelati sarebbe di 152 mt. come affermato da due perizie allegate al gravame;<br />	<br />
____ 2. il metro di giudizio sarebbe stato eccessivamente rigido in quanto le opere realizzate non avrebbero inciso sul vincolo;<br />	<br />
___ 3. il provvedimento non sarebbe stato preceduto dall’avviso dell’avvio del procedimento, in violazione dell’articolo 7 e seguenti della legge n. 241/1990;<br />	<br />
___ 4. la Soprintendenza non avrebbe tenuto conto dell’effettivo stato delle aree sulle quali esisterebbero dei fabbricati assentiti con pareri paesaggistici emessi, e non annullati, dalla Soprintendenza medesima.<br />	<br />
___ 5. in violazione dell’art. 151 del d.lgs. n.490/1994 l’annullamento del Soprintendente sarebbe stato fondato sulla pretesa violazione degli articoli 28 e 25 della normativa edilizia annessa al PTP, <br />	<br />
___ 6. ai sensi del PTP di cui alla G.R. Lazio n. 9 del 30.7.1999 solo i vincoli assoluti di cui all’art. 33 della L. n. 47/1985 sarebbero stati ostativi alla sanatoria, che qui non sussisterebbero;<br />	<br />
___ 7. violazione dei principi del condono edilizio di cui alla circolare n.2241/UL del 17 giugno 1995 del Ministero dei Lavori Pubblici. <br />	<br />
L’amministrazione intimata si è ritualmente costituita in giudizio e, con una memoria per la discussione, ha confutato le argomentazioni del ricorrente e concluso per il rigetto.<br />	<br />
Con memoria per la discussione, la ricorrente ha sottolineato le argomentazioni a sostegno delle proprie tesi.<br />	<br />
Chiamata all&#8217;udienza pubblica, udito il patrocinatore delle parti, la causa è stata ritenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Nell’ordine logico devono essere preliminarmente considerati:<br />	<br />
&#8212; il secondo motivo con cui si lamenta l’eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta del giudizio della Soprintendenza, in relazione alla lieve entità dell’ampliamento abusivo (sopraelevazione, realizzazione di un piano interrato, dei local<br />
&#8212; il quarto motivo, con cui si assume l’eccesso di potere per errore sui presupposti, del giudizio della Soprintendenza in quanto l’area interessata non solo, sarebbe stata già edificata ed urbanizzata, ma sarebbe stata inserita nell’ambito del PTP n. 9<br />
L’assunto merita di essere condiviso nei sensi che seguono.<br />	<br />
In linea di principio, la Soprintendenza deve tener conto, all’attualità, di tutti i vincoli esistenti sull&#8217;area sulla base della normativa vigente e quindi sia dei vincoli originari che di quelli sopravvenuti rispetto all&#8217;epoca dell&#8217;abuso e delle qualificazioni giuridiche che la stessa vincolistica impone (vedi anche: Tar Puglia, Bari, sez.III, 3 dicembre 2008, n. 2765; Tar Lazio, Latina, sez. I, 29 agosto 2008, n. 1004). La valutazione di tale conformità corrisponde all&#8217;esigenza attuale di vagliare la compatibilità dei manufatti realizzati abusivamente con il vincolo il quale, ancorché sopravvenuto, costituisce la fondamentale, e più recente, valutazione dell’interesse pubblico generale al corretto utilizzo del territorio. <br />	<br />
Tuttavia, la sopravvenuta introduzione di vincoli, rispetto alla relativa domanda di sanatoria dell&#8217;immobile proposta, non preclude in via assoluta ed automatica il condono, ma impone che il potere ministeriale di annullamento dell&#8217;autorizzazione paesaggistica consideri la prioritaria esigenza di valutare la compatibilità dello stesso con la previsione delle prescrizioni vincolistiche (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 marzo 2003, n. 1077; Tar Lazio, Latina, sez. I, 14 luglio 2009, n. 688).<br />	<br />
Pertanto, se è legittimo il richiamo nel provvedimento impugnato ai vincoli successivi alla realizzazione dell&#8217;abuso <i>de quo</i>, nondimeno il controllo di mera legittimità deve valutare attentamente in concreto i profili di compatibilità paesaggistico &#8211; ambientale del manufatto oggetto di richiesta di autorizzazione in sanatoria.<br />	<br />
Il provvedimento ministeriale di annullamento deve assicurare una complessiva e compiuta analisi di tutte le circostanze di fatto, e di tutti gli elementi specifici, che:<br />	<br />
&#8212; o non sono stati assolutamente esaminati dall&#8217;autorità comunale che ha emanato l&#8217;autorizzazione; &#8212; ovvero siano stati da essa irrazionalmente considerati in contrasto con i fondamentali principi sulla legittimità dell&#8217;azione amministrativa.<br />	<br />
In sostanza l’annullamento dell&#8217;Amministrazione competente deve essere supportato dalla considerazione, e dalla dimostrazione dei relativi elementi fattuali a sostegno, per cui la sanatoria dell&#8217;opera vincolata comprometterebbe irrimediabilmente gli interessi che il vincolo mira a tutelare.<br />	<br />
Nel caso di specie, sul piano della logica e della razionalità, la valutazione della Soprintendenza non ha tenuto in alcun conto del fatto che l’abuso in questione concerneva l’ampliamento, per di più per gran parte sottoterra, di un fabbricato in origine legittimamente realizzato ed è affidata al solo richiamo alla disciplina edilizia e ad una normativa paesaggistica sopravvenuta dopo l’abuso.<br />	<br />
Quanto alla generica asserzione circa il mancato rispetto dei 150 metri di distanza dai corsi d’acqua pubblici, si prende atto delle due perizie, depositate in atto dalla parte ricorrente che asseverano una distanza di mt. 152, a dimostrazione del rispetto della distanza prescritta dalle norme dei PTP. <br />	<br />
Nell’atto impugnato non vi è alcuna motivazione o indicazione circa un possibile difetto di istruttoria od un errore sui presupposti nell’ambito del provvedimento comunale tale da giustificare l’affermazione che l’abuso si sarebbe risolto in un vulnus diretto ed irrimediabile al paesaggio vincolato.<br />	<br />
In tali termini, come denunciato dal secondo motivo, può perciò condividersi l’indirizzo per cui, ai fini del rilascio del condono edilizio, i poteri di cui dispone l&#8217;amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico vanno esercitati seguendo una linea &#8220;tollerante&#8221; in vista di consentire, se possibile, il salvataggio del bene (cfr. T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 12 febbraio 2010, n. 731).<br />	<br />
In tali assorbenti limiti, il ricorso è dunque fondato e va accolto e per l’effetto deve essere pronunciato l’annullamento del provvedimento impugnato.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II quater:<br />	<br />
1. Accoglie il ricorso e per l&#8217;effetto annulla il provvedimento di cui in epigrafe;<br />	<br />
2. Spese compensate Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati: <br />	<br />
Lucia Tosti, Presidente<br />	<br />
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Alessandro Tomassetti, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 26/10/2010<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-26-10-2010-n-33021/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2010 n.33021</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2010 n.7635</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-26-10-2010-n-7635/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-26-10-2010-n-7635/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2010 n.7635</a></p>
<p>Pres. G. Ruoppolo, Est. D. CafiniComune di Bitonto (Avv. G. Valla) c. Ministero per i beni e le attività&#8217; culturali (Avv. Stato) 1. Appalti – Responsabilità del committente – Danni a terzi – Culpa in eligendo – Principio del nemine laedere – Artt. 2043 e 2049 2. Beni culturali e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-26-10-2010-n-7635/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2010 n.7635</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-26-10-2010-n-7635/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2010 n.7635</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Ruoppolo, <i>Est.</i> D. Cafini<br />Comune di Bitonto (Avv. G. Valla) c. Ministero per i beni e le attività&#8217; culturali (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Appalti – Responsabilità del committente – Danni a terzi – Culpa in eligendo – Principio del nemine laedere – Artt. 2043 e 2049 	</p>
<p>2. Beni culturali e ambientali – Distruzione totale bene – Vincolo storico e artistico – Responsabilità del committente – Quantum sanzione pecuniaria irrogata – Discrezionalità tecnica – Irragionevolezza e illogicità &#8211; Art.160, c. 4, D.Lgs n. 42/2004.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La responsabilità del committente per danni derivati a terzi dall’appalto non si basa soltanto sull’art. 2049 c.c., secondo cui la particolare autonomia contrattuale di cui gode l’appaltatore esclude la possibilità di configurare in genere la esistenza di un rapporto di preposizione che giustificherebbe la responsabilità del committente stesso (il quale non risponde, quindi, normalmente, dei danni cagionati a terzi dall’appaltatore), ma si basa, in talune ipotesi, come appunto quella in esame, sulla clausola generale dell’art.2043 c.c.; e cioè sulla c.d. colpa “in eligendo”, potendo il committente essere eccezionalmente corresponsabile in via diretta con l’appaltatore per i danni derivati a terzi dall’esecuzione dell’appalto (conferma sentenze riunite del T.a.r. Puglia &#8211; Bari: Sezione III nn. 00155/2005 e 01148/2007).	</p>
<p>2.  Ai sensi dell’art. 160, comma 4, del D.Lgs n. 42/2004, qualora non sia possibile la reintegrazione del bene protetto, il responsabile deve corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla stessa (nella specie, totale demolizione senza autorizzazione di un immobile sottoposto a vincolo storico-artistico per lavori di allargamento della strada provinciale). Inoltre, in merito alla concreta determinazione del “quantum” della sanzione pecuniaria irrogata, trattandosi di espressione di esercizio di discrezionalità tecnica, essa può essere contestata soltanto per irragionevolezza e illogicità (conferma sentenze riunite del T.a.r. Puglia &#8211; Bari: Sezione III nn. 00155/2005 e 01148/2007).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2030 del 2005, proposto da:<br />
<b>Comune di Bitonto</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giacomo Valla, con domicilio eletto presso Marco Gardin in Roma, via L. Mantegazza 24; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Ministero per i beni e le attività&#8217; culturali</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è per legge domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Siciliano Costruzioni S.r.l.<i></b></i>;<br />	<br />
<b>Montagna Francesco Paolo</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Cantasano e Livia Maria Veneziano, con domicilio eletto presso Giancarlo Perone in Roma, via Gramsci, 20; </p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1963 del 2008, proposto da: 	</p>
<p>C<b>omune di Bitonto</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giacomo Valla, con domicilio eletto presso Marco Gardin in Roma, via L. Mantegazza 24; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Ministero per i beni e le attività&#8217; culturali</b>;	</p>
<p><b>Siciliano Costruzioni Srl</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Piazza, Raffaele Piazza e Domenico Schiavo, con domicilio eletto presso Pancrazio Saccone in Roma, via Casilina 1748; </p>
<p><i><b>per la riforma, previa sospensione dell’esecuzione, <br />	<br />
</b></i>quanto al ricorso n. 2030 del 2005:<br />	<br />
della sentenza del T.a.r. Puglia &#8211; Bari: Sezione III n. 00155/2005, resa tra le parti, concernente DEMOLIZIONE NON AUTORIZZATA DI IMMOBILE DICHIARATO DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO.<br />	<br />
quanto al ricorso n. 1963 del 2008:<br />	<br />
della sentenza del T.a.r. Puglia &#8211; Bari: Sezione III n. 01148/2007, resa tra le parti, concernente SANZIONE PECUNIARIA PER DEMOLIZIONE DI CHIESA MEDIEVALE..</p>
<p>Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’appello incidentale della s.r.l. Siciliano Costruzioni;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 giugno 2010, relatore il Cons. Domenico Cafini, uditi per le parti gli avvocati Abbamonte (per l’avv. Valla) e Veneziano nonché l’ avvocato dello Stato Pisana.;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con decreto del direttore generale per i beni architettonici e il paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali in data 9.7.2004 veniva irrogata, nei confronti della società Siciliano Costruzioni s.r.l. e del comune di Bitonto, la sanzione pecuniaria di € 516.456,9 in applicazione dell’art. 160 del D. Lgs. 22.1.2004, n. 42 per la totale demolizione, senza autorizzazione, della “chiesetta rupestre di S. Aneta”, ubicata in agro di Bitonto, sottoposta a vincolo storico-artistico con D.M. in data 2.10.1992.<br />	<br />
2. Tale decreto veniva impugnato &#8211; con ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui la nota della Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio della Puglia 12.7.2004 n. 514 relativa alla comunicazione d’avvio del procedimento per l’irrogazione della sanzione pecuniaria predetta &#8211; con due distinti ricorsi, proposti innanzi al T.a.r della Puglia, Bari, dal comune di Bitonto, da una parte, e dalla società Siciliano Costruzioni, dall’altra.<br />	<br />
Il primo di essi (n. 2357 del 2004), avanzato dal comune anzidetto e affidato a plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, veniva respinto con sentenza n. 155/2005, resa in forma abbreviata. dall’adito T.a.r. .<br />	<br />
Con il secondo ricorso (n.2474 del 2004), proposto dalla s.r.l. Siciliano Costruzioni &#8211; affidataria di lavori di allargamento della strada provinciale Bitonto &#8211; Molfetta, eseguiti per conto del comune di Bitonto nell’ambito delle opere di urbanizzazione del P.I.P., di zona D1, e riguardanti, tra l’altro, il suolo in contrada S. Aneta, già appartenente al sig. Francesco Paolo Montagna (in catasto al foglio 37 p.lla 779, derivante dal frazionamento della p.lla 661, quest’ultima derivata a sua volta dal frazionamento della originaria p.lla 236) &#8211; venivano impugnati gli stessi atti sopra descritti, in quanto ritenuti illegittimi per violazione e falsa applicazione dell’art. 160 D.Lgs. n. 42/2004 ed eccesso di potere sotto più profili.<br />	<br />
Anche tale ricorso era respinto dal T.a.r. della Puglia, Bari Sez. III, con sentenza n.1148 del 2007, “salvo il riconoscimento dell’errore di calcolo della misura complessiva della sanzione, come indicata in € 516.456,9 anziché nella diversa somma di € 468.811,20”.<br />	<br />
3. Avverso la predetta sentenza n.155/2005 ha proposto appello &#8211; con richiesta di sospensiva &#8211; il comune di Bitonto (n.2030 del 2005), il quale, in estrema sintesi, ha dedotto: che sarebbe contraddittoria e irrazionale la gravata pronuncia, perché, in particolare, la sanzione pecuniaria contestata non sarebbe sorretta dalla necessaria indicazione delle ragioni di fatto e di diritto a base dell’asserita responsabilità del comune stesso; che, allo stato, non vi sarebbero state prove in ordine all’addebitabilità del fatto illecito alla società appaltatrice dei lavori sopra menzionati, diversamente da quanto presupposto dall’Amministrazione statale e statuito dal T.a.r.; che il comune medesimo non si sarebbe potuto ritenere, comunque, responsabile dell’accaduto, in quanto all’epoca dei fatti che avevano determinato l’adozione degli atti impugnati in primo grado, non era proprietario del bene vincolato e non ne aveva la materiale disponibilità; che, infine, il decreto impugnato sarebbe contestabile anche nella parte concernente la concreta determinazione del “quantum” della sanzione pecuniaria irrogata.<br />	<br />
Nelle conclusioni il comune di Bitonto ha chiesto l’accoglimento dell’appello con conseguente riforma della sentenza impugnata ed annullamento degli atti contestati in primo grado.<br />	<br />
Ricostituitosi il contraddittorio nell’attuale fase giudiziale, il sig. Francesco Paolo Montagna ha replicato, con un’articolata memoria, ai motivi dell’appello, concludendo per la reiezione del gravame, dopo avere chiesto la propria estromissione del giudizio, essendo stato “impropriamente” coinvolto nella controversia de qua dal Comune ricorrente.<br />	<br />
Anche la parte appellante ha depositato memorie, insistendo per l’accoglimento del ricorso. <br />	<br />
Con ordinanza in data 16.5.2005 l’istanza cautelare è stata accolta e, per l’effetto, è stata sospesa l’efficacia della gravata pronuncia.<br />	<br />
4. Avverso l’altra sentenza del T.a.r. della Puglia, Bari, (n.1148 del 2007), il comune di Bitonto ha proposto, previa sua sospensione, un ulteriore appello (n.1963 del 2008), prospettando, a sostegno del gravame, censure in gran parte analoghe a quelle formulate nel precedente appello.<br />	<br />
Più precisamente, l’ente appellante ha dedotto, in sintesi: che, mancando ogni prova circa la contestata demolizione del bene vincolato da parte della soc. Siciliano Costruzioni, la sanzione irrogata, in assenza di prove circa la effettiva sussistenza di fatti materiali e del relativo autore, non avrebbe potuto trovare giustificazione in un mero sospetto di qualsivoglia condotta illecita; che il T.a.r. avrebbe colmato l’evidente difetto di motivazione del provvedimento impugnato fornendo la presunta giustificazione della sanzione, con diretto apprezzamento dei fatti e degli elementi istruttori; che sarebbe erronea la statuizione della gravata decisione secondo cui “il complesso degli elementi fattuali implica(va) l’inevitabile riconducibilità delle operazioni di spianamento del suolo e delle emergenze esistenti sul medesimo soggetto munito di mezzi meccanici necessari e altresì interessato alla realizzazione del sottofondo funzionale a successivi lavori”, soggetto identificabile con la società appaltatrice dell’opera pubblica”, atteso che nella specie sarebbero stati valutati dai primi giudici soltanto meri elementi indiziari; che, infine, la concreta determinazione della misura della sanzione irrogata sarebbe stata illegittima sotto più profili, come denunciato in primo grado. <br />	<br />
Il comune ricorrente ha concluso, quindi, per l’accoglimento del proposto gravame, con conseguente riforma della sentenza impugnata e annullamento dei provvedimenti impugnati in prime cure.<br />	<br />
4.1. Avverso la stessa sentenza n. 1148/2007 del T.a.r. Puglia, Bari, ha interposto appello incidentale la s.r.l. Siciliano Costruzioni, che ne ha chiesto l’annullamento, dopo avere dedotto i seguenti motivi: “violazione delle norme sul procedimento; errores in judicando; difetto di motivazione; contraddittorietà; perplessità; inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto; travisamento; sviamento; ingiustizia manifesta; irrazionalità”. La medesima società ha pure riproposto i motivi già formulati nel giudizio di primo grado, ossia; “violazione e falsa applicazione dell’art.160 D.Lgs. n.42/2003; eccesso di potere (per errore sui presupposti di fatto e di diritto e conseguente travisamento; difetto di istruttoria e di motivazione)”.<br />	<br />
Ha sostenuto, in sintesi, l’appellante incidentale l’erroneità della sentenza impugnata per ragioni sostanzialmente analoghe a quelle indicate nell’appello principale, evidenziando, in particolare, che la gravata pronuncia sarebbe fondata “sulla indimostrata asserzione della responsabilità della Siciliano Costruzioni s.r.l. e dell’avvenuta distruzione del bene storico-artistico tutelato”, circostanza questa che non aveva “trovato alcun concreto riscontro”, e chiedendo, nelle conclusioni, l’annullamento della contestata decisione.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 6 maggio 2008 l’esame dell’istanza di sospensione è stata rinviata al merito.<br />	<br />
5. Con pronuncia interlocutoria n.1824/2010 in data 31.3.2010 questo Consiglio di Stato, Sezione VI – dopo avere riunito i ricorsi in appello n.2030 del 2005 e n. 1963 del 2008, sopra specificati, ai fini di un’unica decisione, essendo soggettivamente ed oggettivamente connessi – ha ritenuto, in via preliminare, che, ai fini del decidere, fosse necessario acquisire dall’Amministrazione per i beni e le attività culturali, Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Bari e Foggia, una relazione che indicasse, con ogni altro atto o chiarimento ritenuto utile ai fini della soluzione della controversia, le eventuali risultanze in esito al procedimento penale nei confronti delle otto persone indagate, alle quali era stato inviato &#8211; come da comunicazione della Soprintendenza predetta n.5232 del 12.9.2006, depositata agli atti di causa &#8211; apposito avviso di garanzia, in quanto ritenute responsabili a vario titolo: di “concorso in danneggiamento e demolizione di un monumento sottoposto a vincolo, con l’aggravamento dell’occultazione dei conci rinvenienti dall’abbattimento”; per aver “omesso di sottoporre alla Soprintendenza ai beni architettonici della Puglia i progetti esecutivi delle opere a realizzarsi nella zona vincolata”; “omesso la denuncia di trasferimento di proprietà dei beni sottoposti a vincolo al Ministero per i beni e le attività culturali” e, infine,”per falso in atto pubblico”, secondo quanto specificamente segnalato dalla Regione Carabinieri Puglia, Reparto territoriale di Bari con nota n.010880/B/ set/2005.<br />	<br />
In relazione a tale decisione istruttoria, l’Amministrazione per i beni e le attività culturali, Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, ha trasmesso, in data 24.5.2010, alla Segreteria della Sezione una nota con la quale è stato comunicato che il Comando Nucleo Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, avente sede presso la Soprintendenza medesima, aveva fatto presente che il procedimento penale n.1343/03 RGNR istruito dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari “era allo stato ancora nella fase delle indagini preliminari”.<br />	<br />
Con ulteriori memorie le parti hanno, successivamente, ribadito le rispettive tesi e conclusioni.<br />	<br />
6. I ricorsi in esame, come sopra riuniti, infine, sono stati assunti in decisone nella pubblica udienza dell’8 giugno 2010.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1 Costituisce l’oggetto della controversia in esame, riferita ai sopra indicati appelli già riuniti con decisione n. 1824 del 2010, le sentenze in epigrafe specificate del T.a.r. della Puglia, sede di Bari, con le quali sono stati respinti i ricorsi proposti dal comune di Bitonto e dalla società Siciliano Costruzioni s.r.l. avverso il decreto del direttore generale per i beni architettonici e il paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali in data 9.7.2004, volto ad irrogare, nei confronti della società. e del comune anzidetti, la sanzione pecuniaria di € 516.456,9 in applicazione dell’art. 160 del D. Lgs. 22.1. 2004, n. 42 per la totale demolizione senza autorizzazione di un immobile (“chiesetta rupestre di S. Aneta”), sito nel territorio comunale di Bitonto e sottoposto a vincolo storico-artistico in data. 2.10.1992.<br />	<br />
Decreto ministeriale che era stato, appunto, contestato dalle parti ricorrenti, unitamente ad ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, compresa la nota della Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio della Puglia n. 514 del 12.2004, di comunicazione dell’avvio del procedimento per l’irrogazione della sanzione suddetta nei confronti del comune di Bitonto e della s.r.l. Siciliano Costruzioni, affidataria dei lavori di allargamento della strada provinciale Bitonto -Molfetta, (eseguiti per conto del detto comune nell’ambito delle opere di urbanizzazione del P.I.P., di zona D1, e riguardanti, tra l’altro, il suolo in contrada S. Aneta, in catasto al foglio 37 p.lla 779, derivante da frazionamento, alla partita 6999, della p.lla 661, derivata s sua volta dal frazionamento della originaria p.lla 236 (p.lla 661, su cui si trovavano appunto i ruderi della chiesetta rupestre in questione, inclusa, insieme ad altre aree già appartenenti al sig. Francesco Paolo Montagna, nel piano di espropriazione a causa di pubblica utilità per il completamento delle opere di urbanizzazione nell’indicato P.I.P.).<br />	<br />
2. Prima di prendere in considerazione i singoli rilievi mossi negli appelli in esame, giova far presente che i ruderi della “chiesetta rupestre di S. Aneta” erano stati sottoposti a vincolo diretto con D.M. in data 2.6.1992 e che l‘area pertinenziale relativa (di forma quadrata, con m. 40 di lunghezza. per ogni lato) era stata, con altro D.M. in pari data, assoggettato a vincolo indiretto, risultando dalla documentazione allegata ai detti decreti, che, oltre ai ruderi accennati &#8211; costituiti dalla parte absidale limitata da un arcata e da due pareti laterali &#8211; era stata assoggettato a vincolo l’intero terreno circostante (confinante con la residua parte della particella n. 236 &#8211; poi n.661- , con la particella 125 e con la strada provinciale Bitonto &#8211; Molfetta).<br />	<br />
Infatti, come evidenziato dal T.a.r., almeno una parte della fascia della particella n. 661, sottoposta ad espropriazione per l’allargamento della menzionata strada provinciale, coincideva con l’area pertinenziale del bene culturale di cui trattasi sottoposta al vincolo indiretto; peraltro, dal piano particellare di esproprio (in scala 1:2000), depositato agli atti del giudizio, risultava che la particella 661 (già 236) era interessata alla procedura ablatoria per una fascia dell’estensione di 350 mq., con la sua intera lunghezza sul fronte strada, che comprendeva anche la porzione (di 40 ml. di lunghezza e 40 ml. di profondità) dell’area di pertinenza del bene culturale assoggettata al vincolo indiretto; in ogni caso, la menzionata chiesetta risultava individuata pure (con apposito segno grafico e indicazione “chiesa rurale di S. Aneto sec. XII”), nella planimetria catastale con viabilità di piano particolareggiato di esecuzione in scala 1:1000 tavola 2, risalente all’ottobre 1999.<br />	<br />
In definitiva dalla documentazione predetta emergono elementi di indubbio valore e che appaiono determinanti ai fini dell’esame dei rilievi mossi dal comune di Bitonto; mentre &#8211; atteso il maggior dettaglio della scala di rappresentazione (1:100) e della specificità delle funzioni della planimetria catastale &#8211; nessuna valida indicazione nel senso della pregressa intervenuta demolizione in epoca anteriore all’avvio dei lavori di allargamento della strada provinciale, può trarsi, come correttamente osservato dai primi giudici, dalla circostanza che la “chiesetta rupestre” in questione non fosse evidenziata nella più generica rappresentazione grafica, in scala maggiore, di cui al rilievo aerofotogrammetrico dell’anno 2000 o, addirittura, in quella, di ancor minore dettaglio del successivo rilievo aerofotogrammetrico del 2004, posteriore, comunque, alla distruzione del bene culturale in questione, sicché deve concludersi che la documentazione prodotta dal comune di Bitonto appare certamente non idonea a sostenere la tesi esposta di una demolizione avvenuta precedentemente ad opera d’ignoti in periodo anteriore agli anni 2000 o 2004.<br />	<br />
D’altra parte, quanto sostenuto dal comune ricorrente (e anche dall’appellante incidentale) appare chiaramente smentito dal telegramma-denuncia in data 28.8.2002 del Dirigente dell’ufficio tecnico comunale, che presuppone la cognizione da parte del medesimo della esistenza nell’area in questione dei menzionati ruderi della chiesetta di S. Aneta, telegramma con cui viene denunciata, appunto, l’avvenuta demolizione del bene culturale in questione, con contestazione e sospensione delle opere, e che conferma indirettamente che, almeno al momento del verbale di consegna del 23.7.2002, i “ruderi” in parola erano ancora esistenti nell’area in cui dovevano eseguirsi i lavori appaltati alla società Siciliano Costruzioni.<br />	<br />
3. Ciò posto, il Collegio, analizzando la vicenda oggetto della controversia &#8211; da valutare allo stato degli atti, di per sé comunque sufficienti ai fini della decisione nonostante che dall’eseguita istruttoria non si siano potuti trarre gli ulteriori elementi richiesti all’Amministrazione ai fini di una più approfondita cognizione del quadro fattuale &#8211; può passare all’esame dei singoli motivi posti a sostegno dei ricorsi in epigrafe indicati.<br />	<br />
In proposito, le censure svolte dal comune appellante e dalla società appellante incidentale, dirette ad inficiare le statuizioni dei primi giudici, possono così sintetizzarsi:<br />	<br />
a) sarebbe contraddittoria e irrazionale la gravata pronuncia, perché, in particolare, la sanzione pecuniaria contestata sarebbe priva della necessaria indicazione delle ragioni di fatto e di diritto a base dell’asserita responsabilità del comune stesso; peraltro il T.a.r. avrebbe colmato l’evidente difetto di motivazione del provvedimento impugnato fornendo la presunta giustificazione della sanzione, con diretto apprezzamento dei fatti e degli elementi istruttori, valicando così i confini del proprio sindacato giurisdizionale; b) sarebbero mancate nella specie adeguate prove in ordine all’addebitabilità del fatto illecito alla società appaltatrice dei lavori sopra menzionati, diversamente da quanto presupposto dall’Amministrazione statale e statuito dal T.a.r.; più specificamente non vi sarebbe stata alcuna prova in ordine al fatto che la contestata demolizione del bene vincolato fosse stata compiuta dalla società Siciliano Costruzioni s.r.l., né, d’altronde, sarebbe stato chiarito nel provvedimento impugnato sulla base di quali elementi di fatto l’Amministrazione avesse ritenuto di addebitare la responsabilità dell’illecito alla società anzidetta; <br />	<br />
c) il comune di Bitonto non si sarebbe potuto ritenere, comunque, responsabile dell’accaduto, in quanto all’epoca dei fatti che avevano dato luogo all’adozione degli atti impugnati in primo grado, non era proprietario del bene vincolato e non ne aveva la materiale disponibilità; <br />	<br />
d) sarebbe, peraltro, erronea la statuizione della gravata decisione secondo cui “il complesso degli elementi fattuali implica(va) l’inevitabile riconducibilità delle operazioni di spianamento del suolo e delle emergenze esistenti sul medesimo a soggetto munito di mezzi meccanici necessari e altresì interessato alla realizzazione del sottofondo funzionale a successivi lavori e tale soggetto non poteva che identificarsi con la società appaltatrice dell’opera pubblica”; <br />	<br />
e) la concreta determinazione della misura della sanzione irrogata, infine, sarebbe illegittima sotto più profili, come denunciato in primo grado, in particolare il decreto impugnato sarebbe contestabile nella parte concernente la concreta determinazione del “quantum” della sanzione pecuniaria irrogata, avendo l’Amministrazione statale “arbitrariamente e in violazione dell’art.160 del D.Lgs. n.42/2004 aggiunto alla sanzione (valore della cosa perduta) il costo di ricostruzione integrale dell’immobile demolito”.<br />	<br />
4. Le censure, come sopra riassunte, non possono essere condivise.<br />	<br />
4.1. Innanzi tutto va rilevato, in linea generale, che la responsabilità del committente (nella specie il comune di Bitonto) per danni derivati a terzi dall’appalto non si basa soltanto sull’art. 2049 c.c., secondo cui la particolare autonomia contrattuale di cui gode l’appaltatore esclude la possibilità di configurare in genere la esistenza di un rapporto di preposizione che giustificherebbe la responsabilità del committente stesso (il quale non risponde, quindi, normalmente, dei danni cagionati a terzi dall’appaltatore), ma si basa, in talune ipotesi, come appunto quella in esame, sulla clausola generale dell’art.2043 c.c.; e cioè sulla c.d. colpa “in eligendo”, potendo il committente essere eccezionalmente corresponsabile in via diretta con l’appaltatore per i danni derivati a terzi dall’esecuzione dell’appalto.<br />	<br />
In applicazione di tale principio, di cui va tenuto conto nell’esame, in particolare, dei rilievi mossi ai punti 3 a) e 3 b) che precedono, deve ritenersi, dunque, effettivamente sussistente nella specie la responsabilità riconosciuta in capo al comune di Bitonto dall’Amministrazione statale e, poi, dai primi giudici in conseguenza dei danni derivati a terzi in sede di esecuzione dell’appalto affidato, a seguito di apposita gara, alla s.r.l. Siciliano Costruzioni, dallo stesso comune.<br />	<br />
Va rilevato, inoltre, che il comune ricorrente, nell’escludere la propria responsabilità quale stazione appaltante, non sembra contestare, in effetti, che la distruzione della “chiesetta rupestre S.Aneta”, assoggettata a vincolo storico-artistico, sia stata determinata dalla società appaltatrice suddetta, ritenuta nel ricorso originario“responsabile materiale della demolizione contestata”, avendo operato “senza alcun collegamento con il progetto delle opere da eseguire” e avendo invaso l’area in cui si trovava il bene vincolato con i propri mezzi meccanici (si veda al riguardo, in particolare, la denuncia di demolizione del Dirigente dell’ufficio tecnico comunale del 28.8.2002, con contestazione e sospensione delle opere, denuncia che dà pure dimostrazione che poco prima di quel momento i “ruderi” in parola erano ancora esistenti nell’area in cui venivano svolti i lavori appaltati alla società Siciliano Costruzioni).<br />	<br />
Circostanza questa che, peraltro, non fa venir meno la responsabilità dell’ente appaltante per la violazione del principio del “neminem laedere”, il quale incombe, come sopra accennato, sul comune di Bitonto, quale stazione che nella specie ha conferito l’esecuzione delle opere di allargamento stradale in area adiacente a quella in cui era situato il bene vincolato (si veda al riguardo, in particolare, il verbale di consegna dei lavori in data 23.7.2008 alla s.r.l. Siciliano Costruzione in cui il comune anzidetto assume vari obblighi), affidandolo in definitiva ad una impresa poi risultata inidonea ad eseguire i lavori stessi senza determinare danni gravissimi al patrimonio culturale di che trattasi, responsabilità “in eligendo”, quindi, esistente in capo all’ente medesimo per il danno verificatosi al patrimonio indisponibile dello Stato, in conseguenza del mancato suo necessario controllo prima e nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti della società predetta, controllo nella specie ancor più indispensabile a causa del pregio particolare del bene oggetto di tutela.<br />	<br />
Il comune ricorrente non può dunque validamente sostenere nel caso in esame la mancanza di ogni sua responsabilità per il fatto che la distruzione del bene vincolato di cui trattasi sarebbe derivato dalla occupazione abusiva del suolo su cui sorgeva la “chiesetta rupestre di S.Aneta”, suolo che non era interessato dal progetto approvato; e ciò in quanto lo stato dei luoghi nel caso in esame imponeva certamente, come evidenziato dal T.a.r., l’attenzione massima da parte dell’ente stesso nel segnalare preventivamente all’impresa appaltatrice la presenza, nella zona di esecuzione dei lavori in questione, del detto bene vincolato..<br />	<br />
Quanto alla doglianza prospettata al suddetto punto 3 a), il Collegio deve osservare, peraltro, come non sia censurabile la contestata sentenza, in quanto il provvedimento impugnato in prime cure risulta adeguatamente motivato, indicando chiaramente il titolo di responsabilità a cui l’ente odierno appellante era chiamato a rispondere, ossia il richiamo all’art.160, comma 4, del D.Lgs n. 42/2004, secondo cui, qualora non sia possibile la reintegrazione del bene protetto, il responsabile deve corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla stessa; dal che la conseguenza che va ritenuto privo di fondamento il rilievo, ribadito negli attuali appelli, relativo all’asserita contraddittorietà e l’illogicità, perché, in particolare, la contestata sanzione pecuniaria non sarebbe sorretta dalla necessaria indicazione delle ragioni di fatto e di diritto a base dell’asserita responsabilità del Comune stesso.<br />	<br />
Pertanto, vanno disattese, in conclusione, entrambe le censure dedotte ai punti 3 a) e 3 b) sopra specificati .<br />	<br />
4.2. Circa l’assunto che il comune di Bitonto non era ancora proprietario del bene al momento della demolizione (avendo stipulato solo in data 24.10.2002 l’atto pubblico di cessione volontaria, in epoca quindi successiva alla denuncia di demolizione del 28.8.2002), sicché non vi sarebbe alcuna responsabilità a suo carico (v. punto 3 c che precede), il Collegio deve ritenere che anch’esso sia privo di pregio.<br />	<br />
Infatti, quanto al titolo di proprietà, il bene vincolato di cui trattasi, al momento della sua demolizione, risultava già acquisito, come evidenziato dal T.a.r., al patrimonio comunale, essendosi perfezionata (con delibera 23.7.2001 n.243, dichiarata urgente il 24.7.2001, della G.M.- ove veniva indicata specificamente la particella 661 sopra menzionata &#8211; a seguito della quale è stato corrisposto al sig. Montagna l’acconto dell’80% sul prezzo di cessione volontaria) la cessione bonaria, ai sensi dell’art.12, L.. 21.10.1971, n.865, del suolo interessato dall’allargamento stradale in questione da parte del proprietario espropriando sig. Francesco Paolo Montagna; cessione volontaria attraverso cui è stato consentito dal legislatore, in materia di espropriazione di per pubblica utilità, la sostituzione dell’intervento autoritativo della P.A. con uno strumento di carattere negoziale.<br />	<br />
Ne deriva che la delibera di G.M. sopra menzionata è atto certamente idoneo a manifestare l’accettazione della proposta di cessione volontaria del suolo da parte del sig. Montagna perché proveniente da organo che poteva impegnare validamente il comune di Bitonto, per cui è proprio da quel momento che il comune stesso è divenuto proprietario del bene, essendo il successivo atto pubblico meramente riproduttivo dell’accordo contrattuale di cui alla detta deliberazione.<br />	<br />
La responsabilità dell’amministrazione comunale, in ogni caso, sussisteva qualunque fosse il titolo del suo possesso, essendo destinatari dell’art..160 cit., come ricordato dai primi giudici, tutti coloro che hanno un rapporto qualificato con il bene vincolato e potendo quindi l’Amministrazione statale ordinare la riduzione in pristino a “chiunque” trasgredisse le disposizioni contenute nella legge stessa; sicché destinatari del provvedimento di riduzione in pristino, a causa dell’ampiezza della formula usata dal legislatore, devono ritenersi tutti coloro che hanno un rapporto qualificato col bene, siano essi proprietari, possessori o detentori dei terreni stessi. <br />	<br />
Sulla base delle considerazioni che precedono, non è suscettibile, quindi, di positiva valutazione nemmeno il motivo ora esaminato, di cui al punto 3 c) sopra specificato.<br />	<br />
4.3. In relazione, poi, al rilievo con cui si deduce nuovamente l’illegittimità della concreta determinazione della misura della sanzione irrogata, in particolare perché il decreto impugnato sarebbe contestabile nella parte concernente la concreta determinazione del “quantum” della sanzione pecuniaria irrogata (v motivo sopra indicato alla lett.3 e)), il Collegio deve rilevare che, trattandosi di espressione di esercizio di discrezionalità tecnica, essa può essere contestata soltanto per irragionevolezza e illogicità, vizi questi non presenti nel caso in questione, e che comunque, la sanzione irrogata nella specie appare congrua in relazione alla lesione arrecata al patrimonio statale nei limiti indicati dal Giudice di primo grado.<br />	<br />
Non sussiste, pertanto, nel caso in esame il rilievo prospettato da parte appellante secondo cui l’operato dell’Amministrazione si sarebbe svolto “arbitrariamente e in violazione dell’art.160 del D.Lgs. n.42/2004”, non avendo pregio l’assunto riferito all’entità della sanzione pecuniaria, determinata, come osservato dal Giudice di prime cure, in funzione del costo ipotetico di ricostruzione dell’immobile distrutto e del valore della cosa perduta ragguagliata al valore non inferiore di edificio realizzabile al suo posto, salva la rettificazione della misura della sanzione operata dallo stesso Giudice.<br />	<br />
4. 5. Infine, prendendo in considerazione la censura di cui al punto 3 d) summenzionato, il Collegio deve rilevare che, appare evidente, dalla documentazione acquisita agli atti del giudizio, che la s.r.l. Siciliano costruzioni aveva ottenuto la consegna dei lavori nel giorno 23.7.2002 (come dall’apposito verbale sopra specificato) ed era da quel momento responsabile dell’intera esecuzione dei lavori da svolgere nell’intera area assegnata.<br />	<br />
Il fatto constatato e contestato, dopo circa un mese dopo tale consegna, dal direttore dell’ufficio tecnico comunale, con telegramma del 28.8.2002, con riguardo alla distruzione della chiesetta rupestre in questione, dunque, non può che essere considerato imputabile e comunque rientrante nell’ambito della sfera di responsabilità dell’impresa esecutrice dei lavori, oltre che in quella del comune appaltante (a titolo, in particolare di colpa “in eligendo” e di omesso controllo); e ciò a prescindere dall’accertamento puntuale dei fatti imputabili ai singoli soggetti in ordine ai quali risultano ancora in fase preliminare gli accertamenti di cui al relativo procedimento penale.<br />	<br />
Da ciò, dunque, l’ascrivibilità nella specie alla società Siciliano Costruzioni del fatto addebitato e posto alla base del decreto d’irrogazione della sanzione pecuniaria, essendo esso basato su risultanze di assoluto rilievo, quali, come già evidenziato dal Giudice di prime cure: l’invio della nota telegrafica in data 28.8. 2002, con cui dirigente comunale summenzionato, nel denunciare l’intervenuta demolizione della chiesetta rupestre alla Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio della Puglia, la contestava direttamente e senza alcun indugio all’impresa esecutrice dell’appalto, sospendendo l’esecuzione delle opere in corso; la relazione dei funzionari della Soprintendenza in data 30.8.2002, relativa all’esito del sopralluogo svoltosi alla presenza anche di un vigile urbano, relazione in cui si faceva presente, tra l’altro, che, oltre alla evidente demolizione, risultavano portate via “le macerie e quindi tutto il materiale demolito, lasciando sul terreno i segni di ruote cingolate in manovra con abbassamento della quota di calpestio di almeno 60 cm.” e si evidenziava, altresì,che “i pochi materiali lapidei superstiti di grosse dimensioni e di notevole peso erano semiricoperti dal terreno rimosso”; infine, la documentazione fotografica (unita alla medesima relazione) da cui emergeva il completo “spianamento” del suolo a confine con la strada provinciale, e quindi sia dell’area pertinenziale del bene culturale di cui trattasi che dell’area di sedime della menzionata chiesa rurale in questione.<br />	<br />
In definitiva, gli elementi anzidetti, come sottolineato dal T.a.r., rendono ragione delle modalità di verificazione dei fatti, ricollegandoli ad evidenti operazioni, con mezzi meccanici, di spianamento del suolo e delle emergenze insistenti sul medesimo, preparatorie rispetto ai lavori di allargamento della strada provinciale Bitonto-Molfetta, come del pari è significativo che lo spianamento non presenta soluzioni di continuità lungo il fronte della strada, laddove l’abbassamento della quota di campagna pure si ricollega in modo inequivoco alle esigenze dei lavori di ampliamento dell’opera pubblica e di preparazione del suo sottofondo.<br />	<br />
Elementi questi che &#8211; come correttamente ritenuto dai primi giudici con argomentazioni che le censure mosse al riguardo negli odierni appelli non appaiono scalfire &#8211; implicano la riconducibilità delle operazioni di spianamento del suolo e delle emergenze insistenti sul medesimo soggetto munito dei mezzi meccanici necessari e altresì interessato alla realizzazione della sistemazione del sottofondo funzionale a successivi lavori, soggetto questo da identificarsi nella stessa società appaltatrice dell’opera pubblica esistente “in loco”.<br />	<br />
5.. In conclusione, il Collegio deve ritenere che le statuizioni delle sentenze appellate non siano inficiate dai rilievi mossi nei ricorsi del comune di Bitonto e in quello incidentale della soc. Siciliano Costruzioni e che, di conseguenza, esse debbano ottenere conferma, unitamente alla pronuncia di estromissione dal giudizio del sig. Montagna.<br />	<br />
Gli appelli in esame devono essere, pertanto, respinti, con conseguente conferma delle impugnate sentenze. <br />	<br />
Quanto alle spese del giudizio, sussistono giusti motivi, in relazione alla particolarità della controversia, per disporne, tra le parti in causa, la integrale compensazione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione VI, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe specificati, così dispone:<br />	<br />
&#8211; respinge gli appelli principali, come sopra riuniti, del comune di Bitonto;<br />	<br />
&#8211; respinge l’appello incidentale della s.r.l. Siciliano Costruzioni;<br />	<br />
&#8211; compensa integralmente, tra le parti, le spese di giudizio;<br />	<br />
&#8211; ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2010 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Giovanni Ruoppolo, Presidente<br />	<br />
Paolo Buonvino, Consigliere<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo, Consigliere<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Consigliere<br />	<br />
Domenico Cafini, Consigliere, Estensore</p>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 28/10/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-26-10-2010-n-7635/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2010 n.7635</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Tribunale Arbitrale dello Sport &#8211; Lodo &#8211; 26/10/2010 n.0</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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