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	<title>26/1/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>26/1/2020 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 26/1/2020 n.103</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-26-1-2020-n-103/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jan 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-26-1-2020-n-103/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 26/1/2020 n.103</a></p>
<p>Nota a CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE II &#8211; Sentenza 2 gennaio 2020, n. 2 a cura di Alessandra Petronelli LA RISALENZA NEL TEMPO NON DETERMINA L’AUTOMATICA MANCANZA DI ATTUALITA’ DEGLI ELEMENTI INDIZIARI Nota a CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE II &#8211; Sentenza 2 gennaio 2020, n. 2 a cura</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-26-1-2020-n-103/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 26/1/2020 n.103</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-26-1-2020-n-103/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 26/1/2020 n.103</a></p>
<p>Nota a CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE II &#8211; Sentenza 2 gennaio 2020, n. 2 a cura di Alessandra Petronelli</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div><strong>LA RISALENZA NEL TEMPO NON DETERMINA L’AUTOMATICA MANCANZA DI ATTUALITA’ DEGLI ELEMENTI INDIZIARI</strong></div>
<div></div>
<div style="text-align: right;">Nota a <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-2-1-2020-n-2/" target="_blank" rel="noopener" data-cke-saved-href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/25870">CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE II &#8211; Sentenza 2 gennaio 2020, n. 2</a> a cura di Alessandra Petronelli</div>
<div></div>
<div><strong>Prologo</strong><br />
I fatti sui quali si fonda l’interdittiva antimafia possono anche essere risalenti nel tempo nel caso in cui vadano a comporre un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l&#8217;esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata.<br />
Tanto è stato stabilito dalla Sez. III del Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 2, pronunciata lo scorso 2 gennaio 2020.<br />
Per i Giudici di Palazzo Spada il mero decorso del tempo non implica, di per sé, la perdita del requisito dell’attualità del tentativo di infiltrazione mafiosa e la conseguente decadenza delle vicende descritte nell’atto interdittivo né, tantomeno, l’inutilizzabilità di queste ultime quale materiale istruttorio per un nuovo provvedimento.<br />
Per la fuoriuscita definitiva dell’impresa dal cono d’ombra della mafiosità occorrerà, invece, il consolidamento di “positivi fatti nuovi” dai quali desumere il virare &#8211; in modo irreversibile &#8211; dell’impresa dalla situazione negativa in cui versava.</div>
</div>
<p><strong>I fatti di causa</strong><br />
A seguito delle risultanze istruttorie emerse nel corso di un’indagine di polizia giudiziaria, la Prefettura di Crotone emanava un’interdittiva antimafia a carico di un’impresa che, per mezzo di un contratto stipulato con il Comune X per la pulizia dei locali comunali, fungeva da tramite per far pervenire le corrispondenti somme di denaro ad una famiglia malavitosa. Tale impresa, peraltro, era gestita da un soggetto gravato da pregiudizi penali che aveva assunto alle proprie dipendenze soggetti imparentati con una cosca e che, in data antecedente al 1998, era stato vittima di estorsione.<br />
L’interdittiva, impugnata dall’impresa dinanzi al Tar Calabria – Catanzaro, veniva annullata per carenza di istruttoria, ritenendosi “non attuali” i fatti posti dalla Prefettura a sostegno della misura.<br />
Il Ministero dell’Interno proponeva ricorso al Consiglio di Stato che, con la sentenza in commento, lo accoglieva.</p>
<p><strong>La posizione del Consiglio di Stato</strong><br />
Per i Giudici di Palazzo Spada, la risalenza nel tempo degli elementi indiziari non è condizione sufficiente per la rimozione della misura ostativa, tenendo altresì conto dell’assenza, in capo all’interessato, di condotte in concreto inidonee a creare una netta cesura con il passato.<br />
Il pericolo di infiltrazione mafiosa, dunque, se non attuale, può essere anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori.<br />
Ad avviso dei Giudici, il pericolo di ingerenza sarebbe desumibile, nel caso di specie, anche dalla sussistenza di vincoli parentali tra alcuni dipendenti dell’impresa con componenti della cosca: in peculiari realtà locali, infatti, è opportuno considerare che in una famiglia mafiosa, anche il soggetto non attinto da pregiudizio mafioso può subire – nolente – l’influenza del capofamiglia dell’associazione ed esserne sostanzialmente coinvolto.<br />
Il Supremo Consesso ritiene, pertanto, che gli elementi fattuali descritti denotano l’attendibilità del pericolo di infiltrazione mafiosa, non potendo in alcun modo enuclearsi, dal quadro indiziario complessivo, il virare <em>irreversibile</em>dell’impresa dal cono d’ombra della mafiosità.<br />
In conclusione, il Consiglio di Stato ribadisce che la funzione di “frontiera avanzata” dell’informativa antimafia consente alle Prefetture di valutare elementi “atipici” da cui trarre il pericolo di ingerenza mafiosa, posto che la finalità preventiva del contrasto alla mafia consiste proprio nel tenere il passo con la “atipica” capacità da parte delle mafie di perseguire i propri fini.</p>
<div>
<p>Precedenti:</p>
<p>Conforme                                                                                                     Difforme</p>
</div>
<div>Cons. St., Sez. III, 9 aprile 2019, n. 2323<br />
Pres. F. Frattini; Est. P. Ungari.<br />
Omissis contro Ministero dell’Interno.</div>
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		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 26/1/2020 n.104</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jan 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-26-1-2020-n-104/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 26/1/2020 n.104</a></p>
<p>nota a sentenza a T.A.R. SARDEGNA &#8211; SEZIONE Ii &#8211; Sentenza 2 gennaio 2020, n. 8 a cura di Riccardo Segamonti GARE SOTTO SOGLIA: SI’ALLA DEROGA AL PRINCIPIO DI ROTAZIONE ANCHE NELLE PROCEDURE NEGOZIATE SE PRECEDUTE DA AVVISI PUBBLICI PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE nota a sentenza a T.A.R. SARDEGNA &#8211;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-26-1-2020-n-104/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 26/1/2020 n.104</a></p>
<p style="text-align: left;">
<p>nota a sentenza a T.A.R. SARDEGNA &#8211; SEZIONE Ii &#8211; Sentenza 2 gennaio 2020, n. 8 a cura di Riccardo Segamonti</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div><strong>GARE SOTTO SOGLIA: SI’ALLA DEROGA AL PRINCIPIO DI ROTAZIONE ANCHE NELLE PROCEDURE NEGOZIATE SE PRECEDUTE DA AVVISI PUBBLICI PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE</strong></p>
</div>
<div>nota a sentenza a <strong><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-2-1-2020-n-8/" target="_blank" rel="noopener">T.A.R. SARDEGNA &#8211; SEZIONE II &#8211; Sentenza 2 gennaio 2020, n. 8</a> </strong>a cura di Riccardo Segamonti</div>
<div>
<strong><em>Prologo</em></strong><br />
Nell’ambito delle gare sotto soglia, la deroga al principio di rotazione si applica anche nelle procedure negoziate solo quando la stazione appaltante ricorre a strumenti di impulso al mercato, come avvisi pubblici per manifestazione di interesse<em>. </em>Tanto è stato stabilito dalla Sezione Seconda del T.A.R. Sardegna con la Sentenza del 2 gennaio 2020, n. 8.<br />
Secondo il Giudice amministrativo, pur trattandosi di una procedura negoziata, la ragione della deroga al principio di rotazione si rinviene nell’aver consentito a tutte le possibili concorrenti interessate di manifestare il proprio interesse a presentare una eventuale offerta, attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico.</p>
<p><strong><em>I fatti di causa</em></strong><br />
Nel giudizio in esame è stata riscontrata l’illegittimità di una aggiudicazione per violazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti stabilito dall’art. 36, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 50/16. Più nel dettaglio, la gara era inerente alla partecipazione ad una procedura negoziata per l’avvio e realizzazione di “Cantieri verdi”, finalizzata alla presentazione di un progetto di inserimento lavorativo per l’affidamento dei cantieri comunali.<br />
Ad avviso della ricorrente la aggiudicataria non avrebbe potuto partecipare alla gara in quanto assegnataria uscente per il medesimo servizio.</p>
<p><strong><em>L’iter logico argomentativo seguito dal Giudice amministrativo </em></strong><br />
Il giudice amministrativo, mediante la pronuncia in esame, stabilisce che il principio di rotazione si applica nelle procedure negoziate in cui l’amministrazione appaltante non consente a posteriori la partecipazione da parte di tutti gli operatori alla gara ma solo ad una parte discrezionalmente scelta di soggetti da invitare.<br />
Il Tar in modo convincente ha sostenuto che applicare il principio di cui all’art. 36 del codice degli appalti in una gara sostanzialmente aperta quale quella in esame, immune da ogni forma di scelta discrezionale della Stazione Appaltante in ordine agli inviti da trasmettere, si risolverebbe in una ingiusta anticipata esclusione dell’aggiudicataria uscente.<br />
Il Tar conclude sostenendo che l’aver consentito a tutti i possibili operatori economici, potenzialmente interessati, di partecipare alla procedura negoziata non è parificabile alla scelta di restringere a monte la platea dei potenziali aggiudicatari. In tale contesto l’applicazione stringente del principio di rotazione si tradurrebbe da strumento giuridico teso a mantenere intatte le condizioni di un mercato concorrenziale ad un metodo capace di causarne una ingiusta alterazione.</div>
<div></div>
<p>Precedenti Conforme  Difforme T.A.R. Liguria, Genova, sez. II, 22 ottobre 2019, n. 805, Vitali; T.A.R. Calabria, I, 20 luglio 2019, n. 1457, Goggiamani; T.A.R. Liguria, II, 12 luglio 2019, n. 613, Vitali; T.A.R. Campania, Salerno, I, 5 novembre 2018, n. 1574, Monica; T.A.R. Sardegna, Sezione I, 22 maggio 218, n. 493, Rovelli; T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. II, 12 giugno 2017, n. 816, Bellucci. T.A.R. Latina, Sez. I, 13 novembre 2018, n. 578, Torano; Tar Campania, Napoli, sez. VIII, 7 giugno 2017, n. 3086, D’Alessandri.</p>
<p>Riferimenti normativi  Art. 36 del d.lgs. n. 50/16;<br />
Punto 3.6 della delibera n. 206 del 1 marzo 2018, aggiornamento al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 delle Linee guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.</p>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-26-1-2020-n-104/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 26/1/2020 n.104</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 26/1/2020 n.105</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-26-1-2020-n-105/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jan 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-26-1-2020-n-105/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 26/1/2020 n.105</a></p>
<p>Nota a sentenza T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI &#8211; SEZIONE III &#8211; Sentenza 2 gennaio 2020, n. 3  a cura di Manuela Cundari L’AUTOMATISMO DELLA PIATTAFORMA MEPA E I LIMITI DEL SOFTWARE APPLICATIVO NON GIUSTIFICANO L’OPERATO ILLEGITTIMO DELLA PA Nota a sentenza T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI &#8211; SEZIONE III &#8211; Sentenza 2</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-26-1-2020-n-105/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 26/1/2020 n.105</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-26-1-2020-n-105/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 26/1/2020 n.105</a></p>
<p style="text-align: left;">
<p>Nota a sentenza T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI &#8211; SEZIONE III &#8211; Sentenza 2 gennaio 2020, n. 3  a cura di Manuela Cundari</p>
<hr />
<p><strong>L’AUTOMATISMO DELLA PIATTAFORMA MEPA E I LIMITI DEL SOFTWARE APPLICATIVO NON GIUSTIFICANO L’OPERATO ILLEGITTIMO DELLA PA</strong></p>
<div>Nota a sentenza <strong><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-2-1-2020-n-3/" target="_blank" rel="noopener">T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI &#8211; SEZIONE III &#8211; Sentenza 2 gennaio 2020, n. 3</a>  a cura </strong>di Manuela Cundari</div>
<div>
<strong>Prologo</strong><br />
Nel calcolo della soglia dell’anomalia, in assenza di carenza documentale, soccorso istruttorio e variazione soggettiva dei concorrenti, si deve tener conto dell’art. 95, comma 15, del d.lgs. n. 50 del 2016 che enuncia il principio della c.d. “invarianza” della soglia di anomalia, che persegue la finalità di garantire la trasparenza e la correttezza del confronto concorrenziale nonché la conservazione degli atti di gara.<br />
Nel rispetto di tale principio, qualora la stazione appaltante, dopo aver esperito il sorteggio finalizzato a determinare il parametro di calcolo della soglia di anomalia, sospenda la gara e riammetta in autotutela dei concorrenti esclusi per proprio mero errore, non può, per motivi di natura puramente tecnica legati all’utilizzo della piattaforma MEPA, esperire un nuovo sorteggio e fissare una nuova soglia di anomalia, in sostituzione di quella già validamente sorteggiata in precedenza.<br />
<strong>I fatti di causa</strong><br />
La stazione appaltante, ai fini della determinazione della soglia di anomalia dell’offerta nell’ambito di una gara RDO MEPA &#8211; indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2 del d.lgs. n. 50 del 2016 &#8211; il cui numero delle offerte ammesse è stato pari a dieci, ha estratto uno dei metodi previsti dall’art. 97 del d.lgs. n. 50 del 2016, nella specie il MEPA ha sorteggiato la lett. c), nella versione anteriore allo “sblocca cantieri”. Successivamente la stazione appaltante si è però accorta di avere erroneamente escluso due concorrenti e pertanto, dopo aver sospeso la gara, ha inoltrato al MEPA la richiesta di riammissione dei medesimi.<br />
La piattaforma MEPA, una volta sospesa la procedura, per potersi sboccare e riattivare è retrocessa automaticamente alla fase antecedente e ha proceduto nuovamente al sorteggio del metodo della determinazione della soglia, che è risultato diverso dal precedente e sulla base del quale è stata rielaborata la graduatoria e aggiudicata la gara.</p>
<p><strong>La posizione del Tar Campania</strong><br />
Il giudice amministrativo campano nella sentenza in esame ha censurato l’operato della stazione appaltante che si è limitata a seguire pedissequamente i passaggi richiesti dalla piattaforma MEPA, senza considerare che il secondo sorteggio avrebbe dovuto essere considerato solo come un passaggio tecnico necessario a riavviare il funzionamento del software a seguito della sospensione, senza comportare alcuna interferenza con il metodo di computo della soglia di anomalia.<br />
Ciò in quanto qualora vengano eluse le regole di gara per un limite di configurazione del sistema dell’illegittimità commessa sarebbe in ogni caso sempre e soltanto responsabile l’operatore umano e non la macchina che è sempre sotto il controllo ed il volere del primo.<br />
La stazione appaltante, dunque, essendo rimasti invariati i concorrenti, non avrebbe dovuto “subire” le esigenze del sistema, fornendo una giustificazione per tale violazione, e non avrebbe, pertanto, dovuto sentirsi vincolata ad utilizzare in gara il criterio emerso dall’ulteriore sorteggio per fissare una nuova soglia di anomalia, in sostituzione di quella già validamente sorteggiata in precedenza.<br />
Tale comportamento della stazione appaltante, in contrasto anche con il principio di trasparenza di cui all’art. 95, comma 2 del d.lgs. n. 50 de 2016 e con il principio della c.d. “invarianza” di cui al comma 15 del medesimo articolo, ha, infatti, irrimediabilmente falsato l’andamento ed il buon esito della procedura di gara, dal momento che il metodo di calcolo dell’anomalia estratto con il primo sorteggio avrebbe portato all’aggiudicazione della gara a favore del ricorrente.</p>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-26-1-2020-n-105/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 26/1/2020 n.105</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 26/1/2020 n.106</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-26-1-2020-n-106/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jan 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-26-1-2020-n-106/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 26/1/2020 n.106</a></p>
<p>LIMITI DEL SINDACATO GIURISDIZIONALE SULLA VALUTAZIONE DI EQUIVALENZA  Nota a sentenza a T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE III QUATER &#8211; Sentenza 7 gennaio 2020, n. 77  a cura di Valeria Ciconte LIMITI DEL SINDACATO GIURISDIZIONALE SULLA VALUTAZIONE DI EQUIVALENZA  Nota a sentenza a T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE III</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-26-1-2020-n-106/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 26/1/2020 n.106</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-26-1-2020-n-106/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 26/1/2020 n.106</a></p>
<p style="text-align: left;">
<p>LIMITI DEL SINDACATO GIURISDIZIONALE SULLA VALUTAZIONE DI EQUIVALENZA  Nota a sentenza a T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE III QUATER &#8211; Sentenza 7 gennaio 2020, n. 77  a cura di Valeria Ciconte</p>
<hr />
<div><strong>LIMITI DEL SINDACATO GIURISDIZIONALE SULLA VALUTAZIONE DI EQUIVALENZA </strong></p>
</div>
<div>Nota a sentenza a T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE III QUATER &#8211; Sentenza 7 gennaio 2020, n. 77  a cura di Valeria Ciconte</div>
<div>
<strong><em>Prologo </em></strong></p>
<p>Il giudice amministrativo non può esercitare un sindacato di merito sulla valutazione di equivalenza effettuata ai sensi di quanto previsto dall’art. 68 comma 7 codice degli appalti pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016). In particolare, questi non può sostituirsi alla stazione appaltante, bensì verificare soltanto se la scelta adottata sia affetta da vizi di manifesta erroneità o di evidente illogicità, ossia se sia palesemente inattendibile.<br />
La sussistenza dei limiti del sindacato giurisdizionale discende dalla natura discrezionale del provvedimento con il quale la stazione appaltante decide sull’applicazione del principio di equivalenza. La discrezionalità tecnica presuppone, infatti, che la norma attributiva del potere contenga concetti giuridici indeterminati, il cui significato è attribuito mediante l’utilizzo di regole tecniche opinabili, che non offrono un’unica soluzione tecnicamente attendibile.</p>
<p><strong><em>Fatti di causa</em></strong></p>
<p>Con il ricorso in esame è stata richiesta l’esclusione dell’operatore economico che ha ottenuto l’aggiudicazione di un appalto per la fornitura di dispositivi per anestesia e rianimazione. Nello specifico, è stata contestata la violazione dell’art. 1 del Capitolato Tecnico, degli artt. 83 c. 8 e 68 d.lgs. n. 50 del 2016, dei principi generali in materia di appalti pubblici sanciti dall’art. 30 dlgs. n. 50 del 2016 (quali la par condicio dei concorrenti, trasparenza, proporzionalità e libera concorrenza), ed infine è stato ravvisato l’ eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto d’istruttoria, illogicità ed irragionevolezza.<br />
Il perno sul quale si è snodata l’intera argomentazione giuridica prospettata dalla parte attrice ruota intorno alla non applicabilità nel caso di specie del principio di equivalenza tra la maschera total face sterilizzabile richiesta dai documenti di gara, ed in particolare dall’art. 2 del Capitolato di gara e la maschera disinfettabile con i metodi STERRAD ed ETO previsti dall’offerta della società aggiudicataria dell’appalto.<br />
Il giudice amministrativo con la sentenza in esame ha respinto il ricorso sulla base della attendibilità e quindi della legittimità della valutazione di equivalenza effettuata dalla commissione. Nonostante la diversità dei metodi di sterilizzazione da un lato e di disinfezione dall’altro delle apparecchiature mediche, il fine della sicurezza del paziente è raggiunto in entrambi i casi.</p>
<p><strong><em>Iter argomentativo seguito dal TAR </em></strong></p>
<p>Il Tar del Lazio ha confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi sulla valutazione di equivalenza esercitata dall’amministrazione aggiudicatrice tra la prestazione tecnica richiesta dagli atti di gara e quella offerta dalla impresa che ha attenuto l’aggiudicazione, e sui limiti del relativo sindacato giurisdizionale.<br />
Il principio di equivalenza è una regola generale, che informa l’intera procedura di gara ad evidenza pubblica, diretta a garantire il favor partecipationis ossia la massima partecipazione della platea dei concorrenti alla gara. Per tale ragione, le sue eccezioni sono oggetto di una lettura restrittiva.<br />
Al fine di verificare se sia applicabile tale principio, la commissione aggiudicatrice è tenuta ad effettuare caso per caso un giudizio che presenta determinate caratteristiche.<br />
In primo luogo, si tratta di una valutazione che si fonda su criteri sostanziali di conformità funzionale delle prestazioni e non anche su criteri meramente formalistici.<br />
In secondo luogo, tale valutazione è frutto dell’esercizio di discrezionalità tecnica.<br />
Proprio in virtù di quest’ultima caratteristica, il sindacato del giudice può solo avere ad oggetto l’attendibilità della soluzione scelta dall’amministrazione e non anche l’opportunità della stessa. Non è ammissibile, dunque, un sindacato di merito che si spinga fino alla sostituzione della scelta dell’amministrazione. Ne consegue che la valutazione discrezionale sia annullabile solo se affetta da vizi di manifesta erroneità, illogicità o irragionevolezza.</p></div>
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		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 26/1/2020 n.107</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jan 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Nota a sentenza a  T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE II BIS &#8211; Sentenza 23 dicembre 2019, n. 14796  a cura di Claudia Alonzi LA CLAUSOLA SOCIALE NON IMPONE IL RIASSORBIMENTO DEI LAVORATORI DELL’IMPRESA USCENTE  Nota a sentenza a  T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE II BIS &#8211; Sentenza 23 dicembre 2019, n.</p>
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<p>Nota a sentenza a  T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE II BIS &#8211; Sentenza 23 dicembre 2019, n. 14796  a cura di Claudia Alonzi</p>
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<div><strong>LA CLAUSOLA SOCIALE NON IMPONE IL RIASSORBIMENTO DEI LAVORATORI DELL’IMPRESA USCENTE </strong></p>
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<div>Nota a sentenza a  T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE II BIS &#8211; Sentenza 23 dicembre 2019, n. 14796  a cura di Claudia Alonzi</div>
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<strong><em>Prologo</em></strong><br />
L’applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall’impresa uscente, da parte del soggetto subentrante, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l’organizzazione aziendale del nuovo aggiudicatario.<br />
Tanto è stato stabilito dalla Sezione II bis del TAR Lazio, con la Sentenza n. 14796 pronunciata lo scorso 23 dicembre 2019.<br />
Secondo il Giudice amministrativo, la clausola sociale è costituzionalmente e comunitariamente legittima nella misura in cui contempera il valore della stabilità occupazionale con la libertà di iniziativa economica.<br />
Di conseguenza, il dovere di riassorbimento del personale dell’impresa uscente è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno e l’organizzazione prescelti dall’impresa subentrante.</p>
<p><strong><em>I fatti di causa</em></strong><br />
Con giudizio incardinato innanzi al TAR Lazio, il ricorrente sostiene, tra le altre cose, la violazione da parte della stazione appaltantedell’art. 50 del d. lgs. n. 50 del 2016, della <em>lex specialis</em> e della contrattazione collettiva applicabile.<br />
In particolare, il ricorrente si duole del fatto che il bando di gara e le figure contrattuali prescelte erano congegnate in modo tale da non garantire la stabilità occupazione dei lavoratori già impiegati nel precedente contratto.</p>
<p><strong><em>L’iter logico argomentativo seguito dal Giudice amministrativo </em></strong><br />
Mediante questa pronuncia il TAR Lazio, sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha nuovamente chiarito le condizioni affinché una clausola sociale possa considerarsi legittima.<br />
Tale clausola, infatti, deve essere interpretata in modo tale da contemperare la stabilità occupazionale dei lavoratori uscenti con la libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza.<br />
Nel caso di specie, la stazione appaltante non ha previsto espressamente, mediante la <em>lex specialis</em>, un obbligo di riassorbimento da parte dell’aggiudicatario del personale impiegato dal gestore uscente; tale scelta, secondo i giudici, è da ritenersi legittima in quanto l’esigenza di tutelare il livello occupazionale in armonia con l’autonomia organizzativa dell’impresa subentrante può essere soddisfatto proprio attraverso una formulazione “elastica” e non rigida della clausola in questione.<br />
Diversamente opinando, si rischierebbe di scoraggiare la partecipazione alla gara nonché di ledere la libertà d’impresa, riconosciuta e garantita dall’art. 41 Cost.</p>
</div>
<p>Precedenti Conforme  Difforme T.A.R. Toscana, Firenze, sez. III, 13 febbraio 2017 n. 231; T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I 21 marzo 2016 n. 98; Cons. di St., sez. III, 5 maggio 2017 n. 2078;</p>
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