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	<title>26/10/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>26/10/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2006 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-26-10-2006-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-26-10-2006-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2006 n.0</a></p>
<p>nel procedimento C–71/04 Pres. C.W.A. TIMMERMANS &#8211; Rel. J. KLUCKA Commissione delle Comunità europee sulla mancata presa in considerazione da parte della Repubblica italiana dell&#8217;esperienza professionale e dell&#8217;anzianità acquisite in altri Stati membri da un lavoratore dipendente nel settore del pubblico impiego italiano Comunità europea &#8211; Diritto comunitario &#8211; Art.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-26-10-2006-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2006 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-26-10-2006-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2006 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">nel  procedimento C–71/04<br /> Pres. C.W.A. TIMMERMANS &#8211; Rel. J. KLUCKA <br /> Commissione delle Comunità europee</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla mancata presa in considerazione da parte della Repubblica italiana dell&#8217;esperienza professionale e dell&#8217;anzianità acquisite in altri Stati membri da un lavoratore dipendente nel settore del pubblico impiego italiano</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comunità europea &#8211; Diritto comunitario &#8211; Art. 39 Trattato CE &#8211; Art. 7, n.1 regolamento (CEE) 1612/68 &#8211; Libera circolazione dei lavoratori &#8211; Impiego nel settore pubblico &#8211; Mancata presa in considerazione dell’esperienza professionale e dell’anzianità acquisite in altri Stati membri &#8211; Violazione &#8211; Sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>La Repubblica italiana, non avendo tenuto conto dell’esperienza professionale e dell’anzianità acquisite nell’esercizio di un’attività analoga presso una pubblica amministrazione di un altro Stato membro da un lavoratore comunitario impiegato nel settore pubblico italiano, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 39 Trattato CE e 7, n.1, del regolamento (CEE) n. 1612/68.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla mancata presa in considerazione da parte della Repubblica italiana dell’esperienza professionale e dell’anzianità acquisite in altri Stati membri da un lavoratore dipendente nel settore del pubblico impiego italiano</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>SENTENZA DELLA CORTE <br />
Seconda Sezione<br />
26 ottobre 2006</b></p>
<p>Nella causa C 371/04,<br />
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 30 agosto 2004,</p>
<p><b>Commissione delle Comunità europee</b>, rappresentata dai sigg. G. Rozet e A. Aresu, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,<br />
ricorrente,</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Repubblica italiana</b>, rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. G. Albenzio, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,<br />
convenuta,</p>
<p>LA CORTE (Seconda Sezione),<br />
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, e dai sigg. R. Schintgen, P. K&#363;ris, J. Klu&#269;ka (relatore) e G. Arestis, giudici,<br />
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston<br />
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale<br />
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 9 marzo 2006,<br />
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 1° giugno 2006,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>Sentenza</b></p>
<p>1        Con il ricorso in esame, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo preso in considerazione l’esperienza professionale e l’anzianità acquisite in un altro Stato membro da un lavoratore comunitario dipendente nel settore del pubblico impiego italiano, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 10 CE, 39 CE e 7, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità (GU L 257, pag. 2; in prosieguo: il «regolamento»).<br />
 Contesto normativo<br />
2        L’art. 7, n. 1, del regolamento dispone quanto segue:<br />
«Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato».</p>
<p> <i><b>Procedimento precontenzioso</b></i></p>
<p>3        In seguito ad una denuncia, la Commissione, con lettera 18 dicembre 2001, ha chiesto alla Repubblica italiana talune informazioni sulla situazione di un cittadino comunitario che ha insegnato in una scuola pubblica francese nell’ambito di un contratto di lavoro con un comitato d’assistenza scolastica italiana (in prosieguo: il «Coascit») e la cui esperienza professionale e la cui anzianità acquisite in Francia non sono state prese in considerazione, in seguito, in Italia. La detta domanda è rimasta senza risposta.<br />
4        Con lettere 25 marzo e 12 agosto 2002, la Commissione ha nuovamente richiesto alla Repubblica italiana informazioni sulla situazione del detto cittadino nonché su quella di altri denuncianti che si trovavano di fronte ad analoghi problemi di mancata presa in considerazione dell’esperienza professionale o dell’anzianità acquisita in un altro Stato membro. Più in generale, essa ha chiesto informazioni sulla normativa e sulla prassi amministrativa italiane in materia.<br />
5        Non avendo ottenuto risposta alle sue richieste e dopo aver diffidato, il 19 dicembre 2002, la Repubblica italiana ingiungendole di presentare le proprie osservazioni, la Commissione ha emesso, in data 15 marzo 2003, un parere motivato invitando tale Stato membro ad adottare le misure necessarie per conformarvisi entro due mesi dalla sua notifica.<br />
6        Non ritenendo soddisfacente la risposta al detto parere, la Commissione ha presentato il ricorso in esame.</p>
<p> <i><b>Sul ricorso</b></i></p>
<p>7        A sostegno del suo ricorso, la Commissione fa valere due censure, l’una vertente sulla violazione dell’art. 10 CE, l’altra sulla violazione degli artt. 39 CE e 7, n. 1, del regolamento.<br />
 Sul motivo vertente sulla violazione dell’art. 10 CE <br />
8        Occorre ricordare, in via preliminare, che la Corte può esaminare d’ufficio se ricorrano i presupposti previsti dall’art. 226 CE per la proposizione di un ricorso per inadempimento (v., tra le altre, sentenze 31 marzo 1992, causa C 362/90, Commissione/Italia, Racc. pag. I 2353, punto 8; 27 ottobre 2005, causa C 525/03, Commissione/Italia, Racc. pag. I 9405, punto 8, e 4 maggio 2006, causa C 98/04, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I 4003, punto 16).<br />
9        In proposito si deve sottolineare che il procedimento precontenzioso ha lo scopo di dare allo Stato membro interessato la possibilità di conformarsi agli obblighi che gli derivano dal diritto comunitario o di sviluppare un’utile difesa contro gli addebiti formulati dalla Commissione (sentenza 2 febbraio 1988, causa 293/85, Commissione/Belgio, Racc. pag. 305, punto 13, e ordinanza 11 luglio 1995, causa C 266/94, Commissione/Spagna, Racc. pag. I 1975, punto 16). La regolarità di tale procedimento costituisce così una garanzia essenziale, prevista dal Trattato CE a tutela dei diritti dello Stato membro di cui trattasi. Solo quando tale garanzia è rispettata il procedimento in contraddittorio dinanzi alla Corte può consentire a quest’ultima di stabilire se lo Stato membro sia effettivamente venuto meno agli obblighi che la Commissione sostiene esso abbia violato (ordinanza Commissione/Spagna, cit., punti 17 e 18). In particolare, nel procedimento precontenzioso la lettera di diffida ha lo scopo di circoscrivere l’oggetto del contendere e di fornire allo Stato membro, invitato a presentare le sue osservazioni, i dati che gli occorrono per predisporre la propria difesa (sentenza 5 giugno 2003, causa C 145/01, Commissione/Italia, Racc. pag. I 5581, punto 17).<br />
10      Nel caso di specie, la lettera di diffida del 19 dicembre 2002 non menziona la censura vertente sulla violazione dell’art. 10 CE.<br />
11      Ne risulta che il ricorso in esame non è ricevibile nella parte in cui è diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del detto articolo.<br />
 Sulla censura vertente sulla violazione degli artt. 39 CE e 7, n. 1, del regolamento<br />
12      Facendo riferimento alle sentenze 15 gennaio 1998, causa C 15/96, Schöning-Kougebetopoulou (Racc. pag. I 47); 12 marzo 1998, causa C 187/96, Commissione/Grecia (Racc. pag. I 1095); 30 novembre 2000, causa C 195/98, Österreichischer Gewerkschaftsbund (Racc. pag. I 10497), e 12 maggio 2005, causa C 278/03, Commissione/Italia (Racc. pag. I 3747), la Commissione fa valere che il principio della parità di trattamento dei lavoratori comunitari, che deriva dagli artt. 39 CE e 7, n. 1, del regolamento, osta a che i periodi di impiego svolti da uno di tali lavoratori in un analogo settore di attività in uno Stato membro non siano presi in considerazione dall’amministrazione di un altro Stato membro nella determinazione delle condizioni d’esercizio dell’attività lavorativa, quali la retribuzione, il grado o la carriera, mentre si tenga conto dell’esperienza maturata nel pubblico impiego di quest’ultimo Stato.<br />
13      Alla luce di tale giurisprudenza, nella causa in esame la Repubblica italiana avrebbe violato le disposizioni in questione non avendo tenuto conto dell’esperienza e dell’anzianità acquisite in altri Stati membri da lavoratori dipendenti nel settore del pubblico impiego italiano, in particolare nei settori pubblici dell’istruzione e della sanità.<br />
14      Al contrario, il governo italiano sostiene che l’obbligo incombente alle autorità pubbliche di uno Stato membro di riconoscere, per determinati fini, periodi di lavoro svolti in precedenza in un altro Stato membro è subordinato alla presenza di due condizioni cumulative: da una parte, i settori delle attività svolte nei due Stati membri devono essere analoghi e, dall’altra, l’attività svolta nell’altro Stato membro dev’essere riconducibile al servizio pubblico.<br />
15      Orbene, se una persona che ha esercitato la sua attività lavorativa in un determinato settore pubblico è stata assunta nell’ambito di un contratto di lavoro di diritto privato, senza aver superato alcun concorso, la seconda condizione non sarebbe soddisfatta. Secondo il governo italiano, il riconoscimento dell’esperienza professionale e dell’anzianità acquisite in un altro Stato membro dal lavoratore comunitario successivamente impiegato nel settore pubblico italiano è subordinato all’assunzione previo concorso, come accade in Italia.<br />
16      In proposito risulta da una giurisprudenza costante che, in forza dell’art. 39 CE, qualora, assumendo personale per posti che non rientrano nella sfera d’applicazione del n. 4 di tale disposizione, un ente pubblico di uno Stato membro stabilisca di prendere in considerazione le attività lavorative svolte in precedenza dai candidati presso una pubblica amministrazione, tale ente non può, nei confronti di cittadini comunitari, operare alcuna distinzione a seconda che tali attività siano state esercitate nello Stato membro cui appartiene il detto ente o in un altro Stato membro (v., in particolare, sentenze 23 febbraio 1994, causa C 419/92, Scholz, Racc. pag. I 505, punto 12; 12 maggio 2005, Commissione/Italia, cit., punto 14, e 23 febbraio 2006, causa C 205/04, Commissione/Spagna, non pubblicata nella Raccolta, punto 14).<br />
17      Per quanto riguarda l’art. 7 del regolamento, occorre ricordare che tale articolo costituisce solamente una particolare espressione del principio di non discriminazione – sancito dall’art. 39, n. 2, CE – nel campo specifico delle condizioni di impiego e di lavoro e che, pertanto, esso deve essere interpretato allo stesso modo di quest’ultimo articolo (sentenza Commissione/Spagna, cit., punto 15).<br />
18      Dall’insieme di tale giurisprudenza si evince che il rifiuto di riconoscere l’esperienza professionale e l’anzianità acquisite nell’esercizio di un’attività analoga presso un’amministrazione pubblica di un altro Stato membro da cittadini comunitari successivamente impiegati nel settore pubblico italiano, con la motivazione che i detti cittadini non avrebbero superato alcun concorso prima di esercitare la loro attività nel settore pubblico di tale altro Stato, non può essere ammesso dato che, come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 28 delle sue conclusioni, non tutti gli Stati membri assumono i dipendenti del loro settore pubblico in questo solo modo. La discriminazione può essere evitata solo tenendo conto dei periodi di attività analoga svolta nel settore pubblico di un altro Stato membro da una persona assunta conformemente alle condizioni locali.<br />
19      Parimenti, il fatto che un cittadino comunitario, come ad esempio quello all’origine della prima denuncia ricevuta dalla Commissione nella causa in esame, sia stato titolare di un contratto che lo vincolava al Coascit, è privo di incidenza, dato che non viene contestato che tale cittadino abbia esercitato la propria attività d’insegnamento, in forza di un siffatto contratto, nell’ambito del servizio pubblico francese dell’istruzione nazionale. La Repubblica italiana non ha contestato che tale attività sia stata esercitata dal cittadino in questione, in conformità alle disposizioni nazionali francesi.<br />
20      Pertanto, non può essere accolto nessuno degli elementi addotti dal governo italiano per giustificare il mancato riconoscimento dell’esperienza professionale e dell’anzianità acquisite dal detto cittadino in un altro Stato membro.<br />
21      Di conseguenza, la censura vertente sulla violazione degli artt. 39 CE e 7, n. 1, del regolamento deve essere considerata fondata, con la precisazione che, per quanto riguarda gli impieghi non rientranti nell’art. 39, n. 4, CE, il governo italiano, alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, non aveva adottato le misure necessarie affinché fossero riconosciute l’esperienza professionale e l’anzianità acquisite in altri Stati membri da cittadini comunitari successivamente impiegati nel settore pubblico italiano.<br />
22      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre constatare che la Repubblica italiana, non avendo tenuto conto dell’esperienza professionale e dell’anzianità acquisite nell’esercizio di un’attività analoga presso una pubblica amministrazione di un altro Stato membro da un lavoratore comunitario impiegato nel settore pubblico italiano, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 39 CE e 7, n. 1, del regolamento.</p>
<p> <i><b>Sulle spese</b></i></p>
<p>23      Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta sostanzialmente soccombente, dev’essere condannata alle spese.<br />
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:<br />
1)      La Repubblica italiana, non avendo tenuto conto dell’esperienza professionale e dell’anzianità acquisite nell’esercizio di un’attività analoga presso una pubblica amministrazione di un altro Stato membro da un lavoratore comunitario impiegato nel settore pubblico italiano, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 39 CE e 7, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità.<br />
2)      Per il resto, il ricorso è respinto.<br />
3)      La Repubblica italiana è condannata alle spese.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-26-10-2006-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2006 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/10/2006 n.749</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-26-10-2006-n-749/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-26-10-2006-n-749/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/10/2006 n.749</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare che, in tema di elezione di consiglieri in un organo che amministra usi civici applica un rapporto tra seggi della maggioranza e della minoranza determinato in numero fisso e non secondo la percentuale conseguente alle operazioni elettorali. Cio’ infatti risponde all’esigenza di garantire stabilita’ tra</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-26-10-2006-n-749/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/10/2006 n.749</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-26-10-2006-n-749/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/10/2006 n.749</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare che, in tema di elezione di consiglieri in un organo che amministra usi civici applica un rapporto tra seggi della maggioranza e della minoranza determinato in numero fisso e non secondo la percentuale conseguente alle operazioni elettorali. Cio’ infatti risponde all’esigenza di garantire stabilita’ tra maggioranza e minoranza, tenendo presente che un gruppo consiliare indipendente non puo’ essere annoverato nella maggioranza. (G.S.)</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER  L&#8217;EMILIA-ROMAGNA <br />
BOLOGNA <br />
SEZIONE II </b></p>
<p>Registro Ordinanze:749/06 <br />
Registro Generale:  964/2006<br />
nelle persone dei Signori:</p>
<p>LUIGI PAPIANO Presidente   <br />
GIORGIO CALDERONI Cons.<br />ALBERTO PASI Cons. , relatore </p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 26 Ottobre 2006<br />
Visto il ricorso 964/2006  proposto da:<br />
<b>GHELFI LUCA </b><br />
<b>ANDREOLI ROBERTO </b></p>
<p>rappresentato e difeso da:<br />
MORI AVV. PIER ANTONIOcon domicilio eletto in BOLOGNAMURA DI PORTA SARAGOZZA 4presso<br />
LUPPINO AVV. SAVERIO<br />
contro</p>
<p><b>COMUNE DI CARPI   </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
CARULLO AVV. ANTONIOcon domicilio eletto in BOLOGNASTRADA MAGGIORE 47presso la sua sede</p>
<p><b>UNIONE DELLE TERRE D&#8217;ARGINE   </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
CARULLO AVV. ANTONIOcon domicilio eletto in BOLOGNASTRADA MAGGIORE 47presso la sua sede</p>
<p>e nei confronti di<b>BORSARI LORENA </b></p>
<p>e nei confronti di<b>BRAGLIA BRUNO </b></p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
-della Deliberazione n.12 dell’08.06.2006 del Consiglio Comunale di Carpi avente ad oggetto “Elezione dei Consiglieri del Consiglio dell’Unione Terre d’Argine spettanti al Comune di Carpi”;</p>
<p>-della Deliberazione n.90 del 20.04.2006 del Consiglio Comunale di Carpi avente oggetto “ Unione fra i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera denominata Unione delle Terre d’Argine – Approvazione Atto Costituito e Statuto”;</p>
<p>-nonché di ogni atto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compresi:</p>
<p>-il verbale O.di G. n.117 del 29.05.2006 del Consiglio Comune di Carpi avente oggetto: “Comunicazione del Sindaco circa la costituzione dell’Unione delle Terre d’Argine fra i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera”;</p>
<p>-l’Atto Costitutivo dell’Unione delle Terre d’Argine redatto e sottoscritto in data 29.05.2006 ed allegato Statuto ;</p>
<p>-l’Atto del Segretario Generale del Comune di Carpi del 19.05.2006 avente ad oggetto “Chiarimenti in merito all’art.19 dello Statuto dell’unione delle Terre d’Argine</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>COMUNE DI CARPIUNIONE DELLE TERRE D&#8217;ARGINE<br />
Udito il relatore Cons. ALBERTO PASI;<br />
e uditi gli Avvocati come da verbale di udienza;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>Considerato che ad una prima sommaria delibazione non si ravvisano nel ricorso profili che possano condurre a un suo accoglimento;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>BOLOGNA , li 26 Ottobre 2006<br />
PresidenteF.to Luigi Papiano</p>
<p>Cons. Rel. est.F.to Luigi Papiano</p>
<p>Depositato in Segreteria in data<br />
Bologna li</p>
<p>Il Segretario<br />
F.to Livia Monari</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-26-10-2006-n-749/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/10/2006 n.749</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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