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	<title>25/9/2014 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>25/9/2014 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Ordinanza &#8211; 25/9/2014 n.4554</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-ordinanza-25-9-2014-n-4554/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-ordinanza-25-9-2014-n-4554/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Ordinanza &#8211; 25/9/2014 n.4554</a></p>
<p>Pres. Pugliese &#8211; Est. Mezzacapo M. F. (Avv.ti R. Izzo, D. Vaiano, A. Vinci Orlando)/ Ministero della Giustizia (Avv. St.) Professioni – Avvocato –Esame – Abilitazione &#8211; Prove scritte – Valutazione negativa – Impugnazione – Criteri di valutazione – Genericità – Rilevanza – Conseguenze – Nuova correzione Va accolta l’istanza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-ordinanza-25-9-2014-n-4554/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Ordinanza &#8211; 25/9/2014 n.4554</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-ordinanza-25-9-2014-n-4554/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Ordinanza &#8211; 25/9/2014 n.4554</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pugliese  &#8211;  Est. Mezzacapo <br /> M. F. (Avv.ti R. Izzo, D. Vaiano, A. Vinci Orlando)/ Ministero della Giustizia (Avv. St.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Professioni – Avvocato –Esame – Abilitazione &#8211; Prove scritte – Valutazione negativa – Impugnazione – Criteri di valutazione – Genericità – Rilevanza – Conseguenze – Nuova correzione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Va accolta l’istanza cautelare di sospensione del verbale di valutazione negativa degli scritti dei candidati all’esercizio della professione di avvocato, qualora i punteggi attribuiti siano rapportati a generici criteri di valutazione (fattispecie nella quale il Tar ha disposto la ricorrezione degli elaborati da parte della Commissione, in diversa composizione, con garanzia dell’anonimato).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
(Sezione Seconda Quater)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 11141 del 2014, proposto da:</p>
<p>Matteo Ferrante, rappresentato e difeso dagli avv. Raffaele Izzo, Diego Vaiano, Alessandro Vinci Orlando, con domicilio eletto presso Studio Legale Vaiano &#8211; Izzo in Roma, Lungotevere Marzio, 3;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>mancata ammissione alle prove orali degli esami per il conseguimento dell&#8217;abilitazione all&#8217;esercizio della professione forense per l&#8217;anno 2013/2014</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2014 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Osservato ad un primo e sommario esame che il ricorso appare provvisto dei necessari profili di fondatezza, con riferimento alle censure sulla motivazione, in riferimento ai punteggi attribuiti, rapportati a generici criteri di valutazione (cfr. TAR Lazio, III, ord. n.3680 del 2014);<br />
Ritenuto pertanto necessario un riesame degli elaborati scritti ad opera della Commissione, in diversa composizione, nel termine di 40 (quaranta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente ordinanza, garantendo l’anonimato (cfr. sul punto ancora TAR Lazio, III, ord. n.3680 del 2014);<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio accoglie<br />
la domanda cautelare presentata dal ricorrente, ai fini del riesame, nei termini e modi di cui in motivazione e fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 23 aprile 2015.<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare tra le parti.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Eduardo Pugliese, Presidente<br />
Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore<br />
Maria Laura Maddalena, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 25/09/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-ordinanza-25-9-2014-n-4554/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Ordinanza &#8211; 25/9/2014 n.4554</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2014 n.1467</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-25-9-2014-n-1467/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-25-9-2014-n-1467/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2014 n.1467</a></p>
<p>Pres. P. Buonvino, Est. B. Massari Napoletana Parcheggi S.p.A. (Avv.ti N. Pecchioli, R. Righi) contro il Comune di Pistoia (Avv. V. Papa e F. Paci) Edilizia ed urbanistica – Delibera di eventuale approvazione di un piano attuativo urbanistico – Natura di atto politico o di alta amministrazione – Non sussiste</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-25-9-2014-n-1467/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2014 n.1467</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-25-9-2014-n-1467/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2014 n.1467</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Buonvino, Est. B. Massari<br /> Napoletana Parcheggi S.p.A. (Avv.ti N. Pecchioli, R. Righi) contro il Comune di Pistoia (Avv. V. Papa e F. Paci)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Delibera di eventuale approvazione di un piano attuativo urbanistico – Natura di atto politico o di alta amministrazione – Non sussiste – Sindacabilità da parte del G.A. – Sussistenza e limiti – Difetto di motivazione – Illegittimità &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Va escluso che una deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto l’eventuale approvazione di un piano attuativo urbanistico possa rivestire natura di atto politico, pure se, illegittimamente sorretto da motivazioni, lato sensu, politiche. Né tale atto rientra tra quelli di alta amministrazione atteso che il potere esercitato attiene alla competenza amministrativa dell’ente. Ne deriva che la sua sindacabilità da parte del giudice amministrativo sotto il profilo della necessità di una adeguata motivazione e della logicità e congruità del suo contenuto che in specie paiono difettare (fattispecie in cui a fronte del quadro pianificatorio vigente da cui emergeva la piena compatibilità del piano di recupero, il collegio ha ritenuto che l’amministrazione avrebbe dovuto indicare le concrete ragioni che a suo avviso avrebbero militato per la sua reiezione, e che comunque avrebbero dovuto essere diverse da quelle della compatibilità con la pianificazione territoriale di livello superiore, già attestata dal responsabile del procedimento)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 526 del 2014, proposto da:<br />
Napoletana Parcheggi S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Niccolò&#8217; Pecchioli e Roberto Righi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Firenze, via Lamarmora 14; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Comune di Pistoia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Vito Papa e Federica Paci, con domicilio eletto presso &#8211; Studio Legale Lessona in Firenze, via dei Rondinelli n. 2; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 16.01.2014 avente ad oggetto il diniego di approvazione della &#8220;proposta del Piano di Recupero relativo all&#8217;ambito dell&#8217;intervento di San Bartolomeo (pratica edilizia n. 1363/11 &#8211; prot. n. 35245 del 9.06.2011) in attesa della approvazione della proposta di revisione del PUM e, in particolare, del piano della sosta che &#8211; come previsto dal bando di cui in narrativa &#8211; sarà consegnato all&#8217;Amministrazione entro 90 giorni naturali consecutivi dalla comunicazione di avvio del servizio&#8221;,<br />
nonché se ed in quanto occorrer possa, per l&#8217;annullamento in parte qua e per quanto di ragione,<br />
della determinazione del Dirigente della U.O. Mobilità, Traffico, Segnaletica del Comune di Pistoia n. 2583 del 23.12.2013, recante il bando per affidamento dell&#8217;aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano e del Piano Urbano della Mobilità, pubblicato all&#8217;Albo Pretorio Elettronico del Comune di Pistoia il 16.01.2014 e sul SISAT-SA Regione Toscana in pari data e pubblicato sulla G.U. n. 9 del 16.01.2014, nella parte in cui lo si interpreti come preclusivo dell&#8217;adozione del piano di recupero di cui al presente ricorso.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Pistoia;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 luglio 2014 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Come riferito dalla ricorrente, in data 3 settembre 2009, a seguito dell’interesse dalla medesima manifestato alla realizzazione di un parcheggio interrato ad uso pubblico, la Parrocchia di San Bartolomeo, proprietaria della relativa area, presentava alla Commissione edilizia del Comune di Pistoia una richiesta di parere preventivo finalizzato all’esatta individuazione dell’iter procedurale da seguire per ottenere il permesso di costruire.<br />
Il Piano strutturale del Comune, approvato in data 19 aprile 2004, individuava il comparto in questione come parte del “Sub-sistema della città murata”.<br />
Con deliberazione consiliare n. 30 dell’11 febbraio 2008 veniva approvata la Variante n. 104 al vigente PRG per la definizione del “Piano della Città Storica”, avente valore di piano attuativo e il Regolamento urbanistico, approvato con deliberazione n. 35 del 17 aprile 2013, individuava all’art. 112 le aree per le quali erano confermate le previsioni dei piani regolatori previgenti o dei progetti di dettaglio già approvati dall’Amministrazione comunale, tra i quali il“Piano della Città Storica”.<br />
Il summenzionato “Piano della Città Storica” inseriva il Comparto di San Bartolomeo all’interno dell’ambito n. 4 del Comparto Sud per il quale, tra le tipologie di interventi ammessi, erano previsti il “<i>verde pubblico e i parcheggi pubblici</i>” e, con specifico riferimento alla Piazza di San Bartolomeo, il suo restauro, l’eliminazione dei parcheggi attuali nella piazza con la sistemazione di un nuovo parcheggio nell’area posteriore alla basilica, con la possibilità di interramento dello stesso “<i>in accordo con il piano della mobilità</i>”.<br />
In data 9 giugno 2011 la Parrocchia di San Bartolomeo e l&#8217;Asilo infantile &#8220;Regina Margherita&#8221; (proprietari degli immobili interessati), nonché la società Napoletana Parcheggi s.p.a. (promittente acquirente dei beni in questione) presentavano al Comune di Pistoia una proposta di Piano di recupero relativo alla piazza San Bartolomeo che prevedeva, in particolare, la realizzazione di un parcheggio interrato.<br />
Sulla proposta venivano acquisiti i pareri favorevoli della Commissione edilizia (in data 5/7/2011) e della Conferenza dei servizi appositamente indetta (riunita in tre sessioni successive in data 7/7/2011, in data 12/9/2011 e in data 5/10/2011).<br />
Con deliberazione n. 240 del 27/10/2011 la Giunta comunale approvava gli indirizzi operativi ai quali il Piano avrebbe dovuto conformarsi e, successivamente, il Responsabile del procedimento trasmetteva gli elaborati relativi al Genio civile per i controlli di competenza.<br />
In data 12/1/2012 la Giunta comunale disponeva la trasmissione al Consiglio comunale della proposta di adozione del Piano di recupero relativo al comparto di San Bartolomeo<br />
Nel frattempo l&#8217;Agenzia del demanio &#8211; sede di Firenze, con una nota datata 20/2/2012 esprimeva l&#8217;avviso che un’area ricompresa nella proposta di pianificazione fosse appartenente al demanio statale.<br />
A fronte del &#8220;blocco&#8221; del procedimento la società Napoletana Parcheggi s.p.a., in quanto proponente l&#8217;intervento urbanistico, dopo avere inutilmente sollecitato l&#8217;Amministrazione agiva contro il silenzio davanti a questo Tribunale con il ricorso rubricato al n. RG 1883/2012.<br />
In sede di giudizio emergeva che, nella seduta del 19/11/2012, il Sindaco di Pistoia aveva comunicato al Consiglio comunale che il Piano di recupero in questione doveva ritenersi improcedibile, stante la questione sollevata dall&#8217;Agenzia del demanio, precisando poi che ulteriori valutazioni andavano rinviate alla conclusione dell&#8217;istruttoria tecnica finalizzata alla revisione del Piano urbano della mobilità (PUM) e del Piano generale del traffico (PGT). Inoltre, nella relazione previsionale e programmatica 2013-2015, approvata con deliberazione n. 11/2013, la nuova Giunta comunale di Pistoia, formata a seguito delle elezioni del 2012, aveva rivisto gli indirizzi relativi alla mobilità, prevedendo la redazione di un nuovo PGT e un nuovo PUM.<br />
Contro le deliberazioni citate la società ricorrente proponeva motivi aggiunti, chiedendo anche un accertamento incidentale relativo all&#8217;insussistenza di vincoli demaniali sull&#8217;area oggetto della proposta di Piano di recupero.<br />
Con sentenza n. 1585/2013, la Sezione con riferimento a tale ultima domanda, dichiarava cessata la materia del contendere, avendo l&#8217;Agenzia del demanio &#8211; Direzione regionale Toscana e Umbria definitivamente escluso, con le note datate 23/4/2013, e depositate in giudizio dall&#8217;Avvocatura dello Stato, la demanialità dell&#8217;area in questione.<br />
Per quanto poi riguarda l&#8217;azione impugnatoria proposta con detti motivi aggiunti, la dichiarava inammissibile per mancanza di lesività degli atti contestati, ossia la deliberazione C.C. n. 113/2012 in quanto non recante alcuna determinazione in ordine al Piano di recupero di cui si tratta, né risultante di per sé ostativa all&#8217;ulteriore corso dello stesso e la relazione previsionale e programmatica 2013-2015, in cui erano espressi indirizzi politici, da tradurre semmai in futuri provvedimenti amministrativi.<br />
Quanto all&#8217;azione promossa con l&#8217;atto introduttivo del giudizio, ai sensi dell’art. 31 cod. proc. amm., la sentenza rilevava, in ordine all’asserito inadempimento dell&#8217;Amministrazione comunale di Pistoia all’obbligo di concludere con un provvedimento espresso il procedimento finalizzato all&#8217;approvazione del Piano di recupero, che il termine per concludere il procedimento relativo alla formazione di un piano attuativo conforme alla strumentazione urbanistica sovraordinata, decorrente dal completamento dell&#8217;istruttoria, andava quantificato, alla luce dell’art. 22 della legge 30 aprile 1999 n. 136 e dell’art. 69 della l. reg. n. 1/2005, in complessivi 165 giorni.<br />
Nel caso in esame il termine in questione aveva decorrenza dalla data di ricevimento del parere positivo condizionato formulato in ordine al Piano di recupero di cui si controverte dall&#8217;Ufficio del Genio civile di Pistoia, cioè dal 2 ottobre 2013, con la conseguenza che, non essendo decorsi né il termine suindicato per la conclusione dell&#8217;intero procedimento, né quello di 90 giorni previsto per l&#8217;adozione dello strumento attuativo (e fermo restando comunque l&#8217;obbligo del Comune di Pistoia di assumere una decisione conclusiva al riguardo), il ricorso veniva rigettato.<br />
In data 17 aprile 2013 il Consiglio comunale di Pistoia approvava definitivamente il nuovo Regolamento urbanistico con il quale veniva confermata la compatibilità del Piano di iniziativa privata proposto con i nuovi assetti pianificatori.<br />
Con la nota del 16 gennaio 2014 l’Amministrazione intimata sollecitata in merito dalla ricorrente confermava il proprio avviso negativo assumendo che la sentenza della Sezione n. 1585/2013 sopra citata non offrirebbe “<i>argomentazioni suscettibili di indurre l’Ente ad una valutazione diversa</i>” da quella in precedenza fatta propria.<br />
Da ultimo, con la deliberazione n. 2 emessa in pari data il Consiglio comunale rigettava la proposta della ricorrente concernente il Piano di recupero relativo all’ambito di San Bartolomeo.<br />
Per l’annullamento, previa sospensione, di tale atto la società in intestazione proponeva il presente ricorso deducendo:<br />
1. Violazione dei principi desumibili dagli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990, dall’art. 28 della l. n. 1150/1942 e dall’art. 28 della l. n. 457/1978. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6 e 112 delle NTA del Regolamento urbanistico approvato con deliberazione n. 35/2013. Violazione delle NTA del Piano attuativo per la Città Storica approvato con deliberazione n. 30/2008. Violazione del vigente P.U.M. approvato con delibera n. 76/2006. Eccesso di potere per sviamento. Contraddittorietà carenza assoluta di motivazione e violazione del legittimo affidamento della ricorrente.<br />
2. Ulteriore violazione degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990. Ulteriore eccesso di potere per contraddittorietà, carenza di motivazione e sviamento.<br />
3. Ulteriore violazione dell’art. 1 della l. n. 241/1990. Violazione dell’art. 69 della l. reg. n. 1/2005. Ulteriore eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e sviamento.<br />
4. Ulteriore violazione dell’art. 1 della l. n. 241/1990. Violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990. Ulteriore eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e sviamento.<br />
Il Comune di Pistoia si è costituito in giudizio instando per il rigetto del gravame.<br />
Nella camera di consiglio del 2 maggio 2014 veniva disposta la riunione al merito dell’istanza incidentale di sospensione dell’atto impugnato.<br />
Alla pubblica udienza dell’11 luglio 2014 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Viene impugnata la deliberazione della Giunta Comunale di Pistoia in epigrafe precisata con cui è stata negata l’approvazione della &#8220;<i>proposta del Piano di Recupero relativo all&#8217;ambito dell&#8217;intervento di San Bartolomeo…in attesa della approvazione della proposta di revisione del PUM e, in particolare, del piano della sosta…</i>”,<br />
Il ricorso è fondato.<br />
Con il primo motivo la società ricorrente lamenta che, per effetto del recepimento del “Piano della Città storica”, di cui alla deliberazione consiliare n. 30/2008, nel nuovo Regolamento urbanistico approvato dal Consiglio comunale il 17 aprile 2013, si sia affermata la piena conformità urbanistica ai nuovi strumenti pianificatori del Piano attuativo per cui è causa, con la conseguenza che la discrezionalità amministrativa, pur ampiamente sussistente in materia, incontra il limite della necessità di una adeguata e congrua motivazione nell’ipotesi in cui il Comune intenda rivedere le proprie precedenti determinazioni.<br />
Ciò comporta che si palesa del tutto insufficiente l’assunto espresso dall’amministrazione con l’impugnato provvedimento secondo cui l’approvazione del piano attuativo è differita “<i>in attesa dell’approvazione della proposta di revisione del PUM e, in particolare, del piano della sosta…</i>”.<br />
La tesi merita condivisione.<br />
Va innanzitutto sgomberato il campo dall’obiezione, avanzata nelle sue difese dal Comune, circa la natura di atto politico dell’impugnata deliberazione con le sue ricadute in termini di insindacabilità dell’atto stesso.<br />
L’approdo della giurisprudenza sul tema assume che, sotto il profilo soggettivo, occorre che si tratti di “<i>atto emanato dal governo, e cioè dall&#8217;autorità cui compete, altresì, la funzione d&#8217;indirizzo politico e di direzione al massimo livello della cosa pubblica</i>”, mentre, sotto il profilo oggettivo, “<i>deve trattarsi d&#8217;un atto o d&#8217;un provvedimento emanato nell&#8217;esercizio di un potere politico, anzi ché nell&#8217;esercizio di un attività meramente amministrativa</i>” ( Cons. St., sez. V, 6 ottobre 2009, n. 6094; Cons. St., sez. V, 6 maggio, 2011, n. 2718), e “<i>deve riguardare la costituzione, la salvaguardia o il funzionamento dei pubblici poteri nella loro organica struttura e nella loro coordinata applicazione</i>” (Cons. St., sez. IV, 12 marzo 2001, n. 1397, Tar Veneto, sez. III, 25 maggio 2002, n. 2393).<br />
Per contro, “<i>l&#8217;atto di alta amministrazione, di regola adottato dall&#8217;organo politico, è il primo momento attuativo, anche se per linee generali, dell&#8217;indirizzo politico a livello amministrativo. A differenza dell&#8217;atto politico, esso esprime una potestas vincolata nel fine e soggetta al principio di legalità. Gli atti di alta amministrazione sono una species del più ampio genus degli atti amministrativi e soggiacciono pertanto al relativo regime giuridico, ivi compreso il sindacato giurisdizionale, sia pure con talune peculiarità connesse alla natura spiccatamente discrezionale degli stessi. Infatti, il controllo del giudice non è della stessa ampiezza di quello esercitato in relazione ad un qualsiasi atto amministrativo, ma si appalesa meno intenso e circoscritto alla rilevazione di manifeste illogicità formali e procedurali</i>” (Cons. St., sez. V, 27 luglio 2011, n. 4502).<br />
Si tratta di atti individuati sulla scorta di due criteri: l&#8217;essere atti di indirizzo politico amministrativo, e l&#8217;essere caratterizzati da una causa o un motivo di carattere politico che ne dilata la discrezionalità e li rende sindacabili sotto profili di stretta legittimità (incompetenza, violazione di legge, illogicità).<br />
Argomentando sulla scorta delle premesse di cui sopra, la giurisprudenza ha, quindi, già da tempo escluso la “<i>politicità</i>”, ad esempio, dell’atto di scioglimento dei consigli comunali e la rimozione del sindaco (Cons. St., sez. VI, 16 febbraio 2007, n. 665) o dell’atto con cui il Sindaco revoca un assessore comunale, con il rilievo che la determinazione degli organi di governo dei Comuni, con le connesse sfere di competenza, è regolata dalla legge statale e che tali organi “<i>non sono di rilievo costituzionale</i>” (Cons. St., sez. V, 23 gennaio 2007, n. 209).<br />
A più forte ragione va escluso che una deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto l’eventuale approvazione di un piano attuativo urbanistico possa rivestire natura di atto politico, pure se, come meglio di seguito illustrato, illegittimamente sorretto da motivazioni, <i>lato sensu</i>, politiche.<br />
Dalle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che, nella fattispecie, non possa in alcun modo e sotto alcun profilo attribuirsi al provvedimento impugnato la natura di atto politico e neppure di alta amministrazione, atteso che il potere esercitato attiene alla competenza amministrativa dell’ente, conseguendone che esso resta sindacabile da parte di questo giudice sotto il profilo della necessità di una adeguata motivazione e della logicità e congruità del suo contenuto.<br />
Entrando nel merito delle censure dedotte si osserva che l’art. 112 delle NTA del Regolamento urbanistico vigente, riguardante gli “<i>strumenti previgenti confermati</i>” vi comprende tra gli altri, al comma 9, il “<i>Piano per la Città storica</i>” di cui alla deliberazione consiliare n. 30/2008. Detto piano, all’art. 27 delle NTA, dettagliando l’intervento previsto sulla piazza di San Bartolomeo in funzione del ripristino dei luoghi pubblici della Città storica ne prevede, oltre che il restauro, “<i>l’eliminazione dei parcheggi attuali nella piazza, circa 50 stalli</i>” con “<i>la sistemazione di un nuovo parcheggio nell’area alle spalle della basilica” che “in accordo con il piano della mobilità può essere interrato e, in questo caso investire anche l’ambito occupato dal campetto di calcio</i>”.<br />
Inoltre, l’art. 5 delle NTA prevede che il Regolamento urbanistico recepisca le indicazioni provenienti dai piani di settore vigenti, tra i quali viene esplicitamente menzionato il Piano Urbano della Mobilità &#8211; PUM.<br />
Proprio tale piano di settore stabilisce che “<i>in relazione alle percorrenze interne al Centro cittadino, in primo luogo dovranno essere scoraggiati percorsi di attraversamento del centro storico</i>” evidenziando “<i>la necessità di ritrovare i soli 50 stalli di sosta richiamati dalla PdCS per l’ambito di San Bartolomeo</i>”. Per l’area circostante alla chiesa viene indicata la previsione di un parcheggio di struttura con una capacità compresa tra 320 e 360 posti auto.<br />
Dunque, a fronte del quadro pianificatorio appena rassegnato da cui emerge la piena compatibilità del piano di recupero, l’amministrazione avrebbe dovuto indicare le concrete ragioni che a suo avviso avrebbero militato per la sua reiezione.<br />
Ne segue che la motivazione con cui il Consiglio comunale ha negato l’approvazione della proposta del Piano di Recupero si palesa per un verso inconferente, attingendo a circostanze del tutto estranee al contesto pianificatorio vigente, e per altro verso illegittima dal momento che non viene offerta nessuna considerazione di merito relativa al progetto concretamente presentato dalla ricorrente.<br />
Sotto altro profilo può osservarsi che la deliberazione avversata finisce con l’atteggiarsi come atto soprassessorio, ossia come un rinvio <i>sine die</i> della conclusione del procedimento, in violazione dell&#8217;obbligo di concluderlo entro il termine fissato e, quindi, dilazionando il soddisfacimento dell&#8217;interesse pretensivo ad un accadimento futuro ed incerto (nella specie l’approvazione del nuovo Piano per la mobilità), determina un illegittimo arresto a tempo indeterminato del procedimento amministrativo (Cons. Stato, sez. VI, 5 agosto 2013, n. 4071; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 12 settembre 2013, n. 1890; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 12 marzo 2014, n. 731).<br />
Per di più appare dimostrato, ad avviso del Collegio, lo sviamento di potere in cui è incorsa l’Amministrazione.<br />
Come è noto il vizio di eccesso di potere per sviamento consiste nell&#8217;effettiva e comprovata divergenza fra l&#8217;atto e la sua funzione tipica, ovvero nell&#8217;esercizio del potere per finalità diverse da quelle enunciate dal legislatore con la norma attributiva dello stesso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 maggio 2014, n. 2730).<br />
Ebbene, nel caso all’esame, l&#8217;illegittima finalità perseguita in concreto dall&#8217;organo amministrativo si manifesta proprio nella volontà di respingere la proposta di approvazione del piano di recupero avanzando, a supporto della decisione, motivazioni estranee alla natura amministrativa del procedimento e, comunque, non riconducibili a questioni attinenti alla pianificazione e all’assetto del territorio.<br />
L’art. 10 della l. reg. n. 1 del 2005 dispone che costituiscono “<i>atti di governo del territorio: il regolamento urbanistico comunale disciplinato dall’art. 65, i piani complessi di intervento disciplinati dall&#8217;art. 56, nonché i piani attuativi di cui all’art. 65</i>”, nonché i piani e i programmi di settore “<i>qualora incidano sull&#8217;assetto costituito dagli strumenti della pianificazione territoriale in vigore, determinando modifiche o variazioni di essi</i>”.<br />
L’art. 65 definisce “<i>I piani attuativi costituiscono strumenti urbanistici di dettaglio di attuazione del regolamento urbanistico o dei piani complessi di intervento ai fini del coordinamento degli interventi sul territorio</i>”.<br />
Il Regolamento urbanistico da ultimo approvato opera, come si è visto, una recezione materiale del Piano della città storica e del Piano della mobilità, costituenti, in forza della legislazione regionale, piani di settore, così come il piano di recupero è, sotto il profilo giuridico, uno strumento urbanistico sostanzialmente attuativo delle scelte urbanistiche primarie contenute nel piano regolatore ed è quindi equivalente al piano particolareggiato (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 7 luglio 2011 n. 969).<br />
Ne segue, ad avviso del Collegio, che parte del potere di cui l’Amministrazione comunale è titolare in materia si è consumato nel momento in cui, con l’approvazione del Regolamento urbanistico, si è ritenuto di recepire il Piano della Città storica e, dunque, le sue previsioni relative alla possibile realizzazione di uno o più parcheggi nell’area della chiesa di San Bartolomeo.<br />
Corollario dell’affermazione che precede è che il Comune conserva il potere di negare l’approvazione del piano di recupero solo per ragioni diverse da quelle della compatibilità con la pianificazione territoriale di livello superiore, peraltro attestata dal responsabile del procedimento (cfr. nota allegata alla delibera impugnata) e tenuto conto, sul piano della completezza dell’istruttoria, dei già acquisiti pareri positivi del Ufficio del genio civile, della Commissione edilizia e della conferenza di servizi (quest’ultima con prescrizioni) nelle sedute del 7 luglio, 12 settembre e 5 ottobre 2011.<br />
Conclusivamente, attesa la sua fondatezza va accolta la domanda di annullamento della deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 16.01.2014 avente ad oggetto il diniego di approvazione della &#8220;<i>proposta del Piano di Recupero relativo all&#8217;ambito dell&#8217;intervento di San Bartolomeo</i>”.<br />
A diverse conclusioni deve, per contro, pervenirsi in ordine all’azione proposta per sentire dichiarare l’illegittimità della determinazione dirigenziale n. 2583 del 23.12.2013, recante il bando per affidamento dell&#8217;aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano e del Piano Urbano della Mobilità.<br />
Si osserva, in primo luogo, che per le argomentazioni in precedenza esposte va escluso, così come paventato dalla ricorrente, che il provvedimento impugnato possa interpretarsi come “<i>preclusivo dell&#8217;adozione del piano di recupero di cui al presente ricorso</i>”.<br />
Sotto altro profilo, al precedente connesso, va rilevato che indipendentemente dall’effetto di cui sopra non è dato rinvenire in capo alla ricorrente un interesse personale e concreto all’annullamento dell’atto.<br />
Ne discende che tale capo della domanda va dichiarato inammissibile per carenza di interesse.<br />
Le spese del giudizio tenuto conto della parziale reciproca soccombenza vanno compensate tra le parti.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie annullando, per l’effetto l’atto impugnato e, in parte, lo dichiara inammissibile.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Paolo Buonvino, Presidente<br />
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore<br />
Alessandro Cacciari, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 25/09/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-25-9-2014-n-1467/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2014 n.1467</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2014 n.757</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-25-9-2014-n-757/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-25-9-2014-n-757/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2014 n.757</a></p>
<p>Pres. A. Maggio; Est. G. Rovelli Coop. Sociale Carbonia Futura (avv. E. Salone) c/ Comune di Decimoputzu (avv.ti G. L. Falchi e S. Fois) e nei confronti di I Girasoli Coop. Sociale a r.l. 1. Contratti della p.a. – Gara – Esclusione – Risarcimento del danno – Perdita di chance</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-25-9-2014-n-757/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2014 n.757</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-25-9-2014-n-757/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2014 n.757</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Maggio; Est. G. Rovelli<br /> Coop. Sociale Carbonia Futura (avv. E. Salone) c/ Comune di Decimoputzu (avv.ti G. L. Falchi e S. Fois) e nei confronti di I Girasoli Coop. Sociale a r.l.</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Gara – Esclusione – Risarcimento del danno – Perdita di chance &#8211; In caso di elevato grado di approssimazione al bene della vita raggiunto dalla ricorrente – Certa dimostrazione della perdita della possibilità di conseguire l’aggiudicazione &#8211; Spetta</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Gara – Esclusione – Risarcimento del danno – Perdita di chance – Liquidazione –Percentuale dell’utile non conseguito – Spetta &#8211; Fattispecie</p>
<p>3. Contratti della p.a. – Gara – Esclusione – Risarcimento del danno – Perdita di chance – Liquidazione – Risarcimento per equivalente dei costi di partecipazione alla gara – Non spetta</p>
<p>4. Contratti della p.a. – Gara – Esclusione – Risarcimento del danno – Perdita di chance – Liquidazione – Danno curriculare – Non spetta</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di risarcimento del danno in gare d’appalto, se è vero che la discrezionalità amministrativa elimina, nella maggior parte dei casi, la possibilità di compiere un giudizio prognostico in termini di preciso calcolo percentuale, ciò però non esclude di poter riconoscere una perdita di chance, sulla base del grado di approssimazione al bene della vita raggiunto dal ricorrente. Pertanto, spetta il risarcimento del danno da perdita di chance laddove la società ricorrente, illegittimamente esclusa, abbia dimostrato certamente la perdita della possibilità di conseguire l&#8217;aggiudicazione della procedura</p>
<p>2. Negli appalti pubblici, laddove l&#8217;impresa ottenga il risarcimento per la perdita della possibilità di aggiudicazione, la somma da liquidarsi a titolo risarcitorio deve essere determinata in una percentuale del mancato utile conseguito dalla ricorrente, che non ha potuto godere della possibilità di aggiudicarsi la gara, e che, in relazione al numero dei partecipanti (nella specie, due), deve essere quantificato in un 50% del medesimo mancato utile</p>
<p>3. Negli appalti pubblici, laddove l&#8217;impresa ottenga il risarcimento del lucro cessante per la perdita della possibilità di aggiudicazione non sussistono i presupposti per il risarcimento per equivalente dei costi di partecipazione alla gara, atteso che mediante il risarcimento non può farsi conseguire all&#8217;impresa un beneficio maggiore di quello che deriverebbe dall&#8217;aggiudicazione</p>
<p>4. Nel caso di risarcimento del danno da perdita di chance di aggiudicazione non spetta il risarcimento del danno curriculare, poiché quest’ultimo, avendo natura di danno effettivo e non di perdita di chance, suppone la spettanza del bene della vita richiesto, e cioè dell&#8217;aggiudicazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 850 del 2007, proposto da:<br />
Coop. Sociale Carbonia Futura, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Enrico Salone, con domicilio eletto presso Enrico Salone in Cagliari, via Maddalena n. 40; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
Comune di Decimoputzu, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gian Luigi Falchi, con domicilio eletto presso Gian Luigi Falchi in Cagliari, piazza Giovanni XXIII n. 62, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Salvatore Fois, con domicilio eletto presso Salvatore Fois in Cagliari, via Domenico Millelire n. 22; </p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
I Girasoli Coop. Sociale a r.l.; </p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; della determinazione n.92 del 30.7.2007, emessa dal responsabile del servizio socio assistenziale del Comune di Decimoputzu con cui aggiudicava il servizio di assistenza domiciliare e segretariato sociale alla controinteressata cooperativa sociale I Gir<br />
&#8211; di tutti gli atti di gara, ivi compresi: il verbale della commissione giudicatrice n. 1 dell’11.07.2007 con la quale la Cooperativa sociale Carbonia Futura è stata esclusa dalla gara ed i successivi verbali n. 2 e 3 della Commissione di gara, con i qual<br />
<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Decimoputzu;<br />
viste le memorie difensive;<br />
visti tutti gli atti della causa;<br />
relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 maggio 2014 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Espone la ricorrente di aver partecipato alla gara d’appalto indetta dal Comune di Decimoputzu con determinazione del Direttore generale n. 298 del 25.06.2007 (doc. n. 1, produzioni della ricorrente), per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare e segretariato sociale per 12 mesi, da espletare mediante procedura di cottimo fiduciario ed aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, avente importo a base d’asta di € 125.000,00.<br />
Con nota prot. n. 77 del 18.07.2007 (doc. n. 6, produzione documentale ricorrente), il Sindaco del Comune di Decimoputzu comunicava alla Coop. Sociale “Carbonia Futura” l’esclusione dalla gara, disposta dalla commissione giudicatrice in quanto «la documentazione allegata non è conforme alla normativa vigente in materia di autocertificazione relativa agli allegati curricula degli operatori che risultano privi della copia del documento d’identità che ne determina l’autentica» (cfr. anche verbale di gara n. 1 dell’11.07.2007, doc. n. 4, produzioni documentali ricorrente).<br />
La gara veniva aggiudicata alla Coop. Sociale “I girasoli” di Decimoputzu, con un ribasso offerto pari allo 0,001 %, unica concorrente rimasta in gara, in seguito all’esclusione della ricorrente nonché della Coop. Sociale a r.l. “La Clessidra” (docc. nn. 4 e 7, produzioni documentali ricorrente).<br />
Con il ricorso in esame, avviato alla notifica in data 16.10.2007, e depositato il 30.10.2007, la Cooperativa Sociale “Carbonia futura” ha chiesto l’annullamento della Determina del Servizio socio-assistenziale del Comune di Decimoputzu n. 92 del 30.07.2007, con la quale sono stati approvati gli atti della gara per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare e segretariato sociale per 1 anno ed è stato aggiudicato definitivamente l’appalto alla Coop. Sociale “I girasoli” e di tutti gli atti di gara, ivi compresi i verbali della commissione di gara con i quali è stata disposta l’esclusione della ricorrente e l’aggiudicazione provvisoria alla controinteressata nonché la lettera d’invito ed il capitolato speciale in parte qua e la caducazione del contratto stipulato tra l’Amministrazione e la controinteressata.<br />
Ha chiesto, altresì, la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno subito a causa dell’illegittimità degli atti impugnati e per effetto dell’esecuzione del servizio da parte della controinteressata.<br />
La Coop. Sociale “Carbonia futura” lamenta l’illegittimità della propria esclusione dalla gara deducendo due motivi: <br />
1) la lettera d’invito e la modulistica annessa non prevedevano l’autocertificazione dei curricula del personale assegnato al servizio: violazione e falsa applicazione della lettera d’invito; violazione dei principi di tutela dell’affidamento e di correttezza dell’azione amministrativa, nonché della clausola di buona fede che informa l’azione amministrativa; violazione dei principi in materia di massima partecipazione alle gare pubbliche; violazione dell’art. 3 della L. 241/1990 per difetto di motivazione;<br />
2) la clausola della lettera d’invito che prevedeva la produzione dei curricula degli operatori è inutile ed ultronea: eccesso di potere per illogicità manifesta.<br />
Con atto depositato in data 10.06.2009 si è costituito in giudizio il Comune di Decimoputzu, chiedendo il rigetto del ricorso.<br />
L’udienza per la trattazione del ricorso è stata fissata per il 17.07.2013.<br />
La ricorrente ha depositato memoria difensiva in data 29.06.2013.<br />
Con ordinanza collegiale n. 570, del 26.07.2013, è stata dichiarata l’interruzione del processo per il decesso dell’Avv. Gian Luigi Falchi, difensore del Comune di Decimoputzu.<br />
Con ricorso avviato alla notifica in data 9.12.2013 e depositato in data 16.12.2013, la Coop. Sociale “Carbonia Futura” ha riassunto il giudizio.<br />
Con procura speciale in data 11 febbraio 2014, depositata il 12 febbraio successivo, il sindaco del Comune di Decimoputzu ha conferito mandato all’Avv. Salvatore Fois.<br />
L’Amministrazione ha depositato memoria difensiva in data 24 aprile 2014.<br />
La Coop. Soc. “Carbonia Futura” ha depositato memoria in data 12 maggio 2014.<br />
All’udienza pubblica del 28 maggio 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. – L’azione di annullamento è fondata.<br />
1.1 &#8211; Con il primo motivo di ricorso, la Coop. Soc. “Carbonia Futura” deduce l’illegittimità dell’esclusione disposta dalla Stazione appaltante, evidenziando che né la lettera d’invito né la modulistica allegata prevedevano l’autocertificazione dei curricula del personale assegnato al servizio.<br />
Il motivo è fondato. <br />
Giova premettere che la lettera d’invito prevedeva l’obbligo, in capo ai concorrenti, di inserire, nella “busta 1 – documentazione amministrativa” i curricula del personale assegnato al servizio (lettera e, punto 12, lettera d’invito, doc. n. 2, produzioni ricorrente).<br />
Il Capitolato Speciale d’appalto (doc. n. 3, produzioni ricorrente), recante un fac-simile della domanda di partecipazione alla gara, a sua volta, individuava tra i documenti da allegare all’istanza “4) Curricula del personale assegnato al servizio”.<br />
Ciò premesso, e contrariamente a quanto sostenuto dall’Amministrazione resistente, né la lettera d’invito, né il capitolato speciale disponevano, a pena di esclusione, la necessità di allegare ai curricula la copia del documento d’identità degli operatori cui essi erano riferiti.<br />
Né siffatto obbligo può essere desunto dalla normativa in materia di autocertificazione, e segnatamente dall’art. 38 del D.P.R. 445/2000, richiamato dalla difesa dell’Amministrazione (memoria del 24 aprile 2014), atteso che tale disposizione si limita a prescrivere l’obbligatoria allegazione della copia fotostatica del documento d’identità alle dichiarazioni sostitutive rese.<br />
Nel caso di specie, i curricula non costituiscono dichiarazioni sostitutive rese dagli operatori che sarebbero stati assegnati al servizio, giacché tutte le dichiarazioni rese ai fini della partecipazione alla gara devono essere invero ricondotte al solo soggetto firmatario dell’istanza di ammissione alla gara, come correttamente è avvenuto. <br />
In altri termini, ai fini della partecipazione alla gara in esame, in assenza di una differente previsione della lex specialis l’unico soggetto tenuto a rendere la dichiarazione sostitutiva (e dunque ad allegare la copia del documento d’identità) è colui a nome del quale l’istanza di partecipazione alla gara è presentata.<br />
Pertanto, avendo a ciò correttamente ottemperato la ricorrente (cfr. doc. n. 10, produzione documentale Comune di Decimoputzu), l’esclusione dalla gara è stata illegittimamente disposta.<br />
1.2 – Essendo l’accoglimento del primo motivo, manifestamente fondato, integralmente satisfattivo della pretesa del ricorrente, il secondo motivo di ricorso può essere assorbito.<br />
2. – A questo punto, deve essere esaminata la domanda risarcitoria.<br />
Essa è fondata nei limiti che si va di seguito ad esporre.<br />
Come è noto, la violazione delle regole che presiedono alla corretta conduzione delle procedure ad evidenza pubblica viene ascritta allo schema astratto dell&#8217;illecito aquiliano.<br />
Si deve conseguentemente ritenere risarcibile anche l&#8217;interesse positivo e, cioè, nella voce relativa al lucro cessante, la perdita del guadagno (o della sua occasione) connesso all&#8217;esecuzione del contratto (Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 ottobre 2003, n. 6666).<br />
Occorre distinguere la fattispecie in cui il ricorrente riesce a dimostrare che, in mancanza dell&#8217;adozione del provvedimento illegittimo, avrebbe vinto la gara (ad esempio perché, se non fosse stato indebitamente escluso, sarebbe stata selezionata la sua offerta) dai casi in cui non è possibile acquisire alcuna certezza su quale sarebbe stato l&#8217;esito della procedura in mancanza della violazione riscontrata. <br />
E’questo secondo caso che occupa il Collegio nella fattispecie scrutinata in quanto la dimostrazione della spettanza dell&#8217;appalto all&#8217;impresa danneggiata risulta ovviamente configurabile nei soli casi in cui il criterio di aggiudicazione si fondi su parametri vincolati e matematici (come, ad esempio, nel caso del massimo ribasso in un pubblico incanto in cui l&#8217;impresa vincitrice avrebbe dovuto essere esclusa), mentre si rivela impossibile là dove la selezione del contraente venga operata sulla base di un apprezzamento tecnico-discrezionale dell&#8217;offerta (come nel caso dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa).<br />
Nella prima ipotesi spetta, evidentemente, all&#8217;impresa danneggiata un risarcimento pari ad una percentuale dell&#8217;utile che effettivamente avrebbe conseguito ove fosse risultata aggiudicataria, ferma restando la possibilità di conseguire una somma superiore, in presenza della dimostrazione che il margine di utile sarebbe stato maggiore di quello presunto.<br />
<i>Viceversa, quando il ricorrente allega solo la perdita di una &#8220;chance&#8221; a sostegno della pretesa risarcitoria (e cioè quando non riesce a provare che l&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto spettava proprio a lui, secondo le regole di gara), la somma commisurata all&#8217;utile d&#8217;impresa deve essere proporzionalmente ridotta in ragione delle concrete possibilità di vittoria risultanti dagli atti della procedura.</i><br />
<i>Al fine di operare tale decurtazione vanno valorizzati tutti gli indici significativi delle potenzialità di successo del ricorrente, quali, ad esempio, il numero di concorrenti, la configurazione della graduatoria eventualmente stilata ed il contenuto dell&#8217;offerta presentata dall&#8217;impresa danneggiata.</i><br />
<i>La verifica della fondatezza della pretesa risarcitoria in questione e la conseguente determinazione dell&#8217;entità del pregiudizio risarcibile devono essere, quindi, condotte in coerenza con i parametri valutativi sopra descritti</i> (Cons. Stato, Sez. V, 21 giugno 2013 n. 3397).<br />
Ebbene, il comportamento antigiuridico della stazione appaltante ha certamente costituito la causa della lesione subita dalla ricorrente, consistente nella perdita in capo alla medesima della possibilità di aggiudicarsi la gara.<br />
La perdita di chance si configura quale possibilità di conseguire un risultato favorevole, non potendo considerarsi risarcibile ex se, quale entità patrimoniale a sé stante, ma dovendo essere caratterizzata da un quid pluris che la differenzi e la qualifichi rispetto alla posizione di chi possa vantare una mera aspettativa di fatto non giuridicamente apprezzabile. In particolare, la chance meritevole di riconoscimento presuppone che risulti concretamente provata la perdita della possibilità di conseguire un risultato utile e, nella specie, vertendosi in tema di responsabilità extracontrattuale, l&#8217;onere della prova incombe sul danneggiato.<br />
Ed invero, la discrezionalità amministrativa elimina nella maggior parte dei casi la possibilità di compiere un giudizio prognostico in termini di preciso calcolo percentuale, ma non esclude di poter riconoscere una perdita di chance, sulla base del grado di approssimazione al bene della vita raggiunto dal ricorrente (T.a.r. Sardegna, Sez. I, 16 maggio 2013 n. 644, T.a.r. Campania, sez. VIII, 19 dicembre 2012, n. 5254, T.a.r. Lombardia, Milano, sez. IV, 05 febbraio 2013, n. 341) come nel caso di specie, in cui la società ricorrente, illegittimamente esclusa ha dimostrato certamente la perdita della possibilità di conseguire l&#8217;aggiudicazione della procedura qui in esame.<br />
Per ciò che concerne la quantificazione del danno, la somma da liquidarsi deve essere determinata in una percentuale del mancato utile conseguito dalla ricorrente, che non ha potuto godere della possibilità di aggiudicarsi la gara, e che, in relazione al numero dei partecipanti (due, non computando l’altra ditta esclusa), si ritiene di quantificare in un 50% del medesimo mancato utile.<br />
In sede di determinazione del quantum risarcitorio, esclusa la pretesa di ottenere l&#8217;equivalente del 10% dell&#8217;importo a base d&#8217;asta, non essendo oggetto di applicazione automatica e indifferenziata, è necessaria la prova, a carico dell&#8217;impresa, della percentuale di utile effettivo che avrebbe conseguito se fosse risultata aggiudicataria dell&#8217;appalto, prova desumibile in primis dall&#8217;esibizione dell&#8217;offerta economica presentata; tale principio trova, infatti, conferma nell&#8217;art. 124 del codice del processo amministrativo che, nel rito degli appalti, prevede il risarcimento del danno subito e provato.<br />
Sulla base di tutti gli elementi sopra descritti si può statuire mediante ricorso all’art art. 34, comma 4, c.p.a. stabilendo i criteri che l’Amministrazione dovrà seguire per la determinazione del quantum del risarcimento. <br />
In particolare, la stazione appaltante dovrà:<br />
&#8211; attenersi all&#8217;offerta economica presentata dalla ricorrente in sede di gara;<br />
&#8211; determinare il margine di guadagno che residua dopo l&#8217;applicazione del ribasso indicato in sede di gara;<br />
&#8211; determinare la percentuale del 50% del suddetto margine di guadagno, in relazione al numero di offerte presentate.<br />
Non possono, invece, entrare a far parte delle componenti della somma da risarcire né le spese sostenute per la partecipazione alla procedura concorsuale né il cosiddetto danno curriculare.<br />
Con riferimento alle prime, va ricordato che il danno emergente, consistente nelle spese sostenute per la partecipazione ad una gara d&#8217;appalto, non è risarcibile, in favore dell&#8217;impresa che lamenti la mancata aggiudicazione dell&#8217;appalto (o anche la sola perdita della relativa chance). E’ pacifico che la partecipazione alle gare pubbliche di appalto comporta per le imprese costi che, di norma, restano a carico delle imprese medesime sia in caso di aggiudicazione, sia in caso di mancata aggiudicazione. Detti costi di partecipazione si colorano come danno emergente solo se l&#8217;impresa illegittimamente esclusa lamenti questi profili dell&#8217;illegittimità procedimentale, perché in tal caso viene in considerazione soltanto la pretesa risarcitoria del contraente che si duole del fatto di essere stato coinvolto in trattative inutili. Tali danni, peraltro, vanno, in via prioritaria e preferenziale, ristorati in forma specifica, mediante rinnovo delle operazioni di gara e, solo ove tale rinnovo non sia possibile, vanno ristorati per equivalente. Nel caso in cui l&#8217;impresa ottenga il risarcimento del lucro cessante per mancata aggiudicazione (o per la perdita della possibilità di aggiudicazione) non vi sono i presupposti per il risarcimento per equivalente dei costi di partecipazione alla gara, atteso che mediante il risarcimento non può farsi conseguire all&#8217;impresa un beneficio maggiore di quello che deriverebbe dall&#8217;aggiudicazione (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. VI, 12 aprile 2013, n. 1999).<br />
Riguardo al danno curriculare va ricordato che esso, negli appalti pubblici presuppone la spettanza del bene della vita richiesto e cioè dell&#8217;aggiudicazione, in quanto ha natura di danno effettivo e non di perdita di chance (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 09 ottobre 2012 n. 2497).<br />
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va accolto, sussistendo l&#8217;obbligo del Comune intimato di risarcire alla ricorrente entro 60 giorni (sessanta) dalla notificazione della presente sentenza o dalla comunicazione se anteriore, la somma che sarà determinata con i suddetti criteri, ai sensi dell&#8217;art. 34, comma 4, c.p.a., oltre a rivalutazione monetaria da calcolarsi dal momento dell&#8217;illegittima aggiudicazione fino alla presente decisione ed agli interessi per il periodo successivo, fino al saldo.<br />
Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. <br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:<br />
1) accoglie la domanda di annullamento formulata con il ricorso introduttivo come da motivazione;<br />
2) accoglie la domanda risarcitoria e per l’effetto condanna l&#8217;amministrazione resistente a risarcire il danno derivato dalla perdita di chance e ordina alla stessa ai sensi dell’art. 34 comma 4 del d.lgs. 104 del 2010 di proporre alla ricorrente il pagamento di una somma di denaro entro il termine ed in base ai criteri indicati in motivazione.<br />
Condanna l&#8217;Amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente che liquida in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge e restituzione contributo unificato. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Alessandro Maggio, Presidente<br />
Giorgio Manca, Consigliere<br />
Gianluca Rovelli, Primo Referendario, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 25/09/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-25-9-2014-n-757/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2014 n.757</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2014 n.754</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-25-9-2014-n-754/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-25-9-2014-n-754/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-25-9-2014-n-754/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2014 n.754</a></p>
<p>Pres. C.L. Monticelli; Est. G. Rovelli Avionord S.r.l. (avv.ti L. Griselli, M. Salina e G. Martelli) c/ Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari (avv. M. Mura) e nei confronti di Sardinian Sky Service S.r.l. (avv.ti F. Nardocci, S. Carloni e L. Pau) 1. Contratti della P.A. – Gara – Certificazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-25-9-2014-n-754/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2014 n.754</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-25-9-2014-n-754/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2014 n.754</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C.L. Monticelli; Est. G. Rovelli<br /> Avionord S.r.l. (avv.ti L. Griselli, M. Salina e G. Martelli) c/ Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari (avv. M. Mura) e nei confronti di Sardinian Sky Service S.r.l. (avv.ti F. Nardocci, S. Carloni e L. Pau)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara – Certificazione di qualità – Natura – Requisito di idoneità tecnico organizzativa dell’impresa &#8211; Avvalimento – Ammissibilità – Sussiste </p>
<p>2. Trasporti – Trasporto aereo – Certificato di Operatore Aereo – Portata &#8211; Sistema di qualità assimilabile ad ISO 9000 – Vi rientra</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La certificazione di qualità, essendo connotata dal precipuo fine di valorizzare gli elementi di eccellenza dell&#8217;organizzazione complessiva, è da considerarsi requisito di idoneità tecnico organizzativa dell&#8217;impresa, da inserirsi tra gli elementi idonei a dimostrare la capacità tecnico professionale di un&#8217;impresa, assicurando che l&#8217;impresa cui sarà affidato il servizio o la fornitura sarà in grado di effettuare la prestazione nel rispetto di un livello minimo di qualità accertato da un organismo a ciò predisposto; pertanto, la certificazione di qualità, afferendo alla capacità tecnica dell&#8217;imprenditore, ben può essere in linea di principio oggetto di avvalimento, ai sensi dell’art. 49, D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.</p>
<p>2. La certificazione COA (certificato di operatore aereo) implica necessariamente l&#8217;esistenza di un sistema di qualità definito sulla medesima base teorica ISO 9000 e la correlata presenza di un responsabile della qualità</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 985 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Avionord S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Luca Griselli, Marco Salina, Giuseppe Martelli, con domicilio eletto presso Giuseppe Martelli in Cagliari, via San Lucifero, 56; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Matilde Mura, con domicilio eletto presso Matilde Mura in Cagliari, via Ancona n. 3; </p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
Sardinian Sky Service S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Nardocci, Silvio Carloni, Luigi Pau, con domicilio eletto presso Luigi Pau in Cagliari, piazza Repubblica, 22; </p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; della nota del 16.10.2013, emessa dall&#8217;Azienda Ospedaliera &#8221; Brotzu&#8221;, avente ad oggetto la gara per l&#8217;affidamento del servizio di trasporto urgente con aeromobili ad ala fissa di equipe mediche di prelievo organi umani a scopo di trapianto per un period<br />
&#8211; della delibera n. 1655 del 17.10.2013 di revoca dell’aggiudicazione nei confronti dell&#8217;odierna ricorrente;<br />
&#8211; l&#8217;eventuale aggiudicazione in favore della Sardinian Sky service;<br />
&#8211; il silenzio &#8211; diniego opposto dal &#8220;Brotzu&#8221; a fronte dell’informativa dell&#8217;intento di proporre ricorso;<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e correlato; <br />
e con i motivi aggiunti depositati 14.2.2014:<br />
&#8211; della delibera n. 43 del 14.1.2014, emessa dall&#8217;Azienda Ospedaliera &#8220;Brotzu&#8221;, trasmessa con nota del 16.1.2014, con cui è stato assegnato alla controinteressata l&#8217;appalto in oggetto e di &#8221; disporre l&#8217;immediata esecutività del contratto in parola ai sens<br />
<br />
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari e di Sardinian Sky Service S.r.l.;<br />
viste le memorie difensive;<br />
visti tutti gli atti della causa;<br />
relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 maggio 2014 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Espone la ricorrente di avere partecipato alla “procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto urgente con aeromobili ad ala fissa di equipe mediche di prelievo organi umani a scopo di trapianto per un periodo di anni tre con opzione di proroga per altri due” indetta dalla Azienda ospedaliera Brotzu di Cagliari.<br />
Nella seduta del 14 settembre 2012 la Commissione giudicatrice ha aperto gli unici due plichi pervenuti contenenti le offerte di Avionord e di Sardinian Sky service ammettendo entrambe le partecipanti al prosieguo della procedura. <br />
All’esito della stessa l’appalto veniva aggiudicato ad Avionord.<br />
Sardinian Sky service proponeva ricorso avverso l’aggiudicazione, rubricato al n. R.G. 668/2013.<br />
In pendenza di giudizio l’Amministrazione faceva pervenire ad Avionord il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione definitiva contenente le seguenti motivazioni:<br />
“<i>Ed invero – come riconosciuto dalla medesima – alla data del 07.09.2012 il Durc della Società Airumbria risultava negativo, laddove è pacifico che il relativo requisito deve sussistere alla data di partecipazione alla gara fino all’esaurimento delle prestazioni oggetto del contratto. E ciò senza che si possano effettuare apprezzamenti in ordine alla gravità degli inadempimenti ed alla definitività dell’accertamento previdenziale, peraltro, nella specie, entrambi sussistenti.</i><br />
<i>Pertanto, non essendo altresì pervenuta, in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 36/2013 del 6.09.2013 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, alcuna certificazione che attesti la sussistenza e l’importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto, si comunica che il procedimento di revoca dell’aggiudicazione si deve intendere concluso e che codesta Compagnia aerea è esclusa dalla gara”.</i><br />
Avverso gli atti indicati in epigrafe ha proposto ricorso Avionord deducendo le seguenti articolate censure: <br />
A) quanto all’illegittimità della revoca dell’aggiudicazione nei confronti di Avionord s.r.l.<br />
1) violazione dell’art. 38, comma 1 lett. I) e comma 2 d.lgs. 163/2006, violazione dell’art. 2, comma 2 del d.l. 210/2002 (L. 266/2002), violazione eccesso di potere per travisamento e carenza dei presupposti, violazione dell’art. 2 L. 11 novembre 2011 n. 180;<br />
2) contraddittorietà ed illogicità dell’operato dell’Amministrazione, travisamento e difetto dei presupposti, difetto di motivazione;<br />
3) eccesso di potere per manifesta irragionevolezza ed ingiustizia, violazione del principio di proporzionalità, violazione della lex specialis di gara, difetto dei presupposti e travisamento;<br />
B) quanto all’illegittimità della partecipazione di Sardinian sky service s.r.l., domanda subordinata;<br />
4) violazione dell’art. 49 d.lgs. 163 del 2006, violazione del bando e del disciplinare di gara, difetto dei presupposti di fatto e diritto, difetto di istruttoria, violazione dei principi di concorrenzialità, buon andamento, parità di trattamento, difetto di istruttoria e di motivazione;<br />
5) violazione sotto altro profilo dell’art. 49 d.lgs. 163 del 2006, violazione dell’art. 88 d.P.R. 207/2010, violazione del bando e del disciplinare di gara, difetto dei presupposti, difetto di istruttoria;<br />
6) violazione sotto altro profilo dell’art. 49 d.lgs. 163 del 2006, violazione dell’art. 88 d.P.R. 207/2010 con particolare riferimento alla certificazione ISO 9001:2008, violazione del bando e del disciplinare di gara, difetto dei presupposti, difetto di istruttoria;<br />
7) illegittimità dell’ammissione di Sardinian sky service per omessa indicazione degli oneri di sicurezza nella propria offerta, violazione degli artt. 46 comma 1 bis, 81 e 87 comma 4 d.lgs. 163 del 2006, violazione dell’art. 26 d.lgs. 81/2008, violazione del disciplinare di gara (pag. 10), eccesso di potere per difetto di istruttoria;<br />
8) violazione del disciplinare e degli artt. 3 e 7 del capitolato speciale, disparità di trattamento violazione dell’art. 2 d.lgs. 163 del 2006, violazione del principio del contrarius actus, violazione della direttiva 93/432/CE e del d.lgs. 46/97;<br />
9) violazione della lex specialis, violazione della par condicio, difetto di istruttoria, carenza dell’offerta tecnica Ssrdinian sky, violazione dell’art. 38 comma 1 lett. h) d.lgs. 163 del 2006;<br />
C) quanto alle misure sanzionatorie accessorie al provvedimento di revoca: autonoma illegittimità delle stesse;<br />
10) violazione per falsa applicazione dell’art. 48 d.lgs. 163 del 2006, carenza dei presupposti dell’incameramento della cauzione e della segnalazione all’AVCP.<br />
Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati previa concessione di idonea misura cautelare. <br />
Si costituivano l’Amministrazione intimata e la controinteressata chiedendo il rigetto del ricorso.<br />
Il 14 dicembre 2013 la controinteressata depositava memoria difensiva.<br />
Il 15 dicembre 2013 l’Amministrazione depositava memoria difensiva.<br />
Il 16 dicembre 2013 la ricorrente depositava memoria difensiva.<br />
Il 27 gennaio 2014 la ricorrente depositava memoria difensiva.<br />
Il 12 febbraio 2014 la ricorrente depositava ricorso per motivi aggiunti per l’annullamento della delibera n. 43 del 14.1.2014, emessa dall&#8217;Azienda Ospedaliera &#8221; Brotzu&#8221;, trasmessa con nota del 16.1.2014, con cui è stato assegnato alla controinteressata l&#8217;appalto in oggetto e di &#8221; disporre l&#8217;immediata esecutività del contratto in parola ai sensi dell&#8217;art. 11 c. 12 del D.Lgs 163/12.4.2006&#8243;. <br />
L’8 marzo 2014 l’Amministrazione e la controinteressata depositavano memorie difensive.<br />
Il 10 marzo 2014 la ricorrente depositava memoria difensiva.<br />
Il 28 aprile 2014 la ricorrente depositava memoria difensiva.<br />
Il 2 maggio 2014 la controinteressata depositava memoria difensiva.<br />
Alla udienza pubblica del 14 maggio 2014 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.<br />
Va subito osservato, quanto alla revoca dell’aggiudicazione disposta nei confronti di Avionord s.r.l., che non può essere messa in discussione la circostanza (pacifica) che in sede di verifica dei requisiti sia stata accertata l’esistenza di un Durc irregolare relativamente alla posizione di Airumbria (ausiliaria di Avionord).<br />
Il Durc era irregolare sia con riferimento alla posizione Inail sia con riferimento alla posizione Inps.<br />
Va ricordato quanto segue:<br />
a) in tema di gare ad evidenza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 38, comma 1, lett. i), d.lg. n. 163 del 2006, anche nel testo vigente anteriormente al d.l. n. 70/2011, secondo cui costituiscono causa di esclusione dalle gare di appalto le gravi violazioni alle norme in materia previdenziale e assistenziale, la nozione di &#8220;&#8201;violazione grave&#8201;&#8221; non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, ma si desume dalla disciplina previdenziale, e in particolare dalla disciplina del documento unico di regolarità contributiva; ne consegue che la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l&#8217;aggiudicazione di appalti con la p.a. è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (d.u.r.c.) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto. L&#8217;assenza del requisito della regolarità contributiva, costituendo condizione di partecipazione alla gara, se non posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione dell&#8217;offerta, non può che comportare la esclusione del concorrente non adempiente, non potendo valere la regolarizzazione postuma, quand&#8217;anche ricondotta retroattivamente, quanto ad efficacia, al momento della scadenza del termine di pagamento (Consiglio di Stato, Ad. Plenaria, 04 maggio 2012, n. 8);<br />
b) ancora di recente il Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare che ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 38 comma 1 lett. i), d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, costituiscono causa di esclusione dalle gare di appalto le gravi violazioni alle norme in materia previdenziale e assistenziale, e la nozione di violazione grave non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, ma si desume dalla disciplina previdenziale, e in particolare dalla disciplina del documento unico di regolarità contributiva; ne consegue che la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l&#8217;aggiudicazione di appalti con la Pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (d.u.r.c.) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto (Consiglio di Stato, sez. V, 08 aprile 2014, n. 1647);<br />
c) l’art. 49, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 163 del 2006 impone che la società ausiliaria possegga tutti i requisiti richiesti dall’art. 38 del medesimo d.lgs. per la partecipazione alla gara, tra cui è ricompreso anche il fatto di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.<br />
Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte i primi tre motivi di ricorso devono essere rigettati. <br />
Resta da esaminare la domanda proposta in via subordinata dalla ricorrente affidata ai motivi di ricorso dal n. 4 al n. 9.<br />
Con il quarto motivo Avionord lamenta che Sardinian sky service per partecipare alla procedura non ha fatto valere requisiti propri ma si è avvalsa dei requisiti di Aeromed s.r.l. che però non è titolare di un proprio C.O.A. (certificato di operatore aereo) e non è legittimata a svolgere alcuna delle attività dedotte nell’oggetto dell’appalto.<br />
Il motivo non è fondato.<br />
Si deve convenire con la ricostruzione operata dalla difesa della controinteressata nella memoria depositata il 14 dicembre 2014 laddove si fa riferimento ai certificati di regolare esecuzione relativi ad appalti uguali rispetto a quello oggetto della gara per cui è causa (documenti contrassegnati al n. 2 produzioni della controinteressata).<br />
Essendo Sardinian sky service in possesso del C.O.A. non sussisteva alcun impedimento al ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 d.lgs. 163 del 2006. E’ pertanto, per le medesime ragioni, infondato anche il quinto motivo di ricorso.<br />
Con il sesto motivo di ricorso Avionord lamenta che Sardinian sky service non è stata esclusa pur essendo priva del Certificato di conformità alla norma ISO 9001:2008 del sistema di gestione della qualità nello specifico settore oggetto dell’appalto espressamente richiesto a pena di esclusione dal punto 11 del disciplinare di gara e si è avvalsa anche per questo requisito dell’ausiliaria Aeromed service Italia s.r.l.. <br />
Anche questa censura è infondata.<br />
Intanto la ricorrente richiama a supporto delle proprie argomentazioni quella giurisprudenza definita “più recente e persuasiva” secondo cui “l’avvalimento non può essere validamente utilizzato per integrare detta certificazione che rientra nella previsione del’art. 43 d.lgs. 163 del 2006”. Riporta a sostegno di tali argomentazioni un intero stralcio della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, Sez. I, 24 aprile 2013 n. 4126.<br />
Ebbene, su questo punto il Collegio osserva che la giurisprudenza più recente sia dei giudici di primo grado sia del Supremo Consesso non è consolidata nel senso ritenuto dalla ricorrente. Invero, viene anche affermato che l’istituto dell’avvalimento è di immediata e generale applicazione, sicché deve ritenersi che ben può l’avvalimento riferirsi anche alla certificazione di qualità di altro operatore economico, attenendo essa ai requisiti di capacità tecnica (T.a.r. Veneto, sez. I, 30 gennaio 2014, n. 128).<br />
E viene ricordato che non si “può sottacere l&#8217;avviso, anche di altre Sezioni di questo Consiglio, per cui, se tutti i requisiti tecnico &#8211; professionali possono costituire oggetto di avvalimento per il legislatore europeo, dunque ciò può riguardare le certificazioni di qualità aziendale. Tanto in relazione all&#8217;art. 48, Par. 2), lett. jii) della dir. n. 2004/18/CE, in virtù del quale l&#8217;operatore può dimostrare la propria capacità tecnica per i prodotti da fornire per mezzo, tra l&#8217;altro, di certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità” (Consiglio di Stato, sez. III, 25 febbraio 2014, n. 887).<br />
E’ utile riportare interamente quanto sul punto recentemente statuito dalla quinta sezione del Consiglio di Stato:<br />
“L&#8217;istituto dell&#8217;avvalimento, di immediata e generale applicazione, è infatti finalizzato a consentire in concreto la concorrenza, aprendo il mercato ad operatori economici di per sé privi di requisiti di carattere economico &#8211; finanziario o tecnico &#8211; organizzativo, consentendo a questi ultimi di avvalersi dei requisiti di capacità di altre imprese.<br />
L&#8217;istituto in esame, di derivazione comunitaria e già previsto dagli articoli 47 e 48 della Direttiva 2004/18/CE, è attualmente disciplinato dall&#8217;art. 49 del D.Lgs. n. 163 del 2006, secondo cui il concorrente &#8220;può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico &#8211; finanziario, tecnico &#8211; organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell&#8217;attestazione SOA di altro soggetto&#8221;.<br />
La formulazione del citato art. 49 è molto ampia e non prevede alcuna specifica limitazione od espresso divieto, sicché non v&#8217;è ragione di ritenere che l&#8217;avvalimento non possa riferirsi anche alla certificazione di qualità di altro operatore economico, attenendo detta certificazione ai requisiti di capacità tecnica.<br />
In proposito, del resto, la giurisprudenza della Sezione ha già avuto modo di precisare che &#8220;la certificazione di qualità, essendo connotata dal precipuo fine di valorizzare gli elementi di eccellenza dell&#8217;organizzazione complessiva, è da considerarsi anch&#8217;essa requisito di idoneità tecnico organizzativa dell&#8217;impresa, da inserirsi tra gli elementi idonei a dimostrare la capacità tecnico professionale di un&#8217;impresa, assicurando che l&#8217;impresa cui sarà affidato il servizio o la fornitura sarà in grado di effettuare la prestazione nel rispetto di un livello minimo di qualità accertato da un organismo a ciò predisposto&#8221; (cfr. Cons. Stato, Sez V, 6 marzo 2013, n. 1368, che richiama Cons. Stato, Sez. VI, 22 marzo 2004, n. 1459).<br />
Afferendo, dunque, la certificazione di qualità alla capacità tecnica dell&#8217;imprenditore, essa ben può essere in linea di principio oggetto di avvalimento, ai sensi del predetto art. 49 d.lgs. n. 163/2006. Né, peraltro, la procedura di gara in questione contiene alcuna specifica norma che escluda la certificazione di qualità dal novero dei requisibili comprovabili con il ricorso all&#8217;avvalimento, ben potendo quindi quest&#8217;ultima essere posseduta dalla sola impresa ausiliaria, come correttamente ritenuto dal primo giudice” (Consiglio di Stato, sez. V, 20 dicembre 2013 n. 6125).<br />
Ma oltre alle considerazioni in diritto appena riportate è utile ricordare che Sardinian sky service si è avvalsa dei requisiti di Aeromed s.r.l. ma che la prima è in possesso del C.O.A. e, di conseguenza, della certificazione di qualità aeronautica.<br />
La questione dei rapporti tra certificazione ISO 9000 e C.O.A. è stata affrontata compiutamente in un pregevole precedente del Supremo consesso che ha avuto modo di statuire che “la certificazione COA implica necessariamente l&#8217;esistenza di un sistema di qualità definito sulla medesima base teorica ISO 9000 e la correlata presenza di un responsabile della qualità; risulta altresì che, &#8220;in aggiunta&#8221; a ciò, la JAR &#8211; OPS 1 caratterizza il sistema di qualità come garante interno delle condizioni di &#8220;sicurezza aeronautica&#8221; (Consiglio di Stato, sez. IV, 14 ottobre 2005, n. 5800).<br />
La censura è pertanto infondata.<br />
I motivi contrassegnati ai nn. 7, 8 e 9 sono inammissibili giusta eccezione sollevata dalla difesa della controinteressata. <br />
Ed invero, va ricordato che nel settore dei contratti pubblici, la legittimazione si dimostra, normalmente, mediante la legittima partecipazione alla gara. <br />
Il ricorrente principale è stato qui escluso dalla procedura, per difetto dei requisiti di partecipazione e, per le censure sopra individuate è venuta meno la sua legittimazione ad agire. <br />
Se ci si riferisce al caso dei rapporti tra ricorso principale e ricorso incidentale, è noto che la regola esposta subisce un’eccezione nel caso in cui il ricorrente principale faccia valere un vizio relativo alla stessa fase della procedura cui si riferisce il vizio fatto valere dal ricorrente incidentale; in questi casi, caratterizzati da una &#8220;simmetria escludente&#8221;, è necessario procedere all’esame contestuale delle censure prospettate in entrambi i ricorsi. <br />
E’ per questo motivo che, una volata esaminate le censure riguardanti la revoca dell’aggiudicazione disposta in danno di Avionord, il Collegio ha ritenuto di esaminare anche le censure contenute nei motivi 4, 5 e 6 in quanto caratterizzati da quella “simmetria escludente” cui si è fatto sopra riferimento. <br />
Gli ulteriori motivi dedotti avverso gli atti impugnati riguardano invece l’offerta della ditta Sardinian sky service e sono inammissibili per le ragioni esposte. <br />
Resta da esaminare il decimo motivo di ricorso. <br />
Anch’esso è infondato.<br />
La possibilità di incamerare la cauzione provvisoria discende dall&#8217;art. 75, comma 6, d.lgs. n. 163 del 2006 e riguarda tutte le ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell&#8217;affidatario, intendendosi per fatto dell&#8217;affidatario qualunque ostacolo alla stipulazione a lui riconducibile: dunque non solo il rifiuto di stipulare o il difetto di requisiti speciali, ma anche il difetto di requisiti generali di cui all&#8217;art. 38 del d.lgs. citato (Cons. di Stato, Ad. Plen. 4 maggio 2012, n. 8).<br />
Il ricorso è, in definitiva, infondato e deve essere rigettato.<br />
Le spese, vista la peculiarità del caso e le questioni interpretative sottoposte al Collegio, possono essere compensate tra le parti in causa. <br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Caro Lucrezio Monticelli, Presidente<br />
Giorgio Manca, Consigliere<br />
Gianluca Rovelli, Primo Referendario, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 25/09/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-25-9-2014-n-754/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2014 n.754</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2014 n.4827</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-25-9-2014-n-4827/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-25-9-2014-n-4827/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2014 n.4827</a></p>
<p>Pres. Saltelli &#8211; Est. Tarantino Regione Campania (Avv. R. Panariello) / SITA S.p.a. (Avv.ti E. Caterina, A.Salustri, C. Colapinto) 1. Servizi pubblici- Servizio di trasporto- Indennità di compensazione &#8211; Domanda per soppressione oneri di servizio pubblico &#8211; Presentazione &#8211; Obbligo &#8211; Non sussiste- Eccezioni. 2. Servizi pubblici-Trasporto pubblico- Indennità di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-25-9-2014-n-4827/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2014 n.4827</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-25-9-2014-n-4827/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2014 n.4827</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Saltelli &#8211;  Est. Tarantino <br /> Regione Campania (Avv. R. Panariello) / SITA S.p.a. (Avv.ti E. Caterina, A.Salustri, C. Colapinto)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Servizi pubblici- Servizio di trasporto- Indennità di compensazione &#8211; Domanda per soppressione oneri di servizio pubblico &#8211; Presentazione &#8211; Obbligo &#8211; Non sussiste- Eccezioni.</p>
<p>2. Servizi pubblici-Trasporto pubblico- Indennità di compensazione- Determinazione- Criteri- Costi effettivamente sostenuti dal gestore- Obbligo- Contributi di esercizio &#8211; Cumulo- Esclusione- Limiti.</p>
<p>3. Servizi pubblici &#8211; Servizio di trasporto- Indennità di compensazione- Aiuto di Stato- Inconfigurabilità- Condizioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di servizi di trasporto pubblico locale, ai fini del rilascio dell’indennità di compensazione, non è necessaria la previa presentazione della domanda  dell’impresa volta alla soppressione degli oneri di servizio pubblico se il servizio si fonda su un obbligo di servizio pubblico ex art. 2, par.1, Regolamento CEE n. 1191/69, come modificato con il Regolamento CEE 1893/91. Invero, la soppressione degli obblighi di servizio pubblico va richiesta solo se i servizi di trasporto pubblico locale si fondano su un contratto di servizio pubblico ex art. 14 del medesimo Regolamento.</p>
<p>2. In materia di servizi di trasporto pubblico, ferma la spettanza dei contributi di esercizio nella misura determinata in provvedimenti amministrativi formali, non può essere negata all’esercente il servizio pubblico la pretesa al ristoro dei costi effettivamente sostenuti in ragione dell’espletamento del servizio pubblico. Ma le somme in questione non possono tra loro cumularsi e la compensazione per l’obbligo di servizio non può non tenere conto di quanto già erogato a favore del gestore e che abbia inciso sull’ammontare del costo effettivamente sostenuto dall’azienda onerata. Dette erogazioni vanno considerate per definire il costo a carico dell’impresa per l’obbligo di servizio pubblico.</p>
<p>3. In materia di servizi di trasporto pubblico non costituiscono aiuti di Stato le somme erogate dall’amministrazione locale a titolo di compensazione dei costi sostenuti per assolvere il servizio, purché i parametri per il calcolo della suddetta compensazione siano stati delineati in modo obiettivo e trasparente ed il quantum di quest’ultima non ecceda quanto necessario per coprire i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento .</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 7393 del 2010, proposto da:<br />
Regione Campania, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Rosanna Panariello, con domicilio eletto presso l’Ufficio di rappresentanza della Regione Campania in Roma, via Poli, n. 29; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>SITA S.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Eugenio Caterina, Alessandro Salustri, Carlo Colapinto con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Panama, n. 74, int. 8; <br />
<i><b><br />
per la riforma<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI, SEZIONE III, n. 2066/2010, resa tra le parti. </p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Sita S.p.a.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 maggio 2014 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati Rosanna Panariello, Carlo Colapinto e Alessandro Salustri;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. La sentenza del TAR della Campania n. 2066/2010, oggetto dell’odierno gravame, accoglieva il ricorso proposto dalla Sita S.p.a. e, per l’effetto, dichiarava la nullità, ai sensi dell’art. 21-<i>septies</i> della legge n.241 del 1990, per violazione del giudicato, formatosi sulla sentenza n. 1470/2004 di questo Consiglio di conferma della sentenza del TAR della Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 514/1994, del decreto n. 0561-02 del 01.08.2005 del Dirigente del Settore Fondo Nazionale Trasporti presso l’area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità della Regione Campania, comunicato alla ricorrente in data 08.08.2005, con il quale era stato deciso “<i>di non accogliere la richiesta di ripiano formulata dalla Sita S.p.a. con atto di diffida del 06.04.2005</i>”, nonché della nota endoprocedimentale prot. n. 0501348 del 09.06.2005.<br />
2. Avverso detta sentenza la Regione Campnia ha proposto appello principale, accolto con sentenza non definitiva di questa Sezione del 9 settembre 2013, n. 4469, che ha ritenuto fondata la censura secondo la quale il giudicato venutosi a formare sulla sentenza n. 1470/2004 di questo Consiglio (di conferma della sentenza del TAR della Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 514/1994) non aveva statuito circa l’<i>an</i> della richiesta patrimoniale dell’odierna appellata.<br />
La suddetta pronuncia non definitiva ha riservato la statuizione sull’appello incidentale proposto dalla S.I.T.A. S.p.a., con cui sono state reiterate le censure di legittimità spiegate con il ricorso di primo grado e dichiarate assorbite dal TAR, all’esito di un’apposita consulenza tecnica disposta con l’ordinanza n. 4758/2013, recante il seguente quesito: “<i>sulla scorta di tutta la documentazione in atti, di quella che le parti rinterrano opportuno esibire e di quella che il C.T.U. riterrà opportuno acquisire, determini il C.T.U. l’esatto ammontare, oltre rivalutazione e/o interessi legali – sulle singole somme rivalutate, di quanto eventualmente dovuto dalla Regione Campania (somma maggiore o minore di quella richiesta dalla SITA S.p.A. &#8211; pari a € 53.238.666,68 – nell’atto di appello incidentale del 10/11/2012, così rideterminando la diversa somma pari a € 53.437.000,00 indicata nell’originario ricorso di primo grado) alla SITA S.p.A. in liquidazione a titolo di ripiano delle minori entrate per le agevolazioni tariffarie applicate in subordine alle disposizioni di leggi e/o regolamenti regionali</i>”.<br />
E’ stato nominato quale consulente tecnico d’ufficio il dott. Giovanni De Salvatore, commercialista e revisore contabile.<br />
3. Con l’appello incidentale la SITA S.p.a. si è doluta in particolare del fatto che:<br />
a) il provvedimento impugnato sarebbe viziato per violazione del d.l. n. 77/1989, convertito in l. 160/89, non potendo opporsi come motivo di diniego l’annullamento del D.M. 18 maggio 1990, n. 963, da parte della sentenza del TAR per il Lazio, n. 1991/1993, dal momento che il suddetto annullamento sarebbe stato operato in ragione dell’acclarata illegittimità della distinzione tra agevolazioni tariffarie con ripiano a carico dello Stato attraverso il F.N.T. ed agevolazioni tariffarie a copertura garantita mediante rimborso delle differenze di prezzo da parte degli enti concedenti le agevolazioni medesime. Sicché, avrebbe dovuto evincersi l’individuazione del soggetto obbligato nell’ente regionale, vuoi in forza del carattere precettivo del d.l. n. 77 del 1989, convertito in l. n. 160 del 1989, vuoi in forza dell’art. 9 della l.r. Campania n. 9 del 1987, che avrebbe previsto le modalità di calcolo della tariffa e l’obbligatoria riduzione dal 50% al 60% in favore di chiunque ne facesse richiesta;<br />
b) erronea sarebbe la motivazione del provvedimento di diniego impugnato, laddove ometterebbe di rilevare che la riduzione tariffaria non sarebbe una scelta imprenditoriale, ma un obbligo discendente dagli artt. 7, 9 e 13 della l.r. Campania n. 9 del 1987;<br />
c) erroneo sarebbe il provvedimento impugnato nella parte in cui nega all’abbonamento la caratteristica di facilitazione tariffaria, giacché l’art. 19 della l.r. Campania n. 9 del 1987, richiamando l’art. 31 d.l. n. 55 del 1983, convertito in l. n. 131 del 1983, escluderebbe il rimborso alle aziende proprio per i casi disciplinati dalla medesima legge (studenti e lavoratori). Mentre la circostanza che si tratti di abbonamenti ordinari, cioè rilasciati al generico richiedente e non a particolari categorie di utenti, non escluderebbe la natura agevolativa del relativo prezzo, poiché ciò che rileverebbe ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.l. n. 77 del 1989, sarebbe la ricorrenza di una facilitazione obbligatoria, indipendentemente dalla delimitazione soggettiva dei beneficiari. Né sarebbe corretto il rinvio all’art. 19 della l.r. Campania n. 9 del 1987, che limiterebbe le agevolazioni tariffarie in assenza della necessaria copertura finanziaria ad eccezione di quelle previste dalla stessa legge, ossia di quelle stabilite dall’art. 9. Inoltre, il citato art. 19 non sarebbe applicabile agli abbonamenti ordinari, perché individuerebbe un’esclusione che si riferirebbe a determinate categorie di utenti. Ciò sarebbe confermato proprio dall’art. 31, d.l. n. 55 del 1983, convertito in l. n. 131 del 1983, che farebbe sempre riferimento a determinate categorie di utenti;<br />
d) irragionevole sarebbe la motivazione del provvedimento impugnato, laddove sosterrebbe che un abbonamento scontato del 50% non costituirebbe un’agevolazione solo perché pagato anticipatamente;<br />
e) erroneo sarebbe il provvedimento di diniego nella parte in cui affermerebbe che la regione Campania avrebbe sempre erogato all’appellante incidentale contributi di esercizio sulla base dei relativi conti economici, nonché ripianato eventuali deficit di bilancio e che il legale rappresentante dell’appellante incidentale avrebbe sottoscritto ampia quietanza liberatoria a non aver più nulla a pretendere. Quest’impostazione, infatti, fonderebbe sull’impossibilità che l’azienda, nonostante la sua natura imprenditoriale, possa avere un attivo di bilancio, ossia possa riscuotere tariffe remunerative. In definitiva, il diritto ad un giusto prezzo per l’esercizio non potrebbe essere soddisfatto, sostenendo l’intervenuto pareggio di bilancio con altre fonti. Il profilo contributivo disciplinato dalla l. 10 aprile 1981, n. 151, sarebbe del tutto distinto da quello agevolativo, giacché il primo avrebbe come fine quello del risanamento delle gestioni secondo criteri basati non solo sull’efficienza dell’impresa, ma anche sul carattere di socialità del servizio. Del resto la contribuzione si baserebbe su parametri teorici e statistici, quali il cd. costo standard e ricavi presuntivi. Al contrario, il rimborso delle agevolazioni tariffarie sarebbe riconducibile all’aspetto remunerativo e fonderebbe sulla reintegrazione di specifici corrispettivo perduti a seguito dell’imposizione tariffaria speciale;<br />
f) del pari non corretto sarebbe il riferimento contenuto nel provvedimento impugnato all’entrata in vigore dei contratti di servizio, di cui al d.lgs. n. 422 del 1997, giacché la riforma in questione al tempo dell’adozione del diniego <i>de quo</i>, non sarebbe stata ancora stata attuata, non essendo state espletate le procedure concorsuali di cui all’art. 18, lett. a) del citato d.lgs. n. 422 del 1997. In ragione di ciò, la disciplina regionale avrebbe previsto una proroga dei servizi esercitati dalle aziende titolari di concessione, attuata con la formalizzazione dei contratti ponte entrati in vigore solo dall’1 gennaio 2003. Pertanto, un simile motivo non varrebbe per il periodo dal 1990 al 2002, ed anche per il limitato periodo interessato dai contratti ponte non sarebbe venuto meno l’obbligo dell’amministrazione regionale di rifondere le agevolazioni tariffarie, trattandosi di proroghe di concessioni, i cui disciplinari sarebbero stati solo formalmente contrattualizzati a fronte dell’imposizione di un corrispettivo da parte della stessa Regione attualizzato al 1999. Del resto una reintegrazione dei ricavi sarebbe prevista dall’art.15, punto 6, dello schema di contratto;<br />
g) il provvedimento impugnato sarebbe contrario alla disciplina comunitaria, in tema di compensazioni per gli obblighi di trasporto pubblico, contenuta nel Regolamento CEE del 26 giugno 1969, n. 1169, come modificato dal Regolamento CEE del 20 giugno 1991, n. 1893, in quanto l’art. 1, commi 3 e 5, del citato Regolamento, prevedrebbe la possibilità di mantenere gli obblighi di servizio di cui all’art. 2 del citato Regolamento, stabilendo all’art. 6 eventuali compensazioni, in qualità di elemento equilibratore dell’assunzione di prestazioni antieconomiche da parte delle imprese esercenti. La suddetta disciplina non sarebbe stata applicata dall’amministrazione appellante in contrasto con quanto disposto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia a partire dalla sentenza del 24 luglio 2003, n. 280.<br />
3. Nelle proprie difese l’amministrazione regionale invoca il rigetto dell’appello incidentale, sostenendo la legittimità del provvedimento impugnato e rilevando tra l’altro che l’appellante incidentale non avrebbe mai fornito la prova del presunto credito vantato nei confronti dell’amministrazione regionale. L’appellante incidentale replica, al riguardo, sostenendo che la documentazione necessaria sarebbe sempre stata nella disponibilità della Regione, perché annualmente SITA avrebbe avuto l’obbligo di trasmetterla.<br />
4. Espletata la consulenza, in data 31 marzio 2014 l’ausiliare ha depositato la relazione finale.<br />
5. In vista dell’udienza di merito l’amministrazione regionale in data 11 aprile 2014 ha depositato memoria nella quale ha evidenzato che: I) il giudizio non potrebbe mai concludersi con una pronuncia di accertamento del diritto della società SITA alle compensazioni, atteso che l’appellante incidentale in primo grado avrebbe formulato solo una richiesta di annullamento dell’atto impugnato, sicché la pronuncia del Consiglio non potrebbe involgere una simile pretesa, non essendo stata la stessa dedotta in giudizio; II) la società SITA, non avendo presentato domanda di soppressione degli obblighi tariffari ai sensi del Reg. (CEE)1191/1969, come modificato dal Regolamento (CEE )1991/1893, non avrebbe diritto a compensazioni; III) erroneamente il ctu, nella quantificazione delle somme eventualmente dovute dall’Amministrazione, ha considerato anche le previsioni relative alla tariffa ordinaria; IV) la società SITA non avrebbe assolto all&#8217;onere probatorio così come previsto dalla normativa fiscale e comunitaria (art. 1 , co. 5, del Regolamento (CEE) 1191/69); V) i dati indicati nei fogli meccanografici mod. 60/1 non sarebbero corrispondenti, ad eccezione dell&#8217;anno 1999, con quelli indicati nel prospetto “dati relativi alla domanda soddisfatta in servizio extraurbano”; VI) la documentazione esaminata sarebbe stata già esibita alla Regione, al fine di ottenere i contributi spettanti ai sensi della legge regionale n. 16 del 1983, nonché ai sensi della normativa per il ripiano dei disavanzi, per i quali la società SITA avrebbe rilasciato ampia quietanza liberatoria; VII) il ctu erroneamente non avrebbe svolto alcuna indagine sul contesto economico e tecnico/normativo di carattere nazionale e comunitario in cui il servizio di trasporto sarebbe stato reso; VIII) il ctu avrebbe erroneamente considerato le somme indicate dalla società SITA come ricavi lordi dell’azienda e, utilizzando liberamente operazioni aritmetiche, sarebbe giunto alla quantificazione di un importo da ripianare erroneamente maggiorato dell’IVA; IX) la pretesa relativa al periodo successivo al 2002 non potrebbe essere azionata nei confronti della Regione Campania, soggetto carente di legittimazione passiva.<br />
6) In data 12 aprile 2014 l’appellante incidentale ha a sua volta depositato memoria con la quale, oltre a ribadire quanto argomentato nei precedenti atti defensionali, ha evidenziato che il provvedimento impugnato fonda su cinque motivi, tre dei quali sarebbero stati giudicati come infondati dalla pronuncia del Consiglio di Stato n. 1470/2004, passata in giudicato. Pertanto, il decreto impugnato sarebbe illegittimo nella parte in cui ne ignora la motivazione. Inoltre, l’appello principale sarebbe inammissibile nella parte in cui pretenderebbe di sostenere quelle argomentazioni già disattese dalla citata sentenza del Consiglio.<br />
7) In data 22 aprile 2014 l’appellante incidentale ha depositato memoria di replica, nella quale ha contestato le argomentazioni svolte dall’amministrazione regionale, precisando che: a) sarebbe erronea l’affermazione della Regione secondo la quale la società S.I.T.A. s.p.a. avrebbe agito in giudizio solo per ottenere una pronuncia di annullamento del provvedimento impugnato, atteso che la domanda proposta dovrebbe essere qualificata in modo sostanzialistico dal giudicante in modo da assicurare il rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale; b) non sarebbe corretta l’affermazione dell’amministrazione regionale circa l’obbligo della società S.I.T.A. s.p.a. di proporre domanda di soppressione degli obblighi tariffari, come chiarito dalla sentenza della Corte di Giustizia, 3 aprile 2014, in C-512/12 C-518/12; c) quanto all’affermazione della difesa regionale secondo la quale l’abbonamento scontato del 50% non avrebbe natura di agevolazione tariffaria, si tratterebbe di motivo già superato dalla sentenza (pag. 8) n. 1470/2004 di questo Consiglio; d) la società S.I.T.A. s.p.a. avrebbe dato prova del proprio credito avendo già inviato alla Regione Campania i dati relativi alla domanda di servizio soddisfatta, indicati nel modello 5, debitamente compilato, con l’indicazione degli abbonamenti espressi in quantità ed in valore; e) non risponderebbe al vero che i dati indicati nei fogli meccanografici mod. 60/1 non sarebbero corrispondenti, ad eccezione dell&#8217;anno 1999, con quelli indicati nel prospetto “dati relativi alla domanda soddisfatta in servizio extraurbano”; f) i contributi di esercizio e le agevolazioni tariffarie opererebbero su piani del tutto distinti, atteso che i primi tenderebbero al tendenziale equilibrio economico della gestione, che in concreto non sarebbe mai stato raggiunto nel periodo in contestazione; g) le rivendicazioni della società S.I.T.A., se accolte, non potrebbero essere in alcun modo qualificate come aiuti di stato contrari alla disciplina dell’Unione europea. Ciò in quanto sarebbe la stessa disciplina del Regolamento (CEE) 1191/1969, che prevedrebbe una simile possibilità, disciplina, peraltro, in linea con quanto disposto dall’art. 93 TFUE e dall’art. 73 TCE, secondo i quali sono compatibili con i Trattati gli aiuti richiesti dalla necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio. La stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia avvalorerebbe tale esegesi, prevedendo che l’obbligo di servizio debba essere compensato. Né potrebbe obiettarsi che, se le somme per le compensazioni fossero state erogate tempestivamente, avrebbero comportato un aumento dei ricavi ed una corrispondente riduzione dei contributi in egual misura, valendo una simile eccezione quale vera e propria domanda riconvenzionale, che non sarebbe stata tempestivamente proposta. Ed in ogni caso volendo far valere un indebito, la relativa azione sarebbe comunque prescritta. In quest’ultimo senso dovrebbe concludersi, anche qualora volesse qualificarsi l’eccezione dell’appellante principale come eccezione riconvenzionale. Ancora, infondato sarebbe il rilievo dell’amministrazione regionale secondo il quale la quantificazione del ctu sarebbe basata sul presupposto indimostrato dell’utilizzo giornaliero e per tutte le corse previste da parte dei soggetti che hanno fruito dell’abbonamento; f) infondata, da ultimo, sarebbe l’eccezione di legittimazione passiva sollevata dalla Regione Campania.<br />
8. All’udienza del 13 maggio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Preliminarmente occorre chiarire che la domanda giurisdizionale introdotta dinanzi al primo giudice si connota chiaramente in termini di azione di nullità ed, in subordine, di annullamento del decreto n. 0561-02 del 01.08.2005 del Dirigente del Settore Fondo Nazionale Trasporti presso l’area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità della Regione Campania.<br />
Nel processo amministrativo, infatti, già prima dell’entrata in vigore del codice vigeva il principio della domanda, secondo il quale il <i>thema decindendi</i> viene delimitato dal ricorso ritualmente notificato, sicché il giudicante non può pronunciarsi al di là delle richieste ivi espressamente contenute. Questo limite vale non solo per gli specifici mezzi di doglianza enunciati con l’atto introduttivo del giudizio o con lo strumento del ricorso per motivi aggiunti, ma anche per le domande in concreto ivi articolate. Il giudizio amministrativo, infatti, non solo in sede di giurisdizione esclusiva, ma anche in sede di legittimità, conosce di una pluralità di domande. Tra queste oltre all’azione di annullamento ed all’azione di nullità anche l’azione di condanna al pagamento di una somma di denaro. Azioni tutte, però, che non risultano tra di loro interscambiabili od omologhe. Pertanto, a fronte di una richiesta di annullamento di un atto amministrativo che neghi il riconoscimento di somme di denaro a favore del ricorrente, questi non potrà esigere una pronuncia di condanna dell’amministrazione al pagamento delle stesse, se non l’abbia introdotta ritualmente con l’atto introduttivo del giudizio. Nel giudizio amministrativo, infatti, non spetta al giudice sulla scorta della mera allegazione dei fatti assegnare al ricorrente la massima utilità ritraibile, se quest’ultimo non abbia articolato in pari termini apposita domanda giurisdizionale. Una diversa conclusione risulterebbe contraria al principio della domanda, attribuendo al giudice un potere ufficioso non previsto da alcuna norma dell’ordinamento che verrebbe ad alterare la nozione stessa di giurisdizione di diritto soggettivo, che caratterizza il giudizio amministrativo.<br />
Pertanto non coglie nel segno la prospettazione dell’appellante incidentale che in virtù delle plurime azioni utilizzabili dinanzi al g.a. invoca un potere di riqualificazione sostanziale dell’azione giudiziale introdotta. La pluralità delle domande che possono essere fatte valere nel processo amministrativo, infatti, da un lato, caratterizza una dimensione rimessa alla volontà del singolo ricorrente; dall’altro, serve a tipizzare le pronunce che il g.a. ha il potere di adottare in risposta alla domanda puntuale della parte.<br />
Pertanto, l’ambito del presente giudizio resta limitato alla verifica della legittimità della motivazione del diniego impugnato dall’originaria ricorrente.<br />
2. Venendo all’esame dei motivi contenuti nell’appello incidentale, va rilevato che l’amministrazione regionale non può legittimamente opporre come motivo di diniego un suo presunto difetto di legittimazione passiva. Questa argomentazione, peraltro, già disattesa dalla sentenza n.514/94 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione distaccata di Salerno e con quella di questo Consiglio n. 1470/2004, cozza contro la disciplina normativa contenuta, da un lato, nell’art. 1, comma 3, del d.l. n. 77 del 1989, secondo la quale: “<i>Ogni disposizione statale e regionale, o delibera comunale, volta a stabilire, con separati provvedimenti, speciali facilitazioni tariffarie deve contestualmente provvedere a ripianare, con finanziamenti propri a carico dello Stato, della regione o del comune la minore entrata che ne risulta per le aziende interessate. Dette speciali agevolazioni possono avere decorrenza soltanto dal 1° gennaio dell&#8217;anno successivo. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce, entro il 30 giugno 1989, per l&#8217;anno 1990, le facilitazioni tariffarie per le quali lo Stato, le regioni ed i comuni devono contestualmente provvedere, con finanziamenti propri, alla copertura della minore entrata che risulta per le aziende interessate. Per le disposizioni e le delibere vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il ripiano delle minori entrate che risultano per le aziende interessate avviene con decorrenza 1° gennaio 1989. L&#8217;amministrazione statale, regionale o comunale provvede, entro il 31 maggio 1989, alla emanazione delle relative disposizioni e delibere</i>”, e dall’altro, nella l.r. Campania n. 9 del 1987, che nel perseguire lo scopo di realizzare il coordinamento tariffario dei servizi di trasporto pubblico locale nell&#8217;ambito del territorio regionale, fissa i prezzi degli abbonamenti, applicando sull’importo ottenuto differenti percentuali di sconto.<br />
Le due normative indicano chiaramente nell’amministrazione regionale campana il soggetto giuridico tenuto a corrispondere in ragione delle facilitazioni tariffarie imposte, collegate ad obblighi di servizio pubblico, adeguate compensazioni attraverso l’erogazione di finanziamenti alle aziende interessate.<br />
3. Tanto premesso occorre chiarire anche sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Giustizia quali sono le condizioni in presenza delle quali l’impresa onerata di obblighi di servizio nella materia disciplinata dal regolamento C.E. 26 giugno 1969 n. 1191, modificato dal regolamento C.E.E. 20 giugno 1991 n. 1893, acquisisce il diritto ad ottenere conseguenti misure compensative.<br />
Per obblighi di servizio pubblico si intendono (cfr. Reg. CE n. 1191/69) gli obblighi che l’impresa di trasporto, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura né alle stesse condizioni. Essi comprendono l’obbligo di esercizio, l’obbligo di trasporto e l’obbligo tariffario.<br />
Con il successivo Regolamento CEE n. 1839/91, entrato in vigore il 1 luglio 1992, modificativo del precedente Reg. n. 1191/69, è stata operata una netta distinzione fra “servizi di trasporto connotati di specifico interesse pubblico” (individuati in “servizi regionali e locali”) e quelli, invece, per i quali la soppressione degli obblighi di servizio era operata in via definitiva, fatta salva la possibilità per la P.A. di stipulare contratti di servizio pubblico per assicurare la fornitura di servizi di trasporto sufficienti e fatte sale le garanzie per le categorie sociali particolari.<br />
Il servizio di trasporto pubblico oggetto del rapporto intercorso tra l’amministrazione regionale e l’odierna appellante incidentale ricade all’interno della categoria di “servizi di trasporto urbano, extraurbano e regionale”, per la quale è prevista un’eccezione alla regola generale della eliminazione degli oneri di servizio pubblico.<br />
Per una migliore comprensione della disciplina dettata dal legislatore comunitario appare opportuno riportare gli articoli del regolamento C.E. 26 giugno 1969 n. 1191, modificato dal regolamento CEE. 20 giugno 1991 n. 1893, applicabili <i>ratione temporis</i> alla fattispecie in esame.<br />
L’art. 1 del Regolamento, in particolare, prevede:<br />
“<i>1. Il presente regolamento si applica alle imprese di trasporto che forniscono servizi nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.</i><br />
<i>Gli Stati membri possono escludere dal campo di applicazione del presente regolamento le imprese la cui attività è limitata esclusivamente alla fornitura di servizi urbani, extraurbani o regionali.</i><br />
<i>2. Ai sensi del presente regolamento, si intende per:</i><br />
<i>&#8211; &#8220;servizi urbani ed extraurbani&#8221;, servizi di trasporto che soddisfano le esigenze di un centro o di un agglomerato urbano e quelle del trasporto fra detto centro o agglomerato e la rispettiva periferia;</i><br />
<i>&#8211; &#8220;servizi regionali&#8221;, servizi di trasporto destinati a soddisfare le esigenze di trasporto di una regione.</i><br />
<i>3. Le competenti autorità degli Stati membri sopprimono gli obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico, definiti dal presente regolamento, imposti nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.</i><br />
<i>4. Per garantire servizi di trasporto sufficienti tenendo conto segnatamente dei fattori sociali, ambientali e di assetto del territorio o per offrire particolari condizioni tariffarie a favore di determinate categorie di passeggeri le competenti autorità degli Stati membri possono concludere contratti di servizio pubblico con un&#8217;impresa di trasporto. Le condizioni e le modalità di tali contratti sono definite nella sezione V.</i><br />
<i>5. Tuttavia, le competenti autorità degli Stati membri possono mantenere o imporre gli obblighi di servizio pubblico di cui all&#8217;articolo 2 per i servizi urbani, extraurbani e regionali di trasporto di passeggeri. Le condizioni e le modalità, compresi i metodi di compensazione, sono definiti nelle sezioni II, III e IV</i>”.<br />
Il medesimo comma 5 precisa ancora che “<i>quando un’impresa di trasporto svolge contemporaneamente servizi soggetti ad obblighi di servizio pubblico ed altre attività, i servizi pubblici devono formare oggetto di sezioni distinte che rispondano come minimo ai seguenti requisiti:</i><br />
<i>separazione di conti corrispondenti a ciascuna attività di esercizio e ripartizione delle relative quote di patrimonio in base alle norme contabili vigenti;</i><br />
<i>spese bilanciate dalle entrate di esercizio e dai versamenti dei poteri pubblici, senza possibilità di trasferimento da e verso altri settori d’attività dell’impresa</i>”.<br />
L’art. 2, come si è già detto, definisce gli “<i>obblighi di servizio pubblico</i>&#8220;, i quali “<i>comprendono l&#8217;obbligo di esercizio, l&#8217;obbligo di trasporto e l&#8217;obbligo tariffario</i>”; obblighi che il medesimo art. 2 (par. 3, 4 e 5) provvede a definire.<br />
Il successivo art. 4 prevede tra l’altro (par. 1) che “<i>spetta alle imprese di trasporto di presentare alle autorità competenti degli Stati membri domanda per la soppressione totale o parziale di un obbligo di servizio pubblico, qualora tale obbligo comporti per esse svantaggi economici</i>” (come definiti dal successivo art. 5, par. 1).<br />
Tale domanda è presentata, ai sensi dell’art. 6, par. 1, entro il termine di un anno dall’entrata in vigore del Regolamento, salva la possibilità di presentarla, anche dopo la scadenza del termine, se le imprese “<i>costatano il ricorrere delle condizioni di cui all&#8217;articolo 4, paragrafo 1</i>”.<br />
L’articolo 4 prevede ancora:<br />
“<i>2. Le decisioni di mantenere o di sopprimere a termine, totalmente o parzialmente, un obbligo di servizio pubblico, prevedono, per gli oneri che ne derivano, la concessione di una compensazione determinata secondo i metodi comuni di cui agli articolo 10, 11, 12 e 13.</i><br />
<i>3. Le autorità competenti degli Stati membri decidono entro il termine di un anno dalla data della presentazione della domanda per quanto concerne gli obblighi di esercizio e di trasporto ed entro il termine di sei mesi per quanto concerne gli obblighi tariffari.</i><br />
<i>Il diritto alla compensazione sorge dal giorno della decisione delle autorità competenti e comunque non anteriormente al 1° gennaio 1971 (. . . ).</i><br />
<i>5. Se le autorità competenti non hanno preso una decisione nei termini previsti, l&#8217;obbligo di cui è chiesta la soppressione in virtù dell&#8217;articolo 4, paragrafo 1, è soppresso</i>”.<br />
Infine, l’art. 14, dando attuazione a quanto previsto dall’art. 1, prevede:<br />
(par. 1) “<i>Per &#8220;contratto di servizio pubblico&#8221; s&#8217;intende un contratto concluso fra le autorità competenti di uno Stato membro e un&#8217;impresa di trasporto allo scopo di fornire alla collettività servizi di trasporto sufficienti.</i><br />
<i>In particolare il contratto di servizio pubblico può comprendere:</i><br />
<i>&#8211; servizi di trasporto conformi a determinate norme di continuità, regolarità, capacità e qualità;</i><br />
<i>&#8211; servizi di trasporto complementari;</i><br />
<i>&#8211; servizi di trasporto a determinate tariffe e condizioni, in particolare per talune categorie di passeggeri o per taluni percorsi;</i><br />
<i>&#8211; adeguamenti dei servizi alle reali esigenze</i>”.<br />
(par. 2) “<i>Il contratto di servizio pubblico comprende tra l&#8217;altro i seguenti punti:</i><br />
<i>a) le caratteristiche dei servizi offerti, segnatamente le norme di continuità, regolarità, capacità e qualità;</i><br />
<i>b) il prezzo delle prestazioni che formano oggetto del contratto, che si aggiunge alle entrate tariffarie o comprende dette entrate, come pure le modalità delle relazioni finanziarie tra le due parti;</i><br />
<i>c) le norme relative alle clausole addizionali e alle modifiche del contratto, segnatamente per tener conto dei mutamenti imprevedibili;</i><br />
<i>d) il periodo di validità del contratto;</i><br />
<i>e) le sanzioni in caso di mancata osservanza del contratto</i>”.<br />
(par. 4) “<i>L&#8217;impresa che desidera mettere fine o apportare modifiche sostanziali ad un servizio di trasporto che essa fornisce alla collettività in modo continuo e regolare e che non è coperto dal contratto o dall&#8217;obbligo di servizio pubblico ne informa le autorità competenti dello Stato membro con un preavviso di almeno tre mesi. Le autorità competenti possono rinunciare a questa informazione.</i><br />
<i>Questa disposizione non pregiudica le altre procedure nazionali che disciplinano il diritto di metter fine o di apportare modifiche ad un servizio di trasporto</i>”.<br />
(par. 5) “<i>Dopo aver ricevuto l&#8217;informazione di cui al paragrafo 4 le autorità competenti possono imporre il mantenimento del servizio ancora per un anno al massimo dalla data del preavviso e notificano tale decisione all&#8217;impresa almeno un mese prima della scadenza del preavviso.</i><br />
<i>Esse possono pure prendere l&#8217;iniziativa di negoziare l&#8217;istituzione o la modifica di un servizio di trasporto</i>”.<br />
E’ anche precisato che gli oneri derivanti alle imprese di trasporto dagli obblighi previsti al par. 5 dell’art. 6, “<i>formano oggetto di compensazione</i>”, secondo la disciplina recata dal medesimo Regolamento.<br />
3.1. La giurisprudenza della Corte di Giustizia si è interessata a più riprese delle condizioni al ricorrere delle quali l’impresa onerata di obblighi di servizio pubblico matura il diritto alle compensazioni ed, in particolare, la sentenza 24 luglio 2003, in C-280/00 della Corte di Giustizia, ha affermato che: “<i>incombe al giudice a quo verificare il ricorrere delle seguenti condizioni:</i><br />
<i>&#8211; in primo luogo, l&#8217;impresa beneficiaria sia stata effettivamente incaricata dell&#8217;adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi siano stati definiti in modo chiaro;</i><br />
<i>&#8211; in secondo luogo, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione siano stati previamente definiti in modo obiettivo e trasparente;</i><br />
<i>&#8211; in terzo luogo, la compensazione non ecceda quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall&#8217;adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento;</i><br />
<i>&#8211; in quarto luogo, quando la scelta dell&#8217;impresa da incaricare dell&#8217;adempimento di obblighi di servizio pubblico non venga effettuata nell&#8217;ambito di una procedura di appalto pubblico, il livello della necessaria compensazione sia stato determinato sulla base di un&#8217;analisi dei costi che un&#8217;impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto degli introiti ad essi attinenti nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento</i>”.<br />
Successivamente, anche la sentenza della Corte di Giustizia, sez. II, 7 maggio 2009, in C-504/07, ha affermato (nel dispositivo) che:<br />
“<i>il regolamento (CEE) del Consiglio 26 giugno 1969, n. 1191, relativo all&#8217;azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 giugno 1991, n. 1893, deve essere interpretato nel senso che autorizza gli Stati membri ad imporre obblighi di servizio pubblico ad un&#8217;impresa pubblica incaricata di assicurare il trasporto pubblico di passeggeri in un comune e che prevede, per gli oneri che derivano da tali obblighi, la concessione di una compensazione determinata conformemente alle disposizioni di detto regolamento.</i><br />
<i>2) Il regolamento n. 1191/69, come modificato dal regolamento n. 1893/91, osta alla concessione di indennità di compensazione, come quelle di cui trattasi nella causa principale, qualora non sia possibile determinare l&#8217;importo dei costi imputabili all&#8217;attività delle imprese interessate esercitata nell&#8217;ambito dell&#8217;esecuzione di loro obblighi di servizio pubblico</i>”.<br />
3.2. A fronte di una giurisprudenza di questo Consiglio schierata su fronti opposti in relazione alla necessità (Cons. St., Sez. IV, 30 luglio 2012, n. 4324) per ottenere la compensazione della presentazione della domanda dell’impresa volta alla soppressione degli oneri di servizio pubblico o meno (Cons. St., Sez. IV, 9 marzo 2010, n. 1405; Sez. V, 27 luglio 2009, n. 4683), si registra la rimessione con ordinanza n. 5688 di questa Sezione in data 8 novembre 2012, alla Corte di Giustizia della questione pregiudiziale se, ai sensi dell&#8217;art. 4 del Regolamento C.E. n. 1191/69, il diritto alla compensazione sorge solo se, a seguito di apposita domanda, le autorità competenti non abbiano disposto la soppressione dell&#8217;obbligo del servizio che determina, a carico dell&#8217;azienda di trasporto, uno svantaggio economico.<br />
La questione è stata risolta dalla Corte di Giustizia con la pronuncia del 3 aprile 2014, C-518/12, secondo la quale: “<i>Gli articoli 4 e 6 del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all’azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991, devono essere interpretati nel senso che, quanto agli obblighi di servizio pubblico venuti in essere precedentemente all’entrata in vigore di detto regolamento, il sorgere di un diritto alla compensazione per gli oneri derivanti dall’adempimento di tali obblighi è subordinato alla presentazione di una domanda di soppressione degli obblighi stessi da parte dell’azienda interessata nonché alla decisione di mantenimento o di soppressione a termine di detti obblighi da parte delle autorità competenti. Per contro, quanto agli obblighi di servizio pubblico venuti in essere successivamente a tale data, il sorgere di un tale diritto alla compensazione non è subordinato a queste stesse condizioni</i>”.<br />
Pertanto, il massimo organo di giustizia dell’Unione europea ha sancito la non necessità della presentazione della domanda di soppressione degli obblighi di servizio pubblico sorti all’indomani dell’entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991, così aggiungendo un ulteriore tassello alla griglia dei presupposti necessari per ottenere le compensazioni in questione. La Corte ha in parte motiva precisato che l’articolo 4 del regolamento n. 1191/69, nonché l’articolo 6 di tale regolamento sono applicabili solo se i servizi di trasporto pubblico locale forniti fondano su un obbligo di servizio pubblico, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento. Per contro, tali articoli sarebbero inapplicabili se i servizi di trasporto pubblico locale forniti fondassero su un contratto di servizio pubblico ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1191/69. In questo senso, quindi, non può ritenersi ostativo il dettato dell’art. 17 del decreto legislativo del 19 novembre 1997, n. 422, secondo il quale: “<i>Le regioni, le province e i comuni, allo scopo di assicurare la mobilità degli utenti, definiscono, ai sensi dell’articolo 2 del [regolamento n. 1191/69], obblighi di servizio pubblico, prevedendo, nei contratti di servizio di cui all’articolo 19, le corrispondenti compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, tenendo conto, ai sensi della citata disposizione comunitaria, dei proventi derivanti dalle tariffe e di quelli derivanti anche dalla eventuale gestione di servizi complementari alla mobilità</i>”, atteso che il diritto alla compensazione fondato direttamente sulla disciplina dell’Unione europea e sulla correlata disciplina nazionale e regionale viene superato soltanto laddove sia stato in concreto stipulato un contratto di servizio attraverso il quale le parti abbiano liberamente statuito i reciproci obblighi conseguenti all’erogazione del servizio.<br />
3.3. L’ultima precisazione offerta dalla Corte di Giustizia consente di affermare che per il periodo successivo al 2002, nel vigore dei contratti ponte stipulati con l’amministrazione regionale, l’odierna appellante incidentale avrebbe dovuto, invece, invocare la soppressione degli obblighi di servizio pubblico, dovendosi fare applicazione di quanto disposto dall’art. 14, del regolamento CE 1191/1969. Pertanto, su questo specifico punto le censure riproposte con l’appello incidentale sono destituite di fondamento.<br />
4. Sulla scorta di quanto sopra illustrato è, invece, fondata la doglianza dell’appellante incidentale con la quale viene censurata la motivazione contenuta nel provvedimento di diniego impugnato secondo cui la riduzione tariffaria sarebbe una scelta imprenditoriale. Sulla SITA s.p.a., infatti, incombeva un obbligo di servizio pubblico discendente dagli artt. 6, 7, 9 e 13 della l.r. Campania n. 9 del 1987, sulla scorta dei quali il servizio di trasporto doveva essere erogato. Infatti, il citato art. 6 definisce le modalità di calcolo del prezzo dei biglietti ordinari viaggiatori in base alle distanze risultanti dalla tabella polimetrica approvata per ciascun servizio di trasporto pubblico locale, e secondo criteri e modalità ivi indicati. L’art. 7 impone all’impresa il rilascio a favore degli utenti di biglietti di abbonamento quindicinale e mensile. L’art. 9 della l.r. n. 9 del 1987 a sua volta determina il prezzo degli abbonamenti applicando sull’importo ottenuto uno sconto che varia in ragione delle condizioni soggettive del fruitore e delle caratteristiche del servizio. Infine, l’art. 13 della legge citata demanda al Servizio regionale trasporti la verifica della corrispondenza delle tariffe adottate dalle singole aziende con quelle autorizzate secondo i criteri previsti dalla presente legge.<br />
5. Allo stesso modo non è convincente il motivo fondato sull’art. 19 l.r. n. 9 del 1987, se non nella misura in cui rappresenta un’eccezione per determinate categorie di utenti rispetto al regime di agevolazioni tariffarie imposte ai sensi delle norme citate al precedente paragrafo.<br />
6. Non è ugualmente convincente la motivazione del provvedimento impugnato, laddove sostiene che un abbonamento scontato del 50% non costituisce un’agevolazione solo perché pagato anticipatamente. L’art. 9 della l.r. Campania n. 9 del 1987, infatti, stabilisce che: “<i>1. Il prezzo degli abbonamenti è calcolato moltiplicando il relativo prezzo di corsa semplice per i seguenti numeri di corsa: </i><br />
<i>a) abbonamenti ordinari: </i><br />
<i>&#8211; quindicinali 26 corse;</i><br />
<i>&#8211; mensili 50 corse;</i><br />
<i>b) abbonamenti speciali per lavoratori dipendenti di cui al precedente articolo 8: </i><br />
<i>&#8211; settimanali 10 o 12 corse;</i><br />
<i>&#8211; bisettimanali 20 o 24 corse;</i><br />
<i>&#8211; mensili 44 corse; ed</i><br />
<i>applicando sull&#8217;importo così ottenuto lo sconto del: </i><br />
<i>&#8211; 50% per gli abbonamenti ordinari fino a 30 Km.; </i><br />
<i>&#8211; 55% per gli abbonamenti ordinari oltre i 30 Km.; </i><br />
<i>&#8211; 55% per gli abbonamenti speciali per i lavoratori dipendenti fino a 30 Km.; </i><br />
<i>&#8211; 60% per gli abbonamenti speciali per i lavoratori dipendenti oltre 30 Km</i>”.<br />
Ossia impone una decurtazione del prezzo che gli utenti ivi indicati devono corrispondere all’impresa, ossia rappresenta un’agevolazione tariffaria che si traduce in un minor introito da parte dell’azienda onerata del servizio pubblico, che non può dirsi compensato per il sol fatto che quota parte del prezzo in questione venga corrisposto immediatamente dall’utente.<br />
7. Quanto al motivo di diniego rappresentato nel provvedimento impugnato, secondo il quale l’amministrazione regionale non sarebbe in alcun modo obbligata a corrispondere ulteriori somme all’appellante incidentale in ragione di quanto già erogato per contributi di esercizio sulla base dei relativi conti economici, nonché del ripiano di eventuali deficit di bilancio, e dell’ampia quietanza liberatoria a non aver più nulla a pretendere che il legale rappresentante dell’appellante incidentale avrebbe sottoscritto, va rilevato come si tratti di piani distinti.<br />
Le norme comunitarie di cui al Regolamento CEE n. 1191/69, come modificato con il Regolamento CEE n. 1893/91, hanno una funzione diversa rispetto a quella prevista dalla L. n. 151 del 1981, ossia quella di procedere al ristoro effettivo dei costi sostenuti per l&#8217;adempimento agli obblighi di servizio pubblico, indipendentemente dal raggiungimento di posizioni di equilibrio di bilancio, ma con lo scopo di non alterare il regime concorrenziale nel settore del trasporto passeggeri anche a livello locale (Cons. St., Sez. V, 29 agosto 2006, n. 5043). Pertanto, ferma la spettanza dei contributi di esercizio nella misura determinata in provvedimenti amministrativi formali non può essere negata all’esercente il servizio pubblico la pretesa al ristoro dei costi effettivamente sostenuti in ragione dell’espletamento del servizio pubblico. Ma allo stesso modo le somme in questione non possono tra di loro cumularsi nel senso che, sebbene i benefici abbiano origine da titoli giuridici distinti e utilizzino parametri di computo differenti, è necessario rispettare quanto statuito dalla Corte di Giustizia con la sentenza 24 luglio 2003, in C-280/00, ossia: <br />
“…<i>&#8211; in terzo luogo, la compensazione non ecceda quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall&#8217;adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento;</i><br />
<i>&#8211; in quarto luogo, quando la scelta dell&#8217;impresa da incaricare dell&#8217;adempimento di obblighi di servizio pubblico non venga effettuata nell&#8217;ambito di una procedura di appalto pubblico, il livello della necessaria compensazione sia stato determinato sulla base di un&#8217;analisi dei costi che un&#8217;impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto degli introiti ad essi attinenti nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento</i>”.<br />
Da ciò si desume che a fronte della spettanza di quanto corrisposto ai sensi della L. n. 151 del 1981, è il diritto alla compensazione per l’obbligo di servizio che non può non tenere conto di quanto già sia stato erogato a favore dell’azienda onerata dell’obbligo del servizio e che abbia eventualmente inciso sull’ammontare del costo effettivamente sostenuto dall’odierna appellante incidentale. Una simile operazione non può tradursi, però, nella mera detrazione di quanto già corrisposto ai sensi della L. n. 151 del 1981, da quanto dovuto in virtù della disciplina contenuta nel regolamento CE 1191/1969, dovendo, invece, utilizzarsi quanto erogato ai sensi della L. n. 151 del 1981 per definire il costo a carico dell’impresa per l’obbligo di servizio pubblico.<br />
Quanto alla paventata possibilità di incorrere nella violazione del divieto di accordare erogazioni che corrispondano ad aiuti di stato, va rammentato che si tratta di una possibilità che sulla scorta dell’esegesi prescelta in questa sede non appare plausibile, perché rispettosa del principio enunciato nella sentenza dalla Corte di Giustizia, 24 luglio 2003, n. 280, secondo la quale: “<i>In tema di aiuti di Stato correlati ai servizi di linea su autobus, la compensazione diretta a rappresentare la contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per assolvere il servizio in parola sfugge alla disciplina sugli aiuti di Stato prevista dall&#8217;art. 92 del Trattato C.E. (divenuto, a seguito di modifica, 87) se l&#8217;impresa beneficiaria è stata all&#8217;uopo effettivamente incaricata con obblighi definiti in modo chiaro, se i parametri per il calcolo della suddetta compensazione sono stati tratteggiati in modo obiettivo e trasparente (in chiave anticoncorrenziale), se il quantum di quest&#8217;ultima non eccede quanto necessario per coprire tutti o parte dei costi originati dall&#8217;adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento, e se, infine, nel caso in cui l&#8217;impresa incaricata per l&#8217;espletamento del servizio non è stata selezionata mediante una procedura ad evidenza pubblica, il livello della contropartita sia determinato sulla base di un&#8217;analisi dei costi che un&#8217;impresa media, gestita efficientemente e dotata di mezzi adeguati, avrebbe dovuto sostenere al fine di adempiere tali obblighi, tenendo conto degli introiti ad essi attinenti nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento</i>”.<br />
8. La puntuale, dettagliata e convincente relazione di consulenza tecnica del dott. Giovanni De Salvatore ha, altresì, consentito di rilevare la presenza di un quadro chiaro ed esaustivo delle somme dovute a titolo di ripiano delle minori entrate per le agevolazioni tariffarie. Sicché deve ritenersi, in omaggio ai principi fissati dalla sentenza della Corte di Giustizia, sez. II, 7 maggio 2009, in C-504/07, che l’appellante incidentale abbia adempiuto all’onere di offrire la prova dell&#8217;importo dei costi imputabili all&#8217;attività delle imprese interessate esercitata nell&#8217;ambito dell&#8217;esecuzione di loro obblighi di servizio pubblico. Risulta, altresì, dimostrato che i documenti sulla scorta dei quali si è svolta l’attività di consulenza tecnica erano già in possesso dell’amministrazione regionale al tempo della presentazione dell’istanza di corresponsione delle somme a titolo di compensazioni per le agevolazioni tariffarie.<br />
9. Sulla scorta delle suddette premesse, fermo restando l’accoglimento dell’appello principale della Regione Campania, l’appello incidentale va accolto nei termini sopra esposti, con conseguente parziale accoglimento, nei sensi di cui in motivazione, del ricorso di primo grado.<br />
10. Nella eccezionale complessità delle questioni trattate si ravvisano eccezionali motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.<br />
Quanto alle spese della consulenza tecnica d’ufficio, esse possono essere liquidate, sulla scorta di quanto richiesto nella nota spese del consulente deposita il 31 marzo 2014, in euro 20.512,64 (ventimilacinquecentododici/64) oltre il 4% per CNPADC ed il 22% per IVA, dovendosi fare applicazione di quanto dettato dal d.P.R. n. 115 del 2002, ed in particolare, da quanto previsto dall’art. 52 del citato d.P.R. per l’ipotesi di questioni di eccezionale importanza, e di quanto prescritto dal D.M. 30 maggio 2002, n. 182, ponendole in solido a carico di entrambe le parti del presente giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso (R. 7393/2010), come in epigrafe proposto, fermo restando l’avvenuto accoglimento dell’appello principale della Regione Campania, giusta sentenza non definitiva n. 4469 del 9 settembre 2013, accoglie nei sensi di cui in motivazione l’appello incidentale spiegato dalla società SITA S.p.A. e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso di primo grado e annulla il decreto n. 0561-02 del 01.08.2005 del Dirigente del Settore Fondo Nazionale Trasporti presso l’area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità della Regione Campania.<br />
Liquida le spese della consulenza tecnica d’ufficio in favore del dott. Giovanni De Salvatore in euro 20.512,64 (ventimilacinquecentododici/64) oltre il 4% per CNPADC ed il 22% per IVA, ponendole in solido a carico di entrambe le parti del presente giudizio.<br />
Compensa tra le parti stesse le spese di entrambi i gradi di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Carlo Saltelli, Presidente FF<br />
Fulvio Rocco, Consigliere<br />
Nicola Gaviano, Consigliere<br />
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore<br />
Carlo Schilardi, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 25/09/2014</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-25-9-2014-n-4827/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2014 n.4827</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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