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	<title>26/10/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>26/10/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2004 n.7455</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-26-10-2004-n-7455/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-26-10-2004-n-7455/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-26-10-2004-n-7455/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2004 n.7455</a></p>
<p>Antonio Cavallari – Presidente, Luigi Viola – Estensore A.F.O.M. Medical s.p.a. (avv. G. Berruti, R. Marra) c. A.U.S.L. TA/1 (avv. L. Carulli), Molteni &#038; C. dei F.lli Alitti s.p.a. (avv. V. Cerulli Irelli, M. Delfino, G. Cattani). 1. Contratti della pubblica amministrazione – Svolgimento della gara – Appalto di forniture</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-26-10-2004-n-7455/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2004 n.7455</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-26-10-2004-n-7455/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2004 n.7455</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Cavallari – Presidente, Luigi Viola – Estensore<br /> A.F.O.M. Medical s.p.a. (avv. G. Berruti, R. Marra) c. A.U.S.L. TA/1 (avv. L. Carulli),  Molteni &#038; C. dei F.lli Alitti s.p.a. (avv. V. Cerulli Irelli, M. Delfino, G. Cattani).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della pubblica amministrazione – Svolgimento della gara – Appalto di forniture soprassoglia – Trattativa privata senza pubblicazione di bando – Obblighi di pubblicità – Devono essere rispettati.<br />
2. Contratti della pubblica amministrazione – Svolgimento della gara – Appalto di forniture soprassoglia – Trattativa privata senza pubblicazione di bando – Atti di gara – Impugnazione – Ricorso – Termine – Decorrenza – Individuazione.</p>
<p>3. Processo – Processo amministrativo – Procedura di gara – Legittimazione e interesse ad impugnare – Radicamento – Momento – Individuazione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Dall’esame del d.lg. 24 luglio 1992 n.358 si desume una sistematica complessiva che estende gli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa propria degli appalti di forniture superiori alla soglia comunitaria anche alle trattative private senza pubblicazione di bando.</p>
<p>2. Nel caso in cui, riguardo ad un appalto di forniture da aggiudicare con il sistema della trattativa privata, gli obblighi di pubblicità non siano stati rispettati, la verifica della tempestività del ricorso deve essere effettuata, non con riferimento alla data di pubblicazione dell’atto all’albo dell’Ente appaltante, ma alle specifiche forme di pubblicità previste dall’art.5, d.lg. 24 luglio 1992 n.358.</p>
<p>3. La legittimazione e l’interesse ad impugnare una procedura di gara non possono non radicarsi nella concreta possibilità per il ricorrente di conseguire il bene della vita che costituisce la ragione stessa della partecipazione alla procedura, sicché, in questa prospettiva, la verifica della sussistenza della possibilità di conseguire il bene della vita deve essere effettuata, non solo con riferimento al momento dell’aggiudicazione, ma anche della conclusione del contratto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’applicabilità degli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa sugli appalti di forniture soprassoglia alle trattative private senza pubblicazione del bando</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Reg. dec. nr. 7455/04</p>
<p align=center><b>Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia<br /> II Sezione di Lecce, </b></p>
<p>composto dai signori magistrati:<br />
Dott.	Antonio	Cavallari,	Presidente;<br />
Dott.	Luigi	Viola,	Componente relatore;<br />
Dott.	Pasquale Mastrantuono, Componente																																																																																												</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 538/2004 proposto <br />
dall’<b>A.F.O.M. Medical s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Vincenzo Trapanese   rappresentata e difesa dagli Avv. Giuliano Berruti e Roberto Marra, come da mandato a margine del ricorso, presso lo studio dell’ultimo in Lecce, piazza Mazzini n. 72, elettivamente domiciliata</p>
<p align=center>contro</p>
<p>-l’<b>A.U.S.L. TA/1</b> in persona del Direttore generale in carica pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine dell&#8217;atto di costituzione in giudizio e di deliberazione D.G. 7.5.2004 n. 1250, dall&#8217;Avv. Loredana Carulli, legalmente d<br />
-la <b>ditta L. Molteni &#038; C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio s.p.a.</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Vincenzo Cerulli Irelli e dagli avv. Maurizio Delfino e Gianluca Cattani, come da mandato</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della deliberazione del Direttore generale dell’A.U.S.L. TA/1 15 maggio 2003 n. 999, comunicata con lettera dd. 9.2.2004, recante affidamento mediante negoziazione diretta della fornitura triennale in service di metadone e di sistemi dispensatori automatici per l’erogazione dello stesso, per una spesa annuale prevista di € 400.000,00; nonché di ogni atto presupposto, connesso o comunque collegato;</p>
<p>e per il risarcimento<br />
dei danni derivanti dall’esecuzione dell’atto impugnato.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione dell’Amministrazione intimata e della controinteressata;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Data per letta alla pubblica udienza del 14 luglio 2004 la relazione del Consigliere Dott. Luigi Viola e uditi altresì, gli Avv. Mastroianni in sostituzione di Berruti e Alessandro Leuci in sostituzione di Marra per la ricorrente e il Prof. Avv. Sticchi Damiani in sostituzione del Prof. Avv. Cerulli Irelli per la controinteressata;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con lettera del 26 settembre 2003, la A.F.O.M., già aggiudicataria di appalto di fornitura di metadone indetto dall’A.U.S.L. TA/1, manifestava la propria disponibilità alla fornitura del sistema di erogazione automatico di metadone cloridrato denominato“MEDIDOS”.<br />
Non ricevendo risposta, reiterava la propria offerta, richiedendo altresì copia della deliberazione 26 maggio 2003 n. 999, del Direttore generale dell’A.U.S.L. TA/1.<br />
Con nota 9.2.2004, l’A.U.S.L. resistente trasmetteva alla ricorrente copia della deliberazione 26 maggio 2003 n. 999, con la quale il Direttore generale affidava direttamente alla ditta L. Molteni &#038; C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio s.p.a. <<la fornitura in service, per un periodo di trentasei mesi, di sistemi dispensatori automatici per l’erogazione di metadone, relativo supporto informatico, software specifico……nonché la fornitura di metadone cloridrato Molteni 0,1% flac. 1000 ml x os in PVC per un quantitativo annuo presunto di Lt. 50.000 a € 12,62 il flacone>>.<br />
La deliberazione di aggiudicazione era impugnata dalla ricorrente per violazione dell’art. 9, 4° comma del d.lgs. 24.7.1992 n. 358, come modificato dall’art. 8 del d.lgs. 20.10.1998 n. 402, errore nei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, difetto di motivazione.<br />
Si costituivano l&#8217;Amministrazione resistente e la controinteressata controdeducendo sul merito del ricorso; la controinteressata sollevava altresì eccezioni preliminari di irricevibilità per tardività e inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.<br />
All&#8217;udienza del 14 luglio 2004 il ricorso passava quindi in decisione</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.<br />
In particolare, per quello che riguarda l’eccezione preliminare di inammissibilità per irricevibilità sollevata dalla difesa della controinteressata, la Sezione deve rilevare, in via preliminare, come lo stesso atto impugnato quantificasse in € 400.000,00 l’onere economico presunto derivante dall’adozione dell’atto impugnato relativamente all’esercizio 2003; in linea più generale, l’atto impugnato individuava il valore economico complessivo della fornitura (destinata a trovare applicazione per un periodo di 36 mesi) sulla base di <<un quantitativo annuo presunto di lt. 50.000 a € 12,62 il flacone, oltre IVA al 10 %, quota parte per noleggio e assistenza, servizio di assistenza tecnica e manutentiva ed addestramento del personale a costo zero>>.<br />
Con tutta evidenza, di tratta pertanto di un contratto che supera la “soglia comunitaria” prevista dall’art. 1, 1° comma del d.lgs. 24 luglio 1992 n. 358 (pari al controvalore in ECU di 200.000 diritti speciali di prelievo) ed è soggetto all’applicabilità delle disposizioni specifiche, anche in materia di pubblicità degli atti di gara, previste dal d.lgs. 358/1992.<br />
Per quello che riguarda la pubblicità degli atti di aggiudicazione, l’art. 5, 3° comma del d.lgs. 358/1992 prevede l’obbligo, per le Amministrazioni che abbiano aggiudicato una fornitura, di darne comunicazione con <<apposito avviso conforme all'allegato 4, lettera E>> da pubblicarsi nelle forme previste dal 7° comma della disposizione (pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee; pubblicazione per estratto su almeno due quotidiani a carattere nazionale e sul quotidiano avente particolare diffusione nella regione); ed in effetti, il citato Allegato 4, lett. e) al d.lgs. 358/1992 prevede gli elementi essenziali (nome e indirizzo dell&#8217;amministrazione aggiudicatrice; procedura di gara prescelta; data di aggiudicazione definitiva della fornitura; ecc.) che devono essere contenuti nell’avviso di aggiudicazione.<br />
Particolarmente interessante ai fini che ci occupano è poi la previsione del numero 2) del citato Allegato 4, lett. e) al d.lgs. 358/1992 che -prevedendo l’obbligo di inserire nella comunicazione, nei casi di <<trattativa privata senza pubblicazione del bando ai sensi dell'articolo 9, comma 4, la motivazione del ricorso a tale procedura>>- conferma espressamente l’applicabilità della previsione in materia di pubblicazione anche alle trattative private senza pubblicazione del bando previste dall’art. 9, 4° comma del d.lgs.<br />
In definitiva, dall’esame del d.lgs. 358/1992 si desume una sistematica complessiva che estende gli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa propria degli appalti di forniture superiori alla soglia comunitaria anche alle trattative private senza pubblicazione di bando e, quindi, anche alla fattispecie oggi in decisione.<br />
Quanto rilevato porta al rigetto dell’eccezione di irricevibilità per tardività sollevata dalla difesa della controinteressata; nel caso di specie, infatti, la verifica della tempestività del ricorso deve essere effettuata, non con riferimento alla data di pubblicazione dell’atto all’albo dell’ente (sistematica valida per le fattispecie, per così dire, “ordinarie”) ma alle specifiche forme di pubblicità previste dall’art. 5 del d.lgs. 358/1992 (e che che non risulta siano ancora state rispettate dall’Amministrazione resistente).<br />
Del pari infondata è la prospettazione “subordinata” dell’eccezione di irricevibilità per tardività sollevata dalla difesa della controinteressata; il fatto che la ricorrente abbia richiesto espressamente copia della deliberazione impugnata già in data 21.10.2003 non può infatti provare che la A.F.O.M. fosse già a conoscenza, in quel momento, degli elementi essenziali dell’atto impugnato (per la necessità di attribuire rilevanza, ai fini della decorrenza dei termini per l’impugnazione, almeno alla conoscenza degli elementi esenziali dell’atto, tra le tante, si vedano C. Stato, sez. V, 27.11.2001, n. 5987; sez. IV, 11.7.2001, n. 3890).<br />
Con riferimento all’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse sollevata sempre dalla difesa della controinteressata (al momento dell’emanazione dell’atto impugnato, il sistema MEDIDOS offerto dalla ricorrente non poteva essere commercializzato in Italia e, quindi, l’A.F.O.M. non ha interesse a contestare una procedura di aggiudicazione alla quale non avrebbe potuto comunque partecipare), la Sezione deve rilevare come, effettivamente, il Ministero della Salute abbia disposto <<il divieto di porre in commercio il sistema MEDIDOS, in quanto non correttamente marcato CE>> (nota 18.8.2003 prot. 0004375 Ministero della Salute, depositata in giudizio da parte ricorrente); altrettanto indubbio è come, a prescindere da ogni considerazione in ordine alla legittimità del “blocco” della commercializzazione, il divieto di commercializzazione sia definitivamente cessato a partire dal 4.2.2004 (nota 4.2.2004 prot. n. 13265 del Min. Salute).<br />
Siamo quindi in presenza di una situazione complessa in cui la ricorrente era sicuramente in possesso dei requisiti indispensabili per partecipare all’eventuale procedura di gara (requisiti individuabili nella possibilità di commercializzare il sistema MEDIDOS che poteva essere comparato al sistema automatico di erogazione del metadone offerto dalla controinteressata) al 26 maggio 2003, data della deliberazione di aggiudicazione, ma non al 23.1.2004, data di stipulazione del relativo contratto tra amministrazione e controinteressata (si veda, al proposito, il contratto depositato in giudizio dall’Amministrazione resistente).<br />
Ora è opinione della Sezione che la legittimazione e l’interesse ad impugnare una procedura di gara, non possano non radicarsi nella concreta possibilità per il ricorrente di conseguire il bene della vita che costituisce la ragione stessa della partecipazione alla procedura; ed in questa prospettiva, la verifica della sussistenza della possibilità di conseguire il bene della vita deve essere effettuata, non solo con riferimento al momento dell’aggiudicazione, ma anche della conclusione del contratto (conclusione del contratto che, è appena il caso di ricordarlo, costituisce la ragione giustificatrice e il “momento finale”  dell’intera procedura).<br />
In altre parole, ammettere la legittimazione (e l’interesse) ad impugnare una procedura di gara in capo ad un soggetto che, pur potendo risultare aggiudicatario della  procedura di gara, non avrebbe mai potuto stipulare il relativo contratto, porterebbe ad una situazione paradossale in cui l’annullamento verrebbe a radicarsi su una situazione complessiva in cui è positivamente esclusa la stessa possibilità per il ricorrente di concludere il rapporto contrattuale con la p.a..<br />
È poi solo il caso di precisare velocemente come la causa di inammissibilità sopra rilevata non abbia niente a che fare con la problematica dell’eventuale risoluzione del contratto stipulato (nella presente fattispecie, è, infatti esclusa la stessa possibilità di concludere il contratto e non si tratta, quindi, di una qualche forma di impossibilità sopravvenuta della prestazione) e come nessuna rilevanza possa essere attribuita alle considerazioni relative all’eventuale illegittimità della sospensione della commercializzazione disposta dal Ministero della salute (sospensione non contestata dall’interessata e, quindi, da considerarsi come un dato indiscutibile nella presente controversia).<br />
In definitiva, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione ed interesse all’impugnazione; sussistono motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, II Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa lo dichiara inammissibile, come da motivazione.<br />
Compensa le spese di giudizio tra le parti.</p>
<p>Così deciso in Lecce, in camera di consiglio il 14 luglio  e il 21 ottobre 2004.</p>
<p>Antonio Cavallari – Presidente <br />
Luigi Viola – Estensore</p>
<p>Pubblicata il 26 ottobre 2004<br />
.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-26-10-2004-n-7455/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2004 n.7455</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2004 n.1990</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-26-10-2004-n-1990/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-26-10-2004-n-1990/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2004 n.1990</a></p>
<p>Salvatore Mezzacapo – Presidente (f.f.) ed Estensore Naccari e altro (avv. F. Lombardi Comite) c. Prefetto di Vibo Valentia (Avv. Stato), A.N.A.S. (Avv. Stato), Soc. Geto s.p.a. (n.c.). Espropriazione per pubblica utilità – Procedimento espropriativo – Fattispecie anteriore al t.u. n.327 del 2001 – Opere stradali – Decreto di occupazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-26-10-2004-n-1990/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2004 n.1990</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-26-10-2004-n-1990/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2004 n.1990</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Salvatore Mezzacapo – Presidente (f.f.) ed Estensore<br /> Naccari e altro (avv. F. Lombardi Comite) c. Prefetto di Vibo Valentia (Avv. Stato), A.N.A.S. (Avv. Stato), Soc. Geto s.p.a. (n.c.).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Espropriazione per pubblica utilità – Procedimento espropriativo – Fattispecie anteriore al t.u. n.327 del 2001 – Opere stradali – Decreto di occupazione d’urgenza – Competenza – E’ del Prefetto.</p>
<p>Espropriazione per pubblica utilità – Procedimento espropriativo – Indennità al proprietario – Effettiva corresponsione – Requisito di validità e/o di legittimità del decreto di espropriazione – Esclusione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel sistema anteriore al t.u. 8 giugno 2001 n.327, compete al Prefetto e non già alla Regione emanare sia il decreto di occupazione d&#8217;urgenza che quello di esproprio definitivo in ordine alla realizzazione di strade statali.</p>
<p>In tema di espropriazione per pubblica utilità, non costituiscono requisito di validità e/o di legittimità del decreto di espropriazione l&#8217;avvenuta effettiva corresponsione dell&#8217;indennità al proprietario e tanto meno la previa determinazione di quella definitiva, essendo sufficiente che la detta indennità, quand&#8217;anche provvisoria, sia stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">nel sistema anteriore al t.u. n.327 del 2001, compete al Prefetto adottare il decreto di occupazione d’urgenza in relazione ad espropriazioni concernenti la realizzazione di una strada statale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 1990 Reg.Sent.<br />
Anno 2004<br />
N. 1211   Reg.Ric.<br />
Anno 2003</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA</b></p>
<p>composto dai signori:<br />
Salvatore Mezzacapo, PRESIDENTE, estensore; Nicola Durante, COMPONENTE;<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, COMPONENTE<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1211/2003 Reg. Gen. proposto<br />
da <b>Naccari Giovanni</b> fu Domenico e Naccari Giovanni fu Antonio, rappresentati e difesi dall’Avv. Francesco Lombardi Comite ed elettivamente domiciliati in Catanzaro, alla via M. Greco n. 174 presso lo studio Nisticò</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Prefetto di Vibo Valentia</b>, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato presso la cui sede domicilia ex lege</p>
<p>E NEI CONFRONTI<br />
dell’<b>ANAS &#8211; Ente nazionale per le strade</b>, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato presso la cui sede domicilia ex lege e della Società impresa costruzioni “Geto” s.p.a., non costituita in giudizio</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del decreto del Prefetto di Vibo Valentia in data 24 giungo 2003 n. 2384/I° settore con cui è disposta l’espropriazione definitiva di un fondo intestato ai ricorrenti per lavori inerenti la strada statale 18 Tirreno inferiore.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Prefetto di Vibo Valentia e dell’ANAS;<br />
Viste le memorie prodotte e gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 22 ottobre 2004 data per letta la relazione del magistrato Salvatore Mezzacapo e uditi, altresì, i difensori delle parti come da verbale di udienza.<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>Con l’avversato decreto il Prefetto di Vibo Valentia ha disposto l’espropriazione per pubblica utilità in favore dell’ANAS del fondo di proprietà degli odierni ricorrenti in ragione dei lavori occorrenti per il nuovo tracciato della strada statale 18 Tirreno inferiore, lavori dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità con precedente decreto dell’ANAS in data 15 luglio 1998 ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 143 del 1994. <br />
A sostegno del proposto ricorsdo con cui è chiesto l’annullamento del citato decreto di esproprio definitivo deducono innanzitutto i ricorrenti vizio di incompetenza per essere stato il detto decreto adottato dal Prefetto in luogo di autorità regionale ovvero comunque in difetto di una intesa con l’ente Regione. Deducono inoltre l’illegittimità dell’avversato decreto in ragione del fatto che lo stesso indica una indennità provvisoria e non già definitiva e comunque il tutto con grave ritardo.<br />
Si sono costituiti in giudizio il Prefetto di Vibo Valentia e l’ANAS affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.<br />
Alla pubblica udienza del 22 ottobre 2004 il ricorso viene ritenuto per la decisione.<br />
Ciò premesso, il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto, potendosi quindi anche prescindere dalla eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente ANAS.<br />
Quanto al profilo della competenza all’adozione del decreto di esproprio di cui è questione, occorre osservare che l’intervento di cui è questione concerne una strada statale, in particolare trattandosi della S.S. 18 Tirreno inferiore. Ai sensi del decreto legislativo n. 143 del 1994, la gestione, la realizzazione e comunque gli interventi relativi alle strade statali sono di competenza dell’ANAS, che appunto provvede, per come è avvenuto nel caso di specie, ad approvare i relativi progetti con valenza pure di dichiarazione di pubblica utilità dell’opera proprio al fine dell’applicazione delle norme in tema di espropriazione per pubblica utilità. Peraltro, ai sensi dell’ art. 8 lettera a ) D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8, resta ferma la competenza degli organi statali in ordine alla rete autostradale ed alle strade statali classificate. Così, ai sensi dell’art. 88 n. 7 del D.P.R. n. 616 del 1977, sono di competenza statale le funzioni amministrative in tema di esecuzione di opere concernenti, tra l’altro, il demanio ed il patrimonio dello Stato. Ed ancora, ai sensi dell’106 secondo comma del citato D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, in tema di espropriazione per pubblica utilità, restano di competenza della Stato le funzioni amministrative per le opere pubbliche la cui esecuzione è di sua spettanza. Dovendosi comunque da ultimo citare l’art. 48 della leggte fondamentale n. 2359 del 1865 che appunto attribuisce al Prefetto di pronunciare l’espropriazione ad autorizzare l’occupazione, disposizione questa abrogata solo con l’entrata in vigore del nuvo testo unico degli espropri.<br /> Quello ora complessivamente richiamato è infatti il quadro normativo di riferimento che interessa ratione temporis la presente controversia alla quale non può applicarsi il nuovo testo unico degli espropri per essere la dichiarazione di pubblica utilità dei lavori di cui si discute intervenuta anteriormente l’entrata in vigore del testo unico medesimo fissata dal suo art. 59 al 30 giugno 2003. Può quindi affermarsi che le disposizioni sopra citate hanno riservato allo Stato le funzioni amministrative espropriative in ordine alla rete autostradale e alle strade statali, ragion per cui alcun dubbio sussiste in ordine alla competenza del Prefetto e non già della Regione ad emanare sia il decreto di occupazione d&#8217;urgenza che quello di esproprio definitivo (cfr. T.A.R. Molise, 7 ottobre 1986 n. 120). Pertanto, la complessiva censura con cui si deduce da parte ricorrente l’incompetenza del Prefetto ovvero la illegittimità del decreto per mancata intesa con l’ente Regione appare priva di fondamento.<br />
Del pari infondato è l’altro motivo di ricorso con cui i ricorrenti lamentano che l’avversato decreto di esproprio si limita a recepire la determinazione delle indennità espropriative provvisorie depositate presso la Cassa depositi e prestiti. Anche detto motivo di ricorso risulta infondato.<br />
Innanzitutto va osservato che anche in caso di espropriazione preordinata alla realizzazione di opere statali, l&#8217;indennità è liquidata, dopo il decreto di esproprio, dalla Commissione provinciale di cui all&#8217; art. 15 L. 22 ottobre 1971 n. 865, trattandosi, a differenza di altri adempimenti procedurali, di un atto connesso alla determinazione dell&#8217;indennizzo. Può allora ben ribadirsi il costante insegnamento giurisprudenziale secondo cui non costituiscono requisito di validità e/o di legittimità del decreto di espropriazione l&#8217;avvenuta effettiva corresponsione dell&#8217;indennità al proprietario e tanto meno, la previa determinazione di quella definitiva essendo sufficiente che la detta indennità, quand&#8217;anche provvisoria, sia stata depositata, come puntualmente avvenuto nel caso di specie, presso la Cassa depositi e prestiti (cfr., per tutte, Cons. Stato, IV Sezione, 7 settembre 2000 n. 4703).<br />
Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il Collegio respinge il ricorso in esame poiché infondato.<br />
Sussistono tuttavia giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria RESPINGE il ricorso n. 1211 del 2003, di cui in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 22 ottobre 2004.</p>
<p>SALVATORE MEZZACAPO,	Presidente, Estensore																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 26 OTTOBRE 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-26-10-2004-n-1990/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2004 n.1990</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2004 n.5146</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-26-10-2004-n-5146/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-26-10-2004-n-5146/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2004 n.5146</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. Est. P. Weiss (Avv. G. Montana) contro il Comune di Castelnuovo Val di Cecina (non costituito) ed il Consorzio Strada Vicinale ad uso pubblico “Pianaggello &#8211; Vado La Lepre” (Avv. G. Viciconte) e nei confronti di M. Gentili (non costituito) Processo amministrativo – Ricorso straordinario – Richiesta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-26-10-2004-n-5146/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2004 n.5146</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-26-10-2004-n-5146/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2004 n.5146</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. Est.<br /> P. Weiss (Avv. G. Montana) contro il Comune di Castelnuovo Val di Cecina (non costituito) ed il Consorzio Strada Vicinale ad uso pubblico “Pianaggello &#8211; Vado La Lepre” (Avv. G. Viciconte) e nei confronti di M. Gentili (non costituito)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Ricorso straordinario – Richiesta di trasposizione in sede giurisdizionale notificata oltre il termine di 60 giorni – Costituzione al fine di rilevare preliminarmente la tardività dell’opposizione – Acquiescenza alla trasposizione – Insussistenza – Inammissibilità della trasposizione</span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel caso in cui l’atto di opposizione alla decisione in sede straordinaria risulti notificato dopo la scadenza del termine di sessanta giorni, la eventuale costituzione in giudizio con cui viene fatta valere, in via preliminare, la tardività dell’opposizione stessa costituisce uno strumento (sia pur sovrabbondante) per ottenere la prosecuzione del procedimento in sede straordinaria e non è configurabile alcuna acquiescenza alla richiesta di trasposizione. Pertanto la richiesta di decisione in sede giurisdizionale deve dichiararsi inammissibile, con conseguente procedibilità del ricorso straordinario</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">inconfigurabilità di acquiescenza alla trasposizione in sede giurisdizionale in caso di costituzione con eccezione preliminare di tardività dell’atto di opposizione alla decisione in sede straordinaria</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<br />
&#8211; I^ SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 482/04 proposto da<br /><b>WEISS PETRA</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Montana ed elettivamente domiciliata presso gli uffici di questa Segreteria Tar in Firenze, via Ricasoli, 40;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>COMUNE DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA</b>, in persona del Sindaco in carica, non costituitosi;<br />
&#8211; il <b>CONSORZIO STRADA VICINALE</b> ad uso pubblico “PIANAGGELLO &#8211; VADO LA LEPRE”, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano Viciconte ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Firenze, Viale G.Matte</p>
<p>e nei confronti<br />
&#8211; di <b>GENTILI MASSIMO</b>, non costituitosi;</p>
<p>per l’annullamento<br />
delle deliberazioni dell’Assemblea Consortile del Consorzio n.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del 16.7.2003, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’ atto di costituzione in giudizio del Consorzio intimato;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 19 ottobre 2004, il Presidente dott. Giovanni Vacirca;<br />
Udito, altresì, per la parte resistente l’avv. C.Pratini delegato da G.Viciconte; <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>	La ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario notificato il 10 novembre 2003  varie deliberazioni del Consorzio strada vicinale ad uso pubblico “Pianaggello-Vado La Lepre”.<br />	<br />
	Con atto notificato il 24 gennaio 2004 il Consorzio ha chiesto che il ricorso fosse deciso in sede giurisdizionale.<br />	<br />
	Di conseguenza la ricorrente ha provveduto al deposito dell’atto di costituzione in giudizio ex art. 10 d.P.R. n. 1199 del 1971, eccependo preliminarmente la tardività dell’atto di opposizione alla decisione in sede straordinaria e riproponendo in via subordinata le censure già svolte.<br />	<br />
	Il Consorzio sostiene che l’eccezione di tardività dell’atto di opposizione sia preclusa dall’avvenuta costituzione in giudizio della ricorrente e richiama al riguardo un parere delle Sezioni riunite I e II del Consiglio di Stato (18 dicembre 1991, n. 1719/91, in Cons. St., 1993, I, 1171).<br /> In tale parere si osserva che la costituzione in giudizio ad opera del ricorrente, investendo il giudice dell’affare, preclude la valutazione in sede straordinaria della sussistenza della causa di improcedibilità del ricorso amministrativo, ma non si esamina il diverso caso in cui il ricorrente, pur costituendosi, abbia dedotto preliminarmente la tardività dell’atto di opposizione. In questa ipotesi non è configurabile alcuna acquiescenza alla richiesta di trasposizione, ma al contrario la costituzione in giudizio dinanzi al giudice costituisce uno strumento (sia pur sovrabbondante) per ottenere la prosecuzione del procedimento in sede straordinaria.<br />	<br />
	Nel caso in esame l’atto di opposizione alla decisione in sede straordinaria risulta notificato dopo la scadenza del termine di sessanta giorni. Pertanto la richiesta di decisione in sede giurisdizionale deve dichiararsi inammissibile, con conseguente procedibilità del ricorso straordinario.<br />	<br />
	Le spese del giudizio possono compensarsi fra le parti, atteso che la ricorrente avrebbe potuto limitarsi a dedurre in sede amministrativa la tardività dell’atto di opposizione, senza promuovere un inutile giudizio al solo fine di fare accertare l’inammissibilità di tale atto.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, dichiara inammissibile la richiesta di decisione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario proposto dalla sig.ra Weiss Petra. Spese compensate.<br />
	Così deciso in Firenze il 19 ottobre 2004 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio con l’intervento dei signori:																																																																																												</p>
<p>	Giovanni Vacirca	&#8211; Presidente, est.<br />	<br />
	Giuseppe Di Nunzio	&#8211; Consigliere<br />	<br />
	Bernardo Massari      	#NOME?																																																																																											</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 26 OTTOBRE 2004<br />
Firenze, lì 26 OTTOBRE 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-26-10-2004-n-5146/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2004 n.5146</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2004 n.5153</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-26-10-2004-n-5153/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-26-10-2004-n-5153/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2004 n.5153</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. E. Di Santo Est. P. Occhialini (Avv. A. Pettini) contro il Ministero delle Poste, Direzione Provinciale P.T. di Firenze e l’Area Personale ed Organizzazione delle Poste Italiane (Avvocatura dello Stato) e nei confronti dell’Ente Poste Italiane (non costituito) sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario per le controversie</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-26-10-2004-n-5153/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2004 n.5153</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-26-10-2004-n-5153/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2004 n.5153</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. E. Di Santo Est.<br /> P. Occhialini (Avv. A. Pettini) contro il Ministero delle Poste, Direzione Provinciale P.T. di Firenze e l’Area Personale ed Organizzazione delle Poste Italiane (Avvocatura dello Stato) e nei confronti dell’Ente Poste Italiane (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario per le controversie relative ad atti anteriori alla trasformazione dell&#8217;ex Amministrazione postale in ente pubblico economico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Lavoro – Giurisdizione e competenza &#8211; Atti anteriori alla trasformazione dell’ex Amministrazione postale in ente pubblico economico – Giurisdizione del Giudice amministrativo &#8211; Insussistenza</span></span></span></p>
<hr />
<p>Se è pacifica in giurisprudenza la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario per tutti gli atti adottati dopo il 31 dicembre 1993, data in cui è avvenuta la trasformazione dell’ex Amministrazione postale in ente pubblico economico, anche per gli atti anteriori al 31 dicembre 1993, tuttavia, la giurisdizione del giudice amministrativo deve essere esclusa – ex art.5 c.p.c. &#8211; quando la relativa domanda giudiziale risulti proposta oltre il termine (31 dicembre 1993) che segna il passaggio della cognizione sulla materia al giudice ordinario, in assenza di una diversa disciplina transitoria che sancisca la sopravvivenza della giurisdizione amministrativa con riferimento alle questioni precedenti alla intervenuta trasformazione dell’amministrazione postale</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">giurisdizione del Giudice Ordinario per le controversie relative ad atti anteriori alla trasformazione dell’ex Amministrazione postale in ente pubblico economico</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA <br />&#8211; I^ SEZ.SEZIONE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.2700/1995 proposto da<br />
<b>OCCHIALINI Piergiorgio</b> rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Pettini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Firenze, Via L. Landucci n.17;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero delle Poste</b>, Direzione Provinciale P.T. di Firenze (ora Filiale di Firenze) e l’Area Personale ed Organizzazione delle Poste Italiane (già Direzione Centrale U.L. del Ministero P.T.), costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi ex lege dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze presso i cui uffici in Firenze, Via degli Arazzieri n.4, domiciliano;</p>
<p>e n. c. di<br />
<b>Ente Poste Italiane (E.P.I.), </b>non costituito;</p>
<p>PER L&#8217;ANNULLAMENTO<br />dell’ordinanza del 3 aprile 1995 prot. n. A.P.O/UL/5238/E76970 a firma del Dirigente dell’Area Personale ed Organizzazione delle Poste Italiane (già Direzione Centrale U.P. del Ministero P.T.) con la quale è stato disposto che il ricorrente non ha titolo alla corresponsione dei ratei di stipendio non percepiti per il periodo di sospensione cautelare a suo tempo sofferta nonché degli atti presupposti connessi e conseguenti e tra questi la nota del 3 maggio 1995 prot. 1/13 della Direzione Prov. P.T. di Firenze (ora Filiale di Firenze);</p>
<p>NONCHÉ PER IL RICONOSCIMENTO E LA DECLARATORIA<br />
del diritto del ricorrente al trattamento economico, dallo stesso non percepito relativamente al periodo 2 maggio 1985 – 21 dicembre 1985, allorchè egli era sospeso cautelarmente dal servizio, con interessi e rivalutazione monetaria fino al dì dell’effettivo pagamento;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni;<br />
Vista la memoria prodotta da quest’ultimo a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 22 giugno 2004 &#8211; relatore il Consigliere Eleonora Di Santo – i difensori delle parti;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:ù</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>	1. Con il provvedimento impugnato con il ricorso indicato in epigrafe, il Dirigente dell’Area Personale ed Organizzazione delle Poste Italiane (già Direzione Centrale U.P. del Ministero P.T.) disponeva che il ricorrente non aveva titolo alla corresponsione dei ratei di stipendio non percepiti per il periodo di sospensione cautelare a suo tempo sofferta.<br />	<br />
	2. La controversia esula dalla giurisdizione amministrativa, come emerge dalle argomentazioni che seguono già sviluppate dalla giurisprudenza amministrativa in analoghe fattispecie (cfr., ex multis, TAR Lombardia, Milano, sez. I, n.9151/2000).<br />	<br />
	La legge 29 gennaio 1994 n.71 (conversione del decreto-legge 1 dicembre 1993 n.487) ha disposto la trasforma¬zione dell&#8217;Amministrazione delle poste e delle teleco¬municazioni in ente pubblico economico denominato ente &#8220;Poste Italiane&#8221; e la privatizzazione del rapporto di lavoro del personale dipendente, provvedendo conte¬stualmente alla riorganizzazione del Ministero con at¬tribuzioni circoscritte alla regolamentazione, vigi¬lanza, indirizzo e coordinamento del settore.<br />	<br />
	L&#8217;art.1, primo comma, prevede che la trasformazione operi &#8220;con effetto dalla data di efficacia dei decreti di nomina degli organi previsti dall&#8217;art. 3, che do¬vranno essere emanati entro e non oltre il 31 dicembre 1993&#8221;.<br />	<br />
	L&#8217;art. 6, 2° comma dispone che il personale di detta Amministrazione &#8220;resta alle dipendenze dell&#8217;ente, con rapporto di diritto privato&#8221;, ad eccezione di quello assegnato al Ministero, soggetto all&#8217;inquadramento nei ruoli organici ai sensi del d.lgs. n. 29 del 1993.<br />	<br />
	L&#8217;art.10, dedicato al contenzioso, dispone la devo¬luzione all&#8217;autorità giudiziaria ordinaria delle con¬troversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con l&#8217;ente &#8220;Poste Italiane&#8221;, autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell&#8217;Avvocatura dello Stato.<br />	<br />
	Le riportate disposizioni, conformandosi del resto ai criteri generali di riparto della giurisdizione in materia, evidenziano uno stretto nesso conse¬quenziale fra la trasformazione dell&#8217;apparato, la pri¬vatizzazione del rapporto di lavoro e la giurisdizione sulle relative controversie: nel senso cioè che, una volta costituito l&#8217;ente Poste Italiane, espressamente qualificato come ente pubblico economico (e ulteriormente trasformato in società per azioni), la natura privatistica del rapporto di lavoro alle dipendenze di detto ente non può che comportare la devoluzione delle relative questioni al giudice ordinario ex art. 409 n. 4 c.p.c. (cfr. Ad. Plen. 8.7.1975 n.9).<br />	<br />
	A seguito dell&#8217;emanazione dei decreti di nomina degli organi dell&#8217;ente (emanati con d.P.R. 23.12.1993, pubblicato in G.U. 31.12.93), quest&#8217;ultimo si è costituito ed ha preso ad operare nella nuova configurazione voluta dal legislatore. <br />	<br />
	Ne discende che il rapporto di impiego del personale dipendente ha assunto natura privatistica, con conse¬guente competenza del giudice del lavoro sulle rela¬tive controversie (cfr. Cass. SS.UU. 7.7.99 n. 388).<br />	<br />
	3. Si potrebbe obiettare che la giurisdizione amministrativa sopravviva in virtù del decreto-legge 6 maggio 1994 n.269, convertito in legge 4 luglio 1994 n.432, il cui art. 1 recita: &#8220;Nel caso di trasforma¬zione di enti pubblici in enti pubblici economici o in società di diritto privato, continuano ad essere at¬tribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice am¬ministrativo le controversie relative a questioni at¬tinenti al periodo del rapporto di lavoro svoltosi an¬teriormente alla trasformazione&#8221;.<br />	<br />
	Ritiene peraltro il Collegio, come già statuito dal giudice amministrativo in analoghe fattispecie, che il caso in esame esuli dall&#8217;ambito soggettivo ed oggettivo della norma.<br />	<br />
	In primo luogo quest’ultima riguarda gli &#8220;enti pubblici&#8221;, termine che tradizionalmente identifica una categoria di enti distinti dalle amministrazioni sta¬tali, intese come branche dello Stato-persona; laddove l&#8217;Ente Poste (ora società per azioni) nasce dalla trasformazione non già di un ente pubblico ma di un&#8217;amministra¬zione statale, sia pure ad ordinamento autonomo (l&#8217;Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni), e pertanto resta estraneo all&#8217;ambito di appli¬cazione della legge n. 432/94.<br />
	Inoltre, l’art.1 del D.L. 269/94, convertito nella legge n.432/1994 – nel prevedere, in caso di trasformazione di enti pubblici economici o in società di diritto privato, la persistente attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie attinenti al periodo del rapporto di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione – detta una disciplina transitoria per tutte le trasformazioni future e non può svolgere efficacia alcuna sul rapporto di lavoro dei dipendenti dell’Amministrazione postale, che è stata trasformata in ente pubblico economico con effetto dalla data di efficacia dei decreti di nomina degli organi del nuovo ente da emanarsi entro il 31 dicembre 1993 e, quindi, prima dell’entrata in vigore del citato art.1 del D.L. n.269/1994 (Cass. Civ., sez. un., 5 settembre 1997 n.8587).<br />	<br />
	Ne consegue che se è pacifica in giurisprudenza la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario per tutti gli atti adottati dopo il 31 dicembre 1993, data in cui è avvenuta la trasformazione dell’ex Amministrazione postale in ente pubblico economico, anche per gli atti anteriori al 31 dicembre 1993, tuttavia, come per l’accertamento di un diritto maturato nell’ambito della regolamentazione preesistente, la giurisdizione del giudice amministrativo deve essere esclusa – ex art.5 c.p.c. &#8211; quando la relativa domanda giudiziale risulti proposta oltre il termine che segna il passaggio della cognizione sulla materia ad un giudice diverso (TAR Lazio, sez. II bis, n.3305/2002).<br />	<br />
	4. Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. Sussistono tuttavia equi motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana &#8211; Sezione I, dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso n.2700/1995 meglio indicato in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze, in data 22 giugno 2004 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana in Camera di consiglio, con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Giovanni Vacirca				Presidente<br />	<br />
Giuseppe Di Nunzio				Consigliere<br />	<br />
Eleonora Di Santo				Consigliere rel. est.																																																																																									</p>
<p>F.to Giovanni Vacirca                       F.to Eleonora Di Santo<br />
F.to Mario Uffreduzzi &#8211; Direttore della Segreteria</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 26 OTTOBRE 2004<br />
Firenze, lì 26 OTTOBRE 2004</p>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2004 n.20775</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. DE MUSIS, Est. FORTE Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ( Avv. dello Stato) c/ Salvatore Conigliaro (Avv. G. Milone) Processo in generale – Capacità processuale – Autonoma soggettività e capacita di stare in giudizio della Capitaneria di Porto – Non sussiste – Motivi &#8211; Conseguenze La Capitaneria di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-26-10-2004-n-20775/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2004 n.20775</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. DE MUSIS, Est. FORTE<br /> Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ( Avv. dello Stato) c/ Salvatore Conigliaro (Avv. G. Milone)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo in generale – Capacità processuale – Autonoma soggettività e capacita di stare in giudizio della Capitaneria di Porto – Non sussiste – Motivi &#8211; Conseguenze</span></span></span></p>
<hr />
<p>La Capitaneria di Porto, e&#8217; priva di autonoma soggettivita&#8217; e di capacita&#8217; di stare in giudizio in quanto mero ufficio periferico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui unicamente<br />
spetta, in persona del ministro &#8220;pro tempore&#8221;, di esprimere la volonta&#8217; dell&#8217;amministrazione nei confronti dei terzi. Ne consegue che, ove in un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa essa venga erroneamente evocata ( nel caso, dalla cancelleria del Tribunale ), solamente se la notificazione dell&#8217;opposizione venga effettuata al Ministro competente presso la Capitaneria di Porto puo&#8217; rimanere configurabile l&#8217;ipotesi dell&#8217;irregolarita&#8217; per errore di identificazione della persona ( Capitano del Porto in luogo del Ministro ) sanabile ex art. 4 L. n. 260 del 1958. Peraltro,<br />
l&#8217;impugnazione proposta da parte del Ministero costituisce, valendo a farla propria, ratifica della condotta processuale mantenuta dalla Capitaneria, risultando conseguentemente ammissibile il ricorso per cassazione presentato pur senza avere tale articolazione centrale e sovraordinata partecipato al giudizio di merito.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la Capitaneria di Porto e&#8217; priva di autonoma soggettivita&#8217; e di capacita&#8217; di stare in giudizio in quanto mero ufficio periferico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/6006_CASS_6006.pdf">cliccaqui</a></p>
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