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	<title>26/1/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>26/1/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2005 n.602</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-26-1-2005-n-602/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-26-1-2005-n-602/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2005 n.602</a></p>
<p>Pres. CORASANITI, Est. ARZILLO Franciosa (Avv. C. Mauceri e F. Buccellato) c/ Ufficio scolastico regionale per il Lazio e Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca (Avv.ra dello Stato) sulla legittimità dell&#8217;ordinanza ministeriale 306/88 sulla decorrenza economica e giuridica della supplenza dal momento di effettiva assunzione del servizio Istruzione pubblica e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-26-1-2005-n-602/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2005 n.602</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-26-1-2005-n-602/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2005 n.602</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. CORASANITI, Est. ARZILLO<br /> Franciosa  (Avv. C. Mauceri e F. Buccellato) c/  Ufficio scolastico regionale per il Lazio e Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca (Avv.ra dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità dell&#8217;ordinanza ministeriale 306/88 sulla decorrenza economica e giuridica della supplenza dal momento di effettiva assunzione del servizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Istruzione pubblica e privata &#8211; Scuola – Conferimento di supplenza annuale – Decorrenza degli effetti della nomina – Anno scolastico già iniziato &#8211; Art. 15 L. 270/1982 – Ha carattere meramente organizzatorio – Conseguenze – Art. 12 O.M. n. 306/1988  &#8211; La supplenza decorre dalla data di effettiva assunzione del servizio</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di conferimento di supplenza annuale, per quanto riguarda la decorrenza degli effetti giuridici ed economici di una nomina avvenuta ad anno scolastico inoltrato, la disciplina prevista dall’art. 15 della legge n. 270 del 1982  ha carattere organizzatorio e non può dare ingresso a un’interpretazione che prescinda dal rapporto sinallagmatico tra la prestazione a carico del dipendente e la controprestazione a carico dell’Amministrazione; il principio di proporzionalità fra le stesse, che scaturisce dall’art. 36 Cost., non può non estendersi anche alla decorrenza giuridica della nomina la quale deve coincidere con la data d’inizio dell’attività d’insegnamento. Legittimamente, quindi, l’art. 12 dell’O.M. n. 306/1988 prevede che la supplenza annuale ha decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettiva assunzione del servizio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla legittimità dell’ordinanza ministeriale 306/88 sulla decorrenza economica e giuridica della supplenza dal momento di effettiva assunzione del servizio</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
&#8211;	SEZIONE III &#8211; Bis –</b></p>
<p>composta dai Signori Magistrati: Saverio	CORASANITI				       Presidente; Giulio		AMADIO					       Consigliere;<br />
Francesco	ARZILLO					       I Referendario																																																																																							</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 12145 del 1990 proposto dalla<br />
sig.ra <b>FRANCIOSA Rosa</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Corrado Mauceri e Fausto Buccellato ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Viale Angelico n. 45;</p>
<p align=center>C O N T R O</p>
<p>l’<b>Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – C.S.A. di Latina</b>, in persona del Dirigente p.t.;</p>
<p>il <b>Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato (avv. Enrico De Giovanni) presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO<br />
della nota del Provveditorato agli Studi di Latina in data 21.03.1990 (conferimento di supplenza annuale a favore della ricorrente, per l’a.s. 1989/90) nella parte concernente la decorrenza degli effetti giuridici della nomina.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione della P.I.;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Udito alla pubblica udienza del 22 marzo 2004 il relatore dott. Giulio Amadio e uditi, altresì, i procuratori delle parti, come da verbale d’udienza.<br />	<br />
	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>	La ricorrente nell’anno scolastico 1989/90 ha presentato al Provveditorato agli Studi di Latina domanda di supplenza quale collaboratore tecnico. Il provvedimento di nomina è intervenuto ad anno scolastico inoltrato ed in esso è contenuta la precisazione che la decorrenza giuridica ed economica della supplenza sarebbe coincisa con la data d’inizio del servizio.<br />	<br />
	L’interessata ha impugnato, in parte qua, il provvedimento per violazione dell’art. 15 della L. 20.05.1982 n. 270 nonché per illogicità e contraddittorietà.<br />	<br />
	Ella sostiene altresì che qualora a fondamento di quanto disposto nell’atto di nomina debba porsi l’art. 12 dell’O.M. 31.10.1988 n. 306, allora anche tale norma dovrebb’essere dichiarata illegittima per contrasto con la richiamata L. n. 270.<br />	<br />
	Le doglianze sopraindicate non possono essere condivise. Invero la disciplina recata dall’art. 15 della legge in discorso (“per la copertura dei posti di personale non docente vacanti entro il 31 dicembre e per l’intera durata dell’anno scolastico, il Provveditore agli Studi conferisce supplenze annuali…”) ha carattere organizzatorio e non può dare ingresso a un’interpretazione che prescinda dal rapporto sinallagmatico tra la prestazione a carico del dipendente e la controprestazione a carico dell’Amministrazione. Il principio di proporzionalità fra le stesse, che scaturisce dall’art. 36 Cost., non può non estendersi anche alla decorrenza giuridica della nomina la quale deve coincidere con la data d’inizio dell’attività d’insegnamento.<br />	<br />
	Talune norme di favore, presenti nell’ordinamento, che derogano alla regola poc’anzi enunciata, non possono essere invocate in questa sede perché a loro eccezionalità ne preclude l’applicazione analogica. Legittimamente, quindi, l’art. 12 dell’O.M. n. 306/1988 prevede che la supplenza annuale ha decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettiva assunzione del servizio.<br />	<br />
	Dal che consegue il rigetto del ricorso, mentre le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III bisRESPINGE<br />
il ricorso in epigrafe.<br />
Compensa le spese.<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.																																																																																												</p>
<p>	Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 22 marzo 2004 con l’intervento dei signori Magistrati indicati in epigrafe.<br />	<br />
Saverio	CORASANITI			                Presidente<br />	<br />
Giulio		AMADIO					     Consigliere, est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-26-1-2005-n-602/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2005 n.602</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2005 n.587</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-26-1-2005-n-587/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-26-1-2005-n-587/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2005 n.587</a></p>
<p>Pres. CORASANITI, Est. VINCIGUERRA Di Maria (Avv. M. Prencipe) c/ Ministero dell’Istruzione (Avv.ra dello Stato) e Di Rita , Mastropietro e Tudino (n.c.) la formula di rito con la quale si è soliti chiedere l&#8217;annullamento di &#8220;ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale&#8221;, usata dalla difesa del ricorrente e non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-26-1-2005-n-587/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2005 n.587</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-26-1-2005-n-587/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2005 n.587</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. CORASANITI, Est. VINCIGUERRA<br /> Di Maria  (Avv. M. Prencipe) c/ Ministero dell’Istruzione (Avv.ra dello Stato) e Di Rita , Mastropietro  e Tudino  (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>la formula di rito con la quale si è soliti chiedere l&#8217;annullamento di &#8220;ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale&#8221;, usata dalla difesa del ricorrente e non integrata da alcuna specificazione nel testo del ricorso, non è sufficiente a far ricomprendere nell&#8217;oggetto del gravame atti non nominati</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1 Processo Amministrativo – Ricorso al G.A. –  Volontà del ricorrente di chiedere l’annullamento degli atti presupposti &#8211; Impossibilità di evincerla dal contesto dell’azione ovvero dalle censure mosse – Inammissibilità del ricorso – Sussiste<br />
2 Processo Amministrativo – Ricorso al G.A. – Formula di rito con cui si chiede l&#8217;annullamento di &#8220;ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale&#8221; – Assenza di specificazioni nel testo del ricorso – Riconduzione nell&#8217;oggetto del gravame atti non nominati ma direttamente lesivi e direttamente impugnabili – E’ esclusa</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1 Qualora non sia possibile dal contesto dell&#8217;azione &#8211; e non soltanto dalle censure mosse &#8211; arguire se parte ricorrente oltre a chiedere l&#8217;annullamento del provvedimento contestato in termini espliciti intenda chiedere e ottenere altresì l&#8217;annullamento degli atti presupposti, il ricorso va dichiarato inammissibile.</p>
<p>2 La generica formula di stile secondo cui è chiesto l&#8217;annullamento di &#8220;ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale&#8221;,  non integrata da alcuna specificazione nel testo del ricorso, non può ritenersi sufficiente a far ricomprendere nell&#8217;oggetto del gravame atti non nominati, ma direttamente lesivi e direttamente impugnabili.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
SEZIONE III BIS	  </b></p>
<p>composto dai Magistrati:<br />
Saverio CORASANITI  &#8211; PRESIDENTE<br />
Giulio  AMADIO      &#8211; CONSIGLIERE<br />
Antonio VINCIGUERRA &#8211; CONSIGLIERE rel.est.</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2342/2002 R.G. proposto da<br /><b>DI MARIA Pasquale</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Mariano Prencipe, ed elettivamente domiciliato in Roma, via Pereira – 266, presso lo studio dell&#8217;avv. Giuliano Segato;</p>
<p align=center><b>contro</b></p>
<p><b>Ministero dell&#8217;istruzione, dell&#8217;Università e della ricerca</b>, in persona del  Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge;</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>Di Rita Antonio, Mastropietro Pasquale e Tudino Maria</b>, non costituiti in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del decreto 19.4.2001 n. 75 del Ministro della pubblica istruzione, con il quale sono state definite le norme per l&#8217;inserimento negli elenchi e nelle graduatorie provinciali ad esaurimento e il conseguente inserimento nelle graduatorie di circolo e d&#8217;istituto per il conferimento di supplenze al personale A.T.A., nonché del decreto 17.8.2001 n. 6084 del Provveditore agli studi di Campobasso, con il quale è stata approvata le graduatoria provinciale permanente provvisoria per il profilo di collaboratore scolastico;</p>
<p>Visto il ricorso con gli atti e documenti allegati;<br />
Viste le memorie prodotte e gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 9.12.2004, con designazione del Consigliere dott. Antonio Vinciguerra relatore della causa, i procuratori delle parti comparsi come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è volto a contestare l&#8217;esclusione di parte ricorrente dalla procedura, indetta con decreto 19.4.2001 n. 75 del Ministro della pubblica istruzione per la formazione delle graduatorie provinciali per l&#8217;assegnazione di supplenze al personale A.T.A. L&#8217;esclusione è stata disposta dal Provveditore agli studi di Campobasso per la graduatoria dei collaboratori scolastici e motivata con la mancanza del servizio minimo utile all&#8217;inserimento in graduatoria.<br />
il ricorrente intende far valere il servizio svolto in qualità di lavoratore dipendente di cooperativa titolare di appalto con ente locale per la fornitura di personale di servizio alle scuole.<br />
Il ricorso è inammissibile per omessa impugnativa del presupposto D.M. 13.12.2000 n. 430, che regolamenta la formazione delle graduatorie in argomento e che richiede espressamente quale requisito necessario di inclusione l&#8217;esperienza pregressa di almeno trenta giorni di servizio nelle scuole statali nel profilo per il quale si concorre, dando rilievo ai soli rapporti di dipendenza con lo Stato o con enti locali (art. 2).<br />
Poiché le censure del ricorso sono tutte volte a contestare la necessità di tale requisito, ritenendo equiparabile ad esso l&#8217;attività svolta alle dipendenze di società cooperativa titolare di appalto di servizi nelle scuole, la vigenza e l&#8217;intangibilità da parte del ricorrente del provvedimento che lo definisce determina mancanza di interesse alla decisione per l&#8217;attuale ricorso.<br />
I motivi di ricorso, in sé, pur aggredendo i presupposti del trasferimento adottato dal Provveditore agli studi e in questa sede impugnato, non sono sufficienti a ricomprendere nel petitum la richiesta di annullamento da parte del Giudice della graduatoria preordinata. Il criterio sostanziale di identificazione dell&#8217;oggetto dell&#8217;impugnativa, riconosciuto dalla dominante giurisprudenza, implica il riferimento non soltanto alle censure, ma a tutte le altre circostanze che consentano di assumere con precisione e senza equivoci l&#8217;effettiva volontà impugnatoria del ricorrente.<br />
Tanto in conformità al principio dispositivo dell&#8217;azione; non potendo il Giudice in alcun modo superare l&#8217;intenzione della parte agente e, quindi, sovvenire o supplire alla sua volontà.<br />
Qualora, come nel caso di specie, non sia possibile dal contesto dell&#8217;azione &#8211; e non soltanto dalle censure mosse &#8211; arguire se parte ricorrente oltre a chiedere l&#8217;annullamento del provvedimento contestato in termini espliciti intenda chiedere e ottenere altresì l&#8217;annullamento degli atti presupposti, il ricorso va dichiarato inammissibile.<br />
Né la generica formula di stile secondo cui è chiesto l&#8217;annullamento di &#8220;ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale&#8221;, usata dalla difesa del ricorrente e non integrata da alcuna specificazione nel testo del ricorso, può ritenersi sufficiente a far ricomprendere nell&#8217;oggetto del gravame atti non nominati, ma direttamente lesivi e direttamente impugnabili.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III bis, dichiarainammissibile il ricorso in epigrafe.<br />
Compensa le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9.12.2004.</p>
<p>Saverio Corasaniti   PRESIDENTE</p>
<p>Antonio Vinciguerra    CONSIGLIERE est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-26-1-2005-n-587/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2005 n.587</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2005 n.627</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-26-1-2005-n-627/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-26-1-2005-n-627/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-26-1-2005-n-627/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2005 n.627</a></p>
<p>Pres. CAPUZZI, Est. LA MEDICA Associazione Amici di Telepaca (Avv.ti A. De Zordo e P. Di Rienzo) c/ Ministero delle Comunicazioni ( Avv.ra dello Stato), Regione Lazio ( Avv. R.M. Privitera) ed altri. è ammissibile il ricorso proposto contro un provvedimento concretamente lesivo unitamente all&#8217; atto presupposto per il quale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-26-1-2005-n-627/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2005 n.627</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-26-1-2005-n-627/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2005 n.627</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. CAPUZZI, Est. LA MEDICA<br /> Associazione Amici di Telepaca (Avv.ti A. De Zordo e P. Di Rienzo) c/ Ministero delle Comunicazioni ( Avv.ra dello Stato), Regione Lazio ( Avv. R.M. Privitera) ed altri.</span></p>
<hr />
<p>è ammissibile il ricorso proposto contro un provvedimento concretamente lesivo unitamente all&#8217; atto presupposto per il quale sia scaduto l&#8217; ordinario termine di impugnazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Ricorso al G.A. – Scadenza del termine per impugnare l’atto presupposto &#8211; Impugnazione di provvedimento lesivo unitamente all’atto presupposto &#8211; Ammissibilità del ricorso – Sussiste – Motivi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E&#8217; ammissibile il ricorso proposto contro un provvedimento concretamente lesivo unitamente all&#8217; atto presupposto per il quale sia scaduto l&#8217; ordinario termine di impugnazione, decorrente dalla sua piena conoscenza, quando quest&#8217; ultimo al momento della sua emanazione, mancando l’atto applicativo, non si presentava come concretamente lesivo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b><br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO<br /> SEZ. II TER</b></p>
<p>ha pronunziato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>in ordine ai ricorsi riuniti n.5050/2002 e n. 3346/2003 entrambi presentati<br /> dall’<b>Associazione Amici di Telepace</b>, rappresentata e difesa dagli Avvocati Agostino De Zordo e Pasquale Di Rienzo con domicilio eletto presso il secondo in Roma, viale Mazzini n.11 ;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>Ministero delle Comunicazioni</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso da Avvocatura dello Stato e domiciliato in Roma in via dei Portoghesi n. 12;<br />
e nei confronti,<br />
della <b>Regione Lazio</b>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa nel solo ricorso n.5050/2002, dall’Avv.to Rosa Maria Privitera ed elettivamente domiciliata presso la medesima nella sede dell’Avvocatura Regionale in Roma, via Marcantonio Colonna n.27;</p>
<p><b>CO.RE.RAT Lazio</b> (Comitato per i servizi radiotelevisivi della Regione Lazio) in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;<br />
della <b>società Retesole s.p.a.</b>, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore dottor Bartolo Consolo, rappresentata e difesa dall’Avvocato Gaetano Massimo Sardo e domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via del Caravita n.5;<br />
<b>Canale 23 Teletuscolo</b>, in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;<br />
<b>Rete Oro</b>, in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;<br />
<b>RTCO Tele Ambiente</b>, in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;<br />
<b>Super Tre</b>, in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;<br />
<b>Teledonna</b>, in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;<br />
<b>Telelazio Reteblu</b>, in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;<br />
<b>Telepace</b>, in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;<br />
<b>Tele Regione,</b> in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;<br />
<b>Tele Roma Due</b>, in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;<br />
<b>Telesalute</b>, in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;<br />
<b>Telestudio</b>, in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;<br />
<b>Teletevere</b>, in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;<br />
<b>Televita</b>, in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;<br />
<b>TVA 40</b>, in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;<br />
<b>TVR Voxson</b>, in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;<br />
<b>Video Lazio</b>, in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;<br />
<b>Canale 10</b>, in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;<br />
<b>Europadue</b>, in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;<br />
<b>Europa TV</b>, in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;<br />
<b>GBR 2</b>, in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;<br />
<b>Telepontina Rete Azzurra</b>, in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;<br />
<b>Teleradio Tibur,</b> in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;<br />
<b>Teleuniverso</b>, in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;<br />
<b>Telemontegiove</b>, in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;<br />
<b>TV SL 48</b>, in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;<br />
<b>Asterix 66</b>, in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;<br />
<b>Gold TV</b>, in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;</p>
<p>per l’ANNULLAMENTO<br />
quanto al ricorso n.5050/2002,<br />
del bando di concorso di cui al d.m. 31.1.2002 pubblicato nella G.U. n.42 del 19.2.2002 per l’attribuzione dei contributi per l’anno 2002 alle emittenti televisive locali ai sensi dell’art. 1 del d.m.n.378/1999;<br />
del regolamento di cui al d.m. 21.9.1999 n.378 recante norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall’art.45, comma 3, della legge 23.12.1998 n.448;</p>
<p>quanto al ricorso n.3346/2003,<br />
del bando di concorso di cui al d.m. 31.1.2003 per l’attribuzione dei contributi per l’anno 2003 alle emittenti televisive locali ai sensi dell’art.1 del d.m. sopraccitato n.378/1999;<br />
del regolamento di cui al d.m. 21.9.1999 n.378 recante norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall’art.45, comma 3, della legge 23.12.1998 n.448;</p>
<p>Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione del Ministero intimato nei due ricorsi  e della Regione Lazio nel solo ricorso n.5050/2002, nonchè della società Retesole s.p.a.;<br />
Visti gli atti ed i documenti tutti;<br />
Visti i motivi aggiunti depositati dalla ricorrente nei due ricorsi;<br />
Data per letta alla pubblica udienza del 15 dicembre 2004 la relazione del consigliere dottor Roberto Capuzzi;<br />
Uditi gli avvocati Serafini su delega di Di Rienzo per la società ricorrente, R.M. Privitera per la Regione Lazio e l’avv. dello Stato Giannuzzi per il Ministero delle Comunicazioni;<br />
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>L’Associazione Amici di Telepace, con due distinti ricorsi ha impugnato i bandi per  l’attrribuzione dei contributi alle emittenti televisive relativi rispettivamente agli anni 2002 e 2003.<br />
L’Associazione ricorrente ha proposto motivi aggiunti in entrambi i ricorsi avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria e l’elenco delle emittenti ammesse al contributo con le somme a ciascuna attribuite.<br />
L’Associazione contesta i bandi impugnati e gli atti presupposti nella parte in cui detti atti condizionano l’attribuzione dei contributi alle emittenti televisive all’ammontare del fatturato realizzato senza tenere conto della situazione delle emittenti non aventi scopo di lucro.<br />
Deduce, in particolare, la violazione dell’articolo 45, comma 3, della legge 23.12.1998 n.488 e della legge 6.8.1990 n.223 che distingue tra i titolare delle televisioni a carattere comunitario quale è la ricorrente, dai titolari di concessione a carattere commerciale.<br />
La indicazione del fatturato come criterio di valutazione per l’erogazione del contributo richiamata espressamente dal bando, comporterebbe una evidente quanto illegittima penalizzazione a carico delle emittenti a carattere comunitario ed è anche in contrasto con le finalità della legge.<br />
Si è costituita nei due ricorsi l’Amministrazione intimata contestando le varie argomentazioni difensive sostenute e chiedendo il rigetto degli stessi.<br />
Si è costituita la Regione Lazio  nel solo ricorso n.5050/2002 chiedendo il rigetto dello stesso.<br />
Si è costituita senza presentare memorie la società Retesole.<br />
All’udienza del 15 dicembre 2004 i due  ricorsi sono stati  trattenuti dal Collegio per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. I  due ricorsi devono essere riuniti ai fini di una unica decisione in quanto soggettivamente ed oggettivamente connessi.<br />
2. L’Associazione Amici di Telepace contesta i bandi impugnati e gli atti presupposti, in particolare il d.m. n. 378 del 21.9.1999 nella parte in  cui detti atti condizionano l’attribuzione dei contributi ed incentivi alle emittenti televisive, all’ammontare del fatturato realizzato dalle emittenti medesime, senza tenere conto della situazione delle emittenti non aventi scopo  di lucro, quale la ricorrente medesima.<br />
3. Osserva la Sezione che con l’art.10 del d.l. 27.12.1993 n.323, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.1993 n.422, è stato programmato un piano di interventi e di incentivi a sostegno della emittenza televisiva locale.<br />
A seguito di tale previsione, è stato stabilito dall’art.45, comma 3, della legge 23.12.1998 n.448 che “Nell’ambito delle misure di sostegno all’emittenza previste dall’art.10 del decreto-legge 27 agosto 1993 n.323 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993 n.422 ed anche al fine di incentivare l’adeguamento degli impianti in base al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva… è stanziata la somma di lire 24 miliardi per il 1999, 24 miliardi per il 2000 e 33 miliardi per il 2001.”<br />
Tale norma è stata modificata dalla legge n.338 del 2000 e poi dalla legge n.448 del 2001, ma solo al fine di prevedere un ulteriore stanziamento per gli anni 2001,2002 e 2003 in favore delle emittenti televisive ed al fine  di fissare i termini di erogazione dei benefici anche in forma di acconto salvo conguaglio.<br />
In base a tale disposizione, l’attribuzione dei contributi è effettuata, ai sensi dell’art.7 del d.l. 27.8.1993 n.323, convertito dalla legge n.422 del 27.10.1993, in favore delle “emittenti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale…. che trasmettono  quotidianamente …, programmi informativi auto prodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali…”.<br />
La ratio della previsione è quella di garantire un supporto economico alle emittenti radiotelevisive e gli incentivi sono destinati a tutti i soggetti concessionari che esercitano la radiodiffusione.<br />
Al riguardo, giova sottolineare che la legge 6.8.1990 n.223 distingue i titolari di concessione per radiodiffusione a carattere comunitario, quale quella esercitata dalla ricorrente, dai titolari di concessione per radiodiffusione a carattere commerciale.<br />
La televisione a carattere  commerciale è esercitata da società aventi un capitale sociale non inferiore a trecento milioni di lire, invece la radiodiffusione a carattere comunitario è esercitata da fondazioni o associazioni senza scopo di lucro che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose.<br />
Le prime non hanno specifici obblighi di informazione né vincoli di alcun genere alla trasmissione di spot pubblicitari, mentre le seconde, al momento del rilascio della concessione, si impegnano:<br />
&#8211; a non trasmettere più del 5% di pubblicità per ogni ora di trasmissione;<br />
&#8211; a non trasmettere programmi originali autoprodotti a carattere culturale, etnico, politico e religioso per almeno il 50% dell’orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21 (come prevede specificatamente il Regolamento per la radio<br />
Non avendo la legge fissato i criteri per la erogazione dei contributi, il regolamento n.378 del 1999 ha previsto all’art. 4 che sono elementi di valutazione ai fini dell’erogazione del contributo: la media dei fatturati realizzati nel triennio precedente ed il personale applicato allo svolgimento dell’attività televisiva.<br />
Ha altresì previsto, all’articolo 5, che il contributo è erogato…..alle emittenti collocate ai primi posti della graduatoria, nei limiti del 30% dei  graduati, arrotondato all’unità superiore, in misura proporzionale al fatturato realizzato nel triennio precedente all’anno di presentazione della domanda.<br />
3. Preliminarmente deve essere respinta la eccezione, peraltro solo adombrata dalla resistente Amministrazione regionale nella parte finale della memoria, di tardività delle censure rivolte al DM n.378/99 in quanto dedotte solo successivamente alla pubblicazione del bando di concorso.<br />
Si richiama al riguardo l’insegnamento giurisprudenziale secondo il quale: “E&#8217; ammissibile il ricorso proposto contro provvedimento concretamente lesivo unitamente all&#8217; atto presupposto per il quale sia scaduto l&#8217; ordinario termine di impugnazione decorrente dalla sua piena conoscenza, quando quest&#8217; ultimo al momento della sua emanazione non si presentava come concretamente lesivo in mancanza dell&#8217; atto applicativo (Cfr. CSI, 185 &#8211; 5 aprile 2002; VI Sez. 7 marzo 1996 n. 365).</p>
<p>Nel caso che occupa l&#8217; interesse diretto ed  attuale alla  caducazione dell’atto presupposto si è concretizzato solo al momento dell’emanazione dell’atto applicativo che ha escluso in concreto la ricorrente dal beneficio del riconoscimento del contributo.<br />
Nel merito si sottolinea che la legge n.488 del 2001 ha inteso individuare una ampia platea di possibili beneficiari dei sostegni alla radiodiffusione televisiva al fine di sostenere tale forma di attività  e di garantire un supporto alle emittenti locali per migliorare ed adeguare gli impianti al piano di assegnazione delle frequenze approvato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.<br />
Il regolamento ha invece finito per privilegiare solo un tipo di emittenza,  quella a carattere commerciale con maggiore fatturato e personale applicato, restringendo illegittimamente ed in contrasto con la norma soprarichiamata,  la rosa dei possibili destinatari dei contributi.<br />
Introducendo l’elemento del fatturato (ed in subordine del maggior personale addetto), senza alcun correttivo per le televisioni non commerciali,  si è  finito per privilegiare  di fatto le televisioni commerciali che possono trasmettere spot televisivi oltre i limiti di durata imposti agli altri tipi di televisioni,  creando una illegittima penalizzazione a carico delle emittenti a carattere comunitario, in contrasto con le finalità della legge  che stabilisce che siano ammessi al contributo tutte le emittenti esercenti la radiodiffusione ivi comprese quelle a  carattere comunitario le quali devono essere valutate in regime di parità con le emittenti televisive a carattere commerciale.<br />
4.In tali termini i ricorsi sono meritevoli di accoglimento e per l’effetto gli atti impugnati, in parte qua, devono essere annullati.<br />
Spese ed onorari dei due giudizi possono essere compensati.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per  il Lazio Sez. II previa loro riunione, ACCOGLIE i due ricorsi nn. 5050/2002 e 3346/2003 entrambi presentati da Associazione Amici di Telepace e per l’effetto annulla gli atti impugnati.<br />
 Compensa spese ed onorari.<br />
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità      amministrativa.</p>
<p> Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 dicembre 2004     con l&#8217;intervento dei signori</p>
<p>Domenico LA MEDICA Presidente<br />
Roberto CAPUZZI Consigliere rel.<br />
Raffaello SESTINI Primo Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-26-1-2005-n-627/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2005 n.627</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2005 n.226</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-26-1-2005-n-226/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-26-1-2005-n-226/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-26-1-2005-n-226/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2005 n.226</a></p>
<p>Umberto Zuballi #NOME? &#8211; Relatore l&#8217;art. 14 D.Lgs n. 22/1997 pone a carico della p.a. l&#8217;onere di provare il comportamento doloso o colposo di colui che violi il divieto di abbandono di rifiuti Ambiente e territorio – Smaltimento rifiuti – Divieto di abbandono, di cui all’art. 14, D.Lgs n. 22/1997-</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-26-1-2005-n-226/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2005 n.226</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-26-1-2005-n-226/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2005 n.226</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Umberto Zuballi		#NOME?		&#8211; Relatore</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;art. 14 D.Lgs n. 22/1997 pone a carico della p.a. l&#8217;onere di provare il comportamento doloso o colposo di colui che violi il divieto di abbandono di rifiuti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Smaltimento rifiuti – Divieto di abbandono, di cui all’art. 14, D.Lgs n. 22/1997- L’onere probatorio è a carico della p.a.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L&#8217;onere probatorio relativo al comportamento doloso o colposo del soggetto che abbandona rifiuti grava, ai sensi dell&#8217;art. 14, D.L.vo 22/1997, sulle amministrazioni, le quali devono indicare i dati idonei a dimostrare il comportamento doloso o colposo del proprietario dell&#8217;area inquinata. A questo scopo, non appare sufficiente l&#8217;ipotizzare ex post che la parte fosse in qualche modo a conoscenza dello stato dell&#8217;area finché questa considerazione non trovi corpo in uno specifico provvedimento che ne dia atto e dimostrazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
terza sezione</b></p>
<p>costituito da:<br />
Umberto Zuballi		&#8211; Presidente;<br />
Claudio Rovis		&#8211; Consigliere;<br />
Mauro Springolo		&#8211; Consigliere, relatore<br />
ha pronunziato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sui ricorso n. 2341/2002, proposto dalla</p>
<p><b>s.a.s. Flag di Caporali Ruggero</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217; avv. Ludovica Cerbino, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Pierfrancesco Zampieri, in Venezia-Mestre, via Carducci n. 4;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Monselice</b>, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Mario Testa e domiciliato ex lege presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell&#8217;art. 35 del R.D. 26/6/1924 n. 1054;</p>
<p>la <b>Provincia di Padova</b>, in persona del Presidente pro tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>l&#8217;<b>ULSS n. 17 di Este</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;<br />
l&#8217;<b>Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, Dipartimento di Padova</b>, in persona del Direttore pro tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
dell&#8217;ordinanza n. 70 prot. 19447, del 11.7.2002, con la quale il Sindaco del Comune di Monselice ordinava la messa in sicurezza di un&#8217;area di proprietà della ricorrente, fissando una pluralità di adempimenti;</p>
<p>visto il ricorso notificato il 4 novembre 2002 e depositato presso la Segreteria il successivo 12 novembre 2002, con i relativi allegati;<br />
visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Monselice;<br />
viste le memorie depositate in atti dalle parti;<br />
visti gli atti tutti della causa ed in particolare l&#8217;ordinanza di sospensione del provvedimento impugnato n. 742 del 28.11.2002;<br />
uditi all&#8217;udienza pubblica del 12 marzo 2003 (relatore il consigliere Springolo) gli avv.ti Bartolo in sostituzione di Cerbino, per la società ricorrente, e Grimani, in sostituzione di Testa, per il comune resistente;<br />
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La ditta s.a.s. Flag è proprietaria di un immobile distinto catastalmente in Comune di Monselice al foglio 35 del N.C.T., mappali nn. 34, 44, 242, 134, 136, 223, 220 e N.C.E.U. partita 1889, mappali nn. 30, 35 e 138. Essa ha concesso in locazione detto immobile alla ditta s.n.c. Racc. Pell., che svolgeva attività di recupero pneumatici difettosi e fuori uso.<br />
In data 17.12.2001, alla ditta ricorrente veniva notificata l&#8217;ordinanza sindacale n,. 118 di messa in sicurezza ambientale dell&#8217;area in questione.<br />
Con sentenza n. 1104/2002 la predetta ordinanza veniva annullata, mentre nel frattempo era stata dichiarata fallita la ditta Racc. Pell. s.n.c.<br />
Nel contempo veniva notificata alla ricorrente l&#8217;ordinanza n. 7 del 30.1.2002, che ordinava alla ditta ricorrente tutta una serie di incombenti attinenti l&#8217;oggetto della precedente ordinanza sindacale.<br />
Quest&#8217;ultimo provvedimento veniva sospeso da questa Sezione sul presupposto del mancato avviso di avvio del procedimento.<br />
Il Comune di Mopnselice inoltrava, a questo punto, detto avviso, cui faceva seguito l&#8217;ordinanza oggetto del presente provvedimento.<br />
Nei confronti di quest&#8217;ultimo atto vengono dedotti i seguenti motivi di gravame: 1) &#8220;violazione dei principi generali in materia di azione amministrativa, violazione dell&#8217;art. 3 L. 241/1990, eccesso di potere per motivazione insufficiente, contraddittoria ed illogica; eccesso di potere per manifesta illogicità, contraddittorietà interna ed esterna&#8221;. Ad avviso del ricorrente sussistono gravi contraddizioni sia fra le diverse disposizioni che costituiscono la parte motiva del provvedimento impugnato, sia fra queste ultime e le deliberazioni poi assunte nel dispositivo. Del resto l&#8217;aver utilizzato parti di diverse ordinanze, sopra citate in fatto, ha condotto necessariamente alla contraddizione di fondo appena denunciata.<br />
2) Violazione degli artt. 7 e 8 L. n. 241 del 1990; eccesso di potere per violazione del principio del corretto procedimento e del contraddittorio: il ricorrente risulta essere stato escluso da tutte le operazioni con le quali l&#8217;ARPAV è giunta a dimostrare il superamento di determinati parametri, né tale carenza può essere ovviata da attività di notiziazione poste in essere dopo che le determinizioni risultavano già essere state assunte.<br />
3) Violazione e falsa applicazione del principio comunitario &#8220;Chi inquina paga&#8221;, introdotto dall&#8217;art. 130/R del Trattato dell&#8217;Unione Europea del 1996 quale principio generale dell&#8217;ordinamento giuridico; violazione degli artt. 3 e 6 della legge 7.8.1990 n. 241; eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria; eccesso di potere per contraddittorietà con gli accertamenti dell&#8217;ARPAV e della nota 20.12.2001 della Provincia di Padova; eccesso di potere per difetto di presupposti. Ad avviso della ricorrente manca nel provvedimento, né risulta essere stata svolta la corrispondente attività istruttoria, qualsivoglia indagine volta a dimostrare la sussistenza di dolo o colpa a carico della proprietaria dell&#8217;area in questione, un tanto in aperto contrasto con le disposizioni contenute nell&#8217;art. 14 del D.L.vo n. 22 del 1997.<br />
4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 13 D.L.vo n. 22 del 1997 e 50 D.L.vo n. 267 del 2000; violazione degli artt. 3 e 6 L. n. 241 del 1990; eccesso di potere per motivazione contraddittoria, insufficiente ed illogica, per difetto di istruttoria, per carenza dei presupposti e violazione dei principi in materia di ordinanze contingibili ed urgenti. Nel provvedimento impugnato sussiste un&#8217;intrinseca contraddizione nell&#8217;ambito della parte motiva, consistente nell&#8217;aver invocato quali presupposti dell&#8217;atto sia disposizioni relative all&#8217;ordinario rito amministativo sia disposizioni proprie delle ordinanze contingibili ed urgenti; in ogni caso non ricorrono gli estremi per l&#8217;adozione di provvedimenti di quest&#8217;ultimo tipo.<br />
5) Violazione degli artt. 17, comma 9, del D.L.vo n. 22 del 1997 e 8, comma 4, e 14 del D.M. 1999 n. 471, art. 6, comma 2, L.R. n. 3 del 2000; illogicità manifesta e contraddittorietà interna ed esterna con precedenti atti; violazione dell&#8217;art. 3 L. 241/1990; eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e sviamento. L&#8217;amministrazione comunale ha finito per coinvolgere negli adempimenti anche l&#8217;attuale ricorrente senza dimostrare la sussistenza a suo carico di dolo o colpa, dopo aver inutilmente ordinato alla Racc. Pell. di provvedere, laddove la stessa amministrazione ovvero la Provincia di Padova ben avrebbero potuto adottare altri provvedimenti.<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Monselice che ha contro dedotto nel merito chiedendo la reiezione del gravame.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Con il ricorso in esame la ditta Flag s.a.s. impugna l&#8217;ordinanza del Sindaco di Monselice n. 70, prot. n. 19447, dell&#8217; 11 luglio 2002.<br />
Detta determinazione, in riferimento al fondo sito in via Granzette n. 6, ed i cui dati catastali risultano specificati in fatto, di proprietà della ricorrente e nel quale la conduttrice ditta Racc. Pell. svolgeva l&#8217;attività di recupero di pneumatici difettosi o comunque fuori uso, disponeva la messa in sicurezza del sito ordinando i seguenti adempimenti: 1) rimozione ed asporto dei pneumatici; 2) recinzione dell&#8217;immobile; 3) disinfestazione contro la zanzara tigre; 4) taglio delle erbe infestanti; 5) derattizzazione; 6) predisposizione di un progetto per la bonifica del sito.<br />
Ad avviso del Collegio, tutte queste attività sono state ordinate a carico della società ricorrente, senza che ai sensi dell&#8217;art. 14 del D.L. 5 febbraio 1997, n.22, fossero state rinvenuti a carico della stessa elementi di dolo ovvero di colpa.<br />
Invero la deliberazione impugnata elenca una serie di &#8220;preoccupazioni&#8221; per la salute e l&#8217;igiene pubblica emerse in sede di redazione del verbale attinente alla conferenza dei servizi di data 28 maggio 2002, ma senza alcuna considerazione in ordine al collegamento tra dette considerazioni ed un&#8217;eventuale attività dolosa o colposa posta in essere dalla ditta ricorrente.<br />
Nè tale attività istruttoria può essere attribuita alla precedente ordinanza n. 118 del 11 dicembre 2001, per la semplice considerazione che la stessa risultava indirizzata esclusivamente nei confronti della ditta Racc. Pell. e dunque il suo contenuto non può che essere riferito a quest&#8217;ultima azienda, a nulla rilevando il fatto che se ne ordini la notifica all&#8217;attuale ricorrente, nei cui confronti, in ogni caso, non risultano assunti specifici elementi di colpa o di dolo.<br />
Invero, il Comune di Monselice nelle proprie memorie difensive tende a porre in rilievo come i pregressi provvedimenti intervenuti fra le parti (si pensi che, come ricordato in fatto, l&#8217;attuale ricorrente ha impugnato, con esito per lei sempre positivo, vari provvedimenti del comune tra cui l&#8217;appena citata ordinanza n. 118) avrebbero dovuto rendere edotta la ricorrente della sussistenza di una situazione di pericolo tanto più che proprio l&#8217;ordinanza da ultimo citata dava atto dell&#8217;avvenuto superamento di determinati limiti di accettabilità della contaminazione del suolo.<br />
Al riguardo, osserva peraltro il Collegio che l&#8217;onere posto a carico, da parte dell&#8217;art. 14, D.L.vo 22/1997, alle amministrazioni è di carattere positivo vale a dire che spetta ad esse comunque indicare i dati tali da dimostrare il comportamento doloso o colposo del proprietario dell&#8217;area inquinata e, dunque, non appare sufficiente l&#8217;ipotizzare ex post che la parte fosse in qualche modo a conoscenza dello stato dell&#8217;area finchè questa considerazione non trova corpo in uno specifico provvedimento che ne dia atto e dimostrazione.<br />
Anche in questa circostanza, ad avviso del Collegio, sussistono i presupposti per ribadire l&#8217;indirizzo tenuto sul punto da questa sezione (v. tra le tante 752/2001), vale a dire che in assenza di uno specifico accertamento di un comportamento doloso o colposo da parte del prorpietario dell&#8217;area risultata inquinata ed in assenza di una corrispondente enunciazione a livello provvedimentale della sussistenza di tale dato, deve ritenersi violato il disposto dell&#8217;art. 14 del D.L.vo n. 22 del 1997.<br />
Il carattere prodromico del vizio ora rilevato, che la ricorrente ha evidenziato sotto svariati profili in diversi motivi di gravame, esime il Collegio dal pronunciarsi sugli altri.<br />
Conclusivamente il ricorso va accolto con compensazione delle spese.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo ACCOGLIE e, per l&#8217;effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />
Compensa integralmente fra le parti le spese e gli onorari del giudizio.<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.																																																																																												</p>
<p>	Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il  12 marzo 2003.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-26-1-2005-n-226/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2005 n.226</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2005 n.282</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-26-1-2005-n-282/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-26-1-2005-n-282/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2005 n.282</a></p>
<p>Antonio Cavallari – Presidente, Pasquale Mastrantuono – Estensore Casaluci e altri (avv. L. Capone) c. Unione dei Comuni delle Serre Salentine (avv. A. Vantaggiato), Comune di Aradeo (n.c.), Tarantino (n.c.) sugli effetti, in termini di disciplina dei rapporti di lavoro coinvolti e di impugnazione, della decisione di unificare la polizia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-26-1-2005-n-282/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2005 n.282</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-26-1-2005-n-282/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2005 n.282</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Cavallari – Presidente, Pasquale Mastrantuono – Estensore<br /> Casaluci e altri (avv. L. Capone) c. Unione dei Comuni delle Serre Salentine (avv. A. Vantaggiato), Comune di Aradeo (n.c.), Tarantino (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sugli effetti, in termini di disciplina dei rapporti di lavoro coinvolti e di impugnazione, della decisione di unificare la polizia locale di più Comuni in una sola struttura facente capo all&#8217;Unione dei comuni</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.  Pubblico impiego – Giurisdizione e competenza – Funzione amministrativa della Polizia Locale – Trasferimento da un Comune ad un’Unione di Comuni – Impugnazione – Cognizione – Spetta al giudice amministrativo.</p>
<p>2.  Pubblico impiego – Giurisdizione e competenza – Gestione di un settore amministrativo – Responsabilità temporanea – Affidamento ad un soggetto esterno – Controversia – Cognizione – Spetta al giudice amministrativo.</p>
<p>3. Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo – Istituzione di un corpo di Polizia locale di un’Unione di comuni – Avviso di avvio del procedimento – Non occorre.</p>
<p>4. Pubblico impiego – Dirigenza pubblica – Istituzione del corpo di Polizia Locale di un’Unione di comuni – Conseguenze – Individuazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Spetta alla cognizione del giudice amministrativo il ricorso con il quale sia stato chiesto l’annullamento degli atti relativi e/o connessi al trasferimento della funzione amministrativa della Polizia Locale da un Comune ad un’Unione di Comuni, in quanto rientra nel quadro dell’impugnazione degli atti di cd. macro-organizzazione (cioè le scelte organizzative che riguardano le linee fondamentali dell’assetto degli uffici, che si estrinsecano a monte del rapporto di impiego e perciò implicano l’esercizio di poteri non privatistici o negoziali, ma l’esercizio di poteri pubblicistici) finalizzata ad ottenere il loro annullamento giurisdizionale da parte di soggetti che vantano solo una posizione soggettiva di interesse legittimo, la cui tutela spetta esclusivamente al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 103 comma 1, cost.</p>
<p>2. Tra gli atti di cd. macro-organizzazione rientrano anche “l’individuazione degli uffici di maggiore rilevanza e dei modi di conferimento della titolarità dei medesimi” (art. 2 comma 1, d.lg. 30 marzo 2001 n.165) e le “nomine, designazioni ed atti analoghi”, quando tali nomine da parte degli organi di governo (che esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo) assumono un prevalente carattere di indirizzo politico-amministrativo (art. 4 comma 1, lett. e), d.lg. n.165 del 2001); pertanto, dall’interpretazione combinata di dette norme, si ricava che la giurisdizione del giudice amministrativo si estende anche ai provvedimenti, con i quali l’organo di indirizzo politico affida ad un soggetto esterno (cioè ad una persona non dipendente della stessa Amministrazione) la responsabilità temporanea della gestione di un settore dell’Amministrazione, finalizzata al raggiungimento di un preciso obiettivo di rilevanza fondamentale per l’Ente, il quale non può essere realizzato utilizzando il personale di ruolo dell’Amministrazione.</p>
<p>3.  La decisione di istituire il Corpo della Polizia locale di un’Unione di comuni, in attuazione dello Statuto dell’Unione stessa, costituisce un atto amministrativo generale, per il quale ai sensi dell’art. 13 comma 1, l. 7 agosto 1990 n.241, non trova applicazione l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento ex art. 7, l. n.241 del 1990, ma soltanto l’obbligo della consultazione con le Organizzazioni Sindacali, ai sensi dell’art.31, d.lg. 30 marzo 2001 n.165.</p>
<p>4. L’istituzione del Corpo della Polizia Locale di un’Unione di Comuni comporta conseguentemente ed automaticamente la nomina di un solo Comandante del Corpo con le connesse prerogative stabilite dalla l. 7 marzo 1986 n. 65, il quale dovrà recepire le direttive del Presidente dell’Unione e non più quelle dei Sindaci dei Comuni appartenenti all’Unione, ma tale inevitabile circostanza non può essere interpretata come un demansionamento degli attuali Comandanti delle Polizie Municipali, in quanto tali funzionari conservano la qualifica funzionale di appartenenza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia<br />
II Sezione di Lecce</b></p>
<p>composto dai signori magistrati:<br />
Dott.	Antonio	Cavallari	Presidente;<br />
Dott.	Pasquale Mastrantuono	Componente relatore;<br />
Dott.	Tommaso Capitanio	Componente<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul Ricorso n. 1205/2004, proposto dai</p>
<p><b>Sigg. Casaluci Daniela, Manco Fernando, Cerbino Antonio, Manco Nicola, Apollonio Francesco e Manta Paolo</b>, rappresentati e difesi dall’Avv. Loredana Capone, come da mandato a margine del ricorso, con domicilio eletto in Lecce, Via V.M. Stampacchia n. 9;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; l’<b>Unione dei Comuni delle Serre Salentine</b>, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Angelo Vantaggiato, come da mandato a margine della memoria di costituzione ed in virtù della Delibera della Giunta n. 24 dell’11.6.1004,<br />
&#8211; il <b>Comune di Aradeo</b>, in persona del Sindaco p.t., non costituito;<br />
&#8211; il <b>Dott. Tarantino Cosimo</b>, nella qualità di Comandante del Corpo della Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni delle Serre Salentine, controinteressato non costituito;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
&#8211; dell’intera procedura di trasferimento della funzione della Polizia Locale dal Comune di Aradeo all’Unione dei Comuni delle Serre Salentine, ed in particolare: 1) la Del. Comune di Aradeo G.M. n. 36 del 6.4.2004, notificata alla Dott.ssa Casaluci Daniel<br />
&#8211; della Direttiva n. 2 del 23.4.2004 a firma del Comandante della Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni delle Serre Salentine; </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione dell’Unione dei Comuni delle Serre Salentine; <br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Data per letta alla pubblica udienza del 9.12.2004 la relazione del Referendario Dott. Pasquale Mastrantuono ed uditi, altresì, per le parti gli Avv.ti Loredana Capone e Angelo Vantaggiato; <br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>&#8211; Con Delibere C.C. n. 5 del 7.3.2002 e n. 7 del 2.4.2002 il Comune di Aradeo ha deciso di aderire all’Unione dei Comuni delle Serre Salentine (comprendente i Comuni di Aradeo, Collepasso, Neviano, Seclì e Tuglie) ed ha approvato l’atto costitutivo e lo S<br />
&#8211; il Consiglio dell’Unione nell’ambito della Relazione Previsionale e Programmatica 2003/2005, allegata al Bilancio 2003, considerava prioritaria la creazione del Corpo della Polizia Locale dell’Unione; <br />
&#8211; con nota prot. n. 85 del 13.11.2003 il Presidente dell’Unione comunicava ai sensi dell’art. 31 D.Lg.vo n. 165/2001 e dell’art. 47, commi da 1 a 4, L. n. 428/1990 alle rappresentanze sindacali di categoria “la volontà di effettuare il trasferimento (prev<br />
&#8211; con Del. n. 1 del 24.1.2004 la Giunta dell’Unione decideva di avviare la procedura di trasferimento della funzione Polizia Locale dai Comuni all’Unione, prevista per l’1.3.2004, invitando le singole Giunte Comunali ad emanare i provvedimenti di trasferi<br />
-con Del. C.C. n. 6 del 12.2.2004 il Comune di Aradeo riteneva condivisibile l’obbiettivo programmatico di pervenire di pervenire alla creazione del Corpo della Polizia Municipale dell’Unione, ma invitava gli organi dell’Unione a riprendere il confronto c<br />
-con Del. n. 5 del 5.4.2004 la Giunta dell’Unione, dopo aver fatto presente che anche i successivi incontri con le Organizzazioni Sindacali non avevano sortito un effetto positivo, decideva di assumere la funzione della Polizia Locale dal 19.4.2004, stabi<br />
-con Del. G.C. n. 36 del 6.4.2004 il Comune di Aradeo recepiva ed approvava il contenuto della predetta Del. G.U. n. 5 del 5.4.2004 (con tale Delibera veniva pure concessi in comodato all’Unione i beni strumentali dalla propria Polizia Municipale); <br />
-con Del. n. 9 dell’8.4.2004 la Giunta dell’Unione individuava le unità di personale (tra cui i ricorrenti, Vigili Urbani del Comune di Aradeo) ed i beni strumentali del costituendo Corpo della Polizia dell’Unione; <br />
-con Del. n. 10 del 14.4.2004 la Giunta dell’Unione conferiva per il periodo 19.4.2004-18.7.2004 l’incarico (a scavalco) di Comandante del Corpo dei Vigili dell’Unione al Dott. Tarantino Cosimo, Dirigente della Polizia Locale di Nardò (considerato in poss<br />
-con Del. n. 3 del 16.4.2004 il Consiglio dell’Unione approvava le decisioni assunte dalla Giunta con le suddette Delibere e decideva di adottare fino al 30.5.2004 il Regolamento di Polizia Locale del Comune di Nardò “per quanto applicabile alla realtà de<br />
-con Direttiva n. 2 del 23.4.2004 il Comandante della Polizia dell’Unione prendeva le seguenti decisioni: 1) i Comandi di Polizia Municipale dei Comuni facenti parte dell’Unione diventavano Uffici decentrati; 2) i Responsabili delle Polizie Municipali di-con il presente ricorso sono state impugnate la Del. G.C. Comune di Aradeo n. 36/2004, la Del. C.C. Comune di Aradeo n. 6/2004, la Del. Consiglio dell’Unione n. 3/2004, le Delibere Giunta dell’Unione nn. 1, 5, 9 e 10 del 2004 e la Direttiva n. 2 emanataAll’udienza del 9.12.2004 il ricorso passava quindi in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>In via preliminare si osserva che il presente ricorso risulta ricevibile anche con riferimento alla Del. Giunta dell’Unione n. 1/2004 ed alla Del. C.C. Comune di Aradeo n. 6/2004, in quanto trattasi di atti di natura endoprocedimentale non immediatamente lesivi, poichè il primo atto ha soltanto disposto l’avvio della procedura del trasferimento delle Polizie Municipali all’Unione (decisione già presa con l’approvazione dell’art. 8, comma 2, dello Statuto dell’Unione), mentre il secondo atto si è limitato ad invitare gli organi dell’Unione a perseguire i tentativi di accordo sindacale, per cui tali atti potevano essere impugnati anche oltre il termine decadenziale di 60 giorni successivi al 15° giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio. <br />
Sempre in via preliminare va affermata la giurisdizione del Giudice Amministrativo sulla controversia in esame. Infatti, ai sensi dell’art. 63, comma 1, D.Lg.vo n. 165/2001 “sono devolute al Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, …….., ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il Giudice li disapplica, se illegittimi. L’impugnazione davanti al Giudice Amministrativo dell’atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo”. Tale norma va interpretata alla luce dell’art. 2 L. n. 421/1992 e dell’art. 4 L. n. 59/1997 (Leggi delega per la privatizzazione del pubblico impiego), i quali hanno esteso al pubblico dipendente il regime di diritto privato limitatamente alla gestione del rapporto di lavoro con contestuale previsione di affidamento delle relative controversie al Giudice Ordinario, per cui alla cognizione di quest’ultimo giudice spetta soltanto il rapporto di lavoro attinente alla fase successiva all’approvazione della graduatoria definitiva (al riguardo va evidenziato che l’art. 63, comma 4, D.Lg.vo n. 165/2001 statuisce che “restano devolute alla giurisdizione del Giudice Amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni”): infatti, nella fase della gestione del rapporto di lavoro il datore di lavoro pubblico non adotta più provvedimenti, ma atti di microorganizzazione (cioè atti paritetici implicanti l’esercizio dei poteri del datore di lavoro privato, a fronte dei quali il dipendente vanta un diritto soggettivo e non un interesse legittimo: cfr. artt. 4, comma 2, e 5, comma 2, D.Lg.vo n. 165/2001). Mentre dall’interpretazione combinata delle norme sopra richiamate si ricava agevolmente che l’impugnazione degli atti di cd. macro-organizzazione (cioè le scelte organizzative che riguardano le linee fondamentali dell’assetto degli uffici, che si estrinsecano a monte del rapporto di impiego e perciò implicano l’esercizio di poteri non privatistici o negoziali, ma l’esercizio di poteri pubblicistici, in quanto tali atti organizzatori sono interamente permeati da interessi pubblici: cfr. artt. 2, comma 1, e 4, comma 1, D.Lg.vo n. 165/2001), finalizzata ad ottenere il loro annullamento giurisdizionale, va proposta dinanzi al Giudice Amministrativo, in quanto di fronte a tali atti i ricorrenti possono vantare solo una posizione soggettiva di interesse legittimo, la cui tutela spetta esclusivamente al Giudice Amministrativo ai sensi dell’art. 103, comma 1, Cost.: infatti, ai sensi del citato art. 63, comma 1, D.Lg.vo n. 165/2001 possono solo essere disapplicati dal Giudice Ordinario, per cui da tale norma si deduce che tali atti possono essere sindacati dal Giudice Ordinario solo in via incidentale, ma possono essere annullati soltanto dal Giudice Amministrativo. Perciò deve ritenersi che il ricorso in esame spetta alla cognizione del Giudice Amministrativo per la parte in cui è stato chiesto l’annullamento degli atti relativi e/o connessi al trasferimento della funzione amministrativa della Polizia Locale dal Comune di Aradeo all’Unione dei Comuni delle Serre Salentine (cioè di una scelta di carattere organizzativo fondamentale, in quanto delinea un nuovo assetto organizzativo della Polizia Locale, di fronte alla quale i ricorrenti possono vantare solo una posizione soggettiva di interesse legittimo). <br />
Anche se la Del. Giunta dell’Unione n. 10/2004 dovesse essere qualificata come atto di conferimento di incarico dirigenziale, parimenti sussiste la Giurisdizione del Giudice Amministrativo. Infatti, tra gli atti di cd. macro-organizzazione rientrano anche “l’individuazione degli uffici di maggiore rilevanza e dei modi di conferimento della titolarità dei medesimi” (cfr. art. 2, comma 1, D.Lg.vo n. 165/2001) e le “nomine, designazioni ed atti analoghi”, quando tali nomine da parte degli organi di governo (che esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo) assumono un prevalente carattere di indirizzo politico-amministrativo (cfr. art. 4, comma 1, lett. e, D.Lg.vo n. 165/2001). Pertanto, dall’interpretazione combinata delle norme sopra citate si ricava che la giurisdizione del Giudice Amministrativo si estende anche ai provvedimenti, con i quali l’organo di indirizzo politico affida ad un soggetto esterno (cioè ad una persona non dipendente della stessa Amministrazione) la responsabilità temporanea della gestione di un settore dell’Amministrazione, finalizzata al raggiungimento di un preciso obiettivo di rilevanza fondamentale per l’Ente, il quale non può essere realizzato utilizzando il personale di ruolo dell’Amministrazione.<br />
Le questioni relative al conferimento degli incarichi dirigenziali, infatti, spettano alla cognizione del giudice ordinario (ex art. 63 D. Lgs. n. 165 del 2001) solo se attengono alla gestione del rapporto di lavoro, atteso che la cognizione degli interessi legittimi spetta in via esclusiva al giudice amministrativo e il potere esercitato con il conferimento di un incarico dirigenziale al di fuori della gestione del rapporto di impiego, cioè ammettendo un soggetto all’impiego con l’ente pubblico, non può che essere qualificato come autoritativo e quindi correlato ad una posizione di interesse legittimo (sull’attribuzione al giudice amministrativo delle controversie attinenti all’esercizio di un potere autoritativo vedi la sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004).<br />
Mentre, il ricorso in esame va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione solo nella parte in cui è stata impugnata la Direttiva n. 2, emanata il 23.4.2004 dal Comandante della Polizia dell’Unione (con la quale il Comandante della Polizia dell’Unione: 1) ha fatto diventare Uffici decentrati i Comandi di Polizia Municipale dei Comuni facenti parte dell’Unione; 2) ha nominato Vice Comandanti della Polizia dell’Unione i Responsabili delle Polizie Municipali di ogni Comune, stabilendo che potevano agire direttamente per l’ordinaria amministrazione, mentre per le questioni eccedenti l’ordinaria amministrazione dovevano consultare il Comandante della Polizia dell’Unione), in quanto quest’ultimo atto è stato emanato ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.Lg.vo n. 165/2001 nell’esercizio dei poteri del datore di lavoro privato, per cui rispetto a tale atto la posizione soggettiva dei ricorrenti assume la configurazione di diritto soggettivo e non di interesse legittimo. <br />
Infine, sempre in via preliminare va precisato che il presente ricorso collettivo è ammissibile, in quanto: 1) è stato proposto contro i medesimi atti; 2) risulta comune l’interesse sostanziale e/o interesse a ricorrere fatto valere in giudizio dai ricorrenti (impedire il trasferimento, quantomeno immediato, della funzione Polizia Locale dal Comune di Aradeo all’Unione dei Comuni delle Serre Salentine); 3) i motivi di ricorso risultano identici; 4) le posizioni dei ricorrenti (anche se quella del Responsabile della Polizia Municipale del Comune di Aradeo risulta differenziata rispetto a quella degli altri Vigili) non sono in conflitto tra di loro, sia perché l’accoglimento del ricorso nei confronti di uno qualsiasi dei ricorrenti non risulta incompatibile con il contestale accoglimento del ricorso in favore di tutti gli altri ricorrenti, sia perché il contenuto della Direttiva n. 2, emanata il 23.4.2004 dal Comandante della Polizia dell’Unione, esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i ricorrenti, anche se l’obbligo per le vicende di straordinaria amministrazione di consultare il Comandante della Polizia dell’Unione ricade direttamente sul Responsabile della Polizia Municipale del Comune di Aradeo. <br />
Nel merito il presente ricorso va respinto, in quanto le 10 censure proposte dai ricorrenti risultano tutte infondate per i seguenti motivi. <br />
1) La scelta di trasferire all’Unione dei Comuni la funzione amministrativa della Polizia Locale non può essere oggetto di impugnativa da parte dei ricorrenti, in quanto è stata già deliberata con l’approvazione dello Statuto (non impugnato con il presente ricorso) da parte dei Comuni aderenti. Al riguardo va evidenziato che ai sensi dell’art. 32 D.Lg.vo n. 267/2000: 1) l’Unione di Comuni è un Ente Locale al quale si applicano “i principi previsti per l’ordinamento dei Comuni”; 2) lo Statuto dell’Unione dei Comuni individua “le funzioni svolte dall’Unione”; 3) l’Unione dei Comuni ha la potestà regolamentare “per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate” dai Comuni facenti parte dell’Unione. Pertanto, tenuto conto delle disposizioni normative contenute nel citato art. 32 D.Lg.vo n. 267/2000 e dei predetti artt. 1, comma 1, 8, commi 1, 2, 4,e 5, e 9, comma 1, dello Statuto, si evince che l’Unione dei Comuni delle Serre Salentine ha una competenza in materia di Polizia Municipale, che non necessita dell’emanazione da parte dei Comuni aderenti di ulteriori provvedimenti di attribuzione all’Unione di tale competenza (già conferita con l’approvazione dello Statuto) eccetto gli atti necessari per rendere efficace il trasferimento dai Comuni all’Unione della funzione amministrativa di Polizia Locale (che l’art. 9, comma 1, dello Statuto riserva alle Giunte dei singoli Comuni), per cui l’Unione dopo l’approvazione dello Statuto da parte dei Comuni aderenti può assumere tutte le decisioni in materia di Polizia Locale, mentre i Comuni possono (più esattamente sono tenuti, in quanto dopo aver devoluto all’Unione la funzione della Polizia Locale hanno il dovere di collaborare con l’Unione all’attuazione della citata norma statutaria, che ha già sancito il trasferimento di tale funzione dai Comuni all’Unione) adottare soltanto gli atti necessari per rendere concreto e vigente l’esercizio da parte dell’Unione della funzione amministrativa della Polizia Locale (come nella specie la Del. G.M. n. 36/2004, con la quale il Comune di Aradeo ha disposto il comando presso l’Unione dei propri Vigili e il comodato in favore dell’Unione dei beni strumentali utilizzati dai medesimi Vigili). <br />
Comunque, va messo in rilievo che tale scelta assume il significato di una decisione latamente discrezionale di carattere politico-amministrativo, che risulta coerente con le finalità indicate dal Legislatore nazionale (cfr. art. 31, comma 7, L. n. 289/2002, il quale privilegia la realizzazione di “soluzioni integrate per lo sviluppo delle attività di controllo del territorio finalizzate a incrementare la sicurezza dei cittadini secondo modelli di Polizia di prossimità”, prevedendo l’incremento dei contributi destinati alle Unioni dei Comuni “per l’esercizio in forma congiunta dei servizi di Polizia Locale”). <br />
In ogni caso, va evidenziato che tale scelta (contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti) risulta motivata anche con riferimento all’esigenza di adottare misure organizzative coerenti con i criteri di efficienza ed economicità (stabiliti dall’art. 1, comma 1, L. n. 241/1990 con riferimento a tutta l’attività amministrativa): infatti,  risulta evidente che la gestione di qualsiasi servizio o funzione amministrativa con riferimento a più Comuni confinanti comporta un maggiore coordinamento operativo e perciò una maggiore efficienza e minori sprechi nella gestione delle risorse sia umane che dei mezzi utilizzati. <br />
2) Non può essere configurato come sviamento dalla causa tipica la decisione di un Ente Locale di approfittare degli incentivi finanziari offerti dall’ordinamento vigente, i quali, se utilizzati per il miglioramento della gestione del servizio o dell’espletamento della funzione amministrativa, si concretizzano in una migliore attuazione dell’interesse pubblico e perciò in un vantaggio per la collettività.<br />
3) Nella fattispecie in esame non risulta violata la competenza del Consiglio Comunale, dal momento che con le Delibere nn. 5 e 7 del 2002 il Consiglio Comunale di Aradeo ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. c), D.Lg.vo n. 267/2000 aveva già assunto la decisione di trasferire la funzione amministrativa della Polizia Locale all’Unione dei Comuni, per cui la successiva decisione adottata dalla Giunta Comunale con Del. n. 36/2004 assume la configurazione di un atto attuativo e/o esecutivo di una decisione già presa dal Consiglio Comunale, rientrante nell’ambito della sua competenza in quanto ai sensi dell’art. 48, comma 2, D.Lg.vo n. 267/2000 la Giunta risulta competente per “l’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio”.<br />
4) L’Unione dei Comuni non ha apportato alcuna modifica agli organici dei singoli Comandi di Polizia Municipale, ma dopo il passaggio dei Vigili e dei beni strumentali nella disponibilità dell’Unione (cfr. Del. G.M. n. 36/2004) si è limitata ad unificare in un solo Corpo di Polizia tutti i Vigili alle dipendenze dei Comuni aderenti all’Unione (come avviene in tutti i casi in cui più Enti vengono accorpati in un unico Ente). Al riguardo deve ritenersi giustificata la sequenza procedimentale seguita dall’Unione dei Comuni resistente, la quale ha prima deciso di avviare la procedura di trasferimento della funzione Polizia Locale dai Comuni all’Unione e poi (dopo il passaggio del personale con la formula del comando e l’uso gratuito dei beni strumentali) ha provveduto ad individuare la dotazione organica ed i beni strumentali del Corpo della Polizia dell’Unione (con Del. Giunta dell’Unione n. 9/2004) e ad approvare in via provvisoria (in quanto valido fino alla stesura del Regolamento definitivo, della cui redazione “entro e non oltre il 30.5.2004” veniva incaricato con Del. Giunta dell’Unione n. 10/2004 il Dott. Tarantino) un Regolamento (quello vigente presso il Comune di Nardò “per quanto applicabile”) del Corpo della Polizia dell’Unione, dal momento che, fino a quando i Comuni non mettevano a disposizione dell’Unione il personale ed i beni strumentali, l’Unione non poteva individuare una specifica dotazione organica.<br />
Pur prescindendo dalla circostanza che in sede di adozione della Del. n. 1/2004 la Giunta dell’Unione aveva già adottato un Regolamento provvisorio disciplinante il trasferimento della Polizia Locale dai Comuni all’Unione, va sottolineato che non risulta illogica la scelta effettuata con Del. Consiglio dell’Unione n. 3/2004 di applicare in via provvisoria (cioè fino al 30.5.2004, data in cui il Comandante della Polizia dell’Unione doveva predisporre il Regolamento definitivo) al Corpo della Polizia dell’Unione il Regolamento vigente nel Comune di Nardò (in quanto compatibile), attesocchè le dimensioni del Corpo della Polizia Municipale di tale Comune possono essere grosso modo equiparate a quelle del Corpo di Polizia di un’Unione di 5 Comuni di piccole dimensioni. <br />
Inoltre, va puntualizzato che l’Unione dei Comuni resistente ha osservato le disposizioni contenute nell’art. 31 D.Lg.vo n. 165/2001, consultando le Organizzazioni Sindacali, ed ha raccolto l’invito del Consiglio Comunale di Aradeo (il quale aveva comunque ribadito la condivisibilità dell’obbiettivo programmatico di pervenire di pervenire alla creazione del Corpo della Polizia Municipale dell’Unione), riaprendo il confronto con le Organizzazioni Sindacali e rinviando l’attivazione del trasferimento della funzione della Polizia Locale (previsto per l’1.3.2004).<br />
5) La decisione di istituire il Corpo della Polizia dell’Unione, in attuazione dell’art. 8, comma 2, dello Statuto dell’Unione, costituisce un atto amministrativo generale, per il quale ai sensi dell’art. 13, comma 1, L. n. 241/1990 non trova applicazione l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento ex art. 7 L. n. 241/1990, ma soltanto l’obbligo della consultazione con le Organizzazioni Sindacali, rispettato (come sopra visto) dall’Unione dei Comuni resistente.<br />
6) La decisione di istituire il Corpo della Polizia dell’Unione è una scelta di indirizzo politico amministrativo, non spettante ai Dirigenti, anche se comporta conseguentemente il trasferimento della dipendenza funzionale dei Vigili dai singoli Comuni all’Unione.<br />
7) Prescindendo dalla circostanza che la formula del comando era stata suggerita dalle Organizzazioni Sindacali in sede di confronto con gli organi dell’Unione, tale formula risulta una scelta organizzativa legittima, in quanto adottata in sede di prima applicazione e fino al 31.12.2004, cioè in una fase in cui risultava necessario soltanto avviare da parte dell’Unione dei Comuni delle Serre Salentine l’esercizio della funzione amministrativa della Polizia Locale in attesa della definizione da parte dell’Unione del relativo Regolamento e della connessa dotazione organica, con continuazione della dipendenza giuridica ed economica dei Vigili verso i rispettivi Comuni di appartenenza, per cui nella specie ricorrono i presupposti dell’istituto del comando, in quanto vi è stato il concerto tra l’Ente di provenienza e quello di destinazione ed il comando risulta temporaneo (fino al 31.12.2003). <br />
Al riguardo va pure precisato che nella fattispecie in esame non ha rilievo la dedotta violazione dell’art. 24, comma 3, dello Statuto, norma che prevede la stipula di una convenzione intorno alle modalità di raccordo tra i Comuni e l’Unione, atteso che (a prescindere dal fatto che tale norma disciplina la diversa ipotesi del modello organizzativo dell’avvalimento degli Uffici comunali e non l’esercizio delle funzioni già trasferite dai Comuni all’Unione, in quanto le modalità della utilizzazione da parte dell’Unione del personale comunale, la ripartizione delle spese, ecc. se non regolate dallo Statuto debbono trovare la propria disciplina nella volontà espressa dai Comuni interessati, cioè in una convenzione apposita), la violazione del citato art. 24, comma 3, dello Statuto è stata dedotta per la prima volta con la memoria conclusionale del 25.11.2004, cioè oltre il termine decadenziale e con atto non notificato.<br />
8) L’art. 19 dello Statuto dell’Unione dei Comuni resistente prevede in deroga all’art. 50 D.Lg.vo n. 267/2000 la competenza in via residuale della Giunta anche in materia di nomina dei responsabili degli Uffici e dei Servizi, di conferimento di incarichi dirigenziali e/o di collaborazione esterna (come quello assegnato al Dott. Tarantino), mentre l’art. 16 del citato Statuto prevede la competenza del Presidente, “sentita la Giunta dei Sindaci”, soltanto in materia di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell’Unione presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società. <br />
9) La decisione della Giunta dell’Unione di nominare provvisoriamente per la durata di soli 3 mesi un Comandante del Corpo di Polizia esterno (diverso dai Comandanti delle Polizie Municipali dei Comuni facenti parte dell’Unione) risulta finalizzata soprattutto alla redazione del Regolamento della Polizia Locale dell’Unione; è quindi logico che si sia voluto incaricare un soggetto con qualifica dirigenziale e che tale soggetto, in assenza di personale con qualifica dirigenziale in servizio presso i Corpi di Polizia Municipale dei Comuni dell’Unione, sia stato individuato all’esterno dell’Unione.<br />
10) L’istituzione del Corpo della Polizia Locale dell’Unione comporta conseguentemente ed automaticamente la nomina di un solo Comandante del Corpo con le connesse prerogative stabilite dalla L. n. 65/1986, il quale dovrà recepire le direttive del Presidente dell’Unione e non più quelle dei Sindaci dei Comuni appartenenti all’Unione, ma tale inevitabile circostanza non può essere interpretata come un demansionamento degli attuali Comandanti delle Polizie Municipali, in quanto tali funzionari conservano la qualifica funzionale di appartenenza.  <br />
Né può sostenersi che la normativa contenuta nella L. n. 65/1986 e nella L.R. n. 2/1989 e le relative esigenze di salvaguardia dell’autonomia organizzativa del Responsabile della Polizia Municipale, il quale dipende funzionalmente dal Sindaco (esigenze ribadite dalle norme di contrattazione collettiva), possano impedire nel caso di istituzione di un’Unione di Comuni l’accorpamento di più Polizie Municipali in un solo Corpo di Polizia, in quanto dall’interpretazione sistematica dell’ordinamento giuridico risulta il contrario (cfr. gli artt. 1, comma 2, e 4, comma 1, della stessa L. n. 65/1986, i quali rispettivamente prevedono che “i Comuni possono gestire il servizio di Polizia Municipale nelle forme associative previste dalla Legge dello Stato” e che “i Comuni singoli o associati adottano il Regolamento del servizio di Polizia Municipale” e da ultimo il citato art. 31, comma 7, L. n. 289/2002, il quale addirittura premia con lo stanziamento di apposite fonti le Unioni dei Comuni che decidono di esercitare in forma congiunta i servizi di Polizia Locale). Al riguardo il Comandante della Polizia dell’Unione, Dott. Tarantino, non può essere assimilato ad un qualsiasi Dirigente Amministrativo, che si frappone tra il Responsabile della Polizia Municipale ed il Sindaco di uno dei Comuni aderenti all’Unione, in quanto il predetto Dott. Tarantino ha la responsabilità dell’unico Corpo di Polizia Locale esistente, cioè quello dell’Unione dei Comuni delle Serre Salentine, il quale si è sostituito alle precedenti Polizie Municipali dei Comuni aderenti all’Unione, che sono ora confluite nel predetto unico Corpo di Polizia Locale (perciò, il Comandante della Polizia dell’Unione dipende funzionalmente dal Presidente dell’Unione e non dai Sindaci dei Comuni facenti parte dell’Unione: al riguardo va segnalato che, quando gli artt. 2 e 9, comma 1, L. n. 65/1986 si riferiscono al Sindaco, fanno riferimento alla fattispecie della Polizia Municipale di un singolo Comune e non alla Polizia Locale di più Comuni associati, ipotesi esplicitamente ammessa, come sopra detto, dagli artt. 1, comma 2, e 4, comma 1, della stessa L. n. 65/1986; inoltre, risulta conseguente che le funzioni in materia di Polizia Locale, le quali sono attribuite ai sensi dell’art. 54 D.Lg.vo n. 267/2000 al Sindaco, nella fattispecie in esame dell’Unione dei Comuni sono svolte dal Presidente dell’Unione).<br />
A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame, nella parte in cui sono stati impugnati gli atti della procedura di trasferimento della funzione della Polizia Locale dal Comune di Aradeo all’Unione dei Comuni delle Serre Salentine (più precisamente la Del. Consiglio dell’Unione dei Comuni delle Serre Salentine n.3 del 16.4.2004, le Delibere Giunta dell’Unione dei   Comuni   delle   Serre   Salentine n. 1 del 24.1.2004, n. 5 del<br />
5.4.2004 e n. 9 dell’8.4.2004, la Delibera C.C. Comune di Aradeo n. 6 del 12.2.2004 e la Delibera G.M. Comune di Aradeo n. 36 del 6.4.2004) e la Del. Giunta dell’Unione dei Comuni delle Serre Salentine n. 10 del 15.4.2004 (con la quale è stato affidato l’incarico di Comandante del Corpo della Polizia Locale dell’Unione al Dott. Tarantino Cosimo), e l’inammissibilità per difetto di giurisdizione del ricorso in epigrafe, nella parte in cui è stata impugnata la Direttiva n. 2 del 23.4.2004 a firma del Comandante della Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni delle Serre Salentine.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio. </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, II Sezione di Lecce, in parte respinge ed in parte dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso in premessa. <br />
Spese compensate. <br />
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita ad opera dell’Autorità amministrativa. </p>
<p>Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 9.12.2004.</p>
<p>Antonio Cavallari – Presidente<br />
Pasquale Mastrantuono &#8211; Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-26-1-2005-n-282/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2005 n.282</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2005 n.121</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>M.B. (avv. Dal Piaz) c. Regione Piemonte (avv. Scollo), Ministero della Sanità (Avv. Stato) e G.C. (n.c.) medici: non è sospetto d&#8217;incostituzionalità l&#8217;art. 30, 1&#176; co. d.lgs. 368/99 ove preclude l&#8217;inclusione nella graduatorie dei medici di medicina generale dei soggetti già laureati in mediciina o in corso di laurea al</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-1-2005-n-121/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2005 n.121</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M.B. (avv. Dal Piaz) c. Regione Piemonte (avv. Scollo), Ministero della Sanità (Avv. Stato) e G.C. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>medici: non è sospetto d&#8217;incostituzionalità l&#8217;art. 30, 1&deg; co. d.lgs. 368/99 ove preclude l&#8217;inclusione nella graduatorie dei medici di medicina generale dei soggetti già laureati in mediciina o in corso di laurea al 31.12.2004</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Professioni e mestieri – Medici – Inclusione nella graduatoria dei medici di medicina generale – Diniego ai soggetti già laureati in medicina e in corso di laurea ma non ancora abilitati all’esercizio della professione medica al 31.12.2004 – Inconstituzionalità art. 30, 1° co. d.lgs. 368/99 – Eccezione – Non è fondata</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non è fondata l’eccezione di costituzionalità dell’art. 30, 1° co. d.lgs. n° 368/99 laddove nel riformare l’accesso alle graduatorie di medicina generale avrebbe dovuto tenere conto dei soggetti già laureati in medicina e di quelli in corso di laurea ma non ancora abilitati all’esercizio della professione medica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><i>&#8211; OMISSIS &#8211;</i></p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il ricorrente espone di essersi laureato in medicina il 23 febbraio 1995 e di avere conseguito l&#8217;abilitazione all&#8217;esercizio della professione medica nella prima sessione dello stesso anno. <br />
Egli presentava domanda all&#8217;Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte per essere incluso nella graduatoria dei medici di medicina generale per l&#8217;anno 1998.<br />
La domanda era però respinta, come risulta dal comunicato dell’Assessorato in data 25 febbraio 1998, in quanto inclusa tra quelle “prive del requisito di accesso”.<br />
La motivazione del rigetto era da rinvenirsi nel fatto che l&#8217;interessato non era in possesso dell&#8217;attestato di formazione previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256 e, essendosi laureato e abilitato all&#8217;esercizio della professione medica successivamente al 1 gennaio 2005, non poteva neppure beneficiare della deroga prevista dal d.m. Sanità 15 dicembre 2004 per i medici abilitati entro il 31 dicembre 2004.<br />
Il ricorrente impugnava il comunicato dell&#8217;Assessorato alla Sanità c il decreto ministeriale da ultimo citato, proponendo i seguenti motivi di censura:<br />
I) Illegittimità dei provvedimenti impugnati per incostituzionalità dell’art. 6, IV comma del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 256, in quanto contrastante con gli artt. 3,4 e 97 della Costituzione.<br />
Assume il ricorrente che il legislatore, nell&#8217;introdurre la riforma dell&#8217;accesso alle graduatorie di medicina generale (d.lgs. n. 256/1991), avrebbe dovuto tener conto dei soggetti già laureati in medicina, e anche di quelli in corso di laurea, ma non ancora abilitati all&#8217;esercizio della professione medica.<br />
La mancata previsione di tali categorie di soggetti determinerebbe l&#8217;illegittimità della legge in quanto lesiva del principio di uguaglianza di cui all&#8217;articolo 3 della Costituzione, del principio di libertà di scelta nell&#8217;attività lavorativa di cui all&#8217;articolo 4 e dell&#8217;articolo 97,<br />
Dall&#8217;incostituzionalità della normativa in questione deriverebbe l&#8217;illegittimità dei provvedimenti impugnati.<br />
II) Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, disparità di trattamento, ingiustizia grave e manifesta, difetto di motivazione (qui dedotto altresì come violazione di legge con riferimento agli artt. 3 e ss. della legge 7 agosto 1990 n. 241).<br />
I provvedimenti impugnati sarebbero comunque illegittimi per vizi propri.<br />
Il decreto del Ministero della Sanità in data 15 dicembre 2004 violerebbe, infatti, i principi di ragionevolezza e imparzialità, avendo immotivatamente limitato il diritto all&#8217;esercizio della medicina di base ai soli medici abilitati entro il 31 dicembre 2004; esso, inoltre, difetterebbe di sufficiente motivazione in ordine alle ragioni che hanno determinato la limitazione di cui sopra.<br />
Il ricorrente conclusivamente chiede la rimessione della questione alla Corte Costituzionale perché sia valutato il contrasto dell&#8217;articolo 6, comma 4 del decreto legislativo n. 256/1991 con gli articoli 3, 4 e 97 della Costituzione; nel merito, insiste per l&#8217;accoglimento del ricorso, previa sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato.<br />
Si sono costituiti in giudizio con apposite memorie difensive la Regione Piemonte e il Ministero della Sanità, chiedendo il rigetto del ricorso; la Regione Piemonte, in particolare, ritiene che il provvedimento impugnato abbia natura vincolata, meramente esecutiva, e, come tale, non possa essere dotato di propri vizi di legittimità.<br />
L&#8217;istanza di sospensiva è stata quindi riunita al merito e, all&#8217;udienza del 19 gennaio 2005, il ricorso è passato in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1) Una migliore comprensione della fattispecie richiede la sintetica ricostruzione della normativa di riferimento. La direttiva 86/457/CEE ha introdotto nell&#8217;ordinamento comunitario la formazione specifica in medicina generale, al cui compimento è subordinato l&#8217;esercizio delle attività di medico in qualità di medico generico nell&#8217;ambito dei regimi di sicurezza sociale degli stati membri (articoli 1 e 7, comma 1).<br />
La direttiva prevede che, in deroga al possesso del diploma, certificato o altro titolo attestante il compimento della formazione specifica in medicina generale, gli stati membri potranno determinate i diritti acquisiti, in ogni caso considerando come acquisito il diritto per tutti i medici che godevano del diritto al 31 dicembre 2004 (articolo 7, comma 2).<br />
Con il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256 la direttiva 86/457 è stata recepita nell&#8217;ordinamento italiano.<br />
L&#8217;articolo 2 di tale decreto dispone che, dal 1° gennaio 1995, l&#8217;attestato di formazione specifica in medicina generale costituisce il titolo necessario per l&#8217;esercizio della medicina generale nell&#8217;ambito del servizio sanitario nazionale, salvi i diritti acquisiti.<br />
Ai sensi dell&#8217;articolo 6 del decreto, che tratta dei diritti acquisiti, hanno diritto ad esercitare l&#8217;attività professionale in qualità di medico di medicina generale nell&#8217;ambito del servizio sanitario nazionale &#8220;i titolari &#8230; di un rapporto convenzionale&#8221;, purché il rapporto sia stato stabilito anteriormente al 31 dicembre 1994.<br />
Il medesimo decreto attribuisce, inoltre, al Ministro della Sanità il potere di individuare ulteriori categorie di medici cui viene riconosciuto, come diritto acquisito, il diritto di esercitare l&#8217;attività professionale in qualità di medico di medicina generale nell&#8217;ambito del servizio sanitario nazionale.<br />
Il Ministro della Sanità si è quindi avvalso ditale potere emanando il decreto<br />
15 dicembre 1994 (pubblicato sulla (LU. n. 203 del 29 dicembre 2004) con il quale è stato riconosciuto ìl diritto acquisito a tutti i medici che avevano conseguito l&#8217;abilitazione professionale entro il 31 dicembre 2004.<br />
Con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante &#8220;Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE&#8221; è stato infine abrogato il decreto legislativo n. 256/1991; lo stesso decreto legislativo n. 368/1999 prevede, però, all&#8217;articolo 30, comma 1, che &#8220;hanno diritto ad esercitare l&#8217;attività professionale in qualità di medico di medicina generale&#8221;, in deroga al principio che richiede il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, &#8220;i medici chirurghi abilitati all&#8217;esercizio professionale entro il 31 dicembre 1994&#8221;, così confermando per tale aspetto la disciplina previgente.<br />
2) Ciò premesso, il Collegio ritiene che debba essere preliminarmente valutata l&#8217;eccezione di inammissibilità proposta dalla difesa regionale, laddove essa afferma che il provvedimento di approvazione delle graduatorie, in quanto necessitato e meramente esecutivo di criteri predefiniti contenuti del decreto ministeriale, non si potrebbe configurare come atto dotato di propri vizi di illegittimità. <br />
L&#8217;eccezione è priva di fondamento,<br />
Il provvedimento impugnato, infatti, costituisce l&#8217;atto conclusivo del procedimento di approvazione delle graduatorie e, conic tale, risulta immediatamente lesivo.<br />
Il d.m. Sanità del 15 dicembre 2004, per contro, come già riconosciuto dal Consiglio di Stato – sezione I con parere n. 3328/95 “è un tipico atto regolamentare, non suscettibile di essere impugnato direttamente ed impugnabile, invece, solo insieme all&#8217;atto che ne ha fatta concreta applicazione nei confronti della parte ricorrente&#8221;.<br />
Il ricorso, proposto contro la graduatoria e indirettamente contro l&#8217;atto regolamentare, è quindi ammissibile.<br />
3) Il ricorrente sospetta l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;articolo 6, comma 4 del decreto legislativo n. 256/1991 (oggi il riferimento normativo è costituito dall&#8217;articolo 30, comma 1 del decreto legislativo it 368/1999) in quanto, nell&#8217;individuare talune categorie di soggetti aventi diritto ad esercitare l&#8217;attività professionale in qualità di medico di medicina generale indipendentemente dal possesso degli attestati di formazione previsti dallo stesso decreto, non ha tenuto conto dei soggetti laureati in medicina o ancora in corso di laurea, ma non ancora abilitati.<br />
Tale omessa considerazione darebbe luogo, ad avviso del ricorrente, alla violazione del principio di uguaglianza di cui all&#8217;articolo 3 della Costituzione nonché del principio della libertà di scelta nell&#8217;attività lavorativa di cui all&#8217;articolo 4 e dell&#8217;articolo 97 della Costituzione.<br />
In realtà, il ricorrente fa riferimento a due distinte situazioni soggettive (i soggetti laureati ma non ancora abilitati e i soggetti in corso di laurea ma non ancora laureati né abilitati), ma ha interesse solo relativamente alla seconda, poiché alla data del 31 dicembre 2004 egli non aveva ancora conseguito la laurea in medicina.<br />
Il quesito deve pertanto porsi nei seguenti termini: se si debba sospettare della legittimità costituzionale della disposizione citata nella parte in cui, non riconoscendo loro il diritto acquisito, esclude dalla deroga i soggetti che alla data del 31 dicembre 2004 erano iscritti al corso di laurea in medicina, ma non avevano ancora terminato il corso di studi né, ovviamente, conseguito l&#8217;abilitazione professionale.<br />
La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata.<br />
La direttiva 86/457CEE attribuiva agli stati membri il potere dovere di individuare, a propria discrezione, i &#8220;diritti acquisiti&#8221; i cui titolari avrebbero potuto esercitare l&#8217;attività di medico in qualità di medico generico in assenza dell&#8217;attestato di formazione specifica in medicina generale.<br />
Il legislatore delegato avrebbe quindi potuto individuare i medici titolari di diritti acquisiti facendoli coincidere esattamente con le categorie previste dalla normativa comunitaria oppure ampliare discrezionalmente l&#8217;area degli aventi diritto, con riferimento ad altre categorie di medici.<br />
Egli non avrebbe però potuto spingersi ad includere nell&#8217;area dei titolari di diritti acquisiti soggetti che, nell&#8217;intenzione della direttiva comunitaria, ne dovevano restare esclusi.<br />
Poiché il legislatore comunitario fa espresso riferimento, trattando dei diritti acquisiti, ai soli medici, ne deriva che non avrebbero potuto essere inclusi nell&#8217;area dei titolari di diritti acquisiti tutti coloro che tali non erano ancora perché, pur essendo iscritti al corso di laurea in medicina, non avevano ancora terminato il corso di studi.<br />
II legislatore delegato legittimamente non ha considerato nel novero dei titolari di diritti acquisiti gli iscritti al corso di laurea in medicina (indipendentemente dall&#8217;avanzamento del corso di studi e dal numero di esami sostenuti) in quanto tale soluzione avrebbe rappresentato una violazione della normative comunitaria.<br />
Dall&#8217;infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente deriva la legittimità, sotto questo profilo, degli atti impugnati.<br />
4)Il decreto ministeriale impugnato non risulta neppure viziato per eccesso di potere, sotto il profilo della assenta lesione dei principi di ragionevolezza e di imparzialità dell&#8217;agire amministrativo, giacché esso ha realizzato la puntuale applicazione della normativa comunitaria e statuale di riferimento.<br />
5) Infine, è anche infondata la censura di difetto di motivazione rivolta al d.m. Sanità 15 dicembre 2004, trattandosi, come già rilevato, di atto regolamentare e, come tale, non soggetto all&#8217;obbligo di motivazione in forza del capoverso dell&#8217;articolo 3 della legge n. 241/1990.<br />
6) In conclusione, il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.<br />
Il Collegio ritiene che sussistano comunque giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti costituite.</p>
<p><i>&#8211; OMISSIS &#8211;</i></p>
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2005 n.124</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-1-2005-n-124/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-1-2005-n-124/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2005 n.124</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Goso M.B. ed altri (avv.ti Iperti e Capello) c. Provveditorato agli studi di Asti (avv. Stato), Provveditorato agli studi di Cuneo (avv. Stato); Provveditorato agli studi di Torino (avv. Stato) insegnanti: la c.d. supervalutazione del servizio prestato all&#8217;estero incide nella ricostruzione della posizione giuridica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-1-2005-n-124/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2005 n.124</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-1-2005-n-124/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2005 n.124</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Goso<br /> M.B. ed altri (avv.ti Iperti e Capello) c. Provveditorato agli studi di Asti (avv. Stato), Provveditorato agli studi di Cuneo (avv. Stato); Provveditorato agli studi di Torino (avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>insegnanti: la c.d. supervalutazione del servizio prestato all&#8217;estero incide nella ricostruzione della posizione giuridica ed economica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico Impiego – Personale docente – Retribuzione – Supervalutazione del servizio prestato all’estero – Effetti – Incidenza sulla progressione in carriera e sul trattamento economico – Sussiste.</p>
<p>2. Pubblico Impiego – Personale docente – Retribuzione – Supervalutazione del servizio prestato all’estero – Riassorbimento ex art. 3, 4° co. Dpr 399/88 – Non si applica.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Le norme che istituiscono la c.d. supervalutazione del servizio prestato all’estero determinano uno stabile mutamento dell’anzianità giuridica ed economic ache non può subire abbattimenti all’atto dei successive provvedimenti di ricostruzione della posizione giuridica ed economica del pubblico docente.</p>
<p>2. Il riassorbimento previsto dall’art. 3, 4° co. del Dpr 399/88 non si applica con riferimento alla c.d. supervalutazione del servizio prestato all’estero.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>I ricorrenti, insegnanti di scuola elementare in servizio o in quiescenza, fanno parte o hanno fatto parte del personale statale di ruolo in servizio nelle istituzioni scolastiche all&#8217;estero.<br />
Essi contestano la valutazione asseritamente erronea dei periodi di servizio all&#8217;estero effettuata, in sede di ricostruzione della carriera, dai Provveditorati agli Studi di rispettiva appartenenza che non avrebbero attribuito a detti periodi alcuna incidenza ai fini degli aumenti periodici della retribuzione.<br />
L&#8217;azione dell&#8217;Amministrazione scolastica è oggetto di censura sotto i seguenti profili:<br />
I) Violazione di legge: art. 21, r.d. 12/2/1940, n. 740; art. 673, d.lgs. 16/4/1994, n. 297: d.p.r. 23/8/1988, n. 399.<br />
II) Violazione di contratto collettivo nazionale comparto scuola (G.U. n. 207 del 5/9/1995), art. 66.<br />
III) Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità, contradditoritietà.<br />
Conclusivamente i ricorrenti chiedono che sia accertato e dichiarato il proprio<br />
diritto alla valutazione delle maggiorazioni di anzianità per servizio all&#8217;estero<br />
ai fini dello stipendio e dell&#8217;indennità di funzione, fino al 31 dicembre 1995, e<br />
ai fini della collocazione e della progressione nelle posizioni stipendiali<br />
previste dal CCNL del comparto scuola, a partire dal 1° gennaio 1996;<br />
chiedono altresì che le Amministrazioni intimate siano condannate a<br />
ricostruire, secondo le proprie competenze, la carriera dei ricorrenti,<br />
conformemente al diritto accertato e dichiarato, e al pagamento degli<br />
emolumenti arretrati, con interessi e rivalutazione monetaria dovuti.<br />
Il Tribunale riteneva necessario acquisire dalle Amministrazioni intimate tutti gli atti dei procedimento.<br />
A tale incombente istruttorio provvedevano, trasmettendo i decreti di ricostruzione della carriera degli interessati, il Provveditorato agli Studi di Torino (per l&#8217;insegnante Sucato), il Provveditorato agli Studi di Asti (per l&#8217;insegnante Perazzo) e il Provveditorato agli Studi di Imperia (per le insegnanti Buogo e Vezzosi che, al rientro nei ruoli metropolitani, si erano trasferite in quella provincia); non ha invece ottemperato il Provveditorato agli Studi di Cuneo (per gli insegnanti Giraudi e Isaia).<br />
Si costituivano quindi in giudizio, a mezzo dell&#8217;Avvocatura Distrettuale, le Amministrazioni intimate, deducendo che i benefici previsti per i docenti che prestano servizio all&#8217;estero atterrebbero esclusivamente all&#8217;aspetto economico e non a quello giuridico del rapporto di lavoro e chiedendo conseguentemente<br />
il rigetto del ricorso perché infondato.<br />
All&#8217;udienza del 19 gennaio 2005 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1) In via pregiudiziale, risulta inammissibile il ricorso proposto da Vezzosi Stefania.<br />
Come si evince dalla lettera del Provveditorato agli Studi di Imperia protocollo a. 19/A21/D/B3 del 13 gennaio 2000, la ricorrente non avrebbe presentato domanda di supervalutazione del servizio prestato all&#8217;estero, corredata dei documenti di rito, e, pertanto, l&#8217;Amministrazione scolastica non ha potuto emettere (almeno alla data del ricorso giurisdizionale) il decreto di attribuzione dei relativi benefici.<br />
Non avendo l&#8217;interessata provato di aver presentato regolare domanda ai fini indicati, ne deriva l&#8217;inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.<br />
2) Quanto agli insegnanti Giraudi Arma Maria e Isaia Giuseppe, appartenenti al Provveditorato agli Studi di Cuneo, si rileva che quest&#8217;ultimo ufficio scolastico non ha ottemperato l&#8217;ordinanza istruttoria del Tribunale volta all&#8217;acquisizione degli atti relativi al procedimento.<br />
Tale mancata collaborazione deve essere valutata, ai sensi dell&#8217;articolo 116 cod. proc. civ., in senso sfavorevole alla parte pubblica e andrà pertanto considerato come ammissione dei fatti dedotti con il gravame.<br />
3) La controversia concerne la cosiddetta &#8220;supervalutazione&#8221; del servizio di ruolo prestato all&#8217;estero dal personale docente, disposta dall&#8217;articolo 21 del r.d. 12 febbraio 1940, n, 740 e dall&#8217;articolo 673 del dlgs. 16 aprile 1994, n. 297, nel senso che detto servizio deve essere calcolato agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio &#8220;per i primi due anni il doppio e per i successivi con l&#8217;aumento di un terzo&#8221;.<br />
I ricorrenti affermano, in buona sostanza, che la &#8220;supervalutazione&#8221; avrebbe incidenza sulla progressione in carriera e sarebbe quindi rilevante sia ai fini dell&#8217;anzianità economica sia di quella giuridica. <br />
Le Amministrazioni resistenti, per contro, osservano che detto beneficio atterrebbe esclusivamente all&#8217;aspetto economico e non a quello giuridico del rapporto di impiego.<br />
In altri termini, agli insegnanti che prestano servizio all&#8217;estero verrebbero riconosciuti, prima dell&#8217;entrata in vigore del CCNL 4 agosto 1995 che non ha più previsto gli aumenti biennali di stipendio, maggiori scatti periodici di stipendio, ma tale beneficio non comporterebbe una maggiorazione di anzianità e si esaurirebbe con il passaggio alla classe stipendiale successiva.<br />
4) La prospettazione dei ricorrenti è condivisibile.<br />
Ritiene, infatti, il Collegio che le maggiorazioni stipendiali previste dalle disposizioni sopra richiamate, incidenti sulla progressione in carriera ai fini retributivi, debbano conservare i propri effetti anche in caso di passaggio alla successiva classe stipendiale degli interessati e di adozione dei provvedimenti di ricostruzione della carriera (cfr., in tal senso, Cons. Stato, sez. VI, no. 7968/2003 e 4414/2004).<br />
Dette disposizioni determinano uno stabile mutamento dell&#8217;anzianità giuridica ed economica che non può subire abbattimenti allatto dei successivi provvedimenti di ricostruzione della posizione economica e giuridica del pubblico dipendente.<br />
Tale conclusione trova conferma nel disposto del secondo comma dell&#8217;art. 673 del d.lgs. n. 297/1994 che ribadisce la valutazione nei termini anzidetti del servizio prestato all’estero “ai fini del trattamento di quiescenza”, evidenziando come la ratio della nonna in esame sia quella di riconoscere a regime al dipendente interessato la misura premiale per il maggior disagio e onerosità del servizio prestato al di fuori del territorio nazionale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, a. 733/1999).<br />
Deve poi escludersi che il d.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, nel disporre, al comma 4 dell&#8217;articolo 3. il riassorbmento &#8220;col conseguimento delle posizioni stipendiali successive&#8221; degli aumenti biennali convenzionali &#8220;attribuiti per nascita di figli ed altre situazioni previste dalle disposizioni vigenti&#8221;, determini la non computabilità dell&#8217;anzianità in questione: poiché, infatti, il servizio prestato all&#8217;estero incide sull&#8217;incremento di anzianità, se ne deve dedurre che non possa nel caso applicarsi il riassorbimento previsto dalla disposizione da ultimo citata e che sussista il diritto degli interessati alla valutazione delle maggiorazioni di anzianità in relazione ai periodi di servizio prestati all&#8217;estero.<br />
In conclusione, l&#8217;attribuzione anticipata degli aumenti periodici determina, nei casi in esame, un&#8217;anzianità che viene stabilizzata ai fini della progressione in carriera e del corrispondente trattamento economico; hanno, invece, natura diversa gli scatti o aumenti periodici convenzionali, per i quali è espressamente previsto il riassorbimento con la progressione stipendiale, disciplina che, in assenza di espressa previsione legislativa, non è suscettibile di estensione analogica al caso di servizio prestato all&#8217;estero.<br />
5) Il beneficio in questione troverà applicazione anche per la determinazione dell&#8217;indennità di funzione che, introdotta per il personale docente dall&#8217;articolo 7 del d.P,R. n. 399/1988, costituisce una voce costante e fissa della retribuzione e fa parte del trattamento complessivo utile ai fini previdenziali e di quiescenza.<br />
Dispone al riguardo l&#8217;articolo 9 del citato d.P.R. n. 399/88 che &#8220;le indennità di funzione previste dagli artt. 6, 7 e 8 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento&#8221; e che &#8220;le predette indennità sono assoggettate ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio e ne subiscono, in pari misura, la sospensione, la riduzione o il ritardo&#8221;.<br />
6) Infine, la valutazione del servizio reso all&#8217;estero, da computarsi nei termini sopra precisati, non esaurirà i propri effetti sulla pregressa retribuzione dei ricorrenti, ma dovrà anche incidere sul collocamento degli stessi, in applicazione del CCNL del comparto scuola, nelle posizioni retributive basate sull&#8217;anzianità riconosciuta, eon effetto dal 1° gennaio 1996.<br />
7) Deve essere conclusivamente riconosciuto ai ricorrenti, in forza delle considerazioni sopra svolte, il diritto ad ottenere la ricostruzione della propria carriera in conformità a quanto sopra precisato ai punti 4), 5) e 6).<br />
Le Amministrazioni scolastiche intimate dovranno quindi provvedere, secondo le proprie competenze, previa ricostruzione della carriera dei ricorrenti, a corrispondere loro i conseguenti emolumenti arretrati, maggiorati di rivalutazione monetaria e di interessi legali, da calcolarsi secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del Tesoro n. 352 del 1° settembre 1998 (pubblicato nella G.U. serie generale del 13/10/1998).<br />
8) Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del grado di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte   V Sezione  <br />
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per quanto concerne la domanda di Vezzosi Stefania, lo accoglie per le restanti domande e, per l&#8217;effetto, accerta il diritto dei ricorrenti a conseguire la valutazione delle maggiorazioni di anzianità per servizio prestato all&#8217;estero, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.<br />
Condanna le Amministrazioni resistenti, secondo le proprie competenze, a provvedere alla ricostruzione delle carriere dei ricorrenti conformemente ai diritti accertati e al pagamento degli arretrati, maggiorati di rivalutazione monetaria e di interessi legali da calcolarsi come precisato in motivazione.</p>
<p>Spese compensate.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-1-2005-n-124/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2005 n.124</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2005 n.83</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-1-2005-n-83/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-1-2005-n-83/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2005 n.83</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Vigotti A.P. (avv. Dagna) c. Comune di San Giorgio Monferrato (avv.ti Monti e Greppi) e G.S. e A.M.S. (n.c.) il parcheggio interrato artificialmente per il riporto di terra non è parcheggio interrato ai sensi delle vigenti leggi Edilizia e urbanistica – Nozione di parcheggio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-1-2005-n-83/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2005 n.83</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-1-2005-n-83/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2005 n.83</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Vigotti<br /> A.P. (avv. Dagna) c. Comune di San Giorgio Monferrato (avv.ti Monti e Greppi) e G.S. e A.M.S. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>il parcheggio interrato artificialmente per il riporto di terra non è parcheggio interrato ai sensi delle vigenti leggi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica – Nozione di parcheggio interrato – Parcheggi – Art. 9 l. 122/89 – Parcheggio interrato – Nozione – Parcheggio artificialmente interrato per riporto di terra – Non è tale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il parcheggio artificialmente interrato per l’effetto di riporto di terra non rientra nella nozione di parcheggio interrato ai sensi delle leggi vigenti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><i>&#8211; OMISSIS &#8211;</i></p>
<p>Ritenuto e considerato quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>II ricorrente espone che nell&#8217;area contigua a quella di sua proprietà i controinteressati S.G. e A. M. hanno intrapreso i lavori per la realizzazione di una autorimessa, assentiti dal comune con il provvedimento impugnato, che il ricorrente ritiene illegittimo per violazione dell&#8217;art. 18 legge n.765 de 1967, art 9 legge n 122 del 1989, art 817 cod civ, artt 13 e 114 lett. b NTA del PRG, eccesso di potere sotto diversi profili, poiché l&#8217;intervento è previsto non nel sottosuolo del fabbricato, come consentono gli artt. 9 legge n. 122 del 1989 e 4 legge n. 493 del 1993, ma su un diverso mappale, non avente carattere di pertinenzialità. L&#8217;art. 13 NTA consente la realizzazione di parcheggi completamente interrati, purché la loro realizzazione sia compatibile con la sistemazione gli spazi esterni, e tale non è quello in discorso, che non è eompletamente interrato ma che diventa tale solo attraverso un artificiale reinterro, contrastante con l’art. 14 delle N.T.A. Tale norma consente, infatti, solo lievi rirnodellamenti del suolo.<br />
11 ricorrente conclude per l&#8217;accoglimento dei ricorso, contrastato dall’amministrazione intimata, costituitasi in giudizio. Con ordinanza in data 27 ottobre 2004 sono stati disposti adempimenti istruttori, eseguiti i quali il ricorso, chiamato all&#8217;udienza odierna, è stato posto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è fondato.<br />
Come deduce il ricorrente, l&#8217;art. 13 NTA consente la realizzazione di parcheggi completamente interrati, &#8220;purché.. compatibile, specie per quanto riguarda la formazione di rampe d&#8217;accesso, con la sistemazione degli spazi esterni&#8221;. A sua volta, il successivo art. 14 inserisce tra le norme di carattere generale il divieto di produrre alterazioni dell&#8217;orografia che richiedano la formazione di muri di sostegno, consentendo unicamente &#8220;lievi rimodel]azioni del suolo&#8221;, e solo con formazione di &#8220;scarpe&#8221; in terra.<br />
Ne deriva l&#8217;illegittimità della concessione edilizia impugnata, dal momento che l&#8217;autorimessa che ne è oggetto, come emerge dagli elaborati progettuali depositati in causa, non può dirsi interrata rispetto all&#8217;originario piano di campagna, ma viene ricoperta mediante riporto di terreno comportante un rimodellamento del terreno,<br />
Il provvedimento impugnato è pertanto viziato alla luce delle norme di piano citate; sussiste anche la violazione dell&#8217;art. 9 legge n. 122 del 1989, dedotta con il ricorso, giacché, come questo TAR ha già affermato, in sintonia con la consolidata	 giurisprudenza possono essere considerati interrati, ai fini<br />
rilevanti per la norma citata, solo quelli costruiti totalmente al di sotto del<br />
piano di campagna naturale e non quelli artificialmente interrati per effetto del riporto di terra. Tale conclusione non è scalfita dalla considerazione che la concessione impugnata concerne anche la sistemazione del cortile sovrastante l&#8217;autorimessa, dal momento che tale intervento edilizio concreta precisamente il reinterro artificiale e non può, per le dimensioni esposte in progetto, essere qualificato &#8220;lieve rimodeliamento del suolo&#8221; ai sensi del richiamato art. 14 NTA, né con riguardo all&#8217;estensione, né con riguardo all&#8217;altezza.<br />
Il ricorso è conclusivamente fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.<br />
Le spese di lite seguono, come di regola, la soccombenza, e si liquidano in dispositivo.</p>
<p><i>&#8211; OMISSIS &#8211;</i></p>
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2005 n.87</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-1-2005-n-87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Vigotti M.R.T. (avv. Bonini e Ribaldone) c. Comune di Macugnaga (avv. Scaparone) al G.O. la domanda di risarcimento danni per irreversibile trasformazione del fondo in presenza di decreto d&#8217;occupazione scaduto Giurisdizione e competenza &#8211; Espropriazione di pubblica utilità – Decreto d’occupazione d’urgenza scaduto –</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Vigotti<br /> M.R.T. (avv. Bonini e Ribaldone) c. Comune di Macugnaga (avv. Scaparone)</span></p>
<hr />
<p>al G.O. la domanda di risarcimento danni per irreversibile trasformazione del fondo in presenza di decreto d&#8217;occupazione scaduto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza &#8211; Espropriazione di pubblica utilità – Decreto d’occupazione d’urgenza scaduto – Irreversibile trasformazione del fondo privato – Risarcimento del Danno – Giurisdizione del GA – Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non sussiste la giurisdizione del Giudice Amministrativo con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni per l’irreversibile trasformazione del fondo privato in presenza di decreto di occupazione d’urgenza scaduto.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. anche T.A.R. CALABRIA &#8211; REGGIO CALABRIA &#8211; <a href="/ga/id/2004/8/4771/g">Sentenza 9 agosto 2004 n. 607</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><i>&#8211; OMISSIS &#8211;</i></p>
<p>Ritenuto e considerato che la ricorrente propone una domanda, relativa al risarcimento del danno per l&#8217;irreversibile trasformazione del fondo di proprietà in presenza di decreto di occupazione d&#8217;urgenza scaduto per decorso del triennio in assenza di formale decreto di esproprio, che fuoriesce dall&#8217;ambito della giurisdizione del giudice amministrativo così come ridefinita per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004, la quale ha espunto all&#8217;ordinamento, fin dall&#8217;inizio, l&#8217;art. 34 comma 1 digs. n. 80 del 1998, nel testo introdotto dall&#8217;art. 7 comma 1 lett. b) legge n. 205 del 2000, nella parte in cui prevede la devoluzione alla giurisdizione esclusiva amministrativa dei comportamenti dell&#8217;amministrazione, e non solamente degli atti e dei provvedimenti in materia edilizia ed urbanistica. Tale sentenza riverbera i propri effetti anche sull&#8217;art. 53 dpr n. 327 del 2001 (testo unico in materia di espropriazioni), norma riproduttiva della disposizione dell&#8217;art. 34 citato, la quale, in sintonia con la funzione sistematica propria dei testi unici, non può ritenersi caducata in pendenza della pronuncia di incostituzionalità di quest’ultima norma (Tar Calabria, Reggio Calabira, 9.8.2004 n. 607);<br />
Rilevato che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione di questo Giudice, mentre le spese di lite possono essere compensate tra le parti, per giustificati motivi.</p>
<p><i>&#8211; OMISSIS &#8211;</i></p>
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2005 n.88</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-1-2005-n-88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-1-2005-n-88/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2005 n.88</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Vigotti L.N., R.C. e G.C. (avv. Lombardi) c. Ministero dell’Interno (avv. Stato) al G.O. la controversia inerente previdenze ulteriori all&#8217;erogazione dell&#8217;indennità per i familiari vittime del dovere Giurisdizione e competenza &#8211; Indennità familiari vittime del dovere – Erogazione – Diritto soggettivo – Ulteriori previdenze</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-1-2005-n-88/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2005 n.88</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-1-2005-n-88/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2005 n.88</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Vigotti<br /> L.N., R.C. e G.C. (avv. Lombardi) c. Ministero dell’Interno (avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>al G.O. la controversia inerente previdenze ulteriori all&#8217;erogazione dell&#8217;indennità per i familiari vittime del dovere</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza &#8211; Indennità familiari vittime del dovere – Erogazione – Diritto soggettivo – Ulteriori previdenze – Controversia &#8211; Giurisdizione del GA – Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La controversia inerente la corresponsione di previdenze ulteriori rispetto al provvedimento di erogazione della indennità prevista in favore dei familiari delle vittime del dovere non spetta al Giudice Amministrativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><i>&#8211; OMISSIS &#8211;</i></p>
<p>Ritenuto che il ricorso propone questioni in ordine alle quali sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, poiché, una volta emesso il provvedimento di erogazione della indennità prevista dalla legge n. 466 del 1980 in favore dei familiari delle vittime del dovere, in cui si accerta la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del beneficio (nella fattispecie, avvenuto per effetto dei decreti in data 18.11.1974 e 3.3.1981), i beneficiari sono titolari di un diritto soggettivo perfetto alla corresponsione e all&#8217;adeguamento della indennità (Cass. S.U., 11.2.1998, n. 1442 e 20.2.1991, n. 1788) e alla concessione delle ulteriori previdenze a tale riconoscimento collegate, in particolare di quelle previste dalla legge n. 407 del 1998 come mod. dall&#8217;art. 82 legge n. 388 del 2000;<br />
Considerato che, pertanto, il ricorso esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, ed è per tale ragione inammissibile;<br />
Ritenuto altresì equo dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-1-2005-n-88/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2005 n.88</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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