<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>25/9/2013 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/25-9-2013/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/25-9-2013/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 18:54:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>25/9/2013 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/25-9-2013/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Ordinanza &#8211; 25/9/2013 n.21</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-ordinanza-25-9-2013-n-21/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-ordinanza-25-9-2013-n-21/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-ordinanza-25-9-2013-n-21/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Ordinanza &#8211; 25/9/2013 n.21</a></p>
<p>Pres. Giovannini &#8211; Est. Giovagnoli Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e altri (Avv. St.) / Fipa Group s.r.l. (Avv.ti G. C. Di Gioia e F. Massa) rimessa alla Corte di Giustizia la questione relativa alla responsabilità del proprietario non colpevole dell&#8217;inquinamento Ambiente &#8211; Inquinamento –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-ordinanza-25-9-2013-n-21/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Ordinanza &#8211; 25/9/2013 n.21</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-ordinanza-25-9-2013-n-21/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Ordinanza &#8211; 25/9/2013 n.21</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giovannini  &#8211;  Est. Giovagnoli <br /> Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e altri (Avv. St.) / Fipa Group s.r.l. (Avv.ti G. C. Di Gioia e F. Massa)</span></p>
<hr />
<p>rimessa alla Corte di Giustizia la questione relativa alla responsabilità del proprietario non colpevole dell&#8217;inquinamento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente &#8211; Inquinamento – Bonifica – Messa in sicurezza d’emergenza &#8211; Obbligo &#8211; Proprietario incolpevole – Esclusione – Principi comunitari in materia ambientale – Compatibilità &#8211; Questione pregiudiziale – Rimessione alla Corte di Giustizia</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Va rimessa all’esame della Corte di Giustizia dell’Unione europea la questione pregiudiziale se i principi dell’Unione Europea in materia ambientale sanciti dall’art. 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dalla direttiva 2004/35/Ce del 21 aprile 2004 (articoli 1 e 8, n. 3; tredicesimo e ventiquattresimo considerando) – in particolare, il principio “chi inquina paga”, il principio di precauzione, il principio dell’azione preventiva, il principio, della correzione, in via prioritaria, alla fonte, dei danni causati all’ambiente – ostino ad una normativa nazionale, quale quella delineata dagli articoli 244, 245, 253 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che, in caso di accertata contaminazione di un sito e di impossibilità di individuare il soggetto responsabile della contaminazione o di impossibilità di ottenere da quest’ultimo gli interventi di riparazione, non consenta all’autorità amministrativa di imporre l’esecuzione delle misure di sicurezza d’emergenza e di bonifica al proprietario non responsabile dell’inquinamento, prevedendo, a carico di quest’ultimo, soltanto una responsabilità patrimoniale limitata al valore del sito dopo l’esecuzione degli interventi di bonifica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 28 di A.P. del 2013, proposto da:<br />	<br />
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute, Ispra &#8211; Istituto Superiore per la Protezione e a Ricerca Ambientale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti<i>pro tempore</i>, tutti rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Fipa Group s.r.l. (già Nasco s.r.l.), in persona del legale rappresentante<i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovan Candido Di Gioia e Francesco Massa, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giovan Candido Di Gioia in Roma, piazza G. Mazzini, 27;</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
Comune di Massa, Regione Toscana, Provincia di Massa Carrara, Comune di Carrara, Arpat – Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, Ediltecnica s.r.l., non costituitisi;</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 27 di A.P. del 2013, proposto da:<br />	<br />
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute, Ispra &#8211; Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti<i>pro tempore</i>, tutti rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Tws Automation s.r.l., in persona del legale rappresentante<i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Lazzini e Stefano Prosperi Mangili, con domicilio eletto presso l’avvocato Stefano Prosperi Mangili in Roma, via G. Battista Vico, 1;</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
Comune di Massa, Regione Toscana, Provincia di Massa Carrara, Comune di Carrara, Arpat – Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, Ediltecnica s.r.l., non costituitisi;</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 29 di A.P. del 2013, proposto da:<br />	<br />
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Ivan s.r.l., in persona del legale rappresentante<i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovan Candido Di Gioia e Francesco Massa, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giovanni Di Gioia in Roma, Piazza Mazzini, n. 27;</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
Edison s.p.a. (già Montedison s.p.a.) in persona del legale rappresentante<i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Stefania Masini, Wladimiro Troise Mangoni e Gian Luca Conti, con domicilio eletto presso l’avvocato Maria Stefania Masini in Roma, via Antonio Gramsci n.24;<br />	<br />
Comune di Massa, Regione Toscana, Provincia di Massa Carrara, Comune di Carrara, Arpat – Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, Ediltecnica s.r.l., non costituitisi;;</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
quanto al ricorso n. 28 del 2013:<br />	<br />
della sentenza breve del T.a.r. Toscana &#8211; Firenze: Sezione II n. 01666/2012, resa tra le parti;</p>
<p>quanto al ricorso n. 27 del 2013:<br />	<br />
della sentenza del T.a.r. Toscana &#8211; Firenze: Sezione II n. 01659/2012, resa tra le parti;</p>
<p>quanto al ricorso n. 29 del 2013:<br />	<br />
della sentenza del T.a.r. Toscana &#8211; Firenze: Sezione II n. 01664/2012, resa tra le parti;</p>
<p>Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Fipa Group s.r.l., di Tws Automation s.r.l., di Ivan s.r.l. e di Edison s.p.a.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visto l’art. 79, comma 1, cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visto l’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore alla udienza pubblica del giorno 8 luglio 2013 il consigliere Roberto Giovagnoli e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Gerardis e gli avvocati Di Gioia, Prosperi Mangili, Masini e Troise Mangoni.<br />	<br />
<i><br />	<br />
La vicenda processuale</i><br />	<br />
1. Giungono alla decisione dell’Adunanza Plenaria tre ricorsi in appello proposti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare avverso altrettante sentenze con cui il T.A.R. della Toscana ha accolto i ricorsi in primo grado proposti dalle società Fipa Group s.r.l. (già Nasco s.r.l.), TWS Automation s.r.l. e Ivan s.r.l. – che si erano rese acquirenti di alcune aree, già appartenute a società del gruppo Montedison e incluse nel sito di interesse nazionale di Massa Carrara, in quanto interessate da gravi fenomeni di contaminazione – e, per l’effetto, ha annullato gli atti con cui i soggetti pubblici competenti hanno loro ordinato – in qualità di proprietari delle aree – di avviare specifiche misure di messa in sicurezza di emergenza, nonché di presentare la variante del progetto di bonifica dell’area (progetto risalente al 1995).<br />	<br />
2. Le sentenze in questione sono state appellate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il quale ha articolato tre ricorsi in appello, fondati su argomenti coincidenti.<br />	<br />
<i><br />	<br />
I motivi di appello</i><br />	<br />
3. Con un primo ordine di motivi, il Ministero osserva che i primi Giudici avrebbero dovuto rilevare l’inammissibilità dei ricorsi di primo grado per la ritenuta insussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale all’impugnativa.<br />	<br />
Ed infatti, un siffatto interesse sarebbe nel caso di specie assente, in considerazione del fatto che nessun pregiudizio diretto ed immediato poteva derivare alla sfera di interessi delle ricorrenti in primo grado, atteso che l’amministrazione avrebbe potuto agire in loro danno solo se si fosse verificato un evento futuro e incerto (la paventata inadempienza della Montedison s.r.l. – ora Edison s.p.a. – rispetto agli obblighi di cui al Titolo V della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n., 152).<br />	<br />
Inoltre, i primi Giudici avrebbero dovuto concludere nel senso dell’inammissibilità dei ricorsi in considerazione del fatto che i provvedimenti impugnati dinanzi al T.A.R. erano stati notificati alle società odierne appellate solo in quanto proprietarie delle aree e che tali provvedimenti non contenevano alcun ordine nei loro confronti, sì da porre in dubbio la stessa legittimazione al ricorso, prima ancora dell’interesse ad agire.<br />	<br />
4. Con un secondo ordine di motivi, il Ministero appellante chiede la riforma della sentenza in epigrafe per la parte in cui è stato accolto il motivo di ricorso con il quale si era contestata la sussistenza dei presupposti per attivare la messa in sicurezza d’emergenza e per impartire le conseguenti disposizioni nei confronti dei soggetti proprietari delle aree.<br />	<br />
Questo motivo concerne due distinti aspetti delle sentenze in epigrafe (entrambi, tuttavia, determinanti ai fini della complessiva risoluzione della vicenda).<br />	<br />
4.1. In primo luogo, il Ministero appellante lamenta che erroneamente i primi Giudici abbiano negato la sussistenza dei presupposti per disporre l’adozione delle misure di messa in sicurezza d’emergenza di cui all’articolo 240, comma 1, lettera<i>m</i>), del decreto legislativo n. 152 del 2006.<br />	<br />
Contrariamente a quanto ritenuto dai primi Giudici, infatti, le misure di messa in sicurezza d’emergenza potrebbero essere disposte anche al fine di evitare un incremento repentino (non ancora verificatosi, ma in concreto possibile) e potenzialmente immediato e incontrollabile dell’inquinamento. Sotto tale aspetto, la sentenza in epigrafe sarebbe meritevole di riforma per non aver considerato che l’approccio in questione è quello maggiormente compatibile con i principi della precauzione, dell’azione preventiva e della correzione in via prioritaria alla fonte dei danni causati all’ambiente.<br />	<br />
4.2. In secondo luogo, i primi Giudici non avrebbero considerato che nei confronti del proprietario del sito inquinato ben possono essere adottati i provvedimenti di cui al titolo IV della parte IV del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a prescindere dalla sussistenza di una prova in ordine all’addebitabilità dell’inquinamento alle sue azioni o omissioni.<br />	<br />
Ad avviso del Ministero appellante, invero, il principio di matrice comunitaria “chi inquina paga” dovrebbe essere inteso con un’ampia accezione interpretativa e avendo prioritario rilievo alla funzione di salvaguardia al cui presidio il principio in questione è posto. In definitiva, il principio in parola dovrebbe essere letto nel senso che la responsabilità degli operatori economici proprietari o utilizzatori di aree industriali ricadenti nell’ambito di siti inquinati si qualificherebbe quale “oggettiva responsabilità imprenditoriale”, conseguente all’esercizio di un’attività ontologicamente pericolosa.<br />	<br />
Ne consegue che i proprietari delle aree sarebbero tenuti a sostenere integralmente gli oneri necessari a garantire la tutela dell’ambiente (ad esempio, mediante la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza) in correlazione causale con tutti, indistintamente, i fenomeni di compromissione collegati alla destinazione produttiva del sito il quale sarebbe, sotto tale aspetto, gravato da un vero e proprio onere reale finalizzato alla tutela di prevalenti interessi della collettività.<br />	<br />
Del resto l’approccio in questione sarebbe compatibile con un sistema (quello delineato dagli articoli 240 e seguenti del decreto legislativo 152 del 2006) il quale, nelle ipotesi in cui il responsabile dell’inquinamento non sia in concreto individuabile o non provveda, non prevede che la responsabilità (per così dire “di ultima istanza”) gravi sulla collettività, ma prevede che i relativi oneri gravino a carico della proprietà, salvo il diritto di rivalsa da parte del proprietario nei confronti del responsabile.<br />	<br />
Sotto questo aspetto, la sentenza in epigrafe sarebbe meritevole di riforma laddove ha affermato che, nell’ipotesi di mancata effettuazione degli interventi di ripristino ambientale da parte del responsabile dell’inquinamento (ovvero, nelle ipotesi di mancata sua identificazione), le attività di recupero ambientale dovrebbero essere eseguite dalla P.A. competente (la quale potrà a sua volta rivalersi sul soggetto responsabile nei limiti del valore dell’area bonificata anche esercitando &#8211; laddove la rivalsa non abbia avuto buon fine &#8211; le “garanzie” gravanti sul terreno in relazione ai medesimi interventi).<br />	<br />
5. Con un terzo ordine di motivi, il Ministero lamenta che le sentenze appellate non avrebbero considerato che l’applicazione del principio comunitario “chi inquina paga” ben può consentire l’imposizione a un soggetto di misure urgenti di tutela ambientale in virtù del mero dato oggettivo della relazione con il sito inquinato e a prescindere dalla prova di aver cagionato l’evento con la propria condotta dolosa o colposa.<br />	<br />
Ciò sarebbe compatibile con la natura cautelare (e di estrema tutela) e non sanzionatoria che caratterizza le misure di tutela ambientale d’urgenza.<br />	<br />
L’approccio in questione sarebbe confermato dalla giurisprudenza nazionale (viene citata, al riguardo, Cons. Stato, V, 16 novembre 2005, n. 6406) e comunitaria (viene citata la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 9 marzo 2010, sui ricorsi riuniti C-379/08 e C-380/08).<br />	<br />
Il Ministero appellante annette particolare importanza ai fini del decidere alla sentenza da ultimo richiamata, la quale ha affermato che l’ordinamento comunitario ammette che le misure di riparazione del danno ambientale possano essere imposte a un soggetto a prescindere dalla dimostrazione dell’esistenza di un comportamento doloso o colposo da parte dell’operatore le cui attività siano considerate all’origine del danno ambientale.<br />	<br />
6. Con un quarto ordine di motivi, il Ministero appellante chiede la riforma delle sentenze in epigrafe per la parte in cui non hanno considerato che l’imposizione al proprietario dell’obbligo di ripristino ambientale risulta compatibile con il principio comunitario di precauzione, il quale postula che – in tutti i casi in cui non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un’attività potenzialmente pericolosa – l’azione dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione precoce, anticipatoria rispetto al consolidarsi delle conoscenze scientifiche.<br />	<br />
7. Con un quinto ordine di motivi, il Ministero appellante chiede la riforma delle sentenze in epigrafe per la parte in cui hanno assorbito il motivo dedotto dalle società ricorrenti in primo grado in relazione alla pretesa non conformità delle “prescrizioni” imposte in seno alla conferenza di servizi decisoria rispetto ai contenuti dell’accordo di programma intervenuto fra i competenti soggetti pubblici.<br />	<br />
Sotto tale aspetto, la pronuncia di assorbimento non risulterebbe corretta, atteso che i primi Giudici avrebbero piuttosto dovuto respingere il motivo di ricorso, in quanto infondato, con le conseguente statuizione di rigetto dei ricorsi nel loro complesso.<br />	<br />
<i><br />	<br />
L’ordinanza della Sesta Sezione di rimessione all’Adunanza Plenaria.</i><br />	<br />
8. All’esito della camera di consiglio dell’8 marzo 2013, fissata per la decisione sull’istanza cautelare, la Sesta Sezione ha:<br />	<br />
&#8211; riunito i ricorsi;<br />	<br />
&#8211; reso tre ordinanze, con cui è stata respinta l’istanza di sospensione cautelare degli effetti delle sentenze impugnate, per carenza dei presupposti di legge;<br />	<br />
&#8211; trattenuto in decisione i ricorsi e reso sentenza parziale con contestuale ordinanza di rimessione all’Adunanza Plenaria (Cons. Stato, Sezione Sesta, 21 maggio 2013, n. 2740).<br />	<br />
In particolare, la Sesta Sezione ha:<i>a</i>) ritenuto non fondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dalla difesa della Nasco s.r.l. (ora FIPA Group s.r.l.) per non essere stato il ricorso in appello notificato alla società Montedison s.r.l. (ora Edison s.p.a.), poiché alla società Montedison è stato notificato il ricorso in appello n. 659/2013, nell’ambito del quale essa ha potuto compiutamente articolare le proprie difese;<i>b</i>) respinto i motivi di appello con i quali il Ministero ha chiesto che il ricorso di primo grado fosse dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione attiva e interesse ad agire in capo alle società ricorrenti in primo grado (la cui posizione giuridica potrebbe essere incisa solo nell’ipotesi &#8211; futura ed incerta &#8211; del temuto inadempimento di Montedison). Al riguardo, secondo la Sezione, è risultato dirimente il fatto che i provvedimenti impugnati in primo grado sanciscono l’obbligo in via solidale delle società oggi appellate per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza e per la presentazione delle varianti ai progetti di bonifica. Ne consegue, afferma la sentenza, che i provvedimenti impugnati in primo grado risultano idonei ad incidere in modo negativo nella sfera giuridica di tali imprese, imponendo in capo ad esse (in via solidale rispetto al soggetto responsabile dell’inquinamento) onerosi obblighi di<i>facere</i>;<i>c</i>) dichiarato inammissibili – per difetto di interesse – i motivi di appello con i quali il Ministero ha chiesto di riformare le sentenze per avere negato che nel caso in esame sussistessero i presupposti per imporre misure di messa in sicurezza di emergenza, difettando le condizioni all’uopo previste dall’articolo 240, comma 1, lettere<i>m</i>) e<i>t</i>) del d.lgs. 152 del 2006. La Sesta Sezione ha ritenuto, a questo proposito, che le sentenze appellate, diversamente da quanto sostenuto dal Ministero, non hanno posto in discussione la sussistenza stessa dei presupposti e delle condizioni per imporre l’adozione di misure di messa in sicurezza di emergenza.<br />	<br />
La Sezione ha, quindi, osservato che, non avendo il T.A.R. escluso che vadano realizzate le misure di messa in sicurezza di emergenza, nel giudizio occorre unicamente verificare quale sia la concreta “distribuzione” degli obblighi tra l’autore dell’inquinamento – sia o meno esso proprietario dell’area – e il proprietario che risulti tale al momento in cui l’amministrazione ordina le misure imposte dalla legge.<br />	<br />
9. Con riferimento a tale profilo, la Sesta Sezione ha rimesso all’Adunanza Plenaria la questione di diritto se, in base al principio di matrice comunitaria compendiato nella formula “chi inquina paga” – l’Amministrazione nazionale possa imporre al proprietario di un’area inquinata, che non sia anche l’autore dell’inquinamento, l’obbligo di porre in essere le misure di messa in sicurezza di emergenza di cui all’articolo 240, comma 1, lettera<i>m</i>) del decreto legislativo 152 del 2006 (sia pure, in solido con il responsabile e salvo il diritto di rivalsa nei confronti del responsabile per gli oneri sostenuti), ovvero se – in alternativa &#8211; in siffatte ipotesi gli effetti a carico del proprietario “incolpevole” restino limitati a quanto espressamente previsto dall’articolo 253 del medesimo decreto legislativo in tema di oneri reali e privilegi speciali.<br />	<br />
<i><br />	<br />
Il quadro giurisprudenziale.</i><br />	<br />
10. Dopo aver ricostruito il complessivo assetto delle disposizioni che il decreto legislativo 152 del 2006 dedica alla questione degli obblighi ricadenti, rispettivamente, a carico del soggetto responsabile dell’inquinamento e del proprietario dell’area, l’ordinanza di rimessione ha rilevato come in giurisprudenza si siano registrate posizioni differenziate in ordine al se possa farsi gravare sul proprietario dell’area “incolpevole” della contaminazione l’obbligo di realizzare gli interventi di cui al titolo V della parte IV del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (sia pure solo in solido con il responsabile effettivo e salvo il diritto di rivalsa nei confronti di quest’ultimo per gli oneri sostenuti).<br />	<br />
<i><br />	<br />
L’orientamento che ritiene legittima l’imposizione, in capo al proprietario non responsabile, dell’obbligo di porre in essere le misure di sicurezza d’emergenza.</i><br />	<br />
11. In base ad un primo orientamento, al quesito andrebbe data risposta in senso positivo, avuto riguardo al principio di matrice comunitaria compendiato nella formula “chi inquina paga” (cfr., in tal senso, il parere n. 2038/2012 reso dalla Seconda Sezione di questo Consiglio di Stato all’esito dell’adunanza di Sezione del 23 novembre 2011).<br />	<br />
In sintesi, i principali argomenti a sostegno della tesi in questione risultano:<br />	<br />
&#8211; la valorizzazione del dato testuale sul coinvolgimento (anche su base volontaria: cfr. art. 245 d.lgs. n. 152 del 2006) del proprietario nell’adozione delle misure di cui agli articoli 240 e segg.;<br />	<br />
&#8211; la lettura dei principi comunitari di precauzione, dell’azione preventiva e del “chi inquina paga”, sulla base dell’esigenza che le conseguenze dell’inquinamento (a seguito delle alienazione tra privati delle aree) ricadano sulla collettività;<br />	<br />
&#8211; la sussistenza di specifici doveri di protezione e custodia ricadenti sul proprietario dell’area (peraltro riconducibili ai codici civili del 1865 e del 1942, oltre che alle tradizioni giuridiche degli Stati), a prescindere dal suo coinvolgimento dirett<br />
&#8211; la sottolineatura della particolare posizione del proprietario, il cui coinvolgimento nei più volte richiamati obblighi sarebbe svincolato da qualunque profilo di colpa, essendo qualificabile quale responsabilità “da posizione”, derivante in ultima anal<br />
A questi argomenti, l’ordinanza di rimessione aggiunge le seguenti ulteriori considerazioni:<br />	<br />
&#8211; la normativa può essere interpretata nel senso che le vicende di rilievo civilistico (similmente a quanto accade, per la tutela del territorio, quando il proprietario pro tempore realizza un immobile abusivo) non incidono sulla operatività delle disposi<br />
&#8211; l’onere reale per sua natura implica che il titolare del bene, che ne risulta oggetto, sia anche il soggetto tenuto ad adempiere quanto dovuto (sotto tale profilo, col richiamo all’onere reale – rispetto al quale l’obbligazione propter rem differisce, p<br />
&#8211; da decenni la dottrina e la giurisprudenza civilistica hanno abbandonato (o comunque largamente contestato) il principio colpevolistico un tempo posto a base della responsabilità civile ed hanno rilevato come tale principio sia uno dei tanti “criteri di<br />
&#8211; la “rivalsa” spetterebbe alle autorità pubbliche che abbiano eseguito le misure, proprio in ragione del primario ed immanente obbligo gravante sul proprietario in quanto tale.<br />	<br />
&#8211; in coerenza col fondamento stesso del principio “chi inquina paga”, il “chi” non andrebbe inteso solo come colui che con la propria condotta attiva abbia posto in essere le attività inquinanti o abusato del territorio immettendo o facendo immettere mate<br />
&#8211; infine, per l’<i>id quod plerumque accidit</i>, l’acquirente di un terreno, ove sia sufficientemente diligente, può venire a conoscenza del suo grado di inquinamento (specie quando esso sia “grave”): ritenere che l’alienazione in quanto tale renda “inco<br />
<i><br />	<br />
L’orientamento che esclude che l’autorità amministrativa possa imporre in capo al proprietario non responsabile l’esecuzione delle misure di messa in sicurezza d’emergenza.</i><br />	<br />
12. In base ad un opposto orientamento (cfr., in particolare, Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 9 gennaio 2013, n. 56; Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 18 aprile 2011, n. 2376), non vi sarebbero, invece, ragioni testuali o sistematiche per far gravare in capo al proprietario dell’area gli obblighi di adozione delle misure di cui alle disposizioni più volte citate.<br />	<br />
I principali argomenti addotti a sostegno della tesi in questione sono i seguenti:<br />	<br />
&#8211; una lettura del principio comunitario “chi inquina paga” secondo le categorie tipiche del canone della responsabilità personale, con l’esclusione del ricorso ad indici presuntivi o a forme più o meno accentuate di responsabilità oggettiva;<br />	<br />
&#8211; l’indagine testuale delle disposizioni del d.lgs. n. 152 del 2006, interpretate nel senso che delineano una precisa scansione nell’individuazione dei soggetti di volta in volta chiamati ad adottare le misure di protezione e ripristino ambientale, senza<br />
A sostegno dell’orientamento negativo, vengono, in particolare, richiamati i seguenti dati normativi:<br />	<br />
&#8211; l’articolo 244, comma 3, in base al quale l’ordinanza che impartisce al responsabile l’ordine di adottare le misure di cui agli articoli 240 e segg. viene, sì, notificata anche al proprietario dell’area, ma “ai sensi e per gli effetti dell’articolo 253”<br />
&#8211; l’articolo 245, comma 2, che pone in capo al proprietario “incolpevole” solo l’obbligo di attuare le misure di prevenzione di cui all’articolo 240, comma 1, lettera i) e di cui all’articolo 242, comma 1 (si tratta delle sole misure di somma urgenza, da<br />
&#8211; l’art. 250, che elenca in ordine successivo e sussidiario i soggetti chiamati a realizzare le attività di cui al più volte richiamato titolo V, non ha trasformato in “obbligo” ciò che le altre disposizioni delineano quale mera facoltà, stabilendo invece<br />
&#8211; il comma 3 dell’articolo 253 (quale norma di “chiusura” del sistema) legittima i competenti soggetti pubblici ad avvalersi del privilegio speciale immobiliare e del connesso diritto di chiedere la ripetizione delle spese in ipotesi del tutto residuali,<br />
A favore della medesima conclusione negativa vengono poi richiamate ulteriori considerazioni di ordine sistematico:<br />	<br />
&#8211; l’onere reale sarebbe una figura incompatibile con la obbligazione<i>propter rem</i>, che invece pacificamente implica la “trasmissibilità” dell’obbligo di cui è titolare il dante causa.<br />	<br />
&#8211; il principio comunitario di precauzione non implicherebbe necessariamente che il proprietario sia il destinatario “naturale” delle misure precauzionali (pur se la giurisprudenza comunitaria ha attenuato il rilievo da riconoscere all’elemento psicologico<br />
&#8211; le ipotesi di responsabilità oggettiva per danno ambientale costituirebbero un<i>numerus clausus</i>, tendenzialmente inestensibile in via interpretativa ed applicativa (v. la legge 6 aprile 1977, n. 185, sulla responsabilità oggettiva nel caso di inqui<br />
&#8211; gli obblighi di protezione e di custodia non rileverebbero quando &#8211; come nel caso in esame &#8211; l’inquinamento risalga a un periodo in cui le aree erano di proprietà di altri soggetti.<br />	<br />
<i><br />	<br />
La soluzione del contrasto giurisprudenziale sulla base del quadro normativo nazionale.</i><br />	<br />
13. L’Adunanza Plenaria rileva che, sulla base del quadro normativo nazionale vigente, alla questione sottoposta dalla Sesta Sezione, debba darsi risposta negativa, nel senso, cioè, che l’Amministrazione non possa imporre al proprietario di un’area inquinata, che non sia ancora l’autore dell’inquinamento, l’obbligo di porre in essere le misure di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica, di cui all’art. 240, comma 1, lettere<i>m</i>) e<i>p</i>) del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto gli effetti a carico del proprietario “incolpevole” restano limitati a quanto espressamente previsto dall’articolo 253 del medesimo decreto legislativo in tema di onere reali e privilegi speciale immobiliare.<br />	<br />
Le disposizioni contenute nel Titolo V della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 (articoli da 239 a 253) operano, infatti, una chiara e netta distinzione tra la figura del responsabile dell’inquinamento e quella del proprietario del sito che non abbia causato o concorso a causare la contaminazione.<br />	<br />
<i><br />	<br />
Le disposizioni legislative nazionali rilevanti (gli articoli da 239 a 253 del decreto legislativo n. 152 del 2006).</i><br />	<br />
14. Al riguardo si ritiene di premettere alcuni cenni in ordine al complessivo assetto delle disposizioni che il decreto legislativo 152 del 2006 dedica alla questione degli obblighi ricadenti – rispettivamente – a carico del soggetto responsabile dell’inquinamento e del proprietario dell’area.<br />	<br />
14.1. L’articolo 242 (in tema di “procedure operative ed amministrative”) disciplina con un certo livello di dettaglio gli oneri ricadenti sul soggetto responsabile dell’inquinamento al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito.<br />	<br />
L’articolo 242 disciplina gli obblighi ricadenti sul soggetto responsabile per ciò che riguarda:<br />	<br />
i) l’adozione delle necessarie misure di prevenzione, di ripristino e di messa in sicurezza d’emergenza;<br />	<br />
ii) gli obblighi di comunicazione nei confronti dei soggetti pubblici competenti;<br />	<br />
iii) la predisposizione del piano di caratterizzazione;<br />	<br />
iv) la gestione della procedura di analisi del rischio specifico;<br />	<br />
v) l’ottemperanza agli obblighi derivanti dall’approvazione del piano di monitoraggio;<br />	<br />
vi) la presentazione dei progetti operativi degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente;<br />	<br />
vii) l’attivazione delle attività di caratterizzazione, di bonifica, di messa in sicurezza e di ripristino ambientale rese necessarie, a seconda dei casi, dalle prescrizioni impartite dai soggetti pubblici competenti.<br />	<br />
L’art. 242 non individua alcun obbligo in capo al proprietario del sito, la cui posizione, in effetti, non viene mai richiamata nell’ambito della disposizione in esame.<br />	<br />
14.2. L’articolo 244 (rubricato “ordinanze”) disciplina il caso in cui sia stato accertato che la contaminazione verificatasi nel caso concreto abbia superato i valori di concentrazione della soglia di contaminazione.<br />	<br />
In questo caso, la Provincia diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione all’adozione delle misure di cui agli articoli 240 e seguenti.<br />	<br />
Il comma 3 stabilisce che “<i>l’ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 253</i>”.<br />	<br />
Il successivo comma 4 stabilisce che, “<i>se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall’amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall’articolo 250</i>”.<br />	<br />
14.3. L’articolo 245 (rubricato “Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione”) al comma 1 stabilisce che: “<i>Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente titolo possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non responsabili</i>”.<br />	<br />
Il comma 2, inoltre, stabilisce che “<i>Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all’articolo 242, il proprietario o il gestore dell’area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all’articolo 242. La provincia, una volta ricevute le comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il comune, per l’identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica. È comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell’ambito del sito in proprietà o disponibilità</i>”.<br />	<br />
14.4. L’articolo 250 (rubricato “bonifica da parte dell’amministrazione”) stabilisce che, “<i>Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all’articolo 242 sono realizzati d’ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l’ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio</i>”.<br />	<br />
14.5. Infine, rileva l’articolo 253 (rubricato “Oneri reali e privilegi speciali”), il quale, ai primi quattro commi, stabilisce quanto segue: “1.<i>Gli interventi di cui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d’ufficio dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 250. L’onere reale viene iscritto a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica</i>”. “2.<i>Le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull’immobile</i>”. “3.<i>Il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell’inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell’autorità competente che giustifichi, tra l’altro, l’impossibilita’ di accertare l’identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l’impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità</i>”. “4.<i>In ogni caso, il proprietario non responsabile dell’inquinamento può essere tenuto a rimborsare, sulla base di provvedimento motivato e con l’osservanza delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le spese degli interventi adottati dall’autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell’esecuzione degli interventi medesimi. Nel caso in cui il proprietario non responsabile dell’inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell’inquinamento per le spese sostenute e per l’eventuale maggior danno subito</i>”.<br />	<br />
<i><br />	<br />
Gli obblighi gravanti sul proprietario non responsabile.</i><br />	<br />
15. Dal quadro normativo illustrato emerge che è il responsabile dell’inquinamento il soggetto sul quale gravano, ai sensi dell’art. 242 decreto legislativo n. 152 del 2006, gli obblighi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale a seguito della constatazione di uno stato di contaminazione.<br />	<br />
Il proprietario non responsabile è gravato di una specifica obbligazione di<i>facere</i>che riguarda, però, soltanto l’adozione delle misure di prevenzione di cui all’art. 242, (che, all’ultimo periodo del comma 1, ne specifica l’applicabilità anche alle contaminazioni storiche che possono ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione).<br />	<br />
A carico del proprietario dell’area inquinata, che non sia altresì qualificabile come responsabile dell’inquinamento, non incombe alcun ulteriore obbligo di<i>facere</i>; in particolare, egli non è tenuto a porre in essere gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza e di bonifica, ma ha solo la facoltà di eseguirli per mantenere l’area libera da pesi (art. 245). Nell’ipotesi di mancata individuazione del responsabile, o di mancata esecuzione degli interventi in esame da parte dello stesso – e sempreché non provvedano spontaneamente né il proprietario del sito né altri soggetti interessati – le opere di recupero ambientale sono eseguite dall’Amministrazione competente (art. 250), che potrà rivalersi sul proprietario del sito, nei limiti del valore dell’area bonificata, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei medesimi interventi (art. 253).<br />	<br />
Quindi, solo dopo che gli interventi siano eseguiti d’ufficio dall’autorità competente, le conseguenze sono poste a carico del proprietario anche incolpevole, posto che vi è la specifica previsione di un onere reale sulle aree che trova giustificazione proprio nel vantaggio economico che il proprietario ricava dalla bonifica dell’area inquinata.<br />	<br />
<i><br />	<br />
Natura e caratteri dell’onere reale previsto dall’art. 253 d.lgs. n. 152 del 2006.</i><br />	<br />
16. Queste conclusioni sono confermate dal riferimento che l’art. 253 del decreto legislativo n. 152 del 2006 fa alla figura (ormai in gran parte desueta) dell’onere reale rispetto a quella dell’obbligazione<i>propter rem</i>.<br />	<br />
Va al riguardo evidenziato che il richiamo alla categoria dell’onere reale può, in principio, essere fonte di alcune incertezze interpretative, che derivano dalla indeterminatezza che tradizionalmente caratterizza questo istituto giuridico e dalle connesse difficoltà di tracciare una netta differenziazione con quello analogo dell’obbligazione<i>propter rem</i>.<br />	<br />
L’onere reale, infatti, al pari delle obbligazione<i>propter rem</i>, non trova a livello normativo né una definizione, né una disciplina. L’una e l’altra figura sono caratterizzate dalla connessione con una cosa e dalla determinazione del debitore in base al suo rapporto con la cosa.<br />	<br />
La dottrina e la giurisprudenza hanno sempre mostrato alcune incertezze non solo nel definire i caratteri dell’onere reale, che, in assenza di dati normativi, sono spesso ricavati da indagini storiche e comparatistiche, ma anche nell’individuarne ipotesi concrete nell’ordinamento vigente.<br />	<br />
Ai fini che rilevano in questa sede, si deve sottolineare che nell’obbligazione<i>propter rem</i>, l’inerenza al fondo, che pure le è propria, non ne caratterizza l’intimo contenuto (a differenza di quanto avviene per gli oneri reali), ma riguarda un aspetto diverso della sua struttura: quello della individuazione della persona dell’obbligato mediante il suo riferimento alla qualità di proprietario (o di titolare di altro diritto reale) sulla<i>res</i>. Per il resto l’obbligazione<i>propter rem</i>non si distingue da una qualsiasi altra obbligazione: l’obbligato<i>propter rem</i>è tenuto ad adempiere la sua prestazione nei confronti di un altro soggetto, il quale dal canto suo non ha un potere immediato sul fondo, ma come creditore può soltanto pretendere l’adempimento della prestazione.<br />	<br />
Nell’onere reale, invece, il collegamento con la cosa non è tanto il mezzo per determinare la persona che deve eseguire la prestazione, ma ha soprattutto un significato di garanzia, nel senso che il creditore può sempre ricavare forzatamente dal fondo il valore della prestazione che gli è dovuta. Il creditore è titolare nei confronti del soggetto gravato dell’onere di un’azione reale di garanzia, (con il relativo diritto di prelazione), che si aggiunge all’azione personale contro il diretto debitore della prestazione “garantita” dall’onere.La prelazione sul bene è un vero e proprio “modo di essere” dell’onere reale e del relativo credito. Questo giustifica l’accostamento tra onere reale e privilegio, caratterizzato anch’esso dalla assenza di un titolo autonomo, sicché anche per i privilegi la prelazione è caratteristica inerente al credito, non diritto derivante da fonte autonoma.<br />	<br />
A tal proposito è significativo evidenziare che l’art. 253, dopo aver previsto, al comma 1, che “<i>gli interventi di cui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti contaminati</i>”, specifica, al comma 2, che le relative spese sono sostenute da un “<i>privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime</i>”.<br />	<br />
Per questa ragione, si è anche detto, in senso figurato, che, mentre nelle obbligazioni<i>propter rem</i>, obbligata rimane la persona individuata in base alla proprietà della<i>res</i>, nell’onere reale, obbligata sarebbe la cosa stessa, anche in considerazione del fatto che, come esplicitato nell’art. 253, il soggetto gravato dall’onere reale risponde nei limiti di valore della<i>res</i>.<br />	<br />
17. Le considerazioni appena espresse in ordine alla natura e alle caratteristiche dell’onere reale confermano le conclusioni sopra svolte in ordine alla posizione del proprietario non autore della contaminazione. La scelta del legislatore di evocare la figura obsoleta dell’onere reale può spiegarsi solo ammettendo che il proprietario “incolpevole” non sia tenuto ad una prestazione di<i>facere</i>(di cui è gravato solo il responsabile), ma sia tenuto solo a garantire, nei limiti del valore del fondo, il pagamento delle spese sostenute dall’Amministrazione che abbia eseguito direttamente gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica. Conclusione esplicitata dall’art. 253, comma 4, che testualmente prevede che “<i>il proprietario non responsabile dell’inquinamento può essere tenuto a rimborsare, sulla base di provvedimento motivato e con l’osservazione delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le spese degli interventi adottati all’autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell’esecuzione degli interventi medesimi</i>”.<br />	<br />
In altre parole, si deve ritenere che il riferimento all’onere reale non valga a far diventare obbligatorio ciò che (l’intervento di bonifica) poco prima (art. 245) il legislatore ha qualificato in termini di una mera facoltà, quanto, piuttosto, a far gravare il fondo del rimborso delle spese sostenute dall’autorità che abbia provveduto d’ufficio all’intervento (e, quindi, semmai, a far diventare quella facoltà un onere).<i>I principi civilistici in materia di responsabilità extracontrattuale</i>.<br />	<br />
18. Va aggiunto che l’obbligo in capo al proprietario di procedere alla messa in sicurezza e alla bonifica dell’area, non potrebbe essere desunto neanche dai principi civilistici in materia di responsabilità aquiliana e, in particolare, da quello di cui all’art. 2051 c.c. (che regolamenta la responsabilità civile del custode). Tale criterio, infatti, da un lato, richiederebbe, comunque, l’accertamento della qualità di custode dell’area al momento dell’inquinamento (e, quindi, almeno sotto questo profilo, l’accertamento di una forma di responsabilità in capo al proprietario) e, dall’altro, sembra, comunque, porsi in contraddizione con i precisi criteri di imputazione degli obblighi di messa in sicurezza e di bonifica previsti dagli articoli 240 e ss. del decreto legislativo n. 152 del 2006, che dettano una disciplina esaustiva della materia, non integrabile dalla sovrapposizione di una normativa (quella del codice civile, appunto) ispirata a ben diverse esigenze.<br />	<br />
19. Né vale invocare l’evoluzione subita dal sistema di responsabilità civile verso la direzione del progressivo abbandono dei criteri di imputazione fondati sulla sola colpa. Nel sistema di responsabilità civile, rimane centrale, infatti, anche nelle fattispecie che prescindono dall’elemento soggettivo, l’esigenza di accertare comunque il rapporto di causalità tra la condotta e il danno, non potendo rispondere a titolo di illecito civile colui al quale non sia imputabile neppure sotto il profilo oggettivo l’evento lesivo.<br />	<br />
Nel caso di specie, al contrario, seguendo l’opposta tesi, il proprietario sarebbe gravato non semplicemente di una responsabilità oggettiva, ma di una vera e propria “responsabilità di posizione”, in quanto sarebbe tenuto ad eseguire le opere di messa in sicurezza e di bonifica a prescindere non solo dall’elemento soggettivo (dolo o colpa) ma anche di quello oggettivo (nesso eziologico). Verrebbe, quindi, chiamato a porre rimedio in forma specifica, attraverso la messa in sicurezza d’emergenza o la bonifica, a situazioni di contaminazione che non gli sono imputabili né oggettivamente, né soggettivamente.<br />	<br />
<i><br />	<br />
La responsabilità oggettiva in materia di riparazione del danno ambientale e la relativa procedura di infrazione (n. 2007/4679) aperta contro l’Italia dalla Commissione europea.</i><br />	<br />
20. Per tale ragione, appaiono anche fuori luogo i riferimenti ai principi comunitari che impongono la responsabilità oggettiva in materia di riparazione del danno ambientale e alla relativa procedura di infrazione (n. 2007/4679) aperta contro l’Italia dalla Commissione europea in ragione del carattere non oggettivo del regime di responsabilità per danno all’ambiente prevista dalla legislazione italiana. Vale anche in questo caso la considerazione che quella vorrebbe farsi gravare sul proprietario sarebbe una responsabilità non oggettiva, ma, appunto, di mera “posizione”. Si tratta, quindi, di una questione che esula dall’oggetto di quella procedura di infrazione, che riguarda invece, le previsioni legislative nazionali (art. 311, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006) che, ai fini del risarcimento del danno ambientale, richiedono, oltre al rapporto di causalità, anche l’elemento soggettivo.<br />	<br />
<i><br />	<br />
Il principio costituzionale della funzione sociale della proprietà (art. 42 Cost.)</i><br />	<br />
21. Ugualmente, non ha pregio richiamare, come pure talvolta viene fatto nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale, il principio costituzionale che predica la funzione sociale della proprietà privata (art. 42 Cost.), in nome del quale si giustificherebbe l’imposizione di pesi e oneri in capo alla proprietà per il perseguimento di superiori interessi generali (quali, appunto, la tutela dell’ambiente). La compressione del diritto di proprietà in nome della “funzione sociale” richiede, comunque, anche alla luce dei principi desumibili dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, una puntuale base legislativa, che, nel caso di specie, alla luce delle considerazioni svolte, certamente manca.<br />	<br />
<i><br />	<br />
La giurisprudenza nazionale.</i><br />	<br />
22. La tesi accolta dal Collegio risulta, del resto, di gran lunga prevalente nella giurisprudenza amministrativa, sia di primo che di secondo grado. Il giudice amministrativo, infatti, in maniera pressoché costante, ha escluso che le norme della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 possano offrire all’Amministrazione una base legislativa per imporre al proprietario non responsabile misure di messa in sicurezza d’emergenza e di bonifica.<br />	<br />
L’orientamento contrario, come ricorda l’ordinanza di rimessione, ha trovato accoglimento in sede consultiva nel parere n. 2038/2012 (richiamato dall’ordinanza di remissione) e in alcune, non numerose, sentenze di primo grado (ad esempio, T.a.r. Lazio, sez. I, 14 marzo 2011, n. 2263).<br />	<br />
23. Giova, al riguardo, precisare che, a sostegno dell’indirizzo minoritario, non sembra pertinente il richiamo (contenuto nel già citato parere n. 2038/2012 e,<i>per relationem</i>, nella ordinanza di remissione all’Adunanza Plenaria ) alla sentenza della Sesta Sezione del Consiglio di Stato 15 luglio 2010, n. 4561. Tale decisione, infatti, se, da un lato, afferma che la responsabilità del proprietario è una responsabilità “da posizione”, svincolata dai profili soggettivi del dolo o della colpa e dal rapporto di causalità, dall’altro, specifica, tuttavia, che il “<i>proprietario del suolo – che non abbia apportato alcun contributo causale, neppure incolpevole, all’inquinamento – non si trova in alcun modo in una posizione analoga od assimilabile a quella dell’inquinatore, essendo tenuto non ad eseguire direttamente le opere di bonifica, ma soltanto a rifondere, in sede di rivalsa, i costi connessi agli interventi di bonifica esclusivamente in ragione dell’esistenza dell’onere reale sul sito</i>”. Si tratta, quindi, di un precedente che va collocato nell’ambito della tesi maggioritaria che esclude, al di là delle misure di prevenzione, l’esistenza di ulteriori obblighi di<i>facere</i>in capo al proprietario.<br />	<br />
Ugualmente, non appare pertinente a sostegno dell’indirizzo minoritario il richiamo alla sentenza 25 febbraio 2009, n. 4472, resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (in sede di ricorso avverso una sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche), in cui, con riferimento all’obbligo di rimozione e smaltimento dei rifiuti, previsto dall’art. 192, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 2006 a carico del proprietario e dei titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, si afferma che, “<i>per un verso, le esigenze di tutela ambientale sottese alla norma citata rendono evidente che il riferimento a chi è titolare di diritti reali o personali di godimento va inteso in senso lato, essendo destinato a comprendere qualunque soggetto si trovi con l’area interessata in un rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli &#8211; e per ciò stesso imporgli &#8211; di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che l’area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia dell’ambiente; per altro verso, il requisito della colpa postulato da detta norma ben può consistere proprio nell’omissione degli accorgimenti e delle cautele che l’ordinaria diligenza suggerisce per realizzare un’efficace custodia e protezione dell’area, così impedendo che possano essere in essa indebitamente depositati rifiuti nocivi”.</i><br />	<br />
Tale sentenza, infatti, si occupa di una fattispecie diversa rispetto a quella concernente la bonifica dei siti inquinati. Nel caso deciso dalle Sezioni Unite viene in rilievo un caso di abbandono di rifiuti, con riferimento al quale l’art. 192 decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che chi viola i divieti di abbandono e di deposito incontrollato dei rifiuti è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti in solido con il proprietario, con i titolari di diritti reali o personali di godimento e, appunto, secondo le Sezioni Unite, anche dei detentori di fatto cui tale violazione sia imputabile a titolo di dolo e di colpa. In questo caso, peraltro, la responsabilità del proprietario o del detentore del fondo è circondata da garanzie superiori rispetto a quelle previste in materia di bonifica dei siti inquinati, in quanto si chiede espressamente che la violazione sia imputabile anche a titolo di dolo o di colpa.<br />	<br />
Alcuni precedenti, infine, se da un lato riconoscono la possibilità per l’Amministrazione di imporre al proprietario non responsabile l’obbligo di messa in sicurezza di emergenza del sito contaminato, dall’altro specificano che ciò può avvenire non sulla base delle disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006, che non contemplano tali obblighi a carico del proprietario, ma nell’esercizio del potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell’art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (cfr., in tal senso, ad esempio, Cons. Stato, sez. VI, 5 settembre 2005, n. 4525). Anche queste sentenze non sono, tuttavia, direttamente pertinenti rispetto alla controversia oggetto del presente giudizio, in cui non si fa questione dell’esercizio del potere di ordinanza<i>extra ordinem</i>.<br />	<br />
24. Da questo rapido<i>excursus</i>giurisprudenziale emerge, quindi, come l’orientamento interpretativo di gran lunga prevalente escluda la possibilità per l’Amministrazione nazionale di imporre al proprietario non responsabile della contaminazione misure di messa in sicurezza d’emergenza o di bonifica del sito inquinato.<br />	<br />
A tale indirizzo, l’Adunanza Plenaria ritiene di dover dare continuità, in quanto esso, alla luce delle considerazioni già svolte, esprime l’unica interpretazione compatibile con il tenore letterale delle disposizioni in esame.<br />	<br />
<i><br />	<br />
Le conclusioni dell’Adunanza plenaria sulle regole che si ricavano dalla legislazione nazionale.</i><br />	<br />
25. Volendo schematizzare e riepilogare, dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 152 del 2006 (in particolare nel Titolo V della Parte IV) possono ricavarsi le seguenti regole:<br />	<br />
1) il proprietario, ai sensi dell’art. 245, comma 2, è tenuto soltanto ad adottare le misure di prevenzione di cui all’art. 240, comma 1, lett.<i>1</i>), ovvero “<i>le iniziative per contrastare un evento, un atto o un’omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l’ambiente intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia</i>”;<br />	<br />
2) gli interventi di riparazione, di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino gravano esclusivamente sul responsabile della contaminazione, cioè sul soggetto al quale sia imputabile, almeno sotto il profilo oggettivo, l’inquinamento (art. 244, comma 2);<br />	<br />
3) se il responsabile non sia individuabile o non provveda (e non provveda spontaneamente il proprietario del sito o altro soggetto interessato), gli interventi che risultassero necessari sono adottati dall’Amministrazione competente (art. 244, comma 4);<br />	<br />
4) le spese sostenute per effettuare tali interventi possono essere recuperate, sulla base di un motivato provvedimento (che giustifichi tra l’altro l’impossibilità di accertare l’identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l’impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità), agendo in rivalsa verso il proprietario, che risponde nei limiti del valore di mercato del sito a seguito dell’esecuzione degli interventi medesimi (art. 253, comma 4);<br />	<br />
5) a garanzia di tale diritto di rivalsa, il sito è gravato di un onere reale e di un privilegio speciale immobiliare (art. 253, comma 2).<br />	<br />
<i><br />	<br />
La questione pregiudiziale sottoposta alla Corte di giustizia dell’Unione europea.</i><br />	<br />
26. Il quadro normativo nazionale così ricostruito solleva, tuttavia, alcuni dubbi di compatibilità con l’ordinamento dell’Unione Europea, in particolare con i principi che questo detta in materia ambientale. Si tratta di dubbi, già adombrati nell’ordinanza di rimessione, che richiedono la delimitazione della reale portata precettiva dei principi che ispirano la normativa comunitaria in materia ambientale, ed in particolare del principio “chi inquina paga”, del principio di precauzione, del principio dell’azione preventiva e del principio della correzione, in via prioritaria alla fonte dei danni causati all’ambiente.<br />	<br />
È in relazione a tale profilo, al fine di chiarire l’ambito applicativo e gli effetti di tali principi, che si mostra necessario il ricorso alla funzione interpretativa della Corte di giustizia ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (di seguito, anche solo TFUE).<br />	<br />
27. In particolare, la questione interpretativa che si intende sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea è la seguente: “<i>se i principi dell’Unione Europea in materia ambientale sanciti dall’art. 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dalla direttiva 2004/35/Ce del 21 aprile 2004 (articoli 1 e 8, n. 3; tredicesimo e ventiquattresimo considerando) – in particolare, il principio “chi inquina paga”, il principio di precauzione, il principio dell’azione preventiva, il principio, della correzione, in via prioritaria, alla fonte, dei danni causati all’ambiente – ostino ad una normativa nazionale, quale quella delineata dagli articoli 244, 245, 253 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che, in caso di accertata contaminazione di un sito e di impossibilità di individuare il soggetto responsabile della contaminazione o di impossibilità di ottenere da quest’ultimo gli interventi di riparazione, non consenta all’autorità amministrativa di imporre l’esecuzione delle misure di sicurezza d’emergenza e di bonifica al proprietario non responsabile dell’inquinamento, prevedendo, a carico di quest’ultimo, soltanto una responsabilità patrimoniale limitata al valore del sito dopo l’esecuzione degli interventi di bonifica</i>”.<br />	<br />
L’Adunanza plenaria ritiene di acquisire dalla Corte di giustizia alcuni elementi interpretativi dei richiamati principi comunitari, anche al fine di valutare la compatibilità con essi della normativa nazionale, al fine di pronunciarsi sulla causa di cui è investito.<br />	<br />
<i><br />	<br />
Ragioni della rilevanza della domanda di pronuncia pregiudiziale ai fini della definizione del giudizio.</i><br />	<br />
28. La questione pregiudiziale è certamente rilevante nel presente giudizio, in quanto in esso si discute proprio della legittimità dei provvedimenti con cui l’autorità amministrativa ha ordinato la messa in sicurezza d’emergenza e la presentazione di un progetto di variante di bonifica agli attuali proprietari dei siti inquinati, che risultano, pacificamente, non responsabili dell’inquinamento. La soluzione della questione pregiudiziale è, quindi, in grado di condizionare l’esito del giudizio.<br />	<br />
29. Inoltre, ad ulteriore conferma della rilevanza della questione (anche a prescindere dalla delibazione di alcune eccezioni di inammissibilità degli appelli sollevate dalle società appellate) deve rilevarsi che, ai sensi dell’art. 99, comma 5, del codice del processo amministrativo, l’Adunanza Plenaria, “<i>se ritiene che la questione sia di particolare importanza</i>”, “<i>può comunque enunciare il principio di diritto nell’interesse della legge anche quando dichiara il ricorso irricevebile, inammissibile o improcedibile, ovvero l’estinzione del giudizio. In tal caso la pronuncia dell’Adunanza Plenaria non ha effetto sul provvedimento impugnato</i>”.<br />	<br />
Nel caso di specie, alla luce della particolare importanza della questione in esame, destinata a riproporsi in un numero significativo di giudizi (analoga questione è stata rimessa all’Adunanza Plenaria sempre dalla Sesta Sezione con ordinanza 26 giugno 2013, n. 3515), l’Adunanza Plenaria, nell’esercizio della sua funzione nomofilattica, intende, comunque, enunciare il principio di diritto. Tale circostanza conferisce evidentemente alla questione pregiudiziale di interpretazione comunitaria una rilevanza che prescinde anche dall’incidenza concreta, comunque sussistente, che la pronuncia pregiudiziale può avere sull’esito della lite pendente tra le odierne parti.<br />	<br />
<i><br />	<br />
Illustrazione dei motivi che hanno indotto l’Adunanza plenaria a interrogarsi sull’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione.</i><br />	<br />
30. Alla luce delle<i>Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale</i>(pubblicate nella<I>G.U.C.E</I>. n. 388 del 6 novembre 2011), si illustrano, di seguito, le ragioni che hanno indotto l’Adunanza plenaria a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di talune disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il nesso esistente tra queste disposizioni e la normativa nazionale applicabile nel procedimento principale.<br />	<br />
<i><br />	<br />
Il principio chi “inquina paga”.</i><br />	<br />
31. Per quanto concerne il principio “chi inquina paga” devono certamente ritenersi ormai superate le tesi (sviluppate anche dalla dottrina italiana sulla scorta di analoghe riflessioni compiute in altre ordinamenti), secondo cui esso rappresenterebbe una previsione meramente programmatica, priva di un valore precettivo, ma costituente solo una generale indicazione di razionalità economica (più che giuridica), nel senso della tendenziale (perché affidata alla necessaria mediazione di scelte discrezionali legislative), “internalizzazione” dei costi ambientali. Questi ultimi, visti quali esternalità negative, che (come spiega il secondo considerando alla direttiva 2004/35/Ce), una volta adeguatamente considerati quali costi dall’imprenditore, verranno presumibilmente meglio prevenuti.<br />	<br />
Oggi, invece, si ritiene pacificamente che il principio costituisca una regola giuridica precettiva, su cui si fonda tutto il sistema di responsabilità ambientale.<br />	<br />
32. Rimangono, tuttavia, margini di incertezza in ordine alla reale portata precettiva della regola.<br />	<br />
In linea di massima, c’è concordia nel ritenere che la<i>ratio</i>del principio sia quella di “internalizzare” i costi ambientali (c.d. esternalità ovvero costi sociali estranei alla contabilità ordinaria dell’impresa), evitando di farli gravare sulla collettività o sugli enti rappresentativi della stessa.<br />	<br />
Si evidenzia, sotto questo profilo, la duplice valenza, non solo repressiva, ma anche preventiva del principio, volto ad incentivare, per effetto del calcolo dei rischi di impresa, la generalizzata incorporazione nei prezzi delle merci e, quindi, nelle dinamiche di mercato, dei costi di alterazione dell’ambiente, con conseguente minor prezzo delle merci prodotte senza incorrere nei predetti costi sociali attribuibili alle imprese e conseguente indiretta incentivazione per le imprese a non danneggiare l’ambiente (cfr., in tal senso, Cons. Stato, sez. V, 16 giugno 2009, n. 3885).<br />	<br />
Si discute, tuttavia, sui “limiti” che incontra questa operazione di “internalizzazione” del costo ambientale. Più nel dettaglio, ci si chiede se il danno ambientale possa essere addossato soltanto a “chi” abbia effettivamente inquinato (di cui sia stata, pertanto, accertata la responsabilità) o se, al contrario, pur in assenza dell’individuazione del soggetto responsabile, ovvero di impossibilità di questi a far fronte alle proprie obbligazioni, il principio comunitario, postuli, comunque di evitare che il costo degli interventi gravi sulla collettività, ponendo tali costi quindi, comunque, a carico del proprietario. Ciò in quanto, escludere che i costi derivanti dal ripristino di siti colpiti da inquinamento venga sopportato dalla collettività, costituirebbe proprio la ragion d’essere sottesa al principio comunitario del “chi inquina paga”.<br />	<br />
33. Da qui la possibile opzione interpretativa secondo cui il principio comunitario “chi inquina paga”, piuttosto che ricondursi alla fattispecie illecita integrata dall’elemento soggettivo del dolo e della colpa e dall’elemento materiale, imputerebbe, comunque, il danno al proprietario, perché quest’ultimo è colui che si trova nelle condizioni di controllare i rischi, cioè il soggetto che ha la possibilità della “<i>cost-benefit analysis</i>” per cui lo stesso deve sopportarne la responsabilità per trovarsi nella situazione più adeguata per evitarlo in modo più conveniente.<br />	<br />
In altri termini, come pure è stato sostenuto, il punto di equilibrio fra i diversi interessi di rilevanza costituzionale alla tutela della salute, dell’ambiente e dell’iniziativa economica privata andrebbe ricercato in un criterio di “oggettiva responsabilità imprenditoriale”, in base al quale gli operatori economici che producono e ritraggono profitti attraverso l’esercizio di attività pericolose, in quanto<i>ex se</i>inquinanti, o anche in quanto semplici utilizzatori di strutture produttive contaminate e fonte di perdurante contaminazione, sono perciò stesso tenuti a sostenere integralmente gli oneri necessari a garantire la tutela dell’ambiente e della salute della popolazione.<br />	<br />
In quest’ottica, ciò che rileva ai fini dell’individuazione del soggetto tenuto alle misure di riparazione, non è, quindi, tanto la circostanza di aver causato la contaminazione, ma quelle di utilizzare, per motivi imprenditoriali, a scopo di lucro, i siti contaminati in maniera strumentale nell’esercizio dell’attività di impresa.<br />	<br />
34. Tale opzione interpretativa potrebbe trovare ulteriore conferma alla luce del tredicesimo considerando della direttiva 2004/35/Ce, in cui si legge: “<i>A non tutte le forme di danno ambientale può essere posto rimedio attraverso la responsabilità civile. Affinché quest’ultima sia efficace è necessario che vi siano uno o più inquinatori individuabili, il danno dovrebbe essere concreto e qualificabile e si dovrebbero accertare nessi causali tra il danno e gli inquinatori individuati. La responsabilità civile non è quindi uno strumento adatto per trattare l’inquinamento a carattere diffuso e generale nei casi in cui sia impossibile collegare gli effetti ambientali negativi ad atti o omissioni di taluni soggetti</i>”.<br />	<br />
Tale considerando, evidenziando l’insufficienza in materia ambientale della responsabilità civile (sia pure con riferimento all’inquinamento a carattere diffuso e generale) mostra, comunque, l’esigenza di individuare criteri di imputazione del danno ambientale che prescindano dagli elementi costitutivi dell’illecito civile e, dunque, non solo dall’elemento soggettivo, ma anche dal rapporto di causalità.<br />	<br />
35. Ancora, appare rilevante ai fini che in questa sede rilevano, il considerando n. 24 della citata direttiva 2004/35/Ce in cui si afferma la necessità di “<i>assicurare la disponibilità di mezzi di applicazione ed esecuzione efficaci, garantendo un’adeguata tutela dei legittimi interessi degli operatori e delle altre parti interessate</i>”, conferendo “<i>alle autorità competenti compiti specifici che implicano appropriata discrezionalità amministrativa, ossia il dovere di valutare l’entità del danno e di determinare le misure di riparazione da prendere</i>”.<br />	<br />
La discrezionalità amministrativa evocata dalla direttiva potrebbe, invero, essere letta nel senso di sottintendere anche il potere per l’autorità competente di individuare il soggetto che si trova nelle condizioni migliori per adottare le misure di riparazione, anche a prescindere dal rigoroso accertamento del nesso eziologico.<br />	<br />
36. Significativa, inoltre, è anche la previsione dell’art. 8, n. 3, lett.<i>b</i>), della direttiva 2004/35/Ce, secondo cui i costi delle azioni di prevenzione e di riparazione non sono a carico dell’operatore “<i>se egli può provare che il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno è stato causato da un terzo o si è verificato nonostante l’esistenza di opportune misure di sicurezza</i>”.<br />	<br />
Tale disposizione dà rilievo al rapporto di causalità, ma non in positivo, bensì in negativo, nel senso che la presenza del nesso di causalità (e, dunque, la necessità che esso sia dimostrato dall’autorità competente) non sembra essere condizione necessaria al fine del sorgere della responsabilità; è, al contrario, la prova, fornita dall’operatore, dell’assenza del rapporto di causalità, o meglio la dimostrazione di un nesso eziologico che permetta di ricondurre l’evento lesivo ad un soggetto terzo, che lo esonera dalla responsabilità. Sembrerebbe, quindi, confermata la possibilità di imporre misure di prevenzione e di riparazione anche senza rapporto di causalità, ferma restando la possibilità per l’operatore di recuperare i costi di tali interventi dimostrando che l’evento lesivo è eziologicamente imputabile ad un soggetto terzo.<br />	<br />
<i><br />	<br />
I principi di precauzione e di prevenzione.</i><br />	<br />
37. Oltre al principio “chi inquina paga”, vengono poi in rilievo i principi di precauzione, di prevenzione e di correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, anch’essi esplicitamente richiamati dall’art. 191, paragrafo 2, TFUE, come fondamenti della politica dell’Unione in materia ambientale.<br />	<br />
I principi di precauzione e di prevenzione rendono legittimo un approccio anticipatorio ai problemi ambientali, sulla base della considerazione che molti danni causati all’ambiente possono essere di natura irreversibile.<br />	<br />
38. Per prevenire il rischio del verificarsi di tali danni, il principio di precauzione legittima l’adozione di misure di prevenzione, riparazione e contrasto ad una fase nella quale il danno non solo non si è ancora verificato, ma non esiste neanche la piena certezza scientifica che si verificherà. In altri termini, la ricerca di livelli di sicurezza sempre più elevati porta ad un consistente arretramento della soglia dell’intervento delle Autorità a difesa della salute dell’uomo e del suo ambiente: la tutela diviene “tutela anticipata” e oggetto dell’attività di prevenzione e di riparazione diventano non soltanto i rischi conosciuti, ma anche quelli di cui semplicemente si sospetta l’esistenza.<br />	<br />
39. Il principio di prevenzione presenta tratti comuni con il principio di precazione, in quanto entrambi condividono la natura anticipatoria rispetto al verificarsi di un danno per l’ambiente. Il principio di prevenzione si differenzia da quello di precauzione perché si occupa della prevenzione del danno rispetto a rischi già conosciuti e scientificamente provati relativi a comportamenti o prodotti per i quali esiste la piena certezza circa la loro pericolosità per l’ambiente.<br />	<br />
40. Si potrebbe certamente sostenere, in prima approssimazione, che entrambi i principi in questione non siano pertinenti nella presente fattispecie, in cui non vi è un mero rischio (scientificamente provato o meramente ipotizzato), ma un danno certo e già consumato all’ambiente e l’incertezza riguarda semmai l’individuazione del soggetto materialmente responsabile.<br />	<br />
41. Tuttavia, in una diversa ottica, si può evidenziare che, se la<i>ratio</i>dei principi di precauzione e di prevenzione è quella di legittimare un intervento dell’autorità competente anche in condizioni di incertezza scientifica (sulla stessa esistenza del rischio o delle sue ulteriori conseguenze), sul presupposto che il trascorrere del tempo necessario per acquisire informazioni scientificamente certe o attendibili potrebbe determinare danni irreversibili all’ambiente, allora non appare peregrino sostenere che la medesima<i>ratio</i>consenta l’intervento in via precauzionale o preventiva non solo quando l’incertezza da dipanare riguardi l’evento di danno, ma anche quando concerna il nesso causale e, quindi, l’individuazione del soggetto responsabile di un danno certo.<br />	<br />
In entrambi i casi, invero, il ritardo nell’intervento giustificato dalla necessità di acquisire un livello di certezza scientifica soddisfacente può dare luogo al rischio di effetti irreversibili.<br />	<br />
In quest’ottica, quindi, i principi di precauzione e di prevenzione potrebbero legittimare l’imposizione, a prescindere dalla prova circa la sussistenza del nesso di causalità, in capo al soggetto che, essendo proprietario del sito contaminato, si trova nelle migliori condizioni per attuarle, non solo delle misure di prevenzione descritte dall’art. 240, comma 1, lett.<i>i</i>) decreto legislativo n. 152 del 2006, (già previste a suo carico dall’art. 245, comma 2, decreto legislativo n. 152 del 2006), ma anche di misure di sicurezza di emergenza. Anche queste misure, infatti, hanno una finalità precauzionale ed una connotazione di urgenza, essendo dirette a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente.<br />	<br />
<i><br />	<br />
Il principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati.</i><br />	<br />
42. Infine, viene in rilievo il principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati. Tale principio, infatti, dispone che i danni causati all’ambiente vengano contrastati in una fase il più possibile vicino alla fonte, per evitare che i loro effetti si amplifichino e si ingigantiscano. Nelle situazioni di impossibilità di individuare il responsabile, o di impossibilitò impossibilità di evitare da questi le misure correttive, la “fonte” cui il principio fa riferimento sembra potere essere ragionevolmente individuata nel soggetto attualmente proprietario del fondo, che, proprio per la sua posizione di proprietario, è quello meglio in grado di controllare la fonte di pericolo rappresentata dal sito contaminato.<br />	<br />
<i><br />	<br />
Il punto di vista dell’Adunanza Plenaria sulla questione pregiudiziale di interpretazione comunitaria.</i><br />	<br />
43. Seguendo sul punto le “<i>Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale</i>” (punto n. 24), pubblicata sulla GUCE del 6 novembre 2012, C-388, l’Adunanza Plenaria ritiene di indicare succintamente il suo punto di vista sulla soluzione da dare alla questione pregiudiziale sottoposta.<br />	<br />
44. L’Adunanza Plenaria ritiene che, nonostante la serietà degli argomenti su cui si fondano i dubbi interpretativi di cui si è trattato, la questione pregiudiziale sottoposta alla Corte di giustizia possa essere risolta in senso negativo, escludendo cioè che i richiamati principi comunitari in materia ambientale ostino ad una disciplina nazionale che non consente all’autorità competente di imporre misure di messa in sicurezza d’emergenza e di bonifica in capo al proprietario del sito non responsabile della contaminazione, prevedendo in capo al medesimo solo una responsabilità patrimoniale limitata al valore del fondo dopo l’esecuzione degli interventi di bonifica secondo il meccanismo sopra descritto dell’onere reale e del privilegio speciale immobiliare.<br />	<br />
45. Risulta significativo a tale proposito richiamare la sentenza della Corte di giustizia, Grande Sezione, 9 marzo 2010, C-378/08.<br />	<br />
Questa sentenza è stata pronunciata, in seguito ad una questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, su una fattispecie diversa rispetto a quella oggetto del presente giudizio e proprio tale diversità tra fattispecie, giustifica la presente domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia.<br />	<br />
Ciò nonostante, come si andrà ad esporre, alcuni principi espressi dal Giudice comunitario in quella sentenza potrebbero rivelarsi risolutivi anche nel caso in esame.<br />	<br />
In particolare, nella sentenza 9 marzo 2010, C-378/08, la Corte di giustizia ha affermato che, in applicazione del principio “chi inquina paga”, l’obbligo di riparazione incombe sugli operatori solo in misura corrispondente al loro contributo al verificarsi dell’inquinamento; gli operatori medesimi, pertanto, non devono farsi carico di oneri inerenti alla riparazione di un inquinamento al quale non abbiano contribuito.<br />	<br />
Più nel dettaglio, nella citata sentenza 9 marzo 2010, C- 378/08 si legge (punti da 53 a 59):<br />	<br />
&#8211; dagli artt. 4, n. 5, e 11, n. 2, della direttiva 2004/35 si evince che, così come l’accertamento di un nesso causale è necessario da parte dell’autorità competente al fine di imporre misure di riparazione ad eventuali operatori, a prescindere dal tipo d<br />
&#8211; un nesso di causalità del genere può essere agevolmente dimostrato quando l’autorità competente si trovi in presenza di un inquinamento circoscritto nello spazio e nel tempo, che sia opera di un numero limitato di operatori. Viceversa, non è questo il c<br />
&#8211; la direttiva 2004/35 non definisce la modalità di accertamento di un siffatto nesso di causalità; nella cornice della competenza condivisa tra l’Unione e i suoi Stati membri in materia ambientale, quando un elemento necessario all’attuazione di una dire<br />
&#8211; da questo punto di vista, la normativa di uno Stato membro può prevedere che l’autorità competente abbia facoltà di imporre misure di riparazione del danno ambientale presumendo l’esistenza di un nesso di causalità tra l’inquinamento accertato e le atti<br />
&#8211; tuttavia, dato che, conformemente al principio «chi inquina paga», l’obbligo di riparazione incombe agli operatori<i>solo in misura corrispondente al loro contributo al verificarsi dell’inquinamento o al rischio di inquinamento</i>(v., per analogia, sen<br />
&#8211; quando disponga di indizi di tal genere, l’autorità competente è allora in condizione di dimostrare un nesso di causalità tra le attività degli operatori e l’inquinamento diffuso rilevato. Conformemente all’art. 4, n. 5, della direttiva 2004/35, un’ipot<br />
46. Dai citati passaggi motivazionali, emerge, quindi, come, per il Giudice comunitario, il rapporto di casualità sia comunque elemento imprescindibile ai fini dell’applicazione della direttiva 2004/35 Ce e del principio comunitario “chi inquina paga” in essa richiamato.<br />	<br />
47. Tale conclusione, ovvero la necessità di accertare, eventualmente anche mediante presunzione, l’esistenza del rapporto di causalità, sembra, del resto, trovare conferma nella considerazione che il principio comunitario “chi inquina paga” affonda le sue radici storiche nell’omologo principio del diritto nazionale tedesco espresso con il termine «<i>Verursacherprinzip</i>», che letteralmente significa “<i>principio del soggetto causatore</i>”.<br />	<br />
48. Depongono in tale direzione anche le Conclusioni presentate il 22 ottobre 2009 nello stesso procedimento C 378/08 dall’Avvocato Generale Juliane Kokott, in cui si legge:<br />	<br />
&#8211; “una responsabilità svincolata da un contributo alla causazione del danno non corrisponderebbe all’orientamento della direttiva sulla responsabilità ambientale e non sarebbe neppure conforme a quest’ultima, qualora essa avesse l’effetto di attenuare la<br />
&#8211; “La questione dei presupposti per un esonero dell’operatore autore del danno dal pagamento dei costi di risanamento viene disciplinata, in particolare, all’art. 8 della direttiva sulla responsabilità ambientale. Eventuali più ampie fattispecie di esenzi<br />
&#8211; “ Se non si vuole svuotare di significato la responsabilità a titolo prioritario dell’operatore che ha causato il danno, l’art. 16, n. 1, della direttiva sulla responsabilità ambientale non deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri possano<br />
49. Con questo non si vuol certo intendere che il principio “chi inquina paga” implichi un divieto assoluto di addossare a soggetti diversi dall’autore del danno i costi per l’eliminazione dei danni ambientali. Un simile divieto, infatti, citando ancora le conclusioni dell’Avvocato generale Kolkott, finirebbe per tradursi nella passiva accettazione di eventuali danni all’ambiente, nel caso in cui l’autore di questi non potesse essere chiamato a rispondere. Infatti, anche in caso di riparazione a carico della collettività, le spese dovrebbero essere sopportate da un soggetto che non è responsabile per il danno. Tuttavia, l’accettazione dei danni all’ambiente sarebbe incompatibile con la finalità di promuovere un elevato livello di protezione dell’ambiente e il miglioramento della qualità di quest’ultimo. Il principio «chi inquina paga» è funzionale al raggiungimento di tale finalità, sancita non soltanto dal n. 2, ma anche dal n. 1 dell’art. 191 TFUE (ex art. 174 CE). Il detto principio non può essere inteso, quindi, in un senso tale da risultare in definitiva confliggente con la tutela dell’ambiente, ad esempio considerandolo idoneo a precludere la riparazione dei danni ambientali nel caso in cui l’autore degli stessi non possa essere chiamato a rispondere. Esso, in definitiva, sembra precludere una responsabilità per danni ambientali indipendente da un contributo alla causazione dei medesimi soltanto se ed in quanto essa abbia l’effetto di elidere quella incombente a titolo prioritario sull’operatore che ha causato i danni in questione.<br />	<br />
Tuttavia, ed è questo il punto che sembra decisivo ai fini della risoluzione della questione, i principi del diritto dell’Unione in materia ambientale, pur non ostando, alle condizioni appena viste, ad una responsabilità svincolata dal rapporto di casualità, non sembrano, tuttavia, imporla, demandando la regolazione di queste forme sussidiarie di responsabilità al legislatore nazionale. Tali principi, quindi, non sembrano di per sé interferire con i limiti (sopra ricostruiti) che il legislatore nazionale ha voluto prevede alla responsabilità del proprietario non autore della contaminazione..<br />	<br />
<i><br />	<br />
Conclusioni.</i><br />	<br />
50. In conclusione, alla luce di quanto esposto, si rimette all’esame della Corte di giustizia dell’Unione Europea la seguente questione pregiudiziale di corretta interpretazione che di nuovo si trascrive:<i>se i principi dell’Unione Europea in materia ambientale sanciti dall’art. 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dalla direttiva 2004/35/Ce del 21 aprile 2004 (articoli 1 e 8, n. 3; tredicesimo e ventiquattresimo considerando) – in particolare, il principio “chi inquina paga”, il principio di precauzione, il principio dell’azione preventiva, il principio, della correzione, in via prioritaria, alla fonte, dei danni causati all’ambiente – ostino ad una normativa nazionale, quale quella delineata dagli articoli 244, 245, 253 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che, in caso di accertata contaminazione di un sito e di impossibilità di individuare il soggetto responsabile della contaminazione o di impossibilità di ottenere da quest’ultimo gli interventi di riparazione, non consenta all’autorità amministrativa di imporre l’esecuzione delle misure di sicurezza d’emergenza e di bonifica al proprietario non responsabile dell’inquinamento, prevedendo, a carico di quest’ultimo, soltanto una responsabilità patrimoniale limitata al valore del sito dopo l’esecuzione degli interventi di bonifica”.</i><br />	<br />
<i><br />	<br />
Atti da trasmettere alla Corte di giustizia.</i><br />	<br />
51. Ai sensi della “<i>nota informativa riguardante la proposizione di domande di pronuncia pregiudiziale da parte dei giudici nazionali</i>” 2011/C 160/01 in G.U.C.E. 28 maggio 2011, vanno trasmessi alla cancelleria della Corte mediante plico raccomandato in copia i seguenti atti:<br />	<br />
&#8211; i provvedimenti impugnati con il ricorso di primo grado;<br />	<br />
&#8211; i ricorsi di primo grado;<br />	<br />
&#8211; le sentenze del T.a.r. appellate;<br />	<br />
&#8211; gli atti di appello del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;<br />	<br />
&#8211; le memorie difensive depositate da tutte parti nel giudizio di appello, sia nella fase innanzi alla VI davanti che in quella davanti all’Adunanza Plenaria;<br />	<br />
&#8211; la sentenza parziale con contestuale ordinanza di rimessione all’Adunanza Plenaria pronunciata nel presente giudizio dalla Sesta Sezione, 21 maggio 2013, n. 2740;<br />	<br />
&#8211; la presente ordinanza;<br />	<br />
&#8211; copia delle seguenti norme nazionali: articoli da 239 a 253 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; art. 99 del codice processo amministrativo.<br />	<br />
<i><br />	<br />
Sospensione del giudizio.</i><br />	<br />
52. Il presente giudizio viene sospeso, nelle more della definizione dell’incidente comunitario, e ogni ulteriore decisione, anche in ordine alle spese, è riservata alla pronuncia definitiva.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dispone:<br />	<br />
1) a cura della segreteria, la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nei sensi e con le modalità di cui in motivazione, e con copia degli atti ivi indicati;<br />	<br />
2) la sospensione del presente giudizio;<br />	<br />
3) riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese.<br />	<br />
Sospende il giudizio.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giovannini, Presidente<br />	<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />	<br />
Alessandro Pajno, Presidente<br />	<br />
Giorgio Giaccardi, Presidente<br />	<br />
Marzio Branca, Consigliere<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />	<br />
Nicola Russo, Consigliere<br />	<br />
Salvatore Cacace, Consigliere<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />	<br />
Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/09/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-ordinanza-25-9-2013-n-21/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Ordinanza &#8211; 25/9/2013 n.21</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 25/9/2013 n.3800</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-25-9-2013-n-3800/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-25-9-2013-n-3800/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-25-9-2013-n-3800/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 25/9/2013 n.3800</a></p>
<p>Pre. Bianchi – Est. Vivarelli Soc Centralpol Srl (Avv.ti M. Lupo, S. Tiribocchi ed E. Scaramella) c/ Ministero Degli Affari Esteri (Avv. di Stato) sulla inammissibilità dell&#8217;esclusione dalla gara per mancata presentazione della cauzione provvisoria in sede di offerta Contratti della P.A. – Gara – Cauzione provvisoria – Mancata presentazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-25-9-2013-n-3800/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 25/9/2013 n.3800</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-25-9-2013-n-3800/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 25/9/2013 n.3800</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pre. Bianchi – Est. Vivarelli<br /> Soc Centralpol Srl (Avv.ti M. Lupo, S. Tiribocchi ed E. Scaramella) c/ Ministero Degli Affari Esteri (Avv. di Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla inammissibilità dell&#8217;esclusione dalla gara per mancata presentazione della cauzione provvisoria in sede di offerta</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara – Cauzione provvisoria – Mancata presentazione – Esclusione – Illegittimità – Sanatoria offerta – Ammissibilità – Sussiste – Istanza cautelare – Accoglimento – Conseguenze</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Va sospeso il provvedimento di esclusione dalla gara, con consequenziale ammissione con riserva, poiché l’art. 75, comma 6, del Codice dei Contratti deve essere interpretato nel senso che la mancata presentazione della cauzione provvisoria al momento dell’offerta deve essere oggetto di sanatoria o regolarizzazione, al contrario della cauzione definitiva.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 8128 del 2013, proposto da:</p>
<p>Soc Centralpol Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Lupo, Simone Tiribocchi, Elisa Scaramella, con domicilio eletto presso Marco Lupo in Roma, via Luca Gaurico, 257;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero Degli Affari Esteri, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>esclusione dalla gara d&#8217;appalto per l&#8217;affidamento del servizio triennale dal 01/12/2013 al 30/11/2016 di vigilanza armata presso la sede distaccata di via Salvatore Contarini n.25 (CIG 5076873023).</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero Degli Affari Esteri;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2013 il dott. Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Considerato che il ricorso appare assistito da elementi di fondatezza, secondo il noto orientamento per il quale “<i>Il bando della procedura di gara pubblica è affetto da nullità ogni qualvolta individua quale causa di esclusione dalla gara la mancata allegazione della polizza fideiussoria di cui all&#8217;art. 75, comma primo, del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163 del 2006). Tale norma, la quale prevede, al comma sesto, l&#8217;obbligo &#8211; non sanzionato con l&#8217;inammissibilità dell&#8217;offerta o l&#8217;esclusione del concorrente per l&#8217;ipotesi in cui la garanzia non venga prestata &#8211; di corredare l&#8217;offerta di una garanzia pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell&#8217;invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell&#8217;offerente, a garanzia della serietà dell&#8217;impegno di sottoscrivere il contratto e quale liquidazione preventiva e forfettaria del danno in caso di mancata stipula per fatto dell&#8217;affidatario, ed al comma ottavo che l&#8217;offerta, espressamente a pena di esclusione, sia corredata, altresì, dall&#8217;impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all&#8217;art. 113, qualora l&#8217;offerente risultasse affidatario, in seguito alla entrata in vigore della disposizione dell&#8217;art. 46, comma primo bis, del codice dei contratti pubblici, deve essere interpretata in modo tale da valorizzare la diversa formulazione letterale del comma sesto, in relazione al comma ottavo, con l&#8217;evidente intento di ritenere sanabile o regolarizzabile la mancata prestazione della cauzione provvisoria, al contrario della cauzione definitiva, che garantisce l&#8217;impegno più consistente della corretta esecuzione del contratto e giustifica l&#8217;esclusione dalla gara” </i>(in termini TAR Lazio Roma II, 16/2013); ritenuto sussistente anche il periculum in mora.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie l’istanza cautelare di sospensiva e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende il provvedimento di esclusione ed ammette con riserva la ricorrente alla gara;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 10.01.2014.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.<br />	<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2013 e del giorno 20 settembre 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Franco Bianchi, Presidente<br />	<br />
Carlo Taglienti, Consigliere<br />	<br />
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/09/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-25-9-2013-n-3800/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 25/9/2013 n.3800</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2013 n.4418</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-25-9-2013-n-4418/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-25-9-2013-n-4418/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-25-9-2013-n-4418/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2013 n.4418</a></p>
<p>Pres. Alessandro Pagano, est. Michelangelo Maria Liguori L.F. (Avv.ti Giorgio Grasso, Tiziana Noioso e Fabio Esposito) c. Ministero della Difesa (non costituito) sulle notifiche alle Amministrazioni dello Stato Giustizia amministrativa-Ricorso giurisdizionale- Amministrazione statale convenuta-Notifica &#8211; Presso Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l&#8217;Autorità Giudiziaria adita-Necessità- Sussiste- Carenza- Inammissibilità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-25-9-2013-n-4418/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2013 n.4418</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-25-9-2013-n-4418/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2013 n.4418</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Alessandro Pagano, est. Michelangelo Maria Liguori<br />  L.F. (Avv.ti Giorgio Grasso, Tiziana Noioso e Fabio Esposito) c. Ministero della Difesa (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>sulle notifiche alle Amministrazioni dello Stato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa-Ricorso giurisdizionale- Amministrazione statale convenuta-Notifica &#8211; Presso Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l&#8217;Autorità Giudiziaria adita-Necessità- Sussiste- Carenza- Inammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell&#8217;art. 11 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, così come  modificato dalla L. n. 260/1958, le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale indirizzati alle amministrazioni dello Stato devono essere notificati, in via esclusiva e a pena di inammissibilità, presso  dell&#8217;Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità adita. (Nel caso di specie, il TAR Campania ha ritenuto inammissibile il ricorso amministrativo notificato al Ministero della Difesa presso la sede reale in spregio della suddetta normativa, applicabile anche ai giudizi amministrativi ai sensi dell&#8217;art. 10, comma terzo, della l. 3 aprile 1979, n. 103)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Settima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1865 dell’anno 2012, proposto da:<br />
L.F., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Grasso, Tiziana Noioso e Fabio Esposito, e elettivamente domiciliato presso lo studio di costoro, in Napoli, via G. Ribera n. 5; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., non costituito; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; della nota prot. n. M_D/GPREV/III/8/1/98866/611730/A dell&#8217;8/5/2008 del Ministero della Difesa – Direzione Generale delle Pensioni Militari, del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati e della Leva – III Reparto – 8^ Divisione – 1^ Sezione, recante preavviso di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e conseguentemente di reiezione della domanda presentata dal ricorrente per ottenere l&#8217;equo indennizzo, relativamente all&#8217;infermità &#8220;<i>cardiopatia ischemica con angina da sforzo di lieve entità (II classe NYHA), ipertensione arteriosa farmacologicamente controllata</i>&#8220;;<br />	<br />
&#8211; del presupposto parere negativo reso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio;<br />	<br />
nonché per il riconoscimento del diritto all’equo indennizzo per l’accusata infermità.<br />	<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 marzo 2013 il dott. Michelangelo Maria Liguori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il presente ricorso, notificato a mezzo posta il 14/20 aprile 2012 (al “<i>Ministero della Difesa in persona del Ministro p.t. in persona del funzionario elettivamente domiciliato presso il II Reparto 8^ Divisione del Ministero della Difesa, Direzione Generale PREVIMIL – viale Dell’Esercito n. 186 CAP 00143 Roma</i>”) e depositato il successivo 23 aprile, Longobardi Fulvio, già militare dell’Aeronautica Militare Italiana, attualmente in congedo, ha impugnato in riassunzione (dopo la pronunzia n. 1591/2012 con cui il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, da lui precedentemente adito, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione) la nota prot. n. M_D/GPREV/III/8/1/98866/611730/A dell&#8217;8/5/2008 del Ministero della Difesa – Direzione Generale delle Pensioni Militari, del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati e della Leva – III Reparto – 8^ Divisione – 1^ Sezione, recante preavviso di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, e conseguentemente di reiezione della domanda presentata per ottenere l&#8217;equo indennizzo, in relazione alla infermità &#8220;<i>cardiopatia ischemica con angina da sforzo di lieve entità (II classe NYHA), ipertensione arteriosa farmacologicamente controllata</i>&#8221; da lui lamentata.<br />	<br />
Tale nota è stata emessa sulla scorta del negativo parere reso in proposito dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, pure oggetto di gravame, ed è stata censurata per difetto di istruttoria, errata valutazione dei presupposti e carenza di motivazione.<br />	<br />
Contestualmente, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto all’equo indennizzo per l’accusata infermità.<br />	<br />
Non si è costituita l’Amministrazione pubblica intimata.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 21 marzo 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Rilevato che il presente giudizio è incentrato sull’impugnativa, effettuata in uno al presupposto parere negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, della nota prot. n. M_D/GPREV/III/8/1/98866/611730/A dell&#8217;8/5/2008, con cui il Ministero della Difesa – Direzione Generale delle Pensioni Militari, del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati e della Leva – III Reparto – 8^ Divisione – 1^ Sezione ha dato al ricorrente preavviso di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, e conseguentemente di reiezione della domanda presentata per ottenere l&#8217;equo indennizzo, in relazione alla lamentata infermità &#8220;<i>cardiopatia ischemica con angina da sforzo di lieve entità (II classe NYHA), ipertensione arteriosa farmacologicamente controllata</i>&#8220;;<br />	<br />
Rilevato che, contestualmente, il ricorrente ha chiesto – sempre nei confronti del Ministro della Difesa – il riconoscimento del proprio diritto all’equo indennizzo per l’accusata infermità;<br />	<br />
Rilevato che l’atto introduttivo è stato notificato al Ministero della Difesa &#8211; II Reparto 8^ Divisione, Direzione Generale PREVIMIL, all’indirizzo di viale Dell’Esercito n. 186 CAP 00143 Roma;<br />	<br />
Ritenuto che, come è noto, l&#8217;art. 11, primo comma, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 &#8211; nel testo modificato dall&#8217;art. 1 della l. 25 marzo 1958, n. 260 &#8211; stabilisce che &#8220;<i>Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l&#8217;ufficio dell&#8217;Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l&#8217;Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente</i>&#8220;;<br />	<br />
Ritenuto, altresì, che il comma terzo dello stesso articolo prevede che le notificazioni di cui sopra devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d&#8217;ufficio;<br />	<br />
Ritenuto che tale richiamata normativa risulta applicabile anche nei giudizi avanti al Consiglio di Stato ed ai Tribunali amministrativi, stante il disposto dell&#8217;art. 10, comma terzo, della l. 3 aprile 1979, n. 103, di talché la giurisprudenza è consolidata nel ritenere l&#8217;inammissibilità del ricorso proposto nei confronti dell&#8217;Amministrazione statale che non sia stato ad essa notificato presso l&#8217;Avvocatura dello Stato (Cfr. Cons. di Stato sez. IV, 23 gennaio 2003, n. 257; Cons. di Stato sez. IV, 17 luglio 1996, n. 862), salvi gli effetti di sanatoria determinati dall&#8217;eventuale costituzione in giudizio dell&#8217;Amministrazione stessa, ai sensi della sentenza della Corte cost. 26 giugno 1967, n. 97;<br />	<br />
Considerato che, nel caso in esame, il gravame non è stato notificato presso l&#8217;Avvocatura competente, né si è verificata la sanatoria di cui sopra (per spontanea costituzione dell’Amministrazione intimata), per cui il ricorso risulta inammissibile, e di tanto va fatta declaratoria in questa sede;<br />	<br />
Considerato che nulla va disposto quanto alle spese di giudizio, stante la mancata costituzione della parte pubblica;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima)<br />	<br />
pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, proposto da Longobardi Fulvio, lo dichiara inammissibile.<br />	<br />
Nulla per le spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 21 marzo 2013, 6 giugno 2013, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Alessandro Pagano, Presidente<br />	<br />
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Diana Caminiti, Primo Referendario<br />
<b></p>
<p align=center>
<p align=justify>	<br />
</b>	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/09/2013</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=center>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-25-9-2013-n-4418/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2013 n.4418</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2013 n.311</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-25-9-2013-n-311/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-25-9-2013-n-311/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-25-9-2013-n-311/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2013 n.311</a></p>
<p>Pres. A. Pozzi – Est. A. Chiettini Comune di Vallarsa (avv. M. Zanella) vs Provincia autonoma di Trento (avv.ti D. Florenzano, N. pedrazzoli e V. Biasetti); Consiglio delle Autonomie Locali e nei confronti di Comunità della Vallagarina sull&#8217;obbligatorietà della gestione associata di servizi per i Comuni con meno di 10.000</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-25-9-2013-n-311/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2013 n.311</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-25-9-2013-n-311/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2013 n.311</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Pozzi – Est. A. Chiettini<br /> Comune di Vallarsa (avv. M. Zanella) vs Provincia autonoma di Trento (avv.ti D. Florenzano, N. pedrazzoli e V. Biasetti); Consiglio delle Autonomie Locali e nei confronti di Comunità della Vallagarina</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;obbligatorietà della gestione associata di servizi per i Comuni con meno di 10.000 abitanti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Ricorso straordinario al Capo di Stato – Trasposizione – Richiesta – Persona giuridica – Legale rappresentante – Legittimazione &#8211; Sussiste.	</p>
<p>2. Enti locali – Servizi specialistici – Comuni con meno di 10.000 abitanti &#8211; Gestione associata &#8211; A mezzo di Comunità montane &#8211; Obbligatorietà – Sussiste. 	</p>
<p>3. Enti locali – Comunità montane – Natura &#8211; Enti locali autonomi – Unione di comuni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La richiesta di trasposizione del ricorso straordinario alla sede giurisdizionale non è soggetta, ai sensi dell&#8217;art. 10 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, a indicazioni e formalità particolari circa il soggetto competente a proporla. Nel caso la richiesta provenga da una persona giuridica, il legale rappresentante di questa è abilitato a sottoscrivere l&#8217;atto senza la necessità di una preventiva autorizzazione da parte dell&#8217;organo competente ad autorizzare la lite[1]. 	</p>
<p>2. I comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti sono obbligati ad esercitare in forma associata, mediante le comunità montane, i compiti e le attività relativi alle funzioni in materia di sportello unico delle attività produttive, di entrate, informatica, contratti ed appalti.	</p>
<p>3. Le comunità montane hanno natura di enti locali autonomi, che costituiscono una proiezione dei comuni che ad esse fanno capo e che danno luogo a un caso speciale di unioni di comuni, create in vista della valorizzazione delle zone montane, allo scopo di esercitare, in modo più adeguato di quanto non consentirebbe la frammentazione dei comuni montani, sia funzioni proprie che funzioni conferite ma anche funzioni comunali[2].	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>[1] Cfr., in termini, C.d.S., sez. V, 21.11.2005, n. 6436; C.G.A., 4.11.2008, n. 919; T.A.R. Sardegna, sez. I, 15.6.2011, n. 557.<br />	<br />
[2] Cfr., TRGA Trento, sentenza 24.6.2005, n. 244.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento<br />	<br />
(Sezione Unica)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 26 del 2013, proposto da:<br />
Comune di Vallarsa, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Marco Zanella e con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, via Calepina, n. 75<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Damiano Florenzano, Nicolò Pedrazzoli e Viviana Biasetti ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura della Provincia in Trento, Piazza Dante, n. 15;<br />
&#8211; Consiglio delle Autonomie Locali, non costituito in giudizio<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; Comunità della Vallagarina, non costituita in giudizio<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; della deliberazione della Giunta provinciale n. 1449, del 6 luglio 2012, avente ad oggetto &#8220;Applicazione dell&#8217;art. 8 bis, commi 2 e 3, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, aggiunto dalla legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18: criteri e modalità di attuazione delle gestioni associate obbligatorie mediante le comunità&#8221;;<br />	<br />
&#8211; dell’&#8221;Allegato parte integrante&#8221; di detta deliberazione, recante &#8220;Gestioni associate obbligatorie. Criteri e modalità di svolgimento dei servizi associati&#8221;;<br />	<br />
&#8211; del presupposto Protocollo d&#8217;Intesa in materia di finanza locale per il 2012, sottoscritto tra il Presidente della Provincia e il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali in data 28 ottobre 2011;<br />	<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 luglio 2013 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Il Comune di Vallarsa ha impugnato la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1449, del 6 luglio 2012, con la quale sono stati individuati i criteri e le modalità per lo svolgimento, da parte dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, e mediante la comunità di valle di appartenenza, di attività amministrative in materia di entrate, di informatica e di contratti e appalti di lavori, servizi e forniture. È stato anche gravato il Protocollo d’intesa tra la Provincia e il Consiglio delle autonomie locali in materia di finanza locale per l’anno 2012.<br />	<br />
2. Entrambi i provvedimenti, precisamente citati in epigrafe, sono stati impugnati con ricorso straordinario al Capo dello Stato.<br />	<br />
L’Amministrazione provinciale, con atto datato 18 dicembre 2012 e notificato il 20 dicembre 2012, ha però chiesto la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.<br />	<br />
Il Comune di Vallarsa si è quindi costituito in giudizio, ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, con atto notificato in data 5 febbraio 2013 e depositato presso la Segreteria del Tribunale il successivo giorno 11 febbraio.<br />	<br />
3. A sostegno del ricorso sono state presentate le seguenti censure in diritto:<br />	<br />
I &#8211; violazione degli artt. 118 e 97 Costituzione e dell’art. 7 della legge 5.6.2003, n. 131; violazione del principio di sussidiarietà verticale e contraddittorietà manifesta rispetto ai principi di semplificazione e di non aggravamento dell’azione amministrativa;<br />	<br />
il Comune lamenta che con gli atti gravati verrebbero sottratte competenze e funzioni amministrative ai comuni per essere attribuite alle comunità di valle, soggetti non previsti dalla Costituzione e costituiti con legge provinciale approvata in violazione dell’art. 4 dello Statuto speciale d’autonomia che attribuisce alla Regione la competenza in materia di ordinamento degli enti locali;<br />	<br />
II &#8211; violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e della l.p. 30.11.1992, n. 23; violazione dell’art. 8 bis della l.p. 27.12.2010, n. 27; eccesso di potere per irragionevolezza e disparità di trattamento;<br />	<br />
si afferma che nella deliberazione n. 1449 del 2012, oltre ad aver omesso qualsivoglia motivazione, non sarebbero stati indicati i criteri con cui sono state individuate le funzioni da gestire in forma associata e non sarebbe comprensibile se in esse è compreso anche lo sportello unico delle attività produttive;<br />	<br />
III &#8211; errata concezione della gestione associata a fronte di un meccanismo di vera e propria attribuzione forzosa di funzioni dai comuni alla comunità di valle territorialmente competente; irragionevolezza e disparità di trattamento;<br />	<br />
IV &#8211; illegittimità costituzionale dell’intero assetto delle comunità di valle &#8211; articoli relativi della l.p. 16.6.2006, n. 3 (modificata dalla l.p. 12 settembre 2008, n. 16, dalla l.p. 27 novembre 2009, n. 15, dalla l.p. 27 dicembre 2010, n. 27, dalla l.p. 1 luglio 2011, n. 9 e dalla l.p. 30 luglio 2012, n. 17) &#8211; in relazione agli artt. 5, 114, 118 e 128 della Costituzione (posto che sarebbero stati introdotti “<i>nuovi enti locali autonomi</i>” con un’assemblea avente natura elettiva) e agli artt. 4, primo comma, n. 3), e 65 dello Statuto speciale d’autonomia, atteso che la competenza legislativa in materia di enti locali è attribuita alla Regione Trentino &#8211; Alto Adige e non alla Provincia autonoma di Trento.<br />	<br />
4. Con l’atto di costituzione il Comune di Vallarsa ha chiesto che sia dichiarato “<i>irricevibile o comunque nullo</i>” l’atto di opposizione perché sottoscritto dal Presidente della Provincia senza il consenso della Giunta provinciale, con conseguente restituzione del ricorso straordinario al Capo dello Stato.<br />	<br />
In questa sede, il ricorrente ha inoltre presentato l’istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.<br />	<br />
5. Con successiva memoria depositata in data 11 febbraio 2012 il Comune di Vallarsa ha precisato di “<i>non contestare in assoluto</i>” l’imposizione delle gestioni associate bensì di opporsi alle modalità riguardanti la concreta realizzazione delle stesse, ossia tramite la comunità di valle di appartenenza, modalità che sarebbe stata “<i>resa nota solo con la deliberazione n. 1449/2012</i>” e che sarebbe lesiva degli interessi delle amministrazioni comunali con meno di 10.000 abitanti, quale è la situazione demografica di Vallarsa.<br />	<br />
6. Nei termini di legge si è costituita in giudizio la Provincia di Trento per confutare le tesi sostenute nel ricorso, del quale ha eccepito l’inammissibilità ed ha comunque chiesto la reiezione perché infondato nel merito.<br />	<br />
7. La domanda cautelare è stata rinunciata nella camera di consiglio di data 7 marzo 2013 a fronte di una sollecita fissazione del merito.<br />	<br />
8. Alla pubblica udienza dell’11 luglio 2013, sentiti i procuratori delle parti come da verbale d’udienza, il ricorso è stato chiamato e trattenuto per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Pregiudizialmente occorre esaminare l’eccezione del Comune di Vallarsa, secondo il quale l’istanza di trasposizione sarebbe irricevibile o, in ogni caso, nulla, perché proposta dal Presidente della Provincia di Trento senza che, previamente, fossa stata adottata la deliberazione di Giunta provinciale di resistenza alla lite (invero, assunta successivamente alla notifica dell’atto di costituzione in giudizio, con provvedimento n. 262 del 15 febbraio 2013).<br />	<br />
L’eccezione non ha pregio.<br />	<br />
La richiesta di trasposizione del ricorso straordinario alla sede giurisdizionale non è soggetta, ai sensi dell&#8217;art. 10 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, a indicazioni e formalità particolari circa il soggetto competente a proporla. È già stato appurato che, nel caso la richiesta provenga da una persona giuridica, il legale rappresentante di questa è abilitato a sottoscrivere l&#8217;atto senza la necessità di una preventiva autorizzazione da parte dell&#8217;organo competente ad autorizzare la lite (cfr., in termini, C.d.S., sez. V, 21.11.2005, n. 6436; C.G.A., 4.11.2008, n. 919; T.A.R. Sardegna, sez. I, 15.6.2011, n. 557).<br />	<br />
Nel caso di specie, l&#8217;atto di opposizione risulta sottoscritto dal Presidente della Provincia che, ai sensi dell’art. 52 dello Statuto speciale d’autonomia, è il legale rappresentante dell&#8217;Ente. Tanto è sufficiente a far ritenere ritualmente presentata l&#8217;istanza di trasferimento del ricorso alla sede giurisdizionale.<br />	<br />
2. Ciò chiarito in via pregiudiziale, in sede preliminare è doveroso osservare che la deliberazione della Giunta provinciale 1449/2012, qui impugnata, è stata adottata nell’ambito di una serie di interventi di riorganizzazione della pubblica amministrazione volti a conseguire economie di gestione nel funzionamento degli enti del settore pubblico provinciale.<br />	<br />
In particolare, in esplicita attuazione di quanto previsto dall&#8217;art. 4 della l.p. 27.12.2011, n. 18 (finanziaria provinciale 2012), che ha aggiunto l’art. 8 bis alla l.p. 27.12.2010, n. 27 (finanziaria provinciale 2011), con il provvedimento in esame sono stati individuati i criteri e le modalità di svolgimento di alcuni servizi che i comuni trentini con popolazione inferiore a 10.000 abitanti devono esercitare obbligatoriamente in forma associata mediante la comunità di appartenenza.<br />	<br />
Le disposizioni di cui al citato art. 8 bis della l.p. 27/2010 sono dichiaratamente poste allo scopo di perseguire le finalità di cui all’art. 8 della stessa l.p. che, testualmente, dà attuazione:<br />	<br />
&#8211; all’art. 79 dello Statuto speciale, da ultimo modificato dalla legge 23.12.2009, n. 191 (finanziaria per l’anno 2010 e c.d. “Accordo di Milano”), il quale prevede, “<i>al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica</i>”, che la Pro<br />
&#8211; ai sopra citati obblighi relativi al patto di stabilità interno, funzionali al conseguimento degli obiettivi fissati dall&#8217;articolo 14 del D.L. 31.5.2010, n. 78 (recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria), convertito in legge, con<br />
3. Ora, più in generale, occorre rammentare che con il comma 28 dell’art. 14 del D.L. 78/2010 &#8211; disciplina parzialmente integrata dall’art. 16 del D.L. 13.8.2011, n. 138 (convertito dalla L. 14.9.2011, n. 148) e, da ultimo, rivista dall’art. 19 del D.L. 6.7.2012, n. 95 (convertito dalla L. 7.8.2012, n. 135) &#8211; il Legislatore statale ha stabilito:<br />	<br />
&#8211; da un lato, l’obbligo per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti a comunità montane, di esercitare obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, pressoché tutte le fu<br />
&#8211; da altro lato, che spetta a ciascuna Regione, “<i>secondo principi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese</i>”, l’individuazione della “<i>dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica</i>” idonea allo svol<br />
4a. Con i sopra citati artt. 8 e 8 bis della l.p. 27/2010 la Provincia ha quindi recepito i nuovi principi fondamentali che interessano non solo la finanza locale ma anche il modello organizzativo degli enti locali minori.<br />	<br />
Ciò, in forza: dell’art. 117 della Costituzione; di quanto da ultimo previsto dallo stesso art. 79 dello Statuto d’autonomia che, nel testo novellato nel 2009, oltre a sancire il dovere della Provincia di assolvere agli obblighi posti dal patto di stabilità interno le assegna il compito di stabilire i conseguenti obblighi gravanti sui enti locali; di quanto sancisce l’art. 2 del D.Lgs. 16.3.1992, n. 266, in base al quale la legislazione provinciale deve essere adeguata ai principi e alle norme costituenti i limiti indicati dagli articoli 4 e 5 dello Statuto, recati da atto legislativo dello Stato, entro i sei mesi successivi alla pubblicazione dell&#8217;atto medesimo, o nel più ampio termine da esso stabilito, a pena di impugnazione da parte del Governo innanzi alla Corte costituzionale delle disposizioni legislative provinciali non adeguate.<br />	<br />
4b. In senso conforme, sia il comma 1 dell’art. 14 del D.L. 78/2010 sia il comma 3 dell’art. 16 del D.L. 95/2012 prevedono che anche le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nelle misure indicate in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.<br />	<br />
4c. Quanto alle fonti che supportano le funzioni provinciali in materia, occorre richiamare, oltre all’art. 81 dello Statuto speciale, l’art. 15, comma 2, della normativa di attuazione di cui al D.P.R. 19.11.1987, n. 526, che riserva alla legge provinciale l’individuazione degli ambiti di esercizio delle forme collaborative, anche a carattere obbligatorio, tra i comuni.<br />	<br />
Corrispondentemente, l’art. 57 del testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni (di cui al d.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L), che disciplina le “<i>forme collaborative intercomunali</i>”, demanda alla legge provinciale la previsione delle forme associative e di collaborazione fra i comuni per lo svolgimento delle loro funzioni in modo ottimale (comma 1) e stabilisce che sia sempre la legge provinciale a determinare quali funzioni sono esercitate in forma associata dai comuni (e, per ciascuna funzione, la forma di gestione associata da utilizzare) avvalendosi o delle strutture organizzative di un altro comune ovvero di strutture appositamente costituite per la gestione associata (commi 3 e 4).<br />	<br />
Lo stesso art. 57 stabilisce anche che sia un legge provinciale ad individuare gli ambiti territoriali entro i quali operano le forme di collaborazione tra comuni, previo il coinvolgimento dei comuni interessati e assicurata l’omogeneità o la positiva integrazione delle caratteristiche geografiche e socio-economiche di ciascun ambito, la dimensione idonea per garantire l&#8217;esercizio delle funzioni e l&#8217;organizzazione dei servizi a livelli adeguati di economicità ed efficacia nonché l’unicità degli ambiti per la gestione associata in forma obbligatoria di funzioni e di servizi (comma 5).<br />	<br />
5. Dunque, in piana attuazione dell&#8217;art. 79 dello Statuto e dell&#8217;art. 14 del D.L. n. 78 del 2010, con l’art. 8 della l.p. n. 27 del 2010 il Legislatore trentino aveva previsto la sola gestione obbligatoria in forma associata dei compiti e delle attività (individuate con deliberazione della Giunta provinciale) dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti; contestualmente, era stato previsto che altre misure sarebbero state individuate d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali.<br />	<br />
6. Vale qui specificare che detto Organo, disciplinato dalla l.p. 15.6.2005, n. 7, in attuazione dell&#8217;art. 123, quarto comma, della Costituzione e dell&#8217;art. 10 della L. cost. 18.10.2001, n. 3, è l&#8217;organismo di rappresentanza istituzionale, autonoma e unitaria degli enti locali della Provincia di Trento e costituisce anche la rappresentanza unitaria dei comuni trentini che, ai sensi dell&#8217;art. 81 dello Statuto speciale, concorda con la Provincia la quantificazione e le modalità di corresponsione dei mezzi finanziari agli stessi comuni.<br />	<br />
Da ciò una fondante osservazione: le norme legislative provinciali che attengono alla finanza locale trovano origine da un procedimento pattizio previsto dall’art. 81 dello Statuto speciale e disciplinato dall’art. 18 del D.Lgs. 16.3.1992, n. 268 (norme di attuazione in materia di finanza provinciale) e dalla già citata l.p. n. 7 del 2005.<br />	<br />
7. Il successivo anno 2011, con il Protocollo per la finanza locale 2012 sottoscritto tra il Presidente della Provincia e il Presidente del Consiglio delle autonomie locali, le due parti hanno concordato che anche per ulteriori amministrazioni locali di minore consistenza demografica dovessero essere individuate modalità associate per la gestione e l’organizzazione di alcuni settori, al fine di consentire recupero di efficienza e di efficacia, oltre che la semplificazione e lo snellimento dei processi. Richiamata dunque la normativa nazionale che ha introdotto l’obbligo di gestione associata per pressoché la totalità delle funzioni dei comuni, nonché le conclusioni della prima fase del progetto “Fare Comunità” avviato per l’analisi organizzativa del territorio locale, le due nominate parti hanno concordato che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, i comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti dovessero esercitare obbligatoriamente in forma associata, mediante le comunità, i compiti e le attività relativi alle funzioni in materia di sportello unico delle attività produttive, di entrate, informatica e di contratti e appalti.<br />	<br />
7. Con l’art. 4 della l.p. 18/2011 ( finanziaria 2012 ), è stato pertanto recepito quanto concordato con il Consiglio delle autonomie locali e stabilito che con deliberazione della Giunta provinciale, approvata d’intesa con lo stesso Consiglio, sarebbero stati individuati i criteri e le modalità per l&#8217;attuazione dei nuovi obblighi. Tale provvedimento si è poi tradotto nella deliberazione n. 1449 del 2012, qui impugnata unitamente al menzionato Protocollo d’intesa 2012.<br />	<br />
8. Giova anche ricordare che con il Protocollo per la finanza locale per l’anno 2013 le parti hanno concordato di rinviare di sei mesi la data di avvio delle gestioni associate.<br />	<br />
Conseguentemente, con l’art. 5 della l.p. 27.12.2012, n. 25, la finanziaria 2013, il termine per l’avvio delle gestioni associate obbligatorie è stato differito al 1° luglio 2013.<br />	<br />
9. Tanto premesso, il Collegio può ora passare all’esame delle censure di merito.<br />	<br />
Il ricorso è infondato, sicché si prescinde, per ragioni di economia espositiva, dalla trattazione delle eccezioni sollevate dalla difesa dell’Amministrazione provinciale. <br />	<br />
10a. Con il primo motivo il Comune ricorrente denuncia la violazione dell’art. 118 della Costituzione e dell’art. 7 della L. 5.6.2003, n. 131, per violazione del principio di sussidiarietà.<br />	<br />
Questo argomentare è giuridicamente infondato.<br />	<br />
Innanzitutto, rispetto al nuovo testo dell’art. 118 Cost., si ricorda che nell’ordinamento della Provincia autonoma di Trento vige tuttora il principio del parallelismo tra le funzioni legislative e le funzioni amministrative codificato dall’art. 16 dello Statuto speciale. A ciò è necessario soggiungere che il solo criterio della corrispondenza non è sufficiente ad inquadrare l’ampiezza dell’attività amministrativa che spetta alla Provincia, poiché, di frequente, lo stesso Statuto, le norme di attuazione, ma anche leggi dello Stato attribuiscono attività e funzioni specifiche di tipo amministrativo direttamente alla Provincia.<br />	<br />
Nemmeno può essere sostenuto che il nuovo sistema dei principi costituzionali retto dal novellato art. 118 Cost. costituisca &#8211; ai sensi della L. cost. 18.10.2001, n. 3 &#8211; una forma più ampia o favorevole di autonomia per la Provincia rispetto al vigente impianto statutario nel suo complesso.<br />	<br />
Sicché i principi di superamento del parallelismo tra legislazione ed amministrazione e di sussidiarietà in materia di esercizio delle funzioni amministrative, di cui all’art. 118 Cost. e all’art. 7 della L. 131/2003, non sono immediatamente applicabili nel sistema statutario del Trentino &#8211; Alto Adige ma, a Statuto invariato, costituiscono solamente l’indirizzo per il Legislatore locale nella disciplina dell’attribuzione e dell’esercizio delle funzioni amministrative sul territorio.<br />	<br />
In tal senso ha disposto l’art. 1 della legge sul governo dell&#8217;autonomia del Trentino 16.6.2006, n. 3, che ha inteso dare attuazione al principio di sussidiarietà tra i diversi livelli istituzionali “<i>attribuendo il maggior numero possibile di funzioni amministrative ai comuni, enti più vicini agli interessi dei cittadini, anche mediante le forme più appropriate di esercizio associato delle funzioni</i>” (cfr., artt. 1 e 9, comma 2).<br />	<br />
10b. Errato è anche ritenere che la deliberazione impugnata sia “<i>la risultanza</i>” (così, testualmente, nel ricorso), della menzionata l.p. n. 3 del 2006 (incomprensibilmente definita nell’atto introduttivo “<i>legge provvedimento</i>”), che ha riformato l’assetto istituzionale della Provincia, dei comuni e del sistema pubblico locale in generale, e che ha previsto la suddivisione della Provincia in territori ed ha istituito le comunità di valle.<br />	<br />
Come è già stato chiarito con la sopra riportata ricostruzione del quadro normativo di riferimento, la deliberazione impugnata trova la propria fonte nell’art. 8 bis della l.p. 27/2010 che, tra le altre misure adottate al fine di rispettare il patto di stabilità interno, ha previsto, per i comuni di minori dimensioni, una nuova modalità di esercizio congiunto di alcune funzioni che, all’evidenza, richiedono competenze altamente specialistiche e, perciò, costose.<br />	<br />
10c. La legge provinciale che ha istituito le comunità di valle quali enti pubblici a struttura associativa, costituiti dai comuni compresi in ciascun territorio, per l&#8217;esercizio, in forma associata obbligatoria, di funzioni, compiti, attività e servizi (cfr., artt. 2 e 14 della l.p. 3/2006) costituisce, per il provvedimento amministrativo in esame, un mero “<i>presupposto fattuale</i>”, come ha correttamente affermato la difesa dell’Amministrazione.<br />	<br />
Su questo basilare punto occorre ricordare nuovamente che, per il razionale svolgimento da parte dei comuni delle gestioni associate obbligatorie, il Legislatore statale ha affidato alle Regioni il compito di individuare “<i>la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica</i>” (art. 14 del D.L. 78/2010).<br />	<br />
Ebbene, in Provincia di Trento già esistevano tali “<i>ambiti territoriali</i>”, perché costituiti ai sensi della l.p. 3/2006 e individuati &#8211; a seguito di un procedimento che ha visto coinvolte tutte le realtà locali &#8211; sulla base “<i>di criteri di continuità territoriale e di omogeneità culturale, storica, sociale, economica, infrastrutturale e orografica, nonché di adeguatezza</i>”, al fine dell’esercizio da parte dei comuni delle funzioni amministrative in forma associata (cfr., artt. 2, 4 e 12 della l.p. 3/2006).<br />	<br />
Cosicché il Legislatore provinciale, in sede di recepimento dei sopravvenuti principi fondamentali relativi al contenimento della spesa pubblica anche mediante l’esercizio associato di funzioni amministrative nei comuni di minori dimensioni, non era necessitato all’individuazione delle “<i>dimensioni territoriali omogenee</i>” perché ha utilizzato quelle di recente costituite proprio al fine di prescrivere e promuovere lo svolgimento delle gestioni associate.<br />	<br />
Per quest’ultimo obiettivo è stato sfruttato lo strumento della “<i>convenzione</i>”, come disciplinata dall’art. 59 del già citato testo unico delle leggi regionali di cui al d.P.Reg. n. 3/L del 2005, che i comuni, le loro associazioni e le unioni possono stipulare tra loro, con la Provincia e con altri enti pubblici per “<i>svolgere in modo coordinato funzioni e servizi</i>”.<br />	<br />
10d. Né è corretto affermare che la deliberazione impugnata “<i>sottragga</i>” ai comuni funzioni e competenze.<br />	<br />
All’opposto, negli atti all’esame è confermato il mantenimento in capo ai comuni della “<i>titolarità delle funzioni</i>” da gestire in forma associata, proprio al fine di <i>“salvaguardare l’identità delle collettività locali</i>” e assicurare concretamente che tutti i compiti programmatori, di definizione delle politiche, di identificazione dei fabbisogni, di studio e di definizione degli interventi e dei requisiti rimangano in capo alle amministrazioni comunali.<br />	<br />
10e. Quanto ai rilievi formulati contro l’allegato 1 della deliberazione e le tavole sinottiche ivi contenute che, in violazione di quanto disposto dall’art. 97 della Costituzione, non rispetterebbero i principi di buon andamento, di efficienza e di efficacia, atteso che non sarebbe comprensibile “<i>chi possa fare e che cosa</i>”, essi appaiono generici e non suffragati da argomentazioni concrete per rilevare illogicità o irragionevolezze nella descrizione delle attività operative di dettaglio per ciascun servizio e nella relative distribuzione fra i due livelli (comunale e associata).<br />	<br />
Né può condividersi l’affermazione che origini confusione, ad esempio per il servizio entrate, il mantenimento il capo ai comuni della definizione delle politiche fiscali e tariffarie e del primo supporto informativo ai cittadini (rilasciando anche la pertinente modulistica), riservando all’ufficio specialistico presso la gestione associata il c.d. sportello di secondo livello, ossia le attività istruttorie e di accertamento comprensive della consulenza specialistica sulla normativa tributaria. Contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, tale distribuzione dei compiti appare al Collegio in equivoca e di immediata comprensione e percezione.<br />	<br />
11a. Con il secondo motivo si lamenta:<br />	<br />
&#8211; carenza di motivazione poiché nella deliberazione 1449/2012 non sarebbero stati indicati i criteri utilizzati per individuare le funzioni, definite “<i>eterogenee</i>”, da gestire in forma associata;<br />	<br />
&#8211; che il Protocollo per la finanza locale 2012 ha previsto anche la gestione associata dello sportello unico delle attività produttive poi, a detta del ricorrente, “<i>immotivatamente sparito nel processo di riforma</i>”;<br />	<br />
&#8211; ancora, che non sarebbero state analizzate e gestite le differenze tra le singole amministrazioni comunali, cioè le “<i>peculiarità organizzative presenti in ogni singolo territorio</i>” come richiederebbe l’art. 8 bis, comma 2, della l.p. 27/2010.<br />	<br />
Tale articolata censura è in parte infondata e in parte inammissibile per genericità.<br />	<br />
11b. È infondato il lamentato difetto di motivazione, atteso che la deliberazione 1449/2012 riferisce espressamente di dare attuazione, oltre che al disposto dell’art. 8 bis della l.p. 27/2010, anche “<i>agli impegni assunti</i>” con il Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per l’anno 2012, il quale dà esaurientemente conto dell’analisi organizzativa del territorio trentino compiuta attraverso il progetto “Fare Comunità”. Questo ha analizzato i servizi comunali erogati rispetto alle dimensioni organizzateve e tecnologiche, ha identificato le potenziali opportunità di riorganizzazione ed evidenziato i servizi che, attraverso la gestione associata, possono raggiungere un maggior grado di efficienza ed efficacia. Sono state in tal modo individuate le funzioni attinenti allo sportello unico delle attività produttive, alle entrate, all’informatica, ai contratti e appalti. Ed è indubbio, soggiunge il Collegio, che trattasi di attività che richiedono – come già sopra osservato &#8211; un’alta competenza tecnica unitamente ad un assiduo aggiornamento professionale e che, pertanto, sono state ragionevolmente individuate nell’ottica della “<i>specializzazione delle competenze</i>”. <br />	<br />
11c. Quanto alla doglianza sulla mancata citazione in deliberazione dello sportello unico delle attività produttive, a parte restando il concreto interesse che muove il ricorrente alla coltivazione della censura, si ricorda che la relativa disciplina è rinvenibile nell’art. 24 della stessa l.p. 18/2011 (finanziaria per il 2012) che, sostituendo l’art. 16 sexies della l.p. 30.11.1992, n. 23, ha mantenuto presso ciascun comune il “<i>coordinamento delle funzioni amministrative inerenti l&#8217;esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, comprese quelle relative all&#8217;insediamento dei relativi impianti, in relazione ai profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza</i>” e affidato in forma associata alle comunità il “<i>coordinamento delle funzioni amministrative in conformità agli indirizzi stabiliti dalla Giunta provinciale previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali</i>”.<br />	<br />
11d. Infine, è inammissibile per assoluta genericità la doglianza sulla mancata valorizzazione delle “<i>peculiarità organizzative</i>” territoriali, atteso che non è stato descritto o invocato alcun profilo particolare e distintivo che, illogicamente o irragionevolmente, non sarebbe stato valutato e gestito.<br />	<br />
12. Con il terzo motivo il Comune di Vallarsa deduce che il termine “<i>gestione associata</i>” utilizzato negli atti impugnati non sarebbe corretto perché con esso si maschererebbe una vera e propria attribuzione di compiti e funzioni alle comunità di valle sottraendoli ex lege ai comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.<br />	<br />
Il ragionamento è inconsistente.<br />	<br />
Da un lato è già stato appurato che la titolarità delle funzioni permane in capo ai comuni poiché sono demandate alla gestione da parte della comunità solamente alcune attività operative di ciascun procedimento. Per altro verso, il termine “<i>gestione associata</i>”, utilizzato nella disciplina sulla finanza locale e, precisamente, in sede di corresponsione ai comuni dei mezzi finanziari necessari per svolgere funzioni secondo principi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, presuppone lo svolgimento di un procedimento condiviso e concertato, ossia la partecipazione e l’intesa degli enti locali alle scelte istituzionali tramite l&#8217;organismo di rappresentanza unitaria, ma non l’accordo positivo di ciascun comune.<br />	<br />
13a. Da ultimo, occorre esaminare il quarto motivo di ricorso con il quale il Comune di Vallarsa ha prospettato l’illegittimità costituzionale della già citata l.p. n. 3 del 2006 in relazione a:<br />	<br />
&#8211; gli artt. 5, 114, 118 e 128 della Costituzione, sul rilievo che le comunità montane sarebbero “<i>nuovi enti locali autonomi</i>”, dotati di un’assemblea avente natura elettiva, ulteriori a quelli previsti dall’art. 114 Cost. che individua tassativament<br />
&#8211; agli artt. 4, primo comma, n. 3), e 65 dello Statuto speciale d’autonomia, atteso che la competenza legislativa in materia di enti locali è attribuita alla Regione Trentino &#8211; Alto Adige e non alla Provincia autonoma di Trento.<br />	<br />
13b. Quanto alla produzione giornalistica del ricorrente, recante le posizioni di alcuni esponenti politici sull’“<i>utilità</i>” delle comunità di valle, essa non è stata considerata dal Collegio, non avendo alcun rilievo in sede processuale.<br />	<br />
14a. In ogni caso, la questione è manifestamente infondata.<br />	<br />
Si deve anzitutto ricordare che essa è già stata esaminata da questo Tribunale con la sentenza 21.2.2008, n. 49, che ha affermato:<br />	<br />
&#8211; che la comunità di valle è un “<i>soggetto di genesi associativa con funzioni serventi per il perseguimento di finalità in sede d’erogazione dei servizi pubblici per i cittadini</i>”; che la sua istituzione è stata “<i>meditatamente strutturata nel pien<br />
&#8211; che nello speciale ordinamento regionale la competenza in tema di comuni e quella degli altri enti locali, fra i quali le comunità montane, i comprensori e le comunità di valle, “<i>è statutariamente suddivisa fra la Regione, cui spetta quella sui primi<br />
14b. Oltre a ciò, è doveroso qui ricordare, in primo luogo, che tutti i comuni della Provincia sono classificati “<i>montani</i>” (ex lege 25.7.1952, n. 9) e che la legge 1102/1971 prevede la ripartizione dei “<i>territori montani in zone omogenee in base a criteri di unità territoriale economica e sociale</i>”. <br />	<br />
A tale riguardo, la Corte costituzionale ha affermato:<br />	<br />
&#8211; che l’elencazione degli enti locali di cui all’art. 114 Cost. non confligge con l’esistenza “<i>di altri enti locali non necessari</i>” e dunque “<i>non dotati di autonomia costituzionalmente garantita</i>” (così sono state definite le comunità montane,<br />
&#8211; che l&#8217;evoluzione della legislazione in materia evidenzia il riconoscimento alle comunità montane della natura di enti locali autonomi, che costituiscono una proiezione dei comuni che ad essa fanno capo e che danno luogo a un caso speciale di unioni di c<br />
Ne deriva che la competenza primaria della Regione Trentino &#8211; Alto Adige in materia di ordinamento degli enti locali non è stata incisa dalla l.p. n. 3 del 2006, essendo lo stesso Statuto, all’art. 8, n. 5, ed in via gradata le fonti statali sub-statutarie di cui ai già citati D.P.R. 279/1974 e 536/1987, ad avere previsto che le due Province autonome possano costituire e regolare l&#8217;ordinamento delle comunità montane o di altri enti pubblici ad esse corrispondenti (cfr., in termini, sentenza T.R.G.A. Trento n. 49 del 2008, cit.).<br />	<br />
Alla citata normativa si è conformato il testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni che, agli artt. 57 e ss., come già detto, ha disciplinato le “<i>forme collaborative intercomunali</i>”, riservando &#8220;<i>alla legge provinciale</i>” sia la previsione delle forme associative fra i comuni, per lo svolgimento delle loro funzioni in modo ottimale, che “<i>l&#8217;individuazione degli ambiti territoriali entro i quali operano le forme di collaborazione</i>”.<br />	<br />
La Provincia di Trento ha dunque attuato le citate disposizioni statutarie, le norme di attuazione e il testo unico regionale approvando la l.p. 3/2006 qui in esame.<br />	<br />
14c. Quanto alla composizione cosiddetta “<i>mista</i>” dell’assemblea della comunità di valle, la questione è del tutto priva di rilevanza. Invero, essendo stato qui avversato il provvedimento amministrativo (oltre al presupposto Protocollo d’intesa) attinente la definizione dei criteri e delle modalità per l’avvio delle gestioni associate di tre specifiche funzioni comunali tramite convenzione, non possono trovare ingresso perché del tutto estranee al thema decidendum le argomentazioni poste a fondamento dell’allegata incostituzionalità degli artt. 15 e 16 della l.p. 3/2006.<br />	<br />
15. In conclusione, per tutte le suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto.<br />	<br />
Sussistono i giusti motivi, vista la novità e la peculiarità della vicenda, che vede coinvolte due Amministrazioni pubbliche, per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 26 del 2013<br />	<br />
lo respinge.<br />	<br />
Compensa le spese di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Armando Pozzi, Presidente<br />	<br />
Lorenzo Stevanato, Consigliere<br />	<br />
Alma Chiettini, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/09/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-25-9-2013-n-311/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2013 n.311</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
