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	<title>26/1/2016 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>26/1/2016 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2016 n.1</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-calabria-sentenza-26-1-2016-n-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-calabria-sentenza-26-1-2016-n-1/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2016 n.1</a></p>
<p>Condemi &#8211; Quirino Lorelli Danno erariale da mancata riscossione di tickets sanitari&#160; Sanità pubblica – Responsabilità amministrativa – Dei dirigenti e del direttore amministrativo di un’Azienda sanitaria – omessa adozione di tutti i necessari provvedimenti&#160;per la&#160;riscossione dei ticket ospedalieri per le prestazioni di pronto soccorso&#160; Sussiste la responsabilità per colpa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-calabria-sentenza-26-1-2016-n-1/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2016 n.1</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-calabria-sentenza-26-1-2016-n-1/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2016 n.1</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Condemi &#8211; Quirino Lorelli</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong><em>Danno erariale da mancata riscossione di tickets sanitari&nbsp;</em></strong></p>
<p><strong>Sanità pubblica – Responsabilità amministrativa – Dei dirigenti e del direttore amministrativo di un’Azienda sanitaria – omessa adozione di tutti i necessari provvedimenti&nbsp;per la&nbsp;riscossione dei ticket ospedalieri per le prestazioni di pronto soccorso&nbsp;</strong></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p><em>Sussiste la responsabilità per colpa grave nei confronti dei dirigenti e del direttore amministrativo di un’Azienda sanitaria per aver omesso di adottare tutti i necessari ed opportuni provvedimenti al fine di garantire la riscossione del ticket ospedaliero per le prestazioni di pronto soccorso, rese presso i presidi ospedalieri</em>.<br />
&nbsp;<br />
La Sezione Calabria ha accertato una negligente gestione delle entrate di una Azienda sanitaria calabrese, poiché ha riscontrato che la dirigenza aveva omesso di avviare gli opportuni provvedimenti al fine di garantire la riscossione del ticket ospedaliero per le prestazioni di pronto soccorso.<br />
Riguardo alla possibilità per l’amministrazione di ottenere ancora oggi il pagamento dei&nbsp;<em>tickets</em>&nbsp;non prescritti, il Collegio, conformemente ad un condivisibile indirizzo giurisprudenziale rileva che, nell’ipotesi si verifichi tale eventualità, se ne potrà tenere conto in sede di esecuzione della presente sentenza, riducendo proporzionalmente le somme che dovranno essere pagate dai convenuti. Il danno, in assenza di atti finalizzati alla riscossione, ancorché in astratto potrebbe essere eliminato con il pagamento dei ticket da parte dei terzi debitori dell’A.S.P., è certamente concreto e attuale, perché, a distanza di anni dal sorgere del diritto, l’A.S.P. comunque non ha la disponibilità del denaro (cfr. Corte dei conti, Sez. III, 22 febbraio 2013, n.150). Peraltro la tesi della inattualità – invero postulata anche da alcuni precedenti arresti giurisprudenziali di questa Corte dei conti – appare cozzare con il principio di annualità dei bilanci e con quello di sostenibilità dei bilanci delle aziende del Servizio sanitario regionale (S.S.R.).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">R E P U B B L I C A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I T A L I A N A<br />
In nome del Popolo Italiano<br />
<strong>LA CORTE DEI</strong><strong>&nbsp;CONTI</strong><br />
<strong>SEZIONE GIURISDIZIONALE PER&nbsp;LA REGIONE CALABRIA</strong></div>
<div>composta dai seguenti Magistrati:<br />
Mario CONDEMI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Presidente<br />
Anna BOMBINO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere<br />
Quirino LORELLI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere, relatore<br />
ha pronunciato la seguente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>S E N T E N Z A&nbsp;&nbsp;n. 1/2016</strong></div>
<p>nel giudizio di responsabilità amministrativa, iscritto al n.<strong>20298&nbsp;</strong>del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di<br />
<strong>ROMBOLA’ Romolo Francesco</strong>, nato a Gioia Tauro, il 3/1/1948, rappresentato e difeso dagli avv.ti M. C. Preiti e D. Tripodi;<br />
<strong>GRISOLIA Saveria,</strong>nata a Catanzaro, il 15/5/1955,&nbsp;rappresentata e difesa dall’avv. A. Grisolia;<br />
<strong>MORABITO Pietro,</strong>nato a Grisolia, l’8/2/1944, rappresentato e difeso dall’avv. N. Carbone;<br />
<strong>DI TOMMASO Angela</strong>, nata a Canosa di Puglia, l’8/6/1950, rappresentata e difesa dall’avv. F. Gigliotti<br />
<strong>MANCUSO Gerardo</strong>, nato a Chieti, il 27/3/1958, rappresentato e difeso dall’avv. D. Pietragalla<br />
Visti gli atti di causa;<br />
Uditi, all’udienza pubblica del 10 novembre 2015, la relazione del consigliere relatore, il Procuratore Regionale, Rossella Scerbo, e gli avv.ti Adriano Grisolia, Carmela Gallo, per delega dell’Avvocato Fernanda Gigliotti, Francesco Pullano, per delega dell’Avvocato Domenico Pietragalla, Natale Carbone, Domenico Tripodi e Maria Carmela Preiti.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>F A T T O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></div>
<p>Con atto di citazione depositato il 17/4/2014, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio i sigg.ri ROMBOLA’ Romolo Francesco, nella qualità di direttore amministrativo dell’Ospedale di Lamezia Terme e Soveria Mannelli, GRISOLIA Saveria, nella qualità di dirigente responsabile degli ospedali di Soverato e Chiaravalle Centrale, MORABITO Pietro, nella qualità di commissario straordinario dell’A.S.P. di Catanzaro dal 7/8/2007 al 20/1/2008 e, successivamente, di D.G. della stessa A.S.P., DI TOMMASO Angela nella qualità di commissario straordinario dell’A.S.P. di Catanzaro dal 28/1/2008 al 16/6/2008 e MANCUSO Gerardo, nella qualità di commissario straordinario dell’A.S.P. di Catanzaro dal 15/7/2010 al 14/1/2011 e dal 16/7/2011 a data odierna, per sentirli condannare al risarcimento del danno di € 2.733.948,68, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, in favore della Regione Calabria, a titolo di colpa grave, per aver omesso di adottare tutti i necessari ed opportuni provvedimenti al fine di garantire la riscossione del ticket ospedaliero per le prestazioni di pronto soccorso, rese presso i presidi ospedalieri di Lamezia Terme, Soverato e Soveria Mannelli, tutti facenti parte del territorio dell’A.S.P. di Catanzaro.<br />
Rileva l’attore come da una indagine della Guardia di Finanza sarebbe emerso che, a partire da un totale complessivo di oltre nr. 400.000 accessi alle strutture di Pronto Soccorso dei. P.O. di Lamezia Terme, di Soverato e di Soveria Mannelli, su circa nr. 87.000 posizioni relative a prestazioni di pronto soccorso ed eventuali altre prestazioni specialistiche, non sarebbe stata versata la corrispondente quota di ticket sanitario, pur ricorrendone i presupposti. Pertanto, la somma complessiva derivante dal mancato pagamento della quota ticket per gli accessi alle unità di pronto soccorso, comprensiva anche delle ulteriori prestazioni usufruite, rappresenta il danno erariale cagionato per il mancato introito nelle casse dell&#8217;azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, come in seguito verrà indicato, di un totale pari ad € 3.097.766,10.<br />
Ricorda l’attore come sarebbe stata constatata l&#8217;assoluta disorganizzazione degli uffici ed il mancato coordinamento tra la direzione amministrativa dei presidi ospedalieri e l&#8217;ufficio e/o sportello dell&#8217;unità di accesso al pronto soccorso, deputato alla materiale riscossione delle quote ticket e come i vari responsabili preposti allo specifico compito, nel corso degli anni non si sarebbero mai interessati di sanare la grave situazione, né tantomeno di mettere un freno all&#8217;evolversi del fenomeno evasivo. In particolare, i responsabili preposti al controllo sulla corretta e puntuale riscossione del ticket sanitario, nel periodo preso in esame, non avrebbero effettuato il benché minimo controllo sugli specifici flussi di cassa, omettendo di porre in essere tutte quelle azioni volte al recupero ed al reintegro delle somme dovute per legge, concorrendo in modo influente, con comprovata colpa grave, a determinare il nocumento alle casse dell&#8217;azienda.<br />
Pari responsabilità, questa volta per culpa in vigilando, in solido con i propri dirigenti amministrativi, andrebbe addebitata ai dirigenti generali/commissari straordinari succedutisi dal 2008 al 2012, arco temporale preso a base degli accertamenti della Guardia di Finanza, per non aver effettuato alcun controllo sui dirigenti sottoposti e, altresì, per non aver posto in essere tutte quelle attività tese, da un lato, ad avere cognizione degli scarni introiti del ticket e, dall&#8217;altro, a porre in essere tutte quelle azioni necessarie per addivenire al recupero delle somme dovute.<br />
Risulterebbe quindi, sempre secondo la Procura Regionale, che le direzioni amministrative dei Presidi Ospedalieri di Soverato, Soveria Mannelli e Lamezia Terme non avrebbero alcuna contezza del fenomeno evasivo dovuto al mancato pagamento delle quote ticket da parte dei cittadini non esenti che fruiscono delle prestazioni nei tre Pronto Soccorso; che sino alla data di avvio delle indagini (febbraio 2013), l&#8217;ASP di Catanzaro non aveva alcuna cognizione delle dimensioni del fenomeno, né in termini di numeri né, evidentemente, in quelli di somme non incassate; che i cittadini, che hanno fruito di prestazioni di pronto soccorso, non hanno in alcun modo attestato di trovarsi nei previsti casi di esclusione del pagamento della relativa quota ticket; che i dirigenti amministrativi dei rispettivi presidi ospedalieri, a causa dell&#8217;inerzia dimostrata negli anni per non aver attuato alcun controllo sul quanto incassato per quote ticket, si sono resi responsabili del danno erariale cagionato, essendo, tra gli altri, precisato nel relativo Atto Aziendale il controllo sull&#8217;effettivo pagamento da parte dell’utenza della relativa quota ticket; che sono parimenti responsabili, in solido con i propri dirigenti amministrativi, i dirigenti generali/commissari straordinari succedutisi dal 2008 al 2012, per culpa in vigilando.<br />
Su tali premesse in fatto ed in diritto la Procura Regionale imputa le seguenti quote di danno:</p>
<ul>
<li>quanto al Rombolà, € 2.892.463,88;</li>
<li>quanto alla Grisolia, € 176.997,94;</li>
<li>quanto al Morabito, € 971.408,38;</li>
<li>quanto alla Di Tommaso, € 27.177,10;</li>
<li>quanto al Mancuso, € 1.763.667,62</li>
</ul>
<p>Si è costituito in giudizio con comparsa depositata il 20/10/2015 il dott. Pietro&nbsp;<strong>Morabito</strong>, eccependo preliminarmente la genericità della domanda avanzata in proprio danno ed il difetto di specificità degli addebiti, rappresentando al riguardo come ricorra una assoluta indeterminatezza dell&#8217;atto di citazione, emergente dall&#8217;insussistenza del nesso di causalità tra l&#8217;asserito danno e la condotta dallo stesso&nbsp;&nbsp;tenuta , difettando la citazione del benché minimo elemento in base al quale possa ritenersi esistente il collegamento tra condotta e danno. Sul punto rappresenta il Morabito come il D.G. non abbia alcun controllo diretto sugli introiti dei tickets, attività demandata espressamente, sia dalla Legge regionale che dagli Atti Aziendali, direttamente ed espressamente solo ai Direttori Amministrativi e Sanitari aziendali, unici a soggetti che, quali facenti parte della direzione strategica ed in ragione dell&#8217;apposita normativa statuale e regionale, avevano il preciso compito di dare&nbsp;&nbsp;indicazioni, disposizioni e direttive sui servizi, operando successivamente il relativo&nbsp;&nbsp;controllo anche sul quantum incassato per quote ticket.<br />
Eccepisce altresì il Morabito la genericità dei motivi e difetto di specificità sotto il profilo della pedissequa reiterazione delle contestazioni dell&#8217;invito a dedurre nonché il difetto di esame delle ragioni difensive e la prescrizione del diritto fatto valere con riferimento ai periodi a) 07.08.2007-20.01.2008, b) dal 27.01.2008 al 16.06.2008; c) dal 16.06.2008 al 13.12.2008. A tale riguardo il Morabito rappresenta che il termine prescrizionale iniziale per l&#8217;esercizio dell&#8217;azione di responsabilità amministrativa patrimoniale non decorrerebbe dal momento in cui accade l&#8217;evento, essendo piuttosto connesso al comportamento illecito del soggetto legato da rapporto di servizio, e quindi risalente ad un momento decisamente anteriore al concretizzarsi dell&#8217;evento dannoso.<br />
Nel merito rappresenta l’insussistenza di ogni sua responsabilità, rappresentando che l&#8217;applicazione della procedura di riscossione dei tickets era normativamente e sostanzialmente in capo ai Direttori Amministrativo e Sanitario aziendali, ai quali era demandata una responsabilità specifica in punto. Alle direzioni amministrative e sanitarie dei singoli presidi del territorio sarebbe rimasto il compito di procedere ad invitare i soggetti interessati a regolarizzare la loro posizione rispetto a quanto dovuto all&#8217;azienda, rilevando la residenza o il domicilio dalle documentazioni di pronto soccorso e/o dall&#8217;anagrafe aziendale degli assistiti. Ricorda ancora il convenuto come il controllo successivo sulla corretta procedura di riscossione del singolo ticket non possa essere addebitata al Direttore Generale, il quale è responsabile della gestione complessiva dell&#8217;Azienda, attenendo tale attività alla gestione, finanziaria, tecnica ed amministrativa dei servizi, demandata esclusivamente ai Direttori di Presidio Ospedaliero, sui quali a loro volta svolgono poi attività di controllo il Direttore Amministrativo e Sanitario.<br />
A riprova della sua estraneità ricorda come, dal frequente scambio di corrispondenza sulla gestione dei servizi sanitari ed amministrativi, che avveniva unicamente tra i Dirigenti preposti ai servizi e la Direzione&nbsp;sanitaria ed amministrativa aziendale, sarebbe agevole rilevare come il Direttore&nbsp;&nbsp;Generale non venisse neppure informato delle decisioni su questioni di competenza delle&nbsp;&nbsp;Direzioni amministrative e sanitarie aziendali, che venivano assunte direttamente, non dovendo neppure adottare i relativi atti e provvedimenti amministrativi che, secondo quanto previsto dallo stesso art. 14 comma 1 della legge regionale 19 marzo 2004 n. 11, spetterebbero direttamente ai direttori nominati.<br />
Inoltre il Morabito lamenta l’insussistenza dell&#8217;elemento della colpa grave nel comportamento gestorio posto in essere e la mancanza di certezza in ordine alla possibilità di recupero&nbsp;&nbsp;dei tickets, rilevando come sussista una possibilità attuale di recupero del credito da parte dell&#8217;azienda per mancata intervenuta prescrizione dello stesso.<br />
Deduce infine la erroneità nella quantificazione del supposto danno, considerata l&#8217;intervenuta prescrizione del supposto credito con riferimento ai periodo 2007-2008, nonché il fatto di aver svolto l&#8217;incarico di D.G. fino al 10.02.2010.<br />
Si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 21/10/2015, la dott.ssa&nbsp;<strong>Di Tommaso</strong>, eccependo la nullità dell&#8217;atto di citazione per violazione dell&#8217;art.5 del d.l. n.453/1994 perché assente nella stessa citazione qualsivoglia riferimento a quanto indicato nell&#8217;invito a dedurre notificato alla convenuta; eccepisce altresì la prescrizione e nullità della citazione per incertezza del&nbsp;<em>dies a quo</em>&nbsp;del danno e per violazione del diritto di difesa.<br />
Rileva la convenuta di aver ricevuto l’incarico in data 3/3/2008 e di averlo cessato il 15/6/2008, mentre l&#8217;invito a controdedurre risulterebbe notificato in data 7/1/2014, ben oltre i cinque anni, onde sarebbe maturata la prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale, la cui decorrenza andrebbe individuata al momento dell&#8217;effettiva produzione dell&#8217;evento dannoso.<br />
Inoltre, l&#8217;atto di citazione sarebbe nullo perché si contesta anche un danno &#8220;presuntivamente prodottosi&#8221; nel periodo precedente e successivo alla sua Direzione, mentre la responsabilità a lei ascrivibile può essere esclusivamente quella relativa al danno complessivo delle prestazioni richieste ed erogate nel periodo di tempo del suo mandato.<br />
Nel merito, deduce di non aver procurato alcun danno all&#8217;erario, non avendo avuto gli strumenti (la normativa regionale) per agire ed arginare il fenomeno né ha avuto a disposizione un congruo periodo di tempo per poter verificare se le procedure di recupero del ticket venissero attivate correttamente dai responsabili dei presidi ospedalieri, veri responsabili della procedura. Rappresenta infine una disparità di trattamento rispetto al dr. De Sensi che sarebbe stato prosciolto, pur avendo ricoperto anch’egli la carica di commissario straordinario per cinque mesi.<br />
Con comparsa depositata sempre il 20/10/2015, si è costituito in giudizio il&nbsp;<strong>Rombolà</strong>, riproducendo pedissequamente e fedelmente il contenuto delle proprie deduzioni scritte all’esito dell’invito a dedurre. Nel merito, rappresenta come il fenomeno della mancata riscossione sia comune a tutte le Regioni italiane, che gli uffici non sarebbero stati sufficientemente informatizzati, con conseguente difficoltà nel contrastare il fenomeno. Esclude quindi ogni fattispecie di culpa in vigilando, posto che non esisterebbe né sarebbe provato un comportamento omissivo preciso; rappresenta che gli uffici del pronto soccorso non sarebbero tecnicamente in grado di poter gestire le pratiche nell’immediatezza. Eccepisce che il danno non potrebbe essere considerato definitivo, in quanto i ticket sarebbero assoggettati al termine prescrizionale decennale ordinario onde, allo stato, l’amministrazione non avrebbe subito pregiudizio di sorta. Eccepisce comunque la prescrizione dell’azione erariale per gli anni 2008 e 2009, posto anche che l’invito a dedurre non costituirebbe atto interruttivo della prescrizione, bensì “<em>atto processuale a garanzia dell’altrui difesa</em>”. Lamenta che la Guardia di Finanza avrebbe omesso di indicare le modalità di calcolo del danno erariale, il quale sarebbe stato calcolato in maniera forfettaria ed induttiva, sulla scorta di un metodo puramente teorico, con conseguente quantificazione illegittima ed erronea delle somme ritenute dovute. Quanto alla propria posizione personale, assume di aver cessato dall’incarico di direttore amministrativo del presidio ospedaliero aziendale a seguito di disposizione scritta del D.G. n.1402, del 24/1/2006, e che quindi non potrebbe essergli attribuita la quota di danno relativa alle mancate riscossioni di ticket presso l’Ospedale di Soveria Mannelli a far data dal febbraio 2006.<br />
Con comparsa depositata il 21/10/2015 si è costituita in giudizio la dott.ssa&nbsp;<strong>Grisolia</strong>, eccependo la nullità dell&#8217;atto di citazione per violazione dell&#8217;art. 5, comma 1, d.1. n. 453/1993, perché la citazione ometterebbe qualsivoglia riferimento a quanto indicato nelle deduzioni collaborative prodotte dal convenuto e sarebbe ripetitiva del contenuto dell&#8217;invito a dedurre.<br />
La convenuta deduce anche la improcedibilità e/o inammissibilità della citazione a giudizio per estromissione da ogni responsabilità di danno erariale per il completo recupero dei tickets sanitari P.O. Soverato, annualità 2008/2009/2010/2011/2012, rilevando di aver già proceduto al recupero della massima parte della somma originariamente contestata dall’attore e rappresentando che esisterebbero allo stato un numero di tickets per prestazioni pari a 523 da recuperare in forma coatta da parte dell&#8217;ufficio legale, onde il presunto danno erariale risulterebbe pari a &#8220;zero&#8221;.<br />
Nel merito la Grisolia rappresenta che la prescrizione del credito regionale derivante dai tickets sanitari si determinerebbe secondo quanto stabilito negli artt.2946 e, quindi, avrebbe natura decennale. Considerato che la Procura requirente ha presunto un danno erariale ad iniziare dall&#8217;anno 2009, il credito derivante dai tickets sanitari non sarebbe più esigibile al compimento dell&#8217;anno 2019, solo per l&#8217;anno 2009 e così in avanti; inoltre lamenta di aver dato concretamente e documentalmente prova che, con espresso riferimento all&#8217;assetto organizzativo in esecuzione della deliberazione aziendale n. 2139/2008, sarebbe stata ripristinata in capo alla Direzione Sanitaria di Presidio la gestione e l&#8217;organizzazione dell&#8217;Ufficio Accettazione e segnatamente le competenze relative alla organizzazione dell&#8217;accettazione delle prestazioni specialistiche, alla prenotazione degli esami, alla direzione e coordinamento dei sistemi informativo-statistici, onde tutto il personale operante presso l&#8217;Ufficio Accettazione dipenderebbe funzionalmente e gerarchicamente dal Direttore Medico di presidio, con conseguenti responsabilità.<br />
Lamenta altresì la improcedibilità e/o inammissibilità della citazione per carenza di responsabilità in qualità di Direttore Amministrativo del Presidio P.O. di Soverato, per diretta dipendenza gerarchica e funzionale al Direttore Medico di presidio, che preclude, al Direttore Amministrativo di presidio ogni legittimata azione di controllo. La Direzione Amministrativa di Presidio avrebbe espletato e continuerebbe ad espletare — per il tramite dell&#8217;Ufficio Economato di Presidio &#8211; tutte le attività amministrative connesse al ritiro delle somme a vario titolo introitate presso l&#8217;Ufficio Accettazione del P.O. (ivi compresi i tickets di Pronto Soccorso) ed al successivo versamento delle stesse presso la locale banca tesoriera, nonché il controllo sul continuo e corretto funzionamento dei punti di riscossione tickets. Rileva nel merito la convenuta come, dalla documentazione in atti, emergerebbe la propria diligenza nel seguire la procedura di recupero dei tickets di che trattasi, che risulta attivata presso l&#8217;Ufficio Accettazione del P.O. di Soverato sin dal 07.05.2009. Infatti, l&#8217;azione all&#8217;uopo intrapresa dal Direttore Amministrativo, non si sarebbe limitata all&#8217;adozione dei provvedimenti di competenza, ma risulterebbe improntata a rigorosa e fattiva collaborazione a supporto del Direttore Medico di Presidio (Direttore Sanitario), soggetto titolare in via esclusiva dell&#8217;attività di controllo in materia, come da nota prot. n. 861 del 22.04.2009, a cui sarebbero state reiteratamente e puntualmente segnalate le criticità da rimuovere, attraverso le azioni correttive allo stesso demandate dal richiamato atto aziendale, nonché dalla deliberazione aziendale n.2139/2008. Sarebbe infatti evidente dai documenti in atti che i ritardi nello svolgimento dell&#8217;attività di recupero di che trattasi, non sono imputabili alla direzione amministrativa ma scaturiscono esclusivamente dal documentato comportamento dilatorio del Responsabile dell&#8217;Ufficio accettazione del P.O. e dalla ritardata trasmissione al suddetto ufficio accettazione dei dati relativi alle prestazioni rese in codice bianco e verde presso l&#8217;Unità Operativa di Pronto Soccorso.<br />
Sempre nel merito la convenuta deduce la assoluta insussistenza ed inesistenza del denunciato danno per carenza dei requisiti della certezza, dell&#8217;attualità e della concretezza, posto che il danno erariale presunto, descritto nella citazione, non sarebbe maturato ma meramente ipotetico e futuro (e che verrà in essere solo nell&#8217;ipotesi in cui gli amministratori non provvedano e non si adoperino. come per legge, per prevenirlo ed evitarlo).<br />
Chiede quindi di essere mandata assolta stante, anche, un palese difetto dell’elemento soggettivo del dolo o colpa grave.<br />
Con comparsa depositata il 21/10/2015, si è costituito in giudizio il dr.&nbsp;<strong>Mancuso</strong>, eccependo la non ascrivibilità del danno al medesimo, sia in ragione della esistenza delle figure del direttore sanitario e di quello amministrativo, sia perché, sotto il profilo dell’elemento soggettivo di danno, egli giammai sarebbe venuto meno ai propri doveri; a tal proposito riferisce che tra le competenze del direttore generale di una azienda del S.S.R. non figura quella di monitorare e/o di dare disposizioni circa il funzionamento dei singoli servizi amministrativi e sanitari. Precisa ulteriormente il Mancuso che l&#8217;organizzazione e la mancata implementazione dei sistemi che erano stati previsti dai Direttori Generali pro tempore succedutisi negli anni discenderebbe non già da una mancata organizzazione a monte ma, bensì, da un non corretto esercizio delle funzioni dirigenziali e manageriali spettanti ad ogni singolo Dirigente che si è occupato della questione. In ogni caso eccepisce la insussistenza assoluta del denunciato danno con il naturale effetto della errata prospettazione dell&#8217;atto di citazione non essendovi attualità e definitività del danno ipotizzato. Nel merito rappresenta di aver adottato tutte le misure necessarie acchè le notevoli e gravissime criticità riscontrate venissero risolte e potesse essere invertita la gestione deficitaria dell&#8217;Azienda, ivi incluso un accordo con Equitalia, agente della riscossione, finalizzato a porre in essere le attività di recupero.<br />
All’udienza del 10/11/2015 le parti si sono riportate alle rispettive difese e richieste.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>D I R I T T O</strong></div>
<ol>
<li>Preliminarmente va esaminata l’eccezione, sollevata dalle convenute Di Tommaso e Grisolia, di nullità dell’azione erariale per violazione dell&#8217;art.5 del d.l. n.453/1994 perché assente nella citazione qualsivoglia riferimento a quanto indicato nell&#8217;invito a dedurre notificato.</li>
</ol>
<p>In argomento va osservato che in passato è stata affrontata la questione relativa alla necessità o meno per il P.M. contabile di prendere in esame, in sede di citazione, il contenuto delle difese articolate dall’invitato in sede di deduzioni difensive. In proposito consolidata giurisprudenza contabile “<em>nega una qualsivoglia forma di inammissibilità o nullità della citazione per il fatto che il P.M. non ha puntualmente controdedotto, motivando le ragioni per cui non ha ritenuto di accogliere le deduzioni difensive dell’invitato a dedurre</em>” (cfr, per tutte, Sez. I^ Centr. App. n°422-A/2003; cfr. Sezioni Riunite, QM 16.2.1998 n. 7). La stessa giurisprudenza ha anche chiarito che “<em>l’esame valutativo delle deduzioni dell’(invitato) può essere espresso dal Procuratore regionale in modo sintetico ed essere persino implicito nel fatto stesso che viene emesso l’atto di citazione</em>” (cfr. Corte dei Conti, Sez. III Cent. App, 10 febbraio 2011, n.135; Sez. Giur. Reg. Puglia n 788/2005; cfr. sez. giur. Umbria, 7 ottobre 2008, n. 147; Sez. Giur. Puglia, 28 novembre 2012, n.1626)”.<br />
Ritenendo il Collegio di aderire al surriferito maggioritario orientamento, costantemente confermato da questa Sezione, la relativa eccezione va rigettata.<br />
§&nbsp;&nbsp;&nbsp;§&nbsp;&nbsp;&nbsp;§<br />
<strong>2.</strong>&nbsp;Va poi esaminata l’eccezione di nullità della citazione per incertezza del&nbsp;<em>dies a quo</em>&nbsp;del danno e per violazione del diritto di difesa, sollevata dai convenuti Di Tommaso, Morabito e Rombolà. Anche tale eccezione è infondata e deve essere respinta.<br />
Il danno infatti viene esattamente quantificato dall’attore negli importi dei tickets di pronto soccorso per prestazioni non urgenti, quindi non rientranti nel c.d. “codice rosso”, che non sono state mai pagate dagli utenti del S.S.R. relativamente ad alcuni presidi ospedalieri rientranti nel territorio dell’A.S.P. di Catanzaro. La citazione reca gli importi distinti per anno e per presidio ospedaliero, onde alcuna lesione del diritto di difesa si è manifestata nei confronti dei convenuti, né può essere dedotta incertezza in ordine al&nbsp;<em>quantum</em>&nbsp;del danno.<br />
§&nbsp;&nbsp;&nbsp;§&nbsp;&nbsp;&nbsp;§<br />
<strong>3.</strong>&nbsp;Anche l’eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti Di Tommaso, Rombolà e Morabito, non può trovare accoglimento.<br />
Il danno per cui è causa deriva dalla mancata riscossione di&nbsp;<em>tickets</em>&nbsp;sanitari relativi a prestazioni di Pronto Soccorso ospedaliere, i quali, non avendo natura tributaria, seguono l’ordinario termine prescrizionale decennale di cui all’art.2946 cod. civ., come esattamente ricordato da parte dei convenuti nel presente giudizio. Poiché la prima delle annualità contestate è il 2008, ne segue che non è maturata prescrizione quanto alla possibilità astratta di riscossione del credito, in quanto l’A.S.P. di Catanzaro vanta un termine decennale per l’avvio delle procedure di riscossione.<br />
Il&nbsp;<em>dies a quo</em>&nbsp;della prescrizione del diritto alla riscossione – a stare alla lettera dell’eccezione della Di Tommaso – va rinvenuto nel momento nel quale, con riferimento a ciascuna prestazione sanitaria, gli uffici del presidio ospedaliero, a cagione della disorganizzazione e trascuratezza operativa, hanno omesso di pretendere e riscuotere immanente il ticket ed hanno dappoi omesso di avviare le ordinarie procedure operative volte a garantire la riscossione differita della prestazione. In tal senso il danno non va inteso nella odierna fattispecie quale definitivo depauperamento dell’erario, ma alla stregua di una mancata riscossione di somme certe, liquide ed esigibili legate alla erogazione di prestazioni sanitarie.<br />
Il&nbsp;<em>dies a quo</em>&nbsp;della prescrizione quinquennale di cui all’art.1, comma 2 della Legge n.20/1994, va invece individuato nel momento della definitiva perdita del diritto di credito da parte dell’amministrazione danneggiata e, dunque, nelle singole eventuali e future date di scadenza; ne consegue che alla data di notifica degli inviti a dedurre e delle citazioni che originano il presente giudizio alcuna prescrizione era maturata per le ragioni dell’attore relativamente a nessuna delle annualità oggetto di contestazione.<br />
Al riguardo priva di pregio si rivela la deduzione difensiva del Rombolà per la quale l’invito a dedurre non interromperebbe la prescrizione, posto che sul punto la giurisprudenza è pacifica (per tutte cfr. Corte dei conti, Sez. III, 20 gennaio 2011, n.52) e non si rinvengono ragioni per discostarsene.<br />
L’attore richiede quale danno da risarcirsi, gli importi relativi a ticket non riscossi a decorrere dall’anno 2008, mentre gli inviti a dedurre sono stati notificati nel dicembre 2013, con la conseguenza che la prescrizione relativa all’esercizio 2008 (che sarebbe maturata al 31/12/2013, in virtù del principio di annualità dell’esercizio finanziario) è stata ritualmente interrotta dalla suddetta notificazione.<br />
Non risulta dagli atti di causa, né viene eccepito dai convenuti, che gli importi in citazione indicati con riferimento all’annualità 2008, siano invece relativi a tickets non riscossi nei precedenti esercizi, anzi il rapporto della Guardia di Finanza in atti ed i relativi allegati, paiono escludere tale circostanza. Poiché quindi la più remota annualità di riferimento risulta essere il 2008, che si sarebbe prescritta, ai fini dell’avvio dell’azione risarcitoria, al 31/12/2013, ne consegue che la notificazione degli inviti a dedurre nel dicembre 2013, ha avuto come conseguenza la interruzione del relativo termine. In conclusione le eccezioni di prescrizione vanno reiette.<br />
§&nbsp;&nbsp;&nbsp;§&nbsp;&nbsp;&nbsp;§<br />
<strong>4.</strong>&nbsp;Le soprastanti considerazioni in ordine al superamento della eccezione di prescrizione valgono anche a superare l’eccezione di inattualità del danno, sollevata da tutti i convenuti.<br />
Riguardo alla possibilità per l’amministrazione di ottenere ancora oggi il pagamento dei tickets non prescritti, il Collegio, conformemente ad un condivisibile indirizzo giurisprudenziale (cfr. Corte dei conti, Sez. giurisd. Lazio, 9 agosto 2010, n.1605) rileva che, nell’ipotesi si verifichi tale eventualità, se ne potrà tenere conto in sede di esecuzione della presente sentenza, riducendo (in ragione della quota percentuale addebitata) proporzionalmente le somme che dovranno essere pagate dai convenuti.<br />
Il danno, in assenza di atti finalizzati alla riscossione, ancorché in astratto potrebbe essere eliminato con il pagamento dei ticket da parte dei terzi debitori dell’A.S.P., è certamente concreto e attuale, perché, a distanza di anni dal sorgere del diritto, l’A.S.P. comunque non ha la disponibilità del denaro (cfr. Corte dei conti, Sez. III, 22 febbraio 2013, n.150).<br />
Peraltro la tesi della inattualità – invero postulata anche da alcuni precedenti arresti giurisprudenziali di questa Corte dei conti – appare cozzare con il principio di annualità dei bilanci e con quello di sostenibilità dei bilanci delle aziende del Servizio sanitario regionale (S.S.R.)<br />
Se infatti si guarda alle norme generali in materia di gestione del bilancio delle aziende sanitarie, si nota che la Regione Calabria ha destinato massima attenzione legislativa agli equilibri di bilancio delle aziende del S.S.R., individuando criteri generali di sostenibilità incentrati proprio sulla gestione delle entrate da ticket (cfr. ad esempio gli artt.2 e 3 della L.R. 30 aprile 2009, n.11). Ora è evidente che se il principio è quello per il quale il pagamento del ticket deve concorrere alla copertura dei costi delle prestazioni, con il fine di evitare il prodursi o l’aggravarsi di disavanzi di bilancio, ciò deve avvenire nell’esercizio di competenza, posto il principio della annualità del bilancio. Non può cioè ragionevolmente sostenersi che sia indifferente che le riscossioni dei tickets – che costituiscono voci di entrata del bilancio e che, quindi, figurano anche nel bilancio annuale di previsione dell’azienda sanitaria e/o ospedaliera &#8211; avvengano in una anno od in un altro, almeno a fini di salvaguardia degli equilibri di bilancio delle aziende sanitarie.<br />
Ne discende un profilo di attualità ulteriore del danno, laddove negli esercizi individuati dalla Procura regionale i bilanci dell’A.S.P. di Catanzaro hanno negativamente risentito, in termini di maggior disavanzo, proprio delle mancate riscossioni dei tickets ospedalieri per cui è causa: con la conseguenza che dalla mancata riscossione (per tempo) dei tickets sono presumibilmente discese maggiori imposte e tasse sulla collettività regionale e maggiori costi di gestione del disavanzo sanitario accumulatosi (profili tuttavia non evocati dall’attore e, quindi, estranei al giudizio).<br />
Nel caso di specie, quindi, non si versa in una ipotesi di inattualità, posto che le somme avrebbero dovuto essere riscosse immanente, ovvero avrebbero dovuto essere immediatamente attivate le procedure di riscossione da parte dei competenti uffici, attraverso la formazione di ruoli esecutivi e l’avvio delle ordinarie procedure di riscossione, consentite dall’ordinamento. In conclusione l’eccezione di inattualità del danno va respinta.<br />
§&nbsp;&nbsp;&nbsp;§&nbsp;&nbsp;&nbsp;§<br />
<strong>5.</strong>&nbsp;L’incremento degli accessi al Pronto Soccorso ha portato ad elaborare nuove soluzioni organizzative e gestionali in grado di rispondere ad una domanda crescente di prestazioni urgenti, assicurando una sempre maggiore efficacia delle cure assistenziali erogate ed una maggiore efficienza delle risorse utilizzate. Si è avvertita, quindi, la necessità di una riorganizzazione dei servizi di Pronto Soccorso attraverso l’attivazione di soluzioni quali il triage infermieristico, l’allestimento di percorsi alternativi (accesso diretto a specifiche unità operative) ed altre misure che permettono il miglioramento della&nbsp;&nbsp;qualità dell’assistenza e delle cure in regime di urgenza/emergenza. Secondo alcune linee guida, normalmente, al termine dell’iter diagnostico-terapeutico, il medico che dimette attribuirà un nuovo codice, che può essere uguale o diverso da quello attribuito in fase di triage. Se il codice attribuito dal medico sarà “bianco”, viene di solito stampato apposito modulo con le generalità del paziente, il numero di prestazione, la data della prestazione, la firma del medico e le istruzioni per il pagamento. Sul foglio di dimissione va prevista apposita indicazione dell’attribuzione del ticket.<br />
Il Pronto Soccorso effettua l’attività diagnostica e terapeutica di Urgenza ed Emergenza sanitaria funzionante 24 ore su 24 in Ospedale ed, eventualmente, sul territorio di competenza in base alle indicazioni precedentemente concordate con la centrale operativa. Il Servizio di Pronto Soccorso assicura gli interventi diagnostico &#8211; curativi d’urgenza, compatibili con le specialità di cui è dotato l’ospedale, nonché il primo accertamento diagnostico clinico, di laboratorio e gli interventi necessari alla stabilizzazione del paziente; decide altresì sul ricovero e garantisce il trasporto protetto di concerto con la centrale operativa.<br />
Nelle linee guida per l’emergenza urgenza, contenute nel Piano Sanitario Regionale della Calabria 2004/2006 &#8211; quindi vigente all’epoca dei fatti per i quali è causa &#8211; per una tempestiva, adeguata e appropriata collocazione del paziente critico, tutto il personale addetto all’emergenza deve essere in condizione di praticare il triage, inteso come criterio di differibilità del trattamento nelle strutture dell’emergenza.<br />
Tra le norme di riferimento del Pronto Soccorso nella Regione Calabria vanno ricordate la L.R. 19 marzo 2004, n.11 “<em>Piano Sanitario Regionale 2004 &#8211; 2006</em>”; la Direttiva assessoriale 7 marzo 2001, n.5858 “<em>Emergenza Sanitaria</em>”; la Direttiva assessoriale 12 gennaio 1998, n.848 “<em>Servizio di Emergenza ed Urgenza Medica SUEM 118 – Calabria Soccorso</em>”; il Protocollo organizzativo delle Centrali Operative 118 n.16236 del 18 settembre 1996 “<em>Standard di minima per l’attivazione delle Centrali Operative e per la razionalizzazione degli interventi sul territorio</em>”.<br />
Ovviamente le leggi regionali, in quanto pubblicate sul BUR e sulla G.U. della Repubblica, si presumono conosciute dai convenuti, mentre quanto alle direttive ed agli atti amministrativi generali, essi venivano man mano inoltrate dall’Assessorato regionale alla Sanità o dalla Presidenza della Giunta Regionale alle AUSL ed alle A.O.<br />
§&nbsp;&nbsp;&nbsp;§&nbsp;&nbsp;&nbsp;§<br />
<strong>5.1.</strong>&nbsp;La stessa A.S.P. di Catanzaro ha elaborato, proprio sotto la direzione del convenuto Mancuso, delle proprie linee guida per l’accesso al Pronto Soccorso, che, tuttavia, non riguardano in nessun punto le modalità di riscossione del ticket, a differenza di numerose altre adottate sul territorio nazionale. Tale circostanza, invero non valorizzata dall’attore, consente tuttavia al Collegio di poter ritenere acquisito che, fino al momento dell’avvio delle indagini della Guardia di Finanza, prodromiche al presente giudizio, la riscossione dei tickets sanitari, almeno per quanto riguarda la A.S.P. di Catanzaro, sia stata oggetto di una generale disattenzione colposa da parte della Regione e degli organi di&nbsp;<em>governance</em>&nbsp;aziendali.<br />
§&nbsp;&nbsp;&nbsp;§&nbsp;&nbsp;&nbsp;§<br />
<strong>5.2.</strong>&nbsp;In via ordinaria, il ticket deve essere pagato al momento della effettuazione della prestazione; può essere prevista la differita consegna del referto al momento del successivo pagamento in caso di verificato inadempimento. Limitatamente agli accessi in codice verde od altro non urgente presso il Pronto Soccorso, il pagamento del ticket avrebbe potuto, in via eccezionale, essere differito sino all’atto della consegna del referto ovvero al momento della uscita dal nosocomio.<br />
Dovrebbero quindi costituire eccezione i soli casi, da valutarsi dal Responsabile dell’Unità Operativa o da un suo delegato, in cui la documentazione sanitaria evidenzi condizioni cliniche di pericolo immediato per la salute dell’assistito. L’operatore dell’Ufficio accettazione del Pronto Soccorso, che effettua la verifica sulla posizione del soggetto ai fini dell’esenzione del ticket, avrebbe dovuto non dare corso all’azione di recupero solo dopo aver verificato una esenzione, negli altri casi avrebbe dovuto provvedere ad informare un apposito Ufficio amministrativo che doveva inviare una lettera od un avviso di sollecito.<br />
La Legge Finanziaria n.412/1991 stabiliva che i cittadini che non abbiano ritirato i risultati di visite o di esami diagnostici e di laboratorio siano tenuti al pagamento per intero della prestazione fornita.&nbsp;&nbsp;La Legge Finanziaria per il 2007 (n.296/2006) ha confermato il pagamento per intero delle prestazioni relativamente alle quali il cittadino, anche se esente, non ha provveduto a ritirare il referto entro i termini previsti.<br />
Quindi, poiché a seguito dell’accesso al Pronto Soccorso, a prescindere dal codice relativo, è obbligo del sanitario stilare una cartella clinica od un foglio di accesso ed accettazione da consegnarsi al paziente, è evidente che esiste sempre un momento nel quale il cittadino riceve (o deve ricevere il referto). La struttura avrebbe quindi dovuto e potuto attivarsi, trascorso un certo termine dal sollecito/avviso, inviando al Servizio Economico-Finanziario, un elenco comprendente i nominativi degli inadempienti, il loro codice fiscale, il loro indirizzo ed, eventualmente, gli estremi della ricevuta di ritorno relativa alla lettera di sollecito/avviso.<br />
Si tratta di procedure organizzative minime che non possono essere disconosciute dai convenuti a prescindere dal ruolo nella presente vicenda e che, quindi, valgono a delineare una situazione di gravissima ed inescusabile trascuratezza quanto all’obbligo di garantire una entrata all’erario.<br />
§&nbsp;&nbsp;&nbsp;§&nbsp;&nbsp;&nbsp;§<br />
<strong>6.</strong>&nbsp;Sgomberato il campo dalle eccezioni pregiudiziali e preliminari e delimitato il quadro degli obblighi giuridici gravanti sulla struttura sanitaria, si tratta ora di passare in rassegna le singole condotte dei convenuti e la sussistenza del nesso di causalità tra queste ed il procurato danno all’erario inteso nei termini di cui sopra.<br />
Le posizioni dei convenuti vanno infatti disgiuntamente valutate, posto che il danno di cui si discute discende congiuntamente dalle condotte tutte e, tuttavia, emergono dagli atti di causa talune circostanze temporali ed organizzative non sufficientemente valutate dall’attore ai fini del riparto del danno e della eventuale esenzione da responsabilità per difetto del requisito soggettivo.<br />
§&nbsp;&nbsp;&nbsp;§&nbsp;&nbsp;&nbsp;§<br />
<strong>6.1.</strong>&nbsp;In primo luogo vanno esaminate le posizioni degli organi di vertice della&nbsp;<em>governance</em>&nbsp;aziendale e cioè le posizioni dei convenuti MORABITO Pietro, nella qualità di commissario straordinario dell’A.S.P. di Catanzaro dal 7/8/2007 al 20/1/2008 e successivamente di D.G. della stessa A.S.P., DI TOMMASO Angela nella qualità di commissario straordinario dell’A.S.P. di Catanzaro dal 28/1/2008 al 16/6/2008 e MANCUSO Gerardo, nella qualità di commissario straordinario dell’A.S.P. di Catanzaro dal 15/7/2010 al 14/1/2011 e dal 16/7/2011 alla data di deposito dell’atto di citazione.<br />
Sul punto ritiene il Collegio che vada affermata la responsabilità per colpa grave nella causazione del danno in capo ai convenuti Morabito e Mancuso, mentre possa essere esclusa in capo alla Di Tommaso, in ragione del limitato periodo di svolgimento del proprio mandato, che, a differenza di quanto ritenuto dall’attore, è limitato al periodo dal 3/3/2008 al 15/6/2008, cioè poco più di tre mesi.<br />
Tale limitata durata dell’incarico consente, ad avviso del Collegio, di poter escludere in capo alla dott.ssa Di Tommaso, la ricorrenza dell’elemento della colpa grave, considerando che si tratta di un lasso temporale oggettivamente insufficiente a poter ovviare ad una prassi aziendale dannosa per l’erario e purtuttavia consolidata negli anni e connotata dal concorso omissivo di più condotte, anche da parte di soggetti non individuati dall’attore (per esempio, gli impiegati, i medici ed il personale parasanitario addetto fisicamente alla riscossione dei ticket ed alla accettazione presso il Pronto Soccorso).<br />
Diversa è evidentemente, anche in ragione della durata dei rispettivi incarichi di vertice aziendale, la posizione del Morabito e del Mancuso.<br />
A mente dell’art.3 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.502 il direttore&nbsp;&nbsp;generale (e, quindi, anche il commissario straordinario) adotta l&#8217;atto aziendale di cui al comma 1-bis; è responsabile della gestione&nbsp;&nbsp;complessiva&nbsp;&nbsp;e&nbsp;nomina&nbsp;&nbsp;i&nbsp;&nbsp;responsabili&nbsp;&nbsp;&nbsp;delle&nbsp;&nbsp;&nbsp;strutture operative&nbsp;&nbsp;dell&#8217;azienda. Inoltre, secondo quanto previsto dall’art.14 della L. R. 19 marzo 2004, n.11, spettano al direttore generale la rappresentanza legale ed i poteri di pianificazione, programmazione, indirizzo e controllo, nonché la responsabilità per la gestione complessiva dell’Azienda Sanitaria o Ospedaliera. La medesima disposizione ricorda ancora che il direttore generale assicura, anche mediante valutazioni comparative di costi, rendimenti e risultati ed attraverso i servizi di controllo previsti dal D. Lgs. 30 luglio 1999, n.286, la corretta ed economica gestione delle risorse disponibili, nonché la legalità, imparzialità e buon andamento dell’attività aziendale.<br />
Non può dunque sorgere dubbio in ordine alla diretta responsabilità dei direttori generali e dei commissari straordinari delle Aziende sanitarie e di quelle Ospedaliere in ordine a tutto quanto sopra, per come stabilito dalla normativa primaria in materia, diversamente da quanto ritenuto dal convenuto Mancuso, secondo il quale la responsabilità per le mancate riscossioni andrebbe addossata ai direttori amministrativi e sanitari ed al direttore di distretto in relazione a ciascun presidio interessato.<br />
Ma ad eliminare ogni possibile perplessità in ordine alla esistenza di una diretta responsabilità dei direttori generali (e dei commissari) delle A.S., in relazione alla mancata riscossione dei tickets di Pronto Soccorso, è il tenore della deliberazione di G.R. n.247/2009, pubblicata sul B.U.R. dell’8/5/2009 (prodotta dall’attore), che all’art.6 stabilisce che “<em>I direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere sono responsabili della riscossione delle quote di partecipazione alla spesa da parte degli erogatori presenti nel territorio e negli stabilimenti ospedalieri afferenti alle singole aziende</em>”.<br />
Ritiene al riguardo il Collegio come la portata della legge regionale e quella della deliberazione di G.R. n.247/2009 sia tale e di tale chiarezza da poter affermare senza margine di incertezza l’esistenza di un nesso di causalità diretto tra le condotte omissive e negligenti dei direttori generali e la causazione del danno da mancata riscossione, per come raffigurato dall’attore.<br />
§&nbsp;&nbsp;&nbsp;§&nbsp;&nbsp;&nbsp;§<br />
<strong>6.2.</strong>&nbsp;Il Morabito, per come dallo stesso ricordato nella propria memoria di costituzione, ha retto l’A.S. fino al febbraio 2010, cioè per un periodo di tempo sufficientemente lungo da potersi rendere conto, anche attraverso la propria attività doverosa di controllo e comparazione delle voci economiche del bilancio aziendale, che da alcuni presidi ospedalieri situati sul territorio della propria azienda non figuravano proventi da ticket per ricoveri non urgenti. D’altro canto egli nelle proprie rappresentazioni difensive &#8211; incentrate solo ed esclusivamente sul tentativo di dimostrare l’inesistenza di una specifica competenza quanto all’organizzazione e gestione delle riscossioni dei tickets – non indica attività fattive, iniziative gestionali, indirizzi o direttive rivolte a quelli che sarebbero stati i soggetti e le figure professionali deputati alla riscossione: tale inerzia non può che essere valutata dal Collegio alla stregua di una colpa gravissima ed inescusabile proprio in virtù della chiarezza normativa di cui sopra si è detto.<br />
Va quindi affermata la responsabilità del Morabito per i fatti ascrittigli a titolo di colpa grave ed inescusabile, ricorrendo un sicuro nesso di causalità tra la propria inerzia e la causazione del danno da mancata riscossione.<br />
§&nbsp;&nbsp;&nbsp;§&nbsp;&nbsp;&nbsp;§<br />
<strong>6.3.</strong>&nbsp;Considerazioni analoghe valgono per il convenuto Mancuso il quale, su posizioni analoghe a quelle del Morabito, si ritiene incompetente quanto alla adozione di atti amministrativi, organizzativi e di indirizzo che avrebbero perlomeno potuto contenere il danno. Sulla sussistenza di una precisa competenza e di un puntuale dovere discendente dalla normativa primaria e dalla deliberazione della G.R. della Calabria, valgono le medesime motivazioni di cui sopra.<br />
Tuttavia il Mancuso rileva nelle proprie memorie di aver posto in essere alcune attività volte ad ovviare alla mancata riscossione (della quale, dunque, egli era ben conscio): in particolare, rappresenta che con nota 8209/SDG dell’1/12/2010, avrebbe invitato il dirigente del Pronto Soccorso, il Direttore Sanitario nonché la Direzione Amministrativa del Presidio di Soveria Mannelli, a volersi fattivamente attivare per il recupero delle somme relative al ticket sanitario, scaturenti dalle prestazioni di Pronto Soccorso erogate; inoltre avrebbe provveduto ad emanare la deliberazione n.689 del 29 agosto 2014, finalizzata a rafforzare le direttive emanate dal Direttore Amministrativo con la nota direzionale n.6450 del 15 gennaio 2013.<br />
Osserva a tale ultimo riguardo il Collegio che le attività poste in essere nel 2013 e nel 2014 appaiono successive alle indagini ed accessi della Guardia di Finanza e che quindi al più valgono a rafforzare il convincimento di una sottovalutazione nel tempo e negli anni della portata del fenomeno evasivo ed elusivo, al quale si è tentato tardi di far fronte. In ogni caso si tratterebbe di attività che nulla modificano quanto al danno contestato ed al relativo lasso temporale di riferimento, evidentemente precedente. Quanto invece alla nota risalente al 2010 (relativa alla sola situazione del presidio ospedaliero di Soveria Mannelli, quindi ad uno solo tra quelli presenti sul territorio dell’A.S.), vi è che è mancata ogni verifica successiva in ordine all’avvio di procedure di recupero forzoso e di tanto è prova la mancanza di qualunque esito scritto di controlli o monitoraggi che il direttore generale avrebbe invece dovuto operare ed attivare.<br />
Ricorda in proposito il Collegio che, nel caso di comportamenti omissivi, la giurisprudenza della Corte dei Conti ha stabilito che la relativa responsabilità non richiede, per concretarsi la obiettiva certezza, che l&#8217;iniziativa sarebbe stata idonea a produrre un effetto preclusivo del verificarsi del danno (Corte dei conti, Sez. giurisd. Lazio, 9 agosto 2010, n.1605 et Sez. III, 24 giugno 2004, n. 248).<br />
In altri termini, l’inerzia colposa non pare potersi ritenere interrotta con la missiva del 2010 indirizzata al dirigente del Pronto Soccorso, al direttore sanitario ed alla direzione amministrativa del presidio di Soveria Mannelli, posto che alla stessa – vieppiù generica – non è seguita alcuna attività di verifica e controllo in ordine agli esiti di eventuali recuperi (i quali, infatti, sono rimasti ipotetici). Infine ed a dimostrazione di una sottovalutazione del problema, vi è che le linee guida per l’accesso al Pronto Soccorso (oggi pubblicate su internet), elaborate sotto la direzione aziendale del Mancuso, non riguardano in nessun punto le modalità di riscossione del ticket, a differenza di numerose altre adottate sul territorio nazionale.<br />
In conclusione, anche per il Mancuso va ritenuta provata tanto la condotta colposa, quanto il nesso di causalità tra la propria inerzia e la causazione del danno.<br />
§&nbsp;&nbsp;&nbsp;§&nbsp;&nbsp;&nbsp;§<br />
<strong>6.4.</strong>&nbsp;Va poi esaminata la posizione del convenuto Rombolà, il quale risulta aver ricoperto, nel periodo oggetto di contestazione da parte della Procura regionale, l’incarico di direttore amministrativo del solo presidio ospedaliero di Lamezia Terme, anziché, come ritenuto dall’attore, anche di quello di Soveria Mannelli. Infatti, per come risulta dalla produzione documentale del convenuto annessa alle controdeduzioni all’invito a dedurre, egli ha cessato dalla carica presso il nosocomio di Soveria già nel febbraio 2006 (giusta disposizione scritta del D.G. n.1402 del 24/2/2006, agli atti del fascicolo dell’attore, quale allegato depositato dalla Guardia di Finanza) e non è stato sostituito con formale nuovo provvedimento di nomina di diverso soggetto, con la conseguenza che le relative attribuzioni sono rimaste in capo al direttore amministrativo dell’Azienda sanitaria (non convenuto nel giudizio) e del Direttore generale della stessa, in carenza di un delega espressa.<br />
Infatti parte attrice non dà dimostrazione che il Rombolà abbia proseguito nell’incarico di direttore amministrativo di ambedue i nosocomi (che formavano un distretto) dopo la data del febbraio 2006, anche a fronte della produzione da parte del Rombolà di documentazione a sostegno delle proprie tesi già in fase di invito a dedurre.<br />
La posizione del Rombolà rileva quindi limitatamente alla quota di danno riferibile alle mancate riscossioni presso l’Ospedale di Lamezia Terme, per le quali va affermata la relativa responsabilità a titolo di colpa grave.<br />
Ed infatti non risulta che per il periodo di riferimento il Rombolà abbia posto in essere concrete e tangibili iniziative volte ad avviare la riscossione dei tickets e/o a porre freno alla elusione nei pagamenti dello stesso da parte degli utenti dei servizi di Pronto Soccorso. Tanto vale anche a fronte di una richiesta di accesso che il Rombolà ha presentato all’amministrazione con la quale richiede copia delle proprie lettere che avrebbero dato avvio a dette procedure di recupero, posto che di esse non è traccia agli atti del giudizio.<br />
Quindi il Rombolà va dichiarato responsabile solidale con il D.G. dell’A.S.P. di Catanzaro, quanto alla quota di danno riferibile alle mancate riscossioni presso l’Ospedale di Lamezia Terme, per come quantificate dall’attore alla pag.27 dell’atto di citazione, fatta salva l’applicazione del potere riduttivo, per come in appresso precisato e motivato.<br />
§&nbsp;&nbsp;&nbsp;§&nbsp;&nbsp;&nbsp;§<br />
<strong>6.5.</strong>&nbsp;Resta da trattare della posizione della convenuta Grisolia, in ordine alla quale ritiene il Collegio non è stata data dimostrazione dell’elemento soggettivo della colpa grave, specie alla luce della ingente documentazione prodotta dalla stessa in sede di costituzione in giudizio e relativamente ad una serie di iniziative di recupero che risultano avviate su richiesta ed impulso della stessa.<br />
Al riguardo va dato atto che, per come osservato dalla convenuta, l’attore ha ridotto in citazione l’importo della pretesa risarcitoria rispetto a quella recata nell’originario invito a dedurre, evidentemente ritenendo che l’avvenuto recupero di quota parte dei tickets sia avvenuto ad impulso della convenuta medesima. Tale circostanza, in uno alla produzione documentale, non smentita dall’attore e presumibilmente non correttamente valutata sotto il profilo della ricorrenza dell’elemento soggettivo da parte dell’attore, fanno ritenere al Collegio che non vi sia stata una colpa grave della Grisolia nell’assolvimento dei propri doveri d’ufficio, tra i quali rientrava anche quello di farsi parte attiva e diligente nel riscuotere i tickets per le prestazioni di Pronto Soccorso presso il nosocomio di Soverato, dove ella svolgeva le funzioni di direttore amministrativo (c.d. di presidio).<br />
In altri termini, risulta che la Grisolia si è attivata per provvedere al recupero delle somme dovute a titolo di ticket e ne è prova l’esistenza di un monitoraggio delle posizioni debitorie da parte della stessa, prodotto in giudizio. Tale attività di monitoraggio, significativamente, non è stata prodotta e nemmeno indicata da parte degli altri corresponsabili del danno, convenuti nel presente giudizio, il che rappresenta ulteriore indizio della inesistenza di una colpa grave in capo alla Grisolia, posto che non potrebbe esserle imputata a tale titolo la sola parziale riscossione dei crediti individuati dalla Guardia di Finanza e posti dall’attore a fondamento della propria domanda.<br />
In conclusione la domanda nei confronti della convenuta Grisolia va rigettata.<br />
§&nbsp;&nbsp;&nbsp;§&nbsp;&nbsp;&nbsp;§<br />
<strong>7.</strong>&nbsp;Gli importi di danno risultano sufficientemente documentati e provati e non paiono generici, incerti od incongrui, diversamente da quanto rappresentato dai convenuti nelle rispettive comparse di costituzione.<br />
Il sistema di calcolo operato dalla Guardia di Finanza ha escluso infatti i c.d. codici rossi, quelli, cioè, per i quali non è prevista la corresponsione di una quota di compartecipazione da parte dell’utente della prestazione di pronto soccorso.<br />
In ordine al danno addebitato al convenuto Rombolà, tuttavia, appare necessario limitarne l’importo alle sole somme che avrebbero dovuto essere riscosse nel periodo contestato presso l’Ospedale di Lamezia Terme, pari ad € 1.919.500,86, salvo quanto in appresso precisato in ordine all’applicazione del potere riduttivo su tale importo.<br />
§&nbsp;&nbsp;&nbsp;§&nbsp;&nbsp;&nbsp;§<br />
<strong>8.</strong>&nbsp;Ritiene il Collegio doveroso applicare il potere riduttivo quanto agli importi indicati dall’attore nella misura di 1/2, in relazione a tutti i convenuti ritenuti responsabili del danno, in ragione della assoluta approssimazione del quadro amministrativo generale, discendente dalla mancata adozione di linee di indirizzo regionali e dal mancato esercizio del potere di controllo da parte dell’Amministrazione regionale, cui compete per legge, stante anche la riferibilità dei bilanci delle Aziende sanitarie a quello regionale. Ulteriore elemento che conduce il Collegio a ritenere doveroso l’esercizio del potere riduttivo è la mancata evocazione nel giudizio dei direttori amministrativi e sanitari dell’A.S.P., i quali, a mente della Legge Regionale n.11/2004, concorrono alla formazione delle linee generali di gestione e programmazione dell’Azienda e che quindi hanno sicuramente cooperato alla produzione del danno da mancata riscossione, per come ricostruito dall’attore.<br />
In ragione di quanto sopra, la domanda di condanna dei convenuti Morabito e Mancuso “<em>in solido con i propri dirigenti amministrativi</em>” appare inammissibile oltreché inesatta, posto che non figurano convenuti in giudizio proprio i direttori amministrativi e sanitari dell’A.S.P. danneggiata. La condanna va quindi pronunciata in quota parte a carico esclusivo di ciascuno di essi, mentre solo per la quota di danno attribuita al Rombolà, può ammettersi un vincolo di solidarietà della relativa obbligazione in capo ai vertici aziendali (cioè il Morabito ed il Mancuso).<br />
Il danno va quindi così addebitato e ripartito:</p>
<ul>
<li>quanto al Rombolà, € 959.750,43, pari alla metà degli importi non riscossi presso l’Ospedale di Lamezia Terme;</li>
<li>quanto al Morabito, € 485.704,19, pari alla metà degli importi richiesti dall’attore;</li>
<li>quanto al Mancuso, € 881.833,81 pari alla metà degli importi richiesti dall’attore.</li>
</ul>
<p>Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P. Q. M.</strong></div>
<p>La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando,</p>
<div style="text-align: center;"><strong>C O N D A N N A</strong></div>
<p><strong>ROMBOLA’ Romolo Francesco</strong>, nato a Gioia Tauro, il 3/1/1948, al pagamento della somma di € 959.750,43, oltre rivalutazione monetaria dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario;<br />
<strong>MORABITO Pietro,</strong>nato a Grisolia, l’8/2/1944, al pagamento della somma di € 485.704,19, oltre rivalutazione monetaria dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario;<br />
<strong>MANCUSO Gerardo</strong>, nato a Chieti, il 27/3/1958, al pagamento della somma di € 881.833,81, oltre rivalutazione monetaria dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario.<br />
Dalla data della sentenza di condanna sono dovuti gli interessi legali.<br />
Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese del giudizio che, sino alla pubblicazione della presente sentenza, si liquidano in euro&nbsp;&nbsp;*2.870,66**duemilaottocentosettanta/66*.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>R I G E T T A</strong></div>
<p>la domanda nei confronti di&nbsp;<strong>DI TOMMASO Angela</strong>, nata a Canosa di Puglia, l’8/6/1950 e di&nbsp;<strong>GRISOLIA Saveria,&nbsp;</strong>nata a Catanzaro, il 15/5/1955, in favore delle quali liquida le spese e competenze di lite nella misura di €.<br />
&nbsp;3.500,00 cadauna ai fini del rimborso da parte dell’Amministrazione danneggiata.<br />
Così deciso in Catanzaro, nelle camere di consiglio del 10 novembre 2015 e del 1° dicembre 2015.</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>&nbsp;&nbsp;L’ESTENSORE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IL PRESIDENTE</em></strong><br />
<strong><em>f.to&nbsp;&nbsp;Quirino Lorelli&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;f.to&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mario Condemi</em></strong><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Depositata in segreteria il&nbsp;&nbsp;26/01/2016<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il Funzionario<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;f.to&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dott.ssa Stefania Vasapollo</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione centrale di controllo di legittimità &#8211; Deliberazione &#8211; 26/1/2016 n.1</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-centrale-di-controllo-di-legittimita-deliberazione-26-1-2016-n-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>DE FRANCISCIS PIETRO, TARGIA FRANCESCO In tema di retroattività di un provvedimento di incarico dirigenziale rispetto all’emanazione del decreto di conferimento La retroattività del provvedimento d’incarico rispetto all’emanazione del decreto di conferimento non appare coerente con la natura dello stesso provvedimento, necessariamente proiettato per l’avvenire. Il prendere atto dello svolgimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-centrale-di-controllo-di-legittimita-deliberazione-26-1-2016-n-1/">Corte dei Conti &#8211; Sezione centrale di controllo di legittimità &#8211; Deliberazione &#8211; 26/1/2016 n.1</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">DE FRANCISCIS PIETRO, TARGIA FRANCESCO</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">In tema di retroattività di un provvedimento di incarico dirigenziale rispetto all’emanazione del decreto di conferimento</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La retroattività del provvedimento d’incarico rispetto all’emanazione del decreto di conferimento non appare coerente con la natura dello stesso provvedimento, necessariamente proiettato per l’avvenire. Il prendere atto dello svolgimento in via di fatto di attività dirigenziali, effettivamente compiute, si sostanzierebbe in una sanatoria, per sua natura eccezionale e non utilizzabile in assenza di una previsione specifica, mancante per il lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione ove soccorre l’art. 19 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, oltre alla contrattazione collettiva, il quale chiarisce che l’assegnazione degli incarichi ai dirigenti deve precedere l’inizio dell’attività che è demandata loro</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: right;">Deliberazione n. SCCLEG/1/2016/PREV</div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>la</strong><br />
<strong>Corte dei conti</strong><br />
<strong>Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo</strong><br />
<strong>e delle Amministrazioni dello Stato</strong></div>
<p>formata dai Magistrati: Presidente Pietro DE FRANCISCIS;<br />
componenti: Antonio FRITTELLA, Valeria CHIAROTTI, Cristina ZUCCHERETTI, Maria Elena RASO, Giovanni COPPOLA, Andrea ZACCHIA, Roberto BENEDETTI, Chiara BERSANI, Luisa D’EVOLI, Giovanni ZOTTA, Fabio Gaetano GALEFFI, Riccardo VENTRE, Oriana CALABRESI, Laura CAFASSO, Francesco TARGIA (relatore), Benedetta COSSU, Oriella MARTORANA, Gianluca BRAGHO’.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>nell’adunanza del 14 Gennaio 2016</strong></div>
<p>visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione;<br />
visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto del 12 luglio 1934, n. 1214;<br />
vista la legge 21 marzo 1953, n. 161 concernente modificazioni al predetto Testo Unico;<br />
vistO l’art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;<br />
visto l’art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;<br />
visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;<br />
visto il “<em>Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti</em>”, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/2000 del 16 giugno 2000, modificato, da ultimo, con provvedimento del Consiglio di Presidenza in data 24 giugno 2011 (G.U. n. 153 del 4 luglio 2011);<br />
visto <strong>il D.M. n. 238 del 12 novembre 2015 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, concernente conferimento di un incarico dirigenziale di livello non generale al dott. Giuseppe DE LUCA (prot. C.d.c. n. 37251/2015);</strong><br />
visto il rilievo istruttorio n. 38888 in data 4 dicembre 2015, formulato dall’Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;<br />
vista la risposta dell’Amministrazione alle osservazioni dell’Ufficio, pervenuta in data 15 dicembre 2015;<br />
vista la relazione n. &nbsp;52452874 in data 23 dicembre 2015, con la quale, ritenendo non superate le censure mosse in precedenza, il Magistrato istruttore ha proposto al Consigliere delegato il deferimento della questione alla sede Collegiale;<br />
vista la nota n. 52460989 in data 23 dicembre 2015, con la quale il Consigliere delegato al controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, condividendo tale proposta, ha deferito alla Sezione il predetto atto;<br />
vista l’ordinanza in data 29 dicembre 2015, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per il giorno 14 gennaio 2016;<br />
vista la nota n. 0041387 del 30 dicembre 2015, con cui il Dirigente della Segreteria ha comunicato all’Amministrazione la convocazione dell’adunanza per il giorno 14 gennaio 2016, ore 10,00;<br />
VISTA la memoria trasmessa dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale degli affari generali e del personale, in data 8 gennaio 2016;<br />
UDITO il relatore, Consigliere Francesco TARGIA;<br />
INTERVENUTI la dott.ssa Paolina PEPE, dirigente, in rappresentanza dell’Amministrazione, nonché la dott.ssa Alessandra D’ONOFRIO, direttore dell’Ufficio centrale di bilancio presso il predetto Ministero;<br />
con l’assistenza della dott.ssa Maria Enrica DI BIAGIO, in qualità di Segretario di adunanza.<br />
Ritenuto in</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<p>In data 18 novembre 2015 perveniva, per il prescritto controllo preventivo di legittimità, il decreto ministeriale 12 novembre 2015, n. 238 con il quale il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’art. 19, commi 2 e 5-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, conferiva al dott. Giuseppe DE LUCA, Segretario comunale di fascia B, l’incarico dirigenziale non generale nell’ambito del contingente previsto dal dPCM 10 luglio 2014, n. 142, a decorrere dal 1° gennaio 2015.<br />
L’Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nutrendo perplessità in ordine alla legittimità del decreto in esame, richiedeva, con foglio di rilievo n. 38888 del 4 dicembre 2015, chiarimenti in ordine:</p>
<ul>
<li>alla possibilità di conferire l’incarico con decorrenza 1° gennaio 2015, retroattivamente, quindi, anche rispetto al momento di effettiva formalizzazione della posizione di comando dell’incaricato presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro;</li>
<li>alle modalità di calcolo dell’importo della parte variabile della retribuzione di posizione.</li>
</ul>
<p>L’Amministrazione, con nota n. 14061/AGP, rappresentava che il dott. DE LUCA aveva preso servizio in data 2 gennaio 2015, con decorrenza 1° gennaio 2015, in posizione di comando, per le indifferibili esigenze dell’Ufficio legislativo, in applicazione dell’art. 56 del dPR n. 3 del 1957, e che la formalizzazione del predetto comando era avvenuta in data 20 marzo 2015, con decreto direttoriale n. 3237/AGP, registrato dal competente UCB solo il 21 agosto 2015.<br />
Evidenziava, poi, di aver proceduto alla formalizzazione dell’incarico solo dopo l’avvenuta registrazione del provvedimento di comando, precisando che il dirigente aveva, nelle more, svolto effettivamente le funzioni dirigenziali.<br />
Con riferimento, in ultimo, alle modalità di calcolo dell’importo di parte variabile dell’indennità di posizione &#8211; nel richiamare il contenuto della nota n. 35225/AGP del 30 novembre 2015 &#8211; precisava il rispetto dei parametri economici stabiliti per i dirigenti di seconda fascia del Ministero.<br />
Il Magistrato istruttore, ritenendo che gli elementi di giudizio forniti consentivano di superare solo in parte i rilievi mossi dall’Ufficio, con riferimento, precisamente, alla sola quantificazione della retribuzione di posizione, proponeva il deferimento della questione all’esame collegiale.<br />
In particolare, osservava che la retroattività del provvedimento d’incarico rispetto all’emanazione del decreto di conferimento non appare coerente con la natura dello stesso, necessariamente proiettato per l’avvenire, e richiamava la giurisprudenza in materia (deliberazione Corte dei conti, Sezione centrale controllo preventivo di legittimità, n. SCCLEG/26/2010/PREV e Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 9/2006/P).<br />
Su richiesta del Consigliere delegato, il Presidente della Sezione entrale, con ordinanza in data 29 dicembre 2015, deferiva la pronuncia sul visto e sulla conseguente registrazione dell’atto in epigrafe alla Sezione stessa, convocandola per l’odierna adunanza.<br />
Con memoria fatta pervenire l’11 gennaio 2016 l’Amministrazione ha rassegnato le proprie conclusioni: in particolare, ha evidenziato la complessità del procedimento di conferimento di incarichi dirigenziali ex art. 19, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, data anche la pluralità delle amministrazioni coinvolte, e ne ha ricostruito l’<em>iter</em>.<br />
Ha menzionato, poi, un singolo caso &#8211; ritenuto analogo a quello all’esame &#8211; riguardante un dirigente appartenente ad una struttura di missione della Presidenza del Consiglio, il cui provvedimento d’incarico con decorrenza retroattiva, a seguito di foglio di rilievo e successive controdeduzioni del Segretariato generale, è stato ammesso a registrazione.<br />
Ha fatto presente, in ultimo, che la giurisprudenza richiamata non sarebbe applicabile al caso in esame, riguardando la stessa fattispecie differenti.<br />
Nel corso dell’adunanza il rappresentante del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, all’uopo convocato, ha ribadito essenzialmente la linea difensiva illustrata in sede di risposta a rilievo e di memoria scritta. Il rappresentante dell’Ufficio centrale di bilancio, a sua volta, ha chiarito l’<em>iter</em> del procedimento di controllo sul prodromico provvedimento di comando.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<p>La Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla conformità a legge del provvedimento d’incarico dirigenziale, ex art. 19, commi 2 e 5-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, n. 238 del 12 novembre 2015 citato in premessa, avente decorrenza 1° gennaio 2015.<br />
Al riguardo deve rammentarsi che la retroattività del provvedimento d’incarico rispetto all’emanazione del decreto di conferimento, indipendentemente dai motivi che l’hanno determinata, non appare coerente con la natura dello stesso provvedimento, necessariamente proiettato per l’avvenire, come precisato anche dalla giurisprudenza di questa Sezione seppur con riferimento ad un incarico dirigenziale di tipologia diversa da quella all’esame (cfr. deliberazione Corte dei conti, Sezione centrale controllo preventivo di legittimità, n. SCCLEG/26/2010/PREV).<br />
Del resto il prendere atto, come nel caso di specie, dello svolgimento in via di fatto di attività dirigenziali, effettivamente compiute, si sostanzierebbe in una sanatoria, per sua natura eccezionale e non utilizzabile in assenza di una previsione specifica, mancante per il lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione: in questo caso soccorre l’art. 19 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (oltre alla contrattazione collettiva), il quale chiarisce che l’assegnazione degli incarichi ai dirigenti deve precedere l’inizio dell’attività che è loro demandata (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 9/2006/P).<br />
Né può ritenersi conferente il singolo caso richiamato dall’Amministrazione, in quanto la fattispecie menzionata presenta evidenti caratteri di difformità rispetto a quella all’esame, trattandosi di una diversa tipologia contrattuale e di una conferma e non del conferimento di un nuovo incarico.<br />
Alla luce delle suesposte argomentazioni il provvedimento all’esame non può ritenersi conforme a legge.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>PQM</strong></div>
<p>Il Collegio ricusa il visto e la conseguente registrazione al provvedimento indicato in epigrafe.</p>
<div style="text-align: center;">Il Presidente<br />
(Pietro DE FRANCISCIS)<br />
Il Relatore<br />
(Francesco TARGIA)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;<br />
Depositata in Segreteria il 26 gennaio 2016<br />
&nbsp;<br />
La Dirigente<br />
Dott.ssa Paola LO GIUDICE</div>
</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2016 n.385</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-26-1-2016-n-385/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-26-1-2016-n-385/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2016 n.385</a></p>
<p>Pres. C. Rovis, Est. G. Nunziata Sulla motivazione delle ordinanze di demolizione di abusi edilizi Edilizia ed urbanistica – Ordine di demolizione ed acquisizione delle opere – Motivazione – Ragioni di interesse pubblico e comparazione degli interessi del privato – Necessità &#8211; Non sussiste &#8211; Ragioni &#160; In materia di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-26-1-2016-n-385/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2016 n.385</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. Rovis,  Est. G. Nunziata</span></p>
<hr />
<p>Sulla motivazione delle ordinanze di demolizione di abusi edilizi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Ordine di demolizione ed acquisizione delle opere – Motivazione – Ragioni di interesse pubblico e comparazione degli interessi del privato – Necessità &#8211; Non sussiste &#8211; Ragioni<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">In materia di abusi edilizi, in caso di ordine di demolizione ed acquisizione al patrimonio dell’Ente delle opere, non è richiesta una specifica motivazione che dia conto della valutazione delle ragioni di interesse pubblico sottese alla determinazione assunta o della comparazione di quest&#8217;ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, in quanto il presupposto per l&#8217;adozione dell&#8217;ordine <em>de quo</em> è costituito esclusivamente dalla constatata esecuzione dell&#8217;opera in difformità dal titolo abilitativo o in sua assenza, con la conseguenza che il provvedimento, ove ricorrano i predetti requisiti, è sufficientemente motivato con la descrizione delle opere abusive e il richiamo alla loro accertata abusività (1).</div>
<p>
(1) cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 4.2.2012, n. 227; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 9.2.2012, n. 6932<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>&nbsp;<br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br />
<strong>(Sezione Seconda)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 5321 del 2010 proposto dai Sigg. Zanfardino Raffaele e Amabile Antonia, rappresentati e difesi dall’Avv. Michele Dulvi Corcione e con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Raffaele Marciano in Napoli, Via Santa Lucia n.62;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Comune di Afragola in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Rosa Balsamo e con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR di Napoli;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
<em>previa sospensione, dell’ordinanza di demolizione n.94/10 del 28/6/2010 per opere realizzate in Afragola alla Via Anna Frank n.20.</em></p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Vista la memoria di costituzione del Comune di Afragola;<br />
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.2130 del 2010 di rigetto della domanda di sospensione;<br />
Visto il deposito da parte del Comune di sentenza di questo Tribunale n.590 del 2013 che ha dichiarato l’estinzione per perenzione del ricorso Rg. n.1051 del 2011 come proposto da parte ricorrente avverso il provvedimento comunale n.147/10 del 29/11/2010 di acquisizione delle opere oggetto del presente ricorso;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Designato Relatore all’udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2016 il Cons. Gabriele Nunziata e udito l’Avvocato del Comune come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p>FATTO<br />
Espongono in fatto i ricorrenti di essere comproprietari del fabbricato in epigrafe e che, per migliorarne la funzionalità, apportavano alcune modifiche consistenti in una modesta sopraelevazione; per tali motivi è stata adottata l’impugnata ordinanza di demolizione.<br />
Il Comune di Afragola si è costituito per dedurre circa l’infondatezza del ricorso essendo state realizzate opere in assenza di Permesso di costruire.<br />
Alla udienza pubblica del 12 gennaio 2016 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione come da verbale.<br />
DIRITTO<br />
1. Con il ricorso in esame parte ricorrente deduce la violazione della Legge n.724/1994 e del DPR n.380/2001, nonché l’eccesso di potere.<br />
2. Il Collegio in via preliminare osserva che, in caso di ordine di demolizione ed anche di acquisizione al patrimonio dell’Ente, non è richiesta una specifica motivazione che dia conto della valutazione delle ragioni di interesse pubblico sottese alla determinazione assunta o della comparazione di quest&#8217;ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, in quanto il presupposto per l&#8217;adozione dell&#8217;ordine de quo è costituito esclusivamente dalla constatata esecuzione dell&#8217;opera in difformità dal titolo abilitativo o in sua assenza, con la conseguenza che il provvedimento, ove ricorrano i predetti requisiti, è sufficientemente motivato con la descrizione delle opere abusive e il richiamo alla loro accertata abusività (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 4.2.2012, n. 227; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 9.2.2012, n. 693).<br />
3. Quanto alle ulteriori censure quali si prestano ad una trattazione unitaria, come peraltro anticipato in fase cautelare, occorre considerare che le opere denunciate erano state eseguite in assenza del prescritto Permesso di costruire, atteso che senza titolo abilitativo si provvedeva a realizzare una sopraelevazione al primo piano completamente rifinita in ogni struttura e suddivisa in due appartamenti, di cui uno disabitato e l’altro adibito a dimora del nucleo familiare del figlio dei ricorrenti, per una superficie complessiva di circa 240 mq. Con tali premesse la Sezione ritiene, ai fini della reiezione del ricorso, di sottolineare che del tutto legittimamente è stata ingiunta la demolizione, ove si consideri che in materia di demolizione di immobili abusivi, attesa la natura vincolata del potere, non è configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente, che il tempo non può, di per sé, legittimare in via di fatto.<br />
Se anche, poi, fosse veritiera la circostanza non provata che era stata presentata istanza di concessione in sanatoria, sulla medesima si sarebbe formato silenzio-rifiuto da parte dell’Ente e non gravato di impugnazione a cura di parte ricorrente.<br />
4. In conclusione il ricorso deve essere rigettato per come infondato.<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 1.000,00.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.<br />
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.<br />
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del giorno 12 gennaio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Claudio Rovis, Presidente<br />
Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore<br />
Francesco Guarracino, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 26/01/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-26-1-2016-n-385/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2016 n.385</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2016 n.385</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-26-1-2016-n-385-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-26-1-2016-n-385-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-26-1-2016-n-385-2/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2016 n.385</a></p>
<p>Pres. Rovis, Est. Nunziata Sulla motivazione delle ordinanze di demolizione di abusi edilizi 1. Edilizia ed urbanistica – Ordine di demolizione ed acquisizione delle opere – Motivazione – Ragioni di interesse pubblico &#8211;&#160;&#160;Comparazione degli interessi del privato – Necessità &#8211; Non sussiste &#8211;&#160; Ragioni&#160; 1. In materia di abusi edilizi,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-26-1-2016-n-385-2/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2016 n.385</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-26-1-2016-n-385-2/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2016 n.385</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Rovis, Est. Nunziata</span></p>
<hr />
<p>Sulla motivazione delle ordinanze di demolizione di abusi edilizi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p>1. Edilizia ed urbanistica – Ordine di demolizione ed acquisizione delle opere – Motivazione – Ragioni di interesse pubblico &#8211;&nbsp;&nbsp;Comparazione degli interessi del privato – Necessità &#8211; Non sussiste &#8211;&nbsp; Ragioni&nbsp;</p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di abusi edilizi, in caso di ordine di demolizione ed acquisizione al patrimonio dell’Ente delle opere, non è richiesta una specifica motivazione che dia conto della valutazione delle ragioni di interesse pubblico sottese alla determinazione assunta o della comparazione di quest&#8217;ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, in quanto il presupposto per l&#8217;adozione dell&#8217;ordine de quo è costituito esclusivamente dalla constatata esecuzione dell&#8217;opera in difformità dal titolo abilitativo o in sua assenza, con la conseguenza che il provvedimento, ove ricorrano i predetti requisiti, è sufficientemente motivato con la descrizione delle opere abusive e il richiamo alla loro accertata abusività (1).</p>
<p>(1) cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 4.2.2012, n. 227; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 9.2.2012, n. 6932</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br />
<strong>(Sezione Seconda)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 5321 del 2010 proposto dai Sigg. Zanfardino Raffaele e Amabile Antonia, rappresentati e difesi dall’Avv. Michele Dulvi Corcione e con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Raffaele Marciano in Napoli, Via Santa Lucia n.62;&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Comune di Afragola in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Rosa Balsamo e con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR di Napoli;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<p><em>previa sospensione, dell’ordinanza di demolizione n.94/10 del 28/6/2010 per opere realizzate in Afragola alla Via Anna Frank n.20.</em></p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Vista la memoria di costituzione del Comune di Afragola;<br />
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.2130 del 2010 di rigetto della domanda di sospensione;<br />
Visto il deposito da parte del Comune di sentenza di questo Tribunale n.590 del 2013 che ha dichiarato l’estinzione per perenzione del ricorso Rg. n.1051 del 2011 come proposto da parte ricorrente avverso il provvedimento comunale n.147/10 del 29/11/2010 di acquisizione delle opere oggetto del presente ricorso;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Designato Relatore all’udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2016 il Cons. Gabriele Nunziata e udito l’Avvocato del Comune come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<p>Espongono in fatto i ricorrenti di essere comproprietari del fabbricato in epigrafe e che, per migliorarne la funzionalità, apportavano alcune modifiche consistenti in una modesta sopraelevazione; per tali motivi è stata adottata l’impugnata ordinanza di demolizione.<br />
Il Comune di Afragola si è costituito per dedurre circa l’infondatezza del ricorso essendo state realizzate opere in assenza di Permesso di costruire.<br />
Alla udienza pubblica del 12 gennaio 2016 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione come da verbale.</p>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<p>1. Con il ricorso in esame parte ricorrente deduce la violazione della Legge n.724/1994 e del DPR n.380/2001, nonché l’eccesso di potere.<br />
2. Il Collegio in via preliminare osserva che, in caso di ordine di demolizione ed anche di acquisizione al patrimonio dell’Ente, non è richiesta una specifica motivazione che dia conto della valutazione delle ragioni di interesse pubblico sottese alla determinazione assunta o della comparazione di quest&#8217;ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, in quanto il presupposto per l&#8217;adozione dell&#8217;ordine de quo è costituito esclusivamente dalla constatata esecuzione dell&#8217;opera in difformità dal titolo abilitativo o in sua assenza, con la conseguenza che il provvedimento, ove ricorrano i predetti requisiti, è sufficientemente motivato con la descrizione delle opere abusive e il richiamo alla loro accertata abusività (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 4.2.2012, n. 227; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 9.2.2012, n. 693).<br />
3. Quanto alle ulteriori censure quali si prestano ad una trattazione unitaria, come peraltro anticipato in fase cautelare, occorre considerare che le opere denunciate erano state eseguite in assenza del prescritto Permesso di costruire, atteso che senza titolo abilitativo si provvedeva a realizzare una sopraelevazione al primo piano completamente rifinita in ogni struttura e suddivisa in due appartamenti, di cui uno disabitato e l’altro adibito a dimora del nucleo familiare del figlio dei ricorrenti, per una superficie complessiva di circa 240 mq. Con tali premesse la Sezione ritiene, ai fini della reiezione del ricorso, di sottolineare che del tutto legittimamente è stata ingiunta la demolizione, ove si consideri che in materia di demolizione di immobili abusivi, attesa la natura vincolata del potere, non è configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente, che il tempo non può, di per sé, legittimare in via di fatto.<br />
Se anche, poi, fosse veritiera la circostanza non provata che era stata presentata istanza di concessione in sanatoria, sulla medesima si sarebbe formato silenzio-rifiuto da parte dell’Ente e non gravato di impugnazione a cura di parte ricorrente.<br />
4. In conclusione il ricorso deve essere rigettato per come infondato.<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 1.000,00.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.<br />
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.<br />
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del giorno 12 gennaio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Claudio Rovis, Presidente<br />
Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore<br />
Francesco Guarracino, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<tr>
<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 26/01/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-26-1-2016-n-385-2/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2016 n.385</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2016 n.50</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-26-1-2016-n-50/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-26-1-2016-n-50/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-26-1-2016-n-50/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2016 n.50</a></p>
<p>Pres. C. Lamberti, Est. M. Santini La mera qualifica di proprietario non basta a configurare la responsabilità dell’attività di inquinamento, ma occorre accertare a carico dello stesso un comportamento doloso o colposo per ritenerlo responsabile dell&#8217;illecito Art. 192 d. lgs.152/2006 &#160;&#8211; Ordinanza rimozione, recupero, smaltimento materiali inquinanti -– Non basta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-26-1-2016-n-50/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2016 n.50</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-26-1-2016-n-50/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2016 n.50</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. Lamberti, Est. M. Santini</span></p>
<hr />
<p>La mera qualifica di proprietario non basta a configurare la responsabilità dell’attività di inquinamento, ma occorre accertare a carico dello stesso un comportamento doloso o colposo per ritenerlo responsabile dell&#8217;illecito</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Art. 192 d. lgs.152/2006 &nbsp;&#8211; Ordinanza rimozione, recupero, smaltimento materiali inquinanti -– Non basta la mera qualifica di proprietario per configurare la responsabilità – Obbligatoria l’attività di accertamento dell’amministrazione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art. 192 cit.,il proprietario del fondo sul quale sono stati rinvenuti rifiuti può essere chiamato a procedere alla rimozione degli stessi, in solido con l’autore materiale dell’abbandono, solo se allo stesso possa essere imputabile la violazione a titolo di dolo o colpa, e solo, quindi, a seguito degli specifici accertamenti effettuati dai soggetti preposti al controllo. Non basta, quindi, la mera qualifica di proprietario o di titolare di diritto reale o di godimento dell&#8217;area, ma, occorre necessariamente l’accertamento a carico di quest’ultimo di un comportamento doloso e colposo. Nel citato articolo, difatti, non si ravvisa alcuna ipotesi legale di responsabilità oggettiva o per fatto altrui, con conseguente esclusione della natura di obbligazione <em>propter rem</em>&nbsp;dell’obbligo di ripristino del fondo a carico del titolare di un diritto di godimento sul bene.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 00050/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00540/2015 REG.RIC.</strong><br />
&nbsp;<br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 540 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
Giovanni Massinelli, Jacopo Massinelli e Yuri Massinelli, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Matteo Frenguelli, presso il cui studio in Perugia, Via Cesarei n. 4, sono elettivamente domiciliati;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Comune di Deruta, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Caforio, presso il cui studio in Perugia, Via del Sole n. 8, è elettivamente domiciliato;<br />
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell&#8217;Umbria, non costituita;&nbsp;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
Vulcano S.r.l., Luca Cerati, Tobia Fiocchetti, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Mirco Ricci, presso il cui studio in Perugia, Via Cesare Beccaria n. 11, sono elettivamente domiciliati; Giulio Pelucca, non costituito;<br />
<strong><em>per l’annullamento</em></strong><br />
dell&#8217;ordinanza n. 17 del 30 aprile 2015 con la quale il Sindaco del Comune di Deruta ordinava ai ricorrenti (oltre che ai controinteressati) di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi con contestuale rimozione dei rifiuti presenti nell&#8217;area, di proprietà dei ricorrenti, sita in Deruta &#8211; fraz. San Nicolò di Celle; di ogni altro atto presupposto, inerente e/o consequenziale con particolare riferimento, per quanto occorre, alla nota ARPA Umbria prot. n. 4492 del 05 marzo 2015 e alla ordinanza del Sindaco del Comune di Deruta n. 12 dell&#8217;11 marzo 2015;<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Deruta e di Vulcano S.r.l., Luca Cerati e Tobia Fiocchetti;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2015 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO e DIRITTO<br />
I ricorrenti sono proprietari di un fabbricato e di alcuni terreni siti in Deruta fraz. San Nicolò di Celle, Località Pantanelli, Vocabolo Casaccia, distinti al catasto terreni così come segue: Foglio 7, particelle 58 e 60.<br />
Tali immobili venivano ceduti in locazione alla Vulcano s.r.l., odierna controinteressata, con contratto in data 2 maggio 2014.<br />
Con ordinanza n. 12 in data 11 marzo 2015 il Comune di Deruta, dietro specifica segnalazione di ARPA Umbria, disponeva nei confronti della Vulcano s.r.l., ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo n. 267 del 2000, TUEL) la sospensione dell’attività di raccolta, deposito e cippatura di biomasse vegetali in quanto la stessa era sprovvista della autorizzazione alle emissioni in atmosfera prevista, per detti stabilimenti, ai sensi dell’art. 269 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (codice&nbsp;<strong>ambiente</strong>).<br />
Con successiva ordinanza n. 17 del 30 aprile 2015, adottata ai sensi dell’art. 192 dello stesso codice ambientale, veniva poi disposta la rimozione nonché l’avvio al recupero o allo smaltimento del suddetto materiale (biomasse vegetali) in quanto da considerare alla stregua di rifiuto collocato all’interno di deposito incontrollato. Il suddetto ordine veniva disposto sia nei confronti della Vulcano s.r.l., sia nei confronti degli odierni ricorrenti nella qualità di proprietari dell’area destinata al suddetto deposito.<br />
Tale ultimo provvedimento veniva impugnato per i motivi di seguito sintetizzati: a) violazione delle garanzie partecipative di cui all’art. 7 della legge n. 241 del 1990; e) violazione dell’art. 192 del codice dell’<strong>ambiente</strong>&nbsp;nella parte in cui si rivolgeva tale ordine di rimozione anche ai proprietari e non solo alla società affittuaria, unica responsabile dell’incontrollato deposito di materiale.<br />
Si costituiva in giudizio l’amministrazione comunale per chiedere il rigetto del gravame.<br />
Si costituiva altresì la società contro interessata.<br />
Alla pubblica udienza del 21 ottobre 2015 le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso veniva infine trattenuto in decisione.<br />
Tutto ciò premesso si osserva in sintesi che:<br />
a) almeno sul piano materiale, unico soggetto responsabile di avere depositato il suddetto materiale, secondo gli accertamenti svolti in sede amministrativa dagli enti preposti al controllo (cfr. atti ARPA e Comune Deruta prodotti a vario titolo in giudizio), è la società affittuaria Vulcano s.r.l.. Del resto, le deduzioni in tal senso formulate dagli odierni ricorrenti non hanno formato oggetto di specifica contestazione, in punto di fatto, dall’intimata amministrazione comunale, la quale si è al riguardo limitata ad apprestare una difesa unicamente concentrata sulla corretta interpretazione, in termini eminentemente giuridici, della disposizione di cui all’art. 192, comma 3, del codice ambientale. Di qui la applicazione dell’art. 64, comma 2, c.p.a.;<br />
b) va di conseguenza data applicazione a quel principio, di pacifica acquisizione giurisprudenziale, secondo cui ai sensi dell’art. 192 cit. “il proprietario del fondo sul quale sono stati rinvenuti rifiuti può essere chiamato a procedere alla rimozione degli stessi, in solido con l’autore materiale dell’abbandono, solo se ad esso la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo, non bastando, quindi, la mera qualifica di proprietario o di titolare di diritto reale o di godimento dell&#8217;area; quindi, l’imputabilità delle condotte di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo in capo al proprietario del bene presuppone necessariamente l’accertamento a carico di quest’ultimo di un comportamento doloso e colposo, non ravvisando il succitato art. 192 un&#8217;ipotesi legale di responsabilità oggettiva o per fatto altrui, con conseguente esclusione della natura di obbligazione<em>propter rem</em>&nbsp;dell’obbligo di ripristino del fondo a carico del titolare di un diritto di godimento sul bene” (cfr.,&nbsp;<em>ex multis</em>, T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 12 gennaio 2015, n. 108; 24 giugno 2014, n. 1571; Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2014, n. 3786);<br />
c) emerge infatti, dagli atti del presente giudizio, come l’amministrazione intimata non abbia in alcun modo evidenziato la sussistenza di un comportamento, omissivo o commissivo, degli odierni proprietari ricorrenti, sì da configurare una loro corresponsabilità, unitamente agli autori materiali dell’illecito, a titolo di dolo oppure anche soltanto di colpa.<br />
Di qui l’accoglimento del secondo motivo di gravame e dunque, assorbita ogni altra censura, dell’intero gravame. Con conseguente annullamento dell’ordinanza n. 17 del 30 aprile 2015, sebbene limitatamente alla parte in cui estende l’obbligo di provvedere anche nei confronti degli odierni ricorrenti.<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, l’ordinanza n. 17 in data 30 aprile 2015 del Comune di Deruta.<br />
Condanna l’amministrazione comunale soccombente alla rifusione delle spese di lite, da liquidarsi nella complessiva somma di euro 2.000,00 (duemila), oltre IVA e CPA.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Cesare Lamberti, Presidente<br />
Stefano Fantini, Consigliere<br />
Massimo Santini, Primo Referendario, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
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<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 26/01/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-26-1-2016-n-50/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2016 n.50</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Ricorso &#8211; 26/1/2016 n.51</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-ricorso-26-1-2016-n-51/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-ricorso-26-1-2016-n-51/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Ricorso &#8211; 26/1/2016 n.51</a></p>
<p>Pres. C. Lamberti, Est. M. Santini Sulla legittimità dell’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente di recupero e smaltimento di materiale inquinante, ex art. 192 del codice dell’ambiente, come applicazione coordinata che fa seguito all’ordinanza con cui veniva disposta la cessazione immediata dell’attività Ordinanza sindacale contingibile e urgente – &#160;Incolumità e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-ricorso-26-1-2016-n-51/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Ricorso &#8211; 26/1/2016 n.51</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-ricorso-26-1-2016-n-51/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Ricorso &#8211; 26/1/2016 n.51</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. Lamberti, Est. M. Santini</span></p>
<hr />
<p>Sulla legittimità dell’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente di recupero e smaltimento di materiale inquinante, ex art. 192 del codice dell’ambiente, come applicazione coordinata che fa seguito all’ordinanza con cui veniva disposta la cessazione immediata dell’attività</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ordinanza sindacale contingibile e urgente – &nbsp;Incolumità e sicurezza pubblica &#8211; Sfera di merito del g.a.&nbsp;<br />
Art. 269 &nbsp;del d. lgs. 152/2006 – Incide sull’<em>esercizio</em> dell’attività &#8211; Art. 192&nbsp; del d. lgs. 152/2006 – Interviene sull’<em>oggetto</em> dell’attività – Due strumenti che si completano&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’emanazione di un’ordinanza contingibile ed urgente a presidio della incolumità e della sicurezza dei cittadini rientra nella sfera di merito dell’azione amministrativa.&nbsp;<br />
L’art. 269&nbsp; del d. lgs. 152/2006) si incide sull’<em>esercizio</em>&nbsp;dell’attività illegittimamente svolta, mentre con la seconda ordinanza (ex art. 192 del d.lgs. 152/2006) si interviene sull’<em>oggetto</em>&nbsp;di siffatta attività inautorizzata: di qui l’assenza della denunziata sovrapposizione ma, anzi, l’applicazione puntuale e coordinata dei due strumenti normativi posti in capo all’organo di vertice politico-amministrativo dell’ente locale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 00051/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00332/2015 REG.RIC.</strong><br />
&nbsp;<br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
&nbsp;<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
&nbsp;<br />
sul ricorso numero di registro generale 332 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
Vulcano S.r.l., Giulio Pelucca, Luca Cerati, Tobia Fiocchetti, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Mirco Ricci, presso il cui studio in Perugia, Via Cesare Beccaria n. 11, sono elettivamente domiciliati;<br />
&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
&nbsp;<br />
Comune di Deruta, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Caforio, presso il cui studio in Perugia, Via del Sole n. 8, è elettivamente domiciliato;<br />
A.R.P.A. Umbria, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giovanni Tarantini, presso il cui studio in Perugia, Via XIV Settembre n. 69, è elettivamente domiciliata;<br />
&nbsp;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
&nbsp;<br />
Soc. Falegnameria Artigiana di Massinelli Giovanni &amp; C., non costituita;<br />
&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
&nbsp;<br />
dell’ordinanza sindacale n. 12 in data 11 marzo 2015, con cui il Sindaco del Comune di Deruta ha ordinato la cessazione immediata dell’attività di raccolta, stoccaggio e cippatura di biomasse vegetali presso lo stabilimento sito in Località Pantanelli, Frazione di San Nicolò di Celle, Deruta; della nota diffida prot. n. 3413/2015 del 16/03/2015 del Corpo Polizia Municipale del Comune di Deruta;dell’ordinanza n. 17 del 30 aprile 2015, con cui il Sindaco del Comune di Deruta ordinava di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 192, comma 3, del Decreto Legislativo n. 152/2006; della nota di Arpa Umbria &#8211; Distretto di Todi Marsciano del 5/03/2015 &#8211; 0004492; di ogni altro atto comunque connesso e/o conseguente, precedente o successivo, anche non conosciuto.<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Deruta e di A.R.P.A. Umbria;<br />
Viste le memorie difensive rispettivamente prodotte dalle parti costituite;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2015 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO e DIRITTO<br />
&nbsp;<br />
Con ordinanza n. 12 in data 11 marzo 2015 il Comune di Deruta, dietro specifica segnalazione di ARPA Umbria, disponeva nei confronti della società ricorrente, ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo n. 267 del 2000, TUEL) la sospensione dell’attività di raccolta, deposito e cippatura di biomasse vegetali in quanto la stessa era sprovvista della autorizzazione alle emissioni in atmosfera prevista, per detti stabilimenti, ai sensi dell’art. 269 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (codice<strong>ambiente</strong>).<br />
Con successiva ordinanza n. 17 del 30 aprile 2015, adottata ai sensi dell’art. 192 dello stesso codice ambientale, veniva poi disposta la rimozione nonché l’avvio al recupero o allo smaltimento del suddetto materiale (biomasse vegetali) in quanto da considerare alla stregua di rifiuto collocato all’interno di deposito incontrollato.<br />
Tali provvedimenti venivano impugnati per i motivi di seguito sintetizzati: a) con particolare riferimento all’ordinanza di sospensione dell’attività (n. 12 in data 11 marzo 2015), violazione artt. 50 e 54 del TUEL, nonché difetto di motivazione, in quanto non sarebbe stata sufficientemente esplicitata una situazione di pericolo effettivo ed imminente per la salute pubblica; b) eccesso di potere per difetto di istruttoria nella parte in cui l’amministrazione comunale avrebbe disposto i predetti ordini, rispettivamente di sospensione e rimozione, senza tuttavia operare una valutazione approfondita ed ulteriore rispetto a quanto segnalato da ARPA Umbria circa la pericolosità dell’attività esercitata in assenza di autorizzazione ambientale nonché circa il deposito incontrollato di taluni materiali; c) violazione art. 54 TUEL e art. 192 codice&nbsp;<strong>ambiente</strong>&nbsp;nella parte in cui l’amministrazione avrebbe incongruamente sovrapposto i due rispettivi strumenti normativi; d) violazione delle garanzie partecipative di cui all’art. 7 della legge n. 241 del 1990; e) con particolare riferimento alla ordinanza di rimozione e ripristino<em>ex</em>&nbsp;art. 192 del codice dell’<strong>ambiente</strong>: violazione dell’art. 184-<em>bis</em>&nbsp;del suddetto codice nella parte in cui l’amministrazione non avrebbe considerato che il materiale depositato è un sottoprodotto e non un rifiuto; violazione dell’art. 185 dello stesso codice nella parte in cui l’amministrazione non avrebbe comunque valutato che siffatto materiale (sfalci e potature) sarebbe in ogni caso escluso dalla nozione di rifiuto; f) violazione dell’art. 272 codice&nbsp;<strong>ambiente</strong>&nbsp;in quanto l’amministrazione comunale non si sarebbe avveduta dello scarso impatto delle emissioni comunque prodotte dall’impianto in questione.<br />
Si costituivano in giudizio l’amministrazione comunale e quella ambientale (ARPA Umbria), entrambe per chiedere il rigetto del gravame mediante articolate controdeduzioni che formeranno più avanti oggetto di specifica trattazione.<br />
Alla pubblica udienza del 21 ottobre 2015 le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso veniva infine trattenuto in decisione.<br />
Tutto ciò premesso si osserva in sintesi che:<br />
1) per giurisprudenza pressoché costante (cfr.,&nbsp;<em>ex multis</em>, T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 16 marzo 2015, n. 729; Cons. Stato, sez. V, 19 settembre 2012, n. 4968) l’emanazione di un’ordinanza contingibile ed urgente a presidio della incolumità e della sicurezza dei cittadini rientra nella sfera di merito dell’azione amministrativa, non risultando in quanto tale sottoposta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo ove non segnata da manifesta illogicità, arbitrarietà e irragionevolezza, oltre che da macroscopico travisamento dei fatti. Non avendo la società ricorrente sollevato, al riguardo, alcun vizio di questo tipo e di questo tenore, la censura sub a) deve di conseguenza essere rigettata;<br />
2) non sussiste il difetto di istruttoria dal momento che l’amministrazione comunale si è opportunamente e legittimamente attestata sugli approfonditi e pertinenti apprezzamenti tecnico-discrezionali operati al riguardo da ARPA Umbria, organo deputato per legge a svolgere questo genere di analisi (cfr. legge Regione Umbria n. 11 del 2009). Né d’altra parte si potrebbe imporre all’amministrazione comunale, come invocato dalla società ricorrente, di effettuare al riguardo proprie ulteriori ed autonome valutazioni, risultando una siffatta impostazione contraria, oltre che al principio di divieto di aggravio del procedimento, anche ai più recenti orientamenti legislativi che impongono di snellire l’azione amministrativa con riferimento, altresì, ai giudizi di natura tecnico-scientifica quali quelli di specie. La censura sub b) va dunque disattesa;<br />
3) anche la censura sub c) va respinta in quanto l’amministrazione comunale ha correttamente utilizzato il potere attribuitole dalle due disposizioni rispettivamente contenute nell’art. 54, comma 4, del TUEL (nella parte in cui ha ritenuto di&nbsp;<em>sospendere</em>l’attività di deposito e stoccaggio, in assenza di prescritta autorizzazione ambientale, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità) e nell’art. 192 del codice&nbsp;<strong>ambiente</strong>, onde&nbsp;<em>rimuovere</em>&nbsp;il materiale ivi depositato senza la necessaria ridetta autorizzazione. In altre parole con la prima ordinanza (ex art. 54 TUEL) si incide sull’<em>esercizio</em>&nbsp;dell’attività illegittimamente svolta, mentre con la seconda ordinanza (ex art. 192 codice&nbsp;<strong>ambiente</strong>) si interviene sull’<em>oggetto</em>&nbsp;di siffatta attività inautorizzata: di qui l’assenza della denunziata sovrapposizione ma, anzi, l’applicazione puntuale e coordinata dei due strumenti normativi posti in capo all’organo di vertice politico-amministrativo dell’ente locale;<br />
4) quanto alla omessa comunicazione di avvio del procedimento sussistono, sulla base delle difese svolte in giudizio dalle amministrazioni resistenti (le quali saranno più avanti attentamente vagliate), i presupposti discriminanti di cui all’art. 21-<em>octies</em>, comma 2, ult. per., della legge n. 241 del 1990. Con ogni conseguenza in ordine al rigetto della relativa censura;<br />
5) quanto alla lamentata violazione dell’art. 184-<em>bis</em>&nbsp;del codice&nbsp;<strong>ambiente</strong>&nbsp;parte ricorrente non fornisce adeguata dimostrazione (mediante contratti, note di impegno, minute di accordo, etc.) circa il fatto che il materiale depositato sia inequivocabilmente destinato a formare parte integrante di un determinato e successivo processo produttivo (condizione questa da ritenere essenziale al fine di poter ritenere il materiale alla stregua di sottoprodotto e non di rifiuto, secondo la definizione contenuta nella richiamata disposizione codicistica). Al riguardo sono stati infatti prodotti (all. n. 6 del ricorso introduttivo) soltanto contratti tra la società ricorrente ed alcuni fornitori di potature e scarti vegetali (fornitura “a monte”), non anche tra la società stessa ed eventuali soggetti utilizzatori del materiale stesso (fornitura “a valle”, es. impianti di energia elettrica a biomasse). Non viene in altre parole raggiunto quel grado di&nbsp;<em>certezza</em>, circa la successiva utilizzazione del materiale a fini produttivi, che è una delle condizioni richieste a pena di esclusione dall’art. 184-<em>bis</em>, comma 1, lettera b) del codice&nbsp;<strong>ambiente</strong>. Quanto, invece, alla lamentata violazione dell’art. 185 del codice&nbsp;<strong>ambiente</strong>, ARPA Umbria ha sufficientemente dimostrato che solo una parte del materiale rinvenuto nel suddetto deposito può essere classificato alla stregua di sfalci e potature, ossia proveniente da attività agricola o forestale, senza che sul punto la società ricorrente abbia mosso alcuna contestazione specifica in punto di fatto. Con ogni conseguenza in ordine alla applicazione dell’art. 64, comma 2, c.p.a. Per le ragioni appena esposte anche la censura sub e) non può dunque trovare ingresso;<br />
6) la censura sub f) deve invece essere dichiarata inammissibile in quanto palesemente generica, non avendo la società ricorrente fornito il benché minimo principio di prova (dati, analisi, etc.) circa la ritenuta esiguità delle emissioni prodotte dall’impianto.<br />
In conclusione il ricorso è infondato e deve essere rigettato.<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />
Condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite, da liquidarsi nella complessiva somma di euro 2.000,00 (duemila), oltre IVA e CPA, e da ripartire in parti eguali tra le due amministrazioni costituite nel presente giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Cesare Lamberti, Presidente<br />
Stefano Fantini, Consigliere<br />
Massimo Santini, Primo Referendario, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
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<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 26/01/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-ricorso-26-1-2016-n-51/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Ricorso &#8211; 26/1/2016 n.51</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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