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	<title>26/10/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>26/10/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2005 n.9840</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-26-10-2005-n-9840/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-26-10-2005-n-9840/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2005 n.9840</a></p>
<p>Pres. BACCARINI, Est. CARELLA; soc. SIFIN s.r.l.(Avv. M. Terrigno) c. AZIENDA USL ROMA H (Avv. E. Possi) sull&#8217;inoperatività della perpetuatio jurisdictionis quando la norma attributiva della giurisdizione è dichiarata incostituzionale Giurisdizione e competenza – Controversia avente ad oggetto il rimborso di compensi e di spese concernenti prestazioni sanitarie &#8211; Giudizio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-26-10-2005-n-9840/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2005 n.9840</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-26-10-2005-n-9840/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2005 n.9840</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. BACCARINI, Est. CARELLA;<br /> soc. SIFIN s.r.l.(Avv. M. Terrigno) c. AZIENDA USL ROMA H (Avv. E. Possi)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inoperatività della perpetuatio jurisdictionis quando la norma attributiva della giurisdizione è dichiarata incostituzionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Controversia avente ad oggetto il rimborso di compensi e di spese concernenti prestazioni sanitarie &#8211; Giudizio instaurato precedentemente alla sentenza della Cort. Cost. n. 204/04 – Difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non opera la <i>perpetuatio jurisdictionis</i> di cui all’articolo 5 c.p.c., quando la norma che attribuisce la giurisdizione è successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima. Pertanto va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie inerenti al rimborso di compensi e di spese concernenti prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento, anche se il giudizio è stato instaurato precedentemente alla sentenza costituzionale n. 204 del 5/6 luglio 2004, che ha escluso la cognizione del giudice amministrativo in materia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br /> &#8211; sez 3^ &#8211;</b></p>
<p>&#8211; così composto:<br />
Stefano BACCARINI<b>	</b>-Presidente <br />	<br />
Vito  CARELLA	-Consigliere relatore<br />	<br />
Alessandro DE LEONI	#NOME?																																																																																												</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. r.g. 10854/00 proposto da<br />
<b>soc. SIFIN s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Massimiliano Terrigno ed  elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, via Emilia n. 46;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211;	l’<b>AZIENDA USL ROMA H</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Enrica Possi ed elett.te domicliata presso il suo studio in Roma, Via Ariosto, 9;																																																																																												</p>
<p>per l’accertamento<br />
e la condanna dell’Azienda USL RM/H, al pagamento in favore della ricorrente della somma di lire 328.414.272 (lire trecentoventottomilioniquattrocentoquattordicimiladuecentosettantadue), oltre interessi;</p>
<p> Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Viste le memorie difensive depositate;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 6 aprile 2005, relatore il Cons. Vito Carella, i difensori delle parti, come da verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>1. Con atto introduttivo, la ricorrente chiedeva al Tribunale adito l’accertamento e la condanna al pagamento delle somme in epigrafe già indicate e per le causali in ricorso riportate.<br />
L’Amministrazione sanitaria intimata si è costituita in giudizio, depositando memoria difensiva.<br />
Nella Camera di Consiglio fissata per provvedere sull’istanza ex art. 186 ter c.p.c., il Tribunale accoglieva la detta istanza e condannava l’Azienda USL RM/H al pagamento in via provvisionale, della somma di lire 323.365.514 oltre interessi, con ordinanza n. 338 del 20 dicembre 2001.<br />
Nelle more della decisione di tale ricorso, come in epigrafe rubricato, è sopravvenuta la sentenza n. 204 del 5/6 luglio 2004, che ha escluso la cognizione del giudice amministrativo in materia.<br />
<b>2.</b> In proposito, deve rilevare il Collegio che l’articolo 33, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n° 80, come sostituito dall’art. 7, lettera a), della legge 21 luglio 2000, n° 205, nel testo reso conforme a Costituzione dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 204 del 6/7/2004, limita la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo alle controversie relative a concessione di pubblici servizi, escluse quelle concernenti corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti amministrativi, all’affidamento di un pubblico servizio ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore.<br />
Ciò premesso, non può non considerare lo stesso Collegio, che, in relazione alla data di deposito del presente ricorso, antecedente a quello della pubblicazione della citata sentenza della Corte Costituzionale, non opera la <i><b>perpetuatio jurisdictionis</b></i> di cui all’articolo 5 c.p.c., quando la norma che fonda la giurisdizione è successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima, atteso che detta norma, a differenza di quella abrogata, non può essere assunta a canone di valutazione di situazioni o di rapporti anteriori alla pubblicazione della pronunzia di incostituzionalità, data l’efficacia retroattiva che assiste tale tipo di pronunzie della Corte Costituzionale (<i>cfr. Cassazione Sezione Unite Civili  n° 6487 del 6/5/2002</i>).<br />
In sintesi, avuto presente che la controversia in questione, siccome inerente al rimborso di compensi e di spese concernenti prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento attiene a profili di meri corrispettivi rientranti nella giurisdizione del Giudice Ordinario (<i>Cassazione Sez.Un.Civ. n° 7160 del 9/5/2003</i>), non può questo Giudice non dichiarare il proprio difetto di giurisdizione e disporre anche la revoca del decreto ingiuntivo emesso dal Presidente pro-tempore della Sezione, estendendosi gli effetti retroattivi della citata pronunzia del Giudice delle Leggi anche al procedimento sommario in esito al quale è stato emanato il contestato decreto ingiuntivo.<br />
<b>3.</b> Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.<i><br />
</i>Circa le spese, diritti ed onorari del presente giudizio ritiene il Collegio che le stesse possano essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo, in ogni caso, giusti motivi per disporre in tal modo.</p>
<p align=center><b>P . Q . M .</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio -sez. 3- definitivamente pronunziando:<br />
1) dichiara il proprio difetto di giurisdizione;<br />
2)	revoca l’ordinanza n. 338 del 20 dicembre 2001;<br />	<br />
3)	compensa le spese di lite.<br />	<br />
Ordina che la sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 6 aprile 2005.</p>
<p>Stefano BACCARINI &#8211; Presidente<br />
Vito CARELLA &#8211; Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-26-10-2005-n-9840/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2005 n.9840</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2005 n.4580</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-26-10-2005-n-4580/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-26-10-2005-n-4580/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2005 n.4580</a></p>
<p>Amedeo Urbano – Presidente, Francesco Bellomo – Estensore Leonetti e Gallucci s.r.l. (avv. A. Cagnoli e A. Oteri) c. Regione Puglia, Dirigente all’Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia sul processo di liberalizzazione del trasporto di persone su strada a carattere locale 1. Trasporti – Trasporti pubblici – Trasporti locali –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-26-10-2005-n-4580/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2005 n.4580</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-26-10-2005-n-4580/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2005 n.4580</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Amedeo Urbano – Presidente, Francesco Bellomo – Estensore<br /> Leonetti e Gallucci s.r.l. (avv. A. Cagnoli e A. Oteri) c. Regione Puglia,  Dirigente all’Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia</span></p>
<hr />
<p>sul processo di liberalizzazione del trasporto di persone su strada a carattere locale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Trasporti – Trasporti pubblici – Trasporti locali – Processo di liberalizzazione imperfetto – Mercato – E’ retto dal principio della programmazione regionale.</p>
<p>2. Trasporti – Trasporti pubblici – Trasporto di persone su strada a carattere locale – Settore – Non è stato integralmente liberalizzato.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel settore dei trasporti locali, caratterizzato da un processo di liberalizzazione imperfetto, il mercato non si presenta integralmente aperto ai competitors (salvo l&#8217;accertamento dei requisiti in capo alle imprese interessate ed eventuali limiti posti a presidio della saturazione), ma è retto dal principio della programmazione regionale, posto a salvaguardia delle specifiche esigenze che connotano il trasporto su base locale e che non consentono la piena esplicazione dei principi sulla concorrenza.</p>
<p>2. Oggi il settore del trasporto di persone su strada a carattere locale non è integralmente liberalizzato, atteso che il processo di liberalizzazione opera secondo il modello dell&#8217;esternalizzazione del servizio ai privati, che possono accedervi tramite procedura selettiva ed in rapporto pattizio con l&#8217;amministrazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />
Sede di Bari &#8211; Sezione Terza</b></p>
<p>nelle persone dei magistrati:<br />
#NOME?	 PRESIDENTE<br />
#NOME?	 COMPONENTE<br />
#NOME?	 COMPONENTE &#8211; relatore<br />
all&#8217;esito dell&#8217;udienza camerale del 6.10.2005<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso n. 1394/05 proposto da</p>
<p><b>LEONETTI e GALLUCCI S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti. Alessandro Cagnoli e Andrea Oteri</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>&#8211; la <b>Regione Puglia</b> in persona del Presidente pro-tempore</p>
<p>&#8211; il <b>Dirigente all&#8217;Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia</b></p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
	del provvedimento dell&#8217;Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia n. 26/0950 in data 13 giugno di diniego dell&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio del servizio regolare di linea Brindisi-Salerno a carattere stagionale																																																																																												</p>
<p>Visto il ricorso ed allegati<br />
Vista la domanda di sospensione della efficacia del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente<br />
Visti i documenti e le memorie delle parti<br />
Visti tutti gli altri atti di causa<br />
Relatore all&#8217;udienza del 20 ottobre 2005 il giudice Francesco Bellomo ed uditi i difensori delle parti presenti, come da verbale<br />
Considerato che sussistono i presupposti per una decisione in forma semplificata ai sensi degli artt. 3 e 9 L. 205/00<br />
Ritenuto quanto segue</p>
<p align=center><b>Fatto e diritto</b></p>
<p>1. Con ricorso notificato il 19.09.05 alla Regione Puglia ed al Dirigente all&#8217;Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia, depositato il 24.09.05, LEONETTI e GALLUCCI S.r.l. domandava l&#8217;annullamento del provvedimento dell&#8217;Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia n. 26/0950 in data 13 giugno di diniego dell&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio del servizio regolare di linea Brindisi-Salerno a carattere stagionale.<br />
A fondamento del ricorso, premesso di aver diffidato il 27 maggio 2005 la Regione Puglia a rispondere alla propria istanza del 21 febbraio 2005 tesa ad ottenere l&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio del servizio regolare di linea Brindisi-Salerno a carattere stagionale, deduceva le seguenti: censure di violazione di legge ed eccesso di potere.<br />
1.	violazione dei principi comunitari in materia di trasporto locale, lamentando che l&#8217;amministrazione avesse confuso il servizio di trasporto pubblico locale con il servizio commerciale di linea, applicando a quest&#8217;ultimo la disciplina del primo<br />	<br />
2.	incompetenza assoluta, violazione dei principi in materia di concorrenza e sviamento, lamentando che l&#8217;amministrazione avesse ignorato i principi stabiliti dalla legge delega 32/05, applicando alla fattispecie l&#8217;incongrua disciplina del trasporto pubblico locale<br />	<br />
Si costituiva in giudizio il Comune di <br />
La causa veniva trattata all&#8217;udienza del 20 ottobre 2005, fissata per l&#8217;esame della domanda cautelare, dove le parti venivano sentite anche sulla possibilità di una decisione nel merito.<br />
2. Il ricorso risulta manifestamente infondato, sicchè, essendo il contraddittorio completo e l&#8217;istruttoria documentale esauriente, il Collegio procede a decisione in forma semplificata.<br />
Con i due motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente trattati, la ricorrente pone la questione relativa alla liberalizzazione del servizio di linea avente ad oggetto il trasporto di persone su strada a carattere locale.<br />
Sostiene la ricorrente, senza peraltro offrire alcun riferimento normativo al riguardo (essendo il richiamo ai Reg. 684/92, 11/97 e 12/97 CEE inconferente), che i servizi di trasporto di persone su strada sarebbero stati distinti in servizi commerciali organizzati in piena autonomia imprenditoriale dal privato e servizi pubblici di trasporto commissionati dalle amministrazioni finanziariamente ausiliati.<br />
Tale distinzione, pur astrattamente ipotizzabile e rispondente a un trend del diritto comunitario, non appare recepita nel settore dei trasporti locali, caratterizzato da un processo di liberalizzazione imperfetto, in cui il mercato non si presenta integralmente aperto ai competitors (salvo l&#8217;accertamento dei requisiti in capo alle imprese interessate ed eventuali limiti posti a presidio della saturazione), ma retto dal principio della programmazione regionale, posto a salvaguardia delle specifiche esigenze che connotano il trasporto su base locale e che non consentono la piena esplicazione dei principi sulla concorrenza.<br />
Può dunque ritenersi solo avviata la liberalizzazione del settore, come evidenziato dal passaggio del sistema concessorio a quello dell&#8217;affidamento tramite gara e contratto di servizio. <br />
In tal guisa il richiamo svolto alla L. 32/05 non giova alla tesi della ricorrente, non solo per la ragione formale che la stessa riguarda i trasporti di competenza statale, quanto perchè i principi ivi indicati vanno adattati al diverso ambito locale. <br />
2. Principi e criteri direttivi. <br />
1. I decreti legislativi di cui all&#8217;articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali: <br />
a) riordino delle normative e adeguamento delle stesse alla disciplina comunitaria, in un&#8217;ottica di mercato aperto e concorrenziale; <br />
b) salvaguardia della concorrenza fra le imprese operanti nei settori dell&#8217;autotrasporto di merci e dell&#8217;autotrasporto di viaggiatori; <br />
c) tutela della sicurezza della circolazione e della sicurezza sociale; <br />
d) introduzione di una normativa di coordinamento fra i princìpi della direttiva 2003/59/CE del 15 luglio 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, e l&#8217;apparato sanzionatorio di cui all&#8217;articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. <br />
2. I decreti legislativi di cui all&#8217;articolo 1 sono inoltre informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: <br />
a) per la materia di cui all&#8217;articolo 1, comma 1, lettera a): <br />
1) eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività attraverso il graduale passaggio dal regime concessorio a quello autorizzativo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; <br />
2) introduzione di parametri intesi ad elevare gli standard di sicurezza e qualità dei servizi resi all&#8217;utenza; <br />
3) riordino dei servizi esistenti nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di trasporto pubblico locale; <br />
4) riformulazione dell&#8217;apparato sanzionatorio, con riferimento, in particolare, alla previsione di sanzioni amministrative a carico delle imprese per la perdita dei requisiti necessari al rilascio dell&#8217;autorizzazione per l&#8217;esercizio dei servizi, per il mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell&#8217;autorizzazione, per gli adempimenti formali di carattere documentale; <br />
Le parti evidenziate in grassetto stanno a segnalare da un lato che il passaggio al sistema autorizzatorio è di là da venire, dall&#8217;altro che il trasporto pubblico locale è materia che ricade nello stesso ambito della liberalizzazione (sicchè cade l&#8217;ammissibilità della distinzione tra servizi pubblici e servizi commerciali).<br />
Oggi non può dirsi, dunque, che il settore del trasporto di persone su strada a carattere locale sia integralmente liberalizzato, bensì che il processo di liberalizzazione operi secondo il modello dell&#8217;esternalizzazione del servizio ai privati, che possono accedervi tramite procedura selettiva ed in rapporto pattizio con l&#8217;amministrazione.<br />
Il ricorso è respinto.<br />
Spese compensate.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari &#8211; Terza Sezione, pronunciando sul ricorso proposto come in epigrafe lo rigetta.</p>
<p>La presente sentenza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria di questo Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-26-10-2005-n-4580/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2005 n.4580</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2005 n.9943</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-26-10-2005-n-9943/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-26-10-2005-n-9943/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2005 n.9943</a></p>
<p>Pres. De Lise, Est. De Mohac N. E. Din Nassouf (Avv. ti F. Musco e G. De Cesere) c/ Ministero degli Affari Esteri (Avv. Stato) sulla giurisdizione del G.O. in materia di diniego di riconoscimento della cittadinanza italiana Giurisdizione e competenza – Cittadinanza italiana – Istanza di riconoscimento – Esercizi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-26-10-2005-n-9943/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2005 n.9943</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Lise, Est. De Mohac<br /> N. E. Din Nassouf (Avv. ti  F. Musco e G. De Cesere) c/ Ministero degli Affari Esteri (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del G.O. in materia di diniego di riconoscimento della cittadinanza italiana</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Cittadinanza italiana – Istanza di riconoscimento – Esercizi di potere vincolato da parte della P.A. – Carenza di discrezionalità – Giurisdizione del G.A. – Non sussiste &#8211; Motivi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non sussiste giurisdizione del G.A. sulla controversia in materia di diniego di riconoscimento di cittadinanza italiana poiché non sussiste esercizio di un potere discrezionale della P.A. (nella fattispecie trattasi di diniego di riconoscimento della cittadinanza “iure sanguinis”).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla giurisdizione del G.O. in materia di diniego di riconoscimento della cittadinanza italiana</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
&#8211;	SEZIONE I^ &#8211;</b></p>
<p>composto dai Signori Magistrati:  PASQUALE DE LISE,                     PRESIDENTE; ANTONIO SAVO AMODIO           CONSIGLIERE;    CARLO MODICA DE MOHAC, CONSIGLIERE – ESTENSORE;<BR><br />
ha pronunziato la seguente</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. reg. gen. 8604-2005, proposto dalla<br />
Sig.ra <b>Nevin Ezzel Din Nassouf</b>, nata a Tripoli il 23.3.1954, rappresentata e difesa dagli Avvocati Franco Musco e Giulio De Cesere, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, Via Francesco Saverio Nitti n.3;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero degli Affari Esteri</b> in persona del Ministro p., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede, in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è ex lege domiciliato;<br />
per l’annullamento, <br />
previa sospensione ed adozione di misura cautelare d’urgenza<br />
&#8211;	del provvedimento prot. 001180 del 26.5.2005, comunicato via fax in data 3.6.2005, con cui il  Consolato d’Italia presso Il Cairo (Egitto), ha respinto la richiesta della ricorrente, volta ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana o il riacquisto della stessa. 																																																																																												</p>
<p>VISTI gli atti depositati dalla ricorrente;<br />
VISTI gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
DESIGNATO relatore il Consigliere Avv. CARLO MODICA DE MOHAC;<br />
UDITI, alla udienza camerale del 12.10.2005, l’Avv. Alessandro Carrara su delega dell’avv. De Cesare  per il ricorrente. <br />
VISTI gli artt.21, comma X, e 26, comma IV, della L.6 dicembre 1971 n.1034, modificati, rispettivamente, dall’art.3, comma III, e dall’art.9, comma I, della L. 21 luglio 2000 n.205;<br />
CONSIDERATO che nell’udienza camerale del 15.12.2004 le parti presenti sono state avvertite della eventualità che la sentenza venisse decisa, ai sensi della normativa sopra citata, mediante “sentenza in forma semplificata”;<BR><br />
RITENUTO che sussistono i presupposti per definire immediatamente il merito mediante “sentenza in forma semplificata”;</p>
<p align=center><b>RITENUTO IN FATTO</b></p>
<p>&#8211;	che con il provvedimento impugnato l’Amministrazione ha negato la cittadinanza italiana alla ricorrente; <br />	<br />
&#8211;	che con il ricorso in esame la ricorrente ha impugnato il predetto provvedimento, chiedendone l’annullamento per le conseguenti statuizioni, consistenti nella condanna dell’Amministrazione all’adozione del provvedimento di concessione della cittadinanza (o nella dichiarazione giudiziale dell’obbligo di concederla); <br />	<br />
&#8211;	che l’Amministrazione si è costituita in giudizio, opponendosi all’accoglimento del ricorso;<br />	<br />
ESAMINATI i motivi di ricorso;<br />
VISTA la sentenza n.6707 del 15.12.2000 della IV^ Sezione del Consiglio di Stato, nonchè la sentenza n.5645 dell’8.11.2004 della Sez.I^ del TAR Lombardia (nonché, conforme: TAR Veneto, III^, 16.12.2002 n.6563); sentenze, emesse in precedenti analoghi, con le quali è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in materia di diniego di riconoscimento di cittadinanza italiana, allorquando &#8211; come nel caso dedotto in giudizio &#8211; la richiesta si fondi sul c.d. “jus communicatione” o sul c.d. “jus sanguinis” (ed il provvedimento non derivi, conseguentemente, da esercizio di potere discrezionale); e richiamate in toto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.26, comma IV, della L. n.1034 del 1971 (come novellata dall’art.9 della L. n.205 del 2000), le osservazioni in essa contenute;<br />
VISTA, altresì, la sentenza n.12411 del 19.9.2000 della Sezione I^ Civile della Corte di Cassazione, che conferma implicitamente che la giurisdizione &#8211; nei casi sopra indicati &#8211; spetta, <br />
all’AGO;</p>
<p align=center><b>CONSIDERATO IN DIRITTO</b></p>
<p>&#8211;	che con la sentenza n.6707 del 15.12.2000 della IV^ Sezione del Consiglio di Stato, nonchè con la sentenza n.5645 dell’8.11.2004 della Sez.I^ del TAR Lombardia &#8211; conforme anche TAR Veneto, III^, 16.12.2002 n.6563 &#8211; è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in materia di diniego di riconoscimento di cittadinanza italiana, allorquando la richiesta si fondi sul c.d. “jus communicatione” o sul c.d. “jus sanguinis”;  e, più in generale, allorquando il provvedimento non derivi da esercizio di potere discrezionale; <br />	<br />
&#8211;	che la questione introdotta con il ricorso in esame non presenta caratteri differenziali ai fini della valutazione sulla giurisdizione, in quanto la ricorrente chiede la cittadinanza italiana affermando di averne diritto in ragione del fatto che il proprio padre la possedeva (e, dunque, “jure sanguinis”);<br />	<br />
&#8211;	che, pertanto, in aderenza ai principii affermati nella citata giurisprudenza, la questione dedotta in giudizio non rientra nella giurisdizione del Giudice Amministrativo;<br />	<br />
RITENUTO, in definitiva, che in considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso sia da  dichiarare inammissibile per difetto di giurisdizione;</p>
<p align=center><b>P.	Q.  M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. I^, dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe. <br />
Compensa le spese fra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 12.10.2005.</p>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2005 n.4565</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-26-10-2005-n-4565/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-26-10-2005-n-4565/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2005 n.4565</a></p>
<p>Giancarlo Giambartolomei – Presidente, Giuseppina Adamo – Estensore Palumbo e altro (avv. S.P. Foglia) c. Comune di Manfredonia (avv. L. Tranasi), Regione Puglia (n.c.) in tema di comparto nella Regione Puglia 1. Edilizia e urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali – Comparto – Art.13, l. n.10 del 1977 –</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giancarlo Giambartolomei – Presidente, Giuseppina Adamo – Estensore<br /> Palumbo e altro (avv. S.P. Foglia) c. Comune di Manfredonia (avv. L. Tranasi), Regione Puglia (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>in tema di comparto nella Regione Puglia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali – Comparto – Art.13, l. n.10 del 1977 – Effetti – Liberazione dalla subordinazione al piano particolareggiato.</p>
<p>2. Edilizia e urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali – Comparto – L. reg. Puglia n.6 del 1979 – Delimitazione del comparto – Scissione dalla realizzazione degli interventi previsti nel comparto.</p>
<p>3. Edilizia e urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali – Comparto – Regione Puglia – Utilizzazione su tutto il territorio comunale – Obbligo – Non sussiste.</p>
<p>4. Edilizia e urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali – Comparto – Regione Puglia – Delimitazione dei comparti – Costituisce una scelta urbanistica in sede di pianificazione generale – Esercizio di un ampio potere tecnico-amministrativo – Sindacabilità del giudice amministrativo – Limiti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia edilizia, le disposizioni di cui all’art.13, l. 28 febbraio 1977 n.10 hanno fortemente influenzato i destini dell’istituto del comparto, in quanto tale norma ha liberato il comparto dalla subordinazione al piano particolareggiato.</p>
<p>2. In tema di comparto, la l. reg. Puglia 12 febbraio 1979 n.6, ha consentito, da un punto di vista procedurale, la scissione del momento della delimitazione del comparto da quello della realizzazione degli interventi previsti nel comparto, in quanto la prima può avvenire al momento dell’adozione degli strumenti urbanistici generali, mentre la seconda è subordinata all&#8217;approvazione di strumenti urbanistici attuativi, la quale costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere previste, nei confronti di proprietari delle aree, edificabili e non edificabili.</p>
<p>3. In tema di comparto nella regione Puglia, l’Amministrazione, anche quando applica la l. reg. Puglia 31 maggio 1980 n.56, improntata tra l’altro ad una logica perequativa nello sfruttamento edilizio dei suoli, non è obbligata ad utilizzare lo strumento del comparto su tutto il territorio comunale, conservando piena discrezionalità nel prevedere l’imposizione di limiti e vincoli alla proprietà fondiaria, quando ciò sia più funzionale rispetto alla destinazione dei suoli.</p>
<p>4. In riferimento alla normativa regionale pugliese, la delimitazione dei comparti costituisce una scelta urbanistica operata in sede di pianificazione generale, frutto di un ampio potere tecnico-discrezionale che il giudice amministrativo non può sindacare nel merito, se non sono riscontrabili palesi illogicità ovvero macroscopiche incongruenze.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA<br />
Sede di Bari Sezione Seconda</b></p>
<p>composto dai Signori<br />
#NOME?	 PRESIDENTE<br />
#NOME?				 COMPONENTE<br />
#NOME?			 COMPONENTE ,Rel.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1504 del 1998, proposto da</p>
<p><b>PALUMBO GIUSEPPE e LOMBARDI LIBERA MARIA</b>, rappresentati e difesi dall’avv. STEFANO PIO FOGLIA, con domicilio eletto in Bari, via CELENTANO, 27, presso l&#8217;avv. G. CORRENTE,</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di Manfredonia</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. LIBERO TRANASI ed elettivamente domiciliato in Bari, piazza GARIBALDI, 23, presso lo studio dell’avv. LUCIO FERRARA;</p>
<p>la <b>Regione Puglia</b>, in persona del Presidente della Giunta p.t., con sede in Bari, non costituitasi;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
-della delibera GR 22 gennaio 1998 n. 8, di approvazione definitiva del PRG di Manfredonia, nella parte in cui prescrive la delimitazione  dei comparti CA e CB, di cui alla tavola 23, nonché nella parte in cui riconferma la previsione della viabilità urba<br />
-di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso a quello impugnato, anche se non ancora conosciuto, ivi comprese e in parte qua, la delibera GR n. 3764/1996, la delibera del Consiglio comunale n. 61/1997 e le delibere del Commissario ad acta nn</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Manfredonia;<br />
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
udita alla pubblica udienza la relazione del consigliere, dott. Giuseppina Adamo, e uditi, altresì, l&#8217;avv. Anna Maria Armiento, in sostituzione dell’avv. Foglia, e l&#8217;avv. Ferrara, su delega dell’avv. Tranasi.<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>I ricorrenti sono proprietari di un terreno sito in Manfredonia, in località Cozzolete (foglio n. 23, particelle n. 912-913; foglio n. 21, particella n. 315), di circa un ettaro. Tale terreno, già tipizzato E (EA3)- zona agricola- dal previgente piano di fabbricazione, è stato tipizzato F54 (aggregata al comparto CA), comparto CB3 e area per la viabilità urbana.<br />
L’osservazione (tendente a ricondurre il terreno nell’ambito del comparto CB3 e al computo della strada e della fascia di rispetto delimitante la zona F54 nella superficie comprensoriale) è stata rigettata dal Comune (e poi anche dalla Regione).<br />
Vengono dedotte le seguenti censure:<br />
1) violazione del combinato disposto dell&#8217;articolo 23, comma primo, della legge 17 agosto 1942 n. 1150, dell&#8217;articolo 15, comma quarto, della legge regionale 12 febbraio 1979 n. 6 e dell&#8217;articolo 12 (ex 11) delle norme tecniche di attuazione; eccesso di potere (sviamento);<br />
2) violazione dell&#8217;articolo 870 codice civile, dell&#8217;articolo 23, comma primo, della legge 17 agosto 1942 n. 1150, dell&#8217;articolo 15, comma quarto, della legge regionale 12 febbraio 1979 n. 6, della relazione illustrativa al piano regolatore e di quella programmatica allegate alla delibera consiliare n. 79/1991, nonché degli articoli 4 e 11 delle norme tecniche di attuazione; eccesso di potere (disparità di trattamento, ingiustizia manifesta);<br />
3)  violazione dell&#8217;articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241; eccesso di potere (contraddittorietà, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità manifesta, sviamento);<br />
4) violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 16, comma undicesimo, della legge regionale 31 maggio 1980 n. 56.<br />
Si é costituito il Comune di Manfredonia, che ha contestato le tesi attoree.<br />
In seguito, come segnalato dall’Amministrazione, i ricorrenti hanno aderito ad un consorzio e presentato un piano di lottizzazione, approvato dal Comune, quale proprietari di terreni compresi nel comparto CB3.<br />
Con ordinanza n. 377/2005 è stata disposta l’acquisizione della seguente documentazione:<br />
relazione dell’Ufficio tecnico comunale, da cui risultino <br />
&#8211;	i criteri di demarcazione dei comparti disegnati dal piano regolatore (in specie nella versione definitiva come risultante dall’approvazione regionale) e di calcolo della superficie comprensoriale, in relazione alle strade,<br />	<br />
&#8211;	la tipizzazione dei suoli dei ricorrenti con l’eventuale loro inclusione nei comparti, in applicazione dei suddetti criteri (anche in relazione al tenore delle deduzioni del Commissario ad acta all’osservazione n. 25), accompagnata dai pertinenti atti grafici; <br />	<br />
&#8211;	criteri di calcolo delle superfici e dei volumi (relativamente al suolo degli istanti) nel piano di lottizzazione, approvato con delibera consiliare 3 dicembre 2002 n. 110, accompagnata dal parere del Dirigente del VII Settore, che ha accolto le osservazioni dei sigg. PALUMBO e LOMBARDI (punto 6. del deliberato).<br />	<br />
Dopo la produzione documentale, all&#8217;udienza del 14 luglio 2005 la causa è stata riservata per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione del combinato disposto dell&#8217;articolo 23, comma primo, della legge 17 agosto 1942 n. 1150, dell&#8217;articolo 15, comma quarto, della legge regionale 12 febbraio 1979 n. 6 e dell&#8217;articolo 12 (ex 11) delle norme tecniche di attuazione, nonché l’eccesso di potere per sviamento, in cui sarebbero incorsi il Comune di Manfredonia e la Regione Puglia, nell’iter relativo al piano regolatore. In particolare, sostengono gli interessati che la delimitazione dei comparti può avvenire solo in diretta connessione con l&#8217;approvazione degli strumenti urbanistici attuativi e non certo in sede di formazione del piano generale.<br />
Tale censura è già stata ritenuta infondata dalla sentenza della Sezione 20 maggio 2005 n. 2410, che ha deciso un analogo ricorso prodotto avverso il PRG di Manfredonia, per le ragioni che di seguito si riportano.<br />
1.a. E’ opportuno premettere alcune considerazioni sull’evoluzione dell’istituto del comparto.<br />
Esso, introdotto dal D.L. Lgt. 19 agosto 1917 n. 1399, nell’ambito delle misure straordinarie adottate a seguito del terremoto di Messina, è stato poi disciplinato, in via generale, dall’art. 870 del codice civile e dal coevo art. 23 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.<br />
Alla stregua del citato art. 23, “Indipendentemente dalla facoltà prevista dall&#8217;articolo precedente il Comune può procedere, in sede di approvazione del piano regolatore particolareggiato o successivamente nei modi che saranno stabiliti nel regolamento ma sempre entro il termine di durata del piano stesso, alla formazione di comparti costituenti unità fabbricabili, comprendendo aree inedificate e costruzioni da trasformare secondo speciali prescrizioni. <br />
Formato il comparto, il podestà deve invitare i proprietari a dichiarare entro un termine fissato nell&#8217;atto di notifica se intendano procedere da soli, se proprietari dell&#8217;intero comparto, o riuniti in consorzio alla edificazione dell&#8217;area e alle trasformazioni degli immobili in esso compresi secondo le dette prescrizioni. <br />
A costituire il consorzio basterà il concorso dei proprietari rappresentanti, in base all&#8217;imponibile catastale, i tre quarti del valore dell&#8217;intero comparto. I consorzi così costituiti conseguiranno la piena disponibilità del comparto mediante la espropriazione delle aree e costruzioni dei proprietari non aderenti. <br />
Quando sia decorso inutilmente il termine stabilito nell&#8217;atto di notifica il Comune procederà all&#8217;espropriazione del comparto. <br />
Per l&#8217;assegnazione di esso, con l&#8217;obbligo di provvedere ai lavori di edificazione o di trasformazione a norma del piano particolareggiato, il Comune indirà una gara fra i proprietari espropriati sulla base di un prezzo corrispondente alla indennità di espropriazione aumentata da una somma corrispondente all&#8217;aumento di valore derivante dall&#8217;approvazione del piano regolatore. <br />
In caso di diserzione della gara, il Comune potrà procedere all&#8217;assegnazione mediante gara aperta a tutti od anche, previa la prescritta autorizzazione, mediante vendita a trattativa privata, a prezzo non inferiore a quello posto a base della gara fra i proprietari espropriati”.<br />
Il comparto così configurato, come osservato nella sentenza di questo Tribunale, 28 novembre 1984 n. 906 (che in maniera approfondita ha ricostruito la normativa), &#8220;non ha trovato applicazione, da un lato, per le sue modeste ed insufficientemente precisate finalità, essendo diretto alla costituzione di &#8220;unità fabbricabili, comprendendo aree inedificate e costruzioni da trasformare secondo speciali prescrizioni&#8221;; dall&#8217;altro, per la necessità della previa approvazione di un piano regolatore particolareggiato, del consenso dei proprietari rappresentati almeno i tre quarti dell&#8217;intero valore del comparto e dell&#8217;espropriazione dell&#8217;intero comparto da parte del Comune, in caso di mancata costituzione del consorzio tra i proprietari”.<br />
In definitiva, lo strumento coinvolge proprietari di aree tutte edificabili (costituenti un’unità inserita in un isolato, già identificato dal reticolo di strade) e comporta quale ultima conseguenza, a fronte dell’astenersi del proprietario a costruire secondo le indicazioni pubbliche, l’espropriazione dell’immobile.<br />
I destini dell&#8217;istituto sono stati fortemente influenzati dalla disposizione di cui all&#8217;articolo 13 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, in quanto tale norma ha liberato il comparto &#8220;dalla subordinazione al piano particolareggiato&#8221;; ciò ha comportato che il legislatore regionale abbia potuto intuire le potenzialità dello strumento (ancora TAR Puglia, n. 906/1984 cit., alle cui osservazioni si rinvia per l&#8217;intera disamina del ruolo del comparto della disciplina regionale; per ulteriori spunti: TAR Puglia, II sez., 29 marzo 1994 n. 530).<br />
Invero secondo il ricordato articolo 13 della legge Bucalossi, “L&#8217;attuazione degli strumenti urbanistici generali avviene sulla base di programmi pluriennali di attuazione che delimitano le aree e le zone &#8212; incluse o meno in piani particolareggiati o in piani convenzionati di lottizzazione &#8212; nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni di detti strumenti e le relative urbanizzazioni, con riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. <br />
Nella formulazione dei programmi deve essere osservata la proporzione tra aree destinate all&#8217;edilizia economica e popolare e aree riservate all&#8217;attività edilizia privata, stabilita ai sensi dell&#8217;art. 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, come modificato ai sensi dell&#8217;art. 2 della presente legge. <br />
La regione stabilisce con propria legge, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contenuto ed il procedimento di formazione dei programmi pluriennali di attuazione, individua i comuni esonerati, anche in relazione alla dimensione, all&#8217;andamento demografico ed alle caratteristiche geografiche, storiche ed ambientali &#8212; fatta comunque eccezione per quelli di particolare espansione industriale e turistica &#8212; dall&#8217;obbligo di dotarsi di tali programmi e prevede le forme e le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti. <br />
Nei comuni obbligati ai sensi del terzo comma la concessione di cui all&#8217;articolo 1 della presente legge è data solo per le aree incluse nei programmi di attuazione e, al di fuori di esse, per le opere e gli interventi previsti dal precedente art. 9, sempreché non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali. <br />
Fino all&#8217;approvazione dei programmi di attuazione, al di fuori dei casi previsti nel precedente comma, la concessione è data dai comuni obbligati soltanto su aree dotate di opere di urbanizzazione o per le quali esista l&#8217;impegno dei concessionari a realizzarle. <br />
Qualora nei tempi indicati dai programmi di attuazione gli aventi titolo non presentino istanza di concessione singolarmente o riuniti in consorzio, il comune espropria le aree sulla base delle disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificata dalla presente legge”.<br />
La legislazione regionale si sofferma sul comparto con una norma apposita (l’articolo 15 della legge regionale 12 febbraio 1979 n. 6, modificato dalla legge regionale 31 maggio 1980 n. 56), che amplia il senso e la finalità impressagli dal legislatore nazionale, prevedendo: “Il comparto costituisce una unità di intervento e/o di ristrutturazione urbanistica ed edilizia. <br />
Può comprendere immobili da trasformare e/o aree libere da utilizzare secondo le previsioni e prescrizioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi.<br />
Esso ha come finalità precipua quella di conseguire, tra i proprietari e/o gli aventi titolo interessati, la ripartizione percentuale degli utili e degli oneri connessi all&#8217;attuazione degli strumenti urbanistici generali. <br />
Il comune può procedere alla delimitazione dei comparti in sede di attuazione degli strumenti urbanistici generali, ivi compreso il Programma di Fabbricazione, ovvero in sede di formulazione del P.P.A. <br />
La realizzazione degli interventi previsti nel comparto è subordinata all&#8217;approvazione di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata estesi all&#8217;intero comparto. <br />
L&#8217;approvazione dei predetti strumenti urbanistici esecutivi costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità di tutte le opere previste nel comparto. <br />
Il sindaco, entro trenta giorni dall&#8217;avvenuta approvazione dello strumento urbanistico attuativo, notifica ai proprietari e/o aventi titolo interessati il provvedimento medesimo, indicando loro le modalità di esecuzione del comparto ed i termini entro cui dovranno dichiarare se intendono, da soli o riuniti in Consorzio, eseguire le opere programmate previa stipula di apposita convenzione. <br />
Decorso il termine su indicato, il Comune procede all&#8217;esecuzione d&#8217;ufficio del Comparto, anche a mezzo di esproprio, nei confronti dei proprietari e/o degli aventi titolo che non abbiano assentito al Comparto. <br />
Le aree e gli immobili espropriati vengono acquisiti al patrimonio del Comune conservando la destinazione d&#8217;uso prevista dagli strumenti urbanistici vigenti”.<br />
Da un punto di vista procedurale è chiaro che la legge regionale n. 6 ha consentito la scissione del momento della delimitazione del comparto da quello della realizzazione degli interventi previsti nel comparto.<br />
La delimitazione del comparto può avvenire al momento dell’adozione degli strumenti urbanistici generali. Così deve leggersi il quarto comma, dovendosi ritenere un mero errore materiale l’inserimento del termine “attuazione”, che rende la previsione illogica e contraddittoria rispetto al contesto e il periodo particolarmente scorretto a livello grammaticale; la realizzazione degli interventi previsti nel comparto è invece subordinata all&#8217;approvazione di strumenti urbanistici attuativi, la quale costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere previste, nei confronti di proprietari delle aree, edificabili e non edificabili.<br />
Tale disegno è puntualmente confermato dalle prescrizioni inserite nel più ampio quadro della legge urbanistica regionale 31 maggio 1980 n. 56: da un lato, l’art. 15, nell’elencare gli elaborati del PRG, ricomprende (oltre alla Relazione generale che deve contenere “..b) la illustrazione degli obiettivi generali e particolari del PRG e dei criteri e metodi seguiti per la loro individuazione; c) la specificazione degli strumenti esecutivi e delle metodologie di realizzazione del piano”) anche le “tavole esplicative di specifici aspetti del PRG e delle sue fasi di attuazione con la individuazione dei comparti di minimo intervento per gli strumenti esecutivi, ove previsti” (n. 2), lett. f); dall’altro, l’articolo 51, lett. m) dell’ultima elencazione, impone : “dalla data di entrata in vigore della presente legge, la redazione ed approvazione di strumenti urbanistici esecutivi è subordinata al rispetto dei comparti di minimo intervento fissati dal PRG o, in mancanza, alla individuazione degli stessi nell&#8217;ambito dei PPA di cui alla legge regionale 12-2-1979 n. 6”.<br />
Alla luce di tale ricostruzione, perde consistenza il richiamo, operato dai ricorrenti, alle decisioni (ad esempio, Consiglio Stato, sez. IV, 17 luglio 1996, n. 860), che, occupandosi del tema, hanno sic et simpliciter definito il comparto come strumento urbanistico di terzo livello che presuppone la già intervenuta approvazione degli strumenti urbanistici attuativi, senza cogliere le novità della legislazione regionale sia riguardo alla scissione tra periemtrazione e attuazione sia, in generale, riguardo alle nuove funzioni propriamente urbanistiche (e non più meramente edilizie, come nella legge urbanistica statale) attribuite al comparto.<br />
Il complesso normativo, come interpretato (e in concreto applicato, come si evince da una lettura che privilegi gli elementi fattuali delle decisioni TAR Puglia, n. 906/1984 o TAR Puglia, II sez., 29 maggio 2001 n. 1959 ovvero 13 maggio 2002 n. 2279), è assolutamente coerente, in una prospettiva teleologica, con lo scopo del comparto, in quanto, in definitiva, l’elaborazione del PRG, in cui il territorio viene disciplinato e, in particolare, zonizzato, risulta la sede più idonea per definire (anche) la ripartizione percentuale degli utili e degli oneri connessi all&#8217;attuazione degli strumenti urbanistici generali, ovvero per realizzare quel “meccanismo di compensazione …inteso all’omogeneizzazione delle posizioni dei singoli proprietari…idoneo a realizzare quell’indifferenza per la sorte dell’area di sua proprietà necessaria per la conformazione e l’esercizio del potere di gestione del territorio a misura delle reali esigenze della comunità” (TAR Puglia, n. 906/1984 cit.).<br />
In definitiva, nella prospettiva dei proprietari, la perimetrazione del comparto in sede di PRG consente il riconoscimento di un indice di fabbricabilità fondiaria (almeno in parte, all’interno dell’area perimetrata) “compensato”, in luogo di quello (vantaggioso o irrimediabilmente svantaggioso) che scaturirebbe meccanicamente dall’essere un certo suolo incluso in una determinata zona di piano.<br />
Alla stregua di queste osservazioni ha un rilievo assai limitato la differenza, enfatizzata dal Comune, tra il comparto e il comparto di minimo intervento.<br />
Da un lato, con riguardo alla fattispecie concreta, il Comune ha inteso perimetrare dei comparti secondo la disciplina dell’articolo 15 della legge regionale 12 febbraio 1979 n. 6, come si ricava dalla relazione programmatica- “OBBIETTIVO N. 4- L’ATTUAZIONE DELLE NUOVE ZONE DI ESPANSIONE E DEI SERVIZI ATTRAVERSO IL SISTEMA DEI COMPARTI”, dalla relazione illustrativa- “CAPITOLO 2- DIRETTIVE E CRITERI DI IMPOSTAZIONE DEL P.R.G.” e “CAPIT. 10- L’ESPANSIONE RESIDENZIALE PREDISPOSTA MEDIANTE IL SISTEMA DEI COMPARTI”- e dagli articoli 11 (ex 10) e 12 (ex 11) delle norme tecniche di attuazione.<br />
Dall’altro, in generale, il concetto di comparto di minimo intervento non ha un’autonomia ontologica o funzionale rispetto a quello generale di comparto, né, tanto meno, è oggetto di specifiche previsioni normative (anzi, espressamente, l’articolo 51, lett. m) della legge urbanistica regionale 31 maggio 1980 n. 56 equipara i “comparti di minimo intervento fissati dal PRG” a quelli, “in mancanza”, individuati “nell&#8217;ambito dei PPA di cui alla legge regionale 12-2-1979 n. 6”.<br />
In definitiva, il comparto di minimo intervento é, come previsto dell’articolo 15 della legge regionale n. 6/1979, una “unità di intervento e/o di ristrutturazione urbanistica ed edilizia”, “da utilizzare secondo le previsioni e prescrizioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi”, che ha “come finalità precipua quella di conseguire… la ripartizione percentuale degli utili e degli oneri connessi all&#8217;attuazione degli strumenti urbanistici generali”.<br />
La specificazione relativa al minimo intervento quindi, nel sistema normativo della Regione Puglia, connotato da una generale finalità perequativa nell’attuazione degli strumenti urbanistici generali, comporta solo che gli ambiti territoriali “minimi” individuati in sede di PRG (ai quali integralmente devono essere estesi, senza possibilità di stralci, gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata) possono essere eventualmente accorpati nel PPA, come è di fatto avvenuto nel Comune di Manfredonia, con deliberazione C.C. 25 febbraio 2000 n. 27- “1° PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.”-, alla stregua dell’articolo 12 (ex 11) delle norme tecniche di attuazione. <br />
In ultimo, per completezza si deve aggiungere che l’evidenziato intento perequativo è una costante della legislazione regionale pugliese, nella quale anche successivamente è stato perseguito, attraverso la previsione di meccanismi ancora più puntuali e penetranti (LL.RR. 27 luglio 2001 n. 20-artt. 2, lett. A) e 14; 13 dicembre 2004 n. 24 –art. 7; 22 febbraio 2005 n. 3- art. 21). <br />
In conclusione, la censura dedotta è infondata.<br />
2. Riguardo ai motivi sub 2) e 3), quanto alla contestazione relativa del mancato computo della strada e della relativa area di rispetto nella superficie comprensoriale dell’adiacente comparto, si deve osservare che, in base all’art. 4, lett. a) delle N.T.A. annesse al PRG, l’invocata ricomprensione in tale calcolo si riferisce esclusivamente a “tutte le aree all’interno della perimetrazione” [dei comparti].<br />
Di conseguenza, si deve esaminare la questione del potere di delimitazione dei comparti medesimi.<br />
Invero, al riguardo, deve ritenersi che l’Amministrazione, anche quando applica la L.R. n. 56/1980, improntata tra l’altro ad una logica perequativa nello sfruttamento edilizio dei suoli, non è obbligata ad utilizzare lo strumento del comparto su tutto il territorio comunale, conservando piena discrezionalità nel prevedere l’imposizione di limiti e vincoli alla proprietà fondiaria, quando ciò sia più funzionale rispetto alla destinazione dei suoli.<br />
Ciò chiarito, la delimitazione dei comparti costituisce allora una scelta urbanistica operata in sede di pianificazione generale, come le altre, frutto di un ampio potere tecnico-discrezionale che il giudice amministrativo non può sindacare nel merito, se non siano riscontrabili palesi illogicità ovvero macroscopiche incongruenze.<br />
Tali vizi non sono però rintracciabili in concreto, visto che, in sede di piano regolatore, i comparti sono stati definiti in modo da agevolare un ordinario sviluppo edilizio e quindi non hanno inteso, coerentemente e consapevolmente, riguardare quei terreni non suscettibili di alcuno sfruttamento edificatorio.<br />
Infine, le circostanze dedotte (e, principalmente, la destinazione agricola dei suoli già prevista dal piano di fabbricazione) escludono che sussistessero quelle aspettative legittime qualificate da speciali atti dell&#8217;Amministrazione, il cui travolgimento importa l&#8217;obbligo di una apposita e specifica motivazione (non necessaria, in genere, per le destinazioni delle singole aree, essendo sufficiente quella evincibile dai criteri generali seguiti nell&#8217;impostazione del piano -ex plurimis: Consiglio di Stato, quarta sezione, 14 aprile 1998 n. 605; I settembre 1999 n. 1388).<br />
Le doglianze sub 2) e 3) dunque sono anch’esse infondate.<br />
3. Anche la censura di violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 16, comma undicesimo, della legge regionale 31 maggio 1980 n. 56 non può trovare accoglimento (come già affermato nella citata sentenza della Sezione 20 maggio 2005 n. 2410).<br />
I termini ivi previsti, la cui inosservanza i ricorrenti deducono, sono meramente ordinatori; sicché al loro mancato rispetto non consegue alcuna decadenza o illegittimità dell’atto.<br />
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione II di Bari, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 14 luglio 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-26-10-2005-n-4565/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2005 n.4565</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2005 n.3287</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-10-2005-n-3287/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-10-2005-n-3287/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-10-2005-n-3287/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2005 n.3287</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala, Est. Vigotti Società Parco dei Giganti s.r.l. (Avv. Messa) c. Comune di Salmour (Avv. Barale) difetto di giurisdizione del GA rispetto alla delibera comunale relativa alla stima del valore degli immobili ai fini ICI Giurisdizione e competenza – Deliberazione comunale relativa alla stima del valore da</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-10-2005-n-3287/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2005 n.3287</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-10-2005-n-3287/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2005 n.3287</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala, Est. Vigotti<br /> Società Parco dei Giganti s.r.l. (Avv. Messa) c. 	Comune di Salmour (Avv. Barale)</span></p>
<hr />
<p>difetto di giurisdizione del GA rispetto alla delibera comunale relativa alla stima del valore degli immobili ai fini ICI</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Deliberazione comunale relativa alla stima del valore da assegnarsi agli immobili ai fini ICI– Impugnazione –Giurisdizione del giudice amministrativo – Difetto</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’impugnazione della deliberazione comunale relativa alla stima del valore da assegnarsi agli immobili ai fini ICI non può essere proposta avanti il Giudice Amministrativo per difetto di giurisdizione (a favore del Giudice Tributario)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA   ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte<br />
prima sezione</b></p>
<p>composto dai<br />
Signori:<br />
#NOME?	GOMEZ de AYALA	&#8211;	Presidente<br />
#NOME?	VIGOTTI		&#8211;	Consigliere, relatore ed estensore<br />
#NOME?	GOSO			&#8211;	Referendario<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nella camera di consiglio del 26 ottobre 2005.<br />
	Visto il ricorso n. 1190/05 proposto da																																																																																												</p>
<p><b>BOCCA Clara in WILCKE e WILCKE Friedrich Karl Erdmann</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Sergio Favretto, Dario Tita e dall’avv. Daniela Sannazzaro, elettivamente domiciliati in Torino, via Bligny, 11 presso lo studio dell’ultima;<br />
ricorrenti</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>comune di Mornese</b>, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giampiero Mazzone e Francesco Paolo Mingrino, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Torino, via Vittorio Amedeo II° n. 13;<br />
resistente<br />
e nei confronti</p>
<p>di <b>Don Pier Luigi Martini</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Cisa di Grèsy, presso il cui studio domicilia in Torino, via Lamarmora, 39;<br />
controinteressato</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,<br />
del provvedimento di revoca della già concessa autorizzazione per passo carrabile n. 2/2004 del 1 ottobre 2004, provvedimento assunto dal responsabile del procedimento dott. Gianfranco Caviggia, con protocollo n. 1786, al n. 1/2005 registro delle autorizzazioni, in data 17.6.2005; nonché per ogni ulteriore atto o provvedimento a questo presupposto, connesso e/o consequenziale.</p>
<p>	Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dai ricorrenti;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio del comune intimato e del controinteressato;<br />	<br />
	Uditi, nella camera di consiglio del 26 ottobre 2005, relatore il consigliere Roberta Vigotti, l’avv. Sergio Favretto per la parte ricorrente, l’avv. Anna Maria Rivetti per delega dell’avv. Mingrino per la parte resistente, nonché l’avv. Pier Giorgio Pizzorni per il controinteressato;																																																																																												</p>
<p>Visto l’art. 21 comma 9 legge n. 1034 del 1971, introdotto dall’art. 3 legge 205 del 2000, e ritenuto di farne applicazione, dal momento che il petitum sostanziale della controversia coinvolge situazioni di diritto soggettivo tra privati, ed appartiene quindi alla cognizione del giudice ordinario; rispetto all’assetto dei diritti fatti valere sull’area, il provvedimento impugnato è infatti meramente consequenziale;<br />
Ritenuto opportuno disporre la compensazione delle spese di causa tra le parti</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte – prima sezione – definitivamente pronunciando, dichiara la propria carenza di giurisdizione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p> Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 26 ottobre 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-10-2005-n-3287/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2005 n.3287</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2005 n.3291</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-10-2005-n-3291/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-10-2005-n-3291/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-10-2005-n-3291/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2005 n.3291</a></p>
<p>Pres. Alfredo Gomez de Ayala, Est. Richard Goso Veronese Max (Avv.ti Palmeri e Grignani) c. Ministero della Giustizia (Avvocatura dello Stato) commissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Torino – sessione 2004-2004; commissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Palermo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-10-2005-n-3291/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2005 n.3291</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-10-2005-n-3291/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2005 n.3291</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Alfredo Gomez de Ayala, Est. Richard Goso<br />
Veronese Max (Avv.ti Palmeri e Grignani) c. Ministero della Giustizia (Avvocatura dello Stato) commissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Torino – sessione 2004-2004; commissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Palermo – sessione 2004-2004; commissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Firenze – sessione 2004-2004; commissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Catanzaro –sessione 2004-2004 (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>esami da avvocato: è infondata la questione di legittimità costituzionale della l. 180/2003 ove prevede il meccanismo del sorteggio per l&#8217;abbinamento tra i candidati e le sedi di Corte d&#8217;Appello ove avrà luogo la correzione degli elaborati</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorsi ed esami &#8211; Esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense – Correzione delle prove – Meccanismo del sorteggio &#8211; Illegittimità costituzionale della l. 180/2003 – Infondatezza </span></span></span></span></span></p>
<p>2. Concorsi ed esami &#8211; Esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense – Correzione degli elaborati – predeterminazione dei criteri – Anteriorità allo svolgimento delle prove – Non è necessaria – Anteriorit alla valutazione delle prove – Necessità.</p>
<hr />
<p>1. In tema di esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense è infondata la questione di legittimità costituzionale della l. 180/2003 ove prevede il meccanismo del sorteggio per l’abbinamento tra i candidati e le sedi di Corte d’Appello ove avrà luogo la correzione degli elaborati.</p>
<p>2. Nel caso di esame per l’iscrizione all’albo degli avvocati, la predeterminazione dei criteri deve intervenire rispetto alla valutazione degli elaborati e non allo svolgimento delle prove.</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align="center"><b>Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte<br />
prima sezione</b></p>
<p>composto dai<br />
Signori:<br />
&#8211; Alfredo GOMEZ de AYALA &#8211; Presidente<br />
&#8211; Roberta VIGOTTI &#8211; Consigliere, relatore ed estensore<br />
&#8211; Richard GOSO &#8211; Referendario<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align="center"><b>SENTENZA</b></p>
<p>nella camera di consiglio del 26 ottobre 2005.<br />
Visto il ricorso n. 1215/05 proposto da</p>
<p><b>VERONESE Max</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Calogero Palmeri e Lia Grignani, elettivamente domiciliato in Torino, via San Domenico n. 30, presso lo studio dell’ultima;<br />
ricorrente</p>
<p align="center">contro</p>
<p>il <b>ministero della Giustizia</b>, in persona del ministro pro tempore, costituito verbalmente dall’avvocatura dello Stato di Torino, presso cui domicilia in corso Stati Uniti n. 45;<br />
&#8211; resistente</p>
<p>la <b>commissione per gli esami di avvocato presso la corte d’Appello di Torino</b> – sessione 2004-2004, in persona del legale rappresentante pro-tempore,</p>
<p>la <b>commissione per gli esami di avvocato presso la corte d’Appello di Palermo</b> – sessione 2004-2004, in persona del legale rappresentante pro-tempore,</p>
<p>la <b>commissione per gli esami di avvocato presso la corte d’Appello di Firenze</b> – sessione 2004-2004, in persona del legale rappresentante pro-tempore,</p>
<p>la <b>commissione per gli esami di avvocato presso la corte d’Appello di Catanzaro</b> – sessione 2004-2004, in persona del legale rappresentante pro-tempore,<br />
intimati non costituiti</p>
<p>per ottenere<br />
previo provvedimento cautelare volto a consentire l’ammissione con riserva del ricorrente alle prove orali e/o una nuova correzione e valutazione delle prove scritte, l’annullamento del provvedimento della commissione per gli esami di avvocato presso la corte d’Appello di Torino – sessione 2004-2004, di non ammissione del ricorrente alle prove orali, comunicato per affissione dell’elenco degli ammessi effettuata in data 22.6.05, nonchè di tutti i provvedimenti ad esso preordinati e, in particolare, della delibera di predeterminazione dei parametri assunta dalla commissione centrale di Roma in data 21.12.04 e dell’abbinamento tra il candidato e la corte d’Appello di Palermo del 14.12.04.<br />
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del ministero intimato;<br />
Uditi, nella camera di consiglio del 26 ottobre 2005, relatore il consigliere Roberta Vigotti, l’avv. Calogero Palmeri per la parte ricorrente e l’avv. Guido Carotenuto per la parte resistente;<br />
Visto l’art. 21 comma 9 legge n. 1034 del 1971, introdotto dall’art. 3 legge 205 del 2000, e ritenuto di farne applicazione, dal momento che il ricorso appare privo di fondamento:<br />
&#8211; quanto al primo motivo, che deduce l’illegittimità costituzionale della legge n. 180 del 2003 e del meccanismo del sorteggio per l’abbinamento tra i candidati e le sedi di Corte d’appello ove avrà luogo la correzione degli elaborati, la censura non è condivisibile, tendendo tale meccanismo ad eliminare disparità di trattamento tra candidati mediante la scelta, da parte degli stessi, della sede più “indulgente”;<br />
&#8211; quanto al secondo motivo, la tendenza rilevata dal ricorrente a valutazioni decrescenti in relazione al numero riportato sulla busta appare frutto di mero caso, e, comunque, non è tradotta in termini di censura di illegittimità;<br />
&#8211; la predeterminazione dei criteri deve essere tale rispetto alla valutazione degli elaborati e non, come pretende il ricorrente con il terzo mezzo, allo svolgimento delle prove;<br />
&#8211; la motivazione della valutazione espressa in termini numerici si esaurisce legittimamente nell’espressione stessa, per principio consolidato e condiviso dal Collegio;<br />
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso è infondato e deve essere respinto, le spese di lite possono essere, per giustificati motivi, compensate tra le parti.</p>
<p align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte – prima sezione – respinge il ricorso.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 26 ottobre 2005.</p>
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2005 n.3296</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-10-2005-n-3296/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-10-2005-n-3296/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2005 n.3296</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala, Est. Lotti Clear Channel Italy Outdoor s.r.l. (Avv.ti Lorigiola e Mastroviti) c. Comune di Vercelli (non costituito in giudizio) insanabile ex art. 21-octies l. 241/1990 s.m.i. l&#8217;omissione del preavviso di diniego Atto amministrativo – Provvedimento di diniego – Preavviso del diniego– Obbligo – Omissione &#8211; Sanatoria</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-10-2005-n-3296/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2005 n.3296</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala, Est. Lotti<br /> Clear Channel Italy Outdoor s.r.l.  (Avv.ti Lorigiola e Mastroviti) c. 	Comune di Vercelli (non costituito in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>insanabile ex art. 21-octies l. 241/1990 s.m.i. l&#8217;omissione del preavviso di diniego</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Atto amministrativo – Provvedimento di diniego – Preavviso del diniego– Obbligo – Omissione &#8211; Sanatoria ex art. 21-octies l. 241/1990 &#8211; Inapplicabilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La sanatoria di cui all’art. 21-octies della l. 241/1990 s.m.i. è riferibile alle sole violazioni procedimentali concernenti la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, ma non anche alla mancata comunicazione del preavviso di diniego di cui all’art. 10- bis della l. 241/1990 s.m.i.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE<br />
SEZIONE I</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso R.G.R. n. 1179/05 proposto dalla società</p>
<p><b>CLEAR CHANNEL ITALY OUTDOOR S.R.L.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fulvio Lorigiola e Francesca Mastroviti ed elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda in Torino, via Cassini, 48, come da mandato a margine del ricorso;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>COMUNE DI VERCELLI</b>, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
previa sospensione dell’esecuzione<br />
1) del provvedimento del Responsabile del Settore Bilancio, Finanza e Tributi – Settore Entrate del Comune di Vercelli in data 24 maggio 2005, prot. n. 21498, con cui, preso atto di un parere del Settore Sviluppo Urbano – Servizi Pianificazione Urbanistica ed Edilizia – Servizio Edilizia Privata, è stata negata l’autoriz-zazione all’installazione di undici impianti pubblicitari destinati ad affissioni dirette, tutti ubicati nel territorio del Comune di Vercelli, in quanto ritenuti non conformi al piano generale degli impianti;<br />
2) di ogni altro atto precedente e seguente, presupposto e/o conseguenziale, ed in particolare:<br />
&#8211; del predetto parere del Settore Sviluppo Urbano – Servizi Pianificazione Urbanistica ed Edilizia – Servizio Edilizia Privata, non allegato al provvedimento impugnato;<br />
&#8211; del provvedimento del Responsabile del Settore Bilancio, Finanza e Tributi – Settore Entrate del Comune di Vercelli senza data e senza numero di protocollo notificato il 7 giugno 2005, nonché dei distinti provvedimenti del responsabile del Settore Bilan</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il Consigliere Bernardo Baglietto; udita inoltre all’udienza camerale del 26 ottobre 2005 l’avv. Francesca Mastroviti per la società ricorrente;<br />
Vista l’istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato;<br />
Visto l’art. 21, comma 9 L. 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo sostituito dal-l’art. 3 L. 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Ritenuto opportuno decidere direttamente il merito del ricorso nella presente sede a sensi della norma sopra citata;</p>
<p>Considerato che, con il terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 10-bis L. 7 agosto 1990, n. 241, a norma del quale “nei procedimenti ad istanza d parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda (…)”;<br />
Ritenuto che l’omissione di tale incombente vizia effettivamente il provvedimento impugnato;<br />
Ritenuto che nel caso in esame non può neppure trovare applicazione la sanatoria di cui all’art. 21-octies stessa legge, in base al quale “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione alle norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’Amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”;<br />
Ritenuto infatti che la prima parte di tale disposizione non riguarda la presente fattispecie, trattandosi di atto discrezionale, mentre la sanatoria di cui alla seconda parte, pur riguardante gli atti discrezionali, è riferibile alle sole violazioni procedimentali concernenti la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, ma non anche la mancata comunicazione di cui al citato art. 10-bis;<br />
Ritenuto che l’accoglimento del motivo appena esaminato comporta il necessario assorbimento delle censure ulteriori, in quanto la comunicazione omessa consente al ricorrente di far valere all’interno del procedimento argomenti ulteriori che l’Amministrazione è per legge tenuta a valutare e che potrebbero portare al superamento della motivazione addotta a sostegno del provvedimento annullato;<br />
Ritenuto che, in ragione delle esposte considerazioni, il ricorso merita accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento con esso impugnato e con salvezza delle ulteriori determinazioni che l’Amministrazione andrà ad adottare nella materia controversa;<br />
Ritenuto che giustificati motivi consentono comunque di dichiarare le spese di giudizio integralmente irripetibili.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte &#8211; Sezione I &#8211; definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, salve restando le ulteriori determinazioni che l’Amministrazione andrà ad adottare nella materia controversa.<br />
Dichiara le spese di giudizio integralmente irripetibili.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino il 26 ottobre 2005 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p>Alfredo Gomez de Ayala	&#8211; Presidente<br />	<br />
Bernardo Baglietto		&#8211; Consigliere Estensore<br />	<br />
Paolo Lotti			#NOME?</p>
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2005 n.3304</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-10-2005-n-3304/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Alfredo Gomez de Ayala, Est. Richard Goso Siemens Mobile Communications S.p.a. c. Comune di Oleggio (Avv.ti Ceruti e Tubere) &#8211; Sportello Unico per le Attività Produttive tra i comuni di Oleggio, Mezzomerico, Divignano, Pombia, Varallo Pombia &#8211; Regione Piemonte la subordinazione dell&#8217;avvio dei lavori ad un sopralluogo privo di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-10-2005-n-3304/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2005 n.3304</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Alfredo Gomez de Ayala, Est. Richard Goso<br /> Siemens Mobile Communications S.p.a.  c. 	Comune di Oleggio (Avv.ti  Ceruti e Tubere) &#8211; 	Sportello Unico  per le Attività Produttive tra i comuni di Oleggio, Mezzomerico, Divignano, Pombia, Varallo Pombia  &#8211; 	Regione Piemonte</span></p>
<hr />
<p>la subordinazione dell&#8217;avvio dei lavori ad un sopralluogo privo di data certa equivale ad un atto soprassessorio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Edilizia e urbanistica – Impianti di telefonia mobile – Autorizzazione all’installazione di stazione radiobase &#8211; Revoca – Sospensione dei lavori e ordine di ripristino dello stato dei luoghi – Previo  accertamento del corretto rispristino dello stato dei luoghi e acquisizione di ulteriori chiarimenti e documentazione –  Assenza di data o termine per l’incombente – Illegittimità																																																																																									</p>
<p>2.	Edilizia e urbanistica – Impianti di telefonia mobile – Autorizzazione all’installazione di stazione radiobase &#8211; Revoca – Ripresa dei lavori – Nota sindacale di opposizione – Incompetenza																																																																																												</p>
<p>3.	Edilizia e urbanistica – Revoca –Comunicazione di avvio dei lavori &#8211; Contrasto con regolamento comunale successivo al rapporto già instaurato – Irrilevanza del regolamento successivo</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	La subordinazione del’avvio dei lavori relativi all’installazione di una stazione radiobase all’esito del sopralluogo da eseguirsi da parte del Comune, senza che sia stabilita la relativa data ovvero il termine entro il quale espletare l’incombente, è pretesa arbitraria, equivalente all’adozione di un atto soppressorio che rinvii a un accadimento futuro e incerto il soddisfacimento dell’interesse privato, e determina un illegittimo arresto a tempo indefinito del procedimento attivato dal privato medesimo.																																																																																												</p>
<p>2.	E’ viziata di incompetenza la nota sindacale di oopposizione all’avio di lavori, nella misura in cui si atteggia sostanzialmente quale atto inibitorio della ripresa dei lavori e, pertanto, dotata di carattere provvedimentale, in quanto costituisce un’indebita intromissione nell’ambito di attività di gestione che la legge riserva ai dirigenti dell’ente locale.   																																																																																												</p>
<p>3.	L’applicazione del principio di irretroattività in materia di regolamenti ha carattere vincolante e comporta che il potere discrezionale della pubblica amministrazione di modificare le proprie disposizioni regolamentari non possa incidere in maniera deteriore sui rapporti già costituiti, con il che è irrilevante il contrasto di una comunicazione di avvio dei lavori con un regolamento successivo all’instaurazione del rapporto che ne costituisce titolo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA   ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
Prima Sezione</b></p>
<p>composto dai magistrati:<br />
#NOME?	GOMEZ de AYALA		&#8211;	Presidente<br />	<br />
#NOME?	VIGOTTI			&#8211;	Consigliere<br />	<br />
#NOME?	GOSO				&#8211;	Referendario, estensore<br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 188/2005, proposto dalla</p>
<p><b>SIEMENS MOBILE COMMUNICATIONS S.p.a.</b>, in persona dei procuratori speciali Sergio De Lillo e Roberto Barbera, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Cavallo Perin e Paolo Borghi, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Torino, via Pietro Micca n. 3;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>COMUNE di OLEGGIO</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Matteo Ceruti e Rosalba Tubere, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in Torino, via Massena n. 79;</p>
<p>lo <b>Sportello Unico per le Attività Produttive tra i comuni di Oleggio, Mezzomerico, Divignano, Pombia, Varallo Pombia</b>, in persona del Responsabile pro tempore;</p>
<p>la <b>Regione Piemonte</b>, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, non costituitasi in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento,<br />
se ed in quanto occorrer possa<br />
&#8211; della nota prot. 34478 del 19.11.2004, avente ad oggetto “Ordinanza n. 179 del 15.10.2004. Nota Siemens MC S.p.A. del 3.11.2004 PG n. 33879 del 16.11.2004” con cui il Responsabile dell’Area Urbanistica Sportello Unico per l’Edilizia, preso atto della no<br />
1)	Il corretto ripristino dello stato dei luoghi dovrà essere accertato previa disposizione di apposito sopralluogo da parte dell’Ufficio Tecnico.<br />	<br />
2)	La comunicazione di prosecuzione dei lavori non contiene l’indicazione del nominativo del direttore dei lavori e dell’impresa esecutrice dei lavori.<br />	<br />
3)	Non viene adempiuto alle prescrizioni ex art. 64 e s.m.i. del D.P.R. 6.6.2001 n. 380.<br />	<br />
4)	A seguito di reiterata indicazione del mappale 55/a del Foglio 39 del N.C.T., quale sito di esecuzione dei lavori, e non risultando agli atti frazionamento del mappale 55, si richiede idonea documentazione acclarante tale discrasia.<br />	<br />
Tanto premesso, codesta Ditta dovrà attendere le risultanze di cui al punto 1) ed adempiere a quanto esposto ai punti 2), 3) e 4) prima di porre in atto attività di trasformazione del territorio”;<br />
&#8211; della nota a firma del Sindaco prot. n. 34560 del 22.11.2004, avente ad oggetto “Ordinanza n. 179 del 15.10.2004. Nota Siemens MC S.p.A. del 3.11.2004 PG n. 33879 del 16.11.2004”;<br />
&#8211; della deliberazione del C.C. n. 24 del 30.9.2004, avente ad oggetto “Delibera di indirizzo su telefonia mobile”;<br />
&#8211; del parere del Segretario generale del 30.9.2004 (non direttamente conosciuto);<br />
&#8211; delle deliberazioni del C.C. n. 11 e 12 del 30.7.2004 (non conosciute);<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti, connessi e/o comunque consequenziali ;<br />
nonché, con motivi aggiunti, per l’annullamento,<br />
previa sospensione dell’esecuzione,<br />
&#8211; della nota prot. 9-14.1-496 del 19.8.2005 avente ad oggetto “Nota Siemens MC S.p.A., senza data, pervenuta al protocollo generale il 28.7.2005, n. 24812” – di comunicazione dell’avvio dei lavori di installazione di stazione radiobase in via Gaggiolo giu<br />
&#8211; della relazione di sopralluogo del 6.7.2004 ivi menzionata, ma non allegata e non conosciuta;<br />
nonché, se ed in quanto occorrer possa:<br />
&#8211; della deliberazione di C.C. n. 35 del 30.11.2004, dell’ivi allegato regolamento comunale per la disciplina dell’installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione (conosciuto solo a seguito di accesso successivo alla comunicazio<br />
&#8211; della nota dello S.U.A.P. n. 1164 del 30.12.2004 (non inviata alla ricorrente e conosciuta solo in data 28.9.2005);<br />
&#8211; della deliberazione della Giunta regionale n. 16-757 del 5.9.2005.</p>
<p>	Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />	<br />
	Visti i motivi aggiunti di ricorso e la contestuale domanda cautelare presentata dalla ricorrente;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Oleggio;<br />	<br />
	Dato atto che non si è costituita in giudizio la Regione Piemonte;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Relatore alla camera di consiglio del 26 ottobre 2005 il referendario Richard Goso;<br />	<br />
Uditi i difensori intervenuti, come da verbale;<br />
	Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La controversia cui si riferisce il presente gravame trae origine dalla domanda presentata in data 10 ottobre 2002 dalla ricorrente, fornitrice del servizio di installazione delle antenne necessarie alla rete di telefonia mobile della Wind S.p.a., per l’installazione di una stazione radiobase nel Comune di Oleggio, in via Gaggiolo.<br />
All’esito della relativa istruttoria, il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive, con determinazione n. 25 del 30 maggio 2003, autorizzava l’installazione. <br />
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 303/2003, ritenendo che fossero venuti meno i presupposti normativi dell’intervento, il precitato responsabile, con determinazione n. 16 del 16 marzo 2004, revocò l’autorizzazione.<br />
Tale provvedimento, oggetto di ricorso giurisdizionale amministrativo, fu annullato da questo Tribunale con sentenza n. 1182/2004, poi confermata in appello.<br />
L’esponente avviò i lavori per l’installazione dell’impianto che, però, furono sospesi con provvedimento comunale del 6 agosto 2004, seguito da ordine di ripristino dello stato dei luoghi in data 15 ottobre 2004, in quanto lo scavo era stato realizzato in luogo diverso da quello autorizzato (35 metri più a sud di questo).<br />
L’interessata ottemperò alle ordinanze di cui sopra e, terminati i lavori di ripristino, provvedete a comunicare la nuova data di inizio dei lavori nella esatta localizzazione.<br />
Sopraggiungevano, però, le lettere del Sindaco di Oleggio e del Responsabile dell’Area Urbanistica, meglio descritte in epigrafe, che si opponevano all’avvio dei lavori.<br />
Con l’originario ricorso, la Società interessata contesta la legittimità di tali provvedimenti e ne chiede l’annullamento, sulla scorta dei seguenti motivi di gravame:<br />
1)	violazione e falsa applicazione dell’art. 87, d.lgs. 259/2003. Violazione dei principi di legalità, buon andamento e non aggravamento dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per sviamento, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto;<br />	<br />
2)	violazione e falsa applicazione degli artt. 87, 90 e 92 e dell’allegato 13, d.lgs. 259/2003; 64 del D.P.R. 380/2001. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l. 241/1990. Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione;<br />	<br />
quanto alla nota sindacale prot. 34560 del 22.11.2004:<br />
3)	violazione dell’art. 107, d.lgs. 267/2000. Incompetenza;<br />	<br />
4)	violazione della delibera di C.C. n. 24/2004. violazione e falsa applicazione dell’art. 86, d.lgs. 259/2003. Violazione del principio tempus regit actum. Eccesso di potere per perplessità e sviamento;<br />	<br />
5)	invalidità derivata;<br />	<br />
6)	eccesso di potere per sviamento. Inosservanza del principio del contraddittorio;<br />	<br />
7)	violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 7 , l.r. 19/2004; 86 e ss., d.lgs. 259/2003; 3 e 8, l. 36/2001. Eccesso di potere per perplessità dei fini e sviamento. Violazione del principio di legalità. Violazione dell’art. 10 delle preleggi e del principio tempus regit actum;<br />	<br />
8)	violazione e falsa applicazione degli artt. 1, l. 1902/1952; 1 e 4, disposizioni sulla legge in generale; 15, D.P.R. 380/2001. Violazione dei principi di tipicità e legalità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e diritto. <br />	<br />
Con motivi aggiunti di ricorso, è stata quindi impugnata la nota del Responsabile dell’Area Urbanistica in data 19 agosto 2005 che rimarcava la contrarietà dell’intervento di interesse per la ricorrente al nuovo regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 30 novembre 2004.<br />
Questi i nuovi motivi di censura:<br />
9)	violazione degli artt. 4, 10 e 11 delle preleggi. Violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi. Violazione e falsa applicazione degli artt. 86 e 87, d.lgs. 259/2003; 5 e 7, l.r. 19/2004; 2 e 3, l.r. 19/1999; 15 e ss., l.r. 56/1977; 15, D.P.R. 380/2001. Eccesso di potere per perplessità dei fini, sviamento e travisamento dei presupposti. Violazione del principio di legalità. Violazione del principio dell’affidamento;<br />	<br />
10)	violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 7, l.r. 19/2004; 86 e 87, d.lgs. 259/2003. Violazione del principio di legalità sotto ulteriori profili;<br />	<br />
11)	violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l. 241/1990: difetto assoluto di istruttoria e motivazione;<br />	<br />
12)	violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 10 e 18, l. 241/1990. Eccesso di potere per perplessità dei fini e sviamento. Violazione e falsa applicazione degli artt. 87, 90 e 92 e dell’allegato 13, d.lgs. 259/2003; 64 del D.P.R. 380/2001. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l. 241/1990. Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione;<br />	<br />
13)	violazione degli artt. 7 e ss., l. 241/1990; 107, d.lgs. 267/2000. Violazione del principio di legalità e tipicità degli atti amministrativi;<br />	<br />
14)	invalidità derivata;<br />	<br />
15)	violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 8, l. 36/2001; 5 e 7, l.r. 19/2004;<br />	<br />
16)	violazione degli artt. 7 e ss., l. 241/1990: inosservanza del principio del contraddittorio;<br />	<br />
17)	violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3, l.r. 19/1999; 15 e ss., l.r. 56/1977;<br />	<br />
18)	violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6, l. 36/2001; 5 e 7, l.r. 19/2004;<br />	<br />
19)	eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e diritto. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 5 e 8, l. 36/2001; 86 e 87, d.lgs. 259/2003; 2, 3 e 4, D.P.C.M. 8.7.2003;<br />	<br />
20)	violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 8, l. 36/2001; 86, d.lgs. 259/2003;<br />	<br />
21)	violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4, 86, 87 e ss., d.lgs. 259/2003; 3, l. 241/1990; 15, D.P.R. 380/2001; 4, 10 e 11 delle preleggi. Violazione del principio di legalità;<br />	<br />
22)	violazione del principio di legalità. Violazione degli artt. 23 Cost.; 8, l. 36/2001; 87, d.lgs. 259/2003 e dell’allegato 13 al medesimo<br />	<br />
23)	invalidità derivata.<br />	<br />
L’esponente chiede, in conclusione, l’annullamento dei provvedimenti impugnati, previa sospensione dell’esecuzione.<br />
Alla camera di consiglio del 26 ottobre 2005 si è costituito in giudizio il Comune di Oleggio, depositando memoria con la quale eccepisce l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, ne chiede il rigetto in quanto infondato.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1) Considerata la regolare instaurazione del contraddittorio e la sufficienza delle prove in atti, il Collegio ritiene di dover decidere il merito del giudizio, con sentenza in forma semplificata, in sede di esame dell’istanza cautelare, ai sensi dell’articolo 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come sostituito dall’articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205.<br />
2) E’ controversa, nel presente giudizio, la legittimità degli atti con i quali il Comune di Oleggio si è opposto all’avvio dei lavori di realizzazione di una stazione radiomobile nel proprio territorio, in via Gaggiolo, già autorizzati con provvedimento n. 25 del 30 maggio 2003 (provvedimento che, come esposto nelle premesse in fatto, era stato caducato in via di autotutela dall’Amministrazione mediante determinazione poi annullata da questo Tribunale con sentenza passata in giudicato).<br />
Tali atti, impugnati in principalità dalla ricorrente, sono:<br />
&#8211; la lettera del responsabile dell’Area Urbanistica protocollo n. 34478 del 19 novembre 2004;<br />
&#8211; la nota sindacale protocollo n. 34560 del 22 novembre 2004;<br />
&#8211; la lettera del responsabile dell’Area Urbanistica protocollo n. 9-14.1-496 del 18 agosto 2005, che richiama la deliberazione consiliare n. 35 del 30 novembre 2004.<br />
3)	Prima di procedere all’esame del merito del ricorso, deve peraltro essere vagliata l’eccezione di inammissibilità proposta dal Comune di Oleggio, ad avviso del quale la ricorrente non potrebbe trarre vantaggio dall’eventuale accoglimento del gravame, essendo già trascorso il termne previsto dall’articolo 87, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003 per la realizazione delle opere.<br />	<br />
L’eccezione deve essere disattesa, in quanto palesemente infondata, poiché la realizzazione dell’impianto è stata impedita proprio dall’emanazione degli atti qui impugnati, mediante i quali il Comune di Oleggio si era opposto all’avvio dei lavori.<br />
4) Ciò premesso, si rileva che, con il primo degli atti richiamati al punto 2), il funzionario responsabile del Comune di Oleggio si era opposto all’avvio dei lavori per due ordini di ragioni:<br />
&#8211; per la necessità di accertare previamente, mediante apposito sopralluogo da parte dell’ufficio comunale, il corretto ripristino dello stato dei luoghi interessati dai precedenti scavi eseguiti dalla Società ricorrente in luogo diverso da quello oggetto- per la necessità di acquisire ulteriori chiarimenti e documentazione dall’interessata (nominativo del direttore dei lavori e dell’impresa esecutrice; progetto esecutivo delle opere di conglomerato cementizio armato; chiarimenti documentati in merito all<br />
Entrambe le richieste formulate dall’Amministrazione si appalesano illegittime.<br />
Per quanto concerne la subordinazione dell’avvio dei lavori all’esito del sopralluogo da eseguirsi da parte del Comune, senza che sia stabilita la relativa data ovvero il termine entro il quale espletare l’incombente, trattasi di pretesa arbitraria, equivalente all’adozione di un atto soprassessorio che rinvii a un accadimento futuro e incerto (almeno nel quando) il soddisfacimento dell’interesse pretensivo del privato, così determinando un illegittimo arresto a tempo indefinito del procedimento attivato dal privato medesimo.<br />
Peraltro, è anche da rilevare che, come si evince dalla documentazione prodotta agli atti del giudizio, il Comune di Oleggio effettuò detto sopralluogo in data 6 dicembre 2004, senza neppure comunicarne l’esito all’interessata.<br />
In secondo luogo, le richieste di integrazione documentale formulate dal Comune sono palesemente inammissibili e inidonee a impedire l’avvio dei lavori, essendo riferite a un procedimento amministrativo concluso già da tempo con l’adozione del provvedimento finale.<br />
Ne consegue l’illegittimità del provvedimento protocollo n. 34478 del 19 novembre 2004.<br />
5) E’ parimenti illegittima e meritevole di annullamento la lettera del 22 novembre 2004 con la quale il Sindaco di Oleggio, prendendo atto della nota succitata, rimarcava altresì la contrarietà dell’intervento ai contenuti della deliberazione consiliare n. 24 del 30 settembre 2004.<br />
Seppure tale comunicazione sia redatta in termini perplessi e non sia conseguentemente agevole individuarne la natura giuridica, essa pare atteggiarsi sostanzialmente quale atto inibitorio della ripresa dei lavori e, pertanto, dotata di carattere provvedimentale.<br />
Così interpretata, la nota sindacale in esame costituisce un’indebita intromissione nell’ambito delle attività di gestione che la legge riserva ai dirigenti dell’ente locale.<br />
Al riscontrato vizio di incompetenza, deve aggiungersi il rilievo che la deliberazione consiliare indicata dal sindaco costituisce, in realtà, mero atto di indirizzo, efficace nei soli rapporti interorganici del Comune di Oleggio, perciò del tutto inidoneo a fondare l’esercizio del potere di sospensione o inibizione dei lavori.<br />
6)	L’Amministrazione intimata, infine, si era opposta all’installazione dell’impianto con lettera del responsabile dell’Area Urbanistica protocollo n. 9-14.1-496 in data 18 agosto 2005.<br />	<br />
Anche quest’ultimo atto fonda l’opposizione ai lavori su un duplice ordine di ragioni: la mancata produzione della documentazione integrativa già richiesta con nota del 19 novembre 2004 e il presunto contrasto dell’intervento con il regolamento approvato con la deliberazione consiliare n. 35/2004.<br />
Quanto al primo aspetto, si richiamano le considerazioni già svolte.<br />
Maggiore approfondimento merita il riferimento al nuovo regolamento comunale approvato dal Comune di Oleggio per disciplinare l’installazione degli impianti per le telecomunicazioni.<br />
Nelle more, infatti, il Consiglio comunale, con deliberazione n. 35 del 30 novembre 2004, aveva approvato il regolamento de quo contenente disposizioni che, ad avviso del funzionario responsabile, non consentirebbero la realizzazione dell’intervento già autorizzato alla Società ricorrente.<br />
Ciò in forza della previsione contenuta nell’articolo 3, comma 1, del regolamento che ne estende l’applicazione, oltre che agli impianti di nuova installazione, anche a quelli autorizzati ma non ancora interamente realizzati.<br />
Tale disposizione, peraltro, come dedotto dalla ricorrente, concreta una palese violazione del principio di irretroattività delle norme giuridiche enunciato dall’articolo 11 delle preleggi.<br />
L’applicazione di tale principio in materia di regolamenti ha carattere vincolante e comporta che il potere discrezionale della pubblica amministrazione di modificare le proprie disposizioni regolamentari non possa incidere in maniera deteriore sui rapporti già costituiti. <br />
L’introduzione di nuovo norme comunali, pertanto, non può avere efficacia sul titolo già rilasciato né vulnerare il diritto acquisito dal privato.<br />
Nel caso di specie, l’autorizzazione rilasciata alla ricorrente non poteva essere inficiata dalla sopravvenienza della nuova regolamentazione comunale, anche in considerazione del carattere dichiaratamente non urbanistico (cfr. art. 7) del regolamento medesimo.<br />
7) In conclusione, l’accoglimento dei motivi di ricorso sopra accennati, esimendo il Collegio dallo scrutinio delle altre doglianze mosse dalla ricorrente, comporta l’annullamento dei provvedimenti con i quali il Comune di Oleggio si è opposto all’avvio dei lavori per la realizzazione della stazione radiomobile già autorizzata alla ricorrente. <br />
Ritiene, comunque il Collegio che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, prima Sezione,  definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe con sentenza succintamente motivata, lo accoglie, disponendo per l’effetto l’annullamento dei provvedimenti impugnati, nei limiti specificati in motivazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 26 ottobre 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-10-2005-n-3304/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2005 n.3304</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2005 n.3300</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-10-2005-n-3300/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-10-2005-n-3300/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2005 n.3300</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala, Est. Lotti Clerici Nicola (Avv.ti Reineri e Peretti) c. Ministero della Giustizia (avv. Stato) Terza sottocommissione per l’esame e l’iscrizione all’Albo degli Avvocati presso la Corte di Appello di Palermo (Avv. Stato) esami da avvocato: non vi è di per sé disparità di trattamento quanto più</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-10-2005-n-3300/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2005 n.3300</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-10-2005-n-3300/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2005 n.3300</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala, Est. Lotti<br /> Clerici Nicola (Avv.ti Reineri e Peretti)  c.	Ministero della Giustizia (avv. Stato) 	Terza sottocommissione per l’esame e l’iscrizione all’Albo degli Avvocati presso la Corte di Appello di Palermo (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>esami da avvocato: non vi è di per sé disparità di trattamento quanto più che la soluzione giuridica conta la modalità argomentativa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Concorsi ed esami – Esami per l’abilitazione all’esercizio della professione forense &#8211; Provvedimento di non ammissione alla prova orale –Brevità del tempo impiegato per la correzione delle prove – Illegittimità ex se – Non ricorre																																																																																										</p>
<p>2.	Concorsi ed esami – Esami per l’abilitazione all’esercizio della professione forense – Provvedimento di non ammissione alla prova orale – Necessità di esprimere il provvedimento di non ammissione con modalità ulteriori a quella del voto numerico – Non sussiste.																																																																																												</p>
<p>3.	Concorsi ed esami – Esami per l’abilitazione all’esercizio della professione forense – Provvedimento di non ammissione alla prova orale – Disparità di trattamento nella valutazione degli elaborati – Non ricorre.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	In tema di esami per l’abilitazione all’esercizio della professione forense la brevità del tempo impiegato per la correzione delle prove dei candidati non costituisce motivo che ex se possa inficiare la legittimità delle operazioni, salvo che non sia tale da escludere la materiale possibilità di procedere agli adempimenti di competenza.																																																																																												</p>
<p>2.	In tema di esami per l’abilitazione all’esercizio della professione forense le valutazioni relative ai provvedimenti di non ammissione alle prove orali, essendo il frutto di un’attività di giudizio, possono essere espressi anche dal solo voto numerico.																																																																																												</p>
<p>3.	In tema di esami per l’abilitazione all’esercizio della professione forense la disparità di trattamento non è prospettabile nelle ipotesi di elaborati comunque diversi per struttura, linguaggio utilizzato, modalità espositive, atteso che il giudizio finale non concerne soltanto l’esattezza della soluzione giuridica ai quesiti, ma riguarda anche e soprattutto le modalità argomentative con le quali tali soluzioni sono sostenute.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
I sezione</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1197/05 proposto da</p>
<p><b>CLERICI Nicola</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pier Costanzo Reineri e Nicola Peretti, elettivamente domiciliato in Torino, via Fabro, 6 presso lo studio degli stessi;</p>
<p align=center><b>contro</b></p>
<p>il <b>ministero della GIUSTIZIA</b> in persona del ministro pro tempore;</p>
<p>la <b>terza sottocommissione per l’esame per l’iscrizione all’Albo degli avvocati per l’anno 2004 presso la Corte d’Appello di Palermo</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore,</p>
<p>della <b>commissione per l’esame e l’iscrizione all’Albo degli avvocati per l’anno 2004 presso la Corte d’Appello di Torino</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore,<br />
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale di Torino, domiciliati presso la stessa in c.so Stati Uniti n. 45;</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,<br />
del verbale n. 20 del 14 aprile 2005 della terza sottocommissione per l’esame per l’iscrizione all’Albo degli avvocati per l’anno 2004 presso la Corte d’Appello di Palermo, nella parte in cui ha assegnato agli elaborati del ricorrente (contrassegnati dal progressivo n. 817) il punteggio complessivo di 68 , insufficiente per l’accesso alle prove orali;<br />
di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compreso l’atto di ammissione alle prove orali dei candidati iscritti all’esame per l’iscrizione all’Albo degli avvocati per l’anno 2004 presso la Corte d’Appello di Torino, pubblicato per affissione in Torino in data 22 giugno 2005, nella parte in cui non contiene il nominativo del ricorrente escludendolo dalla prova orale.</p>
<p>	Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />	<br />
	Viste le note depositate dalla difesa del ricorrente alla Camera di Consiglio;<br />	<br />
Relatore il dott. Paolo Lotti;<br />
Comparsi, all’udienza camerale del 26.10.2005, per la parte ricorrente l’avv. Reineri e l’avv. Peretti e, per l’Amministrazione, l’avv. Prinzivalli; </p>
<p>Ritenuto di doversi pronunciare sul ricorso ai sensi dell’art. 21, comma 9, L. n. 1034/1971, nel testo sostituito dall&#8217;art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205; <br />
Ritenuto che il primo motivo di ricorso è infondato, in quanto il tempo per la correzione dei 39 elaborati (dalle ore 14,25 alle ore 17,30) appare sufficiente sotto il profilo logico e razionale, poiché, come già affermato dalla giurisprudenza amministrativa, la brevità del tempo impiegato per la correzione delle prove dei candidati agli esami di abilitazione all&#8217;esercizio della professione di avvocato non costituisce motivo che ex se possa inficiare la legittimità delle operazioni salvo che non sia tale da escludere la materiale possibilità di procedere agli adempimenti di sua competenza (cfr., ex multis, T.A.R. Molise, 12 febbraio 2004, n. 53);<br />
Ritenuto, infatti, che l’apprezzamento della Commissione d’esame è squisitamente tecnico-discrezionale ed il tempo occorrente per la valutazione degli elaborati non è predeterminato, ben avendo la Commissione medesima la facoltà di utilizzare tempi differenti in relazione alle diverse prove, a seconda che queste presentino o meno particolari problematiche di correzione e che sia necessaria una maggiore o minore ponderazione da parte della stessa al riguardo;<br />
Ritenuto che, nel caso di specie, il tempo di 4 minuti e 44 secondi di media non è tale da escludere la materiale possibilità di procedere alla correzione e valutazione degli elaborati medesimi;<br />
Ritenuto infondato anche il secondo motivo di ricorso, in quanto i provvedimenti di non ammissione alle prove orali degli esami di abilitazione alla professione di avvocato, essendo il frutto di un’attività di giudizio, possono anche essere espressi dal solo voto numerico;<br />
Rilevato che è pur vero che una parte della giurisprudenza dei TAR ha ritenuto che, allorquando gli elaborati giudicati insufficienti non portino alcun segno di correzione né tanto meno alcuna annotazione, il voto numerico è insufficiente; tuttavia, tale giurisprudenza è stata superata dall’intervento del Consiglio di Stato, sulla base della constatazione che non sempre l’insufficienza è legata alla presenza di errori, ma è anche ricollegabile ad una valutazione globale e complessiva relativa all’intera struttura dell’atto, sotto il profilo argomentativo e delle modalità espositive;<br />
Ritenuto infondato anche il terzo motivo di ricorso, in quanto la disparità di trattamento non è prospettabile in ipotesi di elaborati comunque diversi per struttura, linguaggio utilizzato, modalità espositive, atteso che il giudizio finale, come detto, non concerne soltanto l’esattezza della soluzione giuridica ai quesiti, ma riguarda anche e soprattutto le modalità argomentative con le quali tali soluzioni sono state sostenute; <br />
Ritenuto, pertanto, infondato il ricorso;<br />
Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate, sussistendo giusti motivi;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte &#8211; 1^ Sezione, pronunciandosi sul ricorso ai sensi dell’art. 21, comma 9, L. n. 1034-1971 nel testo sostituito dall&#8217;art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, lo respinge.<br />
Compensa le spese di lite tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 26.10.2005, con l’intervento dei signori magistrati:</p>
<p>Alfredo Gomez de Ayala	&#8211; Presidente<br />	<br />
Bernardo Baglietto		&#8211; Consigliere <br />	<br />
Paolo Lotti			&#8211; Referendario, estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-10-2005-n-3300/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2005 n.3300</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2005 n.3309</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-10-2005-n-3309/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-10-2005-n-3309/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2005 n.3309</a></p>
<p>Pres. Alfredo Gomez de Ayala, Est. Richard Goso Di Gregorio Raffaele (Avv Crupi) c. Comune di Torino (Avv. Lacognata) abusi edilizi su terreni &#8220;pubblici&#8221;: la comunicazione della diffida a demolire all&#8217;ente proprietario non è requisito di legittimità della stessa 1. Edilizia e urbanistica– Difetto di autorizzazione edilizia – Diffida a</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-10-2005-n-3309/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2005 n.3309</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-10-2005-n-3309/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2005 n.3309</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Alfredo Gomez de Ayala, Est. Richard Goso<br /> Di Gregorio Raffaele (Avv Crupi) c. 	Comune di Torino (Avv. Lacognata)</span></p>
<hr />
<p>abusi edilizi su terreni &#8220;pubblici&#8221;: la comunicazione della diffida a demolire all&#8217;ente proprietario non è requisito di legittimità della stessa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Edilizia e urbanistica– Difetto di autorizzazione edilizia – Diffida a demolire – Obbligo di individuazione del responsabile dell’abuso – Non sussiste – Individuazione del titolare della disponibilità attuale del suolo &#8211; Sufficienza																																																																																											</p>
<p>2.	Edilizia e urbanistica – Difetto di autorizzazione edilizia – Diffida a demolire – Terreno demaniale &#8211; Obbligo di comunicazione della diffida a demolire all’ente proprietario del suolo – Requisito di legittimità &#8211; Non è tale.																																																																																												</p>
<p>3.	Edilizia e urbanistica– Difetto di autorizzazione edilizia – Diffida a demolire – Abuso risalente &#8211; Interesse pubblico &#8211; Motivazione – Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	L’esatta individuazione del responsabile dell’abuso non condiziona la legittimità del provvedimento amministrativo repressivo il cui presupposto è la realizzazione di un’opera in assenza del prescritto titolo autorizzativo, sicchè è sufficiente che l’ordine di demolizione vada rivolto contro chi abbia la disponibilità attuale del suolo.																																																																																												</p>
<p>2.	La comunicazione della diffida all’ente proprietario del suolo nel caso di interventi abusivi realizzati sul suolo demaniale o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici ha funzione meramente conoscitiva, vale a dire rendere edotto l’ente delle vicende relative al bene di cui è proprietario, e non costituisce un requisito di legittimità dell’ordine di demolizione.																																																																																												</p>
<p>3.	L’applicazione di misure repressive in materia urbanistica-edilizia, a fronte di opere riscontrate come abusive, non richiede una specifica motivazione nel caso in cui l’abuso sia risalente in ordine all’interesse pubblico a disporre la demolizione o alla comparazione del medesimo con gli interessi privati sacrificati</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA   ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
Prima Sezione</b></p>
<p>composto dai magistrati:<br />
#NOME?	GOMEZ de AYALA		&#8211;	Presidente<br />	<br />
#NOME?	VIGOTTI			&#8211;	Consigliere<br />	<br />
#NOME?	GOSO				&#8211;	Referendario, estensore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1187/2005, proposto da</p>
<p><b>DI GREGORIO Raffaele</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Teodoro Crupi, presso il quale è elettivamente domiciliato in Torino, corso Principe Eugenio n. 8;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>COMUNE di TORINO</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Lacognata, presso la quale è elettivamente domiciliato in Torino, piazza Palazzo di Città n. 1;</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione,<br />
del provvedimento 14.6.2005 prot. ed. n. 2004-4-4599 – ord. n. 215/05, con il quale il Dirigente del Settore Vigilanza Edilizia (Divisione Urbanistica Edilizia) del Comune anzidetto diffida a demolire entro il termine di giorni 30 la “costruzione di tettoia aperta annessa a capannone industriale (lavorazione metalli), realizzata con profilati e tubolari metallici, copertura con lastre in policarbonato; di dimensioni m. 20,50 x 5,50 circa, appoggiata sopra un battuto di cemento di uguali dimensioni. Alcuni tratti perimetrali risultano chiusi fino ad una altezza di m. 2,50 circa con blocchi prefabbricati in cemento”, in Torino corso Giulio Cesare 333/7.</p>
<p>	Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />	<br />
	Vista la domanda cautelare presentata dal ricorrente;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune di Torino;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Relatore alla camera di consiglio del 26 ottobre 2005 il referendario Richard Goso;<br />	<br />
Udito il difensore dell’Amministrazione resistente, come da verbale;<br />
	Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il signor Raffaele Di Gregorio occupa, dal 1983, un’area demaniale con soprastanti strutture coperte in Torino, corso Giulio Cesare n. 333.<br />
Con atto repertorio n. 113/2005 del 22 marzo 2005, l’Agenzia del Demanio provvedeva a regolarizzare l’utilizzazione dell’immobile, dando in concessione detta area all’esponente per la durata di anni sei. <br />
Sulla porzione di terreno in questione insistono un fabbricato in muratura e la tettoia meglio descritta in epigrafe, utilizzati dal ricorrente per attività di carpenteria e di lavorazione lamiere.<br />
Con il provvedimento impugnato, il Comune di Torino, accertato che la costruzione della tettoia era avvenuta in assenza di titolo autorizzativo edilizio, diffidava il signor Di Gregorio a demolire la tettoia e a ripristinare dello stato dei luoghi nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, avvertendo che in difetto si sarebbe proceduto d’ufficio alla demolizione.<br />
L’intimato insorge avverso il provvedimento repressivo che ritiene illegittimo per:<br />
&#8211; violazione degli artt. 4 &#8211; 14 L. 28.2.85 n. 47 e successive modificazioni;<br />
&#8211; eccesso di potere per travisamento, illogicità ed irrazionalità;<br />
&#8211; difetto di motivazione.<br />
Il deducente chiede, in conclusione, l’annullamento del provvedimento impugnato, previa sospensione dell’esecuzione.<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Torino, contrastando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1) Considerata la regolare instaurazione del contraddittorio e la sufficienza delle prove in atti, il Collegio ritiene di dover decidere il merito del giudizio, con sentenza in forma semplificata, in sede di esame dell’istanza cautelare, ai sensi dell’articolo 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come sostituito dall’articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205.</p>
<p>2) Con il primo motivo di ricorso, l’esponente deduce eccesso di potere per travisamento dei presupposti fattuali, poiché l’Amministrazione intimata lo identifica quale realizzatore dell’opera abusiva, mentre si tratterebbe di tettoia esistente in loco da oltre 50 anni, già oggetto di precedenti diffide a demolire a suo tempo impugnate in sede giurisdizionale amministrativa.<br />
Il motivo è palesemente infondato in fatto. <br />
Il Comune di Torino, infati, ha documentalmente dimostrato che la tettoia in questione è opera diversa da quelle oggetto delle precedenti diffide, molto più grande di esse.<br />
In ogni caso, anche volendo prescindere dal rilievo di cui sopra, deve rimarcarsi che sarebbe comunque legittimo l’ordine di demolizione di una costruzione abusiva rivolto a chi ne abbia la concreta disponibilità, seppure non l’abbia concretamente realizzata.<br />
L’esatta individuazione del responsabile dell’abuso rileva eventualmente ai fini dell’accertamento della responsabile penale, ma non condiziona la legittimità del provvedimento repressivo il cui presupposto è la realizzazione di un’opera in assenza del prescritto titolo autorizzativo.<br />
Il ripristino del corretto assetto del territorio implica, pertanto, che l’ordine di demolizione vada rivolto a chi abbia la disponibilità attuale del bene abusivo, indipendentemente dal fatto di averlo realizzato (cfr. T.A.R. Piemonte, 31 gennaio 2003, n. 167).<br />
Nel caso di specie, pertanto, non vi è dubbio che il ricorrente, concessionario del bene che utilizza per lo svolgimento della propria attività economica, si configuri comunque quale legittimo destinatario dell’ordine di demolizione dell’opera abusiva.</p>
<p>3) Destituito di fondamento giuridico è, a giudizio del Collegio, anche il secondo motivo di gravame, riferito alla presunta violazione dell’articolo 14 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, oggi sostituito dall’articolo 35 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che impone, nel caso di interventi abusivi realizzati sul suolo demaniale o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, di comunicare la diffida a demolire anche all’ente proprietario del suolo.<br />
Il tenore testuale della disposizione in parola evidenzia, infatti, come la comunicazione della diffida abbia una funzione meramente conoscitiva, per rendere edotto l’ente delle vicende relative al bene di cui è proprietario, e non costituisca un requisito di legittimità dell’ordine di demolizione (cfr. T.A.R. Piemonte, sent. n. 167/2003 cit.).<br />
Il ricorrente, in ogni caso, sarebbe privo di interesse a far valere il vizio di legittimità derivante dall’omissione della comunicazione, atteso che la medesima è prevista a tutela del solo ente proprietario dell’immobile.</p>
<p>4) Con l’ultimo motivo di ricorso, l’interessato deduce il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.<br />
Il lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell’opera avrebbe, ad avviso dell’esponente, consolidato la posizione del privato interessato al mantenimento del bene abusivo, imponendo all’Amministrazione di motivare compiutamente il provvedimento repressivo.<br />
Nel caso di specie, invece, il provvedimento non evidenzia i motivi di pubblico interesse che giustificano l’intervento repressivo, attuato a notevole distanza di tempo dall’abuso.<br />
Anche quest’ultima censura pogga su un presupposto inconsistente, atteso che l’opera abusiva risulta, in realtà, di recente realizzazione. <br />
Non si può, inoltre, non rimarcare come l’applicazione di misure repressive in materia urbanistico-edilizia, a fronte di opere riscontrate abusive, non richieda una specifica motivazione in ordine all’interesse pubblico a disporre la demolizione o alla comparazione del medesimo con gli interessi privati sacrificati.<br />
L’esigenza di porre rimedio ai fenomeni di compromissione del territorio, infatti, impone l’adozione dei provvedimenti atti a ripristinare lo stato dei luoghi antecedente la violazione che si configurano come atti vincolati.<br />
Il decorso del tempo è inidoneo, d’altronde, a provocare il consolidamento di una situazione di fatto contra jus sulla quale il privato possa fare legittimamente affidamento (cfr., ex multis, T.A.R. Lombardia, Milano, 3 febbraio 2003, n. 190).<br />
Il presupposto per l’adozione dell’ordine di demolizione di opere edilizie abusive, pertanto, è costituito solamente dall’accertata esecuzione dell’opera in difformità dal titolo autorizzativo o in assenza dello stesso: ne consegue che il provvedimento repressivo sarà sufficientemente motivato con l’affermazione dell’abusività delle opere, senza che la realizzazione delle stesse in epoca risalente possa avere carattere dirimente.</p>
<p>5) In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.<br />
Le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, prima Sezione,  definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe con sentenza succintamente motivata, lo respinge.<br />
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del grado di giudizio che liquida in complessivi € 1.000,00 (euro mille).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 26 ottobre 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-10-2005-n-3309/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2005 n.3309</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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