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	<title>25/9/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>25/9/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2007 n.4927</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-9-2007-n-4927/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-9-2007-n-4927/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2007 n.4927</a></p>
<p>Pres. Trotta, Rel. Giovagnoli Fontaneto Autoservizi S.p.a. (Avv.ti G. Burrugato, A. Travi e F. Lorenzoni) c. Provincia del Verbano Cusio Ossola (Avv.ti S. Guerrizio, M. Ottimo e P. Piselli); Autoservizi Nerini di R. Ferrari &#038; C. e altre (nn.cc.) sulla sussistenza dell&#8217;interesse ad impugnare il bando da parte dell&#8217;impresa che</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-9-2007-n-4927/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2007 n.4927</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-9-2007-n-4927/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2007 n.4927</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trotta, Rel. Giovagnoli<br /> Fontaneto Autoservizi S.p.a. (Avv.ti G. Burrugato, A. Travi e F. Lorenzoni)	c. Provincia del Verbano Cusio Ossola (Avv.ti S. Guerrizio, M. Ottimo e P. Piselli); Autoservizi Nerini di R. Ferrari &#038; C. e altre (nn.cc.)</span></p>
<hr />
<p>sulla sussistenza dell&#8217;interesse ad impugnare il bando da parte dell&#8217;impresa che non abbia partecipato alla procedura di aggiudicazione, nell&#8217;eccezionale ipotesi in cui esso contenga una clausola assolutamente preclusiva della partecipazione stessa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Legittimazione ed interesse ad agire – Bando &#8211; Impugnazione – Partecipazione  gara – Necessità – Prescrizioni sul possesso di specifiche &#8211; Eccezione – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sussiste l’interesse legittimo ad impugnare il bando solo per il soggetto che abbia presentato domanda di partecipazione alla procedura, ad eccezione dell’unica ipotesi in cui le prescrizioni del bando impongano il possesso di specifiche tali da precludere, in modo assoluto, la partecipazione alla gara stessa: solo in tale eccezionale ipotesi, sono impugnabili direttamente le specifiche, essendo eccessivo esigere che l’impresa che asserisca di essere lesa da clausole discriminatorie contenute nei documenti relativi al bando di gara, presenti un’offerta nell’ambito del procedimento di aggiudicazione, quando, persino le probabilità di ottenere l’aggiudicazione, sarebbero nulle a causa dell’esistenza delle dette specifiche (nella fattispecie, il ricorso è stato ritenuto inammissibile per carenza di interesse, in quanto presentato da un’impresa non partecipante alla procedura di aggiudicazione e volto all’annullamento della clausola che riservava  la partecipazione alle a.t.i. costituite dal maggior numero di imprese operanti da anni nel settore oggetto del contratto, in quanto tale clausola non è stata ritenute dal Collegio preclusiva della possibilità di partecipazione, bensì solo incidente sulla possibilità di ottenere l’aggiudicazione).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla sussistenza dell’interesse ad impugnare il bando da parte dell’impresa che non abbia partecipato alla procedura di aggiudicazione, nell’eccezionale ipotesi in cui esso contenga una clausola assolutamente preclusiva della partecipazione stessa</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.4927/2007 Reg.Dec.<br />
N. 4337 Reg.Ric.<br />
ANNO   2002<br />
Disp.vo n. 448/2007</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Sesta</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello proposto dalla<br />
<b>s.p.a Fontaneto Autoservizi</b>, in persona del suo amministratore e legale rappresentante sig. Orlando Fontaneto, rappresentata e assistita dagli Avv.ti Guglielmo Burrugato, Aldo Travi e Fabio Lorenzoni, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via del Viminale n. 43;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Provincia del Verbano Cusio Ossola</b>, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio Guerrizio, Marcello Ottimo e Pierluigi Piselli, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via G. Mercalli, n. 13;<br />
e nei confronti</p>
<p>della <b>s.a.s. Autoservizi Nerini Di Rosangela Ferrari &#038; C. di Verbania</b>, quale mandataria dell’associazione temporanea di imprese costituita con la s.r.l. Autoservizi Comazzi di Borgomanero, in persona del legale rappresentante, della s.a.s. Autoservizi Nerini Di Rosangela Ferrari &#038; C. di Verbania, in persona del legale rappresentante, della s.r.l. Autoservizi Comazzi di Borgomanero, in persona del legale rappresentante, tutte non costituite in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento e la riforma<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. II, 31 gennaio 2002, n. 194;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Relatore alla pubblica udienza del 3 luglio 2007 il Consigliere Roberto Giovagnoli ed uditi altresì gli avvocati Parenti per delega di Lorenzoni e De Portu per delega di Piselli;<br />
	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>1. Viene in decisione l’appello avverso la sentenza del T.a.r. Piemonte n. 194 del 2002 con il quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Fontaneto Autoservizi S.p.A. contro gli atti di affidamento da parte della Provincia del Verbano Cusio Ossola, per il periodo 1 ottobre 2001–31 dicembre 2002, dell’esercizio di tre linee di trasporto pubblico di persone (Stresa-Armeno-Orta, Stresa-Gignese, Omega-Lesa) appartenenti al bacino “Verbano-Sud Stresa”, e in particolare del bando di gara, della delibera di approvazione del bando e di indizione della gara, degli atti successivi, ivi compreso il provvedimento di affidamento del servizio all’associazione temporanea di impresa costituita dalla s.a.s. Autoservizi Nerini di Verbania e dalla s.r.l. Autoservizi Comazzi di Borogmanero.<br />
Il T.a.r., con la sentenza appellata, ha dichiarato inammissibile il ricorso perché da parte della ricorrente non era stata presentata domanda di partecipazione alla procedura. Di conseguenza, secondo il Giudice di primo grado, la ricorrente sarebbe priva di posizione differenziata rispetto alle altre imprese interessate ad aggiudicarsi il servizio.<br />
Avverso tale decisione ha proposto appello la Fontaneto Autoservizi articolando le seguenti censure: <br />
a) la nuova procedura indetta dalla Provincia costituiva la rinnovazione della precedente procedura, annullata dal T.a.r. con sentenza 28 maggio 2001, n. 1190, su ricorso dell’odierna appellante. La parte a favore della quale sia stata pronunciata una sentenza di annullamento è sempre legittimata ed ha sempre interesse a un’attuazione corretta del giudicato, anche quando l’attuazione comporti una rinnovazione della procedura;<br />
b) il suo interesse a ricorrere era già stato riconosciuto nella sentenza di annullamento e non richiedeva ulteriori elementi o ragioni per fondarsi, in relazione all’attività amministrativa che è stata rinnovata dopo l’annullamento e che ha riguardato il medesimo bene della vita;<br />
c) la società appellante, gestiva prima dell’affidamento illegittimo annullato dal T.a.r. una delle tre linee del servizio di autotrasporto oggetto della nuova gara, sicché era anche titolare della posizione differenziata corrispondente a quella del precedente gestore di servizio rispetto agli atti per l’affidamento successivo del servizio medesimo;<br />
d) la Fontaneto Autoservizi non aveva alcuna possibilità di aggiudicazione in quanto il bando stabiliva che l’attività negoziale sarebbe stata rivolta prioritariamente all’a.t.i. che raccoglieva il maggior numero di imprese operanti nel settore in maniera prevalente alla data del 31.12.1999 (ossia, lamenta l’appellante, alla a.t.i. costituita da Autoservizi Nerini e Autoservizi Comazzi). A fronte di una simile clausola, qualsiasi margine per un’offerta dell’appellante per l’affidamento del servizio era escluso, perché la sua offerta sarebbe stata inutile. In questo contesto, il non aver presentato una domanda di partecipazione non privava l’odierna appellante della legittimazione e dell’interesse all’impugnazione degli atti di gara, perché già il bando, in sostanza, riservava ad altri l’affidamento del servizio di autotrasporto in questione.<br />
e) il T.a.r. ha erroneamente dichiarato inammissibile il ricorso anche in riferimento alla mancata definizione, nel bando e negli altri atti della procedura, delle modalità di trasferimento di beni e personale dal vecchio al nuovo gestore, errando nell’interpretazione dell’art. 18, comma 2, lett. e) D.Lgs. n. 422/1997.<br />
L’appellante ha quindi riproposto i motivi di ricorso formulati in primo grado.<br />
2. Si è costituita la Provincia del Verbano Cusio Ossola chiedendo il rigetto dell’appello. <br />
Alla pubblica udienza del 3 luglio 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p>3. L’appello è infondato. <br />
La giurisprudenza amministrativa di primo e secondo grado è tuttora prevalentemente orientata nel senso che solo con la presentazione della domanda di partecipazione alla gara d’appalto l’impresa assume una situazione giuridica differenziata rispetto a quella delle altre ditte presenti sul mercato, ergendosi solo in tal caso essa a titolare di un interesse legittimo giudizialmente tutelato, che la abilita a sindacare la legittimità del bando di gara alla quale ha dimostrato in concreto di voler partecipare (cfr. oltre ad Ap. 29.1.2003 n. 1, V Sez. 4.4.2004 n. 2705 e 23.8.2004 n. 5572).<br />
In tale prospettiva si rileva  da un lato che la domanda giudiziale volta alla caducazione degli atti di una procedura concorsuale di cui si contesti la legittimità presuppone che l’attore qualifichi e differenzi il proprio interesse in termini di attualità e concretezza ex art. 100 cod. proc. civ. rispetto a quello della generalità dei consociati mediante la proposizione di una domanda di partecipazione alla gara o la formulazione della propria offerta; dall’altro che  l’interesse tutelato non può essere quello generico al rifacimento della gara, proprio di tutte le imprese rimaste estranee al procedimento, bensì quello specifico ad una partecipazione finalizzata all’ottenimento dell’aggiudicazione, cui possono aspirare soltanto i partecipanti alla gara medesima, anche attraverso l’eliminazione di clausole eventualmente lesive.<br />
A tale prevalente impostazione si è contrapposto – in tema di gare – un indirizzo del quale costituiscono significativa espressione per quanto riguarda il Consiglio di Stato in particolare le decisioni VI Sez. 24.5.2004 n. 3386 e V Sez. 14.2.2003 n. 794 nonché il parere II Sez. 7.3.2001 n 149, oltre alla sovente citata V Sez. 20.9.2001 n. 4970, in realtà relativa al caso peculiare dell’aggiudicatario di gara annullata che ne impugni la riedizione senza parteciparvi mirando in via principale proprio ad impedire lo svolgimento della seconda gara e ad ottenere l’aggiudicazione dell’appalto in virtù della prima procedura esperita dall’Amministrazione.<br />
A sostegno di tale indirizzo si rileva, da un lato, che qualora il ricorrente risulti leso in quanto la partecipazione alla procedura è preclusa dallo stesso bando, sussiste l’interesse a gravare la relativa determinazione &#8211; a prescindere dalla mancata presentazione della domanda &#8211; posto che l’impugnante ha proprio interesse a impedire lo svolgimento della procedura selettiva (sez. V, n. 794 del 2003);  dall’altro che in presenza di una clausola preclusiva la presentazione della domanda si risolve in un  adempimento formale inevitabilmente seguito da un atto di estromissione, con un risultato analogo a quello di un&#8217;originaria preclusione e perciò privo di una effettiva utilità pratica ulteriore (parere n. 149 del 2001 cit.).<br />
Nella stessa prospettiva – sia pure con riferimento a pubblico concorso – è stato del resto rilevato sul piano sistematico che la domanda di partecipazione formale non costituisce in realtà elemento che diversifica e qualifica la posizione di un soggetto rispetto a quella di tutti gli altri soggetti potenzialmente lesi e dei quali non è dato sapere se abbiano o meno un concreto interesse a partecipare alla procedura  e che la legittimazione del ricorrente, in termini di qualificazione e differenziazione, più che al dato meramente formale dell&#8217;istanza di partecipazione, deve riconnettersi al possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal bando (cfr. VI 20.10.2003 n. 6429).<br />
Con decisione 12.2.2004 in C7230/02 la Corte di Giustizia C.E. ha comunque rilevato che nell&#8217;ipotesi in cui un&#8217;impresa non abbia presentato un&#8217;offerta a causa della presenza di specifiche che asserisce discriminatorie nei docum<br />
enti relativi al bando di gara o nel disciplinare, le quali le avrebbero proprio impedito di essere in grado di fornire l&#8217;insieme delle prestazioni richieste, essa avrebbe tuttavia il diritto di presentare un ricorso direttamente avverso tali specifiche, e ciò prima ancora che si concluda il procedimento di aggiudicazione dell&#8217;appalto pubblico interessato.<br />
Infatti, secondo la Corte, sarebbe eccessivo esigere che un&#8217;impresa che asserisca di essere lesa da clausole discriminatorie contenute nei documenti relativi al bando di gara, prima di poter utilizzare le procedure di ricorso previste dalla direttiva 89/665 contro tali specifiche, presenti un&#8217;offerta nell&#8217;ambito del procedimento di aggiudicazione dell&#8217;appalto di cui trattasi, quando persino le probabilità che le venga aggiudicato tale appalto sarebbero nulle a causa dell&#8217;esistenza delle dette specifiche.<br />
Da tale arresto – del quale hanno preso atto tra l’altro V Sez. 11.11.2004 n. 7341 e VI Sez. (ord.za) 21.12.2004 n. 6110, nonché IV Sez. 30 maggio 2005 nn. 2805, 2807, 2808 2810 e 2811 – discende in generale che non è più sostenibile l&#8217;esigenza della presentazione della domanda di partecipazione nell&#8217;ipotesi in cui le prescrizioni di un bando di gara comunitaria siano in modo assoluto preclusive della partecipazione a determinati soggetti, aventi in astratto titolo a parteciparvi.</p>
<p>4. Dal quadro giurisprudenziale sopra sinteticamente ricostruito, emerge che, a parte l’ipotesi da ultimo menzionata in cui la formulazione letterale del bando sia tale da non consentire in maniera assoluta e definitiva, la partecipazione stessa alla gara, vale la regola secondo cui l’impugnativa di un bando di gara e degli atti successivi è consentita solo al soggetto che presenti la domanda di partecipazione alla procedura. <br />
Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso di primo grado presentato dalla Fontaneto Autoservizi sia inammissibile (come correttamente rilevato dal primo giudice) atteso che, nel caso di specie, nessuna clausola del bando era tale da precludere, in maniera certa e definitiva, la partecipazione alla gara.<br />
Tale effetto preclusivo non può certo riconoscersi, contrariamente a quanto dedotto dall’appellante, alla previsione contenuta nel punto 12, lett. b) del bando di gara in forza del quale l’attività negoziale sarebbe stata rivolta prioritariamente a favore dell’Associazione di imprese “che raggruppi il maggior numero di aziende operanti ed esercenti in misura prevalente (vetture-Km) la data del 31.12.1999, i sevizi del bacino oggetto del bando”.<br />
Tale clausola, infatti, incide sulle possibilità di aggiudicazione, ma non  preclude la possibilità di partecipazione dell’odierna appellante. La previsione in esame non può essere, quindi, invocata per giustificare la mancata presentazione della domanda di partecipazione alla gara. alla gara.<br />
5. Ugualmente non assume alcun rilievo la circostanza che la gara oggetto del presente giudizio sia stata bandita a seguito di una precedente sentenza di annullamento pronunciata dal T.a.r. Piemonte su ricorso dell’odierna appellante. La precedente decisione del T.a.r. si è limitata, infatti, a dichiarare illegittimo il ricorso alla trattativa privata perché non preceduta dalla pubblicazione del bando (e per la conseguente carenza di informazioni circa i contenuti tipici del contratto di servizio), mentre la gara oggetto del presente giudizio, come correttamente rileva la sentenza impugnata, si presenta come una nuova gara, che rispetta le regole legali di pubblicità imposte dal precedente decisum, sì da non giustificare una domanda di esecuzione del giudicato.<br />
6. E’ del pari irrilevante, venendo qui in rilievo un nuovo giudizio relativo ad una diversa procedura, la circostanza che la precedente sentenza di annullamento avesse già riconosciuto l’interesse a ricorrere dell’odierna appellante.</p>
<p>7. Ugualmente, la circostanza che l’odierna appellante (fino al 31 dicembre 2000) gestisse una delle tre linee del servizio di autotrasporto oggetto della nuova gara non può valere, in assenza della domanda di partecipazione alla nuova procedura concorsuale, a radicare una posizione differenziata.</p>
<p>8. Infondato, infine, è anche il motivo di censura relativo alle modalità di trasferimento di beni e personali dal vecchio al nuovo gestore.<br />
Il Collegio condivide l’interpretazione del Giudice di primo grado, secondo cui il trasferimento di beni e servizi debba essere regolato dall’Amministrazione in via preventiva, all’atto del conferimento del servizio ad una data impresa. Ne discende che la ricorrente non ha interesse a censurare quanto forma oggetto del nuovo rapporto concessorio, al quale è estranea, dovendo invece ricercare nel contratto di servizio a suo tempo sottoscritto le disposizioni relative al suo caso.<br />
9. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello deve essere respinto. <br />
Le spese di giudizio possono essere compensate, ricorrendo giusti motivi anche in considerazione alla complessità delle questioni affrontate.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello indicato in epigrafe, lo respinge. <br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 3 luglio 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sez. VI &#8211; nella Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Gaetano TROTTA      			Presidente<br />	<br />
Carmine VOLPE				Consigliere<br />	<br />
Luciano BARRA CARACCIOLO		Consigliere<br />	<br />
Aldo SCOLA			                       Consigliere<br />	<br />
Roberto GIOVAGNOLI			Consigliere Est. 																																																																																										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il&#8230;.25/09/2007<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-9-2007-n-4927/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2007 n.4927</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Parere &#8211; 25/9/2007 n.322</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iii-parere-25-9-2007-n-322/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iii-parere-25-9-2007-n-322/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Parere &#8211; 25/9/2007 n.322</a></p>
<p>Pres. Barbagallo, Est. Torsello 1. Concorrenza e mercato &#8211; Art. 13 D.L. 223/06 – Limiti funzionali per alcune categorie di società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche regionali e locali – Società partecipate dalle Camere di Commercio – Vi rientrano. 2. Concorrenza e mercato – Appalti pubblici – Affidamento diretto a società</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iii-parere-25-9-2007-n-322/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Parere &#8211; 25/9/2007 n.322</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iii-parere-25-9-2007-n-322/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Parere &#8211; 25/9/2007 n.322</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  Barbagallo, Est. Torsello</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorrenza e mercato &#8211; Art. 13 D.L. 223/06 – Limiti funzionali per alcune categorie di società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche regionali e locali – Società partecipate dalle Camere di Commercio – Vi rientrano.</p>
<p>2. Concorrenza e mercato – Appalti pubblici – Affidamento diretto a società in house – Applicazione restrittiva.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Le Amministrazioni pubbliche regionali e locali cui si riferisce l&#8217;art. 13 del D.L. 223/06 conv. in L. 248/06 sono tutte quelle che perseguono il soddisfacimento di interessi pubblici entro un dato ambito territoriale. Pertanto, qualora svolgano le attività ivi descritte, anche le società partecipate dalle Camere di Commercio incontrano i limiti funzionali previsti dalla norma che, per dette società, stabilisce vari limiti funzionali.</p>
<p>2. Nell&#8217;ordinamento amministrativo, gli affidamenti diretti di prestazioni rappresentano un&#8217;eccezione all&#8217;applicazione della normativa sugli appalti pubblici e le società che sono destinatarie di tali affidamenti diretti hanno il carattere di soggetti operanti all&#8217;interno della Pubblica Amministrazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>Consiglio di Stato<br />
Adunanza della Sezione Terza 25 settembre 2007</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>La Sezione<br />
</b><br />
<B>OGGETTO<br />
</B>REGIONE TOSCANA – Società costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali. Art. 13, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dall&#8217;art. 1, comma 720 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Quesito</p>
<p>Vista la relazione della Regione Toscana del 16 gennaio 2007, pervenuta il 29 gennaio 2007, con la quale è stato chiesto il parere sul quesito in oggetto;<br />
Vista la pronuncia interlocutoria del 13 marzo 2007;<br />
Esaminati gli atti ed udito il relatore-estensore Cons. Mario Luigi Torsello;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>PREMESSO E CONSIDERATO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
1. Il Presidente della Regione Toscana ha formulato una richiesta di parere sulla corretta interpretazione dell&#8217;art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, così come modificato dall&#8217;art. 1, comma 720 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.<br />
Secondo il comma 1 di tale articolo &#8220;Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all&#8217;attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti. Le società che svolgono l&#8217;attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo I° settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o enti&#8221;.<br />
2. Ritiene l’Amministrazione riferente che l&#8217;uso della generica locuzione &#8220;costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali&#8221; apra spiragli di incertezza sulla corretta individuazione dei destinatari degli obblighi ivi previsti.<br />
Se da un lato l&#8217;accostamento delle amministrazioni pubbliche regionali con quelle locali sembrerebbe far intendere che la norma si riferisca solo alle Regioni e agli enti locali territoriali, dall&#8217;altro, il mancato utilizzo dell&#8217;aggettivo &#8220;territoriali&#8221;, alla luce della ratio della norma in parola tesa alla riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali, nonché tenuta nella debita considerazione la normativa comunitaria in tema di tutela della concorrenza, fa propendere per un&#8217;interpretazione estensiva tesa ad assoggettare alla disciplina dell&#8217;art. 13 del cd. decreto Bersani anche le società costituite o partecipate dagli enti locali non territoriali.<br />
Il problema – sempre secondo la Regione Toscana &#8211; non è di poco conto, dal momento che esiste sul mercato, nei vari settori merceologici, una pluralità di società costituite o partecipate da enti locali non territoriali che hanno acquisito nel tempo competenze e quote di mercato consistenti, tanto da risultare vincitrici in gare per la fornitura di beni e/o servizi alle pubbliche amministrazioni.<br />
In definitiva l’Amministrazione regionale chiede: a) se con la locuzione &#8220;amministrazioni pubbliche &#8230; locali&#8221;, contenuta nell&#8217;art. 13, sopra citato, il legislatore abbia inteso far riferimento a tutti gli enti locali oppure solo agli enti locali territoriali; b) se, in subordine, le Camere di Commercio sono qualificabili come enti pubblici locali.<br />
Con parere interlocutorio del 13 marzo 2007 la Sezione ha richiesto l’avviso del Ministero dello sviluppo economico. <br />
Tale Ministero – Direzione generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi – ha espresso il proprio parere con nota del 30 maggio 2007, pervenuta il 5 giugno 2007.<br />
3. Questo Consiglio di Stato (Sez. II, 18 aprile 2007, n. 456/2007) ha già individuato quali sono i contenuti della disposizione in esame.<br />
In particolare, le società a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali: a) devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti (viene fissata, quindi, la regola dell’esclusività, in luogo di quella della prevalenza); b) non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti; c) sono ad oggetto sociale esclusivo.<br />
Al riguardo è stato considerato che la disposizione mira a porre un freno all’incidenza che la composizione di tali società può comportare sull’assetto del mercato, in difesa del principio della libera concorrenzialità. Infatti detti soggetti godono di asimmetrie informative di notevoli dimensioni, in grado di alterare la par condicio con gli altri operatori agenti nello stesso mercato e di eludere sostanzialmente il rischio d’impresa (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 9/5/2007, n. 135).<br />
4. Orbene, sono state ampiamente descritte, sia in dottrina che in giurisprudenza, le tappe che hanno portato alla nascita dell’istituto, creato dalla giurisprudenza comunitaria, dell’affidamento diretto o in house providing e cioè del modulo organizzatorio con cui la pubblica amministrazione affida l’appalto a soggetti che fanno parte dell’amministrazione medesima, senza ricorrere al libero mercato. E ciò a partire dal Libro bianco della Commissione europea del 1998, alle cause Arnhem e RI.SAN (Corte di giustizia, 10 novembre 1998, BHI Holding BV c. G. Arnhem e G Rheden, causa C-306/96; Corte di giustizia, 9 settembre 1999, RI.SAN Srl contro Comune di Ischia, causa C-108/98), alla sentenza Teckal (Corte di giustizia, 18 novembre 1999, Teckal S.r.l. c. Comune di Aviano, causa C-197/98) e via di seguito.<br />
E’ noto anche che tale figura organizzatoria ha suscitato e suscita tuttora numerose perplessità, per il possibile contrasto con i principi comunitari di divieto di discriminazione, di libera prestazione dei servizi pubblici e di libera concorrenza.<br />
Per queste ragioni, le misure che ha adottato l’Unione europea si indirizzano, sostanzialmente, su due strade: “da un lato assimilare quanto più possibile l’impresa assegnataria alla medesima amministrazione appaltatrice; dall’altro non introdurre nell’ambito del mercato privato l’elemento di disturbo costituito da tale tipo di impresa. Al primo obiettivo corrispondono i principi ….del “controllo analogo”; al secondo, il principio della “attività prevalente”, vale a dire della tendenziale esclusività della attività economica a favore dell’azionista: l’impresa pubblica non può in nessun modo inserirsi nel mercato privato nel quale costituirebbe un elemento di disturbo e pericolo” (CGARS, 4 settembre 2007, n. 719).<br />
Con riferimento a tale ultimo requisito, la sentenza appena citata, dopo ampia disamina, definisce il punto di attuale approdo della complessa tematica, rilevando che l’esercizio diretto deve essere caratterizzato dalla quasi esclusività, quantitativa e qualitativa, delle attività svolte dall’impresa nei confronti dell’Ente controllante e “che il cammino della giurisprudenza della Corte Europea, che ha sempre più ristretto il concetto espresso da quella espressione “parte più importante”, lascia prevedere che il traguardo definitivo della totale esclusività sia assai prossimo. Si parte infatti dalla espressione “parte più importante” della sentenza Teckal, redatta in lingua italiana, e Stadt Halle, redatta in lingua tedesca, alla complessa motivazione della sentenza Parken Brixen …., alla espressione “sostanzialmente destinata in via esclusiva all’ente locale in questione”, sentenza Carbotermo, C340/04 del 11 maggio 2006, punto 62,….., anch’essa redatta in lingua italiana.”.<br />
5. Tale è quindi lo scenario nel quale si colloca la disposizione contenuta nell&#8217;art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223/2006, di cui al quesito della Regione Toscana, come si desume anche dall’intervento del relatore in Commissione V per l’Aula (AS 741): “La finalità dell’intervento, …, è quella di porre rigidi paletti all’appalto «in house» allo scopo di eliminare le alterazioni e distorsioni della concorrenza che questo strumento ha determinato negli ultimi anni, a tutela della parità degli operatori sul mercato, ma anche – e soprattutto – dell’efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Esso è in linea con la recente giurisprudenza della Corte di giustizia europea, che negli ultimi anni … ha ripetutamente sottolineato che la vera natura della società in house è quella di un soggetto che opera dentro la pubblica amministrazione, ed è funzionale al perseguimento di interessi generali, ben diversi da quelli industriali e commerciali. Oggi si può parlare di affidamento in house solo per quei soggetti che si configurino come vera emanazione dell’amministrazione, anche se formalmente distinti, e siano privi di qualsiasi autonomia contrattuale e gestionale nei confronti dell’amministrazione di cui sono emanazione.”.<br />
6. Occorre inoltre rilevare che la disposizione trova la propria ragione giustificatrice anche nella necessità di intervenire su un fenomeno – la proliferazione di società pubbliche o miste – che è considerato una delle cause dell’incremento della spesa pubblica da parte degli enti locali.<br />
E difatti l’art. 13, in esame, è significativamente rubricato non solo con riferimento alla tutela della concorrenza ma anche alla “riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali”. <br />
E ciò nell’ambito della più ampia (e complessa) tematica del contenimento e della razionalizzazione dei costi connessi in maniera diretta e indiretta all’esercizio dell’attività pubblica in genere.<br />
In questa prospettiva, del resto, si è mosso il legislatore con la successiva legge finanziaria per il 2007 (L. n. 296 del 2006) che ha previsto: la comunicazione dell’elenco delle società partecipate al Dipartimento della funzione pubblica (commi 587-591); un tetto massimo per la retribuzione di qualsivoglia incarico corrisposto (anche) da società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa (comma 593); la fusione di società partecipate dalle regioni e il ridimensionamento delle strutture organizzative (commi 721-723); il tetto massimo al compenso del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione delle società interamente partecipate da comuni e province, nonché limiti nel caso di società miste; la fissazione del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente dagli enti locali; la fissazione del numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali (commi 725-733).<br />
7. Come si è detto, la disposizione, sotto un profilo oggettivo, non si applica ai servizi pubblici locali (secondo la formulazione conseguente alla legge di conversione).<br />
Si deve peraltro segnalare che il disegno di legge AS 772, contenente “Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali “, all’art. 2, comma 1, lettera b), prevede il seguente principio e criterio direttivo: “consentire eccezionalmente l’affidamento a società a capitale interamente pubblico, partecipata dall’ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall’ordinamento comunitario per l’affidamento in house” e, lettera e), “escludere la possibilità di acquisire la gestione di servizi diversi o in ambiti territoriali diversi da quello di appartenenza, per i soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nonché per le imprese partecipate da enti locali, affidatarie della gestione di servizi pubblici locali, qualora usufruiscano di forme di finanziamento pubblico diretto o indiretto, fatta eccezione per il ristoro degli oneri connessi all’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla gestione di servizi affidati secondo procedure ad evidenza pubblica, ove evidenziati da sistemi certificati di separazione contabile e gestionale;”.<br />
8. Per completezza, si rileva che la disposizione, sotto un profilo soggettivo, non si applica alle società partecipate dallo Stato o da altri enti pubblici nazionali.<br />
Anche per tale ragione la disposizione è stata sottoposta al giudizio della Corte costituzionale. <br />
Al riguardo, si è osservato che tali società svolgerebbero, al livello statale, attività del tutto corrispondenti a quelle oggetto, per il livello regionale e locale, dell&#8217;art. 13 in esame (v. ricorso regione Friuli-Venezia Giulia, depositato alla Corte costituzionale il 14 ottobre 2006) e che sarebbe irragionevole perseguire la tutela della concorrenza imponendo i divieti esclusivamente alle società costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali, senza estendere le medesime proibizioni alle analoghe società costituite o partecipate dalle amministrazioni statali (v. ricorso della Regione Valle d’Aosta, depositato il 19 ottobre 2006).<br />
9. Venendo ora allo specifico quesito sottoposto all’esame della Sezione, la Regione Toscana espone i propri dubbi sull’interpretazione della disposizione in esame, ritenendo – a quanto sembra – sostanzialmente ancora vigente la distinzione tra enti pubblici territoriali ed enti locali. Ed in questa prospettiva anche le camere di commercio e l’Unioncamere – rientrando le stesse in tale ultima categoria – dovrebbero essere assoggettate alla norma.<br />
Lo stesso itinerario logico – seppure con esiti opposti &#8211; sembra seguire il Ministero delle attività produttive: dalla circostanza che la riforma costituzionale del 2001 avrebbe eliminato la categoria degli “altri enti locali”, l’Amministrazione desume che oggi, con l’espressione “enti locali” ci si riferisce solo agli enti territoriali, mentre gli “altri” enti locali cui si riferiva la Costituzione prima della riforma del 2001 vengono oggi inseriti nella categoria delle autonomie funzionali.<br />
10. Tale impostazione, nei suoi stessi presupposti di fondo, non può essere condivisa.<br />
La questione, infatti, non è se l’ordinamento riconosca ancora la categoria giuridica di “ente locale” né quali siano i tratti distintivi di tale nozione da quella di ente territoriale. <br />
La questione è invece, su un livello diverso, quella di individuare il contenuto della locuzione “amministrazioni pubbliche locali”, cui testualmente si riferisce la disposizione in esame.<br />
In sostanza l’enfasi del dettato normativo cade non tanto sulle caratteristiche soggettive dell’ente (ente territoriale o ente locale) ma sui contenuti e sugli ambiti di esplicazione dell’attività amministrativa (amministrazione pubblica regionale o locale). Come si evince anche dal riferimento sostanziale allo “lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza”.<br />
E si tratta di locuzione – amministrazione pubblica locale – sia nel significato proprio delle parole che nella connessione di esse, indubbiamente ampia, di cui l’interprete deve prendere atto.<br />
E’ possibile che a tale scelta terminologica non sia estranea la raggiunta consapevolezza della difficoltà di operare una distinzione certa degli enti locali dagli enti territoriali. <br />
Del resto – come avvertiva uno studioso del passato – non si è mai saputo troppo bene cosa fosse un ente locale o, per lo meno, non si è mai accertato con precisione quali ne fossero i caratteri.<br />
Con la conseguente necessità di spostare il piano di indagine – beninteso con riferimento alla fattispecie in esame – a maggiori livelli di concretezza.<br />
11. Pare dunque al Collegio che il riferimento normativo alle “amministrazione pubbliche locali” ricomprenda le attività poste in essere dalla generalità delle amministrazioni pubbliche che perseguono il soddisfacimento di interessi pubblici locali. <br />
In sostanza, è l’ambito spaziale – locale – dell’attività pubblica che rende operativa la norma e nulla più.<br />
Con la conseguenza che la disposizione in esame, nella sua complessità, si riferisce a tutte le amministrazioni pubbliche che perseguono il soddisfacimento di interessi pubblici entro un dato ambito territoriale.<br />
In concreto – e per restare alla fattispecie che ha occasionato il quesito – appare irrilevante l’ascrivibilità, riconosciuta dalla dottrina, delle Camere di commercio nell’ambito delle cd. autonomie funzionali. Ciò che conta, ai fini della disposizione in esame, è che tale ente possa essere qualificato “amministrazione locale”.<br />
D’altro canto – <i>argomentum per absurdum</i> – apparirebbe irragionevole in termini costituzionali l’assoggettamento alla nuova disciplina delle società costituite o partecipate, ad esempio, dalle amministrazioni regionali o comunali e non anche quelle che fanno riferimento alle altre amministrazioni che agiscono in ambito locale.<br />
In altri termini, se la ragione della disposizione è quella di ridurre i costi degli apparati pubblici regionali e locali e di tutelare la concorrenza, non v’è dubbio che tale esigenza sussiste anche per le società che fanno riferimento a tutti gli enti locali diversi dagli enti territoriali.<br />
12. Tale orientamento sembra anche confermato dai primi interventi giurisprudenziali aventi per oggetto la disposizione in esame (TAR Lombardia-Milano, 31 gennaio 2007, n. 140/2007, concernente proprio l’esclusione da una gara di una società mista il cui capitale sociale era posseduto anche dalla Camera di commercio e da Unioncamere).<br />
13. Non c’è dubbio, quindi, che gli esiti dell’interpretazione sopra esposta conducano a definizioni di ambiti soggettivi non diversi da quelli – pur ovviamente previsti per diversi fini – di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 (già d. lgs. n. 29/1993), con le precisazioni sopra dette.<br />
Per quanto possa valere, si può richiamare anche il recente disegno di legge (attualmente all’esame della cd. Conferenza Unificata) recante “Misure per la riduzione dei costi politico-amministrativi e per la promozione della trasparenza”.<br />
Muovendo dalla considerazione che il fenomeno della costituzione da parte delle amministrazioni pubbliche di società aventi oggetto sociale totalmente estraneo all’attività istituzionale dell’ente ha assunto nel corso degli anni proporzioni talmente massicce da indurre a ritenere necessaria una disciplina dei casi nei quali l’assunzione di partecipazioni non è consentita, l’art. 3 di tale disegno di legge, nel testo attuale, prevede, con talune esclusioni, che “Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza in tali società”.<br />
Con il che si conferma la tendenza omnicomprensiva dell’ordinamento, sotto il profilo soggettivo, nella materia in esame.<br />
14. Nell’ambito dei primi commenti della disposizione, taluni autori hanno peraltro ritenuto di dover escludere, nell’esame della stessa, l’applicazione del metodo interpretativo finalistico: per confortare un’interpretazione estensiva – si assume –  non si potrà pretendere di richiamare la <i>ratio legis</i> dell’articolo in esame, considerata la vistosa esclusione degli imprenditori collettivi partecipati da amministrazioni statali.<br />
In realtà le conclusioni interpretative sopra dette con difficoltà potrebbero essere ricondotte nell’ambito della cd. interpretazione estensiva, vista la lettera della disposizione che – si ribadisce – fa riferimento all’amministrazione pubblica locale e non all’ente locale. <br />
Non si tratta, quindi, di estendere la portata della disposizione – operazione tipica della cd. interpretazione estensiva &#8211; ma di attribuire alla disposizione medesima il significato <i>prima facie</i>, cioè il più immediato. Restando, in tal modo, nell’ambito dell’interpretazione letterale.<br />
In ogni caso, anche volendo riferirsi al binomio “interpretazione estensiva-interpretazione restrittiva”, la questione del metodo ermeneutico da assumere – meglio: dei suoi esiti – dovrebbe essere ribaltata.<br />
Infatti, le considerazioni sulla genesi della disposizione di cui all’art. 13, sopra esposte, non solo danno conto dello sviluppo del dibattito sul tema ma anche esprimono un preciso canone interpretativo: l’istituto dell’affidamento diretto rappresenta un’eccezione all’applicazione della normativa sugli appalti pubblici e, pertanto, la relativa disciplina, deve essere interpretata restrittivamente (Cons. Stato, Sez. VI, n. 1514/2007; Sez. II, 18 aprile 2007, n. 456/2007). <br />
Con la conseguenza che proprio un’interpretazione restrittiva dell’ambito di operatività soggettiva della norma si porrebbe in contrasto con l’ordinamento.<br />
Resta, è vero, il vulnus della certa non applicabilità della disposizione alle amministrazioni dello Stato. <br />
Ma su tale questione – come detto – è stata già chiamata a decidere la Corte costituzionale.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Nei termini su esposti è il parere.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iii-parere-25-9-2007-n-322/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Parere &#8211; 25/9/2007 n.322</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tribunale di Lanusei &#8211; Ordinanza &#8211; 25/9/2007 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-lanusei-ordinanza-25-9-2007-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-lanusei-ordinanza-25-9-2007-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-lanusei-ordinanza-25-9-2007-n-0/">Tribunale di Lanusei &#8211; Ordinanza &#8211; 25/9/2007 n.0</a></p>
<p>Giudice Unico S. Napolitano la mobilita&#8217; automatica non richiede il consenso degli interessati Provvedimento cautelare ex art.700 c.p.c. – Pubblico Impiego &#8211; Mobilità Automatica [artt. 37 della Legge regionale 13 novembre 1998, n.31 e 31 del Dlgs.165/01 (art.34 del Dlgs 29/93, come sostituito dall’art.19 del Dlgs. n.80 del 1998) L’art.31</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-lanusei-ordinanza-25-9-2007-n-0/">Tribunale di Lanusei &#8211; Ordinanza &#8211; 25/9/2007 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-lanusei-ordinanza-25-9-2007-n-0/">Tribunale di Lanusei &#8211; Ordinanza &#8211; 25/9/2007 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giudice Unico S. Napolitano</span></p>
<hr />
<p>la mobilita&#8217; automatica non richiede il consenso degli interessati</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Provvedimento cautelare ex art.700 c.p.c.  – Pubblico Impiego &#8211; Mobilità Automatica [artt. 37 della Legge regionale 13 novembre 1998, n.31 e 31 del Dlgs.165/01 (art.34 del Dlgs 29/93, come sostituito dall’art.19 del Dlgs. n.80 del 1998)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art.31 del Dlgs.165/01 (art.34 del Dlgs 29/93, come sostituito dall’art.19 del Dlgs. n.80 del 1998) introduce un’ipotesi di mobilità che si può definire “automatica”, che non richiede, quindi, alcun consenso dei soggetti interessati.<br />
Le vicende considerate dalle norme richiamate sono di varia natura e vi rientra certamente l’ipotesi di conferimento, in base a norme, delle attribuzioni e funzioni ad un altro soggetto di diritto pubblico (nel caso di specie, l’Agenzia ARGEA Sardegna, persona giuridica pubblica, a cui venivano attribuite le funzioni e le attività previste dall’art.22 come integrato dall’art.21, comma 11, della Legge Regionale 29.5.07, n.2, subentrava nelle stesse in luogo delle SRA di Sassari, Cagliari, Nuoro e Oristano, organi, questi ultimi che facevano capo all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale).<br />
Come evidenzia la lettera della norma non è, però, il trasferimento o il conferimento di attività che determina il passaggio del personale, ma sono altre fonti a disporlo (nel caso di specie l’art.32, comma 3, della Legge Regionale 13/06: “Per l’espletamento dei propri compiti, all’Agenzia ARGEA Sardegna è assegnato, nell’ambito della dotazione organica dell’Agenzia stessa, con Decreto dell’Assessore regionale agli affari generali, personale e riforma della Regione, un contingente di personale individuato tra quello appartenente all’amministrazione regionale, agli enti regionali o alle agenzie regionali; i criteri per l’individuazione e l’assegnazione del personale sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regionale di concerto con l’Assessore regionale dell’Agricoltura e riforma agro pastorale; il Decreto N.p. 21878/29P del 31/7/07 dell’Assessore agli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione Autonoma della Sardegna, emesso sulla base dei criteri per l’individuazione e l’assegnazione del personale della Giunta regionale Deliberazione G.R. N.28/14 del 26/7/07),  ed in tal caso, in difetto di disposizioni speciali, le garanzie dei dipendenti sono quelle di cui all’art. 2112 c. c. Il richiamo delle garanzie di cui all’art. 2112 c. c. comporta che il lavoratore ceduto non debba prestare il proprio consenso per il trasferimento del suo rapporto di lavoro, con conseguente inapplicabilità dell’art.1406 c.c., dovendosi ritenere che “l’art.2112 c.c., da un lato, tutela il diritto del lavoratore all’esercizio della propria professionalità, nonostante le vicende traslative che possono involgere beni in cui la stessa è connessa e, dall’altro, è coerente con le esigenze di ristrutturazione aziendale, rispetto alle quali gli adempimenti normalmente richiesti dall’art.1406 c.c. in caso di cessione del contratto e la necessità del consenso del contraente ceduto concretizzano una serie di disposizioni che, per la loro rigidità, sarebbero incompatibili con le esigenze dei processi di ristrutturazione aziendale, di riconversione industriale e di localizzazione delle imprese, ai quali è finalizzata la normativa contenuta nell’art.2112 c.c. (1)” e, dunque, anche in generale con processi di riorganizzazione amministrativa della P.A. nel perseguimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dei servizi offerti ai cittadini e, più specificamente, nel caso in esame con la riforma complessiva dell’Amministrazione regionale attraverso il riordino delle modalità di esercizio delle funzioni in materia di agricoltura, nell’ambito di un più vasto processo di riforma degli enti agricoli avviato con la legge finanziaria 2005.<br />
In secondo luogo, al prestatore di lavoro è assicurata la continuità del rapporto di lavoro con il nuovo soggetto, con conservazione di tutti i diritti che ne derivano, compresi quelli che si collegano all’anzianità raggiunta anteriormente al passaggio. In particolare, il dipendente avrà in ogni caso diritto a conservare la cosiddetta “retribuzione professionale”, cioè il livello retributivo rapportato alla qualità professionale della prestazione, ancorché determinata, ma in via continuativa, da particolari modalità di esecuzione del lavoro, in base alla garanzia dell’irriducibilità della retribuzione di cui all’art. 2103 c. c. (nella sostanza, quindi, nel nuovo sistema, continua ad operare lo stesso principio del quale è espressione l’art. 202 del D.P.R. n. 3 del 1957). La garanzia dell’irriducibilità non riguarda, invece, la cosiddetta “retribuzione contingente”, legata a modalità estrinseche della prestazione, quali la maggiore quantità, pericolo, disagio, rischio, richiesti da contingenze del lavoro. [S.N.]</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cass.30.7.2004 n.14670, Cass.6.8.2003, n.11908</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la mobilita’ automatica non richiede il consenso degli interessati</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>TRIBUNALE DI LANUSEI</b></p>
<p>Il Giudice dott. Sebastiano Napolitano<br />
Letti gli atti;</p>
<p align=center><b>Osserva:</b></p>
<p>Con ricorso depositato il agosto 2007, Giorgio Lucio Casari e Stefano Loi chiedevano che l’adito giudice, in via d’urgenza, accertata la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris ed il periculum in mora, dichiarasse l’illegittimità e/o la sospensione e/o la revoca e/o l’annullamento e/o l’inefficacia della procedura di mobilità avviata con deliberazione della Giunta Regionale della RAS n.28/14 del 26/07/07, per violazione del combinato disposto degli artt.1175, 1375, 1406, 2103 2112 cc e 30 e 31 del dlgsl 165/01, 6 e 38 della L. Reg. 31/98, nonché degli artt.53, 54 e 55 del CCRL; dichiarasse l’illegittimità e/o la sospensione e/o la revoca e/o l’annullamento e/o l’inefficacia dei trasferimenti e/o della cessione dei contratti di lavoro dei ricorrenti disposti con Del. 28/14 del 27.7.07<br />
All’udienza del</p>
<p align=center><b>***</b></p>
<p>Preliminarmente, al fine di una migliore comprensione delle vicende per cui è causa, occorre richiamare i presupposti fattuali su cui Giorgio Lucio Casari e Stefano fondano le proprie richieste:<br />
&#8211;	i ricorrenti sono dipendenti dell’Amministrazione Regionale operanti, alla data del 31 maggio 2007, presso i Servizi Ripartimentali dell’Agricoltura (SRA);<br />	<br />
&#8211;	i SRA fanno capo all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, provvedono all’espletamento delle funzioni in materia di agricoltura, in particolare all’istruttoria e definizione di istanze relative a concessioni, autorizzazioni, erogazioni, provvidenze derivanti da normativa regionale, statale, comunitaria o da disposizioni assessoriali;<br />	<br />
&#8211;	nell’ambito di un  processo di riforma degli enti agricoli avviato dalla legge finanziaria 2005, la Legge Regionale 8 agosto 2006, n.13 si propone l’obiettivo di risolvere l’inefficienza complessiva del sistema, che ha determinato, attraverso sovrapposizioni di funzioni e la loro eccessiva burocratizzazione, la lentezza della spesa agricola;<br />	<br />
&#8211;	tra le scelte operate dalla Legge Regionale cit. si sottolinea: l’individuazione dell’Agenzia come modello organizzativo agile e funzionale per l’esercizio delle funzioni tecniche e operative al servizio del settore agricolo regionale ed il decentramento dei servizi nel territorio attraverso l’istituzione dello sportello territoriale, ai quali gli operatori del mondo agricolo possono rivolgersi per lo svolgimento della propria attività (cfr. relazione di maggioranza al testo unificato della legge di riforma del 25 luglio 2006);<br />	<br />
&#8211;	 con la Legge Regionale di “riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna”, dell’ 8 agosto 2006, n.13, dunque, nell’ambito della riforma complessiva delle Amministrazioni regionali e del riordino delle modalità di esercizio delle funzioni in materia di agricoltura attribuite alla Regione e relative, tra l’altro, “alla gestione delle diverse fasi della concessione degli aiuti a favore degli imprenditori agricoli” (cfr.art.1 lett.d) viene “istituita l’Agenzia regionale sarda per la gestione e l’erogazione degli aiuti in agricoltura, denominata ARGEA Sardegna” (art.21);<br />	<br />
&#8211;	l’ARGEA Sardegna ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia finanziaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale ed è sottoposta per quanto non previsto dalla legge regionale 13/06, ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Giunta regionale e ai controlli di cui alla legge regionale 15 maggio 1995, n.14 (cfr.art.27);<br />	<br />
&#8211;	 all’Agenzia ARGEA Sardegna è attribuita la competenza in materia di aiuti, contributi e premi previsti da norme comunitarie, nazionali e regionali (cfr. art.22 come integrato dall’art.21, comma 11, della Legge Regionale 29.5.07, n.2 che ha puntualizzato le funzioni di competenza della Regione attribuite ad ARGEA) e subentra all’esercizio di parte delle funzioni svolte dall’ERSAT e dai SRA di Sassari, Cagliari, Nuoro e Oristano;<br />	<br />
&#8211;	l’art.32, comma 3, della Legge Regionale 13/06 dispone “Per l’espletamento dei propri compiti, all’Agenzia ARGEA Sardegna è assegnato, nell’ambito della dotazione organica dell’Agenzia stessa, con Decreto dell’Assessore regionale agli affari generali, personale e riforma della Regione, un contingente di personale individuato tra quello appartenente all’amministrazione regionale, agli enti regionali o alle agenzie regionali; i criteri per l’individuazione e l’assegnazione del personale sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regionale di concerto con l’Assessore regionale dell’Agricoltura e riforma agro pastorale;<br />	<br />
&#8211;	con Delibera della Giunta Regionale, adottata su proposta dell’assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regionale di concerto con l’Assessore regionale dell’Agricoltura e riforma agro pastorale, n.28/14 del 26 luglio 2007, vengono determinati i criteri per l’assegnazione ad ARGEA Sardegna del personale addetto nell’Amministrazione regionale e nell’ERSAT allo svolgimento dei compiti inerenti alle funzioni trasferite, ai sensi dell’art.22 della Legge Regionale 8 agosto 2006, n.13: “il personale è infatti tutto quello operante presso i servizi ripartimentali dell’agricoltura alla data del 31 maggio 2007”; in forza dell’art.2 del Decreto dell’Assessore agli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione Autonoma della Sardegna n.p. 21878/ 29/P del 31.07.07 “Con effetto dal 1° ottobre 2007, il personale dell’Amministrazione regionale…operante alla data del 31 maggio 2007 nei SRA è assegnato all’ARGEA Sardegna.																																																																																												</p>
<p align=center><b>***</b></p>
<p>Tutto il personale dei SRA, ivi compresi i ricorrenti, a partire dal 1 ottobre 2007, confluirà, dunque, nell’ARGEA.<br />
La difesa dei ricorrenti, richiamando in particolare la disciplina prevista dall’art.30 del Dlgs 165/01, rubricato “passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse”, lamenta l’illegittimità del processo di mobilità posto in essere dall’Amministrazione convenuta, per la violazione in particolare “del diritto dei ricorrenti ad esprimere la preventiva volontà di passare alle dipendenze della ARGEA; del diritto di presentare la domanda di mobilità verso posti vacanti nell’Amministrazione e negli enti di origine; conservare la garanzia retributiva. (cfr. ricorso pag.16 e 25)”.<br />
Sotto il profilo del periculum in mora, la medesima difesa lamentava il rischio di precarizzazione e di esubero dei ricorrenti sulla scorta di una assunta ed eventuale eccedenza di personale nell’Agenzia di destinazione “la Regione stabilizza i precari, mentre precarizza (o rischia di precarizzare) gli “stabili” (dipendenti) SRA” (cfr. pag.9 del ricorso introduttivo); nonché il pericolo della “grave incidenza sulla garanzia retributiva derivante dai costi per l’imminente e possibile trasferimento presso sportelli periferici territoriali, indeterminati e distanti dalla propria sede di assegnazione e residenza/domicilio familiare” (cfr. pag.10 del ricorso introduttivo).</p>
<p align=center><b>***</b></p>
<p>E’ noto che per la concessione del provvedimento ex art. 700 c.p.c. occorre che siano contemporaneamente sussistenti sia il fumus bonis iuris sia il periculum in mora, dacché la non ricorrenza, anche di uno solo dei detti requisiti, comporta la reiezione della domanda cautelare. Passando, dunque, ad esaminare l’effettiva ricorrenza nella fattispecie che occupa dei presupposti del richiesto provvedimento, questo giudice mette conto evidenziare che prima di alcun pregio si appalesa la sussunzione della fattispecie nella disposizione normativa sopra richiamata (art.30 del Dlgs.165/01).<br />
Invero, l’art. 30 cit (art.33 del Dlgs.29/93 come sostituito prima dall’art. 13 del Dlgsl 470 del 1993 e poi dall’art.18 del Dlgs 80/98 e successivamente modificato dall’art.20, comma 2, della legge n.488 del 1999) disciplina la diversa ipotesi del passaggio diretto di dipendenti pubblici dall’una all’altra amministrazione, operante su domanda o comunque con il consenso del lavoratore interessato: “le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell’amministrazione di appartenenza”.<br />
 Nella fattispecie trovano, invece, applicazione gli artt. 37 della Legge regionale 13 novembre 1998, n.31 e 31 del Dlgs.165/01 (art.34 del Dlgs 29/93, come sostituito dall’art.19 del Dlgs. n.80 del 1998) che disciplinano la diversa ipotesi del passaggio di personale pubblico ad altro soggetto, pubblico o privato, che costituisca la conseguenza  del trasferimento o del conferimento a quest’ultimo delle attività espletate dall’amministrazione di appartenenza: “Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applica l’art.2112 del c.c. e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all’art.47, comma da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n.428”.<br />
Dello stesso tenore è l’art.37 della Legge regionale 13 novembre 1998, n.31 “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”, il quale recita: “Fatte salve le disposizioni di maggior favore per il personale recate da leggi speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte dall’Amministrazione e dagli enti regionali, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applica la disciplina del trasferimento di azienda di cui all’art.2112 del codice civile, con l’osservanza delle procedure di informazione e di consultazione di cui all’art.47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n.428”<br />
Le norme introducono un’ipotesi, quindi, di mobilità che si può definire “automatica”, che non richiede alcun consenso dei soggetti interessati.<br />
Le vicende considerate dalle norme richiamate sono di varia natura, si pensi a titolo esemplificativo al trasferimento di attività a seguito di concessione cosiddetta “traslativa” (che  lascia inalterata la titolarità dei compiti, scindendola dall’esercizio, realizzando effetti analoghi alla delegazione amministrativa, nella specie della delegazione intersoggettiva); ma più in particolare, per quel che qui interessa, vi rientrano le ipotesi di conferimento, in base a norme, delle attribuzioni e funzioni ad un altro soggetto di diritto pubblico.<br />
Nel caso di specie all’Agenzia ARGEA Sardegna, persona giuridica pubblica, sono attribuite le funzioni e le attività previste dall’art.22 come integrato dall’art.21, comma 11, della Legge Regionale 29.5.07, n.2, subentrando nelle stesse in luogo delle SRA di Sassari, Cagliari, Nuoro e Oristano, organi, questi ultimi che facevano capo all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.<br />
Come evidenzia la lettera della norma non è, però, il trasferimento o il conferimento di attività che determina il passaggio del personale, ma sono altre fonti a disporlo (nel caso di specie l’art.32, comma 3, della Legge Regionale 13/06: “Per l’espletamento dei propri compiti, all’Agenzia ARGEA Sardegna è assegnato, nell’ambito della dotazione organica dell’Agenzia stessa, con Decreto dell’Assessore regionale agli affari generali, personale e riforma della Regione, un contingente di personale individuato tra quello appartenente all’amministrazione regionale, agli enti regionali o alle agenzie regionali; i criteri per l’individuazione e l’assegnazione del personale sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regionale di concerto con l’Assessore regionale dell’Agricoltura e riforma agro pastorale; il Decreto N.p. 21878/29P del 31/7/07 dell’Assessore agli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione Autonoma della Sardegna, emesso sulla base dei criteri per l’individuazione e l’assegnazione del personale della Giunta regionale Deliberazione G.R. N.28/14 del 26/7/07),  ed in tal caso, in difetto di disposizioni speciali, le garanzie dei dipendenti sono quelle di cui all’art. 2112 c. c.<br />
Il richiamo delle garanzie di cui all’art. 2112 c. c. comporta che il lavoratore ceduto non debba prestare il proprio consenso per il trasferimento del suo rapporto di lavoro, con conseguente inapplicabilità dell’art.1406 c.c., dovendosi ritenere, in conformità  ai principi espressi dalla Suprema Corte a cui questo Giudice intende prestare adesione – Cass.30.7.2004 n.14670, Cass.6.8.2003, n.11908- “che l’art.2112 c.c., da un lato, tutela il diritto del lavoratore all’esercizio della propria professionalità, nonostante le vicende traslative che possono involgere beni in cui la stessa è connessa e, dall’altro, è coerente con le esigenze di ristrutturazione aziendale, rispetto alle quali gli adempimenti normalmente richiesti dall’art.1406 c.c. in caso di cessione del contratto e la necessità del consenso del contraente ceduto concretizzano una serie di disposizioni che, per la loro rigidità, sarebbero incompatibili con le esigenze dei processi di ristrutturazione aziendale, di riconversione industriale e di localizzazione delle imprese, ai quali è finalizzata la normativa contenuta nell’art.2112 c.c.” e, dunque, anche in generale con processi di riorganizzazione amministrativa della P.A. nel perseguimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dei servizi offerti ai cittadini e, più specificamente, nel caso in esame con la riforma complessiva dell’Amministrazione regionale attraverso il riordino delle modalità di esercizio delle funzioni in materia di agricoltura, nell’ambito di un più vasto processo di riforma degli enti agricoli avviato con la legge finanziaria 2005. <br />
In secondo luogo, al prestatore di lavoro è assicurata la continuità del rapporto di lavoro con il nuovo soggetto, con conservazione di tutti i diritti che ne derivano, compresi quelli che si collegano all’anzianità raggiunta anteriormente al passaggio.<br />
In particolare, il dipendente avrà in ogni caso diritto a conservare la cosiddetta “retribuzione professionale”, cioè il livello retributivo rapportato alla qualità professionale della prestazione, ancorché determinata, ma in via continuativa, da particolari modalità di esecuzione del lavoro, in base alla garanzia dell’irriducibilità della retribuzione di cui all’art. 2103 c. c. (nella sostanza, quindi, nel nuovo sistema, continua ad operare lo stesso principio del quale è espressione l’art. 202 del D.P.R. n. 3 del 1957). La garanzia dell’irriducibilità non riguarda, invece, la cosiddetta “retribuzione contingente”, legata a modalità estrinseche della prestazione, quali la maggiore quantità, pericolo, disagio, rischio, richiesti da contingenze del lavoro.    <br />
In ogni caso, per la fase successiva al provvedimento di assegnazione, l’art.21, comma 12, della Legge Regionale n.2/2007, in attesa che l’ARGEA possa provvedere all’inserimento nella propria dotazione organica del personale ad essa assegnato, e quindi ad assumersi ogni attività di gestione ed oneri conseguenti, ha previsto un periodo transitorio (che, comunque, non può andare oltre il 31.12.2007) durante il quale la gestione del personale potrà proseguire a carico dell’amministrazione regionale e, conseguentemente, il Decreto dell’Assessore agli affari generali personale e riforma della Regione 29/P del 31.7.07 citato, all’art.3 ha disposto: “sino al 31 dicembre 2007, la gestione e gli oneri del personale assegnato ad ARGEA Sardegna con il presente decreto prosegue a carico …dell’Amministrazione regionale. Successivamente a questo termine tutto il personale assegnato sarà gestito da ARGEA Sardegna con oneri a carico del suo bilancio”. <br />
A quella data, il nuovo soggetto alle cui dipendenze il lavoratore è trasferito sarà, dunque, tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti, anche di amministrazione o integrativi, vigenti alla data del passaggio, fino alla loro scadenza,  ma solo nel caso che non sia tenuto all’applicazione di altri contratti collettivi, perché in tal caso si applicano immediatamente questi ultimi.<br />
Con riguardo alla procedura di informazione e consultazione sindacale, attivata dall’Amministrazione Regionale ( come risulta dalle stesse ammissioni dei ricorrenti, cfr. pag. 6 del ricorso introduttivo), si osserva che la partecipazione sindacale può essere finalizzata esclusivamente all’informazione e consultazione circa le modalità del passaggio dei lavoratori, non certo a limitare un’autonomia negoziale del tutto assente nelle fattispecie ricadenti nella previsione degli articoli in commento.<br />
Infine, la Delibera Giuntale più volte citata, richiamando l’art.32, comma 6, della legge regionale n.13/06 ribadisce il favore, nel segno della flessibilità, verso future forme di mobilità del personale all’interno delle pubbliche amministrazioni, così da prevenire eventuali fenomeni di eccedenza di personale, disponendo che: “entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto previsto dall’art.32, comma 3, della legge regionale 13/06 (Decreto dell’Assessore agli A.G.P.R.R del 31/7/07 n.29/P cit.) verranno avviate, a domanda, procedure di mobilità tra ARGEA e LAORE e tra ARGEA e l’Amministrazione che dovranno concludersi entro il 31.12.07…resta ferma la possibilità, in una fase successiva a quella di primo impianto delle Agenzie di attivare procedure di mobilità tra Agenzie e tra le stesse e l’Amministrazione regionale, o di trasferire dipendenti a domanda, sulla base di reciproche intese, ai sensi dell’art. 32, comma 6 della medesima legge.”  <br />
In conclusione appare legittimo ex art. 31 del Dlgs. 165/01, art. 37 della L.R. 31/98, art.32, comma 3, L.R. 13/06, il comportamento dell’Amministrazione regionale convenuta nel disciplinare il passaggio dei dipendenti dai SRA di Sassari, Cagliari, Nuoro e Oristano alla istituita Agenzia ARGEA. Né appare ravvisabile la lamentata disparità di trattamento, atteso che con riguardo alle funzioni  costituenti il complesso delle competenze dei SRA vi è stata completa attribuzione alla  Agenzia ARGEA.<br />
Oltre al fumus boni iuris, nella specie difetta anche il periculum in mora e, cioè, l’ulteriore requisito cui l’art. 700 c.p.c. subordina la concessione del provvedimento d’urgenza.<br />
Difetta un pregiudizio imminente ed irreparabile.<br />
La norma, invero, presuppone, affinché possa essere emesso il provvedimento cautelare, che il diritto invocato sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile durante il tempo necessario a farlo valere in un giudizio ordinario, essendo volta, la procedura,  ad impedire che la futura pronuncia del giudice possa risultare pregiudicata dal tempo necessario ad ottenerla.<br />
In particolare la difesa dei ricorrenti deduce che: “a seguito della procedura de quo, nei centri maggiori (sebbene ancora le sedi siano da definirsi), si potrebbero verificare esuberi” (cfr. pag.3); ed ancora “un pericolo di grave compromissione dei diritti dei ricorrenti, nonché una grave incidenza sulla garanzia retributiva derivante dai costi per l’imminente e possibile trasferimento presso sportelli periferici territoriali, indeterminati e distanti dalla propria sede di assegnazione e residenza/domicilio familiare” (cfr. pag.10 del ricorso).<br />
Orbene, quanto al “rischio di precarizzazione” dedotto, non è stato offerto alcun elemento da cui possa evincersi l’imminente concretizzazione dell’evento paventato.  <br />
Quanto al danno da trasferimento, ossia al danno da allontanamento dalla propria residenza, occorre precisare che va correlato alla sussistenza di un pregiudizio alla persona ed alle condizioni di vita. <br />
La distanza dalla propria residenza è, infatti, termine di riferimento relativo e non assoluto, muto considerato in sé e per sé e destinato  come tale (appunto in termini assoluti) a rimanere al di sotto della soglia di apprezzabilità.<br />
Quanto alla vicenda in esame, in considerazione dell’onere di allegazioni concrete e puntuali sul presupposto de quo, i ricorrenti non hanno dimostrato la sussistenza di un pregiudizio alla persona ed alle condizioni di vita, correlate appunto alla distanza dalla propria residenza (del resto solo eventuale, essendo gli sportelli territoriali ancora da individuarsi in un’ottica del resto di decentramento dei servizi nel territorio e quindi in modo tendenzialmente capillare).<br />
I ricorrenti, in altri termini, non hanno addotto circostanze concrete indicative del pericolo di tale pregiudizio. A ben vedere, il pericolo paventato dai ricorrenti è solo di natura patrimoniale e, pertanto, integralmente ristorabile a posteriori.<br />
Deve pertanto rigettatarsi l&#8217;istanza ex art. 700 c.p.c. proposta da Giorgio Lucio CASARI e Stefano LOI, non ravvisandosi nella fattispecie gli estremi del fumus e del periculum in mora.<br />
Sussistono giusti motivi, identificati nella novità e peculiarità delle questioni trattate,  per compensare integralmente le spese di lite.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>&#8211; Rigetta la domanda <br />
&#8211; Compensa le spese</p>
<p>Lanusei,  25 settembre 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-lanusei-ordinanza-25-9-2007-n-0/">Tribunale di Lanusei &#8211; Ordinanza &#8211; 25/9/2007 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2007 n.4956</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-9-2007-n-4956/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Ruoppolo, Rel. Caringella AIR ONE S.p.a. (Avv.ti A. Clarizia e F. Criscuolo) c. Ministero dello Sviluppo Economico (Avv. dello Stato); Comm. Straord. Soc. Volare Group – Airlines ed Air Europe S.p.a. (n.c.) e altri illegittima la procedura per la cessione del complesso aziendale del gruppo Volare 1. Contratti della</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-9-2007-n-4956/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2007 n.4956</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ruoppolo, Rel. Caringella<br /> AIR ONE S.p.a. (Avv.ti A. Clarizia e F. Criscuolo)	c. Ministero dello Sviluppo Economico (Avv. dello Stato); Comm. Straord. Soc. Volare Group – Airlines ed Air Europe S.p.a. (n.c.) e altri</span></p>
<hr />
<p>illegittima la procedura per la cessione del complesso aziendale del gruppo Volare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della PA – Procedura comparativa pubblicistica per la cessione di azienda in amministrazione straordinaria – Ammissione del concorrente che ha prodotto una dichiarazione sostitutiva del Presidente della Società in luogo dell’estratto del libro dei soci – Legittimità &#8211; Ragioni																																																																																												</p>
<p>2. Contratti della PA &#8211; Procedura comparativa pubblicistica per la cessione di azienda in amministrazione straordinaria &#8211; Individuazione dei sottocriteri di valutazione delle offerte successiva all’apertura delle buste contenenti le offerte – Illegittimità – Ragioni – Obbligo di conformarsi ai principi generali dell’evidenza pubblica &#8211; Sussiste</p>
<p>3. Contratti della PA &#8211; Procedura comparativa pubblicistica per la cessione di azienda in amministrazione straordinaria – Valutazione delle offerte ed assegnazione dei punteggi non alla presenza di un notaio – Illegittimità – Dichiarazione postuma di regolarità delle operazioni rilasciata dal notaio – Non rileva</p>
<p>4. Giurisdizione e competenza –Procedura comparativa pubblicistica di cessione di azienda in amministrazione straordinaria – Declaratoria di illegittimità &#8211; Controversia sulla sorte del contratto di compravendita stipulato – Giurisdizione del giudice amministrativo &#8211; Non sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	E’ legittima l’ammissione alla procedura indetta dal Commissario straordinario per la cessione di un complesso aziendale in amministrazione straordinaria, della società concorrente che abbia prodotto, in sede di offerta, una dichiarazione sostitutiva del Presidente della Società, in luogo dell’estratto del libro dei soci contenente l’elenco dei primi dieci soci, espressamente richiesto dal bando a pena di esclusione. Infatti, tale documento costituisce un equipollente sostanziale del documento formalmente richiesto, nella misura in cui assolve alla perseguita funzione di identificare i soci di controllo della compagine societaria, rivelandosi particolarmente idoneo quando riguardi una società caratterizzata da una compagine azionaria polverizzata.																																																																																												</p>
<p>2.	E’ illegittima la procedura indetta dal Commissario straordinario di una società per la cessione del complesso aziendale nella quale l’individuazione dei sottocriteri di valutazione delle offerte, non rilevanti quali meri canoni motivazionali, sia avvenuta in una fase successiva rispetto all’apertura delle buste, in quanto, anche la sola possibilità della conoscenza dell’entità dell’offerta economica e delle caratteristiche tecniche, ha messo in pericolo la garanzia dell’imparzialità dell’operato  dell’organo valutativo. Infatti, è illegittima la procedura comparativa pubblicistica di cessione aziendale, indetta con bando, che non sia improntata, quantomeno, alle regole ed ai principi generali valevoli per le tipiche procedure ad evidenza pubblica (nella fattispecie, la conoscibilità delle offerte tecniche ed economiche consentiva, in linea astratta, di assumere per i singoli elementi di valutazione una determinata misura percentuale in luogo di un’altra, in modo che dalla combinazione delle rispettive valutazioni, risultasse attribuito un miglior punteggio complessivo ad un offerente, anziché ad un altro).																																																																																												</p>
<p>3.	E’ illegittima la procedura indetta dal Commissario straordinario di una società per la cessione del complesso aziendale nella quale la valutazione delle offerte e l’assegnazione dei relativi punteggi non sia avvenuta, come prescritto dal bando, alla presenza di un notaio e che quest’ultimo si sia limitato a rilasciare una dichiarazione postuma in ordine alla circostanza che tutte le operazioni si siano svolte in un unico contesto alla sua presenza (nella fattispecie, dai verbali si ricava che nello studio ed alla presenza del notaio, il Commissario straordinario abbia unicamente dato atto dei criteri di valutazione già prestabiliti e della valutazione già operata il giorno precedente, in altra sede).																																																																																												</p>
<p>4.	Non sussiste la giurisdizione amministrativa in merito alla domanda rivolta alla declaratoria di nullità e/o inefficacia del contratto di compravendita scaturito da una procedura di cessione di complesso aziendale indetta dal Commissario straordinario, che sia stata travolta retroattivamente, in quanto illegittima, dal giudicato amministrativo. Infatti, le questioni relative alla validità od efficacia del contratto stipulato a seguito di una procedura comparativa pubblicistica toccano rapporti paritetici e coinvolgono questioni di diritto soggettivo che sfuggono, in sede di cognizione alla giurisdizione amministrativa al di fuori delle ipotesi di giurisdizione esclusiva.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">illegittima la procedura per la cessione del complesso aziendale del gruppo Volare</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/10841_CDS_10841.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-9-2007-n-4956/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2007 n.4956</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2007 n.4932</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-9-2007-n-4932/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-9-2007-n-4932/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2007 n.4932</a></p>
<p>Pres. Trotta; Rel. Caringella COMMISSARIO DI GOVERNO PER EMERGENZA RIFIUTI REG. CAMPANIA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL&#8217;INTERNO, MINISTERO DELL&#8217;AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA&#8217; CULTURALI (Avv. dello Stato) c. COMUNE DI ACERRA (Avv.ti A. Petretti e M. Balletta) e nei cfr.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trotta; Rel. Caringella	<br />COMMISSARIO DI GOVERNO PER EMERGENZA RIFIUTI REG. CAMPANIA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL&#8217;INTERNO, MINISTERO DELL&#8217;AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA&#8217; CULTURALI (Avv. dello Stato) c. COMUNE DI ACERRA (Avv.ti A. Petretti e M. Balletta) e nei cfr. PROVINCIA DI NAPOLI, REGIONE CAMPANIA n. c., FIBE S.P.A. (Avv. E. Magrì)</span></p>
<hr />
<p>sulla configurabilità di un impianto di stoccaggio provvisorio quale impianto di smaltimento dei rifiuti, con conseguente sottoposizione alla VIA; sulla situazione di necessità e di urgenza che legittima la mancata sottoposizione dell&#8217;impianto di smaltimento alla VIA ex art. 15, co. 1, L n. 306/2003</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio – VIA &#8211; Siti di stoccaggio provvisorio con capacità superiore a 150.000 mc – Necessità – Ragioni – Costituiscono impianti di smaltimento.																																																																																												</p>
<p>2. Ambiente e territorio – VIA – Deroghe ex art. 15, co. 1, L n. 306/2003 – Situazione di necessità ed urgenza – Valutazione concreta del singolo intervento – Necessità – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. I progetti relativi ai siti di stoccaggio provvisorio con capacità superiore a 150.000 mc, anche se non costituiscono pertinenza del termovalorizzatore,  sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale ex allegato A DPR 12.4.96, in quanto riguardano impianti per il deposito preliminare di rifiuti speciali, i quali costituiscono impianti di smaltimento ai sensi del punto D15 allegato B D.lgs. n. 22/97. D’altronde, la nozione di smaltimento di rifiuti ai sensi della direttiva 85/337, non è  equivalente  a quella di smaltimento dei rifiuti ai sensi della direttiva 75/442 e deve essere intesa in senso lato come comprensiva dell’insieme delle operazioni che portano o allo smaltimento dei rifiuti, nel senso stretto del termine, o al loro recupero (1).</p>
<p>2. La situazione di necessità e di urgenza che legittima la mancata sottoposizione dell’impianto di smaltimento alla verifica di compatibilità ambientale ex art. 15, co. 1, L n. 306/2003 deve essere valutata non in astratto, con riguardo alla situazione calamitosa complessivamente intesa,  ma con riferimento nel concreto al singolo intervento, tenendo conto comparativamente dell’utilità specifica del singolo impianto e dei rischi sottesi, sul versante ambientale e nell’ottica della tutela della salute, del funzionamento  di un impianto  autorizzato, senna previa valutazione ambientale, a stoccare CDR non a norma nei sensi prima specificati. (Nella specie il Collegio ha ritenuto che il fatto che tra il progetto preliminare e quello esecutivo fossero trascorsi oltre due anni escludesse in nuce la sussistenza di ragioni emergenziali tali da impedire la realizzazione della procedura in tempi congrui, anche alla luce dell’interesse collettivo da soddisfare).<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) In questo senso, cfr. Corte Giustizia CE 23 novembre 2006, causa C-486/06.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla configurabilità di un impianto di stoccaggio provvisorio quale impianto di smaltimento dei rifiuti, con conseguente sottoposizione alla VIA; sulla situazione di necessità e di urgenza che legittima la mancata sottoposizione dell’impianto di smaltimento alla VIA ex art. 15, co. 1, L n. 306/2003</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.4932/2007 Reg.Dec.<br />
N. 2114-3741 Reg.Ric.<br />
ANNO   2006</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Sesta</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p><b></p>
<p align=center>DECISIONE</p>
<p></b></p>
<p>sui ricorsi riuniti in appello n. 2114/2006 e 3741/2006 proposti rispettivamente:</p>
<p>1)	ric. n. 2114/2006 da: 																																																																																												</p>
<p><b>COMMISSARIO DI GOVERNO PER EMERGENZA RIFIUTI REG. CAMPANIA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL&#8217;INTERNO, MINISTERO DELL&#8217;AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA&#8217; CULTURALI</b>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in Roma via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI ACERRA</b>, rappresentato e difeso dagli Avv. Alessio Petretti e Maurizio Balletta con domicilio  eletto in Roma via  degli Scipioni n. 268/A, presso lo studio del primo;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>PROVINCIA DI NAPOLI, REGIONE CAMPANIA</b>, non costituite;<br />
<b>FIBE S.P.A.</b>, rappresentata e difesa dall’Avv. Ennio Magrì con domicilio eletto in Roma via Guido D&#8217;Arezzo n. 18;<br />
2)	ric. n. 3741/2006 proposto da: 																																																																																												</p>
<p><b>FIBE SPA</b>, rappresentata e difesa dall’Avv. Ennio Magrì con domicilio eletto in Roma via Guido D&#8217;Arezzo n.18;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI ACERRA</b>, rappresentato e difeso dagli Avv. Alessio Petretti e Maurizio Balletta con domicilio  eletto in Roma via degli Scipioni n. 268/A, presso lo studio del primo;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>COMMISSARIO EMERGENZA RIFIUTI REGIONE CAMPANIA</b>, non costituito;<br />
<b>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI</b>, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in Roma via dei Portoghesi n.12;</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO, MINISTERO DELL&#8217;AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA&#8217; CULTURALI, PROVINCIA DI NAPOLI, REGIONE CAMPANIA</b>, non costituiti;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza  n. 20692/2005 con la quale è stato respinto il ricorso proposto avverso l’ordinanza n. 167 del 17/5/2005, recante l’approvazione degli elaborati progettuali per la realizzazione del sito di stoccaggio provvisorio del combustibile derivato da rifiuti (CDR) in località Pantano, subordinando l’autorizzazione dell’esercizio all’approvazione dei piani di gestione operativa, di sorveglianza e controllo e di ripristino ambientale, con autorizzazione allo stoccaggio del CDR a far data dal collaudo;</p>
<p>Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione delle parti in epigrafe specificate; <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 13 aprile 2007, relatore il cons. Francesco  Caringella. Uditi l’avv. dello Stato Giacomo Aiello, l’avv. Petretti l’avv. Magrì (nelle preliminari) e l’avv. Marangi per delega dell’avv. Magrì ;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO  E DIRITTO</b></p>
<p>1. Con la sentenza in epigrafe specificata il Tribunale ha accolto il ricorso  proposto dal Comune di Acerra avverso  gli atti in epigrafe relativi all’ordinanza n. 167 del 17/5/2005 recante l’approvazione degli elaborati progettuali per la realizzazione del sito di stoccaggio provvisorio del combustibile derivato da rifiuti (CDR) in località Pantano.<br />
Propongono separati appelli il Commissario straordinario e la Fibe s.p.a..<br />
Resiste il Comune di Acerra.<br />
Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive posizioni.<br />
All’udienza del 13 aprile 2007 la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p>2. Gli appelli devono essere riuniti in quanto riguardano la stessa sentenza.</p>
<p>2.1. Vanno innanzitutto respinte le censure con le quali si ripropongono le  eccezioni di inammissibilità svolte in primo grado secondo cui: a) il ricorso di primo grado non recherebbe alcuna censura contro il provvedimento di approvazione del progetto preliminare; b) non vi sarebbero contestazioni avverso l’individuazione del sito e l’approvazione del progetto; c) si pretenderebbe un inammissibile sindacato sulla discrezionalità tecnica spesa dall’amministrazione. <br />
In ordine al profili sub a) a b), la lettura del ricorso di prime cure conferma che il Comune ricorrente ha contestato l’approvazione del progetto e la sua localizzazione nel proprio territorio, lamentando la violazione di norme procedimentali, la cui cognizione rientra nel sindacato di legittimità demandato al giudice amministrativo. Quanto al profilo sub c) è appena il caso di rilevare che le censure tese a stigmatizzare l’omessa acquisizione dell’obbligatoria valutazione di impatto ambientale costituisce un vizio che tocca la mera legittimità della procedura  senza invadere la sfera riservata del  merito tecnico ed amministrativo.</p>
<p>2.2. Venendo alle censure che riguardano  il merito della vicenda, non merita in primo luogo accoglimento  il motivo di appello con il quale si contesta la necessità  della sottoposizione a valutazione di impatto ambientale dei progetti relativi ai siti di stoccaggio provvisorio del genere di quello in esame. <br />
Si deve premettere che il progetto in esame non costituisce una variante o una modifica del progetto relativo all’impianto di termovalorizzazione, ma rappresenta piuttosto un intervento ulteriore ed aggiuntivo, da realizzare nella medesima località, ma con una propria autonoma ragion d’essere. In sostanza, come correttamente rimarcato dal Primo Giudice,  il sito di stoccaggio in questione non è una pertinenza funzionale al servizio del termovalorizzatore (dotato di una apposita  area di stoccaggio), ma è finalizzato a consentire l’accumulo delle balle di materiale provenienti dagli impianti di produzione del CDR, in mancanza della disponibilità di altri luoghi di deposito ed in attesa del completamento e dell’entrata in funzione del termovalorizzatore.<br />
Si deve soggiungere che, in base alla documentazione  in atti, è pacifico che  il materiale destinato allo stoccaggio non ha le caratteristiche del CDR idoneo alla combustione, ma è piuttosto da classificare come rifiuto derivante dal trattamento meccanico dei rifiuti.<br />
Non è allora dubitabile che il progetto in esame riguarda  un impianto per il deposito preliminare di rifiuti speciali, rientrante tra gli impianti di smaltimento previsti dall’allegato A del d.P.R. 12/4/1996. Infatti, la relazione istruttoria al progetto preliminare dell’impianto indica una capacità complessiva di stoccaggio pari a 920 mila mc., che è superiore ai limiti previsti dalla suddetta disposizione. <br />
Le articolate deduzioni svolte dall’appellante in relazione alla tipologia del sito ed alla specificità della destinazione non riescono ad infirmare il dato, centrale ai fini della presente controversia, che l’impianto di stoccaggio è un impianto di smaltimento, in quanto rientrante nell’allegato B al D.Lgs. n. 22/1997, punto D 15, configurando un deposito preliminare in vista dell’incenerimento di cui al punto D10. Ne deriva la sussunzione nel novero degli “impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità superiore a 150.000 mc”, sottoposti a VIA ai sensi dell’allegato A al d.P.R. 12.4.1996 di cui sopra.<br />
L’assunto è corroborato dalla recente giurisprudenza della Corte di Giustizia a tenore della quale la quale, in assenza di specifici referenti normativi di stampo europeo, “la nozione di smaltimento di rifiuti ai sensi della direttiva 85/337 è una nozione autonoma che deve ricevere significato idoneo a rispondere pienamente all’obiettivi perseguito da tale atto normativo. Di conseguenza, tale nozione &#8211; che non è  equivalente  a quella di smaltimento dei rifiuti ai sensi della direttiva 75/442- deve essere intesa in senso lato come comprensiva dell’insieme delle operazioni che portano o allo smaltimento dei rifiuti, nel senso setto del termine, o al loro recupero” (Corte Giustizia CE 23 novembre 2006, causa C-486/06).<br />
2.3. Il Collegio non ravvisa inoltre  la sussistenza delle condizioni di legge che consentano la deroga alla regola della doverosa sottoposizione dell’impianto alla verifica di compatibilità ambientale.<br />
Ebbene,  l’art. 1, co. 8, del citato d.P.R. 12.4.1996 prevede l’esenzione dalla procedura di valutazione dell’impatto ambientale per gli interventi disposti a seguito di calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato d’emergenza. Successivamente  l’art. 15, co. 1, della legge n. 306 del 2003, fornendo un canone interpretativo  comunitariamente orientato, utile anche ai fini delle fattispecie anteriori,   ha poi limitato tale esclusione a singoli interventi disposti in via d’urgenza “solo in specifici casi in cui la situazione d’emergenza sia particolarmente urgente al punto da non consentire l’adempimento della normativa vigente in materia d’impatto ambientale per garantire la messa in sicurezza di immobili e persone da situazioni di pericolo immediato non altrimenti eliminabile”.<br />
L’esame degli  atti del procedimento non reca traccia di una invero doverosa motivazione in ordine alla ricorrenza di una  tale inderogabile necessità ed urgenza; situazione di urgenza da valutare non in astratto con riguardo alla situazione calamitosa complessivamente intesa  ma da calare nel concreto del singolo intervento, tenendo conto comparativamente dell’utilità specifica del singolo impianto e dei rischi sottesi, sul versante ambientale e nell’ottica della tutela della salute, del funzionamento  di un impianto  autorizzato, senna previa valutazione ambientale, a stoccare CDR non a norma nei sensi prima specificati.<br />
Si deve soggiungere che il notevole lasso temporale intercorso   tra il progetto preliminare e quello esecutivo, pari a oltre due anni, contraddice l’assunto difensivo della sussistenza di ragioni emergenziali tali da impedire la realizzazione della procedura in tempi congrui alla luce dell’interesse  collettivo da soddisfare.</p>
<p>2.4. Si deve infine rimarcare, quanto alla paventata violazione dell’art. 2, comma 1, della L. n. 53/2005 e dell’art. 4 OPCM n. 3479 del 29.12.2005, per un verso, che dette prescrizioni si riferiscono esclusivamente agli attuali siti di stoccaggio provvisorio e, per altro verso, che da tali referenti positivi  non è dato desumere  una non ammissibile deroga ai superiori principi comunitari in materia di obbligatorio espletamento della valutazione di impatto ambientale quante volte non  ricorrano gli estremi delle eccezioni  tassativamente autorizzate.</p>
<p>3. In conclusione, i ricorsi vanno respinti.  <br />
Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese di causa.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, riunisce i ricorsi in epigrafe e li respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 13 aprile 2007 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI &#8211; nella Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Gaetano Trotta		Presidente<br />	<br />
Giuseppe Romeo		Consigliere<br />	<br />
Aldo Scola			Consigliere<br />	<br />
Francesco Caringella		Consigliere Est.<br />	<br />
Bruno Rosario Polito		Consigliere																																																																																											</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il&#8230;.25/09/2007<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2007 n.4937</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-9-2007-n-4937/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-9-2007-n-4937/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-9-2007-n-4937/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2007 n.4937</a></p>
<p>Pres. Varrone, Rel. CafiniBrulli Energia s.r.l. e Brulli Trasmissione s.r.l. (Avv. F. Auletta) c.Gestore del Sistema Elettrico GRTN s.p.a. (Avv.ti S. Crisci, M. Brizzolati , F. Anaclerio e M. Bonacina) e altri sulla carenza di interesse nel ricorso avverso una procedura di confronto concorrenziale il cui oggetto sia divenuto impossibile</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-9-2007-n-4937/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2007 n.4937</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-9-2007-n-4937/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2007 n.4937</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Varrone, Rel. Cafini<br />Brulli Energia s.r.l. e Brulli Trasmissione s.r.l. (Avv. F. Auletta)	c.Gestore del Sistema Elettrico GRTN s.p.a. (Avv.ti S. Crisci, M. Brizzolati , F. Anaclerio e M. Bonacina) e altri</span></p>
<hr />
<p>sulla carenza di interesse nel ricorso avverso una procedura di confronto concorrenziale il cui oggetto sia divenuto impossibile a seguito dell&#8217;entrata in vigore di una normativa nazionale e sull&#8217;insussistenza dell&#8217;interesse ad agire avverso l&#8217;atto di aggiudicazione provvisoria della gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Servizi &#8211; Gare– Normativa nazionale che vieta di affidare a terzi l’ esercizio- Inammissibilità &#8211; Ragioni																																																																																												</p>
<p>2. Processo amministrativo – Interesse ad agire – Impugnazione dell’atto di aggiudicazione provvisoria della gara – Non sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	E’ inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso avverso una procedura di gara per l’affidamento di un servizio, durante il cui svolgimento sia intervenuta una normativa nazionale che abbia introdotto il divieto per il gestore del medesimo servizio di affidarne a terzi l’esercizio. Infatti, l’eventuale accoglimento del gravame non determinerebbe alcun vantaggio a favore del ricorrente (nella fattispecie, l’intervenuta entrata in vigore del Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di cui al D.P.C.M. 11/5/2004, ha introdotto il divieto per il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale dei Servizi Elettrici, di affidare a terzi l’esercizio di nuove stazioni elettriche, determinando l’impossibilità dell’oggetto della procedura di confronto concorrenziale che si svolgeva nel mentre).																																																																																												</p>
<p>2.	Non sussiste l’interesse ad agire avverso l’aggiudicazione provvisoria della gara in capo al secondo in graduatoria, in quanto tale provvedimento non costituisce atto terminale del procedimento di aggiudicazione, bensì atto infraprocedimentale nei cui confronti i concorrenti non possono vantare un interesse concreto all’impugnazione, avendo esso effetti instabili e del tutto interinali in conseguenza dei quali si costituisce solamente una mera aspettativa in capo al potenziale aggiudicatario definitivo, inidonea a produrre una definitiva lesione dell’interesse dei concorrenti non risultati vincitori (v. tra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 26.4.2005, n. 1885; Sez. V, 17.4.2003, n. 2076 e 7.9.2001, n. 4677)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla carenza di interesse nel ricorso avverso una procedura di confronto concorrenziale il cui oggetto sia divenuto impossibile a seguito dell’entrata in vigore di una normativa nazionale e sull’insussistenza dell’interesse ad agire avverso l’atto di aggiudicazione provvisoria della gara</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.4937/2007 Reg.Dec. <br />
N. 7218 Reg.Ric.<br />
ANNO   2006<br />
Disp.vo n. 361/2007</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Sesta</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso n. 7218 del 2006 proposto dalla<br />
<b>Brulli Energia s.r.l.</b> e dalla <b>Brulli Trasmissione s.r.l.</b>, in persona del comune legale rappresentante pro tempore,  rappresentate e difese dall’avv. prof. Ferruccio Auletta, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in Roma, via della Balduina n. 120/5;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Gestore del Sistema Elettrico &#8211; GRTN s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Crisci, Maurizio Brizzolati, Francesco Anaclerio e Marco Bonacina,  ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via Parigi n. 11;</p>
<p>nonché contro</p>
<p><b>Terna s.p.a. &#8211; Rete elettrica nazionale</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, succeduta a GRTN s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Filomena Passeggio e Paolo Gonnelli, presso quest’ultimo elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Tacito n.41;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p>di <b>Terna s.p.a. &#8211; Rete elettrica nazionale</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sez. III ter, in data 24 maggio 2006 n.3792, resa tra le parti;</p>
<p>visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio di GRTN s.p.a. e di Terna s.p.a.;<br />
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
alla pubblica udienza del 12 giugno 2007, relatore il Consigliere Domenico Cafini, uditi, per le parti, gli avv.ti Auletta, Crisci e Gonnelli;<br />
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>1.  Con ricorso proposto innanzi al TAR per il Lazio (n.12377/2005), le due società  Brulli Energia s.r.l. e Brulli Trasmissione s.r.l. impugnavano la comunicazione del GRTN, datata 20/10/2005, di aggiudicazione provvisoria in favore di Terna s.p.a. della procedura di confronto concorrenziale; la comunicazione dello stesso GRTN in data 21/10/2005 riguardante l’aggiudicazione della procedura di confronto concorrenziale in favore di altra società; le note del 3/10/2005, trasmesse dalla GRTN alle ricorrenti ed a Terna s.p.a., nella parte in cui, invece di provvedere all’apertura delle offerte economiche pervenute, veniva disposta la riapertura dei termini di presentazione delle stesse, nonché la comunicazione del 30/11/2005, con cui il GRTN aveva respinto le censure delle società istanti in data 9/11/2005, con riguardo alla decadenza di Terna dall’aggiudicazione del confronto concorrenziale, confermando l’aggiudicazione medesima a quest’ultima.<br />
Chiedevano, altresì, le ricorrenti l’accertamento dell’intervenuta decadenza di Terna s.p.a. dall’aggiudicazione della detta procedura di confronto concorrenziale, volta, appunto, all’individuazione del titolare per la stazione elettrica a 380 kw di Gissi (Chieti).<br />
A sostegno del gravame le società istanti deducevano i seguenti motivi di diritto:<br />
a) intervenuta decadenza di Terna s.p.a. dall’aggiudicazione della gara per decorrenza del termine perentorio per la comunicazione dell’accettazione e la presentazione della cauzione definitiva, come disposto nella nota con cui veniva comunicata l’aggiudicazione della gara in favore di Terna, non potendo condividersi quanto osservato dal GRTN con riguardo alla sopravvenuta inutilità della cauzione (per essere divenuto efficace il giorno successivo alla data di presentazione della garanzia il contratto di trasferimento a Terna delle funzioni e dei compiti del GRTN), dal momento che,  per la natura di lex specialis del bando e della lettera di invito, quest’ultima non poteva essere modificata successivamente in favore di un singolo partecipante, se non violando, tra i concorrenti, il principio della parità di trattamento;<br />
b) violazione della lex specialis del bando di gara nonché eccesso di potere per erronea valutazione dell’offerta presentata da Terna, dovendo considerarsi, in subordine, che l’aggiudicazione in favore della stessa era stata disposta violando la prescrizione che prevede, quale criterio di aggiudicazione, quello relativo al massimo ribasso su base d’asta; e ciò perché, mentre le società istanti avevano presentato uno sconto reale, il ribasso del 15% che aveva consentito a Terna l’aggiudicazione della gara rappresentava una mera “partita di giro” &#8211; recuperando in sede di conguaglio annuale la minore retribuzione che Terna traeva dall’aggiudicazione per il ribasso offerto &#8211; con la conseguenza, che non era vero che la società predetta avesse rappresentato il ribasso maggiore, essendo in realtà esiguo lo sconto praticato e,  in ogni caso, inferiore a quello offerto dalle ricorrenti; <br />
c) violazione della lettera di invito, dei principi di immodificabilità dell’offerta, parità di trattamento, imparzialità, eccesso di potere per travisamento dei fatti ed irragionevolezza, posto che la riapertura dei termini che aveva consentito a Terna di modificare la propria offerta economica non trovava alcuna giustificazione legittima, essendo tale società già a conoscenza delle caratteristiche del suolo su cui costruire l’impianto in questione.<br />
Nel giudizio si costituivano sia la GRTN s.p.a. che la Terna s.p.a., eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse (perchè si trattava di aggiudicazione provvisoria e perché era nel frattempo entrato in vigore il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete, che impediva al detto Gestore l’affidamento a terzi dell’esercizio di nuove stazioni elettriche), e deducendo, nel merito, la sua infondatezza.</p>
<p>2. Con la sentenza in epigrafe specificata il TAR adito &#8211; in accoglimento dell’eccezione sollevata dalle parti resistenti &#8211; dichiarava inammissibile il ricorso per carenza di interesse, ritenendo, tra l’altro, che, per sua natura, l’aggiudicazione provvisoria è atto ad effetti instabili ed interinali e, in quanto tale, non fa sorgere in capo all’interessato posizioni giuridiche consolidate, e cioè un affidamento meritevole di tutela, e che  inoltre l’eventuale accoglimento del gravame non avrebbe potuto far conseguire alcuna utilità concreta alle società ricorrenti, non potendo esse ottenere, in ogni caso, l’affidamento della nuova stazione elettrica in questione.</p>
<p>3. Avverso tale sentenza hanno interposto l’odierno appello la Brulli Energia S.p.a. e la Brulli Trasmissione s.r.l., affidandolo ai seguenti motivi di diritto:<br />
A) erroneità della sentenza stessa per avere pronunciato il difetto ad agire in ragione dell’applicabilità dello jus superveniens alla procedura di confronto concorrenziale;<br />
B) erroneità della statuizione dei primi giudici in ordine all’asserita impossibilità di aggiudicare la gara in ragione delle prescrizioni contenute nel Codice di rete e nella nuova Convenzione;<br />
C) erroneità della gravata decisione per avere accolto l’eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto proposto avverso un provvedimento di aggiudicazione provvisoria e, dunque, contro un atto non conclusivo della procedura di gara;<br />
Posto che, in ragione delle doglianze che precedono, dovrebbe ritenersi sussistente il loro interesse ad agire, le odierne appellanti hanno dedotto, altresì:<br />
D) intervenuta decadenza di Terna s.p.a. dall’aggiudicazione della gara per mancata presentazione della cauzione definitiva del termine perentorio prescritto;<br />
E) violazione della lex specialis del bando di gara; eccesso di potere per erronea valutazione dell’offerta presentata da Terna s.p.a.;<br />
F) violazione della lettera d’invito, dei principi di immodificabilità dell’offerta, parità di trattamento, imparzialità, eccesso di potere per travisamento dei fatti e irragionevolezza.<br />
Ricostituitosi il contraddittorio nell’attuale fase di secondo grado, le società Terna-Rete elettrica nazionale s.p.a. e la GRTN s.p.a. (ora Gestore del sistema elettrico-G.S.E. s.p.a.) hanno puntualmente replicato, con articolate memorie, alle doglianze ex adverso formulate, concludendo per il rigetto del ricorso in esame.<br />
Anche le società appellanti hanno prodotto articolate memorie, nelle quali hanno illustrato ulteriormente le argomentazioni in precedenza svolte, insistendo per l’accoglimento del proposto gravame, con conseguente conferma della gravata pronuncia.</p>
<p>4. Alla pubblica udienza del 12 giugno 2007  la causa è stata, infine, assunta in decisione su concorde richiesta delle parti.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Come emerge dalla esposizione che precede, oggetto dell’impugnativa in primo grado è stata l’aggiudicazione provvisoria in favore di Terna s.p.a. della procedura di confronto concorrenziale n. 2005/T/260, bandita &#8211; ai sensi dell’art.10, comma 3, dell’atto di concessione 17.7.2000 tra il competente Ministero e il Gestore della rete elettrica nazionale (GRTN s.p.a.) &#8211; per l’affidamento, da parte del medesimo Gestore, della progettazione, realizzazione, esercizio e manutenzione della stazione elettrica a 380 kV sita nel Comune di Gissi (Chieti), di proprietà della s.p.a. Abruzzo Energia.<br />
Tale ricorso è stato proposto dalle società Brulli Energia s.r.l. e Brulli Trasmissione s.r.l. dopo avere  rappresentato, in particolare, che:<br />
&#8211; le stesse avevano presentato, in data 30/6/2005, domanda di ammissione alla gara  e che, con lettera del 21/7/2005, erano state invitate dalla s.p.a. GRTN s.p.a. a presentare l’offerta tecnico-economica entro il 12/9/2005, data nella quale la stessa ven<br />
&#8211; con nota datata 3/10/2005, GRTN s.p.a. aveva inviato alle imprese partecipanti alla gara una relazione geologica riguardante il sito ove dovevano realizzarsi i lavori inerenti la stazione elettrica in questione, consentendo l’eventuale modificazione del<br />
&#8211; in relazione a detta nota, Terna s.p.a aveva presentato comunque (in data 7/10/2005) una nuova offerta economica, vedendosi poi aggiudicata la gara stessa per effetto del maggiore ribasso su base d’asta praticato (15%, a fronte del 13,65% delle ricorren<br />
&#8211;  in data 25/10/2005 avevano presentato al GRTN apposita istanza per ottenere l’annullamento in autotutela dell’atto di aggiudicazione provvisoria  a Terna s.p.a., in quanto essa non aveva provveduto ad adempiere agli obblighi indicati nella comunicazion<br />
&#8211; infine, alla loro istanza volta ad ottenere la declaratoria di intervenuta decadenza di Terna s.p.a. dall’aggiudicazione della gara, GRTN s.p.a. aveva risposto, con nota datata 30/11/2005, respingendo i rilievi mossi, nota che veniva impugnata, quindi,<br />
2. Il ricorso così proposto veniva, come accennato, dichiarato inammissibile con la sentenza indicata in epigrafe.<br />
Avverso tale sentenza &#8211; con la quale l’adito TAR Lazio ha accolto preliminarmente l’eccezione di inammissibilità, sollevata dalle parti resistenti Terna s.p.a.- Rete Elettrica Nazionale (in quanto succeduta a GRTN s.p.a nelle funzioni di gestore del sistema elettrico nazionale), e Terna s.p.a.-Rete Elettrica Nazionale (in qualità di controinteressato in quanto aggiudicatario provvisorio della gara in questione) nel presupposto essenziale che dal 1°/11/2005 era entrato in vigore, ai sensi della delibera della competente Autorità n. 265 del 28/10/2005, il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete (predisposto dal GRTN in conformità di quanto prescritto dall’art. 1, comma 4, del D.P.C.M. 11/5/2004) che precludeva al nuovo soggetto gestore della R.T.N. l’affidamento a terzi dell’esercizio di nuove stazioni elettriche, oltre che nella considerazione che si trattava nella specie di un’impugnativa di un’aggiudicazione provvisoria, non costituente atto terminale del procedimento di confronto concorrenziale &#8211; vengono proposte, per sostenerne l’infondatezza, le doglianze sopra specificate al punto 3) dell’esposizione in fatto, doglianze che di seguito vengono ora singolarmente esaminate.<br />
3. Con la prima di esse le appellanti sostengono, innanzitutto, che la sentenza impugnata non avrebbe indicato la ragione per cui la tutela dell’affidamento e della par condicio tra concorrenti non debba trovare applicazione anche al mutare della c.d. disciplina sostanziale, soprattutto in casi, come quello in esame, in cui l‘asserita modifica delle regole di gestione della RTN finirebbe per risolversi a tutto vantaggio di Terna s.p.a. e che, quindi, sarebbe erronea la distinzione operata nella gravata decisione tra disciplina procedimentale della gara e diritto sostanziale, giacchè avendo il bando di gara natura provvedimentale e non mero valore ricognitivo delle  disposizioni applicabili alla gara stessa, esso dovrebbe trovare applicazione nonostante l’intervento dello ius superveniens o la caducazione della norma su cui l’Amministrazione  appaltante s’è basata per emanarlo.<br />
Il motivo anzidetto non può essere condiviso.<br />
Ed invero, come sopra esposto, dal 1°.11.2005 risulta essere entrato in vigore il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete &#8211; predisposto dal GRTN nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.P.C.M. 11/5/2004 &#8211; che, al punto 2.5.1.2, lett. b), non permette più al nuovo Gestore della RTN l’affidamento a terzi dell’esercizio di nuove stazioni elettriche, quale quella oggetto della controversia.<br />
Tale disposto è confermato, peraltro, dall’art.7, lett, e), della Convenzione tra Ministero per le Attività produttive e GRTN  s.p.a (relativa alla concessione alla stessa GRTN delle attività di trasmissione in questione), allegata al D.M. in data 20/4/2005, in base al quale la soc. Terna “realizza gli interventi di sviluppo a proprio carico qualora si tratti di interventi su impianti esistenti che ricadono nell’ambito di porzione di RTN di cui sia proprietario o abbia la disponibilità….., nonché qualora si tratti di nuove linee o nuove stazioni elettriche”; mentre il successivo art. 10 aggiunge che “la concessionaria attua il piano di sviluppo …, adottando i provvedimenti relativi agli interventi di sviluppo della R.T.N.”, ed, inoltre, ha “l’obbligo di assicurare che gli impianti necessari all’esercizio delle attività in concessione siano realizzati a perfetta regola d’arte, adottando ogni perfezionamento consentito dal progresso tecnologico”. <br />
Le disposizioni ora richiamate impedivano, dunque, al Gestore della R.T.N., cioè a Terna s.p.a., diventata tale a decorrere dal 1°/11/2005 (per effetto del trasferimento, mediante conferimento di ramo d’azienda, delle attività, funzioni, beni e rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo a G.R.T.N. s.p.a.) l’affidamento a terzi  dell’esercizio di “nuove stazioni elettriche”, sicché il confronto concorrenziale di cui trattasi, non essendo pervenuto all’aggiudicazione definitiva entro la data del 31/10/2005, non poteva avere più, come rilevato dai primi giudici, alcun esito, atteso che, alla previsione di effettuazione, da parte del Gestore, “a proprio carico” delle nuove stazioni elettriche, non poteva che essere attribuito il significato che l’esercizio di tale servizio competeva esclusivamente al soggetto concessionario dell’attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica nel territorio nazionale,.<br />
Pertanto, non essendo più possibile alla concessionaria affidare a terzi l’esercizio di nuove stazioni elettriche, come quella in questione, il confronto concorrenziale in parola &#8211; secondo quanto osservato anche dalla difesa della società Terna &#8211; non poteva avere alcun esito nel caso che qui interessa, per essere comunque interdetto al nuovo Gestore della RTN di affidare a terzi la realizzazione e l’esercizio di “nuove stazioni elettriche”.<br />
Il proposto gravame è, conseguentemente, privo di utilità per le società ricorrenti, in quanto anche l’eventuale suo accoglimento non determinerebbe il conseguimento di quanto da loro preteso, non potendo ottenere, comunque, l’affidamento della nuova stazione elettrica di cui trattasi, alla stregua di quanto disposto nel suddetto Codice, al punto 2.5.1.2., lett. b), sopra specificato.<br />
Appare evidente, dunque, sotto tale profilo, l’inammissibilità del gravame proposto in prime cure e della stessa impugnativa in appello per carenza di interesse, inammissibilità che sussiste, peraltro, in relazione anche alla domanda risarcitoria proposta con il ricorso originario, perchè &#8211; come evidenziato nella memoria della società Terna &#8211; l’art 12, ultimo comma, del bando di gara ha previsto espressamente la facoltà del gestore di non procedere ad aggiudicazione, senza che per questo possa affermarsi, da parte dei concorrenti, la pretesa di alcun compenso per la presentazione delle offerte.<br />
Conclusivamente sul punto in esame, la sentenza di primo grado, che ha ritenuto di dovere accogliere, per le ragioni anzidette, l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, appare condivisibile, non risolvendosi affatto in un assunto apodittico &#8211; come asserito appunto dalle società appellanti &#8211; in quanto il TAR, dopo avere preso in considerazione la giurisprudenza in ordine alla questione, ha nella specie adeguatamente argomentato che nella vicenda in esame non è la legge del concorso ad essere medio tempore mutata, ma la normativa di ordine sostanziale, in quanto quella sopravvenuta ha “precluso l’affidamento a terzi dell’esercizio di nuove stazioni elettriche costituente proprio l’oggetto dell’avviso di confronto concorrenziale suddetto concernente l’affidamento della titolarità della stazione elettrica” di cui trattasi, situazione questa che peraltro non contrasta con la giurisprudenza invocata dalle appellanti, concernendo essa le ipotesi in cui la normativa del bando viene confrontata con sopravvenute disposizioni, inerenti, però, l’espletamento della procedura concorsuale.</p>
<p>4. Anche il secondo motivo dell’appello non è condivisibile.<br />
Con esso le società ricorrenti deducono, in sintesi, che le statuizioni dei giudici di prime cure “scontano un’inesatta individuazione dell’oggetto della Concessione in favore del Gestore delle attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica”, rilevando, in particolare, che  “l’esercizio e la manutenzione delle stazioni elettriche…anche alla luce della nuova Convenzione e del Codice di Rete devono ritenersi estranee all’oggetto della Concessione, cosicché esse non incontrano il divieto di traslazione dell’attività oggetto di concessione in favore di terzi, espresso dall’art.12 della nuova Concessione”.<br />
Al riguardo deve osservare la Sezione che la procedura concorrenziale oggetto della controversia, riguardava, come accennato, l’affidamento di progettazione, realizzazione, esercizio emanutenzione della suddetta stazione elettrica.<br />
Deve rilevarsi, tuttavia, che il menzionato Codice, entrato in vigore il 1°11.2005, non ha consentito più al nuovo Gestore della RTN, come già sopra accennato, di affidare a terzi l’esercizio di nuove stazioni elettriche, secondo quanto previsto, d’altronde, anche negli artt.7, lett.e) e 10 della convenzione approvata con D.M. 20.4.2005 ed entrata in vigore anch’essa il 1°.11.2005.<br />
Deve dunque ritenersi che il sopravvenuto regime normativo non consenta più al concessionario dell’attività di trasmissione della energia elettrica di affidare a soggetti terzi l’esercizio di “nuove stazioni elettriche” e che sia di impedimento, quindi, alla conclusione del confronto concorrenziale di cui all’avviso di gara oggetto dell’impugnativa in primo grado, per l’affidamento appunto “della progettazione, realizzazione esercizio e manutenzione” della surriferita “nuova stazione elettrica”.<br />
Da quanto precede deriva che la detta sopravvenienza normativa non consente di portare  a compimento &#8211; come esattamente rilevato dal TAR e dalle parti appellate &#8211; la procedura di confronto concorrenziale, indetta con l’avviso sopra menzionato e finalizzata alla “assegnazione della titolarità della nuova stazione” in questione, procedura che si sarebbe dovuta concludere con un’aggiudicazione definitiva (e stipula) della relativa convenzione, soltanto se fosse stata portata a termine prima della data di entrata in vigore della nuova normativa, il che non è appunto avvenuto nella specie, atteso che alla detta data era intervenuta la sola “aggiudicazione provvisoria”.</p>
<p>5. Con il terzo motivo dell’appello le società ricorrenti osservano &#8211; dopo avere richiamato alcune pronunce in tema di impugnazione di aggiudicazioni provvisorie &#8211; che la declaratoria di inammissibilità del ricorso originario, in quanto diretto contro un atto non finale della procedura, si baserebbe in effetti su una non corretta lettura della lex specialis, giacchè l’avviso di confronto concorrenziale e la lettera di richiesta dell’offerta non hanno previsto un’aggiudicazione provvisoria ed una definiva, ma un unico provvedimento di aggiudicazione, con la conseguenza che la comunicazione in favore della società Terna in data 20.10.2005 dovrebbe ritenersi un atto di aggiudicazione finale, soggetto a  decadenza in caso di mancato adempimento degli obblighi prescritti dalla lex specialis.<br />
Anche tale rilievo è privo di pregio.<br />
Posto che nella specie l’impugnativa di primo grado è diretta contro un atto qualificato dalle stessi ricorrenti come di aggiudicazione provvisoria e, dunque, contro un atto non conclusivo della gara, ritiene la Sezione che è inammissibile il ricorso proposto dai soggetti che partecipano ad una gara avverso il provvedimento di aggiudicazione provvisoria, che, come nella specie, non costituisce atto terminale del procedimento, bensì atto infraprocedimentale nei cui confronti le ricorrenti non possono vantare alcun interesse concreto all’impugnazione  e dal cui annullamento, comunque, non potrebbe derivare nemmeno il conseguimento dell’affidamento della gestione della stazione elettrica sopra indicata.<br />
Il Collegio, condividendo l’orientamento giurisprudenziali di questo Consiglio, ritiene, in altri termini, che l’aggiudicazione provvisoria, come quella oggetto di esame, sia un atto ancora ad effetti instabili e del tutto interinali &#8211; che determina la nascita di una mera aspettativa, anche se individua un potenziale aggiudicatario definitivo – atto quindi di natura endoprocedimentale, inidoneo, come tale, a produrre la definitiva lesione dell’interesse dei concorrenti non risultati vincitori (a divenire tali), lesione che si verifica, appunto, soltanto con l’aggiudicazione definitiva  (cfr., in tal senso, tra le tante, Cons. Stato, Sez. VI 26.4.2005, n.1885; Sez. V, 17.4.2003, n.2076, 7.9.2001, n. 4677).<br />
Va, pertanto, disattesa la censura in esame rivolta contro la declaratoria di inammissibilità del ricorso originario pronunciata dai primi giudici in quanto basata, come asserito dalle appellanti, su una non corretta lettura della lex specialis.</p>
<p>6. Pur dovendosi ritenere che le considerazioni avanti svolte siano assorbenti,  perché riguardanti la insussistenza dell’interesse da parte delle appellanti alla decisione nel merito della controversia, ritiene comunque la Sezione di passare all’esame, per completezza, delle restanti doglianze proposte nell’appello in trattazione.</p>
<p>6.1. Con il quarto motivo parte ricorrente assume che non può non rilevarsi come la soc. Terna sia effettivamente decaduta dalla dall’aggiudicazione della gara per l’affidamento della costruzione, dell’esercizio e della manutenzione della stazione elettrica di cui trattasi, non avendo provveduto a presentare nel termine prescritto le dovute garanzie; e ciò in quanto tanto nella lettera di invito che nella comunicazione dell’aggiudicazione era previsto che il mancato rispetto del termine ivi indicato per la presentazione della cauzione definitiva comportava la decadenza dell’aggiudicatario.<br />
Tale censura si appalesa inammissibile e infondata.<br />
Ritiene il Collegio, infatti, da una parte, che le circostanze sopravvenute al provvedimento impugnato di aggiudicazione provvisoria non possono in alcun modo incidere sulla legittimità dello stesso e, dall’altra, che non è prevista nell’attuale sede una cognizione di mero accertamento, come appunto evidenziato dalla difesa dell’appellata.<br />
In ogni caso la censura è priva di fondamento perché la soc. Terna ha tempestivamente comunicato la propria accettazione della aggiudicazione provvisoria in data 31.5.2005 e, quindi &#8211; essendo festivo il giorno 30.10.2005 – nel termine di dieci giorni previsto a tale scopo dalla nota in data 20.10.2005 del GRTN.<br />
Parimenti infondato è il rilievo secondo cui la soc. Terna avrebbe dovuto prestare anche la cauzione definitiva entro lo stesso termine di dieci  giorni dal 20.10.2005; e ciò in quanto l’avviso di procedura  concorrenziale prevedeva che l’assegnatario fosse obbligato a prestare una cauzione definitiva soltanto al momento della formalizzazione dell’assegnazione, cosa che nella specie, per quanto sopra accennato, non si è verificata.</p>
<p>6.2. Privo di pregio è pure il quinto motivo dell’appello, con cui le società istanti deducono che il GRTN, in violazione della prescrizione del bando  che prevede l’aggiudicazione secondo il metodo del massimo ribasso su base d’asta, ha provveduto ad aggiudicare la gara in questione alla società Terna, sebbene questa abbia formulato un ribasso inferiore a quello praticato dalle medesime società.<br />
Reputa, infatti, il Collegio che nella specie il bando prevedeva ribassi d’asta da considerare – come evidenziato dalla difesa della società Terna –  nella loro oggettività numerica, senza alcuna possibilità di ponderazione dei ribassi medesimi in relazione ad utilità indirette che il concorrente avrebbe potuto eventualmente conseguire per effetto della riscossione del canone da parte di GRTN e che, comunque, il termine di comparazione era costituito dall’ “entità del canone” assicurato a GRTN dalle offerte dei concorrenti, e non dalla entità del “sacrificio finanziario finale” dei concorrenti medesimi.</p>
<p>6.3. Con l’ultima doglianza (sesto motivo), infine, le appellanti denunciano la violazione della lettera d’invito, dei principi di immodificabilità dell’offerta, parità di trattamento, imparzialità, eccesso di potere per travisamento dei fatti e irragionevolezza, osservando, in sintesi, che la riapertura dei termini che ha consentito a Terna s.p.a. di modificare la propria offerta economica non troverebbe “legittima spiegazione”. <br />
Anche siffatta doglianza  è priva di fondamento.<br />
Non sussiste, infatti, la denunciata disparità di trattamento atteso che GRTN nel caso in esame ha assegnato a tutti i concorrenti un nuovo termine per la presentazione delle nuove offerte, in relazione alle particolarità geologiche del sito di cui alla relazione sopra menzionata.<br />
La scelta di non avvalersi (da parte delle ricorrenti) di detto termine, per una eventuale modificazione, tecnico ed economica, dell’offerta è conseguente, comunque, ad una libera determinazione delle ricorrenti stesse e non è utile a dimostrare l’asserita disparità di trattamento da parte di GRTN, come evidenziato appunto da parte appellata.<br />
In ogni caso, deve in proposito rilevarsi che la riapertura dei termini (disposta nella specie prima che si procedesse all’apertura delle buste) per la presentazione delle offerte è stata disposta in favore di tutti i partecipanti alla gara ai quali era stata messa a disposizione la suddetta relazione geologica (che evidenziava una situazione di maggiore difficoltà nella realizzazione dell’opera in questione); il che è sufficiente a dimostrare  l’insussistenza nella specie della denunciata parzialità e disparità dell’azione amministrativa.</p>
<p>7. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso in appello deve essere, dunque, respinto.<br />
Sussistono, peraltro, giustificate ragioni per disporre tra le parti in causa la integrale compensazione delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe specificato, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 12 giugno 2007 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI &#8211; nella Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Claudio Varrone		            	Presidente<br />	<br />
Paolo Buonvino				Consigliere <br />	<br />
Domenico Cafini			            Consigliere est.<br />	<br />
Aldo Scola		                                   Consigliere<br />	<br />
Bruno Rosario Polito			            Consigliere																																																																																										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il&#8230;.25/09/2007<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-9-2007-n-4937/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2007 n.4937</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2007 n.4938</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-9-2007-n-4938/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-9-2007-n-4938/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2007 n.4938</a></p>
<p>Pres. Trotta, REl. CaringellaMalinconico G. S.p.a. e a.t.i. Caterino Building Costruzioni S.p.a. (Avv.ti A. Cancrini, C. De Portu e M.F. Ricciardi) c.Franco G. S.r.l. (n.c.);Consorzio Aurunco di Bonifica (n.c.) sulla legittimità dell&#8217;esclusione dell&#8217;impresa concorrente che abbia genericamente indicato la presenza, nel proprio organico, di un progettista, senza indicarne specificamente le</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-9-2007-n-4938/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2007 n.4938</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-9-2007-n-4938/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2007 n.4938</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trotta, REl. Caringella<br />Malinconico G. S.p.a. e a.t.i. Caterino Building Costruzioni S.p.a. (Avv.ti A. Cancrini, C. De Portu e M.F. Ricciardi) 	c.Franco G. S.r.l. (n.c.);Consorzio Aurunco di Bonifica (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità dell&#8217;esclusione dell&#8217;impresa concorrente che abbia genericamente indicato la presenza, nel proprio organico, di un progettista, senza indicarne specificamente le pregresse esperienze, nonostante una espressa previsione del bando le richiedesse</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della PA – Gara – Bando &#8211; Requisiti di partecipazione del progettista &#8211; Indicazione in organico di un progettista senza specificarne le pregresse esperienze – Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
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<p>E’ illegittima l’ammissione alla gara per l’appalto relativo alla progettazione esecutiva ed all’esecuzione di lavori di ristrutturazione, dell’impresa concorrente che abbia segnalato nel proprio organico la presenza di un progettista di cui non siano indicati i precedenti incarichi di progettazione svolti in relazione alle categorie cui si riferisce l’appalto da affidare, nonostante nel bando vi fosse l’espressa richiesta che i soggetti partecipanti fossero in possesso, oltre che della qualificazione data dall’attestazione SOA estesa anche alla progettazione, anche di ulteriori requisiti riguardanti i progettisti, indicati specificamente in un allegato.</p>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla legittimità dell&#8217;esclusione dell&#8217;impresa concorrente che abbia genericamente indicato la presenza, nel proprio organico, di un progettista, senza indicarne specificamente le pregresse esperienze, nonostante una espressa previsione del bando le richiedesse</span></span></span></p>
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<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.4938/2007 Reg.Dec.<br />
N. 8251 Reg.Ric.<br />
ANNO   2006<br />
Disp.vo 167/2007</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Sesta</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 8251/2006, proposto da<br />
<b>MALINCONICO GIOVANNI S.P.A.</b> IN PR. E Q.LE CAP. MAND. A.T.I. <b>A.T.I. GIACOMO CATERINO BUILDING COSTRUZIONI S.R.L.</b>, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Arturo Cancrini, Claudio De Portu e Maurizio Federico Ricciardi, con domicilio eletto in Roma via G. Mercalli, 13, presso lo studio del primo;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>FRANCO GIUSEPPE S.R.L.</b>,  non costituitasi;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>CONSORZIO AURUNCO DI BONIFICA</b>,  non costituitosi;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sede di Napoli, Sez. VIII n. 7916/2006.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 13 aprile 2007 relatore il Consigliere Francesco Caringella. Udito l’avv.to De Portu;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>1. Con la sentenza gravata i Primi Giudici hanno accolto il ricorso proposto dalla  Franco Giuseppe srl avverso gli atti relativi alla  gara per l’appalto integrato relativo alla  progettazione esecutiva ed all’ esecuzione dei lavori di ristrutturazione della rete di adduzione dell’impianto di irrigazione Cellole, 3° lotto 2° e 3° stralcio, indetta ai sensi dell’art. 19 comma 1 lett. B legge 109/94, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e con l’applicazione del metodo aggregativo – compensatore e culminata con l’aggiudicazione in favore della  ATI Malinconico. <br />
Il Tribunale ha reputato fondato il motivo di ricorso teso a stigmatizzare l’illegittima composizione della Commissione di gara.<br />
Appella il raggruppamento aggiudicatario.<br />
All’udienza del 13 Aprile 2007 la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p>2. L’appello è fondato.<br />
Il Collegio reputa infatti suscettibile di accoglimento il  motivo di ricorso incidentale con il quale già in prime cure l’odierno appellante, al fine di paralizzare l’impugnativa principale spiegata nei suoi confronti,  aveva dedotto la sussistenza di una causa di esclusione  a carico della ricorrente principale in ragione della mancata indicazione del possesso dei requisiti di legge in capo al progettista. In disparte il problema astratto  della necessità dell’indicazione de nominativi dei progettisti  e della loro qualificazione da parte dei soggetti in possesso della qualificazione come appaltatori integrati, la questione deve essere affrontata  nella specie con riguardo al tenore dell’inoppugnato  bando di gara il quale, all’art.  15,  richiedeva che i soggetti partecipanti fossero in possesso, oltre che della qualificazione data dall’attestazione SOSA (estesa anche alla progettazione), anche degli ulteriori (”nonché”) requisiti progettuali di cui all’allegato A del disciplinare in capo ai progettisti. <br />
La previsione, nella parte in cui pretende il completamento della qualificazione generale dell’impresa  con quella specifica del singolo progettista all’uopo indicato risulta coerente con l’osservazione svolta dall’Autorità dei lavori Pubblici (deliberazione n. 147 del 28.8.2004) secondo cui con la determinazione n. 31/2002, “l’idoneità tecnica specificamente richiesta per l’appalto integrato, dimostrata &#8211; secondo l’art. 18, comma 7, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m. &#8211; con la sola presenza nell’organico del soggetto da qualificare di un determinato numero di tecnici, concretizza una qualificazione generica, nel senso che non fornisce alcuna attestazione di aver espletato in precedenza l’attività di progettazione nella specifica o nelle specifiche categorie che costituisce o costituiscono l’intervento cui si riferisce l’appalto integrato”. Donde l’esigenza, dal bando avvertita, di verificare in  capo al progettista i  requisiti di qualificazione per converso calibrati, alla stregua delle prescrizioni recate dall’allegato A citato, sui servizi concretamente  espletati in relazione alle classi e categorie cui si riferiscono i servizi da affidare.<br />
La mancata osservanza di detta prescrizione da parte dell’impresa ricorrente in primo grado avrebbe quindi dovuto comportarne l’esclusione.</p>
<p>3. La fondatezza del ricorso incidentale implica, in accoglimento dell’appello, la riforma della sentenza gravata e la declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado.<br />
Sussistono  tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 13 Aprile 2007 con l’intervento dei Sigg.ri:<br />
Gaetano Trotta		Presidente<br />	<br />
Giuseppe Romeo		Consigliere<br />	<br />
Aldo Scola			Consigliere<br />	<br />
Francesco Caringella		Consigliere Est.<br />	<br />
Bruno Rosario Polito		Consigliere																																																																																											</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il&#8230;.25/09/2007<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
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